Apinforma n. 1/2021

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 1 15 gennaio 2021

IN PRIMO PIANO EBM Salute

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE



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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 1 15 gennaio 2021

Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

IMPatto Giovani, progetto interassociativo nazionale

8

L’accertamento fiscale a società di persone

9

La legge di bilancio 2021

12

Al via la compensazione dei crediti per gli investimenti

32

Fringe benefit dipendenti

34

Rimborso accise IV trimestre 2020

35

Il principio di cassa allargata

38

Bonus sanificazione e acquisto DPI

39

Legge di bilancio 2021

40

Contratto integrativo edilizia pmi del 20 settembre 2017

41

EBM Salute

42

CCNL Unionmeccanica 3 luglio 2017, art. 52. Welfare

44

Sanilog. CCNL settore logistica, trasporto merci e spedizione

45

Questionario online

46

Etichettatura armonizzata prodotti di plastica monouso

48

Idoneità all’impiego di gas tossici. Bando esami 2021

49

ANAC: riattivati i contributi gare per il 2021

50

Edilizia: la legge di Bilancio

52

Le ultime novità in materia di appalti

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ORGANIZZAZIONE

Videosorveglianza

56

Divieti di circolazione di veicoli industriali

57

Divieti di circolazione di veicoli industriali

60

Proroghe validità delle patenti di guida, CQC e altre abilitazioni

61

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento. Agosto 2020

64

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento.Settembre 2020

66

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento. Ottobre 2020

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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento. Novembre 2020

68

Scadenze aziendali mese di febbraio 2021

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IMPatto Giovani, progetto interassociativo nazionale Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia

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Il Presidente

Udine, 19 gennaio 2021 Prot. n. 15 DIR/tt

Ai Componenti il Gruppo Giovani Imprenditori Loro Sedi

Caro collega, stiamo vivendo un momento storico caratterizzato da una sfida globale senza precedenti per i sistemi economici e sociali. Per noi imprenditori è oggi necessario avviare nuovi processi di riflessione sulle conseguenze che la pandemia ha determinato nel mondo produttivo, rivoluzionando modelli organizzativi e gestionali con capacità di reazione e visione. Per questo abbiamo deciso di aderire con entusiasmo a IMPatto Giovani, progetto di confronto tra tutte le principali Organizzazioni giovanili di imprenditori, manager e professionisti, avviato insieme ai Giovani Imprenditori delle altre Associazioni di categoria nazionali Confartigianato Giovani, Confcommercio Giovani, Confindustria Giovani, Federmanager Giovani, ... insieme siamo oltre 12 associazioni, tutte concentrate sull’obiettivo di trovare insieme risposte a problemi condivisi. La prima iniziativa di IMPatto Giovani sarà la realizzazione di un Focus, a cui ti chiediamo di partecipare, che coinvolge le basi associative di tutte le organizzazioni partecipanti e riguarda la fiducia nel 2021, le aspettative di investimento, lavoro, crescita, le priorità per il Recovery Fund e le criticità da superare per far ripartire il Paese. Ti chiedo quindi di dedicare 20 minuti del tuo tempo alla compilazione del questionario presente al seguente link https://gg.cawi.idsurvey.it/default.cshtml?id=8704de43-13f8-4f8e-bd73-0429cd0265a2, il tuo supporto e la tua attenzione sono fondamentali per la riuscita a questa iniziativa. Il rapporto finale con i risultati della ricerca sarà presentato ufficialmente a febbraio 2021 e rappresenterà una cartina di tornasole del sentiment che attraversa la classe dirigente giovane italiana. Vogliamo rendere visibile a tutti, la percezione dei giovani imprenditori, manager e professionisti: veniamo spesso invocati, citati, decantati, ma raramente consultati. Per evitare di essere fraintesi nell’anno che si annuncia storico – tra crisi e piani straordinari – dobbiamo farci carico di dire quello che pensiamo, tutti insieme. Ringrazio per il prezioso contributo e saluto cordialmente. - Luca Rossi -

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L’accertamento fiscale a società di persone il beneficium escussionis e le sue diverse declinazioni secondo la cassazione di Carlo Ferrero, avvocato in Udine e magistrato onorario Con la sent. 20 ottobre-16 dicembre 2020, n. 28709 la Cassazione è intervenuta a Sezioni Unite chiarendo una questione di notevole rilevanza pratica: il socio di una società di persone (società di fatto, società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) può far valere l’improcedibilità dell’azione esecutiva (cartella esattoriale) del fisco nei propri confronti perché l’Ente creditore ha disatteso il principio del beneficium excussionis. Dunque tra le contestazioni esperibili dal socio contro una cartella esattoriale ad esso notificata (per debiti tributari sociali), questi può far valere anche la violazione dell’art. 2268 Codice Civile, il quale prevede che: “il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi”. La norma dell’art. 2268 cc è in effetti norma di carattere generale, e la Suprema Corte ne ha ribadito l’applicabilità anche ai crediti di natura fiscale, precisandone la declinazione a seconda del tipo di società coinvolta. Il socio può quindi impugnare una cartella esattoriale ad esso notificata eccependo la violazione del beneficium excussionis, e per farlo esso deve contemporaneamente fornire la prova circa l’esistenza di una capacità patrimoniale in capo alla società di cui è (o era) socio, e quindi sostenere che la pretesa fiscale contro di lui rivolta quale socio, doveva invece essere previamente soddisfatta sui beni intestati alla società. Secondo l’insegnamento della Suprema Corte tale prova è soggetta ad un diverso regime a seconda

delle circostanze fattuali, del tipo societario coinvolto e del tipo di credito (fallimentare o meno): - se l’incapacità del patrimonio sociale è accertata con sentenza dichiarativa di fallimento, in tal caso la legge ammette un’azione esecutiva immediata e diretta anche sul patrimonio del socio facendo conseguire direttamente ed automaticamente al fallimento della società anche quello dei soci illimitatamente responsabili. - nella società semplice e in quella irregolare (s.d.f.) l’onere della prova incombe sul socio, chiamato a dar prova che il creditore (fisco) può agevolmente soddisfarsi sul patrimonio sociale; - diversamente, nelle società in nome collettivo e in quelle in accomandita semplice l’onere probatorio si inverte, essendo il creditore (fisco) a dover dimostrare l’insufficienza del patrimonio sociale (e quindi di aver tentato di escutere il patrimonio della società prima di aggredire quello intestato al socio). Il diverso regime probatorio suddetto consegue alla diversa condizione giuridica della società registrata rispetto a quella non registrata (s.d.f. e s.s.) perchè solo in relazione a quella registrata (s.n.c. e s.a.s.) la pubblicità del contratto sociale e delle sue modifiche consente al creditore sociale di conoscere i conferimenti dei soci. La Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare cartella notificatagli eccependo (tra l’altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l’onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l’amministrazione creditrice a dover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l’insufficienza del patrimonio so-

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ciale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l’amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l’applicazione della regola suppletiva posta dall’art. 2697 c.c., comporterà ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l’onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario”. Il che significa che l’accoglimento, totale o parziale del ricorso non potrà che dar luogo al corrispondente annullamento della cartella nei confronti del socio. La sentenza chiarisce ed identifica la portata

soggettiva del titolo esecutivo nella riscossione e nell’esecuzione di imposte a mezzo ruolo, in relazione ai coobbligati in via sussidiaria, ed i margini entro cui questi ultimi possono esercitare il proprio diritto di difesa. La Corte osserva che la portata soggettiva del titolo si conforma alla posizione rivestita dai due obbligati: l’obbligato principale (società) e quello in via sussidiaria (socio) rispetto all’ente creditore. Il socio con il suo patrimonio risponde pertanto solo in via sussidiaria dei debiti sociali anche tributari e la sua è una responsabilità “da posizione”, cioè solo una diretta conseguenza della qualifica di socio. Ai fini della formazione del titolo esecutivo, ossia del ruolo, è la società il soggetto passivo del tributo ed è quindi principalmente rispetto ad essa che ne va accertata la debenza.

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La legge di bilancio 2021

manovra da 40 miliardi con molti micro interventi

Premessa È stata approvata la legge di bilancio per il 2021, è la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 pubblicata sul S.O. n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020. Il provvedimento, composto di un singolo articolo e di ben 1150 commi, rende difficile l’individuazione e la comprensione delle norme. A questa modalità di legiferare ci siamo ormai abituati, la necessità di porre la fiducia sul testo è ormai una consuetudine sacrificando in questo modo la strutturazione del contenuto. La legge di bilancio ha un valore complessivo di circa 40 miliardi di euro, ed è caratterizzata da una miriade di micro bonus. Di seguito presentiamo sinteticamente i principali interventi di interesse per le imprese e le persone fisiche, sarà nostra cura come sempre ritornare sugli argomenti di maggiore interesse con successivi approfondimenti.

Esonero contributi professionisti (commi da 20 a 22) Previsto l’esonero parziale dai contributi previdenziali 2021 per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle rispettive Casse privatizzate con redditi fino a 50.000 euro nel 2019 e che hanno avuto un calo di fatturato di almeno il 33% tra il 2020 e l 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL.

Esonero contributi coltivatori diretti/IAP (commi 33 e 38) Differito per un periodo massimo di 24 mesi l’esonero del versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti/IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previ-

denza agricola dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Estesa a tutto il 2021 l’esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola.

Associazioni sportive dilettantistiche (commi 36 e 37) Per le competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020 da parte di federazioni sportive, enti di promozione sportive, associazioni e società professionistiche e dilettantistiche è prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali, dell’Iva e delle imposte in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021. Tali versamenti potranno essere fatti entro il 30 maggio 2021 in unica soluzione oppure rateizzati.

Cessione terreni agricoli di valore inferiore a 5.000 (comma 39) Per il solo 2021, alle cessioni di terreni e relative pertinenze qualificati agricoli e di importo pari o inferiore a 5.000 euro, non si applicherà l’imposta di registro fissa di 200 euro. L’esenzione riguarda però solo le cessioni a favore di coltivatori diretti e IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Cibo per asporto (comma 40) Con una norma di interpretazione autentica è stata prevista l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta nella misura del 10% alle cessioni di piatti pronti per l’asporto. La questione supera così l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 581 del 14 dicembre 2020 ad una domanda di interpello. In quell’occasione era stato precisato che le vendite per asporto di cibo e bevande da parte degli operatori della ristorazione, anche tramite l’ausilio di applicazioni on line, non potevano essere considerate somministrazioni. Conseguentemente non si rendeva applicabile l’a-

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liquota Iva del 10% bensì l’aliquota propria di ciascun prodotto ceduto.

Tributi locali pensionati esteri (commi 48 e 49) Per il 2021 ridotta a metà l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare di proprietà di soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia. L’agevolazione è riconosciuta a patto che l’immobile non sia locato o dato in comodato d’uso. Per tali immobili la TARI è applicata nella misura di due terzi.

Detrazioni risparmio energetico (comma 58 lett. a)) Prorogate di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2021, la detrazione fiscale del 65% per il risparmio energetico. Invariati anche i limiti di spesa agevolati. Per il risparmio energetico segnaliamo che la detrazione è usufruibile anche per le schermature solari e gli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili, ma in questi casi la detrazione è ridotta al 50%. La detrazione del 65% è stata estesa anche alle spese per l’acquisto e la posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti sostenute nel 2021, con un limite di spesa di 100.000 euro. A questo proposito è richiesto che l’intervento porti ad un risparmio di energia primaria (PES) di almeno il 20%. Con riferimento al risparmio energetico, segnaliamo che non sono state prorogate le agevolazioni sulle parti comuni degli edifici condominiali. Per queste ultime la detrazione rimane quindi legata alle spese sostenute fino al 2021 (come previsto dalla legge di bilancio 2019), vincolando gli amministratori di condominio alla programmazione degli interventi entro l’anno in corso. Ricordiamo che la detrazione in questi casi è riconosciuta nella misura del: - 70% per gli interventi sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; - 75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica estiva e invernale della parte comune, conseguendo almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015. Le detrazioni di cui sopra sono calcolate su un ammontare massimo di spesa di 40.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio.

La sussistenza delle condizioni dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato. Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, viene confermata la possibilità di cedere il credito.

Detrazioni per recuperi edilizi (comma 58 lett. b) e 60) Prorogata al 31 dicembre 2021 anche la detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR. La misura della detrazione rimane fissata al 50% entro il limite di spesa di 96.000 euro. In assenza di proroga la detrazione sarebbe del 36% con un limite di spesa di 48.000 euro. Si sottolinea che per alcuni di questi interventi è stato introdotto un nuovo adempimento burocratico, sarà, infatti, necessario inviare specifica informativa all’ENEA. La detrazione in argomento è stata estesa anche alle spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Detrazione acquisto mobili ed elettrodomestici (comma 58 lett. b)) Esteso fino al 31 dicembre 2021 anche il bonus mobili ed elettrodomestici, vale a dire lo sgravio Irpef del 50% entro un tetto massimo di spesa che è stato incrementato da 10 a 16 mila euro, per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), destinati all’abitazione sulla quale sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia a decorrere dal 1° gennaio 2020. La detrazione per i mobili prescinde dall’ammontare dell’importo sostenuto per le spese di ristrutturazione, ed è fruibile in 10 quote annuali. Anche per questi interventi è necessario inviare specifica informativa all’ENEA.

Bonus facciate (comma 59) Confermato anche il “Bonus facciate”, vale a dire la detrazione del 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi, fregi, ornamenti, inclusi quelli di pulitura e tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero delle facciate. Gli edifici devono essere ubicati in zona A (centri storici) o B del D.M. 1444/68. Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche

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termiche o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda, si deve rispettare i requisiti previsti dai DM 26.6.2015 e 11.3.2018 nonché la normativa inerente agli interventi di riqualificazione energetica. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, non sono previsti limiti di spesa.

