notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 11 15 giugno 2021
IN PRIMO PIANO ABBIAMO SOTTOSCRITTO IL NUOVO PROTOCOLLO REGIONALE SUGLI APPALTI
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
METLAB. Laboratorio Accreditato di Taratura Centro LAT n°280. METLAB è specializzata nella taratura e gestione delle apparecchiature per la misura della temperatura. La conoscenza della grandezza “temperatura” riveste un ruolo di primaria importanza in molti settori siano essi quelli associati alla ricerca nel campo della fisica che quelli che includono processi di trasformazioni chimiche e biochimiche fino ad arrivare a quelli che riguardano applicazioni ingegneristiche. Per la grandezza di temperatura, il Laboratorio METLAB è stato accreditato da ACCREDIA, l’Ente unico di Accreditamento in Italia, il quale ha riconosciuto la competenza del Laboratorio stesso e la conformità ai requisiti definiti dalla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il riconoscimento di Laboratorio LAT (Laboratorio Accreditato di Taratura) rientra negli Accordi di Mutuo Riconoscimento ILAC/MRA e quindi ha valenza internazionale. METLAB è in grado di eseguire tarature accreditate di: > Termometri a resistenza > Termocoppie a metallo nobile > Termocoppie a metallo comune > Indicatori di temperatura con termometri a resistenza > Indicatori di temperatura con termometri a termocoppia
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LAT N°280 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 11 15 giugno 2021
Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
Abbiamo sottoscritto il nuovo Protocollo regionale sugli appalti
8
Atomat SpA - Bearzi, Istituto Tecnico e Centro Professionale
9
Super ACE 2021
11
Dal 1° luglio nuove regole per le vendite a distanza
15
Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2021
19
Welfare aziendale. Ticket Compliments®
20
Nuove integrazioni salariali e proroga blocco licenziamenti
22
CCNL Unionmeccanica Confapi
23
Rinnovo CCNL Unionmeccanica
26
CCNL Uniontessile Confapi
30
CONAI: riduzione contributo per importazioni imballaggi in carta
35
Albo gestori ambientali. Esami per Responsabile Tecnico
36
Subappalto: cosa cambia con il decreto Semplificazioni 2
37
Ministero della Difesa e Anac, firmato Protocollo d’intesa
40
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Accompagniamo le imprese in percorsi di sviluppo strategico fondato sulla valorizzazione delle
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ORGANIZZAZIONE
Autorità di regolazione dei trasporti
41
Divieto circolazione di veicoli immatricolati all’estero
42
Scadenze aziendali luglio 2021
44
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Abbiamo sottoscritto il nuovo Protocollo regionale sugli appalti la qualità deve superare il fattore prezzo
Il nostro Presidente dott. Massimo Paniccia ha sottoscritto in data 10 giugno 2021 il “Protocollo d’intesa in materia di concessioni e di appalto di lavori, forniture e servizi” promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, alla presenza degli assessori regionali al Lavoro Alessia Rosolen, alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, al Patrimonio Sebastiano Callari, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, e delle Associazioni datoriali. L’obiettivo del Protocollo è quello di promuovere buone pratiche in materia di appalti al fine di attuare gli scopi di tutela sociale ed elaborare strumenti tecnici e operativi adeguati per la loro realizzazione concreta, sia nella definizione delle condizioni di esecuzione degli appalti che nella valutazione delle offerte di gara. Le parti firmatarie hanno fatto propri gli obiettivi miranti al miglioramento della qualità dei servizi pubblici erogati dagli enti locali del territorio, a garantire l’occupazione, servizi di qualità ed efficienti, i diritti e le tutele dei lavoratori, per evitare forme di dumping contrattuale e sociale, a favori-
re la trasparenza delle procedure di affidamento e rafforzare le misure di contrasto ai fenomeni di illegalità e concorrenza sleale a salvaguardia delle imprese. Su nostra richiesta specifica - da anni segnaliamo la problematica relativa alla centralizzazione degli appalti gestita dalla CUC - la Regione Friuli Venezia Giulia si è impegnata a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali alle diverse procedure di approvvigionamento della Centrale unica di committenza regionale, anche attraverso il confronto con le organizzazioni di categoria. Il Protocollo stabilisce un principio di riferimento: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, è preferibile rispetto al massimo ribasso, di cui si dovrà evitare l’applicazione; la stazione appaltante utilizzerà, quali criteri premianti, l’indice dell’andamento infortunistico delle aziende negli ultimi tre anni e l’indice della presenza di RLS/RLST; gli aggiudicatari dovranno essere in regola con la normativa sui disabili, nonché con gli obblighi contributivi, retributivi e contrattuali. Il Protocollo troverà applicazione anche nelle ipotesi di subappalto, e sarà attivato un tavolo di confronto tecnico quale strumento per la conoscenza e la scelta dei migliori istituti contrattuali di tutela sociale, soprattutto negli appalti pubblici ad alto impatto lavorativo.
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(CS)
Atomat SpA - Bearzi, Istituto Tecnico e Centro Professionale l’impresa istituisce la borsa di studio in memoria del fondatore oreste de sabbata In questi giorni si è svolta la cerimonia di consegna delle 6 BORSE di STUDIO istituite dall’Impresa friulana ATOMAT SpA, in memoria del fondatore Oreste De Sabbata, agli studenti meritevoli dell’Istituto BEARZI di Udine – Istituto Tecnico e Centro professionale. Oreste De Sabbata fondò nel 1968 Atomat, un’azienda che occupa 150 lavoratori e che negli anni si è affermata come leader mondiale d’eccellenza nel settore dell’acciaio, producendo rulli per la laminazione e macchine utensili CNC di medio-grande dimensione, dedicate sia ai grandi laminatoi a caldo, che alle officine meccaniche di precisione. Raffaella De Sabbata, figlia dell’Imprenditore, ha ricordato la figura del padre “è riuscito a creare qualcosa di grande e a farsi apprezzare nel mondo grazie alle sue capacità, si è sempre impegnato per tagliare traguardi importanti e per portare l’imprenditoria locale ai massimi livelli”. Oreste De Sabbata aveva, fin da giovane, un sogno imprenditoriale ambizioso: mettere in piedi un’azienda tutta sua; è riuscito a concretizzare le sue aspirazioni, fondando cinquantatré anni fa il gruppo Atomat e finanziando negli anni, società sportive di volley femminile, di tennis, di pallamano per sostenere i giovani.
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La consegna delle Borse di Studio vuole essere anche esempio di come scuola e mondo del lavoro possono collaborare, al fine di avvantaggiare la nostra comunità e focalizzare l’attenzione sui giovani e sulla loro formazione. Per Raffaella De Sabbata “La scuola svolge, nella società, una funzione fondamentale di promozione
umana, favorisce l’autonomia del pensiero, apre alla responsabilità personale, forma il carattere, rende sensibili ai problemi sociali ed introduce alla cultura della democrazia. Questi valori sono gli stessi che caratterizzano e ispirano Atomat”. (EDF)
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Super ACE 2021 duca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio.
potenziati i benefici
Determinazione della Super ACE Si ricorda che l’ACE ordinaria va determinata con la seguente formula. D = VA x AL
v. 24.06.2021 di Davide David – dottore commercialista - www. studioturazzadavid.it Il Dl n. 73 del 25.05.2021 (c.d. “Sostegni-bis”), al momento ancora da convertire in legge, prevede all’art. 19 un temporaneo incremento della portata agevolativa della disciplina sull’ACE (c.d. “Super ACE” o, come anche rubricata la norma, “ACE innovativa 2021”). La Super ACE riguarda una tantum il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, che per i soggetti con periodo d’imposta “solare” è quindi il 2021. Nel prosieguo, per facilità di lettura, si farà sempre riferimento ai periodi d’imposta corrispondenti con l’anno solare. Per effetto della Super ACE le società di capitali potranno beneficiare di un risparmio di imposta pari al 3,6%: - dell’utile 2020 destinato a riserva - dei versamenti soci effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 - delle rinunce crediti da parte dei soci operate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 Per i soggetti Irpef il beneficio varia invece in base alle aliquote Irpef del beneficiario. Indirettamente la Super ACE moltiplica le agevolazioni che hanno impattato sull’utile 2020, tra le quali la sospensione degli ammortamenti e il riconoscimento di contributi. È inoltre possibile trasformare il beneficio, come sopra determinato, in un credito d’imposta utilizzabile in compensazione o cedibile a terzi. Per contro, è previsto un recupero parziale o totale della Super ACE 2021 nel caso in cui nei due anni successivi (2022 e 2023) il patrimonio netto si ri-
dove D = importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio da portare in deduzione del reddito complessivo netto dichiarato VA = variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010 => con limite massimo il patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio “agevolato” AL = aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale Per la Super ACE la formula rimane la stessa ma con le seguenti particolarità: 1) variazione in aumento del capitale proprio (VA) La variazione in aumento va individuata raffrontando il capitale proprio al 31.12.2021 con quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2020 (invece che al 31.12.2010). La variazione è quindi costituita (cfr. art. 5 del DM 03.08.2017) dalla somma algebrica (con riferimento al 2021) a) degli elementi positivi (accantonamenti utili, conferimenti in denaro, rinunce crediti) b) e degli elementi negativi (distribuzione riserve ed altre attribuzioni ai soci) A detto fine, tutti gli incrementi rilevano a partire da inizio esercizio, senza pro-rata temporis. Ciò costituisce un indubbio vantaggio soprattutto per i versamenti soci (cui sono assimilate le rinunce ai crediti), dato che vanno assunti per intero indipendentemente da quando effettuati, essendo sufficiente che siano effettuati entro il 31.12.2021.
