Apinforma n. 1 del 15 gennaio 2019

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 1 15 gennaio 2019

IN PRIMO PIANO NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 1 15 gennaio 2019

Sommario La pacificazione fiscale

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

SICUREZZA E AMBIENTE

8

La legge di bilancio 2019

15

Tasso legale allo 0,8%

28

Obblighi di trasparenza

29

La gestione delle fatture di fine anno

30

Imposta di bollo fattura elettronica

33

Il contesto economico delle province di Pordenone e Udine

34

INAIL. Incentivi alle imprese

38

Amianto: contributi regionali per rimozione e smaltimento

45

Buoni per la digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico

49

SISTRI soppresso dal 1° gennaio 2019

50

SOA: rinnovo per la Calor S.r.l.

51

Legge di bilancio 2019: deroghe al Codice dei contratti

52

Pubblicata la norma UNI per il BIM

55

Contestata la non applicazione del prezzario regionale

56

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ORGANIZZAZIONE

Proprietà industriale e tutela dei marchi d’impresa

57

Normativa privacy

58

Norme in materia di sicurezza

60

Divieti di circolazione di veicoli industriali

66

Scadenze aziendali mese di febbraio 2019

74

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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La pacificazione fiscale Scadenze

le diverse opzioni a disposizione dei contribuenti

di Davide David, dottore commercialista in Monfalcone e Cervignano del Friuli La legge 136/2018 ha convertito, con modifiche, il decreto legge 119/2018 (di seguito “Decreto”), contenente, tra l’altro, anche le disposizioni sulla pacificazione fiscale. La legge n. 145/2018 (di seguito “Legge di Bilancio”) ha poi introdotto una ulteriore ipotesi di rottamazione delle cartelle per i soggetti in difficoltà economica. Si riepilogano, di seguito, le diverse forme di definizione previste dal Decreto (nella versione modificata in sede di conversione) e dalla Legge di Bilancio. Va peraltro evidenziato che, per alcune forme di definizione, i termini sono ormai scaduti e se ne tralascia pertanto la relativa illustrazione. Trattasi, in particolare, delle definizioni degli inviti al contraddittorio e degli accertamenti con adesione, che dovevano essere perfezionate entro il 23.11.2018.

Nella tabella che segue sono riassunte le diverse tipologie di definizione ad oggi ancora utilizzabili ed i termini per il relativo perfezionamento. Da porre attenzione al fatto che, se non sono già scaduti, potrebbero essere a breve in scadenza i termini per definire gli avvisi di accertamento (in quanto legati ai termini per ricorrere). Anche per altre definizioni, ancorché i termini siano più lunghi, è comunque opportuno fare da subito delle valutazioni e considerazioni. È il caso, ad esempio, della definizione dei processi verbali di constatazione (PVC), in relazione alla quale non è prevista una sospensione per la notifica dei relativi avvisi di accertamento. Potrebbe quindi essere opportuno, ancorché la notifica di un avviso di accertamento successivamente al 24.10.2018 non dovrebbe precludere la possibilità di definire il PVC, contattare comunque l’Ufficio perché attenda di notificare gli avvisi. E così anche per la definizione delle liti pendenti è bene verificare da subito la relativa situazione ed eventualmente attivarsi per richiedere delle sospensive in attesa della definizione. Per le rottamazioni dei carichi occorre considerare che la presentazione della relativa domanda ha effetti impeditivi sulle azioni cautelari o esecutive, il che può rendere opportuno presentare la domanda il prima possibile.

Le definizioni ed i relativi termini Definizione agevolata

Tempistiche

Modalità

PVC

 Dichiarazione da presentare entro il 31.05.2019  Pagamento entro il 31.05.2019 (fino a 20 rate trimestrali)

Avvisi di accertamento

 Nessuna dichiarazione da presentare  Pagamento entro il termine per ricorrere (fino a 20 rate Stabilite con Provvedimento del 9.11.2018 trimestrali)

Da stabilire con Provvedimento

Rottamazione carichi  Dichiarazione da presentare entro il 30.04.2019 (per le persone  Comunicazione dell’Agente della riscossione fisiche non in dell’ammontare dovuto entro il 30.06.2019 difficoltà economica  Pagamento entro il 31.07.2019 (fino a 18 rate trimee per tutti gli altri strali con scadenze e percentuali prefissate) soggetti)

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Modulistica pubblicata sul sito di Agenzia entrate - Riscossione


Le definizioni ed i relativi termini Definizione agevolata

Tempistiche

Modalità

 Dichiarazione da presentare entro il 30.04.2019  Comunicazione dell’Agente della riscossione dell’amRottamazione Modulistica pubblicata sul sito di Agenzia montare dovuto entro il 31.10.2019 carichi (per le persone entrate - Riscossione  Pagamento entro il 30.11.2019 (unica soluzione o a fisiche in difficoltà rate con scadenza 30.11.2019, per il 35%, 31.03.2020, economica) per il 20%, 31.07.2020, per il 15%, 31.03.2021, per il 15%, 31.07.2021, per il 15%)

Contenzioso tributario

Irregolarità formali

 Dichiarazione da presentare entro il 31.05.2019  Pagamento entro il 31.05.2019 (fino a 20 rate trimestrali)  Sospensione per 9 mesi dei termini di impugnazione delle sentenze

Da stabilire con Provvedimento

 Pagamento in due rate di pari importo entro il 31.05.2019 e il 2.03.2020  Rimozione delle irregolarità (presumibilmente entro il 31.05.2019)

Da stabilire con Provvedimento

Definizione dei PVC A norma dell’art. 1 del Decreto, è possibile definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione (PVC) consegnati entro il 24.10.2018, a condizione che a tale data non risultino notificati i relativi avvisi di accertamento ovvero ricevuti degli inviti per adesione (ex art. 5 del D.Lgs. 218/1997). Le violazioni definibili sono quelle relative ai seguenti ambiti: - IRPEF, IRES e relative addizionali - IRAP - IVA - IVIE - IVAFE - Imposte sostitutive - Ritenute - Contributi previdenziali Per beneficiare della definizione va presentata, entro il 31.05.2019, una apposita dichiarazione. Entro la medesima data (31.05.2019) deve essere pagato l’intero importo dovuto, ovvero, la prima rata in caso di opzione per la rateazione (per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi legali). Per il pagamento (da effettuarsi mediante F24) è vietato l’utilizzo di crediti in compensazione. La definizione si perfeziona con il pagamento dell’intero importo o della prima rata, mentre il mancato pagamento di una rata successiva alla prima non inficia la definizione ma comporta la decadenza dalla rateazione (ex art. 15-ter DPR 602/1973).

Le disposizioni attuative per la definizione devono essere emanate con appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate (ad oggi non ancora emanati). Occorre peraltro prestare attenzione al fatto che non è prevista alcuna sospensione delle attività di accertamento e, quindi, potrebbe anche accadere che nel frattempo vengano notificati degli avvisi di accertamento. In proposito è da ritenere che l’eventuale notifica di un avviso di accertamento, se successiva al 24.10.2018, non precluda la definizione del PVC. Per evitare però inutili disguidi potrebbe essere comunque opportuno attivarsi con gli uffici competenti per richiedere di non emettere gli avvisi di accertamento, anche perché si verrebbe altrimenti a porre il problema di dover impugnare l’atto entro i termini per non renderlo definitivo. Peraltro il Decreto ha statuito la proroga di due anni dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento per i periodi oggetto dei PVC potenzialmente definibili e, quindi, gli Uffici hanno la possibilità di attendere il termine previsto per la definizione del PVC (31.05.2019) senza correre il rischio, nella maggior parte dei casi, di decadere dai termini per l’accertamento. L’importo dovuto per la definizione è rappresentato dalle sole imposte, da determinarsi, in autoliquidazione, sulla base di tutte le violazioni constatate, senza la possibilità di scomputare dai maggiori imponibili eventuali perdite (pregresse o del periodo). Nulla è invece dovuto per sanzioni e interessi.

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Ad oggi non risulta ancora chiaro se sono dovuti anche i contributi previdenziali (dato che il testo normativo richiede il solo pagamento delle imposte). Nell’ambito dei regimi di “trasparenza fiscale” la società (o l’associazione) definisce soltanto le imposte proprie (IVA, IRAP, ritenute, ecc.), mentre i soci (o associati) hanno la facoltà (non l’obbligo) di definire le imposte sul maggior reddito attribuito.

Definizione degli avvisi di accertamento, di liquidazione, di rettifica e di recupero A norma dell’art. 2 del Decreto, è possibile definire gli avvisi di accertamento, di liquidazione, di rettifica e di recupero dei crediti notificati entro il 24.10.2018, alla duplice condizione che a tale data risultassero ancora impugnabili e non fossero stati impugnati. Secondo il discutibile orientamento espresso dall’Amministrazione Finanziaria, la definizione non sarebbe consentita anche in caso di impugnazione avvenuta dopo il 24.10.2018 o di istanze per accertamento con adesione ovvero per scomputo delle perdite presentate dopo tale data. Rimangono comunque esclusi dalla definizione gli atti relativi alla voluntary disclosure (di cui all’art. 5-quater del Dl 167/1990). In presenza di obbligati in solido, la definizione da parte di un coobbligato giova anche in favore degli altri coobbligati. Con provvedimento direttoriale del 9.11.2018 sono state emanate le disposizioni attuative per la definizione. L’importo dovuto per la definizione è dato dalle imposte e dai contributi previdenziali risultanti dagli atti. Nulla è invece dovuto per sanzioni, interessi (fatta eccezione per i debiti per risorse proprie comunitarie, in relazione ai quali sono dovuti anche gli interessi di mora) e altri oneri accessori (spese notifica, ecc.). La definizione deve essere perfezionata entro il termine per la proposizione del ricorso, previo pagamento dell’intero importo dovuto, ovvero della prima rata in caso di opzione per la rateazione (per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi legali). Il pagamento va effettuato utilizzando un modello (F24 o F23) per ogni atto da definire e senza la possibilità di utilizzare crediti in compensazione. Le quietanze dei pagamenti (dell’intero importo o della prima rata) devono essere consegnate all’Ufficio entro 10 giorni dal versamento.

In caso di pagamento a rate, il mancato pagamento di una rata successiva alla prima non inficia la definizione ma comporta la decadenza dalla rateazione (ex art. 15-ter DPR 602/1973). In assenza di somme da pagare, occorre presentare, entro il termine per la definizione, una comunicazione in carta libera, direttamente all’Ufficio o con raccomandata A/R o tramite PEC. Tra gli atti per i quali non vi sono somme da pagare per la definizione si possono citare, a titolo esemplificativo: - gli avvisi di accertamento per rettifica di una minore perdita; - gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di soggetti “trasparenti” (società di persone, associazioni, ecc.) per la sola rettifica di imponibili IRPEF o IRES (e non anche per le imposte proprie, quali IVA ed IRAP). Secondo quanto risulta dal Provvedimento del 9.11.2018 rientrerebbero tra gli atti definibili senza somme da pagare anche quelli per il solo recupero di sanzioni e interessi (trattasi di un orientamento certamente favorevole al contribuente, ancorché discutibile). Per gli atti dell’Agenzia delle dogane riguardanti le risorse UE (cfr. art. 9, co. 3-bis, del DL 16/2012) sono dovuti, oltre alle imposte, i relativi interessi di mora. Per definire tali atti occorre presentare una apposita comunicazione al competente ufficio delle dogane (o dei monopoli).

Rottamazione dei carichi (per soggetti non in difficoltà economica) L’art. 3 del Decreto regolamenta la definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione, diversi da quelli relativi a risorse proprie della UE (definibili in base a quanto disposto dal successivo art. 5). Diversamente dalla analoga rottamazione introdotta dalla Legge di Bilancio per le persone in difficoltà economica (di cui si dirà in seguito), la presente definizione è accessibile indipendentemente dall’ISEE del soggetto gravato dei carichi. Ai sensi del richiamato art. 3, sono definibili i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017, anche se oggetto delle due precedenti rottamazioni (di cui agli artt. 6 del DL 193/2016 e 1 del DL 148/2017) non perfezionatesi per mancato pagamento dell’unica o di una delle rate. Sono però esclusi dalla definizione: - i carichi affidati a soggetti diversi dagli agenti della riscossione (es. carichi riscossi dagli enti locali in proprio o avvalendosi di concessionari locali);

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- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di condanne penali; - le sanzioni diverse da quelle per violazioni di obblighi tributari o previdenziali; - i crediti da pronunce della Corte dei Conti; - gli aiuti di Stato incompatibili con la normativa UE; - le sanzioni per violazioni del codice della strada (mentre rimangono rottamabili gli interessi). Restano altresì escluse dalla presente rottamazione le residue somme dovute per i mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 dai soggetti che, avendo aderito alla precedente rottamazione di cui al Dl 148/2017, non hanno effettuato il relativo pagamento entro il 7.12.2018. Fatta eccezione per tali somme, rimangono invece definibili con la presente rottamazione i debiti oggetto delle precedenti rottamazioni (di cui ai decreti legge 193/2016 e 148/2017), laddove siano state presentate le relative dichiarazioni ma non sia poi stato effettuato (in tutto o in parte) il pagamento delle somme dovute. Per completezza si segnala che il Decreto in commento ha anche previsto il differimento dei termini per il pagamento delle rate delle precedenti rottamazioni. Per l’effetto, le restanti somme vanno pagate in 10 rate di pari importo con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno (a decorrere dal 2019) e con applicazione dell’interesse dello 0,3% annuo a decorrere dal 1.8.2019. La presente rottamazione richiede il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale (imposte, contributi, ecc.) e di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, oltre che degli importi eventualmente dovuti all’agente della riscossione per aggi e rimborsi per le procedure esecutive e per la notifica delle cartelle di pagamento. Non sono invece dovute le somme per sanzioni e interessi di mora ricomprese nei carichi definibili. L’adesione alla definizione comporta però la rinuncia ad eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi da rottamare. Occorre, peraltro, segnalare che in base all’art. 4 del Decreto, l’agente della riscossione ha provveduto a stralciare i debiti che al 24.10.2018 presentavano un importo residuo fino a € 1.000,00 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), quali risultanti dai singoli carichi affidati dal 1.1.2000 al 31.10.2010. Di conseguenza, gli importi dovuti per la presente rottamazione vanno assunti al netto di detti debiti. Per beneficiare della rottamazione va presentata, entro il 30.04.2019, una apposita dichiarazione

tramite la modulistica presente sul sito internet dell’agente della riscossione. La presentazione della dichiarazione sortisce i seguenti effetti: - rimangono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; - rimane sospeso, fino al 31.07.2019, il pagamento delle rateazioni in essere (con revoca automatica della rateazione in caso di mancato perfezionamento della rottamazione e impossibilità di nuove rateazioni); - l’agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi e ipoteche (quelli già iscritti restano validi); - l’agente della riscossione non può avviare nuove procedure esecutive o proseguire quelle già avviate (salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo); - non opera il blocco dei rimborsi dei crediti tributari e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973); - è consentito il rilascio del DURC. A seguito della presentazione della dichiarazione l’agente della riscossione comunica, entro il 30.06.2019, l’ammontare delle somme dovute. Il pagamento di quanto dovuto va effettuato in una unica soluzione entro il 31.07.2019 ovvero in un massimo di 18 rate secondo il seguente piano: - prima rata del 10% (oltre agli interessi del 2%) entro il 31.07.2019; - seconda rata del 10% (oltre agli interessi del 2%) entro il 30.11.2019; - restanti rate di pari importo (oltre agli interessi del 2%) a decorrere dal 2020, entro il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno. Il pagamento della prima o unica rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate (salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo). Il mancato o insufficiente pagamento della prima rata o di una rata successiva comporta l’inefficacia della rottamazione e la conseguente ripresa dell’attività di riscossione, con scomputo dal debito complessivo delle somme versate per la definizione ma impossibilità di richiedere la rateazione del debito residuo. L’inefficacia della rottamazione però non opera se le rate sono pagate con un ritardo non superiore a 5 giorni.

Rottamazione dei carichi per persone in difficoltà economica I commi da 184 a 189 dell’art. 1 della Legge di Bi-

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lancio prevedono una particolare rottamazione dei carichi per i soggetti che versano in gravi e comprovate situazioni di difficoltà economica. Possono beneficiare di tale definizione le sole persone fisiche e rimangono quindi esclusi tutti gli altri debitori (società, associazioni, ecc.). Condizione per beneficiare della rottamazione è la sussistenza di un ISEE del nucleo familiare non superiore a € 20.000 ovvero della procedura di liquidazione da sovraindebitamento di cui all’art. 14-ter della L. 3/2012. Sono rottamabili i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017, ma solo se derivanti dalle seguenti situazioni: - omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali ovvero dalle attività di liquidazione automatica delle imposte dichiarate (cfr. art. 36-bis del DPR 600/1973 e art. 54 del DPR 633/1972); - omesso versamento dei contributi dovuti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Diversamente quindi dalla rottamazione “ordinaria”, la presente rottamazione non opera per tutti gli altri carichi (quali, ad esempio, quelli derivanti da avvisi di accertamento o da controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-ter del DPR 600/1973). Per i soggetti diversi da quelli in procedura di liquidazione da sovraindebitamento, la rottamazione richiede il pagamento delle somme complessivamente dovute a titolo di capitale (imposte e contributi) e di interessi, nella misura ridotta pari al: - 16%, per ISEE del nucleo familiare non superiore a € 8.500; - 20%, per ISEE del nucleo familiare superiore a € 8.500 ma non a € 12.500; - 35%, per ISEE del nucleo familiare superiore a € 12.500 ma non a € 20.000. Per i soggetti in procedura di liquidazione da sovraindebitamento la misura è invece del 10%, indipendentemente dall’ISEE. Tutti i soggetti devono, inoltre, pagare per intero le somme eventualmente maturate dall’agente della riscossione per aggi e rimborsi per le procedure esecutive e per la notifica delle cartelle di pagamento. Non sono in ogni caso dovute le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive compresi nei carichi. Per beneficiare della rottamazione va presentata, entro il 30.04.2019, una apposita dichiarazione

tramite la modulistica presente sul sito internet dell’agente della riscossione. A seguito della presentazione della dichiarazione, l’agente della riscossione comunica, entro il 31.10.2019, l’ammontare delle somme dovute. Il pagamento di quanto dovuto va effettuato in una unica soluzione entro il 30.11.2019 ovvero in rate pari al: - 35% (oltre agli interessi del 2%) entro il 30.11.2019; - 20% (oltre agli interessi del 2%) entro il 31.03.2020; - 15% (oltre agli interessi del 2%) entro il 31.07.2020; - 15% (oltre agli interessi del 2%) entro il 31.03.2021; - 15% (oltre agli interessi del 2%) entro il 31.07.2021. Come per la rottamazione “ordinaria” anche la presentazione della domanda per la presente rottamazione ha, tra gli altri, i seguenti effetti: - rinuncia ai giudizi in corso aventi ad oggetto i carichi da rottamare; - sospensione dei termini di prescrizione e decadenza; - sospensione, fino al 30.11.2019, del pagamento delle rateazioni in essere (con revoca automatica della rateazione in caso di mancato perfezionamento della rottamazione e impossibilità di nuove rateazioni); - non possono essere iscritti nuovi fermi e ipoteche (quelli già iscritti restano validi); - non possono essere avviate nuove procedure esecutive o proseguire quelle già avviate (salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo); - non opera il blocco dei rimborsi dei crediti tributari e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973); - è consentito il rilascio del DURC. Il pagamento della prima o unica rata determina poi l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate (salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo). Il mancato o insufficiente pagamento della prima rata o di una rata successiva comporta l’inefficacia della rottamazione e la conseguente ripresa dell’attività di riscossione, con scomputo dal debito complessivo delle somme versate per la definizione ma impossibilità di richiedere la rateazione del debito residuo. L’inefficacia della rottamazione però non opera se le rate sono pagate con un ritardo non superiore a 5 giorni.

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Se dalla dichiarazione presentata per la definizione risultano eventuali difetti nei requisiti prescritti per la rottamazione in argomento, entro il 31.10.2019 l’agente della riscossione comunica al debitore la conseguente impossibilità di avvalersene. In tale ipotesi, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, laddove definibili con la rottamazione “ordinaria” di cui si è detto in precedenza, sono automaticamente inclusi in detta rottamazione, indicando altresì l’ammontare complessivamente dovuto, da pagare in 17 rate, con la prima, pari al 30% di tale ammontare, da pagare entro il 30.11.2019, e le restanti 16 (di pari importo, ma maggiorate degli interessi del 2%) da pagare entro il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Per le rottamazioni collegate all’ISEE, in caso di fondati dubbi sulla veridicità dei relativi dati l’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di Finanza, effettuerà degli appositi controlli (entro il termine decadenziale del 31.12.2024). Qualora dai controlli dovessero emergere irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore sarà chiamato a fornire la documentazione atta a dimostrare la completezza dei dati indicati nella dichiarazione di adesione alla rottamazione (entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni). In caso di mancata produzione della documentazione entro i termini, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, la rottamazione perderà di efficacia e la riscossione del debito residuo verrà riaffidata all’agente della riscossione (con termine di prescrizione decennale).

