APINFORMA
numero 10 31 maggio 2024
DIGITALISATION AND ROBOTICS
SOLUTIONS:
COMPACT WIRELESS — IO-LINK — OPC-UA
ELECTRIC ACTUATORS — J PRODUCTS — SENSORS — COMPACT & LIGHT WEIGHT — MACHINE ADJUSTMENT
A fine giugno il versamento delle imposte
Esportatori abituali
Tardive certificazioni uniche (CU)
Registro titolari effettivi
Acquisto prodotti riciclati e imballaggi verdi
Deduzioni forfetarie autotrasporto
Autotrasportatori. Rincari luglio 2022
Inail. Incentivi alle imprese
numero 10 31 maggio 2024
Attivabili i tirocini estivi in convenzione con la Regione
CCNL Unionmeccanica Confapi
SOA: rinnovo attestazione per la Modula Group Srl
Salva Casa: in vigore le semplificazioni per l’edilizia
ORGANIZZAZIONE
CQC rilasciata da uno Stato extra UE non valida in Italia
Scadenze aziendali del mese di giugno 2024
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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A fine giugno il versamento delle imposte
Con la maggiorazione
dello 0,40% il termine Slitta al 31 luglio 2024
PREMESSA
Il termine per il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi riferita al 2023 ha subito modifiche per quanto riguarda la rateizzazione prevedendo l’unificazione dei termini al 16 del mese successivo e completamento entro il 16 dicembre in luogo del 30 novembre. I termini canonici per il versamento rimangono quelli del 30 giugno (che slitta al 1° luglio perché festivo) o del 31 luglio versando la maggiorazione dello 0,4%. Per le società di capitali qualora, alla presenza di particolari situazioni, si sia deciso di convocare l’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, vale a dire entro il 29 giugno 2024, il termine per il versamento delle imposte è il 31 luglio 2024. Tale termine può essere ulteriormente differito di 30 giorni applicando una maggiorazione dello 0,40%. Entro questi termini si dovrà pertanto provvedere al versamento del saldo 2023 e del primo acconto delle imposte riferito all’anno in corso. In queste scadenze rientrano tutte le imposte risultanti dal modello REDDITI, quindi Irpef, Ires, Irap, addizionali, cedolare secca e imposte sostitutive.
IL SALDO 2023
Con riferimento al saldo Irpef 2023 da effettuarsi entro le date sopra indicate, il versamento deve considerare gli acconti eventualmente versati nel corso del 2023 prendendo a riferimento il rigo RN45. L’imposta non deve essere versata qualora d’importo è inferiore a 12 euro con riferimento all’Irpef e alle addizionali, mentre con riferimento all’Irap l’importo minimo è fissato a 10,33 euro, tali limiti rilevano anche ai fini della possibilità di effettuare le compensazioni.
Entro il termine del 30 giugno (1° luglio perché festivo) o del 31 luglio con maggiorazione, si deve
provvedere al versamento anche del saldo relativo alla cedolare secca, ricordando che l’aliquota ordinaria è del 21%, mentre quella ridotta al 10% è riconosciuta ai contratti di locazione a canone concordato relativi a situazioni particolari.
Entro gli stessi termini le società di capitali considerate di comodo, sono tenute ad effettuare il versamento della maggiorazione dell’aliquota Ires del 10,50% utilizzando lo specifico codice tributo.
Il saldo interessa anche l’imposta dovuta sugli immobili situati all’estero (IVIE) e le attività finanziarie detenute oltre confine (IVAFE).
L’ACCONTO IRPEF
PER IL 2024
Entro il termine del 30 giugno (1° luglio perché festivo) o del 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%, vanno versati anche gli acconti per il periodo d’imposta in corso.
L’importo dovuto può essere calcolato utilizzando il metodo storico oppure quello previsionale.
Con il metodo storico si dovrà considerare il rigo differenza o il rigo imposta dovuta, al netto di eventuali saldi a credito risultanti dalla dichiarazione.
Con il metodo previsionale gli acconti vanno versati sulla base di quello che presumibilmente sarà il reddito per l’anno in corso. La scelta dei due metodi riguarda la singola imposta e non tutte le imposte della dichiarazione, pertanto una ditta individuale potrebbe scegliere il metodo storico per l’acconto Irpef e il previsionale per l’acconto Irap.
Per quanto riguarda l’Irpef il versamento dell’acconto va calcolato sul 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente prendendo a riferimento il rigo RN34 del modello REDDITI tenendo presente quanto segue:
- se tale importo è inferiore a 51,65 euro non è dovuto l’acconto;
- se superiore a 51,65 ma inferiore a 257,52 il versamento va effettuato in unica soluzione entro novembre 2024;
- se superiore a 257,52 il versamento va effettuato in due rate di cui la prima, pari al 40% (50% per i soggetti Isa), entro il 30 giugno 2024 (1° luglio perché festivo) e il rimanente 60% (50% per i soggetti Isa) entro novembre 2024.
All’interno del modello REDDITI PF è inserito un prospetto “Acconto 2024”, nel quale, qualora si utilizzi il metodo previsionale, vanno inseriti comunque gli importi determinati con il metodo storico e non i minori importi effettivamente versati.
L’ACCONTO E SALDO IRES
Il versamento dell’Ires deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo. Versando la maggiorazione dello 0,40% è possibile differire di 30 giorni il versamento delle imposte. Così se il bilancio è stato approvato il 29 aprile 2024, il pagamento delle imposte può essere effettuato entro il 30 giugno 2024 (1° luglio perché festivo) oppure nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%, arrivando così al 31 luglio. La mancata approvazione del bilancio entro i 30 giorni successivi al termine ordinario di 120 giorni comporta l’obbligo di pagamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio.
Per quanto riguarda l’acconto Ires è dovuto nella misura del 100% dell’imposta dovuta nell’anno precedente rinvenibile nei righi RN17 o RN28 rispettivamente di REDDITI SC e ENC.
Il versamento dell’acconto va eseguito secondo le seguenti modalità:
- se inferiore a 20,66 euro non è dovuto l’acconto;
- se superiore a 20,66 ma inferiore a 257,52 il versamento va effettuato in unica soluzione entro novembre 2024;
- se superiore a 257,52 il versamento va effettuato in due rate di cui la prima, pari al 40% (50% per i soggetti Isa), entro la scadenza prevista per il saldo visto sopra e il rimanente 60% (50% per i soggetti Isa) entro novembre 2024.
ACCONTO
IRAP
Il primo acconto Irap 2024 segue le regole viste sopra, vale a dire che il parametro sul quale calcolarlo è il 100% dell’imposta dell’anno precedente. L’acconto non è dovuto se l’imposta a debito indicata nel rigo IR21 è inferiore a 20,66 euro per i soggetti Ires. Qualora l’acconto sia dovuto, andrà versato in due rate di cui la prima, parti al 40%, entro il 30 giugno 2024 (1° luglio perché festivo) e il rimanente 60% entro novembre di quest’anno.
CEDOLARE SECCA
I contribuenti che hanno locato immobili abitativi per i quali hanno esercitato l’opzione per l’appli-
cazione della cedolare secca, sono tenuti al versamento dell’acconto pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Come accennato la misura del 21% può essere ridotta al 10% con riferimento agli immobili situati in comuni ad alta tensione abitativa, ai contratti a canone concordato stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari e per quelli situati nei comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.
Anche per la cedolare secca il primo acconto, pari al 40%, deve essere versato entro il 30 giugno 2024 (1° luglio perché festivo) mentre il rimanente 60% entro il mese di novembre.
