Apinforma 12/2020

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 12 30 giugno 2020

IN PRIMO PIANO RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 12 30 giugno 2020

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Controlli e verifiche ridotti per l’anno in corso

8

Esportatori autorizzati

9

Riforma crisi d’impresa

11

Autotrasporto c/t. Contributi per investimenti

14

Durc On Line: validità fino al 29 ottobre 2020

18

Benefici normativi e contributivi; rispetto contrattazione collettiva

20

CIGD per aziende plurilocalizzate

22

F.I.S. - assegno ordinario con causale Covid-19

23

Nota INL su alcune disposizioni del Decreto Rilancio

24

Abrogate le deroghe sul deposito temporaneo dei rifiuti

26

Gli pneumatici non sono rifiuti

27

SOA: rinnovo per la Mazale Costruzioni

28

Regione FVG: pagamenti SAL accelerati

30

Modifiche alle norme in FVG su edilizia e urbanistica (3a parte)

33


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EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

EEN Enterprise Europe Network

36

Business News

38

Scadenze aziendali agosto 2020

40

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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In Italia le persone che muoiono per arresto cardiaco improvviso (A.C.I.) sono più di 200 al giorno, oltre 70 mila all’anno. Nell’80% dei casi l’arresto cardiaco colpisce in ambienti extra-ospedalieri (nelle abitazioni private, negli uffici pubblici, nelle strade e nelle piazze, sul lavoro, all’interno di impianti sportivi) senza dare segni premonitori. Per ogni minuto che passa, le probabilità di sopravvivere si abbassano del 10%. Se si considera che per l’arrivo dei soccorsi il tempo medio di attesa è superiore di 8-10 minuti, è importante che i presenti sul posto, dopo aver allertato i soccorsi, siano i primi a praticare la rianimazione cardiopolmonare e abbiano a disposizione il defibrillatore.

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Controlli e verifiche ridotti per l’anno in corso l’agenzia delle entrate ha ridefinito gli obiettivi di budget privilegiando i rimborsi L’Agenzia delle entrate ha comunicato alle direzioni locali l’invito a ridurre le verifiche limitando l’attività agli atti indifferibili e urgenti. Per l’anno in corso le linee guida diramate dalla Direzione centrale oltre a limitare l’attività di accertamento prevedono un taglio degli obbiettivi di budget dei singoli uffici del 70%. Anche per le lettere di compliance e gli atti derivanti dai controlli automatizzati tutto viene rinviato al 2021. Gli uffici dovranno operare il più possibile in modalità remota interloquendo con il contribuente in videoconferenza. Gli introiti erariali saranno quindi legati per lo più da versamenti diretti, autoliquidazioni o relativi ad accertamenti definiti prima dell’emergenza sanitaria in adesione. Questo mutato orientamento dell’Agenzia delle entrate deve essere letto in sinergia con le novità in arrivo nel decreto di agosto dove sono previsti ulteriori slittamenti dei versamenti sospesi da marzo a maggio con la possibilità di rateizzare fino al 2021 mentre per la riscossione è probabile una sospensione per tutto l’anno in corso. Le linee guida sottolineano poi l’importanza in questa difficile fase economica di fornire all’utenza assistenza e servizi tramite l’interazione a di-

stanza, con modalità uniformi sul territorio, privilegiando la lavorazione dei rimborsi che consento l’immissione di liquidità nel sistema economico. Come accennato anche i controlli formali saranno congelati per l’anno in corso così come gli inviti all’adempimento e le lettere di compliance. Anche in ambito Iva gli inviti ai contribuenti relativi alle omesse liquidazioni Iva periodiche saranno sospesi al fine di consentire di regolarizzare l’anomalia con la presentazione della dichiarazione annuale. Sospesi anche le verifiche presso le aziende con spostamento dei funzionari delle Entrate mentre saranno mantenute le attività legate agli atti indifferibili e urgenti, si tratta per lo più di quelli legati ad iniziative dell’autorità giudiziaria e quelli costituenti reato. Questo allentamento dell’azione di controllo dell’Agenzia rappresenta solo un congelamento perché le stesse linee guida sottolineano che il semestre in corso dovrà essere utilizzato per lo svolgimento delle analisi del rischio, propedeutiche, alle verifiche fiscali da effettuare nel prossimo anno. Le direttrici principali di rischiosità sulle quali l’Agenzia è chiamata a concentrare l’attenzione riguardano le informazioni presenti nell’archivio dei rapporti finanziari e l’utilizzo in compensazione di falsi crediti tributari. Insomma per l’anno in corso l’attività sarà rallentata, ma solo per consentire una ripresa dal prossimo anno con più slancio al fine di recuperare quanto perso quest’anno.

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(PZ)


Esportatori autorizzati

ulteriore proroga a fine ottobre 2020

È stata ulteriormente prorogato dal 21 luglio al 31 ottobre 2020 il termine per l’utilizzo dei certificati di origine pre-vidimati. La circolare n. 21/D del 16 luglio 2020 dell’Agenzia delle Dogane in seguito all’audizione parlamentare del direttore lo scorso 22 giugno 2020, ha fatto slittare l’abrogazione dell’attuale prassi a novembre. L’origine preferenziale europea consente ai clienti extra-UE di aziende comunitarie di importare le merci in regime di esenzione o riduzione dei dazi. Tale vantaggio fiscale è condizionato alla circostanza che le autorità comunitarie abbiano sottoscritto che i singoli paesi extra europei accordi di libero scambio all’interno dei quali sono individuate anche le regole da rispettare per riconoscere l’origine preferenziale ai prodotti. Qualificazione che consente alle relative merci di acquisire un appeal competitivo maggiore. La prova dell’origine preferenziale è rappresentata alternativamente: - dal certificato di origine rilasciato dalle autorità doganali italiane; - dalla dichiarazione in fattura da parte dell’esportatore. Quest’ultima è riconosciuta esclusivamente alle spedizioni di importo inferiori a 6.000 euro. Per importi superiori a 6.000 euro la dichiarazione in fattura è subordinata ad una preventiva autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane. L’autorizzazione in fattura dell’origine preferenziale consente un risparmio di tempo e costi per la spedizione. Dal 2010 l’Agenzia delle Dogane ha previsto un termine di istruttoria per il rilascio del certificato di origine pari a dieci giorni. Negli ultimi anni tuttavia tale termine è stato ridotto in maniera significativa, ma non sufficiente per rispondere alla rapidità richiesta negli scambi internazionali.

