notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 15 31 agosto 2021
IN PRIMO PIANO INDUSTRIA 4.0, I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 15 31 agosto 2021
Sommario Industria 4.0
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
Piano di risanamento
11
Iva e consignment stock
12
Termini rigidi per le note di credito
14
Omesso versamento Iva
15
SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese
16
La “nuova Sabatini”
17
Indice mensile rivalutazione t.f.r. luglio 2021
21
Certificazione verde Covid-19
22
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
23
Quarantena, lavoratori fragili e malattia Covid-19
25
Proroghe per l’Albo nazionale gestori ambientali
26
La revisione dei prezzi nei contratti pubblici per i materiali
27
MOBIL PEGASUS™ 1107
CONTRIBUISCE A PROLUNGARE L’INTERVALLO DI SOSTITUZIONE DELL’OLIO
Motori a gas naturale INNIO Jenbacher serie 6 | Azienda tessile | Russia ExxonMobil ha collaborato con un’azienda russa attiva nel settore tessile per aumentare la produttività e ridurre i costi operativi. La società utilizza diversi motori Jenbacher (612F e 624G) che producono energia per consumo interno. Con il vecchio olio minerale, l’azienda aveva intervalli di sostituzione dell’olio di 2.500 ore, in base ai risultati delle analisi condotte sull’olio esausto. Raccomandazione Per aumentare in modo significativo l’efficienza dei motori, i tecnici di ExxonMobil hanno consigliato il nuovo olio per motori a gas ad alte prestazioni Mobil Pegasus™ 1107, abbinato a un attento monitoraggio delle condizioni dell’olio tramite il programma Mobil ServSM Lubricant Analysis (MSLA) di ExxonMobil.
RADDOPPIA
VANTAGGI
RISPARMIA
Un’estesa prova sul campo ha dimostrato che un’azienda del settore tessile ha potuto raddoppiare l’intervallo di sostituzione dell’olio (Oil Drain Interval, ODI) dei propri motori 624G con pistoni in acciaio usando il nuovo olio per motori a gas Mobil Pegasus 1107 al posto del tradizionale olio minerale. Un’azienda tessile russa ha così RISPARMIATO CIRCA 10.000 DOLLARI ALL’ANNO per la propria flotta di 3 motori grazie a: • Riduzione del consumo di olio • Riduzione dei costi della manodopera
L’INTERVALLO DI SOSTITUZIONE DELL’OLIO CONSUMO DI OLI E COSTI DI MANODOPERA
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EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Informazioni commerciali in Italia e all’estero
30
Servizio traduzioni e interpretariato
31
I processi di innovazione nelle PMI
33
Sportello deposito marchi
37
Codice di proprietà industriale
38
Misure urgenti per la sicurezza. Misure in materia di trasporti
39
Autotrasporto c/t. Idoneità finanziaria
40
Autotrasporto c/t. Licenza comunitaria
41
Scadenze aziendali del mese di settembre 2021
42
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Industria 4.0
importanti chiarimenti dell’agenzia delle entrate
Premessa L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 ha fornito importanti chiarimenti in merito alla fruizione del credito d’imposta per gli investimenti in chiave Industria 4.0. La circolare, strutturata sottoforma di risposte a quesiti, analizza gli aspetti più critici legati soprattutto alla sovrapposizione, nel corso del 2020, di regimi agevolativi differenziati. Per un quadro generale degli investimenti agevolati si rimanda alla lettura di Apinforma n. 4/2021. Di seguito i temi più significativi affrontati dal documento di prassi.
Soggetti interessati Il credito è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito utilizzato, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale. Per i contratti di rete l’Agenzia ricorda che le “reti soggetto” ai fini delle imposte sui redditi figurano tra gli enti commerciali o non commerciali a seconda che svolgano o meno attività commerciale in via principale o esclusiva. Diversamente nelle “reti contratto” l’adesione al contratto non comporta l’attribuzione di una soggettività tributaria alla rete, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico soggettive dei retisti.
Sovrapposizione normativa Gli investimenti eseguiti negli ultimi 45 giorni del
2020 rimangono ancorati al regime agevolativo previsto dalla legge 160/2019 in presenza di un ordine vincolante accompagnato da un acconto di almeno il 20% effettuato entro il 15 novembre 2020 e con l’investimento posto in essere dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021. Ancorché la norma non preveda disposizioni transitorie, la prenotazione fatta entro il 15 novembre vincola l’investimento al regime della legge 160/2019 (meno generosa). In caso di assenza di prenotazione entro il 15 novembre 2020, l’agevolazione applicabile è quella prevista dalla legge 178/2020 (più generosa). Questo chiarimento dell’amministrazione finanziaria creerà alcune difficoltà alle imprese che, confidando in una interpretazione più favorevole, hanno applicato le regole più vantaggiose della legge 178/2020 la quale prevede: - crediti più elevati; - la possibilità di compensare dall’anno in cui viene fatta l’interconnessione e non da quello successivo; - la fruizione del credito in tre rate anziché in cinque. Queste imprese, infatti, confidando nell’applicazione dell’agevolazione in base alle regole della legge 178/2000, potrebbero aver già compensato il credito senza attendere l’anno successivo o averlo utilizzato per un terzo e non per un quinto, rischiando di incorrere nelle relative sanzioni. Per questi contribuenti dovrebbe valere il legittimo affidamento, al fine di consentire la regolarizzazione della propria posizione entro 60 giorni senza dover versare sanzioni o interessi.
Leasing Rientrano nell’agevolazione anche gli investimenti fatti tramite contratti di leasing, il loro mancato espresso richiamo nella legge 178/2020 deve essere attribuito ad un mero difetto di coordinamento. Anche i contratti di leasing sono quindi agevolabili, stante la sostanziale equivalenza tra l’acquisto e l’acquisizione del bene in leasing. Il credito d’imposta deve essere calcolato sul costo sostenuto dalla società di leasing senza considerare il valore di riscatto. In caso di mancato utilizzo del diritto di riscatto
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o di cessione del contratto di leasing durante il periodo di “sorveglianza”, il credito d’imposta andrà rideterminato al ribasso alla stregua di quanto previsto in caso di cessione o delocalizzazione. Il credito d’imposta non è invece soggetto a rideterminazione se nel periodo di “sorveglianza” il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto, sia successivamente ceduto a una società di leasing nel contesto di un’operazione di “sale and lease back”. In questo caso l’esercizio del diritto di riscatto del bene non configura un’ulteriore ipotesi di investimento agevolabile.
Beni inferiori a 516 euro Il credito è riconosciuto anche agli investimenti in beni di costo non superiore a 516 euro, indipendentemente dalla circostanza che, in sede contabile o fiscale, il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento, procedendo in tale ultimo caso all’ammortamento dello stesso.
Iva indetraibile Il credito deve essere calcolato sul costo fiscale del bene, comprendendo anche l’Iva oggettivamente indetraibile ai sensi dell’art. 19 - bis 1 del DPR 633/72 e quella da opzione ex art. 36 – bis del medesimo decreto. L’Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro rata ex art. 19 dello stesso decreto non deve essere computata nel costo dell’investimento perché è considerata costo generale.
La compensazione La compensazione derivante da crediti ex legge 178/2020 deve essere effettuata a scomputo dei versamenti da effettuarsi con il modello F24 a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento. Gli investimenti “ordinari”, non rientranti nel piano Industria 4.0 possono compensare in un’unica soluzione prescindendo, per i beni materiali, dal volume di ricavi mentre per quelli immateriali “ordinari” tale possibilità è riservata esclusivamente alle imprese con meno di 5 milioni di ricavi. Ai contribuenti che hanno diritto alla compensazione immediata è comunque riconosciuta la possibilità di scegliere tre rate. In ogni caso il credito non utilizzato in un anno può essere portato in avanti e sommato alla quota dell’anno successivo, non va quindi perso. L’utilizzo in compensazione del credito per investimenti superiori a 5.000 euro non soggiace
all’obbligo di apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione in cui il credito viene indicato.
Utilizzo oltre il terzo anno Ancorché la ripartizione del credito vada eseguita in generale in quote annuali nella misura di un terzo del credito, non vengono fissati obblighi di utilizzo. Abbiamo già accennato che per l’Agenzia nel caso in cui la quota annuale o una parte della stessa non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nell’anno successivo. L’aspetto rilevante però è rappresentato dal fatto che il riporto all’anno successivo non subisce limitazioni temporali, di fatto è possibile utilizzare il credito spettante anche oltre l’orizzonte temporale del triennio che non rappresenta quindi un vincolo assoluto.
