notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 12 30 giugno 2021
IN PRIMO PIANO RIAPERTURA SPORTELLO CONTRIBUTI EX LEGGE “SABATINI”
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
METLAB. Laboratorio Accreditato di Taratura Centro LAT n°280. METLAB è specializzata nella taratura e gestione delle apparecchiature per la misura della temperatura. La conoscenza della grandezza “temperatura” riveste un ruolo di primaria importanza in molti settori siano essi quelli associati alla ricerca nel campo della fisica che quelli che includono processi di trasformazioni chimiche e biochimiche fino ad arrivare a quelli che riguardano applicazioni ingegneristiche. Per la grandezza di temperatura, il Laboratorio METLAB è stato accreditato da ACCREDIA, l’Ente unico di Accreditamento in Italia, il quale ha riconosciuto la competenza del Laboratorio stesso e la conformità ai requisiti definiti dalla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il riconoscimento di Laboratorio LAT (Laboratorio Accreditato di Taratura) rientra negli Accordi di Mutuo Riconoscimento ILAC/MRA e quindi ha valenza internazionale. METLAB è in grado di eseguire tarature accreditate di: > Termometri a resistenza > Termocoppie a metallo nobile > Termocoppie a metallo comune > Indicatori di temperatura con termometri a resistenza > Indicatori di temperatura con termometri a termocoppia
Campi di misura e relative incertezze disponibili sul sito: www.accredia.it – Banche dati – Accreditamenti – Laboratori di taratura.
LAT N°280 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
www.portfolio.is.it
Via Cussignacco, 78/41 33040 Pradamano, Udine Tel. (+39) 0432.685145 / 655292 Email: info@metlab.it
www.metlab.it
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 12 30 giugno 2021
Sommario La contabilità separata Iva
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
L’Iva nel riaddebito di spese
11
I compensi agli amministratori
13
Rimborso accise II trimestre 2021
16
Contributo Sostegni bis
18
Riapertura sportello contributi ex legge “Sabatini”
20
CCNL Unionmeccanica Confapi
21
Registro per la raccolta e trasporto materiali metallici
31
Benessere animali durante il trasporto nei mesi estivi
33
Responsabilità contrattuale appaltatore
34
Catasto APE: nuova gestione informatica
36
OPENEX.IT
PNEUMATIC | MOTION CONTROL | VACUUM | SOLUTIONS
LA SOLUZIONE PER LE TUE ESIGENZE ENOLOGICO
ALIMENTARE FARMACEUTICO
CHIMICO
SIDERURGICO
PACKAGING
ITALY
Valves Filters Fittings w w w. r i z z a t o i n o x . c o m RIZZATO_striscione 2005.indd 1
8-08-2005 15:30:27
official distributor
TECNO2 COMMERCIALE SRL VIA SAN GIORGIO 52/6 — 33019 TRICESIMO (UD) | T +39 0432-881515 TECNO2COMMERCIALE.COM | INFO@TECNO2COMMERCIALE.IT
LEGNO
ARIA COMPRESSA
37
Scambi fra Soci ORGANIZZAZIONE
DFORM ottiene la certificazione ISO 9001:2015
43
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com
Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
La contabilità separata Iva in particolari casi può rappresentare una scelta obbligata Il secondo comma dell’art. 19 del DPR 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti afferenti operazioni esenti ai sensi dell’art.10. Per gli operatori che esercitano sia attività imponibili che esenti il diritto alla detrazione spetta limitatamente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti (c.d. pro-rata di detraibilità di cui all’art.19-bis del DPR 633). Al contribuente che esercita sia attività con Iva detraibile che attività esenti, è tuttavia riconosciuta la possibilità di optare, ai sensi del comma 3 dell’art. 36, per l’applicazione separata dell’imposta relativamente alle attività esenti. Il pro-rata in questo modo andrà ad incidere soltanto sull’attività esente, consentendo così la totale detraibilità dell’Iva sugli acquisti riferiti alle altre attività esercitate. Sempre con riferimento agli operatori che effettuano operazioni esenti, l’art.36-bis del DPR 633/1972 prevede poi, previa opzione, una particolare dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti (fatta eccezione per quelle indicate ai numeri 11, 18 e 19 dell’art.10), fermo restando l’obbligo di fatturare e registrare le altre operazioni eventualmente effettuate nonché l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dalla disciplina Iva. A fronte dell’agevolazione formale di cui sopra il comma 2 dello stesso art. 36-bis dispone, per i contribuenti che intendono avvalersi della suddetta dispensa, la totale indetraibilità dell’Iva relativa agli acquisti, indipendentemente dal fatto che siano riferiti ad operazioni esenti o ad altre operazioni. Il successivo comma 3 prevede, infine, che l’opzione per la dispensa dagli adempimenti ha effetto
fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La ratio dell’art. 36-bis, è quella di agevolare quei soggetti che non hanno interesse alla detrazione dell’Iva, in quanto per il tipo di attività esercitata e per la natura delle operazioni poste in essere la detrazione stessa è preclusa ovvero fortemente limitata. In caso di opzione per la separazione dell’attività esente, conformemente a quanto previsto dalla risoluzione ministeriale n. 3340882 del 1° novembre 1982, si deve seguire la seguente procedura: a) separazione, previa opzione esercitata ai sensi dell’art. 36, di una attività esente dalle altre attività esercitate dalla stessa impresa; b) richiesta, relativamente alla sola attività esente, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, ai sensi dell’art. 36-bis, con conseguente indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale; c) distinta liquidazione dell’imposta relativa alle attività imponibili con conseguente detrazione dell’Iva sugli acquisti riferiti alle attività stesse. In definitiva è possibile “combinare” quanto disposto dall’art. 36 con la dispensa di cui all’art.36-bis. La tenuta di una contabilità separata per le attività esenti e della dispensa dagli adempimenti formali, può essere giustificata valutando l’indetraibilità assoluta dell’Iva come un onere meno costoso di quello scaturente dagli obblighi di fatturazione, di registrazione e di tenuta di contabilità separate, e ciò in base ad un criterio di convenienza che ha alla sua base l’assoluta prevalenza delle attività esenti. Non è certamente applicabile qualora il soggetto optante per la dispensa si sia nel contempo avvalso anche della norma del terzo comma dell’art. 36 ed abbia tenuto due distinte contabilità, attraverso le quali è possibile individuare le singole operazioni in modo da attribuirle a ciascuna delle due distinte attività. In caso di separazione di attività, pertanto, l’opzione per la dispensa dagli adempimenti interessa la sola attività che dà luogo ad operazioni esenti, con la conseguenza che l’indetraibilità dell’Iva di-
Pag. 8 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2021
YOUR CONNECTIONS | OUR SOLUTIONS
I tuoi progetti si realizzano con le nostre connessioni. Questo è lo slogan della REALCABLE, da oltre 30 anni presente nel territorio pordenonese, esperti nella produzione di cablaggi elettrici, assemblaggi elettromeccanici e quadri elettrici industriali che rappresentano il core - business del gruppo. Alla tradizione si affianca oggi l’innovativa produzione e progettazione di prototipi, piccole e grandi serie, coniugata ad un’attenta analisi dei bisogni del cliente. REALUCE, spin-off della REALCABLE, progetta e crea prodotti a LED con design e tecnologia Made in Italy. Certificata UNI EN ISO 9001:2005, ISO / TS 22163 e UL CSA, vanta un parco macchine di prim’ordine in grado di poter offrire al mercato soluzioni sfidanti e di respiro internazionale in settori strategici come quello ferroviario, dell’automazione e climatizzazione. www.realcable.it www.realuce.com
RAILWAY
AUTOMOTIVE
REFRIGERATION
HEATING
INDUSTRIAL NAVAL
ELECTRICAL WIRING SWITCHBOARDS
LED LIGHTING REALUCE
CONDITIONING
Via Orefici Michelin, 7 - 33170 Pordenone, Italy - Phone +39 0434 573630 - info@realcable.it
sposta dal secondo comma dell’art. 36-bis riguarda i soli acquisti riferiti a detta attività. Con riferimento poi a come vada materialmente esercitata l’opzione per la separazione delle attività e la contestuale opzione per la dispensa dagli adempimenti, va ricordato che con il DPR 10 novembre 1997, n.442, è stata completamente riformulata la disciplina delle opzioni. In particolare, il nuovo regolamento stabilisce che l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono dai comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, fatto salvo l’obbligo di comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta fatta. Tuttavia, la mancata, tardiva o irregolare comunicazione non inficia la validità dell’opzione o della revoca ma resta sanzionabile soltanto quale mero errore formale. Pertanto, nel caso in cui la scelta per la separazione dell’attività esente e per la dispensa dagli adempimenti sia desunta dai comportamenti con-
cludenti del contribuente, l’opzione si considera esercitata, a far data dal 1° gennaio dell’anno in cui la scelta stessa è stata effettivamente operata e, in particolare, dal fatto che: 1) sia stata tenuta una contabilità separata per l’attività che dà luogo alle operazioni esenti (con l’adozione di registri separati, di serie di fatturazione tra loro distinte, di una distinta registrazione degli acquisti e di autonome liquidazioni dell’Iva); 2) non si sia provveduto a fatturare e registrare le operazioni esenti; 3) non sia stata detratta l’Iva relativa agli acquisti riferiti all’attività esente. L’esercizio delle due opzioni va segnalato, a consuntivo, nella dichiarazione Iva al quadro VO. Il fatto che il quadro delle opzioni non consenta di “associare” espressamente la dispensa dagli adempimenti all’attività esente non rileva ai fini della validità dell’opzione in quanto la scelta fatta va desunta, come detto in precedenza, dal comportamento concludente del contribuente. (PZ)
Pag. 10 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2021
L’Iva nel riaddebito di spese regole diversificate in base al tipo di mandato Premessa Spesso le imprese si trovano ad anticipare delle spese per conto di altri soggetti per le quali provvedono ed emettere la fattura per farsele rimborsare. I casi possono riguardare spese di trasporto, rimborsi per soggiorni, spese anticipate per fiere, pagamenti di polizze assicurative per conto di società facenti parte di uno stesso gruppo o aggregazione di imprese e così via. In questi casi si rende necessario, soprattutto dal punto di vista Iva, inquadrare correttamente queste operazioni.
