notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 10 31 maggio 2019
IN PRIMO PIANO FATTURAZIONE ELETTRONICA
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 10 31 maggio 2019
Sommario Fatturazione elettronica
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
Il trattamento fiscale delle provvigioni
10
Riaddebito di spese
14
Codice della crisi d’impresa
16
Informativa Economica di Sistema (IES)
17
Inail. Incentivi alle imprese. Avviso ISI 2018
18
Comune di Montereale Valcellina
19
Autotrasporto c/t. Contributi agli investimenti
22
Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2019
23
CONAI. Nuovi adempimenti per i pallet
24
Il decreto Sblocca cantieri è legge
38
Affidate le manutenzioni degli enti regionali in FVG
33
ORGANIZZAZIONE
Autotrasporto. Carta di qualificazione del conducente
39
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Fatturazione elettronica i chiarimenti dell’agenzia delle entrate
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 17 giugno u.s. contiene importanti chiarimenti sulla fatturazione elettronica, in particolare rispetto ai seguenti temi:
Data di emissione fattura e data di effettuazione dell’operazione L’Agenzia ha chiarito alcune prescrizioni che sono state introdotte dal decreto fiscale dello scorso anno (art.11 del d.l. 119 del 23 ottobre 2018,) ed efficaci dal 1° luglio prossimo, in materia di: - emissione della fattura immediata entro 10 gg dall’effettuazione dell’operazione (anziché, come avviene oggi, entro le ore 24 del medesimo giorno), determinata ai sensi dell’art. 6 del Testo Unico IVA (D.P.R 633/1972); - indicazione in fattura della data della cessione dei beni o della prestazione di servizi o in cui è stato corrisposto - in tutto o in parte - il corrispettivo, sempreché diversa da quella di emissione della fattura. L’Agenzia ha evidenziato che la data della fattura elettronica (riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del tracciato xml) è quella del giorno di effettuazione dell’operazione, a prescindere quindi dalla data di generazione della fattura e di trasmissione al Sistema di interscambio (SdI) la quale, comunque, dovrà avvenire nei termini di Legge (come già scritto, a partire dal 1° luglio p.v. entro 10 gg per le fatture immediate, con la concreta possibilità che questo termine venga portato a 12 gg. in sede di conversione del decreto cd crescita). La circolare riporta degli esempi in cui, a fronte di una cessione effettuata il 28 settembre 2019, la data della fattura da riportare nel tracciato xml coincide con quest’ultima anche se la fattura viene
generata e trasmessa allo SdI nei 10 gg successivi (ad esempio l’8 ottobre 2019). Lo stesso dicasi per le fatturazioni differite: in particolare, in presenza di più prestazioni eseguite nei confronti di un unico committente nello stesso mese solare (o trimestre) per le quali venga emessa un’unica fattura riepilogativa, la data da indicare nel tracciato xml è quella dell’ultima operazione. Nell’esempio dell’Agenzia, in presenza di tre cessioni avvenute in data 2,10 e 28 settembre 2019 nei confronti dello stesso soggetto, è consentito emettere una sola fattura (entro il giorno 15 del mese successivo), valorizzando il campo “Data” con quella dell’ultima operazione (appunto, il 28 settembre). In presenza di fatture cartacee o elettroniche inviate per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei 10 gg. successivi dalla data dell’operazione, il documento dovrà riportare entrambe le date.
Annotazione delle fatture emesse Alla luce del chiarimento di cui sopra, l’Agenzia ha precisato che la data della fattura elettronica riportata nel tracciato xml (ovvero, la data di effettuazione dell’operazione) è quella da riportare nel registro delle fatture emesse, anche in presenza di fattura cartacea o extra SdI. Pertanto, riprendendo gli esempi del paragrafo precedente, per una fattura emessa da un contribuente mensile l’8 ottobre e riferita ad un’operazione del 28 settembre, la registrazione andrà fatta entro il 15 ottobre mentre l’IVA entrerà nella liquidazione del mese di settembre (16 ottobre).
Sanzioni Sempre secondo quanto stabilito nel decreto legge fiscale prima citato, dal 1° luglio p.v. scattano le sanzioni legate al mancato utilizzo della fatturazione elettronica. Infatti, fino al 30 giugno p.v. è in vigore una moratoria che opera in maniera totale in caso di emissione tardiva della fattura entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA, oppure con una riduzione dell’80% in caso di emissione entro il termine di svolgimento della liquidazione IVA del periodo successivo. L’Agenzia ha precisato che:
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- questa moratoria non ha interessato le sanzioni legate al mancato versamento dell’IVA da parte del cedente o all’utilizzo di crediti non spettanti, nonché quelle in materia di corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e registi previsti dalla legge; - fino al 30 giugno 2019, la disapplicazione/riduzione delle sanzioni si applica a tutti i contribuenti (mensili e trimestrali); - per i contribuenti mensili, l’estensione fino al 30 settembre della riduzione dell’80% si applica alle operazioni effettuate fino a quella scadenza (es, con emissione della fattura entro il 16 novembre 2019); - per i contribuenti trimestrali, il 16 novembre p.v. è il termine ultimo per poter beneficiare della sopra citata riduzione, per le irregolarità in tema di fatturazione relative al secondo trimestre 2019.
Esterometro La circolare precisa che sono tenuti all’invio del cd “esterometro”, tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato ed obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI; restano quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario. La nota, inoltre, effettua degli esempi (per i quali, si rinvia alla lettura della circolare dell’Agenzia) sull’applicazione della sanzione legata al mancato invio di questa comunicazione, il cui importo è stato fissato dall’articolo 11, comma 2-quater, del d.lgs. n. 471 del 1997, in “euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati”.
Imposta di bollo La circolare ha ricordato che l’avvento della fatturazione elettronica non ha modificato i presupposti per l’applicazione del bollo sulle fatture, di importo sempre pari a 2€. Per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare, la scadenza del termine di pagamento è stata individuata nel giorno 20 del primo mese successivo (ossia, per l’anno in corso, il 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre 2019, nonché il 20 gennaio 2020). I contribuenti sono tenuti a verificare gli importi proposti dall’Agenzia (basati sui dati presenti nelle fatture inviate tramite SdI) e ad eseguire le integrazioni necessarie (es., con i bolli dovuti per le fatture emesse extra SdI). Per il pagamento del bollo, oltre a sussistere una responsabilità in solido tra tutti i soggetti coinvolti (ossia chi forma il documento e colui che lo riceve o ne fa uso), l’assolvimento dell’imposta prescinde dalla soggettività IVA; di conseguenza, sono obbligati principali al pagamento anche coloro che non hanno tale soggettività, in quanto traslata su altri per specifica previsione di legge. E’ questo il caso del Gruppo Iva in cui il singolo membro che emette il documento, anche se sfornito di soggettività passiva, risulterà obbligato principale all’assolvimento dell’imposta ed il Gruppo che si avvalga della fattura obbligato in solido. Nell’ipotesi contraria, vale a dire di formazione del documento da parte del rappresentante del Gruppo, sarà quest’ultimo obbligato principale ed il singolo membro obbligato in solido. Per i chiarimenti forniti sulle altre tematiche oggetto della circolare (inversione contabile ed autofatture, fatturazione in nome e per conto; conservazione e consultazione; ecc.), si rinvia alla lettura della circolare delle Entrate, disponibile in allegato alla presente nota.
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(C)
Il trattamento fiscale delle provvigioni il rispetto del criterio di competenza in materia d’imposizione indiretta Premessa Il rispetto del principio di competenza economica disciplinato dall’art. 109 del TUIR rappresenta un pilastro fondamentale cui devono adeguarsi i costi e i ricavi relativi alla disciplina del reddito d’impresa. L’argomento riveste una particolare attenzione con riferimento alle provvigioni legate a contratti di agenzia per le quali l’amministrazione finanziaria, anche nel rispetto sia della giurisprudenza e dottrina prevalente, ha fornito indicazioni specifiche.