Definizione dei contenziosi tributari L’art. 6 del Decreto disciplina la definizione delle controversie tributarie. Fatta eccezione per le controversie concernenti le risorse della UE e il recupero degli aiuti di Stato (che non sono definibili), sono definibili tutte le altre controversie, a condizione che: - risultino attribuite alla giurisdizione tributaria; - risulti esserne parte l’Agenzia delle entrate (il che esclude, tra l’altro, le controversie in cui sono invece parte i Comuni o altri enti locali ovvero il solo agente della riscossione); - abbiano ad oggetto atti impositivi (il che esclude, tra l’altro, le controversie aventi ad oggetto atti liquidatori); - il ricorso in primo grado sia stato notificato all’Agenzia delle entrate entro il 24.10.2018; - alla data di presentazione della domanda di

definizione il processo non si sia ancora concluso con pronuncia definitiva. Per i soggetti che si sono avvalsi della rottamazione-bis (di cui al Dl 148/2017), la definizione delle controversie, qualora collegate ai carichi rottamati, è consentita solo se entro il 7.12.2018 è stato effettuato l’intero pagamento delle residue somme dovute per la rottamazione per i mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Gli importi dovuti per la definizione sono parametrati sul valore della controversia (cfr. art. 12, co. 2, D.Lgs. 546/1992), che è pari: - all’importo dei soli tributi (al netto di interessi e sanzioni); - ovvero, per le controversie relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, alla somma delle sanzioni. L’importo da pagare è pari a quello che si ottiene applicando al valore della controversia (come sopra individuato) le seguenti percentuali: - 90%, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado; - 40%, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate in primo grado con sentenza depositata entro il 24.10.2018; - 15%, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate in secondo grado con sentenza depositata entro il 24.10.2018; - 5%, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate sia in primo che in secondo grado, a condizione che alla data del 19.12.2018 la controversia fosse ancora pendente innanzi alla Corte di cassazione; - 100% in tutti gli altri casi. In ipotesi di accoglimento parziale, le riduzioni si applicano in ragione della parte di atto annullata. Per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo (ad esempio, le controversie sul quadro RW per le attività all’estero) l’importo dovuto è pari al: - 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica sentenza depositata entro il 24.10.2018; - 40%, negli altri casi. Dagli importi così determinati vanno scomputati quelli già pagati in pendenza di giudizio, senza tuttavia la possibilità di recuperare l’eventuale eccedenza. Per beneficiare della definizione va presentata, entro il 31.05.2019, una apposita domanda, secondo le modalità che devono essere emanate dal direttore dell’Agenzia delle entrate. Entro la medesima data (31.05.2019) deve essere effettuato il pagamento dell’importo dovuto, con

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la possibilità di effettuarlo anche in un massimo di 20 rate trimestrali, maggiorate degli interessi legali (con prima rata da pagare entro il 31.05.2019 e le altre entro il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno, a partire dal 2019). Non è consentito l’utilizzo di crediti in compensazione. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’intero importo o della prima rata entro il 31.05.2019, ovvero con la presentazione della sola domanda se non vi sono importi da versare. In caso di pagamento a rate, il mancato pagamento di una rata successiva alla prima non inficia la definizione ma comporta la decadenza dalla rateazione (ex art. 15-ter DPR 602/1973). Da segnalare, per la relativa importanza, che la definizione, una volta perfezionata: - fa prevalere i suoi effetti su quelli di eventuali sentenze non passate in giudicato anteriormente al 24.10.2018; - e giova in favore di eventuali coobbligati in solido, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. Le controversie in corso, ancorché potenzialmente definibili, non sono sospese, ma è prevista la possibilità di farne apposita richiesta al giudice, dichiarando espressamente di volersi avvalere della definizione (non essendo sufficiente, a quanto consta, una generica dichiarazione di voler valutare la possibilità di avvalersene). A seguito della richiesta il processo viene sospeso fino al 10.06.2019 (con ulteriore sospensione fino al 31.12.2020 se entro il 10.06.2019 si provvede a depositare copia della domanda di definizione e della ricevuta di pagamento della prima o unica rata). Per tutte le controversie potenzialmente definibili sono invece sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 24.10.2018 e il 31.07.2019.

Definizione

delle irregolarità formali A norma dell’art. 9 del Decreto, è possibile definire le irregolarità formali commesse fino al 24.10.2018. La norma indica testualmente, quali irregolarità definibile, “le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e del pagamento dei tributi”. Il testo normativo lascia però diversi dubbi su quali siano effettivamente le irregolarità definibili ed occorrerà quindi attendere le risposte dell’Agenzia delle entrate per delineare meglio il campo di applicazione. In ogni caso, per espressa disposizione normativa, la regolarizzazione non opera e non produce alcun effetto: - per gli atti emessi nell’ambito della voluntary disclosure (di cui all’art. 5-quater del Dl 167/1990); - per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero (in buona sostanza, per le irregolarità ed omissioni riguardanti il quadro RW); - per le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 19.12.2018. L’importo da pagare per beneficiare della definizione è di 200 euro per ciascun periodo di imposta cui si riferiscono le violazioni, da pagare in due rate di pari importo entro il 31.05.2019 e il 2.03.2020. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle suddette somme e con la rimozione delle irregolarità (da effettuarsi, presumibilmente, entro il 31.05.2019, ancorché la norma non indichi un termine preciso). Le modalità di attuazione della regolarizzazione devono essere disciplinate con apposito provvedimento direttoriale. Il Decreto ha anche statuito la proroga di due anni dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento per le violazioni commesse fino al 31.12.2015 oggetto di processo verbale di constatazione.

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La legge di bilancio 2019 manovra da 31 miliardi con molti micro interventi

Premessa È stata approvata la legge di bilancio per il 2019, è la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 pubblicata sul S.O. n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018. Il provvedimento è composto di un singolo articolo e di ben 1143 commi, a questa modalità di articolazione della norma siamo ormai abituati, la necessità di porre la fiducia sul testo è diventata ormai una consuetudine sacrificando in questo modo la strutturazione del contenuto. La legge di bilancio ha un valore complessivo di circa 31 miliardi di euro ed è caratterizzata da numerose proroghe di misure adottate in passato. Di seguito presentiamo i principali interventi di interesse per le imprese e le persone fisiche tralasciando le disposizioni relative al reddito di cittadinanza e quelle sulle pensioni, che saranno oggetto di successivi articoli. Sarà nostra cura come sempre ritornare sugli argomenti di maggiore interesse con successivi approfondimenti.

Niente aumenti Iva (comma 2) Sterilizzato anche per il 2019 l’aumento delle aliquote Iva, quella ordinaria del 22% e quella ridotta del 10% resteranno pertanto invariate e non subiranno gli incrementi già previsti dalle precedenti manovre. Si tratta di una sterilizzazione limitata all’anno in corso per cui in assenza di nuovi interventi, l’aliquota ridotta del 10% passerà al 13% dal 2020 e l’aliquota ordinaria del 22% passerà al 25,2% dal 2020 e al 26,5% dal 2021.

Dispositivi medici (comma 3) Per i dispositivi medici a base di sostanze utilizzate per cure mediche, prevenzione delle malattie,

trattamenti medici e veterinari classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata ex Regolamento UE n. 2017/1925 l’aliquota Iva viene fissata nella misura del 10%.

Prodotti di panetteria (comma 4) Tra i prodotti della panetteria ordinaria ai fini dell’applicazione dell’Iva agevolata, devono includersi oltre ai cracker e le fette biscottate, anche i prodotti contenenti ingredienti e/o sostanze per la preparazione del pane quali zucchero, destrosio, saccarosio, oli alimentari, cereali interi, in granella, semi, erbe aromatiche e spezie di uso comune.

Interessi immobiliari (commi 7 e 8) Per le società immobiliari con riferimento ai finanziamenti contratti per fabbricati destinati alla locazione è stata prevista l’irrilevanza, ai fini dell’applicazione dell’art. 96 del TUIR, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca. In pratica questi interessi passivi potranno essere dedotti integralmente senza passare per il test del ROL.

Regime forfettario (commi da 9 a 11) Il regime forfettario di cui alla legge 190/2014 viene rivisitato prevedendo innanzi tutto un innalzamento dei ricavi e/o compensi a 65.000 euro valevole per tutti i tipi di attività. Tale limite deve essere ragguagliato ad anno con riferimento all’anno precedente. Non sono stati modificati i coefficienti di redditività. Non costituiscono più condizione per l’accesso al regime: - il limite di 5.000 euro di spese sostenute per l’impiego di lavoratori o collaboratori, a prescindere dalla forma contrattuale utilizzata, - il limite di 20.000 euro di beni strumentali al 31 dicembre dell’anno precedente. Sono state anche riviste le cause di esclusione, non possono accedere al regime in argomento i soggetti che partecipano, contemporaneamente, all’esercizio di attività, a società personali, associazioni o

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imprese familiari o se controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa o arti e professioni. Sono inoltre esclusi i contribuenti che esercitano la propria attività nei confronti di datori di lavoro o soggetti riconducibili a questi ultimi, direttamente o indirettamente, con i quali è in corso un rapporto di lavoro o lo era nei due precedenti periodi d’imposta. È stata eliminata la soglia minima dei 30.000 euro di reddito di lavoro dipendente o assimilato oltre il quale era precluso l’accesso al regime in argomento. In caso di adozione nel 2015, anno di inizio attività, del regime dei minimi, dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di usufruire del regime forfettario “start up” per il periodo che residua al compimento del quinquennio 2015- 2019. Per questi soggetti dovrebbe essere quindi consentito adottare il regime “start up” fino al 2019.

Deducibilità Imu immobili strumentali (comma 12) Incrementata dal 20 al 40% la deducibilità dal reddito d’impresa dell’IMU pagata su immobili di tipo strumentale.

Lezioni private (commi da 13 a 16) Prevista l’istituzione dal 2019 di un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 15% sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedre di scuole di ogni ordine e grado. Sarà comunque possibile optare per il regime ordinario di tassazione. I dipendenti pubblici dovranno comunicare all’amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionali ai fini della verifica dell’eventuale incompatibilità.

Flat Tax (commi da 17 a 22) Istituita una nuova imposta sostitutiva Irpef, addizionali, Irap del 20% per imprenditori individuali e professionisti (chiamata Flat Tax), applicabile solamente a partire dal 2020. L’imposta sostitutiva riguardante esclusivamente le persone fisiche, interesserà esclusivamente coloro che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, hanno conseguito ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno.

Ai fini dell’individuazione del limite di cui sopra non rilevano eventuali adeguamenti ai fini ISA e in caso di esercizio contemporaneo di più attività si dovrà fare riferimento alla somma dei ricavi. I soggetti che adottano il regime in argomento: - non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, anche se sarà obbligatorio indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore dei redditi nonché il loro ammontare; - sono esonerati dall’applicazione dell’Iva e dei relativi adempimenti, fermo restando l’obbligo di fatturazione elettronica. Non possono accedere al regime della Flat Tax i soggetti che: - partecipano, contemporaneamente, all’esercizio di attività, a società personali, associazioni o imprese familiari e se controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa o arti e professioni; - esercitano la propria attività nei confronti di datori di lavoro o di soggetti riconducibili a questi ultimi, direttamente o indirettamente, con i quali è in corso un rapporto di lavoro o lo era nei due precedenti periodi d’imposta; - si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfettari per la determinazione del reddito; - non sono residenti, a meno che non si tratti di soggetti comunitari con i quali è assicurato un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo; - effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.

Riporto perdite (commi da 23 a 26) Fino allo scorso anno l’articolo 8 del TUIR prevedeva per le perdite d’impresa il seguente regime: - per le imprese in contabilità ordinaria o la partecipazione in società di persone in ordinaria la compensazione con redditi della stessa natura e per l’eccedenza il riporto nei periodi d’imposta successivi; - per le società di capitali il riporto delle perdite può avvenire nel limite dell’80% senza alcuna limitazione temporale; - per le imprese in contabilità semplificata o la partecipazione in società di persone in semplificata e per i lavoratori autonomi, la compensazione poteva essere effettuata con qualsiasi

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altro reddito senza possibilità di riporto in periodi successivi. La manovra di bilancio per il 2019 ha previsto “a regime” regole omogenee sia per le imprese in contabilità semplificata e ordinaria nonché per le partecipazioni in società di persone, allineandole a quelle previste per le società di capitali, vale a dire nel limite dell’80% senza limitazioni temporali. In pratica tutte le imprese Irpef vengono trattate come quelle Ires, quindi le perdite d’impresa incidono in primis sul reddito di periodo, nel senso che producendo più redditi d’impresa si ha la compensazione tra redditi e perdite e l’eccedenza viene riportata a nuovo per impattare sui redditi successivi senza vincoli temporali, ma limitando l’abbattimento all’80% del reddito. È stato tuttavia introdotto un regime transitorio limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata e alle partecipazioni in società di persone in contabilità semplificata. Il regime transitorio prevede: - per le perdite maturate nel 2018 saranno compensabili nel 2019 nella misura non superiore al 40% del reddito e nella misura non superiore al 60% del reddito nel 2020; - le perdite maturate nel 2019 saranno compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%. Per risolvere le criticità legate ai soggetti in contabilità semplificata con rilevanti giacenze di magazzino che a causa del passaggio obbligatorio al regime di cassa hanno evidenziato nel 2017 rilevanti perdite, sono state previste regole specifiche. Per questi contribuenti le perdite 2017 che non sono state integralmente compensate con redditi di altra natura (regole precedenti le novità in argomento) saranno compensabili: - nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito; - nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

Detrazione Irpef non vedenti (comma 27) Portata da 516,47 a 1.000 euro la detrazione forfettaria prevista per i non vedenti per il mantenimento dei cani da guida.

Tassazione agevolata utili reinvestiti (commi da 28 a 34) Dal 2019 sarà possibile accedere ad una tassazione agevolata degli utili reinvestiti, ossia viene prevista la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto delle società di capitali all’aliquota Ires del 15% per la parte corrispondente all’utile 2018 accantonato a riserva diversa da quella non

disponibile nei limiti della seguente somma: investimenti effettuati in beni strumentali nuovi più il costo del personale dipendente assunto a tempo determinato e indeterminato. Viene quindi prevista una tassazione agevolata al 15% della quota degli utili reinvestiti in azienda a incremento degli investimenti, ad esclusione degli immobili e veicoli strumentali, e dell’incremento occupazionale. In pratica si applicherà una aliquota del 15% in luogo del 24% per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili nei limiti dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti e del costo del personale. Ai fini dell’agevolazione le riserve di utili non disponibili sono quelle formate con utili diversi da quelli derivanti da processi di valutazione. Gli investimenti devono essere realizzati in Italia e riguardare nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi. Gli acquisti possono essere realizzati anche tramite contratti di leasing. Per ogni periodo d’imposta l’ammontare degli investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali acquistati dal 1° gennaio 2019, nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali. Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta. Per essere ammissibile, il personale deve essere destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate in Italia. Deve inoltre contribuire all’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018. I dipendenti assunti a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. I soci lavoratori di cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Le regole di cui sopra valgono anche per le persone fisiche con riferimento ai redditi d’impresa e alle partecipazioni in società di persone in contabilità ordinaria. Gli operatori in regime di contabilità semplificata possono comunque accedervi a patto che le scritture contabili previste dall’art. 2217, comma 2 del C.C. siano integrate con apposito prospetto da cui risulti la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende delle riserve. Per i soggetti Irpef l’imposta agevolata viene concretizzata applicando alla quota parte del reddito com-

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plessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote ordinarie previste dall’art. 11 del TUIR ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata. Questa agevolazione è cumulabile con alti benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfettari di determinazione del reddito.

Web tax (commi da 35 a 50) La web tax introdotta lo scorso anno sulle transazioni digitali tra operatori economici B2B a carico di operatori italiani e stranieri viene allargata. Recependo la versione proposta dalla Commissione Europea, viene introdotto un prelievo del 3% sul fatturato derivante dai servizi digitali, assunti al lordo dei costi e al netto dell’Iva, limitatamente alle le multinazionali, vale a dire quelle società con un fatturato non inferiore a 750 milioni di euro dei quali almeno 5,5 milioni prodotti nel nostro paese tramite la rete. L’aliquota del 3% si applica sul valore della singola transazione ovvero sul corrispettivo dovuto al netto dell’Iva, l’imposta è prelevata all’atto del pagamento da chi riceve il servizio con obbligo di rivalsa sul prestatore e deve essere versata all’erario entro il 16 del mese successivo al pagamento. La modalità applicativa richiama le ritenute applicate dai committenti ma con criticità più marcate. Uno specifico decreto da emanarsi entro il 30 aprile 2019 definirà in maniera precisa le modalità di applicazione del tributo che in ogni caso è già in vigore da quest’anno.

Ires enti non profit (commi 51 e 52) L’aliquota Ires per gli enti no profit per i quali è prevista un’aliquota agevolata nella misura del 50% di quella ordinaria, vale a dire del 12% è stata soppressa. In pratica la legge di bilancio ripristina l’aliquota ordinaria del 24%. Si segnala tuttavia che il Governo si è già impegnato a ripristinare l’aliquota ridotta in tempi brevi.

al STS (comma 54) I soggetti tenuti all’invio telematico dei corrispettivi al STS (Sistema tessera sanitaria) ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere a tale obbligo tramite la memorizzazione elettronica/ trasmissione telematica dei dati al STS relativamente a tutti i corrispettivi giornalieri.

Credito d’imposta acquisto adattamento registratori di cassa (comma 55) Viene previsto che il contributo previsto per il biennio 2019 – 2020 per l’acquisto o adattamento degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 250 euro per l’acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, sarà utilizzabile sotto forma di credito d’imposta. Tale credito sarà utilizzabile in compensazione con il modello F24. in precedenza era previsto uno sconto che doveva essere operato dal fornitore. Il credito d’imposta sarà utilizzabile dalla prima liquidazione Iva periodica successiva al mese in cui è stata registrata la relativa fattura di acquisto o adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciata, il relativo importo.

Fatturazione contratti di pubblicità (comma 56) È stata soppressa la disposizione prevista dal Collegato alla manovra, che prevedeva che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione o di pubblicità da parte di soggetti in regime forfettario ex legge n. 398/91 nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, fossero adempiuti dai cessionari.

Accise gasolio commerciale (commi 57 e 58) Abrogato il preventivato taglio del 15% del credito d’imposta sulle accise relativo al gasolio acquistato per usi commerciali e per autotrazione.

Fattura elettronica (comma 53)

Cedolare secca immobili commerciali (comma 59)

Per il 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS (Sistema Tessera Sanitaria) ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non sono tenuti all’emissione della fattura elettronica. L’esonero riguarda esclusivamente le fatture i cui dati devono essere inviati al STS e non le fatture emesse per altre finalità.

Introdotta una cedolare secca del 21% sui contratti stipulati dal 2019 relativi a fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze locate congiuntamente. La cedolare non si rende applicabile ai contratti stipulati nel 2019 qualora al 15 ottobre 2018 sia in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, o sia stato interrotto anticipatamente

Corrispettivi da inviare

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rispetto alla scadenza naturale. Si vuole quindi impedire recessi anticipati per usufruire della cedolare secca.

Iper - ammortamento (commi da 60 a 65) Prorogato l’iper - ammortamento, vale a dire l’agevolazione legata agli investimenti in chiave “Industria 4.0” inseriti nella tabella A allegata alla legge di bilancio del 2017. L’incentivo consiste in una maggiorazione della quota di ammortamento che a differenza del passato viene differenziata in base all’ammontare dell’investimento. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti viene ora applicata secondo le seguenti misure: AMMONTARE INVESTIMENTO

MAGGIORAZIONE

fino a 2.5 milioni

170%

da 2.5 a 10 milioni

100%

da 10 a 20 milioni

50%

oltre i 20 milioni

zero

Rispetto al passato, dove la maggiorazione era del 150% a prescindere dall’investimento effettuato è stata potenziata la percentuale riferita agli investimenti fino a 2.5 milioni di euro, con un incremento del 20% e ridotta quella per investimenti maggiori. L’iper - ammortamento sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro non sarà più applicabile. La maggiorazione riguarda i beni acquistati nel corso del 2019 e quelli consegnati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia accettato il relativo ordine e sia pagato un acconto di almeno il 20%. Confermata l’agevolazione per i software, vale dire i beni immateriali per i quali è previsto un incremento del costo di acquisizione del 40% a condizione però che questi software siano funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave “Industria 4.0” e siano inseriti nella tabella B allegata alla legge di bilancio 2017. Ricordiamo che le imprese interessate all’iperammortamento dovranno produrre una dichiarazione del legale rappresentante o, per gli investimenti superiori a 500.000 euro, una perizia giurata di stima di un ingegnere, perito industriale o Ente di certificazione accreditato, nella quale si attesti che il bene: - possiede le caratteristiche tecniche previste dagli allegati alla norma che contemplano i beni agevolabili;

- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. È stato previsto che nelle ipotesi in cui si benefici dell’iper - ammortamento, l’eventuale sostituzione del bene agevolato con uno che rientri sempre nella tabella A, non determina la perdita del beneficio per le residue quote. Anche in questo caso è necessario produrre l’attestazione e provvedere all’interconnessione. Con riferimento a quest’ultimo caso, qualora il nuovo investimento abbia un costo inferiore a quello originario, la fruizione del beneficio continua con riferimento alle quote residue fino a concorrenza del nuovo investimento. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo, sarà effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative di cui sopra. Si segnala che la legge di bilancio per il 2019 non ha prorogato i maxi - ammortamenti.

Estromissione immobile ditta individuale (comma 66) Sarà possibile estromettere l’immobile posseduto alla data del 31 ottobre 2018 da parte dell’imprenditore individuale. L’operazione agevolata riguarda esclusivamente gli imprenditori individuali, restando esclusi i professionisti, le società e gli enti non commerciali a prescindere dal regime contabile adottato. Sono interessati all’estromissione gli immobili strumentali per natura e per destinazione, restando fuori quelli merce e quelli abitativi (patrimonio), compresi quelli utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’impresa e a titolo personale. Si ricorda che gli immobili strumentali di cui al comma 2, dell’art. 43 del TUIR, si considerano relativi all’impresa se indicati nell’inventario o, per le imprese in semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili. L’imposta sostitutiva è dell’8% e deve essere applicata a una base imponibile determinata quale differenza tra il valore normale dell’immobile al momento dell’estromissione e il valore fiscalmente riconosciuto, vale a dire la differenza tra costo storico e fondo ammortamento. Sarà possibile utilizzare, in luogo del valore di mercato il valore normale (o catastale) e, nel caso di valore normale inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, sarà possibile estromettere senza versare alcuna imposta sostitutiva. Ai fini dell’imposizione indiretta, e in particolare dell’Iva, l’operazione si configura come autocon-

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sumo con la conseguenza che si dovrà applicare il regime in base ai soggetti e all’oggetto di estromissione. Ad esempio le imprese che hanno acquistato senza addebito dell’Iva all’acquisto o con indetraibilità dell’imposta, tratteranno l’operazione come fuori campo Iva se riferita a immobili strumentali. Vale il comportamento concludente e quindi l’operazione si esercita con la semplice volontà di gestire l’immobile fuori dall’ambito dell’impresa individuale e indicando l’operazione nell’apposito prospetto della dichiarazione die redditi. Il pagamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere eseguito in due rate rispettivamente entro il 30 novembre 2019, nella misura del 60%, e il 16 giugno 2020 nella misura del residuo 40%. Per quanto riguarda l’Iva non essendo presente alcuna deroga, in presenza di debito, il versamento dovrà essere effettuato nei termini ordinari.

