Apinforma n. 16/2020

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 16 15 settembre 2020

IN PRIMO PIANO MODELLO OT23 PER IL 2021

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE



ECCEZIONALI ANCHE NEL PESARE • Fornitura, assistenza, installazione e manutenzione di bilance, pese a ponte e sistemi di pesatura industriali. • Verifiche periodiche con laboratorio meteorologico accreditato. • Controlli e tarature in riferimento ai sistemi di qualità. • Preventivi a richiesta.

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 16 15 settembre 2020

Sommario Superbonus 110% FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

8

Nuovi codici documento per le fatture elettroniche

19

Adesione alla consultazione delle e-fatture

23

Ammortizzatori Covid-19

24

C.C.N.L. edili Confapi Aniem

26

Modello OT23 per il 2021

28

Iscrizione Albo gestori ambientali

32

Il Decreto Semplificazioni ora è legge: ecco le novità

33

ANAC: FAQ “Anticorruzione”

38

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA


per problematiche di ogni grandezza.

Il trattamento termico è da sempre di fondamentale importanza per il settore metallurgico.

METLAB è in grado anche di eseguire tarature di strumenti utilizzati per misurare:

Le moderne tecnologie hanno permesso di raggiungere risultati nel campo metallurgico fino a poco tempo fa inaspettati; In questo contesto METLAB Srl con l’affinamento delle tecniche di misurazione ha comportato un aumento della rigorosità nel controllo delle temperature e delle condizioni di lavoro durante tutte le fasi del trattamento termico. Le attuali norme di riferimento, in particolare quelle provenienti dai settori aeronautici ed energetici, hanno definito, in funzione del campo di applicazione, gli standard, le procedure e i controlli da eseguire per ottenere la garanzia dei risultati richiesti nei processi produttivi. Di seguito alcuni dei test applicati dai laboratori METLAB Srl:

> Grandezze di temperatura > Grandezze elettriche > Grandezze di forza > Taratura di massa > Grandezze di pressione > Grandezze di lunghezza > Strumenti per il CND

• SAE - AMS (Aerospace Material Specifications) nr. 2750 “Pirometry”, stabilisce i requisiti per i forni in cui avvengono i trattamenti termici e l’equipaggiamento, in termini di strumentazione. • AMS 2750 definisce i metodi e la periodicità dei controlli e tarature delle strumentazioni installate sui forni di trattamento. • La prova di uniformità (TUS) offre l’opportunità di rilevare la presenza di malfunzionamenti e perdite di temperatura che potrebbero comportare, oltre alle non conformità dei prodotti trattati, anche inutili dispendi energetici.

LAT N°280 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Inoltre METLAB Srl, fornisce termoelementi per tutti i tipi di processi produttivi, ambienti e configurazioni.

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METLAB è all’avanguardia nella prova di Uniformità Temperatura per forni supporta le imprese a trattamento termico.


EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

CCIAA Pordenone - Udine: Pacchetto per la Ripresa

42

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

44

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana


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si terrà l’evento con le persone in presenza Connessioni Wi-Fi Riprese video in direttasulla streaming con video e audio  Inserimento dell’evento dell’evento sullapiattaforma piattaforma virtuale virtuale “social “socialnetworking” networking”in inmodalità modalitàsincrona sincrona dello dellostreaming streaming  Inserimento Connessioni Wi-Fi Connessioni Wi-Fi  Riprese video in diretta streaming con video e audio Inserimento dell’evento sulla piattaforma virtuale “social networking” in modalità sincrona dello Connessioni Wi-Fi  Registrazione evento eventoe montaggio e montaggio professionale professionale audio/video audio/video con coninserimento inserimento loghi, loghi, titoli titolidi ditesta testastreaming  Registrazione Inserimento dell’evento sulla piattaforma virtuale “social networking” in modalità sincrona dello streaming Inserimento dell’evento sulla piattaforma virtuale “social networking” in modalità sincrona dello streaming  Connessioni Wi-Fi Registrazione evento 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businessvoice@businessvoice.it Tel: (+39) 0432 755308 | Cell: (+39) 349 2151326 Orario ufficio: Lun-Ven 08:00 20:00 Orario ufficio: 08:00 20:0033042 Sede operativa: Via Nazionale Buttrio (UD) Tel: (+39) 0432Lun-Ven 755308 | Cell:-20/D– (+39) 349 2151326 Website: www.business-voice.it | Email:349 businessvoice@businessvoice.it Tel: (+39) 0432 755308 || Cell: 2151326 Tel: (+39) 0432Lun-Ven 75530808:00 Cell:- (+39) (+39) 2151326 Orario ufficio: 20:00 Website: www.business-voice.it | Email:349 businessvoice@businessvoice.it


Superbonus 110% QUADRO DI SINTESI

contributo importante per la ripartenza del paese

di Davide David, dottore commercialista in Monfalcone e Cervignano del Friuli (aggiornato al 7 ottobre 2020) Il Decreto Rilancio1 ha introdotto la possibilità di portare in detrazione in 5 anni il 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus). È stata altresì prevista la possibilità, in alternativa alla detrazione in 5 anni, di trasformare la detrazione in uno sconto su quanto dovuto per l’esecuzione dei lavori (c.d. sconto in fattura) oppure in un credito da cedere ad altri soggetti (banche, imprese, ecc.). La medesima possibilità (sconto in fattura o cessione del credito) è stata estesa anche alle altre agevolazioni già esistenti, tra le quali quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, incluso il c.d. sismabonus, e per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). Con decreti del 6 agosto 2020 (pubblicati in G.U. il 5 ottobre 2020) sono stati disciplinati i requisiti tecnici (decreto “requisiti”) e le asseverazioni (decreto “asseverazioni”) per il Superbonus e le altre detrazioni già esistenti. Si rappresenta di seguito un quadro di sintesi dell’agevolazione per poi proseguire con l’analisi dei vari aspetti, sulla base anche delle interpretazioni fornite dall’Agenzia delle entrate.

1

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In cosa consiste l’agevolazione L’agevolazione consiste in detrazioni dall’imposta lorda (IRPEF/IRES) e spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari. Sono esclusi dal Superbonus gli interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica. Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle agevolazioni previse. Qualora si realizzassero più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa.

Chi può usufruirne Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da: - condomìni - persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni - cooperative di abitazione a proprietà indivisa - imprese, lavoratori autonomi ed enti commerciali, limitatamente ai lavori su parti comuni dei condomìni - istituti autonomi case popolari (IACP) nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti - organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionali

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- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti immobili adibiti a spogliatoi - comunità energetiche rinnovabili

Misura della detrazione La detrazione è del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Per l’individuazione delle spese da portare in detrazione occorre fare riferimento: - alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali - alla data di ultimazione della prestazione (criterio di competenza) per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali

Interventi agevolabili Sono agevolabili le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi (c.d. trainanti): - isolamento termico degli involucri edilizi - sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari - interventi antisismici Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per i seguenti interventi (c.d. trainati) eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati: - interventi di efficientamento energetico; - installazione di impianti fotovoltaici; - infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Gli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione devono: - rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto - assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio

Sconto in fattura e cessione del credito I beneficiari del Superbonus possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione: - per il riconoscimento da parte dei fornitori dei beni e servizi di uno sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso (c.d. sconto in fattura)

- per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti (ivi inclusi gli istituti di credito) L’opzione per lo sconto o per la cessione del credito può essere esercitata anche per le detrazioni, diverse dal Superbonus, spettanti per gli interventi di: - recupero del patrimonio edilizio2 - riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus3 - adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus4 - recupero o restauro della facciata degli edifici - installazione di impianti fotovoltaici - installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici SPESE AGEVOLABILI – AMBITO OGGETTIVO Entrando nel dettaglio dei singoli ambiti applicativi del Superbonus, si esamina per primo l’ambito oggettivo. Il Superbonus è riconosciuto a fronte delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per i seguenti

interventi trainanti: - isolamento termico (cappotto termico) delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno - sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria * sulle parti comuni degli edifici * sugli edifici unifamiliari * sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno - interventi antisismici di cui alla disciplina sul sismabonus (nelle zone sismiche 1, 2 e 3)5 Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per i seguenti 2 3 4 5

Cfr. art. 16-bis del TUIR. Cfr. art. 14 del DL 63/2013. Cfr. art. 16 del DL 63/2013. Commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.

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interventi trainati: - interventi di efficientamento energetico di cui alla disciplina sull’ecobonus6 - installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici7 - installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e dei relativi sistemi di accumulo, qualora eseguita congiuntamente con almeno uno degli interventi (trainanti) di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione Per gli interventi trainati l’agevolazione spetta solo se: - eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi (trainanti) di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione - ed effettivamente conclusi Gli interventi “ecobonus” trainati possono beneficiare del Superbonus anche in assenza di interventi trainanti nei seguenti casi: - edifici sottoposti ad almeno un vincolo previsto dal codice dei Beni culturali e del Paesaggio - interventi trainanti vietati da regolamenti edilizi, urbanistici, ambientali Per gli interventi trainanti di isolamento termico il Superbonus spetta a condizione che assicurino, anche congiuntamente a quelli trainati di efficientamento energetico e di installazione di impianti solari, il miglioramento di due classi energetiche ovvero, se l’immobile è già nella penultima classe, il conseguimento della classe energetica più alta. Il miglioramento energetico va dimostrato facendosi rilasciare da un tecnico abilitato l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) ante e post intervento nella forma della dichiarazione asseverata. L’agevolazione per i “trainati” spetta solo se le spese per i “trainanti” sono sostenute nell’intervallo agevolato (01.07.2020-31.12.2021) e quelle per i “trainati” tra la data di inizio e quella di fine dei “trainanti”8. Pertanto, se ad esempio le spese per il “cappotto termico” sono state sostenute a marzo 2020 (e quindi non possono beneficiare del Superbonus) non sarà possibile beneficiare delle spese sostenute per la sostituzione delle finestre anche qualora i relativi pagamenti vengano effettuati tra l’1.07.2020 e il 31.12.20219. Gli interventi trainanti e trainati devono essere realizzati10: 6 7 8 9 10

Art. 14 del DL 63/2013. Di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013. Cfr. circ. 24/E/2020. Così la circ. 24/E/2020. Cfr. circ. 24/E/2020.

- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti che trainati) - su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti che trainati) - su parti comuni di un condominio (sia trainanti che trainati) - su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di un condominio (solo trainanti) Dove si intende per11: - edificio unifamiliare, un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, con uno o più accessi autonomi dall’esterno destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare - funzionalmente indipendente, l’unità immobiliare dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento, di proprietà esclusiva - accesso autonomo dall’esterno, ad esempio, un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o dal cortile o giardino di proprietà esclusiva - edificio plurifamiliare, quello ove sussistono contestualmente i requisiti della <<indipendenza funzionale>> e dell’<<accesso autonomo dall’esterno>>, a nulla rilevando che costituisca o meno un condominio Per quanto sopra, una unità abitativa in un edificio plurifamiliare (come sopra inteso) può fruire del Superbonus anche se fa parte di un condominio o dispone di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio, il tetto)12. Ulteriori condizioni che devono sussistere sono13: - che l’immobile si trovi nel territorio dello Stato - l’esistenza dell’immobile * non sono agevolabili le nuove costruzioni (salvo che per l’installazione di sistemi solari fotovoltaici) * è agevolabile la demolizione e ricostruzione inquadrabile nella categoria della “ristrutturazione edilizia”14 Sono in ogni caso esclusi gli interventi realizzati su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: 11 12 13 14

Cfr. circ. 24/E/2020. Cfr. circ. 24/E/2020. Cfr. circ. 24/E/2020. Ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. d) del DPR 380/2001 (Testo unico sull’edilizia).

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- A1 (Abitazioni di tipo signorile) - A8 (Ville “di lusso”) - A9 (Castelli) Con DM del 6 agosto 2020 (Decreto requisiti), pubblicato però in Gazzetta Ufficiale soltanto il 5 ottobre 2020, sono stati fissati i requisiti tecnici da rispettare per: - la riqualificazione energetica - l’involucro degli edifici - l’installazione di pannelli solari - la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale Tipologia di intervento

La sussistenza dei requisiti deve risultare da una apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato. La detrazione del 110% spetta entro determinati limiti di spesa. Se sul medesimo immobile vengono eseguiti più interventi il limite massimo è costituito dalla somma dei limiti previsti per ciascuno degli interventi realizzati15. Per gli interventi trainanti i limiti sono i seguenti (valori espressi in euro) 15 Cfr. circ. 24/E/2020.

Tipologia di edificio Unifamiliare o unità funzionalmente indipendente

Condominio composto da 2 a 8 unità immobiliari

Condominio composto da più di 8 unità immobiliari

Isolamento termico

50.000

40.000 x n. unità

30.000 x n. unità

Sostituzione impianti

30.000

20.000 x n. unità

15.000 x n. unità

Interventi antisismici

96.000

96.000 x n. unità

96.000 x n. unità

Per i condomini i limiti sono da considerare in progressione. Così, ad esempio, per un condominio di 15 unità immobiliari, per la sostituzione di impianti il limite è di €265.000 (=20.000x8 + 15.000x7)16. La detrazione spetta anche per l’acquisto di “case antisismiche”, con un limite di spesa di €96.000. I limiti per gli interventi trainati sono quelli previsti dalle relative norme di riferimento. Per la maggior parte degli interventi (sia trainanti che trainati) l’ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile deve comunque essere calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici individuati per singola tipologia di intervento, da determinarsi secondo quanto indicato nell’allegato A al DM 06.08.2020 sui requisiti tecnici (Decreto requisiti). A detto fine, nella asseverazione richiesta per beneficiare del Superbonus il tecnico che la sottoscrive deve allegare il computo metrico e asseverare che siano rispettati i suddetti massimali, con i seguenti criteri: a) i costi per tipologia di interventi sono inferiori ai prezzi medi riportati nei preziari predisposti dalle regioni e dalle provincie autonome - in alternativa può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite da DEI – Tipografia del Genio Civile b) in assenza di indicazioni nei suddetti preziari, il tecnico deve determinare i prezzi di riferimento in maniera analitica, avvalendosi anche

dei prezzi indicati nell’allegato I del Decreto requisiti c) i valori massimi per le prestazioni professionali, per la redazione dell’APE e per la asseverazione dei requisiti tecnici sono quelli di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17.06.2016 (recante i corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione) Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore, l’ammontare massimo è calcolato sulla base dei massimali riportati nell’allegato I al Decreto requisiti. Se i costi effettivamente sostenuti sono maggiori di quelli massimi, come sopra individuati, l’ammontare massimo della detrazione fiscale o della spesa massima ammissibile e calcolato sulla base dei valori massimi. Tra le spese che possono beneficiare del Superbonus sono comprese anche quelle per17: - la progettazione e le altre attività professionali connesse (perizie, sopralluoghi, ecc.) - l’acquisto di materiali - lavori strettamente collegati all’intervento (installazione ponteggi, smaltimento materiali) - IVA, qualora non detraibile (come nel caso dei privati), e altri tributi e diritti strettamente collegati all’intervento (imposta di bollo, tassa di occupazione suolo pubblico, diritti per titoli abilitativi, ecc.) - il rilascio delle asseverazioni, delle attestazio-

16 Cfr. circ. 24/E/2020.

17 Cfr. circ. 24/E/2020.

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ni e del visto di conformità richiesti a norma di legge Il periodo d’imposta (cui imputare le spese ai fini della detrazione va individuato18: - con il criterio di cassa (data del pagamento), per le persone fisiche (diverse dagli imprenditori individuali) e per gli enti non commerciali * ad esempio19 per un intervento iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, la detrazione del 110% va calcolata sui soli importi pagati nel 2020 (si ritiene dopo il 30.06.2020) e nel 2021 - con il criterio della competenza, per gli imprenditori individuali e le società ed enti commerciali (anche per le imprese minori che determinano il reddito per cassa20) * sono quindi agevolabili tutte le spese da imputare per competenza ai periodi di imposta in corso al 31.12.2020 o al 31.12.2021 (indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e dalla data dei pagamenti) BENEFICIARI Possono beneficiare del Superbonus i seguenti soggetti: - condomìni - persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni - cooperative di abitazione a proprietà indivisa - imprese, lavoratori autonomi ed enti commerciali, limitatamente ai lavori su parti comuni dei condomìni - istituti autonomi case popolari (IACP) nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 - organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000 n. 383 18 Cfr. circ. 24/E/2020. 19 Tratto dalla circ. 24/E/2020. 20 Ai sensi dell’art. 66 TUIR.

- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti immobili adibiti a spogliatoi - comunità energetiche rinnovabili, di cui all’art. 42-bis del DL 162/2019

Condomìni Per i condomìni gli interventi agevolabili sono i seguenti: - isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio; - interventi realizzati sulle parti comuni per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati. Per parti comuni sono da intendersi (cfr. art. 1117 c.c.), tra l’altro21: - il suolo su cui sorge l’edificio; - i tetti; - i lastrici solari; - le opere, le installazioni ed i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, tra cui gli impianti (fino al punto di diramazione di quelli di proprietà esclusiva dei singoli condòmini) per: * acqua * gas * energia elettrica * riscaldamento * e simili La detrazione spetta ai singoli condòmini in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile. Per beneficiare dell’agevolazione l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica22. L’edificio (sviluppato in senso sia verticale che orizzontale) deve presentare le seguenti caratteristiche: - coesistenza della proprietà individuale dei singoli condòmini (sull’appartamento o su altre unità immobiliari accatastate separatamente, quali box, cantine, ecc.) con la comproprietà sui beni comuni dell’immobile - impossibilità per il singolo condomino di sottrarsi al sostenimento delle spese per la conservazione delle cose comuni rinunciando al suo diritto sulle cose stesse In base alla disciplina civilistica la nascita di un 21 Cfr. circ. 24/E del 2020. 22 Cfr. circ. 24/E del 2020.

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condominio si determina automaticamente (anche senza deliberazioni) nel momento in cui23: - più soggetti costruiscono su un suolo comune - ovvero l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento. Rappresenta un condominio anche un edificio con non più di otto condòmini (ancorché non sussista l’obbligo dell’amministratore e del regolamento di condominio). In tale ultima ipotesi, laddove non sia stato nominato un amministratore i condomini non sono tenuti a richiedere il codice fiscale per il condominio e per beneficiare del Superbonus può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che assolve gli adempimenti; fatto salvo l’obbligo di dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni24. Il Superbonus non spetta invece per interventi sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti25.

