notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 12 30 giugno 2022
IN PRIMO PIANO CONGRUITà DELLA MANODOPERA IN EDILIZIA
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
ALFRIMAL® è la soluzione ecologica, atossica e funzionale che ritarda la combustione dei prodotti nel settore chimico, plastico, tessile ed elettrico.
UN RITARDANTE DI FIAMMA SOSTENIBILE PUÒ RENDERE PIÙ SICURI I TUOI PRODOTTI. E DA OGGI ANCHE PIÙ PERFORMANTI. Negli ultimi anni le aziende devono rispondere all’esigenza di integrare i loro prodotti con additivi pensati per rallentarne la combustione, per adeguarsi alle richieste del mercato e alle nuove normative in vigore. Al tempo stesso, la maggior sensibilizzazione dei consumatori nei confronti della salute e dell’ambiente ha portato alla ricerca e sviluppo di soluzioni innovative sempre più sostenibili. È così che nasce ALFRIMAL®, una linea completa di ritardanti di fiamma atossici, adatta a una vasta gamma di prodotti: chimici, tessili, elettrici, in plastica e gomma. ALFRIMAL® è a base di idrossido di alluminio (ATH), un minerale industriale che agisce in caso di incendio come ritardante di fiamma e soppressore di fumo. In questo modo i composti al quale viene aggiunto resistono più a lungo alla combustione e non emettono gas tossici. ALFRIMAL® sfrutta un’azione ritardante di fiamma strutturata in 3 differenti step e rappresenta una soluzione innovativa grazie alla sua particolare distribuzione granulometrica. Oltre ad essere atossico e funzionale, questo ritardante di fiamma offre il vantaggio di risultare versatile nell’applicazione in tutti i tipi di leganti organici. Questo permette di migliorare le proprietà meccaniche e della superficie dei composti al quale viene legato. L’ottimizzazione della formulazione è resa possibile grazie all’ALFRIMAL® Analysis, un sistema di valutazione ex ante che, avvalendosi del supporto specialistico e tecnico del team di ALFRIMAL®, permette di studiare caso per caso come aumentare le prestazioni di un composto. Le aziende che hanno saputo valorizzare i propri prodotti, rendendoli ancora più competitivi grazie ad ALFRIMAL®, si stanno già affacciando a nuovi mercati, assicurando un’offerta sostenibile e senza rischio. ALFRIMAL® viene prodotto da Alpha Calcit Füllstoff Gesellschaft, un Gruppo specializzato in ritardanti di fiamma con oltre 100 anni di storia. In Italia ALFRIMAL® è distribuito dalla sede Alpha di Viale Trento, 105 - 33077 Sacile, PN
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 12 30 giugno 2022
Sommario Adeguato assetto organizzativo
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
La contabilità separata Iva
12
Riduzione delle accise sui carburanti
15
Contenimento costi energetici
16
Soggetti tenuti agli ISA
20
Commercializzazione derivati del petrolio
22
Sorveglianza radiometrica all’importazione
23
Nuovo Protocollo sanitario
24
Controlli sicurezza alimentare
26
SOA: rinnovo per la B.M. Costruzioni srl
28
Congruità della manodopera in edilizia
29
Magazzino in movimento! SCAFFALATURE ANTISISMICHE Attenzione per la qualità, collaborazioni con prestigiose università e conformità alle direttive ASL sul tema antisismico
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ORGANIZZAZIONE
Contratto di logistica. Modifiche al codice civile
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Adeguato assetto organizzativo per le aziende un percorso necessario
di Davide David - dottore commercialista - www. studioturazzadavid.it L’art. 2086 c.c. statuisce, al comma 2, l’obbligo per le società di “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”. Il richiamato comma 2 è stato introdotto, con effetto dal 16 marzo 2019, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). L’obbligo riguarda tutte le imprese e non solo quelle in crisi; considerato anche che non sussiste più una distinzione netta tra diritto dell’impresa in bonis e diritto della crisi ma vi è una commistione di regole che si basa sui seguenti assunti: 1. la crisi rappresenta un fatto fisiologico della vita dell’impresa e non la sua fase terminale; 2. la crisi è tanto più gestibile e superabile, in un’ottica anche di preservazione della continuità aziendale, quanto più tempestivamente si intervenga. È quindi di fondamentale importanza, per tutte le imprese, operare una costante valutazione dei propri assetti per verificarne l’adeguatezza alla natura e alle dimensioni dell’impresa. A tale proposito, riprendendo le definizioni contenute nel documento rilasciato a marzo del 2021 dalla Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale, per assetto organizzativo, amministrativo e contabile è da intendersi il sistema di disposizioni, procedure e prassi operative idonee a garantire che la gestione dell’impresa si sviluppi, nel rispetto delle condizioni di equilibrio del sistema aziendale, in funzione del raggiungimento degli obiettivi definiti dai responsabili del-
