notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 14 31 luglio 2019
IN PRIMO PIANO ADERISCI A FAPI. CORSI AZIENDALI TOTALMENTE FINANZIATI
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
METLAB. Laboratorio Accreditato di Taratura Centro LAT n°280. METLAB è specializzata nella taratura e gestione delle apparecchiature per la misura della temperatura. La conoscenza della grandezza “temperatura” riveste un ruolo di primaria importanza in molti settori siano essi quelli associati alla ricerca nel campo della fisica che quelli che includono processi di trasformazioni chimiche e biochimiche fino ad arrivare a quelli che riguardano applicazioni ingegneristiche. Per la grandezza di temperatura, il Laboratorio METLAB è stato accreditato da ACCREDIA, l’Ente unico di Accreditamento in Italia, il quale ha riconosciuto la competenza del Laboratorio stesso e la conformità ai requisiti definiti dalla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il riconoscimento di Laboratorio LAT (Laboratorio Accreditato di Taratura) rientra negli Accordi di Mutuo Riconoscimento ILAC/MRA e quindi ha valenza internazionale. METLAB è in grado di eseguire tarature accreditate di: > Termometri a resistenza > Termocoppie a metallo nobile > Termocoppie a metallo comune > Indicatori di temperatura con termometri a resistenza > Indicatori di temperatura con termometri a termocoppia
Campi di misura e relative incertezze disponibili sul sito: www.accredia.it – Banche dati – Accreditamenti – Laboratori di taratura.
LAT N°280 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
www.portfolio.is.it
Via Cussignacco, 78/41 33040 Pradamano, Udine Tel. (+39) 0432.685145 / 655292 Email: info@metlab.it
www.metlab.it
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 14 31 luglio 2019
Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
A ottobre un incontro sull’efficienza energetica
8
Fatture acquisto - Reverse charge
9
Invio on line dei corrispettivi
10
Fatturazione elettronica
15
Tornano i super ammortamenti
20
Recupero patrimonio edilizio
24
Reclamo e mediazione tributaria
25
Trasferte imprese minori autotrasporto
28
Interventi della Regione a favore del sistema produttivo
30
“Sabatini ter”. Nuove istruzioni operative
31
Contributi per l’imprenditoria giovanile
32
Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2019
37
CCNL autotrasporto: scioglimento della riserva
38
Albo Gestori Ambientali sui rifiuti ingombranti
41
Responsabile tecnico dell’Albo Gestori Ambientali
42
SOA: rinnovo per la SOC.MA.S.
43
Sblocca cantieri, procedure di gara sotto soglia comunitaria
44
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Sistemi aspiranti per trasporto e movimentazione mediante vuoto
official distributor
PNEUMATIC | MOTION CONTROL | VACUUM | SOLUTIONS
VIA SAN GIORGIO 52/6 — 33019 TRICESIMO (UD) | T +39 0432-881515 TECNO2COMMERCIALE.COM | INFO@TECNO2COMMERCIALE.IT
OPENEX.IT
Vacuum 360°
ORGANIZZAZIONE
Aderisci a FAPI. Corsi aziendali totalmente finanziati
46
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
47
Autotrasporto. Revisione fuori sede dei veicoli pesanti
48
Scadenze aziendali mese di settembre 2019
49
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com
Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
A ottobre un incontro sull’efficienza energetica L’incontro avrà luogo
l’efficienza energetica: in cosa consiste, come attuarla e incentivi e forme di finanziamento. giovedì 10 ottobre, ore 10.00, nella nostra sede
giovedì 10 ottobre 2019, alle ore 10.00 nella nostra sede e verterà sui seguenti temi: - - - -
In collaborazione con A2A spa, una delle maggiori società italiane produttrici e distributrici di energia, e con il Gruppo SunCity, specializzato in tutti i campi dell’efficientamento energetico, abbiamo organizzato un incontro informativo per illustrare le forme di efficientamento energetico che l’impresa può adottare analizzando le relative possibili forme di incentivazione.
gli incentivi: il decreto FER sugli incentivi alla produzione di energia dalle fonti rinnovabili; il finanziamento degli interventi di efficienza energetica (sistemi efficienti di utenza, noleggio operativo e leasing); il modello delle Energy Service Company (ESCo) e il noleggio operativo; casi pratici; il decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e le diagnosi energetiche per accrescere la competitività delle imprese.
Relatore sarà Pietro Pintingolo del gruppo SunCity, mentre i lavori saranno introdotti da David Opera e Francesco Scaramuzza del reparto Marketing e Vendite di A2A spa. Per sole ragioni di carattere organizzativo si invitano le imprese a voler rinviare per tempo l’unita scheda di adesione all’ufficio economico dell’Associazione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHEDA DI ADESIONE (da inviare a Confapi FVG, e-mail: economia@confapifvg.it, fax: n. 0432295922) INCONTRO INFORMATIVO
L’EFFICIENZA ENERGETICA: in cosa consiste, come attuarla e incentivi e forme di finanziamento Giovedì 10 ottobre 2019, ore 10.00 Impresa _______________________________________________________________________________________________________ Nominativi partecipanti __________________________________________________________________________________________ Città ____________________________________________________________________ CAP ______________ Prov. ______________ Tel. _____________________________________ Fax _______________________ E-mail _____________________________________
Pag. 8 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 14 - 31 luglio 2019
Fatture acquisto - Reverse charge come si integra una fattura elettronica?
Silvano Meneghini – dottore commercialista in Dignano L’inversione contabile o “reverse charge” è quel meccanismo per cui l’Iva è dovuta dal cliente anziché dal fornitore. Le fatture sono emesse dal cedente (o prestatore) senza Iva mentre il cessionario (o committente) integra la fattura con Iva, effettuando la doppia registrazione, nel registro Iva acquisti (per il conteggio dell’Iva a credito) e nel registro Iva vendite (per il conteggio dell’Iva a debito). In ottica di fatturazione elettronica le operazioni rientranti nel regime dell’inversione contabile richiedono che il fornitore indichi l’imponibile, specificando la natura dell’operazione con il codice “N6 – Inversione contabile”, con registrazione dell’operazione nel registro Iva vendite. Il cessionario (o committente) soggetto passivo Iva che riceve la fattura elettronica riportante la natura “N6” deve, ai sensi dell’articolo 17 D.P.R. 633/1972, procedere all’integrazione della fattura elettronica ricevuta con l’imposta, effettuando la registrazione ai sensi degli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972 nel registro Iva acquisti e vendite. Con l’avvento della fattura elettronica, posto che il documento non può essere in alcun modo modificato, l’acquirente deve predisporre un altro documento in cui annotare l’integrazione. Detto documento, se emesso in forma elettronica, è allegato alla fattura originaria. Nella circolare 13/E/2018 l’Agenzia delle entrate evidenzia, che “vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI -di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile” sarà pos-
sibile predisporre un altro documento, ovvero un documento distinto predisposto dal cliente dell’operazione, che dovrà essere conservato insieme alla fattura ricevuta dal fornitore/prestatore. Consideriamo dunque l’ipotesi in cui sia necessario operare un’inversione contabile (fattispecie di cui agli articoli 17 e 74 Iva (DPR 633/72). In tal caso il cedente/prestatore emette una fattura, senza addebito dell’imposta, mentre al cessionario/committente spetta l’onere dell’assolvimento dell’Iva. Proprio su questo punto ci si attendeva da parte dell’Amministrazione un esplicito assenso a operare secondo modalità “tradizionali”, ovvero, conformemente a quanto disposto dall’art. 17 comma 5 del DPR 633/72, integrando la e-fattura originaria, attraverso un documento cartaceo, contenente aliquota e imposta, ed effettuando le doppie annotazioni nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti. L’Agenzia richiama, invece, precedenti chiarimenti di prassi, affermando che “a fronte dell’immodificabilità” della fattura elettronica ricevuta, “il cessionario/committente può – dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI”. Benché tale indicazione sia stata fornita al fine di consentire di “ridurre gli oneri di consultazione e conservazione”, pur tuttavia per alcuni soggetti potrebbe risultare più agevole la predisposizione e conservazione di un documento cartaceo. Oltretutto, in passato, l’Agenzia delle Entrate aveva ammesso l’integrazione cartacea delle e-fatture. Comunque nella circolare 17 giugno 2019 n. 14 l’Amministrazione finanziaria ha affermato che il soggetto passivo “può” generare il documento elettronico da trasmettere al Sistema di Interscambio, sottintendendo, quindi, che tale procedura costituisca una facoltà e non un obbligo, restando sempre possibile per il destinatario produrre un distinto documento cartaceo che dovrà essere registrato e conservato insieme alla fattura ricevuta dal fornitore/prestatore.
Pag. 9 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
Invio on line dei corrispettivi il decreto crescita ha previsto una moratoria per il primo semestre Premessa Nell’ambito del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) l’art. 12 – quinquies comma 1 ha introdotto due importanti novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. La prima riguarda la possibilità di trasmettere i dati all’amministrazione finanziaria entro 12 giorni dalla data dell’operazione intesa secondo quanto previsto dall’art. 6 del DPR 633/72. Differimento che però non riguarda la memorizzazione giornaliera e i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva. La seconda introduce una moratoria per il primo semestre, in pratica per questo periodo le sanzioni di cui all’art. 2 comma 6 del D.Lgs. 127/2015, non saranno applicate in caso di invio telematico dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando i termini della liquidazione Iva. Prima di entrare nel merito di queste novità è opportuno ricordare i tratti generali relativi ai nuovi obblighi dei corrispettivi.
Soggetti interessati Dal 1° luglio è scattato l’obbligo d’invio telematico dei corrispettivi per le imprese con un volume d’affari riferito al 2018 superiore a 400.000 euro. Questi contribuenti sono pertanto obbligati a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati degli incassi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Quest’obbligo dall’anno prossimo sarà esteso a tutti i contribuenti, quindi anche ai soggetti di piccole dimensioni e sostituirà l’obbligo di registrare gli incassi e di rilasciare scontrini e ricevute fiscali. Da questi adempimenti sono dispensati i contribuenti già esclusi dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui al
DPR 696/1996. Diversamente da quanto previsto per la fatturazione elettronica, per la quale l’obbligo riguarda i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, per i corrispettivi l’obbligo interessa anche i contribuenti non residenti identificati direttamente o a mezzo rappresentante fiscale, quando esercitano attività di commercio al minuto o assimilate. Ricordiamo per completezza che l’art. 2 del D.Lgs. 127/2015 ha reso obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° aprile 2017 per i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici e dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori.
I corrispettivi telematici Il legislatore chiede quindi di sostituire il registro dei corrispettivi e la loro certificazione tramite ricevuta o scontrino con un nuovo sistema basato sulla memorizzazione digitale e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, dei dati relativi appunto ai corrispettivi giornalieri e l’emissione, in luogo della ricevuta o scontrino fiscale, di un nuovo documento commerciale. A ben vedere si tratta di una semplificazione più di facciata che sostanziale, atteso che l’obbligo di registrazione nei corrispettivi e di certificazione fiscale, vale a dire il rilascio della ricevuta o scontrino fiscale, vengono sostituiti dall’obbligo di rilascio del documento commerciale che sostanzialmente vanifica la semplificazione. L’art. 2 del D. Lgs. 127/2015, come modificato dalla legge n. 145/2018 ha introdotto l’obbligo di conservazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi prevedendo tempistiche differenziate in base al volume d’affari realizzato nel 2018. A questo proposito la risoluzione n. 47/2019 delle Entrate ha precisato che si deve fare riferimento al volume d’affari complessivo realizzato nel 2018, considerando tutte le attività, comprese quelle soggette a fatturazione. Resta impregiudicata la possibilità di anticipare l’obbligo per i contribuenti soggetti dal prossimo anno. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi deve essere effettuata
Pag. 10 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
Iopsolution archivia per sempre la carta. Le migliori soluzioni per la digitalizzazione dei processi. Sommersi dalla carta? Il futuro è nella gestione documentale e l’archiviazione digitale di tutti i documenti prodotti. Grazie ad un software che si integra perfettamente con tutti i sistemi informativi aziendali e con i database più comuni, qualsiasi documento diventa reperibile all’istante, non può essere smarrito o manomesso. lopsolution offre le migliori soluzioni IT per la gestione dei processi aziendali, la conservazione sostitutiva e la fatturazione elettronica, su misura per ogni attività.
lopsolution, la soluzione intelligente. Le nostre altre Business Unit
Arriva Iopcard, non fartela scappare! Vai sul nostro sito, scopri Iopcard e diventa anche tu una Very Iopgroup Person!
Ioprint s.r.l. - Via Venceslao Menazzi Moretti, 2 33037 Pasian di Prato - UD Tel.: +39 0432 465108 - Fax: +39 0432 688314 Mail: info@ioprint.it - www.ioprint.it
garantendo l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che permettono il pagamento con carta di credito o di debito.
