notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 13 15 luglio 2021
IN PRIMO PIANO INCONTRO CON L’ASSESSORE PIZZIMENTI
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 13 15 luglio 2021
Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
Incontro con l’Assessore Pizzimenti
8
Green Pass in azienda. Alcune riflessioni di Confapi FVG
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Ulteriore proroga dei versamenti
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Gli interessi passivi
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Interessi di mora fermi all’8%
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Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2021
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Cigo ex art. 11 dlgs 148/2015 per eventi dal 01 luglio 2021
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Aziende con emissioni di sostanze cancerogene/tossiche
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ANAC: punteggi sull’offerta tecnica
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Consiglio di Stato e ANAC, accordo sugli appalti pubblici
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LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
MOBIL PEGASUS™ 1107
CONTRIBUISCE A PROLUNGARE L’INTERVALLO DI SOSTITUZIONE DELL’OLIO
Motori a gas naturale INNIO Jenbacher serie 6 | Azienda tessile | Russia ExxonMobil ha collaborato con un’azienda russa attiva nel settore tessile per aumentare la produttività e ridurre i costi operativi. La società utilizza diversi motori Jenbacher (612F e 624G) che producono energia per consumo interno. Con il vecchio olio minerale, l’azienda aveva intervalli di sostituzione dell’olio di 2.500 ore, in base ai risultati delle analisi condotte sull’olio esausto. Raccomandazione Per aumentare in modo significativo l’efficienza dei motori, i tecnici di ExxonMobil hanno consigliato il nuovo olio per motori a gas ad alte prestazioni Mobil Pegasus™ 1107, abbinato a un attento monitoraggio delle condizioni dell’olio tramite il programma Mobil ServSM Lubricant Analysis (MSLA) di ExxonMobil.
RADDOPPIA
VANTAGGI
RISPARMIA
Un’estesa prova sul campo ha dimostrato che un’azienda del settore tessile ha potuto raddoppiare l’intervallo di sostituzione dell’olio (Oil Drain Interval, ODI) dei propri motori 624G con pistoni in acciaio usando il nuovo olio per motori a gas Mobil Pegasus 1107 al posto del tradizionale olio minerale. Un’azienda tessile russa ha così RISPARMIATO CIRCA 10.000 DOLLARI ALL’ANNO per la propria flotta di 3 motori grazie a: • Riduzione del consumo di olio • Riduzione dei costi della manodopera
L’INTERVALLO DI SOSTITUZIONE DELL’OLIO CONSUMO DI OLI E COSTI DI MANODOPERA
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Officine FVG avvia una partnership con Friulia SpA
26
Una Zona Logistica Semplificata in FVG
29
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento - marzo 2021
31
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento - aprile 2021
32
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento - maggio 2021
34
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento - giugno 2021
35
Trasporti abusivi con veicoli esteri
36
Calendario delle scadenze del mese di agosto 2021
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ORGANIZZAZIONE
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Incontro con l’Assessore Pizzimenti i temi più caldi dell’autotrasporto in friuli venezia giulia Nei giorni scorsi Confapi FVG ha incontrato nella propria sede l’Assessore regionale al territorio e alle infrastrutture, Graziano Pizzimenti accompagnato per l’occasione da Direttore centrale Marco Padrini, dal Direttore di FVG Strade Sandro Didoné e dall’Ing. Paolo Perco di AUTOVIE VENETE SpA. Per l’Associazione, accanto al Vice Presidente, Denis Durisotto, sono intervenuti numerosi imprenditori anche di settori diversi da quello dei trasporti e della logistica, in quanto si è inteso dare il giusto risalto che questi temi hanno sulla generalità dell’economia locale. Gli argomenti hanno riguardato l’operatività della Motorizzazione civile regionale, la reperibilità di personale viaggiante, la concorrenza dei vettori esteri e i controlli su strada, le infrastrutture, l’intermodalità e i trasporti eccezionali.
Durisotto ha sottolineato l’importanza della operatività del Servizio della Motorizzazione civile per tutte le imprese del Friuli Venezia Giulia e per la stessa Amministrazione regionale, considerato che essa costituisce una significativa fonte di entrate per il suo erario. Accanto agli aspetti tecnici amministrativi, in parte risolti e in parte ancora aperti (tempistiche delle immatricolazioni dei veicoli importati, delle revisioni in sede, dei collaudi per le modifiche tecniche ai veicoli), le preoccupazioni si appuntano sulla carenza del personale, specie a Udine. Questa si è accentuata dopo i recenti pensionamenti ed è a rischio di peggioramento nell’immediato futuro. In più, diversi imprenditori hanno nuovamente rivendicato un trasferimento di com-
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petenze dallo Stato alla Regione in ambiti amministrativi di trasporti di merci pericolose (ADR), che, a sorpresa, non vennero trasferiti all’epoca del passaggio di competenze di Motorizzazione nei primi Anni 2000. Pizzimenti ha inteso, almeno in parte, tranquillizzare gli intervenuti, assicurando che entro l’anno la situazione potrà essere migliorata con nuovi concorsi e con ricorso a procedure di mobilità di personale, ma ha anche suggerito un corale interessamento dei componenti di Giunta competenti in materia di personale. Più difficile sarà, invece, il trasferimento di competenze dallo Stato alla Regione nel campo dell’ADR. Altrettanto cruciale per le imprese professionali è la reperibilità di conducenti con patenti superiori e correlata carta di qualificazione del conducente (CQC), tanto che nel presente periodo di ripresa della domanda di trasporto diversi veicoli sono immobilizzati sui piazzali per mancanza di autisti. E le prospettive sono ancor più grigie, solo a considerare che l’età media dei conducenti in Regione si attesta a ben oltre i 55 anni. È forse il problema più acuto dell’autotrasporto regionale e italiano di questi anni. La Regione – ha osservato Durisotto – ha fatto bene a licenziare bandi per aiuti a nuovi candidati volti a conseguire gli anzidetti titoli abilitativi; ma l’iniziativa non può più rimanere circoscritta a soli disoccupati o inoccupati, bensì estesa a chiunque abbia l’intenzione a intraprendere questa professione. Continua a essere irrisolto il nodo della squilibrata concorrenza estera per i differenziali di costi e l’inosservanza delle regole da parte dei vettori dell’Est Europa, non adeguatamente contrastati da controlli su strada, nonostante alcune recenti intensificazioni. Durisotto ha invitato l’Assessore
