ALPHA MICRON FESTEGGIA I 35 ANNI
E GUARDA AL FUTURO.
Alpha Micron ha di recente festeggiato a Sacile i suoi 35 anni di attività, assieme a decine di imprenditori e collaboratori. Costola italiana del gruppo tedesco Alpha, nel 1987 ha stabilito la sua sede nel pordenonese, per dare una spinta importante al proprio business, e in soli due anni lo stabilimento ha incrementato la produzione di oltre il 60%
Un traguardo significativo, ma anche un momento di riflessione sui risultati raggiunti e sui progetti futuri.
“Abbiamo in programma di ampliare gli impianti - racconta Oswald Zimmerhofer, Direttore di Alpha Micron - con l’obiettivo di rendere Alpha Micron lo specialista di riferimento per i ritardanti di fiamma in Italia. Siamo fieri di essere qui a Sacile e delle relazioni forti che abbiamo costruito con questo territorio. Il nostro futuro qui? All’insegna della sostenibilità, dell’attenzione verso il nostro team e dell’efficientamento energetico. Vogliamo essere sempre un’azienda che crea valore per le persone e per il territorio.”
Oltre all’intervento del sindaco Carlo Spagnol, nel corso della mattinata si sono susseguiti il saluto video di Dieter Münchow, Ceo e proprietario del Gruppo Alpha, la premiazione di Ernesto Giacomin, Presidente della Filiera EstrattivaCeramica-Vetro di Confindustria Alto Adriatico, e lo speech di Andrea Zucca de L’Ippogrifo® Group, tra i massimi esperti di marketing B2B in Italia. “Abbiamo scelto di parlare di marketing oggi – spiega Oswald Zimmerhofer –perché è anche grazie a un nuovo approccio al mercato che stiamo continuando a crescere, e vogliamo sottolineare per i nostri partner quanto sia importante per una PMI lavorare continuamente sulla crescita di tutto il team.”
L’IppogrifoPer conoscere più da vicino l’azienda e scoprire le opportunità vantaggiose che offre Alpha Micron, è possibile visitare la pagina on-line www.alphamicron-alfrimal.it
Anni di attività Alpha MicronConnettività ultra veloce
Le richieste di Confapi FVG al futuro Governo Confapi FVG: apprensione dell’autotrasporto
Agevolazioni fiscali edilizie
Da ottobre e-fatture con tracciato aggiornato Interesse di mora fermi all’8% Rivalutazione e modello redditi Definizione agevolata liti pendenti
Credito d’imposta imprese non energivore Legge di assestamento del bilancio regionale 2022-2024
Avviso pubblico ISI Inail 2021 Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ Contributi per riqualificazione elettrica dei veicoli
D.lgs. 104/2022. Decreto Trasparenza
C.M. 19/2022 sulle novità del c.d. Decreto Trasparenza
Decreto Aiuti Bis. Nuove modifiche al lavoro agile Contributi per le lavoratrici madri
INAIL. Servizio online denuncia di nuovo lavoro temporaneo Indice mensile rivalutazione t.f.r. agosto 2022
MITE: nuovo decreto sui materiali inerti
Frappa Edilizia: rinnovo SOA e crescita costante Appalti servizi e forniture e revisione prezzi
ORGANIZZAZIONE
Nuovo servizio camerale sull’etichettatura
Nuove norme in materia di infrastrutture e trasporti Scadenze aziendali del mese di ottobre 2022
Dateci
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Connettività ultra veloce
6. gli interventi necessari per accrescere la con nettività “ultra veloce”;
7. le conseguenze dell’assenza della connettività “ultra veloce” sull’operatività e competitività aziendale.
1. SEDI
DELLE IMPRESE
PREMESSA
A fronte della crescente domanda da parte delle im prese di collegamenti Internet “ultra veloci” con le più diverse finalità (gestione amministrativa anche verso la pubblica amministrazione, rapporti con clienti e fornitori di qualsiasi tipo, lavoro agile, vi deoconferenze, industria 4.0 etc.), CONFAPI FVG ha condotto un’indagine verso le imprese associate, per rilevare quali siano le eventuali problematiche che queste incontrano nel disporre di connessioni “ultra veloci” nel territorio regionale, specie nelle aree notoriamente meno servite.
L’indagine è stata condotta attraverso un questio nario inviato alle imprese associate di tutti i rami di attività (industria manifatturiera, delle costru zioni, dei trasporti e logistica e di servizi all’indu stria), con lo specifico scopo di formare un qua dro, quanto più possibile completo, delle esigenze in questo campo.
Nel questionario sono state poste le seguenti do mande:
1. la sede dell’impresa (comune o anche zona in dustriale);
2. il tipo di connessione posseduto;
3. il grado di soddisfazione dell’attuale connes sione internet;
4. la priorità o meno nel disporre di una connet tività “ultra veloce”;
5. le prioritarie funzioni aziendali legate all’in terconnessione telematica;
Le risposte sono pervenute da 29 comuni di tre delle quattro ex province del Friuli Venezia Giu lia (nell’ordine, Udine, Pordenone e Gorizia), non omogeneamente distribuiti sul territorio regiona le, tanto da configurare una mappatura a macchia di leopardo.
2. TIPO DI CONNESSIONE
POSSEDUTO
DALLE IMPRESE
In premessa occorre dire che il 23,80% delle im prese intervistate possiede più di un sistema di accesso a internet. La cosa è riconducibile al fatto che le connessioni in questione sono poco affida bili e che le imprese, pertanto, preferiscono aver ne più di una, in modo da disporne in ridondanza, così da sopperire alla connessione deficitaria; cir costanza questa che, però, comporta un aggravio economico.
Ciò precisato, la ripartizione percentuale dei siste mi di accesso a internet sul totale degli intervista ti è riportata nel sottostante grafico. Dall’analisi emerge un’equa distribuzione fra fibra ottica fino alla centralina (fibra mista o FTTC), linea ADSL, wireless terrestre o rete mista radio e fibra ottica fino all’edificio (FTTH); solo una piccola percen tuale utilizza un dispositivo SIM o antenna ester na (4G o 5G).
Se ne deduce una discreta distribuzione della fi bra ottica nelle Imprese, benché l’accesso internet tramite ADSL, tecnologia ormai superata, rimane ancora rilevante.
IndAgIne Sul fAbbISogno delle PICCole e MedIe InduStrIe del frIulI venezIA gIulIA
Sim esterna o antenna 7,55%
Fibra ottica fino all'edificio (FTTH), 20,75%
fibra ottica fino alla centralina (Fibra mista o FTTC) 26,42%
Linea ADSL 22,64%
wireless terrestre o rete mista
22,64%
Grafico nr. 1
3. GRADO DI SODDISFAzIONE
DELLE IMPRESE DELL’ATTUALE CONNESSIONE INTERNET
Nel formulare il quesito sono stati presi in consi derazione più parametri, quali la velocità di sca ricamento (download) e di caricamento (upload) dei contenuti, i tempi di risposta, l’affidabilità e il prezzo della connessione.
Le risposte fornite sono sintetizzate nei sottostan ti istogrammi. Sorprende positivamente il fatto che più dei 2/3 degli intervistati si sia dichiarato abbastanza soddisfatto (57,41%) o molto soddi sfatto (11,43%) e solo una piccola parte si è detto per nulla soddisfatta delle connessioni esistenti; indice questo che nel complesso i sistemi di con nessione delle imprese sono considerati sufficien temente validi.
velocità
Grafico
PRIORITà O MENO
tempi
Più dei 3/4 degli intervistati ha dichiarato che una
connettività “ultra veloce” costituisce uno dei fat tori prioritari per l’operatività (e competitività) delle imprese. Solo il restante quarto non la consi dera determinante.
prezzo5. LE PRIORITARIE ATTIVITà AzIENDALI
LEGATE
ALL’INTERCONNESSIONE TELEMATICA
Altrettanto interessanti sono le risposte sulle atti vità aziendali considerate prioritarie in relazione alla connettività “ultra veloce”. Sono state propo ste varie opzioni e, cioè:
la gestione amministrativa;
la gestione della comunicazione con clienti e fornitori;
videoconferenze, webinar,
etc.
Produzione
6. GLI INTERVENTI NECESSARI
PER ACCRESCERE
LA CONNETTIVITà
“ULTRA VELOCE”
Il quesito ha inteso conoscere quali, a giudizio del le imprese, siano gli interventi congrui per accre scere la connettività “ultra veloce”. Come risulta
Sì,
le attività connesse all’Industria 4.0; produzione e magazzino; lavoro a distanza, videoconferenze, webinar, formazione et c.; videosorveglianza.
Al primo posto con il 36,67% si colloca la gestione amministrativa, al secondo e terzo posto, rispetti vamente, la gestione dei rapporti con clienti e for nitori e le relazioni a distanza. Degne di nota, con quasi il 12%, sono le attività connesse all’Industria 4.0, indice dell’ammodernamento digitale del si stema delle piccole e medie industrie regionali.
Videosorveglianza
dal grafico sotto riportato gli allacciamenti nelle zone che ancora non sono raggiunte da un’ade guata connettività costituiscono la prima delle esi genze (57,1%), seguite con pari peso da aiuti agli investimenti aziendali di adeguamento (modem, antenne, cablaggi etc.) e da una veloce e rapida as sistenza in presenza di guasti.
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7. LE CONSEGUENzE DELL’ASSENzA
DELLA CONNETTIVITà
“ULTRA VELOCE” SULL’OPERATIVITà
E COMPETITIVITà AzIENDALE
La larghissima maggioranza delle imprese (85,71%)
reputa che la più grave conseguenza di una sua mancanza consista in un rallentamento dell’attività aziendale.
Per un altro 12% scarso può addirittura costituire un impedimento all’attività e solo per poco più del 2% degli intervistati la circostanza è indifferente sull’attività d’impresa.
Impedimento dell'attività d'Impresa 11,90%
Nessuna conseguenza sull'attività d'Impresa 2,38%
Rallentamento dell'attività d'Impresa 85,71%
Grafico nr. 6
CONSIDERAzIONI
CONCLUSIVE
Nel complesso dall’indagine emerge una buona sensibilità delle imprese verso il tema della con nettività “ultra veloce”, con la maggior parte di esse che la considera un fattore prioritario per lo sviluppo aziendale in termini operativi, di concor renza e – aggiungiamo noi – per la crescita dell’e conomia regionale. Dell’attuale stato delle cose le imprese si dichiarano, comunque, sufficiente mente soddisfatte, anche se evidenziano sensibili
possibilità di miglioramento con particolare rife rimento alla carente copertura di connessioni, in alcuni casi assenti, su periferiche porzioni del ter ritorio regionale, riguardanti quindi anche le zone di piccoli insediamenti produttivi. Urgente è, dunque, l’impegno di realizzare una precisa mappatura di dette aree e di agire affinché le carenze di allacciamento possano essere rapida mente rimosse.
Udine, 26 agosto 2022
Le richieste di Confapi FVG al futuro Governo
(famiglie). La soluzione andrebbe in primo luogo ricercata in sede europea, là dove, cioè, il proble ma è insorto a seguito della guerra russo-ucraina. In alternativa, l’Italia deve poter provvedere da sé, vuoi ricorrendo a una o più delle proposte emerse in campagna elettorale, vuoi facendo valere di più in campo internazionale le proprie ragioni, a cau sa della sua maggiore vulnerabilità sotto il profilo dell’approvvigionamento energetico. In un frangente come questo ogni possibile risor sa pubblica va indirizzata a sostegno di imprese e lavoro, fattori in grado di generare ricchezza e sviluppo e quindi, di conseguenza, in grado di ga rantire i fabbisogni delle categorie più deboli. L’edilizia con l’impiantistica resta strategica per l’intera economia. Vanno, però, riordinate le age volazioni a suo supporto, a cominciare dai bonus, da rendere strutturali, ma anche da semplifica re sotto il profilo tecnico (asseverazioni profes sionali) e finanziario (cessione del credito) e da standardizzare con percentuali univoche al di sotto del 100% (ad es. 50-70%), per non gene rare pericolose disfunzioni sul mercato e blocchi operativi.
Udine, 15 settembre 2022
Il problema dell’energia è la prima vitale urgenza del Paese. Senza la sua rapida soluzione è a rischio la tenuta del sistema economico e di quello socialeConfapi FVG: apprensione dell’autotrasporto
È viva l’apprensione anche fra le imprese di autotrasporto del Friuli Venezia Giulia per le perduranti disfunzioni telematiche relative all’erogazione del contributo straordinario del 28% sulla spesa per l’acquisto del gasolio nel primo trimestre 2022. È quanto segnala Denis Durisotto, Presidente del Gruppo Trasporti e Lo gistica di Confapi FVG.
