notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 11 15 giugno 2022
IN PRIMO PIANO DA LUGLIO LE OPERAZIONI COMUNITARIE NELLO SDI
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
ALFRIMAL® è la soluzione ecologica, atossica e funzionale che ritarda la combustione dei prodotti nel settore chimico, plastico, tessile ed elettrico.
UN RITARDANTE DI FIAMMA SOSTENIBILE PUÒ RENDERE PIÙ SICURI I TUOI PRODOTTI. E DA OGGI ANCHE PIÙ PERFORMANTI. Negli ultimi anni le aziende devono rispondere all’esigenza di integrare i loro prodotti con additivi pensati per rallentarne la combustione, per adeguarsi alle richieste del mercato e alle nuove normative in vigore. Al tempo stesso, la maggior sensibilizzazione dei consumatori nei confronti della salute e dell’ambiente ha portato alla ricerca e sviluppo di soluzioni innovative sempre più sostenibili. È così che nasce ALFRIMAL®, una linea completa di ritardanti di fiamma atossici, adatta a una vasta gamma di prodotti: chimici, tessili, elettrici, in plastica e gomma. ALFRIMAL® è a base di idrossido di alluminio (ATH), un minerale industriale che agisce in caso di incendio come ritardante di fiamma e soppressore di fumo. In questo modo i composti al quale viene aggiunto resistono più a lungo alla combustione e non emettono gas tossici. ALFRIMAL® sfrutta un’azione ritardante di fiamma strutturata in 3 differenti step e rappresenta una soluzione innovativa grazie alla sua particolare distribuzione granulometrica. Oltre ad essere atossico e funzionale, questo ritardante di fiamma offre il vantaggio di risultare versatile nell’applicazione in tutti i tipi di leganti organici. Questo permette di migliorare le proprietà meccaniche e della superficie dei composti al quale viene legato. L’ottimizzazione della formulazione è resa possibile grazie all’ALFRIMAL® Analysis, un sistema di valutazione ex ante che, avvalendosi del supporto specialistico e tecnico del team di ALFRIMAL®, permette di studiare caso per caso come aumentare le prestazioni di un composto. Le aziende che hanno saputo valorizzare i propri prodotti, rendendoli ancora più competitivi grazie ad ALFRIMAL®, si stanno già affacciando a nuovi mercati, assicurando un’offerta sostenibile e senza rischio. ALFRIMAL® viene prodotto da Alpha Calcit Füllstoff Gesellschaft, un Gruppo specializzato in ritardanti di fiamma con oltre 100 anni di storia. In Italia ALFRIMAL® è distribuito dalla sede Alpha di Viale Trento, 105 - 33077 Sacile, PN
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 11 15 giugno 2022
Sommario Da luglio le operazioni comunitarie nello SDI FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
Il trattamento fiscale delle provvigioni
12
Decreto Semplificazioni
16
Indennità una tantum prevista dal d.l. 50/2022, artt. 31 e 32
20
CCNL Unionalimentari 2020-2024
23
CCNL Unigec - Unimatica Confapi
24
La targatura degli impianti termici
26
SOA: nuova attestazione per la C.I.M.E. di Buja
30
Al via il Portale Cantieri FVG
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LEGNO
ARIA COMPRESSA
Nuove norme in materia di infrastrutture e trasporti
32
Scadenze aziendali del mese di luglio 2022
36
ORGANIZZAZIONE
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Da luglio le operazioni comunitarie nello SDI archiviato l’obbligo di inserire queste operazioni nell’esterometro
Premessa Dal 1° luglio 2022 tutti i soggetti passivi Iva sono tenuti all’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere attraverso il formato della fattura elettronica. Questo obbligo richiede quindi che i relativi documenti siano registrati in forma elettronica utilizzando il Sistema di Interscambio – SDI, rispettando termini specifici. Dalla stessa data viene ridimensionato anche l’esterometro. Più precisamente i dati delle singole transazioni vanno inviati allo SDI con il formato Xml della fattura elettronica. Sostanzialmente il regime che nel primo semestre 2022 era facoltativo diventerà obbligatorio, ad esclusione delle transazioni realizzate con dichiarazione doganale. Cambiano quindi le regole per l’invio delle informazioni all’Erario, non si dovranno più utilizzare i codici “Tipo documento” riservato all’esterometro bensì quelli previsti per le fatture elettroniche. Non si dovranno inoltre utilizzare i codici TD10 per le fatture di acquisto comunitario e TD11 per gli acquisti di servizi in ambito Ue. Al loro posto si dovranno utilizzare rispettivamente i codici TD18 e TD17. Allo stesso modo non si utilizzeranno più i codici TD10, TD01 e TD12.
Soggetti interessati In generale dal 1° luglio 2022 l’obbligo della fatturazione elettronica viene generalizzato a tutti i contribuenti eliminando l’esclusione prevista per i piccoli contribuenti. Più precisamente l’obbligo di eseguire l’adempimento utilizzando lo SDI, viene reso obbligatorio anche per i soggetti in regime forfetario, dei minimi e per gli enti in regime ex legge 398/91 che nel 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, di ammontare superiore a 25.000 euro. Per i contribuenti
con un fatturato inferiore a tale importo, l’obbligo scatterà dal 1° gennaio 2024 indipendentemente dall’ammontare delle operazioni realizzate nel 2022. Rimane inoltre l’eccezione soggettiva rappresentata dagli operatori sanitari per i quali è fatto espressamente divieto di emettere la fattura elettronica essendo soggetti all’obbligo di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria - STS.
