notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 14 31 luglio 2022
IN PRIMO PIANO IL REPERIMENTO DEL PERSONALE PER L’INDUSTRIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Misurare è conoscere. Ma sappiamo cos’è veramente la Misura? Cos’è la Taratura Parliamo di una questione fondamentale: cos’è la taratura? Il termine “taratura” può essere utilizzato (spesso in modo improprio) in diversi contesti. Il Vocabolario Internazionale di Metrologia (VIM) definisce la taratura come:
Insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, la relazione tra i valori indicati da uno strumento di misurazione, o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando”.
Tuttavia spesso il termine “taratura” viene utilizzato per indicare il ripristino, la correzione o la regolazione di strumenti di misura (o di macchine) nei quali processi però spesso non vengono utilizzati campioni di riferimento ma solamente eseguite registrazioni manuali o digitali. Questa attività, in ambito metrologico è definita “messa in punto” o “regolazione”. La messa in punto (o regolazione) prevede al seguito la taratura che è l’unico processo che assicura i risultati di una misura. Il termine “Calibrazione” non dev’essere utilizzato in quanto storpiatura del termine inglese “calibration” del quale la traduzione letterale è appunto “taratura”!
Il suo scopo fondamentale è quello di garantire la “riferibilità delle misure al Sistema Internazionale di Misura” e dare la possibilità all’utilizzatore di eseguire la “conferma metrologica” del dispositivo di misura, ovvero di assicurarsi che lo stesso dispositivo garantisca l’accuratezza di misura prevista nei processi produttivi.
Taratura Accreditata LAT o ISO? Ogni Organizzazione si è imbattuta nel problema di scegliere il tipo di taratura per le proprie strumentazioni. Infatti spesso i Laboratori esterni di taratura propongono il quesito: Vuole la taratura LAT (Accreditata) o ISO? Cerchiamo quindi di capire quando scegliere l’una o l’altra partendo dalla differenza sostanziale tra i due tipi di taratura.
La taratura LAT (o equivalente per i Paesi esteri, per esempio DAkkS per la Germania, COFRA per la Francia, A2LA per gli Stati Uniti, DANAK per la Danimarca, ENAC per la Spagna, UKAS per il Regno Unito, ecc.) è svolta da Laboratori Accreditati da Enti di Accreditamento Membri degli Accordi di Mutuo Riconoscimento europei ed internazionali (EA, IAF, ILAC). L’accreditamento del laboratorio, e quindi la taratura accreditata dello strumento di misura, assicura la riferibilità al S.I., la correttezza dei risultati e la confrontabilità degli stessi tenendo conto dell’incertezza di misura. I Laboratori Accreditati rilasciano un “Certificato di Taratura” e a richiesta un “Certificato di Conformità” alle norme applicabili allo strumento di misura in prova. La valenza del documento è internazionalmente riconosciuta. La taratura ISO è un processo di taratura frutto dell’esperienza del Laboratorio il quale assicura la riferibilità della misura ai campioni nazionali ed internazionali, senza l’accreditamento da parte degli organismi preposti.
Il Laboratorio per le attività non accreditate rilascia un “Rapporto di Taratura” nel quale vengono riportati (almeno) i risultati della taratura, la stima delle incertezze, la catena dei campioni che assicurano la riferibilità al S.I., le procedure impiegate, eventuali norme applicabili e le condizioni di prova. Generalmente la taratura LAT viene richiesta per i campioni di riferimento e in altre occasioni dove viene indicata da norme cogenti o da capitolati di fornitura, mentre la taratura ISO, tipicamente più economica di quella LAT, è sufficiente per tutte le strumentazioni di lavoro e impiegate nei processi produttivi aziendali.
Chi siamo Il Laboratorio metrologico METLAB S.r.l. nasce nel 2007 e nell’anno successivo è divenuta Laboratorio Qualificato TÜV Italia per le tarature di apparecchi di misura in dotazione alle reti assistenziali delle più prestigiose case automobilistiche. Grazie alla collaborazione con importanti realtà industriali della zona, in poco tempo il Laboratorio si è affermato anche nel mondo industriale come valido partner per il supporto in ambito metrologico. Da giugno 2019 METLAB S.r.l. è diventato Laboratorio Accreditato di Taratura per la temperatura (Centro LAT n. 280) per la taratura di termometri a resistenza, termocoppie, catene termometriche in un campo di misura da -40 °C a 1100 °C. È tutt’ora in corso l’estensione dell’accreditamento per l’umidità relativa e per lo svolgimento delle attività accreditate in situ. METLAB offre il servizio di taratura di molteplici tipi di strumenti di misura garantendo la Riferibilità delle Misure al Sistema Internazionale di Misura. Il Laboratorio è attivo nel supporto alle aziende per lo sviluppo di Sistemi di Misura e nella relativa formazione metrologica.
METLAB Srl - Via Cussignacco 78/41 - 33040 Pradamano, Udine Tel. / Fax +39 0432.655292 - info@metlab.it - www.metlab.it
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 14 31 luglio 2022
Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Il reperimento del personale per l’industria dell’FVG
8
Il Decreto Aiuti
14
Le novità sulla riscossione
19
Esterometro
21
Dichiarazioni Irap
26
Riduzione delle accise sui carburanti
28
Strumenti SIMEST
29
Amministrazione e gestione del personale
36
Il contratto di lavoro dopo il Decreto Trasparenza
38
Attuazione della Riforma degli ammortizzatori sociali
41
La certificazione sulle pari opportunità nelle imprese
44
Decontribuzione Sud
45
CIGO per le temperature elevate
46
CCNL Unionservizi Confapi
47
Nuovi controlli per i carrelli elevatori
48
Trasporto intermodale di rifiuti
52
SOA: rinnovo con incremento per la SOC.MA.S. srl
53
Decreto “Aiuti”; al via le compensazioni prezzi
55
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EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Interesse per il mercato USA
58
Disponibilità di ricercatori CNR
59
Progetto Dataskills
60
Scadenze aziendali del mese di settembre 2022
61
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Il reperimento del personale per l’industria dell’FVG secondo l’indagine condotta da confapi fvg
Premessa Confapi FVG ha condotto presso la propria base associativa un’indagine sulle carenze di personale e sulle difficoltà di reperimento del medesimo da parte delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. La rilevazione consiste in un questionario rivolto alle piccole e medie imprese di tutti i rami di attività (manifatturiero, delle costruzioni, dei trasporti e della logistica e dei servizi all’industria), nel quale sono state poste domande circa la consistenza del problema, le sue articolazioni per profili professionali e tipologie contrattuali e
le sue cause, commisurate al breve periodo (fino a 12 mesi). L’indagine ha riguardato un campione consistente nel 13,90% delle imprese associate e proporzionato al peso dei singoli rami di attività e, precisamente per: il 69,05% del ramo manifatturiero, del 15,48% dell’industria delle costruzioni e affini, del 7,14% della logistica e dei trasporti e dell’8,33% dei servizi all’industria. Sul totale delle imprese intervistate il ramo manifatturiero, a sua volta, comprende per il - 41,67% l’industria metalmeccanica e impiantistica industriale, - 11,90% l’industria del legno-arredo, - 3,57% l’industria dell’elettronica e delle comunicazioni, - 5,95% l’industria della chimica, gomma e plastica, - 5,95% gli altri settori produttivi, incluso l’abbigliamento. Elettronica e telecomunicazioni 3,57% Chimica, Gomma, Plastica 5,95% Altro 5,95%
Metalmeccanica e installazione di impianti 41,67%
Logistica e trasporti 7,14%
Servizi 8,33%
Legno e arredo 11,90%
Grafico nr. 1
Fabbisogno di personale entro i 12 mesi È stato chiesto a tutti gli intervistati se abbiano necessità di assumere personale entro i prossi-
Edilizia e affini 15,48%
mi 12 mesi (entro il 30 giugno 2023). La quasi totalità delle imprese ha dichiarato di ricercare nuovi addetti da assumere per il periodo considerato (in pratica entro il giugno 2023), per la
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precisione il 98,8% si è espresso in tal senso. Il fabbisogno di personale si attesta fra 1 e 5 unità per l’84,3% degli intervistati, mentre il restante 15,6% è suddiviso per fasce da 6 a 10 e più di 10 unità. In valore assoluto sono i settori metalmeccanico, dell’edilizia e del legno arredo a manife-
stare le maggiori necessità; ma, se si tiene conto del peso di ciascun settore sul totale, le carenze dei restanti settori, come, ad es. quello della logistica e dei trasporti, non accusano intensità minori. Il fenomeno, dunque, assume una fisionomia di carattere generale.
6,02%
Da 1 a 5 lavoratori
9,64%
Da 6 a 10 lavoratori Più di 10 lavoratori 84,34%
Grafico nr. 2
Sussistenza e gradi di difficoltà nel reperimento di personale La totalità delle imprese che ricercano personale ha, indistintamente, dichiarato di trovare difficoltà nel reperimento, sia pure con gradazioni diverse: per il 77,10% le difficoltà sono rilevanti, mentre per il restante 22,90% il livello di difficoltà è medio. Nessuna impresa, dunque, ha dichiarato di incontrare scarse difficoltà nel reperire personale.
cause delle difficoltà di reperimento/mantenimento del personale Di tutto interesse è la percezione che hanno le im-
Su questo dato incide anche la stima sui tempi necessari per la ricerca e la selezione. Sul punto è stata posta una specifica domanda sulla prevedibile durata della ricerca e della selezione, a prescindere dai canali utilizzati. Ne è risultato che per l’83,20% delle imprese i tempi sono stimati superiori a 3 mesi (per alcuni anche oltre un anno), con l’effetto che, se anche riuscissero a trovare i profili desiderati, questi non sarebbero tempestivamente disponibili, con il perdurare di conseguenze negative sull’immediato.
prese circa le cause della situazione sopra delineata. Dalle risposte risulta che queste sono molteplici e fra loro coesistenti. Sono state proposte le seguenti opzioni:
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mancanza o scarso orientamento scolastico/ universitario; forme assistenziali dello Stato o di altri enti; stili di vita o aspettative di lavoro diverse rispetto al mercato, anche con riguardo alle retribuzioni; ricerca all’estero di più attrattive opportunità di lavoro; effetti della pandemia e del lavoro da remoto, difficoltà a trattenere il personale; orario di lavoro, lavoro su turni, trasferte; scarsità di competenze, capacità, esperienze dei candidati;
- altro. Alle imprese, in primo luogo, è stato chiesto di indicare quale, a loro vedere, fosse fra queste la prima causa di difficoltà. Al primo posto su base percentuale, con il 26,10% si collocano gli stili di vita o aspettative di lavoro diverse da quelle che il mercato può offrire; seguono a ruota la scarsità di competenze, capacità ed esperienza possedute dai candidati (22,49%) e le forme assistenziali pubbliche (19,68%). Le altre cause restano molto distanziate, inclusa la mancanza o scarso orientamento scolastico o universitario (11,65%); il dettaglio si può ricavare dal sottostante grafico.
Ricerca all'estero di più attrattive opportunità di lavoro 3,61%
Stili di vita/aspettative di lavoro diverse rispetto al mercato 26,10%
Altro (molta concorrenza) 0,40%
Orario di lavoro/lavoro su turni/ trasferte 4,02% Effetti della pandemia e del lavoro da remoto 5,62% Difficoltà a trattenere il personale 6,43% Mancanza o scarso orientamento scolastico/universitario 11,65%
Scarsità di competenze/abilità/es perienze dei candidati 22,49%
Forme assistenziali dello Stato o di altri Enti 19,68%
Grafico nr. 4
Dunque, l’impatto pandemico, la difficoltà di trattenere il personale e l’organizzazione del lavoro sembrano incidere marginalmente sulle difficoltà di reperimento o mantenimento del personale, contrariamente a quanto, per lo più, si era portati a pensare.