I termini della questione Il diritto alla provvigione è disciplinato dal comma 1 dell’art. 1748 del C.C. il quale prevede:” Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento”. In questo ambito il rispetto del principio di competenza nel contratto di agenzia deve essere analizzato sotto due diversi profili: - quello dell’agente, il quale deve individuare l’esercizio in cui imputare correttamente le provvigioni maturate; - quello della casa mandante la quale deve determinare l’esercizio in cui dedurre il costo dell’agente. Il comma 4 del citato articolo prevede inoltre: “Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo”. Da quanto sopra il diritto alla provvigione potrebbe sorgere in tre differenti momenti. - quello della conclusione del contratto tra preponente e suo cliente, in quanto l’agente ha
esaurito la sua attività che è appunto la conclusione del contratto, - quello dell’esecuzione del contratto da parte della preponente, vale a dire la consegna della merce o la realizzazione del servizio; - quello legato al pagamento del bene o del servizio da parte del cliente.
La competenza economica da parte dell’agente L’attuale legislazione distingue tra il momento di acquisizione del diritto alla provvigione e il momento di esigibilità della stessa; il primo si ha con la conclusione del contratto mentre il secondo si ha con l’esecuzione del contratto da parte della ditta mandante. In altri termini con la conclusione del contratto l’agente acquisisce un vero e proprio diritto di credito. Tale credito potrebbe essere anche temporaneamente sospeso (ad esempio fino alla conclusione del contratto) oppure ceduto a terzi. Ricordiamo che la maturazione del credito consente eventualmente l’insinuazione nel passivo se la ditta mandante fallisce. La Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 115 dell’8 agosto 2005 confermando l’impostazione di cui sopra, ha previsto che la competenza economica, e conseguentemente l’obbligo di imputare a ricavo la provvigione da parte dell’agente, si realizza al momento dell’ultimazione della prestazione. Tale momento coincide con quello della conclusione del contratto tra ditta mandante e terzo cliente. Nel momento in cui si perfeziona l’ordine, si vengono a soddisfare i requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità richiesti dal comma 1 dell’art. 109 del TUIR. Il pagamento della provvigione, rappresentando una mera regolarizzazione finanziaria, sul fronte della competenza economica non produce alcun effetto. L’eventuale previsione contrattuale che differisce il pagamento della provvigione, ad esempio, al memento in cui la ditta mandante incassa il corrispettivo dal cliente finale, non incide sul momento di maturazione della competenza economica che, come già chiarito, si perfeziona al momento della conclusione del contratto tra cliente finale e ditta mandante. La competenza economica non viene influenza-
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ta neppure dall’effettiva esecuzione del contratto, l’art. 1748 prevede, infatti, che la provvigione spetti anche nel caso di sopravvenuto accordo tra le parti finalizzato a non dare esecuzione in tutto o in parte al contratto. In definitiva con riferimento ai beni mobili si può ritenere che la conclusione del contratto si perfezioni con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto. Per i beni determinati soltanto nel genere, essendo il trasferimento della proprietà legato al momento di individuazione, ai sensi dell’art. 1378, il contratto si ritiene concluso al momento della spedizione o consegna dei beni.
Imputazione del costo relativo alla provvigione da parte della ditta mandante Per quanto riguarda il comportamento che ricade in capo alla ditta mandante, occorre fare riferimento all’ultimazione della prestazione e questo momento, come detto, coincide con quello in cui è stipulato il contratto tra la medesima ditta mandante e il terzo cliente, a nulla rilevando l’effetto finanziario. In pratica il mandante deduce quando l’agente tassa. Ma questo principio presentava, con riferimento alle operazioni a cavallo d’anno, qualche profilo di contrasto ai principi tributari contenuti nel TUIR. Per porre rimedio a tali incongruenze l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 91 del 2006 ha definito per questi casi un comportamento speciale. Come principio generale anche in questo caso si deve fare riferimento al momento in cui la prestazione è ultimata. Tale momento coincide con la stipula del contratto tra la ditta mandante e il terzo cliente non assumendo alcuna rilevanza il pagamento della fornitura. Questo principio tuttavia deve essere applicato soltanto nei casi in cui il periodo d’imposta in cui si verifica la conclusione del contratto promosso dall’agente, coincide con il periodo d’imposta in cui la ditta mandante, adempiendo la propria prestazione vale a dire consegna o spedizione del bene mobile, imputa a conto economico il relativo ricavo. Se invece la ditta mandante consegna i beni nell’esercizio successivo a quello di conclusione del contratto, con conseguente imputazione del ricavo nell’esercizio successivo, si deve considerare il principio della competenza economica di cui all’art. 109 del TUIR che collega i costi ai ricavi dell’esercizio. In questo modo la ditta mandante dovrà dedurre la provvigione non nell’esercizio di conclusione del contratto, bensì in quello di consegna dei beni al cliente finale.
In pratica il costo relativo alla provvigione deve essere dedotto: - nell’esercizio di stipula del contratto, se questo è concluso nello stesso esercizio in cui si provvede alla consegna del bene; - nell’esercizio di consegna o spedizione del bene, se il contratto è concluso in un esercizio precedente a quello di consegna del bene. Così se il 20 dicembre 2018 viene stipulato un contratto di vendita di beni per un valore di 1.000 euro tra la ditta Alfa SPA e il cliente Bianchi per il tramite dell’agente Verdi e la merce a Bianchi viene consegnata il 20 gennaio 2019 avremo che: - l’agente Verdi contabilizza la provvigione attiva nel 2018 essendo il contratto concluso in tale anno; - la ditta Alfa SPA contabilizza il ricavo nel 2019 (data di consegna dei beni) e deduce la relativa provvigione nello stesso anno. In questo modo viene onorato il principio di correlazione dei costi ai ricavi, infatti, a fronte del ricavo imputato nell’anno 2019 anche il relativo costo viene dedotto nello stesso esercizio. Le regole sulla competenza economica di cui sopra si rendono applicabili a tutti i soggetti economici, sia a quelli “OIC adopter” sia alle micro imprese.
Il trattamento ai fini Iva Per quanto riguarda il trattamento Iva delle provvigioni si deve precisare che queste prestazioni non hanno carattere periodico continuativo, pertanto, ai fini Iva, si considerano effettuate alla data dell’ultimazione, che coincide con il momento di maturazione del diritto al corrispettivo ex art. 6 DPR 633/72. Non rientrano conseguentemente nella disciplina delle prestazioni continuative, per le quali è prevista la rilevanza frazionata al momento del pagamento e in ogni caso alla fine dell’anno. Un servizio continuativo, infatti, deve realizzare un flusso corrente di fornitura, dove ciascuna porzione è di per sé significativa. Nelle intermediazioni la fornitura termina quando cessa il flusso e conseguentemente non si rende applicabile la qualifica di “continuativa” alle intermediazioni. Le prestazioni d’intermediazione B2B sono prestazioni generiche che non rientrano nel terzo e quarto comma dell’art. 6 del DPR 633/72 bensì nei criteri specifici introdotti dal sesto comma che attribuisce rilevanza al momento di ultimazione della prestazione, salvo il caso del pagamento anticipato. Di conseguenza dette prestazioni devono essere considerate effettuate, ai fini Iva, al momento della loro ultimazione, circostanza che
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si realizza come sopra ricordato al momento di maturazione del diritto al corrispettivo, generalmente coincidente con la conclusione dell’affare tra l’agente e il cliente. Per le prestazioni di intermediazione rese da soggetti esteri, è il committente nazionale a dover liquidare l’Iva in Italia con il meccanismo dell’inversione contabile. A tal fine se il prestatore è comunitario, si dovrà
integrare con l’imposta la fattura e registrarla sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti. Se invece il prestatore è extracomunitario, il committente dovrà emettere autofattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
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(PZ)
Riaddebito di spese regole iva in base al tipo di mandato
Premessa Nelle ipotesi in cui un’impresa si trovi a sostenere delle spese per conto di altri soggetti, in forza di particolari rapporti contrattuali o sulla base di prassi o consuetudini aziendali, si rende necessario individuare il corretto comportamento fiscale da seguire. In questi casi l’impresa che sostiene tali spese le riaddebita al soggetto competente previa emissione di regolare fattura. Le fattispecie interessate a questi casi possono essere molteplici, si pensi alle spese di trasporto, ai rimborsi per soggiorni, alle spese anticipate per fiere, ai pagamenti di polizze assicurative per conto di società facenti parte di uno stesso gruppo o aggregazione di imprese e così via. Di seguito alcuni chiarimenti Iva per il corretto inquadramento di queste operazioni.
