Apinforma 12/2024

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APINFORMA

numero 12 30 giugno 2024

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APINFORMA

numero 12 30 giugno 2024

LAVORO

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Novità sulle compensazioni

Sistema sanzionatorio tributario (1a parte)

Aiuti a sostegno dell’imprenditorialità

Inail. Incentivi alle imprese

SICUREZZA E

Rapporto biennale parità di genere

La Vecchiato Officine Meccaniche forgia il futuro

Circolazione con targa in prova. Nuova disciplina

ORGANIZZAZIONE

Nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni dal 2030

Germania, nuove tariffe dei pedaggi autostradali

Scadenze aziendali del mese di luglio

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Indici sintetici di affidabilità fiscale

i Chiarimenti per il 2023 in una CirColare delle entrate

Con la circolare n. 15, del 25 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2023, soffermandosi, in particolare, sugli ultimi interventi normativi che hanno modificato la disciplina degli Isa.

In merito alla modulistica, l’Agenzia evidenzia la novità presente quest’anno nel quadro F (dati contabili impresa) a seguito dell’entrata in vigore, per il periodo d’imposta 2023, dell’articolo 1 comma 78 Legge 30 dicembre 2023, n. 213 che consente l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del TUIR. All’interno del quadro F è stato inserito il campo 2 del rigo F08, che consente al contribuente che ne abbia diritto, di indicare se è stato effettuato l’adeguamento del valore delle esistenze iniziali, allo scopo di non far scattare.

Per quanto riguarda il regime premiale degli Isa, l’Agenzia evidenzia che l’articolo 14 del decreto “Adempimenti”, ha aggiornato i benefici premiali del regime ISA, con l’incremento:

- da 50 mila euro a 70 mila euro annui, della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

- da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità, per l’utilizzo in compensazione dei crediti delle imposte dirette e IRAP.

Tenuto conto che l’incremento delle soglie deve essere considerato in aggiunta rispetto alle soglie

precedentemente previste e non in sostituzione, in relazione ai benefici premiali di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto ISA (decreto legge 50/2017), è stato previsto quanto segue.

ACCESSO

AI BENEFICI pREMIALI

DI CUI ALLA LETTERA A)

DEL COMMA 11

DELL’ARTICOLO 9-BIS

DEL DECRETO

Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9 (ottenuto anche attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità dei periodi d’imposta 2022 e 2023), è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

a) 70.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2024; b) 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023.

Agli stessi contribuenti è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

Per punteggi di affidabilità inferiori a 9 ma almeno pari ad 8, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2024; b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023.

Agli stessi contribuenti è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

Le agevolazioni si applicano anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo pari ad almeno 8,5, calcolato anche attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

ACCESSO

AI BENEFICI pREMIALI

DI CUI ALLA LETTERA B)

DEL COMMA 11

DELL’ARTICOLO 9-BIS

DEL DECRETO

Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9 (anche come media degli ISA 2022 e 2023), è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA

maturato per l’anno di imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui. Agli stessi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

Per coloro che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno di imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

(C)

Novità sulle compensazioni

i Chiarimenti delle entrate

dal 1° luglio 2024

Con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative sulle due novità in materia di compensazione dei crediti introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213/2023) e dal decreto Agevolazioni (articolo 4, commi 2 e 3, del Dl n. 39/2024), ed in vigore dal 1° luglio, riguardanti:

- l’obbligo generalizzato di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui le deleghe di pagamento contengano compensazioni di qualsiasi natura

- l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a 100mila euro.

UTILIzzO

DEI SERVIzI TELEMATICI

MESSI A DISpOSIzIONE

DALL’AGENzIA

A partire dal 1° luglio 2024, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, vanno trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Tale novità riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali (o “esterne”), che “verticali” (o “interne”), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail. La circostanza che, per gli F24 a saldo positivo, la prenotazione delle deleghe per mezzo dei servizi telematici degli intermediari convenzionati sia avvenuta comunque in data anteriore al 1° luglio 2024 – o anche che le stesse siano state inviate ai

soggetti convenzionati prima di tale data – non è sufficiente; per il rispetto di tale obbligo, infatti, rileva la sola data di esecuzione delle deleghe da parte degli intermediari convenzionati.

CARIChI AFFIDATI

ALL’AGENTE

DELLA RISCOSSIONE

pER IMpORTI SUpERIORI

A 100MILA EURO

La legge di Bilancio 2024 e il successivo decreto Agevolazioni, sono intervenuti sull’articolo 37 del Dl n. 223/2006, introducendo il nuovo comma 49-quinquies. In base a tale nuova previsione – in vigore dal 1° luglio 2024 – è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a 100mila euro.

Al raggiungimento della soglia dei 100.000 €, concorrono gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti.

Questi importi rilevano ai fini del raggiungimento di detta soglia, a condizione che per gli stessi:

- sia scaduto il termine di pagamento del debito;

- non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;

- non siano in corso dei piani di rateazione. Proprio rispetto a quest’ultima condizione la circolare evidenzia che i carichi per i quali è stata concessa la rateizzazione non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 € qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, oppure quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio della rateazione. Viceversa, qualora il debitore sia incorso in tale decadenza a causa delle sue inadempienze, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiun-

gimento della soglia dei 100.000 euro, il cui superamento comporta l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione.

L’esistenza di carichi affidati all’agente della riscossione che precludono la compensazione, può essere verificata dai contribuenti interessati anche consultando la situazione debitoria (ossia l’elenco delle cartelle e degli atti relativi al proprio codice fiscale), visualizzabile nella propria “area riservata” del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure richiedibile tramite i canali disponibili nel medesimo sito o agli sportelli dell’agente della riscossione.

L’inibizione opera sia per i crediti di natura erariale che agevolativa, mentre non è precluso l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail.

Qualora operi il divieto, pertanto, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail sia i crediti erariali per i quali, al contrario, lo stesso divieto opererebbe. L’estinzione totale dei debiti, oppure la riduzione dell’importo complessivo degli stessi a un importo pari o inferiore a 100mila euro, comporta il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione. Rilevano, a tal fine, oltre al pagamento (anche parziale) dei citati debiti, anche la concessione da parte dell’agente della riscossione di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione degli stessi nonché l’utilizzo in compensazione con i crediti di natura erariale.

(C)

Sistema sanzionatorio tributario (1a parte)

pubbliCato

il deCreto attuativo della riforma

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, è stato pubblicato il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111” (“Delega al Governo per la riforma fiscale”).

Per un commento articolato del provvedimento, riportiamo di seguito le disposizioni più significative.

1. DISpOSIzIONI COMUNI

ALLE SANzIONI AMMINISTRATIVE

E pENALI (ART. 1)

Il primo comma apporta alcune modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che contiene disposizioni in tema di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La lettera a) interviene sulle disposizioni dettate dal comma 1, dell’articolo 1, attraverso cui sono introdotte le definizioni ai fini dell’applicazione citato decreto n. 74.

In particolare, con l’introduzione della lettera gquater), viene data la definizione di “crediti inesistenti”, specificando che, con essa, debbano intendersi quelli per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, nonché quelli per i quali i predetti requisiti siano oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Con la lettera g-quinquies) viene introdotta, invece, la definizione di “crediti non spettanti”, stabilendo che, con essa, si intendono i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti oppure quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento

Rientrano nella predetta definizione anche i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito, nonché i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

La lettera b) sostituisce la disposizione dettata dall’articolo 10-bis, in tema di omesso versamento delle ritenute certificate.

Viene ora previsto che la pena della reclusione, da sei mesi a due anni, si applichi a chiunque non versi le ritenute dovute o certificate, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta, entro il nuovo termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, anziché entro il termine di presentazione della predetta dichiarazione, come previsto dalla normativa previgente. Rispetto alla versione originaria, viene inoltre, previsto che tale disciplina trovi applicazione (e, dunque, il reato non sarà punibile) sempre che:

- il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali;

- si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l’ammontare del debito residuo sia superiore a cinquantamila euro.

La lettera c) sostituisce la disposizione dettata dall’articolo 10-ter, in tema di omesso versamento Iva.

La nuova disposizione conferma la pena della reclusione da sei mesi a due anni per il reato in questione ma, rispetto alla versione previgente, per non incorrere in sanzione, il versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e non più entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo. Viene, invece, confermato il limite soglia di punibilità pari a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.

Rispetto alla versione originaria, viene inoltre, previsto che tale disciplina trovi applicazione (e, dunque, anche in tal caso il reato non sarà punibile) sempre che:

- il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali;

- si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l’ammontare del debito residuo sia superiore a settantacinquemila euro.

La lettera d) interviene sulla disciplina delle indebite compensazioni, di cui all’articolo 10-quater, inserendo il nuovo comma 2.bis, in base al quale la punibilità dell’agente che non versa le somme dovute (utilizzando in compensazione crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro) è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

La lettera e) interviene sulla disciplina dettata dall’articolo 12-bis, in tema di confisca, sostituendo la disposizione dettata dal comma 2.

In particolare, viene ora previsto che, salvo che non vi sia il pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale del reo, desumibile dalle sue condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

Tale disposizione si applica anche quando il debito tributario è in fase di estinzione mediante rateizzazione a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Pertanto, in base alla nuova disposizione, le iniziative volte al sequestro preventivo, finalizzate alla confisca obbligatoria del profitto dell’evasione, sono limitate ai soli casi in cui sussista un rischio di dispersione della garanzia patrimoniale e, conseguentemente, risulti necessario un intervento di natura anticipatoria rispetto alla misura di sicurezza patrimoniale.

Tralasciano in questa sede l’approfondimento delle altre lettere dalla f) alla l), arriviamo alla lettera m) che inserisce, all’interno del decreto n. 74, il nuovo articolo 21-bis, che disciplina l’efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione.

Viene previsto, in particolare, che la sentenza ir-

revocabile di assoluzione perché “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” - pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario - assume efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, con riferimento agli stessi fatti.

