Apinforma 10/2022

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 10 31 maggio 2022

IN PRIMO PIANO LE LAVORAZIONI INTRACOMUNITARIE

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 10 31 maggio 2022

Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Rappresentatività Confapi FVG

8

Confapi FVG incontra l’Assessore Pizzimenti

9

La rateizzazione delle imposte

12

Le spese di rappresentanza

14

Ricariche elettriche auto dipendenti

18

Le lavorazioni intracomunitarie

20

Salone internazionale del mobile di Milano 2022

22

Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2022

23

CCNL Unionmeccanica Confapi

24

FAQ Albo nazionale gestori ambientali

27

CONAI: nuove riduzioni dei contributi ambientali

28

SOA: rinnovo per la F.lli Menon

31

SOA, deroga per le imprese in difficoltà

32

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA


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EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Nuovi obblighi per vendere in Germania

34

Sportello internazionalizzazione

38

Tutela proprietà industriale

40

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com

Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



Rappresentatività Confapi FVG i principali enti in cui confapi fvg è presente

Il grado di rappresentatività di Confapi FVG ed i suoi riconoscimenti istituzionali fanno sì che l’Associazione sia presente in veste di soggetto rappresentativo degli interessi del sistema della piccola e media industria del Friuli Venezia Giulia su molteplici tavoli, commissioni e comitati di carattere politico, economico, sociale e tecnico. Per opportuna conoscenza riportiamo di seguito i principali enti in cui Confapi FVG è presente: - Confidi Friuli; - Friulia SpA; - F.R.I.E. - Fondo Rotazione Iniziative Economiche; -

INPS; INAIL; Ispettorato Territoriale del Lavoro;

-

Prefetture di Trieste e Udine;

-

Cassa Edile;

-

CCIAA PN-UD;

-

FAPI - Fondo formazione PMI;

-

Regione FVG, con riguardo alle tematiche inerenti a: lavoro, contributi, formazione, finanziamenti agevolati, viabilità, opere e infrastrutture, appalti, prezzario, Motorizzazione civile regionale;

-

Catas SpA - Centro ricerche sviluppo; Conlegno - Consorzio servizi legno sughero; Cluster legno arredo; Carnia Industrial Park; Cosef - Consorzio industriale di sviluppo economico per l’area del Friuli (ex ZIU).

L’Associazione è naturalmente a disposizione di tutte le imprese interessate a qualsiasi titolo a intrattenere rapporti con i ricordati enti e altri ancora.

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(EV)


Confapi FVG incontra l’Assessore Pizzimenti il punto sull’autotrasporto regionale

Lo scorso 16 giugno l’Associazione ha incontrato l’Assessore regionale alle infrastrutture e al territorio Graziano Pizzimenti, accompagnato dal Direttore centrale alle infrastrutture e territorio Marco Padrini. L’incontro ha avuto a tema le principali tematiche inerenti al settore del trasporto, della logistica e delle infrastrutture viarie del Friuli Venezia Giulia. Nel corso dell’incontro, presieduto dal Presidente del gruppo trasporti e logistica, Denis Durisotto, si è anzitutto toccato il delicato tema del rincaro dei costi del carburante e i suoi effetti sull’esercizio dell’attività trasportistica, pur nella consapevolezza che la Regione non ha dirette competenze in materia, se non in un’ottica di sconto carburante per i soggetti privati. La criticità della situazione, in altre parole, può, però, essere rappresentata al Governo nazionale, anche perché i rincari dei combustibili sono mediamente superiori a quelli della concorrenza dei vettori dell’Europa centro-orientale. Diverso il discorso per quanto attiene all’annoso problema dell’efficienza dei servizi della Motorizzazione civile regionale dovuto alla mancanza di personale e la cui ridotta attività è crescentemente

penalizzante per le imprese professionali del settore sotto il profilo operativo e organizzativo con la sola, pur importante, eccezione delle revisioni domiciliate. Sul punto, l’Assessore ha sottolineato come la Regione si sia già mossa “sbloccando” i concorsi rimasti congelati a causa della pandemia e come ne abbia in previsione degli altri nel prossimo futuro, prefigurando, altresì, la costituzione di un ufficio di riferimento regionale a cui le sedi provinciali possono fare riferimento per l’espletamento di alcune pratiche. Ancor più preoccupante è la situazione del centro prova veicoli di Codroipo, la cui operatività, per ciò che concerne le revisioni e collaudi dei veicoli in regime ADR (trasporto merci pericolose) e in regime ATP (trasporti a temperatura controllata) è quasi azzerata, anche a vantaggio di altri centri prova dislocati in Veneto e in Emilia-Romagna. Il centro di Codroipo ricade sotto la giurisdizione dello Stato e le imprese regionali hanno chiesto

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all’Assessore Pizzimenti un forte interessamento, affinché ne venga ripristinata la piena operatività, nell’interesse dell’intero sistema trasportistico regionale. All’Assessore è stato non meno evidenziato l’annoso problema della carenza di conducenti muniti di patenti superiori e di Carta di qualificazione conducente (CQC), problema acuitosi negli ultimi anni, anche perché esteso ai paesi dell’Europa centro-orientale, dove si registra analoga difficoltà di reperimento. Pizzimenti ha ricordato come l’amministrazione regionale abbia destinato 200.000 euro sotto forma di incentivi al conseguimento delle patenti superiori e della CQC, subordinati alla sottoscrizione, da parte del beneficiario, di un contratto di lavoro con un’impresa del Friuli Venezia Giulia, in modo da garantire un maggior tasso di permanenza in regione. Accade, infatti, che molti candidati, ottenuti questi titoli, finiscano con il trasferirsi nelle vicine regioni. Per la prossima annualità, l’idea è quella di estendere maggiormente la platea dei beneficiari.

Sulla questione delle infrastrutture viarie Durisotto ha espresso il concetto di fondo di procedere speditamente con quelle davvero significative per l’economia regionale – come nel caso della tangenziale Sud di Udine – e, per il resto, di evitare al massimo il consumo del suolo e di privilegiare l’ammodernamento e la manutenzione della viabilità esistente, tralasciando nuove opere di scarso impatto economico. È il caso della bretella dell’ex strada provinciale “Palmarina”, che non potrà incidere sul rilancio del Distretto della sedia, e che - ha aggiunto Lucio Bergamasco, uno dei maggiori imprenditori del territorio - passa per ben altre tipologie di intervento pubblico e privato. Da ultimo, si è poi affrontato il tema dei controlli su strada da parte delle forze dell’ordine, in merito al quale si è prospettata la necessità di un incontro delle imprese con tutte le parti pubbliche interessate, Amministrazione regionale inclusa, in un prossimo futuro.

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(EV)



La rateizzazione delle imposte il calendario delle rate si deve chiudere entro novembre

La proroga Il D.L. 241/1997 prevede la possibilità di rateizzare i versamenti del saldo e della prima rata delle imposte versando una maggiorazione, a titolo di interessi pari allo 0,33% sulle rate successive alla prima. Il termine per il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi riferita al 2021 è il 30 giugno o il 30 luglio versando la maggiorazione dello 0,4%. In realtà la data del 30 luglio cade di sabato e quindi slitta a lunedì 1° agosto che però rientra nell’intervallo di tregua fiscale e conseguentemente si arriva al 22 agosto (il 20 è festivo). Per le società di capitali qualora, alla presenza di particolari situazioni si sia deciso di convocare l’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, vale a dire entro il 29 giugno 2022, il termine per il versamento delle imposte è il 22 agosto 2022. Tale termine può essere ulteriormente differito di 30 giorni applicando una maggiorazione dello 0,40%. Per entrambe queste scadenze è inoltre possibile utilizzare la rateizzazione. I termini di cui sopra oltre a riguardare l’Irpef, l’Ires e l’Irap interessano anche altri tributi legati al modello Redditi come la cedolare secca, l’Ivie, l’Ivafe e saldo maggiorazione Ires società di comodo.