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Non sussiste, inoltre, il limite del patrimonio netto di bilancio (bilancio al 31.12.2021), rilevante invece per l’ACE ordinaria. Per contro la variazione in aumento rileva fino al limite massimo di 5 milioni di euro.
Applicando l’aliquota IRES del 24% il beneficio fiscale sarà quindi pari a:
2) l’aliquota (AL) è pari al 15%
Quanto sopra rende evidente anche l’effetto moltiplicativo sulle misure agevolative che hanno avuto un impattato sull’utile 2020, tra le quali la sospensione degli ammortamenti ed il riconoscimento di contributi (per la parte imputata a conto economico).
Per i soggetti IRES il massimo di beneficio che si può ottenere è quindi pari a: euro 180.000 = 5.000.000 x 15% x 24% Peraltro, la Super ACE non sostituisce l’ACE ordinaria e vi può quindi anche essere una combinazione tra le due, soprattutto laddove le variazioni in aumento sul 2020 siano inferiori a quelle sul 2010. Le principali operazioni che possono comportare la variazione in aumento (VA) su cui applicare l’aliquota del 15% sono: a) utile 2020 accantonato a riserva in sede di approvazione del bilancio 2020 b) versamenti soci effettuati nel 2021 * anche per effetto di rinunce a crediti operate entro il 31.12.2021 Per quanto concerne l’accantonamento dell’utile non va però computato tra le variazioni in aumento quanto accantonato a riserve di utili non disponibili, intendendosi per tali le riserve formate con utili derivanti da processi di valutazione nonché quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite (cfr. art. 5 DM 03.08.2017). La Super ACE si ottiene nella sua interezza anche nel caso in cui il patrimonio netto contabile si venga a ridurre (o azzerare) per effetto delle perdite subite nel 2021; dato che per la Super ACE non opera il limite del patrimonio netto di fine esercizio. Esempio: a) utile 2020 accantonato a riserva in sede di approvazione del bilancio 2020 = 400.000 euro b) rinuncia finanziamento soci in data 1° dicembre 2021 = 1.000.000 euro (da assumere per l’intero importo e non pro-rata temporis) c) perdita 2021 = 800.000 d) nessuna distribuzione ai soci Super ACE = (400.000 + 1.000.000) x 15% = 210.000 euro
210.000 x 24% = 50.400 euro => pari al 3,6% dell’incremento complessivo di euro 1.400.000
Trasformazione in credito d’imposta La norma sulla Super ACE consente di trasformare il beneficio in credito d’imposta “non tassabile”, da determinarsi applicando l’aliquota IRES (o IRPEF) al 15% della variazione in aumento di capitale. Nell’esempio di cui sopra sarà quindi possibile ottenere un credito d’imposta pari a euro 50.400 (=1.400.000x15%x24%). Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate, dal giorno successivo a quello: - della delibera assembleare di destinazione a riserva dell’utile 2020 - dell’avvenuto versamento dei conferimenti in denaro - della rinuncia ai crediti di natura finanziaria da parte dei soci In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere chiesto a rimborso o anche ceduto a terzi (non necessariamente intermediari finanziari), sempre previa comunicazione all’Agenzia delle entrate. È specificatamente previsto che i cessionari rispondono solo per utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore a quello ricevuto e non per la effettiva spettanza in capo al cedente, per la quale risponde solo quest’ultimo. Le modalità per le comunicazioni all’Agenzia delle entrate sono da stabilirsi con apposito provvedimento direttoriale (ad oggi non ancora emanato).
Recupero della Super ACE La norma prevede un recupero parziale o totale della Super ACE 2021 nel caso in cui entro i due anni successivi (2022 e 2023) il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio (come anche chiarito nella relazione illustrativa del Sostegni-bis). In buona sostanza si avrà quindi un recupero della
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Super ACE in ipotesi di distribuzioni ai soci effettuate entro il 31.12.2023 (per i soggetti con esercizio “solare”). I presupposti e le modalità per il recupero sono diversi a seconda che la Super ACE sia stata portata a riduzione del reddito ovvero trasformata in credito d’imposta. In caso di deduzione dal reddito il beneficio fruito nel 2021 va recuperato: - relativamente al 2022, in caso di riduzione del capitale proprio in detto anno, operando una variazione in aumento in dichiarazione pari al 15% della differenza tra la variazione 2021 e la variazione 2022 - relativamente al 2023, in caso di riduzione del capitale proprio in detto anno, operando una variazione in aumento in dichiarazione pari al 15% della differenza tra la variazione 2021 e la variazione 2023, al netto dell’eventuale variazione in aumento operata per il 2022
Il recupero del beneficio è invece più complesso in caso di trasformazione del credito d’imposta. In tale ipotesi si ha che: a) se la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al 2021 e quella riferita al 2020 risulta inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d’imposta, il credito d’imposta è restituito in proporzione a tale minore importo b) se nel 2022 la variazione in aumento del capitale proprio risulta inferiore rispetto a quella del 2021, il credito d’imposta è restituito in proporzione a tale minore importo c) se nel 2023 la variazione in aumento del capitale proprio risulta inferiore rispetto al 2021, il credito d’imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al 2023 rispetto a quella riferita al 2021, al netto dell’eventuale credito d’imposta restituito nel 2022.
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Dal 1° luglio nuove regole per le vendite a distanza anche l’italia si allinea alla normativa europea Premessa Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 250/ PZ del 24 giugno 2021 per ricordare che dal 1° luglio 2021 la disciplina delle vendite on line è regolata da nuove norme comunitarie. La Direttiva UE n. 2455 del 2017, recepita nel nostro Paese con il D.Lgs. 83/2021, ha modificato la disciplina Iva di queste operazioni, producendo conseguenze anche sotto il profilo commerciale e doganale. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° luglio 2021 e consentiranno alle imprese di accentrare presso l’autorità fiscale di un solo Paese, di solito quello di residenza, gli obblighi Iva per le transazioni B2C effettuate in tutti i Paesi membri, evitando di aprire partite Iva in ogni Paese di consumo. Le nuove regole sono destinate ad avere un impatto importante sull’operatività aziendale soprattutto per le imprese che operano nel commercio elettronico.
Le novità normative Prima di entrare nel merito delle modifiche, elenchiamo quelle più significative. 1. Viene prevista una nuova definizione di vendita a distanza inserendo un nuovo art. 38-bis al D.L. 331/93. La nuova definizione si pone in continuità rispetto alle vendite su catalogo o per corrispondenza previste in precedenza. 2. Cambia la territorialità per la vendita di beni a distanza, nella maggior parte dei casi la tassazione viene individuata nello Stato membro di arrivo dei beni. L’unica esclusione riguarda le cessioni che nel corso dell’anno non superano la nuova soglia unica di 10.000 euro, valida per tutto il territorio unionale. 3. Ridefinito il ruolo delle interfacce elettroniche che, a certe condizioni, diventano debito-
ri d’imposta nello Stato membro di arrivo dei beni. Le interfacce vengono definite “facilitatori” e avranno lo scopo di intercettare e monitorare le operazioni al fine di evitare sacche di evasione Iva. 4. Previste nuove regole per i servizi resa a consumatori finali residenti in uno Stato membro diverso da quello del prestatore. Per questi servizi viene esteso il regime già previsto dal D. Lgs. 45/2020 per l’erogazione di servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione e servizi elettronici a distanza. 5. Eliminato, per la maggior parte dei casi, l’obbligo di fatturazione e ampliato l’ambito di applicazione del regime speciale OSS (One stop shop). Regime quest’ultimo che di fatto elimina l’obbligo di nomina del rappresentante fiscale.
Le vendite a distanza Sono considerate vendite intracomunitarie a distanza le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, a destinazione dell’acquirente. Il trasporto si considera fatto per conto del fornitore anche quando quest’ultimo interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo del trasporto a destinazione dell’acquirente. Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni: - il cessionario deve essere un privato consumatore o un soggetto passivo non tenuto ad assoggettare ad Iva gli acquisti comunitari, come ad esempio un ente che non svolge attività commerciale; - non deve trattarsi di mezzi di trasporto nuovi e neppure di beni ceduti con montaggio o installazione a cura e per conto del fornitore. Rientrano nella definizione di vendita a distanza anche le cessioni di beni soggetti ad accisa fatte nei confronti di un privato. La normativa delle vendite a distanza non si rende applicabile alle cessioni di beni assoggettate al regime del margine. Di fatto in questa disciplina la modalità di maggior interesse è sicuramente quella del commercio
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elettronico, ma la definizione di vendite a distanza prescinde dalla modalità di commercializzazione, focalizzando l’attenzione sul coinvolgimento del fornitore nel trasporto a destino. È quest’ultimo quindi l’elemento che caratterizza queste vendite.
