Apinforma n. 12/2019

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 12 30 giugno 2019

IN PRIMO PIANO OBBLIGO INFORMATIVO PER LE EROGAZIONI PUBBLICHE RICEVUTE. Servizio dell’Associazione

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


METLAB. Laboratorio Accreditato di Taratura Centro LAT n°280. METLAB è specializzata nella taratura e gestione delle apparecchiature per la misura della temperatura. La conoscenza della grandezza “temperatura” riveste un ruolo di primaria importanza in molti settori siano essi quelli associati alla ricerca nel campo della fisica che quelli che includono processi di trasformazioni chimiche e biochimiche fino ad arrivare a quelli che riguardano applicazioni ingegneristiche. Per la grandezza di temperatura, il Laboratorio METLAB è stato accreditato da ACCREDIA, l’Ente unico di Accreditamento in Italia, il quale ha riconosciuto la competenza del Laboratorio stesso e la conformità ai requisiti definiti dalla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il riconoscimento di Laboratorio LAT (Laboratorio Accreditato di Taratura) rientra negli Accordi di Mutuo Riconoscimento ILAC/MRA e quindi ha valenza internazionale. METLAB è in grado di eseguire tarature accreditate di: > Termometri a resistenza > Termocoppie a metallo nobile > Termocoppie a metallo comune > Indicatori di temperatura con termometri a resistenza > Indicatori di temperatura con termometri a termocoppia

Campi di misura e relative incertezze disponibili sul sito: www.accredia.it – Banche dati – Accreditamenti – Laboratori di taratura.

LAT N°280 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements


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Via Cussignacco, 78/41 33040 Pradamano, Udine Tel. (+39) 0432.685145 / 655292 Email: info@metlab.it

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 12 30 giugno 2019

Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Obbligo informativo per le erogazioni pubbliche ricevute

8

Valori identitari e imprenditorialità

9

Fatturazione elettronica

12

La crisi d’impresa

18

Contributi per la trasformazione tecnologica e digitale

20

Il fresato d’asfalto non è un sottoprodotto

24

SOA: rinnovo per la Candolini Costruzioni

25



EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Sportello internazionalizzazione

28

Codice della strada. Revoca automatica della patente

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Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

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Obbligo informativo per le erogazioni pubbliche ricevute nuovo servizio dell’associazione di pubblicazione dati sul sito internet www.confapifvg.it, a beneficio delle imprese associate Il Decreto Legge 34/2019 convertito dalla Legge

58/2019 all’art. 35 ha riscritto i commi, dal 125 al 129, dell’art. 1 della Legge 124/2017, sugli obblighi di pubblicità richiesti ai percettori di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di cui hanno beneficiato nel precedente esercizio finanziario, erogate da Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali, comprese le Camere di Commercio e le Agenzie o da enti pubblici economici, società controllate da pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica. L’obbligo pubblicitario interessa tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di commercio, sia individuali, sia costituite in forma di società; le Associazioni, le Fondazioni e le Onlus. Per le società tenute alla redazione del bilancio ordinario le informazioni relative ai contributi e agevolazioni ricevute dovranno essere inserite nella Nota Integrativa. Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute a redigere la nota integrativa, come ad esempio le micro imprese, le imprese individuali e le società di persone, dovranno pubblicare i dati di cui sopra entro il 30

giugno di ogni anno nei rispettivi siti Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A tal fine abbiamo integrato il nostro Sito internet www.confapifvg.it con una sezione dedicata accessibile dalla rubrica “Servizi”. Le Imprese Associate interessate a far pubblicare sul sito dell’Associazione i dati relativi ai loro benefici contributivi possono contattare la collega Barbara Vergolin (tel. 0432507377; e-mail: segreteria@confapifvg.it). Gli obblighi di comunicazione non riguardano gli aiuti di Stato e gli aiuti “de minimis” pubblicati nella sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato, a condizione che tale pubblicazione venga espressamente richiamata nella nota integrativa del bilancio o, per le imprese non obbligate a redigerla, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’Associazione di categoria di appartenenza. Ricordiamo comunque che l’obbligo in esame non riguarda le somme inferiori a 10.000 euro nel periodo considerato. Per l’intero anno in corso è previsto un periodo transitorio, in cui la trasgressione degli obblighi di cui sopra non darà luogo a sanzioni. Dal prossimo anno invece, la trasgressione comporterà il pagamento di una somma a titolo di sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro e, come sanzione accessoria, l’obbligo di pubblicazione entro i 90 giorni successivi dalla contestazione, trascorsi i quali scatterà la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

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(LCP)


Valori identitari e imprenditorialità conclusione del corso universitario

Si è concluso il periodo di tirocinio dei corsisti ar-

gentini e brasiliani che frequentano la X^ edizione del corso di perfezionamento universitario Valori identitari e imprenditorialità. Il corso è organizzato dall’Università di Udine, con il finanziamento della Regione Autonoma FVG, la collaborazione di Ente Friuli nel Mondo, della nostra Associazione e di Confcooperative. La nostra attività è consistita nell’organizzare il percorso di tirocinio in Associazione e nelle aziende della durata di due settimane.

Selene Gregoret è stata ospitata nella nostra Associazione e nella foto la vediamo con una rappresentanza del nostro Gruppo Giovani Imprenditori.

Yenit Evelyn Gazze è stata ospitata dalla Solari di Udine Spa.

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Luciana del Valle Visintini è stata ospitata dalla Ceccarelli Group.

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Karla Ribeiro è stata ospitata alla Traduzioni Punto Lingue.

Per tutte è stata un’esperienza stimolante, interessante, utile e ha dato loro l’opportunità di conoscere realtà imprenditoriali della nostra regione, terra

da dove i loro antenati sono partiti lo scorso secolo.