Persone fisiche La detrazione spetta al proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) dell’immobile. La detrazione spetta anche al promissario acquirente, a condizione che il contratto preliminare sia stato regolarmente registrato26. Per gli immobili detenuti nell’ambito di una attività di impresa o di lavoro autonomo (come individuati, rispettivamente, dagli artt. 65 e 54, co. 2, del TUIR27) l’agevolazione spetta unicamente per interventi effettuati dal condominio sulle parti comuni. Per gli immobili detenuti in locazione può beneficiare del Superbonus anche l’affittuario, a condizione che: - vi sia un contratto di locazione regolarmente registrato - e che il proprietario abbia dato il consenso all’esecuzione dei lavori. Nei leasing immobiliari la detrazione compete all’utilizzatore. Il possesso o la detenzione dell’immobile sulla base di un titolo idoneo (contratto d’acquisto o 23 24 25 26 27

Cfr. circ. 24/E del 2020. Cfr. circ. 24/E del 2020. Cfr. circ. 24/E del 2020. Cfr. circ. 24/E/2020. Cfr. circ. 24/E/2020.

di leasing, contratto di locazione o comodato registrato, ecc.) deve già sussistere al momento di avvio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese28. A detto fine la data di avvio dei lavori deve risultare29: - dai titoli abilitativi, se previsti - ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Possono beneficiare dell’agevolazione anche i seguenti familiari30 del possessore o detentore: - coniuge - componente dell’unione civile - conviventi di fatto - parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado I suddetti familiari possono fruire del Superbonus a condizione che31: - sostengano le spese - risultino convivere con il possessore o detentore al momento di avvio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese - attestino di essere familiari conviventi mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio - l’immobile oggetto degli interventi sia quello nel quale può esplicarsi la convivenza (anche se diverso dall’abitazione principale) Per le persone fisiche il Superbonus spetta per un massimo di due unità immobiliari (limite che non sussiste per gli interventi sulle parti comuni dei condomìni32). Condizione per beneficiare del Superbonus è il possesso di redditi potenzialmente tassabili in Italia. Nel caso poi che, per un qualche motivo, l’imposta lorda dalla quale detrarre le spese agevolabili manchi del tutto ovvero sia inferiore all’ammontare detraibile, la fruizione dell’agevolazione potrà comunque avvenire ma (in tutto o in parte) solo tramite lo sconto in fattura ovvero la cessione del credito. Possono pertanto beneficiare del Superbonus (mediante lo sconto in fattura o la cessione del credito), tra gli altri, anche le persone fisiche33: - che possiedono esclusivamente redditi assog28 La circ. 24/E/2020 precisa che l’agevolazione è preclusa

se la registrazione viene regolarizzata successivamente. 29 Cfr. circ. 24/E/ 2020. 30 Individuati ai sensi dell’art. 5, co. 5, del TUIR e, per le

unioni civili e i conviventi di fatto, dalla L. 76/2016 (cfr. circ. 24/E/2020). 31 Cfr. circ. 24/E/ 2020. 32 Cfr. circ. 24/E/ 2020. 33 Cfr. circ. 24/E/2020.

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gettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (ad esempio, gli imprenditori e i lavoratori autonomi in regime forfetario34) - ovvero con una imposta lorda assorbita da altre detrazioni oppure non dovuta (come accade, ad esempio, per i soggetti che rientrano nella c.d. non tax area) Per contro, non possono beneficiare del Superbonus (nemmeno tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito) i soggetti che non possiedono alcun reddito potenzialmente tassabile in Italia. Il Superbonus spetta anche ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (ivi compresi i cittadini italiani residenti all’estero), a condizione che siano possessori di redditi potenzialmente tassabili in Italia35. DETRAZIONE – SCONTO IN FATTURA – CESSIONE DEL CREDITO Il Superbonus consiste nella possibilità di portare in detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) il 110% delle spese agevolabili. La detrazione va effettuata in quote costanti in 5 periodi di imposta. Se in uno o più periodo l’imposta lorda non è capiente la quota annua di detrazione può essere utilizzata per il solo ammontare dell’imposta, senza la possibilità di riportare “a nuovo” la parte residua; fatta salva la possibilità di avvalersi delle soluzioni alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito. Il beneficiario del Superbonus può optare, in alternativa alla detrazione diretta, per la sua trasformazione (integrale o parziale) in un contributo: - utilizzabile sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per i lavori agevolati, anticipato dal fornitore (sconto in fattura) 34 Di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014. 35 In proposito la circ. 24/E del 2020 afferma che non pos-

sono beneficiare del Superbonus i soggetti non residenti che detengono l’immobile oggetto degli interventi in locazione o in comodato, presumibilmente perché non produttivo di reddito catastale. Si ritiene però questa affermazione non del tutto corretta, perché il non residente potrebbe comunque possedere degli altri redditi tassabili in Italia.

Intervento

- oppure cedibile ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito (cessione del credito) L’opzione può essere effettuata anche: - per una sola parte del Superbonus per poi utilizzare in detrazione diretta la parte restante - per stati avanzamento lavori (non più di due per ciascun intervento complessivo, con il primo che deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento) - per le rate residue di detrazione non fruite (es. fruizione delle rate per 2020 e 2021 e cessione dell’importo delle 3 rate residue) Il fornitore che applica lo sconto in fattura o il cessionario del credito possono: - utilizzarlo direttamente in compensazione di altre imposte (in F2436), senza applicazione né del limite generale di compensabilità (€700.000, per il solo 2020 €1.000.000) né di quello da applicare per i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione (€250.000) * l’utilizzo in compensazione deve essere effettuato (in F24) con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione * la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere chiesta a rimborso - oppure cederlo ad altri soggetti (ivi inclusi gli istituti di credito), i quali possono a loro volta * utilizzarlo in compensazione in F24 (con le regole di cui sopra) * oppure cederlo ad altri soggetti ancora37 E’ possibile optare sia per lo sconto in fattura che per la cessione del credito anche per le altre detrazioni previste in ambito edilizio che continuano a sussistere; per interventi che non possono, per qualche motivo, beneficiare dell’aumento del 110%, ad esempio per l’assenza di un intervento trainante o di altri requisiti richiesti dalla disciplina sul Superbonus. Tra dette detrazioni vi sono quelle di cui alla seguente tabella. 36 Cfr. circ. 24/E del 2020. 37 Cfr. circ. 24/E del 2020.

Detrazione (trasformabile anche in sconto in fattura o credito da cedere)

Ristrutturazione edilizia (art. 16-bis, co.1, lett. a) e b), TUIR)

36% - 50%

Riqualificazione energetica (art. 14, DL 63/2013)

50% - 65%

Sicurezza sismica e sismabonus acquisti (art. 16, co. da 1-bis a 1-septies, DL 63/2013)

50% - 70/80% - 75/85%

Bonus facciate (art. 1, co. 219 e 220, L. 160/2019)

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90%


Detrazione (trasformabile anche in sconto in fattura o credito da cedere)

Intervento

Installazione impianti fotovoltaici (art. 16-bis, co. 1, lett. h, 36% - 50% TUIR) Installazione colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (art. 1650% ter, DL 63/2013)

Sconto in fattura Per lo sconto in fattura si riportano di seguito degli esempi tratti dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E del 2020. Esempio (sconto integrale): - spesa = 30.000 - superbonus = 30.000 x 110% = 33.000 - sconto massimo in fattura = 30.000 - credito imposta per il fornitore = 33.000 (utilizzabile in compensazione o cedibile ad altri soggetti) Esempio (sconto parziale): - spesa = 30.000 - superbonus = 30.000 x 110% = 33.000 - sconto parziale in fattura = 10.000 - credito imposta per il fornitore = 10.000 x 110% = 11.000 (utilizzabile in compensazione o cedibile ad altri soggetti) - detrazione utilizzabile direttamente dal contribuente = (30.000 - 10.000) x 110% = 22.000 (4.400 per anno per 5 anni)

Cessione del credito Il Superbonus trasformato in contributo può anche essere ceduto direttamente dal contribuente ad altri soggetti (ivi inclusi gli istituti di credito). Di norma, però, l’acquirente del credito (banca o altro soggetto) applicherà una commissione per l’acquisto. Esempio: - spesa = 30.000 - superbonus = 30.000 x 110% = 33.000 - commissione per l’acquisto del credito = 8% - importo incassato per la cessione = 33.000 (33.000 x 8%) = 30.360 Per gli interventi “sismabonus”, se il credito è ceduto a un’impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza a copertura del rischio di eventi calamitosi, la detrazione sui premi assicurativi è elevata al 90% (in luogo del 19%).

ADEMPIMENTI Si riportano, in sintesi, i principali adempimenti richiesti per la fruizione del Superbonus e per l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Pagamento dei lavori Il pagamento delle somme agevolabili deve essere effettuato (fatta eccezione per le somme pagate nell’ambito di una attività d’impresa) - mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti * la causale del versamento * il codice fiscale del beneficiario del Superbonus * la partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico - possono essere utilizzati i modelli di bonifico già in uso per l’ecobonus o per gli interventi di recupero edilizio

Asseverazioni È necessario richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto: - per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato che attesti la conformità dell’intervento realizzato ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (sulla base di quanto indicato nei decreti del 6 agosto 2020 su requisiti tecnici e asseverazioni) - per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico. I professionisti devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione. Copia delle asseverazioni va inviata all’Enea.

