Apinforma n. 11 del 15 giugno 2018

Page 1

NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 11 15 giugno 2018

IN PRIMO PIANO EXPORT MARKETING

INFORMAZIONI COMMERCIALI IN ITALIA E ALL’ESTERO

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 11 15 giugno 2018

Sommario LA NOSTRA POSIZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

Confapi e il nuovo Governo

6

Manutenzioni e riparazioni

8

La contabilità separata Iva

10

Stabile organizzazione ai fini Iva

13

Assistenza sanitaria integrativa per i metalmeccanici

14

Sostanze chimiche

17

Le funzioni del direttore dei lavori (3a parte)

24

Guida ANAC su avvalimento e soccorso istruttorio (1a parte)

26

EDILIZIA


Ioprint Customer Super Care. Con te, sempre.

Canon imagePROGRAF PRO-4000S Il plotter imbattibile. Alti volumi di stampa su grande formato con una velocità straordinaria e imbattibile. Plotter ergonomico e dall’utilizzo intuitivo.

Fondi europei. Un’opportunità a portata di mano. Ioprint supporta i suoi clienti nella partecipazione a bandi di finanziamento regionali, ministeriali ed europei (contributi, finanza agevolata e fundraising). Dopo un’analisi dei contenuti Ioprint ti aiuta a comprendere le opportunità offerte e successivamente si occupa di scrivere e presentare le domande. Infine ti offre assistenza nella gestione dei finanziamenti, delle attività di comunicazione, nella rendicontazione e nell’adeguamento alla nuova normativa Gdpr. Scopri l’Europa con Ioprint.

Ioprint s.r.l. - Via Venceslao Menazzi Moretti, 2 33037 Pasian di Prato - UD Tel.: +39 0432 465108 - Fax: +39 0432 688314 Mail: info@ioprint.it - www.ioprint.it


EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Sportello Internazionalizzazione

33

Contenzioso doganale sulla normativa fitosanitaria

35

Cina: opportunità di business con il mercato cinese

37

Europarlamento. Nuovi indirizzi per l’autotrasporto

38

Trasporto. Utilizzo delle targhe di prova

41

Scadenze aziendali luglio 2018

42

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com

Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



Confapi e il nuovo Governo DUE NOTE DI CONFAPI SULL’ESORDIO DEL NUOVO GOVERNO Per opportuna conoscenza si riporta il testo integrale di due note della Confederazione nazionale delle piccole e medie industrie (Confapi) del 5 e dell’8 giugno 2018, entrambe del Presidente Maurizio Casasco. La prima reca le dichiarazioni da lui rese all’indomani del discorso programmatico al Senato della Repubblica del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e diramate dall’agenzia di stampa “Italpress”; la seconda riporta un comunicato stampa sul monito all’Italia da parte della Commissione europea in ordine ai ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali e ai loro negativi effetti sulla finanza delle piccole e medie imprese.

LE DICHIARAZIONI DI CASASCO ALL’INDOMANI DEL DISCORSO PROGRAMMATICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO “PMI: CONFAPI: BENE PAROLE CONTE, MA ATTENDIAMO I FATTI - ROMA (ITALPRESS) - ‘Questa mattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso del suo discorso programmatico al Senato ha parlato delle Pmi, descrivendo in maniera perfetta i piccoli e medi industriali italiani capaci attraverso mille difficoltà di tenere alta la tradizione di impegno e laboriosità che costituisce una delle caratteristiche più autentiche del nostro tessuto produttivo, a tutti i livelli, in tutti i settori’. Lo afferma Maurizio Casasco, presidente di CONFAPI. ‘Anche noi di CONFAPI - rileva Casasco - riteniamo che le Pmi siano un modello non soltanto industriale ed economico, ma anche culturale e sociale e vada per questa ragione tutelata e preservata nonché finalmente aiutata a raccogliere le sfide presenti e future. Allo stesso tempo voglio però ricordare - aggiunge Casasco come abbiamo anche scritto nella lettera aperta

pubblicata alla vigilia delle elezioni del 4 marzo, che le Pmi dalle forze politiche si aspettano serietà e non il triste spettacolo delle false promesse. Da settant’anni siamo al fianco di uomini e donne che con ingegno e tenacia garantiscono l’impiego, e quindi la certezza del presente e la dignità del futuro, a un milione di lavoratori e alle loro famiglie. Siamo protagonisti dell›eccellenza manifatturiera italiana e la esportiamo in tutto il mondo. Crediamo e vogliamo continuare a credere nel nostro Paese, ma per poterlo fare è necessaria una classe politica che ci assomigli, coraggiosa e concreta che risponda con la serietà e la responsabilità di chi, come noi, guarda in faccia i propri dipendenti ogni giorno. Ci auguriamo di cuore - conclude - che le parole di Conte siano il viatico per un vero e coraggioso cambio di passo da parte della politica che deve essere davvero capace, ora come non mai, di innescare un circolo virtuoso per lo sviluppo e la crescita del Paese. Come CONFAPI, ancora una volta, siamo pronti a fare la nostra parte’”. (ITALPRESS). 5 giugno 2018 oOo

LE DICHIARAZIONI DI CASASCO SUL MONITO DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL NUOVO GOVERNO IN MERITO AI RITARDATI PAGAMENTI “‘Dalla Commissione europea è arrivato l’ennesimo monito all’Italia in merito ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali con l’invito ad adeguarsi alla direttiva UE 2011/7. Confapi da tempo ha lanciato, inascoltata, questo allarme rilevando la sistematica disattesa della direttiva europea che regola i tempi di pagamento anche nelle transazioni tra privati e arrivando anche a presentare una proposta emendativa all’ultima Legge di Bilancio’. Lo dichiara il presidente della Confederazione delle piccole e medie industrie private, Maurizio Casasco, commentando l’ultimo richiamo all’Italia da parte di Bruxelles. ‘Pagamenti a 180 giorni e più - ricorda Casasco provocano un grave squilibrio finanziario e mi-

PAG. 6 - APINFORMA / La nostra posizione - numero 11 - 15 giugno 2018


nano la competitività soprattutto delle Pmi, che spesso sono costrette a fungere da banche alla grande industria’. Confapi lo scorso novembre in sede di approvazione della Legge di Bilancio, aveva sostenuto un emendamento che mirava essenzialmente all’adozione anche in Italia del sistema vigente in Francia fin dal 2009. La proposta includeva un sistema di sanzioni a chi non

rispettasse i tempi previsti, con possibilità di alimentare un Fondo presso il Mise destinato allo sviluppo delle Pmi. ‘Mi auguro - conclude Casasco - che il nuovo Governo faccia qualcosa e subito per eliminare questo ulteriore handicap delle nostre industrie’”.

PAG. 7 - APINFORMA / La nostra posizione - numero 11 - 15 giugno 2018

8 giugno 2018


Manutenzioni e riparazioni LA DISCIPLINA PREVISTA DALLA NORMATIVA FISCALE

agli scopi per cui il bene era stato acquisito, se si ritiene che gli stessi comportino un aumento significativo e misurabile di capacità produttiva, di sicurezza o di vita utile. Se quindi l’intervento soddisfa queste condizioni, sarà possibile capitalizzare i costi, e la scelta fatta in ambito contabile rileva anche sul fronte fiscale.

PREMESSA

BENI DI PROPRIETÀ

Il 6° comma dell’art. 102 del TUIR disciplina le regole di deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di manutenzione e riparazione. Si tratta degli interventi che le imprese eseguono sui propri beni strumentali per mantenerli nel tempo efficienti. Per questi interventi il legislatore fiscale ha previsto regole diversificate a seconda si tratti di beni propri o di terzi. Le regole sono inoltre differenziate in base al tipo d’intervento, vale a dire se hanno natura ordinaria o straordinaria.

SPESE INCREMENTALI Le spese di manutenzione e riparazione straordinaria possono avere natura incrementale, vale dire che possono essere capitalizzate e portate a incremento del cespite cui si riferiscono per poi essere ammortizzate in base alle aliquote previste dal DM 31 dicembre 1988. Sul punto si deve tuttavia rilevare che le norme di natura civilistica prevedono la possibilità di portare queste spese ad incremento del cespite, solo nelle ipotesi in cui le stesse determinino effettivamente un incremento delle capacità produttive del bene. A titolo di esempio la sostituzione di un motore guasto con uno di maggior efficienza energetica non può essere incrementale, mentre l’implementazione di un impianto al fine di aumentare la sua capacità produttiva può essere considerato di natura incrementale. Sull’argomento la normativa fiscale rinvia alla scelta civilistica fatta dal redattore del bilancio. Secondo l’OIC 16 quest’ultimo deve capitalizzare i costi di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali delle immobilizzazioni, incluse le modifiche e le ristrutturazioni effettuate in modo da aumentare la rispondenza

Quando le spese di manutenzione e riparazione non incrementano la vita utile né determinano un aumento di valore del cespite mancando i presupposti della capitalizzazione, sono imputate a conto economico come costi d’esercizio. Queste spese di manutenzione e riparazione, ai sensi dell’art. 102 comma 6 del TUIR, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio del periodo d’imposta nel registro dei cespiti. L’eccedenza deve essere dedotta nei cinque esercizi successivi. Per costo complessivo si deve considerare quello storico, al lordo quindi delle quote di ammortamento già dedotte. Nel calcolo del costo complessivo devono essere considerati anche i beni già completamente ammortizzati mentre vanno esclusi i beni assistiti da canone di manutenzione, i terreni e i fondi pertinenziali ai fabbricati strumentali. Per i beni per i quali è prevista una deducibilità parziale della quota di ammortamento, il valore da considerare a questo fine è quello deducibile fiscalmente, così per i telefoni cellulari il costo rileverà nella misura dell’80%. Per le imprese di nuova costituzione, nel primo esercizio si deve fare riferimento al costo complessivo dei beni ammortizzabili risultanti a fine esercizio. Ricordiamo che il decreto legge n. 16/2012 ha eliminato l’obbligo di ragguagliare alla durata del possesso l’importo del plafond sul quale applicare la percentuale di deducibilità annuale. In caso di variazioni dei beni ammortizzabili intervenute nel corso dell’anno, per acquisti, costruzioni interne o cessioni, la percentuale del 5% non deve pertanto essere ragguagliata alla durata del possesso, ma si dovrà fare riferimento esclusivamente a tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio

PAG. 8 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 11 - 15 giugno 2018


dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. Avendo rilevanza solo il costo al primo giorno del periodo d’imposta, i beni venduti nell’anno rileveranno per intero mentre per quelli acquistati nell’anno rileveranno nel periodo d’imposta successivo. Quando le spese di manutenzione e riparazione dell’anno superano il 5% dei beni strumentali, l’eccedenza non è deducibile nell’anno e si dovrà rettificare il modello Unico. L’eccedenza è deducibile in cinque quote costanti negli esercizi successivi e non deve essere iscritta in bilancio ma solo annotata nel libro dei cespiti ammortizzabili così come previsto dall’art. 16 del DPR 600/73. Le quote di ammortamento degli esercizi successivi saranno deducibili mediante una variazione in diminuzione nel modello Unico. La percentuale del 5% non è uguale per tutti i settori produttivi, sono, infatti previste percentuali diverse per alcune tipologie di attività. In particolare per il settore siderurgico la percentuale è dell’11%, per quello estrattivo del 15% per quello dell’autotrasporto del 25%. Per quest’ultimo settore l’eccedenza è ripartita in 3 esercizi ed è sempre riconosciuta la deducibilità integrale dei pneumatici.

PRESTAZIONI PERIODICHE CONTRATTUALIZZATE Le manutenzioni e riparazioni possono essere oggetto di uno specifico contratto con il quale le parti prevedono degli interventi periodici a fronte dei quali sono corrisposte somme specifiche. Per questi interventi manutentivi la norma prevede la possibilità di sottrarli alle regole fin qui analizzate, riconoscendo loro l’integrale deducibilità nell’esercizio, a prescindere dal loro ammontare. Segnaliamo che si tratta di una possibilità offerta dalla norma al contribuente, potendo benissimo farle rientrare nella regola generale. La scelta che tuttavia viene effettuata vincola il contribuente per tutta la durata del contratto. Conseguentemente non sarà possibile scegliere in un esercizio la regola del 5% e in quello successivo quella della integrale deducibilità. Qualora non si adotti la regola del plafond per le prestazioni periodiche, il bene cui si riferisce la manutenzione non concorre alla formazione del parametro del 5%.

PARZIALE SOSTITUZIONE CESPITE ORIGINARIO

porti la parziale sostituzione del cespite originario, sia dal punto di vista civile che da quello fiscale si deve individuare la percentuale di cespite sostituito sul costo storico per procedere alla sua svalutazione. A questo fine è opportuno ancorché non obbligatoria la redazione di una perizia da parte di un tecnico. Si pensi ad un cespite di costo storico di 12.000 euro ammortizzato per 7.000 euro, con aliquota di ammortamento 10% e percentuale della parte sostituita pari al 20% del costo originario, quindi 2.400 di costo storico e 1.400 di fondo ammortamento. Se l’intervento manutentivo ammonta a 3.500 il nuovo costo storico diventa 13.100 (12.000 – 2.400 + 3.500; mentre il fondo ammortamento viene invece adeguato a 5.600 (7.000 – 1.400). Il costo della svalutazione da dedurre nell’esercizio è di 1.000 (2.400 – 1.400) mentre la quota di ammortamento dell’esercizio sarà di 1.310 (13.100 x 10%).

