notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 13 15 luglio 2022
IN PRIMO PIANO CONFAPI NAZIONALE AL TAVOLO DI PALAZZO CHIGI
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Misurare è conoscere. Ma sappiamo cos’è veramente la Misura? Cos’è la Taratura Parliamo di una questione fondamentale: cos’è la taratura? Il termine “taratura” può essere utilizzato (spesso in modo improprio) in diversi contesti. Il Vocabolario Internazionale di Metrologia (VIM) definisce la taratura come:
Insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, la relazione tra i valori indicati da uno strumento di misurazione, o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando”.
Tuttavia spesso il termine “taratura” viene utilizzato per indicare il ripristino, la correzione o la regolazione di strumenti di misura (o di macchine) nei quali processi però spesso non vengono utilizzati campioni di riferimento ma solamente eseguite registrazioni manuali o digitali. Questa attività, in ambito metrologico è definita “messa in punto” o “regolazione”. La messa in punto (o regolazione) prevede al seguito la taratura che è l’unico processo che assicura i risultati di una misura. Il termine “Calibrazione” non dev’essere utilizzato in quanto storpiatura del termine inglese “calibration” del quale la traduzione letterale è appunto “taratura”!
Il suo scopo fondamentale è quello di garantire la “riferibilità delle misure al Sistema Internazionale di Misura” e dare la possibilità all’utilizzatore di eseguire la “conferma metrologica” del dispositivo di misura, ovvero di assicurarsi che lo stesso dispositivo garantisca l’accuratezza di misura prevista nei processi produttivi.
Taratura Accreditata LAT o ISO? Ogni Organizzazione si è imbattuta nel problema di scegliere il tipo di taratura per le proprie strumentazioni. Infatti spesso i Laboratori esterni di taratura propongono il quesito: Vuole la taratura LAT (Accreditata) o ISO? Cerchiamo quindi di capire quando scegliere l’una o l’altra partendo dalla differenza sostanziale tra i due tipi di taratura.
La taratura LAT (o equivalente per i Paesi esteri, per esempio DAkkS per la Germania, COFRA per la Francia, A2LA per gli Stati Uniti, DANAK per la Danimarca, ENAC per la Spagna, UKAS per il Regno Unito, ecc.) è svolta da Laboratori Accreditati da Enti di Accreditamento Membri degli Accordi di Mutuo Riconoscimento europei ed internazionali (EA, IAF, ILAC). L’accreditamento del laboratorio, e quindi la taratura accreditata dello strumento di misura, assicura la riferibilità al S.I., la correttezza dei risultati e la confrontabilità degli stessi tenendo conto dell’incertezza di misura. I Laboratori Accreditati rilasciano un “Certificato di Taratura” e a richiesta un “Certificato di Conformità” alle norme applicabili allo strumento di misura in prova. La valenza del documento è internazionalmente riconosciuta. La taratura ISO è un processo di taratura frutto dell’esperienza del Laboratorio il quale assicura la riferibilità della misura ai campioni nazionali ed internazionali, senza l’accreditamento da parte degli organismi preposti.
Il Laboratorio per le attività non accreditate rilascia un “Rapporto di Taratura” nel quale vengono riportati (almeno) i risultati della taratura, la stima delle incertezze, la catena dei campioni che assicurano la riferibilità al S.I., le procedure impiegate, eventuali norme applicabili e le condizioni di prova. Generalmente la taratura LAT viene richiesta per i campioni di riferimento e in altre occasioni dove viene indicata da norme cogenti o da capitolati di fornitura, mentre la taratura ISO, tipicamente più economica di quella LAT, è sufficiente per tutte le strumentazioni di lavoro e impiegate nei processi produttivi aziendali.
Chi siamo Il Laboratorio metrologico METLAB S.r.l. nasce nel 2007 e nell’anno successivo è divenuta Laboratorio Qualificato TÜV Italia per le tarature di apparecchi di misura in dotazione alle reti assistenziali delle più prestigiose case automobilistiche. Grazie alla collaborazione con importanti realtà industriali della zona, in poco tempo il Laboratorio si è affermato anche nel mondo industriale come valido partner per il supporto in ambito metrologico. Da giugno 2019 METLAB S.r.l. è diventato Laboratorio Accreditato di Taratura per la temperatura (Centro LAT n. 280) per la taratura di termometri a resistenza, termocoppie, catene termometriche in un campo di misura da -40 °C a 1100 °C. È tutt’ora in corso l’estensione dell’accreditamento per l’umidità relativa e per lo svolgimento delle attività accreditate in situ. METLAB offre il servizio di taratura di molteplici tipi di strumenti di misura garantendo la Riferibilità delle Misure al Sistema Internazionale di Misura. Il Laboratorio è attivo nel supporto alle aziende per lo sviluppo di Sistemi di Misura e nella relativa formazione metrologica.
METLAB Srl - Via Cussignacco 78/41 - 33040 Pradamano, Udine Tel. / Fax +39 0432.655292 - info@metlab.it - www.metlab.it
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 13 15 luglio 2022
Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE
LA NOSTRA POSIZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
Confapi FVG al Congresso Regionale della UIL
8
Confapi nazionale al tavolo di Palazzo Chigi
9
Sanzioni INPS per omessi versamenti
11
Appalti pubblici di Forniture e Servizi senza compensazione
12
Bolletta doganale elettronica
18
Le presunzioni di acquisto e vendita
23
Esterometro
28
Restituzione aiuti di Stato
32
Progetto “#RIPARTO”
33
Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2022
37
Bonus carburante
38
Infortuni elettrici nei cantieri edili
39
Approvato il prezzario regionale 2022
40
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
ORGANIZZAZIONE
Buono statale per patenti superiori
43
Nuove norme in materia di infrastrutture e trasporti
44
Scadenze aziendali del mese di agosto 2022
46
CHIUSURE ESTIVE DEI NOSTRI UFFICI Durante il periodo estivo i nostri uffici resteranno chiusi i seguenti venerdì pomeriggio: -
29 luglio 26 agosto 2, 9 settembre
Per le urgenze potrete comunque contattarci ai numeri 0432/507377 e 338/6904139. La chiusura per le ferie è così programmata: dal pomeriggio di venerdì 5 agosto a venerdì 19 agosto compreso
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Confapi FVG al Congresso Regionale della UIL L’ASSOCIAZIONE è STATA RAPPRESENTATA DAL CONSIGLIERE DOTT. MIRKO ZANNIER
Generale di CONFAPI FVG dr. Mirko Zannier, titolare dell’Impresa Associata SOC.MA.S. Srl, è intervenuto all’XI Congresso dell’Unione Regionale UIL FVG, prendendo parte alla tavola rotonda con altri rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali. Erano anche presenti il Presidente della CES Confederazione Sindacati Europei Luca Visentini e l’Assessore Regionale al Lavoro Alessia Rosolen.
Il 25 luglio scorso il componente del Consiglio
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(LCP)
Confapi nazionale al tavolo di Palazzo Chigi l’intervento del presidente maurizio casasco all’incontro del governo con le parti economiche e sociali Il 26 luglio scorso il Presidente di Confapi, Maurizio Casasco ha preso parte, a Palazzo Chigi, al tavolo fra il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e le parti economiche e sociali, presenti anche i Ministri dell’economia, Daniele Franco, del lavoro, Andrea Orlando, della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e delle politiche agricole, Stefano Patuanelli. Si è trattato di una riunione molto pragmatica e produttiva in cui Confapi ha illustrato le proprie istanze ed ha ascoltato il Governo su quanto intende realizzare nei prossimi due mesi. Casasco ha sottolineato il fatto che stiamo vivendo un momento di grande preoccupazione per la tenuta economica del Paese e che per questo occorre grande senso di responsabilità da parte di tutti. I temi principali che ha portato al tavolo sono stati tre: energia, liquidità alle aziende e lavoro. Il Presidente di Confapi ha ribadito che stiamo assistendo al “Covid” della nostra manifattura con magazzini pieni e ordinativi scarsi e che questa deve affrontare costi dell’energia alle stelle, mentre si prospetta un autunno ancora più difficile. Sul tema energia, ha sottolineato la necessità di
rimodulare il regime d’aiuto del “de minimis” che già impedisce a tante piccole e medie imprese di usufruire dei crediti di imposta e di altri sostegni. È fondamentale, inoltre, il prolungamento del credito d’imposta riconosciuto sia alle imprese energivore che non energivore per coprire tutto il 2022. Ha chiesto una modulazione del costo dell’energia parametrato al costo di generazione nonché la sospensione per tutto il 2022 degli oneri generati dal servizio pagato a Terna per il Capacity market che ammonta a 1,7 miliardi di euro. Sul fronte della liquidità, la Sace e il Medio Credito Centrale devono intervenire semplificando il finanziamento alle imprese, allungando la restituzione del prestito da 8 a 12 anni e dando la possibilità di rinegoziarlo a chi lo aveva già ottenuto a quelle condizioni. Ha chiesto anche di prolungare la moratoria sui prestiti garantiti dalla Sace, scaduta lo scorso 30 giugno, al 31 dicembre di quest’anno. Sul fronte lavoro, Casasco ha ricordato come la Confederazione delle piccole e medie imprese sia stata la prima a proporre di defiscalizzare gli aumenti salariali. Su questa linea ha chiesto che vengano innalzati i tetti dei benefit defiscalizzati del welfare aziendale e che vengano detassati tutti i premi di produzione. Siamo favorevoli - ha detto - ad aumentare il netto dei salari dei dipendenti, a fronte, ovviamente, di interventi su energia e liquidità e di una maggior flessibilità nel mondo del lavoro. In vista dell’autunno bisognerebbe anche pensare ad una cassa integrazione, come avvenuto per il Covid, perché sarà fondamentale alleggerire il carico fiscale delle aziende e tenere allo stesso tempo agganciati i lavoratori che sono la vera risorsa della piccola e media industria. Casasco ha ringraziato il Presidente Draghi per il suo operato anche in campo internazionale e tutti i Ministri, in particolare i ministri Di Maio, Giorgetti e Orlando, con i quali Confapi ha avuto un costante e utile confronto e una proficua e continuativa collaborazione. Infine, ha ricordato come Confapi e le sue industrie siano fortemente radicate sui territori, che rappresentano - e hanno - una valenza non solo
Pag. 9 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 13 - 15 luglio 2022
economica, ma anche sociale. Quindi, partendo da questo senso di responsabilità, ha assicurato al Presidente Draghi la volontà della Confederazione di rimboccarsi, una volta di più, le maniche, di
continuare a lavorare per il Paese e di fare la propria parte come sempre ha fatto. 27 luglio 2022
Pag. 10 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 13 - 15 luglio 2022
Sanzioni INPS per omessi versamenti dichiarazione del presidente di confapi fvg massimo paniccia
Va subito notato che la norma non ammette nessun criterio di proporzionalità rispetto alla violazione imputata, dato che la sanzione parte da un minimo di 10.000 euro, anche per omessi versamenti di minimo importo. Inoltre, l’INPS prima di emettere il decreto ingiuntivo, dà poco tempo al datore di lavoro per regolarizzare la propria posizione. Termine assolutamente insufficiente perché l’Impresa possa giustificarsi e dimostrare che l’addebito non è in realtà dovuto. L’applicazione letterale di tutte queste disposi-
zioni di legge pone a repentaglio la prosecuzione dell’attività di tante imprese, particolarmente delle piccole, oltretutto già colpite dal COVID e poi dalla guerra e dagli aumenti dei costi energetici. CONFAPI FVG sta intervenendo in sede nazionale affinché il Parlamento risolva l’evidente sproporzione sanzionatoria con un apposito emendamento da adottarsi quanto prima possibile anche in via retroattiva.
