Apinforma 11/2020

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 11 15 giugno 2020

IN PRIMO PIANO FRIULIA SPA: SCENARIO MACROECONOMICO E FINANZIARIO EX COVID 19

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

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ORGANIZZAZIONE



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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 11 15 giugno 2020

Sommario LA NOSTRA POSIZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Quale è la prima cosa da fare per rilanciare la nostra economia

8

Credito d’imposta per sanificazione e acquisto DPI

9

La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

12

Cessione credito da locazione commerciale

18

Scenario macroeconomico e finanziario ex Covid-19

20

Contributi per spese sostenute per l’emergenza Covid-19

34

La sospensione dei licenziamenti in epoca “Covid”

42

Licenziamenti individuali e collettivi

44

Iniziative Conai

45

Trasporto rifiuti

46

Decreto Semplificazioni

47

Modifiche alle norme in FVG su edilizia e urbanistica (2a parte)

52

Il Superbonus 110% in edilizia

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LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA


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ORGANIZZAZIONE

59

Scadenze aziendali novembre 2018

CHIUSURE ESTIVE DEI NOSTRI UFFICI Si comunica che l’Associazione sarà chiusa nel seguente periodo: dal 10 al 21 agosto. Gli uffici saranno inoltre chiusi i pomeriggi dei seguenti venerdì: 31 luglio; 7 e 28 agosto; 4 e 11 settembre.

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com

Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana


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Quale è la prima cosa da fare per rilanciare la nostra economia “NON C’è ALTERNATIVA AL RIMBOCCARSI LE MANICHE E AL METTERSI AL LAVORO”

Per il Presidente di Confapi FVG, Massimo Paniccia, non c’è alternativa al rimboccarsi le maniche e al mettersi al lavoro. L’emergenza sanitaria in atto ha messo e sta mettendo a dura prova l’intero sistema economico e la maggior parte degli imprenditori del comparto manifatturiero dichiara che il bilancio per l’anno in corso è compromesso e che si guarda al 2021. Si è cercato di far fronte in tutti i modi possibili al lock down imposto: chi aveva la fortuna di rientrare tra i Codici Ateco ammessi ha continuato a

lavorare; chi è stato sottoposto a chiusura ha cercato, con la Prefettura, le vie e i modi per continuare la propria attività in deroga alle disposizioni; chi non ha avuto questa possibilità ha comunque ultimato le operazioni in essere ed ha provveduto a dar corso alle spedizioni già programmate della merce in magazzino. Nonostante questo si è lavorato a ritmi molto ridotti o azzerati. Lo sforzo che, comunque, l’imprenditore ha fatto e sta continuando a fare è orientato ad individuare all’interno della propria azienda, mercato, segmento, dimensione quale può essere la via d’uscita migliore non essendo disponibile una ricetta che vada bene per tutti. Le imprese che hanno spalle solide hanno impiegato questo tempo per formulare nuove strategie e per riposizionarsi sui mercati, anche attraverso investimenti per una loro riorganizzazione. Le altre imprese meno dotate finanziariamente continuano a vivere alla giornata con scarse prospettive di sviluppo. In questa fase bisogna investire nell’organizzazione e nelle reti commerciali per il presidio dei mercati ed è questo, per il Presidente Paniccia, il passaggio più delicato poiché ancora oggi, e chissà per quanto ancora, il sistema fieristico globale è sospeso, la movimentazione di agenti e venditori continua ad essere difficile pregiudicando l’acquisizione di nuovi ordini. In definitiva ogni imprenditore è consapevole che, in questo frangente, deve lavorare di più, meglio e con un minor guadagno.

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Credito d’imposta per sanificazione e acquisto DPI forniti i chiarimenti per la fruizione e l’applicazione

di Davide David, dottore commercialista in Monfalcone e Cervignano del Friuli Il Dl n. 34 del 19.05.2020 (convertito in legge il 17.07.2020) prevede, all’art. 125, un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e l’acquisto di dispositivi di protezione per contrastare la diffusione del Covid-19. Con provvedimento del 10.07.2020, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta. Con la circolare n. 20/E del 10.07.2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito tutta una serie di chiarimenti, anche in merito alla documentazione da conservare per dimostrare la conformità di quanto acquistato ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria.

Misura del credito d’imposta Il credito d’imposta è teoricamente pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro. Tuttavia, il credito d’imposta effettivo potrebbe risultare inferiore, in quanto verrà riproporzionato in rapporto ai fondi messi a copertura e all’ammontare complessivo delle richieste che perverranno all’Amministrazione finanziaria.

Soggetti Come anche precisato dalla circolare 20/E, possono beneficiare del credito d’imposta i seguenti soggetti: - imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;

- enti e società IRES (Srl, Spa, ecc.), ivi comprese le stabili organizzazioni; - persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo; - enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti (a prescindere dall’attività svolta). Possono beneficiare del credito anche - i soggetti in regime forfetario; - gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

Spese ammissibili Per quanto espressamente indicato nella norma di legge, il credito d’imposta può essere richiesto a fronte delle spese sostenute per: a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. Per completezza, si riporta il passaggio della circolare n. 9/E del 13.04.2020, che ancorché facesse riferimento ad una normativa precedente a quella poi riformulata del Dl 34/2020, rimane comunque attuale per la delimitazione dell’ambito oggettivo: “… includendovi anche quelle sostenute nel 2020

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per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti”. Una particolare attenzione deve essere posta sul fatto che i dispositivi di protezione individuale e di sicurezza di cui alle lettere b) e d) della norma di riferimento devono essere conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea. A tale riguardo nella circolare 20/E è detto che, ai fini dell’attività di controllo, “sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea”. Per quanto poi attiene alle attività di sanificazione, di cui alla lettera a) della norma, nella circolare 20/E è detto che: “in considerazione della ratio legis del credito d’imposta, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a

quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti”.

Comunicazione all’Agenzia delle entrate Per poter beneficiare del credito d’imposta deve essere inviata una comunicazione redatta su un apposito modello riportando: 1. le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione; 2. le spese che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020. La comunicazione va inviata con modalità telematiche, direttamente o avvalendosi di un intermediario, mediante: a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate; b) gli appositi canali telematici dell’Agenzia delle entrate. L’invio della comunicazione deve essere effettuato dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

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La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni il decreto rilancio ha prorogato a novembre questa possibilità Il D.L. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020 ha prorogato la possibilità di rivalutare il valore dei terreni e delle partecipazioni. Si tratta di una possibilità originariamente contenuta nella legge 28/12/2001 n. 448 ma che nel tempo è stata appunto oggetto di numerose proroghe. Con la nuova proroga sarà quindi possibile rivalutare il costo delle partecipazioni e dei terreni versando un’imposta sostitutiva che consentirà di ridurre la tassazione della plusvalenza al momento della cessione del bene. Prima di entrare nel merito della rivalutazione è opportuno ricordare, con riferimento alle partecipazioni societarie, le nuove regole di tassazione dei dividendi e del capital gain.

Partecipazioni qualificate e non Anche se poco significativo essendo l’imposta sostitutiva resa uguale per tutte le partecipazioni è opportuno definire quelle qualificate da quelle che non lo sono. Con riferimento alle azioni o quote delle società non negoziate nei mercati regolamentati, le partecipazioni qualificate sono quelle dove il socio detiene una quota di capitale o di patrimonio superiore al 25% ovvero, una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto in assemblea. Le partecipazioni non qualificate riguardano i casi di detenzione inferiore al 25% del capitale o del patrimonio oppure esprimano una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea.

Dividendi percepiti da soggetti Irpef Il D.M. 26 maggio 2017 a seguito della riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24%, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al

31 dicembre 2016, ha ridefinito le percentuali di partecipazione al reddito complessivo dei dividendi riferiti a partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche. Tale percentuale è stata aumentata dal 49,72% al 58,14% e ha interessato solo le partecipazioni qualificate. Per quelle non qualificate detenute da persone fisiche, il regime impositivo dei dividendi è rimasto invariato, mantenendo la ritenuta a titolo d’imposta del 26% La stessa percentuale di partecipazione al reddito complessivo del 58,14 è stata prevista anche per le partecipazioni detenute nell’esercizio d’impresa da parte di imprese individuali e società di persone. La nuova percentuale impositiva è applicabile agli utili prodotti nel 2017, mentre per quelli formatesi in periodi d’imposta precedenti, si continueranno ad applicare le vecchie percentuali. Successivamente la legge di bilancio per il 2018, è nuovamente intervenuta sull’argomento e con riferimento ai soggetti persone fisiche, che non agiscono quindi in un regime d’impresa, ha introdotto una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, a prescindere dalla tipologia di partecipazione detenuta. Due sono state quindi le modifiche introdotte lo scorso anno, l’eliminazione della distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate e l’introduzione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Novità che hanno interessato esclusivamente gli utili prodotti dal 1° gennaio 2018, mentre per quelli precedenti è stata prevista una disposizione transitoria. La norma transitoria prevede che per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, continueranno ad applicarsi le vecchie percentuali. Come ricordato il nuovo regime interessa esclusivamente le persone fisiche, conseguentemente per i dividendi corrisposti a ditte individuali e società di persone, si continueranno ad applicare le percentuali d’imposizione sopra ricordate. Alla luce di quanto sopra, con riferimento alle persone fisiche che detengono partecipazioni qualificate, eventuali distribuzioni di utili durante il periodo transitorio (2018 - 2022), saranno tassate ai fini Irpef come segue:

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- utili formati fino al 2007, concorreranno alla formazione del reddito imponibile per il 40% del loro ammontare; - utili formati dal 2008 al 2016 concorreranno alla formazione del reddito imponibile per il 49,72% del loro ammontare; - utili formati nel 2017 concorreranno alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare; - utili formati a partire dal 2018 saranno soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%, senza necessità di indicarli nella dichiarazione dei redditi. La disposizione transitoria operativa fino al 2022, cristallizza la situazione evitando la corsa alla distribuzione di utili formati in esercizi passati per fruire del regime più favorevole perché questo effetto si conseguirà automaticamente con l’applicazione del metodo FIFO, il quale considera distribuiti per primi gli utili formati in periodi più lontani. A partire dal 2023 tutte le riserve eventualmente non distribuite saranno gestite unitariamente, assoggettandole alla ritenuta d’imposta del 26%. Non state modificate le regole di tassazione previste per le partecipazioni detenute dai soggetti Ires, i quali continueranno a mantenere un regime di esclusione da tassazione nella misura del 95% dei dividendi percepiti.

