notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 13 15 luglio 2018
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 13 15 luglio 2018
Sommario FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
Nuove regole per l’Iva trimestrale
8
Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese
11
Rinnovo CCNL Unionmeccanica Confapi 3 luglio 2017
12
Inps. Dichiarazione preventiva di agevolazione - D.P.A.
15
Rinnovo CCNL Unionmeccanica Confapi 3 luglio 2017
16
Amianto
20
SOA: rinnovo per l’Elettronica Impianti Cossettini
21
Le funzioni del direttore dei lavori (5a parte)
22
C.A.M.; ulteriori chiarimenti del Ministero
27
EDILIZIA
ORGANIZZAZIONE
Autotrasporto. Utilizzo delle targhe di prova
35
Canone di locazione immobili urbani
36
Calendario delle scadenze del mese di agosto
37
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Nuove regole per l’Iva trimestrale la manovra correttiva ha irrigidito la procedura per le compensazioni Premessa Entro il prossimo 31 luglio scade il termine per la trasmissione telematica della richiesta di rimborso o compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre 2018. L’articolo 3 del D.L. 50/2017 ha apportato alcune modifiche alla procedura prevista per la compensazione dell’Iva trimestrale introducendo nuovi vincoli. Per i contribuenti che vogliono utilizzare in compensazione il credito Iva trimestrale per importi superiori a 5.000 euro, viene richiesto il visto di conformità da parte di un professionista. La riduzione del limite da 15.000 a 5.000 euro interessa anche il credito Iva annuale.
Modalità e termini di presentazione Il diritto al rimborso trimestrale è disciplinato dall’art. 38-bis del DPR 633/72 e spetta esclusivamente ai soggetti Iva in possesso di specifici requisiti. La richiesta deve essere effettuata presentando il modello TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, così per il secondo trimestre 2018, andrà trasmesso entro il 31 luglio 2018. Il modello TR deve essere inviato esclusivamente in via telematica direttamente dall’impresa o per il tramite di un intermediario abilitato.
I requisiti Per usufruire della possibilità di richiedere il rimborso o la compensazione infrannuale, è necessario che l’importo a credito maturato nel trimestre di riferimento sia superiore a € 2.582,28 e sia soddisfatto uno dei requisiti individuati dall’articolo 30 comma 3 lettere a), b), c), d) ed e) del DPR 633/72. In particolare si tratta di: - effettuazione di operazioni che comportano l’applicazione di un’imposta con aliquota
media aumentata del 10%, inferiore a quella relativa agli acquisti e alle importazioni, escludendo dal calcolo quelle relative ai beni ammortizzabili. Segnaliamo che le operazioni attive rientranti nel regime del reverse charge di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-bis) e lett. a-ter) vengono considerate “ad aliquota zero”. Le operazioni rientranti nel regime dello split payment, sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito Iva in base al requisito dell’aliquota media; - effettuazione di operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 e delle cessioni comunitarie di beni e servizi per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate. Tra le operazioni effettuate, da indicare al denominatore del rapporto e conseguentemente peggiorandolo, vanno sommate anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies, del DPR 633/72; - operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35ter ovvero abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nel nostro paese, questi soggetti possono chiedere il rimborso o la compensazione anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 30; - effettuazione di operazioni non soggette a Iva ex artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un ammontare superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate; - effettuazione di acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti o importazioni dei beni e servizi del periodo. In quest’ultimo caso il rimborso o la compensazione del credito riguarda esclusivamente l’Iva afferente agli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. Ricordiamo che l’istanza di rimborso o compensazione deve riguardare esclusivamente il credito maturato nel singolo trimestre e non quelli riportati da liquidazioni di periodi precedenti.
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Regime del reverse charge Il decreto legge 223/2006 ha previsto, per i subappaltatori che applicano il regime del reverse charge nel settore edile, la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale del credito Iva. La condizione posta è che il volume d’affari relativo all’anno precedente sia costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti d’appalto e il limite per la compensazione, in questi casi, è elevato a 1.000.000 di euro.
Procedura Come ricordato la richiesta deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Il modello TR deve essere presentato in ogni caso, sia che si tratti di richiesta di rimborso che di compensazione orizzontale tramite modello F24, vale a dire con altre imposte o contributi. La compensazione può essere fatta a partire dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento. Come già ricordato la domanda deve riguardare esclusivamente il credito maturato nel trimestre di riferimento, senza possibilità pertanto di riportare crediti relativi a periodi precedenti. Il credito trimestrale, ma anche quello annuale, per importi superiori a 5.000 euro annui può essere utilizzato in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello TR. Questo nuovo termine è stato modificato dal D.L. 50/2017, in precedenza la compensazione poteva essere eseguita a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. La procedura per le richieste inferiori a 5.000 euro, non ha subito limitazioni e può essere effettuata dal giorno successivo al trimestre di riferimento senza necessità di attendere ulteriormente. Si ricorda che l’importo richiesto in compensazione, diversamente da quello richiesto a rimborso, concorre al raggiungimento del limite annuo di 700.000 euro. Come ricordato il limite è elevato a 1.000.000 di euro per le imprese subappaltatrici del settore edile con volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% rese a seguito di contratto di subappalto.
Il nuovo modello TR L’Agenzia delle entrate ha rivisitato il modello TR con il provvedimento 124040/2017, le modifiche apportate sono state marginali, nel senso che si è provveduto ad accorpare la sezione 2 con la
sezione 3 e alla rinumerazione della sezione 4. Si sottolinea che il limite dei 5.000 per il rilascio del visto, deve fare riferimento all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno di imposta. Questo significa che se nel primo trimestre 2018 è stata trasmessa una richiesta di compensazione di 3.000 e nel secondo trimestre si vuol presentare un TR con ulteriori 4.000 di richiesta di compensazione, quest’ultimo modello dovrà contenere il visto di conformità ancorché singolarmente considerato non superi l’importo di 5.000 euro.
Rimborso prioritario Per determinati contribuenti è prevista l’erogazione del rimborso in via prioritaria a patto che la richiesta soddisfi la condizione dell’aliquota media. Al momento della richiesta devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni: - l’attività deve essere esercitata da almeno tre anni; - l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia di almeno 10.000 per il rimborso annuale e a 3.000 euro per quello trimestrale, e in ogni caso sia superiore al 10% dell’imposta complessiva assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce la richiesta. I soggetti ammessi al rimborso prioritario sono: - subappaltatori che effettuano in modo prevalente operazioni in reverse charge; - soggetti che effettuano attività per il riciclaggio di cascami e rottami metallici; - i soggetti indicati nel codice Ateco 24.43.00, produzione di zinco, piombo, stagno e semilavorati; - i soggetti indicati nel codice Ateco 24.42.00, produzione di alluminio e semilavorati; - i soggetti indicati nel codice Ateco 30.30.09, fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi; - i soggetti che effettuano operazioni nei confronti di enti pubblici applicando lo split payment; - i soggetti indicati nel codice Ateco 59.14.00, attività di proiezione cinematografica.
