Apinforma n. 14 del 31 luglio 2018

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 14 31 luglio 2018

IN PRIMO PIANO LAVORO

DECRETO DIGNITà

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


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ESI 4M F


notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 14 31 luglio 2018

Sommario LA NOSTRA POSIZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Decreto Dignità

8

Questionari Istat

10

Il Decreto Dignità

11

Beni significativi e parti staccate

13

Interessi di mora all’8%

18

Deduzioni forfetarie autotrasporto

19

Fattura elettronica autotrasportatori

20

Autotrasporto c/t. Contributi agli investimenti per il 2018

21

Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2018

28

è entrato in vigore il decreto Dignità

29

Distacco transnazionale nei trasporti di cabotaggio in Italia

31

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

32

Trasporto rifiuti

34

SOA: rinnovo per la Elettrocasa

35

ANAC: FAQ sull’affidamento dei contratti pubblici

36

ANAC: delibera sulla manutenzione del verde

39



ORGANIZZAZIONE

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

41

Autotrasporto. CQC scaduta e suo ripristino

42

Circolazione su strada. Giurisprudenza

44

Scadenze aziendali settembre 2018

46

CHIUSURE ESTIVE DEI NOSTRI UFFICI Si comunica che l’Associazione sarà chiusa nel seguente periodo: dal 13 al 24 agosto. Gli uffici saranno inoltre chiusi i pomeriggi dei seguenti venerdì: 3, 10 e 31 agosto.

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com

Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



Decreto Dignità

confapi fvg confida in modifiche nella legge di conversione L’entrata in vigore del c.d. decreto dignità trova scettica CONFAPI FVG. Di fondo, la norma non produrrà crescita e certezze ma andrà solo a ripartire la poca ricchezza che l’Italia è in grado di produrre. Il caso più manifesto - dichiara Massimo Paniccia, Presidente dell’Associazione Piccole e Medie Industrie del FVG - sono le disposizioni in ordine alle assunzioni a tempo determinato che ci riportano indietro di vent’anni, quando non si poteva semplicemente assumere ma era necessario motivare la scelta, con grande pesantezza burocratica, per avere un’alternativa all’assunzione a tempo indeterminato. La differenza tra ieri e oggi è che mentre ieri con un minimo di stabilità economica l’impresa poteva prevedere gli andamenti di mercato e commisurare ad essi i propri programmi di sviluppo, anche con assunzioni a tempo indeterminato, oggi la loro imprevedibilità è elevatissima e l’impresa non è più in grado di fare ragionevoli programmazioni circa il proprio futuro e quindi di impegnarsi sul lungo periodo. Da qui l’importanza delle assunzioni a tempo determinato che se, forse, possono essere un fattore di incertezza per

i lavoratori e le loro famiglie, risultano comunque un’accettabile alternativa al rischio di disoccupazione e una buona premessa per una piena conferma, tanto è vero che nel 70% dei casi e soprattutto nelle piccole imprese i contratti a termine e quelli di somministrazione vengono stabilizzati. Per Paniccia la riduzione da 36 a 12 mesi della durata del contratto a termine senza causa, eventualmente prorogabile di altri dodici mesi, ma con motivazione, non porterà ad un incremento delle assunzioni a tempo indeterminato, ma farà solo venir meno quelle a tempo determinato o farà incrementare le ore di lavoro straordinario. Un ragionamento analogo, aggiunge il Presidente delle piccole e medie industrie, si può fare sulle modifiche al contratto di somministrazione. Queste lo riducono ad una replica del contratto a tempo determinato, fissando un limite espresso dei 24 mesi che prima non sussisteva. Non ultimo la modifica dell’indennizzo in caso di illegittimità del licenziamento in “tutele crescenti”, ossia per gli assunti post 7 marzo 2015, prevede cifre improponibili per le imprese fino, cioè, a 36 mensilità di indennizzo a fronte delle attuali 24. Anche questo, dichiara Paniccia, finisce con il costituire un fattore disincentivante alle assunzioni. Si confida ora nella legge di conversione affinché vi venga inserita una serie di correttivi che tenga conto degli effetti di una crisi economica senza precedenti e non ancora superata e che attenui l’irrigidimento creato in quanto la flessibilità è ancora la misura fondamentale per sostenere il reddito dei lavoratori, le imprese e l’economia.

DECRETO LEGGE 10 LUGLIO 2018. N. 87 (DECRETO DIGNITÀ) CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 1. si applica ai contratti stipulati successivamente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto legge; 2. si applica ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in essere alla data del 14 luglio 2018. Pone un termine di 12 mesi alla durata del contratto a termine senza causa, ovvero ne riduce la durata da 36 a 12 mesi. Rende possibile prorogare ovvero stipulare un nuovo contratto, fino a una durata massima pari a 24 mesi complessivi solo in presenza di due causali ossia: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. Il contratto a termine può avere una durata massima di 24 mesi riferita alle medesime mansioni e alla medesima categoria, di questi 24 mesi 12 sono liberi e altri 12 subordinati alla sussistenza di una motivazione fra quelle sopra riportate ottenuti tramite una successione di contratti ovvero tramite la proroga di un unico contratto.

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DECRETO LEGGE 10 LUGLIO 2018. N. 87 (DECRETO DIGNITÀ) CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E’ ridotto il numero delle proroghe, che passano da cinque a quattro nell’arco temporale massimo di 24 mesi. In caso di superamento della durata massima del contratto e di sforamento del numero delle proroghe, è sempre disposta la sua conversione a tempo indeterminato, idem per quanto riguarda il mancato rispetto del termine di sospensione tra un contratto e l’altro (10 o 20 giorni a seconda della durata del contratto inferiore e superiore a 6 mesi). Il contratto a termine costerà di più: ove lo stesso venisse rinnovato il contributo complessivo passa da 1,40% a 1,90%. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO E’ introdotta una durata massima mutuata dal contratto a termine di 24 mesi e prevista ex novo la sovrapposizione sotto il profilo normativo (eccezione fatta per la percentuale di ricorso e il diritto di precedenza) con il contratto a tempo determinato. Prima infatti la durata di un contratto in somministrazione non era soggetta a vincoli di durata a meno che detta condizione non fosse stata pattuita in sede di CCNL. Inoltre, per la prima volta, il legislatore rimanda alla disciplina del contratto a termine per la regolamentazione di quello di somministrazione. INDENNIZZI PER LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI NEI CONTRATTI A TUTELE CRESCENTI Si passa da un minimo di 4 mensilità con un massimo di 24 mensilità, a un minimo di 6 fino al massimo di 36 mensilità.

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Questionari Istat

Sanzioni in arrivo per le omissioni

Segnaliamo che ad alcune Imprese associate l’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) ha notificato dei verbali di contestazione di violazioni inerenti agli obblighi di comunicazione di dati all’Istituto stesso. Come noto, l’ISTAT definisce dei programmi statistici nazionali inerenti a rilevazioni d’interesse generale riguardanti enti pubblici, imprese e soggetti privati per i quali il D.Lgs. 322/1989 prevede l’obbligo di risposta. L’omessa, tardiva o imprecisa risposta ai questionari è espressamente sanzionata dal decreto stesso, con sanzioni che per le imprese vanno da un minimo di 516 euro ad

un massimo di 5.164 euro. Diversamente da quanto previsto per altre disposizioni obbligatorie, non sono previste sanzioni differenziate sulla base della gravità della violazione riscontrata, come omissione o ritardo, come ad esempio accade in ambito tributario dove l’istituto del ravvedimento operoso consente di regolarizzare eventuali irregolarità con sanzioni ridotte graduali legate sia al tipo di errore sia al momento in cui si procede alla regolarizzazione. Generalmente in caso di violazioni riguardanti i questionari ISTAT inviati alle imprese, a prescindere dalla natura della violazione, la sanzione irrogata è pari al doppio del minimo, quindi 1.032 euro oltre alle spese di notifica. Si invitano pertanto le Imprese associate a porre particolare attenzione ai questionari ISTAT avendo cura di compilarli correttamente e restituirli nei tempi previsti al fine di evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni. (PZ)

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Il Decreto Dignità

le disposizioni di natura fiscale

Premessa Con il decreto legge n. 87 del 2 luglio 2018 sono stati adottati alcuni provvedimenti in materia di lavoro e di carattere fiscale. Le disposizioni in esso contenute sono già in vigore dal 14 luglio 2018 e interessano ambiti molto diversi, di seguito analizzeremo sinteticamente i soli provvedimenti di natura fiscale. Sarà nostra cura ritornare su singoli argomenti con ulteriori approfondimenti.

Recupero iper ammortamento È stata introdotta una norma volta ad evitare il mantenimento dell’agevolazione legata all’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni agevolati. In questi casi il beneficio fiscale dovrà essere riversato allo Stato senza aggravio di sanzioni o interessi. Questa disposizione opera solo per gli investimenti successivi al 14 luglio 2018 e non trova applicazione in merito agli interventi sostitutivi di beni agevolati con altri beni agevolati oggetto di uno specifico trattamento disciplinato dai commi 35 e 35 dell’articolo 1 della Finanziaria 2018. Tale trattamento prevede il mantenimento del beneficio delle residue quote qualora si proceda con una sostituzione del bene con uno con le stesse caratteristiche e nello stesso anno sia realizzata l’interconnessione prevista dalla legge. Se il valore del nuovo investimento è inferiore al primo, il beneficio continua limitatamente alle residue quote fino a concorrenza del nuovo investimento. In definitiva se in passato la normativa era benevola con le imprese beneficiarie che si traferivano all’estero perché consentiva il mantenimento della quota già sfruttata, con le nuove regole questo non sarà più consentito. In questi casi, infatti, le imprese che cedono il bene agevolato o trasferi-

scono la sede all’estero, dovranno restituire l’intero beneficio dell’iper ammortamento. Il recupero avverrà attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile nel periodo d’imposta in cui si verifica la cessione o il trasferimento per un importo pari alle quote di ammortamento maggiorate complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza tuttavia applicare sanzioni o interessi.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo La legge Finanziaria dello scorso anno ha prorogato fino al 2020 il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo allineando l’aliquota al 50% del costo incrementale del triennio 2012 - 2014 per tutte le tipologie di intervento. Le spese per le quali è possibile fruire del credito d’imposta sono quelle relative a competenze tecniche e privative industriali relative ad invenzioni industriali o biotecnologiche, a una topografia di prodotto a semiconduttori e ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne. Il costo dell’investimento, che comprende anche il costo del personale interno dedicato alla ricerca, deve essere di almeno 30.000 euro e il bonus può arrivare fino a un massimo di 20 milioni di euro annuali per ogni impresa. Non è richiesto che il personale sia altamente qualificato, ma è sufficiente che svolga una delle attività elencate nell’art. 2 del DM 27 maggio 2015. Il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. L’importo del credito da contabilizzare tra i ricavi quale contributo in conto esercizio, non assume rilevanza ai fini dell’imposizione Irpef, Ires e Irap. In merito a questa misura agevolativa il decreto Dignità ha previsto che i costi relativi all’acquisto, anche in licenza, di beni immateriali derivanti da operazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo non possono più accedere al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Più precisamente l’acquisto di beni immateriali da imprese controllate o controllanti ex art. 2359 del C. C., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali e le persone fisiche, includendo anche le partecipazioni, titoli o diritti posseduti da familiari dell’im-

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prenditore, non sarà più agevolabile attraverso il credito d’imposta. Questa disposizione è operativa già dal periodo d’imposta in corso, in questo modo le imprese che hanno posto in essere operazioni di questo tipo nei mesi scorsi contando sul credito d’imposta, rimarranno penalizzate perché il prossimo anno non potranno contare sul beneficio stesso. Questa previsione sarà tuttavia applicabile anche per rideterminare la media di riferimento, vale adire gli investimenti del periodo 2012 - 2014, che rimane il parametro cui riferire i costi incrementali fino al 2020. Situazione che potrebbe avvantaggiare alcuni operatori che in tale triennio hanno eseguito investimenti significativi perché in questo modo avrebbero la possibilità di ridurre il parametro di riferimento sul quale calcolare il costo incrementale. Viene infine confermato che il credito può essere riconosciuto solo se i costi relativi sono utilizzati direttamente ed esclusivamente nell’attività di ricerca.