Detrazioni risparmio energetico (comma 67 lett. a) Prorogate di un anno le detrazioni fiscali del 65% per il risparmio energetico. Invariati anche i limiti di spesa agevolati. Per il risparmio energetico segnaliamo che la detrazione è usufruibile anche per le schermature solari e gli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili, ma in questi casi la detrazione è ridotta al 50%. La detrazione del 65% è stata estesa anche alle spese per l’acquisto e la posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti sostenute nel 2019, con un limite di spesa di 100.000 euro. A questo proposito è richiesto che l’intervento porti ad un risparmio di energia primaria (PES) di almeno il 20%. Con riferimento al risparmio energetico, segnaliamo che non sono state prorogate le agevolazioni sulle parti comuni degli edifici condominiali. Per queste ultime la detrazione rimane quindi legata alle spese sostenute fino al 2021 (come previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno), vincolando gli amministratori di condominio alla programmazione degli interventi entro tale data. Ricordiamo che la detrazione in questi casi è riconosciuta nella misura del: - 70% per gli interventi sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; - 75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica estiva e invernale della parte comune, conseguendo almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015.

Le detrazioni di cui sopra sono calcolate su un ammontare massimo di spesa di 40.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio. La sussistenza delle condizioni dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato. Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, viene confermato che la cessione del credito può essere effettuata non solo dai soggetti incapienti, ma anche da quelli capienti. Di fatto quindi la cessione del bonus viene estesa a tutti i contribuenti.

Detrazioni per recuperi edilizi (comma 67 lett. b) n. 1) Prevista la proroga, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019, della detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR. La misura della detrazione rimane fissata al 50% entro il limite di spesa di 96.000 euro. In assenza di proroga la detrazione sarebbe del 36% con un limite di spesa di 48.000 euro. Si sottolinea che per alcuni di questi interventi è stato introdotto un nuovo adempimento burocratico, sarà, infatti, necessario inviare specifica informativa all’ENEA.

Detrazione acquisto mobili ed elettrodomestici (comma 67 lett. b) n. 2) Esteso fino al 31 dicembre 2019 il bonus mobili ed elettrodomestici, vale a dire lo sgravio Irpef del 50% entro un tetto massimo di spesa di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), destinati all’abitazione sulla quale sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia a decorrere dal 2018. La detrazione per i mobili prescinde dall’ammontare dell’importo sostenuto per le spese di ristrutturazione, ed è fruibile in 10 quote annuali. Anche per questi interventi è stato introdotto un nuovo adempimento burocratico, sarà, infatti, necessario inviare specifica informativa all’ENEA.

Bonus verde (comma 68) Prorogata per il 2019 la detrazione Irpef del 36% nel limite massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare per uso abitativo per gli interventi “verdi”. La detrazione ripartibile in 10 quote annuali riguarda: - la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, perti-

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nenze o recinzioni, impianti di irrogazione e realizzazione di pozzi; - la realizzazione di coperture a verde o di giardini pensili; - la progettazione e la manutenzione di questi interventi.

Finanziamenti soci cooperative (comma 69) Prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di continuare a svolgere la propria attività senza necessità di iscriversi all’Albo degli intermediari finanziari per le cooperative, esistenti al 1° gennaio 1996 e cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti esclusivamente nei confronti dei propri soci. La proroga è comunque condizionata all’osservanza delle seguenti vincoli: - non devono raccogliere il risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica; - il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non deve superare i 15 milioni di euro; - l’importo unitario del finanziamento non deve superare i 20.000 euro; - i finanziamenti devono essere concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo (commi da 70 a 72) È stata rivista la disciplina che riconosce un credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo. In particolare la misura del 50% spetterà solamente ai costi del personale subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nell’attività di R&S, nonché ai costi dei contratti stipulati con università, enti di ricerca e sviluppo ed equiparati. Il credito d’imposta rimane al 50% anche per i contratti stipulati con imprese rientranti nella definizione di start up innovative o PMI innovative. Scende invece al 25% il credito d’imposta sul costo del personale con rapporto di lavoro autonomo o con altri enti diversi da quelli sopra indicati. Al 25% scendono anche le quote di ammortamento di strumenti e attrezzature imputabili al progetto oltre che le privative industriali. Introdotta la possibilità di inserire tra i costi ammissibili i materiali, le forniture e gli altri prodotti analoghi direttamente impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Dal 2019 l’importo massimo annuo del credito

spettante a favore di ogni beneficiario è stato ridotto da 20 a 10 milioni di euro. Le imprese beneficiare saranno tenute, già per le attività riferite al 2018, a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati dell’attività di R&S svolte in ogni periodo d’imposta. Tali relazioni dovranno essere predisposte dal responsabile aziendale dell’attività di ricerca e sviluppo e controfirmata dal legale rappresentante dell’impresa. Già per l’attività di ricerca riferita al 2018 non è più richiesta l’allegazione al bilancio della certificazione rilasciata dal revisore legale dei conti.

Credito d’imposta riciclaggio (commi da 73 a 77) Istituito un credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivanti dalla raccolta differenziata della carta o alluminio. Il credito d’imposta è pari al 36% delle spese sostenute nelle annualità 2019 e 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro per annualità. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposizione diretta e dell’Irap, è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese. Le disposizioni attuative saranno contenute in un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Credito d’imposta per la formazione (commi da 78 a 81) Prorogato al 2019 il credito d’imposta per la formazione riferita all’Industria 4.0, la proroga tuttavia non ha mantenuto la percentuale del 40% per tutte le tipologie di imprese, ma ha introdotto percentuali differenziate in base alla dimensione. Il credito è calcolato sulle spese del personale dipendente dedicato a tale attività secondo le seguenti percentuali. TIPOLOGIA DI IMPRESA

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Piccola impresa

50%

Media impresa

40%

Grande impresa

30%

La formazione deve essere dedicata all’acquisizione di conoscenze tecnologiche quali big data e

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analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi ciber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Tale formazione deve riguardare i seguenti ambiti: - vendita e marketing; - informatica; - tecniche e tecnologie di produzione. Il credito d’imposta è riconosciuto entro un limite massimo di spesa annuo di 300.000 euro per ciascun beneficiario, per le grandi imprese il limite è ridotto a 200.000 euro. Non sono agevolabili le attività riconducibili alla formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa riferita a salute e sicurezza, protezione ambientale e ogni altra normativa obbligatoria. L’agevolazione esclude il costo dei docenti che tuttavia potrà essere coperto dal fondo sociale europeo o dai fondi interprofessionali fino al 100% della spesa. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposizione diretta e dell’Irap, è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24 e rientra nel regime di cui al Regolamento Ue n. 651/2014. I costi riferiti al personale dedicato alla formazione devono essere certificati dal collegio sindacale o da un revisore dei conti, in quest’ultimo caso saranno agevolabili anche le relative spese entro il limite di 5.000 euro. L’accesso all’agevolazione richiede un preventivo accordo con i sindacati, da adottare con i contratti collettivi aziendali o territoriali. Uno specifico decreto, da adottare entro 90 giorni, del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individuerà le disposizioni attuative.

Canone RAI (commi 89 e 90) L’importo del canone RAI di 90 euro viene confermato e riconosciuto a regime.

Rimozione amianto (commi da 156 a 161) Previsto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro finalizzate ad interventi su edifici e terreni pubblici finalizzate: - alla bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto; - alla prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico; - realizzazione e ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate;

- recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni effettuate dal 2019 nel limite: - del 20% del reddito imponibile per le persone fisiche; - del 10‰ dei ricavi per i soggetti titolari di reddito d’impresa. Il credito è ripartito in 3 quote annuali di pari importo utilizzabile dai titolari di reddito d’impresa esclusivamente in compensazione con il modello F24. Il credito non assume rilevanza ai fini dell’imposizione Irpef, Ires e Irap. Non operano inoltre i limiti di compensazione di 700.000 euro né quello dei 250.000 euro previsto per i crediti da indicare nel quadro RU.

Stralcio ruoli soggetti in difficoltà (commi da 184 a 199) Per le persone fisiche in aggiunta alla definizione dei ruoli prevista dal Decreto Dignità è stata introdotta una nuova possibilità di estinguere i debiti risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017. Tale possibilità è riservata ai contribuenti che versano in situazioni di grave e comprovata difficoltà economica e i debiti devono riguardare omessi versamenti di imposte o contributi regolarmente dichiarati. La condizione di grave difficoltà economica deve essere verificata da un’ISEE del nucleo familiare che non deve superare i 20.000 euro. La condizione di grave difficoltà è in ogni caso soddisfatta in caso di avvio di una procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter della legge 3/2012. La definizione in esame riguarda i debiti diversi da quelli di cui all’art. 4 del D.L. 119/2018, ossia di importo residuo, al 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010, per i quali è previsto l’annullamento automatico al 31 dicembre 2018. I soggetti interessati all’adesione devono presentare entro il 30 aprile 2019 all’Agente della riscossione un’apposita dichiarazione nella quale attestare la situazione di grave e comprovata difficoltà economica e indicare, i debiti che il soggetto intende definire nonché il numero di rate scelto. Sarà lo stesso Agente della riscossione a comunicare all’interessato, entro il 31 ottobre 2019, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, l’importo delle singole rate e la loro scadenza. In caso di assenza dei requisiti per questa defini-

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zione, ma di sussistenza di quelli previsti per la rottamazione - ter di cui all’art. 3, del D.L. 119/2018, sarà lo stesso Agente della riscossione ad includere automaticamente il contribuente in quest’ultima definizione, individuando l’ammontare complessivo delle somme dovute per le singole rate. Il versamento di quanto dovuto andrà effettuato nella misura del 30% entro il 30 novembre 2019 ed entro il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno per le rate successive per il restante 70%. Per l’adesione alla definizione si deve versare: - quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni aggiuntive ex art. 27 del D.Lgs. 46/99 previsti per i contributi previdenziali, nelle seguenti misure: - 16% del capitale ed interessi con valore ISEE inferiore a 8.500 euro; - 20% del capitale ed interessi con valore ISEE compreso tra 8.500 e 12.500 euro; - 35% del capitale ed interessi con valore ISEE superiore a 12.500 euro. Si dovrà inoltre provvedere al versamento dell’aggio e del rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in forma rateale come di seguito indicato: - prima rata pari al 35%: entro il 30 novembre 2019 - seconda rata pari al 20%: entro il 31 marzo 2020 - terza rata pari al 15%: entro il 31 luglio 2020 - quarta rata pari al 15%: entro il 31 marzo 2021 - quinta rata pari al 15%: entro il 31 luglio 2021. A decorrere dal 1° dicembre 2019 saranno dovuti gli interessi calcolati nella misura del 2%annuo.

Rifinanziamento Sabatini - ter (comma 200) È previsto il rifinanziamento della Sabatini - ter per il periodo 2019 - 2024 al fine di sostenere gli investimenti in impianti e macchinari nuovi.

Utilizzo contante soggetti esteri (comma 245) È stato aumentato da 10.000 a 15.000 euro il limite di utilizzo del denaro contante per l’acquisto di beni e servizi da parte di turisti presso commercianti, agenzie di viaggio o di turismo in Italia. Il beneficio è riconosciuto esclusivamente alle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti in ambito comunitario od extracomunitario.

Start up innovative (comma 218) Per il 2019 la detrazione o deduzione per gli investimenti in start up innovative di cui all’art. 29 del D.L. 179/2012 è stata incrementata dal 30% al 40%. Per le persone fisiche si tratta di una detrazione Irpef fino ad un importo massimo 1.000.000 di euro, mentre per le imprese di una deduzione dal reddito imponibile fino ad un importo di 1.800.000 di euro. L’incremento di cui sopra è stato riconosciuto anche alle start up innovative a vocazione sociale e del settore energetico.

Rottamazione licenze (commi da 283 a 284) Viene introdotto a regime un indennizzo a favore dei commercianti che cessano l’attività consegnando la licenza in Comune. La richiesta deve essere inoltrata all’Inps e interessa i soggetti che: - hanno almeno 62 anni di età, limite elevato a 57 per le donne; - sono iscritti al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni nella Gestione IVS commercianti. L’indennizzo è pari all’importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS che dal 2019 è di 513 euro al mese, riconosciuto fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia. Prorogato l’aumento dello 0,9% della contribuzione della Gestione IVS commercianti per il finanziamento dell’indennizzo in argomento. Tale maggiorazione che doveva terminare nel 2018, viene invece stabilizzata unitamente all’indennizzo.

Fatturazione elettronica consumatori finali (comma 354) Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate su richiesta dei consumatori stessi.

Bonus “Asilo nido” (comma 488) Incrementato da 1.000 a 1.500 euro il bonus per la frequenza di asili nido per il triennio 2019 – 2021. Il bonus sarà corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per il supporto in casa per i bambini di età inferiore a tre anni affetti da gravi malattie.

Bonus 18enni (comma 604) Riproposto il “bonus cultura” per i soggetti re-

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sidenti in Italia che nel 2019 compiono 18 anni, anche se con risorse ridotte. Il bonus è finalizzato alla promozione della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

Ristrutturazione impianti sportivi (commi da 621 a 628) Riconosciuto anche per il 2019 un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano erogazioni liberali per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, nonché per la realizzazione di nuove strutture anche se destinate a soggetti concessionari. Il credito è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni in denaro ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Il credito è riconosciuto entro un limite del: - 20% del reddito imponibile per le persone fisiche; - 10‰ dei ricavi annui per i titolari di reddito d’impresa. Il credito per i titolari di reddito d’impresa è utilizzabile esclusivamente in compensazione con l’F24 e non assume rilevanza ai fini dell’imposizione ai fini delle imposte dirette e dell’Irap. Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali. Il beneficiario è tenuto a comunicare immediatamente l’erogazione ricevuta all’Ufficio dello sport, ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello del versamento, lo stato di avanzamento dei lavori o il loro completamento. Un decreto del Presidente del consiglio dei ministri individuerà le disposizioni attuative.

Imposta su giochi e scommesse (commi 638 e 1052) È stato incrementato dell’1,25% dal 2019 il prelievo unico su Slot e Vtl, mentre su poker, casinò e bingo on line l’aliquota viene aumentata dal 20% al 25% calcolata sul margine lordo. Previsto anche un incremento di due punti della tassazione sulle scommesse sportive, per quelle a quota fissa l’aliquota raggiungerà il 20% mentre per quello on line si arriverà al 24%, sempre da calcolare sul margine lordo. Aumentata anche la tassazione per le scommesse su eventi virtuali che passa dal 20% al 22%.

Bonus pubblicità (comma 762) Per il credito d’imposta legato alle campagne pubblicitarie di cui all’art. 57-bis del D.L. 50/2017, viene previsto l’obbligo di rispettare i requisiti

previsti per gli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013.

Notifica atti giudiziari (commi 813 e 814) In merito alle notifiche degli atti giudiziari viene previsto: - la soppressione del bollo dell’ufficio postale sull’avviso di ricevimento; - che il computo dei termini decorre dalla notifica per posta (qualora la data non risulti o sia incerta), da quanto attestato sull’avviso dal punto di accettazione che lo restituisce (in precedenza dall’ufficio postale); - in caso di smarrimento dell’avviso di ricevimento, se il mittente indica un indirizzo PEC, l’operatore effettua una copia digitale dell’avviso e provvede ad inviare copia dello stesso al mittente entro 5 giorni; - in caso di mancata consegna del piego al destinatario in persona, l’operatore postale dà notizia a quest’ultimo a mezzo raccomandata con costo a carico del mittente; - il piego è depositato entro 2 giorni (in precedenza entro il giorno successivo) dal tentativo di notifica alle persone abilitate che si siano rifiutate di riceverlo.

Aumento imposta pubblicità (comma 919) Riconosciuta ai Comuni la possibilità di aumentare fino al 50% le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per le superfici superiori al metro quadrato.

Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (commi da 940 a 948) Limitatamente alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, viene riproposta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni. La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio 2018 e con riferimento ai beni risultanti in contabilità al 31 dicembre 2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o in apposita riserva che fiscalmente deve essere considerata in sospensione d’imposta. Anche in questa rivalutazione è possibile affrancare il valore della riserva attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva (Ires e Irap) del 10%. Il maggior valore dei beni ai fini fiscali è riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a

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quello di rivalutazione, in genere nel 2021, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili. In caso di cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, in genere dal 2022, la plus o minusvalenza non potrà tener conto della rivalutazione effettuata. Le imposte sostitutive relative alla rivalutazione o all’affrancamento della riserva, andranno versate in tre rate annuali, senza interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi e sono compensabili.

ISEE e immobili inagibili (comma 986) Ai fini del calcolo dell’ISEE e per il solo 2019, il valore degli immobili distrutti o inagibili a seguito di calamità naturali, non assumeranno rilevanza.

Ecotassa autovetture (commi da 1031 a 1043) In via sperimentale, gli acquisti anche in locazione finanziaria e le immatricolazioni effettuate in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di autovetture nuove che emettano più di 160 grammi di CO2 per chilometro, saranno assoggettati al pagamento di un’imposta parametrata al livello delle emissioni come segue: - tra i 161 e 175 grammi di CO2 al Km, l’imposta sarà di 1.100 euro; - tra i 176 e 200 grammi di CO2 al Km, l’imposta sarà di 1.600 euro; - tra i 201 e 250 grammi di CO2 al Km, l’imposta sarà di 2.000 euro. Per emissioni superiori a 250 grammi di CO2 per chilometro, l’imposta sarà pari a 2.500 euro. La tassa sarà dovuta anche in caso di reimmatricolazione in Italia di autovettura già immatricolata in altro stato, mentre dalla stessa sono stati esentati i veicoli speciali (camper, ambulanze, veicoli blindati, auto funebri) di cui al punto 5 dell’Allegato II della Direttiva CE 46 del 2007. Contestualmente, a chi acquisterà, sempre dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria e immatricolerà in Italia un’autovettura nuova di prezzo ufficiale inferiore a 50.000, Iva esclusa, verrà riconosciuto un contributo economico. Tale contributo, parametrato ai grammi di CO2 per chilometro emessi dal veicolo, sarà pari a 6.000 euro per emissioni pari o inferiori a 20 grammi e a 2.500 euro per emissioni di CO2 comprese tra 21 e 70 grammi al chilometro,

purché contestualmente, sia rottamato un veicolo della medesima categoria, di classe ambientale Euro 1, 2, 3 o 4. In assenza di rottamazione l’importo scenderà rispettivamente a 4.000 e 1.500 euro. Il contributo sarà corrisposto all’acquirente direttamente dal venditore mediante compensazione del prezzo di acquisto, e non potrà cumularsi con altro incentivo nazionale. Un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico individuerà le disposizioni applicative. Il comma 1039 prevede inoltre delle detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. In particolare che gli investimenti in impianti di questo tipo, fino ad un massimo di potenza di 7 KW, realizzati tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021, sarà riconosciuta una detrazione pari al 50% delle spese sostenute vino ad un massimo di 3.000 euro. La detrazione andrà spalmata in un arco temporale di 10 anni in rate di pari importo. Tali infrastrutture dovranno essere dotate di uno o più punti di ricarica e non potranno essere accessibili al pubblico.

Rivalutazione terreni e partecipazioni (commi 1053 e 1054) Riproposta per la diciassettesima volta la possibilità di rivalutare per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. La disposizione, originariamente prevista dalla legge 448/2001, prevede che i soggetti interessati eseguano il versamento dell’imposta sostitutiva e la redazione della perizia di stima entro il prossimo 30 giugno 2019. L’imposta sostitutiva è stata aumentata sia per le partecipazioni sia per i terreni ma in maniera differenziata, in luogo della precedente percentuale fissa dell’8%. Le nuove percentuali sono: - 11% per le partecipazioni qualificate; - 10% per le partecipazioni non qualificate; - 10% per i terreni. Il versamento potrà essere effettuato anche in forma rateale, in tre rate annuali di pari ammontare, con l’aggravio degli interessi calcolati nella misura del 3% sulla seconda e terza rata. Rispetto alle originarie rivalutazioni ricordiamo che le aliquote sono nel tempo aumentate, tuttavia le stesse producono effetti anche per la rivalutazione di beni già oggetto di precedenti rivalutazioni. Il contribuente in questi casi può, infatti, utiliz-

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zare la riapertura dei termini anche per eseguire una rideterminazione al ribasso della valutazione dei terreni con la possibilità di cedere l’area ad un prezzo inferiore senza incorrere nella decadenza della rivalutazione dovendo considerare il valore rivalutato come valore minimo ai fini dell’imposizione sia diretta che indiretta. Stante l’incremento delle aliquote e tenuto conto della possibilità di scomputare l’imposta versata in passato, un’eventuale riduzione del valore di stima potrebbe comunque comportare il versamento di un conguaglio a debito di imposta sostitutiva.

Abrogata l’IRI (comma 1055) Dal 2018 l’IRI, la tassa piatta con aliquota allineata all’Ires che avrebbe dovuto consentire anche alle ditte individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria, di beneficiare del taglio dell’aliquota dal 27,5% al 24% è stata abrogata.

Acquisto veicoli elettrici o ibridi (commi da 1057 a 1064) I soggetti che nel 2019 acquisteranno in Italia, anche con contratto di leasing, un veicolo elettrico o ibrido nuovo, di potenza inferiore o uguale a 11KW, delle categorie L1 e L3 con rottamazione di un veicolo delle stesse categorie, beneficeranno di un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto. Il contributo sarà corrisposto dal venditore tramite compensazione sul prezzo di vendita fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso la rottamazione riguardi un Euro 0, 1 o 2. Saranno le imprese costruttrici o importatrici a rimborsare il venditore del contributo mentre l’auto ritirata dovrà essere rottamata entro 15 giorni dalla consegna del veicolo.