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(EDF)


Fatturazione elettronica

dal 1° luglio 2019 CAMBIANO LE MODALITà DI COMPILAZIONE E DI EMISSIONE di Davide David, dottore commercialista in Monfalcone e Cervignano del Friuli Il D.L. 119/2018 e, successivamente, il D.L. 34/2019 (convertito con modifiche dalla L. 58/2019), hanno apportato significative modifiche all’art. 21 del D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA), con effetto a decorrere dal 1° luglio 2019. Come noto, l’art. 21 del Decreto IVA disciplina la fatturazione delle operazioni attive, stabilendo, tra l’altro, le indicazioni da riportare in fattura ed i relativi termini di emissione. Va da subito evidenziato che le disposizioni di detto articolo, così come le modifiche apportate dai suddetti Decreti, rilevano sia per le fatture cartacee che per quelle elettroniche. In proposito le novità in vigore dal 1° luglio 2019 riguardano: - i termini di emissione della fattura - l’obbligo di indicare in fattura, laddove diversa dalla data di emissione, la data di effettuazione della cessione dei beni o della prestazione di servizi. Va inoltre segnalato che il D.L. 119/2018 ha modificato, con effetto già dal 24.10.2018, anche: - l’art. 23 del Decreto IVA, riguardante i termini e le modalità di registrazione delle fatture emesse - l’art. 25 del Decreto IVA, riguardante i termini e le modalità di registrazione delle fatture di acquisto - l’art. 1 del D.P.R. 100/1998, riguardante, tra l’altro, la liquidazione periodica dell’IVA Su tali aspetti l’Agenzia delle entrate ha fornito dei primi chiarimenti con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019. Un primo chiarimento riguarda la decorrenza delle modifiche all’art. 21 del Decreto IVA, che l’A-

genzia delle entrate riferisce alle “fatture emesse” dal 1° luglio 2019. oOo

Termini per l’emissione della fattura Una novità di particolare importanza riguarda i termini di emissione delle fatture. La novità, come si vedrà successivamente, è collegata, in buona sostanza, al nuovo obbligo di indicare in fattura la data di effettuazione dell’operazione (laddove diversa dalla data di emissione della fattura) ed ai nuovi termini di registrazione delle fatture emesse. A norma, infatti, del novellato comma 4 dell’art. 21 del Decreto IVA, la fattura (sia elettronica che cartacea) va “emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6”. Sono, tuttavia, rimaste invariate le deroghe previste dal citato comma 4 per la c.d. “fatturazione differita”. A norma, quindi, della lettera a) del comma 4: - per le cessioni di beni risultanti da un documento di trasporto (o documenti simili), effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto, permane la possibilità di emettere una sola fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (da determinare ai sensi dell’art. 6) - idem, per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto, permane la possibilità di emettere una sola fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni (da determinare ai sensi dell’art. 6) Per completezza si ricorda che delle deroghe ai termini ordinari di emissione sono previste, sempre dal comma 4 dell’art. 21, anche: - per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per tramite del proprio cedente, con fattura da emettere entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (cfr. lett. b del comma 4)

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- per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in altro Stato della UE non soggette ad imposta ex art. 7-ter, con fattura da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (cfr. lett. c del comma 4) - per le prestazioni di servizi di cui all’art. 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dalla UE, con fattura da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (cfr. lett. d del comma 4) oOo

Data di emissione e data di effettuazione L’altra novità riguarda l’obbligo di indicare in fattura, a decorrere dal 1° luglio 2019, la data di effettuazione dell’operazione laddove diversa dalla data di emissione della fattura. Nello specifico, il novellato art. 21 del Decreto IVA prevede testualmente, tra le indicazioni da riportare obbligatoriamente nella fattura: - la “data di emissione” - e “la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura” In proposito va detto che la data di emissione: - per la fattura elettronica è rappresentata dalla data di “trasmissione” allo Sdi (quale attestata dallo Sdi stesso) - per la fattura cartacea è rappresentata dalla data della sua consegna, spedizione o messa a disposizione del cessionario o committente (cfr. art. 21, co. 1, D.P.R. 633/1972) La data di effettuazione dell’operazione è, invece, da identificarsi sulla base di quanto disposto dall’art. 6 del Decreto IVA. Limitandosi ai casi più frequenti e tralasciando le varie deroghe, si ricorda che, a norma del citato art. 6: - le cessioni di beni immobili si considerano effettuate nel momento della stipulazione dell’atto - le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione - le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo - se anteriormente al verificarsi degli eventi di cui ai punti precedenti viene emessa la fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione (cessione o pre-

stazione) si considera effettuata alla data di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo (limitatamente all’importo fatturato o pagato) Per quanto sopra si ha quindi che, dal 1° luglio 2019, in caso di data di emissione della fattura diversa dalla data di effettuazione dell’operazione, in fattura andranno obbligatoriamente esposte entrambe le date. Data però la difficolta e l’onerosità, per le fatture elettroniche veicolate tramite SdI, di modificare i sistemi gestionali ed informatici che consentono di predisporre dette fatture, l’Agenzia delle entrate, con la circolare 14/E del 17 giugno 2019, ha individuato la seguente soluzione: “in considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione” (così testualmente la circolare). In buona sostanza, per le fatture elettroniche veicolate tramite SdI, la soluzione individuata dall’Agenzia delle entrate è quindi quella di indicare quale data fattura, nel campo “Data” della sezione “Dati Generali”, la data di effettuazione dell’operazione, mentre la data di emissione sarà quella apposta sul documento direttamente dallo SdI (vedasi gli esempi più sotto riportati). Per contro, le fatture cartacee e quelle elettroniche extra SdI dovranno contenere sia la data di emissione che la data di effettuazione dell’operazione (laddove diversa dalla data di emissione). La circolare fornisce inoltre delle precisazioni anche a riguardo della fatturazione differita per cessioni di beni e prestazioni di servizi risultanti da idonea documentazione (documento di trasporto, ecc.). In proposito è detto che in presenza di più operazioni (cessioni o prestazioni di servizi) nel medesimo mese, è possibile indicare, per le fatture elettroniche via SdI, quale data di effettuazione dell’operazione la data dell’ultima operazione (vedasi gli esempi più sotto riportati). Peraltro, in risposte al momento date solo ufficiosamente, l’Agenzia delle entrate è parsa propensa ad acconsentire che venga indicata, nelle fatture differite, quale data di effettuazione l’ultimo giorno del mese, anche se successivo alla data dell’ultima operazione effettuata.

