notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 1 15 gennaio 2022
IN PRIMO PIANO SICUREZZA SUL LAVORO: INDICAZIONI DALL’ISPETTORATO DEL LAVORO
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
ALFRIMAL® è la soluzione ecologica, atossica e funzionale che ritarda la combustione dei prodotti nel settore chimico, plastico, tessile ed elettrico.
UN RITARDANTE DI FIAMMA SOSTENIBILE PUÒ RENDERE PIÙ SICURI I TUOI PRODOTTI. E DA OGGI ANCHE PIÙ PERFORMANTI. Negli ultimi anni le aziende devono rispondere all’esigenza di integrare i loro prodotti con additivi pensati per rallentarne la combustione, per adeguarsi alle richieste del mercato e alle nuove normative in vigore. Al tempo stesso, la maggior sensibilizzazione dei consumatori nei confronti della salute e dell’ambiente ha portato alla ricerca e sviluppo di soluzioni innovative sempre più sostenibili. È così che nasce ALFRIMAL®, una linea completa di ritardanti di fiamma atossici, adatta a una vasta gamma di prodotti: chimici, tessili, elettrici, in plastica e gomma. ALFRIMAL® è a base di idrossido di alluminio (ATH), un minerale industriale che agisce in caso di incendio come ritardante di fiamma e soppressore di fumo. In questo modo i composti al quale viene aggiunto resistono più a lungo alla combustione e non emettono gas tossici. ALFRIMAL® sfrutta un’azione ritardante di fiamma strutturata in 3 differenti step e rappresenta una soluzione innovativa grazie alla sua particolare distribuzione granulometrica. Oltre ad essere atossico e funzionale, questo ritardante di fiamma offre il vantaggio di risultare versatile nell’applicazione in tutti i tipi di leganti organici. Questo permette di migliorare le proprietà meccaniche e della superficie dei composti al quale viene legato. L’ottimizzazione della formulazione è resa possibile grazie all’ALFRIMAL® Analysis, un sistema di valutazione ex ante che, avvalendosi del supporto specialistico e tecnico del team di ALFRIMAL®, permette di studiare caso per caso come aumentare le prestazioni di un composto. Le aziende che hanno saputo valorizzare i propri prodotti, rendendoli ancora più competitivi grazie ad ALFRIMAL®, si stanno già affacciando a nuovi mercati, assicurando un’offerta sostenibile e senza rischio. ALFRIMAL® viene prodotto da Alpha Calcit Füllstoff Gesellschaft, un Gruppo specializzato in ritardanti di fiamma con oltre 100 anni di storia. In Italia ALFRIMAL® è distribuito dalla sede Alpha di Viale Trento, 105 - 33077 Sacile, PN
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 1 15 gennaio 2022
Sommario LA NOSTRA POSIZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Audizione di Confapi nazionale
8
Confapi al MISE
17
Il Decreto fiscale
30
Tasso legale all’1,25%
33
Le operazioni call - off stock
34
L’Iva nei trasporti internazionali
37
La legge di bilancio 2022
39
Sportello unico doganale e dei controlli
51
Distributori carburanti privati
52
Principio di cassa allargata
53
Pubblicate le tabelle ACI
54
Inail. Incentivi alle imprese
56
Progetti di ricerca e sviluppo
58
Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2021
60
Lettera al Ministro del lavoro sul tema del CCNL
61
Sicurezza sul lavoro: indicazioni dall’Ispettorato del lavoro
64
Comune di Gorizia: approvazione piano acustico
67
Nuove modalità di versamento oneri istruttoria scarichi
68
Attività di spurgo reti fognarie e idriche
69
SOA: rinnovo attestazione per la Modula Group srl
70
ANAC: le parrocchie devono applicare il codice dei contratti
72
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EXPORT MARKETING
Confapi nella cabina di regia per l’internazionalizzazione
74
Corsi PIPOL per disoccupati
75
Estorsioni informatiche
79
La Fiera di Udine diventa Campus Multifunzionale
80
Divieti di circolazione dei veicoli industriali
93
Trasporti su strada interni e internazionali
98
ORGANIZZAZIONE
Progetto “PASS4CORE-ITA 2”
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Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Audizione di Confapi nazionale proposti emendamenti al milleproroghe
ni delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati proponendo alcuni emendamenti al decreto “Milleproroghe”. Visto il perdurare della crisi pandemica, i nostri interventi hanno riguardato il mantenimento del sostegno finanziario alle piccole e medie imprese e delle garanzie pubbliche sui finanziamenti. Di seguito il teso della Memoria con le nostre proposte.
La Confapi Nazionale ha partecipato alle audizio-
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(PZ)
I Commissione Affari costituzionali V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione
Memoria Confapi nell'ambito della conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Camera dei Deputati Roma, 18 gennaio 2022
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Confapi ringrazia i Presidenti della I Commissione Affari costituzionali
e della
V
Commissione
Bilancio,
tesoro
e
programmazione della Camera dei Deputati per l’invito a presentare una memoria in cui la Confederazione può esprimere le proprie valutazioni nell'ambito della conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Le nostre imprese si trovano a dover fronteggiare prospettive ancora incerte anche a causa della recrudescenza della crisi pandemica che possono frenare quella spinta verso la ripresa palesatasi, seppur tra mille difficoltà, nell’ultimo semestre del 2021. Per questa ragione è quanto mai importante prevedere l’allungamento dei termini per quelle misure che possono ancora costituire degli importanti sostegni all’attività di impresa, così come discutere sull’opportunità di prorogare l’entrata in vigore di altre che possono costituirne un ostacolo. Dall’analisi del provvedimento in esame rileviamo la mancanza, tra le misure oggetto di proroga, della moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito per micro, piccole e medie imprese previste dal decreto Cura Italia, così come delle misure introdotte dal decreto Liquidità per favorire l’accesso al credito alle imprese
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attraverso le garanzie concesse dallo Stato quali la Garanzia SACE entrambe scadute il 31 dicembre 2021. Sono molte le imprese che hanno beneficiato di tali agevolazioni di urgenza e che tutt’ora non hanno la liquidità necessaria per riprendere regolarmente i pagamenti dei prestiti. Viceversa, le imprese che sono riuscite in questi mesi a pagare le rate di preammortamento e quindi solo gli interessi, si troveranno da marzo a dover restituire anche la quota di capitale con rate di importo molto elevato. Per cui vi è il fondato rischio che, in caso di mancato rimborso dei prestiti garantiti e in moratoria, le aziende vadano in sofferenza e subiscano le conseguenze derivanti dalle nuove regole europee sul default finanziario con lo “spettro” della chiusura della stessa attività. Riteniamo pertanto sia indispensabile prevedere una proroga di tali misure almeno fino al 31 luglio 2022. Sempre con riferimento alle misure di accesso al credito e liquidità delle imprese, segnaliamo l’irrisolta questione sulla mancata notifica alla
Commissione
Europea
della
norma
relativa
alla
patrimonializzazione dei Confidi, così come prevista dalla legge di conversione del Decreto Liquidità. Tale modifica è necessaria a fronte della progressiva riduzione dell'intervento diretto del Fondo di garanzia, così da consentire di strutturare meglio gli intermediari
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finanziari Confidi a sostegno delle imprese. Nelle more pertanto chiediamo di avviare un percorso alternativo nell’ambito del regime di aiuti temporanei della Commissione Europea (Allegato, emendamento n°1). Inoltre, al fine di agevolare il rimborso dei prestiti delle imprese senza
incentivare
necessariamente
l’incremento
dell’indebitamento, si propone la modifica all’art. 13, lettera “e)” della Legge n. 40/2020, che ha previsto come condizione per rinegoziare o consolidare il finanziamento stesso, l’incremento di almeno il 25 % dell'importo del debito accordato. Tale proposta si giustifica sia per effetto dell’attuale contesto economico finanziario che permane complesso, sia soprattutto per offrire sostegno alle imprese e per agevolarle nel rimborso delle rate dei finanziamenti contratti (Allegato, emendamento n°2). Infine, sempre per venire incontro alle esigenze di liquidità delle micro, piccole e medie imprese, considerate le misure introdotte in relazione al Fondo di garanzia per le Pmi, si propone di rafforzare il ruolo della garanzia collettiva fidi prevedendo che i Confidi, dal 1° aprile 2022, non debbano sostenere il costo relativo alle commissioni per l’accesso alla riassicurazione/controgaranzia del
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Fondo, costo finale che ricade interamente sulle imprese (Allegato, emendamento n°3). Un tema caro alle Pmi è la patrimonializzazione. In tale ambito l’articolo 19 del decreto-legge n. 73/2021 ha previsto un rafforzamento, per il solo 2021, dell’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale dell’ACE. Difatti, tale aliquota, che era stata progressivamente diminuita nel corso degli anni fino ad arrivare al 1,3%, è stata elevata, per il solo 2021, al 15%. Sarebbe opportuno introdurre una proroga della misura quantomeno per tutto l’anno 2022. È necessario il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e d’insolvenza attualmente fissata al prossimo maggio, facendola coincidere con l’entrata in vigore delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi prevista per il 31 dicembre 2023. È inevitabile che i bilanci delle imprese siano in sofferenza ancora per alcuni anni e pertanto l’entrata in vigore del Codice andrebbe quantomeno posticipata di un biennio. Chiediamo, inoltre, la modifica dei requisiti minimi per dotarsi dell’organo di controllo, proponendo un limite di 10 milioni di euro di fatturato, eliminando
ogni
riferimento
all’attivo
patrimoniale
e
contestualmente mantenendo il limite dei 20 dipendenti.
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Sui temi ambientali, con riguardo alle sostanze pericolose nelle emissioni, va ricordato che il d.lgs 102/2020 ha apportato alcune modifiche al Testo unico ambientale prevedendo che i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni che utilizzano sostanze pericolose nei cicli produttivi devono inviare periodicamente all’Autorità competente una relazione per analizzare le alternative di utilizzo alle predette sostanze e la fattibilità tecnica ed economica della loro sostituzione. Sulla base dell’attuale normativa, tale relazione deve essere inviata entro un anno (agosto 2022) dall’entrata in vigore del provvedimento di modifica. Chiediamo pertanto di posporre l’adempimento di un ulteriore anno (agosto 2023) considerato il particolare momento storico che stiamo vivendo. Entrando nel merito dei provvedimenti presenti nel decreto in esame, con riferimento alle disposizioni in materia di edilizia, apprezziamo la proroga al 31 dicembre 2022, contenuta nell’articolo 3, della norma sull’innalzamento del pagamento della percentuale di anticipazione contrattuale, che come Confederazione avevamo da tempo richiesto. Cosi come la proroga della disposizione che consente agli enti locali di pagare gli stati di avanzamento lavori anche in deroga ai rinvii fissati dal contratto di appalto. Sicuramente si tratta di differimenti che giovano alle imprese in termini di
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liquidità, favorendone gli investimenti anche in considerazione dell’attuale incremento dei costi delle materie prime. Relativamente alle disposizioni sugli obblighi di etichettatura ambientale (art.11), pur apprezzando la proroga al 30 giugno 2022 del termine di sospensione riteniamo necessario differire in avanti il suddetto termine, almeno fino al 31 dicembre 2022, con il relativo spostamento della vendita scorte al 1° gennaio 2023. Questa ulteriore proroga renderebbe pienamente operativi i nuovi adempimenti garantendone la corretta esecuzione da parte delle imprese, anche alla luce di quanto verrà disposto nel decreto esplicativo del Ministero della transizione ecologica.
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Confapi al MISE
presentato un documento di analisi sulla crisi energetica
Alla luce della recente curva a rialzo dei costi dell’energia, che sta determinando forti aumenti dei prezzi con impatti sull’intero sistema produttivo, la Confederazione ha presentato al Ministro
dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti un documento recante alcune proposte per contenere il cattivo andamento e per porre le basi di una politica energetica nazionale a reale supporto del sistema produttivo stesso. Il documento in questione, testimonia quanto Confapi segua gli sviluppi di questa crisi energetica e di come presti attenzione alle due tematiche di fondo: la necessità di fornire risposte immediate e l’individuazione di soluzioni a medio termine che non si prestino alla superficiale “retorica del green”.
Pag. 17 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 1 - 15 gennaio 2022
(EV)
LA CRISI ENERGETICA: ANALISI, PROSPETTIVE E SOLUZIONI DI BREVE E MEDIO TERMINE
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PREMESSA Il 2021 si è chiuso all’insegna dei forti rialzi dei beni energetici. In particolare, il TTF, il contratto di riferimento per il mercato europeo del gas naturale, ha segnato un aumento del 267% che, se sommato a quello riportato nel 2020, si traduce in un’impennata di +483%. L’escalation di prezzo del gas naturale ha sortito un effetto a cascata sui prezzi dell’energia elettrica: la bassa generazione delle pale eoliche causata dai bassi venti in Nord Europa, accompagnata ai problemi di natura tecnica riportati dalle centrali nucleari francesi e allo spegnimento dei tre reattori nucleari tedeschi, hanno infatti accresciuto la necessità di produrre power dal gas naturale, contribuendo al rincaro dei prezzi. In Italia, per fare un esempio, il prezzo spot dell’elettricità ha segnato nel biennio 2021-2020 un balzo del +321%. L’aumento delle richieste di gas naturale non ha fatto altro che aumentare la dipendenza del mercato europeo nei confronti della Russia le cui forniture (da cui dipende 1/3 dell’offerta del Nord Europa) tuttavia, anziché aumentare, hanno assistito a una riduzione del 22% rispetto al 2020. La riduzione dei flussi dalla Russia è stata tale da non poter essere compensata dal gas in arrivo da Norvegia e Regno Unito (in aumento), Algeria e TAP (sui record storici). Oltre all’aumento dei prezzi dell’elettricità, la seconda conseguenza del rally del prezzo del gas naturale riguarda il prezzo dei certificati di
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emissione di CO2 che, sempre a dicembre, ha raggiunto il livello record di €90/t in ragione sia dell’aumento dei consumi di carbone sia delle scommesse rialziste da parte dei fondi finanziari, dopo la presentazione nel luglio scorso del piano sul clima UE incentrato sullo spingere al rialzo il prezzo del carbonio al fine di aumentare l’attrattività delle fonti rinnovabili, come l’idrogeno. Dinamica, quest’ultima che, come in un circolo vizioso, ha contribuito a sua volta ad alimentare i prezzi dell’elettricità. L’aspetto paradossale è che proprio lo zelo con cui vengono perseguite le politiche climatiche non sembra incidere positivamente sulla riduzione delle emissioni di CO2. Stando all’Environmental Progress, la generazione di energia elettrica da fonte fossile in Germania passerà nel 2022 dal 37% del 2020 al 44%, mentre le emissioni di CO2 saliranno a 264 mln di tonnellate rispetto ai 244 mln del 2021. Inoltre, l’abbraccio tra green e finanza rappresenta una criticità che merita un attento monitoraggio da parte del Governo italiano e dell’Unione europea. Perseguire politiche di riduzione delle emissioni di carbonio non deve diventare un pretesto per la speculazione finanziaria ai danni di famiglie e imprese.
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L’INDAGINE DI CONFAPI Le conseguenze di questa dinamica di natura strutturale sul mercato energetico europeo rischiano di tradursi in un aumento delle pressioni stagflazionistiche. Secondo un’indagine appena realizzata da Confapi, il costo dell’energia elettrica incide sul fatturato tra 5 e 10 punti percentuali per il 29% delle aziende interpellate, mentre per il 25,8% l’incidenza varia tra l’11% e il 30%. Delle aziende intervistate infatti il 54,8% vanta contratti a prezzo variabile a fronte del 45,2% protetto da prezzo fisso. Tuttavia il primo aspetto da evidenziare è che già il 43,8% delle aziende coperte da un contratto a prezzo fisso ha in essere un prezzo medio di fornitura di oltre €120/MWh pari ad un aggravio del 100% rispetto al prezzo medio dell’elettricità nel 2019. Nell’insieme, la maggioranza delle PMI che vantano oggi un contratto a prezzo fisso si troverà a rinegoziare i contratti di fornitura tra il secondo e il quarto trimestre 2022. Tenuto conto della condizione di grave tensione che insiste attualmente sul mercato energetico europeo e dall’andamento della curva forward, è lecito attendersi a fine 2022 una rinegoziazione nell’ordine dei €180/MWh pari a un incremento del 200% rispetto al 2019. Per non parlare delle imprese che hanno contratti a prezzo variabile e che sono ulteriormente penalizzate.
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Pag. 22 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 1 - 15 gennaio 2022
Su un piano più macro, ipotizzando un consumo industriale di elettricità (PMI e grandi imprese) di circa 211TWh (-5% rispetto ai consumi 2019) e un aggravio medio dell’elettricità stimato in €120/MWh rispetto al 2019 (prezzo medio dell’elettricità è stato pari a €60/MWh), l’impatto economico della bolletta luce sul sistema industriale italiano ammonta almeno a €25 miliardi. PROPOSTE CONFAPI Soluzioni a breve termine In una condizione di estrema gravità per la marginalità delle imprese, è opportuno che il Governo intervenga con misure tampone al fine di ridurre fortemente l’onere della bolletta energetica. La tipologia degli interventi di breve periodo deve incidere direttamente sul costo della bolletta ed in particolare sulla componente energia. 1. Risorse aggiuntive da impiegare almeno sui primi 3 mesi dell’anno per contenere in costo della componente energia e da applicare a tutte le imprese a prescindere dal loro consumo. La distribuzione di queste risorse dovrebbe avere come criteri gli indici di intensità energetica VAL - che è il rapporto tra i costi per il consumo di energia elettrica e il valore aggiunto dell’impresa o FAT - che è il rapporto tra i costi per il consumo di energia elettrica e il fatturato dell’impresa. Tali criteri vengono oggi
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utilizzati favorendo solo i grandi energivori (con un minimo di 1 milione di KWh di consumi) ed escludono la maggior parte delle piccole e medie industrie private. Pertanto ribadiamo la necessità che il criterio da adottare sia quello dell’incidenza del costo dell’energia sul fatturato. Sarebbe poi opportuno anche considerare come criterio ulteriore l’incidenza del costo della manodopera rispetto al fatturato (ie. aziende che impiegano molta manodopera e che consumano molta energia a fronte di una ristretta marginalità). Le
risorse
si
potrebbero
recuperare
attraverso
una
superdeduzione sul costo del lavoro. Si può anche prevedere una modalità di aiuto che riduca l’incidenza della componente energia con una azione di contenimento della percentuale di aumento delle tariffe (es. Francia) o con un intervento fiscale (Germania). 2. Azzeramento degli oneri di sistema almeno per il primo trimestre. Tuttavia, agire solo sugli oneri di sistema non è una misura sufficiente. Ipotizzando infatti anche un azzeramento totale degli oneri di sistema, le imprese italiane andrebbero a pagare un prezzo dell'energia di circa €308/MWh nel primo trimestre 2022, pari a un incremento dell’83,6% rispetto al 2019. Oggi, con le prime riduzioni applicate dal governo, l’incidenza sul totale del costo della fornitura non supera comunque il 10%.
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Pag. 24 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 1 - 15 gennaio 2022
3. Allargare la possibilità di una rateizzazione, come già previsto per il domestico, con l’intervento dello Stato (Cassa Depositi e Prestiti) che garantisca questa operatività nei confronti dei fornitori. 4. In considerazione dell’aumento dei costi dell’energia, è importante che il Governo garantisca le aziende affinché non vengano richieste garanzie ulteriori a copertura dei consumi. In alternativa, accordo tra il Governo e il sistema bancario come co-garante delle fideiussioni di garanzia che verranno chieste dai fornitori a copertura dei consumi dei clienti, visto che con il raddoppio delle bollette il sistema di garanzia di copertura del credito non sarà più applicabile per molti clienti. 5. Sospensione almeno per il primo semestre del 2022 delle delibere 98/11 e n. 365/2019 ARERA che introducono un nuovo onere “Corrispettivo mercato capacità” a copertura dei costi utilizzati per pagare le centrali elettriche che si rendono disponibili a funzionare nelle ore critiche di picco del sistema senza superare un prezzo limite stabilito da Terna e legato ai costi di funzionamento di una centrale efficiente che troverà applicazione dal 1 gennaio 2022. Gli oneri previsti per le 500 ore critiche individuate da Terna sono 39,799 €/MWh nelle ore critiche e 1,296 €/MWh nelle ore non critiche, oneri insostenibili in una situazione drammatica come questa.