Profili professionali di cui maggiormente si avverte la mancanza Altrettanto importanti sono le risposte al quesito di quali siano i profili professionali di cui si avverte maggiormente la mancanza. Il 73,3% degli intervistati ha dichiarato di ricercare prioritariamente figure con mansioni di operai; il restante 26,7% si è pronunciato per personale impiegatizio, qua-
dri e dirigenti. Da notare che il 26,5% dichiara di essere contestualmente interessato alla ricerca di entrambi i profili. A. Profili dirigenziali e impiegatizi Se si disaggregano i primi due dati, emerge che, per quanto riguarda gli impiegati, più della metà degli intervistati (53,06%) è interessato a profili tecnici; percentuale che si avvicina al 60%, se si considerano anche gli impiegati nell’area delle tecnologie informatiche e della comunicazione (ICT). Merita menzione anche il 10,20% delle imprese che ricerca personale con funzioni manageriali (dirigenti e quadri), considerato evidentemente importante per lo sviluppo delle imprese.
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Impiegati tecnici 53,06%
Dirigenti/Quadri 10,20% Impiegati amministrativi 16,33%
Impiegati area ICT 4,08%
Impiegati commerciali 16,33%
Grafico nr. 5
B. Profili di operai In via prioritaria dunque, per i 3/4 delle imprese è questo il profilo di cui si avverte la carenza. Nel quesito sono state enucleate le sottostanti mansioni: 1. operai specializzati nel settore meccanico ed elettrico; 2. operai specializzati nella manutenzione di impianti meccanici ed elettrici; 3. operai specializzati nel settore del legno-arredo; 4. operai addetti alla qualità e al controllo; 5. operai specializzati non specificati o in ambiti diversi da quelli sopra indicati; 6. operai generici e assimilabili; 7. operai edili (specializzati e generici);
8. conducenti di veicoli e di macchine operatrici; 9. magazzinieri e addetti alla logistica. Il sottostante grafico evidenzia le rispettive percentuali. Ne emerge che per la metà delle imprese le ricerca si concentra su figure specializzate, soprattutto nei comparti dell’elettromeccanica ed elettronica, mentre gli operai generici occupano una percentuale non molto significativa. Se si sommano, poi, gli addetti alla guida dei veicoli a quelli della logistica, si ottiene un totale del 18,35%, che conferma quanto il ramo dei trasporti e della logistica si trovi in una fase di sviluppo e di diversificazione, ma soffra per la mancanza di addetti per tali mansioni. Va precisato, tuttavia, che in questo valore sono da includersi anche i conducenti rientranti nel settore dell’industria delle costruzioni.
Pag. 11 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 14 - 31 luglio 2022
Stima dei tempi necessari per ricerca e selezione del personale
Utilizzo di tipologie contrattuali
Alle imprese è stata chiesta una stima dei tempi necessari alla ricerca e alla selezione degli addetti di cui necessitano. Sono state proposte 4 scansioni temporali: entro 3 mesi, da 3 a 6 mesi, da 6 mesi a un anno, oltre un anno. Le aspettative di ricerca e selezione, già riportate nel grafico n. 3, sono relativamente equilibrate. La maggioranza degli intervistati (38,6%) conta di riuscire a farlo fra 6 mesi e un anno; ma un significativo 21,7% pensa di non riuscirci prima di un anno.
Anche in questo caso le imprese considerano contestualmente più di una tipologia di contratto per l’assunzione del personale. Tuttavia la maggioranza (41,94%) delle imprese si è espressa per il contratto a tempo determinato, probabilmente anche per il venir meno degli incentivi volti alle assunzioni a tempo indeterminato, fin da subito e prevedendo comunque la stabilizzazione alla scadenza. La relativa scarsità di ricorso al lavoro somministrato (21,43%), a sua volta, potrebbe essere attribuibile anche ai maggiori oneri per le Agenzie di lavoro. Anche il contratto di apprendistato viene preso in considerazione relativamente poco, in misura pari all’11,90%, nonostante il regime contributivo agevolato.
Contratto a tempo determinato
61,90%
Contratto a tempo indeterminato
51,19%
Somministrazione
21,43%
Apprendistato Altro (Stage)
11,90% 1,19%
Grafico nr. 7
Canali maggiormente utilizzati o utilizzabili per la ricerca del personale Il ricorso alle agenzie per il lavoro è risultato il canale di ricerca di personale più utilizzato dalle imprese nella misura del 33,33%. Mantiene una quota di preferenze importante anche la ricerca tra-
mite conoscenze (c.d. passaparola) per un totale del 20,41%. Distanziata è la ricerca di candidati su banche dati e su siti specializzati, come pure tramite autocandidature. Più staccato ancora l’utilizzo dei centri per l’impiego regionali e del servizio di ricerca e selezione offerto da Confapi FVG, che comunque si attesta a un non trascurabile 6,12% del totale.
Pag. 12 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 14 - 31 luglio 2022
Andamento delle dimissioni volontarie prima e dopo la pandemia L’ultimo quesito riguarda l’andamento delle dimissioni volontarie in relazione alla pandemia da
Covid 19 e, quindi, il possibile impatto che questo ha avuto su questo fenomeno. Quasi la metà delle imprese (43,37%) registra un aumento delle dimissioni volontarie rispetto al periodo pre-pandemico, sintomo di come la pandemia abbia influito anche su questo aspetto.
Diminuite 2,41% Aumentate 43,37%
Rimaste invariate 54,22%
Grafico nr. 9
In sede di primo commento, per Massimo Paniccia, Presidente di Confapi FVG, gli esiti dell’indagine confermano che la piccola e media industria regionale è in grado di offrire non poche opportunità di lavoro in un ampio ventaglio di profili professionali, anche con contratti a tempo indeterminato. Sotto un’altra prospettiva, però, l’ampiezza e la caratterizzazione della difficoltà di reperimento costituisce un fenomeno di tutto rilievo e diffuso in tutte le tipologie di imprese e profili lavorativi. Esso presenta il rischio di porsi non solo come un problema di competenze, ma pure di disaffe-
zione dal lavoro, specie nelle giovani leve, ed è tale da assumere una dimensione generazionale. Nell’immediato è in grado anche di incidere sulle prospettive di sviluppo delle imprese e dimostra quanto bisogno vi sia di nuove politiche che avvicinino i giovani al lavoro e alle imprese, già in periodo scolastico, accanto a una costante promozione culturale del lavoro. 3 agosto 2022
Pag. 13 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 14 - 31 luglio 2022
(AdT-AG-EV)
Il Decreto Aiuti
nuovi interventi per sostenere l’economia
Premessa Sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la legge n. 91/2022 (decreto Aiuti) di conversione del D.L. n. 50/2022 contenente diverse disposizioni agevolative per imprese e persone fisiche. In sede di conversione sono state introdotte alcune norme nuove rispetto al testo originario che di seguito presentiamo sinteticamente.
Bonus sociale energia elettrica e gas (art. 1, comma 2 e 2-bis) Confermate le disposizioni riferite al bonus sociale energia elettrica e gas di cui al D.L. 80/2022 estendendolo anche al primo trimestre 2022. Disposto altresì che l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), provveda a comunicare tramite le bollette, i recapiti telefonici cui i consumatori possono rivolgersi per conoscere le modalità per beneficiare del bonus in argomento.
Azzeramento oneri generali di sistema settore elettrico terzo trimestre 2022 (art. 1-ter) Le disposizioni di cui al D.L. 80/2022 riferite all’azzeramento degli oneri generali di sistema sono state confermate anche per il terzo trimestre 2022. Viene previsto che l’ARERA deve annullare per il terzo trimestre 2022 gli oneri generali di sistema in continuità con quanto previsto per il secondo trimestre. Tale misura interessa sia le utenze domestiche sia quelle non domestiche.
Aliquota Iva e oneri generali terzo trimestre 2022 (art. 1-quater) Prevista l’aliquota Iva ridotta del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati ed effettivi riferiti al terzo trimestre 2022. Per le somministrazioni contabilizzate sulla base dei consumi stimati, l’aliquota ridotta del 5% è applicabile alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, a i predetti mesi.
Bonus energia elettrica e gas naturale (art. 2) L’art. 5 del D.L. 17/2022 (decreto Energia) ha previsto, per le imprese caratterizzate da un forte consumo di gas naturale, uno specifico un credito d’imposta. Tale credito, inizialmente previsto nella misura del 15% è stato incrementato dal decreto in argomento al 25% con riferimento alle spese sostenute nel secondo trimestre 2022. L’art. 3 del D.L. 21/2022 (decreto Ucraina) a favore delle imprese non energivore, quindi nei confronti ti tutte le imprese manifatturiere, dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW, ha previsto un credito d’imposta pari al 12% delle spese sostenute per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Anche tale credito, con riferimento alle spese sostenute per l’acquisto della componente energia utilizzata nel secondo trimestre 2022, viene confermato un incremento del 15%. Similmente a quanto visto sopra anche il credito d’imposta previsto dall’art. 4 del citato decreto Ucraina ha riconosciuto, a favore delle imprese che utilizzano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, un credito d’imposta che per le spese sostenute nel secondo trimestre 2022 sale al 25%. Per gli ultimi due crediti previsti dal decreto Ucraina, è stato previsto che nel caso in cui l’impresa beneficiaria del bonus nei primi due trimestri del
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2022, si avvalga dello stesso venditore dal quale si riforniva nel primo trimestre 2019, quest’ultimo, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al cliente una comunicazione contenente il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e l’ammontare del bonus spettante per il secondo trimestre 2022.
Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclo verticale (art. 2-bis) Per l’anno 2022 prevista un’indennità di 550 euro a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021. L’indennità è riconosciuta a coloro ai quali risultino periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e, complessivamente, non inferiori a 7 settimane e non superiore a 20 settimane. I lavoratori non devono essere titolari di un altro rapporto di lavoro dipendente e non devono essere percettori di NASPI o di trattamento pensionistico. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e sarà erogata dall’INPS nel limite dei 30 milioni di euro stanziati.
Credito d’imposta autotrasportatori (art. 3) Per le imprese di autotrasporto è stato riconosciuto un credito d’imposta pari al 28% delle fatture di acquisto di gasolio effettuati nel primo trimestre 2022, su automezzi di categoria Euro 5 o Euro 6 di massa complessiva superiore a 7,5 ton (si veda anche nostra Circolare n. 286/C del 18 luglio 2022). Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non è tassato e non è soggetto ai limiti previsti per gli utilizzi in compensazione.
Imprese gasivore (art. 4) Oltre a quanto previsto dall’art. 2, per le imprese che usano gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, è confermato il bonus, sottoforma di credito d’imposta, pari al 10% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022. Possono accedere a questo credito le imprese che: - operano nei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MITE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento, fabbricazione di calzature); - hanno consumato, nel primo trimestre 2022
un quantitativo di gas non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1 del MITE 21.12.2021 (1 gW/hanno) al netto dei consumi per usi termoelettrici. (per ottenere 1 gW/h è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc. Come già ricordato il credito d’imposta è pari al 10% delle spese sostenute per la componente energia nel primo trimestre 2022 ed è riconosciuto a condizione che si sia registrato un incremento di prezzo almeno pari al 30% tra l’ultimo trimestre 2019 e 2021. Anche questo bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza alcuna limitazione, non è soggetto a tassazione ed è cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi costi. Queste imprese devono però richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti.
Detrazione 110% su abitazioni singole (art. 14 comma 1 lett. a) La detrazione del 110% per gli interventi sulle unità abitative singole e indipendenti è confermata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 settembre 2022 siano eseguiti lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. È stato confermato che ai fini del computo del 30% dell’intervento complessivo, possono essere considerati anche i lavori non agevolati con la detrazione del 110%
Cessione del credito e sconto in fattura (art. 14 comma 1 lett. b) In merito all’utilizzo delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi edilizi mediante lo sconto in fattura e la cessione del credito, alle banche e alle società appartenenti ad un gruppo bancario, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo. In questo modo le banche potranno cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti, come società, professionisti e partite Iva; con la sola eccezione delle persone fisiche. Il correntista che acquista il credito non può a sua volta effettuare ulteriori cessioni. Il comma 1 – bis dell’art. 14 in argomento prevede che le novità di cui sopra trovano applicazione anche con riferimento alle cessioni e sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima del 16 luglio 2022, data di entrata
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in vigore del D.L. 50/2022, fermo restando il limite massimo di cessioni.