Il tipo di rapporto sottostante Il riaddebito di spese è riconducibile ad un rapporto di mandato, disciplinato dagli articoli 1703 e seguenti del codice civile. Sono individuate due tipologie, il mandato con rappresentanza e quello senza rappresentanza. Il mandato senza rappresentanza è il contratto in cui una parte si obbliga a compiere atti giuridici per conto dell’altra. In questi casi il mandatario agisce in nome proprio, ma per conto del mandante. Il mandatario pur agendo nell’interesse del mandante, spende il proprio nome, per cui i terzi hanno rapporti solo con lui e non anche con il mandante. Per questo motivo il mandatario deve, in un momento successivo, fare in modo che gli effetti del negozio ricadano sul mandante. Nel mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e gli effetti del contratto ricadono immediatamente ed automaticamente nella sfera giuridica del mandante, che si obbliga in prima persona nei confronti del terzo. In quest’ultimo caso non c’è pertanto la necessità di ulteriori adempimenti in quanto gli effetti dell’impegno assunto dal mandatario ricadono automaticamente sul mandante.
L’Iva nel mandato senza rappresentanza Dal punto di vista della disciplina Iva, il riaddebito del costo, dal mandatario al mandante, alla presenza di un contratto senza rappresentanza deve essere considerato alla stregua di una prestazione di servizi. In questo senso si esprime in maniera esplicita l’art. 3 comma 3 del DPR 633/72 che lo parifica al servizio ricevuto. Sull’argomento una vecchia risoluzione, la n. 6 del 2008, conferma che l’addebito mantiene la stessa natura della prestazione ricevuta, anche nell’ipotesi in cui il rimborso non sia eseguito alla pari ma sia applicato un ricarico sul costo. Questo significa che nella fase di riaddebito dovranno essere osservate tutte le prescrizioni normative previste per la prestazione di servizi, ancorché riaddebitati, come ad esempio il regime di esenzione, di non imponibilità, le aliquote applicabili ecc…. Volendo esemplificare, si pensi all’anticipazione di un servizio pubblicitario, da parte di una società italiana, per conto di una società estera con la quale sono stati sottoscritti determinati vincoli contrattuali tra i quali è previsto il rimborso di questi costi. La società italiana dovrà riaddebitare questi costi alla società estera, ma trattandosi di una prestazione di servizi disciplinata dall’art. 7-ter del DPR 633/72, la fattura sarà emessa senza applicazione dell’Iva e qualora la società estera sia comunitaria andrà presentato anche il modello Intrastat. Si segnala che la Corte Europea non riconosce al riaddebito la stessa natura della prestazione ricevuta nel caso di ricarico del costo. Nella causa C-224/2011, infatti, in riferimento al riaddebito di costi assicurativi esenti, ha stabilito che solamente il riaddebito alla pari, senza cioè ricarico, consente di mantenere la prestazione nell’alveo delle prestazioni esenti. Eventuali aumenti o ricarichi fa venir meno la natura di servizio assicurativo e conseguentemente non può più beneficiare del regime di esenzione. È chiaro che la riqualificazione della prestazione potrebbe avere pesanti ripercussioni sulle imprese, tuttavia l’amministrazione finanziaria non ha mai contestato violazioni di questo tipo sposando la tesi del parallelismo di trattamento tra prestazione e riaddebito.
Pag. 11 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2021
L’Iva nel mandato con rappresentanza Il discorso cambia alla presenta di un contratto di mandato con rappresentanza. In questi casi si tratta sostanzialmente di mere anticipazioni finanziarie effettuate dal mandatario per conto del mandante. Più che di un riaddebito è più corretto
parlare di restituzione dell’anticipazione che, ai sensi dell’art. 15, comma 1 n. 3 del DPR 633/72, è esclusa dalla base imponibile Iva. Gli effetti delle operazioni realizzate dal mandatario si producono in capo al mandante e a quest’ultimo vengono intestate anche le fatture dei fornitori. (PZ)
Pag. 12 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2021
I compensi agli amministratori necessaria UNA SPECIFICA DELIBERA ASSEMBLEARE
Premessa L’assemblea che approva i bilanci aziendali spesso viene utilizzata anche per la nomina degli amministratori e la quantificazione dei compensi loro spettanti. I compensi degli amministratori presentano due aspetti critici, il primo riguarda la congruità degli stessi al fine del riconoscimento della loro deducibilità, il secondo è legato agli adempimenti di natura formale che legittimano l’erogazione del compenso. Nel presente articolo ci concentreremo sul secondo aspetto.