Per superare questo inconveniente si è fatto ampio uso della possibilità di ottenere certificati EUR1 e ATR pre-vidimati. In questo modo l’intermediario acquisisce i certificati pre-vidimati annullando in questo modo le lungaggini dell’emissione. Questa procedura è stata considerata non allineata alle norme europee, a causa del mancato riscontro, caso per caso, da parte delle Dogane, delle condizioni per il riconoscimento dell’origine preferenziale. Per questo motivo avrebbe dovuto essere abbandonata già dallo scorso dal 26 gennaio 2020, poi prorogata al 21 luglio e infine, con la circolare 21 in argomento, al 31 ottobre 2020. In assenza di nuovi interventi, da quest’ultima data, non sarà più consentito pre-vidimare i certificati e si tornerà alla procedura tradizionale con i tempi ordinari richiesti. Questo significa che l’operatore doganale non avrà più la possibilità di acquisire questi certificati previdimati all’occorrenza, ma dovrà essere informato preventivamente, con largo anticipo, della spedizione per poter richiedere il certificato ad hoc in Dogana. Non sarà quindi più possibile arrivare all’ultimo minuto ma si dovrà programmare la spedizione per tempo. Per superare questo inconveniente le imprese esportatrici hanno la possibilità di evitare il rilascio del certificato da parte dell’autorità doganale, diventando “Esportatori autorizzati”. È uno status previsto dalla normativa doganale comunitaria volta a facilitare le operazioni doganali riconoscendo all’operatore la possibilità di certificare e sottoscrivere direttamente sulla fattura l’origine preferenziale dei prodotti oggetto di esportazione. All’Esportatore autorizzato viene quindi riconosciuta la possibilità di riconoscere direttamente in fattura l’origine preferenziale anche per importi superiori a 6.000 euro. Sarà sufficiente indicare in fattura o su altro documento commerciale che adeguatamente individui le merci la dicitura “L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n……) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale”. Per poter applicare tale dichiarazione con riferimento alle spedizioni di importo superiore a 6.000 euro, l’impresa esportatrice deve ottenere

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l’autorizzazione, da parte dell’Ufficio Doganale competente per territorio, di “Esportatore autorizzato”. Tale status richiede la presentazione di un’apposita istanza cui seguirà una inchiesta da parte dell’ufficio doganale comprendente la visita conoscitiva presso l’azienda al fine di verificare i requisiti oggettivi e soggettivi. Per la dichiarazione in fattura e anche per l’emissione del certificato di origine è necessario fornire la prova, documentale o tramite il proprio processo produttivo, del carattere preferenziale. La rilevanza di tali aspetti si riscontra anche nella sanzione con cui ne è punita la trasgressione, vale a dire il reato di falso in capo al legale rappresentante dell’impresa. Per il riconoscimento della qualifica di esportatore autorizzato l’azienda deve: - eseguire con regolarità operazioni di esportazione a prescindere dal numero assoluto di transazioni e dai loro importi; - detenere le adeguate prove dell’origine dei prodotti e dimostrare di aver adempiuto ai requisiti del regime preferenziale utilizzato; - essere a conoscenza degli accordi conclusi

tra l’Unione Europea e i paesi accordisti in materia di origine preferenziale ed essere in possesso dei documenti necessari per attestare l’origine dei beni all’esportazione. Si deve quindi disporre di una idonea contabilità di magazzino in grado di consentire, analizzando il processo produttivo, l’identificazione dell’origine. Per le imprese commerciali si dovranno possedere tutte le dichiarazioni dovute dai fornitori attestanti l’origine preferenziale dei beni, conformemente a quanto previsto dalla normativa doganale; - conservare per tre anni la documentazione comprovante la preferenzialità. Questi requisiti vengono verificati dall’Agenzia delle Dogane durante la fase istruttoria de compiersi presso l’azienda. L’autodichiarazione in fattura dell’esportatore rispecchia l’intero nuovo quadro normativo volto anche a conciliare l’esigenza di celerità delle transazioni internazionali. Si richiama quindi l’attenzione delle imprese associate a valutare con attenzione la convenienza a diventare Esportatore autorizzato per i benefici commerciali che può comportare. (PZ)

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Riforma crisi d’impresa

nuovo differimento della nomina dell’organo di controllo

- la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato; - vi è un controllo su una società obbligata alla revisione dei conti; - ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: a) totale attivo dello stato patrimoniale

€ 4.000.000

Premessa

b) totale ricavi delle vendite e prestazioni

€ 4.000.000

Il decreto Rilancio ha prorogato di due anni l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle SRL o nelle cooperative che superano i limiti previsti dal novellato art. 2477 del codice civile. Si tratta della seconda proroga, il decreto legge n. 162/2019 (Milleproroghe) aveva già differito l’obbligo di nomina e, se necessario, di uniformare l’atto costitutivo entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019. Parallelamente il decreto correttivo al Codice della crisi d’impresa ha prorogato al 1° settembre 2021 l’obbligo di segnalazione all’OCRI da parte dell’organo di controllo contabile e dei creditori pubblici. Il differimento interviene nelle disposizioni previste dal D.Lgs. 14/2019 relativo alla crisi d’impresa e dell’insolvenza, nonché delle procedure concorsuali.

c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio

20 unità

La proroga della nomina dell’organo di controllo L’art. 51-bis del D.L. 34/2020 (Rilancio) ha prorogato di due anni l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle SRL o nelle cooperative. L’obbligo riguarda le imprese che superano i limiti previsti dal novellato art. 2477 del codice civile. Il nuovo termine viene quindi posticipato all’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021. Ricordiamo che la riforma ha previsto un allargamento della platea di società tenute alla nomina di un organo di controllo. Per le SRL viene confermata la nomina qualora sia l’atto costitutivo a prevederla mentre sono stati ribassati i limiti al superamento dei quali scatta l’obbligo. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è ora obbligatoria quando:

L’obbligo viene meno quando per tre esercizi consecutivi non viene superato alcuno dei sopra indicati limiti. Rispetto alla previgente normativa si segnala che l’obbligo decorreva al superamento di due dei tre vecchi limiti previsti dalla norma, limiti che in ogni caso erano più elevati. Si ricorda che qualora l’assemblea che approva il bilancio, nel quale vengono superati i limiti, non provveda entro 30 giorni alla nomina dell’organo di controllo, sarà lo stesso Tribunale a provvedere o su richiesta di qualsiasi interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese. Il differimento della nomina dell’organo di controllo deve essere accolto con favore perché richiede lo stanziamento di risorse che in questo difficile momento mancano. Con il nuovo differimento le SRL e coop che a oggi non hanno provveduto alla nomina potranno: - modificare l’atto costitutivo per sostituire ad esempio la previsione della nomina del collegio sindacale al superamento dei parametri dell’art. 2477 con la nomina di un sindaco o revisore unico; - nominare l’organo di controllo o il revisore nell’ambito delle assemblee che approveranno i bilanci relativo al 2021.

Il differimento delle misure di allerta a febbraio del prossimo anno Di pari passo con il differimento dei termini di nomina degli organi di controllo si segnala che il

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decreto correttivo al Codice della crisi d’impresa differisce al 1° settembre 2021 l’obbligo di segnalazione all’OCRI. Lo slittamento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore svuota di fatto il sistema di allerta previsto dal Codice della crisi disciplinato dal D. Lgs. 14/2019 che pone a carico degli imprenditori nuovi adempimenti utili per individuare tempestivamente l’emersione di situazioni di crisi. In particolare l’art. 3 del decreto prevede che: - l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza ritardi le iniziative necessarie a farvi fronte; - le società e gli altri soggetti collettivi devono adottare un assetto organizzativo adeguato, per rilevare immediatamente lo stato di crisi ed assumere le iniziative idonee. Più dettagliatamente e conformemente a quanto previsto dal nuovo comma 2 dell’art. 2086 del codice civile, l’imprenditore che opera in forma societaria deve: - istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita di continuità aziendale; - attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale. Segnaliamo che questi nuovi adempimenti sono già operativi, infatti, l’articolo 389 comma 2 del D. Lgs. 14/2019 espressamente ha previsto l’entrata in vigore di queste disposizioni dal 16 marzo 2019. Dopo aver attivato gli strumenti di cui sopra la riforma prevede delle procedure di allerta le quali si basano sul principio che la salvaguardia delle imprese in difficoltà è direttamente proporzionale alla tempestività dell’intervento risanatore. Le procedure di allerta in merito alla presenza di indizi di crisi sono poste a carico degli organi di

