notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 16 15 settembre 2018
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 16 15 settembre 2018
Sommario LA NOSTRA POSIZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
Promemoria per il Presidente della Regione Fedriga
6
Iva di gruppo
8
Sospensione deleghe di pagamento
12
Spesometro e liquidazioni Iva
14
Buoni per la digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico
16
Avviso ISI INAIL 2017. Incentivi alle imprese 17
Indice mensile rivalutazione t.f.r. luglio e agosto 2018
18
Evidenze CIG
20
Albo gestori ambientali
22
SOA: la Boldarino si qualifica anche per gli impianti
23
ANAC: affidamenti inferiori alla soglia comunitaria
25
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
Rete Enterprise EN
29
Privacy europea
30
Trasporti su strada via Brennero
31
Autorizzazioni trasporti internazionali su strada
32
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
33
Canone di locazione immobili urbani
34
Calendario delle scadenze del mese di ottobre 2018
35
ORGANIZZAZIONE
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Promemoria per il Presidente della Regione Fedriga problemi più urgenti delle imprese dell’autotrasporto e delle costruzioni Riportiamo per opportuna conoscenza il testo della memoria che abbiamo trasmesso al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, dott. Massimiliano Fedriga, così come convenuto in occasione della sua visita in Associazione. oOo
Riduzione del rimborso di quota parte delle accise alle imprese di autotrasporto di cose Con una certa insistenza si apprende dagli organi d’informazione che nella legge di bilancio per il 2019 vi saranno riduzioni del rimborso di quota parte delle accise sul prezzo del gasolio, rimborso istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, a favore delle imprese dell’autotrasporto di cose in conto terzi e in conto proprio, aventi veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t, e, attualmente di categoria ecologica pari o superiore ad Euro 3; le categorie ecologiche inferiori (dall’Euro 0 all’Euro 2) sono, pertanto, escluse. Se la temuta ipotesi dovesse concretizzarsi, specie in maniera generalizzata, sarebbe un colpo mortale per l’intero settore in Italia, ma soprattutto per le imprese del Friuli Venezia Giulia. Il rimborso, che attualmente ammonta a 0,21 euro/litro, trae origine da una delle tante impennate del prezzo del petrolio in questi decenni. Oggi, ancor più di allora, si rivela determinante per i conti delle imprese professionali, non solo per i successivi e sensibili incrementi del prezzo del petrolio, ma anche in conseguenza all’ingresso, a partire dal 2004, di molti paesi dell’Europa orientale nell’Unione europea, aventi un peso dei costi di esercizio di gran lunga inferiore a quella
delle imprese italiane, a cominciare proprio dal costo del gasolio. Il rimborso costituisce, infatti, l’unico fattore per avvicinare l’incidenza dell’accisa in Italia alla media europea e per assicurare un minimo di competitività delle imprese italiane. Esso è ancor più vitale per le imprese del Friuli Venezia Giulia, le quali più da vicino sono investite dalla concorrenza delle imprese dell’Est europeo. Se la compensazione venisse ridotta per la generalità dei veicoli che oggi ne beneficiano (dalla categoria ecologica Euro 3 in su), l’effetto sarebbe rovinoso, perché le imprese regionali sarebbero del tutto poste fuori mercato, anche nelle relazioni di traffico locale in conseguenza del regime di cabotaggio, venendo costrette o a cessare l’attività o a delocalizzarsi nei Paesi dell’Est o ad acquistare il carburante in Slovenia. Ne discenderebbe un danno per lo stesso bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia, che vedrebbe ridotti gli introiti derivanti dalle compartecipazioni erariali sui tributi dello Stato versati dalle imprese. L’eliminazione, ancorché graduale, del rimborso non appare, dunque, percorribile, fintanto che a livello comunitario non si avrà un allineamento delle accise sul carburante. Se proprio con la prossima legge di bilancio si dovessero ottenere risparmi in tal senso, si agisca valorizzando almeno chi viaggia rispettando di più l’ambiente, senza, cioè, operare tagli lineari sulla generalità dei veicoli (è ipotizzato il taglio del 15% su tutte le categorie economiche), ma circoscrivendo le riduzioni dei rimborsi ai veicoli più anziani, aventi la categoria ecologica più bassa (Euro 3), i quali, in ogni caso, costituiscono ancora il 2530% del parco veicolare nazionale e un po’ meno a livello regionale.
Le direttive per gli appalti pubblici in Friuli Venezia Giulia 1. Lo stato attuale La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici ed edilizia con una circolare del 7 agosto 2015 ha diramato alle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia le direttive vincolanti in materia di lavori pubblici.
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Tali direttive, frutto, peraltro, di un’intensa collaborazione fra gli uffici regionali e le associazioni di categoria, rappresentano un importante presupposto per il rilancio dell’industria regionale delle costruzioni. Accanto alla semplificazione delle procedure esse hanno, infatti, recepito alcuni principi cardini per una corretta aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, la quale permette anche di valorizzare il tessuto produttivo locale. Fra i più rimarchevoli figura l’eliminazione del criterio del “massimo ribasso”, la quale permette che i lavori vengano affidati a prezzi congrui – quantificati, cioè, attraverso il prezziario regionale, via via aggiornato –, così da contenere il costo dell’opera e, nel contempo, di garantire qualità, certezza di tempi e lo stesso modus operandi dell’esecutore, tanto verso il committente, quanto verso gli altri operatori coinvolti e le maestranze. L’eliminazione del criterio del “massimo ribasso” va, inoltre, a diminuire le fonti di contenzioso fra imprese e pubblica amministrazione e a ridurre l’introduzione delle discusse varianti d’opera finalizzate all’adeguamento dei prezzi. Altrettanto importanti sono le misure introdotte per favorire l’accesso agli appalti da parte delle imprese minori, quali la suddivisione in lotti funzionali, il loro coinvolgimento nella realizzazione delle grandi infrastrutture e nelle connesse opere integrative o compensative, come pure l’introduzione della nozione di “prossimità al luogo di esecuzione dell’appalto”, che ne è il naturale compimento, tale, cioè, da valorizzare, più di quanto non sia stato fatto in passato, le imprese insediate nel territorio regionale. Quest’ultima misura risponde anche all’esigenza – talvolta dimenticata dagli amministratori pubblici – di innescare un ciclo finanziario virtuoso per lo stesso bilancio regionale; esso, in forza dell’attuale assetto delle compartecipazioni erariali della Regione ai tributi dello Stato, genera, infatti, significativi flussi di entrata all’erario regionale, che, a loro volta, vanno ad alimentare
nuovi investimenti o spese a favore dell’economia, della base occupazionale e delle politiche sociali in Friuli Venezia Giulia. 2. Possibili miglioramenti Le cennate direttive sono un atto amministrativo, il quale non ha trovato uniforme applicazione dalle stazioni appaltanti in Friuli Venezia Giulia per alcuni dubbi interpretativi e per una certa riluttanza da parte di alcune di esse. Sulla scia di quanto già operato nelle Province autonome di Trento e Bolzano, allo scopo di rafforzarne il portato e renderle, perciò, del tutto applicative sarebbe opportuno che le direttive venissero codificate attraverso un’organica disciplina legislativa in materia di lavori pubblici d’interesse regionale, includente anche un esplicito riferimento alle imprese locali secondo il senso indicato. Entrando nel merito delle attuali direttive vincolanti, appare utile una rimodulazione dei criteri riguardanti l’individuazione delle imprese per l’esecuzione dei lavori pubblici. Fermo restando il criterio di cui alla lett. A delle varie tabelle (”idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori”) va attribuito il giusto peso all’attestazione S.O.A., il cui possesso è già condizione necessaria per la partecipazione ai pubblici appalti e ove sono riportate, con ricchezza di dettagli, le qualificazioni possedute dalle imprese. Una tale riformulazione consentirebbe di riconoscere il giusto valore al notevole investimento sostenuto dalle imprese per ottenere detta attestazione e di evitare arbitrarie richieste da parte di stazioni appaltanti, tendenti a vanificare il rilievo delle S.O.A. Se si fosse d’accordo con quest’ultima proposta, l’Associazione, anche d’intesa con le altre organizzazioni imprenditoriali, già intervenute per un confronto con gli uffici regionali sulla predisposizione delle direttive appaltanti, fornirebbe molto volentieri il proprio contributo.
