notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 12 30 giugno 2018
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 12 30 giugno 2018
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Subappaltatori e subcontraenti del settore pubblico
6
Per i carburanti la fattura elettronica slitta al 2019
8
I super ammortamenti ridotti al 30%
9
Iper - ammortamenti per gli investimenti 4.0
13
Rimborso accise II trimestre 2018
16
Credito d’imposta per la formazione 4.0
17
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
18
Entro il 31.07.18 l’Informativa Economica di Sistema
19
Fatturazione acquisto carburanti
20
Buoni per digitalizzazione e ammodernamento tecnologico
22
Autotrasporto c/t. Incentivi agli investimenti
24
Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2018
26
INAIL: nuova guida in linea
27
Le funzioni del direttore dei lavori (4a parte)
29
Guida ANAC su avvalimento e soccorso istruttorio (2a parte)
34
ORGANIZZAZIONE
Scambi fra Soci
40
CQC. Modifiche alla direttiva europea
42
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
43
Codice della strada. Divieti e documenti di circolazione
44
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Subappaltatori e subcontraenti del settore pubblico dal 1° luglio 2018 obbligo di fatturazione elettronica di Davide David, dottore commercialista in Monfalcone e Cervignano del Friuli L’art. 1, co. 917, lett. b, della L. 205/2017, ha introdotto l’obbligo, con decorrenza dal 1° luglio 2018, di emettere esclusivamente fatture elettroniche per le “prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei
subcontratti ...” (così il testo normativo). Per inciso, si segnala che l’art. 3 della L. 136/2010 sopra richiamato per l’individuazione della “filiera delle imprese” è quello concernente la tracciabilità dei flussi finanziari per il contrasto delle infiltrazioni criminali nel settore pubblico. Per quanto concerne la qualifica di “pubblica amministrazione” del soggetto a monte della filiera contrattuale, con la circolare n. 13/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha testualmente precisato quanto segue: “Deve escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica si estenda ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi sia un soggetto che non rientra tra quelli da qualificarsi come PA. Per l’identificazione di tali ultimi soggetti - PPAA a loro volta destinatarie di fatture elettroniche in base all’articolo 1, commi 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 che vi ha dato attuazione - si rinvia alle precisazioni già fornite con la circolare n. 1/DF del 9 marzo 2015”. La fatturazione elettronica per subappaltatori e subcontraenti è quindi divenuta obbligatoria (dal 1° luglio 2018) soltanto laddove il soggetto a monte della filiera contrattuale rientri tra i soggetti elencati nella tabella che segue (ripresa dalla richiamata circolare n. 1/DF/2015).
Tabella 1: Amministrazioni destinatarie dell’obbligo di fatturazione elettronica Soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI. Soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: i soggetti indicati a fini statistici dall’Istituto nazionale di statistica nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno, e le Autorità indipendenti. Soggetti di cui all’articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: le amministrazioni autonome.
L’obbligo di fatturazione elettronica non sussiste, invece, qualora il soggetto a monte della filiera non sia una PA (quale sopra individuata) ma un soggetto dalla stessa controllato e/o variamen-
te partecipato (anche qualora in regime di “split payment”). Per quanto poi concerne l’individuazione dei subappaltatori e subcontraenti obbligati alla fattu-
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razione elettronica, con la circolare n. 13/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha precisato che trattasi dei soggetti di cui all’art. 105 del “Codice appalti pubblici” (D.Lgs. n. 50/2016), con l’ulteriore precisazione che i subcontraenti sono quelli i cui nominativi devono essere comunicati dall’appaltatore alla stazione appaltante prima dell’inizio della prestazione in forza del comma 2 del citato art. 105. Di conseguenza, come testualmente ripreso dalla sopra citata circolare, sono, tra l’altro, “esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata)”. Da evidenziare anche che nelle motivazioni del Provvedimento direttoriale del 30.04.2018 (contenente le regole tecniche per la fatturazione elettronica) è espressamente precisato che l’obbligo di cui trattasi trova “applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) <diretti> tra il sog-
getto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi”.
Esempio Pubblica amministrazione (PA) che stipula un contratto di appalto con l’appaltatore (A), il quale, a sua volta, affida alcuni lavori in parte ad un subappaltatore (SA1) e in parte ad un altro subappaltatore (SA2). A sua volta il subappaltatore (SA1) affida parte dei lavori ad un suo subappaltatore (SSA). In questa ipotesi: - (A) dovrà emettere fatture elettroniche nei confronti di (PA), per l’obbligo già da tempo previsto (cfr. DM 55/2013); - (SA1) e (SA2) dovranno emettere fatture elettroniche nei confronti di (A), per il nuovo obbligo introdotto con decorrenza dal 1.07.2018; - (SSA) non sarà obbligato (per tutto il 2018) ad emettere fatture elettroniche nei confronti di (SA1), in quanto non rientra tra i soggetti obbligati dalla nuova disposizione.
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Per i carburanti la fattura elettronica slitta al 2019 per i subappalti nella pubblica amministrazione la decorrenza rimane fissata a luglio Con il decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di pari data, è stato prorogato al 1° gennaio 2019 l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per l’acquisto di carburanti. Dal punto di vista legislativo, la proroga doveva essere inserita nel “decreto dignità” ma, tenuto conto dei tempi strettissimi, si è preferito adottare un decreto specifico destinato ad essere incorporato, come emendamento, nel “decreto dignità”. Per il semestre in corso e fino al 1° gennaio 2019 sarà, quindi, possibile usare due procedure per l’acquisto di carburanti. Per i titolari di partita
Iva l’acquisto di benzina e gasolio per autotrazione potrà continuare utilizzando la scheda carburante oppure scegliendo la fatturazione elettronica. La fattura elettronica diventerà obbligatoria anche per i carburanti a partire dal prossimo anno, unitamente alla generalità delle transazioni certificate da fattura. Fonti governative hanno puntualizzato che la fatturazione elettronica rimane un obiettivo strategico per contrastare l’evasione fiscale, facendo intendere che l’obbligo generalizzato della fattura elettronica per tutti i titolari di partita IVA dal 1° gennaio 2019 non sarà oggetto di ulteriore rinvio. Per quanto riguarda i subappalti nell’ambito dei contratti con la pubblica amministrazione, la data di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica è rimasta fissata al 1° luglio 2018. Per questi contratti pertanto la proroga della fatturazione elettronica non è stata estesa, rimanendo ancorata all’originaria decorrenza. (PZ)
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I super ammortamenti ridotti al 30% acconti da determinare in base al periodo di realizzo dell’investimento Premessa La legge n. 208/2015 ha previsto la possibilità di dedurre un super ammortamento con riferimento agli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati nel 2016. La Finanziaria 2018 (legge 205/2017) ha prolungato tale possibilità a tutto il 2018, ma ha anche ridotto la maggiorazione al 30% del costo di acquisto dei cespiti per gli acquisti realizzati quest’anno. La proroga per il 2018 ha quindi comportato la riduzione della percentuale di maggiorazione, che fino al 2017 era fissata nella misura del 40%. Anche gli acquisti di beni ad elevato contenuto tecnologico rientranti nel modello “Industria 4.0”, per i quali la maggiorazione è fissata al 150% (iper-ammortamenti), sono stati prorogati, ma questi saranno oggetto di un autonomo approfondimento. Il periodo di realizzo dell’investimento produce effetti anche sulla determinazione degli acconti per l’anno in corso, ma prima di analizzare tale aspetto è opportuno ricordare le caratteristiche dell’agevolazione.
Soggetti interessati Il maxi ammortamenti riguardano tutte le imprese, quindi tutte le società di persone e quelle di capitali compresi gli imprenditori individuali. Il regime contabile adottato non assume alcuna rilevanza, pertanto rientreranno sia le imprese in contabilità ordinaria sia quelle in contabilità semplificata. Nell’agevolazione rientrano anche i soggetti che dichiarano un reddito di lavoro autonomo anche in forma associata. L’agevolazione interessa inoltre i contribuenti minimi mentre sono esclusi i forfetari, questi ultimi, infatti, determinano il reddito con specifici coefficienti di redditività.
Beni interessati Interessati all’agevolazione sono i beni materia-
li ammortizzabili nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2018. La norma vuole incentivare l’acquisto di beni strumentali nuovi tramite una maggiorazione della percentuale di ammortamento valevole sia ai fini Ires che Irpef. L’agevolazione non assume rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile Irap. Rientrano nel beneficio anche i beni strumentali nuovi acquistati attraverso contratti di locazione finanziaria. Per questi il beneficio riguarda la quota capitale inclusa nel canone, la cui estrapolazione può essere fatta sulla base della procedura forfettaria di cui al DM 24/4/1998, ancorché tale norma sia stata abrogata. Il bonus in questi casi si applica sulla stessa base utilizzata nel caso di acquisto diretto, in sostanza il 30% va sommato al costo sostenuto dal concedente. La maggiorazione riguarda solo i beni che assumono un carattere strumentale rispetto al processo produttivo, devono quindi essere beni utilizzati durevolmente nell’azienda rimanendo conseguentemente esclusi i beni merce e i materiali di consumo. I beni interessati all’agevolazione possono essere acquistati in proprietà, in leasing, realizzati in economia oppure attraverso un contratto di appalto. L’agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018: - sia accettato dal venditore il relativo ordine; - sia pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto. Con riferimento all’acconto, il 20% deve essere calcolato con riferimento all’ordine o al contratto sottoscritto dalle parti, non rilevando l’effettivo valore dell’acquisto rilevabile in sede consuntiva. Per quanto riguarda i beni in leasing, il 20% deve essere riferito al maxi canone.
Beni esclusi Sono esclusi dalla maggiorazione dell’ammortamento: - i fabbricati e le costruzioni; - i beni immateriali; - i beni strumentali nuovi la cui aliquota di ammortamento prevista dal D.M. 31.12.1988 è inferiore al 6,5%, si tratta dei beni con un periodo di ammortamento relativamente lungo;
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- alcune tipologie di beni indicate in apposito allegato alla legge di Stabilità. Come già ricordato sono anche esclusi i beni destinati alla vendita, i beni di consumo, mentre per i beni concessi a noleggio, l’agevolazione interessa esclusivamente l’impresa noleggiatrice mentre l’utilizzatore è escluso. Per i beni concessi in comodato a terzi, la maggiorazione spetta al comodante a patto che i beni siano strumentali e inerenti la propria attività. L’agevolazione è riconosciuta anche con riferimento ai beni utilizzati a scopo dimostrativo o per esposizione, a patto che non siano mai stati utilizzati.
Le auto aziendali Ricordiamo che la proroga non ha interessato le autovetture a deducibilità limitata, conseguentemente i veicoli di cui all’art. 164 comma 1) lett. b) del TUIR, vale a dire quelli per i quali è prevista una deducibilità limitata al 20% e quelli di cui alla lettera b-bis) cioè gli automezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti, non rientrano nell’agevolazione. Rimangono viceversa agevolabili i veicoli per i quali è prevista la deducibilità integrale dei costi in quanto considerati esclusivamente strumentali all’attività d’impresa.