La sentenza penale irrevocabile può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.

La nuova disciplina si applica, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell’interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, oppure nei confronti dell’ente e società, con o senza personalità giuridica, nell’interesse dei quali ha agito il rappresentante o l’amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati.

Con la medesima lettera viene introdotto anche l’articolo 21-ter, che disciplina l’applicazione e l’esecuzione delle sanzioni penali e amministrative. Al comma 1 viene ora previsto che, nel caso in cui viene applicata, per lo stesso fatto, una sanzione penale, una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l’autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza, deve tener conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva, che verrà dunque considerata ai fini della corrispondente riduzione.

Il comma 2 introduce, all’interno dell’articolo 129 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, il comma 3-quater, ai sensi del quale il pubblico ministero, quando esercita l’azione penale per i delitti previsti nel decreto legislativo n. 74 del 2000, informa la competente direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, dando notizia della imputazione.

I commi 3 e 4 intervengono, invece, sull’articolo 32, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e sull’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), in tema di poteri degli Uffici delle imposte, prevedendo che l’Agenzia delle Entrate, quando riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell’esercizio dell’azione penale, risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l’attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.

Il comma 5 introduce l’art. 28-sexies all’interno del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), attraverso cui si intende disciplinare le compensazioni di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati.

Al riguardo, viene previsto che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, vantanti nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati (ai sensi dell’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati.

Tale procedura è ammesso solo su specifica richiesta del creditore e può essere effettuata, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, solamente a seguito di comunicazione di irregolarità ai sensi dell’articolo 36-bis, del decreto del Presidente 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. A tal fine, la nuova norma richiede che il credito sia certificato (ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), e che la relativa certificazione rechi l’indicazione della data prevista per il pagamento.

La compensazione è, quindi, trasmessa immediatamente dall’Agenzia delle Entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l’utilizzo univoco del credito certificato.

Viene previsto, altresì, che la compensazione dei crediti è consentita sino a concorrenza dell’imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima.

La nuova norma stabilisce che la nuova disciplina sulla compensazione dei crediti trova applicazione con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi al 2022, rinviando ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore dell’articolo in esame, con cui saranno stabiliti i termini e le modalità di attuazione.

Infine, in tema di rateizzazione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato - effettuato ai sensi degli articoli 36-bis, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633 - la cui disciplina è contenuta nell’art. 3-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, con l’aggiunta del comma 2-bis, viene ora previsto che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate) e 10-ter (Omesso versamento di IVA), del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli esiti del controllo sono comunicati, rispettivamente, al sostituto d’imposta e al contribuente, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

La nuova disposizione prevede che, nelle more del ricevimento della comunicazione, il sostituto o il contribuente può provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare, stabilendo che la prima rata debba essere versata entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (indicato nel comma 1 dei citati articoli 10-bis e 10-ter) e le rate successive entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.

2. MODIFIChE

AL DECRETO LEGISLATIVO

18 DICEMBRE 1997, N. 471 (ARTICOLO 2)

L’articolo 2 apporta diverse modifiche al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, avente ad oggetto la disciplina delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di IVA e di riscossione dei tributi.

Il comma 1 della lett. a), modificando l’articolo 1 del D.Lgs n. 471, elimina la possibilità di applicare la sanzione in modo proporzionale nel caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP: si passa da una sanzione compresa tra il centoventi e il duecentoquaranta per cento a una sanzione pari a centoventi per cento. Rimane ferma la previsione in base alla quale le sanzioni applicabili, quando non sono dovute imposte, possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

Vengono riformulate le disposizioni riguardanti le ipotesi in cui la dichiarazione omessa è presentata in ritardo o, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa: se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni, ma non oltre i termini per l’accertamento, di cui all’art. 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi,

ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica, sull’ammontare delle imposte dovute, la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato, aumentata al triplo.

Viene ridotta la sanzione nel caso in cui nella dichiarazione sia indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante: si passa da una sanzione che poteva andare dal novanta al centottanta per cento a una sanzione pari al settanta per cento, con un minimo di euro 150. Se la violazione prima descritta emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa, non oltre i termini per l’accertamento, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato, aumentata al triplo. La sanzione è aumentata dalla metà al doppio (anziché solo della metà come previsto dalla legislazione previgente) quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Il comma 1, lett. b), modificando l’art. 2, elimina la possibilità di applicare la sanzione in modo proporzionale nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta: si passa da una sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento a una sanzione pari al centoventi per cento dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Viene, inoltre, introdotta al comma 1 dell’art. 2, la previsione in base alla quale se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, siano state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. Vengono riformulate le disposizioni riguardanti le ipotesi in cui la dichiarazione omessa è presentata in ritardo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa: se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni, ma non oltre i termini per l’accertamento, di cui all’art. 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica, sull’ammontare delle ritenute non versate la sanzione del trenta per cento, aumentata al triplo.

Viene ridotta la sanzione nel caso in cui l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati sia inferiore a quello accertato: si passa da una sanzione che andava dal novanta al centoottanta a una sanzione pari al settanta per cento dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250. Se la violazione prima descritta emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa, non oltre i termini per l’accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle ritenute non versate la sanzione pari al 30 per cento, aumentata al doppio. La sanzione è aumentata dalla metà al doppio (anziché solo della metà come previsto dalla legislazione previgente) quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Il comma 1 della lett. c) apporta diverse modifiche all’art. 5, avente ad oggetto le violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi.

In specie:

- è eliminata la possibilità di applicare la sanzione in modo proporzionale in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA. Si passa da una sanzione compresa tra il centoventi e il duecentoquaranta per cento a una sanzione pari al centoventi per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250;

- è ridotta la sanzione nel caso di presentazione della dichiarazione, cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi IVA speciali (di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del DPR 26 ottobre 1972, n. 633), entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata: si passa da una sanzione compresa tra il sessanta al centoventi per cento, a una sanzione pari al quarantacinque per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200. Se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo si applica la sanzione del venticinque per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 100.

Inoltre, vengono riformulate le disposizioni ri-

guardanti le ipotesi in cui la dichiarazione omessa è presentata in ritardo o, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa: se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni, ma non oltre i termini per l’accertamento, di cui all’art. 57 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare dell’imposta dovuta la sanzione del trenta per cento, aumentata al triplo. Nel caso di un soggetto che effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta, ove la dichiarazione omessa sia presentata con ritardo superiore a novanta giorni, ma non oltre i termini per l’accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.

È ridotta la sanzione nel caso in cui dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante: si passa da una sanzione compresa tra il novanta e il centoottanta per cento a una sanzione pari al settanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro. Se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa, non oltre i termini per l’accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare dell’imposta dovuta la sanzione del trenta per cento, aumentata al doppio. La sanzione è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Tale sanzione si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se è provata la compartecipazione alla frode.

Infine, è ridotta la sanzione relativamente all’ipotesi in cui si chieda a rimborso IVA in assenza dei presupposti individuati dalla legge: si passa dalla sanzione amministrativa pari al trenta per cento a una sanzione del venticinque per cento del credito rimborsato.

Il comma 1 della lett. d) modifica l’art. 6, avente

ad oggetto la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all’IVA.

In specie:

- è eliminata la possibilità di applicare la sanzione in modo proporzionale nel caso di violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili, ai fini dell’IVA ovvero all’individuazione di prodotti determinati: si passa da una sanzione che va dal novanta e il centoottanta per cento a una sanzione pari al settanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio;

- è ridotta la sanzione nel caso in cui il cedente o prestatore viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a IVA o soggette all’inversione contabile (di cui agli artt. 17 e 74, commi settimo e ottavo, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633,2): si passa da una sanzione compresa tra il cinque e il dieci per cento a una sanzione del cinque per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati;

- è ridotta la sanzione nel caso di violazione che consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri: si passa da una sanzione pari al novanta per cento a una sanzione pari al settanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso;

- viene chiarito che la violazione di omessa richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali è punibile con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2000 solo “se non constano omesse annotazioni”; la violazione di omessa verificazione periodica dei misuratori fiscali è, invece, sempre punibile con la sanzione da euro 250 a euro 2000, indipendentemente dalla mancanza o meno di “omesse annotazioni”;

- è ridotta la sanzione nel caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell›emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali: si passa da una sanzione del novanta per cento a una sanzione del settanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato;

- è riformulata la previsione sanzionatoria nel caso in cui un soggetto computa

illegittimamente in detrazione l›imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa. In tal caso, il contribuente è punito con la sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell’ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell›imposta con aliquota superiore a quella prevista per l’operazione, o di applicazione dell›imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione posta in essere;

- è riformulata la previsione sanzionatoria da applicare nel caso in cui il cessionario o il committente, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente. La sanzione amministrativa è ridotta dal cento per cento al settanta per cento dell’imposta, con un minimo di 250 euro. Inoltre, è previsto che la sanzione non trovi applicazione ove il contribuente provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro la fine del mese successivo a quello in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa la fattura irregolare. È escluso l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’IVA derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile;

- è ridotta la sanzione nel caso in cui il cessionario o il committente, nell’esercizio di impresa, arti o professioni, ometta di porre in essere gli adempimenti connessi all’inversione contabile: si passa da una sanzione amministrativa compresa tra cinquecento e ventimila euro a una sanzione compresa fra cinquecento euro e diecimila euro. Se l’operazione non risulta dalla contabilità, la sanzione passa dall’essere compresa tra il cinque e il dieci per cento a una sanzione del cinque cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro;

- in caso di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente imponibili, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito, computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell’imposta, sia la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l’imposta eventualmente non detratta. In tale ipotesi, inoltre, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa del cinque per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Il comma 1, lett. e) modifica l’art. 7, avente ad oggetto le violazioni relative all’esportazioni. In specie:

- è ridotta la sanzione nel caso in cui il contribuente effettui esportazioni senza addebito d’imposta, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell’Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. Si passa da una sanzione compresa dal cinquanta al cento per cento a una sanzione pari al cinquanta per cento del tributo. Inoltre, alla stessa sanzione è soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), del DL 30 agosto 1993, n. 331, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’imposta;

- è ridotta la sanzione in caso di effettuazione di un’operazione senza addebito d’imposta, in mancanza della dichiarazione d’intento. Si passa da una sanzione compresa dal cento al duecento a una sanzione pari al settanta dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento del tributo;

- è ridotta la sanzione nel caso in cui il contribuente, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all’esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali. Si passa da una sanzione compresa tra il cento e il duecento per cento a una sanzione pari al settanta per cento dell’imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. Il comma 1, lett. f) modifica l’art. 8, avente ad oggetto le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, riducendo

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la pena massima, da 50.000 euro a 30.000 euro, nel caso di talune specifiche violazioni (ad esempio quando l’omissione o incompletezza riguarda l’indicazione delle spese e degli altri componenti negativi o dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato).