BENI DI TERZI Nelle ipotesi di manutenzione e riparazione su beni di terzi, si deve distinguere a seconda si tratti di interventi di natura ordinaria o straordinaria. Per gli interventi di natura ordinaria, i relativi costi sono interamente deducibili nell’esercizio di competenza a prescindere dal loro importo. Gli interventi di natura straordinaria posti a carico dell’utilizzatore, costituiscono una spesa relativa a più esercizi e quindi sono deducibili in quote per la parte imputabile a ogni esercizio sulla base dei criteri civilistici che prevedono l’imputazione in un arco temporale massimo di cinque esercizi. Volendo esemplificare, se le spese riguardano una manutenzione straordinaria su un bene detenuto in base ad un contratto di locazione che scade dopo 6 anni, la spesa sarà ripartita in 5 anni, se invece il contratto scade dopo tre anni, le quote andranno ripartite in tre anni. La risoluzione 28.12.1983 n. 9/400 dell’Agenzia delle entrate ha tuttavia ammesso che se il contratto di locazione prevede la rinnovabilità alla scadenza e sussistano oggettive intenzioni di rinnovarlo, è possibile ripartire il costo dell’intervento manutentivo su un arco temporale che consideri anche la proroga. Se poi la proroga non dovesse realizzarsi, le quote residue saranno integralmente deducibili nell’esercizio in cui si verifica tale circostanza.

Nell’ipotesi in cui l’intervento manutentivo com-

PAG. 9 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 11 - 15 giugno 2018

(PZ)


La contabilità separata Iva IN PARTICOLARI CASI PUÒ RAPPRESENTARE UNA SCELTA OBBLIGATA

Il comma 2 dell’art. 19 del DPR 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti afferenti operazioni esenti ai sensi dell’art. 10. Per gli operatori che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti è inoltre stabilito che il diritto alla detrazione spetta limitatamente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti (c.d. pro-rata di detraibilità di cui all’art. 19-bis del DPR 633). Al contribuente che esercita sia attività con Iva detraibile che attività esenti, è tuttavia riconosciuta la possibilità di optare, ai sensi del comma 3 dell’art. 36, per l’applicazione separata dell’imposta relativamente all’attività che dà luogo ad operazioni esenti. Il pro-rata di detraibilità in questo modo andrà ad incidere soltanto sull’attività esente, consentendo così la totale detraibilità dell’Iva sugli acquisti riferiti alle altre attività esercitate. Sempre con riferimento agli operatori che effettuano operazioni esenti, l’art. 36-bis del DPR 633/1972 prevede poi, previa opzione, una particolare dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti (fatta eccezione per quelle indicate ai numeri 11, 18 e 19 dell’art. 10), fermo restando l’obbligo di fatturare e registrare le altre operazioni eventualmente effettuate nonché l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dalla disciplina Iva. A fronte dell’agevolazione formale di cui sopra il comma 2 dello stesso art. 36-bis dispone, per i contribuenti che intendono avvalersi della suddetta dispensa, la totale indetraibilità dell’Iva relativa agli acquisti, indipendentemente dal fatto che siano riferiti ad operazioni esenti o ad altre operazioni.

Il successivo comma 3 prevede, infine, che l’opzione per la dispensa dagli adempimenti ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La ratio dell’art. 36-bis, è quella di agevolare quei soggetti che non hanno interesse alla detrazione dell’Iva, in quanto per il tipo di attività esercitata e per la natura delle operazioni poste in essere la detrazione stessa è preclusa ovvero fortemente limitata. In caso di opzione per la separazione dell’attività esente, la risoluzione ministeriale n. 3340882 del 1° novembre 1982, ha indicato la procedura da seguire per: a) la separazione, previa opzione esercitata ai sensi dell’art. 36, di una attività esente dalle altre attività esercitate dalla stessa impresa; b) la richiesta, relativamente alla sola attività esente, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, ai sensi dell’art.36bis, con conseguente indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale; c) la distinta liquidazione dell’imposta relativa alle attività imponibili con conseguente detrazione dell’Iva sugli acquisti riferiti alle attività stesse. In definitiva è possibile “combinare” quanto disposto dall’art. 36 con la dispensa di cui all’art. 36-bis. La tenuta di una contabilità separata per le attività esenti e della dispensa dagli adempimenti formali, può essere giustificata valutando l’indetraibilità assoluta dell’Iva come un onere meno costoso di quello scaturente dagli obblighi di fatturazione, di registrazione e di tenuta di contabilità separate, e ciò in base ad un criterio di convenienza che ha alla sua base l’assoluta prevalenza delle attività esenti. Non è certamente applicabile qualora il soggetto optante per la dispensa si sia nel contempo avvalso anche della norma del terzo comma dell’art. 36 ed abbia tenuto due distinte contabilità, attraverso le quali è possibile individuare le singole operazioni in modo da attribuirle a ciascuna delle due distinte attività. In caso di separazione di attività, pertanto, l’op-

PAG. 10 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 11 - 15 giugno 2018



zione per la dispensa dagli adempimenti interessa la sola attività che dà luogo ad operazioni esenti, con la conseguenza che l’indetraibilità dell’Iva disposta dal secondo comma dell’art. 36-bis riguarda i soli acquisti afferenti detta attività. Per quanto concerne poi l’esercizio materiale dell’opzione per la separazione delle attività e la contestuale opzione per la dispensa dagli adempimenti, va ricordato che con il DPR 10 novembre 1997, n. 442, è stata completamente riformulata la disciplina delle opzione. In particolare, il nuovo regolamento stabilisce che l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono dai comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, fatto salvo l’obbligo di comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. Tuttavia, la mancata, tardiva o irregolare comunicazione non inficia la validità dell’opzione o della revoca ma resta sanzionabile soltanto quale mero errore formale. Pertanto, nel caso in cui la scelta per la separazione dell’attività esente e per la dispensa dagli

adempimenti sia desunta dai comportamenti concludenti del contribuente, l’opzione si considera esercitata, a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui la scelta stessa è stata effettivamente operata e, in particolare, dal fatto che: 1) sia stata tenuta una contabilità separata per l’attività che dà luogo alle operazioni esenti (con l’adozione di registri separati, di serie di fatturazione tra loro distinte, di una distinta registrazione degli acquisti e di autonome liquidazioni dell’Iva); 2) non si sia provveduto a fatturare e registrare le operazioni esenti; 3) non sia stata detratta l’Iva relativa agli acquisti riferiti all’attività esente. L’esercizio delle due opzioni va segnalato, a consuntivo, nella dichiarazione Iva al quadro VO. Il fatto che il quadro delle opzioni non consenta di “associare” espressamente la dispensa dagli adempimenti all’attività esente non rileva ai fini della validità dell’opzione in quanto la scelta fatta va desunta, come detto in precedenza, dal comportamento concludente del contribuente.

PAG. 12 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 11 - 15 giugno 2018

(PZ)


Stabile organizzazione ai fini Iva SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA DEFINIZIONE

Con sentenza n. 12237 del 18 maggio scorso, la V sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che l’esistenza in Italia di una sede direzionale di un raggruppamento estero, di per se non costituisce circostanza idonea ad integrare il presupposto della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indispensabile affinché l’attività svolta a beneficio del suddetto raggruppamento sia imponibile nel nostro Paese ai fini IVA. Nelle motivazioni della Sentenza, la Cassazione ha richiamato la definizione di stabile organizzazione desunta dall’art. 5 del Modello di convenzione OCSE contro la doppia imposizione, con l’integrazione dei requisiti previsti dall’art. 9 della Sesta direttiva Cee n. 77/388 per l’individuazione di un centro di attività stabile. Più precisamente: - per aversi una stabile organizzazione ai fini fiscali, è necessario che vi sia “... una struttura dotata di risorse materiale ed umane... alla quale la società straniera abbia affidato anche di fatto la cura di affari con l’esclusione delle

attività di carattere meramente preparatorio o ausiliario, quali la prestazione di consulenze o la fornitura di Know how”. La prova dell’esistenza di questa struttura - prosegue la Corte - può ricavarsi anche da elementi indiziari, “... quali l’identità delle persone fisiche che agiscono per l’impresa straniera e per quella nazionale, ovvero la partecipazione a trattative o alla stipulazione di contratti, indipendentemente dal conferimento di poteri di rappresentanza”; - in materia di IVA, per la definizione di stabile organizzazione occorre riportarsi al concetto di centro di attività stabile di cui alla predetta Sesta direttiva CEE, secondo l’interpretazione fornita in questi anni dalla Corte di Giustizia U.E. per effetto della quale “è necessario che tale centro di attività presenti un grado sufficiente di stabilità e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le operazioni di (cessioni di beni o prestazioni di servizi)” . Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto insufficiente a dimostrare l’esistenza in Italia di un centro di attività stabile, la circostanza che le riunioni di alcuni manager del Gruppo estero si fossero svolte presso la sede italiana, “non essendo emersi dalla documentazione versata in atti la sussistenza di una struttura idonea e di un apporto umano e tecnico”. (C)

PAG. 13 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 11 - 15 giugno 2018


Assistenza sanitaria integrativa per i metalmeccanici E.B.M SALUTE, AVVIO VERSAMENTI

Si fa seguito a quanto comunicato con la nostra circolare prot. n. 157/FT del 4 giugno scorso per ricordare che in data 31 maggio 2018 è stato pubblicato dall’Inps il messaggio n. 2183, che: - dà atto della costituzione del Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa E.B.M. SALUTE previsto dal CCNL 3 luglio 2017; - al fine di favorire la corretta ripartizione della contribuzione all’E.B.M., distinguendo la quota destinata al finanziamento delle prestazioni sanitarie integrative da quella destinata alle altre finalità, dal mese di competenza giugno 2018 istituisce nel flusso Uniemens, in corrispondenza dell’elemento <CodConv>, di <Conv> di <ConvBilat>, il nuovo codice “EBMQ” avente il significato di “Ente Bilaterale Metalmeccanici (E.B.M.) quota prestazioni sanitarie integrative”; - specifica come in corrispondenza dell’elemento <Importo> vada evidenziata la sola quota parte del contributo, riguardante il singolo lavoratore, volta a finanziare le prestazioni sanitarie; la restante quota di finanziamento delle altre attività di E.B.M. continua ad essere indicata con il codice “EBMC” attualmente in uso; - non modifica la modalità di compilazione del modello F24 in quanto il versamento rimane unificato in capo alla già esistente causale contributo “EBMC”; - differisce il primo versamento riferito alla retribuzione del mesi di maggio 2018 e comprensivo degli arretrati di gennaio, febbraio e marzo, al mese di giugno riferito quindi alle retribuzioni arretrate di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018 per un importo complessivo pari, inclusa la competenza della mensilità di giugno a €. 30; - le competenze mensili al netto degli arretrati PAG. 14 - APINFORMA / Lavoro - numero 11 - 15 giugno 2018

risultano quindi pari a €. 5 al mese per la Sanità Integrativa (Fondo Sanitario E.B.M. SALUTE) e 5 euro al mese per l’ente bilaterale; - si ricorda altresì che anche i versamenti ai Fondi di assistenza sanitaria integrativa sono soggetti unicamente al contributo di solidarietà all’Inps pari al 10% ma non concorrono a formare reddito imponibile ai fini fiscali. A tal fine viene utilizzato nel quadro B-C del modello DM10 il codice “M980” avente significato “contr. Solidarietà 10% ex art 9 bis, c. 1, L. 166/91, su finanziamenti per finalità diverse dalla previdenza complementare per la generalità dei lavoratori”. Nel flusso Uniemens il codice M980 è valorizzato nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CausaleADebito>. L’Inps, indipendentemente dal testo del messaggio ha comunicato a Unionmeccanica la possibilità di utilizzare il codice e quindi far decorrere i versamenti al Fondo Sanitario già con la retribuzione riferita al mese di maggio e quindi con l’F24 di giugno. Unionmeccanica in ogni caso sottoscriverà con Fim, Fiom e Uilm apposito verbale che recepirà i contenuti del messaggio di cui sopra prevedendo l’ulteriore proroga di versamento. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno: a) con contratto a tempo indeterminato; b) con contratto di apprendistato; c) con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a cinque mesi a decorrere dalla data di assunzione (in tal caso le prestazioni sanitarie integrative dono automaticamente prolungate in caso di proroga del contratto). Tale contribuzione è altresì dovuta: a) per i lavoratori in aspettativa per malattia; b) per i lavoratori sospesi interessati dall’istituto della CIG in tutte le sue tipologie; c) per un periodo massimo di 12 mesi per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è risolto a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991 ovvero ai sensi dell’art. 7 della legge n. 604/1966 che beneficiano della Naspi.