L’interconnessione Confermato che l’interconnessione posticipata rispetto all’entrata in funzione del bene determina lo slittamento in avanti del triennio di fruizione del credito tenendo conto dell’eventuale credito già utilizzato e determinato nella misura prevista per i beni non rientranti nel piano Industria 4.0 (10% o 6%). In caso di disallineamento temporale tra l’entrata in funzione del bene Industria 4.0 e la sua interconnessione, è possibile fruire del credito d’imposta previsto per gli investimenti ordinari stabiliti nelle misure del 6% e del 10%, rinviando la fruizione del credito maggiorato, previsto per gli investimenti Industria 4.0, a partire dall’anno dell’avvenuta interconnessione. Ad esempio per un investimento relativo ad un bene entrato in funzione nel 2021 e interconnesso nel 2022, si potrà compensare il 3,33% (1/3 del 10%) nel 2021, mentre nel 2022, 2023 e 2024 la quota sarà del 15,56% pari a un terzo della differenza tra il 50% e il 3,33% già utilizzato.
Condanna ex D.Lgs. 231/2001 Le imprese destinatarie di sanzioni ex D.Lgs. 231/2001 non possono beneficiare del credito per gli investimenti realizzati nel periodo di condanna. In pratica l’interdizione derivante dalla condanna, considerando che si applica per una durata prestabilita, genera un corrispondente periodo in cui gli investimenti effettuati non sono agevolabili. La circolare in argomento propone una esemplificazione indicando il caso di un imprenditore condannato all’interdizione per sei mesi, in questo caso l’imprenditore non potrà beneficiare del cre-
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dito d’imposta con riferimento ai costi per investimenti fatti nello stesso periodo temporale. A tal fine per individuare il momento rilevante dell’investimento si devono considerare le regole generali sulla competenza economica previste dal TUIR.
Regolarità contributiva Fermo restando il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) irregolare pregiudica la fruizione del credito d’imposta. La fruizione è invece legittima qualora alla data di utilizzo in compensazione siano stati adempiuti correttamente gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei contribuenti. A tal fine è necessario disporre di un DURC in corso di validità al momento della compensazione. Se l’agevolazione è utilizzata più volte, il DURC deve risultare in corso di validità al momento di ciascuna compensazione e ciò sia nel caso in cui sia stato richiesto e ottenuto, sia nel caso in cui non sia stato richiesto ma se richiesto sarebbe risultato in regola. Diversamente il DURC irregolare preclude la fruizione del credito indipendentemente dal fatto che sia stato o meno richiesto. L’utilizzo del credito in presenza di un DURC irregolare sarà considerato indebito con obbligo di versare quanto indebitamente compensato, comprensivo degli interessi e della sanzione ex art. 13 comma 4 del D.lgs. 471/1997 pari al 30% del credito utilizzato.
Partecipanti di enti trasparenti Un chiarimento importante riguarda l’utilizzo del credito da parte delle società di persone, quelle di capitali trasparenti e le imprese familiari. Questi soggetti, in alternativa all’utilizzo diretto del credito, possono cederlo ai soci, in tutto o in parte, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. L’attribuzione deve risultare dal quadro RU della dichiarazione relativa al periodo in cui viene eseguito l’investimento, mentre l’utilizzo da parte dei soci può avvenire dall’anno in cui si realizza l’interconnessione. La circolare propone l’esempio di una SNC che ha maturato un credito di 300 da ripartire nel triennio 2021 – 2023
e che nel 2021 la società trattiene, per le proprie compensazioni di ritenute e Iva, per 80. In questo caso la SNC potrà attribuire ai soci, ciascuno per la quota di partecipazione al capitale, il residuo ammontare di 20. Il credito è inoltre trasferibile in caso di operazioni straordinarie che comportino il passaggio di un ramo d’azienda che comprende i beni agevolati.
Cumulo con altre agevolazioni Poco condivisibile la risposta delle Entrate in merito al cumulo dell’agevolazione in parola con altri contributi. Viene confermato che il cumulo è consentito purché il totale del beneficio non superi il 100% dell’investimento considerando però anche il risparmio fiscale legato all’intassabilità Ires e Irap del credito d’imposta. Il confronto richiede quindi di sommare ai contributi il credito d’imposta maggiorato del risparmio d’imposta, come se il regime di esonero impositivo corrispondesse ad un rimborso di imposte sui redditi. In pratica la circolare richiede che il credito vada valorizzato al 127,9% dove il 27,9 rappresenta la somma delle aliquote Ires e Irap.
Furto del bene Il furto del bene oggetto dell’investimento, comprovato dalla denuncia alle autorità competenti, non determina la perdita del credito. La fuoriuscita del bene dal regime di impresa in questi casi è indipendente dalla volontà del beneficiario e conseguentemente non si rendono applicabili le disposizioni previste per le cessioni entro due anni dall’acquisto.
Indicazione in fattura Il comma 1062 della legge 178/2020 richiede, ai fini dei successivi controlli, che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni rechino l’espresso riferimento alla disposizione agevolativa. Nel caso di documenti già emessi che riportino un errato riferimento normativo, i soggetti interessati possono integrare i documenti già emessi, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. (PZ)
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Piano di risanamento rilevanza delle sopravvenienze attive
L’Agenzia delle entrate nella risposta n. 522 del 29 luglio 2021 ad una domanda di interpello ha stabilito che nei piani attestati ex art. 67 della legge fallimentare, la data dalla quale rileva la riduzione dei debiti coincide con quella in cui il relativo accordo diventa efficace tra le parti. Alla presenza di una condizione sospensiva, gli effetti dell’accordo sono differiti al momento in cui si verifica la condizione. Le sopravvenienze attive legate all’esdebitamento diventano fiscalmente rilevanti nel periodo d’imposta in cui assume efficacia l’accordo, a nulla rileva il periodo in cui i debiti vengono estinti. Così se il piano è stato attestato nel 2019 e nello stesso anno i creditori hanno sottoscritto il relativo accordo, prevedendo una condizione sospensiva che si è realizzata nel 2020, le sopravvenienze diventano fiscalmente rilevanti in quest’ultimo periodo, indipendentemente dal fatto che le obbligazioni assunte vengano adempiute nel 2021 o successivamente. Tali sopravvenienze legate alla
riduzione dei debiti in dipendenza di un piano attestato assumono rilevanza solo contabile e non fiscale in virtù dell’art. 88 comma 4-ter del TUIR. Tale esenzione è comunque condizionata alla pubblicazione del piano attestato nel Registro delle imprese, ancorché tale onere non sia obbligatorio. La detassazione compete certamente se il piano è pubblicato nello stesso anno in cui assume efficacia l’accordo. Questi chiarimenti sono applicabili anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall’art. 182 – bis della legge fallimentare, per i quali la pubblicazione dell’accordo nel Registro delle imprese è obbligatorio. L’irrilevanza del momento di estinzione dei debiti contenuta nella risposta non deriva dall’art. 88 del TUIR, bensì dalle norme generali che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa, sulla base delle quali rileva per competenza il momento in cui un’obbligazione sorge ovvero, specularmente, si riduce, e non quello in cui l’obbligazione viene adempiuta attraverso il pagamento dei debiti. Il piano attestato è sufficiente che sia pubblicato nel Registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di insorgenza delle sopravvenienze, ovvero entro il più ampio termine di presentazione delle dichiarazioni integrative.