Il comma 1, lett. g), mediante modifica dell’articolo 10, riduce la sanzione in caso di violazione degli obblighi degli operatori finanziari (si passa da una sanzione compresa tra euro 2.000 a euro 21.000 a una sanzione compresa tra euro 1.500 a euro 15.000).

Il comma 1 della lett. h), mediante modifica dell’art. 11, pone un limite massimo, pari a 1.000 euro, per ciascun trimestre, in caso di omessa o tardiva trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Il comma 1, alla lett. i) apporta diverse modifiche all’art. 12, avente ad oggetto le sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed IVA. In particolare, al comma 1 viene eliminato il riferimento alla sanzione edittale minima e massima e vengono, inoltre, innalzati i limiti temporali. Il comma 1 della lett. l) modifica l’art. 13, prevedendo, innanzitutto, una riduzione della sanzione (dal trenta per cento al venticinque per cento) prevista per colui che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione. Inoltre, è stabilito che si considerano inesistenti:

1. i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;

2. i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici. Mentre, per “crediti non spettanti” debbono intendersi:

1. i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;

2. i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono

fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;

3. i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti.

Viene, inoltre, modificata la previsione sanzionatoria relativa all’utilizzo di crediti di imposta inesistenti: nel caso di utilizzo di un credito d’imposta non spettante si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione è pari al venticinque per cento del credito utilizzato in compensazione. La sanzione si applica anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse.

Si applica, invece, la sanzione di duecentocinquanta euro qualora il credito sia utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:

1. gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;

2. la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.

Nel caso di utilizzo di un credito inesistente, qualora manchino, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento la sanzione passa dal cento per cento al settanta per cento del credito utilizzato in compensazione, la sanzione passa dal cento per cento al settanta per cento del credito utilizzato in compensazione. Nel caso di utilizzo, invece, di un credito inesistente, per il quale i requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio.

Con il comma 1, lettera m), mediante modifica dell’articolo 15, è abrogata la previsione che stabiliva una sanzione legata alla mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dei controlli che l’Agenzia delle Entrate deve effettuare in caso di compensazioni che presentano profili di rischio (di cui all’art. 37, comma 49-ter, del DL 4 luglio 2006, n. 223). (continua)

Aiuti a sostegno

dell’imprenditorialità

prorogato il termine di preSentazione delle domande

Si fa seguito alle nostre circolari prot. 232/MM del 27 giugno 2024, n. 110/MM del 5 marzo 2024 e n. 130/MM del 25 marzo 2024, aventi ad oggetto il “Bando a3.4.3 – Interventi a sostegno dell’imprenditorialità” approvato con Delibera n. 286 del 23 febbraio 2024, per l’erogazione di contributi a fondo perduto a nuove PMI e ad aspiranti

imprenditori che intendono realizzare progetti di investimento sul territorio regionale finalizzati a promuovere il rafforzamento e il rinnovamento del sistema produttivo, successivamente modificato con Delibera n. 396 del 15 marzo 2024, per ricordare che, con ulteriore Delibera n. 935 del 20 giugno 2024, il termine finale di presentazione delle domande di contributo è stato prorogato al

31 ottobre 2024, ore 12.00.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(MM)

INAIL. Incentivi

alle imprese

upload doCumentazione per domande elenChi nCd. pubbliCazione elenChi provviSori. aggiornamento Calendario

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’Avviso pubblico ISI Inail 2023 e, da ultimo, ad Apinforma n. 10/2024, pp. 20-21, e alla circolare prot.

CALENDARIO

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

pubblicazione Regole tecniche per l’invio del codice domanda tramite sportello informatico – Click Day

pubblicazione tabella temporale

Inizio periodo download codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico

pubblicazione elenchi NCD (No Click Day)

Upload della documentazione per le domande degli elenchi NCD

pubblicazione elenchi cronologici provvisori

Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi a tutti gli elenchi cronologici provvisori pena la decadenza della domanda)

pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD)

Upload della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi

Ora, dal 5 luglio e fino alle ore 18.00 del 12 settembre 2024 le imprese che, in seguito alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori, compresi gli elenchi NCD, sono ammesse al finanziamento (contrassegnate, rispettivamente, con S ed S-REC) devono effettuare l’upload della documentazione

n. 240/AdT del 5 luglio 2024 per segnalare che il 4 luglio 2024 sul sito web dell’Inail (www.inail.it) sono state ridefinite le scadenze per l’upload della documentazione per le domande degli elenchi provvisori, i c.d. No click day (NCD), e per la pubblicazione dei medesimi elenchi cronologici provvisori sul citato sito web.

Contestualmente l’Inail ha reso noto il calendario rimodulato delle scadenze della procedura informatica che tiene conto di queste ultime variazioni e che, come di consueto, si riprende testualmente di seguito.

SCADENzE ISI 2023

15 aprile 2024

30 maggio 2024 ore 18:00

Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico Isi 2023

Tabella temporale

3 giugno 2024

3 giugno 2024

Dal 5 luglio 2024 al 12 settembre 2024, ore 18.00

5 luglio 2024

Dal 5 luglio 2024 al 12 settembre 2024, ore 18.00

Entro il 15 ottobre 2024

In aggiornamento

secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico (cfr. Apinforma n. 5/2024, pp. 31-37).

Per altre informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione.

(AdT)

Rapporto biennale parità di genere

la proroga in relazione agli aggiornamenti intervenuti sull’applicativo informatico per la compilazione del nuovo modello telematico.

SCadenza prorogata

al 20 Settembre 2024

Si fa seguito alla circolare prot. n. 236/EI del 5 luglio 2024 per comunicare che, con D.M. 2 luglio 2024 è stato ulteriormente prorogato al prossimo 20 settembre 2024 il termine per l’invio telematico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del rapporto biennale di parità di genere relativo al biennio 2022-2023. Il Ministero ha motivato

Si ricorda che in un primo momento (vedi Circolare prot. n. 149/AG del 12 aprile 2024) la scadenza per la trasmissione del rapporto era stata fissata al 15 luglio 2024, mentre per gli anni successivi era stata confermata al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ogni biennio.

Con D.M. 3 giugno 2024 è stata definita l’implementazione del nuovo modello.

L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento, tel. 0432.507377 - email lavoro@confapifvg.it).

(EI)

CBAM: la nuova tassa ambientale

Confapi è Stata

la prima aSSoCiazione a prendere poSizione

Su QueSta tematiCa

L’Unione Europea con il Regolamento n. 2023/956 ha istituito il Carbon Border Adjustment Mechanism, più noto come CBAM, che si configura come una sorta di dazio “antidumping ambientale” che introdurrà un tributo sul carbonio incorporato nelle merci importate dai paesi extra-UE. Il fine dichiarato dell’Unione Europea è quello di ridurre l’inquinamento prevedendo il pagamento di una tassa per ogni tonnellata di CO2 immessa nell’atmosfera durante i cicli produttivi delle merci oggetto dell’importazione nella Unione Europea. In realtà, non ci sarà una diminuzione dell’inquinamento nel pianeta, ma solo una tassa sulle merci importate, che le aziende dell’Unione Europea, pagheranno all’Europa per le emissioni di carbonio che si sono rese necessarie per la loro produzione nei Paesi terzi.

Infatti, è stata introdotta una nuova entrata fiscale destinata al bilancio dell’Unione europea basata sul così detto “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” denominato CBAM, questa tassa rappresenta un elemento essenziale del Green Deal europeo, in cui si colloca l’insieme di proposte “Fit for 55” che mirano a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Secondo l’Unione Europea la misura contribuirà a prevenire la delocalizzazione della produzione o l’importazione di prodotti ad alta intensità di carbonio. Infatti, in prima battuta, il CBAM interesserà diverse materie prime, tra cui: il cemento, l’alluminio, i fertilizzanti, la produzione di energia elettrica, il ferro e l’acciaio.

Nei giorni scorsi abbiamo partecipato, insieme alle nostre Imprese Associate interessate, al webinar organizzato da Unionmeccanica Confapi in collaborazione con ICIM Group, in cui si sono af-

frontati i principali elementi di attenzione emersi in questi primi mesi di attuazione del CBAM. Sono stati condivisi approcci e metodologie per la rendicontazione nel periodo transitorio, per poi entrare nel merito delle modalità di rendicontazione e calcolo con i dati effettivi, fornendo suggerimenti su come interfacciarsi con la propria catena di fornitura e procedere ad alcuni passaggi di rendicontazione.

ENTRATA

IN VIGORE

Ricordiamo che il Regolamento prevede due fasi d’implementazione:

- la fase “transitoria”, che ha avuto inizio con la data di entrata in vigore del Regolamento (1° ottobre 2023) e terminerà il 31 dicembre 2025. In tale periodo transitorio il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate. In tale fase inizierà l’attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica);

- la fase “definitiva”, dal 1° gennaio 2026, quando il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva. In base a quanto previsto dal Regolamento, la prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell’anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027.

