Apinforma 1/2020

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 1 15 gennaio 2020

IN PRIMO PIANO ANCHE SU FACEBOOK PER PROMUOVERE GLI ASSOCIATI

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


METLAB. Laboratorio Accreditato di Taratura Centro LAT n°280. METLAB è specializzata nella taratura e gestione delle apparecchiature per la misura della temperatura. La conoscenza della grandezza “temperatura” riveste un ruolo di primaria importanza in molti settori siano essi quelli associati alla ricerca nel campo della fisica che quelli che includono processi di trasformazioni chimiche e biochimiche fino ad arrivare a quelli che riguardano applicazioni ingegneristiche. Per la grandezza di temperatura, il Laboratorio METLAB è stato accreditato da ACCREDIA, l’Ente unico di Accreditamento in Italia, il quale ha riconosciuto la competenza del Laboratorio stesso e la conformità ai requisiti definiti dalla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il riconoscimento di Laboratorio LAT (Laboratorio Accreditato di Taratura) rientra negli Accordi di Mutuo Riconoscimento ILAC/MRA e quindi ha valenza internazionale. METLAB è in grado di eseguire tarature accreditate di: > Termometri a resistenza > Termocoppie a metallo nobile > Termocoppie a metallo comune > Indicatori di temperatura con termometri a resistenza > Indicatori di temperatura con termometri a termocoppia

Campi di misura e relative incertezze disponibili sul sito: www.accredia.it – Banche dati – Accreditamenti – Laboratori di taratura.

LAT N°280 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements


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Via Cussignacco, 78/41 33040 Pradamano, Udine Tel. (+39) 0432.685145 / 655292 Email: info@metlab.it

www.metlab.it


notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 1 15 gennaio 2020

Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE

LA NOSTRA POSIZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

La nostra comunicazione su Facebook

8

Il sistema economico regionale

10

La legge di bilancio 2020

13

Incoterms® 2020

26

Esportatori autorizzati per l’EUR1, EUR.MED e ATR

28

Tasso legale allo 0,05%

30

La gestione delle fatture di fine anno

31

Contributi pubblici

33

A fine gennaio l’esterometro di novembre e dicembre

34

Rimborso accise autotrasportatori

35

Compensazione crediti tramite F24

36

Certificati di Origine e Visti

37

Registro carico e scarico prodotti energetici

38

Tabelle ACI

39

Contributi per la valorizzazione di brevetti e marchi

40

Autotrasporto c/t. Contributi investimenti

42

Indice mensile rivalutazione t.f.r. novembre 2019

44

Ancora novità in materia di appalti

45

Rinnovo CCNL Confapi / Federmanager

47

CONAI: semplificazioni in vigore dal 1° gennaio 2020

51

Linee guida della Regione FVG sull’amianto (1a parte)

52

Medico competente

56



EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

SOA: rinnovo per la Canola Lino e Figli di Canola Dario & c. snc

58

ANAC: indicazioni sull’obbligo di acquisizione dei CIG

59

Gas fluorurati: 30 anni di dati europei

61

Timber Regulation, legalità dei materiali legnosi importati

62

Questionario per tesi di laurea su Industria 4.0

64

Divieti di circolazione dei veicoli industriali

72

Riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2018

75

Trasporti internazionali su strada

76

Autorità di regolazione dei trasporti

77

Scadenze aziendali mese di febbraio 2020

78

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



La nostra comunicazione su Facebook promuoviamo le imprese associate dando spazio alle immagini o video aziendali e di prodotti Vi ricordiamo che è sempre attiva la nostra pagina Facebook, una vetrina utile per poter comunicare in tempo reale le nostre attività e le notizie di interesse per le Imprese. Vi invitiamo ad accedere cliccando sul link https://www.facebook.com/confapifvg/ o cercando su Google “Confapi FVG Facebook”. Non dimenticate di metterci un “mi piace” perché ciò consentirà di aumentare il numero delle persone che ci seguono.

Vi ricordiamo anche che potete usufruire di uno spazio per pubblicare immagini o video accompagnati da una breve presentazione dell’azienda; inviateci tutte le Vostre notizie aziendali (partecipazione a fiere, nuovi prodotti, cambiamenti), Vi aiuteremo ad avere più visibilità. Tutto il materiale può essere inviato a Barbara Vergolin: segreteria@confapifvg.it

Pag. 8 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 1 - 15 gennaio 2020

(LCP)


AEROSPACE

AIMING HIGH LOOKING AHEAD

INDUSTRY

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Il sistema economico regionale rio, secondario e terziario) che operano in Friuli Venezia Giulia sono 89.487. Si evidenzia però che, di queste imprese, molte sono in sofferenza, infatti, sono 1.787 quelle soggette a procedure concorsuali e 3.494 quelle in scioglimento o liquidazione per un totale di 5.281 imprese che corrisponde al 5,9% delle imprese complessivamente considerate.

la dinamica delle imprese in fvg

(a cura di Confapi FVG, fonte dei dati Camera di Commercio PN UD e IRES) Le imprese attive, in tutti i rami di attività (prima-

Se le suddividiamo per ambiti provinciali si hanno le seguenti ripartizioni, le quali confermano che nella provincia di Udine si concentra la quasi metà delle imprese regionali.

Numero delle imprese per provincia Ambiti provinciali

N. delle imprese attive

Incidenza %

8.713

9,7%

Pordenone

23.536

26,3%

Trieste

13.984

15,6%

Udine

43.254

48,4%

Totale

89.487

100,0%

Gorizia

Suddivise per macrosettori si hanno, poi, le seguenti ripartizioni, dalle quali risulta che il terziario (commercio, servizi alle imprese e alle persone, ospitalità) rap-

presenta ben oltre la metà delle imprese e il secondario in senso lato (settori manifatturiero, delle costruzioni e dei trasporti e logistica) meno della terza parte.

Numero imprese per settore Macrosettori

N. delle imprese attive

Incidenza %

13.443

15,0%

9.451

10,6%

13.693

15,3%

2.339

2,6%

Commercio, servizi, ospitalità

50.561

56,5%

Totale

89.487

100,0%

Agricoltura Industria manifatturiera Industria delle costruzioni Industria dei trasporti e della logistica

Quanto alle dimensioni aziendali, per solo numero di addetti, la larghissima maggioranza delle imprese attive è costituita da piccole imprese (meno di 50 addetti) con oltre il 99,2%, di cui il grosso è

formato da microimprese con oltre il 93,8%, come si evince dalla sottostante tabella. Solo lo 0,8% è composto da medie e grandi imprese.

Pag. 10 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 1 - 15 gennaio 2020


Numero di imprese per classe di addetti Classe di addetti

N. delle imprese attive

Incidenza %

0 addetti

13.574

15,2%

1 addetto

42.936

48,0%

2-5 addetti

22.683

25,3%

6-9 addetti

4.773

5,3%

10-19 addetti

3.384

3,8%

20-49 addetti

1.429

1,6%

50-99 addetti

391

0,4%

100-249 addetti

206

0,2%

250-499 addetti

65

0,1%

500 addetti e più

46

0,1%

Totale

89.487

Se questa è la fotografia dello stato attuale delle imprese in Friuli Venezia Giulia, altrettanto utile è verificarne la dinamica negli anni più recenti, utile

100,0%

a capire quante imprese abbiamo perso. Sempre secondo la medesima fonte si ha il seguente andamento compreso fra il 2013 e il III trimestre 2019.

Numero di imprese attive per anno Periodo

Imprese attive

31 dicembre 2013

94.900

31 dicembre 2014

92.761

31 dicembre 2015

92.020

31 dicembre 2016

90.978

31 dicembre 2017

90.288

31 dicembre 2018

89.817

30 settembre 2019

89.487

Variazione III trimestre 2019 su 31 dicembre 2013

- 5.413

Dal che si ricava che fra il 2013 e il III trimestre del 2019 vi è stata una progressiva e costante diminuzione delle imprese attive con una perdita complessiva

di 5.413 unità. Un ulteriore dato di interesse riguarda la dinamica degli assetti giuridici delle imprese attive del Friuli Venezia Giulia, così sintetizzato.

Numero di imprese per assetto giuridico Natura giuridica

2000

III trimestre 2019

Variazione % 2000-2019

Società di capitali

10.373

18.532

+ 78,7%

Società di persone

19.659

15.904

- 19,1%

Imprese individuali

71.143

53.343

- 25,0%

1.778

1.708

+ 3,9%

102.953

89.487

-13,1%

Altre forme Totale

Per quanto riguarda il dato occupazionale, al III trimestre 2019, su 1.215.220 abitanti residenti in Friuli Venezia Giulia, la forza lavoro (persone occupate e in cerca di occupazione) ammonta complessivamente a 547.390 unità (45%), di cui occupati sono 510.768

(403.405 di lavoro dipendente), con un tasso di disoccupazione pari a 36.622 unità, pari a un lusinghiero 6,7% rispetto al 9,9% della media nazionale (settembre 2019). I pensionati in Friuli Venezia Giulia ammontano a 354.847, così ripartiti per ambiti provinciali.

Pag. 11 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 1 - 15 gennaio 2020


Ambiti provinciali

N. pensionati

Incidenza %

Gorizia

41.788

11,8%

Pordenone

84.346

23,8%

Trieste

71.753

20,2%

Udine

156.960

44,2%

Friuli Venezia Giulia

354.847

100,0%

Alla luce degli elementi sopra riportati si possono formulare alcune sommarie considerazioni. 1. Il sistema economico regionale prosegue in un lento, ma costante declino, testimoniato dalla perdita complessiva di 5.413 imprese rispetto al 2013, pari al 5,7% del dato di allora. 2. Strutturalmente il sistema mantiene un’elevata frammentarietà con un tessuto di imprese formato nella stragrande maggioranza di piccolissime imprese. Né, a questo proposito, deve trarre in inganno la cospicua crescita delle società di capitali, la quale ha la sua origine nella riforma del diritto societario, con la possibilità di costituire srl (dal 1993) e spa (dal 2003) con socio unico. La cosa ha deter-

minato un aumento del numero delle società di capitali rispetto alle società di persone e alle imprese individuali, favorendo la trasformazione di queste ultime e la scelta dell’anzidetta opzione per le nuove iniziative. 3. In parziale compenso il tasso di disoccupazione in Friuli Venezia Giulia si mantiene su livelli “accettabili” rispetto alla media del Paese, ma ancora superiore a quello degli anni precedenti. 4. Si evidenzia che in Friuli Venezia Giulia a fronte di 510.768 persone occupate registriamo 354.847 persone in quiescenza: a ogni pensionato corrisponde 1,4 persone che lavorano.

Pag. 12 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 1 - 15 gennaio 2020

(LCP)


La legge di bilancio 2020 Cedolare secca (comma 6)

manovra da 31 miliardi con molti micro interventi

Premessa È stata approvata la legge di bilancio per il 2020, è la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 pubblicata sul S.O. n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019. Il provvedimento, composto di un singolo articolo e di ben 884 commi, rende difficile l’individuazione delle norme a meno che non si conosca il n. del comma. A questa modalità di legiferare ci siamo ormai abituati, la necessità di porre la fiducia sul testo è ormai una consuetudine sacrificando in questo modo la strutturazione del contenuto. La legge di bilancio ha un valore complessivo di circa 35 miliardi di euro, ed è caratterizzata dalla sterilizzazione dell’aumento delle aliquote Iva. Di seguito presentiamo sinteticamente i principali interventi di interesse per le imprese e le persone fisiche, sarà nostra cura come sempre ritornare sugli argomenti di maggiore interesse con successivi approfondimenti.

Confermata la cedolare secca del 10% per i contratti abitativi a canone concordato sul canone di locazione pattuito dalle parti. Non è stata invece confermata la cedolare secca del 21% sui contratti relativi a fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq.

Sconto in fattura Ecobonus (commi 70 e 176)

È sterilizzato anche per il 2020 l’aumento delle aliquote Iva, quella ordinaria del 22% e quella ridotta del 10% che resteranno pertanto invariate e non subiranno gli incrementi già previsti dalle precedenti manovre. Si tratta di una sterilizzazione limitata all’anno in corso, per cui in assenza di nuovi interventi, l’aliquota ridotta del 10% passerà al 12% dal 2021 e l’aliquota ordinaria del 22% passerà al 25% dal 2021 e al 26,5% dal 2022.

Con un emendamento alla legge di Bilancio, dove la Confapi è stata parte attiva, sono stati abrogati i commi 2, 3 e 3-ter dell’art. 10 del D.L. 34/2019, che riconoscevano la possibilità, per i contribuenti che eseguivano interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, di cedere la detrazione a cui hanno titolo al proprio fornitore. Questa misura è stata da subito criticata dalle piccole e medie imprese perché si sarebbero trovate nella spiacevole condizione di fare da banca ai propri clienti, riconoscendo da subito una riduzione sul prezzo pari al valore della detrazione, che però sarebbe stata recuperata in un arco di cinque anni, pregiudicando l’equilibrio finanziario aziendale, soprattutto delle piccole realtà. La possibilità di richiedere lo sconto in fattura in luogo di utilizzare direttamente la relativa detrazione nella propria dichiarazione dei redditi è rimasta per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali. Tale possibilità decorre dal 1° gennaio 2020 limitatamente agli interventi di primo livello di importo pari o superiore a 200.000 euro. Per interventi di primo livello si intendono quelli che “oltre ad interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”.

Deducibilità Imu (commi 4 e 5)

Sicurezza immobili (comma 118)

Confermata anche per il 2019 la deducibilità del 50% dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’IMU pagata su immobili di tipo strumentale.

Per incrementare la sicurezza degli immobili è stato introdotto un credito d’imposta per l’acquisizione e predisposizione di sistemi di monitorag-

Sterilizzati gli aumenti Iva (comma 3)

Pag. 13 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2020


gio strutturale continuo. Le modalità attuative del credito saranno definite da uno specifico decreto.

Detrazioni risparmio energetico (comma 175 lett. a) Prorogate di un anno le detrazioni fiscali del 65% per il risparmio energetico. Invariati anche i limiti di spesa agevolati. Per il risparmio energetico segnaliamo che la detrazione è usufruibile anche per le schermature solari e gli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili, ma in questi casi la detrazione è ridotta al 50%. La detrazione del 65% è stata estesa anche alle spese per l’acquisto e la posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti sostenute nel 2020, con un limite di spesa di 100.000 euro. A questo proposito è richiesto che l’intervento porti ad un risparmio di energia primaria (PES) di almeno il 20%. Con riferimento al risparmio energetico, segnaliamo che non sono state prorogate le agevolazioni sulle parti comuni degli edifici condominiali. Per queste ultime la detrazione rimane quindi legata alle spese sostenute fino al 2021 (come previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno), vincolando gli amministratori di condominio alla programmazione degli interventi entro tale data. Ricordiamo che la detrazione in questi casi è riconosciuta nella misura del: - 70% per gli interventi sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; - 75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica estiva e invernale della parte comune, conseguendo almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015. Le detrazioni di cui sopra sono calcolate su un ammontare massimo di spesa di 40.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio. La sussistenza delle condizioni dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato. Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, viene confermato che la cessione del credito può essere effettuata non solo dai soggetti incapienti, ma anche da quelli capienti. Di fatto quindi la cessione del bonus viene estesa a tutti i contribuenti.

Detrazioni per recuperi edilizi (comma 175 lett. b) n. 1) Prevista la proroga, per le spese sostenute fino al

31 dicembre 2020, della detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR. La misura della detrazione rimane fissata al 50% entro il limite di spesa di 96.000 euro. In assenza di proroga la detrazione sarebbe del 36% con un limite di spesa di 48.000 euro. Si sottolinea che per alcuni di questi interventi è stato introdotto un nuovo adempimento burocratico, sarà, infatti, necessario inviare specifica informativa all’ENEA.

Detrazione acquisto mobili ed elettrodomestici (comma 67 lett. b) n. 2) Esteso fino al 31 dicembre 2020 il bonus mobili ed elettrodomestici, vale a dire lo sgravio Irpef del 50% entro un tetto massimo di spesa di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), destinati all’abitazione sulla quale sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia a decorrere dal 2019. La detrazione per i mobili prescinde dall’ammontare dell’importo sostenuto per le spese di ristrutturazione, ed è fruibile in 10 quote annuali. Anche per questi interventi è stato introdotto un nuovo adempimento burocratico, sarà, infatti, necessario inviare specifica informativa all’ENEA.

Ristrutturazione impianti sportivi (comma da 177 a 180) Riconosciuto anche per il 2020 un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano erogazioni liberali per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, nonché per la realizzazione di nuove strutture anche se destinate a soggetti concessionari. Il credito è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni in denaro ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Il credito è riconosciuto entro un limite del: - 20 % del reddito imponibile per le persone fisiche; - 10 ‰ dei ricavi annui per i titolari di reddito d’impresa. Il credito per i titolari di reddito d’impresa è utilizzabile esclusivamente in compensazione con l’F24 e non assume rilevanza ai fini dell’imposizione ai fini delle imposte dirette e dell’Irap. Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali. Il beneficiario è tenuto a comunicare immediatamente l’erogazione ricevuta all’Ufficio dello sport,

Pag. 14 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2020



ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello del versamento, lo stato di avanzamento dei lavori o il loro completamento. Il DPCM 0 aprile 2019 disciplina le modalità attuative del bonus.

