Apinforma n. 1 del 15 gennaio 2018

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 1 15 gennaio 2018

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

SPECIALE MISURE CONTRIBUTIVE

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 1 15 gennaio 2018

Sommario LA NOSTRA POSIZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Per il SISTRI ancora mezze misure

6

Confapi FVG incontra Di Maio sui problemi dell’industria

7

Confapi FVG: la politica si riprenda gli spazi perduti

8

La legge di bilancio 2018

9

Tasso legale allo 0,30%

22

Tabelle ACI

23

INAIL. Incentivi alle imprese

24

Rifinanziamento della Sabatini ter

30

Contributi per Temporary Export Manager

32

Amianto: contributi regionali per rimozione e smaltimento

33

Voucher della CCIAA di Udine per l’internazionalizzazione

34

POR FESR 2014-2020, asse 2, attività 2.3.a.1 bis

36

Sgravio contributivo per l’anno 2018

46

Dimissioni volontarie del lavoratore

48

Inps, istruzioni per i conguagli contributivi del 2017

50

CCNL Unionchimica Confapi

51

Confapi ANIEM settore laterizi

52

Proroga SISTRI al 31 dicembre 2018

53

Trasporto animali vivi

54

SOA: rinnovo per la Maso Europe

55

Adottato il Piano Regionale Attività Estrattive

56

Centrale unica di Committenza in Friuli Venezia Giulia

61

In vigore i nuovi CAM per l’edilizia pubblica (2a parte)

62



EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Sportello Internazionalizzazione

67

Gestione unica delle strade regionali e ex provinciali

70

Autofficine. Regolarizzazione responsabili tecnici

71

Autotrasporto. Divieti circolazione veicoli industriali

72

Trasporti internazionali su strada

74

Autotrasporto. Divieto di riposo settimanale sul veicolo

75

Scambi fra Soci

77

Canone di locazione immobili urbani

78

Scadenze aziendali febbraio 2018

79

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

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Informazione commerc

Assi.Udine: a Udine il primo bilancio sociale in Triveneto di una Agenzia Generale Assicurativa

Unisalute: non solo polizze sanitarie, ma anche flexible benefit con sisalute Oggi le aziende rivestono un ruolo sempre più attivo nei Ragionieri E Periti Commerciali, Cassa Nazionale confronti di politiche di welfare aziendale a sostegno del di Previdenza e Assistenza Forense e centinaia di reddito dei propri dipendenti. Alle nuove domande di aziende come Gruppo Luxottica, Gruppo Gucci, Roprotezione generate dai cambiamenti in atto nella nostra che, Technogym, Università LUISS e molte altre.” società, si affiancano infatti le novità introdotte dalla Davanti ad una numerosa platea ed esponenti del mondo imprenditoria- capodivisione Nordest di UnipolSai, il quale, plaudendo l’impegno dell’ALegge di Stabilità 2016 e dalla Legge di Bilancio 2017 che La nuova normativa rappresenta un passo importante per le friulano è stato presentato il 15 dicembre 2017 a Udine il primo bi- zienda Udinese, ha ricordato che risale al 1993 la redazione del primo danno nuovo impulso al settore. In questo nuovo contesto favorire la costruzione di un sistema di servizi più efficienbilancioe sociale della casa madre a dimostrazione lancio sociale dileAssi.Udine Migliorini Assicurazioni che, ad oggi, risulta normativo, aziende hanno compreso che il welfare te, di qualità con costi sostenibili in grado di facilitaredella sensibilità della società verso il suo territorio. essere la prima agenzia delopportunità: Triveneto ad aver sposatolalaconciliazione sussidiario è fonte assicurativa di numerose riduce vita-lavoro. Proprio per intercettare i costi persociale l’azienda, aumenta il potere d’acquisto i nuovi bisogni emergenti e completare la propria responsabilità d’impresa. dei dipendenti e incide positivamente su produttivi- offerta, hapresentazione creato una nuova Al UniSalute termine della e dopo isocietà, saluti delle tante associazioni tà e fidelizzazione. UniSalute Servizi – divisione SiSalute, che gestisce e I 3 soci, Angelo Migliorini, il figlio Gianluca e Franca Costalonga, affian- che beneficiano del sostegno di Assi.Udine, tra cui Progetto AutismoFcommercializza servizi sanitari non assicurativi. SiSaluAidoaziende e Ail, Angelo Migliorini ha anticipato importanti interventi nel cati“UniSalute da Cinzia Facchin e Andrea De Colle di AnimaImpresa, hanno illufa parte del Gruppo Unipol ed è la prima te offrevg,alle pacchetti di flexible benefit in della che suaprevedono azienda peril pagamento il 2018, senza però svelare indicazioni strato i passaggi salienti del Bilancio, evidenziandone i 4gestiti; assi principali. assicurazione in Italia per numero di clienti ambitosociale sanitario di quanto consoddisfazione oltre 7 milioni di assistiti, ha sempre un Chiarini non rimborsato in merito. dalle polizze sanitarie ( franchigie, supePiena per l’iniziativa è stata espressaavuto da Giorgio ruolo di primo piano nell’area della sanità interamento limiti, prestazioni non previste per chi ha una grativa per le aziende. Sono ormai più di 20 anni che copertura sanitaria) e la possibilità di effettuare prestazioci occupiamo di polizze sanitarie integrative stipulate sia ni presso le strutture sanitarie convenzionate con SiSalute, all’interno di contratti collettivi del lavoro, sia direttamen- anche per familiari. Inoltre SiSalute mette a disposiziote delle aziende” - afferma Fiammetta Fabris, Amministrane delle aziende un portale dedicato per l’utilizzo tore Delegato di UniSalute. “Oggi gestiamo la sanità dei flexible benefit, in grado di riconoscere i dipendenti integrativa per 34 Fondi sanitari nazionali di tutti i già assicurati con UniSalute: un unico ambiente di riferisettori: commercio, turismo e servizi, alimentaristi, mento e maggiore semplicità del processo. trasporti, telecomunicazioni, artigianato, grafico e cartaio, edile, servizi ambientali, gomma-plastica, Quindi elevati standard nella gestione dei processi e nell’ecooperative sociali, e tanti altri. Inoltre assicuriamo rogazione dei servizi per clienti e partner, qualità che è le principali Casse Professionali, tra cui Cassa Nastata riconosciuta a UniSalute anche con la certificazionale Di Previdenza Ed Assistenza A Favore Dei zione UNI EN ISO 9001:2015.

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Per il SISTRI ancora mezze misure PER CONFAPI FVG IL GOVERNO DECIDE DI NON DECIDERE

Per l’ennesima volta il Governo ha preso misure parziali e inadeguate per il SISTRI, il servizio informatico di tracciabilità dei rifiuti pericolosi. È questo il commento a caldo di Bernardino Ceccarelli, Vicepresidente dell’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia, sul provvedimento contenuto nella Legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017. Anche per il 2018 – spiega Ceccarelli – sono sta-

te sospese le sanzioni a soggetti ed enti tenuti al Sistri per omissioni e violazioni circa il suo utilizzo, ma nel contempo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 l’obbligo di osservare la doppia registrazione cartacea ed informatica dei rifiuti pericolosi prodotti, trasportati o ricevuti nonché il pagamento del contributo annuale. Su questo punto – continua Ceccarelli – vi è una seconda anomalia. Risiede nel fatto che nel caso di contributo 2018 o di mancata iscrizione è, comunque, prevista l’applicazione delle misure sanzionatorie. Il Sistri conclamatamente non funziona. Eppure lo Stato Italiano insiste ad oberare le imprese di burocrazia e di costi per servizi mai corrisposti. La sola decisione saggia sarebbe quella di sospenderlo del tutto, fino a che non sia sostituito con un sistema basato sulla logica e il buon senso.

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Confapi FVG incontra Di Maio sui problemi dell’industria LE RICHIESTE DI CONFAPI FVG ALLA POLITICA

L’incontro, che ha avuto luogo nei giorni scorsi a Udine, del candidato premier per il Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, con alcune delle Associazioni di categoria del Friuli Venezia Giulia è stato occasione per uno scambio di vedute su diversi punti salienti per la piccola e media industria con una delegazione di Confapi FVG, guidata dal Vice Presidente, Denis Petrigh. Nel corso dell’incontro, al quale erano presenti anche i componenti del Gruppo consiliare regionale del Movimento, Cristian Sergo (Vice Presidente), Ilaria Dal Zovo ed Eleonora Frattolin, Petrigh ha portato l’attenzione su alcuni dei temi strutturali che interessano l’Italia e la regione. Su tutti preoccupano il fardello di burocrazia e fiscalità che grava sulle imprese e che soffoca anche l’incerta ripresa di questi ultimi mesi, ma anche il calo delle nascite in Italia e l’esodo dei giovani dal Paese, che

in prospettiva pongono seri problemi sulla tenuta del sistema previdenziale, non risolvibili con una immigrazione indiscriminata e senza regole. La crescita dell’economia, per Petrigh, passa ancora per il rilancio dell’edilizia e degli investimenti pubblici, gli ambiti maggiormente penalizzati dalla crisi. Solo in Friuli Venezia Giulia dal 2008 alla metà del 2017 il saldo negativo nell’edilizia è di 1.275 imprese e di 6.923 addetti. A livello locale neppure la Regione ha dimostrato sufficiente coraggio ed energia nell’affrontare questo tema. Per recuperare, almeno in parte, quanto è andato perduto in un decennio un ruolo strategico può essere rivestito dagli enti locali sui quali oggi grava il blocco della finanza (il fiscal compact), che ne ha azzerato la capacità di spesa, nonché dall’edilizia civile che può attivare subito investimenti privati. Uscire da queste logiche dovrebbe essere uno dei primi compiti dei futuri governi nazionale e regionale. E alla soddisfazione per la disponibilità di Maio a incontrare le categorie economiche locali Petrigh ha aggiunto l’auspicio che il candidato premier dei 5 Stelle non sia l’unico a manifestare sensibilità verso le categorie economiche regionali. Da queste, infatti, è probabilmente più facile ripartire per far riemergere l’Italia dalla crisi.

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Confapi FVG: la politica si riprenda gli spazi perduti LE DICHIARAZIONI DEL VICE PRESIDENTE DENIS PETRIGH ALL’INCONTRO DI AUTONOMIA RESPONSABILE La recente convention “Uniti si vince” organizzata da Autonomia Responsabile FVG, è stata l’occasione per Confapi FVG, invitata all’incontro, per puntualizzare le proprie posizioni su alcuni temi della politica regionale. Lo ha fatto per bocca del Vice Presidente, Denis Petrigh, il quale in primo luogo ha tenuto a sottolineare che l’eccesso di burocrazia, di cui tanto soffrono le imprese in questi anni, è primariamente dovuto a un’intrinseca debolezza della politica di questi ultimi decenni, che per i suoi deficit ha lasciato troppo spazio al sistema burocratico. Il problema, anche dalla prospettiva delle imprese, non è tanto quello di ridurre gli spazi della politica, ma di restituirle l’autorevolezza perduta e il primato sugli apparati amministrativi. Cosa oggi non facile, ma irrinunciabile. Sono constatazioni - ha proseguito Petrigh - che verifichiamo giorno per giorno. Innumerevoli

sono le consultazioni, a cui sono chiamate a partecipare le associazioni di categoria, sia per esprimere pareri su atti legislativi e amministrativi ai più diversi livelli, da quello locale a quello regionale, fino anche a quello nazionale. Ma, di fatto, si tratta di atti dovuti, proprio perché previsti a monte dalle normative, ma sui quali è assai scarsa la possibilità di incidere, perché predeterminati da parte degli uffici amministrativi, più ancora che dalle sfere istituzionali. E’ il caso, per esempio, della legislazione fiscale in sede nazionale, ma in Regione anche del Piano paesaggistico regionale (PPR) e quello delle attività estrattive (PRAE). Un altro, tangibile esempio in Friuli Venezia Giulia nel campo dell’edilizia è dato dalla applicazione delle direttive vincolanti in materia di appalti. Queste dovrebbero tutelare nella giusta maniera le imprese locali nell’acquisizione degli appalti pubblici. L’applicazione, incompleta e disuniforme sul territorio, da parte delle stazioni appaltanti svuota in gran parte queste previsioni con il risultato, non solo di penalizzare le imprese regionali, ma lo stesso bilancio regionale che per le entrate si regge in grande misura sulle compartecipazioni erariali, IVA in primis. Ne discende che anche le capacità di spesa si riducono, impoverendo non solamente l’economia regionale, ma lo stesso concetto di specialità che tutte le parti politiche vorrebbero invece valorizzare.

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La legge di bilancio 2018 aumenti di cui sopra, sarà necessario reperire risorse aggiuntive per 12,5 miliardi di euro.

MANOVRA DA 28 MILIARDI CON MOLTI MICRO INTERVENTI

PREMESSA E’ stata approvata la legge di bilancio per il 2018, si tratta della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 pubblicata sul S.O. n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017. Il provvedimento è composto di un singolo articolo e di ben 1181 commi, rendendo particolarmente difficile la comprensione delle norme a meno che non si conosca il numero del comma. A questa modalità di articolazione della norma ci siamo ormai abituati, la necessità di porre la fiducia sul testo è diventata ormai una consuetudine sacrificando in questo modo la strutturazione del contenuto. La legge di bilancio ha un valore complessivo di circa 27,8 miliardi di euro, 15,79 miliardi, quasi due terzi, sono destinata ad evitare l’aumento dell’Iva, mentre altri 5,5 miliardi serviranno a coprire le spese indifferibili, come il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e il contrasto alla povertà. Il residuo servirà per riproporre o prorogare vecchi provvedimenti e finanziare una miriade di micro interventi settoriali per rilanciare l’economia. Di seguito presentiamo i principali interventi, ricordando che sarà nostra cura ritornare sugli argomenti di maggiore interesse con successivi approfondimenti.

NIENTE AUMENTI IVA (COMMA 2) Si è provveduto a sterilizzare per il 2018 l’aumento delle aliquote Iva, quella ordinaria del 22% e quella ridotta del 10% resteranno pertanto invariate e non subiranno gli incrementi già previsti da precedenti provvedimenti. Si tratta di una sterilizzazione limitata all’anno in corso per cui l’aliquota ridotta del 10% passerà al 19% dal 2019 e al 13 dal 2020; l’aliquota ordinaria del 22% passerà al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021. Tra un anno se si vorranno sterilizzare ulteriormente gli

DETRAZIONI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RISPARMIO ENERGETICO (COMMA 3 LETT. A) Prorogate di un anno le detrazioni fiscali del 65% per il risparmio energetico e del 50% per le ristrutturazioni abitative. Invariati anche i limiti di spesa agevolati. Per il risparmio energetico segnaliamo che la detrazione è usufruibile anche per le schermature solari e gli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili, ma in questi casi la detrazione è ridotta al 50%. La detrazione del 65% è stata estesa anche alle spese per l’acquisto e la posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti sostenute nel 2018, con un limite di spesa di 100.000 euro. A questo proposito è richiesto che l’intervento porti ad un risparmio di energia primaria (PES) di almeno il 20%. Con riferimento al risparmio energetico, segnaliamo che non sono state prorogate le agevolazioni sulle parti comuni degli edifici condominiali. Per queste ultime la detrazione rimane quindi legata alle spese sostenute fino al 2021 (come previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno), vincolando gli amministratori di condominio alla programmazione degli interventi entro tale data. Ricordiamo che la detrazione in questi casi è riconosciuta nella misura del: - 70% per gli interventi sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; - 75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica estiva e invernale della parte comune, conseguendo almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015. Le detrazioni di cui sopra sono calcolate su un ammontare massimo di spesa di 40.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio. La sussistenza delle condizione dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato. Prevista la possibilità di beneficiare di una detra-

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zione per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche per le parti comuni condominiali che si trovano in aree ad alta pericolosità ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3. La detrazione, alternativa a quella previste dall’art. 16 del TUIR, è pari all’80% o all’85% a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari a 1 o 2 classi, su un ammontare massimo di spesa di 136.000 euro per ogni edificio, da ripartire in 10 anni. Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, viene previsto che la cessione del credito può essere effettuata non solo dai soggetti incapienti, ma anche da quelli capienti. Di fatto quindi la cessione del bonus viene estesa a tutti i contribuenti.

DETRAZIONE MISURE ANTISISMICHE (COMMA 3 LETT. B) Confermata per un altro anno anche la detrazione per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche per gli immobili che si trovano in aree ad alta pericolosità ricadenti nelle zone 1, 2 e 3. La detrazione riconosciuta sia per interventi su edifici abitativi che commerciali, è pari al 50% delle spese sostenute entro un limite massimo di 96.000 euro da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. E’ prevista una maggiorazione della detrazione nelle ipotesi in cui gli interventi in oggetto determinino una riduzione del rischio sismico. Nel dettaglio la detrazione è pari al: - 70% se l’intervento comporta una riduzione di una classe di rischio; - 80% se l’intervento comporta una riduzione di due classi di rischio. Anche in questo caso è possibile cedere la detrazione al fornitore degli interventi edilizi. Queste agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni specificatamente previste per le zone sismiche.

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (COMMA 3 LETT. B) Esteso fino al 31 dicembre 2018 il bonus mobili ed elettrodomestici, vale a dire lo sgravio Irpef del 50% entro un tetto massimo di spesa di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), destinati all’abitazione sulla quale sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia a decorrere dal 2016. La detrazione per i mobili prescinde dall’ammontare dell’importo sostenuto per le spese di ristrutturazione, ed è fruibile in 10 quote annuali. E’ stato introdotto un nuovo adempimento burocratico, per questi interventi sarà,

infatti, necessario inviare specifica informativa all’ENEA.

BONUS VERDE (COMMA DA 12 A 15) Introdotta per il 2018 una nuova detrazione Irpef del 36% nel limite massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare per uso abitativo per gli interventi “verdi”. La detrazione ripartibile in 10 quote annuali riguarda: - la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrogazione e realizzazione di pozzi; - la realizzazione di coperture a verde o di giardini pensili; - la progettazione e la manutenzione di questi interventi.

CEDOLARE SECCA (COMMA 16) La cedolare secca del 10% per le locazioni abitative a canone calmierato sarà applicabile anche per le annualità 2018 e 2019. L’aliquota ridotta, in scadenza il 31.12.2017, è stata prorogata di due anni e riguarda le abitazioni ubicate nei Comuni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e b) del D.L. n. 551/88 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE. L’aliquota piatta è riconosciuta anche ai Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i contratti degli studenti universitari.

RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI (COMMI 17 E 18) Esteso agli stabilimenti balneari il credito d’imposta del 65% riconosciuto per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché di eliminazione delle barriere architettoniche, d’incremento dell’efficienza energetica, compreso l’acquisto di mobili e componenti d’arredo. Il tax credit opererà quindi anche per il periodo d’imposta 2018, includendo non solo le strutture agrituristiche, ma anche gli stabilimenti termali per i quali il benefit potrà riguardare anche la realizzazione di piscine termali. Il credito andrà diviso in due quote annuali di pari importo e il suo utilizzo decorrerà dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi tramite compensazione con il modello F24.

BENI SIGNIFICATIVI (COMMA 19) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straor-

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dinaria sugli immobili sono soggetti all’aliquota Iva del 10% se realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Se l’intervento comprende anche la fornitura di beni aventi valore significativo l’aliquota ridotta si applica: - al valore della prestazione, al netto del valore dei predetti beni; - al valore dei beni fino a concorrenza del valore della prestazione, sempre al netto del valore dei beni. Il D.M. 29 dicembre 1999 ha individuato i beni aventi valore significativo e sono: ascensori e montacarichi, video citofoni, sanitari e rubinetterie da bagno, infissi esterni ed interni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, caldaie e impianti di sicurezza. All’interno di questa norma, la legge di bilancio ha introdotto una norma interpretativa prevedendo che: - l’individuazione dei beni che costituiscono la parte significativa si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale; - come valore dei beni significativi si deve considerare quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti, che deve considerare solo gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, vale dire materie prime e manodopera diretta, e in ogni caso non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. E’ stato poi previsto l’obbligo di indicare in fattura il valore dei beni significativi, facendo salvi eventuali comportamenti difformi tenuti fino al 31 dicembre 2017.

ATTI SOCIETARI (COMMA 25) Il Collegato alla legge di bilancio per il 2018 D.L. 148/2017 aveva esteso la possibilità di utilizzare la firma digitale ai fini fiscali per la sottoscrizione di: - atti relativi all’impresa familiare ex art. 230bis C.C.; - gli atti riguardanti operazioni di trasformazione, fusione e scissione societarie; - atti riguardanti trasferimento della proprietà o godimento di imprese. Ora, la legge di bilancio è ritornata sull’argomento prevedendo per questi atti la possibilità di utilizzo dell’atto pubblico informatico in sostituzione della previgente firma digitale. Con questa modifica questi atti ritornano di esclusiva competenza dei notai.

ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO (COMMA 28) Prevista una detrazione Irpef del 19% fino ad un massimo di 250 euro per le spese sostenute, anche nell’interesse di familiari a carico, per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. E’ stato inoltre integrato l’art. 51 comma 2 lett. dbis del TUIR prevedendo che l’abbonamento per il trasporto pubblico non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, qualora sia erogato dal datore di lavoro.

MAXI - AMMORTAMENTO (COMMI 29 E 34) Prorogato a tutto il 2018 il maxi-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi da parte di imprese e professionisti. La norma prevede la maggiorazione dell’ammortamento deducibile fiscalmente nella misura del 30% in più rispetto a quello imputato a conto economico. La maggiorazione della percentuale di ammortamento vale ai fini Ires e Irpef, ma non ai fini Irap. Rientrano nell’agevolazione anche i beni strumentali nuovi acquistati attraverso contratti di locazione finanziaria. L’investimento deve essere eseguito entro il 31 dicembre 2018 oppure entro il 30 giugno 2019 a condizione che entro la fine del 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia eseguito il pagamento di almeno il 20% del prezzo di acquisto. Si richiama l’attenzione sul fatto che per il 2018 la maggiorazione è stata ridotta passando dal 40% al 30%. Sono esclusi dall’agevolazione i beni immateriali, i beni immobili e i beni materiali ammortizzabili sui quali si applicano aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%, nonché alcuni beni indicati nell’allegato del testo normativo quali materiale rotabile ferroviario, aerei e condutture per la distribuzione del gas, acque minerali e per gli stabilimenti idrotermali. Dal punto di vista operativo la norma non impatta sul conto economico, le quote continueranno ad essere contabilizzate sulla base dei coefficienti del DM del 1989. La maggiorazione sarà usufruibile in sede di dichiarazione dei redditi attraverso una variazione in diminuzione. La maggiorazione riguarda esclusivamente i beni che assumono il carattere di strumentalità rispetto al processo produttivo, devono quindi essere utilizzati durevolmente nell’azienda rimanendo conseguentemente esclusi i beni merce e i materiali di consumo.

