Apinforma n. 15 del 31 agosto 2018

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 15 31 agosto 2018

IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE

TECNICHE DI COMUNICAZIONE DIGITALE: WEB MARKETING E SVILUPPO COMMERCIALE Corso completamente gratuito per giovani disoccupati. Iscrizioni aperte pag. 15

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 15 31 agosto 2018

Sommario LA NOSTRA POSIZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Il Presidente Fedriga incontra i vertici di Confapi FVG

6

Il Gruppo Giovani Imprenditori elegge il nuovo Presidente

8

Pubblicato il decreto sul bonus pubblicità

10

Rimborso IVA assolta all’estero

13

Finanziamento soci

16

Accesso più semplice all’iperammortamento

21

Autotrasporto c/t. Contributi agli investimenti per il 2018

23

Buoni per la digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico

26

Sabatini ter

27

Tracciabilità del pagamento delle retribuzioni

30

Localizzazione di veicoli aziendali tramite sistemi GPS

31

CCNL Unigec / Unimatica

33

Acqua

42

SISTRI

43

SOA: rinnovo per la Ermetic Serramenti

44

ANAC: sopralluogo solo prima della formulazione delle offerte

45

La categorie superspecializzate

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EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Missione a Graz dei nostri Giovani Imprenditori

49

Scambi fra Soci

51

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Il Presidente Fedriga incontra i vertici di Confapi FVG

Nei giorni scorsi il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ha incontrato il Consiglio Generale di CONFAPI FVG, guidato dal Presidente Massimo Paniccia. Si tratta della prima visita del neo eletto Presidente Fedriga all’Associazione delle piccole e medie industrie e nell’accoglierlo Panic-

cia ha rivolto a lui e alla nuova Giunta l’augurio di buon lavoro. Il Presidente dell’Associazione ha esortato la Regione a sostenere il sistema economico, perché solo da una maggiore ricchezza e produttività delle imprese derivano, attraverso il meccanismo delle compartecipazioni erariali, le risorse per la copertura della spesa a vantaggio della comunità tutta. A livello nazionale ha sottolineato la necessità di dare il giusto peso all’imprenditoria, ha ricordato alcuni effetti controproducenti per l’economia, il lavoro e per i conti pubblici del decreto “dignità” e, gli effetti negativi delle proposte di riduzione del rimborso di quota parte delle accise alle imprese di autotrasporto, che se dovessero concretizzarsi metterebbero in ginocchio il settore.

I successivi interventi degli imprenditori hanno toccato il tema della spendibilità degli impegni finanziari della Regione e degli enti locali, della mancanza di uniformità delle procedure di appal-

to nelle amministrazioni, il finanziamento delle opere dei Consorzi di sviluppo industriale, l’irrisolto problema delle autorizzazioni alle estrazioni di inerti, gli investimenti immobiliari innovativi in

il presidente fedriga riconosce nelle pmi l’elemento trainante dell’economia regionale

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atto nelle località balneari, la logistica legata agli Interporti e all’Aeroporto. Il Presidente Fedriga ha dichiarato di riconoscere nelle piccole e medie imprese l’elemento trainante dell’economia regionale e che questa sua visita è la manifestazione dell’intento di voler tener conto delle loro istanze. Ha altresì concordato sui problemi e sulle perplessità sollevate dalle imprese, impegnandosi a riportarle, laddove necessario, in sede nazionale, così come è stato fatto per la reintroduzione dei voucher nel decreto “dignità”. Più in generale ha dichiarato che uno dei principali obiettivi della sua amministrazione sarà quella di riequilibrare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione e ridurre il carico fiscale sulle imprese, a cominciare dall’Irap, e rendere

immediatamente spendibili risorse già impegnate dalla Regione e dalle amministrazioni locali. Questo è, peraltro, il risultato più importante ottenuto nei primi mesi di amministrazione per un totale di 370 milioni di euro. A questo proposito ha annunciato la volontà di rivedere l’assetto delle UTI, che finora hanno generato solo maggiori costi e disparità senza nessun vantaggio, per riprendere la logica di una suddivisione in Aree vaste (da 3 a 5), con importanti deleghe di funzioni in materia di lavori e di spesa. Fedriga e Paniccia hanno anche concordato di verificare da subito la possibilità di attivare insieme un progetto di riqualificazione e di ricollocazione dei lavoratori dai settori in difficoltà a quelli più trainanti.

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Il Gruppo Giovani Imprenditori elegge il nuovo Presidente è luca rossi della universal srl. eletta anche la giunta di presidenza L’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori Confapi FVG, presieduta da Tommaso Passoni, ha eletto il nuovo Presidente, Luca Rossi della Universal Srl di Percoto. Cecilia Durisotto, della FAU Trasporti Srl di Udine è stata invece eletta alla Vice-Presidenza del Gruppo. Il neo Presidente ha proceduto con l’elezione della Giunta di Presidenza, così composta: Luca Ceccarelli della Ceccarelli Group Srl di Udine, Andrea

Della Rovere della Zeta Srl di Premariacco, Nicoletta Fazzolari della Friulana Accessori Srl di Pasian di Prato, Federico Minut della Vipres Srl di Visco, e Stefano Rumiz della Rumiz F.lli Srl di Tavagnacco. Dopo aver ringraziato il Presidente uscente Tommaso Passoni, per il lavoro svolto in questi anni, il neo presidente Luca Rossi ha dichiarato di voler proseguire nell’opera di consolidamento e di crescita del Gruppo nel segno della continuità. Il Gruppo Giovani svolge un ruolo di stimolo sui temi del rinnovamento generazionale della nostra industria e su quelli più d’avanguardia, ai quali la quotidianità non consente sempre la giusta attenzione, come, ad esempio, lo sviluppo di nuove professioni manageriali: il Project Manager, il Temporary Manager (non solo per l’estero) e lo sviluppo della funzione commerciale nelle strategie aziendali.

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Pubblicato il decreto sul bonus pubblicità invio delle richieste dal 22 settembre e fino al 22 ottobre 2018 Premessa È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018 con il quale vengono disciplinate le regole di fruizione del credito d’imposta relativo alle campagne pubblicitarie. Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che, dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 o nell’anno in corso, hanno realizzato o realizzeranno investimenti di tipo pubblicitario. L’obiettivo è quello di agevolare le imprese nell’attività di comunicazione e divulgazione dei propri servizi o prodotti attraverso l’utilizzo dei media.

Soggetti interessati Il credito è riconosciuto a tutte le imprese a prescindere dalla loro forma giuridica nonché agli enti non commerciali. Interessa quindi le imprese individuali, tutte le società di persone che esercitano attività commerciale e tutte le tipologie di società di capitali. L’agevolazione riguarda anche i liberi professionisti che pubblicizzano la tipologia di attività esercitata, le specializzazioni e i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio e i compensi richiesti per le diverse tipologie di prestazioni fornite. Non assume alcuna rilevanza quindi la dimensione aziendale o il regime contabile adottato, rientrando quindi anche i soggetti in semplificata.

Gli investimenti agevolabili Il credito d’imposta sarà riconosciuto con riferimento agli investimenti effettuati attraverso l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici nazionali, e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il collegato fiscale alla manovra 2018 ha esteso il beneficio anche alle testate on line. Il credito è riconosciuto con le seguenti decorrenze: - per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana o periodica, anche online, rilevano quelli effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016; esso poi spetta per gli investimenti annuali effettuati dal 1° gennaio 2018 in poi; - per gli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, rilevano gli investimenti annuali effettuati dal 1° gennaio 2018 in poi. Rientrano quindi nel secondo semestre 2017 soltanto gli investimenti effettuati sulla stampa, inclusi i giornali on line, mentre sono esclusi quelli su emittenti televisive e radiofoniche locali. Gli investimenti devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate, in ogni caso, della figura del direttore responsabile. Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali per esempio televendite, giochi o scommesse con vincite di denaro, messaggeria vocale o chat line con servizi a sovraprezzo. Il costo deve essere assunto al netto delle spese accessorie come ad esempio le intermediazioni e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario anche se ad esso funzionale.

Il calcolo Per aver diritto al credito è necessario che l’investimento presenti un incremento, ancorché modesto, rispetto a quello effettuato con gli stessi mezzi nel periodo d’imposta precedente. L’incremento deve essere superiore all’1% rispetto a quello dell’anno precedente, ciò significa che per beneficiare del bonus pubblicità 2018 si devono effettuare investimenti in campagne pubblicitarie in misura maggiore almeno dell’1% rispetto all’anno precedente. Per cui se nel 2017 (più precisamente dal 24 giugno 2017 data di entrata in vigore

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del decreto) si sono investiti 20.000 euro in costi di pubblicità, per accedere al bonus sarà necessario spendere almeno 20.200 (l’1% in più) nel 2018. Come già ricordato il collegato fiscale ha esteso l’agevolazione anche per gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti eseguiti sugli stessi mezzi d’informazione dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016. L’incremento percentuale deve essere riferito agli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente. Sono conseguentemente esclusi dall’agevolazione i soggetti che nell’anno precedente non hanno sostenuto alcuna spesa pubblicitaria mancando il parametro di raffronto. Il decreto attuativo chiarisce che alla presenza di investimenti su entrambi i mezzi di diffusione, possono essere riconosciuti due diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate. Così se gli investimenti riguardano sia la stampa che la diffusione a mezzo televisione, i cosi nella relativa richiesta andranno esposti distintamente per le due tipologie di media. Si dovranno inoltre indicare i costi complessivi degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente e l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due mezzi pubblicitari. Per media analoghi si intendono da una parte la stampa e dall’altra le emittenti radio televisive e non il singolo giornale o la singola emittente.

La domanda La richiesta del credito deve avvenire esclusivamente con modalità telematica sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle entrate, e prevede l’invio di due comunicazioni, una per l’annualità 2017 (parziale) e una per il 2018. Entrambe andranno inviate dal 22 settembre ed entro il 22 ottobre 2018. Il modello è reperibile sui siti del Dipartimento e dell’Agenzia delle entrate e deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica. A regime la finestra temporale di invio delle richieste sarà tra il 1° marzo e il 31 marzo di ogni anno. La domanda deve contenere oltre ai dati identificativi del richiedente, il costo complessivo degli investimenti effettuati o che si intende effettuare nel corso dell’anno e quelli degli analoghi investimenti dell’anno precedente ai fini del calcolo della media. Entro il 30 aprile di ogni anno (ma quest’anno entro il 21 novembre), il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblicherà l’elenco dei soggetti ammessi, con l’importo teoricamente spettante. Successivamente se il totale delle richieste sarà inferiore al budget, ogni beneficiario potrà ricevere l’intero importo. In caso di incapienza, invece,

scatterà un taglio proporzionale, al fine di assicurare il rispetto del tetto di spesa. Non opera pertanto il click day ma tutte le richieste presentate nell’arco temporale sopra indicato e in regola con le condizioni richieste, troveranno accoglienza.

La fruizione del bonus Il bonus è fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente in via telematica con i servizi dell’Agenzia (Entratel/Fisconline). Il bonus dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno di maturazione dello stesso e in quelli successivi fino al completo utilizzo. Per l’anno in corso le risorse a disposizione ammontano a 62,5 milioni di euro, mentre per il futuro il plafond dovrà essere definito di anno in anno.

Il credito d’imposta La misura del benefit è pari al 75% del valore incrementale di cui sopra. Se però l’investimento pubblicitario 2018 viene eseguito da micro imprese, piccole e medie imprese o start up innovative, il credito d’imposta sale al 90%. Così un’impresa che nel 2017 ha effettuato investimenti in pubblicità per 20.000 euro e nel corso del 2018 sostiene 30.000 euro di spese pubblicitarie, potrà beneficiare di un credito d’imposta pari al valore incrementale moltiplicato per la percentuale del 75% vale a dire: 30.000 – 20.000 = 10.000 X 75% = 7.500 euro. Se lo stesso l’investimento riguarda una PMI o una start up il bonus sarà di 10.000 X 90% = 9.000 euro.