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Pag. 25 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 1 - 15 gennaio 2022
6. Sarebbe opportuno favorire e supportare all’interno del sistema produttivo la creazione di un consorzio comune tra associazioni per negoziare con maggiore potere contrattuale il costo dell’energia. Soluzioni a medio termine Al fine di ridurre la dipendenza energetica dall’estero, e in particolare dalla Russia, Confapi propone le seguenti misure: 1. Riforma del sistema di pricing del mercato elettrico. Il prezzo dell’energia deve tornare ad essere collegato al costo di generazione. Oggi il prezzo si forma attraverso il principio del MARGINAL PRICE che in momenti di mercato rialzista accelera l’aumento dei prezzi. Sarebbe opportuno invece valutare la possibilità di inserire i principi del PAY AS BID (prezzo medio ponderato). Va previsto un meccanismo che, considerando i costi di generazione, valuti in modo diverso l’energia che deriva da fonti rinnovabili (costi di generazione più contenuti) rispetto all’energia prodotta dalla termo generazione che dipende effettivamente dal costo del gas. Non dimenticando che l’energia generata dalle fonti rinnovabili gode già di incentivi che ne hanno favorito l’installazione. Bisogna che i vettori energetici come GAS ed EE non rimangano solo in balia dei mercati finanziari.
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Pag. 26 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 1 - 15 gennaio 2022
2. Aumentare/stipulare accordi di fornitura di lungo termine con Russia, Algeria, Libia ed Egitto. Dal punto di vista industriale è più importante muoversi in scenari che contrattualmente possono godere di una certa stabilità piuttosto che ottenere sconti momentanei dovuti a speculazioni finanziarie che, come si è visto, generano utili che non vanno a sostegno dell’economia reale. 3. Sviluppo dei gassificatori esistenti e costruzione di almeno 2 nuovi gassificatori al fine di assorbire il previsto aumento dell’export di GNL dagli Usa. 4. Aumentare la capacità di produzione italiana per accrescere l’indipendenza energetica del nostro Paese attraverso, ad esempio, l’estrazione di gas dall’Adriatico e il potenziamento della TAP. 5. Sviluppo della tecnologia nucleare di quarta generazione. In tal senso l’indicazione giunta dalla Commissione UE di inserire gas e nucleare all’interno della cosiddetta tassonomia rappresenta un importante segnale. In Cina sono ben 14 i reattori nucleari in costruzione che si aggiungeranno ai 52 già funzionanti per una capacità totale di circa 60GW che dovrebbe arrivare a 200GW entro il 2035. Il messaggio è chiaro: l’elettrificazione non può non considerare anche l’ipotesi di sviluppo della tecnologia nucleare di quarta generazione. Un aspetto su cui occorre soffermarsi è
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Pag. 27 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 1 - 15 gennaio 2022
che lo sviluppo del nucleare non solo permetterà di proseguire con
maggiore
determinazione
lungo
il
percorso
della
decarbonizzazione e della sovranità energetica, ma impedirà anche a Cina e Russia di dettarne gli standard di sicurezza.
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Pag. 28 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 1 - 15 gennaio 2022
Il Decreto fiscale
numerosi gli interventi urgenti in materia economica
Premessa Con la legge 215 del 17 dicembre 2021 pubblicata sulla G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021 è stato convertito il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 “Decreto fiscale” contenente diverse misure di natura fiscale in vigore dallo scorso 22 ottobre. Le misure adottate riguardano le persone fisiche, le imprese e la tutela del lavoro. Di seguito, in maniera sintetica, evidenziamo gli interventi più significativi riservandoci di ritornare su singoli argomenti per ulteriori approfondimenti.
Riscossione (artt. 1, 2 e 3) Fissato a 180 giorni il termine per il pagamento delle cartelle notificate nel periodo 1° settembre 2021 – 31 dicembre 2021. Lo stesso termine è stabilito per le entrate tributarie e non tributarie e per gli avvisi delle Entrate e quelli dell’Inps. Per quanto riguarda i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, è stato innalzato a 18 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza della rateizzazione.
Versamento Irap (art. 1 - bis) Posticipato al 31 gennaio 2022 il termine per la restituzione dell’Irap, senza sanzioni e interessi, da parte dei contribuenti che hanno superato il massimale di aiuti di Stato previsto dal Temporary Framework. La sanatoria, originariamente fissata al 30 novembre, riguarda il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 dell’Irap non versata da parte di contribuenti che hanno applicato erroneamente gli esoneri previsti dal decreto Rilancio.
Impugnabilità ruoli (art. 3 - bis) L’estratto di ruolo non è impugnabile e vengono circoscritti i casi di diretta impugnazione delle cartelle di pagamento considerata invalidamente notificate.
Rimessione in termini versamenti da controllo automatizzato (art. 3 - ter) È stata disposta la rimessione in termini per il versamento delle somme riferite alle comunicazioni di irregolarità e avvisi bonari collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36 - bis del DPR 600/73 e 54 - bis del DPR 633/72 e ai controlli delle dichiarazioni ex art. 36 - ter del DPR 600/73.
Sanatoria bonus R&S (art. 5 commi da 7 a 12) Il credito indebitamente utilizzato riferito ad attività di ricerca e sviluppo, potrà essere riversato alla Stato senza sanzioni e interessi. Il credito oggetto di restituzione è quello utilizzato fino al 22 ottobre 2021, la procedura prevede l’invio di apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022 e il riversamento del credito entro il 16 dicembre 2022, oppure in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro la stessa data. Non sarà possibile compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili.
Memorizzazione corrispettivi (art. 5 comma 12 - bis) Differita dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2022 la possibilità, da parte dei soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), di assolvere l’obbligo di memorizzazione e trasmissione elettronica degli stessi all’amministrazione finanziaria con tali mezzi.
Invio corrispettivi al STS (art. 5 commi 12 - ter e 12 - quater) Differito al 1° gennaio 2023 la possibilità, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema di tes-
Pag. 30 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2022
sera sanitaria, di assolvere l’obbligo di memorizzazione e trasmissione elettronica dei dati mediante l’invio di tutti i corrispettivi allo stesso Sistema. Agli stessi soggetti è stato anche differito, per tutto il 2022, il divieto di fatturazione elettronica.
Esterometro (art. 5 comma 14 - ter) Posticipata al 1° luglio 2022 l’abolizione dell’esterometro. In pratica le nuove modalità di comunicazione all’amministrazione finanziaria delle operazioni con l’estero utilizzando lo SDI slittano di un semestre durante il quale resteranno operative le precedenti procedure (Apinforma n. 21/2021).
Contabilità di magazzino (art. 5 comma 14 - quater) L’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino decorre a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze sono superiori rispettivamente a 5,164 e a 1,1 milioni di euro.
Operazioni esenti Iva (art. 5 comma 15 - quater) Ampliata la platea di operazioni esenti ai fini Iva effettuate nell’esercizio d’impresa. Viene previsto che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da alcuni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, in luogo del regime di esclusione saranno assoggettate al regime di esenzione di cui all’art. 10 del DPR 633/72.
Controllo dichiarazioni precompilate (art. 5 - ter) Non saranno effettuati controlli formali sui dati forniti da terzi e indicati nella dichiarazione precompilata qualora questi non vengono modificati.
Trasferimento denaro contante (art. 5 - quater) Esclusa la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta. Per questa transazione viene ripristinato il limite di 3.000 euro.
Attività ricettive (art. 5 - sexies) I bed and breakfast a conduzione familiare vengono inclusi nel fondo a favore delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale. È stata sostanzialmente modificata la definizione dei soggetti beneficiari.
Iva nei trasporti internazionali (art. 5 - septies) Il regime di non imponibilità riconosciuto ai trasporti internazionali dall’art. 9 comma 1 n. 2 del DPR 633/72, è ammesso solo se il servizio è direttamente connesso all’esportazione o all’importazione dei beni. Rimangono conseguentemente esclusi i servizi forniti da un vettore (o da un sub - vettore) ad un altro vettore, oppure ad un consorzio o a una cooperativa di vettori o a soggetti diversi. Solo l’operatore a diretto contatto con l’esportatore o l’importatore o con il destinatario potrà emettere la fattura in regime di non imponibilità, a patto che, l’imposta sia liquidata in Dogana. (Si veda anche l’approfondimento in questo numero di Apinforma)
Credito d’imposta POS (art. 5 - novies) Incrementato dal 30% al 100% il credito d’imposta relativo alle commissioni sulle transazioni effettuate tramite POS (standard ed evoluti) nel periodo 1/7/2021 – 30/6/2022. Il credito è riconosciuto a favore dei soggetti che adottano questi strumenti di pagamento elettronico ed effettuano cessioni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali.
Imu coniugi (art. 5-decies) Prevista la possibilità per i coniugi che hanno due case in due Comuni diversi di scegliere su quale immobile applicare l’esenzione Imu per l’abitazione principale.
Semplificazione Patent box (art. 6) La disciplina della parziale tassazione dei redditi riconducibili ad alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, nota come Patent box, è stata semplificata. È stata introdotta una nuova deduzione del 90% dei costi di ricerca e sviluppo in sostituzione della precedente disciplina del sovrareddito legato all’utilizzo di tali beni.
Veicoli poco inquinanti (art. 7) Rifinanziato il fondo previsto per la concessione di contributi per l’acquisto di autovetture poco inquinanti.
Lavoro autonomo occasionale (art. 14) Prevista la preventiva comunicazione all’Ispetto-
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rato territoriale del lavoro per l’attività di lavoro autonomo occasionale. L’omessa comunicazione
sarà sanzionata con importi che andranno da 500 a 2.500 euro. (PZ)
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Tasso legale all’1,25% con decorrenza dal 1° gennaio 2022
Con D.M. 13 dicembre 2021 la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è stata portata dallo 0,01% all’1,25% in ragione d’anno a decorrere dal 1° gennaio 2022. L’incremento produrrà conseguente pesanti con riferimento alle somme pagate in ritardo all’erario, sarà, infatti, più oneroso pagare le rate dovute per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, per la definizione degli atti del procedimento di accertamento e per la chiusura delle
liti pendenti. Si tratta di una crescita significativa, pari a 125 volte il tasso precedente e per la prima vota, dal 2015, viene superata la misura dell’1%. L’incremento impatterà anche sul calcolo dell’usufrutto a vitae delle rendite o pensioni vitalizie e più in generale sui rapporti tra Stato e cittadini nonché sui contratti in cui non è stabilito un interesse diverso tra le parti. L’incremento si riflette anche sul calcolo degli interessi dovuti nei casi di ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. 472/97. In questi casi qualora si voglia regolarizzare un orrore o l’omissione riferita al 2022, oltre al versamento dell’imposta e della relativa sanzione, si dovranno versare anche gli interessi calcolati nella misura dello 0,01 fino al 31 dicembre 2021 e dell’1,255% dal 1° gennaio 2022.
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(PZ)
Le operazioni call - off stock nuove regole iva recepite con la direttiva quick fixes Premessa Le operazioni “call - off stock” sono caratterizzate dal trasferimento di beni, da parte di un operatore di uno stato comunitario, in altro stato comunitario, per venderli dopo l’arrivo in tale stato ad un acquirente già noto. Lo schema giuridico, simile al nostro contratto estimatorio, prevede che il fornitore rimane proprietario dei beni fino al momento in cui l’acquirente non preleva dal magazzino la merce, ed in ogni caso entro 12 mesi dall’arrivo nello stato comunitario di destinazione. Queste operazioni assumono la natura di cessioni non imponibili nello stato di partenza e di acquisto comunitario nello stato di arrivo nel momento in cui si realizza la cessione, vale a dire del prelievo dei beni. In pratica si opera una sorta di sterilizzazione dell’operazione fino al prelievo dei beni. Queste operazioni sono state rivisitate dalla Direttiva UE n. 2018/1910 chiamata anche “quick fixes”, ma la maggior parte delle novità erano già state recepite nel nostro ordinamento attraverso diversi documenti di prassi con riferimento al “consignment stock”. Di seguito gli aspetti normativi e operativi da osservare con riferimento a queste operazioni.
Acquisti in regime “call - off stock” In base a quanto previsto dal nuovo art. 38 - ter del D.L. 331/93 l’operatore comunitario che trasferisce beni in Italia, non pone in essere un acquisto comunitario se: - i beni sono spediti in Italia da soggetto passivo o terzo per suo conto per essere qui ceduti in un momento successivo ad altro soggetto passivo, che ne ha titolo in base ad accordi presi tra le parti; - il soggetto che spedisce i beni non ha sede né
dispone di una stabile organizzazione in Italia; il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini Iva in Italia e i suoi dati fiscali sono conosciuti dal soggetto passivo che trasferisce i beni già nel momento in cui inizia il trasporto. Qualora siano rispettate le condizioni di cui sopra, l’acquisto comunitario si considera effettuato nel momento del prelievo dei beni dal magazzino, da farsi categoricamente entro 12 mesi dall’arrivo degli stessi in Italia. Il regime sospensivo non opera e conseguentemente si realizza un acquisto comunitario presunto in Italia quando: - decorsi 12 mesi dall’arrivo dei beni in Italia gli stessi non sono stati prelevati o ceduti da parte del soggetto destinatario della cessione; - nei 12 mesi vengono meno le condizioni previste per l’applicazione del regime sospensivo; - prima della cessione e comunque nell’arco dei 12 mesi, i beni sono ceduti ad un soggetto diverso dal destinatario della cessione; - prima dell’inizio del trasporto ed entro i 12 mesi, i beni sono trasportati o spediti in altro stato comunitario; - i beni sono distrutti, rubati o perduti. Qualora i beni nell’arco dei 12 mesi dall’arrivo siano rispediti nello stato comunitario di partenza non si realizza alcun acquisto comunitario a patto che il soggetto destinatario della cessione, annoti la rispedizione nell’apposito registro di cui al nuovo comma 5 - bis dell’art. 50 del D.L. 331/93. È consentito sostituire il soggetto passivo destinatario della cessione con un altro soggetto passivo mantenendo in questo modo il regime di sospensione a condizione che al momento della sostituzione: - siano soddisfatte le condizioni previste per l’applicazione del “call - off stock”; - il soggetto che trasporta o spedisce i beni, annoti la sostituzione nel predetto registro di cui al citato comma 5 - bis. -
Cessioni in regime “call - off stock” Simmetricamente a quanto previsto per gli acquisti, per le cessioni il fornitore italiano invia
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beni presso un magazzino situato in altro paese comunitario a favore di un acquirente già noto e tali beni rimango di proprietà del cedente fino al momento del prelievo da parte dell’acquirente Ue. In base a quanto previsto dal nuovo art. 41 – bis del D.L 331/93 l’operatore nazionale che trasferisce beni in altro stato Ue, non pone in essere una cessione comunitaria al sussistere delle seguenti condizioni: - i beni sono spediti nello stato comunitario dal soggetto passivo o da un terzo per suo conto per essere qui ceduti in un momento successivo ad altro soggetto passivo, che ne ha titolo in base ad accordi presi tra le parti; - il soggetto che spedisce i beni non ha sede né dispone di una stabile organizzazione nell’altro stato comunitario; - il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini Iva nello stato Ue di destinazione e i suoi dati fiscali sono noti al soggetto passivo che trasferisce i beni già nel momento in cui inizia il trasporto; - il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il trasferimento nel registro di cui al citato nuovo comma 5 - bis e inserisce nel modello Intrastat l’identità e il numero di identificazione Iva del soggetto destinatario dei beni. La cessione comunitaria si considererà effettuata nel momento del prelievo dei beni dal magazzino da farsi categoricamente entro 12 mesi dall’arrivo degli stessi nello stato Ue di destinazione e sono contestualmente soddisfatte tutte le condizioni per l’applicazione del regime “call - off stock”. Considerato che la cessione comunitaria si considera effettuata nel momento del prelievo dei beni da parte del destinatario Ue e comunque entro 12 mesi dalla consegna, è in tale momento che si deve procedere con l’amissione della fattura ex art. 41 comma 1 lett. a) del D.L. 331/93 e compilare il modello Intrastat. Il regime sospensivo non opera e conseguentemente si realizza una cessione comunitaria presunta quando: - decorsi 12 mesi dall’arrivo dei beni nello sta-
to comunitario di destinazione gli stessi non vengono prelevati o ceduti al soggetto destinatario della cessione; - nei 12 mesi vengono meno le condizioni previste per l’applicazione del regime sospensivo; - prima della cessione e comunque nell’arco dei 12 mesi, i beni sono ceduti ad un soggetto diverso dal destinatario della cessione; - prima dell’inizio del trasporto ed entro i 12 mesi, i beni sono trasportati o spediti in altro stato comunitario; - i beni sono distrutti, rubati o perduti. Qualora i beni nell’arco dei 12 mesi dall’arrivo siano rispediti in Italia non si realizza alcuna cessione comunitaria a patto che il soggetto che ha spedito o trasportato i beni, annoti il rientro degli stessi nell’apposito registro di cui al citato nuovo comma 5 - bis. È consentito sostituire il soggetto passivo destinatario della cessione con un altro soggetto passivo mantenendo in questo modo il regime di sospensione a condizione che al momento della sostituzione: - siano soddisfatte le condizioni previste per l’applicazione del “call - off stock”; - il soggetto che trasporta o spedisce i beni annoti la sostituzione nel predetto registro di cui al citato comma 5 - bis.
Modello Intrastat L’obbligo di indicare queste operazioni nei modelli Intrastat sussiste sia con riferimento alla parte fiscale che statistica. Con riferimento alle cessioni in regime di call – off stock è richiesta la presentazione del modello Intrastat nel momento di partenza dei beni, con l’indicazione del numero di identificazione del soggetto destinatario, e nel momento in cui si realizza la cessione con l’indicazione dei relativi dati, compreso l’ammontare della vendita. Vista la particolarità dell’operazione sarà necessario aggiornare le istruzioni per la compilazione di questi modelli.