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Registrazione delle fatture emesse Come detto in premessa, il D.L. 119/2018 ha modificato, con effetto dal 24.10.2018, anche l’art. 23 del Decreto IVA, sostituendo interamente il comma 1, riguardante i termini di registrazione delle fatture emesse. A seguito di dette modifiche le fatture emesse devono essere annotate nell’apposito registro “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni” (così il nuovo testo normativo). Da evidenziare che la suddetta regola trova applicazione anche per le fatture differite per cessioni di beni e prestazioni di servizi adeguatamente documentate. A commento dei nuovi termini di registrazione, nella circolare 14/E del 17.06.2019 è detto che “l’indicazione normativa va letta alla luce dei principi generali dell’ordinamento, tra cui quello di tenuta di un’ordinata contabilità, così che numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione alla quale sarà operata la liquidazione dell’imposta”. Occorre poi ricordare che, a norma del comma 2 dell’art. 23 (rimasto invariato), in sede di registrazione devono essere tra l’altro indicati, per ciascuna fattura, “il numero progressivo e la data di emissione”. In proposito nella circolare 14/E/2019 è detto che “tuttavia, in riferimento a tale ultima indicazione (data di emissione della fattura), anch’essa deve essere letta alla luce del mutato quadro tecniconormativo”, dal che deriva: - “che la data riportata nel campo <<Data>> della sezione <<Dati Generali>> del file della fattura elettronica - coerente con l’effettuazione dell’operazione, l’esigibilità dell’imposta e la relativa liquidazione - è quella che è possibile indicare nel registro delle fatture emesse” - che “ciò sarà possibile anche nell’ipotesi di fattura cartacea o di fattura elettronica extra SdI” - che “in ipotesi di avvenuta registrazione con successivo scarto della fattura da parte dello SdI - e, dunque, di fattura non emessa - saranno necessarie le conseguenti rettifiche” In buona sostanza, per l’Agenzia delle entrate è possibile indicare nel registro delle fatture emesse la data di effettuazione dell’operazione (laddove diversa dalla data di emissione), e questo a valere anche per le fatture cartacee e per quelle elettroniche extra SdI, oltre che per le fatture elettroniche

veicolate tramite SdI (vedasi gli esempi più sotto riportati). Da ciò può però conseguire che una fattura con numero progressivo successivo a quello di un’altra fattura rechi una data antecedente (vedasi negli esempi più sotto riportati). In tali situazioni, secondo anche quanto indicato nella circolare 14/E/2019, occorre operare una distinzione tra le fatture, utilizzando, ad esempio: - una specifica codifica che consenta l’imputazione corretta dell’imposta nel periodo di riferimento - ovvero dei registri sezionali

Registrazione delle fatture di acquisto e detrazione dell’IVA Il D.L. 119/2018 ha anche modificato, con effetto dal 24.10.2018, l’art. 25 del Decreto IVA, sopprimendo però soltanto l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture di acquisto e le bollette doganali e mantenendo invariato il restante dettato normativo. Il citato art. 25 continua quindi a prevedere, al comma 1, che le fatture di acquisto vanno annotate “anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno” (così il testo normativo). In proposito si ricorda altresì che l’art. 19 del Decreto IVA statuisce che “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto” (così il testo normativo). Per completezza va detto che, nella maggior parte dei casi, il momento in cui l’imposta diviene esigibile coincide con quello di effettuazione dell’operazione; fatte solo salve le deroghe specificatamente previste dall’art. 6 del Decreto IVA per alcune tipologie di operazioni (cessioni di prodotti farmaceutici, cessioni di beni e prestazioni di servizi a Enti Pubblici, ecc.). Il D.L. 119/2018 ha inoltre modificato, con effetto dal 24.10.2018, l’art. 1 del D.P.R. 100/1998, che disciplina, tra l’altro, la liquidazione periodica dell’IVA. In forza del nuovo dettato normativo, il contribuente (in regime “mensile”) deve determinare entro il giorno 16 di ciascun mese la differenza: - tra l’IVA esigibile nel mese precedente, quale risultante dalle annotazioni eseguite o da

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eseguire nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi - e l’IVA risultante dalle annotazioni eseguite, nel registro degli acquisti, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso (duplice requisito della ricezione e della annotazione) e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del Decreto IVA * con la possibilità di detrarre anche l’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ° fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente Le medesime regole valgono anche per i contribuenti “trimestrali”, prendendo a riferimento i relativi termini di liquidazione periodica dell’IVA. oOo

Esempi Per meglio comprendere gli effetti delle novità riguardanti i termini di emissione e di registrazione delle fatture, l’obbligo di indicare in fattura la data di effettuazione (laddove diversa dalla data di emissione) ed i termini per la detrazione dell’IVA, si propongono gli esempi riportati nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 17.06.2019 (riferiti principalmente a fatture elettroniche tramite lo SdI), che permangono validi anche a seguito delle modifiche da ultimo apportate in sede di conversione del D.L. 34/2019. Fatturazione immediata - cessione di beni mobili con consegna il 28.09.2019 (data di effettuazione) * se la fattura è emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, la data di emissione e la data di effettuazione coincidono e, quindi, il campo “Data” della sezione “Dati Generali” va compilato con lo stesso valore (28.09.2019) * se la fattura è generata il giorno di effettuazione dell’operazione (28.09.2019) e trasmessa allo SdI in un giorno successivo (ad esempio, l’8.10.2019), il campo “Data” della sezione “Dati Generali” va compilato con la data di effettuazione dell’operazione (28.09.2019) * idem se la fattura è generata e trasmessa allo SdI in un giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ad esempio, l’8.10.2019), il campo “Data” della

sezione “Dati Generali” va compilato con la data di effettuazione dell’operazione (28.09.2019) Nella circolare è altresì affermato che, in caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse successivamente alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date. Fatturazione differita - tre cessioni di beni mobili con consegna il 2, il 10 e il 28 settembre 2019 (date di effettuazione) * nella fattura “differita” emessa (ossia generata e inviata allo SdI) tra il 1° ed il 15 ottobre 2019 il campo “Data” della sezione “Dati Generali” va compilato con la data di effettuazione dell’ultima operazione (28.09.2019) ° sulla base di risposte date, al momento solo ufficiosamente, dall’Agenzia delle entrate, è da ritenere possibile optare per l’indicazione dell’ultimo giorno del mese (30.09.2019), in luogo della data di effettuazione dell’ultima operazione (28.09.2019) Registrazione delle fatture emesse Riprendendo l’esempio della fattura immediata, la circolare 14/E precisa che: - la fattura emessa l’8 ottobre 2019, per una operazione effettuata il 28 settembre 2019, potrà essere annotata entro il 15 ottobre 2019, con riferimento al mese precedente (settembre), concorrendo alla relativa liquidazione dell’IVA (del mese di settembre, per i contribuenti mensili, del terzo trimestre, per i contribuenti trimestrali) Per quanto poi riguarda la data da riportare nel registro, giusto quanto indicato nella circolare 14/E, questa potrà essere quella di effettuazione dell’operazione (28 settembre 2019). Una questione riguarda poi, come già sopra anticipato, l’obbligo di indicare nel registro delle fatture emesse il loro numero progressivo, considerato che, anche per effetto del riferimento alla data di effettuazione dell’operazione per la relativa registrazione, può accadere che una fattura con numero progressivo successivo a quello di un’altra fattura rechi una data antecedente. In proposito, la circolare 14/E/2019 propone il seguente esempio: - fattura emessa l’8 ottobre 2019, per una operazione effettuata il 28 settembre 2019 (come nel caso di cui sopra), con attribuzione del numero 1000 del 2019

