notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 13 15 luglio 2019
IN PRIMO PIANO AFFIDATE LE MANUTENZIONI DEGLI ENTI REGIONALI IN FVG
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 13 15 luglio 2019
Sommario LA NOSTRA POSIZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Festival del Lavoro
8
Conversione in legge del “decreto crescita”
9
Dati camerali sulle attività economiche nel 2018
18
Intesa Commissione d’inchiesta sui rifiuti - Unioncamere
20
INAIL: guida per sicurezza nella manutenzione
21
Rifiuti e deposito temporaneo
24
Affidate le manutenzioni degli enti regionali in FVG
26
Misure per il recupero della competitività regionale (4a parte)
39
ORGANIZZAZIONE
37
Scadenze aziendali mese di agosto 2019
CHIUSURE ESTIVE DEI NOSTRI UFFICI Si comunica che l’Associazione sarà chiusa nel seguente periodo: dal 12 al 23 agosto. Gli uffici saranno inoltre chiusi i pomeriggi dei seguenti venerdì: 19 e 26 luglio; 2, 9 e 30 agosto; 6 settembre.
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Festival del Lavoro
maurizio casasco: “giovani, innovazione e semplificazione per far crescere pmi e paese” Per opportuna conoscenza si riporta testualmente il comunicato stampa recante le dichiarazioni del Presidente di Confapi, Maurizio Casasco, in occasione del Festival del Lavoro, svoltosi a Milano il 20 giugno 2019. “Occupazione giovanile, innovazione, sostegno alle imprese: in una parola, lavoro. La ripresa economica del nostro Paese non può prescindere da una crescita generale del sistema produttivo”. Con queste parole il presidente di Confapi Maurizio Casasco ha aperto il suo intervento al Festival del Lavoro 2019, l’evento organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi (MiCo – Milano Congressi, 20-22 giugno).” “Promuovere l’occupazione giovanile è prioritario perché l’Italia oggi ha la forza lavoro più vecchia del mondo: negli ultimi 25 anni i lavoratori più giovani si sono rarefatti dal 42% al 22%. È un dato che deve farci riflettere”, commenta Casasco.” “Confapi è pronta a fare la sua parte, ma è necessario che anche chi governa il Paese dia un sostegno forte alle imprese: il lavoro lo crea l’industria, soprattutto le PMI che in Italia rappresentano il 95% delle aziende attive. Chiediamo quindi una politica generale di abbattimento del cuneo fiscale, che nel nostro Paese è 10 punti oltre la media europea, mentre il tax burden è addirittura 25 punti superiore. È evidente che questo
divario ci penalizza in termini di competitività.” Ricerca, formazione e innovazione sono le ricette per il presente e il futuro del lavoro evidenzia Maurizio Casasco: “Confapi ha di recente inaugurato il Polo d’Innovazione PMI Italia, un digital innovation hub con il compito di diffondere la cultura, la conoscenza e le tecnologie abilitanti di Industria 4.0. Inoltre, con l’Università Tor Vergata abbiamo costituito un ‘ContaminAction Hub’, uno spazio fisico e virtuale dove aziende e ricercatori collaborano alla ricerca di idee per realizzare nuovi prodotti, servizi e brevetti. Ricerca e industria devono camminare insieme se vogliamo creare un futuro per i nostri ragazzi e allargare la nostra competitività su mercati internazionali sempre più complessi.” Altra conditio sine qua non per combattere disoccupazione è la semplificazione burocratica. “Abbiamo intensamente lavorato per ottenere una modifica all’articolo del Codice crisi di impresa che prevedeva altri onerosi obblighi – specifica Casasco – come quello dell’introduzione di revisori e organismi di audit anche nelle piccole e piccolissime industrie. Il decreto sblocca cantieri, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, ha raddoppiato i requisiti: 4 milioni di fatturato anziché 2, 20 dipendenti invece di 10. Plaudiamo a questa modifica, che riteniamo un piccolo passo in avanti nell’ottica di liberare le nostre industrie dai troppi fardelli burocratici che continuano a minarne sviluppo e competitività”. Al sottostante link si può seguire anche il servizio televisivo dedicato all’evento dal TGR Lombardia a partire dal minuto 4.15 e l’intervista al Presidente Casasco al minuto 7.30: https://www.rainews.it/ tgr/lombardia/notiziari/video/2019/06/ContentItem-91e336c6-dc3a-429e-99ad-8866cfcb3c18. html.
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Conversione in legge del “decreto crescita” Anno
nuovi importanti interventi di natura fiscale
Aliquota
2019
22,5 %
2020
21,5 %
2021
21 %
2022
21,5 %
2023 e seguenti
Premessa Con legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 26/L della G.U. del 29 giugno 2019, è stato convertito il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, altrimenti noto come “decreto crescita”. I contenuti di maggior interesse per le imprese di quest’ultimo hanno formato più volte oggetto di illustrazione su notiziario (per il quadro d’insieme v. Apinforma n. 7/2019, pp. 10-18). Ora si dà conto delle modificazioni apportate con la legge di conversione, coordinandole con quelle stabilite dal d.l. 34/2019, con la riserva di ritornare sugli argomenti per approfondirli e per completarli in presenza di disposizioni attuative e interpretative che volta per volta dovessero essere emanate.
Maxi ammortamenti (art. 1) E’ confermata la possibilità di accedere ai maxi ammortamenti per i beni strumentali nuovi acquistati dal 1° aprile al 31 dicembre del 2019 oppure fino al 30 giugno 2020 a patto che entro la fine del 2019 sia accettato l’ordine di acquisto e versato almeno il 20% del prezzo di acquisto. La percentuale di maggiorazione dell’ammortamento e dei canoni di leasing rimane ferma al 30%. Per gli investimenti superiori a 2.5 milioni di euro la maggiorazione non è applicabile.
Tassazione agevolata degli utili reinvestiti (art. 2) E’ confermata la tassazione agevolata per gli utili reinvestiti prevedendo un’aliquota Ires ridotta al reddito d’impresa fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento del patrimonio netto. La scaletta delle riduzioni dell’aliquota Ires è determinata come di seguito:
20%
La parte di utili accantonati a riserva che eccede il reddito complessivo netto è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo.
Deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali (art. 3) Rimodulata in positivo la deducibilità dal reddito d’impresa o lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali secondo la seguente scaletta: Anno
Deducibilità
2019
50%
2020
60%
2021
60%
2022
70%
2023 e seguenti
100%
Cedolare secca (art. 3 bis, co.1) La mancata comunicazione della proroga o risoluzione dell’opzione per l’applicazione della cedolare secca, non ne fa venir meno l’opzione se il contribuente tiene un comportamento coerente e concludente. In questi casi l’omissione non viene più nemmeno sanzionata, eliminando di fatto l’obbligo di confermare la proroga dell’opzione.
Dichiarazioni Imu e Tasi (art. 3 ter) Sono stati ridefiniti i termini di presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi, prevedendo per entrambe il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento per il quale è richiesta la presentazione della stessa.
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Immobili in comodato d’uso (art. 3 ter)
Controlli formali (art. 4 bis co. 1)
Eliminato l’obbligo in capo al contribuente di attestare nella dichiarazione IMU il possesso dei requisiti necessari per beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso a parenti e utilizzate come abitazioni principali. Da questa possibilità sono esclusi gli immobili classificati A/1, A/8 e A/9.
L’amministrazione finanziaria non potrà chiedere al contribuente, in sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi, documenti già nella disponibilità dell’anagrafe tributaria.
Imu sugli immobili a canone concordato (art. 3 quater, co. 1, lett. b)
E’ differito dal 30 settembre al 30 novembre 2019 il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap. Considerato che quest’anno il 30 novembre cade di sabato il termine automaticamente scivola al 2 dicembre 2019.
Sono stati esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione IMU per i beneficiari dell’aliquota ridotta IMU per gli immobili locati a canone concordato (riduzione del 75% dell’aliquota stabilita dal Comune).
Reddito fondiari con incassati (art. 3 quinquies) In caso di mancata riscossione dei canoni relativi ad immobili locati, gli stessi non concorreranno alla formazione del reddito a condizione che la mancata percezione sia comprovata: - dall’intimazione di sfratto per morosità, - dall’ingiunzione di pagamento. In sostanza, non è più necessario attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. La decorrenza di questa disposizione è differita al 2020, ma per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019 è riconosciuto un credito d’imposta pari all’ammontare delle imposte versate sui canoni non riscossi.
Revisione strutturale delle tariffe Inail (art. 3 sexies) La revisione delle tariffe Inail operativa dal 2019, diventerà strutturale dal 2023. Di conseguenza, rimarrà certamente operativa per il triennio 2019-2021, così come stabilito in via sperimentale dall’art.1, co. 1121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mentre a questo punto si apre uno iato per il 2022 che dovrà essere colmato.
Patent box (art. 4) I soggetti che dall’anno in corso optano per il regime del Patent Box possono scegliere di determinare il reddito agevolabile direttamente nella dichiarazione die redditi in luogo della presentazione dell’apposita istanza all’Agenzia delle entrate.
Nuovi termini di invio delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap (art. 4 bis co. 2)
Modello F24 (art. 4 quater, commi 1 e 2) Il modello F24 sarà utilizzabile anche per il versamento delle tasse di concessione governativa e scolastiche. Queste disposizioni saranno operative dal 2020.
Versamento cumulativo dell’addizionale comunale (art. 4 quater, co. 4) I sostituti d’imposta avranno la possibilità di effettuare un versamento cumulativo per tutti i Comuni di riferimento. Un apposito provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze individuerà le modalità operative e i termini di decorrenza.
Semplificazioni degli indici sintetici di affidabilità (art. 4 quinquies) Nei modelli degli Indici sintetici di affidabilità (Isa) non potranno essere richiesti dati già contenuti in altri quadri della dichiarazione dei redditi. Questa disposizione sarà però operativa dal 2020.