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Si sottolinea che la proroga ha escluso tutti i mezzi di trasporto, compresi quelli esclusivamente strumentali per l’attività d’impresa. Sono quindi esclusi tutti i mezzi di trasporto rientranti nell’art. 164 del TUIR. Per i contratti di leasing il beneficio riguarda la quota capitale inclusa nel canone, la cui estrapolazione dovrebbe essere consentita sulla base della procedura forfettaria di cui al DM 24/4/1998, ancorché tale norma sia stata abrogata.

BLOCCO ALIQUOTE TRIBUTI LOCALI (COMMA 37) Esteso al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali dei tributi locali

IPER - AMMORTAMENTO (COMMI DA 30 A 33, 35 E 36) Prorogato anche l’iper - ammortamento, vale a dire l’agevolazione legata agli investimenti in chiave “Industria 4.0” inseriti nella tabella A allegata alla legge di bilancio dello scorso anno. L’incentivo consiste in una maggiorazione del 150% della quota di ammortamento arrivando in questo modo ad una percentuale del 250% del costo di acquisto. Nell’incentivo rientrano i beni acquistati nel corso del 2018 e quelli consegnati entro il 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018 sia accettato il relativo ordine e sia pagato un acconto di almeno il 20%. Nell’agevolazione rientrano anche i software, vale dire i beni immateriali per i quali è previsto un incremento del costo di acquisizione del 40% a condizione però che questi software siano funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave “Industria 4.0” e siano inseriti nella tabella B allegata alla legge di bilancio dello scorso anno. A questo proposito segnaliamo che la legge di bilancio di quest’anno ha ampliato la gamma di beni immateriali agevolabili, aggiungendo alla tabella B le seguenti voci: - sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; - software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; - software piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field). Le imprese interessate all’iper-ammortamento dovranno produrre una dichiarazione del legale

rappresentante o, per gli investimenti superiori a 500.000 euro, una perizia giurata di stima di un ingegnere, perito industriale o Ente di certificazione accreditato, nella quale si attesti che il bene: - possiede le caratteristiche tecniche previste dagli allegati alla norma che contemplano i beni agevolabili; - e interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. E’ stato previsto che nelle ipotesi in cui si benefici dell’iper – ammortamento, l’eventuale sostituzione del bene agevolato con uno che rientri sempre nella tabella A, non determina la perdita del beneficio per le residue quote. Anche in questo caso è necessario produrre l’attestazione e provvedere all’interconnessione. Con riferimento a quest’ultimo caso, qualora il nuovo investimento abbia un costo inferiore a quello originario, la fruizione del beneficio continua con riferimento alle quote residue fino a concorrenza del nuovo investimento.

RIFINANZIAMENTO SABATINI – TER (COMMI DA 40 A 42) Sono state stanziate maggiori risorse per la Sabatini – ter al fine di far fronte alla richieste di agevolazione approvate. Il termine per l’acquisto dei beni agevolati è stato prorogato fino ad esaurimento delle risorse che sulla base della relazione tecnica saranno esaurite entro l’anno. E’ stata inoltre prevista una speciale riserva pari al 30% dei fondi, per gli investimenti rientranti nel piano “Industria 4.0”.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE (COMMI DA 46 A 56) E’ stato istituito un credito d’imposta per la formazione riferita all’Industria 4.0 pari al 40% delle spese del personale dipendente dedicato a tale attività. La formazione deve essere dedicata all’acquisizione di conoscenze tecnologiche quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi – ciber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Tale formazione deve riguardare i seguenti ambiti: - vendita e marketing; - informatica; - tecniche e tecnologie di produzione. Il credito d’imposta è riconosciuto entro un limite massimo di spesa annuo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Non sono agevolabili le attività riconducibili alla

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formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa riferita a salute e sicurezza, protezione ambientale e ogni altra normativa obbligatoria. L’agevolazione esclude il costo dei docenti che tuttavia potrà essere coperto dal fondo sociale europeo o dai fondi interprofessionali fino al 100% della spesa. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposizione diretta e dell’Irap, è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24 e rientra nel regime di cui al Regolamento Ue n. 651/2014. I costi riferiti al personale dedicato alla formazione devono essere certificati dal collegio sindacale o da un revisore dei conti, in quest’ultimo caso saranno agevolabili anche le relative spese entro il limite di 5.000 euro. L’accesso all’agevolazione richiede un preventivo accordo con i sindacati, da adottare con i contratti collettivi aziendali o territoriali. Uno specifico decreto, da adottare entro 90 giorni, del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individuerà le disposizioni attuative.

BONUS CREATIVITÀ (COMMI DA 57 A 60) Per le imprese “culturali e creative”, è stato introdotto un credito d’imposta pari la 30% dei costi sostenuti per l’attività di sviluppo, produzione e promozione di servizi culturali appunto. Questi ultimi devono intendersi come beni o servizi inerenti la letteratura, la musica, le arti figurative, le arti applicate, spettacoli dal vivo, cinematografia, biblioteche musei nonché servizi legati al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Il credito è concesso nel limiti degli aiuti de minimis di cui al Regolamento Ue n. 1407/2013, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini della imposte dirette e dell’Irap ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Le disposizione attuative saranno contenute in un apposito decreto di prossima emanazione.

AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO (COMMI DA 81 A 83) Prevista la possibilità di riallineare i valori civili e quelli fiscali mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% con riferimento: - ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito di un’operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali;

- ai maggior valori attribuiti ad avviamento, marchi e altre attività immateriali nel bilancio consolidato, delle partecipazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda o di partecipazioni. Gli aspetti attuativi saranno definiti con apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

INTERPRETAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO (COMMA 87) Per le operazioni di conferimento d’azienda con cessione di quote l’imposta di registro è fissa. La norma in argomento modifica l’art. 20 del DPR 1321/86 stabilendo che la tassazione è effettuata sulla base della natura e degli effetti giuridici del singolo atto, prescindendo dagli atti collegati. Questa modifica supera il precedente e discusso orientamento giurisprudenziale che riteneva di tassare con aliquota proporzionale, come una cessione d’azienda, gli atti collegati di conferimento e cessione di partecipazioni. La giurisprudenza nell’interpretare l’art. 20 sopra indicato, aveva previsto che le due operazioni andassero assoggettate non all’imposta fissa di registro prevista per lo specifico atto, ma a quella proporzionale del 9% per gli immobili e del 3% per gli altri beni prevista per le cessioni d’azienda. Questa interpretazione, fortemente contestata dalla dottrina, viene ora cancellata anche se rimane, in capo all’amministrazione finanziaria, la possibilità di valutare l’operazione nell’ottica di un eventuale abuso del diritto. Questo nuovo quadro normativo restituisce ai contribuenti un quadro di maggior certezza nelle operazioni di conferimento e successiva cessione anche con riferimento all’imposta di registro, precludendo all’ufficio il disconoscimento dell’operazione.

PLASTICA RICICLATA (COMMI DA 96 A 99) Istituito un credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi o di rifiuti urbani. Il credito d’imposta è pari al 36% delle spese sostenute nelle annualità 2018, 2019 e 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro per annualità. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposizione diretta e dell’Irap, è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese. Le disposizione attuative saranno contenute in un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

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IRAP LAVORATORI STAGIONALI (COMMA 116)

COOPERATIVE (COMMI DA 238 A 243 E 936)

Per le imprese che determinano la base imponibile Irap in base ai valori di bilancio ex art. 5 del D.Lgs. 446/97 per il solo periodo d’imposta 2018, viene riconosciuta la piena deducibilità del costo dei lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta. Il vantaggio è quindi temporaneo nel senso che la deduzione base resta del 70%, ma per il 2018 salirà al 100%.

Sono stati adottate alcune novità significative per le cooperative al fine di contrastare la loro costituzione in frode alla legge. Con riferimento ai prestiti sociali, è richiesto che l’impiego dei fondi sia legato a operazioni funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo sociale e inoltre non si rende applicabile la postergazione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori prevista dall’art. 2467 del C.C. Il prestito non può eccedere il triplo del patrimonio netto e qualora l’indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e sia superiore al patrimoni netto, i prestiti devono essere coperti fino al 30% da garanzie reali o personali rilasciate dai soggetti vigilati ovvero, con la costituzione di un patrimonio separato. Per quanto riguarda la governance della cooperativa questa è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, viene quindi esclusa la figura dell’amministratore unico. Nei casi in cui l’atto costitutivo preveda l’applicazione delle norme civilistiche previste per le SRL, si applica l’art. 2383, secondo comma del C.C., in base al quale gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi. In merito alla vigilanza si ricorda che il D.lgs. 220/2002 prevede revisioni periodiche e ispezioni straordinaria. Le prime devono essere fatte almeno una volta ogni due anni oppure annualmente se previsto da disposizioni speciali, mentre le seconde sono disposte dal Ministero sulla base di accertamenti a campione o qualora ne ravvisi l’opportunità. La legge di bilancio per l’anno in corso, oltre a richiamare l’applicabilità delle sanzioni penali agli esponenti aziendali in caso di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, ha ribadito che ad essere sanzionata è la sottrazione alla vigilanza con la cancellazione dall’Albo nazionale degli enti cooperativi, con conseguente provvedimento di scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici. Viene poi stabilito, per favorire eventuali recuperi dell’amministrazione finanziaria, che lo scioglimento sia comunicato entro 30 giorni all’Agenzia delle entrate, anche al fine di posticipare gli effetti dell’estinzione trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione al Registro delle imprese. Per le imprese che non adempiono alla diffida impartita in sede di vigilanza, è applicata una maggiorazione contributiva pari a tre volte il contributo dovuto.

BONUS 80 EURO (COMMA 132) Sono state alzate le soglie per ottenere il bonus Irpef da 80 euro, il tetto di 24.000 euro è stato, infatti, alzato a 24.600 euro, quello di 26.000 euro sale a 26.600 euro. In questo modo sono stati salvaguardati gli 80 euro per i dipendenti pubblici che con il rinnovo del contratto di lavoro manterranno l’accesso al bonus.

DONAZIONE FARMACI (COMMA 208) E’ stato ampliato il paniere dei beni donabili previsto dalla legge 166/2016 (legge antisprechi), attraverso la quale si è voluto ridurre gli sprechi della catena produttiva, favorendo il recupero delle merci invendute o non utilizzate che possono così trovare utilità sociale. Tra i beni cedibili gratuitamente vengono inclusi i medicinali, gli articoli di medicazione, i prodotti per la cura della persona e della casa e quelli di cartoleria. In questi casi la donazione da parte delle aziende non viene considerata cessione e conseguentemente non genera ricavi, mantenendo comunque il diritto alla deduzione dei costi relativi alla loro realizzazione. Ai fini Iva, le donazioni sono equiparate alle distruzioni di beni, non viene quindi applicata l’imposta al momento della consegna e viene riconosciuta la detrazione dell’Iva sugli acquisti. Qualora la cessione riguardi prodotti deperibili d’importo inferiore a 15.000, la cessione potrà essere certificata solo con un DDT o documento equipollente. In tutti gli altri casi, vale a dire per importi superiori al limite di cui sopra o per i prodotti non deperibili, è richiesta una comunicazione riepilogativa da inviarsi telematicamente dal donante all’amministrazione finanziaria entro il quinto giorno del mese successivo. E’ richiesto inoltre che il soggetto beneficiario rilasci una dichiarazione attestante l’impegno all’utilizzo dei beni ricevuti ai soli fini istituzionali.

IVA SPETTACOLI TEATRALI (COMMA 240) Estesa l’aliquota Iva ridotta del 10% ai contratti

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di scrittura connessi agli spettacoli teatrali quali opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini nonché le relative prestazioni resa da intermediari.

BONUS BEBÈ (COMMA 248) La misura non è stata resa strutturale, l’assegno per i nuovi nati viene confermato nell’importo annuo di 960 euro non più però per tre anni ma solo per i figli nati o adottati nel 2018 e fino al compimento del primo anno di età. Spetterà a chi ha un reddito Isee familiare fino a 25.000 euro, mentre se il reddito è inferiore a 7.000 euro, il bonus raddoppia.

FIGLI A CARICO (COMMI 252 E 253)

rali per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati a soggetti concessionari. Il credito è riconosciuto nel limite del 3 per mille dei ricavi annui per un importo pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro ed entro un limite massimo di 40.000 euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con l’F24 in tre rate annuali di pari importo e non assume rilevanza ai fini dell’imposizione ai fini delle imposte dirette e dell’Irap. Il beneficiario è tenuto a comunicare l’erogazione ricevuta all’Ufficio dello sport entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello del versamento nonché lo stato di avanzamento dei lavori. Un decreto del Presidente del consiglio dei ministri individuerà le disposizioni attuative.

Ampliato il fronte delle detrazioni per i figli, sale da 2.840 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico limitatamente ai figli di età inferiore a 24 anni. La soglia di 2.840 rimane per le altre tipologie di familiari a carico. Il nuovo tetto di reddito decorre dal 1° gennaio 2019, non dall’anno in corso quindi ma dal prossimo.

BONUS STRUMENTI MUSICALI (COMMA 643)

BONUS LIBRERIE (COMMI DA 319 A 321)

DETRAZIONI PER STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO (COMMI DA 665 A 667)

Per le librerie o per chi vende libri di seconda mano sarà possibile accedere ad un credito d’imposta fino ad un massimo di 20.000 euro per gli esercenti indipendenti, vale dire non appartenenti a gruppi editoriali e a 10.000 euro negli altri casi. L’incentivo sarà calcolato sulle tasse locali (Imu, Tasi, Tari) versate sull’immobile in cui si esercita l’attività. Il decreto attuativo potrebbe comunque prevedere anche altre voci di spesa come ad esempio i canoni di locazione. L’agevolazione è riservata alle imprese con un codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposizione diretta e dell’Irap, è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24 utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate ed è concesso nei limiti del Regolamento Ue n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis. Le disposizione attuative saranno contenute in un apposito decreto ministeriale.

RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (COMMA DA 363 A 366) Riconosciuto un credito d’imposta a favore delle imprese che nel 2018 effettuano erogazioni libe-

Confermato per il 2018 il contributo del 65% entro un limite massimo di spesa di 2.500 euro per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi pre - accademici, ai corsi di I° e II° livello dei conservatori e degli istituti superiori di studi musicali.

Introdotta una nuova detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute, a decorrere dal 2018, per i soggetti a carico minori o maggiorenni con una diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA). La detrazione è riconosciuta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado e riguarda l’acquisto di strumenti compensativi o sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento. Le disposizione attuative saranno contenute in un apposito decreto ministeriale.

POLIZZE ASSICURATIVE PER CALAMITÀ NATURALI (COMMI DA 768 A 770) Prevista una nuova detrazione Irpef del 19% per le polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari a destinazione abitativa. La nuova detrazione interesserà le polizze stipulate a decorrere dal 2018.

FATTURAZIONE ELETTRONICA (COMMI 909 E DA 915 A 917) Dal 1° gennaio 2019 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere con soggetti passivi Iva residenti o identificati in Italia dovranno es-

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sere documentate esclusivamente da fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio già utilizzato per la pubblica amministrazione. Per l’invio delle fatture in modalità elettronica le imprese potranno avvalersi di intermediari abilitati Rimangono esclusi dall’obbligo i contribuenti che applicano il regime dei minimi e i forfetari. Dopo la pubblica amministrazione la fatturazione elettronica dal prossimo anno diventerà obbligatoria anche nei confronti dei soggetti residenti o stabiliti in Italia nonché per le cessioni o prestazioni eseguite nei confronti di consumatori finali. L’obbligo riguarderà quindi anche i consumatori finali (B2C) nei confronti dei quali le fatture saranno rese disponibili mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. La fatturazione elettronica tra privati sarà sperimentata nei sub appalti pubblici e nel settore dei carburanti già dalla metà di quest’anno. E’ previsto, infatti, che dal 1° luglio 2018 le cessioni di carburanti da utilizzare per la trazione di veicoli e per le prestazioni rese da soggetti sub appaltatori o sub contraenti di enti pubblici andranno documentate con la fatturazione elettronica. Con l’adozione della fatturazione elettronica sarà possibile eliminare alcuni adempimenti come lo spesometro nonché, per i soggetti in semplificata, predisporre la liquidazione Iva e la precompilazione sia della dichiarazione Iva che della dichiarazione dei redditi, compresa la compilazione degli F24 per il versamento della imposte. Si vedrà.

PAGAMENTO RETRIBUZIONI (COMMI DA 910 A 914) Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro avranno l’obbligo di pagare le retribuzioni con modalità e forme che escludano l’uso del contante. Sarà conseguentemente consentito l’utilizzo delle seguenti forme di pagamento: - bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore; - strumenti di pagamento elettronico; - contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; - emissione di assegno bancario o circolare consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Il comma 912 esclude che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga costituisca prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. La formulazione letterale della norma prevede il divieto esclusivamente per le retribuzioni, do-

vrebbe rimanere conseguentemente aperta la possibilità di effettuare i pagamenti in contanti per i rimborsi di spese per trasferte nonché gli anticipi di spese per conto del datore di lavoro. L’inosservanza del nuovo obbligo comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del datore di lavoro. Sono esclusi dal divieto il settore pubblico e i pagamenti di colf e badanti.

ABROGATA LA SCHEDA CARBURANTI (COMMI DA 920 A 927) A decorrere dal 1° luglio 2018, per effetto delle modifiche introdotte da questa legge di bilancio in materia di fatturazione elettronica (si veda sopra), le spese di carburanti per autotrazione, saranno deducibili ai fini dei redditi e detraibili ai fini dell’Iva, solo se pagate tramite carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione prevista dall’art. 7 6° comma del DPR 605/1973. L’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica e del pagamento tracciato rendono conseguentemente superflua la scheda carburante che conseguentemente, sempre dal mese di luglio, sarà soppressa. Per i gestori degli impianti di distribuzione è prevista l’introduzione di un credito d’imposta del 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018 tramite sistemi di pagamento elettronico. Il credito sarà utilizzabile in compensazione con il modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

DIFFERITI I NUOVI STUDI DI SETTORE (COMMA 931) Gli Indici Sintetici di Affidabilità ISA sono stati differiti al 2018, questo significa che, di fatto, saranno utilizzati nella campagna dichiarativa del 2019. Per la campagna di quest’anno riferita al periodo d’imposta 2017, si continueranno a utilizzare gli studi di settore e i parametri. Gli ISA rappresentano una sorta di evoluzione degli studi di settore con l’introduzione di alcune semplificazioni soprattutto per quanto attiene i dati richiesti.

RIVISTO IL CALENDARIO FISCALE (COMMI DA 932 A 934) Dal quest’anno il calendario fiscale è stato rivisto nell’ottica di concedere a imprese, professionisti e Caf, più tempo per l’invio dei modelli dichiarativi. Il modello 730 andrà trasmesso entro il 23 luglio, viene quindi eliminata la doppia scadenza del 7 e

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23 luglio a seconda che il modello fosse precompilato o ordinario. Slitta anche il termine per la presentazione del modello Unico utilizzato da persone fisiche, società ed enti commerciali, che passa dal 30 settembre al 31 ottobre. Stesso differimento al 31 ottobre per la dichiarazione Irap e modello 770. Anche le Certificazioni Uniche CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante modello 730 precompilato, potranno essere trasmesse entro il 31 ottobre. Per lo spesometro di settembre viene previsto un differimento di 14 giorni, è infatti posticipata la scadenza del 16 che passa al 30 settembre. Questo differimento potrà riguardare la comunicazione del primo semestre o del secondo trimestre per chi non avrà esercitato l’opzione. L’opzione per l’invio semestrale sarà definita secondo modalità che saranno individuate con un proprio provvedimento da parte dell’Agenzia elle entrate.

ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA (COMMA 935) E’ stato eliminato il divieto di detrarre l’Iva indebitamente applicata, in caso di applicazione dell’aliquota Iva in misura superiore a quella effettiva, ed erroneamente assolta dal cedente o prestatore, viene riconosciuto il diritto alla detrazione in capo all’acquirente o committente, ma si renderà irrogabile una sanzione da 250 euro a 10.000 euro. Non è prevista la restituzione dell’imposta nelle ipotesi in cui il versamento sia legato ad episodi di frode fiscale. A seguito di questa modifica il destinatario della fattura potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta, anche qualora questa sia stata applicata in misura superiore a quella effettiva, a condizione che il fornitore abbia comunque assolto il tributo, ancorché per errore. Il cessionario o committente, sarà tuttavia esposto ad una sanzione formale da 250 euro e non più a quella proporzionale all’imposta dal 90 al 180%.

GRUPPO IVA (COMMI 984 E 985) L’adesione al gruppo Iva da parte di una stabile organizzazione della casa madre taglia il collegamento tra le due entità, determinando la rilevanza delle operazioni in quanto imputabili unitariamente al gruppo e non ai singoli soggetti che vi partecipano. In questo modo le prestazioni di servizi fornite dalla sede principale, situata in un paese terzo, alla propria stabile organizzazione, situata in altro stato membro, costituiscono operazioni imponibili qualora la stabile organizzazione appartenga ad

un gruppo Iva. Più precisamente si possono presentare le seguenti diverse ipotesi: - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalla sede principale o dalla stabile partecipante ad un gruppo Iva nei confronti di una stabile organizzazione o della sede situata all’estero si considerano effettuate dal gruppo Iva nei confronti di un soggetto estero al gruppo; - le operazioni effettuate nei confronti di una sede principale o di una stabile partecipante ad un gruppo Iva da una stabile o dalla sede situata all’estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva da un soggetto estero al gruppo.

PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (COMMI DA 986 A 989) Dal 1° marzo 2018 le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica prima di procedere al pagamento di importi superiori a 5.000 euro, dovranno verificare che il beneficiario non sia inadempiente nel versamento di cartelle esattoriali o di cartelle di pagamento. Attualmente il limite è fissato a 10.000 euro. Se il beneficiario è inadempiente, il pagamento viene sospeso per 60 giorni fino a concorrenza del debito. Questa modifica amplierà sensibilmente la platea dei soggetti interessati dalla procedura di controllo, mentre non comporterà alcun problema per i soggetti che hanno un debito dilazionato con l’agente della riscossione o un piano di rientro in corso risultando in questi casi comunque in regola con i pagamenti. Se però risultano non onorate una o più rate, la morosità rileverà per i corrispondenti importi, stesso discorso se è in corso la procedura di definizione agevolata degli affidamenti all’agente della riscossione.