Credito d’imposta investimenti Industria 4.0 (commi da 184 a 197) In luogo di prorogare iper e maxi - ammortamenti, è stato introdotto un credito d’imposta legato agli investimenti in beni strumentali nuovi nonché in quelli immateriali in chiave “Industria 4.0”. L’incentivo consiste in un credito d’imposta differenziato sulla base della tipologia d’investimento. Per i beni materiali di cui alla Tabella A allegata alla legge di bilancio 2017, il credito d’imposta spetta nelle misure di seguito indicate: AMMONTARE INVESTIMENTO

CREDITO D’IMPOSTA

fino a 2.5 milioni

40%

da 2.5 a 10 milioni

20%

oltre i 10 milioni

zero

Il credito d’imposta spetta per i beni nuovi acquistati nel corso del 2020 e quelli consegnati entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia accettato il relativo ordine e sia pagato un acconto di almeno il 20%. Trasformata in credito d’imposta anche l’agevolazione prevista per i software, vale dire i beni immateriali inseriti nella tabella B allegata alla legge di bilancio 2017. In questi casi il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo entro il limite massimo di 700.000 euro. È riconosciuto un credito d’imposta del 6% entro il limite massimo di spesa di 2.000.000 di euro per gli investimenti in beni strumentali nuovi che non rientrano nelle tabelle A e B allegate alla Legge di Bilancio 2017. Questo credito d’imposta, che per molti aspetti richiama la disciplina dei maxi ammortamenti, è riconosciuto anche ai professionisti. Per la fruizione dei crediti d’imposta di cui sopra, è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa. Il credito è inoltre condizionato al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e alla correttezza dei versamenti contributivi e previdenziali dei lavoratori dipendenti.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 in: - 5 quote annuali di pari importo per i beni materiali; - 3 quote annuali di pari importo per i beni immateriali. La compensazione decorre dall’anno successivo all’entrata in funzione dei beni o all’interconnessione per gli investimenti di cui alle Tabelle A e B allegate alla legge di Bilancio 2017. Se l’interconnessione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, per il primo anno si applicherà la percentuale del 6% prevista per i beni non rientranti nelle Tabelle A e B. In pratica si applica la stessa regola prevista per i maxi ammortamenti prima dell’interconnessione. Per tutte le fattispecie di credito d’imposta di cui sopra non si applica il limite di 700.000 euro di cui all’art. 34 della legge 388/2000 né il limite di 250.000 euro di cui al comma 53 dell’art. 1 della legge 244/2007. Il credito d’imposta non è soggetto a tassazione ai fini Irpef, Ires e Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi. È cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi investimenti. Per gli investimenti interessati all’interconnessione rimane l’obbligo di produrre una dichiarazione del legale rappresentante o, per gli investimenti superiori a 300.000 euro, una perizia giurata di stima di un ingegnere, perito industriale o Ente di certificazione accreditato, nella quale si attesti che il bene: - possiede le caratteristiche tecniche previste dagli allegati alla norma che contemplano i beni agevolabili; - e interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. È stato previsto che nelle ipotesi in cui si benefici del credito d’imposta, l’eventuale cessione a titolo oneroso del bene agevolato e destinazione dello stesso all’estero, anche in strutture appartenenti allo stesso soggetto, entro il 31.12 del secondo anno successivo all’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. La sostituzione del bene agevolato con uno che rientri sempre nella tabella A, non determina la perdita del beneficio per le residue quote. Anche in questo caso è necessario produrre l’attestazione e provvedere all’interconnessione. Con riferimento a quest’ultimo caso, qualora il nuovo investimento abbia un costo inferiore a quello originario, la fruizione del beneficio conti-

Pag. 16 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2020


nua con riferimento alle quote residue fino a concorrenza del nuovo investimento.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo (commi da 198 a 208) È stata rivista la disciplina che riconosce un credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione in chiave 4.0 e altre attività innovative. L’agevolazione è subordinata alla presentazione di un’apposita comunicazione al MISE al quale spetterà individuare le modalità e i termini di trasmissione della stessa. L’agevolazione è inoltre condizionata al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e alla correttezza dei versamenti contributivi e previdenziali dei lavoratori dipendenti. Il bonus riguarda le seguenti attività: 1 - ricerca e sviluppo deve intendersi quella fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico; 2 - innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti e processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Non rientrano conseguentemente le attività di miglioramento routinarie e in generale quelle dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli della concorrenza, l’adeguamento dei prodotti alle richieste della clientela nonché il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti; 3 - attività innovative inerenti al design e l’ideazione estetica delle imprese del tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafe, del mobile e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari. Con riferimento alle attività di cui sopra sono agevolabile le seguenti spese: a - spese per il personale assunto a tempo indeterminato ed impiegato esclusivamente nell’attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base del calcolo del credito d’imposta nella misura del 150%; b - quote di ammortamento, canoni di leasing e altre spese relative a beni materiali mobili e per attività di R & S, compresi i software, nel limite massimo del 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività; c - limitatamente all’attività di ricerca e sviluppo, le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto, semiconduttori, nuova varietà vegetale, nel limite di un milione di

euro purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività; d - spese per contratti aventi ad oggetto lo svolgimento diretto da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito; e - spese per servizi di consulenza inerenti allo svolgimento dell’attività agevolabile, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese per il personale; f - spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo del 30% delle spese per il personale. Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata per attività come segue: - attività di ricerca e sviluppo, 12% della base di calcolo nel limite massimo di 3 milioni di euro; - attività di innovazione tecnologica, 6% della base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; - attività di innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti e processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati in chiave di innovazione digitale 4.0, 10% della base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; - attività innovative, 6% della base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e a condizione che sia rilasciata apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale. Anche a questo credito d’imposta non si applica il limite di 700.000 euro di cui all’art. 34 della legge 388/2000 né il limite di 250.000 euro di cui al comma 53 dell’art. 1 della legge 244/2007. Il credito d’imposta non è soggetto a tassazione ai fini Irpef, Ires e Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi. È cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi investimenti. È richiesto che il responsabile del progetto predisponga una relazione tecnica dalla quale risulti la finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili. Per le attività commissionate a terzi la relazione deve essere redatta dal soggetto che esegue le attività. Il vecchio credito d’imposta disciplinato dal D.L. 145/2013 è stato limitato alle spese sostenute fino al 2019.

Credito d’imposta

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per la formazione (commi da 210 a 217) Prorogato al 2020 il credito d’imposta per la formazione riferita all’Industria 4.0, la proroga tutTIPOLOGIA DI IMPRESA

tavia ha modificato i limiti di spesa. Il credito è calcolato sulle spese del personale dipendente dedicato a tale attività secondo le seguenti percentuali.

MISURA DEL’AGEVOLAZIONE

LIMITE SPESA

Piccola impresa

50%

300.000 euro

Media impresa

40%

250.000 euro

Grande impresa

30%

250.000 euro

Per tutte le imprese la percentuale è fissata al 60% nel caso in cui i destinatari dell’attività formativa siano lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017. Il credito è condizionato al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e alla correttezza dei versamenti contributivi e previdenziali dei lavoratori dipendenti. La formazione deve essere dedicata all’acquisizione di conoscenze tecnologiche quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi - ciber - fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Tale formazione deve riguardare i seguenti ambiti: - vendita e marketing; - informatica; - tecniche e tecnologie di produzione. Non sono agevolabili le attività riconducibili alla formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa riferita a salute e sicurezza, protezione ambientale e ogni altra normativa obbligatoria. L’agevolazione esclude il costo dei docenti che tuttavia potrà essere coperto dal fondo sociale europeo o dai fondi interprofessionali fino al 100% della spesa. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposizione diretta e dell’Irap, è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24 e rientra nel regime di cui al Regolamento Ue n. 651/2014. I costi riferiti al personale dedicato alla formazione devono essere certificati dal collegio sindacale o da un revisore dei conti, in quest’ultimo caso saranno agevolabili anche le relative spese entro il limite di 5.000 euro. Le imprese interessate sono tenute ad inviare una specifica comunicazione al MISE nei termini e con le modalità che saranno individuate da apposito decreto. Non è più richiesto un preventivo accordo con i sindacati, da adottare con i contratti collettivi aziendali o territoriali.

Bonus facciate (commi da 219 a 224) Introdotto il “Bonus facciate”, vale a dire una detrazione pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi, fregi, ornamenti, inclusi quelli di pulitura e tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero delle facciate. Gli edifici devono essere ubicati in zona A (centri storici) o B. Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda, si devono rispettare i requisiti previsti dai DM 26 giugno 2015 e 11 marzo 2018 nonché la normativa inerente agli interventi di riqualificazione energetica. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, non sono previsti limiti di spesa.

Rifinanziamento Sabatini - ter (commi da 226 a 229) È stata rifinanziata la Sabatini - ter per il periodo 2020 - 2025 al fine di sostenere gli investimenti in impianti e macchinari nuovi. Prevista anche la destinazione di una parte delle risorse ai soggetti che eseguono investimenti in macchinari e impianti a basso impatto ambientale, nell’ambito di progetti finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. In questi casi il contributo è calcolato convenzionalmente sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.

Ripristinata l’ACE (comma 287) Dal 2020 viene ripristinata l’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) di cui all’art. 1 del D.L. 201/2011 e soppressa la tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevista dall’art. 2 commi da 1 a 8 del D.L. 34/2019. La norma, finalizzata alla patrimonializzazione delle aziende, prevede un rendimento nazionale del nuovo capitale pari all’1,3%.

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Nel 2020, perchè stai ancora aspettando? Nell’ultimo biennio oltre 70 aziende del Friuli Venezia Giulia hanno ricevuto un contributo per realizzare il proprio progetto di innovazione. Fatti affiancare da noi per cogliere anche tu questa opportunità con pochi semplici passi.

1. IL GRADO DI INNOVAZIONE Valutazione del grado di innovatività della tua idea.

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Bonus “Bebè” (comma 340) Previsto un bonus per ogni figlio nato o adottato nel 2020 o fino al compimento del primo anno di età o primo ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione. Il bonus, erogato dall’INPS, è legato ai valori ISEE con importi che vanno da un minimo di 960 euro ad un massimo di 1.920 euro. Gli importi sono maggiorati del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020.

Bonus “Asilo nido” (comma 343) Inserito a regime il bonus asilo nido, vale a dire il buono di 1.500 euro per la frequenza di asili nido. Il bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette e per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per il supporto in casa per i bambini di età inferiore a tre anni affetti da gravi malattie.

Canone RAI anziani (commi 355 e 356) Prevista l’esenzione dal pagamento del canone RAI ai soggetti di età superiore a 75 anni con un reddito inferiore a 8.000 euro (compreso quello del coniuge) non conviventi con altri soggetti titolari di reddito proprio.

Bonus 18enni (commi 357 e 358) Riproposto il “bonus cultura” per i soggetti residenti in Italia che nel 2020 compiono 18 anni. Il bonus è finalizzato alla promozione della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

Limitazioni per gli oneri detraibili (comma 629) È stata modificata la disciplina delle detrazioni in base al reddito dei contribuenti prevista dall’art. 15 del TUIR. Le detrazioni previste dall’articolo citato spetteranno per l’intero importo solo per i redditi complessivi fino a 120.000 euro. Diventano invece

detraibili pro quota, per la parte corrispondente al rapporto tra il reddito dichiarato e l’importo di 240.00 euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. In pratica la percentuale di detrazione si assottiglierà sempre più con l’avvicinarsi del reddito complessivo di 240.000 euro, azzerandosi totalmente oltre tale importo. Per espressa previsione normative resteranno integralmente detraibili a prescindere dal reddito: - gli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie nei limiti dei redditi di terreni dichiarati; - gli interessi passivi relativi a mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa o costruzione dell’abitazione principale; - le spese sanitarie.

Bonus accise gasolio (comma 630) Il bonus accise riconosciuto alle imprese di autotrasporto sia in conto proprio che in conto terzi per veicoli di massa superiore a 7.5 tonnellate, dal 1° ottobre 2020 non sarà riconosciuto per il gasolio consumato da veicoli Euro 3 o inferiori. Dal 2021 saranno esclusi gli Euro 4 o inferiori.

Fringe benefit veicoli aziendali (commi 632 e 633) Per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti è stata introdotta una disciplina differenziata in base alla data di stipula dei contratti. Per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020 si continuerà ad applicare la normativa vigente che prevede una tassazione nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato in base alle tariffe ACI. Al netto dell’eventuale importo trattenuto al dipendente. Per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 la percentuale applicabile sempre alla percorrenza di 15.000 Km sarà differenziata in base alla classe di inquinamento del veicolo come di seguito indicato.

EMISSIONE DI CO2 DEL VEICOLO

% APPLICABILE

Fino a 60 g/Km

25%

Superiore a 60g/km e fino a 160 g/Km

30%

Superiore a 160g/km e fino a 190 g/Km

40% (50% per il 2021)

Superiore a 190g/km

50% (60% per il 2021)

Plastic tax (commi da 634 a 658) Introdotto una nuova imposta sulle materie plastiche con decorrenza dal mese di luglio 2020.

L’imposta interesserà il consumo di manufatti con singolo impiego (MACSI) che: - sono destinati ad avere una funzione di contenimento, protezione, manipolazione e con-

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segna di merci o di prodotti alimentari; - sono realizzate con l’impiego di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica; - hanno un utilizzo monouso. L’imposta, pari a 45 centesimi al chilogrammo, è dovuta con riferimento al momento della produzione o importazione a titolo definitivo nel territorio dello stato o in altri stati membri della Ue. L’imposta riferita a produttori nazionali, che riguarderà anche il tetrapak, dovrà essere liquidata trimestralmente con pagamento entro il mese successivo tramite F24 con possibilità di compensazione con altri tributi. In caso di importazioni l’imposta sarà riscossa con le stesse modalità previste per i diritti di confine.

Sugar tax (commi da 661 a 676) Introdotta una nuova imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, pari a 10 euro per ettolitro di prodotto e di 0,25 euro per chilogrammo di prodotto da diluire. L’imposta sarà dovuta sulla base di una dichiarazione mensile da presentare entro il mese successivo a quello di riferimento con il relativo pagamento. In caso di importazioni l’imposta sarà riscossa con le stesse modalità previste per i diritti di confine.

Buoni pasto (comma 677) Confermata la misura che prevede la concorrenza alla formazione del reddito per le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo giornaliero di 4 euro per i buoni pasto cartacei, mentre per quelli elettronici l’importo è stato incrementato a 8 euro. Confermata l’esenzione da tassazione per le mense organizzate direttamente dal datore di lavoro e per le indennità sostitutive fino all’importo giornaliero di 5,29 euro per le somministrazioni corrisposte agli addetti dei cantieri edili, delle strutture lavorative a carattere temporaneo e presso unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione.

Web tax (comma 678) La web tax prevista sulle transazioni digitali tra operatori economici B2B a carico di operatori italiani e stranieri è stata modificata. La stessa prevede un prelievo del 3% sul fatturato derivante dai servizi digitali, assunti al lordo dei costi e al netto dell’Iva, limitatamente alle società con un fatturato non inferiore a 750 milioni di euro dei quali

almeno 5,5 milioni prodotti nel nostro paese tramite la rete. L’aliquota del 3% si applica sul valore della singola transazione ovvero sul corrispettivo dovuto al netto dell’Iva ed è prelevata all’atto del pagamento da chi riceve il servizio con obbligo di rivalsa sul prestatore Deve essere versata all’erario entro il 16/2 dell’anno successivo a quello di riferimento. La norma prevede specifici esoneri tra i quali si pone in evidenza la fornitura diretta di beni e servizi nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale o ordinati tramite sito web. Il dispositivo si considera localizzato in Italia sulla base dell’indirizzo IP dello stesso o altro sistema di geolocalizzazione.

Detrazioni solo per importi tracciati (commi 679 e 680) Le detrazioni d’imposta di cui all’art. 15 del TUIR saranno riconosciute a condizione che i versamenti siano bancari, postali o con altri sistemi che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti. Questa disposizione non riguarda l’acquisto di medicinali o dispositivi medici nonché le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

Contrasto all’evasione e analisi del rischio (commi da 681 a 686) Previsto per ogni contribuente l’attribuzione di un “rating” di affidabilità fiscale da costruire attraverso un percorso a step progressivi utilizzando le risultanze dell’anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari. L’incrocio dei dati consentirà di individuare il rischio attribuibile a ciascun contribuente tramite l’utilizzo massiccio dai dati riscontrabili dalle fatture elettroniche e dalle altre informazioni desumibili dalla moltitudine di dati a disposizione dell’amministrazione finanziaria conseguente agli invii telematici posti a carico di contribuenti e imprese. Sono tre gli assi portanti sui quali si baserà la futura azione di controllo. Il primo riguarda l’utilizzo delle tecnologie per individuare specifici profili di rischio evasione soprattutto grazie alla mole di informazioni disponibili. Il secondo riguarda il superamento delle misure di tutela dei dati personali dei contribuenti con l’introduzione di una espressa deroga alla normativa Privacy e l’utilizzo di uno pseudonimo QR code in luogo del codice fiscale. I contribuenti non potranno esercitare i diritti fondamentali in tema di

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trattamento dei propri dati in virtù del fatto che la lotta all’evasione viene elevata al rango di “rilevanza obiettivo di interesse pubblico”. Il terzo asse riguarda la centralità che viene attribuita all’archivio dei rapporti finanziari. Da tale banca dati partiranno tutte le future attività di analisi e selezione dei contribuenti da controllare da parte dell’amministrazione finanziaria.