Capital gain Anche con riferimento al regime impositivo previsto per le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate (capital gain) il citato decreto ministeriale del 26 maggio 2017 ha previsto: - l’innalzamento dal 49,72% al 58,14% della percentuale di concorrenza della plusvalenza al reddito complessivo delle partecipazioni qualificate non detenute in regime d’impresa; - l’innalzamento dal 49,72% al 58,14% della percentuale di concorrenza della plusvalenza al reddito complessivo sia delle partecipazioni qualificate che non qualificate, detenute in regime d’impresa da imprenditori individuali in regime di partecipation exemption PEX. Non è stata adottata alcuna modifica in merito alla tassazione del capital gain delle società di persone, per le quali è stata mantenuta la percentuale al 49,72% a patto che siano soddisfatte le condizioni della partecipation exemption PEX. Come noto le condizioni previste dal regime PEX sono quattro, vale a dire: - possesso ininterrotto dal primo giorno del 12° mese precedente a quello della cessione; - iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie

fin dal primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; - la residenza della partecipata in uno stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato; - esercizio da parte della società partecipata di un’attività commerciale. Qualora non siano soddisfatti i requisiti PEX, la plusvalenza sarà assoggettata all’ordinario regime impositivo previsto dall’art. 86 del TUIR. Tale regime assoggetta a tassazione ordinaria l’intera plusvalenza in base alle aliquote marginali del percipiente, oppure, in caso di possesso non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente nell’esercizio stesso del realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Con riferimento alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche non in regime d’impresa, non è stata prevista alcuna modifica rimanendo conseguentemente assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%. Questo quadro impositivo è applicabile alle plusvalenze realizzate nel 2018, mentre per quelle successive, vale a dire dal 1° gennaio 2019, il quadro è stato ulteriormente modificato dalla legge di bilancio per il 2018. Quest’ultimo provvedimento ha allineato le regole di tassazione delle cessioni di quote qualificate e non qualificate, detenute da persone fisiche, introducendo un unico regime impositivo che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% per qualsiasi tipologia di partecipazione. Le novità sono entrate in vigore a partire dai trasferimenti posti in essere dal 1° gennaio 2019 a prescindere dal loro periodo di maturazione. Diversamente da quanto previsto per i dividendi, non è stata adottata alcuna disposizione transitoria con la conseguenza che dal 1° gennaio 2019, le cessioni di quote qualificate, a prescindere dall’epoca di formazione saranno assoggettate alla tassazione secca del 26%. Volendo riepilogare il quadro complessivo, con riferimento alle quote qualificate detenute dai privati, avremo: - plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2017, quota imponibile nella misura del 49,72%; - plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2018, quota imponibile nella misura del 58,14% - plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019, tassazione con imposta sostitutiva del 26%. Come previsto dalla circolare n. 11/2012 delle Entrate, si deve fare riferimento al momento in cui si perfeziona la cessione, mentre l’incasso del corrispettivo non assume rilevanza ai fini dell’in-

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dividuazione del regime impositivo, ma solo ai fini della tassazione. Così per la cessione fatta nel 2018 il cui corrispettivo viene incassato nel 2020, la tassazione avverrà nel 2020 nella misura del 58,14%. Con il nuovo regime, le plusvalenze e le minusvalenze riferite a partecipazioni qualificate e non, possono essere compensate. Le modifiche non hanno interessato le plusvalenze realizzate da società di capitali che detengono partecipazioni in altre società di capitali, le quali, se soddisfano i requisiti PEX, sono escluse da tassazione nella percentuale del 95%, mentre se non soddisfano tali requisiti, la plusvalenza è totalmente imponibile.

Rivalutazione terreni e partecipazioni Come accennato in apertura il decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha prorogato la possibilità di rivalutare per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. In particolare l’art. 137 prevede che i soggetti interessati possono eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva e la redazione della perizia di stima entro il prossimo 15 novembre 2020. Come accennato le percentuali di imposta sostitutiva da versare per l’affrancamento sono state allineate in un’unica misura dell’11%.

Soggetti beneficiari L’agevolazione riguarda le persone fisiche che detengono terreni o partecipazioni al di fuori del regime d’impresa, le società semplici e i soggetti assimilati, gli enti non commerciali con riferimento ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale e i soggetti non residenti per le plusvalenze imponibili in Italia. La norma fa riferimento, infatti, all’articolo 67, comma 1 lettere a), b), c) e c-bis) del TUIR, che disciplina i redditi diversi conseguiti fuori dal regime d’impresa.

Ambito oggettivo La disciplina è finalizzata alla rideterminazione dei valori fiscalmente rilevanti dei terreni e delle partecipazioni, in ipotesi di cessione a titolo oneroso ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione o lottizzazione. I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti al 1° luglio 2020. L’affrancamento deve riguardare: - le lottizzazioni di terreni, l’esecuzione di opere

tese a renderli edificabili e la successiva vendita anche parziale; - i terreni posseduti da meno di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione; - i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Con riferimento alle partecipazioni, queste devono riferirsi a cessioni di quote non negoziate nei mercati regolamentati, comprendendo pertanto le azioni, le quote e i diritti di opzione a prescindere dal fatto che siano sottoposte al regime del risparmio gestito, amministrato o della dichiarazione.

Come funziona la rivalutazione La rivalutazione consiste nell’aumentare il valore di acquisto dei beni la cui cessione origini una plusvalenza imponibile. Mediante la fissazione di un nuovo valore di acquisto, pari a quello individuato da apposita perizia di stima riferita alla data del 1° luglio 2020, in caso di cessione, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà nulla o d’importo corrispondentemente più basso. Al momento della cessione quindi in luogo del costo di acquisto da assumere per la determinazione della plusvalenza, si prenderà come riferimento il valore di perizia. Il valore di perizia rappresenta inoltre la base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva il cui versamento determina il perfezionamento dell’operazione di rivalutazione. Con il versamento dell’imposta sostitutiva, il nuovo valore di perizia rappresenta la base sulla quale applicare le imposte dirette, di registro, ipotecarie e catastali.

La perizia La perizia deve essere redatta da soggetti iscritti negli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti edili per i terreni e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti per le partecipazioni. Deve essere redatta entro il 15 novembre 2020 in conformità a quanto previsto dall’articolo 64 del codice di procedura civile e deve essere conservata dal contribuente. Il costo della perizia può essere portato in aumento del valore del terreno o della partecipazione, nella misura in cui sia stato effettivamente sostenuto. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’e-

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E TU TI SEI ADATTATO AL CAMBIAMENTO?

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Cambiano i mercati, le modalità di organizzazione del lavoro, le tecnologie, le competenze necessarie per lavorare e raggiungere i propri obiettivi. Ma la difficoltà non è delineare le strategie e le soluzioni bensì DEFINIRE ESATTAMENTE IL PERCORSO per ottenere il cambiamento desiderato. La nostra mission è FACILITARE I PROCESSI DI CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO E MANAGERIALE delle imprese progettando soluzioni che nascono dall’ascolto attento delle persone e dal rispetto del loro vissuto.

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stensore della stessa e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, devono essere conservate dal contribuente ed esibite o trasmesse a richiesta dell’amministrazione finanziaria.