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(PZ)
L’Iva nei trasporti internazionali recepita la sentenza della corte europea del 2017
Con la legge 215/2021 (Collegato alla legge di bilancio 2022) sono state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni contenute nella sentenza del 29 giugno 2017 nella causa C-288/16 della Corte Europea in merito all’applicazione del regime di non imponibilità previsto per i trasporti internazionali dall’art. 9 comma 1 n. 2 del DPR 633/72. I servizi di trasporto di beni, dal punto di vista della territorialità dell’Iva, rientrano nell’ambito delle prestazioni di carattere generale disciplinate dall’art. 7 - ter del DPR 633/72 e come tali sono soggette a tassazione nel paese di stabilimento del committente, valendo il principio di tassazione nel paese di destinazione. Nelle operazioni intercorse tra soggetti economici (B2B) conseguentemente, il luogo di tassazione della prestazione di trasporto di beni ricade nel luogo di stabilimento del committente, se questi è appunto un soggetto Iva. Si pensi ad un’impresa italiana che incarica un vettore tedesco di trasportare dei beni dalla Germania alla Spagna. In questo caso il trasporto è intracomunitario perché inizia e termina in due paesi comunitari ed essendo il committente italiano l’imposta dovrà essere pagata nel nostro paese. A questo proposito il vettore tedesco emetterà fattura non soggetta ad Iva per mancanza del requisito della territorialità, mentre l’impresa committente italiana, dal 2022, potrà registrare in formato elettronico questi acquisti utilizzando il Sistema di Interscambio - SDI. Questa nuova procedura esonererà gli operatori dalla presentazione dell’Esterometro mentre i modelli Intrastat continueranno ad essere presentati. Questo criterio di tassazione opera sia con riferimento ai trasporti comunitari sia per quelli extra-comunitari, tuttavia nell’ambito dei trasporti internazionali, dove interviene un paese che non
appartiene alla UE, l’articolo 9 comma 1 punto 2 del DPR 633/72 prevede un regime di non imponibilità per i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché per i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69. Così un’impresa italiana che incarica un vettore italiano di trasportare dei beni da Ginevra a Udine pone in essere una prestazione di servizi che dal punto di vista territoriale si considera effettuata in Italia (paese del committente), ma trattandosi di un trasporto relativo a merce in importazione, il vettore emetterà la fattura nei confronti del committente nazionale in regime di non imponibilità ai sensi del citato articolo 9. Tale regime di favore è stato introdotto per evitare una doppia tassazione, perché se l’importo del trasporto è già stato conteggiato nella base imponibile ai fini Iva nella bolla doganale, prevedere la liquidazione dell’imposta in sede di registrazione della fattura da parte dell’operatore italiano, determinerebbe una doppia tassazione. Come accennato già nel 2017 la Corte Europea era intervenuta censurando la normativa nazionale per non aver previsto su queste operazioni regole stringenti. Il decreto collegato alla legge di Bilancio per il 2022 riconosce il regime di non imponibilità esclusivamente quando esiste un vincolo giuridico diretto o un rapporto contrattuale reciproco tra il prestatore del servizio e il destinatario o il mittente delle merci. Più precisamente il regime di non imponibilità viene riconosciuto esclusivamente se le prestazioni sono rese all’esportatore, al titolare di un regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o allo spedizioniere. Restano conseguentemente esclusi i passaggi precedenti quali quelli da un sub - vettore al vettore che conseguentemente dovranno essere regolarmente fatturati con Iva ordinaria. In pratica il regime di non imponibilità viene riconosciuto solo se il servizio è direttamente connesso all’esportazione o all’importazione dei beni. Rimangono conseguentemente esclusi i servizi forniti da un vettore (o da un sub – vettore) ad un altro vettore, oppure ad un consorzio o a una cooperativa di vettori o a soggetti diversi. Solo l’operatore a diretto contatto con
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l’esportatore o l’importatore o con il destinatario potrà emettere la fattura in regime di non imponibilità, a patto che, come abbiamo visto sopra, l’imposta sia liquidata in Dogana. Viene conseguentemente esclusa un’interpretazione estensiva che includa anche i servizi non erogati direttamente all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni che potrebbe travisare la finalità del regime agevolativo. La modifica apportata dal decreto in argomento
esplica la sua efficacia per il futuro, facendo salvi i comportamenti pregressi evitando agli operatori di incorrere in pesanti sanzioni quali ad esempio quelle legate alla mancata applicazione dell’imposta, il disconoscimento del plafond generato con queste operazioni e per i committenti dei servizi la mancata regolarizzazione delle fatture ricevute in regime di non imponibilità.
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(PZ)
La legge di bilancio 2022 perché composto di un singolo articolo e di ben 1.013 commi. Si tratta di un testo complicato che rende difficile l’individuazione e la comprensione delle norme. La legge di bilancio ha un valore complessivo di circa 32 miliardi di euro, ed è caratterizzata da una miriade di micro interventi. Di seguito presentiamo sinteticamente i principali interventi di interesse per le imprese e le persone fisiche; sarà nostra cura come sempre ritornare sugli argomenti di maggiore interesse con successivi approfondimenti in Apinforma.
manovra da 32 miliardi con molti micro interventi
Premessa Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 14/ PZ del 14 gennaio 2022 per ricordare che è stata approvata la legge di bilancio per il 2022, legge n. 234 del 30 dicembre 2021, pubblicata sul S.O. n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021. Il provvedimento è di difficile comprensione
Nuovi scaglioni Irpef e detrazioni (comma 2) Sono stati rimodulati gli scaglioni Irpef e le relative aliquote come indicato nella tabella che segue.
SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE FINO AL 2021
FINO AL 2022
Fino a 15.000 euro
23% Fino a 15.000 euro
23%
Da 15.000 e fino a 28.000 euro
27% Da 15.000 e fino a 28.000 euro
25%
Da 28.000 e fino a 55.000 euro
38% Da 28.000 e fino a 50.000 euro
35%
Da 55.000 e fino a 75.000 euro
41% Oltre 50.000 euro
43%
Oltre 75.000 euro
43%
È stata inoltre prevista una revisione organica del sistema delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, assimilato e di pensione. Introdotto un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati “Bonus Irpef” pari a 1.200 euro per i soggetti con un reddito complessivo inferiore a 28.000 euro. Per i redditi superiori a quest’ultima soglia è stata prevista un’ulteriore detrazione decrescente all’incrementare del reddito.
Esclusione Irap (commi 8 e 9)
Differimento maggiorazioni Irpef (commi 5 e 7)
La disciplina della parziale tassazione dei redditi riconducibili ad alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, nota come Patent box, è stata semplificata. Il decreto fiscale ha introdotto una maggiorazione del 90% dei costi di ricerca e sviluppo in sostituzione della precedente disciplina del sovrareddito legato all’utilizzo di tali beni. Ora la legge in argomento incrementa al 110% tale maggiorazione escludendo l’agevolazio-
Differito al 31 marzo 2022 il termine entro il quale le Regioni possono maggiorare le addizionali per il 2022. Differito sempre a fine marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il termine entro il quale i Comuni possono modificare l’importo delle addizionali comunali Irpef per il 2022.
Sono stati esclusi dal versamento dell’Irap con decorrenza dal 1° gennaio 2022 le persone fisiche esercenti attività commerciali o professionali. Rimangono assoggettati al tributo invece le società di persone, le associazioni professionali e i soggetti Ires.
Patent box (commi 10 e 11)
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ne per marchi e know - how aziendale come processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. La nuova agevolazione supera il complesso meccanismo di calcolo previsto in precedenza e ne introduce uno nuovo simile al super ammortamento. Viene superato il divieto di cumulo tra il nuovo beneficio e il credito d’imposta R&S e sono chiariti alcuni aspetti temporali legati all’applicazione della vecchia o della nuova misura agevolativa.
Plastic e sugar tax (comma 12) Nuova proroga al 1° gennaio 2023 per l’entrata in vigore di plastic e sugar tax, applicabili rispettivamente ai manufatti con singolo impiego MACSI e alle bevande analcoliche edulcorate.
Prodotti igiene femminile (comma 13) Prevista l’aliquota Iva ridotta del 10% per i prodotti destinati all’igiene femminile non compostabili e del 5% per quelli compostabili.
Riforma della riscossione (commi da 14 a 23) Sono state apportate alcune modifiche alla gestione della riscossione a seguito della fusione tra l’Agenzia delle entrate e della riscossione. A partire dai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2022 l’aggio e gli oneri della riscossione non saranno più posti a carico del debitore bensì della fiscalità generale.
Certificazioni digitali (comma 24) È stata confermata anche per il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo per le certificazioni dei dati anagrafici in modalità telematica, vale a dire tramite l’emissione di documenti digitali muniti del sigillo elettronico qualificato.
Detrazione del 110% (commi da 28 a 43) Confermata la detrazione fiscale del 110%, si tratta degli interventi volti a riqualificare condomini e singole abitazioni a patto che portino ad un miglioramento di almeno due classi energetiche da dimostrare tramite l’attestato di prestazione energetica APE. La detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 andrà ripartita in quattro rate annuali di pari importo. Gli interventi devono riguardare:
-
l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali con incidenza superiore al 25% con un tetto massimo di spesa di 60.000 euro. A questo proposito si segnala che vi rientra anche la coibentazione del tetto; - gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con un limite di spesa di 30.000 euro; - per gli edifici unifamiliari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, anche con impianti ibridi o geotermici con un tetto massimo di spesa di 30.000 euro. La detrazione del 110% interessa anche gli interventi di ristrutturazione di cui ai commi da 1 – bis a 1 - septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013, vale a dire gli interventi legati alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Evidenziamo che l’accesso alla detrazione del 110% richiede almeno uno degli interventi di cui sopra che vengono definiti “trainanti” quali appunto il cappotto termico dell’edificio, la sostituzione della caldaia con una a condensazione o pompa di calore o la messa in sicurezza sismica dell’edificio. Tra gli interventi trainanti è compreso anche quello anche quello riferito all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi e ogni altro intervento volto a favorire la mobilità interna ed esterna di persone portatrici di handicap. In assenza di uno degli interventi trainanti la detrazione del 110% non spetta. Così la mera sostituzione degli infissi potrà beneficiare della detrazione per la manutenzione straordinaria o per l’ecobonus al 50% ma non quella del 110%. Rimane confermato che la detrazione di cui sopra potrà essere utilizzata: - direttamente dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi; - riconosciute dall’impresa appaltatrice direttamente in fattura; - come credito d’imposta; - cedute a istituti bancari o intermediari finanziari. La legge di bilancio ha previsto tempistiche e percentuali di detrazione differenziate come di seguito indicato. 1 - Per gli interventi trainanti eseguiti da condomini e persone fisiche non in regime d’impresa o di lavoro autonomo su edifici composti da
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2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario, la detrazione spetta nei seguenti termini e secondo le seguenti misure: - 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023; - 70% per le spese sostenute nel 2024; - 65% per le spese sostenute nel 2025; 2 - per gli interventi trainanti eseguiti sulla singola unità immobiliare (villetta) da persone fisiche, non in regime d’impresa o di lavoro autonomo, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022, a condizione che al 30.6.2022 i lavori risultino eseguiti per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Scadenze e percentuali specifiche sono previste per gli interventi effettuati dagli IACP e enti assimilati, comprese le cooperative di abitazioni a proprietà indivisa per gli immobili posseduti e assegnati ai soci. Specifiche detrazioni sono inoltre previste per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici del 2009. Con il decreto legge n. 157 dell’11 novembre 2021 (Apinforma n. 20/2021) il Governo ha adottato una serie di misure finalizzate a scongiurare comportamenti fraudolenti in merito alla detrazione del 110% e alle altre detrazioni per i lavori edilizi. In particolare è stato esteso l’obbligo del visto di conformità e della asseverazione di congruità delle spese sostenute anche alle detrazioni diverse dal superbonus del 110%. La legge in argomento ha eliminato tali obblighi limitatamente: - alle opere classificate di edilizia libera, - agli interventi di importo complessivo inferiore a 10.000 euro, fatta eccezione per il bonus facciate. Per quest’ultimo visto e asseverazione continuano ad essere richiesti a prescindere dall’importo dell’intervento.
Impianti fotovoltaici (comma 28 lett. c) Confermato l’importo massimo di spesa agevolabile di 48.000 euro e comunque di 2.400 euro per ogni KW di potenza per gli impianti fotovoltaici. In considerazione che la lett. c) del comma 28 in esame interviene solo sul primo periodo del comma 5 dell’art. 118 relativo all’installazione degli impianti, rimane applicabile il limite di 1.600 per ogni KW di potenza nominale previsto dal secondo periodo del comma 5. Per individuare la percentuale di detrazione spettante, considerato
che si tratta di un intervento trainato, si deve fare riferimento alla percentuale di detrazione prevista per l’intervento trainante che, varia in base all’anno di sostenimento della spesa.
Colonnine di ricarica elettrica (comma 28 lett. d) Tra gli interventi trainati di riqualificazione energetica è stata confermata l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. L’importo massimo di spesa agevolabile è pari a 2.000 euro per gli edifici unifamiliari, di 1.500 euro per quelli plurifamiliari che installano fino a 8 colonnine e 1.200 euro per quelli plurifamiliari che installano più di 8 colonnine.
Detrazioni risparmio energetico (comma 37 lett. a)) Prorogata fino al 31 dicembre 2024 la detrazione fiscale ordinaria per il risparmio energetico. Invariati anche i limiti di spesa agevolati. Per il risparmio energetico segnaliamo che la detrazione è usufruibile anche per le schermature solari e gli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili, ma in questi casi la detrazione è ridotta al 50%. La detrazione del 65% è stata estesa anche alle spese per l’acquisto e la posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti, con un limite di spesa di 100.000 euro. A questo proposito è richiesto che l’intervento porti ad un risparmio di energia primaria (PES) di almeno il 20%. Con riferimento al risparmio energetico, segnaliamo che sono state prorogate fino al 31 dicembre 2024 anche le agevolazioni sulle parti comuni degli edifici condominiali. Ricordiamo che la detrazione in questi casi è riconosciuta nella misura del: - 70% per gli interventi sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; - 75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica estiva e invernale della parte comune, conseguendo almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015. Le detrazioni di cui sopra sono calcolate su un ammontare massimo di spesa di 40.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio. La sussistenza delle condizioni dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato. Per tutti gli interventi di riqualificazione energeti-
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ca viene confermata la possibilità di cedere il credito.
Detrazioni per recuperi edilizi (comma 37 lett. b) Prorogata al 31 dicembre 2024 anche la detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR. La misura della detrazione rimane fissata al 50% entro il limite di spesa di 96.000 euro. In assenza di proroga la detrazione sarebbe del 36% con un limite di spesa di 48.000 euro. Si ricorda che per alcuni di questi interventi è previsto l’obbligo di inviare specifica informativa all’ENEA. La detrazione in argomento è stata estesa anche alle spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. Entro lo stesso termine del 31 dicembre 2024 sono state prorogate le detrazioni per l’adozione delle misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone a rischio 1, 2 e 3 adibiti ad abitazione o attività produttive.
Detrazione acquisto mobili ed elettrodomestici (comma 37 lett. b)) Esteso fino al 31 dicembre 2024 anche il bonus mobili ed elettrodomestici, vale a dire lo sgravio Irpef del 50% entro un tetto massimo di spesa di 10.000 euro per il 2022 e di 5.000 euro per il 2023 e il 2024. L’acquisto deve riguardare mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria: - A per i forni; - E per lavatrici e lavastoviglie - F per frigoriferi e congelatori. Tali spese devono riguardare beni destinati all’abitazione sulla quale sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia a decorrere dal 1° gennaio 2021. La detrazione per i mobili prescinde dall’ammontare dell’importo sostenuto per le spese di ristrutturazione ed è fruibile in 10 quote annuali. Anche per questi interventi è necessario inviare specifica informativa all’ENEA.
Bonus verde (comma 38) Prorogata fino al 2024 la detrazione Irpef del 36% nel limite massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare per uso abitativo per gli interventi “verdi”.
La detrazione ripartibile in 10 quote annuali riguarda: - la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrogazione e realizzazione di pozzi; - la realizzazione di coperture a verde o di giardini pensili; - la progettazione e la manutenzione di questi interventi.
Bonus facciate (comma 39) Il “Bonus facciate”, vale a dire la detrazione delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi, fregi, ornamenti, inclusi quelli di pulitura e tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero delle facciate, è stato prorogato al 2022. La detrazione ha tuttavia subito una riduzione, infatti dal 90% è passata al 60% e riguarderà sempre gli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B del D.M. 1444/68. Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda, si devono rispettare i requisiti previsti dai DM 26.6.2015 e 11.3.2018 nonché la normativa inerente agli interventi di riqualificazione energetica. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo; non sono previsti limiti di spesa.
Barriere architettoniche (comma 42) Prevista una nuova detrazione pari al 75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti. Tra gli interventi agevolabili rientrano anche quelli di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. La detrazione è fruibile in 5 quote annuali per un massimo di spesa pari a: - 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o plurifamiliari ma indipendenti; - 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio fino ad un massimo di 8 unità; - 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per più di 8 unità. È richiesto che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal D.M. 236/89. La detrazione può essere fruita direttamente o si
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può scegliere per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
600/73. Gli atti di cui sopra saranno comprensivi di sanzioni e interessi e beneficeranno del termine di decadenza di cinque anni dalla violazione.
Controlli bonus Covid (comma 30)
Credito d’imposta investimenti beni strumentali (comma 44)
Le misure di controllo preventivo riguardanti le cessioni dei crediti riguardanti i bonus legati all’emergenza Covid - 19 sono estese anche: - al bonus botteghe di cui all’art. 65 del D.L. 18/2020; - bonus canoni di locazione di cui all’art. 28 del D.L. 34/2020; - bonus adeguamento ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del D.L. 34/2020; - bonus sanificazione e acquisto dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del D.L. 34/2020.
Prevista la proroga degli incentivi per i soli investimenti Industria 4.0 mentre per quelli “ordinari” l’incentivo non è stato confermato. I beni nuovi rientranti nel piano Industria 4.0 di cui alle tabelle A e B potranno continuare a beneficiare del credito d’imposta con riferimento agli investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati dal 16 novembre 2020 e: - fino al 31 dicembre 2025; ovvero - fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione. Gli investimenti riguardano beni materiali e immateriali generici, beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A allegata alla legge di bilancio 2017 e beni immateriali di cui alla Tabella B della stessa legge. Le caratteristiche soggettive e oggettive per l’accesso all’agevolazione rimangono quelle previste dalla legge di bilancio dello scorso anno, mentre la percentuale del credito d’imposta è stata resa meno vantaggiosa con il progredire del periodo di effettuazione dell’investimento, come di seguito indicato.
Recupero somme indebite (commi da 31 a 36) Per il recupero di somme indebite connesse alla cessione dei crediti relativi alle detrazioni per interventi edilizi, risparmio energetico, bonus Covid – 19, agevolazioni e contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate vengono riconosciuti a quest’ultima particolari poteri. Per l’attività di controllo l’Agenzia potrà utilizzare gli ordinari poteri previsti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. Inoltre per il recupero delle somme non spettanti o per la cessione di crediti non spettanti l’Agenzia potrà procedere al recupero con atto motivato e notificato ai sensi dell’art. 60 del DPR
CREDITO D’IMPOSTA - TABELLA “A” Investimento fatto dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o entro il 30.6.2022 con 20% di acconto entro il 31.12.2021)
Investimento fatto dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o entro il 30.6.2023 con 20% di acconto entro il 31.12.2022)
Investimento fatto dal 1.1.2023 al 31.12.2025 (o entro il 30.6.2026 con 20% di acconto entro il 31.12.2025)
fino a 2.5 milioni
50%
40%
20%
da 2.5 a 10 milioni
30%
20%
10%
da 10 a 20 milioni
10%
10%
5%
INVESTIMENTO
Per ogni periodo d’investimento il limite massimo di costi complessivamente ammissibili è di 20 milioni di euro. Per il credito d’imposta previsto per i software,
vale a dire per i beni immateriali inseriti nella tabella B allegata alla legge di bilancio 2017, la percentuale è stata rimodulata come di seguito indicato.
CREDITO D’IMPOSTA - TABELLA “B” Investimento fatto dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (o entro il 30.6.2024 con 20% di acconto entro il 31.12.2023)
Investimento fatto dal 1.1.2024 al 31.12.2024 (o entro il 30.6.2025 con 20% di acconto entro il 31.12.2024)
Investimento fatto dal 1.1.2025 al 31.12.2025 (o entro il 30.6.2026 con 20% di acconto entro il 31.12.2025)
20%
15%
10%
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Il limite massimo annuale di costi ammissibili è di 1.000.000 euro. Come anticipato il credito d’imposta per gli investimenti generici non è stato pro-
rogato e pertanto rimangono in vigore le aliquote e il confine temporale previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno, che di seguito ricordiamo.