Gli acquisti comunitari soggetti allo SDI Dal 1° luglio cambiano quindi le modalità di assolvere l’Iva in Italia per le operazioni interessate all’applicazione dell’inversione contabile, non più attraverso l’integrazione della fattura del fornitore bensì attraverso lo SDI. Il nuovo obbligo interessa le operazioni in cui l’acquirente è un soggetto passivo residente in Italia e il fornitore un soggetto stabilito all’estero. Sono interessati i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello stato e tenuti alla fatturazione elettronica, compresi quindi i contribuenti forfettari con più di 25.000 euro di ricavi. Le fatture passive ricevute dovranno essere convertite in formato Xml utilizzando i tipi di documento seguenti: - TD17 integrazione/autofattura per acquisto di servizi da soggetti esteri; - TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari; - TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 secondo comma del DPR 633/72 (acquisto presso soggetti esteri di beni che si trovano sul territorio nazionale). Il codice TD18 andrà utilizzato anche nel caso in cui i beni oggetto di acquisto intracomunitario siano introdotti in un deposito Iva. Il file XML nel dettaglio andrà compilato come segue: - Cedente Prestatore, i dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza; - Cessionario/Committente i dati del cessionario residente che effettua l’integrazione; - Data della sezione “Dati Generali” la data di ricezione o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero;
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per ogni operazione si dovrà compilare la sezione Dettaglio Linee rispettando l’obbligatorietà dei campi con l’indicazione dell’imponibile presente nella fattura, della relativa imposta calcolata dal cessionario o del codice Natura qualora l’operazione non sia imponibile. Può essere il caso, poco probabile, dell’N3.5 nell’ipotesi di acquisti non imponibili con utilizzo del plafond, dell’N3.6 nel caso di introduzione di beni in un deposito Iva o ancora dell’N4 nel caso di acquisti esenti; - “Dati fatture collegate” andranno indicati gli estremi delle fatture di riferimento e, se disponibile, il numero identificativo attribuito alla stessa SDI (ipotesi poco probabile perché significherebbe che il fornitore ha emesso la fattura tramite lo SDI, circostanza che escluderebbe l’obbligo della comunicazione da parte del cessionario); - “Numero” andrà indicato il numero attribuito al documento, preferibilmente nell’ambito di una numerazione progressiva dedicata. I dati di cui sopra andranno trasmessi entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione. In merito a quest’ultimo termine si dovrà fare riferimento al ricevimento della fattura per le operazioni comunitarie ovvero al momento di effettuazione dell’operazione per quelle extracomunitarie e per quelle non ricevute nei termini.
Gli acquisti comunitari non soggetti allo SDI L’operazione non deve transitare dallo SDI qualora l’acquisto sia effettuato da un’impresa estera, identificata in Italia direttamente o tramite rappresentante fiscale. Allo stesso modo non deve coinvolgere lo SDI l’acquisto effettuato da un’impresa italiana presso un fornitore anch’esso italiano, può essere il caso del trasferimento di beni che l’operatore italiano introduce in Italia da un proprio magazzino comunitario oppure ancora in caso di triangolazione. In questi casi si potrà continuare con l’integrazione manuale perché l’invio allo SDI è solo facoltativo.
Mancato ricevimento fattura comunitaria In caso di mancato ricevimento di una fattura legata ad un acquisto comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, l’art. 46 comma 5 del D.L. 331/93 prevede che il cessionario deve regolarizzare l’operazione mediante emissione di un’autofattura entro
il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Per questo adempimento, il cessionario soggetto passivo stabilito in Italia, deve emettere e trasmettere il file con “Tipo documento” TD20.
Operazioni comunitarie attive Per le operazioni attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà fare una comunicazione adottando il formato XML attualmente utilizzato per l’invio delle e-fatture. La fattura elettronica sarà di tipo TD01 con la stringa “XXXXXXX” come codice destinatario, secondo le modalità già in vigore. Si evidenzia comunque che questa modalità non rappresenta la procedura legale di trasmissione della fattura. Per le operazioni con soggetti esteri, infatti, il documento legale valido rimane la copia direttamente inviata al cliente estero (cartacea o in formato pdf) mentre il file XML è un rigo dell’esterometro. Questo aspetto ha come conseguenza che nell’ipotesi in cui la fattura vada assoggettata ad imposta di bollo, la stessa non dovrebbe essere liquidata tramite SDI, ma in modo tradizionale, cioè con apposizione della marca temporale sulla copia cartacea del documento o con una richiesta di pagamento virtuale. La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni attive, da effettuarsi come ricordato con il formato XML della fattura elettronica, dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi, vale a dire: - entro 12 giorni dall’effettuazione della prestazione di servizi o della cessione con fatturazione immediata; - entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita.
Intrastat L’obbligo di trasmissione allo SDI per le operazioni sopra ricordate non fa venir meno l’obbligo di compilazione e presentazione dei modelli Intrastat da parte dei soggetti obbligati, sia per le operazioni attive sia per quelle passive. Si ricorda che l’obbligo riferito agli acquisti riguarda gli operatori con volumi di acquisti di almeno 200.000 euro in uno dei quattro trimestri precedenti.
Esterometro Segnaliamo che il decreto semplificazioni ha reso più snello l’esterometro. Non dovranno più essere comunicate all’Agenzia delle entrate le operazioni
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passive extraterritoriali di importo unitario inferiore a 5.000 euro. Si tratta di un alleggerimento significativo soprattutto con riferimento alle spese sostenute in occasione di trasferte all’estero quali ristornati, alberghi e trasporti.
Regime sanzionatorio
le sanzioni di cui all’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 471/97 non saranno applicate qualora la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In sostanza per i primi tre mesi di applicazione del nuovo obbligo (luglio, agosto e settembre 2022) gli errori e le omissioni legate all’e-fattura non saranno sanzionati se regolarizzati entro il mese successivo.
Per i nuovi soggetti attratti all’obbligo di fatturazione elettronica, per il terzo trimestre 2022
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AGENTE
Il trattamento fiscale delle provvigioni il rispetto del criterio di competenza in materia d’imposizione diretta e indiretta Premessa Il rispetto del principio di competenza economica disciplinato dall’art. 109 del TUIR rappresenta un pilastro fondamentale cui devono adeguarsi i costi e i ricavi relativi alla disciplina del reddito d’impresa. L’argomento riveste una particolare attenzione con riferimento alle provvigioni legate a contratti di agenzia per le quali l’amministrazione finanziaria, anche nel rispetto della giurisprudenza e dottrina prevalente, ha fornito indicazioni specifiche.
I termini della questione Il diritto alla provvigione è disciplinato dal comma 1 dell’art. 1748 del C.C. il quale prevede:” Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento”. In questo ambito il rispetto del principio di competenza nel contratto di agenzia deve essere analizzato sotto due diversi profili: - quello dell’agente, il quale deve individuare l’esercizio in cui imputare correttamente le provvigioni maturate; - quello della casa mandante la quale deve determinare l’esercizio in cui dedurre il costo dell’agente. Il comma 4 del citato articolo prevede inoltre: “Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo”. Da quanto sopra il diritto alla provvigione potrebbe sorgere in tre differenti momenti. - quello della conclusione del contratto tra preponente e suo cliente, in quanto l’agente ha
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esaurito la sua attività che è appunto quella di procurare il contratto, quello dell’esecuzione del contratto da parte della preponente, vale a dire la consegna della merce o la realizzazione del servizio; quello legato al pagamento del bene o del servizio da parte del cliente.