La tassazione Iva Il regime di tassazione ai fini Iva delle vendite a distanza a privati consumatori, comprese quelle fatte tramite Internet, prevede l’assoggettamento all’imposta nel Paese di arrivo dei beni (tassazione a destinazione). Si pensi al caso di un operatore economico Italiano che, tramite sito Internet (proprio o di terzi), vende beni spediti dall’Italia a privati austriaci, tedeschi e sloveni. Per queste cessioni il luogo di tassazione è situato nei vari Paesi di arrivo. Ciò richiede che il fornitore italiano applichi l’Iva in ogni paese di destinazione. In pratica deve registrarsi come operatore Iva nei vari Paesi effettuando tutti gli adempimenti Iva richiesti dalle rispettive normative interne (fatturazione, dichiarazione, versamento). Questo impianto normativo-operativo rimane in vigore anche dopo il 1° luglio 2021, ma agli operatori è data la possibilità (è quindi una facoltà e non un obbligo) di avvalersi del regime speciale dello sportello unico OSS (One stop shop). Prima di entrare nel merito di questo regime speciale è opportuno analizzare un ulteriore aspetto legato alle cosiddette “soglie”.
Le vendite sotto “soglia” Il legislatore comunitario per ragioni di semplificazione ha previsto che le vendite a distanza fatte nei vari Paesi, qualora non superino determinati importi o “soglie”, pagano l’Iva nel Paese di origine, salvo diritto del venditore ad optare per la tassazione a destino. Le soglie sono decise dai singoli Paesi e vanno da 35.000 a 100.000 euro. In pratica per le vendite a distanza che non superano la soglia del singolo Paese, il fornitore può applicare l’Iva italiana derogando quindi alle regole indicate nel capitolo precedente. Così il rivenditore di ceramiche che vende ad un privato austriaco delle piastrelle per un importo di 7.000 euro impegnandosi a trasportare a destino la merce, potrà fatturare la fornitura con l’Iva italiana. Qualora l’importo delle cessioni superi la soglia, per l’Italia è di 35.000 euro, il fornitore ha l’obbligo di applicare l’Iva nel Paese di destinazione a partire dall’operazione che determina il superamento del limite. Attualmente il superamento della soglia con riferimento ad un singolo Paese
comunitario comporta l’obbligo di identificazione diretta solo con riferimento a quello specifico Paese mentre per gli eventuali altri Paesi comunitari, per i quali la soglia non viene superata, rimane ferma la tassazione in Italia. Questa regola dal 1° luglio 2021 cambia, perché la soglia per l’applicazione della semplificazione della tassazione all’origine viene fissata per tutti i Paesi comunitari a 10.000 euro. Quindi si passa non solo alla riduzione del limite ma anche al passaggio da una soglia riferita al singolo Paese ad una unica comunitaria. In questo modo la tassazione di queste operazioni nel Paese di origine, vale a dire in Italia, sarà riservata ad un ristretto ambito di micro imprese. Tra queste i forfettari che, non potendo far valere il regime di franchigia negli altri Paesi comunitari anche se resteranno non soggetti all’Iva in Italia, dovranno assolvere l’Iva sulle cessioni nei confronti di privati comunitari. La soglia dei 10.000 euro non deve risultare superata nell’anno precedente a quello di riferimento, solo così nell’anno successivo è possibile applicare la semplificazione della tassazione nel Paese di origine fino all’eventuale superamento della soglia. Per le vendite a distanza quindi, le nuove regole prevedono l’applicazione dell’Iva dello Stato di partenza soltanto per le vendite entro la soglia di 10.000 euro, mentre per le vendite “oltre soglia” l’operazione sconta l’Iva nel Paese di destinazione dei beni. Si pensi all’operatore economico italiano che nel 2020 ha effettuato cessioni comunitarie a distanza per 8.000 euro: dal 1° luglio 2021 potrà avvalersi della semplificazione a condizione che nei primi sei mesi del 2021 non siano state effettuate vendite intracomunitarie a distanza per oltre 10.000 euro e fino a quando tale ammontare non sia superato. Si pensi all’operatore economico italiano che nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2021 ha fatto vendite comunitarie a distanza in Grecia per 9.000 euro, in Slovenia per 7.000 e in Austria per 15.000 euro trattandole come cessioni nazionali rientranti nel regime forfettario, vale a dire tassandole nel Paese di origine con emissione della fattura con Iva nazionale, essendo rimasto sotto la soglia dei 35.000 euro. Poiché la somma di queste operazioni supera i 10.000 euro, l’impresa dovrà tassare tutte le vendite intracomunitarie a distanza effettuate dal 1° luglio 2021 nei Paesi di destinazione.
Il regime OSS Abbiamo visto che il regime di tassazione delle vendite a distanza prevede la tassazione ai fini Iva nel Paese di arrivo dei beni (tassazione a destina-
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zione). Tale principio obbliga il fornitore italiano a registrarsi come operatore Iva nei vari Paesi comunitari effettuando tutti gli adempimenti Iva richiesti dalle rispettive normative interne. Dal 1° luglio 2021, in alternativa, l’impresa ha la facoltà di avvalersi del regime speciale dello sportello unico OSS (One stop shop), evoluzione dell’attuale MOSS (Mini one stop shop). Il nuovo regime consentirà di assolvere gli obblighi tributari presso un’unica autorità fiscale, evitando l’identificazione dell’operatore economico italiano in più Paesi comunitari. Come già anticipato si tratta di un regime facoltativo attivabile tramite un’opzione esercitabile nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate (la procedura è già operativa). Sono previste due versioni una “non Ue” e una “Ue”. Le imprese con sede o stabile organizzazione all’interno dell’Unione devono attivare il regime OSS nel Paese in cui sono stabilite, mentre quelle extra Ue possono scegliere il Paese comunitario in cui registrarsi. Per entrambe le versioni è previsto che il soggetto passivo presenti alle autorità fiscali del Paese in cui è registrato una dichiarazione trimestrale delle operazioni rientranti nel regime indicando l’ammontare delle operazioni effettuate in ciascun Paese, le relative aliquote e la corrispondente imposta. Entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre oltre alla dichiarazione di cui sopra è richiesto il versamento dell’imposta complessivamente dovuta. Eventuali modifiche della dichiarazione potranno essere fatte entro tre anni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione originaria, direttamente nelle dichiarazioni dei periodi successivi, nei quali si dovrà specificare gli elementi oggetto di rettifica. Sarà l’autorità ricevente la dichiarazione a farsi carico della ripartizione tra i vari Paesi delle somme ricevute sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione. È importante sottolineare che in questo regime semplificato non è consentito detrarre l’imposta assolta sugli acquisti, fermo restando il diritto di recuperarla mediante richiesta di rimborso nei vari Paesi secondo le modalità previste dalla Direttiva 2008/9 senza le condizionalità richieste dalla stessa quali l’assenza di operazioni nel Paese di riferimento e per i soggetti extra Ue l’accordo di reciprocità. Tuttavia qualora il soggetto passivo nel Paese di riferimento ponga in essere anche operazioni non rientranti nel regime semplificato, si potrà recuperare l’imposta sugli acquisti detraendola da quella dovuta per tali operazioni.
La versione OSS “non Ue” Si tratta di una versione ridotta del regime OSS limitata sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Possono aderire a questo regime le imprese extracomunitarie, prive di stabile organizzazione nella Ue che erogano servizi tassabili nella Comunità Europea verso privati consumatori. Questo regime può essere quindi utilizzato esclusivamente da imprese che non hanno né sede né stabili organizzazioni nella Ue ed esclusivamente per le prestazioni di servizi rese a privati consumatori e imponibili nella Ue. Possono conseguentemente rientrare, ad esempio, i servizi elettronici o relativi a beni immobili situati nella Ue, il noleggio a breve termine di mezzi di trasporto consegnati in un Paese Ue. È irrilevante la circostanza che l’impresa sia eventualmente identificata in un Paese comunitario ai fini dell’assolvimento dell’Iva su operazioni diverse da quelle rientranti nel regime stesso. La versione non UE è riservata alle sole prestazioni di servizi e non può essere utilizzata per altre tipologie di operazioni. Se l’impresa extra Ue effettua anche vendite intracomunitarie di beni a distanza, non può dichiararle in questo regime, ma potrà attivare il regime OSS Ue di cui appresso. In questi casi l’impresa potrà avvalersi di entrambe le versioni del regime semplificato. Si segnala che gli Stati membri nei quali è dovuta l’imposta possono imporre la fatturazione delle prestazioni, ma non delle vendite a distanza.