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Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I tecnici abilitati rilasciano le predette attestazioni ed asseverazioni previa stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale non inferiore a 500.000 euro.

Opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito In caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito è necessario acquisire, tra l’altro, il visto di conformità:

- dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus - rilasciato da uno dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) o da un responsabile fiscale dei CAF L’opzione va esercitata inviando, a decorrere dal 15 ottobre 2020, una comunicazione telematica utilizzando l’apposito modello messo a disposizione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Per le cessioni la comunicazione telematica va utilizzata solo per la prima cessione, mentre per le successive va utilizzata la piattaforma “Cessione Crediti” presente nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.

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Nuovi codici documento per le fatture elettroniche iniziativa finalizzata alla predisposizione delle dichiarazioni da parte delle entrate Con provvedimento Direttoriale n. 99922 del 28 febbraio 2020 l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le specifiche tecniche del tracciato xml della fattura elettronica nella versione 1.6. L’aggiornamento è relativo alla dichiarazione dei redditi per le persone giuridiche, alla predisposizione automatica delle bozze delle liquidazioni Iva e quindi alla pre – compilazione di Libri e Registri contabili. In realtà le nuove codifiche avrebbero dovuto entrare in vigore il 1° ottobre 2020 ma da questa data potranno essere utilizzati su base volontaria mentre diventeranno obbligatori dal 1° gennaio 2021. L’emergenza sanitaria, infatti, ha spinto l’Agenzia delle entrate a concedere un breve differimento Tracciato 1.5 - Tipo documento

tramite il provvedimento n. 166579 del 20 aprile 2020. Conseguentemente le specifiche tecniche nella versione 1.6 sono utilizzabili dal 1° ottobre 2020 mentre la data di partenza dell’obbligatorietà scatterà dal 1° gennaio del prossimo anno. Ciò significa che nel periodo transitorio, che va dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, il nuovo tracciato e quello precedente conviveranno, mentre dal prossimo anno lo SDI accetterà esclusivamente i documenti strutturati con il nuovo tracciato 1.6.1. Le nuove specifiche tecniche prevedono un significativo ampliamento delle tipologie di documenti che possono essere emessi e trasmessi al Sistema di interscambio. Le principali novità della versione 1.6.1 dell’Xml consiste nell’inserimento di nuovi codici “Tipo Documento”, un maggior dettaglio dei codici “Natura” dell’operazione e nuovi codici “Tipo ritenuta” e “Modalità pagamento”. Per quanto riguarda i codici relativi al tipo di documento, questi sono passati da 7 a 18 come indicato nella tabella seguente. Tracciato 1.6 - Tipo documento

TD01 Fattura

TD01 Fattura

TD02 Acconto/Anticipo su fattura

TD02 Acconto/Anticipo su fattura

TD03 Acconto/Anticipo su parcella

TD03 Acconto/Anticipo su parcella

TD04 Nota di Credito

TD04 Nota di Credito

TD05 Nota di Debito

TD05 Nota di Debito

TD06 Parcella

TD06 Parcella

TD16 Integrazione fattura reverse charge interno

TD17 dall’estero

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972

TD20 Autofattura

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993)

TD21 Autofattura per splafonamento

TD22 Estrazione beni da Deposito IVA

TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)

Integrazione/autofattura

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per

acquisto

servizi


Tracciato 1.5 - Tipo documento

Tracciato 1.6 - Tipo documento

TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b)

TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972)

TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Sono stati introdotti anche nuovi codici natura che sono passati da 7 a 24 per rappresentare in maniera più dettagliata le varie fattispecie di operazioni esenti e non imponibili Iva nonché quelle soggette all’inversione contabile. Ad esempio il codice N 6 non sarà più utilizza-

to per tutte le operazioni interessate dal reverse charge, ma si userà il codice N 6.4 per le cessioni di fabbricati e l’N 6.3 per il sub appalto nel settore edile. I nuovi codici natura sono indicati nella tabella che segue.

Tracciato 1.5 - Codice natura

Tracciato 1.6 - Codice natura

N1 - operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972

N1 - operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972

N2 - operazioni non soggette ad IVA

N2 - operazioni non soggette ad IVA suddivise in: • N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972 • N2.2 non soggette - altri casi

N3 - operazioni non imponibili IVA

N3 - operazioni non imponibili IVA suddivise in: • N3.1 non imponibili – esportazioni • N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie • N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino • N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione • N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d’intento • N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N4 - operazioni esenti da IVA

N4 - operazioni esenti da IVA

N5 - operazioni soggette al regime del margine / IVA non N5 - operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura esposta in fattura N6 - operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) suddivise in: • N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero N6 - operazioni soggette al meccanismo dell’inversione con• N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro tabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di • N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per • N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati importazioni di beni nei soli casi previsti) • N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari • N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi • N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico • N6.9 inversione contabile - altri casi N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)

Sono stati ampliati anche i codici relativi ai tipi di ritenuta che vengono ampliati come indicato di seguito:

N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)

- RT01 Ritenuta persone fisiche - RT02 Ritenuta persone giuridiche - RT03 Contributo INPS

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- RT04 Contributo ENASARCO - RT05 Contributo ENPAM - RT06 Altro contributo previdenziale. È stato eliminato l’obbligo di compilare il campo relativo all’importo dell’imposta di bollo, che per

le fatture è rimasta a due euro. È stato infine introdotto il nuovo codice “Modalità di pagamento” per il pago PA – MP23.

Pag. 22 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2020

(PZ)


Adesione alla consultazione delle e-fatture slitta al 28 febbraio del prossimo anno il termine per aderire al servizio Le segnalazioni del Garante della Privacy in merito alla fatturazione elettronica hanno indotto l’Agenzia delle entrate a prevedere l’obbligo di effettuare un’adesione espressa al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati, tale servizio consente di visionare e acquisire il file xml completo delle fatture inviate e ricevute attraverso una specifica funzionalità messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate nell’area riservata del proprio sito Internet. L’adesione a questo servizio è stata ulteriormente differita al 28 febbraio 2021 allungando corrispondentemente il periodo transitorio durante il quale l’Agenzia continuerà a memorizzare temporaneamente i file xml completi delle fatture elettroniche e renderli disponibili in consultazione a semplice richiesta dei soggetti interessati.

Il termine di adesione al servizio in argomento per le fatture emesse o ricevute dal 1° gennaio 2019 è stato oggetto di diverse proroghe, da ultimo come ricordato il provvedimento del 23 settembre 2020 delle Entrate ha ulteriormente rinviato al 28 febbraio 2021 il termine di adesione al servizio. Il differimento è stato giustificato con la necessità di consentire alla Guardia di finanza e alla stessa Agenzia, di esercitare l’attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali, previa adozione di idonee misure di sicurezza del contribuente. Sono state adottate anche nuove funzionalità a beneficio dei soggetti che si avvalgano di un canale “Web service”, per i quali sarà possibile avere un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra lo SDI e il soggetto che ha trasmesso o ricevuto le fatture. Si ricorda che l’adesione al servizio consentirà la consultazione e acquisizione del file xml completo solo per le fatture transitate per il SDI successivamente alla data di adesione. I file completi saranno memorizzati fino alla fine dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero fino alla definizione di eventuali liti o contenziosi. (PZ)

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Ammortizzatori Covid-19 modalità operative per la presentazione delle domande di integrazione salariale riferite alle ulteriori 9 settimane previste dal dl 14/2020 Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 385/EI del 5 ottobre 2020 per ricordare che, con il Messaggio 3525 del 1° ottobre 2020, l’INPS specifica, facendo seguito alla Circolare 115/2020 (vedi circolare Confapi FVG prot. n. 383/EI del 2 ottobre 2020) le modalità operative per la presentazione delle domande di integrazione salariale riferite al secondo ulteriore periodo di 9 settimane previsto dal DL 104/2020 che, come noto, può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso. L’INPS precisa che, per queste istanze, è stata introdotta una nuova causale denominata “COVID-19 con fatturato”, che prevede, in aggiunta, una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui i datori di lavoro autocertifichino la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato raffrontando il fatturato relativo al primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019. Pertanto, per richiedere l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale ex art. 1 DL 104/2020, i datori di lavoro dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti con una causale specifica, denominata “COVID-19 con fatturato”, con una dichiarazione di responsabilità, in cui raffrontando il fatturato relativo al primo

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semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019, autocertificheranno di trovarsi in una delle seguenti condizioni: - non avere subito un calo di fatturato; - aver avuto un calo di fatturato inferiore al 20%; - aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%; - avere avviato l’attività di impresa in data successiva al 1° gennaio 2019. L’Istituto, ricorrendone i presupposti, autorizza i suddetti trattamenti e, in base alla citata dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura del contributo addizionale a carico dell’azienda, ove dovuto. Viene specificato che la domanda potrà riguardare un massimo di 9 settimane per periodi non anteriori al 14 settembre 2020, da concludersi entro il 31 dicembre 2020; potranno presentare domanda per accedere alle seconde 9 settimane esclusivamente i datori di lavoro che abbiano già richiesto le prime 9 settimane e siano stati autorizzati ai relativi trattamenti. Con riferimento alle modalità di presentazione - in via necessariamente telematica - sul portale istituzionale dell’INPS, nel Messaggio citato viene ricordato che, a decorrere dal 1° ottobre 2020, le credenziali di accesso ai servizi sono le seguenti: - SPID di livello 2 o superiore; - Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); - Carta nazionale dei servizi (CNS). Precisa infine l’INPS che una volta autenticati, in base al trattamento di integrazione salariale da richiedere, ai fini della presentazione della domanda si dovranno quindi osservare le modalità riportate nella tabella che segue. Con riserva di ulteriori informazioni, si rimane a disposizione ai consueti contatti. (EI)