CREDITO D’IMPOSTA - GENERICO (NON PROROGATO) Investimento fatto dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (o entro il 30.6.2024 con 20% di acconto entro il 31.12.2023)
Investimento fatto dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o entro il 30.6.2023 con 20% di acconto entro il 31.12.2022)
10%
Il limite massimo di spesa è di 2.000.000 di euro per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e di 1.000.000 di euro per quelli immateriali non rientranti nella tabella B allegata alla Legge di Bilancio 2017. Questo credito d’imposta è riconosciuto anche ai professionisti. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dalla data di entrata in funzione dei beni o, per i beni rientranti nelle Tabelle A e B, dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione. Per i soli investimenti “GENERICI” effettuati nel periodo 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Se l’interconnessione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, per il primo anno si applicherà la percentuale del 10% o 6% prevista per i beni non rientranti nelle Tabelle A e B. Il credito è inoltre condizionato al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e alla correttezza dei versamenti contributivi e previdenziali dei lavoratori dipendenti. Per tutte le fattispecie di credito d’imposta di cui sopra non si applica il limite di 2.000.000 euro di cui all’art. 34 della legge 388/2000 né il limite di 250.000 euro di cui al comma 53 dell’art. 1 della legge 244/2007. Il credito d’imposta non è soggetto a tassazione ai fini Irpef, Ires e Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi. È cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi investimenti. Per gli investimenti interessati all’interconnessione rimane l’obbligo di produrre una dichiarazione del legale rappresentante o, per gli investimenti superiori a 300.000 euro, una perizia giurata di stima di un ingegnere, perito industriale o Ente di certificazione accreditato, nella quale si attesti che il bene: - possiede le caratteristiche tecniche previste dagli allegati alla norma che contemplano i beni agevolabili;
6%
-
è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. È confermato che nelle ipotesi in cui si benefici del credito d’imposta, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’investimento il bene è venduto o è destinato all’estero, anche in strutture appartenenti allo stesso soggetto, il bonus è ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. La sostituzione del bene agevolato con uno che rientri sempre nella tabella A non determina la perdita del beneficio per le residue quote. Anche in questo caso è necessario produrre l’attestazione e provvedere all’interconnessione. Con riferimento a quest’ultimo caso, qualora il nuovo investimento abbia un costo inferiore a quello originario, la fruizione del beneficio continua con riferimento alle quote residue fino a concorrenza del nuovo investimento. Per i crediti d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0” rientranti nelle Tabelle A e B, è necessario inviare un’apposita comunicazione al MISE utilizzando lo specifico modello per finalità esclusivamente informative e non condiziona l’efficacia del bonus. La norma richiede che i documenti e le fatture riportino l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. È importante quindi richiedere al fornitore, al momento dell’acquisto, di inserire una frase del seguente tenore:” Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 comma 44 della legge 234/2021”. Si sottolinea che la mancata indicazione in fattura del riferimento normativo fa venir meno l’agevolazione, ma l’Agenzia delle entrate ha chiarito come comportarsi per regolarizzare l’omissione. Per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro. Con riferimento alle fatture elettroniche il beneficiario può, alternativamente: - stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso,
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-
dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA); realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. Per le fatture elettroniche veicolate tramite Sdi, è possibile, senza procedere alla loro materializzazione analogica e predisponendo un altro documento, allegarlo al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa e inviare tale documento allo Sdi.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo (comma 45) È stato confermato il credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione in chiave 4.0 e altre attività innovative. Più precisamente il credito d’imposta è stato confermato fino: - al 31 dicembre 2031 per gli investimenti in ricerca e sviluppo; - al 31 dicembre 2025 per gli investimenti in transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative. L’agevolazione è condizionata al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e alla correttezza dei versamenti contributivi e previdenziali dei lavoratori dipendenti. Il bonus riguarda le seguenti attività: 1 - ricerca e sviluppo deve intendersi quella fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico; 2 - innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti e processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Non rientrano conseguentemente le attività di miglioramento routinarie e in generale quelle dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli della concorrenza, l’adeguamento dei prodotti alle richieste della clientela nonché il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti; 3 - attività innovative inerenti al design e l’ideazione estetica; 4 - attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti e processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0. Con riferimento alle attività di cui sopra sono agevolabile le seguenti spese:
a - spese per il personale assunto a tempo indeterminato e impiegato esclusivamente nell’attività agevolabile; le relative spese concorrono alla base del calcolo del credito d’imposta nella misura del 150%; b - quote di ammortamento, canoni di leasing e altre spese relative a beni materiali mobili e per attività di R & S, compresi i software, nel limite massimo del 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività; c - limitatamente all’attività di ricerca e sviluppo, le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto, semiconduttori, nuova varietà vegetale, nel limite di un milione di euro purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività; d - spese per contratti aventi ad oggetto lo svolgimento diretto da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito; e - spese per servizi di consulenza inerenti allo svolgimento dell’attività agevolabile, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese per il personale; f - spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo del 30% delle spese per il personale. La misura del credito d’imposta è differenziata per attività e periodo temporale con percentuali che vanno dal 5% al 20% della base di calcolo nel limite massimo di 5 milioni di euro. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e a condizione che sia rilasciata apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale. Anche a questo credito d’imposta non si applica il limite di 700.000 euro di cui all’art. 34 della legge 388/2000 né il limite di 250.000 euro di cui al comma 53 dell’art. 1 della legge 244/2007. Il credito d’imposta non è soggetto a tassazione ai fini Irpef, Ires e Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi. È cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi investimenti. È richiesto che il responsabile del progetto predisponga una relazione tecnica dalla quale risulti la finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili. Per le attività commissionate a terzi la relazione deve essere redatta dal soggetto che esegue le attività.
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Si segnala infine che il credito d’imposta per la formazione non è stato prorogato perché la legge di bilancio dello scorso anno già prevedeva il suo utilizzo per tutto l’anno in corso.
Sabatini - ter (commi 47 e 48) Per la Sabatini - ter è stata confermata la reintroduzione della soglia dei 200.000 euro entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione, in luogo di 6 quote annuali. Si tratta del contributo riconosciuto a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto diretto o in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.
Fondo garanzia PMI (commi da 53 a 58) Prorogato al 30 giugno 2022 l’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13 del D.L. 23/2020. Per le PMI le garanzie non sono più concesse a titolo gratuito ma prevedono il versamento di una commissione. Da quest’anno la garanzia è stata ridota dal 90% all’80% del finanziamento per un importo massimo di 5 milioni di euro.
Garanzia SACE (comma 59) Prorogata fino al 30 giugno 2022 la garanzia di SACE SPA a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altre soggetti abilitati all’esercizio del credito per i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, a imprese con sede in Italia e colpite dall’emergenza COVID - 19.
Incentivi per le aggregazioni aziendali (commi 70 e 71) Confermato il sistema di incentivazione per le operazioni di aggregazione aziendale realizzate tramite processi di fusione, scissione o conferimento d’azienda deliberate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022. In particolare viene prevista la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate (DTA) riferite a: - perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data; - eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotte né trasformate in credito d’imposta alla medesima data. La legge in argomento ha inserito un limite all’am-
montare di DTA trasformabile in credito d’imposta pari al minore valore tra 500 milioni di euro e il 2% delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione ovvero il 2% delle attività oggetto di conferimento.
Limite compensabilità con F24 (comma 72) A decorrere dal 2022 il limite massimo annuo dei crediti d’imposta o contributi compensabili tramite F24 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari del conto fiscale è aumentato a 2 milioni di euro. Questa disposizione viene recepita nel nostro ordinamento a regime e non solo per l’anno in corso.
Agevolazione acquisto prima casa (commi da 151 a 153) Prorogata al 31 dicembre 2022 l’agevolazione prevista dal decreto Sostegni bis per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36. A favore dei soggetti con meno di 36 anni al momento della firma del rogito e con un ISEE non superiore a 40.000 euro, viene previsto l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali relativamente all’acquisto della prima casa. L’esonero opera per gli atti traslativi della proprietà delle prime case ad esclusione delle abitazioni accatastate in A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di pregio artistico). Se l’acquisto è soggetto ad Iva è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta pagata, che potrà essere utilizzato in compensazione senza però diritto al rimborso. Per i finanziamenti legati all’acquisto o costruzione degli immobili di cui sopra è prevista inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva e dalla tassa di concessione governativa.
Bonus affitto giovani (comma 155) L’art. 16 comma 1 – ter del TUIR prevede una detrazione di 991,60 a favore di giovani di età compresa tra 20 e 30 anni con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro che assumono in locazione unità immobiliari da destinare a propria abitazione principale. La detrazione può essere applicata per i primi tre anni della locazione a condizione che sia diversa dall’abitazione principale dei genitori. La legge di bilancio in argomento è intervenuta su questa disposizione allungando di un anno l’agevolazione; in pratica, rispettate le condizioni richiamate, la detrazione potrà essere
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utilizzata per quattro anni in luogo di tre nella misura: - pari a 991,60 euro; ovvero, se superiore - pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.
Ristrutturazione impianti sportivi (comma 190) Riproposto per il 2022 il credito d’imposta riconosciuto a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, anche se destinate a soggetti concessionari. La detrazione è riconosciuta esclusivamente ai titolari di reddito d’impresa ed è pari al 65% della donazione effettuata. Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite del 10% dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Bonus librerie (comma 351) Per le librerie o per chi vende libri di seconda mano sarà possibile accedere ad un credito d’imposta fino ad un massimo di 20.000 euro per gli esercenti indipendenti, vale a dire non appartenenti a gruppi editoriali e a 10.000 euro negli altri casi. L’incentivo, previsto dalla Finanziaria 2018 e riproposto in questa legge di bilancio, sarà calcolato sulle tasse locali (Imu, Tasi, Tari) versate sull’immobile in cui si esercita l’attività. L’agevolazione è riservata alle imprese con un codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposizione diretta e dell’Irap, è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24 utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate ed è concesso nei limiti del Regolamento Ue n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis. Le risorse per il biennio 2022 - 2023 sono state incrementare di 10 milioni di euro.
Piccoli borghi (commi da 353 a 356) Per favorire lo sviluppo turistico e contrastare la desertificazione dei piccoli borghi è stata confermato, per il biennio 2022 - 2023, il contributo a favore degli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne. Il contributo è utilizzabile per il pagamento dell’Imu relativa agli immobili siti nei predetti
Comuni e utilizzati dai beneficiari per l’esercizio dell’attività.
Bonus 18enni (commi 357 e 358) Riproposto il “bonus cultura” per i soggetti residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2022. Il bonus è finalizzato alla promozione della cultura e alla conoscenza del patrimonio culturale. La novità prevista dalla legge di bilancio in argomento è rappresentata dal fatto che questa misura viene inserita a regime nell’ordinamento normativo.
Banca dati strutture ricettive (commi 373 e 374) L’art. 13 - quater, comma 4 del D.L. 34/2019 ha previsto la realizzazione di una nuova banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi al fine di identificare tali strutture con un codice alfanumerico da utilizzare nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione degli stessi. La norma in argomento conferma la legittimità dell’accesso alle informazioni presenti nella banca dati da parte dell’amministrazione finanziaria per esigenze di contrasto all’evasione fiscale e contributiva.
Bonus TV 5G (commi da 480 a 485) Per favorire la transizione verso la tecnologia 5G anche per quest’anno è previsto un contributo fino a 50 euro per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2/HEVC. Per continuare a vedere la TV sarà necessario avere apparecchi televisivi adeguati al nuovo standard oppure cambiare televisore o usare un decoder ad hoc. Per questo motivo è stato previsto un bonus che è riconosciuto dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Le disposizioni attuative sono state definite con decreto 5.7.2021 del MISE.
Fondo operatori turismo, spettacolo e automobile (commi 486 e 487) Istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni per il sostegno degli operatori economici dei settori turismo, spettacolo e dell’automobile gravemente colpiti dall’emergenza Covid – 19.
Marchi e avviamenti rivalutati (commi da 622 a 624) I marchi e gli avviamenti oggetto di rivalutazione
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nel bilancio 2020 sfruttando le disposizioni contenute nel decreto Agosto, che consentivano la rivalutazione fiscale degli intangibili ammortizzabili in 18 anni pagando l’imposta sostitutiva del 3%, potranno effettuare la deduzione ai fini delle imposte dirette nell’arco temporale di 50 anni in luogo di 18. Per mantenere il periodo di deduzione originario si dovrà versare un’ulteriore imposta sostitutiva variabile dal 12% al 16% a seconda dell’importo dei maggiori valori. Sostanzialmente il legislatore si è accorto che la norma era troppo vantaggiosa e avrebbe comportato una perdita di gettito stimabile in oltre 80 miliardi di euro e per questo motivo ha dovuto fare marcia indietro. Ai contribuenti è comunque riconosciuta la possibilità di revocare la rivalutazione effettuata attraverso modalità che saranno definite da apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Conclusione cashback (commi da 637 a 644) Il cashback è stato chiuso al 31.12.2021, da quest’anno non è più possibile ottenere il rimborso parziale dei pagamenti effettuati con strumenti elettronici.
Contributi a fondo perduto e pagamenti PA (comma 653) È stata confermata la disapplicazione della disposizione prevista dall’art. 48 – bis del DPR 602/73 per l’erogazione di contributi pubblici. Si tratta della disposizione che condiziona l’erogazione di contributi a fondo perduto da parte della pubblica amministrazione di importo superiore a 5.000 euro, alla verifica dell’assenza di cartelle di pagamento non pagate per lo stesso importo.
Iva enti associativi (comma 683) La disposizione prevista dal decreto fiscale che amplia la platea di operazioni esenti ai fini Iva effettuate dagli enti non commerciali è stata differita al 1° gennaio 2024. Si tratta delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati da alcuni enti non commerciali nei confronti dei propri associati che in luogo del regime di esclusione saranno assoggettate al regime di esenzione di cui all’art. 10 del DPR 633/72. Lo stesso comma prevede anche il differimento al 1° gennaio 2024 dell’estensione del regime forfetario alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale con ricavi non superiori a 65.000 euro.
Esonero Tosap e Cosap (comma 706) Prorogato al 31.12.2022 l’esonero dal pagamento della Tosap e della Cosap a favore di pubblici esercizi quali ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè e gelaterie.
Sospensione ammortamenti (comma 711) L’articolo 60 comma 7 - bis del D.L. 104/2020 ha previsto la facoltà per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali di non calcolare fino al 100% gli ammortamenti di beni materiali e immateriali nel bilancio relativo al 2020. Il comma in argomento riconosce la possibilità di sospendere il calcolo degli ammortamenti anche nel bilancio 2021, ma limitatamente ai soggetti che si sono avvalsi integralmente di tale possibilità lo scorso anno. Solo quindi i soggetti che non hanno effettuato il 100% degli ammortamenti lo scorso anno potranno sospendere gli ammortamenti nel bilancio 2021.
Sistemi di filtraggio acqua potabile (comma 713) Prorogato fino al 31.12.2023 il credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile per ridurre il consumo di contenitori di plastica. L’impianto deve prevedere la mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E290 per migliorare la qualità dell’acqua destinata al consumo ed erogate da acquedotti. Il bonus è pari al 50% delle spese sostenute e non può essere superiore a: - 1.000 euro per ogni unità immobiliare per le persone fisiche; - 5.000 euro per ogni unità immobiliare per gli esercizi pubblici e le attività commerciali.
Riduzione IMU pensionati non residenti (comma 743) Per l’annualità 2022 viene ridotta al 37,5% l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare posseduta in Italia da soggetti non residenti titolari di pensione in regime di Convenzione internazionale. L’immobile non deve essere locato o dato in comodato d’uso. Si evidenzia che, poiché questi soggetti, in virtù dell’art. 1 comma 48 della legge 178/2020, beneficiano già di una riduzione del 50%, lo sgravio complessivo ammonta al 62,5%.
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Rientro in Italia di ricercatori (comma 763) Sono previste importanti agevolazioni fiscali per i ricercatori rientrati nel nostro Paese prima del 2020 che al 31.12.2019 risultavano beneficiari del regime agevolato di cui all’art. 44 comma 3 – ter del D.L. 78/2010.
Installazione sistemi di accumulo (comma 812) Previsto il riconoscimento ai fini Irpef per il 2022 di un credito d’imposta per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Apposito decreto del MEF individuerà le disposizioni attuative.
Termine pagamento cartelle (comma 913) Alle cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione nel periodo 1.1 - 31.3.2022, viene esteso a 180 giorni il termine per il loro pagamento.
Microcredito (comma 914) Modificato l’art. 111 del Testo Unico Bancario in materia di microcredito, vale a dire le misure che i soggetti iscritti in apposito elenco possono concedere a persone fisiche e società. È stato previsto l’innalzamento da 40.000 a 75.000 mila euro l’importo massimo concedibile senza garanzie reali, con una deroga per le SRL per le quali il limite
è stato fissato a 100.000 euro. Non è più richiesto che i finanziamenti siano finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali e sarà possibile prevedere durate dei finanziamenti fino a 15 anni. Viene inoltre esclusa ogni tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.
Associazioni sportive dilettantistiche (commi 923 e 924) Per le federazioni sportive, enti di promozione sportive, associazioni e società professionistiche e dilettantistiche è prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali, dell’Iva e delle imposte in scadenza tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022. Tali versamenti potranno essere eseguiti entro il 30 maggio 2022 in unica soluzione oppure rateizzati.
Sospensione adempimenti professionista per malattia (commi da 927 a 944) I liberi professionisti iscritti nei relativi Albi che a causa di malattie, infortuni, morte, interventi chirurgici o altre cause inerenti alla salute, che non trasmettono atti, documenti, istanze o non effettuano pagamenti entro i termini di scadenza, non saranno sanzionabili, unitamente ai loro clienti. La sospensione in esame si applica per periodi di degenza o cure superiori a 3 giorni. La sospensione in argomento opera in presenza di un mandato professionale avente data antecedente il ricovero o l’inizio delle cure. (PZ)
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Sportello unico doganale e dei controlli pubblicato il decreto per il funzionamento
Informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stato pubblicato il D.P.R. n. 235 del 29 dicembre 2021 (in vigore dal 15 gennaio 2022), che detta le regole per il funzionamento dello Sportello unico doganale dei controlli (SUDOCO). Le disposizioni estendono la competenza dello Sportello Unico Dogale a tutti i controlli connessi all’entrata e all’uscita delle merci, favorendo in questo modo l’adeguamento del sistema nazionale alle raccomandazioni emanate a livello internazionale, che prevedono la trasmissione delle informazioni da parte degli operatori una sola volta (principio dell’“once only”) attraverso un’interfaccia unica (single window) e la necessità di eseguire i controlli contemporaneamente e nello stesso luogo. I servizi messi a disposizione dal portale SUDOCO offrono agli operatori economici un’interfaccia unica per l’attivazione dei procedimenti e dei controlli necessari all’entrata e all’uscita delle merci nel e dal territorio nazionale, la tracciabilità dello stato di avanzamento dei controlli e la verifica dell’avvenuta conclusione dei procedimenti. Parallelamente, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assume il ruolo di coordinamento dei procedimenti e dei controlli attraverso il portale, che diventa lo strumento per assicurare l’interoperabilità tra amministrazioni e organi dello Stato. Attraverso il portale gli operatori avviano le procedure per le formalità doganali e le amministrazioni interessate provvedono al rilascio di certificazioni,
autorizzazioni e licenze grazie all’interoperabilità tra i sistemi. Gli operatori possono consultare in tempo reale sul portale lo stato di avanzamento delle procedure fino alla loro conclusione e non dovranno presentare alcuna documentazione all’Ufficio doganale, mentre i controlli verranno espletati contestualmente alla presentazione della merce e nello stesso luogo. Ulteriori misure di semplificazione amministrativa potranno essere introdotte per agevolare le imprese che operano nelle zone economiche speciali (Zes) e nelle zone logistiche semplificate (Zls). Le Autorità di sistema portuale e le società di gestione aeroportuale forniranno a titolo gratuito, se necessario, il supporto logistico e infrastrutturale per agevolare il traffico delle merci e per lo svolgimento dei compiti dello Sportello Unico Dogale e dei Controlli. Schematicamente, il provvedimento prevede, tra l’altro: - attuazione del portale dello Sportello unico doganale e dei controlli (artt. 2, 3); - elencazione e gestione dei procedimenti e dei controlli connessi all’entrata e all’uscita delle merci dal territorio doganale (art. 4); - elencazione e gestione dei procedimenti prodromici all’assolvimento delle formalità doganali (art. 6); - disciplina dei controlli contestuali alla presentazione della merce ai fini dell’espletamento delle formalità doganali (art. 7); - distinzione dei controlli disposti da altre amministrazioni o organi dello Stato (art. 8); - istituzione di un Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente (art. 9); - ZES e zone logistiche semplificate (art. 10); - supporto logistico delle Autorità di sistema portuali, all’attività del SUDOCO (art. 11).