Estromissione immobile ditta individuale (comma 690) Riproposta la possibilità di estromettere l’immobile posseduto alla data del 31 ottobre 2019 da parte dell’imprenditore individuale. L’operazione agevolata riguarda esclusivamente gli imprenditori individuali, restando esclusi i professionisti, le società e gli enti non commerciali a prescindere dal regime contabile adottato. Sono interessati all’estromissione gli immobili strumentali per natura e per destinazione, restando fuori quelli merce e quelli abitativi (patrimonio), compresi quelli utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’impresa e a titolo personale. Si ricorda che gli immobili strumentali di cui al comma 2, dell’art. 43 del TUIR, si considerano relativi all’impresa se indicati nell’inventario o, per le imprese in semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili. L’imposta sostitutiva è dell’8% e deve essere applicata a una base imponibile determinata quale differenza tra il valore normale dell’immobile al momento dell’estromissione e il valore fiscalmente riconosciuto, vale a dire la differenza tra costo storico e fondo ammortamento. Sarà possibile utilizzare, in luogo del valore di mercato il valore normale (o catastale) e, nel caso di valore normale inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, sarà possibile estromettere senza versare alcuna imposta sostitutiva. Ai fini dell’imposizione indiretta, e in particolare dell’Iva, l’operazione si configura come autoconsumo con la conseguenza che si dovrà applicare il regime in base ai soggetti e all’oggetto di estromissione. Ad esempio le imprese che hanno acquistato senza addebito dell’Iva all’acquisto o con indetraibilità dell’imposta, tratteranno l’operazione come fuori campo Iva se riferita a immobili strumentali. Vale il comportamento concludente e quindi l’operazione si esercita con la semplice volontà di gestire l’immobile fuori dall’ambito dell’impresa individuale e indicando l’operazione nell’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. Il pagamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere eseguito in due rate rispettivamente entro il 30

novembre 2020, nella misura del 60%, ed entro il 30 giugno 2021 nella misura del residuo 40%. Per quanto riguarda l’Iva non essendo presente alcuna deroga, in presenza di debito, il versamento dovrà essere effettuato nei termini ordinari.

Regime forfettario (commi 691 e 692) Previsto un restringimento della platea di contribuenti interessati al regime forfettario di cui alla legge 190/2014. Sono state modificate le condizioni di accesso e mantenimento del regime il cui mancato rispetto determina il ritorno al regime ordinario. È stato previsto: - il mantenimento del limite di ricavi o compensi dell’anno precedente a 65.000 euro; - la reintroduzione del limite di spesa a 20.000 euro per lavoro dipendente e assimilato conteggiato sull’anno precedente. Non potranno accedere al regime forfettario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro. Si tratta di una reintroduzione di una limitazione già operativa in passato. Introdotto un regime premiale per i contribuenti forfettari che utilizzano la fatturazione elettronica, per questi è prevista la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’attività di accertamento di cui all’art. 43, primo comma del DPR 600/73. Dal 1° gennaio 2020 il reddito forfettario sarà rilevante e farà eventualmente cumulo per l’ottenimento di qualsiasi tipo di beneficio. È previsto, infatti, che ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi tipo, anche di natura non tributaria, si dovrà comunque tenere conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario. Invariate le altre cause di esclusione, per cui non possono accedere al regime in argomento i soggetti che partecipano, contemporaneamente, all’esercizio di attività, a società personali, associazioni o imprese familiari o se controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa o arti e professioni. Esclusi anche i contribuenti che esercitano la propria attività nei confronti di datori di lavoro o soggetti riconducibili a questi ultimi, direttamente o indirettamente, con i quali è in corso un rapporto di lavoro o lo era nei due precedenti periodi d’imposta.

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Rivalutazione terreni e partecipazioni (commi 693 e 694) Riproposta per la diciottesima volta la possibilità di rivalutare per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. La disposizione, originariamente prevista dalla legge 448/2001, prevede che i soggetti interessati eseguano il versamento dell’imposta sostitutiva e la redazione della perizia di stima entro il prossimo 30 giugno 2020. L’imposta sostitutiva è stata ulteriormente aumentata sia per le partecipazioni sia per i terreni allineando tutte le fattispecie alla percentuale più elevata. Le nuove percentuali sono quindi: - 11% per le partecipazioni qualificate; - 11% per le partecipazioni non qualificate; - 11% per i terreni. Il versamento potrà essere effettuato anche in forma rateale, in tre rate annuali di pari ammontare, con l’aggravio degli interessi sulla seconda e terza rata. Rispetto alle originarie rivalutazioni ricordiamo che le aliquote sono nel tempo aumentate, tuttavia le stesse producono effetti anche per la rivalutazione di beni già oggetto di precedenti rivalutazioni. Il contribuente in questi casi può, infatti, utilizzare la riapertura dei termini anche per eseguire una rideterminazione al ribasso della valutazione dei terreni con la possibilità di cedere l’area ad un prezzo inferiore senza incorrere nella decadenza della rivalutazione dovendo considerare il valore rivalutato come valore minimo ai fini dell’imposizione sia diretta che indiretta. Stante l’incremento delle aliquote e tenuto conto della possibilità di scomputare l’imposta versata in passato, un’eventuale riduzione del valore di stima potrebbe comunque comportare il versamento di un conguaglio a debito di imposta sostitutiva.

Plusvalenze immobiliari (comma 695) Per le cessioni a titolo oneroso di immobili acquistati da meno di 5 anni, in luogo della tassazione ordinaria della plusvalenza è possibile optare, in sede di rogito, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva. L’imposta sostitutiva è stata aumentata dal 20 al 26%.

Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (commi da 696 a 703) Limitatamente alle società di capitali ed enti com-

merciali che non adottano i principi contabili internazionali, viene riproposta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni. La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio 2019 e con riferimento ai beni risultanti in contabilità al 31 dicembre 2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o in apposita riserva che fiscalmente deve essere considerata in sospensione d’imposta. Anche in questa rivalutazione è possibile affrancare il valore della riserva attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva (Ires e Irap) del 10%. Il maggior valore dei beni ai fini fiscali è riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione, in genere nel 2022, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili. In caso di cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, in genere dal 2023, la plus o minusvalenza non potrà tener conto della rivalutazione effettuata. Le imposte sostitutive relative alla rivalutazione o all’affrancamento della riserva, potranno essere versate ratealmente se riferite ad importi superiori a 3.000.000 di euro.

Ivie e Ivafe (commi 710 e 711) Estesa l’applicazione dell’Ivie e dell’Ivafe agli enti non commerciali e alle società semplici che detengono, anche indirettamente, immobili o attività finanziarie all’estero. In caso di esonero dalla compilazione del quadro RW perché ad esempio le attività finanziarie e patrimoniali sono affidate in gestione a intermediari residenti, questi ultimi dovranno applicare e versare l’imposta dovuta dal contribuente previa apposita provvista. Se i contribuenti non forniscono la provvista gli intermediari dovranno avvisare l’amministrazione finanziaria.

Ammortamento avviamento (commi 714 e 715) Le quote di ammortamento relative all’avviamento e delle altre attività immateriali per le quali sono state stanziate attività per imposte anticipate cui è applicabile l’art. 2, commi 55, 56-bis, 56-bis 1 e 56-ter del D.L. 225/2010 non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 sono deducibili come di seguito indicato:

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Periodo d’imposta

2019

2020

2021

2022-2027

2028-2029

Deducibilità

5%

3%

10%

12%

5%

Confermato il differimento al 2025 e 4 periodi d’imposta successivi della deducibilità della quota del 5% riferita al 2019.

Iva imbarcazioni da diporto (commi da 725 a 726) Per il noleggio di imbarcazioni da diporto non si potrà più utilizzare i coefficienti forfettari per determinare l’Iva dovuta, ma saranno necessarie prove analitiche dell’effettivo impiego del mezzo in acque extracomunitarie. Si vuole così evitare casi di doppia imposizione o di non imposizione lesiva della concorrenza. Le nuove regole entreranno in vigore il 1° aprile 2020.

PREU (commi da 731 a 735) Riviste al rialzo tutte le percentuali di prelievo unico sui giochi e sulle lotterie.

Unificazione IMU TASI (commi da 738 a 783) È stata abolita l’imposta unica comunale IUC, formata da IMU, TASI e TARI con l’eccezione di quest’ultima che viene fusa con l’IMU. Di fatto quindi è stata abolita la TASI il cui mancato gettito viene compensato con una rimodulazione delle aliquote IMU la cui regolamentazione rimane sostanzialmente immutata. L’aliquota base della nuova IMU sarà dell’8,6 per mille e i sindaci potranno aumentarla fino ad un massimo del 10,6 per mille. Nel 2020 l’aliquota potrà essere portata fino all’11,4 per mille. Con delibera comunale si potrà decidere di ridurla fino ad azzerarla. Le case date in affitto a canone concordato continueranno a beneficare dello sconto del 25%. Rimane ferma l’autonomia impositiva riconosciuta alla nostra Regione.

Accertamento tributi enti locali (commi da 784 a 815) Rivoluzionata la riscossione coattiva dei tributi locali dovuti a Provincie, Comuni, Comunità montane, Consorzi tra enti locali. Sono stati estesi a questi tributi le modalità di riscossione previsti per quelli erariali, prevedendo un unico atto suscettibile di diventare titolo esecutivo per la riscossione forzata. L’avviso di accertamento riporterà, infatti, oltre al

provvedimento di irrogazione delle sanzioni anche: - l’intimazione ad adempiere entro il termine di prescrizione del ricorso, vale a dire entro 60 giorni dalla notifica; - l’indicazione che l’atto costituisce titolo esecutivo; - i dati del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine di pagamento, provvederà alla riscossione anche tramite esecuzione forzata. L’atto acquisirà efficacia esecutiva allo scadere del termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica) senza necessità di ulteriore notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale. L’atto non avrà efficacia esecutiva se emesso per importi inferiori a 10.000 euro, anche se riferiti a più annualità. In questi casi gli enti impositori dovranno inviare un sollecito di pagamento, prima di attivare una procedura esecutiva o cautelare. Questa nuova modalità di riscossione interessa anche gli importi pregressi, vale a dire quelli ancora non decaduti o prescritti alla data del 1° gennaio 2020. È stata colmata una lacuna in merito alla possibilità di rateizzare i tributi locali in assenza di uno specifico regolamento dell’Ente locale. Dal 2020 anche in assenza di un’apposita disciplina regolamentare l’amministrazione o ente pubblico è tenuto a concedere al debitore la rateizzazione delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili, a condizione che dimostri di trovarsi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. La dilazione non riguarda importi inferiori a 100 euro, si parte da una soglia minima di 4 rate per importi fino a 500 euro per arrivare ad un massimo di 72 rate per quelli superiori a 20.000 euro. L’ente non perde il potere di regolamentare la rateizzazione ma deve rispettare la condizione prevista dalla legge che per gli importi superiori a 6.000 euro preveda che le rate mensili non possono essere inferiori a 36. Se le condizioni del debitore dovessero peggiorare, è possibile prorogare solo una volta il periodo di dilazione con un provvedimento dell’ente creditore a meno che non sia intervenuta la decadenza dal beneficio per inadempimento. La decadenza, infatti, scatta nel momento in cui non vengono pagate due rate consecutive, in questi casi l’importo ancora dovuto sarà riscosso in unica soluzione.

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Incoterms® 2020

nuova edizione con lievi modifiche

profili di rischio in merito all’ottenimento del visto uscire doganale e della prova del trasferimento della merce per le transazioni comunitarie. Non sono state apportate modifiche a questo termine di resa.

FCA “Free Carrier” La Camera di Commercio Internazionale ICC ha pubblicato la nuova edizione degli Incoterms® che disciplinano le condizioni dei costi e delle responsabilità che regolano le transazioni commerciali nazionali e internazionali. L’aggiornamento che ha luogo ogni decennio, tiene conto dell’evoluzione di prassi del commercio internazionale. La versione aggiornata dei termini di scambio è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 e sarà applicabile fino al 31 dicembre 2029. I diversi acronimi (EXW, FOB, CIP ecc..) esprimono la ripartizione dei costi e la copertura dei rischi tra venditore e compratore e trovano applicazione solo quando sono esplicitamente richiamate nel contratto o nella sola conferma d’ordine. È opportuno ricordare che gli Incoterms® non disciplinano il trasferimento di proprietà della merce. Gli Incoterms®2020 non prevedono significative modifiche rispetto ai precedenti Incoterms®2010, è rimasto invariato il numero complessivo dei termini di resa (11) ed è stata mantenuta la ripartizione tra quelli generali, applicabili a ogni tipologia di trasporto e quelli specificatamente riferiti al trasporto marittimo (FAS, FOB, CFR, CIF).

EXW “Ex Works” È la clausola più diffusa ancorché la più problematica, il venditore mette a disposizione del compratore la merce presso la sua sede, o in altro luogo indicato. Non spetta al venditore caricare o sdoganare la merce, è necessario indicare con precisione il luogo di consegna presso il venditore, da quel momento, infatti, tutti i costi e i rischi del trasporto sono a carico del compratore. Il venditore è tenuto ad assistere l’acquirente nell’ottenimento di tutti i documenti necessari o richiesti nel paese di esportazione o transito. Questa clausola presenta

Il venditore effettua la consegna col rimettere la merce, sdoganata all’esportazione, al vettore designato dal compratore, nel luogo convenuto. Il luogo scelto per la consegna è determinante ai fini delle operazioni di caricamento e scaricamento. Se la consegna viene effettuata nei luoghi del venditore, questi è responsabile del caricamento e la consegna si considera effettuata in tale momento. Se la consegna viene effettuata in altro luogo, le merci si considerano consegnate dopo il caricamento sul mezzo di trasporto del venditore o raggiungono l’altro luogo indicato o sono pronte per lo scaricamento dal mezzo di trasporto del venditore e a disposizione del vettore o di altra persona nominata dall’acquirente. Questa clausola può essere utilizzata per qualsiasi tipologia di trasporto, compreso quello multimodale. L’unica innovazione per questa resa è che le parti possono accordarsi affinché il compratore richieda al proprio vettore di consegnare al venditore la polizza di carico una volta che la merce è stata caricata sulla nave, in modo da rendere possibile l’emissione della lettera di credito. Il trasporto inoltre, non deve più essere realizzato da un vettore terzo ma le parti possono provvedere da sé al trasporto.

FAS “Free alongside ship” Il venditore effettua la consegna col mettere la merce sottobordo della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve sostenere tutte le spese ed i rischi di perdita o danni a partire da quel momento. Lo sdoganamento della merce è a carico del venditore, tuttavia, previo accoro può essere posto a carico del compratore. Questa clausola è utilizzabile esclusivamente per il trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

FOB “Free on board” Il venditore effettua la consegna quando la merce

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supera la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita e di danni da quel momento. Lo sdoganamento della merce è a carico del venditore. Anche questa clausola è utilizzabile esclusivamente per il trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

CFR “Cost and freight” Il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto d’imbarco. Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto convenuto, da quel momento in poi sono a carico del compratore. Lo sdoganamento della merce è a carico del venditore. Anche questa clausola è utilizzabile esclusivamente per il trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

CIF “Cost, insurance and freight” Il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto d’imbarco. Diversamente dalla clausola CFR il venditore deve fornire un’assicurazione marittima a favore del compratore per i rischi di perdita o danno della merce durante il trasporto. La copertura assicurativa nella precedente versione prevedeva una copertura standard minima, mentre nella nuova versione lo standard è stato elevato con conseguente aumento dei costi. Lo sdoganamento della merce è a carico del venditore. Anche questa clausola è utilizzabile esclusivamente per il trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

CPT “Carriage paid to” Il venditore effettua la consegna col rimettere la merce al vettore da lui stesso designato ma deve sostenere le spese fino al luogo di destinazione convenuto. Il compratore sopporta il rischio e ogni altra spesa per fatti accaduti dopo la consegna. Se per trasportare la merce ci si avvale di vettori il rischio si traferisce quando la merce è consegnata al primo vettore. Lo sdoganamento della merce è a carico del venditore. Questa clausola può essere utilizzata per tutti i trasporti compresi quelli multimodali.

CIP “”Carriage and insurance paid to” Il venditore effettua la consegna col rimettere la merce al vettore da lui stesso designato ma deve sostenere le spese fino al luogo di destinazione convenuto. Diversamente dalla clausola CPT il

venditore deve fornire una copertura assicurativa a favore del compratore per i rischi di perdita o danneggiamento durante il trasporto. Se per trasportare la merce ci si avvale di vettori il rischio si traferisce quando la merce è consegnata al primo vettore. Lo sdoganamento della merce è a carico del venditore. Questa clausola può essere utilizzata per tutti i trasporti compresi quelli multimodali.

DAP “Delivered at place” Con questo termine il venditore consegna o trasferisce il rischio all’acquirente quando la merce è pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo ed è messa a disposizione dell’acquirente in un luogo di destinazione concordato. Il venditore si assume quindi i rischi connessi al trasporto della merce nel luogo di destinazione della merce. Il trasporto non deve più essere realizzato da un vettore terzo ma le parti possono provvedere da sé al trasporto.

DPU “Delivered aT place unloaded” Con questo termine il venditore consegna e trasferisce all’acquirente il rischio quando la merce è messa a disposizione dell’acquirente scaricata in un luogo di destinazione concordato o nel punto concordato all’interno di un luogo. Il venditore si assume conseguentemente i rischi connessi al trasporto nel luogo di destinazione. Questo termine sostituisce il DAT (Delivered at terminal) e prevede che la consegna non debba più essere fatta presso un terminal portuale ma anche in qualsiasi altro luogo di consegna, purché la merce venga scaricata. Il trasporto non deve più essere realizzato da un vettore terzo ma le parti possono provvedere da sé al trasporto.

DDP “Delivered duty paid” Con questo termine il venditore consegna e trasferisce il rischio all’acquirente quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, è messa a disposizione dell’acquirente in un luogo di destinazione concordato. Il venditore si assume quindi tutti i rischi connessi al trasporto della merce nel luogo di destinazione indicato e inoltre si assume l’onere di sdoganare la merce, non solo per l’esportazione ma anche per l’importazione. Il trasporto non deve più essere realizzato da un vettore terzo ma le parti possono provvedere da sé al trasporto.