La rateizzazione Ai contribuenti è riconosciuta la possibilità di rateizzare il versamento delle imposte legate al modello Redditi. La rateazione non deve riguardare necessariamente tutte le imposte dovute a titolo di saldo e primo acconto. Il contribuente ha quindi più opzioni a disposizione, può scegliere senza vincoli l’imposta che intende rateizzare e quella che desidera pagare in un’unica soluzione, può ad esempio decidere di rateizzare il saldo e non l’acconto o viceversa e può scegliere un numero di

rate diverse per imposte a saldo e in acconto. È tuttavia consigliabile scegliere un’unica modalità di rateizzazione con riferimento a tutti gli importi dovuti, per evitare inconvenienti in sede di controllo dei pagamenti effettuati. Le rate devono essere tutte di importo uguale e il loro pagamento deve essere in ogni caso completato entro il mese di novembre. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura annua del 4%. Gli interessi decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine entro il quale deve essere eseguito il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In ogni caso, la prima rata deve essere versata entro i termini sopra citati, mentre le rate successive non hanno subito modifiche e pertanto vanno pagate entro il giorno 16 di ciascun mese per le società di capitali, per le società di persone e per le persone fisiche titolari di partita IVA ed entro l’ultimo giorno di ogni mese per le persone fisiche non titolari di partita IVA. In caso di compensazione di debiti con crediti del modello Redditi, se i crediti sono maggiori dei debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta. Se invece i debiti sono superiori ai crediti, la maggiorazione si applica sulla sola differenza. L’importo degli interessi si calcola in maniera forfetaria a partire dalla seconda rata, applicando il tasso risultante dalla formula i x t /360 30 ----------4% x 360

= 0,33%

dove: i = tasso di interesse annuo (4%); t = numero dei giorni calcolato secondo il metodo commerciale (un mese = 30 giorni), che intercorre fra la data di scadenza della prima rata e quella di scadenza della seconda (a prescindere, quindi, dal giorno dell’effettivo pagamento) con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Le rate successive alla seconda andranno maggiorate di un ulteriore 0,33% mensile a prescindere dalla data di pagamento della rata. Gli interessi per la rateizzazione vanno indicati se-

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paratamente sul Mod. F24 con il relativo codice tributo: - 1668 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nella Sezione Erario; - 3805 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nella Sezione Regioni; - 3857 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nelle Sezione IMU ed Altri Tributi Locali. Ricordiamo che per i soggetti IRES il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura

dell’esercizio, dovranno effettuare i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Nel caso in cui il bilancio non venga approvato entro il termine massimo, i versamenti devono comunque essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data fissata per l’approvazione. In caso di versamento rateale, gli importi (sia delle imposte che degli interessi) non vanno indicati in unità di Euro, ma in centesimi con arrotondamento per eccesso o per difetto secondo che la terza cifra decimale sia superiore o inferiore a quattro. Ricordiamo che i pagamenti in scadenza tra il 1° e il 16 agosto slittano al 22 agosto.

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA Versamento prima rata entro il 30 giugno 2022

Rata

Versamento prima rata con + 0,40 il 22 agosto 2022

Scadenza

Interessi %

Scadenza

Interessi %

1

30 giugno

0

22 agosto

0

2

22 agosto

0,33

31 agosto

0,09

3

31 agosto

0,66

30 settembre

0,42

4

30 settembre

0,99

31 ottobre

0,75

5

31 ottobre

1,32

30 novembre

1,08

6

30 novembre

1,65

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA Ditte individuali, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare Rata

Versamento prima rata entro il 30 giugno 2022

Versamento prima rata con + 0,40 il 22 agosto 2022

Scadenza

Interessi %

Scadenza

Interessi %

1

30 giugno

0

22 agosto

0

2

18 luglio

0,18

22 agosto

0

3

22 agosto

0,51

16 settembre

0,33

4

16 settembre

0,84

17 ottobre

0,66

5

17 ottobre

1,17

16 novembre

0,99

6

16 novembre

1,50

Adeguamento studi di settore Nei casi in cui si debba procedere all’adeguamento dei ricavi o compensi alle risultanze degli ISA, si deve versare: - la maggiore Iva dovuta entro il 30 giugno o entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%;

-

la maggiorazione del 3% se la differenza tra i calcoli degli ISA e quelli contabilizzati è superiore al 10% dei ricavi o compensi contabilizzati. Quest’ultimo versamento può essere differito al 22 agosto versando la maggiorazione dello 0,40%, ma non può essere rateizzato. (PZ)

Pag. 13 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 10 - 31 maggio 2022


Le spese di rappresentanza loro principale caratteristica. Non esiste in queste spese un rapporto sinallagmatico, vale a dire che a fronte di una prestazione resa, non corrisponde il pagamento di un corrispettivo o di una controprestazione.

le percentuali calcolate sull’ammontare di ricavi

Il trattamento fiscale relativo alle imposte dirette

Premessa Le spese di rappresentanza sono disciplinate dall’art. 108 comma 2 del TUIR e riguardano le somme che l’imprenditore sostiene per promuovere direttamente o indirettamente un’immagine positiva e prestigiosa dell’azienda verso i clienti o potenziali clienti. Possono essere definite come quelle spese dotate del requisito dell’inerenza, che l’imprenditore sostiene per acquisire beni e servizi a beneficio della clientela, anche potenziale o di pubbliche relazioni virtualmente idonee a generare benefici economici per l’impresa. Le spese di rappresentanza, diversamente da quelle di pubblicità, sono gratuite, è forse questa la RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

La deducibilità delle spese di rappresentanza è legata al loro periodo di sostenimento qualora rispondano ai requisiti di inerenza e congruità individuati da apposito decreto. Il DM 19 novembre 2008, ha previsto un meccanismo di deduzione commisurato all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi con una struttura tipicamente a scaglioni. L’art. 9 del D.Lgs. n. 147/2015 ha, da ultimo, definito le percentuali di deducibilità applicabili, mantenendo invariati i principi e i concetti di fondo. Di seguito la tabella che pone in evidenza le diverse percentuali di deducibilità in base ai ricavi.

LIMITE DEDUCIBILITÀ DAL 2016

LIMITE DI SPESA MASSIMO DEDUCIBILE

Fino a 10 milioni

1,5%

150.000

Oltre i 10 e fino a 50 milioni

0,6%

150.000 + 240.000

Oltre i 50 milioni

0,4%

390.000 + 0,4% dell’eccedenza

Per la determinazione dell’importo deducibile non si deve tenere conto dei beni d’importo inferiore a 50 euro che sono sempre deducibili. Per le imprese di nuova costituzione il decreto prevede che le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo, se e nella misura i cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori a quelle deducibili secondo le regole ordinarie. In pratica per una società costituita nel 2018 che ha conseguito i primi ricavi nel 2020, le spese di rappresentanza sostenute nel 2018 e nel 2019 saranno deducibili nel 2020 e nel 2021 nei limiti, per ciascuna annualità, dei limiti visti sopra.

Il legislatore ha quindi previsto un limite quantitativo entro il quale le spese di rappresentanza sono deducibili, eventuali spese eccedenti sono indeducibili e saranno oggetto di apposita variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

Individuazione delle spese di rappresentanza Le spese di rappresentanza devono soddisfare il requisito dell’inerenza e rispondere a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa, ovvero, sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Pag. 14 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 10 - 31 maggio 2022



In particolare sono considerate spese di rappresentanza: - le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e in concreto svolte attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisca oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa; - le spese per feste, ricevimenti e altri interventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; - le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa; - ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, compresi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri d’inerenza. In base a quanto indicato sopra, possono rientrare nella definizione di spese di rappresentanza le spese sostenute per l’organizzazione diretta e indiretta di viaggi in cui sia svolta un’attività di carattere promozionale; ma anche quelle sostenute per eventi a carattere conviviale in occasione di ricorrenze aziendali o anniversari; le spese per intrattenimenti in occasione di inaugurazioni di nuove sedi, lancio di nuovi prodotti, fiere ed eventi simili in cui viene svolta un’attività di promozione dei beni e servizi dell’impresa. Tutte queste spese, rientrano nella definizione di spesa di rappresentanza e come tali sono deducibili dal reddito d’impresa nei limiti delle percentuali sopra indicate.

cui sono esposti o promossi i prodotti o servizi dell’impresa o attinenti alla stessa. La ragione della deducibilità integrale è legata al fatto che assumono una connotazione connessa di tipo commerciale e conseguentemente soddisfano maggiormente il requisito di inerenza.