I codici per la compensazione Il recupero del credito Iva infrannuale tramite l’utilizzo in compensazione con altre imposte, contributi e premi con il modello F24, può essere effettuato utilizzando i seguenti codici tributo: - 6036 credito Iva primo trimestre;
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- 6037 credito Iva secondo trimestre; - 6038 credito Iva terzo trimestre. Il credito relativo al quarto trimestre può essere richiesto esclusivamente in sede di dichiarazione annuale. Ricordiamo che per la compensazione dei crediti Iva è obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, vale a dire Entratel e Fisconline. Quest’obbligo riguarda tutti i crediti Iva a prescindere dal relativo importo, quindi non soltanto quelli superiori a 5.000 euro ma anche quelli inferiori.
Il visto di conformità L’opposizione del visto di conformità sul modello TR è unica, nel senso che ha effetto sia per la compensazione che per il rimborso, fermo restando che per questi ultimi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva. Il rilascio del visto richiede l’effettuazione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del D.M. 164/1999, il quale sostanzialmente divide i controlli in tre tipologie. La prima attiene alla corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva, la seconda riguarda la correttezza formale della dichiarazione Iva e del modello TR, vale a dire la corrispondenza dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili e infine la verifica
della corrispondenza dei dati esposti nel modello alla relativa documentazione. Oltre alla sottoscrizione da parte dell’organo di controllo, il visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti indicati nell’art. 3, comma 3 lett. a) e b) del DPR 322/1998 vale a dire i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i consulenti del lavoro e gli iscritti al 30 settembre 1993 nell’elenco degli esperti tributari della CCIAA.
Presso l’Associazione operativo lo sportello per il rilascio del visto di conformità Ricordiamo che l’Associazione ha stipulato con il dottor Silvano Meneghini commercialista in Dignano una convenzione per il servizio di rilascio del “Visto di conformità” che prevede i seguenti prezzi: - 350 euro fino ad un importo di credito Iva da compensare di 20.000 euro; - 350 euro + 0,5% del credito Iva da compensare per importi superiori a 20.000 euro. Tali importi s’intendono al netto dell’Iva. Per ulteriori informazioni o per accedere al servizio è possibile contattare il dottor Paolo Zorzenone presso l’Associazione allo 0432 507377.
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(PZ)
Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese limitazione degli interventi in friuli venezia giulia a operazioni oltre i 175.000 euro e le misure di confidi friuli Premessa Con la deliberazione 16 febbraio 2018, n. 296 la Giunta regionale aveva formulato la richiesta alla Conferenza unificata (si tratta della Conferenza Stato-Regioni unificata con la Conferenza Statocittà e Autonomie locali, di seguito Conferenza) di limitare nel territorio del Friuli Venezia Giulia gli interventi del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, costituito presso il Mediocredito centrale spa (di seguito Fondo centrale), alla sola controgaranzia a favore dei confidi insediati in Friuli Venezia Giulia per le operazioni di importo comprese fra 25.001 e 175.000 euro. La richiesta della Giunta regionale trova il proprio fondamento nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 18, co. 1, lett. r), che consente alla Conferenza d’individuare le regioni, ove introdurre limitazioni all’operatività del Fondo in ragione della presenza di fondi regionali di garanzia o di consorzi di garanzia collettiva fidi iscritti nel Registro delle imprese in una o più province della Regione.
La limitazione degli interventi del Fondo centrale di garanzia in Friuli Venezia Giulia Ora, la Conferenza, in applicazione della norma testé citata, con deliberazione 10 maggio 2018, pubblicata sulla G.U. n. 148 del 28 giugno 2018, e in accoglimento della richiesta della Giunta regionale, ha individuato il Friuli Venezia Giulia quale regione sul cui territorio il Fondo centrale di garanzia limiti il proprio intervento per le operazioni di importo da 25.001 a 175.000 euro alla
sola controgaranzia dei locali consorzi di garanzia collettiva fidi. La delibera entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Con il che, a decorrere dal 28 giugno 2018, per le operazioni di finanziamento comprese nell’anzidetta forbice - di fatto, fino a 175.000 euro - le imprese regionali non potranno più richiedere la diretta garanzia del Fondo, bensì solo la garanzia dei confidi regionali, i quali, a loro volta, potranno controgarantirsi con il Fondo centrale di garanzia. In base a chiarimenti assunti per le vie brevi, le richieste di garanzia al Fondo centrale di garanzia formulate prima del 28 giugno 2018 e non ancora perfezionate seguiranno e concluderanno, invece, l’originario iter. Naturalmente, resta invariata tutta la restante operatività del Fondo centrale di garanzia, inclusa quella della neocostituita Sezione speciale FVG per le piccole e medie imprese (cfr. circolare associativa 115/AdT del 23 aprile 2018).
Le misure adottate dal Confidi Friuli A seguito della deliberazione della Conferenza il Confidi Friuli soc.coop. per azioni, allo scopo di favorire le imprese consorziate all’accesso all’anzidetta tipologia di operazioni, ha, a sua volta, deliberato di: - porre il costo della controgaranzia del Fondo centrale a carico del Confidi; - poter riconoscere a favore delle imprese consorziate uno sconto del 25% sulle commissioni standard per tutte le operazioni controgarantite dal Fondo centrale; - rilasciare una garanzia fino all’80% in presenza di adeguato scoring dell’impresa; - fornire assistenza alle banche e alle imprese consorziate nella predisposizione e compilazione delle domande di garanzia. Per gli atti citati e ogni altra informazione le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Rinnovo CCNL Unionmeccanica Confapi 3 luglio 2017 sferta e indennità di reperibilità. Sulla base della dinamica inflativa consuntivata relativa all’anno 2017, misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati”, così come comunicata dall’ISTAT il 30 maggio u.s. pari allo 0,9%, sono stati definiti gli incrementi dei minimi decorrenti dal 1° giugno 2018 applicando tale valore ai minimi in vigore dal 1° novembre 2017. Pertanto a decorrere dal 1° giugno 2018 gli importi dei nuovi minimi mensili, dell’indennità di trasferta e della reperibilità sono riportati nelle tabelle che seguono. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)
nuovi minimi a decorrere dal 1° giugno 2018
In relazione all’accordo di rinnovo del CCNL dello scorso 3 luglio e come già indicato nella circolare n. 181/FT del 13 luglio 2017 con la retribuzione afferente al mese di giugno 2018 a tutti i lavoratori, si è proceduto in data 5 giugno 2018 all’adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di tra-
Minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2018 Livello
Minimi CCNL dal 1° novembre 2017
Aumenti dal 1° giugno 2018
Minimi CCNL dal 1° giugno 2018
1
€
1.309,74
11,7876
1.321,53
2
€
1.446,45
13,0180
1.459,47
3
€
1.604,89
14,4440
1.619,33
4
€
1.674,46
15,0702
1.689,53
5
€
1.793,68
16,1431
1.809,82
6
€
1.923,15
17,3084
1.940,46
7
€
2.063,22
18,5690
2.081,79
8
€
2.243,72
20,1935
2.263,91
8Q
€
2.243,72
20,1935
2.263,91
9
€
2.495,24
22,4572
2.517,70
9Q
€
2.495,24
22,4572
2.517,70
Indennità di trasferta Tipologia
Fino al 31.10.2017
Dal 01.11.2017
Dal 01.06.2018
Trasferta intera
€ 42,80
€ 42,85
€ 43,24
Quota pasto meridiano o serale
€ 11,72
€ 11,73
€ 11,79
Quota pernottamento
€ 19,36
€ 19,39
€ 19,66
Pag. 12 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2018
Indennità di reperibilità dal 1° novembre 2017 16 h (gg. lavorato)
24 h (gg. libero)
24 h (festive)
6 gg.