Cumulabilità Il bonus in argomento non è cumulabile per le medesime voci di spesa con altre agevolazioni statali, regionali, europee, a meno che disposizioni successive non ne prevedano espressamente la cumulabilità.

Il trattamento contabile Per quanto riguarda la deduzione dal reddito delle spese sostenute, il decreto richiama le disposizioni previste dall’art. 109 del TUIR in materia di competenza economica. Con riferimento alle prestazioni di servizi viene previsto che il criterio da seguire per l’imputazione a conto economico del costo è quello dell’ultimazione della prestazione. Il decreto tuttavia nulla dice con riferimento ai titolari di reddito di lavoro autonomo e alle im-

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prese in contabilità semplificata che adottano un principio di cassa. Per questi soggetti sarà quindi necessario un intervento normativo per chiarire il loro trattamento fiscale.

L’attestazione

soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. In alternativa l’attestazione può essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione contabile dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile.

È previsto che l’investimento sia attestato da un

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Rimborso IVA assolta all’estero entro il 1° ottobre le istanze al centro di pescara Premessa Entro il prossimo 1° ottobre (il 30 settembre è festivo) si dovrà trasmettere all’amministrazione finanziaria la richiesta di rimborso per l’Iva pagata in uno stato estero. La Direttiva 2008/9 del 12 febbraio 2008 ha definito la procedura da seguire per la richiesta del rimborso dell’Iva pagata in uno stato estero da parte di un operatore economico europeo. Per l’acquisto all’estero di alcuni beni e servizi è previsto il pagamento dell’Iva nello stato estero in cui gli stessi vengono erogati. Nel rispetto del requisito della territorialità, alcuni beni e servizi richiedono il versamento dell’imposta nel paese estero. In questi casi l’operatore nazionale riceve la fattura con l’applicazione dell’imposta estera, la quale va annotata esclusivamente in contabilità generale senza emissione di autofattura e senza alcuna integrazione. In questi casi l’impresa italiana dovrà valutare se vi siano le condizioni per richiedere il rimborso dell’imposta assolta nello stato membro secondo i dettami del DPR 633/72.

La richiesta La richiesta di rimborso deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’autorità fiscale del proprio paese, la quale ne cura l’inoltro nel paese destinatario del rimborso. La procedura interessa anche le imprese che aderiscono al regime semplificato del mini sportello unico per i servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione (MOSS). Le regole da seguire dai soggetti passivi nazionali per ottenere il rimborso dell’imposta assolta in altri stati dell’Unione Europea sui propri acquisti di beni e servizi con Iva detraibile sono contenute nell’art. 38-bis1 del DPR 633/72. Gli articoli 38bis 2 e 38-ter dello stesso decreto disciplinano rispettivamente i rimborsi richiesti da altri paesi

Ue per acquisti fatti in Italia e i rimborsi ai soggetti extracomunitari. Per questi ultimi il diritto al rimborso è subordinato alla sottoscrizione di accordi di reciprocità, ad oggi stipulati solo con la Svizzera, la Norvegia e Israele. Questi soggetti, a differenza di quelli comunitari, sono tenuti a compilare la richiesta di rimborso sul modello 79, approvato dalle entrate con provvedimento del 29 aprile 2010, e inviarlo al Centro Operativo di Pescara tramite raccomandato o corriere.

I presupposti Il diritto al rimborso si basa sugli stessi principi interni che regolano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. A questo proposito la Direttiva 2008/9 chiarisce che il soggetto passivo deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello stato membro in cui è stabilito, e in caso di diritto alla detrazione parziale, il rimborso spetterà nella stessa proporzione. Deve inoltre essere rispettato il presupposto oggettivo, nel senso che devono essere osservate le limitazioni esistenti nel paese in cui sono eseguiti gli acquisti. Così per le spese di rappresentanza di costo superiore a 50 euro, non sarà possibile, per gli operatori esteri, richiedere il rimborso dell’imposta pagata in Italia perché la normativa interna prevede espressamente il divieto di detrarre l’imposta su tali spese. Ovviamente per aver accesso al rimborso è necessario che l’operatore non disponga, nel paese in cui chiede il rimborso, di una sede staccata, di una stabile organizzazione che pone in essere operazioni attive, o il domicilio fiscale. In questi casi si renderebbe necessario, infatti, avere un’identificazione Iva con la quale recuperare l’imposta sugli acquisti tramite l’ordinario criterio della detrazione e relativa presentazione della dichiarazione annuale. All’obbligo di identificazione si sottrae il caso in cui si renda applicabile il meccanismo dell’inversione contabile da parte del committente comunitario. Si pensi al caso di un artigiano edile sloveno che effettua una prestazione di servizi su un fabbricato in Italia per conto di un committente soggetto passivo in Italia. In questo caso rendendosi applicabile il meccanismo del reverse charge da parte del committente italiano, essendo

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l’operazione ai sensi dell’art. 7 – quater territorialmente rilevante in Italia, lo Sloveno può chiedere il rimborso dell’imposta pagata sugli acquisti fatti in Italia. Se invece lo stesso intervento viene svolto nei confronti di un privato, rendendosi obbligatoria l’identificazione in Italia dello Sloveno, la procedura di rimborso risulterà preclusa.

non consentono la detrazione dell’imposta, si è avvalso del regime dei contribuenti minimi o dei produttori agricoli, entro 15 giorni viene notificato al contribuente un provvedimento di rigetto. Quest’ultimo potrà eventualmente essere impugnato secondo le regole previste per il contenzioso tributario.

L’istanza

Situazioni che attivano il rimborso

L’istanza deve essere presentata direttamente al Centro Operativo di Pescara, esclusivamente in via telematica, attraverso l’apposito portale elettronico. La stessa deve essere trasmessa entro il termine del 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo stato membro competente per il rimborso. Abbiamo già ricordato che quest’anno il 30 settembre cade di domenica e conseguentemente la scadenza slitta al 1° ottobre. La richiesta è in ogni caso attivabile dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si richiede il rimborso. Si deve anche considerare, ai fini della presentazione dell’istanza, che la periodicità dipende dalle disposizioni vigenti nello stato membro preposto al rimborso. Se la richiesta di rimborso è relativa ad un arco temporale inferiore ad un anno civile ma non inferiore a tre mesi, l’importo che può essere richiesto a rimborso non può essere inferiore a 400 euro. Se il periodo cui fa riferimento la richiesta riguarda l’anno civile o la parte residua dello stesso, l’importo richiesto non può essere inferiore a 50 euro. I contribuenti italiani possono presentare la richiesta direttamente in proprio tramite il sito dell’Agenzia delle entrate utilizzando i servizi telematici (Entratel – Fisconline), direttamente o tramite intermediari abilitati. In alternativa è possibile fare ricorso a soggetti delegati o alle Camere di Commercio italiane all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla legge 518/1970. Una volta ricevuta l’istanza, il centro di Pescara effettua una prima valutazione sulla sussistenza dei presupposti formali e quindi procede con un controllo di merito sull’insussistenza di cause di esclusione. Fatta questa verifica lo stesso Centro procederà all’inoltro dell’istanza allo stato estero competente ad effettuare il rimborso. Quest’ultimo potrà richiedere ulteriore documentazione per una propria verifica prima di procedere al rimborso che, in ogni caso, dovrà essere eseguito entro il termine massimo di otto mesi dalla ricezione dell’istanza. Se invece l’esito della verifica è negativo, ad esempio perché l’operatore non ha svolto attività rilevanti ai fini Iva, ha effettuato solo operazioni che

Le richieste di rimborso possono generalmente nascere dall’applicazione delle regole sulla territorialità. I casi riguardano per lo più le prestazioni di servizi dove specifiche deroghe possono prevedere la tassazione in un paese diverso da quello del committente. I casi interessati possono riguardare: - art. 7 - quinquies del DPR 633/72 riguardante le prestazioni di accesso a manifestazioni, secondo il quale tali prestazioni sono tassate nello stato in cui si svolgono; - art. 7 - quater, lettera a) le prestazioni alberghiere le quali sono tassate nel paese in cui il servizio viene erogato, ma anche le prestazioni relative a beni immobili, comprese le perizie; - art. 7 - quater, lettera c) le prestazioni di ristorazione e catering anch’esse tassate nel luogo di erogazione della prestazione; - art. 7 - quater, lettera b) le prestazioni di trasporto di passeggeri le quali si considerano effettuate nel luogo di esecuzione del trasporto in proporzione alla distanza; - art. 7 - quater, lettera e) le prestazioni di locazione, noleggio e simili, compresa la locazione finanziaria a breve termine di mezzi di trasporto per il quali il servizio si considera effettuato nel paese in cui viene consegnato il mezzo, eventualmente integrato con il luogo di utilizzazione. La richiesta di rimborso può comunque nascere anche dall’acquisto di beni nelle ipotesi in cui manchi il trasferimento fisico da un paese all’altro. Si pensi al rifornimento di carburante effettuato in uno stato comunitario ad esempio da un’impresa di autotrasporto, per la quale è riconosciuta la piena detraibilità dell’imposta. Si ricorda che il rimborso non spetta qualora l’imposta sia stata erroneamente applicata. Di conseguenza il soggetto al quale sia stata fatturata indebitamente l’imposta, anche per ragioni connesse alla territorialità, non può chiedere all’autorità il rimborso di tale imposta, ma dovrà rivolgersi al fornitore per ottenere la restituzione dell’imposta erroneamente addebitata.

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Finanziamento soci

imposta di registro solo in caso d’uso

Premessa Sono diverse le opzioni che le imprese hanno a disposizione per incrementare i propri mezzi finanziari, tra queste il finanziamento da parte dei soci rappresenta un’opportunità di sicuro interesse. Il finanziamento soci, onerosi o gratuiti, non rappresentano veri e propri atti societari, ma prestiti in denaro per i quali è previsto l’obbligo di restituzione. Giuridicamente sono dei debiti che la società contrae nei confronti dei soci per porre rimedio a situazioni di tensione finanziaria o per realizzare la provvista per nuovi investimenti o per diverse altre ragioni. È richiesto il rispetto di precise regole previste dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio nonché l’osservanza di alcune disposizioni contabili e fiscali. Di seguito analizzeremo i profili dell’istituto focalizzando l’attenzione su recenti chiarimenti della Cassazione in merito all’applicazione dell’imposta di registro.

Il finanziamento fruttifero e infruttifero I versamenti a titolo di finanziamento costituiscono una forma di prestito alla società con obbligo di rimborso del capitale. Può essere ritenuta un’operazione speculare al finanziamento di capitale di credito eppure vi sono alcune differenze. Il soggetto finanziatore è rappresentato da uno o più soci, non è, infatti, richiesta la partecipazione di tutti i soci e non sussiste alcun vincolo di partecipazione con riferimento alla quota di capitale sociale detenuta. Per esempio il finanziatore può essere anche un unico socio che possiede il 5% del capitale sociale o tutti i soci ognuno per la somma ritenuta più idonea senza collegamento con la percentuale di partecipazione al capitale. Un’altra differenza è costituita dal fatto che il finanziamento può essere fruttifero o infruttifero

di interessi. Nel caso in cui il finanziamento sia infruttifero, è necessario che tale circostanza risulti adeguatamente documentata, al fine di evitare contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria. L’operazione, infatti, può essere configurata come contratto di mutuo per il quale opera una presunzione di onerosità, ecco quindi che se si vuole vincere tale presunzione e lo si voglia considerare gratuito, si deve essere in grado di provare tale circostanza. A tal fine è possibile scegliere tra: - atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata; - corrispondenza commerciale con spedizione in plico senza busta. La prova può essere fornita anche con l’eventuale delibera societaria in cui si dà atto del finanziamento ricevuto e della sua infruttuosità. A questo proposito si evidenzia che la delibera vincola solo i soci che esprimono la loro adesione all’operazione e non anche gli altri. In ogni caso è richiesta l’indicazione dell’infruttuosità nella Nota Integrativa. Se viceversa il finanziamento è a titolo oneroso, sarà opportuno predisporre appositi documenti, ove siano descritti gli eventuali frutti e le scadenze pattuite per il rimborso. A tal proposito si reputa valido lo scambio di lettere commerciali nel momento antecedente l’erogazione del finanziamento. Se nei documenti non sono indicate le scadenze di maturazione degli interessi, si presumono percepiti nel periodo d’imposta di maturazione. La misura degli interessi qualora non indicata si presume al tasso legale.

