notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 15 31 agosto 2020
IN PRIMO PIANO WELFARE AZIENDALE
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
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ORGANIZZAZIONE
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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 15 31 agosto 2020
Sommario LA NOSTRA POSIZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Il nostro supporto nel valutare la vaccinazione antinfluenzale
8
Gli interessi passivi
9
Fringe benefit e buono mobilità
13
DAS elettronico
16
Accordo per il sostegno alle piccole imprese
17
Indice mensile rivalutazione t.f.r. agosto 2020
24
Ammortizzatori Covid-19 previsti dal d.l. 104/2020
25
Welfare aziendale
26
Rinnovo dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
41
SOA: la S.I.C.E.A. s.r.l. rinnova l’attestazione
42
OPENEX.IT
il destino c’entra poco
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Informazioni commerciali in Italia e all’estero
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Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm
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Il nostro supporto nel valutare la vaccinazione antinfluenzale SEGUIAMO LE INDICAZIONI DELLE AZIENDE SANITARIE
Con riferimento alla vaccinazione antinfluenzale, nel riconoscerne il valore in tema di prevenzione così come per ogni altra patologia, l’Associazione potrà offrire un sicuro riferimento per una comune valutazione. A tal scopo, in questi giorni, ci siamo confrontati con tutte le Aziende sanitarie locali per considerare ogni possibile collaborazione. Ci è stato fatto osservare che, innanzitutto, nessun collaboratore può essere obbligato a farlo e che è altamente sconsigliato eseguirlo nell’orario di lavoro e soprattutto in locali non sanitari, poiché non sono prevedibili le reazioni che può avere ogni singolo individuo, fermo restando che è necessario l’intervento di personale sanitario (medico competente
o medico curante). Né va trascurato il fatto che nell’attuale emergenza sanitaria vanno rispettati i protocolli sanitari e nel particolare il distanziamento, l’utilizzo di protezioni, l’igienizzazione e la gestione dei rifiuti sanitari. Occorre, anche in questa occasione, ricordare che l’impresa deve essere prioritariamente impegnata nello svolgimento della sua attività professionale e che è nell’interesse di tutta la comunità, ai fini della produzione della ricchezza nazionale, che l’impresa non sia distratta da questa sua funzione. L’Associazione ha sempre ribadito in tutte le sedi pubbliche e istituzionali il concetto che ciascun soggetto pubblico e privato si concentri nel proprio mestiere e lo ha sottolineato con vigore proprio a partire dall’emergere della epidemia Covid-19, anche al fine di rimettere al centro della vita nazionale la cultura del lavoro e delle competenze che ciascuno possiede evitando il più possibile invasioni di campo. Per ogni valutazione su come procedere il referente è Claudio Scialino.
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(LCP)
Gli interessi passivi
le nuove regole di indeducibilità
Premessa L’art. 1 del D. Lgs. 142/2018 recependo le disposizioni comunitarie ha riscritto le regole contenute nell’art. 96 del TUIR in merito alla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES, vale a dire SRL, SPA, SAPA ecc. Nello specifico è stato previsto che il ROL sia quantificato seguendo le regole fiscali in luogo di quelle contabili introducendo però un limite temporale per il suo riporto. Inoltre è stata riconosciuta la possibilità di riportare agli esercizi successivi l’eccedenza degli interessi attivi non utilizzata. Queste nuove regole sono diventate operative dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, in generale quindi dal 2019.
Imprese interessate Come ricordato la modifica ha interessato l’art. 96 del TUIR interessando quindi esclusivamente i soggetti Ires, comprendendo anche le imprese di assicurazione, le società capogruppo di assicurazioni, le società di gestione di fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare, per queste ultime con regole particolari. La modifica in argomento non interessa gli intermediari finanziari. Per i soggetti Irpef non si applica l’art. 96 del TUIR, gli interessi passivi in capo a questi contribuenti sono deducibili nel rispetto del requisito di inerenza all’attività esercitata e più in generale dell’art. 61 del TUIR.
Interessi attivi e passivi Nella disciplina in argomento rientrano gli interessi attivi e passivi che sono qualificati tali dai Principi contabili e confermati tali anche dalla
normativa fiscale in applicazione del principio di derivazione rafforzata. Per le micro imprese la norma prevede la determinazione del reddito in base al principio di derivazione semplice e quindi sono escluse dalla normativa in esame. Gli interessi devono riferirsi ad operazioni contrattuali aventi causa finanziaria ovvero contenenti una componente significativa di finanziamento. Rientrano nei limiti di deducibilità in argomento anche gli interessi riferiti a debiti di natura commerciale così come quelli capitalizzati in riferimento all’acquisto di beni materiali e immateriali strumentali ex art. 110 comma 1 lett. b) del TUIR. Nei limiti alla deducibilità vanno ricompresi anche gli interessi impliciti dei contrati di leasing e quelli relativi a finanziamenti contratti per l’acquisto e costruzione di immobili patrimonio, in considerazione che questi ultimi non rientrano nella previsione dell’art. 90 comma 2 del TUIR. Per quanto riguarda gli interessi attivi questi rilevano nella misura in cui sono imponibili e per i soggetti che operano con le pubbliche amministrazioni comprendendo anche quelli di mora.
Interessi passivi esclusi Non rientrano nei limiti di deducibilità di cui all’art. 96 del TUIR gli interessi relativi a operazioni di pronto conto termine aventi ad oggetto azioni o strumenti finanziari assimilati ex art. 44, per queste operazioni non si applica il principio di derivazione rafforzata e conseguentemente gli interessi sono fiscalmente irrilevanti. Sono altresì esclusi gli interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione delle passività in scadenza o ammontare incerto, per i quali l’art. 9 del D.M. 8 giugno 2011 attribuisce la natura di accantonamento. Anche le imprese immobiliari sono escluse dalle limitazioni dell’art. 96, con riferimento agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Questi interessi risultano conseguentemente integralmente deducibili dal reddito d’impresa.