La norma L’art. 2389 del codice civile richiede che i compensi spettanti agli amministratori siano stabiliti nell’atto della nomina o dall’assemblea. Conseguentemente se il compenso non è determinato dallo statuto, deve essere deliberato dall’assemblea. A questo proposito si sono creati a livello giurisprudenziale due orientamenti diversi. Il primo che considera la delibera di approvazione del bilancio come un’implicita approvazione anche del compenso amministratore. Il secondo orientamento invece ritiene che sia in ogni caso necessaria un’esplicita delibera assembleare. È di fondamentale importanza individuare il comportamento corretto da seguire perché diversamente l’amministrazione finanziaria potrebbe disconoscere la deduzione del relativo costo.
La ratifica in sede di approvazione del bilancio Come ricordato una corrente minoritaria della giurisprudenza e della dottrina, ritiene sufficiente che l’individuazione del compenso spettante agli
amministratori e conseguentemente della relativa deducibilità, possa essere ratificato a posteriori con l’approvazione del bilancio da parte dei soci. In questo modo è riconosciuta agli amministratori la possibilità di determinare il quantum in maniera autonoma sanando l’assenza della specifica delibera in sede di approvazione del bilancio.
Specifica delibera assembleare L’orientamento maggioritario prevede un’esplicita delibera dell’assemblea dei soci, ritenendo insufficiente la ratifica a posteriori. Per coloro che sostengono questa tesi è necessario, anche ai fini della deducibilità fiscale del compenso, una manifestazione di volontà dei soci e una determinazione dello stesso attraverso l’espressione di un voto consapevole. Non viene richiesto che la delibera sia ripetuta ogni anno, potendo l’assemblea stabilirlo per più annualità, salva in ogni caso la possibilità di revocare o modificare la decisione presa. Segnaliamo che per alcuni giudici tributari, la delibera relativa al compenso spettante agli amministratori, andrebbe assunta in epoca antecedente rispetto al momento di pagamento del compenso stesso.
La Corte di Cassazione La Suprema Corte sposa la seconda tesi ritenendo, con la sentenza n. 21933 del 29.8.2008, che: “Qualora il compenso non sia stabilito dallo statuto sia necessaria una specifica delibera assembleare che non può considerarsi esplicita in quella di approvazione del bilancio”. Per i supremi giudici la delibera di approvazione del bilancio ha un contenuto e un oggetto diverso rispetto a quanto previsto dall’art. 2389 C.C. L’approvazione del bilancio contenente il costo riguardante il compenso amministratore, conseguentemente, non è idoneo a ritenere la specifica delibera di determinazione dello stesso sufficiente a giustificarne la deducibilità. Tale possibilità, secondo la Cassazione, può essere riconosciuta solo nei casi in cui l’assemblea che approva il bilancio sia totalitaria e approvi una specifica delibera di determinazione del compenso amministratore.
Pag. 13 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2021
Alla luce di quanto sopra e in considerazione delle puntualizzazioni fornite dalla Cassazione, al fine di scongiurare riprese a tassazione dei compensi amministratori da parte dell’amministrazione finanziaria, è opportuno che gli stessi siano supportati da specifiche delibere assembleari.
Solo nei casi in cui sia possibile assicurare un’assemblea totalitaria per l’approvazione del bilancio e sia adottata una specifica delibera, in tale sede sarà possibile istituire il compenso per l’organo amministrativo. (PZ)
Pag. 14 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2021
serramentimoretti.it
Produciamo le finestre più belle.
Serramenti dal 1925
CASA TERMICA
Rimborso accise II trimestre 2021 le domande entro il 2 agosto 2021
L’Agenzia delle Dogane ha emanato la nota prot. 218324/RU del 28 giugno 2021, informando che a partire dal 1° luglio e fino al 2 agosto 2021, le imprese di autotrasporto possono chiedere il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato nel II trimestre 2021 (1° aprile/30 giugno), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, di categoria ecologica euro 5 o superiore. Ricordiamo infatti che, dal 1° gennaio di quest’anno, è operativa l’esclusione dal rimborso per i mezzi di categoria Euro 4 prevista nella legge di Bilancio (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), per cui da quella data il beneficio opera soltanto per il gasolio consumato su veicoli di categoria Euro 5 ed Euro 6. La richiesta per il recupero accise va presentata all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, ovvero: - per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative; - per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa (per l’individuazione dell’Ufficio, vedi link seguente: https://www. adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazionedegli-uffici/indirizzi-e-organigramma-periferico-area-dogane/uffici-dogane ) - per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario
identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata alla nota dell’Agenzia in commento. L’importo del rimborso rimane confermato in € 214,18 per 1.000 litri di prodotto e, per l’utilizzo in compensazione, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. L’Agenzia ha ricordato che questo credito può essere compensato anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000 Gli acquisti di gasolio devono essere comprovati tramite fattura e, a questo proposito, le Dogane richiamano la nota prot. 64837/RU del 7 giugno 2018 che, per i rifornimenti su strada, ai fini della fruizione del rimborso ha confermato l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura della targa del mezzo rifornito. Diversamente, la targa non è elemento richiesto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di gasolio destinati a distributori privati di carburanti (vedi in proposito la nota dell’Agenzia prot. 83664/RU del 24 luglio 2018). Al seguente indirizzo internet https://www.adm. gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2021 è disponibile la nota in commento delle Dogane, il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I., da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato. Per quanto concerne i crediti relativi ai consumi di gasolio del I trimestre 2021, l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 dicembre 2022 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 giugno 2023. La nota dell’Agenzia richiama inoltre le prescrizioni sulla compilazione del quadro A1 del modello contenute nella direttiva 74668/RU del 12 marzo 2021 e le seguenti, ulteriori, precisazioni riferite:
Pag. 16 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2021
- alla colonna “MEZZO SPECIALE”, che è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Di conseguenza, non vanno indicati i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli; - alla colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE), in cui l’esercente dovrà inserire i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, le ore di funzionamento dell’attrezzatura perma-
nentemente installata nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura. Infine, l’Agenzia ricorda che “Allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.”