controllo, i quali sono tenuti a segnalare immediatamente tali situazioni agli amministratori. La segnalazione è posta anche a carico di creditori istituzionali quali l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’agente della riscossione al superamento di specifici parametri. Le procedure di segnalazione interna ed esterna di cui sopra rappresentano la fase preliminare, immediatamente precedente la procedura di segnalazione all’OCRI (Organismo di composizione della crisi) che viene instaurata solo quando la prima segnalazione non abbia generato in capo agli amministratori un’adeguata risposta. A questo proposito la norma prevede che gli amministratori, a seguito della segnalazione dello stato di crisi da parte dell’organo di controllo, devono attivarsi nei 30 giorni successivi per rimediare alla situazione di difficoltà. Se la segnalazione è attivata dai creditori qualificati (Entrate, INPS e Ag. Riscossione), gli amministratori avranno 90 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione o per presentare un’istanza di composizione assistita o di regolarizzazione della crisi. In definitiva se le segnalazioni interne non attivano l’organo amministrativo, si dovrà attivare una procedura di composizione presso l’OCRI e, in caso di fallimento anche di quest’ultima, aprire la procedura di composizione assistita della crisi al fine di salvaguardare la continuità aziendale. La proroga prevista dal decreto Rilancio interviene proprio su quest’ultimo aspetto perché differisce appunto l’obbligo di segnalazione di allerta all’OCRI al 1° settembre 2021. Questo differimento al prossimo anno esonera l’organo di controllo da un lato, dall’onere di segnalare al CdA l’eventuale non adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile e dall’altro, dalla segnalazione all’OCRI in caso di mancate o carenti risposte da parte dell’organo amministrativo. (PZ)

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Autotrasporto c/t. Contributi per investimenti gli stanziamenti per il 2020 e il 2021 e le iniziative agevolabili

Premessa Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 187 del 27 luglio 2020 sono stati definiti il riparto degli stanziamenti per il biennio 20202021 e i criteri di erogazione dei contributi degli investimenti a favore delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi. Con tale provvedimento, il Ministro ha stanziato complessivamente 122.255.624 euro come di seguito ripartite: - 18.155.624 euro quali residui dell’annualità 2019; - 42.100.000 euro per l’annualità 2020; - 62.000.000 euro per l’annualità 2021. È bene chiarire che l’importo 2019 va a integrare gli importi per le annualità 2020 e 2021 e che gli stanziamenti complessivi per ciascuna tipologia d’investimento devono ancora essere imputati alle due annualità 2020 e 2021. Inoltre, per la piena operatività dello strumento è necessario attendere il decreto del Direttore per il trasporto stradale e per l’intermodalità, non ancora emanato nel momento in cui si scrive, nel quale verranno indicate le modalità per la presentazione delle domande e del rendiconto. Il d.m. 12 maggio 2020 è entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla G.U. e, quindi, il 28 luglio 2020, mentre il decreto direttoriale dovrà essere licenziato entro i 15 giorni successivi alla data di entrata in vigore del d.m. 12 maggio 2020 e, cioè, entro il 12 agosto 2020.

Ripartizione delle risorse per tipologia di investimenti La ripartizione delle risorse complessive è stata definita nelle stesse proporzioni adottate per il precedente d.m. 22 luglio 2019 (investimenti 2019) e

viene riferita all’arco temporale del biennio 20202021. Lo stanziamento a disposizione è, poi, suddiviso nelle diverse tipologie di beni, come segue: a) acquisizione di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton. a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric) nonché acquisizione di dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, 46.400.000 euro, pari al 38% del totale; b) radiazione e rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 ton., con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica di categoria ecologica Euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 t nonché per acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton. e fino a 7 ton., con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, 44.100.000 euro, pari al 36% del totale; c) acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, 29.290.624 euro, pari al 24% del totale; d) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse, così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico, 2.465.000 euro, pari al 2% del totale.

Imprese beneficiarie Beneficiarie sono le imprese iscritte all’Albo na-

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zionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito Albo) e al Registro elettronico nazionale (REN), inclusi consorzi e società cooperative, nonché le imprese che esercitano tale attività con veicoli fino a 1,5 t iscritte all’Albo.

I criteri di erogazione I contributi sono concessi secondo il regolamento generale di esenzione (UE) e vengono erogati alle imprese beneficiarie fino a esaurimento degli stanziamenti per ciascun raggruppamento di tipologie di investimenti, in base all’ordine di presentazione delle domande, fatta salva eventuale rimodulazione decisa con decreto direttoriale, sulla base delle richieste ammissibili per le singole tipologie di investimenti. L’importo massimo ammissibile, per gli investimenti per singola impresa, non può superare i 550.000 euro. È esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per gli stessi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, comprese quelle concesse a titolo “de minimis”. I beni acquisiti devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2023, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all’erogazione del contributo anche in caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi, nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e di quella di pagamento del beneficio. Diversamente dalle annualità passate è ora previsto che, a pena di inammissibilità, i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione debbano essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno i 3 anni precedenti all’entrata in vigore del d.m. 12 maggio 2020. Gli investimenti sono ammissibili esclusivamente se avviati in data successiva all’entrata in vigore del d.m. 12 maggio 2020, quindi, dal 29 luglio 2020, ed ultimati entro il termine che sarà indicato con l’annunciato decreto direttoriale.

Tipologie degli investimenti, misura dei contributi e spese ammissibili Gli investimenti in oggetto sono agevolabili esclusivamente se avviati in data posteriore all’entrata in vigore del d.m. 12 maggio 2020 e, quindi, dal 29 luglio 2020 e ultimati nei termini previsti con decreto direttoriale ancora da emanarsi. Nel dettaglio sono finanziabili le acquisizioni, an-

che mediante locazione finanziaria, delle sottostanti tipologie di beni. 1. Autoveicoli a trazione alternativa (stanziamento complessivo 46.400.000 euro) a) autoveicoli industriali di nuova produzione a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 e fino a 7 t, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 t. Il contributo è determinato in 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida, in 10.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t fino a 7 t e in 20.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t, in considerazione della notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel; b) autoveicoli industriali di nuova produzione a trazione alternativa ibrida (diesel/ elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 t; il contributo è determinato in 8.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico inferiore a 16 t e in 20.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 t; c) dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 t per il trasporto merci come veicoli elettrici. Il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari a 1.000 euro. d) alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli obsoleti, viene riconosciuto un aumento del contributo pari a 2.000 euro una tantum, indipendentemente dal numero degli stessi. 2. Autoveicoli Euro VI con contestuale rottamazione per radiazione (stanziamento complessivo 44.100.000 euro) Sono agevolabili:

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a) la radiazione per rottamazione di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli industriali di nuova produzione, di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 t, di categoria ecologica Euro VI; il contributo è determinato in 5.000 euro per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva a pieno carico da 7 t a 16 t e in 15.000 euro per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 t. b) l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-TEMP (massa pari o superiore a 3,5 t e inferiore a 7 t), con contestuale rottamazione di veicoli di medesima tipologia, nella misura di 2.000 euro per ogni autoveicolo. 3. Rimorchi e semirimorchi per il trasporto intermodale (stanziamento complessivo 29.290.624 euro) Sono agevolabili i rimorchi e semirimorchi per il trasporto combinato e per il trasporto di cose in regime di temperatura controllata (ATP), come di seguito specificato: a) acquisizioni di rimorchi e semirimorchi di nuova produzione, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un “dispositivo innovativo” di cui all’elenco allegato al d.m. 12 maggio 2020. b) Acquisizioni di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 t allestiti per il trasporto in regime di ATP, mono o multi temperatura, purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500; c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 t allestiti per il trasporto in regime di ATP, mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del

Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500. Nei sopraelencati casi a), b) e c) il contributo viene determinato come segue: - per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, nel limite del 10% del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20% per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 t allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, installata su tali veicoli. - per le acquisizioni effettuate da grandi imprese in 1.500 euro, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale.