la attività di governance, in conformità a quanto previsto da leggi, regolamenti e disposizioni statutarie. Nello specifico: - l’assetto organizzativo, considerato nella accezione più ampia del termine, attiene alle modalità di organizzazione del disegno imprenditoriale visto nel suo complesso ed include al suo interno: a) la configurazione della corporate governance aziendale e, quindi, la definizione delle modalità di arti-colazione e funzionamento degli organi di amministrazione e di controllo; b) la configurazione delle variabili organizzative, intese come struttura organizzativa e sistemi operativi; - l’assetto amministrativo include la parte dei sistemi operativi che consentono di verificare le performance economico finanziarie dell’impresa. Può essere definito come il sistema di disposizioni, procedure e prassi operative adottate dall’impresa che consentono di verificare la sussistenza delle condizioni di equilibrio del sistema aziendale mediante il confronto sistematico fra gli obiettivi perseguiti e i risultati conseguiti; - l’assetto contabile può essere definito come il sistema di rilevazione dei fatti aziendali finalizzato alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aziendale in coerenza con il framework normativo (fra cui i principi contabili applicabili) di riferimento. Per valutare l’adeguatezza di detti assetti è possibile fare riferimento, tra l’altro, alle Norme di comportamento del collegio sindacale delle non quotate emanate dal Cndec (versione gennaio 2021); in base alle quali un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando presenta i seguenti requisiti, in relazione alle dimensioni ed alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale: - redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità; - esercizio dell’attività decisionale e direttiva della società da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
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sussistenza di procedure che assicurano l’efficienza e l’efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l’attendibilità e l’efficacia di flussi informativi anche con riferimento alle società controllate; - esistenza di procedure che assicurano la presenza di personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate; - presenza di direttive e procedure aziendali effettivamente portate a conoscenza del personale, loro aggiornamento periodico ed effettiva diffusione. Altro strumento utile per valutare l’adeguatezza degli assetti organizzativi è la apposita check list per la redazione del piano di risanamento allegata al decreto dirigenziale del 28.09.2021. Si propongono di seguito alcune delle domande contenute nella check list: - L’impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell’attività? - L’impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell’andamento aziendale? In mancanza, l’impresa deve quanto meno avere attivato il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta. - L’impresa è in grado di stimare l’andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo? In difetto, l’impresa individua gli indicatori di produttività coerenti con il proprio modello di business ed il proprio settore di attività, e raccoglie le ulteriori informazioni per la valutazione dell’andamento tendenziale. - L’impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi? In difetto l’impresa predispone un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziare almeno a 13 settimane, il cui scostamento con l’andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo. - L’impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? - La situazione debitoria è completa ed affidabile? - È disponibile un prospetto recante l’anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso?
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È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione? Vi sono poi le indicazioni contenute nell’art. 3 del Codice della crisi, quale sostituito, con effetto dal 15 luglio 2022, dal D.Lgs. n. 83/2022 e rubricato <<Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa>>. Nello specifico la norma statuisce che gli assetti organizzativi di cui all’art. 2086 c.c. devono consentire di: a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore; b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi; c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13 del Codice della crisi. Sempre per quanto disposto dall’art. 3 del Codice della crisi, gli assetti organizzativi devono altresì consentire di rilevare i segnali per una tempestiva previsione dell’emersione della crisi, costituiti: a) dall’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) dall’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) dall’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; d) dall’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti di INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia della riscossione superiori agli importi previsti dall’articolo 25-novies, comma 1, del Codice della crisi. Per quanto riguarda il punto d) si segnala che, a norma dell’art. 25-novies, gli enti ivi richiamati sono tenuti a segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo: a) per l’INPS, il ritardo di oltre novanta giorni
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nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000; 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000; b) per l’INAIL, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;
c) per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore all’importo di euro 5.000; d) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.