Le spese totalmente deducibili non qualificabili come spese di rappresentanza

Le spese di vitto e alloggio

La norma individua anche alcune categorie di spese che non rientrano nella definizione di spese di rappresentanza e pertanto non subiscono limitazioni nella loro deducibilità dal reddito d’impresa, risultando conseguentemente totalmente deducibili. Tra queste rientrano: - le spese di vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni o eventi simili; - le visite alla sede, agli stabilimenti o unità produttive dell’impresa; - le spese di vitto e alloggio direttamente sostenute dall’imprenditore individuale per partecipare a mostre, fiere e altri eventi simili in

La normativa Iva L’articolo 19-bis 1 lettera h) del DPR 633/72 prevede l’indetraibilità dell’Iva relativa alle spese di rappresentanza così come definite ai fini delle imposte sui redditi. Sono escluse dalla limitazione le spese sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Il legislatore individuando esplicitamente le spese di rappresentanza ai fini delle imposte dirette, utilizza tale qualificazione anche sul fronte dell’Iva. Più precisamente resta indetraibile l’Iva sulle spese di rappresentanza rientranti nelle percentuali di deduzione sopra viste. Per contro, gli acquisti di beni e servizi che non costituiscono spese di rappresentanza, ricadono nella disciplina generale dell’inerenza, con la conseguenza che l’imposta sarà detraibile se inerente operazioni imponibili. In base a questa impostazione le spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute per ospitare clienti anche potenziali in occasione di fiere, mostre ed eventi simili in cui sono esposti i beni e servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite di sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa possono beneficare della detraibilità dell’Iva. Anche in questo caso la motivazione è rappresentata dal fatto che sono assimilabili a costi di natura commerciale.

Abbiamo visto che particolari spese di vitto e alloggio possono beneficiare della deducibilità integrale quando qualificabili come spese di rappresentanza. È tuttavia necessario in questi casi tenere presenti le limitazioni previste dal 5° comma dall’articolo 109 del TUIR, il quale riconosce a queste spese una deducibilità limitata al 75%. In pratica le spese di vitto e alloggio che non rientrano tra quelle di trasferta dei dipendenti e che sono qualificabili di rappresentanza, sono deducibili nella misura del 75%. Sostanzialmente subiscono due limitazioni, la prima legata alla percentuale sui ricavi, la seconda del 75%, connessa alla loro natura di spese di vitto e alloggio. L’Iva addebitata sui servizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande non rientranti tra le spese di rappresentanza, è detraibile. Tale

Pag. 16 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 10 - 31 maggio 2022


imposta rappresenta un costo deducibile solo nel caso in cui vi sia una limitazione oggettiva alla detraibilità. Qualora il servizio di vitto e alloggio non rientri tra le spese di rappresentanza, ad esempio nel caso di trasferte dei dipendenti, l’Iva pagata in relazione a tali servizi è detraibile sulla base delle regole generali, vale a dire nella misura in cui siano inerenti ad operazioni che consentano l’esercizio del diritto alla detrazione e sia documentata da fattura. A tal proposito l’articolo 22, terzo comma del DPR 633/72 prevede che gli imprenditori non sono obbligati a richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione, detto obbligo infatti, riguarda esclusivamente gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto in relazione a beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa. In questo modo l’impresa che volontariamente decide di non richiedere l’emissione della fattura per il servizio ricevuto, automaticamente rinuncia alla possibilità di detrarre l’Iva. Resta inteso che la prestazione sarà in ogni caso certificata attraverso l’emissione di scontrini elettronici. La mancata richiesta della fattura può essere motivata al fatto che i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti Iva connessi alle fatture, siano superiori al vantaggio economico costituito dall’importo dell’Iva detraibile. In questi casi, posto che tale scelta rappresenti la soluzione economicamente più vantaggiosa, l’Iva non detratta ha natura di costo inerente all’attività esercitata e conseguentemente è deducibile ai fini delle imposte dirette. In assenza di fattura quindi, l’imprenditore o il professionista possono detrarre, ai fini delle imposte sui redditi, l’Iva incorporata nello scontrino, quale

costo aggiuntivo a quello sostenuto per le prestazioni alberghiere o di ristorazione, sempreché presentino la natura di costo inerente all’attività. La limitazione al 75% della deducibilità delle spese in argomento, in base a quanto previsto dall’articolo 109, comma 5 del TUIR sarà riferita al costo, comprensivo dell’Iva non detratta. L’Iva non detratta assumerà rilevanza anche ai fini Irap, a condizione che tale onere risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione della base imponibile. Alla presenza di fattura, l’Iva addebitata e non portata in detrazione per scelta dell’imprenditore, non potrà mai rappresentare un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

La documentazione La deducibilità delle spese di rappresentanza, siano esse totalmente deducibili o sottoposte ai limiti di cui sopra, è condizionata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitanti, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti. L’amministrazione finanziaria può sempre richiedere ai contribuenti ulteriori indicazioni circa l’ammontare complessivo di spesa, distinto per natura, nonché l’ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica assunti a base per il calcolo della percentuale di deducibilità. La richiesta può riguardare anche i beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro e l’ammontare complessivo delle spese deducibili integralmente.

Pag. 17 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 10 - 31 maggio 2022

(PZ)


Ricariche elettriche auto dipendenti se rientrano tra i servizi di educazione sono esenti da tassazione

L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 329 del 10 giugno 2022 ad una domanda di interpello è intervenuta in merito ad un argomento particolarmente attuale, il trattamento fiscale delle ricariche elettriche riconosciute ai dipendenti. Diciamo subito che si tratta di una risposta che non può essere generalizzata ma che deve essere contestualizzata all’interno della peculiarità della richiesta formulata. Il caso riguardava una holding che da oltre dieci anni investe per migliorare l’efficienza energetica delle proprie controllate e questa attività ha comportato un profondo lavoro di sensibilizzazione e informazione dei propri dipendenti sulle tematiche della sostenibilità ambientale. È questo l’aspetto più significativo da esaminare per valutare la risposta delle Entrate. La formazione attivata dal richiedente sui temi ambientali ha fatto ricadere tale attività all’interno dei servizi di educazione. Questo inquadramento ha portato ad

una risposta particolarmente favorevole facendo rientrate le ricariche gratuite delle auto elettriche dei dipendenti nel regime di esenzione da tassazione di cui all’art. 51 comma 2 lett. f) del TUIR. La società istante proprio al fine di incentivare l’uso dell’auto elettrica, dopo aver rinnovato il proprio parco auto con questa tipologia di alimentazione, vuole riconoscere per un arco temporale di sei mesi, la possibilità di ricaricare i mezzi dei dipendenti gratuitamente. La ricarica elettrica dei mezzi dei dipendenti sarebbe eseguita utilizzando l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici o idroelettrici aziendali. Le ricariche sarebbero fatte per un numero prestabilito e fuori dall’orario di lavoro. La risposta delle Entrate ha stabilito che tale iniziativa può rientrare tra quelle di istruzione ed educazione di cui all’art. 100 comma 1 del TUIR che nei limiti previsti dalla normativa, non concorrono a formare il reddito dei dipendenti beneficiari in base al citato art. 51 comma 2 lett. f) del TUIR. Si sottolinea che la risposta non può essere generalizzata perché riguardava un caso specifico, dove risultava preminente la volontà di educare i dipendenti verso una maggiore consapevolezza della tutela ambientale.

Pag. 18 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 10 - 31 maggio 2022

(PZ)


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Le lavorazioni intracomunitarie i beni devono rientrare nel paese di origine per la sospensione impositiva

Premessa L’invio di beni in altro paese comunitario per eseguire una lavorazione è considerata una cessione intracomunitaria assimilata se i beni non rientrano in Italia. In assenza di rientro si rende obbligatoria l’identificazione o la nomina di un rappresentante fiscale Iva nel paese in cui viene eseguita la lavorazione. È quanto prevedono gli art. 38 e 41 del D.L. 331/93 in tema di lavorazioni comunitarie. Prima di entrare nel merito della modifica è opportuno ricordare brevemente i profili dell’operazione interessata.

La lavorazione Per lavorazione s’intendono tutte le tipologie di lavori eseguiti su beni mobili materiali quali: trasformazioni, manipolazioni, esami qualitativi, taratura di strumenti, miglioramenti e perfezionamenti. Vi rientrano anche i servizi nei quali il prestatore nazionale, utilizzando in tutto o in parte beni forniti dal committente, soggetto passivo di altro stato membro, esegue per conto di quest’ultimo lavorazioni dirette a produrre un nuovo bene o ad apportare modifiche al bene ricevuto. Sono considerate lavorazioni anche le manipolazioni usuali, volte alla conservazione dei beni, al miglioramento della qualità commerciale, alla loro preparazione per la successiva distribuzione e vendita. Dal punto di vista Iva le lavorazioni su beni mobili rientrano nelle prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72. In altri termini nelle operazioni B2B trova applicazione l’ordinario criterio di tassazione nel paese di destinazione.

Manutenzioni escluse dal monitoraggio statistico È importante evidenziare che gli interventi

di manutenzione e riparazione sono esclusi dall’obbligo di compilazione e presentazione dei modelli Intrastat ai fini statistici. Per interventi di riparazione s’intende il ripristino di un bene nella funzione originaria, senza modificarne in alcun modo la natura, anche se questo comporta lavori di ricostruzione o di miglioria. Per questi interventi si rende obbligatorio l’invio del solo modello Intrastat servizi.

