LAVORO EDILIZIA SICUREZZA E AMBIENTE FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO ORGANIZZAZIONE EXPORT MARKETING IN PRIMO PIANO INVESTIMENTI 4.0 ApINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe APINFORMA numero 16 15 settembre 2023
notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe
numero 16
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE EDILIZIA
15
2023
Investimenti 4.0 Crediti d’imposta energetici Prova dell’esportazione R&S microelettronica Eventi calamitosi del luglio e agosto 2023 Eventi calamitosi del luglio e agosto 2023 Apertura bandi Brevetti+, Disegni+, Marchi+ Contributi per il bilancio sociale e sistema SA8000
Nuova norma UNI per i rifiuti radioattivi SOA: rinnovo per la Ermetic Serramenti Approvato il nuovo Codice dei contratti (9a parte) 8 12 16 17 18 25 28 29 34 35 36 38
Aggiornamento misure di prevenzione COVID-19
Sommario
APINFORMA
settembre
OPENEX.IT official distributor ELETTROVALVOLA INOX AD
RISPARMIO ENERGETICO RUMORE RIDOTTO GRAZIE ALLO STOPPER IN RESINA ALTAMENTE RESISTENTE ALLA CORROSIONE CAVO INGRESSO POSSIBILE A 360° MAGGIORE DURATA DELL’ARMATURA VIA SAN GIORGIO 52/6 | 33019 TRICESIMO (UDINE) | T +39 0432 881515 | TECNO2COMMERCIALE.COM | INFO@TECNO2COMMERCIALE.IT YEARS
AZIONAMENTO DIRETTO A 2 VIE
ORGANIZZAZIONE
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia
Giulia - Confapi FVG
Viale Ungheria, 28
33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu
Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com
Concessionaria per la pubblicità
Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Arrmet Srl alla prestigiosa fiera NeoCon | 2023 di Chicago Aperto bando FAPI 4-2023 Scambi fra Soci Regolamento europeo sulla privacy Autotrasporto. Noleggio veicoli senza conducente Tachigrafi intelligenti di seconda generazione 41 42 43 44 45 47
Nulla è impossibile
Il giusto carrello per ogni applicazione
Dal molto grande al molto piccolo abbiamo la soluzione giusta
Carrello per corsie strette
Transpallet leggeri al Litio
Retrattile superelastico per uso interno ed esterno
Da 50 anni SACER opera in Friuli e in tutto il Nordest occupandosi di vendita, noleggio e assistenza di carrelli elevatori, attrezzature e accessori.
Con un gruppo di professionisti di grande esperienza commerciale, amministrativo e tecnico e una solida rete di partner, SACER è l’azienda d’eccellenza per le esigenze di movimentazione e organizzazione delle merci.
SACER Uliana Luciano srl sacer-uliana.it | info@sacer-uliana.it Tel 0432 656211 | Fax 0432 65 62 62
pREMESSA
La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ha prorogato gli incentivi per gli investimenti Industria 4.0 riducendo gradualmente le percentuali di beneficio. L’agevolazione interessa gli investimenti materiali e immateriali di cui alle Tabelle A e B allegate alla legge di bilancio 2017 che rispettano precise caratteristiche volte a introdurre processi di automazione all’interno delle aziende. Ricordiamo che il credito relativo agli investimenti “ordinari” è terminato lo scorso anno.
Tenuto conto che l’agevolazione è ormai operativa da diversi anni e che le aziende si potrebbero trovare nella condizione di dover sostituire beni acquistati con l’agevolazione, di seguito ripercorreremo sinteticamente le caratteristiche generali dell’agevolazione e il rischio di recapture in caso di cessione durante il periodo di sorveglianza.
SOGGETTI INTERESSATI
L’agevolazione è riconosciuta a tutte le società e agli imprenditori individuali, a prescindere dal regime contabile adottato. Rientrano anche i soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari ex legge 190/2014 nonché le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Sono esclusi i professionisti mentre le società tra professionisti STP sono incluse.
CONDIzIONI AGGIUNTIVE
Per accedere al credito d’imposta è necessario:
- rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili ad ogni settore;
- aver adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori. A questo proposito è necessario esi-
bire un DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità al momento di fruizione del credito.
BENI ESClUSI
Sono esclusi dalle agevolazioni:
- i fabbricati e le costruzioni;
- i veicoli di cui all’art. 164 comma 1 del TUIR;
- i beni strumentali nuovi la cui aliquota di ammortamento prevista dal D.M. 31.12.1988 sia inferiore al 6,5%, si tratta dei beni con un periodo di ammortamento relativamente lungo;
- alcune tipologie di attività rientranti nell’imbottigliamento di acque minerali, nella produzione e distribuzione di gas, gli stabilimenti termali e alcune attività legate ai trasporti pubblici.
l’INVESTIMENTO
Beni materiali Industria 4.0
Gli investimenti in beni materiali nuovi rientranti nel piano Industria 4.0 di cui alla tabella A allegata alla legge di bilancio 2017, possono continuare a beneficare del credito d’imposta con riferimento agli investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati dal 16 novembre 2020 e:
- fino al 31 dicembre 2025;
ovvero
- fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
La misura del credito d’imposta per l’investimento rientrante nella Tabella “A”, fatto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 2026 con 20% di acconto entro il 31 dicembre 2025) è pari a:
- fino a 2.5 milioni 20%
- da 2.5 a 10 milioni 10%
- oltre 10 milioni 5%
Per ogni periodo d’investimento il limite massimo di costi complessivamente ammissibili è di 20 milioni di euro.
Beni immateriali Industria 4.0
È previsto anche un secondo credito d’imposta per i software, vale dire per i beni immateriali inseriti
pAG. 8 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
CredIto reCuPerAbIle Se Il bene eSCe dAl ProCeSSo ProduttIvo
Investimenti 4.0
nella tabella B allegata alla legge di bilancio 2017. La misura del credito del credito d’imposta per l’investimento rientrante nella Tabella “B” en-
tro il limite annuo di 1.000.000 euro, è stata rivista dalla legge di Bilancio per il 2022 e viene sintetizzata nella seguente tabella.
Investimento fatto dal
1.1.2022 al 31.12.2022 (o entro il 30.6.2023 con 20% di acconto entro il 31.12.2022)
BENI IN lEASING
Investimento fatto dal 1.1.2023 al 31.12.2023 (o entro il 30.6.2024 con 20% di acconto entro il 31.12.2023)
Hanno accesso a tutte e due le tipologie di credito d’imposta anche gli investimenti realizzati attraverso contratti di locazione finanziaria. Per questi il beneficio riguarda la quota capitale inclusa nel canone, la cui estrapolazione deve essere effettuata sulla base della procedura forfettaria di cui al DM 24 aprile 1998, ancorché tale norma sia stata superata. Il bonus in questi casi si applica sulla stessa base utilizzata nel caso di acquisto diretto, in sostanza si considera il costo sostenuto dal concedente.
Per i beni concessi in comodato a terzi, la maggiorazione spetta al comodante a patto che i beni siano strumentali e inerenti alla propria attività.
L’agevolazione è riconosciuta anche con riferimento ai beni utilizzati a scopo dimostrativo o per esposizione, importante che non siano mai stati utilizzati.
UTIlIzzO
DEl CREDITO D’IMpOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal mese successivo a quella in cui è intervenuta l’interconnessione. L’utilizzo immediato non richiede conseguentemente neppure la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi.
È invece richiesto che i documenti che certificano la sussistenza dell’interconnessione, vale a dire la dichiarazione del legale rappresentante ovvero la perizia, siano acquisiti entro la fine del periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso. Non si applica il limite di 2.000.000 euro di cui all’art. 34 della legge 388/2000 né il limite di 250.000 euro di cui al comma 53 dell’art. 1 della legge 244/2007.
Il credito d’imposta non è soggetto a tassazione ai fini Irpef, Ires e Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi. È cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi investimenti.
Investimento fatto dal 1.1.2024 al 31.12.2024 (o entro il 30.6.2025 con 20% di acconto entro il 31.12.2024)
Investimento fatto dal 1.1.2025 al 31.12.2025 (o entro il 30.6.2026 con 20% di acconto entro il 31.12.2025)
La rateizzazione in tre quote da un terzo, rappresenta il limite massimo di fruizione del credito. In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo, l’ammontare residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi.
