notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 1 15 gennaio 2024
IN PRIMO PIANO CONVENZIONE CON SAVE SPA SERVIZI AEROPORTO DI VENEZIA
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 1 15 gennaio 2024
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
La Finanziaria 2024
8
Il collegato alla Finanziaria 2024
16
Bonus pubblicità
18
Copertura assicurativa degli eventi calamitosi
21
Assicurazione R.C.A.
22
Pubblicato l’avviso ISI Inail 2023
24
Nuova “Sabatini”. Aggiornamenti
24
Contributi per innovazione di processo e organizzazione
26
Aiuti di Stato
32
Legge di bilancio 2024
33
Legge di bilancio 2024. Esonero contributivo IVS
35
Legge di bilancio 2024. Esoneri contributivi lavoratrici madri
36
Autoliquidazione premio Inail
37
Aggiornate le tabelle ACI per l’anno 2024
39
CCNL chimica, plastica, gomma, vetro, concia
30
Settore edilizia
41
Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2023
44
Esami per idoneità all’impiego dei gas tossici
45
Sicurezza macchine e carrelli elevatori
46
SOA: rinnovo per la Calor Srl
48
Confermato il meccanismo di adeguamento dei prezzi
50
Confapi Aniem News
51
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
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La legge 152/2006 attraverso il D.Lgs N. 20 del 24/01/2011 obbliga chi ha locali destinati alla ricarica e/o alla sostituzione di batterie contenenti acido solforico a dotarsi di sostanza assorbente e neutralizzante al fine di prevenire l’inquinamento del suolo e di evitare danni a salute e all’ambiente derivanti dallo Chiedici come fare sversamento di acido solforico. per essere a norma !!!
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EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Business News
58
Meeting aziendali al Castello di Spessa
60
UDINE DESIGN WEEK. Opportunità di collaborazione
62
Convenzione con SAVE Spa - Servizi Aeroporto di Venezia
63
Divieti di circolazione di veicoli industriali
65
Tachigrafi intelligenti di seconda generazione
70
Autotrasporto. Noleggio veicoli senza conducente
71
Trasporti internazionali
73
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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La Finanziaria 2024
risorse utilizzate entro il perimetro previsto dalla ue
me rimborsate relative alle utenze domestiche del servizio idrico, energia elettrica, gas naturale, spese per affitto o interessi sul mutuo per la prima casa. Il lavoratore con figli deve dichiarare tale condizione al datore di lavoro attraverso apposita comunicazione contenente il codice fiscale dei figli.
Premi produttività (comma 18) Premessa È stata approvata la legge Finanziaria per il 2024, legge n. 213 del 30 dicembre 2023, pubblicata sul S.O. n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023. Il provvedimento contiene le principali disposizioni di natura fiscale applicabili dal 1° gennaio 2024 ed è composto da un solo articolo e da 561 commi. La manovra di fine anno complessiva deve tuttavia considerare, come parte integrante, anche altri provvedimenti di fine anno come ad esempio il D.L. 145/2023. Di seguito presentiamo sinteticamente i principali interventi riservandoci di ritornare sugli argomenti di maggiore interesse in successivi approfondimenti in Apinforma.
Fondo garanzia mutui prima casa (commi da 7 a 13) La possibilità di richiedere una garanzia fino all’80% del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa al relativo Fondo di garanzia è stato prorogato al 31 dicembre 2024. Il Fondo, istituito dalla legge 147/2013, è utilizzabile per l’acquisto della prima casa da parte di giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori e conduttori di alloggi di proprietà IACO di età inferiore a 36 anni e con una ISEE non superiore a 40.000 euro.
Welfare aziendale (commi 16 e 17) In deroga al terzo comma dell’art. 51 del TUIR e per il solo 2024, il plafond di benefit aziendali non soggetto a tassazione, ordinariamente previsto di 258,23 euro, viene incrementato a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico e a 1.000 euro per gli altri casi. Ricordiamo che rientrano anche le som-
Riproposta la tassazione ridotta al 5% sui premi di produttività fino ad un limite massimo complessivo di 3.000 euro. Questo limite è elevato a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono i dipendenti nell’organizzazione del lavoro. L’agevolazione riguarda esclusivamente i dipendenti del settore privato che nel 2023 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente inferiore a 80.000 euro. Il premio può essere usufruito anche attraverso i benefit aziendali di cui al comma 4 dell’art. 51 del TUIR, in questi casi concorreranno alla formazione del reddito secondo le regole specifiche e non saranno soggetti all’imposta sostitutiva del 5%. In pratica saranno esenti da tassazione se i dipendenti decidono di beneficiare del premio produttività con questa modalità.
Canone RAI (comma 19) Per il 2024 il canone RAI per uso privato addebitato in bolletta scenderà da 90 a 70 euro.
Plastic tax (comma 44 lett. a) Prorogata al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore dell’imposta sui manufatti in plastica monouso (plastic tax) di cui all’art. 1 commi da 634 a 652 della legge 160/2019.
Sugar tax (comma 44 lett. b) Prorogata al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore dell’imposta sulle bevande analcoliche (sugar tax) di cui all’art. 1 commi da 661 a 674 della legge 160/2019.
Aliquote Iva ridotte (comma 45) Abolita l’aliquota Iva ridotta del 5% prevista dalla
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legge di bilancio dello scorso anno per i prodotti della prima infanzia (pannolini, seggiolini da installare nelle autovetture, latte in polvere o liquido, preparazioni alimentari ecc.…) nonché per l’igiene femminile. Per tali prodotti viene quindi ripristinata l’aliquota del 10%.
Iva sul pellet (comma 46) L’aliquota Iva applicabile alle cessioni di pellet di cui al n. 98, Tabella A Parte III del DPR 633/72, è stata ridotta dalla legge finanziaria dello scorso anno dal 22% al 10%. La finanziaria in argomento prevede il mantenimento dell’aliquota al 10% limitatamente però ai primi due mesi dell’anno in corso (gennaio e febbraio).
Rivalutazione terreni e partecipazioni (commi 52 e 53) Riproposta la possibilità di rivalutare per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. La disposizione, originariamente prevista dalla legge 448/2001, prevede che i soggetti interessati eseguano il versamento dell’imposta sostitutiva e la redazione della perizia di stima entro il 30 giugno 2024. L’imposta sostitutiva è fissata nella misura del 16% sia per le partecipazioni qualificate e non qualificate sia per i terreni. Si ricorda che la legge di bilancio dello scorso anno ha esteso questa possibilità anche alle partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali. Il versamento potrà essere effettuato anche in forma rateale, in tre rate annuali di pari ammontare, con l’aggravio degli interessi del 3% sulla seconda e terza rata. Ricordiamo che le aliquote sono nel tempo aumentate, tuttavia le stesse producono effetti anche per le rivalutazioni di beni già oggetto di precedenti rivalutazioni. Il contribuente in questi casi può, infatti, utilizzare la riapertura dei termini anche per eseguire una rideterminazione al ribasso della valutazione dei terreni con la possibilità di cedere l’area ad un prezzo inferiore senza incorrere nella decadenza della rivalutazione dovendo considerare il valore rivalutato come valore minimo ai fini dell’imposizione sia diretta che indiretta.
Cedolare secca e locazioni brevi (comma 63) Sale al 26% la cedolare secca per i contratti di lo-
cazione a breve per l’immobile successivo al primo. Le persone fisiche che affittano fino a 4 unità immobiliari possono optare, in luogo della tassazione ordinaria, per la cedolare secca che sale dal secondo immobile dal 21% al 26%. In caso di più immobili la scelta di quello su cui applicare l’aliquota del 21% sarà fatta dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Rispetto al passato quindi in presenza di più immobili locati, la maggior aliquota del 26% troverà applicazione con riferimento ai canoni relativi al secondo, terzo e quarto immobile locato. Fino al massimo di quattro, oltre l’attività si considera esercitata in regime d’impresa. La disposizione in argomento riguarda esclusivamente le locazioni brevi, le locazioni normali o non brevi possono continuare a beneficare dell’aliquota del 21%. È inoltre previsto che l’aumento al 26% dell’aliquota opera soltanto in caso di locazione di almeno 2 immobili, conseguentemente in caso di locazione di un solo appartamento rimane applicabile l’aliquota del 21%. Qualora i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta viene mantenuta al 21%, prevedendo però che tale ritenuta sia operata a titolo di acconto. I soggetti residenti al di fuori della UE, con stabile organizzazione in uno stato dell’Unione, qualora incassino canoni o corrispettivi relativi ai contratti di locazione o intervengano nel pagamento dei canoni, devono adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni per gli affitti brevi di cui sopra, attraverso la stabile organizzazione. Qualora siano privi di stabile organizzazione nella Comunità Europea, gli adempimenti, in qualità di responsabile dell’imposta, dovranno essere effettuati attraverso la nomina di un rappresentante fiscale tra i soggetti di cui all’art. 23 del DPR 600/73.
Cessione immobili beneficiari del 110% (commi da 64 a 66) L’art. 67 comma 1 lett. b) del TUIR assoggetta a tassazione la plusvalenza realizzata da una persona fisica per la cessione di un immobile detenuto da meno di 5 anni. La plusvalenza relativa ad una cessione eseguita dopo 5 anni invece non è soggetta a tassazione. Su questo aspetto i commi in argomento individuano una nuova categoria di immobili suscettibili di generare plusvalenze tassabili. Più precisamente l’ipotesi riguarda i casi in
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cui l’immobile oggetto di cessione abbia beneficiato di interventi agevolati con la detrazione del 110% di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 terminati da non più di 10 anni dall’atto della cessione. In pratica quindi chi venderà immobili ristrutturati dopo aver beneficiato del 110% entro 10 anni dai lavori eseguiti, fatta eccezione per l’abitazione principale, dovrà assoggettare a tassazione l’eventuale plusvalenza realizzata. A queste plusvalenze in luogo del regime di tassazione ordinaria, sarà possibile applicare in via alternativa un’imposta sostitutiva del 26%. Per quanto riguarda la determinazione della plusvalenza in via ordinaria, vale a dire nei casi di cui alle lettere a) e b) comma 1 dell’art. 67, questa è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente. Con riferimento agli immobili beneficiari del 110% si deve distinguere a seconda che i lavori siano conclusi da meno di 5 anni o da più di 5 anni. Se i lavori sono conclusi da meno di 5 anni e si sia beneficato della cessione del credito o dello sconto in fattura, non si potranno considerare le spese sostenute per gli interventi del 110%, con la conseguenza che la plusvalenza sarà di valore maggiore. Se invece il contribuente ha scelto di beneficare direttamente in dichiarazione della detrazione, sarà possibile conteggiare anche le spese del superbonus del 110%. Se i lavori si sono conclusi da più di 5 anni sarà possibile conteggiare il 50% delle spese sostenute per il 110%.
Esenzione IMU enti non commerciali (comma 71) Questa norma introduce un’interpretazione autentica dell’art. 1 comma 759 lett. g) della legge n. 160/2019 confermando l’esenzione dal versamento dell’Imu per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del D.lgs. 504/92 destinati in modo esclusivo alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricettive e sportive, nonché attività di cui all’art. 16, lett. a) della legge 222/85. Gli immobili si considerano posseduti anche quando sono concessi in comodato a uno dei predetti enti funzionalmente o strutturalmente collegati ai precedenti. È comunque richiesto che il comodatario svolga nell’immobile attività di cui sopra con modalità non commerciali. La norma precisa che gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazio-
ni sopra indicate in precedenza, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
Delibere Imu (commi da 72 a 74) In deroga al termine ordinario di approvazione e pubblicazione delle delibere e regolamenti IMU, solo per il 2023, tali atti si considerano tempestivamente approvati e quindi applicabili, anche se inseriti nel portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicati sul portale stesso entro il 15 gennaio 2024. Se dall’applicazione delle aliquote pubblicate entro i termini di cui sopra risulta un’imposta a debito, i contribuenti dovranno versare l’integrazione entro il 29 febbraio 2024, se invece risulta un credito il rimborso sarà eseguito secondo le regole ordinarie. A decorrere dal 2024 i termini di inserimento e di pubblicazione delle delibere comunali sul portale Federalismo fiscale, rispettivamente 14 ottobre e 28 ottobre, se cadono di sabato o in un giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
Cessione beni a turisti extra Ue (comma 77) Modificata l’agevolazione prevista dall’art. 38-quater del DPR 63/72 che riconosce ai viaggiatori extracomunitari la possibilità di acquistare beni in Italia fruendo della detassazione e del rimborso dell’Iva. La formulazione previgente trovava applicazione per acquisti di importo complessivo superiore a 154,94 euro, Iva compresa. Ora la legge finanziaria in argomento riduce questo importo a 70 euro allargando così la platea di interessati allo scopo di rilanciare la filiera del turismo nazionale. Il nuovo limite è applicabile agli acquisti posti in essere dal 1° febbraio 2024.
Rottamazione del magazzino (commi da 78 a 85) Riproposta la possibilità di regolarizzare le risultanze del magazzino secondo modalità già previste in passato dalla Finanziaria 2000. Tale possibilità è riservata a tutti gli esercenti attività d’impresa, ad esclusione dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali. La regolarizzazione consente di adeguare il magazzino attraverso l’eliminazione o l’iscrizione di nuovi valori o
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quantità alle rimanenze iniziali, adeguandole alla reale situazione del contribuente. È quindi consentito adeguare i valori delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse. Sono interessate le rimanenze di cui all’art. 92 del TUIR vale a dire prodotti finiti, merci, materie prime, sussidiarie e semilavorati relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, in genere trattasi quindi delle esistenze iniziali al 1° gennaio 2023. Sono invece escluse le opere, forniture e servizi, comprese quelle di durata ultrannuale di cui all’art. 93 del TUIR. La regolarizzazione attraverso la riduzione delle esistenze iniziali dovrà avvenire sia attraverso il pagamento dell’Iva corrispondente sia attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito e sull’Irap, che sarà comunque indeducibile ai fini fiscali. L’iscrizione di esistenze iniziali richiederà invece il versamento della sola imposta sostitutiva. Eliminazione di esistenze iniziali In questi casi si è in presenza di sopravalutazioni del magazzino fatte in passato finalizzate a far emergere utili fittizi e nascondere perdite d’esercizio. La regolarizzazione prevede il versamento: - dell’Iva determinata in base all’aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione che sarà stabilito da apposito decreto. L’aliquota media, considerando l’esistenza di operazioni non soggette ad Iva, sarà determinata dal seguente rapporto: Iva relativa alle operazioni al netto di quelle sulla sessione cespiti --------------------------------------------------volume d’affari -
di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, pari al 18%, calcolata sulla differenza tra il valore calcolato ai fini Iva e il valore delle esistenze iniziali eliminato.
Iscrizione di esistenze iniziali In base ai chiarimenti forniti in passato non è consentita l’iscrizione di valori precedentemente sottostimati ma vi deve essere un effettivo aumento di quantità, diversamente si tratterebbe di una sorta di rivalutazione. La regolarizzazione in questi casi comporta il versamento della sola imposta sostitutiva del 18% non essendo dovuto alcun versamento ai fini Iva.
Entrambi i versamenti sono condizionati dalla fissazione del coefficiente di maggiorazione, pertanto eventuali valutazioni sulla convenienza all’adesione alla regolarizzazione risulta ancora incerto. L’importo dovuto dovrà essere versato in due rate di pari importo, la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte per il periodo 2023 e la seconda per il saldo per il 2024. Il riallineamento avrà valenza sia fiscale che civile e non produrrà effetti sui profili sanzionatori. Ciò significa che l’allineamento non consente di far scattare norme penali – tributarie ed inoltre produce effetti anche sui processi verbali di contestazione (PVC), notificati fino alla data di entrata in vigore della finanziaria in argomento e, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione, nonché del contenzioso. La procedura si perfeziona con l’indicazione di questa scelta nella dichiarazione dei redditi e l’eventuale mancato pagamento del dovuto sarà recuperato dall’amministrazione finanziaria mediante iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, gravato di sanzioni e interessi.
Dichiarazione per gli interventi del 110% (commi 86 e 87) Gli immobili destinatari di interventi con il 110% che implicano variazioni nella consistenza dell’unità immobiliare dovranno essere oggetto di una specifica dichiarazione di variazione dello stato dei beni, al fine di consentire l’aggiornamento dei dati catastali. Il rispetto di tale adempimento sarà verificato utilizzando, da parte dell’amministrazione finanziaria, le moderne tecnologie anche al fine dell’aggiornamento della rendita dell’immobile.
Ritenute bonifici edilizi (comma 88) La ritenuta che banche e poste devono operare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico aumenta dall’8% all’11%. La nuova percentuale sarà applicabile ai bonifici posti in essere a partire dal 1° marzo 2024.
Ritenuta agenti assicurativi (commi 89 e 90) Eliminata l’esenzione da ritenuta per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente dalle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i
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loro rapporti con le imprese di assicurazioni e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazioni in regime di reciproca esclusiva. Dal 1° aprile 2024 anche per queste provvigioni si renderà applicabile la ritenuta a titolo d’acconto del 23% sul 20% o sul 50% a seconda della presenza o meno di dipendenti in capo al percipiente.
allegare alla relativa richiesta copia del modello F24 Elide comprovante il versamento dell’Iva, in occasione della prima cessione interna. Ciò al fine di consentire all’Agenzia delle entrate di accertare la sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa.
Ivie e Ivafe (comma 91)
Introdotto uno specifico vincolo per la compensazione dei crediti maturati a titolo di contributi INPS che potrà essere effettuata solo a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Per i datori di lavoro non agricoli la compensazione sarà spendibile a partire dal 15° giorno successivo alla trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni per il calcolo dei contributi da cui emerge il credito o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive. Per i datori di lavoro agricoli la compensazione sarà utilizzabile a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione da cui il credito emerge.
L’aliquota relativa dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) è stata incrementata dallo 0,76% all’1,06%. Raddoppia invece l’aliquota sul valore delle attività finanziaria all’estero (IVAFE) che dal 2‰ passa al 4‰ per le attività finanziarie detenute in stati o territori con regime fiscale privilegiato. L’incremento non riguarda le attività che non si trovano nei paesi black list.
Tassazione diritti reali di godimento (comma 92 lett. a) e b)) Tra i redditi diversi previsti dall’art. 67 comma 1 lett. h) del TUIR da assoggettare a tassazione vengono ricompresi anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento. Così la costituzione di diritti reali su fondi originerà un imponibile Irpef determinato come differenza tra il corrispettivo percepito e le spese specificatamente inerenti alla produzione di questo reddito.
