Apinforma 10/2021

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 10 31 maggio 2021

IN PRIMO PIANO PREZZI ALLE STELLE PER LE MATERIE PRIME

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 10 31 maggio 2021

Sommario

NEWS SULL’ASSOCIAZIONE

LA NOSTRA POSIZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Confapi FVG incontra l’Assessore regionale Bini

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Prezzi alle stelle per le materie prime

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Il Piano strategico decennale di A2A SpA

20

Confapi FVG partecipa al Progetto “Team per la ripresa”

23

Da rivedere la normativa sulle società di comodo

24

I contributi del Sostegni bis

27

Gli altri interventi del Sostegni bis

32

Indici sintetici di affidabilità fiscale

38

Sace SIMEST. Finanziamenti agevolati

40

Chiusura sportello contributi ex legge “Sabatini”

41

Rinnovo del CCNL legno e arredamento - Unital Confapi

42

Piattaforma EBM Salute

56

Trasporto degli pneumatici fuori uso

57

Infortuni e malattie professionali

58

Decreto Semplificazioni: le norme sugli appalti

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Rincaro materie prime in edilizia

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Confapi FVG incontra l’Assessore regionale Bini imprese: bini, pmi protagoniste di una ripresa robusta dell’economia Udine, 15 giugno 2021, ore 10.55 - Lo sblocco dei licenziamenti, la sburocratizzazione, il costo delle materie prime, l’uscita dalla pandemia. Sono alcuni dei temi affrontati dall’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, nel suo intervento di apertura alla riunione della Giunta esecutiva dell’Associazione piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia (Confapi Fvg) che si è svolta ieri sera a Udine. Bini si è confrontato con il presidente di Confapi, Massimo Paniccia, e con i componenti giuntali sull’attuale situazione congiunturale e sulle prospettive future. “I dati sono positivi e ci parlano di una ripresa robusta della nostra economia - ha detto Bini -. Gli imprenditori hanno interesse ad assumere, non c’è da temere dallo sblocco dei licenziamenti perché le imprese sono il motore dell’economia - ha rimarcato l’assessore -; piuttosto dobbiamo rigettare lo spettro della speculazione per l’incremento dei costi delle materie prime, basti pensare all’acciaio, aumentato del 160 per cento, o al raddoppio dei costi del trasporto”. Bini ha indicato nella sburocratizzazione e nella riduzione della pressione fiscale, alcune delle priorità della Regione, richiamando al contempo la necessità di un intervento incisivo da parte dello Stato.

Con riferimento alla legge organica per l’economia regionale, SviluppoImpresa, Bini ha ricordato che in essa vi sono le chiavi per la crescita delle imprese ovvero innovazione, accompagnamento nei passaggi generazionali, aggregazioni imprenditoriali, automazione e industria 4.0. “Sono queste le leve del futuro, assieme alla riqualificazione del personale su cui c’è un grande impegno dell’assessore al Lavoro e formazione, Alessia Rosolen, con la quale c’è stretta collaborazione”. Il futuro è poi legato alle risorse del Pnrr e della Programmazione comunitaria 2021-27: “Sono fondi che in gran parte interesseranno comunque le imprese - ha ricordato Bini - e ai quali si aggiungono le risorse dei fondi di rotazione e il sistema delle garanzie”. Bini ha quindi rivolto alle imprese un ringraziamento “perché se siamo riusciti a emergere da questo lungo periodo di pandemia è stato anche grazie ai consigli delle associazioni di categoria. Decidere le modalità di chiusura e i protocolli anti Covid è stato complicato: senza una condivisione non sarebbe stato possibile trovare soluzioni praticabili che oggi ci consentono di agganciare la ripresa”. “La Regione ha messo a disposizione 70 milioni di euro propri durante la fase emergenziale consentendo a tante imprese di affrontare alcune spese di cassa” ha ricordato Bini. Paniccia ha riconosciuto il coinvolgimento della categoria nelle decisioni dell’Amministrazione regionale che hanno riguardato le imprese e i provvedimenti con ricadute sul settore economico, richiamando il ruolo di Confapi regionale quale rappresentante di un migliaio di imprese operanti nei comparti manifatturiero, edilizia, alimentare, trasporto, logistica e servizi all’industria, con oltre 14mila addetti. ARC/SSA/ma

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Prezzi alle stelle per le materie prime confapi porta il dossier sul tavolo del governo

La nostra Associazione nazionale Confapi, in una lettera al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, e al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, chiede al Governo azioni immediate nel settore delle materie prime. Come Confapi già da gennaio stiamo facendo pressione sul Governo chiedendo di affrontare urgentemente il problema delle variazioni dei prezzi dei materiali che si sta verificando dalla fine del 2020, e che a tutt’oggi non sembra avere fine. Anche perché, questa problematica sta diventando ogni giorno più insostenibile per le imprese, in particolare per le quelle di piccole e medie dimensioni. Già nel Decreto semplificazioni in vigore dal 1° giugno ci aspettavamo da parte del Governo una risposta con delle normative che risolvessero la questione, ma questo purtroppo non è avvenuto. Le imprese manifatturiere sono state messe a

dura prova, oltre che dalle conseguenze della pandemia, dall’accelerazione verso l’alto dei prezzi delle materie prime industriali, pesantemente aggravata dalla loro scarsità sul mercato, con la conseguente frattura tra domanda e offerta che pare difficile colmare nel breve termine. Le proposte dell’Associazione si possono sintetizzare in una richiesta al Governo di: - monitorare e controllare in modo efficace il comportamento dei produttori sul fronte antitrust; - opporsi alla prosecuzione delle misure di salvaguardia all’importazione di prodotti siderurgici, oggetto di revisione in queste settimane da parte della Commissione Europea (EU 2019/159 EU 2020/894); - creare un tavolo permanente di analisi e valutazione delle effettive capacità di mercato dei produttori nei settori di oligopolio (Siderurgico, Chimico) con produttori, utilizzatori, distributori per il monitoraggio delle asimmetrie tra domanda e offerta rispetto alla effettiva capacità produttiva installata. Si riporta il testo del documento recentemente trasmesso al Governo. L’ufficio Edilizia e territorio è a disposizione per eventuali chiarimenti e precisazioni.

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(CS)


ROMA, 5 MAGGIO 2021

FOCUS MATERIE PRIME

SEZIONE 1. PRODOTTI SIDERURGICI A) L’ANALISI DELLO STATO DI FATTO B) LE CAUSE DELL’ AUMENTO DEI PREZZI E IL PASSAGGIO ALL’EMERGENZA CARENZA DI MATERIA PRIMA 1. AUMENTO DELLA SPESA INFRASTRUTTURALE IN CINA 2. RESTRIZIONI LATO OFFERTA 3. RIDUZIONE CAPACITA’ PRODUTTIVE STRUTTURALI 4. LA CRISI DEI CONTAINER E DELLA LOGISTICA 5. LE MISURE DI SALVAGUARDIA A. ASIMMETRIA TRA DOMANDA E OFFERTA B. MISURE DI SALVAGUARDIA E ANTIDUMPING

SEZIONE 2. POLIMERI 1. L’ANALISI DELLO STATO DI FATTO 2. LA CRISI DELL’ ETILENE

SEZIONE 3. PROPOSTE CONFAPI

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SEZIONE 1. PRODOTTI SIDERURGICI A) L’ANALISI DELLO STATO DI FATTO Il comparto delle materie prime ha registrato dal secondo trimestre 2020 ad oggi drammatici aumenti di prezzo. Dal minimo toccato il 23 marzo dello scorso anno, nel pieno della crisi pandemica, l’indice LME (che raggruppa gli andamenti dei metalli non ferrosi) ha chiuso il 2020 con un rincaro del 52%, trainato in particolare dal rame (+47%), nichel (+51%), zinco (+51%) e alluminio (+26%). La fase rialzista è proseguita nei primi 4 mesi del 2021 con un ulteriore aumento generalizzato del 22%. Il rame in particolare ha lambito il record dei $10,190/t, raggiunto nel febbraio 2011 (grafico in basso). Prezzo del rame alla Borsa di Londra

Particolarmente grave la situazione nel settore degli acciai sia sul fronte delle materie prime sia su quello del semilavorato. Sul primo fronte, il minerale di ferro ha chiuso il 2020 con un rialzo di oltre il 70% rispetti ai minimi di marzo per effetto della domanda infrastrutturale cinese. In accelerazione anche il prezzo del rottame ferroso balzato del 68%. L’aumento dei prezzi delle materie prime siderurgiche ha così aperto la strada a importanti aumenti di prezzo da parte dei produttori di laminati tanto che il prezzo del coils a caldo in Italia è passato da €370/t di giugno agli attuali €1.000/t (grafico in basso). Stesso discorso nel settore dell’inox con la comune lega “304” passata da €1.900/t del secondo trimestre agli attuali €3.000/t.

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Prezzo del coil a caldo nel mercato italiano

B) LE CAUSE DELL’AUMENTO DEI PREZZI E IL PASSAGGIO ALL’EMERGENZA CARENZA DI MATERIA PRIMA 1. Aumento della spesa infrastrutturale in Cina (Dual Circulation Strategy). La Cina è stato l’unico paese, oltre agli Usa, che ha adottato una politica economica realmente espansiva supply side per far fronte alla crisi deflazionistica sviluppatasi a causa delle restrizioni imposte per il contenimento della pandemia e che ha spinto il PIL dell’economia del Celeste Impero a chiudere il 2020 in rialzo del 2,3%, in controtendenza con il resto del mondo, Europa in primo luogo, la cui flessione del PIL è stata del 7,2%, secondo le stime del FMI. Questa divergenza di performance è già di per sé sufficiente a spiegare la sorpresa di molte imprese europee davanti ai rialzi dei prezzi delle commodities. Inoltre il nuovo corso di politica industriale cinese è rivolto sempre più a garantire un’adeguata offerta di materie prime per sostenere lo sviluppo interno. Particolare attenzione è rivolta dai policymaker cinesi ai semiconduttori di cui hanno necessità per lo sviluppo delle applicazioni tecnologiche in chiave di competizione geostrategica con gli Usa. 2. Restrizioni lato offerta. La diffusione della pandemia e la conseguente adozione di politiche di lockdown volte a scongiurarne la diffusione hanno sortito come effetto quello del marcato rallentamento delle attività di estrazione, raffinazione e raccolta di rottame. È il caso per esempio del rame la cui produzione dei paesi chiave come Cile e Peru (che incidono per il 40% dell’offerta mondiale) è in contrazione da quasi un anno oramai. In Cina le restrizioni legate 3

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alla pandemia sono state molto più contenute, ma sono state sostituite dalle politiche di riduzione delle emissioni di carbonio che hanno contribuito a esacerbare l’offerta di mercati come plastiche, alluminio, nichel, zinco e acciaio. Nel mercato europeo degli acciai al carbonio la tensione sul lato dell’offerta è generata da molteplici fattori: 3. Riduzione capacità produttive strutturali, aggravata dall’avvento delle politiche di lockdown. La produzione siderurgica è passata da 150 mln tonnellate nel 2019 a 132 milioni di tonnellate nel 2020. Ma il calo era già partito dal 2018 quando la produzione industriale si era attestata a 160 milioni di tonnellate. Produzione siderurgica europea

Sul mercato italiano nello specifico pesano poi gli effetti della riduzione della capacità dell’impianto dell’ex Ilva, passato dagli 8 mln di tonnellate del 2012 ai 3,5 mln di tonnellate attuali che, nel comprimere la produzione italiana dai 27 mln di tonnellate del 2012 agli attuali 20,20 milioni di tonnellate, ha aumentato la tensione sull’offerta sul mercato italiano i cui prezzi sono allineati con quelli vigenti in Germania a fronte invece dello spread medio di €50/t. Lo stabilimento ha sempre sostenuto le importanti industrie utilizzatrici nostrane, nella competizione tra i due sistemi manifatturieri più importanti del continente (italiano e tedesco). 4. La crisi dei container e della logistica. I colli di bottiglia sul lato dell’offerta sono esacerbati anche dalla carenza di container. L’aumento delle esportazioni cinesi legato a un’ingente domanda da parte dei consumatori americani di materiale high tech ha dato il via alla crisi di 4

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container in tutta la Cina. Da novembre il costo della spedizione di un container di 40 piedi dall’Asia all’Europa è aumentato di oltre tre volte, da circa $ 2.200 a oltre $ 7.700.

5. Misure di salvaguardia. Ad esacerbare la restrizione sul lato dell’offerta siderurgica giungono anche misure di salvaguardia all’import varate negli ultimi anni dalla Commissione Europa. Una tensione, quella a cui si sta assistendo sul mercato europeo dell’acciaio, che sta spingendo gli utilizzatori ad accettare le continue richieste di prezzo da parte dei fornitori con consegne non antecedenti al mese di novembre. A partire dal 2018, la Commissione Europea ha imposto quote di salvaguardia all’importazione di 26 categorie di prodotti siderurgici. Tuttavia si è dimostrata carente da parte degli organi di controllo di Bruxelles l’analisi dell’effettiva capacità produttiva necessaria a tutelare i consumi di prodotti siderurgici. Le acciaierie si trovano oggi nella posizione oligopolistica che le esenta dal fornire chiare e trasparenti comunicazioni al mercato sullo stato dell’offerta. 5.1 Asimmetria tra domanda ed offerta. Tale misura è stata giustificata dalla necessità di evitare che si riversasse in Europa l’eccesso di produzione (specialmente cinese) derivante dal blocco all’importazione statunitense dovuta alla decisione del Presidente Trump di applicare lo strumento previsto dal c.d. Sec. 232 (la norma che prevede il potere del Presidente di intervenire applicando dazi e tariffe a tutela della produzione nazionale americana). La Commissione ha stabilito il limite annuo quantitativo della media di importazione dei tre anni antecedenti per ciascuno dei 26 prodotti, poi successivamente rivista lo scorso autunno (restringendo) quale quota trimestrale. È in discussione in queste settimane, tra la Commissione e le rappresentanze permanenti EU dei vari Paesi, l’opportunità di proseguire con queste restrizioni all’import che sono evidentemente ancor più distorsive rispetto alla grave carenza di offerta attuale. Le misure infatti scadranno a fine giugno e riteniamo decisivo per il miglioramento della situazione, se non la totale eliminazione, un loro forte allentamento. L’ Italia è un Paese trasformatore di materiale prime delle quali non può esserci una carenza strutturale dal lato dell’offerta. Al momento, i principali paesi esportatori di acciaio hanno già raggiunto le quote in una fase di mercato (grafico in basso) caratterizzata dalla drammatica necessità da parte dell’industria di trasformazione di avere materiale.

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Stato delle quote export raggiunte dai paesi esportatori di acciaio

5.2 MISURE DI SALVAGUARDIA E ANTIDUMPING. Se le misure di salvaguardia sono state estrema ratio di un periodo storico passato legato alle misure di Donald Trump e al rischio che il surplus cinese si riversasse in Europa, la difesa dei produttori europei si persegue con dazi mirati sull'antidumping. L’adozione di misure draconiane e generaliste rischia invece di danneggiare tutto il continente. Nel complesso, le misure di salvaguardia hanno notevolmente contribuito ad alimentare la carenza di acciaio nel mercato italiano, se pensiamo che dal 2018 (anno in cui vennero istituite) ad oggi le importazioni europee sono passate da 30, 20 mln di tonnellate a 20,30 mln di tonnellate. Quelle italiane sono passate da 7,1 mln di tonnellate a 5,2 mln di tonnellate (grafico in basso).