Dichiarazione sostitutiva unica (art. 4 sexies) Dal 1° gennaio 2020 la validità della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) relativa ai redditi e ai patrimoni decorrerà dal momento della presentazione e fino alla fine dell’anno stesso. In precedenza la validità arrivava al 31 agosto.
Invito al contraddittorio (art. 4 octies, commi 1 lett. b) e 2) In caso di omessa presentazione di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di ve-
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rifica, prima di emettere l’avviso di accertamento l’Ufficio deve notificare al contribuente l’invito a comparire per l’avvio della definizione dell’accertamento. Sono esclusi da questo obbligo gli avvisi di accertamento parziale (ex art. 41 bis del dPR 600/72) e quelli di rettifica parziale (ex art. 54 commi 3 e 4 del dPR 633/72). In caso di mancata adesione l’avviso di accertamento dovrà motivare le ragioni che non hanno consentito di riconoscere le precisazioni formulate dal contribuente. Il mancato avvio del contraddittorio comporterà l’invalidità dell’atto impositivo. Questa nuova previsione normativa sarà operativa del 1° luglio 2020.
Ravvedimento parziale (art. 4 decies) Sarà possibile ravvedersi in modo parziale, vale a dire utilizzando versamenti frazionati ancorché nel rispetto dei termini previsti dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 272
Incentivi lavoratori rimpatriati (art. 5, commi 1 e 2) Per i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente, assimilato e autonomo che dal 2020 trasferiranno la loro residenza in Italia, la base imponibile sarà assunta nella misura del 30% a condizione che: - i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a risiedere per almeno 2 anni; - l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente in Italia.
ste i nuovi sostituti dovranno trattenere l’importo delle ritenute dovute in tre rate di pari importo.
Iva applicata in misura superiore: sanzione (art. 6 co, 3 bis) E’ prevista l’applicazione retroattiva della sanzione di cui all’art. 6 comma 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per l’applicazione dell’Iva in misura superiore a quella dovuta. Fermo restando il diritto alla detrazione in capo all’acquirente/committente la sanzione applicabile va da 250 a 10.000 euro in luogo del 90% dell’ammontare della detrazione operata. Questa nuova previsione normativa si applica anche ai casi verificatisi prima del 1° gennaio 2018 data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
Incentivi per l’edilizia (art. 7) Fino al 31 dicembre 2021 l’imposta di registro, ipotecaria e catastale sarà applicabile in misura fissa di 200 euro per il trasferimento di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare che, nei successivi 10 anni, provvedono alla demolizione e ricostruzione degli stessi in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB A o B, anche con variazione volumetrica, e alla vendita degli stessi.
Esenzione Tasi immobili destinati alla vendita (art. 7 bis)
Rientro in Italia di ricercatori e pensionati (art. 5 commi 4, 5 e 5 bis)
E’ introdotta l’esenzione dalla Tasi per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa di costruzioni. L’esenzione opera fino a quando gli immobili non vengono ceduti e a condizione che gli stessi non siano locati. La disposizione sarà applicabile dal 2022.
Sono previste importanti agevolazioni fiscali per i ricercatori e i pensionati che decido di rientrare in Italia e sono previste importanti riduzioni della tassazione diretta per i redditi prodotti in Italia.
Interventi di riqualificazione energetica e rischio sismico (art. 10)
Regime forfetario (art. 6, commi 1, 2 e 3) Le piccole attività imprenditoriali che adottano il regime forfetario ritornano sostituti d’imposta; per coloro che si avvalgono di dipendenti e collaboratori è stato previsto l’obbligo di applicare le relative ritenute d’acconto. Questa previsione espressamente derogata rispetto alle disposizioni dello Statuto del contribuente, sono operative dal 1° gennaio 2019. Per le retribuzioni già corrispo-
Per gli interventi riguardanti edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità e per quelli di riqualificazione energetica è prevista la possibilità dell’utilizzo diretto delle relative detrazioni, la possibilità di optare per un contributo di pari importo: - anticipato dal fornitore dell’intervento sottoforma di sconto sul prezzo; - rimborsato allo stesso sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali di pari importo.
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Al fornitore che ha eseguito i lavori è inoltre riconosciuta la possibilità di cedere a sua volta il credito ai propri fornitori.
Bonus acquisto moto (art. 10 bis) Per il 2019 è previsto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro per i soggetti che acquistano motoveicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica con la contestuale rottamazione di un motoveicolo inquinante. Non sono previsti limiti di potenza per l’acquisto del motoveicolo nuovo.
Fatturazione elettronica a San Marino (art. 12) E’ esteso l’obbligo di fatturazione elettronica per le fatture emesse nei confronti di operatori economici residenti a San Marino. L’Agenzia delle entrate a questo proposito emanerà le relative specifiche tecniche.
Termine di emissione della fattura (art. 12 ter) A decorrere dal 1° luglio 2019 il termine di emissione della fattura è stato differito da 10 a 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 del dPR 633/1972.
Liquidazioni periodiche Iva (art. 12 quater) L’invio delle liquidazioni periodiche Iva deve essere effettuato entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. La comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione relativa al quarto trimestre può alternativamente essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che però deve in questo caso essere presentata entro febbraio dell’anno successivo.
Trasmissione corrispettivi (art. 12, quinquies, co. 1) La trasmissione dei corrispettivi giornalieri deve essere effettuata entro 12 giorni dalla data dell’operazione intesa secondo quanto previsto dall’art. 6 del dPR 633/1972. Questo differimento non riguarda la memorizzazione giornaliera e i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva. Nel primo semestre di vigenza di questo obbligo le sanzioni di cui all’art. 2 co. 6 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 non si applicano in caso di invio telematico dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione, fermo restando i termini della liquidazione Iva.
Lotteria corrispettivi (art. 12 quinquies, co. 2) Aumentata dal 20% al 100% la possibilità di vincita prevista nell’ambito della lotteria dei corrispettivi a favore dei consumatori che utilizzano carte di debito o di credito per i relativi pagamenti.
Proroga versamenti soggetti Isa (art. 12 quinquies commi 3 e 4) Sono prorogati al 30 settembre 2019 i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva i cui termini sono scaduti dal 30 giugno al 30 settembre 2019 a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli Isa. La proroga interessa anche i soggetti che partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir a società, associazioni, imprese interessate dagli Isa. In pratica, si tratta di: - collaboratori dell’impresa familiare; - soci di società di persone; - soci di società trasparenti. La proroga interessa anche i contribuenti che: - dichiarano cause di esclusione dagli Isa; - adottano il regime forfetario o dei minimi; - determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.
Cedibilità credito Iva trimestrale (art. 12 sexies) Dal 2020 sarà possibile cedere il credito iva trimestrale richiesto a rimborso tramite il modello TR.
Dichiarazioni d’intento (art. 12 septies) La dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente dall’esportatore abituale all’Agenzia delle entrate può riguardare anche più operazioni. L’Agenzia rilascia ricevuta con l’indicazione del protocollo i cui estremi vanno indicati nelle fatture omesse o nella dichiarazione doganale da parte dell’importatore. Non è più previsto che la dichiarazione sia redatta in duplice esemplare, numerata progressivamente dal dichiarante e dal fornitore ed annotata entro 15 giorni. Inoltre in caso di cessione o prestazioni di cui alla lettera c) del co. 8 effettuate senza aver preventivamente riscontrato telematicamente l’avvenuta trasmissione all’Agenzia della dichiarazione d’intento, si rende applicabile la sanzione dal 100% al
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200% dell’imposta in luogo della sanzione dal 250 a 2.000 euro. Queste nuove disposizioni sono applicabili dal 2020.
Contabilità meccanizzata (art. 12 octies) Qualsiasi registro contabile potrà essere tenuto con sistemi elettronici su qualsiasi supporto. L’estensione riguarda, quindi, tutti i registri, facoltà questa che in precedenza era riservata ai soli registri Iva.
Bollo virtuale su fatture elettroniche (art. 12 novies) Il calcolo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate al Sistema d’interscambio (SDI), sarà calcolato in base ai dati in esse indicati. L’Agenzia ha comunque la possibilità di integrare le fatture non indicanti l’annotazione dell’imposta di bollo. L’insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta di bollo resa nota dall’Agenzia è sanzionato nella misura del 30% dell’importo non versato.
Vendite beni tramite piattaforme digitali (art. 13) Il soggetto passivo Iva che facilità tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale mercato virtuale, piattaforma o portale, la vendita a distanza di beni importati nell’Unione europea, deve trasmettere all’Agenzia delle entrate entro il mese successivo a ogni trimestre, una specifica comunicazione contenente per ogni fornitore: - denominazione, residenza o domicilio, indirizzo di posta elettronica; - numero totale delle unità vendute in Italia; - per le unità vendute in Italia, a scelta del soggetto passivo, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita; - il codice identificativo fiscale. Il soggetto in esame assume la qualifica di debitore d’imposta per le vendite a distanza se non trasmette i dati di cui sopra e non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.
Rottamazione ruoli (art. 15) Gli enti territoriali quali Regioni, Provincie e Comuni possono disporre la rottamazione dei ruoli per tributi propri non riscossi a seguito di provvedimento di ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2017. Si tratta dell’estensione della Rottamazione ter ai tributi locali la quale prevede sostanzialmente l’esclusione dal versamento delle sanzioni.
Contrasto evasione tributi locali (art. 15 ter) Gli enti locali competenti per il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, al fine di contrastare l’evasione dei tributi propri, potranno subordinare il loro rilascio al pagamento dei tributi locali.
Credito d’imposta distributori di carburanti (art. 16) E’ confermato il credito d’imposta previsto dalla legge 205/2017 a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni mediante carte di debito o credito effettuate dal 1° luglio 2018. Il credito riguarda le cessioni di carburante effettuate sia nei confronti delle imprese che dei privati.