Cessione metalli preziosi (comma 92 lett. c)) Con la modifica dell’art. 68, comma 7 lett. d) del TUIR, la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di metalli preziosi, anche in assenza della documentazione comprovante il prezzo di acquisto, viene assunta nella nuova misura del 100% del prezzo di cessione. In precedenza la percentuale era fissata nella misura del 25%.
Veicoli da San Marino e Città del Vaticano (comma 93) Per i veicoli introdotti in Italia e provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano si applica la disciplina prevista per gli acquisti comunitari, per i quali, ai fini dell’immatricolazione o successiva voltura, l’acquirente italiano deve
Compensazione crediti previdenziali (comma 94 lett. a), 96 e 97)
Ruoli superiori a 100.000 euro (comma 94 lett. b) e 96) Dal prossimo mese di luglio sarà esclusa la possibilità di compensazione con modello F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di importi iscritti a ruolo per imposte o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della Riscossione per importi superiori a 100.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione. Il blocco alla compensazione viene meno con il pagamento delle somme dovute.
Cessazione partite Iva (comma 99) La Finanziaria dello scorso anno al fine di contrastare l’utilizzo di partite Iva fittizie, ha introdotto una forma di controllo dell’amministrazione finanziaria che prevedeva l’invito a comparire a carico del contribuente. Tale invito serviva a verificare l’effettivo esercizio dell’attività e l’assenza di profili di rischio. È stato previsto inoltre che in caso di mancata comparizione o di esito negativo dei riscontri, l’Agenzia poteva emanare un provvedimento di cessazione della partita Iva. Se successivamente lo stesso contribuente avesse richiesto
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egolamento 779/2019,
TS Traction & Service S.r.l. Via Vilsbiburg 6B/1 – 33030 Buja (UD) ts@traction-service.it | officina@fvgrail.it
l’apertura di una nuova posizione Iva, avrebbe dovuto rilasciare una garanzia fideiussoria non inferiore a 50.000 euro valida almeno tre anni. Ai destinatari dei Provvedimenti di cessazione era inoltre prevista l’irrogazione di una sanzione di 3.000 euro. La Finanziaria di quest’anno aggiunge un nuovo comma 15 – bis 3) all’art. 35 del DPR 633/72, prevedendo che il rilascio della garanzia per la riapertura della posizione Iva, si producono anche a seguito della notifica del provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la chiusura d’ufficio, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano presentato la dichiarazione di cessazione dell’attività e chiusa quindi volontariamente la posizione Iva. Viene inoltre previsto che si applica in ogni caso la sanzione di 3.000 euro. In pratica l’integrazione all’impianto normativo dello scorso anno mira a evitare che i soggetti già in odore di cancellazione d’ufficio, si sottraggano agli effetti conseguenti alla notifica del provvedimento dell’Agenzia procedendo con una cessazione volontaria.
Potenziamento recupero coattivo (comma 100) Al fine di migliorare l’attività di riscossione dell’amministrazione finanziaria è stato introdotto il nuovo art. 75 – ter al DPR 602/1973. L’integrazione consentirà all’agente della riscossione di avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di procedure telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie a tal fine. L’utilizzo di queste procedure e gli aspetti tecnici saranno definite con appositi decreti nel rispetto dei diritti del contribuente e sentito il Garante della privacy.
Rischio catastrofi (commi da 101 a 111) Previsto l’obbligo di sottoscrivere, da parte delle imprese con sede legale in Italia o estere con stabili organizzazioni nel nostro paese, una polizza assicurativa a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti e macchinari a copertura di eventi calamitosi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. La stipula della polizza dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2024. L’eventuale mancato rispetto di questo nuovo obbligo dovrà essere considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni, anche per quelle collegate ad eventi calamitosi e catastrofali. La polizza deve prevedere uno scoperto o franchi-
gia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Le imprese di assicurazioni potranno offrire questa copertura direttamente, in coassicurazione o in forma consortile. Previsto in capo alle imprese di assicurazione, l’obbligo di garantire la sottoscrizione di queste polizze, infatti, in caso di violazione o esclusione dell’obbligo a contrarre o rinnovare tali polizze, l’IVASS irrogherà pesanti sanzioni. Queste disposizioni non sono applicabili agli imprenditori agricoli per i quali rimane applicabile la disciplina del Fondo mutualistico nazionale (legge 234/2021).
Rette asili nido (comma 177) Aumentato il bonus asilo nido fino a 2.100 euro per i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro, all’interno dei quali vi siano nascite nel 2024 ed almeno un altro figlio di età inferiore ai 10 anni.
ISEE (commi da 183 a 185) Nella determinazione dell’ISEE sono esclusi dal conteggio fino all’importo complessivo di 50.000 euro i titoli di Stato di cui all’art. 3 del DPR 398/2003 e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
Sabatini – ter (comma 256) Rifinanziata con 100 milioni di euro la Sabatini – ter al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno a favore degli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese.
Sostegno autotrasporto (comma 292) Incrementata di 100 milioni di euro per il 2027 l’autorizzazione di spesa prevista per gli interventi a sostegno dell’autotrasporto (art. comma 89 legge 147/2013) disponendo che alla relativa ripartizione si provvederà con successivo decreto interministeriale.
Bonus autotrasportatori conto terzi (commi da 296 a 297) Il bonus a favore degli autotrasportatori in conto terzi previsto dall’art. 14, comma 1 lett. a) del D.L. 144/2022 è stato esteso alle spese sostenute nel mese di luglio 2022. Il beneficio è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta nella misura
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massima del 12% della spesa sostenuta per carburanti a favore delle imprese esercenti attività di trasporto conto terzi iscritte nel relativo Albo e di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t.
Deroghe CUP in fattura (comma 479) Previste delle deroghe all’obbligo di inserimento del Codice unico di progetto CUP nelle fatture relative all’acquisizione di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici. Il comma in commento prevede la possibilità di omettere l’indicazione del CUP: - nelle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato;
-
nelle fatture emesse prima della corretta attribuzione, da parte delle PA, del CUP stesso, se la disciplina applicabile ammette la possibilità di sostenere le spese anteriormente all’atto di concessione.
Imposta municipale propria FVG (comma 528) L’imposta municipale propria, istituita dall’art. 8 del D. Lgs. n. 23/2011, si applica dal periodo d’imposta 2023, anche all’imposta locale immobiliare autonoma della regione FVG di cui alla L.R. n. 17/2022.
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(PZ)
Il collegato alla Finanziaria 2024 interventi di completamento della manovra di fine anno
Premessa Sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge n. 191 del 2023 di conversione del D.L. n. 145 del 2023 “Collegato alla Finanziaria 2024” che completa la manovra di fine anno voluta dal Governo. Numerosi sono gli interventi di natura fiscale destinati a privati e imprese e che di seguito illustriamo sinteticamente.
Rateizzazione acconto (art. 4) Prevista la possibilità per i contribuenti con un volume di ricavi inferiore a 170.000 euro di differire il secondo acconto di novembre 2023 al 16 gennaio 2024 in unica rata o in 5 rate di pari importo (Apinforma n. 19/2023).
Integratori alimentari (art. 4 - ter) Prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% agli integratori alimentari classificabili nella voce doganale 2106 per i quali non risultano applicabili le aliquote agevolate del 4% e del 5%.
Chirurgia estetica (art. 4 - quater) A partire dal 17 dicembre 2023 le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica volte a curare malattie o problemi di salute o tutelare e mantenere la salute psico – fisica potranno beneficiare del regime di esenzione Iva. È richiesto che le condizioni citate risultino da apposita attestazione medica.
Schede 8, 5 e 2 ‰ (art. 4 - quinquies, commi 1 e 2) Soppresso l’obbligo che doveva trovare applica-
zione a decorrere dal 2023, posto a carico dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille. Il nuovo comma 2 prevede che le buste in argomento siano consegnate secondo modalità che saranno stabilite da uno o più provvedimenti delle Entrate. Abrogato anche l’obbligo di conservare le schede ricevute fino al 31.12 del secondo anno successivo.
Abrogazione obbligo invio corrispettivi al STS (art. 4 - quinquies, comma 3) Abrogata la disposizione che prevedeva, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, di inviare i dati dei corrispettivi tramite registratore telematico.
Fattura elettronica consumatori finali (art. 4 - quinquies, comma 4) Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali saranno rese disponibili a questi ultimi nella propria area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle entrate, anche se non espressamente richiesto. Non è quindi più richiesta l’adesione alla specifica convenzione.
Transazione fiscale (art. 4 - quinquies, comma 5) In caso di adesione ad una proposta di transazione fiscale ex art. 63 del D. Lgs. n. 14/2019 avente ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate che preveda la falcidia del debito originario, superiore alla percentuale e all’importo definiti con un apposito provvedimento, la stessa potrà essere approvata solo previo parere conforme espresso dalla Struttura centrale che sarà individuata da apposito provvedimento. Questa disposizione è applicabile alle transazioni poste in essere dal 1° febbraio 2024.
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Proroga riversamento credito R&S (art. 5) Prevista una nuova proroga per la sanatoria dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, le domanda andranno presentate entro il 30 giugno 2024 mentre i pagamenti (riversamenti) dovranno essere effettuati entro il 16 dicembre 2024. Si tratta della spinosa questione legata ai recuperi dei crediti R&S riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate nella stragrande maggioranza dei casi verificati.
Verifiche fiscali e garanzie del contribuente (art. 8 - bis) In caso di verifica fiscale, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni della stessa e del suo oggetto e di farsi assistere e rappresentare da un professionista abilitato. Questa previsione è inserita nello Statuto del contribuente ed è applicabile sempre anche per la semplice interlocuzione con gli uffici.
Deposito bilancio (art. 8 - ter) Estesa agli esperti contabili iscritti nella Sezione B dell’Albo dei commercialisti la possibilità di: - depositare bilanci e relativi verbali al Registro delle imprese; - richiedere l’iscrizione nel Registro delle imprese di atti societari per i quali non è richiesto l’intervento del notaio.
Piani Individuali di Risparmio (art. 8 - quinquies) Previsto che in caso di Piani costituiti presso lo stesso intermediario o la stessa impresa di assicurazioni, fermi restando i limiti di investimento già previsti, ogni persona fisica può essere titolare di più Piani di Risparmio.
Sabatini - ter (art. 13 comma 1) Oltre alla Finanziaria anche il Collegato in argomento ha stanziato 50 milioni di euro per la Sabatini – ter al fine di assicurare continuità alle
misure di sostegno a favore degli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese.
Locazioni brevi (art. 13 - ter) Prevista l’assegnazione da parte del Ministero del Turismo, di un nuovo codice identificativo nazionale CIN a favore delle unità abitative destinate a locazioni turistiche, locazioni brevi e strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere. Il codice è assegnato previa presentazione di apposita domanda telematica da parte del locatore o soggetto titolare della struttura e dovrà essere esposto all’esterno dello stabile, indicato in ogni annuncio e dai soggetti che esercitano attività di intermediazione o di gestione di portali. Previsto inoltre che queste strutture immobiliari siano dotate: - di dispositivi per la rilevazione del gas; - di estintori portatili a norma di legge. Per i trasgressori sono previste pesanti sanzioni.
Adeguamento statuti ASD e SSD (art. 16 comma 2 - bis) Ulteriormente prorogato dal 31.12.2023 al 30.5.2024 il termine per adeguare gli statuti delle associazioni o società sportive dilettantistiche alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 36/2021 riguardanti la riforma dello sport. Le modifiche statutarie in argomento sono esenti dall’imposta di registro.
Accesso 5 ‰ ONLUS (art. 17 - bis) Prorogato dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine per l’accesso al 5 ‰ per le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe al 22 novembre 2021 con le modalità previste dal DPCM 23.7.2020 per gli Enti di volontariato.
Bonus psicologico (art. 22 - bis) Incrementati di 5 milioni di euro i fondi destinati al bonus psicologico di cui al D.L. 228/2021, pari a un massimo di spesa per persona di 1.500 euro. Le risorse messe a disposizione salgono così a 13 milioni per il 2024 e viene parametrato ai valori ISEE.
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(PZ)
Bonus pubblicità entro il 9 febbraio la conferma degli investimenti
Premessa Entro il 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno effettuato lo scorso anno investimenti pubblicitari, devono presentare una comunicazione di conferma delle somme investite. L’art. 57-bis del D.L. 50/2017 ha previsto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari fatti tramite giornali, periodici ed emittenti radio e televisive al fine di agevolare le imprese nell’attività di comunicazione e divulgazione dei propri servizi o prodotti attraverso l’utilizzo dei media. Il bonus è stato oggetto di diverse modifiche ed integrazioni, da ultimo il D.L. 17/2022 (Energia) lo ha fissato al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto all’anno precedente e circoscritto a quelli fatti sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line. Sono conseguentemente stati esclusi gli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali analogiche e digitali. La norma prevede l’invio di una prima dichiarazione, da presentare entro marzo dell’anno di riferimento, a titolo di prenotazione del credito e una seconda a conferma dell’investimento fatto nell’anno successivo ed oggetto del presente articolo.
Soggetti interessati Il credito è riconosciuto a tutte le imprese a prescindere dalla loro forma giuridica nonché agli enti non commerciali e ai liberi professionisti. Non assume alcuna rilevanza quindi la dimensione aziendale o il regime contabile adottato, rientrando anche i soggetti in semplificata.
Gli investimenti effettuati nel 2023 Per le spese sostenute lo scorso anno la misura del
bonus è pari al 75% degli investimenti effettuati su periodici e quotidiani escludendo quelli su emittenti televisive e radiofoniche. È stato anche reintrodotta la condizione che l’incremento di spesa sia stato di almeno l’1% in più rispetto all’anno precedente. La dichiarazione preventiva andava presentata entro il 31 marzo del 2023, mentre quella consuntiva, relativa agli investimenti effettivamente effettuati nel 2023, andrà presentata entro il 9 febbraio 2024. Le dichiarazioni vanno presentate utilizzando l’apposito modello, con istanza telematica da inviare tramite piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle entrate.
Gli investimenti programmati per il 2023 Dal 1° gennaio 2023 il bonus è stato limitato alle sole spese per la diffusione a mezzo stampa di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici nazionali, locali, comprese le testate on line. Sono stati invece esclusi gli investimenti fatti su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Il credito è riconosciuto sulle campagne pubblicitarie effettuate nel 2023 nella misura teorica unica del 75% del valore incrementale rispetto all’anno prima. Gli investimenti devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate, in ogni caso, della figura del direttore responsabile. Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali per esempio televendite, giochi o scommesse con vincite di denaro, messaggeria vocale o chat line con servizi a sovraprezzo, grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei, pubblicità su autovetture, annunci su schermi di sale cinematografiche e portali on line. Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità. Se le fatture non sono state emesse da imprese editoriali ma
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da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere specificato l’importo delle spese sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario. Il costo deve essere assunto al netto delle spese accessorie come ad esempio le intermediazioni e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario anche se ad esso funzionale.
Il calcolo Il credito d’imposta è calcolato nella misura del 75% del valore incrementale rispetto all’anno precedente. Si dovranno comparare quindi le spese sostenute nel 2023 con quelle del 2022 e verificare che si sia verificato un incremento almeno dell’1%. In assenza dell’incremento il bonus non spetta. Verificato l’incremento degli investimenti il credito teorico sarà pari al 75% delle spese incrementali sostenute nel corso del 2023. L’investimento deve essere incrementale di almeno l’1% rispetto all’anno precedente, richiedendo comunque l’esistenza di un investimento. Così se nel 2022 non si è realizzato alcun investimento, nel 2023 non si potrà accedere al bonus perché non si realizza alcun incremento, mancando il confronto con l’anno precedente. Per la stessa ragione sono esclusi i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2023.
La prenotazione per il 2023 Come anticipato sono previste due comunicazioni, una per prenotare il bonus e una, a consuntivo, per confermare gli investimenti. La trasmissione del modello di comunicazione di prenotazione doveva essere fatta nella finestra temporale tra il 1° marzo e il 31 marzo 2023. La comunicazione contiene i dati identificativi del richiedente e il costo complessivo degli investimenti effettuati e quelli programmati per l’anno.
La fruizione del bonus Il bonus è fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 da presentare in via telematica con i servizi dell’Agenzia (Entratel/Fisconline), a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi che analizzeremo di seguito. Il bonus dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno di maturazione dello stesso e in quelli successivi fino al completo utilizzo. Il codice tributo da utilizzare per la compensazione è il 6900.
Il credito d’imposta La misura del benefit è pari al 75% dell’investimento pubblicitario incrementale effettuato, così un’impresa che nel 2023 ha speso 30.000 euro, potrà beneficiare del credito d’imposta se tale importo supera di almeno l’1% l’importo investito nel 2022. Se ad esempio nel 2022 l’investimento è stato di 20.000 euro, il credito d’imposta teorico sarà di 7.500 euro (30.000 – 20.000 X 75%). In realtà tale percentuale è teorica perché non rilevando l’ordine di presentazione cronologica delle domande, le somme messe a disposizione dallo Stato saranno ripartite pro quota. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, si procede con una ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini le comunicazioni telematiche. Operativamente il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno prenotato il bonus con l’indicazione del credito teoricamente fruibile e successivamente, dopo la presentazione delle dichiarazioni sostitutive a consuntivo, pubblica l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito e la percentuale effettivamente spettante.
Cumulabilità Il bonus in argomento non è cumulabile per le medesime voci di spesa con altre agevolazioni statali, regionali o europee, a meno che disposizioni successive non ne prevedano espressamente la cumulabilità. Il credito è concesso nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis”.