Il ROL Il ROL (Risultato Operativo Lordo) è dato dalla
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differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle macro classi A e B del conto economico al netto degli ammortamenti e dei canoni di leasing. Ad esso è collegato il meccanismo di deducibilità degli interessi passivi. Fino al 2018 il ROL doveva essere calcolato considerando i valori contabili così come risultanti dal conto economico. Dal 2019 invece il ROL deve ROL FISCALE
=
Valore della produzione (macroclasse A)
-
essere calcolato considerando i valori fiscalmente rilevanti per la determinazione del reddito d’impresa. Ciò significa quindi che per la sua determinazione devono essere considerate le disposizioni previste dal TUIR. Schematicamente il ROL può essere definito come segue: Costi della produzione (macroclasse B al netto di ammortamenti beni materiali e immateriali e leasing beni strumentali)
Nel calcolo del ROL fiscale, diversamente da quello contabile, devono essere considerati i componenti di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di aziende o rami d’azienda.
denti, consentono di riportare l’eccedenza degli interessi attivi non utilizzati nel periodo.
I criteri di deducibilità
Se in un periodo d’imposta risultano delle eccedenze di ROL, questa è riportabile nei periodi d’imposta successivi con le seguenti regole. - se gli interessi attivi di competenza del periodo sono maggiori degli interessi passivi di competenza e degli interessi passivi riportati da periodi precedenti, l’eccedenza è riportabile nei periodi successivi senza limitazioni; - se il 30% del ROL del periodo è maggiore degli interessi passivi eccedenti il 30% del ROL del periodo più gli interessi passivi riportati da periodi precedenti, l’eccedenza può essere portata ad incremento del ROL dei successivi 5 periodi d’imposta. Nella previgente disciplina il ROL era riportabile senza limitazioni.
Come accennato in apertura l’art. 96 comma 1 del TUIR prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza di quelli attivi, compresi quelli riportati da precedenti periodi d’imposta. Rispetto alla previgente normativa la compensazione con gli interessi attivi interessa non solo quelli del periodo ma anche l’eccedenza eventualmente riportata da periodi d’imposta precedente. L’eccedenza di interessi passivi risultante da questa prima compensazione è ulteriormente deducibile nei limiti: - del 30% del ROL fiscale del periodo d’imposta; - del 30% del ROL fiscale del precedente periodo d’imposta. La norma prevede che sia utilizzato prioritariamente il 30% del ROL del periodo d’imposta e solo successivamente quello dei periodi precedenti secondo il criterio FIFO.
Riporto interessi passivi Gli interessi che non sono deducibili in un determinato periodo d’imposta in quanto eccedenti i limiti di cui sopra, sono deducibili dai successivi periodi d’imposta per un ammontare pari all’eventuale differenza positiva tra: - la somma degli interessi attivi di competenza del periodo d’imposta e il 30% del ROL; - gli interessi passivi di competenza del periodo d’imposta. Questa nuova modalità di riporto è applicabile anche agli interessi passivi che al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 non sono stati dedotti per effetto della disciplina previgente. Le nuove regole, diversamente da quelle prece-
Riporto eccedenza di ROL
Norme transitorie Per evitare che il passaggio da un regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato al ROL contabile a quello fiscale determini delle distorsioni, sono state adottate delle norme transitorie a decorrere dal 2019 e una regola specifica per i prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016. In particolare viene previsto che non si deve tenere conto dei componenti positivi o negativi che hanno già concorso a formare il ROL contabile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o dei precedenti e che al termine dello stesso esercizio non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi. Ciò al fine di evitare di conteggiare nel calcolo del ROL la stessa componente due volte. Viene inoltre previsto che le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci di valore e di costi della pro-
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OGNI TRASPORTO È ECCEZIONALE! w w w. c e c c a r e l l i g r o u p . i t
duzione rilevate nel conto economico dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti, sono assunte per il loro valore contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito d’impresa. Gli interessi passivi sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali, sono deducibili per un importo corrispondente alla somma tra: a - il 30% del ROL contabile prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e che risulta non ancora utilizzato al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018; b - l’importo che risulta deducibile in applicazione delle nuove disposizioni.
Per i prestiti la cui durata o importo sono stati modificati successivamente al 17 giugno 2016, la regola si applica unicamente agli interessi passivi corrispondenti alla durata e all’importo esistenti alla stessa data. Nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2018 il contribuente può scegliere se utilizzare prioritariamente il plafond di deducibilità garantito dalle nuove disposizioni o l’eccedenza di ROL contabile. In questo modo viene garantita una maggior flessibilità, potendo effettuare ogni anno, in dichiarazione, la scelta relativa all’eccedenza di ROL di cui si vuole usufruire ai fini della deduzione degli interessi passivi: ROL fiscale di periodo o ROL contabile pregresso, che, a differenza del primo, non ha limiti temporali di utilizzo.
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(PZ)
Fringe benefit e buono mobilità l’agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti
Con risoluzione n.46/E del 14 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sulla nuova disciplina dei fringe benefit per le autovetture aziendale concesse ad uso promiscuo ai dipendenti, in vigore dallo scorso 1° luglio ed introdotta dalla legge di bilancio 2020 (comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Questa norma ha infatti sostituito la lettera a dell’art. 51, comma 4 del TUIR, prevedendo che a partire dal 1° luglio 2020, il fringe benefit debba essere computato in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, da applicare al costo chilometrico di cui alle tabelle ACI moltiplicato convenzionalmente per 15.000 km. Di conseguenza, la determinazione del fringe benefit diventa “fiscalmente più conveniente” al diminuire dell’impatto ambientale del veicolo prescelto visto che, ai fini dell’imponibilità, il legislatore ha previsto un valore forfetario del benefit più basso per i veicoli meno inquinanti, aumentando, invece, gradatamente la base imponibile del valore dei veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori ai 160 g/km. Le nuove disposizioni si applicano ai veicoli di nuova immatricolazione assegnati in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, mentre rimangono esclusi i contratti già in essere a quella data, per i quali continua ad applicarsi la precedente normativa: determinazione del fringe benefit nella misura fissa del 30 percento, dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente. Attraverso la risoluzione in commento, l’Agenzia ha affermato che:
- in relazione al requisito della nuova immatricolazione, deve essere ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020); - in ordine all’assegnazione in uso promiscuo al dipendete effettuato a partire dal 1° luglio 2020, ciò che rileva è il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente che, per l’appunto, deve essere fatto da tale data. Di conseguenza, la vecchia disciplina prosegue ad applicarsi per tutta la durata del contratto, per gli accordi stipulati entro il 30 giugno u.s.; - per i contratti di concessione in uso promiscuo del veicolo stipulati dopo il 1° luglio 2020, rispetto a veicoli immatricolati prima di questa data, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.