Rottamazione ruoli (art. 16 bis) Riaperta la possibilità di accedere alla rottamazione dei ruoli per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017. I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di adesione entro il 31 luglio 2019 utilizzando il modello messo a disposizione dall’Agente della riscossione. Le somme dovute andranno versate in unica soluzione entro novembre di quest’anno oppure in un massimo di 17 rate consecutive applicando gli interessi dimora del 2% annuo.
Saldo e stralcio somme iscritte a ruolo (art. 16 bis, co. 2) Per le sole persone fisiche che versano in situazioni di gravi difficoltà economiche è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017 derivanti da omessi versamenti di imposte e contributi, presentando l’istanza di adesione entro il 31 luglio 2019 mediante il modello messo a disposizione dall’Agente della riscossione.
Imu società agricole (art. 16 ter) Le agevolazioni Imu di cui all’art. 13 co. 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 devono intendersi applicabili anche alle società agricole.
Rinnovi contratti di locazione a canone agevolato (art. 19 - bis) E’ introdotta una norma di interpretazione auten-
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tica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato alla scadenza del periodo di proroga biennale. Prevede che in caso di mancata comunicazione del rinnovo, da farsi almeno 6 mesi prima della scadenza del periodo di proroga biennale, il contratto si rinnova tacitamente a ogni scadenza per un ulteriore biennio.
Sabatini ter (art. 20) In aggiunta alle novità stabilite nel testo iniziale del decreto crescita (aumento a 4 milioni di euro dell’importo massimo del finanziamento; erogazione del contributo sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese sulla realizzazione dell’investimento; assegnazione beneficio in unica soluzione per finanziamenti di importo fino a 100.000 euro), è previsto che il finanziamento possa essere concesso, oltre che dalle banche e intermediari finanziari autorizzati, anche da “altri intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, co. 1 del testo unico bancario (Tub), che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese”. Si tratta dell’Albo unico degli intermediari finanziari ex art. 106 Tub, nel quale risulta iscritto anche il Confidi Imprese FVG.
Sostegno alla capitalizzazione (art. 21) E’ confermato il contributo in conto esercizio, a copertura parziale degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte di piccole e medie imprese, riconosciuto dalla Sabatini ter, anche alle micro imprese, piccole e medie imprese costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento. Il contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al: - 5% per le micro e piccole imprese; - 3,575% per le medie imprese.
Pagamenti fra imprese (art. 22) E’ confermato l’obbligo per le società che redigono il bilancio sociale di indicare i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate durante l’anno, individuando anche i ritardi medi fra i termini pattuiti e quelli praticati. Dovranno inoltre essere indicate le politiche commerciali adottate e le azioni poste in essere in merito ai termini di pagamento.
Abbuono imballaggi restituiti (art. 26 bis) In materia di rifiuti e imballaggi l’impresa venditrice della merce può riconoscere un abbuono all’impresa acquirente in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura, a valere sul prezzo degli acquisti successivi. L’abbuono è riconosciuto alla resa dell’imballaggio stesso da effettuare entro un mese dall’acquisto. All’impresa venditrice che riutilizza tali imballaggi ed effettua la raccolta differenziata di tali imballaggi per il loro successivo riciclo, è riconosciuto un credito d’imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, anche se non utilizzata da quest’ultima. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro annui per ogni beneficiario.
Prodotti da riciclo o riuso (art. 26 - ter) Per il 2020 è stato previsto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di: - semilavorati o prodotti finiti derivanti per almeno il 75% dal riciclaggio di rifiuti o rottami; - compost di qualità derivante dalla frazione organica differenziata di rifiuti. Alle imprese e professionisti che acquistano i predetti beni è riconosciuto un credito d’imposta massimo di 10.000 euro annui per ogni beneficiario. Il credito è fruibile a condizione che i beni acquistati siano impiegati nell’attività economica o professionale e non è cumulabile con quello previsto dal “riciclaggio plastica” di cui al co. 73 dell’art. 1 della legge 145/2018. Se i beni di cui sopra non vengono destinati a finalità diverse è riconosciuto un contributo fino ad un massimo di 5.000 euro annui per ogni beneficiario. In quest’ultimo caso il contributo è anticipato al venditore.
Sostegno alla trasformazione digitale delle piccole e medie imprese (art. 29, commi dal 5 al 9) E’ confermata concessione di agevolazioni, secondo il regime “de minimis”, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro e piccole e medie imprese. Gli incentivi sono diretti a sostenere la realizzazione dei progetti relativi all’attuazione del Piano nazionale Impresa 4.0 e, più precisamente: advanced manufacturing solutions, additive
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manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics, tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things. L’importo di spesa del progetto deve essere almeno pari a 50 mila euro. Inoltre, tra i requisiti richiesti figurano quelli dell’operare in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, dell’aver conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000 euro. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di micro, piccola e media dimensione, saranno stabiliti criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni.
Riapertura ampliamento attività (art. 30 ter) E’ previsto un contributo a favore dei soggetti che ampliano o riaprono un’attività chiusa da almeno 6 mesi in comuni con meno di 20.000 abitanti. Il contributo è riconosciuto per i primi tre anni successivi e riguarda i settori dell’artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali, al tempo libero e al commercio al minuto per attività esercitate entro determinati limiti dimensionali. Il contributo è rapportato alla somma dei contributi comunali dall’esercente e pagati nell’anno precedente a quello in cui è presentata la richiesta e fino al 100% dell’importo. Sono esclusi i subentri in attività già esistenti precedentemente interrotte, le aperture di nuove attività e le riaperture conseguenti a cessioni di attività preesistenti da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque di un sogget-
to costituito anche in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile. Per accedere al contributo si dovrà presentare apposita richiesta entro il 28 febbraio di ogni anno al Comune in cui è ubicata l’attività e a quest’ultimo spetterà la determinazione del contributo spettante.
Trasparenza e pubblicità contributi pubblici (art. 35) E’ rivista la disciplina dei contributi pubblici per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Dal 2018 le associazioni, le Onlus, le fondazioni, le cooperative sociali sono tenute, entro il 30 giugno di ogni anno a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative a sovvenzioni e contributi ricevuti da amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici e società di controllo pubblico. Sono esclusi da questo obbligo i contributi aventi carattere generale, quelli di natura corrispettiva, retributiva e risarcitoria. Per i soggetti che esercitano attività commerciali e, quindi, tutte le società e le imprese individuali, se tenute, devono indicare nella nota integrativa al bilancio gli importi e le informazioni relative alle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi ricevuti nell’esercizio precedente da pubbliche amministrazioni. Anche per questi soggetti l’obbligo non riguarda i contributi di carattere generale o aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. I soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, vale a dire micro imprese, società di persone e ditte individuali devono pubblicare le informazioni di cui sopra entro il 30 giugno di ogni anno nel proprio sito internet o, in mancanza, nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza. Si rammenta a quest’ultimo proposito che l’Associazione ha già attivato un servizio per la pubblicazione di dette informazioni sul proprio portale ai fini dell’assolvimento di tale obbligo. L’obbligo non sussiste quando il totale delle agevolazioni pubbliche ricevute durante l’anno sia inferiore ai 10.000 euro e, quindi, anche in presenza di importi singoli inferiori a questo ammontare. Né sussiste per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis, pubblicati nella sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato, a condizione che tale pubblicazione venga espressamente richiamata nella nota integrativa del bilancio. Le violazioni saranno punite con il pagamento di una somma pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro e con la sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo di pubblicazione entro i successivi 90 giorni dalla contestazio-
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ne. Trascorso invano questo periodo, senza, cioè, aver ottemperato agli obblighi di pubblicazione né al pagamento della sanzione pecuniaria, sarà applicata la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. L’inosservanza di questi obblighi sarà sanzionata a decorrere dal 1° gennaio 2020, Quindi, la loro mancata osservanza nel 2019 non è punita.
Statuti terzo settore (art. 43, co. 4 bis)
deguamento degli statuti alle nuove disposizioni previste per il terzo settore. L’obbligo riguarda bande musicali, Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e le imprese sociali. Copia del testo coordinato del decreto legge con la legge di conversione e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio fiscale e all’ufficio economico dell’Associazione.
E’ prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l’a-
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(PZ - AdT)
Dati camerali sulle attività economiche nel 2018 un interessante prospetto sulle imprese registrate negli ambiti territoriali delle due cciaa del friuli venezia giulia Sempre nell’ambito della normativa di riordino delle CCIAA il Ministero dello sviluppo economico, ai fini della determinazione dei criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici, con decreto direttoriale 30 maggio 2019 ha pubblicato i dati forniti dalle singole CCIAA suddivisi per settori di attività economica, per numero di imprese al 31 dicembre 2018, per indice di occupazione, per valore aggiunto e per diritto annuale d’importo. Per la loro omogeneità si tratta di dati di un certo interesse e, qui di seguito, si propongono quelli riferiti ai due enti camerali del Friuli Venezia Giulia e, cioè, alla CCIAA di Pordenone e Udine
e alla CCIAA della Venezia Giulia, premettendo le seguenti avvertenze: a) il “numero delle imprese” indica il numero complessivo delle imprese, delle unità locali e delle sedi secondarie registrate, ma non necessariamente attive, nelle circoscrizioni territoriali delle CCIAA e iscritte o annotate nel Registro delle imprese; b) l’”indice di occupazione” indica il rapporto fra il numero degli addetti nella circoscrizione camerale delle imprese di un settore e il numero degli addetti nella stessa circoscrizione del totale delle imprese; c) il “valore aggiunto” indica l’incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l’impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi valutato al costo dei fattori; d) il “diritto annuale versato” indica l’ammontare del diritto annuale di competenza riscosso da ciascuna CCIAA da ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le unità locali, suddiviso per settore.