a un nuovo interessamento verso le autorità dello Stato, centrali e locali, non sufficientemente sensibili, essendo il sistema trasportistico del Friuli Venezia Giulia quello che subisce le più pesanti conseguenze per la sua dislocazione geografica. Gli imprenditori hanno sollevato un rinnovato interesse per il trasporto intermodale, in alternativa al “tutto strada” anche sulle medio-lunghe distanze (oltre i 500 km). Qui il problema non risiede tanto nella disponibilità di infrastrutture, ma nelle condizioni tariffarie, penalizzate dalla mancanza di traffico di rientro sulle principali direttrici (Francia e Germania su tutte), che non le rendono competitive rispetto ad altre relazioni di traffico combinato da e per l’Italia. Sul punto Pizzimenti ha illustrato il disegno regionale volto a mettere a sistema, sotto il profilo organizzativo e operativo, tutti i poli e i fattori legati alla logistica, con l’intento di realizzare a breve quell’unica piattaforma logistica regionale, capace di dare competitività all’insieme del nostro sistema trasportistico. I trasporti eccezionali sono un altro tema trascurato, ma di grande importanza per l’economia regionale, specie nei settori dell’industria delle costruzioni e dell’industria siderurgica. Gli intervenuti hanno evidenziato l’esigenza di liberarli da inutili condizionamenti tecnici che, paradossalmente, non toccano i vettori esteri che offrono il medesimo servizio con i medesimi mezzi, o che non sussistono in altre regioni d’Italia e che in definitiva, si traducono per la committenza locale in incrementi di costo. Un ultimo fondamentale argomento, sollevato dall’imprenditore Lucio Bergamasco, titolare del più importante gruppo di produzione di macchine per la lavorazione del legno, in Friuli Venezia
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Giulia è quello delle infrastrutture viarie. Prendendo spunto dalla criticità della SR “Palmarina” per il blocco del ponte sul Torre a Nogaredo e per la scarsa manutenzione che caratterizza questo importante asse del Distretto della sedia, Bergamasco ha evidenziato come prioritarie siano la manutenzione del sistema viario esistente e un’oculata scelta delle nuove infrastrutture da realizzare, evitando il più possibile inutili consumi di suolo. Sotto questo profilo Bergamasco ha proposto che per la nuova viabilità d’interesse regionale, la Regione voglia consultare le organizzazioni di categoria
per le priorità da accordarsi. Sul punto Pizzimenti ha illustrato il nuovo programma regionale in materia di classificazione delle strade di competenza che, quanto meno per quanto riguarda la manutenzione, andrà incontro alle evidenziate aspettative ed ha anticipato un riposizionamento delle titolarità delle “strade” regionali fra FVG STRADE SpA e l’Amministrazione regionale. L’impegno è di ritrovarsi in autunno per aggiornare il punto della situazione e il confronto con il sistema delle piccole e medie imprese. (LCP)
Pag. 10 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 13 - 15 luglio 2021
Green Pass in azienda. Alcune riflessioni di Confapi FVG dichiarazione del presidente di confapi fvg, dott. massimo paniccia La proposta di Confindustria nazionale di introdurre l’obbligo del green pass per i lavoratori in azienda per il Presidente di CONFAPI FVG Massimo Paniccia è probabilmente una provocazione diretta a sollecitare la vaccinazione di quanti ancora esitano. Imporre un tale obbligo da parte del datore di lavoro infrange, allo stato delle cose, il diritto alla
riservatezza o privacy e ad apre un nuovo fronte di dissidi con le OO.SS di cui non c’è bisogno. Bisogna anche valutare attentamente le limitazioni, con buon senso, per evitare in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo conflitti sociali che non aiutano e non risolvono le attuali difficoltà.
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Ulteriore proroga dei versamenti per i soggetti isa i versamenti slittano al 15 settembre 2021 Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 270/PZ del 16 luglio 2021 per ricordare che nel decreto Sostegni - bis, convertito con la legge 106 del 23 luglio 2021, l’art. 9 bis ha prorogato ulteriormente al 15 settembre 2021 i termini di versamento del saldo e del primo acconto delle imposte a favore dei soli contribuenti interessati all’applicazione degli Isa (Indicatori sintetici di affidabilità fiscale). Dopo la proroga al 20 luglio ad opera del DPCM del 29 giugno 2021 (si veda anche nostra Circolare n. 252/PZ del 29 giugno 2021) il legislatore è intervenuto nuovamente prevedendo un ulteriore differimento. La proroga interessa il termine per il versamento dei seguenti tributi: - Irpef, Ires, Irap, Iva 2020, addizionali Irpef, contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS), cedolare secca, acconto del 20% dei redditi soggetti a tassazione separata, IVIE, IVAFE, imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e il diritto CCIAA. Per i soggetti ISA e i “collegati”, quali, ad esempio
i soci delle società di persone, delle SRL trasparenti, dei collaboratori di imprese familiari nonché i contribuenti forfetari e minimi, i versamenti che scadono nel periodo 30 giugno – 31 agosto 2021 possono essere effettuati quindi entro il 15 settembre 2021. Si evidenzia che non è prevista la possibilità dell’ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, ma la sola proroga al 15 settembre 2021. In questo modo viene lasciato inalterato il piano di rateizzazione scelto dal contribuente, sia se ha scelto di pagare la prima rata il 30 giugno sia al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40. In pratica se un soggetto ISA ha scelto di rateizzare in sei rate a partire dal 30 giugno, può mantenere il piano di rateizzazione senza pagare interessi e senza versare lo 0,40% in più per le tre rate in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021. Le tre rate rimanenti andranno versate il 16 rispettivamente di settembre, ottobre e novembre versando esclusivamente gli interessi al 4% annuo calcolati dal 16 settembre 2021. Su questi aspetti si dovranno comunque attendere i chiarimenti dell’amministrazione finanziaria. Si ricorda che per le persone fisiche private rimangono fermi i termini ordinari di scadenza, vale a dire entro il 30 giugno senza maggiorazioni e 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Pag. 12 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 13 - 15 luglio 2021
(PZ)
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nuove idee che diventano realta
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Gli interessi passivi
le regole di indeducibilità del tuir
Premessa L’art. 96 del DPR 917/86 (TUIR) così come rivisto dall’art. 1 del D. Lgs. 142/2018 al fine di recepire le raccomandazioni comunitarie, ha riscritto le regole sulla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES, vale a dire SRL, SPA, SAPA ecc… Nello specifico è stato previsto che il ROL sia quantificato seguendo le regole fiscali, in luogo di quelle contabili e che lo stesso sia riportabile per un limite temporale massimo di cinque anni. Inoltre è stata riconosciuta la possibilità di riportare agli esercizi successivi l’eccedenza degli interessi attivi non utilizzata. Queste nuove regole sono diventate operative dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, in generale quindi dal 2019.