Il trattamento contabile e fiscale Per quanto riguarda l’aspetto contabile l’eliminazione, per effetto del D. Lgs. 139/2015 dei costi di pubblicità dalla voce dello stato patrimoniale B.I 2, ha fatto venir meno la possibilità di una generica capitalizzazione dei costi di pubblicità. Le spese legate al credito d’imposta in argomento sono da contabilizzare quali costi di periodo da esporre nella voce B. 7 del conto economico. Il credito d’imposta è configurabile quale contributo in conto esercizio e, secondo l’OIC 12, detto contributo deve essere rilevato nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirlo. Il momento di rilevazione in contabilità di tale contributo, quindi, deve coincidere con il momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per l’agevolazione siano soddisfatte e che il contributo sia erogato. Conseguentemente i contributi corrisposti a fronti di ricavi
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o costi dell’attività caratteristica devono essere classificati nella voce A.5 del conto economico con separata indicazione in apposita sottovoce. Fiscalmente le spese per gli investimenti in esame si considerano sostenute secondo le regole generali della competenza richiamate dall’art. 109 del TUIR. Con riferimento alle prestazioni di servizi viene previsto che il criterio da seguire per l’imputazione a conto economico del costo è quello dell’ultimazione della prestazione. Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione non dispone alcuna esenzione da tassazione, il credito d’imposta concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
L’attestazione È previsto che l’investimento sia attestato da un soggetto abilitato attraverso il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. In alternativa l’attestazione può essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione contabile dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile. L’attestazione è necessaria per l’accesso al credito e pertanto deve essere prodotta solo in relazione alla dichiarazione sostitutiva degli investimenti
effettuati a consuntivo. La stessa deve essere conservata dal beneficiario per le verifiche successive ed esibita su richiesta dell’amministrazione finanziaria.
Antimafia Per accedere al beneficio è inoltre necessario sottoscrivere, se il credito supera i 150.000 euro, una dichiarazione sostitutiva concernente l’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia. Tale dichiarazione è inserita all’interno del modello di domanda. Nessun documento dovrà invece essere allegato alla comunicazione telematica né alla dichiarazione sostitutiva contenuta nel modello e resa telematicamente.
Controlli Qualora sia accertata la carenza di uno dei requisiti richiesti dalla normativa in argomento e sia accertata l’indebita fruizione del bonus, l’amministrazione finanziaria provvederà al recupero delle relative somme e all’irrogazione della relativa sanzione.
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(PZ)
Copertura assicurativa degli eventi calamitosi la legge di bilancio 2024 introduce l’obbligo assicurativo per le imprese Con Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale n. 303 di pari data, ai commi 101 e seguenti, per tutte le imprese con sede legale in Italia e con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, è introdotto l’obbligo di stipula, entro il 31 dicembre 2024, di contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali o commerciali cagionati da eventi naturali
calamitosi o catastrofici, verificatisi sul territorio nazionale, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni. La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e un premio assicurativo proporzionale al rischio. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy possono aggiornare tali valori, così come possono stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sulle risorse pubbliche. Le sanzioni sono previste solo a carico delle compagnie assicurative. Gli Uffici Economico e Fiscale restano a disposizione per ogni approfondimento.
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(MM)
Assicurazione R.C.A. modifiche al Codice delle assicurazioni private
Il Decreto Legislativo n. 184 del 22 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2023, apporta modifiche al Codice delle Assicurazione Private (di seguito “C.d.A.P.). Nello specifico, si evidenzia: A) la nuova definizione di veicolo: 1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia con: 1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o 1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h; 2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al precedente punto 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno; 3) veicoli elettrici leggeri che saranno individuati entro 90 giorni decorrenti dal 23 dicembre 2023, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo in parola, con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno; B) l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (art. 2054 c.c.) sussiste in relazione ai veicoli di cui alla precedente lett. A), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente. L’obbligo prescinde dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento e permane anche se il veicolo viene usato esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizione;
C) che permane la facoltà di stipulare, secondo le prassi contrattuali in uso, polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli purché analiticamente individuati; D) non sono soggetti all’obbligo di assicurazione i veicoli: 1) formalmente ritirati dalla circolazione; 2) il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente; 3) non idonei all’uso come mezzo di trasporto; 4) il cui utilizzo è stato volontariamente sospeso per effetto di una formale comunicazione all’assicuratore. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all’assicurazione da effettuarsi entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 10 mesi rispetto all’annualità. In relazione alle fattispecie da n. 1 a n. 4 che precedono, in caso di sinistro, è prevista l’operatività del Fondo di garanzia per le vittime della strada. E) il contratto di assicurazione per responsabilità civile è stipulato per somme non inferiori a: 1) nel caso di danni alle persone, euro 6.450.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; 2) nel caso di danni alle cose, euro 1.300.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; F) il diritto del contraente o, se persona diversa, del proprietario ovvero dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria di esigere in qualunque momento, entro 15 giorni dalla richiesta, l’Attestazione sullo Stato del Rischio degli ultimi 5 anni del contratto di assicurazione obbligatoria o sull’assenza di sinistri. La consegna dell’Attestazione è effettuata per via telematica mediante le previste banche dati elettroniche. La normativa ha come obiettivo l’uniformità di contenuto e formato in tutti gli Stati UE degli Attestati di Rischio.
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È stato altresì previsto che le assicurazioni trattino le Attestazioni di Rischio emesse in altri Stati membri al pari di quelle emesse da una assicurazione con sede in Italia. È introdotto il divieto di operare discriminazioni tra i contraenti, maggiorazioni dei premi in ragione della nazionalità o unicamente sulla base del loro precedente stato di residenza; G) che, in caso di sinistro causato da un veicolo consistente in un veicolo trainante e in un rimorchio, la richiesta di indennizzo del danno può essere presentata all’assicurazione del rimorchio, se diversa da quella del veicolo trainante, qualora non possa essere identificato il
veicolo trainante e sempre che la legge nazionale applicabile al sinistro preveda che l’assicuratore del rimorchio provveda all’indennizzo. L’assicurazione del rimorchio, che ha indennizzato il danneggiato, avrà azione di regresso nei confronti dell’assicurazione del veicolo trainante o del Fondo di garanzia per le vittime della strada o dell’equivalente organismo dello Stato membro la cui legge nazionale si applica in caso di sinistro. L’Ufficio Economico dell’Associazione resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
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(MM)
Pubblicato l’avviso ISI Inail 2023 entro il 21 febbraio 2024 saranno fissate le date di apertura della procedura informatica per la presentazione delle domande Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 31/ AdT del 17 gennaio 2024 per segnalare che il 20 dicembre 2023 l’Inail ha pubblicato sul proprio sito web (www.inail.it) l’avviso pubblico Isi 2023 (di seguito avviso), di cui è stata data comunicazione anche sulla G.U. n. 296 del 20 dicembre 2023. Come per il passato, l’avviso ha l’obiettivo di incentivare con contributi del 65% in conto capitale, per un massimo di 130.000 euro e un minimo di 5.000 euro, la realizzazione di progetti volti al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto a quelle preesistenti. Non è, invece, previsto un limite
minimo di finanziamento per le imprese con meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 508 milioni di euro, di cui 8.210.814 destinati al Friuli Venezia Giulia. Sono, dunque, sensibilmente superiori a quelle stanziate per l’avviso 2022, che ammontarono, rispettivamente, a 333,33 milioni di euro e a 5.266.922 euro. L’Inail ha reso anche noto che entro il 21 febbraio 2024 saranno riportate le date di apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande e, con progressivi aggiornamenti, le successive scadenze fino alla pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi. Si fa riserva di ritornare sull’argomento non appena sarà stata resa nota la prima delle scadenze in parola. Frattanto, le imprese possono fare riferimento per altre informazioni all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Nuova “Sabatini”. Aggiornamenti nuove disposizioni per la concessione dei contributi. la “sabatini green” Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 2/ AdT del 3 gennaio 2024 per rammentare che con la circolare n. 50031 dell’11 dicembre 2023, la Direzione generale per gli incentivi del Ministero delle imprese e del Made in Italy ha introdotto alcune modifiche alla disciplina di concessione del contributo della “Nuova Sabatini” a seguito dell’entrata in vigore, il 1° luglio 2023, del regolamento (UE) della Commissione n. 2023/1315 del 23 giugno 2023, che modifica il regolamento generale di esenzione per categoria, il regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 14 giugno 2014. La nuova circolare interviene sul punto 6.5 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 della medesima Direzione prevedendo, testualmente, che “i programmi d’investimento devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER, a una delle tipologie di cui all’articolo 17 ‘Aiuti agli investimenti a favore delle PMI’ del regolamento stesso: a) investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento; b) ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; c) diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento; d) cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall’investimento nello stabilimento; e) acquisizione di attivi appartenenti a uno sta-
bilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione mediante un’operazione che avviene a condizioni di mercato da parte di terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. La semplice acquisizione di azioni di un’impresa non viene considerata un investimento iniziale.” La circolare in esame, inoltre, sostituisce l’allegato 1 della citata circolare del 6 dicembre 2022, con un nuovo modulo di domanda.
La “Sabatini Green” Relativamente alla c.d. “Sabatini Green”, la quale dà diritto al contributo maggiorato del 3,575% annuo, la circolare in esame introduce un nuovo fac-simile di dichiarazione liberatoria - l’all.4, da presentare insieme al modello di richiesta unica di erogazione -, con la quale il fornitore deve attestare che il bene possiede le caratteristiche tecniche di cui al punto 5.III della sezione 2/B dell’allegato 6/C alla circolare direttoriale n. 410823 del 6 dicembre 2022 (aggiornato con circolare direttoriale n. 28277 del 3 luglio 2023). I veicoli adibiti al trasporto merci di categoria N2 e N3, che possono accedere alla maggiorazione della Sabatini Green, sono quelli che utilizzano combustibili alternativi o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto, quali l’elettricità, l’idrogeno, i biocarburanti, i combustibili sintetici e paraffinici - fra i quali ultimi rientra l’HVO, olio vegetale idrotrattato -, il gas naturale, incluso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso, GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto, GNL) e il gas di petrolio liquefatto (GPL). Si fa riserva di ritornare prossimamente sulla Nuova Sabatini, per una sua complessiva illustrazione che tenga conto di tutte le recenti modificazioni introdotte. Frattanto, tutti gli atti citati e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.
Pag. 25 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2024
(AdT)
Contributi per innovazione di processo e organizzazione presentazione delle domande: 10 gennaio - 29 febbraio 2024
Premessa Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 8/ AdT dell’8 gennaio 2024 per rammentare che, in applicazione della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 e s.m.i., recante le disposizioni attuative del Programma operativo regionale, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione 2014-2020 e del Programma regionale Obiettivo “Investimenti in favore dell’occupazione e della crescita 2021-2027”, entrambi cofinanziati dal fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), la Giunta regionale con deliberazione del 15 dicembre 2023, n. 2003 pubblicata sul B.U.R. n. 52 del 27 dicembre 2023, ha approvato il bando che definisce i criteri, le modalità e i termini per la concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese per attività di innovazione di processo e di organizzazione (PR FESR 2021-27, Linea d’intervento a1.2.1, Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell’organizzazione, Aree di specializzazione e traiettorie di sviluppo della strategia regionale per la specializzazione intelligente [S4], bando 2024, di seguito bando). Per questa linea d’interventi sono complessivamente stanziati 14.400.000 euro. Le domande, relativamente complesse, vanno presentate esclusivamente per via telematica al Servizio industria e artigianato della Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione Friuli Venezia Giulia dalle ore 10.00 del 10 gennaio alle ore 16.00 del 29 febbraio 2024. Di seguito si riportano gli elementi di sintesi del bando, alla cui attenta lettura si rimanda per gli approfondimenti.
Imprese beneficiarie Beneficiarie sono le micro, piccole, medie e gran-
di imprese, del ramo manifatturiero (sezioni C, D, E del codice ATECO 2007, delle costruzioni (sezione F), dei trasporti (sezione H limitatamente alle classi 52.10 [magazzinaggio e custodia], 52.24 [movimentazione merci] e 52.29 [altre attività di supporto connesse ai trasporti]), del terziario (dettagli omessi) e di attività professionali (sezione M, limitatamente alle divisioni 71, 72 e 74), che svolgono attività primaria o secondaria coerente con il progetto che andranno a presentare. Le imprese devono avere sede o almeno un’unità operativa attiva nel territorio regionale ed essere in possesso dei requisiti elencati all’art. 4 del bando; fra questi si segnala il possesso di un’adeguata capacità economico-finanziaria alla realizzazione del progetto, come definita all’allegato C del bando. Possono essere destinatarie dell’intervento anche le imprese aventi sede fuori dal territorio regionale al momento della presentazione della domanda, a condizione che aprano la propria sede o unità operativa prima dell’avvio del progetto. Le grandi imprese possono essere beneficiarie del contributo, purché realizzino il progetto in collaborazione con piccole e medie imprese nella forma di “progetto congiunto” (v. infra).
Progetti ammissibili Sono agevolabili i progetti finalizzati all’innovazione di processo o di organizzazione, secondo le modalità sotto indicate, attinenti ad almeno una delle aree di specializzazione e coerenti con almeno una delle relative traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Friuli Venezia Giulia (S4) indicate nell’Allegato A del bando. La S4 2021-2027 è uno strumento di programmazione di origine comunitaria utilizzato dalla Regione per coordinare le proprie politiche a favore della ricerca e innovazione con quelle a favore della competitività delle imprese e delle competenze, in coerenza con l’evoluzione della politica di coesione e della programmazione quadro europea. Si tratta di una versione aggiornata della precedente Strategia S3, operante nel precedente settennio di programmazione. I progetti possono essere realizzati secondo una delle seguenti modalità:
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Raccolta e trasporto RIFIUTI NON PERICOLOSI Sevizio di trasporto completo e professionale su tutta la gamma di rifiuti non pericolosi. Parco veicoli: 8 camion di varie dimensioni per soddisfare al meglio le esigenze del cliente. Recupero dei rottami metallici Destinato alla produzione di Materia Secondaria per l’industria Metallurgica. STOCCAGGIO DI RIFIUTI non pericolosi Metalli ferrosi, metalli non ferrosi, RAEE e componenti rimossi non pericolosi, cavi elettrici, motori elettrici, schede elettroniche, carta, plastica, vetro, legno, imballaggi, pneumatici fuori uso, materiali isolanti non pericolosi, materiali misti inerti da costruzione demolizione. Demolizioni Esperti nelle demolizioni di strutture industriali, mezzi navali, mezzi d’opera e macchinari di ogni genere e dimensioni. Intermediazione di tutte le tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, organizzazione di tutte le varie fasi di gestione dei rifiuti fino al loro smaltimento presso impianti autorizzati. Metfer S.r.l. Via Caboto, 20 - 34147 Trieste +39 040 813610 www.metfer.com
a) in forma autonoma da parte di una singola piccola e media impresa; b) in forma di “progetto congiunto”, cioè, in collaborazione effettiva tra imprese indipendenti, di cui nessuna sostenga più del 70% e meno del 10% della spesa complessiva e le piccole e medie imprese sostengano almeno il 30% della stessa; tale modalità consente l’attribuzione di una maggiore intensità di contributo. Le grandi imprese sono ammesse a beneficio solo con la modalità di “progetto congiunto”. Non sono ammessi progetti che prevedano innovazione di prodotto, se non accompagnata da innovazione di processo. È possibile la collaborazione con università, enti di ricerca.
Spese ammissibili Sono ammissibili le spese strettamente connesse al progetto d’innovazione, quali: a) personale e manodopera; b) strumenti e attrezzature; c) consulenze di enti di ricerca e altri soggetti qualificati esterni all’impresa;
d) prestazioni e servizi (test e prove, servizi in cloud, certificazione della spesa, et c.); e) beni immateriali (software specialistici, diritti di licenza, brevetti e know-how utilizzati per il progetto) per il periodo di utilizzo nell’ambito del progetto; f) beni materiali; g) spese generali finalizzate alla realizzazione del progetto e supplementari a quelle ordinarie. Per i dettagli e i requisiti richiesti per voce di spesa si rinvia alla lettura dell’art. 7 del bando, così come per le spese non ammissibili riportate all’art. 8 del medesimo. Il limite minimo di spesa è di 30.000 euro. Non esiste un limite massimo di spesa, ma solo di contributo che ammonta a 750.000 euro (v. anche infra).
Forma e misura delle agevolazioni L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale secondo le sottostanti intensità, in funzione delle dimensioni aziendali e della collaborazione o meno con altre imprese.
Dimensioni dell’impresa
Intensità
a)
Micro- piccola e media impresa
45%
b)
Micro- piccola e media impresa che realizzi un progetto in collaborazione effettiva con altre imprese ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b) del bando
50%
c)
Grande impresa che realizzi il progetto di collaborazione effettiva con altre imprese ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b) del bando
15%
Il limite massimo di contributo per ciascuna impresa è di 750.000 euro. Le spese ammesse a contributo non possono essere oggetto di altre agevolazioni costituenti aiuti di Stato e neppure in regime “de minimis”, né di finanziamenti europei a gestione diretta. Fanno eccezione gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, che sono cumulabili fino a concorrenza delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, e le misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
Realizzazione dei progetti Il progetto deve essere avviato in data successiva a quella della presentazione della domanda, pena la sua inammissibilità, e avere una durata massima di 18 mesi, prorogabile di 6 mesi a fronte di motivata richiesta, avanzata prima di detta scadenza.
Il progetto deve essere avviato nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, prorogabile di altri 15, trascorsi invano i quali il contributo viene revocato. Per come vadano intese le date di avvio e di conclusione del progetto si rinvia alla lettura dell’art. 10 del bando.
Presentazione della domanda Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo. La domanda deve essere presentata alla Struttura Regionale Attuatrice (di seguito SRA) attraverso il sistema telematico IOL a cui si accede dalla apposita sezione del sito web https://www.regione.fvg. it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA200/FOGLIA11/ (colonna a destra), accessibile mediante il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta d’identità elettronica
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(CIE), la Carta nazionale dei servizi (CNS) o con firma digitale, qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile. I termini di presentazione delle domande sono i seguenti: DALLE ORE 10.00 DEL 10 GENNAIO ALLE ORE 16.00 DEL 29 FEBBRAIO 2024 Per i progetti congiunti va presentata un’unica domanda comprendente gli interventi dei singoli partner e sottoscritta dal partner capofila. Alla domanda va allegata la documentazione prevista, redatta secondo i facsimili disponibili nella pagina Modulistica sempre accessibile nella medesima sezione web del sito. Qui si rammentano soltanto i documenti che costituiscono parte integrante della domanda, pena l’inammissibilità della medesima: - la relazione dettagliata recante la descrizione, l’articolazione per fasi e gli elementi utili alla valutazione del progetto; - il quadro dettagliato di spesa. Qualora le richieste di agevolazioni superino del 50% la dotazione finanziaria, con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato può essere chiusa la procedura telematica di invio delle domande, dandone immediata comunicazione sulla citata sezione del sito web.