La competenza economica da parte dell’agente L’attuale legislazione distingue tra il momento di acquisizione del diritto alla provvigione e il momento di esigibilità della stessa; il primo si ha con la conclusione del contratto mentre il secondo si ha con l’esecuzione del contratto da parte della ditta mandante. In altri termini con la conclusione del contratto l’agente acquisisce un vero e proprio diritto di credito. Tale credito potrebbe essere anche temporaneamente sospeso (ad esempio fino alla conclusione del contratto) oppure ceduto a terzi. Ricordiamo che la maturazione del credito consente eventualmente l’insinuazione nel passivo se la ditta mandante fallisce. La Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 115 dell’8 agosto 2005 confermando l’impostazione di cui sopra, ha previsto che la competenza economica, e conseguentemente l’obbligo di imputare a ricavo la provvigione da parte dell’agente, si realizza al momento dell’ultimazione della prestazione. Tale momento coincide con quello della conclusione del contratto tra ditta mandante e terzo cliente. Nel momento in cui si perfeziona l’ordine, si vengono a soddisfare i requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità richiesti dal comma 1 dell’art. 109 del TUIR. Il pagamento della provvigione, rappresentando una mera regolarizzazione finanziaria, sul fronte della competenza economica non produce alcun effetto. L’eventuale previsione contrattuale che differisce il pagamento della provvigione, ad esempio, al memento in cui la ditta mandante incassa il corrispettivo dal cliente finale, non incide sul momento di maturazione della competenza economica che, come già chiarito, si perfeziona al momento della conclusione del contratto tra cliente finale e ditta mandante.
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La competenza economica non viene influenzata neppure dall’effettiva esecuzione del contratto, l’art. 1748 prevede, infatti, che la provvigione spetti anche nel caso di sopravvenuto accordo tra le parti finalizzato a non dare esecuzione in tutto o in parte al contratto. In definitiva con riferimento ai beni mobili si può ritenere che la conclusione del contratto si perfezioni con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto. Per i beni determinati soltanto nel genere, essendo il trasferimento della proprietà legato al momento di individuazione, ai sensi dell’art. 1378 del C.C., il contratto si ritiene concluso al momento della spedizione o consegna dei beni.
Imputazione del costo relativo alla provvigione da parte della ditta mandante Per quanto riguarda il comportamento che ricade in capo alla ditta mandante, occorre fare riferimento all’ultimazione della prestazione e questo momento, come detto, coincide con quello in cui è stipulato il contratto tra la medesima ditta mandante e il terzo cliente, a nulla rilevando l’effetto finanziario. In pratica il mandante deduce quando l’agente tassa. Ma questo principio per le operazioni a cavallo d’anno, presenta qualche profilo di contrasto ai principi tributari contenuti nel TUIR. Per porre rimedio a tali incongruenze l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 91 del 2006 ha definito per questi casi un comportamento speciale. Come principio generale anche in questo caso si deve fare riferimento al momento in cui la prestazione è ultimata. Tale momento coincide con la stipula del contratto tra la ditta mandante e il terzo cliente non assumendo alcuna rilevanza il pagamento della fornitura. Questo principio tuttavia deve essere applicato soltanto nei casi in cui il periodo d’imposta in cui si verifica la conclusione del contratto promosso dall’agente, coincide con il periodo d’imposta in cui la ditta mandante, adempiendo la propria prestazione vale a dire consegna o spedizione del bene mobile, imputa a conto economico il relativo ricavo. Se invece la ditta mandante consegna i beni nell’esercizio successivo a quello di conclusione del contratto, con conseguente imputazione del ricavo nell’esercizio successivo, si deve ricordare il principio di competenza economica di cui all’art. 109 del TUIR che collega i costi ai ricavi dell’esercizio. In questo modo la ditta mandante dovrà dedurre la provvigione non nell’esercizio di conclusione
del contratto, bensì in quello di consegna dei beni al cliente finale. In pratica il costo relativo alla provvigione deve essere dedotto: - nell’esercizio di stipula del contratto, se questo è concluso nello stesso esercizio in cui si provvede alla consegna del bene; - nell’esercizio di consegna o spedizione del bene, se il contratto è concluso in un esercizio precedente a quello di consegna del bene. Così se il 20 dicembre 2021 è stato stipulato un contratto di vendita di beni per un valore di 1.000 euro tra la ditta Alfa SPA e il cliente Bianchi per il tramite dell’agente Verdi e la merce a Bianchi è stata consegnata il 20 gennaio 2022 avremo che: - l’agente Verdi doveva contabilizzare la provvigione attiva nel 2021 essendo il contratto concluso in tale anno; - la ditta Alfa SPA contabilizza il ricavo nel 2022 (data di consegna dei beni) e deduce la relativa provvigione nello stesso anno. In questo modo viene onorato il principio di correlazione dei costi ai ricavi, infatti, a fronte del ricavo imputato nell’anno 2022 anche il relativo costo viene dedotto nello stesso esercizio. Le regole sulla competenza economica di cui sopra si rendono applicabili a tutti i soggetti economici, sia a quelli “OIC adopter” sia alle micro imprese.
Il trattamento ai fini Iva Per quanto riguarda il trattamento Iva delle provvigioni si deve precisare che queste prestazioni non hanno carattere periodico continuativo, pertanto, ai fini Iva, si considerano effettuate alla data dell’ultimazione, che coincide con il momento di maturazione del diritto al corrispettivo ex art. 6 DPR 633/72. Non rientrano conseguentemente nella disciplina delle prestazioni continuative, per le quali è prevista la rilevanza frazionata al momento del pagamento e in ogni caso alla fine dell’anno. Un servizio continuativo, infatti, deve realizzare un flusso corrente di fornitura, dove ciascuna porzione è di per sé significativa. Nelle intermediazioni la fornitura termina quando cessa il flusso e conseguentemente non si rende applicabile la qualifica di “continuativa” alle intermediazioni. Le prestazioni d’intermediazione B2B sono prestazioni generiche che non rientrano nel terzo e quarto comma dell’art. 6 del DPR 633/72 bensì nei criteri specifici introdotti dal sesto comma che attribuisce rilevanza al momento di ultimazione della prestazione, salvo il caso del pagamento anticipato. Di conseguenza dette prestazioni de-
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vono essere considerate effettuate, ai fini Iva, al momento della loro ultimazione, circostanza che si realizza, come sopra ricordato, nel momento di maturazione del diritto al corrispettivo, generalmente coincidente con la conclusione dell’affare tra l’agente e il cliente. Per le prestazioni di intermediazione rese da soggetti esteri, è il committente nazionale a dover liquidare l’Iva in Italia con il meccanismo dell’inversione contabile. A tal fine se il prestatore è comunitario, si dovrà integrare con l’imposta la fattura e registrarla sia
nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti. Se invece il prestatore è extracomunitario, il committente dovrà emettere autofattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Questi ultimi adempimenti da luglio devono essere fatti utilizzando il Sistema di Interscambio - SDI; a tale proposito si rimanda all’articolo precedente.