Dal 1° ottobre 2023, gli operatori individuati nell’articolo 2 del Regolamento di Esecuzione, Reg. (UE) 2023/1773 (l’importatore o il rappresentante indiretto), sono tenuti a raccogliere i dati su base trimestrale e a trasmetterli alla Commissione.

Successivamente, cioè dal 1° gennaio 2026, tali soggetti dovranno, una volta autorizzati, dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nell’anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate. Quindi, dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il

cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata.

ISTRUzIONI pER L’ACCESSO ALL’AppLICAzIONE

“CBAM REGISTRy” DELLA COMMISSIONE EUROpEA

Il registro CBAM è un’applicazione disponibile sul portale dell’Unione Europea a questo indirizzo: https://cbam.ec.europa.eu/declarant

A seguito dell’accesso al registro, il primo adempimento per gli operatori economici è stato quello di provvedere all’inserimento delle dichiarazioni riguardanti i dati di importazione relativi al IV trimestre 2023 (che dovevano essere trasmessi a partire dal 1° gennaio 2024). L’impresa che non ha mai richiesto autorizzazioni nel portale del sistema doganale si accrediterà nel sistema doganale attraverso l’accesso del proprio legale

rappresentante (persona fisica) che dovrà nominare un “gestore delle autorizzazioni” seguendo le istruzioni contenute nel tutorial rinvenibile sul portale dell’Agenzia delle dogane all’indirizzo: https://www.adm.gov.it/portale/mau

CONCLUSIONI

Confapi, nei mesi scorsi, è stata la prima Associazione a intervenire segnalando le gravi ripercussioni che la normativa potrebbe avere per l’industria italiana e chiedendo una revisione del meccanismo di applicazione.

Per questo Confapi ha accolto con soddisfazione la mozione approvata a larga maggioranza alla Camera dei Deputati, a prima firma dell’onorevole Maurizio Casasco (ex Presidente Confapi), che impegna il Governo ad attivarsi nelle sedi comunitarie per mitigare gli effetti distorsivi del CBAM. (CS)

ANAC: specifiche tecniche negli appalti pubblici

i prodotti non devono eSSere riConduCibili a un uniCo

operatore eConomiCo

L’indicazione nei documenti di gara delle “specifiche tecniche” riveste un ruolo di preminente rilevanza fra gli elementi che devono essere portati a conoscenza delle imprese interessate alla partecipazione ad una gara pubblica per l’affidamento di un contratto di appalto.

Su questo argomento l’ANAC con parere della funzione consultiva n. 25 del 15 maggio 2024 ha fornito un interessante indirizzo in materia di “specifiche tecniche”, in particolare, in relazione al procedimento richiesto per la “zincatura a caldo + verniciatura” delle carpenterie metalliche destinate alle costruzioni, in cui la Stazione Appaltante nel Capitolato d’appalto ne indica un tipo specifico (es. procedimento denominato “sistema triplex”).

A detta dell’istante, questa indicazione, fa sì che il lavoro sia riconducibile ad un operatore economico determinato.

Il parere dell’Autorità può risultare molto interessante per le imprese che partecipano ad appalti pubblici, in quanto, i principi di indirizzo che sono stati dati possono essere applicati in molti casi che quotidianamente gli operatori economici si trovano ad affrontare quando presentano le offerte per la partecipazione alle gare pubbliche.

Nel caso specifico, l’istante ricorda che questa lavorazione non è altro che un trattamento anticorrosivo che nulla aggiunge a quanto previsto dalle norme tecniche in materia (UNO EN ISO), il cui procedimento di “zincatura a caldo + verniciatura” è conosciuto nella letteratura tecnica internazionale con il nome “sistema duplex”. L’indicazione contenuta nella lex specialis relativa al procedimento di zincatura a caldo di tipo “sistema triplex”, induce l’appaltatore a rivolgersi all’unica azienda zincatrice che associa al procedimento di zincatura tale nome. E inoltre irrilevante, secondo l’impresa, l’indicazione, nell’ambito delle specifi-

che tecniche del procedimento di zincatura “triplex”, dell’espressione “o equivalente”.

L’appaltatore, infatti, al fine evitare contestazioni da parte della stazione appaltante, volte a comprovare l’equivalenza tra i due procedimenti (“duplex” e “triplex”), si rivolgerebbe all’unica azienda che sponsorizza il procedimento di zincatura “sistema triplex”.

Tuttavia, ricorda l’azienda, dalle disposizioni del Codice dei Contratti (d.lgs. 36/2023), emerge con chiarezza che le “specifiche tecniche” devono essere elaborate secondo “l’ordine di preferenza” dei criteri indicati al “punto 5” dell’All.II.5 del Codice medesimo in vigore da luglio 2023. Le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico. Tale indicazione sarebbe possibile esclusivamente nell’ipotesi in cui “una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando il procedimento di “zincatura a caldo + verniciatura” (c.d. sistema “duplex”), è compiutamente disciplinato dalle norme tecniche internazionali di riferimento, ossia le norme UNI EN ISO 1461 e UNI EN ISO 12944.

Per quanto sopra, l’istante chiede se possa ritenersi conforme alle previsioni del d.lgs. 36/2023, l’indicazione contenuta negli atti di gara, tra le “specifiche tecniche”, al nome attribuito da uno specifico operatore economico. al procedimento di zincatura a caldo + verniciatura (“sistema triplex”), laddove invece il procedimento in questione è disciplinato in modo esaustivo dalle norme UNI EN ISO sopracitate.

In particolare si chiede se sia più corretto, sulla base di quanto previsto dal Codice - All. II.5, Parte I prf 2) e Parte II, punti 5 e 6 , che le stazioni appaltanti, nell’elaborare le “specifiche tecniche” inerenti il procedimento di “zincatura a caldo + verniciatura” delle carpenterie in acciaio destinate alle costruzioni, menzionino le sole norme tecniche UNI EN ISO vigenti in materia. La norma del Codice prevede che «Le specifiche tecniche sono definite e disciplinate dall’allegato II.5». A sua volta, tale Allegato dispone nella Parte II-A che «1. Le specifiche tecniche sono inserite nei do-

cumenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per i lavori, i servizi o le forniture. Tali caratteristiche possono riferirsi al processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi». Il punto 4 aggiunge che «Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza». Il punto 5 stabilisce quindi che «fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l’appalto; b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l’espressione “o equivalente”;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con tali prestazioni o requisiti funzionali; d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche».

L’Autorità richiama, altresì, il punto 6, a norma del quale «Salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune 3 imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferi-

mento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando il punto 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall’espressione “o equivalente”». Pertanto, continua l’ANAC, come indicato al successivo punto 7, «Quando si avvalgono della facoltà prevista dal punto 5, lettera a) o della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 5, lettera b), le stazioni appaltanti non possono escludere un›offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali, se vi ottemperano in modo equivalente, né perché non conformi alle specifiche tecniche, se si tratta di prestazioni conformi a una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione che contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali prescritti»

A tal riguardo, il punto 8 chiarisce che l’offerente può dimostrare, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti dal bando di gara.

Secondo l’ANAC, può quindi osservarsi che le specifiche tecniche:

- devono essere inserite nei documenti di gara e devono definire le caratteristiche previste per i lavori/servizi/forniture oggetto dell’affidamento;

- devono consentire pari accesso degli operatori economici alla procedura di gara e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza;

- sono indicate nella lex specialis secondo le diverse modalità stabilite al punto 5, Parte IIA, dell’All. II.5, mantenendo l’espressione “o equivalente”. Al riguardo che l’Allegato II.5, come indicato nella Relazione Illustrativa del Codice, «accorpa l’allegato XIII del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice Precedente), a sua volta riproduttivo dell’allegato VII della direttiva n. 2014/24/UE (che contiene le definizioni stipulative rilevanti in materia), nonché il disposto degli artt. 68 e 69 del decreto legislativo n. 50 del 2016; l’accorpamento è stato realizzato procedendo anche ad una semplificazione di tipo espressivo». Prosegue l’ANAC, le previsioni dell’Allegato II.5

del d.lgs. 36/2023 si pongono in sostanziale continuità con le previgenti disposizioni dell’art. 68 del d.lgs. 50/2016. Può quindi richiamarsi sull’argomento l’avviso espresso dalla giurisprudenza amministrativa e dall’Autorità in ordine a tale norma e alla disciplina da questa dettata in materia di “specifiche tecniche”.

L’Autorità ha espresso conformi principi, uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia e affermando che «le specifiche tecniche rivestono un ruolo di preminente rilevanza fra gli elementi che devono essere portati a conoscenza delle imprese interessate all’affidamento di un contratto di appalto pubblico, attraverso di esse vengono indicate le caratteristiche tecniche che il prodotto, servizio od opera devono soddisfare in relazione ai bisogni ed alle esigenze della stazione appaltante. Tali informazioni sono, inoltre, essenziali per garantire la qualità dei materiali sotto il profilo della sicurezza ed idoneità all’uso al quale sono destinati. La modalità di redazione dei capitolati e dei documenti di gara ha un impatto rilevante sia in relazione alla singola gara d’appalto, in quanto può determinare la possibilità che i concorrenti hanno di aggiudicarsi la gara, sia in relazione al mercato comunitario, poiché l’imposizione di determinati standards tecnici può delimitare tecnicamente il mercato, impedendo l’accesso a taluni soggetti. L’Autorità ha quindi osservato che «la scelta delle specifiche tecniche dei prodotti offerti in termini di prestazioni e/o di requisiti funzionali al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla gara rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, non sindacabile in sede di legittimità salva la sua manifesta arbitrarietà, illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza. Inoltre, le caratteristiche essenziali e indefettibili delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, perché non è ammissibile che il contratto venga aggiudicato ad un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito. Per quanto sopra l’ANAC, in risposta al quesito sollevato, riferito a taluni bandi di gara che tra le specifiche tecniche, in relazione al procedimento richiesto per la “zincatura a caldo + verniciatura” delle carpenterie metalliche destinate alle costru-

zioni, ne indicherebbero un tipo specifico riconducibile ad un operatore economico determinato, non può che ribadirsi che negli atti di gara, tra le specifiche tecniche, non può essere indicata una caratteristica tecnica che faccia riferimento a una determinata fabbricazione o provenienza, a un marchio o brevetto, a un’origine o a una produzione specifica, riferibili ad un unico e determinato operatore economico (ad eccezione del caso in cui “una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando il punto 5”), poiché tale indicazione potrebbe avere come effetto quello di pregiudicare una effettiva concorrenza tra gli operatori economici. In tal senso, simili specifiche tecniche, in grado di produrre una limitazione della platea dei soggetti astrattamente ammissibili alla procedura, devono ritenersi irragionevolmente apposte e, dunque, non conformi alle previsioni del Codice sopra richiamate.

