Apinforma 16/2021

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 16 15 settembre 2021

IN PRIMO PIANO RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI PER I MEZZI PESANTI IN GERMANIA

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


METLAB. Laboratorio Accreditato di Taratura Centro LAT n°280. METLAB è specializzata nella taratura e gestione delle apparecchiature per la misura della temperatura. La conoscenza della grandezza “temperatura” riveste un ruolo di primaria importanza in molti settori siano essi quelli associati alla ricerca nel campo della fisica che quelli che includono processi di trasformazioni chimiche e biochimiche fino ad arrivare a quelli che riguardano applicazioni ingegneristiche. Per la grandezza di temperatura, il Laboratorio METLAB è stato accreditato da ACCREDIA, l’Ente unico di Accreditamento in Italia, il quale ha riconosciuto la competenza del Laboratorio stesso e la conformità ai requisiti definiti dalla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il riconoscimento di Laboratorio LAT (Laboratorio Accreditato di Taratura) rientra negli Accordi di Mutuo Riconoscimento ILAC/MRA e quindi ha valenza internazionale. METLAB è in grado di eseguire tarature accreditate di: > Termometri a resistenza > Termocoppie a metallo nobile > Termocoppie a metallo comune > Indicatori di temperatura con termometri a resistenza > Indicatori di temperatura con termometri a termocoppia

Campi di misura e relative incertezze disponibili sul sito: www.accredia.it – Banche dati – Accreditamenti – Laboratori di taratura.

LAT N°280 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements


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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 16 15 settembre 2021

Sommario LA NOSTRA POSIZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Rincaro energia e gas: i riflessi per le imprese

8

Lavoro e nuove competenze richieste dal mercato

9

Bonus pubblicità

10

Bonus ricerca & sviluppo

14

Reti d’impresa e bonus Industria 4.0

16

Cessione crediti d’imposta

20

Precompilata IVA al via

21

Fondo per le grandi imprese in difficoltà finanziaria

24

Riapertura sportello per gli incentivi “Brevetti+”

25

Contratti a termine e nuove causali contrattuali

26

CCNL Multiservizi 2021-2024

27

Albo gestori ambientali. Delibere 7 e 8 del 2021

36

Albo gestori ambientali

37

Attività di spurgo reti fognarie e idriche

38

SOA: Boldarino srl si qualifica anche per gli impianti

39

Approvato il prezzario regionale 2021

42


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ORGANIZZAZIONE

Green Pass

44

Proroga di validità documenti di abilitazione alla guida

46

Rimborso pedaggi autostradali per i mezzi pesanti in Germania

50

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento luglio 2021

51

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento agosto 2021

52

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Rincaro energia e gas: i riflessi per le imprese dichiarazione del presidente di confapi fvg, dr. massimo paniccia

“Le conseguenze del generale incremento dei prezzi rischiano di essere pesanti per l’intero comparto manifatturiero e tali da mettere in pericolo la ripresa in atto”. Sono queste le prime considerazioni del Presidente dell’Associazione Piccole e Medie Industrie - CONFAPI FVG, Massimo Paniccia a seguito di un’interlocuzione con le Imprese associate. Il problema dei prezzi investe comunque tutto il comparto manifatturiero e pesa maggiormente sui conti economici delle imprese energivore, che prevedono incrementi vicini al 150% della mate-

ria prima gas e al 110% della materia prima energia elettrica. Il problema non è ancora emerso in tutta la sua gravità perché molte imprese al momento sono coperte grazie a contratti di fornitura in essere, sottoscritti a prezzo bloccato, per la durata di 24 mesi, grazie anche agli accordi intermediati con le Associazioni di Categoria. Le stesse tuttavia sono consapevoli della situazione, che monitorano costantemente per essere pronte nella fase di rinegoziazione dei contratti. Questi incrementi avranno delle ripercussioni dirette sui prezzi di vendita dei prodotti delle imprese industriali e delle loro filiere che spesso è difficile ribaltare sull’utilizzatore finale, soprattutto se si tratta dell’amministrazione pubblica. La situazione potrà avere un effetto sull’inflazione tale da toccare il consumatore finale e i mercati finanziari e per Paniccia ancora una volta si dimostra l’interconnessione del sistema: l’accaparramento delle commodities e la speculazione dovuta al blocco delle attività per il Covid, hanno innescato un’ondata di aumenti globali anche se molto settoriali. Risulta particolarmente penalizzato anche il settore del Trasporto su strada, che sta registrando un incremento del prezzo d’acquisto del combustibile del 20%, con un impatto sul conto economico dove la voce pesa quasi per il 40%. Per Paniccia questi incrementi sono del tutto ingiustificati rispetto all’andamento globale dell’economia.

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Lavoro e nuove competenze richieste dal mercato reperimento del personale

Nel corso di un’intervista rilasciata a UP! Economia il Presidente Paniccia ha posto alcuni punti intorno al problema del lavoro e alle nuove competenze professionali richieste dal mercato. Se ne riportano i tratti salienti.

d. Avete bisogno di figure tecniche? Ci sono difficoltà a reperirle? R. Le imprese associate da sempre richiedono anche figure tecniche e il loro reperimento non è mai stato semplice o immediato. In questi ultimi anni si registra un’esigenza maggiore perché incide l’assenza di un ricambio per le figure tecniche che vanno in quiescenza.

D. State riscontrando problemi e come pensate di ovviare (corsi, progetti)? R. CONFAPI FVG ha sempre posto molta attenzio-

ne nell’agevolare l’inserimento di nuovo personale e ha un ufficio dedicato per assistere l’Imprenditore nella fase di definizione delle competenze del profilo professionale da inserire in azienda, nella promozione della ricerca, nel proporre all’impresa i profili più attinenti alle sue necessità, nell’assisterla nella formulazione dei contratti di assunzione, usufruendo degli incentivi in essere. L’Associazione Interagisce con il sistema della formazione professionale e dell’istruzione per allineare la formazione alla realtà lavorativa. Tanta parte dell’impegno è dedicata anche all’orientamento. CONFAPI FVG è ente formativo accreditato dalla Regione FVG e cura direttamente e/o in partnership la formazione del personale occupato e disoccupato. La formazione proposta è la risposta alle richieste delle imprese associate.

D. Udine e il Friuli possono diventare un polo/punto di riferimento per la formazione tecnica? R. Il Friuli resta uno dei principali poli produttivi del nord est e ha nelle sue imprese la principale fonte formativa di tante generazioni di tecnici. A ciò si aggiunge che il territorio esprime altre eccellenze con l’Università, il sistema delle Fondazioni ITS (istruzione tecnico superiore), della formazione IFTS (istruzione e formazione tecnico superiore) e degli enti formativi accreditati.

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Bonus pubblicità

entro il 31 ottobre la prenotazione degli investimenti Premessa Entro il 31 ottobre 2021 i soggetti che hanno effettuato o intendono effettuare nell’anno in corso investimenti pubblicitari, devono presentare una comunicazione di prenotazione del bonus, cui seguirà una seconda comunicazione di conferma. L’art. 57-bis del D.L. 50/2017 ha previsto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari fatti tramite giornali, periodici ed emittenti radio e televisive al fine di agevolare le imprese nell’attività di comunicazione e divulgazione dei propri servizi o prodotti attraverso l’utilizzo dei media. Il bonus è stato oggetto di diverse modifiche ed integrazioni, da ultimo i commi da 10 a 13 dell’art. 67 del decreto Sostegni – bis ha: - stanziato nuove risorse per il 2021 e il 2022; - confermato la percentuale teorica del 50% del bonus; - differito al 30 settembre 2021 il termine per la prenotazione. Quest’ultimo termine, con il Comunicato 31.8.2021 del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, è stato ulteriormente differito al 31 ottobre 2021 per consentire l’aggiornamento della piattaforma telematica.

Soggetti interessati Il credito è riconosciuto a tutte le imprese a prescindere dalla loro forma giuridica nonché agli enti non commerciali e ai liberi professionisti. Non assume alcuna rilevanza quindi la dimensione aziendale o il regime contabile adottato, rientrando quindi anche i soggetti in semplificata.

Gli investimenti agevolabili Il credito d’imposta è riconosciuto con riferimen-

to agli investimenti effettuati attraverso l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici nazionali, locali, comprese le testate on line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Il credito è riconosciuto sulle campagne pubblicitarie effettuate nel 2021 nella misura teorica unica del 50% degli investimenti effettuati. Non opera più il meccanismo dell’investimento incrementale minimo dell’1% rispetto all’anno precedente previsto in passato, consentendo in questo modo l’accesso al bonus anche ai soggetti che non hanno fatto investimenti di questa natura nell’anno precedente o ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2021. Gli investimenti devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate, in ogni caso, della figura del direttore responsabile. Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali per esempio televendite, giochi o scommesse con vincite di denaro, messaggeria vocale o chat line con servizi a sovraprezzo, grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei, pubblicità su autovetture, annunci su schermi di sale cinematografiche e portali on line. Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità. Se le fatture non sono state emesse da imprese editoriali ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere specificato l’importo delle spese sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario. Il costo deve essere assunto al netto delle spese accessorie come ad esempio le intermediazioni e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario anche se ad esso funzionale.

Il calcolo Per il biennio 2021 – 2022 il credito d’imposta è calcolato sia per gli investimenti pubblicitari su giornali che per quelli sulle emittenti televisive,

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nella misura del 50% del loro valore e non più sull’incremento rispetto all’anno precedente Si evidenzia che la spesa non viene più distinta tra stampa ed emittenti radio – televisive, ma viene considerata in modo unitario.

La prenotazione La richiesta del credito deve avvenire esclusivamente con modalità telematica sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle entrate. È previsto l’invio di due comunicazioni, una per prenotare il bonus e una, a consuntivo, per confermare gli investimenti. Il modello deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica utilizzando le proprie credenziali. La trasmissione della comunicazione di prenotazione, a regime, deve essere fatta nella finestra temporale tra il 1° marzo e il 31 marzo di ogni anno. Per l’anno in corso, considerate le novità introdotte e il perdurare dell’emergenza sanitaria, la scadenza era stata differita al 30 settembre dal decreto Sostegni – bis, ma il comunicato del 31 agosto 2021 del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha ulteriormente spostato al 31 ottobre 2021 il termine per l’invio della prenotazione. Le comunicazioni già trasmesse entro marzo 2021 rimangono comunque valide e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni. In ogni caso è possibile sostituire la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova sempre entro il 31 ottobre 2021. La comunicazione contiene i dati identificativi del richiedente e il costo complessivo degli investimenti effettuati o che si intende effettuare nel corso dell’anno.

La comunicazione a consuntivo Una volta eseguiti gli investimenti come già ricordato, nell’anno successivo si deve trasmettere una seconda comunicazione per confermare o modificare l’importo degli investimenti prenotati nell’anno precedente. Operativamente i soggetti interessati devono inviare una dichiarazione sostitutiva resa per attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato. Detta istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa entro gennaio dell’anno successivo.