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Import acciaio in Italia

La riprova di quanta necessità vi sia per il mercato italiano di importare giunge però dall’analisi dei flussi all’export che sono anch’essi scesi dal 2018 al 2020 passando da 2,6 mln di tonnellate a 2,44 del 2020. Il mercato italiano ha dunque un saldo commerciale in negativo di 2,76 mln di tonnellate. Un dato che sembrerebbe esiguo ma che deve tener conto delle necessità di player come Marcegaglia, Piombino, Gabrielli e Padana Tubi che insieme importano circa 4mln di tonnellate, lasciando così pochissimo margine agli utilizzatori.

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Export acciaio Italia

Nel complesso, la disponibilità totale di acciaio nel mercato europeo dovrebbe veleggiare quest’anno intorno ai 140 mln di tonnellate (ma un reale dato sulle capacità non corrisponde all’effettiva produzione che è controllata da un oligopolio), considerando un previsionale di aumento delle produzioni del 7% a fronte tuttavia di consumi che, secondo la World Steel Association, veleggeranno intorno ai 155 mln di tonnellate. Ciò si tradurrà in una carenza di acciaio nel mercato europeo di almeno15 mln di tonnellate che rischia di acuirsi negli anni a venire sia in previsione dell’aumento dei consumi europei (grazie sia all’implementazione dei piani legati al Recovery Fund sia al provvedimento sul credito di imposta 4.0 che incentiverà la ripresa degli investimenti industriali). Il mercato siderurgico europeo inoltre rischia di finire vittima della crescente competizione geostrategica tra Usa e Cina. A fine aprile Pechino ha alzato i dazi export e ridotto quelli su import di acciaio nell’obiettivo di ridurre la produzione locale e dare il via al piano di riduzione delle emissioni di carbonio. Ma la dinamica contribuirà a rendere ancora più teso il mercato europeo. Non va poi tralasciato l’impatto del piano infrastrutturale dell’amministrazione Biden che, in assenza di acciaio made in China, aumenterà le importazioni di acciaio europeo aggravando la carenza sul mercato domestico del Vecchio Continente di prodotti lunghi (tondo per cemento armato, vergella).

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SEZIONE 2. POLIMERI 1. ANALISI DELLO STATO DI FATTO Polimeri di riferimento per l’industria manifatturiera quali il butadiene, polyethilene e benzene, hanno riportato rispettivamente incrementi di prezzi del 700%, 150% e 290% dal 30 giugno 2020 in scia non solo al rialzo del prezzo del petrolio, principale componente di costo, ma anche alle strozzature sul lato dell’offerta. Brent (in viola) vs butadiene (arancio)

2. LA CRISI DELL’ ETILENE Nel comparto delle plastiche, l’offerta si è ulteriormente ristretta a causa della perturbazione artica che ha imperversato negli Stati Uniti provocando la chiusura del 90% della capacità produttiva nazionale di polipropilene (PP) e del 67% della produzione di etilene, oltre a creare seri problemi ad altre produzioni importanti, con la conseguente impennata dei prezzi dei prodotti chimici in tutti i mercati globali. Finora, sono state rilevate più di 60 interruzioni di attività degli impianti e le analisi basate sui dati di Icis Supply & Demand indicano che le attività di un gran numero di impianti del settore petrolchimico localizzati nell’area hanno subito gravi limitazioni. Il prodotto che più ha sofferto in termini di volume è l’etilene, con il fermo di 26 milioni di tonnellate di capacità, pari al 67% della capacità produttiva totale degli Stati Uniti, mentre per il propilene si stima che circa 11 milioni di tonnellate, ovvero il 50% della capacità produttiva, siano attualmente fuori servizio. Anche molte raffinerie della regione registrano una riduzione della produzione, con una perdita di oltre 2 milioni di barili/giorno di capacità.

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Perdita di capacità a causa dell’ondata di gelo

SEZIONE 3. PROPOSTE CONFAPI 1) Monitorare e controllare in modo efficace il comportamento dei produttori sul fronte antitrust e potenziale cartello di formazione del prezzo attraverso il controllo e la riduzione delle capacità offerte, in un mercato oltretutto protetto da misure di salvaguardia restrittive della libera importazione. 2) Attraverso la rappresentanza italiana permanente (Ministero Esteri), opporsi alla prosecuzione delle misure di salvaguardia all’importazione di prodotti siderurgici, oggetto di revisione in queste settimane da parte della Commissione Europea (EU 2019/159 EU 2020/894) 3) Creare un tavolo permanente di analisi e valutazione delle effettive capacità di mercato dei produttori nei settori di oligopolio (Siderurgico, Chimico) con produttori, utilizzatori, distributori per il monitoraggio delle asimmetrie tra domanda e offerta rispetto alla effettiva capacità produttiva installata. Oggi, a tal proposito e ad esempio, sono annoverate le capacità produttive ILVA (12Mln ton) a fronte di uno stabilimento con un output effettivo di 3.5mln tonnellate, con lavoratori in cassa integrazione a fronte di una domanda molto elevata, oltre a carenza di disponibilità di materia prima.

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Il Piano strategico decennale di A2A SpA l’intervista al direttore di confapi fvg, lucia cristina piu

A2A SpA, la seconda impresa di produzione di energia in Italia ha in corso di predisposizione il nuovo piano strategico aziendale per i prossimi 10 anni. A tal fine ha inteso consultare i principali attori dei “territori della sostenibilità”, fra i quali figura anche CONFAPI FVG. L’intendimento è quello di sentire i territori, iniziando dal Friuli Venezia Giulia, di fronte “ai bivi tipici della transizione ecologica, per orientare meglio l’attuazione del […] Piano e sostenere ogni comunità nel suo percorso di trasformazione.” Nella conferenza del 22 giugno 2021 sono stati discussi i seguenti 4 bivi in funzione degli attori intervistati: - Innovazione tecnologica o comportamenti individuali? - Generazione Z (nati fra il 1995 e il 2010) o boomer (nati negli Anni ’50 e ’60)? - Istituzioni o stakeholder? - Cambiamenti radicali o cambiamenti incrementali? Per CONFAPI FVG è intervenuto il Direttore Lucia Cristina Piu, la quale si è pronunciata sul primo dei 4 “bivi” riguardante l’”Innovazione tecnologica o comportamenti individuali?” In primo luogo ha tenuto a precisare che non sussiste necessariamente un’alternativa tra l’una e gli altri. L’innovazione tecnologica e i comportamenti individuali devono coesistere, essendo anche interdipendenti tra loro, in ambito economico e nella vita sociale e civile. Lucia C. Piu si è dichiarata anche concorde con la

transizione ecologica a cui devono ispirarsi economia e comportamenti. Questa però deve essere compenetrata dalla sostenibilità economica e dalla legittima tutela degli interessi del Paese. Diversamente le maggiori potenze economiche mondiali (Cina, India, la stessa Russia, …), che si disinteressano largamente delle problematiche di tutela della natura finiranno con il sovrastarci economicamente più di quanto già ora non facciano. Ad esempio solo lo 0,2% della plastica attualmente riversata nei mari proviene dagli scarichi dell’Europa centro occidentale. Si può ben immaginare da chi è generato il restante 99,8%. Però dal tenore dei dibattiti, delle dichiarazioni che si sentono dai media sembrerebbe che per quel che ci riguarda le percentuali siano rovesciate. Nelle nostre piccole e medie imprese - ha continuato Lucia C. Piu - l’innovazione tecnologica e i modelli di comportamento sul lavoro sono già improntati sia sotto il profilo produttivo, organizzativo e ambientale dai più moderni indirizzi. Prova ne sia il crescente ricorso, presente ormai in tutte le imprese, alle certificazioni di sistema (qualità, ambientale e sicurezza) e di prodotto. A queste azioni si aggiungono i sempre più frequenti investimenti di Industria 4.0, materiali ed immateriali, che si intersecano con gli anzidetti indirizzi di sostenibilità. Lucia C. Piu ha però concluso che il Friuli Venezia Giulia non è minimamente disposto a rinunciare a una sua industria manifatturiera, delle costruzioni e del trasporto – logistica; né è incline a favorire delocalizzazioni come fu in decenni passati. Questi rami di attività andranno affinati e migliorati ma nel loro sviluppo non andranno eliminati. Devono essere invece messi nelle condizioni di competere con le attività di quei Paesi meno sensibili ai problemi della sostenibilità. Il Direttore di CONFAPI FVG ha riservato un’ultima considerazione sugli orientamenti degli imprenditori e dei lavoratori sulla sostenibilità am-

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Confapi FVG partecipa al Progetto “Team per la ripresa” nuova iniziativa al servizio delle imprese del friuli venezia giulia Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, ente della Regione FVG che ha l’obiettivo di creare un raccordo tra le esigenze del settore produttivo e imprenditoriale e le attività dei soggetti pubblici e privati competenti in materia di attività produttive e politiche del lavoro, ci ha coinvolto unitamente a CATA, CATT FVG, Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine nell’avvio di un progetto a sostegno delle imprese del territorio regionale denominato “Team per la ripresa”. L’iniziativa consiste nella costituzione di una squadra di professionisti qualificati - il “Team per la ripresa” - che operano in sinergia a supporto del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia nelle richieste di informazione sugli incentivi regionali,

nella gestione dell’impresa e delle pratiche burocratiche. “Team per la ripresa” nasce con l’obiettivo di fare sistema concretamente per semplificare e snellire le procedure accompagnando le imprese nei diversi procedimenti previsti dalle normative di settore e migliorando così il rapporto con la pubblica amministrazione. Il progetto prevede l’offerta dei seguenti servizi: - assistenza e informazione sugli adempimenti amministrativi necessari per accedere alle misure di sostegno varate per l’emergenza epidemiologica o altre misure già esistenti; - supporto per risolvere eventuali problematiche amministrative; - facilitazione del contatto diretto con le pubbliche amministrazioni/enti coinvolti nei diversi procedimenti; - supporto nell’utilizzo degli strumenti digitali per l’impresa. Per la richiesta di un contatto si rinvia alla pagina web https://bit.ly/ContattaAgenzia

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(MCS)


Da rivedere la normativa sulle società di comodo richiesta di intervento alla confapi presso le autorità governative La normativa sulle società di comodo, prevista dall’art. 30 della legge 724/94, è finalizzata a penalizzare le società che vengono costituite non per l’effettivo esercizio di un’attività d’impresa, ma per il mero godimento dei beni. Si presume quindi un’intestazione fittizia di beni alla società, come ad esempio immobili, auto di lusso o imbarcazioni, con un utilizzo diretto degli stessi a scopo di godimento personale. Per il legislatore tale comportamento è elusivo perché i beni vengono assoggettati ad un regime d’impresa, anche se in realtà permangono nella disponibilità dei soci o dei familiari. Le società interessate riguardano in massima parte immobiliari di godimento che, soprattutto in passato, venivano costituite per facilitare i passaggi generazionali e sottrarre questi assets dal rischio di default. La normativa sulle società di comodo è pensata per disincentivare la costituzione di società non operative, prevedendo diverse penalizzazioni, come ad esempio: * la presunzione di un reddito minimo, rilevante sia per l’imposizione diretta che per l’Irap, parametrato ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale; * un limitato utilizzo dei crediti Iva eventualmente risultanti dalla dichiarazione; * una maggiorazione del 10,5% dell’aliquota Ires rispetto a quella ordinaria; * un limitato utilizzo delle perdite, eventuali perdite riferite ad esercizi precedenti lo stato di non operatività possono essere compensate solo con la parte di reddito eccedente quello minimo. Dopo questo sintetico richiamo alla normativa sulle società di comodo, che in via di principio può essere anche condivisa, vediamo qual è la reale situazione soprattutto per il mondo delle piccole e

medie imprese. Queste imprese, anche in vista del passaggio generazionale, si sono strutturate con modalità differenziate, ma la matrice maggiormente utilizzata prevede una società immobiliare nella quale far confluire tutti i fabbricati e una o più società operative che svolgono l’attività negli immobili presi in locazione dalla immobiliare. Le società operative pagano gli affitti alla immobiliare al fine di coprire i propri costi, quali finanziamenti e ammortamenti. Spesso a queste società viene delegata anche una minima attività amministrativa come ad esempio la tenuta della contabilità per le società operative, gestione assets immateriali, l’attività di promozione e di marketing. Nelle scelte legate all’organizzazione societaria l’aspetto fiscale normalmente viene trascurato, perché quello che si vuole tutelare sono gli assets familiari, mentre normalmente ai figli vengono intestate le quote delle società operative, da qui si evidenzia l’interesse per i passaggi generazionali. Negli ultimi anni, per la crisi economica prima e per la pandemia poi, le società operative o hanno chiesto una significativa riduzione dei canoni di locazione alla immobiliare o addirittura non hanno pagato alla stessa alcun canone. Circostanza che contraddice definitivamente l’idea che queste società non sono soggette al rischio d’impresa. La contrazione delle entrate ha fatto scivolare queste imprese nella normativa delle società di comodo con le conseguenti penalizzazioni sopra descritte. Precisazione resa ancora più paradossale se si considera che il legislatore richiede una redditività per gli immobili del 6%, condizione che in questo periodo non è raggiungibile. Inoltre il valore degli immobili negli ultimi anni ha subito una forte contrazione che non viene rilevata nei bilanci. Situazione questa che in caso di vendita porta a registrare significative perdite non sempre recuperabili. Molte imprese però non si sono adeguate ai redditi minimi previsti dalla normativa e in questi mesi sono raggiunte da avvisi di accertamento dell’amministrazione finanziaria. Si sottolinea che la scelta di gestire due o più società in luogo di una unica, dal punto di vista fiscale non porta dei vantaggi, anzi il più delle volte il carico fiscale complessivo è maggiore; ma la scelta, come già ricordato, non è legata al raggiungimento di

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ENTRA NEL FUTURO DELL’IMPRESA 4.0 CON IL CREDITO DI IMPOSTA FINO AL 50%. Il nostro staff tecnico è in grado di progettare e installare tutte le componenti software e hardware indispensabili a garantire il requisito dell’interconnessione delle macchine ai sistemi informativi aziendali. La pluriennale esperienza nel settore dell’automazione industriale, dell’identificazione e del riconoscimento ci consente di realizzare l’interoperabilità tra le macchine e i sistemi informativi più disparati, utilizzando tutti i canali e i protocolli di comunicazione standard e maggiormente diffusi in ambito industriale.

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un risparmio fiscale, ma alla tutela del patrimonio familiare e per raggiungere questo obiettivo gli aspetti tributari sono messi in secondo piano. Il fatto poi che qualche personaggio famoso approfittato delle norme per intestare a società imbarcazioni milionarie utilizzate in via esclusiva per fini personali, non può essere un pretesto per penalizzare le scelte imprenditoriali e piegarle a dinamiche rigoriste estranee alle loro realtà. Dal quadro descritto si può capire che l’assetto delle immobiliari nel settore manifatturiero ha una giustificazione economica che il legislatore dovrebbe tutelare e non derubricare come scelte elusive finalizzate all’ottenimento di un vantaggio fiscale che non c’è.