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Esportatori autorizzati per l’EUR1, EUR.MED e ATR pre-vidimazione prorogata fino ad aprile 2020, poi i tempi si allungheranno L’attribuzione dell’origine preferenziale europea consente ai clienti extra-UE di aziende comunitarie di importare le merci in regime di esenzione o riduzione dei dazi. In questo modo la merce acquisisce un appeal competitivo maggiore. La prova dell’origine preferenziale è rappresentata alternativamente: - dal certificato di origine rilasciato dalle autorità doganali italiane; - dalla dichiarazione in fattura da parte dell’esportatore. Quest’ultima è consentita esclusivamente per spedizioni inferiori a 6.000 euro. Per importi superiori a 6.000 euro la dichiarazione in fattura è subordinata ad una preventiva autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane. L’autorizzazione in fattura dell’origine preferenziale consente un risparmio di tempo e costi per la spedizione. Dal 2010 l’Agenzia delle Dogane ha previsto un termine di istruttoria per il rilascio del certificato di origine pari a dieci giorni. Negli ultimi anni tuttavia tale termine è stato ridotto in maniera significativa, ma non sufficiente per rispondere alla rapidità richiesta negli scambi internazionali. Per superare questo inconveniente si è fatto ampio uso della possibilità di ottenere certificati EUR1 e ATR pre-vidimati. In questo modo l’intermediario acquisisce i certificati pre-vidimati annullando in questo modo le lungaggini dell’emissione. Questa procedura dal 26 gennaio 2020 non sarà più consentita e si tornerà alla procedura tradizionale con i tempi ordinari richiesti. Questo significa che l’operatore doganale non avrà più la possibilità di acquisire questi certificati previdimati all’occorrenza, ma dovrà essere informato preventivamente, con largo anticipo, della spedizione per poter richiedere il certificato ad hoc in Dogana. Non sarà quindi più possibile arrivare

all’ultimo minuto ma si dovrà programmare la spedizione per tempo. Per superare questo inconveniente le imprese esportatrici hanno la possibilità di evitare il rilascio del certificato da parte dell’autorità doganale, diventando “Esportatori autorizzati”. È uno status previsto dalla normativa doganale comunitaria volta a facilitare le operazioni doganali riconoscendo all’operatore la possibilità di certificare e sottoscrivere direttamente sulla fattura l’origine preferenziale dei prodotti oggetto di esportazione. All’Esportatore autorizzato viene quindi riconosciuta la possibilità di riconoscere direttamente in fattura l’origine preferenziale anche per importi superiori a 6.000 euro. Sarà sufficiente indicare in fattura o su altro documento commerciale che adeguatamente individui le merci la dicitura “L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n……) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale”. Per poter applicare tale dichiarazione con riferimento alle spedizioni di importo superiore a 6.000 euro, l’impresa esportatrice deve ottenere l’autorizzazione, da parte dell’Ufficio Doganale competente per territorio, di “Esportatore autorizzato”. Tale status richiede la presentazione di un’apposita istanza cui seguirà una inchiesta da parte dell’ufficio doganale comprendente la visita conoscitiva presso l’azienda al fine di verificare i requisiti oggettivi e soggettivi. Per la dichiarazione in fattura e anche per l’emissione del certificato di origine è necessario fornire la prova, documentale o tramite il proprio processo produttivo, del carattere preferenziale. La rilevanza di tali aspetti si riscontra anche nella sanzione con cui ne è punita la trasgressione, vale a dire il reato di falso in capo al legale rappresentante dell’impresa. Per il riconoscimento della qualifica di esportatore autorizzato l’azienda deve: - eseguire con regolarità operazioni di esportazione a prescindere dal numero assoluto di transazioni e dai loro importi; - detenere le adeguate prove dell’origine dei prodotti e dimostrare di aver adempiuto ai requisiti del regime preferenziale utilizzato;

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- essere a conoscenza degli accordi conclusi tra l’Unione Europea e i paesi accordisti in materia di origine preferenziale ed essere in possesso dei documenti necessari per attestare l’origine dei beni all’esportazione. Sarà quindi necessario disporre di una idonea contabilità di magazzino in grado di consentire, analizzando il processo produttivo, l’identificazione dell’origine. Per le imprese commerciali si dovranno possedere tutte le dichiarazioni dovute dai fornitori attestanti l’origine preferenziale dei beni, conformemente a quanto previsto dalla normativa doganale; - conservare per tre anni la documentazione comprovante la preferenzialità. Questi requisiti vengono verificati dall’Agenzia delle Dogane durante la fase istruttoria de compiersi presso l’azienda. L’autodichiarazione in

fattura dell’esportatore rispecchia l’intero nuovo quadro normativo volto anche a conciliare l’esigenza di celerità delle transazioni internazionali. Come ricordato in apertura l’Agenzia delle Dogane con Nota n. 200901/RU/2019 ha riconosciuto la possibilità agli uffici territoriali di prorogare di ulteriori tre mesi l’entrata in vigore delle nuove regole. Quindi fino al 22 aprile 2020 sarà ancora possibile procedere con la pre-vidimazione dei certificati, ma questa proroga deve essere sfruttata per valutare la convenienza a diventare Esportatore autorizzato. Valutazione che deve essere fatto considerando che le richieste di Esportatore autorizzato pervenute all’Agenzia delle dogane sono considerevoli e per completare l’iter autorizzativo ci vorrà del tempo.

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Tasso legale allo 0,05% con decorrenza dal 1° gennaio 2020

Con D.M. 12 dicembre 2019 la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è stata ridotta dallo 0,80% allo 0,05% in ragione d’anno a decorrere dal 1° gennaio 2020. La riduzione produrrà effetti con riferimento alle somme pagate in ritardo all’erario, sarà, infatti, meno oneroso pagare le rate dovute per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, per

la definizione degli atti del procedimento di accertamento e per la chiusura delle liti pendenti. La nuova misura riguarderà anche il calcolo dell’usufrutto a vitae delle rendite o pensioni vitalizie e più in generale i rapporti tra Stato e cittadini nonché ai contratti in cui non è stabilito un interesse diverso tra le parti. L’incremento si riflette anche sul calcolo degli interessi dovuti nei casi di ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. 472/97. In questi casi qualora si voglia regolarizzare un orrore o l’omissione riferita al 2020, oltre al versamento dell’imposta e della relativa sanzione, si dovranno versare anche gli interessi calcolati nella misura dello 0,80 fino al 31 dicembre 2019 e dello 0,05% dal 1° gennaio 2020.

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La gestione delle fatture di fine anno le regole da seguire per beneficiare della detrazione iva Le operazioni poste in essere nell’ultima frazione del 2019 possono creare delle criticità in merito alla corretta contabilizzazione delle relative fatture e alla detrazione dell’Iva alla luce delle nuove regole in vigore con la fatturazione elettronica. Facciamo seguito a quanto anticipato con circolare associativa prot. n. 2/PZ del 7 gennaio 2020 per ricordare che il diritto alla detrazione dell’Iva è subordinato all’esistenza di due presupposti: - quello sostanziale dell’effettuazione dell’operazione; - quello formale del possesso della fattura di acquisto. Al verificarsi di entrambi i presupposti decorre il termine iniziale in cui è possibile esercitare la detrazione dell’Iva, mentre il termine finale è quello previsto per la presentazione della relativa dichiarazione annuale. Sull’argomento il Collegato alla Finanziaria 2019 (D.L. 119/2018) ha introdotto un termine dilatorio per l’esercizio del diritto alla detrazione, prevedendo la possibilità di esercitarlo entro il termine della liquidazione periodica. Più precisamente il diritto alla detrazione dell’Iva su una fattura di acquisto ricevuta e annotata entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, può essere esercitato nella liquidazione relativa al mese di esecuzione dell’operazione, mese peraltro che coincide con l’esigibilità dell’imposta in capo al cedente. Così il contribuente mensile che il 30 novembre 2019 ha acquistato dei beni consegnati nello stesso mese, poteva ricevere la relativa fattura differita entro il 15 dicembre 2019 facendola confluire nella liquidazione di novembre 2019. Questo differimento, per espressa previsione normativa, non è riconosciuto per le operazioni a cavallo d’anno. Lo slittamento, infatti, non opera per

gli acquisti effettuati nell’anno precedente, per i quali la detrazione rimane legata all’anno di ricevimento della fattura. Così una fattura relativa ad una operazione effettuata e datata dicembre 2019, ricevuta il 5 gennaio 2020 non potrà confluire nella liquidazione di dicembre 2019. Alla luce di questi chiarimenti per le operazioni poste in essere a cavallo d’anno per i contribuenti mensili, si possono presentare le seguenti situazioni.

1. Ricevimento di fatture di acquisto per operazioni effettuate nel 2019, ricevute e registrate entro la fine dell’anno

In questo caso il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2019, da effettuarsi entro il 16 gennaio 2020.

2. Fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate a dicembre 2019, ricevute nel 2020

In questi casi il diritto alla detrazione dell’Iva può essere esercitato solo nel 2020, a partire dalla liquidazione riferita a gennaio da effettuarsi entro il 16 febbraio 2020. Ciò anche se le fatture sono pervenute e registrate entro il 15 gennaio 2020, attesa la preclusione per le operazioni a cavallo d’anno sopra analizzata.

3. Fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate a dicembre 2019 ricevute nello stesso mese, ma registrate a gennaio 2020

Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2019. In questi casi si renderà necessario predisporre un registro sezionale Iva per escludere queste operazioni dalle liquidazioni Iva relative al mese di registrazione, che necessariamente saranno del 2020.

4. Fatture di acquisto relative ad operazioni

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effettuate nel 2020, ricevute e annotate il 15 del mese successivo a quello in cui sono state eseguite le operazioni

In questi casi la detrazione potrà essere esercitata nei mesi di esecuzione dell’operazione ritornando applicabile la dilazione di cui al D.L. 119/2018 sopra analizzata.

5. Fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate a dicembre 2019, registrate dopo il 30 aprile 2020

presentare una dichiarazione annuale integrativa. Rimane a carico del cessionario o committente l’onere di verificare nella propria Area riservata il ricevimento delle fatture. L’art. 6 commi 8) e 9) del D.Lgs. 471/97 prevede, infatti, che in caso di mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, l’acquirente nei trenta giorni successivi deve versare con F24 la relativa imposta e trasmettere all’Agenzia delle entrate un’autofattura in formato elettronico. Si segnala che la presentazione elettronica della fattura ha sostituito l’obbligo di presentare all’Ufficio delle Entrate l’autofattura.

Per detrarre l’imposta si renderà necessario

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Contributi pubblici obbligo informativo per le erogazioni pubbliche ricevute e servizio dell’associazione di pubblicazione dati sul sito internet www.confapifvg.it, a beneficio delle imprese associate Il Decreto Legge 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019 all’art. 35 ha riscritto i commi, dal 125 al 129, dell’art. 1 della Legge 124/2017, sugli obblighi di pubblicità richiesti ai percettori di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di cui hanno beneficiato nel precedente esercizio finanziario, erogate da Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali, comprese le Camere di Commercio e le Agenzie o da enti pubblici economici, società controllate da pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica. L’obbligo pubblicitario interessa tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di commercio, sia individuali, sia costituite in forma di società; le Associazioni, le Fondazioni e le Onlus. Per le società tenute alla redazione del bilancio ordinario le informazioni relative ai contributi e agevolazioni ricevute dovranno essere inserite nella Nota Integrativa. Le società che redigono il bilancio in forma ab-

breviata o che non sono tenute a redigere la nota integrativa, come ad esempio le micro imprese, le imprese individuali e le società di persone, dovranno pubblicare i dati di cui sopra entro il 30 giugno di ogni anno nei rispettivi siti Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A tal fine abbiamo integrato il nostro Sito internet www.confapifvg.it con una sezione dedicata accessibile dalla rubrica “Servizi”. Le Imprese Associate interessate a far pubblicare sul sito dell’Associazione i dati relativi ai loro benefici contributivi possono contattare la collega Barbara Vergolin (tel. 0432507377; e-mail: segreteria@confapifvg.it). Gli obblighi di comunicazione non riguardano gli aiuti di Stato e gli aiuti “de minimis” pubblicati nella sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato, a condizione che tale pubblicazione venga espressamente richiamata nella nota integrativa del bilancio o, per le imprese non obbligate a redigerla, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’Associazione di categoria di appartenenza. Ricordiamo comunque che l’obbligo in esame non riguarda le somme inferiori a 10.000 euro nel periodo considerato. La sanzione prevista per l’omessa comunicazione è pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro e, come sanzione accessoria, l’obbligo di pubblicazione entro i 90 giorni successivi dalla contestazione, trascorsi i quali scatterà la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

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(LCP)


A fine gennaio l’esterometro di novembre e dicembre chiarimento dell’agenzia delle entrate sulla decorrenza La legge di conversione del D.L. n. 124/2019, mediante l’inserimento del comma 1-bis nell’articolo 16 del Decreto fiscale, ha modificato la cadenza per l’invio all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni poste in essere con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, non documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica.

Il c.d. esterometro non deve più essere inviato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento (cadenza mensile), ma entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Non essendo stata prevista una decorrenza specifica, detta modifica esplica i suoi effetti anche con riferimento agli adempimenti non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge n. 157/2019, ossia il 25 dicembre 2019. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che le comunicazioni relative alle operazioni dei mesi di novembre e dicembre 2019 possono essere comunicate entro il 31 gennaio 2020, cioè entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (ottobre-novembre-dicembre). (C)

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Rimborso accise autotrasportatori entro gennaio le richieste del iv trimestre 2019 L’Agenzia delle Dogane ha emanato la nota prot. 224124/RU del 19 dicembre 2019, informando che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 gennaio p.v., le imprese di autotrasporto possono chiedere il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato nel IV trimestre 2019 (1° ottobre/31 dicembre 2019), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, di categoria ecologica euro 3 o superiore (con esclusione, quindi, dei veicoli di categoria fino ad euro 2). L’importo del rimborso rimane confermato in € 214,18 per 1.000 litri di prodotto. Al seguente indirizzo internet https://www.adm. gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione4-trimestre-2019 è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale E.D.I., da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD - rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato. Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.

Per quanto concerne i crediti relativi ai consumi di gasolio del III trimestre 2019, l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 dicembre 2020 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 giugno 2021. Di particolare interesse appare il paragrafo VII della nota, dedicato alla novità introdotta dal decreto legge fiscale valida dal 1° gennaio 2020, in base alla quale il rimborso delle accise viene riconosciuto solamente per quei consumi che rispettino il rapporto minimo Km percorsi/litri consumati di 1/1 (art.8 del decreto legge 124/2019). A tale riguardo, l’Agenzia ha informato che a partire dalla prossima dichiarazione trimestrale (1 gennaio - 31 marzo 2020), occorrerà prestare la massima attenzione nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1; questo dato, infatti, assumerà ancora di più valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile, con la conseguenza che eventuali errori nella sua esposizione potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei Km effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito. Infine, l’Agenzia ricorda che “qualora l’ammissione al beneficio avvenga in base ad informazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art.71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.”

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(C)


Compensazione crediti tramite F24 risoluzione delle entrate con i primi chiarimenti

L’art. 3 (commi da 1 a 3) del decreto legge fiscale (decreto 124/2019, convertito dalla legge 157/2019), ha introdotto alcune novità sulle modalità e procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 con crediti di imposta da utilizzare in compensazione, che sono state approfondite dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019. In particolare, le due novità principali sono le seguenti: - l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all’Irap (addizionali e imposte sostitutive incluse), segue ora le stesse regole già in vigore da qualche anno per i credti IVA: per importi superiori a 5.000 euro annui, vi è l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. Pertanto, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 non è più utilizzabile in compensazione dal 1° gennaio 2020, ma solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione; ad esempio, in presenza di un mod. REDDITI 2020 SC presentato il 30.9.2020, il credito IRES può essere utilizzato in compensazione solo dal 10.10.2020 (decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito). L’Agenzia ha evidenziato che l’obbligo in esame: * ricorre solo quando il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d’imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei mo-

delli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui, rilevando in proposito solo le compensazioni dei crediti che vanno necessariamente esposti nel modello F24; * non riguarda i crediti per imposte sui redditi e Irap maturati per il periodo di imposta 2018 che, di conseguenza, potranno essere compensati seguendo le precedenti regole fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta 2019, in cui gli eventuali crediti residui del periodo di imposta precedente dovranno essere “rigenerati”. L’obbligo in questione non riguarda i crediti che transitano nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, tra i quali - come noto - rientra anche il credito sulle accise sul gasolio a beneficio degli autotrasportatori; - la seconda novità consiste nell’aver esteso a tutti i contribuenti e sostituti di imposta, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione degli F24 contenenti compensazioni di crediti di imposta (identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla Risoluzione). La prescrizione, che era già in vigore per la compensazione in F24 dei crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, comprende ora anche quei crediti tipici dei sostituti d’imposta finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati. Anche in questo caso, l’obbligo descritto non sussiste qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del medesimo credito dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24.

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(C)


Certificati di Origine e Visti nuove modalità di pagamento

La Camera di Commercio di Pordenone-Udine comunica che a partire dal 1° gennaio 2020 la richiesta dei Certificati di Origine e dei Visti su documenti destinati all’estero NON può più essere pagata in contanti.

Le modalità di pagamento previste saranno pertanto esclusivamente online tramite: - il conto sul portale http://www.registroimprese.it/ che può essere precaricato (con carta di credito o bonifico) alla voce del menu “Saldo e Versamento” selezionando la voce “Aumenta Credito”; l’importo minimo da versare è di 10,00 euro alla voce “Diritti”. - PagoPA - modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata (https://www.pagopa. gov.it/).