La fruizione del bonus Il bonus è fruibile esclusivamente in compensa-

zione tramite modello F24 da presentare in via telematica con i servizi dell’Agenzia (Entratel/Fisconline), a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi che analizzeremo di seguito. Il bonus dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno di maturazione dello stesso e in quelli successivi fino al completo utilizzo. Il codice tributo da utilizzare per la compensazione è il 6900.

Il credito d’imposta La misura del benefit è pari al 50% dell’investimento pubblicitario effettuato, così un’impresa che nel 2021 ha speso 30.000 euro, potrà beneficiare di un credito d’imposta pari a 15.000 euro. In realtà tale percentuale è teorica perché non rilevando l’ordine di presentazione cronologica delle domande, le somme messe a disposizione dallo Stato (pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022) vengono ripartite pro quota. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, si procede con una ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini le comunicazioni telematiche. Operativamente il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria formerà un primo elenco dei soggetti che hanno prenotato il bonus con l’indicazione del credito teoricamente fruibile e successivamente, a valle delle dichiarazioni sostitutive a consuntivo, pubblicherà l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito e la percentuale spettante.

Cumulabilità Il bonus in argomento non è cumulabile per le medesime voci di spesa con altre agevolazioni statali, regionali, europee, a meno che disposizioni successive non ne prevedano espressamente la cumulabilità. Il credito è concesso nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis”.

Il trattamento contabile e fiscale Per quanto riguarda l’aspetto contabile l’eliminazione, per effetto del D.Lgs. 139/2015, dei costi di pubblicità dalla voce dello stato patrimoniale B.I 2 ha fatto venir meno la possibilità di una generica capitalizzazione dei costi di pubblicità. Le spese legate al credito d’imposta in argomento sono da contabilizzare quali costi di periodo da esporre nella voce B. 7 del conto economico. Il credito d’imposta è configurabile quale contributo in conto esercizio, e secondo l’OIC 12, detto

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contributo deve essere rilevato nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirlo. Il momento di rilevazione in contabilità di tale contributo, quindi, deve coincidere con il momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per l’agevolazione siano soddisfatte e che il contributo sia erogato. Conseguentemente i contributi corrisposti a fronti di ricavi o costi dell’attività caratteristica devono essere classificati nella voce A.5 del conto economico con separata indicazione in apposita sottovoce. Fiscalmente le spese per gli investimenti in esame si considerano sostenute secondo le regole generali della competenza richiamate dall’art. 109 del TUIR. Con riferimento alle prestazioni di servizi viene previsto che il criterio da seguire per l’imputazione a conto economico del costo è quello dell’ultimazione della prestazione. Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione non dispone alcuna esenzione da tassazione, il credito d’imposta concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

L’attestazione È previsto che l’investimento sia attestato da un soggetto abilitato attraverso il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. In alternativa l’attestazione può essere rilasciata

dal soggetto incaricato della revisione contabile dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile. Tale attestazione costituisce un documento necessario per l’accesso al credito e pertanto deve essere prodotta solo in relazione alla dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati a consuntivo. L’attestazione deve essere conservata dal beneficiario per le verifiche successive ed esibita su richiesta dell’amministrazione finanziaria.

Antimafia Per accedere al beneficio è inoltre necessario presentare, se il credito supera i 150.000 euro, una dichiarazione sostitutiva concernente l’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia. Nessun documento dovrà invece essere allegato alla comunicazione telematica né alla dichiarazione sostitutiva contenuta nel modello e rese telematicamente.

Controlli Qualora sia accertata la carenza di uno dei requisiti richiesti dalla normativa in argomento e sia accertata l’indebita fruizione del bonus, l’amministrazione finanziaria provvederà al recupero delle relative somme e all’irrogazione delle relative sanzioni.

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Bonus ricerca & sviluppo boomerang per le imprese che lo hanno utilizzato I crediti d’imposta in ricerca e sviluppo si sono trasformati in una trappola per le imprese che li hanno utilizzati per il triennio 2015 – 2017. Gran parte dei controlli effettuati si è conclusa con un accertamento di credito inesistente, con applicazioni di pesanti sanzioni e in caso di superamento della soglia di rilevanza penale, con il trasferimento degli atti alla Procura per l’avvio dell’indagine penale. Una misura pensata per agevolare gli investimenti nell’innovazione delle piccole e medie industrie si sta trasformando nella stragrande maggioranza dei casi (fino al 90%) nella richiesta di pesanti sanzioni da parte dell’amministrazione finanziaria. Il problema è noto alle imprese e ai consulenti che le seguono ma è stato oggetto di attenzione anche degli organi politici tanto che il Ministero dell’economia e delle finanze, nella seduta del 16 giugno 2021, ha risposto ad una interrogazione parlamentare sull’argomento. È stato ribadito che la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla norma e l’ammissibilità delle attività e dei costi relativi all’agevolazione è materia dell’Agenzia delle entrate e che, soltanto se si rende necessario ottenere “valutazioni di carattere tecnico” è possibile ricorrere a specifici pareri del MISE. L’Agenzia opera quindi in piena autonomia rendendo validi gli accertamenti anche in assenza del parere del dicastero dello sviluppo economico. Nella risposta l’Agenzia ha informato che gli accertamenti finora effettuati sono stati 804 e che soltanto per 70 è stato richiesto il parere tecnico al MISE. Nella stragrande maggioranza dei casi l’Agenzia delle entrate opera quindi in piena autonomia senza coinvolgere il MISE, non si sa bene in base a quali competenze tecniche essendo chiaro che la verifica andrebbe effettuata esclusivamente da soggetti in grado di valutare la bontà dell’attività di R&S. Una situazione paradossale che rischia di produr-

re però conseguenze pesantissime per le imprese. Sul versante sanzionatorio la demarcazione tra credito inesistente e non spettante è scivolosa, secondo l’art. 13 comma 4 del D. Lgs. 471/1997 si definisce credito non spettante l’importo utilizzato in misura superiore a quella effettivamente spettante. Ricade invece nell’ambito della definizione di credito inesistente, in base al comma 5 del citato articolo 13, il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatici e formali. Nel primo caso è prevista una sanzione del 30% del credito utilizzato mentre nel secondo la sanzione è dal 100 al 200% dei crediti stessi e l’atto di recupero può essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo. Così un credito del 2017 utilizzato nel 2018 può essere contestato fino al 31 dicembre 2027. Sotto il profilo penale sono punite entrambe le condotte ma sono previste soglie di punibilità maggiori per i crediti inesistenti (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000). Tutte le contestazioni sollevate dall’Agenzia delle entrate contestano l’esistenza del credito rendendo così irrogabile le sanzioni più pesanti che vanno dal 100 al 200% dello stesso, oltre alle conseguenze di carattere penale. In merito alla possibilità di intervenire sulle sanzioni applicando quelle per credito non spettante, la risposta dell’Agenzia delle entrate si è trincerata dietro la circolare n. 13 del 2020 secondo la quale, in presenza di attività e spese sostenute considerate non ammissibili al credito d’imposta in argomento, si configura un’ipotesi di utilizzo di un credito inesistente per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo. Giova segnalare che la maggior parte degli atti di contestazione muovono dalle indicazioni Ocse fornite con il Manuale di Frascati e il Manuale di Oslo negando l’attività di R&S quando non ha i requisiti di novità. Su questo aspetto autorevoli giuristi si sono già espressi stabilendo che a norma dell’art. 23 della Costituzione i due manuali non hanno portata/valenza giuridica. Manca infatti la fonte integrativa normativa che è posta alla base del presunto accertamento o, peggio, della notizia

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di reato. Senza contare poi la necessità di un’applicazione retroattiva da parte del giudice delle indicazioni contenute nei “Manuali”. Si tratta di fondamenti che, per gli operatori di diritto, non hanno bisogno di approfondimenti per annullare gli accertamenti. Il risultato sarà che gli atti di recupero, basati sui presupposti di cui sopra, saranno impugnati dai contribuenti alimentando quel contenzioso tri-

butario che la stessa amministrazione finanziaria dice di voler ridurre. Le segnalazioni alle Procure della Repubblica da parte degli uffici territoriali delle Entrate genereranno più che altro imbarazzo, ma richiederanno comunque l’attivazione di una difesa con il ricorso ad un legale e il sostenimento dei relativi costi.

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Reti d’impresa e bonus Industria 4.0 le entrate hanno individuato le modalità di fruizione del credito d’imposta

- le modalità di realizzazione dello scopo comune; - se previsto il fondo comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo; - le regole di gestione del fondo medesimo.

La pubblicità Premessa L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 ha fornito importanti chiarimenti in merito alla fruizione del credito d’imposta per gli investimenti in chiave Industria 4.0. il documento di prassi ha chiarito le modalità di fruizione del credito d’imposta Industria 4.0 quando l’investimento è effettuato da imprese che aderiscono ad un contratto di rete d’impresa. Prima di entrare nel merito dei chiarimenti è opportuno distinguere le due diverse tipologie di rete previste dal decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

Il contratto di rete Il contratto di rete prevede che due o più imprese individuano un programma da realizzarsi in comune, tale contratto può prevedere (facoltà) l’istituzione di un fondo collettivo amministrato da un organo comune che rappresenta l’unica garanzia per i terzi. La rete può compiere atti e fatti, assumere obbligazioni, negoziare con soggetti terzi attraverso l’organo di rappresentanza offrendo come garanzia il solo fondo comune. In generale non esiste quindi commistione tra il fondo comune e le obbligazioni sottoscritte dalle singole imprese. Punto di forza del contratto di rete è mantenere l’indipendenza, la capacità produttiva e commerciale di ciascuna impresa e condividere le strategie necessarie per ottenere un vantaggio competitivo. Il contratto deve prevedere la definizione di un programma di rete che contenga: - l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante;

Il contratto di rete deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata e la sua efficacia è condizionata all’iscrizione dello stesso nel Registro delle imprese territorialmente competente di ogni impresa facente parte della rete. Quanto alla data di perfezionamento dell’adesione questa si raggiunge a decorrere dall’ultima iscrizione. Il regime di pubblicità è richiesto ai fini dell’efficacia del contratto sia tra le parti sia verso i terzi, compresa l’amministrazione finanziaria.

Rete soggetto e rete contratto L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 20 del 18 giugno 2013, ha chiarito che le imprese della rete, mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete, danno vita ad un nuovo soggetto giuridicamente autonomo rispetto alle singole imprese aderenti al contratto. A seguito di tali modifiche, pertanto, l’attuale contesto normativo offre agli imprenditori due diverse forme giuridiche di rete: - la creazione di un nuovo soggetto giuridico, detta “rete soggetto”; - l’adozione di un modello contrattuale puro, “rete contratto”.