Redditometro Per quanto riguarda il decreto interministeriale del 16 settembre 2015 che fissa gli elementi indicativi di capacità contributiva ai fini del redditometro, è stato previsto che dovrà essere riemesso dopo aver sentito l’Istat e le associazioni dei consumatori. E’ quanto prevede il decreto in argomento in merito alla possibilità di ricostruire induttivamente il reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti. In definitiva è stato abrogato il provvedimento che fissava i parametri per la determinazione sintetica del reddito con effetto retroattivo, vale a dire dal 2016. L’immediata conseguenza di tale abro-

gazione è che per i controlli e le verifiche relative al 2016 e annualità successive, i parametri di cui sopra non saranno più applicabili. L’inapplicabilità tuttavia non opera con riferimento agli atti già notificati alla data di pubblicazione del decreto né si darà luogo al rimborso di somme già pagate.

Spesometro Il decreto dignità per quanto riguarda lo spesometro, vale a dire l’invio dei dati delle fatture attive e passive all’amministrazione finanziaria, individua con maggior precisione i termini dei prossimi invii telematici. In generale il termine è fissato all’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Tuttavia con riferimento alle fatture riferite al terzo trimestre 2018 l’invio potrà essere eseguito entro il 28 febbraio 2018. Per coloro che optano per l’invio con cadenza semestrale i termini sono fissati rispettivamente al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre e al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.

Split payment Abolito il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) sui compensi per prestazioni professionali assoggettati a ritenuta d’acconto e/o d’imposta. Viene quindi ripristinato l’esonero dallo split payment per i lavoratori autonomi con riferimento alle fatture emesse dopo il 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto dignità. Per le fatture emesse dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, dal 15 luglio l’obbligo di versamento dell’Iva torna in capo al professionista stesso.

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(PZ)


Beni significativi e parti staccate chiarimento dell’agenzia delle entrate dopo le modifiche della finanziaria 2018

zioni ordinarie o straordinarie di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001. Per gli interventi di livello superiore di cui alle lettere c) e d) rispettivamente di restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia gli interventi beneficiano sempre dell’aliquota del 10% a prescindere dalla presenza di beni significativi.

Premessa

Il funzionamento con i beni significativi

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata beneficiano dell’aliquota Iva agevolata del 10%. L’agevolazione tuttavia non sempre interessa l’intero intervento ma alla presenza di particolari beni, espressamente individuati dal legislatore, l’aliquota ridotta è applicabile alla fornitura dei beni fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento e quello dei beni stessi. A questo proposito la Finanziaria del 2018 ha fornito un’interpretazione autentica in merito alla quantificazione del valore dei beni significativi e alla determinazione della sussistenza o meno dell’autonomia funzionale delle parti staccate e loro fatturazione. Recentemente l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 15 del 12 luglio 2018, è ritornata sull’argomento con ulteriori chiarimenti. Prima di entrate nel merito di questi ultimi chiarimenti è opportuno riepilogare il quadro generale degli interventi interessati e il relativo regime agevolato.

Prestazioni interessate In generale l’aliquota Iva del 10% si applica alle prestazioni di servizi complessivamente intesa, conseguentemente si estende anche ad eventuali forniture di beni, a condizione che non costituiscano una parte significativa dell’intervento stesso. La prestazione può riguardare prestazioni rientranti in un contratto di appalto, di fornitura con posa o altri accordi negoziali, mentre sono escluse le prestazioni professionali. L’aliquota ridotto si applica inoltre solo nei confronti del consumatore finale e non alle operazioni che costituiscono fasi intermedie dell’intervento. Gli interventi devono inquadrarsi tra le manuten-

Se l’intervento prevede quindi anche la fornitura di beni significativi, l’aliquota ridotta Iva del 10% si applica: - al valore della prestazione, al netto del valore dei predetti beni; - al valore dei beni fino alla concorrenza del valore della prestazione. Si pensi ad un intervento di 10.000 euro incluso un bene significativo di 7.000 euro, in questo caso l’aliquota agevolata del 10% sarà applicabile su 6.000 euro mentre la rimanete parte dell’intervento, pari a 4.000 euro sconterà l’aliquota ordinaria del 22%. In pratica si deve fare la somma di 3.000 + 3.000 vale a dire il valore della prestazione al netto del bene significativo, più il valore della caldaia fino a concorrenza del valore precedente. Se il valore dei beni significativi è pari o inferiore al 50% del costo complessivo dell’intervento, l’aliquota del 10% trova applicazione sull’intero costo dell’intervento stesso.

I beni significativi Abbiamo parlato di beni significati, questi sono individuati da un decreto ministeriale del 29 dicembre 1999 e sono di seguito elencati: - ascensori e montacarichi; - infissi esterni ed interni, - caldaie, - videocitofoni; - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; - sanitari e rubinetteria dei bagni; - impianti di sicurezza. L’individuazione dei beni significativi vanno intesi nel loro significato generico e non in senso tecnico, comprendendo anche i beni che hanno la stessa

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funzionalità di quelli espressamente elencati ma che per motivi commerciali assumono una diversa denominazione.

La Finanziaria 2018 La legge 205/2017 (Finanziaria 2018) al comma 19 dell’art. 1 ha fornito un’interpretazione autentica in merito alla quantificazione del valore del bene. In realtà tali chiarimenti erano già stati previsti dalla circolare delle Entrate n. 12 del 2016 ma non erano supportati da un testo normativo. - Innanzi tutto è stato chiarito che nel calcolo del valore del bene significativo non devono essere considerate le parti staccate, le quali andranno individuate sulla base della loro autonomia funzionale rispetto al bene principale. In questo modo nel bene significativo riferito alla caldaia ad esempio, non si dovrà considerato il bruciatore che rappresenta un componente staccato. - In secondo luogo il bene significativo è quello che risulta dall’accordo contrattuale stipulato tra le parti, ma tale valore non può essere inferiore a determinati importi. A questo proposito si deve distinguere a seconda che il bene sia: - prodotto dal prestatore stesso, in questo caso il valore minimo da indicare è rappresentato dal valore di produzione inteso come valore delle materie prime e della manodopera di produzione; - acquistato da terzi, in questo caso l’importo minimo è costituito dal relativo valore di acquisto. - La terza precisazione ha riguardato l’obbligo di indicare in fattura oltre al valore del servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni significativi. Questo obbligo era già previsto dalla circolare delle Entrate n. 71 del 2000, ora tale previsione viene supportata anche da una legge. La Finanziaria ha comunque fatto salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 2017, in pratica eventuali comportamenti diversi tenuti fino allo scorso anno non saranno oggetto di contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria. In ogni caso non è previsto il rimborso dell’Iva relativa alle operazioni già eseguite in passato nel rispetto delle indicazioni fornite dai documenti di prassi, come circolari o risoluzione delle Entrate.

La circolare 15 del 2018 La recente circolare n. 15 dell’Agenzia delle entrate è intervenuta per specificare ulteriormente

i termini riferiti alle parti staccate di un bene significativo. Per stabilire se il valore di una parte staccata di un bene significativo debba concorre o meno al valore dello stesso, si deve stabilire se abbia una propria autonomia funzionale. Se possiede un’autonomia funzionale non concorre al valore del bene significativo bensì a quello degli altri beni per i quali è riconosciuta l’aliquota del 10%, unitamente quindi al valore della manodopera. Se viceversa non possiede l’autonomia funzionale ma è subordinato al montaggio con il bene significativo, il relativo valore deve essere sommato al quello del bene significativo. Il documento di prassi passa poi in rassegna alcuni casi d’interesse comune che di seguito proponiamo. Manutenzione con sostituzione di una parte staccata già installata precedentemente, in questi casi non si rende necessaria alcuna valutazione, l’intervento non riguarda un bene significativo e il valore della parte staccata viene attratta nel valore complessivo della prestazione di servizi e sconta per intero l’aliquota agevolata del 10%. La circolare propone come esempio la mera sostituzione del bruciatore di una caldaia già installata. Anche se il bruciatore non presenta una propria autonomia funzionale rispetto alla caldaia, il valore dello stesso confluisce indistintamente nel valore della prestazione di servizi. Ciò perché nell’ambito dell’intervento non viene fornito il bene significativo (caldaia) già installato, ma solo una componente staccata non rientrante nei beni significativi. Tapparelle scuri e veneziane, è stato chiarito che questi elementi sono funzionalmente autonomi rispetto agli infissi. Mentre gli infissi, infatti, consentono l’isolamento ed il completamento degli immobili, le tapparelle hanno la funzione di proteggere gli infissi dagli agenti atmosferici e preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore. Questa autonomia funzionale li esclude dall’attrazione nel valore degli infissi confluendo invece nel valore della prestazione e beneficiando quindi dell’aliquota agevolata del 10%. In altri termini l’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione di infissi comprendenti le tapparelle, l’Iva al 10% comprenderà non solo il valore della manodopera ma anche quello delle tapparelle. Se però le tapparelle e gli altri sistemi oscuranti sono strutturalmente integrati negli infissi, il valore delle parti staccate (tapparelle e sistemi oscuranti) confluirà nel valore degli infissi come bene significativo.

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La differenza in azienda la fanno gli “uomini”. Comfer S.p.A. è l’ennesima conferma. L’azienda di Pradamano specializzata nel commercio e nella prelavorazione di prodotti siderurgici quali, lamiere, tubi, travi e coils, oggi occupa nel settore un posto di rilievo a livello nazionale ed internazionale, dove sta espandendo il suo raggio d’azione soprattutto nei paesi dell’Est Europa. Con la crisi iniziata nel 2008, che ha colpito in maniera significativa anche il settore metalmeccanico, anche la Comfer ne ha risentito sul piano economico finanziario le conseguenze. Il contesto, tra l’altro, vedeva in atto un passaggio generazionale da padre in figlio. Qui sono entrate in gioco le persone. Emanuele Mauro amministratore delegato della società, figlio degli storici fondatori Vinicio Mauro e Bertilla Della Negra, si è rimboccato le maniche e, con una determinazione di “ferro” e supportato da uno staff efficiente e motivato, ha saputo applicare le giuste azioni correttive che hanno rimesso in carreggiata l’impresa. Grazie alla fiducia presso i fornitori costruita negli anni e ai Clienti storici che hanno comunque sostenuto l’azienda, poco per volta si è ricostruito il circolo virtuoso dell’impresa.

Grazie a successivi investimenti mirati, Comfer ha saputo non solo risalire la china, riappropriandosi del suo ruolo di azienda leader, ma ha migliorato ulteriormente la propria posizione con l’acquisizione di nuovi clienti e l’ingresso in altri mercati esteri. La ricetta è stata semplice: puntare sulle persone, incentivando i suoi collaboratori ad uno sforzo corale che ha dato i suoi frutti. Ciascuno ha fatto la sua parte: il settore commerciale, supportato dal marketing, ha scandagliato ogni possibilità di acquisizione clienti e ha individuato i valori aziendali sui quali puntare, mentre la produzione ha spinto l’acceleratore. È stato riorganizzato il magazzino in modo da poter soddisfare ogni richiesta in tempi sempre più ristretti; è stato ampliato il parco automezzi per fornire un servizio di consegna ancora più rapido ed è stato dato il giusto peso ad uno dei suoi fiori all’occhiello, le prelavorazioni. Settore, questo, che ha sempre rappresentato Comfer per la precisione e la versatilità dei servizi offerti, ulteriormente potenziati nell’ambito della spianatura, slittatura, taglio al plasma, ossitaglio. Oggi Comfer, veleggia sicura contando su solide basi che la porteranno a rafforzare negli anni il ruolo che merita, conquistato con capacità e caparbietà, sotto l’attenta guida di Emanuele Mauro. Un uomo, appunto, che ha saputo fare la differenza.