La versione OSS “Ue” I soggetti stabiliti o con stabile organizzazione nella Ue possono avvalersi della versione estesa del regime OSS-Ue, attraverso la quale assolvere l’imposta dovuta nel Paese di destinazione con riferimento alle seguenti operazioni: - cessioni intracomunitarie a distanza imponibili nel Paese di destinazione dei beni; - prestazioni di servizi rese a committenti privati, imponibili, sulla base dei criteri di localizzazione, in Paesi Ue diversi da quelli in cui è stabilito il fornitore; - cessioni intracomunitarie a distanza e vendite interne effettuate da soggetti passivi non stabiliti nella Ue, facilitate tramite un’interfaccia elettronica, in relazione alle quali il soggetto passivo “facilitatore” assume la veste di fornitore presunto ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2 della Direttiva Iva. In questi casi, infatti, la nuova norma presume che il gestore dell’in-
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terfaccia elettronica, da un lato, abbia acquistato i beni dal fornitore extracomunitario e, dall’altro, li abbia venduti nella Ue. Questa versione può essere utilizzata anche dai soggetti che non dispongono di una stabile organizzazione nella Ue, che spediscono o trasportano i beni oggetto di vendita a partire dal territorio di uno stato membro. È stato chiarito inoltre che il fornitore extra Ue che effettua nell’area unionale vendite di beni con partenza da un Paese Ue sia tramite un sito proprio, sia tramite un’interfaccia elettronica di un soggetto terzo, può avvalersi del regime per le vendite effettuate tramite il proprio sito. Per quelle effettuate tramite interfaccia elettronica, invece, sarà quest’ultima che sarà considerata fornitore presunto. La dichiarazione trimestrale relativa a questa versione sarà articolata poiché si dovrà specificare distintamente, sempre per ogni Paese in cui è dovuta l’imposta, le tre tipologie di operazioni, vale a dire: prestazioni di servizi; vendite intracomunitarie a distanza; cessioni interne effettuate da fornitori presunti.
Il regime IOSS Oltre ai due regimi di cui sopra è previsto anche un terzo Sportello unico per l’importazione IOSS utilizzabile per riscuotere, dichiarare e versare l’Iva sulle vendite nella Ue di beni importati da paesi extracomunitari. Questi fornitori o le interfacce elettroniche potranno riscuotere, dichiarare e versare l’Iva direttamente alle autorità fiscali di loro scelta, piuttosto che addebitare l’Iva sulle importazioni al cliente al momento della consegna. Ma andiamo con ordine. Quando un consumatore acquista on line o con altre modalità riconducibili alla nozione di vendita a distanza di beni importati, le merci provenienti da Paesi extra Ue pagano l’Iva alla Dogana all’atto dell’immissione in libera pratica nel Paese Ue di arrivo della spedizione e secondo le regole previste per le importazioni. Conseguentemente la cessione di tali beni da parte del fornitore esula dalla sfera di applicazione dell’Iva per assenza del requisito territoriale. Per semplificare e agevolare la tassazione di queste operazioni, se di importo modesto, la Direttiva 2455, sempre con effetto dal 1° luglio 2021, ha da un lato soppresso l’esenzione Iva dei beni fino a 22 euro e, dall’altro, introdotto un regime sempli-
ficato d’imposizione IOSS (Sportello Unico d’Importazione). Da luglio viene quindi meno la franchigia Iva per le merci di valore inferiore a 22 euro, assoggettando ad Iva tutti i beni importati ma allo stesso tempo rimane l’esenzione dai dazi doganali per le merci di valore non superiore a 150 euro per spedizione. I fornitori, siano essi stabiliti nella Ue oppure al di fuori, potranno avvalersi di questo regime in relazione alle vendite a distanza di beni importati nell’ambito di una spedizione di valore non superiore a 150 euro. Tale valore deve essere inteso al netto dei costi di trasporto e assicurazione e di qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali. Sono esclusi da questo regime speciale i beni soggetti ad accisa ad esclusione dei profumi e acqua da toletta. Il fornitore che si avvale di questo regime speciale deve ottenere un numero identificativo IOSS, da utilizzare esclusivamente nell’ambito di tale regime. In tal caso l’immissione in libera pratica potrà essere effettuata in qualsiasi Paese Ue, anche diverso dal Paese di destinazione dei beni, e sarà esente dall’Iva (oltre che dai dazi). L’Iva da addebitare all’acquirente con l’aliquota prevista nel Paese di destinazione dei beni è dovuta sulla cessione, che si considera effettuata nel momento di accettazione del pagamento. I fornitori presentano, nel Paese in cui si sono identificati ai fini del regime speciale, una dichiarazione mensile dalla quale deve risultare: - il numero identificativo IOSS; - l’ammontare delle vendite per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo dei beni, suddivise in base all’aliquota applicabile, - le aliquote e la relativa imposta. Questo regime consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da uno Stato extra Ue ad acquirenti Ue di riscuotere presso l’acquirente l’imposta sulle vendite a distanza di beni di valore modesto e dichiarare e versare l’imposta tramite lo Sportello unico per le importazioni IOSS. La presentazione della dichiarazione e il versamento dell’imposta complessivamente dovuta in base alla dichiarazione stessa vanno effettuati entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. (PZ)
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Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2021 RAPPORTI CESSATI MESE
Lavoro RIVAL.
DAL
AL
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
102,9
0,564883
FEBBRAIO
15.02
14.03
MARZO
15.03
14.04
0,375
103,3
1,108138
APRILE
15.04
14.05
103,7
1,526393
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
103,6
1,578079
GIUGNO
15.06
14.07
(C)0,750
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
FISSA
Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 0,250 103,0 0,763196 2021 TABELLA 1 0,500
(C)
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Welfare aziendale. Ticket Compliments® si aggiungono due nuove tipologie di prodotto Con Edenred abbiamo rivisitato le condizioni dei Ticket Compliments® abbattendo di 1.5% le percentuali di commissione. Non solo, abbiamo anche implementato il pacchetto con altre due tipologie di servizi/prodotti; si tratta dei “Selection Easy” e dei “Spesa” che vanno ad aggiungersi a “Top Premium” e “Selection”. Di seguito le quattro tipologie di servizio/prodotto Ticket Compliments®:
1. SELECTION EASY Si tratta di un buono acquisto dedicato alla spesa al supermercato (12.000 punti shopping) e al pieno di carburante presso distributori autorizzati.
2. SPESA La scelta ideale per la spesa quotidiana utilizzabile in 13.000 punti shopping in tutta Italia per poter
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fare la spesa al supermercato e in piccole catene alimentari locali.
3. TOP PREMIUM Offre la massima libertà di scelta grazie ad un network selezionato di 24.000 punti shopping in tutta Italia per poter fare la spesa al supermercato, lo shopping per abbigliamento e accessori, elettronica, ottica, arredamento, profumeria, cosmetici, acquisti per lo sport, acquisti per la casa e spese per viaggi.
4. SELECTION È l’alternativa al buono acquisto Top Premium per conciliare lo shopping con la possibilità di fare il pieno di carburante presso distributori convenzionati. Selection è utilizzabile anche per la spesa alimentare, gli acquisti di elettronica, la profumeria e l’arredamento in 18.000 punti vendita. È possibile trovare i propri punti vendita attraverso il motore di ricerca dovecompro.edenred.it per scoprire dove e come utilizzare i ticket. Gli interessati possono contattare l’Associazione, signora Barbara Vergolin – tel. 0432/507377 – email: welfare@confapifvg.it (BV)
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Da 20.001 a 50.000 euro
TOP PREMIUM SPESA (SUPERMERCATI) ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PROFUMI E COSMETICI ELETTRONICA ARTICOLI SPORTIVI VIAGGI in totale 24.000 punti vendita
Commissione del 4,5%
Commissione del 4%
Commissione del 3,5%
Commissione del 3%
Commissione del 2,5%
SELECTION BENZINA SPESA (SUPERMERCATI) ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PROFUMI E COSMETICI ELETTRONICA ARTICOLI SPORTIVI VIAGGI in totale 18.000 punti vendita
Commissione del 6,5%
Commissione del 6%
Commissione del 5,5%
Commissione del 5%
Commissione del 4,5%
SELECTION EASY CARBURANTE SPESA (SUPERMERCATI) in totale 12.000 punti vendita
Commissione del 4%
Commissione del 3,5%
Commissione del 3%
Commissione del 2,5%
Commissione del 2,5%
SPESA SPESA (SUPERMERCATI) 13.000 punti vendita tra supermercati e piccole catene locali
Commissione del 3%
Commissione del 2,5%
Commissione del 2%
Commissione dell’1,5%
Commissione dell’1,5%
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Nuove integrazioni salariali e proroga blocco licenziamenti approvato in cdm il decreto-legge 99/2021
Il 30 giugno 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-legge 99/2021 (già pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore nella medesima giornata) riguardante, tra le altre cose, ulteriori misure in materia di tutela del lavoro, la cui disciplina è contenuta all’art. 4. Nello specifico, il decreto in commento prevede che: - per i datori di lavoro del settore tessile, abbigliamento, pelletteria, fabbricazione di calzature (identificati nei codici ATECO 13, 14 e 15) il divieto di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo è prorogato al 31 ottobre 2021, ad eccezione delle fattispecie di subentro nell’appalto, cessazione definitiva di attività, fallimento e accordo collettivo di incentivazione all’esodo. Per questi datori di lavoro è prevista la possibilità di fare ricorso al trattamento di integrazione salariale con causale COVID-19 per una
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durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. La misura si applica nei confronti dei lavoratori in forza al 30 giugno 2021. Non è previsto alcun contributo addizionale. - Per i datori di lavoro nei confronti dei quali è venuto meno dal 1° luglio il blocco dei licenziamenti e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa ordinaria di cui al d. lgs. 148/2015 (CIGO/CIGS/Solidarietà), sono previste ulteriori 13 settimane di trattamento straordinario di integrazione salariale fruibili fino al 31 dicembre 2021. In caso di ricorso, viene preclusa la possibilità di procedere a licenziamenti. - È istituito il “Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professione” (FPCRP) con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2021. Il Fondo è finalizzato a finanziare progetti formativi rivolti a lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30 per cento su un periodo di 12 mesi. La misura è estesa anche ai percettori di NASPI. Sul punto si attende in ogni caso circolare esplicativa da parte delle istituzioni competenti in materia. Con riserva di ulteriori informazioni. (LOP)
CCNL Unionmeccanica Confapi adeguamento dei trattamenti economici dal 1° giugno 2021
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 246/ LOP del 23 giugno 2021 per comunicare che, in attuazione di quanto previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL del 26 maggio 2021, in data 11 giugno 2021 Unionmeccanica Confapi e FIM Cisl, FIOM
Le parti, sulla base della dinamica inflattiva consuntivata 2020 misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati” così come fornita dall’ISTAT e pari allo 0,5%, hanno altresì proceduto all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfetizzata e dell’inden-
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Cgil e UILM Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e indennità di reperibilità con decorrenza dal 1° giugno 2021. Sulla base della dinamica inflattiva consuntivata relativa all’anno 2020, misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati”, così come comunicata dall’ISTAT il 4 giugno 2021, pari allo 0,5%, sono stati confermati gli incrementi dei minimi retributivi previsti dal rinnovo, senza ulteriori aumenti tabellari rispetto a quanto già previsto. Pertanto, a decorrere dal 1° giugno 2021 gli importi dei nuovi minimi mensili restano confermati nei valori seguenti:
nità di reperibilità in essere alla data del 31 maggio 2020. Di conseguenza, a far data dal 1° giugno 2021 le suddette indennità risultano le seguenti. (LOP)
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STUDIO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA E RIDURRE I COSTI LEGATI ALL’ENERGIA.