Il versamento deve essere eseguito come segue:
- se l’importo del rigo RB11 campo 3 è inferiore a 51,65 euro non è dovuto l’acconto;
- se superiore a 51,65 ma inferiore a 257,52 il versamento del 100% va effettuato in unica soluzione entro novembre 2024;
- se superiore a 257,52 il versamento va eseguito in due rate di cui la prima, pari al 40%, entro il 30 giugno 2024 (1° luglio perché festivo) e il rimanente 60% entro novembre 2024.
TASSAZIONE SEPARATA
Nell’ipotesi in cui nel corso del 2023 siano stati percepiti redditi assoggettabili a tassazione separata, si deve procedere al versamento di un importo a titolo di acconto pari al 20% di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi e in particolare al rigo RM14, colonna 4. Sono esclusi dal versamento dell’acconto i redditi di capitale e quelli per i quali il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria.
I VERSAMENTI
Gli importi a debito da versare possono essere compensati con eventuali importi a credito riferiti allo stesso tributo (verticale) o con altri tributi (orizzontale). Si ricorda che per compensare orizzontalmente importi a credito riguardanti le imposte dirette, indirette e Iva superiori a 5.000 euro, è richiesta l’apposizione del visto di conformità nella relativa dichiarazione annuale. La compensazione non è consentita alla presenza di imposte erariali iscritte a ruolo dovute in tutto o in parte all’utilizzo indebito di crediti da parte del contribuente.
Ricordiamo che la compensazione di crediti inesistenti è sanzionata nella misura dal 100% al 200% dei crediti stessi, mentre per l’utilizzo di crediti esistenti ma non spettanti la sanzione è del 30%.
ObbLIGO ENTRATEL/FISCONLINE
Si ricorda che per le compensazioni orizzontali oltre al limite di 5.000 euro con il visto di conformità è previsto l’obbligo di utilizzo del canale telematico per l’invio del modello F24. Per i titolari di partita Iva, è obbligatorio utilizzare esclusivamente gli strumenti telematici messi a disposizione dalle Entrate per effettuare le compensazioni orizzontali con i modelli F24, risultanti da crediti d’imposta indicati nel quadro RU e riferiti alle imposte sopra indicate.
Si deve utilizzare il modello F24 telematico utilizzando esclusivamente gli strumenti telematici messi a disposizione dalle Entrate, escludendo quindi l’home banking.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Ricordiamo che è sempre possibile sanare even-
tuali omissioni, ritardi o insufficienti versamenti con l’utilizzo del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. 472/1997.
Le sanzioni in questi casi sono così calcolate:
- 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14°;
- 1,5% dal 15° al 30° giorno di ritardo;
- 1,67% dal 31° al 90° giorno di ritardo;
- 3,75% se la regolarizzazione viene eseguita entro il termine della dichiarazione annuale;
- 4,29% se la regolarizzazione viene eseguita entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo;
- 5% se la regolarizzazione viene eseguita entro i termini prescrizionali dell’accertamento.
Oltre alla sanzione si dovrà provvedere al versamento degli interessi moratori calcolati, dal 1° gennaio 2023, nella misura del 2,5%.
Esportatori abituali
Cambiano le regole per Sanare le irregolarità
PREMESSA
Dal 1° settembre 2024 cambieranno le regole per sanare le irregolarità legate alle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali. Il decreto delegato in materia di sanzioni ha portato all’inserimento del nuovo comma 3 all’art. 7 del D. Lgs. 471/97 riducendo la sanzione al 70% dell’imposta in luogo di quella dal 100 al 200%, per l’emissione di fatture non imponibili in assenza di dichiarazione d’intento. Di seguito gli interventi più significativi previsti dalla riforma.
CESSIONARI
E COMMITTENTI
Le riforma del regime sanzionatorio interviene anche nei casi in cui il cessionario/committente trasmette la lettera d’intento senza avere i presupposti o utilizzi il plafond oltre il limite maturato. Anche in questi casi la sanzione viene ridotta al 70% con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. In caso di splafonamento la sanzione del 70% deve essere calcolata sull’Iva dell’importo splafonato correggendo l’errore nei modi previsti dalla risoluzione n. 16/2017. Anche il fornitore che effettua cessioni o prestazioni non imponibili prima di aver riscontrato telematicamente la trasmissione della dichiarazione d’intento, dal prossimo mese di settembre sarà sanzionato nella misura del 70% dell’imposta.
PLAFOND VINCOLATO
In caso di plafond vincolato, vale a dire quello riconosciuto al promotore di una triangolazione comunitaria dove è prevista l’esportazione dei beni acquistati nei sei mesi dalla consegna, la sanzione viene ridotta nella misura del 35% dell’Iva. È comunque possibile regolarizzare l’acquisto versan-
do l’imposta nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine semestrale.
L’ESPORTATORE
AbITUALE
La situazione diventa più articolata quando un soggetto riceve una fattura in regime di non imponibilità senza aver trasmesso alcuna dichiarazione d’intento, situazione che si può verificare a inizio anno quando il fornitore continua a fatturare sulla base della lettera d’intento dell’anno precedente. In questi casi il primo responsabile è il fornitore ma anche il committente/cessionario deve attivarsi perché destinatario di una fattura irregolare. Fino ad agosto l’errore si sana versando l’imposta nei 30 giorni successivi alla registrazione della fattura. Se il cessionario/committente non regolarizza la sanzione è pari al 100% dell’Iva.
Dal prossimo 1° settembre l’esportatore potrà regolarizzare la violazione senza versare l’imposta limitandosi a denunciare l’errore all’amministrazione finanziaria entro 90 giorni con modalità che saranno definite in futuro. Solo dopo il decorso dei 90 giorni scatterà la sanzione del 70% dell’imposta, quest’ultima sarà recuperata presso il fornitore, autore della violazione, irrogando a quest’ultimo una sanzione specifica.
Non sarà più necessario quindi un coordinamento tra gli operatori per regolarizzare l’omissione perché la procedura attribuisce ad ogni parte in causa la propria responsabilità.
PLAFOND
Non si evidenziano modifiche sostanziali per quanto riguarda lo splafonamento, in caso di acquisti superiori al plafond disponibile si continuerà ad applicare la disposizione prevista dalla risoluzione n. 16 del 2017 dell’Agenzia delle Entrate. In particolare sarà possibile regolarizzare l’errore emettendo una nota di debito da parte del fornitore oppure tramite autofattura e versamento dell’Iva con F24 o nella liquidazione per le regolarizzazioni entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento. In questi casi oltre al versamento dell’imposta e degli interessi, si dovrà versare anche la sanzione del 70% con possibilità di ravvedimento operoso.
CESSIONI COMUNITARIE
Si evidenzia che la norma interviene (complicandola) anche sull’annosa questione relativa alla prova del trasferimento fisico della merce in ambito comunitario. Tema da sempre delicato e fonte di discussioni con l’amministrazione finanziaria soprattutto nella nostra Regione dove gli operatori subiscono, dalla controparte estera, le condizioni di trasporto utilizzando quasi sempre la clausola franco fabbrica (Ex Works).
Viene introdotta la punibilità del mancato arrivo dei beni nello stato membro comunitario di destinazione nei 90 giorni dalla consegna per le cessio-
ni con trasporto a cura del cessionario o di terzi per suo conto, intervenendo nel comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs. 471/1997.
In questi casi, la regolarizzazione può essere eseguita nei 30 giorni successivi versando l’imposta al fine di evitare la sanzione del 50% dell’imposta. La riqualificazione da operazione non imponibile a operazione imponibile non dovrebbe avere ripercussioni sulla disciplina del plafond Iva. Si tratta di una disposizione destinata a creare non poche difficoltà agli operatori, ritorneremo sull’argomento.