6 gg. con festivo
6 gg. con festivo e gg. libero
Superiore al 5° liv.
€ 6,59
€ 10,82
€ 11,41
€ 43,75
€ 44,34
€ 48,57
4° e 5° liv.
€ 5,73
€ 9,00
€ 9,64
€ 37,65
€ 38,29
€ 41,56
1°, 2°, 3° liv.
€ 4,82
€ 7,23
€ 7,82
€ 31,33
€ 31,92
€ 34,32
Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2018 16 h (gg. lavorato)
24 h (gg. libero)
24 h (festive)
6 gg.
6 gg. con festivo
6 gg. con festivo e gg. libero
Superiore al 5° Liv.
€ 6,65
€ 10,92
€ 11,51
€ 44,16
€ 44,76
€ 49,03
4° e 5° liv.
€ 5,78
€ 9,08
€ 9,73
€ 37,99
€ 38,63
€ 41,93
1°, 2°, 3° liv.
€ 4,86
€ 7,30
€ 7,89
€ 31,61
€ 32,21
€ 34,63
Pag. 14 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2018
Inps. Dichiarazione preventiva di agevolazione - D.P.A. avvio dal 9 luglio 2018
Si fa seguito a quanto comunicato con circ. prot. n. 195/C del 5 luglio scorso per ricordare che con messaggio n. 2648 del 2 luglio, l’Inps ha reso noto l’avvio, a partire dal 9 luglio 2018, del sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - D.P.A., con il quale l’impresa comunicherà all’Istituto, in via telematica, la volontà di usufruire dei benefici in materia di lavoro e legislazione sociale che presuppongono la regolarità del DURC, permettendo così all’Inps di attivare immediatamente la
Pag. 15 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2018
verifica della predetta regolarità. La comunicazione avverrà con un modello ad hoc predisposto dall’Inps (denominato “D.P.A - Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi”, disponibile nell’applicazione DiResCo), in cui il datore di lavoro deve inserire la matricola del lavoratore interessato alla misura ed i mesi per i quali verrà fruita. Proprio quest’ultimo dato riveste molta importanza in quanto, per il periodo di validità della comunicazione, l’esito della verifica sarà valido per tutte le matricole e le agevolazioni subordinate alla verifica di regolarità contributiva, collegate al codice fiscale di quel datore. Alla scadenza del periodo indicato nel modulo, il datore di lavoro che sta usufruendo o che volesse usufruire di ulteriori incentivi dovrà trasmettere all’Inps un nuovo modulo. (FT)
Rinnovo CCNL Unionmeccanica Confapi 3 luglio 2017 dal 1° luglio sono in vigore le prestazioni di ebm salute Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 184/FT del 29 giugno 2018 per ricordare che, in relazione all’accordo sottoscritto in data 2 maggio 2018 tra Unionmeccanica Confapi, Fim Fiom e Uilm, costitutivo di EBM Salute, Fondo di assistenza sanitaria integrativo che non ha fini di lucro ed ha lo scopo di garantire ai lavoratori iscritti trattamenti di assistenza sanitaria integrativa del Sistema Sanitario Nazionale secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regola-
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mento, la polizza sanitaria è entrata in vigore dal 1° luglio 2018, pertanto la copertura sanitaria ha effetto dalla stessa data. Si suggerisce di allegare alla busta paga del mese di giugno il presente testo, comunicando che la guida operativa del Fondo e il modulo di rimborso sono reperibili sul sito www.entebilateralemetalmeccanici.it/ oOo
La comunicazione di Unionmeccanica Confapi Su EBM Salute, riportiamo la comunicazione ricevuta dalla Segreteria di Unionmeccanica Confapi, già trasmessa con nostra circolare prot. n. 199/FT del 9 luglio 2018. (FT)
Nordest Servizi: sviluppare il business esternalizzando la gestione dell’IT Scegliere l’outsourcing dei servizi informatici per dare più risorse al proprio reparto IT Nordest Servizi, tra le prime società di Information Technology nel Triveneto a portare il global outsourcing dei servizi IT, oggi offre ai propri clienti la possibilità di esternalizzare la gestione dell’IT aziendale, in modo parziale o integrale, mettendo a disposizione dell’IT manager un team di supporto informatico esterno di altissimo livello. La specializzazione del personale, 30 risorse tecniche, e la qualità dei modelli di erogazione dei servizi, certificati anche da standard internazionali come ITIL e ISO 9001, testimoniano l’avanguardia di questo attore nel palcoscenico tecnologico del Triveneto. Massimo e Nicola Bosello, titolari di Nordest Servizi, spiegano i vantaggi che un’azienda può trarre dall’outsourcing dei servizi informatici. Perché un’azienda dovrebbe esternalizzare i propri servizi IT? I sistemi IT sono sempre più complessi e veloci nelle loro evoluzioni. Le tecnologie abilitano ad una sempre maggiore competitività ma i rischi connessi ad utilizzo non corretto hanno impatti più ingenti; infine, anche gli utenti sono diventati più esigenti e per tutti questi motivi le aziende fanno fatica a seguire gli sviluppi tecnologici e normativi. Noi offriamo all’IT manager la possibilità di concentrarsi su iniziative più strategiche, che migliorino i servizi interni e quelli ai clienti, e di affrancarsi da mansioni più operative di controllo, aggiornamento e manutenzione dei sistemi.