Per conservare il tessuto delle piccole e medie imprese, asse portante del sistema industriale del nostro Paese, sarebbe auspicabile un intervento nelle sedi istituzionali governative per la cancellazione della normativa sulle società di comodo o, in subordine, per una loro significativa modificazione al fine di tutelare le situazioni sopra descritte. Più urgente, invece, sarebbe l’intervento sugli avvisi di accertamento in corso di notifica chiedendo che siano date indicazioni agli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria per procedere alla loro chiusura in sede di accertamento con adesione.

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(PZ)


I contributi del Sostegni bis previste Tre distinte tipologie di sostegno alle attività produttive Premessa Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 222/PZ del 3 giugno 2021 per ricordare che il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (Sostegni bis), in vigore dal 26 maggio 2021, ha rivisto le modalità di riconoscimento di aiuti alle attività colpite dall’emergenza sanitaria. Sono state infatti introdotte tre diverse tipologie di contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici residenti nel territorio dello Stato. Le risorse messe a disposizione per questi contributi ammontano a 15,4 miliardi e le diverse opzioni offerte dovrebbero consentire di accedere ai nuovi sostegni anche a coloro che si sono visti scartare le precedenti istanze o che non hanno potuto accedervi per mancanza di requisiti. Le tre tipologie possono essere definite come segue: - contributo automatico riconosciuto senza necessità di alcuna richiesta a favore dei contribuenti che hanno beneficiato del contributo del decreto Sostegni; - contributo alternativo per i soggetti che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% durante l’intero periodo dell’emergenza sanitaria rispetto al corrispondente periodo precedente; - contributo a favore dei soggetti che hanno subito un peggioramento della situazione economica considerando non solo il calo di fatturato ma anche quello reddituale.

Contributo automatico Il primo contributo spetta ai soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021 e che hanno già presentato e ottenuto il contributo di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021 (decreto Sostegni). Tale contributo è stato riconosciuto agli esercenti attività d’impresa

e di lavoro autonomo con un ammontare di ricavi di cui all’art. 85 comma 1 lett. a) e b) del TUIR non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in generale quindi il 2019 e hanno subito una riduzione del fatturato mensile medio 2020 rispetto a quello del 2019 di almeno il 30% (si veda anche nostra circolare n. 106/PZ del 25 marzo 2021). Il nuovo contributo, vale dire quello previsto dal decreto Sostegni bis, è riconosciuto: - nella stessa misura di quello previsto dal decreto Sostegni; - automaticamente senza quindi necessità di alcuna specifica richiesta da parte del contribuente e secondo le modalità già indicate. Nel precedente contributo, infatti era possibile richiedere l’accredito in conto o sottoforma di credito d’imposta e la scelta era irreversibile. Tale scelta resterà valida anche per il Sostegni Bis, in definitiva questi contribuenti riceveranno una nuova tranche di aiuto uguale a quello del primo decreto Sostegni e con le stesse modalità.

Contributo alternativo Con il contributo alternativo vengono messi a confronto cali di fatturato riferiti a intervalli temporali diversi rispetto a quelli considerati in precedenza, mentre gli altri requisiti rimangono invariati. Questo contributo interessa i residenti in Italia che esercitano attività d’impresa a prescindere dalla forma individuale o collettiva, comprese quindi le società di persone e di capitali nonché i lavoratori autonomi. Sono ammessi anche i titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR e i contribuenti in regime forfettario e i minimi. Sono esclusi da questa agevolazione: - i soggetti che hanno cessato l’attività al 26 maggio 2021; - gli Enti pubblici di cui all’art. 74, comma 2 del TUIR; - gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162 – bis del TUIR. È confermato l’accesso al contributo ai soggetti con un ammontare di ricavi di cui all’art. 85 comma 1 lett. a) e b) del TUIR non superiori a 10 milioni di

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euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in generale quindi il 2019. Il calo di fatturato o dei corrispettivi medio mensile deve essere almeno del 30% e va confrontato considerando il periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020. Per il calcolo del limite dei ricavi si può fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria per i precedenti contributi. Così in caso di esercizio di più attività si dovrà considerare la somma dei ricavi di tutte le attività esercitate. I soggetti titolari di reddito agrario in luogo dei ricavi devono fare riferimento al volume d’affari individuato al VE50 della dichiarazione Iva. Per i forfettari si dovrà considerare i dati indicati nel modello Redditi a colonna 3 dei righi da LM22 a LM27. Per il calcolo del fatturato medio mensile invece, si deve fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni e più precisamente si devono considerare le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche dei periodi interessati del 2019, 2020 e 2021 considerando anche le operazioni non rilevanti ai fini Iva. Nel calcolo del fatturato si deve inoltre: - considerare le fatture attive, al netto dell’Iva, con data di effettuazione dell’operazione com-

presa tra l’1.4 e il 31.3 degli anni di riferimento (2019 - 2020 e 2020 - 2021); - considerare le note di variazione ex art. 26 del DPR 633/72 con data compresa nei mesi di riferimento; - per i commercianti al minuto e i soggetti assimilati si deve considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi, al netto dell’Iva, delle operazioni effettuate nei mesi di riferimento; - considerare nell’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili; - per i commercianti di giornali, libri periodici, distributori di carburante e rivendite di tabacchi i ricavi vanno considerati al netto del prezzo corrisposto al fornitore (si considera quindi l’aggio). Il contributo “alternativo” in argomento prevede percentuali differenziate applicabili alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato dei due periodi considerati a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo ex D.L. 41/2021 (decreto Sostegni). Contribuenti che hanno beneficiato del contributo ex D.L. 41/2021 Per i soggetti cha hanno già beneficiato del decreto Sostegni la percentuale da applicare è scalettata in base ai ricavi annui 2019 come segue.

RICAVI 2019

PERCENTUALE

Non superiore a 100.000 euro

60%

Superiore a 100.000 e fino a 400.000 euro

50%

Superiore a 400.000 e fino a 1.000.000 euro

40%

Superiore a 1.000.000 e fino a 5.000.000 euro

30%

Superiore a 5.000.000 e fino a 10.000.000 euro

20%

Se il contribuente ha presentato la domanda per il contributo previsto dal decreto Sostegni e ha ottenuto il contributo automatico sopra esaminato e lo stesso è: - inferiore al contributo “alternativo” in argomento per via del diverso periodo temporale considerato, ha diritto al maggior ammontare di contributo. In questi casi il contributo già corrisposto sarà scomputato da quanto spettante;

- superiore al contributo “alternativo” l’Agenzia non darà seguito all’istanza. In pratica sarà riconosciuto il contributo automatico senza ulteriori conseguenze avendo questa modalità la funzione di integrazione del contributo standard. Esempio Si pensi al caso di un contribuente che presenta la seguente situazione:

Ricavi 2019

€ 248.000

(rientra nel 2° scaglione con % del 50%)

Fatturato 1.4.2019 - 31.3.2020

€ 249.700

media mensile 249.700 : 12

= € 20.808

Fatturato 1.4.2020 - 31.3.2021

€ 163.000

media mensile 163.000 : 12

= € 13.583

Media 2019/2020 - media 2020/2021 = (20.808 - 13.583) = 7225 Calcolo percentuale riduzione 7225 : 20.808 x 100 = 34,72% (il contributo spetta perché il calo supera il 30%) Contributo spettante: 7225 x 50% = 3.612 euro

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Se questo contribuente ha beneficiato del contributo automatico per un importo di 3.200 euro avrà diritto alla sola differenza di 3.612 - 3.200 = 412 euro. Se invece il contributo automatico ricevuto è superiore, ad esempio 3.700 euro, non avrà diritto ad alcun ulteriore beneficio.

Contribuenti che non hanno beneficiato del contributo ex D.L. 41/2021 Per i contribuenti che non hanno beneficiato del precedente contributo previsto dal decreto Sostegni, sono previste percentuali maggiorate come indicate nella tabella che segue.

RICAVI 2019

PERCENTUALE

Non superiore a 100.000 euro

90%

Superiore a 100.000 e fino a 400.000 euro

70%

Superiore a 400.000 e fino a 1.000.000 euro

50%

Superiore a 1.000.000 e fino a 5.000.000 euro

40%

Superiore a 5.000.000 e fino a 10.000.000 euro

30%

Per questi contribuenti non si tratta di un conguaglio sulla precedente erogazione per questa ragione le aliquote sono maggiorate. Rientrano quindi in questa fattispecie i soggetti che non hanno avuto accesso al primo ristoro ad esempio perché non raggiungevano il 30% di calo di fatturato ma risultavano danneggiati economicamente dalle restrizioni sanitarie del primo trimestre 2021. Il contributo “alternativo” richiede la presentazione di un’apposita domanda telematica da trasmettere entro 60 giorni dall’attivazione della procedura. Modalità e termini di presentazione saranno definiti da apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Prima della presentazione della domanda è espressamente previsto l’obbligo di trasmettere la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relativa al primo trimestre 2021. Analogamente a quanto previsto per il precedente contributo, anche questo potrà essere utilizzato con due modalità: - richiedendo direttamente l’accredito sul conto corrente del beneficiario; - in compensazione tramite modello F24 utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Si segnala che la scelta della compensazione è irrevocabile, nel senso che non ci può essere un ripensamento per l’addebito in conto corrente e deve interessare l’intero ammontare del contributo. Non operano i limiti alla compensazione di: - 700.000 euro ex art. 34 della legge n. 388/2000; - 250.000 euro per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Unico ex comma 53 della legge 244/2007. Non opera neppure la disposizione che prevede il blocco delle compensazioni fino a concorrenza dei debiti era-

riali iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.

Contributo per i soggetti che hanno subito un peggioramento economico Quest’ultimo contributo è riconosciuto ai soggetti che hanno subito un peggioramento del risultato da conto economico 2020 rispetto a quello del 2019. È subordinato all’autorizzazione della Comunità Europea e interessa i soggetti passivi Iva residenti in Italia che esercitano attività d’impresa a prescindere dalla forma individuale o collettiva, comprese quindi le società di persone e di capitali nonché i lavoratori autonomi. Sono ammessi anche i titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR. Sono esclusi da questa agevolazione: - i soggetti che hanno cessato l’attività al 26 maggio 2021; - gli Enti pubblici di cui all’art. 74, comma 2 del TUIR; - gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162 – bis del TUIR. L’accesso al contributo sarà riservato ai soggetti con un ammontare di ricavi di cui all’art. 85 comma 1 lett. a) e b) del TUIR non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in generale quindi il 2019. Viene richiesto un peggioramento del risultato economico dell’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso, in generale quindi dal 2020, rispetto a quello precedente (2019) in misura pari o superiore alla percentuale che sarà individuata dal MEF con apposito decreto. Il contributo sarà calcolato applicando la percentuale individuata dal MEF di cui sopra alla diffe-

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renza tra il risultato dell’esercizio 2020 rispetto a quelle 2019. La differenza andrà considerata al netto dei contributi a fondo relativi: - all’art. 25 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio); - agli artt. 59 e 60 del D.L. 104/2020 (decreto Agosto); - agli artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 137/2020 (decreto Ristori); - all’art. 2 del D.L. 172/2020 (decreto Natale); - all’art. 1 del D.L. 41/2021 (decreto Sostegni); - all’art. 1 commi da 1 a 3 e da 5 a 13 del D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis) vale a dire il contributo automatico e quello alternativo del presente articolo. Il contributo a fondo perduto non potrà essere superiore a 150.000 euro. Anche questo contributo richiede la presentazione di un’apposita domanda telematica da trasmettere entro 60 giorni dall’attivazione della procedura. Modalità e termini di presentazione saranno definiti da apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Prima della presentazione della domanda è espressamente previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 entro il 10 settembre 2021.

Anche questo contributo potrà essere fruito con due modalità: - richiedendo direttamente l’accredito sul conto corrente del beneficiario; - in compensazione tramite modello F24 utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. La scelta della compensazione è irrevocabile e riguarda l’intero ammontare del contributo. Non operano i limiti alla compensazione di: - 700.000 euro ex art. 34 della legge n. 388/2000; - 250.000 euro per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Unico ex comma 53 della legge 244/2007. Non opera neppure la disposizione che prevede il blocco delle compensazioni fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.

Rilevanza fiscale Tutte e tre le tipologie di contributi viste sopra non assumono rilevanza ai fini della tassazione Irpef, Ires e Irap. I contributi di cui sopra non rilevano inoltre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei costi generali di cui agli artt. 61 e 109 del TUIR. (PZ)

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Gli altri interventi del Sostegni bis molte le iniziative dedicate al rilancio dell’economia Premessa Nel precedente articolo abbiamo analizzato i nuovi contributi previsti dal Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (Sostegni bis), lo stesso provvedimento però contiene numerosi altri interventi finalizzati al rilancio dell’economia. Di seguito analizzeremo alcuni degli interventi più significativi d’interesse per imprese e persone fisiche riservandoci di approfondire alcuni di essi in futuri articoli.

Attività chiuse (art. 2) Per le attività per le quali nel 2021 è stata prevista la chiusura per un periodo ai almeno 4 mesi, è istituito un fondo speciale da utilizzare per il loro sostegno economico. Un apposito provvedimento del MEF individuerà in maniera puntuale i soggetti beneficiari, l’ammontare dell’aiuto e le modalità di erogazione. Questi sostegni dovranno essere preventivamente autorizzati dalla UE.

Comuni con comprensori sciistici (art. 3) Stanziati ulteriori 100 milioni di euro, arrivando così ad un totale di 800, a favore delle Regioni per il riconoscimento di contributi a favore degli esercenti attività di vendita di beni e servizi nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Il contributo non è soggetto a tassazione e le modalità di fruizione saranno individuate da uno specifico provvedimento del Ministero del Turismo.

Bonus canoni locazione (art. 4) Il credito d’imposta previsto per i canoni di loca-

zione contenuto nel decreto Rilancio e ripreso dai decreti successivi, è stato ulteriormente prorogato e differenziato in base al soggetto beneficiario. Anche questo intervento dovrà ottenere preventivamente l’autorizzazione della Comunità Europea. Per le imprese operanti nel settore turistico ricettivo, agenzie di viaggi e tour operator la spettanza del credito in esame è differito al 31 luglio 2021. Per imprese e liberi professionisti con ricavi e compensi inferiori a 15 milioni di euro nel 2019 viene esteso il bonus affitti da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai locatori esercenti attività economica, il credito spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Il credito d’imposta è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciale, artigianale, agricolo, turistico e professionale. Limitatamente alle strutture alberghiere il credito d’imposta è pari al 50%. Il credito d’imposta oltre ad essere utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in corso e in compensazione, può essere ceduto al locatore a fronte di uno sconto di pari importo sul canone da versare. Il locatore a sua volta potrà utilizzarlo in compensazione.