COMUNICAzIONE Al MISE
Per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0” è necessario inviare un’apposita comunicazione al MISE utilizzando lo specifico modello per valutare l’andamento e la diffusione delle misure agevolative sul territorio. Tale comunicazione ha finalità esclusivamente informativa e non condiziona l’efficacia del bonus. Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@ pec.mise.gov.it.
lA pERIzIA O lA DIChIARAzIONE DEl lEGAlE RAppRESENTANTE
Per accedere alle agevolazioni Industria 4.0, è richiesta la predisposizione di una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per gli acquisti di costo superiori a 300.000 euro, una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o un attestato di conformità di un ente di certificazione accreditato, nella quale si attesti che il bene:
- possiede le caratteristiche tecniche previste dagli allegati A e B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Viene richiesto sostanzialmente che il bene entri attivamente nella catena di valore dell’impresa. La norma prevede che la perizia sia asseverata e non semplice.
Il MISE con la circolare n. 547750 del 15 dicembre 2017 ha individuato le modalità e i tempi di redazione della perizia e dell’attestazione, renden-
pAG. 9 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
CREDITO D’IMpOSTA - TABEllA “B”
50% 20% 15% 10%
do anche noti gli schemi di perizia e quelli riferiti all’analisi tecnica. Quest’ultima, da allegare alla perizia deve riguardare l’investimento effettuato, la verifica dell’interconnessione e la rappresentazione dei flussi produttivi e informativi. Ricordiamo che al fine di assicurare un valido supporto alle aziende in questo processo di modernizzazione abbiamo stretto con il RINA Services SPA, una collaborazione per consentire alle imprese di operare in un quadro di certezza e affidabilità sia per quanto riguarda la pianificazione degli investimenti innovativi sia per la certificazione degli stessi in una logica 4.0. Il RINA è un ente di certificazione autorizzato da Accredia a rilasciare l’attestazione in argomento.
l’INTERCONNESSIONE
L’agevolazione in argomento è condizionata all’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Più precisamente affinché un bene possa essere considerato interconnesso è necessario che:
- scambi informazioni con sistemi interni quali il gestionale, sistemi di pianificazione, di progettazione e sviluppo e/o esterni quali clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo, per mezzo di un collegamento basato su specifiche che siano documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP).
Solo quando il bene diventa effettivamente connesso al sistema aziendale è possibile beneficiare del credito d’imposta. In assenza di interconnessione il bene non può beneficiare del credito per l’Industria 4.0.
lA CUMUlABIlITà
L’agevolazione in argomento non presenta limitazioni al cumulo con altri benefici, a meno che questi ultimi non dispongano diversamente. In linea generale i crediti di cui sopra sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni come ad esempio il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, il nuovo patent box o le start up. Oltre alle agevolazioni di natura fiscale è possibile accedere anche a incentivi di natura diversa come ad esempio la Sabatini-ter.
Le agevolazioni del piano Industria 4.0 avendo portata generale, sono escluse dal calcolo degli aiuti “de minimis” e sono quindi cumulabili tra loro salvo divieto espresso.
Unico limite da rispettare quello previsto dalla circolare 5/2016 e dalla risoluzione 66/2016 che vietano di superare il costo complessivo dell’investimento. A questo proposito si deve considerare anche il beneficio connesso alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito imponibile.
TRATTAMENTO CONTABIlE
I crediti d’imposta di cui sopra dal punto di vista contabile devono essere iscritti come contributi in conto impianti, nel bilancio dell’esercizio in cui sono effettuati gli acquisti. Secondo l’OIC 16 non rileva quindi il momento in cui il credito viene compensato con il modello F24. Il credito d’imposta deve essere rilevato nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce CII 5-bis al momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni poste dalla norma sono state rispettate e che coincide con l’esecuzione dell’investimento. A fronte dei crediti si dovrà rilevare un provento alla voce A5 del conte economico, da rilasciare in proporzione all’ammortamento del bene, con la tecnica dei risconti passivi, oppure iscrivendo l’importo a riduzione dell’investimento, ammortizzando la differenza.
INDICAzIONE IN FATTURA
La norma richiede che i documenti e le fatture riportino l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. È infatti, previsto quanto segue: “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolabili devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della norma”.
È importante quindi richiedere al fornitore, al momento dell’acquisto, l’inserimento in fattura di una frase del seguente tenore:” Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, comma 44 della legge 234/2021”.
L’Agenzia delle entrate con le risposte agli interpelli numero 438 e 439 del 5 ottobre 2020 ha chiarito come regolarizzare la fattura qualora manchi il riferimento alla norma agevolativa.
CESSIONE
DEl BENE AGEVOlATO
Nelle ipotesi in cui si benefici del credito d’impo-
pAG. 10 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
sta, l’eventuale cessione a titolo oneroso del bene agevolato o la sua destinazione all’estero, anche in strutture appartenenti allo stesso soggetto, entro il 31.12 del secondo anno successivo all’interconnessione, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il credito eventualmente utilizzato in compensazione deve essere restituito entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui si è verificato l’evento, senza versare sanzioni e interessi.
La sostituzione del bene agevolato con uno che rientri sempre nella tabella A, non determina la perdita del beneficio per le residue quote. Anche in questo caso è necessario produrre l’attestazione e provvedere all’interconnessione.
Con riferimento a quest’ultimo caso, qualora il nuovo investimento abbia un costo inferiore a quello originario, la fruizione del beneficio continua con riferimento alle quote residue fino a concorrenza del nuovo investimento.
Come visto in precedenza per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 il credito è com-
pensabile in tre quote annuali, ne consegue che il periodo di fruizione coincide con quello di sorveglianza e potrebbe accadere che il bene venga ceduto e sostituito con uno di valore inferiore successivamente al completo utilizzo del credito, vale a dire dopo la compensazione della terza quota.
Si pensi all’impresa che nel 2021 ha effettuato un investimento agevolato e a giugno 2023 abbia compensato la terza e ultima quota di credito d’imposta. A settembre 2023 decide di sostituire il bene agevolato con uno di valore inferiore con le caratteristiche Industria 4.0.
In questo caso il recupero del credito andrebbe effettuato con riferimento alla quota di credito compensata a giugno 2023. Andrebbe calcolato il nuovo credito, da questo andrebbero sottratte le compensazioni fatte nel 2021 e 2022 e ricalcolare la quota residua compensata nel 2023. La regola della rideterminazione interessa solamente le quote di credito utilizzabili nel periodo di sostituzione e non in quelli precedenti.
pAG. 11 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
(pz)
Crediti d’imposta energetici
I ChIArIMentI delle entrAte Sul loro utIlIzzo
pREMESSA
Con diversi interventi normativi il legislatore ha introdotto specifici crediti d’imposta al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi di gas ed energia elettrica. I periodi interessati hanno riguardato gli ultimi due trimestri dello scorso anno e i primi due trimestri dell’anno in corso. Su queste agevolazioni la circolare n. 24 del 2 agosto 2023 dell’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito applicativo.
lE DIVERSE TIpOlOGIE DI CREDITI ENERGETICI
Prima di entrare nel merito dei chiarimenti ricordiamo le caratteristiche dei crediti differenziati per tipologia di impresa e focalizzando l’attenzione sui crediti relativi ai trimestri 2023.
Imprese gasivore
Per le imprese gasivore, caratterizzate da un forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, il bonus, sottoforma di credito d’imposta calcolato sulle spese sostenute è pari al 20% per il 2° trimestre 2023.
Il credito d’imposta è calcolato sulle spese sostenute per la componente energia ed è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Ricordiamo che per il 1° trimestre 2023 il credito è pari al 45% e il confronto dell’incremento del 30% deve essere fatto tra il quarto trimestre 2022 e lo stesso periodo del 2019.
Possono accedere a questo credito le imprese che operano nei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MITE 21 dicembre 2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento, fabbricazione di calzature).
La circolare 24/2023 ha chiarito che i bonus in esame sono concessi alle imprese gasivore di cui all’elenco 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali /CSEA) ai sensi del D.M. n. 541/2021.
È stata quindi superata la disposizione che, con riferimento ai crediti maturati nel 2022, limitava l’agevolazione alle imprese che avevano consumato, nel trimestre di riferimento un quantitativo di gas non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1 del MITE 21 dicembre 2021 (1 gW/hanno) al netto dei consumi per usi termoelettrici (per ottenere 1 gW/h è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc).
Imprese non gasivore
Le imprese non gasivore, sono quelle che non soddisfano i consumi indicati al punto precedente, anche per queste il credito d’imposta per il 2° trimestre 2023 è pari al 20% per. L’accesso ai benefit richiede che il prezzo del gas naturale, calcolato come media del 1° trimestre 2023 di riferimento del mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del 1° trimestre 2019. Ricordiamo che per il 1° trimestre 2023 il credito è pari al 45% e il confronto dell’incremento del 30% deve essere fatto tra il quarto trimestre 2022 e lo stesso periodo del 2019.
