notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 11 15 giugno 2019
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ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 11 15 giugno 2019
Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE
LA NOSTRA POSIZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
EDILIZIA
40 anni di Ceccarelli
8
Confapi Roma: Consulta dei Direttori
11
Intervento di Confapi nazionale sul salario minimo
12
Proroga dei versamenti al 30 settembre 2019
16
Rimborso autotrasportatori
17
Nuova “Sabatini”. Presentazione delle domande
18
Rinnovo Ccnl Unionmeccanica Confapi 3 luglio 2017
19
Misure per il recupero della competitività regionale (3a parte)
21
Gas fluorurati. Registro Nazionale
26
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ORGANIZZAZIONE
Collaborazione Confapi e Università Tor Vergata
29
Riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2018
30
Sportello deposito marchi
32
Scadenze aziendali mese di luglio 2019
33
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
40 anni di Ceccarelli UN VIAGGIO LUNGO QUARANT’ANNI CHE L’IMPRESA CONTINUA A PERCORRERE INSIEME Sabato 29 giugno si sono celebrati i 40 anni di attività del gruppo Ceccarelli con una grande manifestazione nella sede dell’azienda, a cui hanno preso parte circa 500 persone fra amici, colleghi, collaboratori, fornitori, clienti e autorità. Per l’As-
sociazione erano presenti il Direttore Lucia C. Piu, Emanuela De Faccio, Augusto de Toro, Federica Tessitori, Barbara Vergolin. Carlo Delser, Consigliere e Presidente del Gruppo Meccanica di Confapi FVG, ha consegnato a Bernardino Ceccarelli una targa a memoria della sua grande e prestigiosa collaborazione con l’Associazione. L’anniversario è stato allietato dall’applaudita esibizione del pianista Remo Anzovino. I migliori auguri con imperitura ammirazione e riconoscenza a Bernardino Ceccarelli, inesauribile animatore e protagonista della vita associativa.
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(LCP)
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Confapi Roma: Consulta dei Direttori la consulta è composta dai direttori di tutte le confapi territoriali Il 26 giugno u.s. il nostro Direttore Lucia Cristina Piu ha partecipato a Roma alla Consulta nazionale dei Direttori che si è tenuta nella sede della nostra Confederazione nazionale Confapi, che si af-
faccia su piazza Montecitorio. La consulta è composta dai Direttori di tutte le Confapi territoriali e in questa giornata ha toccato i temi del sistema delle relazioni industriali Confapi-Federmanager; l’operatività di Enfea ed Enfea Salute; la bilateralità nell’Edilizia, il sistema delle Edilcasse e delle Casse Edili; la convenzione nazionale ConfapiInps per la riscossione delle quote associative; la nuova attività di Confapi nazionale a beneficio del territorio sui Progetti UE; l’accesso al credito e i sistemi di garanzia.
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(LCP)
Intervento di Confapi nazionale sul salario minimo Il documento di confapi nazionale presentato all’audizione sull’istituzione del salario minimo Il 1° luglio scorso Confapi nazionale ha partecipato presso la Camera dei Deputati all’audizione nell’ambito della discussione sulle risoluzioni concernenti l’istituzione della retribuzione minima oraria. Riportiamo il comunicato stampa e il documento presentato.
Il comunicato stampa Salario minimo, Confapi: “Tutela del lavoro garantita dai Ccnl” Roma, 1° luglio – “Confapi è dalla parte del lavoro serio e rispettoso della persona. Considera la contrattazione collettiva, come costituzionalmente garantito, lo strumento principale per regolare il rapporto di lavoro tra imprese e lavoratori. Bisogna prestare la massima attenzione alla determinazione dell’importo del salario minimo, tenendo conto che oggi nei nostri contratti oltre che alla diversificazione del settore merceologici sono previste molteplici componenti aggiuntive della paga base, quali anzianità, malattia, permessi, premi produzione nonché prestazioni di welfare”. È la posizione espressa da Confapi nel corso dell’audizione presso la Commissione Lavoro della Camera sulle risoluzioni Rizzetto, Serracchiani, Segneri e Murelli concernenti l’istituzione della retribuzione minima oraria. “Anche l’Ocse e Inapp sostengono che, senza dovuti accorgimenti, si rischia di sfasciare un intero sistema in un momento, per di più, di stallo economico” si osserva nella nota Confapi. “Tutti i contratti Confapi - prosegue la nota - hanno un costo medio che, considerate tutte le componenti, supera la soglia della paga oraria indicata nel Disegno di legge, ma ovviamente sono tagliati a misura dei bisogni e delle peculiarità delle Pmi. Come anticipato, la finalità della norma sul
salario deve essere diretta a tutelare quei lavoratori non coperti dal contratto collettivo nazionale, risolvendo, per esempio, il problema degli esigui compensi per i lavoratori della Gig economy. In questo caso può essere utilizzata la nozione onnicomprensiva di retribuzione utilizzata per il calcolo del Tfr. O volendo risolvere alla radice il problema, si potrebbe quindi dare attuazione, con opportuni adattamenti all’art. 39 della nostra Costituzione, introducendo il Ccnl “erga omnes”. “Abbiamo più volte ribadito che siamo d’accordo sulla non proliferazione e la riduzione di contratti di lavoro, laddove stipulati da parti sociali non rappresentative, sottolinea la nota Confapi – ma questo non deve essere il pretesto, così come avverrebbe se il disegno di legge rimanesse tale per creare un monopolio della rappresentanza e per escludere e non dare voce alla colonna portante del sistema produttivo rappresentata dalla piccola e media industria privata italiana. Confapi è stata la prima organizzazione datoriale a sottoscrivere l’accordo interconfederale sulla rappresentanza con Cgil, Cisl e Uil e, da oltre 70 anni stipula, esclusivamente con le principali organizzazioni sindacali, 13 contratti collettivi nazionali di lavoro nei più importanti settori produttivi. Ha costituito inoltre un solido sistema di 13 enti bilaterali che offrono una ampia gamma di servizi e prestazioni innovative capaci di supplire, in molti casi, alle carenze del welfare statale” e che quindi ricoprono un ruolo importante di coesione sociale. oOo
Il documento XI Commissione Lavoro pubblico e privato Audizione Confapi sulle risoluzioni 7-00012 Rizzetto, 7-00215 Serracchiani, 7-00216 Segneri e 7-00234 Murelli concernenti l’istituzione della retribuzione minima oraria Camera dei Deputati Roma, 1 luglio 2019 Confapi ringrazia il Presidente della XI Commis-
