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ART semplifica le misure ma si poteva fare di più
by AnavRoma
DAL 2022 PARTE LA CONTABILITÀ REGOLATORIA ART semplifica le misure MA SI POTEVA FARE DI PIÙ
[Antonello Lucente] Responsabile Area TPL
Lo scorso 29 luglio l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha adottato la delibera n. 113 del 29 luglio 2021 con la quale vengono stabilite le regole alle quali sono tenute ad attenersi le imprese di TPL esercenti servizi assoggettati ad obblighi di servizio pubblico su strada in materia di tenuta e trasmissione ad ART degli schemi di contabilità regolatoria, regole efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2022 e di cui le imprese dovranno dare conto nei 60 giorni successivi all’approvazione del bilancio di esercizio 2022. La delibera conclude il procedimento di revisione avviato a dicembre 2020, in accoglimento delle richieste di ANAV, e nell’ambito del quale è stata effettuata una fase di consultazione degli stakeholders cui l’Associazione ha attivamente partecipato con la redazione di un documento di osservazioni e proposte di modifica. Le nuove regole varate dall’Autorità sono state riformulate tenendo in considerazione numerose delle proposte di ANAV. Al contempo non sono state recepite da ART alcune importanti richieste di semplificazione avanzate dall’Associazione che avrebbero ulteriormente alleggerito gli oneri di tenuta della contabilità regolatoria per le imprese rappresentate. Le osservazioni di ANAV sono state sostanzialmente recepite con riferimento all’ambito di applicazione soggettivo della misura. È stato infatti opportunamente stabilito che, nel caso di impresa aggregata (consorzi, società consortili, ATI, ecc.), gli obblighi di tenuta e trasmissione della contabilità regolatoria sono posti in capo a ciascuna singola impresa di TPL facente parte del raggruppamento. Si è inoltre chiarito che i subappaltatori non sono da considerare facenti parte dell’impresa aggregata e, pertanto, su di essi non ricadono oneri in materia di rendicontazione degli schemi di contabilità regolatoria. Sono state considerate ed in parte accolte dall’Autorità anche le richieste di ANAV di alleggerimento degli oneri di contabilità per le PMI e per le imprese con una ridotta struttura organizzativa attraverso una revisione dei “cluster” inizialmente proposti nello schema sottoposto a consultazione. In particolare: l’adozione di “schemi semplificati” è stata estesa alle imprese di TPL con meno di 50 addetti nonché alle imprese titolari di uno o più contratti di servizio (CdS) con un valore cumulato di produzione complessivo inferiore a 4,5 milioni
di vetture Km annui; l’adozione degli schemi “per partizione territoriale” è consentita ora alle imprese titolari di uno o più CdS con valore cumulato di produzione complessivo compreso tra 4,5 e 10 milioni di vetture Km annui; l’adozione dei più complessi schemi “per modalità di trasporto” è stata invece prevista per le sole imprese titolari di uno o più CdS il cui valore cumulato di produzione complessivo è uguale o superiore a 10 milioni di vetture Km annui. Con riferimento all’applicazione dei driver di allocazione delle componenti economiche per i casi di titolarità di più CdS l’Autorità, recependo anche qui una proposta di ANAV, ha previsto la possibilità per le imprese di utilizzare driver di propria determinazione anche per l’allocazione dei costi generali (“componenti economiche e patrimoniali ascrivibili al complesso delle unità organizzative”), e solo in mancanza di essi (o in alternativa) i driver definiti dall’Autorità. L’ART ha condiviso le osservazioni di ANAV anche con riguardo alla eliminazione della distinzione proposta in consultazione tra “TPL extraurbano” e “TPL regionale” e l’adozione di una definizione unitaria ai fini della perimetrazione della “partizione territoriale” di riferimento, di cui ai relativi schemi di contabilità regolatoria. Con riferimento all’Annesso tecnico le principali novità concernono: la limitazione dei dati richiesti per le eventuali attività soggette ad obblighi di servizio pubblico previste nel CdS ma non riconducibili ai servizi di trasporto; l’eliminazione dagli schemi di stato patrimoniale della voce “valore residuo dei beni ai fini del subentro”, la cui determinazione avrebbe invece presupposto l’espletamento di una procedura complessa e articolata, nonché molto onerosa, in ordine alla individuazione da parte dell’Ente affidante dei beni strumentali all’effettuazione del servizio oggetto del nuovo affidamento, alla classificazione degli stessi come indispensabili, essenziali o commerciali, alle modalità di messa a disposizione dei beni essenziali e indispensabili, ai criteri da osservare per la determinazione del valore di subentro dei soli beni qualificati come essenziali e indispensabili; la modifica nel “glossario” della definizione “ammortamenti per beni strumentali au-