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(PZ)
Iva e consignment stock normativa applicabile alle merci di provenienza britannica Il consignment stock è una forma contrattuale di origine anglosassone che si è andata sempre più sviluppando nel commercio internazionale. Lo schema negoziale prevede l’invio dei beni presso un deposito dell’acquirente o di un soggetto terzo, in cui l’acquirente abbia accesso esclusivo, senza l’immediato trasferimento del diritto di proprietà sui beni stessi. L’acquirente può quindi prelevare i beni secondo le proprie esigenze commerciali o produttive, acquisendone la proprietà solo all’atto del prelievo, riducendo in questo modo significativamente gli impegni finanziari per la costituzione di un proprio magazzino. Si tratta di un contratto a effetti reali differiti, che recentemente è stato oggetto di una domanda di interpello da parte dell’Agenzia delle entrate. La risposta è la n. 509 del 26 luglio 2021 ed è legata alla gestione dei rapporti post Brexit. Prima di entrare nel merito della risposta, ricordiamo che la normativa Iva prevede che per i beni di provenienza extracomunitaria depositati nel territorio italiano in dipendenza di un contratto di consignment stock, l’impresa italiana che cura l’operazione doganale deve procedere alla sua immissione in libera pratica e pagare l’Iva. In pratica viene richiesto di pagare i dazi e l’Iva sull’itero valore, anche se effettivamente la merce non è ancora stata acquistata. Ai fini Iva quindi l’operazione si considera effettuata al momento dell’importazione nonostante la compravendita definitiva non sia ancora avvenuta. La risoluzione n. 346 del 2008 ha stabilito che l’Iva assolta in dogana in sede di importazione è immediatamente detraibile dopo aver registrato la bolletta doganale nel registro Iva acquisti, non rilevan-
do la circostanza che in tale momento l’importatore non sia ancora il proprietario della merce. Nel momento del prelievo dal deposito poi, l’operatore italiano deve emettere un’autofattura indicando il corrispettivo pagato e la relativa imposta, nonché gli estremi della bolletta doganale di importazione e quella della sua registrazione nel registro Iva acquisti. L’autofattura deve poi essere annotata nei registri Iva in apposita colonna, al fine di documentare l’acquisto ai soli fini delle imposte sui redditi. Qualora il prezzo corrisposto al momento dell’acquisto definitivo sia superiore a quello indicato in dogana, la differenza deve concorrere alla liquidazione periodica Iva. Fatto questo breve richiamo alla disciplina del consignment stock la risposta 509/2021 delle Entrate ha focalizzato l’attenzione sulla possibilità per l’acquirente italiano, pur non essendo proprietario della merce all’atto dell’importazione, di detrarre o meno L’Iva assolta in dogana. La risposta dell’Agenzia è stata positiva a condizione però che i beni presentino un nesso immediato e diretto con l’attività del cessionario e che la dichiarazione doganale sia annotata sul registro degli acquisti. Viene quindi confermato che l’Iva non è dovuta né dall’importatore né dal proprietario della merce ma dal dichiarante in dogana, che può essere il proprietario o il soggetto tramite il quale si effettua l’operazione. Si tratta di un aspetto delicato caratterizzato da pronunce di giurisprudenza contrastanti. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso di merce di provenienza britannica, è riconosciuta l’esistenza di un nesso in re ipsa nel contratto di consignment stock, perché all’assolvimento dell’Iva in dogana, è chiamato il futuro cessionario dei beni il quale, verosimilmente, lo utilizzerà nell’ambito della propria attività soddisfacendo così il nesso diretto ed immediato tra l’importazione e l’attività economica svolta dal soggetto passivo.
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(PZ)
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Termini rigidi per le note di credito negati i 90 giorni supplementari per le procedure fallimentari L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 593 del 15 dicembre 2020 ad un interpello ha precisato che i 90 giorni supplementari riconosciti dalla legge per presentare la dichiarazione annuale Iva, non valgono per le note di variazione, la cui emissione deve avvenire perentoriamente entro il termine di presentazione ordinario, a regime il 30 aprile quest’anno il 30 giugno. Il caso analizzato dall’amministrazione finanziaria è frequente e riguardava la chiusura di una procedura fallimentare senza che il fornitore ne fosse venuto a conoscenza. Non avendo ricevuto la notifica del provvedimento di chiusura il contribuente non aveva emesso la nota di variazione al fine di recuperare l’Iva non percepita entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. Nella domanda formulata all’Agenzia delle entrate veniva chiesto se fosse possibile emettere la nota di variazione entro i 90 giorni successivi alla scadenza della dichiarazione annuale, considerato che la normativa Iva considera comunque valide, seppur tardive, le dichiarazioni presentate nel suddetto termine e, in caso affermativo, se la nota di variazione dovesse confluire nella dichiarazione relativa all’anno in cui è tata emessa o in quella relativa all’anno in cui è sorto il diritto ad emetterla. Nella risposta l’Agenzia delle entrate ha ricordato che per i crediti insoddisfatti in sede fallimentare,
il presupposto per l’emissione della nota di variazione si verifica alla scadenza del termine per le osservazioni del piano di riparto o, in mancanza di quest’ultimo, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento. Come precisato nella circolare n. 1 del 2018, dal combinato disposto degli artt. 19 e 26 del DPR 633/72, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione. Per l’Agenzia tale termine è quello ordinario senza considerare la previsione contenuta nel comma 7 dell’art. 2 del DPR 322/1998 che riconosce la validità delle dichiarazioni presentate entro 90 giorni successivi. Questa risposta è riferita esclusivamente al termine di emissione della nota di variazione e non può essere estesa al diritto alla detrazione dell’imposta che invece può essere esercitato anche nella dichiarazione tardiva. Ciò proprio perché l’art. 19 al 1° comma stabilisce che la detrazione va esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorta, ritenendo che sia sufficiente che tale dichiarazione sia valida ancorché tardiva. La risposta dell’Agenzia infine puntualizza che, non essendo la mancata emissione nei termini della nota di variazione imputabile al contribuente, sarà comunque possibile recuperare l’Iva presentando una domanda di rimborso ai sensi dell’art. 30 – ter del DPR 633/72 nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, ossia dalla scadenza del termine per opporre reclamo al decreto di chiusura del fallimento.
Pag. 14 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2021
(PZ)
Omesso versamento Iva il superamento della soglia si calcola sull’imposta dovuta La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31367 del 2021 è intervenuta in merito all’individuazione della soglia di punibilità penale prevista dal D. Lgs. 74/2000 e al conseguente sequestro preventivo. La questione oggetto della sentenza riguardava l’individuazione dell’importo da considerare per valutare il superamento o meno della soglia di punibilità di 250.000 euro, vale a dire se doveva essere considerato l’importo del rigo VL38 (Totale Iva dovuta) o quello del rigo VL3 (Imposta dovuta). Per i giudici della Suprema Corte l’importo rilevante per il reato di omesso versamento Iva, è quello risultante dal rigo VL38 della dichiarazione annuale, a prescindere dalla circostanza che il debitore abbia ridotto tale importo indicando maggiori versamenti periodici mai eseguiti. Nel caso esaminato il contribuente aveva indicato degli im-
porti, quali versamenti periodici e acconti, che in realtà non erano stati versati. Nella sentenza viene affermato che rileva solo il debito dichiarato dal contribuente come imposta dovuta, il fatto che la dichiarazione contenga dati non veritieri, che conseguentemente determinano un debito inferiore alla soglia di punibilità, comporterà come conseguenza l’irrogazione delle sanzioni legate al reato di dichiarazione infedele o fraudolenta che prevede pene più severe. In pratica se dalla indicazione di falsi pagamenti viene dichiarato un debito inferiore a quello effettivo, non si integra il reato di omesso versamento bensì uno dei delitti dichiarativi. Sostanzialmente è stata formalizzata la minor gravità del reato di omesso versamento rispetto ai delitti dichiarativi legati appunto all’indicazione di versamenti di fatto non veritieri. La pronuncia ha il pregio di fissare due aspetti da sempre controversi: - l’esatta individuazione dell’ipotesi delittuosa, per la quale l’indicazione di falsi pagamenti rilevano per i reati dichiarativi; - il riferimento per individuare il superamento della soglia di punibilità è esclusivamente il debito indicato al rigo VL38.