La restituzione dei beni lavorati Per i beni lavorati per conto di un soggetto comunitario è necessario rispediti a quest’ultimo e non ad altri operatori comunitari o extracomunitari. Se il bene non viene restituito al committente da cui è partito, infatti, l’operazione viene considerata acquisto intracomunitario nel momento in cui la restituzione nel paese di origine non viene soddisfatta. L’art. 38 comma 5 lett. a) del D.L. 331/93 richiede che i beni a lavorazione subita, siano rispediti esclusivamente nello stato membro di provenienza per beneficiare del regime di non imponibilità.

Beni lavorati in Italia per conto di soggetto comunitario L’art. 38 del D.L. 331/93 disciplina il caso in cui i beni siano trasportati nel nostro paese per subire una lavorazione, in questi casi si deve: - prenderli in carico sul registro di cui all’art. 50 comma 5 del D.L. 331/93; - presentare l’elenco Intrastat 2-bis ai soli fini statistici compilando le colonne 1 e da 6 a 15 e in ogni caso la colonna 10 (valore statistico) anche se abitualmente non viene compilata in quanto i volumi di operazioni comunitarie sono inferiori ai 20 milioni di euro. Una volta terminata la lavorazione il prestatore spedisce il prodotto finito al committente o a soggetto di altro stato membro o fuori dalla comunità e provvede a: - annotare lo scarico del bene ottenuto nel registro di cui all’art. 50 comma 5 del D.L. 331/93; - emettere fattura senza addebito dell’Iva ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72 nei con-

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fronti del committente soggetto passivo, il quale provvede alla liquidazione dell’imposta nel proprio paese con l’inversione contabile; - presenta l’elenco Intrastat 1-quater dei servizi resi; - presenta l’elenco Intrastat 1-bis nella sola parte statistica, indicando il codice 5 nella prima colonna, quale natura della transazione e come valore statistico il valore globale, vale a dire il costo della materia prima più la lavorazione. Questo adempimento ricade solo sui soggetti mensili ricordando che devono sempre compilare la colonna valore statistico anche se normalmente non lo fanno in quanto al di sotto dei limiti previsti per la sua compilazione. Sottolineiamo che in ogni caso la segnalazione statistica, vale a dire la presentazione degli Intrastat 2-bis e Intrastat 1-bis riguarda esclusivamente i soggetti con periodicità mensile, mentre sono esonerati i soggetti trimestrali i quali saranno pertanto tenuti alla presentazione del solo modello Intrastat-1 quater dei servizi. Per beneficiare del regime di sospensione impositiva, al termine della lavorazione i beni devono essere trasportati esclusivamente nel paese di provenienza. Se invece i beni al termine della lavorazione vengono spediti in altro paese comunitario o extracomunitario, non opera più il regime di sospensione impositiva e l’introduzione dei beni nel nostro paese viene considerato acquisto comunitario, con obbligo per l’operatore comunitario di dotarsi di una posizione Iva in Italia. Il successivo trasporto dei beni lavorati in altro paese comunitario o extracomunitario configurerà rispettivamente una cessione comunitaria o un’esportazione con assunzione, da parte della posizione Iva italiana dell’operatore comunitario, dei conseguenti obblighi amministrativi e fiscali (emissione di fattura in art. 41 o art. 8). Non ricade, infatti, sull’operatore italiano il carico dell’acquisto comunitario in quanto giuridicamente quest’ultimo ha posto in essere un contrat-

to di appalto per la sola lavorazione e quindi a lui non può essere addossato l’onere della liquidazione dell’imposta conseguente alla riqualificazione dell’operazione quale acquisto Ue.

Beni trasferiti in ambito comunitario per lavorazioni L’art. 41 comma 3 del D.L. 331/93 analizza in maniera simmetrica il caso dei beni che vengono spediti dal nostro paese in altro paese comunitario per subire una lavorazione. Anche in questa ipotesi la norma interna riconosce il regime sospensivo solo se i beni vengono rispediti al committente italiano al termine della lavorazione. L’invio dei beni in un paese comunitario non è considerato cessione comunitaria e l’operatore Italiano sarà tenuto ai seguenti adempimenti: - annotare i beni spediti nel registro di cui all’art. 50 comma 5) del D.L. 331/93; - integrare la fattura estera relativa alla lavorazione con l’indicazione dell’imposta e registrarla sia nel registro degli acquisti e delle vendite; - presentare l’Intrastat 2-quater dei servizi e, se mensile, l’Intrastat 1-bis e 2-bis per la sola parte statistica. Se al termine della lavorazione nel paese comunitario, il bene invece di essere rispedito in Italia viene consegnati in altro paese comunitario o extracomunitario, per il committente Italiano l’invio dei beni in nel paese comunitario si configura come una cessione intracomunitaria con l’onere di identificarsi e acquisire una partita Iva in tale paese. Il successivo trasporto dei beni lavorati in altro paese comunitario o extracomunitario, configurerà rispettivamente una cessione comunitaria o un’esportazione con assunzione, da parte della posizione Iva assunta in ambito comunitario, dei conseguenti obblighi amministrativi e fiscali previsti in tale paese.

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(PZ)


Salone internazionale del mobile di Milano 2022 bando per la concessione di contributi a sostegno delle pmi del settore legno arredo Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 260/ EV del 16 giugno 2022 per segnalare che la Camera di commercio Pordenone - Udine (CCIAA PNUD) ha pubblicato sul proprio sito web un bando relativo alla concessione e alla contestuale erogazione di contributi per le PMI del settore legno arredo delle ex province di Pordenone e Udine per

la partecipazione alla fiera “Salone internazionale del mobile di Milano 2022”. Il contributo consiste nella concessione e contestuale erogazione di un voucher relativo alle spese sostenute dall’impresa beneficiaria – fatturate e pagate – prima della presentazione della domanda e relative alla tassa di iscrizione e all’affitto della superficie espositiva, anche preallestita. Potrà essere ammessa a finanziamento una sola domanda di contributo per ciascuna impresa per localizzazione (ex provincia di appartenenza) delle sedi destinatarie dell’iniziativa, con l’agevolazione che consiste in un contributo in conto capitale erogato in regime de minimis sotto forma di voucher, nella percentuale massima del 70% delle spese ammissibili come riportato nella tabella che segue:

CONTRIBUTO

VALORE

SPESA MINIMA AMMISSIBILE

Voucher A

3.000,00 euro

4.285,72 euro (IVA esclusa, regolarmente fatturata)

Voucher B

4.500,00 euro

6.428,58 euro (IVA esclusa, regolarmente fatturata)

Voucher C

6.500,00 euro

9.285,72 euro (IVA esclusa regolarmente fatturata)

Il contributo concesso e contestualmente erogato è cumulabile con altre agevolazioni di fonte pubblica, salvo che sia diversamente stabilito dalle pertinenti norme di riferimento. Le domande dovranno essere presentate, con allegata la rendicontazione della spesa, a partire dalle ore 09.00 del 20 giugno 2022 ed entro il 20 luglio 2022, attraverso posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi: - per le imprese con sede destinataria dell’investimento nella ex provincia di Udine: contributi.ud@pec.pnud.camcom.it; - per le imprese con sede destinataria dell’in-

vestimento nella ex provincia di Pordenone: contributi.pn@pec.pnud.camcom.it. I contributi sono concessi e contestualmente liquidati secondo procedimento valutativo a sportello, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Più dettagliate informazioni tecniche e operative circa il contributo, la relativa procedura e la modulistica, possono essere richieste all’Ufficio economico dell’Associazione.