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sione Lavoro pubblico e privato, della Camera dei Deputati, Onorevole Andrea Giaccone, per l’invito a partecipare all’odierna audizione in cui la Confederazione può esprimere le proprie valutazioni sulle quattro risoluzioni in materia di salario minimo orario. Gli industriali di Confapi sono ogni giorno dalla parte del lavoro quello serio e rispettoso della persona. L’introduzione di una soglia dignitosa di salario minimo per legge da garantire ai lavoratori è una proposta, in teoria, condivisibile. È bene però ricordare che il nostro Paese - a differenza della maggior parte degli Stati dell’Unione europea in cui la limitata copertura dei contratti nazionali ha portato ad un al salario minimo- non ha adottato un tale istituto in quanto è la contrattazione nazionale, che copre circa l’84% dei lavoratori, a fissare i livelli retributivi sia minimi sia massimi. È questa che nel nostro Paese costituisce lo strumento principale, costituzionalmente garantito, per regolare il rapporto di lavoro tra imprese e lavoratori in maniera equa e dignitosa. Confapi ha sottoscritto il primo accordo interconfederale nel 1956 e da allora, con le principali organizzazioni sindacali, ha costruito un sistema di 13 contratti collettivi nazionali di lavoro applicati da più di 83mila imprese che danno lavoro a circa un milione di lavoratori e un solido e ampio sistema di 13 enti bilaterali che si occupano di formazione, di assistenza e sostegno al reddito, di previdenza complementare, sanità integrativa e di welfare e che suppliscono, con servizi e prestazioni innovative, alle carenze della coperta sempre più corta del welfare statale. Quindi la questione del salario minimo implica una riflessione più approfondita su quale sia la garanzia che si vuole ottenere, considerando che oggi la retribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva deriva da vari fattori che vanno dalla diversificazione del settore merceologico alle tante componenti aggiuntive e integrative della cosiddetta paga base quali i permessi, la malattia, l’anzianità, le indennità sostitutive, i premi di produzione, la tredicesima senza tener conto delle prestazioni di welfare. Pertanto i lavoratori che applicano i nostri Ccnl hanno garanzie e tutele ben più estese del semplice trattamento minimo salariale. Se dunque ci si vuole limitare alla definizione del solo salario minimo, è necessario allora prestare la massima attenzione alla determinazione del suo importo. Recenti dati dell’OCSE ci dicono che fissare il salario minimo legale a 9 euro lordi posizionerebbe il nostro Paese al primo posto tra i Paesi OCSE. La
stessa OCSE ci dice che tenendo in considerazione il rapporto tra valore medio e minimo dei salari nel nostro Paese, una cifra più congrua dovrebbe aggirarsi intorno ai 5,74 euro. Sono queste considerazioni che a nostro avviso non possono essere ignorate per preservare la competitività della nostra economia. Recentemente anche l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) ha pubblicato sul proprio sito internet una stima dei costi e dei beneficiari del salario minimo. I lavoratori beneficiari dell’introduzione di un salario minimo legale a 9 euro orari sarebbero circa 2,6 milioni e il costo totale per le imprese sarebbe di 6,7 miliardi di euro. Una cifra che le nostre imprese non possono permettersi di sostenere anche alla luce del rallentamento economico in atto. Pertanto occorre individuare con precisione il criterio di calcolo di tale salario minimo. Per tal fine può essere utilizzata la nozione onnicomprensiva di retribuzione prevista per la base di calcolo del t.f.r. dall’art. 2120 comma 2. Sicché si dovrebbe stabilire che l’importo del salario minimo legale, non solo è al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, ma comprende tutte le somme, incluso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, con la sola esclusione di quanto erogato a titolo di rimborso spese. Solo in tal modo, oltretutto, si eviterebbe di alimentare un contenzioso giudiziario enorme da parte di tutti quei lavoratori a cui vengono applicati i contratti collettivi, pur stipulati dalle OOSS maggiormente rappresentative, che stabiliscono nel livello più basso di inquadramento una retribuzione inferiore a quella stabilita dal salario minimo legale. Inoltre, in assenza di una espressa riserva di legge a favore dell’autonomia collettiva, un costantissimo orientamento della Cassazione e della Corte Costituzionale - tanto da essere ritenuto diritto vivente -, ritiene che la funzione di garantire il rispetto del principio della sufficienza della retribuzione è assolto dai contratti collettivi ed, in particolare, dalle retribuzioni previste per i livelli più bassi dei sistemi di inquadramento, al di sopra dei quali vi è solo il rispetto del principio della proporzionalità della retribuzione. Pertanto, ai fini della determinazione per via legislativa di tale salario minimo, non si può prescindere dal riferimento alle retribuzioni previste per il livello retributivo più basso della maggioranza dei contratti collettivi, laddove appunto si ritiene garantita, nel nostro sistema imperniato sulla libertà sindacale, la sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost.
Pag. 13 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 11 - 15 giugno 2019
Se così fosse, il vulnus che si produrrebbe sarebbe molto grave giacché l’intervento legislativo non sarebbe più finalizzato ad ovviare ai problemi dei compensi talmente bassi da essere lesivi della dignità della persona, bensì cambierebbe finalità per tradursi in una violazione dell’autonomia collettiva, e quindi della libertà sindacale, che farebbe diventare la retribuzione come una sorta di prezzo amministrato tipico di sistemi iper regolativi dirigisti, poco compatibili con l’economia di mercato. D’altra parte i contratti collettivi di diritto comune hanno continuato ad assolvere nel tempo un preciso compito, anche laddove essi non trovano diretta applicazione, grazie al riconoscimento dell’immediata precettività del disposto dell’art. 36 comma 1 Costituzione, alla cui stregua il giudice che impone ai datori di lavoro non vincolati da contratti collettivi la retribuzione sufficiente prevista dai contratti collettivi in base all’art. 2099, comma 2, cod. civ. Se la finalità della normativa sul salario minimo è quella di eliminare questo rimedio giudiziale, all’assenza di efficacia generale di contratti collettivi di diritto comune (ormai consolidato da sessanta anni), tale finalità non si raggiunge certo imponendo una retribuzione minima oraria rigida per tutti, ma dando finalmente attuazione, eventualmente con gli opportuni adattamenti, all’art. 39 della Costituzione e, di conseguenza, introducendo finalmente il contratto collettivo erga omnes. Pertanto, più che un “correttivo” alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi, una normativa sul salario minimo dovrebbe consentire di risolvere il problema della esiguità del compenso di quei rapporti di lavoro che si pongono totalmente al di fuori dal sistema dell’autonomia collettiva, come ad esempio il caso dei riders o degli altri lavoretti della gig economy. Come abbiamo ribadito anche nella nostra precedente audizione al Senato della Repubblica sul salario minimo orario, una tematica così delicata non deve essere il pretesto di portare avanti surrettiziamente un processo di “monopolizzazione” della rappresentanza. Siamo assolutamente d’accordo sulla non proliferazione e sulla riduzione del numero dei contratti