Agevolazione TARI (art. 6) Per il solo 2021 è stato istituito un Fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per consentire ai Comuni la riduzione della TARI.

Sostegno al turismo (art. 7 commi 1 e 2) Stanziati ulteriori 150 milioni di euro per il riconoscimento di sostegni a favore degli esercenti attività di vendita di agenzie di viaggi, tour operator, imprese turistico ricettive, accompagnatori turistici esercenti tramite autobus scoperti trasporti terrestri in aree urbane e suburbane.

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Tax credit vacanze (art. 7 comma 3) Il Bonus vacanze istituito dal decreto Rilancio a favore dei nuclei familiari con una ISEE non superiore a 40.000 euro è stato confermato anche per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021. Il bonus è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast. Il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare con un valore massimo di 500 euro per i nuclei familiari con figli a scendere a 300 euro per i nuclei composti da due persone e 150 euro per quelli composti da una sola persona. È richiesto che la spesa sia documentata da fattura elettronica o documento commerciale nel quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che beneficerà del credito e il pagamento deve avvenire senza l’intervento di soggetti terzi come ad esempio gestori di piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il credito è fruibile nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi come ad esempio istituti di credito o intermediari finanziari.

Sostegno città d’arte (art. 7 comma 4) Stanziati 50 milioni di euro per il riconoscimento di sostegni a favore dei Comuni classificati dall’Istat a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco. I sostegni andranno destinati ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte.

Riqualificazione e miglioramenti imprese turistico alberghiere (art. 7 comma 5) Istituito un credito d’imposta per le riqualificazioni e i miglioramenti effettuati dalle imprese del settore turistico, ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi posti in essere nel 2020, 2021 e anche nel 2022. In pratica è stata estesa di un anno l’agevolazione che prima comprendeva solo il 2020 e il 2021. Il credito d’imposta, pari al 65% delle spese sostenute, sarà utilizzabile esclu-

sivamente in compensazione tramite modello F24 senza ripartizione in quote annuali.

Novità nella riscossione (art. 9) Le disposizioni in materia di riscossione che prevedono la proroga dal 30 aprile al 30 giugno 2021 della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di accertamento, sono ulteriormente differite al 2 agosto 2021.

Bonus pubblicità (art. 10 commi 1 e 2) Esteso al 2021 il credito d’imposta “Bonus sponsorizzazioni sportive” previsto dall’art. 81 del D.L. 104/2020 riservato alle imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi che hanno realizzato investimenti di tipo pubblicitario, comprese le sponsorizzazioni. Gli investimenti devono riguardare leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, comprese quelle paraolimpiche, società sportive e associazioni dilettantistiche iscritte al CONI. L’investimento deve essere di almeno 10.000 euro e utilizzando sistemi di pagamento tracciati. Il bonus sarà fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 previa apposita richiesta al Dipartimento dello Sport.

Sostegno liquidità alle imprese (art. 13) Prorogate dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 le garanzie disposte dall’art. 1 e 1-bis del decreto Liquidità per i finanziamenti alle imprese e la concessione da parte di SACE delle garanzie a favore di banche e istituzioni finanziarie.

Fondo garanzia PMI (art. 13 comma 1 lett. f, g e h) Previa autorizzazione da parte della Ue viene innalzata a 10 anni la durata massima dei finanziamenti garantiti da SACE, per qualsiasi finanziamento o cessione di credito. Su richiesta delle parti, i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE, possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni. Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero l’estensione delle garanzie, saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione Europea recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid – 19”.

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Capital gain start up innovative (art. 14) Per agevolare temporaneamente le persone fisiche che, tramite sottoscrizione di capitale sociale da eseguire entro un periodo predeterminato, acquistano partecipazioni in start up innovative e PMI innovative e detengono le stesse per almeno tre anni sono state introdotte alcune agevolazioni. Viene, infatti, prevista, l’esenzione dalle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e non qualificate al capitale: - di imprese start up innovative acquisite mediante sottoscrizione di capitale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2015; - di piccole e medie imprese innovative acquisite mediante sottoscrizione di capitale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025. Prevista inoltre la detassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente o principalmente attività commerciale, a condizione che le stesse plusvalenze siano reinvestite nelle sopra citate start up o PMI innovative, entro un anno dalla realizzazione della medesima plusvalenza. L’efficacia di queste disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Proroga moratoria finanziamenti (art. 16) Il decreto Cura Italia ha riconosciuto una seria di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI con sede in Italia. Successivamente la Finanziaria 2021 è ulteriormente intervenuta prevedendo: - per le aperture di credito a revoca e per i prestiti concessi a fronte di anticipi su crediti al 29 febbraio 2020, che gli importi accordati non possono essere revocati fino al 30 giugno 2021; - per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30 settembre 2020, che i contratti sono prorogati fino al 30 giugno 2021; - per i mutui, leasing e altri finanziamenti, il pagamento delle rate in scadenza prima del 31 gennaio 2021, la sospensione fino al 30 giugno 2021. Il decreto in argomento differisce i termini di cui sopra del 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, limitatamente però alla quota capitale. Quest’ultima proroga non è automatica ma deve essere chiesta espressamente al soggetto finanziatore.

Note di variazione procedure concorsuali (art. 18) Modificando l’art. 26 del DPR 633/72 è stata ri-

pristinata la possibilità di anticipare l’emissione della nota di credito in caso di mancato incasso del corrispettivo. Il nuovo comma 3 - bis, infatti, consente di emettere la nota di credito in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del committente: - a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale o dalla data del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti; - a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose. L’annotazione nelle scritture contabili della nota di credito non è applicabile in presenza delle procedure concorsuali di cui sopra. Il debitore si considera assoggettato alla procedura concorsuale dalla data: - della sentenza dichiarativa del fallimento; - del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, - del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; - del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Il nuovo comma 5-bis prevede inoltre che in caso di successivo pagamento del corrispettivo da parte del committente, si dovrà emettere una nota di debito per riversare l’imposta. Queste nuove disposizioni si applicano alle procedure avviate dal 26 maggio 2021.

Trasformazione fiscalità differita DTA su perdite e ACE in crediti d’imposta (art. 19 comma 1) Prorogata di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2021, l’operatività dell’agevolazione prevista dall’art. 44-bis del D.L. 34/2020 che riconosce alle società che cedono crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, la possibilità di trasformare le imposte anticipate correlate alle perdite fiscali e all’eccedenza ACE in credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

ACE innovativa (art. 19 commi da 2 a 7) Per favorire la patrimonializzazione delle imprese è stata rafforzata l’ACE per il periodo d’imposta 2021. In alternativa all’ordinaria deduzione del rendimento nazionale dal reddito complessivo netto, viene prevista la possibilità di usufruire di un incentivo anticipato sottoforma di credito d’imposta. Viene, infatti, stabilito che il rendimento naziona-

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LE AREE DI EMOTIONHALL COS’È EMOTIONHALL EmotionHall è un’esperienza immersiva unica e coinvolgente, supportata da tecnologie multimediali audio e video di ultima generazione, con una superficie di quasi 2000 metri quadri che può ospitare tutto quello che hai in mente: dalle convention, passando per i workshop ed i team building, alle cene di gala e gli eventi b2b, dai concerti alle mostre.

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le, relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2020, è valutato mediante l’applicazione di un’aliquota percentuale del 15% e gli incrementi di capitale proprio rilevano a partire dal primo giugno del periodo d’imposta, in deroga al criterio del pro rata temporis. La predetta aliquota è applicata al parametro rappresentato dalla citata variazione in aumento di capitale proprio fino ad un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dal patrimonio risultante dal bilancio. Prevista inoltre la possibilità di richiedere in via anticipata, sotto forma di credito d’imposta, il riconoscimento della minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nazionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota del 15%.

Incentivi operazioni straordinarie (art. 19 comma 8) Per incentivare operazioni di aggregazione aziendale, in caso di fusione, scissione, conferimento d’azienda deliberate nel 2021, il soggetto risultante dall’operazione di integrazione, può trasformare in credito d’imposta una quota delle attività per imposte anticipate (DTA). La trasformazione riguarderà: - le perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito ai sensi dell’art. 84 del TUIR; - eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente quello in corso alla data di efficacia dell’operazione e non ancora dedotte né trasformate in credito d’imposta. Il decreto in argomento riconosce il beneficio non più per le operazioni deliberate, ma per quelle il cui progetto sia approvato dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Crediti d’imposta Industria 4.0 (art. 20) I crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali e industria 4.0 sono stati oggetto di modifica da parte della legge di Bilancio 2021 (Apinforma n. 4/2021). Tale legge ha riconosciuto la possibilità per i soggetti con un volume di ricavi inferiore a 5 milioni di euro, che per gli investimenti rientranti nelle Tabelle A e B, il credito può essere compensato in un’unica soluzione invece di tre rate annuali. Il decreto Sostegni – bis estende questa possibilità

anche agli investimenti in beni strumentali nuovi “generici”, limitatamente a quelli fatti nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021.

Limite compensazione (art. 22) Per il solo 2021, incrementato a 2 milioni di euro il limite annuo di crediti d’imposta compensabili mediante F24 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione (art. 32) Riconosciuto un credito d’imposta del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nonché per l’acquisto dei dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro nel limite massimo di spesa di 200.000 euro per il 2021. Rientrano nel credito anche le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, quanti, visiere, tute, nonché l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, l’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, dispositivi volti a garantire il mantenimento delle distanze di sicurezza, barriere e pannelli protettivi incluse le spese di installazione.

Indennità lavoratori del turismo e spettacolo (art. 42) Prevista una nuova indennità di 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di 2.400 euro del decreto Sostegni. Si tratta dei lavoratori dipendenti e autonomi operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti balneari, venditori porta a porta e dello spettacolo. L’indennità onnicomprensiva di 1.600 euro: - non è cumulabile nel caso in cui il soggetto interessato ricada in altre fattispecie agevolate ed è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità della legge n. 222/84; - non concorre alla formazione del reddito; - è erogato dall’INPS previa presentazione di apposita domanda entro il 31 luglio 2021 nel limite dei 750 milioni di euro stanziati.

Esonero contributi settore primario (art. 47) Confermata la proroga al 20 agosto 2021 dei ter-

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mini per il versamento dei contributi previdenziali relativi alla prima rata IVS 2021 a favore di artigiani e commercianti.

Agevolazione acquisto prima casa (art. 64 commi da 6° 11) Per i soggetti con meno di 36 anni al momento della firma del rogito e con un ISEE non superiore a 40.000 euro, viene previsto l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali per l’acquisto della prima casa. L’esonero opera per gli atti traslativi della proprietà delle prime case ad esclusione delle abitazioni accatastate in A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di pregio artistico). Se l’acquisto è soggetto ad Iva è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta pagata, che potrà essere utilizzato in compensazione senza però diritto al rimborso. Per i finanziamenti legati all’acquisto o costruzione degli immobili di cui sopra è prevista inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva e delle tasse di concessione governativa. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati nel periodo 26 maggio 2021 – 31 giugno 2022.

Bonus pubblicità (art. 67 commi 10 e 13) L’art. 57-bis del decreto legge n. 50/2017 (Manovra Correttiva) ha previsto uno specifico credito d’imposta a favore di imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi che realizzano investimenti di tipo pubblicitario. Il credito è finalizzato

ad agevolare le imprese nell’attività di comunicazione e divulgazione dei propri servizi o prodotti attraverso l’utilizzo dei media. Il credito nel corso degli anni ha subito diverse modifiche da ultimo il D.L. 34/2020 che ha incrementato la percentuale del beneficio al 50% degli investimenti effettuati senza necessità di effettuare i calcoli sui valori incrementali. Il decreto in argomento conferma tale misura del 50% anche per le annualità 2021 e 2022 incrementando a 90 milioni di euro la dotazione per questa finalità. L’incentivo deve rispettare le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa all’applicazione degli aiuti “de minimis”. L’accesso al bonus è subordinato alla presentazione di due richieste in forma telematica su una piattaforma dedicata dell’Agenzia delle entrate, la prima assume le caratteristiche di una prenotazione la seconda di conferma degli investimenti effettuati. La prima richiesta normalmente deve essere presentata nel mese di marzo di ogni anno, ma per il 2021 tale richiesta potrà essere presentata dal dall’1/9/2021 al 30/9/2021, resta inteso che le richieste già presentate nel mese di marzo di quest’anno rimangono comunque valide. La seconda dichiarazione, quella di conferma degli investimenti effettuati nel 2021, andrà trasmessa dall’1/1 al 31/1/2022. Il modello da utilizzare per entrambe le comunicazioni prevede apposite caselle da barrare a seconda si tratti della richiesta a preventivo o a consuntivo.

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(PZ)


Indici sintetici di affidabilità fiscale circolare delle entrate sulla loro applicazione per il 2020

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 6/E del 4 giugno 2021, fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione per il periodo d’imposta 2020 degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, per il predetto periodo di applicazione, con decreto ministeriale del 30 aprile 2021 sono stati oggetto di una profonda revisione che tiene conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente alla pandemia da Covid-19. L’individuazione di correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, per tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, è stata effettuata sulla base della metodologia statistico-economica prevista dall’articolo 148 del decreto rilancio e descritta nell’allegato 5 al d.m. sopra citato. Particolare attenzione viene dedicata alle nuove cause di esclusione connesse alla crisi economica del 2020, in cui gli effetti negativi della pandemia non hanno consentito una corretta applicazione degli ISA, anche tenuto conto degli specifici correttivi elaborati proprio al fine di cogliere gli effetti economici della pandemia stessa. Si tratta in particolare, dei contribuenti che:

- hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente; - hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019; - esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività. I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA sulla base delle citate cause, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli; inoltre, agli stessi è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dalla normativa sugli ISA. L’individuazione di correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, sempre al fine di tenere conto degli effetti negativi della pandemia, è stata effettuata sulla base della metodologia statistico-economica descritta nell’allegato 5 al decreto ministeriale 30 aprile 2021. Questi correttivi (applicati sia agli indicatori elementari di affidabilità e a quelli di anomalia) sono commisurati all’entità di una serie di indici sintomatici della condizione di difficoltà dell’impresa, tra cui figurano: la riduzione del valore dei Ricavi/Compensi nel p.i. 2020 rispetto al p.i. 2019 riferite al singolo contribuente; variazione della forza lavoro dipendente del settore ISA sulla base dei dati del modello Uniemens di fonte INPS.