CCIAA di Pordenone e Udine Settori di attività economica
Numero delle imprese al 31/12/2018
Indice di occupazione al 2016
Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2016
Diritto annuale Importo versato al 31/12/2018
Agricoltura
12.830
5,4
694.836,84
619.040,54
Artigianato
19.688
15,2
2.155.415,46
1.214.813,14
Industria
10.631
26,3
4.787.972,31
1.212.540,83
Commercio
20.382
14,6
1.939.235,04
1.418.685,99
Cooperative
972
3,4
344.780,68
93.713,91
Turismo
8.758
7,3
757.269,36
468.358,88
Trasporti e spedizioni
2.516
4,5
922.079,31
210.432,58
Credito
1.418
2,2
858.616,29
127.364,22
Assicurazioni
1.223
0,7
151.018,19
70.760,61
13.189
16,5
3.071.235,97
1.031.930,08
2.427
3,9
380.985,29
131.958,07
94.034
100,0
16.063.444,75
6.599.598,86
Servizi alle imprese Altri settori TOTALE
Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente i totali a causa degli arrotondamenti.
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CCIAA della Venezia Giulia (ex Gorizia e Trieste) Settori di attività economica
Numero delle imprese al 31/12/2018
Indice di occupazione al 2016
Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2016
Diritto annuale Importo versato al 31/12/2018
Agricoltura
1.665
3,3
148.184,42
78.867,16
Artigianato
6.218
9,4
478.820,36
282.312,00
Industria
3.764
21,6
1.624.254,79
374.220,32
Commercio
8.900
14,7
710.057,74
512.315,02
Cooperative
425
4,8
168.916,51
25.905,03
Turismo
4.252
8,7
353.205,38
199.061,11
Trasporti e spedizioni
1.753
8,6
707.445,36
159.096,23
Credito
560
2,3
325.035,81
47.592,92
Assicurazioni
482
3,5
638.222,21
85.686,67
Servizi alle imprese
5.142
17,7
1.318.492,48
365.413,17
Altri settori
1.355
5,4
201.543,36
78.338,58
34.516
100,0
6.674.178,42
2.208.808,21
TOTALE
Le cifre riportate possono non ricomporre esattamente i totali a causa degli arrotondamenti.
Il totale del numero delle imprese, del valore aggiunto e del diritto annuale versato per l’intero Friuli Venezia Giulia che si ottiene dalle precedenti tabelle è riassumibile nella sottostante. Per
TOTALE COMPLESSIVO FVG
TOTALE COMPLESSIVO FVG
un utile raffronto si ripropongono anche i dati complessivi riferite alle rilevazioni eseguite al 31 dicembre 2016 (qui in caratteri corsivi) riportate su Apinforma n. 13/2017, pp. 22-24.
Numero delle imprese al 31/12/2018
Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2016
Diritto annuale Importo versato al 31/12/2018
128.550
22.737.623,17
8.808.407,07
Numero delle imprese al 31/12/2016
Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2014
Diritto annuale Importo versato al 31/12/2016
128.879
21.658.530,12
9.056.756,10
Vi si evince che il numero complessivamente registrate al 31 dicembre 2018 è leggermente inferiore a quello registrato al 31 dicembre 2016, mentre è superiore il valore aggiunto prodotto nel 2016 rispetto a quello del 2014. Il minor importo com-
plessivo del diritto camerale versato al 31 dicembre 2018 rispetto a quello versato al 31 dicembre 2016 è probabilmente dalle riduzioni imposte dalla legge di riforma degli enti camerali. (AdT)
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Intesa Commissione d’inchiesta sui rifiuti - Unioncamere la commissione avrà accesso al registro imprese e alle banche dati ambientali gestite dal sistema camerale E’ stato siglato il 25 giugno 2019 a Roma un Protocollo d’intesa tra la Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e Unioncamere, per lo scambio di dati e informazioni su imprese e ambiente. L’obiettivo del Protocollo è favorire l’analisi e il contrasto dei fenomeni illeciti nel settore dei rifiuti.
La Commissione, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, avrà accesso al Registro Imprese e alle banche dati ambientali gestite dal sistema camerale, in particolare: - Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), con il quale imprese ed enti comunicano i dati quantitativi sui rifiuti prodotti, trasportati, recuperati o smaltiti e le informazioni sulle autorizzazioni ambientali delle quali dispongono per svolgere tali attività; - Albo nazionale gestori ambientali, a cui si iscrivono le imprese che trasportano rifiuti, a titolo professionale o in conto proprio, intermediano/commerciano rifiuti o svolgono attività di bonifica.
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(CS)
INAIL: guida per sicurezza nella manutenzione il documento parte dal presupposto di porre attenzione a tale attività durante la valutazione dei rischi L’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) ha pubblicato la guida dal titolo: la manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione. Il documento parte dal presupposto che l’incremento dei rischi dovuti alla manutenzione ha come conseguenza la necessità di ponderare con attenzione tale attività durante la valutazione dei rischi. Secondo la norma EN 13306 (Terminologia della manutenzione) si definisce la manutenzione come la “combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, eseguite durante il ciclo di vita di un elemento (apparecchiatura, impianto o luogo di lavoro) destinate a preservarlo o a riportarlo in uno stato dal quale si possa eseguire la funzione richiesta”. La manutenzione si distingue in: - manutenzione correttiva: quando e volta a riparare un sistema per renderlo nuovamente funzionante (ad esempio, aggiustando o sostituendo componenti rotti); l’azione, in tal caso, e intrapresa quando si verifica un guasto imprevisto; - manutenzione preventiva: quando gli interventi di manutenzione sono eseguiti ad intervalli predeterminati o secondo criteri prestabiliti, volti a ridurre la probabilità di guasto o di degrado del funzionamento di un elemento funzionante; l’azione, in questo caso, e programmata e volta a controllare il processo di deterioramento che porta al guasto (ad esempio: sostituzione di componenti, lubrificazione, pulizia o ispezione). La manutenzione può incidere sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori in diversi modi: - e essenziale per mantenere apparecchiature, impianti o luoghi di lavoro in condizioni di sicurezza e affidabilità;
- deve essere eseguita in sicurezza, proteggendo adeguatamente dai possibili pericoli gli addetti alla manutenzione e le altre persone presenti sul luogo di lavoro. È difficile individuare il numero esatto di lavoratori impegnati in attività di manutenzione, perché tali attività riguardano tutti i settori lavorativi e abbracciano diversi tipi di operazioni. Nell’ambito della variabile “processo di lavoro”, utile per la classificazione delle cause e delle circostanze degli infortuni, sono state scelte quattro sottocategorie connesse a quelle che possono essere considerate operazioni di manutenzione: - configurazione, preparazione, installazione, montaggio, smontaggio, smantellamento; - manutenzione, riparazione, messa a punto, regolazione; - pulizia meccanica o manuale di zone di lavoro e macchinari; - monitoraggio, ispezione con o senza apparecchi di monitoraggio di procedure di fabbricazione, aree di lavoro, mezzi di trasporto, attrezzature. Il numero di infortuni legati a queste sottocategorie e stato confrontato con il numero totale di infortuni connessi a tutte le sottocategorie all’interno della variabile “processo di lavoro”. Con tale scelta di sottocategorie, i dati forniti dalla ricerca indicavano che una percentuale inferiore al 10% della popolazione lavorativa attiva svolgeva compiti di manutenzione. La maggior parte degli addetti alla manutenzione era costituita da uomini (in percentuali variabili da paese a paese) e la fascia d’età più rappresentata era quella compresa fra i 30 e i 50 anni (ma anche altre fasce d’età erano rappresentate). Gli addetti alla manutenzione si trovavano con maggior frequenza in alcuni settori lavorativi (ad esempio, il numero maggiore di addetti si aveva nel settore dei servizi, seguito da quello dell’industria e da quello dell’edilizia). La manutenzione e risultata anche essere la funzione più appaltata dell’industria. Gli addetti alla manutenzione, svolgendo una vasta gamma di attività di tipo diverso, possono essere esposti a numerosi pericoli sul lavoro, tra cui: - pericoli fisici (rumore, vibrazioni, calore e
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freddo eccessivi, radiazioni, elevato volume di lavoro fisico); - pericoli chimici (fibre di asbesto, fumi di saldatura, esposizione a sostanze pericolose in spazi limitati); - pericoli biologici (legionella, leptospirosi); - pericoli psicosociali (scarsa organizzazione del lavoro). Riguardo ai pericoli fisici, gli addetti alla manutenzione sono risultati avere una più elevata esposizione rispetto al resto della popolazione lavorativa attiva, in particolare: al rumore, alle vibrazioni, a diversi tipi di radiazioni, al calore in estate, al freddo in inverno e all’umidita. Sono risultati anche tra i più esposti alle sostanze pericolose, ai vapori e alle esalazioni. La guida si compone 177 pagine e 13 capitoli, così intitolati: 1. Effetti della manutenzione sulla salute e sicurezza sul lavoro
2. 3. 4. 5.
Soluzioni per una manutenzione sicura La manutenzione nel d.lgs. 81/2008 La manutenzione delle attrezzature di lavoro La manutenzione dei dispositivi di protezione individuale 6. La manutenzione degli impianti 7. Aspetti legislativi e normativi riguardanti la manutenzione e le verifiche degli impianti elettrici 8. Cenni di affidabilità 9. Politiche di pianificazione della manutenzione 10. Metodi analitici di pianificazione della manutenzione 11. La tecnologia RFId al servizio della manutenzione 12. L’esternalizzazione del servizio di manutenzione 13. Riferimenti legislativi e tecnici.