Collaboriamo con voi per capire come i lubrificanti sintetici possono contribuire a migliorare l’efficienza energetica, ridurre i costi legati all’energia, ridurre l’impronta di carbonio e prolungare la durata del fluido. Per ogni specifica applicazione selezioniamo i lubrificanti in grado di offrire i maggiori vantaggi in termini di efficienza energetica. Lavoriamo con voi per: • Definire obiettivi, aspettative, orientamenti e ambiti di attività • Coordinare e supervisionare le operazioni di pre-test, test e post-test • Coinvolgere e coordinare il personale dello stabilimento • Sviluppare un protocollo dei test dettagliato • Rispettare tutte le norme sulla sicurezza e sul lavoro, offrendo inoltre la massima riservatezza • Documentare risultati e consigli
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Rinnovo CCNL Unionmeccanica trattenuta sindacale novembre 2021
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 257/LOP del 1° luglio 2021 per comunicare che, a seguito dell’Accordo di rinnovo del CCNL Unionmeccanica, sottoscritto lo scorso 26 maggio 2021, sono stati stabiliti termini e condizioni per la raccolta del contributo di 35,00 euro che i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil richiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato a titolo di “quota associativa straordinaria” a fronte dell’attività di negoziazione svolta, i cui risultati interessano tutti i lavoratori ai quali si applica il contratto nazionale di settore (Allegato 1). Su richiesta di Fim, Fiom, Uilm si dovrà procedere con le identiche modalità già utilizzate per i Ccnl precedenti e, pertanto, ai lavoratori che non abbiano espressamente rifiutato il contributo straordinario attraverso la riconsegna dell’apposito modulo in tal senso barrato, la trattenuta sarà comunque effettuata secondo la modalità del silenzio assenso. Ciò premesso, ricordiamo che: - le aziende sono tenute ad affiggere in bacheca dal 1° luglio 2021 al 31 agosto 2021, un avviso (Allegato 2) con cui si informano i dipendenti che i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil richiedono a tutti i lavoratori non iscritti al sindacato, una “quota associativa straordinaria” di 35,00 euro; - l’avviso dovrà essere esposto nella bacheca delle comunicazioni aziendali, in modo da consentire un’idonea e tempestiva informazione;
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- le aziende devono distribuire a tutti i lavoratori con la busta paga del mese di agosto 2021 l’apposito modulo (Allegato 3) che consente al lavoratore di accettare o rifiutare l’effettuazione della trattenuta di 35,00 euro; - per rifiutare l’effettuazione della trattenuta i lavoratori devono riconsegnare il modulo, compilato in tal senso, entro il 15 ottobre 2021; - nel caso in cui il dipendente autorizzi in modo espresso l’azienda ad operare la trattenuta ovvero non riconsegni il modulo, le aziende devono procedere ad effettuare la trattenuta sulla retribuzione relativa al mese di novembre 2021 (Nell’ipotesi in cui il singolo lavoratore abbia consegnato più moduli con manifestazioni di volontà contrastanti, si dovrà dare seguito alla manifestazione di volontà cronologicamente più recente). Sono in ogni caso esclusi dall’effettuazione della trattenuta di 35,00 euro i dipendenti: - iscritti a qualsiasi sigla sindacale comprese quelle non stipulanti il Ccnl; - che a causa di assenza a qualsiasi titolo siano stati impossibilitati alla ricezione e/o alla riconsegna del modulo. Considerata la modalità del silenzio assenso adottata per l’acquisizione del consenso del lavoratore, suggeriamo alle aziende di attendere il tempo necessario per eventuali rettifiche prima di procedere al versamento delle trattenute effettuate. Ricordiamo che le aziende dovranno versare gli importi trattenuti esclusivamente sul conto corrente bancario intestato a FIM-FIOMUILM - CONTRATTI AZIENDE PRIVATE, presso BNL Roma via Bissolati, 2, codice IBAN IT82X0100503200000000045111 SWIFT BIC: BNL II TRR con causale “Ccnl UnionmeccanicaConfapi Quota servizio non iscritti Azienda”. (LOP)
ALLEGATO N. 1 QUOTA CONTRIBUZIONE UNA TANTUM Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 agosto 2021, comunicheranno che in occasione del rinnovo del Ccnl i sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 35,00 euro da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di novembre 2021. Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga del mese di agosto 2021 l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il 15 ottobre 2021. Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali di FIM, FIOM e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate. Le quote trattenute verranno versate sul CC/Bancario intestato a: FIM, FIOM e UILM BNL Roma, Via Bissolati 2 Codice IBAN: IT82X0100503200000000045111 SWIFT BIC: BNL II TRR
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ALLEGATO 2
COMUNICATO QUOTA ASSOCIATIVA STRAORDINARIA In occasione dell’accordo di rinnovo del Ccnl del 26 maggio 2021, i sindacati stipulanti Fim, Fiom e Uilm chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 35.00 (trentacinque) euro da trattenere sulla retribuzione relativa al mese di novembre 2021. Insieme alla busta paga del mese di agosto 2021 i lavoratori riceveranno un apposito modulo da riconsegnare all’azienda entro il 15 ottobre 2021 mediante il quale dichiarare l’accettazione o il rifiuto della richiesta. Si sollecitano i lavoratori ad esprimere la propria scelta mediante la riconsegna del modulo in quanto in caso di mancata riconsegna sarà effettuata la ritenuta secondo il principio del silenzio assenso. La Direzione
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ALLEGATO 3 MODULO PER CONTRIBUZIONE SINDACALE STRAORDINARIA DA RICONSEGNARE ENTRO IL 15 OTTOBRE 2021 Tenuto conto che in occasione dell’accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 maggio 2021, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil chiedono una contribuzione straordinaria pari a 35,00 euro, il/la sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ___________________, il____/____/_____, matricola n. _________________________________________,
AUTORIZZA NON AUTORIZZA la Direzione aziendale ad effettuare una trattenuta una tantum di 35,00 (trentacinque) euro sulla retribuzione relativa al mese di novembre 2021 da versarsi quale contributo per le attività del sindacato Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, con bonifico sul C/C bancario intestato a: FIM, FIOM e UILM BNL Roma, Via Bissolati 2, Codice IBAN: IT82X0100503200000000045111 SWIFT BIC: BNL II TRR Causale “Ccnl Unionmeccanica-Confapi quota servizio non iscritti azienda ……” Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il proseguimento dello scopo indicato. La presente solleva la Direzione aziendale da ogni responsabilità conseguente, salvo il regolare versamento della trattenuta. Si sollecitano i lavoratori ad esprimere la propria scelta mediante la riconsegna del modulo entro il 15 ottobre 2021 in quanto in caso di mancata riconsegna sarà effettuata la ritenuta secondo il principio del silenzio assenso.