L’acquisto dei beni Ricordiamo che per la corretta applicazione della norma si rende necessario individuare sia l’esatto momento in cui l’acquisto si considera effettuato sia il momento di entrata in funzione del bene. Si rende pertanto necessario rispettare due condizioni, la prima riferita al momento dell’acquisto, che come già ricordato deve essere effettuato entro la fine dell’anno in corso, o comunque entro questo termine deve essere accettato l’ordine ed effettuato il pagamento di un acconto di almeno il 20% del prezzo di acquisto. La seconda condizione richiesta è l’effettivo utilizzo del bene. In pratica è necessario che il bene sia entrato in funzione, non rilevando il solo periodo d’imposta in cui l’acquisto è posto in essere. Alle stesse conclusione si deve pervenire anche nelle ipotesi in cui l’acquisto avvenga tramite contratti di locazione finanziaria, per i quali l’agevolazione consente di maggiorare la deduzione della sola quota capitale del canone. L’amministrazione finanziaria ha precisato che per definire agevolato un investimento è necessario che lo stesso sia effettuato nel periodo temporale stabilito dalla norma, mentre l’ordinaria condizione dell’entrata in funzione rileva solo per determinare il momento in cui l’agevolazione produce i suoi effetti. Conseguentemente per i beni consegnati entro il
31 dicembre 2018, per beneficiare dell’agevolazione nello stesso anno sarà necessario documentare l’entrata in funzione del bene entro quest’anno.
Il funzionamento L’agevolazione prevede la possibilità di maggiorare l’ammortamento e i canoni di leasing deducibili fiscalmente del 30% rispetto a quanto imputato a conto economico. La norma non impatta sul processo di ammortamento civilistico le cui norme richiedono la spalmatura del costo del bene ammortizzabile lungo la sua vita utile e considerando l’eventuale valore di realizzo. Pertanto la maggiorazione della deduzione non transita a conto economico ma solo nella dichiarazione dei redditi con una variazione in diminuzione. L’autonomia della maggior deduzione ai fini fiscali non deve quindi tener conto dell’ammortamento imputato a conto economico, il quale non necessariamente deve corrispondere alla quota deducibile conteggiata in base ai coefficienti di cui al C.M. 21 dicembre 1988. A questo punto si possono presentare tre distinte situazioni. 1. La quota di ammortamento stanziata a conto economico è uguale alla quota deducibile fiscalmente, l’agevolazione fiscale è fruita operando una variazione in diminuzione nel modello Unico pari al 30% della quota deducibile fiscalmente, pari a quella indicata a conto economico, senza alcuna ripercussione sotto il profilo delle fiscalità differita. 2. La quota di ammortamento indicata a conto economico è maggiore di quella deducibile fiscalmente, in questi casi nel modello Unico devono essere operate due variazioni, una prima in aumento pari alla differenza tra l’ammortamento civilistico e quello fiscale, e una seconda in diminuzione pari al 30% dell’ammortamento deducibile fiscalmente e non alla quota iscritta nel conto economico. 3. La quota di ammortamento contabile è inferiore a quella fiscalmente deducibile, in questi casi in applicazione del principio di derivazione l’ammortamento contabile è anche quello deducibile fiscalmente, mentre il super ammortamento sarà fruito apportando una variazione in diminuzione nel modello Unico pari al 30% della quota deducibile fiscalmente, e quindi considerando l’ammortamento tabellare di cui al D.M. 31 dicembre 1988. In pratica quindi la percentuale del 30% non va calcolata sulla quota di ammortamento effettivamente dedotta ma su quella massima deducibile prevista dal DM 1988.
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Nel primo esercizio di entrata in funzione del bene, sia la maggiorazione che la quota di ammortamento ordinariamente deducibile vanno ridotte a metà. Ricordiamo che il maxi-ammortamento opera anche con riferimento ai beni strumentali nuovi di costo unitario non superiore a 516,46 euro, anche se in virtù della maggiorazione quest’ultimo valore sia superato. Con riferimento ai beni utilizzati promiscuamente la maggiorazione del 30% rileverà nella misura del 50%.
La riduzione dal 40% al 30% Come chiarito la riduzione della percentuale di maggiorazione dal 40% al 30% interessa gli investimenti realizzati nel corso del 2018. Tenuto conto del meccanismo di funzionamento del bonus, per gli investimenti riferibili al 2018, sarà possibile beneficiare del super ammortamento al 40% qualora il bene sia stato consegnato entro il 30 giugno 2018 e siano state rispettate due condizioni, la prima richiede che entro il 31 dicembre 2017 sia stato versato un acconto del 20% e la seconda che entro la stessa data sia stato confermato l’ordine di acquisto. Lo stesso principio vale anche con riferimento ai contrati di appalto nei quali ai fini della determinazione della misura dell’agevolazione rileva la data di ultimazione della prestazione, vale a dire i SAL (Stati di Avanzamento dei Lavori) liquidati ed accettati definitivamente nel periodo agevolato. In pratica i SAL liquidati nel primo semestre 2018, potranno beneficare del super ammortamento nella misura del 40% se riferiti a contratti sottoscritti entro il 31 dicembre 2017 e con pagamento entro la stessa data di un acconto di almeno il 20%.
Plus e minusvalenze Le deduzioni extracontabili in argomento non assumano rilevanza ai fini della determinazione della minus o plusvalenza al momento della cessione dei beni. Essendo la maxi deduzione di natura squisitamente tributaria, il costo fiscale del bene rimane ancorato all’effettivo costo di acquisto. All’atto della cessione pertanto i maggiori ammortamenti non impattano sulla determinazione della plusvalenza o minusvalenza, la cui entità è data dalla differenza tra il prezzo di cessione e il costo fiscale del bene. In caso di cessione o eliminazione del bene stesso dal processo produttivo non sarà consentito utilizzare eventuali quote non dedotte della maggiorazione che conseguentemente saranno perse.
Rilevanza dei maxi-ammortamenti L’agevolazione non impattando sul valore del cespite, non rileva ai fini del conteggio delle spese di manutenzione ordinarie deducibili nei limiti del 5% del costo dei beni all’inizio dell’esercizio ai sensi dell’art. 102 comma 6 del TUIR. La maggiorazione non rileva inoltre ai fini dell’applicazione degli studi di settore e del test di operatività previsto per le società non operative. Per i contribuenti forfetari il limite triennale degli acquisti di beni strumentali entro i 15.000 euro dovrà essere valutato al netto della maggiorazione in argomento.
Acconti d’imposta La norma ha previsto che ai fini della determinazione degli acconti, per i periodi d’imposta 2016, non si doveva procedere al ricalcolo degli acconti. Per i periodi d’imposta 2017 e 2018 invece, la maggiorazione dell’ammortamento non deve essere considerata ai fini della determinazione degli importi da versare a titolo di acconto utilizzando il metodo storico. Per l’anno in corso pertanto si rende necessario rideterminare la base imponibile del 2017, ridefinendo il reddito senza considerare la variazione in diminuzione apportata nel modello Unico. Come chiarito dalla circolare n. 4/2017 dell’Agenzia delle entrate, la rideterminazione dell’imposta senza considerare il bonus non riguarda il maxi - ammortamento originario per il periodo 2016. Per il calcolo degli acconti 2018 sarà conseguentemente necessario che la complessiva variazione in diminuzione operata in dichiarazione, sia scomposta a seconda dell’anno di acquisizione dei cespiti, eliminando in sede di rideterminazione degli acconti Irpef e Ires 2018, la sola quota riferibile ai beni per i quali il 2017 è stato il primo anno di super ammortamento. In definitiva nella rideterminazione dell’imposta dell’anno precedente, vale a dire il 2017, la variazione in diminuzione complessiva andrà distinta in due parti. Quella riferita agli investimenti del 2016 (eventualmente anche al periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2015) non andrà ripresa, mentre si dovrà neutralizzare o meglio non considerare la parte di variazione in diminuzione riferita agli investimenti del 2017.
Cumulabilità La norma non prevede divieti di cumulo dei maxi -ammortamenti con altre agevolazioni a meno che queste ultime non lo prevedano espressamente.
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(PZ)
Iper - ammortamenti per gli investimenti 4.0
La Finanziaria 2018 (legge 205/2017) ha prorogato al 2018 gli iper - ammortamenti, vale a dire l’incentivo finalizzato all’accelerazione dei processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”. L’agevolazione fiscale interessa gli acquisti di beni ad elevato contenuto tecnologico, per i quali la maggiorazione del costo di acquisto è rimasta bloccata al 150%, non subendo quindi modifiche rispetto all’anno precedente come invece accaduto per i maxi - ammortamenti. Si ritiene che relativamente ad alcuni aspetti comuni i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria in merito ai maxi - ammortamenti possano essere applicati anche agli iper - ammortamenti.
miglioramento della sicurezza sui posti di lavoro. L’acquisto deve essere sostenuto dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della legge) al 31 dicembre 2018, oppure entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018: - sia accettato dal venditore il relativo ordine; - sia pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto. L’acconto del 20% deve essere calcolato con riferimento all’ordine o al contratto sottoscritto dalle parti, non rilevando l’effettivo prezzo pagato a consuntivo. Per quanto riguarda i beni in leasing, il 20% deve essere riferito al maxi canone. E’ importante osservare che i tecnici dell’amministrazione finanziaria hanno confermato l’obbligo di osservare le regole generali della competenza previste dall’art. 109 del TUIR anche per l’iper – ammortamento. Conseguentemente si deve verificare il momento di consegna o spedizione o, se successiva la data di trasferimento della proprietà, oppure l’ultimazione della prestazione per gli appalti oppure ancora i corrispettivi liquidati in via definitiva in base ai Sal per gli appalti che prevedono una simile ripartizione dell’opera.
Soggetti interessati
Il funzionamento
sempre possibile accedere al bonus per favorire i processi d’innovazione tecnologica Premessa
L’iper - ammortamento è rivolto a tutte le imprese, a prescindere dalla forma societaria assunta nonché alle imprese individuali. Non assume alcuna rilevanza il regime contabile adottato, pertanto rientreranno sia le imprese in contabilità ordinaria sia quelle in contabilità semplificata. Diversamente dai maxi - ammortamenti, la disciplina degli iper – ammortamenti non è applicabile ai soggetti che dichiarano un reddito di lavoro autonomo.
Beni interessati Interessati all’agevolazione sono specifici beni ammortizzabili nuovi ad alto contenuto tecnologico individuati nella tabella A allegata alla legge 232/216. Si tratta di impianti e macchinari innovativi atti a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale in chiave Industria 4.0. Sono beni strumentali caratterizzati da un funzionamento controllato da sistemi computerizzati volti a migliorare l’interazione uomo macchina e al
La misura prevede la possibilità d’innalzare la percentuale di ammortamento del 150%, in questo modo per i beni ammessi al regime agevolativo sarà consentito calcolare quote di ammortamento pari al 250% del costo di acquisto. Similmente a quanto previsto per i maxi - ammortamenti la maggiorazione non impatta sul processo di ammortamento civilistico. La maggiorazione, infatti, non transita a conto economico ma solo nella dichiarazione dei redditi con una variazione in diminuzione. I beni agevolabili sono quelli indicati nella Tabella A allegata alla legge 205/2017.