Zanzariere Quanto detto per le tapparelle vale anche per gli interventi di manutenzione di zanzariere, queste tuttavia non concorrono all’isolamento e completamento dell’immobile, ma godono di una propria autonomia funzionale nel senso che il loro obiettivo è quello di proteggere gli ambienti interni da zanzare e altri insetti. Tale autonomia funzionale porta a considerare il loro corrispettivo nel valore della prestazione da assoggettare interamente all’aliquota Iva del 10%. In definitiva l’intervento manutentivo avente ad oggetto l’istallazione di infissi comprendenti le zanzariere, l’Iva al 10% dovrà comprendere il valore intero delle zanzariere. Anche in questo caso però, se le zanzariere sono strutturalmente integrate negli infissi, il loro valore confluirà nel valore degli infissi come bene significativo. Inferiate e grate di sicurezza Gli interventi su inferriate e grate di sicurezza non possono essere fatte rientrate nelle categorie dei beni significativi ed inoltre non possono essere considerate parti separate degli infissi. Anche questi interventi non concorrono al completamento dell’immobile e godono di una propria autonomia funzionale, nel senso che il loro obiettivo è quello di proteggere da intrusioni e atti illeciti da parte di terzi. Tale autonomia funzionale porta a considerare il loro corrispettivo è sempre separato dagli infissi perché la loro autonomia funzionale li rende totalmente indipendenti dagli infissi e conseguentemente sono sempre assoggettati all’aliquota Iva del 10%.

Il valore dei beni significativi Con riferimento al valore del bene significati, abbiamo già ricordato che il documento di prassi conferma la norma di interpretazione autentica contenuta nella legge Finanziaria per l’anno in corso. Il valore dei beni significativi è quello che risulta dall’accordo contrattuale stipulato tra le parti, valore che tuttavia non può essere inferiore a determinati importi. A questo proposito si deve distinguere a seconda che il bene sia: 1) prodotto dal prestatore stesso, in questo caso il valore minimo da indicare è rappresentato dal valore di produzione inteso come valore delle materie prime e della manodopera di produzione; 2) acquistato da terzi, in questo caso l’importo minimo è costituito dal relativo valore di acquisto.

In definitiva il valore minimo deve essere inteso come costo sostenuto a monte dell’intervento, considerando appunto il costo di produzione o di acquisto. Assumono rilevanza oltre ai costi direttamente imputabili, anche quelli generali indiretti di produzione, come ad esempio l’ammortamento dei beni materiali e immateriali, le manutenzioni e riparazioni, i consumi energetici ecc. In caso di fornitura di beni significativi realizzata da una ditta individuale, il valore della manodopera impiegata dovrà considerare la remunerazione del titolare dell’impresa. Non si deve quindi considerare il ricarico (markup) che eventualmente viene applicato sul bene ceduto. L’individuazione di una soglia minima vuole evitare che si possa trarre vantaggio dall’applicazione della normativa sui beni significativi. Si vuole cioè evitare che dalla contrattazione tra le parti, possa essere fissato un valore del bene significativo particolarmente basso, in modo da aumentare la parte dell’intervento assoggettabile all’Iva agevolata del 10%.

La fatturazione La norma prevede che la fattura relativa all’intervento realizzato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione anche il valore del bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento. Si deve cioè indicare in fattura il corrispettivo complessivo e il valore dei beni significativi, nonché la parte di imponibile assoggettato all’aliquota Iva agevolata del 10% e quello del 22%. L’intervento dello scorso anno, dal punto di vista dei rapporti commerciali, ha suscitato molte critiche da parte degli operatori. L’obbligo, infatti, di indicare il valore del bene significativo, potrebbe essere fonte di equivoci con il cliente finale perché indirettamente rileva al cliente il ricarico praticato sul bene significativo. Se ad esempio per la sostituzione di una porta che l’installatore cede al prezzo di listino di 1.000 euro ma che acquista a 700 euro e per la cui installazione e trasporto chiede un compensa di 300 euro, la fattura dovrà indicare: - la parte dell’intervento soggetto all’aliquota del 10% pari a 1.200 euro; - la parte dell’intervento soggetto all’aliquota del 22% pari a 100 euro; - il valore del bene significativo pari a 700 euro. Dall’analisi della fattura il cliente finale potrebbe facilmente risalire al ricarico fatto sulla cessione della porta e questa rilevazione potrebbe causare contestazioni in sede apprezzamento della fornitura del bene e dei servizi connessi. Le cose si complicano ulteriormente poi, qualora

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i beni significativi non siano acquistati da terzi, ma prodotti in proprio in maniera industriale; per ogni fornitura si devono individuare i costi di produzione di riferimento, dato non facile da ricavare soprattutto nelle piccole realtà produttive. In definitiva la scelta fatta dal legislatore ha violato le più elementari regole di riservatezza commerciale.

Interventi complessi Per gli interventi di recupero complessi, avente cioè una pluralità di opere e servizi tra le quali sono comprese fornitura e installazione di beni significativi, a fronte del quale il committente ha definito un unico corrispettivo, rimane l’obbligo di evidenziare in fattura i beni significativi stessi. In questi casi si indicherà in fattura il corrispettivo relativo all’intervento e il valore imputabile ai beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento distintamente, vale a dire il valore di ciascun bene

significativo, oppure indistintamente, indicando il valore complessivo dei beni significativi forniti. L’intervento di recupero deve essere considerato unitariamente, anche al fine di individuare il limite del valore entro il quale i beni significativi possono essere assoggettati ad Iva con applicazione dell’aliquota Iva del 10%. A questo proposito la circolare propone l’esempio di un intervento avente ad oggetto la realizzazione di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e l’installazione di una caldaia. Il valore dei beni significativi (sanitari, infissi e caldaia) supera il 50%dell’intero intervento di recupero, ai fini dell’individuazione delle basi imponibili da assoggettare all’aliquota Iva del 22% e del 10%, si rende necessario tener conto del corrispettivo pattuito per la realizzazione dell’intervento nel suo complesso e il valore complessivo dei beni significativi. (PZ)

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Interessi di mora all’8% nessuna variazione per il secondo semestre 2018

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2018 il tasso d’interesse di mora applicabile per il secondo semestre 2018 mantenendolo all’8%. Il decreto legislativo n. 231/2002 regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, prevedendo che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto. Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti, è parametrato sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea, al quale vanno aggiunti 8 punti. La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo. È stato così fissato allo 0% il saggio d’interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando così alla misura dell’8%. I prodotti agricoli sono regolamentati da una disciplina speciale la quale prevede un termine di pagamento di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 giorni negli altri casi. Dal punto di vista contabile opera una deroga al

principio di competenza, gli interessi di mora, infatti, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente: - 10,35 secondo semestre 2002; - 9,85 primo semestre 2003; - 9,10 secondo semestre 2003; - 9,02 primo semestre 2004; - 9,01 secondo semestre 2004; - 9,09 primo semestre 2005; - 9,05 secondo semestre 2005; - 9,25 primo semestre 2006; - 9,83 secondo semestre 2006; - 10,58 primo semestre 2007; - 11,07 secondo semestre 2007; - 11,20 primo semestre 2008; - 11,10 secondo semestre 2008; - 9,50 primo semestre 2009; - 8,00 secondo semestre 2009; - 8,00 primo semestre 2010; - 8,00 secondo semestre 2010; - 8,00 primo semestre 2011; - 8,25 secondo semestre 2011; - 8,00 primo semestre 2012; - 8,00 secondo semestre 2012; - 8,75 primo semestre 2013; - 8,50 secondo semestre 2013; - 8,25 primo semestre 2014; - 8,15 secondo semestre 2014; - 8,05 primo semestre 2015; - 8,05 secondo semestre 2015; - 8,05 primo semestre 2016; - 8 secondo semestre 2016; - 8 primo semestre 2017; - 8 secondo semestre 2017; - 8 primo semestre 2018; - 8 secondo semestre 2018.

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Deduzioni forfetarie autotrasporto definiti gli importi per le trasferte e s.s.n. Con due comunicati stampa del 16 luglio 2018, il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) e l’Agenzia delle Entrate hanno dato il via libera alle agevolazioni relative: - alle deduzioni forfettarie per le trasferte delle cd imprese minori e - al recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) sui premi RCA pagati per i mezzi pesanti nel 2017.

Deduzioni forfettarie per le trasferte delle imprese minori Il MEF ha comunicato i nuovi importi delle deduzioni forfettarie per le imprese in contabilità semplificata, legate ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (o dai singoli soci di società di persone) che, per il periodo d’imposta 2017, sono inferiori rispetto al passato a causa del taglio lineare delle risorse per l’autotrasporto previsto per Legge. Pertanto:

- per i trasporti svolti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, l’ammontare deducibile è pari a 38 euro per ogni giorno di effettuazione del trasporto; - per i trasporti eseguiti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, la deduzione ammonta al 35 % dell’importo sopraindicato, per cui risulta fissata in € 13,30. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2018 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e, nel rigo RG22, i codici 16, 17, così come indicato nelle istruzioni dei predetti modelli (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per quelli svolti oltre tale ambito).

Recupero del contributo al S.S.N. È confermata la misura del recupero del contributo al S.S.N, fino ad un massimo di 300 € a veicolo, versato nel corso del 2017 dalle imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio -, sui premi RCA corrisposti per i mezzi di categoria ecologica almeno Euro 2, di massa complessiva non inferiore alle 11,5 ton; per la compensazione in F24 è utilizzabile il consueto codice tributo “6793”.

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(C)


Fattura elettronica autotrasportatori chiarito quando si deve indicare la targa L’Agenzia delle Dogane ha emanato la nota prot. 83664/RU del 24 luglio u.s., in cui ha confermato che, ai fini del rimborso delle accise, nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di gasolio destinati a distributori privati di carburanti, non deve essere riportata la targa dei mezzi di trasporto riforniti. Ciò a differenza di quanto prescritto per le cessioni effettuate presso impianti stradali di distribuzione per le quali, con una circolare del 7 giugno u.s., l’Agenzia aveva già chiarito che la targa dei veicoli riforniti deve riportarsi obbligatoriamente sulla fattura elettronica. Questa differenza di trattamento è stata ribadita nella nota in commento, in cui le Dogane hanno affermato che “l’obbligatorietà della presenza della targa nel documento elettronico riguarda, per i fini che qui interessano, quei veicoli che si riforniscono presso impianti di distribuzione stradale di carburanti”; in questi casi - prosegue l’Agenzia - per ottenere il rimborso delle accise è indispen-

sabile che vi sia piena corrispondenza tra le targhe dei mezzi riforniti, riportate nel Quadro A-1 della dichiarazione trimestrale, e quelle indicate nella fattura elettronica rilasciata dall’esercente l’impianto stradale di carburanti. Diversamente, per il gasolio destinato ad essere stoccato nel distributore privato da cui si riforniscono i veicoli dell’impresa di autotrasporto riportati nel Quadro A-1, “resta non richiesta l’indicazione in fattura della targa del mezzo del trasporto in quanto tale modalità di fornitura osserva specifiche disposizioni…”, ed in particolare la compilazione, in aggiunta al più volte citato Quadro A-1 della dichiarazione trimestrale: - del Quadro B, con l’indicazione delle specifiche dell’impianto privato (superiore o inferiore ai 10 mc); - del Quadro C, con le targhe dei veicoli che pur avendo fatto rifornimento presso l’impianto privato dell’impresa, non danno titolo al recupero delle accise. Peraltro, la nota fa salva la possibilità per gli Uffici delle Dogane, nell’esercizio dei poteri di controllo sul corretto impiego del prodotto, “di prescrivere specifiche contabilizzazioni dei consumi che fossero necessarie per situazioni particolarmente circostanziate”.

