notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 16 15 settembre 2019
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ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
METLAB. Laboratorio Accreditato di Taratura Centro LAT n°280. METLAB è specializzata nella taratura e gestione delle apparecchiature per la misura della temperatura. La conoscenza della grandezza “temperatura” riveste un ruolo di primaria importanza in molti settori siano essi quelli associati alla ricerca nel campo della fisica che quelli che includono processi di trasformazioni chimiche e biochimiche fino ad arrivare a quelli che riguardano applicazioni ingegneristiche. Per la grandezza di temperatura, il Laboratorio METLAB è stato accreditato da ACCREDIA, l’Ente unico di Accreditamento in Italia, il quale ha riconosciuto la competenza del Laboratorio stesso e la conformità ai requisiti definiti dalla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il riconoscimento di Laboratorio LAT (Laboratorio Accreditato di Taratura) rientra negli Accordi di Mutuo Riconoscimento ILAC/MRA e quindi ha valenza internazionale. METLAB è in grado di eseguire tarature accreditate di: > Termometri a resistenza > Termocoppie a metallo nobile > Termocoppie a metallo comune > Indicatori di temperatura con termometri a resistenza > Indicatori di temperatura con termometri a termocoppia
Campi di misura e relative incertezze disponibili sul sito: www.accredia.it – Banche dati – Accreditamenti – Laboratori di taratura.
LAT N°280 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 16 15 settembre 2019
Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
Siamo anche su Facebook
8
Accordo interconfederale sulla rappresentanza
9
Le categorie di quote nelle s.r.l.
12
Bonus e pubblicità a regime
14
Fatturazione elettronica
16
Istat. Nuove modalità di raccolta questionari
19
Credito d’imposta prodotti riciclati e imballaggi
21
Rimborso accise III trimestre 2019
22
Interessi di mora fermi all’8%
23
Contributi a sostegno dell’imprenditoria femminile
24
Indice mensile rivalutazione t.f.r. agosto 2019
30
Contributo NASpI
32
SOA: nuova attestazione per la Costruzioni Pitton
33
Interventi a seguito eventi alluvionali dell’ottobre 2018
34
Il conflitto di interesse nei contratti pubblici
35
Costo manodopera metalmeccanica e impianti
40
ANAC: prima sanzione per whistleblowing
41
LAVORO
EDILIZIA
ORGANIZZAZIONE
Aderisci a FAPI. Corsi aziendali totalmente finanziati
44
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
45
Autotrasporto: CQC nuova disciplina degli esami
46
Scadenze aziendali ottobre 2019
47
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Pag. 8 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 16 - 15 settembre 2019
(LCP)
Accordo interconfederale sulla rappresentanza firma della convenzione confapi con inps, inl, cgil, cisl e uil Il 27 settembre 2019 a Roma a Palazzo Wedekind, alla presenza del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, Confapi nazionale ha firmato la Convenzione per l’attuazione del Testo unico sulla rappresentanza, assieme al Presidente dell’Inps Pasquale Tridico, al Direttore dell’Inl Leonardo Alestra e ai Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Il Presidente Casasco, nell’introdurre i lavori, ha commentato: “Sono particolarmente orgoglioso di questo risultato per il quale abbiamo lavorato molto intensamente, soprattutto in questo ultimo mese. Confesso che è stato per me veramente emozionante ascoltare le parole del Presidente Tridico, del Ministro Catalfo e dei Segretari Generali Landini, Furlan e Barbagallo di riconoscimento della credibilità e del lavoro svolto rivolte nei miei confronti e soprattutto nei confronti dell’intero sistema Confapi. Vi ringrazio tutti di cuore per il supporto, per le idee e per la collaborazione che hanno arricchito e facilitato il mio compito”. La convenzione è importante per una molteplicità di fattori. Innanzitutto per fare ordine e combattere la proliferazione di contratti che non rappresentano né il mondo imprenditoriale né quello del lavoro. Secondo, perché favorisce quel cammino intrapreso insieme alle organizzazioni sindacali e non solo in sede di trattative per salvaguardare e far crescere il lavoro, vero bene comune. Ultimo, ma non ultimo, perché rappresenta un ulteriore riconoscimento – lo hanno sottolineato sia i vertici sindacali sia il Presidente dell’Inps sia il Ministro Catalfo – del ruolo importante della nostra Confederazione che incarna
i valori economici e sociali che hanno generato e costituito la crescita industriale del nostro Paese. VIDEO: Rappresentanza, Confapi: “Firma che mette ordine al sistema” https://m.youtube.com/watch?v=NhUIcwLs14c VIDEO: Convenzione su rappresentanza, Casasco (Confapi): “Percorso importante per futuro del Paese” https://www.youtube.com/watch?v=UYWQD91Vi8#action=share Corriere.it - Tutela del lavoro, al via la convenzione per il Testo Unico della rappresentanza https://www.corriere.it/economia/lavoro/19_settembre_27/tutela-lavoro-via-convenzione-il-testo-unico-rappresentanzaf418c83e-e110-11e9-a633-17aa10b50ecf.shtml Repubblica.it - Contratti, Confapi firma con Inps e sindacati l’accordo sulla rappresentanza https://www.repubblica.it/economia/2019/09/27/news/confapi_casasco_sindacati_accordo_cgil_cisl_uil-237076631/ Iltempo.it - Casasco (Confapi), ‘firma convenzione mette ordine su rappresentanza’ https://www.iltempo.it/lavoro-adn-kronos/2019/09/27/news/casasco-confapi-firmaconvenzione-mette-ordine-su-rappresentanza-1215959/ Adnkronos.com – Casasco (Confapi), ‘firma convenzione mette ordine su rappresentanza’ https://www.adnkronos.com/lavoro/sindacato/2019/09/27/casasco-confapi-firmaconvenzione-mette-ordine-rappresentanza_ s2oIG1PxQfNW33heedriFI.html ildubbio.it - Casasco (Confapi), ‘firma convenzione mette ordine su rappresentanza’ https://ildubbio.news/ildubbio/2019/09/27/casasco-confapi-firma-convenzione-mette-ordinesu-rappresentanza/
Pag. 9 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 16 - 15 settembre 2019
Pag. 10 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 16 - 15 settembre 2019
Pag. 11 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 16 - 15 settembre 2019
Le categorie di quote nelle s.r.l. strumento utile anche per le società a compagine familiare
a cura dello Studio Legale Colla Di Piazza Il D.L. n. 50/2017 ha esteso la possibilità di creare specifiche categorie di quote anche a tutte le società a responsabilità limitata che si qualifichino come piccola o media impresa (ossia il 99% delle S.r.l. italiane, secondo i dati de “Il Sole 24 Ore”). Detta estensione, oltre a permettere alle S.r.l. (PMI) di offrire ai terzi nuovi investitori quote con diritti speciali (tali da assecondare diversi profili di rischio), risultano potenzialmente di grande utilità anche solo per soddisfare le esigenze dei propri soci, in particolare se appartenenti al medesimo nucleo familiare. Basta pensare, per esempio, alle numerose società la cui compagine societaria è composta da soci interessati e impiegati nella gestione della stessa e da soci estranei all’ambito amministrativo/gestionale, che rimangono dei meri soci “di capitale”. In tale ipotesi, le categorie di quote possono rappresentare uno strumento di grande ausilio per garantire certezza prospettica, equilibrio e conservazione del valore creato. Sarebbe ad esempio possibile attribuire ai soci non operativi quote di categoria prive del diritto di voto, impedendo a detti soggetti di interferire, anche solo pretestuosamente, con la vita della società. Nelle società in
cui non vengono previsti particolari vincoli nella circolazione delle partecipazioni, tale circostanza determinerebbe altresì una riduzione dei potenziali rischi di conflitto nel momento in cui la medesima quota (senza diritti di voto) si trasferirà agli eredi del socio. Infatti, per quanto i componenti di una famiglia possano andare d’accordo non è per nulla scontato che tale equilibrio si mantenga anche nei confronti di coloro che gli succedono (che, come spesso capita, potrebbero anche non essere membri della famiglia). Al fine di perseguire il medesimo intento, secondo quanto stabilito dalla recente massima n. 176 del Consiglio Notarile di Milano, è legittimo perfino introdurre categorie di quote in cui venga limitata o esclusa la facoltà di informazione e consultazione, attribuita ai soci di S.r.l. che non partecipano all’amministrazione dall’art. 2476, comma 2, del Codice Civile. Nel contempo, lo strumento delle categorie di quote potrebbe risultare particolarmente utile anche a tutela dei soci che non partecipano alla gestione e dei suoi eredi. Difatti, potrebbero essere assegnate quote che attribuiscano il diritto alla distribuzione automatica di una certa percentuale di utili generati dalla società, senza che sia necessaria una delibera assembleare in tal senso (che, in caso di assenza o esiguità del diritto di voto, non vedrebbe nemmeno protagonista il socio non operativo). Quelli sopra indicati sono solo alcune delle utilità connesse all’utilizzo delle categorie di quote. Come indicato anche nella recente massima n. 173 del Consiglio Notarile di Milano, gli unici limiti che l’ordinamento pone alla “personalizzazione” del nuovo strumento sono solo quelli (pochi) generali, desumibili dal diritto societario, e quelli previsti in relazione alle S.r.l.
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Bonus pubblicità a regime la richiesta di prenotazione entro ottobre
Premessa L’art. 57-bis del decreto legge n. 50/2017 (Manovra Correttiva) ha introdotto uno specifico credito d’imposta per i periodi 2017 e 2018 a favore di imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi che hanno realizzato investimenti di tipo pubblicitario in maniera incrementale rispetto all’anno precedente. Il credito è finalizzato ad agevolare le imprese nell’attività di comunicazione e divulgazione dei propri servizi o prodotti attraverso l’utilizzo dei media. Di recente l’art. 3-bis del decreto legge n. 59/2019 “Decreto cultura e sport” a reso strutturale il bonus in argomento apportando tuttavia alcune modifiche. Quindi per l’esercizio in corso è possibile richiedere l’agevolazione.