Punteggio minimo da raggiungere
innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del metodo di produzione/distribuzione e organizzativo rispetto allo stato dell’arte nell’impresa e nel mercato di riferimento
0-5
2
validità tecnica del progetto misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici e contributo del progetto all’avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività dell’impresa
0-5
2
Processi di innovazione incentrati sull’economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull’adattamento ai cambiamenti climatici, sul risparmio delle risorse energetiche, sull’efficienza energetica e sull’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili
0-5
2
Processi d’innovazione incentrati sull’economia circolare, sull’utilizzo di materiali ecocompatibili, sul riuso dei residui di lavorazione e sulla riduzione e riciclo dei rifiuti
0-5
2
Articolazione del criterio a)
Qualità del progetto b)
a) 2.
Contributo alla sostenibilità ambientale
Le domande vengono istruite con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle medesime fino a esaurimento delle risorse disponibili. In prima istanza la SRA verifica la regolarità “formale” dei requisiti di ammissibilità, il rispetto delle prescrizioni poste dal bando, la presenza della documentazione prescritta nonché dell’ammissibilità delle voci di spesa. Ove la domanda risulti irregolare o incompleta la SRA ne dà comunicazione al soggetto interessato assegnando il termine di 15 giorni, prorogabili di altri 7, per la regolarizzazione della domanda, scaduti i quali l’istruttoria procede sulla base della documentazione agli atti. Successivamente, la domanda è sottoposta all’esame del Comitato tecnico di valutazione istituito con la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, il quale esprime un parere di ammissibilità in ordine alle definizioni di innovazione di processo e di organizzazione e alla rispondenza alle rispettive traiettorie di sviluppo dell’S4, che può portare a una rideterminazione o esclusione della spesa preventivata; esprime, altresì, una valutazione tecnica del progetto sulla base dei criteri posti nell’allegato D del bando, che si riportano di seguito in considerazione della loro importanza. Scala di valutazione*
Criteri
1.
Istruttoria della domanda e criteri di valutazione
b)
Dalla somma delle valutazioni dei singoli criteri si ottiene il punteggio complessivo di valutazione tecnica che, ai fini dell’ammissibilità del progetto, deve raggiungere la soglia minima di 5 punti. * Scala di valutazione da 0 a 5 punti all’interno di ogni criterio rEQUISITO ASSENTE
rEQUISITO BASSO
rEQUISITO MEDIO-BASSO
rEQUISITO MEDIO
REQUISITO MEDIO-ALTO
REQUISITO ALTO
0
1
2
3
4
5
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In base a tali criteri non sono ammissibili i progetti che non raggiungano la soglia minima di 2 punti relativamente ai criteri 1.a) e 1.b) di cui sopra nonché il punteggio minimo complessivo di 5 punti. Per le altre cause di esclusione si rimanda alla lettura dell’art. 15.
Concessione dei contributi I contributi sono concessi entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio, come sopra richiamato. Il provvedimento di concessione contiene le condizioni relative a ciascuna operazione, il piano finanziario, il termine per l’esecuzione del progetto e il codice unico di progetto (CUP), che deve essere riportato nell’oggetto dei giustificativi di spesa. La SRA comunica l’esito dell’istruttoria trasmettendo alle imprese interessate il provvedimento di concessione o di non ammissione della domanda. In caso di esaurimento delle risorse stanziate la SRA ne dà comunicazione alle imprese non finanziabili tramite pubblicazione di specifico avviso sul citato sito web. Tale avviso interrompe i termini del procedimento. La SRA riapre l’istruttoria delle domande e procede alla concessione dei contributi secondo l’ordine di presentazione delle domande, qualora la Giunta regionale renda disponibili ulteriori risorse finanziarie. Le domande non finanziate entro il 30 giugno 2025 a causa dell’insufficiente disponibilità finanziaria non sono accolte e del mancato accoglimento è data comunicazione tramite pubblicazione di specifico avviso sempre sul sito web nelle sezioni dedicate al bando.
Realizzazione del progetto e sue eventuali variazioni. Variazioni dei soggetti beneficiari I progetti devono essere realizzati conformemente al preventivo approvato sia per quanto riguarda il merito sia per quanto riguarda le voci e i valori di spesa ammessi. Sono ammesse le variazioni di progetto, per le cui condizioni si rinvia alla lettura dell’art. 17 del bando, salvo rammentare che queste possono essere richieste solo dopo la concessione del contributo, che non possono in alcun caso comportare un aumento del medesimo e che non possono alterare la variazione verso il basso del punteggio premiale e che, a seguito della variazione, la spesa ammes-
sa non deve essere inferiore al 40% del preventivo approvato e al 60% del limite di spesa minimo (30.000 euro). A fronte di domanda, presentabile prima o dopo la data di concessione del contributo, sono ammesse anche variazioni soggettive dei beneficiari, anche a seguito di conferimenti, scissioni, scorpori, fusioni, trasferimento d’azienda o ramo d’azienda, a patto che siano rispettati da parte dei subentranti i requisiti e le condizioni poste dall’art. 18 del bando alla cui lettura si rinvia.
Liquidazione anticipata del contributo I contributi possono essere liquidati in via anticipata, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, nella misura massima del 70% dell’importo concesso unicamente alle imprese che hanno manifestato l’intenzione di richiedere l’anticipo in sede di presentazione della domanda, pena il non accoglimento dell’istanza. La richiesta di anticipazione, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando, è presentata, successivamente all’avvio del progetto, entro 9 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e, comunque, prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati in base al testo unico bancario. La fideiussione è redatta secondo il facsimile disponibile sul citato sito web della Regione, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
Rendiconto e liquidazione del contributo. Obbligatorietà della certificazione del rendiconto In via preliminare si evidenzia che, prima di essere presentato, il rendiconto della spesa sostenuto per la realizzazione del progetto va obbligatoriamente certificato, pena la revoca del contributo, da un soggetto scelto dal beneficiario tra i revisori legali iscritti all’elenco dei certificatori istituito presso la Direzione centrale attività produttive e turismo, pubblicato sul citato link della Regione.
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La spesa sostenuta per la certificazione è ammissibile a contributo fino a un importo massimo di 2.000 euro. Il rendiconto va presentato alla SRA per via telematica tramite il sistema on line dedicato (a cui si accede mediante SPID, CIE, CNS) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile. Nel caso di progetti congiunti i distinti rendiconti di spesa sono presentati dalle imprese partner nella medesima data. Il rendiconto può essere sottoscritto e inoltrato dal legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore. Il rendiconto deve essere presentato, pena la revoca del contributo, entro il termine di 3 mesi dalla data di conclusione del progetto, prorogabile di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema on line dedicato. I rendiconti sono oggetto di istruttoria della SRA, volta ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, anche tramite controlli in loco. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sono oggetto del controllo a campione anche successivamente all’approvazione della rendicontazione. Ove il rendiconto sia ritenuto irregolare o incompleto, la SRA ne dà comunicazione all’interessato, assegnando il termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione, prorogabile una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso; in caso contrario, si procede sulla base della documentazione agli atti. Il rendiconto viene, infine, sottoposto a parere del Comitato tecnico che valuta le eventuali variazioni intervenute nel progetto e la conformità tra l’intervento preventivato e quello realizzato. Per gli altri dettagli si rinvia alla lettura degli art. 22 e 23 del bando. A seguito di conclusione positiva dell’istruttoria,
entro 80 giorni dalla sua presentazione, viene adottato l’atto di approvazione del rendiconto, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile, e liquidando il contributo. Nel caso di progetti congiunti il termine per l’adozione dell’atto decorre per tutti i partner dalla data di presentazione dell’ultima rendicontazione trasmessa.
Obblighi e vincoli a carico dei beneficiari Gli obblighi, per lo più formali, e i vincoli a carico dei beneficiari sono elencati nel dettaglio agli articoli 25 e 26 del bando, rispettivamente. Qui si rammenta solo che le attività d’impresa oggetto di contributo non devono cessare o essere rilocalizzate al di fuori del territorio regionale per almeno 3 anni relativamente alle piccole e medie imprese e 5 relativamente alle grandi imprese, decorrenti dalla data di conclusione dei progetti finanziati. Successivamente al rendiconto della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il facsimile pubblicato sul citato sito web della Regione nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all’annualità attestata. La violazione di detti obblighi comporta la rideterminazione dell’incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante. Copia di tutta la documentazione citata e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione, a cui ci si può rivolgere anche per assistenza nella presentazione delle domande. In questa eventualità si raccomanda, comunque, un’attenta lettura del bando e, in particolare, dell’allegato A relativo alle Aree di specializzazione e alle traiettorie di sviluppo della strategia regionale per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia.
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(AdT)
Aiuti di Stato
proroga del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014
Si segnala che la Commissione europea con regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023, pubblicato sulla G.U.U.E. L167/1 del 30 giugno 2023, ha prorogato con modifiche la scadenza del regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, re-
cante il “regolamento generale di esenzione per categoria” (G BER). Il G BER disciplina gli aiuti di Stato che possono essere adottati dai singoli Stati membri della UE, senza che vi sia l’obbligo di preventiva notificazione e approvazione alla Commissione europea, a condizione che soddisfino i parametri e i criteri posti dal G BER nelle categorie e nelle tipologie di aiuti ivi indicate. Resta confermato senza modifiche l’Allegato I del regolamento (UE) 651/2014 recante la definizione di piccola e media impresa. L’Ufficio Economico dell’Associazione resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
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(MM)
Legge di bilancio 2024 fringe benefit e welfare aziendale nel 2024: profili operativi
La Legge di Bilancio 30 dicembre 2023, n. 213, all’art. 1, comma 16, ha modificato, solo per l’anno di imposta 2024, le soglie di esenzione contributiva e fiscale riguardanti il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (art. 51, comma 3 del TUIR). Detta previsione eleva la soglia di non concorrenza a formare reddito imponibile anche per le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento: - delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e del gas naturale); - delle spese per l’affitto della prima casa; - degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di esenzione, applicabile a partire dal 12 gennaio 2024 al 12 gennaio 2025 per il principio di cassa allargato, è di 1.000 euro (mille//00) ed elevato a 2.000 euro (duemila//00) per coloro che abbiano figli a carico secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 2 del TUIR. Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che possiedono un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tale limite è innalzato a 4.000 euro in caso di figli di età non superiore a 24 anni. Per poter fruire della fascia di esenzione dei 2.000 euro il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico, in mancanza il datore di lavoro non può applicare l’agevolazione. Sul punto l’Agenzia delle Entrate con la circolare nr. 23/E 2023 ha chiarito che è sufficiente che il lavoratore consegni una autodichiarazione firmata, che alleghiamo alla presente circolare. Non è stato modificato il funzionamento del regi-
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me di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza, con la conseguenza che, laddove il valore dei fringe benefit dovesse risultare superiore al valore citato, il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto. Per quanto riguarda la possibilità per il datore di lavoro di erogare somme o rimborsi ai propri lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche, trovano ancora applicazione i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con circolare nr. 35/E del 2022, nella quale viene ricordato che le bollette devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo (es. contratto di locazione), dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari. Non è necessario l’aver stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che sostengano effettivamente le spese. Si possono ricomprendere anche le utenze per uso domestico intestate al condominio, che vengono poi ripartite fra i condomini, e le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), se nel contratto di locazione è prevista una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario). La relativa documentazione di spesa dovrà essere acquisita dal datore di lavoro e conservata per 5 anni per eventuali controlli, per giustificare la somma erogata/rimborsata e per dimostrare l’inclusione di tali importi nel limite di esenzione fiscale e contributiva. Per quanto riguarda la possibilità di erogare somme a titolo di rimborso delle spese per l’affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, si attendono i chiarimenti operativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Anche per il 2024 i datori di lavoro per applicare l’agevolazione devono informare le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), se costituite in azienda. Sul punto l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il beneficio potrà essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta. (AG)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/la sottoscritto/a ________________________________________ C.F. _______________________ nato a (______) il _________________ residente a _______________________________________________ (_____) via ______________________________ n. _______ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi con riferimento al beneficio previsto dall’art. 1 comma 16 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 premesso che -
l’articolo 12, comma 2, del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000. l’AE con Circolare nr. 23/E del 01 agosto 2023 ha precisato che: * in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, nella specie, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2024, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2024. * Il beneficio è riconosciuto in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. * Il beneficio spetta anche nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU). Un tanto premesso, DICHIARA
-
di essere lavoratore dipendente con i seguenti figli a carico: Nome e cognome (Figlio/a)
-
Codice fiscale (Figlio/a)
Data di nascita (Figlio/a)
Indicare la % (50% oppure 100%)
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione dovesse intervenire in merito a quanto sopra comunicato. In particolare, secondo quanto previsto dalla Circolare AE nr. 23/E del 01 agosto 2023, nel caso vengano meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla predetta dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati fiscalmente a carico nell’anno 2024) di impegnarsi a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta.
Ai sensi del Regolamento EU 2016/679 s’informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti. Data, _________/________/_____________ Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
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Legge di bilancio 2024 esonero contributivo ivs confermato per l’anno 2024
La Legge 30 dicembre 2023, n. 213, cd. “Legge di Bilancio per l’anno 2024”, ha confermato, per tutto il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, l’esonero sulla contribuzione IVS a carico dei lavoratori e con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Tale misura, introdotta dalla Legge di Bilancio per l’anno 2022, ripresa dalla successiva Legge di Bilancio per l’anno 2023 e ampliata dal D.L. n. 48/2023, viene quindi confermata anche per l’anno appena iniziato.
L’articolo 1, comma 15, riprende le medesime percentuali di esonero, così come le soglie retributive mensili già previste dal citato articolo 39 del D.L. n. 48/2023. Sarà quindi previsto l’abbattimento dell’aliquota della contribuzione a carico dei lavoratori nella misura del: - 6 % entro la soglia reddituale di 2.692,00 €; - 7 % laddove i redditi conseguiti su base mensile si attestino entro il limite di 1.923,00 €. L’esonero non potrà essere applicato per le mensilità aggiuntive e per gli annessi ratei di liquidazione mensile. Resta, inoltre, confermata l’intangibilità dell’accredito ai fini pensionistici, con conseguente conferma dell’aliquota di computo. Si ritengono ancora valide le istruzioni operative sulle modalità di esposizione dell’esonero nei flussi Uniemens, indicate nel Messaggio INPS n. 1932 del 24 maggio 2023, che si riepilogano nella tabella di seguito:
Elemento
Valore
<CodiceCausale>
“L094” Esonero del 6% “L098” Esonero del 7%
<IdentMotivoUtilizzoCausale>
“N”
<BaseRif>
Importo della retribuzione imponibile mensile
<AnnoMeseRif>
Anno/Mese di riferimento
<ImportoAnnoMeseRif>
Importo dell’esonero
L’esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l’incentivo NEET disciplinato dall’articolo 27 del medesimo decreto-legge n. 48/2023, come chiarito dal Messaggio INPS n. 2924 del 10 agosto 2023.
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Per quanto riguarda il nuovo esonero contributivo per le lavoratrici madri di due o più figli introdotto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1 commi 180-181, si attendono i chiarimenti dell’INPS nelle prossime settimane. L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. (AG)
Legge di bilancio 2024 ESONERI CONTRIBUTIVI PER LE LAVORATRICI MADRI
La Legge 30 dicembre 2023, n. 213, cd. “Bilancio per l’anno 2024”, ha introdotto due nuovi esoneri contributivi a favore delle lavoratrici madri. Il comma 180 dell’articolo 1 prevede un esonero totale della contribuzione a carico dipendente, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile, a favore delle lavoratrici madri interessate da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano almeno tre figli minori. Tale misura è prevista per l’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, e la fruizione dell’esonero spetta fino al compi-
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mento della maggiore età per il figlio anagraficamente minore. Il comma 181 introduce poi un secondo esonero totale della contribuzione a carico del lavoratore, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile, valido solo per l’anno 2024 e non cumulabile con il primo, per le lavoratrici madri che abbiano due figli minorenni. La fruizione permane fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Da ultimo, il comma 182 prevede l’intangibilità dell’aliquota di computo ai fini pensionistici, indipendentemente dalla fruizione dell’esonero in trattazione per detti esoneri, specificando che non si applicano al lavoro domestico. Si attendono le circolari esplicative con le istruzioni operative da parte dell’INPS. L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. (AG)
Autoliquidazione premio Inail -
prossime scadenze
L’INAIL ha aggiornato le istruzioni operative con la nota operativa del 27 dicembre 2023 relative all’autoliquidazione 2023/2024, in vista delle prossime scadenze. L’autoliquidazione è il procedimento che consente di determinare e versare il premio infortuni e malattie professionali; entro il 16 febbraio 2024 il datore di lavoro deve: - calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente; - conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello F24”, in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale. Entro il 16 febbraio inoltre il datore di lavoro può presentare la richiesta di “riduzione del presunto”, se prevede di erogare nell’anno un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nell’anno precedente (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività), attraverso il servizio online all’interno dell’area riservata dell’INAIL, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere. Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2024, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. Sul punto l’INAIL ha pubblicato la nota operativa del 9 gennaio 2024 in cui vengono individuati il tasso di interesse annuo, pari al 3,76%, e i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate, fornendo una tabella che si riporta di seguito.