Si ricorda inoltre che è facoltà del lavoratore rinunciare all’assistenza sanitaria integrativa in forma scritta. Sottolineiamo l’importanza di verificare la posizione contributiva dell’azienda relativamente all’adesione all’Ente Bilaterale di categoria, condizione essenziale per poter garantire ai lavoratori l’accesso alle prestazioni dell’Ente Bilaterale (non alle presentazioni sanitarie) poiché, considerato l’avvio del fondo sanitario sarà di certo possibile che i lavoratori verifichino l’ade-

PAG. 16 - APINFORMA / Lavoro - numero 11 - 15 giugno 2018

sione dell’impresa all’Ente Bilaterale. In caso di inadempienza l’azienda potrebbe vedersi costretta a regolarizzare la propria posizione non solo nei confronti dell’Ente ma anche direttamente ai lavoratori per un importo pari a €. 25 al mese decorrente dalla data di costituzione dell’Ente Bilaterale. Il Servizio Relazioni Industriali è a disposizione per ulteriori informazioni al riguardo. (FT)


Sostanze chimiche

REACH IN BREVE

Proponiamo una sintesi del regolamento sulle sostanze chimiche REACH, tratto dal sito del Ministero dello sviluppo economico. Obiettivo principale del REACH è quello di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici già esistenti (quelli introdotti sul mercato prima del settembre 1981) e nuovi (dopo il settembre 1981) e, al contempo, mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea. Il REACH è un sistema integrato di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Circa 30.000 sostanze e prodotti chimici dovranno infatti essere soggetti ad un esame sulla loro pericolosità e inseriti in un database comune a tutti gli Stati membri. Attraverso il REACH sarà possibile ottenere maggiori e più complete informazioni su: - le proprietà pericolose dei prodotti manipolati - i rischi connessi all’esposizione - le misure di sicurezza da applicare. Il REACH distingue le sostanze in due categorie: le sostanze “soggette ad un regime transitorio” come definite dall’articolo 3, punto 20 - e tutte le altre (le sostanze cosiddette «nuove») che non rientrano in tale definizione. Sostanza soggetta ad un regime transitorio: una sostanza che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: 1. è compresa nell›inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS); 2. è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea il 1° gennaio 1995 o il 1° maggio 2004, ma non immessa sul

mercato dal fabbricante o dall’importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l’entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale; 3. è stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea il 1° gennaio 1995 o il 1° maggio 2004, prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, dal fabbricante o dall’importatore ed è stata considerata notificata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, primo trattino della direttiva 67/548/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente Regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale. Il Regolamento REACH, costituito da 141 articoli e 17 allegati tecnici, oltre alla registrazione, prevede: - la valutazione dei test supplementari proposti dalle imprese e delle sostanze considerate “prioritarie” - la “valutazione della sicurezza chimica” e la predisposizione di una relazione sulla sicurezza chimica per le sostanze prodotte o importate in quantità superiore a dieci tonnellate/anno - l’autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze “estremamente preoccupanti” (come le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione in categoria 1A e 1B, le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche - PBT, le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili - vPvB, le sostanze interferenti endocrine - ECD - e le sostanze con proprietà equivalenti a quelle appartenenti ai gruppi indicati) - l’adozione di restrizioni per le sostanze e i preparati che presentano determinati pericoli per l’ambiente e la salute umana - l’istituzione di un’Agenzia europea per le sostanze chimiche con compiti tecnico-scientifici e di coordinamento - la modifica e l’abrogazione di numerose norme in vigore allo scopo di unificare il corpo normativo in materia di sostanze chimiche, eliminando l’attuale distinzione tra “nuove” sostanze e sostanze “esistenti” - la considerazione dell’impatto potenziale della

PAG. 17 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 11 - 15 giugno 2018


nuova regolamentazione sulle PMI e la necessità di evitare discriminazioni nei loro confronti. La registrazione delle sostanze comporta, per i fabbricanti e gli importatori di sostanze e miscele, l’obbligo di presentare all’Agenzia europea una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze e, in mancanza di dati disponibili, l’obbligo di eseguire test sperimentali per caratterizzare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali. Strettamente collegata alla procedura di registrazione, è la valutazione delle sostanze “prioritarie”. A seguito di tale valutazione, effettuata dagli Stati membri, possono essere richieste procedure di autorizzazione o di restrizione qualora si evidenzino rischi non adeguatamente controllati per la salute umana e per l’ambiente. Le sostanze definite “estremamente preoccupanti” sono inserite in un apposito elenco (Allegato XIV al Regolamento) e possono essere immesse sul mercato, per usi specifici e controllati, solo su richiesta delle imprese e se autorizzate dalla Commissione europea. Il Regolamento REACH mantiene in vigore le attuali procedure di restrizione che hanno, invece, una portata generale e si applicano in tutto il territorio comunitario a tutti gli usi previsti. Le restrizioni già adottate ai sensi della direttiva 76/769/CEE sono trasferite all’interno del Regolamento REACH ed elencate nell’Allegato XVII. Certe sostanze sono totalmente escluse dall’applicazione del REACH ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento. Il Regolamento prevede l’istituzione di un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), la cui sede è stata stabilita ad Helsinki (Finlandia). Essa svolge un ruolo di coordinamento tecnicoscientifico delle attività previste dal Regolamento REACH e, in primo luogo, organizza una banca dati per raccogliere e gestire i dati forniti per la registrazione delle sostanze, anche allo scopo di garantire l’accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche. Il Ministero della salute, designato come autorità competente, assicura d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri la partecipazione alle attività dell’Agenzia europea nominando rappresentanti ed esperti nazionali nei seguenti organi: - Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia - Forum per lo scambio delle informazioni tra le autorità nazionali

- Comitato degli Stati membri - Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) - Comitato per l’analisi socio-economica (SEAC) - Comitato per l’attuazione del Regolamento REACH di cui all’articolo 133. Il Regolamento REACH, sostituendo buona parte della legislazione attualmente in vigore in materia di sostanze chimiche, richiede un adattamento del sistema nazionale al nuovo sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Tra i cambiamenti introdotti, quello più rilevante per il sistema industriale riguarda la raccolta delle informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze e l’individuazione di adeguate misure di gestione del rischio. Al sistema industriale è richiesto un ruolo proattivo nella gestione del rischio delle sostanze chimiche. Occorrono, quindi, una serie di azioni per l’adeguamento dei sistemi organizzativi aziendali, a qualsiasi livello della catena di approvvigionamento, oltre che l’acquisizione delle conoscenze e capacità tecniche necessarie per l’attuazione dei compiti previsti.

SOGGETTI COINVOLTI

In relazione alle procedure contemplate dal Regolamento REACH, il numero dei soggetti coinvolti, sia nel settore privato che nel settore pubblico, è inevitabilmente elevato. Per quanto riguarda il settore privato, i soggetti coinvolti sono: - produttori e importatori di sostanze in quanto tali - produttori e importatori di miscele - produttori e importatori di articoli contenenti sostanze destinate ad essere rilasciate - produttori e importatori di articoli contenenti sostanze “estremamente preoccupanti” - utilizzatori “a valle” di sostanze, miscele e articoli - consumatori finali - laboratori di saggio - centri privati di ricerca - associazioni di categoria - servizi di consulenza privati.

QUADRO CRONOLOGICO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO

Il Regolamento REACH si applica direttamente in tutti gli Stati membri a partire dal 1° giugno 2007, in modo scalare e secondo scadenze che interessano, dapprima, solo alcune parti del Regolamento e

PAG. 18 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 11 - 15 giugno 2018


successivamente, nell’arco di un triennio, tutte le restanti parti. Sono di seguito indicate le scadenze previste per l’entrata in vigore delle diverse disposizioni del Regolamento REACH.

100 tonnellate/anno - il 1° giugno 2018, per le sostanze prodotte e/o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno.

- Titolo IV (Informazioni all’interno della catena di approvvigionamento, artt. 31-36 - Titolo IX (Tariffe e oneri, art. 74) - Titolo X (Agenzia, artt. 75-111) - Titolo XIII (Autorità competenti, artt. 121124) - Titolo XIV (Applicazione, artt. 125-127) - Titolo XV (Disposizioni transitorie e finali, artt. 128-141, escluso art. 136).

L’Autorità competente a livello nazionale ai sensi del Regolamento è il Ministero della salute, che opera d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi anche con le Regioni e Province Autonome. Il Ministero della salute stabilisce, con decreto di concerto con i citati ministeri ed il Ministero della Giustizia, le sanzioni da adottare nei casi di infrazione alle disposizioni previste dal Regolamento REACH e predispone relazioni periodiche sulle attività per garantire l’attuazione del Regolamento REACH, ai fini della verifica svolta dalla Commissione europea circa la corretta applicazione del Regolamento.

DAL 1° GIUGNO 2007 SONO ENTRATI IN VIGORE

DAL 1° GIUGNO 2008 SONO ENTRATI IN VIGORE - Titolo II (Registrazione delle sostanze, artt. 5-24) - Titolo III (Condivisione dei dati, artt. 25-30) e registrazione preliminare delle sostanze “soggette a regime transitorio” (dal 1° giugno al 1° dicembre 2008, cfr. art. 28) - Titolo V (Utilizzatori a valle, artt. 37-39) - Titolo VI (Valutazione, artt. 40-54) - Titolo VII (Autorizzazione, artt. 55-66) - Titolo XI (Inventario delle classificazioni, artt. 112-116, escluso art. 113 - 1 °dic. 2010) - Titolo XII (Informazioni, artt. 117-120) - Articoli 128 (libera circolazione), 134 (preparativi per l’istituzione dell’Agenzia) e 136 (misure transitorie riguardanti le sostanze esistenti)

DAL 1° GIUGNO 2009 È ENTRATO IN VIGORE IL TITOLO VIII (RESTRIZIONI, ARTT. 67-73) E L’ALLEGATO XVII Per quanto riguarda le scadenze per la registrazione delle sostanze “soggette a regime transitorio” e oggetto di una precedente registrazione preliminare, sono previste le seguenti scadenze per la registrazione: - il 1° dicembre 2010, per le sostanze prodotte e/o importate in quantitativi pari o superiori a 1000 tonnellate/anno; le sostanze CMR cat. 1A e 1B prodotte e/o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno; le sostanze classificate con le frasi di rischio R50 e R53 prodotte e/o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate/anno - il 1° giugno 2013, per le sostanze prodotte e/o importate in quantitativi pari o superiori a

AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE

OBBLIGHI E COMPITI PER LE IMPRESE

Gli obblighi di registrazione per le sostanze non “soggette a un regime transitorio” (cfr. definizione di cui all’art. 3, punto 20, del Regolamento REACH) sono entrati in vigore il 1° giugno 2008. Gli obblighi di registrazione per le sostanze che sono “soggette a un regime transitorio” entrano in vigore, invece, gradualmente e sono collegati sia alla fascia di tonnellaggio in cui ricade la sostanza sia alla relativa pericolosità, come evidenziato al precedente punto 2.1. Tale gradualità è comunque prevista, unicamente per le sostanze “soggette a regime transitorio” per le quali dal 1° giugno al 1° dicembre 2008 sia stata effettuata una “registrazione preliminare” a norma dell’art. 28, con la presentazione all’Agenzia europea di alcune informazioni minime, quali: - nome della sostanza (incluso numero EINECS o numero CAS se disponibili) - nome e indirizzo del titolare - fascia di tonnellaggio della sostanza e termine previsto per la registrazione. Per le sostanze oggetto di “registrazione preliminare”, che ricadono nella fascia di tonnellaggio inferiore (da 1 a 10 tonnellate/anno), gli Allegati VI e VII indicano le informazioni di base da fornire. Per le sostanze che rientrano nelle fasce di tonnellaggio superiori, le informazioni di base sono integrate con le informazioni indicate negli Allegati VIII, IX e X, come di seguito specificato:

PAG. 19 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 11 - 15 giugno 2018