Pag. 15 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2021
(PZ)
SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese comunicazione della cciaa sulla sospensione del call center Avvio nuovo servizio informativo SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese e dismissione Call Center. Come è ormai noto, dal 30 giugno scorso la Camera di Commercio di Pordenone-Udine ha messo a disposizione, sul proprio sito Web, un nuovo strumento di consultazione e informazione denominato SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese. Il nuovo servizio consente ai professionisti e agli utenti del Registro Imprese di accedere, gratuitamente e in autonomia, a tutte le informazioni necessarie per la predisposizione delle pratiche telematiche e di interagire con il Registro Imprese, inviando quesiti scritti attraverso un web form guidato, oppure attraverso la prenotazione di un appuntamento telefonico nel caso in cui l’utente non individui le informazioni ricercate. Proprio in considerazione di ciò e tenuto conto in
particolare che il servizio Sari consente l’interazione con il Registro Imprese con le modalità sopra descritte alle quali si può accedere cliccando “Contatta l’assistenza”, dopo un primo periodo di accompagnamento nell’utilizzo del nuovo supporto, la Camera di Commercio dismetterà a partire dal 1° ottobre p.v. il servizio di Call Center 848 800 410 da rete fissa e 049 2030352 da rete mobile. Resteranno operativi i numeri 0432 273267 (per la sede di Udine) e 0434 381710 (per la sede di Pordenone) dalle 11.30 alle 12.30 (da lunedì a venerdì – festivi esclusi) per problematiche complesse registro imprese e albo imprese artigiane. Si coglie l’occasione per ricordare che il nuovo servizio online comprende la Guida interattiva agli adempimenti societari, già disponibile da diversi anni sul sito camerale, completata da approfondimenti guidati per la compilazione delle pratiche e comprende anche schede dedicate agli ulteriori adempimenti per le attività economiche, le imprese individuali e le attività regolamentate. Le schede con le informazioni utili sono facilmente consultabili tramite ricerca per parola chiave o navigando tra le categorie e inoltre si possono leggere le notizie in evidenza e scaricare i modelli per il completamento delle pratiche.
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(C)
La “nuova Sabatini”
una breve ricognizione alla luce delle ultime modifiche L’agevolazione Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti dal d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013 n. 98, art. 2. co. 4 - c.d. “nuova Sabatini” - (si veda, a proposito, Apinforma n. 12/2021, p. 20) per operare una ricognizione della disciplina corrente, alla luce dei recenti mutamenti normativi. Si tratta di uno strumento particolarmente longevo che risale alla l. 28 novembre 1965 n. 1329, concepita con lo scopo di fornire delle agevolazioni alle imprese che intendevano acquistare beni strumentali per rinnovare il proprio parco macchinari. Tale provvedimento, oggetto di plurimi interventi nel corso degli anni, è stato oggetto di definitivo superamento nel 2013 per mezzo del sopracitato d.l. 69/2013. All’art. 2 dello stesso, rubricato “Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese” ed esplicato in dettaglio nella circolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 15 febbraio 2017 n. 14036 (correntemente aggiornata al 10 febbraio 2021 e di seguito citata come “circolare”), si rinviene ancor’oggi la base della disciplina vigente dello strumento agevolativo, sulla quale si sono innestate solo alcune modificazioni. Nello specifico, viene prevista un’agevolazione messa a disposizione dal Ministero, avente il fine di facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese che intendono accrescere la propria produttività attraverso l’acquisto o il leasing di “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, secondo quelle che sono le spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale
di cui alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 del codice civile. A tal proposito, la già citata circolare nel MISE offre, all’art. 7, un’elencazione delle spese ammissibili e di quelle non ammissibili, da cui si evince come il bene acquisito debba godere di autonomia funzionale, essere ad uso produttivo e non possa avere finalità di mera sostituzione. I beneficiari dell’agevolazione sono individuati, ai sensi del d.l. 69/2013, attraverso un’espressa menzione delle PMI così come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE. Queste, come specificato all’art. 4 della circolare, devono risultare regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, oltre non avere beneficiato di aiuti illegali e a non trovarsi in condizione di difficoltà economica. Nel dettaglio, l’agevolazione si articola in due direttrici e consiste anzitutto in un finanziamento alle PMI concesso da parte delle banche e degli intermediari finanziari (soggetti, questi ultimi, che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera m) della circolare si definiscono come autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing, nonché gli intermediari che operano statutariamente nei confronti delle PMI) aderenti all’apposita convenzione menzionata nell’art. 2 co. 7 del decreto, che vede come parti il MISE, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP). La concessione di detto finanziamento, peraltro, può essere assistita dalla garanzia di un fondo statale appositamente istituito presso la gestione separata CDP, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento concesso. In secondo luogo, la disciplina prevede un contributo concesso direttamente dal Ministero alla PMI in relazione al valore degli interessi sui finanziamenti in oggetto, così da abbattere potenzialmente di fatto il “costo del denaro” per l’impresa beneficiaria. Tale contributo è determinato nel suo ammontare in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento di importo uguale all’investimento, di durata di cinque anni e con un tasso d’interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti “ordinari” e del 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (tecnologie c.d. “industria 4.0).
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Quanto al finanziamento concesso dalla banca, dalla società di leasing o altro intermediario finanziario, si precisa che la durata massima dello stesso non può superare i 5 anni, che dev’essere interamente utilizzato per coprire gli investimenti e che il suo importo dev’essere compreso tra 20.000 € e 4.000.000 € (soglia massima innalzata a seguito del dl. 30 aprile 2019 n. 34, c.d. Decreto Crescita). Da sottolineare che l’agevolazione rientra tra gli aiuti di Stato “in esenzione”, di cui al reg. UE n. 651/2014 (reg. “General block exemption regulation”, c.d. GBER), da cui ne deriva la cumulabilità con altre eventuali agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese che consentono il cumulo, ivi comprese quelle concesse a titolo de minimis, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal regolamento GBER. Quanto alla cumulabilità con i benefici di carattere fiscale invece, giova ricordare che questi ultimi non concorrono a formare “cumulo”, nella misura in cui essi non costituiscono aiuti di stato. L’erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento, autocertificato utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma, a seguito della richiesta di apposita richiesta di erogazione.
La procedura Le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo sono descritte dagli artt. 3, 9, 10 e 13 della circolare MISE n. 14036/2017. Il procedimento viene avviato su istanza della PMI, che presenta via PEC alla banca o all’intermediario finanziario convenzionato la domanda di agevolazione e la richiesta di finanziamento. Tali moduli, disponibili nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), devono presentare sottoscrizione del legale rappresentante mediante firma digitale, a pena di invalidità, ed attestare il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alla disciplina. La banca/intermediario finanziario convenzionata, delle quali è presente un’elencazione nel già citato sito internet ministeriale, ha il compito di verificare la regolarità della richiesta e di trasmettere al Ministero l’istanza di prenotazione delle risorse, con quest’ultimo che provvede a comunicarne disponibilità entro cinque giorni. La banca/intermediario finanziario, che una volta ricevuta conferma della disponibilità delle risorse da parte del Ministero, può già concedere il finanziamento mediante l’utilizzo della provvista resa disponibile da CDP (o altra provvista), e deve adottare entro il mese successivo la delibera per la concessione del finanziamento, trasmettendola al
Ministero unitamente a tutta la documentazione ricevuta dalla PMI. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della documentazione, il Ministero può procedere all’adozione del provvedimento di concessione del contributo, con contestuale trasmissione dello stesso alle parti interessate. In esso vengono indicati l’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché gli obblighi e gli impegni a carico dell’impresa beneficiaria. Successivamente, è onere della banca/intermediario e della PMI stipulare il contratto di finanziamento, all’esito del quale la prima procede all’erogazione del finanziamento in un’unica soluzione (nel caso di leasing finanziario, l’erogazione al fornitore avviene entro trenta giorni dalla consegna del bene o dalla data di collaudo, se successiva). Ultimato l’investimento, in un periodo massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento (pena la revoca dell’agevolazione), la PMI compila in via telematica la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento (c.d. modulo DUI), nonché la richiesta unica di erogazione del contributo (c.d. modulo RU), trasmettendole al Ministero tramite l’apposita piattaforma. Questa, entro sessanta giorni procede alla erogazione del contributo in conto impianti secondo il calcolo illustrato poc’anzi. Giova ricordare che tale erogazione, a seguito delle novelle di cui all’art. 1 co. 95-96 della l. 30 dicembre 2020 n. 178 e dell’art. 5 d.l. 30 giugno 2021 n. 99, avviene in un’unica soluzione per tutte le domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2021, a prescindere dall’importo del finanziamento deliberato (originariamente l’erogazione in un’unica soluzione avveniva solo in presenza di finanziamenti di importo inferiore a 100.000 €, innalzati a 200.000 € a seguito dell’art. 39 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76). Quanto alle domande effettuate precedentemente a tale data, è necessario operare una distinzione sulla base del principio del tempus regit actum, sicché l’erogazione avviene in un’unica soluzione per le domande presentate tra il 1° maggio 2019 e il 16 luglio 2020 ove l’importo non è superiore a 100.000 €; nonché per quelle presentate tra il 17 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, con importo inferiore a 200.000 €. In relazione alle domande che invece esulano da tali requisiti e per cui si è stabilita l’erogazione dell’aiuto in quote annuali, il d.l. 99/2021 prevede l’erogazione del contributo da parte del Ministero in un’unica soluzione a favore delle imprese beneficiarie, dietro presentazione di apposita richiesta
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di pagamento attestante l’invarianza dei dati già forniti all’Amministrazione nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo.