La rete soggetto Limitatamente alle reti dotate di fondo patrimoniale comune, è prevista la possibilità di acquisire la soggettività giuridica, condizionandola all’iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. In questo modo la rete diviene un nuovo soggetto di diritto e, in quanto autonomo

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La PIATTAFORMA IoT INDUSTRIALE powered by beanTech

Il caso di successo: Arko S.p.A. Arko S.p.A. nasce nel 1997 a Motta di Livenza (Treviso) ed in breve si afferma come una delle più dinamiche realtà produttive del territorio nella produzione di componenti per mobili in MDF rivestiti con foglio termoplastico (PVC, PET, ABS). Oltre al continuo sviluppo e miglioramento del prodotto, ARKO S.p.A. è da sempre attenta anche alla dotazione tecnologica-infrastrutturale dei propri stabilimenti: per questo ha progressivamente ampliato la sua struttura rinnovando nel tempo i propri impianti produttivi.

L’esigenza L’esigenza di Arko era quella di valutare le reali performance della linea produttiva di calandratura, al fine di capirne le problematiche per poi risolverle. Spesso la linea specifica si trovava infatti ad avere degli stati di fermo non prevedibili, rallentando la realizzazione delle varie commesse e diminuendone conseguentemente la qualità del prodotto finale. Il sistema presente, non forniva inoltre KPI di performance sempre affidabili. Un’ulteriore esigenza di Arko era il monitoraggio puntuale dei consumi energetici dei componenti della linea e la possibilità di ottenere report di confronto in diversi intervalli temporali. Arko si è rivolto a beanTech per studiare insieme una soluzione che potesse restituire ai vari attori dell’impianto delle informazioni puntuali ed affidabili.

La soluzione beanTech, a seguito di una fase di analisi della linea produttiva di calandratura di Arko, ha proposto il prodotto Brainkin® studiato e personalizzato secondo le specifiche esigenze di progetto. La linea di calandratura è stata suddivisa in tre asset (macchine): levigatura, calandratura e taglio per ottimizzare al meglio ogni singola fase e monitorarne i parametri specifici. Per ciascuno di questi asset ed in modo separato, Brainkin® tiene sotto controllo le performance di macchina (OEE,

OOE, TEEP, Availability, Performance, Quality, fermi macchina, allarmi e relative causali), le informazioni gestionali in collegamento con il MES (lotti in produzione, quantità prodotte, commesse e clienti), i consumi e le prestazioni energetiche. Al fine di permettere una corretta integrabilità tra Brainkin® ed il campo, beanTech ha inoltre installato i sensori e realizzato i collegamenti necessari (Industral IoT) per rendere parlanti i macchinari presenti in Arko e raccogliere tutti i dati prodotti da ciascun asset.

Alcuni vantaggi

La distanza tra un problema e la sua soluzione è colmabile attraverso la conoscenza del problema stesso. Non ci devono essere scatole nere all’interno di un sistema produttivo perché in esse, spesso, si nasconde la verità. Brainkin® ci ha consentito di guardare in quelle scatole e di avere a disposizione i dati necessari per prendere le migliori decisioni. Usando l’IoT come framework di raccolta ed organizzazione dei dati di produzione, ci è stato possibile trasformare ciascun macchinario, e ciascuna linea produttiva, in una fonte di dati. Tali dati sono stati uniti ai dati gestionali di ERP, MES, WMS ed, infine, aggregati in dashboard e soluzioni BI per la distribuzione a tutti i livelli gerarchici.

Davide RINALDI

IT Manager at Arko S.p.A.

TRY & BUY

Accesso a tutte le informazioni da un unico punto di controllo;

Selezione di archi temporali specifici per realizzare confronti tra diverse configurazioni e visualizzare i trend dei parametri;

Possibilità di estensione ad altre linee/impianti senza bisogno di intervenire sull’applicazione stessa;

Integrazione agile con il MES e con il campo;

Accessibilità all’applicazione anche da remoto da laptop o tablet connessi a internet;

Interfaccia personalizzata a seconda del ruolo aziendale specifico;

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centro d’imputazione d’interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario. In questi casi la rete diventa un autonomo soggetto passivo d’imposta e va inquadrata tra gli enti diversi dalle società, ai sensi dell’art. 73 comma 2 del TUIR, con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette. Ai fini Iva la soggettività passiva comporta l’attribuzione di un numero di partita Iva proprio della rete, per cui gli eventuali adempimenti contabili relativi a questa imposta saranno effettuati autonomamente dalla rete. Assumendo autonomia tributaria, la rete sarà obbligata alla tenuta delle scritture contabili. Per quanto riguarda i rapporti tra le imprese partecipanti, l’Agenzia delle entrate li considera rapporti di natura partecipativa, analoghi a quelli esistenti tra soci e società. La contribuzione al fondo patrimoniale da parte delle imprese aderenti al contratto di rete comune, deve essere trattata quale partecipazione alla “rete soggetto” che rileverà, al pari dei conferimenti in società, sia contabilmente che fiscalmente. Le imprese che aderiscono ad un progetto di “rete soggetto” non si impegnano a realizzare direttamente gli investimenti previsti dal programma ma, sottoscrivendo il contratto, effettuano i conferimenti ad un soggetto distinto cui compete l’effettiva realizzazione degli investimenti del programma di rete. Questo inquadramento giuridico produce un’importante conseguenza per quanto riguarda il riconoscimento del beneficio fiscale atteso che la realizzazione degli investimenti viene fatta da un autonomo soggetto giuridico e non da parte delle singole imprese retiste. Le reti dotate di soggettività giuridica che svolgono attività commerciale, sono sottoposte a tassazione ordinaria e determinano il reddito in base alle disposizioni del TUIR. Nel caso in cui la rete non svolga attività commerciale si rendono applicabili le disposizioni previste per gli enti non commerciali. La rete soggetto assume rilevanza fiscale anche ai fini Irap, laddove le norme applicabili per la determinazione della base imponibile variano in funzione della natura commerciale o non commerciale dell’ente.

La rete contratto Per le reti d’impresa che non acquisiscono soggettività giuridica, cosiddette “reti contratto”, restano valide le impostazioni originarie. In particolare l’adesione al contratto di rete non comporta l’e-

stinzione né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo. Alla rete contratto può essere attribuito un proprio codice fiscale, visto che l’iscrizione all’anagrafe tributaria è consentita anche alle organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica. L’assenza di un’autonoma soggettività giuridica, e di conseguenza fiscale, comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete, producono i loro effetti direttamente nelle sfere dei partecipanti alla rete. Nella “rete contratto” la titolarità di beni, diritti, obblighi e atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti, mentre l’organo comune può esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi. Il fondo comune, se esistente, costituisce un complesso di beni e diritti destinato alla realizzazione del programma comune e i rapporti tra gli imprenditori partecipanti al contratto di rete e l’organo comune sono riconducibili alla figura del mandato con rappresentanza. Di conseguenza, gli atti posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo comune, incaricato dell’esecuzione del contratto o di una o più parti di esso, producono effetti giuridici direttamente nelle sfere individuali dei singoli rappresentati. Ai fini fiscali l’imputazione delle singole operazioni direttamente alle imprese partecipanti comporta l’obbligo di fatturare da parte di queste ultime ed a queste ultime andranno imputate, rispettivamente, le operazioni attive e passive poste in essere dall’organo comune. Per i beni acquistati ed i servizi ricevuti nell’esecuzione del programma di rete, il fornitore dovrà, pertanto, emettere tante fatture quanti sono i partecipanti rappresentati dall’organo comune, intestate a ciascuno di essi e con l’indicazione della parte di prezzo ad essi imputabile. Specularmente, per le vendite e le prestazioni di servizi effettuate dall’organo comune, ciascun partecipante dovrà emettere fattura al cliente per la quota parte del prezzo a sé imputabile. Viceversa gli atti posti in essere dalle singole imprese o dall’impresa capofila, che operano senza rappresentanza, non comportano alcun effetto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto. Qualora si tratti di atti esecutivi di singole parti o fasi del contratto di rete, la singola impresa o l’eventuale capofila dovrà ribaltare i costi e i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito, emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese. Ciascuna impresa aderente alla rete, di conseguenza, farà concorrere alla formazione del proprio risultato di periodo i costi che ha sostenuto e i ricavi che ha realizza-

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to per attuare il programma di rete, a prescindere dall’esistenza o meno di un organo comune dotato di poteri di rappresentanza. Ne deriva che, ai fini fiscali, i costi e i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un contratto di rete sono deducibili o imponibili dai singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal TUIR, e andranno indicati nella dichiarazione dei redditi degli stessi.

Incentivo Industria 4.0 Dopo aver analizzato la disciplina giuridica delle reti d’impresa analizziamo i chiarimenti forniti dalla circolare n. 9/2021 delle Entrate i quali sono conformi con l’inquadramento normativo di cui sopra. Reti contratto Per le reti contratto abbiamo detto che la titolarità delle azioni giuridiche e fiscali rimangono in carico ai singoli partecipanti e si possono presentare le ipotesi di seguito indicate. L’investimento viene effettuato dall’organo comune che agisce in veste di mandatario con rappresentanza, in questo caso l’acquisto viene imputato direttamente ai singoli partecipanti, con obbligo da parte del fornitore di fatturare a questi ultimi l’investimento in quota parte. Se invece l’investimento viene effettuato da una singola impresa o dall’impresa capofila che opera senza rappresentanza, l’acquisto non comporta al-

cun effetto diretto sulle imprese retiste e la singola impresa o la capofila dovrà ribaltare il costo alle retiste emettendo fattura per la quota parte del prezzo loro imputabile. Saranno queste ultime ad accedere al credito d’imposta sulla quota di propria competenza in relazione: - alla quota di costi di competenza del periodo d’imposta alle stesse direttamente imputati, laddove gli investimenti, effettuati in esecuzione del programma comune di rete, siano stati posti in essere dall’organo comune che agisce in veste di mandatario con rappresentanza; - alla quota di costi a queste ribaltati, laddove gli investimenti siano posti in essere da un’impresa della rete o dalla capofila che operano come mandanti senza rappresentanza. Reti soggetto La rete soggetto è dotata di un’autonoma soggettività giuridica e tributaria e le imprese che vi partecipano non si impegnano a realizzare direttamente gli investimenti bensì utilizzando il fondo patrimoniale comune. La rete soggetto, distinta ai fini fiscali, rientra tra gli enti commerciali o non commerciali a seconda che svolga o meno attività commerciale in via principale o esclusiva. In questa fattispecie il credito d’imposta relativo ad un investimento Industria 4.0 è assorbito dalla rete soggetto stessa, che risulta a tutti gli effetti assimilata ad un’impresa.

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Cessione crediti d’imposta modificato il modello

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020 sono state definite le modalità di comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta per: - botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; - canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

In particolare, il citato provvedimento ha previsto che la comunicazione dell’avvenuta cessione dei suddetti crediti d’imposta, redatta secondo il modello allegato al provvedimento medesimo, è inviata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a pena d’inammissibilità. Ora, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 settembre 2021, è stata approvata la nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni (utilizzabile dal 9 settembre 2021), allo scopo di consentire la comunicazione delle cessioni dei crediti relativi a canoni dovuti in base ad atti o contratti da registrare in caso d’uso, per i quali non è richiesta l’indicazione degli estremi di registrazione.