I registratori di cassa telematici Le disposizioni attuative sono state emanate dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 182017 del 28 novembre 2016, il quale individua nei “registratori di cassa telematici” gli strumenti tecnici idonei al rispetto delle disposizioni normative. A questo proposito è stato chiarito che anche i registratori di cassa tradizionali, qualora sottoposti ad un intervento di adattamento, possono soddisfare l’idoneità tecnica per la memorizzazione e trasmissione dei dati. Il contribuente deve disporre di un nuovo device, vale a dire l’insieme di componenti hardware e software conformi alle disposizioni vigenti, anche frutto dell’adattamento di un registratore di cassa preesistente, capace di eseguire le seguenti operazioni: - acquisire attraverso dispositivi di input, i dati delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate; - memorizzare, in memorie permanenti e inalterabili, sia i dati di dettaglio che i dati di riepilogo delle operazioni effettuate; - trasmettere telematicamente all’amministrazione finanziaria, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri oltre a informazioni sul suo stato. Con provvedimento del 18 aprile 2019 l’Agenzia delle entrate ha previsto che l’adempimento di cui sopra può essere assolto anche tramite una procedura web all’interno dell’area riservata del sito della stessa Agenzia, utilizzabile anche su dispositivi mobili come tablet, o telefoni cellulari. In questo modo si evita di dotarsi del registratore telematico.
La procedura telematica L’installazione e l’attivazione dei registratori telematici deve essere gestita da operatori autorizzati il cui elenco è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate. I passaggi richiesti molto sinteticamente possono essere riassunti come segue. L’esercente, anche tramite un delegato deve accreditarsi mediante apposita procedura on line sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate. L’operatore abilitato inserirà nel registratore, i propri dati identificativi e quelli dell’esercente, successivamente si avvia la richiesta di attivazione al sistema informatico dell’Agenzia delle entrate
che si concretizza con la generazione di un QrCODE da inserire in apposito alloggiamento del registratore in modo da renderlo visibile ai clienti e consentire, a questi ultimi, di verificare i dati identificativi dell’esercente collegandosi ad una pagina web dell’Agenzia delle entrate. Il registratore deve essere sottoposto a verifica da parte di tecnici abilitati ogni due anni. Alla chiusura giornaliera viene elaborato il totale dei corrispettivi relativi alle singole operazioni effettuate nella giornata, comprese le correzioni e rettifiche, e prodotto un file XML che il sistema sigilla elettronicamente utilizzando il certificato dispositivo e quindi lo trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate. Il provvedimento del 4 luglio 2019 della stessa Agenzia ha precisato che la trasmissione deve essere effettuata attraverso il tracciato XML previsto per la trasmissione dello spesometro estero. Il file ai fini della sua accettazione, deve essere, da parte dell’obbligato o suo delegato, assoggettato a: - firma elettronica, - sigillo elettronico in caso di invio tramite upload sull’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. Successivamente si genera un esito che attesta l’avvenuto controllo della validità del sigillo e della struttura formale dei file inviati e lo mette a disposizione del registratore di cassa attestando in questo modo che la trasmissione telematica è avvenuta con successo. Se dal controllo emerge un errore nella trasmissione, il sistema invierà al registratore di cassa l’esito dell’errore (qualificato sulla base di specifiche codifiche) e l’esercente avrà 5 giorni di tempo per re-inviare il file corretto.
Eliminati scontrini e ricevute fiscali La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono: - l’obbligo di registrazione dei corrispettivi; - la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di scontrini o ricevute fiscali, fermo restando l’obbligo di emettere la fattura elettronica su richiesta del cliente. Sono due aspetti della stessa medaglia che non devono essere confusi da parte degli operatori. Una cosa è la memorizzazione elettronica dei corrispettivi altra cosa è l’invio telematico degli stessi. Sono adempimenti diversi da tenere ben distinti.
I soggetti esonerati Non tutti i contribuenti che effettuano commer-
Pag. 12 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
cio al minuto secondo quanto previsto dall’art. 22 del DPR 633/72 sono tenuti all’invio telematico dei corrispettivi. Se l’operatore economico sceglie su base volontaria di certificare i corrispettivi tramite l’emissione della fattura elettronica sarà sollevato da questo onere. Si pensi ai contribuenti in regime forfetario o in regime di vantaggio, essendo esonerati dalla fatturazione elettronica possono evitare anche questo obbligo emettendo la fattura cartacea. Il D.M. 10 maggio 2019 ha poi previsto specifici esoneri che tuttavia hanno un carattere temporaneo e riguardano le operazioni escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 del DPR 696/96, tra questi i più significativi sono: - le cessioni di tabacchi; - le cessioni di pubblicazioni editoriali; - le somministrazioni in mense aziendali, scolastiche e popolari; - i servizi di taxi; - le somministrazioni in forma itinerante in stadi e stazioni; - le cessioni effettuate da enti non lucrativi; - le cessioni di carburante a consumatori finali; - le cessioni per corrispondenza; - alcune operazioni esenti; - i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone. Uno specifico decreto interministeriale individuerà ulteriori esoneri legati a specifiche aree geografiche del paese, presumibilmente riconducibili a zone in cui la qualità di connessione a Internet è inadeguata alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Per questi soggetti è previsto che continueranno a certificare i corrispettivi con il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino. Tutte queste operazioni dovranno continuare ad essere annotate nei registri dei corrispettivi, non operando per loro l’esonero. È comunque riconosciuta la possibilità di procedere volontariamente alla trasmissione telematica, evitando in questo modo l’obbligo di annotazione nell’apposito registro. Per le cessioni di benzina o gasolio per autotrazione e per le operazioni tramite “vending machine” fino alla fine dell’anno in corso sono previste, come abbiamo visto speciali esenzioni. Questi esercenti tuttavia sono esonerati, salvo diversa scelta, dall’invio dei corrispettivi per le altre cessioni, diverse quindi dalla cessione di carburanti, se i relativi ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari 2018, rimane comunque l’obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale. Gli esoneri di cui sopra verranno meno in base a successivi provvedimenti che potranno prevedere anche termini differenziati di decorrenza dell’obbligo.
Il documento commerciale I soggetti non esonerati alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, sono comunque tenuti a documentare le cessioni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura elettronica. Con il che si consuma l’ennesima beffa per gli operatori economici. Infatti non c’è alcuna semplificazione, in quanto scontrino e ricevuta sono sostituite da un pezzo di carta stampato dal registratore telematico che richiede i dati dei documenti sostituiti. Il documento deve, infatti, contenere: - data e ora di emissione, - numero progressivo; - ditta denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell’emittente; - numero di partita Iva dell’emittente; - ubicazione dell’esecuzione; - descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi, - l’ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato. Il documento commerciale oltre a certificare l’acquisto effettuato a garanzia anche dei vizi del prodotto ceduto se contiene, in aggiunta a quanto sopra, anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell’acquirente, è considerato idoneo ai fini della deduzione delle spese sostenute ai fini: - delle imposte sui redditi; - delle deduzioni e detrazioni degli oneri rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; - della fatturazione differita ex art. 21, comma 4 lett. a) del DPR 633/72. Il documento commerciale in calce deve riportare il logotipo fiscale e il numero di matricola del registratore telematico. Il documento commerciale può essere emesso anche per resi di merce o per annullamento di operazioni.
La moratoria del decreto Crescita Come accennato nell’ambito del decreto Crescita, in considerazione anche delle difficoltà incontrate dagli operatori, il legislatore ha previsto due semplificazioni. La prima riguarda il termine di trasmissione dei corrispettivi che viene fissato in 12 giorni. Rimangono fermi invece gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi nonché i termini di liquidazione periodica dell’Iva. La seconda riguarda la possibilità, per il primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei cor-
Pag. 13 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
rispettivi, di non applicare le sanzioni qualora la trasmissione avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, fermo restando anche in questo caso i termini ordinari di liquidazione dell’Iva. La moratoria delle sanzioni si rende quindi applicabile fino al 31 dicembre 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro il cui obbligo è decorso dal 1° luglio 2019, e fino al 30 giugno 2020 per gli altri contribuenti. L’Agenzia delle entrate, sempre nell’ambito della moratoria, con la circolare n. 15 del 29 giugno 2019 per i soggetti obbligati dal 1° luglio 2019, ha previsto che i contribuenti non ancora in possesso del registratore telematico o dell’adattamento, possono: - adempiere all’obbligo di memorizzazione giornaliera tramite l’emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale utilizzando il registratore già in uso; - trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Quest’ultima possibilità è riconosciuta fino al momento di attivazione del registratore telematico e in ogni caso non oltre la scadenza del semestre di moratoria, vale a dire il 31 dicembre 2019 per i soggetti obbligati da luglio 2019. Con provvedimento del 4 luglio 2019 l’Agenzia delle entrate ha previsto una procedura semplificata per questi ultimi soggetti che ancora: - non dispongono del registratore telematico; - si avvalgono della moratoria delle sanzioni per il primo semestre; - effettuano l’adempimento entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Questi ultimi, infatti potranno beneficiare dei seguenti servizi on line all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” utilizzando: - un servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi della singola giornata, distinti per aliquota Iva, ovvero di un file compresso contenente i file dei corrispettivi delle singole giornate; - un servizio web di compilazione dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota Iva in caso di applicazione di ventilazione. La trasmissione potrà inoltre essere effettuata:
- con un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet con servizio esposto tramite “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS; - con un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocolli SFTP. Queste ultime modalità alternative tra loro, saranno messe a disposizione entro luglio 2019 e potranno essere utilizzate solamente nel periodo di moratoria.
Le sanzioni In caso di inosservanza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi si rendono applicabili le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12 comma 2, del D.Lgs. 471/1997. Sono quindi irrogabili sia sanzioni di tipo amministrativo che accessorie. La sanzione amministrativa è prevista dall’art. 6 comma 3 del citato decreto ed è pari all’imposta corrispondente all’importo non documentato. Stesso importo anche in caso omessa annotazione nel registro dei corrispettivi. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi, o di indicazione di dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non dichiarato, con un minimo di 500 euro così come previsto dal comma 4 dello stesso articolo. Stessa sanzione anche nel caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore telematico e assenza di attivazione dei corrispettivi giornalieri su apposito registro da tenere in modalità informatica. Anche la mancata e tempestiva richiesta di intervento manutentivo è punita con una sanzione da 250 a 2.000 euro. Per quanto riguarda la sanzione accessoria, l’art. 12 comma 2 prevede la sospensione dell’attività, da irrogare con un provvedimento immediatamente esecutivo per i casi più gravi di recidiva. Se nel corso del quinquennio, infatti, vengono contestate quattro distinte violazioni in giorni diversi, è prevista la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni a un mese.
Pag. 14 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
(PZ)
Fatturazione elettronica gli ultimi chiarimenti dell’agenzia delle entrate
Premessa Dopo diversi mesi dalla decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica numerose sono ancora le criticità che gli operatori devono superare. L’amministrazione finanziaria è intervenuta con diversi chiarimenti su diversi aspetti delle nuove regole di trasmissione delle fatture, tra questi la circolare n. 14 del 17 giugno 2019, la quale, dopo aver ricordato i principali chiarimenti in merito al nuovo adempimento, ha fornito importanti precisazioni in merito all’obbligo di indicare la data di effettuazione dell’operazione e le modalità di trasmissione delle fatture differite. Di seguito una sintesi dei principali chiarimenti forniti dal citato documento di prassi.
L’obbligo di fatturazione elettronica Viene ribadito che la fatturazione elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio dal 1° gennaio di quest’anno è l’unica ammessa per documentare cessioni e prestazioni rilevanti di fini Iva. Rimangono impregiudicate le fattispecie per le quali la normativa vigente consente di documentare l’operazione in maniera differente, si pensi agli scontrini, alle ricevute fiscali o ai documenti di trasporto. L’introduzione della fatturazione elettronica non ha ampliato la platea dei soggetti obbligati ad emetterla. Pertanto se fino allo scorso anno, per una determinata cessione o prestazione, l’obbligo della fattura non sussisteva, l’introduzione della fattura elettronica non ha fatto venir meno l’esonero. A questo proposito la circolare ricorda il “foglio di liquidazione dei corrispettivi” per i rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti che erogano le prestazioni medico – sanitarie. Viene confermato che per i soggetti non obbliga-
ti alla fatturazione elettronica, è sempre possibile scegliere comunque tale modalità. Si pensi ai contribuenti forfettari e minimi che eseguano operazioni da e per l’estero. Eccezione a questo principio sono le cessioni e le prestazioni sanitarie a persone fisiche per le quali opera il divieto di emettere la fattura elettronica. In questi casi non è possibile scegliere quest’ultima modalità di certificazione ma si dovrà continuare con i documenti cartacei.