Il c.d. Decreto Aiuti – spiega Durisotto –, allo scopo di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento del prezzo del gasolio per autotra zione a partire dai primi mesi del 2022, riconosce alle imprese della categoria un credito d’imposta nell’anzidetta misura del 28% per l’acquisto di ga solio nel primo trimestre dell’anno in corso. Con successivi decreti sono state definite le modalità di erogazione del contributo e di presentazione del la domanda da parte delle imprese, da eseguirsi attraverso una piattaforma telematica apposita mente predisposta dall’Agenzia delle Dogane. Purtroppo, la piattaforma telematica, formalmen te accessibile dal 12 settembre scorso, presenta disfunzioni tali da impedirne l’utilizzo, senza che ancora si possa prevedere quando gli inconve nienti possano essere rimossi.
Anche per l’autotrasporto regionale il credito d’imposta del 28%, pur limitato a un solo trime stre, è un apporto fondamentale per i bilanci delle imprese del settore e per la tenuta di queste ultime sul mercato. Senza di esso sarebbe, infatti, impos sibile fronteggiare i considerevoli incrementi di costo del gasolio verificatisi nel 2022; costi – pre cisa Durisotto – che non è possibile riversare sul prezzo del servizio. Le risorse stanziate, ammontanti a quasi 500 mi lioni di euro – conclude il Capogruppo degli au totrasportatori di Confapi FVG – appaiono suffi cienti, ma, se i ritardi dovessero perdurare, il loro impatto sulle gestioni aziendali finirà col perdere d’efficacia. Sul punto Confapi FVG è già interve nuta in sede nazionale, allo scopo di sbloccare l’impasse. Si vedrà se nei prossimi giorni giunge ranno gli attesi riscontri.
Udine, 23 settembre 2022
Agevolazioni fiscali edilizie
stimare i flussi finanziari futuri, considerando che la detrazione fiscale può essere utilizzata entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Le società non tenute al criterio del costo am mortizzato, vale a dire le società che redigono il bilancio abbreviato e le micro, devono rilevare:
- il credito tributario al suo valore nominale;
L’art. 121 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) ha previsto la possibilità, per i soggetti che effettua no interventi edilizi, oltre che di usufruire diret tamente della relativa detrazione fiscale, di bene ficiare dello sconto in fattura o di cedere il bonus a terzi soggetti. In questo modo il contribuente ha la possibilità di beneficiare immediatamente della detrazione e per l’intero importo senza dover at tendere diverse annualità.
Le due modalità alternative, sconto in fattura e cessione del credito, sono state oggetto di atten zione da parte dell’Organismo Italiano di Conta bilità che ha rilasciato una Comunicazione nella quale sono state analizzati i profili contabili di stinguendo i quattro casi indicati di seguito.
1) DETRAzIONE FISCALE
FRUITA DALLA SOCIETà COMMITTENTE
Nell’ipotesi in cui l’intervento edilizio sia com missionato da una società, questa matura il diritto a fruire di una detrazione IRES che può essere scomputata dall’imposta dovuta, ovve ro ceduta. In questo caso il credito tributario deve essere contabilizzato come un contributo in conto impianti secondo le due note modali tà alternative:
1. a diretta riduzione dell’investimento so stenuto;
2. attraverso l’iscrizione di un risconto pas sivo da scontare nell’arco di durata del pe riodo di ammortamento.
Ovviamente se la società opta per lo sconto in fattura rileva il costo dell’investimento al net to dello sconto ottenuto.
L’OIC sottolinea che nell’ambito dell’appli cazione del criterio del costo ammortizzato (quindi con bilancio ordinario), la società deve
- contestualmente un risconto passivo pari alla differenza tra il costo sostenuto per l’investimento edilizio e il valore nominale del credito. Il risconto passivo è imputa to a conto economico nel periodo in cui la società committente utilizza la detrazione fiscale o quando cede il credito.
In questo modo se la società committente de cide di fruire direttamente della detrazione, ri leverà un provento finanziario costante lungo il periodo di tempo in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale.
2) LO SCONTO IN FATTURA
In caso di opzione per lo sconto in fattura, la società fornitrice che ha concesso lo sconto in fattura al cliente iscrive un ricavo con contro partita un credito di importo pari alla somma tra:
- l’ammontare che sarà regolato tramite di sponibilità liquide;
- il valore di mercato del bonus fiscale che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato. Qualora non sia desumi bile il valore di mercato del credito tribu tario, trattandosi di un credito acquistato e non generato, la sua iscrizione avviene al costo sostenuto che nella circostanza è pari all’ammontare dello sconto in fattura concesso così come risultante dalla fattura stessa.
Il credito tributario come visto in precedenza, deve essere valutato secondo il criterio del co sto ammortizzato e quindi in applicazione di tale criterio la società dovrà stimare i flussi finanziari futuri, tenendo conto che il decreto Rilancio prevede che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizza
CoMe geStIre ContAbIlMente lA CeSSIone del CredIto e lo SConto In fAtturA
ta nei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.
3) LA CESSIONE
DEL CREDITO
In caso di cessione della detrazione, la socie tà cedente deve iscrivere a conto economico, come onere o provento, il differenziale tra il corrispettivo pattuito e il suo valore contabile come risultante dal bilancio.
In particolare la società che ha ceduto il credi to dovrà rilevare:
- il differenziale positivo tra i proventi fi nanziari nella voce C16d);
- il differenziale negativo tra gli oneri finan ziari nella voce C17).
4) ACqUISTO
DEL CREDITO
Speculare rispetto al caso precedente, in caso di acquisto del credito fiscale, la società ces sionaria rileva in bilancio un credito tributa rio che, come visto nei casi 1 e 2, deve essere valutato secondo le indicazioni del principio Contabile OIC15.
Trattandosi di un credito acquistato e non ge nerato, la società cessionaria iscrive il credito tributario al costo sostenuto.
Nel caso in cui il tasso di attualizzazione fosse desumibile dal mercato, in quanto si è forma to un mercato attivo di tali crediti, e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora l’iscrizione deve avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato. In questo caso la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi fi nanziari futuri è rilevata tra gli oneri o proven ti finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale.
Dopo questa breve analisi dei principi generali previsti dall’OIC, vediamo i loro riflessi sull’o peratività delle imprese cessionarie dei lavori e che redigono il bilancio in forma abbreviata.
SCONTO
IN FATTURA
La società commissionaria che realizza il lavoro e concede lo sconto in fattura al cliente deve iscri vere il ricavo in contropartita ad un credito corri spondente alla somma tra:
- la parte che sarà regolata in denaro,
- e il valore di mercato del bonus fiscale, sorto per effetto dello sconto in fattura applicato.
Il credito dell’impresa, al verificarsi dei presup
posti previsti dalla normativa di riferimento per il diritto all’utilizzo in compensazione, viene poi girocontato tra i crediti tributari.
Le imprese che redigono il bilancio in forma ab breviata e che quindi non applicano il criterio del costo ammortizzato, rilevano a conto economico la differenza tra il valore di iscrizione del credito tri butario e il suo valore nominale in quote costanti, nella voce proventi finanziari, lungo il periodo di tempo in cui la legge consente di utilizzare il cre dito in compensazione.
CESSIONE
A TERzI
Nel caso in cui il credito sia ceduto a terzi, la dif ferenza tra il corrispettivo pattuito e il valore contabile del credito al momento della cessione è rilavata come onere o provento da riclassificarsi, secondo l’OIC, nella parte finanziaria del conto economico. In particolare come già visto, tale dif ferenza è iscritta negli oneri finanziari (voce C17) se negativa, mentre se positiva va rilevata nei pro venti finanziari (voce C16d).
LA DETRAzIONE
DEL 110%
Nel caso della detrazione del 110% l’impresa ese cutrice dei lavori matura un credito d’imposta superiore del 10% rispetto allo sconto sui lavori applicato in fattura. Questa casistica è analizzata negli esempi illustrativi della Comunicazione OIC nei quali, qualora venga riconosciuto uno sconto in fattura nella misura del 100%, si deve indicare un ricavo, pari al solo importo dei lavori quindi al 100%. Ad esempio per un lavoro di 20.000 euro, in contropartita al ricavo si indicherà unicamente il credito tributario. In questo caso, infatti, l’inte ro lavoro è “pagato” con il credito da utilizzare in compensazione. L’impresa avrà però diritto a com pensare il 110% dell’importo dei lavori, nel nostro esempio 22.000 euro, con la conseguenza che si dovrà rilevare anno per anno un provento finanzia rio, secondo il criterio del costo ammortizzato, in contropartita con l’incremento del credito tributa rio da utilizzare in compensazione fino al raggiun gimento del valore nominale di 22.000 euro.
Se la concessionaria non applica il costo ammor tizzato, dovrà imputar i proventi finanziari deri vanti dalla maggiorazione del 10% in quote co stanti lungo il periodo di utilizzo del credito. Anche nel caso di cessione a terzi del credito da superbonus 110%, l’impresa esecutrice iscriverà un provento finanziario se il prezzo di cessione è superiore al valore di bilancio del credito e un onere finanziario se il prezzo è inferiore.
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ESEMPIO
Volendo proporre un esempio si pensi all’impresa BETA SRL con bilancio abbreviato che realizza in un condominio degli interventi sulle parti comuni per i quali è possibile accedere al bonus del 110%. L’impresa concede lo sconto in fattura nella misu ra del 100% dell’importo dei lavori.
Il costo dell’intervento è di 100.000 euro + Iva al
Crediti verso clienti
10% per un totale quindi di 110.000 euro. Il valo re del credito da utilizzare in compensazione per l’impresa è pari a 121.000 euro (110% di 110.000). Al momento della conclusione dell’intervento l’impresa BETA SRL emetterà la fattura e iscriverà il relativo credito, corrispondente al ricavo, sulla base dell’importo dello sconto in fattura con la se guente scrittura:
a diversi 110.000
a Ricavi per servizi 100.000
a Iva a debito 10.000
Al momento in cui si verificano le condizioni per il riconoscimento del bonus fiscale, l’impresa ri
Crediti tributari
COMPENSAzIONE
DEL CREDITO
classifica il credito verso il cliente in credito tri butario:
a Crediti verso clienti 110.000 110.000
Nel caso in cui l’azienda BETA SRL utilizzi in com pensazione il credito tributario in quattro anni,
Crediti tributari
poiché l’impresa non applica il criterio del costo ammortizzato, imputerà la maggiorazione del 10%, pari a 11.000, in quote annuali costanti come segue:
a Proventi finanziari (C16d) 2.750 2.750
La compensazione per la quota annuale comples siva, pari a 110.00: 4= 27.500 + 2.750 = 30.250
Debiti tributari
CESSIONE
DEL CREDITO
sarà fatta con la seguente scrittura:
a Crediti tributari 30.250 30.250
Nel caso in cui l’azienda BETA SRL decida di ce
diversi
dere il credito ad una banca al prezzo di 105.000 euro, il differenziale sarà contabilizzato come one re finanziario come segue:
a Crediti tributari 115.000
Banca c/c 100.000
Oneri finanziari (C17) 5.000
Nel caso invece in cui l’azienda BETA SRL deci da di cedere il credito ad una banca al prezzo di 115.000 euro, il differenziale sarà contabilizzato come provento finanziario come segue:
Banca c/c
a diversi 115.000
a Crediti tributari 110.000
a Proventi finanziari (C16d) 5.000
Da ottobre e-fatture con tracciato aggiornato
un cedente diverso dal cessionario. Ne consegue che gli altri tipi documento, compreso quello utiliz zato per la fattura ordinaria TD01, e con esclusione dei TD22 e TD23 relativi alle estrazioni di beni da depositi senza versamento dell’imposta, non con sentiranno l’indicazione in fattura dello stesso sog getto sia come cedente che come cessionario. L’autoconsumo e lo splafonamento non potranno conseguentemente essere documentati con il ge nerico TD01, pena lo scarto della fattura.
PREMESSA
Dal 1° ottobre 2022 il tracciato della fattura elet tronica ordinaria e semplificata cambierà adot tando nuove specifiche tecniche. Le modifiche riguarderanno l’aggiornamento di alcuni codici di controllo, legati alle figure degli operatori coinvol ti nelle operazioni documentate e il blocco infor mativo contenente gli altri dati gestionali il quale, sebbene facoltativo nella compilazione, contiene tuttavia alcuni elementi necessari per rispondere a determinate previsioni normative.
È stato inoltre introdotto un nuovo Tipo documento TD28 per certificare gli acquisti dagli operatori sanmarinesi, con ricavi dichiarati nell’anno precedente per un importo non inferiore a 100.000 euro che hanno documentato l’operazione esponendo l’Iva con fattura cartacea perché esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
CODICI
ERRORE
È stato inserito un nuovo controllo contraddistinto dal codice 476 il quale verifica che nell’indicazione dell’identificativo Paese dell’emittente e del destinatario della fattura non sia presente contemporaneamente un valore diverso da IT.