L’ulteriore maggiorazione Per le imprese che beneficano dell’iper - ammortamento la legge di bilancio ha previsto un’ulteriore agevolazione, consistente nella maggiorazione del 40% del costo di acquisto di alcuni beni immateriali indicati nella Tabella B allegata alla legge 205/2017.
Pag. 13 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2018
Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni, idonei a interconnettere i beni di cui all’allegato A. Questa agevolazione non opera autonomamente ma i beni immateriali devono essere utilizzati per la connessione ai beni di cui all’allegato A. Anche questi beni potranno essere agevolati sia in caso di acquisto in proprietà che in leasing. Su questo aspetto l’amministrazione finanziaria, in occasione degli incontri con la stampa specializzata, ha fornito un importante chiarimento. Ricordando che il beneficio della maggiorazione del 40% è riconosciuto solo ai soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150%, ha evidenziato che la norma mette in relazione il bene immateriale con il soggetto che fruisce dell’iper - ammortamento e non con un specifico bene materiale. Ne consegue che il software rientrante nell’allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper - ammortamento del 150%, a prescindere dalla circostanza che il bene immateriale sia collegato al bene materiale agevolato. In definitiva deve essere rispettato il requisito soggettivo, l’accesso all’iper - ammortamento e non quello oggettivo, vale a dire il collegamento del singolo software agevolato al relativo bene materiale agevolato. Quindi è sufficiente che l’impresa benefici dell’iper-ammortamento con riferimento ad altri beni. Così l’impresa che acquista una macchina rientrante nell’allegato A, potrà beneficiare della maggiorazione del 40% per l’acquisto di un software da connettere ad un macchinario diverso ma sempre agevolabile al 150%. Segnaliamo che la Finanziaria per l’anno in corso ha ampliato la platea dei beni immateriali agevolabili riconducibili alla Tabella B. Le nuove voci riguardano: - sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; - software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; - software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazioni intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on - field).
La perizia o la dichiarazione del legale rappresentante Per accedere alla maggiorazione del 150% per i
beni materiali e del 40% per i beni immateriali, è richiesta l’acquisizione di una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o da un ente certificatore accreditato. Questi documenti dovranno attestare che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui alle tabelle allegate A e B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura. Viene richiesto sostanzialmente che il bene entri attivamente nella catena di valore dell’impresa. La dichiarazione e la perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest’ultimo caso l’agevolazione sarà fruibile dal periodo d’imposta in cui si realizza l’interconnessione.
L’interconnessione Affinché un bene possa essere considerato interconnesso ai fini dell’iper - ammortamento è necessario che: - scambi informazioni con sistemi interni quali il gestionale, sistemi di pianificazione, di progettazione e sviluppo e/o esterni quali clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo, per mezzo di un collegamento basato su specifiche che siano documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); - sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP). Solo quando il bene diventa effettivamente connesso al sistema aziendale è utilizzabile la maggiorazione del 150% ai fini della deduzione degli ammortamenti. In assenza di interconnessione il bene sarà comunque agevolabile, ma la maggiorazione sarà limitata al 30%.
Il software “embedded” L’Agenzia delle entrate ha fornito un chiarimento in riferimento all’ulteriore maggiorazione del 40% per i software “embedded” cioè integrati al bene “Industria 4.0”. Si tratta dei beni rientranti nella maggiorazione del 150% che incorporano anche il relativo software per i quali è stato previsto un acquisto unitario. In questi casi il software è agevolabile con l’iper – ammortamento.
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Questa interpretazione deve ritenersi coerente con l’elenco dell’allegato B che include il software “stand alone” non necessario al funzionamento del bene.
Beni in leasing Nel beneficio fiscale rientrano anche i beni strumentali nuovi acquistati attraverso contratti di locazione finanziaria. Per questi il beneficio riguarda la quota capitale inclusa nel canone, la cui estrapolazione deve essere effettuata sulla base della procedura forfettaria di cui al DM 24 aprile 1998. Il bonus si applica sulla stessa base utilizzata nel caso di acquisto diretto, in sostanza la maggiorazione va sommata al costo sostenuto dal concedente. Come per i maxi - ammortamenti sono esclusi dalle agevolazioni in argomento i beni destinati alla vendita, i beni di consumo, mentre per i beni concessi a noleggio, l’agevolazione interessa esclusivamente l’impresa noleggiatrice mentre l’utilizzatore è escluso. Per i beni concessi in comodato a terzi, la maggiorazione spetta al comodante a patto che i beni siano strumentali e inerenti la propria attività. L’agevolazione è riconosciuta anche con riferimento ai beni utilizzati a scopo dimostrativo o per esposizione, l’importante è che non siano mai stati utilizzati.
La cumulabilità L’agevolazione in argomento non presenta limitazioni al cumulo con altre agevolazioni, a meno che queste ultime non dispongano diversamente. In linea generale le norme sui maxi e iper ammortamenti sono quindi cumulabili con eventuali altre agevolazioni come ad esempio il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, il patent box, start up e ACE. Oltre alle agevolazioni di natura fiscale sarà possibile accedere anche incentivi di natura diversa come ad esempio la Sabatini-ter. Le agevolazioni del piano Industria 4.0 avendo portata generale, sono escluse dal calcolo degli aiuti “de minimis” e sono quindi cumulabili tra loro salvo divieto espresso.
Plus e minusvalenze Le deduzioni extracontabili in argomento non assumano rilevanza ai fini della determinazione della minus o plusvalenza al momento della cessione dei beni. Essendo l’iper - ammortamento una deduzione di natura squisitamente tributaria, il costo fiscale del bene rimane ancorato all’effettivo costo di acquisto. All’atto della cessione pertanto i maggiori ammortamenti non impattano sulla determinazione della plusvalenza o minusvalenza, la cui entità è data dalla differenza tra il prezzo di cessione e il costo fiscale del bene. In caso di cessione o eliminazione del bene stesso dal processo produttivo non sarà consentito utilizzare eventuali quote non dedotte della maggiorazione che conseguentemente saranno perse.
Rilevanza degli iper - ammortamenti L’agevolazione non impattando sul valore del cespite, non rileva ai fini del conteggio delle spese di manutenzione ordinarie deducibili nei limiti del 5% del costo dei beni all’inizio dell’esercizio ai sensi dell’art. 102 comma 6 del TUIR. La maggiorazione non rileva inoltre ai fini dell’applicazione degli studi di settore e del test di operatività previsto per le società non operative. Per i contribuenti forfetari il limite triennale degli acquisti di beni strumentali entro i 15.000 euro dovrà essere valutato al netto della maggiorazione in argomento.
Acconti d’imposta Per la determinazione degli acconti d’imposta per il 2017 e il 2018, periodi interessati dall’agevolazione, non si dovrà considerare l’agevolazione. Si renderà pertanto necessario ricalcolare il reddito dell’anno precedente senza considerare le maggiorazioni del 40% e del 150%. Sarà quindi necessario, qualora si scelga il criterio storico di determinazione degli acconti, rideterminare la base imponibile del 2017, ridefinendo il reddito senza considerare la variazione in diminuzione apportata nel modello Unico. (PZ)
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Rimborso accise II trimestre 2018 per gli autotrasportatori domande entro il 31 luglio 2018 Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 197/C del 9 luglio 2018 per ricordare che con nota prot. 69244/RU del 19 giugno 2018, l’Agenzia delle Dogane ha informato che per i consumi di gasolio effettuati nel II trimestre 2018 (1° aprile /30 giugno), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta per il rimborso delle accise potrà essere presentata dal 1° al 31 luglio p.v. Tenuto conto del decreto legge n. 193/2016, convertito con legge 225 del 1° dicembre 2016, in vigore dal 3 dicembre 2016, che ha fissato l’importo delle accise per il gasolio ad uso commerciale in € 403,22 per 1000 litri di prodotto, l’ammontare rimborsabile per i consumi effettuati nel II trimestre di quest’anno ammonta ad € 214,18 per 1.000 litri di prodotto. Al seguente indirizzo internet https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2018, è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale - E.D.I., da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, deve essere trasferita su supporto informatico (CD - rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato. Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo da riportare nel mod. F24
è sempre il “6740”. I crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. Ricordiamo inoltre che per i crediti di imposta da riportare sempre nel predetto quadro RU (compreso quello in esame sulle accise), il Decreto Legge 50/2017 ha ammesso l’utilizzo in compensazione con il mod. F24 solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Quanto alla dimostrazione dei consumi, anche in vista dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante, l’Agenzia ha evidenziato che la predetta fattura deve riportare la “targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione del carburante”. In ordine ai crediti relativi ai consumi di gasolio del I trimestre 2018, l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 dicembre 2019 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 giugno 2020. Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. A questo proposito, l’Agenzia ha ricordato che “qualora l’ammissione al beneficio avvenga in base ad informazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.”
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(C)
Credito d’imposta per la formazione 4.0 pubblicato il decreto attuativo interministeriale
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- Sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno u.s. è stato pubblicato il decreto interministeriale (MISE e Lavoro) del 4 maggio 2018, contenente disposizioni per l’avvio del credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese, durante il 2018, per la formazione del personale dipendente negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.0 (si veda Apinforma n. 1/2018). Il beneficio è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017, art. 1, commi 46/56), e riguarda le “attività’ di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A (della Legge di Bilancio 2018)” Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Tra le disposizioni dettate dal decreto, segnaliamo le seguenti: - lo svolgimento dell’attività formativa nelle tec-
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nologie prima indicate, deve essere disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente (art. 3.3); a ciascun dipendente dovrà essere rilasciata un’attestazione circa l’effettiva partecipazione all’attività agevolabile (art. 3.3); per personale dipendente, si intende quello titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Per gli apprendisti, sono ammissibili solo le attività formative per l’acquisizione delle competenze nelle attività prima citate (con l’esclusione, quindi, del consolidamento delle competenze) - art. 3.4; il credito d’imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolabile, nel limite massimo di 300.000 per ciascun beneficiario. Dette spese sono state individuate in quelle “relative al personale dipendente impiegato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione” (art. 4.1). Sono ammesse anche le ore di formazione effettuate dal dipendente in veste di docente o tutor ma, in questo caso, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente (art. 3.2); il credito d’imposta è utilizzabile soltanto in compensazione tramite modello F24 telematico, pena il rifiuto dell’operazione di versamento (art. 5.3); l’utilizzo in compensazione è ammesso dal periodo d’imposta successivo al sostenimento delle spese, previo adempimento degli obblighi di certificazione imposti dall’art. 6 del d.m. (art. 5.4).
