Apinforma 11/2024

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numero 11 15 giugno 2024

Industria 5.0

Rottamazione del magazzino

Documenti e-DAS ed e-AD

Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2024

Patente a crediti

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on the right traCk

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Nova Gorica e Zagabria, InRail si avvale oggi di un organico di oltre 230 dipendenti tra Istruttori accreditati per la formazione del Personale, agenti esperti per le attività di veri ca tecnica, di condotta e di formazione treno, nonché di una sala operativa multilingue incaricata di organizzare e presidiare il trafco che si interfaccia costantemente con le reti ferroviarie italiane ed estere, clienti, fornitori e altre Imprese. Controllata da S.T.R. 2 S.p.A. e soggetta alla Direzione e Coordinamento

di Autostrada del Brennero S.p.A., InRail è partner delle Imprese Ferroviarie RTC e Lokomotion.

UDINE | GENOVA | NOVA GORICA | Z AGABRIA

Industria 5.0

pronto

il deCreto attuativo

pREMESSA

Con il decreto attuativo del Ministero delle Imprese e Made in Italy e Ministero dell’Economia e delle Finanze in fase di pubblicazione, diventa operativo il Piano Industria 5.0, finanziato dalla Commissione Europea con una dote di 6,3 miliardi di euro. Il Piano è focalizzato su progetti di investimento da realizzarsi nel 2024 e nel 2025, diretti all’acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, che comportino una riduzione dei consumi energetici. Il sostegno governativo ricalca il precedente Piano Industria 4.0 e prevede diverse misure di credito d’imposta condizionati al raggiungimento di specifiche percentuali di riduzione dei consumi energetici.

SOGGETTI INTERESSATI

I crediti d’imposta sono riconosciuti alle sole imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Non assume alcuna rilevanza la veste giuridica assunta, sono quindi comprese ditte individuali e società di ogni tipologia, a patto che realizzino un reddito d’impresa. Sono conseguentemente esclusi i titolari di redditi di lavoro autonomo.

Possono accedere ai benefici anche i contribuenti forfettari.

L’accesso ai crediti d’imposta è subordinato al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Sono invece escluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali o destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001.

L’INvESTIMENTO

Beni materiali e immateriali

Gli investimenti oggetto di agevolazione sono gli

stessi rientranti nel piano Industria 4.0 di cui alle tabelle A e B allegate alla legge di bilancio 2017, a condizione che siano usati in progetti di innovazione che portino ad una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure di almeno il 5% conseguito in relazione ad un determinato “processo interessato”.

Per processo interessato si deve intendere i procedimenti tecnici, le fasi di lavorazione e attività correlate e integrate nella catena di valore, che utilizzano delle risorse finalizzate alla produzione di un prodotto o servizio o di una parte essenziale dello stesso.

Gli investimenti realizzati devono rimanere all’interno dell’azienda almeno per un arco temporale di 5 anni.

L’agevolazione riguarda sia beni acquisiti in proprietà sia tramite contratti di leasing, in quest’ultimo caso il beneficio spetta all’utilizzatore.

Oltre agli investimenti sopra indicati sono compresi anche software e applicazioni per il monitoraggio dei consumi e dell’energia autoprodotta o che introducono meccanismi di efficienza energetica; nonché, se acquisiti unitamente a questi, software per la gestione dell’impresa.

Sono comprese anche le spese per la formazione del personale utile all’acquisizione di competenze tecnologiche rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Queste sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti in beni materiali e immateriali e fino al massimo di 300.000 euro. Le attività formative devono essere erogate da soggetti esterni che saranno individuati da apposito decreto. Quest’ultima agevolazione sarà analizzata in un prossimo approfondimento.

Impianti fotovoltaici

Sono compresi anche gli investimenti in impianti per la produzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo (escluse le biomasse). A questo proposito, con riferimento agli impianti fotovoltaici, sono compresi solo i pannelli solari inseriti nel registro ENEA, prodotti in ambito comunitario e classificati secondo tre livelli di alta efficienza.

Più precisamente sono ammissibili solo gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12

comma 1, lettera a), b) e c) del D.L. 181/2023 ovvero:

a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;

b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

c) moduli prodotti negli Stati membri UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Gli investimenti di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta con importi maggiorati al 120% e 140% del relativo costo.

Tutti gli investimenti possono essere fatti tramite acquisizione diretta o in leasing, in quest’ultimo caso il beneficio spetta all’utilizzatore.

INvESTIMENTI

ESCLUSI

Non possono essere oggetto di agevolazione gli investimenti destinati ad attività connesse ai combustibili fossili, alle discariche di rifiuti, inceneritori, impianti di trattamento meccanico biologico, attività caratterizzate dalla produzione di un’elevata dose di inquinanti classificabili come rifiuti speciali e gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili, questi ultimi tipici delle concessioni pubbliche.

Non possono inoltre accedere al credito d’imposta Industria 5.0 le imprese destinatarie di sanzioni interdittive. È richiesto che i beneficiari siano in regola con le normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

L’AGEvOLAzIONE

Il credito d’imposta è parametrato ai volumi di investimento e alle percentuali di risparmio energetico ottenuto.

1. Le aliquote riconosciute in presenza di una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o non inferiore a 5% dei processi interessati dall’investimento sono:

2. Le aliquote per una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva o superiore al 10% dei processi interessati dall’investimento sono:

Investimento fino a 2.5 milioni di euro 40%

Investimento da 2.5 a 10 milioni di euro 20%

Investimenti da 10 a 50 milioni di euro 10%

3. Per riduzioni superiori al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva o superiore al 15% dei processi interessati dall’investimento, le aliquote sono:

Investimento fino a 2.5 milioni di euro 45%

Investimento da 2.5 a 10 milioni di euro 25%

Investimenti da 10 a 50 milioni di euro 15%

La riduzione dei consumi, calcolata su base annua, deve considerare i consumi registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo stesso.

Per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico è individuato considerando i consumi medi annui riferibili “a uno scenario controfattuale”. Su questi aspetti il ministero dovrà fornire i relativi chiarimenti con specifico provvedimento.

CERTIFICAzIONI

E COMUNICAzIONI

Comunicazioni

Investimento fino a 2.5 milioni di euro 35%

Investimento da 2.5 a 10 milioni di euro 15%

Investimenti da 10 a 50 milioni di euro 5%

L’accesso al beneficio fiscale non sarà automatico ma spetterà solo se prenotato e preventivamente autorizzato, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). In realtà le comunicazioni da fare saranno due, una preventiva e una consuntiva dopo la realizzazione dell’investimento. È infatti richiesta una comunicazione ex ante, per prenotare i fondi utilizzando un modello standardizzato messo a disposizione da GSE. Questo primo modello descriverà il progetto d’investimento e l’ammontare di spesa previsto. Il Mimit trasmetterà quotidianamente l’elenco delle imprese ammesse e il relativo beneficio concesso. A investimento completato seguirà una seconda comunicazione, da inviare entro il 31 dicembre 2025 a conferma dell’investimento effettuato. Tra le due sono richieste delle comunicazioni periodiche di cui diremo in seguito.

Certificazioni tecniche

A queste comunicazioni devono essere affiancate

anche due certificazioni rilasciate da professionisti indipendenti attestanti:

- la prima, la riduzione dei consumi energetici conseguibili attraverso gli investimenti programmati;

- la seconda, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto indicato nella prima certificazione e i risultati ottenuti. Per le spese di certificazione alle PMI è riconosciuto un aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, nei limiti dell’importo massimo annuo agevolabile.

Il GSE trasmetterà all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’indicazione del credito utilizzabile in compensazione.

Certificazioni fiscali

Oltre alla documentazione sopra ricordata di natura tecnica, il decreto in argomento ha previsto anche un’ulteriore certificazione contabile finalizzata a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili. La certificazione contabile non dovrà essere trasmessa ma andrà conservata al fine di renderla disponibile, a pena di decadenza dal beneficio, in caso di controllo.

La sua funzione è di garantire la conformità delle spese al progetto e l’effettivo sostenimento dei costi, andrà rilasciata dal soggetto incaricato della revisione dei conti o da un revisore esterno per le imprese non obbligate alla revisione legale.