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La contabilità separata Iva in particolari casi può rappresentare una scelta obbligata
Il comma 2 dell’art. 19 del DPR 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti afferenti operazioni esenti ai sensi dell’art. 10. Per gli operatori che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti è inoltre stabilito che il diritto alla detrazione spetta limitatamente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti (c.d. pro-rata di detraibilità di cui all’art. 19-bis del DPR 633). Al contribuente che esercita sia attività con Iva detraibile che attività esenti, è tuttavia riconosciuta la possibilità di optare, ai sensi del comma 3 dell’art. 36, per l’applicazione separata dell’imposta relativamente all’attività che dà luogo ad operazioni esenti. Il pro-rata di detraibilità in questo modo andrà ad incidere soltanto sull’attività esente, consentendo così la totale detraibilità dell’Iva sugli acquisti riferiti alle altre attività esercitate. Sempre con riferimento agli operatori che effettuano operazioni esenti, l’art. 36-bis del DPR 633/1972 prevede poi, previa opzione, una particolare dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti (fatta eccezione per quelle indicate ai numeri 11, 18 e 19 dell’art. 10), fermo restando l’obbligo di fatturare e registrare le altre operazioni eventualmente effettuate nonché l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dalla disciplina Iva. A fronte dell’agevolazione formale di cui sopra, il comma 2 dello stesso art. 36-bis dispone per i contribuenti che intendono avvalersi della suddetta dispensa, la totale indetraibilità dell’Iva relativa agli acquisti, indipendentemente dal fatto che siano riferiti ad operazioni esenti o ad altre operazioni.
Il successivo comma 3 prevede, infine, che l’opzione per la dispensa dagli adempimenti ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La ratio dell’art. 36-bis, è quella di agevolare quei soggetti che non hanno interesse alla detrazione dell’Iva, in quanto per il tipo di attività esercitata e per la natura delle operazioni poste in essere la detrazione stessa è preclusa ovvero fortemente limitata. In caso di opzione per la separazione dell’attività esente, conformemente a quanto previsto dalla risoluzione ministeriale n. 3340882 del 1° novembre 1982, si deve seguire la seguente procedura: a) separazione, previa opzione esercitata ai sensi dell’art. 36, di una attività esente dalle altre attività esercitate dalla stessa impresa; b) richiesta, relativamente alla sola attività esente, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, ai sensi dell’art. 36-bis, con conseguente indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale; c) distinta liquidazione dell’imposta relativa alle attività imponibili con conseguente detrazione dell’Iva sugli acquisti riferiti alle attività stesse. In definitiva è possibile “combinare” quanto disposto dall’art. 36 con la dispensa di cui all’art. 36-bis. La tenuta di una contabilità separata per le attività esenti e della dispensa dagli adempimenti formali, può essere giustificata valutando l’indetraibilità assoluta dell’Iva come un onere meno costoso di quello scaturente dagli obblighi di fatturazione, di registrazione e di tenuta di contabilità separate, e ciò in base ad un criterio di convenienza che ha alla sua base l’assoluta prevalenza delle attività esenti. Non è certamente applicabile qualora il soggetto optante per la dispensa si sia nel contempo avvalso anche della norma del terzo comma dell’art. 36 ed abbia tenuto due distinte contabilità, attraverso le quali è possibile individuare le singole operazioni in modo da attribuirle a ciascuna delle due distinte attività. In caso di separazione di attività, pertanto, l’op-
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zione per la dispensa dagli adempimenti interessa la sola attività che dà luogo ad operazioni esenti, con la conseguenza che l’indetraibilità dell’Iva disposta dal secondo comma dell’art. 36-bis riguarda i soli acquisti riferiti a detta attività. Con riferimento poi a come vada materialmente esercitata l’opzione per la separazione delle attività e la contestuale opzione per la dispensa dagli adempimenti si desumono dai comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, fatto salvo l’obbligo di comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. Tuttavia, la mancata, tardiva o irregolare comunicazione non inficia la validità dell’opzione o della revoca ma resta sanzionabile soltanto quale mero errore formale. Pertanto, nel caso in cui la scelta per la separazione dell’attività esente e per la dispensa dagli adempimenti sia desunta dai comportamenti concludenti del contribuente, l’opzione si considera
esercitata, a far data dal 1° gennaio dell’anno in cui la scelta stessa è stata effettivamente operata e, in particolare, dal fatto che: 1) sia stata tenuta una contabilità separata per l’attività che dà luogo alle operazioni esenti (con l’adozione di registri separati, di serie di fatturazione tra loro distinte, di una distinta registrazione degli acquisti e di autonome liquidazioni dell’Iva); 2) non si sia provveduto a fatturare e registrare le operazioni esenti; 3) non sia stata detratta l’Iva relativa agli acquisti riferiti all’attività esente. L’esercizio delle due opzioni va segnalato, a consuntivo, nella dichiarazione Iva al quadro VO. Il fatto che il quadro delle opzioni non consenta di “associare” espressamente la dispensa dagli adempimenti all’attività esente non rileva ai fini della validità dell’opzione in quanto la scelta fatta va desunta, come detto in precedenza, dal comportamento concludente del contribuente. (PZ)
