Apinforma 15/2022

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LAVORO EDILIZIAESICUREZZAAMBIENTEECONOMICOTRIBUTARIOFISCALE ORGANIZZAZIONEMARKETINGEXPORT IN PRIMO PIANO CONTRIBUTI PER ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI AZIENDALI APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe APINFORMA numero 15 31 agosto 2022

il termine “taratura” viene utilizzato per indicare il ripristino, la correzione o la regolazione di strumenti di misura (o di macchine) nei quali processi però spesso non vengono utilizzati campioni di riferimento ma solamente eseguite registrazioni manuali o digitali. Questa attività, in ambito metrologico è definita “messa in punto” o “regolazione”.

Il termine “taratura” può essere utilizzato (spesso in modo improprio) in diversi contesti. Il Vocabolario Internazionale di Metrologia (VIM) definisce la taratura come:

Il suo scopo fondamentale è quello di garantire la “riferibilità delle misure al Sistema Internazionale di Misura” e dare la possibilità all’utilizzatore di eseguire la “conferma metrologica” del dispositivo di misura, ovvero di assicurarsi che lo stesso dispositivo garantisca l’accuratezza di misura prevista nei processi produttivi.

Ma sappiamo cos’è veramente la Cos’èMisura?laTaratura

Insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, la relazione tra i valori indicati da uno strumento di misurazione, o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando”.

Ogni Organizzazione si è imbattuta nel problema di scegliere il tipo di taratura per le proprie strumentazioni. Infatti spesso i Laboratori esterni di taratura propongono il quesito: Vuole la taratura LAT (Accreditata) o ISO?

Misurare è conoscere.

Taratura Accreditata LAT o ISO?

La messa in punto (o regolazione) prevede al seguito la taratura che è l’unico processo che assicura i risultati di una misura.

Il termine “Calibrazione” non dev’essere utilizzato in quanto storpiatura del termine inglese “calibration” del quale la traduzione letterale è appunto “taratura”!

Parliamo di una questione fondamentale: cos’è la taratura?

Cerchiamo quindi di capire quando scegliere l’una o l’altra partendo dalla differenza sostanziale tra i due tipi di Tuttaviataratura.spesso

Chi siamo

I Laboratori Accreditati rilasciano un “Certificato di Taratura” e a richiesta un “Certificato di Conformità” alle norme applicabili allo strumento di misura in prova. La valenza del documento è internazionalmente

METLAB offre il servizio di taratura di molteplici tipi di strumenti di misura garantendo la Riferibilità delle Misure al Sistema Internazionale di Misura. Il Laboratorio è attivo nel supporto alle aziende per lo sviluppo di Sistemi di Misura e nella relativa formazione metrologica.

La taratura LAT (o equivalente per i Paesi esteri, per esempio DAkkS per la Germania, COFRA per la Francia, A2LA per gli Stati Uniti, DANAK per la Danimarca, ENAC per la Spagna, UKAS per il Regno Unito, ecc.) è svolta da Laboratori Accreditati da Enti di Accreditamento Membri degli Accordi di Mutuo Riconoscimento europei ed internazionali (EA, IAF, ILAC). L’accreditamento del laboratorio, e quindi la taratura accreditata dello strumento di misura, assicura la riferibilità al S.I., la correttezza dei risultati e la confrontabilità degli stessi tenendo conto dell’incertezza di misura.

Il Laboratorio per le attività non accreditate rilascia un “Rapporto di Taratura” nel quale vengono riportati (almeno) i risultati della taratura, la stima delle incertezze, la catena dei campioni che assicurano la riferibilità al S.I., le procedure impiegate, eventuali norme applicabili e le condizioni di prova. Generalmente la taratura LAT viene richiesta per i campioni di riferimento e in altre occasioni dove viene indicata da norme cogenti o da capitolati di fornitura, mentre la taratura ISO, tipicamente più economica di quella LAT, è sufficiente per tutte le strumentazioni di lavoro e impiegate nei processi produttivi aziendali.

Lariconosciuta.taratura

METLAB Srl - Via Cussignacco 78/41 - 33040 Pradamano, Udine Tel. / Fax +39 0432.655292 - info@metlab.it - www.metlab.it

Il Laboratorio metrologico METLAB S.r.l. nasce nel 2007 e nell’anno successivo è divenuta Laboratorio Qualificato TÜV Italia per le tarature di apparecchi di misura in dotazione alle reti assistenziali delle più prestigiose case automobilistiche. Grazie alla collaborazione con importanti realtà industriali della zona, in poco tempo il Laboratorio si è affermato anche nel mondo industriale come valido partner per il supporto in ambito metrologico. Da giugno 2019 METLAB S.r.l. è diventato Laboratorio Accreditato di Taratura per la temperatura (Centro LAT n. 280) per la taratura di termometri a resistenza, termocoppie, catene termometriche in un campo di misura da -40 °C a 1100 °C. È tutt’ora in corso l’estensione dell’accreditamento per l’umidità relativa e per lo svolgimento delle attività accreditate in situ.

ISO è un processo di taratura frutto dell’esperienza del Laboratorio il quale assicura la riferibilità della misura ai campioni nazionali ed internazionali, senza l’accreditamento da parte degli organismi preposti.

Regole di prevenzione incendi per impianti rifiuti

ANAC: vanno escluse le offerte anomale 413736353433302927262422212018151198

Nuove causali CIGO

ECONOMICOESICUREZZALAVOROAMBIENTEEDILIZIAFISCALETRIBUTARIOLANOSTRAPOSIZIONE

Decreto Aiuti Bis

Gli emendamenti al decreto “Aiuti Bis”

Fondi per rincaro materie prime appalti pubblici Contributi per attestazioni e certificazioni aziendali

Sommario

Sgravio contributivo per i dipendenti

dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe APINFORMA

Gli incrementi dei costi dell’energia

Contributi per l’apprendistato “duale” - anno 2022

notIzIArIo numero 15 31 agosto 2022

SOA: rinnovo per la Candolini Costruzioni

Conciliazione vita lavoro Fringe benefit fino a 600 Euro Covid-19. Gestione dei casi e dei contatti stretti Indice mensile rivalutazione t.f.r. luglio 2022

Operazioni a catena Trasporti internazionali Registro ProcedureImpreseconcorsuali e note di credito

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Nuove norme in materia di infrastrutture e trasporti Autorizzazioni ai trasporti internazionali su strada 4743 Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 www.confapifvg.it507377 Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977 Progetto Grafico www.clikka.comClikka!com Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 ufficio@scriptamanent.sm505900 Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it ORGANIZZAZIONE

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Ciò non rimuove la critica di fondo di Confapi FVG verso questa misura agevolativa. Essa resta fonte di speculazioni nelle forniture, dell’introdu zione di nuova pesante burocrazia e dell’ingresso in mercato di imprese improvvisate e scarsamente patrimonializzate, senza voler considerare le frodi miliardarie che ha già ingenerato.

Gli emendamenti al decreto “Aiuti Bis”

Rimane ancora da definire il concetto di colpa gra ve e i controlli che l’amministrazione finanziaria metterà in campo. Senza questi ultimi passaggi – conclude Confapi FVG – la cessione del credito difficilmente sarà 2022

le deldIChIArAzIonIPreSIdentedI ConfAPI fvg MASSIMo PAnICCIA

L’equilibrio trovato fra esigenza di sbloccare le cessioni dei crediti e di non aprire le porte a un condono generalizzato delle frodi è stato raggiun to, limitando la responsabilità in solido ai soli casi di dolo e colpa grave e introducendo l’asseverazio ne del professionista anche per le cessioni esegui te prima del novembre 2021.

scongelata.Udine, 14 settembre

serie difficoltà migliaia di imprese, ormai coinvol te nell’operazione, che così potranno nuovamente procedere con la cessione dei crediti alle banche. In assenza di questa possibilità queste, avevano già chiuso, infatti, i finanziamenti alle imprese ap paltatrici, facendo venir meno la liquidità neces saria per operare.

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Confapi FVG accoglie con soddisfazione l’emenda mento del Senato al decreto “AIUTI BIS”, che sol leva le banche dalla responsabilità solidale nell’ac quisto dei crediti derivanti dai lavori eseguiti con il bonus fiscale del 110%. Infatti, la misura toglie da

ture di energia elettrica. Una piccola percentuale, il 7,1% non accusa variazioni rispetto a un anno fa, ma solo per effetto di contratti di fornitura blocca ti. Delle restanti, il 78,7% prevede incrementi dei costi pari o superiore al 100% e solo il 14,2% mette in conto incrementi inferiori al 100%.

Di seguito si riportano gli esiti della rilevazione.

PREMESSA

glI effettI Sulle PICCole e MedIe InduStrIe del frIulI venezIA gIulIA AllA rIPreSA dell’AttIvItà

3. Iniziative in caso di protrarsi dei sensibili in crementi dei costi energetici Dal momento che l’indagine è rivolta al breve periodo – per il medio o lungo periodo è diffici le formulare previsioni per l’estrema fluidità della situazione politica e di mercato – le risposte sono estremamente variegate. Sul terreno degli investimenti il 57,1% delle impre se ha in atto o in proposito di dotarsi di impianti fotovoltaici per concorrere a ridurre l’incidenza delle “bollette”. Non ne sono stati segnalati altri. Congiuntamente all’installazione di impianti fo tovoltaici o anche indipendentemente le imprese calcolano di prendere altre misure di carattere or ganizzativo, quali la rimodulazione dei turni e de gli orari di lavoro e alternanza di periodi di attività a periodi di chiusura. Si riscontra, inoltre, un at tento razionamento dei consumi in qualsiasi for ma si presentino. Come anticipato, solo il 14,2%

Gli incrementi dei costi dell’energia

2. Capacità di assorbimento dell’incremento dei costi energetici Più variegate sono le risposte circa la capacità delle imprese di assorbire i maggiori costi energetici; il 28,4% si dichiara in grado di farlo, anche river sando una parte dei costi sul prezzo del prodot to finito; il 28,4% si dice in grado di poterlo fare almeno in parte; il 43,2% si pronuncia negativa mente: gli aumenti andranno a erodere la margi nalità e porteranno a chiudere il bilancio in perdi ta già per il 2022. Solo il 14,2% delle imprese ha messo in conto una cessazione totale o riduzione parziale dell’attività dell’impresa.

La quasi totalità delle imprese prevede per il pros simo autunno un incremento dei prezzi delle forni

Confapi FVG ha condotto una rapida indagine in materia di costi energetici su un campione di im prese associate, tutte appartenenti alla sola indu stria manifatturiera e aventi differenti intensità di consumo di energia, tanto a metano, quanto elet trica, volto alla sola produzione. Dall’indagine resta escluso ogni genere di utilizzo per riscaldamento, condizionamento e acqua per usi igienici. Nessu na delle imprese intervistate, inoltre, utilizza fonti energetiche da idrocarburi diversi dal gas metano. Degli intervistati il 78,6% fa uso solo dell’ener gia elettrica per l’attività produttiva e il restante 21,4% anche di gas. Nessuna fa uso esclusivo di gas. Il 7,1% degli intervistati rientra fra le imprese c.d. energivore, vale a dire fra le imprese iscritte allo specifico elenco. Ma un altro 7,1% rientra di fatto fra le imprese energivore, anche se formal mente non è ancora inserito nell’albo.