Rate
Data di scadenza
Data di pagamento
Coefficienti interessi
1°
16 febbraio 2024
16 febbraio 2024
-
2°
16 maggio 2024
16 maggio 2024
0,00927123
3°
16 agosto 2024
20 agosto 2024
0,01874849
4°
16 novembre 2024
18 novembre 2024
0,02822575
Nel procedimento di autoliquidazione si applicano le eventuali riduzioni contributive spettanti; le principali sono: - Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, applicabili alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo. La domanda di ammissione al beneficio si presenta Pag. 37 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2024
-
indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. Incentivi per le assunzioni ex Legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11, che riguardano * lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi; * donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti nelle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); * donne di qualsiasi età prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. La riduzione è del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi. Nella dichiarazione delle retribuzioni si indicherà l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice indicato nella tabella riepilogativa contenuta nella guida all’autoliquidazione 2023 a pagg. 13-14. Entro il 29 febbraio il datore di lavoro deve pre-
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sentare la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2023, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari”. Il servizio permette di comunicare la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate e presentare la domanda di riduzione dei premi artigiani per le PAT riferite ad un determinato codice ditta. L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento. (AG)
Aggiornate le tabelle ACI per l’anno 2024 pubblicato nella g.u. il comunicato dell’agenzia delle entrate
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023, il comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente le tabelle dei costi chilometrici aggiornati all’anno 2024, per la determinazione del valore convenzionale del fringe benefit in relazione all’assegnazione di un’autovettura ad uso promiscuo. Le tabelle sono consultabili ai link sottostanti: - Autoveicoli a benzina in produzione
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-
Autoveicoli a gasolio in produzione Autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano in produzione Autoveicoli ibrido-benzina e ibrido-gasolio in produzione Autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in in produzione Autoveicoli a benzina fuori produzione Autoveicoli a gasolio fuori produzione Autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano fuori produzione Autoveicoli ibrido-benzina e ibrido-gasolio fuori produzione Autoveicoli elettrici e ibridi plug-in fuori produzione Motoveicoli Autocaravan (AG)
CCNL chimica, plastica, gomma, vetro, concia rinnovato il ccnl unionchimica confapi scaduto il 31 dicembre 2022
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 378/ AG del 20 dicembre 2023 per rammentare che UNIONCHIMICA CONFAPI e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL hanno sottoscritto in data 5 dicembre 2023 l’ipotesi di accordo per i lavoratori della piccola e media industria dei settori della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro. In sintesi, l’intesa prevede un importo una tantum che andrà erogato con la retribuzione di novembre 2023 di importo pari 101,00 euro lordi, a tutti i lavoratori e lavoratrici in forza alla data del 1° novembre 2023. Tale importo è uguale per tutti i livelli di inquadramento e pertanto non verrà effettuato alcun
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ricalcolo in relazione al livello di appartenenza. In caso di lavoro svolto nella modalità part-time l’importo una tantum verrà riproporzionato in base all’orario di lavoro concordato. L’ipotesi di rinnovo ha previsto i seguenti incrementi, suddivisi in 4 tranches con decorrenza 1° novembre 2023, 1° gennaio 2024, 1° aprile 2025, 1° dicembre 2025: - Settore plastica gomma, livello V: aumento a regime di € 167,00; - Settore chimica-concia e settori accorpati, livello D: aumento a regime di € 191,00; - Settori Abrasivi, Ceramica e Vetro: aumento a regime di € 161,00. Nel testo dell’accordo è stato specificato che, qualora gli obblighi retributivi di novembre fossero già stati adempiuti, l’erogazione dell’importo una tantum e degli aumenti contrattuali decorrenti dal 1° novembre 2023 potrà essere riconosciuta con la retribuzione del mese di dicembre 2023. Con riserva di ulteriori informazioni, si rinvia al testo dell’ipotesi di accordo e alla Circolare esplicativa UNIONCHIMICA per tutti i dettagli. (AG)
Settore edilizia -
confermata la riduzione contributiva per il 2023
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il D.M. 13 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio 2024, ha confermato l’applicazione della riduzione contributiva per il settore edile prevista dall’articolo 29 del decretolegge n. 244/1995 e successive modificazioni, anche per l’anno 2023. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. Hanno diritto all’agevolazione contributiva, per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023, i datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 41.20.00 a 43.99.09, e indicati nei seguenti codici statici:
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per il settore dell’industria, dall’11.301 a 11.305; - per il settore dell’artigianato, dal 41.301 a 41.305. L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni: - possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite DURC; - rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di retribuzione imponibile; - assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente la data di applicazione dell’agevolazione. La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni. Si attendono le istruzioni operative da parte dell’INPS, che verranno pubblicate nelle prossime settimane. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. (AG)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2023 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
118,3
0,188452
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
118,5
0,440355
MARZO
15.03
14.04
0,375
118,0
0,375000
APRILE
15.04
14.05
0,500
118,4
0,626904
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
118,6
0,878807
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
118,6
1,003807
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
118,7
1,192259
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
119,1
1,571066
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
119,3
1,822970
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
119,2
1,884518
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
118,7
1,692259
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
118,9
1,944162
(C)
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Esami per idoneità all’impiego dei gas tossici -
la domanda va presentata entro il 15 febbraio 2024
L’ASUGI (Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina) e l’ASFO (Azienda Sanitaria Friuli Occidentale) ci comunicano che con determinazione del direttore del dipartimento di prevenzione hanno previsto l’indizione della sessione d’esami per gli aspiranti al conseguimento del certificato d’idoneità all’impiego dei gas tossici per l’anno 2024. Gli interessati sono obbligati a presentare la domanda, entro il 15 febbraio 2024, al Legale rappresentante dell’Azienda Sanitaria della Regione Friuli Venezia Giulia nel cui territorio è compreso il Comune di residenza del richiedente. Possono partecipare agli esami di abilitazione coloro che:
abbiano compiuto 18 anni; siano in possesso del diploma di scuola dell’obbligo; - non incorrano nei casi previsti dall’art. 29 del R.D. 09.01.1927 e successive modificazioni. Il programma di esame, approvato con D.M. dd. 09.05. 1927, verte sul gas o sui gas per i quali viene richiesta l’abilitazione e consta di prove pratiche e prove orali. Le prove pratiche hanno per oggetto: a) tecnica delle varie manipolazioni connesse con la conservazione e la custodia, nonché il trasporto di ciascun gas tossico per il quale viene richiesta l’abilitazione; b) tecnica delle varie manipolazioni connesse con l’utilizzazione dei gas tossici di cui alla precedente lettera a); c) l’impiego delle maschere ed apparecchi contro i gas. La determina integrale può essere richiesta all’ufficio edilizia dell’Associazione.
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(CS)
Sicurezza macchine e carrelli elevatori supporto alle imprese da parte delle aziende sanitarie
Per diffondere da parte delle Aziende Sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia le “buone pratiche” per l’utilizzo sicuro delle macchine nel settore manifatturiero e dei carrelli elevatori è stato organizzato, presso il castello di Duino, un incontro di presentazione a cui ha partecipato anche la nostra Associazione CONFAPI FVG, Nell’ambito dei programmi del corrente Piano Regionale della Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il personale tecnico delle Aziende Sanitarie Regionali ha redatto due documenti contenenti per l’utilizzo sicuro delle macchine nel settore manifatturiero e dei carrelli elevatori, gli elaborati hanno lo scopo di fornire un supporto ai datori di lavoro nelle valutazioni di competenza volte a ridurre al minimo i rischi connessi all’utilizzo di tali attrezzature di lavoro.
Sicurezza nell’utilizzo delle macchine nel comparto metalmeccanica Le attrezzature di lavoro, e le macchine in particolare, sono coinvolte in numerosi infortuni nel settore manifatturiero. Nonostante l’emanazione di Direttive o Regolamenti di prodotto, che fissano i Requisiti Essenziali di Sicurezza necessari affinché le macchine possano circolare sul mercato, e nonostante la crescente attenzione sugli aspetti di valutazione del rischio e formazione degli operatori in capo ai datori di lavoro, sono ancora numerosi gli infortuni correlati all’utilizzo di attrezzature non conformi o ad un uso scorretto delle stesse. Seppur le direttive/regolamenti di prodotto abbiano introdotto obblighi a carico di progettisti e fabbricanti di macchine riducendo parte degli oneri che un tempo erano a carico dei datori di lavoro, restano comunque in capo a quest’ultimi
la valutazione dei rischi associati alle macchine in uso presso la propria attività produttiva e l’adozione delle misure preventive/protettive necessarie per il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza originali. Rimane pertanto essenziale che i datori di lavoro, congiuntamente a tutte le figure del sistema di sicurezza aziendale, valutino attentamente le informazioni prodotte dal fabbricante della macchina, con particolare riguardo ai rischi residui, agli utilizzi scorretti ragionevolmente prevedibili e agli interventi di manutenzione preventiva richiesti, e adottino tutte le misure volte a fornire agli operatori le informazioni, l’addestramento e i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per l’utilizzo sicuro dell’attrezzatura. Importante risulta in particolare la valutazione della presenza di eventuali “vizi palesi” che si manifestano nell’utilizzo della macchina e che possono comportare una situazione di pericolo per gli operatori; in tal caso è obbligo del datore di lavoro, anche in presenza di macchina marcata CE, adottare tutte le opportune misure tecniche, preferibilmente di concerto con il fabbricante della macchina stessa, volte ad eliminare la situazione di pericolo rilevata. Considerato il fenomeno infortunistico sul territorio regionale, il documento si concentra su aspetti e rischi associati principalmente a macchine impiegate nel settore metalmeccanico.
Sicurezza nell’utilizzo dei carrelli elevatori I carrelli industriali semoventi, comunemente chiamati carrelli elevatori o “muletti”, sono attrezzature di lavoro largamente diffuse e utilizzate nel tessuto produttivo. I requisiti di sicurezza di tali attrezzature erano stati già fissati con il D.P.R. 547/1955 che prevedeva obblighi non solamente inerenti alle caratteristiche costruttive del mezzo, ma anche alle modalità di utilizzo. Con il recepimento della “direttiva macchine” avvenuta in Italia con il D.P.R. 459/1996, i carrelli elevatori immessi sul mercato devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva di prodotto con oneri a carico del costruttore.
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Le aziende Sanitarie Regionali, analizzando il fenomeno infortunistico correlato all’utilizzo dei carrelli elevatori, sono emerse come tra i principali fattori di rischio risultino l’utilizzo scorretto dell’attrezzatura da parte dell’operatore e i fattori correlati all’ambiente in cui il mezzo opera ed in particolare il rischio legato alla viabilità interna. Importante risulta, accanto alla formazione obbligatoria per gli operatori già prevista dall’art. 73 del D.Lgs. 81/2008, che il rischio correlato all’uso dei carrelli elevatori sia debitamente valutato all’interno delle attività produttive, tenendo conto della specificità dell’ambiente in cui operano e della tipologia dei carichi movimentati (peso, ingombro, …), e che siano adottate le opportune misure di prevenzione e protezione volte a mitigare il rischio. Il documento, inoltre, si propone di fornire ai datori di lavoro utili indicazioni o “buone prassi” per poter condurre la valutazione dei rischi associati all’utilizzo dei carrelli elevatori presenti nella propria attività produttiva. Vengono affrontati i mezzi definiti come “carrelli industriali semoventi” con conducente a bordo
di sedile secondo l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, escludendo pertanto i carrelli semoventi a braccio telescopico, i carrelli semoventi telescopici rotativi e i carrelli che prevedono l’operatore in piedi, sia su pedana che a terra. Vengono forniti in particolare degli approfondimenti su alcuni aspetti ritenuti di particolare rilievo nella prevenzione degli infortuni ed in particolare: - la viabilità interna all’azienda e le misure tecniche implementabili per ridurre il rischio interferenziale dei percorsi di mezzi e pedoni; - la valutazione del rischio correlata all’installazione di attrezzature intercambiabili montate sul mezzo. Per questi principali rischi individuati vengono descritti alcuni casi studio correlati ad attività di vigilanza o indagine infortuni condotte dal personale ispettivo delle Aziende Sanitarie. Le aziende interessate ai documenti possono richiederli all’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.
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(CS)
SOA: rinnovo per la Calor Srl realizza impianti idrici, termici, sanitari, gas, antincendio e climatizzazione
Calor S.r.l., con sede a Pasian di Prato (UD) in via Marano n. 50/9, ha rinnovato l’attestazione per la categoria OG11 classifica III, pari a 1.032.000 Euro. La categoria OG 11 classifica III le permette di realizzare impianti tecnologici fino ad un importo di 1.238.400 Euro e riguarda l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. L’Azienda nasce il 1° aprile 1984 come Calor S.n.c.,
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dall’esperienza pluriennale nel settore dell’impiantistica civile e industriale maturata da Flavio Pellegrini, Aldo Buttazzoni e Loris Cedolin, i tre soci fondatori. L’attività si rivolge inizialmente, nell’ambito locale, alla progettazione e all’installazione di impianti civili. Nel 1986 il raggio d’azione dell’Azienda viene ampliato all’estero, principalmente verso l’est europeo e l’ex Unione Sovietica, con i primi due cantieri industriali. Negli anni successivi i cantieri si susseguono, estendendosi dalla Siberia al Mar Nero, fino al Kazakistan. Le realizzazioni più significative comprendono: - impianti di riscaldamento per un hangar e per il Centro Doganale con uffici e magazzini all’aeroporto Domodedovo (Mosca); - impianti di riscaldamento e idrico, sanitari e impianto di deferrizzazione dell’acqua per tre alberghi (Surgut e Nefteyugansk, Siberia); - impianto di riscaldamento al servizio di un hangar per la riparazione degli aeromobili nell’aeroporto di Alma Ata (Kazakistan). Dagli anni ’90 la tipologia di attività si diversifica, comprendendo anche la realizzazione di impianti complessi di climatizzazione e supervisione remota. L’Azienda comincia a realizzare all’estero impianti meccanici “chiavi in mano” per piccoli complessi industriali finalizzati alle lavorazioni di generi alimentari. Nei primi anni duemila l’attività inizia a rivolgersi
anche alla realizzazione di impianti complessi per centri commerciali di grandi dimensioni. Coerentemente con la progressiva espansione del giro d’affari, Calor S.n.c. modifica la propria forma societaria per assumere quella di Società a Responsabilità Limitata, naturalmente mantenendo la stessa struttura sociale e lo stesso organico. La crescita dell’Azienda prosegue con il conseguimento, nel 2003, della certificazione UNI EN ISO 9001 per il proprio sistema di gestione della qualità. Nel 2005 viene avviato il primo cantiere in Africa, nel quale vengono realizzati gli impianti di climatizzazione, idrico e scarichi del nuovo Parlamento di Bata, Guinea Equatoriale. Nel 2009 viene avviato il primo cantiere in Romania. L’Azienda sviluppa gli impianti tecnologici (riscaldamento e raffrescamento a soffitto per gli
Pag. 49 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2024
interni e raffrescamento adiabatico per i terrazzi esterni) a servizio di una palazzina di quattro piani ad uso uffici e abitazione situata nel centro di Bucarest. Nell’ottica di un continuo miglioramento e crescita, nel 2010 l’Azienda decide di espandere ulteriormente le proprie attività nel settore pubblico e, con l’assistenza della nostra Associazione, ottiene l’attestazione S.O.A. per partecipare alle gare d’appalto pubbliche nella categoria OG 11. Con due sedi operative, un organico di 30 persone e avvalendosi di qualificate collaborazioni esterne, oggi Calor S.r.l. è in grado di soddisfare qualunque richiesta relativa alla realizzazione di impianti idrici, temici, sanitari, gas, antincendio e climatizzazione in ambito civile, commerciale e industriale. (CS)
Confermato il meccanismo di adeguamento dei prezzi per la definizione degli importi si applicano i prezzari regionali
Con l’’articolo 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (legge di bilancio 2024) è stato confermato il meccanismo di adeguamento dei prezzi, introdotto a suo tempo dal cosiddetto decreto aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Nel dettaglio, il comma 304 dell’articolo 1 estende le disposizioni in materia di appalti pubblici regolate dall’art. 26 del D.L. 50/2022, comma 6-bis, destinate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e dei carburanti. Per applicare questa normativa i lavori devono essere stati aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 e lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 (precedentemente era fissato al 31 dicembre 2023). Sono compresi, per gli appalti di lavori, anche quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro. Per la definizione degli importi si applicano i prezzari regionali per le opere pubbliche aggiornato prezzari aggiornati.
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Inoltre, i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili. Ove tali risorse non siano sufficienti, il sopracitato comma 304, ha confermato pure per il 2024 la possibilità per le stazioni appaltanti (purché non abbiano avuto accesso per l’anno 2022) alle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, che viene tra l’altro incrementato di 700 milioni di euro per l’anno 2024 e di 100 milioni di euro per l’anno 2025. Le risorse saranno assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa. Sarà emanato un nuovo decreto ministeriale per definire le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto, per il 2024. La stessa disciplina si applica alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023. Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia fino alla quale i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, è prevista nella misura dell’80%. Si ricorda che, in tutti i casi sopra illustrati, il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. (CS)
Confapi Aniem News la newsletter dell’unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini
LEGGE DI BILANCIO: LE MISURE CHE IMPATTANO SUL SETTORE EDILE Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 (Suppl. Ordinario n. 40) la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Per quanto riguarda le misure che impattano sul settore delle costruzioni si segnalano le seguenti disposizioni. Vengono confermate le semplificazioni per l’affidamento della progettazione delle opere pubbliche che erano state introdotte limitatamente al periodo 2019-2023 dal Decreto Sblocca Cantieri (art. 1, comma 4 del Decreto Legge n. 32/2019). La norma in questione prevede che “i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione”. Nel settore immobiliare si interviene anzitutto sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età; si assegnano al Fondo ulteriori 282 milioni per l’anno 2024. Aumenta dal 21 al 26% l’aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da Pag. 51 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2024
persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta. Si introduce una norma interpretativa in materia di esenzione Imu per gli immobili destinati solo allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato. Una norma sulle delibere di approvazione delle aliquote Imu prevede una disciplina applicabile in caso di differenza (positiva o negativa) fra l’Imu versata e quella effettivamente dovuta. In materia di superbonus, viene disposto che l’Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni: si introduce, in sostanza, un nuovo adempimento che prevede, al termine dei lavori, la dichiarazione di variazione di stato dei beni, utile al Fisco per la determinazione della variazione di rendita catastale dell’immobile, con possibilità per l’Agenzia delle Entrate di mandare la comunicazione al contribuente eventualmente inadempiente. Sulle plusvalenze derivanti dal superbonus, l’art. 1, comma 64, prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito in alcune ipotesi, a decorrere dalle cessioni avvenute dal 1° gennaio 2024. In particolare, costituiscono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante vendita di beni immobili oggetto di interventi superbonus che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione. Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione oppure se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.
Per determinare i costi inerenti al bene saranno utilizzati i seguenti criteri: - nel caso in cui gli interventi si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese sostenute se si è utilizzato il 110% e siano stati utilizzati sconto in fattura o cessione del credito; - nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, si tiene conto del 50% delle spese. Per immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, secondo i criteri precedenti, viene rivalutato in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo.