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(C)


STUDIO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

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Sace SIMEST. Finanziamenti agevolati riapertura dei termini per la richiesta di finanziamenti agevolati: 3 giugno 2021 Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 224/ AdT del 3 giugno 2021 per segnalare che il Comitato agevolazioni della Società Italiana per le Imprese Miste all’Estero (SIMEST) ha deliberato la riapertura dal 3 giugno 2021 per la presentazione di nuove domande di finanziamento agevolato a valere sulla legge 29 luglio 1981, n. 394, riformata dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La riforma ha, fra l’altro, consentito che i finanziamenti possano essere integrati fino al 31 dicembre 2021 anche da una quota “a fondo perduto” nella misura del 25% dell’importo totale del finanziamento richiesto, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande di finanziamento, a valere sul Quadro temporaneo delle misure per gli aiuti di Stato a

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19. Fanno eccezione le sole operazioni di patrimonializzazione, per le quali il cofinanziamento a fondo perduto non è più disponibile. Fra gli altri elementi, poi, si segnala anche l’esenzione dalla prestazione di garanzie per accedere ai finanziamenti fino al 30 giugno 2021. I finanziamenti agevolati in oggetto riguardano operazioni di: - patrimonializzazione; - partecipazione a fiere internazionali, mostre e missioni di sistema; - inserimento mercati esteri - temporary export manager; - e-commerce; - studi di fattibilità; - programmi di assistenza tecnica. Le richieste di finanziamento agevolato vanno eseguite attraverso il portale della SIMEST. Per accedervi e per informazioni sugli interventi agevolativi le imprese interessate, oltre che al sito web della SIMEST (www.simest), possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

Pag. 40 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 10 - 31 maggio 2021

(AdT)


Chiusura sportello contributi ex legge “Sabatini” a partire dal 2 giugno 2021

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 228/ AdT del 9 giugno 2021 per comunicare che, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) 1° giugno 2021 è stata disposta, a partire dal 2 giugno successivo, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all’art. 2, co. 4, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (c.d. nuova “Sabatini”) per esaurimento delle risorse finanziarie. Da tale data, pertanto, le domande presentate dalle imprese sono considerate irricevibili. Il testo del decreto è riportato sul sito del Ministero (www.mise.gov.it), in attesa che un avviso venga pubblicato anche sulla G.U. Il d.d. 1° giugno 2021 dispone, inoltre, come, peraltro, stabilito dalla suddetta normativa, che, qualora entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura dello sportello si rendano disponibili ulteriori risorse, derivanti dalla riduzione dei finanziamenti deliberati dalle banche rispetto agli importi prenotati ovvero da eventuali rinunce da

parte delle imprese beneficiarie, le stesse possono essere utilizzate esclusivamente per: - incrementare l’importo della prenotazione disposta in misura parziale e - solo successivamente, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura, nel rispetto dell’ordine di presentazione delle stesse all’interno della medesima trasmissione mensile. Le richieste di prenotazione del contributo, relative a domande che fossero state presentate dalle imprese alle banche o intermediari finanziari in data antecedente al 2 giugno 2021 e trasmesse al Ministero entro lunedì 7 giugno 2021, acquisiranno priorità in caso di eventuale riapertura dello sportello. Le domande delle imprese presentate alle banche o intermediari finanziari in data antecedente alla data di chiusura dello sportello, ma non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse inviata dalle medesime banche o intermediari finanziari al Ministero, potranno essere ripresentate in caso di riapertura dello sportello. Lo sportello potrà essere riaperto in tempi brevi, qualora sia disposto il rifinanziamento dello strumento agevolativo, cosa di cui sarà data opportuna informazione. Copia del decreto dirigenziale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Rinnovo del CCNL legno e arredamento - Unital Confapi novità e impatti economici

In data 31 maggio 2021 è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL LEGNO E ARREDAMENTO - UNITAL CONFAPI, scaduto il 31 maggio 2019, con nuova scadenza fissata a febbraio 2023. Il rinnovo prevede novità, anzitutto, importanti novità sulla parte normativa del CCNL nella misura in cui aumenta le percentuali di contingentamento del lavoro a tempo determinato e della somministrazione sul totale dei lavoratori a tempo indeterminato, con un ampliamento del pe-

rimetro di applicazione delle attività stagionali, nell’ottica di consentire alle aziende una maggiore flessibilità tipologica rispetto agli andamenti di mercato attraverso le deroghe previste per le attività stagionali rispetto alla disciplina generale dei contratti a termine. L’accordo introduce inoltre la disciplina del telelavoro e del lavoro agile, in modo da dare certezze alle imprese e consentirne un utilizzo più funzionale alle esigenze aziendali. La parte economica prevede un incremento di 50 euro dal primo gennaio 2021, parametrato sul livello AE1, e che a gennaio di ogni singolo anno sarà ridefinito, riconfermando il meccanismo di calcolo basato sull’andamento inflattivo dell’anno precedente. Non è prevista, invece, alcuna una tantum come indennità di vacanza contrattuale. Più nello specifico, di seguito la tabella con l’impatto di aumento retributivo sui livelli contrattuali:

Categoria

Parametro

Retribuzione al 1/03/2019

Incrementi

Retribuzione al 1° gennaio 2021

AD3

215

2.537,83

107,5

2.645,33

AD2

200

2.395,74

100

2.495,74

AD1

185

2.256,96

92,5

2.349,46

AC4

170

2.118,20

85

2.203,20

AC3

155

1.973,76

77,5

2.051,26

AC2

155

1.973,76

77,5

2.051,26

AC1

142

1.853,51

71

1.924,51

AS3

155

1.973,80

77,5

2.051,30

AS2

140

1.835,00

70

1.905,00

AS1

134

1.775,27

67

1.842,27

AE3

126,5

1.705,89

63,25

1.769,14

AE2

119

1.633,45

59,5

1.692,95

AE1

100

1.455,15

50

1.505,15

A valere dal luglio 2021 l’elemento perequativo passa dagli attuali € 18 ad € 20 Con decorrenza dal 1° gennaio 2022 le aliquote del Fondo Arco a carico dell’azienda saranno del 2,30% (attualmente si attestano al 2,10%), rimangano invariate le aliquote a carico degli iscritti. Pag. 42 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 10 - 31 maggio 2021

È previsto un elemento promozionale del welfare previdenziale a partire dal 1/07/2021 e fino alla data del 28 febbraio 2023, a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 5 per dodici mensilità, da versare al Fondo Arco per ogni lavoratore in forza alla data del 1/07/2021 con contratto a tempo indeterminato, secondo le modalità



che saranno previste dal Fondo. Per i lavoratori di prima adesione al Fondo Arco successiva al 1° luglio 2021 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l’iscrizione ordinaria. Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà. oOo Di seguito si riporta la circolare esplicativa Confa-

Pag. 44 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 10 - 31 maggio 2021

pi Unital, la quale analizza nel dettaglio, oltre alla parte economico-retributiva, anche le tematiche inerenti alla parte normativa del rinnovo, evidenziando le principali novità giuslavoristiche e i relativi impatti sulla gestione del personale. Il testo del verbale di accordo per il rinnovo del CCNL LEGNO E ARREDAMENTO - UNITAL CONFAPI è disponibile al seguente link: https:// www.confapifvg.it/it/circolare#4237 (LOP)


CCNL UNITAL CONFAPI - RINNOVO del 31 maggio 2021 CIRCOLARE ESPLICATIVA Il 31 maggio 2021 è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro UNITAL per le imprese del settore legno, mobili, arredamento, sughero e forestazione scaduto il 31 maggio 2019. Qui di seguito si riportano le principali modifiche concordate con il verbale di accordo sottoscritto con FILCA CISL, FILLEA CGIL, FeNEAL UIL. ART. 60 - DECORRENZA E DURATA Il CCNL decorre dal 1° giugno 2019 ed avrà validità fino al 28 febbraio 2023. Per il periodo dal 1° giugno 2019 e fino alla data del presente accordo, le Parti hanno confermato tutte le disposizioni economiche e normative previste dal CCNL 18 aprile 2017. Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste, le nuove disposizioni introdotte nonché le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali decorrono dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo. È stato altresì previsto che il CCNL si riterrà automaticamente prorogato di anno in anno se non verrà disdetto 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata A.R. o via PEC. PARTE ECONOMICA Art. 30 - MINIMI RETRIBUTIVI CONTRATTUALI A far data dal 1° gennaio 2021 le retribuzioni contrattuali, comprensive di minimo tabellare, contingenza ed EDR, sono incrementate come da tabella sotto riportata: Categoria parametro Retribuzione incrementi Retribuzione al al 1/03/2019 1°gennaio 2021 AD3 215 2.537,83 107,5 2.645,33 AD2 200 2.395,74 100 2.495,74 AD1 185 2.256,96 92,5 2.349,46 AC4 170 2.118,20 85 2.203,20 AC3 155 1.973,76 77,5 2.051,26 AC2 155 1.973,76 77,5 2.051,26 AC1 142 1.853,51 71 1.924,51 AS3 155 1.973,80 77,5 2.051,30 AS2 140 1.835,00 70 1.905,00 AS1 134 1.775,27 67 1.842,27 AE3 126,5 1.705,89 63,25 1.769,14 AE2 119 1.633,45 59,5 1.692,95 AE1 100 1.455,15 50 1.505,15

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Con la retribuzione del mese di giugno le aziende saranno tenute, pertanto, a dare applicazione ai nuovi minimi. L’accordo ha, altresì, previsto che gli incrementi definiti per ogni singola categoria e riferiti ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021 dovranno essere corrisposti, a titolo di arretrati mesi precedenti, con le seguenti modalità: - per i mesi gennaio e febbraio: con la retribuzione di giugno 2021; - per i mesi di marzo, aprile e maggio: con la retribuzione di luglio 2021. Gli incrementi di cui sopra non comportano alcun ricalcolo sugli istituti contrattuali (maggiorazioni, festività, ferie, permessi, indennità di malattia ecc.) già corrisposti e relativi ai mesi di cui sopra. Nonostante la scadenza del precedente CCNL al 31 maggio 2019, non è stata prevista la corresponsione di alcun arretrato retributivo per i periodi precedenti al 2021. Art. 33 bis - ELEMENTO PEREQUATIVO Dal 1° giugno 2021 l’elemento perequativo è elevato a 20,00 € mensili, con un incremento pari a € 2,00 al mese. Si ricorda che tale elemento deve essere riconosciuto ai lavoratori che percepiscono esclusivamente gli elementi economici contrattuali. Trattasi quindi di dipendenti privi di superminimi collettivi e/o individuali, premi annui o altri compensi soggetti a contribuzione. L’importo deve considerarsi omnicomprensivo e non incidente sul Tfr; dovrà essere riconosciuto fino a concorrenza in presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL ed in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro. Nel caso di ricorso agli ammortizzatori sociali per un periodo superiore a 20 settimane, l’elemento perequativo non verrà erogato. Art. 56 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ARCO Con decorrenza dal 1° Gennaio 2022 le aliquote a carico dell’azienda saranno incrementate al 2,30% (2,10% fino al 31 dicembre 2021). Rimangano invariate le aliquote a carico degli iscritti. Con decorrenza dal 1° luglio 2021 e fino alla data del 28 febbraio 2023, è previsto a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 5 per dodici mensilità, da versare al Fondo Arco per ogni lavoratore in forza alla data del 1/07/2021 con contratto a tempo indeterminato. Il contributo è quindi pari complessivamente a € 100, ma per evitare la contribuzione in un’unica soluzione, si è preferito procedere alla sua rateizzazione. Si ricorda che su tale contribuzione è dovuto il pagamento del contributo di solidarietà nella misura del 10%. Sarà il Fondo, comunque, a comunicare le modalità di versamento. Per i lavoratori di prima adesione al Fondo Arco successiva al 1 °luglio 2021, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l’iscrizione ordinaria.

PARTE NORMATIVA Sfera di applicazione – legno, sughero, mobile e arredamento Nella sfera di applicazione del CCNL sono state inserite le attività “relative alla posa in opera ad esclusione delle opere edili” per le attività di costruzione e carpenteria in legno. ART. 1 COMITATI PARITETICI PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI Sono state apportate alcune modifiche alle attività e al funzionamento dei Comitati che non comportano ricadute dirette sulle aziende.

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INFORMAZIONI AZIENDALI Rispetto al precedente CCNL il limite dimensionale scende da 40 a 30 dipendenti. Si ricorda che in tali aziende il diritto di informativa, su richiesta delle R.S.U. ovvero FILLEA, FILCA e FENEAL territoriali, riguarderà le prospettive produttive, previsioni di mercato, investimenti, sviluppi occupazionali, responsabilità sociale e d’impresa, godimento di ferie, permessi e anche appalti. Art. 7 bis - BENESSERE ORGANIZZATIVO Vengono previste due ore annue di assemblea destinate al benessere organizzativo e rientranti nel monte ore contrattualmente definito (10 ore annue). Qualora dovesse essere utilizzato l’intero monte ore (10 ore), queste due ore andranno ad aggiungersi. Art. 8 - AMBIENTE E RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA Sono state apportate modifiche al precedente regime di permessi da riconoscere agli RLS. A far data dal 1° giugno 2021 (entrata in vigore del nuovo CCNL), per l'espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., ad ogni RLS vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue in tutte le aziende fino a 30 dipendenti. Per le aziende con numero pari o superiore a 31 dipendenti, le ore di permessi retribuiti passano a 50 ore annue. Art. 8 bis - SICUREZZA NELLE MANUTENZIONI NEGLI APPALTI Il nuovo articolo ha previsto che “nell’attività di manutenzione, collegata al mantenimento della sicurezza ed efficienza degli impianti, anche quando queste attività siano affidate ad imprese terze, dovrà essere coinvolto, attraverso apposito confronto, il R.L.S.” Art. 15 - ASSUNZIONE L’accordo di rinnovo ha previsto che all’atto dell’assunzione le aziende dovranno consegnare al lavoratore: - Modulistica iscrizione FONDO ARCO – FONDO ALTEA; - Documento trattamento dati personali. Art. 21 - ORARIO DI LAVORO E’ stata aggiornata la disciplina della flessibilità prevista dalla lettera B). Fermo restando i limiti previsti per il ricorso al regime di orario di flessibilità (max 45 ore settimanali con un monte ore massimo di ricorso nell’anno non superiore alle 90 ore), si è stabilito, al fine di evitare possibili diverse interpretazioni, che “La clausola di flessibilità si riferisce a tutto l’orario di lavoro espletabile nell’arco dell’anno solare come sopra definito, anche superando il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale, escludendo le festività nazionali e giorni festivi.” Nel caso di ricorso alla flessibilità, oltre alla procedura di attivazione già prevista (almeno due settimane prima dell’inizio dei periodi di flessibilità, l’azienda è tenuta a promuovere un apposito incontro con le Rsu per esplicitare e definire congiuntamente le modalità applicative e i recuperi dei riposi compensativi in un’ottica di equilibrio con le emergenze produttive), si è concordata una procedura alternativa per le aziende nelle quali non sono presenti le RSU. Tali aziende, nel caso di ricorso alla flessibilità, dovranno comunicare con modalità PEC, per il tramite dell’Associazione territoriale aderente a Confapi, alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL l’avvio della procedura. L’apertura del confronto dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta tramite PEC. Qualora l’incontro non avvenisse entro tale termine, l’azienda potrà disporre le diverse articolazioni di orario previste nel ricorso alla flessibilità. Art. 25 - LAVORO A TURNI 3