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(CS)
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Rifiuti e deposito temporaneo era stata accertata la presenza sul terreno di rifiuti di diversa composizione e natura La Cassazione ha condannato per gestione e deposito incontrollato di rifiuti (articolo 256, comma 1 e 2, D.lgs. 152/2006) un’azienda agricola che occupava terreni agricoli con oggetti e materiali di diversa natura. La Suprema corte conferma la Corte di Appello di Firenze che ha ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 256, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006, l’amministratore dell’azienda agricola, per aver abbandonato in modo incontrollato su un’area contigua al piazzale antistante l’azienda rifiuti pericolosi e non pericolosi. La Corte di Cassazione ricorda in via preliminare come l’accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del D.lgs. 152/2006, costituisca una questione di fatto demandata al Giudice di merito e quindi insindacabile, in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici. La Suprema Corte aggiunge anche che i soggetti che svolgono professionalmente determinate attività non possono genericamente appellarsi, nel caso di violazione delle regole, alla complessità della normativa in materia di rifiuti, in quanto sugli stessi grava un “dovere di informazione” che deve essere applicato attraverso l’espletamento di qualsiasi accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, e deve essere quindi “particolarmente rigoroso”: in quanto appunto tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività rispondono dell’illecito anche in virtù di una “culpa levis”. Non vale opporre, come fa la difesa, la complessità e l’entità della normativa vigente in materia di inquinamento ambientale posto che è soltanto la buona fede, invocabile allorquando il comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fattore esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole, l’unica condizione idonea ad
escludere l’elemento soggettivo nei reati contravvenzionali (Sezione III, n. 42021 del 18/07/2014; Sezione I, n. 47712 del 15/07/2015). La difesa si concentra sulla natura dei beni e materiali accatastati che puntualizza appartenenti all’azienda aventi un’utilità funzionale per la stessa, come pneumatici utilizzati come zavorra o l’autovettura che, priva di targa, funzionante è utilizzabile, all’interno dell’area aziendale. Mentre per quanto concerne i rifiuti contenenti amianto la difesa parla di abbandono non incontrollato avendo sottoscritto un accordo di filiera con sovvenzioni regionali per la loro eliminazione. Sul punto la Suprema Corte argomenta che la definizione dell’articolo 183, comma primo, lett. a), del D.lgs. 152/2006, impone: - di interpretare l’azione di disfarsi alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente secondo í principi di precauzione e prevenzione; - che la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l’agente si disfa consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sull’utilità, per il medesimo, dei predetti materiali (Sezione III, n. 19206 del 16/03/2017 — dep. 21/04/2017, Costantino, Rv. 269912 che ha ritenuto corretta, in una fattispecie relativa all’abbandono in un’area agricola di rifiuti speciali, tra cui materiali di risulta di attività edile, sfabbricidi, pneumatici, fusti, tubi e rocce da scavo la qualificazione datane dai Giudici di merito escludendone la destinazione all’utilizzo, trattandosi di materiali accatastati alla rinfusa e parzialmente ricoperti da vegetazione spontanea). Inoltre non emerge dagli atti processuali, secondo la Corte, alcun elemento idoneo per ritenere che la condotta fosse riconducibile ad un deposito temporaneo. L’onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dall’articolo 183 del D.lgs. 152/2006 per la liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, grava sul produttore dei rifiuti.
Pag. 24 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 13 - 15 luglio 2019
La norma pone una serie di indefettibili condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche nel D.lgs. 152/2006, tutte concorrenti, per la configurabilità, in presenza di raggruppamento di rifiuti, di un deposito temporaneo, con la conseguenza che in difetto anche di uno di essi il deposito non può ritenersi temporaneo. Le deduzioni di natura esclusivamente fattuale non sono sufficienti a superare i rilevi della Corte in ordine all’eterogeneità
dei materiali ed alla loro mancanza di stoccaggio e di imballaggio, essendo stata accertata sia la presenza sul terreno di rifiuti di diversa composizione e natura, compresi quelli di natura pericolosa, sia la loro collocazione direttamente sul terreno senza alcuna cautela, esposti agli agenti atmosferici, e buttati alla rinfusa, modalità queste all’evidenza sintomatiche della loro definitiva collocazione su tale area.
Pag. 25 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 13 - 15 luglio 2019
(CS)
Affidate le manutenzioni degli enti regionali in FVG tutti gli enti regionali saranno obbligati ad affidare la manutenzione degli edifici pubblici alle aziende vincitrici del bando La Direzione Centrale delle Autonomie Locali, Sicurezza e Politiche per l’immigrazione ha inviato agli Enti locali del Friuli Venezia Giulia e alle Unioni Territoriali Intercomunali del Friuli Venezia Giulia una circolare datata 11 giugno 2019 n. 9788 con gli indirizzi in merito all’obbligo di adesione ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza, soggetto aggregatore della Regione Friuli Venezia Giulia. Come illustrato in un precedente articolo (vedi Apinforma n. 10/2019) la CUC (Centrale unica di committenza) nell’esercizio dell’attività di centralizzazione della committenza, con bandi europei pubblicati nel dicembre 2017 (l’Assessorato alle Autonomie Locali era stato affidato al dott. Panontin) ha indetto delle gare per i servizi di manutenzione che si sono concluse solo a maggio del 2019. In merito a questa iniziativa la nostra Associazione ha denunciato le conseguenze negative sul tessuto locale della normativa sull’affidamento degli appalti pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni sui soggetti aggregatori. Tutti gli enti Regionali, saranno obbligati ad affidare la manutenzione degli edifici pubblici alle aziende vincitrici del bando, non potranno cioè decidere a chi affidare il servizio con effetti devastanti sulle piccole e medie imprese locali, alle quali finora facevano invece spesso ricorso grazie alla capacità delle stesse di rispondere con maggiore prontezza alle necessità dell’ente pubblico, vista anche la prossimità con quest’ultimo. La centralizzazione del servizio, con il suo elevato grado di standardizzazione, non riuscirà a soddisfare efficacemente i bisogni operativi di molte amministrazioni locali, e finirà per rappresentare un potente fattore di decrescita a carico delle picPag. 26 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2019
cole e medie imprese e, più in generale, del mondo del lavoro che ruota attorno all’affidamento degli appalti pubblici. Non potrà essere altrimenti, poiché non sono state previste neppure “soglie di salvaguardia” per le assegnazioni dei lavori di importi non elevati. Il dott. Denis Petrigh, Presidente del gruppo edili della nostra Associazione, ha raccolto le preoccupazioni delle imprese Associate, molte a rischio di chiusura per effetto della centralizzazione dell’affidamento degli appalti pubblici, e ha portato avanti molte iniziative per denunciare la problematica emersa con gli affidamenti dei servizi, anche incontrando molti Consiglieri Regionali sia della maggioranza che dell’opposizione per valutare le iniziative da fare e per cercare di limitare la portata di questi accordi quadro stipulati dalla Regione con queste importanti aziende di fuori Regione. Di seguito approfondiamo i temi affrontati nella circolare che fornisce alcune precisazioni relativamente all’obbligo di adesione, da parte degli Enti locali della Regione, ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale.
La normativa di riferimento Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, prevede all’articolo 9, comma 1, l’istituzione dell’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna Regione, qualora costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’articolo 3, comma 1, lettera n), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) definisce come «soggetto aggregatore» le centrali di committenza iscritte nell’elenco, istituito ai sensi dell’articolo 9, del D.L. n. 66/2014. Il sistema è stato confermato dal Codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/ 2016, che all’articolo 213, comma 16, ha affidato all’ANAC il compito di gestire tale elenco. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 ha istituito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 455, della legge 296/2006 la Centrale unica di committen-
za regionale (CUC regionale), precisandone attività e finalità. Alla stessa è stata attribuita anche la qualifica di soggetto aggregatore che, a seguito dell’iscrizione nell’elenco di cui sopra, la legittima a partecipare al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze4. Va quindi da subito chiarito che la CUC regionale rappresenta per la Regione il modello di centralizzazione della committenza individuato dal legislatore nazionale per dare attuazione agli obiettivi di finanza pubblica del sistema Paese. Entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base delle analisi compiute dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, con apposito DPCM, vengono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, gli enti locali6, oltre che i loro consorzi e associazioni, sono obbligati a ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori di riferimento, per lo svolgimento delle procedure ivi indicate. Conseguentemente, per le categorie di beni e servizi individuate annualmente dal DPCM predetto, la legge prevede che l’ANAC non rilasci il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dalla normativa citata, non ricorrano al soggetto aggregatore di riferimento o a Consip. Il Tavolo è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 14 novembre 2014, in attuazione dell’articolo 9, comma 2, del predetto D.L. n. 66/2014. La Circolare precisa che il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza del 26.02.2019, n. 1329, ha chiarito che secondo principi di carattere generale, ricavabili dall’interpretazione letterale delle norme, i sistemi di centralizzazione (della committenza) regionale prevalgono rispetto a quelli di Consip S.p.A. che, in ogni caso, conservano un ruolo suppletivo. La qualifica di soggetto aggregatore della CUC regionale le attribuisce a livello statale un ruolo specifico anche in materia di acquisti di beni e servizi informatici e di connettività. In questo senso, l’articolo 1, commi 512-517, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), così come modificato e, in particolare il comma 512, dispone: “Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo Pag. 27 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2019
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”. In aggiunta, vanno considerate anche le previsioni finalizzate alla riduzione della spesa previste dall’articolo 1 del D.L. n.95/2012, in merito all’obbligo di approvvigionamento attraverso le modalità e per le categorie merceologiche indicate ai commi 7, 8 e 9 (energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, buoni pasto) per gli effetti che hanno sull’autonomia degli enti locali. La circolare richiama infine l’articolo 44, comma 4 bis, della succitata l.r. 26/2014. Tale norma prevede che la CUC regionale quando opera in qualità di soggetto aggregatore, per le acquisizioni che hanno ad oggetto beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale o che appartengono al settore IT, svolge la sua attività anche avvalendosi delle strutture competenti di ARCS9 per il settore sanitario e di Insiel S.p.A. per il settore IT. Per ciò che attiene alla dimensione operativa, la CUC regionale, in virtù delle funzioni attribuite dalla l.r. 26/2014 nonché dal Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale, provvede all’attività di raccolta dei fabbisogni entro il 30 settembre di ogni anno e, sulla base dell’analisi di quest’ultimi e delle indicazioni fornite con DPCM, entro il 31 gennaio di ogni anno la Regione adotta e pubblica il programma delle proprie iniziative.