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Appalti pubblici di Forniture e Servizi senza compensazione segnalazione della nostra associazione confapi fvg
Mancano ancora misure compensative per i settori delle Forniture e dei Servizi per i contratti antecedenti il 27 gennaio 2022. È questo uno degli argomenti che CONFAPI FVG sta insistentemente segnalando ai tavoli ministeriali nazionali che si occupano di contratti pubblici. Infatti, in mancanza di specifiche misure per la compensazione dei prezzi anche nel settore delle Forniture e dei Servizi molte imprese del panorama industriale nazionale rischiano di scomparire. Su nostra segnalazione è stata chiesta l’introduzione di un meccanismo di compensazione anche per i settori in questione. Purtroppo però, nonostante le insistenti richieste di CONFAPI Nazionale già nei primi mesi del 2022, tali proposte non hanno superato il vaglio parlamentare.
La stessa ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) si era espressa in questo senso, chiedendo al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, di occuparsi urgentemente della questione. Tuttavia, anche l’Autorità è stata totalmente ignorata. Neanche con il più recente decreto “Aiuti”, in vigore dal 18 maggio 2022, è prevista una misura di compensazione per i contratti di Servizi e Forniture. Successivamente l’ANAC con una recente delibera n. 227 dell’11 maggio 2022 ha raccomandato alle stazioni appalti di inserire nei nuovi contratti clausole elaborate ad hoc per la disciplina delle situazioni di forza maggiore, nonché di valutare l’opportunità di integrare i contratti in corso di validità con tali clausole. Sulla base di questa delibera abbiamo ritenuto di riproporre a CONFAPI Nazionale una nota, di seguito riportata, utile per tornare sulla questione nei tavoli ministeriali, suggerendo anche le eventuali misure da adottare. CONFAPI Nazionale ci ha dato riscontro comunicandoci che il Governo sta già operando in tal senso. Speriamo che la crisi di Governo non ne impedisca l’attuazione.
Pag. 12 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 13 - 15 luglio 2022
(CS)
33100 Udine - Viale Ungheria, 28 - tel. 0432 507377 e-mail: info@confapifvg.it web: www.confapifvg.it https://www.facebook.com/confapifvg/
Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG
NOTA APPALTI DI FORNITURA E SERVIZI Mancano ancora misure compensative per i settori delle Forniture e dei Servizi per i contratti antecedenti il 27 gennaio 2022. In mancanza di specifiche misure per la compensazione dei prezzi anche nel settore delle Forniture e dei Servizi molte imprese del panorama industriale nazionale rischiano di scomparire. Senza specifiche misure per la compensazione dei prezzi le imprese operanti nel settore dei Contratti Pubblici di appalti di Forniture e di Servizi stanno avendo grossi problemi. Nonostante le insistenti richieste della nostra Associazione nazionale CONFAPI, nei primi mesi del 2022, sia in sede di redazione del c.d. decreto “Sostegni ter” sia nella successiva fase di conversione, con proposte finalizzate all’introduzione di un meccanismo di compensazione anche per i settori di Forniture e Servizi, tali proposte non hanno superato il vaglio parlamentare. La stessa ANAC, alla luce dei dati in suo possesso, si era espressa in questo senso, chiedendo al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, di occuparsi urgentemente della questione. Tuttavia, anche l’Autorità è stata totalmente ignorata. Se nel c.d. decreto “Sostegni bis” il solo riferimento al settore dei Lavori poteva sembrare una svista, la conferma di questa impostazione anche nel decreto “Sostegni ter” conferma una tale volontà e determina danni incalcolabili per le imprese operanti nei due settori esclusi dalla compensazione. Anche il più recente decreto “Aiuti”, in vigore dal 18 maggio 2022, ripropone una misura di compensazione riferita al solo settore dei Lavori. E, dunque, solo nel caso di Lavori si è potuto procedere legittimamente al riconoscimento dell’aumento dei prezzi. E’ anche impensabile programmare gli ambiziosi progetti del PNRR fornendo sostegni economici concreti al solo settore dei Lavori, anche in considerazione del fatto che il PNRR, peraltro, destina parte delle risorse ad interventi in diversi settori tra i quali, ad esempio, la sostenibilità, i trasporti e l’energia, settori nei
SA 8000:2014 Certified Social Accountability System
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ISO 9001:2015 Certified Quality System
quali statisticamente i contratti di Forniture e di Servizi sono prevalenti rispetto a quelli di Lavori. Allo stato attuale, pur in assenza di specifiche misure, le imprese del settore hanno dimostrato una forte resilienza, garantendo l’esecuzione dei contratti fin qui aggiudicati nonostante lo stato di crisi in cui le stesse versano ormai da mesi e nonostante l’apparente indifferenza delle istituzioni, con l’obbiettivo di mantenere la forza lavoro e trainare il Paese verso la ripresa economica. Le norme per gli appalti di lavori, e per il “caro materiali” ci sono. Infatti, sono stati individuati una serie di istituti straordinari, come, ad esempio, le compensazioni, volti a cercare di risolvere la patologia venutasi creare, ignorando però la necessità di individuare degli strumenti che possano consentire lo scioglimento del contratto. Come noto, infatti, solo di recente è stata introdotta l’obbligatorietà della clausola della revisione prezzi negli appalti di lavori, servizi e forniture. Tale obbligo, tuttavia, sussiste unicamente per i bandi successivi all’entrata in vigore del d.l. 17/2022 e, dunque, successivi al 27 gennaio 2022, in questo caso però molti degli appalti pubblici restano al di fuori di tale ambito di applicazione, in quanto si tratta di contratti stipulati in precedenza, si pensi, ad esempio, agli accordi quadro di servizi e forniture, che trovano attuazione in più annualità. Anche queste clausole che consentono le compensazioni non sono sufficienti e molti operatori - è un dato di fatto - a fronte dell’impossibilità di agire sui contratti pubblici in corso di esecuzione, hanno pensato di recedere o comunque di agire per la risoluzione a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta. Questo. Però, non tutte le imprese se lo possono permettere, perché mette a rischio la continuità del rapporto fiduciario con l’ente pubblico. A nostro avviso il legislatore dovrebbe adottare delle norme allo scopo di dare un giusto grado di flessibilità al contratto sia esso di lavori, servizi o forniture, così da permetterne la validità anche a fronte di situazioni eccezionali ed imprevedibili, come quelle a cui stiamo assistendo nell’attuale momento storico. Ad oggi iniziano a scorgersi anche nel nostro ordinamento delle prime aperture e questo anche grazie ad una recente delibera dell’ANAC (n. 227 dell’11 maggio 2022). Secondo l’ANAC, infatti, l’adozione delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in Ucraina sono eventi astrattamente ascrivibili alla categoria
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della causa di forza maggiore, potendo sostanziarsi in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori. Dal punto di vista economico, infatti, il lock-down adottato in alcune zone della Cina mina significativamente la produzione e la disponibilità delle componenti informatiche e dei prodotti tecnologici che vengono acquistati. Allo stesso modo la guerra in Ucraina incide pesantemente sulla disponibilità delle materie prime necessarie alla realizzazione di numerosi prodotti. Pertanto, secondo l’Autorità - interpretazione questa condivisa dalla nostra Associazione nazionale CONFAPI - nel caso in cui sia reso oggettivamente impossibile o difficoltoso procedere con la necessaria regolarità e tempestività alla fornitura di beni per ragioni strettamente connesse a detti eventi, le stazioni appaltanti devono, caso per caso, valutare la possibilità di ritenere configurabile la causa di forza maggiore e di applicare le disposizioni del codice civile. Come noto, infatti, l’art. 30, comma 8 del codice dei contratti prevede che “per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi (…) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile”. Tale valutazione, precisa l’ANAC, deve essere condotta tenendo in considerazione la data di sottoscrizione del contratto, l’oggetto della prestazione, i termini previsti per l’adempimento e la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte del fornitore. In tal senso, le amministrazioni ben possono valutare la possibilità di disporre la sospensione del contratto ex art. 107 del codice dei contratti, per il tempo strettamente necessario oppure di rinegoziare i termini concordati per l’adempimento, nonché valutare la sussistenza in concreto dei presupposti per escludere l’applicabilità delle penali o della risoluzione contrattuale. L’operatore economico che intende avvalersi della causa di forza maggiore è tenuto a comunicarne l’avveramento dell’evento nei termini stabiliti in apposite clausole contrattuali o comunque tempestivamente, in virtù del principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 del codice civile che onera i contraenti al dovere di informazione. A tal fine, l’operatore è tenuto a fornire i dovuti elementi probatori ed esplicativi, con particolare riferimento all’impegno profuso per evitare o superare la causa impeditiva e per mitigare gli effetti negativi dell’impossibilità o della sua durata.