Bonus idrico (commi da 61 a 65) A favore delle persone fisiche residenti in Italia è stato istituto un nuovo bonus “idrico” per i seguenti interventi: - sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a carico ridotto; - sostituzione di apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Il bonus pari a 1.000 euro per ogni beneficiario sarà usufruibile fino ad esaurimento dei 20 milioni di fondi stanziati. In particolare gli interventi agevolati riguardano: - la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistema di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; - la fornitura e l’installazione di rubinetti miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo del flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murare collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. Il bonus sarà esente da tassazione e non concorrerà al calcolo dell’ISEE. Apposito decreto individuerà termini e modalità di accesso al beneficio.

Ecobonus al 110% (comma 66) Per gli interventi di risparmio energetico per i quali è prevista una detrazione fiscale del 110% sono state apportate alcune modifiche. Si tratta dei noti interventi volti a riqualificare condomini e singole abitazioni a patto che portino ad un miglioramento di almeno due classi energetiche da dimostrare tramite l’attestato di prestazione energetica APE. Innanzi tutto la detrazione è stata differita riguardando ora le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022. Per le spese sostenute nei primi sei mesi del 2022, la detrazione andrà ripartita in quattro anni, anziché in cinque.

Per gli interventi eseguiti da condomini o persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, qualora al 30 giugno 2022 i lavori siano stati eseguiti per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetterà anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Si segnala che per gli interventi eseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa e per gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, la detrazione è fruibile con riferimento al massimo su 2 unità immobiliari. Gli interventi devono riguardare: - l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali con incidenza superiore al 25% con un tetto massimo di spesa di 60.000 euro. A questo proposito si segnala che vi rientra anche la coibentazione del tetto; - gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con un limite di spesa di 30.000 euro; - per gli edifici unifamiliari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, anche con impianti ibridi o geotermici con un tetto massimo di spesa di 30.000 euro. La detrazione del 110% interessa anche gli interventi di ristrutturazione di cui ai commi da 1 – bis a 1 – septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013, vale a dire gli interventi legati alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Per questi interventi la manovra di bilancio 2021 prevede che il termine di sostenimento delle spese è prorogato al 30 giugno 2022 e l’ambito di applicazione è ampliato a tutti i Comuni interessati da eventi sismici verificatosi dopo il 2008 e sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Evidenziamo che l’accesso alla detrazione del 110% richiede almeno uno degli interventi di cui sopra che vengono definiti “trainanti” quali appunto il cappotto termico dell’edificio, la sostituzione della caldaia con una a condensazione o pompa di calore o la messa in sicurezza sismica dell’edificio. Si segnala che tra gli interventi trainanti è stato inserito uno nuovo, vale a dire l’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi e ogni altro intervento volto a

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favorire la mobilità interna ed esterna di persone portatrici di handicap. In assenza di uno degli interventi trainanti la detrazione del 110% non spetta. Così la mera sostituzione degli infissi potrà beneficare della detrazione per la manutenzione straordinaria o per l’ecobonus al 50% ma non quella del 110%. Le detrazioni di cui sopra potranno essere utilizzate: - direttamente dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi; - riconosciute dall’impresa appaltatrice direttamente in fattura; - come credito d’imposta; - cedute a istituti bancari o intermediari finanziari.

Bonus verde (comma 76) Prorogata per il 2021 la detrazione Irpef del 36% nel limite massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare per uso abitativo per gli interventi “verdi”. La detrazione ripartibile in 10 quote annuali riguarda: - la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrogazione e realizzazione di pozzi; - la realizzazione di coperture a verde o di giardini pensili; - la progettazione e la manutenzione di questi interventi. L’efficacia di questa norma è subordinata all’approvazione da parte della UE.

Agevolazioni veicoli elettrici (commi da 77 a 79) Per i soggetti con una ISEE inferiore a 30.000 euro è previsto il riconoscimento di un contributo del 40% delle spese sostenute per l’acquisto, entro la fine del 2021, di un veicolo nuovo ad alimentazione esclusivamente elettrica di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 aventi un prezzo inferiore a 30.000 euro al netto dell’Iva. Il contributo è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse pari a 20 milioni di euro e non è cumulabile con altri contributi statali. Apposito decreto individuerà termini e modalità di erogazione del contributo.

Rivalutazione beni d’impresa (comma 83) Il decreto Agosto all’art. 110 ha previsto per le

società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni. La legge di bilancio in argomento ha esteso all’avviamento e alle altre attività immateriali la possibilità di accedere alla rivalutazione. Quest’ultima deve essere effettuata nel bilancio 2020 e con riferimento ai beni risultanti in contabilità al 31 dicembre 2019 non necessariamente appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o in apposita riserva che fiscalmente dovrà essere considerata in sospensione d’imposta. Anche in questa rivalutazione è possibile affrancare il valore della riserva attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva (Ires e Irap) del 10%. Il maggior valore dei beni ai fini fiscali è riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione, in genere nel 2021, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili. In caso di cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, in genere dal 2024, la plus o minusvalenza non potrà tener conto della rivalutazione effettuata. Le imposte sostitutive relative alla rivalutazione o all’affrancamento della riserva, potranno essere versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi d’imposta successivi.

Centri storici (commi 87 e 88) È stato esteso ai Comuni in cui sono situati santuari religiosi il credito d’imposta previsto dall’art. 59 del decreto Agosto “Contributo centri storici”. Per contrastare la contrazione di fatturato subita a causa dello stop al turismo internazionale è stato istituito un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti dei centri storici (commercianti, ma anche tassisti e NCC). Il contributo sarà riconosciuto per le attività esercitate nelle città a maggior vocazione turistica che hanno registrato a giugno 2020 un calo di 2/3 del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti. Il decreto individua sulla base di un criterio oggettivo basato sul numero di presenze straniere in relazione a quelle dei residenti nei comuni stessi i capoluoghi di provincia e le città metropolitane interessate al contributo.

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Sabatini - ter (commi 95 e 96) Per la Sabatini - ter è stata confermata l’eliminazione della soglia dei 200.000 euro entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione in luogo di 6 quote annuali al fine di sostenere gli investimenti in impianti e macchinari nuovi. In questo modo sarà possibile erogare il contributo in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento. Questa disposizione comporterà una maggior rapidità nella gestione dello strumento agevolativo e l’incasso immediatamente dopo la realizzazione dell’investimento.

E-commerce (comma 131) Al fine di sostenere il “Made in Italy” è stato previsto un credito d’imposta del 40% per le imprese dell’agroalimentare che vogliono investire nella realizzazione o nell’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento dell’e-commerce. La misura, fruibile a fronte degli investimenti effettuati nel triennio 2021 - 2023, richiama la medesima agevolazione introdotta dall’art. 3 comma 1 del D.L. 91/14. Una particolarità inserita nell’agevolazione è che il bonus non spetta alla singola impresa ma esclusivamente alle reti d’impresa agricole o agroalimentari.

Garanzia SACE (commi 206 e da 208 a 212) Prorogata fino al 30 giugno 2021 la garanzia di SACE SPA a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altre soggetti abilitati all’esercizio del credito per i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, a imprese con sede in Italia e colpite dall’emergenza COVID - 19.

Compensazione telematica crediti e debiti commerciali (commi da 227 a 229) Con l’aggiunta del nuovo comma 3 - bis all’art. 4 del D. Lgs. n. 127/2015 è stata prevista la possibilità che l’amministrazione finanziaria metta a disposizione dei contribuenti residenti in Italia una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche, risultanti da fatture elettroniche. Con la compensazione in argomento attuata tramite la piattaforma elettronica si produrranno gli stessi effetti dell’estinzione dell’obbligazione prevista dal codice civile e fino a concorrenza dello stesso valore, a condizione che non

siano in corso procedure concorsuali o accordi di ristrutturazione o risanamento. Apposito decreto individuerà le modalità operative di questa disposizione.

Incentivi per le aggregazioni aziendali (commi da 233 a 243) È stato previsto un sistema di incentivazione per le operazioni di aggregazione aziendale realizzate tramite processi di fusione, scissione o conferimento d’azienda deliberate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. In particolare viene prevista la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate (DTA) riferite a: - perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data; - eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotte né trasformate in credito d’imposta alla medesima data. La trasformazione in crediti d’imposta delle imposte anticipate può essere effettuata anche se non iscritte in bilancio e per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento. La trasformazione delle imposte anticipate in credito d’imposta avviene: - per il 25% alla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione; - per il 75% al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei partecipanti alla fusione o scissione, come risultanti dalla dichiarazione patrimoniale di cui all’art. 2501 – quater del C.C. Per poter accedere all’agevolazione è richiesto il pagamento di una commissione deducibile per cassa ai fini Ires e Irap, pari al 25% delle imposte anticipate da corrispondersi per il 40% entro 30 giorni dall’efficacia giuridica dell’operazione e per il restante 60% entro i primi 30 giorni del periodo d’imposta successivo. Il credito d’imposta può essere utilizzato senza limiti di importo in compensazione, ceduto o chiesto a rimborso. Le disposizioni in argomento non si applicano alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o di insolvenza.

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Fondo garanzia PMI (commi da 244 a 247) Prorogato al 30 giugno 2021 l’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13 del D.L. 23/2020. Per le PMI fino al 28 febbraio 2021 le garanzie sono concesse a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento per un importo massimo di 5 milioni di euro.

Proroga moratoria finanziamenti PMI (commi da 248 a 254) L’art. 56 del decreto n. 18/2020 Cura Italia ha previsto una serie di interventi di natura finanziaria a sostegno delle imprese danneggiate dal Covid – 19. In collaborazione con il sistema bancario è stata prevista una moratoria dei finanziamenti alle imprese, escluse quelle di grandi dimensioni. Tale moratoria, valevole fino al 31 gennaio 2021, viene ora differita al 30 giugno 2021. La moratoria, che interessa le rate in scadenza fino al 30 giugno 2021, riguarda i prestiti non rateali, le rate dei mutui, i finanziamenti a rimborso rateale, i leasing, le aperture di credito e i finanziamenti a breve in scadenza.

Sostegno medie e grandi imprese (commi da 263 a 264) L’art. 26 del D.L. 34/2020 Rilancio ha previsto una serie di misure a sostegno delle PMI, la legge di Bilancio oltre a confermarle ne prevede il differimento. Per favorire gli investimenti e la capitalizzazione delle società di capitali residenti in Italia la cui continuità operativa è stata messa a rischio dall’emergenza sanitaria, sono confermati gli incentivi fiscali di natura temporanea. In particolare per i conferimenti in denaro effettuati entro il 30 giugno 2021 sia da persone fisiche che da società, destinati ad aumentare il capitale sociale, viene previsto un credito d’imposta pari al 50% del conferimento. Le società beneficiarie del conferimento devono essere regolarmente iscritte al Registro Imprese e: - nel 2019 aver realizzato ricavi ex art. 85 lett. a) e b) del TUIR superiori a 5 milioni di euro e inferiori a 50 milioni di euro, - aver subito, a causa del Coronavirus, una riduzione dei ricavi complessivi riferiti ai mesi di marzo e di aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 in misura non inferiore al 33%. La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2025 da parte della società beneficiaria del conferimento comporta la decadenza dal beneficio, con

l’obbligo di restituzione di quanto eventualmente già detratto maggiorato degli interessi legali. Non beneficiano dell’agevolazione in argomento le società che controllano la società conferitaria, che sono soggette comunque a controllo o sono collegate con la stessa o sono da questa controllate. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione sia orizzontale che verticale senza vincoli d’importo, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio 2020 ed entro il 30 novembre 2021. Il credito inoltre non è soggetto a tassazione ai fini Irpef, Ires e Irap.

Sospensione perdite 2020 (comma 266) Le perdite rilevate nel bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non richiederanno interventi immediati da parte dei soci, ma si potrà attendere l’approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo sempre che nel frattempo la situazione patrimoniale non torni nei limiti di legge. La norma in argomento interviene estendendo il termine entro cui i soci delle società di capitali sono obbligati ad intervenire sul capitale in caso di perdite. Più precisamente modifica quanto previsto dall’art. 6 del D.L. 23/2020 prevedendo che il termine entro cui la perdita deve risultare inferiore al terzo del patrimonio è posticipato al quinto esercizio successivo e: - nelle ipotesi meno gravi di cui agli articoli 2446 secondo comma e 2482 – bis quarto comma del C.C., l’assemblea, all’atto dell’approvazione del bilancio di tale esercizio, deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate; - nelle ipotesi più gravi di cui agli articoli 2447 e 2482 – ter, l’assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tale decisione alla chiusura del quinto esercizio successivo. Fino a quel momento resterà inefficace la causa di scioglimento prevista dal codice civile. In tutti i casi le perdite sospese andranno distintamente indicate in Nota integrativa, con specifici prospetti relativi alla loro origine e alle loro movimentazioni. Queste disposizioni riguardano non solo le perdite relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 ma anche tutti gli esercizi in corso a tale data, così ricadrà ad esempio anche il bilancio del periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021.

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Spese veterinarie (comma 333) È stata incrementata da 500 a 550 euro la detrazione delle spese veterinarie di cui all’art. 15 comma 1 lett. c – bis del TUIR. La franchigia rimane ferma a 129,11 euro.

Bonus “Bebè” (comma 362) Confermato il bonus per ogni figlio nato o adottato nel 2021 o fino al compimento del primo anno di età o primo ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione. Il bonus, erogato dall’INPS, è legato ai valori ISEE con importi che vanno da un minimo di 960 euro ad un massimo di 1.920 euro. Gli importi sono maggiorati del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2021.