CIGO

da “CIG e fondi” alla voce “CIG Ordinaria”, si acquisisce la domanda con le consuete modalità, indicando come causale la nuova “COVID 19 con fatturato”

CIGD

da “CIG e fondi” alla voce “CIG in deroga INPS”, nella sezione “invio domande”, indicando la tipologia di domanda “deroga INPS” oppure “deroga plurilocalizzata”, si inserisce la matricola aziendale e nella tipologia di richiesta si sceglie “proroga 9 settimane con fatturato”

FONDI

da “CIG e fondi” alla voce “Fondi di solidarietà”, nella sezione “invio domande” si sceglie il tipo intervento “005 COVID_19 assegno ordinario”, si inserisce la matricola aziendale e si entra in domanda, nella domanda stessa si deve scegliere dal menu a tendina la causale “COVID_19 con fatturato”’

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C.C.N.L. edili Confapi Aniem sottoscritto da CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL il 29 luglio 2019, dal 1° settembre 2020 decorre la seconda tranche dell’aumento dei minimi retributivi. Nella tabella sottostante sono riportati gli importi degli incrementi e dei nuovi valori mensili di paga base che trovano applicazione con decorrenza dal 1° settembre 2020. Il Servizio Relazioni Industriali rimane a disposizione per ogni chiarimento.

aumenti retributivi dal 1° settembre 2020

Come previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL CONFAPI ANIEM 12 novembre 2014 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini,

(EI)

Paga base al 1° settembre 2019

Aumenti dal 1° settembre 2020

Paga base dal 1° settembre 2020

7° imp 1° super

1.741,96

50,00

1.791,96

6° imp. 1°

1.567,76

45,00

1.612,76

5° imp. 2°

1.306,48

37,50

1.343,98

4° ass. tecnico

1.219,37

35,00

1.254,37

3° imp 3°

1.132,28

32,50

1.164,78

2° imp 4°

1.019,05

29,25

1.048,30

870,99

25,00

895,99

4° op. superspec.

7,05

0,20

7,25

3° op. specializz.

6,54

0,19

6,73

2° op. qualificato

5,89

0,17

6,06

1° op. comune

5,03

0,14

5,17

Livelli Impiegati

1° imp., 4° primo imp. Operai

Pag. 26 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 16 - 15 settembre 2020


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Modello OT23 per il 2021 In ordine alle FAQ pubblicate segnaliamo le seguenti:

pubblicate le faq dell’inail

L’INAIL con le istruzioni operative dell’11 settembre 2020 ha inviato alle sue strutture centrali e territoriali un documento con le FAQ di consulenza tecnica sulla riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2021 e sulla documentazione probante del modello OT23 2021. Ricordiamo che l’oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail. Le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene sicurezza del lavoro (pre-requisiti), possono presentare domanda entro il 1° marzo 2021 (primo giorno lavorativo utile, visto che il 28 febbraio 2021 cade di domenica). La regolarità in materia di prevenzione infortuni e igiene sicurezza del lavoro deve essere rispettata con riferimento alla situazione dell’intera Pat presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda. Nel primo biennio della PAT la riduzione è applicata in misura fissa dell’8%, mentre in seguito la riduzione è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Pat (dal 28% fino a 10 lavoratori/anno, al 5% oltre i 200 lavoratori/anno). Le azioni prese in esame, ricordiamo che quelle della sezione “B” sono dirette alla prevenzione del rischio stradale, si articolano nelle seguenti: a) AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO b) PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE c) PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE d) FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE e) GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA f) GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI

Intervento B-5. L’azienda ha installato, su tutti i mezzi aziendali che non ne erano già provvisti, sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale. 1. L’intervento può essere selezionato da un’azienda che abbia effettuato in proprio l’installazione dei sistemi di comunicazione per i propri mezzi aziendali e che quindi disponga delle fatture di acquisto ma non delle fatture di installazione? La richiesta nella documentazione probante delle fatture di installazione, oltre che di acquisto, trova ragione nella necessità di verificare l’effettiva e corretta installazione di tali sistemi. In questo senso possono anche essere accettate le sole fatture di acquisto se corredate, oltre che dall’elenco dei mezzi aziendali e dalle fatture di acquisto dei sistemi di comunicazione, dai seguenti documenti: a) evidenze della presenza di un’officina interna alla ditta; b) evidenze dell’installazione (per esempio, fotografie) sui mezzi di proprietà dell’impresa richiedente. Intervento C-5.1. L’azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un programma di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori. 1. Cosa si intende per “struttura sanitaria”? Ai fini dell’attuazione dell’intervento C-5.1, per “struttura sanitaria” si intende una struttura fisica, pubblica o privata, presso la quale vengono erogate prestazioni sanitarie e che sia in possesso di autorizzazione all’attività sanitaria secondo la specifica normativa regionale. Intervento D-3. L’azienda ha attuato interventi di micro-formazione come rinforzo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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1. Cosa si intende per micro formazione? Per micro-formazione si intende l’erogazione di contenuti formativi attraverso video della durata di pochi minuti resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. La modalità di realizzazione dell’intervento da parte dell’azienda deve dimostrare un suo impegno nel mantenere il livello di conoscenze acquisito dai lavoratori durante i corsi di formazione e di avere in tal modo effettuato un intervento migliorativo oltre quanto richiesto dalla normativa vigente. 2. Se l’azienda ha 10 dipendenti, ma nell’anno 2019-2020 solamente un lavoratore ha effettuato corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si può ritenere valido un intervento di micro-formazione solo al lavoratore interessato? L’intervento fa esplicito riferimento ai lavoratori. Anche se non è stabilito un numero minimo di lavoratori, la micro-formazione per definizione deve essere erogata diffusamente e coinvolgere quindi una quota significativa di dipendenti, al fine di ottenere un miglioramento nelle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Tale condizione non risulta soddisfatta nel caso in cui sia destinatario della microformazione un solo lavoratore.

nuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale (con esclusione di quelle aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all’adozione ed implementazione del sistema). 1. Nel caso di prima adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale, è possibile inviare un verbale di riesame datato gennaio o febbraio 2021? No, nel caso di prima implementazione del sistema di gestione, il riesame deve essere effettuato entro l’anno 2020 in quanto, in sua assenza, le fasi del sistema non sarebbero complete.

4. La micro-formazione può essere effettuata anche in presenza di docente o solamente attraverso la riproduzione di video di pochi minuti? La micro-formazione è finalizzata a richiamare e rinforzare i contenuti di corsi frequentati dai lavoratori nel medesimo anno o nell’anno precedente. Pertanto l’intervento formativo di aula in presenza di un docente non soddisfa i requisiti dell’intervento D-3.

Intervento E-5. L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014 1. Quali documenti servono a dimostrare l’attività di controllo del modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., svolta dai componenti dell’organismo di vigilanza (OdV)? I componenti dell’OdV, dotati di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, per poter effettuare al meglio la loro funzione di vigilanza, devono essere tenuti costantemente informati sull’evoluzione delle attività nelle aree a rischio e devono avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; pertanto è opportuno che il modello di organizzazione disciplini efficaci procedure di reportistica interna indirizzate all’OdV e dall’Odv al management. Ai fini della verifica dell’attuazione di quanto sopra detto, le “evidenze dell’attuazione” del sistema di controllo richieste dal modulo dovranno essere riferite alle procedure di reportistica interna relative, ad esempio, all’analisi dei quasi incidenti, alle segnalazioni dei lavoratori o degli RLS, ai report degli audit del sistema, al riesame della direzione, ecc., e dovranno evidenziare la valutazione dell’OdV di tale reportistica.

Intervento E-3. L’azienda ha adottato o mante-

Intervento E-17. L’azienda adotta un sistema di

3. I video di pochi minuti con cui sono erogati i contenuti formativi possono essere riprodotti sugli smartphone/cellulari di proprietà dei singoli lavoratori, o l’azienda deve mettere a loro disposizione idonea strumentazione per poter seguire l’intervento formativo? Tutti i supporti necessari alla micro-formazione, inclusi smartphone/cellulari, devono essere messi a disposizione dall’azienda.

Pag. 29 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 16 - 15 settembre 2020


rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati. 1. Quali caratteristiche devono avere i quasi infortuni per essere ritenuti tali ai fini dell’attuazione dell’intervento? I quasi infortuni sono strettamente connessi all’attività aziendale e ai luoghi di lavoro e pertanto sono specifici per ogni impresa. In generale, i quasi infortuni sono eventi (e non situazioni di potenziale pericolo) che devono avere le seguenti caratteristiche: a) non comportare danni ai lavoratori oppure comportare danni lievi, tali da non richiedere l’assenza del lavoratore anche solo per 1 giorno; b) essere oggetto di valutazione in modo tale da identificare tutte le cause che li hanno determinati; c) comportare misure, intraprese per evitare al ripetersi di un analogo evento, che portino a un miglioramento della sicurezza in azienda. Intervento F-2. L’azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore, ha effettuato nel 2020 la specifica formazione per lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLSD – Basic Life Support early Defibrillation). 1. I corsi BLSD effettuati nel 2019 possono avere valenza biennale ai fini della realizzazione dell’intervento e quindi essere considerati idonei per la selezio-

ne dell’intervento secondo il modulo di domanda OT23 2021? No, ai fini della realizzazione dell’intervento è necessario che almeno un dipendente dell’impresa abbia partecipato a uno specifico corso di formazione BLSD (Basic Life Support early Defibrillation) nell’anno 2020.