Le condizioni da rispettare In base a quanto previsto dalla delibera CICR del 3 marzo 1994, in attuazione del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), i finanziamenti a favore della società possono essere effettuati esclusivamente dai soci che: - risultano iscritti nel libro dei Soci (ora Registro Imprese) da almeno tre mesi; - detengono una partecipazione al capitale pari almeno al 2% dell’ammontare del capitale nominale quale risulta dall’ultimo bilancio approvato;

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- tale possibilità sia espressamente prevista dallo Statuto. In mancanza di una sola di queste condizioni il finanziamento da parte dei soci non è praticabile. Ricordiamo comunque che le delibere del CICR producono effetti unicamente nei confronti delle società di capitali mentre non si estendono alle società di persone, per le quali è espressamente prevista l’esclusione. Queste ultime pertanto possono liberamente fare ricorso ai finanziamenti soci. Oltre alle condizioni di cui sopra, segnaliamo che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio con la delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 ha introdotto un nuovo caso di esonero da presunzione di raccolta del risparmio tra il pubblico. Riguarda il caso in cui la società effettua, sulla base di trattative personalizzate, contratti di finanziamento solo con singoli soci. Questo principio è utile anche per risolvere la questione riguardante la legittimità dei finanziamenti concessi dai soci nei primi tre mesi di vita della società, quando il requisito del possesso temporale non si è ancora realizzato. Può capitare, infatti, che nelle fasi di avvio di un’attività imprenditoriale vi sia la necessità di ricorrere al finanziamento da parte dei soci. Sarebbe eccessivamente penalizzante considerare tali finanziamenti contrari alla normativa, perché in contrasto con il requisito temporale di tre mesi imposto dalla delibera CICR. Con la delibera del Comitato interministeriale si rende legittimo il finanziamento da parte dei soci nella fase di avvio dell’attività a condizione che sia frutto di trattative personalizzate con i singoli soci. La richiesta pertanto non deve essere formulata in maniera generalizzata all’intera compagine societaria. Le condizioni sopra indicate sono poste a presidio di possibili abusi nella sollecitazione e raccolta di fondi, assimilando di fatto tale attività ad una raccolta di risparmio tra il pubblico.

Gli aspetti contabili Questi versamenti dal punto di vista contabile devono essere considerati come mutui, e perciò vanno iscritti nella voce D3 “Debiti verso soci per finanziamenti” nel passivo dello Stato patrimoniale. È possibile convertire tali versamenti in finanziamenti di capitale di rischio, situazione peraltro ipotizzabile in presenza di aumenti gratuiti di capitale o a causa di perdite rilevanti. La procedura richiede che, per la copertura di perdite, sia espressamente espressa la volontà dei soci alla conversione con delibera in sede di assemblea ordinaria, mentre occorre l’assemblea straordinaria per gli aumenti di capitale sociale.

Il principio contabile n. 28 stabilisce che la conversione può essere attuata solo previa rinuncia al diritto di restituzione di ciascun socio. In questo modo la rinuncia determina l’iscrizione di una posta la cui natura è quella di riserva di capitale, utilizzabile per la copertura di perdite o futuri aumenti di capitale. In questo modo i versamenti confluiscono nel patrimonio aziendale come riserve di capitale e devono essere iscritte nella voce A VII “Altre riserve”.

Imposta di registro La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 19799 del 26 luglio 2018 è intervenuta per chiarire i principi legati all’obbligo di versamento dell’imposta di registro per i finanziamenti soci, i quali, come già accennato, non sono atti societari propri ma prestiti di denaro, per i quali è previsto l’obbligo della restituzione. Vanno pertanto distinti dai versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto per i quali essendo atti societari propri, sono soggetti al versamento dell’imposta di registro in misura fissa di 200 euro. Se il finanziamento è a titolo oneroso ed è concesso da un soggetto Iva, può essere il caso della controllante che finanzia la controllata, l’operazione si considera rilevante ai fini Iva, ma risulta poi esente ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 1 del DPR 633/72. In questi casi stante la presenza del requisito soggettivo e oggettivo ai fini Iva, in forza del principio di alternatività previsto dall’art. 40 del DPR 131/86, l’imposta di registro deve essere versata nella misura fissa di 200 euro. Laddove invece l’atto di finanziamento sia redatto per scrittura privata non autenticata o per scambio di corrispondenza, l’imposta è dovuta solo in caso d’uso, essendo escluso l’obbligo di registrazione. Se il finanziamento alla società è erogato dal socio persona fisica, che non agisce quindi in veste di soggetto passivo Iva, si rende dovuto il versamento dell’imposta di registro nella misura proporzionale del 3%. Tuttavia l’obbligo di registrazione in termine fisso (di 20 o 30 giorni a seconda che l’atto sia stipulato o meno in forma pubblica), sussiste solo se l’atto viene redatto in forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata. Se invece l’atto è redatto per corrispondenza, deve essere registrato solo in caso d’uso, con il conseguente risparmio del 3% di imposta di registro. In definitiva gli atti redatti per corrispondenza godono di un regime fiscale privilegiato ai fini dell’imposta di registro perché: - se erogati da soggetti Iva l’imposta fissa di 200 euro è dovuta solo per la registrazione in caso

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d’uso, altrimenti l’imposta non è dovuta perché non vige alcun obbligo di registrazione; - se erogati da persone fisiche l’imposta proporzionale del 3% è dovuta anche in questo caso solo in caso d’uso, altrimenti non è dovuto alcuna imposta perché non sussiste alcun obbligo di registrazione. A questo proposito la sentenza della Cassazione con riferimento ad un caso in cui l’atto era stato redatto in forma scritta, ma mancava la prova della spedizione, ha fornito un chiarimento importante. Per i Supremi giudici anche in questi casi l’atto può considerarsi formato per corrispondenza quando le parti si siano scambiati documenti che evidenziano la volontà unilaterale di un solo contraente e, pertanto, non contengano le sottoscrizioni sul medesimo documento. Al contrario, l’atto si considera formato mediante scrittura privata non autenticata quando vi è un unico documento in cui risultano formalizzate le volontà di tutti i contraenti e le loro sottoscrizioni. Non è quindi necessario un rapporto epistolare tra le parti provato da lettere spedite e relative ricevute, perché l’atto può considerarsi formato per corrispondenza anche quando le parti abbiano scambiato le proprie dichiarazioni di volontà con consegna a mano. In definitiva è irrilevante l’assenza di prove circa l’avvenuta trasmissione tra le parti dei documenti riguardanti la proposta di finanziamento e l’accettazione della stessa, ben potendosi considerare formato per corrispondenza il contratto stipulato mediante lo scambio manuale di due scritture, ciascuna firmata da un solo contraente. Per caso d’uso s’intendono gli atti che devono essere depositati presso le cancellerie giudiziarie nell’espletamento dell’attività amministrativa o presso uffici pubblici.

Atti enunciati Come abbiamo visto il “caso d’uso” assume una valenza importante ai fini dell’assoggettamento dell’atto a tassazione. A questo proposito si deve ricordare che uno dei casi in cui l’amministrazione finanziaria contesta il caso d’uso, e richiede conseguentemente il versamento della relativa imposta, è la rinuncia al rimborso del finanziamento per coprire perdite della società. In questi casi si deve prestare molta attenzione con particolare riferimento alla “enunciazione” di cui all’art. 22 del DPR 131/86, secondo cui “se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle

disposizioni enunciate”. In pratica quindi se un atto societario in precedenza non assoggettato a tassazione viene in un momento successivo enunciato, deve scontare l’imposta di registro. Così la Cassazione con la sentenza n. 15585/2010 ha assoggettato ad imposta di registro del 3% il contratto verbale di finanziamento soci, menzionato nel verbale di delibera di azzeramento del capitale per perdite e sua ricostruzione mediante rinuncia del credito derivante dal finanziamento in parola. Per evitare situazioni di questo tipo, la prassi notarile suggerisce di: - rimborsare il finanziamento soci prima dell’adozione della delibera di aumento di capitale e conferire successivamente il denaro nella società; - convertire preventivamente il finanziamento soci in versamento in conto capitale e successivamente, per l’aumento del capitale, utilizzare la relativa riserva.

La riforma societaria Ricordiamo che la riforma societaria ha modificando l’articolo 2467 del codice civile, introducendo una maggiore tutela dei creditori sociali. È previsto che il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. A tal proposito si segnala che l’ABI ha esteso tale principio anche nell’ipotesi in cui il socio provveda con mezzi propri al pagamento dei debiti scaduti. La riforma ha in questo modo focalizzato l’attenzione sul possibile conflitto d’interessi tra creditori ordinari, come ad esempio i fornitori, e i soci. In altre parole il credito verso la società dei soci non è più considerato di pari grado rispetto a quello degli altri creditori. Ne consegue che in caso di conflitto d’interessi tra fornitori e soci, la società deve preferire i primi postergando il credito dei soci. In pratica l’amministratore che rimborsa deve prestare attenzione a che il rimborso del finanziamento soci, non generi l’incapacità della società di far fronte ai suoi impegni con gli altri creditori perché in tal caso il rimborso si rivelerebbe illecito oltre che fonte di responsabilità per l’amministratore stesso. Inoltre qualora entro un anno dal giorno in cui il finanziamento sia rimborsato dalla società ai soci, la società fallisca, il pagamento che il socio ha ricevuto deve essere restituito alla società o meglio alla curatela fallimentare, la quale oltre ad avere il diritto alla restituzione può esperire l’azione di responsabilità verso l’amministratore.

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Le responsabilità In caso di violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2467 del codice civile si possono realizzare due tipologie di reati: il rimborso indebito dei finanziamenti ai soci e la restituzione illecita del capitale sociale. Il primo caso è classificato come distribuzione preferenziale dell’attivo, il secondo configura il reato di bancarotta preferenziale. È bene sottolineare che il reato matura in capo al debitore che è la società, ossia nelle persone degli amministratori, mentre il socio creditore non può essere perseguito.