Inoltre l’Autorità ribadisce che le specifiche tecniche devono essere formulate secondo una delle modalità indicate dal Punto 5, lett. da a) a d), Parte II-A dell’Allegato II.5 del Codice. Tra queste la lett. b) indica il “riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di 6 normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture”.

Infine, nel caso specifico, le specifiche tecniche sono individuate, in ordine di preferenza, mediante rinvio alle fonti tecnico/normative sopra elencate e ciascun riferimento deve contenere l’espressione «o equivalente». Pertanto, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale e funzionale delle soluzioni tecniche offerte.

(CS)

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

GIUNTA CONFApI ANIEM: pOLITIChE SINDACALI E CODICE AppALTI

Lo scorso 24 giugno si è riunita la Giunta di Presidenza di Confapi Aniem.

Sono state anzitutto valutate le iniziative da adottare nei confronti delle Organizzazioni Sindacali, soprattutto in merito alla complessa gestione delle criticità inerenti al sistema della bilateralità. Nei giorni scorsi, Confapi Aniem, ha provveduto a rinnovare la diffida alla Cnce in relazione alla gestione delle contribuzioni riconducibili al proprio sistema associativo, stante l’assenza di Confapi nel neo costituito Fnape.

Il 10 giugno 2024 i Sindacati hanno inoltrato una nota congiunta nella quale è stata comunicata la volontà condivisa di recedere da Edilcassa Piemonte, senza peraltro indicare alcun percorso alternativo.

In questo contesto, la Giunta ha deciso all’unanimità di trasmettere una lettera alle Organizzazioni Sindacali ( e, per conoscenza alla Cnce e alle altre Organizzazioni datoriali) nella quale si sollecita la sottoscrizione di un documento, già sottoposto all’attenzione dei Sindacati da oltre 3 mesi, nel quale delineare “un percorso comune, iniziative concordate e tempistiche certe” per dare soluzione all’annosa questione della mancata copertura del sistema Edilcasse, garantendo la corretta e integrale applicazione del CCNL Confapi Aniem su tutto il territorio nazionale. A tal fine viene richiesto un incontro urgente (da tenersi entro i prossimi 15 giorni) in attesa del quale Confapi Aniem preannuncia di sospendere la propria partecipazione dagli Enti Bilaterali Nazionali. Nel corso della Giunta, sono state anche valutate le proposte sui correttivi al Codice Appalti, già oggetto di uno specifico incontro lo scorso 5 giu-

gno dal quale è scaturito un documento di sintesi. In questi giorni, peraltro, è prevista la prima riunione della Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 221 Codice Appalti) per esaminare i possibili interventi modificativi dopo un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2023.

Il documento sarà quindi aggiornato nei prossimi giorni, sulla base delle ulteriori indicazioni emerse dalle proposte delle Organizzazioni Territoriali, e costituirà la linea di Confapi Aniem da rappresentare nei tavoli istituzionali.

IL REGOLAMENTO AppALTI

pER LE pROCEDURE

NEGOzIATE A ROMA

Nei giorni scorsi il Comune di Roma ha approvato e pubblicato il regolamento che disciplina l’Albo contenente i criteri per selezionare i soggetti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento degli appalti sotto soglia.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e accogliendo quanto richiesto da Confapi Aniem Lazio, si prevede espressamente che “l’Amministrazione Capitolina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, privilegia le procedure ordinarie aperte con esclusione automatica delle offerte e inversione procedimentale”; nel caso in cui il R.U.P. scelga di utilizzare la procedura negoziata, provvederà a comunicare al proprio dirigente di struttura le motivazioni alla base della scelta nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza.

L’Albo viene strutturato per fasce corrispondenti alle categorie SOA ed articolato in 5 Sezioni individuate per fasce d’importo.

All’interno di ogni categoria appartenente a ciascuna Sezione dell’Albo verranno redatte apposite graduatorie, in base a criteri oggettivi, per selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate. Per i lavori verranno stilate tre graduatorie, secondo i seguenti criteri:

a) fatturato globale dell’operatore economico nell’ultimo triennio antecedente la richiesta di iscrizione all’Albo; b) importo complessivo dei lavori, realizzati

dall’operatore economico nella categoria, eseguiti regolarmente e con buon esito nell’ultimo triennio antecedente la richiesta di iscrizione all’Albo; c) numero di personale dipendente dell’operatore economico al momento di presentazione della richiesta di iscrizione all’Albo.

Per la procedura negoziata la stazione appaltante procederà alla selezione di:

- 10 operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a un milione di euro;

- 15 per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e inferiore alle soglie europee.

Nel caso di invito a 10 operatori economici, la selezione finalizzata a individuare gli operatori da invitare alla procedura negoziata avverrà con le seguenti modalità:

- individuazione di 4 operatori economici, di cui 2 con il maggior valore di fatturato globale e 2 con il minor valore di fatturato globale;

- individuazione di altri 4 operatori economici, di cui 2 con il maggior valore di lavori eseguiti nella categoria prevalente e 2 con il minor valore di lavori eseguiti nella stessa categoria prevalente;

- ulteriori 2 operatori economici con il primo e il secondo maggior numero di personale dipendente.

Nel caso di invito a 15 operatori economici, la selezione sarà svolta con i seguenti criteri:

- 6 operatori, di cui n. 3 con il maggior valore di fatturato globale e 3 con il minor valore;

- altri 6 operatori, di cui 3 con il maggior valore di lavori eseguiti nella categoria prevalente e 3 con il minor valore;

- ulteriori 3 operatori con il primo, il secondo e il terzo maggior numero di personale dipendente.

Non è ammesso il ricorso all’avvalimento, né è consentita l’iscrizione di RTI, di consorzi ordinari, o di altra forma associata, priva di personalità giuridica. Sarà consentita l’iscrizione del consorzio stabile e le relative consorziate potranno iscriversi solamente nelle categorie delle Sezioni nelle quali non sia già iscritto il consorzio stabile.

IL DECRETO INFRASTRUTTURE

AppROVATO DAL CDM

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dello scorso 24 giugno, ha approvato un decreto contenente “disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico” prevedendo, in particolare, misure per assicurare la realizzazione

o il completamento di interventi infrastrutturali nel settore stradale e idrico, per il potenziamento delle ferrovie regionali e lo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa, nonché misure per l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

In particolare, sono introdotte norme volte a garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale sia con particolare riguardo al Continente africano, all’attuazione del Piano Mattei.

A tal fine si prevede un incremento di 150 milioni di euro, per l’anno 2024, del fondo rotativo 394/81 gestito dalla SIMEST S.p.a. e destinato ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all’Unione Europea. Le risorse saranno destinate alle imprese con sede legale in Italia che, stabilmente, sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano e alle imprese fornitrici delle stesse, al fine di sostenerne le spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, produttivi o commerciali. Per le iniziative riguardanti il Continente africano proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, che presentino domanda di finanziamento agevolato, si prevede l’incremento della quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dell’intervento complessivo concesso. Si disciplina il procedimento di concessione dei finanziamenti per sostenere iniziative e progetti promossi nell’ambito del Piano Mattei, autorizzando Cassa depositi e prestiti a concedere finanziamenti, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del Continente africano, per la realizzazione di interventi in determinati settori.

MIT SU pROCEDURE

NEGOzIATE

SOTTOSOGLIA: TEMpI DELLE OFFERTE E MODALITà DI INVITO

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture (Parere n. 2449/2024) ha fornito chiarimenti sui termini minimi di ricezione delle offerte nel caso di procedure negoziate sottosoglia. Nel proporre il quesito, l’amministrazione aveva evidenziato che:

- l’articolo 76 del D.Lgs. n. 36/2023 non prevede un termine per le procedure negoziate;

- l’articolo 92, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che “Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offer-

te adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”.

Il MIT ha risposto confermando che l’art. 76 del D.Lgs. 36/2023, non contiene la previsione di un termine minimo per la presentazione delle offerte da parte dell’operatore economico. Pertanto, richiamando anche il contenuto dell’art. 92, co. 4, d.lgs. 36/2023 - ai sensi del quale “se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante” - ha chiarito che è nella discrezionalità della stazione appaltante decidere il predetto termine, tenendo conto della complessità della procedura.

In un altro parere (n. 2597 del 3 giugno scorso) il Ministero risponde ad una stazione appaltante che chiedeva se fosse legittimo, in un avviso d’indagine di mercato per un affidamento sottosoglia, invitare alla procedura negoziata gli operatori economici che avevano l’interesse per primi tramite Pec.

La risposta del Ministero è stata negativa in quanto i criteri devono risultare oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento (art. 2, All. II.1 del D.Lgs. n. 36/2023), mentre “il criterio prospettato nel quesito non soddisfa le predette condizioni e appare piuttosto assimilabile ad una metodologia di selezione casuale”.

DIChIARAzIONE

SUBAppALTO NECESSARIO pUÒ ESSERE OGGETTO DI SOCCORSO

ISTRUTTORIO

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 5351 del 14 giugno u.s.) ha precisato che una dichiarazione di subappalto necessario poco chiara può essere oggetto di soccorso istruttorio.