- indicazioni dell’Allegato VIII, se la sostanza rientra nella fascia di tonnellaggio compresa tra 10 e 100 tonnellate/anno - indicazioni degli Allegati VIII e IX, se la sostanza rientra nella fascia di tonnellaggio compresa tra 100 e 1000 tonnellate/anno - indicazioni degli Allegati VIII, IX e X, se la sostanza rientra nella più alta fascia di tonnellaggio, superiore a 1000 tonnellate/anno. Per le sostanze prodotte o importate in quantità pari o superiori a 100 tonnellate/anno, il Regolamento REACH prevede che il fabbricante (o l’importatore) proponga all’Agenzia europea una strategia di test che risponda ai requisiti di informazione previsti dagli Allegati IX e X, anche allo scopo di evitare inutili sperimentazioni su animali vertebrati. E’ opportuno, inoltre, evidenziare che per la registrazione delle sostanze che ricadono nella fascia di tonnellaggio inferiore (da 1 a 10 tonnellate/anno), gli studi tossicologici ed ecotossicologici possono essere omessi (ma non le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche), qualora sulla base di un esame preliminare effettuato utilizzando modelli predittivi di tipo (Q)SAR (relazioni quantitative struttura/attività), sia possibile dimostrare che la sostanza non desta preoccupazioni di carattere ambientale e sanitario (cfr. Allegato III al Regolamento). I fabbricanti e/o gli importatori di sostanze e miscele classificate come pericolose sono tenuti a mettere a disposizione dell’acquirente, a qualsiasi livello della catena, una scheda di dati di sicurezza (tale obbligo si applica anche alle sostanze identificate come PBT e vPvB). Le schede di sicurezza devono essere accessibili ai lavoratori e a chiunque utilizzi o manipoli all’interno di un processo produttivo una sostanza o un preparato pericolosi. Per le sostanze prodotte o importate in quantità pari o superiori a 10 tonnellate/anno, indipendentemente dal tipo di classificazione, il Regolamento REACH prevede che il fabbricante (o l’importatore) predisponga una “relazione sulla sicurezza chimica”. Nel caso in cui la relazione riguardi una sostanza classificata come pericolosa, parte di tale relazione deve essere obbligatoriamente allegata alla scheda dei dati di sicurezza. La predisposizione di una “relazione sulla sicurezza chimica” conforme ai requisiti indicati nell’Allegato I al Regolamento costituisce un adempimento tecnico complesso e rappresenta uno degli elementi che più caratterizza il ruolo “pro-attivo” richiesto all’industria nel nuovo sistema di gestione delle sostanze chimiche. Per le sostanze soggette ad un processo di valuta-

zione nell’ambito del “Piano d’azione a rotazione”, i titolari delle registrazioni devono eseguire i saggi supplementari richiesti dagli Stati membri. Per le sostanze soggette all’obbligo di autorizzazione (sostanze “estremamente preoccupanti”), le imprese che richiedono un’autorizzazione devono presentare all’Agenzia europea un fascicolo contenente studi e informazioni per dimostrare l’adeguatezza del controllo dei rischi, un’analisi delle eventuali sostanze o tecnologie alternative disponibili e, qualora necessario, un’analisi socioeconomica. Uno degli impatti che il Regolamento REACH avrà sul sistema produttivo riguarda la tipologia delle relazioni industriali e, in particolare, i rapporti tra le imprese che forniscono la stessa sostanza (produttori e importatori) e i rapporti tra fornitori e “utilizzatori a valle” di qualsiasi sostanza. L’impatto prevedibile è relativo sia alle attività per la raccolta e la messa in comune delle informazioni sulle sostanze per la registrazione, nell’ambito dei SIEF (Forum per lo scambio delle informazioni sulle sostanze), sia alle attività per la messa a punto delle misure di gestione del rischio (RMM), che richiedono la valutazione delle informazioni sulla potenziale esposizione dei lavoratori e dell’ambiente (scenari di esposizione, categorie d’uso, relazioni e valutazioni sulla sicurezza chimica). Benché la costituzione di consorzi tra le imprese non sia espressamente prevista dal Regolamento REACH, il consorzio costituisce lo strumento forse più adeguato per la raccolta dei dati in possesso delle imprese interessate alla registrazione di una stessa sostanza. Ulteriori effetti collaterali dovuti all’implementazione del Regolamento, potrebbero consistere nella scomparsa di sostanze che, a causa dei costi di registrazione, non saranno più prodotte/importate, e nell’aumento dei costi delle sostanze che saranno soggette a registrazione.

SANZIONI

Per assicurare la trasparenza, l’imparzialità e la coerenza a livello dei provvedimenti di applicazione degli Stati membri, questi ultimi devono stabilire a norma di Regolamento un appropriato quadro di sanzioni che permetta di applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza, poiché da essa possono derivare danni per la salute umana e per l’ambiente. Le sanzioni per l’Italia sono state stabilite mediante decreto legislativo del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero della salute e gli altri Ministeri competenti per il REACH.

PAG. 20 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 11 - 15 giugno 2018


Nordest Servizi: sviluppare il business esternalizzando la gestione dell’IT Scegliere l’outsourcing dei servizi informatici per dare più risorse al proprio reparto IT Nordest Servizi, tra le prime società di Information Technology nel Triveneto a portare il global outsourcing dei servizi IT, oggi offre ai propri clienti la possibilità di esternalizzare la gestione dell’IT aziendale, in modo parziale o integrale, mettendo a disposizione dell’IT manager un team di supporto informatico esterno di altissimo livello. La specializzazione del personale, 30 risorse tecniche, e la qualità dei modelli di erogazione dei servizi, certificati anche da standard internazionali come ITIL e ISO 9001, testimoniano l’avanguardia di questo attore nel palcoscenico tecnologico del Triveneto. Massimo e Nicola Bosello, titolari di Nordest Servizi, spiegano i vantaggi che un’azienda può trarre dall’outsourcing dei servizi informatici. Perché un’azienda dovrebbe esternalizzare i propri servizi IT? I sistemi IT sono sempre più complessi e veloci nelle loro evoluzioni. Le tecnologie abilitano ad una sempre maggiore competitività ma i rischi connessi ad utilizzo non corretto hanno impatti più ingenti; infine, anche gli utenti sono diventati più esigenti e per tutti questi motivi le aziende fanno fatica a seguire gli sviluppi tecnologici e normativi. Noi offriamo all’IT manager la possibilità di concentrarsi su iniziative più strategiche, che migliorino i servizi interni e quelli ai clienti, e di affrancarsi da mansioni più operative di controllo, aggiornamento e manutenzione dei sistemi.

Qual è il momento più giusto per affidarsi ad un servizio di outsourcing dei servizi IT? Sempre! Quando ci si accorge di essere troppo lenti rispetto ai concorrenti o di star rischiando troppo. Noi offriamo tre livelli di servizio: un primo livello di monitoraggio e analisi, che attiviamo quando in azienda c’è già uno staff IT strutturato; un secondo di prevenzione e correzione delle anomalie; un terzo di gestione evoluta. All’interno del primo livello è previsto un controllo continuativo dello stato di salute dei sistemi informatici (data center, reti, dati e software), con il secondo potenziamo l’attività con azioni di prevenzione e correzione di eventuali anomalie. L’obiettivo di entrambi è tutelare la proprietà intellettuale aziendale e garantire la continuità operativa. Il terzo livello è più articolato e risponde alle richieste di aziende che non hanno uno staff interno IT e necessitano di una guida che comprenda le esigenze e le traduca nel giusto bilanciamento tra investimenti in ambito informatico e risultati. Per questo chiamiamo il terzo livello “evoluto”, perché il cliente si aspetta da noi proposte continue che devono avere un impatto positivo sullo sviluppo del suo business. Che servizio vi chiede maggiormente il mercato? Le aziende piccole hanno capito che devono reiventare i loro processi e modelli gestionali e si approcciano all’outsourcing in primis per ottenere un valore aggiunto in termini di efficienza e innovazione, da utilizzare poi nella strategia verso i clienti, solo in secondo luogo per diminuire i costi. Le realtà più grandi, già organizzate con figure specializzate, ci chiedono di esternalizzare elementi distinti di servizio, come il supporto all’utenza, la protezione dei dati, o il controllo e l’aggiornamento costante dei sistemi. Gli imprenditori ci chiedono, insomma, di aiutarli a lavorare meglio e ad incrementare i propri risultati di business, salvaguardando anche l’efficienza economica dell’azienda, ed è quello che facciamo per loro. Nordest Servizi Srl - Tavagnacco (Udine) info@nordestservizi.it +39 0432 54 66 44


Il Decreto sanzioni è stato emanato sotto forma di Decreto Legislativo il 14 settembre 2009, n. 133 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2009. Oltre a prevedere sanzioni di tipo amministrativo per tutta una serie di condotte che violano il Regolamento, negli articoli 14 e 16 il decreto prevede anche sanzioni di tipo penale, in particolare nel caso di immissione sul mercato o utilizzo di sostanze comprese negli Allegati XIV e XVII (sostanze soggette ad autorizzazione o restrizione) del Regolamento. Il decreto è entrato in vigore il 9 ottobre 2009.

VIGILANZA

L’Autorità competente avvia il sistema dei controlli ufficiali previsto dal Regolamento REACH, assicurando che sia intrapresa un’appropriata attività di vigilanza e controllo al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla produzione/importazione, all’uso, all’immissione sul mercato delle sostanze, come tali o contenute nei preparati o negli articoli. Al fine di permettere il coerente passaggio del sistema di vigilanza dalla attuale normativa sulle sostanze e preparati pericolosi al Regolamento REACH, lo Stato e le Regioni e Province Autonome dovranno definire in appositi accordi le modalità per concorrere alla implementazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006. L’attività di vigilanza potrà riguardare, ove applicabile, la verifica: 1. dell’avvenuta presentazione di una registrazione, di una notifica, di una proposta di test, di una richiesta di autorizzazione 2. del rispetto delle restrizioni stabilite ai sensi del Titolo VIII del Regolamento 3. dell’esistenza e dell’efficacia di un sistema di gestione e controllo, da parte di tutti gli attori della catena, relativo ai seguenti aspetti: - le prescrizioni per la registrazione - la presenza della relazione sulla sicurezza chimica, ove prevista - la verifica della presenza, nella scheda di sicurezza, dell’allegato tecnico con la sintesi degli scenari di esposizione - la verifica dei dati contenuti nella valutazione della sicurezza chimica in conformità alle condizioni di produzione, importazione, uso e immissione sul mercato della sostanza, della preparazione o degli articoli - la verifica dell’applicazione delle misure di gestione del rischio previste e della loro efficacia

- la comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento - la verifica della completezza dei dati riportati nella schede di sicurezza - la verifica della completezza dei dati riportati nelle etichette applicate sia sulle confezioni. Il Piano Nazionale dei controlli è pubblicato sul sito del Ministero della Salute nella pagina dedicata al Piano Nazionale di Vigilanza del REACH. Il Piano è elaborato tenendo conto delle indicazioni provenienti dall’ECHA, dalla Commissione europea o da altri organismi europei competenti in materia.

REGISTRAZIONE

Il processo di registrazione richiede ai fabbricanti e agli importatori di fornire informazioni circa tutte le sostanze chimiche prodotte o importante nell’Unione europea in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata l’anno. Ai fini della registrazione, essi devono trasmettere un fascicolo contenente le informazioni sulle sostanze e sui rischi che queste comportano, nonché le misure appropriate per la gestione dei rischi (vedi quanto sopra precisato al riguardo). Per quanto riguarda quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate/anno, indipendentemente dal tipo di classificazione, viene richiesta una relazione sulla sicurezza chimica che documenta la valutazione della sicurezza chimica degli usi raccomandati agli utilizzatori situati a valle della catena di approvvigionamento. Titolo II (Registrazione delle sostanze, artt. 5-24) Titolo III (Condivisione dei dati, artt. 25-30) e registrazione preliminare delle sostanze “soggette a regime transitorio” (dal 1° giugno al 1° dicembre 2008, cfr. art. 28).

VALUTAZIONE

Il Regolamento REACH prevede, oltre alla valutazione inserita nella relazione sulla sicurezza chimica, altri due tipi di valutazione: - la valutazione delle proposte di sperimentazione (valutazione effettuata dall’Agenzia); - la valutazione delle sostanze (valutazione effettuata dagli Stati membri). La valutazione delle sostanze verrà effettuata secondo un ordine di priorità che terrà conto delle caratteristiche di pericolo delle sostanze, dell’esposizione e del tonnellaggio complessivo. Ciascuna autorità nazionale dovrà redigere un rapporto di valutazione e, se necessario, un progetto di decisione per definire o modificare le misure di riduzione del rischio.

PAG. 22 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 11 - 15 giugno 2018


L’Agenzia, in cooperazione con le Autorità competenti nazionali, può decidere, infatti, in merito alle richieste di test aggiuntivi e valutare se le informazioni fornite dalle imprese rispondono alle richieste (valutazione dei fascicoli). Relativamente a certe sostanze, qualora vi siano motivi di preoccupazione per la salute umana e l’ambiente, il processo di valutazione richiede alle imprese di fornire ulteriori informazioni. Il processo di valutazione può anche giungere alla conclusione che occorra intraprendere azioni in base alla procedura di autorizzazione o di restrizione. Titolo VI (Valutazione, artt. 40-54)

AUTORIZZAZIONE

L’obbligo di autorizzazione è richiesto per le sostanze estremamente problematiche (sostanze con effetti cancerogeni, mutageni, e tossici per la riproduzione, e alle sostanze che risultano persistenti bio-accumulabili e tossiche nell’ambiente, e

molto persistenti e molto bio-accumulabili o che destano simili preoccupazioni). Titolo VII (Autorizzazione, artt. 55-66) e Allegato XIV.