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Riduzione delle accise sui carburanti proroga fino al 2 agosto 2022
Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 204/AdT del 6 maggio 2022 per informare che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2022 un decreto interministeriale del Ministero dell’Economia (MEF) e del Ministero della transizione ecologica (MiTE), che ha prorogato fino al prossimo 2 agosto le riduzioni generalizzate dell’accisa sui carburanti per autotrazione già in vigore. Di conseguenza, per quanto attiene al periodo che va dal 9 luglio al 2 agosto 2022, le aliquote di accisa sui carburanti per autotrazione sono: 1) benzina: 478,40 euro per 1.000 litri; 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1.000 litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per 1.000 chilogrammi; 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo. Sempre per il gas naturale usato per autotrazione è confermata l’aliquota IVA applicata nella misura del 5%. Per quanto riguarda il gasolio per autotrazione, rimane ferma la disposizione di cui all’art. 1, co. 2 del d.l. 38/20202, la quale prevede che per i periodi di applicazione della riduzione di 25 centesimi/ litro dell’accisa (quindi fino al 2 agosto) non trova applicazione l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, pari a 403,22 per 1.000 litri di gasolio, applicandosi al suo posto quella ridotta di 367,40 euro per 1.000 litri. Come già avviene, la proroga del taglio di 25 centesimi/litro delle accise non fa scattare la possibilità, per gli autotrasportatori, di richiedere il recupero trimestrale all’Agenzia delle dogane. L’Ufficio trasporti di Confapi FVG rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o delucidazioni sull’argomento.
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(EV)
Contenimento costi energetici adottato un nuovo provvedimento
Nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2022, è stato pubblicato il Decreto legge n. 80, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale”. Di seguito, una descrizione dei contenuti del provvedimento.
Articolo 1 (Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022) Il presente articolo dispone che l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022 (luglio - settembre), gli oneri generali del sistema elettrico, in continuità con quanto stabilito dal precedente decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 per il secondo trimestre 2022 (aprile - giugno). In particolare, tale misura riguarderà sia le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione (con potenza disponibile fino a 16,5 kW), che le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Articolo 2 (Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell’anno 2022) Si prevede che - in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi
(stimati o effettivi) dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%. Il medesimo articolo precisa inoltre che, qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, il comma 3 del presente articolo prevede che l’ARERA mantenga inalterate, per il terzo trimestre dell’anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale, così come ridotte dal decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 per il secondo trimestre del 2022. Per i clienti finali che consumano fino a 5.000 metri cubi all’anno, è prevista un’ulteriore riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas (riferite sempre al terzo trimestre 2022), fino a concorrenza dell’importo massimo di 240 milioni di euro.
Articolo 3 (Disposizioni in materia di bonus sociale energia elettrica e gas) Vengono introdotte talune integrazioni alle disposizioni afferenti ai bonus sociali energia elettrica e gas, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con la finalità di garantire una corretta interpretazione delle disposizioni ivi contenute, oltreché estendere l’applicazione dei bonus anche al primo trimestre 2022. Viene altresì disposto che l’ARERA definisca una specifica comunicazione nelle bollette dei clienti domestici indicando, in particolare, i recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi per conoscere le modalità per poter beneficiare dei bonus sociali elettrico e gas.
Articolo 4 (Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale) Il presente articolo prevede che, con decreto del Ministero della Transizione Ecologica, da adottare entro il 15 luglio 2022, verrà disciplinato un “servizio di riempimento di ultima istanza” erogato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) - anche
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tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con Snam Rete Gas - con il quale, il medesimo gestore, provvede ad acquistare gas naturale, per finalità di stoccaggio, per poi procedere alla sua successiva rivendita entro il 31 dicembre 2022. Il medesimo articolo prevede che il GSE provveda a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero della Transizione Ecologica il programma degli acquisti di gas e l’ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti di un controvalore massimo pari a 4.000 milioni di euro. Tali risorse verranno trasferite, a titolo di prestito infruttifero, al GSE e dovranno essere restituite da quest’ultimo entro il 20 dicembre 2022.