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3. Pensate di fare qualcosa nel caso in cui i costi di approvvigionamento energetico non doves sero successivamente diminuire?

1. Incremento dei costi di energia

1. Rispetto allo stesso periodo del 2021 (autunno) vi è stato un incremento dei costi dell’energia elettrica e del gas per la produzione e, se sì, per centualmente a quanto si può stimare?

L’indagine ha riguardato i prevedibili effetti nell’immediato (prossimo autunno) – e, quindi, nel solo breve periodo - dell’incremento dei costi energetici sul conto economico delle imprese ri spetto allo stesso periodo dello scorso anno e a tal riguardo sono state poste le seguenti domande:

Assai più preoccupanti sono le prospettive concer nenti il gas: per le imprese energivore l’incremen to si attesta attorno al 500%. Per le imprese non energivore che ne fanno uso (resta di gran lunga prevalente l’utilizzo dell’energia elettrica) il 7,1% accusa un incremento pari o superiore al 100%.

2. Ritenete di poter assorbire tale incremento?

non predominante incidenza sui costi aziendali o in quelle imprese che ancora godono di buoni margini di redditività o che riescono a trasferire in toto o in parte i maggiori costi sul prodotto finito. Diversa è la situazione per le imprese energivore o, comun que, a elevato consumo di energia, specie se di gas. E’, invece, problematico fare previsioni oltre il breve periodo, dove il protrarsi senza sensibili miglioramenti del presente stato di cose potrebbe avere conseguenze infinitamente più gravi su tut to il tessuto produttivo e sulla sua stessa tenuta. A margine, una annotazione particolare meritano le imprese che esportano sul mercato nord ame ricano. Esse si trovano a confrontarsi su questo mercato con imprese il cui costo energetico è 1/8 del Udine,nostro.2settembre 2022

Un discorso a parte merita il ricorso alla Cassa in tegrazione guadagni ordinaria (CIGO). Allo stato attuale della normativa solo le imprese energivore, quelle, cioè, iscritte all’apposito elenco, possono ac cedervi; le altre, per ora, ne sono escluse; circostan za questa che da subito penalizza pesantemente il sistema produttivo regionale e del Paese.

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CONCLUSICONSIDERAZIONIvE

In conclusione, il quadro che si delinea da questa rapida ricognizione è fuor di dubbio preoccupante, ma per il momento non drammatico in considera zione della capacità di reagire che ancora denota no le imprese. Ciò vale soprattutto per quelle che hanno nell’approvvigionamento dell’energia una

non esclude una chiusura completa o parziale del lo stabilimento produttivo.

- non rientrano tra quelle al punto precedente, ma sono ricomprese nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

A

(ART. 6)

Il credito in argomento è utilizzabile esclusiva mente in compensazione senza alcuna limitazio ne, non è soggetto a tassazione ed è cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi costi.

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Per tutte le imprese manifatturiere, dotate di con tatori di energia elettrica di potenza pari o supe

dI

Imprese non energivore

Confermate le disposizioni riferite ai bonus energe tici previsti dai decreti Sostegni, Energia, Ucraina e Aiuti anche con riferimento al terzo trimestre 2022.

- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componen ti elettronici) e 5 (agro-alimentare, abbiglia mento, farmaceutico) delle Linee guida CE;

Imprese non gasivore Anche a favore delle imprese non gasivore è stato riconosciuto un credito d’imposta. Si tratta delle imprese che non soddisfano i consumi indicati al punto precedente ai quali è comunque riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle spese soste nute per l’acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre 2022, per usi diversi da quelli ter moelettrici. L’accesso ai benefit richiede che il prez zo del gas naturale, calcolato come media del se condo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrisponden te prezzo medio del secondo trimestre 2019.

Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese so stenute per la componente energia nel terzo tri mestre 2022.

Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese so stenute per la componente energia nel terzo tri mestre 2022 ed è riconosciuto a condizione che si sia registrato un incremento di prezzo superiore al 30% tra il secondo trimestre 2019 e 2022.

È richiesto che queste imprese abbiano sostenuto costi per KW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte, superiori del 30% rispetto al secondo trimestre 2019.

- hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1 del MITE 21.12.2021 (1 gW/hanno) al netto dei consumi per usi termoelettrici (per ottenere 1 gW/h è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc.

Decreto Aiuti Bis

Per le imprese gasivore, caratterizzate da un forte consumo di gas naturale per usi energetici diver si da quelli termoelettrici, è confermato il bonus, sottoforma di credito d’imposta, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022. Possono accedere a questo credito le imprese che: - operano nei settori di cui all’Allegato 1 del De creto MITE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di ab bigliamento, fabbricazione di calzature);

Imprese energivore Prorogato il credito d’imposta favore delle im prese “energivore” definite dall’art. 3 del D.M. 21.12.2017 che hanno un consumo medio di ener gia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari almeno a 1 GWh/anno e che rispettano i se guenti requisiti:

rAfforzAte le MISure SoStegno IMPreSe e fAMIglIe

CREDITI ENERGETICI ANChE PER IL TERZO TRIMESTRE

PREMESSA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022

è stato pubblicato il D.L. n. 115/2022 (decreto Aiuti-bis) contenente nuove misure a sostegno di imprese e famiglie. Misure rese necessarie per il perdurare della crisi energetica internazionale e che di seguito analizziamo sinteticamente.

Imprese gasivore

- GPL per autotrazione: 18,261 cent/chilo;

WELFARE AZIENDALE (ART. 12)

- pensionati a carico di qualsiasi forma previ denziale con reddito 2021 non superiore a 35.000 euro, - dottorandi e assegnisti di ricerca con contratti

Per il solo 2022 prevista l’esenzione da tassazione entro il limite complessivo di 600 euro del valore dei beni e servizi ceduti ai lavoratori dipendenti e delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domesti che riferita a gas, elettricità e acqua. La norma va quindi ad incidere sul 3° comma dell’art. 51 del TUIR prevedendo sia un innalzamento del regime di esenzione sia l’introduzione delle utenze dome stiche (si veda nostra Circolare n. 318/AG/EI del 22 agosto 2022).

L’indennità una tantum di 200 euro prevista dal decreto Aiuti a favore di lavoratori dipendenti e pensionati (nostra Circolare n. 267/AG del 23 giu gno 2022), viene estesa anche ai seguenti soggetti: - lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 18 maggio 2022 non hanno beneficiato dell’esonero sulla quota di contributi previdenziali a proprio ca rico nella misura dello 0,8% ex art. 1, comma 121 della legge 234/2021. L’indennità sarà ri conosciuta nella retribuzione di ottobre 2022 previa dichiarazione del dipendente;

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Si segnala l’introduzione di un nuovo adempimen to a carico dei fornitori di imprese non gasivore o non energivore beneficiarie del credito che nel secondo e terzo trimestre 2022 si sono rifornite e continuano a farlo dallo stesso soggetto. In questi casi i fornitori entro 60 giorni dalla scadenza del trimestre oggetto dell’agevolazione, devono invia re al cliente, a fronte di una specifica richiesta, una informativa nella quale vengono riportati i calcoli dell’incremento di costo della componente ener gia e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre 2022. Il contenuto dell’informati va sarà dettagliato dall’ARERA.

Come già avvenuto nei mesi scorsi, tale riduzione, portando il livello dell’accisa applicata al gasolio per autotrazione al di sotto di quella applicata al gasolio commerciale, fa venire meno la possibilità per gli autotrasportatori di richiedere il rimborso trimestrale di 21 cent/litro per il gasolio consuma to sui veicoli euro 5 ed euro 6.

Le imprese beneficiarie della cessione del credito devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sus sistenza dei presupposti. In ogni caso il credito dovrà essere utilizzato entro il 2022. Le modalità operative di cessione del credito sono state defi nite dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022.

recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” ha previsto nell’ambito dell’autotrasporto la proroga fino al 20 settembre 2022 della riduzione tempo ranea delle accise sui carburanti (pari a 25 cent/ litro, oltre IVA), nonché l’applicazione dell’aliquo ta IVA ridotta al 5% sul metano per autotrazione. Pertanto, fino a tale data, le aliquote delle accise sui carburanti saranno le seguenti:

- Metano per autotrazione: 0 euro per metro cubo.

Le cessioni successive alla prima sono consentite solo a favore di istituti di credito e assicurazioni per un massimo di due cessioni.

- Benzina: 47,84 cent/litro;

riore a 16,5 kW, è confermato il credito d’imposta del 15% delle spese sostenute per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

Tutti i crediti d’imposta sopra esaminati sono utiliz zabili esclusivamente in compensazione entro fino anno, senza alcuna limitazione, non sono soggetti a tassazione e sono cumulabili con altre agevolazio ni riferite agli stessi costi. I crediti avendo natura agevolativa non richiedono la preventiva presenta zione della dichiarazione dei redditi né il visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro. Non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e non sono soggetti ai limiti compensativi di:

Cedibilità dei crediti I crediti di cui sopra possono essere ceduti dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, comprese le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario.

- Gasolio per autotrazione: 36,74 cent/litro;

Utilizzo dei crediti

RIDUZIONE (ALPROROGATAACCISE20SETTEMBRE2022ART.8) L’art. 8 del DL 115/2022 (c.d. Decreto “Aiuti Bis”)

UNA TANTUM DI 200 EURO (ART. 22)

- 2.000.000 di euro ex art. 34 L. 388/2000; - 250.000 euro ex L. 244/2007.

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Rimane ferma la detrazione del 19% prevista dall’art. 15, comma 1 lett. i – decies del TUIR.

FONDO SOSTEGNO LAvORATORI AUTONOMI (ART. 23)

(PZ)

BONUS PSICOLOGICO (ART. 25)

Incrementato da 79 a 180 milioni il fondo destina to al riconoscimento a studenti e lavoratori di un buono per l’acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico, locale, regionale e interregionale per un ammontare pari al 100% della spesa sostenuta en tro il limite di 60 euro.

destinato al riconoscimento del “Bonus psicologi co” previsto dall’art. 1-quater del D.L. 228/2021.

BONUS (TRASPORTOABBONAMENTIPUBBLICOART.27)

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Incrementato da 500 a 600 milioni il fondo previ sto dal decreto Aiuti destinato al riconoscimento di una indennità di 200 euro ai lavoratori autono mi, iscritti alle rispettive forme di previdenza ob bligatoria che non hanno beneficiato della stessa indennità come lavoratori dipendenti e con reddi to 2021 non superiore a 35.000 euro.