SOSPENSIONE F24 (COMMA 990) L’Agenzia delle entrate potrà bloccare fino ad un massimo di 30 giorni gli F24 che presentino delle compensazioni di crediti con debiti qualora riscontri profili di rischio. La sospensione, che potrà riguardare non solo le deleghe con saldo a zero ma anche quelle con saldo a debito, servirà a verificare la legittimità dell’utilizzo del credito. Se la verifica dà esito positivo e, in ogni caso trascorsi 30 giorni dall’invio del modello, la delega sarà sbloccata e la tempestività del versamento sarà assicurata dall’originario invio. Se invece l’esito è negativo i versamenti e le compensazioni non saranno considerati effettuati, con tutte le conseguenze in tema di sanzioni. Uno specifico provve-

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dimento dell’amministrazione finanziaria dovrà chiarire meglio la definizione di “profili di rischio”.

INTERESSI DELLE HOLDING (COMMI DA 994 A 995) Per le holding italiane che detengono partecipazioni in società non residenti controllate, dal 2017 diminuisce l’importo massimo deducibile di interessi passivi a causa dell’eliminazione della norma che consentiva di tenere conto, nel calcolo del ROL, anche dei dividendi incassati relativi a tali partecipazioni. Ai fini del calcolo del ROL, quindi, non rilevano più i dividendi incassati relativi a partecipazioni in società controllate non residenti.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (COMMI DA 997 A 998) Riproposta per la sedicesima volta la possibilità di rivalutare per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. La disposizione, originariamente prevista dalla legge 448/2001, prevede che i soggetti interessati eseguano il versamento dell’imposta sostitutiva e la redazione della perizia di stima entro il prossimo 30 giugno 2018. L’imposta sostitutiva è fissata in maniera unitaria nella misura dell’8% sia per le partecipazioni che per i terreni. Il versamento potrà essere effettuato anche in forma rateale, in tre rate annuali di pari ammontare, con l’aggravio degli interessi calcolati nella misura del 3% sulla seconda e terza rata. Rispetto alle originarie rivalutazioni ricordiamo che le aliquote sono nel tempo raddoppiate, tuttavia le stesse producono effetti anche per la rivalutazione di beni già oggetto di precedenti rivalutazioni. Il contribuente in questi casi può, infatti, utilizzare la riapertura dei termini anche per eseguire una rideterminazione al ribasso della valutazione dei terreni con la possibilità di cedere l’area ad un prezzo inferiore senza incorrere nella decadenza della rivalutazione dovendo considerare il valore rivalutato come valore minimo ai fini dell’imposizione sia diretta che indiretta.

TASSAZIONE DIVIDENDI E CAPITAL GAIN (COMMI DA 999 A 1006) A partire dal 1° gennaio 2018 viene eliminata la distinzione tra partecipazioni qualificate e non ai fini della tassazione delle persone fisiche dei dividendi. Per entrambe le tipologie di partecipazioni la tassazione viene ora unificata ad una tassazione fissa del 26%.

E’ stato previsto un regime transitorio per le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022. In questi casi si applicheranno le vecchie regole vale a dire la tassazione Irpef progressiva in capo al socio del: - 40% per gli utili maturati fino al 2007; - 49,72% per quelli maturati dal 2008 al 2016; - 58,14% per quelli maturati nel 2017. Anche per quanto riguarda la tassazione del capital gain riferito a cessioni di partecipazioni da parte di persone fisiche viene eliminata la distinzione tra quote qualificate e non, prevedendo una tassazione unitaria del 26%. L’effetto di questa modifica tuttavia, opererà per le partecipazioni qualificate cedute a partire dal 1° gennaio 2019. La ratio di questo allineamento è conseguente ai ripetuti aumenti della tassazione dei dividendi e capital gain in capo ai soci non qualificati passata dal 12,5% al 26% rendendo superflua una tassazione differenziata per le qualificate, con buona pace del principio ispiratore della partecipation exemption. Il nuovo regime di tassazione dei dividendi prevede quindi, anche per le partecipazioni qualificate, l’applicazione di un’imposta secca del 26%, con obbligo di trattenuta da parte della società erogante. E’ bene sottolineare che la vecchia tassazione prevista dal regime transitorio, opererà con riferimento alle delibere adottate fino al 31 dicembre 2022, dopo tale data anche con riferimento ad eventuali riserve residue, si renderà applicabile la nuova tassazione del 26% in capo ai soci qualificati. E’ bene sottolineare che per quanto riguarda gli utili maturati dal periodo d’imposta 2018, in caso di distribuzione la tassazione sarà in ogni caso del 26%, il regime transitorio, infatti, si applica solo agli utili maturati fino al periodo d’imposta 2017. Per quanto riguarda il capital gain, a differenza di quanto sopra visto per i dividendi, non è previsto alcun regime transitorio, conseguentemente: - le cessioni di partecipazioni qualificate realizzate fino al 31 dicembre 2018 subiranno una tassazione in via ordinaria sul 58,14% della plusvalenza, ovvero sul 49,72/ se riferita a società di persone; - le cessioni di partecipazioni qualificate realizzate dal 1° gennaio 2019 avranno una tassazione in misura secca del 26%. In entrambi i casi si farà riferimento alla data dell’atto di cessione della quota a prescindere dalla data di incasso del corrispettivo.

DIVIDENDI BLACK LIST (COMMI DA 1007 A 1009) Sono stati esclusi da tassazione per il 50% gli utili

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percepiti da società di capitali e provenienti da stati a fiscalità privilegiata. E’ tuttavia richiesto che il soggetto non residente eserciti effettivamente un’attività commerciale o industriale. Viene così superata la precedente previsione normativa che assoggettava ad un regime di totale imponibilità i dividendi black list. In precedenza la dimostrazione dell’esimente dell’attività commerciale consentiva la disapplicazione della disciplina della Controlled foreign companies CFC, ma non del regime di tassazione integrale dei dividendi black list. L’unico correttivo consisteva nel riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero dalla partecipata. Con la legge di bilancio per il 2018 viene ora prevista una detassazione del 50% dei dividendi black list, a patto che sia esercita un’attività economica, oltre al credito d’imposta per le imposte assolte dalla partecipata all’estero, ovviamente in proporzione alla quota imponibile degli utili, pari al 50%.

WEB TAX (COMMI DA 1011 A 1019) E’ stata introdotta una web tax concepita come imposta sulle transazioni digitali tra operatori economici B2B a carico di operatori italiani e stranieri che effettuano più di 3.000 prestazioni di

servizi digitali all’anno. L‘aliquota dell’imposta è pari al 3% delle vendite di servizi quali la pubblicità, l’analisi e la conservazione dei dati. I servizi assoggettati saranno individuati con apposito decreto del ministero dell’economia e delle finanze. L’aliquota del 3% si applica sul valore della singola transazione ovvero sul corrispettivo dovuto al netto dell’Iva, l’imposta è prelevata all’atto del pagamento da chi riceve il servizio con obbligo di rivalsa sul prestatore e deve essere versata all’erario entro il 16 del mese successivo al pagamento. La modalità applicativa assomiglia quindi molto alle ritenute applicate dai committenti ma con criticità più marcate. La web tax sarà applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2019.

PROROGATA LA NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA IRI (COMMA 1063) Differita al 2018 l’IRI, la nuova tassa piatta con aliquota allineata all’Ires per consentire anche alle ditte individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria, di beneficiare del taglio dell’aliquota dal 27,5% al 24%.

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Tasso legale allo 0,30% CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2018

Con D.M. 13 dicembre 2017 la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è stata aumentata dal 0,10% al 0,30% in ragione d’anno a decorrere dal giorno 1° gennaio 2018. L’incremento produrrà effetti con riferimento al

ravvedimento operoso, al calcolo dell’usufrutto a vitae delle rendite o pensioni vitalizie e più in generale ai rapporti tra Stato e cittadini e ai contratti in cui non è stabilito un interesse diverso tra le parti. L’incremento si riflette al sul calcolo degli interessi dovuti nei casi di ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. 472/97. In questi casi qualora si voglia regolarizzare un orrore o l’omissione riferita al 2017, oltre al versamento dell’imposta e della relativa sanzione, si dovranno versare anche gli interessi calcolati nella misura del 0,1% fino al 31 dicembre 2017 e del 0,30% dal 1° gennaio 2018.

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Tabelle ACI

PUBBLICATI I COSTI CHILOMETRICI PER IL 2018 Sul S.O n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate con allegate le tabelle aggiornate ACI sui costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli; tali tabelle devono essere utilizzate per determinare in via forfettaria l’ammontare della retribuzione in natura del dipendente e dei collaboratori coordinati e continuativi (compresi gli amministratori) da assoggettare a contributi e imposte, a seguito dell’uso promiscuo

- sia per lavoro che per motivi personali - del veicolo aziendale (cd. fringe benefit). Ricordiamo che il valore di questa retribuzione è pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza chilometrica convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio evidenziato nelle predette tabelle ACI per ciascuna vettura, dal quale vanno dedotte le somme eventualmente trattenute al dipendente o da questi corrisposte nello stesso periodo di imposta - per questa finalità. Le tabelle ACI valide per il 2018, possono essere prelevate direttamente dal seguente link al sito della Gazzetta Ufficiale: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/ originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201712-29&atto.codiceRedazionale=17A08584&elenc o30giorni=true (C)

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INAIL. Incentivi alle imprese EMANATO L’AVVISO ISI 2017 PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PREMESSA In attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza), art. 11, co. 5 e della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), art. 1, commi 862 ss., il 20 dicembre 2017 l’Inail ha licenziato l’avviso pubblico ISI 2017 (di seguito avviso) recante incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, pubblicato per estratto sulla G.U. n. 296 del 20 dicembre 2017. L’avviso completo degli allegati è pubblicato sul sito web dell’Inail www.inail.it. L’avviso ricalca nella sostanza e nelle procedure l’impianto del precedente del 2016, ma con alcune importanti differenziazioni, le più rilevanti delle quali risiedono nell’introduzione di un asse per la movimentazione manuale dei carichi e di un secondo per il settore agricolo, che nel 2016 aveva goduto di un distinto avviso pubblico. Rispetto al 2016 lo stanziamento complessivo è leggermente superiore; le risorse ammontano, infatti, a 249.406.358 euro (nell’avviso 2016 furono di 244.507.756 euro), comprensivi di 468.906 euro per il nuovo asse agricoltura, ripartiti in singoli avvisi su base regionale. Al Friuli Venezia Giulia sono complessivamente destinati 4.435.244 euro rispetto ai 4.375.529 euro del 2016. Dunque, nell’avviso 2017 è stata apportata una rimodulazione delle tipologie di progetto, elevate a 6, e degli Assi di finanziamento (di seguito Assi), portati a 5, che ora assumono il seguente assetto: 1. progetti di investimento (all. 1), Asse 1; 2. progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (all. 2) Asse 1; 3. progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) (all. 3), Asse 2;

4. progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (all. 4), Asse 3; 5. progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (all. 5), Asse 4; 6. progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (all. 6), Asse 5. Sempre con riguardo al Friuli Venezia Giulia per i progetti di cui all’Asse 1 (punti 1. e 2.) sono stanziati complessivamente 1.756.648 euro, per quelli relativi all’Asse 2 (punto 3) 746.559 euro, per quelli relativi all’Asse 3 (punto 4) 1.053.989 euro, per quelli relativi all’Asse 4 (punto 5) 409.142 euro, per quelli relativi all’Asse 5 (punto 6) 468.096 euro. Per gli Assi 1, 2 e 3 l’entità dell’incentivo è mantenuto al 65% sui costi ammessi nel limite massimo di 130.000 euro per ciascuna impresa e in quello minimo di 5.000 euro. Per l’Asse 4 i limiti, massimo e minimo, scendono rispettivamente a 50.000 e a 2.000 euro, mentre altre intensità contributive e limiti sono fissati per i progetti l’Asse 5 (produzioni agricole). La procedura informatica preliminare per accedere all’avviso decorre dal 19 aprile 2018 e resta aperta fino alle ore 18.00 del 31 maggio successivo. Di seguito si riportano gli elementi essenziali dell’avviso per il Friuli Venezia Giulia, rinviando alla lettura del testo per i dettagli e gli approfondimenti.

IMPRESE BENEFICIARIE Beneficiarie sono le imprese aventi unità produttiva, nella quale s’intenda realizzare il progetto, in Friuli Venezia Giulia, distinte per Assi come di seguito indicato. - Asse 1 (progetti d’investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, ma con esclusione delle micro e piccole imprese ricadenti in uno dei seguenti codici ATECO 2007 rientranti nell’Asse 4: C 16 (industria del legno), C 23.2, C 23.3, C 23.4 (industria dei prodotti refrattari, dei materiali da costruzione in terracotta, dei prodotti in porcellana e ceramica), alle quali sono riservate le

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agevolazioni dell’Asse 4 (all. 5). Sono, altresì, escluse le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, che operano nella produzione agricola primaria, in quanto è ad esse riservate le agevolazioni dell’Asse 5 (all. 6). - Asse 2 (progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi) Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane nonché alcune categorie di enti del Terzo settore, anche non iscritte al Registro delle imprese, ma iscritte nell’omonimo Registro unico nazionale, delle quali, però, qui non ci si occupa. Restano escluse le micro e piccole imprese ricadenti codici ATECO 2007 C 16 C 23.2, C 23.3, C 23.4 e quelle operanti nella produzione agricola primaria, per quanto già sopra detto. - Asse 3 (progetti di bonifica da materiali contenenti amianto) Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, con esclusione delle imprese operanti nella produzione agricola primaria. - Asse 4 (progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività) Micro e piccole imprese esclusivamente operanti nelle attività classificate con uno dei seguenti codici ATECO 2007: C 16 (industria del legno), C 23.2, C 23.3, C 23.4 (industria dei prodotti refrattari, dei materiali da costruzione in terracotta, dei prodotti in porcellana e ceramica). - Asse 5 (progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli) Micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale (imprenditori agricoli, coltivatori diretti, imprese agricole) del Registro delle imprese o all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 c.c. e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come impresa individuale, società agricola e società cooperativa. Dei progetti di cui all’Asse 3 riguardanti le imprese del Terzo settore e di quelli dell’Asse 5 qui non ci si occupa. Tuttavia gli eventuali interessati possono sempre rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione per ogni specifica informazione. Ogni impresa può presentare una sola domanda per una sola unità produttiva su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia di pro-

getto fra quelle ammesse. Sono escluse le imprese che già abbiano ottenuto il provvedimento di ammissione degli incentivi degli avvisi 2014, 2015, 2016 e del bando FIPIT 2014 (contributi per piccole e micro imprese operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

FORMA E MISURA DELL’INCENTIVO. DIVIETO DI CUMULO L’incentivo è concesso secondo il regime di aiuto “de minimis”, che per la generalità delle imprese (diverse dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacultura) è quello dettato dal regolamento (UE) della Commissione n. 1407 del 18 dicembre 2013. Per gli Assi 1, 2 e 3 l’incentivo consiste in un contributo in conto capitale nella misura del 65% dei costi del progetto al netto dell’IVA. L’importo contributivo massimo è pari a 130.000 euro, quello minimo a 5.000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (all. 2) non è fissato un limite minimo di spesa. Per l’Asse 4 l’intensità percentuale del beneficio è sempre pari al 65%, ma il limite massimo e minimo sono posti, rispettivamente, a 50.000 e a 2.000 euro. Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a 30.000 euro è possibile richiedere un’anticipazione fino al 50% del finanziamento, previa presentazione di garanzia fideiussoria. La garanzia ha durata di 12 mesi e sarà d’importo pari all’ammontare dell’anticipazione richiesta, maggiorato del 10%. I contributi di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 non sono cumulabili con altri aiuti, anche a titolo “de minimis”, relativamente alle stesse spese ammissibili, fatta eccezione per gli interventi pubblici di garanzia sul credito.

INIZIATIVE AMMISSIBILI L’avviso ha l’obiettivo di incentivare la realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per tali si intende il miglioramento documentato rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali (DVR) o, in mancanza, da relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. Come detto, sono state portate a 6 le tipologie di progetti d’intervento. Negli allegati 1, 2, 3 4, 5 e 6,

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i quali costituiscono parte integrante del bando, sono indicati: - le tipologie di intervento ammissibili con il dettaglio dei requisiti per la loro attuazione e della documentazione specifica da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale; - le spese ammissibili che concorrono a formare l’importo totale del progetto; - i parametri, associati sia a caratteristiche proprie delle imprese sia al progetto oggetto di domanda a cui sono attribuiti punteggi, utili ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità, pari a 120 punti. I progetti devono, inoltre, osservare i seguenti criteri generali e, precisamente: - devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; l’eventuale variazione del luogo di lavoro è ammissibile solo qualora sia motivata e non comporti la modifica dei parametri i cui punteggi che hanno consentito il raggiungimento della soglia di ammissione; - non possono determinare un ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con l’ampliamento della cubatura preesistente; - non possono comportare l’acquisto di beni usati; - non possono comportare l’acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa. In più, i progetti di cui all’all. 2 (adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) non possono essere presentati dalle imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e i soci; inoltre, la tipologia di intervento e) del medesimo all. 2, riguardante l’adozione di un modello organizzativo e gestionale non asseverato, può essere richiesta solo se l’impresa non dispone già di un sistema di gestione certificato OHSAS 18001. Nei casi in cui le tipologie di intervento ammissibili, così come definite negli allegati 1, 5 o 6, prevedano la vendita, la permuta o la rottamazione di trattori o di macchine agricoli o forestali, questi devono essere nella piena proprietà dell’impresa richiedente alla data del 31 dicembre 2016. Per i dettagli si rinvia al testo degli allegati, raccomandando una loro attenta lettura in funzione della fattispecie d’interesse.

SPESE AMMISSIBILI Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto nonché

le eventuali spese accessorie e strumentali, funzionali alla realizzazione del medesimo e indispensabili alla sua completezza, come riportate negli allegati all’avviso. Le spese, documentate, devono essere direttamente sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori o il titolare beneficiano dell’iniziativa. Sono ammesse anche le eventuali spese tecniche, entro i limiti fissati nei citati allegati. Le spese devono essere riferite a progetti non realizzati o in corso di realizzazione alla data del 31 maggio 2018. Per progetto in corso di realizzazione s’intende un progetto per la realizzazione del quale siano stati assunti obbligazioni contrattuali con il soggetto che dovrà realizzarlo; non rientra in questa fattispecie la firma del preventivo per accettazione. Non sono invece ammesse a contributo le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di: - dispositivi di protezione individuale nonché ogni altro relativo complemento o accessorio; - veicoli per il trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili; - hardware, software e sistemi di protezione informatica, fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo ed essenziale funzionamento di sistemi utilizzati per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza; - mobili e arredi; - ponteggi fissi. Sono, del pari, escluse le spese per: - trasporto del bene acquistato; - consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di contributo; - adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008; - manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera; - compensi ai componenti degli organismi di vigilanza nominati ai sensi del d.lgs. 231/2001; - acquisizioni tramite locazione finanziaria, ad eccezione del noleggio con patto di acquisto esclusivamente per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore agricolo di cui all’Asse 5; - costi del personale interno (ad es., personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci); - costi autofatturati; - spese fatturate dai soci (persone fisiche o giuridiche) dell’impresa richiedente il contributo; - interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune;

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- costi connessi al contratto di noleggio con patto d’acquisto previsto per i progetti per micro e piccole imprese agricole di cui all’Asse 5. Per i progetti di cui agli allegati 1, 3 e 5, nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell’ambito del progetto, il 65% del contributo dell’Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita o con la permuta e quello della quota del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto). Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

DOMANDA E PROCEDURE Come per i bandi precedenti, la procedura di presentazione delle domande di accesso agli incentivi avverrà in modalità telematica. A partire dal 19 aprile 2018 le aziende interessate avranno tempo fino alle ore 18.00 del 31 maggio 2018 per inserire e salvare la propria domanda attraverso la sezione “accedi ai servizi on line” del sito web dell’Inail (www.inail.it), dove sarà possibile anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità, che resta fissata in 120 punti. Per accedere alla sezione l’impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on line, che possono essere ottenute effettuando la registrazione sul portale dell’Istituto almeno due giorni lavorativi prima della chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda. La procedura è del tipo “valutativo a sportello” e la domanda può essere presentata alla sede Inail competente per territorio con riguardo alla sede legale dell’impresa o all’unità locale ove opera almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell’iniziativa. Per la presentazione della domanda è necessario osservare la seguente calendarizzazione: 1) Accesso alla procedura telematica (prerequisito) Prerequisito per accedere alla procedura on line di compilazione della domanda è che l’impresa sia in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Inail (nome utente e password). Per ottenerli è necessario effettuare la registrazione sul portale dell’Inail almeno 48 ore prima della scadenza del bando. Le relative istruzioni saranno pubblicate sul citato sito web dell’Inail. 2) Compilazione e salvataggio on line della domanda: dal 19 aprile al 31 maggio 2018, ore 18.00.

Dal 19 aprile al 31 maggio 2018 sul sito web dell’Inail www.inail.it - sezione “accedi ai servizi on line” le imprese registrate avranno a disposizione la procedura informatica che consentirà loro attraverso la compilazione di campi obbligatori di: - effettuare simulazioni relative al progetto da presentare; - verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità; - salvare la domanda inserita; - effettuare la registrazione della domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”. Il punteggio minimo di ammissibilità è pari a 120 punti (punteggio soglia). Dopo le ore 18.00 del 31 maggio 2018 le domande salvate non saranno più modificabili. 3) Download del codice identificativo: dal 7 giugno 2018 Dal 7 giugno 2018 le imprese, la cui domanda salvata in via definitiva abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista (120 punti), e che abbiano soddisfatto i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo, potranno accedere all’interno della procedura informatica per il download di detto codice che le identificherà in maniera univoca. La stessa procedura mediante un’apposita funzionalità rilascerà un documento contenente il codice che dovrà essere conservato dall’impresa e utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico. 4) Pubblicazione della data di invio telematico della domanda: dal 7 giugno 2018 Le domande inserite, alle quali sia stato attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate on line utilizzando il codice identificativo attribuito. La data e l’ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro telematico delle domande (c.d. click day) saranno pubblicate sul citato sito web www.inail.it a partire dal 7 giugno 2018, eventualmente con cadenze differenziate per ambiti territoriali o Assi. Le regole tecniche per l’inoltro delle domande on line saranno pubblicate sul medesimo sito almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello telematico. Le sedi Inail competenti a ricevere la domanda per il territorio del Friuli Venezia Giulia sono le seguenti:

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SEDE INAIL

INDIRIZZO

PEC

Trieste

Via del Teatro Romano, 18/20

trieste@postacert.inail.it

Udine

Piazza Duomo, 7

udine@postacert.inail.it

Pordenone

Via della Vecchia Ceramica, 3

pordenone@postacert.inail.it

FORMAZIONE DEGLI ELENCHI CRONOLOGICI PROVVISORI E DEFINITIVI Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici dell’Inail. Al termine di ogni singola registrazione l’impresa troverà visualizzato un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell’invio. Gli elenchi con l’ordine cronologico di arrivo di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul sito web dell’Inail entro 14 giorni dalla chiusura dell’ultima sessione di invio on line, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissione al contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva, nonché di quelle provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi. Detti elenchi, ancorché provvisori, costituiscono a tutti gli effetti formale comunicazione degli esiti e si intendono perfezionati alla scadenza del settimo giorno. Dal giorno successivo a quello della formale comunicazione degli esiti, le imprese collocate in posizione utile avranno a disposizione 30 giorni per trasmettere alla sede Inail competente per territorio la copia della domanda telematica generata dal sistema informatico, sottoscritta dal legale rappresentante e la documentazione di completamento richiesta negli allegati al bando, utilizzando in via esclusiva la posta elettronica certificata (PEC). Ai fini del rispetto di questo termine fa fede la data d’invio della PEC (data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente). Scaduto invano tale termine la domanda è considerata decaduta. Entro 40 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori sul sito web dell’Inail verranno pubblicati gli elenchi definitivi che terranno conto delle domande: - collocate in posizione utile ai fini della contribuzione; - decadute per mancato invio del modulo di domanda e dalla documentazione di completamento; - subentrate in posizione utile ai fini della contribuzione, ma da convalidarsi tramite l’invio del modulo di domanda e della documentazione di completamento;

- risultate definitivamente non ammissibili.