Articolo 5 (Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale) Con l’inserimento dell’art. 15-bis nel decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto aiuti) viene stabilito che le garanzie rilasciate da SACE Spa ai sensi dell’art. 15 dello stesso Decreto aiuti possono essere concesse anche in favore delle imprese che effettuano stoccaggio di gas. Si ricorda che tali garanzie possono essere rilasciate fino al 31 dicembre 2022 da SACE S.p.a. per finanziamenti erogati da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali ed altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.
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(C)
Soggetti tenuti agli ISA promozione dell’adempimento spontaneo
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2022, viene data attuazione all’art. 1, comma 636 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che rinviava - per l’appunto - ad un Provvedimento del genere per individuare le modalità con le quali gli elementi e le informazioni in possesso dell’Agenzie delle Entrate (relativi ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari, al valore della produzione, nonché alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni ed ai crediti d’imposta), riferibili al contribuente, sono messi a disposizione di quest’ultimo e della Guardia di finanza. Il Provvedimento in esame prevede che l’Agenzia metta a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici: - comunicazioni relative a possibili anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli ISA; - eventuali risposte inviate dallo stesso contribuente in risposta alle suddette comunicazioni. In particolare, i contribuenti possono consultare il dettaglio delle informazioni in parola, accedendo al
“Cassetto fiscale”, presente sul portale web dell’Agenzia delle Entrate, direttamente oppure tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, preventivamente delegati. Le comunicazioni di anomalie sono anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate all’intermediario, via Entratel, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle. A fronte di queste comunicazioni, i contribuenti - anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni - possono fornire chiarimenti e precisazioni, utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito disponibile sul portale web dell’Agenzia delle entrate. Gli errori e le omissioni eventualmente commessi possono essere regolarizzati tramite l’istituto del ravvedimento - di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 - beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. Infine, con il Provvedimento in esame, sono state individuate le tipologie di anomalie nei dati degli ISA, riguardanti i periodi d’imposta 2018, 2019 e 2020 (di cui alla specifica tecnica), che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”.
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(C)
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Commercializzazione derivati del petrolio determinazioni dell’agenzia delle dogane
Segnaliamo due recenti determinazioni direttoriali dell’Agenzia delle Dogane in materia di e-Das. Con la prima determinazione, n. 28511 del 27 giugno 2022, l’Agenzia ha confermato al 1° luglio di quest’anno l’entrata in vigore dell’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dell’e-DAS nazionale, per i trasferimenti nel territorio dello Stato dei seguenti ulteriori prodotti energetici sfusi, per tutti gli impieghi inclusi quelli di cui all’articolo 21, comma 13, del Testo Unico accise (TUA): a) oli minerali di cui all’articolo 21, comma 2, lettere da a) a e), del TUA; b) gas di petrolio liquefatti di cui all’articolo 21, comma 2, lettera f), del TUA, limitatamente al trasporto per carichi predeterminati; c) prodotti energetici di cui all’articolo 21, commi 3, 4 e 5 del TUA, qualora ricorrano i presupposti per la sottoposizione ad accisa, fermo
restando il possibile utilizzo di altri documenti di trasporto ove consentito da disposizioni specifiche per i singoli casi. Per tutti gli altri prodotti diversi da quelli sopra indicati (ai quali, ovviamente, vanno aggiunti la benzina ed il gasolio usato come carburante, per i quali l’e-Das è in vigore dal 1° ottobre 2020), la decorrenza dell’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dell’eDAS nazionale è differita al 1° aprile 2023 per i trasferimenti nel territorio dello Stato. Sempre questa determinazione differisce: - al 13 febbraio 2023, la decorrenza dell’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dell’eDAS unionale, a norma dell’articolo 10 del TUA; - al 1° aprile 2023, la decorrenza dell’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione in sospensione dei prodotti soggetti alle altre imposizioni indirette previste dal TUA Con la seconda determinazione n. 287104 del 27 giugno 2022, l’Agenzia apporta le conseguenti modifiche - alla luce della precedente determina alla determinazione in materia di e-Das n. 138764 del 10 maggio 2020.