Anche per questa certificazione è riconosciuto in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, nel limite del massimo annuo.

Riferimenti normativi in fattura

Come per gli investimenti 4.0 anche per questi investimenti le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni dovranno riportare il riferimento normativo dell’agevolazione, utilizzando ad esempio la seguente dicitura: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 38, D.L. n. 19/2024”.

COMUNICAzIONI pERIODIChE

Oltre alle comunicazioni e certificazioni di cui sopra, abbiamo anticipato che l’impresa dovrà trasmettere ulteriori comunicazioni periodiche volte a confermare l’avanzamento dei lavori, in particolare:

- entro 30 giorni dalla comunicazione di prenotazione, una comunicazione contenente gli estremi delle fatture e dei pagamenti a titolo

di acconto eseguiti nella misura almeno del 20%;

- entro il 31.12.2024 una comunicazione contenente gli estremi delle fatture, relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto di almeno il 50% del costo di acquisizione degli investimenti agevolati nel caso in cui il progetto venga completato entro il 30 aprile 2025. A seguito del completamento del progetto e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa dovrà trasmettere la comunicazione di completamento già citata in precedenza con l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti.

L’INTERCONNESSIONE

Anche per questa agevolazione è richiesta l’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Più precisamente affinché un bene possa essere considerato interconnesso è necessario che:

- scambi informazioni con sistemi interni quali il gestionale, sistemi di pianificazione, di progettazione e sviluppo e/o esterni quali clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo, per mezzo di un collegamento basato su specifiche che siano documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);

- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP).

Solo quando il bene diventa effettivamente connesso al sistema aziendale è possibile beneficiare del credito d’imposta.

LA COMpENSAzIONE

La fruizione dell’agevolazione prevede l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta decorsi 5 giorni dalla trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte del GSE, dell’elenco delle imprese beneficiarie ed entro il 31 dicembre 2025. Il credito non utilizzato entro il 31.12.2025 sarà recuperabile in 5 rate annuali di pari importo. Si tratta quindi di una procedura a maglie strette per venire incontro alle esigenze richieste dal PNRR.

Per l’agevolazione in argomento non si applica il limite di 2.000.000 euro di cui all’art. 34 della legge 388/2000 né il limite di 250.000 euro di cui al comma 53 dell’art. 1 della legge 244/2007. Non opera neppure la previsione dell’art. 31 del D.L. 78/2010 che vieta le compensazioni in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori superiori a 1.500 euro.

LA NATURA DEL CREDITO D’IMpOSTA

Il credito d’imposta:

- non è soggetto a tassazione ai fini Irpef, Ires e Irap;

- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;

- è cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi investimenti a meno che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto;

- non è cumulabile con il credito d’imposta Industria 4.0.

Il piano Industria 5.0 non elimina il 4.0 che resterà in vigore a favore dei soggetti che effettuano investimenti in digitalizzazione che però non producono un predeterminato risparmio energetico.

Le due agevolazioni come appena visto, non sono cumulabili tra loro.

Considerato che per molti beni continua ad essere riconosciuto il credito d’imposta Industria 4.0 si dovrà valutare quale credito scegliere considerando:

- le diverse misure del credito d’imposta, più generose per l’Industria 5.0;

- le diverse tempistiche di utilizzo;

- le procedure e certificazioni richieste, più complesse per l’Industria 5.0.

Le agevolazioni 5.0 non sono inoltre cumulabili con altre agevolazioni finanziate con fondi europei. Il credito non può essere ceduto o trasferito, neppure all’interno del consolidato fiscale.

Il credito può essere ridotto proporzionalmente se i beni agevolati, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento dell’investimento, sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’attività d’impresa o anche destinati a stabilimenti diversi da quelli che hanno originato l’agevolazione, o ancora a fronte del mancato esercizio dell’opzione per il riscatto del leasing.

LA SOSTITUzIONE

Al pari di quanto prevista per l’Industria 4.0 la sostituzione dei beni agevolati con uno che rientri sempre nelle tabelle A o B, non determina la perdita del beneficio per le residue quote. Con riferimento a quest’ultimo caso, qualora il nuovo investimento abbia un costo inferiore a quello originario, la fruizione del beneficio continua con riferimento alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Di seguito si riporta l’elenco dei beni agevolati inclusi nelle Tabelle A e B.

ALLEGATO

A (ARTICOLO 1, COMMA 9)

Beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

- macchine utensili per asportazione,

- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,

- macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime,

- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,

- macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l’imballaggio,

- macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),

- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,

- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,

- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,

- macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici),

- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),

- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,

- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,

- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,

- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,

- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,

- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),

- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti,

- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità:

- sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,

- altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,

- sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodot-

ti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,

- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,

- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification),

- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,

- strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,

- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,

- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),

- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti

pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore,

- dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,

- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

ALLEGATO B

(ARTICOLO 1, COMMA 10)

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics),

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione,

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing),

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di

produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali,

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing),

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto,

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem),

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device,

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la

veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore

di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali;

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;

- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;

- software piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

(pz)

Rottamazione del magazzino

iStituiti

i nuovi CodiCi tributo

La legge Finanziaria per il 2024, legge n. 213 del 30 dicembre 2023, ha riproposto la possibilità di regolarizzare le risultanze del magazzino secondo modalità già previste in passato dalla Finanziaria 2000. La risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 30 del 17 giugno 2024 ha istituito i codici tributo necessari per il versamento dell’imposta sostitutiva, offrendoci così la possibilità di ritornare sull’argomento.

La possibilità di rottamare il magazzino è riservata a tutti gli esercenti attività d’impresa, ad esclusione dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali. La regolarizzazione consente di adeguare il magazzino attraverso l’eliminazione o l’iscrizione di nuovi valori o quantità alle rimanenze iniziali, adeguandole alla reale situazione del contribuente. È quindi consentito adeguare i valori delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse. Sono interessate le rimanenze di cui all’art. 92 del TUIR vale a dire prodotti finiti, merci, materie prime, sussidiarie e semilavorati relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, in genere trattasi quindi delle esistenze iniziali al 1° gennaio 2023. Sono invece escluse le opere, forniture e servizi, comprese quelle di durata ultrannuale di cui all’art. 93 del TUIR.

La regolarizzazione attraverso la riduzione delle esistenze iniziali può avvenire versando l’Iva corrispondente e il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito e sull’Irap, che sarà comunque indeducibile ai fini fiscali. L’iscrizione di esistenze iniziali richiede invece il versamento della sola imposta sostitutiva.

ELIMINAzIONE

DI ESISTENzE INIzIALI

In questi casi si è in presenza di sopravalutazio-

ni del magazzino fatte in passato finalizzate a far emergere utili fittizi e nascondere perdite d’esercizio.

La regolarizzazione prevede il versamento: - dell’Iva determinata in base all’aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione non ancora disponibile. L’aliquota media, considerando l’esistenza di operazioni non soggette ad Iva, sarà determinata dal seguente rapporto:

Iva relativa alle operazioni al netto di quelle sulla cessione cespiti

volume d’affari

- di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, pari al 18%, calcolata sulla differenza tra il valore calcolato ai fini Iva e il valore delle esistenze iniziali eliminato.

ISCRIzIONE

DI ESISTENzE INIzIALI

In base ai chiarimenti forniti in passato non è consentita l’iscrizione di valori precedentemente sottostimati ma ci deve essere un effettivo aumento di quantità, diversamente si tratterebbe di una sorta di rivalutazione. La regolarizzazione in questi casi comporta il versamento della sola imposta sostitutiva del 18% non essendo dovuto alcun versamento ai fini Iva.

L’importo dovuto dovrà essere versato in due rate di pari importo, la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte per il periodo 2023 e la seconda per il saldo per il 2024.

I nuovi codici tributo sono:

- “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA - articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

- “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

- “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta so-

stitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP - articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”; - “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”; “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

Detti codici devono essere indicati nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento e il numero della rata oggetto di pagamento.