Imprese energivore
Il credito d’imposta è pari al 20% per il 2° trimestre 2023. È richiesto che abbiano sostenuto costi per KW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 1° trimestre 2023 e al netto delle imposte, superiori del 30% rispetto al 1° trimestre 2019.
Per il 1° trimestre 2023 il credito è pari al 45% e il confronto dell’incremento del 30% deve essere fatto tra il quarto trimestre 2022 e lo stesso periodo del 2019.
pAG. 12 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
La circolare 24/2023 ha chiarito che rientrano nella definizione di impresa energivora quelle di cui all’elenco 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali /CSEA) ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.M. 21 dicembre 2017. Se l’impresa non risulta iscritta in tale elenco è tenuta a restituire le somme utilizzate con l’aggiunta degli interessi.
Devono ritenersi superate conseguentemente le precedenti definizioni, che rimangono comunque valide per i crediti maturati nel 2022.
Imprese non energivore
Per tutte le imprese manifatturiere, dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o supe-
riore a 4,5 kW, è confermato il credito d’imposta del 10% per il 2° trimestre 2023, delle spese sostenute per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo di riferimento.
È richiesto che queste imprese abbiano sostenuto costi per KW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 1° trimestre 2023 e al netto delle imposte, superiori del 30% rispetto al 1° trimestre 2019.
Per il 1° trimestre 2023 il credito è pari al 45% e il confronto dell’incremento del 30% deve essere fatto tra il quarto trimestre 2022 e lo stesso periodo del 2019.
Di seguito una tabella riepilogativa dei crediti di cui sopra considerando anche periodi precedenti.
I codici tributo utilizzabili direttamente dal beneficiario tramite F24 sono indicati nella tabella precedente.
UTIlIzzO DEI CREDITI
La circolare n. 24/2023 conferma che i crediti di cui sopra possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione tramite modello F24. I crediti non sono soggetti a limitazioni, non sono soggetti a tassazione e sono cumulabili con altre agevolazioni riferite agli stessi costi. I crediti avendo natura agevolativa non richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né il visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro. Non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e non sono soggetti ai limiti compensativi di:
- 2.000.000 di euro ex art. 34 L. 388/2000;
- 250.000 euro ex L. 244/2007.
La circolare in argomento ha ulteriormente precisato che:
- i crediti d’imposta in esame non possono essere richiesti a rimborso;
- non rientra nella nozione di “sussidio” il credito d’imposta riconosciuto per il trimestre precedente, precisazione questa importante ai fini della verifica del presupposto per l’accesso all’agevolazione;
- con riferimento al credito per il gas, in presenza di eventuali conguagli a rettifica dei dati effettivi, l’impresa che ha usufruito del credito in misura maggiore deve restituire il maggior importo utilizzato in compensazione aumentato degli interessi, se invece l’utilizzo è stato minore è possibile utilizzare in compensazione il maggior credito sempre entro la fine dell’anno in corso.
CEDIBIlITà DEI CREDITI
I crediti di cui sopra possono essere ceduti dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, comprese le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario.
pAG. 14 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 DICEMBRE 2022 1° TRIMESTRE 2023 2° TRIMESTRE 2023 Imprese energivore 25% 40% 40% 45% 20% Imprese non energivore 15% 30% 30% 35% 10% Imprese gasivore 25% 40% 40% 45% 20% Imprese non gasivore 25% 40% 40% 45% 20%
3° TRIMESTRE 2022
IMpRESA CEDENTE 3° TRIM. 2022 OTT/NOV. 2022 DICEMBRE 2022 1° TRIM. 2023 2° TRIM. 2023 Energivora 6968 6983 6993 7010 7015 Non energivora 6970 6985 6995 7011 7016 Gasivora 6969 6984 6994 7012 7017 Non gasivora 6971 6986 6996 7013 7018
La cessione deve riguardare l’intero credito maturato nel trimestre e deve essere eseguita entro il 18 dicembre 2023.
Le cessioni successive alla prima sono consentite solo a favore di istituti di credito e assicurazioni per un massimo di due cessioni.
Le imprese beneficiarie della cessione del credito devono richiedere il visto di conformità dei dati
relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti.
Il credito è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente, vale a dire compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2023.
A questo fine sono stati istituiti i codici tributo indicati nella seguente tabella da parte del cessionario.
UlTERIORI ChIARIMENTI DEll’AGENzIA DEllE ENTRATE
L’Agenzia delle entrate con la circolare 24/2023 in merito ai crediti riferiti al terzo e quarto trimestre 2022 ha confermato il differimento al 30 settembre 2023 del termine per la compensazione tramite F24 dei crediti maturati nel terzo e quarto trimestre 2022, sia da parte dell’impresa beneficiaria che del cessionario.
La legge di bilancio per l’anno in corso ha previsto che i beneficiari dei crediti energetici, entro il 16 marzo 2023 dovevano inviare all’Agenzia delle entrate una Comunicazione nella quale indicare l’importo del credito maturato a pena di decaden-
za del diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato con riferimento al 2022. La risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023 delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di utilizzare la “remissione in bonis” al fine di regolarizzare l’eventuale omissione (Apinforma n. 13/2023). Si ricorda che l’assenza della comunicazione comporta lo scarto dell’F24 contenente la compensazione del credito residuo 2022.
In alternativa all’utilizzo dei crediti d’imposta si ricorda che il D.L. 176/2022 ha previsto la possibilità di rateizzare le bollette riferite ai consumi effettuati dal mese di ottobre 2022 a marzo 2023.
pAG. 15 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
IMpRESA CEDENTE 3° TRIM. 2022 OTT/NOV. 2022 DICEMBRE 2022 1° TRIM. 2023 2° TRIM. 2023 Energivora 7728 7733 7742 7746 7751 Non energivora 7730 7735 7744 7747 7752 Gasivora 7729 7734 7743 7748 7753 Non gasivora 7731 7736 7745 7749 7754
(pz)
Prova dell’esportazione
ordInAnzA
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14853 del 26 maggio 2023 è intervenuta per fare chiarezza in merito ai documenti idonei a garantire il regime di non imponibilità nelle cessioni con operatori extracomunitari. È stato ribadito che il documento utile a tale scopo è il codice MRN di individuazione dell’esportazione e di controllo del risultato di uscita dei beni dalla Comunità Europea, rilasciato da una dogana comunitaria o nazionale.
È importante disporre di elementi presuntivi che certifichino l’avvenuta uscita dei beni dal territorio comunitario e che la destinazione sia documentata da mezzi di prova certi e incontrovertibili. Sono tali le attestazioni delle pubbliche autorità del paese d’importazione, non lo sono invece i documenti di origine privata quali fatture o documenti bancari. Sono idonei a provare i trasferimenti anche i carnet Tir debitamente vidimati per il transito delle merci e più in generale i documenti firmati da autorità doganali.
Nel confermare che le operazioni doganali in partenza devono essere eseguite nella dogana territorialmente competente, la Cassazione si allinea alla nota 3028/2008 delle Dogane in base alla quale qualora l’operazione sia eseguita interamente presso altro stato membro, l’operatore deve acquisire le informazioni associate all’MRN di prova di uscita della merce ancorché lo stesso non sia leg-
gibile dal sistema informatico doganale nazionale. Per quanto riguarda le operazioni triangolari di cui all’art. 58 del D.L. 331/93, il trasferimento dei beni al cliente finale in altro stato Ue ad opera del promotore della triangolazione, non pregiudica il regime di non imponibilità anche per la prima cessione. Come noto la norma nazionale prevede che in caso di triangolazioni, il trasporto o spedizione all’estero siano curate dal primo cedente e a condizione che la destinazione finale sia in altro paese estero. Poiché il promotore della triangolazione agisce in forza di pattuizioni contrattuali e del vincolo di destinazione finale dei beni ceduti, non significa che questo possa esercitare il potere di disposizione spettante al proprietario. Eventuali incongruenze o difformità rinvenibili dalla formale documentazione di trasporto, come ad esempio la Cmr, non assume rilevanza perché è necessario guardare l’aspetto sostanziale e in particolare l’effettiva uscita della merce dal territorio nazionale.
Per i Supremi giudici l’acquisto dei beni da parte del promotore della triangolazione non rileva quale cessione imponibile effettuata nel territorio dello stato bensì come fase preliminare dell’operazione di esportazione.