Il valore fiscalmente riconosciuto La rinuncia al rimborso del finanziamento soci, dal 2016 è stata oggetto di una profonda modifica sul fronte dell’imposizione diretta da parte del D.Lgs. 147/2015. E’ stato previsto che la rinuncia da parte del socio, soggetto passivo Ires, costituisce sopravvenienza attiva, limitatamente alla parte che

eccede il relativo valore fiscale. A questo proposito è richiesto che il socio rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente data certa, dalla quale risulti il valore fiscalmente riconosciuto del credito oggetto di rinuncia. La rinuncia è, infatti, detassata nel limite del valore fiscale del credito stesso. Per effetto di queste modifiche, nei confronti della società beneficiaria la rinuncia dei soci ai crediti: - non rileva nel limite del valore fiscale del credito; - è imponibile come sopravvenienza attiva per la parte eccedente tale valore. Si tratta di una restrizione introdotta per contrastare fenomeni elusivi che potrebbero comportare la deducibilità della perdita su crediti in capo al terzo cedente a fronte dell’irrilevanza della sopravvenienza attiva in capo alla società beneficiaria della rinuncia e dell’incremento, in capo al socio, del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in misura corrispondente. (PZ)

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Accesso più semplice all’iperammortamento una circolare del mise allenta i vincoli dell’interconnessione Si fa seguito a quanto comunicato con nostra circolare prot. n. 218/PZ del 6 agosto 2018 per ricordare che il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 295485 del 1° agosto 2018 è intervenuto con un chiarimento importante in merito al requisito dell’interconnessione per l’accesso al beneficio dell’iperammortamento. Come noto, per gli investimenti innovativi che rispettano particolari caratteristiche è riconosciuta la possibilità di maggiorare la percentuale di ammortamento del 150%, beneficiando in questo modo di un significativo risparmio di imposte. L’investimento deve rientrate nell’elenco dell’allegato A della legge 232/2016 e deve soddisfare le caratteristiche del modello “Industria 4.0”, basato sull’uso diffuso di connessioni wireless e sensori, sull’utilizzo sempre più importante di dati e informazioni, di nuovi materiali, di sistemi totalmente digitalizzati e connessi. Il chiarimento della circolare riguarda proprio l’interconnessione, vale a dire la necessità di un collegamento ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto che deve soddisfare l’investimento, introducendo vincoli meno stringenti per particolari beni. Viene precisato che per alcuni beni strumentali di cui all’allegato A citato, il vincolo del “caricamento da remoto di istruzioni e/o part program potrebbe essere superato o, non conferente sul piano strettamente tecnico”. In pratica, per i macchinari più semplici l’accesso all’iperammortamento può essere riconosciuto anche in assenza di interconnessione, più precisamente questa non è richiesta per i beni che sono progettati per un unico ciclo di lavoro o per un’unica lavorazione completamente standardizzata. Questa semplificazione riguarda molte piccole e medie imprese e interessa, secondo le esemplifi-

cazioni fornite dallo stesso ministero “macchine utensili quali: trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione – che, in quanto progettate per un unico ciclo di lavoro o per una lavorazione standardizzata, non necessitano di ricevere istruzioni né in relazione alla sequenza temporale e/o logica delle attività o delle azioni da seguire, né in relazione ai parametri o alle variabili di processo”. Questi investimenti difficilmente possono rispettare il requisito dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto, ecco quindi che il MISE per questi beni non richiede più che siano in grado di ricevere in ingresso istruzioni riguardanti lo svolgimento di una o più sequenze di attività identificate, programmate e dettate esternamente. Sarà sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione, telediagnosi, controllo in remoto e monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo. Vengono così attenuati i vincoli posti dalla circolare del 30 marzo 2017 per le macchine progettate per un unico ciclo di lavoro o per un’unica lavorazione, proprio perché non devono più interconnettersi ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto e non è nemmeno necessario scambiare dati e/o informazioni con i sistemi di gestione aziendale. Il bene oggetto dell’iperammortamento dovrà essere solo in grado di trasmettere dati in uscita, requisiti che oggi tutte le nuove macchine hanno e che comunque dovevano avere anche nella precedente versione. Alla luce di questi chiarimenti si renderà necessario riconsiderare anche gli investimenti fatti dal 1° gennaio 2017 per verificare se alcuni di questi, per i quali ad esempio si è già beneficiato dei maxiammortamenti, possono accedere agli iperammortamenti. Possibilità attuabile se sullo stesso bene entro la fine del 2018, sia istallato un sistema che consenta di trasferire dati in uscita. Questo momento diventa quella idoneo a fissare l’interconnessione e l’anno in cui l’impresa può maggiorare del 150% l’ammortamento, previa dichiarazione dell’amministratore per importi sotto i 500.000

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euro, o previa attestazione del perito o rilascio della dichiarazione di conformità da parte di un ente certificatore accreditato. In questi casi la quota di iperammortamento persa nel 2017 potrà essere recuperata alla fine del periodo di ammortamento con una quota aggiuntiva pari alla differenza tra il 140% già ammortiz-

zata nel 2017 e il 250% spettante a titolo di iperammortamento. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’ufficio fiscale dell’Associazione o inviare una e-mail a fisco@confapifvg.it.

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(PZ)


Autotrasporto c/t. Contributi agli investimenti per il 2018 dal 30 luglio 2018 e fino al 15 aprile 2019 è possibile presentare le domande Si fa seguito alle circolari associative n. 207/AdT del 20 luglio 2018 e n. 212/AdT del 30 luglio 2018 di cui all’argomento in epigrafe, per informare che, secondo quanto reso noto dal Ministero delle infrastrutture dei trasporti (di seguito Ministero) sul proprio sito (www.mit.gov.it/documentazione/ autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-perlanno-2018-formazione-e-investimenti), a partire dal 30 luglio 2018 è possibile presentare le domande per i contributi agli investimenti per l’anno 2018, fino alla scadenza del 15 aprile 2019. Riepilogando, si ha ora che: GLI INVESTIMENTI POSSONO ESSERE ESEGUITI DAL 18 LUGLIO 2018 AL 15 APRILE 2019 LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE DAL 30 LUGLIO 2018 AL 15 APRILE 2019 Le istanze dovranno essere compilate ed inviate tramite l’apposito servizio telematico “Incentivi investimenti Autotrasporto”, disponibile sul Portale dell’automobilista (https://www.ilportaledellautomobilista.it/) al quale l’impresa potrà accedere dopo aver ottenuto il rilascio delle credenziali (user ID e password) come categoria di utenza “impresa”. Il comunicato del Ministero riassume brevemente le formalità legate alla presentazione delle domande che, tuttavia, saranno illustrate più dettagliatamente nella Guida al servizio prelevabile sempre sul Portale dell’automobilista - sezione imprese. Tra queste formalità, si segnalano:

A. quelle relative alla fase preliminare, quali: - la compilazione dei dati della sezione 1 (partita IVA/codice fiscale, codici di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi e al Registro elettronico nazionale), per la verifica dei requisiti necessari all’identificazione univoca del richiedente e alla presentazione dell’istanza; - il controllo di coerenza tra i dati inseriti dall’utente nella predetta sezione e quelli presenti sui sistemi dell’Amministrazione; in presenza di dati incoerenti, il sistema restituirà un messaggio di errore con onere, da parte del richiedente, di correggere le irregolarità a pena dell’impossibilità di richiedere gli incentivi; - l’obbligo di inserire il codice provvisorio (cd. meccanografico) rilasciato dagli uffici della Motorizzazione civile, per le imprese che hanno chiesto l’iscrizione al REN ed in attesa del completamento della procedura. In questo caso, la domanda viene acquisita con riserva e dovrà essere perfezionata al momento dell’istruttoria e, comunque, non oltre la fase di determinazione del contributo effettivo; - l’invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente del “Codice impresa”, al termine della fase preliminare. B. La generazione in formato “pdf” dell’istanza compilata, completa di dichiarazioni sostitutive e degli impegni previsti, una volta terminato l’inserimento dei dati richiesti nelle altre sezioni. Il file dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore. Per comodità di consultazione si riporta il testo del comunicato del Ministero, mentre la Guida al servizio è reperibile sul citato sito web del Portale dell’automobilista. Altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.

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Presentazione domande per gli incentivi agli investimenti nel settore dell’autotrasporto La presentazione delle domande e la relativa rendicontazione per accedere agli incentivi agli investimenti nel settore dell’autotrasporto – anno 2018 – potranno essere presentate a partire dal 30 luglio 2018 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2019, collegandosi al sito www.ilportaledellautomobilista.it, secondo le modalità di seguito descritte. Possono presentare domanda le Imprese/Consorzi/Cooperative come definite nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 aprile 2018 n. 221. Il richiedente, per poter presentare la domanda deve essere preventivamente registrato sul Portale dell’Automobilista come categoria di utenza “Impresa” ed essere conseguentemente in possesso delle relative credenziali di accesso (user ID e password). Le modalità di registrazione sul Portale dell’Automobilista sono consultabili al seguente link: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/guida-alla-registrazione (Guida alla registrazione dell’Impresa). Una volta effettuato l’accesso al Portale dell’Automobilista utilizzando le proprie credenziali (user ID e password), l’Impresa/ Consorzio/Cooperativa potrà accedere al servizio online di presentazione delle domande tramite l’apposito link: “Incentivi Investimenti Autotrasporto”. Al momento dell’accesso al servizio online di presentazione istanze, l’Impresa/Consorzio/Cooperativa richiedente dovrà preliminarmente compilare la sezione - 1 “Dati del richiedente” suddivisa in “Dati impresa”, “Dati del rappresentante legale”, “Dati coordinate bancarie” ed eventuale “Dati procuratore” ai fini della verifica dei requisiti necessari per l’identificazione univoca del richiedente e per la presentazione dell’istanza. Al termine della compilazione della sezione 1 il sistema genererà un file in formato “pdf” che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dichiarante/Procuratore, secondo le modalità riportate nel dettaglio nella Guida al servizio. Il sistema effettuerà controlli di coerenza tra i dati inseriti dall’utente e i dati presenti sui Sistemi Informativi dell’Amministrazione, relativamente: a Partita IVA/Codice Fiscale, Codice Iscrizione all’Albo Autotrasporto, Codice di iscrizione al REN; in caso di mancata corrispondenza/coerenza, il sistema restituirà un messaggio di errore. Per poter proseguire nelle fasi successive di sottomissione della domanda online, eventuali anomalie nei dati succitati dovranno essere sanate dall’utente, secondo le procedure amministrative in essere, in quanto il controllo su tali dati sarà bloccante ai fini della presentazione dell’istanza. Per quanto riguarda in particolare il controllo sul codice di iscrizione al REN, i richiedenti che hanno iniziato presso gli UMC, l’iter amministrativo previsto per l’iscrizione a tale registro nazionale ma che ancora non risultano iscritti, dovranno inserire il codice provvisorio (cd “meccanografico”) rilasciato dagli UMC. A fronte di tale inserimento l’istanza sarà acquisita “con riserva” e dovrà essere perfezionata al momento della istruttoria dell’istanza e comunque non oltre la fase di determinazione del contributo effettivo. Terminata la fase preliminare di accesso/accreditamento tramite la sezione 1, sarà generato un “Codice Impresa” che sarà inviato all’indirizzo email PEC indicato dal richiedente. Il richiedente avrà la possibilità di salvare l’inserimento parziale dei dati richiesti e potrà richiamare l’istanza parzialmente inserita tramite il Codice Impresa generato dal sistema. Ai fini della sottomissione dell’istanza online l’utente dovrà inserire tutte le informazioni costituenti la domanda e la rendicontazione e confermare mediante segno di spunta tutte le dichiarazioni/impegni richiesti. Al termine dell’inserimento sarà prodotta in formato “pdf” l’istanza compilata, comprensiva delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e degli impegni previsti. Il pdf prodotto dal sistema dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore dell’Impresa/Consorzio/Cooperativa richiedente. La richiesta potrà essere inoltrata solo quando tutte le informazioni saranno inserite correttamente ed i controlli formali avranno avuto esito positivo. In particolare, la firma digitale deve corrispondere a quella del Rappresentante Legale/Procuratore dell’Impresa/Consorzio/Cooperativa. Le modalità di dettaglio relative al funzionamento del servizio online di presentazione istanze per gli incentivi agli investimenti, sono riportate nella Guida al servizio che sarà resa disponibile sul Portale dell’Automobilista nella sezione Imprese.