L’imposta sostitutiva è stata allineata ad un’unica percentuale dell’11%. La tassazione per tipologia di bene è conseguentemente la seguente: - 11% per le partecipazioni qualificate; - 11% per le partecipazioni non qualificate; - 11% per i terreni. È possibile utilizzare la riapertura dei termini anche per eseguire una rideterminazione al ribasso della valutazione dei terreni con la possibilità di cedere l’area ad un prezzo inferiore senza incorrere nella decadenza della rivalutazione dovendo considerare il valore rivalutato come valore minimo ai fini dell’imposizione sia diretta che indiretta. Stante l’incremento delle aliquote e tenuto conto della possibilità di scomputare l’imposta versata in passato, un’eventuale riduzione del valore di stima potrebbe comunque comportare il versamento di un conguaglio a debito di imposta sostitutiva.

zione sia dei dividendi che del capital gain sulle partecipazioni, si rende necessaria un’attenta riflessione in merito all’adesione alla rivalutazione. Se si prevede di cedere delle quote qualificate nell’anno in corso, la rivalutazione delle partecipazioni potrebbe rappresentare un’interessante opportunità per ridurre il carico fiscale dell’operazione. Ricordiamo che il valore dei beni, può essere rideterminato solo qualora gli stessi siano posseduti alla data del 1° luglio 2020. Conseguentemente, l’adeguamento non può riguardare terreni o partecipazioni acquistati in data successiva né quelli ceduti precedentemente. Segnaliamo che, limitatamente ai terreni, l’Agenzia delle entrate in merito alla possibilità di giurare la perizia di stima dopo la cessione del fondo, mutando il proprio precedente orientamento, ha chiarito che la perizia va redatta prima del rogito, anche perché il relativo valore deve essere indicato nell’atto di cessione. Solo l’asseverazione della perizia può essere eseguita dopo la firma del rogito. Il valore rivalutato assume rilevanza anche ai fini dell’imposizione indiretta, vale a dire per l’imposta di registro, ipotecarie e catastali. E’, infatti, previsto che il valore rideterminato costituisce il valore normale minimo di riferimento anche per le suddette imposte.

I termini di versamento dell’imposta

Terreni e partecipazioni già rivalutate

L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 15 novembre 2020 e può essere anche rateizzata, in tre rate annuali di uguale importo. Il versamento dell’imposta sostitutiva in unica rata o la prima delle tre rateizzate, rappresenta la prima delle due condizioni indispensabile per perfezionare la rivalutazione. La seconda riguarda l’obbligo di redazione della perizia giurata. Le rate successive alla prima devono essere maggiorate degli interessi del 3% calcolati dal 15 novembre 2020. Solo con il versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata si perfeziona la rivalutazione. L’omesso versamento delle rate successive autorizza l’amministrazione finanziaria a provvedere alla loro iscrizione a ruolo. Si ritiene che l’imposta sostitutiva possa essere compensata con il modello F24 utilizzando crediti di altre imposte disponibili.

Può accadere che vi sia l’interesse a rivalutare terreni o partecipazioni già oggetto di precedenti rivalutazioni. In questi casi è possibile compensare l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rivalutazioni. Tale possibilità è stata introdotta dall’art. 7 comma 2 lettera ee) del D.L. 70/2011 e rappresenta una disposizione a regime. Qualora la seconda perizia giurata riporti un valore inferiore a quello della perizia precedente, è possibile compensare la sostitutiva dovuta con quanto versato nella precedente rideterminazione. L’eventuale eccedenza non è tuttavia recuperabile. Quest’ultima ipotesi può essere utilizzata qualora si voglia procedere alla cessione di un terreno ad un valore inferiore a quello relativo alla precedente rivalutazione. Il valore di perizia, infatti, rappresenta il valore normale cui fare riferimento non solo ai fini delle imposte sui redditi ma anche ai fini delle imposte di registro ipotecarie e catastali. L’indicazione di un valore inferiore a quello indicato in perizia potrebbe esporre il contribuente a rettifiche da parte dell’Agenzia delle entrate, ecco quindi la convenienza di redigere una nuova perizia con valori ribassati. Ricordiamo a questo

L’imposta sostitutiva

Gli effetti Abbiamo già ricordato che si tratta dell’ennesima riapertura dei termini per questa rivalutazione, pertanto l’interesse potrebbe essere limitato, ma siccome sono state modificate le regole di tassa-

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proposito che le circolari n. 15 e 81 del 2002 hanno previsto che qualora l’atto di cessione riporti un valore inferiore a quello rivalutato, possono

essere applicate le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze. (PZ)

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Cessione credito da locazione commerciale forniti i chiarimenti e istituito il codice tributo

Con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39, del 13 luglio 2020, è stato istituito il codice tributo per la cessione, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, del credito di imposta commisurato all’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, ovvero dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo, previsto dall’art. 28 del decreto “Rilancio”. La possibilità di cessione – anche parziale - è stata prevista fino al 31 dicembre 2021 sempre dal decreto “Rilancio” (art.122, comma 2, lett. a) e b)), per effetto del quale i titolari del medesimo credito possono optare, al posto dell’utilizzo diretto, per la cessione anche parziale degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari Le modalità di comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, della cessione e dell’utilizzo del credito da parte dei cessionari, sono state definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio 2020. A questo proposito, ricordiamo che:

- è richiesta la preventiva accettazione della cessione da parte del cessionario, tramite l’apposita “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; - il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Tanto premesso, la Risoluzione in commento dell’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codici tributo, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito ceduto tramite modello F24: “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice deve essere indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021), riportato anche nel “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.

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(C)


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Scenario macroeconomico e finanziario ex Covid-19 un’analisi comparata di friulia spa delle crisi economiche da covid-19 e del 2009

ressante analisi dello scenario macroeconomico e finanziario determinato dalla crisi da Covid-19 confrontato con quello derivante dalla crisi del 2009, curata dalla stessa Finanziaria regionale. La relazione è stata accompagnata da una serie di prospetti comparativi, i quali si soffermano sulla diversa natura e i diversi effetti delle due crisi, sulle contromisure poste in atto per contenerle e sulle possibilità di ripresa, che per il loro interesse si riprendono qui di seguito.

Alla fine del luglio 2020 è stata presentata al Consiglio di amministrazione di Friulia spa una inte-

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(AdT)


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Contributi per spese sostenute per l’emergenza Covid-19 Solo ramo manifatturiero

presentazione delle domande: dal 15 luglio al 31 agosto 2020

Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 309/AdT del 21 luglio 2020 e prot. n. 304/AdT del 14 luglio 2020 di pari argomento, per dare più dettagliata illustrazione del bando a valere sul POR FESR 2014-2020 relativo alla linea di intervento 2.3.c.1. recante aiuti a sostegno degli investimenti finalizzati a garantire la ripresa e la continuità delle imprese del settore manifatturiero colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2020, n. 993, pubblicata sul sito web della Regione Friuli Venezia giulia (www.regione.fvg.it). Si anticipa che le domande vanno presentate dalle 10.00 del 15 luglio alle 16.00 del 31 agosto 2020 alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive, Servizio industria e artigianato – che funge da Struttura regionale attuatrice, SRA –, solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line dedicato, a cui si accede dal citato sito web. L’aiuto consiste nella concessione di un contributo in conto capitale nella misura del 50% delle spese ammissibili, con un limite minimo di spesa di 5.000 euro e uno massimo di 150.000 euro. Sono ammesse le spese sostenute per le finalità anzidette fatturate e pagate dal 23 febbraio 2020, purché riferite a iniziative non concluse alla data di presentazione della domanda. Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 9.059.094,00 euro, di cui il 50% di fondi comunitari, il 35% nazionali e il 35% regionali. Si consiglia, inoltre, di prendere opportuna visione dell’apparto definitorio definito dal bando, specie per quanto riguarda le tipologie di spese ammissibili, di cui si dirà appresso.

Soggetti beneficiari.

Beneficiarie sono le sole piccole e medie imprese appartenenti al ramo manifatturiero, con attività primaria o secondaria, rientranti nei codici Ateco 2007 della Sezione C, Attività manifatturiere, Divisioni dalla n. 10 alla n. 33, esclusa la n. 12 (settore della lavorazione del tabacco). Esse devono: - avere la sede legale o unità operativa in cui viene realizzata l’iniziativa nel territorio regionale; - essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; - trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali. Le imprese devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti, attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio: a) essere micro, piccola o media impresa; b) essere attive e operative nel territorio regionale; c) non essere rientrate alla data del 31 dicembre 2019 fra le “impresa in difficoltà” secondo la definizione comunitaria; d) non trovarsi in stato di liquidazione o in una procedura concorsuale né avere in corso procedimenti in tal senso; e) possedere un’adeguata capacità amministrativa ed operativa per realizzare il programma d’investimento, valutata nell’ambito di un’adeguata capacità economico-finanziaria, come definita nell’allegato A del bando in oggetto, a cui si rinvia; f) non essere destinataria di sanzioni interdittive concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell’art. 9, co. 2, lett. d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica).

Iniziative e spese ammissibili. L’ammissibilità delle spese pregresse Le iniziative ammissibili consistono in investimenti finalizzati a garantire la ripresa e la continu-

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Grazie ai suoi 25 anni di esperienza nel campo della progettazione di macchine e impianti industriali OREB Sistemi Industriali è in grado di offrire ai propri clienti non solo consulenza ma anche soluzioni complete chiavi in mano per la messa in sicurezza di macchinari singoli o linee di produzione. Il tutto nel rispetto delle norme più rigorose. Interventi forniti completi delle certificazioni obbligatorie e realizzati nell’ottica di migliorare gestione ed efficienza nella produzione. OREB Sistemi Industriali opera in tutti i settori, dalla meccanica pesante all’automazione leggera.