Interventi di ristrutturazione edilizia (art. 14 comma 1-ter) Modificando il Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001) è stata ridefinita la definizione di ristrutturazione edilizia. Vengono classificati come “ristrutturazione edilizia” gli interventi di demolizione e ricostruzione fedele alle preesistenze relativi ad edifici ricadenti in aree di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali. Trattandosi di ristrutturazione edilizia “pesante” e di immobili localizzati in aree sottoposte a tutela, tali interventi sono subordinati al preventivo rilascio del permesso di costruire.
Rateazione ruoli (art. 15-bis) Inserita una norma di favore in tema di dilazione dei pagamenti delle somme iscritte a ruolo per i contribuenti in crisi di liquidità. Il contribuente che dichiari di versare in una temporanea situazione di difficoltà finanziaria, potrà ottenere, per ogni richiesta presentata all’agente della riscossione, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo delle già previste 72 rate mensili. Il contribuente deve dimostrare la propria situazione di temporanea difficoltà per le richieste superiori a 120.000 euro, anziché a 60.000 euro, come originariamente previsto. Quindi per le somme iscritte a ruolo di importo inferiore a 120.000 euro, è possibile richiedere la rateizzazione senza dover documentare la temporanea difficoltà finanziaria. Aumentate anche da 5 a 8 il numero di rate il cui mancato pagamento, nel corso della rateizzazione, anche non consecutive, determini la decadenza automatica dalla rateizzazione. Le novità di cui sopra trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi in relazione alle richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022. In caso di decadenza dalla rateizzazione, il carico potrà essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate (si veda anche l’articolo che segue).
crisi in Ucraina è costituito, per il 2022, un fondo per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle PMI. Le imprese devono: - aver realizzato negli ultimi due anni operazioni commerciali, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati con l’Ucraina, la Federazione Russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato complessivo; - aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nell’ultimo trimestre antecedente il 18 maggio 2022 maggiore almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021; - aver registrato un calo di fatturato nel corso del trimestre precedente il 18 maggio 2022, di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. I contributi non possono superare l’importo di 400.000 euro per singolo beneficiario e le modalità attuative saranno definite da apposito provvedimento del MISE.
Compensazione crediti con la PA (art. 20-ter) Estesa la possibilità di compensare le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo dei crediti non prescritti, certi e liquidi maturati nei confronti della pubblica amministrazione anche alle prestazioni professionali. In precedenza tale possibilità era ristretta ai crediti maturati per somministrazioni, forniture e appalti. Viene inoltre estesa la possibilità di compensare le some contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Beni immateriali Industria 4.0 (art. 21) Innalzato dal 20% al 50% il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui alla Tabella B allegata alla Finanziaria 2017, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Fondo crisi Ucraina (art. 18)
Formazione 4.0 (art. 22)
Per fronteggiare le ripercussioni derivanti dalla
In merito alla formazione del personale dipen-
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dente per l’acquisizione delle competenze riferite all’Industria 4.0 di cui alla legge 160/2019 art. 1 comma 211: - è confermato l’incremento dal 50% al 70% delle spese, la misura spettante per le piccole imprese, nel limite di 300.000 euro; - è confermato l’incremento dal 40% al 50% delle spese, la misura spettante per le medie imprese, nel limite di 250.000 euro. Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti specificatamente individuati dal MISE con Decreto del 1° luglio 2022 e i risultati dell’acquisizione delle relative competenze dovranno essere certificati secondo le modalità individuate dallo stesso decreto. Per la formazione avviata dal 19 maggio 2022 che non soddisfano le condizioni di cui sopra, la misura del credito sono diminuite rispettivamente al 40% e al 35% delle spese sostenute.
Indennità una tantum 200 euro (art. 31 e 32) Riconosciuta una indennità una tantum straordinaria per i lavoratori dipendenti e pensionati di 200 euro (si veda nostra Circolare n. 267/AG del 23 giugno 2022)
Fondo sostegno lavoratori autonomi (art. 33) Istituto un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro destinato al riconoscimento di una indennità ai lavoratori autonomi che non hanno beneficiato delle indennità di 200 euro prevista dai precedenti articoli 31 e 32.
Bonus abbonamenti trasporto pubblico (art. 35) Istituito un fondo con una dotazione di 79 milioni di euro per riconoscere a studenti e lavoratori un buono per l’acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico, locale, regionale e interregionale per un ammontare pari al 100% della spesa sostenuta entro il limite di 60 euro. il bonus è riconosciuto
esclusivamente alle persone fisiche con un reddito complessivo 2021 inferiore a 35.000 euro. Rimane ferma la detrazione del 19% prevista dall’art. 15, comma 1 lett. i - decies del TUIR.
Norma interpretativa in favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto per finalità turistiche - ricettiva (art. 36-bis) Inserite alcune disposizioni di interpretazione autentica in materia di Iva per il settore del trasporto di persone. Si tratta delle seguenti disposizioni: - esenzione Iva per le prestazioni di trasporto urbani di persone effettuate tramite veicoli di piazza; - Iva con aliquota del 5% per il trasporto urbani di persone effettuato mediante mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare; - Iva con aliquota ridotta al 10% delle prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito. La norma in argomento chiarisce che le agevolazioni di cui sopra, si applicano anche alle prestazioni rese per finalità turistico – ricettive, indipendentemente dalla tipologia di soggetto che la rende, purché non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli meramente accessori. Quanto sopra non si rende applicabile alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.
Società benefit (art. 52 – bis comma 2) Consentito l’utilizzo del credito d’imposta a favore delle società benefit di cui all’art. 38 – ter del D.L. 34/2020, oltre l’annualità 2021. Con tale disposizione le imprese a cui è stato riconosciuto il credito d’imposta del 50% dei costi di trasformazione o costituzione di tali società, potranno procedere alla compensazione anche nei periodi d’imposta successivi al 2021.
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(PZ)
Le novità sulla riscossione i modelli per le rateizzazioni fino a 120.000 euro
Come noto, il Decreto Legge n. 50 del 2022 (c.d. decreto “Aiuti”), ha introdotto alcune novità in materia di riscossione, in particolare alla disciplina delle rateizzazioni delle cartelle e degli avvisi e dei termini per evitare la decadenza. Con il Comunicato stampa del 18 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate/Riscossione ha analizzato le principali novità normative introdotte e, contestualmente, ha approvato i modelli per le rateizzazioni semplificate fino a 120.000 euro.
1. Soglia più alta per le rateizzazioni semplificate Il Decreto Aiuti, modificando la norma di riferimento che regola l’istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento, ha disposto che a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza che occorra documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il provvedimento ha previsto anche che la nuova soglia di debito (120 mila euro) sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione. Sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono stati pubblicati i modelli per fare richiesta di rateizzazione e, nei prossimi giorni, sarà disponibile anche l’adeguamento del servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila euro direttamente online, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”; questo servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via e-mail un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.
2. Decadenza dopo 8 rate non pagate Con riferimento ai termini di decadenza, la Legge n. 91/2022 ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/ avvisi diversi. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione. In particolare, per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.
3. Compensazione crediti P.A./cartelle Infine, la Legge n. 91/2022 ha introdotto, a regime, la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura.
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Inoltre, il provvedimento estende la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossio-
ne dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. (C)
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Esterometro
aspetti operativi
Premessa Dal 1° luglio 2022 i soggetti tenuti all’emissione della fattura elettronica devono inviare telematicamente all’amministrazione finanziaria i dati relativi alle fatture emesse e ricevute nei confronti di soggetti non residenti nel territorio dello Stato (si veda anche Apinforma n. 11/2022) Questi documenti devono essere registrati in forma elettronica utilizzando il Sistema di Interscambio - SDI nel rispetto di termini specifici. Da questo obbligo sono escluse le operazioni documentate da bolla doganale e da ultimo, il decreto Semplificazione, ha esonerato le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7 - octies del DPR 633/72, se di importo inferiore a 5.000 euro, considerando le singole operazioni. Rientrano in quest’ultima fattispecie la stragrande maggioranza delle operazioni di vitto e alloggio sostenute all’estero dai collaboratori. Con la circolare n. 26 del 13 luglio 2022 l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti operativi legati a questo nuovo adempimento. A questo proposito è utile ricordare gli aspetti operativi dei nuovi adempimenti.
Descrizione dell’operazione La circolare 26 in riferimento alle operazioni attive e passive richiede che i campi obbligatori mantengano una certa coerenza tra i dati presenti nel documento cartaceo e quelli riportati nel file xml da trasmettere allo SDI. Qualora, per generare il file xml da inviare allo SDI per l’esterometro, non sia utilizzato lo stesso software utilizzato per generare la fattura elettronica da emettere verso acquirenti o committenti italiani, nel campo 2.2.1.4 “Descrizione” può essere riportata la dicitura BENI in caso di vendita di
beni, SERVIZI in caso di prestazioni di servizi e BENI E SERVIZI qualora siano presenti sia beni che servizi, rinviando la descrizione alla fattura emessa. Per le operazioni passive per le quali si richiede l’integrazione del documento ricevuto, il documento di prassi chiarisce che la coerenza non deve coincidere in una perfetta fotografia delle informazioni. Conseguentemente al momento della generazione del file xml in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero da trasmettere allo SDI per l’esterometro, nel campo 2.2.1.4 “Descrizione” può essere riportata la dicitura BENI, SERVIZI, BENI E SERVIZI rinviando alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.
Termini di trasmissione Dal 1° luglio 2022 i dati devono essere inviati: - entro il termine di emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi per le operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia; - entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione per le operazioni passive ricevute da soggetti esteri.
Operazioni comunitarie attive Per le operazioni attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà fare una comunicazione adottando il formato XML utilizzato in passato per l’invio delle e-fatture. La fattura elettronica sarà di tipo TD01 o TD 24 (per la fattura differita) con la stringa “XXXXXXX” come codice destinatario, secondo le modalità già in vigore. Si evidenzia comunque che questa modalità non rappresenta la procedura legale di trasmissione della fattura. Per le operazioni con soggetti esteri, infatti, il documento legale valido rimane la copia direttamente inviata al cliente estero (cartacea o in formato pdf) mentre il file XML è un rigo dell’esterometro. Questo aspetto ha come conseguenza che nell’ipotesi in cui la fattura debba essere assoggettata
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ad imposta di bollo, la stessa non dovrebbe essere liquidata tramite SDI, ma in modo tradizionale, cioè con apposizione della marca temporale sulla copia cartacea del documento o con una richiesta di pagamento virtuale. La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni attive, da effettuarsi come ricordato con il formato XML della fattura elettronica, dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi, vale a dire: - entro 12 giorni dall’effettuazione della prestazione di servizi o della cessione con fatturazione immediata; - entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita. Il termine è quindi mobile ed è legato a quello di emissione dei documenti che certificano le operazioni. I dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori dalla Ue e non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 di importo superiore a 5.000 euro, vanno trasmessi entro i termini ordinari di 12 giorni. Per quelle di importo inferiore opera invece l’esonero.