Imprese interessate Come ricordato la modifica ha interessato l’art. 96 del TUIR e riguarda esclusivamente i soggetti Ires, comprendendo anche le imprese di assicurazione, le società capogruppo di assicurazioni, le società di gestione di fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare, per queste ultime con regole particolari. La modifica in argomento non interessa gli intermediari finanziari. Per i soggetti Irpef non si applica l’art. 96 del TUIR, gli interessi passivi in capo a questi contribuenti sono deducibili nel rispetto del requisito di inerenza all’attività esercitata e più in generale dell’art. 61 del TUIR.
Interessi attivi e passivi Nella disciplina in argomento rientrano gli interessi attivi e passivi che sono qualificati tali dai
Principi contabili e confermati tali anche dalla normativa fiscale in applicazione del principio di derivazione rafforzata. Per le micro imprese la norma prevede la determinazione del reddito in base al principio di derivazione semplice e quindi sono escluse dalla normativa in esame. Gli interessi devono riferirsi ad operazioni contrattuali aventi causa finanziaria ovvero contenenti una componente significativa di finanziamento. Rientrano nei limiti di deducibilità in argomento anche gli interessi riferiti a debiti di natura commerciale così come quelli capitalizzati in riferimento all’acquisto di beni materiali e immateriali strumentali ex art. 110 comma 1 lett. b) del TUIR. Nei limiti alla deducibilità vanno ricompresi anche gli interessi impliciti dei contrati di leasing e quelli relativi a finanziamenti contratti per l’acquisto e costruzione di immobili patrimonio, in considerazione che questi ultimi non rientrano nella previsione dell’art. 90 comma 2 del TUIR. Per quanto riguarda gli interessi attivi questi rilevano nella misura in cui sono imponibili e per i soggetti che operano con le pubbliche amministrazioni comprendendo anche quelli di mora.
Interessi passivi esclusi Non rientrano nei limiti di deducibilità di cui all’art. 96 del TUIR gli interessi relativi a operazioni di pronto conto termine aventi ad oggetto azioni o strumenti finanziari assimilati ex art. 44, per queste operazioni non si applica il principio di derivazione rafforzata e conseguentemente gli interessi sono fiscalmente irrilevanti. Sono altresì esclusi gli interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione delle passività in scadenza o ammontare incerto, per i quali l’art. 9 del D.M. 8 giugno 2011 attribuisce la natura di accantonamento. Anche le imprese immobiliari sono escluse dalle limitazioni dell’art. 96, con riferimento agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Questi interessi risultano conseguentemente integralmente deducibili dal reddito d’impresa.
Pag. 14 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 13 - 15 luglio 2021
Il ROL Il ROL (Risultato Operativo Lordo) è dato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle macro classi A e B del conto economico al netto degli ammortamenti e dei canoni di leasing. Ad esso è collegato il meccanismo di deducibilità degli interessi passivi. Fino al 2018 il ROL doveva essere calcolato considerando i valori contabili così come risultanti ROL FISCALE =
Valore della produzione (macroclasse A)
dal conto economico. Dal 2019 invece il ROL deve essere calcolato considerando i valori fiscalmente rilevanti per la determinazione del reddito d’impresa. Ciò significa quindi che per la sua determinazione devono essere considerate le disposizioni previste dal TUIR. Schematicamente il ROL può essere definito come segue:
Costi della produzione (macroclasse B al netto di ammortamenti beni materiali e immateriali e leasing beni strumentali)
Nel calcolo del ROL fiscale, diversamente da quello contabile, devono essere considerati i componenti di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di aziende o rami d’azienda. Si segnala che i contributi a fondo perduto e i crediti d’imposta ricevuti per l’emergenza sanitaria Covid – 19, non essendo soggetti a tassazione non assumono alcuna rilevanza ai fini del calcolo del ROL. La detassazione di componenti positivi di reddito classificati in voci del conto economico rilevanti ai fini del ROL, comporta che il corrispondente reddito escluso da tassazione ancorché da imputarsi ai fini del ROL, deve essere considerato con segno meno ai fini del calcolo del ROL “fiscale”.
I criteri di deducibilità Come accennato in apertura l’art. 96 comma 1 del TUIR prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza di quelli attivi, compresi quelli riportati da precedenti periodi d’imposta. Rispetto alla previgente normativa la compensazione con gli interessi attivi interessa non solo quelli del periodo ma anche l’eccedenza eventualmente riportata da periodi d’imposta precedente. L’eccedenza di interessi passivi risultante da questa prima compensazione è ulteriormente deducibile nei limiti: - del 30% del ROL fiscale del periodo d’imposta; - del 30% del ROL fiscale riportato da precedenti periodi d’imposta. La norma prevede che sia utilizzato prioritariamente il 30% del ROL del periodo d’imposta e solo successivamente quello dei periodi precedenti secondo il criterio FIFO.
Riporto interessi passivi Gli interessi che non sono deducibili in un deter-
minato periodo d’imposta in quanto eccedenti i limiti di cui sopra, sono deducibili nei successivi periodi d’imposta per un ammontare pari all’eventuale differenza positiva tra: - la somma degli interessi attivi di competenza del periodo d’imposta e il 30% del ROL; - gli interessi passivi di competenza del periodo d’imposta. Si deve quindi sommare agli interessi attivi il ROL sia di competenza dell’anno sia di periodi precedenti e da questa somma si sottraggono gli interessi passivi di competenza del periodo. Questa nuova modalità di riporto è applicabile anche agli interessi passivi che al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 non erano stati dedotti per effetto della disciplina previgente. Le nuove regole, diversamente da quelle precedenti, consentono di riportare l’eccedenza degli interessi attivi non utilizzati nel periodo negli esercizi successivi senza limitazioni temporali. Anche l’eventuale l’eccedenza di interessi passivi è riportabile senza limiti di tempo.
Riporto eccedenza di ROL Se in un periodo d’imposta il 30% del ROL è superiore alla somma tra: - l’eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli attivi, - gli interessi passivi riportati da periodi d’imposta precedenti; la quota eccedente può essere portata ad incremento del ROL dei 5 periodi d’imposta successivi. Nella previgente disciplina il ROL era riportabile senza limitazioni.