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Decreto Semplificazioni -
servirebbe più coraggio
Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, è stato pubblicato il decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, avente ad oggetto misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. Di seguito, si riporta una breve illustrazione delle principali novità in materia fiscale.
Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d’imposta (art. 2) Con l’articolo in commento, viene introdotta la dematerializzazione della scheda utilizzata per la scelta di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, nel caso di presentazione del modello dichiarativo 730 tramite il sostituto d’imposta. In particolare, la nuova disposizione conferma quanto già previsto dalla vigente disciplina, prevedendo che i sostituti d’imposta debbano comunicare ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale. A tal fine, i sostituti d’imposta provvedono a: - controllare la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituito, anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta; - consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, secondo le modalità stabilite con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Per quanto riguarda, invece, i termini di trasmissione delle dichiarazioni, vengono confermati quelli già vigenti, ossia: I. il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; II. il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; III. il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; IV. il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; V. il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre. Entro i predetti termini, i sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, sempre in via telematica, il risultato finale delle dichiarazioni. Viene confermato, altresì, il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, per la conservazione della copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione e, sempre fino allo stesso termine, devono essere conservate anche le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’Irpef. Viene previsto, infine, che le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame e, allo stesso tempo, per esigenze di coordinamento normativo, viene disposta l’abrogazione dell’articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, contenente la disciplina finora vigente in materia.
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Modifiche al calendario fiscale (art. 3) Con l’articolo in esame, vengono previste alcune modifiche al calendario fiscale. In particolare, la disposizione, dettata dal comma 1, in tema di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, differisce, dal 16 settembre al 30 settembre, il termine entro cui i soggetti passivi Iva devono trasmettere, telematicamente, all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre. I commi 2 e 3 intervengono sulla disciplina relativa agli obblighi in tema di scambi internazionali, disponendo che gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari devono essere presentati, telematicamente, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il mese successivo al periodo di riferimento. Di conseguenza, viene abrogata la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e finanze 22 febbraio 2010, che fissava il termine di presentazione dei predetti elenchi riepilogativi al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Le disposizioni dettate dai commi 4 e 5 intervengono sulla disciplina relativa all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In particolare, con riferimento alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, viene aumentato, da 250 euro a 5.000 euro, il limite massimo dell’ammontare dell’imposta che può essere versata nei maggiori termini previsti in luogo delle scadenze ordinarie, senza incorrere nell’applicazione di sanzioni ed interessi. Pertanto, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore al nuovo importo di 5.000 euro, è possibile effettuare il pagamento entro il termine (30 settembre) previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento. Se, invece, il medesimo importo, complessivamente considerato, non venga superato con riferimento alle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre dell’anno, il pagamento dell’imposta di bollo dovuta può essere effettuato entro il termine (30 novembre), previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento. Il comma 6, infine, in tema di imposta di soggiorno, differisce, dal 30 giugno al 30 settembre 2022, il termine entro cui è possibile presentare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021, senza incorrere in sanzioni.
Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata (art. 6) L’articolo in esame interviene sulle disposizioni che disciplinano la dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con effetti a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento. In particolare, viene confermato che, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista), senza che siano apportate modifiche, non avrà luogo il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta, tuttavia, fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP (art. 10) L’articolo in esame interviene sulla determinazione dell’imponibile IRAP, in particolare in riferimento alla deducibilità del costo del lavoro per dipendenti a tempo indeterminato e per gli stagionali. Mediante la modifica del comma 4-octies dell’art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997, viene stabilito che, a partire dal periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2021, per i soggetti con il periodo di imposta coincidente con l’anno solare) i soggetti obbligati al versamento dell’IRAP, diversi dagli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciale e dalle Amministrazioni pubbliche, possono dedurre il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. Rimangono ferme alcune previsioni di deduzione dalla base imponibile, ma solo in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Trattasi: - della previsione contenuta al comma 1, lett. a), n. 1), dell’art. 11, ai sensi della quale è possibile dedurre i contributi pe le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; - della previsione, contenuta al comma 1, lett. a), n. 5) dell’art. 11, ai sensi della quale è possibile dedurre le spese relative agli apprendisti,
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ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese (in caso di consorzi, però, al sussistere di determinate condizioni stabilite per legge); - della previsione, contenuta nel comma 4-bis.1, ai sensi della quale ai soggetti, diversi dalle Amministrazione pubbliche, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque. Infine, ai sensi del nuovo comma 4-septies, per ciascun dipendente, l’importo delle deduzioni sopra elencate, ammesse dai commi 1 e 4-bis.1, non può, comunque, eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
alle operazioni effettuate a partire da tale data, i dati del trimestre di riferimento sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio. Al riguardo, la norma prevede che: a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Modifica della disciplina in materia di “esterometro” (art. 12)
Con riferimento alle operazioni con l’estero, viene prorogata dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022, l’applicazione della sanzione amministrativa [introdotta dall’art. 1, comma 1104, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)], per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, pari a 2 euro per ogni fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite per la trasmissione delle operazioni transfrontaliere, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
La disposizione in esame modifica la disciplina dell’“esterometro”, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introducendo una nuova fattispecie oggettiva di esclusione dalla trasmissione. Attualmente, i soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive, effettuate con soggetti non stabiliti. Fanno eccezione le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica. Per effetto della modifica normativa in commento, vengono esonerate dall’esterometro tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, non rilevanti ai fini IVA nel territorio italiano (articoli da 7 a 7 octies del D.P.R. n. 633 del 1972). Si ricorda che dal prossimo 1° luglio 2022 entreranno in vigore le nuove regole per l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere in sostituzione del c.d. “esterometro”. Per cui, con riferimento
Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere (art. 13)
Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori (art. 16) La norma semplifica il sistema del c.d. “monitoraggio fiscale” (disciplinato dall’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167) ridisegnando, in particolare, gli obblighi degli intermediari rela-
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tivamente alle operazioni transfrontaliere oggetto degli obblighi di rilevazione e comunicazione. In particolare, gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e non che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento indicati nell’art. 1, comma 2, lettera s), D.Lgs. n. 231/20074 sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate. La nuova disciplina si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.