Operazioni passive Per le operazioni passivi si devono utilizzare i seguenti Tipi di documento: - TD17 integrazione/autofattura per acquisto di servizi da soggetti esteri; - TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari; - TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 secondo comma del DPR 633/72 (acquisto presso soggetti esteri di beni che si trovano sul territorio nazionale). Il codice TD18 andrà utilizzato anche nel caso in cui i beni oggetto di acquisto intracomunitario siano introdotti in un deposito Iva. Il documento deve essere trasmesso allo SDI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di: - ricevimento del documento comprovante l’operazione, in caso di acquisti intra Ue; - effettuazione dell’operazione, in caso di acquisti extra Ue. In assenza di documentazione comprovante l’operazione o di ricevimento tardivo, l’invio dei dati deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Così in caso di servizi effettuati da un soggetto passivo extra Ue a un soggetto passivo italiano, in
assenza di un documento comprovante l’operazione o di documento pervenuto tardivamente, la trasmissione deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, da individuarsi ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, vale a dire al momento di ultimazione delle prestazioni. La circolare 26 fornisce i seguenti ulteriori chiarimenti: - il file xml con Tipo documento TD17, TD18 e TD19 unitamente alle ricevute generate dallo SDI costituiscono prova dell’adempimento dell’obbligo di invio dei dati in esame. Tali documenti differiscono a seconda che siano utilizzati a fini sostitutivi o integrativi. Nel primo caso i file costituiscono “autofatture” da soggetto extra Ue trasmessi con tipo documento TD17 e TD19. Nel secondo caso non sostituiscono i documenti originari rappresentando l’obbligo di integrazione e riguarda le cessioni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto Ue di cui all’art. 17 comma 2, secondo periodo del DPR 633/72, trasmesse con Tipo documento TD19 e TD17, nonché gli acquisti intra Ue trasmessi con Tipo documento TD18; - la trasmissione dei file con Tipo documento TD17, TD18 e TD19 consento anche di assolvere l’obbligo di integrazione/autofattura ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72; - esterometro, integrazione e autofattura sono obblighi autonomi, ancorché con un unico adempimento è possibile adempiere ad entrambi. Non è obbligatorio effettuare l’integrazione o l’autofattura inviando i dati tramite file xml perché si può utilizzare la forma cartacea ma questa scelta comporta comunque l’invio dell’esterometro; - la tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive non comporta automaticamente il tardivo assolvimento dell’Iva tramite integrazione o autofattura. Il tardivo versamento dell’imposta costituisce una violazione legata al suo mancato versamento, eventualmente dovuto, autonomo rispetto alla tardiva trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero; - il momento di trasmissione dei dati relativo alle operazioni passive non incide sulla detrazione dell’Iva a credito. Tuttavia la rilevanza ai fini della detrazione dell’Iva può manifestarsi nel caso in cui la trasmissione dei dati avvenga utilizzando “Tipi documento” che assolvono all’obbligo dell’autofattura, - per gli acquisti di beni da San Marino, per i quali il cedente sammarinese emette fattura elettronica senza Iva, l’Agenzia precisa che
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l’acquirente italiano, al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI, deve assolvere l’Iva ai sensi dell’art. 17, comma 2 del DPR 633/72 indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste per l’Integrazione delle fatture elettroniche, ossia deve inviare allo SDI un Tipo documento TD19, indicando l’aliquota e l’imposta. Di seguito alcune esemplificazioni di compilazione.
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TD17 integrazione/autofattura acquisto servizi dall’estero Il prestatore estero emette fattura per prestazioni sull’operatore italiano senza Iva, in questa casistica rientrano anche gli operatori residenti a San marino e nella Città del Vaticano. Il committente italiano, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72 è tenuto ad integrare il documento, in caso di servizi comunitari o emettere un’autofattura in caso di servizi extra Ue. Ai fine di adempiere l’obbligo dell’esterometro, il committente deve predisporre un Tipo documento TD17 ed inviarlo allo SDI, questo documento sarà recapitato solo al soggetto emittente. Il Tipo documento TD17 deve essere utilizzato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi non rilevanti ai fini iva in Italia effettuate da un soggetto non stabilito in Italia a favore di un soggetto passivo italiano. Per quanto riguarda la compilazione del file XML nel dettaglio andrà compilato come segue: - Cedente Prestatore indicare i dati del prestatore estero (Ue o ExtraUe) con l’indicazione del paese di residenza (nel caso in cui l’operatore estero abbia una posizione Iva in Italia il documento emesso non rileva ai fini Iva e quindi si deve comunque procedere con l’integrazione o l’autofattura usando questo Tipo documento TD17); - Cessionario/Committente indicare i dati del cessionario residente che effettua l’integrazione o emette l’autofattura; - nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” si deve riportare: a) la data di ricezione o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero; b) la data di effettuazione dell’operazione in caso di emissione di autofattura relativa all’acquisto di servizi ExtraUe o da operatori di San Marino o Città del Vaticano. - per ogni operazione si dovrà compilare la sezione Dettaglio Linee rispettando l’obbligatorietà dei campi con l’indicazione dell’im-
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ponibile presente nella fattura, della relativa imposta calcolata dal cessionario o del codice Natura qualora l’operazione sia senza Iva. Può essere il caso dell’N3.4 nell’ipotesi di acquisti non imponibili o dell’N4 nel caso di acquisti esenti; Dati fatture collegate andranno indicati gli estremi delle fatture di riferimento e, se disponibile, il numero identificativo attribuito alla stessa SDI (ipotesi poco probabile perché significherebbe che il fornitore ha emesso la fattura tramite lo SDI, circostanza che escluderebbe l’obbligo della comunicazione da parte del cessionario); Numero andrà indicato il numero attribuito al documento, preferibilmente nell’ambito di una numerazione progressiva dedicata.
TD18 integrazione acquisto beni comunitari Il cedente estero emette fattura sull’operatore italiano senza Iva e il committente italiano, ai sensi dell’art. 46 del D.L. 331/93 è tenuto ad integrare il documento con l’aggiunta dell’Iva. Ai fine di adempiere l’obbligo dell’esterometro, il committente deve predisporre un Tipo documento TD18 ed inviarlo allo SDI, questo documento sarà recapitato solo al soggetto emittente. Il Tipo documento TD18 consente anche di adempiere all’obbligo di integrazione di cui al citato art. 46. Per quanto riguarda la compilazione del file XML nel dettaglio andrà compilato come segue: - Cedente Prestatore indicare i dati del fornitore comunitario con l’indicazione del paese di residenza dello stesso; - Cessionario/Committente indicare i dati del cessionario residente che effettua l’integrazione; - nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” si deve riportare la data di ricezione o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero. - per ogni operazione si dovrà compilare la sezione Dettaglio Linee rispettando l’obbligatorietà dei campi con l’indicazione dell’imponibile, della relativa imposta calcolata dal cessionario o del codice Natura qualora l’operazione sia senza Iva. Può essere il caso dell’N3.5 nel caso di acquisti non imponibili per utilizzo di plafond o dell’N4 nel caso di acquisti esenti; - Dati fatture collegate andranno indicati gli estremi delle fatture di riferimento e, se disponibile, il numero identificativo attribuito alla stessa SDI (ipotesi poco probabile perché
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significherebbe che il fornitore ha emesso la fattura tramite lo SDI, circostanza che escluderebbe l’obbligo della comunicazione da parte del cessionario); Numero andrà indicato il numero attribuito al documento, preferibilmente nell’ambito di una numerazione progressiva dedicata.
TD19 integrazione /autofattura acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72 Il fornitore estero privo di stabile organizzazione in Italia emette fattura per la vendita di beni già presenti nel nostro paese, in questi casi, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72 l’imposta è assolta dal cessionario. Questi è tenuto ad integrare il documento, in caso di cedente comunitario o emettere un’autofattura in caso di cedente extra Ue. Ai fine di adempiere l’obbligo dell’esterometro, il committente deve predisporre un Tipo documento TD19 ed inviarlo allo SDI, questo documento sarà recapitato solo al soggetto emittente. Per quanto riguarda la compilazione del file XML nel dettaglio andrà compilato come segue: - Cedente Prestatore indicare i dati del cedente estero (Ue o ExtraUe) con l’indicazione del paese di residenza dello stesso. Nel caso in cui l’operatore estero abbia una posizione Iva in Italia il documento emesso non rileva ai fini Iva e quindi si deve procedere con l’integrazione o l’autofattura come segue: a) in caso di cedente Extra Ue il cessionario deve trasmettere un Tipo documento TD19 avente valore di autofattura indicando l’identificativo estero del cedente; b) in caso di cedente comunitario si deve trasmettere un Tipo documento TD19 avente valore di integrazione avente rilevanza ai fini Iva indicando l’identificativo del cedente estero. - campo Cessionario/Committente si devono
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indicare i dati del cessionario residente che effettua l’integrazione o emette l’autofattura; nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” si deve riportare: a) la data di ricezione o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero o sammarinese; b) la data di effettuazione dell’operazione in caso di emissione di autofattura relativa all’acquisto di servizi ExtraUe. per ogni operazione si dovrà compilare la sezione Dettaglio Linee rispettando l’obbligatorietà dei campi con l’indicazione dell’imponibile presente nella fattura, della relativa imposta calcolata dal cessionario o del codice Natura qualora l’operazione sia senza Iva. Può essere il caso dell’N3.5 nell’ipotesi di acquisti non imponibili o dell’N2.2 nel caso di acquisti di beni non rilevanti ai fini Iva in Italia; nel campo “Dati fatture collegate” andranno indicati gli estremi delle fatture di riferimento e, se disponibile, il numero identificativo attribuito alla stessa SDI (ipotesi poco probabile perché significherebbe che il fornitore ha emesso la fattura tramite lo SDI, circostanza che escluderebbe l’obbligo della comunicazione da parte del cessionario); Numero andrà indicato il numero attribuito al documento, preferibilmente nell’ambito di una numerazione progressiva dedicata.
Intrastat Si ricorda che l’obbligo di trasmissione allo SDI per le operazioni sopra ricordate non fa venir meno la compilazione e presentazione dei modelli Intrastat da parte dei soggetti obbligati, sia per le operazioni attive sia per quelle passive. Si ricorda che l’obbligo riferito agli acquisti riguarda gli operatori con volumi di acquisti di almeno 200.000 euro in uno dei quattro trimestri precedenti.
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Esperienza di lusso nell’abbraccio dell’acqua curativa Donat
GRAND HOTEL DONAT Superior - Zdraviliški trg 10 - 3250 Rogaška Slatina - Slovenia t. +386 (0)3 811 30 00 m. +386 (0)51 696 269 info@ghdonat.com www.ghdonat.com
Dichiarazioni Irap i chiarimenti sulle semplificazioni
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E del 15 luglio 2022, ha fornito i primi chiarimenti in materia di semplificazioni dichiarazione “Irap” a seguito delle modifiche normative apportate dall’articolo 10 del decreto legge “Semplificazioni” (d.l. 73 del c.l. 21 giugno 2022) all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447 (cd. decreto Irap). Come noto, la suddetta disposizione cambia le regole per la determinazione del valore della produzione netta e, in particolare, la disciplina dei costi del personale deducibili dalla base imponibile IRAP. A tale riguardo, la risoluzione ricorda, innanzitutto, che il comma 1 del suddetto articolo 10 prevede che spettano esclusivamente in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, le seguenti deduzioni: - la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (art. 11, comma 1, lett. a, n. 1, del decreto IRAP); - la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a, n. 5, del decreto IRAP); - la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000 (art. 11, comma 4-bis.1, del decreto IRAP). Il comma 1 dell’articolo 10 prevede, inoltre, l’abrogazione delle seguenti agevolazioni: - la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavorato-
ri di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (art. 11, comma 1, lett. a, n. 2, del decreto IRAP) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai medesimi lavoratori (art. 11, comma 1, lett. a, n. 4, del decreto IRAP); - la deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-quater, del decreto IRAP). Sempre la stessa disposizione modifica, infine, il comma 4-octies dell’articolo 11 del decreto IRAP, sostituendo la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale. Considerato che le suddette novità si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (in vigore dal 22 giugno 2022), l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del modello IRAP 2022, in particolare della sezione I del quadro IS: - nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; - i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati; - nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP (nella vigente formulazione), ossia la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2);
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nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 del citato articolo 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro. L’Agenzia ha comunque chiarito che, per il primo
anno è comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, senza tenere conto delle novità prima descritte. (C)
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Riduzione delle accise sui carburanti proroga fino al 21 agosto 2022
Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 300/ EV del 28 luglio 2022 e prot. n. 279/EV del 5 luglio 2022 per informare che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2022 un decreto interministeriale del Ministero dell’Economia (MEF) e del Ministero della transizione ecologica (MiTE), che ha prorogato fino al prossimo 21 agosto le riduzioni generalizzate dell’accisa sui carburanti per autotrazione già in vigore, che altrimenti sarebbero terminate il prossimo 2 agosto. Di conseguenza, anche per quanto attiene al periodo che va dal 2 agosto al 21 agosto 2022, le aliquote di accisa sui carburanti per autotrazione sono: 1) benzina: 478,40 euro per 1.000 litri; 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1.000 litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per 1.000 chilogrammi; 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo. Sempre per il gas naturale usato per autotrazione è confermata l’aliquota IVA applicata nella misura del 5%. Per quanto riguarda il gasolio per autotrazione, rimane ferma la disposizione di cui all’art. 1, co. 2 del d.l. 38/2022, la quale prevede che per i periodi di applicazione della riduzione di 25 centesimi/litro dell’accisa (quindi fino al 21 agosto) non trova applicazione l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, pari a 403,22 per 1.000 litri di gasolio, applicandosi al suo posto quella ridotta di 367,40 euro per 1.000 litri. Come già avviene, la proroga del taglio di 25 centesimi/litro delle accise non fa scattare la possibilità, per gli autotrasportatori, di richiedere il recupero trimestrale all’Agenzia delle dogane. L’Ufficio trasporti di Confapi FVG rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o delucidazioni sull’argomento.