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Pubblicati gli elenchi definitivi, nel caso di ex aequo delle domande collocate nell’ultima posizione utile, l’ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella graduatoria sotto indicata: 1. contributo richiesto minore; 2. importo del progetto maggiore; 3. data iscrizione alla CCIAA meno recente; 4. possesso del rating di legalità di cui al d.m. 20 febbraio 2014 per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro. Beneficeranno del contributo le imprese che, in base a questi aggiuntivi criteri, rientreranno nella capienza delle risorse disponibili. L’istruttoria della domanda (c.d. verifica tecnica amministrativa) tiene conto dell’ordine del ricevimento della domanda on line, dell’effettivo raggiungimento della soglia iniziale di ammissione (120 punti) sulla scorta della rispondenza dei parametri dichiarati e dell’effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati. Entro 120 giorni decorrenti dal termine di 30 giorni per la presentazione della domanda e della correlata documentazione, salvo loro sospensione per integrazione o chiarimenti della documentazione, la sede dell’Inail competente per territorio dà comunicazione dell’esito dell’istruttoria e della concessione o meno dell’incentivo. Nel caso di ammissione all’incentivo l’intervento deve essere realizzato e rendicontato entro 365 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo dell’istruttoria, salvo proroga di 6 mesi a fronte di richiesta motivata. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, salvo sospensione del termine per integrazione o chiarimenti della documentazione di spesa, e in presenza di esito positivo della verifica della rendicontazione, ha luogo l’erogazione del contributo. Infine, si rammenta che tutte le comunicazioni fra l’Inail e l’impresa devono avvenire mediante PEC e si riepilogano le principali scadenze relative alla presentazione delle domande.

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19 aprile 2018

Apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande

31 maggio 2018

Chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande

7 giugno 2018 dal 7 giugno 2018

Download del codice identificativo per l’inoltro telematico Comunicazione dell’Inail relativa alle date dell’inoltro telematico

Per gli altri obblighi e adempimenti (conformità del progetto a quanto dichiarato in domanda, obblighi dei beneficiari, verifiche, et c.) si rinvia alla lettura dell’avviso. Questo con tutta la documentazione connessa è riportato sul più volte citato sito web dell’Inail, con l’avvertenza che, al momento i facsimili della modulistica non sono ancora disponibili; lo saranno prima dell’apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande (19 aprile 2018). Copia del tutto, comunque, può essere richiesta, unitamen-

te a ogni altra informazione all’ufficio economico dell’Associazione. A breve, inoltre, sarà organizzato un incontro informativo diretto a illustrare l’intera materia. Anche dell’incontro sarà data alle imprese tempestiva informazione. L’Associazione è anche a disposizione delle imprese per l’eventuale ottenimento del punteggio previsto per condivisione del progetto con le parti sociali.

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(AdT)


Rifinanziamento della Sabatini ter ADOTTATO CON LA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2018 Fra le varie misure introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità dello Stato per il 2018), pubblicata sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 e che formerà oggetto di commento sul prossimo numero utile di Apinforma, all’art. 1, commi 40-42 figura un intervento riguardante la legge 9 agosto 2013, n. 98, meglio nota come “Sabatini ter” in materia di sostegno agli investimenti in beni strumentali. Le novità introdotte, volte ad assicurare la continuità operativa dello strumento agevolativo, sono tre e, precisamente: a) rifinanziamento della legge per complessivi 330 milioni di euro per il periodo 2018-2023, così articolati: 33 milioni per il 2018, 66 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, 33 milioni per il 2023; b) incremento della riserva delle totali risorse

stanziate a favore degli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (c.d. investimenti Industria 4.0) dal 20% al 30%; qualora la riserva per l’Industria 4.0 non dovesse essere utilizzata entro il 30 settembre 2018, la quota residua rientrerà nella disponibilità complessiva dello stanziamento; c) proroga della scadenza della concessione dei finanziamenti da parte delle banche e delle società di locazione finanziaria, con conseguente chiusura dei termini per la presentazione delle domande, fino alla data di esaurimento delle risorse e non più fino al 31 dicembre 2018; l’esaurimento delle risorse sarà reso noto mediante avviso sulla G.U. Nulla varia, invece, circa l’operatività della “Sabatini ter” che dovrebbe proseguire sulla base delle già note e consolidate disposizioni attuative. Secondo stime del Governo, a seguito del rifinanziamento in oggetto e tenuto conto della copertura delle residue risorse stanziate per il 2017 e di eventuali disponibilità derivanti da revoche e rinunce, l’agevolazione resterà operante fino a tutto il 2018. Si fa riserva di ritornare sull’argomento in presenza di novità, specie su quest’ultimo punto.

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(AdT)



Contributi per Temporary Export Manager PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE E DELLE SOCIETÀ DI TEMPORARY EXPORT MANAGER Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe e, da ultimo alla circolare associativa prot. n. 285/AdT del 4 dicembre 2017 per segnalare che il Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) con decreto del 29 dicembre 2017 e del 12 gennaio 2018, ripresi sul sito web del Ministero www.mise.gov.it, ha pubblicato, rispettivamente, l’elenco delle imprese beneficiarie del buoni (voucher) per l’internazionalizzazione e l’elenco delle società di temporary export manager

accreditate a fornire tali servizi. Sullo strumento dei voucher l’Associazione si è lungamente soffermata (v., in particolare, quanto pubblicato su Apinforma n. 17/2017, pp. 16-21). Ora le imprese beneficiarie possono rivolgersi alle società accreditate per richiedere l’erogazione dei servizi a supporto dei propri programmi di internazionalizzazione, incentrati sulla figura specializzata del temporary export manager, portati a termine i quali, sarà possibile ottenere l’erogazione dell’incentivo. A tal fine è il caso ancora di rammentare che per fruire dei voucher le imprese beneficiarie dovranno stipulare un contratto di servizio con una delle suddette società, aventi a seconda dei casi una durata minima di 6 (voucher early stage) o di 12 mesi (voucher advanced stage). L’ufficio economico dell’Associazione è a disposizione per ogni altra informazione o assistenza.

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Amianto: contributi regionali per rimozione e smaltimento PRESENTAZIONE DOMANDE: 1° - 28 FEBBRAIO 2018

Si fa seguito a quanto pubblicato sull’argomento in epigrafe e, in particolare, su Apinforma n. 15/2017, pp. 20-23, per ricordare che dal 1° al 28 febbraio 2018 è possibile presentare le domande per il contributo di cui alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, art. 4, commi 30-34 per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà di imprese situati sul territorio regionale. La citata legge o, almeno, il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente

della Regione 21 luglio 2017, n. 0168/Pres., avrebbero dovuto essere modificati anche per chiarire alcuni dubbi interpretativi circa l’ammissibilità o meno al beneficio delle c.d. imprese immobiliari ovvero delle imprese insediate in edifici di non loro proprietà. Ciò, al momento in cui si scrive, non è ancora avvenuto, per cui si invitano le imprese che si trovassero in queste fattispecie a prendere contatto con l’ufficio economico dell’Associazione per l’esame del caso. Si fa riserva, comunque, di ritornare sull’argomento non appena saranno intervenute novità. Per l’illustrazione dettagliata dello strumento si rinvia al citato numero di Apinforma, fermo restando che l’ufficio economico dell’Associazione è a disposizione per ogni altro chiarimento o assistenza.

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Voucher della CCIAA di Udine per l’internazionalizzazione PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 2 GENNAIO AL 15 NOVEMBRE 2018 PREMESSA Si fa seguito a quanto comunicato con circolare prot. n. 298/AdT del 21 dicembre 2017 per ricordare che con deliberazione n. 144 del 7 dicembre 2017 la Giunta della CCIAA di Udine ha licenziato il “bando” 2018 (di seguito bando) per la concessione di buoni (voucher) a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese, di cui si fornisce di seguito una breve sintesi. Il bando è sostanzialmente uguale a quello precedente (2017). Le tipologie di voucher restano le tradizionali due: il voucher “A” dell’importo di 2.500 euro a fronte di una spesa minima di 5.000 euro e il voucher “B” di 1.000 euro a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa di 2.000 euro; le risorse stanziate salgono leggermente e ammontano a 50.000 euro, 9.000 euro in più rispetto al bando 2017; l’agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo sulle spese ammesse nella percentuale massima del 50%. Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica dal 2 gennaio al 15 novembre 2018.

BENEFICIARI Beneficiarie sono le piccole e medie imprese, le cooperative ed i consorzi, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria e aventi sede o unità locale destinataria dell’investimento nella provincia di Udine e non escluse dal regime di aiuto “de minimis”.

INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI Sono agevolabili le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione ad una o più iniziative di internazionalizzazione sulla base del programma definito dalla CCIAA di Udine per il 2018 e orga-

nizzate dalla CCIAA di Udine o dalla Azienda speciale imprese e territorio I.TER dello stesso ente camerale (di seguito I.TER) o da “altri soggetti organizzatori” (sic). Il programma delle iniziative di internazionalizzazione della CCIAA di Udine per il 2018 è rinvenibile sul sito camerale http://www.ud.camcom. it/P42A2403C2402S2401/Calendario-iniziative. htm. Il voucher supporta il costo di una o più delle seguenti iniziative: 1. missioni economiche/imprenditoriali all’estero ed in Italia; 2. partecipazioni a fiere all’estero ed in Italia; 3. partecipazione ad esposizioni, anche a carattere temporaneo, all’estero ed in Italia; 4. partecipazioni a workshop o “visite studio collettive” a: - fiere; - esposizioni; - eventi di rilevo internazionale; - territori esteri tipo cluster; per settori definiti dell’economia friulana, all’estero e in Italia. I servizi connessi alle predette iniziative possono comprendere: - check up preliminare con esperto paese; - attività formativa erogata dall’I.TER, specifica sulle tematiche di internazionalizzazione o del paese oggetto della domanda di contributo; - interpretariato; - organizzazione di incontri B to B, visite individuali, visite conoscitive collettive, organizzazione workshop o “visite studio collettive”; - catalogo collettiva, escluso il materiale promozionale e di comunicazione realizzato dall’impresa e diretto alla promozione della stessa; - tassa d’iscrizione alla fiera, affitto superficie espositiva, allestimento, spazio preallestito; - spedizioni materiale e campioni; - pacchetto viaggio, alloggio e trasferimenti collettivi o in loco; - servizi legati al follow-up. Sono ammissibili le sole spese fatturate dalla CCIAA di Udine o dall’I.TER, come pure dagli altri soggetti organizzatori. Le spese devono essere sostenute - fatturate e pagate - dopo la presentazione della domanda di

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contributo ed entro il 1° aprile 2019, a esclusione della tassa di iscrizione alle fiere (che può avere data antecedente) e delle spese relative a iniziative di internazionalizzazione promosse dalla CCIAA di Udine in data antecedente alla pubblicazione del presente bando a partire dal 1° novembre 2017. Per le soglie minime di spese ammissibili v. infra.

FORMA E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE L’agevolazione, concedibile per ciascuna domanda, consiste in un contributo secondo il regime “de minimis” sulle spese sostenute e ammissibili nella percentuale massima del 50% e, più precisamente: 1. voucher “A” dell’importo di 2.500 euro (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa di 5.000 euro, IVA esclusa, regolarmente fatturata; 2. voucher “B” dell’importo di 1.000 euro (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa di 2.000 euro, IVA esclusa, regolarmente fatturata. Non è ammesso il cumulo con altre agevolazioni pubbliche a valere sulle medesime voci di spesa.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le imprese interessate presentano domanda di contributo - completa di marca da bollo annullata, redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati previsti dal bando e successivamente scansita - alla CCIAA di Udine a partire dalle 09.00 del 2 gennaio ed entro il 15 novembre 2018. Le domande vanno esclusivamente inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente al seguente indirizzo: contributi@ ud.legalmail.camcom.it. La domanda si considera validamente inviata se: - inviata da casella di posta elettronica certificata; - firmata in originale, successivamente scansita, e inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; oppure

- sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta (v. infra). La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: - relazione illustrativa dell’iniziativa; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei parametri dimensionali posti alle piccole e medie imprese; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’osservanza del regime “de minimis”; - preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi; - documento d’identità del legale rappresentante, qualora la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso attraverso PEC con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo.

PROCEDURE I contributi sono concessi secondo procedimento valutativo a sportello, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento dei fondi. Il termine per la concessione dell’incentivo è di 90 giorni - a meno delle interruzioni e sospensioni previste dal bando - dalla data di presentazione delle domande con determinazione del dirigente camerale. Nell’atto di concessione sono indicati anche i termini e le modalità per la presentazione del rendiconto. Il contributo verrà erogato entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto, che l’impresa è, comunque, tenuta a presentare entro il 1° aprile 2019; in nessun caso il suo ammontare potrà essere superiore al contributo concesso. Per il testo del bando e ogni altra informazione le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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POR FESR 2014-2020, asse 2, attività 2.3.a.1 bis AIUTI AGLI INVESTIMENTI TECNOLOGICI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 1° FEBBRAIO - 23 MARZO 2018 Si fa seguito a quanto comunicato con circolare prot. n. 24/AdT del 22 gennaio 2018 per ricordare che la Giunta regionale con deliberazione 28 dicembre 2017, n. 2638, pubblicata sul Supplemento ordinario al B.U.R. n. 7 del 10 gennaio 2018, ha

approvato il secondo “Bando per gli aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI” denominato 2.3.a.1 bis (di seguito bando) di cui all’Asse 2, Attività 2.3.a del Piano operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020, il quale prevede la concessione di contributi in conto capitale alle micro, piccole e medie imprese per progetti d’investimento tecnologici. Il bando replica, senza apprezzabili variazioni, fatta salvi la dotazione finanziaria e i limiti minimi di spesa, il bando licenziato nell’ottobre 2016. Tuttavia, in considerazione dell’importanza e impatto che esso assume per le piccole e medie imprese lo si illustra per esteso. La dotazione finanziaria è complessivamente pari a 6.350.000 euro (erano 20 milioni nel bando precedente) ripartiti come appresso indicato.

POR FESR 2014-2020, BANDO 2.3.A.1 BIS Quota dell’Unione europea

3.175.000 euro

Quota dello Stato

2.222.000 euro

Quota della Regione Friuli-Venezia Giulia

952.500 euro

Totale stanziamento

Rispetto al bando del 2016 non figura alcuno stanziamento integrativo del Piano aggiuntivo regionale (PAR). Nell’ambito delle risorse così stanziate, una quota di 300.000 euro è riservata alle imprese dislocate nelle zone montane omogenee. Per l’elenco dei comuni rientranti in dette zone si rinvia all’all. 4 del bando. Stanziamenti aggiuntivi potranno essere deliberati dalla Giunta regionale “al fine di aumentare l’efficacia dell’azione.” La Struttura regionale attuatrice (SRA) dell’attività è la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, mentre la gestione amministrativa del bando è affidata alle CCIAA, in qualità di Organismi intermedi e, precisamente, alle: - CCIAA di Pordenone per il territorio provinciale di Pordenone; - CCIAA di Udine per il territorio provinciale di Udine; - CCIAA della Venezia Giulia per i territori provinciali di Gorizia e Trieste. Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica mediante il sistema informatico

6.350.000 euro

FEG a partire dalle 10.00 del 1° febbraio e fino alle 16.00 del 23 marzo 2018 (termine così anticipato rispetto all’originale del 23 aprile 2018 con deliberazione della Giunta regionale 12 gennaio 2018, n. 6, non ancora pubblicata sul B.U.R. nel momento in cui si scrive) alla CCIAA territorialmente competente.

IMPRESE BENEFICIARIE E LORO EVENTUALE VARIAZIONE Possono presentare domanda e beneficiare degli aiuti le piccole e medie imprese aventi i seguenti requisiti: - essere regolarmente costituite e registrate al Registro delle imprese ed essere attive; - avere sede legale o unità operativa, nella quale è realizzato il progetto di investimento oggetto della domanda, attiva nel territorio regionale o che vi sarà insediata prima dell’avvio del progetto; - nel caso in cui l’impresa richieda l’aiuto ai sensi del regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (“regolamento di

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esenzione”), non essere imprese in difficoltà secondo la nozione comunitaria; - non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, né essere sottoposte o avere pendenti iniziative per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale; - rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18; - possedere, in relazione al progetto di investimento proposto, il requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa in conformità (v. all. 2 al bando); - non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica; - possedere il requisito di regolarità contributiva e assicurativa ai sensi dell’art. 10, co. 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (regolarità del DURC). Poiché i contributi sono concessi sulla base di due distinti regimi d’aiuto europei, il citato “regime d’esenzione” e il regime “de minimis” (regolamento (UE) della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013), operano distintamente le relative clausole di esclusione dei medesimi. Perciò non possono essere concessi: - applicando il “regolamento d’esenzione”, aiuti alle imprese operanti nel comparto del tabacco, nei settori della pesca e dell’acquacultura e nella produzione primaria di prodotti agricoli nonché alle imprese che operano nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. - applicando il regime “de minimis”, aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacultura. Sono, infine, escluse dai benefici le imprese che abbiano cessato l’attività 2 anni prima della data di presentazione della domanda nello Spazio economico europeo (SEE, costituito dagli Stati membri dell’Unione europea più la Svizzera, la Norvegia e il Liechtenstein) o che abbiano in programma di

farlo entro 2 anni dal completamento dell’investimento di cui alla domanda in esame. Sono ammesse le variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, con la conseguenza che i contributi concessi o erogati possono esserlo, anche in capo al subentrante a condizione che tale soggetto: a) presenti specifica domanda di subentro; b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’accesso all’aiuto in capo al beneficiario originario; c) prosegua l’attività dell’impresa originariamente beneficiaria; d) mantenga, anche parzialmente, l’occupazione dei lavoratori già impiegati nell’impresa originariamente beneficiaria; e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli posti dal bando per il periodo residuo nonché gli altri previsti dal provvedimento di concessione in capo all’impresa originariamente beneficiaria. Allo scopo di verificare queste condizioni, l’impresa subentrante deve presentare domanda di subentro entro 3 mesi dalla registrazione dell’atto relativo alla variazione soggettiva, contenente: - copia dell’atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima; - richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell’aiuto in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario; - dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell’esercizio dell’impresa e l’assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell’aiuto; - documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui alla lett. d). Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro interviene entro 90 giorni dalla data di presentazione della medesima.

INIZIATIVE AMMISSIBILI. LORO AVVIO E CONCLUSIONE. VARIAZIONI DELL’INVESTIMENTO Sono ammissibili i progetti di investimento, da realizzarsi nel territorio regionale nella sede legale o in un’unità produttiva, che, “utilizzando i mutamenti della tecnologia al fine dell’aumento della competitività della PMI da realizzarsi attraverso l’introduzione di innovazioni aziendali, si sostanziano:” - nella realizzazione di un nuovo stabilimento;

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- nell’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; - nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere beni o servizi mai realizzati precedentemente; - in un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Non sono agevolabili investimenti di mera sostituzione. Il bando menziona anche i progetti particolarmente meritevoli di finanziamento e precisa che progetti diversi da questi formeranno oggetto di valutazione “circa la loro natura tecnologica e innovativa”, sulla base del postulato sopra enunciato: - sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino una o più fasi del ciclo tecnologico (lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, magazzinaggio); - sistemi di automazione e robotica industriale, anche collaborativa, che, tramite l’interazione tra parti meccaniche e dispositivi elettronici, permettono il governo e il controllo di una o più fasi del ciclo produttivo; - sensoristica e attrezzature di controllo dei macchinari e degli impianti per la gestione e tracciabilità dei dati relativi alla produzione, anche a fini predittivi e per la manutenzione e la diagnostica avanzata; - apparecchiature elettroniche nonché sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale, al miglior utilizzo delle risorse energetiche e/o al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori; - apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi tecnologicamente avanzati ed informatizzati; - hardware e software per l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi suddetti non incorporati nelle apparecchiature e nei sistemi stessi. Il progetto di investimento deve essere concluso e rendicontato entro 12 mesi dalla data di notificazione della concessione del contributo. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di 90 giorni, purché la richiesta sia motivata e “recapitata” prima di detta scadenza. Il progetto di investimento può essere avviato dal giorno successivo alla presentazione della domanda, salvo quanto sotto riportato nel caso si opti per il regime “de minimis”. Il progetto d’investimento si intende avviato alla prima delle seguenti date: - nel caso di fornitura di beni, la data dell’ordi-

ne giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto; in assenza di quest’ultimo, la data della prima fattura; - nel caso di fornitura di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura. Il progetto di investimento si intende concluso all’ultima delle seguenti date: - nel caso di acquisto di beni, la data della fattura; - nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura. Alla data del rendiconto gli investimenti devono essere attivi nella sede legale o nell’unità operativa dell’impresa dove sono stati realizzati. Non sono ammissibili, in ogni caso, le spese sostenute dopo il 30 giugno 2023 (sic). L’investimento va realizzato conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione del contributo. Eventuali variazioni del progetto agevolato possono essere formulate alla CCIAA mediante richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione che evidenzi gli scostamenti previsti originariamente. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l’impianto complessivo del progetto ammesso a beneficio né costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. Le variazioni non comportano un aumento dell’aiuto concesso all’impresa beneficiaria. La CCIAA comunica l’esito della valutazione delle variazioni proposte entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta.