Fringe benefit e buono mobilità Attraverso la risposta all’interpello n. 293 del 31 agosto scorso, l’Agenzia si è occupata del trattamento fiscale dei Buoni mobilità, come definiti dal D.M. n. 208 del 2016: trattasi di “voucher prepagati validi per l’acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all’abbattimento del costo annuale dell’abbonamento al trasporto pubblico locale”. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Buono mobilità rientra tra i fringe benefit e concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se di importo inferiore ad € 258,23 quando, considerando anche tutti gli altri beni e servizi di cui il lavoratore ha usufruito, il valore dei benefici superi la predetta soglia; ciò in quanto il trattamento di fiscale di questi Buoni va ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51 comma 3, ultimo periodo, del Tuir, ai sensi del quale «Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e
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dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito». Pertanto, l’Agenzia esclude che il Buono venga
considerato come prestazione di servizi di trasporto, né come somma erogata o rimborsata dal datore di lavoro ai lavoratori, esclusa dal reddito a norma di quanto stabilito dall’articolo 51, comma 2 del TUIR. (C)
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DAS elettronico
in vigore dal 1° ottobre 2020
L’Agenzia delle Dogane ha emanato un’ulteriore nota (Prot. 325034/RU del 24 settembre 2020) che fa seguito ai chiarimenti già offerti anche a mezzo FAQ in materia di DAS elettronico, in vigore dal 1° ottobre 2020. In particolare l’Agenzia ha informato che, al fine di garantire la trasmissione del nuovo documento agli operatori che sono tenuti alla presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità, nella tabella “TA05 – Tabella tipi documento” sono stati inseriti i seguenti documenti: - EDS = DAS elettronico; - RDR = Rapporto di Ricezione del DAS elettronico Questi documenti andranno utilizzati, rispettivamente:
- dallo speditore, per lo scarico di prodotto accompagnato dal documento e-DAS indicando nel campo 19 “Tipo documento/verbale” del tracciato il tipo documento EDS; - e dal destinatario per il carico di prodotto accompagnato dal documento e-DAS indicando nel campo 19 “Tipo documento/verbale” del tracciato il tipo documento RDR. In ambo i casi, il Codice di Riferimento Standard (CRS) dovrà invece essere indicato nel campo 20 “Numero documento/verbale”. I campi del tracciato dell’e-DAS non attualmente presenti nei tracciati della telematizzazione, come ad esempio il “Numero identificativo locale del Draft DAS collettivo” e “Numero progressivo DAS per SRC di riferimento”, non devono al momento essere indicati. L’Agenzia ha comunque preannunciato ulteriori istruzioni in merito. Infine, è stata aggiornata la tabella “TA26 - Tabella errori e segnalazioni prodotti energetici”, per consentire la gestione di eventuali errori di compilazione dei citati campi. Tutte le modifiche sopra descritte, già presenti in ambiente di validazione, saranno disponibili a partire dal 1° ottobre in ambiente reale.
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(C)
Accordo per il sostegno alle piccole imprese sottoscritto l’accordo tra confapi e intesa sanpaolo per gli interventi “eco - sisma bonus” previsti dal decreto rilancio È stato sottoscritto l’accordo tra Confapi e Intesa Sanpaolo per il supporto e l’assistenza alle Imprese per gli interventi “Eco - sisma bonus” previsti dal Decreto Rilancio. L’accordo offre alle aziende del sistema Confapi un pacchetto di soluzioni per rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura e per l’accesso a linee di finanziamento ad hoc, consentendo in tal modo a tutta la filiera di poter immediatamente disporre della liquidità necessaria per avviare i lavori. Nello specifico, saranno disponibili per tutte le aziende del sistema Confapi: - finanziamenti alle imprese nella forma di an-
ticipo contratti per l’esecuzione dei lavori, fino al loro completamento o al raggiungimento dei SAL e anche con il sostegno del Fondo Centrale di garanzia; - acquisto dei crediti di imposta e liquidazione degli stessi con la formula della cessione pro soluto, in modo da renderli smobilizzabili e riducendo al contempo l’esposizione finanziaria; - acquisto e liquidazione del credito di imposta, con formula della cessione pro soluto, di tutti gli altri bonus per i quali è ammessa, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, la cessione del credito di imposta o lo sconto del corrispettivo in fattura; - un servizio di assistenza per le imprese mediante una piattaforma dedicata per i passaggi amministrativi, l’acquisizione delle necessarie asseverazioni e la gestione fiscale dei crediti. Per ogni dettaglio si rinvia all’allegato testo dell’accordo, fermo restando che l’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.
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(CSC)
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA INTESA SANPAOLO S.p.A. (di seguito “Intesa Sanpaolo” o “Banca”) con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, in persona di Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori, domiciliato per la carica presso la sede di Intesa Sanpaolo a quanto infra facoltizzato dal vigente Statuto Sociale E CONFAPI Confederazione Italiana Piccola e Media Industria Privata (di seguito “Confapi” o “Associazione”), con Sede Sociale in Roma, Via della Colonna Antonina, 52, in persona di Maurizio Casasco in qualità di Presidente, a quanto infra autorizzato dal vigente Statuto Sociale PREMESSO CHE CONFAPI è la Confederazione italiana della piccola e media industria privata che rappresenta circa 83mila imprese con più di 800mila addetti, attraverso 55 sedi territoriali e distrettuali, 13 Unioni nazionali e 2 Associazioni nazionali di categoria a cui si aggiungono 2 Gruppi di interesse. Rappresenta e tutela le piccole e medie industrie private italiane, che costituiscono una delle colonne portanti del sistema produttivo del nostro Paese. Intesa Sanpaolo ritiene che il sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane sia tra i fattori che concorrono alla crescita dei territori e della economia nazionale. Intesa Sanpaolo e CONFAPI sono consapevoli dell’importanza che la piccola e media industria privata riveste nel panorama economico nazionale ed intendono valorizzare il potenziale delle Imprese associate individuando una serie di strumenti non solo finanziari con l’obiettivo di favorirne la crescita, attraverso un percorso che agevoli i processi di innovazione, di sostenibilità e di valorizzazione del Capitale Umano. La situazione emergenziale provocata dall’epidemia da Covid 19, ha sconvolto l’intero territorio nazionale e ha causato danni rilevanti all’intera economia del Paese ed ha richiesto e richiede azioni a tutela e supporto delle piccole e medie imprese e delle persone che lavorano per esse, attraverso iniziative straordinarie di sostegno lungo il percorso che porterà verso una significativa ripresa economica.