Soggetti interessati Il credito è riconosciuto a tutte le imprese a prescindere dalla loro forma giuridica. Interessa quindi le imprese individuali, tutte le società di persone che esercitano attività commerciale e tutte le tipologie di società di capitali. L’agevolazione riguarda anche i liberi professionisti che pubblicizzano la tipologia di attività esercitata, le specializzazioni e i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio e i compensi richiesti per le diverse tipologie di prestazioni fornite. Si prescinde in questi casi dall’iscrizione o meno ad un albo o collegio professionale. Rientrano nell’agevolazione anche gli enti non commerciali. Non assume alcuna rilevanza quindi la dimensione aziendale o il regime contabile adottato, rientrando quindi anche i soggetti in semplificata.
Gli investimenti agevolabili Il credito d’imposta è riconosciuto con riferimento agli investimenti effettuati attraverso l’acquisto
di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, comprese le testate on line. Gli investimenti devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate, in ogni caso, della figura del direttore responsabile. Sono escluse invece le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali per esempio televendite, giochi o scommesse con vincite di denaro, messaggeria vocale o chat line con servizi a sovraprezzo. Il costo deve essere assunto al netto delle spese accessorie come ad esempio le intermediazioni e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario anche se ad esso funzionale.
Il calcolo Per aver diritto al credito è necessario che l’investimento presenti un incremento, ancorché modesto, rispetto a quello effettuato con gli stessi mezzi nel periodo d’imposta precedente. L’incremento deve essere superiore all’1% rispetto a quello dell’anno precedente, ciò significa che per beneficiare del bonus pubblicità nel 2019, si dovranno effettuare investimenti in campagne pubblicitarie in misura superiore almeno dell’1% rispetto all’anno precedente. Per cui se nel 2018 si sono investiti 20.000 euro in costi di pubblicità, per accedere al bonus quest’anno sarà necessario spendere almeno 20.200 (l’1% in più). Il decreto attuativo chiarisce che alla presenza di investimenti su entrambi i mezzi di diffusione, possono essere riconosciuti due diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate. Così se gli investimenti riguardano sia la stampa che la diffusione a mezzo televisione, i cosi nella relativa richiesta andranno esposti distintamente per le due tipologie di media. Si dovranno inoltre indicare i costi complessivi degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente e l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due mezzi pubblicitari. Per media analoghi
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si intendono da una parte la stampa e dall’altra le emittenti radio televisive e non il singolo giornale o la singola emittente. Si sottolinea che la condizione della spesa incrementale è obbligatoria, nel senso che in assenza di spese pubblicitarie nell’anno precedente l’agevolazione non spetta per assenza del parametro di raffronto.
Il credito d’imposta La misura del benefit è pari al 75% del valore incrementale di cui sopra. È stata soppressa la percentuale del 90% riconosciuta in passato alle micro imprese, piccole e medie imprese o start up innovative, percentuale peraltro mai applicata in quanto priva dell’autorizzazione comunitaria. Così un’impresa che nel 2018 ha effettuato investimenti in pubblicità per 20.000 euro e nel corso del 2019 sostiene 30.000 euro di spese pubblicitarie, potrà beneficiare di un credito d’imposta pari al valore incrementale moltiplicato per la percentuale del 75% vale a dire: 30.000 – 20.000 = 10.000 X 75% = 7.500 euro.
Il trattamento contabile Per quanto riguarda l’individuazione delle spese agevolabili, il decreto richiama le disposizioni previste dall’art. 109 del TUIR in materia di competenza economica. Con riferimento alle prestazioni di servizi viene previsto che il criterio da seguire per l’imputazione a conto economico del costo è quello dell’ultimazione della prestazione. L’incentivo deve rispettare le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa all’applicazione degli aiuti “de minimis”.
L’attestazione L’investimento deve essere attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. In alternativa l’attestazione può essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione contabile dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile.
La domanda È necessario presentare due richieste in forma telematica su una piattaforma dedicata dell’Agenzia delle entrate, la prima assume le caratteristiche di una prenotazione la seconda di conferma degli investimenti effettuati. Per gli investimenti effettuati o da effettuare nel
2019 la prima richiesta di prenotazione deve essere trasmessa dall’1/10 al 31/10/2019. La domanda deve contenere oltre ai dati identificativi del richiedente, il costo complessivo degli investimenti effettuati o che si intende effettuare nel corso dell’anno e quelli degli analoghi investimenti dell’anno precedente ai fini del calcolo della media. La seconda dichiarazione, quella di conferma degli investimenti effettuati nel 2019, andrà trasmessa dall’1/1 al 31/1/2020. Il modello da utilizzare per entrambe le comunicazioni è sempre lo stesso ma si devono barrare apposite caselle per indicare se si tratta della richiesta a preventivo o a consuntivo.
Riparto dei fondi Entro il 30 aprile di ogni anno il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblicherà l’elenco dei soggetti ammessi, con l’importo teoricamente spettante. Successivamente se il totale delle richieste sarà inferiore al budget, ogni beneficiario potrà usufruire dell’intero importo. In caso di incapienza, invece, scatterà un taglio proporzionale, al fine di assicurare il rispetto del tetto di spesa. Tutte le richieste presentate nell’arco temporale sopra indicato e in regola con le condizioni richieste, troveranno pertanto accoglienza non operando alcun click day. Il credito d’imposta andrà indicato nel modello della dichiarazione dei redditi riferita all’anno di maturazione dello stesso e in quelli successivi fino al completo utilizzo. La modalità di fruizione Il bonus sarà fruibile esclusivamente sotto forma di credito d’imposta in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente in via telematica con i servizi dell’Agenzia (Entratel/ Fisconline). La compensazione potrà essere effettuata solo dopo la pubblicazione dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi e fino ad esaurimento del credito utilizzando il codice tributo “6900”.
Cumulabilità Il bonus in argomento non è cumulabile per le medesime voci di spesa con altre agevolazioni statali, regionali, europee, a meno che disposizioni successive non ne prevedano espressamente la cumulabilità.
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(PZ)
Fatturazione elettronica
per le differite corretto riportare la data di fine mese Premessa Nel numero 14/2019 di Apinforma ci siamo occupati dei termini di emissione della fattura elettronica. Nell’articolo abbiamo analizzato sia la moratoria prevista per le fatture immediate sia i termini di emissione per quelle differite alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14 del 17 giugno 2019. In merito alla fatturazione differita avevamo evidenziato alcune criticità legata alla necessita di datare la fattura con l’ultimo documento di trasporto ddt emesso nel mese. Nella risposta n. 389 del 24 settembre 2019 la stessa Agenzia è ritornata sull’argomento confermando, con riferimento alle fatture differite, la linea da noi auspicata.
Le fatture differite Il termine di emissione delle fatture differite non è stato modificato con l’introduzione della e-fattura rimanendo ancorato alle prescrizioni previste dall’art. 21 comma 4 lett. da a) a d) del DPR 633/72. In pratica le fatture differite riguardanti le cessioni o prestazione effettuate nello stesso mese nei confronti dello stesso acquirente o committente, documentate da un ddt o altro documento analogo, possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Nulla vieta tuttavia di effettuare l’emissione anche prima di tale scadenza, non solo nell’ambito dei 15 giorni del mese successivo, ma anche nell’ambito del mese precedente di effettuazione dell’operazione. Questa previsione la circolare n. 14 citata la declinava nel senso che la data della fattura doveva riportare quella dell’ultima operazione. Il documento di prassi proponeva l’esempio riferito a tre cessioni di beni, effettuate nei confronti dello stesso soggetto e documentate da tre ddt datati 2, 10 e 28 settembre 2019. In questo caso la fattura
elettronica differita poteva essere emessa al più tardi entro il 15 ottobre 2019 indicando nel campo “Data” del file fattura, la data dell’ultima operazione, vale a dire il 28 settembre 2019.
Le criticità emerse L’esempio fornito dalla circolare aveva suscitato perplessità da parte degli operatori, soprattutto per la necessità di collegare la progressività delle fatture a quella dei ddt emessi nel mese. Molti erano stati i commenti in senso contrario, osservando che la soluzione prospettata dalla circolare rappresentava solo una delle possibili scelte, giacché, per le fatture differite, non si vedevano motivi ostativi alla possibilità di datare il documento l’ultimo giorno del mese, a condizione però, che le date delle operazioni fossero comunque presenti in fattura, e ciò poteva essere demandato al riporto degli estremi dei documenti di trasporto o equipollenti.
La risposta delle entrate Con la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 389 del 24 settembre 2019 è stata confermata la tesi di cui sopra, confermando la possibilità, in caso di fatturazione differita, di indicare convenzionalmente la data dell’ultimo giorno del mese di effettuazione dell’operazione. Per le fatture differite pertanto, è consentito indicare una data convenzionale successiva a quella del giorno di effettuazione dell’ultima operazione, ovviamente nello stesso mese, come ad esempio l’ultimo giorno del mese, in modo da agevolare la gestione dell’adempimento da parte degli operatori. Questa scelta semplifica la procedura perché il campo “Data” assume il compito di individuare il mese di competenza ai fini Iva, mentre la data di vera e propria emissione (trasmissione) viene tracciata dal SDI. Questa possibilità semplifica anche le registrazioni nei registri Iva vendite, perché è sufficiente riportare, oltre al protocollo, la data indicata nel campo “Data” a retrodatazione nel precedente mese di effettuazione anche ai fini di una corretta liquidazione periodica dell’Iva. Tornando all’esempio della circolare ricordiamo che sarà comunque possibile indicare:
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- un giorno qualsiasi tra il 28 settembre e il 15 ottobre 2019, qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio; - la data di almeno una delle operazioni, preferibilmente quella del 28 settembre in quanto ultima, oppure come sopra ricordata quella convenzionale del 30 settembre.
- se la fattura viene invece datata il 1° ottobre e trasmessa il 13 ottobre (nei 12 giorni stabiliti per le fatture immediate), l’Iva confluirà nella liquidazione di ottobre 2019.