SPESE AMMISSIBILI E LORO DECORRENZA. SPESE NON AMMISSIBILI Ai fini della realizzazione dei progetti di investimento sono ammissibili le spese concernenti l’acquisto e l’installazione di: a) macchinari, impianti, strumenti, attrezzature e sensoristica; b) hardware e beni immateriali quali software e licenze d’uso, funzionali all’utilizzo dei beni di cui alla lett. a); c) servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica per la pianificazione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale connessi ai progetti di investimento, nel limite del 30% della spesa ammessa di cui alle

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lettere a) e b), forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente. Nel caso in cui il contributo sia concesso in base al “regime de minimis” o agli “aiuti a finalità regionale” di cui all’art. 14 del “regolamento di esenzione” (v. infra), sono ammessi a beneficio anche i canoni di operazioni di locazione finanziaria, effettivamente sostenuti e per la sola quota capitale (escluse, cioè, la quota interessi e le spese accessorie) e a condizione che il contratto di leasing preveda l’obbligo di acquisire i beni alla propria scadenza. Sono ammissibili le sole spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Tuttavia, in deroga a quanta previsione e su espressa indicazione dell’impresa richiedente, sono ammesse le spese di cui alle lettere a) e b), sostenute a partire dal 1° dicembre 2016, a condizione che non costituiscano la totalità delle spese sostenute e che l’aiuto sia richiesto secondo il regime “de minimis”. La conclusione del progetto, dunque, non può che essere successiva alla data di presentazione della domanda. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere pertinenti e imputabili alla realizzazione del progetto di investimento ed essere conformi alla normativa richiamata all’art. 29 del bando, alla cui lettura si rinvia. Inoltre, nel caso in cui gli aiuti siano concessi ai sensi del “regolamento di esenzione”, le spese relative ai beni immateriali di cui alla lett. b) per essere ammesse devono aggiuntivamente sottostare alle seguenti condizioni: - i beni finanziati sono utilizzati esclusivamente dall’impresa beneficiaria e i beni finanziati devono altresì restare ed essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell’aiuto; - i beni finanziati siano ammortizzabili; - i beni finanziati sono acquistati da terzi a condizioni di mercato; - i beni finanziati devono figurare all’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni e devono restare associati all’iniziativa di investimento per il medesimo periodo di tempo. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a: a) 25.000 euro, nel caso di microimpresa; b) 37.500 euro, nel caso di piccola impresa; c) 50.000 euro, nel caso di media impresa.

SPESE NON AMMISSIBILI Non sono ammesse spese diverse da quelle sopra elencate e, in particolare, non lo sono quelle relative a: - spese di personale; - beni immobili e opere edili; - materiali presenti a magazzino, scorte e materiali di consumo; - beni usati; - beni acquisiti mediante locazione finanziaria; - spese di noleggio; - servizi di consulenza continuativi o periodici inclusi nei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità; - attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e del rendiconto; - canoni di manutenzione e assistenza; - garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari; - spese accessorie quali IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dall’impresa beneficiaria ai sensi della vigente normativa fiscale, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese bancarie, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari. Sono, infine, ammesse le spese relative ad acquisti tra soggetti fra loro “non indipendenti”, vale a dire fra imprese e altri soggetti associati e collegati secondo l’all. 1 del “regolamento d’esenzione” (ci si rifà alla nozione contenuta nella disciplina europea di piccola e media impresa) o soggetti controllati da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da coniugio, parentela e affinità entro il 2° grado.

FORME E LIMITI DEL CONTRIBUTO Le intensità di aiuto per la realizzazione del progetto di investimento variano in funzione del regime d’aiuto, della dislocazione territoriale e delle dimensioni dell’impresa; sono: a) nel caso in cui l’aiuto sia concesso ai sensi dell’art. 17 del “regolamento d’esenzione” (aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese): - 20% della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese; - 10% della spesa ammissibile nel caso di medie imprese; b) nel caso in cui l’aiuto è concesso ai sensi dell’art. 14 del “regolamento d’esenzione” (aiuti a finalità regionale):

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- 30% della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese; - 20% della spesa ammissibile nel caso di medie imprese; c) nel caso in cui l’aiuto è concesso ai sensi del regolamento “de minimis”: - 40% della spesa ammissibile. L’intensità di aiuto per la realizzazione del progetto di investimento in relazione alle spese per servizi specialistici e di consulenza tecnologica (v. sopra alla lett. c) è pari al 50%. La variazione della dimensione aziendale dell’impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell’aiuto, non comporta la revoca o la rideterminazione dell’aiuto concesso. E’ qui il caso di richiamare i comuni rientranti nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale riportati all’all. 1 al bando e, cioè: - provincia di Gorizia: Cormòns; - provincia di Pordenone: Prata di Pordenone, Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, Porcia; - provincia di Udine: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa. Il limite massimo di aiuto concedibile per domanda è di 500.000 euro. Nel caso in cui l’aiuto sia concesso ai sensi del regime “de minimis”, il limite massimo di contributo concedibile è pari, ovviamente, a 200.000 euro. E’ consentito il cumulo del contributo sulla medesima iniziativa con altri incentivi nei limiti posti dal “regolamento di esenzione” e dal “regime de minimis” e ad altre condizioni che possono essere, volta per volta, verificate con l’ufficio economico dell’Associazione.

ritorio regionale, la domanda di aiuto è presentata alla CCIAA della provincia ove sarà ubicata la sede legale o l’unità operativa che l’impresa medesima si è obbligata ad attivare sul territorio regionale e presso la quale sarà realizzato il progetto di investimento oggetto della domanda. Può essere presentata una sola domanda né sono ammesse le domande presentate da una medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile. La domanda è costituita dal documento in formato “pdf” generato automaticamente dal sistema FEG in esito al completamento della compilazione delle parti componenti sotto elencate. La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da soggetto dotato di apposita procura speciale. La domanda si compone dei seguenti elementi essenziali: - frontespizio contenente l’elenco degli altri elementi allegati che la compongono; - istanza di contributo, con dati sintetici del richiedente e del progetto nonché indicazione degli elementi utili alla valutazione del requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa dell’impresa richiedente (v. all. 2); - dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 e l’assunzione degli obblighi di cui all’art. 22 (v. sopra); - relazione dettagliata del progetto; - piano delle spese relative al progetto; Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, alla domanda è allegata la documentazione pertinente ai fini delle verifiche in materia. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo nell’importo vigente al momento della presentazione della domanda stessa da versare mediante il modello F23.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SUA COMPOSIZIONE

PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

La domanda di contributo va presentata alla CCIAA della provincia nella quale è ubicata la sede legale o l’unità operativa ove è realizzato l’investimento dalle 10.00 del 1° febbraio fino alle 16.00 del 23 marzo per via telematica ed esclusivamente tramite il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro denominato “Front end generalizzato” (FEG) accessibile dal sito www.regione. fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, ove sono riportate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione. Nel caso di domanda presentata da impresa non avente sede legale o unità operativa attiva nel ter-

Gli aiuti sono concessi tramite procedimento a bando di gara. Preliminarmente, in sede di istruttoria la CCIAA verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti e alle condizioni di ammissibilità posti dal bando. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all’interessato e assegna un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione e sospendendo i termini del procedimento. Per le domande che, a conclusione della fase forma-

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le istruttoria si procede alla valutazione di merito con assegnazione dei punteggi (v. infra). Viceversa, nel caso in cui la domanda risulti inammissibile all’aiuto, per non aver soddisfatto le condizioni di ammissibilità, la CCIAA, prima di adottare il provvedimento negativo, comunica all’impresa i motivi ostativi, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Dell’eventuale loro mancato accoglimento è data ragione nella motivazione del rigetto finale. Non sono, altresì, ammesse le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente né le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE Ai fini della formazione della graduatoria prevista dal bando si procede attraverso due fasi: CRITERIO

- la prima, attraverso la formazione di graduatorie parziali per provincia; - la seconda, attraverso l’elaborazione di una graduatoria regionale unica. Nella prima fase la CCIAA applica i criteri valutativi di cui all’all. 3 al bando ai progetti di investimento contemplati in domanda, attribuendo i punteggi esclusivamente sulla base dei criteri espressamente indicati dall’impresa richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio. Non sono ammesse all’aiuto le domande cui sia attribuito un punteggio inferiore a 20. Per l’importanza rivestita da detti criteri si riporta integralmente la relativa tabella, rinviando alla lettura dell’all. 3 le nozioni riguardanti le “tecnologie di produzione avanzate”, gli occupati e il loro eventuale incremento; per quanto, invece, concerne la delimitazione delle aree di “specializzazione intelligente” (S3) mediante i codici ATECO 2007 e le “traiettorie di sviluppo” riferite alle S3, che in combinato rilevano al fine dell’assegnazione dei punteggi, si rinvia, rispettivamente, agli allegati 5 e 6 al bando.

DESCRIZIONE APPLICAZIONE CRITERIO

Il progetto di investimento: a) si riferisce ad una o più Traiettorie di sviluppo identificate all’all. 6, 1. Coerenza dell’investi- oppure mento con la Strategia di b) si riferisce ad una o più Traiettorie di sviluppo identificate all’allegato 6 specializzazione intelligen- e riguarda lo svolgimento di attività economica compresa nella pertinente te (S3) area di specializzazione individuata dai codici ISTAT ATECO 2007 di cui all’all. 5.

PUNTEGGIO 15 punti 20 punti

Il progetto di investimento concerne gli ambiti relativi alle tecnologie abi2. Investimenti in tecnolo- litanti e/o l’applicazione di tali tecnologie abilitanti (micro/nanoelettronica, gie abilitanti nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate).

20 punti

3a. Capacità dell’investiIl progetto di investimento è volto all’utilizzo di materiali ecocompatibili, mento di determinare una alla riduzione e al riciclo dei rifiuti, alla riduzione e all’abbattimento degli riduzione dell’impatto aminquinanti bientale

8 punti

Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse energetiche e all’efficienza energetica

7 punti

3b. Capacità dell’investimento di determinare un Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse idriche, e all’umiglior utilizzo delle risorse tilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. energetiche Il progetto di investimento è volto all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili

7 punti

6 punti

Il progetto di investimento è presentato da: 4. Minori dimensioni aziena) una microimpresa dali b) una piccola impresa

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5 punti 2 punti


CRITERIO

DESCRIZIONE APPLICAZIONE CRITERIO

PUNTEGGIO Per le microimprese: 20 punti per incremento occupazionale pari o superiore a 3 unità;

15 punti per incremento occupazionale pari ad almeno 2 unità Nel caso in cui l’impresa richiedente abbia personale registrato nel e inferiore a 3 unità; Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia alla data della presentazione della domanda, la me- 10 punti desima impresa, eventualmente beneficiaria, si impegna a garantire per incremento occupazioun incremento del livello occupazionale pari ai valori relativi indicati nale: pari ad almeno 1 unità nella colonna a fianco, con differenziazione tra le micro-imprese e le e inferiore a 2 unità. altre imprese. Detto incremento occupazionale deve essere attinente e determinato dal completamento del progetto ed è espresso in Per le altre imprese: 5. Incremento occupaziotermini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo 20 punti nale dell’impresa al termine di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, dalla data della do- per incremento occupaziodel progetto manda alla data di rendicontazione. nale: pari o superiore a 10 unità; Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l’impresa richiedente non abbia personale registrato nel Libro unico del la- 15 punti voro, il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, per incremento occupaziol’impresa beneficiaria si impegna a garantire un livello occupazio- nale: pari o superiore a 7 nale espresso nei valori assoluti riportati a fianco, dalla data della unità e inferiore a 10 unità; domanda alla data della rendicontazione 10 punti per incremento occupazionale: pari o superiore a 5 unità e inferiore a 7 unità; 5 punti per incremento occupazionale: pari o superiore a 2 unità e inferiore a 5 unità

6. Imprenditoria femminile

Progetto presentato da impresa femminile ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del bando

4 punti

7. Imprenditoria giovanile

Progetto presentato da impresa giovanile ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere i) e l), del bando

4 punti

8. Investimento realizzato Il progetto di investimento è realizzato nel territorio di uno dei Coin aree di svantaggio socio- muni rientranti nelle aree territoriali colpite da crisi diffusa indicati economico nell’Allegato 7 (*)

4 punti

9. Partecipazione dell’im- Il progetto di investimento è realizzato da imprese che aderiscono ad uno presa a reti d’impresa o più contratti di rete regolarmente iscritti nel Registro delle imprese

3 punti

Il progetto di investimento è presentato da un’impresa che è in possesso del rating attribuito ai sensi dell’art. 5-ter del decreto legge n. 1/2012 e successive modifiche

2 punti

10. Rating di legalità

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CRITERIO

DESCRIZIONE APPLICAZIONE CRITERIO

1) L’impresa richiedente: a) ha acquisito nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda l’azienda cui è riferito il progetto di investimento; b) tale azienda, prima dell’acquisizione da parte dell’impresa richiedente, è stata interessata, nel corso del triennio precedente alla data di presentazione della domanda, da stato di liquidazione o di cessazione dell’attività o di assoggettamento a procedure concorsuali; c) alla data di presentazione della domanda il livello occupazionale in tale azienda è non inferiore a 10 unità e almeno pari al 70 per cento di quello sussistente alla data precedente a quella in cui si è verificato il primo degli 11. Interventi realizzati stati citati alla lettera b); nell’ambito di iniziative imprenditoriali che abbiano oppure riattivato o dato continuità ad attività produttive rile- 2) L’impresa richiedente: vanti sul territorio regionale a) ha acquisito nel triennio precedente alla data di presentazione della garantendo una significati- domanda l’azienda cui è riferito il progetto di investimento; va tutela anche parziale dei b) tale azienda, prima dell’acquisizione da parte dell’impresa richiedente, livelli occupazionali è stata interessata, nel corso del triennio precedente alla data di presen-

PUNTEGGIO

7 punti

tazione della domanda, da sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro del personale nella stessa impiegato di almeno il 20% con ricorso agli ammortizzatori sociali; c) alla data di presentazione della domanda il livello occupazionale in tale azienda è non inferiore a 10 unità e almeno pari all’80 per cento di quello sussistente alla data precedente a quella della prima sospensione o riduzione dell’orario di lavoro del personale nella stessa impiegato con ricorso agli ammortizzatori sociali, verificatasi nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda.

(*) Comuni rientranti nelle aree territoriali colpite da crisi diffusa: - Provincia di Pordenone: Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Chions, Polcenigo, Sacile, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Cordenons, Zoppola, Fiume Veneto, San Vito al Tagliamento. - Provincia di Udine: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa, Moimacco, Premariacco, Trivignano Udinese. - Provincia di Gorizia: Capriva del Friuli, Cormons, Farra d’Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Grado, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d’Isonzo, Savogna d’Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse. A parità di punteggio è data preferenza alle domande con il minore importo di aiuto ammissibile; in caso di ulteriore parità le domande sono classificate secondo l’ordine cronologico di pre-

sentazione, nel rispetto dell’ordine di inoltro telematico tramite il sistema FEG. Entro 155 giorni dal termine della presentazione delle domande (23 marzo 2018) e, cioè, entro il 25 agosto, 2018 la CCIAA approva la graduatoria parziale per provincia e l’elenco delle domande non ammesse e li notifica alla SRA. Entro i 10 giorni successivi al recepimento dell’ultima graduatoria parziale (non oltre il 4 settembre 2018) la SRA elabora la graduatoria unica regionale e l’elenco delle domande escluse e li notifica alle CCIAA, le quali nei 15 giorni successivi (19 settembre 2018) adottano il provvedimento di concessione del contributo alle imprese che si sono meglio classificate nella graduatoria entro il limite delle risorse disponibili ed entro i 30 giorni successivi (19 ottobre 2018) li comunicano alle imprese beneficiarie. Graduatoria ed elenco saranno pubblicati sul B.U.R. e sui siti web delle CCIAA. Qualora le risorse non consentano di finanziare integralmente l’ultima domanda, è disposta la concessione parziale, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. Qualora, poi, non tutte le domande ammesse in graduatoria siano state finanziate per insufficiente disponibilità di risorse e si rendano disponibili successivamente nuove risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria.

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EROGAZIONE ANTICIPATA Il contributo può essere erogato in via anticipata, nella misura massima del 70% dell’importo concesso, utilizzando l’apposito modello predisposto dalle CCIAA e pubblicato sui loro siti web. L’erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari vigilati. La richiesta, corredata dalla fideiussione, va presentata entro 6 mesi dalla notificazione al beneficiario della concessione dell’aiuto, pena il non accoglimento della richiesta medesima. L’erogazione anticipata avviene entro 60 giorni dalla sua richiesta.

RENDICONTO DELLE SPESE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Ai fini dell’erogazione del contributo l’impresa beneficiaria è tenuta a presentare il rendiconto delle spese sostenute nel termine indicato nell’atto di concessione alla CCIAA, utilizzando un apposito schema pubblicato sul sito web della Regione. Il rendiconto, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o da suo procuratore speciale, va trasmesso esclusivamente in via telematica tramite il sistema FEG con le medesime modalità previste per la domanda di contributo. E’ possibile richiedere, motivandola, proroga del termine di conclusione e rendiconto del progetto, nel limite di 90 giorni dall’originario termine di scadenza. La richiesta va recapitata prima della scadenza stessa. In sede di rendiconto, l’impresa beneficiaria è tenuta, in particolare, a presentare: a) la relazione sulla realizzazione del progetto recante la descrizione degli investimenti effettuati, dei risultati conseguiti e dei tempi di attuazione; b) l’elenco analitico delle spese sostenute, in coerenza con le voci di spesa definite in sede di concessione, recante la lista delle fatture pagate con indicazione di numero, data di emissione, descrizione della spesa, denominazione del fornitore, data di pagamento, importo al netto di IVA e importo dell’IVA nonché i dati relativi ad altri eventuali aiuti pubblici ottenuti a valere sui costi di cui alla fattura; c) copia dei documenti originali di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisirle, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; i giustificativi di spesa devono contenere la descrizione della presta-

zione eseguita in riferimento al progetto beneficiato; d) la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della spesa (v. infra); e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lett. c); f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorio del beneficiario che attesta che le spese rendicontate non riguardano acquisti tra soggetti non indipendenti. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera è necessario unire la traduzione in lingua italiana. La CCIAA competente ha, inoltre, facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali dei documenti presentati in sede di rendiconto. Il beneficiario prova l’avvenuto pagamento della spesa mediante: - documentazione bancaria comprovante l’avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati (ad es. estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale); - copia dell’assegno, accompagnata da estratto conto bancario, da cui si evinca l’avvenuto addebito dell’operazione sul c.c. bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione né il pagamento in contanti e le eventuali note di accredito vanno evidenziate nel rendiconto e allegate allo stesso. In sede di rendiconto, l’impresa beneficiaria attesta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il mantenimento dei requisiti per l’accesso al contributo ovvero la sussistenza di eventuali situazioni difformi. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all’impresa, assegnando un termine massimo di 30 giorni per regolarizzarla o l’integrarla. In tal caso si procede alla sospensione del termine del procedimento. Il contributo è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell’istruttoria del rendiconto entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del medesimo da parte della CCIAA. Segue l’erogazione dell’aiuto esclusivamente mediante accreditamento su c. c. bancario o postale intestato all’impresa beneficiaria.