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(C)
Distributori carburanti privati entro febbraio l’invio dei dati di carico e scarico
Dal 1° gennaio 2021 gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi sono obbligati alla tenuta in forma semplificata dei registri di carico e scarico, con le modalità previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Dogane del 27 dicembre 2019. Entro il mese di febbraio di ciascun anno (il primo invio dovrà essere effettuato entro il corrente mese di febbraio 2022), gli esercenti degli impianti minori devono trasmettere all’Ufficio delle dogane, a mezzo PEC, un prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell’intero anno solare precedente, quali desunti dal registro di carico e scarico. Il registro, le copie stampate degli e-DAS o i DAS cartacei o altri documenti a scorta del prodotto pervenuto presso l’impianto, le relative fatture di acquisto ed i prospetti riepilogativi annuali con le unite PEC di trasmissione, sono conservati dall’esercente presso l’impianto minore per i cinque anni successivi a quello a cui il registro si riferisce.
Relativamente alla tenuta in forma semplificata del registro di carico e scarico, esso è ricavabile dai dati rilevati all’interno delle contabilità aziendale: non esistono modelli predefiniti da approntare dalle ditte né si fa ricorso, prima dell’uso del registro, alla fase di vidimazione da parte dell’Ufficio territoriale delle dogane. Il registro è tenuto secondo le modalità descritte nella comunicazione di attività (specificando se nel sistema elettronico dell’esercente, ovvero in forma cartacea) ed è custodito presso l’impianto; ha validità illimitata fino alla cessazione dell’attività. Pertanto, all’inizio di ogni esercizio annuale, non è richiesto un nuovo rilascio o alcuna altra attività da parte dell’esercente o dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane. Quanto alle modalità di registrazione, la prima – con valenza fiscale – di ciascuna sezione è quella riferita al 01 gennaio 2021, e la giacenza iniziale del prodotto stoccato è rilevata in autonomia dall’esercente. Dal lato del carico, l’esercente procede a singole registrazioni per ogni e-DAS (o DAS cartaceo) pervenute entro le ore 9.00 del giorno lavorativo successivo a quello dove il prodotto è stato preso in consegna presso l’impianto. Dal lato dello scarico, per ogni sezione le scritture sono fatte con cadenza settimanale e in via cumulativa, ovvero indicando i quantitativi dei distinti prodotti complessivamente scaricati nel periodo. È tuttavia facoltà dell’esercente fare registrazioni con frequenza maggiore.
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(C)
Principio di cassa allargata per compensi amministratori e retribuzioni dipendenti
Come previsto dall’articolo 50, comma 1, TUIR, le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente. Si ricorda che con riferimento ai redditi di lavoro dipendente l’articolo 51, comma 1, TUIR prevede l’applicazione del principio di cassa “allargata”, in base al quale “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.” Conseguentemente, con riferimento al 2021, il reddito di un amministratore è costituito dai compensi percepiti dal
01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e dai compensi percepiti entro il 12 gennaio 2022. L’applicazione del principio di cassa allargata, come ribadito dall’INPS nella Circolare 30 gennaio 2003, n. 21, si riflette anche ai fini previdenziali. Pertanto, i compensi riferiti a prestazioni rese nel 2021 e pagati entro il 12 gennaio 2022 sono assoggettati alle aliquote previdenziali in vigore nel 2021. I compensi corrisposti dopo il 12 gennaio 2022 seguono la regola generale del principio di cassa e pertanto concorrono a formare il reddito 2022 per l’amministratore. Gli stessi principi valgono anche per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti che, sempre per il principio di cassa “allargata”, si considerano percepiti nel periodo di imposta se vengono corrisposti (con valuta beneficiario) entro il 12 gennaio 2022. Per quanto riguarda, invece, la deducibilità del costo in capo al datore di lavoro saranno deducibili nell’anno 2021 le retribuzioni dei dipendenti anche se erogate (con valuta beneficiario) dopo il 12 gennaio 2022, mentre i compensi degli amministratori saranno deducibili solo se pagati (con valuta beneficiario) entro il 12 gennaio 2022.
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(C)
Pubblicate le tabelle ACI per il calcolo dei fringe benefit e rimborsi
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 307 del 28 dicembre 2021 è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate con le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motoci-
cli elaborate dall’ACI. Si ricorda che le menzionate tabelle sono utilizzate non solo per il rimborso chilometrico dei costi di esercizio di autovetture e motocicli, ma in particolare per la determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private. Il fringe-benefit è pari alla tariffa chilometrica riferita alla percorrenza annuale di 15.000 km, moltiplicata per 4.500 km.
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(C)
Inail. Incentivi alle imprese emanato l’avviso isi 2021 per investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro Premessa Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 2/ EV del 4 gennaio 2022 per ricordare che, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza), art. 11, co. 5 e della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), art. 1, commi 862 ss., il 16 dicembre 2021 l’Inail ha licenziato l’Avviso pubblico Isi 2021 (di seguito Avviso), pubblicato per estratto sulla G.U. n. 298 del 16 dicembre 2021, recante incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. L’Avviso completo degli allegati è pubblicato sul sito web dell’Inail (www.inail.it). Ricalca nei contenuti e nelle procedure il precedente del 2020, ma con una maggiore dotazione finanziaria. Lo stanziamento complessivo ammonta, infatti, a 273.700.000,00 euro rispetto ai 211.226.450,00 euro del 2020, sempre ripartiti su singoli Avvisi a base regionale. Al Friuli Venezia Giulia sono complessivamente destinati 4.351.907,00 euro rispetto ai 3.493.750,00 euro del 2020. Al momento non è stato ancora reso noto il calendario delle scadenze e, precisamente, della: - apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande; - chiusura della suddetta procedura informatica; - acquisizione (download) del codice identificativo per l’invio in forma telematica; - comunicazione relativa alle date di invio telematico. Lo sarà entro il 26 febbraio 2022 e in quell’occasione si procederà a una illustrazione più estesa dello strumento. Frattanto se ne fornisce un’anticipazione. Rispetto alla precedente edizione, la principale
novità risiede nel fatto che è possibile per le aziende agricole ricevere il contributo sullo smaltimento dell’amianto.
Beneficiari Beneficiarie sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alle CCIAA. Per l’Asse 2 di finanziamento (v. infra) anche gli enti del terzo settore. Ai fini dell’ammissibilità, per tutte le imprese è mantenuta la soglia minima di 120 punti.
Progetti ammessi a contribuzione Sono agevolabili le seguenti tipologie di progetto articolate in 4 Assi di finanziamento: 1. Asse 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 2. Asse 2, progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC); 3. Asse 3, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; 4. Asse 4, progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività; 5. Asse 5, progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Agevolazione a) Per gli Assi 1, 2, 3 e 4, l’agevolazione consiste sempre nella concessione di un contributo in conto capitale secondo il regime “de minimis” fino al 65% delle spese ammissibili, calcolato al netto dell’IVA come sotto specificato: - Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3, entro un massimo di 130.000,00 euro e un minimo di 5.000,00 euro; per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1.2) non è posto alcun limite minimo di contributo; - Asse 4, fino a un massimo di 50.000,00 euro e un minimo di 2.000,00 euro. b) Per l’asse 5 invece, il contributo riconosciuto a ciascun progetto è concesso entro un massimo
Pag. 56 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2022
di 60.000,00 euro e un minimo di 1.000,00 euro nella misura del: - 40% per la generalità delle imprese agricole (sub. Asse 5.1) - 50% per giovani agricoltori (sub. Asse 5.2)
Modalità e tempistiche di presentazione della domanda La domanda, compilata e registrata esclusivamente in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”. Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali (nel caso del Friuli Venezia Giulia). Sul sito web dell’Inail (www.inail.it - Accedi ai servizi on line) le imprese avranno a disposizione la procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda
di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Inail nella sezione dedicata all’Avviso Isi 2021 entro il 26 febbraio 2022. Per informazioni e assistenza di ogni genere, è possibile prendere contatto con l’ufficio economico dell’Associazione, inviando una e-mail all’indirizzo economia@confapifvg.it, oppure telefonando al numero 0432.507377. Si ricorda che, in ogni caso, è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail, disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente. Inoltre, è possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale Inail. Chiarimenti e informazioni sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti alla chiusura della procedura informatica di compilazione della domanda online. Si fa riserva di ritornare sull’argomento, una volta reso noto il cronoprogramma della Procedura per la presentazione delle domande. (EV)
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Progetti di ricerca e sviluppo contributi regionali a valere sul pr-fesr 2021-2027
Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 18/EV del 17 gennaio 2022 per comunicare che la Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione FVG ha pubblicato sul proprio sito web (www.regione.fvg.it) il bando relativo all’apertura dello sportello per la presentazione delle domande di concessione di contributi a fondo perduto alle imprese per la realizzazione di progetti collaborativi di: - ricerca industriale, intesa come ricerca pianificata o attuazione di indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi oppure per apportare un notevole miglioramento a prodotti, processi o servizi esistenti; - sviluppo sperimentale, inteso come acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi e migliorati. Questi, si specifica, debbono essere attinenti e rivolti ad almeno una delle aree di specializzazione, nonché coerenti con almeno una delle relative traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione. Tali contributi, frutto di uno stanziamento regionale di € 6.000.000,00 finalizzato ad anticipare i tempi della programmazione FESR 2021-2027, sono destinati alle piccole, medie e grandi imprese del territorio dei settori manifatturiero (sez. C della classificazione ATECO) e terziario (sez. D; E; F; G; H, limitatamente alle classi 52.10, 52.24, 52.29; I; J, limitatamente alle divisioni 58, 59, 62,
63; M, limitatamente alle divisioni 71, 72, 74; N, limitatamente alla divisione 79; R, limitatamente alla divisione 90), che svolgono attività coerente con il progetto presentato. L’incentivo, concesso in regime d’esenzione ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014, si riferisce alla realizzazione di progetti in forma collaborativa, di durata massima di 18 mesi prorogabili per un massimo di ulteriori 6 mesi (3 mesi, a cui se ne possono sommare ulteriori 3 in via eccezionale), secondo una delle seguenti modalità: a) collaborazione effettiva tra imprese, non collegate o associate fra loro, di cui almeno una è una PMI e nessuna sostiene singolarmente oltre il 70% e meno del 10% della spesa complessiva; b) collaborazione con enti di ricerca che partecipano al progetto in virtù di un contratto di ricerca, il cui valore sia almeno pari al 10% della spesa complessiva; c) collaborazione con altri soggetti indipendenti dall’impresa, sotto forma di consulenze contrattualizzate di ricerca e sviluppo, il cui valore sia almeno pari al 20% della spesa complessiva. Sono considerate ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute nell’arco di durata del progetto e rientranti nelle seguenti voci di spesa: personale, strumenti e attrezzature, consulenze qualificate, prestazioni e servizi, beni immateriali, realizzazione di prototipi, materiali di consumo, spese generali. Per una più dettagliata elencazione delle spese ammissibili e di quelle non ammissibili si rinvia agli artt. 7 e 8 del bando in oggetto. Posto che il limite massimo dell’aiuto concedibile a ciascuna impresa ammonta a € 600.000,00, il bando prevede un limite minimo di spesa ammissibile per progetto per ciascuna impresa pari a € 60.000,00 per le piccole imprese, a € 200.000,00 per le medie imprese e a € 350.000,00 per le grandi imprese. L’intensità dell’aiuto, invece, varia a seconda della tipologia di attività, della dimensione delle imprese e dell’eventuale pluralità di partner, come riepilogato nella tabella che segue:
Pag. 58 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2022
Dimensione impresa
Spesa minima ammissibile
Micro/Piccola impresa
€ 60.000,00
Ricerca 55% - Sviluppo 30% per progetti singoli; Ricerca 70% - Sviluppo 45% per progetti congiunti.
Media impresa
€ 200.000,00
Ricerca 45% - Sviluppo 20% per progetti singoli; Ricerca 60% - Sviluppo 35% per progetti congiunti.
Grande impresa
€ 350.000,00
Ricerca 35% Sviluppo 10% per progetti singoli; Ricerca 50% Sviluppo 25% per progetti congiunti.
Le intensità sono maggiorate nella misura del 5% nel caso in cui il progetto abbia durata non superiore a 12 mesi. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo per un unico progetto, esclusivamente per via telematica tramite il sistema informatico dedicato fruibile sul sito web della Regione, nella sezione dedicata alla misura contributiva, a partire dalle ore 10.00 del 31 gennaio 2022 e fino alle ore 16.00 del 31 marzo 2022.
Intensità dell’aiuto
I contributi sono concessi entro 180 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, con procedimento valutativo a graduatoria sulla base dei punteggi di valutazione indicati nell’allegato C del bando. Più dettagliate informazioni tecniche e operative circa i contributi in oggetto, le relative procedure e la modulistica, possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (EV)
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Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2021 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
102,9
0,564883
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
103,0
0,763196
MARZO
15.03
14.04
0,375
103,3
1,108138
APRILE
15.04
14.05
0,500
103,7
1,526393
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
103,6
1,578079
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
103,8
1,849707
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
104,2
2,267962
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
104,7
2,759531
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
104,5
2,737903
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
105,1
3,302786
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
105,7
3,867669
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
106,2
4,359238
(C)
Pag. 60 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2022
Lettera al Ministro del lavoro sul tema del CCNL con riguardo anche ai lavori pubblici
CONFAPI ANIEM, la nostra categoria nazionale delle Imprese edili, ha sottoscritto congiuntamente alle altre Associazioni datoriali di settore e alle organizzazioni sindacali la lettera, che si allega, indirizzata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, on. Andrea Orlando, sull’applicazione del-
la contrattazione collettiva di settore e sugli obblighi in materia di formazione e sicurezza. Tutte le Associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali chiedono al Ministro un incontro per sollecitare l’emanazione di norme chiare e imperative sull’applicazione del CCNL edile e sulla sicurezza, con particolare riguardo ai lavori privati, affinché, ad ogni intervento effettuato che ricada nell’elenco previsto dall’allegato X del D.lgs. 81/08, sia applicata la contrattazione collettiva dell’edilizia. L’Ufficio Edilizia e territorio dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.
Pag. 61 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 1 - 15 gennaio 2022
(CS)
ANCE
LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI AGCI-PRODUZIONE E LAVORO CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
ANAEPA Confartigianato CNA Costruzioni FIAE Casartigiani CLAAI Edilizia
CONFAPI ANIEM
FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL
Gent.mo On. Andrea ORLANDO Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Via Vittorio Veneto, 5 00187 - ROMA
Roma, 10 gennaio 2022
Illustre Ministro, abbiamo favorevolmente accolto le Sue dichiarazioni in Parlamento sulla necessità di un rigoroso obbligo di verifica, nelle attività edili, dell’applicazione della contrattazione collettiva di settore che, con i suoi obblighi in materia di formazione e sicurezza, è l’unica idonea ad arginare i dolorosi infortuni che si stanno verificando nello svolgimento delle relative attività. Riteniamo ormai improcrastinabile l’emanazione di norme chiare e imperative in tal senso, con particolare riguardo ai lavori privati, affinché, ad ogni intervento effettuato che ricada nell’elenco previsto dall’allegato X del Dlgs. 81/08, sia applicata la contrattazione collettiva dell’edilizia. Senza volerci sottrarre alle nostre responsabilità, che ci vedono comunemente impegnati nella lotta al fenomeno infortunistico, riteniamo però inaccettabile l’immagine negativa che sta coinvolgendo il nostro Settore, spesso a causa di operatori improvvisati che, pur lavorando in edilizia, utilizzano contratti diversi, oltre che sottoscritti da Organizzazioni datoriali e sindacali prive di rappresentatività, a scapito delle fondamentali tutele per i loro lavoratori e della leale concorrenza tra le imprese del settore. Riteniamo, pertanto, necessario che il Governo adotti ogni più opportuna azione volta ad arginare tale fenomeno, anche in considerazione che molti degli attuali lavori privati beneficiano di risorse pubbliche. Solo con una obbligatoria azione di prevenzione nei luoghi di lavoro e di formazione dei lavoratori, che passa attraverso l’osservanza dei nostri Contratti e del Sistema Bilaterale che da essi deriva, unita al rigoroso rispetto delle norme vigenti, potremo combattere gli infortuni nel cantiere, restituendo dignità ad un lavoro che le parti sottoscrittrici hanno sempre inteso tutelare, in regolarità e sicurezza, con strumenti che ci hanno visto protagonisti in scelte legislative per il settore edile, poi mutuate anche in altri comparti.
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LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI AGCI-PRODUZIONE E LAVORO CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
ANCE
ANAEPA Confartigianato CNA Costruzioni FIAE Casartigiani CLAAI Edilizia
CONFAPI ANIEM
FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL
Consci che la strada per infortuni zero in edilizia sarà comunque lunga e tortuosa, è con questo spirito che poniamo alla Sua attenzione queste nostre istanze e Le chiediamo un urgente incontro, con la finalità di individuare e fornire al più presto risposte concrete ed efficaci per migliaia di lavoratori e imprese del settore. In attesa di un Suo cortese riscontro, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.
ANCE
FENEAL UIL
LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI
FILCA CISL
AGCI PRODUZIONE E LAVORO
FILLEA CGIL
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
ANAEPA CONFARTIGIANATO
CNA COSTRUZIONI
FIAE CASARTIGIANI
CLAAI EDILIZIA
CONFAPI ANIEM
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Sicurezza sul lavoro: indicazioni dall’Ispettorato del lavoro alcune violazioni possono portare alla sospensione dell’attività imprenditoriale L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, ha interpretato il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 relativo alle “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e l’allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza sul lavoro).La circolare n. 3 del 9 novembre 2021 aveva fornito le prime indicazioni in merito alle modifiche apportate dal d.l. 146/2021 con specifico riguardo all’articolo 14 del Testo unico sicurezza sul lavoro rinviando a successiva nota le istruzioni inerenti alle violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I del d.lgs. 81/2008, come modificato dal decreto-legge 146/2021. La circolare, nel richiamare le indicazioni fornite in materia di potenziamento delle sinergie operative dell’Ispettorato nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ribadisce la necessità di intensificare a livello locale ogni utile raccordo con i servizi di prevenzione delle ASL anche al fine di sviluppare modelli operativi condivisi da attuare in attività di vigilanza coordinate e congiunte. Tali attività, che potranno svilupparsi con la partecipazione del solo personale ispettivo ordinario dell’Ispettorato, dovranno tener conto della opportunità di procedere, laddove ricorrano sia violazioni di cui alle fattispecie di lavoro “nero” sia quelle di cui all’allegato I del Testo unico sulla sicurezza, all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei seguenti casi: 1) Violazioni che espongono a rischi di carattere generale Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
Mancata formazione ed addestramento; Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS). 2) Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto; Mancanza di protezioni verso il vuoto. 3) Violazioni che espongono al rischio di seppellimento Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno. 4) Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico) in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di interruttore differenziale. 5) Violazioni che espongono al rischio d’amianto Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto. La circolare richiama anche le precedenti indicazioni di prassi fornite dall’Ispettorato, riferite al settore edile, che andranno osservate in tutti gli altri settori ove l’accertamento preveda come oggetto principale il rispetto della disciplina prevenzionistica.
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Per la revoca del provvedimento di sospensione le imprese dovranno esibire la documentazione risultata carente in sede di accesso, come ad esempio: la costituzione o la nomina del RSPP, la preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS), ecc. La circolare prevede, anche, che per la mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto, la sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto, fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati. Per la mancanza di protezioni verso il vuoto, la sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Invece, per la mancata applicazione delle arma-
ture di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno, l’Ispettorato informa che la sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Inoltre, verrà adottata la sospensione: in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla legge; in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi e anche in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla legge.