Norme transitorie Per evitare che il passaggio da un regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato dal ROL contabile a quello fiscale determini delle di-
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storsioni, sono state adottate delle norme transitorie a decorrere dal 2019 e una regola specifica per i prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016. In particolare viene previsto che non si devono considerare i componenti positivi o negativi che hanno già concorso a formare il ROL contabile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o dei precedenti e che al termine dello stesso esercizio non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi. Ciò al fine di evitare di conteggiare nel calcolo del ROL la stessa componente due volte. Viene inoltre previsto che le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci di valore e di costi della produzione rilevate nel conto economico dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti, sono assunte per il loro valore contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito d’impresa. Gli interessi passivi sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni
contrattuali, sono deducibili per un importo corrispondente alla somma tra: a - il 30% del ROL contabile prodotto a partire dal 2010 e che risulta non ancora utilizzato al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018; b - l’importo che risulta deducibile in applicazione delle nuove disposizioni. Per i prestiti la cui durata o importo sono stati modificati successivamente al 17 giugno 2016, la regola si applica unicamente agli interessi passivi corrispondenti alla durata e all’importo esistenti alla stessa data. Nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2018 il contribuente può scegliere se utilizzare prioritariamente il plafond di deducibilità garantito dalle nuove disposizioni o l’eccedenza di ROL contabile. In questo modo viene garantita una maggior flessibilità, potendo effettuare ogni anno, in dichiarazione, la scelta relativa all’eccedenza di ROL di cui si vuole usufruire ai fini della deduzione degli interessi passivi: ROL fiscale di periodo o ROL contabile pregresso, che, a differenza del primo, non ha limiti temporali di utilizzo.
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(PZ)
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Interessi di mora fermi all’8% nessuna variazione per il primo semestre 2021
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 13 luglio 2021, ha reso noto il tasso d’interesse di mora applicabile per il secondo semestre 2021 mantenendolo all’8%. Il decreto legislativo n. 231/2002 regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, prevedendo che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto. Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti, è parametrato al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea, al quale vanno aggiunti 8 punti. La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo. È stato così fissato allo 0% il saggio d›interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando così alla misura dell’8%. I prodotti agricoli sono regolamentati da una disciplina speciale la quale prevede un termine di pagamento di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 giorni negli altri casi. Dal punto di vista contabile opera una deroga al principio di competenza, gli interessi di mora, infatti, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.
Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente: - 10,35 secondo semestre 2002; - 9,85 primo semestre 2003; - 9,10 secondo semestre 2003; - 9,02 primo semestre 2004; - 9,01 secondo semestre 2004; - 9,09 primo semestre 2005; - 9,05 secondo semestre 2005; - 9,25 primo semestre 2006; - 9,83 secondo semestre 2006; - 10,58 primo semestre 2007; - 11,07 secondo semestre 2007; - 11,20 primo semestre 2008; - 11,10 secondo semestre 2008; - 9,50 primo semestre 2009; - 8,00 secondo semestre 2009; - 8,00 primo semestre 2010; - 8,00 secondo semestre 2010; - 8,00 primo semestre 2011; - 8,25 secondo semestre 2011; - 8,00 primo semestre 2012; - 8,00 secondo semestre 2012; - 8,75 primo semestre 2013; - 8,50 secondo semestre 2013; - 8,25 primo semestre 2014; - 8,15 secondo semestre 2014; - 8,05 primo semestre 2015; - 8,05 secondo semestre 2015; - 8,05 primo semestre 2016; - 8 secondo semestre 2016; - 8 primo semestre 2017; - 8 secondo semestre 2017; - 8 primo semestre 2018; - 8 secondo semestre 2018; - 8 primo semestre 2019; - 8 secondo semestre 2019; - 8 primo semestre 2020; - 8 secondo semestre 2020; - 8 primo semestre 2021; - 8 secondo semestre 2021.
Pag. 18 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 13 - 15 luglio 2021
(PZ)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2021 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
102,9
0,564883
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
103,0
0,763196
MARZO
15.03
14.04
0,375
103,3
1,108138
APRILE
15.04
14.05
0,500
103,7
1,526393
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
103,6
1,578079
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
103,8
1,849707
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
Pag. 19 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2021
Cigo ex art. 11 dlgs 148/2015 per eventi dal 01 luglio 2021 PRESENTAZIONE ISTANZA ALL’INPS
Si ricorda che, in relazione al ricorso dal 01 luglio 2021 al trattamento di Cassa integrazione Ordinaria ex art. 11 comma 1 lettera b) del Dlgs 148/2015 (situazioni temporanee di mercato), fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 comma 3 del DL 73/2021 in merito all’esonero dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021, rimangono, tra l’altro, confermate le ordinarie previsioni relative alle modalità e tempistiche per la presentazione della istanza. In particolare ai fini dell’ammissione al tratta-
Pag. 20 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2021
mento ordinario di integrazione salariale, l’impresa deve presentare, entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in via telematica all’INPS domanda di concessione. Come di consueto, è necessario allegare alla richiesta, oltre ai dati amministrativi richiesti dall’Istituto, una relazione tecnica dettagliata che illustri le ragioni che hanno determinato la temporanea sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa nonché gli elementi relativi ad una prevedibile ripresa produttiva. Da ultimo si segnala che la sede dell’INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto del trattamento di CIGO solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, e su espressa richiesta della stessa Azienda. Con riserva di ulteriori informazioni. (EI)
Aziende con emissioni di sostanze cancerogene/tossiche entro il 28/o8/2021 le aziende devono presentare una relazione alla regione fvg
Il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102 ha modificato il D.Lgs. 152/2006 introducendo il comma 7-BIS nell’articolo 271 che regolamenta le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360 sezione 2 della scheda di sicurezza), delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata. Le modifiche impongono che: - le sostanze pericolose per la salute sopra citate e le sostanze classificate come preoccupanti dal regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano le sostanze stesse; - le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate il più possibile. Le aziende e le attività coinvolte dovranno completare con varie scadenze una serie di adempimenti, che sono: 1. i gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio dovranno produrre entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto ossia entro il 28 agosto 2021, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fatti-
bilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applicherà la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006; 2. la relazione di cui al precedente punto dovrà essere comunque prodotta ogni cinque anni a decorrere dalla data di redazione della precedente relazione o dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione; 3. Ai fini dell’adeguamento alla prescrizione dell’articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto 102/2020 (28 agosto 2020), in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il primo gennaio 2025. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell’articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 4. se, in seguito all’aggiornamento degli elenchi, le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo rientrino tra quelle sopra indicate, il gestore presenta entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni, allegando alla stessa domanda la relazione, di cui sopra. Sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia al link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/news/0788.html è possibile scaricare la lettera informativa e il modello di relazione.