Sul punto si segnala che l’Agenzia delle entrate non è dello stesso parere, anche con la recente risposta ad un interpello, la n. 283/2023, è stato ribadito che nelle triangolazioni all’esportazione la prima vendita eseguita con clausola ex works o FCA non consente l’applicazione del regime di non imponibilità alla prima cessione in quanto rappresenta una cessione interna imponibile Iva. Sarebbe auspicabile un intervento del legislatore per definire la questione.
pAG. 16 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
(pz)
dellA CASSAzIone Sul regIMe dI non IMPonIbIlItà
R&S microelettronica
PrevISto un nuovo CredIto d’IMPoStA
pREMESSA
L’art. 5 del D.L. 104/2023 ha previsto uno specifico credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo riservato alle imprese che operano nell’ambito della microelettronica. Il credito sarà operativo fino al 2027.
SOGGETTI INTERESSATI
Il credito è riconosciuto alle imprese residenti nel territorio italiano, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Rientrano quindi tutte le società e le imprese individuali a prescindere dal regime contabile adottato.
I COSTI AMMISSIBIlI
Il credito d’imposta riguarda i progetti di ricerca e sviluppo nel settore dei semiconduttori calcolato sui costi ammissibili sostenuti dall’11 agosto 2023 e fino al 31 dicembre 2027.
I costi ammissibili comprendono:
- i costi del personale come ricercatori, tecnici e altro personale effettivamente impiegato nel progetto;
- i costi relativi ai beni strumentali e attrezzature nella misura in cui e limitatamente all’effettivo periodo di utilizzo per il progetto;
- i costi per ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti od ottenuti in licenza da fonti esterne e i costi per consulenze e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per il progetto;
- le spese generali e i costi per materiali e prodotti imputabili al progetto.
lA MISURA DEl CREDITO
L’intensità di aiuto per ogni beneficiario non potrà superare il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale e il 25% per quelli relativi allo sviluppo sperimentale.
Tali percentuali potranno essere incrementate del 20% con riferimento ai progetti realizzati dalle piccole imprese.
Le risorse disponibili ammontano a 530 milioni.
FRUIzIONE DEl CREDITO
Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 utilizzando i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Il suo utilizzo è subordinato al rilascio di una certificazione da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti che attesti l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile aziendale. Per le imprese non tenute per legge alla revisione dei conti, la certificazione sarà rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione.
Un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze individuerà i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative di accesso al credito d’imposta.
pAG. 17 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
(pz)
Eventi calamitosi del luglio e agosto 2023
Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 15 del 31 agosto 2023, pp. 17-22, ove è stata data notizia ed elenco di una prima individuazione dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del luglio 2023, per segnalare che con due successivi decreti del 17 agosto 2023, DCR /728/PC/2023 e del 22 agosto 2023, DCR /736/PC/2023, resi pubblici sul sito web della Protezione civile della Regione (www.protezionecivile.fvg.it), l’Assessore delegato alla medesima ha provveduto a integrare il suddetto elenco. In particolare si ha che:
- con il decreto 17 agosto 2023 sono stati aggiunti i comuni di: Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d’Isonzo, Fogliano Redipuglia, Mariano del Friuli, Medea. Mossa, Romans d’Isonzo, San Floriano del Collio, San
Pier d’Isonzo, Savogna d’Isonzo, Staranzano, Cimolais, San Giorgio della Richinvelda, San Martino del Tagliamento, Valvasone Arzene, Muggia, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo carnico, Cercivento, Dignano, Flaibano, Forni Avoltri, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Montenars, Moruzzo, Paluzza, Pradamano, Prato Carnico, Premariacco, Santa Maria La Longa, Sutrio, Tavagnacco, Terzo d’Aquileia, Torreano, Trivignano Udinese, Udine, Villa Santina, Visco;
- con il decreto 22 agosto 2023 è stato aggiunto il comune di Grado.
Per comodità di consultazione si riporta l’elenco completo dei comuni colpiti, a questo punto definitivo e che copre quasi tutto il territorio regionale, a sua volta allegato al decreto del 22 agosto 2023.
In altro testo del presente Apinforma è riportata l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di primo sostegno e le indicazioni per redigerle, tanto con riguardo alle imprese, quanto con riguardo ai soggetti privati.
Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
pAG. 18 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
AggIornAMento deI CoMunI ColPItI. deCretI ASSeSSorIlI
del 17 e del 22 AgoSto 2023
DCR/736/pC/2023 dd. 22 agosto 2023 - AllEGATO A) Comuni colpiti dall’emergenza occorsa a partire dal 13 luglio
N. EX pROVINCIA COMUNE 1 Gorizia CAPRIVA DEL FRIULI 2 Gorizia CORMONS 3 Gorizia DOBERDO’ DEL LAGO 4 Gorizia DOLEGNA DEL COLLIO 5 Gorizia FARRA D’ISONZO 6 Gorizia FOGLIANO REDIPUGLIA 7 Gorizia GORIZIA 8 Gorizia GRADISCA D’ISONZO 9 Gorizia GRADO 10 Gorizia MARIANO DEL FRIULI 11 Gorizia MEDEA 12 Gorizia MONFALCONE 13 Gorizia MORARO
2023 in Friuli Venezia Giulia
L’interconnessione è il FUTURO Progetto Nachste S.r.l. Sede operativa: Viale Palmanova, 22 - 33100 Udine T. +39 0432 1845725 / info@nachste.it / www.nachste.it Indy 4.0 /Data Collector / Software MES Indy 4.0 L’interconnessione facile per tutte le aziende, dalle PMI alle industrie • incontra i requisiti di Industria 4.0 • software facile e intuitivo • integrabile con diversi beni strumentali e CNC • flessibile grazie al sistema modulare • integrazione con il software gestionale
DCR/736/pC/2023 dd. 22 agosto 2023 - AllEGATO A) Comuni colpiti dall’emergenza occorsa a partire dal 13 luglio 2023 in Friuli Venezia Giulia
pAG. 20 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
N. EX pROVINCIA COMUNE 14 Gorizia MOSSA 15 Gorizia ROMANS D’ISONZO 16 Gorizia RONCHI DEI LEGIONARI 17 Gorizia SAGRADO 18 Gorizia SAN CANZIAN D’ISONZO 19 Gorizia SAN FLORIANO DEL COLLIO 20 Gorizia SAN LORENZO ISONTINO 21 Gorizia SAN PIER D’ISONZO 22 Gorizia SAVOGNA D’ISONZO 23 Gorizia STARANZANO 24 Gorizia TURRIACO 25 Gorizia VILLESSE 26 Pordenone AVIANO 27 Pordenone AZZANO DECIMO 28 Pordenone BRUGNERA 29 Pordenone BUDOIA 30 Pordenone CANEVA 31 Pordenone CASARSA DELLA DELIZIA 32 Pordenone CASTELNOVO DEL FRIULI 33 Pordenone CAVASSO NUOVO 34 Pordenone CHIONS 35 Pordenone CIMOLAIS 36 Pordenone CLAUT 37 Pordenone CLAUZETTO 38 Pordenone CORDENONS 39 Pordenone CORDOVADO 40 Pordenone FANNA 41 Pordenone FIUME VENETO 42 Pordenone FONTANAFREDDA 43 Pordenone FRISANCO 44 Pordenone MANIAGO 45 Pordenone MEDUNO 46 Pordenone MORSANO AL TAGLIAMENTO 47 Pordenone PASIANO DI PORDENONE 48 Pordenone PINZANO AL TAGLIAMENTO 49 Pordenone POLCENIGO 50 Pordenone PORCIA 51 Pordenone PORDENONE 52 Pordenone PRATA DI PORDENONE
DCR/736/pC/2023 dd. 22 agosto 2023 - AllEGATO A) Comuni colpiti dall’emergenza occorsa a partire dal 13 luglio 2023 in Friuli Venezia Giulia
pAG. 21 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
N. EX pROVINCIA COMUNE 53 Pordenone PRAVISDOMINI 54 Pordenone ROVEREDO IN PIANO 55 Pordenone SACILE 56 Pordenone SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 57 Pordenone SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 58 Pordenone SAN QUIRINO 59 Pordenone SAN VITO AL TAGLIAMENTO 60 Pordenone SEQUALS 61 Pordenone SESTO AL REGHENA 62 Pordenone SPILIMBERGO 63 Pordenone TRAMONTI DI SOPRA 64 Pordenone TRAMONTI DI SOTTO 65 Pordenone TRAVESIO 66 Pordenone VALVASONE ARZENE 67 Pordenone VITO D’ASIO 68 Pordenone ZOPPOLA 69 Trieste DUINO-AURISINA 70 Trieste MUGGIA 71 Trieste SGONICO 72 Trieste TRIESTE 73 Udine AIELLO DEL FRIULI 74 Udine AMARO 75 Udine AMPEZZO 76 Udine AQUILEIA 77 Udine ARTA TERME 78 Udine ARTEGNA 79 Udine ATTIMIS 80 Udine BAGNARIA ARSA 81 Udine BASILIANO 82 Udine BERTIOLO 83 Udine BICINICCO 84 Udine BORDANO 85 Udine BUJA 86 Udine BUTTRIO 87 Udine CAMINO AL TAGLIAMENTO 88 Udine CAMPOFORMIDO 89 Udine CAMPOLONGO TAPOGLIANO 90 Udine CARLINO 91 Udine CASSACCO