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(C)


Autotrasporto c/t. Contributi agli investimenti per il 2018 esecuzione degli investimenti: 18 luglio 2018 -15 aprile 2019. presentazione delle domande: termine iniziale non ancora reso noto - 15 aprile 2019 Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 207/AdT del 20 luglio 2018 per comunicare che in applicazione della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018), che autorizza per l’anno 2018 la spesa di 236.181.685 euro per interventi in vari ambiti del settore del trasporto su strada, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) ha adottato i provvedimenti che disciplinano la concessione degli incentivi agli investimenti nel settore per il 2018. Si tratta: - del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2018 recante le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’annualità 2018; - del decreto dirigenziale 5 luglio 2018 recante le disposizioni di attuazione dell’anzidetto d.m. 20 aprile 2018. Entrambi i decreti sono stati pubblicati sulla G.U. n. 163 del 16 luglio 2018 e sono entrati in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione (17 luglio 2018). Lo stanziamento previsto per il 2018 è di 33.600.000 euro rispetto ai circa 36 milioni del 2017, mentre il periodo in cui si possono effettuare gli investimenti è compreso fra il 18 luglio 2018 incluso (giorno successivo alla data di entrata in vigore di entrambi i decreti) al 15 aprile 2019. Di seguito si illustra nel dettaglio la disciplina, piuttosto articolata, derivante dal combinato disposto dei due decreti.

Imprese beneficiarie (art. 4 del d.m. 20 aprile 2018) Beneficiarie sono le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, inclusi consorzi e cooperative, iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e

all’ all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito Albo) nonché le imprese che esercitano l’attività con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 t iscritte all’Albo.

Iniziative agevolabili e ripartizione delle risorse (art. 1 del d.m. 20 aprile 2018) In via generale gli incentivi sono rivolti al rinnovo e all’adeguamento tecnologico del parco veicolare, all’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale. Come lo scorso anno non sono ammesse acquisizioni effettuate all’estero, nemmeno se i veicoli venissero poi immatricolati in Italia a “chilometri zero” e i documenti redatti in lingua straniera vanno accompagnati da una traduzione in italiano certificata da traduttore ufficiale. Nel dettaglio, i contributi riguardano le seguenti iniziative: A. acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore 3,5 t a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel + elettrico) ed elettrica (full electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per trasporto merci a propulsione termica in veicoli a trazione elettrica; risorse destinate: 9,6 milioni di euro; B. radiazione per rottamazione di (auto)veicoli industriali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli industriali nuovi di fabbrica di massa complessiva pari o superiore a 11,5 t, di categoria ecologica Euro 6; risorse destinate: 9 milioni di euro; C. acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo muniti di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo volto a conseguire maggiori standard di sicu-

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rezza e di efficienza energetica (dispositivi individuati nell’all. 1 al d.m. 20 aprile 2018, che si riporta in calce al presente testo), nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime di temperatura controllata (ATP), rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale; risorse destinate; risorse destinate 14,0 milioni di euro; D. acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed un rimorchio o semirimorchio portacasse, tale da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico; risorse destinate 1 milione di euro. Come nelle precedenti annualità, tutte le domande ammesse daranno diritto al contributo. Il contributo pieno per ciascuna tipologia d’investimento sarà d’importo pari a quello riportato di seguito, a condizione che non si superi lo stanziamento sopra indicato. In caso di superamento del totale dello stanziamento in una o più tipologie, il Ministero potrà effettuare una rimodulazione tra gli stanziamenti, in modo da garantire i contributi pieni. Tuttavia, la misura del beneficio potrà essere ridotta in misura proporzionale tra le imprese aventi diritto se, nonostante la rimodulazione le risorse disponibili risultassero ancora insufficienti (art. 1, commi 5 e 6). Per le stesse tipologie di investimenti e gli stessi costi ammissibili, è esclusa la cumulabilità dei contributi in parola con altre agevolazioni pubbliche, comprese quelle concesse a titolo “de minimis” (art.1, co. 8). Così, anche alla luce dei chiarimenti già forniti dal Ministero nel 2016, la cumulabilità è esclusa rispetto alla Sabatini ter, mentre viene consentito il c.d. superammortamento, non costituendo quest’ultimo aiuto di Stato. Per ciascuna impresa la soglia massima del contributo è stata fissata in 750.000 euro, per cui eventuali, maggiori, importi verranno ridotti entro questo limite (art. 1, co. 7). Il contributo non verrà erogato in caso di trasferimento della disponibilità dei beni per i quali è stato ottenuto nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e quella di erogazione. Inoltre, a pena di revoca del beneficio, i predetti beni non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità dell’impresa beneficiaria fino al 31 dicembre 2021 (art. 1, co. 9).

Importi dei contributi, costi ammissibili

ed eventuali maggiorazioni (art. 2 del d.m. 20 aprile 2018) Gli investimenti agevolabili sono unicamente quelli avviati in data successiva all’entrata in vigore del d.m. 20 aprile 2018 (18 luglio 2018, art. 2, co. 1) e ultimati entro il 15 aprile 2019. Quanto all’importo del contributo e ai costi ammissibili, si hanno le seguenti misure: a) per gli investimenti della precedente lett. A), autoveicoli ecologici nuovi a trazione alternativa, gli importi sono differenziati tenendo conto della fascia di peso del veicolo e del tipo di alimentazione (art. 2, co. 2); in particolare si ha: - per gli autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t, il contributo ammonta a 4.000 euro a veicolo per quelli alimentati a metano CNG o con motorizzazione ibrida (diesel + elettrico) e a 10.000 euro a veicolo per quelli ad alimentazione elettrica (full-electric); - per gli autoveicoli nuovi di massa complessiva pari o superiore a 7 t il contributo ammonta ad 8.000 euro a veicolo per quelli a trazione elettrica ibrida (diesel + elettrico) e per quelli alimentati a metano CNG e a 20.000 euro a veicolo per quelli alimentati a gas naturale liquefatto LNG o con motorizzazione ibrida (diesel+elettrico); - per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la conversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 t per il trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo ammonta al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento, con un tetto massimo di 1.000 euro. b) Per gli investimenti della precedente lettera B) - veicoli industriali di categoria ecologica Euro 6 nuovi di fabbrica, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 t - il contributo può essere richiesto soltanto se, contestualmente all’acquisizione del veicolo anche mediante locazione finanziaria, si procede alla radiazione per rottamazione di altro veicolo di massa complessiva non inferiore alle 11,5 t (art. 2, co. 3). La contestualità è soddisfatta se la rottamazione e la nuova acquisizione avvengono nel periodo valido per l’esecuzione degli investimenti, indipendentemente da ogni ordine di priorità, e, cioè, dal 18 luglio 2018 al 15 aprile 2019 (art. 5, co. 2 del d.d. 5 luglio 2018). Non è ammessa la radiazione per esportazione al di fuori dalla Unione europea del veicolo sostituito. L’importo del contributo è stato poi differenziato, in funzione della massa complessiva

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dell’autoveicolo di categoria ecologica Euro 6 acquisito ed ammonta a: - 5.000 euro per ciascun autoveicolo Euro 6 di massa complessiva da 11,5 a meno di 16 t; - 10.000 euro per ciascun autoveicolo Euro 6 di massa pari o superiore a 16 t. c) Per gli investimenti della precedente lettera C) (per il dettaglio v. sopra) il contributo previsto è stato determinato nel limite del 10% del costo di acquisizione per le medie imprese, e del 20% per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro per ogni semirimorchio. Peraltro, la norma precisa che le acquisizioni di questi beni “sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente” (art. 2, co. 5, lett. a). Per le acquisizioni effettuate da grandi imprese, il beneficio è stato determinato in 1.500 euro; somma che, secondo la valutazione ministeriale, rappresenta il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali (art. 2, co. 5, lett. b). Sono comprese in questa tipologia d’investimento anche: - le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 t allestiti per il trasporto in regime ATP, mono o multitemperatura, “purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (stage V) del reg. UE 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegate al motore del veicolo trainante; tutte le predette unità devono essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500”: - le sostituzioni nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiore a 7 t allestiti per il trasporto in regime ATP, mono o multitemperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate ove non rispondenti agli standard ambientali di cui al precedente alinea con unità conformi ai predetti standard. Per entrambe queste due ultime fattispecie vie-

ne previsto un beneficio identico a quello dei rimorchi o semirimorchi per il trasporto combinato sopra indicato (art. 2, co. 5 lett. a) e b). d) Per gli investimenti della precedente lettera D) - gruppo di 8 casse mobili e un rimorchio o semirimorchio portacasse - il contributo è di 8.500 euro (art. 2, co. 6). A favore delle piccole e medie imprese, su espressa richiesta delle stesse, è applicabile una maggiorazione del contributo del 10%, nelle seguenti ipotesi: - per gli investimenti delle precedenti lettere A), B), D); in tal caso, in allegato alla domanda, gli interessati dovranno trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale; - per tutti gli investimenti, se effettuati da imprese aderenti ad una rete di imprese. In questo caso, alla domanda occorrerà allegare anche il contratto di rete di cui alla legge 9 aprile 2009, n. 33. Queste maggiorazioni sono cumulabili e si applicano entrambe sull’importo netto del contributo.

Termini e modalità per la presentazione delle domande e dimostrazione dei requisiti (art. 2 del d.d. 5 luglio 2018) Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica e con firma digitale attraverso il sito web del Portale dell’automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it), a partire dalla data che verrà comunicata dal Ministero sul proprio sito web www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2018-formazione-e-investimenti, al momento non ancora resa nota, e il 15 aprile 2019 inclusi. Non è ammessa altra modalità di trasmissione della domanda. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di contributo, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, allegando alla stessa tutta la documentazione richiesta per la tipologia del o degli investimenti effettuati. Le domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi: - ragione sociale dell’impresa o del raggruppamento di imprese; - sede dell’impresa o del raggruppamento di imprese;

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- legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese; - codice fiscale; - partita IVA; - indirizzo di posta elettronica certificata; - indirizzo del legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese; - firma del legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese; - numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale, o numero di iscrizione all’Albo per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 t; - iscrizione alla CCIAA. Contestualmente le imprese attesteranno mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio: - di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato ovvero depositato in un conto bloccato aiuti considerati illegittimi o non compatibili dalla Commissione europea; - di non essere sottoposta a procedure concorsuali o di liquidazione volontaria; - di non essere qualificabile come impresa in difficoltà secondo quanto disposto dal reg. (UE) n. 651/2014.

Dimostrazione dei requisiti (artt. 4-8 del d.d. 5 luglio 2018) Come nelle precedenti annualità, ai fini dell’ammissione delle domande, le imprese dovranno anche documentare il possesso delle caratteristiche tecniche dei beni acquisiti contestualmente alla presentazione delle stesse e allegare, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta, secondo le modalità appresso indicate. Non è ammessa presentazione o integrazione di documentazione, una volta scaduto il termine di presentazione della domanda. 1) Acquisizione di veicoli a trazione alternativa a CNG, a LNG ed elettrica (art. 4) È richiesta: - l’indicazione del numero di targa ovvero la trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione protocollata dall’ufficio competente della Motorizzazione civile, ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione è avvenuta in Italia in data successiva all’entrata in vigore del d.d. 5 luglio 2018 e, cioè, dal 18 luglio 2018; - documentazione del costruttore attestante

le caratteristiche tecniche poste dal d.m. 20 aprile 2018; - nel caso di acquisizione di dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 t in veicoli elettrici, documentazione dell’acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonché della relativa omologazione; - relativamente ai veicoli a motorizzazione ibrida (elettrica e termica), anche documentazione tecnica del costruttore, la quale attesti che il veicolo è munito per la propulsione di almeno due diversi convertitori di energia e di altrettanti sistemi di immagazzinamento dell’energia. 2) Radiazione per rottamazione di veicoli di massa complessiva pari o superiore a 11,5 t (art. 5) È richiesta: - documentazione attestante l’avvenuta rottamazione con indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati con dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta rottamazione ovvero della presa in carico dei suddetti veicoli con l’impegno di procedere alla loro demolizione; - l’indicazione del numero di targa ovvero la trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione protocollata dall’ufficio competente della Motorizzazione civile del veicolo di categoria ecologica Euro 6; da detta documentazione deve anche risultare che il nuovo veicolo è stato immatricolato per la prima volta in Italia. La rottamazione e l’acquisizione del veicolo Euro 6 devono avvenire, indipendentemente da ogni ordine di priorità nel periodo compreso fra il 18 luglio 2018 e il 15 aprile 2019. 3) Acquisizione di rimorchi e semirimorchi per il trasporto combinato (art. 6) È richiesta: - l’indicazione del numero di targa ovvero la trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione protocollata dall’ufficio competente della Motorizzazione civile a partire dalla data successiva all’entrata in vigore del d.m. 20 aprile 2018 e, cioè, dal 18 luglio 2018; - attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei rimorchi e semirimorchi e, in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa

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UIC 596-5 per i veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario e alla normativa IMO per i veicoli dotati di gancio nave per il trasporto combinato marittimo; - documentazione comprovante l’installazione di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all’all. 1 al d.m. 20 aprile 2018; - per le piccole e medie imprese, dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore speciale attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell’ambito di un programma destinato a realizzare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; - sempre per le piccole e medie imprese, dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle ULA e il volume di fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale. 4) Acquisizioni di rimorchi, semirimorchi ed equipaggiamenti per trasporti in regime ATP (art. 7) È richiesto: - in caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi, la certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici posti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dal d.m. 20 giugno 2017 per le unità frigorifere/calorifiche (v. sopra); - l’indicazione del numero di targa ovvero la trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione protocollata dall’ufficio competente della Motorizzazione civile in data successiva all’entrata in vigore del d.m. 20 aprile 2018 e, cioè, a decorrere dal 18 luglio 2018; - in caso di sostituzione nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici di massa complessiva superiore a 7 t, attestazione del costruttore che le nuove unità frigorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V del reg. (UE) n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegate al motore collegato al motore del veicolo trainante.

5) Acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse (art. 8) È richiesto: - il contratto ovvero l’ordinativo d’acquisto di data posteriore all’entrata in vigore del d.m. 20 aprile 2018 e, cioè, dal 18 luglio 2018, da cui risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili e un semirimorchio per ogni gruppo; - la documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del d.d. 5 luglio 2018 (18 luglio 2018); - attestazione rilasciata esclusivamente del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle unità di trasporto intermodale (U.T.I.) e la rispondenza alla normativa internazionale in materia; - relativamente ai veicoli, l’indicazione del numero di targa ovvero la trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione protocollata dall’ufficio competente della Motorizzazione civile in data successiva all’entrata in vigore del d.m. 20 aprile 2018, cioè, dal 18 luglio 2018.

Dimostrazione del possesso dei requisiti per le maggiorazioni contributive (art. 9 del d.d. 5 luglio 2018) Ai fini dell’eventuale ottenimento delle maggiorazioni contributive a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese aderenti a reti d’imprese per le fattispecie previste (v. sopra) viene, rispettivamente, richiesto: - per le prime, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore speciale attestante il numero delle ULA e il fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale; - per le seconde, copia del contratto di rete redatto nelle forme previste dalla citata l. 33/2009. Entrambi i documenti vanno trasmessi all’atto della presentazione della domanda.

Dimostrazione del perfezionamento dell’investimento (art. 3 del d.d. 5 luglio 2018) Sempre in sede di presentazione delle domande viene richiesta la prova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento, regolata dalle seguenti prescrizioni:

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- invio del contratto di acquisizione dei beni avente data non anteriore al 18 luglio 2018, e fattura debitamente quietanzata; nel caso di acquisizioni di rimorchi e semirimorchi, la fattura deve anche evidenziare il prezzo pagato per i dispositivi innovativi; - in presenza di atti attestanti l’acquisto di beni all’estero, traduzione in lingua italiana certificata a norma dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; - in presenza di contratto di locazione finanziaria, trasmissione del medesimo e prova del pagamento dei canoni in scadenza alla data di invio della domanda; detta prova può essere fornita con fattura quietanzata rilasciata dalla società di leasing all’utilizzatore (conduttore) oppure con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore di suddetta società, nonché copia del verbale di presa consegna del bene.

Attività istruttoria (art. 10 del d.d. 5 luglio 2018) Le domande vengono istruite dal Ministero che si avvale per lo scopo della Rete Autostrade Mediterranee spa (R.A.M.) e su di esse si esprime successivamente un’apposita commissione da costituirsi con decreto direttoriale.

Le domande accolte vengono inserite in un apposito elenco e alle imprese interessate viene notificato il provvedimento di ammissione, a cui seguirà l’erogazione del contributo. La mancanza dei requisiti previsti comporta l’esclusione dal beneficio, che sarà comunicata con provvedimento motivato. Qualora in fase istruttoria si verifichino lacune, comunque, sanabili vengono richieste all’impresa le opportune integrazioni, alle quali la stessa è chiamata a rispondere entro 15 giorni. In assenza o in presenza di riscontro insufficiente, la domanda sarà istruita sulla sola base della documentazione valida disponibile. Viceversa, nessuna integrazione verrà richiesta per mancanza della documentazione da inviare al momento della presentazione della domanda, causa di esclusione dal contributo.

Verifiche e controlli (art. 12 del d.d. 5 luglio 2018) Sono possibili verifiche e controlli da parte del Ministero successivamente alla data di erogazione del contributo. Nel caso in cui emergano gravi irregolarità in sede di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di violazione delle prescrizioni sul cumulo dei contributi e sul divieto di distrazione dei beni, il Ministero annulla la concessione del contributo e procede al recupero del medesimo.

Allegato al d.m. 20 aprile 2018 Dispositivi innovativi per il trasporto combinato marittimo e ferroviario 1.

Spoiler laterali (ammessi dal reg. UE n. 1230/2012 in materia di massa e dimensioni dei veicoli).

2.

Appendici aerodinamiche posteriori.

3.

Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic Braking System) per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti.

4.

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) oppure Tyre Pressure and Temperature Monitoring System (TPTMS) oppure Tyre Pressure and Automatic Inflating Monitoring System.

5.

Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria dell’impatto pneumatico abbinato al Sistema di ausilio in sterzata, determinando un minor lavoro del compressore del veicolo trainante con riduzione dei consumi di carburante.

6.

Telematica indipendente collegata all’EBS (Electronic Braking System) in grado di valutare l’efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm)

7.

Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic Braking System) per ausilio in sterzata.

8.

Sistema elettronico di controllo dell’usura delle pastiglie freno.

9.

Sistema elettronico di controllo dell’altezza del tetto veicolo oppure sistema elettronico automatico gestito da centraline EBS (Electronic Braking System) che a una data velocità abbassa l’assetto di marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso veicolare.

10.

Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS (Electronic Braking System) per il monitoraggio dell’inclinazione laterale del rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e del relativo superamento dei valori limite di sicurezza.

Si fa riserva di ritornare sull’argomento, non appena sarà stata resa noto il termine iniziale per la presentazione delle domande, presumibilmente, non prima del 30 luglio 2018. Frattanto le imprese

possono solo avviare i propri investimenti. Per il testo dei due decreti e per ogni altra informazione e assistenza le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2018 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

101,50

0,395648

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

101,50

0,546736

MARZO

15.03

14.04

0,375

101,70

0,820104

APRILE

15.04

14.05

0,500

101,70

0,945104

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

102,0

1,292656

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

102,2

1,566024

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

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è entrato in vigore il decreto Dignità prime indicazioni operative. si aspetta la legge di conversione e la circolare esplicativa Si fa seguito a quanto comunicato con circ. prot. n. 205/FT del 17 luglio 2018 per ricordare che il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, il decreto legge n. 87 del 10 luglio 2018, con le disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, in vigore dal 14 luglio 2018.

1. Contratto di lavoro a tempo determinato Si ricorda che, per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, le disposizioni: 1. si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge; 2. si applicano ai rinnovi e alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge; 3. non si applicano ai contratti a tempo determinato e sulla somministrazione a termine ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge. Ma cosa dice il Decreto Dignità? Modifica il Capo III del D.Lgs. 81/2015 relativo al contratto di lavoro a tempo determinato e alla somministrazione di lavoro. In particolare, modificando il primo comma dell’articolo 19 pone un termine di dodici mesi alla durata del contratto a termine a causale, ovvero riduce da trentasei a dodici la durata del contratto a temine senza motivazioni. Questa la maggiore e a nostro avviso immotivata modifica, la contrazione della durata massima del contratto a termine senza causale. Il medesimo comma poi specifica come sia possibile prorogare ovvero stipulare un nuovo contratto di Pag. 29 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2018

lavoro rispettati i termini previsti tra un contratto e l’altro, fino a una durata massima pari a 24 mesi complessivi solo in presenza di due causali ossia: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. Con queste disposizioni, duole dirlo, le imprese vengono repentinamente riportate a vent’anni fa, imbrigliate nei lacciuoli delle casuali, che tanti contenziosi hanno generato se non analiticamente contrattualizzate e sostanzialmente applicate dal datore di lavoro. Qualora la disposizione del comma 1 possa lasciare adito a qualche fraintendimento i commi successivi ribadiscono il concetto ovvero, il contratto a termine può avere una durata massima di 24 mesi riferita alle medesime mansioni e alla medesima categoria, di questi 24 mesi 12 sono liberi e altri 12 subordinati alla sussistenza di una motivazione fra quelle sopra riportate ottenuti tramite una successione di contratti ovvero tramite la proroga di un unico contratto. Nulla di nuovo in merito all’obbligo di inserimento delle casuali originanti la proroga, ovvero il nuovo contratto, pur con qualche perplessità di natura giuridica, poiché il contratto si proroga solo a condizione che successivamente alla data iniziale di stipula si verifichino delle condizioni legittimanti la proroga del contratto stesso oppure se, terminato il primo contratto e nota all’azienda la professionalità del dipendente, si verifichino le condizioni di ricorso contemplate dalla legge. Quindi? A nostro avviso il contratto a termine passa da trentasei a 12 mesi senza rischio di contenzioso, prima di prorogare un contratto o stipularne uno nuovo superati i dodici mesi è opportuno verificare correttamente le motivazioni alla base del ricorso stesso per verificarne la cogenza con le casuali previste. Se no è forse meglio lasciar stare. Altra novità riguarda poi la riduzione del numero delle proroghe che passano da cinque a quattro nell’arco temporale massimo di 24 mesi previsti dalla legge.


Si noti che questa disposizione è abbastanza insidiosa perché il regime sanzionatorio, sia in caso di superamento della durata che di sforamento del numero delle proroghe, è sempre la conversione a tempo indeterminato, idem per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di sospensione tra un contratto e l’altro (10 o 20 giorni a seconda della durata del contratto inferiore e superiore a 6 mesi). Inoltre il contratto a termine costerà di più, ove lo stesso venisse rinnovato il contributo complessivo passa da 1,40 % a 1,90%. Ci pare più che sufficiente come inizio.

2. Somministrazione di lavoro Sulla somministrazione di lavoro la modifica più rilevante è l’introduzione di una durata massima mutuata dal contratto a termine pari a 24 mesi e la sovrapposizione sotto il profilo normativo (eccezione fatta per la percentuale di ricorso e il diritto di precedenza) con il contratto a tempo determinato. Prima infatti la durata di un contratto in somministrazione non era soggetta a vincoli di durata a meno che detta condizione non fosse stata pattuita in sede di CCNL. Inoltre, per la prima volta, il legislatore rimanda alla disciplina del contratto a termine per la regolamentazione di quello di somministrazione. Anche qui una poderosa e rilevante stretta alla flessibilità in entrata. Commenta Eufranio Massi in una prima rilettura della disposizione in esame come “La mancanza di un periodo transitorio per i contratti in corso fa sì che rapporti che hanno superato la soglia del biennio non possano essere

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rinnovati o prorogati, cosa che potrebbe comportare, operativamente, una serie di questioni per le c.d. “missioni” in corso presso privati e strutture pubbliche “.

