■ ■
TPL
■
DAL 2022 PARTE LA CONTABILITÀ REGOLATORIA
ART semplifica le misure MA SI POTEVA FARE DI PIÙ [Antonello Lucente] Responsabile Area TPL
L
16
BUS
magazine
o scorso 29 luglio l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha adottato la delibera n. 113 del 29 luglio 2021 con la quale vengono stabilite le regole alle quali sono tenute ad attenersi le imprese di TPL esercenti servizi assoggettati ad obblighi di servizio pubblico su strada in materia di tenuta e trasmissione ad ART degli schemi di contabilità regolatoria, regole efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2022 e di cui le imprese dovranno dare conto nei 60 giorni successivi all’approvazione del bilancio di esercizio 2022. La delibera conclude il procedimento di revisione avviato a dicembre 2020, in accoglimento delle richieste di ANAV, e nell’ambito del quale è stata effettuata una fase di consultazione degli stakeholders cui l’Associazione ha attivamente par tecipato con la redazione di un documento di
osservazioni e proposte di modifica. Le nuove regole varate dall’Autorità sono state riformulate tenendo in considerazione numerose delle proposte di ANAV. Al contempo non sono state recepite da ART alcune impor tanti richieste di semplificazione avanzate dall’Associazione che avrebbero ulteriormente alleggerito gli oneri di tenuta della contabilità regolatoria per le imprese rappresentate. Le osservazioni di ANAV sono state sostanzialmente recepite con riferimento all’ambito di applicazione soggettivo della misura. È stato infatti opportunamente stabilito che, nel caso di impresa aggregata (consorzi, società consortili, ATI, ecc.), gli obblighi di tenuta e trasmissione della contabilità regolatoria sono posti in capo a ciascuna singola impresa di TPL facente parte del raggruppamento. Si è
inoltre chiarito che i subappaltatori non sono da considerare facenti parte dell’impresa aggregata e, pertanto, su di essi non ricadono oneri in materia di rendicontazione degli schemi di contabilità regolatoria. Sono state considerate ed in parte accolte dall’Autorità anche le richieste di ANAV di alleggerimento degli oneri di contabilità per le PMI e per le imprese con una ridotta struttura organizzativa attraverso una revisione dei “cluster” inizialmente proposti nello schema sottoposto a consultazione. In particolare: l’adozione di “schemi semplificati” è stata estesa alle imprese di TPL con meno di 50 addetti nonché alle imprese titolari di uno o più contratti di servizio (CdS) con un valore cumulato di produzione complessivo inferiore a 4,5 milioni