Pag. 21 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 13 - 15 luglio 2021
(CS)
ANAC: punteggi sull’offerta tecnica questi sono riservati alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante
Con delibera n. 424 del 26 maggio 2021 l’ANAC ha disposto in merito ad un’Istanza di parere per la soluzione delle controversie in merito alla valutazione dell’offerta tecnica, alla valutazione di congruità dell’offerta anomala e alla discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione. L’ANAC, in sintesi, ha deliberato che l’attribuzione del punteggio tecnico alle offerte, così come la valutazione delle giustificazioni dell’anomalia, sono riservati alla discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante, ed entrambi sono sindacabili solamente in caso di manifesta illogicità o errore macroscopico. La delibera ribadisce che la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta
Pag. 22 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2021
sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale, essendo sufficiente una motivazione espressa alle giustificazioni rese dall’impresa offerente. In particolare, sull’istanza di un’impresa e analizzata dal Consiglio dell’Autorità, si delibera che nel caso di pecie non risulta fondata la contestazione relativa alla carenza di motivazione in relazione al punteggio assegnato, dal momento che le motivazioni venivano esplicitate chiaramente nel verbale. Inoltre, la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale, essendo sufficiente una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente. Nel caso di specie non emerge una carenza motivazionale nelle valutazioni effettuate dal RUP, che ha preso in considerazione tutti i costi dell’appalto e giudicato l’offerta nel suo complesso affidabile. Ne consegue che l’operato della stazione appaltante è risultato conforme alla normativa di settore. (CS)
Consiglio di Stato e ANAC, accordo sugli appalti pubblici per lo scambio di tutte le informazioni contenute nella banca dati Il presidente dell’Anac Giuseppe Busia e dal presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi hanno sottoscritto un protocollo d’intesa triennale che consentirà lo scambio di tutte le informazioni contenute nella Banca Dati nazionale dei Contrat-
Pag. 24 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2021
ti Pubblici gestita dall’Autorità nazionale anticorruzione. Con il protocollo, le parti intendono regolare il trasferimento di dati dall’Anac al Consiglio di Stato, al fine di assicurare la condivisione, l’integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati sugli appalti pubblici, per garantire accessibilità unificata, reciproca collaborazione, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara, in tutte le loro fasi. Tali informazioni verranno utilizzate dalle parti ai soli fini delle proprie attività istituzionali. (CS)
Officine FVG avvia una partnership con Friulia SpA per lo sviluppo della sua attività
- La finanziaria regionale avvia una partnership con la società attiva nel settore automotive. - Supporto finanziario e consulenza per sostenere l’espansione commerciale e l’ampliamento dell’attività nei segmenti delle vetture ibride ed elettriche. - Lo scorso 14 luglio l’Assessore Bini, il Sindaco Furlani e la Presidente Seganti hanno visitato la sede di Campoformido (UD) La nostra Impresa Associata Officine FVG, con sede a Campoformido (UD) e operativa nei settori della riparazione, carrozzeria e vendita ricambi per autoveicoli industriali e autovetture ha appe-
na concluso un’importante operazione finanziaria per lo sviluppo della sua attività con Friulia SpA. L’operazione prevede un intervento complessivo di 1 milione di euro attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale per 500mila euro e l’erogazione di un finanziamento per 500mila euro. La partnership è stata annunciata lo scorso 14 luglio in occasione della visita dell’Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini che si è recato presso la sede di Campoformido insieme al Sindaco di Campoformido Erika Furlani e alla Presidente di Friulia Federica Seganti. Accompagnati dal Presidente di Officine FVG Enzo Tulisso, Bini, Furlani e Seganti hanno visitato l’headquarter della società che si estende su una superficie complessiva di 43.000 mq di cui 7.000 mq coperti Officine FVG opera, con oltre 100 dipendenti, principalmente sul mercato regionale grazie ai suoi 4 siti operativi di Campoformido, Pavia di Udine (UD), San Dorligo della Valle (TS) e Portogruaro (VE). L’operazione nasce dalla volontà di Officine FVG
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di avere al proprio fianco un partner finanziario solido e affidabile come Friulia, in grado di supportarla nel percorso di sviluppo previsto dal piano industriale e volto al rafforzamento del brand e all’espansione commerciale. L’obiettivo finale è completare l’evoluzione di un’azienda originariamente a gestione familiare dando impulso a servizi personalizzati per fidelizzare la clientela. Nonostante il rallentamento delle attività nei primi mesi del 2020 a seguito dell’emergenza pandemica, Officine FVG è riuscita a recuperare velocemente il terreno perso, anche perché il comparto della manutenzione e della riparazione dei veicoli non è rientrato tra i settori costretti a sospendere l’attività a seguito dei provvedimenti emanati dal Governo. Il valore della produzione nel 2020 si è dunque assestato a circa 11,5 milioni, rilevando un calo contenuto (9%) rispetto ai 12,7 milioni ottenuti nel 2019. Il piano di sviluppo della società prevede una pluralità di interventi finalizzati al consolidamento e all’espansione del già ampio portafoglio clienti. In particolare, nei prossimi tre anni saranno investiti 300 mila euro per ampliare le attività nei segmenti delle vetture ibride ed elettriche e completare le certificazioni di qualità nell’ambito della sicurezza e dell’ambiente. L’obiettivo è quello di diventare una delle realtà più specializzate nei comparti che rappresentano il futuro dell’automotive scommettendo sul personale. Per questo, nell’ultimo anno i dipendenti hanno potuto beneficiare di oltre 3.000 ore di formazione in corsi di aggiornamento specifici che si sono rivelati fondamentali per rispondere alle esigenze della clientela. L’Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini ha dichiarato: “L’operazione di Friulia su Officine FVG è un esempio di supporto pubblico a un soggetto privato sano