DECRETO MILLEPROROGHE: RINVII AL 30 GIUGNO 2024 PER APPLICAZIONE DI NORME SU INFRASTRUTTURE E BENI CULTURALI Tra i provvedimenti di fine anno, si segnala anche la pubblicazione (Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303) del Decreto Legge n. 215 del 30 dicembre 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, c.d. “Milleproroghe 2024”. Fra le misure che coinvolgono le infrastrutture e gli interventi sul patrimonio culturale, il Decreto proroga al 30 giugno 2024: - il termine di applicazione delle disposizioni relative ad alcuni interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC relativi a procedure di affidamento semplificate per l’incentivazione degli investimenti pubblici; - il termine di applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE concernenti operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 stabilimenti o aziende ubicate in dette aree. Infine, per consentire il completamento degli interventi di tutela del patrimonio culturale dei territori colpiti dal Sisma 2016, viene estesa a otto anni la durata della segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l’ufficio del Soprintendente speciale, con contestuale proroga di un altro anno, quindi fino alla fine del 2024, dell’avvalimento delle venti unità di personale che ne fanno parte. Pag. 52 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2024
AGENZIA ENTRATE SU OBBLIGO SOA PER IMPRESE SUBAPPALTATRICI IN INTERVENTI RICOMPRESI NEI BONUS EDILIZI L’Agenzia delle Entrate ha fornito un nuovo chiarimento (attraverso la propria rivista online FiscoOggi) in merito all’obbligo di attestazione SOA da parte di imprese subappaltatrici che svolgono lavori rientranti nei bonus edilizi per importi inferiori a 516.000 euro. La risposta del Fisco arriva prendendo in considerazione quanto disposto dall’art. 2-ter, comma 1, lettera d), punto 2) del citato Decreto Cessioni, mediante la quale il legislatore ha fornito una interpretazione autentica dell’obbligo normativo originario. Sulla base di quanto disposto dal “Decreto Cessioni”, è stato chiarito che “il limite di 516.000 euro è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto”. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, riprendendo anche quanto precisato nella circolare n. 10/2023, ritiene che quando i lavori sono dati in subappalto “le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo se le stesse eseguono lavori di importo superiore a 516.000 euro”.
ANAC: VERIFICA DELLE POLIZZE A GARANZIA DELL’OFFERTA ANCHE A MEZZO PEC FINO AL 30 GIUGNO Anac (delibera n. 606 del 19 dicembre 2023) ha comunicato che fino al 30 giugno 2024 sarà possibile verificare anche via Pec – e non soltanto sul sito Internet del soggetto emittente – l’autenticità della polizza presentata in gara a garanzia dell’offerta. La decisione dell’Autorità è motivata dalle difficoltà di consentire la verifica telematica della garanzia fideiussoria in tempo reale mediante accesso diretto ai relativi siti internet e dalla mancanza di piattaforme in grado di consentire l’emissione e la gestione delle polizze fideiussorie Per questa ragione, “preso atto delle difficoltà” Anac ha individuato “una soluzione transitoria”, ossia la verifica via Pec, “da applicare per il tempo strettamente necessario a consentire l’evoluzione dei sistemi verso l’uso di piattaforme interoperanti con le piattaforme di e-procurement o
lo sviluppo di siti internet accessibili alle stazioni appaltanti”. Fino al 30 giugno 2024, l’operatore economico che intenda partecipare ad una procedura di affidamento pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, sarà tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet della Banca d’Italia e dell’IVASS; la medesima verifica viene svolta dalle stazioni appaltanti. Qualora il garante non disponga di un sito internet adeguato, dovrà fornire un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. L’indirizzo Internet o l’eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall’operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo Pec, l’operatore economico acquisisce l’impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti segnalano all’IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.
ANAC: NO AD INVITO A IMPRESA CON LEGAME DI PARENTELA CON PRECEDENTE AGGIUDICATARIA Ai fini della corretta applicazione del principio di rotazione, la stazione appaltante deve verificare se due società, formalmente distinte, siano riconducibili al medesimo centro di interessi e decisionale. Lo ha precisato un parere di precontenzioso dell’Anac (n. 567/2023) nel quale si evidenzia, in particolare, che comporta “elusione fraudolenta del meccanismo di rotazione l’invito (senza giustificazione) e l’aggiudicazione ad un operatore legato da uno stretto legame di parentela con il legale rappresentante dell’impresa uscente, nonché detentore di quota di capitale sociale dell’impresa precedente aggiudicataria; la pluralità di tali indizi induce a ritenere che vi sia stato un accordo tra le due società per eludere la rotazione”. Secondo Anac il nuovo codice impone tutt’ora alle Pag. 53 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2024
Stazioni appaltanti (come contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta nella scelta degli operatori economici da invitare) di rispettare la rotazione nella fase degli inviti, evitando che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro.
LE TRATTATIVE SUL CCNL EDILI Lo scorso 9 gennaio si è svolto l’incontro con le Organizzazioni Sindacali sugli accordi della parte normativa del CCNL edili relativi al Fnape, al fondo per la formazione professionale dei lavoratori e al fondo prepensionamento, intese già sottoscritte dai Sindacati nei Contratti Collettivi delle altre Organizzazioni Imprenditoriali. Confapi Aniem ha rilevato l’esigenza di introdurre misure che siano più adeguate al nostro sistema imprenditoriale e ha altresì sollecitato l’inserimento di ulteriori elementi migliorativi della disciplina contrattuale, con particolare riferimento a Evr e apprendistato. È stata inoltre riproposta l’esigenza di condividere un percorso sulla bilateralità che possa consentire anche ai territori sprovvisti di Edilcasse di applicare correttamente il CCNL Confapi Aniem. Sulla base delle sollecitazioni emerse nel corso della riunione, le Organizzazioni Sindacali si sono impegnate a inviare le proprie proposte che saranno oggetto di un nuovo incontro fissato per il prossimo 18 gennaio.
IL TAVOLO TECNICO REVISIONE PREZZI Proseguono al Ministero Infrastrutture, con cadenza settimanale, le riunioni del tavolo tecnico per la definizione dei nuovi indici Istat sui quali sarà basato il nuovo meccanismo revisionale previsto dall’art. 60 del nuovo Codice Appalti, con efficacia dal 1° luglio 2023. Il tavolo, al quale come noto partecipa anche Confapi Aniem, dovrebbe concludere i lavori entro la fine del mese di febbraio. La norma del Codice richiama, ai fini della determinazione del meccanismo revisionale, indici sintetici del costo di costruzione che attualmente ricoprono solo alcune tipologie di lavori (fabbricato residenziale, capannone industriale e tronco stradale con tratto in galleria) non esaustive dell’intero settore delle costruzioni. L’Istat ha già avviato un lavoro per ampliare tali indici, anche su solleci-
tazione delle rappresentanze degli operatori economici; in particolare, sono in via di definizione gli indici per le strade, per le opere ferroviarie e per le opere idriche, marittime e fluviali. Nella riunione dello scorso 11 gennaio è stato tuttavia rilevato come tale approccio sia ancora inadeguato a garantire la revisione in tutte le categorie Soa; è stata pertanto condivisa l’esigenza di attivare un gruppo tecnico ristretto per individuare tutte le tipologie di lavorazioni ricomprese nelle diverse categorie e definire conseguentemente indici compattati rappresentativi dell’insieme delle lavorazioni che compongono un’opera pubblica.
PUBBLICATO IL DECRETO SULLE ISTANZE COMPENSAZIONI OTTOBRE 2023 Il decreto direttoriale del Ministero Infrastrutture (n. 288 del 13 dicembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio u.s. il comunicato che rinvia al sito del Ministero Infrastrutture) riporta l’elenco delle istanze ammesse per l’accesso al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” inoltrate dalle stazioni appaltanti dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023 (terza finestra temporale). Il provvedimento riequilibra i conti economici delle opere pubbliche riferite alle domande presentate nell’ambito di tale arco temporale e assegna circa 458 milioni per l’avanzamento di 3.264 cantieri. Oltre alle istanze ammesse, il decreto riporta anche l’elenco delle domande respinte. La prossima finestra temporale offerta agli Enti è quella che si è aperta il 1° gennaio 2024 e che terminerà alla fine dello stesso mese.
IL MINISTERO ANNUNCIA ISTRUTTORIA SUI CONTRIBUTI 2022 Il Ministero delle Infrastrutture ha annunciato l’avvio di un’istruttoria supplementare sui contributi per il rincaro materiali per il I° e II° semestre 2022, in risposta ai pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate e al parere formulato dall’Avvocatura Generale dello Stato. L’obiettivo principale è la determinazione dell’importo del contributo da assegnare alle stazioni appaltanti: ciò riguarda soprattutto l’inclusione dell’IVA dovuta dagli enti appaltanti, seguendo le modalità e le aliquote previste per l’originario contratto di appalto. La Direzione Generale competente condurrà un riesame delle istanze presentate, al fine di integrare i contributi già erogati o in corso di erogazione con ulteriori importi, proporzionali all’IVA dovuta Pag. 54 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2024
dalle stazioni appaltanti relative ai contratti di appalto ammessi all’erogazione dei contributi. Per rendere il processo il più agevole possibile, il Ministero ha delineato due scenari specifici: 1. Per le stazioni appaltanti che hanno già comunicato l’aliquota IVA durante la presentazione dell’istanza e sono state ammesse al contributo, la revisione dell’istanza sarà automatica. 2. Per le stazioni appaltanti che non hanno comunicato l’aliquota IVA e sono state ammesse al contributo, sarà possibile presentare un’istanza di integrazione dal 12 gennaio al 12 febbraio effettuando l’accesso alle relative piattaforme. Le stazioni appaltanti potranno dichiarare il solo importo dell’aliquota IVA corrispondente al contributo ammesso all’erogazione. Una volta completate queste attività, le stazioni appaltanti coinvolte saranno informate dell’importo aggiuntivo che sarà liquidato in relazione all’IVA applicabile al contratto di appalto. Il Ministero sottolinea che restano inalterate le decisioni già adottate o in corso di adozione dal Ministero in merito alla liquidazione dei contributi parametrati al maggiore importo derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati.
ANAC: LE NUOVE MISURE PER SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA NELLA GESTIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI L’Anac è nuovamente intervenuta per chiarire alcuni aspetti gestionali delle procedure di gara a seguito delle misure introdotte con il nuovo Codice Appalti e relative soprattutto alle comunicazioni delle stazioni appaltanti. La Banca Dati dell’Anac dovrà interagire con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti e con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie agli enti appaltanti per gestire le varie fasi gestionali dei contratti pubblici. Sarà pienamente operativo il Fascicolo virtuale dell’operatore economico per l’accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico, in particolare per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l’assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, ecc.). I dati e i documenti contenuti nel fascicolo, che l’operatore economico può inserire attraverso apposite funzionalità, verranno aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc.) attraverso l’interoperabilità, potranno essere consultati dal-
le stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa. Da quest’anno, le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni verranno gestite dalle stazioni appaltanti mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di cui ogni ente pubblico deve avvalersi. Tali piattaforme devono essere utilizzate per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle varie procedure di gara; trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac; l’accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie. Per i contratti conclusi entro il 2023, gli obblighi di pubblicazione dei dati risulteranno adempiuti pubblicando le informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”. Per i contratti non conclusi entro il 2023, la trasparenza degli stessi dati sarà assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell’immediatezza della loro produzione, alla Banca Dati Nazionale tramite SIMOG. Le stazioni appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il link tramite il quale si accede alla sezione della Banca Dati dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG. Per i contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024: la trasparenza dei dati viene garantita mediante la trasmissione alla Banca Dati attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto.
APPALTI FINO A 5.000 EURO: POSSIBILE UTILIZZO PIATTAFORMA ANAC FINO AL 30 SETTEMBRE L’Anac, in deroga all’obbligo di utilizzo delle piattaforme certificate, ha deciso di estendere l’utilizzo del proprio interfaccia web per gli appalti e tutti i contratti pubblici messa a disposizione dalla propria piattaforma anche agli affidamenti diretti di Pag. 55 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2024
importo inferiore a 5.000 euro. Tale possibilità resterà aperta fino al 30 settembre 2024 al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l’amministrazione digitale. In particolare, “l’Autorità al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l’amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto necessario adottare un interfaccia web per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro, in supporto delle amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD (piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, ndr), per il primo periodo di operatività della digitalizzazione”. La stazione appaltante dovrà comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla Banca Dati Anac “attraverso la compilazione dell’apposita scheda (AD5), al fine di consentire l’assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza”.
SUPERBONUS, NELLE AREE SISMA NESSUNA MODIFICA Il Commissario straordinario, Guido Castelli, al fine di evitare equivoci o fraintendimenti, ha precisato che il recente Decreto sul superbonus (d.l. n. 212/2023) non contiene né modifiche né limitazioni rispetto al diritto di cumulare, fino al 31 dicembre 2025, il contributo sisma con il superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati da sisma. Pertanto, potranno continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta (i due vantaggi che “in ordinario” il D.L. 11/2023 ha cancellato, a partire dal 17 febbraio 2023, lasciando la sola detrazione fiscale del singolo contribuente) tutti coloro che entro il 31 Dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza a far data dal 1° aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione di cui al c. 1-ter (ecobonus) e/o al c.4-quater (sisma bonus) ovvero nel caso di applicazione del
c.d. “superbonus rafforzato”, alternativo al contributo per la ricostruzione, di cui al c.4-ter dell’art. 119 del DL 34/2020.
SUPERBONUS: ALLA FINE DEL 2023 INVESTIMENTI ARRIVATI A 100 MILIARDI, 10 MILIARDI DI LAVORI CONDOMINIALI ANCORA DA COMPLETARE Dall’ultimo report di Enea emerge che gli investimenti ammessi a detrazione per il Superbonus al 110%, alla fine del 2023, ammontano a 102,68 miliardi dei quali 91 miliardi relativi a lavori già conclusi (oltre 48 miliardi nel solo anno 2023). Gli edifici interessati sono stati 461.433, di cui 104.856 condomini, 240.441 edifici unifamiliari, 116.128 unità indipendenti e 8 castelli. Per i condomini, l’investimento medio è stato di 614.832 di euro, 117.472 euro per gli edifici unifamiliari, 98.506 euro per le unità funzionalmente indipendenti. La Lombardia, con oltre 19 miliardi, resta la prima regione per investimenti, seguita da Veneto, Emilia Romagna e Lazio. Restano preoccupanti, soprattutto alla luce della mancata proroga, i dati che emergono sull’ammontare dei lavori condominiali ancora da ultimare, circa 10 miliardi che rappresentano il 15% dei lavori. Particolarmente critiche le situazioni in Campania (22,7% degli interventi da completare), Liguria (22,4%) e Lazio (20,1%).
NO A CLAUSOLA CHE IMPONE IL SOPRALLUOGO A PENA DI ESCLUSIONE Secondo il Tar Lazio (Sent. n. 140/2023) non può essere ammissibile nessuna clausola dei documenti di gara che imponga il sopralluogo a pena di esclusione. Nel caso specifico l’impresa aveva contestato la clausola “perché violativa del principio di tassatività, dei principi di massima partecipazione e di divieto di aggravamento del procedimento”. Il sopralluogo, peraltro, non sarebbe stato neppur essenziale ai fini della formulazione dell’offerta visto che “i relativi elementi di fatto sarebbero presenti nel progetto definitivo posto dalla stazione appaltante a base di gara”. Il Tar ha condiviso le motivazioni del ricorso precisando che il nuovo codice non prevede il sopralluogo quale adempimento necessario per la formulazione dell’offerta.
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In particolare, i Giudici hanno evidenziato che “l’art. 92 comma 1 d. lgs. n. 36/23 presenta una disciplina simile a quella del previgente art. 79 d. lgs. n. 50/16 il quale … non era idoneo a costituire il supporto normativo legittimante l’esclusione per mancato espletamento del sopralluogo e ciò “per la formulazione dell’art. 79, comma 2, che fa sì riferimento alle ipotesi in cui “le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara”, ma solo per farne conseguire la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati “possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte”, senza, dunque, derivarne effetti espulsivi automatici in caso di mancato compimento.”
CONSORZIO STABILE: POSSIBILE ESCLUSIONE PER ILLECITI PROFESSIONALI PREGRESSI DI CONSORZIATA NON ESECUTRICE Il Tar Lazio (Sentenza n. 560 pubblicata l’11 gennaio 2024) ha affrontato la questione inerente alla legittimità dell’esclusione di un consorzio stabile per illeciti professionali pregressi di una consorziata non indicata come esecutrice. Secondo il Tar, i requisiti generali devono essere accertati in capo alle consorziate esecutrici, ma anche nei confronti del consorzio in sé In particolare, i Giudici evidenziano che “la struttura giuridica del Consorzio stabile comporta, quale corollario, che il pregiudizio a carico dello stesso vada valutato e apprezzato dalla S.A. a prescindere dal fatto che la consorziata esecutrice coinvolta nella pregressa commessa sia diversa da quella designata nella nuova procedura… il concorrente in gara è il consorzio stabile, così come lo stesso consorzio è il titolare del contratto con l’amministrazione. Alla luce di ciò, se personalmente a carico del consorzio stabile risulta un pregiudizio, lo stesso va valutato e apprezzato dalla stazione appaltante a prescindere dal fatto che la consorziata esecutrice ivi coinvolta (ed eventualmente colpita, insieme al consorzio, dai provvedimenti pregiudizievoli dell’amministrazione) sia diversa da quella designata nella nuova procedura di gara.” (C)
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Business News informazioni per l’internazionalizzazione a cura di informest consulting srl Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.