I rinnovati codici 471 e 472 per le fatture di auto consumo o per le cessioni gratuite di beni senza rivalsa dell’Iva, documentate con TD27 così come quelle per lo splafonamento dell’esportatore abi tuale con TD21, non potranno riportare in fattura
Per il codice 401 prevista la possibilità di indica re un’aliquota Iva diversa da “zero” e la presenza dell’elemento “natura” non sarà mai ammessa, se non nel caso delle operazioni in reverse charge interno, per le quali l’acquirente decide su base facoltativa, di inviare il flusso integrativo al SDI utilizzando il tipo documento TD16.
ALTRI DATI GESTIONALI
In merito alle operazioni di estrazione dai depo siti Iva, al fine di completare la rappresentazione delle operazioni, viene richiesta l’indicazione in fattura del riferimento al corretto periodo d’impo sta dell’operazione. Nel blocco informativo “Altri Dati Gestionali” andrà valorizzato con la stringa “Nell’Anno” se l’estrazione avviene nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immis sione o l’acquisto del bene custodito, “Anni-Pre ced” in caso contrario.
Per le operazioni bancarie, assicurative o del ter zo settore per le quali pur formalmente soggette all’imposta di bollo, non lo sono per specifica di sposizione normativa, oltre a valorizzare con le stringhe previste (NB1, NB2 e NB3) andrà indicata in fattura l’informazione dell’avvenuto versamen to con modello F24, in sede di liquidazione perio dica Iva, dell’imposta a debito indicando “F24”.
CAMbIAno I CodICI Controllo e Il bloCCo InforMAtIvo deI dAtI geStIonAlIInteressi di mora fermi all’8%
to dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente:
neSSunA vArIAzIone Per Il PrIMo SeMeStre 2022
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Uf ficiale n. 197 del 24 agosto 2022, ha reso noto il tasso d’interesse di mora applicabile per il secon do semestre 2022 mantenendolo all’8%.
Il decreto legislativo n. 231/2002 regola la de correnza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, preve dendo che i pagamenti delle fatture debbano es sere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione.
Gli interessi moratori decorrono automaticamen te dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto.
Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pa gamenti, è parametrato al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea, al quale vanno aggiunti 8 punti.
La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stes so periodo.
È stato così fissato allo 0% il saggio d›interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando alla misura dell’8%.
Dal punto di vista contabile opera una deroga al principio di competenza, gli interessi di mora, infatti, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamen
- 10,35 secondo semestre 2002; - 9,85 primo semestre 2003; - 9,10 secondo semestre 2003; - 9,02 primo semestre 2004; - 9,01 secondo semestre 2004; - 9,09 primo semestre 2005; - 9,05 secondo semestre 2005; - 9,25 primo semestre 2006; - 9,83 secondo semestre 2006; - 10,58 primo semestre 2007; - 11,07 secondo semestre 2007; - 11,20 primo semestre 2008; - 11,10 secondo semestre 2008; - 9,50 primo semestre 2009; - 8,00 secondo semestre 2009; - 8,00 primo semestre 2010; - 8,00 secondo semestre 2010; - 8,00 primo semestre 2011; - 8,25 secondo semestre 2011; - 8,00 primo semestre 2012; - 8,00 secondo semestre 2012; - 8,75 primo semestre 2013; - 8,50 secondo semestre 2013; - 8,25 primo semestre 2014; - 8,15 secondo semestre 2014; - 8,05 primo semestre 2015; - 8,05 secondo semestre 2015; - 8,05 primo semestre 2016; - 8 secondo semestre 2016; - 8 primo semestre 2017; - 8 secondo semestre 2017; - 8 primo semestre 2018; - 8 secondo semestre 2018; - 8 primo semestre 2019; - 8 secondo semestre 2019; - 8 primo semestre 2020; - 8 secondo semestre 2020; - 8 primo semestre 2021; - 8 secondo semestre 2021; - 8 primo semestre 2022; - 8 secondo semestre 2022.
Rivalutazione e modello redditi
ProCedurA SPeCIAle
Per l’ASSenzA delle relAtIve IStruzIonI MInISterIAlI
L’Agenzia delle entrate con al risposta n. 443 del 2 settembre 2022 da una domanda di interpello è intervenuta in merito alla regolarizzazione dell’o missione dei dati relativi alla rivalutazione dei beni e al loro riallineamento causati dalla man canza di istruzioni specifiche. Nella risposta delle Entrate è stato ribadito che la rivalutazione dei beni d’impresa nonché il ri allineamento dei valori fiscali, si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva.
L’omessa indicazione di tali dati nel modello
Redditi può essere sanata tramite la “rimessione in bonus” entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. La regolarizzazione è consentita a condizione che il contribuente sia in corso in un mero errore di compilazione e abbia comunque adottato un comportamento coerente con la scelta fatta, versando almeno la prima delle tre rate previste dell’imposta sostitutiva. Qualora nella dichiarazione di riferimento non sia presente il quadro destinato ad accogliere i dati della rivalutazione e del riallineamento, in via ec cezionale, è consentito presentare una dichiara zione integrativa relativa all’anno di riferimento. Il caso analizzato riguardava un’impresa che ave va effettuato il riallineamento nel bilancio 2020 senza indicarlo nel modello Redditi 2021. Sicco me il modello Redditi 2022 non contiene il rigo RQ101, è possibile presentare un modello Redditi 2021 integrativo entro il 30 novembre 2022. En tro tale termine si deve anche versare la sanzione di 250 euro.
Definizione agevolata liti pendenti
oPzIone rIServAtA A Quelle InnAnzI AllA Corte dI CASSAzIoneSono inoltre escluse dalla definizione le liti relati ve a risorse proprie della UE, l’Iva riscossa all’im postazione e le somme dovute a titolo di recupero di Aiuti di Stato.
COSTO DELLA DEFINIzIONE
PREMESSA
La legge n. 130 del 31 agosto 2022 riguardante la Riforma del processo tributario ha previsto all’art.
5 la possibilità di definire in maniera agevolata le liti pendenti al 15 luglio 2022 presso la Corte di Cassazione. La disposizione prevista dal PNRR ha l’obiettivo di ridurre il contenzioso dell’ammini strazione finanziaria e consentire una trattazione più spedita delle cause.
AMbITO
OGGETTIVO
Possono essere definite le liti tributarie dove l’A genzia delle entrate risulti:
- integralmente soccombente in tutti i prece denti gradi di giudizio e il cui valore non supe ri i 100.000 euro;
- soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito, di valore superiore a 50.000 euro.
È sostanzialmente richiesto che il contribuente risulti vincente in almeno uno dei precedenti giudizi.
Se invece il contribuente è risultato sempre soc combente non potrà accedere alla definizione age volata.
Sono considerate liti pendenti quelle per le quali è stato notificato il ricorso alla controparte entro venerdì 16 settembre 2022.
Il valore della lite deve essere quantificato facen do riferimento all’art. 16, comma 3 della legge 289/2002, rileva quindi l’importo dell’imposta og getto di contestazione in primo grado, al netto di interessi, indennità di mora e sanzioni collegate.
Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio indipenden temente dal numero di soggetti e dai tributi nello stesso indicati.
La definizione delle liti prevede il versamento di importi differenziati in base alla soccombenza dell’Agenzia delle entrate nella lite. Se quest’ulti ma risulta:
- soccombente integralmente nei precedenti gradi di giudizio è dovuto il 5% del valore della lite;
- soccombente in uno dei precedenti gradi di giudizio è dovuto il 20% del valore della lite.
ADEMPIMENTI
L’adesione alla definizione richiede che il sogget to che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, è subentrato o ha comunque legittimazione, deve presentare una specifica domanda e provvedere al pagamento della somma dovuta.
Per ogni lite è richiesta la presentazione di una specifica domanda, esente dall’imposta di bollo.
Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Ai fini della definizione si tiene conto degli even tuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio e in caso di assenza di som me da versare la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.
La definizione non consente comunque la resti tuzione di quanto già versato in misura superiore rispetto a quanto dovuto per la definizione.
La definizione perfezionata da un coobbligato gio va a favore degli altri, compresi quelli per i quali la lite non è ancora pendente.
SOSPENSIONE CONTROVERSIE
Le liti definibili non sono sospese a meno che il contribuente non faccia specifica richiesta al Giu dice dichiarando di avvalersi della definizione in esame, in questi casi il processo viene sospeso fino al 16 gennaio 2023.
ESTINzIONE
DEL PROCESSO
In assenza di istanza di trattazione presentata dal la parte interessata, entro il 16 marzo 2023, quindi due mesi dopo la scadenza del termine di presen tazione della domanda di definizione, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente. L’eventuale impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.
DISPOSIzIONI
ATTUATIVE
L’Agenzia delle entrate adotterà le disposizioni at tuative della definizione in argomento. Ogni Ente territoriale dovrà disciplinare l’applicazione della definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui lo stesso è parte.
CONSIDERAzIONI
CONCLUSIVE
La definizione delle liti non presenta aspetti par ticolarmente vantaggiosi per i contribuenti perché la norma è pensata favorendo l’amministrazione finanziaria.
Non si capisce ad esempio perché sia esclusa la definizione nel caso in cui il contribuente risul ti soccombente in entrambi i gradi di merito. Il contribuente può, infatti, definire la lite quando è stato sempre vincente mentre non lo può fare se è stato sempre soccombente, creando in questo modo una disparità inspiegabile.
La norma è stata adottata per ridurre i conten ziosi pendenti in Cassazione, ma a ben guardare buona parte degli stessi sono creati dalla stessa amministrazione finanziaria, altrimenti non si giustificherebbe l’esclusione delle liti intrapre se dal contribuente dopo la soccombenza in due gradi di merito. I funzionari, infatti, non vogliono assumersi la responsabilità della soccombenza in sede di legittimità e quindi non hanno scrupoli nel proseguire nel contenzioso, confidando anche sul fatto che in Cassazione la condanna alle spese è meno probabile.
Non si comprende inoltre la differenziazione del valore delle liti da definire che rischia di risultare una beffa per il contribuente, il quale ha più possi bilità di definizione solo se ha avuto sempre ragio ne nei precedenti gradi, mentre ove sia risultante soccombente ha minori facoltà.
Non si deve infine dimenticare che se il contri buente sia stato soccombente in tutto o in parte in secondo grado, considerando che l’Ufficio pro cede alla riscossione di tutta la somma, comprese le sanzioni e interessi, è probabile che si sia già versato più di quanto dovuto per la definizione che come abbiamo visto, è pari al 20% del valore ori ginario della lite, senza possibilità di rimborso di quanto versato in più.
Tutte queste motivazioni potrebbero indurre i contribuenti a non aderire alla sanatoria proprio per la scarsa appetibilità.
(Pz)Credito d’imposta imprese non energivore
AnChe
L’art. 6 del D.L. n. 115/2022 (decreto Aiuti-bis) conferma i crediti d’imposta a favore delle impre se per fronteggiare il caro energia. In particolare sono stati confermati anche per il terzo trimestre 2022 le agevolazioni già riconosciute per il secon do trimestre dal D.L. 21/2022 a favore delle im prese non energivore.
Le condizioni per accedere al bonus sono rimaste immutate rispetto al secondo trimestre e sono:
- avere contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW;
- avere registrato per il prezzo dell’energia, cal colato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prez zo medio riferito al secondo trimestre del 2019. Al verificarsi di queste due condizioni, il credito d’imposta spettante è pari al 15% delle spese soste nute per la componente energia acquistata ed ef fettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Con la circolare n. 13 del 13 maggio 2022 l’Agen zia delle entrate ha fornito chiarimenti in meri to all’individuazione del costo della componente energia. È stato precisato che vanno considerate tutte le voci indicate in bolletta riferibili alla “ma teria energia elettrica”, vale a dire la quota energia, il dispacciamento, le perdite di rete, la commer cializzazione nonché le garanzie di origine. Sono invece escluse le imposte, i sussidi e il trasporto di energia.
Dopo aver verificato la spettanza del credito tra mite il confronto tra il costo medio dei due trime stri di riferimento e dopo aver identificato le voci in bolletta da considerare, è necessario sommare tutte le voci riferite all’energia effettivamente uti
lizzata nel corso del trimestre. Al valore così otte nuto si applica la percentuale del 15% per quanti ficare il credito d’imposta spettante.
Si segnala l’introduzione di una novità molto im portante a carico dei fornitori delle imprese non energivore beneficiarie del credito che nel secon do e terzo trimestre 2022 si sono rifornite e conti nuano a farlo dallo stesso soggetto. In questi casi i fornitori, entro 60 giorni dalla scadenza del tri mestre oggetto dell’agevolazione, devono inviare al cliente, a fronte di una specifica richiesta, una informativa nella quale vengono riportati i calcoli dell’incremento di costo della componente ener gia e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre 2022.
Si tratta di una novità che però non deve essere let ta come un obbligo perché le imprese possono sem pre decidere di calcolare direttamente il credito. Il credito potrà essere utilizzato in compensazio ne direttamente dall’impresa entro il 31 dicembre 2022, oppure ceduto ad altri soggetti, comprese le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario.
Le cessioni successive alla prima sono consentite solo a favore di istituti di credito e assicurazioni per un massimo di due cessioni.