Qual è il momento più giusto per affidarsi ad un servizio di outsourcing dei servizi IT? Sempre! Quando ci si accorge di essere troppo lenti rispetto ai concorrenti o di star rischiando troppo. Noi offriamo tre livelli di servizio: un primo livello di monitoraggio e analisi, che attiviamo quando in azienda c’è già uno staff IT strutturato; un secondo di prevenzione e correzione delle anomalie; un terzo di gestione evoluta. All’interno del primo livello è previsto un controllo continuativo dello stato di salute dei sistemi informatici (data center, reti, dati e software), con il secondo potenziamo l’attività con azioni di prevenzione e correzione di eventuali anomalie. L’obiettivo di entrambi è tutelare la proprietà intellettuale aziendale e garantire la continuità operativa. Il terzo livello è più articolato e risponde alle richieste di aziende che non hanno uno staff interno IT e necessitano di una guida che comprenda le esigenze e le traduca nel giusto bilanciamento tra investimenti in ambito informatico e risultati. Per questo chiamiamo il terzo livello “evoluto”, perché il cliente si aspetta da noi proposte continue che devono avere un impatto positivo sullo sviluppo del suo business. Che servizio vi chiede maggiormente il mercato? Le aziende piccole hanno capito che devono reiventare i loro processi e modelli gestionali e si approcciano all’outsourcing in primis per ottenere un valore aggiunto in termini di efficienza e innovazione, da utilizzare poi nella strategia verso i clienti, solo in secondo luogo per diminuire i costi. Le realtà più grandi, già organizzate con figure specializzate, ci chiedono di esternalizzare elementi distinti di servizio, come il supporto all’utenza, la protezione dei dati, o il controllo e l’aggiornamento costante dei sistemi. Gli imprenditori ci chiedono, insomma, di aiutarli a lavorare meglio e ad incrementare i propri risultati di business, salvaguardando anche l’efficienza economica dell’azienda, ed è quello che facciamo per loro. Nordest Servizi Srl - Tavagnacco (Udine) info@nordestservizi.it +39 0432 54 66 44
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Amianto
approvato il nuovo piano regionale
Con DPREG n. 108/2018 è stato approvato il nuovo Piano Regionale Amianto. Il documento, pubblicato sul BUR del 2 maggio 2018, si configura come un atto di pianificazione volto al rafforzamento e all’aggiornamento informatizzato della mappatura da parte di tutti i soggetti interessati attraverso l’utilizzo del nuovo
Archivio Regionale Amianto (ARAM) già ufficializzato con L.R. 34/2017. L’aspetto informatico è stato esteso anche alla filiera delle bonifiche degli edifici contenenti amianto che permette l’aggiornamento in tempo reale della mappatura e la tracciabilità dei rifiuti che ne derivano. A incentivo della bonifica, oltre ad ampliare le prospettive contributive a fasce di utenze allargate, il Piano prevede l’attivazione della microraccolta comunale di amianto e la possibilità, per piccole quantità, di provvedere all’autorimozione. Tutte le attività previste in attuazione del Piano saranno portate avanti dal neocostituito gruppo regionale interdisciplinare amianto.
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(AB)
SOA: rinnovo per l’Elettronica Impianti Cossettini potrà eseguire gli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione Rinnovo dell’attestazione SOA per l’Elettronica Impianti Cossettini srl, rappresentata dal sig. Silvano Cossettini, con sede in Udine, via Caccia n. 64. La ditta, super specializzata nella semaforica stradale, ha rinnovato l’attestazione per le categorie OG10 e OS30 per 516.000 Euro. Il rinnovo, le consente di eseguire fino ad un importo di 619.200 Euro la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. La categoria comprende in via esemplifica-
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tiva le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione (OG10). Per lo stesso importo potrà eseguire la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione (OS30). Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, presso l’Associazione è attivo un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Le funzioni del direttore dei lavori (5a parte) per le variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale, l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018, n. 49, Pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 2018, ha approvato le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», in attuazione dell’articolo 111, comma 1, del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016). Il decreto dispone soprattutto delle funzioni e compiti che deve svolgere il Direttore dei Lavori, questi sono correlati alle attività delle imprese, e questo è molto interessante per le aziende che si aggiudicano lavori pubblici. IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O FORNITURE
Rapporti tra direttore dell’esecuzione e RUP L’incarico di direttore dell’esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del codice. Il direttore dell’esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell’esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all’importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell’esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull’andamento delle principali attività di esecuzione del contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell’esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controlPag. 22 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2018
lo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. La stazione appaltante per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, così come individuati nelle linee guida adottate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del codice, su indicazione del direttore dell’esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all’articolo 101, comma 4, del codice, nonché coadiuvare il direttore dell’esecuzione. Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo Il direttore dell’esecuzione impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell’ordine e devono essere comunicati al RUP. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni devono essere congruamente motivati dalle stazioni appaltanti e comunicati all’Autorità, e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l’esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni. Il direttore dell’esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo. FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE
L’attività di controllo Il direttore dell’esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità
alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Le attività di controllo del direttore dell’esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili: a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta; b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi; c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna; d) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte; e) la soddisfazione del cliente o dell’utente finale; f) il rispetto da parte dell’esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro. Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell’arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale. Il direttore dell’esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti. Avvio dell’esecuzione del contratto Il direttore dell’esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall’esecutore, nel quale sono indicati: a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l’attività; b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività. Quando, nei casi consentiti del codice, è disposta l’esecuzione anticipata, il direttore dell’esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per il rimborso delle relative spese. Pag. 23 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2018
Quando il direttore dell’esecuzione ordina l’avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire.
Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell’esecuzione svolge le seguenti funzioni: a) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice in materia di subappalto. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore, il direttore dell’esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell’articolo 89, comma 9, del codice.
Contestazioni e riserve Il direttore dell’esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto.
Modifiche, variazioni e varianti contrattuali Il direttore dell’esecuzione fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal codice. Il direttore dell’esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione. Il direttore dell’esecuzione risponde delle con-
seguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell’esecuzione, quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell’esecutore stesso. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale, l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati: a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto; b) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e l’esecutore, e approvati dal RUP. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. Il direttore dell’esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole al RUP. Pag. 24 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2018
Sospensione dell’esecuzione Il direttore dell’esecuzione, quando ordina la sospensione dell’esecuzione, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l’imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle sopracitate. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell’esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell’esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