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L’accordo di rinnovo ha fissato a 8% (prima 5%) la percentuale dovuta ai lavoratori che “nell’impossibilità tecnica di fruire del riposo di mezz’ora, fruiscono di dieci minuti retribuiti, anche in forma individuale”. Resta confermato che tale percentuale si intende comprensiva di ogni incidenza su qualsiasi istituto contrattuale e di legge. Art. 27 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Il rinnovo del ccnl ha introdotto la regolamentazione della reversibilità per determinati rapporti a tempo parziale, fermo restando il principio che la possibilità di reversibilità della prestazione potrà avvenire in relazione alle esigenze aziendali e quando compatibile con le mansioni svolte dal lavoratore secondo principi di proporzionalità E’ stato quindi previsto che la reversibilità del rapporto potrà essere concessa: - alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, fino ad un periodo massimo di tre anni per ogni figlio; - per entrambi i genitori, per un massimo di due anni nei casi previsti ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 2 del D.M. 278/2000. - per le causali di cui alle disposizioni dell’articolo 8, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 81/2015 (comma 3: lavoratori/trici affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti; comma 4: lavoratore o lavoratrice che assistono coniuge, figli o i genitori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti; lavoratore o che lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita). Fatta salva la priorità e gli obblighi all’accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale reversibile definiti dalla normativa in materia e dal presente contratto per i soggetti di cui sopra, sarà concesso su richiesta e una sola volta agli stessi, a partire da settembre 2021, il diritto alla trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale per la durata di un anno. Tale richiesta dovrà essere presentata con un preavviso di almeno 30 giorni. Art. 27 - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE E’ stata ridefinita ed allargata la possibilità di ricorrere al contratto a termine garantendo in tal modo un’ampia flessibilità alle aziende che necessitano di attingere al suddetto contratto. Nei limiti delle possibilità date dal “decreto dignità”, sono state ridefinite le percentuali per l’utilizzo, singolarmente e/o congiuntamente, dei contratti di lavoro a tempo determinato, lavoro somministrato a tempo determinato e lavoro somministrato a tempo indeterminato. Le percentuali - il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato; - il numero di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato; - la somma del numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare complessivamente il 35% dei lavoratori a tempo indeterminato; - il numero di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato non può superare complessivamente il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato. L'accordo prevede per la prima volta la regolamentazione delle attività stagionali: vengono individuate 13 tipologie produttive che possono essere utilizzate per assumere lavoratori “definiti stagionali” senza limiti numerici e per un periodo massimo di 8 mesi nell'arco dei 12 mesi dell'anno. Nuovi articoli contrattuali in materia di “Telelavoro e lavoro Agile.” 4

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TELELAVORO - La presente normativa entrerà in pieno vigore al termine del periodo di emergenza covid L’evoluzione tecnologica rende possibile adottare soluzioni organizzative utili a favorire nuove forme di flessibilità della prestazione lavorativa, capaci di realizzare un adeguato equilibrio tra gli obiettivi di efficienza e produttività delle imprese e le esigenze personali e familiari dei dipendenti lavoratori. È intendimento delle Parti sostenere il diffondersi di modelli organizzativi che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, determinando altresì favorevoli impatti ambientali e sulla mobilità delle persone. Definizione Il telelavoro è una diversa forma di svolgimento della normale prestazione lavorativa del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato, pieno o parziale, attraverso il quale il prestatore d’opera svolge la propria attività, in un luogo che non coincide con i locali dell’impresa, utilizzando infrastrutture telematiche ed informatiche, che gli permettono di riprodurre l’ambiente lavorativo. Questa particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ha come principale riferimento l’Accordo Interconfederale del 06 Giugno 2004 in recepimento di normative comunitarie in ambito di telelavoro. Costituzione del rapporto e Modalità di svolgimento Il ricorso al telelavoro, sia in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro in essere sia in caso di nuova assunzione, può avvenire solo con accordo scritto fra azienda e lavoratrice/lavoratore che definirà inoltre le regole di utilizzo degli strumenti di lavoro. Il telelavoro potrà essere effettuato per l’intero orario di lavoro o per parte dello stesso. L’azienda si farà carico della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti di lavoro, salvo diverso accordo tra le Parti. L’utilizzo degli strumenti di lavoro aziendali nonché l’accesso alla rete informatica aziendale saranno soggetti ai relativi regolamenti aziendali. È assolutamente proibito, a meno di specifico accordo scritto, l’utilizzo della strumentazione fornita da parte di terzi che non siano le lavoratrici/lavoratori soggetti del rapporto o per attività diverse da quelle oggetto del contratto. Le spese ed i costi sostenuti dal telelavoratore per l’esercizio dell’attività lavorativa sono a carico dell’impresa. Al telelavoratore devono essere fornite le stesse opportunità riservate alla generalità dei lavoratori in termini di formazione e sviluppo di carriera, compatibilmente con lo svolgimento delle attività in regime di telelavoro. Devono invece essere fornite specifiche informazioni in materia di organizzazione del lavoro in regime di telelavoro. Salvo quanto diversamente stabilito dalla contrattazione aziendale, l’attività lavorativa può essere prestata presso: • altra sede/hub aziendale che devono essere adeguatamente attrezzate e idonee a tutelare la dignità, la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori; • la residenza privata/domicilio della lavoratrice/lavoratore, purché la lavoratrice/lavoratore ne garantisca la piena idoneità sotto i profili igienico sanitario e della sicurezza; • altro luogo stabilito dalle parti o indicato dalla lavoratrice/lavoratore e preventivamente autorizzato dall’azienda. La lavoratrice/lavoratore, nel corso della prestazione in telelavoro, dovrà essere contattabile durante il proprio orario di lavoro; eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell’attività lavorativa dovranno essere tempestivamente comunicati all’azienda che indicherà le soluzioni operative da adottare. Svolgimento del telelavoro • Non mutano i diritti e i doveri posti in capo alle imprese e alle lavoratrici/lavoratori dalla normativa vigente; • al telelavoratore sono garantiti gli stessi diritti di carattere legale e contrattuale riservati ad un lavoratore che svolga analoga mansione nei locali dell’impresa, compresi tutti i diritti sindacali derivanti da leggi e CCNL, così come va garantita la partecipazione alle assemblee, all’informazione e alle attività sindacali. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all’introduzione del telelavoro nell’azienda; • è onere del datore di lavoro l’adozione di misure, in particolare per quel che riguarda il software, idonee a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. È necessario 5

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che, per una piena attuazione delle disposizioni interconfederali, il datore di lavoro informi in modo completo ed adeguato il telelavoratore in merito alle norme di carattere legale ed alle eventuali norme istituite a livello aziendale, applicabili nella protezione dei dati, precisandone le responsabilità; • il passaggio da/a telelavoro non comporta alcuna variazione nell’inquadramento e nella retribuzione sia fissa che variabile; • la prestazione affidata al telelavoratore deve essere equivalente in termini di quantità, tipologia e qualità a quella svolta da lavoratori aventi le stesse mansioni che svolgono la propria attività nei locali dell’azienda; • il rifiuto al passaggio al telelavoro non può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, né una conseguente modificazione delle condizioni contrattuali pattuite. Qualora il passaggio al telelavoro avvenga in costanza di un “ordinario” rapporto di lavoro, le parti possono pattuire una durata limitata con ripristino dell’originario rapporto allo scadere del termine apposto; • nelle giornate effettivamente prestate in telelavoro presso una qualsiasi sede aziendale, viene erogata l’indennità di mensa di cui all’art. 39 del presente C.C.N.L. ovvero o il buono pasto se previsto; • non costituisce variazione della sede di lavoro ai conseguenti effetti né dell’orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale, ivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere; • non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Il telelavoratore va altresì informato in merito a: 1) utilizzo di apparecchiature e strumenti ed eventuali restrizioni, 2) utilizzo di programmi informatici, 3) eventuali norme di carattere sanzionatorio previste dalla contrattazione collettiva, qualora vengano disattese le direttive di utilizzo. Salute e sicurezza Nei confronti della lavoratrice/lavoratore si applica la disciplina sulla salute e sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. A tal fine, da parte aziendale viene consegnata alla lavoratrice/lavoratore, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è disciplinata dall'art. 23 della L. 81/2017, nonché dalle relative istruzioni operative degli enti preposti. Resta inteso che i lavoratori e le lavoratrici collocati in telelavoro non rientrano nel computo dei limiti numerici previsti dal CCNL e dalla Legislazione sul lavoro. LAVORO AGILE Le Parti condividono l’obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di incrementare la produttività aziendale e di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A tal fine considerano il lavoro agile una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa rispondente a tali obiettivi. Disciplina Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato stabilita grazie a un accordo scritto concluso direttamente tra le parti anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e che si svolge al di fuori dei locali aziendali, anche attraverso il supporto di strumenti telematici senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro e/o entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Durante il periodo di lavoro svolto fuori dall’azienda, pur nel rispetto tassativo della idoneità del luogo quanto agli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati trattati, il dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi all’osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali) ed alle istruzioni ricevute dall’impresa per l’esecuzione del lavoro. 6

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La valutazione e l’individuazione degli ambiti organizzativi le cui attività siano compatibili con l’esecuzione del lavoro agile è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Fatte salve le ipotesi di priorità e di accesso a tale modalità lavorativa previste dalla normativa vigente (legge 22.05.2017, n. 81), le Parti a livello aziendale potranno definire ulteriori eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile. Il lavoro agile può essere concesso anche a tempo determinato e/o parziale con modalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di efficienza. Nella regolamentazione aziendale del lavoro agile dovrà essere riconosciuta priorità alle richieste di esecuzione di lavoro in tale modalità ad alcune specifiche categorie di lavoratori svantaggiati: Lavoratori con almeno un familiare con disabilità grave e residente nel nucleo familiare; Lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie e con ridotta capacità lavorativa; Lavoratori con particolari condizioni di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita. Inoltre sarà riconosciuta tale priorità alle richieste formulate da: - famiglia monogenitoriale, - alle madri nel triennio successivo alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità (art. 16, D.Lgs. n. 151/2001) - ai padri nel triennio successivo alla conclusione del congedo parentale. Resta inteso che il lavoro agile sarà attuato su base volontaria, sottoscrivendo un accordo rinnovabile. La lavoratrice/ore potrà farsi assistere da un componente della RSA/RSU o, in loro assenza, dalle oo.ss. territoriali. L'accordo costituisce parte integrante del contratto di lavoro individuale in essere. L'accordo dovrà stabilire le principali modalità/condizioni di esecuzione del lavoro agile, in particolare: - il numero di giornate lavorative nel mese/anno in cui la prestazione sarà svolta, di norma, con modalità in lavoro agile; - la distribuzione, anche in modo non continuativo, dell'orario di lavoro agile nell'arco delle giornate, della settimana o del mese, tenuto conto anche dei tempi di riposo; - i tempi di riposo del lavoratore/lavoratrice; - l’identificazione dei responsabili di riferimento in azienda; - i diritti di partecipazione alle riunioni con colleghi e propri responsabili; - l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore/lavoratrice all’esterno dei locali aziendali; - modalità di richiesta degli istituti contrattuali (malattie, ferie, permessi, straordinario, etc); - la necessaria strumentazione informatica e telefonica, assegnata al lavoratore/lavoratrice e la sua manutenzione a carico dell’azienda e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore/lavoratrice da tale strumentazione, nel corso e al termine della giornata lavorativa; - le modalità di accesso alle informazioni e alla partecipazione ad attività sindacali (es. bacheca, assemblee, riunioni RSU etc.). La prestazione dell’attività lavorativa in lavoro agile non incide sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica della sede di lavoro ai fini legali né ha alcun effetto sull’inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai sensi del presente CCNL. La lavoratrice/ore in lavoro agile conserva la posizione e la sede di lavoro già assegnate e mantiene integralmente il trattamento economico-normativo in atto (ivi compresi pdr, welfare, premi per obiettivi), previsto dal presente C.C.N.L. e in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori/lavoratrici che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda, cosi come tutti gli istituti normativi riferibili allo straordinario, al lavoro notturno, festivi, etc. 7

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Nelle giornate effettivamente prestate di lavoro agile, viene erogata l'indennità di mensa di cui all'art. 39 del presente C.C.N.L. ovvero, in caso di prestazioni in altra sede, la possibilità di fruire dei servizi mensa se presenti, del rimborso a piè di lista o il buono pasto. Il lavoratore gode dei diritti sindacali previsti dalla legge e dal C.C.N.L. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello di miglior favore, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo. Formazione Nell’ambito delle attività formative annuali, a fronte di specifiche necessità relative all’adozione dello strumento del lavoro agile, saranno previsti interventi formativi rivolti ai lavoratori direttamente coinvolti e ai loro responsabili, finalizzati a garantire uno svolgimento efficace e in sicurezza della prestazione lavorativa in modalità agile. Durante la vigenza dell’accordo individuale, i lavoratori dipendenti mantengono il diritto ad essere inseriti nei percorsi formativi e di sviluppo professionale rivolti alla generalità dei lavoratori dell’azienda. Alla lavoratrice/ore in lavoro agile dovranno essere garantiti i medesimi criteri di accesso per gli avanzamenti di carriera. Salute e sicurezza Nei confronti dei dipendenti che prestano la loro attività in lavoro agile si applica la disciplina sulla salute e sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. A tal fine, da parte aziendale viene consegnata al lavoratore e all’RLS un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di svolgere la prestazione di lavoro agile in luoghi comunque idonei a garantire la propria salute e sicurezza. La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è disciplinata dall’art. 23 della legge 81/2017, nonché dalle relative istruzioni operative degli enti preposti, quindi qualora la lavoratrice/ore subisca un infortunio durante le giornate in lavoro agile, dovrà darne immediata comunicazione ai preposti referenti aziendali, fornendo documentazione comprovante l’infortunio, rilasciata dalle strutture preposte. Dotazione e cura degli strumenti informatici e telefonici L'azienda doterà la lavoratrice/lavoratore in lavoro agile degli strumenti informatici e telefonici indicati nell'accordo individuale, in grado di consentirgli il normale svolgimento dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali. La lavoratrice/ore è tenuta/o ad avere la massima cura delle dotazioni tecnologiche assegnate, attenendosi alle disposizioni aziendali per il loro uso e comunicherà tempestivamente al proprio responsabile eventuali malfunzionamenti delle già menzionate dotazioni nonché l'eventuale insorgenza di impedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa. Privacy Durante lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, il lavoratore dovrà osservare le vigenti disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Il lavoratore, a norma di legge e contratto, è tenuto alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale e deve adottare comportamenti operativi tali da impedirne l'acquisizione da parte di terzi, osservando con cura le direttive aziendali ricevute. Diritto alla disconnessione Il dipendente ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche al di fuori dell’orario di lavoro. Salvo disposizioni di miglior favore previste dalle parti nella contrattazione di secondo livello, al termine della prestazione lavorativa o all’interno della stessa, quando si prevede una interruzione temporanea e autorizzata, il lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi di connessione evitando così la ricezione di 8