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(EV)
Strumenti SIMEST finanziamenti agevolati a sostegno delle imprese esportatrici colpite dalla crisi in ucraina Lo scorso martedì 26 luglio Confapi nazionale ha organizzato un webinar, in collaborazione con SIMEST, finalizzato all’approfondimento degli strumenti a sostegno delle imprese che stanno registrando difficoltà in relazione alla crisi in Ucraina.
Più in particolare, SIMEST ha presentato due linee di finanziamento a valere sul PNRR aventi ad oggetto rispettivamente: - il sostegno delle imprese esportatrici in Russia, Bielorussia e Ucraina (già attivo dal 12 luglio scorso); - il sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Russia, Bielorussia e Ucraina (la cui attivazione è prevista a partire dal prossimo settembre). Di seguito una panoramica dei due strumenti, tramite le slides di presentazione realizzate da SIMEST.
Gli strumenti di SIMEST a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese italiane Focus: finanziamenti agevolati a sostegno delle imprese esportatrici colpite dalla crisi in Ucraina
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(EV)
La gamma degli strumenti Operiamo attraverso risorse proprie e gestendo fondi pubblici per conto del MAECI. Il nostro obiettivo è favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare delle PMI.
Accompagniamo le imprese italiane lungo tutto il ciclo di internazionalizzazione, dalla prima valutazione di apertura a un nuovo mercato fino all’espansione con investimenti diretti. Tre le linee di attività: 1
Finanziamenti Agevolati per l’Internazionalizzazione
Operatività Tradizionale (non attiva) *
Con risorse EU PNRR (non attiva) *
Per le imprese colpite dalla crisi in Ucraina
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Investimenti in Equity
Supporto Credito all’Export
Partecipazione al capitale di imprese estere o italiane
Contributo al tasso d’interesse dei finanziamenti export
Associabili il Contributo Interessi e il Fondo di Venture Capital
(in corso di attivazione)
* Operatività sospese per esaurimento delle risorse disponibili 2
Sostegno alle imprese esportatrici in Ucraina e/o Russia e/o Bielorussia Attivo dal 12 luglio 2022
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Sostegno alle imprese esportatrici in Ucraina e/o Russia e/o Bielorussia
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Overview Finanziamento agevolato con co-finanziamento a fondo perduto per sostenere le imprese italiane con esportazioni dirette verso l’Ucraina e/o Federazione Russa e/o la Bielorussia, colpite dalla crisi a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, con conseguente perdita di fatturato estero nei predetti Paesi, per mantenere e salvaguardare la propria competitività sui mercati internazionali. A CHI È DEDICATO PMI e MidCap italiane, costituite in forma di società di capitali
REQUISITI DI ACCESSO aver depositato almeno 3 bilanci relativi a 3 esercizi completi avere un fatturato export medio nel triennio 2019-2021 derivante da esportazioni dirette verso i paesi oggetto della misura almeno pari al 20% del fatturato totale aver riscontrato un calo del fatturato dalle tre aree che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% del fatturato medio realizzato verso le tre aree nel precedente triennio*
TASSO E INCENTIVI Finanziamento con rimborso a tasso zero Possibilità di ottenere una quota a fondo perduto fino al 40% del finanziamento, in Temporary Crisis Framework per un importo di agevolazione massimo di €400.000 DURATA DEL FINANZIAMENTO Periodo di Preammortamento: dalla data di erogazione alla fine del secondo esercizio intero successivo Periodo di Ammortamento: 4 anni dal termine del periodo di preammortamento
IMPORTO FINANZIABILE** • Max 25% del fatturato medio ultimo biennio • Importo minimo: 50.000 euro • Importo massimo per scoring A1-A2: 1.500.000 euro • Importo massimo per scoring A3-A4: 800.000 euro
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EROGAZIONE 100% in un’unica soluzione alla prima erogazione
Consulta termini e condizioni della Circolare operativa su simest.it * V. modalità di verifica alla slide successiva ** Previste garanzie a copertura del finanziamento in funzione della classe di scoring attribuita all’impresa richiedente (v. Circolare operativa)
Sostegno alle imprese esportatrici in Ucraina e/o Russia e/o Bielorussia Focus verifiche IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA: l’impresa deve inserire il dato relativo al fatturato estero registrato in ciascuno dei tre anni verso le tre geografie, allegando l’asseverazione da parte del soggetto revisore, ivi incluse le dichiarazioni IVA sottostanti l’impresa deve dichiarare un calo del fatturato estero a livello aggregato verso Ucraina e/o Federazione Russa e/o la Bielorussia e di prevedere che, al termine dell’esercizio 2022, tale calo di fatturato sia complessivamente pari o superiore al 20% del fatturato medio estero realizzato verso tali paesi nel triennio precedente. VERIFICA POST EROGAZIONE PER LA CONFERMA DELL’AGEVOLAZIONE: entro il 31 dicembre 2023, l’impresa richiedente dovrà attestare, mediante dichiarazione e asseverazione da parte di un soggetto iscritto al registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF, in relazione all’esercizio 2022, un calo del valore di fatturato estero a livello aggregato verso Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia di almeno il 20% rispetto al valore del fatturato medio estero realizzato nel triennio precedente verso le medesime geografie. in caso di esito negativo della verifica, la quota a fondo perduto sarà revocata e la quota a tasso agevolato sarà rimborsata a tasso di riferimento
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Sostegno alle imprese esportatrici in Ucraina e/o Russia e/o Bielorussia
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Spese finanziabili spese per la realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia, tra cui: acquisto di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e beni strumentali o potenziamento /riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti tecnologie hardware e software e digitali in genere, incluso il potenziamento o riconversione di tecnologie esistenti spese per la realizzazione di una nuova struttura commerciale, anche temporanea, o per il potenziamento di una struttura esistente in un Paese estero alternativo a Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia. Per struttura commerciale si intende: un ufficio, un negozio, un corner, uno showroom. È considerata ammissibile la struttura affittata/acquistata/potenziata nel Periodo di Realizzazione spese per consulenze* e studi volti all’individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina e/o Federazione Russia e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all’estero finalizzati all’individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi
spese per certificazioni e/o omologazioni di prodotto, registrazione di marchi, brevetti, ecc., in mercati esteri individuati alternativi a Ucraina e/o Federazione Russia e/o Bielorussia spese per la consulenza* finalizzata alla presentazione della domanda, per un valore corrispondente fino a un massimo del 5% dell’importo deliberato 6
* Il soggetto che eroga la consulenza deve essere in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza
Sostegno alle imprese esportatrici in Ucraina e/o Russia e/o Bielorussia Modalità di presentazione della domanda
Dalle ore 09:00 del 12 luglio 2022 sarà possibile accedere al Portale per la compilazione e presentazione delle richieste di finanziamento, mediante un meccanismo di coda
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di finanziamento
Le richieste di finanziamento potranno essere presentate fino alle ore 18:00 del 31 ottobre 2022
Resta aggiornato consultando la sezione dedicata su simest.it 7
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Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia Prossima attivazione
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Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia Overview
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Finanziamento agevolato con co-finanziamento a fondo perduto per sostenere le imprese italiane esportatrici che abbiano una quota di approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia e che registrino un calo degli approvvigionamenti da tali aree o un aumento complessivo del costo di tali approvvigionamenti, per mantenere e salvaguardare la propria competitività sui mercati internazionali A CHI È DEDICATO PMI e MidCap italiane, costituite in forma di società di capitali
REQUISITI DI ACCESSO aver depositato almeno 3 bilanci relativi a 3 esercizi completi avere un fatturato export medio nel triennio 2019-2021 almeno pari al 10% del fatturato totale aver registrato, sulla base degli ultimi tre bilanci, una quota minima di approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia rispetto agli approvvigionamenti complessivi pari ad almeno il 5% (10% nel caso di approvvigionamenti indiretti di semilavorati e prodotti finiti strumentali al ciclo produttivo e nel caso di approvvigionamenti misti diretti e indiretti) aver riscontrato un rincaro dei costi degli approvvigionamenti, che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% rispetto alla media del triennio precedente, e/o aver riscontrato una riduzione dei quantitativi degli approvvigionamenti, che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% rispetto alla media del triennio precedente, come asseverato da un revisore*
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IMPORTO FINANZIABILE** Max 25% del fatturato medio ultimo biennio, importo minimo: 50.000 euro Importo massimo con approvvigionamenti >15%: 1.500.000 euro (scoring A1-A2), 800.000 (A3-A4) Importo massimo con approvvigionamenti <15%: 1.000.000 euro (scoring A1-A2), 500.000 (A3-A4) TASSO E INCENTIVI Finanziamento con rimborso a tasso zero Possibilità di ottenere una quota a fondo perduto fino al 40% del finanziamento, in Temporary Crisis Framework per un importo di agevolazione massimo di €400.000 DURATA DEL FINANZIAMENTO Periodo di Preammortamento: dalla data di erogazione alla fine del secondo esercizio intero successivo Periodo di Ammortamento: 4 anni dal termine del periodo di preammortamento EROGAZIONE 100% in un’unica soluzione alla prima erogazione
Consulta termini e condizioni della Circolare operativa su simest.it * V. modalità di verifica alla slide successiva ** Previste garanzie a copertura del finanziamento in funzione della classe di scoring attribuita all’impresa richiedente (v. Circolare operativa)
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Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia Focus verifiche
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IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA: l’impresa deve inserire il dato relativo al fatturato estero complessivo registrato in ciascuno dei tre anni, allegando le dichiarazioni IVA sottostanti l’impresa deve inserire la modalità (diretto/indiretto), la tipologia (materie prime/semilavorati/prodotti finiti) e la quota di approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia, allegando l’asseverazione da parte del soggetto revisore (per maggiori dettagli consulta l’Allegato 1 alla Circolare) l’impresa deve dichiarare un rincaro dei costi degli approvvigionamenti (diretti e/o indiretti) e di prevedere che, al termine dell’esercizio 2022, si registrerà un aumento del costo medio unitario degli Approvvigionamenti (diretti ed indiretti) da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia e/o da geografie alternative di approvvigionamento, pari ad almeno il 20% rispetto alla media del triennio 2019 – 2021 e/o dichiarare una riduzione dei quantitativi di Approvvigionamenti (diretti e/o indiretti) e di prevedere che, al termine dell’esercizio 2022, si registrerà una riduzione dei quantitativi di Approvvigionamenti (diretti ed indiretti) da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia, pari ad almeno il 20% rispetto alla media del triennio 2019 – 2021
VERIFICA POST EROGAZIONE PER LA CONFERMA DELL’AGEVOLAZIONE: entro il 31 dicembre 2023, l’impresa richiedente dovrà attestare in relazione all’esercizio 2022, mediante dichiarazione e asseverazione da parte di un soggetto revisore*, il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: o o
un aumento del costo medio unitario degli Approvvigionamenti (diretti e/o indiretti) da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia e/o da geografie alternative di approvvigionamento, pari ad almeno il 20% rispetto alla media del triennio 2019 – 2021; una riduzione dei quantitativi di Approvvigionamenti (diretti e/o indiretti) da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia, pari ad almeno il 20% rispetto alla media del triennio 2019 – 2021.