RESTRIZIONI

Le restrizioni costituiscono la rete di sicurezza del sistema. Qualsiasi sostanza in quanto tale, o in quanto componente di preparati e articoli, può essere soggetta ad una ampia restrizione all’intero della Comunità quando il suo uso presenti rischi inaccettabili per la salute umana e per l’ambiente. Le restrizioni riguardano l’uso delle sostanze in certi prodotti, l’uso da parte dei consumatori o anche tutti gli usi (la sostanza viene totalmente vietata). Titolo VIII del REACH (Restrizioni, art. 67-73) e Allegato XVII. (C)

PAG. 23 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 11 - 15 giugno 2018


Le funzioni del direttore dei lavori (3a parte) LA SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI DETERMINA IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018, n. 49, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 2018, ha approvato le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», in attuazione dell’articolo 111, comma 1, del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016). Il decreto dispone soprattutto delle funzioni e compiti che deve svolgere il Direttore dei Lavori, questi sono correlati alle attività delle imprese, e questo è molto interessante per le aziende che si aggiudicano lavori pubblici.

SOSPENSIONE DEI LAVORI In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell’articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri: a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il PAG. 24 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 15 giugno 2018

tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera; b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori; d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’e-


secutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall’articolo 107 del codice.

GESTIONE DEI SINISTRI Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell’esecutore: a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando: a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore; c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore; d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

PAG. 25 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 15 giugno 2018

e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DEI LAVORI Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. In sede di collaudo il direttore dei lavori: a) fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori; b) assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo; c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. (segue) (CS)


Guida ANAC su avvalimento e soccorso istruttorio (1a parte) L’AVVALIMENTO CONSENTE ALL’OPERATORE ECONOMICO PRIVO DEI REQUISITI DI SODDISFARE QUANTO RICHIESTO DALLA STAZIONE APPALTANTE AVVALENDOSI DI RISORSE, MEZZI E STRUMENTI DI ALTRI OPERATORI ECONOMICI L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato sul proprio sito una Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di avvalimento e soccorso istruttorio. La rassegna offre una rappresentazione del percorso interpretativo della disciplina in materia di soccorso istruttorio e avvalimento compiuto dall’Autorità attraverso i pareri di precontenzioso emessi nel corso del 2017. Le massime dei pareri resi sui due istituti, corredate da sintetiche indicazioni relative alla disciplina di riferimento e, se del caso, alla posizione della giurisprudenza amministrativa, sono state commentate e riunite in un testo unitario, suddiviso in capitoli, al fine di orientare l’esercizio dell’azione amministrativa. In questa prima parte approfondiamo i temi relativi all’avvalimento.

PREMESSA L’avvalimento è un istituto di derivazione comunitaria che consente all’operatore economico privo dei requisiti necessari per la partecipazione ad una gara di soddisfare quanto richiesto dalla stazione appaltante avvalendosi di risorse, mezzi e strumenti di altri operatori economici. La finalità di segno pro-concorrenziale dell’istituto è quella di ampliare la platea dei possibili contraenti della pubblica amministrazione. Tale obiettivo deve essere bilanciato con l’esigenza di garantire alla stazione appaltante un aggiudicatario affidabile; ne consegue che il prestito di mezzi e risorse da parte dell’ausiliaria a favore dell’ausiliata deve essere concreto ed effettivo e non meramente cartolare e astratto. PAG. 26 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 15 giugno 2018

1. Ad evitare ciò che in dottrina è stato definito “avvalificio”. 2. L’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria e una dichiarazione sottoscritta dall’ausiliaria stessa che attesti il possesso, in capo a quest’ultima, dei requisiti di ordine generale nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

CONTRATTO DI AVVALIMENTO Uno dei profili di maggiore rilevanza relativi all’istituto, oggetto di numerosi pareri da parte dell’Autorità, è quello della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto di avvalimento. Il dato normativo di riferimento, l’art. 89, comma 1, del Codice dei contratti, nulla aggiungendo rispetto a quanto previsto dall’art. 49 del previgente d.lgs. n. 163/2006, stabilisce che il concorrente debba allegare alla domanda di partecipazione, tra gli altri documenti, una dichiarazione sottoscritta dall’ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Ciò detto, in via preliminare, si evidenzia che l’Autorità ha sottolineato che la semplice dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, essendo completamente priva dei requisiti essenziali del contratto previsti, in via generale dal codice civile e, in maniera specifica, dall’art. 89 del Codice, non può in alcun modo essere considerata come una forma atipica di contratto di avvalimento (Parere di Precontenzioso n. 1332 del 20 dicembre 2017) e che risulta legittima l’esclusione del concorrente nel caso in cui nella dichiarazione di impegno non siano specificamente indicati i requisiti tecnici e le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria (Parere di Precontenzioso n. 1333 del 20 dicembre 2017). La necessità che nel contratto di avvalimento siano indicati chiaramente i requisiti prestati e le risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliata, già sancita dall’art. 88, comma 1, del d.P.R. n.


207/2010 (che precisa che il contratto di avvalimento «deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto, cioè le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento»), è stata ribadita e rafforzata dalla novella apportata al comma 1 dell’art. 89, del Codice dal d.lgs. n. 57/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, con l’introduzione, nell’ultimo periodo, della previsione della nullità del contratto di avvalimento che non contiene la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. Alla luce del richiamato quadro normativo di riferimento, è stato ritenuto conforme ai principi generali in materia di contratti pubblici il provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante nei confronti di un concorrente che, per partecipare alla procedura di gara, abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento ed abbia a tal fine prodotto un contratto di avvalimento avente un oggetto non determinato e non determinabile (Parere di Precontenzioso n. 56 del 1° febbraio 2017). Tale parere si colloca il linea con le pronunce di questi ultimi anni sia dell’Autorità (P. Prec. n. 34 del 13 marzo 2013; P. Prec. n. 139 del 30 luglio 2013; P. Prec. n. 82 del 28 ottobre 2014; P. Prec. n. 24 del 12 marzo 2015; P. Prec. n. 246 del 2 marzo 2016) che della giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, sez. III, 22 gennaio 2014, n. 294; 17 giugno 2014, n. 3058; Cons. di Stato, sez. IV, 9 febbraio 2015, n. 662; Cons. di Stato, sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4860). Sul punto, recentemente, è intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (4 novembre 2016, n. 23), che ha statuito che l’articolo 88 del d.p.r. 207/2010, per la parte in cui prescrive che il contratto di avvalimento deve riportare “in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico”, deve essere interpretato nel senso che esso osta a configurare la nullità del contratto di avvalimento in ipotesi in cui una parte dell’oggetto del contratto, pur non essendo puntualmente determinata, sia tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile. La giurisprudenza successiva ha ulteriormente precisato che comunque non può essere considerata utile a detto fine eventuale altra documentazione proveniente dal solo avvalente e non riconducibile all’impresa ausiliaria (Cons. di Stato, sez. III, 17 febbraio 2017, n. 1212). Sull’argomento, con Parere di Precontenzioso n. PAG. 27 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 15 giugno 2018

797 del 19 luglio 2017, l’Autorità ha puntualizzato, richiamando giurisprudenza recente, che il livello di specificità del contratto di avvalimento va modulato alla luce della funzione cui il requisito di determinatezza è richiesto, che è quella di rendere concreto e verificabile dalla stazione appaltante il prestito del requisito. Nel caso di specie, infatti, il contratto di avvalimento non è stato ritenuto generico, dal momento che ha permesso alla stazione appaltante di verificare concretamente il prestito dei requisiti. In altri termini, come ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza e dall’Autorità (Parere di Precontenzioso n. 434 del 27 aprile 2017), sebbene il dettato normativo relativo all’avvalimento riconosca la possibilità per il concorrente di partecipare ad una gara facendo affidamento sulle capacità di un altro soggetto, è purtuttavia necessario che sia dimostrato all’amministrazione aggiudicatrice che l’offerente disporrà effettivamente dei mezzi messi a disposizione dell’ausiliaria, di cui non è in possesso e che sono tuttavia indispensabili per eseguire l’appalto, non potendo l’offerente far valere le capacità di altri soggetti per soddisfare i requisiti su un piano meramente formale. Sempre con riferimento al contratto di avvalimento, l’Autorità, con Parere di Precontenzioso n. 392 del 12 aprile 2017, ha ritenuto che vizia il suddetto contratto, e il conseguente impegno verso la stazione appaltante, la clausola di limitazione della responsabilità riferita ai “soli requisiti di cui è carente l’impresa ausiliata”. Tale limitazione si pone, infatti, in contrasto con quanto previsto dall’art. 49, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 (oggi trasfuso nell’art. 89, comma 5), che postula una piena responsabilità solidale tra concorrente e ausiliaria nei confronti della stazione appaltante in relazione a tutte le prestazioni contrattuali (restando il riparto di responsabilità questione interna relativa ai rapporti contrattuali tra le parti) (Cons. di Stato, sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 4703). In altra occasione (Parere di Precontenzioso n. 1026 dell’11 ottobre 2017), l’Autorità ha altresì ritenuto che, in caso di apposizione di clausole ritenute condizionanti, il contratto di avvalimento deve ritenersi invalido solo in presenza di condizioni di tipo meramente potestativo, tali da non consentire la certezza dell’impegno contenuto nel contratto stesso, mentre non rileva ai fini della legittimità del contratto la presenza di una clausola che ne condiziona l’efficacia all’aggiudicazione della gara a favore della società avvalsa.

POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE


DA PARTE DELL’IMPRESA AUSILIARIA Con Parere di Precontenzioso n. 52 del 1° febbraio 2017 l’Autorità ha ritenuto conforme alla normativa vigente (nel caso di specie, l’art. 38, comma 1, lett. g) del d.lgs. 163/2006) l’operato della stazione appaltante che, in presenza di grave irregolarità fiscale definitivamente accertata nei confronti dell’impresa ausiliaria, ha revocato l’aggiudicazione disposta a favore dell’impresa concorrente in rapporto di “avvalimento permanente” ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 163/2006. L’Autorità ha evidenziato che la fattispecie di avvalimento in questione non può considerarsi disgiunta da quella prevista dall’art. 49. Lo stesso art. 50, infatti, disciplina tale fattispecie “nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 49”, il quale richiama esplicitamente, a sua volta, l’articolo 38. L’ausiliaria “permanente”, quindi, non può considerarsi esente dal necessario possesso dei requisiti di ordine generale (nel caso specifico la regolarità fiscale). Tale conclusione è conforme a quanto affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza ammnistrativa, secondo il quale tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono a pubblici appalti, quindi anche l’impresa ausiliaria (non rilevando alcuna distinzione in merito alla fattispecie dell’avvalimento), devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall’art. 38 del d.lgs. 163/2006 (oggi art. 80 del Codice) e dichiararli, assumendosi le relative responsabilità (Cons. di Stato, sez. V, 23 maggio 2011, n. 3077; 15 giugno 2010, n. 3759; Ad. Plen., 15 aprile 2010, n. 2155). A tal proposito, è stato sottolineato che lo stesso art. 49, comma 2, lett. c), del d.lgs. 163/2006, prevedendo che il concorrente alleghi, tra le altre, “una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38…”, sancisce una totale equiparazione tra operatore economico offerente e operatore economico in rapporto di avvalimento, in omaggio ad elementari ragioni di trasparenza e di tutela effettiva degli interessi sottesi alle clausole di esclusione di cui all’art. 38 (Cons. di Stato, sez. V, 15 novembre 2012, n. 5780). Tra questi interessi rientra, evidentemente, il requisito della regolarità fiscale, che mira a soddisfare l’esigenza di garantire l’amministrazione pubblica in ordine alla solvibilità e alla solidità finanziaria del soggetto con il quale contrae (Cons. di Stato, Ad. Plen., 20 agosto 2013, n. 20; Cons. di Stato, sez. III, 26 settembre 2014, n. 4854). Tale requisito, inoltre, al pari di tutti gli altri requisiti di ordine generale e speciale, deve essere posseduto dai candidati non solo alla data di PAG. 28 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 15 giugno 2018

scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto (circostanza non verificatasi nel caso di specie), nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (Cons. di Stato, sez. III, 13 gennaio 2016, n. 76; Ad .Plen., 20 luglio 2015, n. 8). Sempre con riferimento al cosiddetto “avvalimento permanente”, occorre rammentare che esso non è più contemplato dal quadro normativo vigente giacché l’art. 50 del d.lgs. 163/20066 non è stato riproposto espressamente nel nuovo Codice e il decreto correttivo ha soppresso la possibilità di ricorrere all’avvalimento ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84. Tuttavia, tenendo conto anche di quanto stabilito nel Comunicato del Presidente del 3 agosto 2016, nelle more dell’adozione delle linee guida previste dall’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 ed in ossequio alla necessità di una interpretazione sistematica delle disposizioni tesa ad evitare situazioni di vacatio legis, è stato ritenuto medio tempore applicabile (quantomeno ai bandi pubblicati in data anteriore all’entrata in vigore del correttivo) quanto previsto dall’art. 50 del d.lgs. 163/2006, in quanto richiamato dall’art. 88 del d.p.r. 207/2010, ancora vigente (Parere di Precontenzioso n. 832 del 27 luglio 2017). Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale sussiste una totale equiparazione tra operatore economico offerente e operatore economico in rapporto di avvalimento in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale, e considerando anche quanto evidenziato dalla Delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016, con Parere di Precontenzioso n. 213 del 1° marzo 2017 l’Autorità ha considerato operanti anche nei confronti dell’impresa ausiliaria le disposizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera c), del Codice relative alla commissione di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità o l’affidabilità come pure la clausola di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, relativa alle violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE OGGETTO DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO Con riguardo ai requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del Codice (già art. 39 del d.lgs. n. 163/2006), l’Autorità ha stabilito che il requisito richiesto dalle stazioni appaltanti dell’iscrizione a specifici albi (il Registro uffi-