che ha un programma di sviluppo credibile e di ampia portata. La Finanziaria regionale può innervare la progettualità dell’azienda di Campoformido e offrirle l’opportunità di fare un salto di qualità. L’espansione sulle direttrici dell’ibrido ed elettrico e l’ambizione a perfezionare i percorsi di certificazione sono armi vincenti dell’automotive. Friulia ha un ruolo importante da giocare non solo per l’apporto finanziario ma anche per il suo collaudato expertise manageriale nella visione commerciale e nella pianificazione pluriennale. La Finanziaria regionale è un ausilio importante per centrare obiettivi che sono interessi collettivi; in particolare, se il green diventa un driver sistematico della produzione, guadagniamo altro terreno sul mercato internazionale e l’occupazione delle nostre imprese cresce”. “Sono felice di poter visitare un sito all’avanguardia come quello di Officine FVG – ha dichiarato il Sindaco di Campoformido Erika Furlani. “È importante continuare a scommettere sulle eccellenze del territorio per ridare slancio a quel tessuto economico-imprenditoriale locale che è il motore di questo Paese. Grazie all’operazione di oggi, Officine FVG potrà contare su un partner importante come Friulia per continuare ad essere competitivo anche in futuro”. “La partnership con Officine FVG testimonia ancora una volta l’importanza del ruolo di Friulia per la crescita delle aziende del territorio non solo sul fronte finanziario, ma soprattutto nella consulenza a livello manageriale – ha dichiarato la Presidente e AD di Friulia Federica Seganti. “L’obiettivo è infatti quello di affiancare l’azienda in tutte le sue fasi di sviluppo nei prossimi anni in un settore, come quello dell’automotive, che necessita
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di continui aggiornamenti sulle nuove tecnologie disponibili sul mercato. In questo quadro risulta fondamentale, come previsto anche dal piano industriale, puntare sull’acquisizione di un know-how sempre più specifico relativo alle nuove forme di mobilità ibrida ed elettrica che sono già una realtà in rapida diffusione per un futuro sempre più green e sostenibile”. Il Presidente di Officine FVG Enzo Tulisso ha sottolineato: “Abbiamo sempre creduto nelle collaborazioni e nelle partnership: oltre 50 anni fa la mia famiglia ha fondato un’azienda a gestione familiare che è poi cresciuta nel tempo. Dieci anni fa abbiamo infatti deciso di compiere un decisivo passo in avanti aprendo la partecipazione e la gestione anche ad altre aziende che hanno permesso di sfruttare le best practises nel settore. Oggi siamo una delle prime 3 realtà in Italia per la riparazione nel settore automotive ma non vogliamo assolutamente fermarci qui. La collaborazione con Friulia va quindi nella dire-
zione da sempre auspicata, visto che la possibilità di confrontarsi con esperienze e competenze diverse offre maggiori opportunità di crescita. Le varie acquisizioni concluse dalla Officine FVG negli ultimi anni hanno infatti permesso di beneficiare delle migliori pratiche in uso presso le società target.”
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Una Zona Logistica Semplificata in FVG la regione condivide il progetto con i principali stakeholder
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul seminario organizzato dalla Regione circa l’istituzione di una Zona Logistica Semplificata (ZLS) in FVG (da ultima, si veda la circolare associativa prot. n. 276/EV), per operare una ricognizione dettagliata sul progetto presentato dalla Regione e sui potenziali benefici che la sua attuazione potrebbe avere per le imprese stabilite all’interno del perimetro della stessa. A seguito dell’approvazione della l. 205/2017, il Parlamento ha concesso alle Regioni che non beneficiano delle Zone Economiche Speciali (ZES) ai sensi del d.l. 91/2017 (c.d. Deceto Mezzogiorno), la possibilità, disciplinata nei commi 61-65 dell’art. 1, di individuare un’area nella quale istituire una ZLS con durata settennale e previsione di rinnovabilità per un massimo di ulteriori sette anni. Le imprese stabilite in dette zone, ai sensi di quanto previsto dal comma 64, fruiscono delle procedure semplificate e derogatorie rispetto alla normativa vigente per mezzo del richiamo all’art. 5 co. 1 del d.l. 91/2017, con particolare riferimento all’accelerazione dei termini procedimentali, ridotti di un terzo (decorsi i quali si applica un regime di silenzio assenso) e agli adempimenti e procedimenti speciali. A questi benefici di carattere procedurale-autorizzativo si sono affiancati, da ultimi, quelli fiscali previsti dalle novelle cui all’art. 1 co. 313 della l. 160/2019 e originariamente riservati alle ZES ai sensi del già citato Decreto Mezzogiorno. Tale sostanziale equiparazione porta in dote il beneficio, per le ZLS, di vedersi applicate anche le disposizioni di cui all’art. 5 co. 2, 2-bis, 3, 4 e 6 del d.l. 91/2017, che consistono specificatamente nel riconoscimento di un credito d’imposta di cui alla l. 208/2015, concesso a fronte dell’acquisto di beni strumentali per l’esercizio dell’attività d’im-
presa. Bene sottolineare, tuttavia, che ciò è valido limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, par.3, lettera c) del TFUE e nel rispetto del Reg. (UE) 651/2014. Si prospetta dunque, per le aree ricomprese nella delimitazione ZLS che contestualmente figurano nel novero delle aree “a finalità regionale”, un duplice beneficio che non può che accrescere la competitività dei porti friulani in Europa ed attrarre gli investimenti. Quanto alle modalità attuative si prevede, ai sensi dell’art. 63, che il Presidente della Regione proponga l’istituzione della ZLS trasmettendo un Piano di Sviluppo Strategico al Presidente del Consiglio dei Ministri.