Ammortamento avviamento e altri beni immateriali (comma 1079) Viene previsto che le quote di ammortamento dell’avviamento e di altre attività immateriali per le quali sono state stanziate imposte anticipate cui è applicabile l’art. 2, commi 55, 56-bis, 56-bis 1 e 56-ter del D.L. 225/2010, non ancora dedotte al 31 dicembre 2017, saranno deducibili secondo il seguente piano: - 2019: deducibilità 5%; - 2020: deducibilità 3%; - 2021: deducibilità 10%; - 2022 - 2027: deducibilità 12%; - 2028 - 2029: deducibilità 5%. Restano ferme le quote di ammortamento previste

prima del 1° gennaio 2019 se di ammontare minore rispetto a quelle rideterminate in base alla nuova disposizione. In tal caso la differenza sarà deducibile nel 2029.

Abrogata l’ACE (comma 1080) Dal 2019 viene soppressa l’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) di cui all’art. 1 del D.L. 201/2011. Avendo, infatti, introdotto il nuovo regime di Tassazione agevolata degli utili reinvestiti, finalizzato sempre alla patrimonializzazione delle aziende, si è deciso di eliminare l’ACE. Quest’ultima tuttavia continuerà a trovare applicazione relativamente all’eccedenza 2018 la quale potrà essere riportata e dedotta nei periodi d’imposta successivi oppure trasformata in credito d’imposta da utilizzare ai fini Irap.

Interpretazione imposta di registro (comma 1084) Riconosciuta la natura di interpretazione autentica all’art. 1, comma 87 della Legge di Bilancio 2018 confermando che l’imposta di registro va applicata in misura fissa sulle operazioni di conferimento d’azienda con cessione di quote. La norma in argomento aveva modificato l’art. 20 del DPR 1321/86 stabilendo che la tassazione andava effettuata sulla base della natura e degli effetti giuridici del singolo atto, prescindendo dagli atti collegati. Questa modifica superava il precedente e discusso orientamento giurisprudenziale che riteneva di tassare con aliquota proporzionale, come una cessione d’azienda, gli atti collegati di conferimento e cessione di partecipazioni. La giurisprudenza nell’interpretare l’art. 20 sopra indicato, aveva previsto che le due operazioni andassero assoggettate non all’imposta fissa di registro prevista per lo specifico atto, ma a quella proporzionale del 9% per gli immobili e del 3% per gli altri beni prevista per le cessioni d’azienda. Questa interpretazione, fortemente contestata dalla dottrina, viene ora superata anche se rimane, in capo all’amministrazione finanziaria, la possibilità di valutare l’operazione nell’ottica di un eventuale abuso del diritto. Viene così confermato il quadro normativo che restituisce ai contribuenti una maggior certezza nelle operazioni di conferimento e successiva cessione anche con riferimento all’imposta di registro, precludendo all’ufficio il disconoscimento dell’operazione.

Agevolazione Irap (comma 1086) È stato abrogato il credito d’imposta pari al

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10% dell’Irap lorda previsto dalla Finanziaria 2015 a favore dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9 del D.Lgs. 446/97 che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

(comma 1127)

Imu immobili in comodato (comma 1092)

Esteso al 2019 il blocco degli aumenti delle aliquote Tasi, fatta eccezione per alcuni Comuni costituiti a seguito di fusione.

La deduzione del 50% della base imponibile Imu per le unità immobiliari date in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali, in caso di decesso del comodatario, è riconosciuta al relativo coniuge in presenza di figli minori. Si ricorda che la riduzione è esclusa con riferimento ai fabbricati rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’acconto della cedolare secca rimane fissato al 95% fino al 2020 mentre dal 2021 salirà al 100%.

Blocco aliquote Tasi (comma 1133, lett. b)

Aggiornamento Registro Imprese per agenti (comma 1134, lett. b) Riaperti fino al 31 dicembre 2019 i termini per l’iscrizione e aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese/REA da parte di agenti, rappresentanti, mediatori e spedizionieri.

Acconto cedolare secca

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(PZ)


Tasso legale allo 0,8% con decorrenza dal 1° gennaio 2019

Con D.M. 12 dicembre 2018 la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è stata aumentata dallo 0,30% allo 0,80% in ragione d’anno a decorrere dal 1° gennaio 2019. L’incremento produrrà effetti con riferimento alle somme pagate in ritardo all’erario, sarà, infatti, più oneroso pagare le rate dovute per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione,

per la definizione degli atti del procedimento di accertamento e per la chiusura delle liti pendenti. La nuova misura riguarderà anche il calcolo dell’usufrutto a vitae delle rendite o pensioni vitalizie e più in generale i rapporti tra Stato e cittadini nonché ai contratti in cui non è stabilito un interesse diverso tra le parti. L’incremento si riflette anche sul calcolo degli interessi dovuti nei casi di ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. 472/97. In questi casi qualora si voglia regolarizzare un orrore o l’omissione riferita al 2018, oltre al versamento dell’imposta e della relativa sanzione, si dovranno versare anche gli interessi calcolati nella misura dello 0,3% fino al 31 dicembre 2018 e dello 0,80% dal 1° gennaio 2019.

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(PZ)


Obblighi di trasparenza contributi e sovvenzioni pubbliche in nota integrativa

La legge n. 124 del 4 agosto 2017 (legge annuale sulla concorrenza) ha introdotto specifici obblighi di trasparenza amministrativa a carico di imprese e associazioni beneficiarie di contributi o sovvenzioni da parte di pubbliche amministrazioni. Sono stati introdotti due distinti obblighi operanti a decorrere dal 2018, con riferimento a due diverse famiglie di enti. La prima famiglia riguarda i soggetti di cui all’art. 13 della legge 349/1986 vale a dire associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni. Per questi soggetti è previsto che entro il 28 febbraio di ogni anno, sui propri siti o portali digitali, siano pubblicate le informazioni relative a sovvenzioni, contributi e incarichi retribuiti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente.

La seconda famiglia riguarda i contributi e le sovvenzioni erogati dalle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese. In questi casi è richiesto che per tali contributi o sovvenzioni, le imprese beneficiarie degli stessi riportino i relativi importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. In entrambi i casi sopra richiamati l’obbligo di pubblicazione o di indicazione in nota integrativa non opera, qualora i contributi, le sovvenzioni e comunque i vantaggi economici a qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario, siano inferiori a 10.000 euro nel periodo considerato, vale a dire nell’anno precedente. Si sottolinea che l’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti. In merito alla decorrenza di questi nuovi adempimenti tenuto conto che la norma fa riferimento a contributi e sovvenzioni realizzati nell’anno 2018, si ritiene costituiscono l’oggetto dell’obbligo di pubblicità degli importi ricevuti. Ciò significa che l’obbligo decorre con riferimento a quelli percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018, dovendosi considerare come prima scadenza il 28 febbraio 2019 e la nota integrativa relativa al bilancio 2018 da presentare nel 2019.

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(PZ)


La gestione delle fatture di fine anno le regole da seguire per la detrazione dell’iva

Le operazioni poste in essere nell’ultima frazione del 2018 possono creare delle criticità in merito alla corretta contabilizzazione delle relative fatture e alla detrazione dell’Iva alla luce delle numerose novità normative intervenute nell’ultimo anno, novità che devono essere gestite correttamente per evitare sanzioni da parte dell’amministrazione finanziaria. Ricordiamo che il diritto alla detrazione dell’Iva è subordinato all’esistenza di due presupposti: quello sostanziale dell’effettuazione dell’operazione e quello formale del possesso della fattura di acquisto. Al verificarsi di entrambi i presupposti decorre il termine iniziale in cui è possibile esercitare la detrazione dell’Iva, mentre il termine finale è quello previsto per la presentazione della relativa dichiarazione annuale. Sull’argomento il Collegato alla Finanziaria 2019 (D.L. 119/2018) ha introdotto un termine dilatorio per l’esercizio del diritto alla detrazione, prevedendo la possibilità di esercitarlo entro il termine della liquidazione periodica. Più precisamente il diritto alla detrazione dell’Iva su una fattura di acquisto ricevuta e annotata entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, può essere esercitato nella liquidazione relativa al mese di esecuzione dell’operazione, mese peraltro che coincide con l’esigibilità dell’imposta in capo al cedente. Così il contribuente mensile che il 30 novembre 2018 ha acquistato dei beni consegnati nello stesso mese, può ricevere la relativa fattura entro il 15 dicembre 2018 facendola confluire nella liquidazione di novembre 2018. Questo differimento, per espressa previsione normativa, non è riconosciuto per le operazioni a cavallo d’anno. Lo slittamento, infatti, non opera per gli acquisti effettuati nell’anno precedente, per questi la detrazione rimane legata all’anno di rice-

vimento della fattura. Così una fattura relativa ad una operazione effettuata e datata dicembre 2018, ricevuta il 5 gennaio 2019 non potrà confluire nella liquidazione di dicembre 2018. Alla luce di questi chiarimenti per le operazioni poste in essere a cavallo d’anno per i contribuenti mensili, si possono presentare le seguenti situazioni. 1. Ricevimento di fatture di acquisto per operazioni effettuate nel 2018 ricevute e registrate entro la fine dell’anno. In questo caso il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2018, da effettuarsi entro il 16 gennaio 2019. 2. Fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate a dicembre 2018 ricevute nel 2019. In questi casi il diritto alla detrazione dell’Iva può essere esercitato solo nel 2019, a partire dalla liquidazione riferita a gennaio da effettuarsi entro il 16 febbraio 2019. Ciò anche se le fatture sono pervenute e registrate entro il 15 gennaio 2019, attesa la preclusione per le operazioni a cavallo d’anno sopra analizzata. 3. Fatture di acquisto relative ad operazione effettuate a dicembre 2018 ricevute nello stesso mese, ma registrate a gennaio 2019. Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2018. In questi casi si renderà necessario predisporre un registro sezionale Iva per escludere queste operazioni dalle liquidazioni Iva relative al mese di registrazione, che necessariamente saranno del 2019. 4. Fatture di acquisto relative ad operazione effettuate nel 2019 ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello in cui sono state eseguite le operazioni. In questi casi la detrazione potrà essere esercitata nei mesi di esecuzione dell’operazione ritornando applicabile la dilazione di cui al D.L. 119/2018 sopra analizzata. Si ricorda che dal 1° gennaio 2019 le fatture de-

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vono essere emesse esclusivamente in formato elettronico; a questo proposito si deve fare riferimento alla data di emissione, a nulla rilevando la circostanza che si riferiscano ad operazioni effettuate nel 2018. Conseguentemente le fatture emesse ed aventi

data 2018 potranno essere emesse in formato cartaceo, mentre quelle emesse dal 1° gennaio 2019, anche se inerenti a operazioni del 2018, richiedono la fatturazione elettronica.

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(PZ)


Imposta di bollo fattura elettronica le entrate calcoleranno l’importo dovuto

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio u.s. è stato pubblicato il decreto del MEF del 28 dicembre 2018, che interviene sulle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In particolare il provvedimento (che modifica l’art.6, comma 2 del dm 17 giugno 2014) stabilisce che: - il pagamento dell’imposta relativa ad atti, documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno, avviene in un’unica soluzione entro 120 gg. dalla chiusura dell’esercizio; - il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trime-

stre solare, deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo; L’ammontare dell’imposta viene calcolato dall’Agenzia sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate dal soggetto passivo Iva tramite il Sistema di interscambio (Sdi), e comunicato al diretto interessato nella sua area riservata del sito delle Entrate. Il pagamento può avvenire tramite il servizio presente sempre all’interno della predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure tramite il mod. F24 predisposto dalle Entrate. Le fatture elettroniche sulla quali è obbligatoria l’imposta di bollo, devono riportare la specifica annotazione di avere assolto l’imposta ai sensi del DM 17 giugno 2014. Infine, le novità appena esaminate si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

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(C)


Il contesto economico delle province di Pordenone e Udine tratto dalla relazione previsionale e programmatica 2019 - camera di commercio di pordenone-udine Le imprese attive in provincia di Pordenone sono 23.643 e rappresentano il 26,2% del tessuto imprenditoriale del Friuli Venezia Giulia. Nel corso degli ultimi dodici mesi si registra una lieve diminuzione: rispetto al 30 settembre 2017 le imprese attive sono calate di 108 unità pari a -0,45%. La contrazione ha riguardato in modo particolare dalle società di persone (-1,7%, cioè 77 imprese attive in meno) e le imprese individuali (-1,2%, 177 imprese attive in meno). Continuano a crescere le società di capitale (+3,3%, 151 imprese attive in più rispetto al 30 settembre 2017). Si conferma, anche se in misura molto attenuata rispetti agli anni precedenti, il calo delle imprese attive al settore dell’industria (-0,6% rispetto al 30 settem-

bre 2017), del Commercio (-0,75%), e dell’edilizia (-0,39%) e dei trasporti (-4,6%). Crescono le imprese attive nei servizi alle imprese (+0,5%) e nei servizi alle famiglie e persone (+1,6%). Le imprese attive dell’area territoriale di Udine sono 43.741 e rappresentano il 48,5% del tessuto imprenditoriale del Friuli Venezia Giulia. Nel corso degli ultimi dodici mesi si registra una lieve diminuzione: rispetto al 30 settembre 2017 le imprese attive sono calate di 188 unità pari a -0,43%. La contrazione ha riguardato in modo particolare le società di persone (-1,3%, cioè 109 imprese attive in meno) e le imprese individuali (-1,0%, 258 imprese attive in meno). Continuano a crescere le società di capitale (+2,6%, 206 imprese attive in più rispetto al 30 settembre 2017). Si conferma, anche se in misura molto attenuata rispetto agli anni precedenti, il calo delle imprese attive relative al settore dell’Industria (-0,27% rispetto al 30 settembre 2017), del commercio (-1,32%), dell’edilizia (-1,16%), e dei trasporti (-2,45%). Crescono le imprese attive nei servizi di accoglienza e ristorazione (+1,1%), nei servizi alle imprese (+0,4%), nei servizi alle famiglie e persone (+2,2%).

IMPRESe iscritte nel r.i. (dati provinciali al 30 settembre 2018) Area territoriale di Pordenone Valore

Tendenza variazioni su stesso periodo dell’anno precedente

% su regione

Imprese attive complessive

23.643

-0,45%

26,17%

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

4.559

-1,06%

32,96%

Industria

2.917

-0,61%

30,46%

Costruzioni

3.355

-0,39%

23,98%

Commercio e Ospitalità

6.851

-0,75%

24,07%

Servizi

5.961

+0,40%

24,35%

Imprese attive al netto del primario

19.084

-0,31%

24,94%

Imprese attive per 10mila abitanti

757

742 quello regionale

Indicatori

Fonte InfoCamere

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Area Territoriale di Udine Valore

Tendenza variazioni su stesso periodo dell’anno precedente

% su Regione

Imprese attive complessive

43.741

-0,43%

48,48%

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

7.742

-1,16%

56,04%

Industria

4.758

-0,27%

49,71%

Costruzioni

6.731

-1,16%

48,12%

Commercio e Ospitalità

13.220

-0,62%

46,50%

Servizi

11.290

+0,69%

46,24%

Imprese attive al netto del primario

35.999

-0,27%

47,11%

Imprese attive per 10mila abitanti

827

743 quello regionale

Indicatori

Fonte InfoCamere

IMPRESE ATTIVE PER CLASSE DIMENSIONALE (dati provinciali al 30 settembre 2018) Area Territoriale di Pordenone Dimensione Imprese

PIL %

n.

% sul totale imprese attive

% Addetti

Micro Imprese <10 addetti

22.093

93,4

37%

Piccole Imprese 10-49 addetti

1.345

5,7

26%

205

0,9

37%

42%

23.643

100

100

100%

n.

% sul totale imprese attive

% Addetti

PIL %

Micro Imprese <10 addetti

41.306

94,44

41%

Piccole Imprese 10-49 addetti

2.162

4,94

25%

273

0,62

34%

40%

43.741

100

100

100%

Medie e Grandi Imprese 50 addetti e più Totali

58%

Fonte InfoCamere e stime su dati Istat Area Territoriale di Udine Dimensione Imprese

Medie e Grandi Imprese 50 addetti e più Totali

60%

Fonte InfoCamere e stime su dati Istat

MERCATO DEL LAVORO (media 2017 - dati provinciali) Area territoriale Pordenone Indicatori

Valore

Tassi

% su regione

Forza lavoro (in migliaia)

145,995

tasso di attività (15-64) 72,9%

26,96%

Occupati (in migliaia)

137,567

tasso di occupazione (15-64) 68,6%

27,23%

di cui dipendenti (in migliaia)

106,997

il 78% degli occupati

5,8%

quello femminile è pari a 7,6%

15,4%

quello femminile è pari al 25,2%

Tasso di disoccupazione Tasso di disoccupazione giovanile Fonte: Istat

Pag. 35 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2019


Area Territoriale di Udine Indicatori

Valore

Tassi

% su regione

Forza lavoro (in migliaia)

232,5

tasso di attività (15-64) 69,3%

42,93%

Occupati (in migliaia)

216,40

tasso di occupazione (15-64) 64,5%

42,84%

di cui dipendenti (in migliaia)

171,4

il 79% degli occupati

Tasso di disoccupazione

6,9%

quello femminile è pari a 8,7%

20,0%

quello femminile è pari a 24,7%

Tasso di disoccupazione giovanile Fonte: Istat

INTERSCAMBIO COMMERCIALE (1° SEMESTRE 2018) Area territoriale Pordenone Valore (Milioni di €)

Tendenza variazioni su stesso periodo dell’anno precedente

% su regione

Esportazioni

2.019,21

+3,92%

24,27%

Importazioni

918,45

+7,03%

21,18%

Valore (Milioni di €)

Tendenza variazioni su stesso periodo dell’anno precedente

% su regione

Esportazioni

2.993,65

+9,04%

35,99%

Importazioni

1.890,53

+12,22%

43,59%

Indicatori

Fonte: Istat Area Territoriale di Udine Indicatori

Fonte: Istat Le start up innovative (30 settembre 2018) Area territoriale Pordenone n.

% su totale Italia

% sul totale delle “nuove” società di capitale

Pordenone

59

0,61%

5,14

Friuli Venezia Giulia

229

2,37%

5,02

Italia Nord Orientale

2.257

23,40%

3,90

ITALIA

9.647

100%

2,74

Fonte: InfoCamere

Area territoriale Udine n.

% su totale Italia

% sul totale delle “nuove” società di capitale

Udine

86

0,90%

4,63

Friuli Venezia Giulia

229

2,37%

5,02

Italia Nord Orientale

2.257

23,40%

3,90

ITALIA

9.647

100%

2,74

Fonte: InfoCamere

Pag. 36 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2019


orientamento al lavoro, alle professioni ed ai mestieri progetto alternanza scuola-lavoro (dati regionali, anno scolastico 2016-17) N.

% sul totale

121

89,6%

Percorsi di alternanza attivati nel 3°, 4° e 5° anno di corso

1.503

-

Studenti in alternanza scuola-lavoro

17.170

64,7%

Strutture ospitanti

5.518

2,6%

Scuole in alternanza 3°, 4° e 5° anno di corso statali e paritarie

Fonte: Miur, Focus “Alternanza scuola-lavoro”, maggio 2018 Orientamento al lavoro, alle professioni ed ai mestieri progetto alternanza scuola-lavoro iSCRIZIONI AL 1° ANNO secondo gli indirizzi (distribuzIONE %); ANNO SCOLASTICO 2017-18 Tipologia di Istituto

FVG

ITALIA

Licei

50,1%

53,4%

Tecnici

37,7%

30,4%

Professionali

12,2%

16,2%

TOTALE

100%

100%

Fonte: Miur, Focus “Le iscrizioni al primo anni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado del sistema educativo di istruzione e formazione”, giugno 2018

Pag. 37 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2019


INAIL. Incentivi alle imprese emanato l’avviso isi 2018 per investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. sensibili incrementi delle risorse Premessa Si fa seguito a quanto comunicato con circolare prot. n. 7/AdT del 9 gennaio scorso per ricordare che, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza), art. 11, co. 5 e della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), art. 1, commi 862 ss., il 20 dicembre 2018 l’Inail ha licenziato l’Avviso pubblico Isi 2018 (di seguito Avviso) recante incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, pubblicato per estratto sulla G.U. n. 295 del 20 dicembre 2018. L’Avviso completo de gli allegati è pubblicato sul sito web dell’Inail (www.inail.it). Ricalca nella sostanza e nelle procedure l’impianto del precedente del 2017, ma con alcune differenziazioni, le più rilevanti delle quali risiedono nella rimodulazione degli Assi di finanziamento e, soprattutto, in un sensibile incremento della dotazione finanziaria. Rispetto al 2017 lo stanziamento complessivo ammonta, infatti, a 369.726.206 euro (nell’Avviso 2017 furono di 249.406.358 euro), comprensivi di 35.000.000 euro per l’Asse agricoltura, ed è ripartito su singoli Avvisi a base regionale. Al Friuli Venezia Giulia sono complessivamente destinati 6.332.733 euro rispetto ai 4.435.244 euro del 2017. Dunque, nell’Avviso 2018 è stata apportata una rimodulazione delle tipologie di progetto, ricondotte da 6 a 5, ma con due sub Assi di finanziamento per l’Asse 1 e l’Asse 5, come si va ora a specificare assieme al dettaglio degli stanziamenti previsti per il Friuli Venezia Giulia: - Asse 1 (Isi Generalista) 3.139.351 euro ripartiti in: * Asse.1.1, 3.098.590 euro per i progetti di investimento (all. 1.1)

* Asse 1.2, 40.761 euro per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (all. 1.2); - Asse 2 (Isi Tematica), 560.081 euro per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (all. 2); - Asse 3 (Isi Amianto) euro 1.674.121 euro per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (all. 3); - Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese) 247.331 euro per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Ateco 2007 A03.1, C13, C14, C15; all. 4); - Asse 5 (Isi Agricoltura) 711.849 euro per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (all. 5), così suddivisi: * Asse 5.1, 602.488 euro per la generalità delle imprese agricole * Asse 5.2, 109.361 euro riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria. Per gli Assi 1, 2 e 3 l’entità dell’incentivo è mantenuto al 65% sui costi ammessi nel limite massimo di 130.000 euro per ciascuna impresa e in quello minimo di 5.000 euro. Per l’Asse 4 i limiti, massimo e minimo, dell’incentivo scendono rispettivamente a 50.000 e a 2.000 euro, mentre per l’Asse 5 (Asse 5.1 ed Asse 5.2) è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 40% per la generalità delle imprese agricole (Asse 5.1) e del 50% per i giovani agricoltori (Asse 5.2). La procedura informatica preliminare per accedere all’avviso decorre dall’11 aprile 2019 e resta aperta fino alle ore 18.00 del 30 maggio successivo. Di seguito si riportano gli elementi essenziali dell’Avviso per il Friuli Venezia Giulia, rinviando alla lettura del testo per i dettagli e gli approfondimenti. È il caso di rammentare che gli Avvisi regionali, al di là della ripartizione delle risorse, si differenziano per l’assegnazione di bonus di punteggi in funzione dell’appartenenza delle imprese a determinati settori Ateco 2007. Per il Friuli Venezia Giulia è attribuito un bonus di 5 punti alle imprese attive nei settori C16 [industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobi-

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li); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio] e Q87 [servizi di assistenza sociale residenziale].