Disposizioni in materia di certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione (art. 23, commi da 2 a 8) Con il comma 2 viene introdotta la certificazione di qualità sugli investimenti innovativi previsti dall’art.1, commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019. Le imprese che effettuano investimenti in “Ricerca e Sviluppo” (comma 200), in “Innovazione Tecnologica” (comma 201) e in “Innovazione di design e ideazione estetica” (comma 201),
possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare. La certificazione può essere richiesta anche per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, disciplinate dai commi 203, 203-quinquies e 203-sexies del citato art. 1 della legge n 160 del 2019. La certificazione, inoltre, può essere richiesta solo in assenza di violazioni constatate relative all’utilizzo dei crediti d’imposta in commento, e comunque se non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il comma 3 prevede che i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento. La certificazione è rilasciata dai soggetti abilitati che, nella valutazione, si dovranno attenere a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.
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(C)
Indennità una tantum prevista dal d.l. 50/2022, artt. 31 e 32 l’inps fornisce ulteriori indicazioni
L’INPS il 24 giugno 2022 ha fornito ulteriori istruzioni operative e chiarimenti in merito all’erogazione dell’indennità una tantum dei 200,00 euro, prevista dal DL 50/2022, artt. 31 e 32, pubblicando la Circolare n. 73 e il Messaggio n. 2559. La Circolare n. 73 ha approfondito la platea dei beneficiari e le modalità di erogazione dell’indennità dei 200,00 euro, mentre con il Messaggio n. 2559 l’INPS ha fornito un proprio modello di autodichiarazione per i lavoratori dipendenti. Sui beneficiari la Circolare dedica la prima parte ai lavoratori dipendenti, la seconda ai pensionati o titolari di trattamenti di natura assistenziale e una terza parte alle altre categorie di soggetti che riceveranno l’indennità d’ufficio dall’INPS o che dovranno presentare la domanda di erogazione all’INPS. I primi destinatari dell’indennità una tantum sono i lavoratori dipendenti, in forza a luglio 2022, che hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% sui contributi a carico dipendente. Si tratta di una misura prevista dalle Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, comma 121) che prevede lo sgravio dello 0,8% dei contributi, per il solo anno 2022, a tutti i lavoratori dipendenti con retribuzioni mensili, ai fini previdenziali, inferiori a 2.692,00 euro, esclusi solo i lavoratori domestici che beneficiano già di contribuzioni ridotte. Il DL 50/2022, art. 31, ha indicato come periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero dello 0,8% il primo quadrimestre del 2022. La Circolare n. 73 dell’INPS ha invece ampliato tale periodo estendendolo fino «al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare», cioè al 23 giugno 2022. Per quanto riguarda il “quando” il datore di lavoro deve erogare l’indennità, l’INPS ha confermato quanto stabilito nel Messaggio n. 2505, in cui spiePag. 20 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 11 - 15 giugno 2022
gava che l’indennità deve essere erogata, di regola, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), mentre solo nei casi di articolazione dei singoli rapporti di lavoro (part-time ciclici) o per espressa previsione dei Ccnl, la retribuzione di competenza è quella di giugno (erogata quindi a luglio). Nell’ultimo caso la Circolare n. 73 ha precisato che le imprese potranno compensare il credito in sede di denuncia contributiva di luglio (scadenza Uniemens 31 luglio), mentre le restanti imprese che erogano l’indennità con le competenze di luglio recupereranno il credito nel mese di agosto (scadenza Uniemens 31 agosto). La Circolare n. 73 ha ricordato che l’indennità viene riconosciuta «in automatico, in misura fissa, una sola volta per persona fisica, previa acquisizione - da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione», con la quale il lavoratore afferma di non essere titolare di trattamenti pensionistici (art. 32, comma 1) e di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza (art. 32, comma 18). Come anticipato, l’INPS ha pubblicato, con il Messaggio n. 2559, un suo modello di autodichiarazione, che alleghiamo alla presente circolare, per agevolare gli adempimenti di lavoratori e datori di lavoro. Esso costituisce un fac-simile non vincolante e personalizzabile dal datore di lavoro. L’indennità una tantum per i pensionati e i titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione, residenti in Italia, verrà riconosciuta d’ufficio con la mensilità di luglio 2022, senza necessità di presentare alcuna istanza. A differenza dei lavoratori dipendenti, il DL 50/2022, art. 32 comma 1, ha previsto per i pensionati o titolari di trattamenti assistenziali/previdenziali un limite reddituale diretto come condizione per il riconoscimento dell’indennità: il reddito personale assoggettabile a IRPEF riferito al 2021 non deve essere superiore a 35.000,00 euro. Sono esclusi dal computo i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Per quanto riguarda le altre categorie beneficiarie dell’indennità dei 200,00 euro dell’art. 32, dai
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commi 9 a 18, la Circolare n. 73 ha diviso i beneficiari in due gruppi: quelli che riceveranno l’indennità d’ufficio dall’INPS e i soggetti che dovranno presentare una richiesta all’INPS per ricevere tale indennità. Riguardo questi ultimi è stato pubblicato il Messaggio n. 2580 del 27 giugno 2022, in cui si comu-
nica l’apertura del servizio di presentazione delle domande, le modalità operative e i termini entro i quali vanno presentate le richieste all’INPS. Si riporta una tabella riepilogativa dei soggetti che hanno diritto all’indennità una tantum. Con riserva di ulteriori informazioni. (AG)
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 Io sottoscritto/a Cognome …………………………………………………… Nome …………………………………………………… Nato/a il………………… ………………………………………….
a
………………………………………
prov………
CF
in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di luglio 2022, presso __________________________________, codice fiscale (p.IVA)_________________________, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 31 del D.L. n. 50/2022 DICHIARO •
• • • •
•
di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022; di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019; che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità; che le dichiarazioni rese e i documenti allegati rispondono a verità; di essere consapevole che l’indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti destinatari dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore); di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.
Allego copia del documento di identità. Data ………………………
Pag. 22 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 11 - 15 giugno 2022
Firma.........................