Incrementato da 10 a 25 milioni di euro il fondo

Il bonus è riconosciuto esclusivamente alle perso ne fisiche con un reddito complessivo 2021 infe riore a 35.000 euro.

in essere al 18 maggio 2022 iscritti alla Gestio ne Separata INPS con reddito 2021 non supe riore a 35.000 euro. Il bonus è infine riconosciuto ai lavoratori che operano nell’ambito delle attività sportive.

L’art. 41 - ter del D.L. 331/93 introdotto con il D. Lgs. 192/2021, ha recepito l’art. 36 – bis della Di rettiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, di sciplinando le operazioni comunitarie a catena. Si tratta delle transazioni commerciali nelle quali in tervengono tre o più soggetti domiciliati in diversi stati dell’Unione Europea tra i quali agiscono in successione più cessioni in presenza di un unico trasporto. Le nuove regole, operative dallo scorso anno, intervengono nei casi in cui le merci formi no l’oggetto di più trasferimenti di proprietà tra diversi operatori economici, a fronte però di un unico spostamento fisico da un paese comunitario ad un altro. Tale definizione esclude le operazioni a catena che sono correlate ad esportazioni o im portazioni nonché le cessioni interne, a meno che l’operatore extra Ue non utilizzi un identificativo comunitario.

L’art. 58 del D.L. 331/93 disciplina la triangola zione comunitaria dove sono presenti due cessioni consecutive effettuate fra tre soggetti Ue con un unico trasporto. Gli operatori da subito si sono chiesti se questa particolare disciplina interna possa convivere con le nuove regole previste per le cessioni a catena. La risposta dovrebbe essere positiva a patto che esista un operatore interme dio all’interno della catena, diverso dal primo ce dente, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo per suo conto. Nelle operazioni a tre, solo il secondo cedente può avere questo ruo lo. È necessario inoltre che i beni siano spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro.

IextrACoMunItArIodentIfICAto

LA INTERNACONCOMPATIBILITàLANORMATIvA

Il nuovo comma 2 dell’art. 41 - ter del D.L. 331/93 prevede, come regola generale, che nelle cessioni a catena con trasporto dei beni dall’Italia effettuato da un operatore intermedio Ue, si considera ces sione non imponibile ai sensi dell’art. 41 comma 1 dello stesso decreto, solo la cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio. Se però

La cessione a catena è caratterizzata quindi dalla -presenza:diun cedente nazionale che cede beni al pro prio cessionario; - dall’operatore comunitario intermedio, a sua volta cedente, che trasporta o spedisce i beni, direttamente o tramite un soggetto terzo che agisce per suo conto, al proprio cessionario domiciliato in altro stato comunitario.

PREMESSA

La disciplina delle vendite a catena non si appli ca alle esportazioni e alle importazioni ma questo divieto può essere superato quando l’operatore extracomunitario assume una posizione Iva co Simunitaria.pensial caso di un soggetto nazionale IT1 che vende ad un operatore svizzero CH che rivende a un altro soggetto comunitario francese F1 e i beni siano spediti direttamente dal primo cedente al cessionario finale a cura dell’operatore svizzero CH. L’inquadramento varia a seconda del paese in cui lo svizzero dispone della partita Iva comunitaria. l’Intervento Soggetto

quest’ultimo comunica al cedente italiano la pro pria partita Iva italiana, la cessione comunitaria è quella effettuata dall’operatore intermedio. In modo speculare, nelle cessioni a catena in cui il trasporto termina in Italia, si considera acqui sto intracomunitario ex art. 38 solo quello effet tuato nei confronti dell’operatore intermedio, se quest’ultimo però, comunica al cedente Ue la propria partita Iva dello Stato in cui ha inizio il trasporto, l’acquisto intra Ue è quello effettuato dall’operatore intermedio. Con le nuove regole di venta quindi fondamentale individuare il soggetto cui imputare il trasporto.

PAG. 15 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2022

dI un

EDIL’INTERvENTOUNSOGGETTOxTRACOMUNITARIO

ConSentIte Con

LE CESSIONI A CATENA

aOperazionicatena

3) Se la partita Iva è nel paese comunitario di destinazione delle merci F1, la prima cessione sarà comunitaria mentre la seconda sarà una cessione interna in Francia. La prima cessione è regolata dall’art. 58 del D.L. 331/93 ancorché il trasporto non sia gestito dal primo cedente, la Cassazione con la sentenza n. 34957/2021 ha, infatti, confermato la non imponibilità anche quanto il trasporto è eseguito dal promotore.

In questo caso si applica la normativa sulle cessioni a catena perché F1 è operatore inter medio, pertanto come nel caso precedente, anche se per effetto di disposizioni diverse, la prima cessione è comunitaria mentre la se conda è una vendita interna in Francia.

Di seguito proponiamo alcuni casi risolti.

ESEMPLIFICAZIONI

4) Società italiana IT vende beni a società sviz zera CH la quale rivende a sua volta ad altra società francese F1 con trasporto a cura dello svizzero CH che comunica alla società italiana il numero di partita Iva aperto in Olanda.

3) Società italiana IT vende beni a società sviz zera CH la quale rivende a società francese F1 con trasporto a cura dello svizzero CH che co munica alla società italiana il numero di parti ta Iva aperta in Italia.

La prima cessione è interna in Italia, per la quale si ritiene applicabile il regime di non im ponibilità ex art. 58, mentre la seconda è una cessione comunitaria.

1) Se la partita Iva è in Italia si applica la rego la delle vendite a catena con la conseguenza che la prima cessione è interna, sempre che il soggetto extracomunitario utilizzi la posizione Iva del paese di partenza dei beni, vale a dire l’Italia, mentre la seconda è una cessione co munitaria;

(PZ)

Siccome l’operatore intermedio ha una posi zione Iva in Italia, paese di partenza dei beni, si applica la normativa sulle cessioni a catena.

se F1 la quale rivende a sua volta ad altra so cietà francese F2 con trasporto a cura di F1.

2) Se la partita Iva è in un altro paese comunita rio si applica la normativa sulle triangolazioni comunitarie e il primo cedente IT1 pone in es sere una cessione comunitaria;

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1) Società italiana IT vende beni a società france se F1 la quale rivende a sua volta ad altra so cietà francese F2 con trasporto a cura di IT. Essendo il trasporto curato dal primo cedente non si applica la normativa sulle cessioni a ca tena ma valgono le regole sulla territorialità, la prima cessione è intracomunitaria mentre la seconda è una vendita interna in Francia per la quale si applicano le regole interne.

2) Società italiana IT vende beni a società france

L’operatore svizzero partecipa all’operazio ne tramite la posizione Iva olandese e conse guentemente si realizza lo schema della trian golazione comunitaria, la società italiana IT emette fattura non imponibile per cessione intra Ue previa verifica del VIES sulla partita Iva olandese.

L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 392 del 26 luglio 2022 ad una domanda d’interpello è in tervenuta in merito al regime di non imponibili tà Iva previsto dall’art. 9 comma 1 n. 2 del DPR 633/72 riconosciuto ai trasporti relativi a beni in esportazione, transito, importazione temporanea, nonché a quelli relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile.

In merito a questo regime di non imponibilità già nel 2017 la Corte Europea era intervenuta censu rando la normativa nazionale perché riconosceva l’esonero impositivo anche a sub appaltatori o sub vettori, richiedendo quindi regole più stringenti. Il decreto collegato alla legge di Bilancio per il 2022 si è allineato ai principi comunitari riconoscen do il regime di non imponibilità esclusivamente quando esiste un vincolo giuridico diretto o un rapporto contrattuale reciproco tra il prestato re del servizio e il destinatario o il mittente delle merci. Più precisamente il regime di non imponi bilità viene riconosciuto esclusivamente se le pre stazioni sono rese all’esportatore, al titolare di un regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o allo spedizioniere. Restano conseguen temente esclusi i passaggi precedenti quali quelli da un sub - vettore al vettore che conseguentemen te dovranno essere regolarmente fatturati con Iva ordinaria. In pratica il regime di non imponibilità

Il regIMe dI non IMPonIbIlItà è APPlICAbIle “CAtenA”

Si pensi ad un’impresa italiana che incarica un vettore tedesco di trasportare dei beni dalla Ger mania alla Spagna. In questo caso il trasporto è in tracomunitario perché inizia e termina in due pa esi comunitari ed essendo il committente italiano l’imposta dovrà essere pagata nel nostro paese. A questo proposito il vettore tedesco emetterà fattu ra non soggetta ad Iva per mancanza del requisito della territorialità, mentre l’impresa committente italiana, dal 2022, registrerà in formato elettro nico questi acquisti utilizzando il Sistema di In terscambio - SDI restando così esonerata dalla presentazione dell’Esterometro. Resta comunque obbligata a presentare il modello Intrastat. Questo criterio di tassazione opera sia con rife

L’argomento è stato oggetto di intervento da parte del comma 3 dell’art. 5 - septies del D.L. 146/2021 il quale, dal 1° gennaio 2022, al fine di allinearsi alla giurisprudenza comunitaria, ha circoscritto il regime di non imponibilità di questi servizi.

Dal punto di vista della territorialità dell’Iva, que ste prestazioni sono disciplinate dall’art. 7 - ter del DPR 633/72 e come tali sono soggette a tassazione nel paese di stabilimento del committente, valendo il principio di tassazione nel paese di destinazione. Nelle operazioni intercorse tra soggetti economi ci (B2B) conseguentemente, il luogo di tassazione della prestazione di trasporto di beni ricade nel luogo di stabilimento del committente, se questi è appunto un soggetto Iva.

non

A

rimento ai trasporti comunitari sia per quelli ex tra-comunitari, tuttavia nell’ambito dei trasporti internazionali, dove interviene un paese che non appartiene alla UE, come accennato in apertura l’articolo 9 comma 1 punto 2 del DPR 633/72 pre vede un regime di non imponibilità per i traspor ti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché per i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69.

internazionaliTrasporti

Così un’impresa italiana che incarica un vettore italiano di trasportare dei beni da Ginevra a Udine pone in essere una prestazione di servizi che dal punto di vista territoriale si considera effettuata in Italia (paese del committente), ma trattandosi di un trasporto relativo a merce in importazione, il vettore emetterà la fattura nei confronti del com mittente nazionale in regime di non imponibilità ai sensi del citato articolo 9. Tale regime di favore è stato introdotto per evitare una doppia tassazio ne, perché se l’importo del trasporto è già stato conteggiato nella base imponibile ai fini Iva nella bolla doganale, prevedere la liquidazione dell’im posta in sede di registrazione della fattura da par te dell’operatore italiano, determinerebbe una doppia tassazione.