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Precompilata IVA al via on-line i registri iva già compilati per 2 milioni di operatori

L’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 10 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41) prevede che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on-line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia: - le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA; - le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA. Con il Provvedimento dell’8 luglio 2021, sono state sono definite le regole per l’avvio della fase sperimentale della precompilata Iva, grazie ai dati delle e-fatture e dei corrispettivi. Ora, con il Comunicato stampa del 13 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate rende noto che sono disponibili on-line i registri IVA precompilati per 2 milioni di operatori economici che li possono consultare all’interno del portale Fatture e corrispettivi, validando o modificando i dati delle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. Il vantaggio è concreto e immediato: con la convalida, infatti, i registri sono memorizzati dall’Agenzia e per il trimestre di riferimento il contribuente può fruire dell’esonero dalla tenuta dei registri. Inoltre, con la convalida, a partire dal prossimo 6 novembre con riferimento al terzo trimestre 2021 e successivamente a regime, viene elabora-

ta anche la bozza della liquidazione periodica Iva. Infine, se la convalida viene effettuata per tutti i trimestri dell’anno, verrà elaborata, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Soggetti interessati Per gli anni d’imposta 2021 e 2022, nella fase di avvio sperimentale, destinatari dei documenti Iva precompilati saranno i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale per opzione dell’Iva, con esclusione di alcune categorie di soggetti. In particolare, dalla suddetta platea sono esclusi: - i soggetti che operano in determinati settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA, nonché i soggetti che applicano l’IVA separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, o che aderiscono alla liquidazione dell’IVA di gruppo o sono stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa ovvero che partecipano a un gruppo IVA; - i soggetti, individuati dall’articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto IVA, nei confronti dei quali è applicato obbligatoriamente il meccanismo della scissione dei pagamenti; - ulteriori categorie di soggetti che adottano particolari regole di determinazione e versamento dell’IVA: commercianti al minuto che applicano la cd. ventilazione dell’IVA e soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici o cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; - coloro che erogano prestazioni sanitarie. Dal 2022, saranno inclusi nella platea anche i soggetti in regime di Iva per cassa. Il soggetto passivo Iva che in base alle informazioni disponibili non è stato individuato come appartenente alla platea, ma che ha le caratteristiche per esserne incluso, può segnalare tale circostanza e accedere ai documenti Iva precompilati.

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Dati utilizzati per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA Le bozze dei documenti Iva sono elaborate utilizzando i dati delle fatture elettroniche, delle fatture elettroniche verso la PA e delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere. Sono utilizzati, inoltre, i dati ricavati dalle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri, dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative ai trimestri precedenti e dalla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta precedente, nonché le ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell’IVA presenti nel Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria. Per consentire all’Agenzia di includere i dati in modo completo e preciso è necessario che le fatture elettroniche e le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere siano compilate e trasmesse al Sistema di interscambio (SDI) secondo i criteri individuati dall’Agenzia e riportati in un’apposita Guida operativa pubblicata sul portale Fatture e corrispettivi.

Accesso dal Portale Fatture e corrispettivi Nel comunicato viene precisato che i documenti precompilati sono visualizzabili, dopo l’autenticazione al portale Fatture e corrispettivi, tramite un

nuovo applicativo web dedicato, in cui le informazioni e i documenti disponibili saranno organizzati in 4 aree distinte. Le prime due, disponibili on-line dal 13 settembre sono: - l’area “Profilo soggetto Iva”, in cui gli operatori troveranno i dati anagrafici, l’appartenenza o meno alla platea e la percentuale soggettiva di detraibilità; - la sezione “Registri Iva mensili”, in cui è possibile visualizzare, modificare, integrare, convalidare ed estrarre i dati delle bozze dei registri Iva precompilati. Da metà ottobre 2021 si aggiungerà la sezione delle Liquidazioni Iva periodiche precompilate (Lipe), in cui, dal 6 novembre 2021 sarà disponibile la liquidazione del terzo trimestre dell’anno in corso e che consentirà di estrarre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, modificare e integrare i dati proposti, inviare la comunicazione ed effettuare il pagamento dell’IVA a debito. Infine, dal 2023 si attiverà il box relativo alla dichiarazione annuale Iva in cui gli operatori, oltre che visualizzare la bozza della dichiarazione annuale Iva precompilata, che potranno modificare, integrare ed inviare, troveranno e potranno modificare e inviare anche il modello F24 correlato alla dichiarazione in lavorazione.

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Fondo per le grandi imprese in difficoltà finanziaria presto l’apertura dello sportello telematico

Con decreto 3 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 219 del 13 settembre 2021, il Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) ha disciplinato la presentazione delle domande relative alla fruizione del “Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà economica”, istituito dall’art. 37 comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Viene così prevista per le grandi imprese in difficoltà finanziaria la possibilità di accedere a finanziamenti di durata quinquennale con tasso agevolato corrispondente, in ossequio a quanto disposto dal punto 27 lettera a) della comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 (c.d. Temporary Framework), al “tasso base” a un anno o equivalente (c.d. tasso Ibor, attualmente attualmente pari a -0,112), incrementato dello 0,50% per il primo anno, dell’1% per il secondo e terzo anno e del 2% per il quarto e quinto anno. L’importo, che non può superare il doppio della spe-

sa salariale annua dell’impresa proponente per il 2019 (o per l’ultimo esercizio disponibile), oppure il 25% del fatturato totale dell’impresa nel 2019, non può in ogni caso risultare superiore a 30 milioni di euro. L’istanza di accesso al fondo può essere presentata a decorrere dalle 12:00 del 20 settembre 2021, con termine ultimo fissato nelle 11.59 del 2 novembre 2021; e deve essere necessariamente compilata attraverso la procedura telematica accessibile al sito web www.invitalia.it, nel quale è già possibile rinvenire la necessaria modulistica. Una volta completata la fase istruttoria, si potrà procedere alla stipulazione del contratto di finanziamento direttamente con Invitalia. Infine, si rammenta che l’aiuto non è cumulabile con gli aiuti concessi per il medesimo finanziamento sotto forma di garanzia di cui alla sez. 3.2 del Temporary Framework, ma che può essere oggetto di cumulo con gli aiuti concessi per finanziamenti diversi, fermo restano il rispetto delle soglie quantitative di cui sopra in relazione alla spesa salariale annua o al fatturato. L’Associazione rimane a disposizione per eventuali richieste in merito all’ espletamento procedura necessaria, nonché per eventuali richieste di ulteriori informazioni. (EV)

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Riapertura sportello per gli incentivi “Brevetti+” dal 28 settembre 2021

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 324/ EV del 15 settembre 2021 per segnalare che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con una nota sul proprio sito web (www.mise.gov.it) ha comunicato la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande per le agevolazioni di cui al precedente decreto direttoriale pubblicato in data 29 luglio 2021, a decorrere dalle ore 12:00 del 28 settembre 2021. L’agevolazione, che punta a sostenere la competitività delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e internazionale, consiste in un contributo in conto capitale fino all’80% dei costi ammissibili, per un ammontare massimo pari a 140.000€ concesso in regime de minimis (reg. UE 1407/2013). Possono richiedere il contributo tutte le PMI con

sede legale e operativa in Italia, con lo scopo di far fronte all’acquisizione di servizi specialistici relativi a: - Industrializzazione e ingegnerizzazione, - Organizzazione e sviluppo, - Trasferimento tecnologico. Le risorse stanziate dal Ministero ammontano a 23 milioni di euro e le domande sono gestite da Invitalia attraverso una procedura con valutazione in ordine cronologico di arrivo fino all’esaurimento dei fondi. Si segnala che è necessario presentare l’istanza attraverso la procedura informatica accessibile dal sito internet del soggetto gestore (www.invitalia.it), cui segue una verifica formale sulla sussistenza delle condizioni di accesso all’incentivo, oltreché una valutazione sul merito del progetto illustrato. Il bando specifica che non possono essere ammessi alle agevolazioni i servizi le cui spese sono state fatturate in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione. L’Associazione rimane a disposizione per eventuali richieste di ulteriori informazioni.

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Contratti a termine e nuove causali contrattuali indicazioni operative nella nota dell’ispettorato nazionale del lavoro Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 323/ LOP del 15 settembre 2021 per ricordare che, con una nota chiarificatrice, in data 14 settembre 2021 l’INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune indicazioni operative in merito alle modifiche introdotte dall’art. 41 bis, D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 (c.d. “Decreto Sostegni Bis”) al regime delle causali sui contratti a termine. Nello specifico, l’Ispettorato ha ricordato come, a partire dall’entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis, i contratti collettivi a qualsiasi livello (nazionale, territoriale e/o aziendale) potranno definire nuove, specifiche casistiche in presenza delle quali sarà possibile sia stipulare un contratto a

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termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi, sia prevedere un rinnovo oppure una proroga oltre i dodici mesi. La norma non pone particolari vincoli nei contenuti e nelle caratteristiche delle causali, richiedendo solo che le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva siano specifiche, mediante ipotesi concrete e senza formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”). Non sarà possibile, chiarisce l’Ispettorato, prevedere nei contratti collettivi causali generiche per poi rinviare al contratto individuale di lavoro la formulazione delle condizioni specifiche. Da ultimo, la nota chiarificatrice dell’INL ribadisce come sia ammessa la possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore a 12 mesi con le nuove causali contrattuali solo fino al 30 settembre 2022. Per le proroghe e rinnovi, le nuove causali contrattuali potranno invece operare anche successivamente al 30 settembre 2022, senza alcun limite temporale. Con riserva di ulteriori informazioni. (LOP)


CCNL Multiservizi 2021-2024 circolare esplicativa

Facendo seguito alla nostra circolare Prot. n. 283/

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LOP del 28 luglio 2021, si trasmette nostra ulteriore circolare esplicativa sul rinnovo del CCNL Multiservizi sottoscritto in data 08 giugno 2021. La Circolare analizza nel dettaglio, oltre alla parte economico-retributiva, anche le tematiche inerenti alla parte normativa del rinnovo evidenziando le principali novità giuslavoristiche e i relativi impatti sulla gestione del personale. Con riserva di ulteriori informazioni. (LOP)


Rinnovo CCNL UNIONSERVIZI CONFAPI - Per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi. L’8 giugno 2021 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Multiservizi tra Unionservizi Confapi, Legacoop Produzione Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi Lavoro, Anip-Confidustria, e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil. Qui di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dal rinnovo. Vigenza e parte economica Decorrenza e Durata: 1° luglio 2021- 31 dicembre 2024. Se non disdettato entro tre mesi, il ccnl si intende rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta produce comunque effetti economici per gli anni successivi in base all’indice IPCA. Minimi Contrattuali Gli aumenti dei minimi contrattuali sono stati determinati, sulla base degli incrementi dell’indice ISTAT denominato “IPCA al netto degli energetici”. L’incremento dei minimi contrattuali del 2^ livello è pari a complessivi 120 euro lordi per il periodo di vigenza contrattuale 2021-2024 così ripartiti: - 1° luglio 2021 euro 40 lordi; - 1° luglio 2022 euro 20 lordi; - 1° luglio 2023 euro 30 lordi; - 1° luglio 2024 euro 20 lordi; - 1° luglio 2025 euro 10 lordi. In allegato alla presente circolare vengono riportate tutte le tabelle relative agli aumenti dei minimi contrattuali. Procedura di verifica. Nel mese di giugno 2025, le parti procederanno ad effettuare una verifica circa l’eventuale scostamento fra l’indice IPCA al netto degli energetici considerato alla data della stipula e il relativo indice IPCA effettivamente registrato nel periodo. Nel caso in cui l’importo relativo all’adeguamento dell’IPCA, calcolato sulla base di una inflazione complessiva del periodo 2021-2024 pari a 3,9 %, risultasse differente rispetto agli importi degli incrementi complessivi calcolati con l’indice IPCA effettivamente consuntivato nel periodo 2021-2024, gli importi contenuti nella tabella 1° luglio 2025 verranno coerentemente modificati. In considerazione del lasso di tempo intercorso dall’ultimo rinnovo contrattuale e tenendo conto dei criteri di indicizzazione dei minimi contrattuali adottati in occasione del presente rinnovo, nel caso in cui il confronto fra l’indice IPCA considerato e quello consuntivato dovesse, invece, risultare negativo, l’eventuale recupero delle eccedenze sarà effettuato sugli incrementi retributivi che saranno definiti in occasione del rinnovo del CCNL.