ciale dei produttori ovvero il Registro delle imprese che abbiano conseguito un attestato di idoneità comprovante le adeguate competenze, nel caso del Parere di Precontenzioso n. 3 dell’11 gennaio 2017, e l’albo delle imprese di pulizia, nel caso di Parere di Precontenzioso n. 1235 del 29 novembre 2017) deve intendersi strettamente collegato alla capacità soggettiva dell’operatore economico e pertanto non può formare oggetto di avvalimento. Ciò appare in linea con quanto affermato in precedenti occasioni dall’Autorità (Determinazione n. 2 del 1° agosto 2012; P. Prec. n. 64 del 23 aprile 2013; P. Prec. n. 218 del 1° dicembre 2013; P. Prec. n. 776 del 20 luglio 2016 in riferimento all’iscrizione all’Albo Nazional dei Gestori Ambientali; punto 8 del Bando – tipo n. 1 e n. 2 del 2017), ad avviso della quale i requisiti di idoneità professionale, inerendo alla disciplina pubblica delle attività economiche ed essendo connotati da un elevato tasso di soggettività, configurano uno status e non possono essere oggetto di avvalimento, e appare altresì conforme al quadro normativo di riferimento, che, all’art. 83, comma 3, del nuovo Codice, prevede, ai fini della sussistenza dei predetti requisiti, l’iscrizione dei concorrenti in appositi registri o presso i competenti ordini professionali e che, all’art. 89, comma 1, contempla tra i requisiti ottenibili tramite avvalimento solamente quelli di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del suddetto articolo 83. Rimanendo in tema di requisiti connotati da un’implicita soggettività, l’Autorità ha dapprima sancito l’inammissibilità dell’istituto dell’avvalimento per le certificazioni di qualità, ribadendo il proprio orientamento più volte espresso (Parere di Precontenzioso n. 837 del 27 luglio 2017). E’ stato infatti ritenuto che la certificazione di qualità, essendo intimamente correlata alla capacità di un operatore economico di organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse conformemente a standard riconosciuti ottimali, non è cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall’intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità. Sulla scorta di giurisprudenza recente (Cons. di Stato, sez. V, 27 luglio 2017, n. 3710), il richiamato orientamento dell’Autorità si è in seguito evoluto nel senso di considerare ammissibile l’avvalimento della certificazione di qualità a condizione che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (Parere di Precontenzioso n. 1085 del 25 ottobre 2017)14. Tale cambiamento di orientamento trova anche PAG. 29 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 15 giugno 2018

conferma nel bando-tipo n. 2 del 2018, approvato con Deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2018, che al punto 8, dedicato all’avvalimento, così recita: « Il ricorso all’avvalimento per la certificazione… comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata». In riferimento ai requisiti di capacità economicofinanziaria, pur richiamando l’orientamento del giudice amministrativo in base alla quale il c.d. “avvalimento di garanzia”, cioè l’avvalimento che si sostanzia nel prestito di strumenti immateriali come il fatturato e il bilancio, non implica necessariamente il coinvolgimento di aspetti specifici dell’organizzazione della impresa, con la conseguenza che risulta possibile che essi non siano specificati nel contratto di avvalimento e nella dichiarazione resa alla stazione appaltante, a meno che non siano rispondenti ad un interesse concreto della stazione appaltante, quale desumibile dall’indicazione del requisito stesso, l’Autorità ha tuttavia ritenuto che, al fine di evitare che il prestito di tali requisiti rimanga su un piano meramente astratto e cartolare, è necessario che dal contratto di avvalimento emerga, in modo determinato o determinabile e non quale semplice forma di stile, l’impegno dell’avvalsa sia a diventare un garante dell’impresa ausiliata sul versante economicofinanziario sia a vincolarsi finanziariamente nei confronti della stazione appaltante (Parere di Precontenzioso n. 1343 del 20 dicembre 2017). In un’altra circostanza (Parere di Precontenzioso n. 617 del 7 giugno 2017), è stata presa in esame la questione relativa alla mancata intestazione della polizza fideiussoria all’impresa ausiliaria. L’Autorità, supportata anche da recente giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, sez. IV, 2 dicembre 2016, n. 5052; Cons. di Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9), ha chiarito che, dal momento che le attuali disposizioni codicistiche non prevedono nulla in merito all’obbligo di intestazione della garanzia fideiussoria anche all’impresa ausiliaria, in mancanza di apposita previsione di lex specialis, è sufficiente l’intestazione della ditta principale in quanto l’avvalente è l’unico soggetto titolare del contratto.

LIMITAZIONI DELL’AMBITO APPLICATIVO DELL’ISTITUTO A differenza di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006 in tema di requisiti di capacità tecnico-professionale, il nuovo Codice, utilizzando la tecnica del


cosiddetto copy-out, riporta all’art. 89, comma 1, esattamente quanto previsto dall’art. 63, comma 1, della direttiva 2014/24/UE, ovvero la possibilità per l’operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti in relazione alle “esperienze professionali pertinenti”, a condizione, però, che siano questi ultimi a eseguire direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Da tale condizionamento particolarmente stringente sembra evincersi come l’intento del legislatore sia quello di fare un passo ulteriore in termini di concretezza ed effettività del requisito esperienziale oggetto di avvalimento. Alla stregua di tale diposizione, l’Autorità non ha ritenuto legittimo il ricorso all’avvalimento di requisiti rappresentati da “esperienze professionali pertinenti” quando il contratto di avvalimento non reca l’impegno dell’ausiliaria ad eseguire direttamente i servizi per i quali tali capacità sono richieste (Parere di Precontenzioso n. 221 del 1° marzo 2017; Parere di Precontenzioso n. 1343 del 20 dicembre 2017). È stato ritenuto, infatti, che il contratto debba contenere tale impegno analogamente alla necessaria specifica indicazione delle risorse messe a disposizione che dà concretezza all’obbligo dell’ausiliaria di fornire all’ausiliata i mezzi necessari. Lo stesso articolo 89, co. 1, contempla la stessa possibilità anche con riferimento ai “criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f)” del Codice. Il documento in consultazione così recita all’art. 4, comma 2: “La facoltà riconosciuta alle stazioni appaltanti dall’art. 89, comma 4, del codice può essere esercitata previa idonea motivazione da cui emerga il carattere di essenzialità dei compiti riservati, fermo restando il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a Un’ulteriore novità, prevista dall’art. 63, comma 2, della direttiva 2014/24/UE e introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 89, comma 4, del Codice dei contratti, ha riguardato la possibilità in capo alle stazioni appaltanti di prevedere nei documenti di gara che, in caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel caso di un appalto di fornitura, taluni “compiti essenziali” siano direttamente svolti dall’offerente o, in caso di raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. Della valutazione di controversie riguardanti tale fattispecie è stata investita l’Autorità. In una prima occasione, con Parere di Precontenzioso n. 94 dell’8 febbraio 2017, è stata ritenuta legittima l’esclusione di un’impresa che, non possedendo in proprio i requisiti, abbia manifestato l’intenzione di avvalersi PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 15 giugno 2018

del prestito da parte di ausiliaria qualificata per lavorazioni dichiarate “compiti essenziali” e riservate dalle disposizioni del bando all’esecuzione dell’offerente. Gravando sul concorrente tale onere, infatti, si presuppone che quest’ultimo sia in possesso in proprio dei requisiti necessari allo svolgimento dei compiti richiesti, senza che sia possibile fare ricorso all’istituto dell’avvalimento. In una seconda occasione, con Parere di Precontenzioso n. 1240 del 6 dicembre 2017, l’Autorità, richiamando la già citata proposta ANAC al MIT, ha precisato che tale facoltà riconosciuta alle stazioni appaltanti di prevedere negli atti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente, comportando una limitazione del favor partecipationis e riservando ai committenti un’ampia discrezionalità tecnica, può essere esercitata previa idonea motivazione da cui si evinca l’essenzialità delle prestazioni stesse. Allo stesso modo, è stato ritenuto che rientri nella discrezionalità della stazione appaltante la possibilità di limitare il ricorso all’avvalimento “frazionato”, ovvero ripartito tra più imprese ausiliarie, qualora l’appalto presenti peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori, esigendo che il livello minimo della capacità sia raggiunto da un operatore economico unico (Parere di Precontenzioso n. 830 del 27 luglio 2017). Trattandosi di una fattispecie limitativa della concorrenza, stante anche quanto previsto dall’art. 89, comma 620, si è affermata l’opportunità che la stazione appaltante ne fornisca adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre oppure nel bando di gara. Rimanendo in tema di limitazioni all’istituto de quo, il nuovo Codice dei contratti ha introdotto, rispetto alla disciplina previgente, il divieto di fare ricorso all’avvalimento in riferimento alle categorie cd. superspecialistiche, ovvero in riferimento alle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, qualora il valore dell’opera superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori (art. 89, comma 11). Al riguardo si evidenzia che, con il decreto correttivo, il legislatore ha eliminato dal comma 11 dell’art. 89 l’inciso “oltre ai lavori prevalenti” con l’intento di precisare la portata del divieto, che va, quindi, inteso come applicabile indipendentemente dal fatto che le superspecialistiche rientrino o meno nella categoria prevalente dell’appalto. Fermo restando che l’elenco delle opere per le quali non è ammesso l’avvalimento è dettato da apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e che


primastudio.it

Quando c'è UniSalute c'è tutto La prima assicurazione sanitaria in Italia

Per tutte le aziende che hanno a cuore la salute dei propri dipendenti e dell’azienda stessa Vantaggio Fiscale Consente di risparmiare sul costo del lavoro

ASSI.UDINE snc di Migliorini Angelo & C. P.le D’Annunzio, 14 - 33100 Udine - Tel. 0432 504480 - www.assiudine.it - www.unipolsai.it


per il periodo precedente all’entrata in vigore del suddetto decreto occorre fare riferimento al d.P.R. 2017/2010, l’Autorità, con Parere di Precontenzioso n. 1093 del 25 ottobre 2017, ha sottolineato che, data l’esigenza, a cui l’istituto dell’avvalimento si ispira, di favorire la massima partecipazione, il suddetto divieto va ritenuto applicabile unicamente alle categorie superspecialistiche di importo superiore al 10% e non anche alla categoria prevalente (nel caso di specie OG1) nel caso in cui una superspecialistica rientri nell’oggetto del contratto. Con successivo Parere di Precontenzioso n. 1334 del 20 dicembre 2017, l’Autorità ha ritenuto legittimo l’operato della stazione appaltante che ha escluso il concorrente che ha fatto ricorso all’avvalimento per la dimostrazione dell’attestazione SOA nella categoria OG11 (“impianti tecnologici”), in quanto categoria superspecialistica ai sensi dell’art. 107, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 prevista, nel caso di specie, in misura superiore al 10%.

SOSTITUZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA Altra novità introdotta dal nuovo Codice, all’art. 89, comma 3, è rappresentata dall’obbligo, in capo

PAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 15 giugno 2018

all’operatore economico, di sostituire il soggetto ausiliario per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione ex art. 80 accertati dalla stazione appaltante. A tal riguardo, con Parere di Precontenzioso n. 899 del 6 settembre 2017, è stata ritenuta legittima la sostituzione dell’impresa ausiliaria anche in una gara bandita sotto la vigenza del d.lgs. 163/2006, facendo leva sulla specificità del caso in esame (nel quale la perdita del requisito in capo all’ausiliaria dell’aggiudicataria era avvenuta solo dopo che la gara era stata aggiudicata in un primo momento ad altro operatore economico e, solo successivamente, in forza di una pronuncia giurisdizionale, al secondo in graduatoria) e sull’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui tra aggiudicazione e riapertura con scorrimento della graduatoria vi è una netta cesura, per cui «sarebbe irragionevole pretendere (non già il possesso dei requisiti, ma) la continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non c’è alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell’amministrazione e, per giunta, alcun impegno vincolante nei confronti dell’amministrazione». (segue)

(CS)


Sportello Internazionalizzazione I SERVIZI ASSOCIATIVI A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

conseguenti a periodi di crisi congiunturale e recessione.