Il tipo di rapporto sottostante Il riaddebito di spese è riconducibile ad un rapporto di mandato, il nostro codice civile ne individua due tipologie, il mandato con rappresentanza e quello senza rappresentanza. La loro disciplina è contenuta negli articoli 1703 e seguenti del codice civile. Il mandato senza rappresentanza è il contratto in cui una parte si obbliga a compiere atti giuridici per conto dell’altra. In questi casi il mandatario agisce in nome proprio, ma per conto del mandante. Il mandatario pur agendo nell’interesse del mandante, spende il proprio nome, per cui i terzi hanno rapporti solo con lui e non anche con il mandante. Per questo motivo il mandatario deve, in un momento successivo, fare in modo che gli effetti del negozio ricadano sul mandante. Nel mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e
gli effetti del contratto ricadono immediatamente ed automaticamente nella sfera giuridica del mandante, che si obbliga in prima persona nei confronti del terzo. In quest’ultimo caso non c’è pertanto la necessità di ulteriori adempimenti in quanto gli effetti dell’impegno assunto dal mandatario ricadono automaticamente sul mandante.
L’Iva nel mandato senza rappresentanza Dal punto di vista della disciplina Iva, il riaddebito del costo, dal mandatario al mandante, alla presenza di un contratto senza rappresentanza deve essere considerato alla stregua di una prestazione di servizi. In questo senso si esprime in maniera esplicita l’art. 3 comma 3 del DPR 633/72 che lo parifica al servizio ricevuto. Sull’argomento l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 6 del 2008, confermò che l’addebito mantiene la stessa natura della prestazione ricevuta, anche nell’ipotesi in cui il rimborso non sia eseguito alla pari ma sia applicato un ricarico sul costo. Questo significa che per questi riaddebiti si dovranno osservate tutte le prescrizioni normative previste per la prestazione di servizi, come ad esempio il regime di esenzione, di non imponibilità, le aliquote applicabili ecc. Volendo esemplificare, si pensi all’anticipazione di un servizio pubblicitario, da parte di una società italiana, per conto di una società estera con la quale sono stati sottoscritti determinati vincoli contrattuali tra i quali è previsto il rimborso di questi costi. La società italiana dovrà riaddebitare questi costi alla società estera, ma trattandosi di una prestazione di servizi disciplinata dall’art. 7-ter del DPR 633/72, la fattura sarà emessa senza applicazione dell’Iva e qualora la società estera sia comunitaria andrà presentato anche il modello Intrastat. Si deve comunque sottolineare la Corte di Giustizia Europea si è espressa in maniera difforme, infatti, nella causa C-224/2011, avente ad oggetto il riaddebito di un servizio assicurativo esente da Iva, ha stabilito che solamente il riaddebito alla pari, senza cioè ricarico consente di mantenere la prestazione nell’alveo delle prestazioni esenti. Eventuali aumenti o ricarichi farebbe venir meno la natura
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di servizio assicurativo e conseguentemente non potrebbe più beneficiare del regime di esenzione. È chiaro che la riqualificazione della prestazione potrebbe avere pesanti ripercussioni sulle imprese, tuttavia l’amministrazione finanziaria non ha mai contestato violazioni di questo tipo sposando la tesi del parallelismo di trattamento tra prestazione e riaddebito.
L’Iva nel mandato con rappresentanza
di mandato con rappresentanza. In questi casi si tratta sostanzialmente di mere anticipazioni finanziarie effettuate dal mandatario per conto del mandante. Più che di un riaddebito è più corretto parlare di restituzione dell’anticipazione che, ai sensi dell’art. 15, comma 1 n. 3 del DPR 633/72, è esclusa dalla base imponibile Iva. Gli effetti delle operazioni realizzate dal mandatario si producono in capo al mandante e a quest’ultimo vengono intestate anche le fatture dei fornitori.
Il discorso cambia alla presenta di un contratto
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(PZ)
Codice della crisi d’impresa nuove soglie per la nomina dell’organo di controllo Con la conversione in Legge del decreto cd “sblocca cantieri” (c.l. n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con Legge n. 55 del 14 giugno u.s.), è stata modificata la norma del Codice della crisi d’impresa (art. 379 del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 - in vigore dal 16 marzo 2019 - , che ha riscritto i commi 2 e 3 dell’art. 2477 del codice civile) sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Società a responsabilità limitata, in presenza di determinati presupposti. La novità, introdotta grazie anche ad un intenso lavoro della nostra Confederazione nazionale, ha portato all’incremento delle soglie utili a determinare l’insorgenza di tale obbligo, prevedendolo
quando la società, per due esercizi consecutivi, superi almeno uno dei seguenti limiti (tra parentesi, i valori in vigore dal 16 marzo 2019 fino all’ultimo intervento): - totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 mln € (2 mln €); - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 mln € (2 mln €); - dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità (10 unità). Per l’anno in corso, le società dovranno verificare se hanno superato questi limiti nei due esercizi precedenti alla scadenza (quindi, 2017 e 2018). Per i soggetti obbligati già costituiti alla data del 16 marzo 2019, rimane confermata la norma transitoria stabilita sempre nell’art. 379 del Codice della crisi d’impresa, che concede 9 mesi di tempo (quindi, fino al 16 dicembre p.v.) per effettuare le nomine dell’organo di controllo o del revisore e, se necessario, gli adeguamenti dell’atto costitutivo e dello statuto.
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(C)
Informativa Economica di Sistema (IES) entro luglio l’invio ad agcom da parte dei soggetti interessati Entro il 31 luglio 2019 dovrà essere inviata la comunicazione annuale della IES da parte dei soggetti che, direttamente o indirettamente, raccolgono pubblicità online e gli operatori nei media anche online. Ai sensi della delibera n. 397/13/CONS come modificata dalla delibera n. 235/15/CONS e da ultimo dalla delibera n. 147/17/CONS, i soggetti obbligati sono gli operatori di rete, i fornitori di un bouquet di programmi pay tv, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati e/o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità (ivi compresi i soggetti che esercitano attività di pubblicità online e pubblicità cinematografica), le agenzie di stampa a carattere nazionale (ivi compresi i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001), gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali.
Sono esentati dall’obbligo dell’invio della Informativa Economica di Sistema i soggetti che, pur obbligati dalla citata normativa, abbiano, nell’anno di riferimento, ricavi totali, riferibili alle attività rilevate dall’Informativa Economica di Sistema, incluse le provvidenze pubbliche e le convenzioni con soggetti pubblici, pari a zero euro. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata entro il 31 luglio scaricando il modello disponibile sul sito web dell’Autorità www.agcom.it, nella sezione “Informativa Economica di Sistema” e trasmettendolo, correttamente compilato, all’indirizzo: ies@cert.agcom.it. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora approvato, l’operatore è tenuto a riportare nelle note tale circostanza, specificando che si tratta di stime. Il modello consiste in un file in formato pdf dinamico, compilabile elettronicamente secondo le istruzioni contenute nella guida ed in quelle specifiche per settore di attività (radiotelevisivo, editoriale, internet e concessionarie di pubblicità). Saranno ritenuti validi esclusivamente i modelli trasmessi in formato dinamico originario (non saranno accettate, ad esempio, le copie scannerizzate del modello), in quanto il sistema di acquisizione automatica del modello dalla casella di posta elettronica certificata non risulta in grado di interpretare altri formati e/o altri allegati. Si dovranno, quindi, riportare nelle note gli eventuali chiarimenti e specificazioni ritenute necessarie senza allegare altri file, che non potranno, in ogni caso essere acquisiti, raccomandando, altresì, l’invio di un solo modello per ciascuna email. (C)
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Inail. Incentivi alle imprese. Avviso ISI 2018 pubblicazione degli elenchi provvisori delle domande d’incentivazione Si fa seguito alle precedenti comunicazioni inerenti all’argomento in epigrafe (v., da ultimo, le circolari associative prot. n. 205/AdT del 26 giugno 2019 e n. 194/AdT dell’11 giugno 2019), per segnalare che il 25 giugno 2019 l’Inail sul proprio sito web (www.inail.it) ha pubblicato gli elenchi cronologici provvisori delle domande di incentivazione di cui all’Avviso pubblico ISI 2018, suddivisi per tipologia di progetto.