Iniziative programmate dalla CUC regionale in qualità di soggetto aggregatore Secondo la normativa nazionale citata in premessa, gli Enti locali della Regione sono tenuti ad aderire alle iniziative inserite nel DPCM citato. In caso di fabbisogni di beni e servizi, che afferiscono alle categorie merceologiche indicate dal DPCM, gli enti locali della Regione devono sempre verificare sul sito istituzionale dei Soggetti aggregatori il Piano delle iniziative della CUC regionale e, in subordine, di Consip.
Indicazioni operative della circolare della Regione Iniziative presenti nel dpcm ma non programmate dalla CUC regionale Secondo la circolare qualora l’iniziativa non sia
presente nella programmazione della CUC regionale e il valore stimato dell’appalto da affidare superi le soglie indicate dal DPCM, gli enti locali devono verificare se la stessa è presente nella programmazione di Consip. Qualora l’iniziativa sia presente nella programmazione di Consip, gli enti locali sono obbligati ad aderirvi. Tuttavia, nelle more della stipulazione del contratto quadro da parte di Consip ed in caso di motivata urgenza, gli enti locali possono: a) prorogare ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Codice, nel caso in cui vi fosse espressa previsione negli atti di gara, i contratti in essere fino alla data di attivazione del contratto quadro Consip, sempre che le circostanze lo consentono (procedura di gara di Consip in fase conclusiva); b) svolgere autonome procedure di acquisto ai sensi dell’articolo 9, comma 3 bis, dl 66/2014, dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria (c.d. contratti ponte); c) attivare l’opzione di rinnovo, nel caso in cui vi fosse espressa previsione negli atti di gara. Il rinnovo deve comunque avere durata e misura strettamente necessaria. Iniziative presenti nel dpcm programmate dalla CUC regionale, ma non ancora attive La circolare recita che qualora l’iniziativa sia presente nella programmazione della CUC regionale, indipendentemente dalle soglie indicate nel DPCM, gli enti locali sono obbligati ad aderirvi. Tuttavia, nelle more della stipulazione del contratto quadro da parte della CUC regionale ed in caso di motivata urgenza, gli enti locali possono: a) prorogare ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Codice, nel caso in cui vi fosse espressa previsione negli atti di gara, i contratti in essere fino alla data di attivazione del contratto quadro da parte della CUC regionale, sempre che le circostanze lo consentono (procedura di gara della CUC in fase conclusiva); b) svolgere autonome procedure di acquisto ai sensi dell’articolo 9, comma 3 bis, dl 66/2014, dirette alla stipula di contratti14 aventi durata e misura strettamente necessaria (c.d. contratti ponte); c) attivare l’opzione di rinnovo, nel caso in cui vi fosse espressa previsione negli atti di gara. Il rinnovo deve comunque avere durata e misura strettamente necessaria. Iniziative presenti nel DPCM attivate dalla CUC regionale durante l’esecuzione di contratti autoPag. 28 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2019
nomamente stipulati dagli enti locali In caso di attivazione da parte della CUC regionale di un’iniziativa contenuta nel DPCM, nell’arco di durata di un contratto già autonomamente stipulato dall’ente locale non è consentito attivare proroghe, ancorché prestabilite negli atti di gara, né rinnovi. La circolare ritiene invece applicabile anche alle iniziative della CUC regionale quanto previsto dall’articolo 1, comma 13 del dl 95/2012, che tratta del diritto di recesso dal contratto già autonomamente stipulato dall’ente da esercitare con le modalità ivi indicate. Fabbisogni che non superano le soglie di importo previste dal DPCM per ciascuna iniziativa In caso di fabbisogni di beni e servizi, che afferiscono alle categorie merceologiche indicate dal DPCM: - se l’iniziativa è presente nella programmazione della CUC ed è attiva, gli enti locali della Regione sono obbligati ad aderirvi. La normativa regionale, infatti, al contrario di quella statale, non pone una soglia minima per aderire alle iniziative della CUC regionale. Va sottolineato tuttavia che in merito possono essere fissate dalla Regione delle soglie minime di valore per i contratti attuativi (anche nella forma di ordini di fornitura), esplicitamente indicate nei contratti quadro. Solo in questo caso, se il valore dell’appalto da affidare non supera la soglia minima, prevale la facoltà sull’obbligo di adesione. - se l’iniziativa non è presente nella programmazione della CUC e il valore stimato dell’appalto da affidare non supera le soglie indicate del DPCM, gli enti locali della Regione, indipendentemente dalla presenza di tali iniziative nella programmazione di Consip, NON sono obbligati ad aderirvi e possono svolgere autonome procedure nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione.
Iniziative programmate dalla CUC, ai sensi della L.R. 26/2014, per categorie che non rientrano nel DPCM delle attività dei soggetti aggregatori La Regione dispone che secondo quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento (articolo 45, comma 1 bis, della LR 26/2014), che richiama la disciplina statale in materia di centralizzazio-
ne della committenza, gli enti locali della Regione sono obbligati ad aderire ai contratti quadro stipulati dalla CUC regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell’importo massimo degli stessi. Considerata la non sempre immediata percezione della differenza tra la disciplina in materia di centralizzazione della committenza e quella in materia di aggregazione della domanda, la circolare ritiene di fornire precisazioni in merito alla differenza tra le due nozioni. La materia “centralizzazione della committenza” è da riferire all’aspetto soggettivo (committenza) ovvero riguarda il soggetto che svolge su base permanente per conto di soggetti destinatari ben individuati le attività proprie di una centrale di committenza. La disciplina comunitaria, recepita dal nostro legislatore nel codice dei contratti pubblici, individua la figura della centrale di committenza, disciplinandone precisamente le funzioni (attività di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliaria), ma non individua dei casi di obbligo di ricorso a tale modello organizzativo. E’ il legislatore statale che ha in alcuni casi previsto l’obbligo di ricorso a questo modello di committenza centralizzata (sul punto si richiama la disciplina dettata dall’articolo 37 del Codice dei contratti – nella versione ante D.Lgs. 32/2019, cd. Sblocca cantieri - e quella istitutiva di Consip, e successivamente, dei soggetti aggregatori, solo per citarne alcune). L’”aggregazione della domanda” è da riferire invece all’oggetto dell’attività di una stazione appaltante, a prescindere dal ruolo di centrale di committenza (si ricorda a proposito che le attività di una centrale di committenza per essere tali devono essere svolte su base permanente). Ciò vuol dire che l’aggregazione della domanda è riconducibile ad un modello gestionale, che il legislatore statale in determinati casi ha imposto per specifiche categorie merceologiche dallo stesso individuate o proposte autonomamente da determinati soggetti dallo stesso individuati. Per fare un esempio di sistema, si consideri l’obbligo di ricorso alle iniziative di un soggetto aggregatore nelle categorie merceologiche di cui al DPCM. Il legislatore statale in questo caso ha previsto un obbligo di ricorso alla committenza centralizzata ovvero ad un soggetto da lui individuato per svolgere delle attività che altrimenti sarebbero di competenza di una singola stazione appaltante. Il destinatario dell’obbligo di centralizzazione della committenza è in questo caso l’ente locale. Ma allo stesso tempo il legislatore statale ha previsto un obbligo di aggregazione della domanda avente Pag. 29 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2019
ad oggetto una o più delle categorie individuate dal DPCM. In questo caso il destinatario dell’obbligo è il soggetto aggregatore, che è appunto tenuto a svolgere la sua attività per mettere a disposizione dei beneficiari iniziative aventi ad oggetto le categorie del DPCM. Il richiamo alla disciplina statale in materia di centralizzazione della committenza presente nell’articolo 45 della l.r. 26/2014 è da ricercare nell’articolo 1, comma 455 della legge 296/200619. Si tratta, come già chiarito, di un modello organizzativo individuato dallo Stato per il concorso al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica, rimesso all’autonomia decisionale delle regioni. Le centrali di acquisto, se costituite, hanno quindi il preciso mandato di dare attuazione alle autonome scelte regionali, anche in tema di aggregazione della domanda e relativi obblighi, evidentemente finanche ulteriori rispetto a quelle specifiche statali (categorie DPCM, adesione a convenzioni ex art. 26, legge 488/1999, categorie del dl 95/2012, categorie ICT, per citarne alcune), con l’obiettivo dato dal legislatore statale di contribuire al “contenimento e (alla) razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi”. L’obbligo previsto dal medesimo articolo 45 citato di aderire ai contratti quadro stipulati dalla CUC regionale è espressione di un’autonoma scelta compiuta dal legislatore regionale di obbligare determinati soggetti a far ricorso alla centrale acquisti, come previsto dalla normativa statale in materia di centralizzazione della committenza. E’ la Giunta regionale il soggetto cui il legislatore regionale ha demandato poi il compito di individuare le iniziative per le quali la CUC regionale tra l’altro ha l’obbligo di aggregare la relativa domanda.