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(C)
Sorveglianza radiometrica all’importazione comunicato dell’agenzia delle dogane
Con avviso del 30 giugno 2022 (aggiornato al 5 luglio), l’Agenzia delle Dogane ricorda che la disciplina della sorveglianza radiometrica prevista per l’importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, semilavorati metallici e prodotti finiti in metallo, di cui all’articolo 72 e all’Allegato XIX del Decreto Legislativo n. 101/2020, è stata di recente novellata dall’articolo 40 del Decreto legge n. 17/2022, convertito in Legge n. 34/2022. Queste modifiche sono in vigore dal 1° luglio e, ai fini della corretta compilazione dei tracciati definiti dalla normativa unionale (vedi la circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 22 del 6 giugno 2022), il dichiarante è tenuto ad indicare nell’apposito spazio di testo libero (DE 2/3) il codice certificato 04AO “Attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica (D.Lgs. n. 31 luglio 2020, n.
101, art. 72 comma 2 e ss.mm.ii.)”, come adeguatamente aggiornato alla normativa in vigore. L’Agenzia inoltre evidenzia che sempre dal 1° luglio possono essere oggetto della sorveglianza radiometrica anche i prodotti finiti in metallo specificatamente elencati nel suddetto Allegato 2 e che siano importati nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito indicati nell’Allegato 3 dell’Allegato XIX citato del d.lgs. 101/2020. I criteri per selezionare i controlli sui prodotti in metallo finiti devono essere indicati in un Protocollo d’intesa tra le Dogane e le Autorità competenti di cui all’articolo 8 del citato Decreto Legislativo n. 101/2020, tenendo conto dell’esigenza di assicurare fluidità ai traffici commerciali; il Protocollo è in via di perfezionamento. Una volta che il Protocollo sarà operativo, nel caso il prodotto in metallo finito debba sottoporsi a sorveglianza radiometrica sulla base dei criteri selettivi ivi specificati, gli operatori economici sono tenuti a farsi parte diligente ai fini dell’acquisizione del relativo documento di attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica (denominato IRME90).
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(C)
Nuovo Protocollo sanitario le parti sociali e il governo aggiornano le regole anticontagio negli ambienti di lavoro Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 276/ AG del 4 luglio 2022 per rammentare che il 30 giugno 2022 è stato aggiornato il Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali per la regolamentazione nei luoghi di lavoro delle misure per il contenimento del virus SARS-CoV/COVID-19, la cui durata viene estesa fino al 31 ottobre 2022. Il documento prende atto della mutata situazione epidemiologica, tutt’ora ancora in essere, è stato semplificato e rivede le misure precauzionali da adottare, lasciando la possibilità al datore di lavoro di integrarle con misure equivalenti o più incisive, in relazione alle peculiarità dell’organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente. Rimangono valide le misure informative nei luoghi di lavoro sul rischio di contagio da Covid-19, le modalità di accesso e le procedure di contingentamento al fine di evitare gli assembramenti negli spazi comuni o nei luoghi di entrata/uscita dei dipendenti. Il datore di lavoro dovrà inoltre continuare a porre in essere tutte le precauzioni igieniche, assicurando le attività di pulizia e sanificazione periodica dei locali e mettendo a dispo-
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sizione dei lavoratori idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti. Le novità più significative riguardano l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il Protocollo riconosce che le mascherine filtranti di tipo FPP2 costituiscono un presidio importante per la tutela della salute e devono essere a disposizione per tutti i lavoratori, ma non sono più obbligatorie, pur raccomandate «in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro». Tuttavia il datore di lavoro, se ci sono indicazioni dal medico competente o dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, può stabilire che le mascherine siano indispensabili in determinati contesti lavorativi, o situazioni contingenti, a tutti i lavoratori o a categorie di esse, con particolare riguardo ai soggetti “fragili”, che dovranno essere oggetto di specifiche misure precauzionali ed organizzative. Il lavoro agile, o smart working, viene consigliato come strumento utile per contrastare la diffusione del Covid-19, in particolare per i lavoratori fragili. Fino al 31 agosto 2022 si applica la procedura semplificata per il lavoro agile, prevista dal DPCM del 1° marzo 2020. Le Parti auspicano che tale termine venga nuovamente prorogato. Il testo del Protocollo, così come le Circolari di approfondimento della Confapi nazionale possono essere richiesti al Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione. (AG)
Controlli sicurezza alimentare Confapi fvg presente al tavolo di asugi
Si è svolto il 29 giugno scorso, presso l’Ospedale San Polo di Monfalcone, il secondo incontro organizzato da ASUGI (Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina) con le Associazioni datoriali, a cui ha partecipato anche la nostra Associazione CONFAPI FVG. E’ stato ricordato che dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 32 del 2 febbraio 2021, che stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare,
materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari. Sono interessati tutti gli operatori che esercitano una produzione o commercializzazione all’ingrosso di prodotti alimentari per una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da una o più attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, d.lgs. n. 32/2021. Le tariffe sono differenziate in fasce, a seconda del grado di rischio: basso, medio e alto. A nostro avviso il tavolo di lavoro è utile per evidenziare le numerose difficoltà che gli operatori incontrano, soprattutto per quanto riguarda l’interpretazione delle norme. Il tavolo che sarà convocato periodicamente avrà soprattutto lo scopo di analizzare e risolvere aspetti di carattere generale e individuare delle “best practices” utili per tutte le aziende del settore.