4. Gruppi di 8 casse mobili e un veicolo portacasse (stanziamento complessivo 2.465.000 euro) Sono agevolabili le acquisizioni di gruppi di 8 casse mobili in ragione di 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo viene determinato in 8.500 euro per l’acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.

Maggiorazione del 50% per le piccole e medie imprese Tutti i contributi oggetto del d.m. 12 maggio 2010 sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, secondo i seguenti criteri: - per le acquisizioni di veicoli a trazione alternativa o riconvertiti a trazione alternativa, per radiazione per rottamazione e contestuale acquisizione di autoveicoli Euro VI, per le acquisizioni di gruppi di casse mobili va allegata alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il numero di unità la-

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vorative annue (ULA) e il volume di fatturato dell’ultimo esercizio fiscale; - per tutte l’interezza delle acquisizioni agevolabili, se eseguite da imprese aderenti a una rete d’imprese, va allegata alla domanda, oltre alla dichiarazione di cui sopra anche copia del contratto di rete. Dette maggiorazioni sono cumulabili e si applicano entrambe all’importo netto del contributo.

Si ritornerà sull’argomento non appena sarà stato emanato l’annunciato decreto direttoriale. Frattanto, copia del d.m. 12 maggio 2020, incluso l’allegato con l’elenco dei dispositivi innovativi, può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione unitamente a ogni altra informazione.

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(AdT)


Durc On Line: validità fino al 29 ottobre 2020 indicazioni inail e inps

L’INAIL, con la comunicazione n. 9466 del 3 agosto 2020 avente ad oggetto: “Verifica della regolarità contributiva. Articolo 103, comma 2, decretolegge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni. Articolo 8, comma 10, decreto-legge n. 76/2020”, ha comunicato che i Durc con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020 a seguito della soppressione dell’art. 81, comma 1 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 operata dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77. Di conseguenza, nell’ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc, tutti i Durc online con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 sono ritenuti validi fino al 29 ottobre 2020, senza necessità di procedere ad una nuova interrogazione. Nella funzione Consultazione del servizio Durc online, oltre ad essere disponibili i Durc in corso di validità, è possibile l’acquisizione dell’ultimo Durc online già emesso che riporta nel campo Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio

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2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata al 29 ottobre 2020. Si sottolinea, tuttavia, che l’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce che in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo decreto n. 76/2020, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. Con riferimento, alle novità introdotte sul tema dal decreto c.d. semplificazioni (art. 8, comma 10 del D.L. n. 76/2020) e alla implementazione della funzione consultazione del servizio Durc, nella citata nota dell’INAIL sono state riportate le medesime indicazioni già fornite dall’INPS con il messaggio n. 2998/2020 del 30 luglio u.s. I testi dei documenti citati possono essere richiesti all’Associazione. (C)



Benefici normativi e contributivi; rispetto contrattazione collettiva rispetto parte normativa del contratto. indicazioni operative inl

Con la circolare n. 2 del 28 luglio 2020, l’Ispettorato nazionale del lavoro è tornato ad occuparsi del rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai soli fini previsti dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006: ovvero la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro, come prevede l’art. 1 comma 1175 della legge 296/2006 (si veda la nota INL 9/2019). In relazione ai contenuti “normativi” del contratto collettivo, l’Ispettorato aveva fatto riserva di elaborare un primo prospetto a beneficio del personale ispettivo, esemplificativo delle clausole normative presenti nei CCNL sulle quali orientare la comparazione, partendo dal presupposto che – come ormai ampiamente noto e come da costante orientamento giurisprudenziale – il grado di rappresentatività delle OO.SS viene individuato attraverso la valutazione complessiva dei seguenti elementi: consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.; ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro; partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro, individuali, plurime e collettive. Per quanto concerne le clausole normative del CCNL, l’INL ha ricordato che ve ne sono alcune di stretta competenza dei contratti leader (es. il ricorso al lavoro intermittente, i limiti di durata e i limiti quantitativi del contratto a tempo determinato, la disciplina dell’apprendistato), ferma restando la possibilità per i contratti minori di intervenire in senso migliorativo; a questo proposito si cita la possibilità di intervento su alcuni aspetti della disciplina del lavoro straordinario, festivo e supplementare o del part-time. Pag. 20 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2020

La comparazione può essere pertanto eseguita solo rispetto a quegli istituti che possono essere disciplinati da qualunque CCNL, a prescindere dall’elemento della rappresentatività dei sottoscrittori. A questo proposito, la nota fornisce una prima sintetica elencazione – suscettibile di successive integrazioni – di istituti sui quali effettuare una verifica di equivalenza dei “trattamenti normativi”: - la disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time, ponendo attenzione, per entrambi gli istituti, al limite massimo percentuale dell’aumento della durata della prestazione che il datore di lavoro può richiedere (ad un minor numero di ore corrisponde una maggior tutela del lavoratore); - la disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi; - la disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali; - durata del periodo di prova; - durata del periodo di preavviso; - durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio; - malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un’eventuale integrazione delle relative indennità; - maternità ed eventuale riconoscimento di un’integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa; - monte ore di permessi retribuiti In merito alla parte economica, al fine di verificare la sussistenza di scostamenti rispetto al trattamento retributivo previsto dal CCNL “leader”, appare utile fare riferimento alla c.d. retribuzione globale annua da intendersi quale somma della retribuzione annua lorda composta da particolari elementi fissi della retribuzione e da quelli variabili, solo se questi ultimi fanno parte del trattamento economico complessivo definito dal CCNL di categoria. Peraltro, non sempre il confronto della retribuzione globale risulta semplice nella valutazione di maggiore convenienza del CCNL, dovendosi altresì considerare, ad esempio, che i livelli retributivi


dei CCNL potrebbero non essere allineati o che, a parità di questi ultimi, le mansioni potrebbero essere distribuite in maniera diversa (ad esempio raggruppando mansioni corrispondenti a più livelli retributivi, in un unico livello inferiore). L’istruttoria da parte del personale ispettivo dovrà, di norma, essere condotta sia sugli aspetti retributivi che su quelli normativi del contratto. Peraltro, la disamina degli aspetti normativi può essere evitata quando si registrino scostamenti

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nel trattamento retributivo applicato ai lavoratori, elemento di per sé sufficiente a revocare i benefici normativi e contributivi ai sensi dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006. In caso di sostanziale equivalenza di trattamenti economici, si passa invece a valutare le clausole normative prima citate; in presenza di disallineamenti che interessino almeno due di esse, scatta la revoca dei benefici. (C)


CIGD per aziende plurilocalizzate emergenza covid-19. modalità di presentazione della domanda Con messaggio n. 2946/2020 l’INPS ha comunicato l’implementazione della procedura informatica per la presentazione delle domande di CIGD da parte delle aziende plurilocalizzate. È possibile effettuare la scelta del tipo di pagamento, a conguaglio oppure tramite INPS.