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viene riconosciuto solo se il servizio è direttamen te connesso all’esportazione o all’importazione dei beni. Rimangono conseguentemente esclusi i servizi forniti da un vettore (o da un sub - vetto re) ad un altro vettore, oppure ad un consorzio o a una cooperativa di vettori o a soggetti diversi. Solo l’operatore a diretto contatto con l’esportatore o l’importatore o con il destinatario potrà emettere la fattura in regime di non imponibilità, a patto che, come abbiamo visto sopra, l’imposta sia liqui data in Dogana. Viene conseguentemente esclusa un’interpretazione estensiva che includa anche i servizi non erogati direttamente all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni che po

(PZ)

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trebbe travisare la finalità del regime agevolativo. La risposta n. 392 dell’Agenzia delle entrate con ferma quanto sopra ribadendo che il servizio di trasporto interno effettuato dal subappaltatore del servizio di trasporto non può beneficare del regime di non imponibilità. Una diversa inter pretazione comporterebbe un’applicazione “a ca tena” del regime di non imponibilità in contrasto appunto con il dettato della norma. Si conferma quindi che il regime di favore è riconosciuto esclu sivamente all’operatore che fornisce il servizio di trasporto direttamente all’esportatore.

La Camera di Commercio Pordenone-Udine ci co munica che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lette ra b) del d.p.r. 247/2004 e dell’articolo 40 del DL 76/2020, convertito in L. 120/2020, ha avviato una attività di revisione del Registro Imprese al fine di cancellare dal Registro le società di persone per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi trattandosi di società non pa ganti il diritto annuale negli ultimi tre anni e con partita Iva cessata.

L’obiettivo è proseguire nella attività diretta a mi gliorare la qualità dei dati del Registro Imprese cancellando quelle posizioni per le quali esiste una presunzione giuridica di inesistenza.

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d’uffCAnCellAzIoneICIo

Registro Imprese

(C)

L’Ufficio ha avviato formalmente le procedure di

cancellazione il 18 agosto 2022 con pubblicazione sul sito camerale (sezione “trasparenza“- Albo ca merale) della Determinazione del Conservatore n. 95 del 17 agosto 2022 completa della comunicazione di avvio e di n.2 elenchi, uno per il territorio di Pordenone e uno per il territorio. di Udine, delle società di persone che saranno og getto di cancellazione totale dal Registro Imprese. Al fine di rendere noto l’avvio dei procedimenti di cancellazione, la determinazione del Conservatore resterà pubblicata sul sito camerale per 45 giorni. Seguiranno poi le cancellazioni delle società e le conseguenti notificazioni con ulteriore pubblica zione degli elenchi delle società cancellate. Si invita quindi alla consultazione degli elenchi pubblicati delle società di persone per le quali è stato avviato l’iter di cancellazione, per permettere il deposito delle pratiche di sciogli mento o per presentare eventuali motivate contro deduzioni in opposizione alla cancellazione delle società di interesse qualora vi siano i presupposti per il mantenimento dell’iscrizione della società.

Nel caso in cui sia emessa una nota di variazione del corrispettivo e la procedura provveda ad iscri vere al passivo soltanto la parte relativa all’im ponibile, il cedente o prestatore che risulta sod disfatto, in tutto o in parte, del proprio credito, dovrà emettere una nota di variazione in aumento ripartendo proporzionalmente la somma incassa ta tra imponibile e imposta. ChIArIMentI delle

In merito a questo argomento l’Agenzia delle en trate negli incontri con la stampa specializzata, ha esaminato il caso di una nota di credito parziale in presenza di un concordato preventivo, i cui risvol ti risultano significativi.

dell’AgenzIA

Procedure concorsuali e note di credito

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Una seconda questione riguardava la modalità di compilazione della nota in argomento, più pre cisamente ci si chiedeva se la stessa dovesse ri guarda solo l’Iva o anche l’imponibile. L’Agenzia a questo proposito ha stabilito che deve riguarda re sia l’imponibile che l’Iva, non potendo essere emessa una nota di variazione per la sola imposta. Quest’ultima possibilità è, infatti, consentita solo in caso di errata applicazione dell’aliquota Iva o in casi espressamente disciplinati dalla norma.

In generale nel caso in cui l’acquirente sia ammes so al concordato preventivo, l’emissione della nota di credito è consentita a decorrere dalla data di ammissione alla procedura. Il quesito posto all’at

tenzione dell’amministrazione finanziaria tuttavia riguardava la possibilità di emettere la nota di va riazione non per l’intero importo del credito, ma solo per la quota di credito chirografario destinata a rimanere insoddisfatta in base alle percentuali definite dalla procedura. La risposta è stata positi va, ammettendo così l’emissione di note di credito parziali limitatamente però ai casi di concordato preventivo.

L’art. 18 del D.L. 73/2021 ha modificato l’art. 26 del DPR 633/72 con riguardo alle variazioni in diminuzione connesse al mancato pagamento di fatture di clienti assoggettati a procedure concor suali. Sostanzialmente è stata riconosciuta la pos sibilità, al cedente o prestatore, di emettere la nota di credito a partire dalla data di assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale, con con seguente anticipazione del momento in cui viene recuperata l’Iva non incassata.

(PZ) ulterIorI

entrAte SullA loro eMISSIone

- gli appaltatori hanno presentato un’istanza di compensazione alla stazione appaltante, indi cando i materiali utilizzati e l’incremento di prezzo registrato;

Fondi per rincaro materie prime appalti pubblici

PREMESSA

- il direttore dei lavori ha certificato la quantità di ogni materiale interessato all’incremento del prezzo unitario, quantificare la maggio re onerosità subita dall’appaltatore e il con seguente ammontare della compensazione e presentare i calcoli alla stazione appaltante;

Le somme erogate dal Ministero alle stazioni ap paltanti per la compensazione dell’incremento dei prezzi dei materiali non integrano il presupposto oggettivo di applicazione dell’Iva. In questi casi non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmati ca perché le somme vengono erogate in assenza di una controprestazione o di una obbligazione. Per l’Agenzia delle entrate tali somme devono essere considerate quali mere movimentazioni di denaro non soggette ad Iva ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR 633/72.

Il D.L. 73/2021 all’art. 1 - septies ha previsto spe cifiche disposizioni per contenere l’incremento dei prezzi delle materie prime negli appalti pub blici verificatesi nel primo semestre 2021. Il D.M. 371/2021 ha individuato le modalità di utilizzo del Fondo appositamente costituito prevedendo prio rità di accesso alle piccole imprese e proporziona lità di assegnazione delle risorse. Più precisamente:

- i soggetti interessati hanno dovuto presentare apposita domanda di accesso al Fondo a se guito della quale è stato quantificato l’importo ammesso a compensazione;

IL TRATTAMENTO IvA

ALL’APPALTATORE

- le somme del Fondo sono state versate alle stazioni appaltanti, una volta riscontrata l’in sufficienza delle risorse a disposizione delle stesse, per la successiva erogazione agli appal tatori in base alle istanze pervenute entro il 9 dicembre 2021 e accettate. In pratica è richie sto che le stazioni appaltati prima di chiedere le risorse al Fondo, devono utilizzare eventuali residui finanziari dello stesso appalto o di ap palti relativi allo stesso ente.

Lo stesso meccanismo di compensazione è stato riconosciuto anche per il secondo semestre 2021 dalla legge di Bilancio per l’anno in corso.

Le somme erogate dalle stazioni appaltanti all’ap paltatore invece assumono natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecu

SOMME EROGATE DALLE STAZIONI APPALTANTI

l’AgenzIA delle entrAte hA IndIvIduAto Il Corretto trAttAMento IvA APPlICAbIle

SOMME EROGATE DAL ALLEMINISTEROSTAZIONIAPPALTANTI

chiaro il trattamento Iva da applicare, sull’argo mento è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 39 del 13 luglio 2022 fornendo i re lativi chiarimenti.

In merito all’erogazione di questi fondi non era

La risoluzione n. 39/2022 ha ricordato che i con tributi assumono rilevanza ai fini Iva se erogati a fronte di obblighi di fare, non fare o permettere, in presenza di un rapporto a prestazioni corrispet tive o quando il contributo costituisce compenso per il servizio reso o ceduto.

Diversamente sono fuori campo Iva se mancano le condizioni di cui sopra e rappresentano una mera elargizione di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale. A questo propo sito si deve ricordare che l’amministrazione finan ziaria non opera all’interno di un rapporto con trattuale bensì in virtù di disposizioni di legge che riconoscono i contributi. Dopo aver definiti i criteri generali da rispettare, il documento di prassi distingue il passaggio di denaro dal Ministero alle stazioni appaltanti e le somme erogate dalle stazioni appaltanti all’appal tatore.

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corrono alla base imponibile delle opere o presta zioni oggetto dell’appalto, risultando assoggettate allo stesso trattamento Iva del contratto di riferi mento.

(PZ)

Conseguentemente per l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 13 del DPR 633/72, tali somme con

zione dell’opera o del servizio e come tale assumo no rilevanza ai fini dell’Iva, secondo le modalità e le aliquote previste nell’originario contratto di appalto.

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Si segnala infine che sono considerate ammissibi li esclusivamente le spese sostenute – fatturate e pagate – dopo la presentazione della domanda di contributo, e che gli incentivi sono concessi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda con Determinazione del Dirigente tramite procedi mento valutativo a sportello secondo l’ordine cro nologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

doMAnde A PArtIre dAlle ore 9.00 del 1° SetteMbre 2022

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 325/ EV del 30 agosto 2022 per segnalare che, a seguito della Delibera della Giunta Camerale n. 108 dell’8 luglio 2022, è stato pubblicato sul sito web della

INIZIATIvE FINANZIABILI SPESE AMMISSIBILI

1. Iniziative concernenti i soli rinnovi della qualificazio ne per gli esecutori di lavori, forniture e servizi pub blici, rientranti nella III classifica e superiori, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs n. 163/2006.

Spese sostenute per le consulenze esterne, le prove di laboratorio o di tipo, finalizzate all’emissione della dichiarazione di conformità al modello che è stato oggetto dell’esame «CE» di tipo, rilasciato dall’organismo notificato o della dichiarazione di conformità ai requi siti essenziali rilasciata dal costruttore e le spese per l’ottenimento della certificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

2. Iniziative concernenti l’acquisizione di consulenze e la relativa prima certificazione, con l’esclusione degli interventi successivi di verifica periodica per l’acqui sizione di certificazioni di sistema

3. Iniziative concernenti l’acquisizione di consulenze e la relativa prima certificazione, con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica/rinnovo per la conformità dei prodotti a direttive comunitarie re cepite in ambito nazionale

dell’iniziativa nell’ex provincia di Udine; contri buti.pn@pec.pnud.camcom.it per le imprese con sede destinataria dell’iniziativa nell’ex provincia di Pordenone).

Le imprese interessate dovranno presentare una domanda di contributo in bollo alla CCIAA com petente utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica reperibile sul sito camerale www. pnud.camcom.it. Tali domande, si specifica, pos sono essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 1° settembre 2022 e fino al 31 ottobre 2022, attraverso l’invio di una PEC alla CCIAA territo rialmente competente (contributi.ud@pec.pnud. camcom.it per le imprese con sede destinataria

Spese sostenute per le consulenze esterne compresi l’addestra mento degli addetti, le prove di laboratorio e l’ottenimento della cer tificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

Contributi per attestazioni e certificazioni aziendali

Camera di Commercio di Pordenone e Udine il bando relativo alla concessione di contributi per l’acquisizione di attestazioni di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici e per l’acquisizione di certificazioni di sistema e di prodotto da parte delle PMI delle ex province di Pordenone e Udine (di seguito “Bando”).