di lavoro, soprattutto se stipulati da fantomatiche Parti sociali che poco o niente rappresentano. Non si può quindi prescindere, quando si parla di rappresentanza, da tenere in considerazione quelle forze economiche sociali, come la nostra, che da sempre siglano contratti e accordi collettivi con le principali organizzazioni sindacali e che contribuiscono attivamente alla crescita e allo sviluppo di questo Paese, limitandosi ad individuare quelle che attualmente sono presenti al Cnel. È assurdo che un’associazione di categoria come Confapi possa essere stata esclusa dal Cnel, in occasione dell’ultimo rinnovo, è la riprova di come sia indispensabile una normativa democratica che regoli la rappresentanza e la rappresentatività e che non può essere rappresentata in questa legge; altrimenti si continua ad aggirare il problema ma poi i nodi vengono al pettine. Proprio per quanto riguarda il Cnel, si è partiti dall’intento inziale di volerlo abolire e ci si ritrova oggi ad avere una composizione consiliare senza una reale rappresentanza del sistema della piccola e media industria privata laddove figurano invece parti sociali non rappresentative del nostro mondo. Addirittura vi è una sola organizzazione datoriale che nell’ultimo rinnovo ha ottenuto a vario titolo ben sette consiglieri pur non rappresentando storicamente il sistema socio produttivo che noi ci pregiamo di difendere e tutelare. A puro titolo di informazione, a seguito della nostra immotivata esclusione dal Cnel, abbiamo presentato ricorso al Tar il 26 ottobre 2017, ricorso motivato dal fatto che non può mancare sui tavoli istituzionali una reale rappresentanza della piccola e media industria privata. Ricordiamo che i nostri contratti non sono e non possono essere quelli della grande industria, perché sono fatti “a misura” delle Pmi per rispondere ai loro diversi bisogni e peculiarità. Soprattutto perché va tenuto in conto in tutta la normativa che riguarda le Pmi il carattere dimensionale che già da solo sancisce la differenza con la grande industria. Confapi, e il mondo che rappresenta, sono disponibili a contribuire alla creazione di un percorso democratico che dia spazio e voce alle realtà più importanti e vitali del Paese.
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Proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 interessati i contribuenti soggetti agli isa
Con la conversione in Legge del decreto cd. Crescita (Legge 58/2019, di conversione del Decreto Legge 34/2019, pubblicato sul S.O. n. 26/L alla G.U 29 giugno 2019, n. 151), è operativo il rinvio al 30 settembre 2019 dei versamenti risultanti dai modelli Redditi/Irap/Iva in scadenza nell’intervallo tra il 30 giugno e il 30 settembre p.v., per chi esercita attività economiche soggette ai nuovi ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale che hanno sostituito gli studi di settore a partire dal periodo d’imposta 2018). L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 64/E del 28 giugno, con la quale ha chiarito
che il rinvio (previsto all’art. 12 quinquies, commi 3 e 4 del decreto Crescita) opera per le imprese dei settori in cui sono stati approvati gli ISA anche se, in concreto, detti indici non vengano applicati ricorrendo una causa di esclusione (e fermo restando, in ogni caso, l’importo limite dei ricavi ottenuti nel periodo d’imposta 2018, che non deve superare €. 5.164.569). Di conseguenza, beneficiano della proroga al 30 settembre anche coloro che applicano regimi forfettari agevolati o di vantaggio (per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), o dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA. Inoltre, usufruiscono del rinvio anche: - i soggetti che partecipano a società, associazioni o a imprese interessate agli ISA (collaboratori dell’impresa familiare, soci di società di persone, ecc.); - i versamenti con scadenza collegata a quella prevista per le imposte sui redditi (tra cui il diritto alla camera di commercio 2019).
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(C)
Rimborso autotrasportatori le domande del ii trimestre entro il 31 luglio
Con nota prot. 52335/RU del 26 giugno u.s., l’Agenzia delle Dogane ha informato che per i consumi di gasolio effettuati nel II trimestre 2019 (1° aprile/30 giugno), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta per il rimborso delle accise potrà essere presentata dal 1° al 31 luglio 2019. Tenuto conto del decreto legge n.193/2016 (convertito con legge 225 del 1° dicembre 2016, in vigore dal 3 dicembre 2016), che ha fissato l’importo delle accise per il gasolio ad uso commerciale in € 403,22 per 1000 litri di prodotto, l’ammontare rimborsabile per i consumi effettuati nel II trimestre di quest’anno ammonta ad € 214,18 per 1.000 litri di prodotto. Al seguente indirizzo internet (https://www.adm. gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione2-trimestre-2019) è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato. Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. I crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle
agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. Ricordiamo inoltre che per i crediti di imposta da riportare sempre nel predetto quadro RU (compreso quello in esame sulle accise), il Decreto Legge 50/2017 ha ammesso l’utilizzo in compensazione con il mod. F24 solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In merito agli adempimenti legati alla fatturazione elettronica, ricordiamo che l’indicazione delle targhe dei veicoli riforniti non è richiesta per il gasolio acquistato in extrarete e stoccato dall’impresa di autotrasporto (che lo utilizza per i suoi mezzi) in un suo distributore privato. Diversamente, la targa deve sempre comparire nella fattura elettronica rilasciata dal gestore dell’impianto stradale in cui il camion ha fatto rifornimento, pena l’impossibilità di richiedere l’agevolazione in esame. Per quanto concerne i crediti relativi ai consumi di gasolio del I trimestre 2019, l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 dicembre 2020 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 giugno 2021. Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. A questo proposito, l’Agenzia ha ricordato che “qualora l’ammissione al beneficio avvenga in base ad informazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art.71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.”
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(C)
Nuova “Sabatini”. Presentazione delle domande modulo aggiornato alle modifiche apportate dal d.l. 34/2019 Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 7/2019, p. 16 in ordine alle modificazioni apportate dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita) alla legge 9 agosto 2013, n. 69 (c.d. Nuova Sabatini o Sabatini ter), per segnalare che il 27 maggio 2019 Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) ha reso disponibile sul proprio sito web (www.mise.gov.it) il modulo aggiornato per la presentazione delle domande di accesso alla “Nuova Sabatini”. Nel rinviare al citato numero di Apinforma per il dettaglio delle novità apportate dal d.l. 34/2019 alla Nuova Sabatini, si rammenta che le imprese possono senz’altro presentare domanda di agevolazione, utilizzando il nuovo modulo disponibile nella sezione “Incentivi/Beni strumentali Nuova Sabatini/Presentazione domande”.