2. RECUPERO CREDITI

Anche nel 2018 sono operanti i servizi dell’Associazione a sostegno delle politiche aziendali di internazionalizzazione, che per memoria si vanno di seguito a riepilogare. Riguardano: 1) l’assicurazione dei crediti; 2) il recupero dei crediti; 3) le traduzioni e l’interpretariato; 4) le informazioni commerciali; 5) l’assistenza nella contrattualistica internazionale.

Assistenza agli Associati nel recupero di tutti i loro crediti, in Italia e all’estero. I punti qualificanti questo servizio sono: - sconto sulle commissioni normalmente applicate; - recupero crediti per via giudiziale e stragiudiziale in Italia e all’estero; - massima flessibilità nella scelta dei crediti insoluti da affidare al recupero; - pagamenti dal debitore direttamente nei conti correnti dell’impresa associata; - massima flessibilità nell’approccio al debitore sulla base delle indicazioni dell’Associato, garantendo, ove possibile, il miglioramento e la continuità del rapporto con il cliente.

1. ASSICURAZIONE DEI CREDITI

3. SERVIZIO TRADUZIONI E INTERPRETARIATO

E’ operante l’accordo siglato con la Euler Hermes SIAC - Allianz Group, società internazionale che si occupa dell’assicurazione dei crediti, e con la relativa Agenzia generale di Udine, per garantire la possibilità di stipulare polizze assicurative a copertura del rischio di mancato pagamento sui crediti verso clienti nazionali ed esteri. Scopo dell’accordo è la copertura del rischio del mancato pagamento dei crediti commerciali, sia nazionali che esteri. La polizza offre diversi vantaggi, fra i quali si segnalano: - accesso agli strumenti assicurativi alle migliori condizioni sul mercato in relazione al rischi dell’assicurato; - valutazione periodica del merito di credito assicurativo di ciascun debitore; - possibilità di accedere a nuovi sbocchi commerciali e di acquisire nuova clientela; - assistenza specializzata nel recupero crediti in sofferenza; - accesso facilitato al finanziamento da parte di istituti di credito con concessione dei diritti di polizza; - garanzia delle perdite normali ed eccezionali

Il servizio copre tutte le lingue ed è in grado di provvedere tempestivamente a: - traduzioni tecniche di: manuali d’uso e manutenzione, libretti di istruzioni, monografie, brevetti, documentazione per gare d’appalto e sistemi di qualità; - traduzioni commerciali, finanziarie, scientifiche, giuridiche, di testi pubblicitari, di siti web; - traduzioni giurate di asseverazioni e legalizzazioni; - interpreti di traduzione simultanea e consecutiva per convegni, meeting, fiere e trattative; - technical writing per la redazione di manuali tecnici secondo normativa.

4. SERVIZIO INFORMAZIONI COMMERCIALI. INFORMAZIONI PER RIDURRE I RISCHI DI CREDITO ED OTTIMIZZARE I TEMPI DI INCASSO Abbiamo rinnovato la convenzione con CRIBIS società dell’agenzia di rating centrale rischi finanziari SpA (CRIF) - Dun & Bradstreet Worldwide Network per la fornitura di informazioni commerciali.

PAG. 33 - APINFORMA / Export Marketing - numero 1 - 15 gennaio 2018


Per accedere al servizio è sufficiente contattare l’Associazione (tel. 0432507377, e-mail: segreteria@ confapifvg.it, signora Clara Ferro) fornendo la denominazione del soggetto sul quale si ricercano le informazioni, indirizzo, P.Iva e C.F. se disponibili. Il riscontro sarà immediato con la proposta dei report disponibili per quanto si richiede con l’indicazione puntuale del costo e dei tempi di evasione, normalmente immediati per l’Italia e per l’Europa e di qualche giorno per le restanti parti del mondo.

I Report (in lingua italiana o in lingua inglese) hanno un diverso livello di approfondimento e mediamente forniscono informazioni sulla solvibilità di un soggetto, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, i bilanci e gli indici su più annualità, con un confronto settoriale, il controllo degli eventi negativi quali protesti, pregiudizievoli negativi, procedure in corso, collegamenti societari, struttura dell’azienda, partecipazioni, quote societarie.

PER L’ITALIA SONO DISPONIBILI I SEGUENTI REPORT: REPORT CHECK SMALL

8,20 euro

REPORT LIGHT

15,40 euro

REPORT EXPERT

34,00 euro

REPORT ADVISOR

45,00 euro

REPORT ESTATE ADVISOR (con situazione immobiliare)

49,00 euro

REPORT ESTATE EXPERT (con situazione immobiliare)

43,00 euro PER L’ESTERO I REPORT DISPONIBILI SONO 2:

DB EUROPEAN COMPACT (Europa e resto del mondo)

I costi variano in relazione al Paese

DB EUROPEAN PLUS (Europa e resto del mondo)

I costi variano in relazione al Paese

Per ogni informazione commerciale evasa saranno addebitati 2 euro di diritti di segreteria

Le informazioni commerciali CRIBIS contengono: - Dati sul 100% delle società di capitali, società di persone e ditte individuali - Comportamenti di pagamento su oltre l’80% delle anagrafiche richieste - Composizioni societarie, legami societari e partecipazioni sul 100% delle aziende italiane - Informazioni pubbliche sul 100% delle aziende italiane - 5 annualità di bilancio e indici sul 100% delle società di capitali - Titolari di cariche e qualifiche sul 100% delle aziende italiane - Informazioni negative attribuite in modo certo sull’impresa, sugli amministratori, sui soci e sulle società collegate e partecipate - Eventi legali, attività aziendale, dati di contatto, settore di attività e molte altre informazio-

ni verificate e qualificate tramite l’attività quotidiana di oltre 100 analisti.

5. ASSISTENZA NELLA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE Viene prestata l’assistenza legale nella stesura o valutazione di contratti con controparti estere. Grazie a una rete di legali, nazionali ed esteri, l’Associato può accedere a prezzi contenuti all’assistenza per qualsiasi tipologia di contratto. oOo Per ogni altra informazione e approfondimento, anche sulla specifica casistica, le imprese possono rivolgersi all’ufficio estero dell’Associazione.

PAG. 34 - APINFORMA / Export Marketing - numero 1 - 15 gennaio 2018

(PZ)


Contenzioso doganale sulla normativa fitosanitaria DA CONLEGNO INDICAZIONI PER DIRIMERE LE CONTROVERSIE Per il progressivo intensificarsi dei controlli da parte delle autorità doganali, in Italia e all’estero, in merito alla normativa fitosanitaria in entrata e in uscita dai confini internazionali, i casi di contestazione sono notevolmente aumentati. A questo proposito Conlegno, il Consorzio Servizi Legno Sughero che dal 2005 ricopre il ruolo di Soggetto Gestore in Italia del Marchio IPPC/FAO per l’ISPM n. 15, attraverso il Comitato Tecnico denominato FITOK, ha intrapreso un’iniziativa a tutela delle imprese. Si ricorda che a Conlegno partecipa anche la Confapi e che la nostra Associazione esprime un componente del Comitato Tecnico FITOK e LegnOK, sezione produzione, nella persona dell’imprenditore e membro del nostro Consiglio Generale, Serafino Bicciato (Serafino Bicciato srl). Al fine aiutare gli imprenditori a dirimere tali controversie alle frontiere, il comitato tecnico FITOK di Conlegno ha elaborato specifiche istruzioni operative. L’attenzione degli organi doganali a livello internazionale è rivolta non solo alla corretta circolazione delle merci tra i vari paesi e alla lotta alla contraffazione. Infatti, sorvegliati sono soprattutto gli imballaggi in legno e la loro conformità alla normativa fitosanitaria, attraverso la verifica dell’applicazione dello standard ISPM n. 15. È il caso del Brasile, dell’Australia, della Nuova Zelanda e, soprattutto, degli USA verso i quali, solo nel 2017, l’Italia ha esportato merci per un valore complessivo di quasi 40,5 miliardi di euro, secondo i dati ISTAT. L’aggiornamento delle normative doganali statunitensi ha portato, ad esempio, all’abbassamento della soglia di tolleranza che prevedeva l’applicazione della sanzione al raggiungimento di cinque violazioni in un anno. Ora è sufficiente una non conformità perché venga comminata una sanzione pecuniaria. In particolare, gli imballaggi in

legno sono sotto la lente di ingrandimento anche per le sole irregolarità formali. Per questo motivo Conlegno ha ritenuto necessario incrementare la copertura assicurativa a tutela dei soggetti autorizzati da FITOK. La polizza, offerta gratuitamente dal Consorzio, tutela i produttori di imballaggi in legno, per un anno dalla data del trattamento e/o produzione a marchio, che abbiano attuato con diligenza e correttezza la prassi del trattamento fitosanitario, coprendo parte di costi e spese sostenute a seguito di contestazione. Inoltre, i consorziati che lo ritengono opportuno avranno la possibilità di estendere la copertura aumentando il massimale di indennizzo per la propria azienda. Come anticipato, Conlegno ha elaborato una serie di indicazioni e avvertimenti, che qui si riportano, per aiutare gli imprenditori a dirimere o evitare le contestazioni doganali. 1. avvisare tempestivamente l’Area Tecnica FITOK della contestazione; 2. inoltrare alla medesima il rapporto ufficiale emesso dalla dogana (Emergency Action Notification), le documentazioni comprovanti la decisione della dogana, i grafici di trattamento dei lotti contestati e le foto degli imballaggi ritenuti non conformi; 3. contattare il cliente finale e lo spedizioniere per sapere data e luogo di arrivo della merce al fine di organizzare una perizia da parte di un ispettore FITOK autorizzato, qualora la dogana decidesse di procedere con il rimpatrio; 4. non manomettere la merce in arrivo alla dogana; 5. rimuovere i sigilli solo in presenza dell’ispettore FITOK incaricato. Dopo di che, la procedura avrà il seguente svolgimento: 6. l’ispettore verificherà per ogni singolo imballo la relativa conformità allo standard ISPM n. 15; 7. effettuerà un rilievo fotografico e, eventualmente, andrà a prelevare un campione di legname che sarà poi analizzato da un laboratorio specializzato; 8. verrà eseguita un test diretto a verificare se il trattamento c.d. High Temperature (HT) è stato condotto efficacemente;

PAG. 35 - APINFORMA / Export Marketing - numero 1 - 15 gennaio 2018


9. a seguito dell’analisi della documentazione raccolta e del risultato del test effettuato dal laboratorio, verrà attestata la conformità o meno degli imballaggi a quanto previsto dal regolamento FITOK; 10. nel caso in cui venga accertata la conformità degli imballi, l’assicurazione potrà tutelare il

consorziato secondo le modalità previste dalla polizza. Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione è possibile contattare il dott. Paolo Zorzenone presso l’Associazione al n. 0432.507377.

PAG. 36 - APINFORMA / Export Marketing - numero 1 - 15 gennaio 2018

(PZ)


Cina: opportunità di business con il mercato cinese INIZIATIVA NAZIONALE PER SVILUPPARE L’INTERSCAMBIO COMMERCIALE Unionmeccanica, la nostra Categoria Nazionale della meccanica, ha incontrato una delegazione cinese della società Tian Qing Power - TQP (http:// en.tqpower.net) che rappresenta la controparte cinese dell’Associazione italo-cinese per la Promozione della Nuova Via della Seta della quale è socio fondatore. Le ragioni che hanno spinto Unionmeccanica-Confapi alla costituzione di questa Associazione risiedono nella necessità di poter costruire rapporti di alto livello con le autorità cinesi, condizione essenziale per sviluppare progetti di business. La delegazione ha già ottenuto una lettera di patronage dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nel corso del viaggio in Italia ha avuto incontri con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero degli Affari Esteri. Inoltre la delegazione ha avuto modo di incontrare alcuni imprenditori associati sia presso la sede nazionale di Confapi a Roma sia presso le realtà locali di Torino e Brescia. Nel corso degli incontri è emerso che è possibile sviluppare rapporti con le associazioni delle piccole e medie imprese cinesi (China National Light Industry Council, China Enterprise Confederation, China Enterprise Directors Association, China Machinery Industry Federation ed altre) e sono stati presentati tre canali attraverso i quali le imprese italiane possono accedere al mercato cinese: 1. E-Commerce. Questo canale è per i prodotti

finiti del Made in Italy che mira ad utilizzare le agevolazioni governative per lo sviluppo del commercio online. C’è un accordo col portale JD.com (una sorta di Amazon cinese) per poter costituire un Padiglione Italia all’interno dello store online ed inserire i prodotti del Made in Italy. Serve quindi raccogliere le proposte delle nostre aziende interessate all’export del prodotto finito e per dare l’avvio al progetto c’è la disponibilità dei cinesi ad acquistare una campionatura da testare sul mercato cinese; 2. Eco-Industrial Park. Sono parchi industriali di terza generazione votati al risparmio energetico, al rispetto dell’ambiente e all’economia circolare. Sono la destinazione privilegiata di investimenti diretti esteri di aziende che vogliono andare a produrre in loco per il mercato eurasiatico o per le aziende che hanno un livello tecnologico in grado di permettere un upgrade alle aziende cinesi, quindi per progetti di trasferimento tecnologico; 3. Free Trade Zones. Sono aree speciali in cui ci sono azzeramenti delle imposte doganali e forti riduzioni fiscali che permettono ai prodotti (finiti e semilavorati) di entrare nel mercato. Le Free Trade Zones sono frequentate prevalentemente dai buyers ed hanno delle aree espositive che permettono la costituzione di showroom o flagship-store corner per le aziende italiane interessate ad allestire spazi fisici per i loro prodotti, ma usufruendo delle condizioni di privilegio (a partire dai bassissimi costi di allestimento) che l’accordo con i partner cinesi di TQP ci permette di avere. Le aziende interessate alle iniziative di cui sopra possono contattare il dottor Paolo Zorzenone presso l’Associazione allo 0432 507377. (PZ)