I Giudici, in particolare, hanno evidenziato i seguenti passaggi: “a) la dichiarazione di subappalto non era generica ma, al più, di non chiarissima formulazione; b) in ogni caso conteneva il riferimento sia alla “necessità” (di ricorrere al subappalto), sia alla “interezza” (il subappalto sarebbe scattato per tutte quella parte di lavoro riguardante il verde urbano);

c) dunque nella sostanza il subappalto era stato inteso, da parte della aggiudicataria, alla stregua di meccanismo obbligatorio;

d) in ogni caso la dichiarazione non era sì carente da poter dare luogo alla più radicale sanzione della esclusione;

e) in via subordinata, per la stazione appaltante restava pur sempre la strada del soccorso istruttorio qui pienamente percorribile per ottenere meri chiarimenti”.

In ogni caso, quindi, vi sarebbe stato spazio per il “soccorso istruttorio” di tipo “sanante”, in quanto si sarebbe trattato non di integrazioni ma di meri chiarimenti e spiegazioni sulle dichiarazioni rilasciate nonché, in ogni caso, di rimediare a possibili omissioni o inesattezze.

ANAC:

TRASpARENzA NECESSARIA

ANChE NEI “CONTRATTI ESCLUSI”

In un Comunicato dell’Anac, pubblicato nei giorni scorsi, scorsi viene ribadito che anche per i contratti esclusi dall’applicazione del Codice Appalti si applicano i principi fondamentali di legalità, trasparenza e concorrenza.

La stazione appaltante è tenuta a esplicitare le ragioni dell’affidamento e a dare conto delle verifiche effettuate ex ante sui requisiti che attengono alle qualità del soggetto affidatario e alla validità del servizio offerto.

Al fine di garantire la trasparenza, la stazione appaltante è tenuta alla pubblicazione, anche ex post, delle informazioni minime sull’affidamento in merito alla struttura proponente, all’oggetto dell’accordo/affidamento, all’ indicazione dell’affidatario/assegnatario e agli estremi della decisione di dare avvio alla procedura.

L’applicazione di tali principi coinvolge anche i contratti gratuiti, quelli esclusi dall’applicazione del nuovo Codice (con o senza CIG) e gli appalti/ concessioni aggiudicati da una SA/ente concedente ad altra SA/ente concedente in forza di un diritto esclusivo.

OBBLIGO ASSICURAzIONE RCA

ESTESO A MACChINE IN CANTIERE

Il D.Lgs. n. 184/2023, che ha recepito la Direttiva UE 2021/2118, ha modificato la disciplina sull’assicurazione dei veicoli prevedendo, fra l’altro, l’obbligo di assicurazione Rca per tutti i veicoli “a prescindere dalle caratteristiche e dal terreno su cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento”.

La novità più importante riguarda, pertanto, l’introduzione dell’obbligo assicurativo non più legato solo alla “circolazione” del veicolo, ma alla sua “funzione”, eliminando quindi anche la distinzione tra aree pubbliche e private: con la vecchia normativa dovevano avere una Rca i soli veicoli in circolazione su strade di uso pubblico o nelle aree ad esse equiparate.

Sembra, pertanto, che tutti i veicoli, compresi quelli che operano in aree private quali i cantieri, debbano essere assicurati. Tale obbligo, con la pubblicazione del Decreto Milleproroghe, è fissato a decorrere dal 30 giugno 2024. Il vincolo prescinde dalle caratteristiche del veicolo e dal terreno su cui è utilizzato: tutti i veicoli utilizzati, conformemente alla funzione di mezzi di trasporto, dovranno essere coperti da assicurazione Rca in quanto considerati in grado di causare danni a terzi, indipendentemente dal fatto che siano fermi o in movimento.

IL BANDO

“SpORT E pERIFERIE” pER I COMUNI

SOpRA 100.000 ABITANTI

Con decreto del 21 maggio 2024, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha definito la ripartizione delle risorse del “Fondo Sport e Periferie” edizione 2024, destinato ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e il recupero di quelli esistenti. Nel presentare il decreto, il Ministro Abodi ha evidenziato l’intenzione di “dare continuità al Fondo che lo scorso anno era dedicato ai Comuni sotto i 100mila abitanti, mentre l’edizione 2024, con uno stanziamento di 65 milioni di euro, si rivolge a quelli con più di 100.000 abitanti. Prevedendo l’incremento delle risorse finanziarie del Fondo da 75 a 102 milioni di euro, abbiamo anche destinato ulteriori 37 milioni di euro allo scorrimento della graduatoria dei progetti ritenuti idonei del 2023”. Le domande di finanziamento da parte dei Comuni dovranno essere trasmesse attraverso l’apposita piattaforma aperta dal 15 settembre 2024 fino al 31 ottobre 2024. I Comuni potranno preventivamente registrarsi sulla piattaforma già dal 15 luglio 2024.

CONSORzI STABILI: NO AL “CUMULO ALLA RINFUSA” pER BENI CULTURALI

Il Tar Toscana (Sent. n. 682 del 4 giugno 2024) si è pronunciato sull’applicabilità del cd. cumulo alla

rinfusa dei requisiti per i consorzi stabili in presenza di lavori di restauro su beni culturali.

I Giudici hanno chiarito che nell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto beni culturali, la consorziata esecutrice al 100% dei lavori deve essere in possesso del requisito richiesto per l’esecuzione, restando irrilevante la circostanza che il concorrente sia un consorzio stabile o un consorzio di cooperative.

Questo perché trattandosi di beni culturali, trova applicazione la relativa disciplina di settore, dettata dagli artt. 132-134 e dall’All. II. 18 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), derogatoria rispetto ai principî generali in ordine alla qualificazione degli operatori economici, in quanto diretta a garantire che soltanto l’operatore dotato di una qualificazione specialistica esegua i lavori relativi a tali beni, in modo da assicurarne la loro effettiva e adeguata tutela.

NON VA ESCLUSO

IL CONSORzIO IN CASO

DI IRREGOLARITà

DELLA CONSORzIATA

ESECUTRICE

Una sentenza del Tar Lazio (Sent. n. 12296 del 17 giugno 2024) afferma la non sussistenza dell’esclusione del consorzio per irregolarità della consorziata esecutrice qualora la stessa sia stata sostituita prima dell’aggiudicazione.

Il caso oggetto del giudizio ha riguardato l’esclusione di un Consorzio stabile motivata sulla verificata irregolarità contributiva della consorziata esecutrice. Il Tar ha sostenuto che, una volta riscontrata tale irregolarità, la Stazione Appaltante avrebbe comunque dovuto interpellare il Consorzio consentendogli di mantenere la propria partecipazione, previa estromissione della consorziata. Il Consorzio, prima di procedere alla designazione in gara delle consorziate e prima di presentare l’offerta, aveva verificato il possesso dei requisiti di queste ultime, compresa la regolarità fiscale e contributiva, accertando che anche la consorziata designata, era in possesso di Durc regolare; successivamente, in corso di gara, emergeva l’irregolarità del Durc.

Alla data del provvedimento di esclusione, tuttavia, il Consorzio era ancora in termini per poter estromettere o sostituire la consorziata, tenuto conto che l’aggiudicazione va disposta solo dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all’offerente.

Il Tar ha evidenziato che “il Consorzio ricorrente ha posto in essere i necessari accertamenti sulla situazione contributiva delle consorziate ed è ve-

nuto a conoscenza della perdita del requisito di partecipazione in capo alla consorziata soltanto a seguito del provvedimento di esclusione dalla presente procedura

La diversa interpretazione prospettata dalla Stazione appaltante comporterebbe, invero, un caso di concreta incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione a carico di imprese incolpevoli, riguardando il fatto impeditivo sopravve-

nuto una sola di esse, così finendo per costituire una fattispecie di ‘responsabilità oggettiva’ non consentita tenuto conto della soggettività individuale del consorzio stabile, dotato di autonoma personalità giuridica, e che comunque esprime una realtà imprenditoriale distinta rispetto a quella dei singoli consorziati, con dimensione organizzativa propria e con autonoma struttura a rilevanza esterna”.

La Vecchiato Officine Meccaniche forgia il futuro

l’impreSa è alla riCerCa di giovani talenti

Attiva nel settore metalmeccanico dal 1977, la nostra associata Vecchiato Officine Meccaniche Srl si è trasformata nel corso degli anni: partita come un’azienda specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione, ora si occupa anche di progettazione, costruzione e revamping di macchinari per l’industria metallurgica, in particolare presse idrauliche per forgiare e manipolatori su gomma e rotaia.

Con un organico di oltre 50 addetti, l’azienda si sta espandendo rapidamente in vari settori e mercati: recentissime, ad esempio, la consegna di un manipolatore su rotaia in Turchia, così come la partecipazione come relatori a convegni specialistici o come espositori a importanti fiere internazionali. Già da qualche anno, l’Impresa partecipa ai pro-

getti di alternanza scuola-lavoro, ospitando diversi studenti delle scuole superiori. Grazie anche al contatto con questi giovani entusiasti, alcuni dei quali sono stati confermati e assunti, la Vecchiato è pronta ad aprire le porte delle proprie Officine Meccaniche a nuovi talenti che vogliano crescere e sviluppare le proprie competenze.

A differenza di altre realtà, questa Impresa con

sede a Gonars consente a chi vi lavora la soddisfazione di poter vedere e partecipare a tutto il ciclo di produzione di un macchinario, dalla progettazione alla realizzazione fino al collaudo e alla messa in opera. I macchinari realizzati, poi, sono complessi e customizzati, quindi il lavoro non è mai ripetitivo e anzi è arricchito da una buona dose di tecnologia. Per chi lo desidera, inoltre, c’è la possibilità di poter svolgere le proprie mansioni con orario flessibile o di recarsi all’estero in trasferta oltre che in Europa anche in India, Messico, Pakistan e altri Paesi.