Tardive certificazioni uniche (CU)
i Chiarimenti delle entrate per il ravvedimento
Con la circolare n. 12/E del 31 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate, alla luce dei quesiti formulati dai centri di assistenza fiscale (CAF), illustra le novità, per l’anno d’imposta 2023, relative all’utilizzo, la compilazione e l’apposizione del visto di conformità, nonché alcune precisazioni concernenti gli oneri detraibili sul “modello 730/2024”. Tra i chiarimenti forniti segnaliamo quello sull’ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche (CU) oltre i termini ordinariamente previsti. L’Agenzia evidenzia che la norma sanzionatoria posta a presidio della tempestività dell’invio della CU prevede una sanzione di 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un
massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro. Quest’impianto sanzionatorio permette di superare il precedente orientamento dell’Agenzia espresso con la circolare n. 6/E del 2015, che riteneva inapplicabile il ravvedimento operoso.
Ne consegue che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti. Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle Entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.
Registro titolari effettivi
nuova
SoSpenSione
Il Consiglio di Stato, con ordinanze cautelari dello scorso 17 maggio 2024, ha disposto la sospensione dell’entrata in vigore del Registro dei titolari effettivi che, altrimenti, era divenuto operativo dopo che il TAR del Lazio, con sentenze del 9 aprile 2024, aveva respinto i ricorsi proposti dalle società fiduciarie per ottenere l’annullamento del decre-
to MIMIT 29 settembre 2023. Fra le motivazioni della sospensione, vengono richiamati i profili di complessità che le questioni oggetto del giudizio presentano, tali da richiedere “approfondimenti di merito incompatibili con la sommarietà propria della presente fase cautelare”. Inoltre, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’immediata entrata in vigore del Registro a seguito della decisione del TAR comporta, per i soggetti tenuti all’iscrizione, tutta una serie di adempimenti che potrebbero risultare imposti in maniera illegittima, alla luce della decisione che verrà presa da tale organismo. L’udienza di discussione è stata fissata al 19 settembre 2024.
Acquisto prodotti riciclati e imballaggi verdi
iStruzioni per la fruizione del Credito d’impoSta
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024
è stato pubblicati il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica del 2 aprile 2024, n. 132, il quale definisce le modalità di applicazione del contributo statale previsto a favore delle imprese che acquistano prodotti derivati da plastica riciclata o imballaggi biodegradabili. In particolare, il decreto in esame stabilisce criteri e regole per la fruizione del credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute, riconosciuto, ai sensi della “Legge di bilancio 2023”, a tutte le imprese
che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili (ex normativa Uni En 13432:2002) o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro. Il decreto aggiunge espressamente nel campo di applicazione dell’agevolazione anche gli imballaggi in carta e cartone e gli imballaggi in legno o impregnati.
Per quanto riguarda la procedura di accesso al finanziamento, viene previsto che i soggetti interessati e in possesso dei requisiti, avranno 60 giorni di tempo dall’attivazione della procedura informatica (che sarà comunicata sul sito istituzionale del MASE) per presentare istanza di accesso all’agevolazione, il cui importo massimo annuale è fissato in 20.000 euro. Il budget complessivo dell’operazione ammonta a 10 milioni di euro.
(C)
Deduzioni forfetarie autotrasporto
individuati gli importi per le impreSe minori
Con il comunicato stampa n. 74 del 10 giugno 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato via libera agli importi delle deduzioni forfettarie per le spese non documentate sostenute nel periodo di imposta 2023, per i trasporti in conto terzi effettuati personalmente dall’imprenditore o dai singoli soci delle società di persone, che siano in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione. Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documen-
tate per il periodo d’imposta 2023 nella misura di 48,00 euro per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, l’importo della deduzione ammonta al 35% di quelli effettuati oltre tale ambito (€ 16,80). A sua volta, con un successivo comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti istruzioni per quanto riguarda le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, si precisa che la deduzione in parola “va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.”
Autotrasportatori. Rincari luglio 2022
definiti
Criteri e modalità
di attuazione del Credito
Sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e trasporti è stato pubblicato il decreto direttoriale n. 263 del 31 maggio 2024, che disciplina i criteri e le modalità di attuazione del credito d’imposta, riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi per il gasolio acquistato nel mese di luglio 2022, per tener conto dei rincari generati dall’inizio del conflitto in Ucraina.
La legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 296 della legge 213 del 30 dicembre 2023) ha esteso questa misura – altrimenti prevista per i primi due trimestri del 2022 - al mese di luglio 2022, prevedendo uno stanziamento di 20 mln € per una percentuale massima del 12% (come indicata all’art. 14, comma 1, lett. a, terzo periodo del decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022).
Secondo le intese intercorse con il MIT al termine dell’incontro del 29 maggio 2024, la pubblicazione del decreto doveva essere preceduta da un comunicato del medesimo Ministero (ad oggi non ancora emanato), che avrebbe dovuto precisare tempi e modi per il riconoscimento del beneficio, oltre a spiegare le motivazioni alla base delle seguenti criticità:
- La oramai certa riduzione della suddetta
percentuale del 12%, legata allo stanziamento della misura (20 mln €) insufficiente per soddisfare tutte le 15.000 istanze ricevute ed accolte nel periodo utile alla presentazione delle domande (dal 6 al 13 dicembre 2023), tenuto conto che sarebbero serviti 54 mln €.
- La mancata previsione della non imponibilità del credito in esame ai fini fiscali, a differenza di quanto accaduto con il primo e il secondo trimestre del 2022. A questo proposito, l’art. 5 del decreto direttoriale stabilisce che “Esso (ndr: il credito d’imposta) concorre alla formazione del reddito d’impresa, della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed infine rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi..”.
La base giuridica della misura è il Temporary framework legato al conflitto bellico in Ucraina, in scadenza al 30 giugno 2024. Pertanto, entro questa data il MIT dovrà completare le verifiche di sua competenza e predisporre l’elenco definitivo delle imprese ammesse con gli importi riconosciuti, che sarà inviato all’Agenzia delle Dogane e all’Agenzia delle Entrate per l’inserimento nei cassetti fiscali delle imprese beneficiarie.
Per l’utilizzo in compensazione, oltre all’inserimento della cifra nel cassetto fiscale, occorrerà attendere l’emanazione del codice tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, l’utilizzo in compensazione sarà possibile solo rispetto a debiti fiscali sorti entro il 30 giugno 2024.
Inail. Incentivi
alle imprese
reSi noti
gli elenChi provviSori
C.d. no CliCk day
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’Avviso pubblico ISI Inail 2023 e, da ultimo, alla circolare prot. n. 202/AdT del 6 giugno 2024 e ad Apinforma n. 9/2024, p. 18, in corso di pubblicazione, per segnalare che il 3 giugno 2024 sul sito
web dell’Inail (www.inail.it) sono stati resi noti gli elenchi provvisori c.d. No click day (NCD). Le domande presenti in tali elenchi, ordinate sulla base del tempo di registrazione in “Procedura Domanda”, sono ammesse alla fase di upload. La data di inizio della fase di upload della documentazione a completamento della domanda sarà comunicata entro il 28 giugno 2024.
Infine, il successivo 4 giugno l’Inail ha reso noto sul proprio sito web il calendario rimodulato delle scadenze della procedura informatica che tiene conto di quest’ultima scadenza e che si riprende testualmente di seguito.