DCR/736/pC/2023 dd. 22 agosto 2023 - AllEGATO A) Comuni colpiti dall’emergenza occorsa a partire dal 13 luglio 2023 in Friuli Venezia Giulia
pAG. 22 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
N. EX pROVINCIA COMUNE 92 Udine CASTIONS DI STRADA 93 Udine CAVAZZO CARNICO 94 Udine CERCIVENTO 95 Udine CERVIGNANO DEL FRIULI 96 Udine CHIOPRIS-VISCONE 97 Udine CHIUSAFORTE 98 Udine CIVIDALE DEL FRIULI 99 Udine CODROIPO 100 Udine COMEGLIANS 101 Udine CORNO DI ROSAZZO 102 Udine COSEANO 103 Udine DIGNANO 104 Udine DRENCHIA 105 Udine ENEMONZO 106 Udine FAEDIS 107 Udine FAGAGNA 108 Udine FIUMICELLO VILLA VICENTINA 109 Udine FLAIBANO 110 Udine FORGARIA NEL FRIULI 111 Udine FORNI AVOLTRI 112 Udine FORNI DI SOTTO 113 Udine GEMONA DEL FRIULI 114 Udine GONARS 115 Udine LATISANA 116 Udine LAUCO 117 Udine LESTIZZA 118 Udine LIGNANO SABBIADORO 119 Udine LUSEVERA 120 Udine MAGNANO IN RIVIERA 121 Udine MAJANO 122 Udine MANZANO 123 Udine MARANO LAGUNARE 124 Udine MARTIGNACCO 125 Udine MERETO DI TOMBA 126 Udine MOGGIO UDINESE 127 Udine MOIMACCO 128 Udine MONTENARS 129 Udine MORTEGLIANO 130 Udine MORUZZO
DCR/736/pC/2023 dd. 22 agosto 2023 - AllEGATO A) Comuni colpiti dall’emergenza occorsa a partire dal 13 luglio 2023 in Friuli Venezia Giulia
pAG. 23 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
N. EX pROVINCIA COMUNE 131 Udine MUZZANA DEL TURGNANO 132 Udine NIMIS 133 Udine OSOPPO 134 Udine OVARO 135 Udine PAGNACCO 136 Udine PALAZZOLO DELLO STELLA 137 Udine PALMANOVA 138 Udine PALUZZA 139 Udine PASIAN DI PRATO 140 Udine PAULARO 141 Udine PAVIA DI UDINE 142 Udine POCENIA 143 Udine PONTEBBA 144 Udine PORPETTO 145 Udine POVOLETTO 146 Udine POZZUOLO DEL FRIULI 147 Udine PRADAMANO 148 Udine PRATO CARNICO 149 Udine PRECENICCO 150 Udine PREMARIACCO 151 Udine PREPOTTO 152 Udine PULFERO 153 Udine RAGOGNA 154 Udine RAVASCLETTO 155 Udine REANA DEL ROJALE 156 Udine REMANZACCO 157 Udine RESIA 158 Udine RESIUTTA 159 Udine RIGOLATO 160 Udine RIVE D’ARCANO 161 Udine RIVIGNANO TEOR 162 Udine RONCHIS 163 Udine RUDA 164 Udine SAN DANIELE DEL FRIULI 165 Udine SAN GIORGIO DI NOGARO 166 Udine SAN GIOVANNI AL NATISONE 167 Udine SAN LEONARDO 168 Udine SAN PIETRO AL NATISONE 169 Udine SAN VITO AL TORRE
dd. 22 agosto 2023 - AllEGATO A) Comuni colpiti dall’emergenza occorsa a partire dal 13 luglio 2023 in Friuli Venezia Giulia
pAG. 24 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
N. EX pROVINCIA COMUNE 170 Udine SAN VITO DI FAGAGNA 171 Udine SANTA MARIA LA LONGA 172 Udine SAURIS 173 Udine SAVOGNA 174 Udine SEDEGLIANO 175 Udine SOCCHIEVE 176 Udine SUTRIO 177 Udine TAIPANA 178 Udine TALMASSONS 179 Udine TARCENTO 180 Udine TARVISIO 181 Udine TAVAGNACCO 182 Udine TERZO D’AQUILEIA 183 Udine TOLMEZZO 184 Udine TORREANO 185 Udine TORVISCOSA 186 Udine TRASAGHIS 187 Udine TREPPO GRANDE 188 Udine TREPPO LIGOSULLO 189 Udine TRICESIMO 190 Udine TRIVIGNANO UDINESE 191 Udine UDINE 192 Udine VARMO 193 Udine VENZONE 194 Udine VERZEGNIS 195 Udine VILLA SANTINA 196 Udine VISCO
DCR/736/pC/2023
Eventi calamitosi del luglio e agosto 2023
ProSPetto delle ProCedure
ContrIbutIve Per le MISure
dI PrIMo SoStegno Per I dAnnI
rIPortAtI dAlle IMPreSe e dAI SoggettI PrIvAtI
pREMESSA
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sugli eventi calamitosi in epigrafe (v., da ultimo, le circolari associative prot. n. 273/AdT del 19 settembre 2023 e prot. n. 277/AdT del 20 settembre 2023), per segnalare che, con delibera n. 1450 del 15 settembre 2023, la Giunta regionale ha approvato le modalità di presentazione delle richieste di contributo in conseguenza dei danni derivati dagli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023, relativamente a:
- veicoli di proprietà privata;
- prime misure economiche di immediato sostegno ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili;
- prime misure di sostegno all’immediata ripresa delle attività economiche e produttive che sono state compromesse;
- prime misure di sostegno all’immediata ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, che sono state compromesse.
In applicazione della delibera giuntale l’Assessore regionale con delega alla Protezione Civile, con decreto n. DCR/839/PC/2023 del 18 settembre 2023 (di seguito decreto), ha adottato le modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo e ha fissato i termini delle istanze di contributo, come indicato nei seguenti paragrafi, di cui si fornisce un prospetto complessivo, aggiornato alla data odierna.
Il DECRETO ASSESSORIlE
839/2023
Per ciò che interessa a imprese e soggetti privati, serve evidenziare che il decreto si compone dei seguenti 4 allegati, in ciascuno dei quali sono ri-
portate le misure e le procedure di ristoro e, precisamente:
- Allegato A: modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per i veicoli di proprietà privata danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.
- Allegato B: modalità di presentazione della ricognizione dei danni subiti e della richiesta di contributo per le prime misure economiche di immediato sostegno ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.
- Allegato C: modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all’immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.
- Allegato D: Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all’immediata ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.
Si tratta, dunque, in prevalenza delle misure di immediato sostegno e non dunque di ristoro complessivo dei danni subiti, per il quale saranno necessari altri provvedimenti.
pRESENTAzIONE
DEllE DOMANDE DA pARTE
DEI SOGGETTI pRIVATI.
RIChIESTA COllABORAzIONE pROFESSIONISTI
Le domande di contributo per i danni relativi ai veicoli di proprietà privata e al patrimonio edilizio abitativo e beni mobili di privati dovranno essere presentate esclusivamente
dalle ore 10.00 del 19 settembre 2023 alle ore 16.00 del 19 ottobre 2023
attraverso il sistema IOL “ISTANZE ON LINE”
pAG. 25 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
previa autenticazione digitale SPID oppure carta nazionale o regionale dei servizi (carta d’identità elettronica con credenziali associate) oppure la tessera sanitaria attivata presso gli sportelli abilitati. È possibile accedere alle pagine specifiche relative alle domande di contributo tramite i sottostanti link:
- Contributo per privati per danni subiti ai veicoli:
* informazioni:
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/ RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/ lavori-pubblici/edilizia/FOGLIA6/
* domande on line:
https://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/Salaattesa.aspx?ID_
CON=2&ID_PROC=552176
- Contributo per privati per danni a patrimonio abitativo e beni mobili:
* informazioni:
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/ RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/ lavori-pubblici/edilizia/FOGLIA5/
* domande on line:
https://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/Salaattesa.aspx?ID_
CON=2&ID_PROC=552189
Richiesta di collaborazione di professionisti
Al fine di agevolare l’inserimento delle domande è stata richiesta la collaborazione degli ordini professionali (geometri, periti industriali, architetti, ingegneri, dottori agronomi, periti agrari) che si sono resi disponibili a raccogliere fra i propri iscritti le disponibilità a fornire il necessario supporto all’inserimento delle istanze da parte dei cittadini che ne
abbiano necessità, con oneri non superiori a quelli che verranno coperti dal contributo (50 euro per le istanze relative agli immobili e 25 euro per le istanze relative ai veicoli) e con pagamento successivo alla concessione del contributo.