Pag. 17 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2021
(C)
Contributo Sostegni bis approvato il modello e le istruzioni
Con provvedimento n. 175776 del 2 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per chiedere il contributo a fondo perduto, alternativo a quello automatico previsto dal D.L. Sostegni bis (commi 1 - 4 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73). Tale contributo è destinato ai soggetti economici che svolgono attività d’impresa, arte o professione, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, nei confronti dei quali si verifichino i seguenti requisiti: - ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019; - l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2021. L’importo del contributo, ricordiamo, è ricavato come segue: - già beneficiario del contributo automatico di
cui all’art. 1 del d.l 41/2021 - percentuali dal 60% (con ricavi o compensi 2019 fino a 100mila euro) al 20% (tra 5 e 10 milioni di euro di ricavi e compensi 2019), passando dalle percentuali intermedie del 50%, 40% e 30%. - non beneficiario del contributo automatico – dal 90% (per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100mila euro) al 30% (ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro), passando dalle percentuali intermedie del 70%, 50% e 40%. A partire dal 5 luglio e fino al 2 settembre 2021, i contribuenti interessati possono presentare domanda tramite il servizio web presente nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/ Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021. È consentito l’invio anche tramite gli intermediari delegati per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o specificatamente incaricati per la richiesta di contributo. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP. Il richiedente può scegliere tra accredito su conto corrente (identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza) o riconoscimento di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Pag. 18 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2021
(C)
Trainatori Industriali Da 500 a 360.000 Kg Per effettuare ogni trasporto interno in completa sicurezza. Incentivabile INDUSTRIA 4.0 Chiedici come.
UDINE - Tel. 0432 65 62 11 info@sacer-uliana.it www.sacer-uliana.it
Riapertura sportello contributi ex legge “Sabatini” a partire dal 2 luglio 2021
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’operatività della legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 2. co. 4 - c.d. nuova “Sabatini” - (si veda, in ultimo, la circolare associativa prot. n. 262/AdT del 5 luglio 2021) per segnalare che con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 2 luglio 2021 è stata disposta, a partire dal 2 luglio stesso, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi ivi previsti, per effetto dello stanziamento di nuove risorse finanziarie, pari a 425 milioni di euro, disposto dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99. Il medesimo d.d. 2 luglio 2021 altresì dispone l’accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese
di giugno 2021 e non soddisfatte per insufficienza delle risorse finanziarie. L’accoglimento di dette prenotazioni non richiede un ulteriore invio da parte delle banche. Inoltre, le domande trasmesse dalle imprese alle banche/intermediari finanziari entro il 2 giugno 2021 e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse già inviata dalle medesime banche/ intermediari finanziari al Ministero dello sviluppo economico possono essere oggetto di prenotazione, da parte dei medesimi istituti, a partire dal 1° agosto 2021. Le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari a partire dal 2 giugno 2021 e sino al 1° luglio 2021, giorno antecedente la data di riapertura dello sportello, sono considerate irricevibili. Si fa riserva di ritornare sull’argomento per un riepilogo dell’operatività dell’anzidetto strumento agevolativo, fermo restando che l’ufficio economico dell’Associazione è a disposizione delle imprese per ogni informazione o altra necessità.