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Udine, 19 settembre 2018
Iva di gruppo
il nuovo regime in vigore da quest’anno
Premessa L’art. 1 comma 27, lett. b) della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha aggiunto un nuovo Titolo V-bis nel DPR 633/72, introducendo nel nostro ordinamento un nuovo regime Iva di gruppo che si aggiunge a quello previgente disciplinato dall’art. 73 comma 3 dello stesso decreto. Si tratta di un regime opzionale utilizzabile dal 2018 che amplia il perimetro soggettivo di applicazione e supera i limiti del sistema previgente. Quest’ultimo comunque continua ad operare non essendo stato abrogato ma limitando la sua operatività alla liquidazione consolidata dell’Iva. Per meglio comprendere le differenze tra il vecchio e il nuovo regime, li chiameremo rispettivamente “Liquidazione Iva di gruppo” e “Gruppo Iva”, analizzando brevemente le caratteristiche le loro caratteristiche.
Liquidazione Iva di gruppo Le società legate da rapporti di controllo possono facoltativamente richiedere l’applicazione di una procedura particolare per quanto riguarda le liquidazioni, i versamenti e la dichiarazione annuale Iva. Per queste società è riconosciuto il diritto, in capo alla controllante, di concentrate tutti gli obblighi legati alle liquidazioni periodiche consentendo di compensare eventuali posizioni creditori e debitorie delle società partecipanti al gruppo stesso. Il regime privilegia quindi l’aspetto unitario del versamento dell’Iva con riferimento al gruppo e per il quale: - rimane in capo ad ogni società la responsabilità per il versamento dell’Iva; - sono consentite le compensazioni verticali per le quali, in sede di dichiarazione annuale, si
rende necessaria la compilazione di appositi prospetti riepilogativi; - sono consentite, con riferimento alle società per le quali sono rispettate le condizioni, il rimborso infrannuale dell’imposta; - non è invece ammessa la compensazione orizzontale vale a dire con imposte e contributi diversi dall’Iva. Eventuali eccedenze d’imposta detraibili relative a periodi d’imposta precedente a quello di adesione alla liquidazione, rimangono di esclusiva pertinenza delle singole società che le hanno prodotte e possono essere utilizzate secondo le regole ordinarie.
Soggetti interessati Possono partecipare alla liquidazione Iva di gruppo tutte le società di capitali, comprese le consortili, residenti in Italia o nella Comunità europea. In realtà dal 2017, in qualità di società controllate non quindi come controllanti, possono partecipare alla liquidazione di gruppo anche le SNC e le SAS. La società controllante deve possedere azioni o quote della controllata che rispettano entrambe le seguenti condizioni: - possesso di una percentuale di azioni o quote superiore al 50% del loro capitale, senza considerare quelle prive del diritto di voto; - le azioni o quote devono essere possedute almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente. Ciò significa che la società Alfa qualora intenda utilizzare questa procedura con riferimento alla controllata Beta a partire dal 1° gennaio 2018, doveva avere il possesso ininterrotto delle azioni o quote di Beta in misura superiore al 50% fin dal 1° luglio 2017. Il venir meno di uno dei requisiti che qualificano la società come controllata, ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale si è verificata. Le società residenti in stati comunitari sono ammesse alla procedura solo se hanno una forma giuridica equipollente ad una società di capitali italiana e sono identificate ai fini Iva direttamente in Italia o hanno nel nostro paese un rappresentante fiscale. Non tutte le società facenti parte della catena del
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gruppo sono obbligate a partecipare alla procedura in oggetto, fermo restando l’obbligo di provare la sussistenza del controllo per ogni società inclusa. Va sottolineato poi che nell’ambito di una catena di controllo, una società controllata può avere solo una società controllante, con la conseguenza che rimangono escluse dall’ambito applicativo della norma i casi di controllo indiretto congiunto.
L’opzione Trattandosi di un regime facoltativo per accedervi la società controllante deve esercitare l’opzione nella dichiarazione Iva (quadro VG) relativa all’anno di decorrenza della stessa. Così qualora si decida di esercitare l’opzione per la liquidazione Iva di gruppo dal 1° gennaio 2019, andrà esercitata compilando il quadro VG del modello Iva 2019. L’opzione ha effetto fino a revoca da comunicare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini. Il Modello 26 deve essere ancora utilizzato solo per comunicare, nel termine di 30 giorni, le eventuali variazioni intervenute nel corso dell’anno, rispetto a quelle indicati in sede di adesione.
Liquidazioni e versamenti Una volta aderito alla liquidazione Iva di gruppo le società controllate perdono la disponibilità del proprio saldo attivo o passivo derivante dalla propria liquidazione, dovendolo trasferire interamente alla controllante. Quest’ultima deve annotare su apposito registro riassuntivo numerato, i dati sia della propria liquidazione sia quelle delle società controllate e liquidare la posizione Iva di gruppo. A questo proposito si ricorda che dallo scorso anno è stato abolito l’obbligo per le controllate di annotare le proprie liquidazioni nei registri Iva. Il versamento dell’imposta deve essere eseguito dalla controllante in maniera cumulativa, vale a dire quale somma algebrica dei singoli saldi di tutte le società del gruppo. Se nel gruppo sono presenti società con liquidazioni sia mensili che trimestrali, è possibile allo scadere del trimestre, procedere alle liquidazioni trimestrali unitamente a quelle mensili entro il giorno 16 del mese successivo. Altrimenti è possibile fare due distinte liquidazioni, una il 16 del mese successivo e l’altra il 16 del secondo mese successivo. In quest’ultima liquidazione si deve però considerare l’eventuale credito risultante dalla prima liquidazione (DM 21/10/1988 e Circ. n. 10/1990). In caso di omesso versamento dell’Iva, l’amministrazione finanziaria potrà richiederla: - alla società controllante, per l’intero importo, comprese le sanzioni;
- alle società controllate, limitatamente all’imposta trasferita e per la parte non assorbita dalle compensazioni. Anche il versamento dell’acconto deve essere eseguito dalla controllante e a questo proposito le controllate devono trasmettere alla capogruppo le proprie liquidazioni previsionali nonché quelle basate sulle operazioni effettuate, siano esse mensili o trimestrali.
Comunicazioni e liquidazioni Ciascuna società del gruppo, quindi sia la controllante che le controllate, devono singolarmente provvedere alla trasmissione telematica all’amministrazione finanziaria: - della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (Spesometro); - dei dati delle liquidazioni Iva. Per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni annuali, le singole controllate sono tenute a presentare nei termini ordinari i propri modelli Iva indicando il numero di partita Iva dell’ente controllante. La controllante deve: - presentare la dichiarazione annuale compilando il prospetto Iva 26 PR che riepiloga la liquidazione di gruppo all’interno della dichiarazione annuale; - presentare all’Agente della riscossione le garanzie sia delle controllate che proprie per i rispettivi crediti compensati. Il rimborso dell’Iva può essere richiesto esclusivamente dalla controllante, sia con riferimento a quello infrannuale che a quello annuale.
Cessazione In caso di cessazione della procedura in corso d’anno o qualora non sia rinnovata nell’anno successivo, le eccedenze di credito trasferite e non compensate possono essere utilizzate solo dalla società controllante.