Pag. 26 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 12 - 30 giugno 2022
(CS)
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MICRA IN TOUCH WITH SOLAR POWER Il nuovo impianto fotovoltaico da 228 kW nello stabilimento di Romans d'Isonzo (GO) Controllo in tempo reale con app dedicata by SOLAR EDGE
Fabbisogno energetico annuo stimato 900.000 kWh
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30% Fabbisogno annuo
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118 Tonn. anno Produzione annua stimata 250.000 kWh
Alberi piantati
3.526 anno
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: Il nuovo impianto fotovoltaico ha una potenza 228 kW con oltre 560 pannelli SunPower ad altissima efficienza su una superficie di circa 2000 mq. Ogni singolo pannello è dotato di un ottimizzatore SOLAR EDGE che ne consente il monitoraggio, la massima efficienza e riduce i costi di manutenzione. Pannelli fotovoltaici, ottimizzatori ed inverter sono coperti da garanzia 25 anni.
SOA: rinnovo per la B.M. Costruzioni srl può eseguire edifici civili e industriali (og1)
La B.M. Costruzioni srl, con sede in via Manzano n. 12/a in Località Ipplis a Premariacco (UD), si occupa di lavori pubblici, privati ed industriali. Nel corso del tempo la realtà è progressivamente cresciuta, provvedendo ad integrare l’esperienza dei soci fondatori con lo spirito imprenditoriale dei propri figli, raggiungendo un perfetto connubio di esperienza, tradizione ed attenzione per le nuove tecnologie costruttive. L’impresa si avvale di 15 collaboratori/dipendenti, 4 soci lavoratori, 1 socio amministratore delegato, ed è dotata di tutte le più moderne attrezzature necessarie a svolgere qualsiasi tipo di lavoro edile. L’attività si caratterizza per l’assunzione e gestione integrale dell’appalto: dalle opere strutturali a quelle di finitura, avvalendosi di un idoneo e collaudato servizio tecnico interno, capace di coniugare esperienza ed innovazione e nell’utilizzo di materiali innovativi e con l’ausilio di attrezzature sempre all’avanguardia. L’impresa, inoltre, si avvale di una collaudata e consolidata equipe di aziende in grado di realizzare, nel rispetto della migliore tecnica, anche le parti tecnologiche ed impiantistiche (impianto idraulico, termico, sanitario, gas, climatizzazione ed aspirazione; impianto elettrico, serramenti, ecc…).
La B.M. Costruzioni srl negli anni è diventata l’Impresa di riferimento per molti studi tecnici e di progettazione della zona, nonché di architetti e ingegneri, soprattutto grazie ad una sempre più collaudata capacità di gestire l’opera “chiavi in mano”. L’impresa ha rinnovato l’attestazione con la società di attestazione di riferimento della nostra Associazione, l’Argenta SOA, per eseguire fino ad un importo di 619.200 euro: edifici civili e industriali (OG1): categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
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Congruità della manodopera in edilizia approvate le percentuali minime per le opere specialistiche (os)
Come previsto dall’art. 2 del D.M. 25 giugno 2021, la congruità della manodopera si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati (di importo superiore a 70mila euro) eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Le disposizioni del decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata
a decorrere dal 01 novembre 2021. La congruità deve essere documentata da apposita attestazione. Infatti, l’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/ Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero del committente. Il 21 giugno scorso si è tenuta la riunione della commissione congruità della CNCE per l’implementazione delle FAQ inerenti alla materia. Alla precedente riunione del 24 maggio erano state sottoposte ai sindacati le percentuali di congruità per gli appalti con Opere specialistiche. Alla riunione del 21 giugno, le sigle sindacali hanno approvato tutti gli importi precedentemente sottoposti con alcuni innalzamenti di aliquota per alcune OS. In particolare, sono state modificate secondo lo schema riportato nella successiva tabella. Con l’occasione è anche stata formalizzata l’aliquota del 6% per le OG3 riguardanti lavori di bitumatura.