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Per l’Autorità, sulla scorta di tali considerazioni, per garantire la corretta gestione di situazioni analoghe in futuro e scongiurare il rischio di contenzioso, si raccomanda alle stazioni appalti di inserire nei nuovi contratti clausole elaborate ad hoc per la disciplina delle situazioni di forza maggiore, nonché di valutare l’opportunità di integrare i contratti in corso di validità con tali clausole. In particolare, l’Autorità suggerisce di individuare dettagliatamente in tali clausole e, cioè: 1. gli eventi che si considerano rientranti nella causa di forza maggiore; 2. gli obblighi di comunicazione a carico del fornitore che voglia avvalersi della causa esimente; 3. le obbligazioni contrattuali in relazione alle quali la clausola si applica. Infine, correttamente l’ANAC, suggerisce di disciplinare contrattualmente la possibile sospensione dei termini per la durata dell’evento, la possibilità di rinegoziazione del contratto e la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. Udine, 8 luglio 2022
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Bolletta doganale elettronica -
previsto un prospetto di riepilogo utilizzabile ai fini contabili
Premessa L’art. 6 del Regolamento Ue n. 2013/952 prevede che gli scambi di informazioni tra autorità doganali e tra operatori economici, nonché la loro archiviazione devono essere effettuati mediante procedimenti informatici. L’agenzia delle Dogane con la circolare n. 22/D del 6 giugno 2022 ha esaminato le novità legate al processo di informatizzazione del sistema AIDA 2.0 con riferimento alle operazioni doganali presentate in procedura ordinaria. Dal 9 giugno 2022 è stato aggiornato il sistema nazionale di importazione adottando il sistema EUCDM (European Union Customs Data Model) il quale prevede in particolare: - il superamento della bolletta doganale cartacea; - la definizione di un “Prospetto di riepilogo ai fini contabili” al fine di consentire agli operatori di assolvere gli obblighi Iva legati alla registrazione della bolletta doganale e quindi esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva.
Il nuovo sistema digitale Dal 9 giugno 2022 non è più previsto l’utilizzo del formulario cartaceo e le dichiarazioni doganali d’importazione devono transitare unicamente nel Sistema dell’Agenzia munite di firma digitale. Una volta acquisite e registrate dal Sistema, le stesse assumono piena efficacia e soddisfano i requisiti di autenticità e integrità richiesti dal Codice dell’Amministrazione digitale. A questo proposito sono stati introdotti i seguenti tracciati:
H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale; - H2 Dichiarazione di deposito doganale; - H3 Dichiarazione di ammissione temporanea; - H4 Dichiarazione di perfezionamento attivo; - H5 Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali. Le dichiarazioni di cui sopra H1 - H5 sono identificate univocamente da un MRN al posto degli estremi identificativi (codice ufficio - registro - numero dichiarazione - CUI - data) utilizzati in precedenza.
I nuovi prospetti La circolare n. 22/D del 6 giugno 2022 ha evidenziato la messa a disposizione dei seguenti specifici Prospetti disponibili sul Portale Unico Dogane e Monopoli: - “Prospetto di riepilogo ai fini contabili” rilasciato alla conclusione della fase di svincolo delle merci – necessario per consentire agli operatori economici di assolvere gli obblighi connessi alla registrazione delle bollette doganali e utilizzabile per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva all’importazione, nonché riportare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali, suddivisi per aliquote; - “Prospetto sintetico della dichiarazione” rilasciato successivamente all’accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0 e riassuntivo dei dati salienti della dichiarazione stessa; - “Prospetto di svincolo” fornito dall’Agenzia delle Dogane nell’ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali e necessario per consentire le attività di controllo della GdF e facilitare l’ottenimento del “visto uscire” (c.d. Messaggio QA). L’Agenzia raccomanda agli operatori doganali di consegnare il prospetto di svincolo ai trasportatori, in quanto costituisce prova dell’assolvimento delle formalità doganali in caso di controlli.
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(PZ)
ALLEGATO 1
Riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione MRN: ver. Generato il Ufficio
Importo totale fatturato
Data svincolo Data dichiarazione
Data accettazione
Tasso di cambio
Totale articoli
Riepilogo relative a tutti gli articoli Elenco articoli:
Sono presenti articoli non svincolati
Rappresentante
Rappresentante fiscale
Importatore
Elenco fatture Condizioni di Consegna Liquidazione dazi
Totale dazi Liquidazione tributi nazionali Codice Tributo Imponibile
Aliquota
Importo
Totale tributi Liquidazione IVA Codice Tributo Imponibile
Aliquota
Importo
Totale IVA
lettera di intento numero :
Pag. 19 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 13 - 15 luglio 2022
ALLEGATO 2
Prospetto di sintesi della dichiarazione doganale di importazione MRN: ver. Generato il
Ufficio
Data dichiarazione
Totale colli
Totale massa lorda
Dettagli Dichiarazione
Valore fattura
Totale articoli Codice Svincolo
Data accettazione
Tasso di cambio
Data svincolo
Num. A93
Anno A93
Esportatore
Importatore
Dichiarante
Rappresentante
Condizioni di consegna
Dilazione di pagamento **********
Paese di sped.
Paese di dest.
Provincia dest.
Data rilascio
Id. Mezzo all'arrivo
Natura transazione
Aggiunte / Detrazioni Codice Descrizione Scarichi Tipo Documenti Codice
Importo
Riferimento
Identificativo
Num. Data Quietanza Quietanza
Art.
Data
Uni. Mis.
Num. imb.
Quantità
pag. 1 di 2
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Quantità
Codice valuta
Unità
Importo
Dettagli Articolo n° 1 Codice merce
Regime Massa lorda
Cod.Svincolo Massa netta
Data svincolo
Num. A93
Unità supplementare
Descrizione merce Paese di sped.
Paese di dest.
Prov. dest.
Paese di orig.
Paese orig pref
Natura transaz.
Aggiunte / Detrazioni Codice Descrizione Liquidazione Tributo
Imponibile
Scarichi Tipo
Riferimento
Documenti Codice
Identificativo
Numero imb.
Data Num. Data rilascio Quietanza quietanza
Regimi aggiuntivi
Container
Preferenze
Contingente
Prezzo art.
Valore stat.
Importo
Quantità
Unità di misura Aliquota
Art.
Data
Uni. Mis.
Importo
Metodo pag.
Num. imb. Quantità
Unità
Quantità
Colli Tipo imb.
Anno A93
Marchi spedizione
pag. 2 di 2
Pag. 21 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 13 - 15 luglio 2022
Codice valuta
Importo
ALLEGATO 3 Stampato il: …
Ufficio: …
PROSPETTO DI SVINCOLO
CODICE A BARRE MRN
Articolo : Prospetto di svincolo per … di … articoli
Informazione mezzo di trasporto Id Container
Targa Mezzo
Articoli Num. Articolo
Massa Lorda (Kg)
Codice svincolo - Data
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Le presunzioni di acquisto e vendita indispensabile un attento monitoraggio fisico dei beni
le proprie operazioni né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra i suddetti luoghi rientrano anche: le sedi secondarie, le filiali, le succursali, le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi, i depositi e i mezzi di trasporto.
I luoghi di attività Premessa La disciplina che regola le presunzioni di cessione e di acquisto, per quanto riguarda l’Iva, è contenuta nell’art. 53 del D.P.R. n. 633/1972, la quale pone a carico del contribuente l’onere di provare che i beni non rinvenuti nei luoghi di esercizio dell’attività non sono stati ceduti ma sono stati utilizzati per la produzione ovvero perduti ovvero ancora dati a terzi a titolo non traslativo della proprietà. Sul contribuente grava, inoltre, l’onere di giustificare la presenza, nei luoghi di esercizio dell’attività, di beni non detenuti a titolo di proprietà.
La funzione delle presunzioni Le presunzioni di cessione e di acquisto di beni, rappresentano un importante strumento in mano all’amministrazione finanziaria per l’accertamento dei volumi di fatturato, sia di acquisto che di vendita, imputabili ai singoli contribuenti. Se un contribuente sottoposto ad accertamento non è in grado di vincere le suddette presunzioni, allo stesso potrà essere contestata, l’omessa fatturazione dei beni non rinvenuti nei luoghi di esercizio dell’attività o, viceversa, la mancata regolarizzazione di fatture d’acquisto non pervenute relativamente ai beni trovati nei luoghi stessi. Trattasi, infatti, di una presunzione legale con la quale la legge dà per avvenuto un certo fatto fino alla dimostrazione del contrario, da fornirsi da parte del contribuente.
La presunzione di cessione In forza del comma 1 dell’art. 53, si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge
Le presunzioni di cessione operano soltanto per i beni che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni né in quelli dei suoi rappresentanti. La disponibilità dei luoghi deve però, alternativamente, risultare: - dall’iscrizione al Registro delle imprese o ad altro pubblico registro; - dalla dichiarazione di inizio attività o di variazione dati prevista dall’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, effettuata anteriormente al passaggio dei beni; - da altro documento dal quale risulti la destinazione dei beni esistenti presso i suddetti luoghi, annotato in un registro in uso al contribuente e tenuto ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972. Tra i luoghi di esercizio dell’attività sono ricompresi, come visto in precedenza, anche i mezzi di trasporto che si trovano nella disponibilità dell’impresa. La disponibilità del mezzo può alternativamente risultare: da una annotazione presso il PRA; da un contratto di leasing, di noleggio o di comodato annotati nelle scritture contabili del contribuente. L’utilizzo, quali mezzi di prova, di documenti registrati nelle scritture contabili, per essere idoneo allo scopo deve dimostrare due fatti essenziali diversi fra loro: 1. che il soggetto dispone di una determinata sede secondaria, filiale o unità locale; 2. che in tali luoghi sono stati destinati dei beni esattamente individuati, costituenti oggetto delle presunzioni in argomento. Si osserva che la movimentazione dei beni tra sedi diverse della stessa impresa non richiede la predisposizione di alcuna documentazione probatoria, risultando gli stessi comunque rinvenibili all’interno della sfera aziendale.