Le imprese beneficiarie della cessione del credito devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sus sistenza dei presupposti. In ogni caso il credito dovrà essere utilizzato entro il 2022. Le modalità operative di cessione del credito sono state defi nite dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022.
Per le imprese che producono energia e la consu mano il credito spetta comunque, ma si deve con siderare il costo sostenuto per la produzione di energia ai fini del confronto tra il trimestre 2019 e il trimestre 2022. In questo caso, inoltre, il credito non spetta solo per l’energia acquistata ma anche per l’energia prodotta e auto consumata. La base di calcolo per questa componente è pari al PUN medio del mese di riferimento moltiplicato per i kWh prodotti e auto consumati.
Legge di assestamento del bilancio regionale 2022-2024
nizzazione, crescita e sviluppo sostenibile (c.d. legge Sviluppoimpresa), art. 84, co. 3.
CONTRIbUTI PER IL CONTENIMENTO DEI MAGGIORI
COSTI ENERGETICI
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 341/ AdT del 13 settembre 2022 per rammentare che con legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, pubbli cata sul Supplemento ordinario n. 25 dell’8 ago sto 2022 al B.U.R. n. 31 del 3 agosto 2022, è stato approvato l’assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024. La legge in parola contiene diverse e importanti norme per le attività produttive, delle quali si dà prioritariamente informazione. Di esse si richiama subito l’attenzione sugli aiuti per il contenimento dei maggiori costi energetici e per il contenimento dei consumi energetici.
Gran parte delle norme in commento non sono di immediata applicazione per le imprese, richieden do disposizioni regolamentari, sulle quali si avrà modo di ritornare ogni qual volta saranno state adottate.
Per tutte le altre norme contenute nella legge in parola gli interessati possono fare riferimento all’ufficio economico dell’Associazione.
RIqUALIFICAzIONE
DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
DI COMPLESSI PRODUTTIVI DEGRADATI
(ART. 2, COMMI 10 E 11)
Sono estesi ai soggetti privati e ai Consorzi di sviluppo economico locali gli interventi per la ri qualificazione e riconversione produttiva soste nibile, quali la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, la demolizione per ri conversione, la demolizione con ricostruzione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l’allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici, finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei com plessi produttivi degradati di cui alla legge regio nale 22 febbraio 2021, n. 3 in materia di moder
DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ART. 2, COMMI 20-27)
L’Amministrazione regionale è autorizzata a con cedere contributi a fondo perduto, nel rispetto della disciplina europea degli aiuti di Stato, alle sole micro, piccole e medie imprese a parziale ri storo delle maggiori spese per l’aumento dei costi energetici sostenuti nel 2022 rispetto al 2021. Per tale finalità sono destinati 40 milioni di euro.
Le imprese beneficiarie saranno individuate con deliberazione della Giunta regionale che provve derà a identificare le attività economiche median te i codici ATECO e a determinare l’ammontare massimo del contributo nonché i criteri e le mo dalità per la sua concessione.
Il contributo sarà contestualmente concesso ed erogato secondo l’ordine di presentazione alla Di rezione centrale attività produttive e turismo delle domande mediante procedura automatica – sen za, dunque, attività istruttoria tecnica, economica e finanziaria del programma di spesa (ex art. 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7) – sulla base della sola presentazione della domanda com pleta della documentazione richiesta.
Per quanto di loro competenza, le funzioni ammi nistrative per la concessione dei contributi sono delegate al Centro assistenza tecnica imprese arti giane (CATA) e al Centro assistenza tecnica delle imprese del terziario (CATT).
SOSTEGNO
AGLI INTERVENTI
DI RIDUzIONE
DEI CONSUMI ENERGETICI
NELL’INDUSTRIA
MANIFATTURIERA
(ART. 2, COMMI 28-29)
Con il co. 28 dell’art. 2 il legislatore ragionale ha introdotto l’art. 77 bis nella l.r. 3/2021, n. 3.
L’art. 77 bis introduce misure di sostegno me diante contributi in conto capitale alle imprese del settore manifatturiero attraverso la copertura del loro fabbisogno energetico mediante l’auto produzione di energia rinnovabile e l’eventuale suo accumulo.
Le misure riguardano i seguenti ambiti:
a) acquisto e installazione di impianti fotovoltai ci sulle coperture delle sedi produttive e rela tive pertinenze, finalizzati alla produzione di energia elettrica per autoconsumo, compresi gli oneri e servizi accessori per la realizzazione dell’investimento;
b) integrazione di impianti di cui alla lett. a) con sistemi di accumulo tradizionale a batteria e accumulo tramite vettore energetico a idroge no verde attraverso sistemi complessi di elet trolizzatori e full cell [pila combustibile; dispo sitivo elettrochimico che permette di ottenere energia elettrica direttamente dall’idrogeno senza che avvenga alcun processo di combustione termica, n.d.r.] anche in assetto micro cogenerativo, finalizzati allo stoccaggio di energia elettrica per il fabbisogno dell’im presa;
c) acquisto e installazione di un sistema combi nato di inverter con sistema di accumulo e al lacciamento alla rete di energia elettrica.
I criteri e le modalità per la concessione dei contri buti saranno adottati con regolamento regionale. Per le finalità di cui all’art. 77 bis sono stanziati nel 2022 due milioni di euro.
SOSTEGNO PER L’UTILIzzO DI IDROGENO VERDE (ART. 2, COMMI 30-33)
Allo scopo di rendere più efficiente sotto il profilo energetico il sistema produttivo attraverso l’utiliz zo di idrogeno verde [variante pulita dell’idroge no, non presente in natura, che si ottiene da fonti rinnovabili, a seguito del processo di elettrolisi, e da cui è possibile produrre idrogeno, la cui succes siva trasformazione genera energia senza effetti inquinanti, n.d.r.], l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capi tale alle sole piccole e medie imprese del settore manifatturiero per investimenti, compresi gli one ri per i relativi servizi accessori, diretti alla finalità di cui sopra.
Per tali finalità sono stanziati 3 milioni di euro per il 2022.
I criteri e le modalità per la concessione dei con tributi in parola saranno adottati con regolamento regionale.
REALIzzAzIONE
DI AREE PRODUTTIVE
TECNOLOGICAMENTE
ATTREzzATE (APEA) (ART. 2, COMMI 37-41)
È modificato l’art. 8 della legge regionale 20 febbraio 2015 n. 3 (c.d. legge Rilancimpresa) con riguardo alla identificazione, qualificazione e monitoraggio delle c.d. Aree produttive tecnologicamente attrezzate (APEA) e all’assegnazione ed erogazione delle risorse ai Consorzi di sviluppo economico per l’attività di rilevamento e monitoraggio periodico. Per tale finalità a favore dei consorzi sono stanziati 200.000 euro per l’anno 2022.
La norma introduce anche il co. 4 bis, con il quale viene riconosciuto in sede di graduatoria un pun teggio premiale del 10% alle imprese che parteci pano al programma di interventi finalizzati al con seguimento degli obiettivi posti dal regolamento che disciplina l’APEA.
FILIERA SIDERURGICA
DELL’AUSSA-CORNO.
ACCORDO DI PROGRAMMA (ART. 2, COMMI 44-48)
Allo scopo di favorire lo sviluppo della filiera si derurgica insediata nell’agglomerato industriale d’interesse regionale dell’Aussa-Corno, l’Ammi nistrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma ex articoli 19 e 20 della legge 7/2000 volto all’esecuzione di un progetto in tegrato di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e miglioramento dell’accesso al porto di San Giorgio di Nogaro fra enti pubblici e soggetti privati promotori di un investimento industriale strategico di valenza sovranazionale da localizzarsi nei terreni di Punta Sud. L’accordo di programma andrà nel caso a configurare i contenuti degli stru menti di pianificazione territoriale e le conseguenti variazioni agli strumenti urbanistici.
La finalità ultima è di sostenere la decarbonizza zione dei sistemi economici e favorire la mitiga zione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, di perseguire un’economia improntata alla circolari tà dei cicli produttivi e alla sostenibilità delle fonti di produzione in un contesto di rilocalizzazione delle imprese e di accorciamento delle filiere.
Al finanziamento delle progettualità di interesse pubblico si provvederà prioritariamente con ri sorse regionali, ma anche di risorse nazionali e co munitarie. A tale scopo per il 2022 la Regione ha stanziato 20 milioni di euro.
(AdT)
Avviso pubblico
ISI Inail 2021
CAlendArIo SCAdenze
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 342/ AdT del 13 settembre 2022 e a quanto pubblicato su Apinforma n. 4/2022, p. 46 in ordine al calen dario delle scadenze per l’accesso alle agevolazioni
di cui all’Avviso Isi Inail 2021, per segnalare che il 12 settembre u.s. l’Inail ha provveduto a pubbli care sul proprio sito web (www.inail.it) le regole tecniche e le modalità di svolgimento dello spor tello informatico, nel quale sono descritti il fun zionamento del medesimo nonché le modalità e le tempistiche (“tabella temporale”) per l’invio della domanda in formato telematico. Con la medesima nota, però, l’Inail ha anche comunicato il rinvio al 3 ottobre 2022 della pub-blicazione della “tabella temporale” allegata alle regole tecniche. Pertanto, al momento la configurazione del calendario delle scadenze è il seguente.
AVVISO ISI INAIL 2021 – CALENDARIO DELLE SCADENzE
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda
2 maggio 2022
Chiusura della procedura informatica per la compilazione del la domanda 16 giugno 2022, ore 18.00
Download dei codici identificativi dal 23 giugno 2022
Regole tecniche per l’inoltro della domanda on line e data di apertura dello sportello informatico
Pubblicazione delle regole tecniche: 12 settembre 2022 Rinvio al 03.10.2022 della pubblicazione dell’allegato “tabella temporale”
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori Entro 14 giorni dall’apertura dello sportello informatico
Upload della documentazione (efficace nei confronti degli am messi agli elenchi pena la decadenza della domanda)
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi
Per comodità di consultazione si riporta anche la tabella riassuntiva dei 6 “momenti” citati nel le regole tecniche. La data e l’ora effettiva di tali momenti vengono pubblicati sul citato sito web dell’Inail (Allegato “Tabella Temporale”):
- momento 1: Disponibilità dell’indirizzo del portale del partecipante e del portale dell’am ministratore;
- momento 2: Inizio della possibilità di registra zione sul portale del partecipante e dell’ammi nistratore;
- momento 3: Disponibilità dell’indirizzo dello
Periodo di apertura della procedura comunicato assieme alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori
Alla data comunicata contestualmente alla pubblicazione de gli elenchi cronologici provvisori
sportello informatico nella funzione online ISI domanda;
- momento 4: Inizio autenticazione e pagina di attesa;
- momento 5: Inizio della fase di invio della do manda;
- momento 6: Fine della fase di invio della do manda.
Il testo delle regole tecniche e altre informazio ni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.
(AdT)
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Brevetti+, Marchi+ e Disegni+
I testi dei tre bandi e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono reperibi li sui seguenti siti:
- Brevetti+, www.uibm.gov.it e www.invitalia.it;
- Disegni+, www.uibm.it, www.unioncamere. gov.it e www.disegnipiu2022.it;
- Marchi+, www.uibm.gov.it, www.unioncame re.gov.it e www.marchipiu2022.it.
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 351/ AdT del 21 settembre 2022 per rammentare che, con avvisi pubblicati sulla G.U. n. 182 del 5 ago sto 2022, il Ministero dello sviluppo economico ha dato notizia dell’apertura dei bandi 2022 diretti alla concessione di contributi per la valorizzazione economica di brevetti, disegni e modelli, e marchi, che assumono rispettivamente le denominazioni di Brevetti+ 2022, Disegni+ 2022 e Marchi+ 2022. I contenuti dei bandi si pongono in continuità con quelli del 2021 e fissano le seguenti date di aper tura degli sportelli:
- bando 2022 Brevetti+, dalle ore 12.00 del 27 settembre 2022;
- bando 2022 Disegni+, dalle ore 09.30 dell’11 ottobre 2022;
- bando 2022 Marchi+, dalle ore 09.30 del 25 ottobre 2022.
Con decreto del Direttore generale per la tutela della proprietà industriale del suddetto Ministero, pubblicato sulla G.U. n. 156 del 6 luglio 2022, sono state anche ripartite le risorse per le tre agevola zioni, sempre relativamente al 2022 e, cioè: 30 milioni di euro per Brevetti+ (di cui 10 milioni dal PNRR), 14 milioni di euro per Disegni+ e 2 milio ni di euro per Marchi+, per un totale di 46 milioni di euro.
Beneficiarie sono le micro, piccole e medie im prese. I contributi sono concessi secondo il regi me “de minimis” mediante procedura valutativa a sportello fino all’esaurimento dei fondi.