Imprese beneficiarie Beneficiarie sono le imprese aventi unità produttiva, nella quale s’intenda realizzare il progetto, in Friuli Venezia Giulia, distinte per Assi, come di seguito indicato. - Asse 1. Progetti d’investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, ma con esclusione: * delle micro e piccole imprese operanti nel settore della pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e nel settore del tessile-confezionearticoli in pelle e calzature (codici Ateco 2007 C13, C12 e C15), alle quali sono riservate le agevolazioni dell’Asse 4, e * delle micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, che operano nella produzione agricola primaria, in quanto sono ad esse riservate le agevolazioni dell’Asse 5. - Asse 2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane nonché alcune categorie di enti del Terzo settore, anche non iscritte al Registro delle imprese, ma iscritte nell’omonimo Registro unico nazionale, delle quali, però, qui non ci si occupa. Restano escluse micro e piccole imprese operanti nel settore della pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e nel settore del tessileconfezione-articoli in pelle e calzature (codici Ateco 2007 C13, C12 e C15), e quelle operanti nella produzione agricola primaria, per quanto appena detto. - Asse 3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, con esclusione delle imprese operanti nella produzione agricola primaria per le ragioni anzidette. - Asse 4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività Micro e piccole imprese esclusivamente operanti nel settore della pesca (codice Ateco

2007 A03.1) e nel settore del tessile-confezione-articoli in pelle e calzature (codici Ateco 2007 C13, C12 e C15). - Asse 5 (progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli) Micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale (imprenditori agricoli, coltivatori diretti, imprese agricole) del Registro delle imprese o all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 c.c. e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come impresa individuale, società agricola e società cooperativa. Dei progetti di cui all’Asse 3 riguardanti le imprese del Terzo settore e di quelli dell’Asse 5 qui non ci si occupa. Tuttavia, gli eventuali interessati possono sempre rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione per ogni specifica informazione. Ogni impresa può presentare una sola domanda per una sola unità produttiva su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia di progetto fra quelle ammesse.

Forma e misura dell’incentivo. Divieto di cumulo L’incentivo è concesso secondo il regime di aiuto “de minimis”, che per la generalità delle imprese (diverse dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacultura) è quello dettato dal regolamento (UE) della Commissione n. 1407 del 18 dicembre 2013. Per gli Assi 1, 2 e 3 l’incentivo consiste in un contributo in conto capitale nella misura del 65% dei costi del progetto al netto dell’IVA. L’importo contributivo massimo è pari a 130.000 euro, quello minimo a 5.000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (all. 1.2) non è fissato un limite minimo di contributo. Per l’Asse 4 l’intensità percentuale del beneficio è sempre pari al 65%, ma il limite massimo e minimo sono posti, rispettivamente, a 50.000 e a 2.000 euro. Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a 30.000 euro è possibile richiedere un’anticipazione fino al 50% del finanziamento, previa presentazione di garanzia fideiussoria. La garanzia ha durata di 12 mesi e sarà d’importo pari all’ammontare dell’anticipazione richiesta, maggiorato del 10%.

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I contributi di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 non sono cumulabili con altri aiuti, anche a titolo “de minimis”, relativamente alle stesse spese ammissibili, fatta eccezione per gli interventi pubblici di garanzia sul credito e, con riserva di verifica di compatibilità da parte dell’Inail con l’Amministrazione finanziaria, per le agevolazioni fiscali.

Progetti ammissibili L’Avviso ha l’obiettivo di incentivare la realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per tali si intende il miglioramento documentato rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali (DVR) o, in mancanza, da relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa I progetti devono rispondere, caso per caso, alle condizioni e requisiti posti negli allegati all’Avviso, del quale formano parte integrante e che riportano: - le tipologie di intervento ammissibili con il dettaglio dei requisiti per la loro attuazione e della documentazione specifica da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendiconto finale; - le spese ammissibili che concorrono a formare l’importo totale del progetto; - i parametri, associati sia a caratteristiche proprie delle imprese sia al progetto oggetto di domanda a cui sono attribuiti punteggi, utili ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità, pari a 120 punti. I progetti devono osservare i seguenti criteri generali e, precisamente: - devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; l’eventuale variazione del luogo di lavoro è ammissibile solo qualora sia motivata e non comporti la modifica dei parametri i cui punteggi che hanno consentito il raggiungimento della soglia di ammissione; - non possono determinare un ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con l’ampliamento della cubatura preesistente; - non possono comportare l’acquisto di beni usati; - non possono comportare l’acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa. In più, i progetti di cui all’all. 1.2 (adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) non possono essere presentati dalle imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e i soci; inoltre, la

tipologia di intervento e) del medesimo all. 1.2, riguardante l’adozione di un modello organizzativo e gestionale non asseverato, può essere richiesta solo se l’impresa non dispone già di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Nei casi in cui le tipologie di intervento ammissibili, così come definite negli allegati 1, 4 o 5, prevedano la vendita, la permuta o la rottamazione di trattori o di macchine agricoli o forestali, questi devono essere nella piena proprietà dell’impresa richiedente alla data del 31 dicembre 2017. Per i dettagli si rinvia al testo degli allegati, raccomandando una loro attenta lettura in funzione della fattispecie d’interesse dell’impresa. In appendice è qui riportato un loro sommario.

Spese ammissibili Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto nonché le eventuali spese accessorie e strumentali, funzionali alla realizzazione del medesimo e indispensabili alla sua completezza nonché le eventuali spese tecniche. Le spese, documentate, devono essere direttamente sostenute dall’impresa richiedente, i cui lavoratori o il titolare beneficiano del progetto. Sono ammesse anche le eventuali spese tecniche, entro i limiti fissati nei citati allegati. Le spese devono essere riferite a progetti non realizzati o in corso di realizzazione alla data del 30 maggio 2019. Per progetto in corso di realizzazione s’intende un progetto per la realizzazione del quale siano stati assunti obbligazioni contrattuali, in data anteriore al 31 maggio 2019, con il soggetto che dovrà realizzarlo; non rientra in questa fattispecie la firma del preventivo per accettazione. Non sono invece ammesse a contributo le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di: - dispositivi di protezione individuale nonché ogni altro relativo complemento o accessorio; - veicoli per il trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili; - hardware, software e sistemi di protezione informatica, fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo ed essenziale funzionamento di sistemi utilizzati per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza; - mobili e arredi; - ponteggi fissi. Sono, del pari, escluse le spese per: - trasporto del bene acquistato; - consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di contributo; - adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.legs. n. 81/2008;

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- adempimenti obbligatori a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso del datore di lavoro; - manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera; - compensi ai componenti degli organismi di vigilanza nominati ai sensi del d.lgs. 231/2001; - acquisizioni tramite locazione finanziaria, ad eccezione del noleggio con patto di acquisto esclusivamente per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore agricolo di cui all’Asse 5; - costi del personale interno (ad es., personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci); - costi autofatturati; - spese fatturate dai soci (persone fisiche o giuridiche) dell’impresa richiedente il contributo; - interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune; - costi connessi al contratto di noleggio con patto d’acquisto previsto per i progetti per micro e piccole imprese agricole di cui all’Asse 5. Per i progetti di cui agli allegati 1.1 (con esclusione degli interventi di cui alle lett. c, d, h), 2 o 4, nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell’ambito del progetto, il 65% del contributo dell’Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita o con la permuta e quello della quota del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto). Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

Domanda e procedure Come per i bandi precedenti, la procedura di presentazione delle domande di accesso agli incentivi avverrà esclusivamente in modalità telematica. A partire dall’11 aprile 2019 le imprese interessate avranno tempo fino alle ore 18.00 del 30 maggio 2019 per inserire e salvare la propria domanda attraverso la sezione “accedi ai servizi on line” del sito web dell’Inail (www.inail.it), dove sarà possibile anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità, che resta fissata in 120 punti. Per accedere alla sezione l’impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on line, che possono essere ottenute effettuando la registrazione sul portale dell’Istituto

almeno due giorni lavorativi prima della chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda. La procedura è del tipo “valutativo a sportello” e la domanda può essere presentata alla sede Inail competente per territorio con riguardo alla sede legale dell’impresa o all’unità locale ove opera almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell’iniziativa. Per la presentazione della domanda è necessario osservare la seguente calendarizzazione: 1) Accesso alla procedura telematica (prerequisito) Prerequisito per accedere alla procedura on line di compilazione della domanda è che l’impresa sia in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Inail (nome utente e password). Per ottenerli è necessario effettuare la registrazione sul portale dell’Inail almeno 2 giorni prima della scadenza del bando. Le relative istruzioni sono pubblicate sul citato sito web dell’Inail. 2) Compilazione e salvataggio on line della domanda: dall’11 aprile al 30 maggio 2019, ore 18.00 Dall’11 aprile al 30 maggio 2019 sul sito web dell’Inail (www.inail.it - sezione “accedi ai servizi on line”) le imprese registrate avranno a disposizione la procedura informatica che consentirà loro attraverso la compilazione di campi obbligatori di: - effettuare simulazioni relative al progetto da presentare; - verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità; - salvare la domanda inserita; - effettuare la registrazione della domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”. Il punteggio minimo di ammissibilità è pari a 120 punti (punteggio soglia). Dopo le ore 18.00 del 30 maggio 2019 le domande salvate non saranno più modificabili. 3) Acquisizione (download) del codice identificativo: dal 6 giugno 2019 Dal 6 giugno 2019 le imprese, la cui domanda salvata in via definitiva abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista (120 punti), che abbiano salvato definitivamente la propria domanda mediante la sunnominata registrazione e che abbiano soddisfatto i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo, potranno accedere

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all’interno della procedura informatica per il download di detto codice che le identificherà in maniera univoca. La stessa procedura mediante un’apposita funzionalità rilascerà un documento contenente il codice che dovrà essere conservato dall’impresa e utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico. 4) Pubblicazione della data di invio telematico della domanda: dal 6 giugno 2019 Le domande inserite, alle quali sia stato attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate on line utilizzando il codice identificativo attribuito. Sede Inail

La data e l’ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro telematico delle domande (c.d. click day) saranno pubblicate sul citato sito web www.inail.it a partire dal 6 giugno 2019, eventualmente con cadenze differenziate per ambiti territoriali o Assi. Le regole tecniche per l’inoltro delle domande on line saranno pubblicate sul medesimo sito almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello telematico. Le sedi Inail competenti a ricevere la domanda per il territorio del Friuli Venezia Giulia sono le seguenti:

Indirizzo

PEC

Trieste

Via del Teatro Romano, 18/20

trieste@postacert.inail.it

Udine

Piazza Duomo, 7

udine@postacert.inail.it

Pordenone

Via della Vecchia Ceramica, 3

pordenone@postacert.inail.it

Formazione degli elenchi cronologici provvisori e definitivi Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici dell’Inail. Al termine di ogni singola registrazione l’impresa troverà visualizzato un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell’invio. Gli elenchi con l’ordine cronologico di arrivo di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul sito web dell’Inail entro 14 giorni dalla chiusura dell’ultima sessione di invio on line, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissione al contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva, nonché di quelle provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi. Detti elenchi, ancorché provvisori, costituiscono a tutti gli effetti formale comunicazione degli esiti e in occasione della loro pubblicazione sarà comunicata la data prevista per la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi. Dal giorno successivo a quello della formale comunicazione degli esiti, le imprese collocate in posizione utile avranno a disposizione 30 giorni per trasmettere alla sede Inail competente per territorio: - la copia della domanda telematica generata dal sistema informatico (modulo A), sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia di un documento d’identità valido del medesimo (si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio); - la documentazione di completamento richie-

sta negli allegati al bando, utilizzando in via esclusiva la posta elettronica certificata (PEC); i facsimili di tale modulistica saranno resi disponibili nella procedura informatica per la compilazione della domanda nonché pubblicati sul sito web dell’Inail prima dell’apertura della suddetta procedura. Ai fini del rispetto del termine di 30 giorni fa fede la data d’invio della PEC (data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente). Scaduto invano tale termine la domanda è considerata decaduta. A conclusione di questa fase c.d. preistruttoria sul sito web dell’Inail verranno pubblicati gli elenchi definitivi che evidenzieranno le domande: - collocate in posizione utile ai fini della contribuzione; - decadute per mancato invio del modulo di domanda (modulo A) e dalla documentazione di completamento; - subentrate in posizione utile ai fini della contribuzione, ma da convalidarsi tramite l’invio del modulo di domanda e della documentazione di completamento; - risultate definitivamente non ammissibili per carenza di fondi.

Concessione ed erogazione del contributo Pubblicati gli elenchi definitivi, nel caso di ex aequo delle domande collocate nell’ultima posizione utile, l’ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella graduatoria sotto indicata:

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1° contributo richiesto minore; 2° importo del progetto maggiore; 3° data iscrizione alla CCIAA meno recente; 4° possesso del rating di legalità di cui al d.m. 20 febbraio 2014 per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro. Beneficeranno del contributo le imprese che, in base a questi aggiuntivi criteri, rientreranno nella capienza delle risorse disponibili. L’istruttoria della domanda (c.d. verifica tecnica amministrativa) tiene conto dell’ordine del ricevimento della domanda on line, dell’effettivo raggiungimento della soglia iniziale di ammissione (120 punti) sulla scorta della rispondenza dei parametri dichiarati e dell’effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati. Qualora l’Inail ravvisi la non conformità o corrispondenza dei documenti richiesti ai requisiti posti dall’Avviso, invita l’impresa a integrare la documentazione o a fornire chiarimenti. L’Inail si riserva, inoltre, di richiedere altra documentazione riguardante il progetto, se funzionale alla verifica di conformità dei requisiti. Le risposte dovranno essere fornite entro il termine di 30

giorni dalla data di ricevimento dell’invito. Entro 120 giorni decorrenti dal termine di 30 giorni per la presentazione della domanda (modulo A) e della correlata documentazione, fatta salva la loro sospensione per integrazione della documentazione o chiarimenti, la sede dell’Inail competente per territorio dà comunicazione dell’esito dell’istruttoria e della concessione o meno dell’incentivo. Nel caso di ammissione all’incentivo l’intervento deve essere realizzato e rendicontato entro 365 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo dell’istruttoria, salvo proroga di 6 mesi a fronte di richiesta motivata. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, salvo sospensione del termine per non più di 30 giorni per integrazione o chiarimenti della documentazione di spesa e in presenza di esito positivo della verifica della rendicontazione, ha luogo l’erogazione del contributo. Infine, si rammenta che tutte le comunicazioni fra l’Inail e l’impresa devono avvenire mediante PEC e si riepilogano le principali scadenze relative alla presentazione delle domande.

11 aprile 2019

Apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande

30 maggio 2019

Chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande

6 giugno 2019

Acquisizione (download del codice identificativo) per l’inoltro telematico

dal 6 giugno 2019

Comunicazione dell’Inail relativa alle date dell’inoltro telematico

Per gli altri obblighi e adempimenti (conformità del progetto a quanto dichiarato in domanda, obblighi dei beneficiari, verifiche, et c.) si rinvia alla lettura dell’Avviso. Questo con tutta la documentazione connessa è riportato sul più volte citato sito web dell’Inail, con l’avvertenza che, al momento i facsimili della modulistica non sono ancora disponibili; lo saranno prima dell’apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande (11 aprile 2019). Per informazioni e assistenza sull’Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06-6001 del Contact center Inail. Copia del tutto, comunque, può essere richiesta, unitamente a ogni altra informazione, all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT) APPENDICE

Sommario degli allegati Allegato 1.1 (Asse 1.1 – Progetti di investimento)

- Riduzione del rischio chimico - Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali - Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine - Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche - Riduzione del rischio biologico - Riduzione del rischio di caduta dall’alto - Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti - Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete - Riduzione del rischio sismico - Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento Allegato 1.2 (Asse 1.2 - Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) - Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO45001:2018

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- Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi Inail-Parti sociali - Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante nei casi precedenti - Adozione di un modello organizzativo e gestionale asseverato di cui all’art. 30 del d.legs. 81/2008 - Adozione di un modello organizzativo e gestionale non asseverato di cui all’art. 30 del d.legs. 81/2008 - Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000 - Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente Allegato 2 (Asse 2 - Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi) - Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti - Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi - Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi - Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza Allegato 3 (Asse 3 - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, MCA) - Rimozione di componenti edilizie, quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti, contenenti amianto in matrice friabile - Rimozione di MCA da mezzi di trasporto

- Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi et c. - Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto - Rimozioni di coperture in cemento-amianto - Rimozione di manufatti, non compresi nelle precedenti tipologie di intervento contenenti amianto in matrice compatta (cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti verticali, condutture et c.) Allegato 4 (Asse 4 - Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività) a) Settore pesca - omissis b) Settore tessile-confezione-articoli in pelle e calzature - Riduzione del rischio infortunistico - Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali - Riduzione del rischio chimico - Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi - Riduzione del rischio legato ad attività di movimento di bassi carichi ad alta frequenza Allegato 5 (Asse 5 - Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli) - omissis –

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Amianto: contributi regionali per rimozione e smaltimento presentazione delle domande: dal 1° al 28 febbraio 2019

Premessa: estensione del beneficio alle imprese non proprietarie di immobili Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 15/2017, pp. 20-23, per ricordare che dal 1° al 28 febbraio 2019 è possibile presentare le domande per il contributo di cui alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, art. 4, commi 30-34 per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di imprese situati sul territorio regionale. Con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2017, n. 0168/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 2 agosto 2017, è stato, poi adottato il regolamento di esecuzione. Successivamente con la legge regionale n. 3/2018, pubblicata nel B.U.R. n. 7 del 14 febbraio 2018, è stato modificato l’art. 4 co. 30 della citata l.r. 25/2016, estendendo l’accesso ai contributi alle imprese che non sono proprietarie dell’immobile su cui viene effettuato l’intervento. A tal fine, è necessario ottenere e allegare alla domanda l’autorizzazione del proprietario dell’immobile a realizzare l’intervento stesso. Per comodità di consultazione si riassumono nuovamente i contenuti dello strumento agevolativo.

Beneficiari Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento: - le micro, piccole e medie imprese; - le grandi imprese. Sono escluse: - le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelle sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

- le imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; - le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica); - le aziende che gestiscono servizi pubblici locali.

Iniziative agevolabili e spese ammissibili Sono agevolabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese, intendendosi con questo termine anche le imprese non proprietarie dell’immobile in cui sono insediate e sul quale viene eseguito l’intervento. Sono ammesse a contributo le spese: - necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza; - relative ad analisi di laboratorio; - per la redazione del piano di lavoro di cui all’art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Sono ammesse anche le spese connesse all’attività di certificazione per l’importo massimo di 500 euro. Le spese, al netto dell’I.V.A., devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso e a interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto. Nemmeno sono ammissibili le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo (divieto generale di contribuzione).

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Forma e misura dell’agevolazione Il contributo è concesso secondo il regime “de minimis” nelle seguenti misure: a) micro-imprese: 50% della spesa ammessa nel limite massimo di 15.000 euro; b) per le piccole e medie imprese, 40% della spesa ammessa nel limite massimo di 30.000 euro; c) per le grandi imprese, 30% della spesa ammessa nel limite massimo di 40.000 euro. Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi finalità analoghe nei limiti dell’importo dell’agevolazione e salvo che questi non ne interdicano il cumulo, come nel caso dei contributi di cui all’avviso pubblico Isi INAIL 2018 per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto.

Presentazione della domanda La domanda in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell’imprese o da altro soggetto autorizzato (sic), è presentata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati (ambiente@certregione.fvg.it) dal 1° al 28 febbraio di ogni anno - e, quindi, anche per il 2019 -, utilizzando esclusivamente il modello di cui all’allegato A al regolamento, disponibile sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it). Si evidenzia che la graduatoria delle domande sarà formata secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle stesse. La domanda va corredata dalla seguente documentazione: a) relazione descrittiva dell’intervento da realizzare con indicazione della quantità di materiale da rimuovere, completa del cronoprogramma di esecuzione dell’intervento; b) preventivo dettagliato di spesa, redatto con riferimento alle spese ammissibili a contributo (v. sopra); c) due fotografie dell’immobile oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto; d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante: - sede legale o unità operativa nella quale si realizza l’intervento; - la proprietà dell’edificio oggetto dell’intervento ovvero, qualora l’impresa non sia proprietaria dell’immobile, la dichiarazione del proprietario dell’immobile che autorizza l’intervento; - il possesso dei requisiti di micro- piccola e media impresa;

- l’inesistenza di procedure di liquidazione o concorsuali in corso; - il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18; - il non avere l’impresa riportato sanzioni interdittive (v. sopra); - l’autonomia dell’impresa e l’insussistenza di rapporti di associazione o collegamento con altre imprese ovvero l’indicazione di tali rapporti; - l’insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell’intervento per il quale si chiede il contributo oppure la sussistenza di ulteriori contributi pubblici con specificazione del relativo importo; - di non aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo “de minimis” oppure di aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo “de minimis” con l’indicazione dell’importo; e) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda. È possibile presentare più domande in ragione della sede legale e di ciascuna unità operativa oggetto di intervento. Nel caso in cui nella medesima sede o unità operativa sia necessario rimuovere e smaltire sia amianto compatto che friabile, vanno presentate due distinte domande.