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Tuttavia, con riferimento ai luoghi di esercizio dell’attività denunciati all’Agenzia delle entrate competente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, deve essere rilevato come, pur prevedendo lo stesso articolo un più ampio periodo di trenta giorni per la presentazione della dichiarazione, ai fini delle presunzioni di cui trattasi, i luoghi stessi, al momento di un’eventuale verifica fiscale, devono comunque risultare già dichiarati. Volendo esemplificare il concetto si può ipotizzare, ad esempio, l’apertura di un nuovo deposito il 4 novembre, da dichiararsi, ai sensi dell’art. 35, entro il 4 dicembre, ed un invio di merci presso il deposito effettuato il 16 novembre. Qualora in data 23 novembre abbia inizio una verifica fiscale la merce inviata al deposito non ancora dichiarato potrà essere, ai sensi del D.P.R. n. 441/1997, presunta ceduta in quanto mancante la denuncia di apertura del deposito (pur non essendo ancora trascorso il termine previsto per la sua presentazione), fatta salva, logicamente, la possibilità di documentare le movimentazioni per mezzo di altri strumenti. Da quanto sopra emerge l’esigenza di provvedere a che le movimentazioni di beni tra i diversi luoghi di attività siano adeguatamente documentate fintantoché gli stessi non siano effettivamente denunciati. Non sono applicabili criteri presuntivi per i beni che si trovino presso i rappresentanti (con deposito) del contribuente a condizione però che la rappresentanza risulti alternativamente: - da un atto pubblico; - da una scrittura privata registrata; - da una lettera annotata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, in un apposito registro presso l’Agenzia delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato (prassi frequente per i concessionari di autoveicoli che ricevono il mandato a vendere per l’usato dei propri clienti); - da una comunicazione effettuata, sempre in data anteriore al passaggio dei beni, all’Agenzia delle entrate con le modalità previste dall’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972. Con riferimento ai beni consegnati ai rappresentati va ricordato che per l’Agenzia delle entrate sono tali quei soggetti che agiscono in nome e per conto del rappresentato. Per i beni che vengono pertanto consegnati a terzi in dipendenza di un contratto di mandato senza rappresentanza, tornano invece applicabili le presunzioni in argomento, con la conseguente necessità di comprovare che i beni non sono stati ceduti al mandatario.
I mezzi di prova La presunzione di cessione non opera quando il contribuente è in grado di dimostrare che i beni non rinvenuti, in sede di un’eventuale verifica, nei luoghi di esercizio dell’attività d’impresa, non sono stati ceduti bensì: a) utilizzati in produzione; b) perduti; c) distrutti o trasformati in beni di altro tipo e di più modesto valore economico; d) consegnati a terzi a titolo non traslativo della proprietà (per lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o ad altro titolo). Per quanto attiene all’utilizzo in produzione non sono previsti specifici adempimento a carico del contribuente. Per tale motivo l’Agenzia delle entrate con la circolare 193/E/1998, ha chiarito che l’utilizzazione può essere dimostrata secondo le regole e con tutti i mezzi offerti dagli articoli 2697 e seguenti del codice civile. In particolare, l’utilizzo in produzione può essere attestato per mezzo delle scritture contabili o di coefficienti tecnici ovvero di riscontri diretti. Con riferimento alla perdita dei beni, l’art. 2 del D.P.R. n. 441/1997 prevede una particolare procedura, da ritenere tassativa, per comprovare l’accadimento. La perdita deve, infatti, essere provata da idonea documentazione di un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui risulti il verificarsi dell’evento, la natura, la qualità e la quantità dei beni perduti e l’indicazione, sulla base del prezzo di acquisto, del relativo ammontare complessivo da inviare, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, agli uffici dell’amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti in base al domicilio fiscale del contribuente. Per quanto concerne la dimostrazione della distruzione volontaria dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore, è necessario attivare la seguente procedura: a) invio almeno 5 giorni prima dalle operazioni di distruzione o trasformazione di una comunicazione scritta agli uffici dell’amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza in relazione al luogo ove avviene la distruzione. La suddetta comunicazione non è, tuttavia, necessaria quando la distruzione è disposta da un organo della Pubblica Amministrazione; b) redazione di un verbale da parte dei funzionari dell’amministrazione finanziaria, degli ufficia-
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li di polizia tributaria ovvero (in assenza degli stessi) da parte dei notai che hanno presenziato alle operazioni. Quando, però, l’ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non supera i 10.000 euro, è sufficiente la redazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Dal verbale o dalla dichiarazione sostitutiva devono risultare la data, l’ora e il luogo in cui avvengono le operazioni, nonché la natura, quantità, qualità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati; c) compilazione di un documento di trasporto progressivamente numerato dall’emittente, relativo alla movimentazione dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione. Si segnala, con riferimento al termine entro il quale inviare la comunicazione di cui al precedente punto a), che l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 193/E, ha invitato i contribuenti ad anticipare la presentazione rispetto ai cinque giorni previsti dal regolamento, al fine di consentire l’effettiva presenza dei funzionari dell’amministrazione finanziaria. In assenza dei suddetti funzionari, infatti, i contribuenti che intendessero comunque provvedere alla distruzione dei beni (quando di valore superiore a 10.000 euro) dovrebbero, come visto al punto b), farsi assistere da un notaio sostenendone il relativo costo. In questi casi gli uffici finanziari assicurano quasi sempre la presenza di funzionari alle operazioni di distruzione o trasformazione. Con riguardo ancora all’ipotesi di distruzione di beni o di una loro trasformazione, l’Agenzia delle entrate ha precisato che la procedura di cui sopra si rende applicabile ai soli casi in cui il contribuente provvede volontariamente alla distruzione di un bene, sia esso strumentale o di magazzino, in dipendenza di un fatto eccezionale. Non è pertanto necessario attivare la suddetta procedura per tutte quelle distruzioni che non dipendono dalla volontà dell’imprenditore né dall’eccezionalità dell’operazione, ma che sono normalmente connesse a situazioni ricorrenti (quali sfridi, cali naturali, alterazioni o superamento del prodotto). Ricordiamo i che i contribuenti possono evitare questa procedura provvedendo, in alternativa, a consegnare i beni destinati ad essere distrutti a soggetti autorizzati al loro smaltimento, dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 22/1997. Relativamente, infine, alle ipotesi di consegna di
beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà, è prevista una tassativa elencazione dei possibili mezzi di prova per vincere le presunzioni di cessione che sono: 1) una apposita annotazione sul libro giornale o su altro libro tenuto a norma del codice civile o su un apposito registro tenuto in conformità all’art. 39 del D.P.R. n. 633/72, ovvero su un atto registrato presso l’ufficio del registro, dalla quale risulti la natura, qualità, quantità dei beni e la causale del trasferimento; 2) il documento di trasporto (DDT) progressivamente numerato dall’emittente ed integrato con la relativa causale; 3) un altro valido documento di consegna; 4) una apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi ovvero in quello degli acquisti, contenente, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, i dati identificativi del destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento.
La presunzione di acquisto Simmetricamente a quanto previsto per la presunzione di cessione, l’art. 3 del D.P.R. n. 441/1997 dispone che si presumono acquistati i beni (siano essi beni merce ovvero beni strumentali) che si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni (come individuati con riferimento alla presunzione di cessione) allorquando non è possibile dimostrare di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad altro titolo non traslativo della proprietà. Il titolo di provenienza dei beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, rinvenuti nei luoghi di cui sopra, deve alternativamente risultare: dalla fattura, dallo scontrino o ricevuta fiscale, dal documento di trasporto (DDT), da altro valido documento di trasporto. In alternativa la provenienza può essere dimostrata da apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del codice civile, o in apposito registro tenuto ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero nel registro Iva degli acquisti, con l’indicazione delle generalità del cedente, della natura, qualità e quantità dei beni e della data di ricezione degli stessi.
Il campo di applicazione delle presunzioni La cospicua casistica di movimentazioni di beni a titolo non traslativo della proprietà richiederebbe
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una precisa delimitazione del campo di applicazione delle presunzioni con riferimento sia ai soggetti che ai beni ai quali le presunzioni vanno riferite. Ma la normativa vigente non consente ancora una chiara definizione dell’ambito operativo delle presunzioni e pertanto deve farsi riferimento ai molteplici chiarimenti finora forniti, in via interpretativa, dall’Agenzia delle entrate, peraltro in vigenza della bolla di accompagnamento. La stessa si era espressa per la non operatività delle stesse in capo: - ai laboratori di tintoria, lavanderia, e stireria (Ris. Min. 526811 del 5 aprile 1973); - alle aziende di pulitura, manutenzione e custodia di pellicce (Ris. Min. 537702 del 28 maggio 1973); - agli spedizionieri ed agli autotrasportatori (Cir. Min. n. 63 del 3 novembre 1973); - ai gestori di magazzini frigoriferi (Ris. Min. 504014 del 27 dicembre 1973). Nel dare soluzione agli specifici casi, l’Agenzia ha sempre ribadito un principio di portata generale secondo il quale, la “ratio” delle presunzioni va individuata nella volontà di fornire l’amministrazione finanziaria di adeguati strumenti per la verifica del volume del fatturato d’acquisto e del volume del fatturato di vendita delle imprese accertate. Avuto quindi riguardo a tali finalità, le presunzioni debbano trovare applicazione solo nei confronti delle imprese industriali e commerciali e non nei confronti di attività preordinate in modo esclusivo alla produzione di servizi, dove la determinazione degli acquisti riguarda soltanto l’acquisizione dei beni strumentali, delle materie prime e dei servizi occorrenti per la produzione. Conseguentemente per chi effettua unicamente prestazioni di servizi, le presunzioni interessano esclusivamente i beni strumentali e non gli altri beni consegnati dal committente ai fini della prestazione richiesta.