La procedura operativa per redigere la domanda secondo il nuovo modulo è descritta nella Guida alla compilazione, presente sul medesimo sito web, ove vengono via via indicate le relative operazioni da svolgere. Nello stesso sito il Ministero precisa, inoltre, che le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, data di entrata in vigore del decreto legge 34/2019, qualora comportino, in via cumulata (sic), il superamento del precedente limite di finanziamento di 2 milioni di euro, saranno comunque accettate, anche se presentate utilizzando il precedente modulo di domanda. Nel momento in cui si scrive il disegno di legge di conversione del d.l. 34/2019 è già stato approvato dalla Camera dei Deputati ed è in corso di approvazione in Senato. Si ritornerà, quindi, sull’argomento non appena sarà stato perfezionato l’iter di conversione e pubblicata la legge sulla G.U. Frattanto, ogni altra informazione può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione.
Pag. 18 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 11 - 15 giugno 2019
(AdT)
Rinnovo Ccnl Unionmeccanica Confapi 3 luglio 2017 luglio 2017 in data 5 giugno 2019 si sono adeguati i minimi contrattuali, indennità di trasferta e indennità di reperibilità. Sulla base della dinamica inflativa consuntivata relativa all’anno 2017, misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati”, così come comunicata dall’ISTAT il 30 maggio u.s. pari all’0,8%, sono stati definiti gli incrementi dei minimi decorrenti dal 1° giugno 2019. Pertanto a decorrere dal 1° giugno 2019 gli importi dei nuovi minimi mensili saranno i seguenti:
nuovi minimi a decorrere dal 1° giugno 2019 In relazione all’accordo di rinnovo del CCNL e come già indicato nella circolare n.181 /FT del 13
Minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2019
Livello
Minimi CCNL dal 1° novembre 2017
Aumenti dal 1° giugno 2018
Minimi CCNL dal 1° giugno 2018
Aumenti dal 1° giugno 2019
Minimi CCNL dal 1° giugno 2019
1
€ 1.309,74
€ 11,7876
€ 1.321,53
€ 10,5722
€ 1.332,10
2
€ 1.446,45
€ 13,018
€ 1.459,47
€ 11,6758
€ 1.471,15
3
€ 1.604,89
€ 14,444
€ 1.619,33
€ 12,9546
€ 1.632,28
4
€ 1.674,46
€ 15,0702
€ 1.689,53
€ 13,5163
€ 1.703,05
5
€ 1.793,68
€ 16,1431
€ 1.809,82
€ 14,4785
€ 1.824,30
6
€ 1.923,15
€ 17,3084
€ 1.940,46
€ 15,5237
€ 1.955,98
7
€ 2.063,22
€ 18,569
€ 2.081,79
€ 16,6543
€ 2.098,44
8
€ 2.243,72
€ 20,1935
€ 2.263,91
€ 18,1113
€ 2.282,03
8Q
€ 2.243,72
€ 20,1935
€ 2.263,91
€ 18,1113
€ 2.282,03
9
€ 2.495,24
€ 22,4572
€ 2.517,70
€ 20,1416
€ 2.537,84
9Q
€ 2.495,24
€ 22,4572
€ 2.517,70
€ 20,1416
€ 2.537,84
Trasferte e Reperibilità
guamento dell’indennità di trasferta forfetizzata e dell’indennità di reperibilità in essere alla data del 31 maggio 2018. Di conseguenza le suddette indennità risultano a far data dal 1° giugno 2019 le seguenti:
Le parti, sulla base della dinamica inflattiva consuntivata 2018 misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati” cosi come fornita dall’ISTAT e pari all’0,8%, hanno altresì proceduto all’adeIndennità di trasferta
Fino al 31 ottobre 2017
Dal 1° novembre 2017
Dal 1° giugno 2018
Dal 1° giugno 2019
Trasferta intera
€ 42,80
€ 42,85
€ 43,24
€ 43,59
Quota pasto meridiano o serale
€ 11,72
€ 11,73
€ 11,79
€ 11,84
Quota pernottamento
€ 19,36
€ 19,39
€ 19,66
€ 19,91
Pag. 19 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 11 - 15 giugno 2019
Indennità di reperibilità dal 1° novembre 2017
16 h (gg lavorato)
24 h (gg libero)
24 h (festive)
6 gg
6 gg con festivo
6 gg con festivo e gg libero
Superiore al 5° livello
€ 6,59
€ 10,82
€ 11,41
€ 43,75
€ 44,34
€ 48,57
4° e 5° livello
€ 5,73
€ 9,00
€ 9,64
€ 37,65
€ 38,29
€ 41,56
1°,2°, 3°livello
€ 4,82
€ 7,23
€ 7,82
€ 31,33
€ 31,92
€ 34,32
Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2018
16 h (gg lavorato)
24 h (gg libero)
24 h (festive)
6 gg
6 gg con festivo
6 gg con festivo e gg libero
Superiore al 5° livello
€ 6,65
€ 10,92
€ 11,51
€
44,16
€ 44,76
€ 49,03
4° e 5° livello
€ 5,78
€ 9,08
€ 9,73
€
37,99
€ 38,63
€ 41,93
1°, 2°, 3° livello
€ 4,86
€ 7,30
€ 7,89
€
31,61
€ 32,21
€ 34,63
Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2019
16 h (gg lavorato)
24 h (gg libero)
24 h (festive)
6 gg
6 gg con festivo
6 gg con festivo e gg libero
Superiore al 5° livello
€ 6,70
€ 11,01
€ 11,60
€ 44,51
€ 45,10
€ 49,41
4° e 5° livello
€ 5,83
€ 9,15
€ 9,81
€ 38,30
€ 38,96
€ 42,28
1°, 2°, 3° livello
€ 4,90
€ 7,36
€ 7,95
€ 31,86
€ 32,45
€ 34,91
Il Servizio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Pag. 20 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 11 - 15 giugno 2019
(FT)
Misure per il recupero della competitività regionale (3a parte) semplificazione in materia edilizia
Nel Supplemento Ordinario n. 15 del 30 aprile 2019 al BUR n. 17 del 24 aprile 2019 è stata pubblicata la L.R. 29 aprile 2019 n. 6 “Misure urgenti per il recupero della competitività regionale”. Questa legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione pertanto il 30 aprile. Questa normativa nasce dalla proposta di legge n. 26 che si proponeva l’obiettivo di incidere su diversi settori dell’ordinamento regionale nell’ottica di un obiettivo di semplificazione, in termini di celerità e chiarezza applicativa, e di promozione e sviluppo sostenibile del territorio. L’esame del provvedimento in Commissione è iniziato nel novembre 2018 e si è concluso con l’approvazione a maggioranza nella seduta del 20 febbraio 2019, con una tempistica atta a garantire i necessari approfondimenti del testo che, nella versione approvata ed oggi all’esame dell’Aula, è stato oggetto di modifiche sostanziali specie rispetto a quei contenuti sui quali sono state avanzate le maggiori perplessità, ossia le modifiche alla legge regionale 19/2009, Codice regionale dell’edilizia, e alla legge regionale 21/2016 in materia di turismo ed attività produttive. Le audizioni hanno rappresentato un momento di confronto molto importante cui hanno attivamente partecipato gli operatori di tutti i settori interessati, tra cui la nostra Associazione, oltre, alle categorie professionali, a quelle industriali, agricole, del commercio, del sociale, del settore venatorio e ambientalista e all’esito delle quali sono emersi spunti di riflessione significativi per il lavoro della Commissione IV, competente in sede referente, ma anche delle altre Commissioni che sulla proposta di legge n. 26 sono state chiamate a rendere parere. La VI Commissione ha reso parere favorevole a maggioranza il 28 novembre 2018; la III Commissione ha Pag. 21 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2019
ritenuto di non esprimersi stante l’intendimento preannunciato dai proponenti il provvedimento di sopprimere i due articoli su cui si sarebbe dovuta pronunciare; la V Commissione l’11 febbraio 2019 ha espresso all’unanimità un parere favorevole condizionato all’accoglimento di un emendamento che riconosce l’accesso gratuito al sistema museale a tutti i minorenni e nella sola giornata di domenica; la II Commissione, nella seduta del 13 febbraio 2019, ha espresso parere favorevole subordinato all’accoglimento di alcune modifiche in materia di turismo ed attività produttive. Per quanto attiene nello specifico i contenuti del provvedimento, in questa terza parte continuiamo ad affrontare gli argomenti relativi alla razionalizzazione e semplificazione in materia edilizia.
Deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali per interventi edilizi Il testo dell’articolo 35 della legge regionale 19/2009, modificato, prevede che in deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali possono essere consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia su edifici pubblici o di interesse pubblico da chiunque realizzati, nonché quelli per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e attrezzature collettive. Ferme restando le previsioni più estensive degli strumenti urbanistici comunali, il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente, può comunque essere interessato da interventi di rilevanza edilizia, nel rispetto della legge. Ferme restando le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello ubicato in zona territoriale omogenea impropria, può comunque essere interessato da interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo diretti all’aumento delle unità immobiliari esistenti. Ferme restando le previsioni più estensive degli strumenti urbanistici comunali, al fine di favori-
re il recupero per destinazioni residenziali e alberghiere di beni storico-architettonici in stato di degrado nei loro elementi costitutivi, tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 42/2004, è sempre consentita, qualora contestuale all’intervento di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, la saturazione del volume edilizio derivante dall’indice di fabbricabilità del lotto di pertinenza urbanistica e l’aumento delle unità immobiliari esistenti, anche in deroga a distanze e puntuali norme di attuazione dello strumento urbanistico, previo parere o autorizzazione degli Enti competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Previo parere favorevole dell’Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso l’ampliamento degli edifici o delle unità immobiliari esistenti situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente per necessità di adeguamento igienicosanitario e funzionale, nel limite massimo complessivo di 200 metri cubi di volume utile, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all’asse viario. Tale limite può essere raggiunto anche attraverso diversi interventi, purché la loro somma non superi il limite medesimo. Per tali edifici esistenti posti sul fronte strada è comunque ammessa la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, con cessione gratuita in favore del Comune dell’area necessaria al miglioramento della sicurezza stradale. Gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzati in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile. Gli interventi disciplinati dal presente articolo non possono derogare in ogni caso alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, e devono rispettare le distanze minime previste dal codice civile e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienicosanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.
Interventi di recupero dei sottotetti esistenti Il testo dell’articolo 39 della legge regionale 19/2009, modificato prevede che il recupero a fini abitativi del sottotetto di edifici destinati in tutto Pag. 22 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2019
o in parte a residenza è ammesso, senza modifiche alla sagoma, in deroga ai limiti e ai parametri degli strumenti urbanistici vigenti e della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati e alberghi), e successive modifiche, se contestuale a interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell’edificio o di parte dello stesso. Questi interventi non possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari e devono comunque rispettare un’altezza minima di 1,30 metri e un’altezza media di 1,90 metri, fatte salve le più estensive previsioni per le zone montane. In ogni caso sono fatte salve le prescrizioni tipologico-architettoniche degli strumenti urbanistici vigenti e le preventive autorizzazioni dell’autorità preposta alla tutela del vincolo per gli interventi eseguiti su immobili vincolati. Al di fuori delle zone omogenee A e B0, o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, gli interventi di recupero del sottotetto di edifici esistenti sono ammessi in deroga agli indici e ai parametri urbanistici ed edilizi anche se prevedono innalzamento e/o modifica della copertura e apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, fino ad assicurare il rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985, e successive modifiche. Tali interventi possono comportare l’aumento del numero delle unità immobiliari esistenti nel rispetto degli standard urbanistici. Gli interventi sopracitati possono essere eseguiti esclusivamente su edifici esistenti e interessare locali sottotetto esistenti realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo su immobili vincolati in base alla legge o allo strumento urbanistico possono comportare la modifica del numero delle unità immobiliari esistenti su parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Misure di promozione per la sostituzione di edifici ed esecuzione degli interventi in ambiti sottoposti a pianificazione attuativa Il testo dell’articolo 60 della legge regionale 19/2009, modificato prevede che nei casi di interventi di ristrutturazione con demolizione totale o parziale, attuati con sostituzione di singoli edifici
esistenti alla data di entrata in vigore del presente capo non coerenti con le caratteristiche storiche o architettoniche o paesaggistiche e ambientali individuate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), e che comportino una diminuzione del volume o superficie utili o delle unità immobiliari esistenti, il Comune e il soggetto interveniente possono concordare il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale attraverso una convenzione che stabilisca: a) i crediti edificatori derivanti dalla sostituzione aumentati del 50 per cento; b) la localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori; c) il tempo massimo di utilizzazione dei crediti edificatori. Nelle aree assoggettate a pianificazione attuativa dagli strumenti urbanistici comunali è ammesso il rilascio del titolo abilitativo anche in assenza di approvazione del piano attuativo o di sue varianti ovvero in tutti i casi di decadenza dello strumento, alle seguenti condizioni: a) l’area risulti urbanizzata in misura non inferiore al 70 per cento della superficie complessiva; b) il nuovo intervento risulti coerente con le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente o adottato; c) non sussistano ulteriori esigenze di opere di urbanizzazione indotte dall’intervento richiesto. Le disposizioni sopracitate si applicano anche per interventi di ampliamento, anche in corpo distaccato, di edifici esistenti nel limite di 200 metri cubi di volume utile. In tali casi non trova applicazione la condizione di cui al comma 2, lettera a). Negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa comunale i Comuni possono disporre la non concorrenza degli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o convenzionata, di cui alla legge regionale 6/2003, per la determinazione del numero di posti auto da destinare a parcheggi pubblici di relazione, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 122/1989. Negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa comunale con destinazione diversa dalla residenza, la modifica del perimetro dell’ambito previsto nello strumento urbanistico generale comunale costituisce variante di livello comunale di cui all’articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 a condizione che la destinazione d’uso rimanga invariata e vengano rispettati gli standard urbanistici.