La lista dei professionisti, aggiornata al 20 settembre 2023, è disponibile al link: https://www. protezionecivile.fvg.it/sites/default/files/inlinefiles/Lista%20ordini_20230920_5.pdf
CONTRIBUTI pER DANNI AllE ATTIVITà ECONOMIChE E pRODUTTIVE
Le domande di contributo per le attività economiche e produttive, incluso il settore agricolo, forestale e della pesca, dovranno essere presentate
dalle ore 10.00 del 26 settembre 2023 alle ore 16.00 del 26 ottobre 2023
sempre ed esclusivamente per via telematica tramite un sistema on line dedicato e secondo modalità che saranno indicate prossimamente e sulle quali, quindi, si dovrà ritornare.
Per problematiche di natura informatica nell’utilizzo del portale si potrà chiamare il numero verde 8000098788, operante tutti i giorni feriali dalle 08.00 alle 19.00 e sabato dalle 08.00 alle 13. La materia è, dunque, in costante sviluppo. Si tornerà sull’argomento, man mano che verrà aggiornato, con specifico riguardo alle attività economiche e produttive. Frattanto, gli interessati possono prendere contatto con l’ufficio economico dell’Associazione.
pAG. 26 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
(AdT)
Apertura bandi Brevetti+, Disegni+, Marchi+
PreSentAzIone delle doMAnde
rISPettIvAMente dAl: 24 ottobre, 7 e 21 noveMbre 2023
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 256/ AdT del 5 settembre 2023 per comunicare che, in applicazione del decreto del Direttore generale per la tutela della proprietà industriale del Ministero delle imprese e del Made in Italy (di seguito Ministero) 16 giugno 2023, pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2023, sono stati emanati i bandi recanti le misure agevolative a favore delle piccole e medie industrie, per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale per l’annualità 2023, denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ relativamente all’annualità 2023. I relativi avvisi sono stati pubblicati sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2023 e il testo dei bandi sul sito web del Ministero al link https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/ brevetti-marchi-e-disegni.
Il d.d. 16 giugno 2023 ha messo complessivamente a disposizione 32 milioni di euro così ripartiti:
- 20 milioni di euro per Brevetti+;
- 10 milioni di euro per Disegni+;
- 2 milioni di euro per Marchi+.
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire:
- per Brevetti+, dal 24 ottobre 2023, dalle 12.00 alle 18.00 e dalle 10.00 alle 18.00 dei successivi giorni (da lunedì a venerdì) fino all’esaurimento dei fondi;
- per Disegni+, dal 7 novembre 2023 dalle ore 09.30 alle ore 18.00 di ogni giorno lavorativo (da lunedì a venerdì), fino all’esaurimento dei fondi;
- per Marchi+, dal 21 novembre 2023 dalle ore 09.30 alle ore 18.00 di ogni giorno lavorativo (da lunedì a venerdì), fino all’esaurimento dei fondi.
Le domande vanno inviate ai “soggetti gestori” indicati nei bandi e precisamente:
- per Brevetti+, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa spa - Invitalia, tramite la procedura informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell’apposita sezione del sito web del medesimo (www.invitalia.it);
- per Disegni+, Unioncamere, tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito web www.disegnipiu23.it;
- per Marchi+, Unioncamere, tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito web www.marchipiu23.it.
I contributi sono concessi secondo il regime “de minimis” e la loro intensità è quella sotto riportata:
- Brevetti+, 80% dei costi ammissibili nel limite di 140.000 euro;
- Disegni+, 80% dei costi ammissibili nel limite di 60.000 euro;
- Marchi+:
* Misura A (varie tipologie, per i cui dettagli v. il bando): 80% dei costi ammissibili con massimali che variano a seconda della tipologia dell’iniziativa nel limite complessivo di 6.000 euro;
* Misura B (varie tipologie, per i cui dettagli v. il bando): 90% dei costi ammissibili con massimali che variano a seconda della tipologia dell’iniziativa nel limite complessivo di 9.000 euro.
I testi dei bandi possono essere richiesti anche all’ufficio economico dell’Associazione, unitamente ad altre informazioni.
pAG. 28 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
(AdT)
Contributi per il bilancio sociale e sistema SA8000
AttuAle oPerAtIvItà
dello StruMento. terMIne
PreSentAzIone delle doMAnde:
31 ottobre 2023
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 268/ AdT del 13 settembre 2023 per segnalare che in applicazione della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, in materia di politiche attive del lavoro, art. 18 è sempre operante il relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Regione n. 32/2008 che disciplina la concessione di contributi a favore delle imprese che adottino per la prima volta il bilancio sociale, come pure l’adozione del sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma “SA 8000”. L’incentivo ha il fine di promuovere la diffusione dei principi della responsabilità sociale dell’impresa, quali strumenti utili a garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità del lavoro.
BENEFICIARI
Beneficiarie sono le micro-piccole e medie imprese che intendono adottare per la prima volta il bilancio sociale e/o il sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma “SA 8000”. I soggetti richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:
- rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa sul diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, la contrattazione collettiva nazionale ed eventualmente quella territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica tra lavoratrici e lavoratori;
- non aver fatto ricorso, nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (norme in materia di cassa integrazione, mobilità, tratta-
menti di disoccupazione, attuazione di direttive dell’Unione europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).
Esclusi dai benefici sono, invece:
- i soggetti tenuti all’adozione del bilancio sociale o del sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma “SA 8000” per obbligo posto da legge dello Stato o della Regione;
- in relazione all’adozione del bilancio sociale, le cooperative sociali e i consorzi iscritti all’Albo regionale delle cooperative sociali a decorrere dai termini di efficacia dell’obbligo di redazione del bilancio sociale previsti nell’Atto di indirizzo della Direzione centrale delle attività produttive;
- i soggetti che svolgono la propria attività principale, quale risultante dall’iscrizione al Registro delle imprese, nei settori esclusi dal regime di aiuto “de minimis”.
INIzIATIVE
E SpESE AMMISSIBIlI
Nel caso degli incentivi per l’adozione del bilancio sociale, sono ammissibili esclusivamente le spese di consulenza o di formazione del personale, sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo, finalizzate all’adozione per la prima volta del medesimo.
Nel caso degli incentivi per l’adozione del sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma “SA 8000”, sono ammissibili esclusivamente le seguenti spese sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo:
- le spese di consulenza o di formazione del personale, finalizzate all’acquisizione per la prima volta della certificazione di conformità del sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma “SA 8000”;
- le spese per l’acquisto di programmi informatici strettamente funzionali all’acquisizione per la prima volta della certificazione di conformità del sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma “SA 8000”;
- le spese relative al rilascio per la prima volta della certificazione di conformità del sistema
pAG. 29 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
di gestione della responsabilità sociale da parte di un ente di certificazione accreditato dal Social Accountability International (SAI).
Le prestazioni di formazione sono fornite esclusivamente da enti di certificazione accreditati dal SAI ovvero da enti di formazione accreditati secondo la vigente normativa regionale.
Le prestazioni di consulenza devono essere fornite da:
- prestatori di attività professionale, in possesso di adeguate competenze professionali per lo svolgimento dell’attività prevista e di esperienza specifica in materia, attestate da circostanziato curriculum professionale;
- imprese, il cui oggetto sociale preveda l’attività di consulenza in materia di responsabilità sociale delle imprese o bilancio sociale o materie affini, in possesso di adeguate competenze professionali per lo svolgimento dell’attività prevista e di esperienza specifica in materia, attestate da idonea documentazione.