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Modifiche normative Art. 4 Cambio Appalto. Vengono aumentate le informazioni tra azienda cessante e subentrante e vengono resi più certi i tempi delle comunicazioni. Art.7 bis/Art. 52 bis Contrasto alle violenze e molestie sessuali sui luoghi di lavoro e congedi. Si tratta di due nuovi articoli che impegnano le Parti a definire un Codice di Condotta/Linee guida sulle misure da adottare e che istituisce, per le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione, il diritto di astenersi dal lavoro con congedo retribuito per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi prorogabile per ulteriori 90 giorni lavorativi con diritto al pagamento di una indennità pari al 70% della retribuzione corrente. Art.11 Contatto di Lavoro a Tempo Determinato Vengono richiamate le norme nazionali e comunitarie. Limite di durata di 12 mesi per i contratti senza causale, estendibile a 24 in presenza di almeno una causale. L'accordo definisce attività stagionali (oltre a quelle di cui al D.P.R. n. 1525/1963), cui non si applicano i limiti percentuali e temporali, le attività di derattizzazione e disinfestazione. In tali casi, in sede di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo determinato, verrà specificata nel contratto individuale la “stagionalità” quale causale di apposizione del termine. La durata dei rapporti a termine tra le stesse parti per effetto di successione di contatti per lo svolgimento di mansioni di pari livello e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro è estesa a 36 mesi. La facoltà di assunzione, proroga o rinnovo che superi i 24 mesi non è applicabile qualora le imprese non abbiano trasformato in contratto a tempo indeterminato almeno il 20% dei contratti a termine scaduti nei 12 mesi precedenti. Limiti numerici Il numero massimo di contratti a tempo determinato che possono essere stipulati è pari al 25%, in media annua, riferita all'anno solare precedente, del totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato. Nelle strutture che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato può essere stipulato 1 contratto a termine. ✓ Sono esenti dai limiti di cui sopra, i contratti a tempo determinato conclusi: nella fase di avvio di nuove attività, stabilito in un periodo di tempo fino a 6 mesi. Non sono compresi nella norma gli assunti a tempo indeterminato provenienti da cambi di appalto da altri cantieri; ✓ per lo svolgimento delle attività stagionali; ✓ per sostituzione di lavoratori assenti (es. lavoratrici in aspettativa, permesso, congedo, ferie, etc.); ✓ con lavoratori di età superiore a 50 anni.

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Sostituzione lavoratori Al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore da sostituire, l'assunzione di lavoratori a tempo determinato può avvenire con un anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell'assenza nei seguenti casi: - sostituzione di lavoratori la cui assenza sia programmata (per i livelli 5, 6 e 7 l'affiancamento può essere portato fino a 6 mesi); - sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o parentale Periodo di prova La durata del periodo di prova non può superare i limiti previsti per le assunzioni a tempo indeterminato; in caso di riassunzione per le medesime mansioni non è previsto un nuovo periodo di prova. Malattia In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, la conservazione del posto: - è limitata ad un periodo massimo pari a 1/3 della durata del contratto iniziale; - non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto; - non può superare la durata prevista per i lavoratori a tempo indeterminato. Successione di contratto In caso di riassunzione a termine dello stesso lavoratore, le fattispecie per le quali non trovano applicazione gli intervalli temporali previsti dalla legge sono le seguenti: - per lo svolgimento delle attività stagionali; - sostituzione di lavoratori assenti; - assunzione di lavoratori in Cig presso altra azienda; - assunzione di soggetti percettori dell'NASPI; - disoccupati oltre 50 anni di età. Diritto di precedenza Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine nella stessa azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 12 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, riferite alle stesse mansioni, effettuate nei 12 mesi successivi, a condizione che manifesti la sua volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione dal rapporto. Per esercitare il diritto di precedenza, il lavoratore stagionale deve esprimere per iscritto la sua volontà in tal senso entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto. Il diritto di precedenza troverà applicazione, per quanto possibile, nel cantiere dove ha prestato servizio. Art.16 Contratti di Somministrazione a Tempo Determinato – percentuali di utilizzo Il numero massimo di contratti a tempo determinato nonché di somministrazione che possono essere stipulati è pari complessivamente al 35% (dal 30 % precedente) in media annua, riferita all'anno solare precedente, del totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, con un tetto massimo 15% per il contratto di somministrazione. 3

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Ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora sia uguale o superiore a 0,50. Nel caso di costituzione di nuove imprese, per i primi 12 mesi, il limite si computa sul totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato al momento della stipula del nuovo contratto. Nelle strutture che occupano fino a 20 dipendenti a tempo indeterminato possono essere stipulati un massimo di 10 contratti; in quelle fino a 10 dipendenti, la proporzione è di uno a uno. Le proporzioni di cui sopra sono da riferire al singolo appalto. Art.31 Orario di Lavoro Multiperiodale e Banca Ore Viene demandata alla contrattazione di secondo livello la possibilità di sottoscrivere specifiche intese sul meccanismo della banca delle ore, con la possibilità di applicare lo strumento della banca ore anche ai lavoratori part-time. Art.33 Contratto di Lavoro a Tempo Parziale ✓ Eliminati i riferimenti alle clausole flessibili confluite in quelle elastiche ✓ Ridotti a 30 giorni (da 45) i tempi della comunicazione al lavoratore in caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale ✓ Estese le tipologie per la sospensione delle clausole elastiche a: o casi di patologie gravi di parenti di I grado e affini; o figli conviventi sotto i 13 anni; o figli conviventi portatori di handicap; o lavoratori studenti. ✓ Modificata la modalità di comunicazione da parte dell’azienda alle OO.SS. dell’informativa sull’utilizzo del tempo parziale e inserita la possibilità di avviare, su richiesta sindacale, un esame congiunto per valutare le possibilità di consolidamento orario. Art.48 Licenziamento per mancanze Si potranno licenziare senza preavviso e con trattenuta i lavoratori che non si presentano sul posto di lavoro per 10 giorni continuativi senza alcuna giustificazione. In tale ipotesi di licenziamento senza preavviso, il datore di lavoro tratterrà, a titolo di penale, una somma pari all’indennità sostitutiva del preavviso dovuta per il licenziamento. Art.51 Trattamento per Malattia e Infortunio Viene precisato che la comunicazione di assenza per malattia da parte del lavoratore deve essere comunicata prima dell’inizio dell’orario di lavoro e viene introdotto l’obbligo del lavoratore di fornire il numero del protocollo del certificato medico. Ad ONBSI viene assegnato il compito di costituire entro dicembre 2021 una Commissione paritetica per analizzare il fenomeno delle malattie nel settore. I risultati della ricerca verranno messi a disposizione delle Parti per eventuali modifiche normative sul fenomeno dell’assenteismo dovuto alle cosiddette “micro-malattie”.

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Art.66 Onbsi e Asim Le Parti hanno convenuto di rilanciare e valorizzare le strutture bilaterali (Fondo ASIM e ONBSI) costituendo una Commissione paritetica con il compito di aggiornare mission e governance degli Enti. Allegate tabelle economiche AUMENTI ECONOMICI Liv.

Par.

Q 7 6 5 4 3 2 1

220 201 174 140 128 118 109 100

Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento economico economico economico economico economico Luglio 2021 Luglio 2022 Luglio 2023 Luglio 2024 Luglio 2025 80,73 € 40,37 € 60,55 € 40,37 € 20,18 € 73,76 € 36,88 € 55,32 € 36,88 € 18,44 € 63,85 € 31,93 € 47,89 € 31,93 € 15,96 € 51,38 € 25,69 € 38,53 € 25,69 € 12,84 € 46,97 € 23,49 € 35,23 € 23,49 € 11,74 € 43,30 € 21,65 € 32,48 € 21,65 € 10,83 € 40,00 € 20,00 € 30,00 € 20,00 € 10,00 € 36,70 € 18,35 € 27,52 € 18,35 € 9,17 €

Totale 242,20 € 221,28 € 191,56 € 154,13 € 140,92 € 129,91 € 120,00 € 110,09 €

Parametro 115

42,20 €

21,10 €

31,65 €

21,10 €

10,55 €

126,61 €

Parametro 125

45,87 €

22,94 €

34,40 €

22,94 €

11,47 €

137,61 €

Con decorrenza 1° luglio 2021 i minimi contrattuali, composti da minimi tabellari e indennità di contingenza risulteranno, pertanto, così determinati: Liv.

Par.

Q 7 6 5 4 3 2 1

220 201 174 140 128 118 109 100

Aumento Retribuzione Retribuzione Indennità di economico tabellare base contingenza Luglio 2021 Luglio 2021 Luglio 2021 80,73 € 1.411,23 € 532,06 € 1.943,29 € 73,76 € 1.289,36 € 532,06 € 1.821,42 € 63,85 € 1.116,15 € 524,77 € 1.640,92 € 51,38 € 898,06 € 518,53 € 1.416,59 € 46,97 € 821,08 € 517,50 € 1.338,58 € 43,30 € 756,94 € 515,42 € 1.272,36 € 40,00 € 699,21 € 513,96 € 1.213,17 € 36,70 € 641,48 € 512,71 € 1.154,19 €

E.D.R. 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 €

Con decorrenza 1° luglio 2022 i minimi contrattuali, composti da minimi tabellari e indennità di contingenza risulteranno così determinati: Liv.

Par.

Q 7 6 5 4 3 2 1

220 201 174 140 128 118 109 100

Aumento Retribuzione Retribuzione Indennità di economico tabellare base contingenza Luglio 2022 Luglio 2022 Luglio 2022 40,37 € 1.451,60 € 532,06 € 1.983,66 € 36,88 € 1.326,24 € 532,06 € 1.858,30 € 31,93 € 1.148,08 € 524,77 € 1.672,85 € 25,69 € 923,74 € 518,53 € 1.442,27 € 23,49 € 844,57 € 517,50 € 1.362,07 € 21,65 € 778,59 € 515,42 € 1.294,01 € 20,00 € 719,21 € 513,96 € 1.233,17 € 18,35 € 659,83 € 512,71 € 1.172,54 €

E.D.R. 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 €

5

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Con decorrenza 1° luglio 2023 i minimi contrattuali, composti da minimi tabellari e indennità di contingenza risulteranno così determinati: Liv.