Il riallineamento avrà valenza sia fiscale che civile e non produrrà effetti sui profili sanzionatori. Ciò significa che l’allineamento non consente di far scattare norme penali - tributarie ed inoltre produce effetti anche sui processi verbali di contestazione (PVC), notificati fino alla data di entrata in vigore della finanziaria in argomento e, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione, nonché del contenzioso.

La procedura si perfeziona con l’indicazione di questa scelta nella dichiarazione dei redditi e l’eventuale mancato pagamento del dovuto sarà recuperato dall’amministrazione finanziaria mediante iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, gravato di sanzioni e interessi.

(pz)

Documenti e-DAS ed e-AD

prorogato

l’invio telematiCo al 1° novembre 2025

Con la determinazione direttoriale prot. 345801 dello scorso 11 giugno, l’Agenzia delle Dogane ha prorogato al 1° novembre 2025 la decorrenza dell’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica:

- dell’e-DAS nazionale per i trasferimenti nel territorio dello Stato dei prodotti assoggettati diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, della determinazione direttoriale protocollo n. 285111/RU del 27 giugno 2022, nonché dei prodotti assoggettati condizionati. Il dif-

ferimento - si legge nelle premesse del provvedimento - interessa l’emissione dell’e-DAS nazionale per il trasporto di gas di petrolio liquefatti per carichi non predeterminati e per i prodotti assoggettati diversi da quelli di cui al sopra richiamato articolo 1, comma 1 della determinazione ADM, nonché per le spedizioni di prodotti assoggettati condizionati. - dell’e-AD, per la circolazione in sospensione dei prodotti soggetti alle altre imposizioni indirette previste dal TUA. In questo, il differimento è stato motivato con l’esigenza di approfondire l’analisi di impatto dell’estensione dell’obbligo di presentazione dell’e-AD per oli lubrificanti e bitumi, dal punto di vista sia tecnico sia normativo, al fine di valutarne gli effetti sul sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

(C)

Indice mensile rivalutazione

t.f.r. maggio 2024

(C)

Patente a crediti

preSentato al miniStero

doCumento unitario

delle aSSoCiazioni imprenditoriali

A cura di Confapi Aniem

Le Associazioni Imprenditoriali hanno presentato al Ministero del Lavoro un documento unitario sulle modifiche da apportare al decreto attuativo relativo alla patente a crediti. Di seguito una sintesi delle considerazioni di carattere politico che accompagnano un documento tecnico con le proposte emendative.

Revoca e sospensione: l’impossibilità di operare per dodici mesi di fatto comporta la chiusura dell’azienda (e, a cascata, di quelle che svolgono attività connesse). I due provvedimenti (di revoca e sospensione) sono, invece, adottati senza la necessaria ponderazione tra gravità dell’illecito e della sanzione: essi, infatti, sono emanati a fronte di comportamenti che, nel caso della revoca, costituiscono errori formali senza alcuna forma di tutela giudiziale e di possibilità di regolarizzazione e, nel caso della sospensione, sulla base di provvedimenti sanzionatori non definitivi.

Procedimento di sospensione per “colpa grave”: Posto che la conseguenza della sospensione è il blocco non di un solo cantiere o di una sua parte, ma dell’intera attività dell’impresa (fino a 12 mesi), è evidente che la gravità del provvedimento

dev’essere commisurata alla significativa, specifica e diffusa illegalità dell’impresa e non può far riferimento ad accadimenti limitati ad un cantiere (adeguatamente gestibili con gli strumenti ordinari, a partire da quello previsto nell’art. 14 del D.lgs. 81/2008). La previsione della colpa grave deve escludere espressamente eventi non riconducibili in via esclusiva al datore di lavoro o laddove vi sia la violazione di precise disposizioni aziendali.

Possibilità di incremento del punteggio: la logica recuperatoria deve necessariamente prevalere su quella sanzionatoria. Il decreto deve contemplare il maggior numero possibile di azioni volte al concreto miglioramento del livello di sicurezza sul lavoro. Si richiede pertanto di aumentare notevolmente le ipotesi che consentono di acquisire un punteggio aggiuntivo, sia in sede di richiesta della patente a crediti sia successivamente a tale momento, durante la vita dell’azienda.

In particolare, occorre garantire il riconoscimento della continuità di presenza sul mercato (sia dalla costituzione dell’azienda sia dopo il rilascio della patente - in modo automatico -, a prescindere dalle modifiche societarie della forma giuridica e della ragione sociale), la dimensione aziendale e valorizzare notevolmente l’impegno per la prevenzione, l’andamento infortunistico, i riconoscimenti dell’Inail, etc.

Recupero del punteggio perso a seguito di decurtazione che comporta la perdita della facoltà di operare nei cantieri: il recupero del punteggio non può essere affidato al solo strumento della formazione per chi ha causato l’evento, occorrendo integrare con altre azioni che introducono elementi migliorativi della sicurezza.

SOA: rinnovo per la Edilverde Srl

i Settori operativi prinCipali

Sono le CoStruzioni edili

e Stradali

L’impresa Edilverde Srl, con sede a Martignacco in via Malignani n. 12, è attiva dal 1997 nel campo dell’edilizia pubblica e privata ed opere su tutto il territorio regionale.

L’azienda è gestita da Alessandro Zanini e dal figlio Daniele e attualmente spazia tra realizzazioni civili ed industriali, opere stradali e pavimentazioni, realizzazione di urbanizzazioni ed infrastrutture ed opere di difesa idraulica, servizi invernali, servizi stradali di pronto intervento e trasporti conto terzi.

di Budoia: recupero 1° piano ex latteria Santa Lu-

Grazie alla disponibilità di un proprio impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi, autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., svolge campagne di recupero in operazione R5 di rifiuti inerti aventi i seguenti codici CER: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 04,17 08 02, 17 09 04, 10 12 06, 10 12 08, 10 13 11, 01 04 08, 01 04 13.

È iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle seguenti categorie: 1F raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale; 1F attività di spazzamento meccanico; 2-bis e 4F raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. È inoltre in possesso delle seguenti certificazioni: ISO 9001:2015 n. 8298 rilasciata da WCS, ISO 45001:2018 n. OHS-3461 rilasciata da RINA, ISO 14001:2015 n. EMS-7425/S rilasciata da RINA, ISO 39001:2012 n. RTS-46/18/S rilasciata da RINA.

È iscritta anche nella White List della Prefettura ed ha ottenuto dall’AGCM il rating di legalità con il punteggio *++.

In questo periodo ha rinnovato la propria attestazione SOA nelle categorie OG1 classifica III-bis, OG3 classifica V, OG6 classifica III e OG8 classifica I. Potrà eseguire fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro edifici civili e industriali (OG1) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Castello di Duino: restauro delle facciate interne del castello e rifacimento terrazza Sala Cavalieri (2023)
Comune
cia (2021)

Inoltre, potrà eseguire fino ad un importo massimo di 6.198.000 euro strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (OG3) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. È abilitata ad eseguire fino ad un importo di 1.239.600 Euro: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (OG6) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il “servizio idrico integrato”

ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi; e opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (OG8), fino ad un importo di 309.600 Euro, categoria che riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.

Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.

Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.

(CS)

Foresteria di Ampezzo: lavori di realizzazione di una “Foresteria” a servizio del Centro Sportivo del Capoluogo (2023)

Indirizzi del Ministero sull’affidamento diretto

poSSibile

la proCedura negoziata al poSto

dell’affidamento diretto

Il codice dei Contratti (D.lgs. 36/2023) all’Allegato I.1 del definisce l’affidamento diretto come: “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, co. 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”, prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Invece, il ricorso alla procedura negoziata deve avvenire nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, co. 1 lett. c) e d) del codice, in particolare per gli appalti di lavori:

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori econo-

mici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie (euro 5.538.000);

In riferimento alla possibilità di indire una procedura negoziata in luogo di un affidamento diretto una stazione appaltante ha richiesto al supporto giuridico del Ministero Infrastrutture e Trasporti che con il parere del 3 giugno 2024, n. 2577 che ha dato alcuni chiarimenti e precisazioni nel caso di appalti sottosoglia dei 150.000 euro se è possibile ricorrere alle procedure negoziate anziché all’affidamento diretto.