Disposizioni transitorie e di coordinamento Pag. 23 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2019
con le altre leggi di settore Il testo dell’articolo 61 della legge regionale 19/2009, modificato prevede che le definizioni di cui alla presente legge prevalgono, a decorrere dalla sua entrata in vigore, su quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti e adottati e nei regolamenti edilizi comunali. In deroga a quanto sopra previsto, le definizioni dei parametri edilizi, e le definizioni delle destinazioni d’uso degli immobili, trovano applicazione all’atto dell’approvazione della variante generale allo strumento urbanistico generale comunale o all’atto dell’approvazione della deliberazione del Consiglio comunale, successiva all’entrata in vigore della presente legge. In caso di assenza di varianti agli strumenti urbanistici generali comunali o delle deliberazioni, le definizioni dei parametri edilizi, e le definizioni delle destinazioni d’uso degli immobili, prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali, fatte salve le varianti generali adottate all’entrata in vigore della legge medesima. Resta salva la facoltà di adeguamento delle definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d’uso mediante varianti anche parziali allo strumento urbanistico comunale o al regolamento edilizio. In caso di variante allo strumento urbanistico, la stessa è assoggettata alla procedura di cui all’articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007, e deve indicare l’incidenza sulla capacità insediativa teorica residenziale, con la facoltà di modificare, se necessario, gli indici di fabbricabilità. In tali casi lo strumento urbanistico o il regolamento edilizio possono prevedere specificazioni e integrazioni ai criteri di calcolo dei parametri edilizi e alle categorie generali delle destinazioni d’uso, al fine di regolamentare gli interventi sugli immobili preesistenti e gli usi in atto alla data di adozione della variante allo strumento urbanistico o regolamento edilizio. Gli interventi edilizi, le cui istanze o altra documentazione di legge siano state depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti secondo la normativa previgente. Al fine di poter usufruire delle facoltà e delle procedure previste dalla presente legge, è fatta salva la facoltà dei soggetti aventi titolo di presentare: a) nel caso di interventi non ancora iniziati: richieste di ritiro delle istanze depositate in forza della normativa previgente, unitamente alla completa documentazione richiesta dalla presente legge per l’intervento richiesto; b) nel caso di interventi già iniziati: richieste di
proroga dei termini o varianti secondo quanto previsto dalla presente legge; c) nel caso di interventi realizzati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge e assoggettati a denuncia di inizio attività in base alla normativa previgente e per i quali sia avviata la procedura sanzionatoria: istanze di sanatoria, purché gli interventi risultino conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti o adottati alla data di presentazione dell’istanza; le istanze di cui alla presente lettera devono essere presentate a pena di decadenza entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; d) nelle more dell’emanazione del regolamento di attuazione di cui all’articolo 2, le istanze e la relativa modulistica sono disciplinate secondo quanto previsto dal regolamento comunale. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), vengono definite sulla base della disciplina previgente. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell’ordinamento regionale nelle materie dell’edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), vengono definite sulla base della disciplina previgente, fatta salva la facoltà, nel caso di interventi non ancora iniziati, di ritirare le istanze depositate in forza della disciplina previgente al fine di presentare una nuova istanza assoggettata alle condizioni vigenti al momento del nuovo deposito. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), vengono definite sulla base della disciplina previgente, fatta salva la facoltà di presentare istanze di applicazione delle nuove disposizioni in caso di titoli non ancora rilasciati ovvero varianti ai progetti assentiti diretti all’applicazione della nuova disciplina. I pareri della competente struttura regionale resi unicamente sugli aspetti paesaggistici degli strumenti urbanistici comunali, soggetti alla previPag. 24 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2019
gente disciplina urbanistica, ancorché avviati, e che comprendono beni e località vincolati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, sono sostituiti da una relazione allegata agli strumenti stessi contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici redatta secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), in quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del Piano. Sono ammesse varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale n. 21/2015 finalizzate a disciplinare insediamenti zootecnici esistenti situati all’esterno delle zone agricole, anche in deroga all’articolo 6, commi 26 e 26 bis, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), previo parere favorevole dell’Azienda per i servizi sanitari e a condizione che garantiscano la possibilità di conservare o aumentare la capacità produttiva degli insediamenti esistenti secondo quanto previsto dalle leggi di settore. Le sanzioni previste dall’articolo 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici), e l’obbligo di adeguamento previsto dall’articolo 8, comma 1, della medesima legge regionale 15/2007, non trovano applicazione per gli impianti realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione del piano comunale dell’illuminazione previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 15/2007. In deroga a quanto previsto dall’articolo 23, comma 4, lettera a), e fino al 31 dicembre 2015, il permesso di costruire decade di diritto in caso di omesso ritiro decorsi due anni dalla pubblicazione nell’albo comunale dell’avviso di avvenuto rilascio. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54, comma 1, e fino al 31 dicembre 2015, gli aumenti del contributo di cui alle lettere a), b), e c), sono determinati rispettivamente nelle misure pari al 2 per cento, 5 per cento, 10 per cento. Al fine di garantire certezza e omogeneità dei procedimenti disciplinati dalla presente legge l’Amministrazione regionale promuove l’adozione di
un sistema informativo che uniformi le procedure di acquisizione e gestione telematiche dei documenti e degli atti al fine dell’espletamento delle pratiche edilizie da parte degli Enti locali. L’attivazione del sistema informativo viene promossa di concerto con gli enti locali, le associazioni di categoria e gli ordini e collegi professionali.
Isolamento dei vani Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, modificato prevede che il piano di calpestio dei vani abitabili deve trovarsi ad un livello di almeno 15 centimetri superiore alla quota del terreno, il quale deve essere sistemato e impermeabilizzato per una larghezza non minore di 80 centimetri; sotto il solaio deve essere realizzata un’intercapedine d’aria di altezza non inferiore a centimetri 20 adeguatamente aerata o adottate altre soluzioni tecniche della stessa efficacia. Sotto il livello possono essere ricavati i vani accessori nonché locali adibiti ad altri usi, diversi da abitazione, purché adeguatamente isolati ed aerati in conformità alle prescrizioni stabilite dai regolamenti edilizi comunali; possono altresì essere realizzati autorimesse, cantine e depositi.