Par.

Q 7 6 5 4 3 2 1

220 201 174 140 128 118 109 100

Aumento Retribuzione Retribuzione Indennità di economico tabellare base contingenza Luglio 2023 Luglio 2023 Luglio 2023 60,55 € 1.512,15 € 532,06 € 2.044,21 € 55,32 € 1.381,56 € 532,06 € 1.913,62 € 47,89 € 1.195,97 € 524,77 € 1.720,74 € 38,53 € 962,28 € 518,53 € 1.480,81 € 35,23 € 879,80 € 517,50 € 1.397,30 € 32,48 € 811,07 € 515,42 € 1.326,49 € 30,00 € 749,21 € 513,96 € 1.263,17 € 27,52 € 687,35 € 512,71 € 1.200,06 €

E.D.R. 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 €

Con decorrenza 1° luglio 2024 i minimi contrattuali, composti da minimi tabellari e indennità di contingenza risulteranno così determinati: Liv.

Par.

Q 7 6 5 4 3 2 1

220 201 174 140 128 118 109 100

Aumento Retribuzione Retribuzione Indennità di economico tabellare base contingenza Luglio 2024 Luglio 2024 Luglio 2024 40,37 € 1.552,52 € 532,06 € 2.084,58 € 36,88 € 1.418,44 € 532,06 € 1.950,50 € 31,93 € 1.227,90 € 524,77 € 1.752,67 € 25,69 € 987,96 € 518,53 € 1.506,49 € 23,49 € 903,28 € 517,50 € 1.420,78 € 21,65 € 832,72 € 515,42 € 1.348,14 € 20,00 € 769,21 € 513,96 € 1.283,17 € 18,35 € 705,70 € 512,71 € 1.218,41 €

E.D.R. 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 €

Con decorrenza 1°luglio 2025 i minimi contrattuali, composti da minimi tabellari e indennità di contingenza risulteranno così determinati: Liv.

Par.

Q 7 6 5 4 3 2 1

220 201 174 140 128 118 109 100

Aumento Retribuzione Retribuzione Indennità di economico tabellare base contingenza Luglio 2025 Luglio 2025 Luglio 2025 20,18 € 1.572,70 € 532,06 € 2.104,76 € 18,44 € 1.436,88 € 532,06 € 1.968,94 € 15,96 € 1.243,86 € 524,77 € 1.768,63 € 12,84 € 1.000,81 € 518,53 € 1.519,34 € 11,74 € 915,03 € 517,50 € 1.432,53 € 10,83 € 843,55 € 515,42 € 1.358,97 € 10,00 € 779,21 € 513,96 € 1.293,17 € 9,17 € 714,87 € 512,71 € 1.227,58 €

E.D.R. 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 €

Esemplificazione del calcolo relativo al saldo IPCA periodo 2021-2024 Nel mese di luglio 2025, oltre all’importo previsto dall’ultima tranche (€ 10), sarà eventualmente riconosciuta una ulteriore somma, a saldo del periodo di vigenza contrattuale, qualora l’IPCA nel periodo superasse il valore di 3,9%. Esempi: ********************** 1) IPCA realizzata nel periodo 2021 - 2024 superiore a 3,9% → riconoscimento di € 10 (della tranche) + saldo IPCA

6

Pag. 34 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 16 - 15 settembre 2021


Applicazione: IPCA realizzata nel periodo ‘21 – ‘24 pari a 4,7 % → riconoscimento di € 10 (tranche) + € 9,38 (saldo IPCA) = € 19,38 (formula sottostante: 3,9% : 45,75 = 4,7% : X ; X = 55,13 ; 55,13 – 45,75 = € 9,38 *********************** 2) IPCA realizzata nel periodo 2021 – 2024 uguale a 3,9% → riconoscimento di € 10 (della tranche) *********************** 3) IPCA realizzata nel periodo 2021 – 2024 inferiore a 3,9% → riconoscimento di € 10 (della tranche)

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Albo gestori ambientali. Delibere 7 e 8 del 2021 ulteriori istruzioni per le iscrizioni nelle categorie 2-bis, 4 e 6 Con due delibere del 28 luglio 2021 il Comitato Nazionale ha emanato ulteriori istruzioni per le iscrizioni delle imprese nelle seguenti categorie dell’Albo gestori ambientali: - 2-bis (produttori di rifiuti speciali non pericolosi che effettuano operazioni di trasporto dei loro rifiuti o di rifiuti pericolosi fino a 30 Kg. o litri al giorno); - 4 (trasportatori di rifiuti speciali non pericolosi) - 6 (trasportatori transfrontalieri di rifiuti). In particolare: - con la delibera n. 7 del 28 luglio 2021, recante adeguamento delle iscrizioni per le categorie 4 e 2-bis a seguito del D. Lgs. 116/20, viene stabilito che i soggetti che sono iscritti o intendono iscriversi alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) possono trasportare tutti i rifiuti elencati nell’Allegato L-quater e prodotti dalla attività di cui all’Allegato L-quinquies del D.lgs. 116/2020, solo se

prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico. I soggetti che sono iscritti o intendono iscriversi alla categoria 2 bis, come produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che effettuano raccolta e trasporto dei propri rifiuti, possono trasportare tutti i rifiuti elencati nell’Allegato L-quater solo se derivanti dalla propria attività, inserita tra quelle di cui all’Allegato L-quinquies ai fini del conferimento al servizio pubblico, oppure gestiti al di fuori del servizio pubblico. Tali soggetti dovranno presentare domanda alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Questi i principali contenuti della delibera 28 luglio 2021, n. 7 che entrerà in vigore dal 1° settembre 2021. - Con la delibera n. 8 del 28 luglio 2021 sui trasporti transfrontalieri di rifiuti viene invece prevista una nuova modulistica per il rinnovo dell’iscrizione in tale categoria. Le imprese che sono stabilite in Italia o in un Paese UE e il cui legale rappresentante sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato, con autorizzazione a soggiornare in Italia o altro Paese UE, potranno richiedere il rinnovo dell’iscrizione in categoria 6 (trasporto transfrontaliero di rifiuti) utilizzando il modello Allegato A alla delibera. Quest’ultima delibera viene applicata fin dalla sua emanazione.

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(C)


Albo gestori ambientali proroga iscrizioni con scadenza nel 2020 e nel 2021 fino al 31 marzo 2022 Con circolare n. 9 del 29 luglio 2021, il Comitato Nazionale, in applicazione delle ultime disposizioni legislative sulla proroga di validità degli atti amministrativi (art. 3-bis della legge 159/2020 di conversione del decreto legge 125/2020) ha stabilito che tutte le iscrizioni all’albo nazionale dei gestori ambientali “in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 30 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto”. Pertanto tutte le imprese di trasporto rifiuti, iscritte all’albo con provvedimenti d’iscrizione aventi

scadenza tra il 30 gennaio dello scorso anno ed il prossimo 31 dicembre 2021, vedranno prorogate di validità dette iscrizioni sino al novantesimo giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 dicembre prossimo), cioè fino al 31 marzo 2022. “Resta inteso” - aggiunte la circolare del Comitato Nazionale - “che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve: a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni; b) prestare, per i casi previsti (iscrizione nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fidejussione, o appendice alla fidejussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione a quella del 31 marzo 2022; c) comunicare la variazione dell’iscrizione.” (C)

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Attività di spurgo reti fognarie e idriche modifica della loro disciplina normativa

Con una disposizione della recente legge 29 luglio 2021, n. 108 (di conversione del decreto legge “semplificazioni”, n. 77/2021) è stato modificato l’articolo 230, comma 5, del testo unico ambientale (d. lgs. 152/2005) che disciplina l’attività delle imprese che svolgono la pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia. La modifica integra la normativa vigente (in particolare includendo espressamente nelle reti fo-

gnarie anche le fosse settiche, i bagni mobili e i manufatti e sistemi individuali analoghi), rimuove diversi dubbi interpretativi (su chi è il produttore dei rifiuti, sul tipo di trasporto che svolge, ecc.), chiarisce che lo “spurghista” per operare regolarmente deve essere iscritto sia all’Albo gestori ambientali, sia all’Albo degli autotrasportatori e introduce un’utile semplificazione operativa, prevedendo uno specifico documento di trasporto per la relativa attività di raccolta, per automezzo utilizzato e percorso svolto. Il modello di questo documento verrà adottato con delibera del Comitato Nazionale Albo gestori entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Fino ad allora si utilizza il normale formulario d’identificazione dei rifiuti durante il trasporto (FIR). (C)

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SOA: Boldarino srl si qualifica anche per gli impianti L’IMPRESA ha una nuova sede operativa a talmassons sulla napoleonica L’impresa Boldarino srl, che ha la sede legale a Lavariano di Mortegliano (UD) in via Aquileia 55/1, ha da poco inaugurato la nuova sede operativa a Talmassons sulla Napoleonica all’intersezione con la strada Provinciale che porta a Lestizza al n. civico 7/1. L’azienda nasce con Pietro Boldarino che fin dal 1983 si occupa di edilizia. Nel 2000 inizia il percorso come azienda artigianale e successivamente nel 2004 grazie all’acquisizione di importanti commesse prende la decisione di rinnovarsi con un adeguamento dimensionale, organizzativo e di gestione trasformandosi anche in SRL. I collaboratori sono scelti con cura, massima attenzione a competenze e professionalità, puntando sul costante aggiornamento e forte responsabilizzazione danno vita ad un team motivato, versatile ed efficiente, in grado di fornire risposte sempre puntuali a tutte le esigenze. Dinamica, flessibile e sempre propositiva, infatti, la Boldarino S.r.l. è in grado di affrontare lavori edili di diversa natura. Specializzata tanto nell’edilizia residenziale quanto in quella commerciale ed industriale tra i lavori realizzati possiamo annoverare: edifici residenziali di nuova costruzione in ambito civile, ci siamo occupati della realizzazione di nuovi edifici e del recupero di esistenti, anche oggetto di tutela. Si è cimentata in interventi presso Istituti di Credito, importanti stabilimenti di varie realtà industriali, realizzazione di impianti di produzione di biogas, impianti fotovoltaici e sportivi (piscine e un kartodromo), revamping di impianti industriali. Negli anni l’azienda ha intrapreso un intenso percorso di crescita allargando le proprie competenze, formando e organizzando tutte le proprie risorse umane. Nel comparto dell’efficienza energetica la Boldarino srl si è specializzata nella costruzione di edifici che rispettano i requisiti della certificazione Pag. 39 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2021

di CasaClima e nel Sistema Qualità ha attuato una serie di processi finalizzati ad assicurare livelli di continuo miglioramento qualitativo per la soddisfazione del cliente, garantendo una costante funzione di perfezionamento aziendale, sia in riferimento all’attività produttiva che quella commerciale, ottenendo il certificato UNI ENI ISO 9001:2015. L’impresa Boldarino srl ha mantenuto tutte le qualificazioni SOA possedute: categorie OG1 per 3.500.000 euro (IV-bis classifica), OG3 e OG6 per 1.032.000 euro (III classifica) e OG11 per 258.000 euro (I classifica). Potrà eseguire fino ad un importo massimo di 4.200.000 euro edifici civili e industriali (OG1) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Inoltre, potrà eseguire fino ad un importo massimo di 1.238.400 euro strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (OG3) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via


esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. E’ qualificata anche all’esecuzione di lavori fino ad un importo massimo di 1.238.400 euro per acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (OG6) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il «servizio idrico integrato» ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque,