Pag. 22 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 10 - 31 maggio 2022

(EV)


Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2022 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

107,7

1,184322

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

108,8

2,086158

MARZO

15.03

14.04

0,375

109,9

2,987994

APRILE

15.04

14.05

0,500

109,7

2,971751

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

110,6

3,732345

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

Pag. 23 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 10 - 31 maggio 2022


CCNL Unionmeccanica Confapi

In attuazione di quanto previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL del 26 maggio 2021, in data 9 giugno 2022 Unionmeccanica Confapi e FIM Cisl, FIOM Cgil e UILM Uil hanno sottoscritto

il verbale di accordo in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e indennità di reperibilità con decorrenza dal 1° giugno 2022. Sulla base della dinamica inflattiva consuntivata relativa all’anno 2021, misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati”, così come comunicata dall’ISTAT il 7 giugno 2022, pari allo 0,8%, sono stati confermati gli incrementi dei minimi retributivi previsti dal rinnovo, senza ulteriori aumenti tabellari rispetto a quanto già previsto. Pertanto, a decorrere dal 1° giugno 2022 gli importi dei nuovi minimi mensili restano confermati nei valori seguenti:

Le parti, sulla base della dinamica inflattiva consuntivata 2021 misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati” cosi come fornita dall’ISTAT e pari allo 0,8%, hanno altresì proceduto all’ade-

guamento dell’indennità di trasferta forfetizzata e dell’indennità di reperibilità in essere alla data del 31 maggio 2022. Pertanto, a far data dal 1° giugno 2022 le suddette indennità risultano le seguenti:

adeguamento dei trattamenti economici dal 1° giugno 2022

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(AG)

Pag. 26 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 10 - 31 maggio 2022


FAQ Albo nazionale gestori ambientali sono disponibili online

L’Albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal D.Lgs. 152/06 è costituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di commercio. L’Albo nazionale gestori ambientali ha reso disponibile dal 23 maggio 2022 al link: www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/AlboRisponde le risposte alle domande più frequenti FAQ ricevute da imprese e operatori interessati. In questa sezione l’Albo fornisce risposte ai quesiti più frequenti in tema di normativa, attraverso una vasta offerta di FAQ e video di approfondimento. La suddivisione in tematiche è volta ad orientare gli utenti nella ricerca delle informazioni desiderate, che verranno aggiornate regolarmente con una particolare attenzione alle tematiche più attuali.

Pag. 27 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 18 - 15 ottobre 2018

(CS)


CONAI: nuove riduzioni dei contributi ambientali materiali a riciclo, nel 2021, è stata sorprendente. I loro valori di mercato, in continua crescita, hanno generato effetti economici più che positivi per il Sistema consortile, che hanno consentito di ridurre ancora la maggior parte dei contributi ambientali. Questo nonostante la crescita complessiva della raccolta differenziata degli imballaggi. Una conferma della flessibilità del Sistema CONAI, in grado di adeguarsi rapidamente ai mutamenti di contesto senza mai pregiudicare la tutela degli interessi ambientali. Una rapidità che sarà sempre più necessaria in futuro, per affrontare congiunture sia positive, come quella attuale, sia negative. Le riduzioni saranno in vigore dal 1° luglio 2022. CONAI si riserva di fare una nuova analisi dopo i mesi estivi, verificando con i Consorzi la possibilità di ulteriori interventi su tutte le filiere che potranno entrare in vigore dall’inizio del prossimo anno. Si stima che le riduzioni appena approvate porteranno alle aziende risparmi da CAC pari a circa 90 milioni di euro già nel corso di quest’anno. Queste le variazioni del CAC in sintesi:

per acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro

A cura del CONAI Milano, 6 giugno 2022 CONAI – valutati lo scenario attuale della filiera del riciclo degli imballaggi e i pareri dei Consorzi RICREA, CIAL, COMIECO, COREPLA e COREVE – ha stabilito durante l’ultimo Consiglio d’amministrazione una nuova diminuzione del contributo ambientale (o CAC) per gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro. L’evoluzione dei ricavi da vendita di questi cinque

CAC in vigore (euro/tonnellata)

CAC dal 1° luglio 2022 (euro/tonnellata)

ACCIAIO

12

8

ALLUMINIO

10

7

CARTA fascia 1 (base)

10

5

PLASTICA fascia A.1

104

60

PLASTICA fascia A.2

150

150

PLASTICA fascia B.1

149

20

PLASTICA fascia B.2

520

410

PLASTICA fascia C

642

560

VETRO

33

29

Materiale

Contestualmente il Consorzio ha deciso che, dal 1° gennaio 2023, gli imballaggi in plastica saranno classificati in nove fasce con differenti valori contributivi, anziché nelle cinque attuali, continuando nel percorso di allineamento ai criteri di modulazione del contributo ambientale indicati dalla legge, in particolare di elementi - con i relativi impatti economici - quali durevolezza, riparabilità, selezionabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e presenza di eventuali sostanze pericolose.

Ultima novità, sempre in vigore dall’inizio del nuovo anno, l’avvio di un primo progetto di semplificazione che consentirà l’abolizione delle dichiarazioni periodiche del contributo ambientale, qualora si mettano a disposizione di CONAI alcuni dati contenuti nelle fatture elettroniche emesse dai produttori e dai commercianti di imballaggi. A breve sarà richiesta una manifestazione di interesse ai dichiaranti, con ulteriori dettagli sul progetto.

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I nuovi valori del CAC dal 1° luglio Gli imballaggi in acciaio Il valore del CAC per l’acciaio si abbassa da 12 euro/tonnellata a 8 euro/tonnellata. Lo scenario economico conferma una crescita del valore di mercato dei rottami, anche in conseguenza della situazione geopolitica attuale: gli effetti sui ricavi da vendita dell’acciaio a riciclo sono molto positivi, e consentono una revisione al ribasso del contributo ambientale per questo materiale. Dal 1° luglio 2022 il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in acciaio si stima in circa un milione di euro, che si somma al milione e mezzo di euro di risparmio generato nel primo semestre 2022 con la precedente riduzione a 12 euro/tonnellata. Gli imballaggi in alluminio Il valore del CAC per l’alluminio si riduce da 10 euro/tonnellata a 7 euro/tonnellata. L’aumento delle quantità immesse al consumo e il contesto socio-economico di questi mesi hanno infatti avuto nuovi effetti positivi sull’andamento a riciclo di questo materiale, che ha sempre avuto valori di mercato alti. Dal 1° luglio 2022 il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in alluminio si stima in quasi 200.000 euro, che si somma a una cifra simile già risparmiata nel primo semestre 2022 con la precedente riduzione a 10 euro/ tonnellata. Gli imballaggi in carta Si dimezza il valore del CAC per carta e cartone: da 10 euro/tonnellata a 5 euro/tonnellata. È la terza riduzione in un anno, dovuta principalmente alla crescita continua dei valori del macero, cui si somma l’incremento nell’immesso al consumo di imballaggi cellulosici, frutto della forte ripresa dei consumi innescata dalla fase meno acuta della pandemia, e il raggiungimento con largo anticipo degli obiettivi europei relativi al tasso di riciclo degli imballaggi in carta e cartone, già oltre l’85%. Non cambiano i valori degli extra CAC da applicare agli imballaggi poliaccoppiati a base carta idonei al contenimento di liquidi, a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata). Dal 1° luglio 2022 i valori complessivi saranno 25 euro/tonnellata per i primi, 115 euro/ tonnellata per quelli di tipo C, e 245 euro/tonnellata per quelli di tipo D.

Dal 1° luglio 2022 il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in carta e cartone si stima in 12 milioni di euro, che si sommano ai 71 milioni di risparmio generati già nel primo semestre 2022 con la precedente riduzione a 10 euro/tonnellata. Gli imballaggi in vetro Il valore del CAC per il vetro passa da 33 euro/ tonnellata a 29 euro/tonnellata. Il contesto politico-economico vede il rottame di vetro come un materiale sempre più richiesto, i cui valori di mercato continuano a crescere. Vi si aggiunge un miglioramento oltre le aspettative dei dati di immesso al consumo per questo materiale, che contribuisce a rendere possibile una nuova diminuzione del contributo ambientale. Dal 1° luglio 2022 il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in vetro si stima in 5,5 milioni di euro circa, che si sommano agli oltre 11 milioni di euro di risparmio generati già a partire dal 1° gennaio 2022 con la precedente riduzione a 33 euro/tonnellata. Gli imballaggi in plastica Perdura un contesto di mercato straordinario con prezzi eccezionali dei valori dei materiali a riciclo, che rendono possibile una sensibile riduzione del CAC per le plastiche dal 1° luglio 2022 a tutto il 2023. Il risparmio previsto per gli utilizzatori si aggira attorno ai 70 milioni di euro per il 2022, ma è destinato a triplicare se si considera anche l’intero 2023. Per gli imballaggi in fascia A1 (rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti commercio&industria) il contributo si abbassa da 104 euro/tonnellata a 60 euro/tonnellata. L’aumento a 168 euro/tonnellata previsto dal 1° luglio per la fascia A2 (imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da commercio&industria ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana) non scatta: il valore del CAC rimane dunque di 150 euro/tonnellata. La fascia B1 (imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito domestico) vede il contributo fortemente ridotto: da 149 euro/tonnellata a 20 euro/tonnellata. Un’importante novità riguarda la B1: si spostano dalla B2 a questa fascia tutti i tappi tethered, progettati per restare legati ai loro contenitori per bevande. Per la fascia B2 (altri imballaggi selezionabili/ riciclabili da circuito domestico e/o commer-

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cio&industria) il CAC passa dagli attuali 520 euro/ tonnellata a 410 euro/tonnellata. Giù anche il contributo ambientale per gli imballaggi di fascia C (quelli con attività sperimentali di selezione/riciclo in corso, o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): da 642 euro/tonnellata a 560 euro/tonnellata.