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Per realizzare il tuo sogno
MEGLIO PREPARARSI IN TEMPO
onvivere con il Covid 19, nel periodo di massimo confinameto in casa, ci ha portato a riflettere sul modo di abitare e su come modificare la propria prospettiva. Con l’arrivo della bella stagione e la riapertura, sapendo di convivere con il virus, molti hanno cercato di migliorare il proprio ambiente di vita rendendolo più sicuro e soprattutto più salubre. I dati statistici nazionali segnalano come nel periodo 27 aprile, 3 maggio 2020, rispetto al 2019, nello stesso periodo, l’aumento della ricerca informazioni su piscine è stato del +1348%. Chi gode già di una piscina, ha migliorato, sostituito e potenziato gli accessori. Sempre nello stesso periodo di cui sopra è aumentato del +327% l’interesse per migliorare le proprie piscine. Ecco uno dei perché l’estate
2020 è stata, anche per Oceano, piacevolmente movimentata da un crescente interesse sulle piscine nuove, sulla manutenzione e sulla sanificazione degli impianti.
Sempre a disposizione per informazioni e preventivi gratuiti
Come tutelarsi in piscina per il Coronavirus? Ogni impianto privato, servito da una manutenzione programmata, ha i presidi di norma, clorazione e sanificazione dell’acqua, in grado di uccidere il virus. Oceano piscine, garantisce il suo efficiente servizio di apertura e
Oceano S.r.l. Via Merano, 48 33045 Nimis (Ud) Tel +39 0432.797439 Fax +39 0432.797935
chiusura impianti per monitorare il buon funzionamento dell’intero sistema con attenzione alla qualità dell’acqua. Come sono costruite le piscine Oceano? Da oltre vent’anni, costruiamo piscine nell’area del triveneto e oltre. Oggi le nostre tecnologie, per impianti privati e turistici (alberghi, agriturismo), incontrano le aspettative del cliente sia per la costruzione dell’impianto tradizionale con dimensioni e forme libere, oppure con il consolidato sistema brevettato Torlan Pool, che permette di realizzare il vostro sogno in soli 30 giorni. Ai sistemi strutturali, si aggiungono gli aspetti di personalizzazione: il progetto su misura e design, la scelta decorativa degli interni vasca, la finitura dell’area fuori vasca e degli arredi. Oceano segue direttamente tutte le fasi operative (anche chiavi in mano) e nel rispetto dell’ambiente. Che soluzioni proponete per l’idromassaggio? Siamo partner di Passion Spas, azienda olandese leader nelle vasche idromassaggio. Un vero centro benessere per rilassarsi con i getti d’acqua posizionati per garantire un’esperienza fluida e setosa per il corpo. Con Acquaperfetta le vasche filtrano automaticamente l’acqua della spa per tenerla pulita e con AquaPure Water Management System™ si ha una soluzione avanzata per la purificazione dell’acqua in modo naturale. Un consiglio Oceano per l’autunno e l’inverno? Le stagioni fredde sono le migliori per valutare e decidere la costruzione di una piscina o il restauro di un vecchio impianto. Ciò consente di operare con i tempi giusti per arrivare a maggio/giugno – apertura piscina – con le proprie aspettative pronte all’uso.
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Intesa Sanpaolo è intervenuta sin dai primissimi momenti dell’emergenza con importanti iniziative di sostegno finanziario e di liquidità mettendo a disposizione 50 miliardi di euro per tutte le imprese danneggiate grazie anche ai provvedimenti emanati dal Governo, in particolare il c.d. Decreto Legge “Cura Italia” e Decreto Legge “Liquidità”, come poi convertiti in Legge. Con il successivo Decreto Legge “Rilancio” sono state stanziate importanti risorse economiche sotto forma di sgravi fiscali per incentivare le azioni private volte a rafforzamenti strutturali e interventi che consentono di efficientare il consumo energetico degli edifici, in ottica di miglior utilizzo e risparmio delle risorse. Attraverso, in particolare, il meccanismo dell’Eco Bonus e del Sisma Bonus è stata introdotta una importante misura consistente in una agevolazione convertibile in credito di imposta al 110%. Il decreto, come noto, prevede che, chi riqualificherà un immobile nel periodo dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 aumentando l’efficienza energetica e /o sismica otterrà un credito di imposta sino ad un massimo del 110% della spesa che potrà portare in compensazione in cinque anni o cedere a terzi. Questo credito potrà essere ceduto a chi eseguirà i lavori attraverso il meccanismo dello “sconto in fattura” e da questi a sua volta potrà essere ceduto a terzi, incluse le banche o le altre istituzioni finanziarie. Le Banche e le altre Istituzioni Finanziarie avranno pertanto una importante possibilità di sostenere le imprese clienti aiutandole a cogliere questa opportunità di rilancio, stimato in circa 14 miliardi di crediti fiscali e dei livelli occupazionali, mettendo a disposizione le propria tax capacity acquistando questi crediti ed attivando linee di finanziamento a sostegno delle imprese che dovranno realizzare gli interventi, consentendo in tal modo a tutta la filiera di poter immediatamente proporre lo sconto in fattura avendo la liquidità immediata per partire con i lavori. Infine, il Decreto estende la formula della cedibilità dei crediti di imposta al sistema bancario ad altre forme di intervento, già previste precedentemente al Decreto Rilancio, come il bonus facciate, o ad altri tipi di intervento, come la sanificazione dei luoghi di lavoro. Intesa Sanpaolo e CONFAPI in considerazione dell’importanza strategica del sistema delle piccole e medie industrie italiane per l’economia del Paese sono concordi nell’attivare una serie di iniziative a supporto dell’intero comparto e della Filiera, nell’ambito anche delle rilevanti azioni di supporto all’economia messe in atto dalle Istituzioni con i provvedimenti che si sono succeduti in questi ultimi mesi, in modo che si possa favorire una accelerazione della ripresa, per la salvaguarda dei livelli di produzione e di occupazione delle aziende associate a Confapi;
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Tutto ciò premesso si conviene quanto segue Art 1 - Iniziative di supporto agli interventi “Eco - Sisma Bonus” Intesa Sanpaolo al fine di massimizzare l’efficacia degli incentivi pubblici, metterà a disposizione delle Imprese associate a Confapi delle soluzioni di finanziamento per rispondere ad un duplice bisogno: o sostenere le imprese nella fase di esecuzione di lavori o rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura, con la finalità di immettere la necessaria liquidità nel sistema, riducendo il peso dell’esposizione finanziaria e contribuendo in tal senso al rafforzamento delle imprese della filiera. In particolare, viene messa a disposizione una proposta integrata e modulare che prevede: o finanziamenti nella forma di “anticipo contratti” finalizzati ad accompagnare le imprese nella gestione degli appalti e nella esecuzione dei lavori, fino al loro completamento o al raggiungimento dei SAL come previsti dalla norma, anche con il sostegno della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia; o acquisto dei crediti di imposta afferenti agli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, di cui agli artt. 119 e 121 del DL 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto legge Rilancio come