Gruppo Iva Il nuovo regime introdotto dal 2018 dalla legge di bilancio 2017, prevede che i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa arte e o professione, possono costituire un Gruppo Iva. In questo modo il gruppo, agli effetti dell’imposta, viene considerato come un unico soggetto passivo. A questo proposito è richiesto che le partecipate rispettino specifici vincoli finanziari, economici e organizzativi. Sono esclusi le sedi e le stabili organizzazioni all’estero. Nel Gruppo Iva i partecipanti perdono la loro iden-
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tità, ovviamente soltanto ai fini Iva, e operano unitariamente con una sola voce, quella del gruppo.
Vincolo finanziario Il vincolo finanziario è soddisfatto quando, ai sensi dell’art. 2359 comma 1, n. 1) del C.C. e almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente: - tra i soggetti partecipanti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo; - i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.
Vincolo economico Sussiste se viene dimostrata l’esistenza di almeno una delle forme di cooperazione economica che consiste nello svolgimento di attività: - principale dello stesso genere; - complementari o interdipendenti; - che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
Vincolo organizzativo Sussiste quando tra le società del gruppo esiste un coordinamento, in via di diritto e di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto, ad esempio dalla controllante.
Costituzione del Gruppo Iva Anche in questi casi il Gruppo Iva si costituisce a seguito di una specifica opzione esercitata da tutti i soggetti passivi Iva, per i quali ricorrono i vincoli sopra indicati. L’opzione tuttavia deve essere comunicata telematicamente esclusivamente dall’ente o società controllante. Dalla dichiarazione della controllante devono risultare il numero di partita Iva delle controllate, il tipo di comunicazione relativa a ciascuna controllata, la sussistenza del requisito di controllo, specificando data di origine e percentuale di possesso di azioni o quote, la rinuncia della controllante in caso di gruppo attivato da una sub-holding. La dichiarazione telematica per esprimere l’opzione deve essere presentata dal rappresentante del Gruppo Iva, se questa è presentata: - dal 1° gennaio e fino al 30 settembre l’opzione ha effetto a decorrere dall’anno successivo;
- dal 1° ottobre al 31 dicembre l’opzione ha effetto dal secondo anno successivo. L’opzione è vincolante per tre anni, alla fine del primo triennio si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo. Per il solo 2018 il decreto del 6 aprile 2018 ha spostato il termine al prossimo 15 novembre.
L’operatività La costituzione del Gruppo Iva produce delle conseguenze operative particolari proprio perché diventando un unico soggetto passivo d’imposta sia nei rapporti con i terzi, accentrati in un’unica posizione Iva, sia nei rapporti interni, che a questo punto diventano irrilevanti ai fini del tributo. Nel Gruppo Iva è previsto: - che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un Gruppo Iva nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi; - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal Gruppo Iva; - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti da un soggetto partecipante a un Gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del Gruppo Iva; - gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di Iva sono, rispettivamente, a carico e a favore del Gruppo Iva. In pratica le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante al gruppo nei confronti di soggetti non partecipante si considerano poste in essere dal gruppo. Specularmente le analoghe operazioni poste in essere da soggetti esterni nei confronti dei partecipanti si considerano effettuate nei confronti del gruppo. Infine le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra partecipanti al gruppo non sono considerate cessioni o prestazioni agli effetti degli articoli 2 e 3 del DPR 633/72. Ogni membro quindi mantiene la propria forma giuridica, ma il Gruppo Iva prevale, soltanto ai fini Iva, sulle forme giuridiche basate sul diritto civile o societario. In questo modo chi aderisce al gruppo si svincola, ai fini Iva, da qualsiasi forma giuridica possibile per diventare parte di un soggetto passivo distinto dotato di un unico numero di partita Iva.
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Esclusione e decadenza L’art. 70-decies del DPR 633/72 elenca tutta una serie di circostanze in cui la partecipazione al gruppo viene meno, ad esempio nel caso in cui venga meno il vincolo finanziario l’esclusione dal gruppo opera dalla data in cui viene meno il vincolo. Decorrenza immediata anche in caso di sequestro giudiziario dell’azienda ex art. 670 del codice di procedura civile. Se vengono meno i vincoli economici e organizzativi, l’esclusione decorre dall’anno successivo a quello in cui vengono meno i vincoli stessi. In presenza di procedure concorsuali, l’esclusione decorre: - per il fallimento dalla data della sentenza dichiarativa dello stesso; - in caso di concordato preventivo dalla data del decreto di ammissione; - in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del relativo provvedimento. In caso di Gruppo Iva con due soggetti il venir meno di uno dei due comporta la decadenza del gruppo stesso. L’articolo 7-novies prevede infine, che in caso di revoca volontaria questa deve essere comunicata dal rappresentante del gruppo attraverso specifica dichiarazione sottoscritta anche dagli altri partecipanti.
Vantaggi e svantaggi Tra i vantaggi del Gruppo Iva deve essere sottolineata la possibilità di predisporre un’unica liquidazione e comunicazione Iva, una dichiarazione annuale unica, uno spesometro unico per le operazioni con l’estero, una gestione del credito Iva unitaria ed un’unica richiesta di rimborso, una dichiarazione d’intento unica, considerando, ai fini della verifica dei requisiti, le operazioni di tutto il gruppo. Un altro vantaggio da segnalare è quello della fatturazione infragruppo. Siccome il Gruppo Iva dispone di una partita Iva unica, (le singole partecipanti perdono la loro) le operazioni all’interno del gruppo sono da considerare fuori campo Iva, in questo modo si beneficia di vantaggi di natura soprattutto finanziaria. Tra gli svantaggi si segnala l’impossibilità di compensare l’Iva a debito del gruppo con altri tributi o contributi a credito del singolo partecipante, così come il credito Iva del gruppo, sia quello annuale che infrannuale, non può essere utilizzato per compensare altri debiti d’imposta o contributi dei singoli. È inoltre richiesta la tenuta di una contabilità Iva separata dalla contabilità generale al fine di consentire ad ogni impresa di elaborare il proprio bilancio e la propria dichiarazione dei redditi e Irap. (PZ)
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Sospensione deleghe di pagamento un provvedimento delle entrate definisce criteri e modalità La legge di bilancio per l’anno in corso, allo scopo di contrastare le compensazioni indebite, ha previsto al comma 990 dell’articolo 1), la possibilità, in presenza di profili di rischio, di sospendere le deleghe di pagamento. L’Agenzia delle entrate con provvedimento del 28 agosto 2018 n. 195385 ha individuato criteri e modalità per rendere operativa la sospensione a decorrere dal 29 ottobre 2018. La norma prevede che le Entrate possono bloccare, fino ad un massimo di 30 giorni, gli F24 che presentino delle compensazioni di crediti con debiti qualora siano riscontrati profili di rischio. La sospensione, può riguardare non solo le deleghe con saldo a zero ma anche quelle con saldo a debito e servirà a verificare la legittimità dell’utilizzo del credito. Se la verifica dà esito positivo, e in ogni caso trascorsi 30 giorni dall’invio del modello, la delega sarà sbloccata e la tempestività del versamento sarà assicurata dall’originario invio. Se invece l’esito è negativo i versamenti e le compensazioni non saranno considerati effettuati, con tutte le conseguenze in tema di sanzioni. Il provvedimento dell’amministrazione finanziaria a questo proposito chiarisce che i modelli F24 che presentano profili di rischio saranno selezionali sulla base: - del tipo di debiti pagati; - del tipo di crediti compensati; - della coerenza dei dati indicati nel modello F24; - dei dati presenti nell’anagrafe tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici; - dei soggetti indicati nel modello F24;
- delle analoghe compensazioni eseguite in precedenza; - del pagamento di debiti iscritti a ruolo. Con riferimento a quest’ultimo caso è richiesto che il modello F24 sia presentato esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rigetto della delega di pagamento. Per le deleghe trasmesse con i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con apposita ricevuta, sarà comunicato al soggetto che ha fatto l’invio, l’eventuale sospensione delle stesse. Nella stessa ricevuta sarà indicata anche la data di fine periodo della sospensione che non potrà in ogni caso superare i 30 giorni rispetto all’invio. La sospensione riguarderà l’intero contenuto della delega e non solo la parte oggetto di compensazione. Durante la sospensione non sarà effettuato l’addebito sul conto dell’eventuale saldo positivo e potrà essere richiesto l’annullamento della delega secondo le procedure ordinarie messe a disposizione dalle Entrate. Se a seguito dei controlli eseguiti l’Agenzia delle entrate risconti un utilizzo errato, perché ad esempio il credito risulta inesistente, sarà comunicato lo scarto del modello F24 con apposita ricevuta contenente anche le motivazioni. I pagamenti riguardanti deleghe scartate saranno considerati non eseguiti. Durante il periodo di sospensione il contribuente potrà inviare integrazioni o informazioni utili allo sblocco della delega. Se a seguito dei controlli la compensazione risulta corretta, la delega di pagamento sarà considerata presentata con riferimento alla data indicato nel file telematico dell’originario invio. In caso di modello F24 con saldo a zero, l’Agenzia delle entrate con apposita ricevuta comunica al soggetto che ha inviato la delega l’avvenuto perfezionamento della stessa. Se invece la delega presenta un saldo a debito, l’Agenzia delle entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che lo ha trasmesso. (PZ)
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Spesometro e liquidazioni Iva attivabile il ravvedimento operoso per i ritardi o gli errori Premessa Nel mese di settembre sono scaduti i termini per la trasmissione telematica sia dello spesometro che delle liquidazioni periodiche Iva. Per quanto riguarda lo spesometro ricordiamo che l’invio del secondo trimestre o, previa opzione con comportamento concludente, del primo semestre, è fissato al 30 settembre che slitta al 1° ottobre 2018 in quanto festivo. Per le liquidazioni periodiche quelle riferite ai mesi di aprile, maggio e giugno nonché quelle del secondo trimestre il termine era il 16 settembre che, cadendo di domenica, è slittato a lunedì 17 settembre 2018. I contribuenti che non hanno provveduto all’invio o hanno commesso errori o ritardi, hanno comunque la possibilità di rimediare utilizzando il ravvedimento operoso ed evitare così le sanzioni ordinarie piene. La risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017 delle Entrate ha fornito i chiarimenti in merito alle modalità di ravvedimento delle comunicazioni e dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche Iva. Il documento di prassi ha così confermato la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/97 per entrambe le comunicazioni telematiche.