Più dettagliate informazioni tecniche e operative circa il contributo in oggetto, la relativa procedura e la modulistica, possono essere richieste all’uffi cio economico dell’Associazione. (Ev)

L’aiuto concesso per ciascuna domanda consiste in un contributo in conto capitale nella percentuale massima del 50% delle spese sostenute e ritenute ammissibili, ferma restando l’esclusione dei pro getti con spesa ammissibile inferiore a € 4.000,00 e la previsione di un tetto massimo all’ammontare del contributo concesso, pari a € 5.000,00.

Tali contributi, concessi in regime de minimis, sono finalizzati alla promozione e al sostegno del la competitività delle PMI aventi sede e/o unità locale destinataria dell’investimento nelle ex pro vince di Pordenone e Udine, con riferimento alle seguenti tipologie di spese:

PAG. 24 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2022

Spese sostenute per l’ottenimento del rinnovo rilasciato da una delle società organismi di attestazione (SOA) autorizzate, sotto forma di corrispettivo pagato alla SOA per l’ottenimento del rinnovo dell’at testazione di qualificazione, sempre limitatamente a quelli rientranti nella III classifica e superiori.

PAG. 26 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2022

Detto nuovo intervento segue le stesse regole già previste per l’applicazione della misura introdot ta dalla Legge di Bilancio 2022 e si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente, a condizione che venga rispettata la soglia massima della retribu zione mensile, pari a 2.692 euro.

Sul punto, si rimane in attesa dei necessari chia rimenti da parte del’ INPS per le istruzioni appli cative.

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 321/ EI del 25 agosto 2022 per ricordare che il D.L. n. 115/2022, all’art. 20, ha previsto che per i perio di di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (di cui all’art. 1, comma 121, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, Legge di Bilancio 2022),

(EI) d.l. 115/2022deCreto AIutI-bIS

Sgravio contributivo per i dipendenti

è incrementato di 1,2 punti percentuali. In con siderazione dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pen Pertantosionistiche.per il periodo luglio – dicembre 2022 lo sgravio contributi lavoratore dipendente sarà pari al 2%, mentre resta confermato lo sgravio pari allo 0,80% per il periodo gennaio – giugno 2022 già previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

“CRISI DI MERCATO”

o

A) CAUSALE

Per la sussistenza delle effettive criticità affrontate dalle Imprese nel reperimento delle fonti energe tiche sarà centrale la relazione tecnica da allegare alla domanda di integrazione salariale che dovrà contenere i seguenti elementi:

Il DM 67/2022 ha previsto, solo per l’anno 2022 e in relazione alla crisi internazionale in atto in Ucraina, che la causale “crisi di mercato” si può concretizzare anche con la fattispecie di sospen sione e riduzione dell’attività lavorativa derivante dall’impossibilità di concludere accordi o scambi in ragione delle limitazioni conseguenti alla crisi in L’INPSUcraina.ricorda che per “crisi di mercato” si inten de la mancanza di lavoro o di ordini che dipende dall’andamento del mercato o del settore merceo logico dell’azienda.

Il datore di lavoro dovrà dimostrare nella Relazio ne tecnica che l’andamento involutivo degli ordini e delle commesse è tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività lavorativa e che è stret tamente collegato alla difficoltà o impossibilità di

“CrISI dI MerCAto” e dI MAterIe PrIMe CoMPonentI”

Nuove causali CIGO

Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 327/AG del 31 agosto 2022 per rammentare che l’INPS, con la circolare n. 97 del 9 agosto 2022, ha fornito le prime indicazioni sulle novità in materia di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro in trodotte dal “decreto emergenza Ucraina” (decre to-legge 21 marzo 2022, n. 21), dalla legge di con versione del “decreto Sostegni-ter” (legge 28 marzo 2022, n. 25) e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale nr. 67 del 31 marzo 2022. Oggetto della circolare sono le modifiche appor tate dal Decreto Ministeriale per quanto riguarda i criteri di esame dei trattamenti di integrazione salariale per la concessione della cassa integrazio ne, con particolare riferimento alle causali “crisi di mercato” e “mancanza di materie prime o com ponenti” per le Imprese destinatarie della CIGO e delle prestazioni garantite dal FIS

PAG. 27 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2022

Il ricorso a tale fattispecie è circoscritto alle cd “aziende energivore”, cioè alle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale. Le imprese per rientrare in questa categoria devono sottostare ai criteri individuati dal decreto 21 di cembre 2017 del Ministero dello Sviluppo econo mico (MISE) e dal decreto 21 dicembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica (MITE), in cui non rileva solo il consumo medio ma anche l’appartenenza agli elenchi predisposti dalla Cassa dei servizi energetici e ambientali (CSEA), secon do le indicazioni impartite dall’Autorità di regola zione per energia reti e ambiente (ARERA).

B) “MCAUSALEANCANZA DI MATERIE PRIME O COMPONENTI”

2. Sussistenza in capo al datore di lavoro della difficoltà finanziaria temporanea e contin gente dovuta a un aumento imprevedibile dei costi dell’energia di consistente entità, non imputabile al datore di lavoro non rientrante nell’ordinario rischio di impresa.

definire accordi e/o scambi a causa della crisi in Ucraina. Tale problematicità potrà anche riferirsi all’attività esercita da aziende fornitrici. Si potrà allegare alla domanda di integrazione anche docu menti istituzionali e/o di associazioni di categoria che attestano le ricadute sul mercato nazionale a causa della situazione internazionale.

“MAnCAnzA

1. evidenza dell’appartenenza dell’Impresa alla categoria di “azienda energivora”.

Sul ricorso alla cassa integrazione ordinaria il DM 67/2022 ha inserito la fattispecie secondo cui la casuale “mancanza di materie prime o compo nenti” sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili e non im putabili all’impresa, nel reperimento di fonti ener getiche, funzionali alla trasformazione delle mate rie prime necessarie per la produzione. Si tratta di una novella che non si limita al 2022, ma è strut turale e non transitoria.

- durata massima della CIGO fino a 52 settima ne consecutive ovvero 52 settimane non con secutive nell’arco di un biennio mobile;

L’Ufficio Lavoro rimane a disposizione per gli eventuali approfondimenti necessari. (AG)

3. Indicazione degli aumenti del costo dei fatto ri energetici e gli effetti che stanno determi nando sulla spesa per le forniture energetiche. In particolare l’INPS considera soddisfatti i requisiti dell’imprevedibilità ed eccezionalità quando emerge uno scostamento medio degli oneri energetici superiore al 30% rispetto al trimestre precedente. Nella relazione tecnica tale dato emerge dalla voce “debito verso for nitori” presente tra gli indicatori economici finanziari.

Il DM 67/2022 non ha invece previsto deroghe o

- obbligo preventivo dell’informativa sindacale con l’eventuale richiesta dell’esame congiunto;

4. Illustrazione delle azioni e delle iniziative che l’Impresa intende attuare per superare le dif ficoltà economiche temporanee e non imputa bili legate ai rincari dell’energia e riprendere, quindi, la normale attività lavorativa.

eccezioni alla disciplina generale prevista dal Dlgs 148/2015, pertanto trovano applicazione le se guenti disposizioni:

- presentazione dell’istanza all’INPS entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività;

- è dovuta la contribuzione addizionale (9%, 12%, 15% da calcolarsi sulla retribuzione persa dal lavoratore per le ore non lavorate).

PAG. 28 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2022

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 334/ AG del 5 settembre 2002 per rammentare che la Camera di Commercio Pordenone - Udine ha pub blicato un bando per promuovere l’attivazione di contratti di apprendistato duale nelle micro, pic cole e medie aziende, con unità operativa nelle ex province di Pordenone e Udine. Tale iniziativa ha lo scopo di favorire l’incontro domanda/offerta di formazione e lavoro, promuo vendo il contratto di apprendistato “duale”, disci

PAG. 29 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2022

plinato dal d. lgs. 81/2015 ex artt. 43 e 45, quale strumento di transizione scuola/lavoro. L’agevolazione consiste in un voucher a fondo perduto a favore dell’impresa pari a 800,00 euro e un ulteriore importo di 200,00 euro a fronte dell’assunzione di un apprendista con disabilità, regolarmente iscritto alle liste speciali di cui alla legge 68/1999. Viene concessa solamente una do manda di contributo per ciascuna impresa. La domanda può essere presentata alla Camera di Commercio Pordenone-Udine a partire dalle ore 09:00 del giorno 1° settembre 2022 e sino al giorno 15 ottobre 2022 esclusivamente attraverso l’invio via PEC della modulistica presente sul sito della L’UfficioCCIAA.Lavoro rimane a disposizione per even tuali chiarimenti.

(AG) bAndo Per lA ConCeSSIone dI vouCher A SoStegno delle MICro PICCole e MedIe IMPreSe delle ex ProvInCe dI Pordenone e udIne

Contributi per l’apprendistato

“duale” - anno 2022

Rimane uguale il trattamento economico previsto per il periodo di congedo, pari al 30% della re tribuzione, ma cambia il trattamento normativo, infatti i periodi di congedo contano ai fini dell’an zianità di servizio e non determinano riduzione di ferie, permessi, tredicesima e altri emolumenti ac cessori connessi all’effettiva presenza in servizio.

Le modifiche del Dlgs 105/2022 hanno effetti an che sul divieto di licenziamento, che viene esteso

La lavoratrice madre o il padre lavoratore di mi nore con disabilità in situazione di gravità accerta ta possono chiedere al datore il congedo parentale fino a 3 anni di durata, di cui all’art. 33 del Dlgs 151/2001, o, in alternativa, di due ore di permesso Per I genItorI I dI

nuove regole

ASSIStenzA

Le modifiche, in vigore dal 13 agosto 2022, ri guardano gli istituti del congedo di paternità, dei congedi parentali (modifiche al T.U. sulla genitorialità Dlgs 26 marzo 2001, n. 151) e i per messi e congedi per l’assistenza e la cura (Legge 104/1992). L’INPS è intervenuta con il Messaggio nr. 3066 del 4 agosto 2022 sui congedi parentali e il Messaggio nr. 3096 del 5 agosto 2022 fornendo le prime indicazioni ai fini del riconoscimento del le relative indennità.

e

L’istituto del congedo parentale è stato ampia mente modificato dal Dlgs 105/2022. Dal 13 ago sto 2022 viene esteso fino ai dodici anni di vita del figlio e riconosciuto:

- alla madre per un periodo di 3 mesi, non tra sferibili all’altro genitore;

Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite com plessivo dei congedi parentali dei genitori è eleva to a undici mesi.