Gli elenchi provvisori Tali elenchi, seppure provvisori, costituiscono, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti con particolare riferimento alle domande collocate in posizione utile per l’ammissibilità al contributo. Negli elenchi è riportato lo stato delle domande come indicato: - S (ammessa): domande la cui ammissione negli elenchi provvisori è da convalidare con l’invio del modulo “A” e della documentazione a conferma e completamento della domanda; - N (non ammissibile): domande provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi. Entro la scadenza del 25 luglio 2019 (30° giorno decorrente dalla data di pubblicazione degli elenchi) le imprese collocate in posizione utile devono inviare il modulo “A” e la documentazione a conferma e completamento della domanda con le modalità indicate nell’Avviso pubblico. A tal riguardo si fa presente che la procedura di upload consentirà il caricamento del modulo “A” solo a conclusio-
ne del caricamento di tutti i documenti obbligatori previsti per la specifica tipologia di progetto.
Gli elenchi definitivi La documentazione a conferma e completamento delle domande sarà oggetto di pre-istruttoria da parte dell’Inail, al termine della quale l’Istituto procederà con la pubblicazione, sempre sul sito www.inail.it, degli elenchi cronologici definitivi in cui verrà data evidenza delle domande: - collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento; - decadute per mancato invio del modulo di domanda (modulo A) e della documentazione a suo completamento nei tempi e con le modalità indicati nell’Avviso pubblico ISI 2018; - subentrate, in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, che dovranno essere convalidate tramite l’invio del modulo di domanda (modulo A) e della documentazione a suo completamento; - risultate definitivamente non ammissibili al finanziamento per carenza di fondi. Gli elenchi cronologici definitivi, a loro volta, costituiranno formale comunicazione degli esiti con particolare riferimento alle domande subentrate in posizione utile ai fini dell’incentivo. A questo punto i soggetti subentranti dovranno, a loro volta, provvedere all’invio della propria domanda (modulo A) insieme alla documentazione a suo completamento nei tempi e con le modalità indicati nell’Avviso pubblico. Ci si riserva di ritornare sull’argomento non appena saranno stati pubblicati gli elenchi cronologici definitivi. Frattanto, gli elenchi cronologici provvisori, altre informazioni e assistenza, specie con riguardo alla sottoscrizione del modulo di condivisione da parte di enti bilaterali, possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Comune di Montereale Valcellina contributi per la realizzazione di siti web ed e-commerce Si segnala che il Comune di Montereale Valcellina (PN) il 17 giugno 2019 ha licenziato un avviso pubblico con il quale vengono concessi contributi alle micro, piccole e medie imprese site nel territorio comunale, le quali intendano realizzare siti web e di e-commerce, come pure la ristrutturazione, il potenziamento o l’ampliamento di un sito già esistente. Il Comune ha complessivamente stanziato per il 2019 l’importo di 5.000 euro. Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa sostenuta nella misura massima di 250 euro. Le domande devono essere presentate al protocollo del Comune di Montereale Valcellina entro il 31 luglio 2019, ore 12.00 a mano o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): comune.monterealevalcellina@certgov.fvg.it, utiliz-
zando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito web del medesimo Comune (www.comune.monterealevalcellina.pn.it). Non è ammessa alcuna modalità alternativa di predisposizione e inoltro della domanda. Il contributo è concesso, di fatto, secondo procedura valutativa a sportello in base all’ordine di arrivo delle domande e fino all’esaurimento delle risorse. Ai fini della determinazione della data di ricevimento delle domande faranno fede: per l’invio tramite PEC, la data e l’ora di invio della medesima, così come risultante dal programma informatico di gestione del protocollo; per la consegna a mano, il giorno e l’ora di protocollo, così come apposte dall’addetto del protocollo del Comune. Il contributo viene erogato alle imprese ammesse al beneficio a fronte della documentazione richiesta dal Comune all’impresa nel termine da questo indicata. Per ogni altra informazione, il testo dell’avviso e la relativa modulistica gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
METLAB. Laboratorio Accreditato di Taratura Centro LAT n°280. METLAB è specializzata nella taratura e gestione delle apparecchiature per la misura della temperatura. La conoscenza della grandezza “temperatura” riveste un ruolo di primaria importanza in molti settori siano essi quelli associati alla ricerca nel campo della fisica che quelli che includono processi di trasformazioni chimiche e biochimiche fino ad arrivare a quelli che riguardano applicazioni ingegneristiche. Per la grandezza di temperatura, il Laboratorio METLAB è stato accreditato da ACCREDIA, l’Ente unico di Accreditamento in Italia, il quale ha riconosciuto la competenza del Laboratorio stesso e la conformità ai requisiti definiti dalla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il riconoscimento di Laboratorio LAT (Laboratorio Accreditato di Taratura) rientra negli Accordi di Mutuo Riconoscimento ILAC/MRA e quindi ha valenza internazionale. METLAB è in grado di eseguire tarature accreditate di: > Termometri a resistenza > Termocoppie a metallo nobile > Termocoppie a metallo comune > Indicatori di temperatura con termometri a resistenza > Indicatori di temperatura con termometri a termocoppia
Campi di misura e relative incertezze disponibili sul sito: www.accredia.it – Banche dati – Accreditamenti – Laboratori di taratura.
LAT N°280 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
www.portfolio.is.it
Via Cussignacco, 78/41 33040 Pradamano, Udine Tel. (+39) 0432.685145 / 655292 Email: info@metlab.it
www.metlab.it
Autotrasporto c/t. Contributi agli investimenti pagamenti dei contributi dell’annualità 2016. aggiornamento Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul pagamento dei contributi agli investimenti del settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi - v., da ultimo, Apinforma n.3/2019, pp. 27-28, a cui si rimanda per un quadro complessivo sullo stato degli aiuti dall’annualità 2016 all’annualità, ancora da determinare, del 2019 -, per segnalare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emesso una serie di decreti di pagamento relativa-
mente all’annualità l 2016. Si tratta, più precisamente, dei contributi richiesti dalle imprese con domande presentate entro il 15 aprile 2017 (complessivamente 700). Nel 2019 i decreti in questione sono i seguenti: - 7 e 11 marzo 2019 per complessive 172 imprese beneficiarie; - 25 marzo 2019, per 70 imprese beneficiarie; - 12 aprile 2019, per 12 imprese beneficiarie, - 6 giugno 2019, di 20 aziende beneficiarie. Per ora, il Ministero non ha diramato altre notizie riguardo il pagamento degli investimenti del 2016, demandate alla sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web (www.trasparenza.mit.gov.it), e ci riserva di ritornare sull’argomento in presenza di aggiornamenti.
Pag. 22 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 10 - 31 maggio 2019
(AdT)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2019 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
102,2
0,198457
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
102,3
0,396915
MARZO
15.03
14.04
0,375
102,5
0,668830
APRILE
15.04
14.05
0,500
102,6
0,867287
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
102,7
1,065744
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
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CONAI. Nuovi adempimenti per i pallet le novità introdotte hanno effetto dal 1° gennaio 2019 Con circolare Conai-Rilegno del 14 giugno 2019 viene integrata e in parte sostituita la circolare del 10 dicembre 2012 riguardante i pallet in legno. La circolare (che sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito www.conai.org, in download documenti/circolari applicative) contiene un aggiornamento delle procedure conseguenti ai nuovi adempimenti consortili con riferimento ai: - pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati; - pallet in legno nuovi, se prodotti in conformità a capitolati codificati e impiegati in circuiti controllati. In conseguenza delle novità introdotte con effetto 1° gennaio 2019, le specifiche procedure agevolate di applicazione del Contributo ambientale Conai (CAC) da riservare sia ai pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati, sia ai pallet in legno nuovi rispondenti a determinati requisiti sono le seguenti.
a. Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati Su tali tipologie di pallet - a prescindere dal documento di provenienza degli imballaggi/rifiuti di imballaggio (documento di trasporto o formulario) nonché dall’effettiva riparazione eseguita sugli stessi, se reimmessi al consumo da parte di operatori del settore dei pallet che svolgono attività di riparazione e/o selezione (seppure secondaria) - a prescindere dalla eventuale e contestuale attività di produttore di imballaggi o di commerciante di imballaggi nuovi/usati in legno, sono previste formule agevolate, diversificate in funzione delle due seguenti casistiche: - CASO 1: percentuale del peso da assoggettare a CAC: 60% (abbattimento 40%) del peso
degli imballaggi ceduti, a prescindere dall’attività effettivamente eseguita sugli stessi (riparazione - su tutti o su parte di essi -, mera selezione/cernita ovvero nessuna attività) nonché della relativa provenienza (cioè, con formulario o documento di trasporto); - CASO 2: percentuale del peso da assoggettare a CAC: 20% (abbattimento 80%) del peso degli imballaggi ceduti, se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell’ambito di circuiti produttivi “controllati” noti, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati al seguente paragrafo b.
b. Pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo Si tratta della stessa tipologia di pallet richiamati al precedente CASO 2 ma di nuova produzione, per i quali la percentuale da assoggettare è pari al 20% del peso (abbattimento 80%), se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell’ambito di circuiti produttivi “controllati” noti e validati, per i quali sussistono i seguenti requisiti minimi, essenziali per l’accesso all’ agevolazione: - l’istituzione di un Sistema monitorato di prevenzione e riutilizzo (di seguito “Sistema”), gestito da un soggetto appositamente individuato e riconosciuto da Conai e Rilegno, che assicuri e si faccia carico del funzionamento del sistema stesso; - il suddetto Sistema e la gestione del medesimo sono sottoposti al controllo coordinato di Conai e Rilegno: il gestore del sistema è obbligato altresì a garantire in via continuativa a Conai e Rilegno l’accesso a tutte le informazioni quali/ quantitative indispensabili per l’espletamento delle verifiche sulla efficacia/fattibilità del Sistema; - i consorziati che provvedono alla produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolative devono essere identificati e devono aver aderito espressamente al Sistema; - l’accesso al Sistema è garantito a tutti i consorziati che possiedano i requisiti da esso previsti; - la produzione e riparazione dei pallet che ac-
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cedono alle formule agevolative devono avvenire nel rispetto di definiti capitolati, specificatamente validati da Conai e Rilegno, che identifichino chiaramente le caratteristiche (ad es. dimensioni, portata) che i pallet medesimi dovranno avere; - i pallet nuovi e usati che accedono alle formule agevolative devono essere identificati in modo univoco con un marchio o altro metodo preventivamente riconosciuto (ad es. graffa, chiodo, etichetta inamovibile); - la produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolate devono essere sottoposte al controllo di un ente terzo indipendente, sia sotto il profilo del rispetto dei requisiti minimi di qualità e sicurezza dei pallet nuovi e usati, sia sotto il profilo della correttezza delle operazioni svolte dai consorziati produttori e riparatori. Per effetto delle novità procedurali introdotte dalla citata Circolare Conai del 29/11/2018, i commercianti di imballaggi vuoti (e, quindi, anche i meri commercianti di pallet in legno, nuovi o usati) ai soli fini dell’applicazione del CAC sono stati equiparati ai produttori di imballaggi e, pertanto, tenuti: - ad acquistare gli imballaggi vuoti da commercializzare, senza applicazione del CAC da parte dei fornitori, previo rilascio di un’apposita attestazione di esenzione agli stessi fornitori (mod. 6.23); - ad applicare il CAC sulle prime cessioni di imballaggi ad utilizzatori; - a dichiarare (mediante presentazione del modulo 6.1 legno) e versare il CAC direttamente al Conai. Tale modulo, nella colonna “Tipologia imballaggio”, riporta anche le specifiche voci con le relative percentuali del peso da assoggettare al CAC (20% o 60%). Le procedure riportate nella presente Circolare hanno effetto dal 1° gennaio 2019. Fino al 31.12.2018 si applica la circolare del 10.12.2012.
Casi particolari 1. Trasferimenti di pallet vuoti (nuovi o usati, dopo la “prima cessione”) tra utilizzatori, diversi dai commercianti Nei casi di trasferimenti di pallet vuoti, nuovi o usati, sui quali l’utilizzatore ha già assolto il CAC direttamente al fornitore (degli stessi imballaggi vuoti), lo stesso utilizzatore in fattura deve indicare la dicitura “corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”.
In buona sostanza, questa dicitura deve essere utilizzata laddove il cedente (già diretto utilizzatore del pallet) sia in grado di dimostrare che il CAC su quell’imballaggio sia stato effettivamente assolto e quantificabile; negli altri casi10 in cui il CAC è assolto ma non quantificabile, la dicitura dovrà essere la seguente: “corrispettivo non comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”. 2. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad altri produttori di imballaggi Nei trasferimenti di semilavorati e/o di materie prime ricavati dal recupero di pallet usati ad un’impresa che produce imballaggi (produttore), non si realizza la cosiddetta Prima Cessione, con la conseguenza che il cedente (ad esempio il riparatore di pallet) non deve versare il Contributo Ambientale, poiché tali adempimenti sono posti in capo al produttore e/o al commerciante di imballaggi vuoti al momento in cui effettua la prima cessione. 3. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad autoproduttori Nell’ipotesi in cui il riparatore di pallet trasferisca semilavorati o materia prima ad un autoproduttore di imballaggi in legno si verifica la cosiddetta “Prima Cessione”; in tal caso, il riparatore deve applicare il Contributo ambientale in fattura nonché dichiararlo (con modulo 6.1 legno) e versarlo al Conai, qualora si verifichino entrambe le seguenti condizioni: - che i semilavorati e/o la materia prima siano utilizzati dal soggetto acquirente per produrre o riparare imballaggi in legno; - che gli imballaggi in legno prodotti o riparati siano adibiti al confezionamento delle merci dell’acquirente. 4. Riparazione di pallet di proprietà di terzi Per la riparazione di pallet di proprietà di terzi (rientranti nella casistica degli autoproduttori di imballaggi), il riparatore addebita il CAC, limitatamente ai quantitativi di materia prima (o semilavorati) eventualmente impiegati nell’attività di riparazione e, conseguentemente, dichiarerà e verserà il Contributo al Conai, nelle seguenti misure, in funzione di ciascuna casistica: - 20% del peso per la riparazione di pallet, prodotti in conformità a capitolati codificati, nell’ambito di circuiti produttivi “controllati” noti, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati al precedente pa-
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ragrafo b. Restano valide le condizioni di cui al medesimo paragrafo anche con riferimento al riparatore; - 100% del peso negli altri casi. 5. Trasferimenti di pallet a clienti esportatori Nei trasferimenti a clienti esportatori che si avvalgono del plafond di esenzione (procedura ex-ante, modulo 6.5), il fornitore del pallet applica l’esenzione da plafond proporzionalmente al peso assoggettato/assoggettabile a Contributo ambientale, al netto della percentuale di abbattimento spettante. 6. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, destinati al recupero (energetico o di materia) o allo smaltimento Il riparatore che destina i pallet non più riparabili alla termovalorizzazione o al recupero di materia o allo smaltimento non è tenuto a
versare il Contributo Ambientale e non deve nemmeno indicare in fattura il Contributo già versato, dal momento che l’imballaggio ha cessato di esistere come tale nel momento in cui è divenuto rifiuto. Per eventuali approfondimenti e per istruzioni sulle modalità di autorizzazione da parte di Conai e Rilegno per usufruire delle agevolazioni sub a. (caso 2) e sub b. contattare il numero verde Conai 800.337799, oppure scrivere a infocontributo@ conai.org, citando questa circolare. Per le altre procedure di applicazione/esenzione/ dichiarazione del CAC si fa rinvio alla Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo ambientale, disponibile sul sito www.conai.org nella sezione Download documenti/Guida al Contributo.
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(CS)
Il decreto Sblocca cantieri è legge è stata sospesa la norma che prevedeva l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori
definirla una procedura ibrida a metà tra l’affidamento diretto vero e proprio e una procedura di gara informale. Vediamo in sintesi i maggiori punti di interesse per le imprese del decreto in riferimento alle modifiche del Codice dei Contratti.