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda 15 aprile 2024
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda
Pubblicazione Regole tecniche per l’invio del codice domanda tramite sportello informatico – Click Day
Pubblicazione tabella temporale
Inizio periodo download codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico
Pubblicazione elenchi NCD (No Click Day)
30 maggio 2024 ore 18:00
Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico Isi 2023
Tabella temporale
3 giugno 2024
3 giugno 2024
Upload della documentazione per le domande degli elenchi NCD entro il 28 giugno 2024 sarà comunicata la data di inizio della fase di upload
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori
Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi a tutti gli elenchi cronologici provvisori pena la decadenza della domanda)
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD)
Upload della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi
Si riporta anche, per opportuna e immediata consultazione, la “Tabella temporale” di cui sopra con le specifiche scadenze, allegata al documento “Regole tecniche e modalità di svolgimento” ugualmente sopra citato.
Si rammenta, infine, che la pubblicazione sul sito web dell’Inail degli elenchi NCD in oggetto co-
28 giugno 2024
in aggiornamento
stituisce a tutti gli effetti formale comunicazione alle imprese ai fini del perfezionamento della domanda.
Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
(AdT)
AVVISO PUbbLICO ISI 2023
In attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell’articolo 1, commi 862 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Invio della domanda on line ai sensi dell’art. 14 dell’avviso pubblico ISI 2023
“Tabella Temporale” - Allegato al documento “Regole tecniche e modalità di svolgimento”
DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI AbILITATE IN CIASCUN MOMENTO
Momento 1
Momento 2
Momento 3
Momento 4
Momento 5
Momento 6
Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore 3/6/2024 10:00
Inizio della possibilità di registrazione sul portale del partecipante e dell’amministratore 4/6/2024 10:00
Disponibilità dell’indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda 14/6/2024 10:00
Inizio autenticazione e pagina di attesa. Pagina di test non disponibile sul portale partecipante 19/6/2024 10:00
Inizio della fase di invio della domanda 19/6/2024 11:00
Fine della fase di invio della domanda 19/6/2024 11:20
Attenzione: Il giorno in cui vengono collocati i momenti 4, 5 e 6, con particolare riguardo alla fase conclusiva del momento 6, è considerato “data di apertura e chiusura dello sportello informatico”, da cui decorrono i 14 giorni per la pubblicazione degli elenchi cronologici.
Attivabili i tirocini estivi in convenzione con la Regione
tuti Tecnici Superiori, le Scuole secondarie di II grado, e gli enti formativi limitatamente ai propri studenti.
indiCazioni operative e webinar illuStrativo
A partire dal 15 maggio e fino al 2 agosto 2024 possono essere attivati i tirocini estivi per gli studenti che abbiano compiuto i 15 anni e che siano regolarmente iscritti a un percorso di istruzione (secondario di II grado, universitario, ITS) o di istruzione e formazione professionale, nel periodo di sospensione delle attività didattiche con una durata minima di 14 giorni e massima di 3 mesi. Il tirocinio estivo, di tipo “extra-curricolare”, ha finalità formative e di orientamento e non costituisce un rapporto di lavoro. Viene attivato sulla base di una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante (l’Azienda). Alla convenzione, redatta sulla base del modello messo a disposizione dalla Regione FVG, si accompagna il Progetto Formativo Individuale, il quale definisce le attività formative e gli obiettivi attesi.
I soggetti promotori possono essere i Centri di Orientamento Regionali (COR), costituti presso i CPI della Regione FVG, o le Università, gli Isti-
L’Azienda che intende attivare un tirocinio estivo deve farsi carico degli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro, compresi gli oneri per l’assicurazione per infortunio INAIL e la responsabilità civile nei confronti di terzi (RCT).
Al tirocinante spetta una indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili per 20 ore settimanali, che aumenta proporzionalmente all’impegno orario settimanale, fino a un massimo di 40 ore, a fronte delle quali è riconosciuta un’indennità minima di 500 euro lordi mensili. L’importo massimo che, invece, può essere riconosciuto al tirocinante non deve superare la retribuzione spettante a un apprendista.
La modulistica per l’attivazione del tirocinio tramite i Centri di Orientamento Regionali è reperibile al link seguente Modulistica tirocini estivi (Regione FVG).
A breve organizzeremo un webinar di approfondimento in collaborazione con gli uffici della Regione FVG di cui sarà data notizia con circolare dedicata.
L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento (dott. Alessandro Giachin, tel. 0432.507377 - email lavoro@confapifvg.it).
(AG)
Magazzino in movimento!
I PRIMI IN ITALIA
Attenzione per la qualità, collaborazioni con prestigiose università e conformità alle direttive ASL in tema antisismico
VERIFICHE PERIODICHE
OBBLIGATORIE
(D.Lgs. 81/2008)
E REDAZIONE DEL
REGISTRO DI CONTROLLO
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Da 50 anni SACER opera in Friuli e in tutto il Nordest occupandosi di vendita, noleggio e assistenza di carrelli elevatori, attrezzature e accessori.
Con un gruppo di professionisti di grande esperienza commerciale, amministrativo e tecnico e una solida rete di partner, SACER è l’azienda d’eccellenza per le esigenze di movimentazione e organizzazione delle merci.
CCNL Unionmeccanica
Confapi
aumenti Contrattuali
dal 1° giugno 2024
Si fa seguito alla circolare prot. n. 216/2024 per comunicare che, in attuazione di quanto previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL del 26 maggio 2021, in data 11 giugno 2024 UNIONMECCANICA
CONFAPI E FIM CISL, FIOM CGIL E UILM UIL hanno sottoscritto il verbale di accordo in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e indennità di reperibilità con decorrenza dal 1° giugno 2024. Sulla base della dinamica inflattiva consuntivata relativa all’anno 2023, misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati”, così come comunicata dall’ISTAT il 7 giugno 2024 - pari al 6,9% - e verificato che l’importo è superiore agli incrementi retributivi previsti dal CCNL, in adempimento all’ultimo comma dell’art. 40 del CCNL, si è proceduto ad adeguare i minimi tabellari per livello come di seguito riportati:
Le Parti hanno proceduto altresì all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfettizzata e dell’indennità di reperibilità in essere dal 1° giugno 2024.
L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento (dott. Alessandro Giachin, tel. 0432.507377 - email lavoro@confapifvg.it). (AG)
INDENNITà DI REPERIbILITà
Superiore al
SOA: rinnovo attestazione per la Modula Group Srl
è QualifiCata
anChe per l’eSeCuzione di faCCiate Continue oS18-b
La Modula Group Srl è un’azienda consolidata nel settore dei serramenti e rivestimenti ad alta efficienza energetica. Una realtà giovane e dinamica che vanta la collaborazione di personale qualificato e partner certificati di livello internazionale.
Attualmente si colloca nella nuova sede di Martignacco in Via Spilimbergo 160 in un complesso di 15000 mq, con 1200 mq di area produttiva e 250 mq di area espositiva interattiva.
Modula Group Srl ha investito risorse in diversi ambiti per essere un’eccellenza sul mercato non solo regionale, ma anche nazionale.
Il ciclo produttivo è diventato sempre più automatizzato, preciso e veloce grazie a macchinari all’avanguardia, ultima novità in ordine di tempo l’acquisto di un centro di lavoro con controllo numerico a 5 assi.
Grazie alla costante formazione del personale (posatori qualificati EQF3 e capisquadra certificati UNI11673-2), l’azienda fornisce un servizio sempre più completo e curato in ogni dettaglio, al quale si accompagnano prodotti di qualità e altamente personalizzati.
Nel suo stabilimento, Modula Group Srl produce serramenti in alluminio a taglio termico, facciate e rivestimenti di facciata con un approccio attento alla qualità dei materiali e al risultato finale. Tali peculiarità sono
possibili grazie all’attenzione con cui l’ufficio tecnico segue ogni fase della commessa, dalla progettazione alla realizzazione, fino alla posa in opera, per soddisfare appieno le richieste del Cliente e garantire elevati standard di qualità.
