notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe
Sommario
La capitalizzazione dei costi
numero 15
31 agosto 2023
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
di mora al 12%
Assegnazione agevolata beni ai soci
Nuovi codici per investimenti 4.0
Eventi calamitosi del luglio 2023
Contributi camerali per la transizione energetica
Rinnovato l’integrativo regionale PMI edili
Fringe benefit a 3.000 euro
Domanda riduzione tasso medio per prevenzione (OT23)
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE EDILIZIA
Gestione dei rifiuti nelle zone danneggiate
Modalità straordinarie rimozione e raccolta amianto
Trasporto rifiuti. Ruolo del Responsabile Tecnico
Trasporto intermodale dei rifiuti
SOA: Solari di Udine rinnova l’attestazione per OS9 e OS19 Approvato il nuovo Codice
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La capitalizzazione dei costi
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PREMESSA
La capitalizzazione dei costi è la procedura contabile in base alla quale determinate spese non vengono inserite nel conto economico di un esercizio ma riconoscendo loro un carattere pluriennale, vengono iscritte tra le immobilizzazioni e ammortizzate in più anni.
Alla presenza di tali caratteristiche in sede di chiusura dei conti i costi sostenuti dall’impresa per la costruzione, la realizzazione interna l’avvio di una nuova linea o sede, l’ammodernamento o miglioramento di specifiche attività aziendali, vengono stornati dai costi d’esercizio e contabilizzati tra le attività patrimoniali.
Si tratta quindi di una possibilità che consente di spalmare su più esercizi di alcuni costi aziendali, rispettando precisi requisiti, con riflessi economici che possono essere anche significativi.
LA NORMATIVA CIVILISTICA
Il codice civile non fornisce indicazioni importanti in merito alla capitalizzazione dovendo fare quindi ricorso alle indicazioni contenute nei principi contabili. L’OIC24 definisce come oneri pluriennali i costi che non esauriscono la loro utilità nell’esercizio di sostenimento e sono diversi dai beni immateriali e dall’avviamento.
Si tratta di una sorta di categoria residuale di poste in cui rientrano i costi di sviluppo, i costi di impianto e ampliamento e altri costi analoghi. Ricordiamo che all’interno dei costi di impianto e ampliamento possono rientrare anche i costi di pubblicità che si contraddistinguono per essere sostenuti in particolari momenti del ciclo di vita dell’impresa. Possono infatti riferirsi alla fase di avvio dell’attività o di una nuova attività o unità operativa. In questi casi è comunque richiesta la
dimostrazione della congruenza e della causa – effetto, vale a dire la capacità di produrre un’utilità futura.
Possono conseguentemente essere capitalizzati i costi sostenuti per la realizzazione di una nuova rete commerciale solo quando sussistono concrete aspettative di incrementare le vendite rispettando il principio di recuperabilità.
È importante sottolineare che l’OIC 24 precisa che la capitalizzazione non deve mai essere finalizzata all’ottenimento di politiche di bilancio attraverso la riduzione dei costi d’esercizio.
La scelta fatta in un esercizio è definitiva, ciò significa che i costi iscritti in precedenti esercizi nel conto economico, non possono essere ripresi e capitalizzati nell’attivo patrimoniale successivamente in conseguenza di condizioni che non sussistevano all’epoca e che conseguentemente non avevano consentito l’iscrizione nell’attivo patrimoniale.
La capitalizzazione di questi costi trova collocazione all’interno della voce B.I.7 dell’attivo patrimoniale, ad esclusione dei costi di sviluppo e dei costi di impianto ed ampliamento.
Per quanto riguarda i costi per il trasferimento e il riposizionamento di linee di produzione e di stabilimenti nell’ambito della definizione di un intero lay - out, sono capitalizzabili quando è ravvisabile un beneficio futuro misurabile in termini di capacità produttiva, riduzione dei costi, o di aumento di fatturato.
I costi sostenuti per il trasferimento e il riposizionamento di singoli cespiti, sono capitalizzabili solo nel caso siano rispettati i requisiti dell’OIC16, relativo alla voce dei beni materiali.
Per quanto riguarda l’ammortamento di questi costi, si ricorda che gli stessi devono essere effettuati entro un periodo non superiore a cinque esercizi.
A questo proposito l’OIC24 precisa che l’ammortamento di costi per migliorie su beni di terzi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura e quello residuo della locazione, considerando anche l’eventuale periodo di rinnovo.
Gli oneri per migliorie e spese incrementative non sono separabili dai beni stessi, ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità. I costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi,
invece, sono cancellati dal bilancio nel caso in cui il contratto di locazione o di leasing cessi prima della scadenza pattuita. In questi casi l’importo è rilevato direttamente a conto economico, salvo che la cessazione dipenda dal riscatto del bene, in questo caso l’importo scritto nelle immobilizzazioni immateriali viene riclassificato in quelle materiali ad incremento del costo del cespite.
Fino a quando l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati. A questo proposito qualora si decida di distribuire dividendi è opportuno mantenere una riserva almeno pari all’ammontare dei costi non ammortizzati.
LA NORMATIVA
FISCALE
Sotto il profilo fiscale si segnala un sostanziale allineamento del trattamento fiscale a quello contabile. Così se le spese sono state correttamente qualificate come pluriennali e quindi capitalizzate, anche la relativa quota di ammortamento imputata a conto economico risulterà deducibile. In generale si rende applicabile il principio di derivazione rafforzata in base alla quale le scelte contabili assumono rilevanza anche sul fronte fiscale. Fanno eccezione a tale regola le spese sostenute dalle imprese di nuova costituzione, l’art. 108 comma 4 del TUIR prevede, infatti, la decorrenza dell’ammortamento a partire dall’esercizio in cui vengono conseguiti i primi ricavi. Si ricorda inoltre che l’art. 110 comma 1) lett. b) del TUIR prevede che il costo dei beni comprende anche gli oneri di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali, destinatari di autonoma disciplina.
PERDITE DUREVOLI
Per questi costi è necessario monitorare in maniera sistematica il mantenimento del valore evidenziando eventuali perdite durevoli di valore. Se tale svalutazione si dovesse verificare, vale a dire che il valore dell’immobilizzazione alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore al costo, si dovrà imputare detta svalutazione a conto economico come perdita. Non è consentita l’eventuale ripristino delle svalu-
tazioni rilevate sui costi di impianto e ampliamento (OIC9, paragrafo 29).
CONSENSO DEL COLLEGIO SINDACALE
Per l’iscrizione di oneri pluriennali in bilancio è necessario il consenso del collegio sindacale qualora esistente al fine di cautelare la distribuzione di dividendi. L’art. 2426 comma 1 n. 5 prevede il consenso del collegio sindacale per l’iscrizione di costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo aventi utilità pluriennale.
Più in generale gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale solo se:
- è dimostrata l’utilità futura;
- esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri;
- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità.
L’aspetto peculiare tuttavia rimane quello della utilità pluriennale dovendo dimostrarla attraverso una correlazione oggettiva con i benefici futuri di cui godrà l’impresa. Tale valutazione dovrà essere stimabile con ragionevole certezza quantificando la loro recuperabilità.
Ne consegue che non si possono capitalizzare costi quando l’organo amministrativo non abbia formalmente approvato un piano economico ragionevolmente ampio, all’interno del quale siano desumibili le suddette condizioni.
INDICAzIONI IN NOTA INTEGRATIVA
In nota integrativa è necessario fornire i criteri applicati nella valutazione delle voci e nelle relative rettifiche di valore, le movimentazioni e le svalutazioni eventualmente effettuate. La descrizione delle movimentazioni prevede l’indicazione, distintamente per ogni voce, di tutte le operazioni in maniera analitica compresi gli oneri finanziari capitalizzati tra le immobilizzazioni. La nota integrativa deve poi contenere il metodo scelto e i coefficienti di ammortamento usati nel determinare la quota d’esercizio nonché le modalità di determinazione della quota di costi generali eventualmente oggetto di capitalizzazione.
Auto aziendali elettriche
La domanda posta nell’interpello riguardava la tassazione o meno di questi rimborsi in capo ai dipendenti. La risposta dell’Agenzia, per la verità poco convincente, ha ritenuto che i rimborsi costituiscano reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione e contribuzione previdenziale, così come i premi Inail.
L’Agenzia delle entrate nella risposta n. 421 del 24 agosto 2023 ad una domanda di interpello, ha fornito dei chiarimenti in merito al regime fiscale da riservare ai rimborsi legati all’utilizzo delle auto elettriche.
In particolare il quesito verteva sui rimborsi riconosciuti da un’impresa ai propri dipendenti per l’utilizzo promiscuo di auto elettriche e ibride. L’azienda disponendo di una flotta di auto ibride ed elettriche, aveva dato in uso promiscuo ai dipendenti questi mezzi anche per sensibilizzarli sul tema della mobilità sostenibile. Per tale uso addebitava un fringe benefit in busta paga. Il lavoratore veniva dotato di due tessere per monitorare e distinguere i costi privati da quelli per servizio. L’azienda inoltre provvedeva all’installazione per ogni dipendente, una colonnina di ricarica elettrica domestica (wallbox) con relativo contatore e spese relative a carico dell’azienda.