Spesometro Per lo spesometro la risoluzione ricorda che per l’omessa o errata trasmissione la sanzione irrogabile è quella prevista dall’art. 11, comma 2-bis del D.Lgs. 471/97, che prevede una sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro per ogni trimestre. Tali sanzioni possono essere ridotte alla metà, rispettivamente a 1 euro e 500 euro, qualora gli errori siano corretti entro 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria.
Con l’applicazione del ravvedimento operoso le sanzioni si riducono da un nono a un quinto a seconda del momento in cui si procede alla regolarizzazione. Così nel caso di errata comunicazione dei dati di 180 fatture nella comunicazione inviata il 1° ottobre, se il contribuente si ravveda entro il 29 dicembre 2018 (entro 90 giorni), oltre a dover ritrasmettere la comunicazione dovrà versare 40 euro pari alla sanzione base di 360 euro (2 X 180) ridotta a 1/9, ai sensi dell’art. 13 comma 1, lett. a –bis) del D.Lgs. 472/1997. Segnaliamo che il ravvedimento operoso è consentito a meno che la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. La risoluzione riconosce il ravvedimento operoso anche per le comunicazioni omesse, a patto che siano trasmesse. Tale regola diverge rispetto a quella prevista per le dichiarazioni dei redditi o dell’Iva, per queste ultime infatti vige la regola che decorsi 90 giorni dalla scadenza ordinaria la dichiarazione si considera in ogni caso omessa, senza possibilità di ricorre al ravvedimento. Per la trasmissione della comunicazione delle fatture, tale limitazione non opera e conseguentemente potrà sempre essere trasmessa utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso entro il limite previsto per l’accertamento fiscale. Se la regolarizzazione viene eseguita entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione da assumere per il calcolo della riduzione da ravvedimento operoso è quella ridotta alla metà, vale a dire 1 euro con un limite massimo di 500 euro ex art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997.
Liquidazioni periodiche Iva Le liquidazioni periodiche Iva sono considerate un adempimento autonomo rispetto a quello dichiarativo, è comunque propedeutico allo stesso, in quanto finalizzato al contrasto dell’evasione fiscale. Pe le liquidazioni le sanzioni amministrative vanno da 500 a 2.000 euro, anche in questo caso sono ridotte alla metà se la trasmissione viene eseguita entro 15 giorni successivi alla scadenza. Anche per le liquidazioni è possibile regolarizza-
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re eventuali omissioni o irregolarità utilizzando il ravvedimento operoso. In questi casi si deve evidenziare che l’Agenzia ha introdotto un principio nuovo, secondo cui se il ravvedimento interviene successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, non è necessario presentare le comunicazioni periodiche omesse o errate, cosa invece richiesta se la regolarizzazione viene eseguita prima della dichiarazione annuale. In definitiva fermo restando il versamento in ogni caso della sanzione ridotta da ravvedimento, qualora la regolarizzazione: - sia eseguita prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva, si dovrà inviare anche la comunicazione della liquidazione omessa, incompleta o errata; - sia eseguita direttamente nella dichiarazione annuale ovvero successivamente alla presentazione della stessa, non sarà necessario trasmettere la comunicazione della liquidazione omessa, incompleta o errata. Tuttavia qualora la regolarizzazione dei dati non trovi collazione all’interno della dichiarazione annuale, sarà necessario regolarizzare quest’ultima presentando un modello Iva integrativo. Così nel caso di omessa comunicazione della liqui-
dazione Iva relativa al secondo trimestre 2018 se la stessa viene regolarizzata: - entro il 30 aprile 2019 (termine di invio della dichiarazione annuale) si dovrà versare la sanzione di 62,50 euro (500 X 1/8) e procedere all’inoltro della comunicazione; - dopo il 30 aprile 2019, ad esempio il 10 settembre 2019, si dovrà versare la sola sanzione di 71,43 euro (500 X 1/7) senza procedere all’inoltro della comunicazione. In quest’ultimo caso non si deve inviare la comunicazione perché si presume che sia stata regolarizzata con la dichiarazione annuale. Se tuttavia nella dichiarazione annuale i dati della dichiarazione periodica non sono stati correttamente indicati, si renderà dovuta la sanzione per dichiarazione infedele (da 90% al 180% ex art. 5 del D.Lgs. 471/1997), sanzione che sarà comunque ravvedibile. Anche per la comunicazione della liquidazione Iva viene confermato che se la regolarizzazione viene eseguita entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione da assumere per il calcolo della riduzione da ravvedimento operoso è quella ridotta alla metà, vale a dire 250 euro ex art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997. (PZ)
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Buoni per la digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico pubblicato l’elenco definitivo delle imprese assegnatarie dei contributi Si fa seguito alle precedenti comunicazioni relative all’argomento in epigrafe e, in particolare, alle circolari associative prot. n. 178/AdT del 21 giugno e prot. n. 232/AdT del 12 settembre 2018, aventi ad oggetto la pubblicazione degli elenchi delle imprese beneficiarie o sub judice dei buoni (voucher) per la digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico, per segnalare che con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) 26 luglio 2018 sono stati approvati gli elenchi definitivi delle imprese assegnatarie dei voucher ed escluse, sempre suddivisi su base regionale. Il d.d. 26 luglio 2018 è riportato sul sito web del Ministero (www. mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione) e della cosa è stata data notizia sulla G.U. n. 208 del 7 settembre 2018 mediante comunicato. A questo proposito si rammenta che la
pubblicazione del decreto sul sito web ministeriale assolve l’obbligo di comunicazione in merito alla concessione dell’aiuto nei confronti delle imprese assegnatarie dell’agevolazione. Si raccomanda, quindi, di prestarvi la massima attenzione. In ordine, poi, ai termini di esecuzione delle spese e all’erogazione dei voucher si rammenta, una volta di più, che con d.d. 1° agosto 2018, pubblicato il 2 agosto 2018 sul medesimo sito web ministeriale, sono stati modificati i termini per l’ultimazione degli investimenti e per la richiesta dell’erogazione, fissati in origine al 14 settembre 2018 e al 13 dicembre 2018, rispettivamente. I nuovi termini sono ora il 14 dicembre 2018 e il 14 marzo 2019, rispettivamente. Resta, invece, fermo al 14 settembre 2018 il termine iniziale per la presentazione della richiesta dell’erogazione (cfr. per maggiori dettagli la circolare associativa prot. n. 217/ AdT del 6 agosto 2018). Di conseguenza, il nuovo assetto dei termini riguardanti il beneficio in esame è modificato come nella tabella che si riporta più oltre. Copia dei decreti e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