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ità delle attività produttive colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, a sostenere la competitività e l’innovazione tecnologica dell’impresa mediante l’adozione di misure di prevenzione e protezione per la sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità al decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle linee guida e protocolli di sicurezza adottati dalle autorità regionali e nazionale e mediante strumenti di digitalizzazione orientati allo sviluppo dell’e-commerce. Sono agevolabili i prodotti e servizi nuovi e aggiuntivi oppure un adeguamento innovativo degli ambienti di lavoro afferenti a uno stabilimento esistente, mentre non sono finanziabili investimenti di mera sostituzione o di natura ordinaria. Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative di cui sopra e, precisamente all’acquisizione di: a) dispositivi di protezione individuale; b) attrezzature, e apparecchi per la sicurezza nei luoghi di lavoro certificati CE, acquisiti anche mediante locazione finanziaria; c) impianti funzionali a sistemi di controllo finalizzati a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro; d) macchinari e attrezzature certificati CE per la disinfezione, sanificazione e sterilizzazione degli ambienti o strumenti di lavoro, acquisiti anche mediante locazione finanziaria; e) hardware, software finalizzati a garantire il rispetto delle misure di sicurezza sociale nei luoghi di lavoro nonché a promuovere lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso strumenti di digitalizzazione; f) servizi da imprese specializzate in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, (regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione per la disinfezione, sanificazione e sterilizzazione degli ambienti o strumenti di lavoro; g) servizi specialistici diretti a promuovere lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso strumenti di digitalizzazione; h) formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, allo scopo di acquisire competenze e conoscenze specifiche da parte dei datori di lavoro e del personale dipendente; i) consulenze specialistiche per le finalità di cui alla lett. h). Sono ammesse le spese fatturate e pagate dal 23 febbraio 2020, purché riferite a iniziative non

concluse alla data di presentazione della domanda, di modo che una parte delle spese deve essere, in ogni caso, sostenuta successivamente alla data di presentazione della stessa, pena la revoca della concessione che fosse già intervenuta. I beni devono essere di nuova produzione e sono ammessi anche i relativi oneri accessori quali le spese di trasporto e di installazione. I beni acquistati devono essere consegnati, installati e messi a disposizione nella sede o nell’unità operativa in cui viene realizzato l’investimento. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili sono riportati nell’allegato C e devono essere rispettati pena l’inammissibilità delle stesse.

Spese non ammissibili Sono escluse le spese diverse da quelle sopra previste e, in particolare, quelle relative a: - spese del personale; - viaggi e missioni del personale impiegato nel progetto e dei soci/titolari dell’impresa; - acquisto di terreni e fabbricati; - costruzione di fabbricati e beni immobili; - impianti generali, opere edili; - acquisto di arredi; - operazioni di noleggio e di lease-back; - beni usati, rigenerati, minuteria, attrezzi di lavoro e materiale analogo e spese di consumo e di uso ordinario; - acquisto di beni a fini dimostrativi, di rappresentanza e/o meramente sostitutivi; - materiali presenti a magazzino e scorte; - consulenze continuative o periodiche connesse all’attività ordinaria dell’impresa, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali; - redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d’uso e manuali utente; - iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing; - attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione; - IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario; - spese accessorie quali interessi debitori, tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.

Forma e misura del contributo. Possibilità di cumulo L’agevolazione consiste in un contributo sulle spe-

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se ammissibili nella misura del 50%. Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto è di 5.000 euro, quello massimo di 150.000 euro. L’aiuto è concesso ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19), avente scadenza al 31 dicembre 2020 e di cui è, però attesa una proroga. Tuttavia, in caso di mancata proroga per le domande non ancora finanziate entro il 30 giugno 2021, l’Amministrazione regionale può avvalersi della facoltà di concedere l’aiuto secondo il regime “de minimis”. Il contributo non è cumulabile con altri aiuti di Stato, anche in regime “de minimis”, e finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese. E’, invece, cumulabile con aiuti sotto forma di garanzia concessi in regime “de minimis” o in regime di “esenzione” nel rispetto delle disposizioni e delle norme relative al cumulo previste da tali discipline e comunque nei limiti del costo effettivamente sostenuto. Non sono, invece, cumulabili i contributi erogati sotto forma di garanzia a valere su fondi della programmazione comunitaria diversi dal FESR. E’ consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

Presentazione della domanda Può essere presentata una sola domanda di contributo per impresa e ciascuna domanda va corredata dalla seguente documentazione: - relazione illustrativa dell’investimento; - quadro dettagliato della spesa dettagliato; - le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, attestanti i requisiti soggettivi e oggettivi, e le attestazioni di presa visione della nota informativa sul procedimento, dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi a carico dell’impresa beneficiaria. Devono, inoltre, essere allegati: - copia del modello F23 concernente il pagamento dell’imposta di bollo; - l’eventuale procura riportante i poteri di firma del procuratore firmatario, qualora non riportati nella visura camerale; - l’eventuale procura redatta secondo apposito fac-simile, con cui si incarica il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda. I fac-simili dei documenti sono pubblicati sul sito

www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando. La domanda va presentata dalle 10.00 del 15 luglio alle 16.00 del 31 agosto 2020 alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive, Servizio industria e artigianato, solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line a cui si accede dal sito web www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, secondo le modalità riportate nelle linee guida parimenti pubblicate sul medesimo sito web. Come in parte anticipato, la domanda può essere sottoscritta e inoltrata: - dal legale rappresentante dell’impresa o procuratore interno all’impresa; - da procuratore esterno all’impresa tramite formale procura da parte dal legale rappresentante dell’impresa I procuratori possono conferire, sempre tramite il sistema on line, delega operativa a terzi solo per la mera compilazione della domanda. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l’ora di convalida finale effettuata tramite il sistema telematico. Qualora le richieste di agevolazioni superino del 50% la dotazione finanziaria sopra indicata, è data facoltà al Direttore centrale attività produttive di chiudere la procedura telematica di invio delle domande, dandone immediata comunicazione e provvedendo alla pubblicazione della chiusura del termine sul più volte citato sito web dell’Amministrazione regionale.

Istruttoria delle domande Il contributo è concesso con procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento delle risorse disponibili. Ove, in sede di istruttoria, la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all’impresa, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per provvedere. Il termine può essere prorogato per una sola volta e per un massimo di 7 giorni, a fronte di richiesta motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l’istruttoria sulla base della documentazione agli atti. In caso di esaurimento delle risorse la SRA comunica alle imprese l’impossibilità di concedere il contributo, interrompendo i termini del procedimento. La SRA può riaprire l’istruttoria delle domande e proseguire nella concessione dei contributi secondo l’ordine di presentazione delle domande qualora, entro il termine del 30 giugno

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dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda (2021), qualora siano rese disponibili ulteriori risorse oppure nel caso di economie sopravvenute per effetto di disimpegni. Le domande non finanziate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda (2021) per insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d’ufficio e dell’archiviazione è data tempestiva comunicazione all’impresa. La concessione di contributi entro il termine anzidetto resta, comunque, subordinata alla proroga del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, ma in assenza di tale proroga l’Amministrazione regionale si riserva di concedere gli aiuti in regime “de minimis”, qualora ne sussistano le condizioni, previa integrazione della domanda di contributo.

Concessione del contributo I contributi sono concessi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio. Le imprese beneficiarie sono tenute a dare pubblica informazione del contributo entro 3 mesi dall’avvio del progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e fino all’adozione dell’atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità: - fornendo sul sito web, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto attraverso l’apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (Unione europea, Stato, Regione); - collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario attraverso l’apposizione degli anzidetti loghi, evidenziando l’importo della spesa ammessa e del contributo concesso, in un luogo facilmente visibile al pubblico, predisposto conformemente alle caratteristiche tecniche pubblicate sul sito www.regione. fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

Realizzazione ed eventuali variazioni del progetto e dei soggetti beneficiari L’impresa beneficiaria realizza il progetto conformemente al preventivo approvato, sia per quanto concerne l’aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi. Sono ammesse variazioni al progetto approvato,

nel qual caso l’impresa beneficiaria è tenuta a darne tempestiva e motivata comunicazione alla SRA, che decide entro 30 giorni dalla comunicazione. Non sono ammesse richieste di variazione presentate prima della concessione del contributo. In difetto di detta comunicazione, qualora in sede di rendiconto sia accertata la rilevante difformità tra il progetto effettivamente realizzato e quello approvato, il contributo concesso viene rideterminato o revocato. Le variazioni al progetto che comportano una maggiorazione della spesa preventivata non determinano in alcun caso l’aumento del contributo complessivamente concesso. Le variazioni non devono, altresì, comportare una riduzione della spesa ammessa superiore al 50% rispetto ai limiti minimi di spesa sopra richiamati, pena la revoca della concessione del contributo. Vanno, infine, comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni (v. infra) le variazioni inerenti ai dati anagrafici dell’impresa. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato, della qual cosa viene data preventiva.