Per quanto riguarda il consumo di energia elettrica, l’Agenzia ha spiegato che non può rientrare tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro ai dipendenti (fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenute dal lavoratore e come tale qualificabile come retribuzione e quindi da assoggettare ad imposizione. Sono escluse da questo regime esclusivamente le spese rimborsate nell’interesse “esclusivo” del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per soli motivi di velocità operativa. Sono fatte salve le deroghe contenute nell’art. 51 comma 5 del TUIR per i rimborsi analitici delle trasferte.
Ne consegue che i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per le spese di ricarica degli autoveicoli elettrici in uso promiscuo devono essere assoggettati a tassazione e contribuzione. Lo stesso trattamento deve essere riservato per i costi delle colonnine di ricarica domestiche installati presso l’abitazione del dipendente.
tASSAte le rICArIChe e l’InStAllAzIone delle ColonnIne
In CreSCItA rISPetto
Al PrIMo SeMeStre 2023
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2023, ha reso noto il tasso d’interesse di mora applicabile per il secondo semestre 2023 fissandolo nella misura del 4%.
Il decreto legislativo n. 231/2002 regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, prevedendo che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione.
Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto.
Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti, è parametrato al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea, al quale vanno aggiunti 8 punti.
La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo.
È stato così fissato al 4% il saggio d’interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando alla misura del 12%.
Dal punto di vista contabile opera una deroga al principio di competenza, gli interessi di mora, infatti, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.
Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente:
- 10,35 secondo semestre 2002;
- 9,85 primo semestre 2003;
- 9,10 secondo semestre 2003;
- 9,02 primo semestre 2004;
- 9,01 secondo semestre 2004;
- 9,09 primo semestre 2005;
- 9,05 secondo semestre 2005;
- 9,25 primo semestre 2006;
- 9,83 secondo semestre 2006;
- 10,58 primo semestre 2007;
- 11,07 secondo semestre 2007;
- 11,20 primo semestre 2008;
- 11,10 secondo semestre 2008;
- 9,50 primo semestre 2009;
- 8,00 secondo semestre 2009;
- 8,00 primo semestre 2010;
- 8,00 secondo semestre 2010;
- 8,00 primo semestre 2011;
- 8,25 secondo semestre 2011;
- 8,00 primo semestre 2012;
- 8,00 secondo semestre 2012;
- 8,75 primo semestre 2013;
- 8,50 secondo semestre 2013;
- 8,25 primo semestre 2014;
- 8,15 secondo semestre 2014;
- 8,05 primo semestre 2015;
- 8,05 secondo semestre 2015;
- 8,05 primo semestre 2016;
- 8 secondo semestre 2016;
- 8 primo semestre 2017;
- 8 secondo semestre 2017;
- 8 primo semestre 2018;
- 8 secondo semestre 2018;
- 8 primo semestre 2019;
- 8 secondo semestre 2019;
- 8 primo semestre 2020;
- 8 secondo semestre 2020;
- 8 primo semestre 2021;
- 8 secondo semestre 2021;
- 8 primo semestre 2022;
- 8 secondo semestre 2022;
- 10,5 primo semestre 2023;
- 12 secondo semestre 2023.
Interessi di mora al 12%
Assegnazione agevolata beni ai soci
casi di società di persone farà fede qualsiasi atto idoneo, avente data certa sempre anteriore al 30 settembre 2022.
L’ingresso nella compagine societarie di nuovi soci successivamente a quest’ultima data, non preclude l’accesso all’assegnazione agevolata ma ne limita la portata esclusivamente a quelli vecchi. La percentuale di partecipazione del socio è quella esistente alla data dell’assegnazione.
PREMESSA
L’art. 1 commi da 100 a 105 della legge 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio per il 2023) ha riproposto la possibilità di assegnare i beni aziendali ai soci in regime agevolato. È un’opportunità da valutare con attenzione entro il prossimo 30 settembre perché consente di sottrarre al regime impositivo ordinario le plusvalenze legate all’autoconsumo di specifici beni. L’opzione inoltre consente anche di superare la disciplina delle società non operative.
SOGGETTI INTERESSATI
Sono interessati alla disciplina dell’assegnazione agevolata di beni ai soci in generale tutte le società, con esclusione delle cooperative. L’assegnazione dei beni ai soci può essere effettuata anche in fase di liquidazione della società, in fase di liquidazione della quota al socio receduto o escluso, in fase di riduzione del capitale mediante attribuzione di beni nonché nei casi di distribuzione di utili in natura. Per le società di capitali si ritiene che i tempi siano ormai insufficienti considerate le norme civilistiche previste per l’efficacia delle delibere di riduzione del capitale.
REqUISITO SOGGETTIVO SOCI
È richiesto il rispetto di uno specifico requisito soggettivo in capo ai soci, devono risultare tali con l’iscrizione nel libro soci alla data del 30 settembre 2022. In alternativa è richiesto che l’iscrizione sia avvenuta entro il 31 gennaio 2023 in virtù però, di un atto di trasferimento avente data precedente al 30 settembre 2022. Per le società dove non è prevista la tenuta del libro soci, si dovrà fare riferimento al Registro delle Imprese, mentre nei
BENI AGEVOLABILI
Sono agevolabili le assegnazioni di:
- immobili, ancorché strumentali per natura (A10, B, C ed E), che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa da parte del loro possessore, come ad esempio quelli locati, concessi in comodato a terzi, ecc.…;
- immobili merce oggetto di produzione e scambio;
- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa;
- immobili patrimonio a condizione che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività, come ad esempio abitazioni o terreni locati a terzi o comunque non utilizzati direttamente;
- immobili di società di gestione qualora locati a terzi, sia abitativi che commerciali;
- terreni agricoli a meno che non siano utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo per la coltivazione e/o l’allevamento.
Non possono essere assegnati gli immobili strumentali per natura rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E A/10, utilizzati direttamente nell’esercizio dell’attività d’impresa.
L’AGEVOLAzIONE
L’assegnazione prevede l’applicazione di regime impositivo di vantaggio riguardante i seguenti aspetti:
1. applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap calcolata sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati o ceduti. Il valore normale può essere assunto in
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distribuzione dei prodotti cessione del quinto, delegazione di pagamento, anticipo trattamento fine servizio e prestito personale di Prexta, la quale si riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari alla concessione dei finanziamenti, ovvero di altre Banche/Intermediari Finanziari collocati da Prexta. In tale ultima ipotesi questi ultimi, previa valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento, saranno i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali.
misura pari a quello catastale. L’imposta sostitutiva è fissata nelle seguenti misure:
- 8% per le società operative;
- 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti;
2. riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili;
3. applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali;
4. assoggettamento ad un’imposta sostitutiva del 13% alle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione.
LA SITUAzIONE IN CAPO ALLA SOCIETà
Tassazione diretta e Irap
Per comprendere meglio il meccanismo è opportuno analizzare gli effetti dell’assegnazione prima in capo alla società e successivamente in capo ai soci. In capo alla società potremmo pensare che si tratti di una situazione simile ad una cessione, dove sostanzialmente contro la cessione dell’immobile la società incassa un corrispettivo. Nell’assegnazione anche se il corrispettivo manca, apparentemente si producono gli stessi effetti. Tuttavia sulla tassazione della plusvalenza o dei ricavi, per i beni merce, in luogo delle ordinarie aliquote impositive si rende applicabile l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5 per le società di comodo.
La disciplina Iva
Per evitare censure da parte della UE, l’estromissione non prevede agevolazioni particolari per l’Iva e conseguentemente si rendono applicabili le regole ordinarie. In prima battuta si deve verificare se l’immobile sia entrato nella sfera dell’impresa in regime Iva oppure no.
Non rientrano nel regime Iva gli acquisti precedenti il 1973, gli acquisti da soggetti privati e gli apporti dei soci. In questi casi l’assegnazione è fuori campo di applicazione Iva.
Se il fabbricato è entrato nella società con Iva detratta, l’assegnazione entra nel campo di applicazione dell’Iva. L’obbligo di applicazione di questa imposta sussiste solo nel caso di impresa di costruzioni che assegna o cede il fabbricato entro cinque anni dall’ultimazione, mentre negli altri casi l’assegnazione o cessione è esente da Iva ai sensi dell’art. 10 punto 8-bis o 8-ter del DPR 633/72, salvo opzione per l’imponibilità.
Rettifica della detrazione
Nei casi in cui l’estromissione del fabbricato abbia
generato la detrazione dell’imposta e l’assegnazione rientri nel campo di applicazione Iva, ancorché esente in base all’art. 10, si rederà necessario operare la rettifica della detrazione.
Se non sono ancora decorsi dieci anni dall’acquisto o nello stesso arco temporale su questi immobili siano state sostenute spese di ristrutturazione o incrementative con imposta detratta, dovrà essere eseguita la rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19 bis 2, comma 2 del DPR 633/72, versando l’Iva in rapporto ai decimi mancanti al compimento del decennio.