IL SEMINARIO Nell’incontro organizzato dalla Regione, che ha visto la partecipazione dei principali portatori di interesse regionale, si è discusso di alcune tematiche chiave per la redazione del progetto, primo fra tutti il delicato problema della delimitazione. L’individuazione delle aree da includere nella ZLS deve infatti coordinarsi con esigenze di funzionalità, e l’intento della Regione è quello di selezionare le aree geograficamente più prossime rispetto ai porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, insediate in “zona c” della Carta degli aiuti a finalità regionale, peraltro oggetto di prossima revisione. L’associazione, convolta nella fase di perimetrazione, ha ricordato la necessità di considerare altresì le zone situate maggiormente nell’entroterra, in modo da non escludere dai benefici l’ampia fetta di imprese del settore logistico che si rivolgono sempre più frequentemente al trasporto intermodale. La Regione programma, inoltre, una serie di interventi con il fine di potenziare e ammodernare la rete infrastrutturale, in modo da sviluppare il tessuto logistico e portuale in funzione della costituzione della ZLS. Si prevedono così sostegni agli operatori della logistica e al trasporto su ferro e nave, ma anche opere di riqualificazione dei principali scali portuali e interportuali. Si fa riserva di tornare sull’argomento per fornire ulteriori aggiornamenti, in considerazione del
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fatto che la Regione si è impegnata, nei prossimi mesi, a organizzare incontri specifici con i princi-
pali portatori di interesse regionale per condividere l’intero processo decisionale. (EV)
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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL MARZO 2021 Si fa seguito a quanto riportato Apinforma n. 5/2021, p. 109, per segnalare che il 12 aprile 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di marzo 2021. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel marzo 2021 (pari a 1.435,78 per 1.000 litri di gasolio, in aumento rispetto al mese di febbraio 2021, quando ammontava a 1.383,24 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,176 euro/l al netto dell’IVA, per i veicoli esclusi dal rimborso delle accise sul gasolio (veicoli di massa complessiva a pieno carico
fino a 7,5 t nonché i veicoli, a prescindere dalla massa complessiva, di categoria ecologica pari o inferiore a Euro 4); - 0,962 euro/l al netto dell’IVA e del rimborso delle accise sul gasolio, per i veicoli ammessi alla restituzione delle accise di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t; a questo proposito, come per il mese di febbraio, si ribadisce che il richiamo contenuto nella nota del Ministero all’esclusione dal recupero accise dei veicoli fino alla categoria ecologica Euro 2 non è più attuale, visto che dal 1° ottobre 2020 il beneficio non può essere chiesto per i veicoli di categoria ecologica Euro 3 e dal 1° gennaio 2021 nemmeno Euro 4. Si rammenta ancora che il Ministero con decreto direttoriale prot. n. 2016 del 27 novembre 2020 ha disposto la pubblicazione di due tabelle con i valori orientativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto merci in conto terzi. Il decreto con le due tabelle sono disponibili al link: https:// www.mit.gov.it/documentazione/autotrasportomerci-conto-di-terzi-valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di Il testo degli atti citati e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Pag. 31 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 13 - 15 luglio 2021
(AdT)
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER l’aprile 2021
Si fa seguito a quanto riportato sul presente numero di Apinforma, per segnalare che il 10 maggio 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov. it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di aprile 2021. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nell’aprile 2020 (pari a 1.436,73 per 1.000 litri di gasolio, in aumento rispetto al mese di marzo 2021, quando ammontava a 1.435,78 per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce di costo risulta essere di: - 1,177 euro/l al netto dell’IVA, per i veicoli esclusi dal rimborso delle accise sul gasolio (veicoli di massa complessiva a pieno carico
fino a 7,5 t nonché i veicoli, a prescindere dalla massa complessiva, di categoria ecologica pari o inferiore a Euro 4); - 0,963 euro/l al netto dell’IVA e del rimborso delle accise sul gasolio, per i veicoli ammessi alla restituzione delle accise di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t; a questo proposito, come per il mese di febbraio, si ribadisce che il richiamo contenuto nella nota del Ministero all’esclusione dal recupero accise dei veicoli fino alla categoria ecologica Euro 2 non è più attuale, visto che dal 1° ottobre 2020 il beneficio non può essere chiesto per i veicoli di categoria ecologica Euro 3 e dal 1° gennaio 2021 nemmeno Euro 4. Si rammenta ancora che il Ministero con decreto direttoriale prot. n. 2016 del 27 novembre 2020 ha disposto la pubblicazione di due tabelle con i valori orientativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto merci in conto terzi. Il decreto con le due tabelle sono disponibili al link: https:// www.mit.gov.it/documentazione/autotrasportomerci-conto-di-terzi-valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di Il testo degli atti citati e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
COMUNICARE NON SEMPRE È COSÌ SEMPLICE
20 ufficio@scriptamanent.sm | 0432 505 900
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL MAggiO 2021
Si fa seguito a quanto riportato sul presente numero di Apinforma, per segnalare che il 10 giugno 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov. it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di maggio 2021. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel maggio 2021 (pari a 1.449,34 per 1.000 litri di gasolio, in aumento rispetto al mese di aprile 2021, quando ammontava a 1.436,73 per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce di costo risulta essere di: - 1,187 euro/l al netto dell’IVA, per i veicoli esclusi dal rimborso delle accise sul gasolio (veicoli di massa complessiva a pieno carico
fino a 7,5 t nonché i veicoli, a prescindere dalla massa complessiva, di categoria ecologica pari o inferiore a Euro 4); - 0,973 euro/l al netto dell’IVA e del rimborso delle accise sul gasolio, per i veicoli ammessi alla restituzione delle accise di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t; a questo proposito, come per il mese di febbraio, si ribadisce che il richiamo contenuto nella nota del Ministero all’esclusione dal recupero accise dei veicoli fino alla categoria ecologica Euro 2 non è più attuale, visto che dal 1° ottobre 2020 il beneficio non può essere chiesto per i veicoli di categoria ecologica Euro 3 e dal 1° gennaio 2021 nemmeno Euro 4. Si rammenta ancora che il Ministero con decreto direttoriale prot. n. 2016 del 27 novembre 2020 ha disposto la pubblicazione di due tabelle con i valori orientativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto merci in conto terzi. Il decreto con le due tabelle sono disponibili al link: https:// www.mit.gov.it/documentazione/autotrasportomerci-conto-di-terzi-valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di Il testo degli atti citati e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il giugno 2021 Si fa seguito a quanto riportato sul presente numero di Apinforma, per segnalare che il 12 luglio 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di giugno 2021. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel giugno 2021 (pari a 1.473,40 euro per 1.000 litri di gasolio, in aumento rispetto al mese di maggio 2021, quando ammontava a 1.449,34 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce di costo risulta essere di: - 1,207 euro/l al netto dell’IVA, per i veicoli
esclusi dal rimborso delle accise sul gasolio (veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t nonché i veicoli, a prescindere dalla massa complessiva, di categoria ecologica pari o inferiore a Euro 4); - 0,993 euro/l al netto dell’IVA e del rimborso delle accise sul gasolio, per i veicoli ammessi alla restituzione delle accise di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t; a questo proposito, si ribadisce che dal 1° ottobre 2020 il beneficio non può essere richiesto per i veicoli di categoria ecologica Euro 3 e dal 1° gennaio 2021 nemmeno Euro 4. Si rammenta ancora che il Ministero con decreto direttoriale prot. n. 2016 del 27 novembre 2020 ha disposto la pubblicazione di due tabelle con i valori orientativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto merci in conto terzi. Il decreto con le due tabelle sono disponibili al link: https:// www.mit.gov.it/documentazione/autotrasportomerci-conto-di-terzi-valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di Il testo degli atti citati e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Trasporti abusivi con veicoli esteri sanzione accessoria del fermo amministrativo di veicoli immatricolati all’estero Con nota prot. 300/A/5463/21/101/20/21/4 del 4 giugno 2021 il Ministero dell’interno la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (Ministero) ha fatto chiarezza sull’applicazione del fermo amministrativo nelle ipotesi di trasporto abusivo o irregolare poste dagli articoli 26, 46, 46 bis e 46 ter della legge 4 giugno 1974, n. 298, nel caso in cui sia coinvolto un veicolo immatricolato all’estero. Per la sua importanza nel contrasto al fenomeno dell’abusivismo estero in Italia si riportano di seguito alcuni dei passaggi più importanti, uno dei quali afferisce al cabotaggio illegale. Preliminarmente, il Ministero censura la prassi di alcune Sezioni di Polizia stradale, le quali, davanti a una violazione agli articoli 26 e 46 della legge 298/1974 commessa con veicoli immatricolati all’estero, a fronte a un pagamento immediato della sanzione pecuniaria o della cauzione, hanno acconsentito al rientro dei veicoli nella sede estera dell’impresa di autotrasporto trasporto, facendolo poi seguire da una sorta di “interdizione alla circolazione sul territorio nazionale”. Questa prassi non solo non trova nessun riscontro normativo, ma finisce con il contrastare con quanto stabilito nelle su citate disposizioni che, al contrario, prevedono un fermo amministrativo di 3 mesi, durante i quali i veicoli devono rimanere custoditi in Italia. Per quanto, poi, riguarda l’applicazione del fermo amministrativo nelle fattispecie sopra indicate, la circolare chiarisce quanto sotto riportato.