Rottamazione licenze (comma 380) Dal 2019 viene riconosciuto a favore dei commercianti che cessano l’attività consegnando la licenza in Comune l’indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96. L’indennizzo spetta ai soggetti con meno di 62 anni di età (57 se donne) che al momento di cessazione dell’attività risultano iscritti per almeno 5 anni alla Gestione IVS commercianti. L’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS. Per finanziare questo indennizzo è previsto l’aumento dello 0,09% della contribuzione alla Gestione IVS commercianti. A decorrere al 1° gennaio 2022 gli iscritti alla Gestione IVS commercianti sono tenuti al versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48%.

Fondo sostenibilità pagamento affitti (commi da 381 a 384) Riconosciuto per il 2021 un contributo a fondo perduto a favore dei locatori di immobili ad uso abitativo ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa e che costituisca abitazione principale del locatario. Tale bonus è usufruibile solo in caso di riduzione del canone di locazione. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ogni locatore. Per accedere al bonus il locatore deve comunicare telematicamente all’amministrazione finanziaria la rinegoziazione del canone e qualsiasi ulteriore informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo. Una disposizione simile è stata prevista dal D.L. 137/2020.

Lavoratori autonomi senza Cassa (commi da 386 a 401) Istituita l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali. A finanziarla saranno gli stessi professionisti per i quali viene previsto l’aumento dell’aliquota contributiva dello 0,26% per il 2021 e dello 0,51% negli anni 2022 e 2023. Si tratta di una misura sperimentale introdotta per il triennio 2021 – 2023 e spetterà per sei mesi e potrà essere richiesta una solo volta nell’arco del triennio. I requisiti richiesti devono essere mantenuti e soddisfatti durante tutto il periodo di percezione e sono: - non essere titolare di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie; - non essere percettori di reddito di cittadinanza; - avere un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi di lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l’anno precedente la presentazione della domanda; - presenza nell’anno precedente alla domanda di reddito fino a 8.145 euro, limite che per il 2022 e il 2023 sarà rivalutato in base agli indici Istat; - essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali obbligatori; - essere titolari di partita Iva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda. La chiusura della partita Iva nel corso dell’erogazione dell’indennità comporterà la cessazione della stessa. L’indennità sarà erogata dall’INPS previa presentazione di una domanda telematica entro il 31 ottobre di ciascuna delle tre annualità: 2021, 2022 e 2023. Sarà erogata per sei mensilità e sarà pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle entrate e non potrà in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non potrà essere inferiore a 250 euro mensili. Spetterà a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda e non comporta l’accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario. L’indennità sarà erogata dall’INPS nel limite di spesa di 70,4 milioni nel 2021, 35,1 milioni nel 2022 e 3,9 milioni nel 2023. L’erogazione sarà

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inoltre accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale la cui definizione è demandata ad oppositi decreti.

Test vaccini Covid – 19 (commi 452 e 453) Prevista l’esenzione Iva mantenendo il diritto alla detrazione fino al 31 dicembre 2022 alle cessioni di strumentazione diagnostica Covid – 19 e alle prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione (test). Trattamento analogo viene previsto per le cessioni di vaccini e per le prestazioni strettamente connesse agli stessi.

Bonus 18enni (commi 576 e 611) Riproposto il “bonus cultura” per i soggetti residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2021. Il bonus è finalizzato alla promozione della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

Cedolare secca (commi da 595 a 597) Confermata la cedolare secca del 21% per i contratti abitativi a canone concordato nel limite di 4 appartamenti per ogni periodo d’imposta. In caso di locazione di un numero di appartamenti superiore, si presume che l’attività sia svolta in forma imprenditoriale. Questa nuova limitazione è applicabile anche ai contratti stipulati tramite soggetti che gestiscono portali telematici. Confermata l’istituzione presso il MIBACT di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi che dovranno essere identificate mediante un codice da utilizzare per ogni comunicazione inerente all’offerta e la promozione degli stessi. Apposito decreto individuerà le modalità di realizzazione della banca dati.

Esenzione IMU settore turistico (commi 599 e 600) Prevista l’esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili destinati ad attività turistiche, ricettive alberghiere e dello spettacolo. Più precisamente l’esenzione riguarda: - gli stabilimenti balneari, lacuali, fluviali e gli stabilimenti termali; - gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi a condi-

zione che i relativi soggetti passivi siano anche i gestori delle attività esercitate; - immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici e manifestazioni; - immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

Bonus canone di locazione (commi 602 e 603) Differito al 30 aprile 2021 il termine per accedere al credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo previsto dall’art. 28 del D.L. 34/2020. Per le imprese e i liberi professionisti con ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro nel 2019 è previsto un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciale, artigianale, agricolo, turistico e professionale. Limitatamente alle strutture alberghiere il credito d’imposta sarà fruibile a prescindere dai volumi d’affari dell’anno precedente. L’accesso al credito è vincolato dalla condizione di aver subito nel mese di riferimento una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente. A questo proposito di deve fare riferimento ai chiarimenti forniti con la circolare n. 9/2020 la quale chiarisce che si deve considerare il volume d’affari, secondo quanto previsto dalla normativa Iva. Con il differimento il credito in argomento viene quindi esteso fino al mese di aprile 2021 e la verifica delle condizioni dovrà essere fatta su ogni mensilità. Il credito è commisurato agli importi versati per ciascuno dei mesi agevolati e potrà essere utilizzato in compensazione nella dichiarazione di quest’anno solo all’avvenuto pagamento dei canoni stessi. Si pone l’attenzione sulla circostanza che il bonus è riconosciuto esclusivamente per i canoni pagati, in assenza quindi di pagamento il bonus non è riconosciuto. Il decreto Rilancio ha riconosciuto il bonus anche alle attività miste per le quali è necessario riscontrare solo se esiste o meno il calo dei ricavi nei limiti previsti. Gli immobili devono essere destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, turistiche o professionali diventando conseguentemente irrilevante la classificazione

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catastale dell’immobile nella categoria C/1. Il credito è riconosciuto anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Come già ricordato il credito d’imposta è pari al 60% del canone mensile di locazione, di leasing e di concessione, mentre si riduce al 30% alla presenza di contratti di servizi di prestazioni complesse o di affitto d’azienda con la presenza di almeno un immobile. Il credito d’imposta oltre ad essere utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in corso e in compensazione, potrà essere ceduto al locatore a fronte di uno sconto di pari importo sul canone da versare. Il locatore a sua volta potrà utilizzarlo in compensazione.

Bonus pubblicità (comma 608) Confermato per il 2021 e il 2022 il bonus pubblicità per imprese e professionisti che investono in campagne pubblicitarie su giornali, periodici e quotidiani, anche digitali. Il bonus è pari al 50% degli investimenti effettuati con esclusione però di quelli effettuato su emittenti televisive e radiofoniche.

Bonus edicole (comma 609) Esteso alle annualità 2021 e 2022 il “Bonus edicole”, vale a dire il credito d’imposta riconosciuto a favore di soggetti esercenti la vendita al dettaglio di giornali e riviste nonché alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani e periodici in Comuni con meno di 5.000 abitanti o con un solo punto vendita. Il credito è parametrato all’importo pagato a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI e con riferimento ai locali in cui si svolge l’attività.

Credito d’imposta servizi digitali (comma 610) Per le imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione ROC è stato confermato per il 2021 e il 2022 il credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per i servizi di hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività. È richiesto che le imprese beneficiarie abbiano assunto almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Contributo servizi informativi (commi 612 e 613) Per le famiglie a basso reddito per il 2021 e il 2022

riconosciuto un contributo massimo di 100 euro per l’acquisto di abbonamenti, quotidiani e riviste periodiche in formato digitale. Il contributo è riconosciuto sottoforma di sconto sul prezzo di vendita a favore delle famiglie con un ISEE inferiore a 20.000 euro.

Bonus TV 5G (commi 614 e 615) Per favorire la transizione verso la tecnologia 5G che partirà a settembre di quest’anno, è previsto un contributo fino a 50 euro per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2/HEVC. Per continuare a vedere la TV sarà necessario avere apparecchi televisivi adeguati al nuovo standard oppure cambiare televisore o usare un decoder ad hoc. Per questo motivo è stato previsto un bonus che sarà è riconosciuto dal rivenditore sottoforma di sconto sul prezzo di vendita. Apposito decreto ministeriale individuerà le modalità attuative del bonus.

Ecotassa autovetture (commi da 651 a 659) Confermato il bonus che prevede per gli acquisti, anche in locazione finanziaria, di autovetture nuove a basse emissioni di CO2. Il bonus riguarda le immatricolazioni effettuate in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. Tale contributo, parametrato ai grammi di CO2 per chilometro emessi dal veicolo, sarà pari a 6.000 euro per emissioni pari o inferiori a 20 grammi e a 2.500 euro per emissioni di CO2 comprese tra 21 e 70 grammi al chilometro, purché contestualmente, sia rottamato un veicolo della medesima categoria di classe ambientale Euro 1, 2, 3 o 4. In assenza di rottamazione l’importo scenderà rispettivamente a 4.000 e 1.500 euro. Il contributo sarà corrisposto all’acquirente direttamente dal venditore mediante compensazione del prezzo di acquisto e non potrà cumularsi con altro incentivo nazionale. Confermata anche l’imposta gravante sugli acquisti, anche in locazione finanziaria, per le immatricolazioni effettuate in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di autovetture nuove che emettano più di 160 grammi di CO2 per chilometro. Questi saranno assoggettati al pagamento di un’imposta parametrata al livello delle emissioni che per il 2021 è stata ridefinita come segue: - tra i 191 e 210 grammi di CO2 al Km, l’imposta sarà di 1.100 euro; - tra i 211 e 240 grammi di CO2 al Km, l’imposta sarà di 1.600 euro;

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- tra i 241 e 290 grammi di CO2 al Km, l’imposta sarà di 2.000 euro. Per emissioni superiori a 290 grammi di CO2 per chilometro, l’imposta sarà pari a 2.500 euro.

Credito d’imposta investimenti beni strumentali (commi da 1051 a 1065) Previsti nuovi crediti d’imposta sugli investimenti che si incrociano con quelli già esistenti e che impongono una precisa scelta. Di fatto vengono riproposti, con caratteristiche più vantaggiose, gli incentivi per gli investimenti di beni strumentali, sia 4.0 che “ordinari”, partendo dagli acquisti effettuati dallo scorso 16 novembre 2020, sovrapponendosi dunque con la coda degli investimenti agevolati di cui alla legge 160/2019, che scadrà il 30 giugno 2021. È stato introdotto un credito d’imposta legato agli investimenti in beni strumentali nuovi nonché in quelli immateriali in chiave “Industria 4.0”. L’incentivo consiste in un credito d’imposta differenziato sulla base della tipologia d’investimento.

Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati dal 16 novembre 2020 e: - fino al 31 dicembre 2022; ovvero - fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione. Gli investimenti riguardano beni materiali e immateriali generici, beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A allegata alla legge di bilancio 2017 e beni immateriali di cui alla Tabella B della stessa legge. Le nuove previsioni si sovrappongono in parte con quelle previste per lo scorso anno, in particolare per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 (o 30 giugno 2021), dovrà essere chiarito quale regime agevolato applicare. Le caratteristiche soggettive e oggettive per l’accesso all’agevolazione rimangono quelle previste dalla legge di bilancio dello scorso anno mentre la percentuale del credito d’imposta è stata resa più vantaggiosa come di seguito indicato. CREDITO D’IMPOSTA

INVESTIMENTO

Investimento fatto dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o entro il 30.6.2022 con 20% di acconto entro 31.12.2021)

Investimento fatto dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o entro il 30.6.2023 con 20% di acconto entro 31.12.2022)

fino a 2.5 milioni

50%

40%

da 2.5 a 10 milioni

30%

20%

da 10 a 20 milioni

10%

10%

Il credito d’imposta previsto per i software, vale dire per i beni immateriali inseriti nella tabella B allegata alla legge di bilancio 2017, la percentuale è stata incrementata dal 15 al 20%. Per questi investimenti realizzati nel periodo dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, o il 30 giugno 2023 in caso di versamento di un acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2022, il credito d’imposta

è pari al 20% del costo entro il limite massimo di costi ammissibili di 1.000.000 euro. Anche il credito d’imposta del 6% previsto per gli investimenti generici è stato rivisto, prevedendo innanzi tutto l’inserimento, nei costi ammissibili, anche degli investimenti in beni immateriali nonché una vantaggiosa modifica della percentuale di credito e di seguito indicata.

CREDITO D’IMPOSTA Investimento fatto dal 16.11.2020 al 31.12.2021 Investimento fatto dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o entro il 30.6.2022 con 20% di acconto entro 31.12.2021) (o entro il 30.6.2023 con 20% di acconto entro 31.12.2022) 10% 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile

Il limite massimo di spesa è di 2.000.000 di euro per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e di 1.000.000 di euro per quelli immateriali non rientranti nella tabella B allegata alla Legge di Bilancio 2017. Questo credito d’imposta è riconosciuto anche ai professionisti.

6%

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dalla data di entrata in funzione dei beni o, per i beni rientranti nelle Tabelle A e B dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione.