Gestione dei sinistri Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell’esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell’esecutore: a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; b) l’onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l’esecutore ne fa denuncia al direttore dell’esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al direttore dell’esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore; c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dell’esecuzione; e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Funzioni e compiti al termine dell’esecuzione del contratto Il direttore dell’esecuzione, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
Il controllo amministrativo-contabile Durante l’esecuzione del contratto il direttore dell’esecuzione provvede al controllo della spesa
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legata all’esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell’esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all’esecutore, il direttore dell’esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell’esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell’ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. (fine) (CS)
C.A.M.; ulteriori chiarimenti del Ministero i criteri ambientali minimi rispondono all’esigenza della pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare. La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione. In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs. 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari” e nel diffondere l’occupazione “verde”. Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde anche all’esigenza della Pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa. Il Ministero dell’Ambiente in data 12 giugno 2018 ha fornito ulteriori chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di Pag. 27 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2018
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con DM 11 ottobre 2017 e pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017. In seguito a diverse segnalazioni di non corretta applicazione dei CAM da parte delle stazioni appaltanti, il Ministero ha ritenuto necessario fare alcune precisazioni: 1) Il codice appalti, D.Lgs. n.50/2016, prevede all’art.71 che i bandi di gara contengano i criteri ambientali minimi di cui all’articolo 34. All’art.34 viene specificato al comma 1 che le specifiche tecniche e le clausole contrattuali vanno inserite integralmente nella documentazione di gara. In particolare, per quanto riguarda i criteri progettuali, cioè le specifiche tecniche, vanno inseriti nel capitolato speciale d’appalto. In base al comma 2 dello stesso articolo i criteri premianti sono da tenere in considerazione. La stazione appaltante può quindi inserire nella documentazione di gara uno o più dei criteri premianti presenti nel documento CAM ma non ignorarli, fermo restando che può elaborarne di nuovi e/o più stringenti. I criteri per la selezione dei candidati non sono invece obbligatori, anche se, soprattutto in caso di gare per lavori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che può avere la gestione ambientale dell’impresa o la corretta gestione del personale. 2) La stazione appaltante, deve mettere a gara il progetto esecutivo o, in caso di lavori, deve avere un progetto esecutivo già conforme ai CAM. L’appaltatore deve eseguire quanto previsto dal progetto esecutivo esistente e a suo carico può rimanere l’esecuzione di disegni di dettaglio come i particolari costruttivi. In caso di lavori, facendo p.es riferimento alle verifiche del criterio 2.5.3, la definizione di “un piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere” o di “un piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico durante le attività di cantiere”, attengono alla fase di progettazione e devono costituire parte integrante del progetto approvato e messo a gara. Se questi documenti non sono
inseriti nella documentazione di gara ma vengono redatti successivamente costituiscono una variante al progetto. Allo stesso modo, per il criterio 2.5.5 dovrebbero essere individuati in fase di progetto i luoghi per la gestione e il ricollocamento delle terre di scavo, lasciando all’impresa l’eventuale possibilità di scelta tra più alternative. Se non fosse possibile assolvere alle prescrizioni del DM per assenza di cantieri riceventi, sarebbe compito della SA dimostrarlo e giustificarlo e non dell’impresa. 3) Il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi unitari dovrebbero comprendere tutte le voci di spesa previste dal progetto approvato e messo a base di gara. Se così non è, la stazione appaltante non può ribaltare i maggiori oneri derivanti dagli adempimenti di norma, non solo in merito ai CAM, direttamente sull’impresa senza fare alcuna verifica economica. A questo fine la stazione appaltante deve svolgere una adeguata analisi dei prezzi anteriormente alla pubblicazione di un bando di gara per lavori e non può scaricare sugli offerenti costi non previsti nel progetto esecutivo. 4) Le stazioni appaltanti nell’applicare i CAM trovano in questo documento la risposta a diverse perplessità scaturite nella lettura dei singoli criteri, anche laddove siano presenti delle incongruenze rispetto alle norme già vigenti citate nel testo. Vedasi p.es il chiarimento ivi presente al criterio 2.3.2 o al 2.4.2.14. In questi casi la stazione appaltante potrà così trasporre nella documentazione di gara il criterio con le dovute correzioni costituendo il bando “lex specialis”, unico riferimento per i partecipanti alla gara. Senza dimenticare la deroga all’applicazione di due criteri prevista dal comma 3 del DM 11 ottobre 2017 di adozione dei CAM edilizia. Sono molto interessanti anche le FAQ pubblicate dal Ministero nello stesso documento contenente i chiarimenti, che di seguito pubblichiamo.
DOMANDE SU QUESTIONI GENERALI
D: Nei CAM non si trovano tutte le tipologie di progetto, p.es non sono contemplati i restauri. Come ci si deve comportare in questi casi? R: I CAM edifici, quando fanno riferimento a nuovi edifici o ristrutturazioni di primo e secondo livello o manutenzioni ordinarie e straordinarie, si rifanno alle definizioni del D.P.R. Pag. 28 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2018
6 giugno 2001, n. 380 e dei decreti interministeriali del 26 giugno 2015, di attuazione della legge 90/2013. Per le altre tipologie di intervento (quale il restauro) non nominate nel testo i CAM non sono obbligatori. Ovviamente si invitano le stazioni appaltanti a tenerli in considerazione per quanto possibile in base al tipo di progetto. D: Alcuni materiali parrebbero non rientrare all’interno di quelli inseriti nei CAM. Se ad esempio ho progettato una parete ventilata in elementi in cotto, ricado all’interno del punto 2.4.2.2. Laterizi, che invece fa riferimento a “laterizi per murature e solai”? o non tengo conto di alcuna prescrizione? E se la parete ventilata la progetto in elementi in gres porcellanato, ricado nel punto 2.4.2.9? R: Non è stato specificato nel CAM (si potrà farlo nelle prossime modifiche al CAM), però come stazione appaltante può prescriverlo al di là dei CAM ai sensi dell’art. 68 del codice dei contratti pubblici. Non tutti i materiali sono elencati nel testo dei CAM perché non si tratta di un capitolato. I criteri sono stati elaborati solo per alcuni materiali. Ai fini dei CAM quindi per i materiali non citati non esiste alcuna prescrizione specifica, a meno che non vi siano obblighi derivanti da altre norme o regolamenti di livello locale.
DOMANDE SPECIFICHE SU SINGOLI CRITERI
Criterio 2.1.1 Sistemi di gestione ambientale D: La certificazione ISO 14001 o EMAS o equivalenti è richiesta anche al gruppo di progettazione? R: Trattandosi di sistemi di gestione ambientale il criterio si riferisce alla ditta appaltatrice che esegue i lavori. Potrebbe riferirsi anche agli studi di progettazione in caso di offerta per gara di progettazione ma comunque il criterio non è obbligatorio ai sensi del codice appalti e sta alla stazione appaltante decidere se inserirlo nella documentazione di gara.
Capitolo 2.2 specifiche tecniche per gruppi di edifici D: Cosa s’intende per gruppi di edifici? non vi è alcuna definizione di “gruppo o gruppi di edifici” nei decreti nazionali (ad es. T.U. edilizia e urbanistica DPR 380/2001). Senza una defi-
nizione specifica di cosa s’intenda per gruppi di edifici (edifici contigui? Complessi costituiti da due o più fabbricati anche non contigui?, ecc.) non appare chiaro come e in quali casi applicare i criteri del cap. 2.2 dell’allegato 1 al DM 6 novembre 2017 G.U. n. 259. R: Per gruppi di edifici si intende un insieme di due o più edifici, siano essi contigui o meno.
Criterio 2.3.1 Diagnosi energetica D: Qual è il professionista accreditato a cui ci si riferisce nella verifica? R: Per quanto attiene la Diagnosi, le uniche figure specializzate (vedi allegato 2 al Decreto Legislativo n. 102/2014 e s.m.i.) sono: - EGE, riferimento norma UNI CEI 11339 e già oggetto di certificazione attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024; - Auditor energetico - AE, certificati ai sensi della norma UNI CEI 16247, parte 5;
Criterio 2.3.2 Prestazione energetica D: La data di riferimento del 2019 riportata al terzo capoverso non trova corrispondenza con quanto indicato nelle Tabelle 1-4 dell’Appendice B del DM 26.06.2015 (in allegato) dove sono previsti solo due scaglioni temporali: 2015 e 2021. È un refuso? R: Sì, è un refuso. Le parole “…, relativamente all’anno 2019” vanno intese come ““…relativamente all’anno 2021”.