Da questo assunto possono ricavarsi due massime di fondamentale importanza: 1) le presunzioni non operano, limitatamente ai beni non strumentali, nei confronti di chi svolge esclusivamente prestazioni di servizi 2) le presunzioni, tuttavia, trovano applicazione per tutte le movimentazioni dei beni strumentali, siano esse effettuate da imprese industriali o commerciali ovvero da prestatori di servizi.
Validità temporale delle presunzioni Un elemento fondamentale da evidenziare è rappresentato dal termine di tempo entro il quale operano le presunzioni stesse. Secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 441/1997 gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, operano soltanto al momento dell’inizio degli accessi, ispezioni e verifiche da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria. La norma quindi presuppone una verifica fisica da parte degli organi accertatori al fine di “fotografare”, in un determinato istante, quali beni si trovino presso i luoghi di attività del contribuente mentre non possono avere alcun rilievo le movimentazioni antecedenti la verifica fiscale (in tal senso si era del resto già espresso il Ministero, in vigenza dell’art. 53 del D.P.R. n. 633/1972, con le sue risoluzioni 410753 del 7/6/77 e 421419 del 1/12/80). Dal che se ne ricava che un’inadeguata documentazione relativa ai movimenti precedenti la verifica non può comportare l’applicazione delle presunzioni ma, semmai, potrà essere sanzionata soltanto in relazione ad una violazione degli obblighi di conservazione dei documenti contabili.
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(PZ)
Esterometro
i chiarimenti delle entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, ha fornito i primi chiarimenti in materia di c.d. “esterometro”, introdotto dalla legge di Bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022. Come noto, si tratta dell’adempimento previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (come sostituito dall’articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in corso di conversione), il quale prevede che i soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, trasmettano per via telematica all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti. Fanno eccezione le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica nonché quelle, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, non rilevanti ai fini IVA nel territorio italiano. La nuova circolare esamina, sotto forma di risposta a quesiti, le nuove regole per l’invio telematico dei dati delle cessioni e delle prestazioni effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, soffermandosi in particolare sull’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’adempimento, sulle regole di compilazione dei file da trasmettere e sulla conservazione dei documenti. Tanto premesso, si riporta, di seguito, una sintesi dei chiarimenti di maggiore rilevanza contenuti nella circolare, rimandando, per i dovuti approfondimenti, alla lettura del documento di prassi. Si chiede se la trasmissione dei dati riguardi solo le operazioni tra operatori economici oppure anche le operazioni con i privati consumatori Fermo restando che l’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 non contiene una espressa
indicazione al riguardo, si ritiene che la trasmissione debba avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori. Si chiede se la trasmissione dei dati riguardi solo le operazioni rilevanti ai fini IVA oppure qualsiasi operazione intercorsa con soggetti esteri Ai fini dell’adempimento di detto obbligo comunicativo: - è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso; - non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale. Al riguardo, viene precisato che alla luce delle modifiche in ultimo recate dall’articolo 12 del d.l. n. 73 del 2022, gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto IVA) costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore ad euro 5.000 (ammontare che, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, si ritiene comprensivo dell’eventuale imposta). Si chiede di chiarire il termine entro il quale devono essere trasmessi i dati delle operazioni attive verso l’estero. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n 127, dal 1° luglio 2022: - la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; - la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione». Non vi è dunque un termine unico fisso, ma “mobile”, legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti
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manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate. Così, volendo esemplificare, si ha che in ipotesi di cessioni intracomunitarie – per le quali «è emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione» – la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Ciò, anche qualora la fattura venga emessa in un momento diverso, pur nei limiti normativamente previsti (cessione effettuata il 1° ottobre 2022, con fattura emessa il 31 dello stesso mese ed invio dei dati operato il 10 di novembre 2022). Lo stesso «per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter» (articolo 21, comma 4, lettera c), del decreto IVA). I dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto IVA - normalmente fatturate ex articolo 21, comma 6-bis del medesimo decreto nei termini “ordinari” previsti da tale norma (ossia «entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione») - sono invece trasmessi secondo la documentazione di queste operazioni (e quindi, ordinariamente, entro i citati dodici giorni. Qualora, invece, si parli di acquisti - ad esempio, i servizi ricevuti da un soggetto extra UE - in assenza di un documento comprovante l’operazione o laddove questo non pervenga tempestivamente, la trasmissione dovrà comunque avvenire entro il giorno quindici del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, da individuarsi ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto IVA (e, quindi, per rimanere al caso ipotizzato, il «momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi). Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Esportazioni/importazioni. Il provvedimento n. 293384 del 28 ottobre scorso a pagina 2 conferma la facoltà di trasmissione dei dati delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale. Le relative Specifiche Tecniche, a pagina 104 e 105 indicano che tali operazioni non
debbano essere inviate. Si chiede se vi sia un divieto in tal senso. Non esiste alcun divieto, ma vi è assenza dell’obbligo. In caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive si concretizza anche il tardivo assolvimento dell’imposta tramite integrazione/ autofattura? In linea generale, no. Fermo restando che occorre tenere distinta l’integrazione della fattura/documento ricevuto, dall’“autofatturazione” - la quale presuppone l’assenza del documento originario. In entrambi i casi il tardivo assolvimento dell’imposta costituisce violazione legata al mancato tempestivo versamento dell’IVA eventualmente dovuta, autonoma rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero. Si chiede all’Agenzia di chiarire se la nuova disciplina di trasmissione dei dati incida sugli obblighi e sulle modalità di conservazione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere. Se il soggetto residente, o stabilito in Italia, emette una fattura elettronica verso quello estero attraverso Sdi, utilizzando un codice destinatario comunicato dal cliente e indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da IT, la fattura va conservata in modalità elettronica. Se non è stata emessa una fattura elettronica tramite Sdi o non è stata emessa bolletta doganale, va utilizzato il codice convenzionale “XXXXXXX” e il codice paese del cessionario/committente diverso da IT. In questo caso, il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da Sdi al cessionario/committente. Non trattandosi di una fattura elettronica, il documento, che va comunque conservato, potrà esserlo elettronicamente. Analogamente, in riferimento agli acquisti, laddove l’autofatturazione avvenga solo tramite Sdi, utilizzando i relativi codici, vi è obbligo di conservazione elettronica, che diventa solo una possibilità in presenza di un documento (analogico o meno) extra Sdi. L’integrazione via Sdi delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri, per mezzo di altro canale, non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica o elettronica). Va ricordato che, usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia, per tutti i documenti informatici transitati via Sdi, i relativi obblighi di conservazione “a norma” saranno automaticamente rispettati.
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Si chiede se i soggetti che vogliano conservare elettronicamente anche le fatture con l’estero possano conservare, in sostituzione della fattura dematerializzata, il file xml trasmesso a Sdi per
adempiere all’obbligo di trasmissione dei dati. Viene chiarito che la fattura originale ricevuta o emessa extra Sdi va, comunque, conservata. (C)
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Restituzione aiuti di Stato istituiti i relativi codici tributo
Con la risoluzione n. 35 del 5 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la restituzione dell’importo degli aiuti COVID-19 eccedenti il massimale del Temporary Framework. Ciò in applicazione dell’art. 4 del d.m. 11 dicembre 2021, dove è previsto che “In caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni, richiamati ai commi 1 e 2 dell’art. 2, l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004”. Per consentire la restituzione spontanea e il versamento degli interessi, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), sono stati istituiti i seguenti codici tributo: - “8174” denominato “Temporary framework -
restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - CAPITALE - art. 4 DM 11 dicembre 2021”; - “8175” denominato “Temporary framework restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - INTERESSI - art. 4 DM 11 dicembre 2021”. In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i nuovi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: - nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento; - nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: - nel campo “tipo”, la lettera “R”; - nel campo “elementi identificativi”, il “codice aiuto” della singola misura agevolativa indicato nella “TABELLA AIUTI” presente nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti Temporary Framework; - nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione; - nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto l’aiuto da riversare nel formato “AAAA”; - nel campo “importi a debito versati”, l’importo dell’aiuto da restituire, ovvero l’importo degli interessi, in base al codice tributo indicato.
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(C)
Progetto “#RIPARTO” contributi per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 296/ AG-EV del 25 luglio 2022 per segnalare che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito “Dipartimento”) ha reso noto, sul proprio sito web, l’Avviso pubblico “#RiParto”. Si tratta di un’iniziativa prevista dall’articolo 1, co. 23 e 24, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che si inserisce nell’ambito della missione istituzionale di impulso e promozione di buone pratiche da promuovere e monitorare ai fini della replicabilità e messa a sistema sul territorio nazionale, con particolare riferimento al sostegno del ritorno al lavoro delle lavoratrici maDimensione
Entità richiesta
dri dopo l’esperienza del parto, anche attraverso l’armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, mediante il finanziamento di progetti capaci di fornire un sistema integrato di strumenti quali benefit, facility e servizi alla persona atti a favorire la risoluzione di problemi legati all’arrivo di un figlio. Per poter richiedere il contributo ed accedere a graduatoria, le imprese dovranno presentare proposte progettuali che possono essere dirette all’armonizzazione della vita privata e lavorativa delle giovani madri; alla previsione di incentivi per il rientro a lavoro post parto/adozione nonché alla formazione e aggiornamento per l’accompagnamento delle stesse al rientro al lavoro. Alleghiamo, a tal proposito, l’elenco di azioni fornito dal Dipartimento a cui possono riferirsi le proposte progettuali. Possono presentare domanda di contributo tutte le imprese aventi sede legale o unità operativa sul territorio nazionale, nei termini di cui alla seguente tabella: Contribuzione propria
Microimpresa
Tra 15.000,00 euro e 50.000,00 euro
L’impresa deve contribuire con risorse proprie ad almeno il 10% del totale dell’importo richiesto
Piccola impresa
Tra 30.000,00 euro e 100.000,00 euro
L’impresa deve contribuire con risorse proprie ad almeno il 15% del totale dell’importo richiesto
Media impresa
Tra 80.000,00 euro e 250.000,00 euro
L’impresa deve contribuire con risorse proprie ad almeno il 20% del totale dell’importo richiesto
Grande impresa
Tra 200.000,00 euro e 1.000.000,00 euro
L’impresa deve contribuire con risorse proprie ad almeno il 30% del totale dell’importo richiesto
Si precisa che il contributo in oggetto non costituisce aiuto di stato e si configura, de facto, in una contribuzione a fondo perduto. Per proporre domanda di contributo è necessario inoltrare una PEC all’indirizzo AvvisoRiParto@ pec.governo.it, entro le ore 12.00 del 5 settembre 2022, recante nell’oggetto il codice CUP “J51D22000010001” e contenente la domanda e la documentazione reperibili al presente link. Le proposte progettuali sono vagliate da un’appo-
sita commissione, che procede alla valutazione del merito, assegna un punteggio e forma la graduatoria. Più dettagliate informazioni tecniche e operative circa il contributo in oggetto, la relativa procedura e la modulistica, possono essere richieste all’ufficio lavoro e, per la relativa parte di competenza, all’ufficio economico di Confapi FVG.