Intervento F-6. L’azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito. Nel caso in cui l’intervento sia realizzato su una sola PAT aziendale, è possibile fare riferimento al numero di lavoratori di tale PAT e non al numero complessivo dei lavoratori dell’azienda? No, l’intervento F-6 è dedicato alle aziende in cui sono occupati meno di 10 lavoratori. Nelle Note all’intervento è specificato che il numero dei lavoratori da riferire all’anno 2020 è da calcolare sulla base dell’articolo 4 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ossia in relazione all’intera azienda. Per maggiori ragguagli, si rimanda comunque alla sezione dedicata del sito dell’Inail link: https:// www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisie-scadenze/avviso-ot23-2021-aggiornamento. html fermo restando che l’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

Pag. 30 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 16 - 15 settembre 2020

(CSC-EI)


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Iscrizione Albo gestori ambientali indicazione della tipologia di carrozzerie mobili idonee al trasporto di rifiuti Con delibera 24 giugno 2020, n. 3, diffusa soltanto ieri, il Comitato Nazionale ha definitivamente stabilito che le carrozzerie mobili degli autoveicoli debbano essere indicate, nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali delle imprese di trasporto di rifiuti, per tipologia, indicando per ciascuna tipologia di carrozzeria quali sono i codici EER dei rifiuti abbinabili. Dopo aver stabilito che le tipologie esistenti delle carrozzerie mobili sono così classificate: - containers - casse mobili - compattatori - cassoni - pianali il Comitato Nazionale ha modificato la sua precedente delibera n. 6 del 9 settembre 2014 (che già prevedeva che l’attestazione d’idoneità relativa ad una carrozzeria mobile poteva essere redatta in un unico documento per tutte le carrozzerie mobili che avessero le stesse caratteristiche di quella periziata) stabilendo ora che “Nel caso di carrozzerie mobili, l’attestazione del responsabile tecnico deve indicare la tipologia, specificando a quale, tra le seguenti tipologie appartiene: containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali. Per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile devono essere indicati i codici EER abbinabili. L’impresa può utilizzare le carrozzerie mobili della medesima tipologia oggetto dell’attestazione”. Aggiungendo inoltre che “Per ciascun veicolo o gruppo di veicoli oggetto di attestazione che si

intende equipaggiare con una carrozzeria mobile devono essere indicate le tipologie di carrozzerie abbinabili” e modificando l’allegato A della delibera precedente, con un nuovo schema di attestazione d’idoneità per i veicoli e le carrozzerie mobili (cd. perizia). Fatte queste modifiche alla precedente delibera, il nuovo provvedimento ha quindi disposto che: “Nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo, è riportato, per ogni veicolo che l’impresa intende equipaggiare con carrozzeria mobile, le tipologie di carrozzerie abbinate” … dando evidenza “per ciascuna carrozzeria mobile dei codici EER abbinati con la carrozzeria stessa” e che “Nel caso di utilizzo di carrozzeria mobile, i rifiuti che l’impresa può trasportare risultano dalla combinazione dei codici EER autorizzati sulle carrozzerie mobili associate al veicolo”. Disponendo in tal modo, il Comitato Nazionale ha finalmente uniformato sul territorio nazionale il comportamento delle Sezioni regionali che, in modo differenziato, iscrivevano o non iscrivevano, nelle autorizzazioni delle imprese di trasporto dei rifiuti, le carrozzerie mobili da queste utilizzate (dando quindi luogo a concorrenze sleali tra imprese e mettendo in difficoltà gli organi di controllo). Questa uniformità si avrà però solo dopo l’entrata in vigore della delibera in oggetto, prevista per il 2 febbraio 2021 (dopo oltre 7 mesi dalla data del provvedimento). Da quella data i nuovi provvedimenti d’iscrizione all’albo riporteranno obbligatoriamente le tipologie di carrozzerie mobili utilizzabili dalle singole imprese di trasporto rifiuti, con abbinati i codici EER degli stessi trasportabili. Per i provvedimenti d’iscrizione attualmente in corso di validità è invece previsto un periodo transitorio per il loro aggiornamento sino al 31 dicembre 2021, oppure in occasione delle variazioni d’iscrizione, successive comunque al 2 febbraio 2021.

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(C)


Il Decreto Semplificazioni ora è legge: ecco le novità l’esclusione automatica per le offerte anche quando il numero di offerte sia pari o superiore a cinque Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (Decreto Semplificazioni). Le nuove norme sono entrate in vigore dal 15 settembre 2020. Il decreto legge interviene su cinque ambiti: - contratti pubblici e edilizia; - procedimento amministrativo e responsabilità dei funzionari pubblici; - amministrazione digitale; - attività di impresa, ambiente e green economy. Tra le modifiche al decreto di luglio, si evidenzia la proroga del termine, fino al 31 dicembre 2021 (inizialmente previsto al 31 luglio 2021), di utilizzo delle modalità di affidamento dei contratti pubblici: - l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; - una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. La normativa prevede inoltre, fino al 31 dicembre 2021, la obbligatoria costituzione presso ogni staPag. 33 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2020

zione appaltante di un collegio consultivo tecnico per i lavori relativi ad opere pubbliche pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. Il collegio deve essere costituito prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, ovvero entro trenta giorni per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata. Il collegio ha funzioni in materia di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell’esecuzione. Di seguito approfondiamo le norme di maggiore interesse.

CONTRATTI PUBBLICI

Appalti di lavori Resta confermata la soglia dei 150.000,00 per l’affidamento diretto nonché le infrasoglie per la procedura negoziata, nel seguente modo: - fino a 150.000,00 €, affidamenti diretti di lavori; - da 150.000,00 € a 350.000,00 €, procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente, con 5 inviti; - da 350.000,00 € a 1.000.000,00 €, procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente, con 10 inviti; - da 1.000.000,00 € fino alla soglia (ad oggi, 5.350.000,00 €), procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente, con 15 inviti.

Appalti di forniture, servizi e servizi tecnici - fino a 75.000,00 €, affidamenti diretti di forniture e servizi; si torna indietro rispetto alla soglia inizialmente individuata per cui sono ammessi affidamenti diretti solo fino a 75.000,00€. Inoltre, fino a 40.000,00 €, la


pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria (la modifica riguarda l’art. 36 e si annovera tra le modifiche “senza scadenza”). - Da 75.000,00 € a 214.000,00 € (o soglie speciali di cui all’art. 35 del Codice), procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente, con 5 inviti. Per i servizi tecnici i 5 inviti devono essere affidati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Procedure sopra soglia Anche per le gare sopra soglia comunitaria sono previsti termini massimi per aggiudicare: 6 mesi dalla determina di indizione. Inoltre, sono confermati i termini ridotti per la pubblicazione del bando di gara con quelli applicabili nei casi di urgenza (da non motivare). Confermata anche la norma prevista per le procedure in corso i cui termini per la presentazione delle offerte siano scaduti entro il 22 febbraio 2020; per queste, si dispone che il provvedimento di aggiudicazione debba adottarsi entro il 31 dicembre 2020. Anche in questo caso, è previsto un regime di responsabilità per il RUP o per l’operatore economico. In sintesi, nel sopra soglia si procede con: - procedura ordinaria per lavori, servizi e forniture a termini ridotti previsti nei casi di “urgenza”; - procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del Codice nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, le stazioni appaltanti “possono” per ragioni di “estrema urgenza” derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia Covid 19 o dal periodo di sospensione delle attività, operare “in deroga ad ogni disposizione di legge salvo quella penale”, quella relativa alle leggi antimafia, alle direttive europee e agli articoli 30, 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 oltre che in materia di subappalto. Anche in fase di conversione, dunque, si conferma il doppio profilo dell’urgenza: 1. il primo è l’urgenza che autorizza ex lege la riduzione dei termini delle procedure ordinarie e la consegna in via d’urgenza di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 32, comma 8 (art. 4, lettera a) del Decreto); 2. il secondo è l’estrema urgenza che richiede, invece, un obbligo di motivazione da parte delle stazioni appaltanti nella scelta della procedura semplificata. Pag. 34 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2020

Criteri di aggiudicazione I criteri di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa) restano alla pari, nel DL 76/2020 non vi è espressa preferenza per l’uno o per l’altro. È solo prevista sempre l’esclusione automatica per le offerte a prezzo più basso, anche nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Tempistiche Contratti Pubblici È previsto che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro due mesi, aumentati a quattro in specifici casi. Il mancato rispetto di tali termini, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell’avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto. Si introducono, inoltre, disposizioni volte ad accelerare i contratti sopra soglia, prevedendo in particolare che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento. Inoltre, si prevede che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisca giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto e, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, le sospensioni nell’esecuzione potranno essere stabilite dalle parti o dalle autorità giudiziarie solo in casi ben specificati. Sarà poi obbligatorio costituire collegi consultivi tecnici con il compito di risolvere rapidamente le controversie e le dispute tecniche che potrebbero bloccare gli appalti e, per evitare che la mancanza di risorse blocchi i cantieri, viene creato un apposito Fondo, che potrà finanziare temporaneamente le stazioni appaltanti. Si semplificano e si uniformano le procedure di nomina dei Commissari straordinari per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il tessuto economico, sociale e produttivo.