CCNL Unionalimentari 2020-2024 In attuazione a quanto previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL UNIONALIMENTARI del 12 luglio 2021, decorre la seconda tranche degli aumenti retributivi. Nelle tabelle sottostanti i nuovi dati retributivi dal 1° giugno 2022.
adeguamento dei trattamenti economici dal 1° giugno 2022
(AG) Minimi mensili dal 1° giugno 2022 (esclusa panificazione) Valore incremento dal 01/06/2022
Livelli
Minimi
Contingenza
E.d.r. confederale
Totale
53,73
Quadri
2.528,38
546,43
10,33
3.085,14
53,72
1°
2.428,37
544,42
10,33
2.983,12
46,71
2°
2.111,61
537,57
10,33
2.659,51
38,54
3°
1.742,11
529,58
10,33
2.282,02
33,87
4°
1.530,95
525,02
10,33
2.066,30
30,37
5°
1.372,57
521,59
10,33
1.904,49
28,03
6°
1.266,97
519,31
10,33
1.796,61
25,69
7°
1.161,40
517,03
10,33
1.688,76
23,36
8°
1.055,83
514,74
10,33
1.580,90
Minimi mensili dal 1° giugno 2022 (comparto Panificazione industriale) Valore incremento dal 01/06/2022
Livelli
Minimi
Contingenza
E.d.r. confederale
Totale
40,76
1°
1.608,96
530,43
10,33
2.149,72
37,50
2°
1.483,55
527,52
10,33
2.021,40
34,44
3°A
1.366,82
524,80
10,33
1.901,95
32,00
3°B
1.272,40
522,58
10,33
1.805,31
27,11
4°
1.073,14
517,62
10,33
1.601,09
24,26
5°
955,56
514,66
10,33
1.480,55
20,38
6°
804,97
511,17
10,33
1.326,47
Tabella minima mensili dal 1° giugno 2022 – Viaggiatori e piazzisti Incremento
Livelli
Minimi
38,54
3°
1.742,11
30,36
5°
1.375,57
Pag. 23 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 11 - 15 giugno 2022
CCNL Unigec - Unimatica Confapi di rinnovo del CCNL del 9 marzo 2021 tra UNIGEC CONFAPI, UNIMATICA CONFAPI, FISTEL CISL-SLC CGIL-UILCOM UIL, decorre la seconda tranche degli aumenti retributivi previsti. Nelle tabelle sottostanti sono riportati i nuovi minimi retributivi in vigore con decorrenza dal 1° giugno 2022, divisi per il settore CARTA - Piccola media industria - e GRAFICA EDITORIA - Piccola e media industria.
adeguamento dei trattamenti economici dal 1° giugno 2022
(AG)
In attuazione di quanto previsto dall’accordo CARTA - Piccola e media industria Dati retributivi in vigore dal 01/06/2022 Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r. confederale
Totale
Q
1.994,61
536,53
10,33
2.541,47
AS
1.983,04
536,53
10,33
2.529,90
A
1.731,90
530,50
10,33
2.272,73
B1
1.500,20
525,47
10,33
2.036,00
B2S
1.452,36
523,65
10,33
1.986,34
B2
1.388,30
523,65
10,33
1.922,28
C1S
1.284,62
520,12
10,33
1.815,07
C1
1.220,94
520,12
10,33
1.751,39
C2
1.109,48
517,79
10,33
1.637,60
C3
1.030,69
516,39
10,33
1.557,41
D1
965,50
515,27
10,33
1.491,10
D2
885,40
513,56
10,33
1.409,29
E
797,97
511,84
10,33
1.320,14
GRAFICA ED EDITORIA - Piccola e media industria Dati retributivi in vigore dal 01/06/2022 Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r. confederale
Totale
Quadro
2.026,43
541,65
10,33
2.578,41
1
2.018,37
539,99
10,33
2.568,69
2
1.705,52
533,19
10,33
2.249,04
3
1.591,88
530,40
10,33
2.132,61
4
1.488,93
528,03
10,33
2.027,29
5
1.382,30
525,47
10,33
1.918,10
6
1.276,20
523,01
10,33
1.809,54
7
1.106,71
519,63
10,33
1.636,67
8
1.019,92
517,35
10,33
1.547,60
9
930,09
515,40
10,33
1.455,82
10
816,34
512,87
10,33
1.339,54
Pag. 24 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 11 - 15 giugno 2022
La targatura degli impianti termici l’apposizione della targa è eseguita dagli operatori del settore in fase di installazione dell’impianto Dal 1° settembre 2022 in tutti i territori dei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia sarà avviata la campagna di targatura impianti, e da questa data non sarà possibile registrare l’RCEE sul CRIT FVG in mancanza della compilazione del codice targa, è quanto prevede la Delibera della Giunta regionale n. 2018 del 30 dicembre 2020 relativa a “Disposizioni per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria”. La procedura prevede una prima fase di distribuzione dei kit targhe, a partire dal 27 giugno 2022, al fine di consentire l’approvvigionamento da parte delle ditte manutentrici, in vista del 01 settembre 2022, data da cui sarà resa obbligatoria l’applicazione della targa sui rapporti RCEE in scadenza di registrazione al catasto CRIT-FVG. Le targhe, stampate su materiale plastico ed emesse in triplice copia, vengono distribuite gratuitamente, dall’ufficio U.C.I.T., e confezionate in plichi da 50 unità. Il ritiro potrà avvenire presso la sede di U.C.I.T. ed è anche prevista, in alternativa, la consegna tramite corriere indicato dalla ditta manutentrice: in questo caso le spese di spedizione sono a carico del destinatario. È stato predisposto un documento informativo che raccoglie le principali indicazioni relative alla procedura.
La norma di riferimento La targatura dell’impianto è stata introdotta dall’art. 9 delle disposizioni regionali di cui alla delibera della Giunta Regionale FVG 2018/2020. All’atto della registrazione, l’impianto termico al
servizio dell’edificio viene identificato in modo univoco mediante l’attribuzione della seguente codificazione: - codice Targa impianto di seguito Targa: identifica la potenza termica complessiva installata nell’edificio; - codice impianto: identifica le diverse tipologie di apparecchi installati nell’edificio, classificandoli per tipologia di fonte energetica che li alimenta (combustibile fossile, fonte rinnovabile, biomassa) e per potenza nominale. Ad una Targa possono essere associati più codici impianto. La Targa deve essere riportata sul libretto di impianto e su tutti i documenti e le comunicazioni relativi all’impianto stesso. Sono registrati con diversi codici impianto i generatori di calore funzionanti a combustibile fossile, i generatori alimentati a biomassa e quelli destinati alla climatizzazione estiva o pompe di calore, inoltre: a) i generatori di calore che insistono su un unico impianto qualora abbiano potenza nominale utile inferiore a 35 kW sono registrati ognuno con un proprio codice impianto; b) i generatori di calore aventi potenza nominale utile superiore o uguale a 35 kW che insistono su un unico impianto vengono identificati da un unico codice impianto. La Targa deve essere applicata sul generatore principale e riportata sul libretto di impianto sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell’impianto, sui modelli dei rapporti di controllo di efficienza energetica e su tutta la documentazione relativa al sistema edificio- impianto, compresi gli Attestati di Prestazione Energetica (APE). In caso di impossibilità di acquisizione di un impianto già targato occorre chiedere supporto operativo ad U.C.I.T. S.r.l. Società controllata e coordinata dalla Regione Friuli Venezia Giulia tel. 0432/421769 sito web: www.ucit.fvg.it – e-mail: ucit@ucit.udine.it – pec: info@pec.ucit.udine.it Il codice della Targa identifica l’impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio, ovvero per tutto il ciclo di vita del sistema edificioimpianto. Nei casi di ristrutturazione dell’impianto termico
Pag. 26 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 11 - 15 giugno 2022
e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, la Targa non deve essere sostituita. Occorre procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi o viceversa. Le etichette con il codice univoco della Targa sono distribuite senza oneri a carico degli utenti da U.C.I.T. S.r.l. previa prenotazione da parte degli operatori attraverso il CRIT-FVG. Le etichette sono costituite da tre matrici di cui solamente una deve essere utilizzata applicandola secondo le modalità del presente articolo. Le altre due sono conservate all’interno del libretto di impianto. La Targa degli impianti centralizzati deve comparire anche nella tabella di cui all’art. 4, punto 7, del D.P.R. 74/2013. A tal proposito dovrà essere realizzata con materiale idoneo per essere apposta anche all’esterno della centrale termica a cura del proprietario o dell’Amministratore o del Terzo responsabile.