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Solamente per le domande di proroga presentate all’INPS, con la scelta della modalità di pagamento diretto si potrà chiedere l’anticipo del 40% della prestazione. L’Istituto ha altresì fornito le istruzioni tecniche per la presentazione delle istanze, per il cui approfondimento si rinvia alla lettura del messaggio dell’Istituto. Le domande devono essere presentate entro 30 giorni, a far data dal 24 luglio 2020. Il messaggio è disponibile al seguente link: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.asp x?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20 numero%202946%20del%2024-07-2020.htm (C)


F.I.S. - assegno ordinario con causale Covid-19 chiarimento inps

L’Inps, con messaggio n. 2981 del 28 luglio, ha ribadito che in attuazione della vigente normativa, all’assegno ordinario con causale COVID-19 erogato dal Fondo di integrazione salariale è applicabile la normativa in materia di cassa integrazione

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ordinaria, per cui ai fini della concessione del trattamento non è richiesto l’accordo sindacale. L’accordo - ricorda l’Inps - è richiesto esclusivamente per i Fondi di solidarietà bilaterali i cui regolamenti subordinano l’accesso all’assegno ordinario al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con l’obbligo di accordo aziendale. Il messaggio è disponibile alla seguente pagina web: https://www.inps.it/MessaggiZIP/ Messaggio%20numero%202981%20del%202807-2020.pdf (C)


Nota INL su alcune disposizioni del Decreto Rilancio l’ispettorato nazionale del lavoro fornisce nuove indicazioni sulle modifiche alle misure in materia di lavoro Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 319/C del 29 luglio 2020 per ricordare che, con nota n. 468 dello scorso 21 luglio l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito nuove indicazioni sulle modifiche alle misure in materia di lavoro previste per contrastare l’emergenza Covid-19 dal decreto legge 34/2020, a seguito della sua conversione in legge (legge 77/2020).

Art. 80 (Modifica all’art. 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo) Fino al 17 agosto 2020 e con riferimento alla procedura prevista dall’art. 47, comma 2, L. n. 428/1990 in materia di trasferimenti di azienda o di parte di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c. in cui siano occupati più di 15 dipendenti, laddove non sia raggiunto un accordo in sede sindacale, la durata della relativa procedura non può essere inferiore a 45 giorni (il comma 2 dell’art. 47 citato prevede invece che “la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio non sia stato raggiunto un accordo”).

Art. 80 bis (Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 38 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 inerente agli eventuali licenziamenti in regime

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di somministrazione) Non può ritenersi compiuto né imputato in capo all’utilizzatore l’eventuale licenziamento effettuato dal somministratore, per cui lo stesso non produrrà effetti nei confronti del lavoratore il cui rapporto di lavoro è costituito con l’utilizzatore.

Art. 93 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato) In sede di conversione è stato inserito il comma 1 bis all’art. 93 del D.L. n. 34/2020, secondo cui “il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il regime di proroga automatica previsto dalla disposizione riguarda i contratti di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015, con esclusione pertanto dell’apprendistato professionalizzante, nonché i contratti a termine anche in regime di somministrazione. Sulla disposizione, l’INL si è comunque riservato di fornire ulteriori indicazioni d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in ragione delle ricadute che determina in particolare sulla restante disciplina in materia di contratti a tempo determinato.

Art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro) In sede di conversione il termine di scadenza per la presentazione dell’istanza di emersione è stato differito dal 15 luglio al 15 agosto. (C)



Abrogate le deroghe sul deposito temporaneo dei rifiuti la deroga era connessa all’emergenza da covid-19

La Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”), recante misure connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata approvata e pubblicata in Gazzetta

Ufficiale, con data di entrata in vigore stabilita al 19 luglio 2020. Nell’ambito delle misure per l’ambiente del Decreto (Capo VII), l’articolo 228 bis abroga le deroghe ai limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti vigenti dallo scorso 30 aprile. Il deposito temporaneo torna quindi alle condizioni ordinarie di legge ed è perciò consentito fino a un massimo di 3 mesi oppure al raggiungimento di 30 mc di rifiuti di cui al massimo 10 mc di pericolosi, con durata complessiva che non può comunque superare 1 anno. (CS)

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Gli pneumatici non sono rifiuti in vigore dal 5 agosto 2020

Il 5 agosto 2020 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 78 del 31 marzo 2020 che disciplina, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.lgs. 152/2006, la cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da Pneumatici fuori uso.

Con il D.M. n. 78/2020 si stabilisce i criteri specifici (End of Waste) per la gomma vulcanizzata derivante dalla frammentazione di pneumatici fuori uso o dalla produzione di pneumatici nuovi o ricostruiti, criteri che se rispettati permettono la cessazione della qualifica di rifiuto di tale gomma. La gomma vulcanizzata per non essere qualificata come rifiuto, ed essere qualificata gomma vulcanizzata granulare (GVG), deve essere conforme ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1 del Decreto, e poi deve essere utilizzata esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’allegato 2 del Decreto. Queste disposizioni non si applicano alla gomma vulcanizzata classificata come sottoprodotto.

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(CS)


SOA: rinnovo per la Mazale Costruzioni può eseguire il restauro dei beni immobili sottoposti a tutela in materia di beni culturali e ambientali (og2) La Mazale Costruzioni S.rl., ha la sede in via Diego Di Natale n. 34 a Sedegliano (UD), l’azienda è rappresentata dal sig. Alberto Zanin. L’impresa di costruzioni è nata nel 1973, e si è sviluppata in ambito familiare, infatti, gli attuali soci Zanin Edy e Zanin Ivan sono i figli del Legale Rappresentante Sig. Zanin Alberto. Ad oggi la Ditta, che ha mantenuto costante l’occupazione negli anni, conta una quindicina di dipendenti tra operai qualificati, specializzati e responsabili amministrativo e tecnico, possiede macchinari e attrezzature di proprietà quali gru a torre, ponteggi, escavatori, camion, furgoni, bilici, rimorchi e attrezzature in genere di cantiere. Le attività che l’Azienda, nell’ambito del settore edilizio può offrire, sono: - costruzione diretta o a mezzi terzi di opere edili per uso civile, industriale ed agricolo; - lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri; - la costruzione diretta o a mezzo terzi di edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie; - opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia; - lavori di restauro; - opere speciali in cemento armato; - rifacimento di coperture di qualsiasi genere e tipologia, anche per assistenza posa pannelli solari e fotovoltaici, smaltimento amianto; - costruzioni e pavimentazioni stradali; acquedotti, fognature, impianti di irrigazione e sistemazione idraulica; - lavori di sistemazione agraria forestale e di verde pubblico; - lavori speciali quali: impianti di sollevamento, potabilizzazione, depurazione delle acque, impianti di trattamento dei rifiuti. Pag. 28 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2020