Pag. 20 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2021
(AdT)
CCNL Unionmeccanica Confapi ipotesi rinnovo del 26 maggio 2021. circolare esplicativa unionmeccanica confapi Facendo seguito alle nostre circolari prot. n. 215/LOP del 27 maggio 2021 e prot. n. 239/LOP
Pag. 21 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2021
del 18 giugno 2021, segnaliamo nostra ulteriore circolare esplicativa sulla ipotesi di rinnovo del CCNL Unionmeccanica sottoscritto in data 26 maggio 2021, con nuova scadenza fissata al 31 dicembre 2024. La circolare analizza nel dettaglio, oltre alla parte economico-retributiva, anche le tematiche inerenti alla parte normativa del rinnovo evidenziando le principali novità giuslavoristiche e i relativi impatti sulla gestione del personale. (LOP)
Pag. 22 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2021
Pag. 23 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2021
Pag. 24 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2021
Pag. 26 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2021
Pag. 27 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2021
Pag. 28 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2021
Pag. 30 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2021
Registro per la raccolta e trasporto materiali metallici l’iscrizione nel nuovo registro non è necessaria per le imprese di trasporto che sono già iscritte nella categoria 4 In attuazione dell’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120 (misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), che ha ritenuto di semplificare il recupero di materiali metallici, il Comitato Nazionale Albo gestori ambientali ha disposto, con delibera n. 4 del 3/6/2021, l’istituzione del Registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici e destinati a specifiche attività di recupero. La delibera entrerà in vigore il 1° settembre 2021. Al riguardo va subito evidenziato che l’iscrizione nel nuovo Registro non è necessaria per le imprese di trasporto che sono già iscritte nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) o nella 6 (trasporto transfrontaliero di rifiuti). Dette iscrizioni, difatti, consentono già le attività di raccolta e trasporto di materiali metallici ora “semplificate”. Per le altre imprese, invece, l’iscrizione al Registro consente di esercitare l’attività di trasporto nel rispetto della normativa nazionale e internazionale sull’autotrasporto di merci. In particolare, si fa notare che il Registro è articolato in sei classi (identiche a quelle della categoria 4), in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati, e che le imprese che intendono iscriversi debbono: a) essere annotate nel registro delle imprese o nel REA (repertorio economico amministrativo) o, nel caso di imprese estere, in analoghi registri dello Stato di residenza; b) essere in possesso dei requisiti morali, tecnici e finanziari di cui all’articolo 10, del Regolamento albo gestori (DM 3 giugno 2014, n. 120); c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vi-
gente disciplina in materia di autotrasporto, dei veicoli che si intendono utilizzare; d) essere in possesso delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nell’allegato “A”; In attesa della definizione degli appositi requisiti, l’incarico di responsabile tecnico delle imprese che presentano domanda d’iscrizione, è assunto dal legale rappresentante dell’impresa. L’art. 3 descrive poi l’elenco puntuale delle tipologie di rifiuti non pericolosi che possono essere raccolti e trasportati e destinati alle specifiche attività di recupero (R): R4, R11, R12, R13. Le imprese stabilite in Italia che intendono iscriversi al registro presentano una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Le imprese stabilite in un altro Stato che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, presentano la comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato. Le imprese stabilite in Italia o in un Paese dell’Unione europea e il cui legale rappresentante sia cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea o cittadino di altro Stato in possesso di autorizzazione a soggiornare sul territorio italiano o di altro Stato dell’Unione europea presentano la comunicazione utilizzando il modello di cui all’allegato “B” della delibera in esame. Le imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea il cui legale rappresentante non sia in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano, e che intendono iscriversi al registro presentano una comunicazione utilizzando il modello di cui all’allegato “C”. Le comunicazioni di cui agli allegati B e C sono sottoposte ai controlli a campione. La Sezione regionale o provinciale dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l’esercizio dell’attività, delibera entro trenta giorni l’iscrizione al registro. Se viene accertato il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti, la Sezione regionale o provinciale dispone con provvedimento motivato il
Pag. 31 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 12 - 30 giugno 2021
divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione stessa. Qualora alla scadenza del termine concesso per la regolarizzazione l’impresa non si sia adeguata, nonché in caso di recidiva, la Sezione procede alla cancellazione dell’iscrizione dal registro.
Le imprese iscritte al registro sono tenute, alla corresponsione di un diritto annuale d’iscrizione secondo importi predeterminati in base alla classe di iscrizione richiesta. L’iscrizione al Registro dovrà essere rinnovata ogni 5 anni.