Regolamento unico per i Contratti pubblici Sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 è stato pubblicato il provvedimento di conversione del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 (sblocca cantieri). La nuova Legge è datata 14 giugno 2019 e prende il numero 55, è in vigore dal 18 giugno 2019, fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base del decreto legge 32/2019. Tutte le disposizioni in essa contenute trovano applicazione con riferimento ai bandi pubblicati e alle lettere di invito spedite a partire dal 18 giugno. Tra gli aspetti positivi già contenuti nel DL 32/2019 l’abrogazione di una disposizione che aveva provocato non pochi problemi alle imprese quali l’indicazione della «terna» dei subappaltatori. Modificato il calcolo della soglia di anomalia previsto dall’articolo 97 del Codice. Viene ridimensionato il ruolo dell’ANAC e le Linee guida che l’Autorità predisponeva verranno riproposte in un Regolamento generale. La legge di conversione del Decreto Sblocca Cantieri modifica, per la terza volta in pochi mesi, la disciplina delle procedure sotto soglia, prevedendo un certo alleggerimento operativo per il passaggio dalla procedura negoziata ad un affidamento diretto, pure se limitato da un serie di vincoli procedurali. Se per gli appalti (di tutte le tipologie) sotto i 40 mila euro non vi è alcuna novità rispetto al testo previgente, rimanendo l’affidamento diretto, le modifiche riguardano gli appalti di valore superiore i 40 mila euro, soprattutto in materia di appalti di lavori. La nuova norma prevede per appalti tra i 40 mila e i 150 mila l’affidamento diretto dei lavori, dei servizi e delle forniture, previa però consultazione di almeno tre preventivi (per i lavori) o di cinque preventivi (per i servizi e le forniture), possiamo Pag. 28 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2019
La norma prevede che il vecchio sistema fatto di linee guida predisposte dall’ANAC e di regolamenti attuativi resti valido fino all’arrivo del nuovo regolamento da varare entro 180 giorni dalla Legge. Il nuovo Regolamento, sarà chiamato a definire puntualmente alcuni aspetti indicati nella Legge 55/2019, in sintesi, sono: - nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; - progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; - sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; - procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; - direzione dei lavori e dell’esecuzione; - esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; - collaudo e verifica di conformità; - affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; - lavori riguardanti i beni culturali.
Qualificazione SOA requisiti più comodi per le imprese che eseguono Lavori Pubblici Fino al 18 aprile 2019 con la pubblicazione del DL 32/2019 per dimostrare i requisiti tecnico-economici le imprese potevano attingere ai risultati ottenuti negli ultimi dieci anni. Ora questo limite viene innalzato a 15 anni antecedenti il contratto con le SOA.
Criteri di aggiudicazione Il DL 26/2019 nella sua versione originaria in-
dividuava, in caso di affidamenti al di sotto della soglia comunitaria, il ricorso al criterio del prezzo più basso, come regola generale di aggiudicazione, in luogo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), com’era previsto nella versione originaria del Codice Appalti. La Legge di conversione, invece, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, senza obbligo di motivare la scelta. La norma riscritta pone quindi i due criteri sullo stesso piano per gli appalti di lavori sotto la soglia comunitaria.
Offerte anormalmente basse Rimane inalterata la modifica apportata con il DL 26 per quanto riguarda il calcolo delle offerte anomale, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Offerte ammesse pari o superiori a 15 Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); Pag. 29 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2019
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). Offerte ammesse inferiori a 15 Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica; e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia. Appalti di servizi e forniture Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio
di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie comunitarie, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata per gli appalti di lavori. Comunque, va precisato, che in tutti i casi l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
Contratti sotto soglia L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Soglie Comunitarie Per completezza di informazione le soglie di rilevanza comunitaria attualmente in vigore sono: a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII del Codice; c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII; d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici. Fasce di importo e procedure previste Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie sopracitate secondo le seguenti modalità. Prima fascia Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Pag. 30 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2019
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. Seconda fascia Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati. Terza Fascia Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati. Quarta Fascia Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati. Quinta fascia Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie comunitarie, mediante ricorso alle procedure aperte. Principi Comuni Per lo svolgimento delle procedure le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione. Con il regolamento, sono stabilite le modalità relative alle procedure, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata.
Manutenzione con progetto definitivo Fino al 2020, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo, a meno che non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti. Il progetto definitivo dovrà avere un contenuto minimo: relazione generale, elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, computo metrico-estimativo, piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. La realizzazione dei lavori non potrà comunque prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
Subappalto Sul subappalto regolato dall’articolo 105 del CoPag. 31 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2019
dice si registrano diverse novità rispetto al testo iniziale del decreto legge 32/2019. Questo tema, che è uno dei più complessi negli appalti pubblici, era stato uno dei più attenzionati dal D.L. 32 del 2019, che ne prevedeva una parziale liberalizzazione nella fase di esecuzione delle gare di appalto, liberalizzazione che è stata ridotta in sede di conversione. Se nella versione originaria il Codice Appalti veniva modificato in via definitiva, senza la definizione di un periodo temporale, la legge di conversione 55/2019 ha trasformato le modifiche in “sospensioni” di carattere provvisorio, prevedendone l’applicazione fino al 31 dicembre 2020. Il Decreto Sblocca Cantieri, come convertito, prevede che solo fino al 31 dicembre 2020 il limite diventa del 40 per cento del valore complessivo dell’appalto (prima era il 30 per cento), lasciando però discrezionalità alle stazioni appaltanti di definire la percentuale esatta. È possibile, pertanto, che le stazioni appaltanti prevedano sui bandi dei limiti inferiori al 40% per le prestazioni subappaltabili. Sempre fino al 31 dicembre 2020, è stata sospesa l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 che prevedeva l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara. Sempre in materia di subappalto, è prevista tra le cause di esclusione anche il grave inadempimento nei confronti del subappaltatore, solo però se riconosciuto con sentenza passata in giudicato. In particolare, la nuova lettera c-quater all’art. 80 comma 5 del Codice dei Contratti, dove si prevede l’esclusione dell’operatore economico che “abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”. La nuova norma prevede pertanto un ampio potere discrezionale delle stazioni appaltanti, data l’estrema genericità della locuzione “grave inadempimento”. Questo potrebbe portare a diverse interpretazioni tra le varie Stazioni Appaltanti, complicando non poco le aggiudicazioni degli appalti. Tra le modifiche dello Sblocca Cantieri non confermate in sede di conversione, segnaliamo, in sede di conversione, l’abrogazione del divieto di subappalto all’impresa che ha partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto principale. Pertanto rimane precluso il subappalto ad un soggetto che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto. Altra modifica non confermata riguarda quella sul pagamento diretto dei subappaltatori, che in nella prima versione del in via generale, in presenza di
un inadempimento del contraente principale e su richiesta del subappaltatore. Pertanto rimane confermato l’obbligo, fissato dal Codice dei Contratti, di corrispondere direttamente l’importo al subappaltatore in tre casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
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b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. (CS)
Affidate le manutenzioni degli enti regionali in FVG tutti gli enti regionali saranno obbligati ad affidare la manutenzione degli edifici pubblici alle aziende vincitrici del bando In Friuli Venezia Giulia, per effetto della legge 26/2014, l’amministrazione regionale, gli enti regionali e gli enti locali sono obbligati ad aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza, soggetto aggregatore regionale la cui esistenza è stata prevista dalla normativa sulla spending review. La CUC (Centrale unica di committenza) nell’esercizio dell’attività di centralizzazione della committenza, con bandi europei pubblicati nel dicembre 2017 (l’Assessorato alle Autonomie Locali era stato affidato al dott. Panontin) ha indetto delle gare per i servizi di manutenzione che si sono concluse solo a maggio del 2019. La Regione ha siglato con una rete temporanea di impresa la cui mandataria è AcegasApsAmga Servizi Energetici (appartenente al gruppo Hera) il contratto, del valore di quasi 30 milioni di euro, che assegna per quattro anni la gestione di tre dei cinque lotti previsti nel bando per la gestione dei servizi di manutenzione energetica inerenti immobili e impianti in Friuli Venezia Giulia (tra i quali la manutenzione di impianti elettrici, di sicurezza e controllo accessi, idrico sanitari, di riscaldamento e raffreddamento, elevatori e antincendio, oltre al piccolo mantenimento edile) di proprietà dell’amministrazione regionale, dei vari enti collegati, tra cui i Comuni e le UTI (Unioni Territoriali Infracomunali). Gli altri due lotti del valore complessivo di circa 10,5 milioni sono invece stati aggiudicati a una rete temporanea di impresa costituita da SIRAM SpA (con sede legale a Milano) e da Kone SpA (sede legale a Pero, MI). La centralizzazione degli approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture rischia di dare il colpo di Pag. 33 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2019
grazia alle piccole e medie imprese della regione, già messe a dura prova da una crisi che non sembra avere fine.