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gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti Nel precedente rinnovo si è qualificata anche per la categoria OG 11 (IMPIANTI TECNOLOGICI) che potrà eseguire fino ad un importo massimo di 309.600 euro, e che riguarda, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. Tale attestazione prevede l’abilitazione al D.M. 37/2008 relativa agli impianti. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)



Approvato il prezzario regionale 2021 il codice dei contratti prevede che i progetti siano redatti sulla base dei prezzari regionali Con delibera n. 1161 del 23 luglio 2021 la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato l’aggiornamento del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici edizione 2021. Il prezzario contiene un sistema codificato di voci che descrivono gli oneri compresi o esclusi dal prezzo dei magisteri, i prezzi di una serie di materiali a piè d’opera, dei noli, i costi orari della manodopera. La predisposizione di un prezzario regionale dei lavori pubblici è stata avviata in attuazione dell’articolo 40 della legge regionale 14/2002 recante la “Disciplina organica dei lavori pubblici”. Per la redazione e aggiornamento del prezzario opera un Comitato tecnico che riunisce i rappresentanti degli operatori economici e degli altri soggetti istituzionali del settore tra cui la nostra Confapi FVG. L’aggiornamento del prezzario avviene attraverso un monitoraggio dei prezzi, riferiti ad una selezione di prodotti-campione, rilevandone le variazioni periodiche. Per perseguire un costante allineamento all’evoluzione tecnica e normativa in atto nel settore, il documento è oggetto di un progressivo aggiornamento delle descrizioni tecniche e delle caratteristiche tipologiche dei prodotti e delle lavorazioni in esso contenuti. Il percorso metodologico seguito per la stesura del prezzario può essere così sintetizzato: - creazione di una banca dati aggiornata da gestire in via informatica; - individuazione delle singole voci di costo elementare e classificazione delle stesse in categorie omogenee; - individuazione di una serie di prezzi-campione; - monitoraggio dei prezzi-campione sul mercato; - analisi dei dati e individuazione dei coefficienPag. 42 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2021

ti di rivalutazione da applicare alle voci elementari; - rivalutazione delle voci elementari e conseguente aggiornamento dei valori di prezzo dei magisteri e delle opere compiute; - progressivo e contestuale aggiornamento dei magisteri e delle relative descrizioni tecniche. Il prezzario riporta l’indicazione dell’incidenza percentuale del costo della manodopera, per ciascuna voce delle “opere compiute”. Con riferimento ai contenuti delle singole voci i valori di prezzo pubblicati nel prezzario regionale rappresentano la somma delle componenti relative ai materiali, manodopera, noli, trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze per utili e spese generali dell’Impresa. È stata posta particolare cura nell’individuare i magisteri che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri, per un adeguato supporto agli operatori in ordine alle valutazioni dei costi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che nell’ambito di un contratto pubblico, si distinguono in: - costi della sicurezza connessi al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere, valutati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) mediante la redazione di un preciso computo metrico estimativo (art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e relativo allegato XV); per i magisteri non reperibili all’interno di questo prezzario regionale, l’indicazione di tali costi dovrà essere congrua, analitica (per singole voci a corpo o a misura), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, calcolati tenendo conto dell’impiego nel luogo di lavoro interessato; questi costi, frutto delle scelte tecniche fatte dal committente dell’opera, ai quali l’impresa è vincolata contrattualmente, nel quadro economico, sono tenuti distinti dall’ammontare complessivo dei lavori in quanto rappresentano la quota sottratta al ribasso e non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati stimati a monte dalla Stazione Appaltante;


- costi della sicurezza afferenti ai precisi obblighi normativi, relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che l’appaltatore è tenuto a rispettare per eseguire in sicurezza le singole lavorazioni, nell’ambito della specifica attività e della propria struttura organizzativa, svolta da ciascuna impresa (costi ex lege), non riconducibili agli oneri previsti al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (vedi D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori etc.); tali costi, indipendenti dal rapporto contrattuale e quindi non ascrivibili a carico del committente, sono compresi nei relativi prezzi unitari quali quota-parte delle spese generali e dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta per essere sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, da parte della Stazione Appaltante. Le norme di misurazione, oltre alla definizione dell’unità di misura, sono normalmente incluse nelle specifiche tecniche. Per la predisposizione del prezzario sono state utilizzate le norme di misurazione correntemente in uso nei Capitolati Tipo. L’analisi del prezzo di ogni singolo magistero è stata effettuata utilizzando il costo dei materiali in fornitura a piè d’opera, il costo della manodopera pubblicata dal Ministero con cadenza annuale e gli altri costi diretti per unità di misura, completati dalle spese generali e dall’utile d’impresa. I prezzi in fornitura a piè d’opera sono stati determinati aggiungendo al costo di fornitura i trasporti, la manodopera e gli altri costi diretti, oltre a spese generali e utile d’impresa. Per il costo della mano d’opera, sono state individuate le ore/uomo per l’unità di misura, a cui è stato applicato il costo orario medio della manodopera ricavato dalle Tabelle dei costi della manodopera edile predisposte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali delle quattro Province della Regione. Ricordiamo anche che con delibera n. 670 del 8 maggio 2020 la Giunta Regionale del Friuli Vene-

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zia Giulia ha approvato l’Appendice al Prezziario regionale dei lavori pubblici - edizione 2019 - contenente i prezzi per l’adeguamento alle misure della sicurezza anti Covid-19. La nostra Regione considerando lo stato d’emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31.1.2020; Su sollecitazione anche della nostra Associazione ha ritenuto di procedere con immediatezza all’aggiornamento del Prezzario Regionale, al fine di fornire agli operatori del settore gli strumenti necessari per l’aggiornamento o la redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento nel rispetto delle indicazioni normative e dei protocolli per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. La Regione ha proceduto a tale integrazione mediante approvazione di un’appendice al Prezziario Regionale 2019, il documento è costituito da n. 21 voci di elenco prezzi. Ricordiamo l’importanza che potrà avere il Prezzario Regionale anche in riferimento al nuovo Codice dei Contratti approvato il 18 aprile 2016 D.Lgs. n. 50 che all’articolo 23 comma 7 prevede che: “Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.” La consultazione del prezzario FVG è libera e gratuita, la versione in PDF può essere scaricata al link: PrezzarioRegionaleLavoriPubbliciFVG_2021.pdf (regione.fvg.it) (CS)


Green Pass

i chiarimenti del garante per la privacy

Il Garante privacy, con documento web n. 9696958 del 6 settembre 2021, ha fatto chiarezza sul trattamento dei dati personali connesso alle verifiche richieste dalla normativa sul Green Pass. In particolare, il Garante evidenzia che questo trattamento deve ritenersi legittimo nella misura in cui si limiti ai soli dati effettivamente indispensabili alla verifica della sussistenza del requisito soggettivo in esame (titolarità della certificazione da vaccino, tampone o guarigione), alle operazioni a tal fine necessarie e segua le modalità indicate dal dPCM 17 giugno 2021 (attuativo dell’art. 9 del d.l. n. 52 del 2021). Detto dPCM, oltre a disciplinare la lettura del Green Pass mediante l’unica app consentita, “VerificaC 19”, prevede anche il potere di verifica dell’identità del titolare della predetta certificazione

verde, osservando le garanze previste dall’art. 13, comma 4 (approfondite dal Ministero dell’Interno con la circolare del 10 agosto 2021). Tra queste garanzie - evidenzia il Garante - vi è l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma (art. 13, c. 5). Pertanto, il trattamento dei dati personali funzionale a tali adempimenti, se condotto conformemente alla disciplina di legge e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, non può comportare l’integrazione degli estremi di alcun illecito, né tantomeno l’irrogazione di sanzioni; esso, di conseguenza, non necessita di autorizzazione da parte del Garante. Critiche sono state invece riservate - sotto il profilo della protezione dei dati - alla certificazione cartacea prevista per coloro che non sono tenuti ad esibire il Green Pass (nelle situazioni dove attualmente ciò è previsto); essa infatti, nel rispetto del principio di minimizzazione, non deve comportare la rilevazione di dati eccedenti le finalità perseguite e, in particolare, di dati inerenti alla condizione sanitaria dell’interessato.

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Proroga di validità documenti di abilitazione alla guida emergenza covid-19. patenti, cqc, “patentino” adr, attestazioni sanitarie. nota ministeriale Premessa Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 317/ AdT del 7 settembre 2021 per rammentare che, per effetto dell’automatica applicazione del regime di proroghe di 90 giorni di validità di abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio dalla fine dello stato di emergenza da Covid-19 di cui al decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, art. 2 co. 1, il Direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito Ministero) con nota prot. 0024231 del 27 luglio 2021 ha riepilogato le proroghe di sua competenza che, pertanto, proseguiranno per altri 90 giorni dalla fine del suddetto stato di emergenza e, quindi, fino al prossimo 31 marzo 2022. Di conseguenza, limitatamente alla circolazione in Italia, le patenti e le carte di qualificazione del conducente (CQC) in scadenza nel periodo 1° luglio

*

**

2021 – 31 dicembre 2021 resteranno valide fino al 31 marzo 2022. È da reputare che identica proroga si applichi anche alle autorizzazioni per i trasporti eccezionali in scadenza fino al 31 dicembre 2021, come d’altronde il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva già chiarito in passato. Per quanto riguarda l’ambito comunitario, invece, le proroghe previste dal regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2021/267 del 16 febbraio 2021 hanno esaurito i loro effetti lo scorso il 30 giugno 2021, per cui le patenti, le CQC e le revisioni con scadenza dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021, hanno potuto beneficiare di una proroga di 10 mesi dalla scadenza originaria, mentre per quelle in scadenza dal 1° luglio 2021 in poi non vi sono novità. Per cui le revisioni in scadenza dal 1° luglio 2021, ad oggi, non beneficiano di nessuna proroga. Ciò premesso, il quadro aggiornato delle proroghe per le abilitazioni alla guida di competenza del MIMS risulta il seguente.