Il chiarimento per i servizi
Ricordiamo che l’adesione al servizio di conservazione e consultazione delle fatture dell’Agenzia delle entrate sarà esercitabile fino al 31 ottobre 2019 per gli operatori Iva e accessibile dal 1° novembre 2019 per i consumatori finali. Avrà effetto per tutte le fatture emesse o ricevute dal 1° gennaio 2019 e consentirà di mettere a disposizione dei contribuenti un servizio di acquisizione e conservazione delle fatture gratuito. L’adesione richiede l’accettazione di un accordo di servizio in base al quale tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il SDI saranno automaticamente conservate. Il servizio dell’Agenzia garantirà la conservazione per 15 anni e interesserà tutti i documenti (fatture, note di variazione, allegati) transitati al SDI. In caso di mancata adesione al servizio i dati contenuti nei tracciati saranno cancellati con memorizzazione esclusivamente di quelli a rilevanza fiscale. In definitiva saranno conservati esclusivamente i dati sintetici fino all’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di adesione dopo il 31 ottobre 2019 saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione. Non è richiesto alcun obbligo di firma digitale sul file Xml, tuttavia il contribuente deve essere in grado di garantire la provenienza del documento, vale a dire l’autenticità dell’originale. Per questa ragione, anche se non obbligatoria, la firma digitale rende più semplice la garanzia dell’identità del fornitore o del prestatore o dell’emittente della fattura.
La risposta delle Entrate ha fornito anche un’importante precisazione in merito all’utilizzo improprio della fatturazione differita per le prestazioni di servizi. E’ stato ricordato che la disposizione che consente di emettere un’unica fattura riepilogativa differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese deve fare riferimento alle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta. Esigibilità che ai sensi dell’art. 6 comma 3 del DPR 633/72 si verifica in generale, con il pagamento del corrispettivo. L’Agenzia afferma che per le fatture riepilogative mensili emesse per prestazioni di servizi non ancora pagate, non è corretto parlare di fatturazione differita. Si tratta più propriamente di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file. Di conseguenza pensando ad un’impresa che emette due ddt per reso lavorato nelle date del 10 settembre e del 28 settembre 2019 nei confronti dello stesso cliente, con pagamento previsto dopo l’emissione del documento fiscale, le Entrate hanno previsto che: - la fattura datata 30 settembre deve essere inviata allo SDI entro il 12 ottobre, quindi nel termine previsto per la fatturazione immediata di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, e non quella del 15 ottobre applicabile alla fatturazione differita, con l’Iva che concorrerà alla liquidazione del mese di settembre;
Adesione entro ottobre al servizio di consultazione
Pag. 18 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2019
(PZ)
Istat. Nuove modalità di raccolta questionari L’ISTAT sta inviando alle imprese una comunicazione contenente username e password per l’accesso al proprio portale ai fini della compilazione dei questionari. L’Istituto ha infatti attivato una nuova procedura per la compilazione dei questionari che da cartacea è diventa informatica.
attivata una procedura on line per le imprese coinvolte nelle rilevazioni
Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell’informazione statistica Direzione centrale per la raccolta dati Prot. n. 1533047/19 19/06/2019
Spettabile Impresa ORTOTEC DI BRUNO ALEX E TONINI PAOLO ..................... S.R.L. Impresa ...................... Codice CONTRADA ARTIGIANI,21 33050 Gonars ( Udine ) Codice impresa: 018977984
Oggetto: assegnazione utenza per l’accesso al Portale statistico delle imprese Spett.le impresa, vi informiamo che l’Istituto nazionale di statistica (Istat) ha provveduto ad assegnarvi un’utenza di accesso al Portale statistico delle imprese, il sistema innovativo realizzato per la semplificazione e la trasparenza degli adempimenti statistici. Il Portale statistico delle imprese consente di accedere al complesso delle rilevazioni che l’impresa è tenuta ad effettuare, alle scadenze per la trasmissione dei questionari e alle informazioni sullo stato di invio degli stessi. L’accesso al Portale si effettua all’indirizzo https://imprese.istat.it/ inserendo la username e la password iniziale di seguito riportate e seguendo le indicazioni per la prima registrazione. Username P018977984
Password iniziale
sekq28cqwe
Queste credenziali costituiscono l’utenza primaria del Portale (utenza di amministratore del sistema) che consente l’accesso al quadro completo dei questionari Istat che l’impresa è tenuta a compilare. L’utenza di amministratore permette inoltre di attivare deleghe ad altri colleghi o uffici interni e/o esterni per la compilazione dei questionari relativi alle diverse rilevazioni statistiche. Per attivare una delega occorre accedere alla sezione Gestione delegati del Portale e inserire i riferimenti delle persone o degli uffici incaricati dall'impresa alla compilazione dei diversi questionari. Il Portale consente, inoltre, di comunicare eventuali variazioni anagrafiche e di attività dell’impresa accedendo alla sezione Anagrafica. Il coinvolgimento dell’impresa in eventuali specifiche rilevazioni statistiche è comunicato dall’Istat con una lettera informativa trasmessa via Posta Elettronica Certificata (o mediante il servizio postale ordinario per le imprese di cui non si dispone di un indirizzo PEC) nella fase di avvio di ciascuna rilevazione. Tale comunicazione, a firma del Presidente dell’Istat, informa sugli obiettivi dell’indagine, sugli aspetti relativi al segreto statistico, obbligo di risposta, tutela della riservatezza e diritti degli interessati; indica inoltre le scadenze di invio dei dati e i riferimenti utili per l’assistenza alla compilazione dei questionari. Per assistenza sull’utilizzo del Portale è possibile contattare i seguenti riferimenti: numero verde: 800188847 (lunedì-venerdì dalle 9.00 alle 19.00) e-mail: portaleimprese@istat.it PEC: imprese@postacert.istat.it Ringraziando per la gentile collaborazione fornita, si inviano distinti saluti. IL DIRETTORE CENTRALE F.to Saverio Gazzelloni L'originale della presente lettera è conservato presso l'Istat ed è consultabile su richiesta
Pag. 19 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2019 Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma Telefono +39 06.4673 e-mail: dcrd@istat.it Cod. Fisc. 80111810588 Partita IVA 02124831005
Si tratta di un nuovo sistema volto a semplificare e rendere trasparenti gli adempimenti statistici consentendo di accedere alla compilazione dei questionari e alle informazioni sullo stato del loro invio, direttamente dal portale https://imprese.istat.it/. Il ricevimento delle password e dell’username da parte dell’ISTAT rappresenta quindi una fase propedeutica alla compilazione dei questionari. Il coinvolgimento dell’impresa in eventuali specifiche rilevazioni statistiche sarà comunicato dall’ISTAT con una successiva lettera informativa, trasmessa tramite PEC, nella fase di avvio di
ogni singola rilevazione. Anche se l’adempimento in argomento suscita irritazione da parte delle imprese, costrette a dedicare divere ore alla compilazione dei questionari per reperire numerosi dati richiesti senza ricevere alcun compenso, si ricorda se la rilevazione fa parte di del Piano di rilevazione nazionale, la compilazione è obbligatoria. La mancata compilazione dei questionari, infatti, comporta l’irrogazione di sanzioni a carico dell’obbligato.
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Credito d’imposta prodotti riciclati e imballaggi Il credito d’imposta
misura per incrementare il riciclaggio delle plastiche e ridurre l’impatto ambientale Premessa Il comma 73 della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano particolari tipologie di prodotti riciclati e di imballaggi. La misura è stata predisposta per incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti di lavorazione, nonché per la riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti. Le risorse a disposizione sono molto limitate nel senso che la somma complessiva ammonta a un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.
Soggetti interessati Il credito è riconosciuto a tutte le imprese a prescindere dalla loro forma giuridica. Interessa quindi le imprese individuali, tutte le società di persone che esercitano attività commerciale e tutte le tipologie di società di capitali. Non assume rilevanza il regime contabile adottato, rientrando quindi anche i soggetti in semplificata.
Acquisti agevolati Rientrano nell’agevolazione gli acquisti di: - prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica; - imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002; - imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020 ed è pari al 36% delle spese sostenute e documentate per gli acquisti di cui sopra. È riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni beneficiario, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposte sui redditi e dell’Irap. Non rileva neppure ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR in materia di deducibilità degli interessi passivi delle spese e degli altri componenti negativi. Non è inoltre soggetto al limite annuale di 250.000 euro relativo all’utilizzo del credito d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
La compensazione Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti. Il relativo modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato riconosciuto.
Il decreto attuativo La definizione dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, è rimessa ad un decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il ministero dell’Economia e delle Finanze. A decreto approvato sarà nostra cura ritornare sull’argomento per definire meglio le modalità di accesso all’agevolazione.
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Rimborso accise III trimestre 2019 richieste da presentare entro il 31 ottobre 2019
Con nota prot. 137903/RU del 26 settembre u.s., l’Agenzia delle Dogane ha informato che per i consumi di gasolio effettuati nel III trimestre 2019 (1° luglio/30 settembre), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta per il rimborso delle accise potrà essere presentata dal 1° al 31 ottobre p.v. Tenuto conto del decreto legge n. 193/2016 (convertito con legge 225 del 1° dicembre 2016, in vigore dal 3 dicembre 2016), che ha fissato l’importo delle accise per il gasolio ad uso commerciale in € 403,22 per 1000 litri di prodotto, l’ammontare rimborsabile per i consumi effettuati nel III trimestre di quest’anno ammonta ad € 214,18 per 1.000 litri di prodotto. Al seguente indirizzo internet https://www.adm. gov.it/portale/benefici-sul-gasolio-per-uso-autotrazione-utilizzato-nel-settore-del-trasporto.rimborso-sui-quantitativi-di-prodotto-consumati-nel-terzo-trimestre-dell-anno-2019 è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I., da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato. Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. I crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. Ricordiamo inol-
tre che per i crediti di imposta da riportare sempre nel predetto quadro RU (compreso quello in esame sulle accise), il Decreto Legge 50/2017 ha ammesso l’utilizzo in compensazione con il mod. F24 solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In merito agli adempimenti legati alla fatturazione elettronica, ricordiamo che l’indicazione delle targhe dei veicoli riforniti non è richiesta per il gasolio acquistato in extrarete e stoccato dall’impresa di autotrasporto (che lo utilizza per i suoi mezzi) in un suo distributore privato. Diversamente, la targa deve sempre comparire nella fattura elettronica rilasciata dal gestore dell’impianto stradale in cui il camion ha fatto rifornimento, pena l’impossibilità di richiedere l’agevolazione in esame. Per quanto concerne i crediti relativi ai consumi di gasolio del II trimestre 2019, l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 dicembre 2020 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 giugno 2021. Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. A questo proposito, l’Agenzia ha ricordato che “qualora l’ammissione al beneficio avvenga in base ad informazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art.71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.” Infine, sul sito internet delle Dogane (all’indirizzo https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ portale/dogane/operatore/accise/faq-accise) è presente una sezione FAQ accise, dove è possibile leggere anche dei chiarimenti sulle domande di recupero presentate dagli autotrasportatori.