Chi deve applicare le targhe L’apposizione della Targa sull’impianto, che non dà luogo ad ulteriori oneri per l’utente finale, è effettuata: - dagli operatori del settore, in fase di installazione dell’impianto con la trasmissione della scheda identificativa o, per gli impianti già censiti sul Catasto alla data di entrata in vigore del presente atto, al momento della registrazione del rapporto di controllo di efficienza energetica; - dall’ispettore, in caso di ispezione.
Come si ordinano le targhe Le ditte manutentrici registrate sul portale www. fvg.it trovano, nella loro area riservata dei servizi per i manutentori, le funzioni: - Visualizza la Lista Ordini Targhe - Crea Ordine Targhe Tramite la funzione “Crea Ordine Targhe” è possibile indicare la quantità di targhe di cui si necessita. Le targhe sono distribuite in lotti da 50 pezzi, numerati progressivamente, l’ordine minimo è di 50 targhe. È possibile selezionare la modalità secondo cui eseguire la consegna/ritiro tra le due opzioni: - Consegna mezzo vettore incaricato dalla ditta - Presso ufficio U.C.I.T.
Dalla funzione “Visualizza la Lista Ordini Targhe” sarà possibile verificare lo stato dell’ordine tramite la funzione nella tendina Evaso: “Sì/No”. La consegna delle targhe è gratuita. Qualora si scelga la consegna tramite corriere le spese di spedizione sono a carico del destinatario che si regolerà direttamente con il vettore selezionato. Un nuovo ordine di targhe può essere inserito a catasto quando almeno il 70% delle targhe dell’ordine precedente è stato utilizzato, registrando il codice targa all’interno di almeno uno dei codici impianto del sistema edificio-impianto. La mancata o errata applicazione delle targhe ordinate comporta un inadempimento alle disposizioni regionali e comporta la segnalazione alle autorità competenti per la valutazione delle sanzioni di legge.
Come si applicano le targhe La Targa deve essere applicata sul generatore principale e riportata sul libretto di impianto sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell’impianto, sui modelli dei rapporti di controllo di efficienza energetica e su tutta la documentazione relativa al sistema edificio- impianto, compresi gli Attestati di Prestazione Energetica. Il Kit targa è composto di 3 etichette grandi e 3 etichette piccole: al momento della prima applicazione una sola delle etichette grandi va applicata sul mantello del generatore a combustione (o in assenza sul generatore principale del sistema edificio-impianto) e una sola delle etichette piccole va applicata sul primo RCEE che rimane al manutentore per la registrazione. Le altre copie vanno conservate con cura nel libretto per le future trasformazioni/ristrutturazione dell’impianto. La targa va registrata sul codice impianto nella sezione “Dati tecnici” oppure al momento dell’inserimento della dichiarazione con la funzione “Aggiungi RCEE”. La targa poi deve essere riportata su tutti i codici impianto degli apparecchi che compongono il sistema edificio impianto. Ai sensi delle disposizioni regionali (art. 9 comma 10) la fornitura della targa è gratuita, e non può essere applicato un corrispettivo a carico degli utenti (responsabili impianto).
Gestione di impianti già targati Non deve essere applicata una nuova Targa ad impianti precedentemente targati da altri operatori. In caso di impossibilità di acquisizione di un im-
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pianto già targato occorre chiedere supporto operativo all’ufficio UCIT.
Sostituzione del generatore Il codice della Targa identifica l’impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio, ovvero per tutto il ciclo di vita del sistema edificio-impianto. Nei casi di ristrutturazione dell’impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energe-
tico utilizzato, la Targa non deve essere sostituita. In questo caso devono essere assolutamente conservati i vecchi libretti dove l’installatore troverà le etichette della targa dell’impianto da applicare al nuovo generatore installato. Occorre procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi o viceversa.
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(CS)
SOA: nuova attestazione per la C.I.M.E. di Buja il suo punto di forza è la costruzione di impianti industriali
L’Impresa nostra Associata C.I.M.E. srl, rappresentata dal sig. Marco Giacomini, con sede in via Vilsbiburg n. 4/5 a Buja (UD), ha rinnovato l’attestazione per la categoria OS30 per la seconda classifica pari a 516.000,00 euro. L’acronimo C.I.M.E. deriva dall’attività che l’Impresa svolge: si occupa appunto di Costruzione d’Impianti elettrici civili ed industriali e Manutenzioni Elettriche per clienti pubblici e privati su territorio nazionale ed estero. Il suo punto di forza è la costruzione di impianti industriali ed è grazie a questo che l’azienda ha raggiunto i requisiti della certificazione.