AREA DACH | COME DIVERSIFICARE E INDIVIDUARE NUOVI CLIENTI IN AREA DACH PER FRONTEGGIARE LA CRISI DELL’AUTOMOTIVE IN GERMANIA L’andamento negativo del comparto automobilistico registrato negli ultimi anni in Germania si riflette anche sulle PMI italiane della meccanica che operano lungo la catena della subfornitura e della fornitura di componentistica, materiali ed attrezzature legate alla filiera automotive. Secondo i dati dell’Associazione tedesca dell’industria automobilistica, la produzione di automobili in Germania è diminuita del 26% nel 2022 e del 10% nel 2023, con una contrazione della domanda tedesca di componenti italiani per l’automotive del 15% nel 2022 e del 10% nel 2023 (dati ANIMA). Per affrontare la riduzione della domanda del settore automotive, le PMI italiane che offrono parti e componenti meccaniche hanno bisogno di ampliare le relazioni commerciali nell’area DACH individuando nuovi clienti operanti in comparti alternativi ed in crescita della meccanica, affini a quello automobilistico (diversificazione dei clien-
ti). Avendo verificato in modo diretto attraverso l’attività dei propri Corrispondenti Commerciali nell’area DACH che le richieste dei buyer tedeschi riguardano parti e componenti nei settori della meccanica nelle applicazioni più ampie, INFORMEST Consulting da anni sviluppa percorsi collaudati di sviluppo commerciale nell’area DACH. L’attività di sviluppo export prevede l’introduzione dell’offerta delle PMI italiane presso buyer di settore (distributori, OEM, TIER 1 e TIER 2) che ricercano parti e componenti per macchine utensili (lavorazione dei metalli, dei materiali plastici, ecc.), per macchine ed attrezzature per l’agricoltura, per macchine per l’industria (produzione alimentare, produzione di carta, tessile, ecc.), per macchine per la costruzione, per macchine per l’imballaggio e la logistica, per macchine per la medicina e il farmaceutico, ecc. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ
ARREDO MADE IN ITALY FASCIA ALTA NEGLI STATI UNITI | PROGRAMMA STRUTTURATO DI INSERIMENTO COMMERCIALE IN FLORIDA E TEXAS Il mercato statunitense si conferma uno dei più importanti al mondo per l’arredamento di fascia alta, con un valore stimato di circa 60 mld di Euro nel 2026. Rappresenta anche una delle principali destinazioni per l’arredamento italiano di fascia alta; nel 2022 le esportazioni italiane di soluzioni d’arredo verso gli USA sono cresciute di oltre il 25%, superando i 50 mil. di Euro. Il potenziale del mercato americano per le PMI italiane che offrono soluzioni d’arredo di fascia alta (filiera abitare ed affini) è legato a diversi fattori, tra cui la crescente domanda di prodotti di alta qualità e design (l’arredo Made in Italy è riconosciuto per queste caratteristiche ed è sinonimo di eleganza, raffinatezza e creatività) e lo sviluppo del mercato immobiliare, sia residenziale che commerciale. Le soluzioni Made in Italy sono richieste dai clienti statunitensi per l’arredamento di ville ed abitazioni di lusso, ma anche per l’arredamento di hotel, ristoranti ed ambienti commerciali di alto livel-
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lo. Attraverso l’agente commerciale che opera a Miami, Informest Consulting Srl mette a disposizione delle PMI italiane relazioni attive con buyer statunitensi (studi di interior designer, studi di architettura, general contractors, distributori e dealers con showroom, progettisti e costruttori di yacht) interessati a proporre progetti d’arredo che richiedono soluzioni Made in Italy per la realizzazione di residenze e ville di pregio nella East Coast ed in Florida. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ
EVENTO B2B INTERNAZIONALE WINE-NET | VENEZIA, 10-11 OTTOBRE 2024 | INCONTRI B2B TRA PRODUTTORI VITIVINICOLI E BUYERS INTERNAZIONALI DI SETTORE INFORMEST Consulting organizza l’evento internazionale in presenza di incontri B2B WINE-NET dedicato agli operatori professionali del mondo del vino che avrà luogo il 10 e 11 ottobre 2024 a Venezia. Per dettagli sull’iniziativa https://winenet.projects-informest.eu/. L’iniziativa prevede l’organizzazione di incontri B2B tra l’eccellenza della produzione vitivinicola italiana e seleziona-
ti buyers internazionali provenienti dall’Europa, Stati Uniti e Canada, Asia (Vietnam, Singapore). I buyers presenti saranno appositamente selezionati, bene inseriti nel canale vitivinicolo, interessati a promuovere i vini italiani nel mondo e ad instaurare relazioni commerciali con le aziende agricole italiane. Saranno selezionati buyers bene inseriti nella distribuzione di vini anche internazionali, interessati a promuovere i vini italiani presso la loro clientela e ad instaurare relazioni commerciali con i produttori vitivinicoli italiani: la selezione riguarderà profili qualificati di importatori e distributori del canale Horeca e/o della distribuzione specializzata, buyers di catene di negozi specializzati tra cui enoteche e negozi di delikatessen, buyer della Distribuzione Organizzata (es. supermercati regionali) specializzati nel settore vino, buyers interessati ad una collaborazione su private label). Ai produttori vitivinicoli partecipanti saranno garantiti incontri “tailor made” preliminarmente definiti sulla base dell’offerta di vini locali/regionali proposti e in funzione delle richieste degli importatori e dei buyers esteri. Ogni azienda partecipante avrà a disposizione un tavolo attrezzato per garantire la migliore esperienza degustativa e per agevolare gli incontri e il dialogo con i buyers. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ
Pag. 59 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 1 - 15 gennaio 2024
Meeting aziendali al Castello di Spessa una location funzionale e poliedrica
Organizzare un meeting aziendale di successo significa creare un evento che sia sì proficuo (per le relazioni, gli incontri, la promozione del brand), ma anche memorabile. Per questo, anche il luogo gioca un ruolo cruciale nell’organizzazione degli eventi aziendali, e alcune Imprese Associate si rivolgono spesso a Confapi FVG per un consiglio sulla location migliore. Grazie ai molteplici spazi, dai saloni medievali, alle sale padronali, dall’area convegni fino al parco secolare e l’ampio terrazzo, il Castello di Spessa Golf Wine Resort & SPA (di proprietà del nostro Associato Loretto Pali) si presta ad essere una delle location ideali per l’organizzazione di meeting,
congressi, sessioni di team building, ma anche piccole riunioni, cene di gala, set fotografici e ricevimenti, eventi culturali e artistici, concerti, degustazioni. Situata a Capriva del Friuli, nel cuore del Collio goriziano, questa ampia proprietà si distingue per la sua varietà di proposte e relativa versatilità. Tanto per cominciare, è circondata dai vigneti dell’Azienda vinicola che produce pregiati vini Doc Collio e Isonzo: oltre a regalare una vista mozzafiato, questa peculiarità consente alle aziende che
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lo desiderano di offrire ai propri ospiti, oltre a un’eventuale degustazione di vini, anche una visita guidata alle cantine, situate nel sottosuolo del castello. Sono le più antiche del Collio e si sviluppano su due livelli: quello superiore risale al periodo medievale, il secondo, che si trova a 18 metri di profondità, è un bunker militare realizzato nel 1939, molto scenografico e ideale per temperatura e umidità a custodire le barriques. Per le Imprese che desiderano coccolare i clienti più importanti, o rinfrancare i propri collaboratori dopo un periodo di duro lavoro, è disponibile anche la Vinum SPA, dove le proprietà benefiche dei principi attivi delle uve sono alla base dei trattamenti e dei cosmetici. Dispone sia di una piscina coperta con idromassaggio, sia di una piscina e di un idromassaggio esterni, con vista sulle vigne del Collio. Vigne che si intrecciano anche con il tracciato di un campo da golf a 18 buche, creando una magnifica opportunità sia per gli amanti di questo sport sia per le aziende che vogliono organizzare un’attività di team building: gli istruttori sono infatti a disposizione anche per i neofiti, che divisi in piccoli gruppi possono sviluppare nuove abilità relazionali, oltre che acquisire competenze in una nuova disciplina. Nel caso l’evento sia distribuito su più giorni o si abbia il piacere di offrire agli ospiti la possibilità di un pernottamento, il Resort ha a disposizione
quattro strutture, ciascuna con un proprio stile ben definito. Si va dal Castello, in cui si alloggia in eleganti camere e suites arredate con mobili del Settecento e dell’Ottocento italiano e mitteleuropeo, a un casale affacciato sulle vigne dove è possibile soggiornare in un ambiente caldo in stile rustico, adatto anche alle famiglie. Altre stanze si trovano in una casa colonica ai piedi del maniero, con un’atmosfera country, o anche nel Casale in collina, arredato in stile shabby chic, per chi predilige la privacy. Infine, anche per quanto riguarda l’offerta gastronomica il Castello di Spessa Golf Wine Resort & SPA ha menu adattabili a tutte le esigenze: per gli eventi aziendali è possibile usufruire del catering in loco, oppure appoggiarsi ai vari ristoranti dislocati nei punti strategici della proprietà. Si va infatti dal ristorante gourmand all’hosteria con cucina tipica del territorio, ed è disponibile anche una locanda più informale. Il Castello di Spessa mette a disposizione un team multidisciplinare per supportare al meglio le Imprese nell’organizzazione del proprio evento, di qualunque natura esso sia: formale o country chic, minimal o grandioso, riservato ai dipendenti o aperto alla stampa… con una location così, il risultato sarà sempre memorabile.
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(SF)
UDINE DESIGN WEEK. Opportunità di collaborazione 8^ EDIZIONE DAL 2 AL 17 MARZO 2024 A CURA DEL MUSEO DEL DESIGN DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
ma di sponsorizzazione tecnica o economica, che prevede in cambio l’inserimento del logo aziendale nella comunicazione della manifestazione. Nel corso degli anni Udine Design Week ha avuto infatti un impatto comunicativo notevole sui media locali e sui social, con echi nella stampa nazionale. L’evento vede inoltre il coinvolgimento dell’Università di Udine e di diverse scuole superiori della regione. In particolare, sono due le iniziative alle quali le Imprese Associate possono aderire:
1) ADOTTA UNA SEDIA IN CARTONE:
Confapi FVG ha dato il proprio Patrocinio all’8^ edizione dell’UDINE DESIGN WEEK, che si terrà dal 2 al 17 marzo 2024, garantendo la collaborazione anche del Gruppo Giovani Imprenditori per la migliore riuscita dell’iniziativa. UDINE DESIGN WEEK è una manifestazione dedicata al design, che contribuisce alla promozione culturale di Udine associando la città a termini quali creatività, bellezza, originalità. Udine Design Week si svolge intorno ad un unico tema, scelto annualmente da un gruppo di esperti quale significativo trend. Il tema della prossima edizione, in programma dal 2 al 17 marzo 2024, sarà FUTURO ANTERIORE. Riprogettare, riproporre, riesaminare. Nella grammatica italiana è un tempo verbale che esprime fatti proiettati nel futuro ma avvenuti prima di altri. Come si rapporta questo concetto al design? Non occorre inventare oggetti nuovi ma piuttosto significa partire dal grande design per progettare il futuro. In altre parole fare meglio quello che già esiste, per esempio rivedere gli oggetti in termini di accessibilità e sostenibilità. Alle precedenti edizioni hanno partecipato diverse Imprese Associate, e ora per l’8^ Edizione si ripresenta l’opportunità di collaborazione sotto for-
Realizzazione dei modelli in cartone di 5 sedie storiche L’allestimento della mostra principale si terrà alle Gallerie del Progetto dei Civici Musei di Udine. Il FUTURO ANTERIORE è declinato tramite la rivisitazione in cartone di riproduzioni, in scala reale, di 5 classici del design a firma femminile che il comitato scientifico del Museo del Design del FVG sta valutando anche in base alla fattibilità: Eileen Grey, Charlotte Perriand / Le Corbusier, Gae Aulenti, Cini Boeri, Anna Castelli. Tali opere intercaleranno le isole tematiche a sottolineare come il cambio di materiali è un cambio di paradigma progettuale e produttivo ormai necessario e che la filiera del riciclo della carta è una delle più efficienti in Italia. In questo frangente, una o più Imprese contribuire economicamente alla loro realizzazione.
2) PROPONI IL TUO DESIGNER:
Inserimento nella mostra principale di un prodotto di design Nella terza sala delle Gallerie del Progetto (saletta Valle) verranno esposti una serie di oggetti disegnati da designer friulani. Le Imprese possono proporre al Comitato Scientifico della Mostra di esporre un proprio prodotto, che deve essere stato progettato da un designer del territorio, versando un contributo di Euro 500. Le Imprese interessate ad aderire, o a ricevere maggiori informazioni, possono contattare al più presto la dott.ssa Susanna Fontana dell’Ufficio Relazioni Esterne dell’Associazione: via mail a relazioniesterne@confapifvg.it o telefonicamente allo 0432-507377.
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(SF)
Convenzione con SAVE Spa Servizi Aeroporto di Venezia la convenzione permette agli associati di ottenere sconti sull’utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla società Servizi convenzionati
1) Card il Milione La presente convenzione riguarda l’acquisto a condizione agevolata della Card Milione dell’Aeroporto di Venezia nella configurazione “Corporate”. La Card Milione è ottenibile solo a pagamento, si
articola su tre livelli (Traveler, Voyager, Globetrotter) e funziona per pacchetti di benefit a prezzi crescenti, rispettivamente pari a 30 €, 145 € e 999 €, Iva inclusa. Con la presente Convenzione proponiamo l’acquisto agevolato delle Card Voyager Corporate o Globetrotter Corporate, pensate per chi utilizza l’aeroporto di Venezia per motivi lavorativi o professionali, le uniche acquistabili da soggetti dotati di Partita IVA. L’acquisto è possibile sul sito www.clubilmilione. it e l’accesso al proprio profilo è possibile sia da sito che dall’App “Il Milione Club”, scaricabile sia da store Android che IOS. Tutti i livelli prevedono l’emissione di card in formato digitale su App e solo per i livelli Voyager e Globetrotter è prevista anche l’emissione della Card in versione plastificata.
Elenco benefit Card Milione Card Milione Globetrotter Priorità alle code
Accesso Lounge
Servizi VIP
-
-
Parking
Sconti Retail
-
-
Card Milione Voyager
Varco di sicurezza “Fast Track” illimitato per il titolare della Card (+1 ospite + minori di 12 anni) Imbarco prioritario al gate, valido per i voli delle com- pagnie aderenti Self Check-in (solo bagaglio a mano) presso la Lounge Milione landside, valido per i voli delle compagnie aderenti
15 accessi al varco di sicurezza “Fast Track” 50% di sconto su ogni acquisto successivo di accessi Fast Track
Ingressi illimitati in Lounge “Marco Polo Club” (zona airside) (+1 ospite + minori di 12 anni) Ingressi illimitati in Lounge “Milione” (zona landside) (+1 ospite + minori di 12 anni)
15 Ingressi alla VIP Lounge “Marco Polo Club” 30% di sconto su ogni acquisto successivo di ingressi in VIP Lounge “Marco Polo Club”
Trasporto Sottobordo privato da terminal all’aereo e viceversa (solo per voli a remoto), previa prenotazione (+ 1 ospite + 2 minori di 12 anni)
X
Prime 48h gratuite per ciascuna sosta presso i parcheggi P1 e P Milione Sconto aggiuntivo del 5% sulle tariffe delle prenotazioni effettuate on-line sul sito marcopolopark.it
Sconto del 25% sulle tariffe del parcheggio P1 e P Milione Sconto aggiuntivo del 5% sulle tariffe delle prenotazioni effettuate on-line sul sito marcopolopark.it
Sconto 20% su acquisti presso negozi partner in aero- porto, applicabile su acquisti di valore pari o superiore a 40€.
Sconto 20% su acquisti presso negozi partner in aeroporto, applicabile su acquisti di valore pari o superiore a 40€.
Quota sottoscrizione annuale Card Milione Globetrotter: 999,00 Euro Prezzi Sconto per Associati: 30% (Iva inclusa) Prezzo scontato per Associati: 699,00 Euro Validità della card: 12 mesi dalla data di acquisto
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Quota sottoscrizione annuale Card Milione Voyager: 145,00 Euro Sconto per Associati: 30% Prezzo scontato per Associati: 101,00 Euro Validità della card: 12 mesi dalla data di acquisto
Modalità operative acquisto Card Milione L’acquisto (o il rinnovo) di una o più Card Il Milione avviene attraverso i seguenti step: 1. L’impresa Associata che intende acquistare una o più Card Milione crea un account Milione Corporate registrando un account con i dati del proprio referente (Admin) collegandosi al sito www.clubilmilione.it 2. L’impresa Associata chiede a Confapi FVG (sig.ra Clara Ferro, via mail segreteria@confapifvg.it o telefonando allo 0432/507377) di usufruire dello sconto per l’acquisto di Card Milione previsto per l’anno in corso in base alla convenzione SAVE. 3. Confapi FVG richiede a SAVE l’attribuzione dello sconto previsto precisando gli estremi dell’account del richiedente (ragione sociale e partita IVA). 4. SAVE attribuisce il codice sconto nel sistema gestionale Il Milione e ne dà conferma via email a Confapi FVG. 5. Confapi FVG informa l’impresa Associata via e-mail che da quel momento in poi può godere dello sconto previsto, fino a scadenza della convenzione SAVE.
2) Convenzione Corporate Servizi Sala Vip e Fast Track Registrandosi sul portale shop.veneziaairport.it e selezionando l’opzione Convenzione Azienda/ Agenzia sarà riconosciuto in automatico al momento del check out il seguente sconto sull’acquisto dei singoli servizi aeroportuali Fast Track e Sala Vip: - 10% per importi superiori ai 180€ - 20% per importi superiori ai 500€ - 25% per importi superiori ai 1.000€ Questo tipo di vantaggio può risultare interessante nei casi in cui l’azienda sia interessata all’uso esclusivo di un singolo servizio.
3) Spazi pubblicitari presso Aeroporto di Treviso Alle imprese Associate che intendono affittare spazi pubblicitari presso l’aeroporto “Antonio Canova” di Treviso (TSF) è riconosciuto uno sconto del 20% sul listino spazi in vigore. Lo sconto viene applicato sull’importo di affitto dello spazio prescelto, a fronte della firma del contratto entro l’anno 2024. La durata minima di ciascuna campagna è di 15 gg., la massima è di 12 mesi. L’offerta di spazi pubblicitari a TSF si sviluppa su un network di impianti retroilluminati 6x3 metri installati sul fronte esterno del terminal e visibili anche dal traffico veicolare della S.R. Noalese. All’interno del terminal vengono invece proposti sia un network di impianto statici retroilluminati di varie dimensioni, sia un network di impianti digitali, presenti in sala partenze e in sala arrivi. Nel 2023 l’aeroporto di Treviso ha totalizzato 3 mln di passeggeri. Sviluppa un network di oltre 50 destinazioni servite con collegamento diretto. Il profilo del passeggero è giovane, dinamico, altamente digitalizzato e con buona propensione alla spesa. Prevalente il viaggio leisure, ma è presente una quota di traffico business. Info: advertising@trevisoairport.it - cell: 348.0170435
Validità della convenzione Fino al 31 dicembre 2024.