OBBLIGHI E VINCOLI

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A CARICO DEI BENEFICIARI Le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi: a) realizzare il progetto approvato con l’atto di concessione secondo le modalità ed i termini ivi previsti; b) mantenere i requisiti soggettivi richiesti all’atto della presentazione della domanda fino all’adozione dell’atto di approvazione del rendiconto; c) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla CCIAA di tutte le comunicazioni relative ai procedimenti relativi all’aiuto, salvo i casi in cui è richiesta la trasmissione tramite il sistema FEG; d) garantire la separata tracciabilità delle spese relative al progetto finanziato nel proprio sistema contabile nonché “contribuire ad implementare apposito fascicolo informatico di progetto”; e) conservare nella propria sede, per 6 anni dalla data dell’atto di approvazione del rendiconto, i documenti originali del progetto trasmessi in copia e dell’altra documentazione rilevante ai fini dei procedimenti relativi al contributo; f) accettare la pubblicazione sul sito della Regione dei dati di sintesi del progetto d’investimento; g) consentire ed agevolare le ispezioni e i controlli (v. infra) e fornire ogni informazione richiesta dalla CCIAA per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio e valutazione prevista dal POR FESR; h) comunicare eventuali variazioni del progetto d’investimento e del soggetto beneficiario; i) nel caso delle imprese non aventi sede legale e operativa in Friuli-Venezia Giulia, attivare e registrare nel Registro delle imprese la sede legale o l’unità operativa sul territorio regionale dove è realizzato il progetto di investimento prima dell’avvio del medesimo; j) nel caso di imprese che abbiano ottenuto in fase di selezione delle domande il punteggio di cui al criterio di valutazione inerente l’incremento occupazionale, mantenere il livello occupazionale, espresso in termini di persona-

le registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione del rendiconto almeno per i 12 mesi successivi a tale data; k) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni nei 3 anni successivi al pagamento finale del contributo, ossia: - mantenere l’iscrizione al Registro delle imprese; - mantenere la sede legale o l’unità produttiva attiva nel territorio regionale; - non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale; - mantenere sul territorio regionale e non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di aiuto; - non realizzare per un periodo di cinque anni dalla concessione dell’aiuto, pena la revoca dello stesso, la delocalizzazione del sito incentivato dal territorio della Regione a quello di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30%. Le imprese beneficiarie sono, inoltre, tenute al rispetto di una serie di obblighi d’informazione che qui si omettono, rinviando alla lettura del bando. Al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui alle lett. n) e o), l’impresa beneficiaria è tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in sede di rendicontazione e, poi, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il loro rispetto fino alla scadenza degli stessi. In caso di inosservanza, la CCIAA procede a ispezioni e controlli, preceduti, però, da una sollecitazione d’invio. Anche per i casi di annullamento, revoca e rideterminazione del contributo, riconducibili all’inosservanza dei requisiti di ammissibilità, condizioni e obblighi del bando, anche procedurali, si rinvia alla sua lettura. Per tutta la documentazione citata e altre informazioni le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

PAG. 45 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2018

(AdT)


Sgravio contributivo per l’anno 2018 LE REGOLE PER L’APPLICAZIONE DELLO SGRAVIO PER L’ANNO IN CORSO Facciamo seguito a quanto comunicato con circolare prot. n. 3/FT del 9 gennaio 2018 per ricordare che la legge Finanziaria per l’anno 2018 (L. 205/2017), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2017, prevede la possibilità di assumere con lo sgravio del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro i lavoratori che non abbiano compiuto il 35° anno di età. L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile e per un periodo di 36 mesi. L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori, mentre non si applica nei confronti della pubblica amministrazione. L’esonero è applicato con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Non sono ammessi all’agevolazione i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato professionalizzante, qualificante o di alta formazione. Se il lavoratore usufruisce di una parte dell’esonero, in caso di una nuova assunzione può avvalersi del beneficio per un’eventuale ulteriore assunzione per il periodo residuo indipendentemente dalla data della nuova assunzione (salvo specifiche indicazioni da parte dell’Inps ovvero del Ministero sembrerebbe applicabile anche dopo la fine dell’anno 2018). Lo sgravio si applica: - assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti, - nei casi di conferma a tempo indeterminato nel 2018 dei contratti di apprendistato: in questo caso la decontribuzione è applicabile con un massimale di 3.000 euro e solo a condizione che la conferma avvenga prima del compimento da parte del prestatore del 30° anno di età. PAG. 46 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2018

In questo specifico caso lo sgravio verrà applicato solo alla scadenza dei 12 mesi dell’ulteriore periodo di contribuzione agevolata prevista per legge. Ad esempio: conferma dell’apprendista il 15 gennaio 2018, scadenza dell’ulteriore periodo di sgravio contributivo il 14 gennaio 2019, dal 15 gennaio 2019 al 15 gennaio 2020 possibilità di utilizzare lo sgravio contributivo; - trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato effettuata nel 2018 fermo restando il possesso del requisito anagrafico previsto dalla legge alla data della trasformazione; - assunzione di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30%, ferma restando l’assunzione in corso d’anno e il possesso del requisito anagrafico previsto dalla legge: a. delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della Legge 107/2015, b. del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del Decreto Legislativo n. 226/2005; c. del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo 11 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008; d. del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari; - studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica c.d. di 1° livello) (articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015) o periodi di apprendistato in alta formazione c.d. di 3° livello (articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2015). Si ricorda altresì che per fruire degli incentivi è necessario (pena decadenza e revoca): - rispettare i princìpi generali di fruizione degli incentivi, previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ovvero nei casi sotto indicati: a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo pree-


sistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

PAG. 47 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2018

e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore; - non aver proceduto, nei sei mesi precedenti la data di assunzione agevolata, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva. Qualora il datore di lavoro proceda, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore agevolato o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero, l’Istituto Previdenziale (INPS) provvederà alla revoca dell’incentivo ed al recupero del beneficio già fruito da parte dell’azienda. In questo specifico caso, il recupero dei benefici agevolativi non comporterà alcun effetto nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumeranno il lavoratore per il periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero. Infine, lo sgravio contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)


Dimissioni volontarie del lavoratore DISPONIBILE LA NUOVA APP “DIMISSIONI VOLONTARIE”

Il Ministero del Lavoro ha comunicato sul proprio sito internet www.lavoro.gov.it, la disponibilità di un nuovo strumento informatico per comunicare le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: si tratta della applicazione “Dimissioni Volontarie”, realizzata per dispositivi Android e Apple, che permetterà di

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trasmettere queste volontà in sicurezza e rapidità da tablet e smartphone. L’applicazione consentirà ai cittadini e ai soggetti abilitati di accedere alla procedura on line del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di inviare, con pochi passaggi online, il modello telematico al datore di lavoro. Per l’utilizzo, i cittadini dovranno essere in possesso di SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale introdotto sulla piattaforma dei servizi del Ministero dallo scorso 19 maggio 2017. I soggetti abilitati potranno utilizzare le proprie credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (C)


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Inps, istruzioni per i conguagli contributivi del 2017 L’INPS FORNISCE LE ISTRUZIONI CON LA CIRCOLARE N. 1 DEL 3 GENNAIO 2018 Con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2018, l’Inps ha fornito le istruzioni per le operazioni di conguaglio, relative all’anno 2017, ai fini della corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione. La circolare si è soffermata sulle modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie: 1) elementi variabili della retribuzione, ai sensi del DM 7 ottobre 1993; 2) massimale contributivo e pensionabile, di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995; 3) contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’art. 3-ter della legge n. 438/1992; 4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse; 5) “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d’imposta (art. 51, comma 3, del T.U.I.R.); 6) auto aziendali ad uso promiscuo; 7) prestiti ai dipendenti; 8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria; 9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

PAG. 50 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2018

10) gestione delle operazioni societarie. I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2017” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2018), anche con quella di competenza di “gennaio 2018” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2018), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie. In merito agli elementi variabili della retribuzione (tra i quali rientrano i compensi per lavoro straordinario e le indennità di trasferta o missione), l’Inps ha evidenziato che “ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore …. si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2017), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2018, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare. Anche ai fini della Certificazione Unica 2018 e della dichiarazione 770/2018, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2017.” L’Inps ha inoltre ribadito che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione, deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono. (C)


CCNL Unionchimica Confapi NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° GENNAIO 2018 PER I SETTORI CHIMICA E PLASTICA - GOMMA Come previsto dall’ipotesi di accordo di rinnovo

del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, sottoscritto da Unionchimica – Confapi e Filctem – Cgil, Femca – Cisl e Uiltec – Uil il 26 luglio 2016, dal 1° gennaio 2018 decorre l’erogazione della terza tranche dell’aumento retributivo. I minimi contrattuali mensili vengono dunque incrementati, rispettivamente per ogni settore, come da tabelle seguenti.

CHIMICA PARAMETRI

MINIMI CONTRATTUALI 01.01.2017

AUMENTI 01.01.2018

MINIMI CONTRATTUALI 01.01.2018

100

€ 1.415.38

€ 24,00

€ 1439.38

110

€ 1.525.79

€ 26.36

€ 1.552.15

PARAM. C

125

€ 1.683.35

€ 30.30

€ 1713.64

III AREA PARAM. D

145

€ 1.867.80

€ 34.80

€ 1902.60

IV AREA PARAM. E

162

€ 2001.99

€ 38.95

€ 2040.94

PARAM. F

177

€ 2.223.05

€ 42.49

€ 2.265.54

V AREA PARAM. G

197

€ 2.441.82

€ 47.21

€ 2.489.04

PARAM. H

218

€ 2.584.75

€ 52.33

€ 2.637.07

LIVELLI I AREA

PARAM. A

PARAM. B II AREA

PLASTICA GOMMA LIVELLI

PARAMETRI

MINIMI CONTRATTUALI 01.01.2017

AUMENTI 01.01.2018

MINIMI CONTRATTUALI 01.01.2018

Quadri

203,85

€ 2.330.69

€ 44.64

€ 2375.33

194,49

€ 2.251.21

€ 42.59

€ 2.293.80

174,19

€ 2064.48

€ 38.14

€ 2102.63

150,95

€ 1857.33

€ 33.05

€ 1890.39

137

€ 1731.64

€ 30.00

€ 1.761.64

126

€ 1640.14

€ 27.59

€ 1.667.73

117

€ 1.577.26

€ 25.62

€ 1.602.88

113

€ 1.529.89

€ 24.74

€ 1.554.64

100

€ 1.399.68

€ 21,90

€ 1.421.58

PREVIDENZA COMPLEMENTARE A decorrere dal 1° gennaio 2018 l’aliquota del contributo previsto per il FONDAPI è ulteriormente incrementata a carico delle aziende dello 0,10% a PAG. 51 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2018

condizione che il lavoratore contribuisca con pari aliquota. (FT)


Confapi ANIEM settore laterizi NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° GENNAIO 2018

Come previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie produttrici di elementi e componenti in laterizio

e prefabbricati in latero cemento – manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle, sottoscritto da CONFAPI-ANIEM e dalle parti sociali il 23 giugno 2017, dal 1° gennaio decorre l’erogazione della terza tranche dell’aumento retributivo. In considerazione di quanto permesso, si evidenziano nella sottostante tabella gli importi relativi all’ultimo aumento ed i nuovi minimi tabellari decorrenti dal 1° gennaio 2018: (FT) IMPORTI MENSILI

CATEGORIA DAL 1.6.2017

DAL 1.10.2017

DAL 1.1.2018

ASQ

1.899,54

1.931,89

1.964,24

AS

1.899,54

1.931,89

1.964,24

A

1.597,31

1.624,52

1.651,73

B

1.303,76

1.325,97

1.348,18

CS

1.233,12

1.254,15

1.275,18

C

1.173,23

1.193,23

1.213,23

D

1.091,00

1.109,53

1.128,06

E

1.011,16

1.028,37

1.045,58

F

865,32

880,03

894,74

PAG. 52 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2018


Proroga SISTRI al 31 dicembre 2018 SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI E RECUPERO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI Nella Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) sono contenute alcune disposizioni in merito alla tracciabilità dei rifiuti. Il comma 1134 dell’articolo 1 della Legge 205/2017 prevede la proroga annuale, sino al 31 dicembre 2018, delle sanzioni per la mancata applicazione del SISTRI (art. 260 bis del D.lgs. 152/2006). Con tale disposizione continua quindi il sistema del “doppio binario” per la tracciabilità dei rifiuti: - Cartaceo, tramite i formulari d’identificazione rifiuto, registri di carico e scarico e MUD annuale; - Informatico, mediante scheda SISTRI registrazione e movimentazione. Il comma 1135 della legge di bilancio 2018 aggiunge, di fatto, l’articolo 194 bis all’attuale testo unico ambientale, D.lgs. 152/2006, recante una disposi-

zione per la “Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti al SISTRI”. In forza a questa disposizione, gli adempimenti per la compilazione cartacea dei formulari e dei registri di carico e scarico di cui agli articoli 190 e 193 del D. lgs. 152/2006 possono essere effettuati in formato digitale, secondo il formato che predisporrà il Ministero dell’Ambiente; nell’ambito di tale semplificazione è consentita la trasmissione della quarta copia del formulario anche tramite PEC. Lo stesso comma 1135 prevede infine una procedura speciale di recupero dei contributi annuali SISTRI dovuti e non versati, per la quale rende applicabile la prescrizione ordinaria decennale (comunicazione avvio procedimento con sollecito di pagamento, determinazione del debito, modalità semplificate di regolarizzazione del debito con ravvedimento operoso ed estinzione della sanzione di cui all’articolo 260 bis, comma 2, del D. Lgs. 152/2006). Detta procedura sarà dettata con decreto non regolamentare del Ministero dell’Ambiente. Per il testo del decreto in oggetto e altre informazioni le imprese possono rivolgersi all’ufficio ambiente e sicurezza dell’Associazione. (AB)

PAG. 53 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 1 - 15 gennaio 2018


Trasporto animali vivi RINNOVO CERTIFICATI D’IDONEITÀ PER CONDUCENTI/GUARDIANI. OBBLIGO CORSO DI AGGIORNAMENTO CON ESAME FISCALE Il Ministero della Salute ha precisato che per il rinnovo dei certificati d’idoneità dei conducenti/ guardiani (cd. patentino) per il trasporto di animali vivi, aventi validità decennale, è obbligatoria la partecipazione a corsi di aggiornamento, ufficialmente approvati dalla ASL territorialmente competente, della durata di 4 ore, con il superamento di un relativo esame finale. Detta precisazione è contenuta nella circolare prot. n. 27988 del 5 dicembre 2017, della Direzione Ge-

nerale della Sanità Animale che, a differenza delle sue precedenti note, non ritiene più valida la procedura automatica di rinnovo basata su semplice domanda in bollo dell’interessato (soprattutto in assenza di infrazioni specifiche negli ultimi tre anni), ma richiede in ogni caso un aggiornamento di quattro ore, data anche la peculiarità della tipologia del trasporto e le varie novità emerse con le “neonate” linee guida volontarie sul trasporto degli animali vivi. Si fa inoltre presente che il corso in questione deve essere autorizzato dalla ASL territorialmente competente, secondo la sede dell’impresa di trasporto interessata, che deve essere tenuto da un medico veterinario e che l’esame va sostenuto davanti a personale della stessa ASL, che al termine provvederà al rilascio del certificato rinnovato.

PAG. 54 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 1 - 15 gennaio 2018

(C)


SOA: rinnovo per la Maso Europe PUÒ ESEGUIRE IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11)

Continuano i rinnovi delle imprese Associate, è il caso della Maso Europe srl, rappresentata dal signor Stefano Maso, con sede in Tolmezzo (UD) via Torre Picotta n. 10. La Maso Europe, ha mantenuto l’attestazione per le categorie relativa agli impianti tecnologici (OG11) per 516.000 Euro (II classifica). Potrà eseguire gli impianti tecnologici (OG11) ca-

PAG. 55 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2018

tegoria che riguarda, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 fino ad un importo massimo di 619.200 Euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Adottato il Piano Regionale Attività Estrattive LE AZIENDE ASSOCIATE POSSONO SEGNALARE EVENTUALI OSSERVAZIONI ALL’UFFICIO EDILIZIA E TERRITORIO Con Delibera della Giunta n. 2675 del 28 dicembre la Regione Friuli Venezia Giulia adottato il documento denominato “Progetto di Piano regionale delle attività estrattive (PRAE)”, costituito dagli elaborati: - Allegato 1 - Progetto di Piano regionale delle attività estrattive (PRAE); - Allegato 2 - Allegati al PRAE; - Allegato 3 - Rapporto ambientale; - Allegato 4 - Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale. L’avviso di adozione del Progetto di PRAE è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 12 gennaio 2018. Ai fini della consultazione, i documenti informatici costituenti gli elaborati del PRAE sono pubblicati sul sito informatico della Regione e la relativa versione cartacea e digitale è depositata presso la sede di Trieste del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia. Come previsto dall’articolo 13, commi 5 e 6 e dell’articolo 14 del decreto legislativo 152/2006, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione che è avvenuta il 12 gennaio e dunque entro il 12 marzo 2018, i soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte sul Progetto di PRAE. Le aziende Associate, possono segnalare eventuali osservazioni all’ufficio Edilizia e Territorio dell’Associazione che provvederà ad esaminarle e eventualmente a trasmetterle alla Regione. E opportuno ricordare che Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) appare per la prima volta nella normativa regionale con la legge 18 agosto 1986, n. 35 “Disciplina della attività estrattive”. La precedente normativa, ovvero la legge regionale 16 agosto 1974 n. 42 “Norme per la discipliPAG. 56 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2018

na delle cave e delle altre alterazioni dello stato dell’ambiente”, disciplinava la materia delle attività estrattive senza prevedere una pianificazione generale di tali attività. La materia in argomento era allora di competenza dell’Assessorato all’Industria e pertanto tutta la normativa risentiva di un’impostazione tesa a dare risposte concrete all’attività industriale assicurando autorizzazioni snelle e in tempi rapidi. Gli aspetti ambientali connessi alle attività estrattive emergeranno soltanto in tempi successivi. Obiettivamente però bisogna riconoscere che questi, ancorché in fase embrionale, già apparivano nella LR 42/1974 in quanto, ad esempio, c’era una specifica previsione che imponeva che tutte le istanze di autorizzazione contenessero una documentazione tecnica in cui fosse definita, tra l’altro, anche la sistemazione dell’area al termine dell’attività estrattiva. Con la legge regionale n. 35/1986, che ha regolamentato l’esercizio dell’attività di estrazione e coltivazione delle sostanze minerali previste dall’articolo 2, categoria seconda, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, gli aspetti programmatori hanno acquistato preminenza. La legge infatti prevedeva l’approvazione del Piano Regionale delle attività Estrattive per esplicare appieno la propria efficacia. Nelle more di approvazione del PRAE era stato comunque previsto un regime transitorio per scongiurare la paralisi delle attività. Nella norma si prevedeva che la Regione si dotasse, attraverso un’articolata procedura di approvazione, di un PRAE il quale si sarebbe dovuto concretizzare in un atto di pianificazione e di programmazione che doveva costituire un elemento fondamentale nelle politiche regionali volto a garantire il razionale ed equilibrato sfruttamento delle sostanze minerali e le necessità di sviluppo economico della Regione, nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio e della difesa del suolo. Il PRAE, quindi, doveva definire le modalità e i limiti entro i quali si doveva svolgere l’attività estrattiva delle sostanze minerali, allo scopo di consentire la copertura dei fabbisogni stimati. Il PRAE, anche articolato per sezioni relative a singole sostanze minerali, definiva, oltre agli aspetti geologici del territorio regionale e le attività


estrattive in corso, le aree da destinare alle attività estrattive, la stima del fabbisogno delle sostanze minerali per un periodo definito, le prescrizioni, le modalità ed i criteri volti ad assicurare la coltivazione delle sostanze minerali e la risistemazione ambientale dei luoghi, coerenti con un organizzato assetto del territorio. Nell’ambito di una profonda revisione critica della normativa in materia di attività estrattiva la Giunta regionale il 15 luglio 2016 ha approvato la nuova normativa in materia di attività estrattiva: la legge regionale 15 luglio 2016 n. 12 recante “Disciplina organica delle attività estrattive, entrata in vigore il 21 luglio 2016. Tale legge attua il superamento e l’aggiornamento di una copiosa stratificazione di disposizioni legislative regionali, succedutesi nell’arco di trent’anni in quanto non più rispondenti alle mutate condizioni economiche e sociali. L’esigenza di aggiornare, in un testo normativo moderno e organico, la disciplina delle attività estrattive è nato, dunque, dall’esperienza acquisita dall’Amministrazione regionale negli anni di gestione del settore, che ha posto in luce talune criticità derivanti dalla difficile conciliabilità delle istanze manifestate dal settore imprenditoriale, con una nuova concezione di governo del territorio permeata da una sempre più consapevole sensibilità ambientale. La materia delle cave e torbiere era, originariamente, ricompresa nell’elenco di cui all’art. 117 della Costituzione relativo alle materie rientranti nella potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni. Con la riforma del titolo V della Costituzione, operata dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il quadro di riparto delle competenze è stato modificato. In particolare è scomparso qualsiasi espresso riferimento alle cave, con la conseguenza che tale materia rientra, ora, nella potestà legislativa esclusiva delle Regioni. Sul punto, tuttavia, la Corte Costituzionale ha posto in rilievo la lettera s) del comma 2 dello stesso art. 117 la quale configura la tutela dell’ambiente come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata ma connessa ed intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare “l’ambiente” come un’entità organica in quanto la disciplina unitaria e complessiva del bene “ambiente” inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto e deve garantire un elevato livello di tutela, inderogabile da altre discipline di settore. Peraltro, accanto al bene giuridico “ambiente” inteso in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetPAG. 57 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2018

to componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi anch’essi giuridicamente tutelati. L’inserimento della materia “tutela dell’ambiente” nel novero di quelle di competenza esclusiva dello Stato non è però volto ad eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare, contestualmente, nell’ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato. La tutela dell’ambiente quindi più che una vera e propria “materia” può essere considerata un “valore” costituzionalmente protetto che non esclude la titolarità, in capo alle Regioni, di competenze legislative su materie per le quali quel valore costituzionale assume rilievo. Proprio in funzione di quel valore lo Stato è anzi chiamato a dettare standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex art. 117 della Costituzione. Nell’ambito del quadro, come sopra delineato, si inseriscono pertanto le discipline regionali di settore, tra le quali, quella della nostra Regione in materia di attività estrattive. Occorre tener presente, infatti, che quello delle attività estrattive è uno dei settori produttivi caratterizzanti il profilo complessivo dell’economia regionale e ad esso sono connessi ulteriori temi delicati, quali lo sviluppo dell’economia e delle infrastrutture del territorio. Tuttavia, pur considerando fondamentali la crescita economica e la necessità di tutela dell’occupazione e delle imprese, un così rilevante intervento di trasformazione del territorio, deve assolutamente muovere da attente valutazioni di carattere ambientale e dalla considerazione delle peculiarità geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del territorio che un’attività estrattiva indiscriminata può irreversibilmente alterare. La regolazione del settore estrattivo non può, pertanto, prescindere da una visione unitaria e responsabile che, considerata la capacità del territorio regionale di sopportare, sotto i profili ambientale, paesaggistico e della sicurezza idrogeologica, in ulteriore misura, lo sfruttamento del proprio suolo, ponga un limite all’incondizionato prelievo di risorse non rinnovabili, orientandone il reperimento nell’ambito degli interventi di manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua o sostituendone il consumo con prodotti derivanti dal riciclo di materiali inerti, anche in vista dell’imminenza dell’obiettivo del 70 per cento di recupero di materiali inerti, da raggiungere entro il 2020, in attuazione della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/ CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008.


Muovendo da tali premesse, si è constatato che la composizione della rilevata dicotomia di interessi non può prescindere da un’attenta pianificazione dell’attività di estrazione sul territorio regionale, attualmente non adeguata, per cui si è ritenuto che la Regione debba recuperare il ruolo che le è proprio, nell’attuare scelte e strategie di fondo sulla gestione del settore estrattivo volte a contemperare in un soddisfacente equilibrio le diverse posizioni, attraverso la predisposizione di uno strumento pianificatorio idoneo a superare una situazione di sostanziale carenza di governo del territorio. Con la Legge Regionale 12/2016 si propone un nuovo modello di Piano regionale per le attività estrattive (PRAE) che, oltre a riportare in sede regionale le scelte di gestione complessiva del territorio, costituisce il documento di pianificazione e di indirizzo del settore estrattivo che si pone quale obiettivo il razionale sfruttamento della risorsa mineraria, nel quadro di una corretta programmazione economica del settore e nel rispetto dei beni naturalistici e ambientali. In estrema sintesi, il PRAE che costituisce, dunque, il principale strumento per il superamento della contrapposizione tra le esigenze di tutela e di conservazione dell’ambiente e la richiesta di materiali naturali, individua gli aspetti geologici del territorio regionale, le tipologie di aree interdette all’attività estrattiva, le tipologie di aree sulle quali insistono le attività estrattive, i criteri per l’individuazione, da parte dei comuni, delle zone omogenee D4 destinate alle attività estrattive, nonché le aree di cava dismesse. Al fine di valutare la sostenibilità dell’insediamento sul territorio regionale di nuove attività estrattive, sotto i profili ambientale, paesaggistico, del contenimento del consumo di suolo, della sicurezza idrogeologica, il PRAE definisce le attività estrattive in essere, i volumi delle sostanze minerali complessivamente autorizzati e, di questi, i volumi che risultano estratti e quelli non estratti, nonché, sulla base di tali dati, la proiezione delle attività estrattive rapportata ad un periodo di riferimento. In tale ottica, il PRAE considera anche i volumi delle sostanze minerali la cui estrazione è prevista nell’ambito degli interventi sulla rete idrografica che comportano l’estrazione e l’asporto di materiale litoide ai sensi dell’articolo 21, comma 12 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) e che, ai fini pianificatori, è equiparato al materiale derivante dalle attività estrattive. PAG. 58 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2018

Invero, proprio in considerazione dell’equiparabilità del materiale estratto dagli alvei dei corsi d’acqua con il materiale di cava, verrà privilegiato il reperimento delle sostanze minerali nell’ambito degli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua mediante l’estrazione del materiale litoide, subordinando all’avvenuto rilascio delle concessioni per l’esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua ai sensi della legge regionale 11/2015, l’ammissibilità di nuove domande di autorizzazione all’attività estrattiva. A corollario della nuova concezione di governo del territorio che permea la legge, si dispone che l’attività estrattiva venga svolta nelle sole zone omogenee D4. Le fasi fondamentali relative alla formazione ed approvazione del PRAE sono rimaste le stesse approvate con la Delibera n° 275/2012, con i dovuti aggiustamenti:

FASE 1 - Verifica dell’assoggettabilità del Piano al processo di VAS, ai sensi dell’articolo 6 e/o dell’articolo 12 del decreto legislativo 152/2006. Nel caso specifico il PRAE risulta necessariamente assoggettato a VAS, in quanto si tratta di uno strumento di pianificazione finalizzato alla gestione dei suoli e costituisce altresì quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione e l’area di localizzazione di cave, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 152/2006 ed ai sensi dell’articolo 8, lettera i) dell’allegato IV alla parte seconda del citato decreto.