Criterio 2.3.5.5 Emissione dei materiali D: Nel caso di “altre pavimentazioni” quali, nello specifico, pavimentazioni autolivellanti cementizie applicate in loco e costituite da più strati, cosa deve essere testato? Ogni singolo strato o lo strato più superficiale? Spesso queste pavimentazioni, infatti, sono composte da più “strati” di cui uno più o possono essere cementizi, ma nelle quali lo strato più esterno di finitura è assimilabile a un primer o ad un prodotto verniciante. R: Poiché la specifica tecnica fa riferimento all’emissività del prodotto finito e poiché le pavimentazioni autolivellanti vengono applicate in loco e sono costituite da più strati, è necessario valutare se le emissioni provengano solo dallo strato più superficiale o anche da uno o più degli altri strati. A seconda dei casi e delle specifiche di ogni prodotto, dovrà essere calcolata Pag. 29 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2018
l’emissività totale, che dovrà rispettare i limiti di emissione riportati in tabella. Le emissioni dovranno perciò essere calcolate per quegli strati per cui c’è emissività. Spetta al produttore stabilire quali siano gli strati emissivi, in base alla specificità di ogni prodotto, e fornire adeguata documentazione a supporto.
Criterio 2.3.7 Fine vita D: Si chiede se il piano di disassemblaggio debba includere gli impianti. R: Sì, gli impianti sono inclusi. Come riportato nel testo il criterio si riferisce all’intera opera. Lo scopo del criterio è acquisire le informazioni utili alla fase di fine vita dell’edificio a beneficio della stazione appaltante. Nella verifica si chiede un elenco di tutti i materiali e componenti che “possono” essere in seguito riutilizzati o riciclati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dell’edificio. Nel caso degli impianti, quelli che sono stati progettati per essere disassemblabili e riciclabili andranno inclusi nel piano di disassemblaggio, quelli che non lo sono, non andranno in elenco. Per stimolare il mercato della produzione di impianti verso principi di ecodesign e l’uso di componenti recuperabili, in futuro sarà previsto un criterio premiante per l’installazione di impianti (di riscaldamento o raffrescamento, elettrici ecc.) che sono progettati per essere disassemblati e riciclati.
Criterio 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata D: Il contenuto di materia recuperata o riciclata deve essere pari ad almeno il 15% in peso sul totale dei materiali utilizzati. “per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute al cap.2.4.2”. Le percentuali contenute nei sottopunti sui singoli materiali di cui al punto 2.4.2 sono però generalmente minori di quel 15% imposto in premessa (cls-percentuale minimo di riciclato 5% sul totale, laterizi 10%- per il legno non sono richieste percentuali minime..etc.)- quindi applicando le singole percentuali imposte o non applicandole (vedi il caso del legno), calcolando i pesi e le % relative di riciclato, non si arriva ad ottenere quel 15% richiesto. Non risulta chiaro quindi se basta attenersi alle percentuali contenute al cap.2.4.2 come scritto al 3° capoverso, o se nel complessivo
dei calcoli devo ottenere comunque almeno il 15% di materia riciclata, come scritto al primo capoverso, il che farebbe alzare tutte le percentuali rispetto a quanto stabilito ai successivi sottopunti. R: Per i materiali di cui al cap. 2.4.2 si applicano le percentuali indicate nei relativi paragrafi 2.4.2.1 e seguenti. Per altri materiali (se ce ne sono nel progetto) si fa la somma dei relativi pesi e si calcola il 15% ai sensi del 2.4.1.2. Questo 15 % può essere costituito anche dal differente contributo dato dai diversi materiali considerati. Se così non si riesce ad arrivare al 15% di riciclato complessivo, lo si riporta nella relazione tecnica-illustrativa. Se, invece, non ci sono materiali diversi da quelli indicati ai paragrafi 2.4.2.1 e seguenti, restano le percentuali più basse ivi indicate. D: Fare riferimento al PESO e non al volume, appare talvolta scorretto, poiché ci sono materiali molto leggeri, come gli isolamenti termici ed acustici (di cui al par. 2.4.2.8), che incidono pochissimo sul peso totale, che però sarebbero anche più facilmente reperibili nelle versioni “riciclate”, mentre ad esempio i calcestruzzi vanno ad incidere molto sui calcoli complessivi dei pesi. Di conseguenza, in tal caso, se dovessimo fissare la % minima complessiva al 15%, occorrerebbe imporre per il calcestruzzo una % di riciclato molto più alta di quella imposta del 5% da norma. Restano i dubbi poi sull’effettiva reperibilità sul mercato di un cls con il 30-40% di materiale riciclato.. - ovvero rischiamo di imporre delle % di riciclato su certi materiali che non esistono, con grossi problemi poi in fase di appalto. R: Per il calcestruzzo si è scelta già da tempo, la percentuale del 5% di riciclato a causa delle restrizioni derivanti nella norma tecnica di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (Tabella 11.2.III). Riguardo gli isolanti o in genere i materiali leggeri quel che conta in un’analisi del ciclo di vita è l’impatto ambientale per unità di peso. In una manutenzione straordinaria, se si utilizzano pochi materiali e questi materiali sono quelli richiamati nei criteri 2.4.2.1 e seguenti, si applicano (come detto al precedente punto) le percentuali indicate per i singoli materiali. Se si utilizzano anche altri materiali, diversi da quelli di cui ai paragrafi 2.4.2.1 e seguenti, si fa la somma dei relativi pesi e sul totale si calcola il 15%. D: Sempre in tema di contenuto di riciclato, per il legno non è stata specificata una percentuale minima di riciclato quindi come ci si Pag. 30 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2018
deve comportare nel caso di sostituzione di serramenti in legno? questi vanno ad incidere comunque sui calcoli dei pesi complessivi per la materia riciclata, o no? R: Il criterio 2.4.2.4 sulla sostenibilità del legno equipara il contributo del legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e quello del legno riciclato. Per cui se gli infissi contengono una % di legno riciclato questo contribuisce al raggiungimento del 15% minimo previsto dal criterio 2.4.1.2.
Criterio 2.4.1.3 Sostanze pericolose D: Nel criterio è riportato che Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP): (segue elenco frasi di rischio). Ma le frasi di rischio riportate non sono tutte quelle pericolose previste dal regolamento, come mai? R: E’ stata fatta una scelta tra tutte le frasi di rischio riportando solo quelle che si è ritenuto necessario inserire. D: In quali casi devono essere effettuati i rapporti di prova previsti per la verifica del punto 1? R: Solo nel caso in cui nelle componenti, parti o materiali usati vengano aggiunti intenzionalmente gli additivi di cui al punto 1. Tale condizione può essere desunta dalla documentazione già richiesta per i successivi punti 2 e 3.
CRITERIO 2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti D: Lo sfrido della produzione di cartongesso (codice Ateco 23.62.00) può essere riutilizzato attraverso una normale pratica industriale. Il gesso così ricavato viene poi re-immesso nel ciclo produttivo del cartongesso miscelandolo con il gesso naturale e/o riciclato. Si chiede se lo sfrido della produzione di cartongesso, nella misura in cui costituisce un sottoprodotto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., possa essere conteggiato nella percentuale indicata nel criterio. R: Il gesso che proviene dalle operazioni di riutilizzo a vale di un processo produttivo di cartongesso è a tutti gli effetti classificabile come sottoprodotto se soddisfa tutti i requisiti elencati nell’art. 183, comma 1, lett. qq), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il DM 11 ottobre 2017 al punto 2.4.2.8 dell’Allegato, prevede che le tramezza-
ture e i controsoffitti realizzati con sistemi a secco devono avere un contenuto minimo del 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti. I sottoprodotti possono quindi essere conteggiati nel 5% previsto. È onere del gestore dell’impianto di cartongesso dimostrare il rispetto delle condizioni di legge attraverso una verifica di parte terza così come per il contenuto di riciclato già richiamato nel testo del criterio.