Nel rispondere al quesito il Supporto Giuridico ha richiamato il Parere dello stesso MIT del 26 febbraio 2024, n. 2301 e la Circolare sempre del Ministero del 20 novembre 2023, n. 298, nella quale è stata confermata la possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall’art. 50 del d.Lgs. n. 36/2023. Si tratta di un indirizzo verso le procedure “pro concorrenziali” tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate

Quindi, secondo il Ministero, la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata, anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l’affidamento diretto, va esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice che impone, tra l’altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività, tenendo conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall’art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall’art. 12 del Codice dei contratti.

Rimane però, conclude il MIT, la necessità di mo-

tivare adeguatamente la decisione di adottare una procedura negoziata in luogo dell’affidamento diretto anche in considerazione dell’allungamento

dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da tale scelta.

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

ESCLUSIONE

pER MANCATO vERSAMENTO TASSE E CONTRIBUTI

SOLO IN pRESENzA DI vIOLAzIONI SIGNIFICATIvE E DEFINITIvAMENTE

ACCERTATE

In un recente parere di precontenzioso (n. 234/2024), l’Anac precisa che, ai fini dell’esclusione da una gara, il valore della violazione per mancato versamento di tasse e contributi deve essere almeno pari a 35.000 euro e deve rappresentare almeno il 10% del valore dell’appalto. Ciò in coerenza con quanto previsto dal nuovo Codice Appalti.

Tali violazioni, precisa l’Autorità, non possono essere peraltro oggetto di esclusione automatica ma devono essere comunque valutate dalla stazione appaltante. L’Anac, infine, richiama la necessità di adottare il provvedimento di esclusione solo in presenza di “violazioni definitivamente accertate”.

ANAC: pOSSIBILI

AFFIDAMENTI DIRETTI

pER ACCORDI QUADRO

FINO A 150.000 EURO

Con un Comunicato dello scorso 7 giugno, il Presidente dell’Anac ha precisato che anche gli accordi quadro possono essere oggetto di affidamento diretto.

In particolare, si evidenzia che “nessuna attuale disposizione del codice sembra vietare il possibile ricorso all’affidamento diretto di un accordo quadro, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a ) e b), ossia nel caso di lavori il cui importo massimo stimato per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 150.000 euro e nel caso di servizi, ivi compresi i

servizi di ingegneria e architettura, o forniture il cui importo massimo stimato sempre per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 140.000 euro, e sempre che non ricorra un interesse transfrontaliero certo”.

L’Autorità rileva comunque di aver riscontrato un’applicazione spesso distorta degli accordi quadro che devono essere limitati ad attività standardizzabili, supportate da progetti e con prestazioni identificabili.

“I contratti attuativi non possono, infatti, apportare modifiche tali da alterare la natura generale dell’accordo quadro, dovendo restare immutati gli elementi essenziali in esso descritti, con sufficiente precisione, nelle specifiche tecniche/progettuali. Un corretto ricorso a tale strumento contrattuale deve, inoltre, prevedere uno stretto legame tra quest’ultimo e gli strumenti di pianificazione e programmazione e non può, al contrario, come talvolta riscontrato, sopperire ad una sostanziale incapacità programmatica delle stazioni appaltanti”.

L’Anac richiama, inoltre, al rispetto del principio di rotazione che vieta l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti rientrino nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere, o nello stesso settore di servizi. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia, “con proprio provvedimento, ripartito gli affidamenti in fasce in base al valore economico, il divieto di affidamento o di aggiudicazione, conseguente al rispetto del principio di rotazione, troverà applicazione con riferimento a ciascuna fascia”.

Si esprime infine l’auspicio che le stazioni appaltanti procedano “alla consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell’accordo quadro”.

FIDEIUSSIONE

pER ANTICIpAzIONE

CONTRATTUALE SENzA IvA

In un parere reso lo scorso 3 giugno (n. 2717), il Ministero Infrastrutture ha precisato che l’IVA non deve essere considerata nell’importo totale

della polizza fideiussoria da presentare per l’ottenimento dell’anticipazione contrattuale. Da questo consegue come, in tale importo debba essere apprezzato il solo valore del contratto di appalto, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione. Non risulterebbe quindi conforme a legislazione di riferimento, l’eventuale richiesta di una Pubblica Amministrazione che volesse pretendere diversamente, assommando cioè impropriamente l’IVA all’importo capitale dell’anticipazione.

STAzIONI AppALTANTI:

DAL 1° LUGLIO STOp

A QUALIFICAzIONE

CON RISERvA

Con il 1° luglio 2024 scade la qualificazione “con riserva” finora operante per le stazioni appaltanti (province e città metropolitane, comuni capoluogo di provincia e delle regioni, unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento).

Le stazioni appaltanti che non abbiano ancora provveduto, dovranno inviare l’istanza per la qualificazione “a regime”, che può essere presentata mediante il servizio “Qualificazione stazioni appaltanti”, disponibile nel sito istituzionale dell’Anac. Le indicazioni sono contenute nel comunicato del Presidente dell’Anac approvato il 12 giugno 2024. Per l’attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti saranno prese in considerazione sia le procedure di affidamento nel quinquennio di riferimento 2018- 2022, sia quelle relative al periodo nel quale la stazione appaltante ha beneficiato della qualificazione con riserva, al fine di consentire, per l’attribuzione del livello di qualificazione, la valorizzazione dell’esperienza maturata nel periodo della riserva.

DECRETO CASA:

GLI INTERvENTI CORRETTIvI

ANTICIpATI DA SALvINI

Come anticipato, il “Decreto casa” (n. 69/2024) si avvia a svolgere il suo iter parlamentare di conversione in legge e il Ministro Salvini ha già preannunciato alcune proposte di modifica che saranno oggetto di specifici emendamenti. Gli interventi modificativi prevedono, in particolare quanto segue:

- le tolleranze edilizie tra il 2% e il 5% introdotte per la sanatoria del pregresso diventano permanenti, applicabili pertanto anche per tutti gli edifici successivi;

- il rafforzamento del cambio di destinazione d’uso, consentendo la possibilità per il pro-

prietario di un locale posto al piano terra di cambiare la destinazione d’uso per ricavarne un’abitazione;

- la semplificazione della sanatoria per piccole difformità risalenti a prima del 1977 per le quali non ci sia più documentazione disponibile;

- la limitazione temporale del periodo di 10 anni entro il quale le Regioni possono annullare il permesso di costruire concesso dal comune, avvalendosi del loro potere sostitutivo;

- la diminuzione dei limiti minimi di superficie e dell’altezza ai fini dell’abitabilità: si propone di consentire l’abitabilità anche ai cd. “micro appartamenti”:

per una persona: non meno di 20 mq (oggi: 28 mq) per due persone: non meno di 28 mq (oggi: 38 mq).

Si richiede, inoltre di rendere abitabili i locali con un’altezza interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite minimo di 2,40 metri;

- interventi a sostegno dell’edilizia residenziale pubblica attraverso la valorizzazione del patrimonio pubblico non utilizzato. Si intende affidare al Ministero delle infrastrutture il compito di adottare un Piano nazionale tramite il riordino e la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale e sociale, il “Piano casa Italia”, individuando nuovi modelli di cooperazione pubblico-privato che consentano di coinvolgere i principali operatori del mercato del credito con una vocazione sociale - il riferimento è, in particolare, ai cosiddetti “fondi pazienti” - nel finanziamento dei progetti di edilizia residenziale e sociale.

MINISTERO DEL LAvORO: MODELLO TELEMATICO pER RAppORTO BIENNALE

pARI OppORTUNITÀ

Dal 4 giugno 2024 è disponibile sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il nuovo modello telematico per la presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti. In base alle norme vigenti, le aziende che occupano più di cinquanta dipendenti nel complesso delle proprie sedi, dipendenze ed unità produttive, redigono un rapporto unico, nel quale sono fornite le informazioni relative a tutti gli occupati. La presentazione del rapporto è effettuata a cura del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato.