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(CS)
Comune di Gorizia: approvazione piano acustico le imprese si adeguano al piano entro maggio 2022
Si informa che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23, comma 3, lettera b), della L.R. 18 giugno 2007, n. 16 e ss.mm.ii., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 1° dicembre 2021, è stato approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica. La deliberazione e gli elaborati tecnici costituenti il Piano sono consultabili sul sito istituzionale del Comune http://www3.comune.gorizia.it/it/pianificazione-governo-del-territorio#linkpiani nella sezione Amministrazione trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio - Piani di Settore
- Piano Comunale di Classificazione Acustica. Si ricorda che le imprese esercenti attività produttive o commerciali, ai sensi dell’articolo 31 della L.R. 16/2007, si adeguano al Piano Comunale di Classificazione Acustica e, qualora i livelli del rumore prodotto dall’attività svolta superino quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d’uso del territorio, presentano al Comune, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del Piano medesimo (1 dicembre 2021), il Piano aziendale di risanamento acustico. Il Piano di risanamento, ove necessario, è redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, contiene le misure tecniche finalizzate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica e fissa il termine entro il quale l’impresa si adegua a tali limiti.
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(CS)
Nuove modalità di versamento oneri istruttoria scarichi versamenti solo tramite il sistema pagopa
La Direzione Ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia ci informa che in conformità alla normativa nazionale, a partire dal 1° gennaio di quest’anno i versamenti degli oneri istruttori ai sensi dell’art. 124 c. 11 del D.lgs. 152/06 possono essere effettuati unicamente tramite il Sistema “PagoPA”. Il pagamento volontario (o spontaneo) deve essere effettuato online collegandosi alla pagina web: https://pagamentivolontari.regione. fvg.it/PagamentiVolontari
selezionando l’Ente “Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” e successivamente il servizio “Oneri istruttoria scarichi”. A tal proposito, al fine di una corretta associazione tra versamento e la relativa pratica, la Regione chiede di indicare nella causale del versamento: a. nome richiedente/titolare autorizzazione, b. fascicolo di riferimento dell’autorizzazione richiesta (in caso di rinnovo e/o modifiche), c. Comune e Indirizzo/Località sede dell’impianto, d. tipo di autorizzazione richiesta (Nuova richiesta, rinnovo, variante, Autorizzazione provvisoria), e. anno di riferimento Infine, si precisa che l’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata all’istanza.
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(CS)
Attività di spurgo reti fognarie e idriche approvato il documento unico di trasporto rifiuti
Con delibera n. 14 del 21 dicembre 2021, il Comitato Nazionale Albo Gestori ha approvato il modello di documento unico di trasporto da utilizzare per l’attività di spurgo reti fognarie ed idriche, per singolo automezzo e per percorso giornaliero di trasporto dei rifiuti da esse prodotti. Tale documento, semplificato rispetto al normale formulario di trasporto rifiuti (FIR), è stato espressamente previsto dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (di conversione del decreto legge “semplificazioni “, n. 77/2021) che ha modificato l’articolo 230, comma 5, del testo unico ambientale (d. lgs. 152/2005 - TUA), sulla disciplina l’attività delle imprese che svolgono la pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia. Il nuovo documento unico viene emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva (cioè dallo “spurghista”, che effettua il trasporto dei rifiuti che si considerano prodotti dalla stessa attività di spurgo e pulizia manutentiva) in duplice esemplare ed è predisposto per contenere sino a dieci interventi giornalieri (per interventi superiori ai 10, i successivi vanno riportati in ordine cronologico nel campo relativo alle annotazioni, della sezione 2 del documento). In base all’art. 2 della delibera, questo formulario semplificato va utilizzato come modello sostitutivo del FIR previsto dall’art. 193 del testo unico
ambientale, “esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento o che ha effettuato la comunicazione di cui all’art. 110, comma 3 o l’iscrizione in procedura semplificata di cui agli art. 214 e 215 del decreto legislativo 152/2006”. Una volta effettuato il trasporto, il nuovo documento unico integra il registro di carico e scarico, ai sensi dell’art. 190 TUA e nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione è possibile annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale), riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, riportato sullo stesso documento unico ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso. La delibera stabilisce difatti che il nuovo documento è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, in format esemplare conforme al modello approvato, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia. Poiché la citata applicazione digitale non sarà disponibile prima del prossimo mese di aprile, la delibera stabilisce che la sua entrata in vigore è fissata al 30 aprile 2022. Si fa infine notare che nei casi in cui i rifiuti trasportati dagli spurghisti siano depositati in un raggruppamento temporaneo, per la successiva attività di trasporto all’impianto di destinazione finale è necessario emettere un normale FIR, di quelli previsti dall’art. 193 del TUA.
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(C)
SOA: rinnovo attestazione per la Modula Group srl è qualificata anche per l’esecuzione di facciate continue os18-b
La Modula Group srl è un’azienda consolidata nel settore dei serramenti e rivestimenti ad alta efficienza energetica (involucro edilizio). Una realtà giovane e dinamica che vanta la collaborazione di personale qualificato e partner certificati di livello internazionale. Attualmente si colloca nella nuova sede di Martignacco in Via Spilimbergo 160 in un complesso di 15.000 mq, con 1.200 mq di area produttiva e 250 mq di area espositiva in allestimento. Modula Group srl ha investito risorse in diversi ambiti per definire ed imporsi con un’identità propria e ben delineata sul mercato. Il ciclo produttivo è diventato sempre più automatizzato e veloce grazie ai nuovi macchinari acquistati, ultima novità il magazzino verticale per una gestione ottimale degli spazi e delle giacenze. Anche il personale ha visto una forte crescita, grazie alla quale oggi l’azienda fornisce un servizio nuovo nel settore, sempre più completo e curato in ogni dettaglio a cui si accompagnano prodotti di qualità e altamente personalizzati. Nel suo stabilimento, Modula Group produce serramenti in alluminio a taglio termico con un approccio attento alla qualità dei materiali e al risultato finale. Tali peculiarità sono possibili grazie all’attenzione con cui l’ufficio tecnico segue ogni fase del cantiere, dalla progettazione alla realizzazione, fino alla posa in opera, per soddisfare appieno le richieste del Cliente e garantire elevati standard di resistenza, protezione e design. La costante attenzione alle novità del settore ha permesso di ampliare negli anni l’offerta per rispondere con efficacia alle esigenze di una Clientela sempre più attenta al risparmio energetico e alle ultime tendenze nei temi del architecture & interior design: importanti le applicazioni per l’automazione di porte e finestre nella gestione Pag. 70 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2022
degli ingressi e dei sistemi energetici dell’edificio (smart building). L’azienda non si occupa unicamente del settore privato e molti sono stati gli interventi eseguiti per enti pubblici come l’Università di Trieste, l’Ospedale di Udine e strutture scolastiche in diversi comuni del FVG tra cui: Udine, Ovaro, San Vito al Torre e Monfalcone. Negli ultimi anni Modula Group si è imposta con successo anche sul mercato fuori regione, ed in particolare al mondo delle RSA (con imponenti progetti a Genova, Brescia) e a Milano (clienti privati), proponendo serramenti e rivestimenti con attenzione alla qualità del prodotto e all’aspetto normativo che non viene mai tralasciato. È possibile visionare online la galleria sempre aggiornata dei progetti realizzati all’indirizzo www.modulagroup.it, oppure sulle pagine Facebook e Instagram @MODULA GROUP. Nella crescita costante di questi ultimi anni l’azienda ha ottenuto anche l’attestazione SOA, certificazione obbligatoria per la partecipazione ai Lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, attestandosi per la categoria OS6 per la II classifica per un importo di 516.000 euro e la categoria OS18-B per la I classifica per un importo di 258.000 euro. Con il rinnovo la Modula Group ha mantenuto le qualificazioni sopracitate per eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 Euro i lavori alla categoria OS6 relativi a: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; categoria che riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. A questa categoria si aggiungono i lavori relativi a componenti per facciate continue (OS18-B) categoria che riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione
alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed as-
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sistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
ANAC: le parrocchie devono applicare il codice dei contratti se il finanziamento è pubblico e i lavori superano il milione di euro L’Anac, con parere sulla normativa del 10 gennaio 2022 ha risposto ad una richiesta di parere nell’ambito di un finanziamento pubblico concesso ad un soggetto privato per i lavori di restauro di un complesso ecclesiale dichiarato di interesse culturale, storico, artistico ai sensi del Codice dei beni culturali. La questione riguarda i lavori di ristrutturazione e sistemazione del sagrato e relative pertinenze del Complesso ecclesiale di proprietà di una Parrocchia e dichiarato di interesse culturale storico artistico (ex art. 10, co. 1, d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in particolare, l’Autorità ha deliberato in riferimento al quesito specifico: se la Parrocchia, nella esecuzione dei lavori e di tutti gli affidamenti che ne conseguono (servizi di architettura e di in-
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gegneria, esecuzione lavori, etc.), debba applicare il Codice dei contratti pubblici e la normativa relativa alla realizzazione di opere e lavori pubblici. L’Autorità ha ritenuto che la Parrocchia nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e sistemazione del Complesso ecclesiale e di tutti gli affidamenti che ne conseguono (servizi di architettura e di ingegneria, esecuzione lavori, etc.), finanziati dalla Regione, debba applicare il Codice dei contratti pubblici e, in particolare, la disciplina dettata dagli artt. 145 e del d.lgs. 50/2016 (che richiama il D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali) e, per quanto non diversamente disposto, le pertinenti disposizioni del medesimo decreto, in quanto destinataria di sovvenzioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), p. 2), d.lgs. 50/2016, poiché i lavori sono di importo superiore ad 1 milione di euro e sono sovvenzionati direttamente dalla Regione in misura superiore al 50%; la stessa normativa si applica ai servizi a essi connessi, a norma dell’art. 1, co. 2, lett. b), d.lgs. 50/2016, ove di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 d.lgs. 50/2016 e sovvenzionati direttamente dalla Regione nella misura superiore al 50%. (CS)
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Confapi nella cabina di regia per l’internazionalizzazione l’organismo definisce linee di indirizzo e azioni in materia di promozione all’estero e internazionalizzazione del sistema produttivo Grazie allo sforzo e all’intenso lavoro degli ultimi mesi, dal 1° gennaio 2022, con l’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022, Confapi è entra-
ta ufficialmente per la prima volta a far parte della Cabina di Regia per l’internazionalizzazione. Questo organismo, co-presieduto dai Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dello Sviluppo Economico, definisce ogni anno le linee di indirizzo strategico e le azioni in materia di promozione all’estero e internazionalizzazione del sistema produttivo. In particolare, nell’ambito della Cabina di Regia viene anche definita l’organizzazione delle missioni di sistema che facilitano la partecipazione e la penetrazione delle imprese in nuovi mercati esteri nel quadro di una collaborazione istituzionale. (C)
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Corsi PIPOL per disoccupati FVG iscrizioni ancora aperte per i corsi in partenza a febbraio 2022
TECNICHE COMMERCIALI - 200 ore in presenza INGLESE B1 - 80 ore in presenza TECNICHE DI WEB MARKETING - 250 ore Online In qualità di Ente formativo accreditato dalla Regione Friuli Venezia Giulia proponiamo, nell’ambito del progetto PIPOL, tre corsi COMPLETAMENTE GRATUITI rivolti a persone che in questo momento sono disoccupate, inoccupate o sono studenti universitari. Invitiamo a promuovere questa opportunità a tutte le persone che ritenete possano beneficiare di queste nostre iniziative al fine di aumentare le possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro grazie a dei percorsi altamente professionalizzanti.
I corsi sono totalmente gratuiti perché finanziati dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito di PIPOL, strumento per le politiche attive del lavoro messo in campo dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tali percorsi sono dedicati a tutte le persone iscritte al Programma PIPOL attraverso una registrazione on-line da effettuare accedendo al sito della Regione Friuli Venezia Giulia - se soggetti NEET under 30 nella sezione Garanzia Giovani, se adulti disoccupati nella sezione Occupabilità, oppure recandosi in uno dei Centri per l’Impiego della Regione. I corsi TECNICHE COMMERCIALI e INGLESE B1 si realizzeranno in presenza presso la nostra sede a Udine in Viale Ungheria n. 28, mentre il corso TECNICHE DI WEB MARKETING si terrà completamente Online. Si allegano le tre schede illustrative dei corsi che potrete divulgare on line o affiggerle, se lo ritenete, nelle bacheche aziendali. Per ricevere ulteriori informazioni o chiarimenti la dott.ssa Emanuela De Faccio e a disposizione allo 0432.507377 o a mezzo mail formazione@ confapifvg.it.
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(EDF)
TECNICHE DI WEB MARKETING – 250 ORE ONLINE Docente: Federico Vitiello
Perché partecipare
Attraverso il percorso verranno fornite le competenze di base necessarie ad operare nel marketing digitale, con specifico riferimento alla definizione e sviluppo di specifiche strategie di web marketing dal posizionamento e ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO), all’uso integrato dei diversi canali social e web, alla realizzazione di adeguati contenuti sui social e sul web (CONTENT MARKETING), fino alla valutazione dell’efficacia per la verifica e integrazione delle strategie messe in campo (WEB E SOCIAL ANALYTICS).
Chi può partecipare
Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL e motivate ad approfondire le proprie competenze nel settore del marketing e della comunicazione digitale. I partecipanti dovranno avere acquisito le competenze logico-matematiche e di informatica di base e una padronanza della lingua italiana pari almeno al livello A2 del Quadro Comune Europeo per l’apprendimento delle lingue. Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei settori economico professionali della Regione FVG e permette di acquisire le competenze per: • •
Che cosa si farà
•
•
Definire strategie di marketing digitale a partire dalle caratteristiche dei diversi strumenti e canali disponibili e dalla verifica dei risultati ottenuti; Realizzare interventi di marketing digitale SEO e ADV per approfondire gli strumenti per ottimizzare la presenza in rete attraverso la gestione di opportune azioni SEO, lo sviluppo di campagne promozionali online; Realizzare interventi di content marketing, per creare contenuti online (testuali, audiovisivi e multimediali) e integrare adeguatamente tutti gli strumenti digitali disponibili (mailing, newsletter, ecc.); Creare e gestire pagine web attraverso la gestione di piattaforme CMS per la creazione e/o l’aggiornamento di pagine e contenuti web ottimizzati per i motori di ricerca
Il corso comprende inoltre un modulo sulla ricerca attiva del lavoro ed altri due, rispettivamente sulla sicurezza generale e su quella specifica per i lavori di web marketing, che consentono di acquisire le attestazioni previste dalla normativa.
Quanto dura Dove Come partecipare
Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi (almeno 8 iscritti). La durata totale è di 250 ore ONLINE. Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - CONFAPI FVG Viale Ungheria n.28 – 33100 Udine Tel. 0432 507377 e-mail: formazione@confapifvg.it Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL registrandosi in modo autonomo sul portale http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA135/ oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. Le persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano richiesto un corso in un’area diversa, dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI) presso il CPI. Attestato Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG.
Info
Referente del corso: Dott.ssa Emanuela De Faccio e-mail: formazione@confapifvg.it Tel. 0432 507377 Tutte le informazioni sui corsi PIPOL sono disponibili sul sito: https://www.pipol.fvg.it/
Il progetto è realizzato nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
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CATALOGO SOFT SKILLS – COMPETENZE LINGUISTICHE INGLESE B1 – 80 ore in presenza Docente: dott.ssa Rossella Mainardis
Perché partecipare
Per acquisire competenze relative a un uso autonomo della lingua inglese da poter spendere nei diversi contesti di vita: personale, lavorativa, di studio, di relazione, in aderenza ai principi delle competenze chiave europee per l’apprendimento permanente che includono la competenza multilinguistica. Per accrescere le opportunità di inserimento lavorativo in realtà in cui viene richiesto un certo livello di autonomia nella comprensione e produzione scritta e orale in lingua inglese e nell’interazione con persone madrelingua grazie all’uso di un vocabolario adatto a descrivere anche situazioni impreviste.
Chi può partecipare
Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL. È richiesta una conoscenza della lingua inglese a livello A2
Che cosa si farà
Le competenze oggetto di sviluppo nel corso corrispondono al livello B1 dello standard QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) che consente di “Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in linguaggio standard, descrivere esperienze, avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, dare spiegazioni su opinioni e progetti, produrre brevi testi su argomenti famigliari o di interesse”. La competenza linguistica verrà acquisita attraverso lo sviluppo delle abilità di ricezione (ascolto e lettura), interazione e produzione scritta e orale. Esempi di funzioni comunicative del livello B1 sono: rivolgere richieste formali e informali, chiedere e dare consigli, fare proposte, esprimere critiche, rivolgere un invito. I contenuti grammaticali e lessicali saranno proposti a supporto delle situazioni comunicative individuate.
Quanto dura Dove Come partecipare
Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (8 iscritti). La durata prevista è di 80 ore in presenza. Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - CONFAPI FVG Viale Ungheria n.28 – 33100 Udine Tel. 0432 507377 e-mail: formazione@confapifvg.it Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL registrandosi in modo autonomo sul portale http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazionelavoro/lavoro/FOGLIA135/ oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. Le persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI. Attestato Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG
Info
Referente del corso: Dott.ssa Emanuela De Faccio e-mail: formazione@confapifvg.it Tel. 0432 507377 Per consultare tutto l’elenco delle azioni formative in avvio all’interno del programma PIPOL 18-20 visitare www.pipol.fvg.it
Il progetto è realizzato nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
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TECNICHE COMMERCIALI – 200 ore in presenza Docenti: Professionisti che collaborano con le imprese
Perché partecipare
Chi può partecipare
Che cosa si farà
Quanto dura Dove Come partecipare
Attraverso il percorso verranno fornite le competenze di base necessarie a promuovere e vendere il prodotto aziendale, offrendo una consulenza personalizzata volta a garantire soluzioni orientate alle richieste del cliente. La figura del tecnico commerciale si relaziona con il mercato esterno (nazionale o internazionale) e con le funzioni interne aziendali, con particolare riferimento alla produzione. Gestisce i rapporti con clienti e fornitori, promuovendo il catalogo dei prodotti aziendali, attraverso modalità tradizionali e/o online, gestendo la trattativa commerciale e predisponendo la documentazione necessaria alla vendita e al trasporto della merce. Vista la natura propedeutica, attraverso il corso verranno sviluppate in particolare alcune competenze di base indispensabili per chi vuole operare in tale ambito (in particolare le competenze di comunicazione e linguistiche) e di tipo tecnico e metodologico sulla gestione della trattativa commerciale. Tali competenze potranno poi essere integrate con quelle previste in uscita per la qualifica professionale in Tecnico commerciale-marketing. Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL e motivate ad approfondire le proprie competenze nel settore dei lavori d’ufficio dell’area commerciale. I partecipanti dovranno avere acquisito le competenze informatiche e comunicative di base e una padronanza della lingua italiana e inglese pari almeno al livello A2 del Quadro Comune Europeo per l’apprendimento delle lingue. Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei settori economico professionali della Regione FVG e permette di acquisire le competenze per: • Utilizzare gli strumenti digitali per la gestione commerciale, con l’approfondimento degli strumenti relativi alla gestione informatica dell’ufficio commerciale (strumenti per la scrittura e comunicazione online e per la gestione e promozione dei prodotti); • Comunicare con il cliente in lingua inglese, al fine di portare almeno a livello A2 le competenze nell’uso della lingua inglese necessarie per interagire e trattare con clienti stranieri; • Gestire la trattativa con il cliente, per apprendere le competenze necessarie a comunicare in maniera efficace nella trattativa con il cliente e nel rispetto dell’immagine aziendale; • Elaborare l’offerta commerciale, dove verranno sviluppati gli aspetti più tecnici relativi alla predisposizione dell’offerta, alla contrattualistica di riferimento e all’evasione dell’ordine. Il corso comprende inoltre un modulo sulla ricerca attiva del lavoro ed altri due, rispettivamente sulla sicurezza generale e su quella specifica per i lavori di web marketing, che consentono di acquisire le attestazioni previste dalla normativa. Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi (almeno 8 iscritti). La durata totale è di 200 ore in presenza. Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - CONFAPI FVG Viale Ungheria n.28 – 33100 Udine Tel. 0432 507377 e-mail: formazione@confapifvg.it Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL registrandosi in modo autonomo sul portale http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA135/ oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. Le persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano richiesto un corso in un’area diversa, dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI) presso il CPI. Attestato Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG.