Imposte di registro e ipo-catastali
Abbiamo ricordato che l’assegnazione dei beni comporta la riduzione del 50% dell’imposta di registro qualora sia dovuta in misura proporzionale e l’applicazione delle ipo-catastali in misura fissa. Per i fabbricati strumentali sia in caso di applicazione dell’Iva sia in caso di esenzione, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa (200 euro) così come le ipo-catastali, 200 euro ciascuna. Per i fabbricati abitativi qualora l’assegnazione sia soggetta ad Iva l’imposta di registro è dovuta nella misura di 200 euro mentre se l’operazione è esente l’imposta di registro è prevista nella misura proporzionale. Quest’ultima viene ridotta del 50%, passando dal 9% al 4,5% o all’1% in caso di prima casa. Le ipo-catastali sono dovute in misura fissa paria 50 euro ciascuna.
LA SITUAzIONE IN CAPO AI SOCI
Il momento in cui si esegue l’assegnazione assume rilevanza anche ai fini della successiva cessione del bene assegnato e della rilevanza della plusvalenza ex art. 67 del TUIR. Si pensi all’immobile assegnato al socio e successivamente ceduto, in questi casi il quinquennio di decorrenza per considerare non soggetta a tassazione la cessione decorre dall’assegnazione.
La norma in argomento prevede:
- che nei confronti dei soci non si rendono applicabili le disposizioni di cui di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell’art. 47 del TUIR;
- che il valore normale dei beni ricevuti riduce corrispondentemente il valore fiscale della partecipazione;
- che non si presumono inoltre prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili, conseguentemente l’assemblea può deliberare, ai fini dell’assegnazione, di distribuire riserve di capitale.
Sulla base dei chiarimenti forniti in occasione di
precedenti assegnazioni il costo fiscalmente riconosciuto del bene in capo al socio, corrisponde a quello assunto dalla società ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Si tratta di una sorta di bilanciamento che potrebbe indurre, qualora vi sia l’intenzione di cedere a breve il bene assegnato, ad assumere il valore di mercato qualora questi sia più alto di quello catastale, in modo da ridurre la plusvalenza da assoggettare a tassazione al momento della cessione da parte del socio.
In capo ai soci la tassazione riguarda la differenza tra il valore normale dei beni assegnati e l’importo su cui è stata applicata l’imposta sostitutiva. Per valore normale s’intende quello di mercato o quello catastale, conformemente a quanto scelto dalla società. In questo modo il socio non pagherà imposte sulla parte in cui la società ha versato l’imposta sostitutiva.
Abbiamo visto che solamente la differenza tra il valore normale del bene assegnato e l’importo su cui la società ha pagato l’imposta sostitutiva assumerà rilevanza ai fini della tassazione in capo al socio. Ma questa stessa differenza assumerà rilevanza in capo al socio:
- quale riduzione del costo della partecipazione qualora siano annullate riserve di capitale; - come utile in natura se vengono annullate riserve di utili limitatamente pero ai soci di società di capitali.
Per le società di persone in capo ai soci non si determina alcuna tassazione essendo per questi previsto il regime d’imposizione per trasparenza. Per le società di persone, pertanto, l’assegnazione non comporta alcuna tassazione in capo ai soci, ad eccezione del caso in cui il valore del bene assegnato sia superiore al valore fiscale della partecipazione. Il meccanismo di cui sopra riconosce una sorta di franchigia in capo al socio ai fini della tassazione della plusvalenza, dato dalla differenza appunto tra il valore normale e la base imponibile su cui la società ha versato l’imposta sostitutiva.
ANNULLAMENTO RISERVE DI CAPITALE
Per le società di capitali in linea generale vi sarà tassazione qualora l’assegnazione comporti la distribuzione di riserve di utili, mentre nel caso di assegnazione con distribuzione di riserve di capitali non ci sarà alcuna tassazione ma il valore fi-
scalmente riconosciuto della partecipazione sarà corrispondentemente ridotto. Con l’uscita del bene dal patrimonio aziendale, si verifica una riduzione del patrimonio della società e conseguentemente del valore della partecipazione del socio. Sul punto la circolare 40/2002 delle Entrate, per evitare una doppia tassazione in capo al socio, ha previsto che il valore della partecipazione sia aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva, prima di diminuirlo del valore normale del bene assegnato.
ANNULLAMENTO RISERVE DI UTILI
Per le società di capitali, qualora si decida di attribuire ai soci una riserva di utili, il valore della partecipazione non viene modificato. Il valore normale del bene assegnato è assimilato ad un utile in natura che rappresenta un reddito per il socio per la sola parte eccedente quanto già tassato in capo alla società. Reddito che sarà tassato secondo le ordinarie modalità vale a dire con una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
TERMINI E VERSAMENTI
Come anticipato l’assegnazione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2023 mentre l’imposta sostitutiva deve essere versata in due rate come di seguito indicato:
- 60% entro il 30 settembre 2023;
- 40% entro il 30 giugno 2024.
CONSIDERAzIONI CONCLUSIVE
Da quanto sopra l’estromissione deve essere considerata valutando diversi aspetti (tipo immobile, situazione reddituale futura, presenza di riserve, costi e ricavi dell’immobile, cessioni a breve, applicazione o meno dell’Iva, società di comodo), tuttavia il beneficio maggiore dovrebbe riguarda le immobiliari di famiglia con immobili patrimonio. In questi casi l’assegnazione consente di sottrarre questi immobili dal regime del reddito d’impresa, dove viene riconosciuta solo la deducibilità parziale delle spese di manutenzione ordinaria e gli interessi passivi.
Nuovi codici per investimenti 4.0
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 mln e fino a 10 mln €;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiore a 10 mln € e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibile di 20 mln €
Con la Risoluzione n. 45/E del 26 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato il codice tributo per gli investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», previsti all’allegato A della legge 232/2016.
La riformulazione si è resa necessaria in quanto il comma 1057 bis, art. 1 della legge 178/2020 (introdotto dall’art. 1, comma 44 della legge 234/2021), ha esteso dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta in oggetto, secondo le seguenti percentuali:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 mln €;
La consegna del bene può essere effettuata entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
La nuova descrizione del codice tributo è la seguente:
“6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”.
Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021.
Eventi calamitosi del luglio 2023
Il medesimo decreto 1° agosto 2023 fa riserva di aggiornare l’elenco dei comuni a seguito di una ricognizione avviata dopo gli eventi calamitosi del 24 luglio 2023 e conclusasi il 7 agosto 2023.
Si riporta di seguito l’elenco dei comuni in parola, suddiviso per (ex) province, con riserva di aggiornarlo alla luce della cennata ricognizione.
In attuazione degli articoli 9 e 32 septies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (organizzazione delle strutture e gli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) l’Assessore regionale delegato alla Protezione civile con decreto 1° agosto 2023, n. DCR/680/PC/2023, pubblicato sul B.U.R. n. 33 del 16 agosto 2023, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha individuato i comuni gravemente colpiti dalle avversità atmosferiche abbattutesi sul territorio regionale a partire dal 13 luglio 2023, al fine di avviare i procedimenti contributivi a favore dei soggetti danneggiati secondo le disposizioni attuative che saranno definite con decreto del medesimo Assessore su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Si ritornerà sull’argomento ogni qualvolta saranno stati emanati e pubblicati sul B.U.R. i successivi provvedimenti, in particolare, quelli destinati alla presentazione delle istanze per il ristoro dei danni. Frattanto, le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione per ogni informazione, anche di dettaglio.
Quanti, infine, volessero consultare le slides predisposte dalla Protezione civile della Regione sugli eventi in parola, recanti anche i prospetti sui procedimenti contributivi, possono attingere al link https://drive.google.com/file/ d/1oLTq90eBQY156Cwob-4rpF5rFwozvJW1/ view
A PARTIRE DAL 13 LUGLIO 2023 IN FRIULI VENEzIA GIULIA
COMUNI COLPITI DALL’EMERGENzA
A PARTIRE DAL 13 LUGLIO 2023 IN FRIULI VENEzIA GIULIA
Contributi camerali per la transizione energetica
SPESE AMMISSIBILI
nelle ex ProvInCe dI Pordenone e udIne.
PreSentAzIone doMAnde:
28 AgoSto - 2 ottobre 2023
Con determinazione del Presidente della CCIAA di Pordenone e Udine (di seguito CCIAA) n. 66 del 28 luglio 2023, pubblicata sul sito camerale (www.pnud.camcom.it) il 28 luglio 2023 e aggiornata il 28 agosto 2023, è stato licenziato il bando 2023 per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese dislocate nel territorio delle ex province di Pordenone e Udine, allo scopo di favorirne il processo di transizione energetica.
Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 250.000 euro, di cui 157.500 euro per le imprese della ex provincia di Udine e 92.500 euro per le imprese della ex provincia di Pordenone. Se ne fornisce di seguito una sintesi.
BENEFICIARI
Beneficiarie sono le piccole e medie imprese di tutti i rami di attività, in qualsiasi forma costituite, aventi sede legale o unità locale nelle ex province di Pordenone e Udine.
INIzIATIVE AGEVOLABILI
Sono agevolabili i servizi di consulenza, forniti da figure competenti e qualificate, finalizzati a favorire:
a) la razionalizzazione dell’uso di energia da parte delle imprese, attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica, riducendo i consumi e le emissioni di gas clima-alteranti;
b) sistemi di autoproduzione da fonti di energia rinnovabili (FER), anche attraverso la partecipazione delle imprese a Comunità energetiche rinnovabili (CER).