Data di emissione e data dell’operazione nella fattura immediata Significativi i chiarimenti della circolare 14/2019 in merito alle modalità di emissione delle fatture. Per quanto riguarda la fattura immediata, questa può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, in luogo dello stesso giorno previsto in precedenza. Il termine di dodici giorni è stato previsto dal Decreto Crescita perché in precedenza i giorni erano 10. Nel caso in cui la data di emissione della fattura immediata non coincida con la data di effettuazione dell’operazione, il documento deve riportare entrambe le date. Il nuovo termine dei 12 giorni per l’emissione della fattura riguarda tutte le fattispecie, quindi non solo quelle elettroniche ma anche quelle che, in via residuale, continuano ad essere emesse in forma cartacea. In considerazione che il SDI certifica e attesta la data di avvenuta trasmissione, si assume che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della fattura elettronica, corrisponda alla data di effettuazione dell’operazione. In pratica è il SDI che attesta la data di emissione della fattura, mentre la data indicata nel campo “Data” della fattura indica la data di effettuazione dell’operazione. In questo modo nel documento è sufficiente indicare una sola data, quella di effettuazione dell’operazione perché quella di emissione viene attribuita automaticamente dal SDI. Se l’operatore decide di emettere la fattura elettronica al SDI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione ma nei successivi 12 giorni, la data del documento dovrà sempre riportare la data dell’o-
Pag. 15 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
perazione, mentre i 12 giorni potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al SDI. La circolare propone il caso di una cessione effettuata il 28 settembre 2019, la relativa fattura immediata potrà essere: - emessa, vale a dire generata e trasmessa al SDI lo stesso giorno, in questo modo data dell’operazione e data di emissione coincidono e il campo “Data” della sezione “Dati Generali” andrà compilato indicando 28 settembre 2019; - generata il giorno dell’operazione ma trasmessa al SDI nei 12 giorni successivi, ad esempio il 5 ottobre 2019, in questo caso si dovrà indicare nel campo “Data” della sezione “Dati generali” la data del 28 settembre 2019, mentre dal Sistema di Interscambio risulterà che la trasmissione e quindi l’emissione è avvenuta il 5 ottobre 2019; - generata e inviata al SDI in uno qualsiasi dei 12 giorni intercorrenti tra la data dell’operazione e il termine ultimo (che nel nostro esempio è il 10 ottobre 2019), anche in questo caso il SDI attesterà la data di emissione, mentre nel campo “Data” della sezione “Dati generali” si indicherà la data dell’operazione, vale a dire il 28 settembre 2019. In caso di fatture cartacee o elettroniche, ma che usano canali diversi dallo SDI, emesse nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento dovrà contenere entrambe le date.
Le fatture differite Il termine ordinariamente previsto per l’emissione della fattura non ha creato una nuova od alternativa modalità di emissione differita dei documenti, rimanendo vigenti le prescrizioni previste dall’art. 21 comma 4 lett. da a) a d) del DPR 633/72. In definitiva i termini di emissione della fattura differita sono rimasti immutati atteso che per questa tipologia di documento la norma prevede già un termine di 15 giorni per l’emissione della fattura. Per le fatture differite le cessioni o prestazione effettuate nello stesso mese nei confronti dello stesso acquirente o committente, documentate da un ddt o altro documento analogo, potranno quindi continuare ad essere emesse inderogabilmente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Nulla vieta tuttavia di effettuare l’emissione anche prima di tale scadenza, non solo nell’ambito dei 15 giorni del mese successivo, ma anche nell’ambito del mese precedente di effettuazione dell’operazione. A questo punto la circolare 14 specifica che “laddove la norma già contempli l’obbligo di un rife-
rimento certo al momento di effettuazione dell’operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale …. Ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo ….. – sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SDI, quella dell’ultima operazione” Sul punto l’Agenzia propone un esempio riferito a tre cessioni di beni, effettuate nei confronti dello stesso soggetto e documentate da tre ddt datati 2, 10 e 28 settembre 2019. In questo caso la fattura elettronica differita potrà essere emessa al più tardi entro il 15 ottobre 2019 indicando nel campo “Data” del file fattura, la data dell’ultima operazione, vale a dire il 28 settembre 2019. Anche in questo caso la data di emissione (coincidente con la trasmissione al SDI) viene attestata dallo stesso SDI e il campo “Data” deve essere utilizzato per indicare il momento di effettuazione dell’operazione rilevante per determinare la competenza dell’imposta a debito. Si ricorda che i 12 giorni sono riconosciuti esclusivamente alle fatture immediate e non a quelle differita, dove invece, come abbiamo visto, opera il termine del 15 del mese successivo.
Le criticità emerse I chiarimenti forniti in merito alla fatturazione differita di cui sopra, da subito hanno presentato forti perplessità da parte degli operatori, soprattutto per la necessità di collegare la progressività delle fatture a quella dei ddt emessi nel mese. A questo proposito autorevole dottrina è intervenuta sull’argomento osservando che la soluzione prospettata dalla circolare rappresenta una delle possibili scelte, giacché, per le fatture differite, non si vedono motivi ostativi alla possibilità di datare il documento l’ultimo giorno del mese, a condizione però, che le date delle operazioni siano comunque presenti in fattura, e ciò può essere demandato al riporto degli estremi di documenti di trasporto o equipollenti. Per la fattura differita quindi dovrebbe essere consentito anche indicare una data convenzionale successiva a quella del giorno di effettuazione dell’ultima operazione, ovviamente nello stesso mese, come ad esempio l’ultimo giorno del mese, in modo da agevolare la gestione dell’adempimento da parte degli operatori. Questa scelta semplificherebbe la procedura perché il campo “Data” assume il compito di individuare il mese di competenza ai fini Iva, mentre la data di vera e propria emissione (trasmissione) verrebbe tracciata dal SDI. Semplificherebbe anche le registrazioni nei registri Iva vendite, perché
Pag. 16 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
sarebbe sufficiente riportare, oltre al protocollo, la data indicata nel campo “Data” a retrodatazione nel precedente mese di effettuazione anche ai fini di una corretta liquidazione periodica dell’Iva.
- permane l’obbligo di annotare nel registro Iva acquisti le fatture passive e le bolle doganali ricevute attribuendo un ordine progressivo alle registrazioni.
Annotazione fatture emesse
I chiarimenti sulla retro - detrazione
Le regole di un’ordinata contabilità richiedono che numerazione e registrazione devono sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento cui la fattura si riferisce ai fini della corretta liquidazione dell’imposta. A questo proposito è previsto che il contribuente è tenuto ad annotare nel registro delle fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento al mese di effettuazione delle stesse. Così per una fattura immediata di competenza 28 settembre 2019 emessa l’8 ottobre potrà essere annotata entro il 15 ottobre con riferimento al mese di settembre concorrendo alla relativa liquidazione Iva. Questa fattura, ad esempio la n. 1000 del 2019 potrà essere distinta da quelle emesse nelle more, si pensi ad una fattura immediata emessa il 1° ottobre, con numero 990, per un’operazione dello stesso giorno e contemporaneamente annotata. Viene comunque data libertà ai contribuenti di ottemperare a questo obbligo utilizzando ad esempio una specifica codifica che consenta l’imputazione corretta dell’imposta nel periodo di riferimento, oppure ricorrendo a registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo. In ogni caso la soluzione dipenderà anche dal gestionale aziendale. Per le triangolari nazionali rimane il termine più lungo per il promotore della stessa, fissato al mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni, le quali potranno essere registrate entro il 15 del mese successivo a quello di emissione. Per ogni fattura si deve indicare il numero progressivo e la data di emissione, la circolare 14/2019 a questo proposito ritiene possibile indicare la data riportata nel campo “Data” più volte citato della fattura elettronica. In pratica nel registro delle fatture attive sarà possibile riportare la data di effettuazione dell’operazione conformemente a quanto ipotizzato nel capito precedente.
Ricordando le nuove regole di detrazione Iva introdotte dal D.L. 119/2018 in base alle quali la detrazione dell’Iva nella liquidazione del mese o trimestre di effettuazione dell’operazione riguarda anche le fatture registrate entro il giorno 15 del mese successivo (c.d. retro-detrazione) la circolare 14 in argomento: - precisa che tali disposizioni riguardano tutte le fatture emesse, quindi anche quelle cartacee e non solo quelle elettroniche; - conferma che la retro – detrazione è applicabile sia ai soggetti mensili che a quelli trimestrali.
La registrazione delle fatture passive Il D.L. 119/2018 ha soppresso l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture passive e le bolle doganali ricevute, tuttavia l’Agenzia ritiene che: - il contribuente possa continuare ad attribuire una numerazione progressiva;
Il regime sanzionatorio Il regime sanzionatorio della fatturazione elettronica è regolato dall’art. 1 comma 6 del D.Lgs. n. 127/2015 il quale prevede che se la fattura è emessa con modalità diverse da quella elettronica via SDI, viene considerata non emessa e si rende applicabile la sanzione dal 90 al 180% dell’imposta. Per il primo semestre 2019 il D.L. 119/2018 ha previsto un regime sanzionatorio attenuato. Fino al 30 settembre 2019 per i mensili e per il primo semestre per i trimestrali, le sanzioni per l’omessa fatturazione: - non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva; - si applicano con la riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo. Le riduzioni si applicano anche ai cessionari o committenti che abbiano erroneamente detratto l’imposta ovvero non abbiano proceduta alla regolarizzazione. Se il cessionario ha detratto quindi l’imposta in assenza di una fattura elettronica, lo stesso sarà indenne da sanzione se il documento viene emesso, anche avvalendosi della regolarizzazione prevista dall’articolo 6 comma 8 del D.lgs. 471/1997 entro i termini della propria liquidazione periodica. La sanzione ridotta al 20% si rende invece applicabile se la regolarizzazione interviene entro il termine della liquidazione periodica successiva. Impregiudicata la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.
Pag. 17 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
La circolare 14 conferma che l’attenuazione delle sanzioni di cui sopra è applicabile esclusivamente alle sanzioni inerenti gli obblighi di fatturazione, pertanto l’eventuale omesso versamento dell’Iva rimane assoggettato all’ordinaria sanzione del 30%. Se un contribuente mensile emette entro il 16 luglio la fattura elettronica relativa ad una operazione di maggio, la sanzione per l’omessa fatturazione è ridotta dell’80%. Ma se da questa violazione è scaturito anche un insufficiente versamento dell’Iva per il mese di maggio, si renderà applicabile anche la sanzione per l’omesso versamento, riducibile qualora di decida di ricorrere al ravvedimento operoso. Il regime sanzionatorio attenuato è applicabile fino al 30 giugno 2019 a tutti i contribuenti, sia mensili che trimestrali, l’estensione al 30 settembre 2019 riguarda invece solo i mensili relativamente alle operazioni effettuate entro tale data. In questo modo, considerati i diversi termini delle liquidazioni mensili, si determina l’uniformità del termine di cessazione della moratoria fissata al 16 novembre 2019 per entrambe le categorie di contribuenti.
Il servizio di consultazione delle fatture elettroniche L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti un servizio di acquisizione e conservazione delle fatture gratuito, per aderirvi si deve
accettare un accordo di servizio in base al quale tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il SDI saranno automaticamente conservate. L’adesione a questo servizio di conservazione e consultazione sarà esercitabile fino al 31 ottobre 2019 per gli operatori Iva e accessibile dal 1° novembre 2019 per i consumatori finali. Avrà effetto per tutte le fatture emesse o ricevute dal 1° gennaio 2019. Il servizio dell’Agenzia garantirà la conservazione per 15 anni e interesserà tutti i documenti (fatture, note di variazione, allegati) transitati al SDI. In caso di mancata adesione al servizio i dati contenuti nei tracciati saranno cancellati con memorizzazione esclusivamente di quelli a rilevanza fiscale. In definitiva saranno conservati esclusivamente i dati sintetici fino all’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di adesione dopo il 31 ottobre 2019 saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione. Non è richiesto alcun obbligo di firma digitale sul file Xml, tuttavia il contribuente deve essere in grado di garantire la provenienza del documento, vale a dire l’autenticità dell’originale. Per questa ragione, anche se non obbligatoria, la firma digitale rende più semplice la garanzia dell’identità del fornitore o del prestatore o dell’emittente della fattura. (PZ)
Pag. 18 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
Condividi gli spazi aziendali con il software Resource Planning!
scrivanie
sale riunioni
palestre
mezzi
Resource Planning risulta particolarmente adatto in tutte le realtĂ che vogliono centralizzare le operazioni di prenotazione delle risorse, mantenendone la regia e il controllo.
Contattaci per avere maggiori informazioni! EasyStaff srl - Gruppo Zucchetti spa Via Adriatica, 278 - 33030 Campoformido (UD) T. 0371.5945450 - info@easystaff.it
easystaff.it
www.easystaff.it
EasyStaff srl
Tornano i super ammortamenti per gli investimenti da aprile a dicembre 2019 con tetto a 2.5 milioni Premessa Il Decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha riproposto il super ammortamento del 130% per gli investimenti in beni strumentali nuovi posti in essere a partire dal mese di aprile di quest’anno. Il provvedimento è di particolare interesse per le imprese perché l’agevolazione fiscale legata al piano di ammortamento non richiede adempimenti burocratici particolari. Di seguito le caratteristiche principali dell’agevolazione.
Soggetti interessati L’agevolazione in questione riguarda tutte le imprese, quindi tutte le società di persone e quelle di capitali compresi gli imprenditori individuali. Non assume alcuna rilevanza il regime contabile adottato, pertanto rientreranno sia le imprese in contabilità ordinaria sia quelle in contabilità semplificata. Rientrano inoltre nell’agevolazione i soggetti che dichiarano un reddito di lavoro autonomo, anche in forma associata. L’agevolazione interessa anche i contribuenti minimi mentre sono esclusi i forfetari, questi ultimi, infatti, determinano il reddito con specifici coefficienti di redditività.