3. Tutela degli indennizzi legati ai licenziamenti illegittimi nei contratti a tutele crescenti Il decreto pone in discussione il Jobs Act nella sua misura più innovativa ossia l’indennità in caso di licenziamento illegittimo relativamente alle assunzioni effettuate dopo il 7 marzo 2015: si passa infatti da un minimo di 4 mensilità con un massimo di 24 mensilità, al minimo di 6 fino al massimo di 36 mensilità. Si aspetta con trepidazione la legge di conversione sperando in qualche sostanziale revisione perché ad oggi questa non è una misura soddisfacente per le imprese, atteso che nel 70% dei casi e, soprattutto nelle piccole imprese, i contratti a termine ovvero quelli di somministrazione vengono stabilizzati e ove il contratto a tempo determinato era apparso quale una modalità snella non per mantenere o implementare il precariato, ma per gestire l’andamento di un mercato sempre più ondulatorio e schizofrenico. Non è infatti ipotizzabile in un paese ancora segnatamente compromesso da una crisi economica senza precedenti, che la soluzione sia l’irrigidimento e l’incremento dei costi delle uniche due fattispecie di contratti in grado di sostenere le imprese con la flessibilità necessaria per ripartire. (FT)


Distacco transnazionale nei trasporti di cabotaggio in Italia nota dell’ispettorato nazionale del lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 6262 del 17 luglio u.s., fornisce alcuni chiarimenti per i conducenti in regime di distacco o di cabotaggio stradale, dopo le disposizioni introdotte dal D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017) e il parere del Consiglio di Stato del 9 maggio 2018. La nota ricorda che alla luce del predetto parere e della successiva circolare del Ministero dell’Interno del 10 luglio u.s. (si veda la nostra circolare prot. n. 201/C del 16 luglio 2018), agli organi di Polizia Stradale spetta il compito di sanzionare, su strada, il conducente di un veicolo che circoli senza la comunicazione preventiva di distacco o senza avere con sé gli altri documenti previsti dall’art. 10, comma 1 quater (contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/1997 e prospetti di paga) o “con documentazione non conforme alle predette disposizioni”. La sanzione, com’è noto, è di tipo amministrativo e consiste nel pagamento di una somma da 1.000 € a 10.000 € (art.12, comma 1 bis del d.lgs. 136/2016), da corrispondere immediatamente nelle mani dell’agente accertatore a norma dell’art. 207 c.d.s., a pena (in assenza di cauzione) del fermo del mezzo fino ad un massimo di 60 gg; per il pagamento, inoltre, sussiste la responsabilità in solido del proprietario del veicolo. Poiché il Consiglio di Stato ha chiarito che l’applicazione di questa sanzione segue l’iter previsto per le violazioni del c.d.s. (con esclusione, quindi, della disciplina della L. 689/1981 sulle sanzioni

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amministrative in generale), gli Uffici territoriali dell’Ispettorato sono stati invitati a restituire, agli organi di Polizia accertatori, tutta la documentazione ricevuta da questi ultimi legata all’accertamento su strada di queste infrazioni prima del parere del Consiglio di Stato. Per esse, l’unica verifica che questi Uffici devono compiere - d’ufficio -, è quella sul corretto invio della comunicazione preventiva di distacco da parte dell’impresa estera (da effettuarsi on line tramite il portale “cliclavoro”, entro le ore 24 del giorno antecedente la data della prima operazione), le cui irregolarità sono state sanzionate dall’art. 12.1 del d.lgs. 136/2016 con il pagamento di una somma da 150 € a 500 € per ogni lavoratore coinvolto. Per quanto riguarda la mancanza, nella comunicazione di distacco, delle informazioni aggiuntive previste dall’art. 10, comma 1 bis, lett. b (si tratta della paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e delle modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio da questi sostenute), la nota INL conferma l’applicazione della sanzione pecuniaria prima citata da 1.000 a 10.000 €, che compete agli organi di polizia stradale. Tuttavia, affinché questa irregolarità diventi concretamente sanzionabile su strada, l’Ispettorato ha informato che “la piattaforma informatica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente in uso, andrà aggiornata in base alle disposizioni introdotte” e, per questo motivo, la nota in esame è stata “trasmessa alla Direzione generale dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’interno per quanto di competenza”. Per cui, sarà necessario attendere l’aggiornamento del software per la compilazione on line del modello UNI_CAB_UE, con l’inserimento dei campi in cui riportare queste due informazioni aggiuntive, prima che l’eventuale mancanza sul modello diventi sanzionabile. (C)


Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche cosa cambierà dal 15 agosto 2018

Il 15 agosto 2018 entrerà in vigore il “campo aperto” di applicazione del d. lgs. 49/2014, come previsto dalla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non si modifica la definizione di AEE che, sempre, rimangono le apparecchiature che dipendono da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua; non si modificano le indicazioni fornite da vari organismi tecnici europei al fine di individuare correttamente cosa è AEE e cosa no; non si modifica il d. lgs. 49/2014. Cosa cambia ce lo dice la Commissione europea nella relazione COM(2017) 171 final del 18 aprile 2017, avente ad oggetto il riesame del campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE, quando afferma che le modifiche, apportate all’ambito di applicazione riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell’Allegato 1 della nuova direttiva RAEE … alle 6 nuove categorie dell’Allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni ed evidenzia che la nuova direttiva disciplina tutte le categorie di AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della vecchia direttiva e che il fatto di “rendere aperto” l’ambito di applicazione dovrebbe permettere di eliminare i problemi risultanti dalla diversa classificazione dei prodotti operata negli Stati membri. Le modifiche attengono solo ed esclusivamente ad una diversa ripartizione delle categorie di AEE che dalle dieci di cui all’allegato I del d. lgs. 49/2014, passano alle sei dell’allegato III. E la natura di questa variazione comporta, effettivamente, la conseguenza per cui un maggior numero di pro-

dotti potrebbero entrare nell’ambito di applicazione del decreto. Ma solo perché il predetto allegato I in vigore sino al 15 agosto distingue le categorie per tipologie di prodotti: grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici e così via discorrendo sino ai distributori automatici. Se un produttore non riusciva ad inquadrare un proprio prodotto, AEE ai sensi della definizione, in nessuna delle predette dieci categorie, semplicemente, ma anche giustificatamente, non lo considerava nel campo di applicazione del d. lgs. 49/2014. Dal 15 agosto, invece, la novità introdotta dall’allegato III è sostanziale perché delle sei categorie di AEE che prevede, tre sono individuate per tipologia di prodotti, come nell’allegato I, ma la 4, la 5 e la 6 fanno riferimento, rispettivamente, ad “apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)”, ad “apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)” ed a “piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni(con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)”. La conseguenza della predetta nuova “categorizzazione” fa sì che il prodotto che prima del 15 agosto, pur avendo tutte le caratteristiche rintracciabili nella definizione di AEE, ma non essendo inscrivibile a tutto tondo in nessuna delle dieci categorie di cui all’allegato I, rimaneva fuori dal campo di applicazione del d. lgs. 49/2014, dopo il 15 agosto lo stesso prodotto, con l’avvento dell’allegato III, anche se non dovesse risultare ascrivibile a nessuna delle prime tre categorie “tipologiche”, certamente potrà essere inserito in una delle altre tre categorie, facendo queste, riferimento, in modo prescrittivo, soltanto a parametri dimensionali. Pertanto più di qualche AEE che oggi non trova collocazione in nessuna delle dieci categorie dell’allegato I, dal 15 agosto la troverà, certamente, nella categoria 4 o 5 o 6 dell’allegato III. Ciò comporterà un sicuro aumento delle quantità di AEE immesse sul mercato e delle quantità di RAEE che dovranno essere raccolti. Il Comitato di vigilanza e controllo della gestione dei RAEE e delle pile e accumulatori ha ritenuto di offrire il proprio contributo per chiarire e semplificare gli adempimenti da parte di produttori

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ed importatori in ordine alla corretta collocazione di prodotti che potrebbero rientrare nel campo di applicazione della normativa RAEE, pubblicando una guida contenente una serie di indicazioni operative per l’applicazione del decreto in parola: http: www.minambiente.it/pagina/comitato-divigilanza-e-controllo-raee-pile-e-accumulatori. Il documento cerca di individuare criteri semplici ed univoci seguendo i quali gli operatori possono classificare correttamente i propri prodotti. Il documento non è esaustivo, ma proprio per questo

si prevede, in linea con il d. lgs. 49/2014, la possibilità che gli operatori chiedano al Comitato, per singoli prodotti, di esprimersi sulla loro corretta classificazione inviando richiesta, corredata da una breve descrizione dell’apparecchiatura unitamente alla scheda di prodotto e alle immagini dello stesso direttamente all’indirizzo del comitato: segreteria. comitatoraeepile@ispra.legalmail.it o se lo desidera per il tramite della nostra Associazione all’ufficio ambiente e sicurezza, tel. 0432.507377. (AB)

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Trasporto rifiuti

esame per responsabili tecnici

Dopo l’intervento effettuato il 29 gennaio scorso, con cui sono stati cancellati 172 quiz, il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha ora emanato una nuova circolare per aggiornare ulteriormente la lista dei quesiti da somministrare alle prove d’esame a seguito delle segnalazioni pervenute nei primi sei mesi di verifiche e della revisione delle domande stesse. Con circolare prot. n. 148 dell’11 luglio 2018, il Comitato ha difatti provveduto a cancellare 70 quiz dal totale dei 3.855 già esistenti, che in tal modo scendono a 3.785, così ripartiti:

- Parte generale, da 971 a 936; - Parte specifica trasporto (cat. 1, 4 e 5), da 807 a 797; - Parte specifica intermediazione (cat. 8), da 578 a 574; - Parte specifica bonifiche siti (cat. 9), da 712 a 701; - Parte specifica bonifiche beni contenenti amianto (cat.10), da 787 a 777. Il listato dei quiz attualmente validi verrà somministrato per la prima volta a partire dal 12 settembre 2018 (prima verifica successiva alla pausa estiva), per dar modo a chi si iscrive alle prove di avere almeno due mesi di tempo disponibili per prepararsi. Con la stessa circolare il Comitato ha anche corretto da refusi ed imprecisioni n. 26 quiz, ai quali verrà assegnato un nuovo codice identificativo.

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(C)


SOA: rinnovo per la Elettrocasa potrà eseguire impianti tecnologici (categoria og11)

Rinnovo per la Elettrocasa di Pellizzari A. & C. snc, con sede in Villa Santina (UD), via Guglielmo Marconi n. 16. La ditta ha rinnovato la propria attestazione qualificandosi per le categorie OG1 e OG11 per un importo di 516.000 Euro corrispondente alla II classifica. Questo rinnovo, le consente di eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 Euro: Edifici civili e industriali (OG1), categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici ae-

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roportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Potrà eseguire, inoltre, impianti tecnologici (OG11), categoria che riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


ANAC: FAQ sull’affidamento dei contratti pubblici l’obbligo di acquisire il dgue si applica a tutti gli affidamenti a prescindere da una soglia minima di spesa L’Autorità con Linee guida n. 4 approvate con Delibera n. 206 del 1° marzo 2018 aveva regolamentato le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. Il 3 luglio 2018 ha pubblicato sul proprio sito l’elenco delle domande più frequenti con le relative risposte (faq). Di seguito pubblichiamo le faq di maggiore interesse per le imprese che operano nel settore dei lavori pubblici. 1. La regola per cui le offerte con identico ribasso vanno considerate, ai fini della soglia di anomalia, come un’unica offerta si applica a tutte le offerte, o solo a quelle comprese nelle ali? La regola del trattamento unitario delle offerte con identico ribasso, secondo la prevalente giurisprudenza (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 19 settembre 2017), si applica alle offerte poste a cavallo o all’interno delle ali. La regola stabilita dalle Linee guida si applica, come letteralmente previsto nella disposizione in questione, soltanto laddove sia sorteggiato uno dei metodi cui alle lettere a), b), e) dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che prevedono il taglio delle ali e, in armonia con il predetto orientamento giurisprudenziale, limitatamente alle offerte con identico ribasso che si collocano a cavallo o all’interno delle ali. In tutte le restanti ipotesi (metodo di cui alle lettere c) o d) dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici ovvero offerte residue a seguito del taglio delle ali), le offerte con identico ribasso vanno mantenute distinte ai fini della soglia di anomalia. Pag. 36 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2018