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(C)
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato entro luglio il versamento del contributo 2018 per il funzionamento dell’ente Facciamo seguito a quanto comunicato con circ. prot. n. 198/C del 9 luglio 2018 per ricordare che a partire dal 1° luglio p.v. e fino al 31 luglio p.v., le società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, sono chiamate a versare il contributo al funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM), come previsto dall’art. 5 bis del d.l. 1/2012 (convertito con Legge 27/2012). Quest’anno, la delibera dell’AGCM del 10.1.2018 prevede una riduzione dello 0,025 per mille rispetto all’aliquota di Legge, per cui il contributo risulta fissato nella misura del 0,055 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data del 10 gennaio u.s. (si tratta della data
della predetta delibera) - voce A1 del conto economico “ricavi delle vendite e delle prestazioni”. La soglia massima di contribuzione non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, a 275.000 €. Quanto alle modalità di versamento, la pagina internet dedicata del sito dell’AGCM (raggiungibile al link http://www.agcm.it/modalita-di-versamento.html), riporta le seguenti: - Pagamento tramite MAV, spedito dall’Autorità a mezzo posta ordinaria e PEC; - Utilizzo del servizio “PagoPA”, previo inoltro di richiesta di autorizzazione alla casella PEC contributo@agcm.it entro il 10 luglio 2018. A fronte della richiesta, verrà inviato alla società, tramite posta elettronica certificata, l’avviso di pagamento PagoPA. - bonifico bancario, attenendosi alle specifiche riportate nella predetta pagina internet del sito dell’AGCM. Maggiori ragguagli sulla misura sono disponibili sul sito dell’AGCM, raggiungibile all’indirizzo http://www.agcm.it/contributo.html (C)
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Entro il 31.07.18 l’Informativa Economica di Sistema l’obbligo riguarda i soggetti che raccolgono pubblicità A fine luglio scade il termine per effettuare la comunicazione annuale dell’Informativa Economica di Sistema (IES). Soggetti obbligati sono gli operatori di rete, i fornitori di un bouquet di programmi pay tv, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati e/o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità (ivi compresi i soggetti che esercitano attività di pubblicità online e pubblicità cinematografica), le agenzie di stampa a carattere nazionale (ivi compresi i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001), gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali. Sono quindi tenuti alla comunicazione annuale della IES tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, raccolgono pubblicità online e gli operatori nei media anche online. Sono esentati dall’obbligo dell’invio della Informa-
tiva Economica di Sistema i soggetti che, pur obbligati dalla citata normativa, abbiano, nell’anno di riferimento, ricavi totali, riferibili alle attività rilevate dall’Informativa Economica di Sistema, incluse le provvidenze pubbliche e le convenzioni con soggetti pubblici, pari a zero euro. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata entro il 31 luglio scaricando il modello disponibile sul sito web dell’Autorità www.agcom.it, nella sezione “Informativa Economica di Sistema” e trasmettendolo, correttamente compilato, all’indirizzo: ies@cert.agcom.it. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora approvato, l’operatore è tenuto a riportare nelle note tale circostanza, specificando che si tratta di stime. Il modello consiste in un file in formato pdf dinamico, compilabile elettronicamente secondo le istruzioni contenute nella guida ed in quelle specifiche per settore di attività (radiotelevisivo, editoriale, internet e concessionarie di pubblicità). Si evidenzia, tuttavia, che saranno ritenuti validi esclusivamente i modelli trasmessi in formato dinamico originario (non saranno accettate, ad esempio, le copie scannerizzate del modello), in quanto il sistema di acquisizione automatica del modello dalla casella di posta elettronica certificata non risulta in grado di interpretare altri formati e/o altri allegati. Nelle note sarà possibile riportare eventuali chiarimenti e specificazioni ritenute necessarie senza allegare altri file, che non potranno, in ogni caso essere acquisiti, raccomandando, altresì, l’invio di un solo modello per ciascuna email.
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(C)
Fatturazione acquisto carburanti chiarimenti sull’indicazione della targa per il rimborso delle accise Con riferimento all’obbligo di emettere la fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione ai titolari di partita IVA, sono stati emanati due importanti chiarimenti legati alla gestione di questo adempimento: - L’Agenzia delle Dogane, con una circolare del 7 giugno (prot. 64837/RU), ha chiarito che ai fini della domanda di rimborso delle accise sul gasolio, la fattura elettronica deve obbligatoriamente riportare la targa dei mezzi riforniti; ciò tenuto conto che la normativa sul rimborso delle accise (in particolare, l’art. 24 ter del Testo unico accise e le norme regolamentari sul beneficio indicate nel D.P.R. 277/2000) prevede l’indicazione obbligatoria, nel quadro A-1 della dichiarazione, della targa degli automezzi utilizzati dall’impresa di autotrasporto per i quali si richiede il beneficio. - L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale del 13 giugno u.s., e, successivamente, con un comunicato stampa del 14 giugno, ha reso noto l’avvio dei servizi on line di preregistrazione dell’indirizzo telematico e di generazione del codice QR, grazie ai quali l’impresa può: * comunicare al SdI (sistema di interscambio) il canale (PEC o Codice destinatario) per il recapito delle fatture elettroniche passive. A tal fine l’impresa dovrà accedere (anche tramite un intermediario delegato) all’apposito servizio “Fatture e corrispettivi” presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/ wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Acc+s ervizio+Fatture+e+corrispettivi/?page=i vacomimp) previa autenticazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline o al Sistema pubblico di identità digitale (Spid);
* generare il suo QR Code, ovvero il codice a barre bidimensionale contenente tutte le informazioni anagrafiche IVA utili alla fatturazione, completo dell’indirizzo telematico di ricevimento della fattura. Questo codice dovrà essere mostrato al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta, e permetterà al medesimo di acquisire in automatico i dati del cliente - compreso l’indirizzo prescelto per il recapito - in modo veloce e senza il rischio di commettere errori; per questo motivo, consigliamo alle imprese di dotarsi al più presto del QR Code tramite il predetto servizio “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia oppure collegandosi al proprio cassetto fiscale. Sempre nello stesso provvedimento, l’Agenzia ha disciplinato: - il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”; - le modalità di conferimento della delega all’accesso dei predetti servizi. A questo proposito, il provvedimento (paragrafi 4 e 5) prevede che la delega può essere conferita soltanto ad intermediari abilitati (art. 3 comma 3 del DPR 322/1988), tramite l’apposita funzione disponibile per gli utenti Entratel o Fisconline nella loro area riservata, oppure presentando l’apposito modulo di delega/revoca presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. La durata della delega viene decisa dalle parti oppure, in mancanza, è pari a 4 anni. Peraltro, nelle motivazioni è stato precisato che la delega può essere rilasciata anche ad intermediari non abilitati, per quanto riguarda: * l’utilizzo del servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione e trasmissione tramite Sdi delle fatture elettroniche; * la gestione del servizio di conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute dal delegante tramite il Sdi; * la generazione del QR-Code del soggetto delegante. (C)
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Buoni per digitalizzazione e ammodernamento tecnologico pubblicato il decreto con l’assegnazione degli importi alle imprese beneficiarie Il d.m. 1° giugno 2018 e gli elenchi allegati Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe (v., da ultimo, la circolare associativa prot. n. 145/AdT del 24 maggio 2018), per segnalare che con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) 1° giugno 2018, pubblicato sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it) il 21 giugno 2018, è stato
approvato l’elenco delle imprese assegnatarie dei buoni (voucher), suddiviso su base regionale nonché gli elenchi delle imprese ancora sub judice (v. infra). La pubblicazione del d.d. 1° giugno 2018 nel citato sito web assolve, altresì, l’obbligo di comunicazione a carico del Ministero in merito alla concessione dell’aiuto nei confronti delle stesse imprese che risultano assegnatarie delle agevolazioni. Le assegnazioni alle imprese beneficiarie tengono conto dell’incremento complessivo di 242.525.366,25 euro, disposto con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 marzo 2018 e derivante da economie realizzate nell’ambito di altri strumenti agevolativi, che va ad aggiungersi all’originario stanziamento complessivo di 100 milioni di euro. Per il Friuli Venezia Giulia il prospetto degli stanziamenti è ora il seguente:
Delibera CIPE n. 47/2017 (Fondo sviluppo e coesione 2014-2020)
d.m. 23 marzo 2018 (Fondo per la crescita sostenibile)
Totale
1.801.739,68 euro
1.295.557,09 euro
3.097.296,77 euro
Al d.d. 1° giugno 2018 sono uniti tre elenchi in altrettanti allegati e, precisamente: - l’allegato A riporta l’elenco delle imprese assegnatarie delle agevolazioni suddiviso su base regionale, per un totale, dunque, di 20 elenchi regionali; - l’allegato B riporta l’elenco delle imprese per le quali non vi è corrispondenza fra gli aiuti secondo il regime “de minimis” dichiarati in sede di domanda e quelli registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato; - l’allegato C riportate le imprese per le quali la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 5, co. 1, lett. f), del decreto interministeriale 23 settembre 2014 (“non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune”), rilasciata in sede di domanda, non trova corrispondenza con i dati registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Alla concessione delle agevolazioni alle imprese riportate negli allegati B e C si provvederà con successivi provvedimenti, previo superamento dei motivi ostativi indicati.
Presentazione delle domande di erogazione dei voucher Le nuove procedure per l’erogazione dei voucher, adottate con il d.d. 14 marzo 2018, sono state illustrate nella circolare associativa prot. n. 90/ AdT del 3 aprile 2018 e su di esse non si torna, se non per ricordare che le domande di erogazione dei voucher possono essere presentate dalle imprese assegnatarie delle agevolazioni, a seguito della realizzazione del progetto e del pagamento a saldo di tutte le relative spese, esclusivamente attraverso l’apposita procedura informatica che sarà resa disponibile sul citato sito web ministeriale a partire dal 14 settembre 2018. A tal fine le imprese compilano attraverso la predetta procedura informatica la richiesta di erogazione secondo l’apposito schema e provvedono ad inviarla al Ministero unitamente alla seguente documentazione:
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a) titoli di spesa recanti le specifiche diciture previste dalla normativa di attuazione; b) estratti del conto corrente utilizzato per i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato; c) liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, predisposte sulla base di apposito schema; d) resoconto sulla realizzazione del progetto, sempre redatto secondo apposito schema.
Il termine finale per la presentazione delle richieste di erogazione, pena la decadenza dell’agevolazione concessa, è il 90° giorno successivo alla scadenza dei 6 mesi fissata per l’ultimazione del progetto agevolato e, quindi, il 13 dicembre 2018. Copia di tutti gli atti citati, compresi gli elenchi, può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione, unitamente a ogni altra informazione.
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Incentivi agli investimenti dati e aggiornamenti dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti Si riporta il riepilogo di una nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante dati e programmi circa i contributi agli investimenti dell’autotrasporto professionale, ripartito nelle annualità del 2016 (attualmente in corso di pagamento), al 2017 (di cui ad aprile si sono chiusi i termini di presentazione delle domande) e del 2018 (per il quale saranno prossimamente aperti i termini per la presentazione delle domande).