REqUISITI DEl BIlANCIO SOCIAlE
Il regolamento rammenta che il bilancio sociale deve essere redatto secondo i principali modelli e linee guida esistenti a livello nazionale e internazionale, quali, fra gli altri, quelli elaborati dal Global Reporting Iniziative, dall’Istituto europeo per il bilancio sociale e dal Gruppo di studio per il bilancio sociale, e che deve in particolare indicare:
- la consistenza del personale per età, genere, livello d’istruzione, qualifica, funzione, anzianità, provenienza territoriale, nazionalità e tipologia contrattuale;
- le iniziative adottate per favorire la parità di genere nell’accesso al lavoro, nella formazione, nella progressione in carriera e nella remunerazione e la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro, quali, tra le altre, l’utilizzo della flessibilità dell’orario lavorativo o l’attivazione del servizio di asilo nido aziendale;
- i criteri di organizzazione del lavoro e le politiche aziendali in materia di assunzione, gestione, remunerazione, incentivazione, formazione e valorizzazione del personale maschile e femminile, con particolare riguardo alle misure adottate al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone disabili e il prolungamento della vita attiva;
- le politiche aziendali volte ad accrescere i livelli di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
- le iniziative adottate per contrastare il feno-
meno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro, quali, tra le altre, l’adozione di codici di condotta e l’istituzione di comitati paritetici che rafforzino la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.
FORMA E MISURA
DEl CONTRIBUTO
Gli incentivi sono concessi secondo il regime “de minimis” e non sono cumulabili con altri benefici pubblici ottenuti per le stesse iniziative. L’intensità contributiva è pari:
a) per l’adozione del bilancio sociale, l’80% delle spese ammissibili, a un massimo di 7.000 euro;
b) per l’adozione del sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma “SA 8000”, l’80% delle spese ammissibili, a un massimo di 10.000 euro.
pRESENTAzIONE DEllE DOMANDE
Le domande di contributo vanno presentate alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio politiche del lavoro secondo lo schema di modulistica scaricabile dal sito web della Regione https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ formazione-lavoro/lavoro/bilancio-sociale-incentivi/ alla relativa sezione. Vanno presentate, a pena di inammissibilità, dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno, prima dell’avvio delle iniziative, da intendersi come data d’inizio della fornitura all’impresa richiedente, e sempre a pena di inammissibilità, vanno corredate dalla seguente documentazione:
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, relativa al possesso dei requisiti di micro-, piccola e media impresa;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, attestante il possesso dei restanti requisiti sopra elencati;
- una visura camerale dell’impresa;
- l’indicazione dell’iniziativa o delle iniziative per le quali viene richiesto il contributo;
- una relazione analitica, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, in merito alle iniziative per le quali si richiede il contributo;
- idonea documentazione contenente il preventivo delle spese di consulenza o di formazione da sostenere e dalla quale risultino la data di avvio delle iniziative finanziabili e il possesso dei requisiti richiesti al soggetto erogatore del-
pAG. 30 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
le prestazioni di consulenza o di formazione, parimenti sopra indicati.
CONCESSIONE DEl CONTRIBUTO. DIChIARAzIONI CIRCA l’ApplICABIlITà
DEl REGIME “DE MINIMIS”
Il contributo è concesso tramite procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. L’ordine cronologico è determinato:
- dal timbro datario apposto dall’ufficio, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;
- dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o tramite corriere.
Gli incentivi sono concessi entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, entro i limiti della disponibilità di risorse.
Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l’Amministrazione regionale ne dà comunicazione all’interessato, indicando le cause e assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione; termine prorogabile a fronte di richiesta motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
Non è ammissibile la concessione degli incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, fra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.
L’Amministrazione regionale, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, l’Amministrazione regionale richiede all’impresa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni applicative del regime “de minimis”. Detta dichiarazione presentata nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione regionale deve, altresì, contenere l’impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell’applicazione del regime “de minimis”. Il superamento dei massimali fissati dal regime “de minimis” impedisce la concessione degli incentivi.
Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa
dell’insufficiente disponibilità finanziaria possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.
RENDICONTO DEllE SpESE ED EROGAzIONE DEl CONTRIBUTO
Le iniziative in oggetto devono concludersi entro 14 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, termine prorogabile per un massimo di 10 mesi, a fronte di richiesta motivata e presentata anteriormente alla data di scadenza del suddetto termine. Per data di conclusione dell’iniziativa si intende la data di adozione per la prima volta da parte dell’impresa richiedente del bilancio sociale ovvero, nell’altra fattispecie, la data di rilascio per la prima volta della certificazione di conformità del sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma “SA 8000”.
Entro il medesimo termine l’impresa è tenuta a trasmettere:
- un rendiconto delle spese sostenute, con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale e una copia;
- in caso di contributo concesso per l’iniziativa relativa al bilancio sociale, una copia del medesimo approvato e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa attestante il possesso dei requisiti previsti per il medesimo (v. sopra);
- in caso di contributo concesso per conformità alla norma “SA 8000”, copia del relativo certificato.
La documentazione giustificativa delle spese sostenute e il pagamento delle medesime devono avere data successiva a quella di presentazione della domanda.
Non sono riconosciute spese eccedenti il preventivo allegato alla domanda di contributo.
Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, l’Amministrazione regionale ne dà comunicazione all’interessato indicandone le cause e assegnando un termine di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. Anche in questo caso il termine è prorogabile, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
Gli incentivi sono erogati entro 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di rendiconto, previa rideterminazione dell’ammontare qualora le spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a contributo.
pAG. 31 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
REVOCA DEI BENEFICI
Comportano la revoca totale del contributo:
- la mancata presentazione entro i termini della documentazione di rendiconto;
- la non conformità della documentazione giustificativa delle spese sostenute all’obbligo di posteriorità alla data di presentazione della domanda;
- l’accertamento della non veridicità del contenuto della dichiarazione relativa alla definizione di micro-, piccola e media impresa;
- l’accertamento della difformità dell’iniziativa
effettivamente realizzata da quella per la quale è stato concesso il contributo.
Della revoca dell’atto di concessione l’Amministrazione regionale dà tempestiva comunicazione all’impresa interessata.
Per gli atti citati e per ogni informazione le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. Si raccomanda, come di consueto, di prendere attenta visione del regolamento citato prima della presentazione della domanda e per tutte le procedure successive.
pAG. 32 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2023
(AdT)
Audi Zentrum Udine
Via Nazionale, 12 - Udine
Tel 0432 550700
eurocar.it
Eurocar Trieste Audi
Via Flavia, 27/29 - Trieste Tel. 040 2440900 eurocar.it
Service Partner Audi
eurocar.it
progresso è il partner perfetto per il tuo business. Scopri
personalizzate per
o per la tua
Il
le proposte Audi
te
flotta.
Via Marconi, 22 - Villa Vicentina Tel 0431 968691
Audi Financial Services finanzia la vostra Audi.
Eurocar Gemona Audi S.S. 13 - Via Taboga, 189 - Gemona del Friuli Tel. 0432 973101 eurocar.it
Aggiornamento misure di prevenzione COVID-19
In particolare è consigliato:
- indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone;
- se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi;
- applicare una corretta igiene delle mani;
- evitare ambienti affollati;
Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 255/ AG del 31 agosto 2023 per comunicare che il Ministero della Salute, con la Circolare nr. 25613 dell’11 agosto 2023, ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19, a seguito della pubblicazione in G.U. del Decreto Legge n. 105/2023, che, all’articolo 9, stabilisce l’abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.
Di conseguenza, le persone risultate positive a un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento.
Il Ministero raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.
- evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio;
- informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse;
- contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.
Per le persone venute a contatto con casi di COVID-19 non si applica nessuna misura restrittiva.
pAG. 34 - ApINFORMA / lavoro - numero 16 - 15 settembre 2023
(AG) CIrColAre del MInIStero dellA SAlute n. 25613 dell’11 AgoSto 2023
norma UNI per i rifiuti radioattivi
lA nuovA norMA IntereSSA
I
rIfIutI rAdIoAttIvI non nuCleArI
L’Ente Italiano di Normazione (UNI) ha pubblicato la nuova guida UNI 11918 “Gestione rifiuti radioattivi – Rifiuti prodotti da settore medico sanitario, industriale e di ricerca – Caratterizzazione e gestione”, con l’obiettivo di fornire i criteri principali e le linee guida per una corretta gestione dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi e delle sorgenti sigillate dismesse, prodotte nell’ambito di pratiche, autorizzate all’uso di sorgenti radioattive, nei settori medico-sanitario, industriale e di ricerca. La nuova norma UNI interessa i rifiuti radioattivi non nucleari, ovvero quelli che non derivano dalla produzione di energia nucleare o che si riferiscono a organizzazioni pubbliche, ma che possono essere generati come risultato di molte attività, comprese applicazioni mediche diagnostiche, terapeutiche e di ricerca in medicina; controllo e misurazione dei processi nell’industria e numerosi usi di materiale radioattivo in agricoltura, esplorazione geologica, edilizia e altri campi.