2. Con riguardo alle stazioni appaltanti che, a fronte di una soggettività giuridica unitaria, sono dotate di articolazioni organizzative autonome, l’applicazione del principio di rotazione va applicata in termini assoluti, ossia tenendo conto di tutte le procedure avviate complessivamente dalla stazione appaltante, oppure considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa? L’applicazione del principio di rotazione nelle stazioni appaltanti dotate di una pluralità di articolazioni organizzative deve tendenzialmente essere applicata in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell’ambito della stazione appaltante. Tale impostazione si rivela, oltre che rispettosa di quanto previsto dall’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, che non distingue in relazione alla presenza di articolazioni interne, più aderente all’impronta centralizzante di cui all’articolo 37, ed efficace presidio nei confronti del divieto di artificioso frazionamento delle commesse, ex art.51, primo comma del Codice dei contratti pubblici. È ragionevole derogare a tale regola nel caso in cui la stazione appaltante (es. Ministero, ente pubblico nazionale) presenti, in ragione della complessità organizzativa, articolazioni, stabilmente collocate per l’amministrazione di determinate porzioni territoriali (ad esempio, Direzione regionale/centrale) ovvero per la gestione di una peculiare attività, strategica per l’ente, dotate di autonomia in base all’ordinamento interno nella gestione degli affidamenti sotto soglia (ad esempio nel caso in cui l’articolazione abbia attivato autonomi elenchi per la selezione degli operatori economici). In tali casi, salvo diversa previsione dell’ordinamento interno, la rotazione può essere applicata considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa. Resta ferma, comunque, la necessità per la stazione appaltante di rispettare, in ogni sua


Nordest Servizi: sviluppare il business esternalizzando la gestione dell’IT Scegliere l’outsourcing dei servizi informatici per dare più risorse al proprio reparto IT Nordest Servizi, tra le prime società di Information Technology nel Triveneto a portare il global outsourcing dei servizi IT, oggi offre ai propri clienti la possibilità di esternalizzare la gestione dell’IT aziendale, in modo parziale o integrale, mettendo a disposizione dell’IT manager un team di supporto informatico esterno di altissimo livello. La specializzazione del personale, 30 risorse tecniche, e la qualità dei modelli di erogazione dei servizi, certificati anche da standard internazionali come ITIL e ISO 9001, testimoniano l’avanguardia di questo attore nel palcoscenico tecnologico del Triveneto. Massimo e Nicola Bosello, titolari di Nordest Servizi, spiegano i vantaggi che un’azienda può trarre dall’outsourcing dei servizi informatici. Perché un’azienda dovrebbe esternalizzare i propri servizi IT? I sistemi IT sono sempre più complessi e veloci nelle loro evoluzioni. Le tecnologie abilitano ad una sempre maggiore competitività ma i rischi connessi ad utilizzo non corretto hanno impatti più ingenti; infine, anche gli utenti sono diventati più esigenti e per tutti questi motivi le aziende fanno fatica a seguire gli sviluppi tecnologici e normativi. Noi offriamo all’IT manager la possibilità di concentrarsi su iniziative più strategiche, che migliorino i servizi interni e quelli ai clienti, e di affrancarsi da mansioni più operative di controllo, aggiornamento e manutenzione dei sistemi.

Qual è il momento più giusto per affidarsi ad un servizio di outsourcing dei servizi IT? Sempre! Quando ci si accorge di essere troppo lenti rispetto ai concorrenti o di star rischiando troppo. Noi offriamo tre livelli di servizio: un primo livello di monitoraggio e analisi, che attiviamo quando in azienda c’è già uno staff IT strutturato; un secondo di prevenzione e correzione delle anomalie; un terzo di gestione evoluta. All’interno del primo livello è previsto un controllo continuativo dello stato di salute dei sistemi informatici (data center, reti, dati e software), con il secondo potenziamo l’attività con azioni di prevenzione e correzione di eventuali anomalie. L’obiettivo di entrambi è tutelare la proprietà intellettuale aziendale e garantire la continuità operativa. Il terzo livello è più articolato e risponde alle richieste di aziende che non hanno uno staff interno IT e necessitano di una guida che comprenda le esigenze e le traduca nel giusto bilanciamento tra investimenti in ambito informatico e risultati. Per questo chiamiamo il terzo livello “evoluto”, perché il cliente si aspetta da noi proposte continue che devono avere un impatto positivo sullo sviluppo del suo business. Che servizio vi chiede maggiormente il mercato? Le aziende piccole hanno capito che devono reiventare i loro processi e modelli gestionali e si approcciano all’outsourcing in primis per ottenere un valore aggiunto in termini di efficienza e innovazione, da utilizzare poi nella strategia verso i clienti, solo in secondo luogo per diminuire i costi. Le realtà più grandi, già organizzate con figure specializzate, ci chiedono di esternalizzare elementi distinti di servizio, come il supporto all’utenza, la protezione dei dati, o il controllo e l’aggiornamento costante dei sistemi. Gli imprenditori ci chiedono, insomma, di aiutarli a lavorare meglio e ad incrementare i propri risultati di business, salvaguardando anche l’efficienza economica dell’azienda, ed è quello che facciamo per loro. Nordest Servizi Srl - Tavagnacco (Udine) info@nordestservizi.it +39 0432 54 66 44


articolazione, i vigenti obblighi di centralizzazione degli acquisti, stabiliti e richiamati dall’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, nonché di adottare, anche nelle more dell’introduzione del sistema di qualificazione in esito all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 38, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, modelli organizzativi complessivamente improntati al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, evitando duplicazioni di funzioni e perseguendo l’obiettivo del miglioramento dei servizi e, ove possibile, il risparmio di spesa e dei costi di gestione attraverso le economie di scala. A tal fine le stazioni appaltanti dovrebbero valutare l’opportunità di condividere al proprio interno sistemi informatizzati che consentano di conoscere gli affidamenti effettuati dalle singole articolazioni organizzative. 3. Con riguardo agli affidamenti diretti, nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a del Codice dei contratti pubblici, si rivolgono alcuni quesiti in merito all’utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE) nella dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e speciali da parte dell’operatore economico affidatario: 1. a far data dal 18 aprile 2018 per gli acquisti fino a 5.000 euro è necessario comunque il ricorso al DGUE, o è possibile utilizzare l’autocertificazione ordinaria, come consentito dalle Linee guida Anac n.4? 2. anche negli acquisti di modesto importo è doverosa l’acquisizione del DGUE ovvero dell’autocertificazione ordinaria? 3. il DGUE deve necessariamente riportare gli estremi del CIG ovvero può essere utilizzato per più procedure di affidamento, e in tal caso per quale lasso temporale? 4. qual è la validità temporale dell’autocertificazione ordinaria? Dal 18 aprile 2018, ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE deve essere utilizzato esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, come indicato anche nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 30 marzo 2018. In caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, secondo quanto previsto dal pa-

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ragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un’autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi del par. 4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire il DGUE. L’obbligo di acquisire il DGUE, ovvero l’autocertificazione ordinaria, si applica a tutti gli affidamenti sopra considerati, a prescindere da una soglia minima di spesa. Ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE può essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione che gli operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. In tale dichiarazione l’operatore economico include l’indicazione del nuovo CIG, se disponibile (v. par. 5 delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla delibera n.556 del 31 maggio 2017), per la diversa procedura alla quale intende partecipare. Analoga operazione potrà essere adottata in caso di utilizzo dell’autocertificazione ordinaria. 4. Nei casi previsti dall’articolo 103, comma 11, primo periodo del Codice dei contratti pubblici, allorché la stazione appaltante opti per esonerare l’affidatario dall’obbligo di presentare la garanzia definitiva, è necessario prevedere un miglioramento del prezzo di aggiudicazione? La miglioria del prezzo di aggiudicazione è necessaria, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 103, comma 11, secondo periodo del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti determinano tale miglioria sentito l’affidatario e tenendo conto del valore del contratto, del presumibile margine d’utile e del costo che l’affidatario sosterrebbe per l’acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi. Le motivazioni circa l’esercizio di tale opzione sono formalizzate dalla stazione appaltante in apposito documento, da allegare agli atti del procedimento. (CS)


ANAC: delibera sulla manutenzione del verde gli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi si configurano come appalto di servizi Con Delibera n. 576 del 13 giugno 2018 l’ANAC su un’istanza di parere di precontenzioso presentata da una Società Cooperativa in relazione all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico, strade ed aree comunali, l’istante rappresenta di essere stata esclusa dalla gara in quanto carente dell’attestazione SOA nella categoria OS24, richiesta dal disciplinare, sebbene la gara avesse ad oggetto servizi e non lavori. Inoltre, il ricorrente rappresenta di essere in possesso di tutti i requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti e richiama, a conforto della propria tesi, il parere di precontenzioso n. 132/2009. Con una nota la Stazione Appaltante sottolinea l’importanza dei lavori oggetto dell’appalto e rappresenta che il requisito della SOA «è stato indicato come requisito specifico e non surrogabile» in quanto il servizio ricomprende «una quota importante di lavori classificabili in OS24 cl. II. Il disciplinare della gara in oggetto individua l’oggetto dell’appalto nella «esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali», indicate nei vari allegati, che «consistono nel taglio e raccolta dell’erba, sagomatura siepi, taglio polloni, interventi di diserbo e raccolta foglie secche in tutte le superfici di verde pubblico cittadino, compreso il conferimento e lo smaltimento degli scarti vegetali alle destinazioni finali», e richiede, ai fini della partecipazione, il possesso dell’attestato SOA per la categoria OS24 classifica II, ed inoltre specifici requisiti di capacità economica e finanziaria (fatturato specifico per servizi analoghi) e di capacità tecnica e professionale (risorse umane e tecniche, oggetto di valutazione). Il capitolato speciale d’appalto prevede che le procedure specifiche per la gestione operativa del contratto ed elenca le operazioni comprese nel Pag. 39 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2018

servizio di manutenzione, ovvero «taglio superfici prative; potatura; diserbo; taglio e asporto di specie rampicanti; eliminazione di specie infestanti; asporto e smaltimento del materiale di risulta; spollonatura e potatura delle alberature; espianto di piante morte ed eventuale sistemazione di tutori; taglio a raso della vegetazione e taglio erba a bordo strada; sistemazione e gestione degli impianti di irrigazione ove presenti; asporto di piante schiantate o secche; pulizia dalle malerbe nei percorsi pedonali; raccolta e asporto di materiali non vegetali, oltre a pulizia e cambio fiori nelle aiuole, pulizia del torrente dagli infestanti. Considerato che la categoria OS24 (Verde e Arredo urbano) «riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni». Visto il Parere Avcp n. 158 del 21 maggio 2008, che richiama la deliberazione n. 72/2007 con la quale si chiariva che «la manutenzione del verde pubblico rientra nell’ambito dei servizi e non in quello dei lavori, tutte le volte in cui l’attività non comporti una modificazione della realtà fisica con l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale: così ad esempio, la mondatura, rasatura, irrigazione, concimazione, posatura, pulizia, trattamenti vari, sfalcio, decespugliamento delle scarpate ecc… non configurano “lavori” ma “servizi”. La categoria OS24 riguarda appalti di lavori per interventi di esecuzione del verde urbano, realizzati al fine di consentire un miglior uso della città come recinzioni, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, campi sportivi e terreni da gioco»; già con la deliberazione n. 87 del 27 marzo 2002, avente ad oggetto “Chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alla stesura dei bandi di gara e alle SOA in materia di qualificazione”, era stato specificato, in relazione alla declaratoria di cui all’allegato A del dpr 34/2000 relativa alla categoria OS24, che ricadevano in tale categoria tutti gli interven-


ti di esecuzione del verde urbano realizzati al fine di consentire un miglior uso della città (recinzioni, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, campo sportivi, terreni da gioco), mentre «i lavori pubblici aventi ad oggetto la manutenzione, il rinnovo e la esecuzione del verde pubblico vanno considerate “servizi” se limitate ad attività di cura e regolazione di quanto già esistente»; per cui «la semplice piantumazione connessa ad un intervento di arredo urbano o la semplice manutenzione del verde sulle sedi autostradali sono da ritenersi più propriamente dei “servizi”, pertanto non valutabili ai fini della qualificazione delle imprese nelle categorie OG13 e OS24. L’ANAC ritiene pertanto che, nel caso di specie, gli atti di gara non evidenziano interventi di esecuzione del verde urbano come quelli sopra descritti, bensì appaiono riferirsi esclusivamente ad attività di cura e regolazione del verde esistente, e pertanto la richiesta, ai fini della partecipazione, del possesso dell’attestazione SOA OS24 appare