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Interessi di mora fermi all’8% nessuna variazione per il secondo semestre 2019
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019 il tasso d’interesse di mora applicabile per il secondo semestre 2019 mantenendolo all’8%. Il decreto legislativo n. 231/2002 regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, prevedendo che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto. Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti, è parametrato sulla base del tasso applicato dalla Banca Centrale Europea, al quale vanno aggiunti 8 punti. La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo. È stato così fissato allo 0% il saggio d›interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando così alla misura dell’8%. I prodotti agricoli sono regolamentati da una disciplina speciale la quale prevede un termine di pagamento di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 giorni negli altri casi. Dal punto di vista contabile opera una deroga al principio di competenza, gli interessi di mora,
infatti, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente: - 10,35 secondo semestre 2002; - 9,85 primo semestre 2003; - 9,10 secondo semestre 2003; - 9,02 primo semestre 2004; - 9,01 secondo semestre 2004; - 9,09 primo semestre 2005; - 9,05 secondo semestre 2005; - 9,25 primo semestre 2006; - 9,83 secondo semestre 2006; - 10,58 primo semestre 2007; - 11,07 secondo semestre 2007; - 11,20 primo semestre 2008; - 11,10 secondo semestre 2008; - 9,50 primo semestre 2009; - 8,00 secondo semestre 2009; - 8,00 primo semestre 2010; - 8,00 secondo semestre 2010; - 8,00 primo semestre 2011; - 8,25 secondo semestre 2011; - 8,00 primo semestre 2012; - 8,00 secondo semestre 2012; - 8,75 primo semestre 2013; - 8,50 secondo semestre 2013; - 8,25 primo semestre 2014; - 8,15 secondo semestre 2014; - 8,05 primo semestre 2015; - 8,05 secondo semestre 2015; - 8,05 primo semestre 2016; - 8 secondo semestre 2016; - 8 primo semestre 2017; - 8 secondo semestre 2017; - 8 primo semestre 2018; - 8 secondo semestre 2018; - 8 primo semestre 2019; - 8 secondo semestre 2019.
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Contributi a sostegno dell’imprenditoria femminile dal 15 ottobre al 15 novembre 2019 aperti i termini per la presentazione delle domande alle cciaa Premessa Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 270/AdT del 23 settembre 2019 per segnalare che con avviso pubblicato sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande a favore dell’imprenditoria femminile di cui alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (legge di assestamento del bilancio regionale 2011 e del bilancio pluriennale del 2011-2013), art. 2, co. 85. La l.r. 11/2011 ha autorizzato la concessione di contributi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali femminili in tutti i rami di attività economica (industria, artigianato, commercio, turismo e servizi). La l.r. 11/2011 è stata, poi, modificata dalla l.r. 30 dicembre 2014, n. 27 (legge finanziaria 2015), le cui principali novità consistono nell’allungamento da 12 a 36 mesi del termine ex ante di costituzione dell’impresa femminile e nell’ammissione al contributo delle spese sostenute prima della presentazione della domanda. Con il decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres. - più volte modificato e, da ultimo, dal d.P.Reg. 2 settembre 2019, n. 0149/Pres. - è stato adottato il regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi. Le risorse complessive a disposizione ammontano a 3.225.631,00 euro, da ripartirsi fra i quattro ex territori provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine. Al momento in cui si scrive il riparto non è stato ancora perfezionato. Le funzioni amministrative per la concessione ed erogazione dei contributi sono, come per il passato, delegate alle CCIAA competenti per territorio. Ad esse vanno presentate le domande dalle 09.15 del 15 ottobre alle 16.30 del 15 novembre 2019 esclusivamente mediante posta elettronica certifi-
cata (PEC). Gli ambiti di competenza delle singole CCIAA (di Pordenone-Udine e della Venezia Giulia) sono così definiti: - Territorio provinciale di Gorizia: CCIAA Venezia Giulia, Via Crispi, 10 - 34170 Gorizia, www.vg.camcom.gov.it; - Territorio provinciale di Pordenone: CCIAA di Pordenone-Udine, Corso Vittorio Emanuele II, 47 - 33170 Pordenone, www.pn.camcom.it; - Territorio provinciale di Trieste: CCIAA Venezia Giulia, Piazza della Borsa, 14 - 34121 Trieste; www.vg.camcom.gov.it; www.ariestrieste.it; - Territorio provinciale di Udine: CCIAA di Pordenone-Udine, Via Morpurgo, 4 - 33100 Udine; www.ud.camcom.it. Qui per comodità di consultazione si ripropongono i tratti essenziali dello strumento incentivante.
Beneficiari Beneficiarie sono le nuove micro, piccole e medie imprese femminili iscritte al Registro delle imprese in una delle due CCIAA del Friuli Venezia Giulia da meno di 36 mesi alla data di presentazione della domanda e aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale. Per femminile s’intende: - l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne; - l’impresa individuale il cui titolare è una donna; - la società di persone composta da due soci, nella quale almeno uno dei soci è una donna, il cui titolare è una donna; - la società in nome collettivo in cui il socio donna sia anche il legale rappresentante della società; - la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario sia una donna; - l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci sia composta da donne. Non è considerata nuova l’impresa le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l’impresa che è stata costituita tramite conferimento d’azienda o di ramo d’azienda da parte di impresa preesistente.
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Le imprese non devono trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali, non essere destinatarie di sanzioni interdittive, né rientrare nel campo di esclusione del regime “de minimis”.
Iniziative e spese ammissibili Sono ammesse le iniziative finalizzate alla realizzazione di progetti di imprenditoria femminile nel territorio regionale che realizzano un investimento minimo di 5.000 euro. Sono ammesse le tipologie di spesa, al netto dell’IVA, salvo il caso in cui non sia recuperabile dall’impresa beneficiaria ai sensi della normativa vigente, appresso riportate. A) Spese, sostenute sia prima che dopo la data di presentazione della domanda, per investimenti strettamente funzionali all’esercizio dell’attività economica, relativi all’acquisto e locazione finanziaria di: 1. impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all’attività di impresa; 2. arredi; 3. macchinari, strumenti ed attrezzature; 4. beni immateriali: diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, brevetti, know-how; 5. hardware; 6. autoveicoli strettamente strumentali all’attività di impresa, con esclusione dei veicoli destinati al trasporto di merci su strada nel caso di imprese che svolgono come attività principale o secondaria l’attività di trasporto di merci su strada per conto terzi contraddistinta dal codice ISTAT Ateco 2007 49.41.00; 7. sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti e iniziative similari; 8. materiali e servizi concernenti la pubblicità e attività promozionali legate all’avvio dell’impresa comprese le spese per l’eventuale insegna, creazione del logo e dell’immagine coordinata dell’impresa, nei limiti di spesa massima di 10.000 euro. B) Spese per la costituzione, quali: 1. spese notarili legate all’avvio dell’impresa, con riferimento unicamente all’onorario notarile; 2. spese connesse ai necessari adempimenti
previsti per legge per l’avvio dell’attività d’impresa nonché spese inerenti all’eventuale redazione del business plan, nel limite massimo di 10.000 euro. C) Spese di primo impianto, quali: 1. adeguamento e ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività economica tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo nel limite di spesa massima di 40.000 euro, a condizione che l’immobile sia di proprietà dell’impresa o in disponibilità fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione (v. infra); 2. realizzazione o ampliamento del sito internet, nei limiti di spesa massima di 5.000 euro; 3. locazione dei locali adibiti ad esercizio dell’attività d’impresa per un periodo massimo di 12 mesi e una spesa massima di 15.000 euro; 4. avvio attività di franchising, limitatamente al diritto di ingresso nel limite di spesa massima di 25.000 euro. Solo per le microimprese sono ammesse le spese per operazioni di microcredito, quali: 1. premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell’interesse dell’impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi nel limite di spesa massima pari a 2.000 euro; 2. oneri finanziari relativi all’effettuazione dell’operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia, nel limite di spesa massima pari a 1.000 euro. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all’attività di certificazione della spesa nel limite massimo di 1.000 euro. Le spese di cui alla lett. A), n. 8, lett. B), n. 1 e lett. C), n. 3 non devono superare complessivamente il 50% delle spese ammissibili per singolo progetto presentato dall’impresa. I beni devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto; non sono ammesse quota interessi e spese accessorie.
Forma, intensità e limiti dell’agevolazione. Cumulabilità L’agevolazione consiste nella concessione secondo
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il regime “de minimis” di un contributo sulla spesa ammissibile pari al 50% nel limite minimo di 2.500 euro e massimo di 30.000 euro. L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi pubblici - incentivi “de minimis” e aiuti di Stato - aventi ad oggetto le stesse spese, nei limiti posti dalla disciplina del regime “de minimis”. Sussiste, inoltre, il divieto generale di contribuzione, per il quale non è ammessa la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo fra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi. E’ riconosciuta l’anticipazione nella misura massima del 70% del contributo a fronte di specificata richiesta e presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d’importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi. Istanza e garanzia devono essere presentate secondo appositi modelli disponibili sui siti web degli enti camerali.