HORION

"Nel contesto lavorativo attuale, è emerso da una recente indagine del Sole24ore, quanto le dinamiche comunicative in azienda condizionino la produttività. L’81% dei lavoratori afferma di subire conseguenze importanti sul proprio stato fisico e sul rendimento professionale. Il welfare in azienda, se pienamente condiviso, può migliorare significativamente la proattività all’interno dell’azienda. HORION ha come obiettivo quello di accompagnare le imprese e le persone in un percorso di consapevolezza tramite l’innovazione, legata ai due core che operano sinergicamente:

HORION ACADEMY SUITE

HORION LONGEVITY &WELLNESS

I corsi di formazione di Horion Academy Suite valorizzano il rapporto esaltando l'interazione umana invitando i partecipanti a migliorare la proattività in azienda. Le tecnologie della Longevity consentono un profondo rilassamento. È stato provato scientificamente che l’utilizzo continuato di terapie come il Floating, possa portare ad una diminuzione dello stress, della depressione e dell'ansia, grazie alla deprivazione sensoriale che priva il sistema nervoso centrale da ogni forma di stimolo esterno.

CORTE DI GIUSTIzIA

EUROpEA: SÌ AL DANNO

pER pERDITA DI ChANCE

IN CASO DI ESCLUSIONE ILLEGITTIMA

Con una sentenza del 6 giugno u.s. (C-547/22) la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che l’offerente illegittimamente escluso da una procedura di aggiudicazione può chiedere un risarcimento danni per perdita di opportunità.

Il caso specifico riguardava l’esclusione di un consorzio da una gara indetta dalla federazione calcistica slovacca, per mancanza dei requisiti inerenti alla capacità economica e finanziaria, con la conseguente aggiudicazione ad altro soggetto, unico offerente rimasto in gara; l’esclusione del consorzio veniva poi annullata dai giudici nazionali.

La Corte slovacca ha interpellato la Corte di giustizia UE domandando se la direttiva sulle procedure di ricorso in materia di appalti pubblici sia di ostacolo alla normativa o alle prassi nazionali slovacche, le quali sembrano non ammettere la possibilità, in favore di un offerente illegittimamente escluso, di essere indennizzato per il danno subito a causa della perdita dell’opportunità di partecipare alla procedura di aggiudicazione dell’appalto.

I Giudici europei hanno evidenziato che la direttiva impone agli Stati membri di accordare un risarcimento ai soggetti lesi da una violazione del diritto dell’Unione Europea in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Consegue che, in mancanza di indicazioni che distinguano differenti categorie di danno, la direttiva riguarda qualsiasi tipologia di danno subito da tali soggetti, incluso quello derivante dalla perdita dell’opportunità di partecipare alla procedura di aggiudicazione.

A tal riguardo la Corte hanno altresì rilevato che, se è vero che un danno può risultare dal mancato ottenimento di un appalto pubblico e concretizzarsi in un lucro cessante, è al contempo possibile che l’offerente che sia stato illegittimamente escluso subisca un danno distinto, corrispondente all’opportunità perduta di partecipare alla proce-

dura di aggiudicazione, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.

Pertanto, la direttiva europea contrasta con qualsiasi normativa o prassi nazionale che non ammetta per principio la possibilità di indennizzare un offerente illegittimamente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il danno subito a causa della perdita dell’opportunità di partecipare a tale procedura ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.

Con riferimento all’utilizzo del credito d’imposta per investimenti non ancora realizzati al momento della presentazione della comunicazione, a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, sarà possibile presentare una o più comunicazioni integrative.

MERCATO IMMOBILIARE

IN CALO: - 23%

pER LE NUOvE COSTRUzIONI

L’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle Entrate rileva che le compravendite di abitazioni nel 1° trimestre del 2024 registrano una riduzione a livello nazionale che supera il 7% rispetto allo stesso periodo del 2023.

La quota di persone fisiche che hanno acquistato abitazioni ricorrendo a un mutuo ipotecario rimane al di sotto del 40%. Aumenta la quota di acquisti di prime case, ma solo poco più del 6% ha riguardato abitazioni di nuova costruzione: in particolare, si registra un calo dei volumi di scambio di abitazioni di nuova costruzione di quasi il 23% rispetto all’omologo trimestre del 2023.

Sul mercato nazionale, in questo primo trimestre del 2024, sono state compravendute quasi 155.000 abitazioni, circa 12.000 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023 (-7,2%). La flessione, riscontrabile in tutte le aree del Paese, è più marcata nelle aree del Nord (-9%) e del Centro (7,7%).

In calo anche le locazioni: nel primo trimestre sono state locate quasi 230.000 abitazioni, in calo tendenziale dell’1,8% rispetto allo stesso trimestre del 2023.

Sistema RO e-Transport

nuovi obblighi

per i traSporti da e per la romania

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 221/C del 20 giugno 2024 per ricordare che, a partire dal 1° luglio 2024, in Romania scatteranno le sanzioni legate al mancato utilizzo del sistema di trasporto elettronico RO e-Transport, per dichiarare i trasporti nazionali ad alto rischio fiscale e trasporti internazionali.

Nella prima versione, in vigore dal 1° gennaio 2023, l’impiego di questo sistema era stato previsto per le merci ad alto rischio fiscale sul territorio nazionale. Successivamente, a seguito di modifiche introdotte nel dicembre 2023, è stato esteso anche ai trasporti internazionali di merci in territorio rumeno.

Le merci di peso superiore a 500 kg o 10.000 RON sono soggette a dichiarazione obbligatoria nel sistema di trasporto elettronico RO, sia per il trasporto stradale nazionale di merci ad alto rischio che per quello internazionale.

Al fine di informare tutti i contribuenti che effettuano trasporti nazionali ad alto rischio fiscale e trasporti internazionali, il Ministero delle Finanze e l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione Fiscale hanno elaborato la Guida sul Sistema Nazionale dei Trasporti Elettronici (in lingua Rumena). Anche l’UNTRR (l’Unione nazionale dei Trasportatori in Romania) ha preparato un documento, che si allega (in lingua inglese).

Sul sito internet del Ministero delle Finanze Rumeno è disponibile la seguente descrizione degli adempimenti richiesti dal nuovo sistema, di cui riportiamo di seguito una traduzione informale.

“Per monitorare il trasporto delle merci, il sistema RO e-Transport preleverà dati dai propri sistemi di posizionamento nel caso in cui i veicoli adibiti al trasporto merci siano dotati di tali sistemi o da dispositivi terminali di telecomunica-

zione che utilizzano tecnologie di posizionamento e trasmissione di dati satellitari, su sul quale verrà installato il software messo a disposizione gratuitamente dal Centro Nazionale di Informazione Finanziaria del Ministero delle Finanze.

Quali spedizioni vengono monitorate

Le categorie di veicoli stradali soggetti a monitoraggio nel sistema di trasporto elettronico RO sono quelli che hanno una massa massima tecnicamente ammissibile di almeno 2,5 tonnellate, caricati con merci ad alto rischio fiscale con una massa lorda totale superiore a 500 kg o un valore totale di oltre 10.000 lei, relativi ad almeno una spedizione di merci oggetto di trasporto.

Chi deve utilizzare il sistema e-transport

A livello nazionale, gli obblighi di dichiarazione dei dati relativi al trasporto di merci ad elevato rischio fiscale ricadono su:

- il fornitore rumeno, in caso di transazioni interne;

- l’operatore economico che trasporta, carica e scarica merci ad alto rischio fiscale sul territorio della Romania.

gli obblighi di diChiarazione dei dati relativi al trasporto internazionale di merCi spettano:

- al destinatario indicato nella dichiarazione doganale di importazione, rispettivamente al mittente indicato nella dichiarazione doganale di esportazione, se si tratta di merci soggette a operazioni di importazione o di esportazione, a seconda dei casi;

- il beneficiario dalla Romania, in caso di acquisti intracomunitari di beni;

- il fornitore dalla Romania, in caso di consegne intracomunitarie di beni;

- al depositario, nel caso di beni oggetto di operazioni intracomunitarie in transito, sia per beni scaricati sul territorio rumeno per

deposito o per la formazione di una nuova spedizione da una o più spedizioni di beni, sia per merci caricate dopo il deposito o dopo la formazione di un nuovo trasporto sul territorio nazionale da una o più spedizioni di merci.