La Sabatini regionale Si segnala altresì l’esistenza di un ulteriore contributo previsto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per le imprese che intendono acquistare beni strumentali all’attività di impresa, nonché hardware e software, attraverso operazioni bancarie e di leasing finanziario. Queste ultime possono beneficiare di in un contributo in conto capitale a fronte di operazioni finanziarie dirette all’acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali, che coprano almeno il 25% dei costi dei beni ammissibili. La disciplina, inserita nella legge regionale 23 agosto 2002 n. 23, art. 6 co. 49, ed attuata in seno al decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175, prevede un contributo calcolato su una spesa compresa tra 1.000 € e 5.000.000 €, nella misura del 10% per gli importi fino a 500.000€, del 7,5% per gli importi compresi tra 500.000 € e 2.500.000 €, e del 5% per gli importi superiori a 2.500.000 €. Quanto all’ammontare effettivo dell’aiuto, si
rammenta che per i contributi fino a 200.000 €, il regime d’aiuto è quello previsto dalla normativa de minimis di cui al reg. UE 1407/2013, con la conseguenza che la presentazione della domanda può operare anche retroattivamente, potendo avere gli incentivi a oggetto anche spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Al di sopra di tale soglia invece, la fonte di riferimento è quella relativa al GBER, che implica necessariamente la presentazione della domanda prima di procedere alla spesa, pena l’inammissibilità dell’aiuto. Al pari della Sabatini “nazionale”, il contributo concesso dalla normativa regionale è cumulabile con le altre agevolazioni pubbliche, sempreché, anche in questo caso, non si superino le intensità massime di cui al GBER. Lo strumento, ad ogni modo, risulta attualmente in attesa di rifinanziamento e non risulta pertanto fruibile. Si rammenta infine che è possibile rivolgersi all’associazione per qualsiasi richiesta relativa all’acquisizione della documentazione necessaria alla procedura, nonché per l’ottenimento di ulteriori informazioni.
Pag. 20 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2021
(EV)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. luglio 2021 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
102,9
0,564883
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
103,0
0,763196
MARZO
15.03
14.04
0,375
103,3
1,108138
APRILE
15.04
14.05
0,500
103,7
1,526393
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
103,6
1,578079
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
103,8
1,849707
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
104,2
2,267962
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
Pag. 21 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2021
Certificazione verde Covid-19 green pass anche per accedere alla mensa aziendale Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 296/LOP del 24 agosto 2021 per segnalare la pubblicazione da parte del Consiglio dei Ministri della FAQ del 15 agosto 2021 in materia di modalità di accesso alle mense aziendali, ovvero ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai propri dipendenti. Di seguito il testo della FAQ in commento.
“Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19? Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità
Pag. 22 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2021
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.” Da un’interpretazione letterale della FAQ, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero, si ritiene che l’obbligo di controllo del Green Pass sussisterebbe solo per l’accesso alle mense aziendali e alla somministrazione di servizi di ristorazione nei quali vi sia formalmente un servizio di ristorazione con un gestore titolato al controllo. Diversamente, ad esempio, in caso di consumazione non al tavolo, o non al chiuso, o nella semplice presenza di un refettorio, si potrebbe ritenere, sempre in attesa di ulteriori chiarimenti, che non sussista l’obbligo di controllo del Green Pass, fermi restando gli obblighi di utilizzo della mascherina e di distanziamento interpersonale e le altre misure di sicurezza come previsti dal Protocollo del 6 aprile 2021. Si ricorda inoltre, come da recente pronunciamento del Consiglio di Stato, che la FAQ assume valenza giuridica di indicazione della pubblica amministrazione in chiave di trasparenza, chiarezza e tutela del legittimo affidamento del privato, fornendo quindi indicazioni circa l’interpretazione autentica e l’applicazione corretta della norma cui si riferisce. Da ultimo si ritiene che, anche ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di privacy, debba essere il gestore del servizio di ristorazione/mensa aziendale a verificare il possesso del green pass da parte del singolo lavoratore, escludendo la possibilità di effettuare tale controllo da parte del datore di lavoro. Con riserva di ulteriori informazioni. (LOP)
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ziale” la ripresa del sistema produttivo e dell’occupazione, nonché alcune situazioni aziendali di crisi il legislatore ha previsto alcune deroghe alla disciplina “ordinaria” degli ammortizzatori sociali con il DL 73/2021, con il DL 99/2021, nonché con il DL 103/2021.
nuovi chiarimenti dell’inps nella circolare n. 125
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 298/ LOP del 24 agosto 2021 per ricordare che il 9 agosto 2021 l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 125 con lo scopo di riepilogare il quadro normativo in materia di trattamenti di integrazione salariale alla luce delle più recenti novità normative emergenziali, fornendo le istruzioni procedurali e contabili, nonché le modalità di esposizione a conguaglio delle diverse prestazioni di integrazione salariale anticipate dal datore di lavoro. Posto che il DL 41/2021 ha previsto la possibilità per la generalità dei datori di lavoro di ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19” fino al 30 giugno 2021, ne consegue che dal 1° luglio 2021 permangono le sole regole “ordinarie” che governano l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari come disciplinati dal D.Lgs. 148/2015. Al fine, tuttavia, di gestire ancora in via “emergenAmmortizzatore sociale
CIGS ex art. 40, DL 73/2021
Ulteriore CIGS ex art. 40-bis DL 73/2021
In primo luogo, i decreti in commento prevedono la sospensione del versamento del contributo addizionale per cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, la normativa ha previsto che le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/ riduzioni di attività decorrenti a partire dalla prima settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021 (quindi a decorrere dal 28 giugno 2021) dovevano essere trasmesse entro il 31 agosto 2021 e non invece entro il termine di 15 giorni come previsto dal d.lgs. 148/2015.
Oltre agli aspetti procedurali, i decreti prevedono anche l’introduzione di nuovi ammortizzatori sociali “emergenziali”, i quali vanno ad aggiungersi a quelli previsti dal d.lgs. 148/2015 e disegnano una disciplina specifica in ordine ai destinatari, ai requisiti di accesso, nonché alla durata e alle caratteristiche del trattamento economico. Nella tabella seguente si riepilogano i contenuti essenziali dei principali ammortizzatori sociali introdotti dai decreti in commento. Con riserva di ulteriori informazioni. (LOP)
Destinatari
Requisiti di accesso
Datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale (ex art. 8, comma 1, DL 41/2021).
1. Calo del fatturato di almeno il 50% nel primo semestre del 2021 rispetto al fatturato del primo semestre del 2019; 2. Accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa finalizzati alla salvaguardia dell’occupazione, ex art. 51 D.Lgs. 81/2015.
Datori di lavoro rientranti nel campo di applicazioDatori di lavoro che non possono rine del trattamento ordicorrere ai trattamenti di integrazione nario di integrazione sasalariale di cui al D.Lgs. 148/2015. lariale (ex art. 8, comma 1, DL 41/2021).
Durata e caratteristiche Massimo 26 settimane dal 26 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2021. Trattamento: pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non lavorate, senza alcun massimale. Nessun contributo addizionale. Massimo 13 settimane nel periodo tra 1° luglio 2021 e 31 dicembre 2021 Trattamento: quanto previsto dal d.lgs. 148/2015. Nessun contributo addizionale.
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Ammortizzatore sociale
Destinatari
CIGO “Covid-19” ex DL 99/21
Datori di lavoro rientranti nei settori ATECO 13, 14 e 15 appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili.
Requisiti di accesso
Durata e caratteristiche
Massimo 17 settimane dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
Non è richiesto alcun requisito di accesso, è sufficiente trasmettere doTrattamento: quanto previsto dal manda di concessione con la nuova d.lgs. 148/2015. causale “COVID 19 - DL 99/21”.
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Nessun contributo addizionale.