convertito con la Legge n.77 del 17 luglio 2020, e liquidazione degli stessi, con la formula della cessione pro soluto, in modo da rendere smobilizzabili i crediti fiscali maturati dall’impresa esecutrice degli interventi, ridurre l’esposizione dell’anticipo contratto e contenere nel tempo l’esposizione finanziaria della banca. Le parti opereranno affinché il valore di acquisto di tali crediti d’imposta sia allineato al corrispettivo contrattuale esposto in fattura inerente all’intervento agevolato i cui costi, principali e accessori, rientrano nell’aliquota del 110%, compatibilmente con l’andamento dei tassi di interesse sulla provvista bancaria e del concreto utilizzo del credito fiscale che sarà definito con i diversi provvedimenti in corso di emanazione. o acquisto e liquidazione del credito di imposta, con formula della cessione pro soluto, di tutti gli altri bonus per i quali è ammessa, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, la cessione del credito d’imposta o lo sconto del corrispettivo in fattura (ossia, eco bonus e sisma bonus “ordinari”, bonus facciate, bonus ristrutturazioni, bonus fotovoltaico e bonus per le colonnine elettriche “non trainati” da interventi di cui al comma 1 lett. a), b) e c) dell’art. 119). o l’acquisto del credito di imposta sarà possibile anche in assenza del finanziamento tramite anticipo contratti; o un servizio di assistenza per le imprese - per il tramite di un primario partner - mediante l’utilizzo di una piattaforma dedicata che consentirà la gestione tempo per tempo di tutti i passaggi amministrativi necessari, l’acquisizione delle opportune certificazioni e asseverazioni e la consulenza in ordine alla gestione fiscale dei crediti di imposta.
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Art. 2 - Discrezionalità nella concessione del credito e dei servizi/prodotti non creditizi e finanziari Le Parti concordano sul fatto che le decisioni finali circa la sussistenza dei requisiti per la concessione di credito sono esclusivamente soggette ad autonoma e discrezionale valutazione di Intesa Sanpaolo. Art. 3 - Iniziative di comunicazione e divulgazione Le Parti promuoveranno iniziative congiunte di declinazione dell’Accordo sul territorio, anche in modalità remota, attraverso incontri finalizzati a comunicare alle Imprese associate a CONFAPI l’esistenza del presente Accordo nelle modalità da definirsi congiuntamente. A tal fine ciascuna Parte potrà utilizzare i segni distintivi dell'altra solo previa sua autorizzazione scritta. Resta inteso che ogni attività informativa circa il contenuto e le caratteristiche dei prodotti offerti dalla Banca - così come ogni altra attività comunque riservata dalla vigente normativa agli operatori bancari e finanziari - è di esclusiva competenza della Banca medesima; CONFAPI non svolgerà quindi alcuna attività che possa essere qualificata come promozione, collocamento o intermediazione di prodotti bancari e finanziari. Art.4 - Validità dell’Accordo Il presente Accordo avrà validità fino al 31.12.2021, e si intenderà a scadenza rinnovato di anno in anno, fatta salva la possibilità delle Parti di recedere prima della scadenza dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata a.r., inoltrata all'indirizzo indicato in premessa con un preavviso di almeno trenta giorni oppure con una comunicazione a mezzo PEC ai seguenti indirizzi di posta certificata: Intesa Sanpaolo - dir_sales_mkt_imprese@pec.intesasanpaolo.com CONFAPI – presidenza@pec-confapi.org Torino, 7 agosto 2020
INTESA SANPAOLO S.p.A BARRESE STEFANO~07-08-2020 16:16:55
………………………………………
CONFAPI
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Indice mensile rivalutazione t.f.r. agosto 2020 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
102,7
0,271341
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
102,5
0,250000
MARZO
15.03
14.04
0,375
102,6
0,448171
APRILE
15.04
14.05
0,500
102,5
0,500000
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
102,3
0,625000
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
102,4
0,750000
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
102,3
0,875000
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
102,5
1,000000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
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Ammortizzatori Covid-19 previsti dal d.l. 104/2020 pubblicata la circolare inps 115/2020
Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 383/EI del 2 ottobre 2020 per ricordare che l’INPS, con la circolare 115 del 30 settembre 2020, illustra le novità apportate dal decreto-legge n. 104/2020 all’impianto regolatorio in materia di misure di sostegno del reddito, previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra le novità più importanti l’INPS precisa che: - il DL 104/2020, non solamente azzera il conteggio delle settimane riferite alla pregressa disciplina, ma, contestualmente, nel prevedere un periodo massimo di trattamenti pari a 18 settimane complessive (9 + 9) - da collocarsi nell’arco temporale dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 - modifica il precedente indirizzo, che legava il ricorso ai trattamenti all’effettiva fruizione degli stessi, e prevede che l’utilizzo delle predette settimane sia possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza tener conto del dato relativo al fruito. Conseguentemente, una volta richieste e autorizzate le prime 9 settimane e decorso il relativo periodo, i datori di lavoro potranno proporre istanza per accedere all’ulteriore periodo di 9 settimane secondo le indicazioni illustrate ai successivi paragrafi 2 e 2.1, ma non potranno richiedere anche l’eventuale completamento delle prime 9 settimane, anche laddove le stesse non fossero state effettivamente fruite per intero. In considerazione di
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ciò e fatte salve ulteriori diverse indicazioni dell’Istituto o di modifiche in sede di conversione del Decreto, l’autorizzazione da parte dell’INPS può riguardare solo periodi non inferiori alla settimana. Ciò comporta che, nel conteggio della CIGO/FIS, un giorno di fruizione determina il consumo di una settimana intera. - I nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario previsti dall’art. 1 del decreto-legge n. 104/2020, su espressa indicazione ministeriale, trovano applicazione esclusivamente ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla prestazione alla data del 13 luglio 2020. Stante questa precisazione dell’Istituto, pertanto, per le Aziende vi è la possibilità di utilizzare i trattamenti di CIGO/FIS anche per i lavoratori assunti nel corso del periodo 25 marzo – 13 luglio. In tal caso le Aziende, per la fruizione degli ammortizzatori anche per questi lavoratori, potranno re-inviare, anche per nostro tramite le previste informative alle OO.SS. così rettificate. - Il termine per la presentazione delle istanze dei mesi di luglio e agosto viene differito al 31 ottobre 2020. Infatti, spiega la Circolare, il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 104/2020. La circolare può essere consultata al seguente link: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2f Circolare%20numero%20115%20del%2030-092020.htm (EI)
Welfare aziendale tare, gli acquisti di elettronica, la profumeria e l’arredamento.