La costante attenzione alle novità del settore ha permesso di ampliare negli anni l’offerta per rispondere con efficacia alle esigenze di una Clientela sempre più attenta al risparmio energetico e alle ultime tendenze nei temi del architecture & interior design: importanti le applicazioni per l’automazione di porte e finestre nella gestione degli ingressi e dei sistemi energetici dell’edificio (smart building).
L’azienda non si occupa unicamente del settore privato. Molti sono stati gli interventi eseguiti presso edifici pubblici come la casa di riposo di Aviano, l’ospedale di Udine, i municipi di Trasaghis e Forgaria nel Friuli e strutture scolastiche in diversi comuni del FVG tra cui Villesse e Brugnera.
Negli ultimi anni Modula Group srl si è affacciata con successo anche sul mercato fuori regione ed in particolare al mondo delle RSA
con imponenti progetti a Genova, Brescia e a Milano (clienti privati), in cui ha partecipato attivamente con serramenti e rivestimenti, fornendo un prodotto di qualità e rispettoso dell’aspetto normativo. È possibile visionare online la galleria sempre aggiornata dei progetti realizzati all’indirizzo www.modulagroup.it, oppure sulle pagine Facebook e Instagram @modulagroup.
Dal 2022 la Modula Group è in possesso delle certificazioni EN1090 (Esecuzione di strutture in acciaio e strutture in alluminio) e la certificazione SAC 1 che attesta le caratteristiche essenziali di una porta antipanico, ed è obbligatoria ogniqualvolta il piano di evacuazione è sottoposto all’ispezione dei vigili del fuoco o ogniqualvolta l’impresa committente lo chieda quale requisito contrattuale.
Dal 2023 è in possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2015, e della certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015, grazie a tale norma, le aziende attuano un metodo di lavoro e una produzione che sono il più possibile rispettosi dell’ambiente.
Nella crescita costante di questi ultimi anni l’impresa ha ottenuto anche l’attestazione SOA, certificazione obbligatoria per la partecipazione ai Lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, attestandosi per la categoria OS6 per la III bis classifica per un importo di 1.500.000 euro e la
categoria OS18-B per la I classifica per un importo di 258.000 euro.
Con il recente rinnovo, la Modula Group srl ha incrementato la qualifica relativa alla categoria OS6 per eseguire lavori, fino ad un importo massimo di euro 1.800.000,00, relativi a: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; categoria che riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. A questa categoria si aggiungono i lavori relativi a componenti per facciate continue (OS18-B) categoria che riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale, fino ad un importo massimo di euro 319.600. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Salva Casa: in vigore le semplificazioni per l’edilizia
STATO LEGITTIMO
(ART. 1, COMMA 1, LETT. b)
Si introduCe la regola del Silenzio aSSenSo
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.
Il decreto, modifica direttamente le norme del Testo Unico dell’edilizia (DPR n. 380 del 6 giugno 2001), con semplificazioni in materia di edilizia e urbanistica permettendo la regolarizzazione delle cosiddette “lievi difformità edilizie”.
Non si tratta di un condono edilizio vero e proprio ma di una sanatoria, appunto, che consentirà di sanare piccoli abusi o difformità. Si tratta di un provvedimento importante perché grazie alle nuove norme sarà possibile regolarizzare un immobile e di conseguenza venderlo o ristrutturarlo, accedendo anche ai bonus edilizi.
Infatti, un edificio non in regola con le norme edilizie e urbanistiche non può essere venduto né sottoposto a importanti interventi di ristrutturazione. Di seguito scopriamo le principali novità del così detto decreto Salva Casa.
ATTIVITà DI EDILIZIA LIbERA
(ART. 1 COMMA 1 LETT. A)
La norma apporta due modifiche all’articolo 6 del DPR 380/2001 che disciplina le attività eseguibili in regime di edilizia libera (ossia senza alcun titolo edilizio) in particolare su:
- le Vetrate Panoramiche Amovibili (VEPA), anche per i porticati rientranti all’interno dell’edificio;
- le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia composta da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determinino spazi stabilmente chiusi e non abbiano un impatto visivo e ingombro apparente disarmonici.
La norma modifica l’art. 9-bis del Dpr 380/2001 riducendo alcuni oneri amministrativi per i cittadini in materia di “Stato legittimo”, per la cui dimostrazione sarà sufficiente presentare il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria. Ne deriva quindi che le parziali difformità che saranno sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo di un immobile. Con questa modifica normativa sono state ricomprese tra le modalità per certificare la regolarità edilizia e urbanistica, anche le diverse forme di fiscalizzazione dell’abuso edilizio che fino ad ora non consentivano, secondo la prevalente giurisprudenza, la piena regolarizzazione dell’immobile, oltre che le tolleranze.
DESTINAZIONE D’USO
(ART. 1, COMMA 1, LETT. C)
Per quanto riguarda le destinazioni d’uso viene modificato l’art. 23-ter del Dpr 380/2001 con l’intento di agevolare i cambi di destinazione d’uso di singole unità immobiliari senza opere, in particolare, all’interno delle aree urbane.
Sono consentiti il mutamento di destinazione d’uso senza opere tra le categorie funzionali di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Zone territoriali omogenee), o nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia. Si prevede inoltre che gli strumenti urbanistici comunali potranno fissare eventuali specifiche condizioni.
Ogni mutamento di destinazione d’uso è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatte salve le eventuali norme regionali che fissino prescrizioni più favorevoli, mentre restano ferme le disposizioni del testo unico per l’edilizia nel caso in cui siano previste opere edilizie.
TOLLERANZE COSTRUTTIVE
ED ESECUTIVE
(ART. 1, COMMA 1, LETT. F)
Il Decreto modifica l’art. 34-bis Dpr 380/2001 e
le nuove norme prevedono che, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari e lo scostamento dai parametri (altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta, ecc.) non è considerato violazione edilizia se contenuto entro i limiti delle seguenti percentuali:
- 2% per una superficie utile superiore a 500 mq;
- 3% per una superficie utile tra i 300 e 500 mq;
- 4% per una superficie utile tra i 100 e 300 mq;
- 5% per una superficie inferiore a 100 mq.
Qualora tali tolleranze costruttive siano realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico l’art. 3, comma 1, del decreto-legge in esame si prevede l’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica.
Per quanto riguarda il computo della superficie utile, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.
Sempre per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono tolleranze esecutive, ai fini del rilascio dei relativi permessi:
- il minore dimensionamento dell’edificio;
- la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
- le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
- la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
- gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
DIFFORMITà PARZIALI
E NUOVO ACCERTAMENTO DI CONFORMITà IN SANATORIA (ART. 1, COMMA 1, LETT. E), G), h), I)
Sulle difformità, con il nuovo decreto si va a modificare gli articoli 34, 36, 36-bis, 37 del Dpr
380/2001 e art. 3, comma 4) con l’intento di riscrivere “l’accertamento di conformità in sanatoria” ossia l’istituto che regola i casi, le condizioni e il procedimento per ottenere la sanatoria “in via ordinaria” delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio ma previste e quindi consentite dalla strumentazione urbanistica e edilizia comunale.
Vengono individuate due tipologie di accertamento di conformità in sanatoria, in particolare:
- gli interventi eseguiti in assenza, totale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al permesso di costruire di cui all’art. 23 Dpr 380/2001, per i quali, in quanto fattispecie di maggiore gravità, continua a permanere l’attuale regime della doppia conformità urbanistica ed edilizia (previsioni di piano e normativa tecnica), ossia della necessità di rispettare la normativa prevista sia all’epoca della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; - gli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al permesso di costruire nonché quelli realizzati in assenza o in difformità dalla Scia “semplice” di cui all’art. 22 Dpr 380/2001, per i quali vi è il superamento della doppia conformità: si prevede che è sufficiente provare la conformità urbanistica ad oggi (al momento della presentazione della domanda) e la conformità edilizia (normativa tecnica) all’epoca della realizzazione.