Luogo e data ___________________, ___________ Firma __________________________
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CCNL Uniontessile Confapi procedura e versamento della trattenuta sindacale
In attuazione del Protocollo 24 gennaio 2020, n. 6 del CCNL Uniontessile Confapi, si allega la procedura relativa alla trattenuta e al versamento della quota di sottoscrizione contrattuale a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil. Si ricorda che la materia in oggetto è di competenza esclusiva delle Organizzazioni sindacali e non comporta responsabilità ed iniziative per le aziende, che si limiteranno pertanto all’applicazione della procedura. In particolare, la procedura prevede che: 1. entro il 30/06/2021 le Direzioni aziendali e le Organizzazioni Sindacali, ciascuna per proprio
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conto, informeranno i lavoratori sulle modalità della sottoscrizione affiggendo in bacheca il comunicato inerente alla procedura di attuazione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta dalle Organizzazioni sindacali ai lavoratori non iscritti (Allegato A del protocollo); 2. unitamente alla busta paga del mese di settembre 2021, l’Azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore dipendente l’avviso di cui Allegato B del protocollo ed entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento i lavoratori che non vogliono aderire alla sottoscrizione lo comunicheranno per iscritto alla Direzione aziendale, compilando il modulo di cui Allegato C; 3. l’Azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di 40 Euro sul saldo della retribuzione del mese di ottobre 2021; 4. entro il 30/11/2021 l’Azienda dovrà versare le trattenute alle coordinate indicate nel protocollo. (LOP)
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PROTOCOLLO N. 6 PROTOCOLLO SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA TRATTENUTA E DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTUALE RICHIESTA DA FEMCA-FILCTEM-UILTEC AI LAVORATORI NON ISCRITTI In data 24/01/2020 tra UNIONTESSILE CONFAPI; e la Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture (F.I.L.C.T.E.M.); la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (F.E.M.C.A.); l’Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia, Chimica (U.I.L.T.E.C.); si conviene la seguente procedura esecutiva in ordine alla trattenuta e al versamento della quota di sottoscrizione contrattuale di 40 Euro a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali FilctemCgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil. La materia in oggetto è di competenza esclusiva delle Organizzazioni sindacali nazionali Filctem-Cgil, FemcaCisl e Uiltec-Uil e dei singoli lavoratori. Essa non comporta responsabilità ed iniziative per le aziende, che si limiteranno pertanto all’applicazione della procedura di trattenuta e versamento. La procedura concordata tra le parti è la seguente: 1. entro il 30/06/2021 le Direzioni aziendali e le Organizzazioni Sindacali, ciascuna per proprio conto, informeranno i lavoratori sulle modalità della sottoscrizione affiggendo in bacheca il comunicato inerente la procedura di attuazione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta dalle Organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil ai lavoratori non iscritti (Allegato A); 2. unitamente alla busta paga del mese di Settembre 2021, l’Azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore dipendente l’avviso di cui al presente Accordo (Allegato B); 3. entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della busta paga del mese di settembre 2021 i lavoratori che non vogliono aderire alla sottoscrizione lo comunicheranno per iscritto alla Direzione aziendale; 4. l’Azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di 40 Euro sul saldo della retribuzione del mese di ottobre 2021; 5. i lavoratori assenti dal luogo di lavoro per ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale, missione o qualunque altro motivo nel periodo intercorrente tra la distribuzione della busta paga del mese di settembre 2021 ed i cinque giorni lavorativi successivi, potranno comunicare la loro non adesione nel termine dei 5 giorni lavorativi successivi al rientro in azienda. Fino ad allora, la trattenuta resta sospesa; 6. la trattenuta non verrà altresì effettuata ai lavoratori che dichiarino per iscritto di voler devolvere la quota di sottoscrizione ad altra e diversa Organizzazione sindacale; 7. entro il 30/11/2021 l’Azienda dovrà versare le trattenute sul seguente BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA AG, 7 intestato FEMCA-FILCTEM-UILTEC a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell’azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività; 8. entro il 31/12/2021 le Direzioni aziendali, per il tramite delle Associazioni Datoriali territoriali aderenti a Confapi, comunicheranno alle R.S.U. o, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali territoriali di FilctemCgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil esclusivamente l’ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia
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Allegato “A” al Protocollo del 24/01/2020
COMUNICATO AI LAVORATORI
In relazione alla sottoscrizione dell’Accordo 24/01/20 di rinnovo del CCNL 12 ottobre 2016, è stata convenuta la seguente procedura esecutiva in ordine alla trattenuta e al versamento delle quote di sottoscrizione contrattuale di 40 Euro a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil. La procedura concordata tra le parti è la seguente: 1. entro il 30/06/2021 le Direzioni aziendali e le Organizzazioni Sindacali, ciascuna per proprio conto, informeranno i lavoratori sulle modalità della sottoscrizione affiggendo in bacheca il presente comunicato inerente alla procedura di attuazione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta dalle Organizzazioni sindacali Filctem-Cgil - Femca-Cisl, e Uiltec-Uil ai lavoratori non iscritti; 2. unitamente alla busta paga del mese di settembre 2021, l’Azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore dipendente l’apposito avviso relativo alla sottoscrizione; 3. entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della busta paga del mese di settembre 2021, i lavoratori che non vogliono aderire alla sottoscrizione lo comunicheranno per iscritto alla Direzione aziendale, compilando l’Allegato C; 4. l’Azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di 40 Euro sul saldo della retribuzione del mese di ottobre 2021; 5. i lavoratori assenti dal luogo di lavoro per ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale, missione o qualunque altro motivo nel periodo intercorrente tra la distribuzione della busta paga del mese di settembre 2021 ed i cinque giorni lavorativi successivi, potranno comunicare la loro non adesione nel termine dei 5 giorni lavorativi successivi al rientro in azienda. Fino ad allora, la trattenuta resta sospesa; 6. la trattenuta non verrà altresì effettuata ai lavoratori che dichiarino per iscritto, entro il suddetto termine, di voler devolvere la quota di sottoscrizione ad altra e diversa Organizzazione Sindacale; 7. entro il 30 novembre 2021, l’Azienda dovrà versare le trattenute sul seguente IT 13 U 08327 03211000000004904 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA AG, 7 intestato FEMCA-FILCTEM-UILTEC a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell’azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività; 8. entro il 31/12/2021 le Direzioni aziendali, per il tramite delle Associazioni Datoriali territoriali aderenti a Confapi, comunicheranno alle R.S.U., o in mancanza alle Organizzazioni Sindacali territoriali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, e Uiltec-Uil, esclusivamente l’ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario), unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione e al numero dei dipendenti in forza; 9. i dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall’Azienda fino al 28/02/2022 e successivamente potranno essere distrutti.
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Allegato “B” al Protocollo del 24/01/2020
AVVISO AI LAVORATORI QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CONTRATTUALI Per i lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil La informiamo che, in relazione all’Accordo 24/01/2020 di rinnovo del CCNL 12 ottobre 2016, Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL hanno chiesto una contribuzione straordinaria pari a 40 Euro a carico dei lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL, da trattenere sulle competenze a saldo relative alla retribuzione del mese di ottobre 2021 a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo del contratto nazionale 12 ottobre 2016. La ritenuta verrà versata dall’Azienda sul seguente IT 13 U 08327 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA AG, 7 intestato FEMCA-FILCTEM-UILTEC.
03211
000000004904
Qualora Lei non sia d’accordo o intenda devolvere la quota di sottoscrizione ad altra e diversa Organizzazione sindacale, dovrà darne comunicazione scritta alla Direzione aziendale entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla distribuzione della presente busta paga, compilando il modulo in “Allegato C”.
Allegato “C” Il lavoratore Nome ________________ Cognome ________________ Spett.le Direzione Aziendale di _____________________________ Indirizzo (sede) _____________________________
Oggetto: revoca della trattenuta sindacale per rinnovo CCNL Uniontessile CONFAPI Il/La sottoscritto/a _____________________, Codice fiscale _______________________ nato/a _____________________ residente a ____________________ in via _________________________, dipendente dell’azienda _____________________ con sede a _____________________, che non risulta attualmente iscritto alle Organizzazioni sindacali firmatarie del rinnovo del CCNL applicato in azienda, chiede espressamente di revocare per intero la quota di trattenuta sindacale pari a Euro 40,00 a titolo di a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo del contratto nazionale 12 ottobre 2016 come da Protocollo n. 6 del 24 gennaio 2020. La revoca ha effetto immediato.