Obiettivo della Ditta è crescere quantitativamente e qualitativamente, acquisendo una posizione sempre più consolidata nell’ambito del proprio settore, utilizzando le più moderne tecnologie costruttive per realizzare strutture all’avanguardia, volte al rispetto dell’Ambiente e al contenimento del consumo energetico, prestando una particolare attenzione anche alla sicurezza, parte integrante dell’attività lavorativa e offrendo una garanzia di assistenza durante e post - costruzione, volta alla risoluzione di qualsiasi necessità o problematica, anche negli anni successivi. L’impresa ha da poco rinnovato l’attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche: categoria OG 1 “ Edifici civili e industriali” - class. IV bis; cat. OG 2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” - class. III bis; cat. OG 6 “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”. L’azienda applica un sistema di gestione per la Qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2015. Questo rinnovo, le consente di eseguire edifici civili e industriali (OG1) fino ad un importo massimo di 4.200.000 euro. Inoltre, potrà eseguire il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2), questa importante categoria riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie, fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro. Poi, acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il “servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complemen-


tare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento

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delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti, fino ad un importo massimo di 309.600 euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Regione FVG: pagamenti SAL accelerati al fine di limitare le ripercussioni della crisi di liquidità del tessuto imprenditoriale La Direzione centrale infrastrutture e territorio con la circolare prot. n. 0044883/P del 28 luglio 2020 ha approfondito i temi inerenti all’emissione dei S.A.L. dei lavori in corso e dei relativi pagamenti da effettuarsi entro 15 giorni dall’emissione del certificato. I destinatari della circolare sono tutte le Stazioni Appaltanti del territorio Regionale che beneficiano di finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche e che gestiscono la realizzazione degli interventi per competenza diretta o in regime di delegazione amministrativa in nome e per conto della Regione, siano essi Enti Locali, Consorzi, Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica, Aziende Sanitarie o Società partecipate, oltre a tutte le strutture interne dell’Amministrazione Regionale ad eccezione della Protezione Civile per tutto ciò che non rientra nel settore ordinario. Sono, inoltre, destinatarie anche le Stazioni Appaltanti che hanno aderito alla Rete delle Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia ex art. 44bis della L.R. n. 14/2002. Peraltro, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lettera e) della L.R. n. 14/2002, la presente costituisce espressione dell’“attività di consulenza finalizzata all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia” dei lavori pubblici e quindi costituisce un elemento di supporto e orientamento per l’attività delle sopraelencate Stazioni Appaltanti del territorio. In riferimento al Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, la Regione segnala la previsione di cui all’art. 8 “Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”, comma 4, per cui “Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle Pag. 30 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2020

lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di cui al secondo periodo”. Nel richiamare l’attenzione delle Stazioni Appaltanti sull’intervenuto obbligo per il Direttore dei Lavori di procedere all’emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori entro 15 giorni dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 76/2020, la Regione segnala contestualmente l’opportunità per le Stazioni Appaltanti di attivare fin da subito le procedure preliminari all’emissione del Certificato di pagamento e al relativo pagamento, alla luce delle ridotte tempistiche stabilite dalla norma. Un tanto al fine di non incorrere nelle conseguenze derivanti da un ritardo nei pagamenti rispetto alle (intervenute) disposizioni normative. Contestualmente, la Regione Friuli Venezia Giulia coglie l’occasione per ricordare che i provvedimenti relativi all’emergenza Coronavirus nel tempo emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (in particolare il D.P.C.M. 22 marzo 2020 con cui, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1 al Decreto stesso), hanno ingenerato gravi, e ormai evidenti, ricadute economiche e sociali sul tessuto imprenditoriale del settore delle costruzioni e sul suo considerevole indotto. A suo tempo, la Direzione Centrale, con propria circolare prot. n. 18024 del 27 marzo 2020 aveva ritenuto di focalizzare l’attenzione delle Stazio-


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ni Appaltanti sulla problematica del pagamento all’Appaltatore delle opere realizzate prima della sospensione dei lavori per l’emergenza epidemiologica (sia per espressa previsione normativa, che per impossibilità di garantire le necessarie condizioni di sicurezza), promuovendo da parte delle Stazioni Appaltanti una valutazione circa l’opportunità di procedere: - alla liquidazione dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione, per qualsiasi importo; - alla modifica consensuale tra le parti delle previsioni contrattuali in essere in materia di pagamenti, introducendo il pagamento mensile degli importi effettivamente maturati. Tali proposte, ora confermate nella loro importanza dalle previsioni del citato D.L. n. 76/2020,

Pag. 32 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2020

traevano origine dalla necessità di agevolare la fase di ripresa dei lavori al termine dell’emergenza sanitaria, contribuendo a limitare le ripercussioni della crisi di liquidità del tessuto imprenditoriale all’atto della ripresa delle attività sull’acquisto di materiali, sui noli e sui pagamenti in generale. Nella circolare si comunica anche la consapevolezza da parte della Regione FVG che tale previsione comporti per la Direzione Lavori e per le Stazioni Appaltanti un aggravio della propria attività, proponendo l’introduzione dei pagamenti mensili degli Stati di Avanzamento dei Lavori nei cantieri in corso di esecuzione e nei Capitolati Speciali d’Appalto dei progetti in fase di redazione. (CS)


Modifiche alle norme in FVG su edilizia e urbanistica (3a parte) le misure del piano alberghi sono volte a favorire la ristrutturazione, la riqualificazione o la realizzazione delle attività ricettive La Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 13 del 29 giugno 2020 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 23 del 1° luglio 2020 al Bollettino Ufficiale n. 27 del 1° luglio 2020, è una normativa multisettoriale, che interviene anche nelle materie dell’edilizia e dell’urbanistica, nonché da le prime indicazioni su provvedimenti emergenziali da COVID-19. Con circolare della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio n. 36047 del 20/06/2020 la Regione, in considerazione delle numerose richieste pervenute a seguito della fase di prima operatività delle novelle legislative introdotte nelle materie dell’urbanistica e dell’edilizia con le leggi regionali 6/2019 e 9/2019, la Direzione ha ritenuto opportuno riscontrare in via generale i dubbi applicativi emersi condividendo alcuni indirizzi interpretativi. Con la circolare la Regione intende inizialmente fare il punto sulle novità apportate dalla legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), nonché su quanto ulteriormente disciplinato dalla Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale). In questa terza parte affrontiamo i temi relativi al piano alberghi.

Interventi di riqualificazione di strutture e aree destinate ad attività turistico-ricettive e di somministrazione Per espressa finalità del legislatore, le misure del Piano Alberghi di cui all’art. 39 ter sono volte a favorire la ristrutturazione, la riqualificazione o la realizzazione delle attività ricettive alberghiere su Pag. 33 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2020

edifici esistenti adibiti a strutture ricettivo alberghiere (ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 21/2016), ossia: 1) alberghi o hotel 2) condhotel 3) motel 4) villaggi albergo 5) residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, 6) alberghi diffusi 7) country house - residenze rurali A queste si aggiungono, nell’ambito di applicazione dell’istituto di deroga dedicato agli alberghi, anche le strutture destinate a esercizi di somministrazione di cui all’ articolo 67 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 in materia di commercio e somministrazione.

Interventi edilizi ammessi, deroghe e regime edificatorio La platea di interventi ammessi è più ampia di quella del cd. Piano casa, in quanto si rivolge a tutti gli interventi edilizi ordinari di cui all’articolo 4 della legge, nessuno escluso, purché operati sul patrimonio edilizio esistente al 31 dicembre 2018: la condizione della preesistenza esclude, come ovvio, la possibilità di attuare interventi di nuova costruzione, ferma restando la possibilità, ad esempio, di attuare ristrutturazioni edilizie pesanti e ricostruttive, di fatto sostituendo il manufatto preesistente. Anche mediante l’applicazione del Piano alberghi è consentito operare in deroga ai quattro “storici” paletti delle distanze, altezze, superfici e volumi di cui agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali, con le limitazioni della Legge. Importanti elementi di differenza rispetto alle previsioni dettate per il Piano casa consistono in: - Piano alberghi consente di intervenire anche sul numero delle unità immobiliari esistenti, è necessariamente prevista la presentazione di istanza di permesso di costruire, non potendosi operare mediante deposito di SCIA; - solo in relazione alle strutture alberghiere è previsto che, in alternativa al requisito dell’esistenza dell’edificio, è possibile operare ai sensi