FASE 2 - Elaborazione del rapporto preliminare di VAS del Piano da parte del Servizio geologico (soggetto proponente); - avvio del processo di VAS per il PRAE, approvazione del rapporto preliminare di VAS da parte della Giunta regionale ed identificazione dei soggetti competenti in materia ambientale.

FASE 3 - Svolgimento delle consultazioni sul rapporto preliminare da parte del soggetto proponente con il Servizio valutazioni ambientali (struttura di supporto tecnico all’autorità competente) ed i soggetti competenti in materia ambientale.

FASE 4 - Predisposizione, da parte del soggetto proponente del progetto di PRAE, del rapporto ambientale (comprensivo degli elementi ne-


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cessari alla valutazione d’incidenza), secondo i contenuti dell’allegato VI alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 e di una sintesi non tecnica del rapporto ambientale, anche sulla base delle osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale durante la precedente fase.

FASE 5 - Adozione definitiva del progetto di PRAE da parte della Giunta regionale; - pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione, dell’avviso di approvazione del progetto di PRAE, con l’indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati, nonché del termine entro il quale tale diritto può essere esercitato anche ai fini della presentazione di osservazioni scritte (come abbiamo visto precedentemente 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR).

FASE 6 - Messa a disposizione e deposito del progetto di PRAE e del rapporto ambientale presso gli uffici del Servizio valutazioni ambientali (struttura di supporto tecnico all’autorità competente), presso gli uffici del Servizio geologico (soggetto proponente); - consultazione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale del progetto di PRAE e del rapporto ambientale, della durata di 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui alla precedente fase.

FASE 7 - Esame istruttorio e valutazione delle osservazioni da parte del Servizio proponente e della struttura di supporto tecnico all’autorità competente;

PAG. 60 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2018

- espressione del parere motivato da parte della Giunta regionale (autorità competente), ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

FASE 8 - Eventuale revisione del progetto di piano, da parte del soggetto proponente, alla luce del parere motivato dell’autorità competente; - trasmissione del progetto di piano, del rapporto ambientale, del parere motivato e della documentazione acquisita nella fase della consultazione alla Giunta regionale (autorità procedente) per l’adozione del piano.

FASE 9 - Adozione del PRAE da parte della Giunta regionale; - approvazione del PRAE da parte della Giunta regionale; - approvazione del PRAE con decreto del Presidente della Regione.

FASE 10 - Pubblicazione: * del PRAE nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul portale web della Regione; * dell’avviso di avvenuta approvazione del PRAE sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani a diffusione regionale; * del parere motivato e della dichiarazione di sintesi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 152/2006, sul portale web della Regione. (CS)


Centrale unica di committenza in Friuli Venezia Giulia PROSSIMA LA NASCITA DELLA CUC REGIONALE

La legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle UTI) istituisce ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 455, della Legge finanziaria 2007, la Centrale unica di committenza regionale, attribuendo alla stessa la qualifica di soggetto aggregatore, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014. La CUC curerà l’acquisto di beni e la fornitura di servizi, a favore: a) dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali; b) degli enti locali della Regione; c) delle società in house. L’istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti. In parallelo la Direzione Centrale Salute, da inizio legislatura (2013) intraprende il percorso che por-

PAG. 61 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2018

ta all’istituzione di EGAS, riprendendo la positiva esperienza del Centro Servizi Condivisi (CSC). Uno degli scopi della creazione delle CUC regionali (ad esempio è stato preso l’Intercenter che opera in Emilia Romagna ed è attivo da qualche tempo) è quello di garantire l’accesso agli appalti anche ai piccoli e medi operatori economici locali. In FVG ciò è ancora più importante alla luce della natura delle entrate statutarie (compartecipazioni ai principali tributi erariali) e dalle modalità di attribuzione (riscosso in FVG). Va ricordato anche che le Autonomie Locali ai sensi della LR 18/2015 ricevono il 13,21% delle entrate Regionali. Una delle priorità affermate e perseguite con più determinazione nella programmazione UE è la rimozione di tutti gli ostacoli e le barriere all’ingresso dei mercati posti a danno delle Piccole e Medie Imprese (PMI). Sono escluse dall’ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali la Regione si avvale della società in house Insiel SpA, e la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale, per i quali si applica l’articolo 7 della legge regionale 17/2014. Competenza EGAS (Ente per la Gestione Accentrata Servizi Condivisi). (CS)


In vigore i nuovi CAM per l’edilizia pubblica (4a parte) L’APPALTATORE DEVE DIMOSTRARE LA PROPRIA CAPACITÀ DI APPLICARE MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE Con il Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017 sono stati definiti i criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Fanno eccezione gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B». In riferimento a tali interventi, le stazioni appaltanti potranno applicare in misura diversa, motivandone le ragioni, i criteri definiti dal decreto per la riduzione del consumo di suolo, il mantenimento della permeabilità dei suoli e per l’illuminazione naturale. Tra i criteri ambientali minimi previsti per la riqualificazione energetica, segnaliamo: - l’acquisizione di diagnosi energetiche; - sistemi di approvvigionamento energetico in grado di coprire in parte o in toto il fabbisogno energetico con la produzione di energia da fonti rinnovabili; - garanzia di determinate prestazioni energetiche. I nuovi CAM sono riportati nell’Allegato al decreto, che integra e sostituisce l’Allegato al Dm Ambiente 11 gennaio 2017. Il decreto, che è parte integrante del Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica Amministrazione – Green Public Procurement (PAN GPP), potrà contribuire in modo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico previsto dal decreto legislativo 102/2014. Vediamo nel particolare cosa prevede l’aggiornamento dell’allegato 1 “Criteri Ambientali Minimi per l’L’affidamento di servizi di progettazione e PAG. 62 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2018

lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” del decreto ministeriale del 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016).

SPECIFICHE TECNICHE DELL’EDIFICIO DIAGNOSI ENERGETICA Per progetti di ristrutturazione/manutenzione di edifici esistenti deve essere condotta o acquisita una diagnosi energetica per individuare la prestazione energetica dell’edificio e le azioni da intraprendere per la riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio. Tale diagnosi dovrà includere la valutazione dei consumi effettivi dei singoli servizi energetici degli edifici oggetto di intervento ricavabili dalle bollette energetiche riferite ad almeno i tre anni precedenti o agli ultimi tre esercizi adeguatamente documentati. Qualora sia impossibile reperire la documentazione sui consumi perché dispersa o in caso di inutilizzo della struttura per oltre 5 anni, la diagnosi energetica può essere redatta sulla base di una stima dei consumi. Per dimostrare la conformità al presente criterio, il progettista deve presentare una diagnosi energetica redatta da un professionista accreditato da un organismo di valutazione della conformità e che contenga una valutazione della prestazione energetica dell’edificio-impianto e delle azioni da intraprendere per la riduzione del fabbisogno energetico, condotta secondo le medesime metodologie di valutazione adottate per la redazione dell’APE da presentare in fase di aggiudicazione. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il


progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

PRESTAZIONE ENERGETICA I progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di ampliamento di edifici esistenti che abbiano un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3, e degli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), devono garantire le seguenti prestazioni: - l’indice di prestazione energetica globale EPgl,n,ren deve corrispondere almeno alla classe A3; - la capacità termica areica interna periodica (Cip) riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786:2008, deve avere un valore di almeno 40 kJ/m2K.

APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO I progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e degli interventi di ristrutturazione importante di primo livello 14, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), deve garantire: - conformità a quanto previsto dal CAM “servizi energetici” di cui al DM 7 marzo 2012 (G.U. n. 74 del 28 marzo 2012) e s.m.i. - che il fabbisogno energetico complessivo dell’edificio sia soddisfatto da impianti a fonti rinnovabili o con sistemi alternativi ad alta efficienza (cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento, pompe di calore centralizzate etc.) che producono energia all’interno del sito stesso dell’edificio per un valore pari ad un ulteriore 10% rispetto ai valori indicati dal D.Lgs. 28/2011. Per dimostrare la conformità al presente criterio, il progettista deve presentare una relazione tecnica contenente la relazione sul fabbisogno energetico e il progetto dell’impianto a fonti rinnovabili da installarsi con il calcolo della percentuale di fabbisogno coperta, con allegati degli elaborati grafici, nei quali siano evidenziati lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam. Qualora PAG. 63 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2018

il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

RISPARMIO IDRICO I progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e degli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici ed edilizi comunali, etc.), deve prevedere: - la raccolta delle acque piovane per uso irriguo e per gli scarichi sanitari, attuata con impianti realizzati secondo la norma UNI/TS 11445 “Impianti per la raccolta e utilizzo dell’acqua piovana per usi diversi dal consumo umano Progettazione, installazione e manutenzione” e la norma UNI EN 805 “Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti all’esterno di edifici” o norme equivalenti. Nel caso di manutenzione/ristrutturazione di edifici tale criterio è applicato laddove sia tecnicamente possibile; - l’impiego di sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell’acqua; - l’impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri. Gli orinatoi senz’acqua devono utilizzare un liquido biodegradabile o funzionare completamente senza liquidi; Per gli edifici non residenziali deve essere inoltre previsto un sistema di monitoraggio dei consumi idrici. Per dimostrare la conformità al presente criterio, il progettista deve presentare una relazione tecnica, con allegati degli elaborati grafici, nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli


edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

AERAZIONE NATURALE E VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA Deve essere garantita l’aerazione naturale diretta in tutti i locali in cui sia prevista una possibile occupazione da parte di persone anche per intervalli temporali ridotti. È necessario garantire l’aerazione naturale diretta in tutti i locali abitabili, tramite superfici apribili in relazione alla superficie calpestabile del locale (almeno 1/8 della superficie del pavimento), con strategie allocative e dimensionali finalizzate a garantire una buona qualità dell’aria interna. Il numero di ricambi deve essere quello previsto dalle norme UNI10339 e UNI13779. Per destinazioni d’uso diverse da quelle residenziali i valori dei ricambi d’aria dovranno essere ricavati dalla normativa tecnica UNI EN ISO 13779:2008. In caso di impianto di ventilazione meccanica (classe II, low polluting building, annex B.1) fare riferimento alla norma UNI 15251:2008. I bagni secondari senza aperture dovranno essere dotati obbligatoriamente di sistemi di aerazione forzata, che garantiscano almeno 5 ricambi l’ora. Nella realizzazione di impianti di ventilazione a funzionamento meccanico controllato (VMC) si dovranno limitare la dispersione termica, il rumore, il consumo di energia, l’ingresso dall’esterno di agenti inquinanti (ad es. polveri, pollini, insetti etc.) e di aria calda nei mesi estivi. È auspicabile che tali impianti prevedano anche il recupero di calore statico e/o la regolazione del livello di umidità dell’aria e/o un ciclo termodinamico a doppio flusso per il recupero dell’energia contenuta nell’aria estratta per trasferirla all’aria immessa (pre-trattamento per riscaldamento e raffrescamento dell’aria, già filtrata, da immettere negli ambienti).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SOLARE Al fine di controllare l’immissione nell’ambiente interno di radiazione solare diretta, le parti trasparenti esterne degli edifici sia verticali che inclinate, devono essere dotate di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi o mobili verso PAG. 64 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2018

l’esterno e con esposizione da Sud-Sud Est a SudSud Ovest. Per i dispositivi di protezione solare di chiusure trasparenti dell’involucro edilizio è richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 2 o superiore come definito dalla norma UNI EN 14501:2006. Il requisito va verificato dalle ore 10 alle ore 16 del 21 dicembre (ora solare) per il periodo invernale (solstizio invernale) e del 21 giugno per il periodo estivo (solstizio estivo). Il requisito non si applica alle superfici trasparenti dei sistemi di captazione solare (serre bioclimatiche, etc.), solo nel caso che siano apribili o che risultino non esposte alla radiazione solare diretta perché protetti, ad esempio, da ombre portate da parti dell’edificio o da altri edifici circostanti.

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO INDOOR Al fine di ridurre il più possibile l’esposizione indoor a campi magnetici a bassa frequenza (ELF) indotti da quadri elettrici, montanti, dorsali di conduttori etc., la progettazione degli impianti deve prevedere che: - il quadro generale, i contatori e le colonne montanti siano collocati all’esterno e non in adiacenza a locali con permanenza prolungata di persone; - la posa degli impianti elettrici sia effettuata secondo lo schema a “stella” o ad “albero” o a “lisca di pesce”, mantenendo i conduttori di un circuito il più possibile vicini l’uno all’altro. Effettuare la posa razionale dei cavi elettrici in modo che i conduttori di ritorno siano affiancati alle fasi di andata e alla minima distanza possibile. Al fine di ridurre il più possibile l’esposizione indoor a campi magnetici ad alta frequenza (RF) dotare i locali di sistemi di trasferimento dati alternativi al wi-fi, es. la connessione via cavo o la tecnologia Powerline Comunication (PLC). Per dimostrare la conformità al presente criterio il progettista deve presentare una relazione tecnica, con allegati degli elaborati grafici, nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni


ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

COMFORT ACUSTICO I valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio devono corrispondere almeno a quelli della classe II ai sensi delle norma UNI 11367. Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il livello di “prestazione superiore” riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A della norma 11367. Devono essere altresì rispettati i valori caratterizzati come “prestazione buona” come previsto dalla norma UNI 11367. Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici riportati nella norma UNI 11532. I descrittori acustici da utilizzare sono: - quelli definiti nella UNI 11367 per i requisiti acustici passivi delle unità immobiliari; - almeno il tempo di riverberazione e lo STI per l’acustica interna agli ambienti di cui alla UNI 11532. Il progettista deve dare evidenza del rispetto del criterio, sia in fase di progetto iniziale che in fase di verifica finale della conformità, conseguendo rispettivamente un progetto acustico e una relazione di conformità redatta tramite misure acustiche in opera, che attestino il raggiungimento della classe acustica prevista dal criterio e i valori dei descrittori acustici di riferimento ai sensi delle norme UNI 11367, UNI 11444, UNI 11532. Qualora il progetto sia sottoposto ad una verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientali degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio.

COMFORT TERMOIGROMETRICO Al fine di assicurare le condizioni ottimali di benessere termo-igrometrico e di qualità dell’aria interna bisogna garantire condizioni conformi almeno alla classe B secondo la norma ISO 7730:2005 in termini di PMV (Voto Medio Previsto) e di PPD (Percentuale Prevista di Insoddisfatti). Inoltre bisogna garantire la conformità ai requisiti previsti nella norma UNI EN 13788 ai sensi del DM 26 giugno 2015 anche in riferimento a tutti i ponti termici sia per edifici nuovi che per edifici esistenti. PAG. 65 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2018

Per dimostrare la conformità al presente criterio il progettista deve presentare una relazione di calcolo in cui si dimostri che la progettazione del sistema edificio-impianto è avvenuta tenendo conto di tutti i parametri che influenzano il comfort e che ha raggiunto almeno i valori di PMV e PPD richiesti per ottenere la classe B secondo la norma ISO 7730:2005. Tale relazione deve inoltre includere una descrizione delle caratteristiche progettuali volte a rispondere ai requisiti sui ponti termici. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

RADON Nel caso che l’area di progetto sia caratterizzata da un rischio di esposizione al gas Radon secondo la mappatura regionale, devono essere adottate strategie progettuali e tecniche costruttive atte a controllare la migrazione di Radon negli ambienti confinati e deve essere previsto un sistema di misurazione e avviso automatico della concentrazione di Radon all’interno degli edifici. Il progettista deve verificare che i componenti utilizzati abbiano documentazione specifica in merito alla eventuale mitigazione di radon negli ambienti interni. Per dimostrare la conformità al presente criterio il progettista deve presentare una relazione con elaborati grafici, nella quale siano evidenziati gli interventi che concorreranno alla mitigazione degli impatti da esposizione al Radon e siano riportate le informazioni richieste sulle caratteristiche dei componenti, utili alla mitigazione del rischio. Deve essere allegata anche una documentazione fotografica che attesti l’esatta e corretta esecuzione delle opere con data sovraimpressa. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal


presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA Il progetto dell’edificio deve prevedere la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in riferimento alle prestazioni ambientali di cui alle specifiche tecniche e ai criteri premianti, come per esempio la verifica a posteriori della prestazione della copertura. Il piano di manutenzione generale deve prevedere un programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna all’edificio, tenendo conto che tale programma è chiaramente individuabile soltanto al momento dello start-up dell’impianto, con l’ausilio di personale qualificato professionalmente a questo fine.

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Il progettista dovrà presentare il piano di manutenzione in cui, tra le informazioni già previste per legge, sia descritto il programma delle verifiche inerenti le prestazioni ambientali dell’edificio.

FINE VITA I progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione devono prevedere un piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva dell’opera a fine vita che permetta il riutilizzo o il riciclo dei materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati. Il progettista dovrà presentare un piano inerente la fase di “fine vita” dell’edificio in cui sia presente l’elenco di tutti i materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che possono essere in seguito riutilizzati o riciclati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dell’edificio. (segue)

(CS)


Sportello Internazionalizzazione I SERVIZI ASSOCIATIVI A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE: ASSICURAZIONE E RECUPERO DEL CREDITO, TRADUZIONE E INTERPRETARIATO, INFORMAZIONI COMMERCIALI, ASSISTENZA NELLA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE Anche nel 2017 sono operanti i servizi dell’Associazione a sostegno delle politiche aziendali di internazionalizzazione, che per memoria si vanno di seguito a riepilogare. Riguardano: 1) l’assicurazione dei crediti; 2) il recupero dei crediti; 3) le traduzioni e l’interpretariato; 4) le informazioni commerciali; 5) l’assistenza nella contrattualistica internazionale.

1. ASSICURAZIONE DEI CREDITI E’ operante l’accordo siglato con la Euler Hermes SIAC - Allianz Group, società internazionale che si occupa dell’assicurazione dei crediti, e con la relativa Agenzia generale di Udine, per garantire la possibilità di stipulare polizze assicurative a copertura del rischio di mancato pagamento sui crediti verso clienti nazionali ed esteri. Scopo dell’accordo è la copertura del rischio del mancato pagamento dei crediti commerciali, sia nazionali che esteri. La polizza offre diversi vantaggi, fra i quali si segnalano: - accesso agli strumenti assicurativi alle migliori condizioni sul mercato in relazione al rischi dell’assicurato; - valutazione periodica del merito di credito assicurativo di ciascun debitore; - possibilità di accedere a nuovi sbocchi commerciali e di acquisire nuova clientela; - assistenza specializzata nel recupero crediti in sofferenza;

- accesso facilitato al finanziamento da parte di istituti di credito con concessione dei diritti di polizza; - garanzia delle perdite normali ed eccezionali conseguenti a periodi di crisi congiunturale e recessione.

2. RECUPERO CREDITI Assistenza agli Associati nel recupero di tutti i loro crediti, in Italia e all’estero. I punti qualificanti questo servizio sono: - sconto sulle commissioni normalmente applicate; - recupero crediti per via giudiziale e stragiudiziale in Italia e all’estero; - massima flessibilità nella scelta dei crediti insoluti da affidare al recupero; - pagamenti dal debitore direttamente nei conti correnti dell’impresa associata; - massima flessibilità nell’approccio al debitore sulla base delle indicazioni dell’Associato, garantendo, ove possibile, il miglioramento e la continuità del rapporto con il cliente.

3. SERVIZIO TRADUZIONI E INTERPRETARIATO Il servizio copre tutte le lingue ed è in grado di provvedere tempestivamente a: - traduzioni tecniche di: manuali d’uso e manutenzione, libretti di istruzioni, monografie, brevetti, documentazione per gare d’appalto e sistemi di qualità; - traduzioni commerciali, finanziarie, scientifiche, giuridiche, di testi pubblicitari, di siti web; - traduzioni giurate di asseverazioni e legalizzazioni; - interpreti di traduzione simultanea e consecutiva per convegni, meeting, fiere e trattative; - technical writing per la redazione di manuali tecnici secondo normativa.

4. SERVIZIO INFORMAZIONI COMMERCIALI. INFORMAZIONI PER RIDURRE I RISCHI DI CREDITO ED OTTIMIZZARE I TEMPI DI INCASSO Grazie alla convezione che abbiamo siglato or-

PAG. 67 - APINFORMA / Export Marketing - numero 1 - 15 gennaio 2018


mai da anni con CRIBIS (a CRIF Company - Dun & Bradstreet worlwide network) assicuriamo un tempestivo servizio di informazioni commerciali su imprese che possono avere sede in Italia o in qualsiasi altro paese estero o comunitario. Come fare? Basta contattare l’Associazione (tel. 0432.507377, e-mail: segreteria@confapifvg.it - Sig.ra Clara Ferro) fornendo la denominazione dell’azienda e la P.IVA. Sarete immediatamente contattati con la proposta dei vari tipi di report con informazioni più o meno approfondite secondo le esigenze del caso. I nostri Associati potranno così valutare e monitorare nel tempo l’affidabilità dei clienti, segmentare la clientela e impostare delle politiche del credito condivise con l’area commerciale, velocizzare e migliorare i rapporti con i clienti dall’ordine all’incasso del pagamento. L’utilizzo e la disponibilità di informazioni commerciali sui propri o potenziali clienti permette alle imprese di tutelarsi dal rischio di credito. La gestione ottimale del portafoglio clienti e di tutti i processi della gestione del credito è la leva fondamentale che le imprese devono utilizzare per raggiungere i propri obiettivi finanziari. Una corretta gestione del credito commerciale e dei

pagamenti è, infatti, la componente strategica che consente all’impresa di ottimizzare il circolante, sviluppare strategie commerciali sostenibili. Queste informazioni sono veri e propri strumenti che permettono alle imprese di definire efficaci procedure per la gestione del credito commerciale, aiutandole nella pianificazione finanziaria, senza perdere la visione d’insieme del proprio portafoglio clienti. La convenzione siglata con CRIBIS offre la possibilità di effettuare diversi Report, in Italia e all’estero, ciascuno con un diverso livello di approfondimento e che quindi rispondono alle diverse esigenze. Essi forniscono informazioni sulla solvibilità di un soggetto, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Inoltre bilancio e indici su più annualità e confronto settoriale, controllo degli eventi negativi quali protesti, pregiudizievoli, procedure in corso, collegamenti societari, struttura dell’azienda, partecipazioni, quote societarie. L’evasione dei report è immediata anche per l’estero, fatta eccezione che il sistema non trovi disponibile il nominativo richiesto, diversamente è necessario richiedere un’investigazione, i cui tempi di evasione sono variabili. I report esteri possono essere in lingua italiana o in lingua inglese.