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irragionevole e restrittiva della concorrenza; né la nota della S.A. si preoccupa di specificare in cosa consisterebbe la “quota importante di lavori classificabili in OS24 cl. II”. Rileva, inoltre, che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il Consiglio dell’Autorità ritiene, nei limiti di cui in motivazione che la richiesta, ai fini della partecipazione, del possesso dell’attestazione SOA OS24 appare irragionevole e restrittiva della concorrenza, in quanto gli atti di gara non evidenziano interventi di esecuzione del verde urbano realizzati al fine di consentire un miglior uso della città come recinzioni, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, campi sportivi e terreni da gioco, bensì appaiono riferirsi esclusivamente ad attività di cura e regolazione del verde esistente, e quindi da annoverare fra i servizi. (CS)


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il giugno 2018

Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 12/2018, p. 43, per segnalare che il 13 luglio 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di giugno 2018. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel giugno 2018 (pari a 1.521,33 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,246 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);

- 1,032 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto. CQC scaduta e suo ripristino chiarimenti ministeriali

Con la circolare n. 14087 dell’11 giugno 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione (di seguito Ministero) ha fornito una serie di chiarimenti in ordine all’ipotesi di una Carta di qualificazione del conducente (CQC) scaduta da oltre due anni. Premesso che per il rinnovo di una CQC scaduta da meno di due anni è sufficiente frequentare un corso di formazione periodica di 35 ore senza prova d’esame, il Ministero rammenta che in caso di scadenza superiore a due anni è necessario superare un esame sia per la parte generale che per la parte specialistica (trasporto persone o cose), denominato “esame di ripristino” e ha fornito le seguenti precisazioni: - la domanda per l’esame di ripristino, corredata dalle dovute attestazioni di versamento (16,00 euro sul c.c.p. 4028 per assolvimento del bollo sulla domanda; 16,00 euro sul c.c.p. 4028 per assolvimento del bollo sulla CQC; 16,20 euro sul c.c.p. 9001 per diritti di Motorizzazione), ha la validità di un anno; - nel caso in cui il soggetto sia titolare di entrambe le tipologie di CQC (trasporto persone e trasporto cose), ma entrambe siano scadute da oltre 2 anni, deve presentare due istanze di esame di ripristino, ciascuna corredata dalle relative attestazioni di versamento; - qualora il soggetto debba rinnovare una sola tipologia e per l’altra chiedere l’esame di ri-

pristino, vanno comunque presentate due istanze: una di rinnovo (con attestazione di versamento di 32,00 euro sul c.c.p. 4028 e attestazione di versamento di 10,20 euro sul c.c.p. 9001 nonché l’attestato di frequenza del corso) e l’altra per l’esame di ripristino, come sopra indicato; - la CQC rinnovata entro i due anni dalla scadenza, con il solo corso di frequenza, ha la validità di cinque anni dalla data di presentazione dell’istanza ad un ufficio della Motorizzazione civile; quella rinnovata con esame di ripristino, ha la durata di cinque anni dalla data di superamento dell’esame; - in merito al corso di rinnovo di 35 ore svolto entro due anni, è consentito il rinnovo quinquennale senza prova d’esame, anche se la relativa istanza è presentata oltre i due anni dalla scadenza (ad es. se la CQC è scaduta il 30 maggio 2016 ed il corso di rinnovo è terminato entro il 30 maggio 2018, il rinnovo di validità avverrà senza esame anche se la relativa istanza viene presentata nel luglio 2018); - qualora venga richiesto il rinnovo di una patente contenente anche la qualificazione CQC (cd. patente/ CQC), ma quest’ultima risulti scaduta, verrà rilasciata una nuova patente di guida sulla quale non sarà più annotata la qualificazione CQC. La circolare detta infine disposizioni particolare circa le procedure per l’esame di ripristino e la fattispecie della rinuncia alla qualificazione CQC, che gli interessati possono avanzare qualora lo reputino utile. Copia della circolare e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Gli obiettivi non sempre si possono raggiungere da soli

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Circolazione su strada. Giurisprudenza pronunciamenti della corte di cassazione

Per utile informazione si riassumono di seguito alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione in materia di circolazione stradale.

Prescrizione delle cartelle esattoriali per il bollo auto Con ordinanza n. 13819 del 31 maggio 2018 la VI Sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato che il pagamento della cartella esattoriale relativa alla tassa di possesso dell’auto (bollo auto), si prescrive nel termine breve di 3 anni anziché in quello ordinario di 10 anni stabilito dall’art. 2953 del c.c. Infatti, la scadenza del termine perentorio per l’impugnazione della cartella esattoriale non determina l’allungamento della prescrizione breve triennale prevista per la tassa di possesso auto dall’art. 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53. Per la Suprema corte, anche in questo caso la prescrizione rimane regolata dalla “legge regolativa del tributo”, a meno che “il titolo che fonda la cartella sia un titolo giudiziale definitivo [sentenza passata in giudicato, n.d.r.]”.

Responsabile del locatore nel pagamento delle sanzioni del codice della strada Con ordinanza n. 14452 del 5 giugno 2018, la VI Sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato che, in tema di sanzioni pecuniarie legate a violazioni del codice della strada (c.d.s.) commesse con veicoli presi a noleggio senza conducente “ il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario e il conducente, giacché l’art. 196 del codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile,

mentre l’identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore.” Tale responsabilità in solido del locatore, peraltro, non viene esclusa nemmeno se comunicasse all’organo accertatore le generalità dell’autore dell’infrazione; infatti, il vincolo della solidarietà continuerebbe comunque ad operare verso l’esterno e, quindi, a garanzia del pagamento della sanzione in favore dell’Ente titolato a riceverlo, fermo restando che, in base al co. 4 dell’art. 196 del c.d.s, il proprietario/locatore che paga conserva poi il diritto di regresso nei confronti dell’autore materiale dell’infrazione (locatario del veicolo).

Omicidio stradale con l’aggravante della guida in stato di ebbrezza Con Sentenza n.26857 del 29 maggio 2018, la IV Sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito che, con l’avvento del nuovo reato di omicidio stradale, la guida in stato di ebbrezza eventualmente riscontrata nel conducente non costituisce più un reato a sé stante, da contestare insieme al delitto di omicidio colposo, bensì una circostanza aggravante che determina un significativo aumento di pena. La conseguenza è che, dal 25 marzo 2016, data di entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41 che ha introdotto l’omicidio stradale, la fattispecie incriminata non comporta più un concorso di reati, ma dà vita ad un’ipotesi di reato complesso ai sensi dell’art. 84 del c.p.; diversamente, vi sarebbe infatti una violazione del divieto del principio che impedisce di addebitare all’imputato lo stesso fatto storico più volte (bis in idem). Identiche conclusioni valgono anche in caso di omicidio stradale o di lesioni personali gravi o gravissime compiuto sotto l’influsso di sostanze stupefacenti. Si rammenta che l’art. 589 bis del c.p., introdotto dalla legge 41/2016, punisce l’ipotesi più grave di omicidio stradale ovvero quella commessa dal conducente con tasso alcolico superiore a 1,5g/l, ridotto a 0,8 g/l per gli autisti professionisti, o alla guida sotto l’influsso di stupefacenti, con la reclusione da 8 a 12 anni e con la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente,

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con divieto di ottenerne una nuova prima che trascorrano 15 anni.

Iscrizione ai corsi di recupero punti per la patente. Irrilevanza della notifica della comunicazione dell’anagrafe nazionale Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale Motorizzazione (di seguito Ministero) con circolare prot. n. 14380 del 13 giugno 2018 ha reso noto agli uffici periferici l’ordinanza n. 9270 del 16 aprile 2018 della Corte di Cassazione a proposito della notifica della comunicazione di variazione del punteggio, da parte dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Nel 2013 il Ministero, dopo aver preso atto di una serie di pronunce giurisprudenziali, aveva affermato che per l’iscrizione ad un corso recupero punti patente (o per la patente/carta di qualificazione del conducente), non occorreva attendere il ricevimento della comunicazione ufficiale di decurtazione del punteggio da parte del proprio Dipartimento trasporti terrestri, ma era sufficiente produrre altra documentazione (duplicato della comunicazione ottenuto tramite numero verde, oppure la stampa del saldo punti dal portale dell’automobilista o rilasciata direttamente dalla Motorizzazione civile). L’orientamento ministeriale è stato ora suffragato dalla Corte di Cassazione, la quale attraverso l’ordinanza appena richiamata ha ribadito la cen-

tralità del verbale di infrazione che deve riportare l’indicazione dei punti da sottrarre. Infatti, “l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida – vi si legge - è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del codice della strada, che deve recare l’indicazione della decurtazione” e “la comunicazione della variazione di punteggio – prosegue la Suprema corte – “è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione… ed è espressione del principio di trasparenza della attività amministrativa”; da esso, dunque, dal quale non solo non dipende l’iscrizione ai corsi di recupero punti, ma nemmeno la pronuncia del provvedimento di revisione dovuta all’azzeramento del punteggio. Inoltre, “il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio – si legge ancora nell’ordinanza - … non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo punti.” Copia degli atti citati e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Scadenze aziendali settembre 2018 il calendario delle scadenze per il mese di settembre 2018 Sabato 15 (posticipa a lunedì 17) FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di agosto. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2018 - Scade il termine per il versamento della quarta rata del saldo per il 2017 e del primo acconto per il 2018 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti titolari di partita Iva, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, con versamento della prima rata entro il 2 luglio 2018. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2018 - Scade il termine per il versamento della terza rata del saldo per il 2017 e del primo acconto per il 2018 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti titolari di partita Iva, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, con versamento della prima rata entro il 20 agosto2018 con la maggiorazione dello 0,40%. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di agosto. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 7^ rata dell’Iva, relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2018 utilizzando il codice tributo 6099. TRASMISSIONE LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni Iva relative ai mesi di aprile, maggio e giugno per i mensili e del secondo trimestre per i trimestrali. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

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Domenica 16 (posticipa a lunedì 17) ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2016 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2017. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2018. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

cedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.

Venerdì 21 FONDAPI - Scadenza per il versamento FONDAPI per il bimestre luglio/agosto 2018 - codice bimestre 415.

Martedì 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di agosto. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

Domenica 30 (posticipa a lunedì 1) VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2018 - Scade il termine per il versamento della quarta rata del saldo per il 2017 e del primo acconto per il 2018 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti non titolari di partita Iva, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno versato la prima rata il 2 luglio senza la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2018 - Scade il termine per il versamento della terza rata del saldo per il 2017 e del primo acconto per il 2018 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti non titolari di partita Iva, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno versato la prima rata il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente.

CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2018 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 agosto 2018.

INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese pre-

MODELLO 730 - COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO - Scade il termine per richiedere al sostituto d’imposta di non effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef/cedolare secca o di vo-

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lerlo effettuare in misura ridotta, rispetto a quello indicato nel Mod. 730/3. RIMBORSO IVA COMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle richieste di rimborso dell’Iva assolta in altro stato comunitario nel corso del 2017 da parte di operatori residenti. ADEGUAMENTO PARAMETRI - Scade il termine per il versamento dell’Iva sui maggiori ricavi/ compensi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2017.

TRASMISSIONE DATI FATTURE EMESSE E RICEVUTE - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati riferiti alle fatture emesse e a quelle ricevute riferite al secondo trimestre 2018 e per opzione al primo semestre 2018. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. (PZ – FT)

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