Istruttoria delle domande e concessione del contributo In via preliminare il Servizio verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, ed, eventualmente, richiede le necessarie integrazioni fissando un termine, a pena di decadenza, non superiore a 15 giorni. Il contributo viene concesso con procedimento valutativo a graduatoria nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio regionale per l’anno di riferimento. La graduatoria delle domande di contributo è formata secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di PEC attestante il ricevimento da parte della Direzione centrale competente in materia di ambiente. E’ in ogni caso data priorità alle domande aventi ad oggetto la rimozione e lo smaltimento di amianto friabile. La graduatoria delle domande ammesse e l’elenco

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delle domande non ammesse a contributo è pubblicato sul B.U.R. e sul citato sito web della Regione. Il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell’intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo. Il contributo è concesso con decreto dirigenziale entro 120 giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande. La domanda ammessa a beneficio, ma non totalmente finanziabile a causa dell’insufficienza delle risorse stanziate, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo.

Rendiconto ed erogazione del contributo Il contributo è erogato a fronte della presentazione della documentazione di rendiconto entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della medesima. L’impresa beneficiaria, a pena di decadenza dal contributo è tenuta a presentare entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo - prorogabili per una volta al massimo di 6 mesi, prima della scadenza del termine originario, a pena di inammissibilità - la seguente documentazione giustificativa della spesa:

a) fatture intestate al beneficiario, corredate dai documenti attestanti l’avvenuto pagamento; b) 2 fotografie attestanti lo stato dell’immobile dopo l’intervento; c) copia del piano di lavoro e documentazione attestante l’avvenuto invio all’Azienda sanitaria territorialmente competente; d) copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l’invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento. In luogo della documentazione sub lett. a) la rendicontazione della spesa può essere assolta mediante attività di certificazione, presentando altresì i documenti giustificativi della spesa relativa alla medesima. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa all’agevolazione, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

Controlli Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco nel corso della realizzazione dell’intervento, sia attraverso verifiche documentali. Copia del regolamento e ogni altra informazione e assistenza possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Buoni per la digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico chiarimenti del ministero dello sviluppo economico

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe, (v., da ultimo, Apinforma n. 21/2018, p. 50-51, e la circolare prot. n. 353/AdT del 19 dicembre 2018) per segnalare che il Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 dicembre

2018, reso noto con avviso di pari data sul sito ministeriale (www.mise.gov.it), ha prorogato il termine per l’ultimazione delle spese connesse agli interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e ammodernamento tecnologico dal 14 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019. Il Ministero ha anche specificato che per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al progetto e che i pagamenti di detti titoli essere anche successivi alla data di ultimazione, a condizione, comunque, che siano effettuati prima dell’invio della richiesta di erogazione il cui termine finale rimane fissato al 14 marzo 2019. Conseguentemente i termini riguardanti l’applicazione del beneficio in parola sono così rimodulati:

Avvio progetto (data del primo titolo di spesa)

dal 14 marzo 2018

Ultimazione progetto (data dell’ultimo titolo di spesa)

entro il 31 gennaio 2019

Invio richiesta erogazione con rendiconto e relativa documentazione

dal 14 settembre 2018 al 14 marzo 2019

Erogazione da parte del Ministero

entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione

Si fa riserva di ritornare sull’argomento ogni qualvolta intervengano elementi di novità. Frattanto, per ogni altra informazione gli interessati

possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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SISTRI soppresso dal 1° gennaio 2019 vanno considerati gli “adempimenti ambientali” quali mud, registro di carico/scarico e fir Il SISTRI è soppresso dal 1° gennaio 2019, l’abolizione del sistema di tracciabilità dei rifiuti è ora operativo in funzione di una norma inserita nel Decreto Legge n. 135/2018 contenente “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”. Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2018. Il SISTRI era nato come un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti volto, nelle intenzioni del legislatore, a garantire un miglior controllo degli stessi e a prevenirne la gestione illecita. Era stato introdotto dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 che, recependo la “Direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, ha modificato la Parte IV del D. L.vo. n. 152/2006. L’introduzione del SISTRI avrebbe dovuto comportare, per le aziende aderenti a detto sistema di tracciabilità, l’abbandono dei vecchi registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e dei modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD) in favore della Scheda SISTRI. Ciò che, in realtà, quanto previsto non era mai stato possibile, e si era di anno in anno rimandato il problema fino all’abolizione di questi giorni. Ricordiamo, però, che dal 1° gennaio 2019 e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti i soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei rifiuti (ex artt. 188-bis e 188-ter del TUA) devono osservare gli “adempimenti ambientali” di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del TUA quali MUD, registro di carico/scarico e FIR.

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(CS)


SOA: rinnovo per la Calor S.r.l. realizza impianti idrici, termici, sanitari, gas, antincendio e climatizzazione Calor S.r.l., con sede a Pasian di Prato (UD) in via Marano n. 50/9, ha rinnovato l’attestazione per la categoria OG11 classifica III, pari a 1.032.000 Euro. La categoria OG 11 classifica III le permette di realizzare impianti tecnologici fino ad un importo di 1.238.400 Euro e riguarda l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. L’Azienda nasce il 1° aprile 1984 come Calor S.n.c., dall’esperienza pluriennale nel settore dell’impiantistica civile e industriale maturata da Flavio Pellegrini, Aldo Buttazzoni e Loris Cedolin, i tre soci fondatori. L’attività si rivolge inizialmente, nell’ambito locale, alla progettazione e all’installazione di impianti civili. Nel 1986 il raggio d’azione dell’Azienda viene ampliato all’estero, principalmente verso l’est europeo e l’ex Unione Sovietica, con i primi due cantieri industriali. Negli anni successivi i cantieri si susseguono, estendendosi dalla Siberia al Mar Nero, fino al Kazakistan. Le realizzazioni più significative comprendono: - impianti di riscaldamento per un hangar e per il Centro Doganale con uffici e magazzini all’aeroporto Domodedovo (Mosca); - impianti di riscaldamento e idrico, sanitari e impianto di deferrizzazione dell’acqua per tre alberghi (Surgut e Nefteyugansk, Siberia); - impianto di riscaldamento al servizio di un hangar per la riparazione degli aeromobili nell’aeroporto di Alma Ata (Kazakistan).

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Dagli anni ’90 la tipologia di attività si diversifica, comprendendo anche la realizzazione di impianti complessi di climatizzazione e supervisione remota. L’Azienda comincia a realizzare all’estero impianti meccanici “chiavi in mano” per piccoli complessi industriali finalizzati alle lavorazioni di generi alimentari. Nei primi anni duemila l’attività inizia a rivolgersi anche alla realizzazione di impianti complessi per centri commerciali di grandi dimensioni. Coerentemente con la progressiva espansione del giro d’affari, Calor S.n.c. modifica la propria forma societaria per assumere quella di Società a Responsabilità Limitata, naturalmente mantenendo la stessa struttura sociale e lo stesso organico. La crescita dell’Azienda prosegue con il conseguimento, nel 2003, della certificazione UNI EN ISO 9001 per il proprio sistema di gestione della qualità. Nel 2005 viene avviato il primo cantiere in Africa, nel quale vengono realizzati gli impianti di climatizzazione, idrico e scarichi del nuovo Parlamento di Bata, Guinea Equatoriale. Nel 2009 viene avviato il primo cantiere in Romania. L’Azienda sviluppa gli impianti tecnologici (riscaldamento e raffrescamento a soffitto per gli interni e raffrescamento adiabatico per i terrazzi esterni) a servizio di una palazzina di quattro piani ad uso uffici e abitazione situata nel centro di Bucarest. Nell’ottica di un continuo miglioramento e crescita, nel 2010 l’Azienda decide di espandere ulteriormente le proprie attività nel settore pubblico e, con l’assistenza della nostra Associazione, ottiene l’attestazione S.O.A. per partecipare alle gare d’appalto pubbliche nella categoria OG 11. Con due sedi operative, un organico di 30 persone e avvalendosi di qualificate collaborazioni esterne, oggi Calor S.r.l. è in grado di soddisfare qualunque richiesta relativa alla realizzazione di impianti idrici, temici, sanitari, gas, antincendio e climatizzazione in ambito civile, commerciale e industriale. (CS)


Legge di bilancio 2019: deroghe al Codice dei contratti la normativa sugli appalti pubblici è valida per il solo anno 2019 La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 20192021”. è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302, del 31 dicembre 2018, Suppl. Ordinario n. 62. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.R.I., cioè il 1° gennaio 2019. Vediamo in particolare le novità introdotte che riguardano il settore delle costruzioni.

Soglia d’obbligo per il ricorso al MEPA L’art. 1, comma 130 della Legge ha modificato l’art. 1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione …... Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo Pag. 52 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2019

articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.” Va precisato che sono esclusi, quindi, i lavori e i servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura che non sono sottoposti all’obbligo di approvvigionamento tramite Mercato Elettronico per la P.A., la modifica sopracitata riguarda esclusivamente gli acquisti di beni e servizi.

Appalti di lavori pubblici L’art.1, comma 912 della Legge di bilancio prevede: “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’art 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) dell’art 36 del d.lgs. n. 50 del 2016 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000.” Ricapitolando, applicando la nuova Legge di bilancio per la gestione degli appalti pubblici di Lavori, le stazioni appaltanti potranno affidare i lavori nelle seguenti modalità: - per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art 36, comma 2, lettera a) del Codice). Questa disposizione era applicabile anche in precedenza, già con il Codice dei Contratti ed


era stata ribadita dalle Direttive Vincolanti predisposte dalla Regione Friuli Venezia Giulia a cui per la redazione ha partecipato anche la nostra Associazione. - Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici. - Questa disposizione normativa è sicuramente la più innovativa in quanto abbassa il numero degli operatori economici da consultare, che da un minimo di dieci operatori da invitare prevista dalle nostre direttive vincolanti si passa a soli tre operatori. - Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti; per questa fascia, l’amministrazione può altresì eseguire i lavori in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata con invito ad almeno 10 operatori. - Per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici ove esistenti, (D.Lgs. 50/2016 art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti). Queste due disposizioni normative sono molto simili alle direttive vincolanti della nostra Regione nelle quali, però, la fascia di importo era più ampia, infatti, andava da 150.000 euro a un milione di euro, con l’invito di un minimo di 15 operatori ed un massimo di 25. Comunque, va sottolineato, che questa normativa è circoscritta temporalmente ovvero per il solo anno 2019 trattandosi di espressa “deroga all’art. 36, comma 2”. Ciò significa che restano validi i “principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

Interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale L’art. 1, comma 107 e seguenti della Legge di bilancio dispone che: “Per l’anno 2019, sono assegnati ai Comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubbliPag. 53 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2019

ci e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. […]”; Art. 1, comma 108. “Il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. L’art. 1, comma 109: “Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019. […] Art. 1, comma 111. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell’interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 109, dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019”. L’art. 1, comma 112: “Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 a 111 è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019″”. L’art. 1, comma 114. “I Comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile”.

Struttura per la progettazione di edifici pubblici L’art. 1, comma 162 della Legge di Bilancio introduce una nuova struttura centralizzata, in particolare si dispone che: “Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta


giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni”.

Le modifiche dell’art. 80 Altre modifiche sono state approvate al Codice dei Contratti in particolare all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, però queste sono contenute nel Decreto Legge semplificazioni in vigore dal 15 dicembre 2018 e riguardano però solo il comma 5 lettera c) in materia di illeciti professionali. In particolare, il comma 5 precedentemente (D.Lgs. 50/2016) prevedeva che “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 5 qualora: … c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informa-

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zioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;”. La nuova versione che ha abrogato la sopracitata la lettera c) è stata totalmente sostituita da: “c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;”. In sostanza si è passati da una normativa esemplificativa ad una tassativa; inoltre, nella lettera c-ter) è stato ripreso il caso delle carenze nell’esecuzione ma è stato eliminato l’inciso oggetto di molti dubbi applicativi “non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio” ed è stato aggiunto l’obbligo di motivare “anche” con riferimento al tempo trascorso e alla gravità della violazione. (CS)


Pubblicata la norma UNI per il BIM il bim è un contenitore di informazioni sull’edificio

BIM è l’acronimo di “Building Information Modeling” (Modello di Informazioni di un Edificio) ed è definito dal National Institutes of Building Science come la “rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto”. Il BIM è un “contenitore di informazioni sull’edificio” in cui inserire dati grafici (come i disegni) e degli specifici attributi tecnici (come schede tecniche e caratteristiche) anche relativi al ciclo di vita previsto. Infatti, quando si disegnano oggetti come finestre, solai o muri è possibile associare alle informazioni grafiche (spessore del muro, altezza ecc.) anche informazioni come la trasmittanza termica, l’isolamento acustico ecc. Mentre la classica ed usuale progettazione CAD permette l’elaborazione di un progetto attraverso disegni in 2D o 3D la progettazione BIM non si limita ad informazioni visive o rendering ma speci-

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fica le funzionalità e le prestazioni di ogni oggetto BIM presente nel progetto o dell’interno edificio elaborato. Dopo una lunga attesa, è stata finalmente pubblicata la norma Uni 11337-7 relativa alla qualifica delle competenze dei professionisti che operano nel mondo BIM. Questa norma si pone come riferimento unico per la certificazione delle competenze, secondo un proprio schema sviluppato secondo i principi della ISO CEI 17024 e con il coinvolgimento di università ed esperti del settore. Con la pubblicazione della norma, si aprono ora ulteriori prospettive per valorizzare la propria professionalità in quanto vi sarà la possibilità di avere una certificazione rilasciata in conformità ad una norma nazionale e con l’accreditamento di Accredia, che consentirà alla certificazione di essere riconosciuta come titolo professionale ai sensi della legge 4/2013 sulle professioni non organizzate. Come già nella bozza in inchiesta pubblica, anche la norma Uni non descrive chiaramente i metodi e tempistiche di esame, i criteri di valutazione e punteggio né i requisiti per il mantenimento e durata della certificazione stessa. (CS)


Contestata la non applicazione del prezzario regionale secondo il codice dei contratti i prezzi delle lavorazioni sono determinati sulla base dei prezzari regionali In riferimento ad un appalto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane relativo alla procedura negoziata per dei lavori di ristrutturazione con ampliamento per adeguamento antisismico, igienico sanitario ed accesso ai disabili del centro sportivo “Centa Asilo”, su segnalazione di alcune nostre Imprese Associate abbiamo contestato i prezzi posti a base di gara che risultavano inadeguati e fuori mercato e soprattutto non rispettano il prezzario regionale della Regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo provveduto a segnalare al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori e al progettista incaricati dall’UTI a seguire il lavoro che il Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) all’articolo 23 comma 16 dispone che: “Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente”, inoltre, abbiamo allegato una tabella di raffronto tra i prezzi applicati nell’appalto specifico e quelli del prezzario Regionale, dimostrando l’inadeguatezza dei prezzi che risultavano dal 20% al 40% più bassi del prezzario Regionale.

Le giustificazioni che l’architetto progettista ci ha trasmesso non sono state attinenti con la nostra contestazione soprattutto dove si diceva che “in considerazione delle difficoltà di bilancio che attualmente tutte le Amministrazioni comunali hanno, pare inutile dover stanziare somme maggiori per avere successivamente ribassi d’asta attorno al 20-25% come sempre accade”. A questo punto abbiamo interessato i Direttori Regionali del settore lavori pubblici la Dott.ssa Magda Uliana e il Dott. Marco Padrini chiedendo cortesemente se potevano intervenire con l’UTI per riportare l’Amministrazione ad operare nel rispetto dei principi che devono essere tenuti in considerazione quando si appalta un’opera pubblica. Il Direttore dott. Padrini ci ha comunicato che l’ufficio Regionale Lavori Pubblici sta predisponendo un riscontro circa le modalità con le quali eventualmente discostarsi dal prezziario regionale, facendo riferimento o ad analisi prezzo puntuali ovvero a dati storici dei ribassi ottenuti con riferimento ad elementi concreti e non a dati generici peraltro presentati da un professionista invece che dalla stazione appaltante che detiene sicuramente tali elementi. La nostra iniziativa ha portato indubbiamente un risultato positivo per i prossimi appalti che verranno monitorati dalla Regione al fine di non permettere situazioni come quella dell’UTI sopracitata che danneggiano le imprese, le Amministrazioni pubbliche e di riflesso tutta la collettività. (CS)

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Proprietà industriale e tutela dei marchi d’impresa alcune delucidazioni e avvertenze

In considerazione delle numerose richieste che giungono all’Associazione sulla registrazione e sulla tutela dei marchi e relativa assistenza si richiama l’attenzione delle imprese su alcuni specifici aspetti di più diffuso interesse, quali: - significato e uso dei simboli TM e ®; - durata della tutela del marchio in Italia; - richieste di importi da parte di sedicenti organizzazioni di registrazione e tutela.

Significato e uso dei simboli TM e ® Il simbolo TM è l’abbreviazione di “trademark” ovvero marchio di fabbrica. Tale simbolo può essere apposto sui marchi a registrazione ancora non perfezionata o anche solo alla presentazione della domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), eseguibile attraverso qualsivoglia CCIAA. Il simbolo ® è l’abbreviazione di “registered” ovvero registrato e sta a indicare l’avvenuta registrazione del marchio. Si può apporre a fianco del marchio a registrazione avvenuta come comunicata dall’UIBM assieme al numero di registrazione.

Durata della tutela del marchio in Italia In Italia un marchio è protetto per 10 anni a decorrere dalla data di deposito ed è rinnovabile alla scadenza per un numero indefinito di volte, sempre per periodi decennali. Il rinnovo può es-

sere fatto senza penalità entro il mese di scadenza, dopo di che può essere utilmente effettuato entro un periodo di 6 mesi, previo pagamento di una tassa di mora. Decorso inutilmente tale termine il marchio decade in maniera irrevocabile e, nel caso, deve essere avviata una nuova procedura di registrazione.

Richieste di importi da parte di sedicenti organizzazioni I diritti e le imposte per il deposito e la registrazione dei marchi sono esclusivamente quelli che vengono richiesti dall’UIBM per il marchio nazionale o dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà industriale (EUIPO), per il marchio comunitario, o dall’Organizzazione mondiale, per la proprietà per il marchio internazionale (OMPI) in sede di presentazione della domanda. Null’altro è dovuto. Purtroppo, operano sedicenti organizzazioni molto ben informate sui depositi, le quali illegittimamente richiedono a proprio favore pagamenti collegati alle procedure di deposito e registrazione dei marchi. Si avvisano, pertanto, le imprese di non effettuare alcun pagamento a dette organizzazioni o, comunque, a soggetti diversi da quelli sopra indicati né di dare loro alcun riscontro, scritto o verbale, ma di voler segnalare tali truffaldine pratiche alla scrivente Associazione, che le porrà a conoscenza della locale autorità competente. Per ogni informazione o richiesta di deposito di marchi gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione, il cui servizio per la presentazione e il deposito di marchi d’impresa è sempre attivo.

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(AdT)


Normativa privacy

il garante conferma alcune autorizzazioni generali

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 497 del 13 dicembre scorso, ha individuato le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali dei dati adottate nel 2016, ancora compatibili con il nuovo Regolamento europeo in materia (GDPR) e con la recente riforma del Codice della privacy. In particolare, delle 9 autorizzazioni esistenti, 5 hanno superato il vaglio del Garante tra cui l’autorizzazione n 1/2016 (sul trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro) e la n. 3/2016 (sul trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni). Il Garante ha inoltre deciso di avviare una consultazione pubblica sulle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni oggetto del provvedimento in esame, aggiornate alla luce delle nuove disposizioni sulla privacy, che avrà una durata di 60 gg dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale (per maggiori informazioni, cliccare sul link https://www.gpdp.it/web/guest/home/ docweb/-/docweb-display/docweb/9068965). Per quanto riguarda i contenuti delle due autorizzazioni prima citate, si evidenzia quanto segue: - l’autorizzazione 1/2016 (trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro), si applica nei confronti di tutti coloro che, a vario titolo, effettuano trattamenti per finalità d’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, come: * agenzie per il lavoro e altri soggetti che svolgono attività di intermediazione; * persone fisiche e giuridiche, imprese, anche sociali, enti, associazioni e organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche; * rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito; Pag. 58 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2019

* soggetti che curano gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale e fiscale nell’interesse di altri soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo; * associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro; * medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che opera in qualità di libero professionista o di dipendente del datore di lavoro o di strutture convenzionate. Il provvedimento approfondisce le prescrizioni specifiche sul trattamento dati: * forniti in vista di una potenziale assunzione (sia tramite questionari inviati anche per via telematica, sia mediante curricula recapitati dai candidati di propria iniziativa), che deve riguardare soltanto le informazioni strettamente pertinenti, anche tenuto conto delle particolari mansioni e/o delle specificità dei profili professionali richiesti. Inoltre, quando nei curricula siano presenti dati non pertinenti, sarà necessario astenersi dall’utilizzo di queste informazioni. I dati genetici non possono essere trattati al fine di stabilire l’idoneità professionale; * durante il rapporto di lavoro, nel corso del quale il datore: a) può trattare dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche esclusivamente in caso di fruizione di permessi in occasione di festività religiose o per le modalità di erogazione dei servizi di mensa o per l’esercizio dell’obiezione di coscienza; b) può trattare dati che rivelano le opinioni politiche o l’appartenenza sindacale, o l’esercizio di funzioni pubbliche e incarichi politici, solo per la fruizione


di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali nonché per consentire l’esercizio dei diritti sindacali; c) non può trattare dati che rivelino le opinioni politiche nell’ambito della documentazione da presentare al fine del riconoscimento di benefici di legge, in caso di partecipazione di dipendenti ad operazioni elettorali; d) non può trattare dati genetici al fine di stabilire l’idoneità professionale di un dipendente, neppure con il consenso dell’interessato. Quanto alle modalità di trattamento, le informazioni devono essere raccolte, di regola, presso l’interessato. Le comunicazioni contenenti particolari categorie di dati vanno indirizzate in formato elettronico al diretto interessato o a un suo delegato, anche attraverso personale autorizzato; in caso di trasmissione cartacea, l’invio dovrà avvenire – di regola con plico chiuso salva la necessità di acquisire, anche mediante la sottoscrizione per ricevuta, la prova della ricezione dell’atto. Inoltre, il Garante specifica che i documenti contenenti particolari categorie di dati del lavoratore, qualora vengano trasmessi ad altri uffici sulla base delle rispettive competenze, devono riportare solo le informazioni strettamente necessarie allo svolgimento della funzione senza allegare, se non strettamente indispensabile, documentazione integrale o riportare stralci all’interno del testo. Infine quando, per ragioni di organizzazione del lavoro e nell’ambito della predisposizione di turni di servizio, le informazioni relative a presenze e assenze dal servizio vengano messe a disposizione di altri colleghi, il datore di lavoro non deve rendere note le causali delle assenze idonee a rivelare particolari categorie

di dati personali quali, ad esempio, permessi sindacali o dati sanitari, neanche attraverso sigle o acronimi. - l’autorizzazione 3/2016 (trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni), riprende a grandi linee il testo del 2016, con alcune modifiche ed integrazioni che hanno interessato le prescrizioni specifiche. In particolare, il testo precisa che i dati personali riferiti agli associati/aderenti possono essere comunicati ad altri associati anche in assenza del consenso degli interessati, a condizione che la predetta comunicazione sia prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto per il perseguimento di scopi determinati e legittimi e che le modalità di utilizzo dei dati siano rese note agli interessati in sede di rilascio dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. La comunicazione dei dati personali degli associati/aderenti all’esterno dell’associazione e la loro diffusione possono sempre effettuarsi con il consenso degli interessati, sempre previa informativa a questi ultimi circa la tipologia di destinatari e gli scopi della trasmissione e purché questi dati siano strettamente pertinenti alle finalità ed agli scopi perseguiti. Infine, si rileva che dati particolari possono essere comunicati alle autorità competenti per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia. Da ultimo occorre ricordare che il comma 5, dell’art. 21 del d.lgs. n. 101/2018 stabilisce che le violazioni delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679 (fino a 20.000.000 euro o per le imprese fino al 4 per cento del fatturato).