INDICI DI CONGRUITÀ DELLE CATEGORIE SPECIALISTICHE OS Categorie opere specialistiche OS 1
Descrizione lavorazioni opere specialistiche
Percentuale minima
Lavori in terra
10 %
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
35 %
OS 6
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
14 %
OS 7
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
18 %
OS 8
Opere di impermeabilizzazione
18 %
OS 11
Apparecchiature strutturali speciali
OS 2 A
12,5 %
OS 12-A
Barriere stradali di sicurezza
10 %
OS 12-B
Barriere paramassi, ferma neve e simili
13 %
OS 13
Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 21
Opere strutturali speciali
15 %
OS 23
Demolizione di opere
10 %
OS 24
Verde e arredo urbano
20 %
OS 25
Scavi archeologici
30 %
OS 26
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 35
Interventi a basso impatto ambientale
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6%
7% 15 %
Si segnala: 1. in merito agli accordi quadro precedenti al 1° novembre 2021, questi saranno esclusi dal sistema della congruità anche nell’ipotesi in cui i singoli affidamenti siano successivi alla medesima data; 2. è stato affrontato anche il tema della procedura di segnalazione delle società non congrue e si è definitivamente deciso che: a. se la società a fine cantiere è congrua ma non è stato chiesto il certificato di congruità dalla stazione appaltante (app. pubblico) o dall’impresa (app. privato) vengono inviate comunicazioni di sollecito da parte della Cassa e viene reso disponibile il certificato sulla piattaforma Edilconnect. Non ci saranno segnalazioni alla BNI (Banca Nazionale delle imprese Irregolari); b. se la società, al contrario, non è congrua, viene segnalata alla BNI con conseguente perdita del DURC. Tale procedura prevede una comunicazione il primo giorno successivo alla scadenza dell’ultimo MUT con cui si avverte che decorsi 15 giorni senza regolarizzazione avverrà la segnalazione in BNI. Tale procedimento “sanzionatorio” può riguardare sia la società edile che la società non edile e, in ogni caso, il primo appaltatore;
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3. in merito alla gestione nella congruità delle ore del lavoratore autonomo/artigiano, la commissione dei direttori delle Casse edili ha sollecitato il reinserimento della possibilità di inserire le ore dell’artigiano nel MUT dell’affidataria/ appaltatrice (in vigore dal 2012) con preferenziale per una gestione in autonomia da parte dell’autonomo nel caricamento delle proprie ore su Edilconnect. Non è stato trovato un punto di accordo sulla gestione delle ore dell’artigiano e/o su altre modalità di inserimento delle ore dell’autonomo nella congruità; 4. si è dibattuto sulla natura delle somme che la Cassa edile chiede all’impresa non congrua per decidere se si tratta di sanzioni o se si tratta di contribuzione o altro. Si è deciso che si tratta di una somma che trova titolo in accordi di parti sociali, ossia interne al sistema delle Casse e che non riguarda INPS ed INAIL. Le somme così ottenute saranno trattenute dalla Cassa territoriale e rimarrano a livello locale in apposito fondo. Si specifica che il punto sulla riduzione dell’OG3 bitumatura ed i punti 2 e 4 sopracitati sono frutto delle richieste-osservazioni della nostra CONFAPI ANIEM. (CS)
La comunicazione avviene quando oltre al messaggio, passa anche un supplemento di anima. Henri Bergson
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Contratto di logistica. Modifiche al codice civile introduzione del contratto di logistica fra i contratti tipici del codice civile. legge 79/2022 Con la legge 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla G.U. n. 150 di pari data, è stato convertito con modificazioni il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante nuove misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (c.d. decreto “PNRR 2”). Fra queste misure si richiama l’attenzione sulle modificazioni apportate dall’art. 37 bis della legge in esame all’art. 1677 bis del codice civile, a sua volta introdotto dalla legge 30 dicembre 2021, n.
234, rubricato “prestazioni di più servizi riguardanti il trasferimento di cose”. La modifica apportata dalla legge 79/2022 introduce le parole “di logistica” e “trasformazione” rispetto alla formulazione originaria. Rende, così, esplicita l’introduzione del contratto di logistica fra i contratti tipici disciplinati dal codice civile, prevedendo, che in caso di appalto avente ad oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro, si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili. Per il testo dell’art. 1677 bis del codice civile e altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)