Rettifiche ministeriali alle misure contributive Con la successiva nota prot. n. 001365302/08/2018 del 2 agosto 2018 il Ministero ha rettificato di fatto alcune misure contributive riferite agli autoveicoli ecologici con motorizzazione alternativa (art. 2, co. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2018). Per semplificare e prendendo a riferimento la citata circolare associativa, il punto a) di p. 2 della medesima va riletto come segue (le variazioni sono evidenziate in grassetto): a) per gli investimenti della precedente lett. A), autoveicoli ecologici a trazione alternativa, gli importi sono differenziati tenendo conto

della fascia di peso del veicolo e del tipo di alimentazione (art. 2, co. 2), in particolare si ha: - per gli autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t, il contributo ammonta a 4.000 euro a veicolo per quelli alimentati a metano CNG o con motorizzazione ibrida (diesel + elettrico) e a 10.000 euro a veicolo per quelli ad alimentazione elettrica (full-electric); - per gli autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 7 t e fino a 16 t il contributo ammonta a 8.000 euro a veicolo per quelli a trazione ibrida (diesel + elettrico); - per gli autoveicoli di massa complessiva non inferiore a 7 t alimen-

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tati a metano CNG il contributo ammonta a 8.000 euro; per gli autoveicoli di massa complessiva non inferiore a 16 t alimentati a gas naturale liquefatto LNG o con motorizzazione ibrida (diesel + elettrico) il contributo ammonta a 20.000 euro; per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la conversione di autoveico-

li di massa complessiva pari a 3,5 t per il trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo ammonta al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento, con un tetto massimo di 1.000 euro. Copia delle note ministeriali e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Buoni per la digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico modificazione dei termini per l’esecuzione delle spese e la richiesta di erogazione dei buoni Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 90/ AdT del 3 aprile 2018 e n. 217/AdT del 6 agosto 2018, aventi ad oggetto le procedure e i termini per l’erogazione dei buoni (voucher) a supporto della digitalizzazione e ammodernamento tecnologico delle imprese, per segnalare che con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) 1° agosto 2018, pubblicato il 2

agosto 2018 sul sito web ministeriale (www.mise. gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucherdigitalizzazione), sono stati modificati i termini per l’ultimazione delle spese degli investimenti e per la richiesta dell’erogazione dei voucher, fissati in origine al 14 settembre 2018 e al 13 dicembre 2018, rispettivamente. I nuovi termini sono ora il 14 dicembre 2018 e il 14 marzo 2019, rispettivamente. Resta, invece, fermo al 14 settembre 2018 il termine iniziale per la presentazione della richiesta dell’erogazione. Di conseguenza, il nuovo assetto dei termini riguardanti il beneficio in parola diventa il seguente. Copia del decreto e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

Avvio progetto (data del primo titolo di spesa)

dal 14 marzo 2018

Ultimazione progetto (data dell’ultimo titolo di spesa)

entro il 14 dicembre 2018

Invio richiesta erogazione con rendiconto e relativa documentazione

dal 14 settembre 2018 al 24 marzo 2019

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Sabatini ter adeguamento beni agevolabili. semplificazioni. controlli a campione. nuovi allegati Si fa seguito a quanto anticipato con la circolare associativa prot. n. 219/AdT dell’8 agosto 2018, per segnalare che con nota n. 269210 del 3 agosto 2018 il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero), apparsa in pari data sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it) ha apportato diverse modificazioni alle istruzioni applicative della c.d. “Sabatini ter” (legge 9 agosto 2013, n. 98) contenute nella nota n. 14036 del 15 febbraio 2017. Le modificazioni più significative riguardano: a) l’estensione dei beni immateriali che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% - tale da portare al 3,575% il tasso annuo d’interesse calcolato in via convenzionale su un finanziamento di 5 anni e di importo uguale all’investimento – per investimenti riconducibili al Piano nazionale “Industria 4.0” (misura massima del contributo) b) semplificazioni in merito alla documentazione da allegare alle domande di agevolazione e alle richieste di erogazione; c) controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà rilasciate dalle imprese in sede di richiesta delle erogazioni di contributo; d) sostituzione di gran parte della modulistica. Della circolare sarà data comunicazione anche sulla G.U., del qual caso si darà notizia.

Estensione dei beni immateriali agevolabili ex “Industria 4.0” Sono inseriti nell’elenco dei beni immateriali rientranti tra gli investimenti sul cui importo viene applicato, ai fini del calcolo del contributo, un tasso di interesse pari al 3,575% (nuovo allegato E): - software e servizi digitali per la fruizione im-

mersiva (sic), interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; - sistemi di gestione della drop shipping finalizzata all’e-commerce; - software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Semplificazioni Nel caso in cui la domanda di contributo sia presentata dal procuratore dell’impresa, è soppresso l’obbligo di presentare copia dell’atto di procura e del documento d’identità del soggetto che la rilascia.

Controlli E’ previsto che il Ministero definisca un campione di imprese da sottoporre a controllo, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio da esse rilasciate in sede di richiesta dell’erogazione del contributo.

Sostituzione della modulistica Sono introdotti i nuovi allegati in sostituzione di quelli riportati in parentesi: - allegato A (ex n. 1), modulo di domanda; - allegato B (ex n. 2), modulo dichiarazione ultimazione investimento; - allegato C (ex n. 3), modulo richiesta erogazione prima quota contributi; - allegato D (ex n. 5), modulo richiesta erogazione dei contributi; - allegato E (ex n. 6/B), elenco dei beni immateriali; - allegato F (ex n. 7), ripartizione importi finanziamento/investimento; - allegato G (ex n. 8), dichiarazione “Interconnessione” e “Integrazione” delle macchine di cui alla prima sezione dell’allegato 6/A. Nell’occasione si fa presente che le risorse stanziate per questo strumento agevolativo per il 2018 sono in via di esaurimento. Nel luglio di quest’an-

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no l’importo residuo disponibile ammontava, infatti, a 174.573.987 euro, pari al 14% dell’importo originariamente stanziato (1.273.862.734 euro), mentre il residuo 86% (1.099.288.747 euro) figura già prenotato. Si invitano pertanto le imprese che volessero avvalersi della Sabatini ter ad affrettare la presentazione delle domande, salvo non attendere il possibile rifinanziamento della stessa.

A richiesta è disponibile il testo aggiornato della nota ministeriale n. 14036 del 15 febbraio 2017 (circolare “standard”) con evidenziate le modificazioni introdotte. Altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)



Tracciabilità del pagamento delle retribuzioni anticipi di cassa per spese

Facciamo seguito a quanto comunicato con nostra circolare prot. n. 222/C dell’8 agosto scorso per ricordare che con nota n. 6201/2018, in risposta ad un quesito, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha precisato che il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni si riferisce esclusivamente agli elementi della retribuzione. Di conseguenza, l’obbligo di tracciabilità non riguarda la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali gli anticipi di cassa effettuati per spese che i lavo-

Pag. 30 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2018

ratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (ad es. per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio). L’Ispettorato ha fornito un’interpretazione letterale della norma istitutiva del divieto in esame (si tratta del comma 910, art. 1 della legge 205/2017Legge di Bilancio 2018) che, com’è noto, obbliga i datori di lavoro a pagare le retribuzioni (compresi gli eventuali anticipi) tramite banca o ufficio postale, avvalendosi di strumenti tracciabili: a giudizio dell’INL, il concetto di retribuzione esclude tutte quelle somme che seppur erogate in relazione allo svolgimento di un’attività lavorativa, non sono inquadrabili in questa definizione in senso stretto poiché corrisposte a diverso titolo. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ulteriori chiarimenti. (C)


Localizzazione di veicoli aziendali tramite sistemi GPS nuovo intervento del garante per la privacy Si fa seguito a quanto comunicato con nostra circolare prot. n. 221/C dell’8 agosto 2018 per ricordare che sulla newsletter a cura del Garante per la privacy del 31 luglio 2018, è stata pubblicata una decisione del medesimo organismo (datata 28 giugno 2018) in materia di localizzazione dei veicoli aziendali tramite dispositivi GPS, che contiene alcune puntualizzazioni sulle formalità connesse all’utilizzo di questi sistemi. Di seguito riportiamo il testo della notizia diffusa dal Garante sul proprio sito internet (raggiungibile al link https://www.garanteprivacy. it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/ docweb/9025406). “La privacy va tutelata fin dalla fase di progettazione di un prodotto o di un servizio. L’Autorità, in applicazione del Regolamento Ue, ha ingiunto per la prima volta a un fornitore di servizi di geolocalizzazione, di incorporare il “diritto alla privacy” direttamente nelle funzionalità del prodotto, attenendosi al principio di minimizzazione dei dati e a quello di privacy by design e privacy by default. Il cliente potrà così usufruire di un sistema pienamente adattabile alle proprie esigenze organizzative e di sicurezza. Il servizio “standard” dovrà essere rimodulato con particolare riguardo agli intervalli temporali di rilevazione della posizione geografica dei veicoli (allo stato fissati, rispettivamente, tra i 30 e i 120 secondi) ed ai tempi di conservazione dei dati (ora stabiliti in 365 giorni) nonché alla memorizzazione e messa a disposizione delle mappe di tutti i percorsi effettuati. La società dovrà, inoltre, informare chiaramente i propri clienti circa la possibilità di adattare le caratteristiche del servizio alle concrete finalità perseguite. La funzione che consente la disattivazione del GPS dovrà essere resa disponibile per tutti i tipi di abbonaPag. 31 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2018

mento al servizio senza eccessivi costi aggiuntivi. L’intervento del Garante ha preso l’avvio dalla segnalazione di un dipendente di una società che utilizza il servizio di localizzazione sulla propria flotta aziendale e si è reso necessario a causa della diffusione sul mercato del servizio le cui caratteristiche non sono risultate conformi alla normativa in materia di protezione dei dati e a quella sui controlli a distanza dei lavoratori. Dagli accertamenti, svolti dall’Autorità anche con la collaborazione ispettiva della Guardia di Finanza, è emerso, infatti, che il sistema, delle cui caratteristiche peraltro i dipendenti non erano stati informati, consentiva il monitoraggio continuo dell’attività del dipendente, in violazione dei principi di necessità e proporzionalità. Per di più, visto che le autovetture potevano essere utilizzate anche al di fuori dell’orario di lavoro e pure da congiunti dei dipendenti, tale sproporzionata attività di raccolta e conservazione dei dati tratti dalla geolocalizzazione del veicolo consentiva di fornire informazioni sul lavoratore non rilevanti rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa (in violazione di legge, in particolare dell’art. 8 dello Statuto dei lavoratori) nonché su terzi estranei. Il Garante, quindi, ha vietato l’ulteriore trattamento dei dati alla società che ha installato il sistema ed ha altresì prescritto al fornitore di adeguare il sistema alla disciplina europea sulla protezione dei dati.” In buona sostanza, il Garante ha imposto alla società che offre il sistema di geolocalizzazione e all’impresa utilizzatrice, di adottare quelle cautele volte a rendere l’utilizzo conforme con le norme sulla privacy. In particolare, il Garante ha ritenuto che le modalità di raccolta delle informazioni da parte del sistema, non fossero proporzionate rispetto agli scopi evidenziati dall’utente (tra cui quelli di consentire la rapida individuazione del veicolo in caso di richiesta di intervento, di rendere più efficiente la gestione del parco aziendale e di rafforzare la sicurezza dei dipendenti e dei beni aziendali). Ciò tenuto conto di una serie di fattori, quali: - la distanza troppo ravvicinata dei rilevamenti della posizione del veicolo (ogni 120 sec.), in contrasto con il provvedimento del Garante


del 4 ottobre 2011 secondo il quale “nel rispetto del principio di necessità… la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite”; - l’eccessivo periodo di conservazione dei dati raccolti (365 gg.) sempre in relazione alle finalità perseguite, il quale si risolve, nella sostanza, in un monitoraggio dell’attività dei dipendenti in contrasto con la disciplina sui controlli a distanza (art. 4 della Legge 300/1970, come modificato dal d.lgs. 151/2015, che prevede la necessità di un accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, dell’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro competente). Inoltre, altro elemento oggetto di contestazione alla società di servizio, è quello della mancata adozione di un dispositivo che permetta al conducente di disattivare la posizione geografica del veicolo, durante le pause consentite dell’attività lavorativa (cd funzione privacy). Per tutte queste ragioni, il Garante ha ritenuto

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che il sistema fosse “in concreto idoneo a realizzare il monitoraggio continuo dell’attività del dipendente, in violazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza…”, ritenendo quindi illecito il trattamento dati effettuato dall’impresa utilizzatrice. Inoltre, la società fornitrice è stata chiamata a rivedere il servizio di localizzazione: - informando i clienti sulla possibilità di modificare il sistema rispetto all’impostazione standard per adeguarlo alle finalità perseguite, e sull’attivazione della cd. funzione privacy; - configurando la versione standard dei servizi offerti con il sistema di localizzazione, con modalità proporzionate rispetto al diritto di riservatezza degli interessati, in particolare con riferimento agli intervalli temporali di rilevamento della posizione del veicolo, ai tempi di conservazione dei dati e alla messa a disposizione delle mappe dei percorsi effettuati. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ulteriori chiarimenti. (C)