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Per gli investimenti effettuati nel periodo 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2021 da parte di soggetti con un volume di ricavi inferiore a 5 milioni, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Se l’interconnessione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, per il primo anno si applicherà la percentuale del 10% o 6% prevista per i beni non rientranti nelle Tabelle A e B. Il credito è inoltre condizionato al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e alla correttezza dei versamenti contributivi e previdenziali dei lavoratori dipendenti. Per tutte le fattispecie di credito d’imposta di cui sopra non si applica il limite di 700.000 euro di cui all’art. 34 della legge 388/2000 né il limite di 250.000 euro di cui al comma 53 dell’art. 1 della legge 244/2007. Il credito d’imposta non è soggetto a tassazione ai fini Irpef, Ires e Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi. È cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi investimenti. Per gli investimenti interessati all’interconnessione rimane l’obbligo di produrre una dichiarazione del legale rappresentante o, per gli investimenti superiori a 300.000 euro, una perizia giurata di stima di un ingegnere, perito industriale o Ente di certificazione accreditato, nella quale si attesti che il bene: - possiede le caratteristiche tecniche previste dagli allegati alla norma che contemplano i beni agevolabili; - e interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. È stato previsto che nelle ipotesi in cui si benefici del credito d’imposta, l’eventuale cessione a titolo oneroso del bene agevolato e destinazione dello stesso all’estero, anche in strutture appartenenti allo stesso soggetto, entro il 31.12 del secondo anno successivo all’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. La sostituzione del bene agevolato con uno che rientri sempre nella tabella A, non determina la perdita del beneficio per le residue quote. Anche in questo caso è necessario produrre l’attestazione e provvedere all’interconnessione. Con riferimento a quest’ultimo caso, qualora il nuovo investimento abbia un costo inferiore a quello originario, la fruizione del beneficio continua con riferimento alle quote residue fino a concorrenza del nuovo investimento. Infine i crediti d’imposta per gli investimenti in

beni materiali e immateriali “Industria 4.0 rientranti nelle Tabelle A e B, è necessario inviare un’apposita comunicazione al MISE. A questo proposito quest’ultimo ha chiarito che tale comunicazione, anche con riferimento agli investimenti effettuati lo scorso anno, ha finalità esclusivamente informativa e non condiziona l’efficacia del bonus. La stessa potrà essere inviata nel corso del 2021 dopo l’emanazione di un apposito provvedimento direttoriale.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo (commi 1064, 1066 e 1067) È stato confermato il credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione in chiave 4.0 e altre attività innovative, fino al 31 dicembre 2022. L’agevolazione è condizionata al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e alla correttezza dei versamenti contributivi e previdenziali dei lavoratori dipendenti. Il bonus riguarda le seguenti attività: 1 - ricerca e sviluppo deve intendersi quella fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico; 2 - innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti e processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Non rientrano conseguentemente le attività di miglioramento routinarie e in generale quelle dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli della concorrenza, l’adeguamento dei prodotti alle richieste della clientela nonché il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti; 3 - attività innovative inerenti al design e l’ideazione estetica delle imprese del tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafe, del mobile e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari. Con riferimento alle attività di cui sopra sono agevolabile le seguenti spese: a - spese per il personale assunto a tempo indeterminato ed impiegato esclusivamente nell’attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base del calcolo del credito d’imposta nella misura del 150%; b - quote di ammortamento, canoni di leasing e altre spese relative a beni materiali mobili e per attività di R & S, compresi i software, nel limite massimo del 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività; c - limitatamente all’attività di ricerca e sviluppo, le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di privative industriali relative a

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un’invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto, semiconduttori, nuova varietà vegetale, nel limite di un milione di euro purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività; d - spese per contratti aventi ad oggetto lo svolgimento diretto da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito; e - spese per servizi di consulenza inerenti allo svolgimento dell’attività agevolabile, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese per il personale; f - spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo del 30% delle spese per il personale. La misura del credito d’imposta è differenziata per attività e resa più interessante come di seguito indicato: - attività di ricerca e sviluppo, 20% della base di calcolo nel limite massimo di 4 milioni di euro; - attività di innovazione tecnologica, 10% della base di calcolo nel limite massimo di 2 milioni di euro; - attività di innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti e processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati in chiave di innovazione digitale 4.0, 15% della base di calcolo nel limite massimo di 2 milioni di euro; - attività innovative, 10% della base di calcolo nel limite massimo di 2 milioni di euro. TIPOLOGIA DI IMPRESA

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e a condizione che sia rilasciata apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale. Anche a questo credito d’imposta non si applica il limite di 700.000 euro di cui all’art. 34 della legge 388/2000 né il limite di 250.000 euro di cui al comma 53 dell’art. 1 della legge 244/2007. Il credito d’imposta non è soggetto a tassazione ai fini Irpef, Ires e Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi. È cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi investimenti. È richiesto che il responsabile del progetto predisponga una relazione tecnica dalla quale risulti la finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili. Per le attività commissionate a terzi la relazione deve essere redatta dal soggetto che esegue le attività.

Credito d’imposta per la formazione (comma 1064 lett. i) e l)) Prorogato al 2022 anche il credito d’imposta per la formazione riferita all’Industria 4.0, la proroga non ha modificato i limiti di spesa. Il credito è calcolato sulle spese del personale dipendente dedicato a tale attività secondo le seguenti percentuali.

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

LIMITE SPESA

Piccola impresa

50%

300.000 euro

Media impresa

40%

250.000 euro

Grande impresa

30%

250.000 euro

Per tutte le imprese la percentuale è fissata al 60% nel caso in cui i destinatari dell’attività formativa siano lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017. Il credito è condizionato al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e alla correttezza dei versamenti contributivi e previdenziali dei lavoratori dipendenti. La formazione deve essere dedicata all’acquisizione di conoscenze tecnologiche quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi – ciber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Tale formazione deve riguardare i seguenti ambiti:

- vendita e marketing; - informatica; - tecniche e tecnologie di produzione. Non sono agevolabili le attività riconducibili alla formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa riferita a salute e sicurezza, protezione ambientale e ogni altra normativa obbligatoria. L’agevolazione esclude il costo dei docenti che tuttavia potrà essere coperto dal fondo sociale europeo o dai fondi interprofessionali fino al 100% della spesa. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposizione diretta e dell’Irap, è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24 e rientra nel regime di cui al Regolamento Ue n. 651/2014.

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I costi riferiti al personale dedicato alla formazione devono essere certificati dal collegio sindacale o da un revisore dei conti, in quest’ultimo caso saranno agevolabili anche le relative spese entro il limite di 5.000 euro. Le imprese interessate sono tenute ad inviare una specifica comunicazione al MISE nei termini e con le modalità che saranno individuate da apposito decreto. Non è richiesto un preventivo accordo con i sindacati, da adottare con i contratti collettivi aziendali o territoriali.

Esportatori abituali (commi da 1079 a 1083) L’amministrazione effettuerà specifiche analisi di rischio sugli esportatori abituali che potrà portare all’inibizione del rilascio o all’invalidazione di dichiarazioni d’intento illegittime. Qualora dalle attività di verifica si riscontrino delle irregolarità al contribuente sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento e lo SDI inibirà l’emissione di fatture non imponibili ai sensi dell’art. 8 1° comma lett. c) del DPR 633/72 nella quale sia indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata. Uno specifico provvedimento delle Entrate individuerà le modalità attuative per l’attivazione della disposizione in argomento.

Sistemi di filtraggio acqua potabile (commi da 1087 a 1089) Introdotto un credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile per ridurre il consumo di contenitori di plastica. L’impianto deve prevedere la mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E290 per migliorare la qualità dell’acqua destinata al consumo ed erogate da acquedotti. Il bonus è pari al 50% delle spese sostenute e non può essere superiore a: - 1.000 euro per ogni unità immobiliare per le persone fisiche; - 5.000 euro per ogni unità immobiliare per gli esercizi pubblici e le attività commerciali. Apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 gennaio 2021 individuerà criteri e modalità per usufruire del credito.

Lotteria scontrini e Cashback (commi da 1095 a 1097) Dal 1° febbraio 2021 i privati potranno partecipa-

re ad una lotteria nazionale legata agli acquisti di beni e servizi presso esercenti che emettono scontrini per i quali si opta per un pagamento elettronico. In un’ottica di lotta all’evasione, l’acquirente dovrà comunicare il proprio codice fiscale al commerciante il quale lo riporterà nello scontrino, ricevuta fiscale o fattura. Al fine di incentivare i pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano abitualmente acquisti con tali strumenti sarà riconosciuto un rimborso in denaro (Cashback). Tali rimborsi non costituiranno reddito imponibile e non sono soggetti ad alcun prelievo erariale.

Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro (commi da 1098 a 1100) Per gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, il decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta per gli interventi relativi alle prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del Covid - 19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, l’acquisto di arredi di sicurezza, tecnologie e apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. Il bonus è stato riconosciuto sottoforma di credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 e fino ad un massimo di 80.000 euro. La norma in argomento precisa che il credito in esame è utilizzabile in compensazione tramite F24 dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino alla fine dell’anno in corso. Sempre entro il 30 giugno 2021 i beneficiari possono comunque optare per la cessione del credito ai sensi dell’art. 122 del D.L. 34/2020. A questo proposito l’Agenzia delle entrate con la recente risoluzione n. 2/E dell’11 gennaio 2021 ha istituito il seguente codice tributo: - 6918 - CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Contribuenti trimestrali (comma 1102) I soggetti che hanno esercitato l’opzione per la liquidazione dell’Iva con cadenza trimestrale, possono annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione. Tale possibilità riguarda quindi i soggetti passivi che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non

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superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto le prestazioni di servizi e 700.000 per quelle esercenti altre attività, che hanno esercitato l’opzione per la liquidazione trimestrale con la maggiorazione dell’Iva dovuta dell’1% a titolo di interessi. In pratica quindi in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, questi contribuenti potranno registrare le fatture entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento sempre però con riferimento al mese di effettuazione. Si vuole in questo modo allineare le tempistiche di annotazione delle fatture con quelle previste per la liquidazione dell’imposta, che scade il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre.

(comma 1106)

Esterometro (comma 1103)

Introdotto per le Regioni a statuto speciale l’obbligo di inserire, entro il 31 marzo dell’anno cui si riferisce l’imposta, i dati rilevanti ai fini dell’Irap in apposita sezione del portale sul federalismo fiscale. L’omessa comunicazione determinerà l’inapplicabilità di sanzioni e interessi.

Dal 1° gennaio 2022 sarà abolito l’esterometro, ma le fatture emesse e ricevute nei confronti di soggetti non residenti nel territorio dello Stato dovranno essere emesse e registrate in forma elettronica e quindi transitare nel Sistema di interscambio SDI. A questo fine vengono previsti specifici termini per la gestione delle fatture con soggetti esteri. Per le fatture emesse il termine per la trasmissione tramite lo SDI è quello di emissione delle fatture, vale a dire 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Per le fatture ricevute da soggetti non residenti, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il 15° giorno successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione oppure di effettuazione dell’operazione. Si evidenzia che si tratta di un termine più breve di quello di registrazione delle fatture di acquisto interne che coincidono con quello della liquidazione periodica o addirittura della dichiarazione annuale. Il mancato utilizzo dello SDI comporterà l’irrogazione di una sanzione pari a 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 400 euro mensili, che si riduce a metà se la trasmissione viene eseguita entro 15 giorni successivi alla scadenza.

Fattura medici (comma 1104) Allungato di un anno l’esonero dall’emissione della fattura elettronica per i medici. Viene infatti esteso al 2021 il divieto di emettere la fattura elettronica per gli operatori sanitari che sono obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria STS.

Dichiarazione Iva precompilata

Ai fini della predisposizione delle bozze dei registri Iva, delle LIPE e del modello IVA, l’Agenzia delle entrate potrà utilizzare, oltre ai dati acquisiti con le fatture elettroniche, esterometro, corrispettivi telematici, anche i dati fiscali presenti nell’anagrafe tributaria. Il tutto viene poi completato prevedendo che i contribuenti e gli intermediari che accetteranno le bozze predisposte dell’Agenzia e le confermeranno, otterranno l’esonero della tenuta dei registri Iva. Per gli intermediari ciò sarà possibile se sono in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

Trasmissione dati IRAP (comma 1107)

Imposta di bollo (comma 1108) Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio è confermata la responsabilità in solido al pagamento dell’imposta di bollo per il cedente del bene o prestatore del servizio, ai sensi dell’art. 22 del DPR 642/72. Tale responsabilità opera anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Memorizzazione corrispettivi (comma 1109) Dal 1° gennaio 2021 è stato generalizzato l’obbligo per commercianti e dettaglianti di memorizzare elettronicamente e inviare telematicamente i corrispettivi all’amministrazione finanziaria. Tali adempimenti fanno venir meno l’obbligo di: - certificazione fiscale tramite scontrino o ricevuta e in luogo di tali documenti è previsto il documento commerciale; - annotazione nel registro dei corrispettivi. La legge di bilancio prevede che la memorizzata elettronica e la consegna del documento commerciale deve essere effettuata non oltre l’ultimazione dell’operazione.

Mancata trasmissione dei corrispettivi (comma 1110) Introdotta una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso in caso di:

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- mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione; - memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. La tardiva trasmissione o la trasmissione con dati incompleti viene sanzionata nella stessa misura e la sanzione non può essere inferiore a 500 euro. La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore telematico RT. Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica del RT è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro. Se l’omessa trasmissione o la trasmissione con dati incompleti non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva, si renderà applicabile la sanzione di 100 euro per ogni trasmissione, ma non sarà applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

Omissione scontrini e ricevute (comma 1111) Ridotta dal 100% al 90% dell’imposta la sanzione irrogabile in caso di: - mancata emissione di documenti di trasporto, ricevute o scontrini fiscali; - emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali. La stessa sanzione è irrogabile per l’omessa annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Anche la mancata tempestiva richiesta di intervento manutentivo comporta la sanzione da 250 a 2.000 euro.