Garanzia provvisoria Si stabilisce che non sussiste più l’obbligo della garanzia provvisoria del 2% per gli appalti sottosoglia, salvo che la stazione appaltante non motivi una scelta diversa, in questo caso però l’importo della garanzia è dimezzato.


Stipulazione del contratto La stipulazione del contratto deve avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Eventuali proroghe concordate con l’aggiudicatario sono ammesse solo nell’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. Eventuali ritardi non possono essere giustificati con la pendenza dei ricorsi e possono essere valutati ai fini della responsabilità erariale e disciplinare dei dirigenti della Pubblica Amministrazione.

Crisi d’impresa In caso di insolvenza o di crisi dell’impresa, la stazione appaltante “dichiara senza indugio” la risoluzione del contratto e provvede all’esecuzione attraverso la scelta di una tra queste quattro possibilità: 1) esecuzione diretta anche tramite convenzione con società pubbliche; 2) scorrimento della graduatoria di gara, rispettando le condizioni dell’appalto solo se tecnicamente possibile; 3) viene indetta una nuova gara per il completamento dell’opera; 4) proposta di nomina di un commissario straordinario.

Gare e lavori in corso In relazione alle procedure i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati alla data del 17 luglio 2020, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal DL in esame avviate a decorrere dal 17 luglio 2020 e fino alla data del 31 luglio 2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza; b) le stazioni appaltanti possono prevedere, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare; c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza; d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in Pag. 35 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2020

mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dal 17 luglio 2020 si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione al 17 luglio 2020: a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dal 17 luglio 2020. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di pagamento; b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento della pandemia; c) il rispetto delle misure di contenimento del COVID 19, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori o la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore. Qualora non permetta di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore.

Sospensione delle CUC Si stabilisce la proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2021) del termine previsto dal decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019) che sospende l’obbligo di servirsi di centrali di committenza (CUC), il divieto di appalto integrato e l’entrata in vigore dell’albo dei commissari di gara gestito dall’ANAC. Di conseguenza, viene spostata di un anno, al 30 novembre 2021, la relazione del Governo al parlamento sugli effetti della sospensione.

EDILIZIA

Rigenerazione urbana Resta la facilitazione, già espressa dal Decreto


Legge, secondo cui la demolizione e ricostruzione è possibile, nel rispetto delle distanze legittime preesistenti, anche quando le dimensioni del lotto non consentono di variare l’area di sedime al fine dell’adeguamento del nuovo edificio alle distanze minime tra edifici e dai confini. Nel caso in cui l’intervento di sostituzione edilizia goda di bonus volumetrici, possono essere realizzati ampliamenti fuori sagoma e incrementi di altezza, purché si rispettino sempre le distanze legittimamente preesistenti. Tali regole, introdotte con l’obiettivo di facilitare la riqualificazione del patrimonio esistente, compresi gli interventi di adeguamento antisismico e di efficientamento energetico, trovano limitazioni nelle zone omogenee A e in quelle ad esse assimilabili secondo la normativa regionale e i piani urbanistici comunali. In particolare, in tali zone, così come nei centri e nei nuclei storici consolidati e nelle zone di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti solo nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati.

Manutenzione straordinaria Rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria anche quegli interventi che modificano le destinazioni d›uso, purché non comportino un aumento del carico urbanistico. Nell›ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, se necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio o per l’accesso allo stesso. Tali interventi, per essere considerati di manutenzione straordinaria, non devono danneggiare il decoro architettonico dell’edificio, devono essere conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia e non devono riguardare immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ristrutturazione edilizia Gli interventi di demolizione e ricostruzione, in cui si applicano innovazioni finalizzate all’adeguamento antisismico, all’efficientamento energetico e all’applicazione della normativa sull’accessibilità, rientrano nel novero della ristrutturazione edilizia anche se il nuovo edificio ha diversa sagoma, diversi prospetti e sedime, nonché caratteristiche planivolumetriche e tipologiche differenti rispetto all’immobile sostituito. Questa tipologia di interventi rientra nell’ambito della ristrutturazione edilizia anche se c’è aumento Pag. 36 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2020

di volume, purché questo sia consentito dalle leggi vigenti e dagli strumenti urbanistici comunali. Per gli immobili vincolati, per gli edifici ricompresi nelle zone omogenee A (o zone ad esse assimilate) o in ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti rientrano nella ristrutturazione edilizia soltanto se avvengono nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente. Inoltre non devono esserci aumenti di volume.

Titolo abilitativo degli immobili Viene anche stabilito che per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. A tali documenti va aggiunto il titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio sull’immobile o sull’unità immobiliare, integrato con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Ciò vale anche nei casi in cui sussiste «un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia».

Contributo di costruzione Per gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica, di contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione e di recupero e riuso degli immobili dismessi, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I Comuni possono fare di più: possono deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino ad azzerarlo.

Silenzio-assenso nel permesso di costruire Per il permesso di costruire, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo scatta il silenzio-assenso. L’interessato può farsi attestare la formazione del silenzio-assenso, nel caso lo sportello unico, entro 15 giorni dalla richiesta rilascia un’attestazione sul decorso dei termini del procedimento.


Immobili che non hanno l’agibilità Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Dl Semplificazioni, un decreto del ministero delle Infrastrutture, da emanare con i dicasteri della Salute e dei Beni culturali, deve stabilire quali caratteristiche gli immobili, che allo stato attuale non hanno l’agibilità (seppure legittimamente realizzati), devono possedere per poter essere “sanati” attraverso una segnalazione certificata di agibilità. Tolleranze costruttive Modifiche alle tolleranze costruttive, infatti, non solo il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta, ma anche di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. Ad eccezione degli immobili oggetto di tutela, co-

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stituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici, di minima entità. Lo stesso vale per la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. Inoltre, le tolleranze esecutive, realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali. (CS)


ANAC: FAQ “Anticorruzione” le società in house sono tenute ad adottare le misure di prevenzione della corruzione L’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha Pubblicato gli aggiornamenti alle FAQ in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che recepiscono le modifiche normative intervenute ed i principali orientamenti espressi all’A.N.AC., con particolare riguardo alle prescrizioni del PNA 2019. Le FAQ sono divise per argomento, ed in particolare trattano: 1. Ambito soggettivo di applicazione l. 190/2012 alle amministrazioni pubbliche (art. 1, co. 2bis, l. 190/2012) 2. Incompatibilità generali (FAQ in corso di aggiornamento) 3. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 4. Codici di comportamento (FAQ in corso di aggiornamento) 5. Rotazione straordinaria 6. Formazione 7. Rotazione ordinaria del personale 8. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 9. Inconferibilità e Incompatibilità ex d.lgs. n. 33/2013 33/2013 Di seguito pubblichiamo quelle di maggior interesse per le imprese. Alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione si applicano le disposizioni contenute nella legge 190/2012? Sì, anche le autorità amministrative indipendenti sono tenute all’applicazione delle disposizioni contenute nella legge 190/2012. Nonostante la l. 190/2012, diversamente da quanto accade per le ppaa, non citi espressamente le AAI tra i soggetti tenuti all’applicazione della legge medesima, si deve ritenere che, al fine di assicuraPag. 38 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2020

re l’applicazione coordinata di tutte le misure di prevenzione della corruzione, ivi compresa quella della trasparenza, e considerato che per definire i soggetti tenuti ad adottare il PTPCT o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, l’art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012 rinvia all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, tale rinvio non può che essere interpretato come riferito anche a tutti i soggetti ivi richiamati, comprese le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Queste ultime sono, quindi, tenute ad adottare un proprio PTPCT e a nominare un proprio RPCT. Sono autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione: l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l’Autorità di regolazione dei trasporti, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas il sistema idrico, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, la Banca d’Italia. Gli ordini professionali sono tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012? Si, gli ordini professioni rientrano fra i soggetti tenuti all’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione. Infatti, art. 1, co. 2-bis, della legge 190/2012 nel definire l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, richiama i soggetti indicati all’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013 tra cui sono ricompresi gli ordini professionali. Gli ordini professionali sono, quindi, tenuti all’adozione di un PTPCT o di misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle dottate ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Gli ordini e collegi professionali di limitate dimensioni e/o privi di pianta organica sufficiente ad implementare la normativa anticorruzione possono stipulare accordi ai sensi dell’art. 15 della l. 241/90, purché essi risultino comunque appartenenti ad aree territorialmente limitrofe e siano ap-


partenenti alla medesima categoria professionale o a categorie professionali omogenee.

che siano, non per il tramite delle quotate, controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni.