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- fattura emessa il 1° ottobre 2019 per una operazione effettuata lo stesso giorno, con attribuzione del numero 990 del 2019 Dato che, come detto, per l’Agenzia delle entrate la data da indicare nel registro delle fatture emesse può essere la data di effettuazione dell’operazione, nell’esempio di cui sopra la fattura numero 1000 può essere registrata indicando la data del 28 settembre 2019, mentre la fattura numero 990 può essere registrata indicando la data successiva del 1° ottobre 2019. A tale proposito, nella circolare 14/E/2019 è detto che in tali situazioni occorre operare una distinzione tra le fatture, lasciando piena libertà ai contribuenti su come provvedervi e suggerendo, a titolo esemplificativo, una specifica codifica che consenta l’imputazione corretta dell’imposta nel periodo di riferimento ovvero l’utilizzo di registri sezionali. Registrazione delle fatture di acquisto e detrazione dell’IVA Riprendendo sempre l’esempio della fattura immediata, la circolare 14/E prospetta quanto segue (per un contribuente “mensile”): - operazione effettuata dal cedente o prestatore il 28 settembre 2019 - fattura emessa dal cedente o prestatore l’8 ottobre 2019 - fattura ricevuta dall’acquirente il 10 ottobre 2019 con annotazione entro il 15 ottobre 2019 - la detrazione può essere operata anche con riferimento al mese di settembre 2019 - in caso di operazione effettuata nel 2019 ma con fattura ricevuta ed annotata nel 2020 la detrazione può essere operata solo con riferimento al mese di effettiva ricezione e annotazione. oOo

Sanzioni Con il D.L. 119/2018 è stata concessa una sorta di moratoria per le fatture elettroniche da emettere per il primo semestre del 2019 (per i soggetti “trimestrali”) e fino al 30.09.2019 (per i soggetti “mensili”). Nello specifico, limitatamente alle fatture elettro-

niche da emettere per i suddetti periodi, le sanzioni per tardiva emissione: - non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il termine (mensile o trimestrale) di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA; - sono ridotte dell’80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine (mensile o trimestrale) di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA del periodo successivo. Per i soggetti trimestrali la moratoria verrà quindi a terminare il 30 giugno del 2019 e quindi, per le fatture da emettere per operazioni effettuate dal 1° luglio 2019, troveranno applicazione le sanzioni ordinariamente previste. Per i soggetti mensili le sanzioni ordinarie ricominceranno invece a trovare applicazione per le fatture da emettere per operazioni effettuate dal 1° ottobre 2019. In ogni caso, entro il 18 novembre 2019 (cadendo il 16 di sabato) tutti i contribuenti (sia mensili che trimestrali) devono provvedere ad emettere le fatture elettroniche non emesse nel periodo di moratoria per poter beneficiare della disapplicazione delle sanzioni o della relativa riduzione dell’80%. Si ricorda, a tale proposito, che, fatta salva la moratoria di cui si è detto, il mancato rispetto dei termini di emissione e registrazione delle fatture (sia cartacee che elettroniche), così come la relativa omissione, è ordinariamente sanzionato, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997: - in una misura tra il 90% e il 180% dell’IVA, per le operazioni soggette ad imposta (se però la violazione non incide sulla liquidazione del tributo si applica una sanzione fissa da €250 a €2.000); - in una misura tra il 5% e il 10% dei corrispettivi, per le operazioni non imponibili, esenti o non soggette (se però la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito si applica una sanzione fissa da €250 a €2.000). A tale riguardo occorre prestare attenzione al fatto che per le fatture da emettere in formato elettronico il rilascio con modalità diversa (ad esempio, in modalità cartacea) equivale ad una omessa fatturazione.

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La crisi d’impresa

breve contributo dell’ing. stefano castiglione di atlhas finance Ing. Stefano Castiglione – Atlhas Finance (Conegliano - TV) Vogliamo dedicare un breve articolo alla riforma della cosiddetta Legge Fallimentare, che con il varo del decreto legislativo del 10/1/2019 - in attuazione della legge delega n. 155 del 19/10/2017 - ha dato vita al nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, che entrerà in pieno vigore intorno ad Agosto 2020, poiché è prevista una moratoria di 18 mesi per gran parte delle sue disposizioni. Tale codice - pur se con alcune modifiche - si basa su quanto predisposto dalla commissione Rordorf che aveva completato i propri lavori durante il governo Renzi. L’idea di fondo è quella di creare un sistema che consenta un intervento tempestivo sulle imprese prima del manifestarsi di quelle situazioni di insolvenza la cui gravità - in passato - aveva spesso reso vani i tentativi di risanamento, perché tardivi. A tale scopo sono stati introdotti i concetti di “Stato di Crisi” di impresa e di “Strumenti di allerta”. Grazie agli Strumenti di allerta un eventuale Stato di Crisi dovrebbe essere tempestivamente rilevato, mettendo in moto un meccanismo di verifica della salute aziendale. Come dovrebbe funzionare nella pratica, senza entrare nei dettagli formali poco utili a capire le logiche di fondo di funzionamento del nuovo sistema? Partiamo anzitutto dagli Strumenti di Allerta: cosa sono, chi dovrebbe rilevare le prime avvisaglie di crisi ed a chi si dovrebbe rivolgere nel farlo? Gli Strumenti di allerta previsti dal nuovo Codice consistono in un obbligo di segnalazione di cui alcuni soggetti sono investiti, e precisamente: Revisori contabili, Collegio sindacale/Sindaco e Creditori pubblici qualificati (cioè Agenzia delle entrate, agenti di riscossione ed enti previdenziali).