CRITERIO 2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici D: Si chiede come si possa ottemperare a quanto previsto dal primo capoverso della verifica ove è scritto che “Il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio.” R: La verifica di questo criterio si divide in due parti. Una prima parte riferita ai primi 5 punti elenco inerenti le sostanze pericolose e una seconda parte inserente l’ultimo punto elenco sul contenuto di materia recuperata/riciclata. La verifica per la prima parte deve intendersi nel senso che l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio e dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità ai requisiti richiesti, che includa l’impegno ad accettare un’ispezione da parte di un organismo di valutazione della conformità volta a verificare la veridicità delle informazioni rese, eventualmente richiesta dalla stazione appaltante nelle modalità indicate nel relativo capitolato.
Criterio 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti D: Se uso dei materiali naturali, come la pietra, estratte in natura, ricado o no nel punto 2.4.2.10? R: Sì, la prima parte della Decisione Ecolabel riguarda proprio estrazione di materiali naturali. Quindi va applicato il 2.4.2.10. D: Nella verifica, al secondo punto elenco, quando è fatto riferimento alla norma 17025 non viene riportato come esempio EPDItaly© o equivalenti come invece avviene per la verifica di altri criteri. Come mai? R: Si tratta di una semplice differenza nella formulazione del testo ma non di esclusione. Del resto anche negli altri criteri il riferimento ad Pag. 31 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2018
EPDItaly© è preceduto dalla parola “come”, quindi si vuole riportare solo un esempio di possibile strumento idoneo alla verifica, facendo sempre riferimento all’equivalenza. Quindi anche per questo criterio è da intendersi che EPDItaly© o equivalenti è uno strumento da cui si può evincere il rispetto del criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri richiamati nel criterio
Criterio 2.4.2.11 Pitture e vernici D: Nella verifica, al secondo punto elenco, quando è fatto riferimento alla norma 17025 non viene riportato come esempio EPDItaly© o equivalenti come invece avviene per la verifica di altri criteri. Come mai? R: Si tratta di una semplice differenza nella formulazione del testo ma non di esclusione. Del resto anche negli altri criteri il riferimento ad EPDItaly© è preceduto dalla parola “come”, quindi si vuole riportare solo un esempio di possibile strumento idoneo alla verifica, facendo sempre riferimento all’equivalenza. Quindi anche per questo criterio è da intendersi che EPDItaly© o equivalenti è uno strumento da cui si può evincere il rispetto del criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri richiamati nel criterio.
Criterio 2.4.2.14 Impianti idrico sanitari D: Il testo del criterio, nella parte inerente alla verifica sembra interrompersi nel punto in cui cita: “…l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:” senza che seguiti con un elenco di opzioni. R: Nell’ultima modifica del criterio è stato tolto il riferimento ai sanitari dotati di etichetta Ecolabel per i quali nella verifica erano elencate le prove di conformità. Il testo corretto del criterio è il seguente: “I progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), devono prevedere l’utilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del consumo di acqua per ogni unità immobiliare.
Verifica: Il progettista deve presentare una relazione tecnica che dimostri il soddisfacimento del criterio.”
Criterio 2.5.3 Prestazioni ambientali D: Per il punto viene richiesta come verifica la redazione di alcuni documenti che sono di solito in capo al progettista esecutivo e non ad ogni offerente, che si troverebbe a dover eseguire della progettazione in fase di gare e senza possibilità di modificare il computo delle opere, si chiede se detta verifica non sia in capo all’offerente ma bensì al progettista. R: L’ultimo capoverso della verifica di questo criterio si riferisce al caso in cui il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale. In questo caso, se i criteri previsti dal protocollo scelto rispondono ai criteri ambientali previsti dal criterio 2.5.3, allora il progettista può presentare la documentazione prevista dal protocollo e non dover relazionare tutto quanto previsto dal criterio. Questa operazione va fatta a monte, nella fase di elaborazione del progetto, quindi la stazione appaltante dovrà mettere e gara lavori su un progetto esecutivo che avrà già specificato la documentazione da produrre a dimostrazione della conformità al criterio 2.5.3. Non è quindi responsabilità dell’offerente che dovrà basarsi su quanto previsto dal progetto esecutivo.
Criterio 2.5.4 Personale di cantiere D: Si chiede se sono stati stabiliti per la fase di verifica: le durate minime per la formazione o titoli minimi del docente. R: In questa fase di prima applicazione dei CAM, si è voluto tenere conto della ridotta offerta sul mercato di formazione specifica sui temi ambientali inerenti al settore edile. Per cui tale criterio non dà specifiche precise sui tempi della formazione o i titoli del docente ma solo sui temi della formazione, descritti nel criterio stesso. La documentazione di prova dovrà dimostrare in modo idoneo l’avvenuta formazione quindi attraverso attestati, diplomi o CV da cui si evinca che il personale ha ricevuto una formazione avente ad oggetto i temi richiesti nel criterio quindi: sistema di gestione ambientale; gestione delle polveri; gestione delle acque e scarichi; gestione dei rifiuti. Pag. 32 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2018
Criterio 2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti D: Quali sono i professionisti accreditati ai fini dell’applicazione di questo criterio? R: Nell’ambito di questo criterio, che riguarda la professionalità dei progettisti, per “professionista accreditato” s’intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale” e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). Tali professionisti, che devono avere competenze generali sulla sostenibilità degli edifici e quindi non solo in ambito di efficienza energetica, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc. La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo.
Criterio 2.6.2 Miglioramento prestazionale del progetto D: Ai sensi del Codice degli Appalti tale criterio è tra quelli di cui tenere conto ai fini della stesura dei bandi di gara. Di norma la % assegnata per i criteri premianti è decisa dalla stazione appaltante ma nel testo del criterio è specificata anche una % minima del 5% per i materiali riciclati post consumo. Come mai? R: Il motivo di tale riferimento è quanto sancito dall’art. 206-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il quale prevede che “Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.” Tale DM del MATTM è quello del 24/05/16 pubblicato in GU del 07/06/16 con cui è stato stabilito che tale % minima sia del 5%.