Le entità dei contributi sono le seguenti:
- bando 2022 Brevetti+, fino all’80% dei costi ammissibili (100% in caso di iniziativa assun ta con ente pubblico) nel limite massimo di 140.000 euro;
- bando 2022 Disegni+, fino all’80% dei costi ammissibili, secondo tipologia di spesa, nel li mite massimo di 60.000 euro;
- bando 2022 Marchi+, fino all’80% (misura A) o al 90% (misura B), in funzione della tipolo gia di deposito del marchio ed entro il limite massimo di 6.000 euro e di 9.000 euro, ri spettivamente.
Le domande vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica secondo le modali tà e gli schemi pubblicati nell’apposita sezione del sito web dei soggetti gestori.
Il testo di ciascun bando è rinvenibile sul sito web del Ministero dello sviluppo economico (www. mise.gov.it), ma può anche essere richiesto all’uf ficio economico dell’Associazione, unitamente a ogni altra informazione. (AdT)
Contributi per riqualificazione elettrica dei veicoli
al PRA, all’imposta di bollo e all’imposta provin ciale di trascrizione.
Per la richiesta, gli interessati dovranno presenta re istanza mediante una piattaforma informatica gestita dalla Consap spa, previa registrazione sul la medesima. Il Ministero darà notizia sul proprio sito web (www.mit.gov.it) della data di messa in esercizio della piattaforma.
Si segnala che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con decreto 19 luglio 2022, pubblicato sulla G.U. n. 215 del 14 settem bre 2022, ha previsto l’“erogazione di contributi destinati ai proprietari di veicoli per l’installazio ne di sistemi di riqualificazione elettrica in sosti tuzione del motore termico”.
La misura, estesa anche ai veicoli di categoria N1 (veicoli adibiti al trasporto merci di massa fino a 3,5 t), intende riconoscere un contributo a coloro che, a partire dal 10 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, abbiano installato un sistema di riqualificazione elettrica conforme al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° di cembre 2015, su un veicolo immatricolato in origi ne con motore termico.
Il contributo, riconosciuto in base all’ordine cro nologico di presentazione delle richieste fino ad esaurimento fondi, per complessivi 14 milioni di euro, ammonta al 60% del costo di riqualificazione fino ad un massimo di 3.500 euro, e al 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione
L’istanza dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui il soggetto richie dente attesterà una serie di informazioni previste all’art. 3, co. 5 del d.m. 19 luglio 2022, fra le quali si segnalano:
- il numero di targa del veicolo sul quale è stato installato il sistema di riqualificazione elettrica;
- la data dell’avvenuta installazione, allegando copia della fattura, della quietanza di paga mento e del documento unico di circolazione aggiornato;
- l’indicazione delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al PRA e all’imposta pro vinciale di trascrizione, con le relative attesta zioni;
- il codice IBAN per l’accredito del contributo (l’intestatario o il cointestatario del conto do vrà coincidere con il richiedente);
- l’indirizzo e-mail per le comunicazioni con nesse all’erogazione del contributo.
Per il testo del decreto e altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Decreto Trasparenza
ModIfICA
Il Dlgs 104/2022, cd Decreto Trasparenza, ha in trodotto, oltre ai nuovi obblighi “minimi” di in formazione per i contratti di lavoro, anche alcune prescrizioni minime relative alle condizioni di la voro che hanno riguardato istituti come il periodo di lavoro, l’orario di lavoro e la sua determinabili tà e il doppio lavoro.
PERIODO
DI PROVA (ART. 7)
Detto Decreto, all’art. 7. ha previsto che il periodo di prova, ove indicato nel contratto di lavoro in dividuale, non potrà durare oltre 6 mesi, a meno che non sia diversamente sancito nei contratti collettivi. Nei rapporti a tempo determinato la du rata del periodo di prova deve essere proporzio nata alla durata del contratto stesso ed al tipo di mansioni. In caso di rinnovo, il periodo di prova è escluso. Nel caso di eventi sospensivi come infor tunio o malattia, esso è prolungato proporzional mente al periodo di assenza del lavoratore.
“CLAUSOLA
DI ESCLUSIVA”: CONDIzIONI
PER IL DOPPIO LAVORO (ART. 8)
Un’ulteriore importante novità riguarda la “clau sola di esclusiva”, con la quale il datore di lavoro vieta al dipendente di svolgere una diversa attività professionale. Nel Decreto Trasparenza viene con templata la possibilità per il lavoratore di svolgere parallelamente un altro lavoro, al di fuori dell’ora rio sancito dal suo contratto.
Il datore non potrà né vietarlo né riservare per tale motivo un trattamento sfavorevole al lavora tore, a meno che, questa doppia attività lavorati va: non garantisca il servizio pubblico nella sua
integrità; comporti rischi per la salute e la sicu rezza del dipendente; causi un mancato rispetto dei riposi; si generi un conflitto d’interessi tra le due attività.
Tali disposizioni non si applicano ai lavoratori marittimi e a quelli del settore della pesca.
FORME DI LAVORO
PIù PREVEDIbILI, SICURE E STAbILI (ART. 10)
Il Decreto introduce il diritto del lavoratore, a de terminate condizioni, di richiedere una forma di lavoro più stabile. Sul punto, il Decreto prevede che, il lavoratore, che abbia maturato un’anzianità di lavoro di almeno sei mesi presso lo stesso dato re di lavoro, potrà chiedere in forma scritta il rico noscimento di una forma di lavoro con condizioni più prevedibili e stabili (se disponibile).
Il lavoratore che abbia ricevuto risposta negativa può presentare una nuova richiesta dopo che sia no trascorsi almeno sei mesi dalla precedente. Entro un mese dalla richiesta del lavoratore, il datore di lavoro o il committente devono fornire risposta scritta motivata. In caso di richiesta reite rata da parte del lavoratore di analogo contenuto, i datori di lavoro o le imprese che occupano fino a cinquanta dipendenti, possono rispondere in forma orale, qualora la motivazione della risposta rimanga invariata rispetto alla precedente.
FORMAzIONE
ObbLIGATORIA
(ART. 11)
Il Decreto prevede poi che, nel caso in cui la legge o il contratto di lavoro individuale o collettivo pre vedano l’erogazione ai lavoratori di attività di for mazione, la stessa – da garantire gratuitamente a tutti i lavoratori – dovrà considerarsi come orario di lavoro, e, ove possibile, dovrà svolgersi durante lo stesso.
Tale obbligo non riguarda la formazione profes sionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo le previsioni di legge o di contrattazione collettiva.
MECCANISMI
DI RISOLUzIONE RAPIDA
E DIRITTO DI RICORSO (ART. 12)
In caso di violazioni dei diritti previsti dal Decreto, i lavoratori potranno promuovere il tentativo di conciliazione, ricorrere al collegio di conciliazione ed arbitrato o rivolgersi alle camere arbitrali. Resta ferma la facoltà di adire l’autorità giudizia ria e amministrativa e salvo specifiche procedure previste dai contratti collettivi,
PROTEzIONE
DA TRATTAMENTO
O CONSEGUENzE
SFAVOREVOLI (ART. 13)
L’adozione di comportamenti di carattere ritorsivo, o che, comunque, determinano effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori che abbiano presen tato un reclamo al datore di lavoro, o che abbiano promosso un procedimento finalizzato a garantire il rispetto dei diritti previsti dal Decreto – ferma ogni conseguenza prevista dalla legge derivante dall’invalidità dell’atto e salvo che il fatto costitui sca reato – comporta la applicazione della sanzione amministrativa che va da 250 euro a 1500 Euro.
PROTEzIONE
CONTRO IL LICENzIAMENTO
O CONTRO IL RECESSO
DEL COMMITTENTE
E ONERE DELLA PROVA (ART. 14)
Il Decreto prevede, infine, che sono vietati il licen ziamento e i trattamenti pregiudizievoli del lavo ratore conseguenti all’esercizio dei diritti previsti dal Decreto medesimo.
Fatto salvo l’obbligo di comunicare il licenzia mento per forma scritta, i lavoratori licenziati o comunque destinatari di misure equivalenti al li cenziamento potranno espressamente richiedere al datore di lavoro i motivi alla base delle misure adottate. In tali casi, il datore di lavoro o il com mittente saranno tenuti a riscontrare la richiesta entro sette giorni dal ricevimento dell’istanza.
In ogni caso incombe sul datore di lavoro o sul committente l’onere di provare che i motivi ad dotti a fondamento del licenziamento o degli altri provvedimenti, non siano riconducibili all’eserci zio dei diritti previsti dal Decreto.
(AG)
D.lgs. 104/2022.
Decreto Trasparenza
dell’ISPettorAto nAzIonAle del lAvoro
vio al contratto collettivo applicato o ad altri do cumenti/regolamenti aziendali per la disciplina di dettaglio sulle informazioni obbligatorie, che dovranno essere consegnati o messi a disposizio ne ai lavoratori secondo la prassi aziendale.
Per l’assolvimento dei nuovi adempimenti infor mativi è possibile avvalersi di comunicazioni in formato elettronico, purché venga conservata la prova di trasmissione e della ricezione delle infor mazioni dovute ai lavoratori.
Il Dlgs 104/2022, cd Decreto Trasparenza, ha in trodotto come già comunicato (vedasi Circolare Confapi FVG nr. 309/2022) nuovi obblighi di in formazione per i contratti di lavoro, oltre alle pre scrizioni minime relative alle condizioni di lavoro e una serie di ulteriori misure a favore dei lavoratori. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, d’Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la Circolare nr. 4 del 10 agosto 2022, fornendo le prime indicazioni interpretative e ap plicative sulle norme del cd Decreto Trasparenza. Il Decreto Trasparenza entra in vigore dal 13 ago sto 2022, ma le sue disposizioni si applicano an che ai rapporti di lavoro instaurati alla data del 1° agosto 2022. La Circolare dell’ITL risolve il dub bio interpretativo per i rapporti di lavoro instau rati dal 2 al 12 agosto, anche per quest’ultimi può essere richiesta l’integrazione delle informazioni relative al proprio rapporto di lavoro.
Il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del contratto di lavoro individuale si applica non solo ai rapporti di lavoro subordinati (compresi part-time e determinato) ma viene esteso ad altre tipologie contrattuali e contratti di lavoro com prendendo così:
- il contratto di lavoro di somministrazione,
- il contratto di lavoro intermittente,
- le collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2, c. 1, del Dlgs 81/2015,
- le collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409 cod. proc. civ.,
- i contratti di prestazioni occasionale, di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017,
- i rapporti di lavoro marittimo, della pesca, do mestico e con le pubbliche amministrazioni. Nel merito, rispetto alla più rigida formulazione normativa, risulta importante la previsione conte nuta nella Circolare in parola che ammette il rin
Fra le esclusioni all’ambito di applicazione la Circo lare dell’ITL si sofferma sui rapporti di lavoro con una durata predeterminata ed effettiva inferiore ad una media di tre ore a settimana per un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive, com ma 4, lett. b, Dlgs 81/2015. La predeterminatezza si verifica quando nel contratto di lavoro viene sta bilita una quantità garantita di lavoro retribuito. In queste ipotesi i requisiti della predeterminatezza ed effettività devono concorrere.
L’obbligo di informazione dovrà essere assolto dal datore di lavoro all’atto dell’instaurazione del rap porto di lavoro mediante la consegna del contratto di lavoro redatto per iscritto o in alternativa della copia della comunicazione obbligatoria di assun zione.
Tale disposizione, art. 1, comma 2, del Decre to Trasparenza, è rimasta immutata rispetto alla normativa previgente, come la sanzione in caso di inadempimento, con la differenza che dal 13 ago sto 2022 il trattamento sanzionatorio scatta dopo il termine di 7 giorni dalla data di assunzione per le informazioni obbligatorie non contenute nel contratto o nella comunicazione obbligatoria e dopo 30 giorni per le informazioni di cui alle lette re g), i), l), m), q) e r).
La violazione degli obblighi di informazione è pu nita con la sanzione amministrativo pecuniaria da 250€ a 1.500€ per ogni lavoratore interessato.
ITL ricorda che si applica l’istituto della diffida, secondo l’art. 13 del Dlgs 124/2004, che prevede il pagamento della sanzione minima in caso di ot temperanza entro 15 giorni.
Ci si riserva di ritornare sull’argomento con ulte riori informazioni e approfondimenti.
lA CIrColAresulle novità
del c.d. Decreto Trasparenza
portieri, custodi, guardiani, fattorini, ecc.). In tale ultima fattispecie di lavoro prevedibile si ritie ne quindi che possa rientrare anche il personale viaggiante discontinuo.
CONGEDI
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 352/ EI del 21 settembre 2021 per comunicare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 19 del 20 settembre 2022 ha for nito ulteriori indicazioni su taluni specifici profili degli obblighi informativi introdotti dal Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022 (cosiddetto “Decreto Trasparenza”) in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.
Rinviando al testo della Circolare per tutti gli ap profondimenti, si segnala, in particolare:
ORARIO DI LAVORO PROGRAMMATO
Le informazioni devono riguardare, più che la ge nerale disciplina legale, i riferimenti al contratto collettivo nazionale e agli eventuali accordi azien dali che regolano il tema dell’orario nel luogo di lavoro.