in caso di esito negativo della verifica, la quota a fondo perduto sarà revocata e la quota a tasso agevolato sarà rimborsata a tasso di riferimento
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* per maggiori dettagli consulta l’Allegato 1 alla Circolare
Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia Spese finanziabili
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spese per la realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia, tra cui: acquisto/leasing finanziario di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e beni strumentali o potenziamento/riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti, anche nell’ottica di ricerca di materiali alternativi a quelli solitamente in uso; tecnologie hardware e software e digitali in genere, incluso il potenziamento o riconversione di tecnologie esistenti; spese per investimenti per la sostenibilità in Italia (es. interventi di efficientamento energetico, idrico, mitigazione impatti climatici, ecc.) dell’impresa Richiedente spese per consulenze* e studi volti all’individuazione (i) di nuovi potenziali fornitori/mercati alternativi di approvvigionamento (ii) di nuove formulazioni produttive per la sostituzione di materiali non più disponibili
spese per partecipazione ad eventi internazionali in Italia e all’estero (fiere e mostre) partecipazione/organizzazione di business meeting, workshop, B2B, B2C volti all’individuazione di nuovi potenziali fornitori/ mercati alternativi di approvvigionamento spese una tantum strumentali all’individuazione di nuovi potenziali fornitori/ mercati alternativi di approvvigionamento spese per certificazioni e/o omologazioni di prodotto, registrazione di marchi, brevetti, ecc. spese per la consulenza* finalizzata alla presentazione della domanda e alle asseverazioni rese dal Revisore dei conti, per un valore corrispondente fino a un massimo del 5% dell’importo deliberato 11 * Il soggetto che eroga la consulenza deve essere in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza
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Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia Modalità di presentazione della domanda
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di finanziamento
A partire da settembre – resta aggiornato consultando la sezione dedicata su simest.it
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Amministrazione e gestione del personale -
4 incontri specialistici
22 settembre 2022 - 20 ottobre 2022 17 novembre 2022 - 24 novembre 2022 dalle ore 9 alle ore 13 nella nostra Sede a Udine in Viale Ungheria, n. 28 È con piacere che Vi proponiamo una serie di incontri formativi specialistici in materia di amministrazione e gestione del personale realizzati con la collaborazione dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Udine. Il corso è rivolto agli addetti all’amministrazione e gestione del personale, ai referenti delle risorse umane e a tutte le persone interessate ad acquisire competenze specialistiche in materia di amministrazione e gestione del personale, per poter affrontare con consapevolezza le situazioni quotidiane riguardanti la gestione del personale. Di seguito il dettaglio del programma degli incontri suddivisi nelle quattro mattinate:
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CLAUSOLE SPECIALI, TRASFERTE, FRINGE BENEFIT E COMPENSI AMMINISTRATORI NEL CEDOLINO PAGA GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022, DALLE 9 ALLE 13 DOTT.SSA ELENA GHELLER Clausole speciali per la fidelizzazione dei lavoratori: disciplina e trattamento economico del patto di durata minima e del patto di non concorrenza.
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Trasferta, trasfertismo e rimborsi spese: disciplina e trattamento economico. Fringe benefit: inquadramento giuridico e analisi degli aspetti fiscali e contributivi. Compensi amministratori e TFM: trattamento fiscale e contributivo.
IL COSTO DEI CONTRATTI DI LAVORO GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2022, DALLE 9 ALLE 13 DOTT. DAVIDE BUZZONI - Il costo del lavoro: caratteristiche generali. - Il costo del lavoro nelle diverse tipologie contrattuali: contratto a tempo pieno e indeterminato, contratto a tempo parziale, contratto a tempo determinato, contratto di lavoro intermittente, contratto di apprendistato. - Esempi di calcolo dei costi ed esercitazione pratica.
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PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2022, DALLE 9 ALLE 13 DOTT.SSA ALIDA CIMAROSTI I poteri del datore di lavoro (cenni). Il potere disciplinare: dai prerequisiti alle tipologie di sanzioni. Il procedimento disciplinare nei CCNL CONFAPI: strumenti e casistiche Il licenziamento come sanzione disciplinare (licenziamento per giustificato motivo soggetti e giusta causa). APPALTO, SOMMINISTRAZIONE E DISTACCO GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2022, DALLE 9 ALLE 13 DOTT.SSA GIORGIA MILAN Appalto: contratto di appalto, appalto legit-
timo e illegittimo, solidarietà committenteappaltatore, disciplina speciale per le ritenute sui redditi da lavoro dipendente, profili sanzionatori. Somministrazione: contratto di somministrazione, divieti e limiti, adempimenti, profili sanzionatori (somministrazione illecita). Distacco: caratteristiche e requisiti, aspetti operativi.
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I relatori degli incontri sono professionisti iscritti all’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Udine che collaborano con realtà imprenditoriali del nostro territorio fornendo consulenza in materia lavoristica e previdenziale. La quota di partecipazione per singolo incontro e per singolo partecipante è di:
- 80 Euro + Iva per le Imprese Associate; - 120 Euro + Iva per le Imprese non Associate. Il costo per singolo partecipante per l’adesione all’intera proposta formativa è di: - 260 Euro + Iva (anziché 320 Euro + Iva) per le Imprese Associate; - 400 Euro + Iva (anziché 480 Euro + Iva) per le Imprese non Associate. Per tutti, al secondo partecipante sarà applicato uno sconto del 10%. Le Imprese interessate sono pregate di rinviarci, quanto prima, l’allegata scheda di adesione debitamente compilata. Il dott. Alessandro Giachin è a disposizione per eventuali informazioni al n. 0432.507377. (AG)
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AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 22 settembre 2022 - 20 ottobre 2022 17 novembre 2022 - 24 novembre 2022 dalle ore 9 alle ore 13 presso la nostra Sede a Udine, in Viale Ungheria, n. 28 Impresa _____________________________________________________________________________________________________ Ccnl applicato ________________________________________________________________________ N. dipendenti ___________ Indirizzo sede legale _____________________________________________ Città __________________________ Cap __________ P.IVA
__________________________________________________ C.F. ________________________________________________
Telefono _____________________________________
E-mail ________________________________________________________
Codice destinatario SDI/PEC ___________________________________________________________________________________ Nominativo/i partecipante/i _________________________________ _________________________________
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Incontri Intera proposta formativa – 4 incontri Clausole speciali, trasferte, fringe benefit e compensi amministratori nel cedolino paga Il costo dei contratti di lavoro I procedimenti disciplinari - risoluzione del rapporto di lavoro Appalto, somministrazione e distacco
Quota di partecipazione
Impresa associata CONFAPI FVG Euro 80,00 + IVA a in- contro a partecipante
Impresa NON associata Euro 120,00 + IVA a incontro a partecipante
Impresa associata CONFAPI FVG Euro 260,00 + IVA per l’intero pacchetto di incontri a partecipante.
Impresa NON associata CONFAPI FVG Euro 400,00 + IVA per l’intero pacchetto di incontri a partecipante.
Al 2° partecipante di ogni incontro sarà applicato uno sconto del 10% Pagamento da effettuarsi successivamente all’inizio degli incontri: Con bonifico bancario intestato ad APISERVIZI SRL con unico socio, Viale Ungheria n. 28 - 33100 Udine - Unicredit S.p.A. IT 97 E 02008 12310 000040033100
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Il contratto di lavoro dopo il Decreto Trasparenza prime considerazioni
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Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 309/ AG-EI del 2 agosto 2022 per comunicare che il 29 luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022, cd Decreto Trasparenza, che recepisce la Direttiva dell’Unione Europea 2019/1152 in materia di diritto all’informazione e alla trasparenza sugli elementi essenziali del contratto di lavoro. Il Decreto entrerà in vigore il 13 agosto 2022 e introdurrà specifici obblighi di informazione in capo alle Imprese nei confronti di tutti i lavoratori, compresi quelli già assunti. In questa circolare ci soffermeremo sulle modifiche al Decreto Legislativo 26 maggio 1997 inerenti alle informazioni che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Detto Decreto si applica al contratto di lavoro subordinato, sia a termine a che a tempo indeterminato, al contratto di somministrazione, al contratto intermittente, ai rapporti di collaborazione, compreso il contratto collaborazione coordinata e continuativa, e al contratto di prestazione occasionale. I nuovi obblighi di informativa si applicheranno dal 13 agosto 2022 per i lavoratori assunti dopo tale data. Per i lavoratori già in forza l’obbligo di informativa scatterà a fronte di una specifica richiesta scritta del lavoratore da soddisfare entro 60 giorni. Il Decreto Trasparenza per “agevolare” le Imprese ha previsto che parte delle informazioni essenziali possono essere comunicate anche successivamente all’assunzione, in particolare ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Decreto Trasparenza, possono essere comunicate all’atto dell’assunzione o al massimo entro 7 giorni: - L’identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori - lett. a). - Il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo Pag. 38 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2022
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di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro - lett. b). La sede o il domicilio del datore di lavoro lett. c). L’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro - lett. d). La data di inizio del rapporto di lavoro - lett. e). La tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso - lett. f). La durata del periodo di prova, se previsto - lett. h). Sul punto si ricorda che il patto di prova deve essere sottoscritto dal lavoratore prima dell’inizio dell’attività lavorativa. L’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento - lett. n). La programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile - lett. o). Se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa: 1) la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; 2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; 3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico - lett. m).
-
Gli elementi previsti dall’articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati lett. s). Le informazioni che possono essere comunicate entro 30 giorni sono invece: - l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota, nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro - lett. g). - Il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista - lett. i). - La durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi - lett. l). - La procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore. - Il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione Disciplina ante D.Lgs. n. 104/2022
delle parti che lo hanno sottoscritto - lett. m). Gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso - lett. q). Nulla è cambiato invece sulla consegna della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ai centri per l’impiego (es. Comunicazione Adeline), che non è obbligatoria ma alternativa rispetto al contratto individuale di lavoro. Le sanzioni da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro in caso di denuncia, da parte del lavoratore, del mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi previsti dal decreto, vanno da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato. Di seguito una tabella riepilogativa dei nuovi adempimenti con un confronto con la disciplina precedente. Con riserva di ulteriori informazioni si rinvia al testo del D.lgs. 104/2022. -
(AG-EI)
Disciplina ex D.Lgs. n. 104/2022 Contratto di assunzione con obbligo di rendere le seguenti informazioni, che è possibile fornire anche successivamente con atto separato: a)
Contratto di assunzione con rimando al CCNL
b)
entro i primi sette giorni di lavoro: -
identità delle parti;
-
luogo di lavoro;
-
sede/domicilio del datore di lavoro;
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inquadramento, livello e qualifica del lavoratore;
-
data di inizio del rapporto di lavoro;
-
tipologia di rapporto di lavoro (per rapporti a termine, durata);
-
periodo di prova; (si ricorda, peraltro, che il patto di prova deve essere sottoscritto dal lavoratore prima dell’inizio della prestazione lavorativa).
-
retribuzione e suoi elementi;
-
orario di lavoro e lavoro straordinario;
entro un mese dall’inizio della prestazione: -
nel caso di somministrazione, identità delle imprese utilizzatrici;
-
formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
-
ferie e altri congedi retribuiti;
-
preavviso in caso di recesso;
-
CCNL o contratto aziendale applicato e relative Parti stipulanti;
-
enti previdenziali e assicurativi.