Sistemi d’incasso (comma 1112) Differito al 1° luglio 2021 la disposizione che riserva ai soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, la possibilità di assolvere mediante tali sistemi l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Omessa installazione registratori telematici (comma 1113) Prevista una sanzione da 1.000 a 4.000 euro per l’omessa installazione del RT, importi che vengono moltiplicati per tre, quindi rispettivamente da 3.000 a 12.000 euro in caso di manomissione o alterazione del RT salvo che il fatto non costituisca reato.

Sospensione attività Riscritto il secondo comma dell’art. 12 del D.Lgs. 471/1997 che ora prevede che qualora nel corso del quinquennio siano contestate 4 distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevute o scontrini fiscali, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o autorizzazione dell’esercizio dell’attività per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di 50.000 euro, la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi. In caso di manomissione o alterazione del RT trovano applicazione le stesse sanzioni previste per l’omessa installazione, oltre alla sospensione dell’attività e della licenza per un periodo da 15 giorni a 2 mesi. L’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la loro memorizzazione con dati errati o incompleti, quando la violazione è già stata constatata non consente la regolarizzazione attraverso il ravvedimento operoso.

Rivalutazione terreni e partecipazione (commi 1122 e 1123) Riproposta per la diciannovesima volta la possibilità di rivalutare per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. La disposizione, originariamente prevista dalla legge 448/2001, prevede che i soggetti interessati eseguano il versamento dell’imposta sostitutiva e la redazione della perizia di stima entro il prossimo 30 giugno 2021. L’imposta sostitutiva è rimasta invariata rispetto allo scorso anno mantenendo l’aliquota decisamente elevata per tutte le fattispecie come di seguito indicato: - 11% per le partecipazioni qualificate; - 11% per le partecipazioni non qualificate; - 11% per i terreni. Il versamento potrà essere effettuato anche in forma rateale, in tre rate annuali di pari ammontare, con l’aggravio degli interessi sulla seconda e terza rata. Rispetto alle originarie rivalutazioni ricordiamo che le aliquote sono nel tempo aumentate, tuttavia le stesse producono effetti anche per la rivalutazione di beni già oggetto di precedenti rivalutazioni. Il contribuente in questi casi può, infatti, utilizzare la riapertura dei termini anche per eseguire una rideterminazione al ribasso della valutazione dei terreni con la possibilità di cedere l’area ad un prezzo inferiore senza incorrere nella decadenza

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della rivalutazione dovendo considerare il valore rivalutato come valore minimo ai fini dell’imposizione sia diretta che indiretta. Stante l’incremento delle aliquote e tenuto conto della possibilità di scomputare l’imposta versata in

passato, un’eventuale riduzione del valore di stima potrebbe comunque comportare il versamento di un conguaglio a debito di imposta sostitutiva.

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Al via la compensazione dei crediti per gli investimenti l’agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per gli investimenti del 2020 Premessa L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 ha istituito i codici tributo utilizzabili per compensare i crediti d’imposta relativi agli investimenti realizzati nel 2020 e utilizzabili dal 18 gennaio 2021. La risoluzione in argomento istituisce due terne di codici utilizzabili a seconda che gli investimenti siano stati realizzati con le regole previste dall’art. 1 commi da 188 a 190 della legge 160/2019 (legge di

Bilancio per il 2020) o utilizzando le nuove regole previste con la Finanziaria per quest’anno (si veda l’articolo che precede il comma 1051)

Investimenti ex legge di Bilancio 2020 Come noto i commi da 184 a 197 della Legge di Bilancio dello scorso anno, superando la precedente disciplina dei maxi e iper ammortamenti, ha introdotto dei crediti d’imposta legati agli investimenti in beni strumentali nuovi nonché in quelli immateriali in chiave “Industria 4.0”. Gli incentivi introdotti hanno riguardato sostanzialmente tre tipologie di investimenti. 1. Il primo riguardava gli investimenti in beni materiali di cui alla Tabella A allegata alla legge di bilancio 2017, ed era differenziato come di seguito indicato:

AMMONTARE INVESTIMENTO

CREDITO D’IMPOSTA

fino a 2.5 milioni

40%

da 2.5 a 10 milioni

20%

oltre i 10 milioni

zero

Il credito riguardava gli acquisti di beni nuovi effettuati nel corso del 2020 e quelli consegnati entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia stato accettato il relativo ordine e pagato un acconto di almeno il 20%.

2. Il secondo interessava i beni immateriali, come ad esempio i software, inseriti nella tabella B allegata alla legge di bilancio 2017. In questi casi il credito d’imposta era pari al 15% del costo entro il limite massimo di 700.000 euro. 3. Il terzo incentivo riguardava gli investimenti “ordinari” per i quali il credito era pari al 6% della spesa sostenute ed entro il limite massimo di 2.000.000 di euro. In pratica riguardava gli investimenti in beni strumentali nuovi che non rientravano nelle tabelle A e B allegate alla Legge di Bilancio 2017. Solo quest’ultimo incentivo interessava anche i professionisti.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 in: - 5 quote annuali di pari importo per i beni materiali; - 3 quote annuali di pari importo per i beni immateriali. La compensazione decorre dall’anno successivo all’entrata in funzione dei beni o all’interconnessione per gli investimenti di cui alle Tabelle A e B allegate alla legge di Bilancio 2017. Se l’interconnessione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, per il primo anno si applicherà la percentuale del 6% prevista per i beni non rientranti nelle Tabelle A e B. Per i crediti di cui sopra realizzati fino al 15 novembre 2020 il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, utilizzando i seguenti codici tributo: - 6932 - Credito d’imposta investimenti in beni

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strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019; - 6933 - Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegati A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019; - 6934 - Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019. I suddetti codici devono essere esposti nella sezione “Erario” e nel campo anno di riferimento si deve indicare l’anno di entrata in funzione o di interconnessione.

Investimenti ex legge di Bilancio 2021 (si veda il precedente articolo in corrispondenza dei commi da 1051 a 1065) Con riferimento agli investimenti realizzati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dalla data di entrata in funzione del bene. Per gli investimenti effettuati nel periodo 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2021 da parte di soggetti con un volume di ricavi inferiore a 5 milioni, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Con riferimento a questa tipologia di investimenti

e limitatamente a quelli acquistati nel 2020, con entrata in funzione o interconnessione quindi dal 16 novembre al 31 dicembre 2020, si può utilizzare il più conveniente credito d’imposta previsto dalla legge di Bilancio 2021 utilizzando i seguenti codici tributo: - 6935 - Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020; - 6936 - Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegati A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020; - 6937 - Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020. Anche per questi investimenti valgono le regole generali viste in precedenza in merito all’obbligo di utilizzo dei canali delle Entrate, l’anno da indicare e la sezione da compilare. Si sottolinea infine che le fatture e documenti relativi agli investimenti devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione normativa agevolativa utilizzata dal contribuente (Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194 della legge n. 160/2019 oppure Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063 della legge n. 178/2020). (PZ)

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Fringe benefit dipendenti pubblicate le tabelle aci per il 2021

Sul Supplemento Ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 317 del 22 dicembre 2020, è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate, con le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto. dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-22&atto.codi ceRedazionale=20A06899&elenco30giorni=true ) Le tabelle sono utilizzate per la determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.

Il fringe-benefit è pari alla tariffa chilometrica riferita alla percorrenza annuale di 15.000 Km, moltiplicata per 4.500 Km. Per i contratti stipulati a partire dal 1º luglio 2020, ai fini della tassazione in capo al lavoratore si assume una percentuale di importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base delle tabelle ACI: - 25 per cento, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 g/Km; - 30 per cento, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/ Km, ma non a 160 g/Km; - 40 per cento per l’anno 2020 e 50 per cento a decorrere dall’anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km; - 50 per cento per l’anno 2020 e 60 per cento a decorrere dall’anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km.

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Rimborso accise IV trimestre 2020 per gli autotrasportatori domande entro il 1° febbraio 2021 Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 4/C del 12 gennaio 2021 per ricordare che l’Agenzia delle Dogane ha emanato la nota prot. 485862/ RU del 29 dicembre, informando che a partire dal 1° gennaio al 1° febbraio 2021, le imprese di autotrasporto possono chiedere il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato nel IV trimestre 2020 (1° ottobre/31 dicembre 2020), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, di categoria ecologica euro 4 o superiore. La richiesta va presentata all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, ovvero: - per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative; - per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa (per l’individuazione dell’Ufficio, vedi link seguente: https://www. adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazionedegli-uffici/indirizzi-e-organigramma-periferico-area-dogane/uffici-dogane) - per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata alla nota dell’Agenzia in commento. L’importo del rimborso rimane confermato in € 214,18 per 1.000 litri di prodotto e, per l’utilizzo

in compensazione, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. L’Agenzia ha ricordato che questo credito può essere compensato anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000. Gli acquisti di gasolio devono essere comprovati tramite fattura e, a questo proposito, le Dogane richiamano la nota prot. 64837/RU del 7 giugno 2018 che, per i rifornimenti su strada, ai fini della fruizione del rimborso ha confermato l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura della targa del mezzo rifornito. Diversamente, la targa non è elemento richiesto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di gasolio destinati a distributori privati di carburanti (vedi in proposito la nota dell’Agenzia prot. 83664/RU del 24 luglio 2018). Al seguente indirizzo internet https://www.adm. gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione4-trimestre-2020 è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I., da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato. Per quanto concerne i crediti relativi ai consumi di gasolio del III trimestre 2020, l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 dicembre 2021 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 giugno 2022. La nota dell’Agenzia richiama inoltre le prescrizioni sulla compilazione del quadro A1 del modello contenute nella direttiva 74668/RU del 12 marzo 2020 e le seguenti, ulteriori, precisazioni riferite: - alla colonna “MEZZO SPECIALE”, che è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Di conseguenza, non vanno indicati i mezzi (trattori, motrici) dotati

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di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli; - alla colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE), in cui l’esercente dovrà inserire i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura. Infine, l’Agenzia ricorda che “Allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del

credito ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.” Si coglie l’occasione per ricordare il IV trimestre 2020 è l’ultimo in cui il rimborso potrà essere richiesto per i veicoli di categoria ecologica EURO IV. Infatti, l’art. 1, comma 630 della legge di bilancio 2020 (legge 160 del 27 dicembre 2019) ha reso operativa l’esclusione dal rimborso delle accise sul gasolio dei veicoli di categorie Euro IV, a partire proprio dal 1° gennaio 2021. Pertanto, da questa data il recupero delle accise è possibile solo per il gasolio consumato su veicoli di massa complessiva non inferiore a 7,5 ton, di categoria ecologica euro V ed Euro VI. Da ultimo si ricorda che, a decorrere dal 1° ottobre 2020 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai di veicoli di categoria euro 3 o inferiore.

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...dal 1980 al Vostro servizio con Solidarietà, Lavoro e Recupero

“Mi avevano detto che la cooperativa aveva come scopo l’integrazione lavorativa e sociale di alcune persone diversamente abili, ma per quanto mi guardassi intorno non mi pareva di vederne; tutti mi parevano abili, anzi abilissimi. Se c’era qualcosa a distinguerli, ma lo scoprii a fatica, era forse qualcosa nel loro sguardo: quella luce di gioia di vivere che non si trova più nel mondo imbronciato in cui viviamo.” PAOLO MAURENSIG

Stampa e grafica Impostazione grafica_Stampe digitali_Stampati commerciali_buste, carte intestate, cartelline_Servizi copisteria_Partecipazioni nozze_Album_Libretti liturgici_Stampa e rilegatura dispense_Biglietti da visita Locandine_Flyer_Cartoline

Rilegature, lavorazioni manuali e assemblaggi Tesi_Restauro volumi_Rillegatura raccolte volumi_Imbustaggi_Mailing_Spiralature e calendari_Incollaggi e assemblaggi manuali_Pesature di precisione_Packaging _Postalizzazione con tariffe ridotte_Posta target Etichettatura

Legatoria Industriale Depliantistica_Cordopieghe_Pieghevoli vari formati_ Libri a filo-refe_Libri in brossura fresata_Volumi cartonati_Volumi colla PUR_ Riviste e opuscoli_Accoppiature_Cucitura a punto metallico_Cellofanatura_ Cucitura Singer Via D’ Antoni 26 -33037 Pasian di Prato (Ud) tel. 0432.652113 fax. 0432.652115 legotecnica@tin.it commerciale@lalegotecnica.com www.lalegotecnica.it


Il principio di cassa allargata per dipendenti e compensi degli amministratori

Come previsto dall’articolo 50, comma 1, TUIR, le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente. Si ricorda che con riferimento ai redditi di lavoro dipendente l’articolo 51, comma 1, TUIR prevede l’applicazione del principio di cassa “allargata”, in base al quale “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.” Conseguentemente, con riferimento al 2020, il reddito di un amministratore è costituito dai compensi percepi-

ti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e dai compensi percepiti entro il 12 gennaio 2021. L’applicazione del principio di cassa allargata, come ribadito dall’INPS nella Circolare 30 gennaio 2003, n.21, si riflette anche ai fini previdenziali. Pertanto, i compensi riferiti a prestazioni rese nel 2020 e pagati entro il 12 gennaio 2021 sono assoggettati alle aliquote previdenziali in vigore nel 2020. I compensi corrisposti dopo il 12 gennaio 2021 seguono la regola generale del principio di cassa e pertanto concorrono a formare il reddito 2021 per l’amministratore. Gli stessi principi valgono anche per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti che, sempre per il principio di cassa “allargata”, si considerano percepiti nel periodo di imposta se vengono corrisposti entro il 12 gennaio 2021. Per quanto riguarda, invece, la deducibilità del costo in capo al datore di lavoro saranno deducibili nell’anno 2020 le retribuzioni dei dipendenti anche se erogate dopo il 12 gennaio 2021, mentre i compensi degli amministratori saranno deducibili solo se pagati entro il 12 gennaio 2021. (C)