Beni interessati Interessati all’agevolazione sono i beni materiali ammortizzabili nuovi acquistati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019. Rimangono conseguentemente esclusi gli investimenti fatti nei primi tre mesi del 2019 a meno che non si tratti di beni per i quali, tramite l’accettazione dell’ordine e il versamento dell’acconto qualificato entro il 31 dicembre 2018, si sia prenotata l’applicazione della disciplina nel 2018 anche se la concreta effettua-
zione dell’investimento è intervenuta entro il 30 giugno 2019. La norma si pone l’obiettivo di incentivare l’acquisto di beni strumentali nuovi tramite una maggiorazione della percentuale di ammortamento valevole sia ai fini Ires che Irpef. L’agevolazione non assume rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile Irap. Rientrano nel beneficio anche i beni strumentali nuovi acquistati attraverso contratti di locazione finanziaria. Per questi il beneficio riguarda la quota capitale inclusa nel canone, la cui estrapolazione deve essere effettuata sulla base della procedura forfettaria di cui al DM 24 aprile 1998. La maggiorazione riguarda esclusivamente i beni che assumono carattere di strumentalità rispetto al processo produttivo, si deve trattare quindi di beni utilizzati durevolmente nell’azienda rimanendo conseguentemente esclusi i beni merce e i materiali di consumo. I beni interessati all’agevolazione possono essere acquistati in proprietà, in leasing, realizzati in economia oppure attraverso un contratto di appalto. Il bonus in questi casi si applica sulla stessa base utilizzata nel caso di acquisto diretto, in sostanza la percentuale di maggiorazione va sommata al costo sostenuto dal concedente. L’agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019: - sia accettato dal venditore il relativo ordine; - sia pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto. Con riferimento all’acconto, il 20% deve essere calcolato con riguardo all’ordine o al contratto sottoscritto dalle parti, non rilevando l’effettivo valore dell’acquisto rilevabile in sede consuntiva. Per quanto riguarda i beni in leasing, il 20% deve essere riferito al maxi canone.
Beni esclusi Sono esclusi dalla maggiorazione dell’ammortamento: - i fabbricati e le costruzioni; - i beni immateriali; - i beni strumentali nuovi la cui aliquota di am-
Pag. 20 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
mortamento prevista dal D.M. 31.12.1988 sia inferiore al 6,5%, si tratta dei beni con un periodo di ammortamento relativamente lungo; Gruppo V
Industrie manifatturiere alimentari
- alcune tipologie di beni indicate in apposito allegato alla legge 208/2015 che di seguito riportiamo.
Specie 19 – Imbottigliamento di acque minerali naturali
Condutture
Specie 2/b – produzione Condotte per usi civili (reti e distribuzione di gas na- urbane) turale Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione Gruppo XVII
Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento Specie 4/b – stabilimenti Condutture termali, idrotermali
Gruppo XVIII
Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni
8% 8%
10%
12%
8%
Specie 4 e 5 – ferrovie, Materiale rotabile, ferroviario compreso l’esercizio di e tramviario (motrici escluse) binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori
7,5%
Specie 1, 2 e 3 – traspor- Aereo completo di equipagti aerei, marittimi, lacuali, giamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte fluviali e lagunari in relazione ad esigenze di sicurezza)
12%
Sono inoltre esclusi i beni destinati alla vendita, i beni di consumo, mentre per i beni concessi a noleggio, l’agevolazione interessa esclusivamente l’impresa noleggiatrice mentre l’utilizzatore è escluso. Per i beni concessi in comodato a terzi, la maggiorazione spetta al comodante a patto che i beni siano strumentali e inerenti alla propria attività. L’agevolazione è riconosciuta anche con riferimento ai beni utilizzati a scopo dimostrativo o per esposizione, importante che non siano mai stati utilizzati. L’agevolazione non riguarda: - i veicoli a deducibilità illimitata esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui all’art. 164 comma 1) lett. a) del TUIR; - autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori aziendali ad uso promiscuo per quelli per i quali è prevista una deducibilità limitata al 20% di cui all’art. 164 comma 1) lett. b) del TUIR;
- gli automezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti deducibili al 70% di cui all’art. 164 comma 1) alla lettera b-bis) del TUIR. Possono invece accedere all’agevolazione i “veri” autocarri, i furgoni e gli autoarticolati.
L’acquisto dei beni Per la corretta applicazione della norma si rende necessario individuare l’esatto momento in cui l’acquisto si considera effettuato. A differenza di quanto previsto per altre forme agevolative, incidendo sugli ammortamenti, per iniziare a beneficiare dell’agevolazione è richiesto che il bene entri in funzione. Si rende pertanto necessario rispettare due condizioni, la prima riferita al momento dell’acquisto, che come già ricordato deve essere effettuato tra il 1° aprile e la fine dell’anno in corso, o comunque entro questo termine deve essere accettato l’ordine ed effettuato il pagamento di un acconto di almeno il 20% del prezzo di acquisto.
Pag. 21 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
La seconda condizione serve per individuare il momento a partire dal quale è possibile calcolare le quote di ammortamento maggiorate, ed è rappresentato dall’effettiva utilizzazione del bene. In pratica è necessario che il bene sia entrato in funzione, non rilevando il periodo d’imposta in cui l’acquisto è posto in essere. Alle stesse conclusione si deve pervenire anche nelle ipotesi in cui l’acquisto avvenga tramite contratti di locazione finanziaria, per i quali l’agevolazione consente di maggiorare la deduzione della sola quota capitale del canone. L’amministrazione finanziaria ha precisato che per definire agevolato un investimento è necessario che lo stesso sia effettuato nel periodo temporale stabilito dalla norma, mentre l’ordinaria condizione dell’entrata in funzione rileva per determinare il momento in cui l’agevolazione produce i suoi effetti. Conseguentemente se un bene viene consegnato nel periodo aprile – dicembre 2019, per accedere al maxi ammortamento nello stesso periodo d’imposta, deve entrare in funzione entro lo stesso anno, e tale condizione deve essere debitamente documentata. Se invece entrerà in funzione nel 2020, l’ammortamento, compreso quello maxi decorrerà dallo stesso anno.
Il funzionamento L’agevolazione prevede la possibilità di maggiorare l’ammortamento e i canoni di leasing deducibili fiscalmente del 30% rispetto a quanto imputato a conto economico. La norma non impatta sul processo di ammortamento civilistico le cui norme richiedono la spalmatura del costo del bene ammortizzabile lungo la sua vita utile e considerando l’eventuale valore di realizzo. Pertanto la maggiorazione della deduzione non transita a conto economico ma si concretizza in una variazione in diminuzione da apportare in sede di dichiarazione dei redditi. In particolare nel quadro RF per le imprese in ordinaria, nel quadro RG per quelle in semplificata. Si pensi ad un investimento di 100.000 euro con un’aliquota di ammortamento del 10%, nel conto economico di ciascun esercizio sarà imputato l’ammortamento contabile di 10.000 euro mentre nel modello Unico si apporterà una variazione in diminuzione di 3.000 euro. In questo modo al termine del periodo decennale di ammortamento l’impresa avrà dedotto 130.000 euro, di cui 100.000 imputati a conto economico e 30.000 extra-contabilmente. L’autonomia della maggior deduzione ai fini fiscali non deve quindi in via di principio tener conto dell’ammortamento imputato a conto economico
il quale non necessariamente deve corrispondere alla quota deducibile conteggiata in base ai coefficienti di cui al D.M. 21 dicembre 1988. A questo punto si possono presentare tre distinte situazioni. 1 – La quota di ammortamento stanziata a conto economico è uguale alla quota deducibile fiscalmente, l’agevolazione fiscale è fruita operando una variazione in diminuzione nel modello Unico pari al 30% della quota deducibile fiscalmente, pari a quella indicata a conto economico, senza alcuna ripercussione sotto il profilo delle fiscalità differita. 2 – La quota di ammortamento indicata a conto economico è maggiore di quella deducibile fiscalmente, in questi casi nel modello Unico devono essere operate due variazioni, una prima in aumento pari alla differenza tra l’ammortamento civilistico e quello fiscale, e una seconda in diminuzione pari al 30% dell’ammortamento deducibile fiscalmente e non alla quota iscritta nel conto economico. 3 – La quota di ammortamento contabile è inferiore a quella fiscalmente deducibile, in questi casi in applicazione del principio di derivazione, l’ammortamento contabile è anche quello deducibile fiscalmente, mentre il super ammortamento sarà fruito apportando una variazione in diminuzione nel modello Unico pari al 30% della quota deducibile fiscalmente, e quindi considerando l’ammortamento tabellare di cui al D.M. 31 dicembre 1988. In quest’ultimo caso quindi la percentuale del 30% non va calcolata sulla quota di ammortamento effettivamente dedotta ma su quella prevista dal DM 1988. Nel primo esercizio di entrata in funzione del bene, sia la maggiorazione che la quota di ammortamento ordinariamente deducibile deve essere ridotta alla metà. Ricordiamo che il maxi-ammortamento opera anche con riferimento ai beni strumentali nuovi di costo unitario non superiore a 516,46 euro, anche se in virtù della maggiorazione quest’ultimo valore venga superato. Con riferimento ai beni utilizzati promiscuamente la maggiorazione del 30% rileverà nella misura del 50%.
Il limite 2.5 milioni di euro È previsto un limite massimo di investimento pari a 2.5 milioni di euro, oltre questa cifra l’agevolazione non spetta. La norma vuole in questo modo avvantaggiare le PMI. Dovrà essere chiarito il meccanismo della limitazione vale a dire se alla presenza di investimenti superiori al
Pag. 22 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
limite di cui sopra l’agevolazione opera fino al limite oppure è esclusa.
Momento di rilevanza dell’investimento Come sopra ricordato oltre all’acquisto del bene è richiesto che lo stesso entro in funzione per poter accedere al bonus. Per quanto riguarda il momento di rilevanza dell’investimento, l’amministrazione finanziaria ha confermato l’applicazione delle regole previste dall’art. 109 del TUIR, ovvero: - alla consegna o spedizione in caso di acquisto diretto, ovvero successivamente in presenza di clausole che differiscono il passaggio di proprietà: - alla consegna del bene per i beni acquisiti in leasing o al successivo esito positivo del collaudo; - per i beni realizzati in economia rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato; - per i contratti di appalto alla data di ultimazione della prestazione o, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o una sua porzione, risulta verificata e accettata dal committente. In quest’ultimo caso sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base al SAL. Non assume rilevanza il principio di derivazione rafforzata prevista dai nuovi principi contabili.
Beni in leasing L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 132 del 24 ottobre 2017 è intervenuta con riferimento al caso in cui un imprenditore, dopo aver pagato entro fine anno l’acconto del 20% al venditore per l’acquisto diretto di un bene agevolato, decida, nell’anno successivo di concludere diversamente l’investimento sottoscrivendo un contratto di locazione finanziaria. Non era chiaro se l’accesso al bonus era comunque garantito e quale doveva essere la sorte dell’acconto. Il documento di prassi ha confermato che il diritto all’agevolazione spetta anche in questi casi, richiedendo però che l’accon-
to versato sia compensato con il maxi canone da versare alla società di leasing oppure, in alternativa, sia restituito l’acconto e versato alla società di leasing un maxi canone pari all’acconto e nel contratto sia citato l’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene. Questa scelta dell’amministrazione finanziaria tiene quindi conto del principio di non discriminazione degli investimenti.
Plus e minusvalenze Le deduzioni extracontabili in argomento non assumano rilevanza ai fini della determinazione della minus o plusvalenza al momento della cessione dei beni. Essendo la maxi deduzione di natura squisitamente tributaria, il costo fiscale del bene rimane ancorato all’effettivo costo di acquisto. All’atto della cessione pertanto i maggiori ammortamenti non impattano sulla determinazione della plusvalenza o minusvalenza, la cui entità sarà data dalla differenza tra il prezzo di cessione e il costo fiscale del bene. In caso di cessione o eliminazione del bene stesso dal processo produttivo non sarà consentito utilizzare eventuali quote non dedotte della maggiorazione che conseguentemente saranno perse.
Rilevanza dei maxi-ammortamenti L’agevolazione non impattando sul valore del cespite, non rileva ai fini del conteggio delle spese di manutenzione ordinarie deducibili nei limiti del 5% del costo dei beni all’inizio dell’esercizio ai sensi dell’art. 102 comma 6 del TUIR. La maggiorazione non rileva inoltre ai fini dei calcoli per gli indicatori di affidabilità fiscale (ISA) e neppure per gli acconti d’imposta.
Cumulabilità La norma non prevede divieti di cumulo dei maxi -ammortamenti con altre agevolazioni a meno che, queste ultime, non lo prevedano espressamente.
Pag. 23 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
(PZ)
Recupero patrimonio edilizio i vantaggi fiscali per le imprese di costruzioni
Premessa L’articolo 7 del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) ha introdotto alcune agevolazioni fiscali a favore delle imprese di costruzione e ristrutturazione per favorire il recupero edilizio esistente. Fino al 31 dicembre 2021 l’imposta di registro, ipotecaria e catastale sarà applicabile in misura fissa di 200 euro per il trasferimento ai soggetti di cui sopra, di interi fabbricati a patto che, nei successivi 10 anni, provvedono alla demolizione e ricostruzione degli stessi in chiave antisismica e di efficienza energetica. Il legislatore ha quindi messo in campo misure finalizzate alla rigenerazione urbanistica per spingere la ripresa del comparto edilizio.