L’iniziativa deve essere riferita prevalentemente all’attività svolta dall’impresa nella sede legale o unità locale sita nelle ex province di Pordenone e Udine.
Sono ammissibili le seguenti spese documentate, al netto di IVA e altre imposte:
1. consulenze relative a servizi per la redazione degli audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale “as is” (analisi dello stato corrente del contesto aziendale) dell’impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio nonché definire un piano di miglioramento energetico;
2. consulenze relative alla progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, et c.) e della produzione (consumi, rendimenti, et c.), anche attraverso l’utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0;
3. consulenze esterne relative a servizi ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009, compresi l’addestramento degli addetti, le prove di laboratorio e l’ottenimento della certificazione da parte di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria;
4. consulenze relative a servizi per studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica;
5. consulenze relative a servizi per studio di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla realizzazione di una comunità energetica rinnovabile (CER);
6. spese per l’implementazione di tecnologie digitali e 4.0 (cloud, iot, intelligenza artificiale, et c.) per favorire la transizione energetica (“doppia transizione”); la spesa è da considerarsi pro quota per la durata massima di 12 mesi.
Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti, regolarmente emesse e pagate e debitamente quietanzate, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino alla scadenza di presentazione del rendiconto. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto.
Specifiche disposizioni sono dettate in ordine ai fornitori di consulenze e ai servizi resi, come di seguito precisato.
a) Servizi di consulenza
I servizi di consulenza dovranno essere forniti da:
- esperti in gestione dell’energia (EGE), certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
- energy manager o altri esperti, imprese iscritte al Registro delle imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi che svolgano un’attività, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze ammesse a beneficio.
b) Spese per i servizi
Le spese per i servizi sono ammissibili a condizione che il fornitore del bene o servizio svolga un’attività come sopra indicata.
Per ogni consulenza esterna dovrà essere stipulato, fra l’impresa e il soggetto consulente, apposito contratto scritto, anche nella forma di semplice scrittura privata, in cui siano definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell’attività consulenziale con il progetto per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione consulenziale. Sarà parte integrante del contratto il curriculum vitae della società di consulenza o del consulente. Al termine della prestazione consulenziale o della fornitura di servizio, il soggetto consulente o prestatore di servizio dovrà predisporre una relazione riguardante modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti.
FORMA E MISURA
DELL’AGEVOLAzIONE
L’agevolazione consiste in un contributo sulle spese sostenute in forma di voucher per l’acquisizione degli anzidetti servizi, concesso secondo il regime “de minimis” nella percentuale massima del 70% e precisamente:
1. Voucher “A” dell’importo di 3.000 euro al lordo delle ritenute di legge, a fronte di una spesa minima ammissibile a finanziamento di 4.285,72 euro, IVA esclusa;
2. Voucher “B” dell’importo di 5.000 euro al lordo delle ritenute di legge, a fronte di una spesa minima ammissibile di 7.142.86 euro, IVA esclusa, regolarmente fatturata;
3. Voucher “C” dell’importo di 8.000 euro al lordo delle ritenute di legge, a fronte di una spesa minima ammissibile di 11.428,57, IVA esclusa, regolarmente fatturata.
Alle imprese in possesso del rating di legalità in
corso di validità al momento della domanda verrà riconosciuta una premialità di 250 euro concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali del regime “de minimis”.
Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni di fonte pubblica, salvo che sia diversamente stabilito dalle altre norme di riferimento e nel rispetto dei limiti posti dal regime “de minimis”.
PRESENTAzIONE DOMANDE
Le domande di contributo, con apposta marca da bollo annullata, vanno presentate alla CCIAA di Pordenone - Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al bando, pubblicata sul citato sito camerale www.pnud. camcom.it. La domanda va presentata:
dalle ore 09.00 del 28 agosto 2023 ed entro il 2 ottobre 2023.
Le domande vanno esclusivamente inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) inoltrata ai seguenti indirizzi:
- per le imprese con sede destinataria dell’iniziativa nella ex provincia di Udine: contributi. ud@pec.pnud.camcom.it,
- per le imprese con sede destinataria dell’iniziativa finanziabile nella ex provincia di Pordenone: contributi.pn@pec.pnud.camcom.it.
La domanda si considera validamente inviata se:
- inviata da casella di PEC;
- firmata in originale, successivamente scansita e trasmessa tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; in sua assenza la domanda è archiviabile; oppure
- sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante.
La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, attestate dai dati di certificazione del messaggio, documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo.
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, scansita e inviata tramite PEC:
1. relazione illustrativa dell’iniziativa per cui si chiede il contributo;
2. report di self-assessment di “maturità digitale” compilato “Selfi4.0” (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: www. puntoimpresadigitale.camcom.it);
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio atte-
stante l’osservanza dei parametri dimensionali previsti per le piccole e medie imprese;
4. preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi;
5. eventuali curriculum vitae o documentazione equipollente per i consulenti;
6. documento di identità del legale rappresentante, solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente.
Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC).
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
L’istruttoria delle domande è eseguita:
- dall’Ufficio contributi della società I.TER soc. cons. a rl per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell’investimento sita nella ex provincia di Udine;
- dall’Ufficio camerale agevolazioni di Pordenone per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell’investimento sita nella ex provincia di Pordenone.
Vengono archiviate con atto dirigenziale e dell’archiviazione è data tempestiva notizia all’impresa:
- le domande presentate fuori dei termini sopra indicati;
- le domande non inviate da casella di PEC;
- le domande della medesima impresa pervenute successivamente alla prima istanza e di identico contenuto;
- le domande non rispondenti alle modalità di presentazione.
Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all’interessato, indicando le cause e assegnando il termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione; la domanda è archiviata d’ufficio qualora detto termine decorra inutilmente.
La CCIAA, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all’insussistenza dei requisiti posti dal bando, comunica tempestivamente alle imprese interessate i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, assegnando il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per far pervenire controdeduzioni o altra documentazione. Avverso il provvedimento negativo è possibile proporre ricorso al TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
I contributi sono concessi con procedimento va-
lutativo a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, come sopra determinato, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda mediante atto dirigenziale fino ad esaurimento dei fondi. La CCIAA comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell’incentivo nonché il termine e le modalità per la rendicontazione.
VARIAzIONI DEL PROGETTO E VARIAzIONI SOGGETTIVE
Sono ammesse variazioni al progetto approvato, presentando alla CCIAA apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, accompagnata da una sintetica relazione che evidenzi e motivi gli scostamenti rispetto al progetto originario, entro, comunque, il limite di spesa ammessa. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l’impianto complessivo del progetto ammesso a incentivazione.
La CCIAA provvede alla valutazione della variazione proposta e l’eventuale autorizzazione viene approvata con atto dirigenziale. Le variazioni non comportano un aumento dell’incentivo concesso all’impresa beneficiaria.
Sono ammesse anche variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione nonché affitto e cessione di azienda o di ramo di azienda e ad ogni altra modifica societaria (comprese le variazioni di quote o azioni e compagine sociale), intercorrenti fra la data di presentazione della domanda e la compiuta decorrenza degli obblighi posti dal bando in esame. Le variazioni sono rimesse al giudizio dell’ente camerale, che le valuterà nel rispetto dei requisiti, delle priorità e delle finalità fissati dal bando.
Le imprese richiedenti il contributo sono tenute a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche oggettive dell’iniziativa e le variazioni soggettive intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda.
RENDICONTAzIONE ED EROGAzIONE DEL CONTRIBUTO
Entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della comunicazione dell’atto di concessione, le imprese presentano la documentazione attestante la realizzazione del progetto concluso e le spese sostenute con l’utilizzo dell’apposita modulistica.
Il contributo sarà liquidato all’impresa in un’unica soluzione, ad ultimazione del progetto, a seguito della presentazione della documentazione di ren-
La metrologia nell’era della Smart Industry
L’evoluzione delle misure
Parlare di futuro e di innovazione nel settore manifatturiero significa parlare di Smart Industry Che si tratti di Internet of Things (IoT) o di un impianto di produzione completamente connesso, l’evoluzione della tecnologia sta rapidamente rendendo la Smart Industry una realtà che avrà un profondo impatto su ogni aspetto del settore manifatturiero, dalle macchine utensili fino al concetto di misura.
Anche la Metrologia, ovvero la Scienza che si occupa delle Misure, dovrà affrontare la sfida di trovare il connubio tra i suoi pilastri (Sistema Internazionale di Misura, Riferibilità delle misure, Conferma metrologica dei processi, ecc.) e la continua evoluzione delle apparecchiature di misura, siano esse elementari che complesse, nonché la loro interazione con i sistemi produttivi.
Riferibilità delle misure
La Smart Industry, infatti, sta spostando i classici concetti di Controllo Qualità in sala metrologica verso i nuovi concetti di “Metrologia in linea” e verso apparecchi di misura integrati al processo, riducendo al massimo i controlli fuori dalla linea di produzione.