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Bonus sanificazione e acquisto DPI ridefinita la percentuale di fruizione

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2020, è stata determinata la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di cui all’articolo 125 del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34 del 2020), alla luce delle nuove risorse stanziate dal decreto “Agosto” (articolo 31, comma 4-ter, del D.L. n. 104 del 2020). Come noto, la predetta disposizione ha stabilito che le risorse aggiuntive, pari a 403 milioni di euro, siano distribuite tra i soggetti già individua-

ti in applicazione del provvedimento del 10 luglio 2020 recante le modalità, i termini e le condizioni di fruizione e cessione del credito d’imposta. Pertanto, si rende necessario calcolare la nuova percentuale del credito d’imposta spettante, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 603.000.000 euro (200.000.000 euro inizialmente stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi), e rideterminare i crediti d’imposta effettivamente spettanti ai singoli beneficiari che avevano presentato istanza entro il 7 settembre 2020. Tanto premesso, la nuova percentuale è pari al 47,1617%, ottenuta dal rapporto tra le predette risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. (C)

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Legge di bilancio 2021 proroga ammortizzatori sociali e altre misure in materia di lavoro. prima nota illustrativa Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 1/ EI del 7 gennaio 2021 per ricordare che la legge di bilancio 2021 (legge 178/2020 in vigore dal 1° gennaio 2021) ha, tra le altre, previsto alcune importanti misure in materia di lavoro. Con riserva di un esame completo, si anticipano di seguito le principali misure in materia di ammortizzatori sociali, divieto di licenziamento e tempi determinati:

Trattamenti di integrazione salariale Definita la concessione di altre 12 settimane di trattamento di integrazione salariale con causale COVID-19 che riguardino lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021. Dette 12 settimane, esenti dal pagamento del contributo addizionale, devono essere collocate nel periodo ricompreso tra: - il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria; - il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga. Viene precisato che i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021

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sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive da ultimo previste.

Esonero contributivo La Legge 178/2020 prevede ai datori di lavoro che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale sopra esaminati un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Divieto di licenziamento Viene prorogato fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici, con sospensione delle procedure in corso. Rimangono ferme le eccezioni già introdotte dal Decreto Agosto.

Lavoro a tempo determinato È prorogato al 31 marzo 2021 il periodo fino al quale i contratti a tempo determinato possono (nel senso di atto da definire entro il 31 marzo) essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle causali. Ci si riserva di fornire ulteriori informazioni. (EI)


Contratto integrativo edilizia pmi del 20 settembre 2017 elemento variabile della retribuzione dal 1° gennaio 2021

Si informano le Aziende del settore che la scrivente Associazione, previa analisi degli indicatori comunicati dalle competenti Casse Edili, ha verificato che, dal raffronto dei dati del triennio 2016-

2018 con il triennio 2017-2019, tutti i valori degli indicatori di cui all’art. 12 del Contratto Integrativo per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini della regione Friuli Venezia Giulia risultano positivi. Di un tanto, come prevede lo stesso Contratto Integrativo, sono pertanto informate le OO.SS. del settore. In conseguenza, dal 1° gennaio 2021, l’E.v.r. dovrà essere riconosciuto nell’interezza di quanto previsto nel citato Contratto Integrativo e secondo gli importi già definiti che di seguito si riportano:

Livello

Mensile

67,68 €

60,91 €

50,76 €

47,37 €

43,99 €

39,59 €

33,84 €

Livello

Orario

0,27381 €

0,25428 €

0,22884 €

0,19560 €

Si precisa che l’E.v.r., in quanto premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività e competitività e presenta i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tassazione agevolata. Si ricorda infine che, come previsto nel Contratto Integrativo sopra richiamato, alle imprese che

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hanno in corso procedure di C.i.g.s. di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 148/2015, l’E.v.r., qualsiasi sia la valutazione degli indici, verrà riconosciuto con il limite massimo del 25% di quanto stabilito a livello territoriale e potranno, inoltre, essere stabiliti periodi diversi per l’erogazione dell’E.v.r. (EI)


EBM Salute

aggiornamenti

Si fa seguito alle precedenti circolari associative sull’argomento per riportare una sintesi delle novità comunicate da EBM Salute sul proprio sito web www.ebmsalute.it.

Piattaforma online: aggiornamenti EBM Salute ricorda che dal 7 dicembre 2020 è disponibile al link www.ebmsalute.it la nuova piattaforma dati per effettuare la registrazione di Aziende, Lavoratori e Consulenti. A partire dal 7 gennaio 2021 per i Lavoratori viene abilitato il SINGLE SIGN-ON, funzionalità di autenticazione con credenziali unificate che consente di accedere direttamente all’Area Riservata UniSalute per effettuare prenotazioni e richieste di rimborso delle prestazioni sanitarie. Nelle prossime settimane verranno rilasciate le altre funzionalità (verifica copertura per Aziende, Lavoratori e Consulenti abilitati e gestione dei Familiari a Carico per i Lavoratori), che progressivamente saranno abilitate nelle sezioni del menu, attualmente inibite, per le quali il Fondo si riserva di fornire dettagliate istruzioni. EBM Salute invita le imprese e i lavoratori che non avessero ancora provveduto a registrarsi sulla nuova piattaforma seguendo le indicazioni contenute rispettivamente nel Manuale Registrazione Azienda e nel Manuale Registrazione Lavoratore, disponibili nella sezione “Moduli&Documenti”  “Guide e Tutorial” del citato sito web. EBM Salute ricorda inoltre che anche il Consu-

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lente dell’Azienda potrà registrarsi con un profilo specifico, seguendo le indicazioni contenute nel Manuale Registrazione Consulente, e richiedere alla medesima l’autorizzazione di associazione al fine di monitorarne mese per mese la regolarità contributiva e regolarizzare ancor più velocemente eventuali anomalie direttamente dalla propria Area Riservata.

Modificato il Regolamento EBM Salute Per adeguare e rendere coerente il Regolamento EBM Salute alle novità operative introdotte con la Nuova Piattaforma, l’Assemblea di E.B.M. ha approvato, in data 22 dicembre 2020, un aggiornamento che prevede alcune modifiche formali. Tali modifiche non impattano né sulle prestazioni né sui contenuti sostanziali, che restano invariati rispetto alla precedente versione. Il Regolamento aggiornato è entrato in vigore dallo scorso 1° gennaio, ha validità per un anno ed è disponibile nella sezione “Moduli&Documenti”  “Documenti” del sito web www.ebmsalute.it.

Rinnovata la polizza in corso con UniSalute Comunica, infine, EBM Salute che sono stati deliberati il rinnovo della polizza in corso con UniSalute scaduta il 31 dicembre 2020 e la proroga dell’attuale piano sanitario per l’anno 2021, incluse le prestazioni previste per il Covid-19 e le Migliorie introdotte. Nella sezione “Moduli&Documenti”  “Piano Sanitario” del già citato sito web sono disponibili le Edizioni 2021 della Guida al Piano Sanitario Assicurati e Familiari a Carico e della Guida al Piano Sanitario Familiari NON a Carico. A breve sarà disponibile anche la MINI GUIDA EBM Salute 2021. Si invita a dare massima diffusione della presente comunicazione a tutti i Lavoratori. (EI)


www.friulfiliere.it #SOLUZIONISOSTENIBILI Lo stabilimento a Buja (UD)

La sostenibilità è il valore centrale attorno al quale ruota l’idea di business di Friul Filiere. Non è una moda recente ma piuttosto una filosofia che nel corso di molti anni ha portato l’azienda friulana a soluzioni personalizzate per i propri clienti allo scopo di realizzare profili e tubi in materiale riciclato e riciclabile. Un tema controverso come quello della plastica ha portato il settore ad essere presto particolarmente sensibile in merito agli sprechi, alla possibilità di riutilizzare gli scarti di precedenti lavorazioni (ad es. MDF) e alla ricerca di nuovi materiali naturali (biocompositi). Friul Filiere ha risposto in modo trasversale alle richieste di grandi players internazionali come di PMI italiane, occupandosi della fattibilità di progetti sostenibili con applicazioni nei settori più diversi quali agricoltura, telecomunicazioni, arredamento, edilizia. Oggi più che mai è al fianco delle aziende che credono nell’economia circolare.

Mette tecnologia, esperienza e ricerca al servizio di progetti che entrano a far parte di una filiera di produzione virtuosa volta a portare al consumatore prodotti sostenibili. Si occupa di consulenza, fattibilità, progettazione e produzione di macchine e filiere per l’estrusione nello stabilimento di Buja, per consegnare progetti Chiavi in mano a clienti in tutto il mondo. Un partner affidabile che garantisce al cliente prestazioni elevate e massima competitività nel rispetto del pianeta e delle persone.

Il presidente e CEO Valdi Artico con le figlie Celeste e Luna. Rispettivamente Direttore Tecnico e Direttore Vendite & Marketing.


CCNL Unionmeccanica 3 luglio 2017, art. 52. Welfare dichiarazione comune unionmeccanica confapi e fim cisl - fiom cgil - uilm uil del 12 gennaio 2021 In attuazione della dichiarazione comune sottoscritta in data 12 gennaio 2021 da Unionmeccanica Confapi e Fim Cisl - Fiom Cgil - Uilm Uil, al fine di garantire efficacemente l’applicazione dell’art. 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti di data 3 luglio 2017, comunichiamo che, a far data dal 15 gennaio 2021, le imprese dovranno mettere a disposizione dei la-

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voratori strumenti di Welfare del valore di 150,00 Euro. Il CCNL è scaduto lo scorso 31 ottobre 2020; nelle more della procedura di rinnovo, preso atto della disdetta del medesimo da parte delle OO.SS., il contratto resterà in vigore fino a che non sarà sostituito dal successivo (art. 90 CCNL 3 luglio 2017). Eventuali modifiche contrattuali che definissero un importo di prestazione di Welfare contrattuale superiore a 150,00 Euro saranno oggetto di successiva comunicazione. Ricordiamo che abbiamo sottoscritto con Edenred una convenzione per garantire alle Imprese Associate un pacchetto completo in grado di soddisfare ogni adempimento contrattuale o richiesta/esigenza dei lavoratori in tema di Welfare. Il testo della dichiarazione comune è disponibile sul sito web dell’Associazione www.confapifvg.it. (EI)


Sanilog. CCNL settore logistica, trasporto merci e spedizione garanzie gratuite straordinarie covid-19 a sostegno dei lavoratori prolungate al 31 dicembre 2021 Riceviamo comunicazione da Sanilog che, in ragione del prolungarsi dell’emergenza epidemiologica in atto, le garanzie sanitarie previste nel pacchetto di prestazioni gratuite straordinarie Covid-19 destinato alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti saranno estese fino al 31 dicembre 2021. Sanilog sottolinea come, a causa del notevole impatto economico delle garanzie straordinarie Covid-19 nel 2020 e dell’aumento esponenziale delle prestazioni negli ultimi mesi dell’anno, si è reso necessario operare delle scelte per ottimizzare le

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risorse economiche che il Fondo può mettere a disposizione per il biennio 2020-2021, pari a 1 milione e 800 mila euro. Pertanto Sanilog ha deciso: - di lasciare invariate le garanzie come l’indennità giornaliera per ricovero e la diaria post ricovero a seguito di terapia intensiva che implicano uno stato di forte difficoltà dell’iscritto; - di ridurre di 10 euro, quindi a 30 euro al giorno per un massimo di 10 giorni, la diaria da isolamento in seguito a positività riscontrata al virus. In questo caso, infatti, ci si trova di fronte a stati patologici lievi o ancora più frequentemente di completa asintomaticità. Rimangono invariati anche gli strumenti di monitoraggio sanitario degli iscritti attraverso i test sierologici e i tamponi, al pari delle modalità di accesso alle suddette prestazioni. (EI)


Questionario online strategia regionale sviluppo sostenibile

Con una nota la Direzione Centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Friuli Venezia Giulia invita le Imprese alla compilazione del questionario online, sviluppato da APE FVG (Agenzia per l’Energia) nell’ambito della predisposizione della SRSS (Strategia Regionale Sviluppo Sostenibile). La nota specifica che in questo momento complicato è difficile trovare il tempo da dedicare a questionari e a temi che sembrano lontani dall’immediata urgenza che stiamo vivendo, tuttavia, l’Agenda 2030 e i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, che anche il Friuli Venezia Giulia sta declinando sul proprio territorio, hanno bisogno del contributo delle Imprese al fine di progettare una

Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile condivisa e partecipata. Dopo aver raccolto più di 4100 questionari da cittadini maggiorenni residenti in FVG e dopo aver ascoltato la voce di 211 comuni, per un totale di 1059 questionari compilati dalle amministrazioni, si rivolgono alle imprese della nostra regione per ottenere il loro punto di vista e le loro priorità in ambito di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Nel questionario anonimo, che la Regione chiede di compilare, si toccano molte tematiche che possono contribuire a dare forma positiva al nostro futuro, così come per i cittadini e tutto il territorio regionale. Il questionario da compilare, per chi non avesse ancora provveduto, è accessibile dal link: https:// ec.europa.eu/eusurvey/runner/SRSS-FVG-Imprese sulla piattaforma EUSurvey. Sarà possibile compilare il questionario entro il 15 febbraio 2021. L’ufficio Edilizia dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore informazione.