Spese non ammissibili In via generale non sono ammissibili le spese diverse da quelle sopra elencate e, in particolare le spese per: - personale; - viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell’impresa; - formazione del personale; - beni di consumo; - acquisto o locazione finanziaria di beni immobili; - acquisto di beni usati; - scorte; - garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari; - IVA, salvo i casi in cui non sia recuperabile per quanto detto sopra; - interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; - servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di contributo; - condizionatori, a meno che non siano ricompresi in interventi di adeguamento o ristrutturazione; - corrispettivi per l’avviamento commerciale dell’azienda rilevata.
Sussiste, inoltre, il divieto generale di contribuzione, per il quale non è ammessa la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo fra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.
Presentazione delle domande Le domande vanno presentate a partire dalle 09.15 del 15 ottobre 2019 e fino alle 16.30 del 15 novembre 2019 alla CCIAA competente sul territorio ove è localizzata la sede o unità operativa dell’impresa destinataria dell’investimento. Le domande, in bollo, redatte utilizzando l’apposita modulistica disponibile sui siti web delle singole CCIAA ovvero su quello della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) vanno presentate esclusivamente: - tramite PEC in conformità alle norme vigenti in materia, - sottoscritte con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa ovvero presentate unitamente alla copia del documento d’identità del medesimo e trasmesse esclusivamente all’indirizzo dell’ente competente per territorio di seguito specificato: * CCIAA di Gorizia: agevolazioni@pec.fondogorizia.it; * CCIAA di Pordenone: cciaa@pn.legalmail. camcom.it; * CCIAA di Trieste: cciaa@pec.vg.camcom.it; * CCIAA di Udine: contributi.ud@pec.pnud. camcom.it. E’ competente territorialmente la CCIAA sul cui territorio è localizzata la sede o l’unità operativa dell’impresa destinataria dell’intervento. Alle domande devono essere allegati: - relazione illustrativa dell’iniziativa e quadro riepilogativo della spesa (all. 1); - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i dati per la verifica del rispetto del regime “de minimis” (all. 2); - preventivi di spesa dei fornitori o documentazione equipollente; - documento attestante il pagamento dell’imposta di bollo; - copia dell’eventuale procura del firmatario della domanda; - eventuali altri allegati: Le domande presentate ad indirizzi PEC diversi da quelli sopra indicati non saranno considerate valide e verranno archiviate d’ufficio. Infine, la ca-
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sella PEC da cui è stata inoltrata la domanda da parte dell’impresa, e precisata nella modulistica, verrà utilizzata dai soggetti gestori dei contributi per l’invio di richieste e comunicazioni ufficiali relative all’istruttoria della domanda di contributo (inammissibilità, motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, richieste di integrazioni et c.).
Istruttoria della domanda e concessione del contributo La domanda è istruita secondo procedimento valutativo a sportello su base provinciale nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, tenuto presente che per “data e ora di presentazione della domanda” si intendono la data e l’ora, espressa in ora, minuti, secondi, come attestate dal file “daticert.xlm” di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall’impresa istante. Il termine per la concessione dell’incentivo è di 90 giorni dalla data presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili sulla base dell’anzidetta articolazione territoriale. Il termine per l’erogazione dell’incentivo è di 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione. I termini per l’adozione dei provvedimenti di concessione e l’erogazione dell’incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per l’integrazione dell’istruttoria, nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta. Il termine per l’adozione dei provvedimenti è interrotto nel caso di preavviso di provvedimento negativo.
Rendiconto ed erogazione del contributo Il termine per concludere l’iniziativa e presentare il rendiconto della spesa è di 18 mesi decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di una proroga per un periodo massimo di 60 giorni, a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di 18 mesi. Per il rendiconto della spesa l’impresa beneficiaria è tenuta a presentare: a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all’ottenimento del contributo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente
b) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a). L’avvenuto sostenimento della spesa è provato attraverso la seguente documentazione di pagamento: - documentazione bancaria comprovante l’inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale; - copia dell’assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto addebito dell’operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato; - per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 3.000 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura “pagato” con firma, data e timbro dell’impresa del fornitore di beni o servizi apposti sull’originale del documento. L’impresa beneficiaria presenta il rendiconto attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione, utilizzando l’apposito schema pubblicato sui siti web degli enti camerali e su quello della Regione. La rendicontazione è presentata: - mediante PEC all’indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione del contributo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l’ora di ricezione della PEC attestate secondo quanto sopra già indicato; - a mano oppure a mezzo posta ordinaria o corriere espresso privato; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l’ora del timbro di ricezione apposto dal soggetto gestore; - a mezzo raccomandata oppure corriere espresso nazionale “Postacelere 1 plus”; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l’ora del timbro postale, purché la rendicontazione sia pervenuta al soggetto gestore entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Infine, il contributo viene erogato entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione del rendiconto. La CCIAA procede all’istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle
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risorse finanziarie disponibili all’interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.
Obblighi delle imprese beneficiarie L’impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi nei 2 anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione oggetto del contributo e, precisamente: - mantenere l’iscrizione nel Registro delle imprese; - mantenere la sede o l’unità produttiva, oggetto del progetto di imprenditoria femminile, attiva nel territorio regionale; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali; - mantenere il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo, fatte salve le operazioni straordinarie di cui all’art. 22 del regolamento, al quale si rinvia per il dettaglio; - mantenere il requisito di partecipazione femminile, fatti salvi periodi non superiori a 2 mesi per circostanze non dipendenti dalla volontà dell’impresa e da questa debitamente documentate. Per gli altri obblighi si rinvia al testo del regolamento.
Ispezioni e controlli Le CCIAA competenti possono disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l’esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi, solo richiesti o già concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l’attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nell’iniziativa e la regolarità di quest’ultima.
Annullamento e revoca del provvedimento di concessione Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato: - a seguito della decadenza dal diritto del con-
tributo derivante dalla rinuncia del beneficiario; - se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa indicato nel provvedimento di concessione del contributo o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga; - nel caso in cui non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione; - nel caso di modifiche e variazioni apportate al progetto giudicate non ammissibili; - se, a seguito dell’attività istruttoria della rendicontazione, risulta la realizzazione di un progetto che comporti una spesa ammissibile inferiore a 5.000 euro; - se, a seguito dell’attività istruttoria della rendicontazione, l’ammontare del contributo liquidabile risulti inferiore al 50% dell’importo del contributo concesso; - nel caso in cui si verifica la perdita, prima dello scadere del vincolo di destinazione, del requisito di partecipazione femminile all’impresa, fatti salvi periodi non superiori a 2 mesi di perdita eventuale del requisito per circostanze non dipendenti dalla volontà dell’impresa e da questa debitamente documentate; - nei casi di inosservanza degli obblighi posti a carico dell’impresa beneficiaria e dei vincoli di destinazione e dell’invio della dichiarazione periodica circa la loro osservanza. La violazione degli obblighi del beneficiario per il venir meno del requisito della partecipazione femminile comporta la revoca dei contributi, con restituzione delle somme erogate. La violazione degli obblighi sul mantenimento dell’iscrizione al Registro delle imprese e della sede o unità operativa nel territorio regionale comporta la rideterminazione dell’incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati. Per il testo di tutti gli atti normativi e della documentazione citata gli interessati, oltre che attingere ai siti camerali possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione, a cui si può far capo anche per ogni approfondimento o richieste d’informazioni.