Quarantena, lavoratori fragili e malattia Covid-19 novità da parte dell’inps
Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 297/LOP del 24 agosto 2021 per ricordare che l’INPS ha chiarito con il messaggio n. 2842 come l’Istituto gestirà per l’anno 2021 sul piano previdenziale la tutela della quarantena, dei lavoratori fragili e della malattia conclamata da COVID-19. In particolare, per quanto attiene alla tutela della quarantena, fatto salvo quanto riconosciuto per il 2020 nei limiti di spesa stanziati (663,1 milioni di euro), l’Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi di quarantena riferiti all’anno 2021. Pertanto, in assenza di ulteriori precisazioni da parte dell’Istituto, si ritie-
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ne che in caso di quarantena per contatto diretto/ indiretto con un positivo conclamato da COVID-19 nell’anno in corso, l’azienda potrà gestire l’evento come assenza non retribuita, ovvero come ferie e/o permessi retribuiti in caso di accordo con il singolo lavoratore. Con riguardo alla tutela per i lavoratori cosiddetti “fragili”, sempre fatto salvo quanto riconosciuto per il 2020 nei limiti di spesa sopra evidenziati, per l’anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 41/2021. Infine, quanto alla malattia conclamata da COVID-19, le indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali autorizzano l’Istituto a procedere al riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione. Con riserva di ulteriori informazioni. (LOP)
Proroghe per l’Albo nazionale gestori ambientali prorogata la validità dei responsabili tecnici al 16 ottobre 2023
Con la proroga dello stato di emergenza per la pandemia fino al 31 dicembre 2021, e in attuazione dell’art.103 del Decreto Legge n.18/2020 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con la Deliberazione n.9 del 28 luglio 2021 ha disposto che le iscrizioni in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, con-
servano la loro validità fino al 31 marzo 2022. Resta comunque ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto. Inoltre, per quanto riguarda gli esami per Responsabile Tecnico (RT), sia quelli di verifica iniziale sia quelli di aggiornamento quinquennale, il Comitato Nazionale Albo gestori ha ora disposto che: - il periodo transitorio in cui i vecchi Responsabili Tecnici, che esercitavano alla data del 16 ottobre 2017, possono continuare ad esercitare senza sottoporsi ad alcun esame fino al 16 ottobre 2023; - le verifiche quinquennali di aggiornamento degli stessi Responsabili Tecnici possano decorrere dal 1° gennaio 2022.
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(CS)
La revisione dei prezzi nei contratti pubblici per i materiali entro il 31 ottobre 2021 il ministero delle infrastrutture pubblicherà le variazioni verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021 È stata pubblicata, sul supplemento ordinario n.25 alla Gazzetta ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 la legge 23 luglio 2021, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Si tratta della conversione in legge del cosiddetto Decreto Sostegni-bis che introduce delle novità anche sul tema della revisione prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici. Il problema dell’inatteso aumento dei prezzi ha messo in difficoltà le nostre imprese e fin da subito abbiamo affrontato il problema anche grazie all’interessamento a livello nazionale della nostra Confapi. La nuova norma prevede l’emanazione di un provvedimento attuativo da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - MIMS che avrà il compito di rilevare entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. L’articolo 1-septies è costituito dai 9 commi che dispongono: - per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, il MIMS rileverà, entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi; - la disciplina di dettaglio della procedura per la Pag. 27 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2021
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compensazione, in aumento o in diminuzione, nei limiti previsti e in deroga al previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e al vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021; le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni; per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DM di rilevazione prezzi. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi; per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nel seguente modo: 1. nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; 2. in aggiunta si possono utilizzare le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente; 3. inoltre, si possono utilizzare le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; 4. se ciò non fosse sufficiente si possono utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i qua-
li siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata e al 25 luglio; 5. si precisa inoltre che nel caso di incapienza di tali fondi, la stazione appaltante, ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi, potrà provvedere alle compensazioni chiedendo di
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accedere allo specifico Fondo revisionale con una dotazione di 100 milioni di euro. È prevista anche l’emanazione, entro 60 giorni, di un decreto per stabilire le modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse. (CS)
Informazioni commerciali in Italia e all’estero il servizio dell’associazione
Forniamo in tempi rapidi report informativi con diversi gradi di approfondimento per valutare l’affidabilità economica di aziende italiane ed estere attraverso la raccolta e l’analisi approfondita di dati ufficiali relativi all’impresa. Per accedere al servizio è sufficiente contattare l’Associazione (tel. 0432507377, e-mail: segreteria@confapifvg.it, Signora Clara Ferro) fornendo la denominazione del soggetto sul quale si ricer-
cano le informazioni, indirizzo, P.Iva e CF se disponibili. Il riscontro sarà immediato con la proposta dei report disponibili sull’azienda oggetto di verifica con l’indicazione puntuale del costo e dei tempi di evasione, normalmente immediati per l’Italia e per l’Europa, mentre per le restanti parti del mondo la tempistica varia a seconda del paese. I report hanno un diverso livello di approfondimento e mediamente forniscono informazioni sulla solvibilità di un soggetto, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, i bilanci e gli indici su più annualità, con un confronto settoriale, il controllo degli eventi negativi quali protesti, pregiudizievoli, procedure in corso, collegamenti societari, struttura dell’azienda, partecipazioni, quote societarie. (CF)
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Servizio traduzioni e interpretariato il servizio copre tutte le lingue
Il servizio copre tutte le lingue ed è in grado di provvedere tempestivamente a: - traduzioni tecniche di: manuali d’uso e manutenzione, libretti di istruzioni, monografie, brevetti, documentazione per gare d’appalto e sistemi di qualità;
- traduzioni commerciali, finanziarie, scientifiche, giuridiche, di testi pubblicitari, di siti web; - traduzioni giurate di asseverazioni e legalizzazioni; - interpreti di traduzione simultanea e consecutiva per convegni, meeting, fiere e trattative; - technical writing per la redazione di manuali tecnici secondo normativa. Per ogni ulteriore informazione le imprese possono rivolgersi all’Associazione, sig.ra Clara Ferro, tel. 0432.507377 – e-mail: segreteria@confapifvg.it.
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(C)
Modonutti srl arreda Balenciaga l’azienda di cividale del friuli sempre più ricercata dall’alta moda Sono più di 50 anni che l’azienda associata Modonutti srl disegna e produce sedie in legno di alta qualità, improntate a uno stile classico ed elegante ma senza perdere di vista le esigenze dettate dalla contemporaneità e le specifiche richieste di una clientela sempre più internazionale. L’Impresa produttrice di sedie in legno è stata fondata nel 1967 da Giordano Modonutti ed oggi è guidata dal figlio Alex Modonutti. Da sempre protagonista nell’arredamento, tra l’altro, di hotel lussuosi in tutto il mondo, la griffe friulana guidata da Alex Modonutti si è resa protagonista del recente ritorno in passerella, dopo 53 anni di assenza, della casa di moda francese Balenciaga alla Paris Fashion Week dello scorso 7 luglio. Demna Gvasalia, stilista georgiano alla guida della nota maison, ha infatti selezionato l’azienda di Cividale per realizzare le 150 sedie, ispirate al modello originale d’oltralpe degli anni ’30, che hanno contornato il défilé dell’evento e fatto da cornice a uno degli eventi più attesi dell’anno dal mondo della moda. «Sono orgoglioso che la nostra azienda venga scelta per queste forniture di rilevanza simbolica nel mondo della cultura e delle arti» racconta
l’Imprenditore Alex Modonutti, forte di un traguardo che va ad aggiungersi alle recenti produzioni destinate al teatro “Luciano Pavarotti” di Modena e al ristorante della Camera dei Deputati, che rappresentano il frutto del costante lavoro di un’impresa sempre alla ricerca di collaborazioni con architetti e studi di design per la realizzazione dei propri articoli d’avanguardia. Attenzione alla tecnica ma non solo, rammenta Modonutti, che prosegue: «Spesso lavoriamo su spessori molto fini e delicati dove la tecnologia dei macchinari non sempre arriva a darci il risultato sperato. Ecco quindi che interviene la mano esperta dell’uomo, dei nostri collaboratori, per i quali ritengo sia importantissimo lavorare in un ambiente di serena produttività».