Per fare alcuni esempi in termini tecnologici, i singoli sensori verranno sostituiti da reti di sensori un’infrastruttura in rete, infatti, è una condizione essenziale per utilizzare il potenziale delle misurazioni in linea con la massima efficienza. Il rovescio della medaglia però farà corrispondere all’aumento della complessità degli impianti produttivi l’aumento della richiesta di servizi di manutenzione, riparazione e taratura di elevato livello professionale. Se si considera che l’intera gestione dei processi è affidata ai dati provenienti dai sensori, trasduttori, ecc., è indispensabile che essi siano assolutamente attendibili; le elevate accuratezze delle nuove generazioni di apparecchi di misura e il dettaglio dei dati analizzabili spesso tende a far trascurare, al progettista e all’operatore in linea, i requisiti fondamentali della Misura ovvero la riferibilità delle misure, la loro ripetibilità e riproducibilità.
La nuova figura del metrologo
Il metrologo nell’era della Smart Industry dovrà quindi attivarsi ancor più di prima per mettere in atto sistemi per la validazione delle misure, ovvero sistemi che
definiscano le incertezze con cui le misure vengono stimate e che rendano tali incertezze adeguate ai limiti di tolleranza previsti per il manufatto; devono essere ideati e diffusi nuovi campioni di riferimento, procedure e norme che traccino le linee guida per le nuove tecniche di taratura e nuovi sistemi di conferma metrologica. Allo stesso metrologo verranno richieste competenze, in termini di conoscenza dei processi produttivi, delle tecnologie dei materiali e delle grandezze d’influenza, molto elevate al fine di poter stimare correttamente tutti i contributi di incertezza
Il Laboratorio Metrologico METLAB Srl è pronto per queste nuove sfide e per fornire al cliente il supporto necessario per la corretta gestione delle misure!
diconto finale e sulla base delle risultanze dell’istruttoria del medesimo.
Ai fini del rendiconto l’impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere alla CCIAA:
- copia della documentazione di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti), conforme agli originali, regolarmente emessa agli effetti fiscali e della normativa vigente, pagata sempre nel rispetto della normativa vigente, preventivamente annullata sull’originale per l’utilizzo del contributo richiesto, nel caso non si tratti di fatture elettroniche, e relativa a tutti i costi sostenuti per l’intero progetto oggetto del contributo; l’ente camerale ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali;
- relazione illustrativa circa le modalità di svolgimento del programma di certificazione o attestazione e l’avvenuta realizzazione del medesimo e ai risultati conseguiti;
- copia della certificazione o attestazione rilasciata dall’organismo certificatore competente;
- regolare quietanza di pagamento avvenuto relativa a ciascuna spesa, anche nella forma della dichiarazione liberatoria rilasciata dal consulente o fornitore, o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento; in difetto dell’ottenimento della certificazione o attestazione, il contributo concesso sarà revocato.
In nessun caso sarà liquidato un importo superiore al contributo assegnato in sede di atto di concessione. In sede di erogazione si provvederà alla quantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate e ammissibili.
Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta la CCIAA ne dà comunicazione all’impresa, indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione, pena la revoca del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 10 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Ai sensi del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 600 sul contributo è applicata una ritenuta d’acconto del 4% (fatta eccezione per gli importi per l’acquisto di beni strumentali).
Il contributo è erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell’impresa, a meno delle interruzioni e sospensioni previste.
OBBLIGhI DEL BENEFICIARIO. CONTROLLI E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell’intervento agevolato, al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando e a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste.
La CCIAA effettua presso i soggetti beneficiari controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
Relativamente alle attività di controllo, i beneficiari sono tenuti a consentire le attività di controllo da parte della CCIAA, e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi originali relativi alle spese ammesse a beneficio.
Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero non vengano rispettate le condizioni previste dal bando. I contributi erogati, ma risultati non dovuti, sono restituiti dall’impresa alla CCIAA, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei medesimi e quella di restituzione. Si raccomanda, infine, di prendere sempre diretta visione del bando prima di presentare le domande di contributi e dar corso alle procedure successive. Il testo del bando e di tutta la relativa documentazione, inclusa la modulistica, può essere anche richiesto all’ufficio economico dell’Associazione, unitamente ad altre informazioni e assistenza nella presentazione delle domande.
Rinnovato l’integrativo regionale PMI edili
l’ACCordo deCorre dAl 1° SetteMbre 2023 fIno Al 31 dICeMbre 2025
In data 28 luglio u.s., al termine di una trattativa iniziata nel 2021, Confapi FVG e i sindacati di categoria Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil hanno rinnovato il contratto integrativo regionale per il comparto edile industriale, scaduto il 31 dicembre 2019.
L’Accordo decorre dal 1° settembre 2023 fino al 31 dicembre 2025.
Con riferimento alla parte economica l’accordo definisce un elemento variabile della retribuzione (EVR) da erogare in presenza di indicatori territoriali riferiti all’andamento del settore anche parzialmente positivi, fino a un massimo del 5% sui minimi tabellari.
Al fine del calcolo saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori:
a) numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
b) monte salari denunciato in Cassa Edile;
c) ore dichiarate in Cassa Edile con esclusione delle ore in Cigo;
d) prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello regionale.
L’eventuale presenza di parametri negativi determinerà un riconoscimento del EVR solo in termini parziali.
Nell’accordo di rinnovo viene specificato che i parametri devono essere riferiti al settore rappresentato dalle Imprese che, in Friuli Venezia Giulia, applicano il contratto Confapi Aniem Edilizia.
Le parti firmatarie provvederanno al raffronto dei
parametri territoriali, su base media triennale effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.
I conteggi ai fini della determinazione degli importi saranno elaborati dalla Confapi FVG e resi noti il mese di novembre di ogni annualità di vigenza, riferito ai dati dell’annualità precedente (nel caso in esame novembre 2023 riferito ai trienni 20172019/2020-2022) con decorrenza dell’erogazione dal mese di gennaio dell’anno successivo.
L’eventuale riconoscimento del primo EVR è quindi previsto da gennaio 2024.
L’accordo interviene ad aggiornare, dal 1° settembre 2023, gli istituti contrattuali della trasferta, del trasporto, dell’indennità di mensa e dell’indennità di guida.
Particolare attenzione sarà data allo sviluppo del settore in un’azione congiunta volta a dare partecipazione effettiva alla governance bilaterale anche a livello regionale.
In materia di sicurezza si favorirà la collaborazione in tutte quelle attività rivolte alla prevenzione, alla vigilanza, alla formazione e informazione tra gli RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), i Comitati Paritetici Territoriali e gli Enti istituiti favorendo un’opera di coordinamento e reciproco riconoscimento anche attraverso l’osservatorio regionale di settore.
In relazione alla disciplina della figura dell’RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) si prevede la convocazione dei tavoli finalizzati ad una possibile regolamentazione uniforme su tutto il territorio regionale, già entro il prossimo semestre.
Il testo dell’Accordo di rinnovo può essere richiesto all’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali dell’Associazione.
Fringe benefit a 3.000 euro
La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Per l’agevolazione in oggetto, essendo spettante solo per il 2023, la verifica del superamento o meno del limite reddituale dovrà essere effettuata alla data del 31 dicembre 2023.
Il c.d. Decreto Lavoro, all’art. 40 ha previsto il riconoscimento, limitatamente al periodo di imposta 2023, di fringe benefit entro il limite complessivo di euro 3.000,00 per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare nr. 23 del 1° agosto 2023, è intervenuta fornendo i primi chiarimenti interpretativi.
AMBITO OGGETTIVO
L’art. 40 del c.d. Decreto Lavoro prevede una deroga all’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, limitatamente al periodo di imposta 2023, fissando un nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente, e includendo tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale.
La non imponibilità ai fini fiscali riguarda non solo l’IRPEF ma anche l’imposta sostituiva di cui all’art. 1, commi 182-189, della Legge 208/2015, in materia di premio di risultato. Permettendo quindi la possibilità al lavoratore di fruire del limite di esenzione anche in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato, se l’accordo prevede la conversione in welfare.
AMBITO SOGGETTIVO
La misura si applica ai lavoratori dipendenti e/o assimilati con figli fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo art. 12, comma 2 del TUIR, prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000.
L’Agenzia ha chiarito che l’innalzamento della soglia dei fringe benefit è riconosciuto in misura intera ad ogni genitore, anche in presenza di un solo figlio e anche se il figlio è carico di un solo genitore.
La misura si applica anche nei casi cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli a carico poiché, per esempio, per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU). Per l’Agenzia delle Entrate non è infatti necessario che il genitore fruisca della detrazione per figli a carico.
MODALITà DI APPLICAzIONE
Per poter fruire dell’agevolazione il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico, in mancanza il datore di lavoro non può applicare l’agevolazione. Sul punto l’Agenzia chiarisce che è sufficiente che il lavoratore consegni una autodichiarazione firmata, alleghiamo un nostro modello di autodichiarazione.
Nel caso in cui vengano meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla predetta dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati fiscalmente a carico nell’anno 2023) i lavoratori sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta.
INFORMATIVA ALLE RSU
La circolare infine esamina l’ultimo periodo dell’art. 40, che prevede che i datori di lavoro per applicare l’agevolazione devono informare preventivamente le rappresentanze sindacali unitaria, se presenti. L’Agenzia però chiarisce che, siccome il beneficio riguarda l’intero periodo d’imposta 2023, potrà essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa,
a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.