L’imposizione ordinaria Prima dell’intervento in argomento il regime impositivo dei trasferimenti di interi fabbricati a imprese di costruzione o ristrutturazione prevedeva che: - se l’acquisto dell’edificio era fuori campo Iva, l’imposta di registro era pari al 9% del prezzo di acquisto, le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 100 euro complessive. Rimaneva sempre possibile per l’amministrazione finanziaria applicare l’imposta di registro su un valore più alto qualora quello dichiarato risultasse troppo basso; - se l’acquisto proveniva da un soggetto Iva, le imposte ipotecarie e catastali potevano arrivare complessivamente fino al 4% salvo anche qui possibili accertamenti.
Il nuovo regime impositivo Con le modifiche apportate dal decreto in argomento nei confronti di qualsiasi soggetto cedente, l’immobile oggetto di demolizione o ristrutturazione beneficia di un regime impositivo di favore.
Non vengono posti limiti soggettivi con riferimento al soggetto cedente, quindi la cessione potrà interessare sia privati che soggetti Iva. L’impresa che acquista l’immobile per eseguire gli interventi di cui sopra vedrà assoggettata la cessione alle seguenti imposte: - registro 200 euro; - ipotecaria 200 euro; - catastale 200 euro. Come si vede l’esborso ai fini dell’imposizione indirette diventa particolarmente vantaggioso a patto che, la cessione sia posta in essere nella finestra temporale 1° maggio 2019 – 31 dicembre 2021.
Le condizioni da rispettare L’agevolazione riguarda quindi tutte le cessioni, anche le cessioni esenti da Iva, realizzate a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare di interi fabbricati. L’agevolazione pertanto non potrà mai riguardare la cessione di un singolo appartamento condominiale. L’impresa sul fabbricato così acquistato deve provvedere alla sua demolizione e ricostruzione, anche con variazione urbanistica, oppure intervenire sull’intero immobile con manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni edilizie o con restauri o risanamenti conservativi. Questi ultimi interventi devono assolutamente rispettare specifici requisiti, la norma richiede, infatti, che rispettino la normativa antisismica e gli interventi, una volta ultimati, devono consentire il raggiungimento della classe di efficienza energetica NZEB (nearly zero energy building), A o B. Come già ricordato è poi richiesto che l’impresa che ha eseguito i lavori, entro 10 anni dall’acquisto provveda alla vendita, anche frazionata, dell’edificio ricostruito o recuperato per almeno il 75% del suo volume. Nel caso in cui le condizioni di cui sopra non siano rispettate, le imposte di registro, ipotecarie e catastali saranno dovute nella misura ordinaria. È inoltre prevista l’irrogazione di una sanzione del 30% delle stesse imposte oltre agli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato.
Pag. 24 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
(PZ)
Reclamo e mediazione tributaria passaggi obbligati per accedere al contenzioso in commissione tributaria Premessa L’art. 39 commi da 9 a 11 del D.L. 98/2011 prevede il reclamo e la mediazione per determinati atti di accertamento. Il contribuente prima di proporre ricorso presso la commissione tributaria, è obbligato, a pena d’inammissibilità del ricorso stesso, a presentare reclamo alla Direzione provinciale o regionale che ha esaminato l’atto. Lo strumento presenta profili di criticità per due fondamentali motivi: il primo perché nel reclamo devono essere inserite tutte le motivazioni a difesa del contribuente, rivelando all’amministrazione finanziaria prima del vero e proprio giudizio in commissione tributaria le argomentazioni a propria difesa; il secondo perché la mediazione viene gestita dall’amministrazione stessa, ancorché con uffici e personale diverso da quelli che hanno elevato l’atto di accertamento. Vediamo comunque di analizzare le caratteristiche dell’istituto.
Le controversie oggetto di reclamo e mediazione Rientrano nel nuovo istituto obbligatoriamente le controversie riguardanti gli atti dell’Agenzia delle entrate d’importo non superiore a 20.000 euro. Il valore della controversia deve essere inteso come importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sole sanzioni, il valore della lite è costituito dall’importo di queste. Non rientrano nell’istituto del reclamo e della mediazione le controversie concernenti il recupero degli aiuti di Stato.
La procedura da seguire Alla presenza di un atto di accertamento rien-
trante nella fattispecie sopra individuata emesso dall’Agenzia delle entrate, a pena d’inammissibilità del successivo ricorso, (peraltro rilevabile in ogni stato e grado di giudizio) si deve attivare la procedura del reclamo e della mediazione. In mancanza di tale attivazione l’atto dell’ufficio diventa definitivo e quindi esecutivo. Dal punto di vista giuridico il reclamo appare come una sorta d’istanza di autotutela obbligatoria, preventiva al ricorso. Nel momento della sua presentazione occorre fare attenzione, perché all’interno dell’atto stesso devono essere riportati tutti i contenuti richiesti per il ricorso. Si evidenzia che qualora la mediazione non vada a buon fine, il documento predisposto per il reclamo cambia la sua veste e si trasforma nel ricorso. Per la procedura del reclamo e della mediazione restano applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/92 vale a dire: - assistenza tecnica - è necessario avvalersi del patrocinio di un difensore abilitato a meno che il valore della causa non sia inferiore a 2.582,25 euro; - contenuto - come già ricordato il reclamo deve contenere tutti gli elementi previsti per il ricorso, in particolare i dati relativi alle parti, l’atto impugnato, il giudice adito, i motivi di contrarietà e, se necessario, la sottoscrizione del difensore; - atti reclamabili - possono essere oggetto di reclamo gli avvisi di accertamento, di liquidazione, controversie sui rimborsi d’imposta, provvedimento d’irrogazione di sanzioni, ruoli, rifiuto della restituzione di tributi, e più in generale ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle entrate per il quale è presta l’autonoma impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie; - proposizione - la notifica del reclamo deve avvenire son le stesse modalità previste per il ricorso, quindi o tramite l’ufficiale giudiziario, consegna diretta o spedizione a mezzo posta in plico a/r senza busta; - termini - il reclamo deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento; - documentazione - unitamente al reclamo è necessario depositare presso l’ufficio copia
Pag. 25 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
dell’atto impugnato e i documenti che s’intende produrre in originale o in fotocopia.
Il reclamo Il reclamo è la domanda iniziale finalizzata alla richiesta della mediazione. Possiamo quindi affermare che si tratta dell’atto introduttivo della mediazione e con la stessa forma un unicum giuridico. Nel reclamo deve essere inserita la richiesta di annullamento totale o parziale dell’atto di accertamento, la richiesta di mediazione opportunamente motivata. Il reclamo deve essere presentato alla Direzione provinciale o regionale che ha emanato l’atto. Quest’ultima, ricevuto il reclamo, affiderà l’atto ad un apposito ufficio, diverso e autonomo da quello che l’ha emanato. Questo soggetto “terzo” ha il compito di riesaminare l’atto accogliendolo oppure proponendo la mediazione. Il reclamo non è soggetto all’imposta di bollo mentre il contributo unificato è dovuto solo nell’ipotesi in cui il contribuente lo trasformi in ricorso presso la commissione tributaria.
La mediazione La norma prevede che l’istruttoria relativa al procedimento di mediazione sia attribuita ad apposite strutture diverse e autonome rispetto a quelle che hanno curato l’istruttoria degli atti impugnabili. Tali strutture sono gli uffici legali istituiti presso ciascuna Direzione regionale o provinciale. L’amministrazione, ricevuto il reclamo, può assumere i seguenti comportamenti: - accogliere la richiesta di annullamento totale o parziale dell’atto; - accogliere l’eventuale proposta di mediazione; - non accogliere la richiesta di mediazione, in questo caso è la stessa amministrazione che d’ufficio formula la proposta di mediazione. In pratica se l’ufficio dedicato non accoglie il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, né intende accettare la proposta di mediazione formulata dal contribuente, formula una sua proposta di mediazione tenendo conto dell’eventuale incertezza della questione controversa, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa. A questo proposito si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la conciliazione giudiziale di cui all’art. 48 del D. Lgs. 546/92.
Esito della mediazione Dalle scelte adottate dall’amministrazione finanziaria e in particolare dall’ufficio preposto alla va-
lutazione del reclamo, dipendono conseguenze rilevanti soprattutto per quanto riguarda il decorso dei termini di costituzione in giudizio. Il comma 9 della norma in argomento prevede che il reclamo produce gli effetti del ricorso se, decorsi 90 giorni dalla proposizione: - non è stato notificato al contribuente l’accoglimento del reclamo; - non è andata a buon fine la mediazione. In questi casi i termini per la costituzione in giudizio, sia del contribuente sia dell’ufficio resistente, decorrono dalla suddetta data, vale a dire dai 90 giorni dalla proposizione del reclamo. Se invece il reclamo viene respinto, entro i 90 giorni dal ricevimento del diniego decorrono i termini per la costituzione in giudizio. Infine, se il reclamo viene parzialmente accolto, i termini per la costituzione in giudizio decorrono dai 90 giorni dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale. Ricordiamo che nei casi in cui ci si costituisca in giudizio presso la commissione tributaria, non è consentito ampliare i motivi del ricorso, perché come già ricordato, devono essere integralmente già evidenziati nel reclamo. A seguito dell’esito negativo del reclamo o della mediazione, il contribuente deve depositare presso la commissione tributaria il reclamo, non è, infatti, necessario presentare un nuovo ricorso all’ufficio perché questo procede direttamente alla costituzione in giudizio utilizzando il reclamo.
Sanzioni Il comma 8 dell’art. 17-bis del D.Lgs. 546/92 prevede che alla mediazione si applicano le disposizioni relative alla conciliazione giudiziale in quanto compatibili. Questo significa che se la mediazione giunge a buon fine saranno applicate le sanzioni nella misura ridotta del 40%. In ogni caso la misura della sanzione non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. In proposito si precisa che l’amministrazione finanziaria ha la possibilità, ma non l’obbligo, di proporre la mediazione per il pagamento integrale del tributo, prevedendo la riduzione della sanzione del 40%. Lo stesso ufficio non può proporre la mediazione con il beneficio della riduzione delle sanzioni se la stessa risulta più elevata rispetto all’applicazione dell’acquiescenza in una fase amministrativa antecedente a quella della mediazione. In ogni caso in sede di mediazione la riduzione della sanzione non può essere diversa rispetto a quella pari al 40% della sanzione confermata o rideterminata.
Pag. 26 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
Rapporti con l’accertamento con adesione L’accertamento delle imposte sul reddito e dell’Iva ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 219/1997, può essere definito con l’adesione del contribuente. In questo modo è possibile evitare l’emissione dell’atto impositivo nonché di rideterminare le pretese del fisco attraverso il riesame dell’atto di accertamento attraverso il contraddittorio con il contribuente. La caratteristica di questo istituto è rappresentata dalla premialità che discende dal suo utilizzo, in alternativa al ricorso. L’effetto premiale è rappresentato dalla riduzione delle sanzioni ad un terzo e la sospensione dei termini per l’impugnazione di 90 giorni. Questo istituto rapportato a quello del reclamo e della mediazione, presenta dicotomie e similitudini. Innanzi tutto si tratta di due istituti differenti e autonomi, nessuno dei due esclude l’altro. Anzi, mentre l’adesione si verifica in una fase antecedente al contenzioso e può arrestarsi con un accordo stragiudiziale, il reclamo può essere considerato l’anticamera della fase processuale. L’accertamento con adesione non rappresenta un grado di difesa del contribuente, cosa che è invece alla base del reclamo, sia per le circostanze temporali (la predisposizione del reclamo presuppone la notifica avvenuta di un atto di accertamento) sia per un aspetto contenutistico (l’adesione non ha requisiti obbligatori a pena d’inammissibilità).
In pratica il reclamo si dovrebbe inserire tra l’esito negativo di un accertamento con adesione e la costituzione in giudizio dinanzi alla commissione tributaria. Tant’è vero che alla presenza di obbligatorietà di reclamo, la norma prevede che nello stesso tempo sia possibile utilizzare l’accertamento con adesione. Infatti, durante gli ulteriori 90 giorni concessi dalla proposizione del reclamo, è consentito al contribuente formulare una proposta di mediazione o in caso di discordanza, in base ad una proposta formulata dall’ufficio.
Le spese del procedimento Per evitare che il nuovo istituto sia utilizzato per dilatare i tempi della proposizione del ricorso, è prevista una maggiorazione delle spese di giudizio a carico della parte soccombente. La maggiorazione, pari al 50%, ha lo scopo di indennizzare l’amministrazione finanziaria o il contribuente delle spese del procedimento concernente il reclamo. Per quanto riguarda la compensazione delle spese in giudizio, questa è consentita solo alla presenza di valide motivazioni in grado di giustificare la mancata adesione alla mediazione della parte risultante soccombente in giudizio.