Ulteriori indicazioni operative Iniziative non programmate dalla CUC regionale In caso di fabbisogni di beni e servizi, che afferiscono a categorie merceologiche non indicate nella Programmazione della CUC regionale gli enti locali possono svolgere autonome procedure nei limiti della normativa vigente. La circolare cita di seguito le principali fattispecie, restrittive o ampliative, dell’autonomia degli enti locali: - obbligo di approvvigionamento attraverso le modalità e per le categorie merceologiche indicate ai commi 7, 8 e 9, articolo 1, dl 95/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, buoni pasto); - obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o,
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in alternativa, utilizzo di parametri prezzoqualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (comma 449, articolo 1, legge 296/2016); obbligo di ricorso a mercati elettronici oppure al sistema telematico eAppalti per lo svolgimento di procedure relative ad acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (comma 450, articolo 1, legge 296/2016); obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip SpA o dei soggetti aggregatori per gli approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività (comma 512, comma 1, l 208/2015); obbligo di sottoporre i contratti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta attivazione di un contratto della CUC regionale (comma 3, articolo 1, dl 95/2012); diritto di recesso nel caso di sopravvenuta attivazione una convenzione Consip, che preveda condizioni migliorative rispetto a quelle del contratto stipulato dall’ente (comma 13, articolo 1, dl 95/2012).
Iniziative programmate dalla CUC regionale, ma non ancora attive In caso di fabbisogni di beni e servizi, che afferiscono alle categorie merceologiche indicate nella programmazione della CUC regionale gli enti locali sono obbligati ad aderirvi. Se il contratto quadro invece non è stato ancora attivato e vi è una motivata urgenza22, gli enti locali possono: a- prorogare ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Codice i contratti in essere fino alla data di attivazione del contratto quadro da parte della CUC regionale se le circostanze lo consentono (procedura di gara della CUC in fase conclusiva); b- svolgere autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti23 aventi durata e misura strettamente necessaria (c.d. contratti ponte) e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di attivazione del contratto quadro da parte della CUC regionale; c- attivare l’opzione di rinnovo, nel caso in cui vi fosse espressa previsione negli atti di gara. Il rinnovo deve tuttavia avere durata e misura strettamente necessaria e comunque termina per effetto della condizione risolutiva nel caso di attivazione del contratto quadro da parte della CUC regionale. Iniziative attivate dalla CUC regionale durante l’esecuzione di contratti autonomamente stipulaPag. 30 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2019
ti dagli enti locali In caso di perfezionamento di un’iniziativa programmata dalla CUC regionale, durante l’esecuzione di un contratto autonomamente stipulato dall’ente locale il comma 3, articolo 1, dl 95/2012 prevede operi ex lege una condizione risolutiva del contratto in essere in favore dell’adesione all’iniziativa perfezionata dalla CUC regionale. La circolare ritiene sul punto che l’applicazione della disposizione, non essendo stata negoziata tra le parti la condizione, non si risolva in un automatismo in quanto la cessazione immediata degli effetti del contratto potrebbe rivelarsi in contrasto con gli interessi pubblici sottesi allo stesso. Al verificarsi della condizione appare opportuno l’espletamento da parte della stazione appaltante di una nuova istruttoria per la valutazione del miglior bilanciamento degli interessi coinvolti quali, tra gli altri: il legittimo affidamento dell’operatore economico, anche in considerazione degli investimenti dallo stesso fatti per l’esecuzione del contratto; l’esigua durata residua del contratto in essere; l’efficacia dell’azione amministrativa, anche in relazione al grado di rischio di possibili azioni contro la stazione appaltante che l’operatore uscente potrebbe esercitare. Tali valutazioni sono in linea con l’obiettivo dato dal legislatore a tutto il sistema (centralizzazione delle committenze o aggregazione della domanda) di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, cui tutte queste disposizioni mirano. Appare pacifico invece che gli effetti della disposizione appena citata non rendano applicabili le disposizioni che prevedono proroghe o rinnovi dei contratti autonomamente stipulati. Fabbisogni che non superano le soglie di importo indicate nella programmazione della CUC regionale Qualora venissero individuate negli atti di gara delle soglie minime di valore per i contratti attuativi (anche nella forma di ordini di fornitura), e il valore stimato dello specifico appalto non supera tali soglie, gli enti locali della Regione NON sono obbligati ad aderire alla specifica iniziativa della CUC regionale e possono svolgere autonome procedure nei limiti previsti dalla normativa.
Indicazioni su norme derogatorie Una volta terminata la disamina del complesso quadro normativo, la Regione con la presente circolare, ritiene utile completare le informazioni date con il commento di due disposizioni contenu-
NON ESSERE UNA GOCCIA NELL’OCEANO
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te nella legge 208/2015 (legge di stabilità 2016). Si tratta dei commi 510 e 516 dell’articolo 1, che prevedono rispettivamente: - la facoltà di procedere ad acquisti autonomi, pur in presenza di un obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, l 488/199, qualora il bene o il servizio oggetto della convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali; l’esercizio di tale facoltà è subordinato all’ottenimento di un’autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo, che va trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti; - la facoltà di procedere per gli approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività ad acquisti autonomi, al di fuori delle modalità descritte nei commi 512 e 514, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione oppure in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa; l’esercizio di tale facoltà è subordinato all’ottenimento di un’autorizzazione motivata resa dall’organo di vertice amministrativo; tali acquisti vanno comunicati all’ANAC e all’AgID. La circolare precisa in chiusura che il contesto
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in cui ci si trova al momento della redazione del presente documento, caratterizzato da un quadro normativo particolarmente complesso, suggerisce di prestare particolare attenzione all’evoluzione normativa. Sarà importante verificare come gli indirizzi contenuti nel disegno di legge “Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l’integrazione della normativa in materia di contratti pubblici” presentato dal Governo al Senato a marzo scorso verranno tradotti in un nuovo testo normativo. In particolare, per la disciplina dei temi trattati nel presente documento diventa fondamentale analizzare le disposizioni che verranno adottate in attuazione dei principi e criteri direttivi dell’attuale articolo 1, lettera m), che recita nella versione licenziata dal Governo “riordinare e riorganizzare l’attuale disciplina concernente le centrali di committenza e i soggetti aggregatori, con riferimento agli obblighi e alle facoltà inerenti al ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dagli stessi e provvedere all’introduzione di strumenti di controllo sul rispetto della disciplina in materia di razionalizzazione della spesa per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni”. (CS)
Misure per il recupero della competitività regionale (4a parte) nelle more dell’assunzione di efficacia del prae, non è ammessa l’individuazione di nuove zone omogenee d4 Nel Supplemento Ordinario n. 15 del 30 aprile 2019 al BUR n. 17 del 24 aprile 2019 è stata pubblicata la L.R. 29 aprile 2019 n. 6 “Misure urgenti per il recupero della competitività regionale”. Questa legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione pertanto il 30 aprile. Questa normativa nasce dalla proposta di legge n. 26 che si proponeva l’obiettivo di incidere su diversi settori dell’ordinamento regionale nell’ottica di un obiettivo di semplificazione, in termini di celerità e chiarezza applicativa, e di promozione e sviluppo sostenibile del territorio. L’esame del provvedimento in Commissione è iniziato nel novembre 2018 e si è concluso con l’approvazione a maggioranza nella seduta del 20 febbraio 2019, con una tempistica atta a garantire i necessari approfondimenti del testo che, nella versione approvata ed oggi all’esame dell’Aula, è stato oggetto di modifiche sostanziali specie rispetto a quei contenuti sui quali sono state avanzate le maggiori perplessità, ossia le modifiche alla legge regionale 19/2009, Codice regionale dell’edilizia, e alla legge regionale 21/2016 in materia di turismo ed attività produttive. Le audizioni hanno rappresentato un momento di confronto molto importante cui hanno attivamente partecipato gli operatori di tutti i settori interessati, tra cui la nostra Associazione, oltre, alle categorie professionali, a quelle industriali, agricole, del commercio, del sociale, del settore venatorio e ambientalista e all’esito delle quali sono emersi spunti di riflessione significativi per il lavoro della Commissione IV, competente in sede referente, ma anche delle altre Commissioni che sulla proposta di legge n. 26 sono state chiamate a rendere parere. La VI Commissione ha reso parere favorevole a maggioranza il 28 novembre 2018; la III Commissione ha Pag. 33 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2019
ritenuto di non esprimersi stante l’intendimento preannunciato dai proponenti il provvedimento di sopprimere i due articoli su cui si sarebbe dovuta pronunciare; la V Commissione l’11 febbraio 2019 ha espresso all’unanimità un parere favorevole condizionato all’accoglimento di un emendamento che riconosce l’accesso gratuito al sistema museale a tutti i minorenni e nella sola giornata di domenica; la II Commissione, nella seduta del 13 febbraio 2019, ha espresso parere favorevole subordinato all’accoglimento di alcune modifiche in materia di turismo ed attività produttive. Per quanto attiene nello specifico i contenuti del provvedimento, in questa quarta parte continuiamo ad affrontare gli argomenti relativi alla materia ambientale.