Incentivi agli investimenti 2016 Riguardo agli incentivi per gli investimenti del 2016, si segnala che dal giugno 2018 sono iniziate le erogazioni dei contributi nelle seguenti misure: - in misura piena per l’acquisizione degli autoveicoli a trazione alternativa, per i veicoli di categoria ecologica Euro 6 di massa superiore a 11,5 t. con contestuale rottamazione di autoveicoli di pari massa nonché per il gruppo di acquisizione di un portacasse con 8 casse mobili; - per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi per trasporto combinato si va invece verso una riduzione tra il 43% ed il 45%, atteso che rispetto allo stanziamento specifico di 9 milio-
ni di euro, sono state presentate richieste per 16.156.333,25 euro. Rimane, invece, ancora sub judice il riconoscimento del contributo per l’acquisizione di autoveicoli nuovi di categoria ecologica Euro 6 con esportazione di veicoli extra-UE, che non è stata ancora determinata, in quanto lo stesso Ministero ha presentato ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR del Lazio n. 9624/2017 che annullava detto contributo. Ciò determinerà quindi un ulteriore slittamento dei tempi di pagamento per questo specifico incentivo (cfr. circolare associativa prot.n. 150/AdT del 30 maggio 2018).
Incentivi agli investimenti 2017 Dopo due mesi dal termine per la presentazione delle istanze del 15 aprile 2018 dai primi, provvisori dati sulle domande presentate e sui contributi richiesti dalle imprese per le diverse tipologie di investimenti del 2017 si apprende che complessivamente sono state presentate 2.048 istanze (ben superiori rispetto alle circa 600 del 2015 ed alle 1.565 del 2016), con una richiesta di contributi di oltre 49 milioni di euro, rispetto ai circa 36 disponibili in base al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2017. Per ciascuna tipologia d’investimento finanziabile le richieste di contributo hanno superato lo specifico stanziamento previsto dal menzionato decreto, eccetto che per l’acquisto del gruppo di 8 casse mobili con un portacasse, come riportato nella sottostante tabella.
Contributi richiesti in euro
Stanziamento in euro
Eccedenza
Veicoli a trazione alternativa
13,699.300,00
10.500.000
+ 130,47%
-
23%
Veicoli Euro 6 con rottamazione
18.471.500,00
10.000.000
+ 184,72%
-
46%
Rimorchi e semirimorchi per intermodalità
16.685.976,26
14.400.000
+ 115,87%
-
13%
Gruppi di 8 casse mobili con 1 semirimorchio portacasse
398.650,00
1.050.177
- 37,96%
49.255.426,26
35.950.177
+ 137,01%
Tipologia di investimento
Totale generale
Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; RAM - Rete Autostrade mediterranee spa
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Probabile riduzione
nessuna
Purtroppo, come previsto dal d.m. 20 giugno 2017, non essendo di fatto possibile alcuna rimodulazione tra gli stanziamenti specifici e, cioè, la possibilità di utilizzare gli avanzi di risorse di uno o più stanziamenti per coprire gli eccessi di richieste sugli altri, ciascun investimento subirà una riduzione del beneficio specifico per questi previsti; così, ad esempio, nel caso dell’acquisizione di autoveicoli Euro 6 con rottamazione il contributo di 10.000 euro per gli autoveicoli di massa complessiva superiore a 16 tonnellate si dovrebbe ridurre a circa 6.500 / 6.700 euro. Solo per l’investimento in 8 casse mobili ed un semirimorchio portacasse verrà erogato il contributo pieno di euro di 8.500 euro. Questi sono, comunque, solo i primi dati dell’istruttoria, che potrà subire delle modifiche ed anche delle inammissibilità di alcune pratiche per carenza di requisiti o di documentazione probante l’investimento stesso, il che dovrebbe comportare una ricalibratura verso l’alto delle domande ammesse. Le risultanze finali si avranno solo al termine dell’istruttoria, per la quale non sono previsti tempi brevi, atteso che ancora sono in lavorazione finale le domande d’investimento dell’anno precedente (2016).
Incentivi agli investimenti 2018 Per gli incentivi relativi al 2018 è già stato predisposto un provvedimento, a firma del precedente Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno stanziamento complessivo pari a 33,6 milioni di euro che, analogamente all’anno precedente, è stato ripartito come segue: - 9,25 milioni circa per gli autoveicoli nuovi di fabbrica a trazione alternativa (metano CNG; gas naturale liquefatto, ibridi o full electric); - 9,25 milioni circa per gli autoveicoli Euro 6 di massa complessiva pari o superiore ad 11,5 t con rottamazione di autoveicoli vecchi di pari massa; - 14 milioni circa per rimorchi e semirimorchi per trasporto combinato marittimo o ferroviario; - 1 milione per i gruppi di 8 casse mobili con un semirimorchio portacasse. Il decreto è attualmente al vaglio della Corte dei Conti e si fa riserva di aggiornamenti non appena saranno intervenute novità al riguardo.
Pag. 25 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2018
(AdT)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2018 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
101,50
0,395648
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
101,50
0,546736
MARZO
15.03
14.04
0,375
101,70
0,820104
APRILE
15.04
14.05
0,500
101,70
0,945104
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
102,0
1,292656
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
Pag. 26 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2018
INAIL: nuova guida in linea apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile: autogrù L’INAIL ha presentato sul proprio sito ww.inail.it, nella sezione pubblicazioni, una guida sugli apparecchi di sollevamento di tipo mobile, che riassume le istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del D.M. 11 aprile 2011. Di fatto, l’articolo 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. L’Inail, come noto, è preposto alla gestione, diretta o avvalendosi a soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale. In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all’Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico amministrative per la conduzione della prima verifica periodica.
Nello specifico, la guida, descrive in dettaglio le autogrù, illustrandone le principali caratteristiche costruttive, per poi trattare in modo approfondito le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica). Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti. Il d.m. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo mobile, non azionato a mano con portata superiore a 200 kg, provveda a: - dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale (uot) Inail competente, che provvede all’assegnazione di una matricola; - richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale Inail competente secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i. Il sopradetto allegato per le attrezzature di sollevamento prescrive periodicità variabili in base alla loro vetustà e al settore di impiego. In particolari settori, infatti, quali costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo, la frequenza di verifica aumenta. Nello specifico per le attrezzature di sollevamento di tipo mobile si riporta di seguito l’indicazione delle periodicità prescritte:
Attrezzatura
Intervento Periodicità
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili nei settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.
Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente a 10 anni. Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni.
Gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile, non azionati a mano con portata superiore a 200 kg, rientravano già nel precedente regime di verifica
Verifica biennale
Verifica annuale
ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 5 del d.m. 12 settembre 1959 e dell’articolo 194 del d.p.r. 547/1955.
Pag. 27 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 12 - 30 giugno 2018
La circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che queste attrezzature di sollevamento, immesse sul mercato prive di marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo, di esclusiva competenza Inail, al termine del quale rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima (La Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (GU n. 255 del 30 ottobre 2013) ha previsto che le verifiche successive alla prima siano effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13 dell’articolo 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.). In caso, quindi, di apparecchi di sollevamento di tipo mobile immessi sul mercato prima del 21 settembre 1996 e privi di marcatura CE ai sensi della direttiva macchine, non ancora omologati, il datore di lavoro dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare n. 77 del 23 dicembre 1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Per gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile marcati CE, invece, il datore di lavoro, qualora non avesse già provveduto ai sensi del previgente regime di verifica periodica, dovrà inoltrare la comunicazione di messa in servizio dell’apparecchio all’unità operativa territoriale Inail competente, che procederà all’assegnazione della matricola. La modulistica prevista a tal scopo è disponibile sul portale Inail nella sezione “ricerca e tecnologia”. Gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile, già sottoposti a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA prima del 23 maggio 2012, data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011, pur in assenza del libretto delle verifiche rilasciato dall’allora Ispesl, come indicato nelle procedure di cui alla Circolare M.I.C.A. n. 162054/97 e alla successiva Circolare M.L.P.S.3 n. 23/12 al punto 10.2, rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Per tali attrezzature, pertanto, non è prevista la compilazione della scheda tecnica di identificazio-
ne da parte di Inail, che s’impegna a provvedere nel più breve tempo possibile, qualora non fosse già stato fatto, all’assegnazione della matricola, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e il loro inserimento nella banca dati. Per apparecchi di sollevamento devono intendersi apparecchi destinati a sollevare e movimentare nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, in grado di muoversi senza vie di corsa o binari [UNI ISO 4306-1:2010]. Si precisa che gli stacker (elevatori) rientrano comunque nel regime delle verifiche periodiche in quanto carrelli semoventi a braccio telescopico, ma non nella specifica tipologia degli apparecchi di sollevamento di tipo mobile. Sono, invece, da ritenersi apparecchi di sollevamento di tipo mobile rientranti nel regime delle verifiche periodiche: gru su autocarro, autogrù, caricatori e altre attrezzature di lavoro similari. Alla stessa tipologia afferiscono anche quelle attrezzature che assumono la funzione di sollevamento a seguito dell’adozione di particolari accessori o attrezzature intercambiabili (come ad esempio il caso di macchine movimento terra o carrelli con forche - comunemente denominati muletti - attrezzati con gancio e altri organi di presa e sospensione del carico). I carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori/attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento cose, come chiarito nel decreto del Ministero del lavoro di cui all’art. 3 comma 3 del D.M. 11 aprile 2011 inerente le tariffe per le attività di verifica periodica, non devono invece essere trattati come apparecchi di sollevamento mobili, ma vanno sottoposti a verifica esclusivamente come carrelli semoventi a braccio telescopico, prevedendo nel corso della stessa anche una parte specifica dedicata alla funzione aggiuntiva conferitagli dagli accessori/attrezzature intercambiabili in dotazione all’attrezzatura. La guida in parola potrà essere consultata e scaricata dal sito dell’Inail seguendo il seguente percorso: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/ pubb-apparecchi-sollevamento-materiali-tipomobile.html. (AB)
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Le funzioni del direttore dei lavori (4a parte) la contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018, n. 49, Pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 2018, ha approvato le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», in attuazione dell’articolo 111, comma 1, del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016). Il decreto dispone soprattutto delle funzioni e compiti che deve svolgere il Direttore dei Lavori, questi sono correlati alle attività delle imprese, e questo è molto interessante per le aziende che si aggiudicano lavori pubblici.
Attività di controllo amministrativo contabile Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell’esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaPag. 29 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2018
neamente al loro accadere, affinché possa sempre: a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP; b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
I documenti contabili I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono: a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno: 1) l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni; 2) la qualifica e il numero degli operai impiegati; 3) l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori; 4) l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici; 5) l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili; 6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori; 7) le relazioni indirizzate al RUP; 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l’ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione; c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L’iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all’ammontare complessivo dell’avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l’intera contabilizzazione dell’opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo Pag. 30 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2018
maturato dall’esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico. Il registro è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento; d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità; e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del codice o l’accordo bonario di cui all’articolo 205 del codice. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano
intervenuti la transazione o l’accordo bonario. Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l’indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d’avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l’ammontare dell’avanzamento risultante dal registro di contabilità. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’esecutore possono essere annotate dall’assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L’esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d’opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dei predetti soggetti delegati. Al conto finale, il direttore dei lavori allega la seguente documentazione: a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori; b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all’esecutore; c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; e) gli ordini di servizio impartiti; f) la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazioPag. 32 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2018
ne riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite; g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l’indicazione dei ritardi e delle relative cause; h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze; i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP; m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità; n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell’esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.
Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata La contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l’idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente regolamento. Nel caso di mancato
utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, che deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all’Autorità, e comunque per il periodo strettamente necessario per l’adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall’esecutore. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore.
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Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. (segue) (CS)
Guida ANAC su avvalimento e soccorso istruttorio (2a parte) l’istituto rende possibile la sanatoria degli elementi o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari nelle gare d’appalto L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato sul proprio sito una Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di avvalimento e soccorso istruttorio. La rassegna offre una rappresentazione del percorso interpretativo della disciplina in materia di soccorso istruttorio e avvalimento compiuto dall’Autorità attraverso i pareri di precontenzioso emessi nel corso del 2017. Le massime dei pareri resi sui due istituti, corredate da sintetiche indicazioni relative alla disciplina di riferimento e, se del caso, alla posizione della giurisprudenza amministrativa, sono state commentate e riunite in un testo unitario, suddiviso in capitoli, al fine di orientare l’esercizio dell’azione amministrativa. In questa seconda parte approfondiamo i temi relativi al soccorso istruttorio.
SOCCORSO ISTRUTTORIO Premessa L’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 ha riproposto nel nuovo Codice, seppure con una formulazione in parte differente, l’istituto del soccorso istruttorio cosiddetto “rinforzato”, introdotto con il comma 2- bis dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 dal d.l. n. 90/2014, confermando dunque la scelta del legislatore di privilegiare l’aspetto sostanziale dell’effettivo possesso dei requisiti da parte degli operatori economici partecipanti alla gara rispetto al dato formalistico rappresentato dalla mera correttezza documentale delle dichiarazioni rese. L’istituto rende possibile la sanatoria degli Pag. 34 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2018
elementi o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, purché l’operatore economico da un lato sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta, dei requisiti richiesti per l’ammissione alla gara e, dall’altro, ottemperi alle richieste di integrazione della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima, comunque non superiore ai dieci giorni. L’Autorità ha ritenuto legittima l’esclusione dell’operatore economico che abbia invocato il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio per sopperire alla mancanza ab origine di requisiti di partecipazione, ancorché rigorosi, richiesti dalla stazione appaltante (Parere di Precontenzioso n. 1087 del 25 ottobre 2017), mentre, anche in un’ottica di buon andamento e di economicità dell’azione amministrativa, con Parere di Precontenzioso n. 879 del 1° agosto 2017, ha ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante che, a fronte di tre mancate risposte da parte dei concorrenti, ha provveduto ad acquisire e verificare d’ufficio una dichiarazione già in proprio possesso, sebbene per altra gara, consentendo la massima partecipazione.
Cause tassative di esclusione La portata applicativa dell’istituto, come anche sottolineato dall’Autorità nella Determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015, va inevitabilmente ad intrecciarsi con le cause tassative di esclusione, nel senso che opera uno spostamento dell’operatività delle cause di esclusione a valle del procedimento di soccorso istruttorio: ove vi sia un’omissione, incompletezza, irregolarità di una dichiarazione con carattere dell’essenzialità - da individuarsi come tale in applicazione della disciplina sulla cause tassative di esclusione - la stazione appaltante non può più procedere direttamente all’esclusione del concorrente ma deve prima avviare il procedimento volto alla sanatoria delle irregolarità rilevate. Alla luce di tale considerazione l’Autorità ha ritenuto legittimo il ricorso al soccorso istruttorio al fine di integrare la documentazione e le dichiarazioni mancanti relative ai requisiti di partecipazione anche nei in casi in cui la lex specialis non lo prevedeva e comminava espressamente l’esclusione dalla gara (Parere di Precontenzioso n. 606 del
31 maggio 2017; Parere di Precontenzioso n. 1340 del 20 dicembre 2017).
Sanzione pecuniaria Il decreto correttivo, ha introdotto un’importante novità in tema di soccorso istruttorio, rendendolo, di fatto, gratuito con la soppressione della sanzione pecuniaria. Con riferimento alle gare bandite sotto la vigenza del d.lgs. 163/2006 e fino alla novella apportata dal richiamato correttivo, sono venute in rilievo questioni riguardanti la natura essenziale delle irregolarità ai fini della valutazione della legittimità dell’irrogazione della sanzione pecuniaria e la quantificazione del suo importo nei bandi di gara. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’Autorità ha ritenuto che, trattandosi di obbligazione pecuniaria, prerequisito per la sua legittima l’applicazione, come anche chiarito nella Determinazione n. 1/2015 e dalla giurisprudenza, sia la quantificazione del suo importo negli atti di gara. Ciò al fine di autovincolare la condotta delle stazioni appaltanti a garanzia dell’imparzialità e della parità di trattamento nei confronti delle imprese (Pareri di Precontenzioso n. 838 del 27 luglio 2017 e n. 1344 del 20 dicembre 2017). Altro aspetto controverso sempre riguardante le gare bandite prima del decreto correttivo è risultato quello dell’applicazione della sanzione pecuniaria nel caso in cui l’operatore economico, invitato a sanare la documentazione presentata, decida di non regolarizzare. L’Autorità, nella Determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015, in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa e contabile allora prevalente, ha sostenuto la tesi del pagamento della sanzione solo in caso di regolarizzazione. Sul punto è intervenuto il nuovo Codice con la specifica previsione che la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. L’Autorità ha quindi ritenuto, in linea con la giurisprudenza amministrativa più recente (Tar Lazio, sez. III, 12 settembre 2016, n. 9656; Cons. di Stato, sez. V, 16 gennaio 2017, n. 92) ed in virtù del principio di proporzionalità, che la sanzione deve essere versata solo per le ipotesi in cui l’operatore economico intenda proseguire nella gara, costituendo tale sanzione una sorta di corrispettivo in favore della stazione appaltante connesso all’aggravamento del procedimento derivante dal ricorso al soccorso istruttorio; viceversa, qualora il partecipante non intenda avvalersi di tale beneficio, preferendo non proseguire la propria partecipazione alla gara, tale corrispettivo non è dovuto, non essendoci un aggravio procedimentale in capo alla stazione appaltante (Pareri di Precontenzioso n. 319 e n. 320 del 29 marzo 2017). Pag. 35 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2018
E’ stato inoltre ritenuto che ciò che rileva, ai fini dell’applicazione della sanzione, non è tanto la semplice dichiarazione di voler aderire al soccorso istruttorio (Parere di Precontenzioso n. 399 del 5 aprile 2017) quanto la messa in atto da parte del concorrente di un comportamento che manifesti l’effettiva volontà di proseguire nella gara avvalendosi dell’istituto (Parere di Precontenzioso n. 325 del 29 aprile 2017), indipendentemente dal fatto che produca documentazione integrativa non rispondente alle esigenze della stazione appaltante o che non provveda all’integrazione documentale nel termine stabilito (Parere di Precontenzioso n. 528 del 17 maggio 2017). La soppressione della sanzione pecuniaria, insieme all’eliminazione dell’obbligo di regolarizzare le dichiarazioni non essenziali e le irregolarità meramente formali, sembrerebbe rendere irrilevante la categoria di irregolarità definite dall’Autorità e rappresentate dai casi di irregolarità non essenziali, e in quanto tali sanabili senza il pagamento della sanzione, ma che tuttavia afferiscono ad elementi indispensabili, come ad esempio il caso di un operatore economico che, pur avendo dichiarato il possesso della certificazione di qualità UNI ISO 9001:2008 all’interno dell’istanza di partecipazione, ha contestualmente prodotto copia di certificato scaduto (Parere di Precontenzioso n. 289 del 22 marzo 2017) oppure il caso della stazione appaltante che nutre dubbi circa l’effettiva riconducibilità dei servizi, appositamente autocertificati dall’operatore economico secondo il modello predisposto, alla categoria richiesta dal bando di gara (Parere di precontenzioso n. 884 del 1° agosto 2017). In questi casi è stato ritenuto che la richiesta di chiarimenti non integri un’ipotesi di soccorso istruttorio in senso proprio ma sia riconducibile all’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, a sua volta discendente dal principio generale di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa.