Tali segnalazioni saranno in prima battuta rivolte all’azienda stessa, e trascorso un periodo di 90 gg - in caso di mancato od inadeguato riscontro - indirizzate all’Organismo di Composizione della Crisi e dell’Insolvenza (OCC), costituito presso la camera di commercio dove l’azienda è registrata. Lo stesso imprenditore può in totale autonomia “autosegnalarsi” direttamente all’OCC, godendo di una serie di benefici nel farlo. A questo punto sarà compito dell’OCC informare gli organi di controllo dell’azienda (a meno che ovviamente la segnalazione non sia giunta proprio da loro) ed attivarsi affinché sia nominato un collegio di tre professionisti indipendenti iscritti all’albo dei compositori della crisi. Spetterà a tale collegio - nell’arco dei sei mesi successivi - effettuare la diagnosi dello stato di salute dell’azienda ed individuare l’adatta procedura per la regolazione della crisi, tra quelle previste dal nuovo codice (i.e. piano attestato di risanamento, piano di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo, etc.). Al di là dei formalismi tecnici, che cosa significa tutto ciò per l’imprenditore e la sua azienda? Il primo aspetto che ci sembra degno di nota è il dover pagare la parcella di tre distinti professionisti. Inoltre - con l’eccezione del professionista nominato dal presidente dell’associazione di categoria di appartenenza, per il quale l’imprenditore dovrebbe venire consultato - i due restanti saranno con ottima probabilità calati dall’alto, in quanto nominati dal Tribunale e dalla camera di commercio stessa. L’uso del condizionale è d’obbligo, visto che non esiste ancora una prassi. Se da un lato questo “scarico” di responsabilità potrebbe sembrare un pensiero in meno, dall’altro per l’imprenditore sarebbe preferibile poter scegliere a quali professionisti affidarsi, magari basandosi sulle loro referenze professionali, sull’esperienza maturata nel ruolo di consulenti aziendali e sui progetti che hanno seguito e portato a termine con successo. E’ previsto che si potranno iscrivere all’albo dei compositori della crisi soggetti con esperienza direttiva in azienda oppure quei professionisti che risultino iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o a quello degli avvocati, e che abbiano seguito quell’integrazione formativa ad

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oggi prevista per l’iscrizione al registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento (Art. 4 del Decreto del ministro della giustizia n. 202 del 24/9/2014). Questo significa che i profili di questo tipo di professionisti, ma anche gli stessi nominativi, saranno in larga misura quelli sino ad oggi incaricati dai tribunali per lo svolgimento delle mansioni di liquidatore, commissario giudiziale e curatore fallimentare. Gli strumenti di allerta rappresentano un netto cambio di direzione e restano a nostro giudizio una buona idea, anche se non ne condividiamo l’esito - così come è stato concepito - per il tramite dell’organismo di composizione della crisi. Ci auguriamo però, ed a maggior ragione per quegli imprenditori che dovessero condividere le nostre perplessità, che tali strumenti possano essere uno stimolo ad intervenire non solo prima che le situazioni di crisi siano conclamate e rischino di essere divenute oramai irreversibili per sopraggiunte crisi finanziaria e carenza di liquidità, ma anche prima dell’intervento dell’OCC stesso.

Difatti non va dimenticato che anche all’esito degli Strumenti di allerta - cioè quando le segnalazioni fossero già partite - all’imprenditore - per interrompere il processo - basterebbe dimostrare di aver già messo in atto - o star definendo, questo ancora non è chiaro - una delle procedure per la regolazione della crisi previste dal nuovo codice già precedentemente citate. Sarebbe un modo prudente, da un lato di non sottovalutare quelli che magari si presentano come raffreddori, ma potrebbero diventare delle bronchiti, dall’altro di evitare di trovarsi in azienda professionisti che non si sono scelti. Concludiamo qui il nostro breve articolo, augurandoci che sia stato sufficientemente chiaro e non troppo tedioso. Ci ripromettiamo di riprendere in futuro questo argomento, al fine di dare qualche dettaglio in più, soprattutto sugli “Indicatori della crisi”, quegli indicatori che faranno scattare l’obbligo di segnalazione e la cui definizione - con esclusione di quelli rivolti ai creditori pubblici qualificati - è stata demandata all’ordine dei Dottori Commercialisti e revisori contabili e non è al momento ancora disponibile.

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Contributi per la trasformazione tecnologica e digitale finalizzati all’acquisizione di consulenze specialistiche

Premessa La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per il 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, pubblicata sulla G.U. 302 del 31 dicembre 2019, all’art. 1 commi 228 ss. prevede la concessione alle piccole e medie imprese e alle reti d’imprese di contributi in forma di buoni (voucher) per l’acquisizione di prestazioni consulenziali di carattere specialistico, finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. La dotazione finanziaria stanziata per l’attuazione dell’intervento è pari a 75 milioni di euro ripartita nella misura di 1/3 per ciascuna delle annualità 2019, 2020, e 2021. La stessa norma prevede anche che la concessione dei contributi sia subordinata alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza fra le imprese e società di consulenza o manager qualificati iscritti in un elenco, la cui istituzione è demandata a un decreto del Ministero dello sviluppo economico. Ciò premesso, si segnala che con decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 152 del 1° luglio 2019, state adottate le disposizioni attuative dell’intervento in esame, di cui si dà conto, con l’avvertenza però che per la piena operatività dello strumento sono ancora necessari: - un decreto dirigenziale in cui siano dettagliati modalità e termini per la presentazione delle domande ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitate allo svolgimento degli incarichi manageriali;

- un decreto dirigenziale per l’approvazione del modello di domanda di ammissione al contributo, per la fissazione dei termini di presentazione delle medesime e per i criteri di valutazione e l’assegnazione prioritaria dei contributi. Entrambi i decreti dirigenziali dovranno essere emanati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del d.m. 7 maggio 2009 e, cioè, entro il 31 luglio 2019.

Soggetti beneficiari Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti su tutto il territorio nazionale che risultino possedere, alla data di presentazione della domanda nonché al momento della concessione del contributo, i requisiti di seguito indicati: a) essere micro, piccola o media impresa ai sensi della normativa comunitaria; b) non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dal regime “de minimis”; c) avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente; d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali; e) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; f) non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Possono inoltre beneficiare del voucher anche le reti d’impresa (di seguito rete), soggetto e contratto, composte da un numero non inferiore a tre in possesso dei requisiti descritti, purché il contratto di rete configuri una collaborazione effettiva e

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stabile e connotata delle prescrizioni di dettaglio poste dal medesimo d.m. 7 maggio 2019. Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda di contributo e la presentazione di una domanda da parte di una rete d’imprese preclude la possibilità di presentare una domanda autonoma da parte delle imprese che costituiscono la rete.