Infine, molto importante la norma del nuovo Decreto che supera la regola del silenzio rigetto, introducendo la regola del silenzio assenso, in pratica, in mancanza di risposta da parte dell’Amministrazione entro i termini stabiliti, l’istanza si considera accettata, con le seguenti modalità:
- se il permesso è in sanatoria il termine è pari a 45 giorni;
- per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), invece, il termine è di 30 giorni.
A detti termini devono essere aggiunti, per immobili soggetti a vincolo paesaggistico, fino a 180 giorni.
Confapi Aniem News
la newSletter
dell’unione nazionale
delle impreSe edili
manifatturiere e Settori affini
INCONTRO
DELLA COMMISSIONE bILATERALITà
Lo scorso 23 maggio si è riunita la Commissione Bilateralità istituita nel mese di febbraio nell’ambito del rinnovo del CCNL edili. Nella prima parte dell’incontro è stata esaminata la situazione dell’Edilcassa Calabria, oggetto da anni di un contenzioso tra le parti sociali per il mancato riconoscimento di Confapi Aniem che è tra i soggetti costituenti dell’ente. Nel corso del dibattito, svoltosi alla presenza delle rappresentanze territoriali, i Sindacati hanno riconosciuto la piena legittimità della nostra Associazione ad avere rappresentanza nell’Edilcassa; la Commissione ha pertanto condiviso l’esigenza di rimuovere criticità relazionali e ostacoli strumentali, attivando immediatamente una verifica che coinvolga tutte le parti datoriali interessate, nazionali e regionali. In merito all’ipotesi di accordo su un percorso condiviso in materia di bilateralità (testo proposto da Confapi Aniem) si è registrata l’indisponibilità da parte di alcune Organizzazioni Sindacali; la nostra delegazione ha ribadito la necessità di formalizzare un accordo sulla base del quale saranno poi verificati i percorsi sui territori attualmente sprovvisti di enti bilaterali promananti dal CCNL Confapi Aniem. Le rappresentanze sindacali si sono pertanto impegnate a presentare un loro testo nel prossimo incontro che dovrebbe tenersi all’inizio del mese di giugno.
CONFAPI ANIEM
SOLLECITA TAVOLO DI CRISI
SUL SUPERbONUS.
ALLARME ANChE DALLE bANChE
A seguito della riunione di Giunta svoltasi lo scorso 20 maggio, Confapi Aniem ha sollecitato il Mi-
nistro Giorgetti a convocare immediatamente un “tavolo di crisi” per la gestione delle misure introdotte nel recente decreto legge n. 39/2024 e condividere possibili interventi correttivi finalizzati a rimuovere le criticità esistenti.
Nel comunicato stampa, il Presidente di Confapi Aniem, Gorgio Delpiano ha definito un “guazzabuglio giuridico” l’insieme dei provvedimenti che hanno prodotto sulla disciplina del superbonus “effetti retroattivi, modificando condizioni e presupposti sui quali si erano basate scelte, programmazioni, investimenti. L’intero comparto dell’edilizia privata è stato messo in ginocchio”. L’ultimo decreto introduce ulteriori, insostenibili criticità eliminando le residue possibilità di cessione del credito/sconto in fattura e la possibilità di compensazione con i debiti previdenziali e assicurativi. In questo contesto le banche stanno mettendo in discussione plafond e impegni già assunti. “Tutto ciò avviene - evidenzia Delpiano - con una modalità senza precedenti, intervenendo su processi in corso, su pianificazioni e investimenti imprenditoriali fondati sull’applicazione di leggi dello Stato. Chiediamo da tempo di garantire una conclusione ordinata della gestione di questa esperienza sulla quale, fin da subito, avevamo segnalato anche la presenza di elementi che andavano tempestivamente corretti. Ma così non sta avvenendo, la colpa delle imprese è stata, evidentemente, quella di fidarsi dello Stato”.
Confapi Aniem ha sollecitato pertanto il Ministro Giorgetti ad aprire un “tavolo di crisi” e ad avviare un confronto per definire una politica economico/ fiscale che superi la logica degli interventi a spot e preveda misure strutturali anche per far fronte agli impegni previsti dalla direttiva europea sulle case green.
“Vogliamo mantenere un atteggiamento responsabile, ma dobbiamo dare risposte concrete al comprensibile e legittimo malessere delle imprese - conclude Delpiano -, in caso contrario valuteremo la possibilità di avviare azioni anche di carattere giuridico-amministrativo per sostenere le rivendicazioni del sistema produttivo”.
Si segnala altresì anche la posizione espressa dal sistema bancario che ha condiviso le criticità; secondo il Presidente dell’ABI, Antonio Patuelli
“imprese, condomini e famiglie si possono trovare in situazioni che li portano al default. Credo che nessuno abbia interesse a che ci siano settore dell’economia che vadano in default a seguito di questo Superbonus. Poiché dal primo gennaio 2025 è stato ridotto l’ambito di compensazione è chiaro che le banche, gli assicuratori e gli altri operatori chiaramente dovranno assolutamente fermarsi nel comprare – ha sottolineato il presidente dell’ABI - Non possono comprare se non possono compensare, perché altrimenti il credito fiscale diventa una perdita nel bilancio. Quello che auspico è la creazione di un veicolo che non sia all’interno del consolidamento del bilancio dello Stato, ma che possa essere in grado di coinvolgere risorse pubbliche e private fuori dal bilancio dello Stato diventando acquirente a prezzi mercato”.
L’IMPATTO DELLA DIRETTIVA “CASE GREEN” SULL’ITALIA
Secondo i dati elaborati dalla società di consulenza Deloitte, le abitazioni italiane in classe F e G ammontano al 63%, rispetto al 45% della Germania, al 25% della Spagna e al 21% della Francia. Tenuto conto che il patrimonio immobiliare nazionale è costituito da oltre 13 milioni di edifici, di cui circa l’89% ad uso residenziale (l’83% del quale con una vita di 35 anni e oltre la metà risale agli anni 70), è stato stimato che per raggiungere gli obiettivi della direttiva “case green” (diminuzione del 16% dei consumi entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035) il costo non potrà essere inferiore a 800 miliardi.
La direttiva prevede che gli Stati membri adottino piani di ristrutturazione in grado di coinvolgere almeno il 55% degli edifici con i consumi energetici peggiori.
Secondo lo stesso istituto, per rendere il provvedimento un’opportunità è indispensabile “un piano programmatico che coinvolga developer e costruttori, investitori istituzionali e retail e il sistema bancario, con il contributo mirato dello Stato”.
CONSIGLIO DI STATO: I CRITERI AMbIENTALI DEVONO ESSERE INDICATI IN MODO DETTAGLIATO
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 4701 del 27 maggio 2024) ha dichiarato che i Criteri Ambientali Minimi richiesti per l’affidamento devono essere indicati in modo dettagliato e coerente con le indicazioni del bando di gara. Ciò in quanto i Cam
attengono al profilo sostanziale e pertanto devono riferirsi al concreto oggetto dell’appalto. Tale valutazione vale tanto più per gli affidamenti relativi al verde pubblico; in questo contesto vengono richiamate precedenti pronunce dalle quali emerge che “la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è pacifica nel rinvenire la ratio dell’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi nell’esigenza di garantire “che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari” e nel diffondere l’occupazione “verde” (così, da ultimo, la sentenza n. 6934/2022). La previsione in parola, e l’istituto da essa disciplinato, contribuiscono dunque a connotare l’evoluzione del contratto d’appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica: in particolare, come affermato in dottrina, i cc.dd. green public procurements si connotano per essere un “segmento dell’economia circolare”.