L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a
disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
DIChIARAzIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAzIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a __________________________________ C.F. ________________ nato a _____________________________ (____) il _____________________________ residente a _______________________ (____) via ___________________ n° __________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
con riferimento al beneficio previsto dall’art. 40 comma 1 del DL 48/2023, conv. in legge 3 luglio 2023, n. 85 premesso che
- l’articolo 12, comma 2, del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000.
- l’AE con Circolare AE nr. 23/E del 01 Agosto 2023 ha precisato che:
• in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, nella specie, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.
• Il beneficio è riconosciuto in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.
• Il benefico spetta anche nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU).
Un tanto premesso, DIChIARA
di essere lavoratore dipendente con i seguenti figli a carico:
NOME E COGNOME (FIGLIO/A)
CODICE FISCALE (FIGLIO/A)
DATA DI NASCITA (FIGLIO/A)
INDICARE LA % (50% OPPURE 100%)
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione dovesse intervenire in merito a quanto sopra comunicato. In particolare, secondo quanto previsto dalla Circolare AE nr. 23/E del 01 Agosto 2023, nel caso vengano meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla predetta dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati fiscalmente a carico nell’anno 2023) di impegnarsi a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta.
Ai sensi del Regolamento EU 2016/679 s’informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti.
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
Domanda riduzione tasso medio per prevenzione (OT23)
degli interventi da parte delle aziende, utile anche nel contesto della verifica tecnica da parte dell’Istituto.
InterventI dA reAlIzzAre nel CorSo del 2023
L’Inail, con la istruzione operativa del 3 agosto 2023, comunica che è in corso di pubblicazione sul sito dell’Istituto il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2024, in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2023.
Gli interventi riproducono sostanzialmente quelli presenti nei modelli del precedente biennio con alcune variazioni resesi necessarie per:
- intervenute modifiche delle disposizioni legislative;
- migliorare la comprensione del testo;
- aggiornare la documentazione probante ai fini dell’attestazione del corretto adempimento
Si ricorda che per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www. inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2024, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda (e quindi con riferimento alla istanza da trasmettere nel 2024, nel corso del 2023).
Con riserva di ulteriori informazioni, si riportano i link ai quali è possibile consultare:
- l’Istruzione operativa INAIL citata;
- gli allegati modello di domanda e istruzioni operative. (EI)
La
Henri BergsonConcessionaria esclusiva per la pubblicità su Apinforma
comunicazione avviene quando oltre al messaggio, passa anche un supplemento di anima.
Esonero contributivo
ChIArIMentI InPS
L’INPS, con il messaggio n. 2924 del 10 agosto 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione dell’esonero contributivo, previsto dal D.L. 48/2023, cd. “Decreto Lavoro”, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023. L’esonero consiste nella riduzione dei contributivi IVS a carico dei lavoratori in relazione ai rapporti di lavoro subordinato, con la sola esclusione del lavoro domestico, nella misura:
- del 6%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro.
- del 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
Come previsto dall’art. 39 del D.L. 48/2023 l’esonero non si applica in relazione alla tredicesima mensilità. Nell’ipotesi che la stessa venga erogata mensilmente, troverà applicazione la riduzione
contributiva prevista dalla Legge 197/2022, cd. “Legge di Bilancio 2023”, nella misura:
- del 2%, se il rateo mensile di tredicesima non eccede l’importo di 224 euro,
- del 3%, se il rateo mensile di tredicesima non eccede l’importo di 160 euro.
L’INPS conferma che il beneficio è cumulabile con gli altri esoneri contributivi vigenti.
In particolare è cumulabile con l’esonero del 50% dei contributi a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dalla Legge 234/2021, all’art. 1, comma 137. Laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure si applicherà in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre (codice causale “ELAM”), e conseguentemente l’esonero in trattazione nei limiti della residua contribuzione dovuta. Restano invariate le istruzioni operative sulla modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione del flusso Uniemens, riportate nel messaggio INPS n. 1932 del 24 maggio 2023.
L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
Elementi distintivi dell’appalto dalla somministrazione
tivi (organizzazione autonoma, rischio d’impresa, esercizio del potere direttivo).
SentenzA
dellA Corte dI CASSAzIone
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 20 giugno 2023 n. 17627, è tornata sulla determinazione degli elementi che distinguono il contratto di appalto dalla somministrazione di lavoro.
Questo tema assume rilevanza quando l’appalto ha ad oggetto la prestazione periodica di servizi, poiché la sua configurazione operativa e giuridica diventa simile alla somministrazione di lavoro.
Nella somministrazione di lavoro l’obbligazione dedotta dal contratto è la mera prestazione lavorativa, dato che il vantaggio del committente è costituito esclusivamente dall’approvvigionamento della forza lavoro per lo svolgimento della propria attività.
Per la Suprema Corte la valutazione in ordine alla liceità di appalto deve essere effettuata prendendo in considerazione tutti i suoi requisiti costitu-
La mancanza, anche di uno solo, determina la fattispecie di somministrazione di personale, che assume carattere di illiceità se svolta da imprese prive dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro (cd. interposizione di manodopera). Il riconoscimento in sede giurisdizionale comporta per il lavoratore il diritto di vedersi riconosciuta la costituzione del rapporto di lavoro in capo al committente, e per le imprese l’applicazione di sanzioni amministrative e penali, nel caso siano coinvolti lavoratori minori.
Nel dettaglio l’Impresa contestata svolgeva un’intensa attività di pianificazione e controllo circa le prestazioni che dovevano svolgere i dipendenti, privando quindi l’appaltatore del potere direttivo e organizzativo.
Anche se sussistessero gli altri indici di autonomia, come la gestione del rischio e l’utilizzo dei mezzi della ditta appaltatrice, il venir meno del potere direttivo, per la Corte di Cassazione, determina l’illiceità dell’appalto e la configurazione della fattispecie in somministrazione di lavoro. (AG)
L’appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) si obbliga nei confronti di un’altra (committente) a compiere un’opera o un servizio, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, verso un corrispettivo in denaro, ex art. 1655 del codice civile.
Le caratteristiche fondamentali dell’appalto sono:
1. Organizzazione dei mezzi di produzione, ciò implica che l’appaltatore deve disporre di una struttura imprenditoriale con l’impiego di lavoro svolto in prevalenza da soggetti assunti fuori dal nucleo familiare e con un ampio complesso di mezzi;
2. Rischio di impresa, di natura economica e che riguarda la possibilità che il corrispettivo pattuito non copra i costi sostenuti o di perdere il diritto al corrispettivo se l’opera perisce o si deteriora prima che sia accettata dal committente;
3. Autonomia nell’esecuzione, rispetto alle possibili interferenze del committente, il quale si deve limitare a:
- verificare la rispondenza della prestazione alle prescrizioni e alle esigenze contrattuali,
- effettuare delle verifiche in corso d’opera,
- nominare il direttore dei lavori.
In ogni caso non è ammessa l’ingerenza del committente nell’organizzazione, nella gestione dell’impresa e nei rapporti con i lavoratori (potere direttivo e organizzativo).
Indice mensile rivalutazione t.f.r. luglio 2023
Gestione dei rifiuti nelle zone danneggiate
colosi e i materiali contenenti amianto in matrice cementizia (“eternit”). Le linee guida riguardano anche materiale vegetale, edilizio, pannelli solari e fotovoltaici, amianto in matrice cementizia in autorimozione.
In seguito agli eventi calamitosi della fine di luglio, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha emanato delle indicazioni operative per la corretta gestione dei rifiuti derivanti dai danni causati durante gli eventi medesimi.
Il documento si prefigge lo scopo di indirizzare le Amministrazioni locali, in sinergia con le Società che gestiscono il Servizio raccolta e smaltimento rifiuti affidatarie, ad una corretta attività di recupero e smaltimento dei rifiuti conseguenti agli eventi eccezionali del 24 luglio 2023, attività da divulgare ai propri cittadini per far sì che il materiale deteriorato possa essere smaltito nelle corrette forme organizzative e di legge. A tal riguardo, la Protezione civile della Regione e le Società gestrici del ciclo rifiuti hanno stipulato un accordo di collaborazione per la raccolta da parte delle stesse Società di tutti i materiali scaturenti dagli eventi avversi del 24 luglio e di seguito il loro smaltimento o riutilizzo secondo le norme, anche derogatorie, che verranno emanate.
I materiali gestiti dal servizio erogato dai Gestori, in sinergia con la Protezione civile della Regione, riguardano tutti i settori merceologici non peri-
In linea generale, tutti i materiali possono essere conferiti nei centri di raccolta aggiuntivi nei territori dei singoli comuni. In relazione al volume da conferire e alla capacità di ricezione dei materiali nelle piazzole ecologiche, tuttavia, il sindaco, con propria ordinanze, in accordo con i Gestori, può istituire dei centri di raccolta provvisori della durata massima di 3 mesi.