il supporto dell’associazione
Il Welfare aziendale permette alle Imprese di integrare il salario dei dipendenti attraverso soluzioni e servizi di natura sociale ed assistenziale, con un beneficio in termini di agevolazioni fiscali e vantaggiosi risparmi, valorizzazione delle risorse umane e aumento della competitività aziendale. Già dal 2018, dopo un’attenta valutazione abbiamo individuato in Edenred il partner con cui collaborare per garantire ai nostri Associati un pacchetto completo in grado di soddisfare ogni adempimento contrattuale o richiesta/esigenza dei lavoratori. Insieme a Edenred proponiamo quattro tipologie di servizio/prodotto:
TICKET COMPLIMENTS La normativa consente di offrire tramite ticket Welfare servizi per il tempo libero e benessere dei dipendenti e dei loro famigliari (decreto agosto, art. 112 DL 104/2020) con una soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit di 516,46 euro per l’anno d’imposta 2020. Due sono le tipologie: 1. TOP PREMIUM Offre la massima libertà di scelta grazie ad un network selezionato di 10.000 punti shopping in tutta Italia per poter fare la spesa al supermercato, lo shopping per abbigliamento, elettronica, ottica, arredamento, profumeria, acquisti per lo sport, acquisti per la casa e spese per viaggi. 2. SELECTION È l’alternativa al buono acquisto TOP PREMIUM per conciliare lo shopping con la possibilità di fare il pieno di carburante presso distributori convenzionati. Selection è utilizzabile anche per la spesa alimenPag. 26 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2020
Ticket Restaurant Sono servizi sostitutivi di mensa in formato cartaceo (esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 5,29 euro al giorno con iva al 4% detraibile) od elettronico (esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 7 euro al giorno con IVA al 4% detraibile).
Ticket Welfare I ticket Welfare sono utilizzabili dal portale Edenred e permettono di ampliare la rete di spendibilità per l’istruzione dei figli (testi scolastici, rette, tasse di frequenza, mense) le prestazioni sanitarie (servizi sanitari in centri medici e dentistici), la cura dei familiari (baby-sitter, badanti, campus scolastici, case di cura), sport e benessere (palestre, piscine, centri sportivi e termali), tempo libero (viaggi, parchi tematici, spettacoli), cultura e formazione (corsi di lingue e per il tempo libero, formazione personale e professionale). Il ticket Welfare, come da normativa, è fiscalmente deducibile ed è spendibile presso una rete di strutture già convenzionate o da convenzionarsi su segnalazione del dipendente. L’importo assegnato dall’Azienda viene convertito in voucher e utilizzato dal dipendete attraverso tre semplici passaggi: - si seleziona il servizio che si desidera; - la piattaforma genera il voucher che è spendibile per la specifica prestazione e per l’importo esatto della prestazione stessa; - il dipendente utilizza il voucher che può essere stampato o utilizzato direttamente online. E’ possibile trovare i propri punti vendita attraverso il motore di ricerca dovecompro.edenred.it per scoprire dove e come utilizzare i ticket.
La piattaforma associativa per il Welfare Accessibile direttamente dal nostro sito www.confapifvg.it, pensata per le aziende più strutturate a cui hanno già aderito le imprese associate più dimensionate. Con questo sistema il lavoratore accede alla piattaforma autonomamente con proprie credenziali e può in ogni momento consultare la
propria posizione e utilizzare la sua disponibilità di spesa come meglio crede per acquisti/prestazioni di servizi/rimborsi (previdenza, salute, istruzione, trasporto pubblico, assistenza anziani, buoni acquisto, tempo libero, benessere e cura dei familiari), senza necessità di modificare le proprie abitudini di spesa.
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Per tutte le tipologie di prodotto gli interessati possono contattare l’Associazione, signora Barbara Vergolin – tel. 0432/507377 – e-mail: welfare@confapifvg.it (LCP)
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Soluzioni capaci di far crescere il benessere di aziende e collaboratori
WELFARE AZIENDALE
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delle politiche di welfare rientrano i Flexible Benefit: un importo personale erogato al dipendente da spendere in un pani ere di beni e servizi defiscalizzati.
Iniziative, beni e servizi che può mettere a disposizi one dei propri dipendenti, per aumentare il l oro benessere e fav orire l a conciliazione tra vita privata e professionale.