Gli obiettivi non sempre si possono raggiungere da soli
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Criterio 2.7.5 Oli lubrificanti D: Nella verifica del criterio è richiesto all’appaltatore, in fase di esecuzione del contratto di accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente il Marchio Ecolabel UE o equivalenti, o una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalente; si chiede come ci si debba comportare nel caso di oli per moto-
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re 4 tempi non contemplati dalla decisione 2011/381/EU. R: Per gli oli biodegradabili per i quali non esistono etichette ambientali, come richiamato nel criterio 2.7.5.1 è possibile presentare le prove del livello di biodegradabilità ultima secondo uno dei metodi normalmente impiegati per tale determinazione: OCSE 310, OCSE 306, OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F. (CS)
Autotrasporto. Utilizzo delle targhe in prova nuova nota del ministero dell’interno
Si fa seguito a quanto di pari argomento pubblicato su Apinforma n. 11/2018, p. 41 per segnalare che, dopo l’emanazione della nota prot. 300/A/2689/18/105/20/3, il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero dell’interno) è ritornato sul tema dell’utilizzo della targa “in prova” su veicoli immatricolati a seguito di divergenze interpretative con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Questo secondo intervento, espresso con la nota prot. 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018, si è reso necessario dall’esistenza di una divergenza interpretativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine all’art. 98 del c.d.s e dell’art.1 del decreto del presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. Nella fattispecie il Ministero dell’interno sostiene che l’impiego della targa prova su un veicolo immatricolato rappresenti una prassi contraria al dettato
normativo, per cui andrebbe circoscritto ai veicoli in regola con la copertura assicurativa R.C.A. e con la revisione. Al contrario il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in una passata nota, risalente al 4 aprile 2004, ha ammesso l’utilizzo di questa targa anche su veicoli immatricolati ma sprovvisti della copertura R.C.A., ovviamente da parte dei soli soggetti autorizzati. A questo punto, i due ministeri hanno deciso di sottoporre la questione al vaglio del Consiglio di Stato ed è per questo motivo che, in attesa del suo pronunciamento, il Ministero dell’Interno con la nota del 30 maggio 2018 ha dato istruzioni affinché, per il momento, non venga sanzionato l’utilizzatore della targa prova su veicoli immatricolati, ma privi di assicurazione R.C.A., fermo restando il rispetto delle altre condizioni stabilite dalle norme sopra richiamate. Si fa riserva di ritornare sull’argomento in presenza dei suoi sviluppi. Frattanto, gli interessati possono richiedere copia delle note ministeriali all’ufficio economico dell’Associazione. A questo proposito si suggerisce agli operatori interessati di tenere a bordo dei veicoli immatricolati con targa “in prova” copia della circolare del Ministero dell’interno del 30 maggio 2018, in maniera da poterla esibire su strada in presenza di eventuali contestazioni.
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(AdT)
Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2017 e 2018 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
indice istat mesi di marzo, aprile e maggio 2018
(C)
ANNI E MESI
INDICI
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
0,4
0,4
n. 25 del 31 gennaio 2017
(Base 2015 = 100) 2016
2017
2018
Dicembre
100,3
Media
99,9
Marzo
101,0
1,4
1,1
n. 99 del 29 aprile 2017
Aprile
101,3
1,7
1,3
n. 230 del 2 ottobre 2017
Maggio
101,1
1,4
1,0
n. 148 del 27 giugno 2017
Giugno
101,0
1,1
0,8
n. 177 del 31 luglio 2017
Luglio
101,0
1,0
0,9
n. 202 del 30 agosto 2017
Agosto
101,4
1,2
1,1
n. 230 del 2 ottobre 2017
Settembre
101,1
1,1
1,2
n. 252 del 27 ottobre 2017
Ottobre
100,9
0,9
0,8
n. 278 del 28 novembre 2017
Novembre
100,8
0,8
0,9
n. 4 del 5 gennaio 2018
Dicembre
101,1
0,8
1,2
n. 26 del 1° febbraio 2018
Media
101,0
Gennaio
101,5
0,9
1,8
n. 62 del 15 marzo 2018
Febbraio
101,5
0,5
2,0
n. 75 del 30 marzo 2018
Marzo
101,7
0,7
2,1
n. 139 del 18 giugno 2018
Aprile
101,7
0,4
2,1
n. 145 del 25 giugno 2018
Maggio
102,0
0,9
2,3
n. 145 del 25 giugno 2018
Pag. 36 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 13 - 15 luglio 2018
Distacco transnazionale nei trasporti di cabotaggio in Italia il calendario delle scadenze per il mese di agosto 2018
Si ricorda che le scadenze dal 1° al 20 agosto slittano al 20 agosto 2018.
Mercoledì 1 SOSPENSIONE FERIALE - Inizia a decorrere il termine di sospensione feriale dei termini processuali. CONGUAGLIO SULLE RETRIBUZIONI - I sostituti di imposta eseguono i conguagli delle imposte risultanti dal mod. 730/2016, sia per assistenza fiscale diretta che tramite CAF, a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio erogate nel mese di agosto.
Lunedì 20 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2018 - Scade il termine per il versamento della prima rata del saldo per il 2017 e del primo acconto per il 2018 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti non titolari di partita Iva, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2018 - Scade il termine per il versamento della terza rata del saldo per il 2017 e del primo acconto per il 2018 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti titolari di partita Iva, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, con versamento della prima rata entro il 2 luglio 2018. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2018 - Scade il termine per il versamento della seconda rata del saldo per il 2017 e del primo
acconto per il 2018 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti titolari di partita Iva, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, con versamento della prima rata entro oggi con la maggiorazione dello 0,40%. FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di luglio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di luglio. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno fatti utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2018. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 6^ rata dell’Iva, relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2018 utilizzando il codice tributo 6099. STUDI DI SETTORE - Scade il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% dell’Iva dovuta sui maggiori ricavi per i soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2017 e dell’eventuale maggiorazione del 3%.
Pag. 37 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 13 - 15 luglio 2018
IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2017 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addiziona-
le regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2017. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2018. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. SECONDA RATA PREMIO INAIL - Scade il termine per il versamento della seconda rata del premio INAIL relativo all’autoliquidazione 2017/2018. CONTRIBUTI ENASARCO - Versamento dei contributi per gli agenti e rappresentanti di commercio relativi al 2° trimestre 2018 (1° aprile - 30 giugno) al Fondo di Previdenza e al Fondo Assistenza. Qualora il contributo al Fondo di Previdenza non raggiunga l’importo minimale, lo stesso va integrato a carico del preponente. INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Quota fissa - Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale); le causali contributo da utilizzare sul mod. F24 sono rispettivamente AF per gli artigiani e CF per i commercianti.
Pag. 38 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 13 - 15 luglio 2018
INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - IVS Versamento con maggiorazione dello 0,40% del saldo 2017 e prima rata acconto 2018 sul reddito eccedente il minimale.
Sabato 25 (posticipa a lunedì 27) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di luglio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
Venerdì 31 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° agosto 2018 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 luglio 2018. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2018 - Scade il termine per il versamento della terza rata del saldo per il 2017 e del primo ac-
conto per il 2018 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti non titolari di partita Iva, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno versato la prima rata il 2 luglio senza la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2018 - Scade il termine per il versamento della terza rata del saldo per il 2017 e del primo acconto per il 2018 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti non titolari di partita Iva, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno versato la prima rata il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. SOSPENSIONE FERIALE - Scade il periodo di sospensione feriale dei termini processuali. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. FASI - Le aziende industriali devono versare al Fasi i contributi a carico azienda e dirigente relativi al 2° trimestre 2018.
Pag. 39 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 13 - 15 luglio 2018
(PZ - FT)