Irregolarità dell’offerta tecnica ed economica Integrazione del contenuto dell’offerta L’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto non si estende alle irregolarità afferenti all’offerta tecnico-economica. L’Autorità, in linea con il dettato normativo (art. 83, comma 9, secondo periodo, del Codice dei contratti) e con quanto già affermato nella Determinazione n. 1 del 2015, ha precisato che non è consentito esperire il soccorso istruttorio per precisare o integrare elementi dell’offerta tecnico-economica (Parere di Pre-
contenzioso n. 488 del 3 maggio 2017; Parere di Precontenzioso n. 792 del 19 luglio 2017 concernente la mancata indicazione della percentuale di solfato di bario, come invece richiesto dalla legge di gara; Parere di Precontenzioso n. 900 del 6 settembre 2017 relativo a lacune sulla indicazione del marchio nelle specifiche tecniche allegate all’offerta) e che non è possibile acquisire dichiarazioni integrative dell’offerente al fine di rettificare l’offerta errata (Parere di Precontenzioso n. 26 del 18 gennaio 2017). Il completamento o l’integrazione dell’offerta, infatti, si porrebbe in contrasto con la par condicio, il libero gioco della concorrenza, il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura e con la violazione del principio di segretezza dell’offerta. Ciò premesso, restano fermi il principio secondo cui in presenza di incertezza interpretativa della legge di gara l’obiettiva regola dell’imparzialità (a cui consegue l’esclusione) cede al principio generale del favor partecipationis, per cui è stato ritenuto non conforme alla normativa di settore l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che ha presentato un’offerta tecnica calcolata sul triennio di durata complessiva dell’affidamento, piuttosto che sulla durata di un anno, a fronte di una clausola del bando di dubbia interpretazione (Parere di Precontenzioso n. 1086 del 25 ottobre 2017), e il principio giurisprudenziale in base al quale le offerte di gara sono suscettibili di essere interpretate, ed eventualmente rettificate, dalla stazione appaltante alla ricerca dell’effettiva volontà del dichiarante, purché non si attinga a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima (Parere di Precontenzioso n. 882 del 1° agosto 2017). Mancata sottoscrizione dell’offerta In diverse occasioni l’Autorità ha avuto modo di affrontare il caso della mancata sottoscrizione dell’offerta. Nella Determinazione n. 1 del 2015, affermato che la sottoscrizione dell’offerta da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza costituisce un elemento essenziale, avendo la funzione di ricondurre al suo autore l’impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto e di assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa, l’Autorità si è espressa a favore della sanabilità della carenza della sottoscrizione dell’offerta, con pagamento della sanzione (cfr. anche P. Prec. n. 24 del 5 agosto 2014; P. Prec. n. 10 del 4 febbraio 2015; P. Prec. n. 953 del 7 settembre 2016). Il richiamato Pag. 36 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2018
orientamento, già espresso dal Consiglio di Stato, è stato ribadito in numerosi pareri, ferma restando la necessità che l’offerta sia riconducibile al concorrente in modo da escluderne l’incertezza assoluta circa la provenienza (Pareri di Precontenzioso n. 432 e n. 433 del 27 aprile 2017; Pareri di Precontenzioso n. 1177 e n. 1179 del 15 novembre 2017; Parere di Precontenzioso n. 1298 del 12 dicembre 2017). Tale approdo ermeneutico non è tuttavia condiviso da parte della giurisprudenza amministrativa, sulla base della considerazione che la mancata sottoscrizione inficerebbe irrimediabilmente la validità e la ricevibilità dell’offerta. E’ comunque ritenuto applicabile il soccorso istruttorio in caso di incompleta sottoscrizione, come nel caso di sottoscrizione dei soli rappresentanti legali e non di tutti gli associati del raggruppamento. Oneri di sicurezza aziendali Rimanendo in tema di offerta, l’Autorità ha avuto occasione di occuparsi di questioni riguardanti gli oneri di sicurezza aziendale, con particolare riferimento alla possibilità di sanare tramite soccorso istruttorio la mancata indicazione degli stessi nell’offerta economica. In vigenza del vecchio Codice, l’orientamento dell’Autorità (Parere di Precontenzioso n. 122 del 15 luglio 2015) e della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen., 20 marzo 2015, n. 3; Cons. di Stato, Ad. Plen., 2 novembre 2015, n. 9) era quello di considerare legittima l’esclusione del concorrente che non avesse indicato, come voce di costo distinta e separata all’interno dell’offerta economica, i costi della sicurezza, pur se non espressamente richiesti dalla lex specialis. Tuttavia, anche sulla scorta di un recente orientamento giurisprudenziale, l’Autorità ha ritenuto che in una gara indetta in vigenza del d.lgs. 50/2016 la cui lex specialis non contempli l’obbligo di indicare gli oneri di sicurezza aziendale, in caso di mancata esplicita indicazione di detti oneri da parte di un concorrente, l’amministrazione è tenuta ad applicare il soccorso istruttorio, previa verifica della natura formale dell’integrazione. Il soccorso istruttorio è infatti considerato esperibile solo se il concorrente abbia indicato un prezzo comprensivo degli oneri della sicurezza senza tuttavia chiarirne l’importo, perché in tale caso la successiva esplicitazione degli oneri si traduce in una specificazione formale di una voce, già prevista nell’offerta, ma non indicata separatamente mentre il soccorso istruttorio non è ritenuto attivabile quando il concorrente ha formulato un’offerta economica senza considerare gli oneri di sicurezza perché in tale ipotesi la sanato-
ria apporterebbe una modifica sostanziale all’offerta medesima, in violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici (Parere di Precontenzioso n. 2 dell’11 gennaio 2017; Parere di Precontenzioso n. 226 del 1° marzo 2017; Parere di Precontenzioso n. 423 del 12 aprile 2017; Parere di Precontenzioso n. 1081 del 25 ottobre 2017). In altre due occasioni (Parere di Precontenzioso n. 440 del 27 aprile 2017; Parere di Precontenzioso n. 616 del 7 giugno 2017) l’Autorità ha sostenuto l’illegittimità dell’esclusione, senza previo esperimento dell’istituto, in danno al concorrente che abbia indicato oneri della sicurezza pari a zero facendo affidamento su disposizioni fuorvianti della disciplina di gara. In presenza di espressa previsione nella lex specialis, invece, è stata ritenuta legittima l’esclusione, senza applicazione del soccorso istruttorio, del concorrente che abbia quantificato tali oneri pari a zero (Pareri di Precontenzioso n. 283 del 22 marzo 2017 e n. 435 del 27 aprile 2017) ed è stata, altresì, ritenuta illegittima la mancata esclusione dell’operatore economico che non abbia indicato separatamente gli oneri di sicurezza aziendale (Parere di Precontenzioso n. 1098 del 25 ottobre 2017). In tal caso, infatti, il principio per cui devono ritenersi insanabili i difetti dell’offerta prevale sui principi sottesi al soccorso istruttorio, dal momento che la mancata specificazione nel dettaglio di tali oneri o la loro quantificazione pari a zero equivale a presentare un’offerta priva di un elemento essenziale (Cons. di Stato, sez. V, 14 aprile 2016, n. 1481; TAR Campania - Salerno, sez. I, 5 gennaio 2017, n. 34). La modifica apportata all’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti, dal decreto correttivo ha ridisegnato l’ambito di applicazione dell’obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, escludendone le forniture senza posa in opera, i servizi di natura intellettuale e gli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a). In applicazione della novella, l’Autorità ha ritenuto illegittima l’esclusione del concorrente da una gara di forniture senza posa in opera per la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendale (Parere di Precontenzioso n. 1016 del 25 ottobre 2017). Dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale Risultano essenziali, e pur tuttavia sanabili (non più con pagamento della sanzione dopo l’entrata in vigore del decreto correttivo al d.lgs. 50/2016), le irregolarità concernenti le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 (oggi art. 80 del Codice dei contratti). In particolare, è stata ritenuta Pag. 37 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2018
legittima l’attivazione del soccorso istruttorio per sanare l’incompletezza della dichiarazione dei singoli requisiti di ordine generale stabiliti dall’art. 38, comma 1, che devono essere posseduti dal concorrente e, in alcuni casi, per esso, dai soggetti specificatamente indicati (nelle lett. b), c) e m-ter) del comma 1 dell’art. 38) (Pareri di Precontenzioso n. 215 e n. 218 del 1° marzo 2017, il primo dei quali riferito alla mancata produzione della dichiarazione del possesso dei requisiti di cui alle predette lettere da parte del Responsabile Tecnico ai fini dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, e Parere di Precontenzioso n. 489 del 3 maggio 2017, riferito alla carenza della dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5, lett. l) del Codice da parte del direttore tecnico). In altra circostanza (Parere di Precontenzioso n. 605 del 31 maggio 2017), l’Autorità ha confermato, sulla base di quanto precisato dal Comunicato del Presidente del 26 ottobre 201641, che i membri del collegio sindacale rientrano tra i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni sui requisiti di carattere generale di cui all’art. 80, comma 1, del Codice dei contratti e che la mancanza in merito a tale obbligo deve ritenersi essenziale ma sanabile. Con Parere di Precontenzioso n. 95 dell’8 febbraio 2017, l’Autorità ha affermato che le dichiarazioni sulle assenze di cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, del Codice devono ritenersi essenziali, e le eventuali carenze in ordine alle stesse sanabili, anche in riferimento alla ditta subappaltatrice nel caso in cui ci si trovi nella circostanza di cui al comma 6 dell’art. 105, ovvero quando risulta obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori fin dalla fase di offerta. Sempre con riferimento al subappalto, con Pareri di Precontenzioso n. 487 del 3 maggio 2017 e n. 973 del 27 settembre 2017, è stato ritenuto ammissibile, anche facendo leva su recente giurisprudenza (T.A.R. Lombardia – Brescia, sez. II, 29 dicembre 2016, n. 1790), il ricorso al soccorso istruttorio al fine di integrare i nominativi della terna di subappaltatori. Nel primo caso l’Autorità ha altresì condiviso l’interpretazione comunitariamente orientata espressa dal Consiglio di Stato (Comm. Spec., 3 novembre 2016, n. 2286), in base alla quale, per cercare di coordinare le disposizioni dei commi 1 e 5 dell’art. 80 con quelle del comma 12 dell’art. 105, quando risulta obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori occorre che almeno uno di essi abbia i requisiti per eseguire la prestazione. Nel secondo caso, anche sulla scorta di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è stato precisato che è illegittima l’esclusione del concorrente che, in sede di soccorso istruttorio, rinuncia al subap-
palto dichiarando di voler eseguire in proprio la prestazione, qualora sia in possesso dei requisiti di partecipazione. Dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere speciale Venendo ai requisiti di carattere speciale, l’Autorità, richiamando il Parere di Precontenzioso n. 617 dell’8 giugno 2016, ha stabilito che non è legittima l’esclusione dell’operatore economico che non ha compilato il campo del DGUE relativo ai requisiti di idoneità professionale senza la previa attivazione del soccorso istruttorio (Pareri di Precontenzioso n. 685 del 28 giugno 2017 e n. 695 del 5 luglio 2017) e che è legittimo il ricorso all’istituto per permettere al concorrente la regolarizzazione della dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica previsti dalla lex specialis, fermo restando che la sussistenza del possesso dei requisiti medesimi deve essere verificata al momento fissato dalla legge di gara quale termine per la presentazione dell’offerta (Parere di Precontenzioso n. 54 del 1° febbraio 2017). Il Parere di Precontenzioso n. 1205 del 22 novembre 2017 ha trattato il caso riguardante la presentazione da parte di un operatore economico di una attestazione SOA riportante la certificazione del sistema di qualità scaduta. L’Autorità ha ritenuto legittimo l’operato della stazione appaltante che ha ritenuto tale irregolarità essenziale, costituendo il possesso della certificazione un requisito tecnico-organizzativo necessario ai fini della partecipazione alla gara, e, in quanto tale, sanabile, ratione temporis dietro pagamento di sanzione, dimostrando di aver richiesto l’aggiornamento dell’attestato entro e non oltre il termine di presentazione delle offerte. Con Parere di Precontenzioso n. 602 del 31 maggio 2017 è stato ritenuto non applicabile il soccorso istruttorio “rinforzato” in sede di comprova ex art. 48, comma 2, del d.lgs. 163/2006 dei requisiti di capacità tecnica (in tale circostanza quelli relativi all’art. 42, comma 1, lett. a), al fine di consentire all’aggiudicataria di produrre nuova documentazione probatoria in sostituzione di quella rivelatasi inidonea alla dimostrazione del requisito. Infatti, data la natura perentoria del termine entro cui l’aggiudicataria è tenuta a fornire la dimostrazione del possesso del requisito (cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 10; Cons. di Stato, sez. V, 10 gennaio 2017, n. 40), l’ammissione di quest’ultima al beneficio del soccorso istruttorio comporterebbe la violazione del principio della par condicio (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 31 agosto 2016, n. 3753). Il principio espresso con rifePag. 38 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2018