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(C)


Norme in materia di sicurezza le disposizioni riguardanti la circolazione su strada

Si fa seguito a quanto comunicato con nostra circolare prot. n. 38/2019 per ricordare che con la legge 1° dicembre 2018, n. 132, pubblicata sulla G.U. n. 281 del 3 dicembre 2018, è stato convertito il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante “disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, e meglio noto come “decreto sicurezza”. Il decreto legge e soprattutto la legge di conversione contengono anche disposizioni di notevole rilevanza sulla circolazione stradale e, più precisamente: - sul contratto di noleggio dei veicoli per finalità di prevenzione del terrorismo (art. 17); - sulle disposizioni in materia di blocco stradale (art. 23); - sulla riformulazione degli articoli 213 e 214 del codice della strada (c.d.s.), rispettivamente sul sequestro e sul fermo amministrativo del veicolo (art. 23 bis); - sulla circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero di cui agli articoli 93 e 132 del c.d.s. (art. 29 bis); - sulla responsabilità in solido per le violazioni del c.d.s. con riguardo alla circolazione dei veicoli immatricolati all’estero (art. 29 bis). Successivamente, con circolare prot. 300/ A245/19/149/2018/06 del 10 gennaio 2019 il Ministero dell’interno, Dipartimento pubblica sicurezza, Servizio Polizia stradale (di seguito Interni) ha diramato una lunga nota di istruzioni agli organi dipendenti in materia di inasprimento delle sanzioni per i blocchi stradali e di circolazione di veicoli immatricolati all’estero. Su quest’ultimo

tema è intervenuto anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione (di seguito M.I.T.), che con circolare del 20 dicembre 2018 ha fornito alcuni chiarimenti operativi. Di seguito si procede a una illustrazione delle norme in oggetto, nella quale, ove utile, si tiene conto dei commenti ministeriali.

Prescrizioni sul contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo (art. 17) La legge 132/2018 stabilisce che le imprese che esercitano l’attività di noleggio di veicoli senza conducente, contestualmente alla stipula del contratto e comunque in congruo anticipo rispetto alla consegna del veicolo, devono comunicare al Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno (CED) i dati riportati nel documento d’identità esibito dal cliente, al fine di un raffronto automatico con i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o dell’Autorità di pubblica sicurezza ovvero con le segnalazioni alle Forze di polizia. Nel caso in cui emergano fatti o situazioni potenzialmente rilevanti per la prevenzione di atti terroristici, il CED provvede ad inviare una segnalazione di allerta all’ufficio o comando delle Forze di polizia per le loro conseguenti iniziative. Le modalità tecniche dei collegamenti e quelle sulla conservazione dei dati comunicati saranno stabilite con decreto del Ministro dell’interno, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del d.l. 113/2018, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Disposizioni in materia di reato di blocco stradale (art. 23) La legge 132/2018 ha integrato il decreto legislativo 22 febbraio 1948, recante norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione: 1. estendendo la pena della reclusione da 1 a 6 anni (pena raddoppiata quando il fatto è commesso da più persone) a comportamenti di ostacolo alla libera circolazione posti in essere su strada ordinaria mediante oggetti idonei a

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ostruirla e ingombrarla, originariamente previsti per la sola sede ferroviaria; 2. introducendo l’art. 1 bis, ai sensi del quale chiunque impedisca la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendola con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro, sanzione che si applica anche ai promotori e agli organizzatori della manifestazione. Gli Interni hanno precisato che per entrambe queste fattispecie, ai fini della sussistenza del reato, la condotta deve essere svolta su aree a uso pubblico, mentre sono esclusi i comportamenti che limitano la circolazione dei proprietari di fondi chiusi al traffico, non considerati strade. Per quanto concerne, poi, la prima fattispecie, tra gli oggetti idonei ad ostruire o ingombrare la strada, rientrano anche i “veicoli lasciati in sosta irregolare per impedire la circolazione di altri veicoli”; in tal caso, occorre, però, dimostrare che la sosta irregolare del veicolo sia stata alimentata dallo specifico dolo di impedire o ostacolare la circolazione. In base all’art. 213, co. 4 del c.d.s., come modificato dalla legge 132/2018, il veicolo utilizzato per ostacolare la circolazione potrà essere sequestrato e confiscato e, a tal fine, viene affidato in custodia al trasgressore o ad altro obbligato in solido presente sul posto, che non può rifiutarla. In merito alla seconda fattispecie, il comportamento è punibile per il semplice fatto di impedire, con il proprio corpo, la libera circolazione su strada ordinaria a prescindere dalle motivazioni alla base del gesto. Se ciò si verifica nell’ambito di una manifestazione organizzata o promossa da persone fisiche o giuridiche, la stessa sanzione si applica anche ai promotori e organizzatori, ai quali la violazione è contestata immediatamente, se presenti, oppure in via differita con l’invio dei verbali a domicilio nei termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Sequestro e fermo amministrativo del veicolo (art. 23 bis) La legge 132/2018 semplifica le procedure e rivede le sanzioni stabilite, modificando gli articoli 213 e 214 del c.d.s., in ordine, rispettivamente, al sequestro del veicolo in vista della successiva confisca e al fermo amministrativo. Per quanto riguarda le procedure di confisca l’art. 213 novellato del c.d.s.) prevede: - l’applicazione generalizzata in tutti i casi in cui il veicolo sia stato utilizzato per commettere reati diversi da quelli previsti dal c.d.s.; - una semplificazione delle procedure, sia per

le tempistiche che per gli adempimenti, sul trasferimento della proprietà del veicolo al custode acquirente (individuato ai sensi dell’art. 214 bis del c.d.s.), quando tutti i soggetti indicati al co. 2 dell’art. 213 (proprietario o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido), si rifiutino di assumerne la custodia; - l’inasprimento delle sanzioni per coloro che circolino con il veicolo sottoposto a sequestro preventivo: oltre alla sanzione pecuniaria da 1.988 a 7.953 euro, il trasgressore è punito anche con quella accessoria della revoca della patente (prima era prevista solo la sospensione da 1 a 3 mesi); in più, il veicolo viene immediatamente trasportato in uno dei custodi acquirenti identificati ai sensi dell’art. 214 bis del c.d.s., che in seguito ne diverranno proprietari. Rimane confermato che il sequestro cautelare in funzione della confisca non si applica quando il veicolo appartenga a persone estranee alla violazione amministrativa. Per quanto riguarda il fermo amministrativo (art. 214 del c.d.s.), la nuova disposizione stabilisce: a) al co. 5, la possibilità di vendita del veicolo sottoposto a fermo amministrativo; nel cui caso, “la somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato;” b) l’inasprimento delle sanzioni per coloro che circolino con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, attuato mediante: - un incremento della sanzione pecuniaria (da un minimo di 1.988 a un massimo di 7.953 euro); - la previsione della responsabilità concorrente del custode che abbia acconsentito che altri circolassero con il veicolo sottoposto a fermo. - l’applicazione delle sanzioni accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. La legge 132/2018 introduce, inoltre, l’art. 215 bis nel c.d.s. il quale prescrive che, ogni 6 mesi, i Prefetti censiscano i veicoli giacenti da più di 6 mesi nelle depositerie autorizzate, per effetto delle misure di sequestro e fermo o di provvedimenti di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. L’elenco è pubblicato sul sito web della Prefettura competente per territorio, completo dei dati identificativi dei proprietari dei veicoli risultanti dal PRA. Trascorsi 30 giorni senza che il proprietario

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o altro soggetto indicato all’art. 196 del c.d.s. abbia assunto la custodia del veicolo, i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da considerarsi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca definitiva, sono da considerarsi definitivamente confiscati.

Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero; le formalità introdotte nell’art. 93 del c.d.s. (art. 29 bis) Rilevanti sono le modifiche apportate dalla legge 132/2018 all’art. 93 del c.d.s. che introducono formalità ai fini della circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero. Ora si ha che: a) il nuovo co. 1 bis vieta la circolazione dei predetti veicoli a coloro, italiani e stranieri, che abbiano stabilito la residenza in Italia da più di 60 giorni, fatte salve le eccezioni del successivo co. 1 ter; b) il nuovo co. 1 ter consente deroghe al divieto sub a) per i veicoli: - acquisiti in leasing o in locazione senza conducente da imprese stabilite nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo (S.E.E.) e prive in Italia di una sede secondaria o effettiva; - concessi in comodato a soggetti residenti in Italia e legati da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in altro Stato della U.E o dello S.E.E., che non abbia in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva. Per entrambe queste deroghe, il conducente deve avere a bordo del veicolo un documento sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo; in mancanza la disponibilità si considera in capo al conducente. Sulla non semplice materia si è pronunciato con l’anzidetta nota il M.I.T., precisando che il divieto di circolazione si applica tanto alle persone fisiche, quanto alle persone giuridiche con sede in Italia ancorché costituite all’estero, e che, per ovviare a tale divieto, l’interessato può: - immatricolare il veicolo in Italia, per continuare a circolarvi; - condurlo oltre confine, previo rilascio del foglio di via e della targa provvisoria; - condurre all’estero il veicolo con una bisarca senza foglio di via. Il M.I.T. ha precisato ancora che: - l’immatricolazione o il foglio di via possono essere richiesti dai soli intestatari della carta di

circolazione straniera; laddove questi ultimi risiedano all’estero, in deroga alle regole ordinarie e tenuto conto della ratio della disposizione, il M.I.T. riconosce all’utilizzatore del veicolo la possibilità di richiedere il foglio di via; - l’immatricolazione deve avvenire secondo le procedure vigenti in materia di nazionalizzazioni, comprese quelle sul censimento dell’importazione e sull’assolvimento degli obblighi IVA, quando si tratti di veicolo proveniente da altro Stato U.E. o S.E.E.; viene lasciata all’Agenzia delle entrate la valutazione sull’opportunità di prevedere delle procedure semplificate in relazione agli obblighi impositivi; - il foglio di via è richiesto da chi non intenda o non possa immatricolare il veicolo in Italia, previa consegna della carta di circolazione e delle targhe estere; il veicolo deve essere in regola con gli obblighi di revisione, altrimenti potrà essere trasferito all’estero solo imbarcandolo su una bisarca. - in caso di violazione dei nuovi obblighi, è previsto il ritiro della carta di circolazione estera che viene trasmessa all’Ufficio della Motorizzazione civile competente per territorio; entro 180 giorni, il veicolo o viene nazionalizzato oppure deve richiedersi il foglio di via, a pena di confisca; in ambo i casi, è richiesta la consegna delle targhe estere; gli stessi uffici dovranno segnalare, alla competente Autorità di polizia, i veicoli per i quali, scaduto il predetto termine di 180 giorni, non è stata richiesta né l’immatricolazione in Italia né il rilascio del foglio di via.

Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero; le sanzioni (art. 29 bis) Le sanzioni per le violazioni degli dei commi 1 bis e 1 ter dell’art. 93 del c.d.s. sopra richiamati sono stabilite come segue. Per la violazione del divieto di circolazione dei veicoli immatricolati all’estero da parte di coloro che sono stabiliti in Italia dopo 60 giorni di residenza (co. 1 bis) i commi 1 quater e 7 bis dello stesso art. 93 del c.d.s. prevedono una sanzione pecuniaria da 712 a 2.848 euro e quella accessoria dell’immediato sequestro del veicolo. Entro 180 giorni dalla violazione, il trasgressore o provvede alla reimmatricolazione in Italia del veicolo oppure chiede il rilascio del foglio di via per l’esportazione definitiva, come già precisato dal M.I.T. (v. sopra), altrimenti si procede alla confisca. E’ applicabile la riduzione del 30% per i pagamenti effettuati nei 5 giorni dalla contestazione o notifica.

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Quanto alla violazione delle eccezioni al divieto riconosciute dal co. 1 ter, il co. 7 ter del medesimo art. 93 del c.d.s. prevede per la mancanza del documento attestante l’acquisizione in leasing, il noleggio senza conducente o il comodato il pagamento di una somma da 250 a 1.000 euro, con obbligo di esibire il documento entro 30 giorni, durante i quali il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo; la riconsegna del veicolo è prevista solo dopo l’esibizione del documento ovvero trascorsi invano 60 giorni dall’accertamento. Inoltre, se il documento non è esibito nei 30 giorni, si applica la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 94, co. 3 del c.d.s. (formalità per il trasferimento della proprietà dei veicoli e di residenza dell’intestatario) consistente in una sanzione amministrativa da 712 a 3.558 euro. Su queste materie gli Interni hanno fornito con la nota sopra richiamata una serie di precisazioni, che qui si richiamano: 1. Divieto di circolazione di cui al co. 1 bis dell’art. 93 del c.d.s. Il divieto di circolazione di cui al co. 1 bis dell’art. 93 del c.d.s. riguarda tutti i veicoli immatricolati all’estero (dentro o fuori l’Unione europea) e si applica a prescindere dalla forma giuridica di disponibilità del veicolo, essendo sufficiente la semplice detenzione a qualsiasi titolo, fatte, ovviamente, salve le deroghe ex co. 1 ter; mentre, per quanto riguarda la residenza, rileva quella anagrafica in Italia risultante dai documenti di identità, anche in presenza di altra residenza all’estero; tuttavia, per i cittadini della U.E., in alternativa alla residenza anagrafica, si può tener conto anche della residenza normale; se la residenza non può essere verificata immediatamente su strada dall’agente accertatore, l’interessato viene invitato a dichiarare la sua residenza attuale e da quanto tempo è effettiva oppure, nei casi previsti dalla legge, ad autocertificarla specificando, altresì, il luogo in cui dimora o è domiciliato in Italia; sulla dichiarazione saranno svolti dei controlli che, in caso di dichiarazioni mendaci, faranno scattare anche sanzioni penali. E’, viceversa, consentito a una impresa europea di autotrasporto, che abbia sede secondaria o altra sede effettiva in Italia, di locare un veicolo senza conducente a impresa di trasporto italiana per attività in Italia che lo fa guidare a conducente dipendente (o socio, et c.) residente in Italia (nei limiti dell’art. 84 del c.d.s). Tuttavia, su questo punto gli Interni si riservono approfondimenti e di diramare altre istruzioni.

2. Deroghe di cui al co. 1 ter dell’art. 93 del c.d.s. Quanto alle deroghe previste dal più volte citato co. 1 ter, che si applicano anche ai veicoli concessi in leasing o in locazione a persone giuridiche con sede in Italia, gli Interni hanno precisato che in quest’ultimo caso il veicolo può essere materialmente condotto da persone che hanno cariche sociali documentate, come dipendente, socio o collaboratore della persona giuridica autorizzata a rappresentare l’impresa, ma che al momento del controllo questi soggetti dovranno dimostrare con documentazione pertinente (ad es., con la busta paga per il dipendente alla guida) il ruolo ricoperto all’interno dell’impresa a cui il veicolo è stato concesso in locazione o leasing, altrimenti l’agente chiederà l’esibizione della predetta documentazione ai sensi dell’art. 180, co. 8 del c.d.s.; se ciò non avvenisse nel termine fissato dall’agente accertatore, si applicheranno le sanzioni per circolazione abusiva previste dal co. 7 bis dell’art. 93 del c.d.s. Diversamente dalla locazione senza conducente, secondo gli Interni, la deroga prevista per il comodato opera solo per i veicoli concessi a persona fisica - e non giuridica - residente, che abbia rapporto di lavoro o di collaborazione con l’impresa intestataria straniera priva in Italia di sede secondaria o effettiva. 3. Deroghe di cui al co. 1 ter dell’art. 93 del c.d.s.; documento attestante la disponibilità del veicolo Per quanto concerne il documento da tenersi a bordo del veicolo ai fini del riconoscimento della deroga, per gli Interni è sufficiente uno qualsiasi, inclusa la copia del contratto di leasing o di locazione a lungo termine, redatto in lingua italiana, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa antecedente, dal quale risulti il titolo del possesso (cioè locazione, leasing o comodato) e la durata della disponibilità del veicolo. Il documento deve riportare le generalità dell’impresa locataria e deve sempre tenersi a bordo durante la circolazione del veicolo, per essere esibito durante un controllo su strada. E’ consentita l’esibizione in copia, purché abbia data certa da provare in originale, o in formato digitale, a condizione, in questo caso, che l’atto sia firmato digitalmente ed abbia data certificata o certificabile digitalmente. 4. Deroghe di cui al co. 1 ter dell’art. 93 del c.d.s.; la data certa Secondo le precisazioni degli Interni, la data

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certa è necessaria solo nei casi in cui le firme apposte sul documento non sono state autenticate; pertanto, se la scrittura privata ha la sottoscrizione autenticata, la data dell’autentica della sottoscrizione costituisce data certa. In assenza di autentica, la data certa può risultare dalla registrazione dell’atto all’Ufficio del registro o dall’apposizione su di esso di una marca temporale utilizzata per la spedizione dei documenti a mezzo posta. In ogni caso, la prova della data certa può essere fornita dall’interessato con qualsiasi altro mezzo ma, in tal caso, verrà liberamente valutata dall’organo di Polizia che visiona l’atto. In assenza del documento in esame, la disponibilità del veicolo è considerata sempre in capo al conducente che, pertanto, sarà considerato responsabile in solido degli illeciti di cui ai commi 7 bis dell’art. 93 c.d.s., ove non riesca a provare il legittimo titolo di possesso che lo abilita alla conduzione, dal momento che sta guidando un veicolo con targa estera pur essendo residente in Italia da più di 60 giorni, e 7 ter, per non aver a bordo del veicolo il documento di prova delle deroghe. Gli Interni evidenziano, inoltre, che per entrambe le ipotesi di cui ai commi 1 bis e 1 ter dell’art. 93 del c.d.s., trattandosi di veicoli immatricolati all’estero, la sanzioni pecuniarie di cui ai commi 7 bis e 7 ter dell’art. 93 devono essere pagate immediatamente nelle mani dell’agente accertatore, in conformità alle prescrizioni dell’art. 207 del c.d.s. Peraltro, anche in caso di pagamento immediato o di cauzione prestata si ha che: - per la violazione del co. 7 bis, il veicolo è sempre sottoposto a sequestro per un massimo di 180 giorni, durante i quali o viene reimmatricolato oppure o va attivata la procedura per l’esportazione; diversamente, si procede alla confisca; - per la violazione del co. 7 ter, il veicolo è sempre sottoposto a fermo amministrativo fino all’esibizione del documento di prova della locazione/comodato, da effettuare entro 30 giorni, fino ad un massimo di 60, trascorsi i quali viene riconsegnato.

Circolazione dei veicoli immatricolati all’estero; modifiche all’art. 132 del c.d.s. (art. 29 bis) Sempre in merito ai veicoli immatricolati all’estero va segnalata anche la prescrizione introdotta, in parallelo, ai commi 1 e 5 dell’art. 132 del c.d.s. prevede che, trascorso un anno da quando il veicolo

con targa estera – in disponibilità di uno straniero o di un italiano non residenti all’estero - circola in Italia sulla base del certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in caso di mancata immatricolazione, l’intestatario è tenuto a chiedere al competente Ufficio della Motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa provvisoria, ai sensi dell’art. 99 del c.d.s., al fine di condurre il veicolo oltre il confine. L’Ufficio della Motorizzazione civile provvederà alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati. In caso di violazione, il co. 5 dell’art. 132 del c.d.s. prevede una sanzione pecuniaria di 712 a 2.848 euro, mentre l’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’Ufficio della Motorizzazione civile.

Gli effetti del combinato disposto dei novellati articoli 93 e 132 del c.d.s. Giunti a questo punto è bene evidenziare gli effetti derivanti dalla combinazione delle modifiche apportate dagli art. 93 e 132 del c.d.s., il cui criterio distintivo va cercato nella residenza dell’intestatario - o anche del conducente per quanto si dirà appresso - del veicolo immatricolato all’estero e, cioè: - la regola generale è che il veicolo con targa estera condotto da persona non residente in Italia (anche italiano), può circolarvi fino ad un anno; trascorso un anno di permanenza continuativa in Italia, il veicolo non può più circolarvi, anche se condotto da straniero non residente, il quale, pertanto, deve o reimmatricolare il veicolo oppure portarlo fuori dai confini, previo rilascio del foglio di via e targa provvisoria. - l’eccezione alla regola di cui sopra, ai sensi del più volte citato comma 1 ter dell’art. 93, vale per i veicoli condotti da persone residenti in Italia da più di 60 giorni, i quali, fatte salve le deroghe più volte ricordate, sono obbligati o a reimmatricolare il veicolo in Italia o a condurlo oltre i confini, previo rilascio del foglio di via e targa provvisoria.