Data Luogo Firma
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CONAI: riduzione contributo per importazione imballaggi in carta la novità decorre dal 1° luglio 2021
Il CONAI ci ha inviato una comunicazione relativa ai nuovi valori, distinti per fasce di fatturato, del contributo. Si tratta della procedura semplificata prevista per Fatturato anno precedente
l’importazione di merci imballate che prevede un contributo forfetario sul fatturato riferito a quello della dichiarazione dell’anno precedente. E’ stata prevista una rimodulazione in seguito alla riduzione del contributo ambientale unitario per gli imballaggi in carta con decorrenza 1° luglio 2021. I valori aggiornati sono riportati nel seguente prospetto. Vi ricordiamo anche il Numero Verde del CONAI che è: 800337799. (CS) CAC Forfettario Anno 2021 ATTUALE in euro
Fino a 200.000 €
CAC Forfettario Anno 2021 AGGIORNATO in euro
Esenzione totale
Oltre 200.000 – fino a 500.000 €
284
280
Oltre 500.000 – fino a 1.000.000 €
567
559
Oltre 1.000.000 – fino a 1.500.000 €
851
839
Oltre 1.500.000 – fino a 2.000.000 €
1.134
1.118
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Albo gestori ambientali. Esami per Responsabile Tecnico riprendono gli esami, che riguarderanno sia le verifiche iniziali, sia le verifiche di aggiornamento quinquennale Con la graduale ripresa delle attività economiche e la possibilità normativa di svolgere in presenza le procedure selettive per i concorsi pubblici (art. 10, legge 28/5/2021, n. 76), il Comitato Nazionale Albo Gestori ha deliberato di riprendere gli esami per responsabile tecnico. Tali esami riguarderanno sia le verifiche iniziali per l’ottenimento della qualifica di Responsabile Tecnico (RT), sia le verifiche di aggiornamento quinquennale degli RT già attivi che esercitano in regime transitorio (periodo che peraltro la delibera n. 1 del 10 marzo scorso proroga oltre il 16 ottobre 2022, per un tempo pari almeno alla sospensione delle verifiche). Al riguardo, con delibera n. 3 del 3 giugno 2021, il Comitato prevede apposite sessioni straordinarie d’esame, che le Sezioni regionali potranno or-
ganizzare già nel prossimo mese di luglio ed alle quali i candidati potranno iscriversi con una tempistica ridotta (di soli 10 giorni rispetti ai 40/60 di prima), e con un tempo di convocazione limitato a soli 10 giorni (anziché i 20 di prima). Ogni sessione straordinaria avrà un numero chiuso di candidati, compatibile con il numero di giornate e la dimensione delle sedi da utilizzare (per rispettare il distanziamento). Il calendario di tutte le sessioni straordinarie verrà pubblicato sul sito dell’Albo gestori (www.albonazionalegestoriambientali.it), con indicazione della data di apertura per ciascuna Sezione regionale o provinciale. Il Comitato ha poi rivisto l’elenco dei quiz che verranno sottoposti ai candidati nelle sedute di esame e, con circolare n. 8 del 17 giugno 2021, ha eliminato circa 400 quiz non più attutali o modificati dalle ultime normative in vigore, integrando quelli rimasti con circa 150 nuovi quiz. L’elenco aggiornato dei quiz d’esame sarà pubblicato anch’esso sul sito dell’Albo e si applicherà alle nuove sessioni ordinarie che si svolgeranno verosimilmente a partire dal 1° settembre 2021.
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(C)
Subappalto: cosa cambia con il decreto Semplificazioni 2 la nuova normativa prevede che l’entrata in vigore sia suddivisa in due fasi temporali, a giugno e a novembre Per gli appalti pubblici il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016). Pur essendo distinti ed autonomi i due contratti (il contratto tra committente ed appaltatore e quello tra quest’ultimo e il subappaltatore), le vicende dell’appalto principale non possono non ripercuotersi su quelle del subappaltatore. Il codice civile non dedica al subappalto particolare spazio e questo fa sì che nei lavori privati non ci siano limitazioni e adempimenti particolari, nell’ambito dei contratti pubblici, invece, la disciplina è sempre stata complicata e tormentata, e in particolare dal 2016 ha subito innumerevoli modifiche. L’Europa più volte è intervenuta su questo argomento, infatti, nel 2018 abbiamo ricevuto dalla Commissione Europea la lettera di costituzione in mora (infrazione 2018/2273), poi c’è stata anche la sentenza del 26 settembre 2019, causa C-63/18, in cui la Corte di giustizia europea ha confermato l’anomalia della disposizione prevista Codice dei contratti che limita il ricorso al subappalto. Infine, la Corte di giustizia europea con sentenza del 27 novembre 2019 n. C-402/18 ha ulteriormente confermato la direttiva 2004/18/CE specificando, in particolare che: - non è corretto limitare al 30% la quota parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi; - la normativa nazionale non deve limitare la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione. Anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha, recentemente, inviato al Senato della Repubblica italiana, alla Camera dei Deputati ed al Presidente del Consiglio dei Ministri una segnalazione avente ad oggetto la normaPag. 37 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2021
tiva sui limiti di utilizzo del subappalto. Nella segnalazione, l’Autorità ritiene che eventuali limiti all’utilizzo del subappalto dovrebbero essere proporzionati all’obiettivo di interesse generale che si intende perseguire e giustificarsi in relazione al caso concreto sulla base di criteri ben definiti e motivati dalla stazione appaltante in sede di gara. In ultimo, è in vigore dal 1° giugno il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, chiamato come “semplificazioni 2”, che ha integrato e modificato il primo decreto semplificazioni d.l. n.34/2020 poi tradotto nella Legge n. 120/2020. Questo Decreto si è reso necessario per ottenere la prima tranche del Recovery Fund ed avviare i grandi cantieri per la ripartenza del Paese. Nell’ottica di una semplificazione normativa di alcuni istituti del Codice dei contratti pubblici, il decreto è intervenuto anche sulla disciplina del subappalto, modificandola profondamente in alcuni suoi aspetti. E’ stata l’occasione per rimuovere gli elementi critici che erano stati oggetto di decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, citati in precedenza, che avevano censurato la normativa italiana in quanto eccessivamente limitativa dell’istituto. La nuova disciplina è introdotta dall’articolo 49 del D.L. 77/2021 e apporta modifiche al Codice dei Contratti, ed in particolare proprio all’articolo 105 del D. Leg. 50/2016. La nuova normativa prevede che l’entrata in vigore sia suddivisa in due fasi, la prima con le modifiche di immediata vigenza a partire dal 01/06/2021 (entrata in vigore del Decreto), la seconda con le modifiche per le quali è prevista l’efficacia differita a decorrere dal 01/11/2021. Analizziamo di seguito le disposizioni relative al subappalto sia quelle già applicate che quelle che entreranno in vigore a novembre.
DISPOSIZIONI DAL 1° GIUGNO 2021 Limite della quota subappaltabile In particolare, il decreto interviene sul limite all’utilizzo del subappalto fissato dall’art. 105, D. Lgs. 50/2016, stabilendo che fino al 31/10/2021 il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto. Viene quindi elevato al 50% il limite già aumentato tem-
poraneamente al 40% dal D.L. Sblocca cantieri (D.L. 32/2019). La disposizione si applica anche in deroga a quanto previsto per le opere super specialistiche. Soppressione del limite dei ribassi al subappaltatore Viene soppressa la previsione secondo cui il ribasso che offre il subappaltatore all’appaltatore non può essere superiore al 20% dei prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione all’affidatario principale (modifica al comma 14 dell’art. 105, D. Lgs. 50/2016). Divieto di subappalto totale o per la prevalenza di determinate lavorazioni Si stabilisce, oltre alla ormai consolidata previsione che il contratto non può essere ceduto, che non può essere affidata a terzi (modifica al comma 1, dell’art. 105, D. Lgs. 50/2016) l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Obblighi del subappaltatore e tutela dei lavoratori Con la modifica del comma 14 dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 è previsto che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Inoltre, il subappaltatore deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
DISPOSIZIONI DAL 1° NOVEMBRE 2021 Abolizione del limite precostituito per legge della quota subappaltabile Con la modifica al comma 2 dell’art. 105 del D.
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Lgs. 50/2016 viene abolito definitivamente il limite quantitativo al subappalto precostituito per legge. Inoltre, viene disposta l’abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% (previsto dal comma 5) anche per il subappalto delle opere superspecialistiche per le quali non è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 11, D. Lgs. 50/2016. Limitazioni al subappalto previste dalle Stazioni appaltanti Eventuali restrizioni all’utilizzo del subappalto dovranno essere adeguatamente motivate dalle Stazioni appaltanti. È infatti previsto che queste dovranno, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario, in ragione: - delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’art. 89, comma 11, D. Leg.vo 50/2016 (opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e che non possono essere pertanto oggetto di avvalimento - c.d. opere superspecialistiche); - dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco di cui al comma 52 dell’art. 1 della L. 190/2012, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30 del D.L. 189/2016. Responsabilità in solido Viene stabilita la responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto nei confronti della Stazione appaltante (modifica al comma 8 dell’art. 105). (CS)
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Ministero della Difesa e Anac, firmato Protocollo d’intesa per promuovere una efficace prevenzione della corruzione
Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia hanno firmato un protocollo di intesa per consolidare la cultura della legalità e della trasparenza e promuovere una efficace prevenzione della corruzione.