Il futuro della diversificazione per le plastiche: nove fasce da gennaio 2023 Prosegue il duplice impegno di CONAI di legare sempre più i valori del contributo ambientale sia all’effettiva riciclabilità e al circuito di destinazione sia al deficit di catena, ossia al rapporto fra costi e ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo. E in tal senso è stata deliberata un’ulteriore segFasce attuali A1 A2 B1

B2 C

Fasce da gennaio 2023

mentazione di questi imballaggi che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023. L’attuale fascia A1 sarà divisa in due: A1.1 e A1.2, per separare gli articoli sui quali COREPLA riconosce un corrispettivo per le attività di rigenerazione e riciclo (fusti e cisternette IBC, che saranno in fascia A1.2). L’attuale A2 rimarrà invariata. Anche la fascia B1 sarà segmentata in B1.1 e B1.2, con l’obiettivo di separare gli articoli in PET (in B1.2) dagli articoli in HDPE (che saranno in B1.1). Si dividerà in ben tre fasce l’attuale B2. I contenitori rigidi in polipropilene rientreranno in B2.1, gli articoli riciclabili a base poliolefina in B2.2. La fascia B2.3 nasce invece per accogliere quegli imballaggi con filiere di riciclo sperimentali e in consolidamento, che escono così dalla fascia C. Quest’ultima resta in vigore, pur assottigliata, per quegli imballaggi non ancora selezionabili o riciclabili allo stato delle tecnologie attuali. Principali riclassificazioni di fascia

A1.1 A1.2

Fusti e cisternette

A2 B1.1

Contenitori rigidi in HDPE, incluso nero selezionabile, e tappi tethered

B1.2

PET bottiglia trasparente

B2.1

PP rigido, etichette (IML, PP>50%)

B2.2

PE e PP flessibili + PE rigido + EPS

B2.3

PET termoformati, opaco, sleeverato, grucce, PS non espanso

C

(i media non riceveranno la terza colonna della tabella)

Le liste degli imballaggi compresi nelle nove fasce saranno a breve disponibili sul sito ufficiale CONAI. I valori del CAC per ogni fascia saranno definiti nei prossimi mesi.

I nuovi valori delle altre procedure semplificate saranno a breve disponibili sul sito CONAI.

Le procedure semplificate per l’import

Il perché del nuovo progetto di semplificazione delle dichiarazioni

Le riduzioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° luglio 2022. Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in euro) diminuiranno conseguentemente da 0,17 a 0,13% per i prodotti alimentari imballati e da 0,08 a 0,06% per i prodotti non alimentari imballati. Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) scenderà dagli attuali 90 a 61 euro/tonnellata.

L’implementazione del progetto di semplificazione utilizzando i dati digitali delle fatture elettroniche, opportunamente integrate, permetterà alle aziende di abolire le dichiarazioni periodiche e a CONAI di disporre comunque delle informazioni per fatturare il contributo ambientale. Solo lo scorso anno sono state quasi 68.000 le dichiarazioni effettuate da oltre 7.000 imprese: sono questi i numeri che si vogliono gradualmente ridurre attraverso questo progetto sperimentale di semplificazione amministrativa, con un indubbio vantaggio per le aziende. (C)

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SOA: rinnovo per la F.lli Menon l’impresa si è qualificata per il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (og2) L’impresa F.LLI MENON S.R.L., con sede ad Aquileia (UD) in via Martiri Risiera San Sabba n. 11/A, ha rinnovato l’attestazione SOA nella categoria OG2 per la II classifica pari ad a 516.000 euro e OG1 per la I classifica pari a 258.000 euro. L’impresa con il rinnovo potrà eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 euro il restauro e la manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2). La categoria riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie. L’impresa ha rinnovato l’attestazione anche per

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la categoria OG1 fino ad un importo massimo di 309.600 euro, per l’esecuzione di edifici civili e industriali, categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


SOA, deroga per le imprese in difficoltà rilascio anche in PRESENZA DI patrimonio netto NEGATIVO

L’ANAC con un comunicato del Presidente del 18 maggio 2022 ha fornito indicazioni in merito alla derogabilità del requisito del patrimonio netto di valore positivo previsto dall’art. 79, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 207/2010. Con questa deroga, anche le imprese in difficoltà potranno ottenere l’attestazione di qualificazione SOA per partecipare alle gare pubbliche anche se non hanno il requisito del patrimonio netto di valore positivo. Va precisato, però, che la deroga è concessa soltanto agli operatori economici i cui dati di bilancio sono cambiati in seguito al terremoto del 2016 o all’emergenza Covid-19. L’Autorità ha analizzato le disposizioni normative correlate al sisma del 2016 (d.l. n.189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016) ed alla pandemia da Covid-19 (d.l. n. 23/2020, convertito dalla legge n. 40/2020), rilevando che il meccanismo posto in essere per scongiurare conseguenze dannose per le imprese, innanzi ad una crisi in grado di alterarne le condizioni di equilibrio economico, è stato il medesimo e consiste nella temporanea sospensione della applicazione delle norme del codice civile che disciplinano la ricapitalizzazione delle perdite di esercizio e lo scioglimento della società. Data la sua rilevanza, l’analisi svolta è stata portata all’attenzione del Consiglio di Stato, il quale ha reso un primo parere interlocutorio (n. 1699/2020), ritenendo necessario acquisire i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; con i loro riscontri, dette Amministrazioni hanno sostanzialmente convenuto con le argomentazioni esposte dall’Autorità, condividendo le finalità perseguite e l’interpretazione offerta. Conseguentemente, il Consiglio di Stato, si è Pag. 32 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2018

espresso con il parere n. 804 nell’Adunanza del 27 aprile 2022, confermando la ricostruzione prospettata dall’Autorità, tanto sotto il profilo dell’interpretazione giuridica quanto sotto il profilo applicativo relativo alle indicazioni da fornire agli operatori del mercato, rispondendo favorevolmente al seguente quesito: “se possa ritenersi consentito procedere al rilascio dell’attestazione di qualificazione ad una impresa che presenti un patrimonio netto negativo e, quindi, sia privo del requisito previsto dall’articolo 79, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010”. In virtù di una lettura sistematica del quadro normativo di riferimento, secondo quanto prospettato dall’Autorità è stato ammesso il rilascio delle attestazioni di qualificazione alle imprese che, in conseguenza degli eventi sismici del 2016 e della recente emergenza epidemiologica da Covid-19, presentino un patrimonio netto di valore negativo. La disciplina emergenziale del 2016 e del 2020 coincide con la finalità di consentire alle imprese che si trovano in difficoltà, non per motivi di tipo “strutturale”, ma per ragioni eccezionali e imprevedibili, quali il sisma o la pandemia da Covid-19, di proseguire l’attività derogando agli obblighi ordinariamente previsti dal codice civile. Essa verrebbe di fatto vanificata dall’adesione alla contraria tesi dell’inderogabilità del requisito previsto dall’articolo 79, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010 che, oltre a produrre conseguenze applicative contraddittorie, compromette irrimediabilmente sia le possibilità di ripresa delle società colpite dalla crisi sia le possibilità di ripresa dell’intera economia nazionale, che il legislatore, in ultimo col recente Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, ha ritenuto di poter “riavviare” anche attraverso il rilancio degli appalti pubblici. Tuttavia, la deroga in questione, secondo la tesi dell’Autorità, e condivisa dal Consiglio di Stato, non deve essere concessa in modo indiscriminato a tutti gli operatori economici, cioè quelli che già prima del sisma 2016 o della pandemia da Covid-19 avevano perso, per svariate ragioni, tale requisito, ma solo alle imprese i cui dati di bilancio sono cambiati in esito agli eventi cui si riferisce la normativa emergenziale ed entro il limite espressamente indicato, ovvero solo per “le perdite relative all’esercizio in


corso alla data del 31 dicembre 2016 che “non rilevano, nell’esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi e alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data”. Va anche considerato che l’attestazione di qualificazione, una volta rilasciata, abilita l’impresa all’esecuzione di lavori pubblici per tutto il perio-

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do della sua validità (cinque anni, con revisione al terzo anno), è necessario prevedere che le SOA, nel caso in cui, per le imprese che ricadono nel regime speciale in esame, dovessero procedere al rilascio dell’attestazione di qualificazione in carenza del requisito sopraindicato provvedano a comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuto rilascio dell’attestazione. (CS)