Patenti di guida Per la circolazione nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo con patenti italiane, e per la circolazione in Italia con le patenti rilasciate in altro Stato della UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, le proroghe sono le seguenti:

Scadenza originaria

Scadenza prorogata

1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020

13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria*

1° giugno 2020 – 31 agosto 2020

1° luglio 2021*

1° settembre 2020 – 30 giugno 2021

10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria**

Si applicano i 7 mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’art. 3, par. 1, del reg. (UE) 2020/698 e, a seguire, gli ulteriori 6 mesi di cui all’art. 3, par. 2, del reg. 2021/267, ma non oltre il 1° luglio 2021; si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’art. 3, par.1 del regolamento (UE) 2021/267. Per completezza espositiva si rappresenta anche che: - alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal reg. (UE) 2020/698, hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti; - la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del reg. (UE) 2021/267.

Per la circolazione sul territorio italiano le proroghe di validità delle patenti rilasciate in Italia

sono, invece, le seguenti:

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Scadenza originaria

Scadenza prorogata

31 gennaio 2020 – 31 maggio 2021

31 marzo 2022

1° giugno 2021 – 30 giugno 2021

10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria**

1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021***

31 marzo 2022

Si applicano le disposizioni dell’art. 103, commi 2 e 2 sexies del d.l. 18/2020, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21. In questi casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto a quelle europee. ** Si applicano i 10 mesi di proroga di cui all’art. 3, par.1 del reg. (UE) 2021/267. *** Le patenti in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano nel campo di applicazione solo della normativa nazionale (d.l. 105/2021). *

Queste proroghe non si applicano alle patenti quale documento di riconoscimento. La prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida, di cui all’art. 121, co. 1 del codice della strada, è espletata in base quanto disposto dall’art. 13, co. 6 del decreto legge 31 dicembre 2020, come convertito, secondo le seguenti scadenze: - per le domande presentate entro il 2020, fino al 31 dicembre 2021; - per le domande presentate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, data di cessazione

dello stato di emergenza, entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

CQC Per la circolazione nella UE o nello SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, e per la circolazione in Italia con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in altro Stato della UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, le proroghe sono le seguenti.

Scadenza originaria

Scadenza prorogata

1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020

13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria*

1° giugno 2020 – 31 agosto 2020

1° luglio 2021*

1° settembre 2020

10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria**

Si applicano i 7 mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’art. 3, par. 1 del reg. (UE) 2020/698 e, a seguire, gli ulteriori 6 mesi di cui all’art. 3, par. 2 del reg. (UE) 2021/267, ma non oltre il 1° luglio 2021; ** si applicano i 10 mesi di proroga di cui all’art. 3, par.1 del regolamento U.E. 2021/267. *** Per completezza si rappresenta anche che: - nessuno degli Stati membri ha beneficiato della facoltà riconosciuta dal reg. (UE) 2020/698 di non adottare le anzidette proroghe; - secondo il reg. (UE) 2021/267 alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dai regolamenti in parola, potrebbero decidere di non adottate le proroghe su esposte o potrebbero aver avuto autorizzazione ad adottarle con modalità differenti; del che è dato conto nelle pubblicazioni della G.U.U.E.

*

Per la circolazione sul suolo italiano, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione

CQC rilasciati in Italia in Italia, è così prorogata:

Scadenza originaria

Scadenza prorogata

31 gennaio 2020 – 31 maggio 2021

31 marzo 2022*

1° giugno 2021 – 30 giugno 2021

10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria**

1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021***

31 marzo 2022**

Si applicano le disposizioni dell’art. 103, commi 2 e 2 sexies del citato d.l. 18/2020; in questi casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto a quelle europee. ** Si applicano i 10 mesi di proroga di cui all’art. 3, par.1 del reg. (UE) 2021/267. *** Le CQC in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano nel campo di applicazione della sola normativa nazionale.

*

Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sen-

si della direttiva (CE) 2003/59/CE per il primo ottenimento della CQC in scadenza fra il 31 gen-

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naio 2020 e 31 dicembre 2021 conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022. Per il calcolo del biennio dalla scadenza della CQC, ai fini dell’obbligo di sostenere l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. Il titolare di CQC il cui termine biennale scade fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, con proroga al 31 marzo 2022, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 791 gg successivi alla scadenza dei 2 anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.

Certificati di formazione professionale ADR Gli attestati dei corsi per il conseguimento dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (ADR) o per il loro rinnovo, fatto salvo quando disposto nel capoverso successivo, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022. Per i certificati di formazione professionale ADR occorre distinguere: - per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, essi conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022; - se in scadenza fra il 1° marzo 2020 ed il 30 settembre 2021 conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell’accordo multilaterale ADR M333, esclusivamente nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto; in tal caso, i documenti sono rinnovati per 5 anni a decorrere dalla data di scadenza originale, se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1° ottobre 2021. Per gli attestati di formazione di consulente ADR occorre anche qui distinguere: - per la circolazione su territorio nazionale, se

in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022; conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 31 marzo 2022, con le modalità previste per il rinnovo dell’abilitazione in parola; - se in scadenza fra il 1° marzo 2020 ed il 30 settembre 2021, conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell’accordo multilaterale ADR M334, esclusivamente nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto; in tal caso, i documenti sono rinnovati per 5 anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1° ottobre 2021.

Attestazioni sanitarie Gli attestati rilasciati ai conducenti, che abbiano compiuto più di 65 anni, per la guida di autotreni ed autoarticolati con massa superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, rimangono validi fino al 31 marzo 2022. Fino a questa data i conducenti titolari di patente di categoria CE, che abbiano compiuto 65 anni dopo il 31 gennaio 2020, possono condurre i veicoli di cui sopra, anche se non avessero ancora ottenuto l’attestazione della commissione medico locale. I permessi provvisori di guida rilasciati a coloro che devono sottoporsi ad accertamento sanitario alle commissioni medico locali in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono validi fino al 31 marzo 2022. Copia della nota in commento e di tutti gli altri atti citati può essere richiesta unitamente a ogni informazione all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Rimborso pedaggi autostradali per i mezzi pesanti in Germania la richiesta di rimborso potrà essere presentata non prima di ottobre 2021 Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 320/ EV del 9 settembre 2021 per rammentare che, con sentenza del 28 ottobre 2020, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha condannato la Germania a risarcire gli utenti delle autostrade tedesche dei costi connessi ai controlli stradali da parte della Polizia. Questi, in maniera illegittima, sono stati inclusi nei costi per l’infrastruttura per il calcolo del pedaggio. Si informa che, in ottemperanza, la Germania ha adottato una legge che prevede nuovi importi dei pedaggi a partire dal 01 ottobre 2021, stabilendo inoltre il diritto degli utenti a richiedere il rimborso del sovraccosto versato ma non dovuto - alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia - nel periodo dal 28 ottobre 2020 fino al 30 settembre 2021. L’Ufficio Federale per i Trasporti tedesco ha dedicato a questo tema una sezione specifica del suo sito internet, consultabile al link che segue, da cui emerge che la richiesta di rimborso potrà essere presentata non prima di ottobre 2021 ed entro la fine del 2023, (https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2021/aenderung_ Mautsaetze_ruckwirkendab21102020.html).

Di seguito, riportiamo alcune informazioni di rilievo ottenute da un’informale traduzione di quanto riportato al sopracitato sito web: - è necessario conservare le ricevute, ovvero gli estratti conto mensili dei pedaggi di Toll Collect GmbH o del fornitore EEMD, nonché i singoli registri di viaggio, dal 28 ottobre 2020 fino all›ultima fattura inclusa per il periodo fino al 30 settembre 2021; - poiché la legge entrerà in vigore solo il 1° ottobre 2021 e tutti i viaggi potranno essere rimborsati proporzionalmente fino alla fine del 30 settembre 2021, la domanda potrà essere presentata soltanto dal mese di ottobre p.v., quando saranno disponibili tutti gli estratti conto/i dati di fatturazione per questo periodo, in modo che tutti i viaggi possano essere presi in considerazione; - l’invio della domanda avverrà tramite una specifica applicazione che l’Ufficio Federale per i Trasporti tedesco renderà disponibile sul proprio sito; - non ci sono costi di elaborazione della domanda ma, in ogni caso, l’Ufficio Federale per i Trasporti tedesco avvisa che ci vorrà del tempo per l’istruttoria della pratica. Sempre allo stesso link è inoltre possibile prelevare la tabella di comparazione tra le tariffe di pedaggio attuali e quelle depurate dai costi connessi alla Polizia stradale, che scatteranno dall’ottobre prossimo.

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(EV)


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il luglio 2021 Si fa seguito a quanto riportato in Apinforma n. 13/2021 p. 35 per segnalare che il 12 agosto 2021 Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di luglio 2021. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel luglio 2021 (pari a 1.508,34 euro per 1.000 litri di gasolio, in aumento rispetto al mese di giugno 2021, quando ammontava a 1.473,40 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce di costo risulta essere di: - 1,236 euro/l al netto dell’IVA, per i veicoli

esclusi dal rimborso delle accise sul gasolio (veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t nonché i veicoli, a prescindere dalla massa complessiva, di categoria ecologica pari o inferiore a Euro 4); - 1,022 euro/l al netto dell’IVA e del rimborso delle accise sul gasolio, per i veicoli ammessi alla restituzione delle accise di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t; a questo proposito, si ribadisce che dal 1° ottobre 2020 il beneficio non può essere richiesto per i veicoli di categoria ecologica Euro 3 e dal 1° gennaio 2021 nemmeno Euro 4. Si rammenta ancora che il Ministero con decreto direttoriale prot. n. 2016 del 27 novembre 2020 ha disposto la pubblicazione di due tabelle con i valori orientativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto merci in conto terzi. Il decreto con le due tabelle sono disponibili al link: https:// www.mit.gov.it/documentazione/autotrasportomerci-conto-di-terzi-valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di Il testo degli atti citati e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

Pag. 51 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 16 - 15 settembre 2021

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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per l’agosto 2021 Si fa seguito a quanto riportato in Apinforma n. 13/2021 p. 35 per segnalare che il 13 settembre 2021 Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di agosto 2021. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nell’agosto 2021 (pari a 1.505,36 euro per 1.000 litri di gasolio, in aumento rispetto al mese di giugno 2021, quando ammontava a 1.508,34 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce di costo risulta essere di: - 1,233 euro/l al netto dell’IVA, per i veicoli esclu-

si dal rimborso delle accise sul gasolio (veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t nonché i veicoli, a prescindere dalla massa complessiva, di categoria ecologica pari o inferiore a Euro 4); - 1,019 euro/l al netto dell’IVA e del rimborso delle accise sul gasolio, per i veicoli ammessi alla restituzione delle accise di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t; a questo proposito, si ribadisce che dal 1° ottobre 2020 il beneficio non può essere richiesto per i veicoli di categoria ecologica Euro 3 e dal 1° gennaio 2021 nemmeno Euro 4. Si rammenta ancora che il Ministero con decreto direttoriale prot. n. 2016 del 27 novembre 2020 ha disposto la pubblicazione di due tabelle con i valori orientativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto merci in conto terzi. Il decreto con le due tabelle sono disponibili al link: https:// www.mit.gov.it/documentazione/autotrasportomerci-conto-di-terzi-valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di Il testo degli atti citati e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

Pag. 52 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 16 - 15 settembre 2021

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