Variazioni dei soggetti beneficiari e trasformazione dell’impresa beneficiaria Sono ammesse variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte. In tal caso gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al soggetto subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni: - mantenimento del possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’accesso all’incentivo; - prosecuzione dell’attività in capo al subentrante; - mantenimento, anche parziale, dell’occupazione dei lavoratori già impiegati nell’impresa originariamente beneficiaria; - impegno a rispettare gli obblighi e i vincoli a cui era tenuta l’impresa originariamente beneficiaria. Quanto alle procedure per il subentro si rinvia alla lettura del bando.

Trasformazione della società e variazioni dimensionali E’ ammessa anche la trasformazione della società

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ai sensi dell’articolo 2498 ss. del codice civile con continuità dei rapporti giuridici, purché sia comunicata tempestivamente, non comporti la modifica del codice fiscale dell’impresa e intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni (v. infra). La variazione della dimensione aziendale dell’impresa beneficiaria anche a seguito di operazione societaria successiva alla concessione del contributo non comporta la revoca del contributo concesso.

Presentazione del rendiconto, sua istruttoria e liquidazione del contributo L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione e approvazione del rendiconto del progetto portato a compimento. In particolare, il rendiconto va a comporsi dei seguenti documenti: a) la relazione tecnica dell’intervento realizzato, recante i risultati ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti sul progetto e sulle spese sostenute; b) l’elenco dei costi sostenuti nel periodo di riferimento suddivisi per voce di spesa, con dettaglio dei relativi giustificativi di spesa e le quietanze; c) l’elenco delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore, attestanti in particolare: - il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e l’assunzione di responsabilità dei contenuti del rendiconto e di impegno al rispetto degli obblighi posti a carico del beneficiario; - l’avvenuto pagamento, secondo le modalità dettagliate nell’allegato C al bando dei costi di cui alla lett. b), nonché la pertinenza degli stessi all’investimento ammesso a contributo. Deve essere altresì allegata: - eventuale procura recante i poteri di firma del procuratore, qualora non siano riportati nella visura camerale o non sia stata precedentemente acquisita agli atti; - eventuale procura redatta secondo il fac-simile pubblicato sul più volte citato sito web della Regione nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione del rendiconto; - copia di ciascuna fattura/giustificativo con re-

lative quietanze comprovanti la spesa sostenuta, nonché eventuale ulteriore documentazione secondo quanto dettagliato nel citato all. C; - per la realizzazione di servizi specialistici o consulenze, copia degli elaborati redatti dai fornitori e di ogni altra documentazione utile alla valutazione delle prestazioni rese. Il rendiconto va sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o da procuratore interno all’impresa, come pure da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte dal legale rappresentante dell’impresa, e va presentato alla Direzione centrale attività produttive, Servizio industria e artigianato, per via telematica tramite il citato sistema on line. Il rendiconto va presentato entro il termine di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo prorogabile di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario presentata prima della scadenza del termine. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema on line dedicato. Decorsi inutilmente i termini anzidetti, la SRA assegna un termine ultimativo di 15 giorni per adempiere, trascorso il quale il contributo è revocato. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto entro 30 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di concessione. Il rendiconto è oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo. Ove il rendiconto risulti irregolare o incompleto, la SRA ne dà comunicazione, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. Il termine può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 15 giorni a fronte di richiesta motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l’istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse siano incomplete o insufficienti, si procede alla rideterminazione o revoca del provvedimento di concessione del contributo. A seguito di conclusione positiva dell’istruttoria entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio, viene adottato l’atto di approvazione del medesimo, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile, e liquidato il contributo.

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Anticipazione del 70% del contributo I contributi possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 70% dell’importo assegnato, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il fac-simile disponibile sempre sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all’indirizzo economia@ certregione.fvg.it. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni iscritti negli Albi ed elenchi di competenza o da intermediari finanziari autorizzati. La fideiussione è redatta secondo il fac-simile disponibile sempre sul citato sito web, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata. L’intenzione di chiedere l’anticipazione viene espressa dal beneficiario contestualmente alla domanda di contributo, al fine di consentire la pianificazione della spesa nell’ambito del Fondo POR FESR. L’effettiva richiesta di anticipazione è presentata, successivamente alla presentazione della domanda di contributo, entro 6 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e comunque prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima. Obblighi del beneficiario e “vincoli di stabilità delle operazioni” La quasi totalità degli obblighi a carico del beneficiario sono stati riportati nelle pagine precedenti e in quelle che seguono. Per un quadro completo si rinvia alla lettura del testo del bando. Quanto ai “vincoli di stabilità delle operazioni”, l’attività d’impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per almeno 3 anni decorrenti dal pagamento finale del contributo. Inoltre, l’impresa non deve delocalizzare la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione ad uno Stato non appartenente all’Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30%, per un periodo di 5 anni dalla concessione del contributo, pena la revoca del medesimo.

Gli altri vincoli prevedono: - il mantenimento dell’iscrizione al Registro delle imprese; - il mantenimento della sede o unità produttiva attiva nel territorio regionale; - il non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale; - il possesso di un codice Ateco 2007 ammissibile ai sensi del bando, salvo casi motivati finalizzati al mantenimento dell’attività e dell’occupazione; - l’impegno a non alienare o cedere a qualsiasi titolo, né destinare ad usi diversi da quelli previsti dall’iniziativa finanziata, i beni materiali ed immateriali oggetto di contributo, ad eccezione dei beni non durevoli, salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore e previa comunicazione. Successivamente al rendiconto della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sempre redatta secondo il facsimile pubblicato sul più volte citato sito web della Regione, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all’annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all’anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo. La violazione dei vincoli comporta la rideterminazione dell’incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante. La violazione del divieto di alienazione, cessione o diversa destinazione comporta la revoca dell’agevolazione corrispondente ai beni trasferiti o destinati ad usi diversi. Per quanto riguarda i controlli e le ispezioni nonché le cause di annullamento o revoca del provvedimento di cessione del contributo si rinvia al testo del bando in oggetto, inclusi gli allegati, copia del quale, inclusi gli allegati, tutta la modulistica e le Linee guida può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


La sospensione dei licenziamenti in epoca “Covid” due aspetti pratici

a cura dello Studio legale Avv.ti Gianni, Francesca e Clara Giunchi Come è noto, l’art. 46 del decreto legge n. 18 del 17.03.2020, più conosciuto come Decreto Cura Italia (“Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.”) ha inizialmente posto per un periodo di 60 giorni -a decorrere dal 17 marzo- il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (anche indipendente da ragioni connesse all’emergenza “Covid” e a prescindere dalla dimensione dell’impresa), nonché di licenziamenti collettivi, nonché la sospensione sino alla stessa data delle procedure in tal senso avviate successivamente al 23.02.2020. Il successivo decreto legge n. 34 del 19.05.2020 (cd. Decreto Rilancio) con l’art. 80, a parziale modifica di quanto precedentemente disposto, ha sostituito ai 60 giorni iniziali di divieto le parole “cinque mesi”, prorogando quindi il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (nonché di licenziamenti collettivi e la sospensione delle procedure avviate dopo il 23.02.2020) sino al 17 agosto 2020, aggiungendo altresì la sospensione delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo previste dall’art. 7 della legge 604 del 1966 e consentendo al datore Pag. 42 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 11 - 15 giugno 2020

di lavoro, che avesse comunque intimato il recesso per giustificato motivo oggettivo, di revocarlo a condizione di richiedere dal giorno di efficacia del licenziamento il provvedimento di integrazione salariale. Ad oggi si attende ancora di conoscere se ed eventualmente fino a quando l’attuale termine del 17 agosto verrà ulteriormente prorogato, ma nelle more di tale decisione meritano di essere sottolineati due risvolti eminentemente pratici del divieto attualmente in vigore. Prima di delinearli, però, vanno quantomeno citati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati in relazione alla scelta normativa di porre tale divieto, alla luce del dettato di cui all’art. 41 Cost. che garantisce e tutela la libertà di iniziativa economica privata, che potrebbe intendersi violata sia dall’apposizione in sé di un limite ai licenziamenti, sia dalla durata del medesimo. Per quanto concerne, quindi, l’interpretazione dell’attuale divieto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con una nota del 24.06 us. ha precisato che anche il licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità alla mansione rientra tra le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e che, di conseguenza, è ricompreso fra le ipotesi attualmente vietate, in quanto, pur trattandosi di una fattispecie che non attiene in senso stretto all’ambito economico/produttivo aziendale, si ripercuote su di essa, imponendo al datore di lavoro l’obbligo di cercare - anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale - una differente ricollocazione del lavoratore, in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta. A quanto sopra si deve aggiungere l’ulteriore precisazione che nel novero dei lavoratori che al momento non possono essere licenziati per giustificato motivo oggettivo non dovrebbero essere ricompresi i dirigenti per diversi ordini di ragioni, tutti comunque connessi alle peculiarità di tale rapporto di lavoro; in primo luogo, in quanto l’art. 2118 c.c. non richiede la necessità di motivare l’eventuale recesso datoriale nei confronti del dirigente (per cui non si può parlare di giustificato motivo oggettivo); secondariamente, perché non è applicabile a tale categoria l’art. 3 della legge 604 del 1966, espressamente richiamato dai decre-


ti emessi in fase emergenziale; infine, atteso che il Decreto Rilancio condiziona la legittimità della revoca del licenziamento comunque intimato per giustificato motivo oggettivo alla richiesta a favore del lavoratore del trattamento di integrazione salariale a cui i dirigenti non hanno accesso. Tali

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ragioni a sostegno dell’esclusione dei dirigenti dal divieto di licenziamento non convincono, però, completamente coloro che reputano contraddittorio eliminare da una norma che mira a tutelare l’occupazione (per evitare più gravi conseguenze socio economiche) un’intera categoria di lavoratori.