PAG. 37 - APINFORMA / Export Marketing - numero 1 - 15 gennaio 2018


Europarlamento. Nuovi indirizzi per l’autotrasporto INCORAGGIANTI RISCONTRI DA PARTE DELLA COMMISSIONE TRASPORTI DEL PARLAMENTO EUROPEO SU ALCUNI VITALI TEMI PER IL SETTORE PREMESSA Il 4 giugno 2018 la Commissione permanente trasporti e turismo (Tran) del Parlamento europeo ha licenziato un testo recante la riforma di alcune importanti normative attinenti a temi cruciali sull’esercizio dell’attività del trasporto su strada in ambito europeo, vale a dire, le discipline sui tempi guida, di pausa e di riposo, sul cabotaggio stradale, sul distacco transnazionale, sulla delocalizzazione e sul contrasto alle connesse forme di abusivismo. Occorre, preliminarmente, ricordare che le Commissioni del Parlamento europeo hanno funzioni eminentemente relazionali e che, quindi, l’iter per la riforma dei vigenti regolamenti che disciplinano dette materie è ancora lungo. Infatti, il testo approvato dalla Tran dovrà essere sottoposto all’approvazione del Parlamento europeo in seduta plenaria e, successivamente, formare oggetto di esame da parte del Consiglio europeo. Tuttavia, è stato compiuto un primo significativo - e per nulla scontato - passaggio che va nella direzione, almeno in parte, delle tesi espresse negli anni dalle associazioni di categoria italiane e locali, orientate a stabilire una leale concorrenza fra vettori europei. E a tal proposito non si possono qui sottacere le stesse, numerose iniziative avviate o a cui ha preso parte la scrivente Associazione, ultima delle quali la vigorosa partecipazione, il 28 novembre 2018, a un’audizione a Bruxelles delle organizzazioni dell’autotrasporto del Friuli-Venezia Giulia promossa proprio dalla Tran. Al momento non si dispone ancora del testo approvato dalla Tran, ma solo di sui comunicati stampa in lingua inglese. Ciò nonostante, l’importanza della cosa consiglia di riferire subito sulle principali novità, con la riserva di ritornare con

più completezza e precisione sull’argomento una volta che si disponga del testo ufficiale.

TEMPI DI GUIDA DI PAUSA E DI RIPOSO In materia dei tempi di guida, di pausa e di riposo, il testo approvato riconosce una maggiore durata del periodo di guida settimanale, a condizione che venga recuperato con un periodo di riposo equivalente “in un periodo successivo”. Riconosce, altresì, al conducente del veicolo la facoltà di superare di 2 ore il periodo massimo di guida giornaliero, ma al solo scopo di poter rientrare nella sede dell’impresa e a condizione che lo sforamento venga recuperato in misura equivalente “in un periodo successivo” a titolo di riposo. Il riposo settimanale dovrà essere svolto in alloggi forniti dalla società di autotrasporto oppure nella cabina del veicolo, ma solo quando questo è parcheggiato in un’area dedicata dotata di adeguati servizi, quali i servizi igienici, di cucina e wifi, nonché di sistemi di sicurezza. Nei tragitti a bordo di traghetti o treni, i conducenti dovranno trascorrere il risposo giornaliero in una cuccetta o in una cabina, a seconda dei casi. In queste circostanze è autorizzato anche il riposo settimanale, purché trascorso in una cabina letto. Nelle lunghe trasferte l’impresa di autotrasporto è tenuta a organizzare il lavoro in modo da consentire ai conducenti di riposare nella propria abitazione, o in un luogo da loro scelto, almeno una volta ogni 3 settimane di viaggio consecutive.

CABOTAGGIO STRADALE In ordine alla vexata questio del cabotaggio stradale il testo approvato prevede che tale attività sia consentita all’interno dello Stato dove è stata consegnata una spedizione internazionale ovvero in uno Stato a questo confinante, mentre il veicolo sta rientrando nel proprio, entro un periodo massimo di 7 giorni. In questo arco temporale il veicolo può svolgere trasporti in regime di cabotaggio per un massimo di 48 ore (in luogo dei 3 viaggi attualmente previsti) e il medesimo veicolo non potrà svolgere altre attività di cabotaggio nel medesimo Paese prima di 72 ore da quando è rien-

PAG. 38 - APINFORMA / Organizzazione - numero 11 - 15 giugno 2018


Non affidare al caso la comunicazione della tua azienda

Per la pubblicitĂ su Apinforma contatta

0432 505 900 / ufficio@scriptamanent.sm / www.scriptamanent.sm


trato nello Stato di immatricolazione. Appare questa l’unica misura non propriamente migliorativa dell’attuale assetto normativo.

DISTACCO TRANSNAZIONALE DEI CONDUCENTI In merito il distacco transnazionale dei conducenti, il testo approvato prevede che: - in ordine al regime di cabotaggio il conducente di un Paese che svolga attività di cabotaggio in un altro Stato dell’Unione europea dovrà godere delle stesse condizioni salariali dei conducenti dei Paesi ospitanti, incluso il c.d. salario minimo garantito; - in ordine ai trasporti internazionali (di transito e di destino) le retribuzioni dei conducenti restano ancorate a quelle dello Stato di stabilimento dell’impresa da cui dipende il conducente. Il testo fissa anche i requisiti amministrativi e le misure di controllo che le Autorità possono imporre sul distacco dei conducenti.

DELOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE Per contrastare la delocalizzazione delle imprese, attraverso la costituzione di società di comodo in Paese con regole salariali, previdenziali e fiscali più convenienti, il testo approvato modifica le regole di stabilimento delle imprese di autotrasporto, le quali dovranno avere una “presenza reale e continua” nello Stato in cui sono registrate. Il testo fissa anche i criteri per valutare tale presenza, fra i quali la frequenza dei carichi nel Paese d’immatricolazione dei veicoli e la disponibilità di

spazi per il proprio parco veicolare. A tal fine gli Stati membri sono tenuti a controllare periodicamente la presenza di tali requisiti e viene prevista anche l’interconnessione tra i registri nazionali degli autotrasportatori.

CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO IN MATERIA DI TEMPI, DI GUIDA DI PAUSA E DI RIPOSO E DI DISTACCO Il testo approvato prevede forme di contrasto alle violazioni delle norme in materia di tempi, di guida di pausa e di riposo e di distacco dei conducenti. A tal fine viene ridotto il tempo di risposta attualmente concesso alle richieste d’informazioni e da parte delle autorità di un altro Stato membro Il testo prevede anche un numero minimo di “controlli concertati”, ossia quelli svolti contemporaneamente tra due o più Stati. Tali controlli dovranno concentrarsi sulle imprese di autotrasporto che mostrano un profilo di violazioni più elevato. Il testo contiene anche la richiesta di sanzioni nei confronti dei committenti, “appaltatori” e dei “sub-appaltatori” nel caso siano infrante le regole sui tempi di guida, di pausa e di riposo e sul distacco pel personale viaggiante. Le norme relative ai tempi di guida, di pausa e di riposo, allo stabilimento in uno Stato e al cabotaggio stradale varranno per i veicoli commerciali con massa complessiva superiore a 2,4 t (non, dunque, a 3,5 t) che svolgono trasporto internazionale.

PAG. 40 - APINFORMA / Organizzazione - numero 11 - 15 giugno 2018

(AdT)


Trasporto. Utilizzo delle targhe di prova DIVIETO DI CIRCOLARE CON VEICOLI SPROVVISTI DI RCA E ATTESTATO DI REVISIONE Con circolare prot. n. 300/A/2689/18/105/20/3 del 30 marzo 2018 il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato ha fornito alcune puntualizzazioni in ordine alla circolazione su strada di veicoli muniti della targa prova. In particolare, dopo aver ricordato quali sono i soggetti a cui è consentita la circolazione con targa di prova di un veicolo da immatricolare ai sensi dell’art. 98 del codice della strada (c.d.s.) e dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 (v. infra), e aver richiamato la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione circa i limiti all’utilizzo dei veicoli non immatricolati, il Ministero ha precisato che la targa di prova non consente, tuttavia, “la circolazione di veicoli [anche] immatricolati non revisionati, privi di assicurazione RCA o quant’altro.” Di conseguenza, gli esercenti delle officine di riparazione e di trasformazione possono utilizzare questa targa su veicoli immatricolati, per le esigenze previste dalla normativa, purché detti veicoli siano in regola con la copertura R.C.A e con la revisione; diversamente, la targa prova non copre queste irregolarità amministrative per cui, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, vengono applicate le sanzioni previste dal c.d.s.

Per completezza d’informazione si riporta l’elenco dei soggetti che possono essere autorizzati a porre in circolazione veicoli con targa di prova, ancorché privi di carta di circolazione, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, secondo quanto stabilito al citato art. 1 del d.P.R. 474/2001: a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli; b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici; c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’art. 236 del c.d.s., i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento; d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto. Per il testo della circolare e ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

PAG. 41 - APINFORMA / Organizzazione - numero 11 - 15 giugno 2018

(AdT)


Scadenze aziendali luglio 2018 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI LUGLIO 2018 MARTEDÌ 10 INPS - Contributi lavoro domestico. Scade il termine per il versamento da parte dei datori di lavoro di personale domestico dei contributi mediante bollettino di c/c/p rilasciato dall’INPS presso le Agenzie Postali on-line, tramite addebito in conto corrente Bancoposta o utilizzo di carta prepagata o con carta di credito.

DOMENICA 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di giugno. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

LUNEDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di giugno. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata nei periodi precedenti, non dovesse essere superiore ad € 25,82, il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 5a rata dell’Iva, relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2018 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi la cui distribuzione è stata deliberata nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi dai dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2018 - Scade il termine per il versamento della seconda rata del saldo per il 2017 e del primo acconto per il 2018 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti titolari di partita Iva, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno versato la prima rata entro il 2 luglio. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da

PAG. 42 - APINFORMA / Organizzazione - numero 11 - 15 giugno 2018


trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2017 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2017. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2018. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI COMMERCIANTI - Scade il termine per il versamento del saldo 2017 e del primo dei due acconti del contributo INPS a percentuale per il 2018 artigiani e commer-

cianti con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, per i soggetti con reddito eccedente il minimale che non abbiano effettuato il versamento al 16 giugno GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIONISTI - Scade il termine per il versamento del saldo 2017 e della prima rata acconto previdenziale 2018 senza maggiorazione dello 0,40% per i soggetti titolari di partita IVA esercenti attività di lavoro autonomo non iscritti ad alcuna forma previdenziale.

VENERDÌ 20 PREVINDAPI - Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti, relativi al II trimestre 2017 e comunicazione dei nominativi dei dirigenti. FONDAPI - Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi per il bimestre maggio/ giugno 2018 - codice bimestre 3/2018

MERCOLEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di giugno. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al secondo trimestre 2018. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018.

PAG. 43 - APINFORMA / Organizzazione - numero 11 - 15 giugno 2018


I modelli Intra 2 trimestrali sono stati abrogati, ma è consentito trasmetterli su base volontaria.

unificata da parte delle persone fisiche, senza alcuna maggiorazione.

LUNEDÌ 30

LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.

CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° luglio 2018 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 giugno 2018.

MARTEDÌ 31 RIMBORSO/COMPENSAZIONE INFRANNUALE IVA - Scade il termine per la presentazione telematica del modello per la richiesta di rimborso/ compensazione dell’Iva a credito relativa al secondo trimestre 2018. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE AD UNICO PERSONE FISICHE - Scade il termine per il versamento della seconda rata del saldo per il 2017 e del primo acconto per il 2018, delle imposte dovute in base alla dichiarazione

DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. CONGUAGLIO SULLE RETRIBUZIONI - I sostituti di imposta eseguono i conguagli delle imposte risultanti dal mod. 730/2018, sia per assistenza fiscale diretta che tramite CAF, a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio. FONDAZIONE IDI - Versamento della contribuzione per la formazione dei Dirigenti e Quadri Superiori PMI tramite bonifico bancario.

PAG. 44 - APINFORMA / Organizzazione - numero 11 - 15 giugno 2018

(PZ - FT)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.