rimento ad una gara bandita sotto la vigenza del precedente codice può trovare applicazione anche ad impianto normativo vigente, dal momento che, pur in assenza di specifiche indicazioni del nuovo Codice in ordine ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, dal combinato disposto degli artt. 83, comma 8, 85, comma 5, 86, comma 1, del Codice e dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 si evince che le stazioni appaltanti, ferma restando l’obbligatorietà del controllo sul primo classificato da effettuarsi prima dell’aggiudicazione, possono procedere al controllo, anche a campione, sull’effettivo possesso da parte dei restanti concorrenti dei requisiti richiesti e autodichiarati. Avvalimento Strettamente connessi al principio per cui l’istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato, a pena della violazione della par condicio, per il recupero di requisiti non posseduti entro il termine fissato per la presentazione dell’offerta/domanda sono i pareri resi dall’Autorità in materia di soccorso istruttorio applicato all’avvalimento. In più occasioni (Parere di Precontenzioso n. 221 del 1° marzo 2017; Pareri di Precontenzioso n. 1332, n. 1333 e n. 1334 del 20 dicembre 2017), supportata anche da costante giurisprudenza, l’Autorità ha ritenuto inapplicabile il soccorso istruttorio per colmare le lacune del contratto di avvalimento apportandovi integrazioni postume, posto che tale documento rappresenta il presupposto per la partecipazione alla gara fornendo all’avvalente il requisito mancante. E’ stata, invece, ritenuta ammissibile, non essendo inficiato il possesso dei requisiti, l’integrazione del contratto di avvalimento al fine di chiarire la piena responsabilità solidale del concorrente e dell’impresa ausiliaria (Pareri di Precontenzioso n. 392 del 12 aprile 2017 e n. 1026 dell’11 ottobre 2016). Con Parere di Precontenzioso n. 617 del 7 giugno 2017, l’Autorità ha precisato che, qualora l’obbligo di cointestazione della polizza fideiussoria sia previsto dalla lex specialis, è da ritenersi, altresì, sanabile (gratuitamente) la mancata intestazione della garanzia anche all’impresa ausiliaria, poiché, stante la sua natura meramente accessoria, non determina l’incertezza assoluta dell’offerta. È stato, infatti, ricordato, con il supporto anche di recente giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, sez. IV, 2 dicembre 2016, n. 5052) che, non prevedendo le attuali disposizioni codicistiche nulla in merito all’obbligo di cointestazione della polizza fideiussoria anche all’impresa ausiliaria,
in mancanza di apposita previsione della legge di gara è sufficiente l’intestazione della sola ditta principale. Soccorso istruttorio successivo all’aggiudicazione Alcuni Pareri hanno riguardato la fattispecie del soccorso istruttorio successivo all’aggiudicazione. Non trattandosi di integrazione o regolarizzazione di documentazione prodotta a comprova del possesso dei requisiti già dichiarati, bensì della produzione di una dichiarazione sostitutiva mancante, la cui assenza non sia stata tempestivamente rilevata dalla stazione appaltante nella fase di verifica della documentazione amministrativa, l’Autorità, in accordo con parte della giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto legittima la riattivazione del soccorso istruttorio al fine di completare il processo di emendamento di ulteriori e diverse irregolarità formali (Pareri di Precontenzioso n. 50 del 1° febbraio 2017 e n. 946 del 13 settembre 2017). Cauzione provvisoria e contributo integrativo all’Autorità Nella Determinazione n. 1 del 2015, l’Autorità ha ritenuto che il soccorso istruttorio trovi applicazione anche in caso di irregolarità relative alla cauzione provvisoria (art. 75 del d.lgs. 163/2006, oggi art. 93 del Codice dei contratti), a condizione che essa sia già stata costituita alla data di presentazione dell’offerta. Ciò posto, con Parere di Precontenzioso n. 531 del 17 maggio 2017 è stata considerata legittima l’esclusione dalla gara nel caso in cui, nel termine concesso dalla stazione appaltante, il concorrente abbia prodotto, invece dell’o-
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riginale richiestogli, una copia non autenticata della polizza fideiussoria stipulata a titolo di garanzia provvisoria. Tale adempimento, richiesto infatti in funzione dell’interesse pubblico al corretto svolgimento della gara e alla serietà dell’offerta che riveste la cauzione provvisoria, non viola il principio di proporzionalità e trova fondamento in previsioni di legge. Anche la mancanza della dichiarazione d’impegno del fideiussore a stipulare la cauzione definitiva, da produrre unitamente alla cauzione provvisoria, è suscettibile di soccorso istruttorio (Parere di Precontenzioso n. 93 dell’8 febbraio 2017). Infine, è stata ritenuta sanabile anche la mancanza di allegazione della certificazione ISO 9001:2008, al fine di ottenere la diminuzione della cauzione, nel caso in cui la società sia in possesso della suddetta certificazione (Parere di Precontenzioso n. 57 del 1° febbraio 2017). L’ambito oggettivo di applicabilità dell’istituto si estende anche alle carenze relative al versamento del contributo integrativo dovuto all’Autorità ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 266/2005. L’Autorità, infatti, ha ritenuto sanabile, dietro pagamento della sanzione fino al decreto correttivo, la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della ricevuta di pagamento del suddetto contributo, purché il versamento, come precisato anche dalla Determinazione n. 1/2015, sia stato disposto in data anteriore alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta (Pareri di Precontenzioso n. 326 del 29 marzo 2017 e n. 838 del 27 luglio 2017). (fine) (CS)
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CQC. Modifiche alla direttiva europea novità per il corso di rinnovo della cqc di 35 ore
Con direttiva (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2018/645 del 18 aprile 2018, pubblicata sulla G.U.U.E. L112 del 2 maggio 2018, è stata riformata la direttiva 2006/126/CE sulla carta di qualificazione dei conducenti (CQC). Sono confermate le 280 ore di qualificazione iniziale ovvero le 140 ore di formazione iniziale accelerata, mentre fra le modifiche apportate - ambito di applicazione, deroghe dal possesso della CQC, annotazione della formazione sulla patente, codice unionale, scambio d’informazioni fra gli Stati sulle CQC rilasciate e revocate, rete per l’applicazione delle disposizioni - merita evidenza quella sulla formazione periodica, per le quali Conftrasporto, la confederazione nazionale di categoria alla quale aderisce il Gruppo trasporti della scrivente Associazione, è intervenuta direttamente sulla Direzione Generale competente. Accogliendo la richiesta di Conftrasporto, la a direttiva 2018/645 prevede ora che tra le materie del corso di rinnovo sia sempre prevista almeno una materia connessa alla sicurezza stradale. Non è stata, invece, accolta l’istanza di ridurre il numero delle ore del corso di rinnovo, che vengono quindi confermate in 35, ma, a parziale compensazione, la direttiva 2018/645 prevede la facoltà dei singoli Stati di riconoscere che altre attività formative specifiche svolte dai conducenti, sempre in base a norme comunitarie, siano valutate come equivalenti ad uno o due moduli del corso di rinnovo CQC, come nel caso della forma-
zione in materia di trasporto di merci pericolose (ADR), o in quella sul trasporto di animali vivi). La direttiva è entrata in vigore il 23 maggio 2018, ma va attuata dagli Stati entro due anni, entro, cioè, il 23 maggio 2020. Al riguardo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito per le vie brevi, intende procedere con il suo recepimento entro la fine del 2018, e attuando appieno la facoltà di ridurre le ore di formazione del corso di rinnovo da 35 a 28, nel caso il conducente abbia seguito un corso di formazione “pertinente”, come ad esempio il rinnovo del c.d. patentino ADR, o addirittura a 21, nel caso abbia seguito più di un corso “pertinente” (patentino ADR e trasporto animali vivi). Per tale ragione, mancando ancora quasi tre anni al rinnovo delle CQC trasporto cose (la maggior parte delle quali scadrà il 9 settembre 2021), si suggerisce agli interessati di attendere il provvedimento di recepimento in Italia della direttiva in oggetto e di affrontare subito dopo il corso di rinnovo. Nell’occasione si rammenta che non è stato ancora emanato - e probabilmente non lo sarà a breve - il decreto che consente di articolare in cinque anni la formazione periodica, svolta anche in enti formativi diversi, per il rinnovo della CQC, per la necessità di adottare sistemi di controllo della frequenza, che lo stesso Ministero vorrebbe introdurre per accertare l’effettiva presenza dei partecipanti ai corsi. Al momento, peraltro, la soluzione diventa parzialmente inutile, ben potendo gli enti di formazione articolare il loro corso in diversi mesi (tra i 38 che mancano alla scadenza della CQC), non essendo prevista una durata massima al corso di rinnovo. Copia della direttiva e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Pag. 42 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 12 - 30 giugno 2018
(AdT)
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il maggio 2018
Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 9/2018, p. 37, per segnalare che il 15 giugno 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di maggio 2018. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel maggio 2018 (pari a 1499,35 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,228 euro/l per i veicoli di massa complessiva
a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 1,014 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Pag. 43 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 12 - 30 giugno 2018
(AdT)
Codice della strada. Divieti e documenti di circolazione istruzioni ministeriali anche su altri temi in materia di circolazione Con circolare prot. n. 300/A/4521/18/108/13/1 del 6 giugno 2018, Il Ministero dell’interno, Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato servizio Polizia stradale ha diffuso dei chiarimenti su alcune importanti questioni derivanti dalle modifiche apportate al codice della strada dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (manovra correttiva 2017, v. Apinforma n. 10/2017, pp. 25-26), e sulla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 aprile 2018 in ordine alla deroga del calendario divieti prevista dall’art. 3, co. 2, lett. b), per agevolare il rientro in sede dei veicoli industriali (v. Apinforma n. 7/2018, p. 32). I chiarimenti del Ministero hanno riguardato, più in dettaglio, i seguenti punti:
Possesso dei documenti di circolazione La legge 96/2017, all’art. 47 bis, co. 3, lett. d), ha ammesso la possibilità di portare a bordo del veicolo, in sostituzione dell’originale, la fotocopia della carta di circolazione dei rimorchi e dei semirimorchi di massa complessiva superiore alle 3,5 t; questa fotocopia deve essere autenticata dal proprietario, con sottoscrizione del medesimo, e può essere esibita agli addetti al controllo su strada senza incorrere in sanzioni.
Divieti di circolazione anno 2018
e dei trasporti circa la deroga prevista per i veicoli industriali che, allo scattare del divieto di circolazione, distino a meno di 50 km dalla sede aziendale e non percorrano tratte autostradali (art. 3, co.2, lett. b) del calendario divieti 2018 di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2017). Si rammenta che la deroga si applica anche ai veicoli che stiano tornando in sede con un carico.
Circolazione di rimorchi e semirimorchi utilizzati nei trasporti intermodali; limite di altezza Sempre in ragione dell’art. 47 bis co. 3, lett. b) della legge 96/2017, ai rimorchi e semirimorchi utilizzati nei trasporti intermodali è riconosciuta la deroga di superare la soglia legale in altezza di 4,00 m fino al raggiungimento del limite massimo di 4,30 m, prevista dal c.d.s. per il trasporto di contenitori e casse mobili di tipo unificato, affinché non vengano considerati trasporti eccezionali, ferme restando le altre condizioni stabilite dall’art. 10, commi 3, lett. e), e 6 lett. b bis) del c.d.s. La nota in esame chiarisce che questa deroga opera per tutti i veicoli impegnati in operazioni di trasporto intermodale, anche se di provenienza extracomunitaria, anche in mancanza delle condizioni richieste dalla direttiva 92/106/CEE per i trasporti combinati, i quali, come precisato nella nota ministeriale, rappresentano una categoria a sé stante nell’ambito del genere più ampio dei trasporti intermodali. Ovviamente - conclude la nota - la deroga si applica anche ai trasporti combinati di cui alla direttiva 92/106/CEE. Copia della nota esaminata e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Il Ministero prende atto del chiarimento fornito dalla citata nota del Ministero delle infrastrutture
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(AdT)