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Attuazione della Riforma degli ammortizzatori sociali -
LE NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
L’INPS è intervenuto recentemente in materia di ammortizzatori sociali, con la circolare nr. 76 del 30 giugno 2022 e il messaggio 2637 del 1° luglio 2022, adeguando le aliquote contributive alla luce della riforma contenuta nella Legge 234/2021 che ha innovato il D.lgs. 148/2015, testo di riferimento per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Detta riforma ha esteso la platea dei beneficiari comprendendo anche i lavoratori con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e i lavoratori a domicilio. Con questa modifica si è ottenuto che nessun lavoratore dipendente è ora senza ammortizzatore sociale, ad eccezione dei dirigenti. Le variazioni delle aliquote contributive hanno effetto dal 1° gennaio 2022, con la conseguenza che sono dovuti gli arretrati per i primi 6 mesi dell’anno e che dovranno essere pagati entro settembre 2022. Da luglio 2022 invece andranno versati i contributi con le nuove aliquote. La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) non è stata oggetto di revisione, per cui restano confermate le aliquote già in essere, con la differenza che si applicano anche agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio. Per la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) è stato esteso l’ambito di applicazione facendo così rientrare: - i datori di lavori con più di 15 dipendenti e che non operano in settori coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali, comprese le farmacie; Contribuzione FIS
le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, i partiti e i movimenti politici a prescindere dal numero di dipendenti occupati. La circolare INPS nr. 76 del 30 giugno 2022 dà esecuzione alla riduzione dello 0,63% dell’aliquota contributiva ordinaria per il finanziamento della CIGS, prevista, solo per il 2022, dalla Legge 234/2021, art. 1, c. 219. A partire da luglio 2022, quindi l’aliquota dell’integrazione salariale straordinaria è pari allo 0,27% (di cui 0,18% a carico azienda e 0,09% a carico dipendente). Al momento l’INPS non ha ancora stabilito le modalità per recupero degli arretrati. Il contributo addizionale in caso di richiesta di ammortizzatore sociale, sia CIGO che CIGS, è rimasto invariato. Si prevede, invece, a partire dal 2025 la riduzione del contributo addizionale, del 3% sino a 104 settimane fruite nel quinquennio mobile. La riduzione in parola riguarderà quelle aziende che non abbiano beneficiato di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione. A partire dal 2025, pertanto, il contributo addizionale sarà: - 6% della retribuzione per i periodi di CIGO e CIGS sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; - 9% della retribuzione per i periodi di Cassa eccedenti le 52 settimane ma non le 104 in un quinquennio mobile; - 15% per i periodi che oltrepassano le 104 settimane in un quinquennio mobile (in questo caso l’aliquota resta uguale a quella ordinaria). Il Fondo d’integrazione salariale (FIS), per effetto della Riforma, si applica alle Imprese che non beneficiano della CIGO o di Fondi di solidarietà bilaterali e con almeno un dipendente. Viene modificata l’aliquota ordinaria per la contribuzione del FIS e solo per il 2022 viene introdotta un’aliquota ridotta. Per semplicità si riporta il seguente schema:
Aliquota ordinaria
Aliquota ridotta solo per il 2022
Imprese che occupano mediamen- 0,50% 0,33% carico azienda - 0,15% 0,10% carico azienda - 0,05% carico te* fino a 5 dipendenti 0,17% carico dipendente dipendente Imprese che occupano mediamen- 0,80% 0,53% carico azienda - 0,55% (0,37% carico azienda - 0,18% cate* più di 5 dipendenti 0,27% carico dipendente rico dipendente * con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.
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Anche il contributo addizionale per il FIS non ha subito variazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2025 si ricorda che è prevista una riduzione dal 4 al 2,4% per l’aliquota del contributo addizionale dovuto al FIS a condizione che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, il datore di lavoro
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abbia occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non sia stata fatta domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento. (AG)
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La certificazione sulle pari opportunità nelle imprese il ruolo delle organizzazioni sindacali e delle consigliere e dei consiglieri delle pari opportunità Il 1° luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità del 29 aprile 2022, contenente i parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere nelle Imprese. I parametri minimi individuati sono quelli della Prassi di riferimento UNI/Pdr 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022, che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – Indicatori chiave e di prestazione) per le politiche di genere nelle organizzazioni. La certificazione della parità viene rilasciata da appositi organismi di valutazione accreditati. La certificazione è inserita tra gli obiettivi del
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PNRR al fine di favorire l’occupazione femminile attraverso un sistema premiale che incentivi le Imprese ad adottare politiche per ridurre le disuguaglianze di genere, come la disparità di trattamento economico. Detta certificazione permette alle Imprese di ottenere sgravi contributivi o altre premialità partecipando ai Bandi previsti dal PNRR con la Missione 5, che ha come tematica l’inclusione e la coesione sociale. La certificazione attribuisce un ruolo di verifica e segnalazione, oltre che agli stessi lavoratori, anche alle organizzazioni sindacali e alle consigliere/ai consiglieri territoriali di parità, che dovranno ricevere dal datore di lavoro l’informativa annuale sulla parità di genere e il “Rapporto Biennale sulla situazione del personale maschile e femminile”, previsto dall’art. 46 del D.lgs. 198/2006. Se rilevassero anomalie o criticità potranno segnalarle all’organismo che ha rilasciato detta certificazione. L’Ufficio Lavoro - Relazioni Industriali rimane a diposizione per approfondimenti e valutazioni sulla applicabilità in azienda della certificazione in materia di pari opportunità. (AG)
Decontribuzione Sud
periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2022. circolare inps 90/2022
L’INPS, con la circolare n. 90 del 27 luglio 2022, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud, limitatamente al periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2022, oggetto della Decisione C(2022)4499 final del 24 giugno 2022 di autorizzazione da parte della Commissione europea. L’Istituto ricorda che l’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di Bilancio 2021), ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato nel seguente modo: - in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025; - in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027; - in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029. Per quanto concerne l’esonero contributivo riferito al periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’arti-
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colo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato. Le Regioni che rientrano nel beneficio, in base al richiamo all’articolo 27, comma 1, del decretolegge n. 104/2020, sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. L’agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale” (cfr. l’art. 27, comma 1, del decretolegge n. 104/2020). La Circolare precisa che i datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2022, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per ogni approfondimento si fa rinvio alla citata Circolare 90/2022. (EI)
CIGO per le temperature elevate le istruzioni dell’inps
L’INPS, con il comunicato del 26 luglio 2022 e il messaggio nr 2999 del 28 luglio 2022, ha affrontato il tema del caldo eccessivo che sta colpendo tutta Italia, in relazione alle conseguenze sull’attività lavorativa, aumento del rischio di infortunio sul lavoro, e alla possibilità delle Imprese di richiedere la cassa integrazione ordinaria (CIGO). Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate si utilizza la causale “eventi meteo” quando le temperature raggiungono i 35 gradi, ma anche in presenza di temperature inferiori se vengono percepite come più elevate rispetto a quelle reali, in considerazione del tasso di umidità o di particolari tipologie di lavorazione (es. lavori di rifacimento del manto stradale). L’ammortizzatore sociale può essere richiesto dalle Imprese per le fasi lavorative che avvengono «in luoghi non proteggibili dal sole» o che comportino l’utilizzo di materiali o macchinari che risentono del calore eccessivo; il messaggio Inps 2999/2022
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ricomprende anche le lavorazioni al chiuso senza sistemi di ventilazione o raffreddamento per «circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro». Altra ipotesi di utilizzo della CIGO è quando il datore di lavoro su indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza riconducibili alle temperature eccessive sul luogo di lavoro, purché le cause non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori. L’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare all’istanza, dovrà indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre né dichiarazioni di temperatura, né i bollettini meteo. L’impresa è tenuta all’obbligo di informativa alle Organizzazioni Sindacali e deve presentare l’istanza telematica entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Sul tema è intervenuto anche l’INAIL pubblicando, sul proprio sito internet, un Vademecum per la gestione del rischio caldo dedicato ai lavoratori, ai datori di lavoro e alle figure aziendali per la salute e sicurezza. (AG)
CCNL Unionservizi Confapi adeguamento dei trattamenti economici dal 1° luglio 2022
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 302/AG del 29 luglio 2022 per rammentare che, in attuazione di quanto previsto dall’accordo di
rinnovo del CCNL dell’8 giugno 2021 tra Unionservizi Confapi, Legacoop Produzione Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi Lavoro, Anip-Confidustria, e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil, decorre la seconda tranche degli aumenti retributivi previsti. Nella tabella sottostante sono riportati i nuovi minimi retributivi, composti da minimi tabellari e indennità di contingenza, in vigore con decorrenza dal 1° luglio 2022. (AG)
Livello
Valore aumento
Retribuzione tabellare
Indennità di contingenza
Indennità di funzione
E.D.R.
Retribuzione Base
Q
40,37
1.451,60
532,06
25,82
10,33
2.019,81
7
36,88
1.326,24
532,06
-
10,33
1.868,63
6
31,93
1.148,08
524,77
-
10,33
1.683,18
5
25,69
923,74
518,53
-
10,33
1.452,60
4
23,49
844,57
517,50
-
10,33
1.372,40
3
21,65
778,59
515,42
-
10,33
1.304,34
2
20,00
719,21
513,96
-
10,33
1.243,50
1
18,35
659,83
512,71
-
10,33
1.182,87
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Nuovi controlli per i carrelli elevatori campagna di verifica da parte dell’azienda sanitaria
Abbiamo ricevuto da ASU FC, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, una lettera di comunicazione di avvio di un’indagine di comparto che interesserà i carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo. Tale attività, che prenderà avvio orientativamente verso la fine di luglio e terminerà a dicembre,
avrà come scopo prioritario quello di verificare la dotazione e il mantenimento nel tempo dei requisiti minimi di sicurezza dei carrelli elevatori in uso presso le unità produttive ed i requisiti degli ambienti di lavoro ove circolano mezzi (e persone) rispetto ai contenuti dell’allegato IV al D.Lgs. 81/2008. L’indagine permetterà all’ASU FC anche di effettuare una ricognizione per valutare l’eventuale presenza di sistemi “optional” di ausilio alla guida finalizzati a ridurre il rischio di ribaltamento, collisione tra mezzi e/o l’investimento di personale a piedi. La verifica seguirà i contenuti della lista di controllo allegata.
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(CS)
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Trasporto intermodale di rifiuti ulteriore chiarimento dell’albo gestori
Con circolare n. 6 del 21 luglio 2022, l’Albo nazionale gestori ambientali ha ribadito che nel caso di trasporti intermodali “è sempre consentito che il trasporto finale dei rifiuti su strada possa essere effettuato da impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto”. Questa possibilità era già stata riconosciuta con la circolare del 4 dicembre 2017 dello stesso Albo, in tutti i tipi di trasporto intermodale, quali lo strada/mare/strada (ad es. dalla Sardegna), oppure strada/ferrovia/strada, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le imprese di autotrasporto che intervengono all’interno dello stesso trasporto intermodale devono essere ambedue iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali nella stessa categoria d’iscrizione; b) i codici EER relativi ai rifiuti trasportati devo-
no essere contemporaneamente presenti nelle iscrizioni delle due imprese di autotrasporto (ed è bene – suggeriamo noi – che a bordo del trattore o dell’autoveicolo a motore vi sia copia dei provvedimenti autorizzativi delle due imprese di autotrasporto); c) i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione dei rifiuti di cui al DM Ambiente 148/98, gestito con le modalità specificate al punto 1), lettera v) della circolare del Ministero dell’Ambiente prot. n. GAB/ DE/812/98 del 4 agosto 1998. Con la circolare attuale l’Albo, in risposta a dubbi e quesiti pervenuti, conferma espressamente che: 1) al destinatario finale può essere conferito un rifiuto mediante un complesso veicolare composto da un trattore stradale/motrice nella disponibilità di impresa, differente da quella che ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da un semirimorchio con carrozzeria mobile o rimorchio nella disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto; 2) nell’effettuazione del trasporto intermodale dovranno essere rigorosamente rispettati i punti a), b) e c), indicati nella menzionata circolare del 4 dicembre 2017 già richiamata.