Spese ammissibili Sono ammissibili al contributo le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a 9 mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete. Per manager dell’innovazione qualificato e indipendente si intende un manager iscritto nell’apposito elenco costituito dal Ministero dello sviluppo economico oppure indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete che fruisce della consulenza specialistica. La consulenza deve essere finalizzata a indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti attraverso l’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 individuate tra le seguenti: - big data e analisi dei dati; - cloud, fog e quantum computing; - cyber security; - integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale; - simulazione e sistemi cyber-fisici; - rototipazione rapida; - sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); - robotica avanzata e collaborativa; - interfaccia uomo-macchina; - manifattura additiva e stampa tridimensionale; - internet delle cose e delle macchine; - integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; - programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. branding) e sviluppo commerciale verso mercati; - programmi di open innovation. Gli incarichi manageriali possono inoltre indirizzare e supportare i processi di ammodernamento de-

gli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso: a) l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa; b) l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di minibond. Le specifiche su contenuto e finalità delle prestazioni consulenziali, durata e compenso devono risultare da un contratto di consulenza sottoscritto dalle parti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo. Sono, ovviamente, escluse le spese per servizi di consulenza specialistica relative a ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, ad es., i servizi di consulenza fiscale, contabile, legale o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.

Forma e misura delle agevolazioni L’agevolazione consiste in un contributo in forma di voucher concesso secondo il regime “de minimis” nelle seguenti misure: - micro e piccole imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40.000 euro; - medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25.000 euro; - reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80.000 euro.

L’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco dei manager per l’innovazione costituito dal Ministero dello sviluppo economico le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’elenco soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti: - essere accreditate negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso Union-

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camere, presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali; - essere accreditate negli elenchi dei manager dell’innovazione istituti presso le Regioni ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal voucher per consulenza in innovazione; Possono inoltre presentare domanda di iscrizione le persone fisiche che risultino: a) essere in possesso di un dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree scientifico-disciplinari: 01-Scienze matematiche e informatiche; 02-Scienze fisiche; 03-Scienze Chimiche; 05-Scienze Biologiche; 09-Ingegneria industriale e dell’informazione; 13-Scienze economiche e statistiche; b) aver conseguito un master universitario di secondo livello in settori relativi ad una delle aree scientifico-disciplinari di cui alla precedente lettera a), nonché avere svolto in maniera documentabile incarichi, per almeno un anno in imprese negli ambiti di applicazione delle sopra citate tecnologie abilitanti Impresa 4.0; c) essere in possesso di laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree scientifico-disci-

plinari di cui alla precedente lettera a), nonché avere svolto in maniera documentabile incarichi, per almeno 3 anni, presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra citate tecnologie abilitanti impresa 4.0; d) aver svolto in modo documentabile, per almeno 7 anni, incarichi presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra citate tecnologie abilitanti impresa 4.0. Quanto alle società di consulenza, possono infine presentare domanda di iscrizione all’elenco quelle operanti nei settori della consulenza, i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, i centri di competenza ad alta specializzazione e gli incubatori certificati di start-up innovative. Tali soggetti nella domanda di iscrizione sono tenuti ad indicare, entro la misura massima di dieci nominativi, i manager in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, destinati allo svolgimento degli incarichi di consulenza oggetto di agevolazione. Si ritornerà diffusamente sull’argomento, non appena saranno stati adottati i citati provvedimenti attuativi. Frattanto, ogni altra informazione può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Il fresato d’asfalto non è un sottoprodotto in quanto deriva da un processo non funzionale alla sua produzione Con sentenza del gennaio 2018 il Tribunale di Roma aveva condannato, in base all’articolo 256 comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 (inosservanza delle prescrizioni autorizzative), l’amministratore unico di una società per svolgimento di attività di recupero di rifiuti non pericolosi senza le dovute prescrizioni: nel cantiere di tale società non vi era infatti separazione tra le aree di deposito dei rifiuti (conglomerato bituminoso, comunemente noto come fresato d’asfalto) e quelle destinate alle materie prime (sabbia e silicio), in violazione a quanto stabilito dal DM 5 febbraio 1998. La difesa della società si è incentrata sulla qualifica del conglomerato bituminoso come “sottoprodotto” e non come “rifiuto”, in quanto residuo di produzione derivato dalla scarifica del manto autostradale mediante fresatura a freddo e direttamente riutilizzato dalla stessa. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11452 del

14 marzo 2019, ha condannato la società riaffermando la posizione espressa, in diverse sentenze, sul fresato d’asfalto (per esempio le sentenze della Cassazione n. 24865 dell’8 febbraio 2018 e n. 53136 del 28 giugno 2017): il reimpiego di materiale inerte derivante dall’attività di scarifica del manto stradale nel processo produttivo di conglomerato bituminoso, non può essere qualificato come sottoprodotto in quanto: - deriva da un processo non funzionale alla sua produzione; - viene sottoposto a una lavorazione con altri componenti vergini, dando luogo a un materiale dal tratto diverso da quello originario. Come esemplificato con il caso relativo a questa sentenza, bisogna quindi considerare che il fresato d’asfalto proveniente dall’asportazione del manto stradale mediante spandimento al suolo e compattamento è classificato come rifiuto speciale. In generale il fresato può essere gestito come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del D.lgs. n. 152/2006, solo se inserito in un ciclo produttivo e utilizzato senza alcun trattamento in un impianto che ne preveda l’utilizzo nello stesso ciclo di produzione, senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito.