I proprietari di beni danneggianti dagli eventi del 24-25 luglio 2023 conferiscono autonomamente i materiali di risulta ai centri di raccolta o nelle piazzole ecologiche comunali: le tipologie di materiale devono essere separate in materiale verde, inerte non contenente amianto, ingombranti, pannelli solari e fotovoltaici.
La gestione delle piazzole ecologiche e dei punti di raccolta straordinaria rimane in capo ai Gestori del servizio di smaltimento rifiuti, i cui oneri sono assunti a carico della gestione emergenziale posta in capo alla Protezione civile della regione. Le linee operative aggiornate in data 14 agosto 2023 possono essere consultate al seguente link: LINEE GUIDA FINALIZZATE ALLA RACCOLTA
DI RIFIUTI POST EVENTO METEO DEL 27 LUGLIO 2023 DA PARTE DEI COMUNI - aggiornamento.pdf (protezionecivile.fvg.it).
Modalità straordinarie rimozione e raccolta amianto
caduti a terra, sia per i materiali in opera che eccedano i quantitativi massimi indicati nelle linee guida finalizzate alla microraccolta di amianto da parte dei comuni e dei proprietari di edifici di civile abitazione rev.2023 approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 867 del 1 giugno 2023.
La Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia con circolare n. 0447134 del 1 agosto 2023, facendo seguito alle numerose segnalazioni dei Sindaci dei Comuni interessati dagli eventi calamitosi degli ultimi giorni, ha indicato le modalità di autorimozione e raccolta di materiali contenenti amianto in matrice compatta danneggiati dal maltempo che possono garantire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza.
La Regione ritiene che gli indirizzi operativi qui delineati possano essere eccezionalmente autorizzati sia per la raccolta dei frammenti di materiali
La Direzione Salute FVG sottolinea che l’autorizzazione ad operare in deroga alle procedure ordinarie è valida fino al 30 settembre 2023 e può riguardare solo gli edifici per i quali siano stati segnalati al Comune competente danni derivanti dal recente maltempo e non trovano applicazione in caso di:
- manufatti contenenti amianto libero o in matrice friabile;
- materiali per la cui rimozione è necessario procedere a demolizione di opere murarie;
- materiali che per essere rimossi debbano essere sottoposti a taglio o rottura;
I documenti sono consultabili al seguente link: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Amianto.
Trasporto rifiuti. Ruolo del Responsabile Tecnico
SeSSIonI StrAordInArIe Per le verIfIChe
Con due delibere assunte nella seduta del 26 luglio scorso, il Comitato Nazionale è tornato ad occuparsi del ruolo del Responsabile Tecnico (RT) delle imprese operanti nella gestione dei rifiuti, figura indispensabile per lo svolgimento dell’attività, in particolare per quella di trasporto dei rifiuti.
DELIBERA N. 3. SESSIONI STRAORDINARIE PER LE VERIFIChE DI AGGIORNAMENTO
Com’è noto i soggetti che svolgono il ruolo di “RT in regime transitorio”, cioè i soggetti che prima del 16 ottobre 2017 erano già nominati R.T. dalle imprese ed hanno così potuto continuare a svolgere tale ruolo per un periodo di 5 anni (cfr. delibera 6, del 30/5/2017) poi prorogato di un altro anno (delibera n. 9 del 28/7/2021) e quindi sino al prossimo 16 ottobre 2023, data entro la quale per mantenere il proprio ruolo dovranno sostenere e superare la verifica di aggiornamento prevista dall’articolo 13 del Regolamento dell’Albo gestori (DM 3 giugno 2014, n. 120).
Poiché alla data del 10 luglio scorso vi erano ancora dieci mila RT in transitorio che non avevano mai sostenuto alcuna verifica, il Comitato Nazionale ha ritenuto opportuno, nell’approssimarsi della menzionata scadenza del 16 ottobre, prevedere delle sessioni di verifiche d’idoneità straordinarie che le Sezioni regionali dell’Albo (e quelle provinciali di Trento e Bolzano) potranno indire, purché ovviamente la data di svolgimento della prova sia precedente al 16 ottobre 2023.
A differenza delle verifiche ordinarie, la domanda d’iscrizione, da inviare sempre in via telematica, potrà essere effettuata dai 30 ai 20 giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica (mentre
per le ordinarie si va dai 60 ai 40 giorni prima) e la convocazione dei candidati avverrà a mezzo posta elettronica nei successivi dieci giorni.
Ogni sessione straordinaria, inoltre, potrà prevedere un numero massimo di partecipanti maggiore di quella ordinaria, nell’ambito della capacità della struttura ospitante (ad es. 500 persone nella sede della Toscana).
Il calendario delle sessioni straordinarie è pubblicato sul sito dell’Albo https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home, con indicazione della data di apertura delle iscrizioni per ogni Sezione.
DELIBERA N. 4. DISPENSA DALLE VERIFIChE DEL RT
A modifica delle precedenti delibere n. 6 del 2017 e n. 7 del 2022 ed in considerazione che la dispensa dalle verifiche per RT, previsto dall’art. 13, comma 3, del Regolamento per l’Albo debba essere riconosciuta solo a coloro che oltre al ruolo di Legale rappresentante dell’impresa possono vantare una notevole esperienza nel ruolo di RT, il Comitato Nazionale ha ora stabilito che:
“È dispensato dalle verifiche il Legale Rappresentante dell’Impresa che, al momento della domanda ne sia anche Responsabile Tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché abbia ricoperto il ruolo di Responsabile Tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni”.
Requisiti necessari per poter ottenere la dispensa dalle verifiche di idoneità (iniziale e di aggiornamento) sono quindi i seguenti:
- ricoprire il ruolo di Legale Rappresentante e di R.T. nel momento in cui si predispone la domanda di dispensa;
- aver mantenuto - contemporaneamente ed ininterrottamente - negli ultimi 5 anni entrambi i ruoli di L.R. e di R.T.;
- svolgere il ruolo di R.T. complessivamente da almeno 16 anni nel rispettivo settore di attività
(trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto).
La delibera all’art. 2 precisa, inoltre, che i provvedimenti di dispensa che vengono deliberati dalle Sezioni Regionali e quelli (anche già deliberati) relativi alle attività di trasporto rifiuti sono validi per tutto il settore di attività di trasporto (non hanno una validità limitata alla singola tipologia di tra-
sporto): “i provvedimenti di dispensa ... relativi al singolo settore di attività di trasporto (distinto tra trasporto rifiuti urbani e trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) sono da intendersi validi per tutto il settore trasporto rifiuti ...”.
Si evidenzia infine che la delibera entra in vigore il 5 settembre 2023.
Trasporto intermodale dei rifiuti
ChIArIMentI
Sulle ModAlItà dI geStIone
dellA trAttA StrAdAle
Con circolare n. 2 del 1° agosto 2023, il Comitato Nazionale ha chiarito che anche la parte iniziale su strada del trasporto intermodale (al pari di quella finale) può essere effettuata “con un complesso
veicolare composto da un veicolo a motore (trattore o motrice) nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (semirimorchio o rimorchio).”
La circolare in esame conferma quindi quanto già stabilito con le precedenti circolari del dicembre 2017 e luglio 2022, a condizione che le imprese di trasporto che partecipano al trasporto intermodale stradale “siano entrambe iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER relativi ai rifiuti trasportati”.
SOA: Solari di Udine rinnova l’attestazione per OS9 e OS19
ProgettI InforMAtICI
“ChIAvI In MAno”
Per Il trASPorto PubblICo
Quella di Solari è una storia di generazioni, lunga 300 anni: nata nel 1725 a Pesariis, un piccolo paese tra le montagne della Carnia friulana, l’azienda era allora conosciuta come “Antica e premiata fabbrica di orologi da torre”.
Nel 1948 i fratelli Remigio e Fermo si trasferirono a Udine e fondarono una nuova azienda, che si affermò sul mercato della produzione di orologi, terminali di orologeria e display informativi per stazioni ferroviarie e aeroporti.
Nel 1956 è stato prodotto l’orologio Cifra 5, il primo di molti progetti disegnati dal noto architetto Gino Valle, ha vinto il premio Compasso d’Oro. Nello stesso anno viene pensato il primo sistema di informazione ferroviaria al mondo presso la stazione ferroviaria di Liegi.
Anche nel 1962 Solari vince per la seconda volta il premio Compasso d’Oro, grazie ai Teleindicatori Alfanumerici per aeroporti e stazioni ferroviarie, sempre progettati da Gino Valle e adottati da Eero Saarinen per la progettazione del Terminal TWA dell’Aeroporto J. F. Kennedy di New York.
Nel 1994 il dott. Massimo Paniccia, imprenditore e Presidente di CONFAPI FVG, acquisisce la proprietà della Solari, rinnovando, nel rispetto dei valori dell’azienda, il suo impegno nella progettazione di orologi e terminali e display informativi al pubblico. Nello stesso anno Gino Valle vince il Compasso d’Oro alla carriera.
Nel 1998 la nuova società Solari acquisisce la storica azienda Fratelli Solari, completando la riunificazione delle due società.
Solari ha anche debuttato nel 2004 sul grande schermo in “The Terminal” di Steven Spielberg, progettando un display personalizzato per la produzione cinematografica.