Licenziamenti individuali e collettivi due recenti pronunce

a cura dello Studio legale Avv.ti Gianni, Francesca e Clara Giunchi La Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno recentemente chiarito alcuni aspetti - dal risvolto operativo - inerenti alle procedure di licenziamenti individuali e collettivi. Già nel 2018, con la sentenza n. 194 pubblicata in data 14.11.18, la Corte Costituzionale aveva statuito l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 comma 1 del decreto legislativo n. 23/2015 (assumendo la violazione degli artt. 4 e 35 Cost. posti a tutela del lavoro) nella parte in cui stabiliva - sulla base del solo parametro dell’anzianità di servizio - un automatismo nel calcolo dell’indennità risarcitoria spettante al lavoratore in caso di licenziamento (individuale) illegittimo per insussistenza di una giusta causa o un giustificato motivo. Riteneva in tale pronuncia la Corte che il risarcimento spettante al lavoratore in relazione al pregiudizio subito in seguito al licenziamento dovesse essere parametrato anche con riferimento ad altri fattori, quali ad esempio la dimensione occupazionale dell’impresa e in generale dell’attività economica, nonché il comportamento e le condizioni delle parti. Analogamente, con la più recente sentenza n. 150 dd. 24.06.2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato (anche per violazione dell’art. 3 Cost., inteso nel senso di una necessaria ragionevolezza finalizzata al raggiungimento di un’equità sostanziale e non solo formale) l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del medesimo decreto nella parte in cui quantificava l’indennità dovuta in caso di licenziamento viziato da mancanza di motivazione scrit-

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ta o per violazione da parte del datore di lavoro della procedura disciplinare di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori in un “importo pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, senza peraltro intaccare il limite minimo (due mensilità) e quello massimo (12 mensilità) di riferimento. L’anzianità di servizio: deve rimanere comunque il primo criterio di valutazione, a cui peraltro si possono aggiungere nell’esame complessivo della fattispecie - in via residuale e “in chiave correttiva” - la gravità delle violazioni ascrivibili al datore di lavoro, il numero dei lavoratori occupati dall’impresa, la dimensione economica della stessa, oltre al comportamento e alle condizioni delle parti; non può però essere l’unico ed esclusivo parametro di riferimento, per non incorrere nel rischio di marginalizzare eccessivamente i vizi formali e procedurali, svilendo in tal modo la funzione di tutela della dignità della persona e del lavoro. Per quanto concerne, viceversa, i licenziamenti collettivi, la Suprema Corte di Cassazione (con l’ordinanza n. 15401/20), discostandosi dal precedente orientamento, ha espressamente ricompreso nell’ambito di una procedura di riduzione del personale anche le ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di mancata accettazione del trasferimento da parte del lavoratore nel computo dei dipendenti licenziati. I lavoratori, il cui rapporto cessa in tale modo, pertanto, devono rientrare nel computo dei cinque licenziamenti (in 120 giorni) al raggiungimento dei quali scatta per il datore di lavoro l’obbligo di attivare la procedura collettiva di informazione e consultazione sindacale. Questa pronuncia si allinea anche all’indirizzo comunitario, superando la precedente interpretazione prettamente tecnica del termine “licenziamento” (ossia, sulla mera base del soggetto - datore di lavoro - che lo intimava), escludendo così tra le altre anche le ipotesi di risoluzione consensuale che qui sono state messe in luce.


Iniziative Conai si prevede l’estensione della diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta Riceviamo da Conai una comunicazione che spiega un’iniziativa che rappresenta un ulteriore passo avanti nella modulazione del Contributo ambientale Conai (CAC) in funzione dell’effettivo riciclo degli imballaggi nei diversi materiali e che riguarda l’estensione della diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta. Per tale filiera il progetto è stato orientato fin dall’inizio a migliorare l’efficacia del processo di

valorizzazione degli imballaggi a base cellulosica più complessi da riciclare, attraverso il consolidamento e lo sviluppo delle attività di raccolta e di selezione per un riciclo dedicato, prevedendo per questo un apposito Extra CAC (cioè in aggiunta al CAC ordinario), pari a 20 €/t dal 1° gennaio 2019, per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi (CPL). A un anno e mezzo dalla sua entrata in vigore, Conai ha deciso di proseguire questo percorso anche per gli altri imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta. Tali comunicazioni saranno inviate a breve alle aziende consorziate interessate, all’attenzione dei rappresentanti legali e dei referenti per la compilazione delle dichiarazioni del contributo con maggiori dettagli operativi.

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(CS)


Trasporto rifiuti riapertura delle sedute d’esame per rt. aggiornamento del listato dei quiz Superata la fase critica dell’emergenza da Covid-19, il Comitato Nazionale dell’Albo ha deliberato di riprendere le sedute d’esame per i responsabili tecnici (RT) delle imprese di trasporto dei rifiuti e di gestione ambientale. La prima si terrà a Bari il 15 settembre 2020 e le altre si svolgeranno secondo il calendario aggiornato che si riporta in un allegato (in alcune sedi, per rispettare il distanziamento interpersonale gli esami si terranno in due o più giornate consecutive).

In Friuli Venezia Giulia gli esami si terranno a ottobre 2020. Per quanto riguarda le sedute sospese nel periodo dell’emergenza, con iscrizioni già chiuse, il Comitato ha stabilito che queste verranno recuperate nei prossimi mesi ed i candidati già iscritti saranno contattati dalle Sezioni regionali almeno 20 giorni prima della seduta (gli interessati possono comunque contattare la propria Sezione, i cui riferimenti sono indicati nel sito dell’Albo: www.albonazionalegestoriambientali.it). Da ultimo si fa presente che con circolare n. 9 del 15 luglio 2020 è stato aggiornato il listato dei quiz d’esame, eliminando 26 domande (16 per la parte generale; 4 per il modulo trasporti; 1 per l’intermediazione e 2 per le bonifiche) ed aggiungendo alcuni quiz nella parte generale per il “quadro delle responsabilità e delle competenze del Responsabile Tecnico”.

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(C)


Decreto Semplificazioni

nuove norme su contratti pubblici, edilizia e ambiente Sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio è stato pubblicato il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, che reca misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, in vigore dal 17 luglio 2020. Il decreto legge interviene su cinque ambiti: - contratti pubblici e edilizia; - procedimento amministrativo e responsabilità dei funzionari pubblici; - amministrazione digitale; - attività di impresa, ambiente e green economy. CONTRATTI PUBBLICI

Affidamenti Tra le principali misure in materia di contratti pubblici, al fine di incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi, si introduce in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Le nuove norme prevedono: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie comunitarie; b) procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie comunitarie e l’affidamento di lavori di importo inferiore a 350.000 euro; Pag. 47 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2020

c) procedura negoziata, senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro; d) procedura negoziata, senza bando previa consultazione di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia comunitaria che, per i lavori, è pari a 5.350.000 euro. Fino al superamento dell’emergenza Covid-19, i lavori possono essere affidati con procedura negoziata anche sopra soglia “per ragioni di estrema urgenza” nel caso in cui risulta impossibile rispettare anche i termini abbreviati delle procedure ordinarie. Fino al 31 luglio 2021, gli appalti legati al superamento dell’emergenza Covid-19 e quelli relativi a scuole e università, sanità, carceri, infrastrutture per la sicurezza, trasporti, strade, ferrovie, porti, aeroporti e dighe, possono essere assegnati in deroga a tutte le disposizioni di legge, escluse le norme penali, il codice antimafia e i paletti derivanti dalle norme UE.

Soglie Comunitarie Si ricorda che le soglie Comunitarie di cui all’articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti, sono: - euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; - euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali; - euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.

Criteri di aggiudicazione I criteri di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa) restano alla pari, nel DL 76/2020 non vi è espressa preferenza per l’uno o per l’altro. È solo prevista sempre l’esclusione automatica per le offerte a prezzo più basso, anche nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.


Tempistiche Contratti Pubblici È previsto che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro due mesi, aumentati a quattro in specifici casi. Il mancato rispetto di tali termini, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell’avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto. Si introducono, inoltre, disposizioni volte ad accelerare i contratti sopra soglia, prevedendo in particolare che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento. Inoltre, si prevede che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisca giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto e, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, le sospensioni nell’esecuzione potranno essere stabilite dalle parti o dalle autorità giudiziarie solo in casi ben specificati. Sarà poi obbligatorio costituire collegi consultivi tecnici con il compito di risolvere rapidamente le controversie e le dispute tecniche che potrebbero bloccare gli appalti e, per evitare che la mancanza di risorse blocchi i cantieri, viene creato un apposito Fondo, che potrà finanziare temporaneamente le stazioni appaltanti. Si semplificano e si uniformano le procedure di nomina dei Commissari straordinari per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il tessuto economico, sociale e produttivo.