dell’articolo 39 ter anche sulla base delle mere condizioni di progetto, seppur non realizzate, ove lo stesso risulti assentito al 31/12/2018. Ne deriva, peraltro, che non è prevista quale necessaria la preesistenza della destinazione d’uso alberghiera dell’immobile, ben potendo la stessa anche intervenire in esito all’operazione in deroga. - Si ammette gli interventi indistintamente su immobili o loro porzioni, purché rientranti nel compendio immobiliare dell’attività turisticoricettiva o di somministrazione; - i volumi o le superfici di nuova realizzazione in deroga possono essere destinati, per specifica previsione di legge, non unicamente a destinazione alberghiera bensì anche alle seguenti categorie di destinazione d’uso, ferma restando la necessità di mantenere ferma la destinazione ad attività ricettiva o di somministrazione per le superfici esistenti e già destinate a detti usi, che non possono in ogni caso essere diminuite: a) residenziale b) servizi c) alberghiera d) ricettivo-complementare e) direzionale f) commerciale al dettaglio Viene rilevato, invece, che anche in relazione alle misure del cd. Piano alberghi è prevista, unicamente per le zone di centro storico o equiparate, la necessaria previa attivazione comunale mediante “deliberazione del Consiglio comunale che indichi le zone, i singoli edifici o le aree equiparati in cui operano le deroghe o alcune di esse”: ne deriva che in assenza di tale atto comunale, le previsioni derogatorie non possono operare all’interno delle zone A e B0 ovvero in singoli edifici o aree equiparate alle zone di particolare tutela per motivi paesaggistici o storico culturali: anche in questo caso è previsto il congelamento della situazione urbanistica esistente al 31/12/2018, come per il cd. Piano casa, a nulla rilevando le eventuali variazioni (di perimetro azzonativo o normativo) successivamente intervenute a livello locale. Spetta al Comune attivare l’operatività del Piano alberghi nelle zone di centro storico o equiparate, mentre lo stesso Ente non può limitare l’applicazione nelle altre zone (diverse dalle ZTO A e B0 o equiparate). Il piano alberghi incentiva sia la ristrutturazione e riqualificazione di attività ricettive alberghiere o esercizi di somministrazione esistenti che la nuova realizzazione di tali attività, a condizione che si operi in ogni caso su edifici esistenti: tale preciPag. 34 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2020

sazione è peraltro funzionale all’applicazione del bonus edificatorio.

Misura “base” del bonus edificatorio Assodato che Piano alberghi incentiva sia la ristrutturazione e riqualificazione di attività ricettive alberghiere o esercizi di somministrazione esistenti che la nuova realizzazione di tali attività, a condizione che si operi in ogni caso su edifici esistenti, il computo del bonus si fonda, alternativamente, sui volumi o sulle superfici (utili + accessorie) esistenti o autorizzate al 31/12/2018: su tale quantum volumetrico o superficiale esistente o già autorizzato al 31/12/2018 si calcola, in rapporto percentuale, il bonus edificatorio, che è pari, al netto delle maggiorazioni, al 40 per cento del dato o volumetrico lordo o superficiale complessivo (utili + accessorie) al 31/12/2018.

Maggiorazioni La percentuale stabilita al 40 per cento in rapporto ai volumi o alle superfici utili e accessorie degli edifici esistenti o già autorizzati viene elevata di un ulteriore 10 o 20 per cento nei seguenti casi: a) 10 per cento nel caso di realizzazione di almeno uno dei servizi per la persona qualificanti ai sensi della disciplina di settore quali, a titolo esemplificativo, centri per il benessere, piscine, saune, locali per il trattamento di bellezza e relax, parchi a verde; b) 20 per cento nel caso di contestuale intervento di riqualificazione dell’intero edificio che ne porti la prestazione energetica, almeno alla corrispondente classe A1 come definita dal D.Lgs. 192/2005. La percentuale “base” del 40% e le due misure ulteriori del 10% e 20% (aggiuntive rispetto al 40%) sono sempre cumulabili tra loro e comunque fino alla percentuale massima complessiva del 60 per cento rapportata non a parametri (volumetrico e superficiale) lordi bensì a quelli utili, espressi sia in termini di volume che di superfici degli edifici esistenti.

Misure di promozione per strutture ricettive Finalizzato alla promozione delle strutture ricettive la disposizione mira ad incentivare sia la nuova realizzazione di aree o edifici destinati alla ricettività sia la riclassificazione di aree o edifici esistenti e già destinati a strutture ricettive turistiche dagli strumenti urbanistici comunali mediante misure derogatorie rispetto a specifiche indicazioni degli strumenti urbanistici comunali. Viene evidenzia-


to che le misure di promozione in analisi trovano applicazione anche nei confronti delle attività di agriturismo. L’istituto prevede, quali misure di incentivazione, che tutte le superfici destinate a piscine coperte, palestre, locali fitness o wellness, locali relax, locali per ricovero attrezzature sportive e per altri servizi alla clientela non concorrono al calcolo dei seguenti parametri edilizi: altezza massima, superficie utile, volumetria utile edificabile sull’area oggetto di intervento. È prevista inoltre la possibilità di realizzare o ricavare le superfici anche in area diversa da quella sulla quale è ubicata la struttura ricettiva principale, adiacente o no, purché detta area sia suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile in quanto non espressamente vietato dalla strumentazione urbanistica locale. È altresì disposto che l’area su cui ricadono le nuove superfici in deroga sia ubicata ad una distanza non superiore al raggio di 500 metri dall›edificio a destinazione turistico-ricettiva di cui costituiscono pertinenza o dipendenza Infine, viene disposto che le aree per parcheggi normativamente previste a servizio delle strutture ricettive possono essere ricavate, alternativamente: a) nell’area di pertinenza urbanistica, quale “area suscettibile di asservimento quale pertinenza urbanistica di altra area, anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e purché la distanza non superi il raggio di 1.000 metri”; b) in altra area avente la stessa destinazione di zona dell’area sulla quale è insediato l’edificio ricettivo principale ovvero in altra area ricadente in zona urbanisticamente compatibile, in punto di distanza (500 m o 1000 m, a seconda dei casi), vincolo di atto unilaterale d’obbligo da trascrivere nei registri immobi-

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liari e realizzabilità in regime di edilizia libera asseverata, ferma restando la condizione della destinazione di zona uguale o compatibile i parcheggi previsti dalla legge per gli edifici e le unità immobiliari, interrati o seminterrati, realizzati nell’area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o comunque in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di 500 metri; il Comune può autorizzare una distanza maggiore non superiore a 1.000 metri nei casi in cui non sia possibile rispettare il predetto limite, il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d’obbligo da trascrivere nei registri immobiliari”; c) in altra area anche non adiacente, ubicata a una distanza non superiore a 500 m di raggio dall’edificio principale, suscettibile di collegamento di destinazione durevole e purché urbanisticamente compatibile: alla previsione già ricompresa nella fattispecie di cui al punto precedente si aggiunge un elemento di novità, dato dal fatto che in tal caso è ammessa la possibilità che l’area su cui si insedia il parcheggio sia destinata a verde, purché lo stesso sia compatibile secondo la classificazione operata dagli strumenti urbanistici (quale verde privato, verde di protezione ecc). Al contrario, emerge l’incompatibilità dell’ubicazione di parcheggi nelle aree verdi ricomprese nelle zone agricole, attese le finalità e le funzioni del tutto diverse cui i suoli agricoli assolvono e che rendono tali zone inconciliabili con la realizzazione di un parcheggio. Resta comunque ferma la condizione secondo cui il parcheggio va realizzato mantenendo la superficie verde o garantendo la permeabilità del suolo, nei casi facoltizzati sopra descritti. (continua) (CS)


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La Camera di Commercio di Pordenone-Udine I.Ter Società Consortile r.l. informa che è possibile consultare sul proprio sito internet al link https:// www.ud.camcom.it/P42A3564C3535S2401/ News.htm una selezione di proposte di collabora-

zione internazionali pervenute al punto Enterprise Europe Network - Consorzio Friend Europe di Udine da aziende estere attraverso le reti ufficiali create dalla Commissione Europea e dalla banca dati POD - Partnering Opportunity Database della DG GROW - Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI. Gli annunci sono suddivisi per settore e per tipologia di cooperazione al fine di agevolarne la lettura. Si richiama inoltre l’attenzione sulla lista di Brokerage event organizzati per l’anno in corso dai partner della rete EEN per incontri d’affari oneto-one, reperibile sulla medesima pagina web. (C)

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Business News informazioni per l’internazionalizzazione a cura di informest consulting srl Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.