Nello specifico, le informazioni devono essere in centrate sulla concreta articolazione dell’orario di lavoro applicata al dipendente, sulle condizio ni dei cambiamenti di turno, sulle modalità e sui limiti di espletamento del lavoro straordinario e sulla relativa retribuzione.
Il Ministero precisa che generalmente rientrano nella definizione del lavoro prevedibile anche le ipotesi di lavoro a turni e di lavoro multi-perioda le: in tali casi sarà sufficiente indicare che il lavo ratore viene inserito in detta articolazione oraria e rendere note le modalità con cui allo stesso saran no fornite informazioni in materia.
Rientra inoltre nella nozione di lavoro prevedibile anche l’orario di lavoro discontinuo, che si rife risce ad attività che non richiedono un impegno continuativo di lavoro (ad esempio nel caso di
Oltre alla disciplina prevista dal CCNL applicato (al quale, come aveva precisato l’INL con Circolare 4 del 10 agosto 2022, si può rinviare consegnan done copia al lavoratore) l’obbligo di informazione riguarda anche le previsioni legali. Secondo il Mi nistero si tratta solo di quelle astensioni espressa mente qualificate dal legislatore come “congedo”. In via esemplificativa e non esaustiva il Ministero elenca alcune ipotesi di congedi retribuiti previsti dalla legge:
- congedi di maternità e paternità, congedo pa rentale e congedo straordinario per assistenza a persone disabili, secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 151/2001;
- congedo per cure per gli invalidi, secondo la disciplina di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 119/2011;
- congedo per le donne vittime di violenza di ge nere secondo la disciplina di cui all’articolo 24 del d.lgs. n. 80/2015.
Le Aziende, qualora non abbiano già provveduto, dovranno integrare l’informativa eventualmente già resa con l’indicazione di detti congedi legali. Si ricorda che il d.lgs. 104/2022 ha previsto che l’informativa relativa ai congedi deve essere for nita entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa.
RETRIbUzIONE
L’informativa riguarda esclusivamente le com ponenti della retribuzione di cui sia oggettiva mente possibile la determinazione al momento dell’assunzione, secondo la disciplina di legge e di contratto collettivo. Restano esclusi quindi gli eventuali importi degli elementi variabili (ferma restando l’indicazione dei criteri per il riconosci mento) nonché le eventuali misure di welfare o buoni pasto.
Aiuti Bis. Nuove modifiche al lavoro agile
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge
21 settembre 2022 nr. 142, di conversione del cd “Decreto Aiuti Bis”, (qui il Testo coordinato) ri guardante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.
Fra le varie misure introdotte ci sono anche le mo difiche al Lavoro Agile.
Nell’art. 25 bis, inserito in sede di conversione, è stato reintrodotto il regime “semplificato” del La voro Agile fino al 31 dicembre 2022. Tale modifi ca ripristina di fatto il regime cd. “emergenziale” precedente al 1° settembre 2022, permettendo per tutte le Imprese del settore privato di disporre la modalità di Lavoro Agile anche senza l’Accordo Individuale con il lavoratore.
La modalità di comunicazione al Ministero del
Lavoro sarà quella semplificata, che prevede solo l’invio dell’elenco dei lavoratori e non i dati di sot toscrizione dell’accordo individuale. Al momento però si segnala che il sito del Ministero del Lavoro non è stato ancora aggiornato. Rimane l’obbligo di fornire ai lavoratori che svolgono l’attività lavora tiva in modalità agile l’informativa in materia di salute e sicurezza, anche tramite email. È ancora attuale la documentazione predisposta dall’INAIL Con l’articolo 23 bis della Legge 142/2022 è stato ripristinato il diritto al lavoro agile ai lavoratori fragili e ai lavoratori genitori di figli under 14, fino al 31 dicembre 2022. Per quest’ultimi la possibilità di ricorrere alla modalità di lavoro agile sussiste se essa è compatibile con l’attività lavorativa e se l’altro genitore non è interessato da sospensione o cessazione dell’attività. Si ricorda che il D.lgs. 105 del 2022 aveva già pre visto, dal 13 agosto 2022, la priorità per le richie ste di lavoro agile presentate da lavoratrici e la voratori disabili in situazione di gravità accertata, con figli fino a 12 anni di età, con figli disabili o caregiver. Con riserva di ulteriori informazioni.
Contributi per le lavoratrici madri
La Legge di Bilancio 2022, art. 1, comma 137, ha previsto un esonero pari al 50% dei contributi pre videnziali a carico delle lavoratrici madri, per una durata complessiva pari a dodici mensilità, che rientrano al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. La misura, di carattere sperimentale, è valida solo per l’anno 2022.
L’INPS, con la Circolare n. 102 del 19 settembre 2022, ha fornito le prime indicazioni e istruzioni per la corretta gestione degli adempimenti previ denziali connessi all’esonero contributivo.
Possono accedere al beneficio le lavoratrici madri che rientrano nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo obbligatorio di maternità o del conge do “facoltativo”, a condizione che il rientro nel po sto di lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022.
L’esonero è rivolto a tutti i rapporti di lavoro di pendente del settore privato, compreso il lavoro domestico, e a prescindere dalla tipologia contrat tuale, compresi gli apprendisti e gli intermittenti.
L’Istituto precisa infatti che, sebbene la previsio ne in trattazione faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di ma ternità, per un periodo massimo di un anno, laddo ve la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Detto esonero è cumulabile con gli esoneri con tributivi previsti, fra cui l’esonero dello 0,8% dei contributi previsto dalla legge di Bilancio, che da luglio 2022 passa al 2%.
La richiesta dell’esonero dovrà essere fatta dal datore di lavoro attraverso il “Cassetto Previden ziale”, da “Contatti”, voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art. 1 c. 137 L. 234/2021”. Da qui si potrà ottenere il codice autorizzativo “0U”, che dovrà essere indicato nella prima de nuncia Uniemens in cui si intende esporre l’eso nero. Nella circolare dell’INPS vengono fornite anche le istruzioni per gli arretrati per i mesi pre gressi.
La misura non è soggetta all’applicazione dei prin cipi generali in materia di incentivi all’occupazio ne stabiliti e non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione destinata alle persone fisiche.
INAIL. Servizio online denuncia
di nuovo lavoro temporaneo
dISPonIbIle
dAl 20 SetteMbre 2022
L’Inail, con l’istruzione operativa n. 8493 del 16 settembre 2022, informa che il servizio di “Denun cia di Nuovo Lavoro Temporaneo” è stato rivisto ed è disponibile a partire dal 20 settembre 2022. Per lavoro temporaneo si intende il lavoro che ha un termine finale determinato o determinabile e che è classificato in particolari voci di tariffa. Ri entrano in tale casistica, per esempio, i lavori edili,
idraulici, stradali, di linee di trasporto, gli appalti di servizio di mensa scolastica o di servizio di pulizia. Il datore di lavoro dovrà comunicare all’INAIL i lavori a carattere temporaneo entro 30 giorni dal la data di inizio dei lavori, utilizzando il servizio “Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo”. Il datore di lavoro può essere dispensato dall’ob bligo della denuncia dei singoli lavori se questi sono classificabili in una delle lavorazioni già de nunciate in precedenza. Tale dispensa è conces sa per i lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità, quando le lavorazioni richiedono l’impiego di non più di cinque persone e non du rano più di quindici giorni (art. 13, c. 9, D.M. 27 febbraio 2019).
(AG)
Indice mensile rivalutazione
t.f.r. agosto 2022
RAPPORTI CESSATI MESE
GENNAIO
DAL AL RIVAL. FISSA INDICE
15.01 14.02 0,125 107,7 1,184322
FEBBRAIO 15.02 14.03 0,250 108,8 2,086158
MARZO 15.03 14.04 0,375 109,9 2,987994
APRILE 15.04 14.05 0,500 109,7 2,971751
MAGGIO 15.05 14.06 0,625 110,6 3,732345
GIUGNO 15.06 14.07 0,750 111,9 4,775424
LUGLIO 15.07 14.08 0,875 112,3 5,182910
AGOSTO 15.08 14.09 1,000 113,2 5,943503
SETTEMBRE
15.09 14.10 1,125
OTTOBRE 15.10 14.11 1,250
NOVEMBRE 15.11 14.12 1,375
DICEMBRE 15.12 14.01 1,500
MITE: nuovo decreto sui materiali inerti
QuAndo CeSSAno
l’aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1. L’aggregato recuperato deve quindi soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti (art. 184 ter, comma 1 lett. c) Testo Unico Ambientale.
In totale ci sono 29 parametri da rispettare, con unità di misura e concentrazione limite, indicati nel punto d.1) dell’allegato 1.
Il Ministro della Transizione Ecologica ha approva to il decreto n. 278 del 15 luglio 2022 che stabilisce i criteri in base ai quali gli scarti di materiali inerti prodotti dalle attività edilizie cessano di essere un rifiuto (ai sensi dell’art. 184 ter del TU Ambiente) e si trasformano in aggregati recuperati.
Con questo provvedimento il ministero per incen tivare l’economia circolare, ha introdotto in pra tica una nuova norma “end of waste” relativa ai rifiuti da cantiere.
Si tratta di un provvedimento rilevante, con criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’art.2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente).
Le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non elencati all’Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del Decreto sono finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto e sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte se conda del medesimo decreto legislativo 152/2006. Il provvedimento stabilisce che i rifiuti inerti pro venienti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se
Gli aggregati recuperati potranno essere utilizzati per:
- Ingegneria civile
- Sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e piazzali civili ed industriali
- Strati di fondazione delle infrastrutture di tra sporto e di piazzali civili ed industriali
- Recuperi ambientali, riempimenti e colmate
- Strati accessori aventi funzione anti capillare, antigelo, drenante
- Confezionamento di calcestruzzi e miscele le gate con leganti idraulici
Il produttore del rifiuto destinato alla produzio ne di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto.
Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore del materiale edile recuperato tramite una dichiara zione sostitutiva di atto di notorietà, che dovrà es sere conservata per 5 anni, e redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, da invia re all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, territorialmente competente.
Al momento il Decreto non è stato pubblicato, dal la pubblicazione ci saranno 180 giorni per l’entra ta in vigore.
un rIfIuto
Frappa Edilizia: rinnovo SOA e crescita costante
dA dIeCI AnnI è CertIfICAtA MAterIA dI SICurezzAFortemente radicata nel territorio, l’impresa edile Associata Frappa Edilizia srl, ha fatto molta strada dalla sua fondazione, avvenuta ad opera di Giu seppe Frappa nel 1972 e che quest’anno ha rag giunto il traguardo dei cinquant’anni di attività. L’azienda è diventata uno dei nomi di riferimen to nel settore dell’edilizia privata in Friuli Venezia Giulia, frutto di un lavoro portato avanti con pas sione e dedizione da due generazioni. Nata come piccola attività “artigianale” nel settore edilizio, è diventata oggi un gruppo composto da tre aziende: Frappa Edilizia Srl, Frappa Impian ti Srl e Luna Blu Parking; con un headquarter di 13000 metri quadri tra la sede di Camino e quella di Codroipo, circa 100 dipendenti e collaboratori e una crescita di fatturato del 100% negli ultimi 10 anni, con previsione di chiudere il 2022 con un valore della produzione pari a 28 milioni di euro.
Tutto questo anche grazie all’impegno e all’intui zione della seconda generazione, entrata in azien da a fine anni ‘90 e rappresentata dai figli di Giu seppe Frappa, Riccardo e Renato.
Così la Frappa Edilizia è tra le prime aziende friu lane per fatturato nel settore edilizia privata.
L’impresa Frappa rappresenta il punto d’incontro tra l’esperienza nell’edilizia industriale, commer ciale, direzionale, residenziale e delle infrastruttu re, e l’applicazione di tutto ciò che è “smart”, tec nologico e sostenibile ossia la progettazione, realiz zazione, gestione e manutenzione delle costruzioni.
A partire dalle attività di analisi e studio di fat tibilità, e durante tutto il percorso progettuale, Frappa supporta il cliente integrando, con la sua esperienza e competenza realizzativa, l’experti se del team di progetto. Grazie a questo apporto, il costruito sarà quanto più aderente possibile al concept iniziale, evitando le modifiche “dell’ul tima ora” che generalmente vanno a sopperire a vuoti e approssimazioni del progetto stesso.
In uno scenario in continua evoluzione, saper pro gettare con lo sguardo rivolto al futuro è fonda mentale per la riuscita del progetto. Grazie all’e sperienza nelle costruzioni, il committente e i pro gettisti vengono guidati per rendere le loro idee sostenibili, funzionali e performanti nel tempo.