Pag. 32 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 12 - 30 giugno 2021
(C)
Benessere animali durante il trasporto nei mesi estivi i viaggi dovranno essere organizzati nelle ore più fresche della giornata, possibilmente di notte Con nota della Direzione Generale della Sanità animale del Ministero della Salute del 21 giugno 2021 (disponibile in allegato), sono stati divulgati i suggerimenti forniti dalla Commissione Europea per il trasporto degli animali vivi durante la stagione estiva. A tal fine, la Commissione ricorda che nella maggior parte degli Stati membri: - prima del viaggio, le autorità competenti si avvalgono di siti web di riferimento di riconosciuta affidabilità, per verificare le temperature previste nel percorso pianificato. A questo proposito, la Commissione ricorda che nella quasi totalità degli Stati, la temperatura esterna limite per l’approvazione dei piani di viaggio è di 30° (a meno che i veicoli non siano dotati di sistemi di raffreddamento attivo). Questa procedura si applica a tutte le esportazioni di animali verso Paesi terzi, e un certo numero di Stati membri lo applica anche per gli scambi intracomunitari. - Al termine del viaggio, si effettuano dei controlli retrospettivi sui trasporti eseguiti in estate con temperature intorno ai 30°. Durante la pianificazione dei viaggi (sia U.E. che
extra U.E.), il Ministero raccomanda di prestare particolare attenzione, oltre che all’idoneità degli animali e alle condizioni del trasporto, anche al monitoraggio delle temperature; a questo proposito, viene suggerito agli utenti l’utilizzo del sistema meteorologico dell’aereonautica militare. Inoltre, sono stati richiamati i contenuti della nota del Ministero della Salute del 3 Luglio 2019 (https://sivemp.it/wp/wp-content/uploads/2019/08/Microsoft-Word-nota-alte-temperature-nuova-2.7.19.pdf ) sul benessere animale durante il trasporto nei mesi estivi, i cui contenuti rimangono ancora attuali. A questo proposito, evidenziamo alcuni dei passaggi più importanti della predetta nota: - i trasportatori devono pianificare adeguatamente i lunghi viaggi (a prescindere dalla destinazione comunitaria o extra, e dalle modalità di svolgimento del trasporto), facendo particolare attenzione all’idoneità dell’animale a sopportare le lunghe percorrenze, alla quantità e alla qualità della lettiera, al rispetto delle soste e dei tempi di riposo, di abbeverata e alimentazione; - i viaggi dovranno essere organizzati nelle ore più fresche della giornata, possibilmente di notte, circoscrivendo le partenze nei giorni più caldi a necessità effettive; - la temperatura nei mezzi di trasporto deve essere costantemente registrata e monitorata; - qualora le temperature lungo il tragitto e in partenza dall’Italia fossero superiori ai 30°, i trasporti non devono essere autorizzati.
Pag. 33 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 12 - 30 giugno 2021
(C)
Responsabilità contrattuale appaltatore l’impresa può essere esente da responsabilità solo qualora dimostri di aver manifestato il proprio dissenso Con l’ordinanza del 22 giugno 2021, n. 17819, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa sulla responsabilità dell’appaltatore in caso di istruzioni impartite dal committente. L’appaltatore, se discorde con le indicazioni impartite dal committente, può essere esente da responsabilità solo qualora dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di averle eseguite quale nudus minister. L’appaltatore, quindi, dovendo assolvere al pro-
Pag. 34 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2021
prio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle quale “nudus minister”, per le insistenze del committente. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare un concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. (C)
NON ESSERE UNA GOCCIA NELL’OCEANO
per la tua comunicazione su Apinforma contatta:
ufficio@scriptamanent.sm | 0432 505 900
Catasto APE: nuova gestione informatica dal 1° luglio 2021 attivato un nuovo software
Dal 1° luglio 2021 la gestione del servizio per il deposito e la visura degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) passa da SIRAPE FVG a CENEDfvg. È in corso una rimodulazione del sistema regionale per la gestione del servizio di Attestazione della Prestazione Energetica (APE) degli edifici con l’obiettivo di avere a disposizione strumenti e procedure che consentano di ottimizzare e uniformare il controllo dell’attestazione della qualità energetica resa dai soggetti certificatori, in adempimento alle disposizioni del quadro normativo in vigore. Dal 1° luglio 2021 verrà attivato un nuovo softwa-
Pag. 36 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2021
re per la gestione del Catasto APE in sostituzione dell’attuale SIRAPE. Nel nuovo Catasto CENEDfvg sarà possibile depositare gli APE con modalità analoghe a quelle tuttora a disposizione e nel primo periodo non ci saranno significative novità per i certificatori. Nel corso del prossimo semestre sarà attivata una procedura di calcolo (CENED+2.0) - acquisita in modalità di “riuso” dalla Regione Lombardia - per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica. In collaborazione con Insiel S.p.A., la Regione Friuli Venezia Giulia sta prestando la massima attenzione affinché l’avvio della nuova piattaforma informatica per la registrazione degli APE si svolga secondo un programma di azioni che garantiscano la piena operatività per i professionisti che ne fanno uso. Informazioni utili e nuove modalità di deposito saranno disponibili nel Portale istituzionale dell’energia in Friuli Venezia Giulia al link: FVG Energia (regione.fvg.it). (CS)
Scambi fra Soci
le ultime segnalazioni ricevute
L’Associazione mette in contatto Imprenditori interessati a vendere, acquistare e/o a qualsiasi altro scambio che possa costituire un’opportunità per l’attività aziendale, come ad esempio cessioni di capannoni, di aree fabbricabili, di attività, di attrezzature per chiusura attività, ... Riportiamo di seguito le ultime segnalazioni ricevute, ricordando che per ogni ulteriore informazione o per la documentazione eventualmente disponibile le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.