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(CS)


SOA: rinnovo per la Candolini Costruzioni l’azienda opera principalmente nel restauro del patrimonio storico e architettonico Continuano i rinnovi dell’attestazione SOA delle aziende che aderiscono alla nostra Associazione. questo è il caso della Candolini Costruzioni srl, rappresentata dal perito Lucio Candolini, con sede a Udine in via Grazzano n. 16. L’impresa di costruzioni viene costituita nel 2002 con l’obiettivo di valorizzare e mettere in pratica tutta quell’esperienza acquisita da Lucio Candolini nella gestione tecnica di grandi imprese che hanno operato durante la ricostruzione del Friuli Venezia Giulia a seguito del sisma del 1976. L’azienda opera con l’obiettivo principale di preservare il patrimonio storico e architettonico presente sul territorio attraverso interventi di restauro e valorizzazione dei beni sottoposti a tutela e che abbisognano dell’impiego di maestranze altamente qualificate e di consolidata esperienza. Grazie al raggiungimento di importanti traguardi l’Impresa già nel luglio del 2008 ottiene l’Attestazione di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori Pubblici Categoria SOA OG2. L’impresa di Costruzioni, dopo la verifica dei requisiti obbligatori da parte della SOA ha ottenuto l’attestazione per la categoria OG1 e OG2 entrambe per la II classifica corrispondente a 516.000 Euro. Di fatto l’azienda ha avuto una riduzione delle classifiche in quanto ha rinunciato alla certificazione di qualità ISO 9001, e il DPR 207/2010 dispone l’obbligo del possesso della certificazione di qualità per le classifiche superiori alla II. L’azienda con il rinnovo potrà eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 euro il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2). La categoria riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, Pag. 25 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2019

ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Inoltre, potrà eseguire la categoria OG1 sempre fino ad un importo massimo di 619.200 euro, questa categoria riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. L’azienda nel corso degli ultimi anni ha eseguito importanti opere di restauro tra le quali citiamo i più significativi: - CHIESA DI SANTO STEFANO PROTOMARTIRE - Loc. Cesclans di Cavazzo Carnico (UD) Lavori di restauro Architettonico e ricomposizione della Chiesa di Santo Stefano Protomartire di Cesclans di Cavazzo Carnico (UD) - CASA CARNICA - Località Ovasta di Ovaro (UD) Lavori di restauro architettonico della “CASA CARNICA” (Agostinis Vincenzo e altri). - CHIESA DI SANTA PETRONILLA - Località Savorgnano di San Vito al Tagliamento (PN). Lavori di restauro architettonico aula e abside affrescati della Chiesa di Santa Petronilla. - CHIESA DI SAN CANDIDO - Località Somplago di Cavazzo Carnico (UD) Lavori di restauro architettonico e sistemazioni esterne della Chiesa di San Candido.


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CHIESA DI S. ANDREA - Località Gris di Bicinicco (UD) Lavori di restauro della copertura. MURA PERIMETRALI DUECENTESCHE di Venzone (UD) Lavori di restauro delle mura perimetrali duecentesche. DUOMO DI S. MARIA ASSUNTA - Cividale del Friuli (UD) Lavori di restauro del Duomo dell’Annunziata. CHIESA DI SAN GIOVANNI IN XENODOCHIO - Cividale del Friuli (UD) Lavori di restauro architettonico della Chiesa di San Giovanni in Xenodochio. PALAZZO CLABASSI - Udine Adeguamento della sicurezza Magazzini Reperti Archeologici di Palazzo Clabassi, sede della Soprintendenza. MUSEO PALEOCRISTIANO - Aquileia (UD) Lavori di completamento restauro e impianti del Museo Paleocristiano di Aquileia. COMPLESSO PASQUALIS - Aquileia (UD) Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza aree archeologiche. VIA SACRA - PORTO ROMANO - Aquileia (UD) Lavori di restauro e messa in sicurezza aree archeologiche, Via Sacra. MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE - PALAZZO PRETORIO - Cividale del Friuli (UD) Lavori di manutenzione ordinaria di “PALAZZO PRETORIO”. Interventi in materia di sicurezza dei percorsi con particolare riferimento ai corpi scale. MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE - PALAZZO PRETORIO - Cividale del Friuli (UD) Lavori di manutenzione ordinaria. MUSEO PALEOCRISTIANO - Aquileia (UD) Lavori di restauro ed adeguamento funzionale del Museo Paleocristiano di Aquileia. CHIESA DI SAN NICOLO’ VESCOVO - Amaro (UD) Lavori di restauro architettonico, consolida-

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mento statico e tinteggiatura degli intonaci della facciata principale della Chiesa Parrocchiale di San Nicolò Vescovo di Amaro (UD). - CASTELLO DI MANZANO (UD) Lavori di consolidamento dei resti del Castello di Manzano - COMPLESSO ABBAZIALE - TORRE MEDIEVALE - Moggio Udinese (UD) Lavori di rifacimento del manto di copertura della Torre Medievale del Complesso Abbaziale di Moggio Udinese (UD). - FRAZIONI DI CAMPIOLO E DORDOLLA Lavori di messa in sicurezza di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976. - CIMITERO MILITARE A.U. - CAPPELLA VOTIVA - Palmanova (UD) Lavori di rifacimento della copertura della Cappella Votiva del Cimitero Militare A.U. di Palmanova (UD). - SACRARIO MILITARE DI ASIAGO - QUADRIPORTICO - Asiago (VI) Lavori di messa in sicurezza del Quadriportico del Sacrario Militare di Asiago (VI). - PONTE ROMANO a RIMINI Restauro del Ponte Romano. - CHIESA DI SAN CARLO BORROMEO - Località Stolvizza di Resia (UD) Lavori di restauro della Chiesa di San Borromeo con l’eliminazione dell’umidità risalente, il consolidamento della annessa sacrestia, e la messa a norma degli impianti. - Importo dei lavori Euro 170.000,00 + I.V.A. - Lavori in corso. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione è sempre a disposizione con un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


NON ESSERE UNA GOCCIA NELL’OCEANO

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Sportello Internazionalizzazione 2. Recupero crediti

i servizi associativi a supporto dell’internazionalizzazione

Di seguito i servizi dell’Associazione a sostegno delle politiche aziendali di internazionalizzazione: 1) l’assicurazione dei crediti; 2) il recupero dei crediti; 3) le traduzioni e l’interpretariato; 4) le informazioni commerciali; 5) l’assistenza nella contrattualistica internazionale; 6) lo sportello legale.

1. Assicurazione dei crediti E’ operante l’accordo siglato con la Euler Hermes SIAC - Allianz Group, società internazionale che si occupa dell’assicurazione dei crediti, e con la relativa Agenzia generale di Udine, per garantire la possibilità di stipulare polizze assicurative a copertura del rischio di mancato pagamento sui crediti verso clienti nazionali ed esteri. Scopo dell’accordo è la copertura del rischio del mancato pagamento dei crediti commerciali, sia nazionali che esteri. La polizza offre diversi vantaggi, fra i quali si segnalano: - accesso agli strumenti assicurativi alle migliori condizioni sul mercato in relazione al rischi dell’assicurato; - valutazione periodica del merito di credito assicurativo di ciascun debitore; - possibilità di accedere a nuovi sbocchi commerciali e di acquisire nuova clientela; - assistenza specializzata nel recupero crediti in sofferenza; - accesso facilitato al finanziamento da parte di istituti di credito con concessione dei diritti di polizza; - garanzia delle perdite normali ed eccezionali conseguenti a periodi di crisi congiunturale e recessione.