Secondo Valter Vecchiato, fondatore dell’azienda, che ora conduce assieme ai figli Anna e Daniele, questo mestiere presenta delle caratteristiche che lo rendono un lavoro adatto a chiunque disponga di metodo, inventiva, passione e precisione. L’Impresa è un ambiente di lavoro particolarmente stimolante in quanto è dotata di un management qualificato, competente e dalle notevoli capacità tecniche; la famiglia Vecchiato ha sempre perseguito obiettivi ambiziosi investendo in

macchinari ed attrezzature di elevato livello tecnologico che ne hanno accompagnato e sostenuto la costante crescita, sviluppando un consistente portafoglio clienti anche nell’ambito della costruzione di presse per la lavorazione del legno e delle lavorazioni meccaniche conto terzi. Chi fosse interessato a presentare il proprio CV alla Vecchiato Officine Meccaniche Srl, può contattare la nostra Associata tramite i canali di Confapi FVG (tel. 0432-507377, segreteria@confapifvg.it).

(SF)

Circolazione con targa in prova. Nuova disciplina

e SuCCeSSive preCiSazioni miniSteriali

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, n. 229, pubblicato sulla G.U. n. 37 del 14 febbraio 2024 e recante semplificazioni dei procedimenti per l’autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli (di seguito autorizzazione), ha apportato sensibili modifiche alla precedente disciplina regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, fra le quali si evidenziano le sottoelencate.

- L‘autorizzazione è rilasciata in funzione delle esigenze poste dall’art. 1, co. 3 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con legge 9 novembre 2021, n. 156, e, cioè, per “l’esigenza di effettuare prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimenti,” esclusivamente a beneficio dei seguenti soggetti:

a) fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

b) fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

c) fabbriche costruttrici di sistemi o disposi-

tivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 236 del codice della strada (c.d.s.), i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;

d) esercenti officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

- Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili è di una ogni 5 dipendenti o collaboratori che partecipano stabilmente all’impresa in base a un contratto di agenzia non inferiore a 12 mesi, nell’insieme considerati, e per un totale complessivo non superiore a 100 autorizzazioni; se il numero di dipendenti è inferiore a 5, viene comunque rilasciata una sola autorizzazione.

- Al rilascio dell’autorizzazione provvede l’Ufficio della Motorizzazione civile, competente per territorio, anche per il tramite degli studi di consulenza automobilistica. Ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi 6 mesi dalla sua scadenza, trascorsi i quali, entro i successivi 10 giorni il titolare deve restituirla insieme alla relativa targa; diversamente la Motorizzazione provvede a segnalare la cosa alla Polizia stradale per il ritiro del titolo. Non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione scaduta di validità.

- I procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca dell’autorizzazione sono gestiti esclusivamente in via telematica, con le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione.

- L’autorizzazione è personale e non cedibile. Può essere utilizzata solo in Italia, salvo accordi di reciprocità tra il nostro Stato ed altri Stati, su un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o uno dei suoi dipendenti o collaboratori, munito di delega, oppure un dipendente, anch’esso fornito

A NUOVA NORMATIVA DELLA TARGA IN pROVA

La comunicazione avviene quando oltre al messaggio, passa anche un supplemento di anima.

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di delega, di società controllata o collegata con il medesimo titolare.

- Quando la targa prova è collocata su un veicolo già immatricolato, va posizionata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice, le quali, in ogni caso, durante la circolazione non possono essere rimosse.

- In caso di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell’autorizzazione e della targa; in caso di deterioramento della targa, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione della targa deteriorata e della relativa autorizzazione. Lo stesso accade quando a deteriorarsi sia l’autorizzazione.

pRECISAzIONI

E ChIARIMENTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASpORTI

Sulla nuova disciplina è intervenuta la nominata Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con due circolari, la seconda delle quali, avente prot. n. 12666 del 2 maggio 2024, ha sostanzialmente sostituito la prima, che risaliva al precedente febbraio. La circolare ha messo in evidenza una importante serie di aspetti, tutti meritevoli di menzione. Ha precisato che:

- la ricordata condizione essenziale per la circolazione di prova ha carattere perentorio ed è quindi inderogabile;

- la citata limitazione di 100 km di percorrenza (v. sopra) riguarda esclusivamente le imprese che effettuano la sopra descritta attività di spostamento dei veicoli, e non anche tutti gli altri operatori che la norma individua come legittimati alla circolazione di prova;

- la titolarità dell’autorizzazione è in capo alla persona giuridica e non alla persona fisica che la rappresenta, agendo in nome e per conto della stessa;

- il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, se la somma dei dipendenti e collaboratori è inferiore a 5, è di una sola autorizzazione, mentre il numero massimo di autorizzazioni di cui può essere titolare un’impresa è pari a 100 e che, essendo questa limitazione in vigore dal 29 febbraio 2024, da detta data non vengono più rilasciate nuove autorizzazioni o rinnovate autorizzazioni già rilasciate in sovrannumero rispetto a questo limite.

Su quest’ultimo limite, la nominata Direzione generale ha fornito aggiuntivi chiarimenti riguardanti i seguenti aspetti:

- Imprese che presentano una o più articolazioni locali dove viene svolta una delle attività che legittimano il rilascio della targa prova. Nel calcolo degli addetti riferiti alla singola sede si tiene conto anche di quelli occupati nelle singole unità locali collegate, se queste ultime non sono dotate di un rappresentante legale o del preposto; viceversa, se l’unità locale collegata alla sede secondaria è fornita di rappresentante legale o del preposto all’attività, nel calcolo delle autorizzazioni rilasciabili si tiene conto solo degli addetti in essa occupati. Di conseguenza, il limite massimo di 100 autorizzazioni è riferito a ciascuna sede principale, a ciascuna sede secondaria e unità locali collegate nonché a ciascuna unità locale dove è presente un rappresentante legale o un preposto. Peraltro, poiché le autorizzazioni fanno capo alla stessa persona giuridica, potranno essere utilizzate anche per far fronte a necessità impreviste o straordinarie verificatesi in altre unità locali o sedi della stessa impresa.

- “Collaboratore con contratto di agenzia”. Questa figura rientra nel calcolo delle autorizzazioni rilasciabili. Si tratta della “persona fisica (agente) che, a norma dell’art. 1742 cod. civ, assume contrattualmente e stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’impresa e su provvigione, la conclusione di contratti di vendita in una zona determinata”. Tuttavia - prosegue la circolare - “se l’agente è dotato, a sua volta, di una propria organizzazione imprenditoriale, il collaboratore con contratto di agenzia può essere un dipendente dell’agente stesso.” Il contratto di agenzia deve avere durata di almeno 12 mesi.

- Nella nozione di dipendente - “persona fisica che presta la propria attività sulla base di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato” - rientrano anche i collaboratori familiari (nelle imprese familiari), i soci lavoratori (nelle società di persone), i soci accomandatari (nelle società in accomandita semplice o per azioni).

- Regime transitorio. Tutte le autorizzazioni in scadenza a decorrere dal 29 febbraio 2024 vengono rinnovate alla luce delle nuove regole. Con il che la verifica del rispetto dei nuovi requisiti sarà fatta all’atto del rinnovo dell’autorizzazione e l’impresa si vedrà disporre dall’Ufficio della Motorizzazione civile il diniego di rinnovo e, dunque, la revoca delle au-

torizzazioni in sovrannumero, sempre tenuto conto dei rapporti anzidetti.

- Validità dell’autorizzazione. L’autorizzazione ha validità annuale ed è soggetta a rinnovo entro 6 mesi dalla sua scadenza, a pena di restituzione della stessa all’Ufficio della Motorizzazione civile. Resta fermo il divieto di utilizzare un’autorizzazione scaduta, anche se non fossero ancora trascorsi 6 mesi dalla sua scadenza.

- Quanto, poi, all’uso, la Direzione generale ha precisato che:

a) l’autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso;

b) sul veicolo munito della targa prova deve essere presente il legale rappresentante o il preposto che rappresenta l’impresa titolare dell’autorizzazione; in alternativa, è ammessa la presenza di un dipendente dell’impresa o del collaboratore che partecipa stabilmente all’attività in base ad un contratto di agenzia di durata non inferiore a 12 mesi, munito di delega rilasciata dal rappresentante legale dell’impresa titolare dell’autorizzazione;

c) con gli autoveicoli e i rimorchi per il trasporto di cose, nuovi di fabbrica, muniti di targa prova rilasciata alla fabbrica costruttrice o ad un concessionario munito di regolare mandato della medesima casa o del suo rappresentante in Italia, durante la circolazione effettuata a scopo di prova tecnica può essere trasportato un carico utile di proprietà della fabbrica stessa in luogo della zavorra; i commissionari e gli agenti di vendita possono utilizzare l’autorizzazione anche per i veicoli usati, compresi quelli ritirati in permuta, ma sempre per gli scopi previsti per la targa prova.

LA NOTA

DEL MINISTERO DELL’INTERNO

In aggiunta alle precisazioni e chiarimenti testé illustrati, il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato è intervenuto sull’argomento con nota prot. n. 300/ STRAD/1/0000015826.U2024 del 22 maggio 2024, allo scopo di portare a conoscenza la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti agli organi di controllo su strada, finendo,

tuttavia, col fornire, a sua volta, altre precisazioni - talune delle quali ripetitive -, di cui si dà parimenti conto.

AMBITO DI UTILIzzO

DELL’AUTORIzzAzIONE

ALLA CIRCOLAzIONE

DI pROVA

L’autorizzazione alla circolazione di prova permette la circolazione di tutte le categorie di veicoli. Non rileva l’indicazione, eventualmente presente sull’autorizzazione, a proposito della categoria per la quale è stata rilasciata, trattandosi di un’indicazione con valenza esclusivamente fiscale.

L’utilizzo è possibile anche su veicoli non in regola con gli obblighi di revisione. L’obbligo di copertura assicurativa è assolto dal titolare dell’autorizzazione, anche se il veicolo è munito di carta o certificato di circolazione.