Il nostro intervento La nostra Associazione ha denunciato le conseguenze negative sul tessuto locale della normativa sull’affidamento degli appalti pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni sui soggetti aggregatori. Tutti gli enti Regionali, saranno obbligati ad affidare la manutenzione degli edifici pubblici alle aziende vincitrici del bando, non potranno cioè decidere a chi affidare il servizio con effetti devastanti sulle piccole e medie imprese locali, alle quali finora facevano invece spesso ricorso grazie alla capacità delle stesse di rispondere con maggiore prontezza alle necessità dell’ente pubblico, vista anche la prossimità con quest’ultimo. La centralizzazione del servizio, con il suo elevato grado di standardizzazione, non riuscirà a soddisfare efficacemente i bisogni operativi di molte amministrazioni locali, e finirà per rappresentare un potente fattore di decrescita a carico delle piccole e medie imprese e, più in generale, del mondo del lavoro che ruota attorno all’affidamento degli appalti pubblici. Non potrà essere altrimenti, poiché non sono state previste neppure “soglie di salvaguardia” per le assegnazioni dei lavori di importi non elevati. Il dott. Denis Petrigh, Presidente del gruppo edili della nostra Associazione Confapi FVG, avendo raccolto le preoccupazioni delle imprese Associate, molte a rischio di chiusura per effetto della centralizzazione dell’affidamento degli appalti pubblici, ha in questo ultimo periodo portato avanti molte iniziative che denuncino la problematica emersa con gli affidamenti dei servizi, e incontrato molti Consiglieri Regionali sia della maggioranza che dell’opposizione per valutare le iniziative da fare e per cercare di limitare la portata di questi accordi quadro stipulati dalla Regione con queste importanti aziende di fuori Regione. Per segnalare la questione è stata richiesto un incontro al Governatore Fedriga. Nel frattempo il CUC per informare tutti gli operatori degli Enti locali, degli Enti regionali e degli uffici dell’Amministrazione regionale sulle carat-
teristiche delle iniziative attivate e sulle modalità di adesione alle Convenzioni, ha organizzato incontri su tutto il territorio regionale. Di seguito illustriamo quanto è stato detto in questi incontri informativi.
Premesse La Centrale Unica di Committenza - CUC della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha stipulato recentemente numerose Convenzioni relative all’affidamento di beni e servizi di interesse degli Enti locali, degli Enti regionali e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Per la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi è stato introdotto a livello nazionale l’istituto del soggetto aggregatore. Nell’ambito della nuova normativa, è previsto l’Elenco dei soggetti aggregatori, di cui fa parte una centrale di committenza per ciascuna regione. (art.9, comma 1 del DL 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha istituito la propria Centrale unica di committenza regionale quale struttura dell’Amministrazione regionale. La Centrale unica di committenza regionale è stata qualificata “soggetto aggregatore” dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative). In qualità di Soggetto aggregatore, la Centrale unica di committenza regionale provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati dalla programmazione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori o da quella della Giunta regionale, anche attraverso le strutture competenti di EGAS o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento (articolo 44, comma 4 bis, della legge regionale 26/2014). La Centrale unica di committenza regionale può operare nelle seguenti modalità: - come stazione appaltante delegata ad aggiudicare appalti (soggetto accentratore della funzione), su delega di una o più amministrazioni/uffici, ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26; - come soggetto aggregatore (della domanda), che aggiudica e stipula convenzioni quadro (o accordi quadro), ai sensi degli articoli 44 e 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26. La Centrale unica di committenza cura inoltre l’ePag. 34 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2019
secuzione degli adempimenti trasversali in materia di appalti pubblici di forniture o servizi e coordina e promuove iniziative volte al miglioramento delle attività inerenti i contratti pubblici di forniture o servizi con riguardo alla telematizzazione delle procedure di gara e alla dematerializzazione dei processi di acquisto.
Destinatari La Centrale unica di committenza regionale per l’acquisto di beni e la fornitura di servizi, opera sulla base del programma annuale pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno sul sito istituzionale della Regione, a favore: a) dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali; b) degli enti locali della Regione La Centrale unica di committenza regionale può operare altresì a favore delle società in house della Regione per il perseguimento di finalità di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione. Ai sensi della disciplina statale in materia di centralizzazione della committenza, i soggetti di cui all’articolo 43 della L.R. 26/2014 sono obbligati ad aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell’importo massimo degli stessi. A seguito dell’adesione ai contratti quadro, i soggetti di cui all’articolo 43 stipulano autonomamente con gli operatori economici selezionati contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni ivi previste. Sono escluse dall’ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali la Regione si avvale della società in house Insiel SpA, ai sensi dell’ articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), e la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale, per i quali si applica l’ articolo 7 della legge regionale 17/2014 .
Obiettivi
L’azione della Centrale unica di committenza regionale è volta a: - aggregare e standardizzare le domande di interesse generale; - monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture; - stimolare l’ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali; - adeguare gli standard di qualità agli effetti-
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vi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell’efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché l’economicità di gestione. L’azione della Centrale unica di committenza regionale, nei casi previsti dalla legislazione statale in materia di centralizzazione della committenza, è volta altresì a centralizzare le funzioni di stazione appaltante. In sostanza, l’attività della Centrale unica di committenza permette di: - sviluppare processi d’acquisto caratterizzati da efficienza, semplicità, trasparenza; - contenere la spesa attraverso la riduzione dei prezzi grazie all’aggregazione della domanda ma anche grazie alla riduzione dei costi di approvvigionamento e del numero di procedure; - garantire la qualità degli acquisti attraverso un’attenta valutazione dei criteri di aggiudicazione più adeguarti (art. 44 co. 3 della LR 26/2014); - ampliare la platea dei potenziali fornitori della PA, accrescendo la competitività e la possibilità di accesso delle piccole e medie imprese, grazie alla semplificazione delle procedure e all’uso dell’e-procurement; - sgravare gli enti locali da una serie di attività di approvvigionamento che comportano procedure ad elevata complessità, mettendo a disposizione personale specializzato.
Attività
La Centrale unica di committenza regionale: - cura la programmazione dei fabbisogni, il monitoraggio e il controllo di gestione degli appalti di forniture o servizi destinati all’Amministrazione regionale e agli Enti locali della Regione; - cura le strategie di acquisto, la progettazione e la gestione delle procedure di gara, provvedendo all’aggiudicazione di appalti o alla conclusione di accordi quadro per forniture o servizi destinati all’amministrazione regionale e agli Enti locali della Regione oggetto di programmazione annuale; - fornisce supporto specialistico in materia di appalti pubblici di forniture o servizi all’Amministrazione regionale e agli Enti locali della Regione; - cura l’esecuzione degli adempimenti trasversali in materia di appalti pubblici di forniture o servizi; - coordina e promuove iniziative volte al miPag. 36 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2019
glioramento delle attività inerenti i contratti pubblici di forniture o servizi con riguardo alla telematizzazione delle procedure di gara e alla dematerializzazione dei processi di acquisto; - gestisce un sistema di negoziazione e di acquisto mediante procedure informatizzate (eprocurement), caratterizzato da una pluralità di strumenti e servizi telematici; - gestisce e mette a disposizione dell’Amministrazione regionale, degli Enti locali e degli operatori economici strumenti formativi, informativi, organizzativi e tecnici per promuovere, accompagnare e supportare il processo di dematerializzazione del ciclo degli acquisti sia con riguardo all’adesione ai contratti quadro che con riguardo alle procedure svolte autonomamente; - gestisce i rapporti con Consip e partecipa ai tavoli di lavoro dei soggetti aggregatori.