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comunicazioni aziendali. L’eventuale ricezione di comunicazioni aziendali nelle predette situazioni temporali non vincola il lavoratore ad attivarsi prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa. Il mancato accesso alle comunicazioni aziendali eventualmente inviate nelle suddette situazioni temporali non potrà essere utilizzato a fini disciplinari. Relazioni sindacali Entro il mese di Marzo di ogni anno, l'azienda fornirà alle rappresentanze sindacali aziendali o, in loro assenza, alle OO.SS territoriali un'informativa sul lavoro svolto in modalità agile nell'anno precedente, con riguardo: agli ambiti organizzativi, alle qualifiche professionali e al numero dei dipendenti che sono stati interessati; alle eventuali disfunzioni organizzative e/o operative riscontrate. Diritto di recesso La facoltà delle parti di recedere è regolata dall’art. 19 della Legge 81/2017 Resta inteso che i lavoratori e le lavoratrici collocati in lavoro agile rientrano nel computo dei limiti numerici previsti dal CCNL e dalla legislazione sul lavoro. Art. 42 - CONGEDI Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza Nell’ambito della normativa contrattuale, è stata riportato quanto già previsto in materia dall’art. 24 del Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015. Pertanto le lavoratrici “vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da Case rifugio o da Centri antiviolenza” hanno diritto ad un congedo retribuito non superiore a tre mesi, fruibile anche a giorni o a ore e utilizzabile nell’arco temporale di tre anni. In ottemperanza alla legislazione vigente, i trattamenti delle persone in oggetto sono equiparati a tutti gli effetti al trattamento obbligatorio previsto per le donne in maternità di cui all’art. 43 del presente Ccnl. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione prevista. Paternità E’ stata aggiunta la lettera D) dove si stabilisce che “in occasione della nascita del figlio, e nei casi di adozione e/o di affidamento, saranno riconosciuti al padre 10 giorni di congedo di paternità cosi come previsto dalla normativa vigente.” Nel caso di modifiche rispetto alla normativa vigente, le parti si incontreranno per apportare gli opportuni correttivi fermo restando 3 giorni di congedo. Si ricorda che per l'anno solare 2021, l'articolo 1, comma 363, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha aumentato a dieci il numero dei giorni di congedo obbligatorio. La normativa contrattuale si è quindi limitata a riportare la normativa vigente senza prevedere ulteriori benefici. TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ Nell’ambito del presente rinnovo è stata prevista una integrazione pari al 30% della retribuzione per i primi tre mesi di calendario di congedo, immediatamente successivi al termine del congedo obbligatorio, che si somma alla pari cifra erogata dall'lnps. Inoltre, per lo stesso periodo la contribuzione ad Arco per gli iscritti sarà versato il 100%. Art. 37 - CONGEDO MATRIMONIALE E UNIONE CIVILE Si è proceduto ad adeguare la normativa contrattuale alle disposizioni di legge previste in materia di Unioni 9

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civili ( Legge 20/05/2016, n. 76). Art. 58 - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA Con apposita dichiarazione a verbale le parti firmatarie del presente CCNL hanno ritenuto di “mantenere, su richiesta di parte sindacale, Altea quale fondo di riferimento per la sanità integrativa. Su possibili evoluzioni in materia le parti convengono di incontrarsi almeno tre mesi prima della scadenza del CCNL.” Nel far riserva di ulteriori informazioni in merito al presente rinnovo, si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento

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Formazione aziendale in formato digitale La formazione aziendale è sempre più un elemento essenziale per la crescita e la competitività di un’azienda, non soltanto in fase di onboarding, ma anche per l’acquisizione di nuove competenze in ottica di upskilling dei propri dipendenti e collaboratori.

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Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 235/ LOP del 14 giugno 2021 per ricordare che EBM Salute invita tutti i lavoratori afferenti al CCNL Metalmeccanici PMI – Unionmeccanica ad effettuare la registrazione sulla Piattaforma online di EBM Salute, compresi anche i lavoratori già accreditati sul Portale UniSalute. Questi ultimi, infatti, a breve potranno accedere ad UniSalute solo tramite la piattaforma online di EBM Salute: a tal riguardo, comunicheremo tempestivamente la chiusura definitiva del portale UniSalute con nostra apposita circolare. Con l’occasione si informa che dal 7 gennaio 2021

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è stato abilitato il “Single Sign On” nell’Area Riservata Lavoratori della Piattaforma EBM Salute. Si tratta di una funzionalità di autenticazione che consente ai Lavoratori di accedere direttamente all’Area Riservata del Portale UniSalute per prenotare visite ed esami o richiedere rimborsi delle prestazioni sanitarie effettuate. La funzionalità permette anche di consultare l’estratto conto delle richieste di rimborso, visualizzare l’agenda con i prossimi appuntamenti, modificarli o disdirli. EBM Salute precisa, da ultimo, che le prenotazioni delle prestazioni potranno sempre essere effettuate telefonicamente tramite Numero Verde dedicato 800 009674, online dalla sezione UniSalute dell’Area Riservata EBM Salute o tramite l’App UniSalute. I lavoratori trovano le istruzioni del Manuale di registrazione Lavoratore disponibili nella sezione Documenti > Manuale_operativo in lingua italiana, inglese e francese. (LOP)


Trasporto degli pneumatici fuori uso registrazione nell’albo dei fornitori sul sito web ecopneus Sul sito internet Ecopneus - società senza scopo di lucro, principale operatore della gestione dei PFU – Pneumatici Fuori Uso in Italia - sono ancora aperte le registrazioni per individuare le aziende partner per il triennio 2022 - 2024, per le attività di frantumazione, raccolta e trasporto dei PFU. In particolare, per quanto riguarda il trasporto punto - punto, il termine ultimo per la registrazione all’Albo dei fornitori è il 27 agosto, e permetterà di partecipare alle successive fasi della procedura telematica di selezione in programma a settembre 2021, dove l’azienda sarà chiamata a formulare l’offerta economica in conformità alle indicazioni contenute nel capitolato di servizio; il prezzo più basso - fa sapere Ecopneus - non rappresenta un elemento determinante, in quanto verrà data preferenza alla proposta economicamente più vantaggiosa.

Ai fini dell’ammissibilità alla procedura di selezione, tra gli elementi che l’impresa di autotrasporto è chiamata a dimostrare, figurano: - l’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e alla categoria 4D dell’Albo nazionale gestori ambientali; - il possesso della licenza comunitaria internazionale al trasporto di cose per conto di terzi in ambito U.E. (per le aziende che opereranno in ambito transfrontaliero verso i Paesi del Nord Europa); - autorizzazione al trasporto dei codici CER 160103 e 191204. Inoltre, costituirà titolo preferenziale il possesso della autorizzazione al trasporto dei seguenti codici CER: 191208, 191210 e 191212; - coerenza tra le attività da svolgere e i mezzi/ risorse posseduti (organizzazione, veicoli, sistemi di pesatura, cassoni, personale, aree di stoccaggio, attrezzature specifiche e speciali, strutture etc.); Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla sezione dedicata al trasporto punto - punto del sito internet Ecopneus (https://www.ecopneus.it/aziende/ accesso-albo-fornitori/trasporto-punto-punto/)

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(C)


Infortuni e malattie professionali primo quadrimestre 2021

Fonte: Inail Roma, 28 maggio 2021

Denunce di infortunio

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro lo scorso mese di aprile sono state 171.870, in diminuzione di 449 casi (-0,3%) rispetto alle 172.319 del primo quadrimestre del 2020. La diminuzione dello 0,3% dell’intero periodo è la sintesi di un calo delle denunce osservato nel primo bimestre gennaio-febbraio (-12%) e di un aumento nel secondo bimestre marzo-aprile (+17%), nel confronto tra i due anni. I dati rilevati al 30 aprile di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un decremento solo degli infortuni in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto registrare un calo pari al 3,3%, da 19.660 a 19.011, al contrario dei casi avvenuti in occasione di lavoro, che presentano un lieve aumento dello 0,1%, da 152.659 a 152.859. Il numero degli infortuni sul lavoro denunciati è aumentato del 2,3% nella gestione Industria e servizi (dai 142.256 casi del 2020 ai 145.569 del 2021) e del 7,4% in Agricoltura (da 7.651 a 8.218), mentre è diminuito del 19,3% nel Conto Stato (da 22.412 a 18.083). Tra i settori economici si distingue ancora per numerosità degli eventi il settore Ateco “Sanità e assistenza sociale”, che nel primo quadrimestre di quest’anno presenta comunque una diminuzione del 25% degli infortuni avvenuti in occasione di lavoro rispetto al pari periodo del 2020, sintesi di un +162% del primo bimestre e di un -72% del secondo bimestre. Dall’analisi territoriale emerge una diminuzione delle denunce soltanto nel Nord-Ovest (-13,5%),

al contrario delle Isole (+8,4%), del Sud (+7,1%), del Centro (+6,5%) e del Nord-Est (+6,3%). Tra le regioni, i maggiori decrementi percentuali sono quelli di Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Trento, Piemonte e Lombardia, mentre gli incrementi percentuali più consistenti sono stati rilevati in Molise, Basilicata e Campania. La lieve flessione che emerge dal confronto dei primi quadrimestri del 2020 e del 2021 è legata alla sola componente femminile, che registra un -10,3% (da 74.878 a 67.155 denunce), mentre quella maschile presenta un incremento del 7,5% (da 97.441a 104.715). La diminuzione ha interessato i lavoratori italiani (-1,6%) e quelli comunitari (-2,0%), al contrario degli extracomunitari (+9,7%). Dall’analisi per classi di età emergono cali solo tra gli under 20 (-31,5%) e nella fascia tra i 40 e i 54 anni (-1,5%), con incrementi per quella tra i 20 e i 39 anni (+9,6%) e tra gli over 55 (+4,0%).

Casi mortali Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto entro il mese di aprile sono state 306, 26 in più rispetto alle 280 registrate nel primo quadrimestre del 2020 (+9,3%) e in linea con quelle del primo quadrimestre 2019 (303 eventi mortali). Il confronto tra il 2020 e il 2021, come detto, richiede però cautela, in quanto i dati delle denunce mortali degli open data mensili, più di quelli delle denunce in complesso, sono provvisori e influenzati fortemente dalla pandemia, con il risultato di non conteggiare un rilevante numero di “tardive” denunce mortali da contagio Covid-19, in particolare del mese di marzo 2020, entrate negli archivi solo nei mesi successivi alla fotografia scattata il 30 aprile 2020. Si fa notare, inoltre, che i decessi causati dal Covid-19 avvengono dopo un più o meno lungo periodo di tempo intercorso dalla data del contagio. Ciò premesso, a livello nazionale i dati rilevati al 30 aprile di ciascun anno evidenziano per il primo quadrimestre di quest’anno un decremento solo dei casi in itinere, passati da 60 a 48, mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro sono stati 38 in più (da 220 a 258). L’aumento ha riguardato tutte

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e tre le gestioni assicurative dell’Industria e servizi (da 253 a 263 denunce), dell’Agricoltura (da 15 a 25) e del Conto Stato (da 12 a 18). Dall’analisi territoriale emerge un aumento nel Nord-Est (da 51 a 66 casi mortali), nel Centro (da 44 a 56) e al Sud (da 62 a 87). Il numero dei decessi, invece, è in calo nel Nord-Ovest (da 104 a 80) e nelle Isole (da 19 a 17). L’incremento rilevato nel confronto tra i primi quadrimestri del 2020 e del 2021 è legato sia alla componente maschile, i cui casi mortali denunciati sono passati da 256 a 277, sia a quella femminile, passata da 24 a 29 casi. L’aumento riguarda solo le denunce dei lavoratori italiani (da 237 a 267) ed extracomunitari (da 27 a 28), mentre calano quelle dei lavoratori comunitari (da 16 a 11). Dall’analisi per classi di età emergono decrementi per gli under 40 (-15 decessi), mentre tra gli over 40 si segnala l’aumento nella fascia 50-64 anni (da 143 a 172 casi).

Denunce di malattia professionale

Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nel primo quadrimestre del 2021 sono state 18.629, 3.861 in più rispetto allo stesso periodo del 2020 (+26,1%), sintesi di un calo

del 26% nel periodo gennaio-febbraio e di un aumento del 154% in quello di marzo-aprile, nel confronto tra i due anni. Le patologie denunciate tornano quindi ad aumentare, dopo un 2020 condizionato fortemente dalla pandemia, con denunce in costante decremento nel confronto con l’anno precedente. L’incremento ha interessato le tre gestioni Industria e servizi (+24,9%, da 12.231 a 15.278 casi), Agricoltura (+34,2%, da 2.365 a 3.175), Conto Stato (+2,3%, da 172 a 176) e tutte le aree territoriali del Paese: Nord-Ovest (+8,9%), Nord-Est (+34,8%), Centro (+31,8%), Sud (+31,1%) e Isole (+1,9%). In ottica di genere si rilevano 2.851 denunce di malattia professionale in più per i lavoratori, da 10.759 a 13.610 (+26,5%), e 1.010 in più per le lavoratrici, da 4.009 a 5.019 (+25,2%). In aumento sia le denunce dei lavoratori italiani, che sono passate da 13.716 a 17.281 (+26,0%), sia quelle dei comunitari, da 362 a 410 (+13,3%), e degli extracomunitari, da 690 a 938 (+35,9%). Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, del sistema nervoso e dell’orecchio continuano a rappresentare, anche nel primo quadrimestre del 2021, le prime tre malattie professionali denunciate, seguite da quelle del sistema respiratorio e dai tumori.

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Decreto Semplificazioni: le norme sugli appalti viene prorogata fino al 30 giugno 2023 la possibilità dell’affidamento diretto fino a 150mila euro È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 ed è in vigore dal 1° giugno il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, nominato come “semplificazioni 2”, dal luglio scorso, invece era in vigore il primo decreto semplificazioni d.l. n. 34 poi tradotto nella Legge n. 120/2020. Questo Decreto si è reso necessario per ottenere la prima tranche del Recovery Fund ed avviare i grandi cantieri per la ripartenza del Paese. Il decreto contiene una serie di novità per l’edilizia e i lavori pubblici. La normativa sugli appalti è stata riscritta con deroghe e semplificazioni: alcune sono destinate a tutte le gare, mentre altre sono riservate agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Fondo complementare (PNC). È inoltre previsto un iter accelerato per 10 opere prioritarie. Tutto il processo che va dalla progettazione alla realizzazione delle opere del PNRR e del PNC sarà gestito da una nuova struttura di governance. Analizziamo in le parti di maggior interesse per le imprese che riguardano norme di semplificazione in materia di contratti pubblici (articoli dal 47 al 56).

Affidamenti negli appalti Come era previsto per il Decreto semplificazioni del 2020, viene prorogato fino al 30 giugno 2023, la possibilità dell’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici per: - i lavori di importo inferiore a 150mila euro - i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione di importo inferiore a 139 mila euro (in precedenza la soglia era stata fissata a 75mila euro). Sempre per i lavori si potrà utilizzare la procedura negoziata, con le seguenti modalità: Pag. 60 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2021

- con invito almeno di 5 operatori, per i lavori di importo compreso tra 150mila euro e un milione di euro. - con invito almeno 10 operatori, per i lavori di importo compreso tra un milione di euro e le soglie europee (attualmente a 5,35 milioni di euro). Per i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione di importo compreso tra 139mila euro e le soglie europee, si potrà utilizzare la procedura negoziata invitando almeno 5 operatori. Segnaliamo che la soglia europea per le gare aggiudicate dalle Amministrazioni centrali ammonta proprio a 139mila euro, quindi in questo caso la liberalizzazione è totale. La soglia europea delle gare aggiudicate da altre Amministrazioni ammonta invece a 214mila euro. Per queste gare resta quindi una differenziazione delle procedure.