Avvio progetto (data del primo titolo di spesa)
dal 14 marzo 2018
Ultimazione progetto (data dell’ultimo titolo di spesa)
entro il 14 dicembre 2018
Invio richiesta erogazione con rendiconto e relativa documentazione
dal 14 settembre 2018 al 24 marzo 2019
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Avviso ISI INAIL 2017. Incentivi alle imprese pubblicAZIONE DEGLI ELENCHI DEFINITIVI DELLE DOMANDE AMMESSE E NON AMMESSE. LE DISPOSIZIONI PER LE DOMANDE SUBENTRATE Si fa seguito a quanto anticipato con circolare associativa prot. n. 229/AdT del 7 settembre 2018 sull’argomento in epigrafe, per segnalare che il 3 settembre 2018 l’Inail ha pubblicato sul proprio sito web (www.inail.it, nella sezione “Attività > Prevenzione e sicurezza > Agevolazioni e finanziamenti > Incentivi alle imprese > Bando Isi 2017”) gli elenchi definitivi in ordine cronologico, suddivisi per ambito regionale, di tutte le domande inoltrate a valere sull’avviso pubblico ISI 2017, con evidenza di quelle:
- collocate in posizione utile per il finanziamento; - decadute per mancato invio della documentazione; - subentrate, in posizione utile per il finanziamento, che dovranno essere convalidate con l’invio del modulo di domanda e della documentazione a suo completamento; - risultate definitivamente non ammissibili per carenza di fondi. Le imprese la cui domanda negli elenchi definitivi è contrassegnata dall’acronimo S-AMS (subentrata per l’ammissibilità) dovranno far pervenire all’Inail, entro il 3 ottobre 2018, la copia della domanda telematica attraverso l’apposita funzione di upload/caricamento presente nella procedura, insieme a tutta la documentazione indicata negli avvisi pubblici, che attesta il possesso dei requisiti di ammissione al finanziamento per la specifica tipologia di progetto. Ogni altra informazione può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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Indice mensile rivalutazione t.f.r. luglio e agosto 2018 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
101,50
0,395648
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
101,50
0,546736
MARZO
15.03
14.04
0,375
101,70
0,820104
APRILE
15.04
14.05
0,500
101,70
0,945104
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
102,0
1,292656
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
102,2
1,566024
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
102,5
1,913576
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
102,9
2,335312
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
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Evidenze CIG
nuove funzioni del cassetto previdenziale inps
L’Inps, con il messaggio 20 settembre 2018, n. 3455, nel Cassetto Previdenziale Aziende evidenzia la nuova funzionalità “Evidenze CIG”, che consente di monitorare i conguagli relativi alle autorizzazioni C.i.g. gestite con il sistema del ticket, nonché agevolare la visualizzazione di errori che potrebbero determinare differenze di importi conguagliati comunicati con nota di rettifica. Tale funzionalità fornisce l’elenco per matricola di tutte le evidenze C.i.g. con ticket.
Evidenze per posizione In tale sezione sono riportate le seguenti informazioni: - Tipo autorizzazione. Sono evidenziati il numero di autorizzazione e il relativo numero di ticket. Nel caso in cui l’autorizzazione non sia ancora stata rilasciata, è indicato solo il numero di ticket. Ai fini della determinazione del montante spettante, il ticket e l’autorizzazione devono essere correttamente abbinati tra loro. Nel caso in cui vengano esposti eventi con un numero di ticket non corrispondente all’autorizzazione rilasciata, la procedura di calcolo non ricostruisce alcun importo come montante disponibile. In tali ipotesi, è necessario inviare flussi individuali di variazione, con l’indicazione del numero di ticket corretto. Viceversa, in presenza di un corretto numero di ticket, ma di un errato numero di autorizzazione, dovrà essere richiesta la modifica del numero di autorizzazione agli operatori della Struttura territoriale competente, che provvederanno alla variazione negli applicativi di “Gestione Contributiva”. - Tipologia di prestazione. È indicata la tipologia di autorizzazione (C.i.g. ordinaria/C.i.g. straordinaria). Pag. 20 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 16 - 15 settembre 2018
- Ore CIG. Sono riportate: le ore di C.i.g. autorizzate, esposte (ore presenti nei flussi individuali nel mese dell’evento CIG) e residue (differenza tra le ore autorizzate e quelle esposte). - Importo CIG. Riporta le seguenti informazioni: il montante calcolato (importo calcolato sui dati delle denunce individuali che hanno superato i controlli); il montante concesso (importo riconosciuto in fase di conguaglio); il saldo (differenza tra il montante disponibile e l’importo conguagliato). In presenza di un importo C.i.g. con montante calcolato uguale a “0” la procedura UniEmens - C.i.g. evidenzia che, nonostante la presenza di autorizzazione, sono stati rilevati errori che non consentono la determinazione del montante. La tipologia degli errori è specificata nella sezione “Dettaglio Posizione”. - Contributo Addizionale. Riporta le informazioni sull’importo del contributo addizionale, come di seguito specificato: dovuto, dichiarato (importo del contributo addizionale dichiarato nel flusso UniEmens) e saldo (differenza tra l’importo dovuto e versato). - Sezione Errori. In questa sezione è riportato il numero delle denunce individuali (N.D.I.) e il numero di errori rilevati nei controlli di coerenza, congruità, compatibilità e calcolo.
Dettaglio posizione In tale sezione, alla quale si accede selezionando la singola autorizzazione o il singolo ticket (consultabile anche in assenza di autorizzazione), sono riportati i mesi di competenza relativi sia agli eventi esposti che ai conguagli effettuati. È, inoltre, riportato l’importo calcolato del contributo addizionale, ossia l’importo determinato dall’esposizione degli eventi che hanno superato i controlli e il numero di denunce individuali rilevanti ai fini C.i.g. che compongono la denuncia mensile. Infine, sono evidenziate, con apposita legenda, le codifiche degli errori. La procedura UniEmens - C.i.g., infatti, effettua le seguenti verifiche: - coerenza tra l’autorizzazione e la matricola; - congruità: le ore esposte non devono essere superiori né al totale delle ore lavorabili né al
numero delle ore autorizzate e non devono essere esposte al di fuori del periodo autorizzato. In caso contrario la procedura determina un importo calcolato uguale a “0”; - compatibilità: verifica eventuali prestazioni erogate e incompatibili con eventi C.i.g.; - calcolo del montante: viene effettuato con i dati trasmessi e secondo le modalità allegate al messaggio n. 17610/2012, per i periodi relativi ai conguagli ante D.Lgs. n. 148/2015, e con le modalità indicate con la circolare n. 9/2017, per i periodi relativi ai conguagli in vigenza del D.Lgs. n. 148/2015.