Pag. 27 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
(PZ)
Trasferte imprese minori autotrasporto definite le deduzioni forfetarie giornaliere 2019
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso il comunicato stampa n. 138 con l’importo giornaliero delle deduzioni forfettarie per le trasferte delle cd imprese minori fuori dal Comune di residenza che per il periodo d’imposta 2018, alla luce delle risorse disponibili, è stato determinato in € 48. Nel dettaglio, i nuovi importi sono i seguenti: - €. 48 per ogni giorno di svolgimento del trasporto oltre il Comune in cui ha sede l’impresa di autotrasporto merci c/terzi;
- € 16,80 (ovvero, il 35% di 48 €), per ogni giorno di svolgimento del trasporto nel Comune dove ha sede l’impresa. Entrambe le misure, ricordiamo, sono state previste a beneficio delle imprese di autotrasporto in contabilità semplificata o in regime di contabilità ordinaria per opzione, con ricavi riferiti alla precedente annualità non superiori a 400.000 €, ed operano per i trasporti eseguiti direttamente dall’imprenditore o dal socio della società di persone. A sua volta l’Agenzia delle Entrate, con proprio comunicato stampa, ha ricordato che le deduzioni in esame vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2019 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e, nel rigo RG22, i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni dei predetti modelli.
Pag. 28 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
(C)
Interventi della Regione a favore del sistema produttivo prossimi interventi a favore del sistema produttivo Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 223/AdT del 23 luglio per ricordare che nei giorni scorsi l’Assessorato alle attività produttive ha reso noto il cronoprogramma definitivo degli interventi a sostegno delle imprese regionali che verranno adottati fra il luglio e l’ottobre 2019 per un totale di 34.420.000 euro, di cui quasi la metà (14 milioni di euro) è costituita Misure di incentivazione
Pubblicazione avviso/bando e modulistica
da fondi statali messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico a favore dell’Area di crisi industriale di Trieste. Come da prassi, l’Associazione illustrerà in dettaglio i singoli provvedimenti d’interesse per il sistema produttivo sui propri canali informativi, man mano che saranno pubblicati sul B.U.R. Il primo ad essere commentato sarà il bando per la concessione di contributi a imprese giovanili. Ma occorre sin da ora osservare che, diversamente da quanto accaduto negli ultimi anni, specie per i bandi del POR FESR 2014-2020, è assicurato un lasso di tempo fra la data di pubblicazione dei bandi e l’apertura dei termini per la presentazione delle domande sufficientemente ampio da consentire alle imprese di predisporle in maniera adeguata. (AdT)
Inizio
Fine
Importo previsto Post assestamento
Periodo presentazione domande
Imprese giovanili
23 luglio 2019
9 settembre 2019
21 ottobre 2019
1.450.000
Imprese femminili
10 settembre 2019
15 ottobre 2019
15 novembre 2019
2.100.000
Acquisto servizi innovazione PMI
10 ottobre 2019
18 novembre 2019
18 dicembre 2019
1.800.000
Programmi pluriennali di promozione PMI all’estero
15 ottobre 2019
19 dicembre 2019
31 gennaio 2020
2.420.000
Reti d’imprese
20 ottobre 2019
2 dicembre 2019
2 marzo 2020
1.550.000
Commercio Fondo turismo Il Bando eventi turistici Area di crisi industriale complessa di Trieste
1° settembre 2019
3.400.000
1° ottobre 2019
5.500.000
8 luglio 2019
8 luglio 2019
30 luglio 2019
2.200.000
Entro luglio 2019
A partire da settembre 2019
sportello
14.000.000 (fondi statali riservati dal MISE)
TOTALE
Pag. 30 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
34.420.000
“Sabatini ter”. Nuove istruzioni operative per effetto delle novità apportate dal “decreto crescita” Si fa seguito alle precedenti comunicazioni circa le modifiche apportate dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto crescita) e, poi, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (v., da ultimo, Apinforma n. 13/2019, pp. 9-17) Sabatini ter o “Nuova Sabatini”, per segnalare che il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese (di seguito Ministero) ne ha aggiornato le istruzioni operative, contenute nella circolare ”base” n. 14036 del 15 febbraio 2017, dopo le modifiche introdotte e così riassumibili: - aumento da 2 a 4 milioni di euro dell’importo massimo del finanziamento; - erogazione del contributo, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese sulla realizzazione dell’investimento; - assegnazione del beneficio in unica soluzione per finanziamenti deliberati di importo fino a 100.000 euro, a partire dalle domande di agevolazione presentate dal 1° maggio 2019; - possibilità che il finanziamento venga concesso, oltre che da banche e intermediari finanziari autorizzati, anche da “altri intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese”, fra cui figurano di-
versi confidi, quali in Friuli Venezia Giulia il Confidi Imprese FVG. Ora, le imprese possono richiedere l’agevolazione, utilizzando il nuovo modulo disponibile sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it), all’interno della sezione dedicata alla Nuova Sabatini. Il Ministero ha inoltre ricordato che, fermo restando che la trasmissione della documentazione deve avvenire secondo il piano temporale già in vigore, il nuovo iter di richiesta di erogazione consente alle imprese beneficiarie, previo accesso alla piattaforma informatica (disponibile all’indirizzo telematico https://benistrumentali.dgiai.gov.it), la compilazione guidata della: - dichiarazione di ultimazione dell’investimento (modulo DUI), recante l’elenco dei beni oggetto di agevolazione; - richiesta unica di erogazione (modulo RU), contenente tutte le singole quote annuali di contributo previste dal piano temporale di liquidazione indicato nel decreto di concessione; - richiesta di pagamento (modulo RP) che attiva il pagamento di ciascuna quota successiva alla prima, da presentare annualmente al Ministero. Inoltre, al fine di agevolare la fase procedurale transitoria, le imprese che abbiano già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle precedenti modalità operative, devono compilare e trasmettere al Ministero, attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta di erogazione delle quote di contributo rimanenti (modulo RQR). Altre informazioni sulla misura, sono reperibili sul sito web del Ministero, al link www.mise.gov. it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini. Possono essere richieste anche all’ufficio economico dell’Associazione, unitamente a tutti gli atti citati. (AdT)
Pag. 31 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
Contributi per l’imprenditoria giovanile presentazione delle domande: dal 9 settembre al 21 ottobre 2019
Premessa In attuazione della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, art. 20, commi 3 e 4 e del relativo regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015 n. 55/Pres in materia di interventi a sostegno dell’imprenditoria giovanile, con decreto del Direttore del Servizio accesso al credito alle Imprese n. 1919 del 22 luglio 2019 è stato approvato il bando per la concessione di contributi a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile relativamente all’annualità 2019. La gestione della linea contributiva è affidata alle CCIAA del Friuli Venezia Giulia e le domande di contributo vanno presentate alla CCIAA territorialmente competente, esclusivamente in modalità telematica dalle ore 09.15 del 9 settembre alle ore 16.30 del 21 ottobre 2019. Per il 2019 le risorse stanziate ammontano complessivamente a 1.474.369 euro. Al momento in cui si scrive la ripartizione per ambiti “provinciali” non è stata ancora ultimata, ma sarà resa pubblica sui siti delle competenti CCIAA. Di seguito si procede all’illustrazione dei tratti rilevanti del bando.
Beneficiari Beneficiarie sono le nuove imprese giovanili insediate in Friuli Venezia Giulia che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti: - iscrizione dell’impresa da meno di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda, al Registro delle imprese della CCIAA competente per territorio; - sede legale o unità operativa oggetto dell’investimento ubicata sul territorio regionale; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a
procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria. Sono altresì beneficiarie dei contributi le imprese giovanili che presentano, in allegato alla domanda di contributo, un impegno a costituire ed iscrivere l’impresa entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Sono escluse le imprese rientranti nel campo di esclusione del regime d’aiuto “de minimis”. Non è considerata nuova l’impresa le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l’impresa che è stata costituita tramite conferimento d’azienda o di ramo d’azienda da parte di impresa preesistente. Per impresa giovanile s’intende: - in una società di capitali l’impresa in cui la maggioranza delle quote o delle azioni sia nella titolarità di giovani; - l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci sia composta da giovani; - l’impresa individuale il cui titolare sia un giovane; - una società di persone composta da due soci, in cui almeno uno sia giovane; - la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario sia un giovane; - la società in nome collettivo il cui socio giovane sia anche il legale rappresentante della società. Per giovane s’intende la persona fisica di età non superiore ai 35 anni ossia colui che non ha ancora compito 36 anni.
Iniziative e spese ammesse Sono ammissibili le iniziative finalizzate alla realizzazione dei progetti di imprenditoria giovanile, avviate anche prima della presentazione della domanda, che prevedano un importo di spesa non inferiore a 5.000 euro ovvero a 10.000 euro nel caso di società con tre o più soci. Le spese ammissibili, al netto di IVA, possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi ai beni ac-
Pag. 32 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
quistati, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. Sono ammissibili le seguenti spese: A) Spese per investimenti funzionali all’esercizio dell’attività economica, acquisiti anche in locazione finanziaria nei limiti appresso indicati, di: 1. impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all’attività di impresa; 2. arredi; 3. macchinari, strumenti ed attrezzature; 4. beni immateriali: diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, brevetti, know-how; 5. hardware; 6. veicoli strettamente strumentali all’attività di impresa, ed alla stessa destinati in via esclusiva con esclusione, nel caso di veicoli destinati al trasporto di merci su strada, delle imprese che svolgono come attività principale o secondaria l’attività di trasporto di merci su strada per conto terzi contraddistinta dal codice Ateco 2007 49.41.00; 7. sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti e sistemi similari; 8. materiali e servizi concernenti la pubblicità e attività promozionali legate all’avvio dell’impresa comprese le spese per l’eventuale insegna, creazione del logo e dell’immagine coordinata dell’impresa, nei limiti di spesa massima di 10.000,00 euro. B) Spese di costituzione: 1. spese notarili legate all’avvio dell’impresa, con riferimento unicamente all’onorario notarile; 2. spese connesse ai necessari adempimenti di legge per l’avvio dell’attività d’impresa nonché spese inerenti all’eventuale redazione del business plan, nel limite massimo di 10.000 euro; dette spese devono essere dettagliatamente descritte nella relativa fattura o documento contabile equivalente o essere evidenziate in una relazione allegata alla rendicontazione. C) Spese di primo impianto, quali: 1. adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività economica tramite opere edili, rea-
lizzazione o adeguamento di impiantisca generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo nel limite massimo di 40.000 euro, a condizione che l’immobile oggetto dell’intervento sia di proprietà dell’impresa o che la stessa disponga di un titolo di possesso che le garantisca la disponibilità dell’immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione dei beni (v. infra); 2. realizzazione o ampliamento del sito internet, nel limite massimo di 5.000 euro; 3. locazione dei locali adibiti ad esercizio dell’attività d’impresa per un periodo massimo di 12 mesi e una spesa massima di 15.000 euro come risultante dal contratto registrato; qualora l’immobile non sia stato ancora individuato in sede di presentazione della domanda, il relativo contratto di locazione è stipulato entro il prescritto termine di presentazione delle integrazioni; 4. avvio dell’attività di franchising limitatamente al diritto di ingresso corrisposto al franchisor nel limite di spesa massima di 25.000 euro. D) Spese per microcredito (per sole microimprese) Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammissibili anche le sottostanti spese relative ad operazioni di microcredito effettuate ai fini del finanziamento del progetto: a) premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell’interesse dell’impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi nel limite massimo di 2.000 euro; b) oneri finanziari relativi all’effettuazione dell’operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia nel limite di 1.000 euro. Le spese di cui alla lett. A), punto 8, alla lett. B), punto 1 e alla lettera C), punto 3 non devono superare complessivamente il 50% delle spese ammissibili preventivate per il singolo progetto. I beni devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso di acquisizioni in locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto; non sono ammesse la quota interessi e le spese accessorie. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all’attività di certificazione della spesa, re-
Pag. 33 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
lative al rendiconto nel limite massimo di 1.000 euro.
Spese non ammesse Non sono ammesse a contributo le spese diverse da quelle sopraindicate e, in particolare, le spese relative a: - personale; - viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell’impresa; - formazione del personale; - beni di consumo; - acquisto o locazione finanziaria di beni immobili; - beni usati; - scorte; - garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari, fatta eccezione per quanto sopra indicato relativamente al microcredito; - IVA, altre imposte e tasse; - interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; - servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di contributo; - corrispettivi per l’avviamento commerciale dell’azienda rilevata; - condizionatori, a meno che non siano ricompresi in interventi di adeguamento o ristrutturazione.
Forma e misura delle agevolazioni Le agevolazioni sono concesse secondo il regime d’aiuto “de minimis” nelle misure risultanti dal livello di punteggio conseguito dal progetto in fase di valutazione (v. infra) e, cioè: a) livello di valutazione alto: 50% della spesa ammissibile; b) livello di valutazione medio: 45% della spesa ammissibile; c) livello di valutazione basso: 40% della spesa ammissibile. L’importo del contributo è, in ogni caso, compreso fra i 2.500 e i 20.000 euro; nel caso di società con almeno tre soci tale importo è compreso tra 5.000 e i 40.000 euro. Il limite massimo del contributo concedibile a fronte delle spese relative al microcredito è pari a 1.000 euro per quelle relative al microcredito di cui alla lett. a) e a 500 euro per quelle relative alla lett. b).