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(C)


Registro carico e scarico prodotti energetici l’agenzia delle dogane individua le modalità di tenuta Con provvedimento del 27 dicembre 2019, pubblicato sul sito internet delle Dogane il 30 dicembre, l’Agenzia ha fissato le modalità semplificate di tenuta registro di carico e scarico per depositi e impianti di distribuzione di prodotti energetici, a seguito di quanto previsto dall’art. 5 del d.l. 124/2019 (convertito in Legge 157 del 19 dicembre 2019), il quale ha esteso l’obbligo di dotarsi della licenza fiscale e della tenuta dei registri di carico e scarico: - agli esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi (dal precedente limite di 10 metri cubi); - agli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale, di capacità superiore a 10 metri cubi (dal precedente limite di 25 metri cubi). La stessa norma ha previsto che, con un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane, sarebbe state introdotte delle modalità semplificate per la tenuta dei registri di carico e scarico a beneficio dei nuovi obbligati, ovvero: - esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi (distributore minore); - agli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale, di capacità superiore a 10 metri cubi e fino a 25 metri cubi (deposito minore). Queste modalità sono state dettate dal provvedimento in esame, il quale prevede i seguenti passaggi. - il registro di carico e scarico è tenuto presso l’impianto, all’interno delle rispettive contabilità aziendali, su supporto elettronico ovvero cartaceo senza vidimazione dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente. Le modalità di tenuta sono preventivamente dichia-

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rate al predetto Ufficio doganale al momento della denuncia. Il registro è valido fino alla cessazione della licenza di esercizio; le scritturazioni sono effettuate a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della determinazione sul sito internet dell’Agenzia, quindi a partire dal mese di aprile p.v. tenuto conto che la pubblicazione del provvedimento è avvenuta il 30 dicembre 2019; per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia dall’esercente alle ore 00:00, sempre a partire dal mese di aprile p.v. (primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione); le scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione, mentre quelle di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti distributori minori muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura; gli esercenti dei depositi/distributori minori sono tenuti a trasmettere all’Ufficio delle Dogane competente, via PEC, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce. Il prospetto e la relativa nota di trasmissione all’Ufficio delle Dogane sono allegati alle contabilità dell’impianto; in fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della Guardia di Finanza. La chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell’esercente; il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo, sono conservati presso l’impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione. (C)

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Tabelle ACI

disponibili i valori per il 2020

Sulla G. U. n. 305 del 31 dicembre 2019 è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate con le tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli, utili al calcolo dei fringe benefit per le auto aziendali date in uso promiscuo ai dipendenti. Le tabelle sono state rese disponibili per due distinti periodi di tempo: dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Ciò in virtù delle novità che sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 632 e 633 della legge 160/2019), a seguito delle quali a partire dal 1° luglio 2020, sui veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo sempre dalla stessa data, la tassazione in capo al lavoratore verrà commisurata al livello di emissioni di anidride carbonica del veicolo, secondo le percentuali seguenti:

- 25 per cento, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 g/Km; - 30 per cento, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/ Km, ma non a 160 g/Km; - 40 per cento per l’anno 2020 e 50 per cento a decorrere dall’anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km; - 50 per cento per l’anno 2020 e 60 per cento a decorrere dall’anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km. La disciplina vigente al 31 dicembre 2019, che prevede l’applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli (pari al 30 per cento), continua ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. Le tabelle ACI possono essere prelevate dal link seguente: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto. dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-31&atto.cod iceRedazionale=19A08095&elenco30giorni=true (C)

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Contributi per la valorizzazione di brevetti e marchi emanati 3 bandi ministeriali per la valorizzazione di brevetti, marchi e disegni per le pmi Facciamo seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 363/LCP del 17 dicembre 2019 per ricordare che in applicazione della legge 28 giugno 2019, n. 58 il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato sul proprio sito web (www.mise.gov.it) 5 bandi per la valorizzazione di brevetti, marchi, disegni e per il trasferimento tecnologico delle attività di ricerca e sviluppo. Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano complessivamente a circa 50 milioni di euro. Tre di questi bandi si rivolgono alle piccole e medie imprese; i restanti due alle università e agli enti pubblici di ricerca. Qui ci si occupa solo dei primi tre e, precisamente: 1. del bando per la concessione di agevolazione alle imprese per la valorizzazione economica dei brevetti, denominato Brevetti+; 2. del bando per la concessione di agevolazioni di disegni e modelli, denominato Disegni+4; 3. della riapertura del bando per la registrazione di marchi europei e internazionali, denominato Marchi+3. Gli avvisi dei tre bandi sono anche pubblicati sulla G.U. n. 283 del 3 dicembre 2019. 1. Bando Brevetti+ Il bando Brevetti+ ha una dotazione di 21,8 milioni di euro, a cui potranno aggiungersi le risorse del Piano operativo nazionale (PON) imprese e competitività a favore delle iniziative localizzate nelle regioni italiane meno sviluppate (Mezzogiorno d’Italia). La gestione del bando è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa spa (Invitalia), alla quale vanno rivolte le domande. L’intervento mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle piccole e medie imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento eco-

nomico dei brevetti in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato in Italia e all’estero. Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici relativi a: - industrializzazione e ingegnerizzazione; - organizzazione e sviluppo; - trasferimento tecnologico. L’incentivo consiste nella concessione di un’agevolazione in conto capitale, secondo il regime “de minimis”, dell’importo massimo di 140.000 euro. Le domande possono essere presentate tramite procedura informatica a Invitalia a partire dalle ore 12.00 del 30 gennaio 2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 2. Bando Disegni+4 Il bando Disegni+4 ha una dotazione di 13 milioni di euro. La gestione del bando è affidata all’Unione nazionale delle Camere di commercio (Unioncamere), alla quale vanno rivolte le domande. L’intervento mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle piccole e medie imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni o modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale. Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per favorire: - la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno o modello registrato (Fase 1 - Produzione) - la commercializzazione di un disegno o modello registrato (Fase 2 – Commercializzazione). L’incentivo consiste nella concessione di un contributo in conto capitale, secondo il regime “de minimis”, nella misura massima dell’80% delle spese ammissibili e per un importo massimo di 65.000 euro. Ai fini della presentazione delle domande di agevolazione, il form on line per l’attribuzione del numero di protocollo sarà disponibile sul sito www. disegnipiu4.it a partire dalle ore 09.00 del 27 febbraio 2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 3. Bando Marchi+3 Il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la tutela della proprietà industriale,

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Ufficio italiano brevetti e marchi (di seguito Ministero), con il citato avviso nella G.U. n. 281 del 3 dicembre 2018 ha annunciato il rifinanziato il programma di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea ed internazionali, il Bando Marchi+3 e ne ha riaperto i termini. Infatti, in considerazione dell’esaurimento delle risorse inizialmente stanziate il Ministero aveva provveduto, con l’avviso pubblicato nella G.U. n.62 del 14 marzo 2019, a sospendere l’acquisizione del protocollo on line preordinato alla presentazione delle domande di agevolazione. Tutto ciò premesso, il Ministero ha incrementato l’originale dotazione finanziaria di 3.516.745,92 euro e ha fornito una serie di indicazioni al fine di rendere operative le disposizioni previste dal predetto bando a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria: 1. per le domande di agevolazione presentate a valere sul Bando Marchi+3, per le quali alla data del 14 marzo 2019, data di pubblicazione sulla G.U. dell’avviso di sospensione del bando, è stato attribuito il numero di protocollo on line e che non hanno trovato copertura finanziaria con le risorse originariamente stanziate, viene riavviata l’attività istruttoria;

2. ai fini della corrispondenza e dell’invio della documentazione resta valida la casella PEC marchipiu3@legalmail.it; 3. per tutto quanto non previsto dall’avviso pubblicato sulla G.U. n. 281 del 3 dicembre 2018 si fa rinvio alle disposizioni contenute nel citato bando Marchi+3. L’incentivo viene riconosciuto, secondo il regime “de minimis”, per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di marchi europei e di marchi internazionali e prevede il rimborso dei costi sostenuti per la registrazione dei marchi nella Unione Europea (80%) e internazionali (90% per Cina e Stati Uniti) con importi oscillanti a seconda della tipologia delle singole registrazioni, ma, comunque, fino a un importo massimo di 20.000 euro per impresa. Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere dalle 09.00 del 30 marzo 2020 e fino a esaurimento delle risorse. Il form on line sarà disponibile sul sito www.marchipiu3.it a partire dalla stessa data e ora. Copia degli atti citati e ogni altra informazione possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione. (LCP)

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Autotrasporto c/t. Contributi investimenti conferma delle preNOTAZIOni inviate a mezzo pec

Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 366/LCP del 18 dicembre 2019 per ricordare che la Rete Autostrade Mediterranee spa (RAM) ha pubblicato sul proprio sito web (www. ramspa.it) un avviso nel quale, in relazione alla domanda sui contributi agli investimenti 2019 a favore delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi (v. per i precedenti la circolare associativa prot. n. 328/LCP del 5 novembre 2019), ricorda che: - alle 16.00 del 12 dicembre 2019, è scaduto il termine per la ricezione delle poste elettroniche certificate (PEC) con le richieste di prenotazione dei fondi per le singole tipologie di investimenti ammesse al contributo; le imprese che non hanno ancora presentato domanda, possono inoltrare la richiesta a partire dal 16 dicembre 2019 e fino al 30 marzo 2020 attraverso la piattaforma informatica raggiungibile al link pubblicato sul sito

% prenotata Residuo prenotabile

web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione dedicata all’autotrasporto c/t: www.mit.gov.it/documentazione/ autotrasporto-merci-contributi-ed-incentiviper-lanno-2019formazione-e-investimenti) e sul sito web della RAM (www.ramspa.it/ contributi-gli-investimenti-vi-edizione, dove verrà messa a disposizione anche una guida per l’uso; - le imprese che hanno inviato nel termine del 12 dicembre 2019 la PEC riceveranno, all’indirizzo della PEC utilizzato, le credenziali che consentiranno di confermare la domanda mantenendo, così, la prenotazione effettuata; le credenziali verranno inoltrate via PEC nell’arco di alcune settimane successive alla data del 16 dicembre; il destinatario dovrà effettuare la conferma necessaria (l’operazione non richiederà l’inserimento di ulteriori informazioni) entro il 31 gennaio 2020. Per ogni altra informazione la RAM ha istituito un servizio di help-desk al quale è possibile rivolgersi via posta elettronica ordinaria, inviando la relativa richiesta all’indirizzo incentivoinvestimenti@ ramspa.it. In ultimo evidenziamo che, alla data odierna, la situazione dei fondi prenotati risulta essere la seguente:

Acquisizione veicoli a trazione alternativa

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti

Rimorchi e semirimorchi

Casse mobili e porta casse

176,4%

107,2%

162,3%

8,5%

0,00 euro

0,00 euro

0,00 euro

457.300 euro

Di fatto, dunque, le risorse risultano essere esaurite, fatta eccezione per le casse mobili e le porta casse. Ci si riserva di ritornare sull’argomento in presenza di riposizionamenti delle risorse residue e per

altre novità. Frattanto le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione, anche allo scopo di sondare soluzioni contributive alternative alla presente. (LCP)

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Indice mensile rivalutazione t.f.r. novembre 2019 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

102,2

0,198457

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

102,3

0,396915

MARZO

15.03

14.04

0,375

102,5

0,668830

APRILE

15.04

14.05

0,500

102,6

0,867287

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

102,7

1,065744

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

102,7

1,190744

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

102,7

1,315744

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

103,2

1,808031

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

102,5

1,418830

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

102,4

1,470372

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

102,3

1,521915

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

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Ancora novità in materia di appalti il committente deve verificare la documentazione attestante il versamento regolare delle ritenute fiscali effettuate dall’appaltatore Dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art.4 del D.L. 124/2019, che prevedono per i committenti di opere o servizi di importo complessivo superiore a 200.000 euro tramite un contratto di appalto (o subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati), cosiddetto labour intensive ovvero caratterizzato dall’utilizzo prevalente di manodopera, eseguito presso le sedi dell’attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo, o ad esso riconducibili in qualunque forma, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di versamento relative al versamento delle ritenute fiscali del mese precedente, operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’appalto, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con deleghe distinte per ogni committente e senza alcuna possibilità di compensazione. Oltre a questa previsione, che di per sé pare abbastanza complicata nella sua realizzazione pratica, gli operatori della filiera dovranno inviare al committente e al soggetto delegante nel caso della filiera (ossia all’appaltatore e al committente nel caso del subappalto), entro 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza del versamento delle ritenute, la copia delle deleghe, un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati tramite il codice fiscale, impiegati nel mese precedente, nell’esecuzione dell’appalto stesso. Oltre all’elenco nominativo la norma prevede altresì l’indicazione del numero delle ore prestate da ogni dipendente, l’ammontare della sua retribuzione relativa alla prestazione, oltre alla specifica delle sue ritenute fiscali con indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Pag. 45 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2020

La risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate risulta per nulla esaustiva in merito all’applicazione di una disposizione che, a parere di chi scrive, pare anche prescindere dalla ratio delle disposizioni civilistiche in materia di appalto che, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, nulla avrebbe a che fare con la somministrazione di manodopera per cui il nostro ordinamento prevede una contrattualizzazione diversa.

Quando si applica la disposizione in oggetto? Quando si verifichino un insieme di condizioni: 1. il valore annuo dei servizi e delle opere realizzate che deve essere pari o superiore a €. 200.000, anche se a nostro avviso sfugge se il valore si debba riferire al singolo contratto, ovvero alla sommatoria di più appalti in quanto, in questo caso risulterebbe impossibile verificare nei termini imposti dalla norma, le deleghe di versamento; 2. riferimento agli appalti nella cui esecuzione si utilizzi prevalentemente manodopera come ad esempio la logistica, la ristorazione, le pulizie, la grande distribuzione, l’edilizia e il settore alimentare; 3. applicazione della disposizione non solo agli appalti ma anche ai rapporti negoziali comunque denominati, la cui interpretazione potrebbe comprendere tutti i contratti che comportano un decentramento dell’attività produttiva; 4. esecuzione dell’opera o del servizio con beni strumentali di proprietà del committente (anche se ceduti all’appaltatore tramite ad esempio un contratto di comodato) e presso la sua sede, le unità produttive, i cantieri, i reparti, gli uffici anche se geograficamente molto lontani dalla sede legale; 5. ambito di applicazione alla subordinazione e alla parasubordinazione (quindi riferita anche ai contratti di collaborazione) Al di là della definizione giuridica e dell’ambito di applicazione, che pure necessitano di chiarimenti impellenti, quello su cui si sofferma l’Agenzia in maniera molto veloce, sono la quantificazione oggettiva dell’importo dei versamenti Irpef e il


controllo su appalti in corso nel 2019 e in essere anche nell’anno corrente. Al di là dell’obbligo di trasmissione dei dati identificativi dei lavoratori, ciò che pare inattuabile è l’obbligo di “spacchettare” adempimenti che sono stati concepiti unitariamente come mensilizzati (gli F24 e le buste paga) e di individuare all’interno del cedolino paga, la retribuzione e le ritenute relative al singolo dipendente in relazione al singolo appalto. Scrive Eufranio Massi in un approfondimento in materia del 2 gennaio, come manchi evidenza della gestione degli eventi sospensivi come le malattie o le ferie e ci si chiede altresì come si pretenda di avere una calcolo reale dell’imposta netta versata dal sostituto, considerata la modalità non banale di calcolo delle ritenute stesse, atteso il meccanismo annuale di ricalcolo delle imposte in riferimento ad esempio alle detrazioni e all’imposta effettivamente dovuta dal prestatore, che si intende definita solo in sede di conguaglio. Si pone quindi e legittimamente un problema di correttezza dei calcoli. Immaginiamo poi una situazione estremamente diffusa di esternalizzazione della gestione del personale e dell’elaborazione delle paghe: l’assenza assoluta di standardizzazione nella gestione degli adempimenti normativi previsti, la necessità di intervenire su ogni cedolino paga con complessi calcoli orari, oppure l’obbligo di suddividere per centri di costo, non solo gruppi di dipendenti ma anche l’attività dei singoli dipendenti, comporteranno un notevole incremento di costi nelle imprese che classicamente svolgono attività di terziarizzazione, soprattutto le piccole e medie imprese operanti nei servizi e in edilizia.

Chi sfugge all’applicazione del dettato normativo? Quando le imprese appaltatrici o affidatarie comunichino al committente stesso (allegando la documentazione), la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza per la trasmissione della copia delle deleghe e dell’elenco dei lavoratori, dei seguenti requisiti: 1. risultino in attività da almeno 3 anni, siano in

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regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi come evinti dalle dichiarazioni stesse; 2. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a €. 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, a eccezione delle somme dovute ma oggetto di rateazione. La norma prevede al comma 5 dell’art. 4 come modificato in sede di conversione che l’Agenzia delle Entrate dalla data di entrata in vigore della norma, ovvero il 1° gennaio 2020 avrebbe reso disponibile la certificazione di cui al precedente punto 1). Non si hanno ancora chiarimenti e il c.d. Durc Fiscale al momento non risulta disponibile. In caso di inadempienza da parte degli appaltatori, affidatari o subappaltatori il committente deve sospendere il pagamento finché perdura l’inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati a lui trasmessi. In caso contrario il committente è soggetto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché al tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione. Si attendono urgenti chiarimenti da parte dell’Agenzia. Nel frattempo il provvedimento è entrato in vigore. I Servizi Relazioni Industriali e Fiscale dell’Associazione sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)


Rinnovo CCNL Confapi / Federmanager per i dirigenti e i quadri superiori. scaduto il 31 dicembre 2019 Si fa seguito a quanto comunicato con circolare prot. n. 368/FT del 19 dicembre 2019 per ricordare che CONFAPI e FEDERMANAGER hanno sottoscritto in data 17 dicembre 2019 l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti e i Quadri Superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi, in scadenza al 31 dicembre 2019. Si riporta, di seguito, una sintesi dei principali contenuti dell’accordo di rinnovo.

DECORRENZA E DURATA Il C.C.N.L decorre dal 1° gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2023.

1) MINIMO CONTRATTUALE MENSILE Sono stati definiti i nuovi minimi contrattuali base (articolo 3, il comma 1 del vigente CCNL) con decorrenza dal 1° gennaio 2021 in euro 5.312,25 e in euro 5.466,10 dal 1° gennaio 2023. Si ricorda che continuerà ad essere riconosciuto l’elemento di maggiorazione previsto in misura fissa pari a euro 226,21 di cui all’art. 4 del vigente CCNL.