Garanzia provvisoria Si stabilisce che non sussiste più l’obbligo della garanzia provvisoria del 2% per gli appalti sottosoglia, salvo che la stazione appaltante non motivi una scelta diversa, in questo caso però l’importo della garanzia è dimezzato.

Stipulazione del contratto La stipulazione del contratto deve avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Eventuali proroghe concordate con l’aggiudicatario sono ammesse solo nell’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. Eventuali ritardi non possono essere giustificati con la pendenza dei ricorsi e possono essere valutati ai fini della responsabilità erariale e disciplinare dei dirigenti della Pubblica Amministrazione. Pag. 48 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2020

Crisi d’impresa In caso di insolvenza o di crisi dell’impresa, la stazione appaltante “dichiara senza indugio” la risoluzione del contratto e provvede all’esecuzione attraverso la scelta di una tra queste quattro possibilità: 1) esecuzione diretta anche tramite convenzione con società pubbliche; 2) scorrimento della graduatoria di gara, rispettando le condizioni dell’appalto solo se tecnicamente possibile; 3) viene indetta una nuova gara per il completamento dell’opera; 4) proposta di nomina di un commissario straordinario.

Gare e lavori in corso In relazione alle procedure i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati alla data del 17 luglio 2020, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal DL in esame avviate a decorrere dal 17 luglio 2020 e fino alla data del 31 luglio 2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza; b) le stazioni appaltanti possono prevedere, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare; c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza; d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dal 17 luglio 2020 si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione al 17 luglio 2020: a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole con-


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trattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dal 17 luglio 2020. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di pagamento; b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento della pandemia; c) il rispetto delle misure di contenimento del COVID 19, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori o la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore. Qualora non permetta di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore.

Sospensione delle CUC L’art. 8, comma 7 del DL 76/2020 stabilisce la proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2021) del termine previsto dal decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019) che sospende l’obbligo di servirsi di centrali di committenza (CUC), il divieto di appalto integrato e l’entrata in vigore dell’albo dei commissari di gara gestito dall’ANAC. Di conseguenza, viene spostata di un anno, al 30 novembre 2021, la relazione del Governo al parlamento sugli effetti della sospensione. EDILIZIA

Ristrutturazione edilizia Gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, sono consentiti qualora si rispettino le distanze legittimamente preesistenti, non è più necessario attenersi al vincolo del medesimo sedime o della medesima sagoma.

Manutenzione straordinaria Il DL 76/2020 stabilisce una maggiore flessibilità sul cambio di destinazione d’uso degli edifici. Pag. 50 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2020

Viene consentito di modificare anche i prospetti per le opere di manutenzione straordinaria se indispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità degli edifici, cambiando, di conseguenza, anche la definizione dei lavori di demolizione e ricostruzione delle unità abitative.

Titolo edilizio Il DL 76/2020 per facilitare la dimostrazione della legittimità degli immobili sprovvisti di titolo edilizio (storico o recente), stabilisce che ci si potrà avvalere anche dei documenti di archivio e le foto. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

Contributo di costruzione Il DL n. 76/2020 prevede la riduzione del contributo di costruzione nelle rigenerazioni urbane, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, stabilendo che i Comuni possano ridurre o azzerare il contributo di costruzione fissato al 20%. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Conferenza di servizi Si introduce la conferenza di servizi semplificata, con la compressione dei tempi: tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60 giorni. Inoltre, le amministrazioni dovranno misurare la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese, confrontarli con i termini previsti dalla legge e pubblicarli.

Semplificazioni Si introducono semplificazioni per favorire la partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti amministrativi telematici, introducendo il principio generale, in base al quale le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi in digitale e i cittadini possono consultare gli atti in forma digitale.


Agenda della semplificazione Si introduce per il periodo 2020-2023, l’Agenda della semplificazione amministrativa, definita secondo le linee di indirizzo condivise fra, Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali e si prevede la definizione di una modulistica standard in tutto il Paese per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini. AMBIENTE E GREEN ECONOMY

Valutazione Impatto Ambientale In tema di sostegno alla tutela dell’ambiente, il decreto introduce la razionalizzazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA) associate alle opere pubbliche; l’esclusione dall’obbligo di assoggettabilità alla VIA e al regime dei beni e interessi culturali per interventi urgenti di sicurezza sulle dighe esistenti prescritti dal Ministero delle infrastrutture e dei

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trasporti, che non trasformino in maniera significativa gli sbarramenti; la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN).

Difesa del Suolo In materia di difesa del suolo il DL prevede: la velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico ai commissari; la razionalizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali; un piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per soddisfare le esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo direttrici incentivanti e di semplificazione; le semplificazioni per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal. L’ufficio edilizia e territorio è a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento. (CS)


Modifiche alle norme in FVG su edilizia e urbanistica (2a parte) viene confermata la possibilità di intervenire in ampliamento

La Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 13 del 29 giugno 2020 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 23 del 1° luglio 2020 al Bollettino Ufficiale n. 27 del 1° luglio 2020, è una normativa multisettoriale, che interviene anche nelle materie dell’edilizia e dell’urbanistica, nonché da le prime indicazioni su provvedimenti emergenziali da COVID-19. Con circolare della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio n. 36047 del 20/06/2020 la Regione, in considerazione delle numerose richieste pervenute a seguito della fase di prima operatività delle novelle legislative introdotte nelle materie dell’urbanistica e dell’edilizia con le leggi regionali 6/2019 e 9/2019, si è ritenuto opportuno riscontrare in via generale i dubbi applicativi emersi condividendo alcuni indirizzi interpretativi. Infatti, si intende fare il punto sulle novità apportate dalla legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), nonché su quanto ulteriormente disciplinato dalla Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale). In questa prima parte affrontiamo i temi relativi alle deroghe al piano casa e alla condizione dell’esistenza del patrimonio edilizio al 31 dicembre 2018. PIANO CASA

Misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente a destinazione residenziale e direzionale (artt. 39 bis e 39 quater LR 19/2009) Con la legge regionale 6/2019 sono state apporPag. 52 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2020

tate alcune modifiche ed integrazioni all’interno delle diposizioni speciali di cui al Capo V del Codice regionale dell’edilizia, tra cui la riformulazione dell’articolo 39 bis (rispetto alla versione introdotta con legge regionale 29/2017) anche mediante distribuzione di parte dei contenuti dell’articolo originario. L’istituto derogatorio trova adesso codificazione, solo in parte coincidente con la precedente formulazione, nel nuovo complesso di istituti eccezionali suddivisi, in ragione delle diverse destinazioni d’uso, per: - destinazioni d’uso residenziali e direzionali; - per destinazioni d’uso turistico-ricettive e di somministrazione; - per interventi di edilizia produttiva;

Interventi ammessi al fine della fruizione delle deroghe Gli interventi per i quali è ammessa l’applicazione delle disposizioni derogatorie del cd. Piano casa sono quelli originariamente previsti dalle misure del primo Piano casa regionale di cui al Capo VII (articoli 57 e sgg.) e confermati dalla previgente versione dell’articolo 39 bis introdotta con LR 29/2017 (ad eccezione della ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, presente solo in specifiche ipotesi), ma con le seguenti significative novità: a) in aggiunta agli “storici” interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia vengono introdotti - ad implementazione del quadro delle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente - anche quelli di restauro e risanamento conservativo; b) in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia che possono beneficiare delle misure di deroga, la nuova versione dell’articolo reintroduce in toto l’intera categoria di intervento, ivi compresa l’ipotesi di demolizione con ricostruzione; c) viene confermata la possibilità di intervenire in ampliamento, ma non nella modalità “in corpo distaccato”, che viene espunta dal rimodulato istituto di deroga (rispetto ai due contesti normativi previgenti).