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Edilizia agevolata L’azione che la Regione attua per le politiche abitative prioritariamente attraverso le seguenti azioni relative all’edilizia agevolata, è finalizzata alla realizzazione di interventi attuati dai privati cittadini a condizioni di mercato diretti all’acquisto, alla nuova costruzione, al recupero o all’acquisto con contestuale recupero. Questi interventi di recupero sono equiparati i lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all’efficientamento energetico. La gestione degli incentivi di cui al presente articolo può essere delegata alla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Banca Mediocredito è stipulata una convenzione conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di edilizia. Per l’attività di gestione degli incentivi è riconosciuto a Banca Mediocredito un importo determinato secondo le modalità stabilite nella convenzione. (continua) (CS)
Gas fluorurati. Registro Nazionale lA TRASMISSIONE VERA E PROPRIA NON POTRà ESSERE EFFETTUATA SINO AL 25 LUGLIO 2019 Per quanto riguarda i prossimi adempimenti previsti dal D.P.R. n. 146 del 2018, Ecocerved segnala che dal 10 giugno sul portale Banca Dati FGAS è stata resa disponibile la scrivania venditori, raggiungibile sempre dall’indirizzo https://bancadati.fgas.it da questa scrivania i venditori si iscrivono al Registro secondo quanto previsto dall’art. 16 comma 9 del DPR 146/2018. Dal 24 giugno, invece, è resa disponibile l’area per la comunicazione vendite. Invece, dal 25 settembre sarà obbligatorio comunicare gli interventi sulle apparecchiature. Rispetto a tale scadenza Ecocerved riferisce che anticiperà l’accesso all’area comunicazione. A supporto dell’iscrizione è disponibile un manuale operativo e successivamente saranno disponibili i manuali per la comunicazione delle vendite. Questo consentirà ai venditori, precedentemente iscritti, di sperimentare le modalità per la trasmissione dei dati. La trasmissione vera e propria non potrà essere effettuata sino al 25 luglio. Nell’area riservata i venditori troveranno anche: - Il formato standard del file .xls per la trasmissione dei dati di vendita; - Il formato standard xsd per la trasmissione dei dati di vendita, ma anche per il precaricamento in Banca Dati del catalogo delle apparecchiature e dei gas: questo consentirà ai venditori di precaricare nel sistema i dati relativi a clienti, e apparecchiature e FGAS venduti. Sul sito Ecocamere, il sito delle Camere di Commercio che aiuta ad orientarsi in materia ambientale, all’indirizzo: https://www.ecocamere.it/ adempimenti/bancafgas è disponibile un ampio, e costantemente aggiornato, repertorio di quesiti. Ricordiamo che il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 Pag. 26 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2019
novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012. Con riferimento al Registro, il D.P.R. si pone l’obiettivo di: - disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime; - disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature L’articolo 15 del D.P.R conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas. Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni: a. Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione; b. Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione; c. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate; d. Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato; e. Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione; f. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato. Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012
NON ESSERE UNA GOCCIA NELL’OCEANO
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vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali: a) ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori. b) ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione (art. 10). I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regola-
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mento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati. Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica. (CS)
Collaborazione Confapi e Università Tor Vergata l’università europea del futuro
La nostra Confapi nazionale, vista la stretta collaborazione in essere con l’Università Tor Vergata, ci comunica con grande soddisfazione che YUFE - Young Universities for the future of Europe, di cui l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” è l’unico Ateneo italiano partner, è il network selezionato dalla Commissione UE per delineare l’Università Europea del futuro. Il progetto prevede un alto livello di mobilità degli studenti tra le otto università coinvolte che ope-
rano in altrettanti paesi europei; un alto livello di interdisciplinarietà e la possibilità per i giovani di imparare sul campo grazie a tirocini, job shadowing e altre esperienze sul territorio. Potrà, inoltre, contare in Europa sulla rilevante esperienza di CEA-Pme, la Confederazione europea della piccola e media impresa di cui Confapi fa parte e di cui Maurizio Casasco è il primo vice presidente. Confapi vanta da tempo una stretta collaborazione con l’Università di Tor Vergata volta a rafforzare il legame tra industria e ricerca accademica; è anche partner, con la stessa Università, del Contaminaction Hub, porta d’accesso per una virtuosa circolazione di talenti e competenze che potranno contaminare positivamente il tessuto imprenditoriale del nostro Paese, parte attiva nell’innovazione, nella creazione di un futuro a beneficio di tutti.
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(LCP)
Riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2018 pubblicate in g.u. le modalità e la tempistica di presentazione della domanda Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 211/AdT del 2 luglio 2019 per ricordare che con deliberazione n. 4/2019 del 29 giugno 2019, pubblicata sulla G.U. n. 152 del 1° luglio 2019 il Comitato Centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito Albo) ha determinato le modalità e la tempistica di presentazione della domanda per ottenere le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali 2018 mediante fatturazione differita. La deliberazione prevede uno stanziamento complessivo pari a 146.041.587,00 euro. Come lo scorso anno, la domanda va presentata telematicamente dalle imprese o raggruppamenti di imprese iscritte all’Albo o esercenti l’autotrasporto di cose in conto proprio utilizzando la piattaforma presente sul sito dell’Albo (www. alboautotrasporto.it/web/portale-albo/serviziogestione-pedaggi) in due precise e distinte fasi: a) la prima di prenotazione, in cui l’impresa interessata inserisce i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a sé imputabili, come rilasciati dalla società di gestione dei pedaggi; b) la seconda di presentazione della vera e propria della domanda (con assolvimento dell’imposta di bollo mediante versamento sul c.c.p. 4028), in cui si compilano i vari dati dell’istanza, si verificano le targhe dei veicoli facenti capo