CCNL Unigec / Unimatica corre dal 01.07.2015 e scadrà alla data 31.12 2019. Decorrenza immediata

sottoscritta in data 9 luglio 2018 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del ccnl

2) Sistema di contrattazione e recepimento Accordo Interconfederale (artt. 4, 8 e 27)

Nota illustrativa e primi adempimenti È stata sottoscritta in data 9 luglio 2018 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Unigec/ Confapi - Unimatica/Confapi e Fistel/Cisl - Slc/Cgil - Uilcom/Uil scaduto il 30 giugno 2015. La presente nota fornisce sinteticamente le principali novità dell’accordo di rinnovo e le modifiche apportate ai relativi articoli del vigente CCNL (in parentesi indicati) con la decorrenza riportata in calce ad ogni singolo istituto. Con successiva circolare verranno analizzate le novità contrattuali decorrenti dal 1° gennaio 2019. 1) Decorrenza e durata del CCNL (Art. 2) Il CCNL ha durata quadriennale, tanto per la parte economica che normativa, e fatte salve le decorrenze previste nei singoli istituti contrattuali, de-

Le Parti hanno recepito quanto previsto in materia dall’Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 sottoscritto da Confapi e Cgil/Cisl/Uil. Conseguentemente hanno proceduto ad armonizzare la precedente disciplina contrattuale in materia di livelli di contrattazione, rappresentanza sindacale e procedure elettorali. Decorrenza immediata 3) Mercato del lavoro

3.1) Apprendistato Professionalizzante (art.30) Viene rivisitato l’istituto dell’apprendistato in forza delle nuove disposizioni previste dal Jobs Act. In particolare le novità introdotte riguardano: - la durata massima è stata stabilita in trentasei mesi; - l’inquadramento iniziale, così come la retribuzione, è di due livelli inferiori a quello finale. - la durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito riportata fatte salve diverse intese fra le Parti contraenti.

Durata complessiva mesi

1° periodo mesi durata e inquadramento (2 livelli sotto)

2° periodo mesi durata e inquadramento (1 livello sotto)

3° periodo mesi durata e inquadramento (attestazione)

36

12

12

12

30

10

10

10

24

8

8

8

Limiti percentuali L’assunzione dei nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% e gli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono Pag. 33 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2018

esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. La norma di cui sopra non si applica alle aziende con meno di 10 dipendenti.

3.2) Apprendistato


per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in assenza al Ministero del lavoro che, con propri decreti, ne disciplina l’esercizio.

3.3) Apprendistato di alta formazione e di ricerca Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, per il conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché per specializzazione tecnica superiore di cui all’art 69 della legge 144/99, i soggetti di età compresa tra 18 anni e 29 anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Normativa comune ai punti 3.2) e 3.3) (Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - Apprendistato di alta formazione e di ricerca). Per tutto quanto non previsto dalle regolamentazioni sopra riportate valgono le norme in materia previste dall’accordo Interconfederale Confapi/ Cgil – Cisl - Uil del 28 dicembre 2016. Decorrenza immediata Pag. 34 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2018

4) Contratto a termine e somministrazione a tempo determinato (art. 26)

Avvertenza Tenendo conto che all’atto di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo è in corso di pubblicazione un provvedimento di legge che interviene sull’attuale normativa in materia di contratto a tempo determinato e contratto di somministrazione a tempo determinato, nella presente circolare vengono evidenziate le sole norme del CCNL che, per il momento, non sono state oggetto di modifica da parte del nuovo provvedimento. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell’emanando provvedimento e/o della conversione in legge dello stesso, è prevista a livello contrattuale l’armonizzazione della disciplina definita con le nuove disposizioni in materia. Pertanto:

4.1) Limiti numerici Viene elevata alla media del 35% mensile la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato ed in somministrazione a tempo determinato, con riferimento a tutte le assunzioni a tempo indeterminato, al netto delle fattispecie esenti previste dalla nuova norma contrattuale (di seguito riportate) e dalle normative di legge. Convengono di incontrarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell’emanando provvedimento e/o della conversione in legge dello stesso per l’armonizzazione della presente disciplina con le nuove disposizioni in materia.

4.2) Fattispecie esenti dai limiti quantificativi Viene previsto che sono esenti dai limiti quantitativi di cui al precedente paragrafo “Limiti numerici”, i contratti a tempo determinato conclusi: I. nel caso incrementi di attività produttiva e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi, nonché installazione e collaudo di nuove linee produttive; II. per esigenze di attività, che non consentano una stabile programmazione ovvero per tutte le attività correlate all’esecuzione di un contratto di rete; III. per attività stagionali, comprese quelle definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e successive modifiche ed integrazioni, viene previsto, che sono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessita ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e


limitati periodi dell’anno, individuate a livello aziendale dalla Direzione aziendale con la Rappresentanza sindacale unitaria d’intesa con le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, e che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell’arco dell’anno solare; IV. nelle fasi di avvio di nuove attività, così come definiti dall’art. 22 comma 2 lettera a) del D.lgs. 81/2015; V. per la sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettative e comunque in tutti i casi in cui l’azienda sia tenuta alla conservazione del posto di lavoro, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione; VI. per la sostituzione dei lavoratori “part-time” con diritto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa; VII. dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999 e delle persone disabili, di cui alla legge n. 104/1992; VIII.dei lavoratori di età superiore a 50 anni; IX. ovvero in tutti i casi non ivi riportati e previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. 81/2015. Decorrenza immediata 5) Contratto a tempo parziale (art. 27) Viene adeguata la disciplina al D. Lgs. 81/2015. L’attivazione delle clausole elastiche e flessibili deve avvenire con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. In caso di preavviso inferiore, lo stesso non può comunque essere inferiore a 48 ore. I lavoratori affetti da patologie gravi previste dal D. Lgs. 81/2015 hanno diritto su loro richiesta alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale. Pur non sussistendo il diritto alla trasformazione, è stato previsto che le aziende prenderanno in particolare considerazione le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale se motivate da: a) gravi e comprovati problemi di salute del richiedente; b) comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per malattia; c) esigenze di studio, connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per la partecipazione certificata a corsi di formazione. Decorrenza dal 1° settembre 2018 Pag. 35 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2018

6) Telelavoro (art. 29) In forza di quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 80/2015 è stato previsto che l’assunzione o la trasformazione del rapporto di lavoro in telelavoro concesso per esigenze di conciliazione tempi di vita e di lavoro espressamente evidenziate nella lettera di assunzione o trasformazione, rientra nella fattispecie che consente di esclusione di tale rapporto “dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.” Decorrenza immediata 7) Lavoro agile (Nuovo articolo) Le Parti condividendo l’obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di incrementare la produttività aziendale e di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro hanno proceduto, anche in base alle disposizioni di legge in materia, alla regolamentazione del “lavoro agile” definito come una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa rispondente a tali obiettivi. “Il lavoro agile” consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici, senza l’obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il periodo di lavoro svolto fuori dall’azienda, pur nel rispetto tassativo della idoneità del luogo quanto agli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati trattati. Viene previsto che l’attivazione della prestazione lavorativa in modalità di “lavoro agile” sarà attuata su base volontaria. Per le ulteriori condizioni previste si rimanda al testo contrattuale. Decorrenza immediata 8) Mutamento di mansioni (art. 37) L’articolo sul mutamento di mansioni è stato rivisto alla luce del nuovo testo dell’articolo 13 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 come modificato dal D.Lgs. 81/2015. Decorrenza immediata 9) Missioni/Trasferte (art. 47) È stata riscritta la normativa in materia apportando significative modifiche per quanto riguarda la


definizione della fattispecie e del relativo trattamento economico.

Trasferta giornaliera Al lavoratore in trasferta giornaliera, intendendosi per tale la missione fuori dal comune di residenza dell’azienda di durata superiore alle 12 ore ed effettuate ad una distanza di almeno 150 (prima 50 Km) dalla sede ordinaria di lavoro, verrà corrisposta per le ore eccedenti il normale orario di lavoro una indennità pari al 30 (prima 50%) della retribuzione giornaliera, a titolo di rimborso spese non documentabili.

Trasferta plurigiornaliera Se la trasferta ha una durata superiore alle 24 ore, l’indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 30% (prima 50%) della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di prestazione lavorativa missione. Viene confermato che: Il trattamento di cui sopra assorbe anche l’eventuale compenso per il tempo di viaggio, anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell’orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di cui all’Art. 36 – Lavoro straordinario, notturno e festivo. Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in trasferta presso altre località o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiore ad un mese, la indennità di cui sopra, dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 20% (prima 35%) e, dopo il secondo mese, nella misura del 10% (prima 20%). L’indennità di cui ai commi precedenti sarà corrisposta nella misura del 10% (prima 20%) quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L’indennità di cui sopra non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Decorrenza immediata 10) Disciplina del lavoro (art. 54) Alle fattispecie previste per il caso di “licenziaPag. 36 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2018

mento senza preavviso” è stata aggiunta quella relativa “all’ assenza ingiustificata prolungatasi oltre 4 giorni lavorativi”. Decorrenza immediata 11) Malattia e infortunio (articolo comune operai e impiegati sostitutivo degli art. 63 e 71) Nell’ambito di una semplificazione dell’attuale normativa contrattuale si è concordato di procedere ad una profonda revisione dell’istituto in materia di Certificazione medica, in materia di comporto e del relativo trattamento economico. La nuova normativa, che viene unificata sia per la categoria operai che la categoria impiegati, sostituisce integralmente quella precedente.

Malattia e infortunio Certificazione medica L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’azienda il più presto possibile e comunque entro l’inizio del normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza stessa, salvo in caso di comprovato impedimento. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda non oltre il terzo giorno dall’inizio della malattia, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia. L’eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all’azienda il più presto possibile e comunque entro l’inizio del normale orario di lavoro del girono in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere il servizio e deve essere attestata da successivi protocolli identificativi, che il lavoratore deve consegnare o far pervenire in azienda entro il terzo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato precedente. La direzione aziendale dovrà identificare e portare a conoscenza dei lavoratori modalità certe e documentate per le comunicazioni dell’assenza. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l’assenza si considera ingiustificata. Conservazione del posto Il lavoratore non in prova che è assente dal lavoro per malattia ha diritto al seguente trattamento: Conservazione del posto, senza interruzione di anzianità per tutta la durata della malattia fino ad un massimo di 12 mesi. L’obbligo di conservazione del posto per l’azienda


cesserà ove nell’arco di 36 mesi (pari a 1095 giorni di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie. Superati i limiti di conservazione del posto di lavoro, i lavoratori affetti da malattie di natura cronica di particolare gravità, debitamente documentate, potranno richiedere un periodo di aspettativa non superiore a mesi 6, salvo diversa intesa fra azienda e lavoratore, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto. Tale aspettativa potrà essere prorogata per un periodo pari a quello inizialmente richiesto. Trattamento economico Corresponsione da parte dell’azienda a partire dal 1° giorno e fino al 180° giorno, di una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni di legge e/o di altre norme, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera di fatto netta (escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario); Per i successivi 6 mesi corresponsione del 50% della normale retribuzione di fatto netta come sopra definita. Tale trattamento aggiuntivo non può sommarsi all’indennità INPS e pertanto opererà esclusivamente per i periodi, all’interno dei 6 mesi successivi al primo semestre, non coperti dall’intervento economico dell’INPS. In caso di più assenze il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico si intendono riferiti ad un arco temporale di 36 mesi precedente ciascun giorno di assenza per malattia od infortunio non sul lavoro. Nel computo dei limiti della conservazione del posto e del trattamento economico come sopra definiti non saranno conteggiate: - le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital; - le terapie salvavita; - i periodi di assenza continuativa superiori ad un mese, entro il limite complessivo di 90 giorni. I periodi di assenza non superiori a 3 giorni vengono computati in misura doppia ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto e del trattamento economico. Sono fatti salvi i primi 4 eventi nell’ambito del periodo di comporto. Ai fini di cui sopra non vengono considerate le as-

senze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital e a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi a gravi documentate malattie. A richiesta, una volta l’anno l’azienda comunica al lavoratore il numero di giorni di assenza effettuati. Agli effetti del trattamento come sopra fissato è considerata malattia anche l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi, imputabili al lavoratore stesso.