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Dettaglio periodo In tale sezione, alla quale si accede selezionando la voce “Competenza” di “Dettaglio Posizione”, sono riportati, per singolo periodo, i dati relativi al dettaglio individuale con l’indicazione del calcolo della prestazione, del corrispondente contributo addizionale e della differenza di accredito, nonché eventuali errori con descrizione analitica della relativa causale. Il Servizio Relazioni Industriali è a disposizione per ulteriori chiarimenti. (C)
Albo gestori ambientali
cancellazione per mancato versamento dei diritti d’iscrizione Con circolare del 4 settembre 2018 il Comitato nazionale Albo gestori ha dettato una tempistica comune per avviare le procedure di cancellazione delle imprese che da oltre un anno non hanno pagato i diritti d’iscrizione (ai sensi degli articoli 20 e 24 del DM 120/214). In particolare il Comitato ha stabilito che: - nel caso in cui le imprese permangano per più
di 12 mesi sospese per mancato pagamento dei diritti annuali, le Sezioni provvedono a deliberarne la cancellazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f) del DM 120/2014, entro la data del 20 ottobre. Il provvedimento di cancellazione viene notificato a mezzo PEC all’impresa e la cancellazione decorre dal 15 novembre successivo; - nel caso di mancata notifica per indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, il provvedimento viene pubblicato sul sito web dell’Albo entro il 2 novembre successivo. Informazioni in merito potranno essere richieste direttamente all’ufficio Ambiente e sicurezza dell’Associazione.
Pag. 22 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 16 - 15 settembre 2018
(C)
SOA: la Boldarino si qualifica anche per gli impianti ha aggiunto all’attestazione la categoria og 11 (impianti tecnologici) La Boldarino srl, azienda specializzata nel settore delle costruzioni civili ed industriali, in fase di rinnovo quinquennale della propria attestazione ha provveduto a qualificarsi anche per la categoria OG11 relativa agli impianti tecnologici L’impresa Boldarino srl ha sede a Lavariano di Mortegliano (UD) in via Aquileia 55/1 è rappresentata dal sig. Pietro Boldarino, ed è qualificata per le categorie OG1 per 3.500.000 euro (IV-bis classifica), OG3 e OG6 per 1.032.000 euro (III classifica) e OG11 per 258.000 euro (I classifica). Potrà eseguire fino ad un importo massimo di 4.200.000 euro edifici civili e industriali (OG1) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Inoltre, potrà eseguire fino ad un importo massimo di 1.238.400 euro strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (OG3) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, Pag. 23 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2018
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aeromobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. E’ qualificata anche all’esecuzione di lavori fino ad un importo massimo di 1.238.400 euro per acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (OG6) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il «servizio idrico integrato» ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.
Con questo rinnovo ha aggiunto alla attestazione la categoria OG 11 (impianti tecnologici) che potrà eseguire fino ad un importo massimo di 309.600 euro, e che riguarda, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. Tale attestazione prevede l’abilitazione al D.M. 37/2008 relativa agli impianti.
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Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
ANAC: affidamenti inferiori alla soglia comunitaria il re-invito dell’operatore uscente costituisce ipotesi di stretta eccezionalità Sono state pubblicate le faq nn. 5 e 6, esplicative degli argomenti di cui alle linee guida n. 4 relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. Queste faq sono aggiornate al 12 settembre 2018. 1. Con riguardo al punto 5.2.6, lettera k), punto delle Linee guida n. 4, la regola per cui le offerte con identico ribasso vanno considerate, ai fini della soglia di anomalia, come un’unica offerta si applica a tutte le offerte, o solo a quelle comprese nelle ali? La regola del trattamento unitario delle offerte con identico ribasso, secondo la prevalente giurisprudenza (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 19 settembre 2017), si applica alle offerte poste a cavallo o all’interno delle ali. La regola stabilita al punto 5.2.6, lettera k) delle Linee guida si applica, come letteralmente previsto nella disposizione in questione, soltanto laddove sia sorteggiato uno dei metodi cui alle lettere a), b), e) dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che prevedono il taglio delle ali e, in armonia con il predetto orientamento giurisprudenziale, limitatamente alle offerte con identico ribasso che si collocano a cavallo o all’interno delle ali. In tutte le restanti ipotesi (metodo di cui alle lettere c) o d) dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici ovvero offerte residue a seguito del taglio delle ali), le offerte con identico ribasso vanno mantenute distinte ai fini della soglia di anomalia. 2. Con riguardo alle stazioni appaltanti che, a fronte di una soggettività giuridica unitaria, sono dotate di articolazioni organizzative autoPag. 25 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2018
nome, l’applicazione del principio di rotazione va applicata in termini assoluti, ossia tenendo conto di tutte le procedure avviate complessivamente dalla stazione appaltante, oppure considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa? L’applicazione del principio di rotazione nelle stazioni appaltanti dotate di una pluralità di articolazioni organizzative deve tendenzialmente essere applicata in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell’ambito della stazione appaltante. Tale impostazione si rivela, oltre che rispettosa di quanto previsto dall’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, che non distingue in relazione alla presenza di articolazioni interne, più aderente all’impronta centralizzante di cui all’articolo 37, ed efficace presidio nei confronti del divieto di artificioso frazionamento delle commesse, ex art.51, primo comma del Codice dei contratti pubblici. È ragionevole derogare a tale regola nel caso in cui la stazione appaltante (es. Ministero, ente pubblico nazionale) presenti, in ragione della complessità organizzativa, articolazioni, stabilmente collocate per l’amministrazione di determinate porzioni territoriali (ad esempio, Direzione regionale/ centrale) ovvero per la gestione di una peculiare attività, strategica per l’ente, dotate di autonomia in base all’ordinamento interno nella gestione degli affidamenti sotto soglia (ad esempio nel caso in cui l’articolazione abbia attivato autonomi elenchi per la selezione degli operatori economici). In tali casi, salvo diversa previsione dell’ordinamento interno, la rotazione può essere applicata considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa. Resta ferma, comunque, la necessità per la stazione appaltante di rispettare, in ogni sua articolazione, i vigenti obblighi di centralizzazione degli acquisti, stabiliti e richiamati dall’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, nonché di adottare, anche nelle more dell’introduzione del sistema di qualificazione in esito all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 38, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, modelli organizzativi complessivamente improntati al rispetto dei principi di efficienza,
efficacia ed economicità, evitando duplicazioni di funzioni e perseguendo l’obiettivo del miglioramento dei servizi e, ove possibile, il risparmio di spesa e dei costi di gestione attraverso le economie di scala. A tal fine le stazioni appaltanti dovrebbero valutare l’opportunità di condividere al proprio interno sistemi informatizzati che consentano di conoscere gli affidamenti effettuati dalle singole articolazioni organizzative. 3. Con riguardo agli affidamenti diretti, nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a del Codice dei contratti pubblici, si rivolgono alcuni quesiti in merito all’utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE) nella dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e speciali da parte dell’operatore economico affidatario: a) a far data dal 18 aprile 2018 per gli acquisti fino a 5.000 euro è necessario comunque il ricorso al DGUE, o è possibile utilizzare l’autocertificazione ordinaria, come consentito dalle Linee guida Anac n.4? b) anche negli acquisti di modesto importo è doverosa l’acquisizione del DGUE ovvero dell’autocertificazione ordinaria? c) il DGUE deve necessariamente riportare gli estremi del CIG ovvero può essere utilizzato per più procedure di affidamento, e in tal caso per quale lasso temporale? d) qual è la validità temporale dell’autocertificazione ordinaria? Dal 18 aprile 2018, ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE deve essere utilizzato esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, come indicato anche nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 30 marzo 2018. In caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un’autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi del par. 4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire il DGUE. L’obbligo di acquisire il DGUE, ovvero l’autocertificazione ordinaria, si applica a tutti gli affidamenti sopra considerati, a prescindere da una soglia minima di spesa. Ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE può essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condiPag. 26 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2018