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Le due istituzioni avviano così una cooperazione su due fronti: il monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero, e la gestione delle eventuali segnalazioni di illecito o ritorsive tramite l’istituto del whistleblowing. “Questa iniziativa è un importante tassello nel percorso di prevenzione della corruzione a fianco e in sinergia con le pubbliche amministrazioni ha dichiarato il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia - non solo per scongiurare fatti corruttivi che possono sempre avverarsi in qualsiasi amministrazione, ma per aiutare le istituzioni nella buona amministrazione al servizio dei cittadini”. (C)
Autorità di regolazione dei trasporti decadenza dell’obbligo di contribuzione e rimborso degli acconti del contributo 2021 eventualmente pagati Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 211/ AdT del 25 maggio 2021 e n. 238/AdT del 18 giugno 2021 di cui all’argomento in oggetto per segnalare la presa di posizione dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità) in ordine ai contributi di funzionamento pagati dalle imprese di autotrasporto di cose in conto di terzi per l’anno 2021. Si rammenta a premessa, che l’art. 37 bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con legge 21 maggio 2021, n. 69 (c.d. decreto Sostegni) ha previsto che, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi non si applichi per l’anno 2021 l’obbligo di contribuzione nei confronti dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Tenuto conto che la norma è stata inserita nella legge di conversione quando era già scaduto il termine ultimo del 30 aprile 2021 entro cui le imprese di autotrasporto merci, tenute al contributo, dovevano corrispondere l’acconto di 1/3 e adempiere agli obblighi dichiarativi sul portale dell’Autorità, è possibile che alcune di queste abbiano già pagato il dovuto per il 2021 (in acconto o in unica soluzione). In questo caso l’Autorità ha diramato le modalità circa la procedura di rimborso del contributo - evidentemente secondo la sua prospettiva - e, precisamente: a) nel caso l’impresa di autotrasporto c/t abbia regolarmente adempiuto agli obblighi dichiarativi e contributivi per le annualità 2019 e 2020, essa provvederà direttamente a corrispondere il rimborso integrale di quanto già versato per l’anno 2021, comprensivo degli interessi legali;
b) qualora l’impresa di autotrasporto c/t, per le annualità 2019 e 2020, abbia regolarmente adempiuto agli obblighi dichiarativi, ma debba ancora regolarizzare gli obblighi contributivi in tutto o in parte, l’Autorità procederà al rimborso dell’importo pagato per il 2021 comprensivo di interessi, decurtandolo tuttavia di quanto eventualmente dovuto per le annualità 2019 e 2020, inclusi gli interessi legali; c) infine, per le imprese che debbano regolarizzare gli obblighi dichiarativi e contributivi per le annualità 2019 e/o 2020, l’Autorità rimane in attesa di ricevere le dovute dichiarazioni per poi procedere con la modalità descritta al precedente punto b). In merito alle dichiarazioni, l’Autorità ricorda che: - per l’annualità 2019 la dichiarazione deve essere presentata utilizzando l’apposito modello sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 4, co. 1, della delibera dell’Autorità n. 141/2018, gli operatori con un fatturato inferiore a 5.000.000 euro non sono soggetti ad alcun obbligo dichiarativo; detta dichiarazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it; - per l’annualità 2020 la dichiarazione deve essere trasmessa entro il 29 ottobre 2021 attraverso il servizio on-line messo a disposizione dall’Autorità all’indirizzo https://secure.autorita-trasporti.it. Si desidera qui precisare che il venir meno dell’obbligo di versare l’anticipo del contributo per il 2021 è solo il primo risultato dell’azione perseguita dalle associazioni nazionali di categoria per cassare del tutto l’obbligo in questione. Il contenzioso, dunque, non è ancora concluso. Si invitano, comunque, le imprese interessate a tenersi in contatto con l’ufficio trasporti dell’Associazione per ogni aggiornamento o necessità.
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(AdT)
Divieto circolazione di veicoli immatricolati all’estero chiarimenti ministeriali sulle ipotesi di deroghe
Con nota prot. n. 300/A/5305/21/11/44 del 31 maggio 2021 il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero) ha fornito chiarimenti operativi sul divieto di circolazione in Italia di veicoli con targa estera, condotti da soggetti residenti nel nostro Paese da più di 60 giorni, divieto introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha modificato l’art. 93 del codice della strada (c.d.s.). Sull’argomento v. Apinforma 1/2019, pp. 60-65, qui pp. 62-64. I chiarimenti del Ministero hanno interessato le eccezioni al predetto divieto previste dal co. 1 ter dell’art. 93 c.d.s, per i veicoli: - acquisiti in leasing o in locazione senza conducente da imprese stabilite nella unione europea o nello Spazio economico europeo e prive in Italia di una sede secondaria o effettiva; - concessi in comodato a soggetti residenti in Italia e legati da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in altro Stato della U.E o dello S.E.E., priva in Italia di sede secondaria o effettiva. Va ricordato che in entrambi i casi il conducente è tenuto ad avere sul veicolo un documento sottoscritto dall’intestatario e avente data certa da cui risultino il titolo e la disponibilità del veicolo; in sua assenza detta disponibilità si considera in capo al conducente. Ora, i chiarimenti ministeriali hanno interessato una serie di fattispecie dove si sono riscontrate le maggiori incertezze e, cioè, di: a) impresa estera con sede secondaria o altra sede effettiva in Italia; b) veicolo intestato ad impresa facente parte di un gruppo aziendale; c) veicolo concesso in leasing o locazione senza
conducente, per il quale non risulti dal documento circolazione l’immatricolazione specifica per tale uso; d) veicolo trasferito in Italia da imprese estere a collaudatori e giornalisti per ragioni di prova e illustrazione; e) veicoli con targa prova rilasciata da uno Stato estero. Sulla lettera a) il Ministero - dopo aver precisato i concetti di sede secondaria (soggetta a iscrizione nel Registro delle imprese), di sede effettiva (intesa come luogo di effettivo svolgimento dell’attività amministrativa e direzionale dell’ente, che prescinde dalla registrazione), e di unità locale (intesa come luogo operativo o amministrativo riconducibile alla sede effettiva e soggetta a comunicazione di apertura alla Camera di commercio tramite denuncia al REA) - precisa che, in sede di controllo su strada, gli operatori di Polizia accertino lo Stato di stabilimento tramite il documento sottoscritto dall’intestatario del veicolo. In presenza di elementi che facciano supporre la presenza in Italia di una o più sedi secondarie o unità locali, costituite dall’impresa estera intestataria del veicolo, la Polizia potrà consultare il Registro delle imprese tramite il collegamento a Infocamere presente nel Sistema d’interscambio (SDI), mentre il conducente non ha alcun obbligo di esibire la documentazione comprovante quest’ultimo requisito. In mancanza di riscontri, la circolazione del veicolo dovrà reputarsi legittima. Tuttavia, l’organo accertatore potrà in ogni caso valutare l’opportunità di avviare un’indagine di più ampio respiro, eventualmente coinvolgendo altre Forze di Polizia con competenze specifiche nel settore tributario e commerciale, volta a provare l’effettivo esercizio di attività tipiche dell’impresa riconducibili a quelle proprie della sede principale estera. Sull’ipotesi della lettera b), deve ritenersi legittima la circolazione in Italia del veicolo intestato ad altra impresa dello stesso gruppo aziendale con sede in un Paese della U.E o dello SEE. La lettera c) si riferisce ai veicoli concessi in leasing o in locazione senza conducente a favore di soggetti residenti in Italia, quando dalla carta di circolazione non risulti l’immatricolazione specifica per questo uso. In particolare, viene analizzato
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il caso dei veicoli immatricolati in Germania, dove la carta di circolazione tedesca non riporta la società di noleggio ma solo il locatario. Nel caso della lettera d), è ammesso far riferimento alla deroga del co. 1 ter dell’art. 93 del c.d.s. quindi, al documento sottoscritto dall’intestatario del mezzo, con data certa -, evitando così qualsiasi sanzione in caso di circolazione di veicolo straniero condotto da un collaboratore, da un collaudatore o giornalista residente in Italia. Infine, nella fattispecie e) per i veicoli con targa
prova rilasciata da uno Stato estero, la circolazione in Italia è vietata tranne che per quegli Stati che hanno sottoscritto degli accordi bilaterali con l’Italia (Austria, Germania e San Marino), che permettono - a condizione di reciprocità - l’utilizzo in Italia di targa prova rilasciata da uno di questi anche su veicoli ivi immatricolati. Copia della nota ministeriale può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Scadenze aziendali del mese di luglio 2021 il calendario delle scadenze per il mese di luglio 2021
Giovedì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione e trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di giugno. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione
Venerdì 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di giugno. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata nei periodi precedenti, non dovesse essere superiore ad € 25,82, il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 5^ rata dell’Iva, relativa al 2020 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2021 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;
- provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva. - 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
Domenica 25 (posticipa a lunedì 26) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di giugno. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al secondo trimestre 2020.
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I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018. I modelli Intra 2 trimestrali sono stati abrogati, ma è consentito trasmetterli su base volontaria.
Venerdì 30 RIMBORSO/COMPENSAZIONE INFRANNUALE IVA - Scade il termine per la presentazione telematica del modello per la richiesta di rimborso/ compensazione dell’Iva a credito relativa al secondo trimestre 2021. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Scade il termine per il versamento del saldo per il 2020 e del primo acconto per il 2021, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche, società di persone e di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, con la maggiorazione dello 0,40%.
DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2021. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali ed indicando il codice tributo 3850, con la maggiorazione dello 0,40%. STUDI DI SETTORE - Scade il termine per effettuare il versamento dell’Iva relativa all’adeguamento dei ricavi agli ISA e dell’eventuale aumento del 3%, con la maggiorazione dello 0,40%. RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA - Scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019, con la maggiorazione dello 0,40%.
Sabato 31 (posticipa a lunedì 2) CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° luglio 2021 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 giugno 2021. ESTEROMETRO - Scade il termine per la trasmissione telematica dell’esterometro, riferito alle operazioni del secondo trimestre 2021. (PZ)
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