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Etichettatura armonizzata prodotti di plastica monouso pubblicato il regolamento; si applicherà a decorrere dal 3 luglio 2021

E’ stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 recante le disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della Direttiva (UE) 2019/904 (“SUP”) sul-

la riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente. Il Regolamento è entrato in vigore a partire dal 7 gennaio 2021 e si applicherà a decorrere dal 3 luglio 2021. I prodotti su cui si dovranno applicare le nuove etichette sono quelli elencati nella parte D dell’allegato della Direttiva SUP, ossia gli assorbenti igienici, i tamponi e gli applicatori di tamponi, le salviette umidificate, le tazze e bicchieri per bevande e i prodotti del tabacco con filtro e i filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con prodotti del tabacco.

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Idoneità all’impiego di gas tossici. Bando esami 2021 la domanda va presentata entro lunedì 1° marzo 2021

E’ stato indetto un bando d’esami per conseguire il certificato di idoneità all’impiego dei gas tossici per l’anno 2021. Gli interessati dovranno presentare la domanda di ammissione entro lunedì 1° marzo 2021 all’Azienda Sanitaria nel cui territorio è compreso il Comune di residenza del richiedente. Possono partecipare agli esami di abilitazione coloro che: - abbiano compiuto 18 anni; - siano in possesso del diploma di scuola dell’obbligo; - non incorrano nei casi previsti dall’alt 29 del R.D. 9 gennaio 1927. Il programma di esame, approvato con D.M. del 9 maggio 1927, verte sul gas o sui gas per i quali viene richiesta l’abilitazione e consta di prove pratiche e prove orali. Le prove pratiche hanno per oggetto:

a) tecnica delle varie manipolazioni connesse con la conservazione e la custodia, nonché il trasporto di ciascun gas tossico per il quale viene richiesta l’abilitazione; b) tecnica delle varie manipolazioni connesse con l’utilizzazione dei gas tossici di cui alla precedente lettera a); c) l’impiego delle maschere ed apparecchi contro i gas. Le prove orali riguardano: a) nozioni elementari sulla preparazione ed utilizzazione industriale di gas, sulle sorgenti di intossicazione durante la fabbricazione e durante l’utilizzo del gas stesso, sull’azione tossica di questo, sui modi di rilevarne la presenza, sulle norme cautelative in generale e sui soccorsi di urgenza; b) la conoscenza del regolamento dei gas approvato con R.D. n. 147 del 9 gennaio 1927, modificato con O.P.R. n. 854 dd. 10 giugno 1955. La Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG darà tempestiva comunicazione agli interessati del giorno d’inizio degli esami alla residenza indicata nella domanda, o all’Azienda tramite la quale è stata inoltrata l’istanza.

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(CS)


ANAC: riattivati contributi gare per il 2021 gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione per partecipare alle gare Con Comunicazione sul proprio sito del 23/12/2020, l’Autorità nazionale anticorruzione ha ricordato che a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all’Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell’Autorità attualmente in vigore. Ricordiamo che a seguito dell’emergenza COVID fino al 31 dicembre 2020 non era previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020, come aveva sancito l’articolo 65 del cd. “decreto Rilan-

cio”, n. 34/2020. Viene ripristinata la delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 che aveva deliberato la necessità di coprire i costi di funzionamento dell’Autorità, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati: a) le stazioni appaltanti, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero; b) gli operatori economici (imprese), che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle Stazioni Appaltanti; c) le società organismo di attestazione (SOA). Le stazioni appaltanti e gli operatori economici (imprese), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara: Quota stazioni appaltanti

Quota operatori economici

Inferiore a € 40.000

Esente

Esente

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000

€ 30,00

Esente

Importo posto a base di gara

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 Uguale o maggiore a € 20.000.000

Le SOA, invece, sono tenute a versare a favore dell’Autorità un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario. Le Stazioni Appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle Pag. 50 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2021

€ 225,00

€ 375,00 € 600,00 € 800,00

€ 20,00 € 35,00 € 70,00 € 80,00 € 140,00 € 200,00 € 500,00

contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo. Gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale


somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005. Le SOA sono tenute al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l’ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2017. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

Pag. 51 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2021

Il mancato pagamento della contribuzione da parte delle Stazioni Appaltanti e SOA, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. Il mancato versamento dell’uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all’art. 209, comma 12, del d.lgs. 50/2016, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. Inoltre, in caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa. (CS)


Edilizia: la legge di Bilancio prorogati al 31 dicembre 2021 tutti i bonus in scadenza al 31 dicembre 2020 La legge di Bilancio 2021 ha prorogato tutti i bonus in scadenza al 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. Nel dettaglio:

Bonus facciate Previsto per le spese sostenute nel 2020 e 2021 la detrazione del 90% dei costi sostenuti per le facciate degli edifici. L’agevolazione non prevede un limite di tetto e riguarda tanto i lavori ordinari quanto i lavori straordinari di manutenzione.

Bonus ristrutturazioni Confermata anche per l’anno 2021 la detrazione al 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie.

Bonus mobili Correlato al bonus ristrutturazioni è il bonus mobili che trova la conferma anche per il 2021. Il bonus consiste nella detrazione al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica A+ o superiori fino a 10.000 euro elevato dal 2021 a 16.000 euro.

Bonus verde Per la sistemazione a verde di giardini e terrazze

Pag. 52 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2021

che gode della detrazione pari al 36% delle spese sostenute, scadenza 31 dicembre 2021.

Proroga e modifica per il superbonus La Legge di Bilancio 2021 ha anche modificato e prorogato la detrazione fiscale del 110% prevista dall’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Proroga, però, che necessiterà della conferma del Consiglio dell’Unione europea.

La proroga al 2021 per l’Ecobonus L’art. 1, comma 58 della Legge di Bilancio 2021 apporta le seguenti modificazioni all’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63: - ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: 31 dicembre 2020 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2021»; - al comma 2-bis, le parole: nell’anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: nell’anno 2021.

La proroga al 30 giugno 2022 per il Sismabonus 110% L’art. 1, comma 66, lettera f) della Legge di Bilancio 2021 modifica il comma 4 dell’art. 119 del Decreto Rilancio estendendo al 30 giugno 2022 la detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. (C)


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Le ultime novità in materia di appalti quota subappalto al 40%; ancora sospeso l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori Riportiamo una nota con le novità introdotte nel Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea” (Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 323 del 31 dicembre 2020). Nel dettaglio:

Art. 13 “Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti” Anticipazione del prezzo Proroga al 31 dicembre 2021 relativa all’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante (art. 207, comma 1, D.L. n. 34/2020) Soggetti attuatori: avvio delle procedure anche con finanziamenti limitati alla progettazione Per gli anni 2019, 2020 e 2021 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione (art. 1, comma 4, D.L. n. 32/2019 conv. L. n. 55/2019) Pag. 54 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2021

Manutenzione ordinaria e straordinaria Per gli anni 2019, 2020 e 2021, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo (art. 1, comma 6, D.L. n. 32/2019 conv. L. n. 55/2019). Subappalto: quota subappaltabile al 40%, terna di subappaltatori e verifiche in sede di gara riferite al subappaltatore Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2021, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino al 31 dicembre 2021, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 (obbligo di indicazione terna di subappaltatori) e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore. Progetti finanziati dal MIT I soggetti beneficiari del finanziamento di cui all’art. 1 comma 1080 della L. n. 205/2017 sono tenuti a procedere all’attivazione delle procedure per l’affidamento della progettazione finanziata entro sei mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione


sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

Art. 1 “Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni” Acquisto di beni e servizi informatici cloud saas (software as a service) Le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall’articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo, 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge (che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere), fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, (nonché del decreto-legge

Pag. 55 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2021

21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56) sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2021, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una “start-up innovativa” o un “piccola e media impresa innovativa”, iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179. Il provvedimento è entrato in vigore il 31 dicembre 2020. (C)


Videosorveglianza

nuove faq del garante per la privacy

Segnaliamo che il Garante per la privacy ha aggiornato le FAQ presenti sul proprio sito internet, in materia di installazione di impianti di videosorveglianza. I chiarimenti si sono resi necessari in ragione delle nuove previsioni introdotte dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679), alla luce delle quali va valutata la validità del provvedimento del Garante in materia, che risale al 2010 e contiene prescrizioni in parte superate. Le Faq tengono conto anche delle Linee guida recentemente adottate sul tema della videosorveglianza dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e contengono un modello di informativa semplificata redatto proprio sulla base dell’esempio proposto dall’EDPB. Le Faq contengono indicazioni di carattere generale, ispirate alle risposte fornite a reclami, segnalazioni, quesiti ricevuti dall’Ufficio in questo periodo. Il Garante ha chiarito, ad esempio, che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e alla dislocazione dell’impianto, e che i dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Non è prevista nessuna autorizzazione del Garante per installare sistemi di videosorveglianza. In base al principio di responsabilizzazione, poi, spetta al titolare del trattamento (un’azienda, una pubblica amministrazione, ecc..) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità dello stesso, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fi-

siche. Prima di iniziare il trattamento, il titolare deve, inoltre, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. Le persone che transitano in area video sorvegliata devono essere informate di ciò. In merito all’informativa agli interessati, l’Autorità ha chiarito che può essere utilizzato un modello semplificato (esempio un semplice cartello come quello realizzato dall’EDPB - https://www.garanteprivacy. it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/ docweb/9496244) contenente le informazioni più importanti e collocato prima di entrare nell’area sorvegliata, in modo che gli interessati possano capire quale zona sia coperta da una telecamera. Di particolare importanza, infine, le indicazioni sui tempi dell’eventuale conservazione delle immagini registrate: salvo specifiche norme di legge che prevedano durate determinate, i tempi di conservazione devono necessariamente essere individuati dal titolare del trattamento in base al contesto e alle finalità del trattamento, nonché al rischio per i diritti e le libertà delle persone. Al riguardo il Garante ha sottolineato che i dati personali dovrebbero essere - nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) - cancellati dopo pochi giorni e che quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto, tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione. Il datore di lavoro può installare questi impianti esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della l. 300/1970). Le FAQ possono essere consultate dal seguente indirizzo: https://www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza

Pag. 56 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2021

(C)


Divieti di circolazione di veicoli industriali pubblicato il calendario 2021

Con decreto 29 dicembre 2020 n. 604, pubblicato sulla G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (in seguito Ministro) ha diramato le direttive e il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli industriali fuori di centri abitati per l’anno 2021. Come per il passato, i divieti si applicano ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. Entro tale limite possono circolare i trattori stradali adibiti al traino dei semirimorchi. Il calendario dei divieti per il 2021 non contiene significative novità rispetto a quello dell’anno precedente, per cui, a guadagno di spazio, si rinvia ad Apinforma n.1/2020, pp. 72-74, mentre si evidenziano le poche novità (alcune legate all’epidemia Covid-19) e, ovviamente, il dettaglio dei giorni di divieto per il 2021. Le novità previste dal decreto in tema di Covid-19 sono le seguenti: - l’inserimento di una nuova ipotesi di esenzione totale (art. 8, c.1, lett.h), relativa al trasporto di prodotti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 (dispositivi di protezione individuale come mascherine, dispositivi medici, guanti, soluzioni per il lavaggio delle mani, prodotti per l’igiene di superfici, ambienti e abbigliamento); - la previsione, all’art. 13, di una procedura semplificata per disporre la sospensione temporanea dei divieti, quando il perdurare dell’emergenza Covid-19 determini ripercussioni anche sull’autotrasporto merci, in termini di approvvigionamento di prodotti e materie prime per l’industria e l’agricoltura, e di ulteriori beni di prima necessità. La procedura prevede l’emanazione, da parte del Ministero, di uno o più decreti di sospensione sul proprio sito internet istituzionale (www.mit.gov.it). Le altre novità, che vanno ad integrare quanto già riportato su Apinforma n.1/2020 pp.72-74, inve-

ce, riguardano le agevolazioni per il trasporto intermodale e le esenzioni riguardanti le categorie di veicoli: - per quanto concerne le agevolazioni per il trasporto intermodale, l’articolo 2 del decreto in questione non si applica altresì per i veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine e destinazione all’interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco (art. 6 c.7); - per quanto riguarda le categorie di veicoli già soggette ad esenzione del divieto, si aggiunge quella dei veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali di allevamento o di materie prime per la loro produzione. Inoltre, il divieto non trova altresì applicazione, e fornisce anch’esso un elemento di novità in tal senso, ai veicoli che compiono il percorso per il rientro, non solo alle sedi dell’impresa, bensì anche alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km al momento dell’inizio del divieto dalle rispettive sedi o dalla residenza o domicilio del conducente e non percorrano tratti autostradali; - in merito, infine, ai divieti aggiuntivi posti ai trasporti di merci pericolose essi interessano le classi 1 a 7 del regime ADR dalle ore 08.00 alle ore 24.00 di ogni sabato e dalle ore 00.00 alle 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo compreso fra il 22 maggio 2021 e 5 settembre 2021. Si rammenta, per completezza di informazione, che il Ministro con decreto 31 dicembre 2020 n. 238, ha sospeso i divieti di circolazione nei giorni festivi di 1, 3, 6 e 10 gennaio 2021.