La logica della disposizione derogatoria (esplicitamente volta a “contenere il consumo di nuovo suolo inedificato”) orienta la sua applicazione in senso coerente con la ratio che l’ha ispirata: emerge quindi la necessità di includere tra le diverse opzioni facoltizzate dal nuovo istituto anche le ipotesi di ampliamenti ottenuti partendo dalla mera “conversione” (e non realizzazione tout court) in termini volumetrici di superfici già esistenti ma non inserite all’interno di un volume, atteso che tale operazione edilizia garantisce il “non consumo” di nuovo suolo (come, a mero titolo di esempio, nell’ipotesi di “chiusura” all’interno di un nuovo volume di terrazze esistenti). Si evidenzia, infatti, che l’alternatività dei due metodi di calcolo non è limitata a specifici interventi, ben potendo quindi il bonus derogatorio, anche nel caso in esame, essere misurato, alternativamente, con il metro superficiale del 50% o di quello volumetrico dei 200 m3. Alla perfetta alternatività delle due possibilità di calcolo del bonus (computo in termini di 50% di superfici utili e accessorie o in termini di 200 m3 di volume) si accompagna la speculare alternatività di elementi per qualificare un’opera quale ampliamento. Stando alla definizione di ampliamento (“interventi rivolti, anche mediante l’uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l’aumento delle dimensioni e della sagoma delle costruzioni esistenti) emerge infatti: - da un lato la pacifica inquadrabilità di un intervento come quello in esempio tra le ipotesi di ampliamento ai sensi della prima condizione di legge (“creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie”) in quanto con lo stesso vengono generati nuovi spazi in termini volumetrici, ancorché non superficiali (ma come detto le due condizioni sono del tutto alternative e la presenza di una sola è condizione sufficiente); - in merito alla seconda (“ottenuti con l’aumento delle dimensioni e della sagoma”) va precisato che la definizione di sagoma ex lege (cfr. art. 3, comma 1, lettera m), LR 19/2009) si rapporta esclusivamente agli edifici, potendosi parlare di sagoma (quale “conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici”) - unicamente in presenza di un edificio (inteso quale “costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutPag. 53 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2020

ture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi”) e non di costruzioni diverse quali strutture di diverso tipo né, men che meno, di superfici piane scoperte. In tal senso, nel caso in esempio appare evidente l’aumento della sagoma della costruzione esistente, risultando altresì assodato l’aumento delle dimensioni della stessa in termini volumetrici. È solo il caso di ricordare che la legge definisce la “sagoma dell’edificio” - quale struttura volumetrica chiusa - e non la correla a tipi diversi di costruzioni, quali ad esempio le tettoie: dirimente è quindi la presenza dell’edificio per potersi parlare di sagoma, elemento non accertabile, a titolo di ulteriore esempio, nel caso di tettoia aperta, struttura che non concorre alla delimitazione dell’ingombro in senso planivolumetrico. In sintesi, va ribadito che la chiusura - in termini volumetrici - di superfici già esistenti ma non racchiuse in “strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi” non possa che integrare un’ipotesi di ampliamento, del tutto compatibile con le misure di deroga in analisi a prescindere dal metodo di computo (superficiale o volumetrico) utilizzato per la definizione del bonus, come detto del tutto rimesso - per interpretazione letterale della disposizione - alla scelta discrezionale dell’interveniente. Né il legislatore ha stabilito che la scelta del parametro utilizzato per il calcolo del bonus (tra 200 m3 di volume e 50% di superfici utili e accessorie) condizioni successivamente alla necessaria verifica dello stesso parametro ai fini della qualificazione dell’intervento (es: posso calcolare il mio bonus di deroga in termini superficiali nella misura del 50% prevista dall’articolo 39 bis senza che a ciò consegua la necessità di verificare ex post che con l’intervento siano realizzate nuove superfici per potersi qualificare l’intervento quale ampliamento, ben potendo trattarsi più in generale, come sopra argomentato e stando alla lettera della legge, di ampliamento anche nel caso di semplice “cubatura” di superfici già esistenti (“interventi rivolti[…] alla creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie”). Sempre in relazione agli interventi assentibili mediante deroghe, il legislatore ha disposto che “sono ammessi anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e da regolamenti edilizi comunali, tutti gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia”.


La dizione letterale della disposizione di favore ed in particolare l’”anche” che apre alla possibilità di operazione in deroga, senza però obbligare a tale condizione - risulta quindi ammettere, nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie con demolizione e ricostruzione miste ad ampliamento, qualsiasi intervento di ampliamento nei limiti dei bonus edificatori resi disponibili dal legislatore, a prescindere dall’ubicazione degli spazi di nuo-

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va realizzazione: il termine “anche” permette di “spalmare” i bonus edificatori in maniera del tutto indifferente rispetto alla sagoma originaria su cui si interviene, rilevando invece i rapporti tra dati numerici iniziali e finali (obbligando al rispetto dei limiti di quote aggiuntive derivati dall’applicazione dei due metodi di calcolo alternativi). (continua) (CS)


Il Superbonus 110% in edilizia è anche possibile optare per la cessione di un credito d’imposta

Superbonus 110%: con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 della legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), entriamo ufficialmente nella fase dei cosiddetti Superbonus 110%.

Superbonus 110%: cosa sono le nuove detrazioni fiscali Gli ormai noti superbonus 110% sono delle detrazioni fiscali previste per il settore dell’edilizia che consentono di portare in detrazione il 110% della spesa complessiva sostenuta per determinati interventi. Cosa significa? significa che se un intervento è costato complessivamente 80.000 euro, lo Stato attraverso le detrazioni fiscali rimborserà 88.000 euro in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui è stata sostenuta la spesa (17.600 euro per il 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024). Ma è anche possibile optare: - per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da tener presente che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso. - per il cd. “sconto sul corrispettivo” ovvero per ricevere dal fornitore degli interventi uno sconto sul corrispettivo per un importo che, al massimo, può esser pari al corrispettivo stesso, e che il fornitore recupererà ricevendo un credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, cedibile ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da tener presente che la quoPag. 55 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2020

ta di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.

Superbonus 110%: le tempistiche Come previsto dall’art. 119 del Decreto Rilancio, è possibile portare in detrazione il 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Ma c’è di più, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di prossima approvazione (uno dei provvedimenti attuativi necessari) entra nel dettaglio parlando anche di data di inizio e fine lavori che dovranno essere comprese tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Superbonus: servono circolare del Fisco, decreto prezzi e decreto del MISE, ma si può già iniziare Per la piena operatività servono due documenti ancora non pubblicati: - le disposizioni attuative dell’Agenzia delle Entrate (circolare); - decreto interministeriale sui tetti di spesa e i massimali di costo degli interventi (cd. decreto prezzi), su cui i professionisti dovranno basarsi per il rilascio delle asseverazioni; - un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio (17 agosto), che stabilirà le modalità attuative e di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del DL 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati. NB - i lavori si potevano già cominciare anche prima, perché non è la data di inizio lavori che fa fede per la fruizione delle detrazioni fiscali potenziate ma la data effettiva del pagamento. Le detrazioni potenziate saranno in vigore fino al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 per gli edifici di edilizia sociale).


Superbonus 110%: gli interventi che accedono alle nuove detrazioni fiscali Il decreto Rilancio prevede questa nuova detrazione fiscale del 110% solo per alcuni interventi che possono essere riassunti nelle seguenti tipologie: - efficienza energetica (Ecobonus); - riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus); - installazione di impianti fotovoltaici; - installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110%: gli interventi che accedono al nuovo Ecobonus Per quanto concerne gli interventi di efficientamento energetico, il decreto del MiSE di prossima pubblicazione entrerà più nel dettaglio, ma il decreto Rilancio fornisce già il seguente elenco: a. isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda - Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore: - a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; - a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; - a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. b. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani Pag. 56 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2020

non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 - Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: - euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; - a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. c. interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102


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- Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000. Le suddette 3 categorie di interventi possono essere definite trainanti perchÊ se effettuati consen-

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tono di applicare l’aliquota del 110% anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico eseguiti congiuntamente. (C)


Scadenze aziendali mese di luglio 2020 il calendario delle scadenze per il mese di luglio 2020 (Gran parte delle scadenze della prima parte dell’anno sono state posticipate in seguito all’emergenza coronavirus e potranno essere oggetto di nuove proroghe. Per alcuni contribuenti appartenenti alle categorie individuate dalla risoluzione delle Entrate n. 12/2020 e per i contribuenti con un volume di ricavi inferiore a 2 milioni di euro che indicheremo come CATEGORIE PROROGATE, i termini di versamento sono stati posticipati al 16 settembre)

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. (PER LE CATEGORIE PROROGATE IL TERMINE È IL 16 SETTEMBRE 2020)

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di giugno. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata nei periodi precedenti, non dovesse essere superiore ad € 25,82, il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

INPS – CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. (PER LE CATEGORIE PROROGATE IL TERMINE È IL 16 SETTEMBRE 2020)

IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 5^ rata dell’Iva, relativa al 2019 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2020 utilizzando il codice tributo 6099.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2020 – Scade il termine per il versamento della seconda rata del saldo per il 2019 e del primo acconto per il 2020 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti titolari di partita Iva, con periodo d’im-

Mercoledì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di giugno. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

Giovedì 16

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posta coincidente con l’anno solare, che hanno versato la prima rata entro il 1° luglio e non soggetti agli ISA.

Lunedì 20 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2020 – Scade il termine per il versamento della prima o unica rata del saldo per il 2019 e del primo acconto per il 2020 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti titolari di partita Iva soggetti agli ISA, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE – Scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno.

Sabato 25 (posticipa a lunedì 27) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di giugno. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2- quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al secondo trimestre 2020.

I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018. I modelli Intra 2 trimestrali sono stati abrogati, ma è consentito trasmetterli su base volontaria.

Venerdì 31 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° luglio 2020 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 giugno 2020. RIMBORSO/COMPENSAZIONE INFRANNUALE IVA - Scade il termine per la presentazione telematica del modello per la richiesta di rimborso/ compensazione dell’Iva a credito relativa al secondo trimestre 2020. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE AD UNICO PERSONE FISICHE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2019 e del primo acconto per il 2020, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche, con la maggiorazione dello 0,40%. ESTEROMETRO - Scade il termine per la trasmissione telematica dell’esterometro, riferito alle operazioni di giugno 2020. (PZ)

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