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(AG-EV)
ALLEGATO N. 3
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA Allegato 3 Avviso “#RiParto” Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance Scheda recante categorie di azioni di welfare aziendale Sulla base di quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, dell’Avviso, si riportano di seguito le categorie di azioni cui possono riferirsi le proposte progettuali elaborate dai soggetti proponenti. Ai soggetti proponenti è, in ogni caso, lasciata la facoltà di elaborare idee progettuali che siano coerenti con le azioni indicate ovvero le sviluppino. Le proposte progettuali potranno riguardare una o più azioni coerenti tra loro anche in considerazione delle dimensioni aziendali e del contesto lavorativo di riferimento. a) Flessibilità oraria e organizzativa: ▪ Banca del tempo – istituzione di banche del tempo in favore delle lavoratrici che si trovino in particolari condizioni di salute, personali, familiari e che abbiano esaurito la propria dotazione di ferie e permessi. La banca del tempo deve esserealimentata con dotazioni aggiuntive retribuite di ferie e permessi da parte del datore di lavoro; ▪ Azioni volte ad agevolare il lavoro da remoto (Telelavoro o Smart working) da parte delle lavoratrici a seguito del parto/adozione di un figlio – adozione di regolamentazioni e specifiche azioni formative e di tutoraggio a livello aziendale per la gestione dello smart working con focus sulle esigenze delle lavoratrici madri (orari flessibili, configurazione personalizzata degli orari di lavoro, diritto alla disconnessione, tutoraggio e formazione sull’utilizzo della strumentazione hardware e software da remoto, ecc.); ▪ Part Time – nel caso in cui la lavoratrice intenda usufruire, su base volontaria, di prestazione di lavoro ad orario ridotto a seguito della nascita /adozione di un figlio, i datori di lavoro - per un periodo massimo di 24 mesi – provvedono al versamento dell’intera quota di contributi o, in alternativa, procedono a nuove assunzioni per la copertura delle ore non lavorate dalla lavoratrice che usufruisce dell’orario ridotto; ▪ Assunzioni a termine - ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a), dell’Avviso sarà attribuito un punteggio aggiuntivo ai progetti in grado di utilizzare il contratto di assunzione a termine in sostituzione delle lavoratrici in maternità; 1
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ALLEGATO N. 3
▪ Permessi e congedi - introduzione di permessi o congedi aggiuntivi retribuiti o a condizioni migliorative rispetto alle previsioni di legge (es. in termini di quantità e/o di trattamento economico) alle lavoratrici all’arrivo di un nuovo figlio (es. previsione di permessi e/o di trattamenti economici aggiuntivi a quelli previsti dalla normativa vigente per il congedo di maternità, congedo parentale, permessi retribuiti aggiuntivi per l’allattamento). b) Promozione e sostegno della natalità e della maternità, nonché reinserimento delle lavoratrici dopo un periodo di assenza dal lavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione ▪ Incentivi alla natalità – previsione di contributi economici aggiuntivi (es. aumento della retribuzione, mensilità aggiuntive) da parte del datore di lavoro a favore delle lavoratrici per incentivare e sostenere la natalità e la maternità in ambito aziendale; ▪ Iniziative di formazione e aggiornamento rivolte alle lavoratrici per l’accompagnamento al rientro al lavoro dopo la maternità e/o il congedo parentale - al fine di garantire continuità nei rapporti con l’azienda e favorire lo sviluppo professionale e la ripresa delle attività lavorativa delle lavoratrici dopo il parto/adozione (es. aggiornamento professionale, formazione, percorsi di coaching o counseling); c) Interventi e servizi ▪ Servizi di supporto alla famiglia – in tale ambito è prevista: - la creazione di asili nido e/o scuole dell’infanzia aziendali o l’ampliamento dei posti già disponibili dedicando parte degli stessi anche ad altre aziende presenti sul territorio e prive di tale servizio; - il sostegno alla fruizione di servizi educativi per l’infanzia anche attraverso la stipula di convenzioni con strutture per la prima infanzia presenti sul territorio con disponibilità di posti; - l’attribuzione di contributi economici o il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di servizi di baby sitting, per la frequenza di asili nido e/o scuole per l’infanzia, per i centri estivi o ricreativi o per i servizi di doposcuola per i figli delle destinatarie; - l’attribuzione di contributi economici o il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti per l’infanzia; ▪ Tutela della salute - introduzione di forme aggiuntive di assistenza sanitaria per le lavoratrici madri a carico del datore di lavoro e/o di specifiche iniziative per la tutela della salute delle lavoratrici madri e dei loro figli (es. promozione di specifici programmi di prevenzione a carico del datore di lavoro all’interno del contesto lavorativo dal carattere periodico, attivazione di un ambulatorio medico per i dipendenti o di un ambulatorio medico-pediatrico per i figli dei dipendenti, convenzioni con studi dentistici, attraverso sistemi di rimborso delle spese sostenute). In tale ambito è compresa l’introduzione di forme di sostegno economico per la copertura totale o parziale delle spese sanitarie delle lavoratrici madri e dei figli; ▪ Sostegno psicologico e fisico - iniziative di formazione/informazione sulla salute delle lavoratrici e delle loro famiglie, anche mediante l’organizzazione di seminari, workshop e iniziative di sensibilizzazione; sviluppo di programmi di promozione della salute e del benessere attraverso specifici percorsi formativi (es. corretta alimentazione, movimento, etc.); creazione di sportelli di sostegno psicologico. ▪ Time saving – introduzione di strumenti volti ad agevolare, anche tramite il ricorso a soggetti esterni, le lavoratrici nella gestione delle incombenze quotidiane (es. servizi di maggiordomo aziendale, lavanderia e stireria aziendali, consegna farmaci, spesa, pacchi in azienda etc.);
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ALLEGATO N. 3
▪ Flexible benefit e ulteriori misure di sostegno alle lavoratrici – il datore di lavoro in tale ambito può prevedere: - l’erogazione alle lavoratrici madri di beni, servizi e prestazioni in aggiunta alla normale retribuzione al fine di incrementarne il potere di acquisto e di migliorarne la qualità della vita (es. frequenza di corsi di lingua o di altri corsi di formazione, l’acquisto di polizze sanitarie, credito welfare, etc..). Il credito welfare dovrebbe essere dedicato e differenziato in base alle specifiche esigenze del soggetto che ne usufruisce; - l’erogazione di ulteriori agevolazioni di cui possono usufruire le lavoratrici madri quali: ▪ ticket restaurant aggiuntivi; ▪ supermercato aziendale; ▪ spese di trasporto (es. buoni benzina o rimborso totale abbonamento mezzi pubblici); ▪ convenzioni per l’acquisto di beni di consumo; ▪ buoni acquisto, anche per generi alimentari; ▪ prestito agevolato, micro credito e garanzie per i mutui. ▪
Attività organizzative, informative e di comunicazione. In tale ambito si può prevedere: - realizzazione di piani di welfare aziendali, anche condivisi fra più aziende nello stesso territorio/settore; - analisi dei bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori in qualità di destinatari dei servizi di welfare aziendale, finalizzate alla definizione dei piani di welfare aziendali; - attività informative e campagne di comunicazione inerenti la normativa a tutela della maternità e paternità, la fruizione dei congedi parentali, gli incentivi e agevolazioni disponibili, le misure di conciliazione previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi.
▪ Azioni volte alla creazione e mantenimento di reti territoriali – iniziative finalizzate alla creazione e mantenimento di reti territoriali fra le aziende ed altri soggetti tali da garantire la continuità nel tempo, le sinergie con altre azioni e la sostenibilità delle iniziative di welfare aziendale nonché il loro radicamento nel tessuto sociale e produttivo del territorio.
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Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2022 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
107,7
1,184322
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
108,8
2,086158
MARZO
15.03
14.04
0,375
109,9
2,987994
APRILE
15.04
14.05
0,500
109,7
2,971751
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
110,6
3,732345
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
111,9
4,775424
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
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Bonus carburante
istruzioni e chiarimenti dall’agenzia delle entrate
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 284/ AG del 15 luglio 2022 per ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, fornisce le prime istruzioni sul Bonus carburante previsto dall’art. 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, con la finalità di contenere gli effetti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti. Tale previsione dà la possibilità ai datori di lavoro di erogare, per il solo periodo di imposta 2022, ai propri lavoratori dipendenti, buoni carburante, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore. I datori di lavoro interessati al beneficio sono quelli che operano nel settore privato; la circolare richiama per esclusione l’art. 1, c. 2, del D.lgs. 165/2001, che fa riferimento alle pubbliche amministrazioni in generale, le quali sono escluse da tale beneficio. Per quanto riguarda i destinatari del bonus per l’ammissione al beneficio non si fa riferimento ad alcun limite reddituale e al fine di individuarli rileva solo la tipologia di reddito prodotto, cioè quella da lavoro dipendente. La circolare, sull’erogazione del bonus, in linea con il dettato normativo conferma che si fa riferimento al solo comma 3 dell’art. 51 del TUIR, ammettendo così la modalità «ad personam e senza la necessità di preventivi accordi contrattuali». Altra conferma contenuta nella circolare è che il costo connesso all’acquisto dei buoni è integralmente deducibile dal reddito d’impresa: si applica quindi l’art. 95 del TUIR.