Lo strumento che ottimizza i costi, migliorando le performance
dei dipendenti
62%
Risultati della ricerca Doxa-Edenred
GIUDICANO POSITIVAMENTE DI POLITICHE DI WELFARE IN AZIENDA
delle aziende
89%
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Dipendente Un valore reale che corrisponde ai bisogni sociali dei dipendenti e dei suoi familiari
Aumento del Esenzione da imposte e contributi Work-life balance Rafforzamento della Miglioramento del clima aziendale
Aziende
Una leva strategica che trasforma un beneficio fiscale in vantaggio competitivo
Contenimento del costo del lavoro
I n c r e m e n t o della produttivitĂ
Soluzioni innovative per incentivare
Attrarre i talenti e ridurre il turn over
Aumentare il benessere del lavoratore
Soddisfa le esigenze di crescita aziendale e i bisogni del dipendente e della sua famiglia
PERCHÉ IL WELFARE
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Possibilità di inserire servizi art.100 nella contrattazione sindacale
Introduzione del Voucher
Ampliamento servizi art. 51 (assistenza ai familiari)
Convertibilità denaro in Welfare per PDR
2016
2017
Abbattimento limiti defiscalizzazione per previdenza e assistenza sanitaria per PDR
Welfare nei CCNL (Metalmeccanici, ...)
Ampliamento dei Limiti di reddito dei beneficiari e importo dei premi
2018
Rimborso del trasporto pubblico
NOVITÀ
UNA NORMATIVA IN EVOLUZIONE
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L'azienda rinegozia il premio di produttività o altre voci variabili di retribuzione proponendo beni e servizi di welfare
L'azienda stanzia liberamente un welfare budget integrando la retribuzione di base del dipendente
Premi Di Produzione esistenti,
Il Welfare Aziendale permette di erogare nuove premialità o di convertire in welfare
I N S O S T I T U Z I O N E D I U N P RE M I O D I R I S U LTATO
WELFARE NEGOZIALE
LE DIVERSE MODALITÀ POSSONO ANCHE COESISTERE
ON TOP DELLO STIPENDIO
WELFARE LIBERALE
È possibile erogare
LE FONTI DI FINANZIAMENTO
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Azienda risparmia mentre il dipendente aumenta
VANTAGGI FISCALI del
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Rette, mensa, libri, pre/dopo scuola, centri estivi/invernali Assistenza a Bambini, anziani, non autosufficienti
CURA DEI FAMILIARI
Servizi alla persona come viaggi, sport, formazione, etc
TEMPO LIBERO
Abbonamenti al trasporto locale, regionale, interregionale
Servizi sanitari, visite specialistiche, esami di laboratorio
Versamenti integrativi al fondo di previdenza aziendale o personale
ISTRUZIONE
TRASPORTO PUBBLICO
SALUTE
PREVIDENZA
Rimborso di interessi passivi sui mutui
MUTUI
per shopping, spesa, carburante
BUONI ACQUISTO
IL RICCO PANIERE DEL WELFARE AZIENDALE
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NEW APP
Un unico strumento per tutti i benefit Edenred
Look & feel personalizzabile con loghi e colori
Profilazione servizi utenti sulla base degli interessi e gestione di wishlist personali
Onboarding utente studiato per raccontare i vantaggi e i plus del Welfare Aziendale
Multi-device e user experience moderna e accattivante
Un portale sicuro e funzionale, facile da navigare, per permettere al dipendente di usufruire senza difficoltĂ del proprio Conto Welfare
LA PIATTAFORMA EASY WELFARE EDENRED
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Sicurezza e semplicitĂ di gestione del credito
Funzioni semplificate e immediatamente accessibili accompagnate da video tutorial
Esperienza di navigazione semplice ed intuitiva grazie a contenuti chiari e di immediata consultazione
Design innovativo per un portale
Intuitiva come un homebanking, semplice un e-commerce:
LA USER EXPERIENCE DEL DIPENDENTE
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Tool di comunicazione per gestire campagne verso i beneficiari dei piani
Repository di tutti i flussi contabili e amministrativi
Dashboard di monitoraggio avanzate con possibilitĂ di effettuare analisi puntuali sui comportamenti degli utenti, sulla situazione amministrativa e contabile
Contenuti profilati sulla base del ruolo in azienda (HR, payroll, finance) e della societĂ di appartenenza
Una piattaforma gestionale a disposizione delle aziende per monitorare lo stato di utilizzo del piano welfare
PIATTAFORMA CLIENTI
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Rinnovo dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali decorre dal giorno successivo al termine di scadenza dell’iscrizione Con la delibera n. 2 del 24 giugno scorso, che è entrata in vigore il 15 settembre 2020, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha modificato la sua precedente disposizione (cfr. delibera 1 del 10 febbraio 2016) ed ha stabilito che: “l’efficacia e la validità dei provvedimenti di rinnovo, formalizzati e notificati in data antecedente
alla data di scadenza dell’iscrizione in essere, decorrono dal giorno successivo al termine di scadenza dell’iscrizione stessa”. La motivazione di questa nuova disposizione è quella di consentire alle imprese di utilizzare completamente i cinque anni di validità dell’iscrizione all’albo, che altrimenti - con la disposizione precedente – veniva ridotti anche di due o tre mesi, posto che l’art. 22 del regolamento dell’Albo (DM 120/2014) obbliga le imprese a presentare la domanda di rinnovo almeno 5 mesi prima della scadenza e che - normalmente – in 50 o 60 giorni le Sezioni regionali formalizzano alle stesse imprese il loro provvedimento di rinnovo.