Articoli 26 e 46 della legge 298/1974 (trasporto abusivo o mancante delle necessarie licenze ed autorizzazioni) Se il veicolo è immatricolato all’estero e il tra-
sgressore non provvede al pagamento immediato della sanzione pecuniaria o della cauzione, esso va affidato al “custode-acquirente” ex art. 214 bis del codice della strada (c.d.s.). Una variazione di custodia a favore dell’avente diritto è possibile solo una volta pagata la sanzione e comunque decorsi 60 giorni, con prosecuzione tuttavia del fermo amministrativo – a titolo di sanzione accessoria – per il periodo residuo fino allo scadere dei 3 mesi fissati dalla norma. Se il veicolo è immatricolato all’estero e il trasgressore provvede al pagamento immediato della sanzione pecuniaria o della cauzione, oppure se il veicolo è immatricolato in Italia, viene sottoposto a fermo amministrativo seguendo le normali procedure previste dall’art. 214 del c.d.s. Il mezzo viene affidato all’avente diritto alla custodia che dovrà depositarlo in un luogo di cui abbia la disponibilità, anche non esclusiva, ubicato in Italia per consentire i controlli degli organi di Polizia. Il veicolo potrà esser restituito alla scadenza del periodo di fermo di 3 mesi.
Art. 46 bis (cabotaggio illegale) L’art. 46 bis del c.d.s. punisce le irregolarità sul cabotaggio, prevedendo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro, e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi (6 mesi in caso di reiterazione della condotta), durante i quali viene affidato al “custode- acquirente” ai sensi dell’art. 214 bis del c.d.s. e applicazione delle disposizioni dell’art. 207 c.d.s. sul pagamento in misura ridotta nelle mani dell’agente accertatore o versamento di una cauzione. L’affidamento del mezzo al custode-acquirente di cui al citato art. 214-bis prescinde dal mancato pagamento della sanzione pecuniaria. Tuttavia, come detto, trova applicazione anche l’art. 207 del c.d.s. per espresso richiamo contenuto nell’art. 46 bis. Pertanto, in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria o della cauzione, si dovrà dare atto che il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo anche ai sensi dell’art. 207 c.d.s. e, comunque, il veicolo non potrà essere restituito all’avente diritto prima del decorso dei 3 mesi, anche se si provvede al pagamento della sanzione pecuniaria.
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Art. 46 ter (trasporto internazionale illegale) La norma punisce la mancanza o l’incompletezza della documentazione sul trasporto internazionale in corso di svolgimento. In particolare, la disposizione prevede tre tipi di violazioni: - la prima (co. 1), prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo immatricolato all’estero fino all’esibizione della documentazione mancante, con affidamento al custode acquirente di cui all’art. 214 bis del c.d.s. e applicazione delle disposizioni dell’art. 207 dello stesso codice; - la seconda (co. 3, primo periodo), che non prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo, ma solo una sanzione pecuniaria e applicazione dell’art. 207, richiamato dal co. 3, terzo periodo; - la terza (co. 3, secondo periodo), rimanda all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 46, commi 1 e 2, e all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 207 del c.d.s. (richiamato dal comma 3, terzo periodo). Rispetto a queste tre fattispecie, il Ministero ha disciplinato le ipotesi del fermo amministrativo in relazione ai casi di pagamento immediato o meno della sanzione pecuniaria o della cauzione.
In caso di mancato pagamento si ha che: - per il co. 1, il veicolo è sempre affidato al “custode-acquirente” a prescindere dall’avvenuto pagamento, ed è restituito solo una volta esibita la documentazione mancante e, comunque, decorsi 60 giorni; - per il co. 3, primo periodo si applica l’art. 207 del c.d.s. con fermo del veicolo e affidamento al custode acquirente, con restituzione prevista al pagamento della sanzione e comunque decorsi 60 giorni; - per il co. 3, secondo periodo si applicano le procedure dell’art. 46 della legge 298/1974. In caso di pagamento della sanzione o quando il veicolo è immatricolato in Italia si ha che: - per il co. 1 si applica, comunque, il fermo del veicolo con affidamento all’avente diritto alla custodia, il quale deve depositarlo in Italia in un luogo di cui abbia la disponibilità, onde permettere i controlli dell’organo procedente; - per il co. 3, primo periodo, il veicolo non va sottoposto al fermo; - per il co. 3, secondo periodo si applicano le procedure dell’art. 46 della legge 298/1974. Copia della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Calendario delle scadenze del mese di agosto 2021 si ricorda che le scadenze dal 1° al 20 agosto slittano al 20 agosto 2021 Domenica 1 SOSPENSIONE FERIALE - Inizia a decorrere il termine di sospensione feriale dei termini processuali.
Venerdì 20 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di luglio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di luglio. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno fatti utilizzando il modello F24. IVA – LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE – Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2021. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il ter-
mine per il versamento della 6^ rata dell’Iva, relativa al 2020 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2021 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva. - 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
Mercoledì 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomu-
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nitari di beni e servizi relativi al mese di luglio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
Martedì 31 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° agosto 2021 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 luglio 2021. SOSPENSIONE FERIALE - Scade il periodo di sospensione feriale dei termini processuali. (PZ)
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