Presentazione delle domande Le domande, redatte secondo gli schemi allegati al bando distinti per CCIAA, vanno presentate a partire dalle ore 09.15 del 9 settembre alle ore 16.30 del 21 ottobre 2019. Le domande potranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) inoltrata all’indirizzo di PEC dell’ente camerale competente per territorio e, precisamente: - territorio provinciale di Gorizia, CCIAA della Venezia Giulia: cciaa@pec.fondogorizia.it; - territorio provinciale di Pordenone, CCIAA di Pordenone e Udine: cciaa@pn.legalmail. camcom.it; - territorio provinciale di Trieste, CCIAA della Venezia Giulia: cciaa@pec.vg.camcom.it; - territorio provinciale di Udine, CCIAA di Pordenone e Udine; contributi@ud.legalmail. camcom.it. La domanda si considera validamente inviata se: - è trasmessa mediante la casella di PEC dell’impresa richiedente o la casella PEC del dichiarante; - è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa richiedente o con firma digitale del dichiarante. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file “daticert.xlm” di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente. Alla domanda va allegata una relazione illustrativa dell’iniziativa con il quadro riepilogativo di spesa, conformemente allo schema allegato al bando. Le domande presentate a indirizzi PEC diversi da quelli sopra indicati non saranno considerate valide e verranno archiviate. Ciascuna impresa o dichiarante può presentare un’unica domanda di contributo.
Istruttoria delle domande e concessione del contributo Le domande sono istruite su base provinciale e i contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a graduatoria. In via preliminare la CCIAA competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisi-
Pag. 34 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
ti e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all’interessato, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d’ufficio qualora detto termine decada inutilmente. A fronte dell’insussistenza dei requisiti prescritti,
la CCIAA, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi del rigetto della domanda. Successivamente, l’istruttoria procede con la valutazione di ogni singolo progetto secondo i criteri e con l’attribuzione dei punteggi previsti dalla scheda di valutazione di cui all’allegato B del bando, fino a un massimo di 100 punti, che si riporta per comodità di consultazione.
INDICATORE
PUNTEGGIO
Progetti tesi allo sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati
10
Progetti legati alla valorizzazione della creatività
25
Progetti che prevedono l’avvio di nuove imprese dirette al mantenimento dei mestieri tradizionali dell’artigianato
25
Progetti finalizzati all’innovazione tecnologica di processo e di prodotto
20
Progetti presentati da giovani che abbiano partecipato a iniziative in collaborazione con gli incubatori e gli acceleratori di impresa, specificatamente a essi rivolta, con l’obiettivo prioritario di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto produttivo del Friuli-Venezia Giulia, oppure con le università, le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, al fine di migliorare l’integrazione fra mondo della scuola e mondo del lavoro, con particolare riguardo alla nascita di nuove imprese
10
Progetti che prevedono la condivisione dell’ufficio, da attuarsi attraverso la messa a disposizione di postazioni di lavoro attrezzate e sale riunioni comuni
10
Punteggio massimo complessivo attribuibile al progetto
100
All’esito dell’attribuzione dei punteggi, i progetti si collocano in uno dei seguenti livelli di valutazione, dai quali dipende l’intensità contributiva (v. sopra): a) livello di valutazione alto: punteggio pari o superiore a 80; b) livello di valutazione medio: punteggio pari o superiore a 35 e inferiore a 80; c) livello di valutazione basso: punteggio inferiore a 35. La graduatoria su base “provinciale” è approvata dalla CCIAA competente entro 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande ed è pubblicata sul sito web camerale. Riscontrato il mantenimento dei requisiti dei soggetti beneficiari, il contributo è concesso su base “provinciale” nei limiti delle risorse disponibili. Il provvedimento di concessione stabilisce in particolare: - il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione; - gli obblighi del beneficiario; - i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo. In caso di copertura finanziaria non sufficiente a finanziare tutte le iniziative ammesse su base provinciale, viene seguito l’ordine di ciascuna graduatoria fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di
finanziare integralmente l’ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Qualora non tutti i progetti rientranti in un’unica graduatoria su base “provinciale” trovino da subito copertura finanziaria e qualora nel corso dell’anno si rendano disponibili ulteriori risorse, derivanti da revoche o rinunce ai contributi concessi, il soggetto gestore procede allo scorrimento della graduatoria.
Erogazione anticipata I contributi possono essere erogati entro 90 giorni in via anticipata in misura non superiore al 70% dell’importo del contributo concesso, previa presentazione da parte delle imprese interessate di: - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto avvio dell’iniziativa; - fideiussione bancaria o assicurativa d’importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, redatta secondo il facsimile disponibile sui siti web camerali.
Rendiconto ed erogazione del contributo Il contributo è erogato a fronte della realizzazione
Pag. 35 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
del progetto e della presentazione della rendicontazione delle spese, entrambi da perfezionarsi entro 36 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo. Il rendiconto è presentato, secondo le prescrizioni contenute nell’atto di concessione del contributo, mediante PEC, a mezzo di posta ordinaria o di corriere espresso, ovvero a mezzo di raccomandata, meglio se a.r., o corriere espresso nazionale “Postacelere 1 plus”. Comprende: a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all’ottenimento del contributo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; b) la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento; c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a). La CCIAA competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui alla lett. a). L’avvenuto sostenimento della spesa è provato attraverso la seguente documentazione di pagamento: - documentazione bancaria comprovante l’inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati (ad es. estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale); - copia dell’assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto addebito dell’operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato; - per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 3.000 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura “pagato” con firma, data e timbro dell’impresa fornitrice di beni o servizi apposti sull’originale del documento. Le spese di cui sopra possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle indicate, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con idonea do-
cumentazione bancaria, anche diversa da quella riportata. Non sono ammessi pagamenti in compensazione. Il contributo è erogato a seguito dell’esame della rendicontazione, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore.
Obblighi, vincoli di destinazione, ispezioni, operazioni straordinarie e revoche Sugli obblighi a carico dei beneficiari, sulle ispezioni, sulle operazioni straordinarie e sulle revoche del contributo si rinvia alla lettura del regolamento. Ma per gli obblighi a carico del beneficiario è bene rammentare che questo è tenuto a mantenere nei 3 anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione: - l’iscrizione nel Registro delle imprese; - la sede o l’unità operativa, oggetto dell’iniziativa, attiva nel territorio regionale. Quanto ai vincoli di destinazione il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo: - nel caso di beni mobili, nei 2 anni successivi alla data di presentazione del rendiconto, fatta salva la necessità della loro sostituzione perché obsoleti o inservibili, previa autorizzazione della competente CCIAA; - nel caso di beni immobili per adeguamento e ristrutturazione degli stessi, nei 3 anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione. Fatte salve le fattispecie ammesse di operazioni straordinarie, sulle quali per brevità qui non ci si sofferma, costituisce, in particolare, violazione degli obblighi: - il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà o del possesso dei beni materiali ed immateriali ammessi a contributo; - la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria giovanile; - l’affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria giovanile. Per tutta la documentazione citata, inclusa la modulistica, e ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
Pag. 36 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2019
(AdT)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2019 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
102,2
0,198457
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
102,3
0,396915
MARZO
15.03
14.04
0,375
102,5
0,668830
APRILE
15.04
14.05
0,500
102,6
0,867287
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
102,7
1,065744
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
102,7
1,190744
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
Pag. 37 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2019
CCNL autotrasporto: scioglimento della riserva condizioni di sottoscrizione dell’ipotesi di rinnovo del 3 dicembre 2017 Con verbale di data 4 luglio 2019 e in data 23 luglio 2019 Anita, Assotir, Fai, Fiap e Unitai unitamente a Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, hanno sciolto la riserva sul CCNL 3/12/2017. Il CCNL dal 23 luglio è quindi pienamente efficace anche per le imprese che aderiscono alla nostra Associazione. Gli incontri di luglio che hanno definito lo scioglimento della riserva hanno anche ridelineato in parte l’articolato contrattuale alle seguenti condizioni.
1. Parità di condizioni contrattuali per gli aderenti alle Associazioni datoriali cui è stato conferito mandato di assistenza sindacale Le Associazioni dell’Artigianato, con l’accordo del 3/12/2017 avevano sottoscritto condizioni derogatorie e di miglior favor per le imprese artigiane e industriali occupanti fino a 15 addetti purché loro associate. Con l’accordo in oggetto tale illegittima condizione viene meno e vengono ribadite le pari condizioni per tutte le Associazioni firmatarie del CCNL.
2. Modifica dell’articolo 55 del CCNL relativo al contratto a termine La percentuale di ricorso al tempo determinato viene incrementata al 40% per l’effettuazione dei seguenti servizi di trasporto: a) trasporti stagionali legati al settore agricolo; b) trasporto di prodotti legati a consumi concentrati in particolari periodi dell’anno (caldi o freddi), anche con riferimento ai flussi turistici; Pag. 38 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2019
c) trasporto combustibili nel periodo invernale.
3. Fondo di Assistenza Sanitaria Conftrasporto e le Associazioni nella stessa rappresentate inoltre riconoscono in Sanilog il sistema di Assistenza Sanitaria di riferimento. A tal proposito il verbale non specifica la decorrenza del versamento che, verosimilmente sarà regolata da specifico accordo sindacale che, in ogni caso, vede con il 4 luglio la data di confluenza della nostra Associazione in Sanilog, operativo dal 2012. Dalle informazioni in nostro possesso possiamo suggerirVi di attendere fino a nostre successive indicazioni per procedere con il versamento della contribuzione, che verosimilmente prevederà degli arretrati, per garantire immediato accesso alle prestazioni sanitarie con modalità allo stato non definite. Si ricorda che secondo la definizione contrattuale, hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie di Sanilog tutti i lavoratori non in prova ai quali si applica il CCNL in oggetto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ivi compreso l’apprendistato. Per il finanziamento è previsto il solo contributo a carico dei datori di lavoro, il cui importo è di euro 120 annuali (da versarsi tramite bonifico bancario trimestralmente) per ciascun lavoratore (al netto del contributo di solidarietà INPS attualmente stabilito al 10% e al lordo delle spese di funzionamento del Fondo). L’azienda che ometta il versamento dei contributi di cui sopra è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del danno subito. Sono fatti salvi i contratti o accordi collettivi in essere, relativi ad assistenza sanitaria integrativa aventi condizioni di migliore favore, che non sono da considerarsi aggiuntivi alla presente intesa, negoziando successivamente le condizioni di adesione a Sanilog circa gli importi definiti dalla contrattazione di secondo livello.
NON ESSERE UNA GOCCIA NELL’OCEANO
per la tua comunicazione su Apinforma contatta:
ufficio@scriptamanent.sm | 0432 505 900
I contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori dovranno essere uniformati tramite l’armonizzazione su Sanilog.
4. Ultima tranche di aumenti contrattuali Anche se non specificato a verbale, abbiamo avuto ampie rassicurazioni dalla delegazione trattante, sulla concreta possibilità di rinego-
Pag. 40 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2019
ziazione dell’ultima tranche di aumenti decorrenti dal 1/10/2019. La sottoscrizione del CCNL consente quindi la legittima applicazione di tutte le disposizioni contrattuali di cui si fornirà, con ulteriore circolare, breve sintesi operativa. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)
L’Albo Gestori Ambientali sui rifiuti ingombranti i rifiuti interessati sono i mobili da cucina, di arredamento, e i complementi di arredo e simili L’Albo Gestori Ambientali ha tramesso alle Associazioni di categoria e pubblicato sul proprio sito, al link https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Normativa la Circolare n. 6 del 10 luglio 2019 con la quale ha ritenuto opportuno, sulla base delle numerose richieste arrivate alle Sezioni Regionali dalle imprese, di ampliare il novero delle attività per le quali si richiede l’iscrizio-
ne, in categoria 2bis, del CER 20.03.07 relativa ai rifiuti ingombranti. Questa circolare fa seguito e integra la precedente Circolare n. 691 del 2013 in materia di rifiuti ingombranti. Secondo le nuove disposizioni contenute nella circolare sarà possibile iscrivere le imprese non solo per i rifiuti provenienti “da attività del cantiere edile connessa all’attività di costruzione e demolizione”, ma anche per rifiuti ingombranti provenienti “da attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili”. Queste nuove disposizioni sono in vigore dal 19 luglio 2019.