zione che gli operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. In tale dichiarazione l’operatore economico include l’indicazione del nuovo CIG, se disponibile (v. par. 5 delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla delibera n.556 del 31 maggio 2017), per la diversa procedura alla quale intende partecipare. Analoga operazione potrà essere adottata in caso di utilizzo dell’autocertificazione ordinaria. 4. Nei casi previsti dall’articolo 103, comma 11, primo periodo del Codice dei contratti pubblici, allorché la stazione appaltante opti per esonerare l’affidatario dall’obbligo di presentare la garanzia definitiva, è necessario prevedere un miglioramento del prezzo di aggiudicazione? La miglioria del prezzo di aggiudicazione è necessaria, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 103, comma 11, secondo periodo del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti determinano tale miglioria sentito l’affidatario e tenendo conto del valore del contratto, del presumibile margine d’utile e del costo che l’affidatario sosterrebbe per l’acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi. Le motivazioni circa l’esercizio di tale opzione sono formalizzate dalla stazione appaltante in apposito documento, da allegare agli atti del procedimento. 5. Con riguardo all’applicazione del principio di rotazione, sussistendo i presupposti di cui al paragrafo 3.6 delle Linee guida e al di fuori delle ipotesi eccezionali contemplate al successivo paragrafo 3.7, è legittimo nelle procedure negoziate il re-invito all’operatore uscente, che abbia manifestato interesse alla candidatura a seguito di avviso pubblico e sia stato poi estratto tramite sorteggio con estrazione casuale? Come previsto al paragrafo 3.7 delle Linee guida n.4, il re-invito all’operatore uscente costituisce ipotesi di stretta eccezionalità, ammissibile al ricorrere delle circostanze ivi indicate. Fermo quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7, il meccanismo dell’estrazione casuale, sia pure a seguito di avviso pubblico, non assicura il rispetto del principio di rotazione, come declinato all’articolo 36, primo comma del Codice dei contratti pubblici, novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56. Tale disposizione, infatti, rende doverosa la rotazione tanto in relazione agli affidamenti che agli inviti. 6. Il paragrafo 5.1.10 delle Linee guida n.4 prevede che gli elenchi degli operatori economici utiliz-
Una comunicazione efficace non è un gioco da ragazzi
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zati per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate vengano pubblicati sul sito web della stazione appaltante, non appena costituiti. Ciò posto, è legittimo prevedere nel bando l’omissione della pubblicazione dei suddetti elenchi, nei casi in cui, per le condizioni del mercato locale, sia prevedibile che un ridotto numero di operatori economici faccia domanda di iscrizione? La disposizione recata dal paragrafo 5.1.10 delle Linee guida n. 4 è finalizzata ad attuare il rispetto dei generali principi di pubblicità e trasparenza dei procedimenti di selezione del contraente, in armonia con quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, oltre che dal Codice dei contratti pubblici (v. art. 29). Ciò nondimeno, nelle ipotesi in cui gli operatori economici accreditati presso la stazione appaltante procedente siano esigui in relazione al settore merceologico di riferimento, la pubblicazione preventiva degli elenchi potrebbe favorire l’insorgenza di accordi collusivi. Tuttavia,
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nel caso in cui la stazione appaltante preveda un ridotto numero di operatori economici interessati all’iscrizione all’elenco non è corretto prevedere nel bando la segretazione del nominativo dei partecipanti. In tali casi, si suggerisce di fare ricorso non già ai suddetti elenchi ma a successive indagini di mercato, mediante avviso pubblicato sul sito web, o alla costituzione di elenchi di operatori economici congiuntamente con altre stazioni appaltanti che hanno analoghi fabbisogni da soddisfare in modo da aumentare il numero di operatori economici potenzialmente interessati ad essere iscritti. Si ritiene, infatti, che la presenza di un numero ridotto di operatori accreditati possa rappresentare, a prescindere dalla pubblicazione dell’elenco, un fattore di criticità nella gestione delle procedure negoziate, specie ove si consideri che gli elenchi hanno una naturale vocazione all’utilizzo in un arco pluriennale di tempo e che, pertanto, i nominativi degli iscritti potrebbero essere noti anche in assenza della predetta pubblicazione. (CS)
Rete Enterprise EN
Database online per ricerca partner
La Camera di Commercio di Udine, attraverso la sua Azienda Speciale I-Ter aderente al Consorzio Friend Europe, membro della rete Enterprise Europe Network - EEN, segnala un’interessante opportunità per le Imprese intenzionate a ricercare in Europa clienti, fornitori e partner per la vendita e/o lo sviluppo dei propri prodotti/servizi. European Europe Network è la più grande rete a livello mondiale di supporto alle piccole e medie imprese, presente in oltre 60 Paesi e composta da
oltre 600 partner locali, raggruppati localmente in consorzi. Il servizio proposto, gratuito, consiste nella possibilità di inserire il proprio profilo aziendale nel database Marketplace, raggiungibile al link https:// marketplace.friendeurope.it/it/. Marketplace è la più grande banca dati al mondo per la cooperazione commerciale e il trasferimento tecnologico internazionale. Le Imprese interessate potranno scaricare e compilare il modello di company profile aziendale dal menu “Crea un profilo di cooperazione”. Sarà cura del referente EEN inserire in forma anonima e gratuita su Marketplace l’offerta di cooperazione. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il dott. Paolo Zorzenone presso i nostri uffici (tel. 0432.507377 - email estero@confapifvg.it).
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(MCS)
Privacy europea
adottato il decreto di adeguamento della norma italiana Il 19 settembre è entrato in vigore il d.lgs. 101 del 10 agosto u.s. (su Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre), che interviene sulle norme del Codice della privacy italiano contenute nel d.lgs. 196/2003, adeguandole alla luce dell’entrata in vigore, lo scorso 25 maggio, del nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche (Regolamento 2016/679). Dopo aver stabilito che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi della normativa europea e del Codice della privacy italiano, ed aver individuato l’Autorità di controllo nel Garante per la protezione dei dati personali, il decreto ha affrontato alcune tematiche tra cui quella delle sanzioni, in merito alla quale ha provveduto a: - indicare (tramite rinvio alle singole disposizioni - vedi art. 15) le fattispecie che fanno scattare i severi importi previsti dalla normativa europea (che, ricordiamo, possono arrivare fino a 20 mln o, per le imprese, al 4% del fatturato), assegnando il compito di irrogarle al Garante per la privacy (art. 15.3); - introdurre una forma di oblazione consistente nella possibilità di definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e pagando un importo pari alla metà della sanzione irrogata (cfr. art. 166, comma 8, del Codice); - mantenere ed introdurre, nel nostro ordinamento, una serie di illeciti penali legati sempre a violazioni sulla privacy. Tra gli altri, sono
stati confermati quelli sull’impiego illegittimo di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dei lavoratori e sul divieto di indagini sulle opinioni politiche, che continuano ad essere puniti con l’arresto da 15 giorni ad 1 anno; - prevedere la definizione agevolata delle controversie pendenti (art. 18). Per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione alla data del 25 maggio u.s., è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari a due quinti del minimo edittale, da effettuarsi entro il 18 dicembre p.v. Decorso tale termine, l’atto diventa titolo esecutivo con obbligo di corrispondere gli importi indicati entro il 16 febbraio 2019. Il decreto, inoltre, (art. 21) è intervenuto sulle autorizzazioni generali già adottate dal Garante. In particolare, con Provvedimento da porre in consultazione pubblica entro 90 gg. dall’entrata in vigore del decreto, il Garante dovrà individuare le prescrizioni relative ad autorizzazioni concesse per determinati trattamenti (ad. es., quelli necessari per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di lavoro, sicurezza sociale e protezione sociale) che risultano compatibili con le nuove disposizioni, provvedendo, ove occorra, ad aggiornarle. Le autorizzazioni ritenute incompatibili diventano inefficaci dalla pubblicazione in G.U. del relativo Provvedimento del Garante; stessa sorte toccherà alle autorizzazioni emesse su tematiche differenti ed adottate prima del 19 settembre p.v. (art. 21.3). Infine, per i primi 8 mesi (cioè fino al 19 maggio 2019), il Garante terrà conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie (art. 22.13).