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I buoni carburante possono essere utilizzati anche per la ricarica di veicoli elettrici; questo è l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate per non creare un’ingiustificata disparità di trattamento tra le tipologie di alimentazione. Il trattamento fiscale del bonus carburante è riconducile, come detto sopra, all’art. 51, comma 3, del TUIR, non concorre quindi a formare reddito di lavoro dipendente e rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto al medesimo articolo. Per il periodo d’imposta 2022 il datore di lavoro ha la possibilità di corrispondere detto bonus per un valore massimo di 200,00 euro e un aggiuntivo importo del valore di 258,23 euro per altri beni e servizi. Sul punto la circolare porta degli esempi di applicazione chiarificatori. Il bonus può essere erogato fin da subito ed entro il 12 gennaio 2023, in virtù del principio di cassa sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente. La circolare sul punto ricorda che rileva il momento di percezione del bonus e non la sua effettiva fruizione, che può essere anche successiva al 2022. Precisazione ulteriore dell’Agenzia delle Entrate è sulla modalità di erogazione, che può avvenire anche con «documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico» con indicazione del relativo valore e del nominativo del beneficiario, in applicazione del comma 3bis dell’art. 51 del TUIR. Altrettanto rilevante è l’ammissibilità di sostituire il premio di risultato con il bonus carburante, in presenza di contratti aziendali o territoriali, in conformità all’art. 51 del D.lgs. 81/2015. In questo caso il lavoratore dipendente può quindi chiedere la conversione del premio di risultato usufruendo di detto bonus. Il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate può essere consultato al presente link: https:// www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/ normativa-e-prassi/circolari (AG)
Infortuni elettrici nei cantieri edili -
si invitano le imprese a sensibilizzare le proprie maestranze
Abbiamo ricevuto da e-distribuzione, organo del gruppo Enel che si occupa della distribuzione locale dell’energia e gestisce i contatori della luce e delle reti elettriche, una lettera di sensibilizzazione sulla problematica relativa agli infortuni dovuti all’elettricità. “Il ripetersi di infortuni elettrici per folgorazione, alcuni con esito fatale, che continuano a coinvolgere gli operatori del settore edile e di ingegneria civile che operano presso i cantieri ed in particolare coloro che utilizzano attrezzature quali pompe per lo scarico del calcestruzzo, autobetoniere, autocestelli, autogrù, trabattelli, ecc., ci induce a rinnovare la Vostra attenzione sui rischi derivanti da tali attività eseguite in prossimità delle linee aeree per la distribuzione elettrica. Viene rinnovata l’attenzione sui seguenti aspetti: - le linee elettriche di e-distribuzione sono da considerarsi permanentemente in tensione; - le attrezzature sono in genere buoni conduttori di elettricità e pertanto, l’avvicinamento o il contatto con le linee elettriche aeree è causa di scariche elettriche le cui conseguenze possono risultare gravi o addirittura fatali;
nei cantieri sono applicabili le disposizioni del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare gli artt. 83 e 117, che vietano l’esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate idonee precauzioni. Si invitano, pertanto, le Imprese a sensibilizzare adeguatamente le proprie maestranze ed in particolare le figure che ricoprono ruoli di responsabilità in materia di sicurezza (datori di lavoro, responsabili SPP, dirigenti, preposti, ecc.) sul tema oggetto della presente lettera e sulle necessarie cautele da adottare. Per quanto riguarda eventuali richieste di fuori servizio o messa in sicurezza di impianti interferenti è possibile contattare le strutture di e-distribuzione competenti per provincia, ai seguenti recapiti: Zona di Udine – Gorizia- Monfalcone – TriestePordenone Casella Postale 5555 - 85100 Potenza Per la segnalazione dei guasti il riferimento telefonico è 803.500.” L’ufficio edilizia dell’Associazione è a disposizione per ulteriori chiarimenti. (CS)
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Approvato il prezzario regionale 2022 il codice dei contratti prevede che i progetti siano redatti sulla base dei prezzari regionali Con delibera n. 1052 del 15 luglio 2022 la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato l’aggiornamento del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici edizione 2022. Per questa edizione, CONFAPI FVG, che è presente nel Comitato Tecnico, ha più volte manifestato le proprie perplessità sull’approvazione del documento, in quanto alcuni magisteri sono stati modificati solo parzialmente generando una disomogeneità tra i prezzi. La nostra Regione ha rispettato i tempi fissati dal Decreto Legge n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), infatti il Governo aveva previsto che tutte le Regioni d’Italia dovranno aggiornare i prezzari entro il 31 luglio 2022. Il Prezzario regionale è lo strumento fondamentale per compensare economicamente le imprese del settore pubblico per l’aumento dei prezzi delle materie prime, contrastando gli effetti economici della grave crisi in atto. In relazione agli appalti pubblici aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, gli stati di avanzamento lavori afferenti lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, saranno adottati, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari regionali aggiornati. La predisposizione di un prezzario regionale dei lavori pubblici in Friuli Venezia Giulia è stata avviata in attuazione dell’articolo 40 della legge regionale 14/2002 recante la “Disciplina organica dei lavori pubblici”. Per la redazione e aggiornamento del prezzario opera un Comitato tecnico che riunisce i rappresentanti degli operatori economici e degli altri soggetti istituzionali del settore tra cui la nostra Confapi FVG. Pag. 40 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2022
L’aggiornamento del Prezzario avviene attraverso un monitoraggio dei prezzi, riferiti ad una selezione di prodotti-campione, rilevandone le variazioni periodiche. Per perseguire un costante allineamento all’evoluzione tecnica e normativa in atto nel settore, il documento è oggetto di un progressivo aggiornamento delle descrizioni tecniche e delle caratteristiche tipologiche dei prodotti e delle lavorazioni in esso contenuti. Il percorso metodologico seguito per la stesura del prezzario può essere così sintetizzato: - creazione di una banca dati aggiornata da gestire in via informatica; - individuazione delle singole voci di costo elementare e classificazione delle stesse in categorie omogenee; - individuazione di una serie di prezzi-campione; - monitoraggio dei prezzi-campione sul mercato; - analisi dei dati e individuazione dei coefficienti di rivalutazione da applicare alle voci elementari; - rivalutazione delle voci elementari e conseguente aggiornamento dei valori di prezzo dei magisteri e delle opere compiute; - progressivo e contestuale aggiornamento dei magisteri e delle relative descrizioni tecniche. Il prezzario riporta l’indicazione dell’incidenza percentuale del costo della manodopera, per ciascuna voce delle “opere compiute”. Con riferimento ai contenuti delle singole voci i valori di prezzo pubblicati nel prezzario regionale rappresentano la somma delle componenti relative ai materiali, manodopera, noli, trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze per utili e spese generali dell’Impresa. È stata posta particolare cura nell’individuare i magisteri che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri, per un adeguato supporto agli operatori in ordine alle valutazioni dei costi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che nell’ambito di un contratto pubblico, si distinguono in: - costi della sicurezza connessi al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle
La comunicazione avviene quando oltre al messaggio, passa anche un supplemento di anima. Henri Bergson
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degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere, valutati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) mediante la redazione di un preciso computo metrico estimativo (art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e relativo allegato XV); per i magisteri non reperibili all’interno di questo prezzario regionale, l’indicazione di tali costi dovrà essere congrua, analitica (per singole voci a corpo o a misura), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, calcolati tenendo conto dell’impiego nel luogo di lavoro interessato; questi costi, frutto delle scelte tecniche fatte dal committente dell’opera, ai quali l’impresa è vincolata contrattualmente, nel quadro economico, sono tenuti distinti dall’ammontare complessivo dei lavori in quanto rappresentano la quota sottratta al ribasso e non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati stimati a monte dalla Stazione Appaltante; - costi della sicurezza afferenti ai precisi obblighi normativi, relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che l’appaltatore è tenuto a rispettare per eseguire in sicurezza le singole lavorazioni, nell’ambito della specifica attività e della propria struttura organizzativa, svolta da ciascuna impresa (costi ex lege), non riconducibili agli oneri previsti al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (vedi D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori etc.); tali costi, indipendenti dal rapporto contrattuale e quindi non ascrivibili a carico del committente, sono compresi nei relativi prezzi unitari quali quota-parte delle spese generali e dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta per essere sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, da parte della Stazione Appaltante. Le norme di misurazione, oltre alla definizione dell’unità di misura, sono normalmente incluse nelle specifiche tecniche. Per la predisposizione del prezzario sono state utilizzate le norme di misurazione correntemente in uso nei Capitolati Tipo. L’analisi del prezzo di ogni singolo magistero è stata effettuata utilizzando il costo dei materiali in fornitura a piè d’opera, il costo della manodopera
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pubblicata dal Ministero con cadenza annuale e gli altri costi diretti per unità di misura, completati dalle spese generali e dall’utile d’impresa. I prezzi in fornitura a piè d’opera sono stati determinati aggiungendo al costo di fornitura i trasporti, la manodopera e gli altri costi diretti, oltre a spese generali e utile d’impresa. Per il costo della mano d’opera, sono state individuate le ore/uomo per l’unità di misura, a cui è stato applicato il costo orario medio della manodopera ricavato dalle Tabelle dei costi della manodopera edile predisposte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali delle quattro Province della Regione. Ricordiamo anche che con delibera n. 670 dell’8 maggio 2020 la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato l’Appendice al Prezzario regionale dei lavori pubblici, edizione 2019, contenente i prezzi per l’adeguamento alle misure della sicurezza anti Covid-19. La Regione ha proceduto a tale integrazione mediante approvazione di un’appendice al Prezzario Regionale 2019; il documento è costituito da n. 21 voci di elenco prezzi. Ricordiamo l’importanza che potrà avere il Prezzario Regionale anche in riferimento al nuovo Codice dei Contratti approvato il 18 aprile 2016 D.Lgs. n. 50 che all’articolo 23 comma 7 prevede che: “Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.” La consultazione del Prezzario FVG è libera e gratuita; la versione in PDF del 2022 può essere scaricata al link: https://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008_2.asp?pag=1&cerca=true&an no=2022&num=1052&tx_dataDel=&key=&uf= (CS)