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(C)
SOA: rinnovo con incremento per la SOC.MA.S. Srl è qualificata anche per i sistemi antirumore e giunti di dilatazione per infrastrutture di mobilità La SOC.MA.S. Srl, rappresentata dal nostro consigliere del gruppo edili dott. Mirko Zannier, con sede in via Colloredo n. 148/C a Pasian di Prato (UD), ha recentemente rinnovato l’attestazione SOA. La SOC.MA.S. Srl, Società Manutenzioni Stradali è nata nel 1976 e quest’anno raggiunge il l’importante traguardo dei quarantasei anni di attività; l’impresa si contraddistingue sul mercato nazionale per la sua capacità di gestione e per l’elevato profilo tecnologico, da ben due generazioni opera nel mondo della sicurezza stradale. Le principali aree di azione sono il montaggio e posa in opera di barriere stradali, il posizionamento e ripristino di giunti portanti su ponti e sopraelevate e la realizzazione di barriere fonoassorbenti a basso impatto ambientale. Opera principalmente nel settore dei lavori stradali di ogni genere, ed in particolare è specializzata nella fornitura e posa in opera di barriere stradali, recinzioni e parapetti. Dal 2012, anche con l’ingresso di un nuovo direttore tecnico, l’azienda si è specializzata anche nella fornitura e posa in opera di barriere fonoassorbenti e nella manutenzione e fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per ponti, acqui-
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sendo commesse per Autostrade per L’Italia spa, ATIVA SpA (autostrade Torino Ivrea Aosta), CAV SpA (Concessioni Autostradali Venete) e VENETO STRADE SpA. Sotto la guida del dott. Mirko Zannier la SOC. MA.S. è in continua crescita, ha espanso il raggio d’azione, opera in tutta Italia ed è punto di riferimento per tutte le concessionarie autostradali e per gli enti pubblici che hanno in gestione le strade del territorio nazionale. Infatti, dopo un percorso di circa dieci anni, nel 2015 si completa il definitivo passaggio generazionale e, con la “nuova gestione”, Mirko Zannier persegue un impegno specifico: coinvolgere collaboratori e maestranze nelle scelte strategiche dell’azienda, curando e dando centralità alla componente umana, investendo in tecnologia per migliorare ed aumentare il valore della sicurezza nel proprio mercato. Nel 2017 riceve il riconoscimento speciale per le capacità imprenditoriali durante la 64a edizione della Premiazione del Lavoro e Progresso Economico da parte della Camera di Commercio di Udine. Nel 2019 avvia l’innovativa divisione Ricerca & Sviluppo di SOC.MA.S. L’investimento costante in termini di ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni operative per la realizzazione di opere stra-
dali gli hanno permesso di perfezionare nuovi processi di lavoro al fine di migliorare le prestazioni produttive e di eliminare i rischi di errori. La nuova divisione R&S ha l’obiettivo di mantenere costantemente aggiornate tutte le fasi di lavoro consentendone il potenziamento della qualità e della sicurezza in tutto il suo svolgimento. Con questo rinnovo l’azienda ha potuto incrementare le qualificazioni in essere, ed in particolare: la categoria OS12-A passa dalla classifica IV alla IV bis per 3.500.000 euro e la categoria OS34 dalla classifica II alla III bis per 1.500.000 euro. Rimangono invariate le categorie OG3 (classifica III bis per 1.500.000 euro) e OS11 (classifica II per 516.000 euro). La categoria OS 34 è specifica per i sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità e riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie e consentirà all’azienda di partecipare ad appalti fino ad un importo massimo di 1.800.000,00 euro. Tra le commesse aperte e in via di definizione per questa categoria, la SOC.MA.S. sta eseguendo i lavori di installazione delle barriere fonoassorbenti per Autovie Venete SpA presso il Comune di Campoformido nel tratto di tangenziale compreso tra Udine Nord e Udine Sud. L’impresa avrà l’opportunità di partecipare ad appalti pubblici per la categoria OS12-A fino ad un importo massimo di 4.200.000 euro per l’esecuzione di barriere stradali, categoria che riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicola-
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re stradale (OS12-A) e fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro anche per l’esecuzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (OG3). In ultimo SOC.MA.S. è qualificata anche per la categoria OS 11, categoria di alta specializzazione che è in possesso di pochissime aziende in Italia, fino ad un importo massimo di 619.200 euro ed è relativa alle apparecchiature strutturali speciali categoria che riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Decreto “Aiuti”; al via le compensazioni prezzi la nostra regione il 15 luglio ha approvato il prezzario edizione 2022
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 164 del 15 luglio scorso è stata pubblicata la legge n. 15 luglio 2022, n. 91, di conversione del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, c.d. Decreto “Aiuti”. La legge è entrata in vigore dal 16 luglio 2022. Con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici il Decreto Aiuti n. 50/2022 (vedi ns. circolare prot. n. 235/CSC del 26 maggio 2022) prevedeva, per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nei lavori pubblici, l’introduzione di uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzari utilizzati nei contratti di lavori, le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021 e con riferimento alle contabilizzazioni del 2022. Le Regioni erano obbligate ad aggiornare i loro prezzari entro il 31 luglio 2022, e infatti, la nostra Regione Friuli Venezia Giulia con delibera n. 1052 del 15 luglio 2022 della Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici edizione 2022. Con l’aggiornamento del prezzario, il Decreto “Aiuti” prevede un adeguamento eccezionale e temporaneo, nel senso che vale solo fino al 31 dicembre 2022. In particolare, l’art. 26, comma 1, del citato decreto, con riferimento agli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, prevede che: - lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto Pag. 55 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2022
la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022; - i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%, nei limiti delle risorse disponibili; - il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione dello stato di avanzamento; - il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi della lett. a), dell’art. 106, comma, 1, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, entro i termini di cui al primo periodo dell’articolo 113-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (30 giorni decorrenti dall’adozione di SAL); - qualora il direttore dei lavori abbia già adottato il SAL e il RUP abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022), è emesso, entro 30 giorni da tale ultima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022, applicando i prezzari aggiornati. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54 del D. Lgs 50/2016, già aggiudicati ovvero efficaci al 18 maggio 2022, le stazioni appaltanti, utilizzano i prezzari aggiornati come sopra indicato, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro medesimo. L’art. 26, comma 1 del d.l. 50/2022 stabilisce inoltre quali risorse possono essere utilizzate per la copertura delle compensazioni e che sono: - risorse accantonate nel quadro economico per imprevisti fino al limite del 50%; - le somme derivanti dai ribassi d’asta; - le somme rese disponibili e relative ad altri
interventi ultimati di competenza della stessa stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i collaudi. In aggiunta, è stato istituito un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui all’articolo 7 del dl 76/2021, dedicato alla compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali per opere PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza), e con decreto direttoriale n. 6960 del 17 giugno 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sono state date alle Stazioni Appaltanti delle indicazioni per poter accedere al fondo. Per far questo, le Amministrazioni pubbliche dovranno presentare entro il 31 agosto 2022, per via telematica, utilizzando il link: https://adeguamentoprezzipnrrart26a.mit.gov.it, le istanze di accesso al Fondo, per opere PNRR, relativamente ai maggiori importi derivanti dagli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure utilizzando i prezzari aggiornati dal 1° gennaio
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2022 e fino al 31 luglio 2022. Come indicato nel decreto, l’istanza dovrà essere corredata da: - i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG) - copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento - l’entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1 dell’art. 26 del DL n. 50/2022 - l’entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del medesimo comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al fondo - l’entità del contributo richiesto, - gli estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. (CS)
La comunicazione avviene quando oltre al messaggio, passa anche un supplemento di anima. Henri Bergson
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Interesse per il mercato USA sondaggio di confapi nazionale
Segnaliamo che Confapi nazionale, nell’ambito delle proprie attività di promozione e internazionalizzazione, sta approfondendo l’interesse delle imprese associate verso il mercato statunitense, finalizzato alla programmazione delle prossime attività. La Confederazione, che sta collaborando proficuamente con ICE nell’ottica di potenziare l’accesso al mercato USA, intende in particolare fare in modo
che le prossime iniziative rispondano alle esigenze dell’intero sistema piccolo e medio industriale che rappresenta. Vi chiediamo pertanto, se interessati, di comunicare all’indirizzo email economia@confapifvg.it: - i settori che ritenete essere strategici per l’export verso gli USA; - i comparti di interesse per partnership e joint venture; - eventuali problematiche relative alla commercializzazione di prodotti specifici (come vincoli doganali e ostacoli burocratici di accesso al mercato). Per ogni altra informazione le imprese interessate possono rivolgersi all’Ufficio economico dell’Associazione.
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(EV)
Disponibilità di ricercatori CNR progetto confapi per la mobilità tra università enti di ricerca - imprese
“Il ricercatore come abilitatore del Sistema Paese: dal ricercatore alla piccola e media industria” CONFAPI nazionale è partner, insieme all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche e MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca, del progetto PNRR “Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità”. La fase in corso prevede l’organizzazione di un percorso di mobilità temporanea tra Università, Enti di ricerca e Imprese volto a realizzare specifici progetti di ricerca in azienda e promuovere il trasferimento tecnologico. Vi è pertanto l’opportunità per le nostre Imprese Associate di stipulare delle convenzioni dirette a disciplinare la mobilità temporanea di ricercatori e dipendenti di alta qualificazione che siano impiegati nel settore della ricerca e sviluppo. L’o-
biettivo è quello di favorire l’inserimento dei ricercatori nelle nostre Imprese Associate, al fine di creare un sistema sinergico che, da un lato, favorisca gli esiti occupazionali dei giovani e, dall’altro, aumenti il potenziale di innovazione della piccola e media industria. Il progetto può avere durata triennale e prevede l’attuazione dell’intero percorso di ricerca, partendo dalle necessità specifiche dell’impresa fino ad arrivare all’industrializzazione derivante dall’innovazione. L’Impresa avrà la possibilità di sviluppare percorsi e progetti di ricerca e sviluppo mirati al suo settore e contesto di mercato nell’arco del triennio, anche perseguendo l’obiettivo di integrare il ricercatore nel suo organico. Il ricercatore sarà individuato in base alle esigenze e alle caratteristiche dell’Impresa e sarà inserito gratuitamente in organico per 3 anni. All’Impresa sarà richiesto un concorso alle spese tecniche e di coordinamento di importo contenuto (fee). Chi fosse interessato può prendere contatto fin da subito con l’Ufficio economico di CONFAPI FVG (tel. 0432 507377; e-mail: economia@confapifvg. it), per aderire all’iniziativa indicando per il momento solo il settore di appartenenza e l’ambito di R&S.
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(LCP)
Progetto Dataskills
corsi online gratuiti
mazione online gratuiti sui temi legati alla digitalizzazione. I corsi sono focalizzati sul commercio online, sul customer relation management (CRM) e paperless office e sulla sicurezza informatica e sono volti a sostenere le Pmi nel migliorare le competenze digitali dei propri dipendenti e favorire l’utilizzo di tecnologie moderne e innovative per la gestione dei dati. Per accedere ai corsi di formazione è sufficiente accedere al sito: https://www.dataskills4smes.eu/it/home-new-it/.
Vi evidenziamo che nell’ambito del progetto DataSkills4SMEs, finanziato dall’UE, di cui Confapi nazionale è partner, sono disponibili corsi di for-
Vi saremo grati se vorrete darci un cortese riscontro della Vostra fruizione dei corsi online all’indirizzo email formazione@confapifvg.it.
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(EDF)
Scadenze aziendali del mese di settembre 2022 -
il calendario delle scadenze per il mese di settembre 2022
Giovedì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione telematica delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di agosto. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
Venerdì 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di agosto. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 7^ rata dell’Iva, relativa al 2021 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2022 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;
provvigioni; bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 26,23 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
Venerdì 30 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di agosto. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. Termine modificato dal decreto Semplificazioni CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2022 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 agosto 2022.
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RIMBORSO IVA COMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle richieste di rimborso dell’Iva assolta in altro stato comunitario nel corso del 2021 da parte di operatori residenti.
CHE - Scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo riferite al II° trimestre senza Iva, come ad esempio operazioni esenti o fuori campo, per un importo superiore a 250 euro.
LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.
LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per l’invio telematico da parte di tutti i soggetti passivi Iva, delle liquidazioni di aprile, maggio e giugno (per i mensili) e del secondo trimestre 2022 (per i trimestrali). Termine modificato dal decreto Semplificazioni
IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONI-
(PZ)
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