L’anno successivo viene costituita Solari Corp., società del gruppo Solari operante sul mercato statunitense, e nel 2008 si è aggiudicata un contratto per la fornitura di 800 di-splay informativi pubblici con tecnologia TFT/LED per l’aeroporto di Nuova Delhi.
Già nel 2014 la Solari aveva installato circa 3000 impianti di vario tipo in tutto il mondo, confermando la sua posizione di leadership assoluta sul mercato internazionale, e nel 2018 porta il design italiano all’interno dell’hotel più atteso al mondo, il TWA Hotel sito all’interno dell’aeroporto JFK di New York, e che mostra l’innovativa tecnologia della Solari nei sistemi di cronometraggio e visualizzazione delle informazioni presso l’iconica struttura alberghiera.
Nel 2019 la Solari rinnova gli stabilimenti produttivi di Udine e Pesariis, con una riqualificazione dei lavori e aumento dell’efficienza energetica, a cui è seguita l’implementazione della lean production grazie alla ristrutturazione dell’area produttiva,
dei laboratori di prova e delle aree di produzione delle schede elettroniche, oltre all’installazione di un magazzino automatizzato.
Oggi Solari è una delle poche imprese al mondo in grado di realizzare progetti informatici “chiavi in mano” per ogni segmento del trasporto pubblico, della pubblica amministrazione e dell’industria. I progetti sono gestiti internamente già dalle fasi iniziali di progettazione e controllati fino alla completa ingegnerizzazione, sono forniti al cliente con grande attenzione ad ogni dettaglio e comprendono un accurato servizio postvendita.
Con il rinnovo dell’attestazione SOA la Solari di Udine S.P.A., ha rinnovato per le categorie di opere specialistiche: OS9 per la VII classifica pari ad un importo di 15.494.000 euro e la categoria OS19 per la V classifica corrispondente a 5.165.000 euro. Questa attestazione le consente di partecipare ad appalti pubblici fino ad un importo massimo di 18.592.800 euro per l’esecuzione di impianti per
la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico (OS9), categoria che riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime.
Ma potrà partecipare, anche, fino ad un importo massimo di 6.198.000 euro anche per l’esecuzione di impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati (OS19), categoria che riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.
Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.
Approvato il nuovo Codice dei contratti (8a parte)
cipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
Il Decreto Legislativo n. 36 del 31 Marzo 2023, contenente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12.
Il Decreto ed è entrato in vigore il 1° aprile 2023, però le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, hanno acquisito efficacia il 1° luglio 2023, come specificato nell’art. 229 dello stesso testo.
Il Codice approvato sostituisce la precedente normativa in tema di appalti pubblici regolata da D.Lgs. 50/2016, come stabilito dall’art. 1, comma 3, della legge 78/2022.
Di seguito si riportano le novità principali di interesse per le imprese, in questa ottava parte approfondiamo l’istituto dell’avvalimento e i criteri di aggiudicazione da applicare negli appalti.
AVVALIMENTO
L’articolo 104 regolamenta l’istituto dell’avvalimento che è il contratto con il quale una o più imprese (denominate ausiliarie) si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto.
Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico, inoltre, è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla parte-
Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria, applicando le disposizioni in materia di subappalto.
L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC.
L’impresa ausiliaria è comunque tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale;
b) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori.
La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione.
La stazione appaltante consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
L’operatore economico e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
l’AvvAlIMento e CrIterI dI AggIudICAzIone
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d’esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell’articolo 29 e quelle inerenti all’esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
La norma prevede anche che l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.
Nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.
CRITERI DI AGGIUDICAzIONE
DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIzI E FORNITURE
L’Articolo 108 regolamenta i criteri di aggiudica-
zione da applicare negli appalti prevedendo che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.
In particolare, Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;
b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione;
e) gli affidamenti di appalto integrato;
f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
Invece, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.
I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell’elemento qualitativo ai fini dell’individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l’aggiudicazione, tengono
sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Nei casi di beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
L’elemento relativo al costo, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto quando riguardino lavori, forniture o servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.
I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Per la tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti possono prevedere, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento. Tali disposizioni si applicano compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Inoltre, al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara,
negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La stazione appaltante verifica l’attendibilità dell’autocertificazione dell’aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa. Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.
Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.
In caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara. (continua)
Whistleblowing
- procedimento sanzionatorio in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza Capo V art. 24 – art. 29);
regolAMento e lInee guIdA dell’AnAC
Lo scorso 12 luglio l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha emanato due delibere (n. 301 e 311) aventi ad oggetto il Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità nonché le Linee guida inerenti alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.
Tali delibere hanno dato attuazione al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 in materia di whistleblowing (segnalazione di una condotta illecita e irregolare all’interno della propria organizzazione).
Il Regolamento ha lo scopo di stabilire i criteri con cui dovranno essere gestite le segnalazioni esterne e di individuare i procedimenti sanzionatori che l’Autorità, ai sensi dell’art. 21 del decreto, ha la facoltà di avviare.
Infatti, se la prima parte del Regolamento si focalizza sull’ambito oggettivo di applicazione nonché sulle modalità di acquisizione relative alle segnalazioni esterne, la seconda parte disciplina le diverse tipologie di procedimenti sanzionatori e, più precisamente:
- procedimento sanzionatorio a seguito di comunicazioni di presunte ritorsioni ( Capo III art. 9 - art. 16);
- procedimento sanzionatorio in caso di condotta volta ad ostacolare o a tentare di ostacolare la segnalazione di illeciti ovvero la segnalazione esterna (Capo IV art. 17- art. 23);
- procedimento sanzionatorio semplificato (Capo VI art. 30 );
- procedimento sanzionatorio per la mancata gestione della segnalazione di illeciti (Capo VII art. 31- art. 36);
- procedimento sanzionatorio semplificato per l’accertamento della fattispecie di cui all’art. 21, comma 1, lett. c) del d.lgs. 24/2023 (Capo VIII art. 37).
Le Linee guida, invece, hanno una finalità operativa in quanto informano sulle modalità per la presentazione delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione ai sensi dell’art. 10 del decreto. In particolare, chiariscono sulla base della normativa di recente introduzione:
- l’ambito di applicazione della normativa;
- i canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni;
- l’attività dell’ANAC nella gestione delle segnalazioni;
- il potere sanzionatorio e le relative fattispecie sanzionabili;
- il regime transitorio.
L’ANAC evidenzia, inoltre, che le suddette Linee guida sostituiscono quelle introdotte con la Delibera n. 469 del 2021 e vengono applicate ai soggetti del settore pubblico e privato a partire dal 15 luglio 2023.
Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato fino a 249 lavoratori subordinati, a tempo determinato e indeterminato, nell’ultimo anno, la nuova disciplina si applica a decorrere dal 17 dicembre 2023.
Soppresso per l’autotrasporto di cose il contributo all’A.r.t.
Con Il deCreto legge
10 AgoSto 2023, n. 104
Si fa seguito a ogni precedente comunicazione riguardante l’Autorità di regolazione dei trasporti e l’obbligo per le imprese di autotrasporto di cose, aventi determinate dimensioni, al pagamento del contributo di funzionamento a detta Autorità, per segnalare che l’art. 20 del decreto legge 10 ago-
sto 2023, n. 104, pubblicato sulla G.U. n. 186 di pari data, recante “disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, ha soppresso il richiamato obbligo a decorrere dall’11 agosto 2023, giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto legge.
Data l’importanza del provvedimento se ne riporta integralmente il testo con la riserva di ritornare sull’argomento con gli opportuni commenti, non appena il d.l. 104/2023 sarà stato convertito in legge. Frattanto, per ogni altra esigenza le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Decreto legge 10 agosto 2023, n. 104
“Art. 20”
“Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto”
“1. All’articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: «, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti», sono inserite le seguenti: «ad esclusione del settore dell’autotrasporto merci.”
“2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all’articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell’autotrasporto merci è soppresso.”
Scadenze aziendali del mese di settembre 2023
- provvigioni;
- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;
Il CAlendArIo delle SCAdenze
Per Il MeSe dI SetteMbre 2023
VENERDì 15
FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione telematica delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di agosto. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
SABATO 16
(POSTICIPA A LUNEDì 18)
IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di agosto. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 7^ rata dell’Iva, relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2023 utilizzando il codice tributo 6099.
IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;
- obbligazioni e titoli similari;
- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;
- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti
aliquote:
- 26,23 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;
- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.
Il contributo così calcolato è posto:
- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,
- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
LUNEDì 25
IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi relativi al mese di agosto. I modelli da presentare sono:
- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni.
La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
SABATO 30 (POSTICIPA A LUNEDì 2)
CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2023 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 agosto 2023.
RIMBORSO IVA COMUNITARIA - Scade il termi-
ne per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle richieste di rimborso dell’Iva assolta in altro stato comunitario nel corso del 2022 da parte di operatori residenti.
LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.
IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONI-
CHE - Scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo riferita alle fatture elettroniche senza Iva del II° trimestre, come ad esempio operazioni esenti o fuori campo.
LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per l’invio telematico da parte di tutti i soggetti passivi Iva, delle liquidazioni di aprile, maggio e giugno (per i mensili) e del secondo trimestre 2023 (per i trimestrali).