al soggetto interessato, soprattutto nei casi di raggruppamenti, si firma digitalmente la richiesta e la si invia attraverso il portale dell’Albo. Entrambe queste fasi sono dettagliatamente descritte nella delibera in oggetto, nella quale è stata stabilita la seguente tempistica a pena di inammissibilità: a) la prenotazione va effettuata nel periodo che va dalle ore 09.00 del 2 luglio alle ore 14.00 del 17 luglio 2019; b) la domanda, con la firma digitale e l’invio, va invece effettuata nel periodo compreso dalle ore 09.00 del 22 agosto alle ore 14,00 del 24 settembre 2019. Per le riduzioni compensate del 2018 si adotta il sistema di calcolo introdotto negli ultimi due anni, che com’è noto differenzia le percentuali di riduzione non solo in funzione del fatturato in pedaggi dell’impresa, ma anche della classe ecologica dei veicoli utilizzati in autostrada (da euro 3 inclusi in su). Le singole percentuali di sconto sono state definite con la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti RD 352 del 21 giugno 2019 e presentano una leggera riduzione rispetto a quelle dello scorso anno per i veicoli di categoria euro 3 ed euro 4. Di conseguenza, il beneficio sarà riconosciuto ai veicoli euro 3 e superiori, individuati nella classe B, 3, 4 e 5 del sistema di classificazione “assi sagoma” (rispettivamente, veicoli a 2 assi con altezza > 1,30 m in corrispondenza del primo asse, veicoli e convogli a 3 assi, veicoli e convogli a 4 assi, veicoli e convogli a 5 o più assi) ovvero delle classi 2, 3 e 4 del sistema volumetrico in uso in alcuni tratti autostradali (rispettivamente, veicoli commerciali a 2, 3 o 4 e più assi), come, ad es., sull’Autostrada pedemontana lombarda, secondo le seguenti percentuali:
Fatturato (euro)
Categoria ecologica del veicolo
Percentuale di riduzione
200.000 – 400.000
Euro 5 o superiore o con alimentazione alternativa
5%
200.000 – 400.000
Euro 4
2%
200.000 – 400.000
Euro 3
1%
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Fatturato (euro)
Categoria ecologica del veicolo
Percentuale di riduzione
400.001 – 1.200.000
Euro 5 o superiore o con alimentazione alternativa
7%
400.001 – 1.200.000
Euro 4
4%
400.001 – 1.200.000
Euro 3
2%
1.200.001 – 2.500.000
Euro 5 o superiore o con alimentazione alternativa
9%
1.200.001 – 2.500.000
Euro 4
6%
1.200.001 – 2.500.000
Euro 3
3%
2.500.001 – 5.000.000
Euro 5 o superiore o con alimentazione alternativa
11%
2.500.001 – 5.000.000
Euro 4
8%
2.500.001 – 5.000.000
Euro 3
4%
Euro 5 o superiore o con alimentazione alternativa
13%
> 5.000.000
Euro 4
9%
> 5.000.000
Euro 3
5%
> 5.000.000
Per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato in pedaggi nelle ore notturne (con ingresso in autostrada dopo le 22.00 ed entro le ore 02.00, ovvero uscita prima delle ore 06.00), la riduzione compensata è incrementata del 10%; l’incremento è applicato allo sconto spettante alla singola impresa, tenuto conto dell’eventuale appartenenza a forme associative, fermo restando comunque il
limite percentuale massimo di riduzione del 13 %. Copia della deliberazione e il “manuale utente” per la prenotazione e la predisposizione e invio della domanda sono disponibili sul citato sito web dell’Albo o possono essere richiesti, unitamente ad altre informazioni, all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Sportello deposito marchi servizio di assistenza per la tutela della proprietà industriale Ricordiamo alle Imprese Associate che abbiamo implementato e potenziato il servizio di assistenza per la tutela della proprietà industriale. Gli interessati potranno rivolgersi ai nostri Uffici per ogni esigenza in materia e, in particolare anche per la
registrazione del marchio, deposito brevetti, registrazione di disegni e modelli di utilità; per l’accesso a contributi a fronte delle relative spese. Usufruire in modo efficace di questi strumenti significa proteggere adeguatamente i propri diritti, monitorarli costantemente e sorvegliarli. Il servizio è a pagamento, sarà fatturato da APISERVIZI SRL, e includerà diritti e tasse previsti da legge maggiorati delle spese per l’organizzazione del servizio. L’Ufficio Economico (tel. 0432507377, email: economia@confapifvg.it) è a disposizione per ogni necessità del caso.
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(AdT)
Scadenze aziendali mese di luglio 2019 il calendario delle scadenze per il mese di luglio 2019
Mercoledì 10 INPS - Contributi lavoro domestico. Scade il termine per il versamento da parte dei datori di lavoro di personale domestico dei contributi mediante bollettino di c/c/p rilasciato dall’INPS presso le Agenzie Postali on-line, tramite addebito in conto corrente Bancoposta o utilizzo di carta prepagata o con carta di credito.
Lunedì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di giugno. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
Martedì 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di giugno. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata nei periodi precedenti, non dovesse essere superiore ad € 25,82, il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 5^ rata dell’Iva, relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2019 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:
- redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi la cui distribuzione è stata deliberata nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi dai dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2019 - Scade il termine per il versamento della seconda rata del saldo per il 2018 e del primo acconto per il 2019 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti titolari di partita Iva, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno versato la prima rata entro il 1° luglio e non soggetti agli ISA. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da
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trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2018 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2018. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2019. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI COMMERCIANTI - Scade il termine per il versamento del saldo 2017 e del primo dei due acconti del contributo INPS a percentuale per il 2018 artigiani e commer-
cianti con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, per i soggetti con reddito eccedente il minimale che non abbiano effettuato il versamento al 16 giugno. GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIONISTI - Scade il termine per il versamento del saldo 2017 e della prima rata acconto previdenziale 2018 senza maggiorazione dello 0,40% per i soggetti titolari di partita IVA esercenti attività di lavoro autonomo non iscritti ad alcuna forma previdenziale.
Sabato 20 PREVINDAPI - Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti, relativi al II trimestre 2019 e comunicazione dei nominativi dei dirigenti. FONDAPI - Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi per il bimestre maggio/ giugno 2019 - codice bimestre 3/2019
Giovedì 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di giugno. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al secondo trimestre 2018. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018. I modelli Intra 2 trimestrali sono stati abrogati, ma è consentito trasmetterli su base volontaria.
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Martedì 30 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° luglio 2019 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 giugno 2019.
Mercoledì 31 RIMBORSO/COMPENSAZIONE INFRANNUALE IVA - Scade il termine per la presentazione telematica del modello per la richiesta di rimborso/ compensazione dell’Iva a credito relativa al secondo trimestre 2019. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE AD UNICO PERSONE FISICHE - Scade il termine per il versamento della seconda rata del saldo per il 2018 e del primo acconto per il 2019, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche, con la maggiorazione dello 0,40%.
ESTEROMETRO - Scade il termine per la trasmissione telematica dell’esterometro, riferito alle operazioni di giugno 2019. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. CONGUAGLIO SULLE RETRIBUZIONI - I sostituti di imposta eseguono i conguagli delle imposte risultanti dal mod. 730/2019, sia per assistenza fiscale diretta che tramite CAF, a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio. FONDAZIONE IDI - Versamento della contribuzione per la formazione dei Dirigenti e Quadri Superiori PMI tramite bonifico bancario.
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(PZ-FT)