2) ART. 7 - FERIE È stata modificata la disciplina riguardante i giorni di ferie annue ulteriori rispetto alle quattro settimane di legge. In particolare, viene ora previsto che, qualora eccezionalmente tale periodo ulteriore non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro i ventiquattro mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, per scelta del dirigente, il relativo godimento non può più essere richiesto. Specificamente decade per il dirigente il diritto al trattamento dell’indennità sostitutiva qualora Pag. 47 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2020

il datore di lavoro lo abbia invitato alla fruizione preavvisandolo della decadenza del diritto al corrispettivo in denaro nel caso di mancata fruizione.

3) CONTRIBUTO DOVUTO ALLA FONDAZIONE IDI - ALLEGATO ART. 9 LETTERA B) L’importo per il finanziamento alla Fondazione IDI è stato incrementato di €. 50. Tale aumento per l’anno 2020 è stato posto a carico esclusivo delle aziende. Di conseguenza per il solo anno 2020 l’importo complessivo pari a euro 350 sarà ripartito per euro 200 in capo all’azienda e per euro 150 in capo al Dirigente. Con decorrenza dal 2021 e per gli anni successivi l’importo complessivamente dovuto pari a €. 350 sarà ripartito al 50% fra dirigente e azienda.

4) ART. 11 - TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI MATERNITÀ È stato espressamente indicato in tre anni il periodo c.d. “comporto esterno”, entro il quale sono rilevanti, ai fini della conservazione del posto, le assenze per malattia. È stato inoltre elevato a 12 mesi il periodo di aspettativa, richiedibile dal dirigente che abbia superato i limiti di conservazione del posto, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie croniche-degenerative ingravescenti o che, comunque, comportino l’impiego di terapie salvavita. Nel corso di tale periodo, per i dirigenti iscritti al Fasi, i contributi ad esso dovuti sono a carico della gestione separata che eroga le tutele per la non autosufficienza e che provvede, altresì, a garantire le coperture assicurative previste dall’art. 12 del contratto. (Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio.)

5) ART. 11 BIS - TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ NUOVO ARTICOLO È stato inserito l’art. 11 bis dal seguente contenuto: 1. per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti disposizioni legislative, l’azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall’Istituto


previdenziale e provvede all’integrazione della stessa in modo da corrispondere l’intera retribuzione mensile netta. 2. Per i congedi, i riposi, i permessi disciplinati dai capi V, VI e VII del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), l’azienda anticipa le relative prestazioni economiche dovute dall’Istituto previdenziale.

te. Si rimanda sul punto alla successiva circolare che sarà inviata alle aziende da parte di Fasdapi.

8) TRASFERIMENTO DEL DIRIGENTE È stato chiarito il divieto di trasferimento individuale per un dirigente che abbia compiuto 55 anni. Restano escluse le ipotesi di trasferimento collettivo correlate a operazioni societarie. È stato altresì aggiunto il limite al trasferimento individuale dopo il compimento del 50° anno di età per l’ipotesi di dirigente con figli minorenni.

9) TUTELE SINDACALI DEL RAPPORTO (ART. 19 - COLLEGIO ARBITRALE)

6) ART. 11 TER PARI OPPORTUNITÀ 1. La raccolta delle migliori “best practice” attuate dalle imprese con riguardo alla gestione delle pari opportunità e, in particolare, sull’equità retributiva tra dirigente uomo e donna, è affidata all’osservatorio contrattuale presso IDI che ne farà oggetto di iniziative specifiche, volte a diffondere la cultura della parità di genere in ambito manageriale. A tal fine le parti si impegnano a sottoscrivere apposito Protocollo nazionale che verrà recepito a livello territoriale al fine di promuovere iniziative volte a valorizzare il reciproco impegno nei confronti dello sviluppo della parità di genere. 2. Le aziende associate al Sistema di rappresentanza di Confapi che hanno alle loro dipendenze dirigenti uomini e donne trasmettono il rapporto biennale sulla situazione del personale, di cui all’art.46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, anche all’osservatorio contrattuale.

1. A far data dal 1° gennaio 2020 è stato unificato lo scaglione relativo all’anzianità aziendale oltre 10 anni che prevede un’indennità supplementare pari: da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 22 mensilità pari al corrispettivo del preavviso; Sono rimasti invariati gli scaglioni previsti per le anzianità inferiori ai 10 anni. 2. Il CCNL ha invece modificato la cosiddetta indennità supplementare automatica per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (nel caso in cui il dirigente opti per detta clausola rinunziando all’impugnazione del licenziamento) i cui profili identificativi sono rimasti invariati come da precedente definizione che qui di seguito si riporta. i) La soppressione delle funzioni svolte dal dirigente; ii) In parziale deroga di quanto esposto sub i) l’accorpamento di due o più posizioni dirigenziali identiche; iii) La decisione di abbandonare, salvo il caso del trasferimento d’azienda, ex articolo 2112 c.c. l’area di business a cui è preposto il dirigente; Nuovi importi dell’indennità: - fino a 3 anni di anzianità aziendale: 4 mensilità pari al corrispettivo del preavviso; - oltre i 3 anni e fino ai 6 anni di anzianità aziendale: 6 mensilità pari al corrispettivo del preavviso; - oltre i 6 anni: 8 mensilità pari al corrispettivo del preavviso.

7) TRATTAMENTO DI INFORTUNIO E MALATTIA DA CAUSA DI SERVIZIO. COPERTURA ASSICURATIVA (ART. 12 CCNL) Con separato accordo Confapi e Federmanager hanno definito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i nuovi importi assicurati, in caso di morte o invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell’infortunio comunque determinato e da malattia professionale, definendo altresì la quota di partecipazione in capo al DirigenAnzianità

Fino al 31 dicembre 2019

Dal 1° gennaio 2020

4

4

fino a 2 anni fino a 3 anni

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Anzianità

Fino al 31 dicembre 2019

Dal 1° gennaio 2020

6

6

fino a 4 anni fino a 5 anni fino a 6 anni fino a 7 anni fino a 8 anni fino a 9 anni

8

fino a 10 anni fino a 11 anni

8

fino a 12 anni fino a 13 anni fino a 14 anni

10

fino a 15 anni oltre 15 anni

3. È stato altresì riconfermato che: - la predetta indennità supplementare alternativa è automaticamente aumentata di mesi 4 di preavviso, se l’età del dirigente è compresa fra i 50 e i 59 anni. - La clausola dell’indennità automatica si applica nelle aziende o nei gruppi di impresa (ai sensi dell’articolo 2359 cc) con almeno di 75 addetti e/o due dirigenti. - Sono esclusi dall’applicazione della clausola di cui sopra i casi di cessazione dell’attività ovvero della messa in liquidazione volontaria. - Detta indennità automatica non sarà dovuta laddove il licenziamento sia intimato da una azienda in fallimento o in concordato preventivo.

10) ALLEGATO ALL’ART. 19 - DIRIGENTE JUNIOR Il rinnovo del CCNL ha previsto che ai dirigenti promossi o assunti a tempo indeterminato ai sensi del presente allegato, che deve risultare espresso nella lettera di nomina o di assunzione, il periodo

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per il quale resta temporaneamente sospesa l’applicazione della disciplina di cui agli artt. 19 e 22, secondo comma, del presente CCNL viene ridotto dai precedenti 30 mesi a 24 mesi. Si ricorda pertanto che l’azienda, oltre che per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 codice civile, potrà risolvere in qualunque momento, nel corso dei suddetti 24 mesi, il rapporto di lavoro con comunicazione scritta e con l’applicazione di un preavviso di mesi 4.

11) PREAVVISO - ART. 23 Sono state riviste come segue le durate del periodo di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell’azienda: a) mesi 6 di preavviso se il dirigente ha un’anzianità di servizio fino 4 anni compiuti; b) mesi 8 di preavviso se il dirigente ha un’anzianità di servizio oltre i 4 anni e fino a 8 anni compiuti; c) mesi 10 di preavviso se il dirigente ha un’anzianità di servizio oltre gli 8 anni e fino a 12 anni compiuti; d) mesi 12 oltre i 12 anni di anzianità di servizio.


Anzianità di servizio

Durata del preavviso fino al 31 dicembre 2019

Fino a 2 anni

Mesi 6

Fino a 3 anni

DuratA del preavviso dal 1° gennaio 2020

Mesi 6

Fino a 4 anni Fino a 5 anni

Mesi 8

Fino a 6 anni

Mesi 8

Fino a 7 anni Fino a 8 anni Fino a 9 anni

Mesi 10

Fino a 10 anni

Mesi 10

Oltre 10 anni Fino a 12 anni Fino a 13 anni Fino a 14 anni

Mesi 12

Fino a 15 anni

Mesi 12

Oltre 15 anni

12) PREVIDENZA COMPLEMENTARE Il rinnovo del CCNL ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2020 il massimale contributivo Previndapi risulterà pari a €.180.000 all’anno. Si rinvia in merito alla circolare Previndapi di prossima emanazione dove saranno fornite tutte le istruzioni in merito.

13) ABROGAZIONI Le parti hanno convenuto sull’abrogazione dal 1° gennaio 2020 dell’allegato 1 al vigente CCNL sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale.

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14) QUADRI SUPERIORI SEZIONE SECONDA ART. 3 TRATTAMENTO ECONOMICO Con decorrenza dal 1° gennaio 2020 il minimo contrattuale mensile base, dovuto per 13 mensilità sarà pari a € 3615,39. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. (FT)


CONAI: semplificazioni in vigore dal 1° gennaio 2020 interessano soprattutto le aziende di piccole dimensioni

Il Conai ha pubblicato sul proprio sito 4 circolari riguardanti altrettante ipotesi di semplificazioni procedurali con decorrenza 1° gennaio 2020, che interessano particolari flussi di imballaggi e/o aziende di piccole dimensioni, disponibili al seguente link http://www.conai.org/downloaddocumenti Le novità saranno divulgate alle aziende interessate e recepite anche nella Guida Conai 2020 di prossima pubblicazione. Le circolari hanno per oggetto, rispettivamente: - Circolare 29.11.2019 - ID. 1-2019. Nuova procedura di esenzione e applicazione del Contributo ambientale Conai per i “rotoli

di foglio di alluminio” e per i “rotoli di pellicola di plastica per alimenti”. - Circolare 2.12.2019 - ID. 2-2019; Nuova procedura di dichiarazione semplificata del Contributo ambientale Conai - basata sul fatturato dell’anno precedente - riservata agli importatori di imballaggi pieni. - Circolare 4.12.2019 - ID. 3-2019; Procedura agevolata (semplificata) di fatturazione e dichiarazione del Contributo ambientale Conai già riservata ai “piccoli commercianti” di imballaggi. Estensione ai produttori di imballaggi che commercializzano imballaggi a “completamento di gamma o dell’imballaggio”, in materiali diversi da quelli impiegati per la produzione. - Circolare 5.12.2019 - ID. 4-2019; Dichiarazione del Contributo ambientale Conai. Variazione delle soglie di esenzione e annuale e contestuale introduzione di una soglia minima di dichiarazione riferita al peso degli imballaggi.

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(CS)


Linee guida della Regione FVG sull’amianto (1a parte) i materiali contenenti amianto presenti in un luogo di lavoro devono essere gestiti Con delibera n. 2229 del 20 dicembre 2019, pubblicata sul BUR n. 1 del 2 gennaio 2020, la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il documento concernente “Linee guida per la segnalazione, tracciabilità e metodo di valutazione dello stato di conservazione e pericolosità di manufatti contenenti amianto”. Il documento, redatto ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera b) della Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) definisce per i cittadini, le imprese, le Aziende del servizio sanitario regionale ed altri enti istituzionali, le procedure per la segnalazione e la tracciabilità di manufatti contenenti amianto, nonché individua i metodi di valutazione dello stato di conservazione dei medesimi. A supporto delle ordinarie attività di mappatura intraprese dalla Regione, i cittadini possono integrare le informazioni comunicando agli uffici pubblici la presenza di edifici e manufatti contenenti amianto. Tali comunicazioni saranno formalmente prese in carico e andranno ad implementare l’Archivio regionale amianto (A.R.Am.) istituito con l’articolo 8, comma 7 della legge regionale L 34/2017 quale archivio per l’acquisizione telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura dei beni e materiali contenenti amianto. La presenza di un manufatto in amianto in opera (es. copertura in cemento amianto) non costituisce di per sé un rischio per la salute né deve essere obbligatoriamente rimosso. Il rischio derivante dalla presenza di un manufatto in amianto dipende dal suo grado di danneggiamento ed è legato al contesto in cui si trova. A tal fine, il presente documento individua altresì il metodo di calcolo di riferimento per la valutazione dello stato di degrado di tali strutture e consente di decidere se è necessario procedere all’immediata

rimozione, al controllo periodico o alla messa in sicurezza del manufatto. In materia di amianto sono interessate competenze sia di tipo sanitario che di tipo ambientale; in Regione FVG gli Enti coinvolti sono: - i Comuni, con riferimento anche alle competenze dei Sindaci, quali autorità sanitarie locali; - la Direzione Centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione per gli aspetti legati alla pianificazione, alla mappatura, ai contributi e alla redazione di linee guida di indirizzo sul territorio; - l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente (ARPA), Ente preposto al supporto tecnico scientifico in materia ambientale. - le Aziende per l’Assistenza sanitaria, attraverso le Strutture di Igiene e Sanità Pubblica e le Strutture PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dei Dipartimenti di Prevenzione, rispettivamente preposti alla tutela della salute pubblica e alla tutela dei lavoratori e il CRUA (Centro Regionale Unico Amianto) con sede a Monfalcone per gli aspetti sanitari legati all’esposizione professionale, familiare domestica o ambientale.

Procedura per la segnalazione dei manufatti contenenti amianto negli ambienti di lavoro A premessa della seguente procedura di segnalazione, la delibera precisa che la legislazione vigente (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 811, il Decreto ministeriale 6 settembre 1942 e l’interpello n. 10/2016) prevede che i materiali contenenti amianto presenti in un luogo di lavoro debbano essere gestiti: - mediante l’applicazione delle disposizioni del DM 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conduttore e del d.lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell’immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all’immobile; - attraverso le previsioni normative del d.lgs. n. 81/2008 a cura del Datore di Lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti

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in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile. In particolare, il Testo unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 81/08, impone al datore di lavoro una specifica verifica della presenza dell’amianto nei luoghi di lavoro, una specifica valutazione dei rischi connessi a tale presenza e l’adozione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio. Ad integrazione di quanto sopra evidenziato, la presenza di manufatti in amianto in opera in cattivo stato o in condizioni di abbandono dove si svolge un’attività produttiva può essere segnalata anche da parte del lavoratore o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’azienda (RLS) o di un territorio (RLST), con la seguente procedura: - compilazione da parte del soggetto dichiarante del “Modulo di dichiarazione presenza presunta di amianto” in Allegato 2 alla delibera; - invio del modulo alle Strutture Operative PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie competenti nel territorio dove si trova il manufatto. Sulla base delle informazioni contenute nella segnalazione, saranno successivamente effettuati eventuali approfondimenti da parte delle SO PSAL. - Nel caso in cui si tratti di amianto in opera le SO di PSAL invieranno ad ARPA il modulo di dichiarazione presenza presunta di amianto all’indirizzo di posta elettronica (progetto. amianto@arpa.fvg.it) al fine dell’inserimento del manufatto in ARAM, unitamente all’esito della verifica dell’indice di degrado se del caso; - ARPA comunicherà al titolare dell’impresa l’inserimento del manufatto in ARAm unitamente alle istruzioni dell’utilizzo del codice ID_UNITA’ assegnato in caso di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento); - il titolare dell’impresa, in fase di rimozione, dovrà comunicare alla ditta incaricata dei lavori di bonifica il codice ID_UNITA’ per l’aggiornamento della mappatura e l’eliminazione del manufatto da ARAM.

Procedura per la segnalazione dei manufatti contenenti amianto da parte di soggetti terzi I soggetti che intendono segnalare la presenza di manufatti contenenti presumibilmente amianto presso edifici di proprietà di terzi (es. copertura

o rivestimento di un edificio) in cattivo stato di conservazione (danneggiato da agenti atmosferici, in stato di abbandono, etc.) possono seguire la seguente procedura: - compilazione da parte del soggetto dichiarante del “Modulo di dichiarazione presenza presunta di amianto” in Allegato 2 alla delibera in oggetto; - invio del modulo al Sindaco del Comune su cui insiste l’edificio. Tale invio può essere fatto eventualmente anche tramite il “Centro regionale unico amianto” - CRUA; Ricevuta la segnalazione, gli uffici comunali competenti effettuano una istruttoria preliminare sui contenuti dell’esposto e, in caso positivo, inseriscono l’edificio nell’Archivio regionale amianto (ARAM) dandone comunicazione al proprietario. - In caso di sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, è avviato il procedimento volto all’emanazione dei provvedimenti di competenza richiedendo, se del caso, all’Azienda Sanitaria di riferimento (Dipartimento di Prevenzione - Strutture di Igiene e Sanità Pubblica) un sopralluogo per la valutazione dello stato di conservazione del manufatto. L’eventuale comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L 241/90, è notificato anche ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale sarà destinato a produrre effetti diretti (nel caso specifico il proprietario dell’immobile segnalato). - Il personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie, tramite il supporto del personale tecnico comunale e/o della Polizia Municipale per accedere congiuntamente all’area, procede al sopralluogo per la valutazione dello stato di conservazione del manufatto che consente di stimare il rischio per la salute associato al rilascio di fibre e fornisce esplicite indicazioni sulle azioni che il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che in esso si svolge dovrà attuare. - Terminata la valutazione dello stato di conservazione e di pericolosità, il personale dei Dipartimenti di Prevenzione comunica gli esiti agli uffici comunali; - Aggiornate le informazioni in ARAM, il Sindaco adotta i provvedimenti di competenza e li notifica ai soggetti interessati indicando modalità e tempi delle misure da adottare; - Il proprietario, in fase di rimozione, dovrà comunicare alla ditta incaricata dei lavori di bonifica il codice ID_UNITA’ per l’aggiornamento della mappatura e l’archiviazione del manufatto da ARAM.