Buono statale per patenti superiori modalità per le richieste, la concessione e l’erogazione del contributo
Per opportuna informazione si segnala che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con decreto 1° luglio 2022 ha stabilito le modalità per la presentazione delle richieste per il Buono patente autotrasporto, istituito con la legge 22 febbraio 2022, n. 15, art. 10, co. 5 bis. Il decreto non è stato ancora registrato alla Corte dei Conti né pubblicato in G.U., per cui tutte le modalità da esso previste non sono al momento operative, compresa la specifica piattaforma informatica denominata “Buono Patenti” (di seguito buono) a cui gli interessati dovranno accedere per presentare la propria istanza. Si reputa, tuttavia, utile sintetizzarne da subito il contenuto, in quanto le risorse stanziate per il 2022 sono le più basse dell’intero quinquennio (solo 2,7 milioni di euro, rispetto ai 5,4 milioni per ciascun anno fino al 2026) e saranno distribuite ai richiedenti in ordine cronologico sino a esaurimento. La legge 15/2022 prevede che i cittadini italiani ed europei di età compresa tra i 18 ed i 35 anni possano chiedere un contributo per le spese sostenute allo scopo di conseguire le patenti superiori necessarie alla guida di veicoli per trasporto di merci o di passeggeri e relativa carta di qualificazione del conducente (CQC) nella misura dell’80% della spesa entro un tetto massimo di 2.500 euro. A tal fine dovranno registrarsi sulla citata piat-
taforma informatica “Buono Patenti”, che al momento in cui si scrive non risulta ancora operativa, attraverso il proprio Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID) e compilare l’istanza per l’ottenimento del buono, che andrà utilizzato entro 60 giorni dal suo rilascio in una delle autoscuole accreditate ed elencate sulla stessa piattaforma. Decorso il termine dei 60 giorni senza alcun utilizzo, il beneficiario potrà richiedere l‘emissione di un nuovo buono nei limiti delle risorse annuali disponibili. Sarà cura delle autoscuole attivare la piena fruizione del buono, che da parte del beneficiario prevede solo il conseguimento delle patenti superiori e della CQC entro 18 mesi dall’attivazione dello stesso ed il pagamento del 20% del corrispettivo totale ovvero dell’eccedenza rispetto ai 2.500 euro. La richiesta del buono e l’erogazione del contributo saranno gestiti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili attraverso le seguenti due società informatiche, entrambe a partecipazione pubblica: - SOGEI, per le attività di monitoraggio delle richieste e la rendicontazione degli importi dei buoni nei limiti delle risorse annue disponibili; - CONSAP, per le attività di riscontro del conseguimento delle patenti superiori e della CQC e la liquidazione delle autoscuole. Si fa riserva di dare notizia della sua pubblicazione sulla G.U. e della sua piena operatività, che avrà luogo con l’apertura della menzionata piattaforma informatica. Frattanto, le imprese associate che lo desiderino possono divulgare la presente nota a possibili candidati. Questi potranno anche rivolgersi all’Associazione per il testo del provvedimento e altre informazioni.
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(AdT)
Nuove norme in materia di infrastrutture e trasporti estensione delle tipologie di guida con la patente b. circolare ministeriale
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 268/ AdT del 23 giugno 2022 di pari argomento per segnalare che il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero) ha diramato la circolare n. 300/STRAD/2/22588/U/202200000 del 6 luglio 2022, con la quale ha fornito una serie di delucidazioni in ordine alle norme che il decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, ha introdotto a modifica del codice della strada (c.d.s.). Tra queste, si segnalano quelle di maggior interesse per le imprese.
Estensione delle tipologie di veicoli conducibili con patente B (art. 116, co. 3, lett. f del c.d.s.) Attraverso la modifica dell’art. 116, co. 3, lett. f) del c.d.s. si introduce la possibilità per i titolari di patente di categoria B conseguita da almeno 2 anni, di condurre veicoli isolati adibiti al trasporto di merci con massa superiore a 3,5 t, ma non superiore a 4,250 t, che siano alimentati con combustibili alternativi. Il superamento delle 3,5 t deve dipendere dall’eccesso di massa del sistema di propulsione che utilizza combustibili alternativi, rispetto ad un veicolo delle stesse dimensioni che utilizza combustibili tradizionali. Di conseguenza, non potrà aversi un aumento della capacità di carico, per effetto del superamento dei 3,5 t di massa complessiva. Il Ministero ricorda che la disposizione non è direttamente applicabile, in quanto l’art. 7, co. 2, del decreto legge 68/2022 ne ha subordinato l’efficacia ad un decreto ministeriale, che dovrà stabilire
le modalità di annotazione sul documento di circolazione dell’eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato.
Esame di guida relativamente a patente scaduta da più di 5 anni Con l’introduzione del co. 8 ter all’art. 126 del c.d.s. (durata e validità patenti) si prevede che, qualora una patente di guida sia scaduta da più di 5 anni, la conferma della sua validità sia subordinata anche all’esito positivo di una prova di guida finalizzata a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare (c.d. esperimento di guida). A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica, una ricevuta di prenotazione della prova di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. Se nel giorno prescritto il conducente non si presenta alla prova o nel caso di esito negativo della stessa, la patente è revocata. Su questa novità il Ministero ha fornito le seguenti precisazioni, finalizzate al controllo su strada. Il conducente di un veicolo con patente scaduta da oltre 5 anni risponde della violazione di cui all’art. 126 del c.d.s., anche se dispone di un certificato medico di rinnovo. Infatti, secondo la nuova formulazione del co. 8 (che opera un rimando al co. 8 ter del medesimo articolo n.d.a.), la validità della patente di guida è subordinata da quanto previsto dal nuovo co. 8 ter, il quale prescrive che all’interessato vada rilasciata una ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida valida per condurre veicoli fino al giorno fissato per la prova. Nell’ipotesi in cui l’interessato non si presenti il giorno fissato per la prova o non la superi, la patente di guida sarà revocata con provvedimento della Motorizzazione che, tuttavia, per essere efficace ai fini dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 116, co. 15, deve essere notificato all’interessato. Ricapitolando, in sede di controllo su strada, chi ha la patente di guida scaduta da oltre 5 anni potrà incorrere nelle seguenti situazioni regolate dal c.d.s.:
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a) guida senza aver richiesto l’esperimento di guida: risponderà della violazione di cui all’art. 126, co. 11 [sanzione pecuniaria da 158 a 638 euro e sanzione accessoria del ritiro della patente e, ove ricorra, di altra abilitazione professionale, fra cui la carta di qualificazione del conducente (CQC), se titolare di patente di guida rilasciata da Stato estero; al conducente titolare di patente di guida italiana nell’esercizio dell’attività professionale dell’autotrasporto, per la quale sia richiesta la CQC, si applicano le sanzioni di cui all’art. 116, co. 6 del c.d.s., e, cioè, sanzione amministrativa da 2.046 a 8.186 euro e sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo di 3 mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, sanzione accessoria della confisca amministrativa del medesimo, n.d.a.]; b) guida con certificato medico di rinnovo senza avere la ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida: risponderà della violazione di cui all’art. 126, co. 11 [come alla lett. a), n.d.a.]; c) guida con la ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida in corso di validità: la guida è legittima e non risponderà di nessuna violazione; d) guida con ricevuta di prenotazione dell’espe-
rimento di guida scaduto di validità ma senza che sia stato notificato il provvedimento di revoca della patente: risponderà della violazione di cui all’art. 126, co. 11 [come alla lett. a), n.d.a.]; e) guida con prenotazione dell’esperimento di guida scaduto di validità con provvedimento di revoca patente emesso e notificato: risponderà della violazione di cui all’art. 116, co. 15 [ammenda da 2.257 a 9.032 euro e arresto fino a un anno in caso di recidiva, n.d.a.]. Sull’argomento della validità delle patenti di guida scadute da più di 5 anni e sul citato esperimento di guida si è espresso anche il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale per la Motorizzazione con la nota prot. U 0020043 del 20 giugno 2022, i cui contenuti sono sostanzialmente i medesimi della circolare del Ministero dell’interno qui esaminata, salvo alcune precisazioni tecniche sui contenuti dell’esperimento di guida e sulla presentazione di istanze per sottoporvisi, nel cui merito qui non si entra. Gli interessati possono, comunque, chiedere copia di entrambe le note e altre informazioni all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Scadenze aziendali del mese di agosto 2022 si ricorda che le scadenze dal 1° al 20 agosto slittano al 22 agosto 2022
Lunedì 1 SOSPENSIONE FERIALE - Inizia a decorrere il termine di sospensione feriale dei termini processuali.
Martedì 20 (posticipa a lunedì 22) FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di luglio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di luglio. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno fatti utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2022. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 6^ rata dell’Iva, relativa al 2021 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2022 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 26,23 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
Mercoledì 31 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazio-
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ne di immobili con decorrenza 1° agosto 2022 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 luglio 2022.
TRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di luglio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’IN-
LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS. SOSPENSIONE FERIALE - Scade il periodo di sospensione feriale dei termini processuali. (PZ)
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