Modalità di adesione e informazioni Per ricevere maggiori informazioni o attivare i vantaggi della convenzione, le Imprese Associate potranno rivolgersi all’Associazione via mail a segreteria@confapifvg.it o telefonando al numero 0432-507377. (SF)
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Divieti di circolazione di veicoli industriali -
pubblicato il calendario per il 2024
Premessa. Novità Con decreto 13 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 31 dicembre 2023, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diramato le direttive e il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli industriali fuori da centri abitati per l’anno 2024. Come per il passato, i divieti si applicano ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. Entro tale limite possono circolare i trattori stradali adibiti al traino dei semirimorchi. Il calendario dei divieti per il 2024 non contiene sostanziali novità rispetto a quello dell’anno precedente (2023). Le si evidenziano nel testo che segue unitamente alle principali conferme e al dettaglio dei giorni di divieto. Le sole novità riguardano l’individuazione delle tipologie di merci non assoggettate a divieto (art. 8, co. 1). In particolare, alla lett. h) è stata elevata dal 10% del precedente calendario del 2023 al 50% del totale del carico la percentuale di prodotti complementari alla somministrazione alimentare trasportati in contemporanea a quelli in regime A.T.P., strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande. Inoltre, sempre all’art. 8, co. 1, è stata aggiunta una nuova lett. i), che esenta dal divieto gli altri prodotti alimentari, trasportati contemporaneamente a quelli in regime A.T.P, nel limite del 50% del totale del carico, per viaggi con origine e destinazione ricadenti nel medesimo ambito provinciale.
Le principali conferme. Le esenzioni di veicoli Il decreto conferma le consuete agevolazioni per i veicoli da/verso l’estero (art. 3), per cui:
per i veicoli provenienti dall’estero, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore; in presenza di un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero termini dopo l’inizio del divieto, il posticipo di 4 ore si applica dal termine del periodo di riposo. - per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto di cui all’art. 2 è anticipato di 2 ore. Sono confermate anche le agevolazioni per i trasporti da/verso le isole maggiori (Sardegna e Sicilia, articoli 4 e 5). I posticipi di inizio divieto per l’estero e per le grandi isole si applicano a condizione che l’arrivo dall’estero o al porto si verifichi nel giorno del divieto (art. 1, co. 4). Sull’anticipo di 4 ore della fine del divieto prevista per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale e ai terminal intermodali per trasportare merci o unità di carico dirette all’estero (art. 6, co. 1), la misura si applica ai veicoli diretti: - agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla legge 4 agosto 1990, n. 240 e, cioè: Bari, Bologna, Catania, Cervignano del Friuli (UD), Jesi (AN), Livorno, Marcianise (CE), Nola (NA), Novara, Orte (VT), Padova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia (AL), Torino, Vado Ligure (SV), Venezia, Verona; - ai terminal intermodali collocati in posizione strategica e, cioè: Busto Arsizio (VA), Brescia Scalo (BS), Domodossola (VB), Marzaglia (MO), Melzo (MI), Milano Smistamento - Mortara (PV), Pordenone, Portogruaro (VE), Rovigo, Rubiera (RE), Trento, Trieste, Voltri (GE). Per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada - mare (art. 6, co. 2), l’esenzione dal divieto interessa tutti quelli diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime previste per il c.d. marebonus (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2007). Esentati dal divieto sono anche i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali con merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione atte-
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stante il carico o lo scarico delle predette merci (art. 6, co. 3). Per i veicoli impegnati in trasporti combinati strada/mare e strada/rotaia, l’esenzione opera in presenza delle condizioni stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio 2001, fra cui la percorrenza chilometrica massima su strada della parte iniziale o terminale del tragitto fissata in 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco (art. 6, co. 6). Il calendario dei divieti non si applica altresì ai veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine e destinazione all’interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco (art. 6, co. 7). I trattori stradali isolati di massa superiore a 7,5 t privi di semirimorchio per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale sono esentati dal divieto solamente per fare rientro in sede; in questo caso l’autista deve essere munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna (art. 6, co. 5). Per le categorie di veicoli esenti individuate dall’art. 7 del d.m. 13 dicembre 2022 il co. 3 conferma l’applicazione delle esenzioni anche ai complessi veicolari appartenenti alle categorie indicate (ad es. autocisterne adibite al trasporto di latte fresco, autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali di allevamento o di materie prime per la loro produzione, autocisterne per il trasporto di combustibili liquidi o gassosi per la distribuzione e il consumo), anche se circolano scarichi. Per le autocisterne adibite al trasporto di liquidi ad uso domestico o alimentare, anche per animali, è obbligatoria l’apposizione di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,5 m di base e 0,4 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,2 m fissati in modo ben visibile sulle fiancate e sul retro dei veicoli. Inoltre, sono esentati (art. 7, co. 8): - i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; - i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l’intervento di un’offi-
-
cina di riparazione con sede fuori dal centro abitato dove ha sede l’impresa; i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla CCIAA, nonché quelli per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.
Le principali conferme. Le esenzioni di tipologie di merci L’art. 8 del d.m. 13 dicembre 2023 riporta le tipologie di merci non assoggettate a divieto, i cui veicoli, perciò, sono esentati anche se circolano scarichi. Vi rientrano i prodotti alimentari deperibili in regime ATP; i prodotti agricoli che pur non richiedendo il regime ATP, sono soggetti a rapido deperimento come frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, uova da cova; sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Come anticipato, all’interno di questa norma, la nuova lett. h) del co. 1 prevede ora la possibilità di trasportare, insieme ai prodotti alimentari deperibili in regime ATP, anche prodotti complementari alla somministrazione alimentare, strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 50% in massa del totale del carico rispetto al 10% previsto nel calendario per il 2023. Inoltre, sempre all’art. 8, co. 1, è stata aggiunta la lett. i), che esenta dal divieto gli altri prodotti alimentari, trasportati contemporaneamente a quelli in regime A.T.P, nel limite del 50% del totale del carico, per viaggi con origine e destinazione ricadenti nel medesimo ambito provinciale. Per i veicoli trasportanti merci in regime ATP, prodotti agricoli soggetti a rapido deperimento, sottoprodotti della macellazione di animali, prodotti complementari alla somministrazione alimentare nonché pulcini di allevamento, animali vivi destinati alla macellazione, animali vivi provenienti dall’estero, animali destinati a gareggiare nell’arco delle 48 ore e api per nomadismo è fatto obbligo di essere muniti di cartelli indicatori di caratteristiche identiche a quelle sopra riportate.
Deroghe prefettizie Per quanto riguarda le autorizzazioni prefettizie
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alla circolazione in deroga (articoli 9-11), l’art. 9 del d.m. 13 dicembre 2023 individua le ipotesi in cui possono essere rilasciate. Vi figurano: i prodotti dell’industria a ciclo continuo, quando i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali prodotti, il trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli previsti all’art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, per tener conto di situazioni particolari debitamente documentate e limitate nel tempo. In presenza di esigenze e altri casi non espressamente previsti nell’art. 9 e connotati da comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche, è sempre opportuno che le imprese evidenzino nell’istanza di rilascio - rivolta di norma alla Prefettura della provincia di partenza con un anticipo di almeno 10 giorni - le informazioni dettagliatamente richieste dall’art. 10. A tale proposito, si richiama come il Ministero dell’interno si è pronunciato favorevolmente alla validità delle deroghe prefettizie anche per i viaggi a vuoto necessari al raggiungimento del luogo di carico della merce, purché l’interessato ne faccia espressamente richiesta nella sua domanda specificando, altresì, le motivazioni alla base di questa necessità.
Divieti aggiuntivi I divieti aggiuntivi previsti per i trasporti di merci pericolose in regime ADR interesseranno quelli delle classi 1 (materie e oggetti esplosivi) e 7 (materiali radioattivi) nelle seguenti giornate: dalle ore 08.00 alle ore 24.00 di ogni sabato e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 18 maggio al 1° settembre 2024 (art. 12). Questo divieto si applica in ragione della merce trasportata, per cui prescinde dalla massa complessiva del veicolo, interessando, quindi, anche i trasporti eseguiti con mezzi di massa complessiva inferiore a 7,5 t. Peraltro, in deroga a questi divieti aggiuntivi, il trasporto delle merci pericolose di classe 1 e 7 è MESE
GENNAIO
consentito con veicoli di massa non superiore a 7,5 t nelle seguenti fattispecie: - trasporto nei casi di esenzione parziale o totale individuati nelle sottosezioni 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.6, 1.7.1.4, allegato A dell’ADR; - trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al cap. 3.3, allegato A dell’ADR; - trasporto di merci imballate in quantità limitate, ai sensi del cap. 3.4, all. A dell’ADR; - trasporto di merci imballate in quantità esenti, ai sensi del cap. 3.5, all. A dell’ADR. Il trasporto delle merci sopra elencate eseguito con veicoli di massa superiore alle 7,5 t è sottoposto ai soli divieti di circolazione generali e non a quelli aggiuntivi.
Il calendario dei divieti 2024 Nel rinviare alla lettura del sottostante calendario per il dettaglio delle singole giornate di divieti, si segnala la conferma dei divieti nelle domeniche di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre dalle 09.00 alle 22.00, e nelle domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 07.00 alle 22.00. Nel periodo della SS. Pasqua (da venerdì 29 marzo a martedì 2 aprile), il divieto è, invece, cosi strutturato: - venerdì 29 marzo, dalle 14.00 alle 22.00; - sabato 30 marzo, dalle 09.00 alle 16.00; - domenica 31 marzo, dalle 09.00 alle 22.00; - lunedì 1° aprile, dalle 09.00 alle 22.00; - martedì 2 aprile, dalle 09.00 alle 14.00. Nel periodo estivo, la presenza di divieti per tre venerdì consecutivi – dalle ore 16/22, a partire dal 26 luglio fino al 9 agosto. Copia del decreto in commento e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
GIORNO
(AdT) INIZIO DIVIETO
FINE DIVIETO
1
lunedì
09.00
22.00
6
sabato
09.00
22.00
7
domenica
09.00
22.00
14
domenica
09.00
22.00
21
domenica
09.00
22.00
28
domenica
09.00
22.00
Pag. 67 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2024
MESE
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
GIORNO
INIZIO DIVIETO
FINE DIVIETO
4
domenica
09.00
22.00
11
domenica
09.00
22.00
18
domenica
09.00
22.00
25
domenica
09.00
22.00
3
domenica
09.00
22.00
10
domenica
09.00
22.00
17
domenica
09.00
22.00
29
venerdì
14.00
22.00
30
sabato
09.00
16.00
31
domenica
09.00
22.00
1
lunedì
09.00
22.00
2
martedì
09.00
14.00
7
domenica
09.00
22.00
14
domenica
09.00
22.00
21
domenica
09.00
22.00
25
giovedì
09.00
22.00
28
domenica
09.00
22.00
1
mercoledì
09.00
22.00
5
domenica
09.00
22.00
12
domenica
09.00
22.00
19
domenica
09.00
22.00
26
domenica
09.00
22.00
2
domenica
07.00
22.00
9
domenica
07.00
22.00
16
domenica
07.00
22.00
23
domenica
07.00
22.00
30
domenica
07.00
22.00
6
sabato
08.00
16.00
7
domenica
07.00
22.00
13
sabato
08.00
16.00
14
domenica
07.00
22.00
20
sabato
08.00
16.00
21
domenica
07.00
22.00
26
venerdì
16.00
22.00
27
sabato
08.00
16.00
28
domenica
07.00
22.00
Pag. 68 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2024
MESE
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GIORNO
INIZIO DIVIETO
FINE DIVIETO
2
venerdì
16.00
22.00
3
sabato
08.00
22.00
4
domenica
07.00
22.00
9
venerdì
16.00
22.00
10
sabato
08.00
22.00
11
domenica
07.00
22.00
15
giovedì
07.00
22.00
17
sabato
08.00
16.00
18
domenica
07.00
22.00
24
sabato
08.00
16.00
25
domenica
07.00
22.00
31
sabato
08.00
16.00
1
domenica
07.00
22.00
8
domenica
07.00
22.00
15
domenica
07.00
22.00
22
domenica
07.00
22.00
29
domenica
07.00
22.00
6
domenica
09.00
22.00
13
domenica
09.00
22.00
20
domenica
09.00
22.00
27
domenica
09.00
22.00
1
venerdì
09.00
22.00
3
domenica
09.00
22.00
10
domenica
09.00
22.00
17
domenica
09.00
22.00
24
domenica
09.00
22.00
1
domenica
09.00
22.00
8
domenica
09.00
22.00
15
domenica
09.00
22.00
22
domenica
09.00
22.00
25
mercoledì
09.00
22.00
26
giovedì
09.00
22.00
29
domenica
09.00
22.00
Pag. 69 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2024
Tachigrafi intelligenti di seconda generazione “proroga” al 18 agosto 2025 dell’obbligo posto per i veicoli di nuova immatricolazione
Si comunica che il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, stante il perdurare delle difficoltà nel reperimento dei tachigrafi intelligenti – versione 2, per le quali era stata stabilita una proroga fino al 31 dicembre 2023, con circolare prot. 300/ STRAD/1/0000042171.U2023 del 27 dicembre 2023 ha dichiarato che:
“i veicoli immatricolati a partire dal 21 agosto 2003 che hanno installato il tachigrafo intelligente versione 1, possono circolare fino al 18 agosto 2025, data oltre la quale vige per tutti l’obbligo d’installazione del tachigrafo intelligente - versione 2.” La “proroga” in oggetto segue altre di pari tenore susseguitesi nei mesi scorsi (cfr. circolare associativa prot. n. 261/AdT dell’11 settembre 2023). Tuttavia, lascia dubbi circa la sua efficacia nei trasporti internazionali, ragione per la quale ci si riserva quanto prima di ritornare sull’argomento per gli opportuni chiarimenti. Frattanto, copia delle note citate, unitamente ad altre informazioni può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione.
Pag. 70 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2024
(AdT)
Autotrasporto. Noleggio veicoli senza conducente punto della situazione. aggiornamenti del termine di registrazione al 15 luglio 2024 Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 27/ AdT del 15 gennaio 2024 e a quanto pubblicato su Apinforma 16/2023, pp. 45-46 in ordine alla nuova disciplina posta all’art. 84 del codice della strada relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, per segnalare che con nota prot. n. U.0025355.17-112023 del 17 novembre 2023 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto ha diramato le istruzioni per la registrazione nell’applicativo RENNoleggi, dei veicoli presi in locazione senza conducente da parte di imprese di autotrasporto merci in conto terzi. In particolare, prevede che il CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile provveda a iscrivere nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi (REN) il numero di targa del veicolo locato. La citata circolare ministeriale fornisce, inoltre, altri importanti chiarimenti della disciplina in esame, salvo i successivi, importanti aggiornamenti apportati con la nota della medesima Direzione prot. U.0000960 dell’11 gennaio 2024. Di entrambe si dà di seguito conto.
La nota ministeriale del 17 novembre 2023
Registrazione sull’applicativo REN-Noleggi Dal 20 novembre era disponibile una prima versione dell’applicativo REN-Noleggi per consentire la registrazione delle targhe dei veicoli locati per il trasporto di merci. Obbligate alla registrazione sono le imprese di autotrasporto merci c/t iscritte al REN che prendono in locazione senza conducente dei veicoli di massa superiore a 1,5 t, compresi quelli con targa estera. La ricevuta dell’avvenuta registrazione - ricevuta che, su richiesta, è rilasciata all’impresa locataria
- non costituisce documentazione da tenere obbligatoriamente a bordo e, conseguentemente, non è necessario esibirla in sede di controlli. Adeguamento dell’idoneità finanziaria e stabilimento I veicoli acquisiti in locazione senza conducente si computano nell’idoneità finanziaria dell’impresa locataria con obbligo di quest’ultima di procedere all’immediato adeguamento se, dopo aver preso a noleggio il veicolo, detta idoneità non dovesse più risultare capiente. Stabilimento L’impresa che intenda ricevere l’autorizzazione all’esercizio della professione avendo in disponibilità un solo veicolo preso in locazione dovrà dichiarazione l’esistenza di un contratto di durata residua pari ad almeno 6 mesi e registrato nelle forme previste all’Agenzia delle entrate. Obbligo di registrazione L’obbligo di registrazione andava assolto prima di utilizzare il veicolo locato e, per i veicoli già presi in locazione o per quelli che lo saranno con contratti stipulati fino al 15 gennaio 2024 (v. infra), il termine ultimo per provvedervi coincideva con questa data, vale a dire il 15 gennaio 2024. Per la registrazione sull’applicativo REN-Noleggi, le imprese possono rivolgersi all’Ufficio di motorizzazione civile territorialmente competente (utilizzando in questo caso l’all. 2 alla circolare del 17 novembre 2023) o a un Operatore professionale autorizzato ad effettuare operazioni sullo Sportello telematico dell’automobilista. L’obbligo di registrazione riguarda anche i veicoli presi in locazione di massa inferiore a 1,5 t, locati da un’impresa iscritta al REN. Esso, invece, non interessa le imprese di trasporto cose in conto proprio.
La nota ministeriale del 17 novembre 2023. Proroga termine di registrazione al 15 luglio 2024 Come accennato, la nominata Direzione generale
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con nota prot. U.0000960 dell’11 gennaio 2024, facendo seguito alla precedente del 17 novembre 2023 è tornata ad occuparsi della registrazione sull’applicativo REN-Noleggi dei veicoli acquisiti in locazione senza conducente da parte delle imprese di autotrasporto merci c/terzi, prescrivendo quanto segue: - la scadenza per la registrazione dei veicoli in esame è differita dal 15 gennaio al 15 luglio 2024 “in ragione della necessità di complessi sviluppi evolutivi e tenendo conto delle diffi-
coltà o problematicità evidenziate da taluni stakeolder;” - nell’applicativo è ora disponibile la funzione di registrazione dei rimorchi e semirimorchi i quali, inizialmente, non potevano essere censiti. Copia degli atti citati, allegati inclusi, e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Pag. 72 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2024
(AdT)
Trasporti internazionali austria: divieti di circolazione per i mezzi pesanti
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 14/ MM dell’11 gennaio 2024 per rammentare che, con Ordinanza n. 2/24 dell’8 gennaio 2024, il Ministero Federale per la Protezione del Clima
dell’Austria ha introdotto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, in transito sulle autostrade A12 (Valle dell’Inn) e A13 (Brennero), in tutti i sabati dal 13 gennaio 2024 al 9 marzo 2024, compresi, dalle ore 7.00 alle ore 15.00. La restrizione riguarderà i veicoli diretti verso l’Italia o la Germania anche in transito per raggiungere destinazioni successive. Sono previste deroghe per il trasporto combinato. L’Ufficio Economico dell’Associazione resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
Pag. 73 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2024
(MM)