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(PZ)


Gestione unica delle strade regionali e ex provinciali DAL 1° GENNAIO 2018. UNIFICATI ANCHE I SERVIZI ALL’UTENZA Friuli Venezia Giulia Strade spa in una comunicazione apparsa sul proprio sito web (www.fvgstrade.it) ha reso noto che dal 1° gennaio 2018 la gestione delle reti stradali regionali ed ex provinciali è diventata interamente di propria competenza. L’estensione della rete stradale gestita da FVG Strade, comprese le piste ciclabili, sale così da 979 km a 3.205 km, mentre gli addetti sono passati da 174 a 329. La nuova gestione unificata manterrà per il momento l’attuale articolazione territoriale che prevede per la viabilità regionale e statale a gestione regionale i tre centri di manutenzione di TriesteGorizia, Udine, Pordenone e per la viabilità locale regionale (ex rete provinciale) la distribuzione secondo gli ambiti territoriali di Trieste-Gorizia, Udine-Tolmezzo e Pordenone. Logisticamente entro il primo semestre 2018 è previsto il trasferimento del personale della ex Provincia di Trieste negli uffici della sede di FVG Strade spa in Scala dei Cappuccini 1, mentre saranno mantenuti a Gorizia e Tolmezzo gli attuali presidi locali. Anche a Udine resteranno operative

le sedi di via della Rosta e via Liruti. A Pordenone, invece, la Regione Friuli Venezia Giulia metterà a disposizione un immobile in via Ferraris con spazi adeguati a ospitare il personale operante in quell’ambito territoriale; il trasferimento di sede avverrà nel corso del 2018, al termine dei lavori di ristrutturazione. Il riassetto gestionale, organizzativo e amministrativo sarà completato entro il 2018. Ma da subito si è inteso garantire all’utenza un’interlocuzione unica in materia di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione, vigilanza della viabilità e procedure. Conseguentemente, il rilascio di un’autorizzazione o di una concessione avrà un iter amministrativo unico, con un unico interlocutore, a prescindere dalla competenza territoriale e viaria, e ciascuna pratica sarà gestita internamente da FVG Strade spa. Ad esempio, per la gestione dei trasporti eccezionali, già dal 1° gennaio 2018 l’utenza può già fare richiesta di autorizzazione per transitare con veicoli e trasporti eccezionali su tutta la rete stradale della Regione, con la sola eccezione delle autostrade, tramite un unico portale telematico, presentando una sola domanda. Il portale è già operativo e l’istruttoria è unificata, a prescindere che il trasporto percorra strade appartenenti un tempo a diversi enti gestori. Per altre informazioni o segnalazioni di problemi di carattere operativo le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autofficine. Regolarizzazione responsabili tecnici PROROGA DEL TERMINE PER IL POSSESSO DEL REQUISITO TECNICO DELLA “MECCATRONICA”: DAL 5 GENNAIO 2018 AL 5 GENNAIO 2023 Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in merito all’argomento in epigrafe e, da ultimo alla circolare prot. n. 1/AdT dell’8 gennaio 2018 per segnalare che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità per il 2018), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017, all’art. 1, co. 1132 ha prorogato dal 5 gennaio 2018 al 5 gennaio 2023 il termine per la regolarizzazione del requi-

sito in capo ai responsabili tecnici della “meccatronica”, che andrà ad assorbire i requisiti di meccanica motoristica e di elettrauto nell’ambito delle attività di autoriparazione. Ne segue che le imprese svolgenti tali attività, anche per conto proprio, le quali alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224 (5 gennaio 2013) erano abilitate a svolgere l’attività di meccanica motoristica o di elettrauto possono proseguire le rispettive attività fino al 5 gennaio 2023. Restano, invece, invariate le altre norme derivanti dalla legge 224/2012, per l’esame e la casistica delle quali si rinvia al citato numero di Apinforma. Per ogni altra informazione le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

PAG. 71 - APINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2018

(AdT)


Autotrasporto. Divieti circolazione veicoli industriali PUBBLICATO IL CALENDARIO PER IL 2018

PREMESSA E NOVITÀ Con decreto 19 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2017, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diramato le direttive e il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli industriali fuori dai centri abitati per l’anno 2018. Come per il passato, i divieti si applicano ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. Entro tale limite possono circolare i trattori stradali adibiti al traino dei semirimorchi, nel cui caso la massa complessiva del trattore venga a coincidere con la tara. Rispetto alla precedente “edizione” sono state introdotte poche novità di rilievo e, precisamente: - l’esenzione dal divieto (anche in caso di circolazione a vuoto, successivamente allo scarico) per i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di merci da e per gli aeroporti nazionali ed internazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico e lo scarico; - l’inserimento di un divieto il martedì 3 aprile, dopo le festività pasquali, dalle ore 09.00 alle 14.00; - l’eliminazione del divieto per il 1° giugno, giornata antecedente alla festa della Repubblica, a differenza del 2017, allorché è stato applicato dalle ore 16.00 alle ore 22.00; - al posticipo di un’ora (dalle ore 09.00 anziché dalle 08.00) del divieto previsto per il sabato precedente le Festività natalizie (sabato 22 dicembre), dove i veicoli pesanti non potranno circolare dalle 09.00 alle ore 14.00. Meritano menzione anche i criteri, di carattere restrittivo, a cui devono ora attenersi le Prefetture per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione in deroga, nei casi di assoluta necessità ed urgenza (comprese le lavorazioni a ciclo continuo), a seguito dell’ordinanza del Tar del Lazio del 31

agosto 2017 provocata dal ricorso presentato dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons). A tal riguardo, le Prefetture sono chiamate a verificare se l’esigenza di circolare nel giorno di divieto, “risponda ad effettive esigenze di vita delle comunità sia nazionali che locali in quanto: - è funzionale a soddisfare nell’immediato i fabbisogni di primaria importanza delle comunità alle quali sono destinate le merci trasportate ovvero è finalizzata allo svolgimento di attività pubbliche o di pubblico interesse o di utilità sociale; - è indifferibile per gli usi di cui sopra, poiché è collegata a termini essenziali ovvero ad un’impossibilità di svolgimento del trasporto nei giorni non protetti dai divieti; - non sussistano particolari situazioni di rischio connesse alle specifiche modalità del trasporto, alle caratteristiche dell’itinerario da percorrere nonché alla tipologia di traffico con cui va ad interferire. Queste circostanze – conclude il provvedimento – “dovranno essere espressamente e adeguatamente evidenziate nelle motivazioni dei relativi provvedimenti autorizzatori.” Di seguito si riporta il calendario dei divieti, mentre per le altre disposizioni, esenzioni e deroghe si rinvia al testo pubblicato su Apinforma n. 1/2017, pp. 65-68, fatto salvo quanto appena riportato sui criteri guida per la concessione di deroghe da parte delle Prefetture. Si precisa ancora, che per i veicoli che trasportano merci della classe I dell’A.D.R. (materiali e oggetti esplosivi), a prescindere dalla loro massa complessiva, in aggiunta alle giornate di divieto poste per la generalità dei veicoli pesanti, è inibita la circolazione dalle 08.00 di ogni sabato alle ore 24.00 della domenica successiva nel periodo intercorrente dal 26 maggio al 9 settembre compresi.

IL CALENDARIO DEI DIVIETI PER IL 2017 Nel dettaglio il divieto di circolazione si applica alle seguenti giornate: a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, feb-

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b)

c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o)

braio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07.00 alle ore 22.00; 1° gennaio, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; 6 gennaio, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; 30 marzo, dalle ore 14.00 alle ore 22.00; 31 marzo, dalle ore 09.00 alle ore 16.00; 2 aprile, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; 3 aprile, dalle ore 09.00 alle ore 14.00; 25 aprile, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; 1° maggio, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; 2 giugno, dalle ore 08.00 alle ore 22.00; 30 giugno, dalle ore 08.00 alle ore 16.00; 7 luglio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00; 14 luglio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00; 21 luglio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;

p) 27 luglio, dalle ore 16.00 alle ore 22.00; q) 28 luglio, dalle ore 08.00 alle ore 22.00; r) 3 agosto, dalle ore 14.00 alle ore 22.00; s) 4 agosto, dalle ore 08.00 alle ore 22.00; t) 11 agosto, dalle ore 08.00 alle ore 22.00; u) 15 agosto, dalle ore 08.00 alle ore 22.00; v) 18 agosto, dalle ore 08.00 alle ore 16.00; w) 25 agosto, dalle ore 08.00 alle ore 16.00; x) 1° novembre, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; y) 8 dicembre, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; z) 22 dicembre, dalle ore 09.00 alle ore 14.00; aa) 25 dicembre, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; bb) 26 dicembre, dalle ore 09.00 alle ore 22.00. Copia del decreto può essere richiesta unitamente ad altre informazioni all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Trasporti internazionali su strada PROROGA VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI AL 31 GENNAIO 2018 Si fa seguito a quanto comunicato con circolare prot. n. 2/AdT dell’8 gennaio 2018 per ricordare che con nota prot. 21090 del 18 dicembre 2017, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità (di seguito Ministero) ha comunicato che la validità delle autorizzazioni ai trasporti internazionali di merci su strada relative al 2017 è estesa alle ore 24.00 del 31 gennaio 2018, salvo

che per Israele, Kyrgyzstan, Svizzera, Paesi per i quali la scadenza è stata mantenuta al 31 dicembre 2017. Per quanto concerne le autorizzazioni c.d. extraquota, sempre rilasciate dal Ministero: - le 800 autorizzazioni per l’Albania (dal n. 223001 al n° 223800 per veicoli di categoria ecologica Euro III) mantengono la scadenza delle ore 24.00 del 31 dicembre 2017; - le 1.000 autorizzazioni per la Federazione Russa (dal n° 280001 al n° 281000 per veicoli di categoria ecologica Euro V) sono prorogate alle ore 24.00 del 15 febbraio 2018. Copia della circolare e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto. Divieto di riposo settimanale sul veicolo SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CHE VIETA IL RIPOSO SETTIMANALE DEL CONDUCENTE NELLA CABINA DEL VEICOLO Con sentenza del 20 dicembre 2017, la Decima sezione della Corte di giustizia europea (di seguito Corte) ha espresso il divieto per i conducenti di veicoli industriali soggetti alle norme sui tempi di guida, di pausa e di riposo, di cui al regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 561/2006 del 15 marzo 2006, di effettuare i periodi di riposo settimanali regolari a bordo del proprio veicolo. La sentenza è stata pronunciata all’esito di una domanda di pronuncia pregiudiziale sul-l’interpretazione dell’art. 8, par. 8 del reg. (CE) 561/2006, proposta dal Consiglio di Stato belga dopo che quest’ultimo era stato investito da un ricorso di un’impresa di autotrasporto (la Vaditrans BVBA), diretto all’annullamento di una disposizione di quel Paese che sanziona la violazione del divieto di prendere il riposo settimanale ordinario in cabina.

LE ARGOMENTAZIONI DELLA CORTE La Corte di Giustizia ha fondato le proprie conclusioni, essenzialmente sulle seguenti 3 argomentazioni: 1. Interpretazione letterale dell’art. 8, par. 8 del reg. (CE) 561/2006 La norma recita che “in trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.” Con ciò, a giudizio della Corte, la disposizione ha espressamente circoscritto questa opportunità ai riposi settimanali ridotti - quelli di durata superiore alle 24 ore e inferiore alle 45 ore -, mentre nulla ha detto a proposito dei riposi settimanali regolari – quelli aventi

durata di almeno 45 ore -, i quali, di conseguenza, devono ritenersi esclusi dall’ambito di questa disposizione. La sentenza evidenzia anche che, se il legislatore comunitario avesse voluto estendere questa facoltà ai riposi regolari, “avrebbe potuto limitarsi a utilizzare i termini – periodi di riposo settimanali – per ricomprendere i due periodi di riposo.” 2. Ricostruzione del processo che ha portato all’attuale formulazione dell’art. 8, par. 8 del reg. (CE) 561/2006 La Corte ha evidenziato che la proposta iniziale della Commissione sul riposo in cabina includeva tutti i periodi di riposo giornalieri e settimanali, a condizione che il veicolo fosse dotato delle opportune attrezzature. Successivamente, all’esito della decisione del Parlamento di eliminare da tale proposta il riferimento ai riposi settimanali (sia ordinari che ridotti), la Commissione elaborò il compromesso tradottosi poi nell’attuale formulazione dell’art. 8, par. 8, in cui è stato mantenuto il riferimento soltanto al riposo settimanale ridotto preso fuori sede, con la conseguente esclusione del riposo settimanale regolare di almeno 45 ore. 3. Finalità del reg. (CE) 561/2006 Le finalità del regolamento in esame con-sistono nel miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti e della sicurezza stradale. Per la Corte, l’interpretazione volta a vietare il riposo settimanale regolare in cabina, è manifestamente volta a conseguire questi obiettivi. In linea con le anzidette finalità del reg. (CE) 561/2006 la Corte ha anche evidenziato che, laddove si ritenesse che l’art. 8 par. 8, includa anche i riposi settimanali regolari, “ciò implicherebbe che un conducente possa effettuare la totalità dei propri periodi di riposo nella cabina del veicolo… in un luogo che non fornisce condizioni di alloggio idonee. Orbene, una siffatta interpretazione dell’art. 8 del regolamento 561/2006 – recita la sentenza - non è atta a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo del miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti perseguito da tale regolamento.” Nel corso del giudizio sono intervenuti anche le

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rappresentanze di alcuni Stati membri dell’Unione europea - oltre al Belgio, la Germania, l’Estonia, la Spagna, la Francia e l’Austria -, di cui due, Spagna ed Estonia, non hanno condiviso l’orientamento della Corte.

EFFICACIA DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Serve rammentare che le sentenze interpretative della Corte di giustizia si applicano immediatamente in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, senza aver bisogno di atti normativi per il loro recepimento. Ciò vale soprattutto per quelle fattispecie, come quella in esame, in cui la Corte non

ha fornito una nuova interpretazione della norma, limitandosi invece a ribadire un’interpretazione già palese da una sua prima lettura. Pertanto, anche in attesa della pubblicazione di questa Sentenza sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, invitiamo sin da ora tutte le imprese di autotrasporto ad attenersi a detta interpretazione, organizzando il lavoro dei propri conducenti in maniera tale da evitare lo svolgimento del riposo settimanale regolare in cabina. Il testo della sentenza ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Scambi fra Soci

RICERCA DI MACCHINE PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE

Una azienda di mediazione commerciale, sita in Verona, collegata a sua volta a un gruppo di aziende commerciali e studi di progettazione e vendita che operano nel campo alimentare, è disponibile a valutare l’acquisto di singole macchine o di interi impianti semi-industriali o industriali da parte di clienti locati nei paesi mediorientali e centro/sud America. Nello specifico il settore di interesse è il seguente: - industria della panificazione in generale;

- industria dolciaria in tutte le sue declinazioni; - industria del gelato confezionato. Rami secondari ma non meno importanti sono tutti quelli che compongono l’alimentare, come: - impianti di conservazione, surgelazione e abbattimento; - impianti di imbottigliamento; - impianti confezionamento alimentare; - impianti per la pasta, secca e fresca. Inoltre, altri comparti di loro interesse sono: - settore caldaistico: caldaie industriali da 800/1000 kg/h produzione vapore fino a 20 ton/h; - settore metalmeccanico: torni, presse piegatrici, taglierine e calandre, ecc. Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.

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(CS)


Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

INDICE ISTAT MESE DI NOVEMBRE 2017

(C)

ANNI E MESI

INDICI

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

(Base 2015 = 100) 2016

2017

Novembre

100,0

0,1

0,1

n. 299 del 23 dicembre 2016

Dicembre

100,3

0,4

0,4

n. 25 del 31 gennaio 2017

Media

99,9

Gennaio

100,6

0,9

1,2

n. 55 del 7 marzo 2017

Febbraio

101,0

1,5

1,3

n. 72 del 27 marzo 2017

Marzo

101,0

1,4

1,1

n. 99 del 29 aprile 2017

Aprile

101,3

1,7

1,3

n. 230 del 2 ottobre 2017

Maggio

101,1

1,4

1,0

n. 148 del 27 giugno 2017

Giugno

101,0

1,1

0,8

n. 177 del 31 luglio 2017

Luglio

101,0

1,0

0,9

n. 202 del 30 agosto 2017

Agosto

101,4

1,2

1,1

n. 230 del 2 ottobre 2017

Settembre

101,1

1,1

1,2

n. 252 del 27 ottobre 2017

Ottobre

100,9

0,9

0,8

n. 278 del 28 novembre 2017

Novembre

100,8

0,8

0,9

n. 4 del 5 gennaio 2018

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Scadenze aziendali febbraio 2018 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018

GIOVEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di gennaio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

VENERDÌ 16

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di gennaio. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.

IVA AUTOTRASPORTO - Scade il termine per il versamento, da parte delle imprese di autotrasporto, dell’Iva relativa al IV trimestre 2017, al netto dell’acconto versato a dicembre.

IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALI SPECIALI - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre per i contribuenti in regime speciale di cui all’art. 74, commi 4 e 5 del DPR 633/72. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per quella comunale. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2017 - Scade il termine per versare la rata di addizionale regionale e comunale trattenuta sulle retribuzioni. Se il conguaglio è stato effettuato a dicembre, le rate di addizionale relative all’anno 2016 saranno 11, da gennaio a novembre. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24 utilizzando per il versamento delle ritenute Irpef. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. L’anno di riferimento è il 2017. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’INPS dei

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contributi relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente attraverso il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI PER I DIRIGENTI (INPS ed EX INPDAI) - Scade il termine per il versamento all’INPS, tramite il modello F24, dei contributi dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, associati in partecipazione. Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2018 le aliquote sono state elevate al 34.23% per i soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza, non titolari di partita IVA, ed al 24% per i soggetti titolari di pensione o assicurati presso altre forme di pensionistiche obbligatorie. AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL - Scade il termine per il versamento della regolazione 2017 e dell’anticipo del premio 2018 da effettuarsi secondo le disposizioni per l’autoliquidazione del premio INAIL. INAIL - COMUNICAZIONI RETRIBUZIONI PRESUNTE - Scade il termine per la comunicazione, da effettuare in via esclusivamente telematica, dell’eventuale riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2018 rispetto a quelle corrisposte nel 2017 ai fini del calcolo dell’anticipo del premio 2018. RITENUTE MESE DICEMBRE 2017 - CONGUAGLIO DI FINE ANNO - Scade il temine per il versamento, con il mod. F24, delle ritenute relative alle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti tra il 1° e il 12 gennaio 2018 di competenza del mese di dicembre 2017 e relative al conguaglio di fine anno. I codici da utilizzare sono il 1001 per le ritenute Irpef lavoro dipendente e per i compensi dei collaboratori, 3802 per l’addizionale regionale, 3848 per l’addizionale comunale. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL T.F.R. - Scade il termine per versare il saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del t.f.r. maturato in azienda al 31 dicembre 2017. L’art.1 comma 623 L. 190/2014 ha disposto l’aumento dell’imposta dall’11% al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il codice tributo per il versamento è il 1713. INPS – ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Quo-

ta fissa - Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale); le causali contributo da utilizzare sul mod. F24 sono rispettivamente AF per gli artigiani e CF per i commercianti.

MARTEDÌ 20 ENASARCO - Scade il termine per il versamento dei contributi previdenziali relativi al 4° trimestre 2017 (per gli agenti e rappresentanti di commercio.

LUNEDÌ 26 IVA INTRACOMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie relativi al mese di gennaio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, INTRA 1 - quater e INTRA 1 - quinquies per le cessioni di beni e servizi; La presentazione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche. Dal 2017 i modelli Intrastat - 2 sono stati abrogati.

MERCOLEDÌ 28 STAMPATI FISCALI - Scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuati nell’anno 2017 da parte delle tipografie e dei soggetti autorizzati alla rivendita. CERTIFICAZIONE UTILI - Scade il termine per la consegna ai soci delle certificazioni delle somme corrisposte nel 2017 dalle società a titolo di dividendo, utile o compenso per associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto. TRASMISSIONE DATI ONERI DETRAIBILI/DEDUCIBILI - Scade il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi a oneri detraibili/deducibili relativi all’anno precedente dei contribuenti, da parte di istituti bancari, agenzie funebri, amministratori di condominio, assicurazioni, università, ecc. SPESOMETRO - Scade il termine per la trasmissione telematica del file xml contenente i dati delle fatture emesse e ricevute (Spesometro) riferite al secondo semestre 2017. LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni Iva periodiche riferite al 4° trimestre 2017. CERTIFICAZIONI DEI COMPENSI E PROV-

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VIGIONI - Scade il termine per la consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo ed ai percettori di provvigioni della certificazione attestante i redditi corrisposti nel 2015. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente. FASI - DIRIGENTI INDUSTRIALI - Scade il termine per versare i contributi trimestrali (3° trimestre 2017) all’assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti industriali (FASI).

2017. Pertanto non è possibile fare il conguaglio con le retribuzioni del mese di febbraio se queste vengono erogate nei primi giorni del mese di marzo. Le ritenute relative al conguaglio effettuato in febbraio devono essere versate entro il 16 marzo. INAIL - DENUNCIA RETRIBUZIONI - Scade il termine per l’invio telematico all’INAIL della denuncia retributiva annuale. INAIL - RIDUZIONE DEI TASSI DI PREMIO PER PREVENZIONE - Per i datori di lavoro, con almeno 2 anni di attività, che abbiano effettuato interventi migliorativi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, scade il termine annuale per la presentazione telematica mediante mod. OT/24 alla competente sede territoriale dell’Inail della domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

CONGUAGLIO IRPEF - Termine ultimo per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno

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(PZ - FT)


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