Norma transitoria I lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente disciplina (1° agosto 2018) hanno raggiunto il periodo complessivo di 12 mesi di conservazione del posto, beneficeranno di un ulteriore periodo di tre mesi, o minor periodo, fino a raggiungere il periodo complessivo di 15 mesi complessivi. La presente disposizione transitoria ha efficacia limitatamente ai primi tre mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina sulle malattie. Decorrenza immediata 12) Preavviso di licenziamento e di dimissioni per l’impiegato (art. 74) La nuova normativa prevede che “per il lavoratore che avesse partecipato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, a interventi formativi teorici o teorico-pratico, il periodo di preavviso individuale è incrementato di n. 2 mesi di effettivo lavoro”. Rispetto alla formulazione precedente è stata eliminata la condizione che subordinava l’incremento del preavviso ai soli interventi formativi avvenuti “con la partecipazione di docenti esterni, comprendendo tra questi anche i tecnici delle case produttrici degli impianti acquisiti dall’impresa datrice di lavoro.” Decorrenza immediata

Normativa speciale per il Settore Informatico-Servizi Innovativi, Area Tecnica Sono stati rivisti e unificati i precedenti periodi di preavviso apportando le seguenti variazioni.

Nuova tabella Inquadramenti

Fino a 10 anni di servizio

Oltre 10 anni di servizio

Q – 1° e 2° livello

4 mesi

4,5 mesi

Fino al 3° livello

3 mesi

3,5 mesi

Pag. 37 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2018


- è stato previsto inoltre che “per il lavoratore che avesse partecipato, nei 24 mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, a interventi formativi teorici o teorico-pratici, il periodo di preavviso individuale come sopra determinato è incrementato di n. 2 mesi di effettivo lavoro” senza che sia più necessaria la condizione” con la partecipazione di docenti esterni.” - Rimane in vigore l’ulteriore incremento del preavviso per “il lavoratore che abbia effettuato, nei 36 mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, un intervento formativo, certificato da società produttrici di hardware e/o software, o da società da quest’ultime autorizzate, che lo renda titolare di certificazione professionale, e il cui costo sia stato sostenuto dall’Azienda, i termini di preavviso sono incrementati di ulteriori n. 2 mesi.” Decorrenza immediata 13) Norme speciali per il settore Informatico e dei Servizi Innovativi (Parte Ottava - art. 90)

Reperibilità. Revisione dei trattamenti economici dovuti Le modifiche intervenute riguardano le modalità di articolazione della reperibilità e la revisione dei trattamenti dovuti. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni: a) oraria; b) giornaliera; c) settimanale. La precedente tabella relativa all’indennità dovuta è stata quindi unificata con l’eliminazione delle fasce orarie e il riconoscimento di una percentuale fissa a seconda che la reperibilità sia richiesta in giorni feriali o festivi. Per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico pari al 7% se feriale e al 10 % se festivo. In caso di intervento i trattamenti dovuti saranno quelli di cui alla tabella che segue:

Indennità per Intervento Intervento effettuato “da remoto” Fascia oraria Fino alle 22.00

dalle 22.00 alle 06.00

Maggiorazione del 15%

Maggiorazione del 27%

Intervento effettuato “in loco” Festivo

Maggiorazione del 30%

14) Incrementi retributivi Gli incrementi retributivi definiti per la vigenza del CCNL sono pari a euro 50,00 riparametrati sul livello 6° per i Settori Grafico-Editoriale, Informatico-Servizi Innovativi e sul livello C1 per il Settore Cartario-Cartotecnico.

Fascia oraria Fino alle 22.00

dalle 22.00 alle 06.00

Maggiorazione del 30%

Maggiorazione del 54%

Festivo Maggiorazione del 60%

Gli incrementi retributivi sono stati distribuiti in tre tranche di cui la prima di euro 10,00 a decorrere dal 1° agosto 2018, la seconda di euro 20 dal 1° gennaio 2019 e la terza di euro 20 dal 1° ottobre 2019. Pertanto alle date sottoelencate i minimi contrattuali sono incrementati come segue.

Settori Grafico-Editoriale, Informatico-Servizi Innovativi Livello

Parametro

01.08.2018

01.01.2019

01.10.2019

Totale Euro

Q

248

€ 15,90

€ 31,79

€ 31,79

€ 79,49

1

247

€ 15,83

€ 31,67

€ 31,67

€ 79,17

2

209

€ 13,40

€ 26,79

€ 26,79

€ 66,99

3

195

€ 12,50

€ 25,00

€ 25,00

€ 62,50

4

182

€ 11,67

€ 23,33

€ 23,33

€ 58,33

5

169

€ 10,83

€ 21,67

€ 21,67

€ 54,17

6

156

€ 10,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 50,00

7

133

€ 8,53

€ 17,05

€ 17,05

€ 42,63

Pag. 38 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2018


Settori Grafico-Editoriale, Informatico-Servizi Innovativi Livello

Parametro

01.08.2018

01.01.2019

01.10.2019

Totale Euro

8

125

€ 8,01

€ 16,03

€ 16,03

€ 40,06

9

114

€ 7,31

€ 14,62

€ 14,62

€ 36,54

10

100

€ 6,41

€ 12,82

€ 12,82

€ 32,05

Settore Cartario-Cartotecnico Livello

Parametro

01.08.2018

01.01.2019

01.10.2019

Totale Euro

Q

250

€ 16,34

€ 32,68

€ 32,68

€ 81,70

AS

249

€ 16,27

€ 32,55

€ 32,55

€ 81,37

A

212

€ 13,86

€ 27,71

€ 27,71

€ 69,28

B1

188

€ 12,29

€ 24,58

€ 24,58

€ 61,44

B2/S

182

€ 11,90

€ 23,79

€ 23,79

€ 59,48

B2

174

€ 11,37

€ 22,75

€ 22,75

€ 56,86

C1/S

161

€ 10,52

€ 21,05

€ 21,05

€ 52,61

C1

153

€ 10,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 50,00

C2

139

€ 9,08

€ 18,17

€ 18,17

€ 45,42

C3

129

€ 8,43

€ 16,86

€ 16,86

€ 42,16

D1

121

€ 7,91

€ 15,82

€ 15,82

€ 39,54

D2

111

€ 7,25

€ 14,51

€ 14,51

€ 36,27

E

100

€ 6,54

€ 13,07

€ 13,07

€ 32,68

Pertanto i nuovi minimi contrattuali alle date indicate saranno i seguenti: Settori Grafico-Editoriale, Informatico-Servizi Innovativi LIV. PAR.

Al 30.06.15

Incrementi

Dall’01.08.2018

Incrementi

Dall’01.01.2019

Incrementi

Dall’01.10.2019

Q

248

1.883,36

€ 15,90

1.899,26

€ 31,79

1.931,05

€ 31,79

1.962,85

1

247

1.870,87

€ 15,83

1.886,70

€ 31,67

1.918,37

€ 31,67

1.950,04

2

209

1.584,95

€ 13,40

1.598,35

€ 26,79

1.625,14

€ 26,79

1.651,94

3

195

1.479,38

€ 12,50

1.491,88

€ 25,00

1.516,88

€ 25,00

1.541,88

4

182

1.383,93

€ 11,67

1.395,60

€ 23,33

1.418,93

€ 23,33

1.442,26

5

169

1.284,80

€ 10,83

1.295,63

€ 21,67

1.317,30

€ 21,67

1.338,97

6

156

1.186,20

€ 10,00

1.196,20

€ 20,00

1.216,20

€ 20,00

1.236,20

7

133

1029,98

€ 8,53

1.038,51

€ 17,05

1.055,56

€ 17,05

1.072,61

8

125

947,8

€ 8,01

955,81

€ 16,03

971,84

€ 16,03

987,86

9

114

864,31

€ 7,31

871,62

€ 14,62

886,23

€ 14,62

900,85

10

100

758,65

€ 6,41

765,06

€ 12,82

777,88

€ 12,82

790,70

Pag. 39 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2018


Settore Cartario-Cartotecnico Liv.

Par.

Al 30.06.15

Incrementi

Dall’01.08.18

Incrementi

Dall’01.01.019

Incrementi

Dall’01.10.19

Q

250

1.847,55

16,34

1.863,89

32,68

1.896,57

32,68

1.929,25

AS

249

1.836,57

16,27

1.852,84

32,55

1.885,39

32,55

1.917,94

A

212

1.607,20

13,86

1.621,06

27,71

1.648,77

27,71

1.676,48

B1

188

1.389,61

12,29

1.401,90

24,58

1.426,47

24,58

1.451,05

B2/S

182

1.345,30

11,90

1.357,20

23,79

1.380,99

23,79

1.404,78

B2

174

1.285,95

11,37

1.297,32

22,75

1.320,07

22,75

1.342,81

C1/S

161

1.189,92

10,52

1.200,44

21,05

1.221,49

21,05

1.242,53

C1

153

1.130,94

10,00

1.140,94

20,00

1.160,94

20,00

1.180,94

C2

139

1.027,72

9,08

1.036,80

18,17

1.054,97

18,17

1.073,14

C3

129

954,8

8,43

963,23

16,86

980,09

16,86

996,96

D1

121

894,33

7,91

902,24

15,82

918,06

15,82

933,87

D2

111

820,11

7,25

827,36

14,51

841,87

14,51

856,38

E

100

739,15

6,54

745,69

13,07

758,76

13,07

771,83

Sulla base della nota a verbale in calce alle tabelle retributive si è definito che “l’aumento decorrente al 1° gennaio 2019 non potrà essere assorbito da eventuali superminimi individuali o collettivi

Pag. 40 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2018

in atto alla data di decorrenza dell’incremento”. Il Servizio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento. (FT)


Gli obiettivi non sempre si possono raggiungere da soli

Per la pubblicitĂ su APINFORMA contatta

0432 505 900 uďŹƒcio@scriptamanent.sm www.scriptamanent.sm


Acqua

autorità: servizio conciliazione per i reclami non risolti

Da luglio 2018, a seguito di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo da parte del gestore, anche gli utenti del settore idrico possono avvalersi del Servizio Conciliazione online dell’Autorità: www.arera.it, per risolvere le problematiche relative alla fornitura. Dopo la previsione del bonus sociale e l’applicazione dei nuovi standard di qualità tecnica, l’Autorità sta estendendo gradualmente al settore idrico le tutele già vigenti nell’ambito energetico e con la delibera 55/2018/E/idr introduce anche il Servizio Conciliazione, già operativo nel settore elettrico e del gas. Se l’utente, dopo aver inviato un reclamo al proprio gestore per risolvere un problema riguardante la fornitura dell’acqua, non ha ricevuto risposta o non è soddisfatto di essa potrà scegliere tra diver-

se alternative: accedere al Servizio Conciliazione dell’Autorità attraverso il sito conciliazione.arera. it; rivolgersi allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente per un reclamo di seconda istanza; oppure utilizzare altri strumenti di conciliazione disponibili, anche su base locale. In questa fase transitoria, l’utente potrà comunque rivolgersi direttamente anche alla giustizia ordinaria, non essendo ancora obbligatorio il tentativo di conciliazione come per i settori dell’elettricità e del gas. Dal Servizio Conciliazione restano escluse le tematiche relative alla qualità dell’acqua, legate al bonus idrico e quelle non previste dal Testo Integrato sulla Conciliazione (TICO), come le questioni tributarie o fiscali. Dal 1° luglio 2018, inoltre, lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente ha ampliato le proprie competenze anche alla gestione delle richieste di informazioni e delle segnalazioni degli utenti del settore rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, esclusivamente legate alle attribuzioni di legge conferite all’Autorità. La delibera 55/2018/E/idr Allegato A è disponibile sul sito www.arera.it

Pag. 42 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 15 - 31 agosto 2018

(C)


SISTRI

pubblicata la nuova guida gestione azienda È stata pubblicata sul sito del SISTRI www.sistri.it la nuova guida gestione azienda. Il documento si propone quale strumento di supporto per l’applicativo “Gestione Azienda”, disponibile in area autenticata, attraverso il quale è possibile effettuare in autonomia le seguenti operazioni: - Visualizzazione e variazione dell’anagrafica; - Visualizzazione del report iscrizione e calcolo del contributo; - Richiesta Trasferimento Unità Locale;

- Richiesta Chiusura Unità Locale; - Richiesta Cancellazione Azienda; - Richiesta Dispositivi USB di sostituzione causa Furto - Richiesta Dispositivi USB di sostituzione causa Danneggiamento; - Richiesta Dispositivi USB di sostituzione causa Smarrimento; - Richiesta Dispositivi USB duplicati; - Richiesta Dispositivi USB aggiuntivi; - Richiesta dispositivi USB per l’interoperabilità; - Richiesta sostituzione Black Box causa Furto; - Annullamento pratiche di modifica anagrafica; - Visualizzazione e inserimento Pagamenti; - Visualizzazione richieste di Rimborso; - Geolocalizzazione sede e unità locale. Per eventuali informazioni in merito potrete rivolgervi all’ufficio ambiente e sicurezza dell’Associazione.