Per i giudici, infine, si pone in contrasto con il principio del risultato una legge di gara che genericamente richiami una disciplina non declinata nelle specifiche tecniche, in vista di una successiva integrazione tale da incrementare il tasso di complicazione e di incertezza del contenuto degli obblighi negoziali.
PER LA DIChIARAZIONE
DI “GARA DESERTA”
RESTA VALIDA
LA DISCIPLINA DEL 1924
Una recente sentenza del Tar Campania (Sent. n. 3258 del 20 maggio 2024) chiarisce quando la stazione appaltante può dichiarare deserta una gara. Il Tribunale ha confermato l’operatività della norma del 1924 (art. 69 del R.D. 827), contenuta nel Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nella quale si prevede che “l’’asta deve rimanere aperta un’ora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui l’amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell’avviso d’asta, che, tenendosi l’asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all’aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta”.
Tale norma, che è stata dettata per consentire alle stazioni appaltanti la selezione del migliore contraente sul presupposto che un effettivo confronto concorrenziale delle offerte sia possibile soltanto in presenza di una pluralità di partecipanti alla gara
(cfr. delibera ANAC n. 89/2022, TAR Campania n. 4371/2019), deve ritenersi tutt’ora in vigore e non abrogata, non mostrando un’incompatibilità diretta con le norme nemmeno del nuovo codice. Anzi la disposizione in parola, Secondo il Tribunale, “risulta pienamente in linea con il nuovo contesto normativo, guardando alla pluralità di offerte come fattore strumentale alla massimizzazione dell’interesse pubblico mediante la selezione dell’offerta che garantisca il miglior rapporto tra qualità e prezzo, come prescritto dal nuovo codice con il principio del risultato…”.
MINISTERO DEL LAVORO:
GLI AGGIORNAMENTI
SULLA PATENTE A CREDITI
Il 3 giugno si è svolto un nuovo incontro al Ministero del Lavoro per definire i contenuti del decreto attuativo relativo alla patente a crediti. Le associazioni datoriali intervenute hanno preannunciato la presentazione di un documento unitario ribadendo l’intenzione di connotare la patente quale strumento qualificatorio e premiale; in apertura dell’incontro, il Ministero ha presentato una nuova bozza del decreto che recepisce le istanze dei Sindacati, esasperando, viceversa, una inaccettabile logica punitiva-repressiva.
Confapi Aniem ha rappresentato, anzitutto, una critica metodologica: sarebbe stato preferibile procedere alla redazione della bozza di decreto dopo aver acquisito le indicazioni anche da parte delle rappresentanze datoriali. Sui contenuti resta fondamentale una correzione degli articoli in modo soprattutto da limitare i casi di revoca e sospensione della patente che, in base al testo attuale, comporterebbero il blocco dell’attività imprenditoriale anche in caso di errori formali nella dichiarazione sul possesso dei requisiti.
Il Ministero, accogliendo i rilievi di Confapi, ha annunciato che si procederà alla prossima riunione solo dopo l’acquisizione delle osservazioni della componente imprenditoriale.
In queste ore si sta procedendo all’ultimazione del documento unitario che mette in evidenza, tra gli altri, i seguenti aspetti:
- tenuto conto del forte impatto che la revoca può avere sull’attività d’impresa si propone di introdurre meccanismi (es. soccorso istruttori) volti ad escludere la revoca stessa a fronte di violazioni formali o di minore gravità, prevedendo al contempo la possibilità di rimuovere gli effetti delle irregolarità;
- la sospensione potrà scattare solo in presenza di “colpa grave”, riferita a evidenti e rilevanti negligenze, imprudenze e imperizie;
- valorizzazione della storicità dell’impresa con l’incremento di un credito per ciascun biennio nella fase di accesso alla patente;
- ulteriore incremento delle fattispecie che consentono l’acquisizione di crediti ulteriori dopo il rilascio.
ANAC: SOSTITUZIONE
GUARD RAIL
NON RIENTRA
NELLA “SOMMA URGENZA”
Secondo l’Anac sostituire i guard rail e asfaltare una strada non rientrano tra le attività “in somma urgenza”, ma fanno parte delle attività di manutenzione ordinaria. Nell’Atto del Presidente dell’Autorità, rivolto a un Comune del Trentino, si ricorda che l’istituto della somma urgenza è disciplinato dal Codice degli Appalti e, come istituto derogatorio alla normativa vigente, richiede “il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resisi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità”.
“Le disposizioni normative al riguardo prevedono la redazione di un verbale di “somma urgenza”, in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; l’esecuzione dei relativi lavori può quindi essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario. Il responsabile del procedimento inoltre è tenuto a compilare entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa”.
CONSIGLIO DI STATO
SU DISCIPLINA AVVALIMENTO NEL NUOVO CODICE
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 4732 del 28 maggio 2024) è intervenuto sulla disciplina dell’avvalimento precisando le differenze tra vecchio e nuovo Codice Appalti.
Come noto, prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, lo stesso Consiglio aveva più volte affermato l’ammissibilità dell’avvalimento c.d. “premiale”, in virtù del quale l’avvalimento interviene sia nell’integrazione di un requisito di partecipazione che nel riconoscimento di punteggio nell’ambito della valutazione
La comunicazione ha radici profonde
Concessionaria esclusiva per la pubblicità su Apinforma
dell’offerta tecnica formulata tenendo in considerazione le competenze, le risorse e le capacità effettivamente trasferite dall’ausiliaria all’ausiliata.
L’art. 104 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede espressamente l’avvalimento premiale ma, come si legge nella stessa Relazione di accompagnamento, la disciplina dell’avvalimento è caratterizzata da un vero e proprio cambio di impostazione. Il risultato di tale cambio di impostazione è:
a) l’indicazione del tipo contrattuale dell’avvalimento, contratto rientrante nella categoria dei contratti di prestito con il quale un concorrente a una procedura di aggiudicazione può acquisire la disponibilità di risorse tecniche e umane altrui per eseguire il contratto;
b) la previsione della normale onerosità del con-
tratto con l’ammissione, comunque, della gratuità nel caso in cui essa corrisponda anche a un interesse proprio dell’impresa ausiliaria;
c) l’attenzione incentrata sul contratto di avvalimento, anziché sul prestito dei requisiti, che ha consentito di ricomprendere nell’ambito dell’avvalimento anche quella particolare figura indicata come avvalimento premiale, in cui il prestito delle risorse è diretto a ottenere un punteggio più elevato e non invece il prestito dei requisiti di capacità mancanti.
La differente impostazione dell’art. 104 del Codice dei contratti pubblici rispetto a quella dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 non consente in alcun modo una sua applicazione retroattiva.
Nexxta Spa, la nuova frontiera odontotecnica
l’impreSa Che Sorride
Quando, nel 2000, Paolo Tonini e Alex Bruno fondarono la nostra Associata Ortotec, forse non immaginavano che un quarto di secolo dopo avrebbero fatto parte di una Società per Azioni con 4 sedi nel Nord Italia: Bologna, Modena, Rimini e, appunto, Tricesimo in provincia di Udine. Nexxta Spa si propone infatti come il più grande progetto del settore odontotecnico in Italia, promuovendo la salute dentale a beneficio di tutti: dentisti, odontotecnici e pazienti. Una sinergia completamente nuova in cui l’attenzione al cliente, le tecnologie innovative, il gioco di squadra e l’impegno per la sostenibilità ambientale fanno una grande differenza. Tutti valori in cui la Ortotec si ricono-
sceva, e che quindi hanno reso quasi naturale l’adesione al Gruppo.