Vendita terreni e fabbricati a Gonars Azienda Associata propone la vendita (valuta eventualmente anche affitto) di un capannone e due terreni ricadenti in zona edificabile. La superficie fondiaria complessiva è di mq. 3.398.
Gli immobili sono ubicati in Fauglis di Gonars, i fabbricati hanno le seguenti dimensioni: - corpo uffici: superficie circa mq. 110 - capannone in calcestruzzo armato ad uso deposito attrezzature: superficie circa mq. 920 - tettoia in profilati metallici ad uso deposito materiali ed attrezzature: superficie circa mq. 270 Il capannone e gli uffici sono ubicati all’interno della perimetrazione della zona residenziale B2 ma inseriti come zona D (insediamenti artigianali-industriali singoli esistenti B1-B2-E6), il terreno edificabile invece, seppur attiguo al complesso suindicato, è inserito nella zona C - con PRPC approvato (aree residenziali di nuova espansione). Tutti e tre i lotti sono adiacenti alla strada regionale 252 (Napoleonica) e a pochi chilometri dai caselli autostradali di Palmanova e San Giorgio di Nogaro, il che favorisce l’agevole raggiungimento di ogni destinazione sia regionale che extra regionale. Il terreno edificabile in “zona C” approvato area residenziale di nuova espansione ha una superficie di mq 10.735. Il terreno sito in Gonars zona D2 “Stradalta 2” semicentrale a destinazione artigianale /produttiva, con accessibilità dalle principali arterie stradali, ha una superficie di mq 2.818.
Pag. 37 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 18 - 15 ottobre 2018
(CS)
DFORM ottiene la certificazione ISO 9001: 2015 l’assistenza per l’implementazione del sistema qualità è stata fornita dalla nostra associazione L’azienda DFORM, rappresentata dal nostro Presidente del Comitato provinciale di Pordenone, dott. Michele Filippi, ha raggiunto un importante traguardo che è quello della certificazione di qualità ISO 9001: 2015. L’obiettivo della DFORM è quello di trasformare la materia in forma e funzione attraverso il sapere e l’innovazione. In particolare, l’azienda lavora solid surface, metacrilati, laminati HPL, trasformandoli principalmente in componenti per gli elementi di arredo e in pannelli per il rivestimento di ambienti. Si è affermata, da oltre un decennio, come realtà leader in Italia, distinguendosi per la prontezza nel mutare in opportunità progettuali e produttive le caratteristiche dei nuovi materiali e per la capacità di sviluppare soluzioni ingegnose e inedite. Grazie a cospicui e costanti investimenti in ricerca, alla capacità di offrire un efficiente servizio pre e post vendita, nonché all’affidabilità che gli viene riconosciuta dai mercati, sta rapidamente crescendo anche all’estero, come testimonia il fatto che molti dei prodotti sono brevettati a livello internazionale. La produzione si rivolge a diversi ambiti: dall’arredamento della cucina a quello dell’ambiente bagno, dall’arredamento per gli spazi commerciali a quello sanitario-medicale, dalle applicazioni per navi e imbarcazioni fino alle più elaborate soluzioni just in time per l’interior design. Si rivolgono alla DFORM molti importanti brand
dell’arredamento italiano, mediante gli studi di progettazione ai quali affidano il design dei loro prodotti. L’idea del creativo diventa forma attraverso un processo condiviso, in cui la conoscenza dei materiali e delle lavorazioni è indispensabile affinché il risultato aderisca perfettamente, in termini sia formali sia funzionali, ai desiderata del committente. Affronta anche progetti più ampi e complessi, collaborando con aziende del settore contract. Realizza ambienti completi e spazi comuni, provvedendo anche alla posa in opera dei prodotti grazie a una competenza sempre più estesa e all’impiego di tecnologie specifiche, di ultima generazione. La Certificazione ISO 9001: 2015, ottenuta il 30 giugno 2021 rappresenta la attestazione dello standard che definisce i requisiti di un sistema di gestione e qualità aziendale, riconosciuto a livello mondiale. Un risultato che arriva dopo anni di impegno, che hanno portato l’azienda a rispettare rigorosamente le linee guida ISO. Il conseguimento di questo accreditamento significa quindi molto per la DFORM e sottolinea la determinazione con cui l’azienda ha rincorso la certificazione ISO 9001: 2015. Il conseguimento della certificazione di qualità sottolinea anche la centralità che il cliente e la sua soddisfazione rappresentano per l’azienda. L’assistenza per l’implementazione del sistema qualità è stata fornita dalla nostra Associazione CONFAPI FVG con i propri tecnici convenzionati. Il certificato, in particolare, è stato rilasciato da Rina Services Spa, nello specifico, la certificazione copre la progettazione e produzione di elementi di arredo in solid surface e HPL e di teche per allestimento di ambienti museali (imballaggio, messa in sicurezza e movimentazione opere d’arte).
Pag. 38 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 18 - 15 ottobre 2018
(CS)