tofinanziati”, con la previsione della possibilità di riferimento ad aliquote di ammortamento utilizzate da ciascuna impresa di TPL interessata e l’espunzione del riferimento alle aliquote di cui al decreto del Ministero dei Trasporti n. 157/2018 in materia di determinazione dei costi standard dei sevizi di TPL. L’Autorità non ha invece accolto la richiesta di stralciare dagli schemi di contabilità regolatoria i dati e le informazioni contemplate nella sezione “Dati tecnici” comprensiva dell’“Elenco del personale in servizio” in quanto ultronei rispetto alle finalità specifiche sottese alla imposizione degli obblighi di tenuta di contabilità regolatoria. L’Autorità, viceversa, ritiene la richiesta di tali dati normativamente fondata oltre che motivata dalla funzionalità di tali informazioni al perseguimento di obiettivi di efficienza e trasparenza delle gestioni che operano in regime non di libero mercato. Importante la presa di coscienza dell’Autorità sulla necessità di accompagnare il processo e di mettere a disposizione delle imprese strumenti di supporto alla tenuta della contabilità regolatoria. Positiva in questo senso la prevista attivazione nel corso del 2022-2023 di un’apposita sezione del sito istituzionale dell’Autorità, finalizzata a supportare le imprese nelle fasi testing degli schemi di contabilità regolatoria e nelle procedure di compilazione, trasmissione e certificazione dei dati. Importante anche l’impegno dell’ART a rendere in futuro disponibili sul proprio sito web apposite maschere di imputazione e acquisizione diretta dei dati, supportate da relativa guida on-line alla compilazione da parte delle imprese interessate, nonché a predisporre, a valle della prima tornata conclusa di raccolta dati, un apposito “Manuale di Contabilità Regolatoria”, finalizzato a illustrare, anche dal punto di vista operativo, gli aspetti utili ai fini della predisposizione degli schemi di contabilità regolatoria. Si tratta in entrambi i casi di proposte di ANAV che l’Autorità ha condiviso e che occorre realizzare curando da subito le attività di progettazione anche attraverso un’adeguata valorizzazione del confronto propedeutico con tutti i soggetti interessati. Insomma, tirando le conclusioni, molte delle criticità che erano presenti nella impostazione originaria della Misura 12 della delibera n. 154/2019 sembrano essere state risolte, o comunque limate. Ulteriori semplificazioni e miglioramenti della regolazione sono stati introdotti rispetto allo schema sottoposto a consultazione dall’Autorità con la delibera 59 del 6 maggio scorso. Molto importante, peraltro, è stato il differimento di un anno degli obblighi di contabilità regolatoria, spostato in accoglimento di quanto richiesto da ANAV, dal 2021 al 2022, non solo in conseguenza dell’emergenza epidemiologica e che ha di fatto precluso alle imprese di pianificare e implementare le attività occorrenti per la messa in esercizio del sistema di contabilità regolatoria già dal 1° gennaio 2021, ma anche perché lo slittamento è servito a portare avanti un confronto tecnico con ANAV e le altre associazioni del TPL che l’Autorità non aveva invece ritenuto necessario in fase di predisposizione della delibera n. 154/2019 e la cui mancanza si è riflessa in alcune criticità della misura originaria suscettibili di precluderne un applicazione omogenea e generalizzata. Permangono comunque degli aspetti di complessità che potrebbero essere semplificati, senza con ciò depotenziare gli obiettivi regolatori perseguiti. La fase di testing degli schemi di contabilità regolatoria programmata per il 2022 e per il primo semestre del 2023 potrà costituire un’occasione utile allo scopo e, ANAV, come di consueto, non farà mancare il proprio contributo di proposte. ■