Subappalto Nel 2019 la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha sentenziato che i limiti al subappalto previsti dalla legge italiana sono in contrasto alle normative europee. L’Italia da due anni a questa parte ha continuato sempre ad applicare il limite (prima al 30% poi al 40%) ritenendolo un mezzo utile per evitare infiltrazioni criminali nelle gare, ma l’Europa ha insistito non ritenendo che il fissare dei limiti sia un mezzo efficace, sottolineando però come la stazione appaltante possa imporre limiti di volta in volta a seconda dei casi, ma che non debba essere il legislatore nazionale a farlo a priori. Con il Decreto “Semplificazioni 2” si è messo mano alla scottante materia attuando solo in parte le disposizioni date dall’Europa. Infatti, L’articolo 49 del DL 77/2021 modifica l’articolo 105 del Codice Appalti in materia di subappalto, prevedendo che dal 1° giugno 2021: - fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture; - a pena di nullità, si prevede che il contratto non possa essere ceduto e che non possa essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto


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di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. Dal 1° novembre 2021, invece, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. E’ abrogato il comma 5 dell’articolo 105, che prevede che per le opere ad elevato contenuto tecnologico e specificità tecnica il subappalto non può superare il 30% dell’importo e non può essere senza opportune ragioni suddiviso. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Le amministrazioni competenti assicurano, entro i tempi previsti, la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e adottano il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera.

Deroghe per le opere del PNRR e PNC Per la realizzazione delle opere, finanziate in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) o del PNC (Fondo complementare), è nominato un responsabile unico del procedimento. Le Stazioni Appaltanti, in caso di urgenza, possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando. Sono previsti punteggi premiali per l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici e di piattaforme interoperabili.

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Il parere del Consiglio Superiore Lavori Pubblici è previsto solo per i progetti di fattibilità relativi a lavori di competenza statale o finanziati dallo Stato almeno per il 50% e di importo superiore a 100 milioni di euro.

Semplificazioni per 10 opere prioritarie

Il decreto individua una procedura semplificata per la realizzazione delle 10 opere contenute nell’Allegato IV. Si tratta di: 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina; 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona-Brennero (opere di adduzione); 3) Realizzazione della linea ferroviaria SalernoReggio Calabria; 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto; 5) Realizzazione della linea ferroviaria RomaPescara; 6) Potenziamento della linea ferroviaria OrteFalconara; 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania); 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio); 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway); 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a queste opere deve essere trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Per la conciliazione di tutti gli interessi in gioco, è previsto l’utilizzo della Conferenza di servizi in forma semplificata e l’eventuale modifica delle norme che regolano il dibattito pubblico.

Appalto integrato Per gli interventi del PNRR è previsto un unico affidamento per la progettazione e l’esecuzione dell’opera sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica. L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto anche degli aspetti qualitativi oltre che economici. In tutti i casi, il prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo per la progettazione definitiva, quello per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. (CS)


Rincaro materie prime in edilizia già il codice civile prevedeva la revisione prezzi

Da diversi mesi, attraverso la nostra Confederazione nazionale, stiamo facendo pressione sul Governo sollecitando un intervento urgente per arginare la variazione dei prezzi dei materiali che si sta verificando dalla fine del 2020, e che a tutt’oggi non sembra avere soluzione. Chiediamo soprattutto di introdurre un meccanismo di compensazione urgente e straordinario per tutti i lavori eseguiti nel periodo in cui si è verificato l’aumento dei prezzi, anche perché la problematica sta diventando ogni giorno più insostenibile, soprattutto per le imprese dell’edilizia, in particolare per le quelle di piccole e medie dimensioni. Già nel Decreto Semplificazioni, in vigore dal 1° giugno 2021, ci aspettavamo da parte del Governo una risposta risolutiva, ma questo purtroppo non è avvenuto. I prezzari regionali di riferimento per il settore dell’edilizia sono in fase di aggiornamento, ma l’adeguamento dei valori purtroppo non sarà una misura sufficiente a risolvere il problema. L’inadeguatezza dei prezzari si ripercuote pesantemente su tutte le imprese, che si trovano a dover onorare contratti firmati da tempo e con prezzi ormai superati. Le aziende fornitrici delle materie prime hanno già richiesto agli appaltatori la revisione delle condizioni economiche dei contratti invocando la causa di “forza maggiore”, pena lo scioglimento degli stessi. In attesa che il Governo adotti provvedimenti che risolvano la delicata questione, riteniamo possibile che l’impresa possa richiedere alla committenza, sia pubblica che privata, il riconoscimento dei maggiori oneri in considerazione delle normative attualmente in vigore; a tale proposito, suggeriamo alle aziende di presentare un’istanza, di cui abbiaPag. 63 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2021

mo predisposto un fac-simile sia per i lavori con la committenza privata (modello 1), sia per i lavori pubblici (modello 2). Il Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) prevede al comma 1 dell’art. 1664 che “Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.” Nel settore degli appalti pubblici, invece, il Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016) prevede all’articolo 106, comma 1, lett. c), previa autorizzazione del RUP secondo le modalità previste dalla Stazione Appaltante di appartenenza, la modifica dei contratti di appalto in corso di validità, senza una nuova procedura di affidamento, nel caso in cui la necessità della stessa modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. Di seguito pubblichiamo i due fac-simili da adeguare alle esigenze di ogni singola impresa. (CS) MODELLO 1 (PER LAVORI CON LA COMMITTENZA PRIVATA) Modifica del contratto dovuta all’imprevisto e imprevedibile aumento eccezionale dei prezzi delle materie prime

Il sottoscritto ……………………………. in qualità di ………………………………………………. dell’impresa ……………………………………………….. aggiudicataria dei lavori di ………………………………………., propone istanza a fronte di quanto segue: RILEVATO CHE: - sono in atto pregiudizievoli fenomeni inflattivi


e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime che hanno prodotto e stanno continuando a produrre ritardi nelle consegne in cantiere e straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere; - in particolare, a partire dagli ultimi mesi dello scorso anno, si registra un significativo mutamento delle condizioni di mercato riguardanti le materie prime quali l’acciaio, il cemento, i prodotti petroliferi, il rame, i materiali plastici e i loro derivati, con una vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un’alterazione dell’equilibrio contrattuale, con grave pregiudizio economico per l’appaltatore; CONSIDERATO CHE: - la scrivente impresa è pertanto esposta a costi non prevedibili né programmabili che vanno ben oltre ogni ipotizzabile alea contrattuale e/o normativa, poiché non si colloca nel quadro delle ordinarie oscillazioni dovute alle normali fluttuazioni del mercato, ma le travalica abnormemente; - il comma 1 dell’art. 1664 del c.c. (inserito nel LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni, Titolo III - Dei singoli contratti, Capo VII - Dell’appalto) stabilisce che “Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.”; - tali costi si aggiungono alle sofferenze finanziarie e patrimoniali derivanti dalle dinamiche disfunzionali di appalto connesse al sopravvenuto evento pandemico, che hanno determinato una scarsità di offerta dovuta alle ripetute chiusure, industriali e commerciali, in quasi tutta Europa e più in generale nel Mondo con ritardi nelle consegne stesse. Evento, questo, totalmente imprevedibile, eccezionale e straordinario in termini di durata, intensità e dimensione; - le aziende fornitrici, in ragione degli eventi sopra descritti, hanno già aggiornato le condizioni economiche dei contratti invocando la causa di “forza maggiore”, anche a pena dello scioglimento degli stessi; - l’approvvigionamento dei materiali è indispensabile per l’esecuzione del contratto; Pag. 64 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2021

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE: - la Corte di Cassazione ha recentemente evidenziato come la pandemia abbia messo in luce che il principio della vincolatività del contratto debba essere contemperato con il principio per cui, qualora per effetto di accadimenti successivi alla stipulazione del contratto o ignoti al momento di questa o, ancora, estranei alla sfera di controllo delle parti, l’equilibrio del rapporto si mostra sostanzialmente snaturato. Ciò, peraltro, anche in assenza di specifiche clausole al riguardo, in nome del generale principio di “buona fede”, che ha valore d’ordine pubblico e si colloca tra i principi fondanti del nostro ordinamento sociale. La “buona fede”, infatti, impone un comportamento corretto e cooperativo fra le parti al fine di favorire il compimento del risultato negoziale, anche attraverso la disponibilità a riallinearne il contenuto alle mutate circostanze. Pertanto, la “buona fede” può salvaguardare il rapporto economico che le parti avevano originariamente inteso porre in essere, imponendo la rinegoziazione del contratto che si sia squilibrato, al fine di favorirne in tal modo la conservazione [cfr. Relazione della Corte di Cassazione n. 56/2020). TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, con la presente si chiede di ricondurre il rapporto negoziale nel perimetro dell’equilibrio sinallagmatico da attuare, secondo il principio di “buona fede” ex art. 1375 codice civile, attraverso il riconoscimento dei maggiori costi sopportati, e di quelli che si sopporteranno fino all’ultimazione dei lavori, per gli abnormi ed incontrollabili incrementi dei prezzi di acquisto della maggior parte delle materie prime utilizzate per l’esecuzione del lavoro o della fornitura. Nel chiedere che si tenga conto delle richieste sopra illustrate, anche nel reciproco interesse all’esecuzione equilibrata e puntuale del contratto, l’impresa ………………………………. segnala che i prezzi delle materie prime che hanno avuto un aumento dall’offerta del …………………………………………………. all’esecuzione del lavoro del ……………………………………. sono i seguenti: (prevedere allegato con computo metrico e documentazione giustificativa) IN ALTERNATIVA


………………… percentuale aumento ………….. quantità …………………… totale …………. ………………… percentuale aumento ………….. quantità …………………… totale …………. ………………… percentuale aumento ………….. quantità …………………… totale …………. ………………… percentuale aumento ………….. quantità …………………… totale …………. ………………… percentuale aumento …………quantità …………………… totale ………….

- in particolare, a partire dagli ultimi mesi dello scorso anno, si registra un significativo mutamento delle condizioni di mercato riguardanti le materie prime quali: l’acciaio, il cemento, i prodotti petroliferi, il rame, i materiali plastici e i loro derivati, con una vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un’alterazione dell’equilibrio contrattuale, con grave pregiudizio economico per l’appaltatore;

Pertanto, per i lavori contabilizzati nel ………, la scrivente impresa ritiene di aver subito un incremento nel prezzo dei materiali quantificabile in un importo complessivo di euro …………..

pur considerando che la valutazione vada fatta su ogni singolo cantiere, in relazione alle specifiche tempistiche e di utilizzo delle materie prime, e fermo restando che i dati sono in continua evoluzione;

Data …………………………………………………..

L’IMPRESA ………………………………………. PER ACCETTAZIONE IL COMMITTENTE ……………………………………… 

MODELLO 2 (PER LAVORI PUBBLICI) Istanza di modifica del contratto dovuta all’imprevisto e imprevedibile aumento eccezionale dei prezzi delle materie prime

II sottoscritto …………………………………………… in qualità di ………………………………………………….. dell’impresa ………………………………………………… aggiudicataria dei lavori di …………………………………………….., propone istanza a fronte di quanto segue: RILEVATO CHE: - sono in atto pregiudizievoli fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime che hanno prodotto e stanno continuando a produrre ritardi nelle consegne in cantiere e straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere; Pag. 65 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2021

CONSIDERATO CHE: - la scrivente impresa è pertanto esposta a costi non prevedibili né programmabili che vanno ben oltre ogni ipotizzabile alea contrattuale e/o normativa, poiché non si colloca nel quadro delle ordinarie oscillazioni dovute alle normali fluttuazioni del mercato, ma le travalica abnormemente; - il comma 1 dell’art. 1664 del c.c. (inserito nel LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni, Titolo III - Dei singoli contratti, Capo VII - Dell’appalto) stabilisce che “Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.”; - il contratto in oggetto non prevede una clausola di revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D.lgs. 50/2016; - tali costi si aggiungono alle sofferenze finanziarie e patrimoniali derivanti dalle dinamiche disfunzionali di appalto connesse al sopravvenuto evento pandemico, che hanno determinato una scarsità di offerta dovuta alle ripetute chiusure, industriali e commerciali, in quasi tutta Europa e più in generale nel Mondo con ritardi nelle consegne stesse. Evento, questo, totalmente imprevedibile, eccezionale e straordinario in termini di durata, intensità e dimensione; - le aziende fornitrici, in ragione degli eventi sopra descritti, hanno già aggiornato le con-


dizioni economiche dei contratti invocando la causa di “forza maggiore”, anche a pena dello scioglimento degli stessi; - l’approvvigionamento dei materiali è indispensabile per l’esecuzione del contratto; CONSIDERATO ALTRESÌ CHE: - l’articolo 106, comma 1, lett. c), del Codice degli appalti pubblici (D.lgs. 50/2016) consente, previa autorizzazione del RUP secondo le modalità previste dalla Stazione Appaltante di appartenenza, la modifica dei contratti di appalto in corso di validità, senza una nuova procedura dl affidamento, nel caso in cui la necessità della stessa modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, a condizione che non venga alterata la natura generale del contratto; - la Corte di Cassazione ha recentemente evidenziato come la pandemia abbia messo in luce che il principio della vincolatività del contratto debba essere contemperato con il principio per cui, qualora per effetto di accadimenti successivi alla stipulazione del contratto o ignoti al momento di questa o, ancora, estranei alla sfera di controllo delle parti, l’equilibrio del rapporto si mostra sostanzialmente snaturato. Ciò, peraltro, anche in assenza di specifiche clausole al riguardo, in nome del generale principio di “buona fede”, che ha valore d’ordine pubblico e si colloca tra i principi fondanti del nostro ordinamento sociale. La “buona fede”, infatti, impone un comportamento corretto e cooperativo fra le parti al fine

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di favorire il compimento del risultato negoziale, anche attraverso la disponibilità a riallinearne il contenuto alle mutate circostanze. Pertanto, la “buona fede” può salvaguardare il rapporto economico che le parti avevano originariamente inteso porre in essere, imponendo la rinegoziazione del contratto che si sia squilibrato, al fine di favorirne in tal modo la conservazione [cfr. Relazione della Corte di Cassazione n. 56/2020). TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO, con la presente si chiede di ricondurre il rapporto negoziale nel perimetro dell’equilibrio sinallagmatico da attuare, secondo il principio di “buona fede” ex art. 1375 c.c., attraverso il riconoscimento dei maggiori costi sopportati, e di quelli che si sopporteranno fino all’ultimazione dei lavori, per gli abnormi e incontrollabili incrementi dei prezzi di acquisto della maggior parte delle materie prime utilizzate per l’esecuzione del lavoro o della fornitura. Nel chiedere che si tenga conto delle richieste sopra illustrate, anche nel reciproco interesse all’esecuzione equilibrata e puntuale del contratto, restiamo a disposizione per la presentazione delle analisi dei prezzi che sono state oggetto di aumento e della documentazione giustificativa. Data …………………………………………………..

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