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(CS)
SOA: la S.I.C.E.A. s.r.l. rinnova l’attestazione potrà eseguire il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
L’impresa S.I.C.E.A. Società Italiana Costruzioni Edili ed Affini S.r.l., con sede in via Faedis n. 54 a Attimis (UD), ha recentemente rinnovato l’attestazione S.O.A. ed è ora qualificata a concorrere a gare d’appalto ed eseguire opere pubbliche per le seguenti categorie e classifiche: categoria OG 1 “ Edifici civili e industriali” - class. V; cat. OG 2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” - class. V; cat. OG 3 “Strade” - class. III; cat. OS 6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” – class. II; cat. OS 7 “Finiture di opere generali di natura edile e tecnica” – class. I. L’azienda, rappresentata dal dott. Paolo Tracogna, svolge l’attività di costruzioni e ristrutturazioni edili e lavori stradali da oltre trent’anni, operando prevalentemente nel settore pubblico su tutto il territorio regionale. Fondata nel 1987 da Renato Tracogna, vero e proprio decano dell’edilizia in regione e ancora attivo nella direzione dell’impresa, la S.I.C.E.A. S.r.l. ha saputo, nel corso degli anni, adeguarsi alla costante evoluzione normativa delle leggi sugli appalti pubblici e si è dimostrata capace di assorbire e fronteggiare le crisi del settore. Dal 2003 si è trasferita nella nuova, vasta sede, con magazzino e deposito annesso, nella zona artigianale di Racchiuso di Attimis, dotandosi di un ampio parco macchine e attrezzature. L’azienda applica un sistema di gestione per la Qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2015; nell’ultimo quinquennio ha avuto un organico medio di 10 dipendenti, oltre ai due dirigenti-amministratori. Tra le numerose opere eseguite dall’impresa ricordiamo in particolare gli interventi su edifici tutelati di interesse storico e artistico, quali ad es.: - messa in sicurezza della parete in elevazione Pag. 42 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2020
residua della chiesa di San Giovanni e realizzazione camminamento sul barbacane delle mura sud-ovest a Venzone; - ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso dell’edificio di proprietà denominato “Stali Dal Maestri” in Comune di Raveo; - interventi vari di conservazione, restauro e riuso del sito fortificato di Partistagno e della chiesa di S. Osvaldo a Attimis; - restauro e risanamento conservativo per l’adeguamento dell’Auditorium B. Marin a Grado; - recupero della ex casa del Balilla come sede municipale - VI lotto ad Aiello del Friuli; - interventi su copertura e muro di cinta del complesso di Villa Correr-Dolfin a Porcia; - intervento di restauro alla chiesa di San Mattia Ap.lo in Taipana; - restauro della chiesa dei SS. Giacomo e Filippo Ap. di Rigolato; - ristrutturazione della chiesa dei SS. Pietro apostolo e Vito martire di Givigliana; - restauro della chiesa della SS. Trinità in Ovaro; - manutenzione straordinaria per il restauro della chiesa di SS. Ilario e Taziano a Rizzolo; - restauro e conservazione di Villa Ciceri a Tricesimo; - straordinaria manutenzione della chiesa di San Leopoldo a Cormons; - valorizzazione della Villa Romana a Ronchi dei Legionari; - restauro del campanile e della chiesa parrocchiale di San Silvestro Papa in Racchiuso; - sistemazione della facciata principale del Circolo Ufficiali di Presidio (Palazzo Zacco) in Prato della Valle a Padova; - straordinaria manutenzione della chiesa di S. Anna in località Subit di Attimis (UD). L’impresa, che riconosce in generale negli interventi di ristrutturazione il proprio punto di forza e l’attività più rappresentativa, ha eseguito nell’ultimo decennio anche numerosi interventi di rinforzo strutturale e adeguamento antisismico di edifici scolastici e sportivi. Il rinnovo dell’attestazione SOA consentirà alla ditta di eseguire lavori di costruzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali (OG1) fino ad un importo massimo di 6.198.000 euro.
Inoltre, potrà eseguire il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2), questa importante categoria riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie, fino ad un importo massimo di 6.198.000 euro. Poi, strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relative opere complementari (OG3), fino ad un importo massimo di 1.239.600 euro. Inoltre, è abilitata ad eseguire la categoria OS 6, finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, categoria che riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in
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legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili fino ad un importo massimo di 619.200 euro. Infine, può eseguire la categoria OS 7, finiture di opere generali di natura edile e tecnica, categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco fino ad un importo massimo di 309.600 euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione e assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Informazioni commerciali in Italia e all’estero il servizio dell’associazione. accordo con innolva tinexta group Abbiamo siglato un accordo con Innolva, società di Tinexta Group, per fornire agli Associati report informativi con diversi gradi di approfondimento per valutare l’affidabilità economica di aziende italiane ed estere attraverso la raccolta e l’analisi approfondita di dati ufficiali relativi all’impresa. Per accedere al servizio e per informazioni sui costi è sufficiente contattare l’Associazione (tel. 0432507377, e-mail: segreteria@confapifvg.it, Signora Clara Ferro) fornendo la denominazione del soggetto sul quale si ricercano le informazioni, indirizzo, P.Iva e CF se disponibili. Il riscontro sarà immediato con la proposta dei report disponibili sull’azienda oggetto di verifica con l’indicazione puntuale del costo e dei tempi di evasione, normalmente immediati per l’Italia e per l’Europa, mentre per le restanti parti del mondo la tempistica varia a seconda del paese. I report hanno un diverso livello di approfondimento e mediamente forniscono informazioni sulla solvibilità di un soggetto, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, i bilanci e gli indici su più annualità, con un confronto settoriale, il controllo degli eventi negativi quali protesti, pregiudizievoli, procedure in corso, collegamenti societari, struttura dell’azienda, partecipazioni, quote societarie.
Per l’Italia sono disponibili i seguenti report - WEB BASE (con rating on-line) - WEB COMPLETA (con rating on-line) - APPROFONDITA (il costo varia a seconda dei tempi di evasione)
Per ogni informazione commerciale evasa Innolva ci addebita 0,75 centesimi per la ricerca
Per l’Estero sono disponibili i seguenti report - - - -
E-View E-Report Europa A* E-Report Europa B** Estero Europa A/B (4/8 giorni)
- ASIA * Estero (4/12 giorni) * Estero Premium (8 giorni) - AFRICA E AMERICA * Estero (4/12 giorni) * Estero Premium (8 giorni) - OCEANIA e altri paesi non inclusi nelle precedenti aree * Estero (4/12 giorni) * Estero Premium (8 giorni) Per ogni informazione commerciale evasa Innolva ci addebita 1,25 euro per la ricerca * Europa A / ** Europa B (Report Europa) Albania** - Andorra* - Austria** - Belgio* - Bielorussia - Bosnia Erzegovina - Bulgaria** - Croazia** - Danimarca** - Estonia** - Finlandia** - Francia* - Germania* - Gibilterra - Grecia** Irlanda* - Islanda** - Isole Faroe** - Lettonia** - Liechtenstein** - Lituania** - Lussemburgo** - Malta - Moldavia - Paesi Bassi* -Principato di Monaco** - Portogallo* - Regno Unito* - Spagna* - Macedonia** - Montenegro** - Norvegia**-Polonia** - Repubblica Ceca** - Romania** Russia** - Serbia** - Slovacchia** - Slovenia**- Svezia**- Svizzera** - Ucraina - Ungheria** Si riporta l’elenco delle informazioni contenute nei report disponibili per l’Italia e per l’Estero.
Pag. 44 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 15 - 31 agosto 2020
(SC)
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