Piano regionale di tutela delle acque Il testo dell’articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, modificato prevede che in attuazione dell’articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 la Regione provvede alla formazione, all’adozione e all’approvazione del Piano regionale di tutela delle acque. Ai fini della formazione, delle revisioni e degli aggiornamenti del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si avvale del supporto tecnicoscientifico dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - ARPA. Il Piano regionale di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi della normativa regionale vigente in materia di urbanistica, è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS). La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di ambiente, di concerto con l’Assessore competente in materia di pianificazione territoriale, nonché con l’Assessore competente in materia di risorse agricole e forestali, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, adotta il progetto del Piano regionale di tutela delle acque. Il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Decorso inutilmente tale termine, il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale l’avviso di approvazione del progetto del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione, con l’indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione delle parti interessate la Regione fissa un termine non inferiore a sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sul progetto del Piano regionale di tutela delle acque. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine sopracitato la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute ed entro i successivi sessanta giorni, a seguito dell’eventuale revisione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, previo eventuale aggiornamento delle misure di salvaguardia, adotta il Piano regionale di tutela delle acque. Il Piano regionale di tutela delle acque, ai sensi dell’articolo 121, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, è trasmesso per le verifiche di competenza al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché all’Autorità di bacino distrettuale, che esprimono il parere vincolante entro centoventi giorni dalla trasmissione. Entro sei mesi dall’acquisizione del parere favorevole dell’Autorità di bacino distrettuale di cui al comma 9, il Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Il Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione. L’avviso di avvenuta approvazione del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato, contestualmente, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile, nonché autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano. Le misure di salvaguardia Pag. 34 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2019
del Piano sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano stesso. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale di tutela delle acque assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano stesso comportano l’adeguamento delle diverse destinazioni d’uso previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, secondo la procedura per le varianti di livello comunale di cui all’articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007. Dalla data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque non sono ammesse nuove concessioni di derivazione d’acqua in contrasto con le prescrizioni del Piano stesso. All’infuori delle revisioni e degli aggiornamenti previsti dall’articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, il Piano regionale di tutela delle acque è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all’evoluzione del quadro normativo e agli esiti delle attività di monitoraggio, con riferimento alle variazioni dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici. Principio dell’invarianza idraulica Il testo dell’articolo 19 bis della legge regionale 11/2015, modificato prevede che sono soggetti al rispetto del principio di invarianza idraulica, i seguenti strumenti pianificatori e progetti di interventi, che incidono sul regime idrologico e idraulico: a) gli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali e necessitino del parere geologico ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale della legge regionale 16/2009; b) i piani territoriali infraregionali inclusi i piani regolatori portuali, i piani regolatori particolareggiati comunali ovvero i piani attuativi comunali, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali; c) i progetti degli interventi edilizi soggetti al rilascio di titolo abilitativo, nonché quelli subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia); d) i progetti degli interventi edilizi consistenti nella realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, regionale o comunale, di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 19/2009;
e) i progetti degli interventi di trasformazione fondiaria. Non sono soggetti al principio dell’invarianza idraulica: a) gli interventi edili eseguibili in attività di edilizia libera e gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di edifici esistenti che comportino la realizzazione di nuova superficie impermeabile inferiore al 40 per cento dell’area oggetto di intervento e comunque non superiore a 500 metri quadrati complessivi; il limite massimo di 500 metri quadrati di superficie impermeabile trova applicazione anche nel caso di interventi che interessino più lotti ricadenti nel medesimo ambito di Piano attuativo ed eseguiti dal soggetto proponente il Piano o dal proprietario di più lotti; b) le coperture a verde ricoperte completamente da uno strato vegetale, dotate dei dispositivi idraulici. Con il regolamento, sono individuate altresì le soglie, sotto i profili idrologici e idraulici, ai fini dell’applicazione del principio dell’invarianza idraulica per il contenimento del potenziale incremento dei deflussi nella rete idrografica e/o nella rete di drenaggio a seguito di precipitazioni meteoriche. Il regolamento individua inoltre le tipologie di strumenti urbanistici e degli interventi di trasformazione territoriale allo stesso assoggettati, graduando le fattispecie secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, con specifico riferimento alla rilevanza sui livelli di pericolosità idraulica esistenti, evitando le duplicazioni procedurali rispetto alle valutazioni ambientali previste dall’ordinamento per le diverse fattispecie. Prelievo di materiale litoide per uso personale Il testo dell’articolo 29 della legge regionale 11/2015, modificato prevede che l’autorizzazione al prelievo per uso personale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie o ciottoli del demanio idrico, per usi domestici e senza finalità commerciali, sui corsi d’acqua di qualunque classe, è rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, dal Comune competente per territorio, a favore degli abitanti residenti, per una quantità annuale massima di 30 metri cubi per ciascun nucleo familiare. Il Comune trasmette, annualmente, copia delle autorizzazioni all’ente competente per classe di corso d’acqua. Il prelievo occasionale per uso personale o didattico di una modesta quantità di ciottoli, comunque non superiore a dieci decimetri cubi, non è soggetto ad autorizzazione. Pag. 35 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2019
Norme transitorie in materia di attività estrattive Nelle more dell’assunzione di efficacia del PRAE, non è ammessa: a) l’individuazione di nuove zone omogenee D4 a esclusione di quelle già previste dagli strumenti urbanistici comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge; b) la riduzione del perimetro e la modifica delle relative norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge delle zone omogenee D4 esistenti, a eccezione delle aree di cava risistemate; c) la presentazione di domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, a esclusione di quelle volte a ottenere il rilascio dei provvedimenti di rinnovo o di proroga dell’autorizzazione, nonché di approvazione delle varianti non sostanziali al progetto autorizzato e delle varianti sostanziali al progetto dell’attività estrattiva che comporti la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell’impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre. c bis) la modifica dei progetti delle attività estrattive in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, a esclusione delle modifiche relative ai progetti delle attività estrattive di pietra ornamentale, che comportino la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell’impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre. In deroga alle disposizioni sopracitate, è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva nelle aree di cava dismesse, individuate con decreto del Direttore della struttura competente in materia di attività estrattive, nonché le domande di ampliamento delle aree di cava autorizzate comprese quelle in cui sia stato già autorizzato lo scavo in falda, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e per un volume non superiore al volume autorizzato o, nel caso in cui ne sia stata autorizzata una riduzione, al volume autorizzato prima della riduzione stessa. In deroga alle disposizioni sopracitate, è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autoriz-
zazione all’esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell’ultimazione dell’attività di scavo nell’area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l’avvenuta ultimazione dell’attività di scavo presentando la documentazione prevista dalla normativa. Queste disposizioni, però, non si applicano ai progetti delle attività estrattive in istruttoria all’entrata in vigore della presente legge presso la struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali o presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive. I procedimenti autorizzatori, in istruttoria all’entrata in vigore della presente legge, sono conclusi in applicazione della normativa regionale previgente. Le attività estrattive autorizzate ai sensi della normativa regionale previgente sono soggette alle disposizioni della presente legge. I progetti di durata superiore a dieci anni, autorizzati, la garanzia fideiussoria può essere prestata mediante la stipula di singoli contratti della durata di dieci anni ciascuno, ovvero di durata pari al periodo necessario all’esecuzione del collaudo del progetto dell’attività estrattiva. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fidejussoria o ne presta una nuova, almeno un anno prima della scadenza del singolo contratto. Le volumetrie delle aree di cava autorizzate ai sensi della normativa previgente, la cui attività di coltivazione non sia iniziata entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge e fino a quando non inizia l’attività di coltivazione, non sono calcolate per la definizione delle disponibilità. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a pena di sospensione dell’autorizzazione all’attività estrattiva, i soggetti autorizzati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), presentano al Comune o ai Comuni sul territorio dei quali è svolta l’attività di ricerca o ricade l’attività estrattiva, la domanda di nomina del collaudatore, dandone
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comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. I Comuni provvedono alla nomina del collaudatore entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Il soggetto autorizzato versa gli oneri di collaudo al Comune o ai Comuni, nonché provvede a prestare la garanzia fideiussoria finalizzata a coprire il mancato versamento di detti oneri, entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto. In caso di mancata nomina del collaudatore da parte del Comune o dei Comuni entro il termine sopracitato la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede direttamente. Per le autorizzazioni all’attività estrattiva rilasciate all’entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate alla medesima data. Nelle more dell’assunzione di efficacia del PRAE, sono ammesse le attività: a) di individuazione di nuove zone omogenee D4 a esclusione di quelle già previste dagli strumenti urbanistici comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge; b) la riduzione del perimetro e la modifica delle relative norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge delle zone omogenee D4 esistenti, a eccezione delle aree di cava risistemate; Quanto sopra a condizione che: a) il soggetto autorizzato abbia realizzato almeno il 60 per cento dell’attività estrattiva autorizzata; b) sia stata accertata la presenza della sostanza minerale nell’area oggetto dell’eventuale domanda di ampliamento dell’area di cava autorizzata; c) il soggetto richiedente abbia la disponibilità dell’area oggetto dell’eventuale domanda di ampliamento dell’area di cava autorizzata. (fine)
(CS)
Scadenze aziendali mese di agosto 2019 si ricorda che le scadenze dal 1° al 20 agosto slittano al 20 agosto 2019 Giovedì 1 SOSPENSIONE FERIALE - Inizia a decorrere il termine di sospensione feriale dei termini processuali. CONGUAGLIO SULLE RETRIBUZIONI - I sostituti di imposta eseguono i conguagli delle imposte risultanti dal mod. 730/2016, sia per assistenza fiscale diretta che tramite CAF, a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio erogate nel mese di agosto
Martedì 20 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di luglio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di luglio. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno fatti utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2019. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto
il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 6^ rata dell’Iva, relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2019 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Sca-
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de il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2018 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2018 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2019. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. SECONDA RATA PREMIO INAIL - Scade il termi-
ne per il versamento della seconda rata del premio INAIL relativo all’autoliquidazione 2018/2019. CONTRIBUTI ENASARCO - Versamento dei contributi per gli agenti e rappresentanti di commercio relativi al 2° trimestre 2019 (1° aprile - 30 giugno) al Fondo di Previdenza e al Fondo Assistenza. Qualora il contributo al Fondo di Previdenza non raggiunga l’importo minimale, lo stesso va integrato a carico del preponente. INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Quota fissa - Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale); le causali contributo da utilizzare sul mod. F24 sono rispettivamente AF per gli artigiani e CF per i commercianti. INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - IVS versamento con maggiorazione dello 0,40% del saldo 2018 e prima rata acconto 2019 sul reddito eccedente il minimale
Domenica 25 (posticipa a lunedì 26) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di luglio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
Sabato 31 (posticipa a lunedì 2 settembre) CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° agosto 2019 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 luglio 2019. SOSPENSIONE FERIALE - Scade il periodo di sospensione feriale dei termini processuali. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente.
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LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.
Fasi i contributi a carico azienda e dirigente relativi al 2° trimestre 2019.
FASI - Le aziende industriali devono versare al
(PZ-FT)
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