Villaggio Turistico Internazionale (Bibione - VE)Nell’ambito della progettazione, Frappa affianca il cliente negli studi di fattibilità volti a valutare i vin coli e la fattibilità economica del progetto, conside rando globalmente gli aspetti legati alla realizzazio ne e fornendo un parere esperto e competente. Un nome importante non solo per chi opera nel settore, ma anche per le comunità che possono godere delle tante realizzazioni in ambito ricetti vo, culturale, commerciale e sportivo a cui ha dato vita l’azienda: tra queste ricordiamo il restauro del Municipio del Teatro di Camino al Tagliamento, il Palmanova Outlet Village, il Villaggio Turistico Internazionale di Bibione, le numerose piscine tra cui quella olimpionica di Lignano Sabbiadoro, la Palestra di Roccia più alta d’Italia a Codroipo e le innovative strutture galleggianti conosciute come House Boat sul Fiume Tagliamento per Marina Azzurra Resort.
Anche in ambito produttivo e industriale sono molte le opere di rilievo, come la realizzazione dell’intero complesso della Società Cooperativa VITIS Rauscedo (la seconda azienda vitivivaisti ca italiana), i centri direzionali e produttivi, i ma nufatti ed opere complesse portati a termine per brand come ABS – Acciaierie Bertoli Safau, Pit tini, Fantoni, Cartiere Ermolli, Lombardo, Friul forgia, Siliconature, Italianforge, Freud-Bosch, Alfrus e Sisecam – ex Vetreria Sangalli. Un’evoluzione coltivata con impegno e visione per cinque decadi non soltanto nei “numeri”, ma anche e soprattutto nell’approccio al settore, per anticipare i tempi e guardare al futuro rinnovan dosi nel profondo. Oggi Frappa fa innovazione accompagnando il ciclo di vita dell’edificio attra verso quattro fasi o ambiti di attività: il supporto
alla progettazione, con l’esperienza di chi sa come si passa dalla carta all’opera realizzata, la costru zione, l’impiantistica, componente sempre più im portante e integrata con l’edificio, e la manuten zione. All’attività storica nel settore edilizio sono stati progressivamente affiancati lo sviluppo di impianti da fonti energetiche rinnovabili e le ope razioni in ambito real estate, come per esempio la realizzazione del complesso residenziale Soleis a Lignano Sabbiadoro. Obiettivo finale: dare vita a opere sempre più so stenibili, espressione dell’equilibrio tra uomo e ambiente.
Segnaliamo, inoltre, che nel 2003 l’azienda ha ot tenuto il Certificato del Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma ISO 9001, dal 2012 opera secondo un sistema di gestione Sicurezza e Salute dei Lavoratori in base alla norma ISO 45001. L’impresa, ha anche ottenuto l’attribuzione del Rating di legalità 2+ stellette con delibera dell’Au torità Garante della Concorrenza e del Mercato. Frappa Edilizia ha appena rinnovato l’Attestazio ne SOA, che gli riconosce la qualificazione all’ese cuzione dei lavori pubblici, per le categorie OG1 classifica VIII illimitata (edifici civili e industria li), OG3 classifica V (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari), OG6 classifica IV (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di eva cuazione), OG10 classifica I (impianti per la tra sformazione alta/media tensione e per la distri buzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione), OG11 classifica III bis (impianti tecnologici).
House Boat (Lignano Sabbiadoro - UD)Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’im porto superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed as sistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Appalti servizi e forniture e revisione prezzi
all’otto per cento dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
ConfAPI fvg AuSPICA un Intervento legISlAtIvoLo stesso legislatore non ha mai invece adottato specifiche misure per gli appalti di servizi e forni ture.
La revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture è consentita solo se prevista nei docu menti di gara “in clausole chiare, precise e inequi vocabili”. Lo ricorda l’Anac nell’Atto del presiden te n. 20/2022 su una richiesta di parere da parte dell’Arma dei Carabinieri relativa alla possibilità di procedere a modifiche, anche relative ai prez zi, dei contratti di appalto in corso di esecuzione, nello specifico per la fornitura di risme di carta formato A4, a causa dell’attuale situazione inter nazionale e della persistente emergenza sanitaria da Covid-19.
Anche i più recenti interventi normativi in mate ria, osserva ANAC, confermano tale possibilità. Il riferimento è all’articolo 29 del decreto 4/2022 che con riguardo alle procedure di affidamento in dette successivamente alla sua entrata in vigore, stabilisce “fino al 31 dicembre 2023, al fine di in centivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emer genza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus Covid” l’obbligo di inserire, nei docu menti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi.
Quanto ai contratti in corso invece il legislatore è intervenuto al fine di mitigare gli effetti dell’ecce zionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione con il decreto 73/2021 solo ed esclu sivamente per gli appalti di lavori e non per quelli di servizi e forniture: il provvedimento introduce un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche e prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministe ro delle Infrastrutture che rilevi le variazioni per centuali, in aumento o in diminuzione, superiori
L’assenza di un meccanismo di compensazione/ revisione dei prezzi anche per gli appalti di ser vizi e forniture, analogo a quello disciplinato per i lavori, è stata evidenziata anche dalla nostra As sociazione nazionale CONFAPI già nei primi mesi del 2022, su nostra segnalazione, è stata chiesta l’introduzione di un meccanismo di compensazio ne anche per i settori di Forniture e Servizi, pur troppo però tali proposte non hanno superato il vaglio parlamentare.
La stessa ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzio ne), si era espressa in questo senso, chiedendo al Ministro delle infrastrutture e della mobilità so stenibili, Enrico Giovannini, di occuparsi urgente mente della questione. Tuttavia, anche l’Autorità è stata totalmente ignorata.
Neanche con il più recente decreto “Aiuti”, in vi gore dal 18 maggio 2022, è stata proposta una mi sura di compensazione per i contratti di servizi e forniture.
Successivamente anche l’ANAC con una più re cente delibera n. 227 dell’11 maggio 2022 ha raccomandato le stazioni appaltanti di inserire nei nuovi contratti clausole elaborate ad hoc per la disciplina delle situazioni di forza maggiore, nonché di valutare l’opportunità di integrare i contratti in corso di validità con tali clausole.
Sulla base di questa delibera dell’Autorità anche noi come Confapi FVG abbiamo ritenuto di pro porre alla Confapi Nazionale una nota utile per ri proporre sui tavoli Ministeriali la questione, sug gerendo anche le eventuali misure da adottare. Pertanto, allo stato attuale, con riguardo ai con tratti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, possono procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti indicati dall’art. 106 del codice ap palti, cioè solo se le modifiche sono previste chia ramente nei documenti di gara.
Nuovo servizio camerale sull’etichettatura
ELENCO MATERIE
SU CUI VIENE FORNITO
IL SERVIzIO INFORMATIVO
SPortello A dISPoSIzIone delle AzIendeE DI PRIMO ORIENTAMENTO
A FAVORE DELLE IMPRESE
PRODOTTI ALIMENTARI
La Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia ci ha comunicato di aver attivato un nuo vo Sportello per l’etichettatura e la sicurezza dei prodotti.
La continua evoluzione della legislazione, a livel lo europeo e nazionale, in materia di sicurezza ed etichettatura dei prodotti (alimentari e non) può rendere la tematica di difficile comprensione. Per le imprese, risulta sempre più difficile avere le in formazioni necessarie sia per adeguare i requisiti obbligatori, sia per comprendere i confini delle in formazioni facoltative.
Un contesto sempre più competitivo, inoltre, ri chiede alle imprese interessate di proiettarsi sui mercati internazionali con la capacità di fronteg giare le problematiche relative alla vendita nei Paesi comunitari e alla esportazione extra UE dei loro prodotti.
Per aiutare le aziende a interpretare correttamen te la normativa, assolvere agli obblighi di legge e ad affacciarsi su nuovi mercati, la Camera di Com mercio Venezia Giulia ha recentemente attivato, in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino, lo Sportello di primo orientamento sull’etichettatura e la sicurez za prodotti, nonché sul commercio internazionale e la valorizzazione della proprietà industriale ed intellettuale.
Nel portale Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti (al sito www.portale-etichettatura.labto.camcom.it), le imprese avranno a disposizio ne numerose informazioni utili (normative, faq, e news). Dopo la registrazione, potranno inoltre formulare, senza costi aggiuntivi a loro carico, un quesito sulle materie di cui all’allegato elenco nonché inoltrare, per richiederne un commento, la copia della loro etichetta.
- sicurezza alimentare: autocontrollo, rintrac ciabilità, materiali a contatto con gli alimenti, allergeni, trasporto alimenti, shelf-life, etc;
- etichettatura: studio dei contenuti inseriti in etichetta (inserimento dei dati mancanti, adeguatezza della terminologia, etc.) e dell’e tichettatura nutrizionale sulla base della nor mativa vigente;
- etichettatura ambientale: chiarimenti sulle informazioni da inserire sull’imballaggio per la corretta raccolta da parte dell’utilizzatore finale, favorendo il processo di riutilizzazione, di recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- vendita in UE ed esportazione extra UE dei prodotti alimentari: indicazioni riguardo alle fonti istituzionali da consultare per vendere ed esportare nei diversi Paesi, orientamento sui requisiti cogenti (analisi e documentazione) nei singoli Paesi extra UE;
- vendita negli USA di prodotti alimentari: re gole FSMA e indicazioni sulla stesura del Food Safety Plan.
PRODOTTI NON ALIMENTARI
- etichettatura dei prodotti del comparto moda (tessile, abbigliamento, calzature);
- etichettatura energetica (piccoli e grandi elet trodomestici);
- etichettatura dei prodotti di pelletteria;
- marcatura CE (giocattoli, prodotti elettrici, DPI di I categoria);
- informazioni a corredo dei prodotti ricadenti nell’ambito del Codice del Consumo;
- indicazioni metrologiche da riportare sui pro dotti preimballati;
- prodotti cosmetici: informazioni sulle proce
dure di notifica dei prodotti cosmetici; valuta zione di singoli ingredienti (legittimità, limiti di utilizzo, eventuali avvertenze in etichetta); modalità di indicazione della data di scaden za; informazioni sulle responsabilità di impor tatore, produttore, distributore, ecc.
COMMERCIO INTERNAzIONALE
- Contrattualistica internazionale;
- fiscalità internazionale; - normativa doganale.
TUTELA E VALORIzzAzIONE DELLA PROPRIETà INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
- Proprietà industriale (brevetti per invenzione e per modello di utilità, marchi, design, segreti industriali);
- proprietà intellettuale (software, banche dati, diritto d’autore).
Nuove norme in materia di infrastrutture e trasporti
“
ConverSIone
Con legge 108/2022 del d.l. 66/2022.
CoMMento
Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 15/2022, pp. 23-46 in merito all’argomento in epigrafe, per segnalare che il Ministero dell’inter no, Direzione centrale per la Polizia stradale, fer roviaria e delle comunicazioni e per i reparti spe ciali della Polizia di Stato con circolare prot. 300/ STRAD/1/0000028964.U/2022 del 7 settembre 2022 (di seguito circolare), ha estesamente com mentato le disposizioni contenute nel decreto legge 16 giugno 2022, n. 66 (c.d. Decreto infra strutture e trasporti), convertito con legge 5 ago sto 2022, n. 108, in materia di codice della strada (c.d.s.). Di un tanto si dà di seguito conto con spe cifico riguardo al trasporto di cose.
ART. 7 DEL C.D.S. (REGOLAMENTAzIONE DELLA CIRCOLAzIONE NEI CENTRI AbITATI)
Con la modifica del co. 9 dell’art. 7 si stabilisce che le tipologie dei comuni che possono subordinare l’ingresso nelle zone a traffico limitato (ZTL) al pagamento di una somma dovranno essere indivi duate con un decreto del Ministro delle infrastrut ture e della mobilità sostenibili, al momento non ancora emanato. Nelle more detto Ministero ha operato un rinvio a una propria lettera di chiari menti al Ministero dell’interno e all’Associazione nazionale dei comuni italiani, con la quale chiari sce che restano validi tutti gli atti e i provvedimen ti adottati dalle amministrazioni comunali in ma teria di tariffazione degli accessi alle ZTL, con la conseguenza che nel periodo transitorio non do vranno essere modificate le tariffe sin qui stabilite.
ART. 61 DEL C.D.S. (SAGOMA LIMITE) Sul punto la circolare recita:
Si prevede la possibilità che i veicoli, sia isolati sia complessi, equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici, possano superare la lunghezza totale prevista dallo stesso articolo 61.
Tali cabine allungate o dispositivi aerodinamici devono comunque rispondere ai requisiti di omo logazione previsti dalla normativa europea. Per quanto riguarda le cabine allungate, l’aumento delle dimensioni è compreso nei requisiti di omo logazione riferiti ai veicoli stessi e sono indicati sulla carta di circolazione. Per i dispositivi aerodi namici, invece, non occorre l’aggiornamento della carta di circolazione/DU e gli stessi possono esse re installati sui veicoli a condizione che rispettino le prescrizioni previste dalle norme europee.”