Nuovi obblighi per vendere in Germania dal 1° luglio 2022 operative le nuove regole sullo smaltimento degli imballaggi Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 261/ PZ del 17 giugno 2022 per rammentare che la legge tedesca sugli imballaggi (VerpackG) prevede che dal 1° luglio 2022 le imprese che vendono in Germania nell’ambito di rapporti B2B devono onorare alcuni adempimenti al fine di rafforzare il sistema di riciclaggio in quel Paese. Sono inoltre previsti adempimenti specifici per gli operatori che distribuiscono prodotti confezionati sul mercato tedesco destinati al consumo finale. La norma prevede che all’interno del mercato tedesco il produttore o il distributore della merce, sia destinata all’ingrosso che al dettaglio, è responsabile del corretto smaltimento dei rifiuti ed è, di conseguenza, obbligato a ritirare l’imballaggio di vendita, senza alcun compenso, per portarlo ad un punto di raccolta per lo smaltimento. Le aziende che vendono prodotti in Germania sono quindi responsabili del corretto smaltimento degli imballaggi e devono coprire le spese di smaltimento. Generalmente si adempie a tale obbligo con uno dei numerosi sistemi di recupero imballaggi esistenti in Germania (c.d. Sistemi Duali). Per gli operatori italiani che vendono in Germania nell’ambito di un rapporto B2B gli adempimenti possono essere delegati contrattualmente all’importatore tedesco. Molto dipende quindi dagli accordi contrattuali raggiunti, ma nella maggior parte dei casi gli importatori tedeschi richiedono che l’azienda straniera provveda a registrare i prodotti che dovranno circolare sul loro mercato. Tale richiesta è giustificata soprattutto dopo le modifiche normative che hanno aggiunto l’obbligo di registrazione sul portale LUCID, disponibile anche in inglese, al seguente link https://lucid.verpackungsregister.org/. Tale obbligo prescinde dalle dimensioni aziendali e dall’attività svolta. L’obbligo riguarda anche le vendite on line.

Nella procedura di registrazione sul portale LUCID si riceve un numero di registrazione che deve essere comunicato al sistema di recupero con il quale si è stipulato o sarà stipulato un contratto. Senza questa registrazione si rischia l’esclusione dalla distribuzione in Germania. Il registro LUCID è l’ente centrale per la registrazione degli imballaggi per tutte le categorie di operatori, i quali dovranno registrarsi indicando la tipologia di prodotti imballati. Per la registrazione sono necessari i seguenti dati: - ragione sociale, nome e cognome del titolare; - nome e cognome di un referente aziendale dedicato; - indirizzo e-mail per future comunicazioni e password (da generare); - indirizzo aziendale; - partita Iva internazionale; - numero di iscrizione al Registro Imprese; - nome del marchio con il quale si vuole immettere sul mercato la merce confezionata ed imballata; - conferma di partecipazione ad uno o più sistemi duali; - dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere. Ricapitolando i passaggi da fare sono: 1. l’azienda che immette imballaggi sul mercato tedesco ha l’obbligo di partecipare ad un sistema di raccolta e deve registrarsi al sito LUCID per ottenere un numero di registrazione individuale. Ogni azienda deve farlo autonomamente, non è possibile delegarlo a terzi; 2. affinché il prodotto confezionato possa essere registrato al Sistema Duale di raccolta il produttore o distributore deve stipulare un contratto con un gestore di un sistema di recupero. Senza un numero di registrazione del registro LUCID la commercializzazione in Germania non è possibile. La registrazione e la stipulazione di un contratto sono quindi requisiti fondamentali; 3. il produttore o distributore deve inserire le quantità dichiarate presso il sistema di recupero insieme alla conferma corrispondente del gestore del sistema. In merito al punto 2, per le aziende che distribu-

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iscono in Germania prodotti destinati a clienti finali è previsto l’obbligo di stipulare un contratto con uno dei numerosi sistemi di recupero imballaggi esistenti in Germania. A tal fine possono incaricare un rappresentante autorizzato e trasferire a questo gli obblighi essenziali del produttore, ad eccezione della registrazione nel Registro LUCID che, come già ricordato, deve essere fatta dal produttore stesso. Il rappresentante si assume gli obblighi della legge sugli imballaggi per conto del produttore e li adempie a proprio nome. Di seguito alcune aziende tedesche che offrono Sistemi duali di recupero in Germania: - BellandVision GmbH - http://www.bellandvision.de - Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH - https://www.gruenerpunkt.de - ELS Europäische LizenzierungsSysteme GmbH - https://www.elssysteme.de/elsdeutschland.html

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INTERSEROH Dienstleistungs GmbH https://www.interseroh.de - Landbell AG für Rückhol-Systeme - https:// www.landbell.de - NOVENTIZ Dual GmbH Reclay - https:// www.noventiz.de/noventiz-dual - Vfw GmbH - https://www.reclay-group.com/ de/en/company/ourcompanies/germany/ reclay-systems-gmbh - RKD Recycling Kontor Dual GmbH & Co. KG - https://www.recyclingkontor.koeln - Veolia Umweltservice Dual GmbH - https:// www.veolia.de/dual - Zentek GmbH & Co. KG - https://www.zentek.de/startseite Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’ufficio estero dell’Associazione al n. 0432.507377 o tramite e-mail a estero@confapifvg.it.

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(PZ)


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Sportello internazionalizzazione i servizi associativi a supporto dell’internazionalizzazione

Riportiamo, di seguito, i principali servizi che Confapi FVG offre a sostegno delle politiche aziendali di internazionalizzazione: 1. assicurazione dei crediti; 2. recupero dei crediti; 3. traduzioni e interpretariato; 4. ricerca di bandi e consulenza in relazione agli incentivi all’export; 5. informazioni commerciali; 6. assistenza nella contrattualistica internazionale; 7. sportello legale.

1. Assicurazione dei crediti È operante l’accordo siglato con la Euler Hermes SIAC – Allianz Group, società internazionale che si occupa dell’assicurazione dei crediti, e con la relativa Agenzia generale di Udine, per garantire la possibilità di stipulare polizze assicurative a copertura del rischio di mancato pagamento sui crediti verso clienti nazionali ed esteri. La polizza offre diversi vantaggi, tra cui l’accesso agli strumenti assicurativi alle migliori condizioni sul mercato in relazione ai rischi dell’assicurato; la valutazione periodica del merito di credito assicurativo di ciascun debitore; la possibilità di accedere a nuovi sbocchi commerciali e di acquisire nuova clientela; un’assistenza specializzata nel recupero dei crediti in sofferenza; l’accesso facilitato al finanziamento da parte di istituti di credito con concessione dei diritti di polizza; la garanzia delle perdite normali ed eccezionali conseguenti a periodi di crisi congiunturale e recessione.

2. Recupero crediti Assistenza agli Associati nel recupero dei loro

crediti in Italia e all’estero. I punti qualificanti del servizio sono: - sconto sulle commissioni normalmente applicate; - recupero crediti per via giudiziale e stragiudiziale in Italia e all’estero; - massima flessibilità nella scelta dei crediti insoluti da affidare al recupero; - pagamenti dal debitore direttamente nei conti correnti dell’impresa associata; - massima flessibilità nell’approccio al debitore sulla base delle indicazioni dell’Associato.

3. Servizio traduzioni e interpretariato Il servizio copre tutte le lingue ed è in grado di provvedere a: - traduzioni tecniche di manuali d’uso, libretti di istruzioni, monografie, brevetti, documentazione per gare d’appalto e sistemi di qualità; - traduzioni commerciali, finanziarie, scientifiche, giuridiche, di testi pubblicitari, di siti web; - traduzioni giurate di asseverazioni e legalizzazioni; - interpreti di traduzione simultanea e consecutiva per convegni, meeting, fiere e trattative; - technical writing per la redazione di manuali tecnici secondo normativa.

4. Ricerca di bandi e consulenza in relazione agli incentivi all’export L’Associazione è sempre aggiornata sulle più recenti novità in relazione alle misure di sostegno all’export. L’attività si sostanzia in particolar modo in: - pubblicazione di circolari aventi ad oggetto i tratti salienti di carattere sostanziale e procedurale relativi agli strumenti di volta in volta messi a disposizione a livello regionale e nazionale; - assistenza su investimenti e iniziative all’estero e sulle partecipazioni di capitali

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in imprese estere, con particolare riguardo all’operatività e ai rapporti con SIMEST e FINEST; informazioni sui programmi comunitari, nazionali e regionali di cooperazione internazionale e frontaliera (INTERREG). supporto nella disciplina inerente ai servizi internazionali, quali lavorazioni, manutenzioni, consulenze, trasporti, allestimento fiere, servizi immobiliari, locazioni e servizi di intermediazione; organizzazione di incontri con corrispondenti esteri (in sede o in forma telematica) per lo sviluppo dei rapporti commerciali.