Il calendario dei divieti 2021 Nel dettaglio i divieti di circolazione si applicano alle giornate del 2021 evidenziate nella tabella. Il testo degli atti citati e ogni altra informazione possono essere richiesti all’ufficio traporti dell’Associazione. (SCh)

Pag. 57 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2021


MESE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

GIORNO

INIZIO DIVIETO

FINE DIVIETO

1

Venerdì

09.00

22.00

3

Domenica

09.00

22.00

6

Mercoledì

09.00

22.00

10

Domenica

09.00

22.00

17

Domenica

09.00

22.00

24

Domenica

09.00

22.00

31

Domenica

09.00

22.00

7

Domenica

09.00

22.00

14

Domenica

09.00

22.00

21

Domenica

09.00

22.00

28

Domenica

09.00

22.00

7

Domenica

09.00

22.00

14

Domenica

09.00

22.00

21

Domenica

09.00

22.00

28

Domenica

09.00

22.00

2

Venerdì

14.00

22.00

3

Sabato

09.00

16.00

4

Domenica

09.00

22.00

5

Lunedì

09.00

22.00

6

Martedì

09.00

14.00

11

Domenica

09.00

22.00

18

Domenica

09.00

22.00

25

Domenica

09.00

22.00

1

Sabato

09.00

22.00

2

Domenica

09.00

22.00

9

Domenica

09.00

22.00

16

Domenica

09.00

22.00

23

Domenica

09.00

22.00

30

Domenica

09.00

22.00

2

Mercoledì

07.00

22.00

6

Domenica

07.00

22.00

13

Domenica

07.00

22.00

20

Domenica

07.00

22.00

27

Domenica

07.00

22.00

3

Sabato

08.00

16.00

4

Domenica

07.00

22.00

10

Sabato

08.00

16.00

11

Domenica

07.00

22.00

17

Sabato

08.00

16.00

18

Domenica

07.00

22.00

23

Venerdì

16.00

22.00

Pag. 58 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2021


MESE

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

GIORNO

INIZIO DIVIETO

FINE DIVIETO

24

Sabato

08.00

16.00

25

Domenica

07.00

22.00

30

Venerdì

16.00

22.00

31

Sabato

08.00

16.00

1

Domenica

07.00

22.00

6

Venerdì

16.00

22.00

7

Sabato

08.00

22.00

8

Domenica

07.00

22.00

13

Venerdì

16.00

22.00

14

Sabato

08.00

22.00

15

Domenica

07.00

22.00

21

Sabato

08.00

16.00

22

Domenica

07.00

22.00

28

Sabato

08.00

16.00

29

Domenica

07.00

22.00

5

Domenica

07.00

22.00

12

Domenica

07.00

22.00

19

Domenica

07.00

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26

Domenica

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Domenica

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10

Domenica

09.00

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17

Domenica

09.00

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Domenica

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Domenica

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Lunedì

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Domenica

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Domenica

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Domenica

09.00

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Domenica

09.00

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Domenica

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Mercoledì

09.00

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Domenica

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Sabato

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Divieti di circolazione veicoli industriali sospensione dei divieti di circolazione per tutto il mese di gennaio 2021 Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 16/ AdT del 19 gennaio 2021 per segnalare che, in ordine ai divieti di circolazione fuori dai centri abitati dei veicoli industriali di massa complessiva

superiore a 7,5 t per il 2021, con decreto prot. n. 0000002 del 14 gennaio 2021 il Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto la sospensione dei divieti di circolazione per i veicoli suddetti sino al termine di tutto il mese di gennaio 2021. La sospensione riguarda specificatamente le domeniche del 17, 24 e 31 gennaio. Copia del decreto e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

Pag. 60 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2021

(AdT)


Proroghe validità delle patenti di guida, CQC e altre abilitazioni a seguito della conversione in legge del decreto legge 125/2020 (c.d. decreto emergenze) Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 493/ SCh del 22 dicembre 2020 e prot. n. 471/AdT del 3 dicembre 2020, al fine di segnalare le proroghe di validità delle patenti di guida, carte di qualificazione del conducente (CQC) e altre abilitazioni, a seguito della conversione in legge 27 novembre 2020, n. 159 del decreto legge del 7 ottobre 2020 n. 125 (c.d. Decreto emergenze). Il d.l. 125 del 2020 ha portato novità positive sul fronte proroghe delle patenti, carte di qualificazione del conducente (CQC), certificati per il trasporto di merci pericolose (ADR) e altre abilitazioni, di cui all’art. 103 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia). Infatti, l’intervento legislativo ha prorogato il periodo di proroga stabilito dalla norma, che ora prevede quanto segue: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, … [omissis]… in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per novanta giorni successiva alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Ad oggi, si ricorda che la fine dello stato di emergenza è stata fissata al 31 gennaio 2021, per cui le proroghe incardinate nella citata disposizione, scadranno il 3 maggio 2021. Inoltre, sempre il predetto d.l. 125/2020, introducendo il c. 2 sexies nell’art. 103 del d.l. 18/2020, ha assoggettato a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi suddetti che siano eventualmente scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020, data in entrata in vigore della legge 159/2020, in commento, e che non sono stati rinnovati. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione (di segui-

to Ministero) ha quindi emesso la circolare prot. U0035018 del 4 dicembre 2020 con l’obiettivo di ridefinire i periodi delle proroghe dei certificati, abilitazioni, di propria competenza, coordinandole anche con le prescrizioni comunitarie di cui al regolamento UE del Parlamento e del Consiglio europeo n. 698 del 25 maggio 2020 e – per quanto riguarda i certificati ADR di formazione dei conducenti ed i certificati di formazione come consulente per la sicurezza – all’accordo M330 sottoscritto dal Ministero il 23 ottobre 2020. L’accordo M330, infatti, prevede che tutti i certificati di formazione dei conducenti ed i certificati di formazione come consulente per la sicurezza, la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il febbraio 2021 restano validi, nell’ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dello stesso, fino al 28 febbraio 2021 e a condizione che siano superati entro il 1° marzo 2021 gli esami prescritti per il loro rinnova di validità. Si riporta, la nuova situazione, per quanto concerne le abilitazioni di cui sopra.

Patenti di guida La validità, su tutto il territorio dell’Unione Europea, compresa quindi anche l’Italia, delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’Unione Europea, con scadenza compresa nel periodo tra il 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione). La validità, in Italia, delle patenti di guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell’Unione Europea per i sette mesi successivi alla data di scadenza. Il termine per sottoporsi al controllo delle cognizioni, previsto dall’articolo n.122, c.1, del codice della strada – decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida – qualora in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 ottobre 2020, è proro-

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gato fino al 13 gennaio 2021 (Decreto dirigenziale del 12 agosto numero 268, art. 1, c. 1). Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, scadranno il 3 maggio 2021.

Carte di qualificazione del conducente (CQC) La validità, su tutto il territorio dell’Unione Europea, Italia compresa, delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’Unione Europea con scadenza compresa nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione. Per le carte di qualificazione del conducente (CQC) rilasciate in Italia, il Ministero opera le seguenti distinzioni: - mantengono la loro validità fino al 3 maggio 2021, solamente sul territorio italiano, le CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 2 ottobre 2020. Ciò è dovuto dall’applicazione delle disposizioni più favorevoli contenute nel d.l. 18/2020 ai commi 2 e 2 sexies dell’art. 103. Sul territorio degli altri Paesi dell’Unione Europea, la validità delle carte di qualificazione del conducente (CQC) viene prorogata di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Reg. UE 2020/698. - Le carte di qualificazione del conducente (CQC), il cui termine di scadenza cade nel periodo del 3 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi della Decisione della Commissione UE C(2020) n. 5591 final, art. 1 del 20 agosto 2020, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. Tale assunto vale su tutto il territorio dell’Unione Europea, Italia compresa. - Le CQC con scadenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e 31 gennaio 2021 mantengono al loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli contenute all’interno del d.l. 18/2020 ai commi 2 e 2 sexies dell’art. 103. Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale, ai sensi della Direttiva europea del Parlamento e del Consiglio europeo del 15 luglio 2003 n. 59, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al 3 maggio 2021. Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC – da cui discende l’obbligo di

effettuare l’esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 3 maggio 2021. Dal 4 maggio 2021, il titolare della CQC con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, la quale viene prorogata al 3 maggio 2021, può procedere al rinnovo della medesima nei successivi 455 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.

Certificati per il trasporto di merci pericolose (ADR) Relativamente ai certificati per il trasporto di merci pericolose (ADR), valgono le seguenti disposizioni: Gli attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, sono validi fino al 3 maggio 2021. Per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) si distinguono: - conservano la loro validità fino al 3 maggio 2021, i certificati per il trasporto di merci pericolose (ADR) con scadenza compresa tra gennaio 2020 e gennaio 2021, limitatamente alla circolazione sul territorio nazionale; - conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021, i certificati per il trasporto di merci pericolose (ADR) con scadenza compresa tra il 1° marzo 2020 e il 1° febbraio 2021, limitatamente alla circolazione in paesi diversi dall’Italia. Tale disposizione vale ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto; in tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1° marzo 2021; Per gli attestati di formazione dei consulenti ADR occorre distinguere: - per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al 3 maggio 2021; - se in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 1° febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021, ai sensi dell’accordo multilaterale ADR 330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso,

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i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1° marzo 2021.

Per la documentazione citata e altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. (SCh)

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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per agosto 2020 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 14/2020, p. 44, per segnalare che il 16 settembre 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di agosto 2020. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nell’agosto 2020 (pari a 1.285,02 in diminuzione rispetto al mese di luglio 2020 quando ammontava a 1.289,58 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:

- 1,053 euro/l per veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,839 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es., il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in queta sede, si ricorda che a partire dal 10 gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo di rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(SCh)


IL FUTURO È ANCORA DI PIÙ NELLE NOSTRE MANI

per la tua comunicazione su Apinforma contatta:

20 ufficio@scriptamanent.sm | 0432 505 900


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per settembre 2020 Si fa seguito a quanto riportato sul presente Apinforma p., per segnalare che il 13 ottobre 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di settembre 2020. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nell’agosto 2020 (pari a 1.270,81 in diminuzione rispetto al mese di agosto 2020 quando ammontava a 1.285,02 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:

- 1,041 euro/l per veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,827 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es., il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in queta sede, si ricorda che a partire dal 10 gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo di rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (SCh)

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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per ottobre 2020 Si fa seguito a quanto riportato sul presente Apinforma p., per segnalare che il 12 novembre 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di ottobre 2020. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nell’ottobre 2020 (pari a 1.259,33 euro in diminuzione rispetto al mese di settembre 2020 quando ammontava a 1.270,81 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,032 euro/l per veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,818 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA

e del rimborso delle accise sul gasolio), ma – e questo costituisce un elemento di novità rispetto ai precedenti criteri di rimborso – per i soli veicoli ammessi alla restituzione delle accise. A quest’ultimo proposito si evidenzia che il richiamo all’esclusione dal recupero delle accise dei veicoli fino alla categoria ecologica “Euro 2”, contenuto nella nota del Ministero, non è più attuale. Infatti, dal 1° ottobre 2020 è operativa l’esclusione dei veicoli di categoria ecologica fino all’”Euro 3”, stabilita dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 630 dalla legge del 27 dicembre 2020 n. 160). La stessa disposizione, peraltro, prevede l’esclusione dei mezzi “Euro 4” dal 1° gennaio 2021. Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es., il CCNL per il costo del lavoro). Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (SCh)

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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per novembre 2020 Si fa seguito a quanto riportato sul presente Apinforma p., per segnalare che il 14 dicembre 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di novembre 2020. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel novembre 2020 (pari a 1.261,41 in lieve aumento rispetto al mese di ottobre 2020 quando ammontava a 1.259,33 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,033 euro/l per veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,819 euro/l per i veicoli di massa complessiva

a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise sul gasolio). A quest’ultimo proposito si evidenzia che il richiamo all’esclusione dal recupero delle accise dei veicoli fino alla categoria ecologica “Euro 2”, contenuto nella nota del Ministero, non è più attuale. Infatti, dal 1° ottobre 2020 è operativa l’esclusione dei veicoli di categoria ecologica fino all’”Euro 3”, stabilita dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 630 dalla legge del 27 dicembre 2020 n. 160). La stessa disposizione, peraltro, prevede l’esclusione dei mezzi “Euro 4” dal 1° gennaio 2021. Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es., il CCNL per il costo del lavoro). Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(SCh)


Scadenze aziendali mese di febbraio 2021 il calendario delle scadenze per il mese di febbraio 2021

Lunedì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di gennaio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

Martedì 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di gennaio. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALI SPECIALI - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre per i contribuenti in regime speciale di cui all’art. 74, commi 4 e 5 del DPR 633/72. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva. - 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA AUTOTRASPORTO – Scade il termine per il versamento, da parte delle imprese di autotrasporto, dell’Iva relativa al IV trimestre 2020, al netto dell’acconto versato a dicembre.

Giovedì 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di gennaio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1- quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2- quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica.

Domenica 28 (posticipa a lunedì 1) TRASMISSIONE DATI ONERI DETRAIBILI/DEDUCIBILI - Scade il termine per la trasmissione

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all’Agenzia delle entrate dei dati relativi a oneri detraibili/deducibili relativi all’anno precedente dei contribuenti, da parte di istituti bancari, agenzie funebri, amministratori di condominio, assicurazioni, università ecc. STAMPATI FISCALI - Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2020, come ad esempio ricevute fiscali, bolle di accompagnamento, formulari rifiuti, da parte delle tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.

smissione telematica dei dati delle liquidazioni Iva periodiche riferite al 4° trimestre 2020. FATTURE ELETTRONICHE - Scade il termine per i soggetti che intendono visualizzare o scaricare le fatture elettroniche complete, per aderire al servizio di consultazione elettronica. Termine già oggetto di precedenti proroghe. REGISTRI CONTABILI - Scade il termine per la stampa dei libri contabili, Iva, giornale, incassi e pagamenti relativi al 2019.

LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per la tra-

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(PZ)


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