OBBLIGhI

DEL TRASpORTATORE

STRADALE

- garantire il trasferimento dei dati attuali di posizionamento del veicolo di trasporto, oggetto della dichiarazione, lungo tutto il percorso di trasporto delle merci oggetto di monitoraggio attraverso il sistema e-Transport RO

- dotare i veicoli di trasporto di dispositivi terminali di telecomunicazioni che utilizzano tecnologie di trasmissione e posizionamento dati satellitari

- rendere disponibile all’autista il codice UIT3 ricevuto, generato dal sistema e-Transport

RO, attraverso il quale vengono identificati i dati relativi a una spedizione di merci.”

Ricordiamo che le merci ad alto rischio fiscale sono le seguenti:

- Ortaggi, piante, radici e tuberi, alimenti, secondo i codici NC da 0701 a 0714

- Frutta, codici NC da 0801 a 0814

- Bevande alcoliche, codici NC da 2201 a 2208;

- Sale, zolfo, terra e pietre, gesso, calce e cemento, codici NC 2505 e 2517

- Abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o uncinetto, codici NC da 6101 a 6117

- Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o uncinetto, codici NC da 6201 a 6212 e i codici NC da 6214 a 6217

- Calzature ed altri articoli simili; parti di queste merci, secondo i codici NC da 6401 a 6405

- Ghisa, ferro e acciaio, secondo i codici NC 7213 e 7214.

(C)

La comunicazione ha radici profonde

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RO e-TRANSPORT applies to national road transport of goods with high fiscal risk and international road transport for all kind of goods

On 15 December 2023, a set of modifications to the Ro e-Transport System entered into force.

RO e-Transport is an electronic system that is used to monitor road transport of goods with a high fiscal risk, and international road transport of goods in Romania. The Ministry of Finance, through the National Fiscal Administration Agency and the Romanian Customs Authority, monitors the transport of goods on the national territory through the RO e-Transport System.

Goods over 500 kg or over 10,000 RON are subject to mandatory declaration in the RO eTransport System both for national and international road transport.

Sanctions for lack of declaration in the RO e-Transport System of all goods for international road transport (import/export transport operations in both EU and non-EU countries) will apply from 1 July 2024.

Who declares the goods related to international transport in the RO e-Transport System?

The following users are obliged to declare the goods related to international transport in the RO e-Transport System, the data relating to the consignor and the beneficiary, the name, characteristics, quantities, and value of the goods transported, the places of loading and unloading, and details regarding the means of transport used, as well as the generated UIT code:

a) The recipient registered in the import customs declaration, or the shipper registered in the export customs declaration, in the case of goods that are subject of import or export operations, as the case may be.

b) The Romanian beneficiary in case the transported goods are purchased from an EU country

c) The Romanian supplier in case the transported goods are delivered in an EU country

d) The owner of the warehouse, in case of goods in transit that are subject of the transaction within the EU, both for goods unloaded on Romanian territory for storage or for creating a new shipment of one or more consignments of goods, as well as for goods loaded after storage or after creating a new transport on the national territory from one or more shipments of goods

Who declares the goods with a high fiscal risk in the RO e-Transport System?

The following users are obliged to declare goods with a high fiscal risk in the RO e-Transport System, the data relating to the consignor and beneficiary, the name, characteristics, quantities, and value of the goods transported, the places of loading and unloading, and details regarding the means of transport used, as well as the generated UIT code:

a) The recipient registered in the import customs declaration, or the shipper registered in the export customs declaration, in the case of goods with a high fiscal risk that are subject of import or export operations, as the case may be.

b) The Romanian beneficiary in case the transported goods with a high fiscal risk are purchased from an EU country

c) The Romanian supplier in case the transported goods with a high fiscal risk are delivered in an EU country.

d) The owner of the warehouse, in case of goods with a high fiscal risk in transit that are subject of the transaction within the EU, both for goods unloaded on Romanian territory for storage or for creating a new shipment of one or more consignments of goods, as well as for goods loaded after storage or after creating a new transport on the national territory from one or more shipments of goods.

e) The economic operator, for goods with high fiscal risk owned and transported between the place of loading and the place of unloading, located on the national territory

f) The Romanian service provider, in case of commercial operations representing a nontransfer both for the goods unloaded on the territory of Romania for the provision of services, as well as for the resulting goods reshipped to the country of the commercial partner

g) The Romanian beneficiary, in case of commercial operations representing a non -transfer both for the goods shipped from Romania for the provision of services in a n EU member state, and for the resulting goods reshipped to Romania.

h) The Romanian client, in case of commercial operations that subscribe to the regime of stocks at the disposal of the client in the situation where Romania is the member state to which the goods were shipped or transported, both for the goods unloaded on the territory of Romania and for the goods delivered in a later stage after arrival, to another taxable person in Romania or in case the respective goods are returned to the member state from which they were originally shipped or transported

i) The Romanian supplier, in case of commercial operations that subscribe to the regime of stocks at the customer's disposal in the situation where Romania is the member state from which the goods were shipped or transported, both for the goods shipped from Romania, and in the case that the goods respectively are returned to Romania.

RO e-Transport users are obliged to provide the road transport operator with the UIT code related to the transported goods, directly or through the transport organizer, as the case may be, until the latest when presenting the vehicle at the road border crossing point upon entering Romania or at the place of import, respectively when the vehicle is actually put into motion, as the case may be.

OBLIGATIONS OF THE TRANSPORT OPERATOR:

‒ To equip the vehicles with GPS, in case the vehicles have no such equipment. The Ministry of Finance requests that vehicles must be equipped with devices that transmit the positioning data of the transport vehicle and telecommunication terminal devices that use satellite positioning and data transmission technologies, on which the IT modules to monitor goods transport through which are recorded the data relating to the sender and beneficiary, the name, characteristics, quantities and value of the transported goods, loading and unloading places, details on the means of transport used, as well as the generated UIT code

‒ To ensure the transfer of the current positioning data of the transport vehicle, which are the subject of the declaration, throughout the transport route of the goods which are the subject of monitoring through the RO e-Transport System.

‒ To equip the transport vehicles with telecommunication terminal devices that use positioning and satellite data transmission technologies

‒ To provide the driver with the UIT code received related to the transported goods, at the latest when the vehicle is presented at the road border crossing point upon entering

Romania or at the place of import, respectively when the vehicle is actually put into motion, as the case may be

NOTE: detailed information on the obligation to equip the vehicles with GPS and the IT modules to monitor goods transport are to be provided in the application norms. We will keep you informed.

OBLIGATIONS OF THE DRIVER:

‒ In case of road transport on the national territory of goods with a high fiscal risk and international road transport of goods, the driver of the transport vehicle has the obligation to start the positioning device before the start of the transport on the n ational territory, respectively to stop the positioning device only after the delivery of the goods to the declared place of delivery on the national territory or after leaving the national territory.

‒ To present, at the request of the competent bodies of the National Fiscal Administration Agency or of the Romanian Customs Authority, respectively at the request of the officers and police agents of the Romanian Police, the documents of the transport of goods that are subject to monitoring through the RO e- Transport together with the UIT code provided by the consignee mentioned in the import customs declaration/ the Romanian beneficiary/ the Romanian supplier/ the owner of the warehouse/ the economic operator.

Authorities that control and apply sanctions:

‒ National Fiscal Administration Agency

‒ Romanian Customs Authority

‒ officers and police agents of the Romanian Police

Fines for drivers:

‒ lack of UIT code is fined from 5,000 RON to 10,000 RON.