Il congedo di paternità, inteso come diritto auto nomo del padre, anche adottivo o affidatario, ad astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni, è stato esteso ai due mesi precedenti la data pre sunta del parto ed è fruibile entro i cinque mesi successivi. Nel caso di parto plurimo la durata del congedo viene raddoppiata a 20 giorni. Per i gior ni di congedo al padre lavoratore spetta un’inden nità giornaliera pari al 100 per cento della retri Perbuzione.l’esercizio

PreStAtorI

vitaConciliazionelavoro

- al padre per un periodo di 3 mesi, non trasfe ribili all’altro genitore;

In caso di affidamento esclusivo o di un solo ge nitore viene riconosciuto un periodo massimo di nove mesi.

al padre lavoratore durante la fruizione del con gedo e fino al compimento di un anno di età del figlio. Come per la madre, entro l’anno del figlio ri mane valido il licenziamento per giusta causa, per esito negativo nel periodo di prova e la cessazione del rapporto a tempo determinato.

del diritto il padre lavoratore dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro il perio do che intende usufruire con un anticipo di alme no 5 giorni, se in concomitanza con la nascita sulla base della data presunta del parto. In alternativa alla forma scritta può essere utilizzato anche il si stema informativo per la gestione delle presenze, se in uso in azienda.

PAG. 30 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2022

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 329/ AG del 2 settembre 2022 per comunicare che il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha in novato la legislazione a tutela della genitorialità e dei prestatori di assistenza, al fine di migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata e realizzando una condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne.

- a entrambi i genitori, in alternativa tra loro, per un ulteriore periodo della durata comples siva di 3 mesi, per un periodo massimo com plessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Una novità che invece riguarda anche gli altri isti tuti emendati è l’introduzione della rilevanza dei comportamenti del datore di lavoro che tendono a rifiutare, opporre o ostacolare l’esercizio dei di ritti di assenza dal lavoro che impediscono, ove ri levanti nei due anni precedenti, il conseguimento della certificazione della parità di genere o di ana loghe certificazioni.

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- dei lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992. Sul punto va posta particolare attenzione, poiché il rifiuto, l’opposizione o l’ostato alla fruizione del lavoro agile, anche nei due anni precedenti, impe discono il conseguimento o rinnovo delle certifica zioni in materia di parità di genere.

comma 5, del Dlgs n. 151/2001, è stato introdotto il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.

Alla Legge 104/1992 il Dlgs 105/2022 inserisce il principio di non discriminazione per i lavoratori che chiedono e usufruiscono di detti permessi. Sul congedo straordinario di cui all’articolo 42,

L’intervento normativo ha riguardato anche i ge nitori lavoratori iscritti alla Gestione separata che hanno la possibilità di fruire del congedo paren tale entro il dodicesimo anno di vita del figlio, per un periodo indennizzabile di 3 mesi per ciascun lavoratore e un ulteriore periodo di 3 mesi in al ternativa tra i due genitori (massimo 9 mesi). Il diritto al congedo parentale inoltre viene concesso anche ai padri lavoratori autonomi per un periodo di tre mesi.

giornaliero retribuito fino al compimento del ter zo anno di vita del figlio.

Dal 13 agosto 2022 cambiano anche i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, si passa infatti dal principio del “referente unico dell’assi stenza” del sistema previgente alla possibilità che il diritto all’assistenza dello stesso individuo con disabilità in situazione di gravità possa essere rico nosciuto a più soggetti tra quelli aventi diritto e che possano quindi fruirne in via alternativa tra loro.

- dei lavoratori e lavoratrici con figli fino a do dici anni di età o senza limitazioni con figli in condizione di disabilità.

PAG. 32 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2022

Infine il Dlgs 105/2022 ha modificato anche la Legge 81/2017 sul Lavoro Agile. Dal 13 agosto 2022 i datori di lavoro che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione in modalità agile sono tenuti a riconoscere come priorità le richie ste di esecuzione del lavoro agile:

(AG)

Il Legislatore, per contrastare gli effetti del caro vita, è tornato nuovamente sul tema dei fringe be nefit e del welfare aziendale modificando l’art. 51, comma 3, del TUIR con il Decreto Aiuti Bis (Decre to Legge 9 agosto 2022, n. 115, art. 12). Si tratta di una misura valida solo per l’anno di imposta 2022 e permette alle Imprese di erogare, ai loro dipenden ti, fino a 600,00 euro di welfare in beni e servizi che non concorrono alla formazione del reddito. Detta disposizione non fa richiamo espresso ai re quisiti della generalità o delle categorie omogenee di dipendenti ai fini dell’applicazione dell’esen

Fringe benefit fino a 600 Euro

zione, per cui può essere erogata anche ad per sonam. Sul punto si rinvia a una futura Circolare applicativa dell’Agenzia delle Entrate. Un’altra novità introdotta riguarda la possibilità di rimborsare ai lavoratori anche le somme paga te per le utenze domestiche dell’energia elettrica, gas e acqua, sempre nel limite dei 600,00 euro. Si ricorda la Circolare dell’Agenzia delle Entrate (nr. 5 del 29/03/2018) che, per l’esenzione fiscale del rimborso di somme, stabilisce che è necessa rio che il datore di lavoro «acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte». I buoni carburante previsti dal DL 21/2022 (veda si Circolare Confapi FVG) si possono sommare ai 600,00 euro di welfare in beni e servizi (in questi caso è necessario utilizzare voci di paga diverse). Ci si riserva di ritornare sull’argomento con ulte riori informazioni e approfondimenti.

PAG. 33 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2022

(AG) elevAtA lA SoglIA dI eSenzIone Per le erogAzIonI lIberAlI In benI e ServIzI

Il Ministero della Salute ha emanato la circolare nr. 37615 del 31 agosto 2022, con la quale aggior na le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti con persone affette da SARS-CoV-2, tenuto conto dell’evoluzione del quadro clinico legato al virus in questione.

oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni purché, al termine del periodo d’isolamento, venga effettuato un test antigenico o moleco lare con risultato negativo;

rIdotto dA 7 A 5 gIornI Il PerIodo d’ISolAMento deI PoSItIvI ASIntoMAtICI dA SetteMbre 2022

- per i casi che sono sempre stati asintomatici

PAG. 34 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2022

- in caso di positività persistente, si potrà inter rompere l’isolamento al termine del 14° gior no dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

Le persone risultate positive ad un test diagnosti co molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento con le mo dalità di seguito riportate:

Covid-19. Gestione dei casi e dei contatti stretti

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARSCoV-2, sono tuttora vigenti le indicazioni conte nute nella circolare nr. 19680 del 30 marzo 2022, nella quale si prevede l’obbligo di indossare di spositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ulti mo contatto stretto.

(AG-CS)

(C)

15.01 14.02 0,125 107,7 1,184322

LUGLIO 15.07 14.08 0,875 112,3 5,182910

RAPPORTIMESECESSATI

AGOSTO 15.08 14.09 1,000

SETTEMBRE 15.09 14.10 1,125

NOVEMBRE 15.11 14.12 1,375

Indice mensile rivalutazione

DAL AL RIvAL.FISSA INDICE RIvALUTAZIONE

GENNAIO

DICEMBRE 15.12 14.01 1,500

FEBBRAIO 15.02 14.03 0,250 108,8 2,086158

MAGGIO 15.05 14.06 0,625 110,6 3,732345

GIUGNO 15.06 14.07 0,750 111,9 4,775424

PAG. 35 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2022

t.f.r. luglio 2022

APRILE 15.04 14.05 0,500 109,7 2,971751

OTTOBRE 15.10 14.11 1,250

MARZO 15.03 14.04 0,375 109,9 2,987994

Regole di prevenzione incendi per impianti rifiuti

effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 metri quadri.

Le norme tecniche, in vigore dal 9 novembre 2022, si applicano agli stabilimenti e impianti che

PAG. 36 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 15 - 31 agosto 2022

Con il Decreto del Ministro dell’Interno del 26 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2022, sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli sta bilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti.

Inoltre, le norme si applicano sia agli impianti di nuova realizzazione sia a quelle esistenti.

L’art. 5, relativo alle disposizioni transitorie e fina li precisa che, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività di stoccaggio rifiuti dovranno adeguarsi alle disposizioni conte nute nella regola tecnica di cui all’allegato 1 entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

(CS)

Il deCreto SArà In vIgore dAl 9 noveMbre 2022

l’AzIendA oPerA PrInCIPAlMente nel reStAuro del PAtrIMonIo StorICo e ArChItettonICo

L’impresa di Costruzioni, dopo la verifica dei re quisiti obbligatori da parte della SOA ha ottenuto l’attestazione per la categoria OG1 e OG2 entram be per la II classifica corrispondente a 516.000

L’aziendaEuro.

L’attività dell’azienda ha l’obiettivo principale di preservare il patrimonio storico e architettonico presente sul territorio attraverso interventi di re stauro e valorizzazione dei beni sottoposti a tute la e che abbisognano dell’impiego di maestranze altamente qualificate e di consolidata esperienza. Grazie al raggiungimento di importanti traguardi l’Impresa già nel luglio del 2008 ottiene l’Attesta zione di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori Pubblici Categoria SOA OG2.

L’impresa di costruzioni viene costituita nel 2002 con l’obiettivo di valorizzare e mettere in pratica tutta quell’esperienza acquisita dal perito Lucio Candolini nella gestione tecnica di grandi impre se che hanno operato durante la ricostruzione del Friuli Venezia Giulia, a seguito del sisma del 1976.

Duomo dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri - San Vito al Tagliamento

con il rinnovo potrà eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 euro il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tu tela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2). La categoria riguar da lo svolgimento di un insieme coordinato di la vorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli im mobili di interesse storico soggetti a tutela a nor ma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici,

SOA: rinnovo per la Candolini Costruzioni

PAG. 37 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2022

telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complemen tari e Inoltre,accessorie.potràeseguire la categoria OG1 sempre fino ad un importo massimo di 619.200 euro, que sta categoria riguarda la costruzione, la manuten zione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi del le necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qual siasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per par cheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precom presso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza

Rinnovo dell’attestazione SOA per l’impresa Candolini Costruzioni srl, rappresentata dal perito Lucio Candolini, con sede a Udine in via Grazzano n. 16.