Pag. 43 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 15 - 31 agosto 2018

(AB)


SOA: rinnovo per la Ermetic Serramenti ha acquisito una grande competenza nella produzione ed installazione di serramenti in pvc, alluminio termico e legno e alluminio Rinnovo con incremento di classifica dell’attestazione SOA per l’Ermetic Serramenti srl, con sede nella Frazione di Salt nel Comune di Povoletto in via Milano n. 7, che ha aggiornato la propria attestazione per i prossimi cinque anni. L’Ermetic Serramenti, rappresentata dall’ing. Michele Buiatti, che svolge anche il ruolo di Direttore Tecnico, ha ottenuto l’iscrizione per la categoria OS6 per la terza classifica pari a 1.032.000 euro. L’azienda è sorta nel 1979 e da allora, sulla scorta delle esperienze raccolte, il management e tutti i collaboratori sono organizzati per offrire ai clienti una professionalità che si caratterizza per la dinamicità nel diversificare la produzione ed uniformarla costantemente alle nuove tecnologie, alle soluzioni costruttive su misura, con finiture estetiche particolari. Nel 2011 Ermetic Serramenti s.r.l. ha incorporato Alpi Serramenti s.r.l., realtà nata nel 2000 focalizzata nella produzione si serramenti in PVC di alta qualità; il marchio Alpi è stato mantenuto per identificare il prodotto. La fusione tra le due aziende consente di poter soddisfare una più ampia fascia di richieste con prodotti e servizi diversificati e all’avanguardia, nel rispetto della filosofia aziendale, orientata alla soddisfazione dei clienti.

Pag. 44 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2018

Negli ultimi 39 anni l’Ermetic Serramenti srl ha soddisfatto oltre 13.000 clienti, acquisendo una grande competenza nella produzione ed installazione di serramenti in PVC, alluminio termico e legno e alluminio. Con la collaborazione dei migliori marchi di accessori, di sistemi brevettati e vetri di ultima generazione l’Ermetic ha sviluppato nuove gamme di serramenti in PVC, Legno e Alluminio, Alluminio Super termico ad altissime prestazioni, creati appositamente per assicurare il miglior isolamento termico acustico robustezza ed estetica. Nei due stabilimenti, Alpi Serramenti a Debellis di Taipana ed Ermetic Serramenti a Salt di Povoletto, vengono progettate e prodotte finestre, porte, portoncini ingresso, verande, scuretti, sistemi oscuranti, chiusure per garage, parapetti e coperture in alluminio/vetro. Per quanto riguarda gli appalti pubblici, questo ultimo rinnovo, le consente di eseguire fino ad un importo massimo di 1.238.400 Euro: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; categoria che riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


ANAC: sopralluogo solo prima della formulazione delle offerte le offerte possono essere presentate soltanto previa visita dei luoghi di pertinenza per l’esecuzione dell’appalto L’ANAC con Comunicato del Presidente del 18 luglio 2018 ha dato Indicazioni alle stazioni appaltanti sul tema del sopralluogo obbligatorio nella fase della manifestazione di interesse nelle procedure negoziate. All’Autorità sono giunte richieste di chiarimento in merito al tema del sopralluogo obbligatorio nelle procedure negoziate. In particolare, è stato segnalato che, talvolta, nelle procedure negoziate le stazioni appaltanti prevedono, a carico degli operatori economici, l’effettuazione del sopralluogo quale tassativa condizione da soddisfare già nella preliminare fase della manifestazione di interesse (es. a seguito di avviso di indagine di mercato), ai fini dell’eventuale invito alla procedura di gara. Il sopralluogo obbligatorio è ammissibile, in termini generali, laddove l’oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con le strutture

Pag. 45 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2018

edilizie (cfr. bando tipo Anac n. 1/2017, paragrafo 14 della nota illustrativa). In senso conforme, l’articolo 79, comma 2 del Codice dei contratti pubblici contempla la circostanza che i termini di ricezione delle offerte tengano conto dell’eventualità che le stesse possano essere presentate soltanto previa visita dei luoghi di pertinenza per l’esecuzione dell’appalto. In disparte quanto sopra, si ritiene che la scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio preliminare, ossia in un momento antecedente alla fase di gara (e quindi alla formulazione delle offerte) non sia legittima, in quanto: - fuoriesce dal perimetro applicativo della disposizione recata dal predetto articolo 79, comma 2, che collega il sopralluogo alla formulazione delle offerte; - determina, in violazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, un significativo ostacolo per gli operatori economici, sotto il profilo organizzativo e finanziario, alla competizione per l’affidamento degli appalti pubblici, considerata peraltro la possibilità che gli operatori economici non ricevano l’invito o decidano comunque di non presentare offerta. (CS)


Le categorie superspecializzate le categorie “superspecializzate” diventano tali se singolarmente superiori al 10%, con divieto di avvalimento Sull’argomento specifico dell’individuazione delle categorie SOA che vengono richieste nei bandi di gara a seconda del tipo di lavorazione che si dovrà eseguire ci sono state più volte delle variazioni o interpretazioni diverse. Il riferimento attualmente in vigore è il decreto del MIT (il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 10 novembre 2016, n. 248, adottato in attuazione dell’art. 89, comma 11, del Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) Con questo Decreto le vecchie categorie “superspecializzate” (più la OS12-B e la OS32) diventano tali se singolarmente superiori al 10% dell’importo totale dei lavori; con divieto di avvalimento; limite “interno” del 30% alla subappaltabilità (che ... non concorre al limite “esterno” del 30% di cui all’art. 105, comma 2). Il decreto del Ministero definisce l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione. Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite del trenta per cento non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice (30% dell’importo complessivo del contratto). Le opere indicate nel decreto sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare. Pag. 46 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2018

Elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica Le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono quelle indicate nelle lettere seguenti come descritte all’allegato A del DPR 207/2010, che costituisce parte integrante di questo decreto sono: OG 11: Impianti tecnologici Riguarda, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. OS 2-B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali. OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori Riguarda la fornitura, il montaggio e la manuten-


zione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. OS 11: Apparecchiature strutturali speciali Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari e i sistemi di precompressione a cavi post-tesi. OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale. OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche. OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso. OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio. OS 18-B: Componenti per facciate continue Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale. Pag. 47 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2018

OS 21: Opere strutturali speciali Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni. OS 25: Scavi archeologici Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse. OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. OS 32: Strutture in legno Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

Requisiti di specializzazione I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere, fermi restando i requisiti previsti per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici, sono i seguenti: a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferi-


mento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti; b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria; c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3 (impianti idricosanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:

1) categoria OS 3: 40 per cento; 2) categoria OS 28: 70 per cento; 3) categoria OS 30: 70 per cento. L’operatore economico in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. (CS)

Pag. 48 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2018


Missione a Graz dei nostri Giovani Imprenditori firmato un memorandum di collaborazione dal comitato imprenditoria giovanile della camera di commercio durante una missione nel capoluogo stiriano organizzata grazie a een Il nostro Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Luca Rossi dell’Impresa Associata UNIVERSAL SRL di Percoto ha partecipato nei giorni scorsi alla missione a Graz organizzata dalla Camera di Commercio di Udine. La missione ha avuto l’obiettivo di avviare una collaborazione a tutto campo, con scambi, progetti comuni, B2b, seminari e occasioni di incontro nei diversi territori per promuovere la nuova impresa e sostenere i giovani che vogliono diventare imprenditori e realizzare la propria idea creativa. L’iniziativa avrà anche un seguito perché è già previsto un successivo appuntamento di matching proprio a Udine la prossima primavera. Nell’occasione è stato sottoscritto un memorandum per lo sviluppo di attività a favore dell’impresa giovane e tra le realtà coinvolte è scaturito un impegno a mettere in comune le esperienze più efficaci per avvicinare sempre più giovani all’impre-

sa, aiutandoli ad avere il coraggio di mettersi in proprio e di far crescere le proprie realtà produttive. Infatti, dai rappresentanti del Comitato per l’imprenditoria giovanile della Camera di Commercio udinese, del quale fa parte anche il nostro Presidente Del Gruppo Giovani Luca Rossi, c’è tutto l’impegno a promuovere l’iniziativa giovane in campo economico, mettendo in pratica una rete di iniziative con realtà affini della Stiria e di tutta l’Austria, ma anche degli altri Paesi che hanno partecipato a “Young entrepreneurs: best practice and new networks”, che ha riunito nel capoluogo stiriano giovani imprenditori anche da Svizzera, Germania e Lichtenstein per l’evento organizzato in collaborazione con la Junior Chamber International stiriana e Junge Wirtschaft Steiermark. L’incontro è stato promosso grazie a Een-Enterprise Europe Network, di cui la Camera di Commercio di Udine è sportello e punto di riferimento per il territorio friulano, in stretta cooperazione con i colleghi della rete EEN a Graz. Del Comitato camerale udinese, oltre al nostro Presidente Rossi, hanno preso parte alla missione il Fabio Passon (Confcommercio), Marco Pascoli (Confcooperative) Davide Boeri (Confindustria), Mauro Germani (Cna) e Anna Turato (Coldiretti). Durante la due-giorni a Graz si sono approfonditi in particolare i temi delle start-up, del digitale, delle imprese dell’energia, dell’ambiente e della tecnologia, ma anche del design, giacché Graz ha ottenuto nel 2011 il riconoscimento di Unesco City of Design.

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Scambi fra Soci per complesso edilizio a Opicina

le ultime segnalazioni ricevute

L’Associazione mette in contatto Imprenditori interessati a vendere, acquistare e/o a qualsiasi altro scambio che possa costituire un’opportunità per l’attività aziendale, come ad esempio cessioni di capannoni, di aree fabbricabili, di attività, di attrezzature per chiusura attività, ... Riportiamo di seguito le ultime segnalazioni ricevute.

Asta giudiziaria

L’avvocato Nicola Cannone dello Studio Legale & Tributario PCP di Trieste, in qualità di curatore fallimentare, ci comunica che in relazione all’Esecuzione immobiliare R.E. 70/2017 del Tribunale di Trieste, il giorno 26 settembre 2018 alle ore 15.30 presso lo Studio Legale sopracitato avrà luogo la vendita senza incanto con le modalità della vendita telematica sincrona mista per il tramite del gestore Aste Giudiziarie In Linea S.p.A. di un complesso edilizio in avanzata fase di costruzione e di altri terreni edificabili a Opicina. I beni vengono posti in vendita al prezzo base di 1.185.000 Euro. Chi fosse interessato a maggiori informazioni e a ricevere l’avviso di vendita, la perizia di stima e la relazione fotografica può contattare l’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione. (C)

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