Responsabilità in solido per le violazioni del c.d.s. (art. 29 bis, lett. c) La legge 132/2018 è intervenuta anche sull’art. 196 (Principio di solidarietà) del c.d.s. in relazione alle modifiche analizzate sulla circolazione dei veicoli

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immatricolati all’estero. In particolare, per quanto concerne l’adempimento previsto dal co. 1 ter dell’art. 93 del c.d.s. sulla circolazione dei veicoli in locazione e in comodato, è prevista la responsabilità in solido della persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, abbia disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà. Sul punto gli Interni hanno precisato che, se al momento del controllo non viene esibito il documento con il titolo di possesso del veicolo, responsabile in solido è sempre considerato il conducente. Sempre per gli Interni, la modifica dell’art. 196 implica che nella locazione senza conducente risponda in solido il locatore, mentre in quelle che comportano una variazione temporanea della disponibilità del veicolo, ai sensi dell’art. 94, co. 4 bis del c.d.s., risponda l’intestatario temporaneo del medesimo. Tuttavia, queste responsabilità in

solido sono attivabili solo in presenza delle annotazioni risultanti dai documenti di circolazione o nell’Archivio nazionale dei veicoli; diversamente si continua a considerare obbligato in solido il proprietario del veicolo risultante dall’Archivio nazionale dei veicoli. La disciplina della circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero la normativa non è di immediata comprensione, soprattutto per la varietà di fattispecie che sottende; basti considerare che la più volte citata nota degli Interni si compone complessivamente di ben 84 pagine. Gli interessati possono, comunque, chiedere tutti gli atti citati all’ufficio trasporti dell’Associazione – è disponibile anche un testo del d.l. 11372018 con la legge di conversione 132/2018 – e rivolgersi al medesimo ufficio per l’esame di casi concreti.

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(AdT)


Divieti di circolazione di veicoli industriali pubblicato il calendario 2019

Premessa e novità Con decreto 4 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2018, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diramato le direttive e il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli industriali fuori dai centri abitati per l’anno 2019. Come per il passato, i divieti si applicano ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. Entro tale limite possono circolare i trattori stradali adibiti al traino dei semirimorchi. Come è stato osservato anche dal Ministero dell’interno in una propria nota esplicativa (v. infra) rispetto alle precedenti “edizioni” il decreto è stato integralmente riscritto e nella forma ha assunto una esposizione più organica e intellegibile anche sotto il profilo linguistico. Anche nel merito figurano importanti novità, come l’introduzione MESE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

di divieti aggiuntivi per i trasporti di alcune merci pericolose in regime A.D.R., maggiori agevolazioni per il trasporto intermodale e una più chiara e puntuale elencazione delle fattispecie di circolazione in deroga su autorizzazione prefettizia. Successivamente, il Ministero dell’interno, Dipartimento Pubblica sicurezza, Servizio Polizia stradale ha diramato la circolare prot. 300/A/9859/18/108/9/1 del 31 dicembre 2018 con la quale ha evidenziato le principali novità del decreto e fornito alcune precisazioni, fra le quali - giova subito segnalare – quella per la quale il regime dei divieti non si applica a: - alle macchine operatrici, comprese quelle eccezionale (da non confondersi con i mezzi d’opera, soggetti, invece, a divieto); - agli autoveicoli a uso speciale ex art. 203 del regolamento di esecuzione del codice della strada (c.d.s.) Di seguito si dà illustrazione complessiva del d.m. 4 dicembre 2019, richiamando, ove utile, le esplicazioni del Ministero dell’interno.

Il calendario dei divieti 2019 Nel dettaglio i divieti di circolazione si applicano alle seguenti giornate del 2019:

GIORNO

INIZIO DIVIETO

FINE DIVIETO

1

martedì

09,00

22,00

6

domenica

09,00

22,00

13

domenica

09,00

22,00

20

domenica

09,00

22,00

27

domenica

09,00

22,00

3

domenica

09,00

22,00

10

domenica

09,00

22,00

17

domenica

09,00

22,00

24

domenica

09,00

22,00

3

domenica

09,00

22,00

10

domenica

09,00

22,00

17

domenica

09,00

22,00

24

domenica

09,00

22,00

31

domenica

09,00

22,00

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MESE

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

GIORNO

INIZIO DIVIETO

FINE DIVIETO

7

domenica

09,00

22,00

14

domenica

09,00

22,00

19

venerdì

14,00

22,00

20

sabato

09,00

16,00

21

domenica

09,00

22,00

22

lunedì

09,00

22,00

25

giovedì

09,00

22,00

28

domenica

09,00

22,00

1

mercoledì

09,00

22,00

5

domenica

09,00

22,00

12

domenica

09,00

22,00

19

domenica

09,00

22,00

26

domenica

09,00

22,00

2

domenica

07,00

22,00

9

domenica

07,00

22,00

16

domenica

07,00

22,00

23

domenica

07,00

22,00

30

domenica

07,00

22,00

6

sabato

08,00

16,00

7

domenica

07,00

22,00

13

sabato

08,00

16,00

14

domenica

07,00

22,00

20

sabato

08,00

16,00

21

domenica

07,00

22,00

26

venerdì

16,00

22,00

27

sabato

08,00

22,00

28

domenica

07,00

22,00

2

venerdì

16,00

22,00

3

sabato

08,00

22,00

4

domenica

07,00

22,00

9

venerdì

16,00

22,00

10

sabato

08,00

22,00

11

domenica

07,00

22,00

15

giovedì

07,00

22,00

17

sabato

08,00

16,00

18

domenica

07,00

22,00

24

sabato

08,00

16,00

25

domenica

07,00

22,00

31

sabato

08,00

16,00

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MESE

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

GIORNO

INIZIO DIVIETO

FINE DIVIETO

1

domenica

07,00

22,00

8

domenica

07,00

22,00

15

domenica

07,00

22,00

22

domenica

07,00

22,00

29

domenica

07,00

22,00

6

domenica

09,00

22,00

13

domenica

09,00

22,00

20

domenica

09,00

22,00

27

domenica

09,00

22,00

1

venerdì

09,00

22,00

3

domenica

09,00

22,00

10

domenica

09,00

22,00

17

domenica

09,00

22,00

24

domenica

09,00

22,00

1

domenica

09,00

22,00

8

domenica

09,00

22,00

15

domenica

09,00

22,00

22

domenica

09,00

22,00

24

martedì

09,00

14,00

25

mercoledì

09,00

22,00

26

giovedì

09,00

22,00

29

domenica

09,00

22,00

Agevolazioni per i veicoli da e per l’estero Per i veicoli provenienti dall’estero, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio dei divieti di circolazione sono posticipati di 4 ore. Per questi veicoli provenienti dall’estero e con un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dal Regolamento CE n. 561/2006 in materia di tempi di guida di pausa e di riposo termini dopo l’inizio del divieto, il posticipo di cui decorre dal termine del periodo di riposo. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.

Agevolazioni per i veicoli da e per la Sardegna Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea

documentazione attestante la destinazione del viaggio l’orario di termine del divieto è anticipato di 4 ore. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dal resto del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore. I veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco, sono esclusi dal divieto.

Agevolazioni per i veicoli da e per la Sicilia Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dal resto del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del

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viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore. I veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso il resto del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco, sono esclusi dal divieto. Inoltre, per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 2 ore e l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.

Agevolazioni per il trasporto intermodale Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalle legge 4 agosto 1990, n. 240 [Bari - Bologna - Catania - Cervignano del Friuli (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise (CE) - Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara - Prato - Rivalta Scrivia (AL) Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia – Verona], come pure ai terminali intermodali collocati in posizione strategica [Busto Arsizio (VA), Domodossola (VB) - Melzo (MI) - Milano smistamento Mortara (PV) - Portogruaro (VE) - Rovigo - Trento - Trieste - Voltri (GE)] che trasportano merci o unità di carico dirette all’estero, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione all’estero delle merci o delle unità di carico nonché della documentazione relativa alla prosecuzione del viaggio con la modalità ferroviaria, il termine del divieto è anticipato di 4 ore. Il divieto non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007 (c.d. marebonus), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco. Il divieto non si applica per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci. L’anticipazione di 4 ore si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, casse mobili, semirimorchi), nonché

ai complessi veicolari scarichi, destinate all’estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle unità di carico. I trattori stradali di massa superiore a 7,5 t, quando viaggiano isolati, possono circolare nei giorni di divieto solamente nel caso in cui abbiano sganciato il semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto in forma intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna e per il solo viaggio di rientro in sede. Il divieto non si applica per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino nella definizione e nell’ambito applicativo dell’art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

Veicoli diretti o provenienti dal porto di Genova Per i veicoli provenienti dal porto di Genova, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio e termine del divieto di cui all’articolo 2 è, rispettivamente, posticipato e anticipato di 4 ore.

Esenzioni riguardanti categorie di veicoli Il divieto non si applica ai veicoli, anche se eccezionali, appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze Armate, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione civile, Croce Rossa Italiana, alle Regioni ed enti territoriali anche in forma associata. L’esenzione dal divieto opera, altresì, per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi: a) fornitura di acqua, gas, energia elettrica (fatta salva la facoltà di richiederla successivamente mediante procedura di cui all’art. 180 del c.d.s.); b) nettezza urbana e raccolta rifiuti, escluso il servizio di trasporto dal centro di raccolta a quello di smaltimento, se diverso, raccolta rifiuti e nettezza urbana effettuati con veicoli delle amministrazioni comunali contrassegnati con

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la dicitura “Servizio nettezza urbana”, nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio di smaltimento rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale; c) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri; d) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o a Poste Italiane spa, purché contrassegnati con l’emblema PT o con l’emblema Poste Italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano durante i giorni di divieto trasporti legati esclusivamente ai servizi postali; e) servizi radiotelevisivi; f) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade; g) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità. Il divieto non trova, inoltre, applicazione per i veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi: a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico; b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco; c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco; d) autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento; e) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo sia pubblico sia privato; f) macchine agricole ex art. 57 del c.d.s. e macchine agricole eccezionali ex art. 104 del c.d.s., fermi restando la necessità dell’autorizzazione di cui al co. 8 del medesimo art. 104 e il divieto di circolazione ai sensi dell’art. 175, co. 2 del c.d.s. sulle strade di tipo A (autostrade) e B (strade extraurbane principali) ex art. 2 del c.d.s. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minu-

scola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Il divieto non trova, altresì, applicazione nei seguenti casi particolari: - per i veicoli prenotati per la revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve fra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento della revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; - per i veicoli che rientrano alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla CCIAA, purché non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

Esenzioni riguardanti tipologie di merci Il divieto non si applica ai veicoli, anche se eccezionali, che trasportano esclusivamente le seguenti tipologie di merci, anche se circolano scarichi: a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili; b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attività della marina mercantile; c) giornali, quotidiani e periodici; d) prodotti per uso medico; e) prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime di temperatura controllata (ATP); f) prodotti agricoli che, pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita e, cioè: frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, - uova da cova, con specifica attestazione all’interno del documento di trasporto, sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. I veicoli trasportanti le merci di cui alle lett. e), f) e g) devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Il divieto non si applica, altresì, ai veicoli che trasportano animali vivi nelle condizioni qui indica-

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te, anche se circolano scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico anche nei periodi di vigenza del divieto: a) pulcini destinati all’allevamento; b) animali vivi destinati alla macellazione; c) animali vivi provenienti dall’estero; d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle 48 ore. I veicoli trasportanti le merci di cui alle lett. a), b) e c) devono essere muniti di cartelli indicatori aventi le caratteristiche e le modalità appena sopra indicate.

svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto; f) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto; g) circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all’art. 10 del c.d.s., limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto o, eventualmente, non possa essere interrotto; h) circolazione di veicoli provenienti dall’estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera; i) altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Autorizzazioni in deroga da parte delle Prefetture 1. Fattispecie di autorizzazione In presenza di motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza le Prefetture - Uffici territoriali del Governo (di seguito Prefetture), a fronte di istanza, possono nei seguenti casi autorizzare deroghe al divieto: a) trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli già esenti (v. sopra), al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite; b) trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi dalle autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento (v. sopra), al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite; c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature; d) trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali prodotti; e) circolazione dei veicoli utilizzati per lo

2. Richiesta di autorizzazione alla Prefettura Qualora sussistano le condizioni sopradette i soggetti interessati possono presentare, almeno 10 giorni prima della data prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione, di norma alla Prefettura della provincia di partenza o, in subordine, alla Prefettura nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il trasporto, indicando i seguenti elementi: a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve risultare limitato alle effettive esigenze e, in particolare: - per i prodotti agricoli al periodo previsto, per la specifica campagna di raccolta; - per le merci destinate all’alimentazione degli animali da allevamento, al periodo necessario a risolvere la criticità dell’approvvigionamento; - per i cantieri edili, alle date di inizio e fine previste per il cantiere;

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- per i prodotti dell’industria a ciclo continuo, al periodo in cui tale produzione è prevista ininterrottamente; - per i veicoli da utilizzare per fiere e mercati al programma degli eventi cui si intende partecipare; - per i veicoli da utilizzare per spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive il programma degli eventi cui si intende partecipare; - per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, la data precisa in cui è prevista l’effettuazione del trasporto; - per i veicoli provenienti dall’estero la data precisa in cui è prevista l’effettuazione del trasporto; - per i veicoli per i trasporti dei casi particolari la data precisa in cui è prevista l’effettuazione del trasporto; b) la targa del veicolo o dei veicoli per i quali si chiede l’autorizzazione; c) le località di partenza e arrivo nonché i percorsi su cui si intende transitare, sempre da specificare, e, comunque, limitati; d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura, specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga. Per i veicoli provenienti dall’estero, la richiesta può essere presentata alla Prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per il rilascio delle autorizzazioni la Prefettura andrà a tenere conto anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine. 3. Rilascio dell’autorizzazione di deroga La Prefettura, una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione alla deroga, sentite, ove necessario, le altre Prefetture competenti per e valutate le necessità e le urgenze prospettate dal richiedente conduce l’istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri: - accertamento della sussistenza dell’effettiva esigenza di deroga in funzione delle specificità dei luoghi, del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche; - sussistenza di condizioni di particolare criticità derivanti dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della Sicilia e, Pag. 72 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2019

in particolare, dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento; - verifica dell’indifferibilità del trasporto nei giorni di non vigenza del divieto; - accertamento dell’assenza di condizioni ostative da parte di soggetti terzi e, in particolare, degli enti proprietari e/o gestori di strade; - verifica della compatibilità del trasporto in deroga con le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il trasporto, la Prefettura nel cui territorio ha inizio il viaggio deve, comunque, fornire il proprio preventivo benestare. Verificata la sussistenza delle condizioni per la deroga, la Prefettura ne rilascia l’autorizzazione, ove, fra l’altro, saranno riportati: - l’arco temporale di validità; - la targa del veicolo o dei veicoli autorizzati alla circolazione; - le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi individuati, specificando, eventualmente, le strade o le aree in cui non è, comunque, consentita la circolazione in deroga; - la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il trasporto dei quali è consentita la circolazione in deroga; - l’eventuale specifica che i veicoli possono circolare scarichi, ma unicamente nel caso in cui ciò si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo comprendente la fase del trasporto e ripetitivo nel corso della stessa giornata lavorativa; - la prescrizione che i veicoli autorizzati siano muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Per le autorizzazioni di deroga per il trasporto di prodotti industriali a ciclo continuo, qualora sia comprovata la continuità dell’esigenza di effettuare più viaggi e la costanza della tipologia dei prodotti, la Prefettura può rinnovare, anche più volte, ma non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, a fronte di richiesta del soggetto interessato. Nel caso, infine, di veicoli provenienti dall’estero ed esclusivamente diretti ad aree attrez-


zate per la sosta o autoporti in prossimità del confine, la Prefettura può autorizzare anche in via permanente la circolazione in deroga.

Divieti aggiuntivi per i trasporti di merci pericolose Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 (materie e oggetti esplosivi) e 7 (materiali radioattivi) dell’ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario sopra indicati anche dalle ore 08.00 alle ore 24.00 di ogni sabato e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 25 maggio all’8 settembre 2019. In deroga a quanto così stabilito il trasporto di merci pericolose è consentito nei seguenti casi: a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessità di servizio e fermo restando che per ogni trasporto deve essere data informazione alla Prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l’ingresso in territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi veicolari qui elencati, anche se circolano scarichi: - militari e delle Forze di Polizia; - militari appartenenti a Forze Armate straniere e a civili da queste commissionati, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente; - civili, commissionati dalle Forze Armate, muniti del documento di accompagnamento rilasciato dal comando militare competente; b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell’allegato A al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale; c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia di merci pericolose appartenenti alla classe 1 (materie e oggetti esplosivi), limitatamente ai

cantieri di opere di interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale; d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia di merci pericolose appartenenti alla classe 7 (materiali radioattivi), limitatamente alle esigenze urgenti in ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con la sicurezza della circolazione stradale. È, inoltre, consentito il trasporto di merci pericolose con veicoli di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t è consentito limitatamente ai seguenti casi: a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione parziale o globale individuati nelle seguenti sottosezioni dell’Allegato A dell’ADR: 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.6, 1.7.1.4 b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 dell’Allegato A dell’ADR; c) trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell’Allegato A dell’ADR; d) trasporto di merci pericolose imballate in quantità esenti in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.5 dell’Allegato A dell’ADR. Al trasporto di merci pericolose nei casi di cui alle lett. da a) a d), con veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t, non si applica il divieto per il trasporto delle classi 1 e 7 dell’ADR, bensì il divieto di carattere generale Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi destinati alla distribuzione e al consumo ricade, invece, nel regime di esenzione per categorie di veicoli, come sopra ricordato. Il testo degli atti citati e ogni altra informazione possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Scadenze aziendali mese di febbraio 2019 il calendario delle scadenze per il mese di febbraio 2019

Venerdì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di gennaio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

Sabato 16 (posticipa a lunedì 18) IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di gennaio. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALI SPECIALI - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre per i contribuenti in regime speciale di cui all’art. 74, commi 4 e 5 del DPR 633/72. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA AUTOTRASPORTO - Scade il termine per il versamento, da parte delle imprese di autotrasporto, dell’Iva relativa al IV trimestre 2018, al netto dell’acconto versato a dicembre. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per quella comunale. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2018 - Scade il termine per versare la rata di addizionale regionale e comunale trattenuta sulle retribuzioni. Se il conguaglio è stato effettuato a dicembre, le rate di addizionale relative all’anno 2016 saranno 11, da gennaio a novembre. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24 utilizzando per il versamento delle ritenute Irpef. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. L’anno di riferimento è il 2018. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDEN-

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TI - Scade il termine per il versamento all’INPS dei contributi relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente attraverso il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI PER I DIRIGENTI (INPS ed EX INPDAI) - Scade il termine per il versamento all’INPS, tramite il modello F24, dei contributi dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, associati in partecipazione. Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2018 le aliquote sono state elevate al 34.23% per i soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza, non titolari di partita IVA, ed al 24% per i soggetti titolari di pensione o assicurati presso altre forme di pensionistiche obbligatorie. AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL Termine differito al 16 maggio 2019. INAIL - COMUNICAZIONI RETRIBUZIONI PRESUNTE - Termine differito al 16 maggio 2019. RITENUTE MESE DICEMBRE 2018 - CONGUAGLIO DI FINE ANNO - Scade il temine per il versamento, con il mod. F24, delle ritenute relative alle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti tra il 1° e il 12 gennaio 2018 di competenza del mese di dicembre 2018 e relative al conguaglio di fine anno. I codici da utilizzare sono il 1001 per le ritenute irpef lavoro dipendente e per i compensi dei collaboratori, 3802 per l’addizionale regionale, 3848 per l’addizionale comunale. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL T.F.R. - Scade il termine per versare il saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del t.f.r. maturato in azienda al 31 dicembre 2018. L’art.1 comma 623 L.190/2014 ha disposto l’aumento dell’imposta dall’11% al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2015.Il codice tributo per il versamento è il 1713. INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Quota fissa - Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale); le causali contributo da utilizzare sul mod. F24 sono rispettivamente AF per gli artigiani e CF per i commercianti.

Martedì 19 COMUNICAZIONI ENEA - Scade il termine per comunicare all’ENEA gli interventi di recupero edilizio comportanti un risparmio energetico effettuati dal 1° gennaio 2018 al 21 novembre 2018.

Mercoledì 20 ENASARCO - Scade il termine per il versamento dei contributi previdenziali relativi al 4° trimestre 2017 (per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Lunedì 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di gennaio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica.

Giovedì 28 STAMPATI FISCALI - Scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuati nell’anno 2018 da parte delle tipografie e dei soggetti autorizzati alla rivendita. TRASMISSIONE DATI ONERI DETRAIBILI/DEDUCIBILI - Scade il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi a oneri detraibili/deducibili relativi all’anno precedente dei contribuenti, da parte di istituti bancari, agenzie funebri, amministratori di condominio, assicurazioni, università ecc. SPESOMETRO - Scade il termine per la trasmissione telematica del file xml contenente i dati delle fatture emesse e ricevute (Spesometro) riferite al secondo semestre 2018. LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni Iva periodiche riferite al 4° trimestre 2018. CERTIFICAZIONI DEI COMPENSI E PROVVIGIONI - Scade il termine per la consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo ed ai percettori di provvigioni della certificazione attestante i redditi corrisposti nel 2018.

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LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente. FASI - DIRIGENTI INDUSTRIALI - Scade il termine per versare i contributi trimestrali (3° trimestre 2018) all’assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti industriali (FASI). CONGUAGLIO IRPEF - Termine ultimo per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2018. Pertanto non è possibile fare il conguaglio con le retribuzioni del mese di febbraio se

queste vengono erogate nei primi giorni del mese di marzo. Le ritenute relative al conguaglio effettuato in febbraio devono essere versate entro il 16 marzo. INAIL - DENUNCIA RETRIBUZIONI - Termine differito al 16 maggio 2019. INAIL - Riduzione dei tassi di premio per prevenzione - Per i datori di lavoro, con almeno 2 anni di attività, che abbiano effettuato interventi migliorativi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, scade il termine annuale per la presentazione telematica mediante mod. OT/24 alla competente sede territoriale dell’Inail della domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

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(PZ - FT)


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