The list of the goods with fiscal risk that must be declared in RO e-Transport System are as follows:

• vegetables, plants, roots and tubers, food, according to NC codes 0701 to 0714

• comestible fruits; peel of citrus fruits or melons, according to NC codes 0801 to 0814

• beverages, alcoholic beverages and vinegar (are excluded the excise goods which travel in a suspensive excise duty regime), according to NC codes 2201 to 2208

• salt; sulfur; soil and stones; ipsos, lime and cement, according to NC codes 2505 and 2517

• clothing and clothing accessories, knitted or crocheted, according to NC codes 6101 to 6117

• clothing and clothing accessories, other than knitted or crocheted, according to NC codes 6201 to 6212 and NC codes 6214 to 6217

• footwear, gaiters and other similar goods; parts of these goods, according to NC codes 6401 to 6405

• cast iron, iron and steel, according to NC codes 7213 and 7214.

Source: UNTRR

Finestra 4, da realtà artigiana a piccola industria

il gruppo f4 è preSente

Sull’intero territorio del fvg e del veneto orientale

Rafforzamento nazionale e sguardo ai mercati internazionali. Ampliamento della propria rete di consulenza. Progettazione e vendita, innovazione di processo e prodotto. Stretta collaborazione con architetti, ingegneri e professionisti qualificati. Crescita occupazionale. Il tutto ancorato alla forza di squadra, al lavoro in team, al welfare aziendale e ai legami con il territorio d’origine. Si muove tra questi capisaldi il Gruppo F4 (Finestra 4) con diverse sedi tra le provincie di Udine, Pordenone, Treviso e Venezia-Mestre - che in questi mesi, avendo superato quota 30 tra dipendenti e collaboratori, ha compiuto il grande salto da realtà artigiana a piccola industria, iscrivendosi anche a CONFAPI FVG, l’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia. Finestra 4 Srl aiuta privati, imprese e professionisti a raggiungere il benessere abitativo, attraverso la consulenza, la progettazione e l’installazione di

porte interne, portoncini d’ingresso, serramenti, portoni sezionali, pergole e tutti gli elementi che completano il foro finestra, dai davanzali isolanti alle schermature solari, passando per i sistemi oscuranti. Tutti i prodotti dei principali marchi trattati hanno in comune elevate prestazioni in materia di isolamento termico e resistenza agli agenti atmosferici per garantire il massimo del risparmio energetico, della tenuta termica, dell’abbattimento acustico, l’impermeabilità ad aria ed acqua, resistenza e durabilità. Sul solco di certificazioni come “CasaClima” e della filosofia della Casa Passiva (Passive house).

Le colonne alla base di F4 - gruppo nato nel 2011sono due aziende storiche nel panorama edile del nordest: la Falegnameria Bernardis, nata a Budoia in provincia di Pordenone nel 1860 e specializzata nella lavorazione del legno, e La Meccanica Carnica, fondata a Tolmezzo in provincia di Udine nel 1977 da Sergio Zanirato, specializzata nella lavorazione dell’acciaio per l’architettura, di cancelli, inferriate e recinzioni.

Da queste esperienze di solide botteghe artigiane, i tre co-titolari Stefano Zanirato, Ivan Zanirato e Walter Bernardis, hanno favorito la crescita del Gruppo, capace di portare negli ultimi anni ad un ampliamento della propria offerta, con uno sguardo alle più moderne tendenze del design, dell’abitare e alle nuove frontiere della bioarchitettura.

La forza di Finestra 4 sta anche nello spirito trasmesso al proprio staff - pronto a crescere ancora con diverse opportunità e posizioni lavorative apertepuntando a responsabilizzare e valorizzare tutti i collaboratori rendendoli partecipi del progetto aziendale e degli obiettivi futuri, riconoscendone il valore con misure di welfare aziendale, mettendo a loro disposizione costante formazione, investimenti

in innovazione tecnologica e trasformazione digitale, in un ambiente di lavoro in cui alla base c’è il benessere delle persone. Senza dimenticare il territorio, il sociale, il volontariato, con partnership importanti - Telethon su tutte - e il mondo dello sport.

F4 ha anche lanciato due propri marchi:

Dinoxill, il primo davanzale isolante in acciaio inox perfezionato in oltre 15 anni di test edili “sul campo” e adatto a centinaia di soluzioni personalizzate per nuove costruzioni e riqualificazioni energetiche di edifici esistenti. Presentato alla R+T Stuttgart di Stoccarda, in Germania, fiera leader mondiale per le aziende di avvolgibili, porte/ portoni e sistemi di schermatura solare, alla prestigiosa fiera Klimahouse di Bolzano, e a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, al “The Big 5 Global”, fiera internazionale, l’evento più atteso per il settore dell’edilizia in Medio Oriente, Africa e Asia meridionale.

Dinox Frame, una nuova concezione di cornice isolante multifunzione in acciaio inox, per porte

e finestre, prodotto svelato e presentato alla fiera “YED2024” di Vicenza, durante gli “Yellow expo days”, che a cadenza biennale richiamano i professionisti del serramento di tutta Italia e non solo.

In questo contesto di pura eccellenza, Dinoxill si è distinto conquistando il prestigioso riconoscimento come “miglior prodotto finito” con il suo innovativo sistema Dinox Frame, che si è imposto non solo per il suo design elegante ma anche per la sua funzionalità, che include un sistema di oscuramento integrato con illuminazione a LED. Questa soluzione all’avanguardia è stata sviluppata per migliorare il comfort e la bellezza degli spazi abitativi, unendo estetica e performance in un unico prodotto.

(SF)

Poste Italiane Spa: servizio di passaporto a domicilio

a partire da luglio il Servizio di riChieSta e rinnovo paSSaporto

Sarà diSponibile in tutti

gli uffiCi poStali d’italia

Da luglio 2024, grazie alla Convenzione tra Poste Italiane S.p.A., Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sarà possibile presentare richiesta di passaporto, o quella di rinnovo, all’ufficio postale e ricevere il passaporto a domicilio, senza dover andare in Questura. Dopo un periodo sperimentale, il servizio sarà disponibile in tutti gli uffici postali d’Italia in aggiunta alla consueta procedura di richiesta o

rinnovo del passaporto alla Questura competente con prenotazione dell’appuntamento dalla sezione “Passaporto Elettronico – Agenda OnLine” del portale, accessibile dal link: https://passaportonline.poliziadistato.it/

Si ricorda, che, in relazione alle domande presentate direttamente alla Questura, se sussistono specifiche e urgenti esigenze documentate, è sempre possibile chiedere l’anticipazione dell’appuntamento fissato secondo i posti disponibili nell’Agenda ONLINE. La corrispondente istanza va inviata a mezzo PEC all’indirizzo: dipps189.00n0@ pecps.poliziadistato.it.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(MM)

Posta elettronica in ambito lavorativo

essere registrati automaticamente dai sistemi di posta elettronica, indipendentemente dalla percezione e dalla volontà dell’utilizzatore”.

provvedimento del garante

Sui metadati

Con provvedimento del 6 giugno 2024, il Garante per la privacy ha emesso un “documento di indirizzo” sul trattamento, da parte del datore di lavoro, dei metadati della posta elettronica nel contesto lavorativo.

Il documento è stato adottato all’esito della consultazione pubblica avviata dal Garante alla fine di febbraio 2024, per raccogliere suggerimenti in merito alle modalità di gestione e conservazione di questi metadati. Ciò è avvenuto dopo le polemiche scaturite dalla pubblicazione, avvenuta all’inizio del mese di Febbraio, della prima versione del Documento di indirizzo che fissava termini stringenti per la conservazione dei metadati, con possibilità di estenderli solo a seguito delle procedure di garanzia previste dall’articolo 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro).

Nel rimandare gli interessati alla lettura del documento, di seguito evidenziamo alcuni dei punti salienti.

- I metadati sono definiti come le “informazioni relative alle operazioni di invio e ricezione e smistamento dei messaggi”. Esse “possono comprendere gli indirizzi email del mittente e del destinatario, gli indirizzi IP dei server o dei client coinvolti nell’instradamento del messaggio, gli orari di invio, di ritrasmissione o di ricezione, la dimensione del messaggio, la presenza e la dimensione di eventuali allegati e, in certi casi, in relazione al sistema di gestione del servizio di posta elettronica utilizzato, anche l’oggetto del messaggio spedito o ricevuto.”