Quali soggetti, oltre alle pubbliche amministrazioni, sono tenuti ad adottare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012? Adottano misure di prevenzione della corruzione ex lege 190/2012, gli enti pubblici economici, le società a controllo pubblico, anche congiunto, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche precisate all’art. 2-bis, co. 2, lett. c), del d.lgs. 33/2013. La legge 190/2012 (art. 1, co. 2-bis) identifica, tramite rinvio all’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013, i soggetti che, oltre alle amministrazioni pubbliche, sono tenuti ad adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione integrative del “modello 231”.

Le società in house sono tenute ad applicare la disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012? Le società in house, in virtù del peculiare rapporto di controllo esercitato dalle amministrazioni, sono tenute ad adottare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012.

Gli enti pubblici economici sono tenuti ad adottare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012? Sì, gli enti pubblici economici adottano, ad integrazione delle misure già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, le misure di prevenzione della corruzione previse dalla legge 190/2012. L’art. 1, co. 2-bis, della legge 190/2012, infatti, nel definire l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PNA, richiama i soggetti indicati all’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013 tra cui sono ricompresi anche gli enti pubblici economici. Le società in controllo pubblico sono tenute ad applicare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012? Le società in controllo pubblico, come definite nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 175/2016, sono tenute ad integrare le misure eventualmente già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, con quelle previste dalla legge 190/2012. Le società a controllo pubblico quotate sono tenute all’applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012? No, le società pubbliche quotate, ovvero le società a partecipazione pubblica che emettono alla data del 31 dicembre 2015 azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012. Sono inoltre escluse le società partecipate dalle quotate, salvo Pag. 39 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2020

Le associazioni, le fondazioni e altri enti di diritto privato sono tenuti ad applicare la disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012? Le associazioni, le fondazioni e altri enti di diritto privato, comunque denominati, anche privi di personalità giuridica adottano le misure di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 integrative a quelle già previste nel “modello 231”, laddove dottato, se ricorrono contemporaneamente tre condizioni relative a: 1) bilancio superiore a 500.000 euro; 2) finanziamento maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni; 3) designazione da parte delle pubbliche amministrazioni della totalità dei titolari o componenti dell’organo di amministrazione. Le società a partecipazione pubblica non in controllo sono tenute all’applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012? No, le società in cui le pubbliche amministrazioni o le società a controllo pubblico detengono partecipazioni non di controllo rientrano tra i soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 che non sono tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012. Per queste società, in ogni caso, l’adozione di misure di prevenzione della corruzione, nell’ottica di arginamento dei fenomeni corruttivi e di maladministration, è caldamente consigliata. Gli enti di diritto privato accreditati del servizio sanitario nazionale sono tenuti all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012? No, gli enti di diritto privato accreditati dal servizio sanitario nazionale non sono assoggettati all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione in quanto rientranti nel novero degli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3. In quanto non previsti dalla legge 190/2012, essi


non sono tenuti ad adottare le misure previste dalla medesima legge, né a nominare un RPCT. Agli enti accreditati con il Servizio sanitario nazionale, la cui natura giuridica è di diritto privato, è in ogni caso raccomandata l’adozione di misure di prevenzione della corruzione in relazione all’attività sanitaria svolta. Oltre ai controlli ordinari sui requisiti necessari per l’accreditamento, l’Autorità ha raccomandato alle Regioni la definizione di un piano di controlli concomitanti da rendere oggetto di misura di prevenzione ulteriore all’interno dei PTCPT, ove siano indicati, tra l’altro, il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare; i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo; le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità (almeno annuale) e alla composizione dei team ispettivi. Le aziende per i servizi alla persona (ASP) sono tenute all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012? Ove mantengano la personalità di diritto pubblico, le aziende per i servizi alla persona, derivanti dalla trasformazione degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza-ex IPAB, sono tenute all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione in quanto equiparabili alle ppaa. Ove invece le ASP abbiano optato per la trasformazione in ente di diritto privato: a) se svolgono attività socio-assistenziali in regime di autorizzazione, sono escluse dall’applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione (oltre che della trasparenza) perché l’attività da essi svolta non è di pubblico interesse; b) se svolgono attività socio-assistenziali in regime di accreditamento, non sono tenute alla disciplina di prevenzione della corruzione in quanto soggetti ricompresi nel novero degli enti di cui all’art. 2 bis, co. 3 cui la l. 190/2012, ma solo alla normativa sulla trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, data comunque la rilevanza pubblicistica dei servizi svolti in nome e per conto del SSN. Resta fermo che tali enti possono comunque decidere autonomamente di adottare le più opportune misure di prevenzione della corruzione ex lege 190/2012 al proprio interno. Le fondazioni bancarie sono tenute ad applicare la normativa di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012? No, le fondazioni bancarie sono da ritenersi escluse Pag. 40 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2020

dall’ambito di applicazione della normativa di prevenzione della corruzione. Esse svolgono un’attività che non appare riconducibile alla definizione di attività di pubblico interesse ma di mera utilità sociale che rientra, invece, tra le attività svolte in piena autonomia privata da soggetti privati. Alcuni obblighi in materia di prevenzione della corruzione per le fondazioni bancarie sono stati previsti in sede di accordo tra l’amministrazione vigilante (Ministero dell’economia e delle finanze) e l’associazione di categoria. In particolare, la garanzia di professionalità, competenza e autorevolezza delle nomine interne, affinché esse siano funzionali a salvaguardare l’indipendenza e la terzietà degli Enti, e alcune previsioni in termini di incompatibilità e ineleggibilità. I fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua sono tenuti all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012? No, i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, in quanto ricompresi nel novero degli enti di cui al co. 3 dell’art. 2 bis del d.lgs. 33/2013, non sono tenuti all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nella qualifica di ente vigilante, autorizza l’attività dei Fondi ed esercita la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione degli stessi, potendo disporne la sospensione dell’operatività o il commissariamento in caso di irregolarità o di inadempimenti. E’ previsto, altresì, che il Ministero vigilante effettui una valutazione dei risultati conseguiti dai Fondi entro tre anni dall’entrata a regime degli stessi. Le università agrarie ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, sono tenute all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012? La legge n. 168/2017 ha superato l’originaria qualificazione di enti pubblici non economici delle Università agrarie e associazioni agrarie, comunque denominati. Poiché tali enti hanno oggi personalità giuridica di diritto privato, ove in possesso dei requisiti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, esse sono tenute all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione. Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - università e associazioni agrarie. Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2 e 3 d.lgs. 33/2013 – l. 168/2017 - Comunicato del Presidente ANAC 30 ottobre 2019 - Delibera ANAC 1134/2017 - PNA 2019, § 1.2.


L’esistenza di un legame di parentela tra un assessore e un consigliere comunale costituisce una ipotesi di conflitto di interesse? La nomina di un assessore, genitore di un consigliere comunale, a prescindere da ragioni di opportunità, non determina un potenziale conflitto di interessi ai sensi di cui all’art. 1, co. 42, della legge n. 190 del 2012. Che cosa è il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT)? Il PTPCT è il documento di natura “programmatoria” con cui ogni amministrazione o ente individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il rischio. L’individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte fondamentale del PTPCT.

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A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) ed il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione). In assenza di un’adeguata analisi propedeutica, l’attività di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione nel PTPCT può, infatti, rivelarsi inadeguata. L’Autorità, attraverso la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), fornisce linee guida e indirizzi operativi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione, per coadiuvarli nella redazione dei propri PTPCT. (CS)


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Progetto b2b sui mercati europei Viene proposto un percorso di accompagnamento su n. 3 mercati europei destinato alle aziende con limitata esperienza internazionale con focus sul settore agroalimentare e foodtech, identificando 3 specifici sub-settori di interesse trasversale per tutti i territori dei soci (es. vino e bevande alcoliche).

Progetto b2b sui mercati extra-europei

su 3 mercati extra-europei destinato alle aziende che hanno necessità di esplorare nuove aree o consolidare mercati già avviati.

Il progetto verso Expo Dubai 2020 Viene proposto un percorso di accompagnamento sui Mercati della Regione del Golfo e Medio Oriente, nell’ottica dell’avvicinamento delle aziende verso Expo Dubai che si terrà nel 2021. Il percorso, ipotizzato per 60 imprese, sarà rivolto a 3 filiere di interesse per i territori dei soci (agrofood, cosmetica, design arredo ed edilizia).

Progetto “Network per l’export” Viene proposto un percorso, per 40 imprese, volto alla creazione di un network per l’export per massimizzare la competitività delle aziende aderenti nei mercati esteri e favorire l’aggregazione tra micro e piccole imprese; si rivolge a filiere orizzontali o verticali di 2 settori specifici di interesse per i territori dei soci: tessile e fashion e agro-alimentare e food tech. Si invitano le imprese a monitorare il sito della Camera di Commercio di Pordenone-Udine alla pagina web https://www.ud.camcom.it/ P42A0C0S2401/Internazionalizzazione.htm che verrà costantemente attualizzata con le singole azioni cui le imprese potranno iscriversi.

Viene proposto un percorso di accompagnamento

Pag. 43 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 16 - 15 settembre 2020

(C)


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per l’agosto 2020

Si fa seguito a quanto riportato Apinforma n. 14/2020, p. 44, per segnalare che il 15 settembre 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di agosto 2020. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nell’agosto 2020 (pari a 1.285,02 euro per 1.000 litri di gasolio in diminuzione rispetto al mese di luglio, quando ammontava a 1.289,58 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:

- 1,053 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,839 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es., il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

Pag. 44 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 16 - 15 settembre 2020

(AdT)


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