- COMPLESSO ABBAZIALE - TORRE MEDIE

- CHIESA DI SAN GIOVANNI IN XENODO CHIO - Cividale del Friuli (UD)

- CASA CARNICA - Località Ovasta di Ovaro (UD)

- CHIESA DI SANTO STEFANO PROTOMAR TIRE - Loc. Cesclans di Cavazzo Carnico (UD)

Lavori di restauro e messa in sicurezza aree archeologiche, Via Sacra;

Lavori di restauro architettonico della “CASA CARNICA” (Agostinis Vincenzo e altri);

Lavori di restauro architettonico della Chiesa di San Giovanni in Xenodochio;

Lavori di consolidamento dei resti del Castello di Manzano;

VALE - Moggio Udinese (UD)

- CHIESA DI SAN NICOLò VESCOVO - Amaro (UD)

Lavori di manutenzione ordinaria;

DUOMO DI S. MARIA ASSUNTA - Cividale del Friuli (UD)

PAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2022

Lavori di restauro del Duomo dell’Annunziata;

Lavori di completamento restauro e impianti del Museo Paleocristiano di Aquileia;

- MUSEO PALEOCRISTIANO - Aquileia (UD)

- CHIESA DI SAN CANDIDO - Località Som plago di Cavazzo Carnico (UD)

LAZZO PRETORIO - Cividale del Friuli (UD)

Lavori di restauro architettonico, consolida mento statico e tinteggiatura degli intonaci della facciata principale della Chiesa Parroc chiale di San Nicolò Vescovo di Amaro (UD);

perti Archeologici di Palazzo Clabassi, sede della Soprintendenza;

- CHIESA DI S. ANDREA - Località Gris di Bi cinicco (UD)

- VIA SACRA - PORTO ROMANO - Aquileia (UD)

L’azienda nel corso degli ultimi anni ha eseguito importanti opere di restauro tra le quali si citano le più significative:

- MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE - PA LAZZO PRETORIO - Cividale del Friuli (UD)

- MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE - PA

- CHIESA DI SANTA PETRONILLA - Locali tà Savorgnano di San Vito al Tagliamento (PN)

Lavori di restauro architettonico aula e abside affrescati della Chiesa di Santa Petronilla;

Lavori di restauro architettonico e sistemazio ni esterne della Chiesa di San Candido;

- MURA PERIMETRALI DUECENTESCHE di Venzone (UD)

Lavori di restauro delle mura perimetrali due centesche;

Lavori di restauro della copertura;

- COMPLESSO PASQUALIS - Aquileia (UD)

Manutenzione straordinaria e messa in sicu rezza aree archeologiche;

Lavori di manutenzione ordinaria di “PALAZ ZO PRETORIO”. Interventi in materia di sicu rezza dei percorsi con particolare riferimento ai corpi scale;

- MUSEO PALEOCRISTIANO - Aquileia (UD)

Lavori di rifacimento del manto di copertura della Torre Medievale del Complesso Abbazia le di Moggio Udinese (UD);

Cappella del Cimitero di Savogna d’Isonzo

con strutture di particolari caratteristiche e com plessità.

Lavori di restauro ed adeguamento funzionale del Museo Paleocristiano di Aquileia;

- CASTELLO DI MANZANO (UD)

- PALAZZO CLABASSI - Udine Adeguamento della sicurezza Magazzini Re

Campanile della Chiesa di San Daniele Profeta di Cavazzo Carnico

Lavori di restauro Architettonico e ricomposi zione della Chiesa di Santo Stefano Protomar tire di Cesclans di Cavazzo Carnico (UD);

La comunicazione avviene quando oltre al messaggio, passa anche un supplemento di anima. Henri Bergson Concessionaria esclusiva per la pubblicità su Apinforma

- FRAZIONI DI CAMPIOLO E DORDOLLA

PAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2022

Lavori di messa in sicurezza del Quadriportico del Sacrario Militare di Asiago (VI);

- CHIESA DI SAN CARLO BORROMEO - Loca lità Stolvizza di Resia (UD);

Lavori di messa in sicurezza di edifici danneg giati dagli eventi sismici del 1976;

la Chiesa di San Daniele Profeta di Cavazzo Carnico (UD);

Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’im porto superiore ai 150.000 euro.

Lavori di rifacimento della copertura della Cappella Votiva del Cimitero Militare A.U. di Palmanova (UD);

- restauro della Cappella del Cimitero di Savo gna d’Isonzo (GO).

Restauro del Ponte Romano;

(CS)

- SACRARIO MILITARE DI ASIAGO - QUA DRIPORTICO - Asiago (VI)

- rifacimento della copertura del campanile del

TIVA - Palmanova (UD)

- CIMITERO MILITARE A.U. - CAPPELLA VO

- restauro della facciata del Duomo dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri di San Vito al Tagliamento (PN);

- PONTE ROMANO a RIMINI

Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione è sempre a disposizione con un servizio d’infor mazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.

la corretta applicazione delle norme sulle soglie di anomalia avrebbe dovuto indurre

Con una segnalazione all’ANAC a cura di Confapi Aniem Lazio era stato contestato un appalto in detto dalla Società Aeroporti di Roma relativo ad un accordo quadro per lavori aeroportuali aggiu dicato con un ribasso del 58,13%.

Confapi Aniem Lazio aveva contestato la carenza di trasparenza e concorrenza, nonché la mancata attivazione di meccanismi finalizzati a fronteggia re le offerte anomale.

Tale citata normativa risulta integrata dall’art. 1 comma 3 della l. n. 120/2020 di conversione del “decreto semplificazioni” n. 76/2020, secondo cui “Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a ci Pertanto,nque”.

Con nota n. 1256/2022 il Presidente dell’Autorità Anticorruzione ha condiviso i rilevi, contestando in particolare alla Stazione Appaltante di non aver rispettato il principio di rotazione, comprometten do così il principio di concorrenza, e di non aver verificato la congruità delle offerte fino ad adotta re il meccanismo dell’esclusione automatica.

ANAC: vanno escluse le offerte anomale

ratore economico che ha già operato ed opera per conto della scrivente, che conosce il contesto ope rativo ed è dotato di un buon Rating prestazionale ottenuto nell’ambito dei precedenti affidamenti e che “L’operatore primo classificato era risultato aggiudicatario di un contratto quadro per le me desime attività nel 2021, con un ribasso paragona bile (53,22%) fornendo prestazioni più che soddi sfacenti in fase di esecuzione”.

PAG. 41 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2022

Per l’Autorità tali considerazioni non vengono rite nute idonee a soddisfare le valutazioni di congruità dell’offerta, tenuto conto dell’applicazione del d.lgs. 50/2016, art. 97, comma 2-bis, concernente le of ferte anormalmente basse, in base al quale “Quan do il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è infe riore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata …”, rilevan do altresì l’applicazione del comma 8 del citato ar ticolo, in base al quale “Per lavori, servizi e fornitu re, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presenta no carattere transfrontaliero, la stazione appaltan te prevede nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci”.

ConfAPI AnIeM AvevA ConteStAto lA MAnCAtA AttIvAzIone delledell’eSCluSIoneofferteAnoMAle

Sotto il profilo della congruità del ribasso, nell’am bito dei chiarimenti richiesti dall’ANAC alla sta zione appaltante, è stato domandato di far cono scere le valutazioni condotte al riguardo, tenuto conto del disposto normativo di cui all’art. 133, comma 6 del d.lgs. 50/2016 per gli appalti nei set tori speciali, laddove si prevede che “Gli enti ag giudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle nor me e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudica no l’appalto secondo i criteri di cui agli articoli 95 e 97”, concernente quest’ultimo articolo la disci plina delle offerte anormalmente basse. Sul punto la Stazione Appaltante si è limitata a riferire che “le prime 3 classificate per ribasso, hanno offerto dei ribassi con scostamenti minimi (nell’intorno di soli 5 punti percentuali), non pre sentando pertanto elementi che potessero indurre la stazione appaltante a rilevare segni evidenti di anomalia … nell’offerta prima classificata”, preci sando ulteriormente che “Preme, inoltre, eviden ziare che l’operatore primo classificato è un ope

(CS)

PAG. 42 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2022

Sul punto, rileva l’Autorità, che in applicazione dell’art. 36 del Codice, codesta stazione appaltan te avrebbe dovuto garantire il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, conformemente ai principi dettati dal Trattato UE, nonché il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affi damenti, quale declinazione del sistema di tutela della concorrenza. In ordine all’applicazione del principio di rotazione anche ai settori speciali la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che “il principio di rotazione trova sicuramente applica zione nella fattispecie in esame: …… - sia perché il principio di rotazione rappresenta una declina zione del sistema di tutela della concorrenza, cui fa necessario rinvio anche l’invocato comma 8; il principio di rotazione, infatti, «è in realtà vol to proprio a tutelare le esigenze della concorren za in un settore, quale quello degli appalti “sotto soglia”, nel quale è maggiore il rischio del conso lidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli ope ratori del settore risultati in precedenza aggiudi catari della fornitura o del servizio. In tema di rotazione l’Autorità, nelle Linee gui

La compromissione dei principi di libera concor renza, non discriminazione, trasparenza, richia mati nell’art. 30 del Codice, conformemente al Trattato UE, è resa ancora più evidente dalla in determinatezza dell’oggetto dell’appalto e dal pos sibile vantaggio conseguibile dalla conoscenza, da parte dell’impresa uscente, del contesto cui opera re nell’ambito dell’accordo quadro.

da n. 4, ha ribadito che “Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con ri ferimento all’affidamento immediatamente prece dente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nel lo stesso settore merceologico, ovvero nella stes sa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi”, precisando al riguardo che “Il principio di rotazione comporta, di norma, il di vieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidata rio nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi al cuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”. Pertanto, ne consegue che la stazione appaltante, procedendo ad invitare l’impresa precedente affi dataria, ha contravvenuto al principio di rotazio ne, con compromissione del principio di concor renza, in assenza di motivazioni a supporto della scelta.

codesta stazione appaltante a verificare la con gruità delle offerte, secondo le previsioni dell’art. 97 del codice, pervenendo finanche all’esclusione automatica delle offerte che presentano una per centuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi di legge, in applica zione della disciplina di cui al Decreto semplifica zioni, tenuto conto della ricezione di n. 11 offerte valide, come rilevato dalla stazione appaltante. Merita anche osservare un’altra contestazione che è argomento della nota, e che riguarda che nell’ambito della procedura negoziata risulta invi tata anche l’impresa uscente, risultata poi aggiu dicataria.

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco

3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimen tazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elet tronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 10 per cento quella in dicata nella carta di circolazione. Si applica no le sanzioni di cui al comma 3.

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non posso no superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

1-bis. Nel rilevamento della massa dei vei coli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misura to, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato.

a) da euro 42 a euro 173, se l’eccedenza non supera 1 t; b) da euro 87 a euro 345, se l’eccedenza non supera le 2 t;

PAG. 43 - APINFORMA / Organizzazione - numero 15 - 31 agosto 2022

Tra di esse spiccano le modifiche all’art. 167 del c.d.s. in materia di sovraccarico. Il nuovo articolo assume ora la seguente configurazione, in verità piuttosto cervellotica rispetto al precedente ar ticolato e scritta in cattivo italiano. In grassetto sono riportate le modificazioni.

“Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi [disposizioni e sanzioni sul sovraccarico, n.d.r.]