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(EV)
I processi di innovazione nelle PMI i risultati della tesi di laurea del dott. lorenzo spilotti
L’Università degli Studi di Udine, da sempre, ci coinvolge nei progetti finalizzati a supportare i laureandi nell’elaborazione delle tesi di laurea. L’ultimo contributo, che ha visto la partecipazione attiva delle imprese Associate nell’elaborazione dei questionari, ha interessato un laureando del Corso di Laurea di Relazioni pubbliche nella preparazione della Tesi in Economia Aziendale dal titolo “Innovation management nelle PMI”. L’iniziativa ha consentito di raccogliere un significativo numero di questionari e di acquisire importanti informazioni utili a verificare l’impatto, sulle imprese del territorio, dei processi di innovazione di prodotto e di processo. Di seguito una breve sintesi della tesi del dottor Lorenzo Spilotti, autore della stessa, che fornisce positivi elementi di riflessione. oOo
L’INNOVATION MANAGEMENT IN FVG La ricerca condotta per la strutturazione della tesi sperimentale dal titolo “L’innovation management nelle PMI: il caso CONFAPI FVG” dal neolaureato Lorenzo Spilotti, dottore in Relazioni Pubbliche presso l’Università di Udine sotto la supervisione del relatore Luca Giovanni Carlo Brusati, ha come base di partenza lo studio e l’osservazione del tessuto imprenditoriale operante sul territorio del Friuli-Venezia Giulia. Un contesto come quello attuale permeato da una elevata dinamicità e interconnessione, dove le aziende si trovano ad affrontare quotidianamente le sfide poste dalla quarta rivoluzione industriale (Industry 4.0). Essa rappresenta un punto focale per la
crescita e il raggiungimento di determinati obiettivi, in particolare per soddisfare due fattori caratterizzanti l’attività quotidiana d’impresa come generare profitto e avere carattere durevole nel tempo. La necessità di un’impresa di soddisfare i requisiti appena elencati possiede un elevato coefficiente di connessione con la capacità di saper gestire le innovazioni e selezionarle nella maniera più corretta e funzionale alle proprie attività. La gestione dell’innovazione, definita anche innovation management, rappresenta un’area della business strategy di recente affermazione e consiste nella capacità di saper gestire al meglio tutte le fasi di un processo innovativo. L’analisi è finalizzata a indagare il livello di comprensione e utilizzo in regione di una materia così complessa, dinamica e per certi aspetti nuova quale l’innovation management. Il fine dell’indagine è comprendere quali siano le figure coinvolte nelle attività innovative aziendali, le modalità di coinvolgimento e il reale contributo in termini di tempo, oltre a stabilire chi sia l’iniziatore di un processo innovativo, chi prende la decisione finale, il livello di gradimento sulla situazione attuale e l’eventuale volontà di considerare nuove forme di coordinamento dell’innovazione. I risultati del questionario proposto alle imprese associate CONFAPI, vengono tramutati in grafici tramite opportuni strumenti di calcolo e data analysis, per poter cogliere esaustivamente le informazioni critiche ai fini dell’indagine. Emerge una situazione con molteplici risvolti interpretativi, dove appare evidente come il tessuto imprenditoriale regionale sia costituito prevalentemente da PI, risultato in linea con i dati del territorio nazionale. Associata a questa tendenza alla frammentazione delle imprese, molto spesso propendenti verso la microimprenditorialità, risulta del tutto evidente come il potere decisionale, soprattutto in materia innovativa, sia a pieno titolo nelle mani del titolare dell’azienda che ricopre contemporaneamente la figura di iniziatore e decisore finale in un’innovazione di prodotto e processo.
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Figura 1 Il ruolo dell’iniziatore nelle aziende coinvolte nel questionario.
Figura 2 Il ruolo del decisore finale nelle aziende coinvolte nel questionario.
Risultato sotto certi aspetti plausibile visto le ridotte dimensioni aziendali in termini di numero di dipendenti e le responsabilità che la figura imprenditoriale deve ricoprire. Il fatto più rilevante emerso è la scarsa propensione a delegare e coinvolgere attivamente le altre unità aziendali durante le fasi d’innovazione. Questa eccessiva centralizzazione in un’unica figura non può che andare a discapito della possibilità di instaurare in azienda un’ambiente in cui il confronto e l’interazione sono aspetti fonda-
mentali per il conseguimento dei fini aziendali. Il questionario inviato alle varie PMI si sofferma, successivamente, sulle modalità con le quali le scelte in materia d’innovazione vengono finanziate e le opzioni selezionabili dall’“intervistato” hanno l’intento di verificare se vi siano, in relazione ai dati emersi nelle parti precedenti, degli elementi che inducano o propendano verso l’attuazione di piani stabiliti secondo una programmazione strutturata o se sia vincolata da variabili esclusivamente situazionali.
Figura 3 Le modalità secondo cui si finanzia l’innovazione nelle aziende della regione.
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In base al grafico sopra riportato, le percentuali indicano una netta tendenza verso “l’azienda stanzia dei budget su richiesta per l’innovazione” e in fase d’analisi può avere una duplice tipologia di significato. La percentuale viene tradotta in termini “positivi” perché testimonia come le PMI possiedano una visuale adattiva e non vincolata da principi o obiettivi stabiliti a priori che escluderebbero correzioni durante le attività o addirittura cambi parziali o totali sul piano strategico aziendale da perseguire. Le percentuali, lette in questi termini, dimostrano una modalità di approcciarsi all’innovazione basata sul design thinking, in risposta all’elevato livello di interconnessione tra ambiente interno ed esterno. Vista in termini “negativi”, la percentuale espressa può rappresentare come le aziende si approccino verso un settore così complesso e multidisciplinare in modo disorganizzato e senza un reale piano strategico, determinando così una gestione e pianificazione del budget definita più dalla situazione nel breve termine che nel lungo termine. A conferma di questa ultima tipologia di interpretazione, desta notevole preoccupazione che una percentuale di aziende numericamente rilevante abbia risposto che “l’azienda non stanzia un budget per l’innovazione”, a testimonianza del fatto che molto spesso questo tema non ricopre una posizione di rilievo nella “scala di priorità” delle aziende sul territorio regionale. Oltre a ciò, dalla correlazione sull’attuale livello di gradimento in merito ai meccanismi di coordinamento dell’innovazione che fa registrare come le aziende siano parzialmente o poco soddisfatte e i risultati sulle possibili alternative valutabili in futuro, si configura una realtà nella quale possono essere inserite delle figure professionali che aiutino gli imprenditori e l’intero ecosistema azienda-
le, ad approcciarsi alle innovazioni con una visione più ampia e consapevole. L’innovation manager, di recente affermazione, potrebbe rappresentare la figura deputata alla gestione dell’area tematica relativa all’innovazione attraverso un approccio sistematico e strutturato. Proprio a questa figura viene riconosciuta un’elevata capacità critica e d’analisi del contesto generale, determinata da un bagaglio di competenze formativo definito sul modello esemplificativo “Tshaped knowldge”, ovvero possedere un bagaglio di competenze a forma di “T”. Questo perché vi è la necessità di possedere sia un ampio spettro di competenze base di tipo trasversale in modo tale da poter valutare in maniera obiettiva il contesto in cui si opera, sia avere delle competenze di tipo “verticale” molto più specifiche nell’ambito del management.
Considerazioni La situazione che emerge presenta si delle criticità attuali riguardo all’utilizzo di un approccio e concetto di impresa moderna con un relativo livello deficitario nel delegare poteri decisionali ma presenta molti aspetti positivi che fanno propendere verso un processo di transizione già messo in atto delle imprese, allo scopo di adottare nuovi paradigmi sui quali si dovrebbero basare le aziende del futuro. Dai risultati emersi si può notare una chiara propensione nella volontà di considerare nuove possibili alternative da integrare nella catena del valore aziendale per incrementare il valore aggiunto creato dalle proprie attività. E questo processo, se attuato in modo sistemico e strutturato in chiave contestuale, potrebbe condurre, soprattutto nelle varie microimprenditorialità, verso il concetto di open innovation ovvero “innovazione aperta”: collaborazione, condivisione e crescita generalizzata non più esclusivamente del singolo ma dell’intera community.
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Sportello deposito marchi servizio di assistenza per la tutela della proprietà industriale Abbiamo implementato e potenziato il servizio di assistenza per la tutela della proprietà industriale. Gli interessati potranno rivolgersi ai nostri Uffici per ogni esigenza in materia e, in particolare anche per la registrazione del marchio, deposito brevetti,
registrazione di disegni e modelli di utilità; per l’accesso a contributi a fronte delle relative spese. Usufruire in modo efficace di questi strumenti significa proteggere adeguatamente i propri diritti, monitorarli costantemente e sorvegliarli. Il servizio è a pagamento, sarà fatturato da APISERVIZI SRL, e includerà diritti e tasse previsti da legge maggiorati delle spese per l’organizzazione del servizio. L’Ufficio Economico (tel. 0432507377, email: economia@confapifvg.it) è a disposizione per ogni necessità del caso.