Grazie a questa forte struttura societaria, l’Impresa sta ora trovando nuovi clienti anche all’estero, specialmente in Croazia e Albania. Nexxta, infatti,
ha dalla sua una gestione organizzativa molto efficiente che consente l’ottimizzazione dei processi e dei costi, mentre Ortotec ha messo sul piatto le proprie conoscenze in ambito tecnico e tecnologico. Si sono quindi acquisite e integrate da entrambe le parti competenze ed esperienze. Il laboratorio di Tricesimo è stato anche ampliato con l’acquisto di nuovi locali, alcuni dei quali dedicati alle frequenti attività di formazione e agli eventi di networking. Da sempre, infatti, la Ortotec organizza corsi di aggiornamento per gli operatori del settore, con l’obiettivo di diffondere cultura e conoscenza in un settore in rapida evoluzione, anche grazie al progresso tecnologico. Basti pensare alle stampanti 3D, che ora vengono utilizzate non solo per la realizzazione di componenti in plastica, ma anche per stampare elementi in metallo. Per quanto riguarda i servizi offerti, Nexxta mette a disposizione quattro linee odontotecniche in grado di soddisfare ogni esigenza: X-Line, per la protesi riabilitativa fissa, rimovibile e implantare; X-Correct, per l’ortodonzia tradizionale, ortopedia e chirurgia oro-maxillo-facciale; I-Design, alta
gamma protesica; e la Digital Zone con prodotti, tecnologie e servizi digitali.
Particolare importanza assume poi il Progetto Replica, sviluppato dal dott. Giuseppe Perinetti assieme proprio ad Alex Bruno e Paolo Tonini. Si tratta di un processo di lavorazione ottimizzato che va dalla pianificazione dell’inserzione delle miniviti alla realizzazione di dispositivi all’interno di un workflow quasi del tutto digitale. L’attento studio del caso, la progettazione digitale con i più moderni software, la costruzione dettagliata con stampanti 3D di alta precisione (sottoposte individualmente a un controllo qualità sull’accuratezza dimensionale di ogni componente), garantiscono al clinico una guida personalizzata e puntuale per l’inserzione di miniviti palatali o per corticopuntura. Non stupisce quindi che il Gruppo sia uno dei pochi operanti in questo mercato ad aver ottenuto la certificazione interamente volontaria UN EN ISO 13485:2016 e UN EN ISO 9001:2015. Numerose poi anche le recensioni positive ottenute da clienti che non esitano a lasciare pubblicamente la propria testimonianza. (SF)
CQC rilasciata da uno Stato extra UE non valida in Italia
il titolare
di CQC rilaSCiata
da paeSe extra ue non può Condurre
mezzi peSanti nell’ue
Recentemente, con nota della Direzione Centrale per la Polizia stradale del Ministero dell’Interno, si è chiarito che la Carta di Qualificazione del Conducente (di seguito CQC) rilasciata da uno Stato extracomunitario non è ritenuta valida nell’Unione Europea.
L’assunto origina dal quesito posto al Ministero volto ad acclarare se un conducente, dipendente di un’impresa italiana, può guidare nel nostro Paese con patente e CQC rilasciate da uno Stato extra UE. Nella nota richiamata, il Ministero differenzia il regime giuridico delle patenti di guida dalle CQC
rilasciate da Stati extra UE. Con la patente extra UE, il titolare può guidare fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, dopodiché dovrà chiederne la conversione nella corrispondente patente italiana o, qualora ciò non sia possibile, sostenere l’esame di idoneità. Diversamente la normativa, che disciplina la qualificazione dei conducenti, non riconosce le CQC rilasciate da Paesi extra UE per la guida di veicoli nella disponibilità di imprese stabilite nel territorio dell’UE. Pertanto il conducente, per poter condurre mezzi adibiti al trasporto di merci alle dipendenze di una impresa italiana, dovrà essere titolare di patente di guida valida per la categoria del veicolo condotto e comprovare la qualificazione e la formazione prevista dalla normativa comunitaria mediante il possesso di una CQC emessa da uno Stato membro. L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.
(MM)
Scadenze aziendali del mese di giugno 2024
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
il Calendario delle SCadenze per il meSe di giugno 2024
SAbATO 15
FATTURAZIONE DIFFERITA – Scade il termine per l’emissione e trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di maggio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
DOMENICA 16
(POSTICIPA A LUNEDì 17)
IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di maggio. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24.
IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 4^ rata dell’Iva, relativa al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2024 utilizzando il codice tributo 6099.
IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;
- obbligazioni e titoli similari;
- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;
- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;
- provvigioni;
- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati.
INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:
- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;
- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.
Il contributo così calcolato è posto:
- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,
- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
ILIA - PRIMA RATA 2024 - Scade il termine per il versamento della prima rata dell’ILIA dovuta per il 2024. Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24.
MARTEDì 25
IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di maggio. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
DOMENICA
30 (POSTICIPA A LUNEDì 1)
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI PERSONE FISICHE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2023 e del primo acconto per il 2024, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche, senza alcuna maggiorazione.
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOCIETà DI PERSONE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2023 e del primo acconto per il 2024, delle imposte dovu-
te in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone, senza alcuna maggiorazione.
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOGGETTI IRES - Scade il termine di versamento del saldo per il 2023 e del primo acconto per il 2024 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti Ires, il cui periodo d’imposta si è chiuso il 31.12.2023 senza beneficiare della proroga di 180 giorni per l’approvazione del bilancio e lo hanno approvato entro 120 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta.
VERSAMENTO IRAP - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2023 e del primo acconto per il 2024 dell’Irap.
CEDOLARE SECCA - Scade il termine per il versamento del primo acconto riferito alle locazioni per le quali si è optato per il regime della cedolare secca.
REDDITI 2024 CARTACEO - Scade il termine per la presentazione del modello REDDITI 2024 cartaceo alle Poste da parte di persone fisiche non soggette ad Iva. Si ricorda che l’obbligo della trasmissione telematica è stata generalizzata anche per le persone fisiche, tranne poche eccezioni.
DICHIARAZIONE ILIA-TARI - Scade il termine per la presentazione al Comune, qualora prevista, delle dichiarazioni Ilia e TARI, relativamente ai fabbricati per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell’imposta.
CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° giugno 2024 e versamento dell’imposta di Registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 maggio 2024.
DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2024. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali ed indicando il codice tributo 3850.
ISA - Scade il termine per effettuare il versamento dell’Iva relativa all’adeguamento dei ricavi agli ISA e dell’eventuale maggiorazione del 3%.
IVIE/IVAFE - Scade il termine per il versamento del saldo 2023 dell’imposta dovuta sugli immobili situati all’estero (IVIE) e sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) da parte delle persone fisiche, senza alcuna maggiorazione.
LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.
ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMPRESA INDIVIDUALE - Scade il termine per il versamento della seconda rata del 40% dell’imposta sostitutiva dell’8% per l’estromissione dell’immobile posseduto al 31 ottobre 2022 da parte dell’imprenditore individuale.
ROTTAMAZIONE MAGAZZINO - Scade il termine per il versamento della prima rata pari al 50% dell’imposta sostitutiva del 18% relativa alla rottamazione del magazzino ossia l’adeguamento delle esistenze iniziali al 1° gennaio 2023.
RAVVEDIMENTO SPECIALE - Scade il termine per il versamento della sesta rata per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti (ravvedimento speciale).
RAVVEDIMENTO SPECIALE - Scade il termine per il versamento della seconda rata per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti il periodo d’imposta al 31.12.2022. (ravvedimento speciale).
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva del 16% per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti non in regime d’impresa al 1° gennaio 2024.