Pag. 29 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2019
(LCP)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. agosto 2019 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
102,2
0,198457
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
102,3
0,396915
MARZO
15.03
14.04
0,375
102,5
0,668830
APRILE
15.04
14.05
0,500
102,6
0,867287
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
102,7
1,065744
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
102,7
1,190744
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
102,7
1,315744
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
103,2
1,808031
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
Pag. 30 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 16 - 15 settembre 2019
Contributo NASpI
maggiorazione sui rinnovi del contratto a termine
L’INPS, con circolare n. 121/2019, ha fornito indicazioni operative sull’aumento del contributo addizionale per il finanziamento della NASpI (introdotto dall’art. 3, co. 2, D.L. n. 87/2018 - c.d. decreto dignità), dovuto dai datori di lavoro in misura dello 0,50% in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione. Tra i chiarimenti contenuti nella nota dell’Istituto, segnaliamo quelli relativi: - alla decorrenza, prevista per i rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a partire dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto dignità); - all’ambito di applicazione che, includendo anche la somministrazione a termine, comprende anche l’ipotesi in cui il datore di lavoro ricorra a questa formula contrattuale per assumere un soggetto già alle sue dipendenze con contratto a termine (e viceversa); - alla modifica della causale del contratto a termine che, dando vita ad un rinnovo (anziché ad una proroga), fa scattare l’aumento del
Pag. 32 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 16 - 15 settembre 2019
contributo addizionale. Al contrario, si configura una proroga (non soggetta a contributo) quando la durata del contratto a termine, originariamente privo di causale, venga prorogata oltre i 12 mesi con indicazione della causale. L’aumento dello 0,50% scatta in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, e si applica sull’ultimo valore base scaturito dalle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi. Nell’esempio riportato dall’Inps, in presenza di tre rinnovi del contratto a termine originario, il contributo addizionale dovrà essere corrisposto secondo le seguenti misure: - contratto originario: 1,4%; - 1° rinnovo: 1,9% (1,4% + 0,5%); - 2° rinnovo: 2,4% (1,9% + 0,5%); - 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%). Il contributo addizionale non è richiesto (per cui non scatta nemmeno l’aumento, in caso di rinnovo del contratto a termine), per gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti. La restituzione del contributo addizionale (nelle ipotesi di trasformazione in contratto a tempo indeterminato o di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato, entro sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine), include anche l’aumento dello 0,5%; in presenza di più rinnovi contrattuali, la restituzione è prevista solo per il contributo relativo l’ultimo rinnovo precedente alla trasformazione o alla riassunzione a tempo indeterminato. (C)
SOA: nuova attestazione per la Costruzioni Pitton l’attestazione soa è obbligatoria per la partecipazione agli appalti di lavori d’importo superiore ai 150.000 euro Entra nel settore dei lavori pubblici anche la Costruzioni Pitton srl, rappresentata dal sig. Fabrizio Pitton, con sede legale in via Rive 15 Frazione Rivarotta a Rivignano Teor (UD), che ha ottenuto l’attestazione per le categorie OG1 la seconda classifica d’importo pari 516.000 euro. La Costruzioni Pitton Srl viene costituita nel 2002 con la Legale Rappresentanza e Direzione Tecnica di Pitton Fabrizio, già presente nel settore delle costruzioni dal 1971. L’azienda opera nel settore delle costruzioni edili generali, edifici civili e industriali, rifacimenti, restauri, demolizioni, manutenzioni ed in genere qualsiasi tipologia di costruzione. La società opera con qualità, competenza ed in sicurezza garantendo la massima correttezza professionale e tempestività. Dispone inoltre di attrezzature e macchinari nuovi ed efficienti, necessari per realizzare interventi di qualsiasi natura. L’azienda nel corso degli ultimi anni ha eseguito diverse opere, ne citiamo le più significative: - lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria a Reana del Rojale, per conto della ditta RAMONDA ABBIGLIAMENTO SRL; - lavori di ampliamento di un fabbricato commerciale a Reana del Rojale, per conto della ditta RAMONDA ABBIGLIAMENTO SRL; - lavori di ampliamento gradinate con realizzazione della copertura della tribuna presso il campo sportivo di Medea, per conto dell’ASD MEDEA; - lavori di ampliamento di un fabbricato ad uso cantina di vinificazione a Cormons, per conto dell’Azienda Agricola RONCO DEL GELSO; - lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale di una parte del fabbricato a Cividale Pag. 33 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2019
del Friuli, per conto della CIVIFORM SOC. COOP. SOCIALE; - lavori di manutenzione ordinaria eseguiti sul fabbricato ad uso scuola materna in Loc. Oleis di Manzano per conto del COMUNE DI MANZANO; - lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato ad uso commerciale e direzionale a Gonars per conto della FARMACIA D.SSA TANCREDI; - lavori di ampliamento di un fabbricato ad uso cantina di vinificazione a Cormons, per conto dell’Azienda Agricola LIVIO FELLUGA SRL; - lavori di ampliamento di un fabbricato ad uso cantina di vinificazione e depositi a Cormons, per conto della SOC. AGR. STURM; Dal settembre 2019 ha acquisito l’attestazione per la categoria OG1 relativa agli Edifici civili e industriali, e potrà eseguire fino ad un importo di 619.200 Euro la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Interventi a seguito eventi alluvionali dell’ottobre 2018 pubblicato l’elenco sul sito della protezione civile
Il dott. Massimiliano Fedriga Presidente del Regione Friuli Venezia Giulia a suo tempo è stato nominato Commissario delegato per la gestione dell’emergenza relativa agli eventi alluvionali del 28 ottobre 2018. Sul Sito della Protezione Civile al link: https://www.protezionecivile.fvg.it/it/commissario-delegato-emergenza-ottobre-2018 è stato pubblicato l’elenco degli interventi finanziati per l’anno 2019 e il loro stato di attuazione. È possibile
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visualizzare l’elenco sintetico con l’Ente attuatore, l’importo dei lavori e la descrizione dell’intervento, l’elenco completo dei lavori con lo scadenzario attività aggiornato al 5 settembre 2019. In questa sezione, inoltre, è possibile consultare e scaricare la documentazione, nazionale e regionale, riguardante gli eventi calamitosi occorsi sul territorio regionale a partire dal mese di ottobre 2018 tra cui: - le norme e provvedimenti statali; - i provvedimenti del commissario delegato dott. Massimiliano Fedriga; - i provvedimenti del soggetto attuatore dott. Riccardo Riccardi; - le pubblicazioni per procedure espropriative; - le istruzioni operative (per soggetti attuatori e soggetti ausiliari); - i contributi ai privati ed alle imprese. (CS)
Il conflitto di interesse nei contratti pubblici è la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante L’Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici» ha normato questa materia. Le linee guida n. 15 sono state approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019. Vediamo in particolare quali sono le disposizioni che interessano le imprese che partecipano ad appalti pubblici.
Definizioni e ambito di applicazione del conflitto di interesse nelle procedure di gara Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, l’articolo 42 del codice dei contratti pubblici disciplina l’ipotesi particolare in cui il conflitto di interesse insorga nell’ambito di una procedura di gara. Con specifico riferimento alle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, le previsioni dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici devono considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni contenute nelle altre disposizioni vigenti, ove contrastanti.
Definizione del conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici Il conflitto di interesse individuato all’articolo 42 del codice dei contratti pubblici è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo Pag. 35 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2019
ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l’esito è potenzialmente idonea a minare l’imparzialità e l’indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara. In altre parole, l’interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico. Oltre alle situazioni richiamate dall’articolo 42, il conflitto di interesse sussiste nei casi tipizzati dal legislatore nell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 16 aprile 2013, n. 62, ivi compresa l’ipotesi residuale, già indicata, di esistenza di gravi ragioni di convenienza. Il rischio che si intende evitare può essere, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, soltanto potenziale e viene valutato ex ante rispetto all’azione amministrativa. L’interesse personale dell’agente, che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico alla scelta del miglior offerente, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione amministrativa. Tale interesse deve essere tale da comportare la sussistenza di gravi ragioni di convenienza all’astensione, tra le quali va considerata il potenziale danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni. Il vantaggio economico finanziario si può realizzare in danno della stazione appaltante oppure a vantaggio dell’agente o di un terzo senza compromissione dell’interesse pubblico. In tal caso, il bene danneggiato è l’immagine imparziale della pubblica amministrazione. L’interesse economico finanziario non deve derivare da una posizione giuridica indifferenziata o casuale, quale quella di utente o di cittadino, ma da un collegamento personale, diretto, qualificato e specifico dell’agente con le conseguenze e con i risultati economici finanziari degli atti posti in essere.
Le situazioni di conflitto di interesse non sono individuate dalla norma in modo tassativo, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite.
Ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici L’articolo 42 del codice dei contratti pubblici si applica a tutte le procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni nei settori ordinari, sopra e sotto soglia. La norma in esame si applica, altresì, agli appalti nei settori speciali e agli appalti assoggettati al regime particolare di cui alla parte II, titolo VI del codice dei contratti pubblici, in forza dell’articolo 114, comma 1, del codice dei contratti pubblici. L’articolo 42 del codice dei contratti pubblici si applica ai contratti esclusi dall’applicazione del codice medesimo in quanto declinazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento di cui all’articolo 4 e in forza della disciplina dettata dalla legge n. 241/90 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013. La norma in esame si applica, ai sensi del comma 4 dell’art. 42, anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici.
Ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici L’articolo 42 del codice dei contratti pubblici offre una definizione di conflitto di interesse riferita al «personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi». Si tratta dei dipendenti in senso stretto, ossia dei lavoratori subordinati dei soggetti giuridici ivi richiamati e di tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l’ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna. Si fa riferimento, ad esempio, ai membri degli organi di amministrazione e controllo della stazione appaltante che non sia un’amministrazione aggiudicatrice, agli organi di governo delle amministrazioni aggiudicatrici laddove adottino atti di gestione e agli organi di vigilanza esterni. Pag. 36 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2019
Per espressa previsione dell’articolo 77, comma 6, del codice dei contratti pubblici, l’articolo 42 si applica ai commissari e ai segretari delle commissioni giudicatrici, fatte salve le cause di incompatibilità e di astensione specificamente previste dal citato articolo 77. L’articolo 42 si applica ai soggetti individuati ai punti precedenti che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di gestione del contratto pubblico (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l’esito in ragione del ruolo ricoperto all’interno dell’ente.
Obblighi dichiarativi e di comunicazione Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e 6-bis della legge n. 241/90. All’atto dell’assegnazione all’ufficio, i dipendenti pubblici rendono la dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, per quanto a loro conoscenza. Tale dichiarazione comprende anche i casi di conflitti di interessi, anche potenziali, in capo al responsabile del procedimento e ai dipendenti competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale. Per quanto concerne i doveri d’ufficio dei dipendenti privati, analoghe previsioni si rinvengono nei modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché nei codici etici aziendali. La dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 ha ad oggetto la sussistenza di potenziali conflitti di interesse che possono insorgere già nella fase dell’individuazione dei bisogni dell’amministrazione e ancor prima che siano noti i concorrenti. A titolo esemplificativo si può far riferimento all’ipotesi in cui un funzionario sia parente di un imprenditore che abbia interesse a partecipare, per la sua professionalità, alle gare che la stazione appaltante deve bandire. La dichiarazione deve essere aggiornata immediatamente in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse insorta successivamente alla dichiarazione originaria.
Dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara Ferme restando le disposizioni sopracitate, i sog-
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getti che ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione, devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La dichiarazione, resa per quanto a conoscenza del soggetto interessato, ha ad oggetto ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza La dichiarazione è rilasciata al responsabile del procedimento. Il RUP rilascia la dichiarazione sui conflitti di interesse al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico. Al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, la nomina è subordinata all’acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull’assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato. L’amministrazione provvede al protocollo, alla raccolta e alla conservazione delle dichiarazioni acquisite, nonché al loro tempestivo aggiornamento in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati all’interno del fascicolo relativo alla singola procedura. Ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i controlli delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati a campione. Il controllo viene avviato in ogni caso in cui insorga il sospetto della non veridicità delle informazioni o in caso di segnalazione da parte di terzi. I controlli sono svolti in contraddittorio con il soggetto interessato mediante utilizzo di banche dati, informazioni note e qualsiasi altro elemento a disposizione della stazione appaltante. I soggetti interessati sono tenuti a comunicare immediatamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza e al RUP il conflitto di interesse che sia insorto successivamente alla dichiarazione sopracitata. Il RUP rende la dichiarazione al soggetto che l’ha nominato e al proprio superiore gerarchico. La comunicazione è resa per iscritto e protocollata per acquisire certezza in ordine alla data.