- Oggetto del documento sono i metadati (sia quelli di origine prettamente tecnica sia quelli, come il campo “Oggetto”, determinati dagli utenti) che “presentano la caratteristica di

- I metadati NON vanno confusi con le informazioni contenute nei messaggi di posta elettronica nella loro “body-part” (corpo del messaggio), o in essi integrate, che formano il cosiddetto “envelope”, ovvero le informazioni tecniche che sono parte integrante del testo del messaggio (cd. “envelope”). Pertanto, le indicazioni del documento sui tempi di conservazione dei metadati non riguardano queste informazioni, che rimangono nella disponibilità dell’utente/lavoratore all’interno della casella di posta elettronica attribuitagli.

- Il documento di indirizzo ha natura orientativa, da cui non discendono nuovi adempimenti o responsabilità. Il suo obiettivo è fornire indicazioni ai datori di lavoro sul trattamento dei metadati, senza la necessità di attivare la procedura di garanzia stabilita dal richiamato art. 4, comma 1 della legge 300/1970.

- Il Garante muove dall’interpretazione dell’art. 4, comma 2 della legge 300/1970, ai sensi del quale le garanzie previste al comma 1 a tutela del lavoratore, non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.”, in quanto “funzionali a consentire l’assolvimento degli obblighi che discendono direttamente dal contratto di lavoro, vale a dire, la presenza in servizio e l’esecuzione della prestazione lavorativa.”. Si tratta quindi di un’eccezione alla regola generale stabilita al comma 1 dell’art. 4 che, ad avviso del Garante, non mette in pericolo la privacy del lavoratore quando il periodo di conservazione previsto per i metadati non superi i 21 giorni.

- Termini più lunghi dei 21 giorni sono possibili - senza necessità di attivazione della procedura del comma 1, art. 4 dello Statuto dei lavoratori - solo in presenza di condizioni particolari nella prestazione lavorativa che ne giustifichino l’estensione (es per finalità connesse alla sicurezza informatica e alla tutela del patrimonio informatico, per mitigare eventuali incidenti

di sicurezza e adottare le opportune contromisure). In ogni caso l’eventuale maggiore tempistica deve sempre essere proporzionata rispetto alle legittime finalità perseguite, altrimenti il datore può incorrere nella violazione del principio di “limitazione della conservazione” (art. 5, par. 1, lett. e del GDPR).

- Anche quando utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi, il titolare del trattamento (anche avvalendosi del supporto del Responsabile per la protezione dei dati), deve accertarsi che siano disattivate tutte le funzioni incompatibili con le proprie finalità del trattamento dati. Ad esempio, il titolare può commisurare i tempi di conservazione o chiedere al fornitore

del servizio di anonimizzare i metadati raccolti quando non intenda effettuarne una conservazione prolungata.

- Spetta quindi al “titolare del trattamento verificare che i programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti - specialmente nel caso in cui si tratti di prodotti di mercato forniti in modalità cloud o as-a-service - consentano al cliente (datore di lavoro) di rispettare la disciplina di protezione dei dati nei termini indicati nel presente documento di indirizzo, anche con riguardo al periodo di conservazione dei metadati.”

(C)

Autotrasporto. Autoarticolati di 18,75 m

Sperimentazioni

Su Strada

Si fa seguito alle circolari prot. n. 212/AdT dell’11 giugno 2024 e n. 212/AdT del 22 giugno 2023 di pari argomento, per segnalare che, in risposta ad una richiesta di chiarimenti, con nota prot. n. 16193 del 5 giugno 2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione (di seguito Ministero), ha deciso di estendere la validità della circolazione sperimentale in ambito nazionale, senza limiti temporali, di 330 autoarticolati aventi lunghezza di 18 m (non, dunque, 18,75 m), che facevano parte del c.d. Progetto Diciotto. Solo ora si è venuti a conoscenza di questo progetto, al quale non è stata data, forse, adeguata divulgazione. I veicoli in questione erano stati autorizzati a circolare in via sperimentale con due distinti provvedimenti ministeriali: i primi 30 con autorizzazione del 1° agosto 2008 valida per 15 anni dalla prima immatricolazione, i successivi 300 con provvedimento dell’11 novembre 2013 valido per 10 anni. Visto il buon esito della sperimentazione, sia in termini di sicurezza e manovrabilità di questi complessi veicolari sia in termini di ottimizzazione dei flussi logistici e riduzione di emissioni inquinanti, con il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 (c.d. Decreto infrastrutture e trasporti), convertito con legge 9 novembre 2021,

n. 156 è stato modificato l’art. 61, co. 2 del codice della strada (c.d.s.), prevedendo che “gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18,75 m, ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e stradamare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento.”

Tuttavia, a questa modifica non ha fatto seguito quella dell’art. 216, co. 1 del regolamento di esecuzione del c.d.s., dove, per gli autoarticolati, le distanze massime indicate dell’avanzamento dell’asse della ralla (pari a 12 m rispetto alla parte posteriore del semirimorchio e a 2,04 m rispetto a un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio) si riferiscono ancora ad una lunghezza massima di 16,50 m.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Ministero ha deciso di prorogare la sperimentazione dei soli 330 complessi veicolari coinvolti nel Progetto Diciotto, senza una scadenza prefissata. A tal fine, per questi veicoli dovrà essere aggiornata la carta di circolazione/documento unico presso un Ufficio della Motorizzazione civile, con la rimozione del vincolo temporale della fine della sperimentazione. La dicitura da riportare sulla CDC/DU sarà: “veicolo sperimentale per dimensioni (art. 61 del c.d.s.), complesso con trattore con semirimorchio con lunghezza massima di 18 m”.

Si fa riserva di ritornare sull’argomento in presenza di novità. Nel frattempo, gli interessati possono rivolgersi per eventuali informazioni all’Ufficio Trasporti dell’Associazione.

(AdT)

Cronotachigrafo. Violazioni commesse all’estero

impoSSibilità giuridiCa di Sanzionarle in italia. nota miniSteriale

Per opportuna informazione si segnala che nell’ambito della circolare prot. n. 300/ STRAD/1/0000017816.U2024 del 10 giugno 2024 in materia di interruzioni minime e riposi giornalieri e settimanali nel trasporto occasionale di passeggeri, il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero), ha riconosciuto l’impossibilità da parte degli organi di controllo su strada di sanzionare, in Italia, violazioni alla normativa sul cronotachigrafo commesse all’estero. Il Ministero, partendo dalla disposizione contenuta al co. 12 dell’art. 174 del codice della strada (cds), che assegna questo potere agli organi accertatori per le infrazioni alle norme sui tempi di guida, di pausa e di riposo commesse in un altro Stato membro e accertate in Italia, prende atto che all’interno dell’ordinamento giuridico italiano

in materia di violazioni inerenti al cronotachigrafo - e, quindi dell’art. 179 del c.d.s. e della legge 13 novembre 1978, n. 727 - manca una disposizione che lo consenta.

Questa mancanza - che andrebbe colmata recependo la possibilità offerta agli Stati membri dall’art. 19, co. 2 del regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 165/2014 del 4 febbraio 2014, tramite una disposizione ad hoc come avvenuto con i tempi di guida e di riposo -, impedisce, ad oggi, agli organi di Polizia stradale di poter sanzionare ai sensi dell’art. 179 del c.d.s. e della legge 727/1978, le violazioni relative al cronotachigrafo commesse interamente all’estero e, ovviamente, non accertate oltre confine.

Di ciò prende atto il Ministero dell’Interno nella circolare in commento là dove conclude che “per dare concreta attuazione alla citata disposizione e applicare le sanzioni previste all’art. 179 cds e dalla legge n. 727/78 per violazioni commesse interamente all’estero è necessaria una specifica norma di adeguamento del diritto interno che attribuisca tale facoltà agli organi di controllo, come previsto dal vigente art. 174, comma 12, cds.”

Si ritornerà sull’argomento in presenza di novità normative. Copia della nota ministeriale può essere richiesta all’Ufficio Trasporti dell’Associazione.

(AdT)

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