Pag. 41 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 14 - 31 luglio 2019
(CS)
Responsabile tecnico dell’Albo Gestori Ambientali chi ha conseguito l’idoneità iniziale può iscriversi alle verifiche per ulteriori moduli specialistici L’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato sul proprio sito, al link: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Normativa due Delibere la n. 3 e la n. 4 del 25 giugno 2019, con le quali apporta modifiche alle modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici. La delibera n. 3 modifica e integra la deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, recante requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120. Con questa Delibera il Responsabile Tecnico in possesso dell’idoneità, che ha superato la verifica iniziale, che consiste nel superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e un modulo specialistico, di sostenere la verifica per l’abilitazione a ulteriori moduli specialistici, senza dover ripetere
il modulo generale e con una validità pari a 5 anni a decorrere dal superamento di tali nuovi moduli. Invece la delibera n. 4 spiega i criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120. Questa Delibera interviene abrogando le deliberazioni n. 7 e n.10 del 2017, dettando nuove disposizioni per quel che attiene: - le sedi e date delle verifiche (art. 1); - domanda di iscrizione alle verifiche, modalità di invio e ammissibilità (art. 2); - commissione di esame (art. 3); - svolgimento delle verifiche e attribuzione punteggi (art. 4); - diario delle verifiche (art. 5); - candidati idonei (art. 6); L’articolo 7 invece dà la possibilità anche a chi ha conseguito l’idoneità iniziale prima del 19 luglio 2019 di iscriversi alle verifiche per ulteriori moduli specialistici mancanti senza dover nuovamente sostenere il modulo obbligatorio per tutte le categorie.
Pag. 42 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 14 - 31 luglio 2019
(CS)
SOA: rinnovo per la SOC.MA.S. è qualificata anche per i sistemi antirumore e giunti di dilatazione per infrastrutture di mobilità La SOC.MA.S. srl, rappresentata dal nostro consigliere del gruppo edili dott. Mirko Zannier, con sede in via Colloredo n. 80 a Pasian di Prato (UD), ha provveduto ad effettuare il rinnovo dell’attestazione SOA. La SOC.MA.S., Società Manutenzioni Stradali è nata nel 1976 e quest’anno raggiunge l’importante traguardo dei quarantatré anni di attività. L’azienda opera principalmente nel settore dei lavori stradali di ogni genere, ed in particolare è specializzata nella fornitura e posa in opera di barriere stradali, recinzioni e parapetti. Dal 2012 l’azienda si è specializzata anche nella fornitura e posa in opera di barriere fonoassorbenti e nella manutenzione e fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per ponti, acquisendo commesse per Autostrade per l’Italia spa, ATIVA spa (autostrade Torino Ivrea Aosta), CAV spa (Concessioni Autostradali Venete). Nell’obiettivo di continua crescita, la SOC.MA.S ha espanso il raggio d’azione operando in tutta Italia e diventando un punto di riferimento per tutte le concessionarie autostradali e per gli enti pubblici che hanno in gestione le strade del territorio nazionale. Con questo rinnovo l’azienda ha mantenuto tutte le qualificazioni in essere ed in particolare, la categoria OS12-A classifica IV per euro 2.582.000, la categoria OG3 classifica III bis per 1.500.000 euro, la categoria OS11 classifica II per 516.000 euro, e la categoria OS34 classifica II per 516.000 euro. La categoria OS 34 è specifica per i sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità e riguarda la
Pag. 43 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2019
costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie e consentirà all’azienda di partecipare ad appalti fino ad un importo massimo di 619.200 euro. Inoltre, potrà partecipare ad appalti pubblici fino ad un importo massimo di 3.098.400 euro per l’esecuzione di barriere stradali, categoria che riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale (OS12-A) e fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro anche per l’esecuzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (OG3). In ultimo è qualificata anche per la categoria OS 11, categoria di alta specializzazione di cui si possono fregiare pochissime aziende in Italia, fino ad un importo massimo di 619.200 euro, relativa alle apparecchiature strutturali speciali categoria che riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari; Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Sblocca cantieri, procedure di gara sotto soglia comunitaria per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
Come pubblicato sui precedenti numeri di Apinforma è in vigore dal 18 giugno 2019 la nuova Legge n. 55 del 14 giugno 2019 (il così detto decreto sblocca cantieri). L’argomento di maggior interesse per le imprese è quello relativo alle procedure di gara che gli enti pubblici devono applicare nel rispetto delle nuove norme approvate dal Governo che è uno degli argomenti che hanno avuto i maggiori interventi legislativi.
Affidamenti di lavori sotto soglia comunitaria. Il nuovo art. 36 del d.lgs. 50/2016 Le modifiche più rilevanti al Codice dei Contratti riguardano l’ambito dei lavori dove già la Legge di Bilancio, all’art. 1 comma 912, era intervenuta introducendo, per il solo anno 2019, l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dai 40.000,00 ai 150.000,00 €, “previa consultazione di almeno 3 operatori economici” nonché l’innalzamento della soglia della procedura negoziata con almeno dieci operatori economici, per importi pari o superiori a 150.000 e inferiori a 350.000 euro (art. 36, comma 2, lett. b). Rimane il principio ormai consolidato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
I valori delle Soglie Comunitarie Per completezza di informazione le soglie di rilevanza comunitaria attualmente in vigore sono: Pag. 44 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2019
a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII del Codice; c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII; d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici.
Fasce di importo e procedure previste Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie sopracitate secondo le seguenti modalità.
Prima fascia Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.
Seconda fascia Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.
Terza fascia Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.
Quarta fascia Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.
Quinta fascia Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie comunitarie, mediante ricorso alle procedure aperte.
Principi comuni Per lo svolgimento delle procedure le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati, il soggetto
Pag. 45 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2019
responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice su un campione significativo di operatori economici. Tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione. Con il regolamento, sono stabilite le modalità relative alle procedure, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Per quanto riguarda la nostra Regione Friuli Venezia Giulia, sono in predisposizione da parte degli uffici Regionali delle circolari che dovrebbero richiamare le Stazioni Appaltanti all’utilizzo delle Direttive Vincolanti per la selezione dei candidati da invitare nelle procedure negoziate. La nostra Associazione ha più volte sollecitato la Regione ha indirizzare le Amministrazioni della nostra Regione ha utilizzare per la selezione delle imprese il requisito della prossimità al luogo di esecuzione dell’appalto, questo principio, ormai consolidato in Friuli Venezia Giulia, consentirebbe alle imprese del territorio maggiori vantaggi nell’essere invitate da parte degli enti della nostra Regione. (CS)
Aderisci a FAPI. Corsi aziendali totalmente finanziati da sempre confapi fvg al fianco delle imprese per ottenere e gestire i finanziamenti FAPI è il fondo interprofessionale vicino alle Imprese attraverso il quale si può finanziare la formazione dei lavoratori per far crescere la competitività dell’Azienda. La nostra Associazione CONFAPI FVG da sempre, in qualità di ente formativo accreditato dalla nostra Regione, in collaborazione con ENAIP FVG, ENFAP FVG, IAL FVG ed IRES FVG, segue con professionalità, dedizione, trasparenza, corret-
tezza e impegno le aziende che vogliono migliorare la propria Impresa con la formazione. SGRAVIAMO LE IMPRESE DA TUTTI GLI ONERI (DI GESTIONE DELLA PRATICA, ORGANIZZATIVI ED ECONOMICI) SENZA RICHIEDERE ALCUN COSTO: ANCHE I DOCENTI VENGONO DIRETTAMENTE PAGATI DA NOI. Approfittate dei fondi a disposizione dell’impresa ADERISCI A FAPI. Ci sono diverse opportunità per finanziare la formazione dei dipendenti, inviateci quanto prima la scheda allegata e contattate la nostra dott.ssa Emanuela De Faccio, che è per tutti questi aspetti a Vostra disposizione, telefono 0432507377 - mail formazione@confapifvg.it. (EDF)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------da restituire a CONFAPI FVG e-mail: formazione@confapifvg.it - fax n. 0432/295922
ADERISCI A FAPI - CORSI AZIENDALI FINANZIATI Impresa ___________________________________________________________________________________________________ Settore _________________________________________ N° Addetti ______ Indirizzo _________________________________ E-mail _______________________________________________ Referente __________________________________________ Impresa iscritta al FAPI - versamento dello 0,30 denuncia aziendale flusso UNIEMENS (ex DM10): sì q
Titolo del corso o area di interesse per la formazione
no q indicare a quale Fondo aderisce ________________________
N. ore corso (min. 8 ore – max 40)
Pag. 46 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 14 - 31 luglio 2019
N. dipendenti corso (minimo 4 dipendenti)
Inquadramento: Quadri, Impiegati, Operai
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il giugno 2019 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 9/2019, p. 49, per segnalare che il 12 luglio 2019 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di giugno 2019. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel giugno 2019 (pari a 1.487,83 euro in diminuzione rispetto al mese di maggio 2019, quando ammontava 1.519,10 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:
- 1,219 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 1,005 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
Pag. 47 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 14 - 31 luglio 2019
Autotrasporto. Revisione fuori sede dei veicoli pesanti sentenza del tar del lazio e nota ministeriale
Con circolare prot. U.0022267 del 10 luglio 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per la Motorizzazione (di seguito Ministero) ha annullato le sue precedenti note del 7 agosto 2015 e dell’11 ottobre 2016, che introducevano limitazioni territoriali ed operative nei confronti degli studi di consulenza automobilistica (di seguito studi) in merito alla prenotazione per conto della propria clientela delle operazioni di revisione fuori sede dei veicoli pesanti e al successivo svolgimento presso centri di revisione in loro gestione. Le prescrizioni ministeriali prevedevano che: - la prenotazione fosse possibile soltanto per le revisioni da eseguire nello stesso ambito provinciale in cui aveva sede lo studio; - che lo svolgimento della revisione fosse autorizzabile soltanto se eseguita in centri attrezzati estranei allo studio richiedente. Ora il Ministero ha eliminato queste limitazioni alla luce della sentenza del TAR del Lazio n. 07559/2019 del 10 giugno 2019, che le ha ritenute illegittime in quanto contrastanti con il dettato normativo vigente.
Il TAR ha, infatti, sostenuto che nell’attuale ordinamento, “non è rinvenibile […] alcuna norma che fissi la doppia limitazione (territoriale e soggettiva) che la competente Direzione Generale del MIT ha ritenuto di ricostruire in via meramente interpretativa con circolare [...]” Inoltre, sempre a giudizio del TAR, la scelta del Ministero si poneva in contrasto: - con la direttiva del parlamento e del consiglio europeo n. 123/2006 del 12 dicembre 2006, nota come direttiva “Bolkenstein”, relativa all’erogazione di servizi nel mercato europeo comune, la quale, “agli artt. 9 e 11, vieta le restrizioni allo svolgimento di servizi non collegate a motivi imperativi di interesse generale”; - con l’art. 10 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 159, di recepimento di detta direttiva, il quale “ha sancito il divieto di limitazioni ingiustificate allo svolgimento della libera iniziativa economica privata.” Per questi motivi il TAR ha deciso che “i limiti alle attività dei centri di consulenza automobilistica in ipotesi desumibili ex lege n. 264/1991, sono dunque venuti meno […] e ciò sia per l’attività di prenotazione fuori provincia, che per la prenotazione della revisione presso i propri centri attrezzati (per la revisione degli automezzi ad elevato tonnellaggio).” Il testo della nota ministeriale e della sentenza del TAR del Lazio può essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Pag. 48 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 14 - 31 luglio 2019
(AdT)
Scadenze aziendali mese di settembre 2019 maggio e giugno per i mensili e del secondo trimestre per i trimestrali.
il calendario delle scadenze per il mese di settembre 2019
Lunedì 2 DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente
IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
Domenica 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione telematica delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di agosto. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
Lunedì 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di agosto. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 7^ rata dell’Iva, relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2019 utilizzando il codice tributo 6099. TRASMISSIONE LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni Iva relative ai mesi di aprile,
INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata,
Pag. 49 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 14 - 31 luglio 2019
nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2018 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2018. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2019. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.
Sabato 21 (POSTICIPA A lunedì 23) FONDAPI - Scadenza per il versamento FONDAPI per il bimestre luglio/agosto 2019 - codice bimestre 415.
Mercoledì 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomuni-
tari di beni e servizi relativi al mese di agosto. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 – quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 – quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018. I modelli Intra 2 trimestrali sono stati abrogati, ma è consentito trasmetterli su base volontaria.
Lunedì 30 CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2019 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 agosto 2019. MODELLO 730 - COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO - Scade il termine per richiedere al sostituto d’imposta di non effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef/cedolare secca o di volerlo effettuare in misura ridotta, rispetto a quello indicato nel Mod. 730/3. RIMBORSO IVA COMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle richieste di rimborso dell’Iva assolta in altro stato comunitario nel corso del 2018 da parte di operatori residenti. ADEGUAMENTO PARAMETRI - Scade il termine per il versamento dell’Iva sui maggiori ricavi/ compensi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2018. ESTEROMETRO - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute da soggetti Ue ed extra Ue. L’obbligo non riguarda le operazioni documentate da fatturazione elettronica o bolla doganale. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2019 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2018 e del primo acconto per il 2019 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti titolari di partita Iva, che hanno beneficiato della proroga in quanto soggetti ISA, senza la maggiorazione dello 0,40%.
Pag. 50 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 14 - 31 luglio 2019
DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto annuale alla CCIAA senza la maggiorazione dello 0,40% per i soggetti che hanno beneficiato della proroga in quanto soggetti ISA. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente.
LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. 730/2019 - Scade il termine per i lavoratori subordinati e per i pensionati per comunicare al datore di lavoro o all’ente pensionistico di voler effettuare un minor o nessun acconto IRPEF/cedolare secca.
Pag. 51 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 14 - 31 luglio 2019
(PZ-FT)