ConverSIone Con legge 108/2022 del d.l. 66/2022 Con ModIfIChe Al CodICe dellA StrAdA

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t, è soggetto alla sanzione amministrati va del pagamento di una somma:

c) da euro 173 a euro 695, se l’eccedenza non supera le 3 t;

Nuove norme in materia di infrastrutture e trasporti

Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 11/2022, pp. 32-33, per segnalare che con legge 5 agosto 2022, n. 108, pubblicata sulla G.U. n. 182 del 5 agosto 2022 è stato convertito il decreto leg ge 16 giugno 2022, n. 66 (c.d. Decreto infrastrut ture e trasporti). Nella conversione in legge sono state introdotte alcune modifiche al codice della Strada (c.d.s.) di impatto anche per le imprese di autotrasporto merci.

d) da euro 431 a euro 1.734, se l’eccedenza su pera le 3 t. 2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad ali mentazione esclusiva o doppia a me tano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabili tà, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si ap plicano le sanzioni di cui al comma 2.

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché l’eccedenza non superi rispettiva mente il 5, il 15, il 25 per cento [ci si riferisce alle lett. a), b), c) del co. 2, n.d.r.], oppure superi il 25 per cento della massa complessiva [ci si riferisce alla lett. d) del co. 2, n.d.r.].

- per quelli di massa superiore a 10 t dotati di controllo elettronico di stabilità, è stabilita la tolleranza di 1 t (co. 2 bis);

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse com plessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché’ i valori numerici ottenuti mediante l’applicazione di qualsia si percentuale, si devono considerare arro tondati ai cento chilogrammi superiori.

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti su periore a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un ar ticolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis; in tal caso l’eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore.

7. Chiunque circola in violazione delle dispo sizioni di cui al comma 4 è soggetto alla san zione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694, ferma restando la responsabilità civile di cui all’art. 2054 del codice civile.

- nel sovraccarico accertato con strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli or gani di polizia, si applica invece una ridu zione del 10% del valore misurato (co. 12 bis di nuova introduzione.

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell’ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia di eccedenza di massa nel complesso.

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- nel sovraccarico accertato con strumenti di pesa di tipo statico anche in dotazione agli organi di polizia, si applica una riduzione del 5% del valore misurato (co. 12);

13. Ai veicoli immatricolati all’estero si appli cano tutte le norme previste dal presente articolo.”

12. Costituiscono fonti di prova per il control lo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo statico in regola con le ve rifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di ac compagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l’accertamento sono a ca rico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

plessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al con ducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L’intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l’indenniz zo di cui all’art. 10, comma 10, commisura to all’eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all’art. 62.

minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 30 cm.

Per i veicoli ad alimentazione alternativa si ha ora che:

- per quelli di massa fino a 10 t, è previsto che possono circolare con una massa com

In buona sostanza per effetto dei nuovi commi 2 e 3 dell’art. 167 - quindi, sia per i veicoli di massa complessiva superiore a 10 t che per quelli di massa pari o inferiore a 10 t - ai fini dell’applicazione delle sanzioni non si fa più riferimento alla franchigia del 5% della massa indicata nella carta di circolazione, veicoli e trasporti eccezionali inclusi, bensì:

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al 5 per cento della massa com plessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico en tro i limiti consentiti. 10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l’ecceden za di massa ai fini dell’applicazione delle di sposizioni di cui al comma 10 è pari al 5 per cento più una tonnellata della massa com

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezio nali, definiti all’articolo 10, quando venga superata la massa complessi va massima indicata nell’autorizzazione. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione

12-bis.Costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico [mobili, n.d.r.] in dotazione agli or gani di polizia, omologati o approva ti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le spese per l’accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido

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Per fare un parallelo e meglio comprendere la ratio delle nuove norme, si tenga presente che è stato adottato anche per l’eccedenza delle masse il criterio di tolleranza sulla velocità massima effet tiva del 5% posto dall’art. 142 del c.d.s.

- Per minorati e mutilati fisici è consentita la possibilità di guida di complessi veicolari, essendo prevista la possibilità di ottenere la patente speciale C1E e CE, che si aggiungo no, quindi, alla patente C e alla C1, (art. 116);

-

Fra le novità che hanno interessato gli altri articoli c.d.s. di seguito si evidenziano le sottostanti.

- Attraverso l’introduzione dell’articolo 198bis, in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni, si prevede che la reiterazione del la violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge sia con siderata come un’unica infrazione, a condi zione che la prima infrazione non sia stata ancora notificata. Nel caso di accertamento di più violazioni, senza contestazione im mediata, l’illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accerta ti nei 90 giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati. L’illecito amministrativo oggetto di contestazione immediata, invece, assorbe le violazioni accertate in assenza di contestazione im mediata (art 201) nei 90 giorni precedenti alla predetta contestazione e non ancora notificate. Nei due casi sopra esposti, fermo restando il pagamento delle spese di accer tamento e notifica di ciascuna violazione, ove ricorrano le condizioni per il pagamen to in misura ridotta (art. 202), si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto per la disposizione violata, se più favorevole, da effettuarsi entro 100 giorni;

- In materia di durata e conferma della vali dità della patente di guida (art. 126) e con specifico riferimento al rinnovo di validità della stessa anche dopo 5 anni dalla sua scadenza, si precisa che in caso di esito ne gativo dell’esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all’esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall’interessato. La sospen sione decorre dal giorno successivo a quel lo fissato per la prova, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile.

- Si modifica quanto disposto dall’art. 61 (sa goma limite dei veicoli), incrementando la lunghezza massima dei veicoli consentita per l’utilizzo di cabine allungate o di altri dispositivi aerodinamici, il cui utilizzo deve comunque garantire la loro rimozione per motivi di sicurezza e la possibilità di svolge re operazioni intermodali.

- Per i veicoli senza rimorchio adibiti al tra sporto merci ad alimentazione alternati va di massa complessiva superiore a 3,5 t ma non superiore a 4,25 t, con eccedenza di massa rispetto alle 3,5 tonnellate dovu ta al sistema di propulsione che non deter mini incremento della capacità di carico, è consentita la guida con patente B ottenuta da almeno due anni (art. 116). L’efficacia di questa disposizione è subordinata all’esi to della procedura di consultazione con la Commissione europea;

In materia di ricorsi al prefetto per con travvenzioni (art. 203), si stabilisce che, laddove il veicolo con cui è stata commessa la violazione sia immatricolato all’estero e non sia possibile, per difficoltà oggettive,

DALLAAPPORTATEMODIFICAZIONIALC.D.S.LEGGE108/2022

- Nell’intervenire sull’art. 7, recante la rego lamentazione della circolazione dei veicoli a motore nei centri abitati, in relazione alla facoltà consentita ai Comuni di subordina re l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle Zone a traffico li mitato (ZTL) al pagamento di una somma, si stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità soste nibili siano individuate le tipologie dei Co muni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, pre via intesa in sede di Conferenza unificata, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veico li e delle tipologie di permesso. Il decreto ministeriale deve essere adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento e potrà essere aggiorna to entro il 31 gennaio di ciascun anno;

ALTRE

plessiva a pieno carico non superiore al 10% (dal precedente 15%) di quella indicata nel la carta di circolazione (co. 3 bis).

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procedere all’iscrizione al ruolo ovvero av viare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente del proprieta rio o di altro soggetto obbligato in solido, la riscossione coattiva possa essere attivata nei 5 anni successivi nei confronti di chi si trovava alla guida del veicolo stesso.

Copia del testo coordinato del d.l. 68/2022 con la l. 108/2022 può essere richiesto all’ufficio tra sporti dell’Associazione unitamente a ogni altra informazione. (AdT)

Per la formazione della graduatoria, i punteggi sono stabiliti dal d.d. 19 luglio 2013 e dalle successive modifiche apportate dal d.d. 11 settembre 2015. In particolare, rilevano una serie di criteri tra i quali i veicoli in disponibilità di categoria ecologica Euro V ed Euro VI, in eccedenza rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali di cui è titolare l’impresa richiedente, e il numero di assegnazioni fisse e precarie che fanno capo sempre all’impresa.

Per il rinnovo dell’assegnazione fissa delle auto rizzazioni bilaterali occorre che sulla relazione di traffico interessata, nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022, le imprese abbiano utilizzato almeno 24 autorizzazioni (con una me dia di almeno 2 autorizzazioni/mese), con obbligo di comprovarne l’utilizzo, restituendo al Ministe ro i relativi titoli entro il 15 ottobre 2022. Analoga dimostrazione va data per la conversione in asse gnazione fissa delle autorizzazioni bilaterali otte nute durante l’anno a titolo precario. Si rammenta, inoltre, che: - la seconda quota dell’assegnazione fissa va ne

Autorizzazioni ai trasporti internazionali su strada

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 340/ AdT del 9 settembre 2022 per rammentare che il 30 settembre 2022 scade il termine per presenta re al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito Ministero) le domande per il rinnovo e la conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni bilaterali per trasporti verso Paesi extra U.E. Il termine per la presentazione delle autorizzazioni multilaterali della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) scade invece il 31 ottobre 2022.

Come per il passato, gli interessati dovranno avva lersi della modulistica allegata al decreto dirigen ziale del 9 luglio 2013. Nel caso di invio a mezzo posta, farà fede il timbro postale di spedizione del la raccomandata.

cessariamente chiesta entro il 31 ottobre 2022, pena il venir meno per l’impresa titolare della garanzia di continuarne a disporre in quanto le relative autorizzazioni entreranno a far par te del contingente precario a disposizione del le imprese richiedenti;

MULTILATERALIAUTORIZZAZIONICEMT

In merito al rinnovo della CEMT - senza la pena lizzazione del 10%, prevista in caso di utilizzo in sufficiente dell’autorizzazione -, si rammenta che nei primi 11 mesi dell’anno l’impresa deve aver svolto almeno 11 viaggi nell’area CEMT (media 1 percorso/mese, con esclusione di quelli svolti fra due o più Paesi dello Spazio Economico Europeo) e disporre di veicoli di categoria ecologica idonea rispetto alle autorizzazioni da rinnovare. Il pagamento dei diritti dovuti al Ministero non si esegue più a mezzo dei bollettini di c.c.p. 9001 (diritto fisso) e 4028 (diritto di bollo), bensì at traverso il Portale dell’automobilista o il sistema Pago PA. Per altre informazioni gli interessati possono ri volgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

SCAdenze Per Il rInnovo e lA delleConverSIoneASSegnAzIonI fISSe e Per lA grAduAtorIA CeMt

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(AdT)

- una volta scadute le autorizzazioni assegnate, le imprese sono tenute a restituirle tutte, com prese quelle non utilizzate; infatti, la mancata restituzione determina la sospensione della domanda per ottenere nuove autorizzazioni per l’anno successivo.

LE ASSEGNAZIONI FISSE DELLE BILATERALIAUTORIZZAZIONI

Le domande per il rinnovo e la conversione in as segnazione fissa delle autorizzazioni bilaterali per trasporti verso Paesi extra U.E. vanno presentate entro il 30 settembre 2022.

Le domande per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT e per la partecipazione alla graduatoria 2022 vanno presentate entro il 31 ot tobre 2022.

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