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(C)
Trasporti su strada via Brennero dosaggio circolazione dei veicoli industriali in tirolo
Il Land Tirolo ha reso noto il calendario relativo al I semestre 2019 delle giornate durante le quali sarà applicato il cosiddetto sistema di dosaggio dei veicoli pesanti provenienti dalla Germania in transito sull’autostrada dell’Inntal - asse del Brennero, con direzione Sud. Il dosaggio, che sarà attuato a Kufstein Nord, ammette nelle giornate sotto indicate il transito massimo di 300 unità/h: - lunedì 7 gennaio 2019, - mercoledì 24 aprile 2019,
- venerdì 26 aprile 2019, - lunedì 29 aprile 2019, - giovedì 2 maggio 2019, - lunedì 27 maggio 2019, - martedì 28 maggio 2019, - mercoledì 29 maggio 2019, - venerdì 31 maggio 2019, - giovedì 6 giugno 2019, - martedì 11 giugno 2019, - mercoledì 12 giugno 2019, - giovedì 13 giugno 2019, - lunedì 17 giugno 2019, - martedì 18 giugno 2019, - mercoledì 19 giugno 2019, - venerdì 21 giugno 2019. Per altre informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autorizzazioni trasporti internazionali su strada le scadenze per il rinnovo e la conversione delle autorizzazioni bilaterali e per la graduatoria cemt Come da consuetudine si rammenta alle imprese che svolgono trasporti internazionali che il 30 settembre 2018 scade il termine posto dal decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 luglio 2013 (di seguito Ministero), per la presentazione delle domande per il rinnovo e la conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni bilaterali per trasporti internazionali verso Paesi extra comunitari. Le domande vanno presentate utilizzando i modelli allegati al citato decreto dirigenziale sui quali, fra le altre informazioni richieste, compare il numero d’iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese di autotrasporto in conto terzi (REN) e la composizione del parco veicolare in disponibilità dell’impresa suddiviso per categoria ecologica “Euro”. Nell’invio a mezzo servizio po-
stale, farà fede il timbro postale di spedizione della raccomandata. Per il rinnovo delle assegnazioni fisse delle autorizzazioni bilaterali relative al 2019 è necessario che le imprese abbiano utilizzato almeno 24 autorizzazioni con una media di almeno due al mese nel periodo compreso fra il 1° ottobre 2017 e il 30 settembre 2018, dovendo comprovare tale utilizzo con la restituzione delle medesime autorizzazioni entro il 15 ottobre 2018. Analoga dimostrazione va fatta per la conversione delle autorizzazioni ottenute nel 2018 a titolo precario in assegnazione fissa. Sempre a proposito delle autorizzazioni bilaterali, ricordiamo che la seconda quota dell’assegnazione fissa va richiesta entro il 31 ottobre 2018; trascorso questo termine, l’impresa non avrà più la garanzia di poterne disporre, visto che queste autorizzazioni entreranno a far parte del totale oggetto di assegnazione a titolo precario. Per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT e la partecipazione alla graduatoria del 2019, le domande vanno presentate al Ministero entro il 31 ottobre 2018 sempre secondo le consolidate modalità. Per i modelli di domanda ed eventuali chiarimenti le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il luglio 2018
Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 14/2018, p. 41, per segnalare che il 3 settembre 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di luglio 2018. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel luglio 2018 (pari a 1.508,74 euro per 1.000 litri di gasolio, in diminuzione rispetto al mese di giugno 2018, quando ammontava a 1521,33 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:
- 1,236 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 1,022 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2017 e 2018 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
indice istat mesi di giugno e luglio 2018
(C)
ANNI E MESI
INDICI
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
0,4
0,4
n. 25 del 31 gennaio 2017
(Base 2015 = 100) 2016
2017
2018
Dicembre
100,3
Media
99,9
Marzo
101,0
1,4
1,1
n. 99 del 29 aprile 2017
Aprile
101,3
1,7
1,3
n. 230 del 2 ottobre 2017
Maggio
101,1
1,4
1,0
n. 148 del 27 giugno 2017
Giugno
101,0
1,1
0,8
n. 177 del 31 luglio 2017
Luglio
101,0
1,0
0,9
n. 202 del 30 agosto 2017
Agosto
101,4
1,2
1,1
n. 230 del 2 ottobre 2017
Settembre
101,1
1,1
1,2
n. 252 del 27 ottobre 2017
Ottobre
100,9
0,9
0,8
n. 278 del 28 novembre 2017
Novembre
100,8
0,8
0,9
n. 4 del 5 gennaio 2018
Dicembre
101,1
0,8
1,2
n. 26 del 1° febbraio 2018
Media
101,0
Gennaio
101,5
0,9
1,8
n. 62 del 15 marzo 2018
Febbraio
101,5
0,5
2,0
n. 75 del 30 marzo 2018
Marzo
101,7
0,7
2,1
n. 139 del 18 giugno 2018
Aprile
101,7
0,4
2,1
n. 145 del 25 giugno 2018
Maggio
102,0
0,9
2,3
n. 145 del 25 giugno 2018
Giugno
102,2
1,2
2,3
n. 188 del 14 agosto 2018
Luglio
102,5
1,5
2,5
n. 203 del 1° settembre 2018
Pag. 34 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 16 - 15 settembre 2018
Calendario delle scadenze del mese di ottobre 2018 il calendario delle scadenze per il mese di ottobre 2018
Mercoledì 10 INPS - LAVORO DOMESTICO - Scade il termine per il versamento dei contributi dei lavoratori domestici.
Lunedì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di settembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
Martedì 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di settembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento dell’8a rata dell’Iva, relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2018 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in as-
sociazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2017 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale
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versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2017. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2018. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.
Sabato 20 PREVINDAPI - Scadenza della denuncia e del versamento dei contributi Previndapi relativi al terzo trimestre (luglio-agosto-settembre 2018) per i dirigenti e i quadri superiori.
Giovedì 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di settembre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti.
La presentazione deve essere fatta in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al terzo trimestre 2018. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018. I modelli Intra 2 trimestrali sono stati abrogati, ma è consentito trasmetterli su base volontaria. MODELLO 730 - INTEGRATIVO - Scade il termine per consegnare al CAF il modello 730-integrativo da parte del lavoratore dipendente o pensionato che ha già presentato il modello 730/2018. Sono interessati tutti i lavoratori dipendenti o pensionati o redditi assimilati a lavoro dipendente che hanno presentato il Mod. 730/2017, e che hanno riscontrato nella suddetta dichiarazione errori ed omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito.
Martedì 30 CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° ottobre 2018 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 settembre 2018.
Mercoledì 31 RIMBORSO IVA INFRANNUALE - Scade il termine per la presentazione telematica dell’istanza di rimborso/compensazione del credito Iva maturato nel terzo trimestre. RIMBORSO ACCISE GASOLIO - Scade il termine per la presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza di rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall’incremento delle accise sul gasolio riferito al terzo trimestre. UNICO 2018 - Scade il termine per la trasmissione del modello Unico relativo al periodo d’imposta 2017 delle persone fisiche, delle società di persone
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e delle società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. MODELLO IRAP 2018 - Scade il termine per la trasmissione del modello Irap 2018 relativo al periodo d’imposta 2017. MODELLO 770/2018 - Scade il termine per la trasmissione del modello 770/2018 relativo al periodo d’imposta 2017, tramite invio telematico. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDEN-
TI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente AGENTI E RAPPRESENTANTI - Le aziende preponenti devono inviare ad agenti e rappresentati il conto provvigioni e liquidazione delle provvigioni del trimestre precedente come previsto dall’art. 1749 c.c. (PZ - FT)
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