Info
Referente del corso: Dott.ssa Emanuela De Faccio e-mail: formazione@confapifvg.it Tel. 0432 507377 Tutte le informazioni sui corsi PIPOL sono disponibili sul sito: https://www.pipol.fvg.it/
Il progetto è realizzato nell’ambito del POR FSE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
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Estorsioni informatiche conoscerle per prevenirle
A cura di RP Company spa, con sedi a Pordenone e Martignacco In questo articolo abbiamo scelto di parlare di un tema molto attuale e di particolare interesse per le aziende: le cyberestorsioni. Sapere cosa sono, infatti, fa capire quanto sia importante prevenirle. Ciò che va premesso subito è che nei confronti di esse bisogna tenere la guardia alta, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie, compreso l’affidamento della gestione del rischio a chi ha l’esperienza e le risorse per farlo nel migliore dei modi e offrendo garanzie concrete. Un pericolo che in tempi di pandemia è aumentato. Perché abbiamo esordito parlando di “tema molto attuale”? Perché alla criminalità informatica, già molto attiva, la pandemia ha messo le ali. In ragione dell’emergenza sanitaria, nel 2020 moltissime persone hanno dovuto praticare il telelavoro, rendendo più vulnerabili gli account di posta elettronica alle azioni di phishing<https://it.wikipedia. org/wiki/Phishing>, che non risparmiano nemmeno le strutture sanitarie, rivelando quanto siano privi di scrupoli i cybercriminali. Denaro in cambio della chiave per ripristinare le attività e l’accesso ai dati. Una delle armi preferite dei cybercriminali è il ransomware<https://it.wikipedia.org/wiki/Ransomware>, un tipo di programma che cifra i file, congela le attività, blocca l’accesso ai dati e chiede un riscatto in cambio della chiave per ripristinarli.
In alcuni casi gli incidenti possono portare a una paralisi dell’operatività, obbligando le aziende a mandare a casa temporaneamente una parte dei dipendenti in attesa di riparare i sistemi compromessi. Il danno aumenta con l’eventuale furto di dati sensibili compiuto prima della cifratura. Se i dati sono personali scattano le sanzioni previste dal GDPR, se sono aziendali ci si trova a dover fare i conti con la sottrazione di asset di valore. I criminali inviano la richiesta di riscatto quando sono certi che non si possa ripristinare più nulla, inclusi i backup. Tra essa e l’attivazione del ransomware trascorrono mediamente quattro o cinque giorni. Accade inoltre che al blocco dei sistemi e delle attività i malviventi informatici accompagnino la minaccia di diffondere i dati, ovvero di moltiplicare il potenziale danno. Nel mirino finora anche diverse grandi aziende italiane. Nei tentacoli dei ricattatori informatici è finito anche il made in Italy: Bonfiglioli Riduttori, la multiutility Iren, Cefla Engineering, Geox, Luxottica, Gruppo Carraro, Campari ed Enel, quest’ultima colpita da un attacco abbinato alla richiesta di un riscatto da 14 milioni di dollari. Si tratta di grandi realtà organizzate, che tuttavia non sono state in grado di difendersi dalle incursioni di gruppi criminali altrettanto organizzati. Premunirsi subito per evitare di diventare le prossime vittime. Morale della favola? È bene che le imprese che ancora non lo hanno fatto comincino a premunirsi subito, anche quelle che si sentono meno vulnerabili, perché le tecniche dei ricattatori informatici si evolvono costantemente e ai loro bersagli se ne aggiungono sempre di nuovi. Un buon sistema per limitare i danni passa attraverso la stipula delle nuove polizze “cyber” contro i rischi sia della perdita di dati sensibili, sia del blocco dell’attività.
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La Fiera di Udine diventa Campus Multifunzionale per fornire risposte concrete a precise esigenze del territorio
Udine e Gorizia Fiere SpA ci informa che durante il 2021 è stata avviata la trasformazione dell’asset della Fiera di Udine in Campus Multifunzionale: processo che prevede il completamento dei lavori di riqualificazione e ammodernamento di strutture e servizi, per fornire risposte concrete a precise esigenze del territorio e del tessuto economicosociale-sanitario, esigenze che il perdurare della pandemia ha reso vere urgenze. Non mancano le prime soddisfazioni e tra queste anche i successi delle due recenti manifestazioni fieristiche, Casa Moderna e Ideanatale, svoltesi in sicurezza grazie anche alla possibilità di partizione del Campus in aree diverse e autonome dai
servizi vaccinali (padiglioni 3 e 4) e tamponi drive-in che la Fiera ospita. L’assetto dimostra le capacità oggettive della struttura e le sue potenzialità future. Quello che viene messo a disposizione è un luogo unico nel suo genere, uno spazio non solo molto ampio, ma anche polifunzionale, articolato in aree interne ed esterne. I primi mesi del 2022 vedranno in agenda, oltre al proseguimento dei lavori, concorsi ed eventi all’interno di spazi che nella nuova configurazione di attività resteranno adibiti ad accogliere fiere, concorsi, assemblee, spettacoli, eventi sportivi ed artistici…ossia i padiglioni 5,6,7,8,9 serviti dall’ingresso ovest. Una cornice ambientale invidiabile (Parco del Cormôr), la convivenza di edifici storici con costruzioni più recenti, la vicinanza alla rete autostradale e alla città di Udine e la disponibilità di aree parcheggio sono carte vincenti nella partita dello sviluppo.
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(CS)
SIAMO POLIFUNZIONALI. SPAZI, AREE, PADIGLIONI E SALE A UDINE FIERE PER RENDERE UNICO E SICURO IL TUO EVENTO Congressi, Convegni, Seminari, Workshop, Presentazioni, Concorsi, Concerti, Mostre d’Arte, Cinema, Teatro, Residenze artistiche, Happening…
Via della Vecchia Filatura, 10/1 33035 Martignacco – UD - I Tel +39 0432 4951 www.udinegoriziafiere.it congressi@udinegoriziafiere.it
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• CONTESTO ARCHITETTONICO E LOCATION • PADLIGLIONI E POLIFUNZIONALITA’ • SALE • PLANIMETRIA GENERALE
• CLIENTI
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Contesto architettonico e location
Il Centro Congressi di Udine Fiere è una location unica e strategica per: •
ampi spazi polifunzionali (padiglioni, aree esterne nel verde, sale anche modulabili…)
•
contesto architettonico di pregio – archeologia industriale
•
contesto paesaggistico e naturalistico
•
vicinanza agli sbocchi autostradali e agli aeroporti
•
disponibilità di ampi parcheggi gratuiti
•
vicinanza alla città di Udine
•
nel cuore della Regione Friuli Venezia Giulia
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Contesto architettonico e location
Il più grande centro polifunzionale del F.V.G.
Il Quartiere Fieristico di Udine è il più grande centro polifunzionale della Regione Friuli Venezia Giulia: si articola in 9 padiglioni con oltre 21.000 mq di superficie coperta e circa 10.000 mq di superficie esterna.
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Contesto architettonico e location
Dove convivono archeologia industriale e nuove strutture.
Il CENTRO CONGRESSI è parte integrante del quartiere fieristico, singolare esempio di archeologia industriale dove le strutture dell’ex Cotonificio Udinese di fine ‘800, recuperate e riadattate, convivono con edifici di più recente costruzione.
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Contesto architettonico e location Nel verde del Parco, tra essenze arboree di pregio e corsi d’acqua.
La struttura polifunzionale e inserita nel Parco del Cormôr che offre vedute di ampio respiro e scorci suggestivi. La bellezza e l’unicità del luogo sono rappresentate anche da essenze arboree di pregio (alcune di queste sono catalogate tra gli Alberi Monumentali della Regione F.V.G.) dal corso d’acqua del Canale Ledra che un tempo era la forza motrice del Cotonificio e oggi alimenta la Centralina idroelettrica.
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Contesto architettonico e location
Vicinanza agli sbocchi autostradali e agli aeroporti In pochi minuti si possono raggiungere i caselli austostradali A4 Venezia / Trieste / Slovenia e A23 Tarvisio / Austria tramite le tangenziali che scorrono nelle immediate vicinanze del CENTRO CONGRESSI. In auto: Autostrada A4 casello Udine Sud: 8 minuti Autostrada A 23 casello Udine Nord: 5 minuti Aeroporto Aeroporto Aeroporto Aeroporto
Friuli Venezia Giulia - Trieste Airport : 55 minuti Marco Polo Venezia : 1h e 30 minuti di Treviso: 1h e 30 minuti di Ljubljana: 1h e 50 minuti
In treno: Frecciarossa Udine-Milano: da 3h e 50’’ Italo Udine – Venezia: 1h e 40’’ Durante le manifestazioni fieristiche viene attivata la Linea autobus SAF n. 9/F che in 20 minuti collega la città con la Fiera.
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Contesto architettonico e location Vicinanza alla città di Udine, nel cuore della Regione F.V.G Molto spesso l’impegno congressuale è abbinato a momenti di relax, shopping, visite guidate e degustazioni dei prodotti tipici e di eccellenza del territorio. La città di Udine, a misura d’uomo e con un centro storico tutto da conoscere, dista pochi minuti dal CENTRO CONGRESSI e offre tante occasioni di incontro e meraviglia con l’architettura, l’arte, la storia, la tradizione… Una struttura congressuale baricentrica, nel cuore della Regione Friuli Venezia Giulia
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Contesto architettonico e location Disponibilità di ampi parcheggi gratuiti. Tre aree parcheggio gratuite, munite di stalli e illuminate, fiancheggiano il versante ovest del polo fieristico-congressuale servendo immediatamente gli ingressi sud e ovest.
Dall’ingresso sud, dotato di punto ristoro caffè/bar, si accede direttamente alle diverse sale congressuali (sala Congressi, sala Convegni, sale al 1q e 2q piano) ed è il più vicino ai padiglioni 1,2,3 e 4. Dall’ingresso ovest si accede facilmente alla sala Bianca posta al 1q piano dell’ingresso stesso ed è maggiormente indicato per utilizzare e raggiungere i padiglioni 5,6,7, 8 e 9.
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Padiglioni e Polifunzionalità
La struttura più capiente in F.V.G.
con la versatilità e la polifunzionalità di 9 padiglioni.
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Padiglioni e polifunzionalità
La struttura più capiente in F.V.G. con la versatilità e la polifunzionalità di 9 padiglioni Scegliere il CENTRO CONGRESSI di Udine Fiere significa poter disporre di spazi e volumi notevoli, versatili e combinabili grazie alla disponibilità dei 9 padiglioni che, complessivamente, offrono circa 21.000 mq. di superficie coperta. I padiglioni sono in gran parte caratterizzati dallo stile architettonico dell’ex Cotonificio di fine ’800 (pad. 1,2,3,4, 5, 8 e 9) mente gli altri (pad. 6 e 7) hanno una concezione è una storia più recente. Questi spazi si prestano ad ospitare convention e meeting aziendali, assemblee societarie, concorsi, concerti, eventi culturali e sportivi, spettacoli. Il ponte in acciaio e vetro che scorre sopra le acque del Canale funge da collegamento diretto e coperto tra i padiglioni 1 e 7.
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Padiglioni e polifunzionalità
Il padiglione 6
• Ospita fino a 2.750 persone in piedi e 1.500 sedute • Trai i clienti: eventi musicali come il Ceghedaccio, Udine Balla, Assemblee sociali di banche e cooperative, incontri di boxe, partite di pallavolo, basket, calcetto, stage di fitness… • Possibilità di allestimento per concerti, concorsi e grandi eventi in genere • Raggiungibile più facilmente dall’ingresso ovest • Struttura a forma rettangolare con una superficie libera senza colonne di 4.000 mq • Allestimenti tecnici personalizzabili per ogni tipo di evento
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Padiglioni e polifunzionalità
Il padiglione 7
• Trai i clienti: A.M.E. Congresso Nazionale Endocrinologia, S.I.O. Congresso Nazionale Societa' Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia cervico-facciale, Giornata nazionale del Volontariato Protezione Civile… • Struttura a forma quadrata di 2.750 mq con quattro colonne centrali a sostegno di una piramide in vetro di copertura per uno spazio d’uso di grande effetto • Possibilità di allestimento per concerti, concorsi e grandi eventi in genere • Allestimenti tecnici personalizzabili per ogni tipo di evento • Consente il collegamento diretto e coperto con il padiglione 1 con tutto il blocco dei padiglioni (2,3,4) dalla parte sud del quartiere
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Padiglioni e polifunzionalità
Il padiglione 8
• • • •
Direttamente collegato all’ingresso ovest, servito dal parcheggio 3 1.400 mq ca. cadenzati dalle colonne preservate dall’ex Cotonificio Architettura industriale luminosa con spazi delimitati da colonne in ghisa Allestimenti possibili con tutte le soluzioni di utilizzo anche per pranzi/cene (fino a 600 posti a sedere), mostre, eventi sportivi…
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Padiglioni e polifunzionalità
Il padiglione 9
• Ex fonderia del Cotonificio, è uno dei luoghi più suggestivi della Fiera. Per fascino e particolare distribuzione degli spazi, consente allestimenti e soluzioni molto particolari per mostre d’arte e antiquariato, set fotografici, cene, feste… • Accessibile molto facilmente dall’ingresso ovest (o in fase di servizio/allestimento dal portone rosso antistante il parcheggio 3) • Un gioiellino di 580 mq. dei quali 200 su soppalco; i due livelli sono collegati da ascensore.
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Padiglioni e polifunzionalità
I padiglioni 1,2,3,4, 5
• Spazi utilizzati per eventi espositivi, concorsi, pranzi e buffet… • I padiglioni 1,2,3,4 costituiscono il blocco sud e sono più facilmente serviti e raggiungibili dall’ingresso sud; il padiglione 5 fa da passaggio con il blocco nord dei padiglioni 6,7,8,9. • Tutti questi edifici mantengono le colonne in ghisa originali dell’ex opificio • Padiglioni 1,2,3: 2.000 mq. cadauno - Padiglione 4: 3.200 mq. - Padiglione 5: 2.200 mq
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SALE
Con capienza fissa e modulabile, le diverse sale completano e aumentano la polivalenza della
location congressuale.
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SALE La Sala Congressi.
Posta al piano terra del Centro Congressi con collegamento all’ingresso sud. Dotata di accessi indipendenti dalle zone e dai transiti fieristici. Dispone di 360 posti fissi con palco relatori modulabile. Climatizzata Dispone di un seminterrato di 200 mq. destinabili a servizi accessori (guardaroba, coffe break...) • Dimensioni massime di 25 metri di lunghezza x 15 metri di larghezza con un’altezza massima di 4 metri
• • • • •
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SALE
Le sale al 1° e 2° piano
• Identici e speculari, raggiungibili dalla Hall della sala Congressi con scale e ascensore, i due piani con pavimentazione in legno e luminose vetrate perimetrali, sono fruibili sia nella soluzione open space, sia in moduli singolarmente chiusi grazie al sistema di pareti mobili. • Su ogni piano si possono ricavare da 1 (260 posti max) a 6 sale (20/30 posti minimo). Le sale sono indipendenti per acustica, illuminazione, climatizzazione, forza motrice e impianti • Il corridoio perimetrale ad anello raccorda le entrate/uscite dei piani alle scale principali e di servizio
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SALE
La sala Convegni
• Posta al 1° piano dell’ingresso sud, è collegata alle sale del 1° piano • Utilizzabile in open space o modulabile in tre sale con capacità variabile da 50 a 150 posti • Dimensioni massime di 36 metri di lunghezza x 8 metri di larghezza con un’altezza variabile da 2,5 a 4 metri
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SALE
La sala Bianca
• • • •
(foto da sostituire)
Posta al 1° piano dell’ingresso ovest con il quale è collegata da scale e ascensore. Luminosa e panoramica, disponibile per mostre, presentazioni, conferenze e convegni. Capienza fino a 150 persone. Superficie di forma trapezoidale da 250 mq.
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SALE Info sale in sintesi
Sala Congressi
(piano terra Ingresso Sud)
400
25 / 16
4
-
360
-
-
-
-
(1° piano Ingresso Sud)
160
20 / 8
4
-
150
-
-
-
-
400
25 / 16
3
250
200
80
70
-
260
400
25 / 16
3
250
200
80
70
-
260
180
15 / 12
3
100
200
50
30
-
180
Sala Convegni
Sala 1° piano (ingresso sud)
Sala 2° Piano (Ingresso Sud)
Sala Bianca
(primo piano Ingresso Ovest)
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Planimetria generale
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Tra i nostri Clienti In questi ultimi anni la nostra sede è stata scelta da: Aziende - Enel Energia
- HERA Energia - Bticino - Lima Corporate
Istituzioni - S.I.A.A.R.T.I Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva - S.I.M.F.eR. Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitazione
- S.I.O.eCh.CF. Società Italiana di Otorino Laringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale - A.R.S.O. Associazione per la Ricerca Scientifica in Oculistica - S.I.H.T.A. Società Italiana Health Tecnology Assesment
- Cigierre Compagnia Generale Ristorazione
- A.R.C.S. Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
… Associazione Dottori Commercialiste Tre Venezie, Ordini e Collegi Professionali del F.V.G., Federazione Banche di Credito Cooperativo, IPSOA e molti altri….
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Divieti di circolazione dei veicoli industriali pubblicato il calendario 2022
Con decreto 14 dicembre 2021 n. 506, pubblicato sulla G.U. n. 307 del 28 dicembre 2021 (di seguito decreto), il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (in seguito Ministro/ Ministero) ha diramato le direttive e il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli industriali fuori di centri abitati per l’anno 2022. Come per il passato, i divieti si applicano ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. Entro tale limite possono circolare i trattori stradali adibiti al traino dei semirimorchi. Il calendario dei divieti per il 2022 non contiene significative novità rispetto a quello dell’anno precedente: Ad ogni modo per comodità di consultazione si evidenziano, oltre alle poche novità e al dettaglio del calendario, i tratti salienti del provvedimento, fra cui le più importanti conferme.
Emergenza Covid-19 Il calendario 2022 conferma le modifiche legate all’emergenza Covid-19 introdotte nel 2021, tra le quali: - l’esenzione totale (art. 8, co. 1, lett. h), relativa al trasporto di prodotti per fronteggiare l’emergenza in questione quali dispositivi di protezione individuale come mascherine, dispositivi medici, camici, guanti, soluzioni per il lavaggio delle mani, prodotti per l’igiene di superfici, ambienti interni e abbigliamento; - la previsione di cui all’art. 13, di una procedura semplificata per disporre la sospensione temporanea dei divieti, quando il perdurare dell’emergenza Covid-19 determini ripercussioni anche sull’autotrasporto merci, in termini di approvvigionamento di prodotti e materie prime per l’industria e l’agricoltura, e di ulteriori beni di prima necessità; la procedura
prevede l’emanazione, da parte del Ministero, di uno o più decreti di sospensione pubblicati sul proprio sito web (www.gov.mit.it).