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(C)
Codice di proprietà industriale Modificato il regolamento attuativo
Si segnala che il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto 1° giugno 2021 n. 119 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, ha apportato alcune significative modifiche al precedente decreto ministeriale 13 gennaio 2010 n. 33, che dava attuazione al codice di proprietà in-
dustriale. Tra le novità più rilevanti si segnalano le integrazioni ai contenuti della domanda di registrazione del marchio, prescrizioni circa i nuovi tipi di marchio d’impresa oggetto di registrazione (denominativo, figurativo, di forma tridimensionale, di posizionamento, a motivi ripetuti, di colore, sonoro, di movimento, multimediale e olografico) e la possibilità di una loro rappresentazione in formato elettronico, demandando ad apposito decreto del direttore dell’ufficio italiano brevetti e marchi la determinazione delle relative specifiche. Il decreto entra in vigore a partire dal 9 settembre 2021.
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(EV)
Misure urgenti per la sicurezza. Misure in materia di trasporti emergenza covid-19. decreto legge 6 agosto 2021, n. 111
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 304/ AdT del 30 agosto 2021 per rammentare che, con decreto legge 6 agosto 2021, n. 187, pubblicato sulla G.U. n. 187 del 6 agosto 2021, sono state fissate altre “misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. Fra le disposizioni d’interesse per il settore dei trasporti si segnala quella di cui all’art. 2, relativa all’impiego delle certificazioni verdi Covid-19 (c.d. green pass) nei mezzi di trasporto. In forza di tale disposizione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (cessazione dello stato di emergenza Covid-19), soltanto alle persone munite di una delle certificazioni verdi Covid-19 sarà consentito l’accesso ai principali mezzi di trasporto e il loro utilizzo, quali: - aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto persone; - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impie-
gati nei collegamenti dello stretto di Messina; - treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity notte e Alta velocità; - autobus adibiti al trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni, aventi orari, itinerari, frequenze e prezzi prestabiliti; - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. La disposizione si applica anche ai conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci che si imbarcano sui traghetti, tranne quelli per l’attraversamento dello stretto di Messina, e sulle navi RO-RO. I vettori e, in particolare, quelli marittimi sono tenuti a verificare il rispetto di tale obbligo e le verifiche delle certificazioni verdi dovranno avvenire secondo le indicazioni del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021. La violazione della disposizione è sanzionata a norma dell’art. 4 dalla legge 26 maggio 2020 n. 35 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro). Copia del decreto e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Idoneità finanziaria proroga della dimostrazione annuale per le “vecchie” imprese
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l’intermodalità con circolare D.G. A.P.C. n. 3 del 20 agosto 2021 ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla dimostrazione del requisito d’idoneità finanziaria da parte delle imprese che esercitano l’autotrasporto di merci o di persone anche alla luce dei regolamenti comunitari recanti misure in ordine all’epidemia Covid-19. In particolare, ha ricordato che: - le “nuove” imprese - quelle, cioè, che intendono iscriversi al Registro elettronico nazionale delle imprese di autotrasporto in conto terzi (REN) e ottenere l’autorizzazione per l’esercizio della professione - devono dimostrare il requisito d’idoneità finanziaria previsto dall’art. 7 del reg. (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo 1071/2009 del 21 ottobre 2009 e, precisamente, la disponibilità di mezzi economici pari a 9.000 euro per il primo autoveicolo, più 5.000 euro per ogni autoveicolo successivo al primo mediante una delle tre modalità previste e, cioè:
1) attestazione rilasciata da un revisore contabile; 2) attestazione sotto forma di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, 3) polizza di responsabilità civile professionale, valida, però, nei soli primi due anni di esercizio dell’attività; - le “vecchie” imprese, già in possesso dell’iscrizione al REN e con essa dell’autorizzazione per l’esercizio della professione, godono di una proroga nel dimostrare annualmente il requisito dell’idoneità professionale. Questa proroga deriva dai regolamenti (UE) Parlamento e del Consiglio europeo n. 698/2020 del 25 maggio 2020 (quattro mesi dal 1° settembre al 31 dicembre 2020) e 267/ 2021 del 16 febbraio 2021 (sei mesi successivi dal 1° gennaio al 30 giugno 2021). Pertanto, i competenti Uffici provinciali della Motorizzazione civile, qualora riscontrassero la carenza di detta dimostrazione da parte delle imprese possono concedere fino ad un massimo di 12 mesi (precedentemente 6) per la dimostrazione del requisito d’idoneità finanziaria e, quindi, sino al 30 giugno 2022. La proroga, inoltre, può essere concessa anche in mancanza del requisito dello stabilimento derivante dalla mancata disponibilità dell’autoveicolo in capo alle imprese autorizzate. Copia della circolare e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Licenza comunitaria estensione dell’obbligo della licenza ai veicoli di massa complessiva fra le 2,5 t e le 3,5 t Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l’intermodalità (di seguito Ministero) con circolare D.G. A.P.C. prot. 0019023 del 9 agosto 2021 ha fornito alcuni chiarimenti intorno all’estensione dell’obbligo di possesso della Licenza comunitaria, per effettuare trasporti intracomunitari, per le imprese che esercitano l’attività con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 e sino a 3,5 t, posto dal regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2020/1055 del 21 maggio 2020, art. 4 con decorrenza dal 21 maggio 2022. In forza di detta norma, che novella i regolamenti (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo
1072/2009 del 21 ottobre 2009 e 1071/2009 di pari data, le imprese che intendo eseguire trasporti internazionali di merci su strada nel territorio dell’Unione europea devono essere in possesso di Licenza comunitaria, anche se operano solo con autoveicoli di massa complessiva superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t. Inoltre, le stesse imprese dovranno adeguarsi alla normativa sui trasporti internazionali, dimostrando di avere un gestore dei trasporti in possesso dell’attestato d’idoneità professionale valido anche per i trasporti internazionali. Ciò detto, la circolare raccomanda alle imprese di presentare la domanda di rilascio con congruo anticipo rispetto alla data del 21 maggio 2022, ma comunque non prima del 1° gennaio 2022. Al riguardo si fa presente che, considerati i mesi mancanti a tale data, il Ministero tornerà sicuramente in argomento per fornire modulistica e chiarimenti necessari per la presentazione delle domande da parte delle imprese. Copia della circolare e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Scadenze aziendali del mese di settembre 2021 il calendario delle scadenze per il mese di settembre 2021
Mercoledì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione telematica delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di agosto. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. RIPRESA VERSAMENTI SOGGETTI ISA - Oggi vanno eseguiti i versamenti tributari e contributivi prorogati dal decreto “Sostegni - bis” per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA.
Giovedì 16 RIPRESA VERSAMENTI - Oggi vanno eseguiti i versamenti tributari e contributivi sospesi e prorogati ad opera dei decreti “Cura Italia” e “Liquidità” ricordano che questi possono essere effettuati in unica soluzione o fino ad un massimo di quattro rate mensili. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di agosto. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE – Scade il termine per il versamento della 7^ rata dell’Iva, relativa al 2020 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2021 utilizzando il codice tributo 6099.
TRASMISSIONE LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni Iva relative ai mesi di aprile, maggio e giugno per i mensili e del secondo trimestre per i trimestrali. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
Sabato 25 (posticipa a lunedì 27) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilo-
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gativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di agosto. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018. I modelli Intra 2 trimestrali sono stati abrogati, ma è consentito trasmetterli su base volontaria.
ti di locazione con annualità scaduta il 31 agosto 2021.
Giovedì 30
BONUS PUBBLICITÀ - Scade il termine per l’invio della prenotazione telematica per accedere al bonus pubblicità.
CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2021 e versamento dell’imposta di registro per i contrat-
MODELLO 730 - COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO - Scade il termine per richiedere al sostituto d’imposta di non effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef/cedolare secca o di volerlo effettuare in misura ridotta, rispetto a quello indicato nel Mod. 730/3. RIMBORSO IVA COMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle richieste di rimborso dell’Iva assolta in altro stato comunitario nel corso del 2020 da parte di operatori residenti.
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(PZ)