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Procedura per la segnalazione dei manufatti contenenti amianto da parte di proprietari di edifici privati I proprietari di edifici (ad uso residenziale, commerciale o produttivo) che intendono comunicare la presenza di manufatti contenenti amianto nel proprio edificio possono (anche tramite un delegato o amministratore di condominio) compilare il “Modulo di dichiarazione presenza accertata di amianto” in Allegato 3 alla delibera e inviarlo, unitamente alla valutazione dello stato di conservazione della struttura, se dovuto, ad ARPA all’indirizzo di posta elettronica progetto. amianto@arpa.fvg.it. Successivamente, ARPA provvede all’inserimento dei dati nell’Archivio regionale amianto ARAM dandone comunicazione al proprietario/amministratore di condominio unitamente alle istruzioni dell’utilizzo dell’ID UNITA’ in caso di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento). In fase di rimozione, il proprietario/amministratore di condominio dovrà comunicare alla ditta incaricata dei lavori di bonifica il codice ID_UNITA’ per l’aggiornamento della mappatura e l’archiviazione del manufatto da ARAM.

Procedura per la segnalazione dei manufatti contenenti amianto da parte di funzionari di enti pubblici L’eventuale riscontro di manufatti contenenti amianto da parte di ARPA durante lo svolgimento delle proprie attività, ad esempio in corso di sopralluoghi, viene formalizzato inserendo l’edificio nell’Archivio regionale amianto ARAM. Nel caso in cui le Aziende Sanitarie riscontrino manufatti contenenti amianto degradati, durante i sopralluoghi legati alle loro attività istituzionali, lo comunicano ad ARPA all’indirizzo di posta elettronica progetto.amianto@arpa.fvg.it compilando il “Modulo di dichiarazione presenza accertata di amianto ” per l’inserimento nell’Archivio regionale amianto ARAM; In entrambi i casi ARPA ne dà comunicazione al proprietario unitamente alle istruzioni dell’utilizzo dell’ID UNITA’ in caso di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento). Il proprietario, in fase di bonifica, dovrà comunicare alla ditta incaricata dei lavori di bonifica il codice ID_UNITA’ per l’aggiornamento della mappatura e l’eliminazione del manufatto da ARAM.

Procedura per la segnalazione di rifiuti abbandonati contenenti amianto La segnalazione della presenza di rifiuti abbandonati contenenti amianto va fatta al Sindaco del Comune competente per territorio. Il Sindaco, se lo ritiene necessario, chiede all’ARPA di fare un sopralluogo e di effettuare una valutazione tecnica della situazione. L’ARPA procede al sopralluogo, effettua un’ispezione visiva, valuta la necessità di approfondimenti analitici sui rifiuti e sul suolo, classifica i rifiuti proponendo un codice CER e suggerisce al Sindaco l’adozione di idonei provvedimenti sindacali.

Azioni in capo ai proprietari degli immobili, con presenza di amianto, di utilizzazione collettiva Come indicato nelle procedure precedenti, l’esito della valutazione dello stato di degrado di un manufatto da parte dei tecnici dei Dipartimenti di Prevenzione viene comunicato al Sindaco che, se necessario, procederà all’emissione degli opportuni provvedimenti sindacali finalizzati alla messa in sicurezza o bonifica. Per le strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva, nel caso di presenza di materiali contenenti amianto, qualora la valutazione evidenzi una situazione per la quale non sia previsto un intervento di rimozione urgente, il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, ai sensi del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.), dovrà comunque porre in essere le azioni che di seguito si riportano: - designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto. - Tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto ed il programma di controllo e manutenzione previsto per detti manufatti, nonché la registrazione delle azioni manutentive intraprese per ridurre il rischio di cessione di fibre da parte dei manufatti con amianto. - Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione ed in occasione di ogni

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evento che possa determinare un disturbo, ovvero una compromissione dell’integrità, dei materiali contenenti amianto. - Fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nell’edificio. Inoltre nel caso siano in opera materiali friabili il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge devono provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto (art. 12 comma 5 della Legge 27 marzo 1992, n. 257) dovrà essere trasmessa all’Azien-

da sanitaria competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio. Ai sensi della LR 14/2017, art.16, comma 4, le Aziende sanitarie inseriscono nell’applicativo ARAM i dati acquisiti nel registro. Gli allegati richiamati in questo articolo possono essere scaricati al link: http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_2229/Allegato%201%20alla%20Delibera%202229-2019 (continua)

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(CS)


Medico competente

obblighi di trasmissione in caso di avvicendamento in corso d’anno Con risposta ad interpello n. 8/2019, datata 16 dicembre 2019, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro ha chiarito che, in caso di avvicendamento del medico competente in corso d’anno, l’obbligo di trasmettere le informazioni sui dati aggregati e di rischio dei lavoratori sotto-

posti a sorveglianza sanitaria, incombe sul medico “risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo”. Questo obbligo, peraltro, permane anche quando non sia stata effettuata la sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, visto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale. In particolare, la risposta riporta uno stralcio di un chiarimento dell’Inail, in cui viene per l’appunto affermato che “anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell’anno, vige l’obbligo di invio dei dati inerenti all’esposizione ai rischi lavorativi specifici”.

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(C)


Grazie ai suoi 25 anni di esperienza nel campo della progettazione di macchine e impianti industriali OREB Sistemi Industriali è in grado di offrire ai propri clienti non solo consulenza ma anche soluzioni complete chiavi in mano per la messa in sicurezza di macchinari singoli o linee di produzione. Il tutto nel rispetto delle norme più rigorose. Interventi forniti completi delle certificazioni obbligatorie e realizzati nell’ottica di migliorare gestione ed efficienza nella produzione. OREB Sistemi Industriali opera in tutti i settori, dalla meccanica pesante all’automazione leggera.

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la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


ANAC: indicazioni sull’obbligo di acquisizione dei CIG chiarimenti anche in merito al pagamento del contributo in favore dell’autorità Con un comunicato del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione del 18 dicembre 2019 l’ANAC fornisce indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG), nonché alla trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Anac per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del codice dei contratti pubblici, ivi compresi gli appalti aggiudicati da imprese che svolgono una

delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del codice, i così detti settori speciali. Le indicazioni fornite sono entrate in vigore il 1° gennaio 2020. Facendo seguito al comunicato del Presidente dell’Autorità adottato in data 16 ottobre 2019, l’ANAC chiarisce che gli obblighi di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità previsti per i settori ordinari e per i contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, si applicano anche ai Regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI del codice medesimo, ivi compresi gli appalti aggiudicati da imprese che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del codice dei contratti pubblici (settori speciali). Nella tabella che segue sono riportati gli obblighi aggiornati alle indicazioni fornite con il presente comunicato.

Regimi particolari di appalto (Parte II, Titolo VI del D. Lgs. n. 50/2016) Riferimento normativo

Descrizione

SmartCIG

CIG e trasmissione dei dati

Contributo Anac

Art. 115

Gas ed energia termica

Per importi inferiori a € 40.000

Per importi pari o superiori a € 40.000

Art. 116

Elettricità

Per importi inferiori a € 40.000

Per importi pari o superiori a € 40.000

Art. 117

Acqua

Per importi inferiori a € 40.000

Per importi pari o superiori a € 40.000

Art. 118

Servizi di trasporto

Per importi inferiori a € 40.000

Per importi pari o superiori a € 40.000

Art. 119

Porti e aeroporti

Per importi inferiori a € 40.000

Per importi pari o superiori a € 40.000

Art. 120

Servizi postali

Per importi inferiori a € 40.000

Per importi pari o superiori a € 40.000

Art. 121

Estrazione di gas e prospezione o Per importi inferiori estrazione di carbone o di altri coma € 40.000 bustibili solidi

Per importi pari o superiori a € 40.000

Art. 143

Appalti riservati per servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’allegato IX Per importi inferiori Appalti riservati per servizi sanitari, a € 40.000 sociali e culturali di cui all’allegato IX

Per importi pari o superiori a € 40.000

Art. 144

Servizi di ristorazione

Per importi inferiori a € 40.000

Per importi pari o superiori a € 40.000

Pag. 59 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2020


Regimi particolari di appalto (Parte II, Titolo VI del D. Lgs. n. 50/2016) Riferimento normativo Art. 145 Art. 152

Art. 158 Artt. 159-162

Descrizione

Appalti nel settore dei beni culturali Concorsi di progettazione e di idee assoggettati agli articoli 152 e ss. del codice Servizi di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalle condizioni di cui all’art.158 comma 1 a) e b)

CIG e trasmissione dei dati

SmartCIG Per importi inferiori

Contributo Anac

a € 40.000

Per importi pari o superiori a € 40.000

Per importi inferiori a € 40.000

Per importi pari o superiori a € 40.000

Per importi inferiori a € 40.000

Per importi pari o superiori a € 40.000

No

Appalti nei settori della difesa e della Senza limiti sicurezza di importo

L’estensione, alle fattispecie elencate in tabella, degli obblighi informativi già in essere per i settori ordinari, che prevedono la trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici anche delle schede successive all’aggiudicazione, entra in vigore a

Pag. 60 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2020

decorrere dal 1° gennaio 2020 con riferimento ai CIG aventi data di pubblicazione pari o successiva al 1° gennaio 2020. (CS)


Gas fluorurati: 30 anni di dati europei rilevato il primo calo delle emissioni di f-gas nel 2015, 2016 e nel 2017 A Madrid a dicembre 2019 si è svolta la 25a Conferenza delle parti (COP) sui cambiamenti climatici, che ha l’obiettivo fondamentale di rendere pienamente operativi gli Accordi di Parigi del 2015 per la riduzione delle emissioni di gas-serra.

Pag. 61 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2020

Per quanto riguarda i gas fluorurati (Fgas), che rappresentano il 3% delle emissioni complessive a effetto serra nei Paesi dell’Unione Europea, l’utilizzo di queste sostanze si concentra, per i 2/3 del totale, nei comparti della refrigerazione, dei condizionatori d’aria e delle pompe di calore. Dal 1990 l’Agenzia europea dell’Ambiente ha rilevato il primo calo delle emissioni di F-gas nel 2015 (-3%), seguito da ulteriori riduzioni nel 2016 (-1%) e nel 2017 (-2%), una tendenza che documenta l’orientamento in direzione degli obiettivi fissati dal Regolamento n. 517/2014 sugli F-gas. (CS)


Timber Regulation, legalità dei materiali legnosi importati seminario venerdì 31 gennaio 2020, ore 15. la nostra assistenza sul sistema di dovuta diligenza Con il regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 995/2010 del 20 ottobre 2010 (EU Timber Regulation) ed entrato in vigore il 3 marzo 2013, l’Unione europea ha inteso contrastare l’introduzione e la commercializzazione di prodotti legnosi e cartacei di origine illegale all’interno del proprio territorio, richiedendo agli operatori di dotarsi di un sistema di “dovuta diligenza” (due diligence), volto a minimizzare il rischio di una provenienza illecita del materiale acquistato. Nonostante siano trascorsi diversi anni dell’entrata in vigore del Timber Regulation sono ancora numerose le criticità che gli operatori incontrano nell’attuare la due diligence posta dalla norma e soprattutto le modalità operative. Per fare maggior luce sull’argomento e approfondirne i contenuti abbiamo, in collaborazione con l’ente certificatore Certiquality di Milano, organizzato un seminario per

Venerdì 31 gennaio p.v. alle ore 15.00 nella nostra sede Interverranno in veste di relatori Marco Gasparoni e Gianluca Santi di Certiquality Srl, entrambi dottori forestali. Il seminario fa seguito all’incontro divulgativo del maggio 2019 ma, a differenza di quello, vedrà un confronto operativo con le imprese che già hanno affrontato o stanno affrontando il problema, anche su base documentaria. La partecipazione all’incontro è a titolo gratuito. Solo per ragioni organizzative si invitano gli interessati a prendervi parte a voler compilare e rinviare all’Associazione la sottostante scheda di adesione.

La nostra assistenza Allo scopo ancora di favorire l’approccio delle imprese coinvolte dalla disciplina, anche in funzione dell’attività di controllo svolta dalle competenti autorità sul territorio, abbiamo predisposto uno specifico servizio di assistenza ed elaborato un modello di due diligence, comprensivo della documentazione richiesta dalla norma, che potrà essere utilizzato dalle imprese stesse. (PZ)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Scheda di adesione Da restituire a CONFAPI FVG fax n. 0432/295922 oppure e-mail a estero@confapifvg.it

TIMBER REGULATION Seminario sulla legalità dei materiali legnosi importati, l’assistenza dell’Associazione sul sistema di dovuta diligenza Venerdì 31 gennaio 2020, alle ore 15.00, nella nostra Sede

Impresa _________________________________________________________________________________________________ Indirizzo ______________________________________________

Città _______________________________ Prov. _______

Telefono _______________________________ E-mail ___________________________________________________________ Nominativi partecipanti ____________________________________________________________________________________

Pag. 62 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 1 - 15 gennaio 2020


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Questionario per tesi di laurea su Industria 4.0 l’impatto dell’informatizzazione e dell’automazione dei processi produttivi aziendali in chiave “industria 4.0” sulle imprese del territorio L’Università degli Studi di Udine, da sempre, ci coinvolge nei progetti finalizzati a supportare i laureandi nell’elaborazione delle tesi di laurea. Ora stiamo seguendo una laureanda del Corso di Laurea di Relazioni pubbliche che sta preparando una Tesi di laurea in Economia Aziendale dal titolo

“L’impatto della digitalizzazione e dell’industria 4.0 sulle piccole e medie imprese: un caso regionale”. Nelle pagine seguenti riportiamo un sintetico questionario volto a raccogliere un insieme di informazioni utili a verificare l’impatto sulle imprese del territorio dell’informatizzazione e dell’automazione dei processi produttivi aziendali in chiave “Industria 4.0”. Vi chiediamo cortesemente di voler compilare il questionario e restituirlo all’Associazione a: fisco@confapifvg.it. Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione è possibile contattare in Associazione il dott. Paolo Zorzenone al n. 0432.507377.

Pag. 64 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2020

(LCP-PZ)


Da restituire a mezzo e-mail: fisco@confapifvg.it

DIGITALIZZAZIONE E INDUSTRIA 4.0 – PMI FVG Il questionario intende approfondire il fenomeno della digitalizzazione nelle PMI italiane. In particolare si vuole raccogliere informazioni utili riguardanti l’approccio delle PMI del Friuli Venezia Giulia nei confronti del processo di digitalizzazione. Il questionario è strutturato sulla base di 5 macro-tematiche: 1- Formazione digitale 2- Maturità digitale 3- Uso di tecnologie abilitanti per la digitalizzazione delle imprese 4- Conoscenza del tema della digitalizzazione tramite l’adozione o meno delle agevolazioni introdotte con il Piano Nazionale Industria 4.0 5- Anagrafica aziendale

1. Formazione digitale 1.1 Quanto ritiene importante la conoscenza riguardo il tema dell’Industria 4.0 e delle sue modalità di implementazione nell’ambito in cui opera?

Zero

Marginale

Importante

Fondamentale

1.2 Quali sono le fonti di conoscenza dell’impresa in materia di Industria 4.0? Indicare tra i seguenti:

Clienti

Fornitori

Associazioni di categoria

Organi di informazione (IlSole24ore, Nordesteconomia)

Competitors

Università

Consulenti

Partnership

Riviste di settore

CCIAA

Poli tecnologici locali

Altro

(Agendadigitale.eu/ Digital4pmi/Corcom)

Se altro, si indichi cosa: _____________________

Pag. 65 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2020


1.3 Chi sono attualmente i vostri partner di riferimento per l’introduzione di soluzioni digitalizzate nell’attività della vostra impresa? (max due risposte)

Imprese ICT del territorio Imprese ICT multinazionali

Associazioni di categoria settoriali

Poli tecnologici locali

Clienti o alter imprese partner

Altro

1.4 Quali sono i principali ostacoli all’introduzione di soluzioni digitalizzate nell’attività della vostra impresa? (max due risposte)

Non avvertiamo la necessità di cambiare e/o evolvere i nostri sistemi Mancanza di tempo

Tempistiche troppo lunghe

Assenza all’interno dell’impresa delle competenze necessarie Investimenti molto alti

Altro

Pag. 66 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2020


1.5 Cosa potrebbe agevolarvi nel processo di innovazione attraverso i sistemi informatici?

Maggiore conoscenza/formazione sulla materia Avere un tecnico esterno esperto o un’azienda di riferimento con il quale progettare insieme le possibilità innovative Avere un fornitore del territorio dal quale comprare la soluzione pronta e con cui interagire direttamente per qualsiasi esigenza Altro

1.6 Ha formato negli ultimi 24 mesi i suoi dipendenti con progetti di formazione inerenti alle tematiche della digitalizzazione e dell’Industria 4.0?

SI

NO

2. Maturità aziendale nell’approccio all’Industria 4.0 Assegnare un punteggio da 1 a 5 secondo la seguente scala di valori, dove: 1= non viene svolta dall’impresa o è esternalizzata 2= è compiuta in modo non digitale 3= viene svolta digitalmente 4= oltre ad essere svolta digitalmente è anche orizzontalmente integrata ad altre funzioni 5= se è anche prevista un’automatizzazione dell’analisi e trasferimento dei dati fra le varie funzioni

Amministrazione contabilità e finanza es. adozione di gestionali per emissione di fatture elettroniche

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Comunicazione inter-aziendale

es. adozione di programmi digitali per la progettazione della strategia aziendale – web marketing automatizzato

e

strategia

es. comunicazione facilitata tramite uso di Internet per videoconferenze

Pag. 67 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2020


Analisi di mercato

es. adozione di sistemi informativi per analisi di mercato – dati vendite, analisi costi/ricavi/marketing

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Vendite e acquisti

es. gestione digitale delle attività di acquisto, vendita (e-commerce), e post-vendita

Risorse umane

es. adozione di programmi informatici per la selezione del personale e gestione della carriera

Logistica

es. adozione della funzione di geolocalizzazione di mezzi e servizi

Produzione e/o erogazione prodotto/servizio

es. gestione e monitoraggio della produzione in modo digitale

e

controllo qualità es. attraverso sistema automatizzato

3. Maturità digitale e propensione all’investimento – uso di tecnologie abilitanti l’Industria 4.0 Indicare con una crocetta il campo di interesse: Tecnologie abilitanti Industria 4.0

Ha già investito in questa tecnologia?