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Questo importante traguardo le consente di eseguire fino ad un importo massimo di 619.200,00 Euro: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi; questa categoria riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Al via il Portale Cantieri FVG l’obbligo dell’invio delle notifiche diventerà obbligatorio dal 1° gennaio 2023 La Regione Friuli Venezia Giulia, con la Delibera della Giunta Regionale n. 766 del 27 maggio 2022, e in collaborazione delle Aziende Sanitarie e di INSIEL, ha istituito il Portale Regionale delle notifiche di avvio dei cantieri edili ex art. 99 D.Lgs. 81/08, che consentirà ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e ai professionisti l’invio contemporaneo agli Enti competenti quali l’Azienda Sanitaria, l’Ispettorato del Lavoro, la Prefettura e la Cassa Edile) delle notifiche di avvio dei cantieri, la loro conservazione digitale e la stampa. L’obbligo dell’’invio tramite Portale diventerà necessario, per i cantieri avviati nel territorio regionale, a partire dal 1° gennaio 2023, ma il Portale potrà essere utilizzato fin dal 15 giugno 2022. Il Portale Cantieri FVG permettete di adempire all’obbligo normativo secondo decreto legislativo 81/08, riguardo l’invio della notifica preliminare e apertura di un cantiere edilizio. Il portale è uno strumento altamente specializzato che espone le solo funzionalità necessarie all’inse-
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rimento, la gestione e l’invio delle notifiche preliminari. L’obbligo è previsto per garantire un adeguato livello di controllo da parte degli organi ispettivi e attraverso il Portale Cantieri è infatti possibile inviare le proprie notifiche digitalizzate a tutti gli enti con responsabilità sul rispetto e la salvaguardia sulla salute e sicurezza in ambito lavorativo. Gli enti che vengono informati automaticamente con i dati inseriti nel portale sono i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie, gli Ispettorati del Lavoro, le Casse Edili e le Prefetture in caso di opere pubbliche. Il portale cantieri è rivolto a tutti i cittadini italiani che ricoprono il ruolo di committenti di un cantiere edilizio, però è anche utilizzabile dai professionisti che vengono delegati all’adempimento dell’obbligo normativo. Il portale è raggiungibile al sito https://portalecantieri.regione.fvg.it/login. Le modalità di accesso al Portale, di inserimento delle informazioni e le principali funzioni dello stesso sono illustrate nei video accessibili dai seguenti link: https://www.regione.fvg.it/rafvg/ cms/RAFVG/salute-sociale/promozione-saluteprevenzione/FOGLIA39/ Sempre nella stessa pagina è disponibile il manuale utente visibile nel menù a destra. L’accesso al portale è possibile solo con le credenziali SPID. (CS)
Nuove norme in materia di infrastrutture e trasporti -
estensione delle tipologie di guida con la patente b
Con decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, pubblicato sulla G.U. n. 139 del 16 giugno 2022, sono state adottate misure d’interesse anche per l’autotrasporto, che recano modifiche al codice della strada (c.d.s.) e di cui si dà conto.
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Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e circolazione stradale e di infrastrutture autostradali (Art. 7) L’art. 7 del d.l. 68/2022 introduce diverse modifiche al c.d.s., le più importanti delle quali, per quanto attiene al trasporto merci su strada, sono così riassumibili. - È aggiornata la disciplina delle pertinenze delle strade, per tenere in considerazione le infrastrutture necessarie per la ricarica dei veicoli elettrici e delle norme che ne disciplinano l’installazione e la gestione (art. 24 del c.d.s.). - È estesa la tipologia di veicoli che è possibile condurre con la patente di guida di categoria B, includendo i veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi, aventi una massa autorizzata massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 4,250 t (art. 116 del c.d.s.). L’estensione è, però, subordinata alle seguenti condizioni: 1. che la massa superiore alle 3,5 t non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente al maggior peso del sistema di propulsione rispetto a quello di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna; 2. che la patente di guida sia stata conseguita dal conducente da almeno 2 anni.
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Si prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili siano definite le modalità di annotazione sul documento unico del veicolo dell’eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato nonché quelle di aggiornamento del documento unico già rilasciato. L’efficacia della disposizione non è immediata. E’, infatti, subordinata alla definizione della procedura di consultazione della Commissione europea e si applicherà ai soli veicoli sui cui documenti di circolazione saranno annotate le prescritte eccedenze di massa, connesse al sistema di propulsione alternativa impiegato. Nell’ambito delle limitazioni alla guida previste per titolari di patente di categoria B durante il primo anno di conseguimento (art. 117 del c.d.s.), si introduce il limite di potenza specifica per le autovetture elettriche o ibride plugin (veicoli ibridi con in più la possibilità di ricaricare il “pacco batterie” attraverso la spina, funzionalità tipica dei veicoli 100% elettrici) di 65 kW/t, compreso il peso della batteria. Attraverso l’introduzione del comma 8 ter all’art. 126 del c.d.s. (durata e validità patenti) si prevede che qualora una patente di guida sia scaduta da più di 5 anni, la conferma della sua validità sia subordinata anche all’esito positivo di una prova di guida finalizzata a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica, una ricevuta di prenotazione della prova di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. Se, nel giorno prescritto, il conducente non si presenta alla prova, o nel caso di esito negativo della stessa, la patente è revocata.
Sospensione incremento di pedaggi autostradali (art. 7, co. 4) È sospeso l’incremento dei pedaggi delle autostrade A24 e A25 dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 e, comunque, non oltre la conclusione della
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NON ESSERE UNA GOCCIA NELL’OCEANO
per la tua comunicazione su Apinforma contatta:
ufficio@scriptamanent.sm | 0432 505 900
verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell’attuale rapporto concessorio, qualora dovesse avvenire prima della richiamata data.
Per il testo del decreto e altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Scadenze aziendali del mese di luglio 2022 -
il calendario delle scadenze per il mese di luglio 2022
Venerdì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione e trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di giugno. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
Sabato 16 (posticipa a lunedì 18) IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di giugno. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata nei periodi precedenti, non dovesse essere superiore ad € 25,82, il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 5^ rata dell’Iva, relativa al 2021 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2022 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente;
redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 26,23 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
Lunedì 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di giugno. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi relativi al secondo trimestre 2022.
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I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
Sabato 30 (posticipa a lunedì 22 agosto) RIMBORSO/COMPENSAZIONE INFRANNUALE IVA - Scade il termine per la presentazione telematica del modello per la richiesta di rimborso/ compensazione dell’Iva a credito relativa al secondo trimestre 2022. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI PERSONE FISICHE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2021 e del primo acconto per il 2022, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche, con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2021 e del primo acconto per il 2022, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone, con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOGGETTI IRES - Scade il termine di versamento del saldo per il 2021 e del primo acconto per il 2022 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti Ires, il
cui periodo d’imposta si è chiuso il 31.12.2021 beneficiando della proroga di 180 giorni. DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2021. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali ed indicando il codice tributo 3850, con la maggiorazione dello 0,40%. STUDI DI SETTORE - Scade il termine per effettuare il versamento dell’Iva relativa all’adeguamento dei ricavi agli ISA e dell’eventuale aumento del 3%, con la maggiorazione dello 0,40%. RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA - Scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019, con la maggiorazione dello 0,40%. CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° luglio 2022 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 giugno 2022. ESTEROMETRO - Scade il termine per la trasmissione telematica dell’esterometro, riferito alle operazioni del secondo trimestre 2022. LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del trimestre precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS. (PZ)
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