“È previsto, inoltre, che questi dispositivi debba no essere piegati, ritratti o rimossi quando è a ri schio la sicurezza stradale o in presenza di utenti vulnerabili (pedoni e ciclisti) quando la strada ha un limite di velocità uguale o inferiore a 50 km/h. In mancanza si ritiene applicabile la sanzione prevista dal comma 7 dello stesso articolo 61. Si segnala, infine, che sullo stesso veicolo possono essere contemporaneamente installate sia una cabina allungata che i dispositivi aerodinamici.”
ART. 116 DEL C.D.S. (PATENTE E AbILITAzIONI PROFESSIONALI PER LA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE)
La circolare ribadisce che attraverso la modifica del co. 4 dell’art. 116 del c.d.s. viene estesa la pos sibilità di ottenere la patente speciale [patente di guida che attesta l’idoneità del conducente diver samente abile a condurre un’autovettura modifi cata secondo le proprie esigenze, n.d.r.] anche per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE. Attraverso, poi, la modifica del co. 11 del medesi mo articolo si estende la possibilità di conseguire la carta di qualificazione del conducente (CQC) anche ai titolari di patente speciale delle categorie C1E, CE, D1, D1E, D e DE.
ART. 167 DEL C.D.S. (TRASPORTI DI COSE SU VEICOLI A MOTORE E SUI RIMORCHI)
Fra le modifiche apportate, speciale menzione
meritano quelle all’art. 167 del c.d.s. sulle dispo sizioni e sanzioni relative al sovraccarico. Infatti, sono stati riformulati i commi 2 e 3 con riguardo tanto ai veicoli di massa complessiva superiore a 10 t quanto a quelli di massa fino a 10 t. Vi si sta bilisce che, ai fini dell’applicazione delle sanzioni legate al sovraccarico, non si fa più riferimento alla franchigia classica del 5% della massa indicata nella carta di circolazione (veicoli e trasporti ecce zionali inclusi), bensì:
- nel sovraccarico accertato con strumenti di pesa di tipo statico anche in dotazione agli or gani di polizia, si applica una riduzione del 5% del valore misurato (co. 12);
- nel sovraccarico accertato con strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, si applica invece una riduzione del 10% del valore misurato (co. 12 bis).
Sulle modifiche il Ministero ha formulato il se guente commento:
“Con la modifica dell’art. 167 viene ridisegnata la disciplina relativa alla verifica della massa dei veicoli a motore e rimorchi adibiti al trasporto di cose. Rispetto alla precedente formulazione della norma, ai fini del calcolo della massa di un veico lo, non dovrà più essere applicata la franchigia del 5% rispetto al peso massimo autorizzato nella carta di circolazione, ma una tolleranza rispetto alla misurazione eseguita con uno strumento di pesatura. Tale tolleranza si applicherà riducen do del 5% la risultanza dello strumento di misura se questo è di tipo statico, e del 10% se è di tipo dinamico.”
“Sebbene tale nuova formulazione faccia riferi mento alla verifica della massa eseguita attra verso strumenti di misurazione (pese statiche o dinamiche), si ritiene che il principio debba esse re applicato anche in caso di accertamento della massa attraverso la verifica dei documenti di ac compagnamento previsti da disposizioni di leg ge. In considerazione dell’espresso richiamo del comma 12 contenuto nel comma 1-bis, anche in tali casi, dovrà essere applicata una tolleranza del 5% al valore rilevato dalla lettura dei predetti documenti.”
“Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, pertanto, la tolleranza suindicata do vrà essere applicata sul peso rilevato [2].” Alla nota 2 la circolare specifica anche la procedu ra da eseguire in sede di controllo e, precisamente:
1. si rileva il peso attraverso la pesa o la docu mentazione di accompagnamento del carico;
2. si applica la tolleranza del 5% o del 10% a se conda dei casi;
3. si ottiene il peso complessivo;
4. si applica la sanzione sulla base dell’eccedenza rilevata ai sensi dei commi 2, 2 bis, 3 e 3 bis.” [n.d.r.]
Prosegue poi la circolare:
“Le modifiche hanno interessato anche il comma 2-bis, che disciplina l’eccedenza di peso dei vei coli ad alimentazione esclusiva o doppia a me tano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, che hanno massa com plessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate. Rispetto alla precedente formulazione, che pre vedeva un’eccedenza fino al 15% del peso indica to in carta di circolazione, questi veicoli possono circolare con un’eccedenza fissa di una tonnella ta. Resta ferma, anche in questi casi, l’applicazio ne della tolleranza suindicata. Pertanto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, la franchigia di 1 una tonnellata va applicata sul valore di peso ottenuto a seguito della tolleranza.”
“Medesima disciplina è prevista per i veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 tonnellate. Resta ferma, anche in questi casi, l’applicazione della tolleranza del 5% o 10%, ma le sanzioni si applicano in ragione dell’eccedenza calcolata sul valore percentuale e non sul valore assoluto.”
“
Con la modifica del comma 3-bis, che discipli na i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 tonnellate, ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibri da e dotati di controllo elettronico della stabilità, l’eccedenza di peso ammissibile rispetto a quella indicata nella carta di circolazione è stata ridot ta al 10% rispetto al 15% previsto nella prece dente formulazione. Anche in questo caso, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, la franchigia del 10% va applicata sul valore di peso ottenuto a se guito della tolleranza.”
“
L’applicazione della tolleranza del 5% o del 10% è prevista anche per l’eccedenza di peso dei veico li complessi (autotreni e autoarticolati), discipli nata dal nuovo comma 5.”
“
Con la modifica del comma 10 è stato ridotto al 5%, rispetto al 10% previsto dalla precedente formulazione, l’eccedenza di peso oltre la quale è prevista la riduzione del carico per la prosecuzio ne del viaggio. Ai fini dell’applicazione di questa prescrizione, il calcolo della percentuale di ec cedenza di peso rispetto a quanto indicato nella carta di circolazione, è riferito al peso accertato dopo aver applicato la tolleranza di cui al com ma 1-bis e l’eventuale franchigia di cui ai commi 2-bis e 3-bis.”
“
Il comma 12 è stato modificato in funzione dell’introduzione del comma 12-bis che introduce
la possibilità di accertare la massa dei veicoli an che attraverso pese di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, che devono essere preven tivamente omologate o approvate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.” Infine, si sottolinea che l’applicazione della nuova tolleranza legale sul peso effettivamente accer tato trova applicazione ai soli fini dell’accerta mento delle violazioni previste dall’art. 167 e non pregiudica l’applicazione della tolleranza stru mentale qualora prevista dal costruttore dello strumento utilizzato per la pesatura.”
Occorre anche evidenziare la sottolineatura ope rata dal Ministero, secondo la quale la tolleran za del 5% si applica anche quando l’eccedenza di massa venga accertata dalla documentazione di accompagnamento del carico; ciò a seguito del ri chiamo al co. 12 dell’art. 167 del c.d.s., contenuto nel co. 1 bis del medesimo articolo.
La circolare si sofferma anche sulle altre novità introdotte nel c.d.s. dal d.l. infrastrutture, tra le quali evidenziamo le seguenti:
ART. 198 bIS DEL C.D.S. (DISPOSIzIONI IN MATERIA DI ILLECITI REITERATI E RELATIVE SANzIONI)
La circolare si occupa diffusamente del nuovo art. 198 bis, recante disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni. In particolare, si legge “il legislatore ha inteso introdurre un correttivo all’applicazione del cumulo materiale delle san zioni in presenza di ripetute violazioni riguar danti alcune norme tecniche o amministrative che disciplinano le condizioni per l’immissione in circolazione dei veicoli (revisione, assicurazione, ecc.). La norma, infatti, prevede strumenti ido nei ad evitare che, a seguito dell’accertamento di più violazioni non comportamentali commesse nello stesso giorno o in giorni diversi, effettuato soprattutto attraverso l’impiego di dispositivi di controllo remoto e in assenza di contestazione immediata, il trasgressore possa essere oggetto di più sanzioni.”
“In presenza di determinate condizioni, infatti, la norma considera come un unico illecito am ministrativo tutte le violazioni dello stesso tipo, concernenti la mancanza di requisiti tecnici o amministrativi per la circolazione di un veicolo,
anche se commessi in tempi diversi, applicando un’unica sanzione pecuniaria di importo pari al triplo di quella prevista per la violazione oggetto di assorbimento.”
Presupposto per l’applicazione della disposizione – evidenzia il Ministero – “è la commissione [sic], anche in tempi diversi, di una pluralità di viola zioni della medesima disposizione in materia di requisiti tecnici o amministrativi. Le violazioni oggetto di unificazione possono essere state accer tate anche da diversi organi di polizia stradale.” “La violazione di precetti diversi previsti dalla stessa norma non determina unificazione degli illeciti. Infatti, il presupposto richiesto dall’art. 198-bis CDS per l’applicazione dell’unificazione è che si tratti della medesima disposizione e che, quindi, gli illeciti avvinti dal vincolo dell’unifica zione siano assolutamente identici tra loro. Sono irrilevanti, invece, gli effetti eventualmente pre visti dalle norme in caso di recidiva.”
ART. 203 DEL C.D.S. (RICORSO AL PREFETTO)
Con il co. 3 bis nell’art. 203 del c.d.s. “si introduce la possibilità di riscuotere le somme di sanzioni non pagate entro cinque anni per violazioni com messe con veicoli immatricolati all’estero, quan do non è stato possibile procedere all’iscrizione a ruolo o riscuotere le somme in altro modo, per difficoltà oggettive che possono essere legate, ad esempio, al fatto che il soggetto tenuto al paga mento è sconosciuto o è privo del codice fiscale, per l’impossibilità di procedere alla notifica del verbale ecc. In questi casi, obbligato al paga mento della sanzione dovuta è il conducente che viene trovato alla guida del medesimo veicolo di cui sopra, con applicazione delle procedure di cui all’art. 207. Tale norma, tuttavia, non è diretta mente applicabile perché subordinata all’emana zione di un decreto interministeriale che stabili sca le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti cui spettano i proventi delle sanzioni.”
Copia della circolare, la quale riporta anche un testo coordinato delle norme esaminate, può es sere chiesta unitamente a ogni altra informazione all’ufficio trasporti dell’Associazione.
(AdT)
Scadenze aziendali del mese di ottobre 2022
ressi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;
- provvigioni;
Il CAlendArIo delle SCAdenze
Il MeSe dI ottobre 2022
- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazio ne edilizia e risparmio energetico;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il model lo F24.
SAbATO 15
FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione telematica delle fatture riferi te a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di settembre. Le stesse fatture devono essere re gistrate entro il termine di emissione e con riferi mento al mese di consegna o spedizione.
DOMENICA 16
(POSTICIPA A LUNEDì 17)
IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il ter mine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di settembre.
Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse es sere superiore a € 25,82 il relativo versamento do vrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il model lo F24.
IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il ter mine per il versamento dell’8^ rata dell’Iva, rela tiva al 2021 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2022 uti lizzando il codice tributo 6099.
IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazio ne in partecipazione;
- obbligazioni e titoli similari;
- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;
- redditi di capitale diversi da dividendi e inte
INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:
- 26,23 per i lavoratori autonomi titolari di par tita Iva;
- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbli gatorie;
- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.
Il contributo così calcolato è posto:
- per un terzo a carico dei percettori dei com pensi,
- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il model lo F24.
MARTEDì 25
MODELLO 730 - INTEGRATIVO - Scade il termi ne per consegnare al CAF il modello 730-integra tivo da parte del lavoratore dipendente o pensio nato che ha già presentato il modello 730/2022.
IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilo gativi delle cessioni e degli acquisti intracomuni tari di beni e servizi relativi al mese di settembre.
I modelli da presentare sono:
- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’IN
TRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni;
- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’IN TRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.
La presentazione deve essere effettuata in via te lematica.
IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI - Sca de il termine per la trasmissione degli elenchi riepi logativi delle cessioni e degli acquisti intracomuni tari di beni e servizi relativi al terzo trimestre 2022.
I modelli da presentare sono:
- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le ces sioni;
- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’IN TRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.
La presentazione deve essere effettuata in via te lematica.
Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018.
I modelli Intra 2 trimestrali sono stati abrogati, ma è consentito trasmetterli su base volontaria.
LUNEDì 31
CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazio ne di immobili con decorrenza 1° ottobre 2022 e versamento dell’imposta di registro per i contratti
di locazione con annualità scaduta il 30 settembre 2022.
RIMBORSO IVA INFRANNUALE - Scade il ter mine per la presentazione telematica dell’istanza di rimborso/compensazione del credito Iva matu rato nel terzo trimestre.
MODELLO 770/2022 - Scade il termine per la tra smissione del modello 770/2022 relativo al perio do d’imposta 2021.
IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONI CHE - Scade il termine per il versamento dell’im posta di bollo riferite al II° trimestre senza Iva, come ad esempio operazioni esenti o fuori campo, per un importo superiore a 250 euro.
LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’in vio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS. (Pz)