L’impiego della targa prova in Italia su un veicolo immatricolato all’estero è consentito solo per quei Paesi con i quali vi sono accordi di reciprocità. La targa prova italiana non può utilizzarsi su veicoli immatricolati all’estero, fatti salvi quelli importati in Italia, ma in attesa di immatricolazione, per i quali la targa prova è utilizzabile per le finalità previste dalla legge.

Sui veicoli radiati per l’esportazione, gli operatori commerciali possono fare uso della targa prova per condurre il veicolo nel luogo in cui staziona la bisarca del vettore incaricato del trasporto all’estero; è tuttavia necessario che l’operatore commerciale e il vettore si trovino nello stesso territorio comunale e che, sul mezzo radiato, vi sia la lettera di vettura CMR timbrata dall’impresa di autotrasporto c/t.

pERSONALITà

DELL’AUTORIzzAzIONE IN CASO DI CESSIONE O AFFITTO DI RAMO D’AzIENDA

Fermo restando che la titolarità dell’autorizzazione è in capo alla persona giuridica, in caso di cessione o di affitto di ramo d’azienda le autorizzazioni alla circolazione in prova devono essere rilasciate in capo al cessionario o all’affittuario, tenuto conto del numero di dipendenti del ramo d’azienda ceduto o affittato.

SOGGETTI ChE DEVONO ESSERE pRESENTI

A BORDO DEL VEICOLO DURANTE LA CIRCOLAzIONE

IN pROVA

Com’è noto, sul veicolo deve essere presente il le-

gale rappresentante dell’impresa (o della sede secondaria o dell’unità locale, se titolari dell’autorizzazione) o un soggetto da questi delegato. La delega deve essere nominativa, sottoscritta dal rappresentante legale e può essere utilizzata senza limitazioni temporali o di percorso. Non è più richiesto che, a bordo del veicolo, vi sia idonea documentazione atta a dimostrare il rapporto di collaborazione. Qualora nella delega non vi siano elementi idonei a identificare il rapporto di collaborazione, l’accertatore provvederà a richiedere all’interessato di fornire le informazioni a tal fine utili ai sensi dell’art. 180, co. 8 del c.d.s., senza applicare la sanzione del co. 7 del medesimo articolo per la mancanza della documentazione a bordo.

pOSIzIONAMENTO

DELLA TARGA

SUL VEICOLO

Per quel che riguarda il posizionamento della targa prova su veicoli già immatricolati e muniti, pertanto, della targa di immatricolazione, viene chiarito che la targa prova va collocata nella parte posteriore del veicolo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione.

Inoltre, la circolare sottolinea che la targa prova non deve necessariamente essere collocata nell’apposito alloggiamento (c.d. porta targa), non deve essere illuminata nelle ore notturne e non deve rispettare gli angoli minimi di visibilità imposti dal regolamento di esecuzione del c.d.s.

RINNOVABILITà

DELL’AUTORIzzAzIONE

ALLA CIRCOLAzIONE

DI pROVA

Il rinnovo dell’autorizzazione è possibile entro il termine di 6 mesi successivi alla scadenza, con obbligo di restituzione della medesima insieme alla targa entro 10 giorni dallo spirare del termine, scaduto il quale, l’Ufficio della Motorizzazione civile comunica la mancata restituzione alla Polizia stradale per il ritiro dell’autorizzazione e della targa prova; ritiro che non è possibile prima che siano scaduti i 6 mesi di cui sopra, durante i quali l’autorizzazione non è comunque utilizzabile essendo scaduta di validità.

SANzIONI

Ferme restando le sanzioni legate al non corretto utilizzo della targa prova di cui all’art. 98 del c.d.s., la circolare del Ministero dell’interno evidenzia che potrebbero ravvisarsi ulteriori irregolarità, relativamente alle seguenti norme del codice e, cioè:

- art. 100, quando la targa prova non sia presente o sia irregolarmente esposta; in particolare, se nei veicoli immatricolati la targa di immatricolazione viene rimossa e sostituita, si applica la sanzione per la violazione di detto articolo, mentre, qualora venga oscurata o resa illeggibile si applicano le sanzioni dell’art. 102 del c.d.s.

- art. 193 (in aggiunta all’art. 98 c.d.s.), qualora la targa prova è utilizzata per un uso diverso da quello consentito o, se è scaduta e il veicolo, già immatricolato, sia senza copertura assicurativa.

- art. 93, in aggiunta all’art. 98 del c.d.s., e, se ricorrono i presupposti di cui al precedente punto, all’art. 193, quando l’autorizzazione alla circolazione in prova è utilizzata per un uso diverso da quello consentito o è scaduta di validità o il veicolo è privo di immatricolazione.

Quanto all’individuazione dell’obbligato in solido con l’autore delle violazioni contestate la nota ministeriale precisa che:

- se si tratta di veicoli già immatricolati, ne risponderà in solido solo il proprietario del veicolo o uno dei soggetti indicati all’art. 196 del c.d.s.;

- viceversa, se l’autorizzazione si riferisce ad un mezzo non immatricolato, l’organo accertatore potrà rivolgersi al titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova per richiedere informazioni utili ad individuare chi, al momento della commessa violazione, fosse proprietario del mezzo.

Per i disposti dei menzionati articoli del c.d.s. e gli importi delle sanzioni si rinvia, per brevità, alla lettura del codice.

Tutti gli atti citati nella presente nota, unitamente ad altre informazioni, possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.

(AdT)

Nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni dal 2030

- riduzione delle emissioni del 45% a partire dal 2030;

nuovi Standard per i veiColi nuovi di maSSa Superiore alle 7,5 tonnellate

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 6 giugno 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2024/1610, che introduce nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO 2 in relazione ai veicoli nuovi di massa superiore alle 7,5 tonnellate a partire dal 2030 e precisamente:

- riduzione delle emissioni del 65% a partire dal 2035;

- riduzione delle emissioni del 90% a partire dal 2040.

Dal 2030, sono stati anche previsti obiettivi di riduzione per i rimorchi del 7,5% e per i semirimorchi del 10%. Rimane confermato l’attuale obiettivo del 2025 di riduzione del 15% delle emissioni per i mezzi di massa superiore alle 16 tonnellate.

Nel 2027 la Commissione Europea riesaminerà l’ampliamento del campo di applicazione delle regole per la riduzione delle emissioni di CO2 ai veicoli di tonnellaggio inferiore. (MM)

Germania, nuove tariffe dei pedaggi autostradali

dal 1° luglio 2024

obbligo eSteSo

ai veiColi di maSSa CompleSSiva

Superiore a 3,5 t

Si fa seguito alla circolare prot. n. 224/MM del 25 giugno 2024 per ricordare che dall’1 luglio 2024 la nuova tariffazione dei pedaggi autostradali tedeschi (Lkw-Maut) verrà estesa ai veicoli commerciali di massa massima tecnicamente ammissibile (voce F.1 della Carta di Circolazione) superiore alle 3,5 tonnellate. Ad oggi la soglia di applicazione della tariffa è data dalle 7,5 tonnellate. La tariffa più costosa è applicata ai veicoli di Classe

1 di emissioni di CO2, alla quale appartengono in automatico tutti i veicoli delle classi Euro 0 - Euro V, tutti i veicoli Euro VI immatricoli prima del luglio 2019 e buona parte dei veicoli Euro VI immatricolati da luglio 2019. Per questi ultimi veicoli, attraverso il rilevatore di classi di emissioni “Toll Collect” (accessibile dal link: https://www.tollcollect.de/de/toll_collect/rund_um_die_maut/ co2_emissionen/ co2_emissionen.html), è possibile verificarne la riconducibilità a una classe migliore e, in caso di esito positivo, richiederne l’inserimento in una fascia di pedaggio meno onerosa.

I veicoli ad emissioni zero sono esenti dal pedaggio fino al 31 dicembre 2025, dopodiché sarà dovuta la tariffa in misura ridotta del 75%.

(MM)

Scadenze aziendali del mese di luglio 2024

- provvigioni;

- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

il Calendario delle SCadenze per il meSe di luglio 2024

LUNEDì 15

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione e trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di giugno. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

MARTEDì 16

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di giugno. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata nei periodi precedenti, non dovesse essere superiore ad € 25,82, il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 5^ rata dell’Iva, relativa al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2024 utilizzando il codice tributo 6099.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo;

- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;

- obbligazioni e titoli similari;

- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

GIOVEDì 25

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di giugno.

I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni;

- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti.

La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALIScade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi relativi al secondo trimestre 2024.

I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’IN-

TRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni; La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

MERCOLEDì 31

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI PERSONE FISICHE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2023 e del primo acconto per il 2024, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche soggette agli ISA.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2023 e del primo acconto per il 2024, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone soggette agli ISA.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOGGETTI IRES - Scade il termine di versamento del saldo per il 2023 e del primo acconto per il 2024 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti Ires, il cui periodo d’imposta si è chiuso il 31.12.2023 beneficiando della proroga di 180 giorni e soggetti agli ISA.

DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2024 per i soggetti ISA. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali ed indicando il codice tributo 3850.

STUDI DI SETTORE - Scade il termine per effettuare il versamento dell’Iva relativa all’adeguamento dei ricavi agli ISA e dell’eventuale aumento del 3%.

RIMBORSO/COMPENSAZIONE INFRANNUALE IVA - Scade il termine per la presentazione te-

lematica del modello per la richiesta di rimborso/ compensazione dell’Iva a credito relativa al secondo trimestre 2024.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI PERSONE FISICHE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2023 e del primo acconto per il 2024, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche non soggette agli ISA, con la maggiorazione dello 0,40%.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2023 e del primo acconto per il 2024, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone non soggette agli ISA, con la maggiorazione dello 0,40%.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOGGETTI IRES - Scade il termine di versamento del saldo per il 2023 e del primo acconto per il 2024 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti Ires non soggetti agli ISA, il cui periodo d’imposta si è chiuso il 31.12.2023 beneficiando della proroga di 180 giorni.

CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° luglio 2024 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 giugno 2024.

LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del trimestre precedente e del mese precedente relative alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.

(pz)

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