5. Servizio informazioni commer-

ciali. Informazioni per ridurre i rischi di credito e ottimizzare i tempi di incasso Siamo in grado di garantire un tempestivo servizio di informazioni commerciali su imprese che possono avere sede in Italia o in qualsiasi altro paese estero o comunitario. È sufficiente contattare l’Associazione (tel. 0432507377, email segreteria@confapifvg.it) fornendo la denominazione dell’azienda e la P.IVA. Sarete successivamente contattati con la proposta dei vari tipi di report con informazioni più o meno approfondite secondo le esigenze del caso. I nostri Associati potranno così valutare e monitorare l’affidabilità dei clienti, segmentare la clientela e impostare delle politiche del credito condivise con l’area commerciale, velocizzare e migliorare i rapporti con i clienti dall’ordine all’incasso di pagamento.

6. Assistenza nella contrattualistica internazionale Viene prestata l’assistenza legale nella stesu-

ra o valutazione di contratti con controparti estere. Grazie a una rete di legali nazionali ed esteri, l’Associato può accedere a prezzi contenuti all’assistenza per qualsiasi tipologia di contratto.

7. Sportello legale In collaborazione con alcuni avvocati abbiamo attivato lo sportello per l’assistenza legale gratuita. Il servizio prevede un incontro iniziale con un professionista nel corso del quale sarà possibile ricevere una consulenza legale in merito a questioni di interesse aziendale e/o imprenditoriale. Per eventuali sviluppi, come ad esempio la predisposizione di un ricorso o la difesa in giudizio, sarà concordata una tariffa da preventivarsi caso per caso. Il servizio è attivabile su richiesta presso la sede dell’Associazione o, in alternativa, nello studio del legale individuato come da consolidata prassi. Per fissare l’appuntamento o per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare i nostri uffici al tel. 0432507377, a seconda delle aree di competenza: - lavoro e previdenza: Enrico Iaquinta, Alessandro Giachin; - contabile/societario/fiscale/contrattuale: Paolo Zorzenone; - trasporti/codice della strada: Augusto de Toro, Enea Vian; - amministrativo/appalti: Claudio Scialino. oOo Per ogni altra informazione o approfondimento è possibile rivolgersi all’ufficio estero dell’Associazione. (PZ-EV)

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Tutela proprietà industriale sportello deposito marchi e relativa assistenza; alcune delucidazioni ed avvertenze Ricordiamo a tutti gli Associati l’importanza del deposito del proprio marchio d’impresa. Questo, composto dalla sola denominazione e/o accompagnato da un logo in diverse combinazioni cromatiche, costituisce il segno distintivo per contraddistinguere i propri prodotti e servizi. Gli interessati possono rivolgersi a Confapi FVG per ogni esigenza in materia di proprietà industriale, compresa la registrazione del marchio e le eventuali modalità per l’accesso a contributi a sostegno delle relative spese. Il servizio di deposito è a pagamento e viene fatturato da APISERVIZI SRL, includendo diritti e tasse previsti dalla normativa di riferimento maggiorati dalle spese per l’organizzazione dello stesso. Alla luce delle numerose richieste che ci giungono, richiamiamo l’attenzione su alcuni specifici aspetti di più diffuso interesse, in particolare: - tutela di marchi denominativi e figurativi; - tutela del marchio a livello nazionale, comunitario ed internazionale; - significato e uso dei simboli ™ e ®; - durata della tutela; - richieste di pagamento da parte di sedicenti organizzazioni di registrazione e tutela.

Tutela di marchi denominativi e figurativi Prima di procedere al deposito di un marchio, è necessario operare una scelta sulla natura dello stesso. Tra le opzioni possibili, assumono particolare rilievo il marchio denominativo e il marchio figurativo. - Il marchio denominativo è costituito esclusivamente da un insieme di caratteri tipografici (lettere, cifre, simboli standard) combinati tra loro, a prescindere dagli elementi grafici

e stilistici. Si tratta di una scelta che, di fatto, offre tutela nei confronti di chiunque intenda utilizzare la stessa o una simile combinazione di caratteri, sotto qualsiasi forma grafica. Per contro, la registrazione di un marchio denominativo non protegge nei confronti degli eventuali elementi figurativi o stilistici con cui il marchio viene usualmente rappresentato. Il marchio figurativo, al contrario, offre una protezione riferita a un logo nella sua completezza, comprendendo grafica, disegni, caratteri, colori e qualsiasi ulteriore elemento vi compaia. Si tratta di una scelta che garantisce tutela nei confronti di chiunque intenda registrare un marchio, nella sua interezza, simile a quello depositato, ma che non offre una tutela altrettanto forte con riferimento ai meri caratteri tipografici in esso contenuti.

Tutela del marchio a livello nazionale, comunitario ed internazionale A seconda dell’estensione territoriale della tutela che si intende imprimere al proprio marchio, è possibile scegliere se registrare il marchio a livello nazionale, a livello comunitario o a livello internazionale. Con la registrazione nazionale, l’estensione della tutela vale solo entro i confini italiani; mentre registrando il marchio a livello comunitario, il marchio avrà efficacia in tutti i Paesi dell’Unione Europea, Italia inclusa. Rimane ferma la possibilità, nel caso in cui si proceda alla registrazione in ambito nazionale, di estendere in un secondo momento il marchio al resto dei paesi UE. Sulla base di una registrazione di marchio nazionale o comunitario, è poi possibile estendere il marchio anche a paesi terzi aderenti alla c.d. Unione di Madrid, fondata sulla cooperazione tra gli uffici nazionali dei Paesi contraenti ed un ufficio internazionale. Precisiamo, a tal fine, che non si tratta di un deposito avente efficacia sovrannazionale e generalizzata: il richiedente sarà piuttosto titolare di tanti marchi nazionali quanti sono gli Stati in cui ha chiesto il deposito. A seconda del tipo di registrazione sussistono oneri e procedure differenziate in relazione dell’ente gestore: il mar-

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chio italiano è gestito da UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi), il marchio comunitario è gestito da EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) e il marchio internazionale è gestito da WIPO (World Intellectual Property Organization - Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale).

Significato e uso dei simboli ™ e ® Una volta effettuato il deposito del marchio, ci vogliono alcuni mesi prima che la registrazione sia perfezionata. Dal momento in cui si procede al deposito è possibile apporre il simbolo ™ (TM), abbreviazione di trademark, a indicazione del fatto che è stata depositata una domanda di marchio ma non si è ancora concluso l’iter burocratico per ottenere la registrazione. Solo una volta avvenuta quest’ultima sarà possibile procedere all’apposizione del simbolo ® (R), abbreviazione di registered. Sottolineiamo che l’apposizione dei citati simboli senza che vi sia una situazione di fatto corrispondente a quella indicata è punibile con una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 127 del Codice di proprietà industriale.

Durata della tutela La durata della registrazione del marchio, tanto a livello nazionale, quanto a livello europeo e internazionale, è di 10 anni e retroagisce a decorrere dalla data in cui avviene il deposito. È possibile, inoltre, procedere al rinnovo dello stesso per un

numero indefinito di volte, sempre per periodi decennali. Il rinnovo può essere eseguito senza alcuna penalità entro l’ultimo giorno del mese della data di scadenza, nonché nei sei mesi successivi previo il pagamento di una tassa di mora. Decorso quest’ultimo termine il marchio decade e nel caso sarà necessario proporre una nuova istanza di registrazione.

Richieste di pagamento da parte di sedicenti organizzazioni di registrazione e tutela I diritti e le imposte per il deposito dei marchi sono esclusivamente quelli che vengono richiesti dall’UIBM per il marchio nazionale, dall’EUIPO per il marchio comunitario o dal WIPO per il marchio internazionale in sede di presentazione della domanda. Segnaliamo che tuttavia operano sedicenti organizzazioni che richiedono a proprio favore pagamenti collegati alle procedure di deposito e registrazione. Avvisiamo pertanto tutte le imprese di non effettuare alcun pagamento a soggetti diversi da quelli sopraindicati, né a dar loro alcun riscontro scritto o verbale, ma piuttosto di segnalarci tali pratiche, in modo da informare le autorità competenti. L’ufficio economico di Confapi FVG resta a disposizione per ogni ulteriore informazione o richiesta circa il deposito dei marchi.

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(EV)


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