Prevede di investire in questa tecnologia nei prossimi due anni?

Realtà aumentata

a supporto dei processi produttivi

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Simulazione

tra macchine intelligenti ed interconnesse per ottimizzare i processi

Adozione di software per interazione e scambio di informazioni sia con fornitori e clienti

(integrazione verticale) sia con aziende che operano nello stesso settore (integrazione

orizzontale)

Pag. 68 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2020


Industrial Internet:

dispositivi, macchine ed infrastrutture con sensori incorporati che trasmettono dati tramite l'uso di Internet, permettendo comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e prodotti.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Diffusione di soluzioni

cloud-computing

Sicurezza

durante le operazioni in rete e su sistemi aperti (CyberSecurity)

Stampanti in 3D

connesse a software di sviluppo digitali (Manifattura additiva)

Robot collaborative

interconnessi e rapidamente programmabili

Big Data:

analisi di un’ampia base dati per ottimizzare prodotti e processi produttivi

4. Agevolazioni Industria 4.0 Ha usufruito di una o più agevolazioni proposte dal Piano Nazionale Industria 4.0?

Voucher digitalizzazione

Iper-ammortamento

Nuova Sabatini

Credito d’imposta per formazione 4.0

Credito d’imposta per R&S

Start-up e PMI innovative

Patent box

Fondo di garanzia

Pag. 69 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2020


5. Anagrafica

Provincia sede legale:

Settore produttivo

Struttura proprietaria

Classe di addetti

Anno di costituzione:

Agroalimentare

Tessile, Abbigliamento, calzature

Chimica-

Trasporti e Logistica

Meccanica

Legno e arredo

Edili e Affini

Carto-graficoeditoria

Servizi

Altro

Ditta individuale

SAS

SNC

SRL

SPA

1-5

6-9

10-20 250 e oltre

21-49

Classe di fatturato

Plasticagomma-Vetro

50-99

100-249

< 500.000€

500.000€ - 1.000.000€

1.000.000€– 2.000.000€

2.000.000€– 5.000.000€

5.000.000€– 10.000.000€

10.000.000€– 20.000.000€

20.000.000€– 50.000.000€

> 50.000.000€

Tipo di Certificazione

ISO 9001

ISO 13435

ISO 14001

ISO 50001

ISO 3834

Indicare quali certificazioni possiede l’azienda:

IATF 16949

ISO 45001

ISO 22000

ISO 27001

Altro

< 5%

5-10 %

10-20 %

20-50 %

>50%

Export Se l’impresa esporta, indicare la % di export sul totale del fatturato

Pag. 70 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2020


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Divieti di circolazione dei veicoli industriali pubblicato il calendario 2020

Premessa e novità Con decreto 12 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diramato le direttive e il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli industriali fuori dai centri abitati per l’anno 2020. Come per il passato, i divieti si applicano ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. Entro tale limite possono circolare i trattori stradali adibiti al traino dei semirimorchi. Il calendario dei divieti per il 2020 non contiene significative novità rispetto a quello dell’anno precedente, per cui, a guadagno di spazio, si rinvia ad Apinforma n. 1/2019, pp. 66-73, mentre di seguito si evidenziano le poche novità e, ovviamente, il dettaglio dei giorni di divieto per il 2020. Queste le novità: - dell’anticipo di 4 ore dalla fine del divieto prevista per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale e ai terminal intermodali da e per l’estero godono ora anche quelli da e per Rubiera (RE) e Marzaglia (MO); MESE

GENNAIO

FEBBRAIO

- per quanto riguarda l’autorizzazione delle circolazioni in deroga da parte delle Prefetture, si segnala che con nota prot. n. 0017746 del 2 dicembre 2019 il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha precisato che alla deroga sono ammessi anche i viaggi a vuoto necessari per raggiungere il luogo di carico della merce purché il viaggio a vuoto sia specificato nella richiesta di autorizzazione, allo scopo di consentire alla Prefettura di svolgere le valutazioni del caso; - quanto alle singole giornate di divieto, si rileva la reintroduzione del divieto nel martedì di Pasqua (14 aprile) dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e l’eliminazione del divieto per la vigilia di Natale (24 dicembre); - in merito, infine, ai divieti aggiuntivi posti ai trasporti di merci pericolose essi interessano le classi da 1 a 7 del regime ADR dalle ore 08.00 alle ore 24.00 di ogni sabato e dalle ore 00.00 alle 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo compreso fra il 23 maggio e il 6 settembre.

Il calendario dei divieti 2020 Nel dettaglio i divieti di circolazione si applicano alle giornate del 2020 riportate nella tabella sottostante. Il testo degli atti citati e ogni altra informazione possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (LCP)

GIORNO

INIZIO DIVIETO

FINE DIVIETO

1

Mercoledì

09,00

22,00

5

Domenica

09,00

22,00

6

Lunedì

09,00

22,00

12

Domenica

09,00

22,00

19

Domenica

09,00

22,00

26

Domenica

09,00

22,00

2

Domenica

09,00

22,00

9

Domenica

09,00

22,00

16

Domenica

09,00

22,00

23

Domenica

09,00

22,00

Pag. 72 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2020


MESE

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

GIORNO

INIZIO DIVIETO

FINE DIVIETO

1

Domenica

09,00

22,00

8

Domenica

09,00

22,00

15

Domenica

09,00

22,00

22

Domenica

09,00

22,00

29

Domenica

09,00

22,00

5

Domenica

09,00

22,00

10

Venerdì

14,00

22,00

11

Sabato

09,00

16,00

12

Domenica

09,00

22,00

13

Lunedì

09,00

22,00

14

Martedì

09,00

14,00

19

Domenica

09,00

22,00

25

Sabato

09,00

22,00

26

Domenica

09,00

22,00

1

Venerdì

09,00

22,00

3

Domenica

09,00

22,00

10

Domenica

09,00

22,00

17

Domenica

09,00

22,00

24

Domenica

09,00

22,00

31

Domenica

09,00

22,00

2

Martedì

07,00

22,00

7

Domenica

07,00

22,00

14

Domenica

07,00

22,00

21

Domenica

07,00

22,00

28

Domenica

07,00

22,00

4

Sabato

08,00

16,00

5

Domenica

07,00

22,00

11

Sabato

08,00

16,00

12

Domenica

07,00

22,00

18

Sabato

08,00

16,00

19

Domenica

07,00

22,00

24

Venerdì

16,00

22,00

25

Sabato

08,00

16,00

26

Domenica

07,00

22,00

31

Venerdì

16,00

22,00

1

Sabato

08,00

16,00

2

Domenica

07,00

22,00

7

Venerdì

16,00

22,00

8

Sabato

08,00

22,00

9

Domenica

07,00

22,00

14

Venerdì

16,00

22,00

Pag. 73 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2020


MESE

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

GIORNO

INIZIO DIVIETO

FINE DIVIETO

15

Sabato

07,00

22,00

16

Domenica

07,00

22,00

22

Sabato

08,00

16,00

23

Domenica

07,00

22,00

29

Sabato

08,00

16,00

30

Domenica

07,00

22,00

6

Domenica

07,00

22,00

13

Domenica

07,00

22,00

20

Domenica

07,00

22,00

27

Domenica

07,00

22,00

4

Domenica

09,00

22,00

11

Domenica

09,00

22,00

18

Domenica

09,00

22,00

25

Domenica

09,00

22,00

1

Domenica

09,00

22,00

8

Domenica

09,00

22,00

15

Domenica

09,00

22,00

22

Domenica

09,00

22,00

29

Domenica

09,00

22,00

6

Domenica

09,00

22,00

8

Martedì

09,00

22,00

13

Domenica

09,00

22,00

20

Domenica

09,00

22,00

25

Venerdì

09,00

22,00

26

Sabato

09,00

22,00

27

Domenica

09,00

22,00

Pag. 74 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2020


Riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2018 rideterminazione delle percentuali di sconto Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 367/LCP del 19 dicembre 2019 per ricordare che con deliberazione n. 9/2019 dell’11 dicembre 2019 il Comitato centrale per l’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto

cose in conto terzi sono state fissate le percentuali effettive delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali riferiti ai transiti eseguiti nel 2018. Il coefficiente di riduzione rispetto alle percentuali nominali risulta del 27,2444% in meno, avendo a riferimento l’importo che sarebbe stato necessario per evadere la totalità delle richieste ammesse (201.665.186,81 euro) rispetto al totale dei fondi effettivamente disponibili per detta annualità (146.722.765,68 euro). Le percentuali, come sopra rideterminate, portano alle seguenti effettive riduzioni. (LCP)

Fatturato (euro)

Categoria ecologica del veicolo

Percentuale di riduzione nominale

Percentuale di riduzione effettiva

200.000-400.000

Euro V o superiore o con alimentazione alternativa

5%

3,6378%

200.000-400.000

Euro IV

2%

1,4551%

200.000-400.000

Euro III

1%

0,7276%

400.001-1.200.000

Euro V o superiore o con alimentazione alternativa

7%

5,0929%

400.001-1.200.000

Euro IV

4%

2,9102%

400.001-1.200.000

Euro III

2%

1,4551%

1.200.001-2.500.000

Euro V o superiore o con alimentazione alternativa

9%

6,5480%

1.200.001-2.500.000

Euro IV

6%

4,3653%

1.200.001-2.500.000

Euro III

3%

2,1827%

2.500.001-5.000.000

Euro V o superiore o con alimentazione alternativa

11%

9,0031%

2.500.001-5.000.000

Euro IV

8%

5,8204%

2.500.001-5.000.000

Euro III

4%

2,9102%

oltre 5.000.000

Euro V o superiore o con alimentazione alternativa

13%

9,4582%

oltre 5.000.000

Euro IV

9%

6,5480%

oltre 5.000.000

Euro III

5%

3,6378%

Pag. 75 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2020


Trasporti internazionali su strada proroga della validità delle autorizzazioni fino al 31 gennaio 2020 Facciamo seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 369/LCP del 20 dicembre 2019 per ricordare che con nota prot. 22150 del 17

dicembre 2019 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità ha comunicato che la validità delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada relative al 2019 è estesa fino alle ore 24.00 del 31 gennaio 2020 salvo che per Kyrgyzstan e Svizzera, Paesi per i quali la scadenza è stata mantenuta al 31 dicembre 2019. Copia della nota e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (LCP)

Pag. 76 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2020


Autorità di regolazione dei trasporti il Consiglio di stato respinge il ricorso dell’autorità relativo al contributo per l’anno 2017 Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 4/LCP dell’8 gennaio 2020 per segnalare che il Consiglio di Stato con decisione del 19 dicembre 2019 ha respinto il ricorso proposto dall’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità) nei confronti della sentenza del TAR Piemonte del 21 aprile 2017, il quale, in accoglimento del ricorso presentato da Associazioni nazionali di categoria, di cui una aderente a Conftrasporto, aveva annullato la lettera h) della deliberazione dell’Autorità n. 139/2016 del 24 novembre 2016 che includeva l’autotrasporto di cose fra gli obbligati al pagamento del contributo al proprio funzionamento. La decisione del Consiglio di Stato è particolarmente importante, in quanto conferma le conclusioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza 69/2017, le quali sono alla base dei ricorsi presentati contro le deliberazioni dell’Autorità

del 2018 e del 2019. Infatti “a conferma dell’appellata sentenza - scrive il Consiglio di Stato - deve ritenersi che l’Autorità resistente non abbia comprovato una concreta attività regolatoria avente ad oggetto immediato e diretto l’attività esercitata dalle imprese di autotrasporto.”. Ragione, questa, per cui l’Autorità - come aveva già sancito il TAR Piemonte - non può annoverare gli autotrasportatori tra gli obbligati al pagamento del contributo al funzionamento, visto che - prosegue la sentenza - a tal fine “sarebbe stato necessario… che l’attività imprenditoriale da essi svolta fosse stata fatta oggetto, in via diretta e immediata, ancorché non esclusiva, di una funzione regolatoria concretamente esercitata dall’ART… Ma, come sopra rilevato, tale essenziale presupposto nel periodo di riferimento era assente.” La sentenza del Consiglio di Stato lascia anche ben sperare circa gli esiti dell’impugnazione davanti al TAR del Piemonte della delibera dell’Autorità regolatrice dei trasporti con la quale per l’ennesima volta questa chiede il contributo per spese di funzionamento alle imprese di autotrasporto di cose con fatturato superiore a 5 milioni in relazione all’anno 2019 (v., da ultimo, circolare associativa prot. n. 292/LCP del 9 ottobre 2019).

Pag. 77 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2020

(LCP)


Scadenze aziendali mese di febbraio 2020 il calendario delle scadenze per il mese di febbraio 2020

Venerdì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di gennaio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

Domenica 16 (posticipa a lunedì 17) IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di gennaio. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALI SPECIALI - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre per i contribuenti in regime speciale di cui all’art. 74, commi 4 e 5 del DPR 633/72. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA AUTOTRASPORTO - Scade il termine per il versamento, da parte delle imprese di autotrasporto, dell’Iva relativa al IV trimestre 2019, al netto dell’acconto versato a dicembre. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per quella comunale. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2019 - Scade il termine per versare la rata di addizionale regionale e comunale trattenuta sulle retribuzioni. Se il conguaglio è stato effettuato a dicembre, le rate di addizionale relative all’anno 2019 saranno 11, da gennaio a novembre. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24 utilizzando per il versamento delle ritenute Irpef. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. L’anno di riferimento è il 2019. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDEN-

Pag. 78 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2020


TI - Scade il termine per il versamento all’INPS dei contributi relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente attraverso il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI PER I DIRIGENTI (INPS ed EX INPDAI) - Scade il termine per il versamento all’INPS, tramite il modello F24, dei contributi dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, associati in partecipazione. Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le aliquote sono state elevate al 34.23% per i soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza, non titolari di partita IVA, ed al 24% per i soggetti titolari di pensione o assicurati presso altre forme di pensionistiche obbligatorie. AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL - Scade il termine per il versamento della regolazione 2019 e dell’anticipo del premio 2020 da effettuarsi secondo le disposizioni per l’autoliquidazione del premio INAIL INAIL - COMUNICAZIONI RETRIBUZIONI PRESUNTE - Scade il termine per la comunicazione, da effettuare in via esclusivamente telematica, dell’eventuale riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2020 rispetto a quelle corrisposte nel 2019 ai fini del calcolo dell’anticipo del premio 2020. RITENUTE MESE DICEMBRE 2019 - CONGUAGLIO DI FINE ANNO - Scade il temine per il versamento, con il mod. F24, delle ritenute relative alle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti tra il 1° e il 12 gennaio 2020 di competenza del mese di dicembre 2019 e relative al conguaglio di fine anno. I codici da utilizzare sono il 1001 per le ritenute Irpef lavoro dipendente e per i compensi dei collaboratori, 3802 per l’addizionale regionale, 3848 per l’addizionale comunale. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL T.F.R. - Scade il termine per versare il saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del t.f.r. maturato in azienda al 31 dicembre 2019. L’art.1 comma 623 L.190/2014 ha disposto l’aumento dell’imposta dall’11% al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2015.Il codice tributo per il versamento è il 1713.

INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Quota fissa - Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale); le causali contributo da utilizzare sul mod. F24 sono rispettivamente AF per gli artigiani e CF per i commercianti.

Giovedì 20 ENASARCO - Scade il termine per il versamento dei contributi previdenziali relativi al 4° trimestre 2019 (per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Martedì 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di gennaio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica.

Venerdì 28 TRASMISSIONE DATI ONERI DETRAIBILI/DEDUCIBILI - Scade il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi a oneri detraibili/deducibili relativi all’anno precedente dei contribuenti, da parte di istituti bancari, agenzie funebri, amministratori di condominio, assicurazioni, università ecc.

Sabato 29 CERTIFICAZIONI DEI COMPENSI E PROVVIGIONI - Scade il termine per la consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo ed ai percettori di provvigioni della certificazione attestante i redditi corrisposti nel 2015. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente. FASI - DIRIGENTI INDUSTRIALI - Scade il termine per versare i contributi trimestrali (3° trime-

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stre 2019) all’assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti industriali (FASI).

ritoriale dell’Inail della domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

CONGUAGLIO IRPEF - Termine ultimo per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2019. Pertanto non è possibile fare il conguaglio con le retribuzioni del mese di febbraio se queste vengono erogate nei primi giorni del mese di marzo. Le ritenute relative al conguaglio effettuato in febbraio devono essere versate entro il 16 marzo.

Sabato 29 (posticipa a lunedì 2)

INAIL - DENUNCIA RETRIBUZIONI - Scade il termine per l’invio telematico all’INAIL della denuncia retributiva annuale.

LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni Iva periodiche riferite al 4° trimestre 2019.

INAIL - Riduzione dei tassi di premio per prevenzione - Per i datori di lavoro, con almeno 2 anni di attività, che abbiano effettuato interventi migliorativi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, scade il termine annuale per la presentazione telematica mediante mod. OT/24 alla competente sede ter-

FATTURE ELETTRONICHE - Scade il termine per i soggetti che intendono visualizzare o scaricare le fatture elettroniche complete, per aderire al servizio di consultazione elettronica. Termine già oggetto di precedenti proroghe. (PZ-FT)

ESTEROMETRO - Scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute nel mese di gennaio da soggetti comunitarie ed extracomunitari.

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