Conseguenze in caso di mancata dichiarazione L’omissione delle dichiarazioni integra, per i dipendenti pubblici, un comportamento contrario ai doveri d’ufficio, sanzionabile ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Pag. 38 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2019
Allorquando le funzioni di stazione appaltante siano svolte da una società, analoga violazione sussiste per i dipendenti privati, tenuti all’osservanza del cosiddetto “Modello 231” nonché del codice etico aziendale.
Obbligo di astensione ed esclusione dalla gara del concorrente La sussistenza di un conflitto di interesse relativamente ad una procedura di gestione di un contratto pubblico comporta il dovere di astensione dalla partecipazione alla procedura. La partecipazione alla procedura da parte del soggetto che versi in una situazione di conflitto di interessi comporta l’insorgere delle responsabilità, penali, amministrative e disciplinari, individuate all’articolo 42, comma 3, del codice dei contratti pubblici. Il responsabile dell’ufficio di appartenenza del soggetto interessato o, nel caso di dirigente, il superiore gerarchico, è chiamato a valutare, in contraddittorio con il dichiarante, se la situazione segnalata o comunque accertata realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa. Nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) o in altro atto organizzativo interno la stazione appaltante individua il titolare del potere sostitutivo che valuta l’esistenza del conflitto di interesse in caso di dirigente apicale. La valutazione della sussistenza di un conflitto di interessi viene effettuata tenendo in considerazione le ipotesi previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e ogni altro caso in cui sussistano i presupposti sopracitati. In particolare, occorre valutare se la causa di astensione sia grave e metta in pericolo l’adempimento dei doveri di integrità, indipendenza e imparzialità del dipendente, considerando, altresì, il pregiudizio che potrebbe derivare al decoro e al prestigio dell’amministrazione di appartenenza. La stazione appaltante deve valutare tutte le circostanze del caso concreto, tenendo conto della propria organizzazione, della specifica procedura espletata nel caso di specie, dei compiti e delle funzioni svolte dal dipendente e degli interessi personali dello stesso. Nel caso in cui il soggetto interessati accertino la sussistenza di un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa, lo stesso affida il procedimento ad un diverso funzionario dell’amministrazione oppure, in carenza di idonee figure professionali, lo avoca a sé stesso. Inoltre, tenuto conto della natura e dell’entità del conflitto di interesse, del ruolo svolto dal dipendente nell’ambito della specifica procedura e degli
adempimenti posti a suo carico, può adottare ulteriori misure che possono consistere: 1) nell’adozione di cautele aggiuntive rispetto a quelle ordinarie in materia di controlli, comunicazione, pubblicità; 2) nell’intervento di altri soggetti con funzione di supervisione e controllo; 3) nell’adozione di obblighi più stringenti di motivazione delle scelte adottate, soprattutto con riferimento alle scelte connotate da un elevato grado di discrezionalità. I componenti degli organi politici delle amministrazioni aggiudicatrici che partecipano alla procedura di gara mediante l’adozione di provvedimenti di autorizzazione o approvazione e versino in una situazione di conflitto di interessi si astengono dal partecipare alla decisione, nel rispetto della normativa vigente.
Esclusione dalla gara del concorrente, annullamento dell’aggiudicazione
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e risoluzione del contratto L’esclusione del concorrente dalla gara ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera d) del codice dei contratti pubblici è disposta, come extrema ratio, quando sono assolutamente e oggettivamente impossibili sia la sostituzione del dipendente che versa nella situazione di conflitto di interesse, sia l’avocazione dell’attività al responsabile del servizio, sia il ricorso a formule organizzative alternative previste dal codice dei contratti pubblici. L’impossibilità di sostituire il dipendente, di disporre l’avocazione o di ricorrere a formule alternative deve essere assoluta, oggettiva, puntualmente ed esaustivamente motivata e dimostrata. Se le condizioni previste al punto precedente si verificano successivamente all’aggiudicazione, la stazione appaltante, previa idonea ponderazione degli interessi coinvolti, effettua le valutazioni di competenza in ordine all’annullamento dell’aggiudicazione o alla risoluzione del contratto. (CS)
Costo manodopera metalmeccanica e impianti il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del ministero del lavoro e delle politiche sociali Con il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 56 del 12 settembre 2019 sono stati determinati i costi della manodopera per il personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica privata e dell’installazione di impianti. Infatti, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sul “Codice dei contratti pubblici”, prevede, all’articolo 23, comma 16, che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. Inoltre, il decreto direttoriale n. 91 del 27 novembre 2018, pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevede la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti. Le tabelle redatte dal Ministero estendono il campo anche all’installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici,
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di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese. Il Decreto Ministeriale aggiorna il costo del lavoro, come determinato con il precedente decreto direttoriale n. 91 del 27 novembre 2018. Viene inoltre specificato che il costo del lavoro determinato con il decreto Ministeriale è suscettibile di oscillazioni in relazione a: a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l’impresa usufruisce; b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall’applicazione della contrattazione collettiva; c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, e altre misure connesse all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; d) oneri derivanti da contrattazione aziendale; e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale; f) oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità; g) oneri derivanti dall’effettuazione di lavori fuori sede od officina. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al link: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/ Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/Elencodei-decreti-emanati-anno-2019.aspx e ne è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. (CS)
ANAC: prima sanzione per whistleblowing tra le tipologie di illeciti segnalati i più frequenti si confermano gli appalti illegittimi Whistleblowing è un termine di origine anglosassone che definisce l’azione di segnalare irregolarità o illeciti da parte di dipendenti di enti, amministrazioni o aziende private. Con l’entrata in vigore della Legge n. 179 del 2017 è stato introdotto l’obbligo per le società private e pubbliche amministrazioni di attivare al proprio interno canali di segnalazione delle violazioni, di cui uno almeno con modalità informatiche. Anche la recente direttiva europea del 16 aprile 2019 conferma tale previsione prevedendo l’obbligatorietà per le aziende con più di 50 dipendenti di dotarsi di canali sicuri di segnalazione (anche dal punto di vista informatico). Con Delibera n. 782 dell’adunanza del 4 settembre 2019, all’esito di una lunga istruttoria, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha irrogato una sanzione da 5mila euro al responsabile di provvedimenti ritorsivi attuati nei confronti di un whistleblower. È la prima multa comminata dall’Anac da quanto è stata approvata la legge 179/2017, che tutela da misure discriminatorie chi segnala illeciti sul luogo di lavoro. Il whistleblower, operante in un comune campano, aveva denunciato per abuso d’ufficio e omissione di atti d’ufficio i componenti dell’Ufficio procedimenti disciplinari, di cui lui stesso faceva parte. Nelle settimane successive alla denuncia sporta presso l’Autorità giudiziaria, il dirigente era stato sospeso dal servizio per 10 giorni e in seguito per altri 12 giorni, in entrambi i casi con la contestuale privazione della retribuzione. Dopo un accurato esame della vicenda e l’audizione di due componenti dell’Ufficio procedimenti disciplinari, l’Anac ha ritenuto pretestuose e ritorsive le motivazioni alla base delle contestazioni, sanzionando il firmatario dei provvedimenti. La legge 179/2017, che ha affidato all’Autorità naPag. 41 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2019
zionale anticorruzione il compito di verificare eventuali misure discriminatorie verso i whistleblower, prevede la possibilità di irrogare sanzioni da 5.000 a 30.000 euro nei confronti degli autori delle misure ritorsive e da 10.000 a 50.000 euro in caso di mancata analisi delle segnalazioni ricevute. Le segnalazioni di whistleblowing possono infatti essere inviate, oltre che all’Anac, anche al Responsabile per la prevenzione della corruzione (Rpct) interno all’amministrazione. Dall’istituzione della legge, l’Autorità ha avviato 17 procedimenti sanzionatori; di questi, 10 sono tuttora in corso. Dall’inizio del 2019 a oggi sono 706 le segnalazioni pervenute. Di queste, dopo gli approfondimenti del caso, 41 sono state trasmesse alla Procura della Repubblica e 35 alla Corte dei Conti per valutare la sussistenza di profili penali ed erariali. Il 16 luglio 2019 l’ANAC aveva pubblicato il quarto rapporto sul whistleblowing. Nel 2018 l’Anac ha ricevuto 783 segnalazioni di whistleblowing (65 al mese), ovvero più del doppio rispetto alle 364 del 2017. Nei primi sei mesi del 2019 ne sono giunte già 439 (73 al mese). In media, si tratta di oltre due segnalazioni di illeciti al giorno. A febbraio 2018 l’Anac ha messo a disposizione sul suo sito una apposita applicazione informatica protetta per il whistleblowing. Attualmente l’82% delle segnalazioni arrivano in questo modo. La parte restante arriva in modalità cartacea. Nel 2019 aumentano le segnalazioni provenienti dal Sud e dalle Isole, si registra una leggera flessione per quelle del Centro Italia, mentre diminuiscono quelle che arrivano dalle amministrazioni del Nord. Anno 2018: Nord 32,1%, Centro 22,9%, Sud e Isole 41,3% (non indicato nel restante dei casi). Al 30 giugno scorso: Nord 26%, Centro 20,1%, Sud e Isole 51,7% (non indicato nel restante dei casi). In più della metà dei casi il whistleblower è un dipendente pubblico (55,3 delle segnalazioni), un lavoratore/collaboratore di una impresa fornitrice della Pubblica amministrazione (14,2%) o un dipendente di società controllate o partecipate 14%. I dirigenti sono poco più del 5%. Da rilevare come nel primo semestre 2019 siano già giunte 15 segnalazioni (4,2%) da militari e ap-