Struttura La centrale unica di committenza regionale, al fine di perseguire gli obiettivi e realizzare le attività che le competono, è articolata in tre aree: Fabbisogni, Gare e Consulenza.
Fabbisogni L’Area dei Fabbisogni cura la programmazione dei fabbisogni, il monitoraggio e il controllo di gestione degli appalti di forniture o servizi destinati all’Amministrazione regionale e agli Enti locali della Regione. La Regione, sulla base dei fabbisogni raccolti, adotta e pubblica entro il 31 gennaio di ciascun anno un programma annuale e una previsione triennale delle attività di centralizzazione della committenza. Ai fini della redazione dei documenti programmatori, entro il 30 settembre dell’esercizio precedente a quello di programmazione le Direzioni centrali dell’Amministrazione regionale, gli Enti regionali e le Unioni territoriali intercomunali (per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 43 comma 1 lettera b) della L.R. 26/2014) trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale il Piano dei propri fabbisogni riferito al triennio successivo. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i dati comunicati, propone le attività da inserire nel programma annuale.
Gare La Centrale unica di committenza regionale, in qualità di soggetto aggregatore, al fine di razionalizzare le procedure di gara, standardizzare le domande di interesse generale e monitorare i
consumi di beni e servizi, sulla base di un’analisi dei fabbisogni, aggiudica e stipula accordi quadro o convenzioni quadro per far fronte ad esigenze generali. Il settore gare cura le strategie di acquisto, la progettazione e la gestione delle procedure di gara, provvedendo all’aggiudicazione di appalti o alla conclusione di accordi quadro per forniture o servizi destinati all’Amministrazione regionale e agli Enti locali della Regione oggetto di programmazione annuale.
Consulenza La Centrale unica di committenza regionale svolge anche funzioni di consulenza e supporto nelle procedure di aggiudicazione di appalti svolte autonomamente dai i soggetti di cui all’articolo 43 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
Strumenti La Centrale unica di committenza regionale può operare, ai sensi della norma regionale, nelle seguenti modalità: - come stazione appaltante delegata ad aggiudicare appalti (soggetto accentratore della funzione), su delega di una o più amministrazioni/uffici; - come soggetto aggregatore (della domanda), che aggiudica e stipula contratti quadro (convenzioni o accordi quadro).
Contratti quadro I contratti quadro rappresentano il principale strumento di acquisto che la Centrale unica di committenza mette a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni del territorio. Attraverso le Convenzioni o gli accordi quadro, stipulati dalla Centrale unica di committenza a seguito di una procedura di gara informatizzata, le imprese aggiudicatarie si impegnano ad accettare - a condizioni e a prezzi stabiliti - ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni aderenti, fino al raggiungimento di un importo massimo spendibile predeterminato.
Chi utilizza i contratti quadro Ai sensi della disciplina statale in materia di centralizzazione della committenza, i soggetti di cui all’articolo 43 comma 1 della L.R. 26/2014 sono obbligati ad aderire ai contratti quadro stiPag. 37 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2019
pulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell’importo massimo degli stessi. Per ciascuna convenzione o accordo quadro sono specificati i destinatari tra quelli previsti dalla normativa.
Come funzionano i contratti quadro Dopo l’aggiudicazione della procedura di gara e la stipula della Convenzione, verranno allestiti sulla piattaforma appositi cataloghi elettronici, contenenti informazioni sui beni e servizi oggetto dell’iniziativa. Tramite tali cataloghi le Pubbliche amministrazioni potranno effettuare ordinativi di fornitura on line che ora invece vengono disposti tramite mail PEC. A prescindere dallo strumento di comunicazione utilizzato, a seguito dell’adesione ai contratti quadro, i soggetti di cui all’art 43 comma 1 della L.R. 26/2014, così come individuati nella convenzione o accordo quadro, stipulano autonomamente con gli operatori economici selezionati contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni ivi previste. I contratti derivati stipulati dal punto ordinante della Amministrazione aderente sono denominati ordinativi di fornitura. Un Ordinativo di fornitura (Odf) è un contratto attuativo (appalto) cui corrisponde un CIG derivato a firma del Punto ordinante. Dall’Ordinativo di fornitura possono discendere uno o più Ordinativi di attività (Oa), a firma del Punto ordinante, che discendono dal contratto attuativo. Dall’Ordinativo di attività possono discendere inoltre uno o più Ordini di consegna (Oc) scaglionati nel tempo a firma del Punto istruttore. È di prossima attivazione la gestione, attraverso piattaforma digitale, dell’adesione ai contratti quadro attraverso cataloghi elettronici.
Appalti su delega La Centrale unica di committenza regionale provvede, per beni e servizi non ricompresi nei contratti quadro di cui all’articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, all’aggiudicazione di appalti su delega di uno o più dei soggetti di cui all’art 43 della medesima legge regionale. L’aggiudicazione di appalti su delega avviene in base alla programmazione annuale, fatta salva la facoltà di avviare procedimenti per l’acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili. L’attività delegata si conclude con l’aggiudicazione efficace dell’appalto.
Iniziative attive La Centrale unica di committenza regionale stipula contratti quadro aventi natura normativa con gli operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l’acquisizione di beni e servizi destinati ai soggetti individuati dalla legge. I contratti quadro attivi, al di fuori di quelli rivolti al Servizio sanitario, al momento quelli attivi sono: - servizi cimiteriali - manutenzione verde stradale - manutenzione immobili e impianti - stampanti multifunzione e da tavolo - lavoro somministrato - abbigliamento e calzature per la polizia locale
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abbonamenti a periodici facchinaggio quotidiani online vigilanza fornitura di materiali per lavori in amministrazione diretta (solo per Amministrazione regionale ed Enti regionali) - manutenzione mezzi 2^ ed. (solo per Amministrazione regionale, Enti regionali e Promoturismo FVG) - noleggio a freddo “full service� (solo per Amministrazione regionale e Enti regionali) - libri (solo per Amministrazione regionale, Consiglio regionale e Enti regionali). (CS)
Autotrasporto. Carta di qualificazione del conducente circolare ministeriale riepilogativa
Con circolare n. 18559/22.18.3 del 7 giugno 2019 (di seguito circolare) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione ha riepilogato in un unico testo tutte le disposizioni di dettaglio e i chiarimenti forniti in passato sulla disciplina della carta di qualificazione del conducente (CQC), a cinque anni esatti dall’entrata in vigore del decreto del medesimo Ministro 20 settembre 2013, che disciplina la materia. La circolare sostituisce la precedente di pari argomento emanata il 3 aprile 2014, abroga una lunga serie di successive note ministeriali e risulta composta da 85 pagine, comprensive di 22 allegati. Vi si affrontano tutti gli aspetti della CQC, quali: - il diritto comunitario ed il recepimento della direttiva 2003/59/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 15 luglio 2003; - il rilascio della CQC a seguito di corso e superamento dell’esame (qualificazione iniziale); - i corsi quinquennali di rinnovo (formazione periodica); - la gestione dei punti sulla CQC (con l’esame di revisione);
- le verifiche sul corretto svolgimento dei corsi. Nonostante la corposità, la circolare è ben articolata e di agevole lettura e comprensione. Fra l’altro sono ben evidenziate in grassetto le differenze rispetto alla precedente del 2014. Qui si evidenza solo che, per quanto riguarda i corsi di rinnovo, è chiarito che gli stessi possono essere frequentati non solo dai conducenti italiani (con patente italiana), ma anche da “conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’ UE o del SEE [Spazio economico europeo, comprendente oltre ai Paesi dell’Unione europea anche l’Islanda, il Lichtenstein e la Norvegia, ma non la Svizzera, n.d.r.], che in Italia hanno la residenza anagrafica o normale”, oppure da conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE dipendenti di un’impresa stabilita sul territorio italiano, se in possesso di documento di soggiorno. La circolare conferma anche che il rinnovo della CQC a seguito del corso di rinnovo non decorre dalla data di fine corso, bensì “dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo all’Ufficio Motorizzazione civile.” Per cui è possibile frequentare il corso di rinnovo fin dai tre anni e mezzo prima della scadenza della CQC e poi fare la richiesta in prossimità di detta scadenza. La circolare riepilogativa, unitamente a ogni altra informazione sulla materia, può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)