PROGRAMMA DI PENETRAZIONE COMMERCIALE IN GERMANIA AUSTRIA SVIZZERA PER AZIENDE DELLA SUBFORNITURA E INCENTIVI FINANZIARI RAFFORZATI DAL COVID-19

INFORMEST Consulting, nell’ambito delle proprie iniziative finalizzate allo sviluppo dell’export delle PMI italiane, propone un programma di inserimento commerciale nel mercato di area tedesca nel settore della subfornitura; il servizio è diretto ad aziende italiane impegnate nel comparto della subfornitura meccanica, della plastica, aziende produttrici di componenti per prodotti finiti. La Germania in particolare è specializzata nello sviluppo e nella produzione di beni industriali complessi; i più importanti settori industriali sono l’edilizia costruttiva, l’industria automobilistica, l’industria meccanica, l’elettrotecnica, l’industria chimica. Le richieste delle aziende tedesche si concentrano su componenti e/o lavorazioni nei settori della meccanica, degli autoveicoli, della metallurgia e dei prodotti chimici; i maggiori fornitori della Germania sono i Paesi Bassi, la Cina, la Francia, il Regno Unito e l’Italia. L’iniziativa di sviluppo commerciale è indirizzata ad imprese impegnate nelle lavorazioni/produzioni di settore, ha lo scopo di ottenere economie di scala nella

realizzazione delle attività operative di sviluppo export ed una conseguente significativa riduzione dei costi di inserimento commerciale. Il progetto può essere sostenuto da incentivi pubblici a supporto della liquidità della durata di 4 anni e rafforzati finanziariamente dalle misure derivanti dal Covid-19. Le aziende interessate possono inviare una richiesta all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it.

PPE HEALTH PORTAL OPPORTUNITÀ COMMERCIALI E DI COLLABORAZIONE NELL’EST EUROPA PER LE AZIENDE DI PRODUZIONE DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE, STRUMENTI COLLEGATI A FRONTEGGIARE IL COVID-19

È in corso il progetto PPE HEALTH PORTAL gestito da INFORMEST Consulting, promosso e finanziato dal Segretariato CEI https://www.cei. int/about-us -Forum intergovernativo regionale impegnato a sostenere l›integrazione europea e lo sviluppo sostenibile attraverso la cooperazione tra e tra i suoi Stati membri e con l›Unione europea - e rappresenta una iniziativa di collaborazione economica tra aziende EU ed extra EU. Si prevede di promuovere i produttori Italiani di PPE presso le Autorità di Procurement dei Paesi Serbia, Bosnia H., Macedonia del Nord, Albania, Ucraina, favorire e facilitare l’avvio di collaborazioni produttive e commerciali tra aziende italiane e aziende dei Paesi coinvolti sopra indicati, in materia di tecnologie e di soluzioni produttive e distributive nel settore dei DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE, telemedicina, strumenti e attrezzature collegati. Lo sviluppo delle collaborazioni e scambi tra le aziende ha la finalità di aumentare e migliorare la produzione e conseguente disponibilità ed acquisto di PPE per cliniche, ospedali, professionisti medici, di facilitare la diffusione di nuove pratiche e strumenti di telemedicina, il trasferimento tecnologico di queste innovazioni e conseguente disponibilità tra il personale medico. Le aziende italiane saranno promosse tramite la presenza sul portale di progetto. Saranno sele-

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zionate alcune aziende italiane che potranno così promuovere le proprie competenze ed expertise attraverso Webinar, Interviste, clip promozionali di tipo tecnologico, condividere esperienze tecniche e produttive di conversione della produzione, anche per trovare partner commerciali o produttivi. In caso di interesse, inviare una email a udine@informestconsulting.it, oppure compilare l’Application Form.

IL PARTNERING OPPORTUNITIES DATABASE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE DEL NORD-EST Informest Consulting è partner locale del Consorzio Friend Europe (www.friendeurope.it) nell’ambito della rete Enterprise Europe Network (EEN) e promuove i servizi del Network alle PMI del Triveneto. Il Network EEN è la più grande rete a supporto delle PMI a livello mondiale, presente in più di 60 Paesi e composta da oltre 600 membri, e mette a disposizione delle aziende informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità

competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Partnering Opportunities Database (POD) della Commissione Europea, un database composto da profili di aziende che richiedono o offrono servizi e/o prodotti alimentato giornalmente. In qualità di partner EEN, Informest Consulting offre alle aziende un servizio gratuito di inserimento nel database europeo delle PMI, il quale consente alle aziende iscritte di avere una visibilità nell’intera Area Europea e anche in altri Paesi extra UE aderenti al progetto. I contatti, una volta avviati potranno essere sviluppati autonomamente tra le parti interessate. Le aziende interessate all’iniziativa sopra indicata nell’ottica di intraprendere o aumentare contatti con nuove potenziali controparti estere possono richiedere l’inserimento gratuito ed anonimo del proprio profilo nel database, richiedendo il modulo ed inviandolo all’indirizzo office@ informestconsulting.it

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(C)


Scadenze aziendali mese di agosto 2020 il calendario delle scadenze per il mese di agosto 2020

Si ricorda che le scadenze dal 1° al 20 agosto slittano al 20 agosto 2020, inoltre gran parte delle scadenze della prima parte dell’anno sono state posticipate in seguito all’emergenza coronavirus. Per alcuni contribuenti appartenenti alle categorie individuate dalla risoluzione delle Entrate n. 12/2020 e per i contribuenti con un volume di ricavi inferiore a 2 milioni di euro che indicheremo come CATEGORIE PROROGATE, i termini di versamento sono stati posticipati al 16 settembre.

Sabato 1 SOSPENSIONE FERIALE - Inizia a decorrere il termine di sospensione feriale dei termini processuali.

Giovedì 20 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di luglio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di luglio. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno fatti utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento

dell’Iva relativa al 2° trimestre 2020. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 6^ rata dell’Iva, relativa al 2019 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2020 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. (PER LE CATEGORIE PROROGATE IL TERMINE È IL 16 SETTEMBRE 2020) INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

Pag. 40 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 12 - 30 giugno 2020


- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. (PER LE CATEGORIE PROROGATE IL TERMINE È IL 16 SETTEMBRE 2020)

Martedì 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di luglio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’IN-

TRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

Lunedì 31 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° agosto 2020 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 luglio 2020. ESTEROMETRO - Scade il termine per la trasmissione telematica dell’esterometro, riferito alle operazioni di luglio 2020. SOSPENSIONE FERIALE - Scade il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

Pag. 41 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 12 - 30 giugno 2020

(PZ)


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