partenenti alle Forze dell’ordine. In tutto il 2018 erano state 11. Tra le tipologie di illeciti segnalati i più frequenti si confermano gli appalti illegittimi (22,6%). In calo i casi di corruzione, cattiva amministrazione ed abuso di potere (passati dal 24,1% del 2018 al 18,7% del 2019). A seguire, concorsi illegittimi (12,3%), cattiva gestione delle risorse pubbliche o vicende di danno erariale (11,5%) e i conflitti di interessi (9%). Oltre un terzo delle segnalazioni arrivano da dipendenti di Regioni ed enti locali (38,3%). In significativo aumento la voce “altre amministrazioni ed enti pubblici” (ministeri, enti previdenziali, autorità indipendenti, agenzie pubbliche, etc.), salite dal 17,6 al 27,7%. Uno degli aspetti più interessanti è rappresentato dall’aumento delle segnalazioni che l’Anac, dopo averne riscontrato la fondatezza, ha inviato per approfondimenti di natura penale o contabile. Nel 2018 sono state inviate 20 segnalazioni alla Procura della Repubblica e 19 alla Corte dei Conti. Nei primi 6 mesi del 2019 gli invii alla Procura sono già stati 33 e quelli alla Corte dei Conti sono 29. Si tratta di una crescita che evidenzia un sensibile miglioramento della qualità delle segnalazioni e di una maggiore fiducia nei confronti dell’istituto. A ottobre 2018, ad esempio, grazie a un whistleblower sono stati eseguiti alcuni arresti per corruzione all’Agenzia delle entrate; lo scorso novembre, invece, Roma Capitale ha effettuato il primo licenziamento per assenteismo scaturito da una segnalazione analoga. A seguire, alcune delle principali segnalazioni trasmesse dall’ANAC a Procura e Corte dei Conti: - pressioni per la riammissione di un concorrente legittimamente escluso da una gara [Regione del Centro]; - utilizzo illegittimo di permessi sindacali [Comune del Nord]; - nomina illegittima del comandante del corpo di Polizia Municipale [Comune del Nord]; - presunti appalti illegittimi [Comune del Nord];
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- presunta mala gestio nonché favoritismi politici che avrebbero portato al mancato recupero di esposizioni debitorie [Ente pubblico Nazionale]; - assunzioni senza procedura di selezione e in carenza di requisiti [Ente pubblico Nazionale]; - favoritismi in favore di alcuni operatori del commercio ambulante [Comune del Centro]; - Falsa attestazione della presenza in servizio [Ministero]; - presunti concorsi truccati [ASL del Sud]. Ai sensi della legge 179/2017, che ha affidato all’Autorità nazionale anticorruzione il compito di verificare, e sanzionare, eventuali misure discriminatorie nei confronti dei whistleblower, (le multe possono andare da 5mila a 50mila euro a seconda dei casi) l’ANAC ha avviato finora 8 procedimenti sanzionatori: 4 sono stati archiviati, gli altri sono tuttora in corso per gli accertamenti del caso. Secondo L’ANAC la Regione Friuli Venezia Giulia riferisce di segnalazioni basate su mere supposizioni, senza una reale conoscenza dei fatti denunciati. Inoltre “la segnalazione è vista ancora come l’atto del delatore e non come quello di chi desidera migliorare l’amministrazione pubblica”. L’impegno dell’Anac nella difesa dei whistleblower ha ricevuto il plauso della Commissione europea. Nel pacchetto di Raccomandazioni per il Consiglio della Ue presentato durante il “semestre europeo”, la Commissione ha espresso parole di apprezzamento per il ruolo svolto dall’Autorità, affermando che “recentemente l’Italia ha compiuto progressi nel miglioramento dell’impianto anticorruzione, anche attraverso una migliore protezione dei whistleblower e un ruolo più forte dell’Anac nella sua attuazione”. Si tratta di un riconoscimento di rilievo per il modello italiano e il sistema di prevenzione della corruzione, del quale viene riconosciuta la piena effettività nonostante sia in vigore soltanto da pochi anni. (CS)
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N. dipendenti Inquadramento: corso Quadri, Impiegati, (minimo 4 dipendenti) Operai
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per l’agosto 2019 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 15/2019, p. 67, per segnalare che il 12 settembre 2019 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di agosto 2019. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nell’agosto 2019 (pari a 1.462,04 euro in diminuzione rispetto al mese di luglio 2019, quando ammontava 1.482,29 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:
- 1,198 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,984 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(LCP)
Autotrasporto: CQC nuova disciplina degli esami I chiarimenti ministeriali
introdotte semplificazioni nelle procedure d’esame
Il nuovo decreto sugli esami per la Carta di qualificazione dei conducenti (CQC) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2019, pubblicato sulla G.U n. 195 del 21 agosto 2019, sono state dettate nuove disposizioni sulle procedure d’esame per il conseguimento della Carta di qualificazione dei conducenti (CQC), che si applicheranno a partire dal 20 novembre 2019, 90 giorni dopo la data della sua pubblicazione. Della nuova disciplina, che novella l’art. 11 del decreto del medesimo Ministro 20 settembre 2013, si segnala: a) per quanto riguarda la prova a quiz, il candidato dovrà rispondere a 70 quesiti, barrando la corrispondente casella (vero o falso) entro 90 minuti; 40 dei predetti quesiti attengono alla parte comune merci e passeggeri, mentre i rimanenti 30 si riferiscono all’abilitazione prescelta; sono consentiti non più di 7 errori. b) il titolare di attestato di capacità professionale per la professione di autotrasportatore che vuole ottenere la CQC dello stesso settore (merci o passeggeri), può: - sostenere direttamente l’esame tramite prova a quiz composta da 40 quesiti sugli argomenti della parte comune; la prova dura 50 minuti e sono consentiti fino a 4 errori; - in alternativa, frequentare la parte pratica del corso di formazione ai sensi dell’art. 9, co. 5 del d.m. 20 settembre 2013, senza esame finale. La CQC verrà rilasciata, previa esibizione all’Ufficio della motorizzazione, dell’attestato di frequenza del corso.
Successivamente, con circolare prot. n. 28767 /23.18.3 del 19 settembre 2019 il Ministero dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione ha fornito una serie di chiarimenti circa la portata del d.m. 5 luglio 2019. La circolare ricorda come la modifica più importante sia data dal fatto che l’esame “si abbrevia”, sia come sessione in sé (diventa una al posto di due) sia come numero di domande (dai 120 quiz a soli 70). La cosa consentirà di svolgere più sedute di esame nel corso di un anno, ciascuna delle quali con minor perdita di tempo da parte dei pochi esaminatori. La circolare precisa, poi, che le nuove procedure riguardano anche coloro che hanno presentato domanda per il conseguimento della CQC prima dell’entrata in vigore del decreto 5 luglio 2019, ma dopo la sua pubblicazione sulla G.U. (21 agosto 2019). In caso di non superamento dell’esame o di assenza alla seduta, il candidato dovrà ripresentare la domanda. Detta domanda può essere presentata, ai sensi dell’art. 6 del d.m. 20 settembre 2013 entro un anno dal termine del corso di qualificazione iniziale, anche se poi la successiva seduta viene fissata oltre la scadenza dell’anno. In via transitoria, la circolare chiarisce anche che i candidati che prima del 20 novembre hanno superato secondo la vecchia procedura la parte comune, possono ora svolgere la parte speciale con i soli 30 quiz previsti dal nuovo esame, e non con i 60 quiz di prima. Laddove non superasse detta prova, il candidato può ripeterla, senza sostenere quella comune, purché la domanda non sia presentata oltre un anno dal rilascio dell’attestato di frequenza al corso di qualificazione iniziale. Nulla è invece cambiato per gli autisti già titolari di CQC, che devono rinnovarla entro cinque anni dal loro rilascio, frequentando un corso di qualificazione periodica della durata di 35 ore, senza sostenere alcun esame. Copia dei decreti citati e della circolare possono essere richiesti unitamente a ogni informazione all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(LCP)
Scadenze aziendali mese di ottobre 2019 il calendario delle scadenze per il mese di ottobre 2019
Giovedì 10 INPS - lavoro domestico - Scade il termine per il versamento dei contributi dei lavoratori domestici del trimestre luglio -settembre tramite versamento su bollettino MAW.
Martedì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione telematica delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di settembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
Mercoledì 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di settembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento dell’8^ rata dell’Iva, relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2019 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione;
- obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati; - bonifici per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2018 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale
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versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2018 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2019 CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.
Domenica 20 PREVINDAPI - Scadenza della denuncia e del versamento dei contributi Previndapi relativi al terzo trimestre (luglio-agosto-settembre 2019) per i dirigenti e i quadri superiori. Versamento tramite bonifico bancario.
Domenica 20 (posticipa a lunedì 21) IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRICHE - Scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2019.
Venerdì 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomuni-
tari di beni e servizi relativi al mese di settembre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al terzo trimestre 2019. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018. I modelli Intra 2 trimestrali sono stati abrogati, ma è consentito trasmetterli su base volontaria. MODELLO 730 - INTEGRATIVO - Scade il termine per consegnare al CAF il modello 730-integrativo da parte del lavoratore dipendente o pensionato che ha già presentato il modello 730/2019. ASSISTENZA FISCALE - Termine entro il quale il lavoratore consegna al Caf o a un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto di imposta, la dichiarazione integrativa del 730/2019; Sono interessati tutti i lavoratori dipendenti o pensionati o redditi assimilati a lavoro dipendente che hanno presentato il Mod. 730/2019, e che hanno riscontrato nella suddetta dichiarazione errori ed omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito
Mercoledì 30 CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° ottobre 2019 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 settembre 2019.
Giovedì 31 RIMBORSO IVA INFRANNUALE - Scade il ter-
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mine per la presentazione telematica dell’istanza di rimborso/compensazione del credito Iva maturato nel terzo trimestre. RIMBORSO ACCISE GASOLIO - Scade il termine per la presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza di rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall’incremento delle accise sul gasolio riferito al terzo trimestre. ESTEROMETRO - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute da soggetti Ue ed extra Ue. L’obbligo non riguarda le operazioni documentate da fatturazione elettronica o bolla doganale. MODELLO 770/2019 - Scade il termine per la trasmissione del modello 770/2019 Ordinario e Semplificato relativo al periodo d’imposta 2018.
CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente AGENTI E RAPPRESENTANTI - Le aziende preponenti devono inviare ad agenti e rappresentati il conto provvigioni e liquidazione delle provvigioni del trimestre precedente come previsto dall’art. 1749 c.c. MODELLO 770/2019 - Scade il termine di presentazione del Modello 770 tramite invio telematico.
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(PZ-FT)