Assistenza agli Associati nel recupero di tutti i loro crediti, in Italia e all’estero. I punti qualificanti questo servizio sono: - sconto sulle commissioni normalmente applicate; - recupero crediti per via giudiziale e stragiudiziale in Italia e all’estero; - massima flessibilità nella scelta dei crediti insoluti da affidare al recupero; - pagamenti dal debitore direttamente nei conti correnti dell’impresa associata; - massima flessibilità nell’approccio al debitore sulla base delle indicazioni dell’Associato, garantendo, ove possibile, il miglioramento e la continuità del rapporto con il cliente.

3. Servizio traduzioni e interpretariato Il servizio copre tutte le lingue ed è in grado di provvedere tempestivamente a: - traduzioni tecniche di: manuali d’uso e manutenzione, libretti di istruzioni, monografie, brevetti, documentazione per gare d’appalto e sistemi di qualità; - traduzioni commerciali, finanziarie, scientifiche, giuridiche, di testi pubblicitari, di siti web; - traduzioni giurate di asseverazioni e legalizzazioni; - interpreti di traduzione simultanea e consecutiva per convegni, meeting, fiere e trattative; - technical writing per la redazione di manuali tecnici secondo normativa.

4. Servizio informazioni commerciali. Informazioni per ridurre i rischi di credito ed ottimizzare i tempi di incasso Siamo in grado di garantire un tempestivo servizio di informazioni commerciali su imprese che possono avere sede in Italia o in qualsiasi altro paese estero o comunitario. Come fare? Basta contattare l’Associazione (tel. 0432.507377, e-mail: segreteria@confapifvg. it - Sig.ra Clara Ferro) fornendo la denominazione dell’azienda e la P.IVA. I nostri Associati

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potranno così valutare e monitorare nel tempo l’affidabilità dei clienti, segmentare la clientela e impostare delle politiche del credito condivise con l’area commerciale, velocizzare e migliorare i rapporti con i clienti dall’ordine all’incasso del pagamento. L’utilizzo e la disponibilità di informazioni commerciali sui propri o potenziali clienti permette alle imprese di tutelarsi dal rischio di credito.

5. Assistenza nella contrattualistica internazionale Viene prestata l’assistenza legale nella stesura o valutazione di contratti con controparti estere. Grazie a una rete di legali, nazionali ed esteri, l’Associato può accedere a prezzi contenuti all’assistenza per qualsiasi tipologia di contratto.

6. Sportello legale In collaborazione con alcuni avvocati abbiamo attivato lo sportello per l’assistenza legale gratuita. Il servizio prevede un incontro iniziale con un professionista nel corso del quale sarà possibile rice-

vere una consulenza legale in merito a questioni di interesse aziendale e/o imprenditoriale. Per eventuali sviluppi, come ad esempio la predisposizione di un ricorso o la difesa in giudizio, sarà concordata una tariffa di favore da preventivarsi caso per caso. Il servizio è attivabile su richiesta presso la sede dell’Associazione o, in alternativa, nello studio del Legale individuato come già da consolidata prassi. Per fissare l’appuntamento o per qualsiasi ulteriore chiarimento contattare gli Uffici associativi, tel. 0432.507377, a seconda delle aree di competenza: - lavoro e previdenza: Federica Tessitori; - contabile/societario/fiscale/contrattuale: Paolo Zorzenone; - trasporti/codice della strada: Augusto de Toro; - amministrativo/appalti: Claudio Scialino. oOo Per ogni altra informazione e approfondimento, anche sulla specifica casistica, le imprese possono rivolgersi all’ufficio estero dell’Associazione.

Pag. 29 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 12 - 30 giugno 2019

(PZ)


Codice della strada. Revoca automatica della patente sentenza della corte costituzionale che ne esclude l’applicazione nelle aggravanti meno pesanti La Corte Costituzionale con la sentenza n. 88/2019 del 19 febbraio 2019 ha giudicato parzialmente illegittimo l’art. 222, co. 4 del codice della strada (c.d.s.) - afferente al reato di omicidio stradale, di cui alla legge 23 marzo 2016, n. 41 - nella parte in cui prevede la revoca automatica della patente di guida del conducente autore del reato di omicidio stradale ex art. 589 bis del codice penale (c.p.) o di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis del c.p.), anche in assenza dell’aggravante dello stato di ebbrezza o dell’alterazione psicofisica dovuta all’uso di droghe. La Corte è giunta a queste conclusioni dopo aver rilevato che l’automatismo della revoca della patente, introdotto al co. 2, quarto periodo dell’art. 222 del c.d.s., si può giustificare solo nelle ipotesi più gravi contemplate dai ricordati articoli 589 bis e 590 bis del c.p. e per le quali sono state previste le pene più elevate. Si tratta della guida in grave stato di ebbrezza alcolica e, cioè, con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 g/l (o a 0,8 g/l per gli autisti professionali), e della guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti. In questi casi, ci troviamo difronte ad un “comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.” Viceversa, per le altre circostanze aggravanti previste nei due articoli in esame e, cioè, guida in stato di ebbrezza superiore a 0,80 g/l e fino a 1,5

g/l per i conducenti non professionisti; guida in città ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, e, comunque, non inferiore a 70 km/h; guida su strade extraurbane a velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto al limite consentito; passaggio con il rosso in corrispondenza di un incrocio o circolazione contromano; inversione di marcia in corrispondenza di dossi, curve o incroci; sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua), la Corte ha concluso che ci si trova di fronte a comportamenti ugualmente colpevoli, ma in misura meno grave dei precedenti. Pertanto, la Consulta ha sentenziato che “non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l’automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice.” In estrema sintesi, nelle ipotesi “meno gravi” di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, “il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato, tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, potrà sia disporre la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, sia quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa per la durata massima prevista dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 2 dell’art. 222 cod. strada [fino a 2 anni per le lesioni personali, oppure fino a 4 anni per l’omicidio colposo, n.d.r.].” La stessa sentenza ha fatto invece salvo il divieto per il giudice, previsto dall’art. 590 quater del c.p. parimenti introdotto dalla legge 41/2016, di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato, la quale comporta la diminuzione della pena fino alla metà, rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste degli articoli 589 bis e 590 bis del c.p. Copia della sentenza può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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