Trasporti intermodali Per quanto riguarda i trasporti intermodali, è stato inserito il terminale di Brescia Scalo fra quelli aventi titolo a beneficiare dell’anticipo di 4 ore della fine del divieto per il trasporto di merci o di unità di carico dirette all’estero (art. 6, co. 1). Sull’anticipo di 4 ore della fine del divieto, prevista per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale e ai terminali intermodali per trasportare merci o unità di carico dirette all’estero (art. 6, co. 1), la misura si applica ai veicoli diretti: - agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla legge 4 agosto 1990, n. 240 e, cioè: Bari, Bologna, Catania, Cervignano del Friuli (UD), Jesi (AN), Livorno, Marcianise (CE), Nola (NA), Novara, Orte (VT), Padova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia (AL), Torino, Vado Ligure (SV), Venezia, Verona; - ai terminali intermodali collocati in posizione strategica: Busto Arsizio (VA), Brescia Scalo (BS), Domodossola (VB), Marzaglia (MO), Melzo (MI), Milano Smistamento, Mortara (PV) - Portogruaro (VE), Rovigo, Rubiera (RE), Trento, Trieste, Voltri (GE). Per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare (art. 6, co. 2), l’esenzione dal divieto interessa tutti quelli diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime previste per il c.d. Marebonus (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2007). Esentati dal divieto sono anche i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci (art. 6, co. 3) Per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare e strada- rotaia (art. 6, co. 6), l’esenzione opera in presenza delle condizioni stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio 2001, fra le quali figura la percorrenza chilometrica massima su strada di 150
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km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco). Inoltre, il divieto di circolazione non si applica ai veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine e destinazione all’interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco (art. 6, co. 7) Infine, i trattori isolati di massa superiore alle 7,5 t che hanno sganciato il semirimorchio per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, sono esentati dal divieto al solo fine di fare rientro in sede; in tal caso l’autista deve essere munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna (art. 6, co. 5).
Viaggi da e per l’estero Il decreto conferma le consuete agevolazioni per i veicoli da e per l’estero (art. 3), per le quali si ha che: - per i veicoli provenienti dall’estero, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore; in presenza di un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero termini dopo l’inizio del divieto, il posticipo di 4 ore scatta dal termine del periodo di riposo; - per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore. Sono confermate anche le agevolazioni per i trasporti da e per la Sicilia e la Sardegna (articoli 4 e 5).
Esenzioni dal divieto Quanto alle esenzioni dal divieto collegate alla categoria di veicoli stabilite dall’art. 7, il co. 3 conferma che si applicano anche ai complessi veicolari appartenenti alle categorie ivi indicate (ad es. autocisterne adibite al trasporto di latte fresco, autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco, veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali di allevamento o di materie prime per la loro produzione, autocisterne per il trasporto di combustibili liquidi o gassosi per la distribuzione e il consumo et c.), anche se circolano scarichi. Inoltre, a norma dell’art. 7, co. 4 a questa categoria di esenzione appartengono anche quelle relative: - ai veicoli prenotati per ottemperare all’obbli-
go di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve fra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; - ai veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato dove ha sede l’impresa; - ai veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla CCIAA nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali. Fra le esenzioni del divieto collegate, invece, alla categoria delle merci, individuate dall’art. 8 - e da non confondersi con le esenzioni poste dall’art. 7 -, rientrano i prodotti alimentari deperibili soggetti al regime di temperatura controllata (ATP) nonché i prodotti agricoli i quali, pur non ricadendo nel regime ATP, sono soggetti a rapido deperimento, come frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, uova da cova, sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali.
Deroghe prefettizie Per quanto riguarda le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga (articoli 9 -11), l’art. 9 individua in via esclusiva le ipotesi in cui possono essere rilasciate, mentre l’art. 10 fissa le procedure per la loro richiesta e l’art. 11 quelle per il rilascio dell’autorizzazione. Qui si ribadisce che la deroga è riconosciuta solo per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza. Si rammenta ancora che il Ministero dell’interno ha precisato con nota prot. 2584-2010 del 2 dicembre 2019 che la validità delle deroghe prefettizie opera anche per i viaggi a vuoto necessari al raggiungimento del luogo di carico della merce, purché l’interessato ne faccia espressamente richiesta nella sua domanda specificando, altresì, le motivazioni alla base di questa necessità.
Divieti aggiuntivi per i trasporti di merci pericolose Per quanto riguarda i divieti aggiuntivi al sotto-
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stante calendario previsti per i trasporti di merci pericolose in regime ADR (art. 12), essi interesseranno quelli delle classi 1 (esplosivi) e 7 (radioattivi) nelle seguenti giornate dal 21 maggio al 4 settembre 2022 (art. 12, co. 1): - di ogni sabato dalle ore 08.00 alle ore 24.00 - di ogni domenica dalle ore 00.00 alle ore 24.00. Il divieto si applica in ragione della merce trasportata, per cui prescinde dalla massa complessiva del veicolo (interessando, quindi, anche i trasporti eseguiti con mezzi di massa inferiore alle 7,5 t). Peraltro, in deroga ai divieti aggiuntivi, il trasporto delle merci pericolose di classe 1 e 7 è consentito con veicoli di massa non superiore alle 7,5 t, nelle seguenti fattispecie (art. 12, co. 3): - trasporto nei casi di esenzione parziale o totale individuati nelle sottosezioni 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.6, 1.7.1.4, all. A dell’ADR; - trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al cap. 3.3, all. A dell’ADR; - trasporto di merci imballate in quantità limitate, ai sensi del cap. 3.4, all. A dell’ADR; - trasporto di merci imballate in quantità esenti, ai sensi del cap. 3.5, all. A dell’ADR.
Sanzioni Sotto il profilo sanzionatorio occorre anche ricordare che, a norma dell’art. 6, co. 12 del codice della strada (c.d.s.), il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose che non ottempera ai divieti
MESE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
di circolazione in oggetto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00. Dalla violazione consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo. In presenza di tali violazioni l’agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; l’agente deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra riportate non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è da due a sei mesi (art. 6, co. 15 del c.d.s.).
Il calendario dei divieti Nel dettaglio i divieti di circolazione si applicano alle giornate del 2022 evidenziate nella tabella allegata. Il testo degli atti citati e ogni altra informazione possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
GIORNO
(AdT)
INIZIO DIVIETO
FINE DIVIETO
1
sabato
09.00
22.00
2
domenica
09.00
22.00
6
mercoledì
09.00
22.00
9
domenica
09.00
22.00
16
domenica
09.00
22.00
23
domenica
09.00
22.00
30
domenica
09.00
22.00
6
domenica
09.00
22.00
13
domenica
09.00
22.00
20
domenica
09.00
22.00
27
domenica
09.00
22.00
6
domenica
09.00
22.00
13
domenica
09.00
22.00
20
domenica
09.00
22.00
27
domenica
09.00
22.00
Pag. 95 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2022
MESE
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
GIORNO
INIZIO DIVIETO
FINE DIVIETO
3
domenica
09.00
22.00
10
domenica
09.00
22.00
15
venerdì
14.00
22.00
16
sabato
09.00
16.00
17
domenica
09.00
22.00
18
lunedì
09.00
22.00
19
martedì
09.00
14.00
24
domenica
09.00
22.00
25
lunedì
09.00
22.00
1
domenica
09.00
22.00
8
domenica
09.00
22.00
15
domenica
09.00
22.00
22
domenica
09.00
22.00
29
domenica
09.00
22.00
2
giovedì
07.00
22.00
5
domenica
07.00
22.00
12
domenica
07.00
22.00
19
domenica
07.00
22.00
26
Domenica
07.00
22.00
2
sabato
08.00
16.00
3
domenica
07.00
22.00
9
sabato
08.00
16.00
10
domenica
07.00
22.00
16
sabato
08.00
16.00
17
domenica
07.00
22.00
22
venerdì
16.00
22.00
23
sabato
08.00
16.00
24
domenica
07.00
22.00
29
venerdì
16.00
22.00
30
sabato
08.00
16.00
31
domenica
07.00
22.00
5
venerdì
16.00
22.00
6
sabato
08.00
22.00
7
domenica
08.00
22.00
12
venerdì
16.00
22.00
13
sabato
08.00
22.00
15
lunedì
07.00
22.00
20
sabato
08.00
16.00
21
domenica
07.00
22.00
27
sabato
08.00
16.00
28
domenica
07.00
16.00
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MESE
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GIORNO
INIZIO DIVIETO
FINE DIVIETO
4
domenica
07.00
22.00
11
domenica
07.00
22.00
18
domenica
07.00
22.00
25
domenica
07.00
22.00
2
domenica
09.00
22.00
9
domenica
09.00
22.00
16
domenica
09.00
22.00
23
domenica
09.00
22.00
30
domenica
09.00
22.00
1
martedì
09.00
22.00
6
domenica
09.00
22.00
13
domenica
09.00
22.00
20
domenica
09.00
22.00
27
domenica
09.00
22.00
4
domenica
09.00
22.00
8
giovedì
09.00
22.00
11
domenica
09.00
22.00
18
domenica
09.00
22.00
25
domenica
09.00
22.00
26
lunedì
09.00
22.00
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Trasporti su strada interni e internazionali entrata in vigore di regolamenti e direttive del pacchetto mobilità dell’ue: febbraio 2022 Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 35/ AdT del 21 gennaio 2022 e a quanto pubblicato su Apinforma n. 15/2021, p. 41 e su Apinforma n. 18/2021, pp. 48-51, rispettivamente in materia di tachigrafo e di esercizio della professione di autotrasportatore, per rammentare e riepilogare le disposizioni dell’Unione europea rientranti nel c.d. Pacchetto mobilità, che entreranno in vigore nel corso del febbraio 2022.
Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2020/1054 del 15 luglio 2020 Il reg. (UE) n. 2020/1054 che novella i regolamenti (UE) n. 561/2006 e n. 165/2020 in materia di tachigrafo, prevede che a decorrere dal 2 febbraio 2022 nei trasporti internazionali su strada il conducente introduca nel tachigrafo digitale il simbolo del Paese in cui inizia il periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del Paese in cui lo termina. A decorrere dallo stesso 2 febbraio 2022 il conducente è tenuto, inoltre, a inserire il simbolo del Paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all’inizio della sua prima sosta in detto Stato. La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene con nave traghetto o per ferrovia, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo. Per i veicoli forniti di tachigrafo analogico, l’obbligo è già in vigore dal 20 agosto 2020, mentre per quelli forniti dei c.d. tachigrafi intelligenti satellitari di ultima generazione, che registrano automaticamente i dati di ubicazione, non è necessario che i conducenti inseriscano le informazioni di cui
sopra, dal momento che il tachigrafo registra automaticamente i dati sulla localizzazione del veicolo.
Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2020/1055 Il 21 febbraio 2022 saranno in vigore le modifiche introdotte dal reg. (UE) 2020/1055 ai regolamenti (UE) n. 1071/2009 sull’esercizio dell’attività di trasportatore su strada e n. 1072/2009 sullo svolgimento dei trasporti internazionali di merci su strada. In sintesi, si ha quanto segue: a) Reg. (UE) n. 1071/2009 - Accesso al mercato nazionale. Gli Stati membri non potranno più decidere di imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, che le imprese devono soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada. Ciò dovrebbe avere riflessi anche sulla normativa nazionale in tema di accesso al mercato, ma ad oggi il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito Ministero) non si è ancora pronunciato. - Stabilimento. È introdotta una disciplina più stringente per la sua dimostrazione e mantenimento. A proposito di questo requisito, va segnalata l’entrata in vigore della nuova lett. b), art. 5 del reg. (UE) 1071/2009 che impone all’impresa di organizzare l’attività dei propri veicoli impiegati nel trasporto internazionale in modo da garantirne il rientro a una delle sedi di attività nello Stato membro di stabilimento dell’impresa al più tardi entro 8 settimane dalla partenza. - Onorabilità. Se ne ha un inasprimento mediante l’estensione delle relative verifiche ai direttori esecutivi dell’impresa - in aggiunta, ovviamente, ai legali rappresentanti, amministratori e gestori dei trasporti -, e con l’aumento delle tipologie di condanne e sanzioni che possono determinare la perdita del requisito (ad es. sanzioni per
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diritto tributario, condanne per violazione delle norme sul distacco dei conducenti, violazioni sul cabotaggio e alla legge sulle obbligazioni contrattuali). Idoneità finanziaria. Si prevedono importi meno elevati (1.800 euro per il primo veicolo, 900 euro per ogni veicolo in più) per le imprese che esercitano l’attività con veicoli di massa superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t. Gli Stati, comunque, possono decidere anche per questa categoria di veicoli di applicare gli importi previsti per la generalità dei mezzi (9.000 euro per il primo veicolo e 5.000 euro per ciascun veicolo in più di massa complessiva superiore a 3,5 t). Idoneità professionale. È data facoltà agli Stati membri di: * promuovere una formazione periodica per i gestori dei trasporti ogni 3 anni; * dispensare dagli esami, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio della professione di imprese che esercitano con veicoli fino a 3,5 t, coloro i quali dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un’impresa dello stesso tipo nei 10 anni precedenti il 20 agosto 2020. Modifiche al Registro elettronico nazionale (REN). È inserita una serie di informazioni aggiuntive (nomi dei gestori dei trasporti; targhe dei veicoli; numero degli occupati al 31 dicembre dell’anno precedente; fattore di rischio ex art. 9, par. 1, della direttiva (UE) n. 22/2006 sui sistemi di classificazione dei rischi). Ovviamente, dal 21 febbraio 2022 saranno in vigore solo quelle disposizioni per le quali agli Stati non è stata lasciata facoltà di scelta. Per le altre, invece, occorrerà attendere le decisioni che saranno adottate dal Ministero.
b) Reg. (UE) 1072/2009 Per quanto concerne le modifiche al Regolamento 1072/2009 sullo svolgimento dei trasporti intracomunitari, dal 21 febbraio 2022 sarà in vigore il periodo di “raffreddamento” per i trasporti di cabotaggio, per effetto del quale al vettore che ha svolto i trasporti di cabotaggio consentiti e, cioè, i 3 trasporti di cabotaggio, entro una settimana dallo scarico del trasporto internazionale in entrata nel Paese ospitante, non è consentito effettuare altri trasporti di cabotaggio per i 4 giorni successivi nello stesso Paese in questione.
Sempre dal 21 febbraio 2022 entrano in vigore le disposizioni sulle prove documentali che il vettore deve fornire per dimostrare la correttezza e la regolarità dei trasporti di cabotaggio eseguiti [ad es. la produzione della CMR elettronica (E-CMR) et c.]. È lasciata, invece, ai singoli Stati la facoltà di applicare la disciplina del cabotaggio anche alla parte percorsa su strada nel quadro di un trasporto combinato. Infine, dal 21 maggio 2022 la licenza comunitaria sarà indispensabile per svolgere trasporti internazionali con veicoli o complessi veicolari di massa complessiva superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t.
Direttiva (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2020/1057 del 15 luglio 2020 Al momento l’Italia non ha dato attuazione, necessaria per la sua effettiva applicazione, alla direttiva (UE) 2020/1057 in materia di distacco dei conducenti. La direttiva prevede che dal 2 febbraio 2022 entrino in vigore le disposizioni sul distacco dei conducenti che: - escludono l’applicazione della normativa sui lavoratori distaccati (direttiva n. 96/71/CE) nelle operazioni di trasporto bilaterale con riguardo alle merci; a questo proposito, si rammenta che detta esclusione viene riconosciuta anche nel tragitto verso il Paese di destinazione e in quello di ritorno, in cui è consentita un’ulteriore attività di carico e/o scarico di merci in entrambe le direzioni, oppure nessuna attività nel tragitto di andata e fino a due attività nel tragitto di ritorno; anche il transito è escluso, - prevedono che un conducente, il quale effettui operazioni di cabotaggio debba considerarsi distaccato ai sensi della direttiva n. 96/71/CE. Sempre in merito al distacco, la direttiva (UE) 2020/1057 prevede che gli Stati membri possano stabilire l’obbligo, per il trasportatore con sede in un altro Stato membro, di trasmettere una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti di un altro Stato membro dove il conducente è distaccato, al più tardi all’inizio del distacco, avvalendosi di un formulario tipo multilingue dell’interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno (IMI). La dichiarazione deve contenere alcune informazioni essenziali, tipo identità del trasportatore, recapiti del gestore dei trasporti, informazioni sul
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conducente distaccato, data di inizio e fine distacco e numero targa veicoli a motore. Il regolamento di esecuzione sulla funzionalità dell’interfaccia pubblica connessa all’IMI è stato pubblicato sulla GUUE n. 443 del 9 dicembre 2021. Ad oggi, risulta che solamente il Belgio, la Francia
e la Slovacchia abbiano adottato degli atti normativi di recepimento della direttiva (UE) 2020/1057. Per approfondimenti e maggiori informazioni gli interessati, oltre a rifarsi sui citati numeri di Apinforma, possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
Pag. 100 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2022
Progetto “PASS4CORE-ITA 2” realizzazione di parcheggi sicuri e protetti per mezzi pesanti
Centro Ingrosso Interporto Pordenone SpA sta predisponendo un dossier finalizzato alla presentazione del progetto “PASS4CORE-ITA 2 - Parking Areas implementing Safety and Security FOR (4) CORE network corridors in ITALY, Step 2”, che finanzia interventi strategici per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto a livello europeo. La proposta progettuale, che va a valere sul bando 2021 del programma “Connecting Europe Facili-
ty”, è coordinata da Autostrada del Brennero SpA e coinvolge molteplici attori pubblici e privati in molte regioni d’Italia, con l’obiettivo di proseguire il progetto di realizzazione della rete nazionale di parcheggi per mezzi pesanti lungo le infrastrutture prioritarie della rete nazionale, contribuendo così a rendere maggiormente sostenibile e sicuro il trasporto su strada. L’Associazione, che da sempre manifesta l’esigenza di ampliare e migliorare le aree di parcheggio destinate ai mezzi pesanti, ha deciso di aderire all’iniziativa e di supportare la proposta progettuale. Si fa riserva di tornare sul tema una volta ricevuti i dovuti aggiornamenti sullo stato di avanzamento del progetto.
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(EV)
Allegato 1
Sintesi della proposta “PASS4CORE-ITA 2 - Parking Areas implementing Safety and Security FOR (4) CORE network corridors in ITALY – Step 2”
Obiettivi del progetto Il contesto di riferimento entro cui si sviluppa la proposta progettuale è rappresentato dallo sviluppo e miglioramento di una rete di parcheggi sicuri e protetti per mezzi pesanti lungo la rete stradale primaria nazionale. Il progetto denominato “PASS4CORE-ITA 2” e candidata ad essere co-finanziata dal programma CEF (Call 2021) e rappresenta un ulteriore step sequenziale a quanto avviato con un altro progetto italiano già cofinanziato nel 2019 e finalizzato pertanto ad estendere la lista di aree di parcheggio certificate come sicure e protette per mezzi pesanti in Italia. L’iniziativa, guidata da Autostrada del Brennero S.p.A., è di ampio respiro nazionale coinvolgendo interventi da parte di diversi stakeholders pubblici e privati in sette diverse regioni d’Italia, per la realizzazione e/o miglioramento di aree di parcheggio collocate lungo 3 dei 4 Corridoi TEN-T (CNC) che attraversano il nostro Paese: Mediterraneo, Baltico-Adriatico, ScandinavoMediterraneo. Perché il progetto PASS4CORE-ITA Gli interventi prevedono di realizzare e migliorare diverse aree di parcheggio lungo la rete stradale primaria italiana e di coordinare le proprie attività con quelle già in corso di realizzazione nell’ambito del progetto PASS4CORE-ITA 1, sotto l’egida del Comitato Centrale dell’Albo dell’Autotrasporto e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
Aree PASS4CORE-ITA
Aree PASS4CORE-ITA 2
I numeri del progetto Il progetto nel suo complesso permetterà di realizzare/migliorare oltre complessivamente circa 1.200 stalli per mezzi pesanti in 13 diversi parcheggi, impiegando una superficie complessiva di oltre 310.000 metri quadri. La Partnership LEAD APPLICANT: Autostrada del Brennero, CO-APPLICANTS: Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa Verona, Interporto Padova S.p.A., Centro Ingrosso Interporto di Pordenone S.p.A., Interporto della Toscana Centrale di Prato, Truck One - Area di Sosta di San Benedetto del Tronto (AP), Truck Village - Area di Sosta di Colleferro (RM).
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