La norma non si applica a: - i rifiuti derivanti da attività di bonifica o a se-
guito di interventi di decontaminazione in situazioni di esposizione esistente o di emergenza, al di fuori di una pratica e autorizzate dalle Autorità Competenti sulla base di specifici Piani di Intervento;
- i rifiuti prodotti da attività di decommissioning di istallazioni, utilizzate nell’ambito di pratiche che rientrano nell’oggetto della norma, ma che richiedono una specifica autorizzazione sulla base di un Piano da sottoporre alle Autorità competenti;
- i rifiuti contaminati da radionuclidi di origine naturale (definiti come NORM, per esempio sabbie zirconifere, fosfogessi, ecc.) ad eccezione dei casi in cui i radionuclidi sono utilizzati per le loro proprietà radioattive;
- i rifiuti prodotti dall’esercizio di reattori nucleari di ricerca.
Per i rifiuti, che rientrano nel campo sopra delineato, può essere definito uno schema di gestione completo, dalla produzione allo smaltimento, secondo una prassi ormai consolidata nel Paese, basata sul Servizio Integrato descritto nell’Appendice B della norma. I rifiuti radioattivi in oggetto possono essere nella forma di sorgenti sigillate dismesse o di materiale radioattivo di scarto non sigillato. Poiché i criteri e le condizioni di gestione possono essere differenti nei due casi, nel testo della norma è presentata una trattazione separata.
pAG. 35 - ApINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 16 - 15 settembre 2023
(CS)
Nuova
SOA: rinnovo per la Ermetic Serramenti
hA ACQuISIto unA grAnde CoMPetenzA nellA ProduzIone e InStAllAzIone dI SerrAMentI
In PvC, AlluMInIo terMICo e legno e AlluMInIo
Rinnovo dell’attestazione SOA per l’Ermetic Serramenti srl, con sede nella Frazione di Salt nel Comune di Povoletto in via Milano n. 7, che ha mantenuto le certificazioni possedute.
L’Ermetic Serramenti, rappresentata dall’ing. Michele Buiatti che svolge anche il ruolo di Direttore Tecnico, ha ottenuto l’attestazione per la categoria OS6 per la terza classifica pari a 1.032.000 euro.
L’azienda è sorta nel 1979 e da allora, sulla scorta delle esperienze raccolte, il management e tutti i collaboratori sono organizzati per offrire ai clienti una ricca cultura professionale che si caratterizza per la dinamicità nel diversificare la produzione ed uniformarla costantemente alla nuove tecnolo-
gie, alle soluzioni costruttive su misura, con finiture estetiche particolari.
Nel 2011 Ermetic Serramenti s.r.l. ha incorporato Alpi Serramenti s.r.l., realtà nata nel 2000 focalizzata nella produzione di serramenti in PVC di alta qualità; il marchio Alpi è stato mantenuto per identificare il prodotto.
La fusione tra le due aziende consente di poter soddisfare una maggiore fascia di richieste con prodotti e servizi diversificati e all’avanguardia, nel rispetto della filosofia aziendale, orientata alla soddisfazione dei clienti.
Negli ultimi 44 anni l’Ermetic Serramenti srl ha soddisfatto oltre 14.000 clienti, acquisendo una grande competenza nella produzione e installazione di serramenti in PVC, alluminio termico e legno e alluminio.
Con la collaborazione dei migliori marchi di accessori, di sistemi brevettati e vetri di ultima generazione l’Ermetic ha sviluppato nuove gamme di serramenti in PVC, Legno e Alluminio, Alluminio Super termico ad altissime prestazioni, creati appositamente per assicurare il miglior isolamento termico acustico robustezza ed estetica.
Nei due stabilimenti, Alpi Serramenti a Debellis di Taipana ed Ermetic Serramenti a Salt di Povoletto, vengono progettate e prodotte finestre, porte, portoncini ingresso, verande, scuretti, sistemi oscuranti, chiusure per garage, parapetti e coperture in alluminio/vetro.
Per quanto riguarda gli appalti pubblici, questo ultimo rinnovo, le consente di eseguire fino ad un importo massimo di 1.238.400 Euro: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; categoria che riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione
pAG. 36 - ApINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2023
di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.
Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione
alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.
Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.
pAG. 37 - ApINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2023
(CS)
Approvato il nuovo Codice dei contratti (9a parte)
DIREzIONE DEI lAVORI E DEll’ESECUzIONE DEI CONTRATTI
Il Decreto Legislativo n. 36 del 31 Marzo 2023, contenente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12.
Il Decreto ed è entrato in vigore il 1° aprile 2023, però le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, hanno acquisito efficacia il 1° luglio 2023, come specificato nell’art. 229 dello stesso testo.
Il Codice approvato sostituisce la precedente normativa in tema di appalti pubblici regolata da D.Lgs. 50/2016, come stabilito dall’art. 1, comma 3, della legge 78/2022.
Di seguito si riportano le novità principali di interesse per le imprese, in questa ottava parte approfondiamo la parte VI relativa all’esecuzione e in particolare: requisiti per l’esecuzione dell’appalto, la direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti.
REqUISITI
pER l’ESECUzIONE DEll’AppAlTO
L’articolo 113 dispone che le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d’oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.
In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
L’articolo 114 prevede che l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
Per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente di altre figure per opere particolari.
Il direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale, se previsti, per eseguire i lavori a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto.
Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.
Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti
pAG. 38 - ApINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2023
I reQuISItI dI eSeCuzIone e lA dIrezIone lAvorI
La comunicazione ha radici profonde
Concessionaria esclusiva per la pubblicità su Apinforma
che sono amministrazioni pubbliche affidano l’attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario o nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, o qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l’incarico è affidato con le modalità previste dal codice.
Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell’esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale, assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
L’allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnolo-
gico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:
a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
c) servizi informatici e affini;
d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
e) servizi di consulenza gestionale e affini;
f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
h) servizi alberghieri e di ristorazione;
i) servizi legali;
l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
m) servizi sanitari e sociali;
n) servizi ricreativi, culturali e sportivi. Per i sopracitati contratti di servizi e forniture, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell’esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell’esecuzione. (continua)
pAG. 40 - ApINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2023
(CS)
Arrmet Srl alla prestigiosa fiera NeoCon | 2023 di Chicago
l’IMPreSA MAnzAneSe
hA PreSentAto unA SelezIone
dI SedIe e SgAbellI
dI deSIgn Per Il ContrACt
Da oltre sessant’anni la nostra Associata Arrmet Srl produce sedute e tavoli dal design contemporaneo con una capacità artigianale che conserva i valori della tradizione manifatturiera del triangolo della sedia, e al tempo stesso seguendo alcune intuizioni che le permettono di competere a livello internazionale. Il suo mercato di riferimento infatti è prevalentemente europeo, ma si intravedono già diverse opportunità di business anche negli USA. Proprio per questo, recentemente l’azienda ha partecipato al NeoCon | 2023, la principale fiera del Nord America per gli interni contract, una manifestazione che si svolge dal 1969 al The Mart di Chicago, uno dei migliori esempi di architettura Art Déco. Tra i modelli esposti, la poltrona DOPO, presentata anche all’ultimo Salone del Mobile di Milano e disegnata da Jun Yasumoto: una lounge chair che si ispira al bel vivere italiano e, nel comfort, invita all’apertura e a rimanere in contatto con l’ambiente circostante. È stata infatti concepita
come una sorta di risposta al periodo di chiusura e isolamento vissuto durante la pandemia e l’intera collezione è imperniata sui concetti di dialogo e relazione. Questi stessi princìpi, di condivisione e confronto, vengono messi in pratica da Arrmet su più fronti: sia nei rapporti professionali con i designer, che sono coinvolti nei progetti in maniera continuativa e con i quali vi è una stima reciproca, sia nel rapporto con i clienti, che vengono spesso interpellati, anche tramite ricerche di mercato. Quando la famiglia Venturato ha preso in mano nel 1995 questa Impresa, la cui l’attività era già cominciata all’inizio degli Anni Sessanta, ha voluto sviluppare nuovi prodotti spostando l’attenzione dalla mera funzione di utilità (“una sedia serve per sedersi”), a un concetto di design che non fosse fine a sé stesso, ma che avesse un contenuto: come abbiamo visto con DOPO (la collezione che vuole ispirare libertà nel “dopo pandemia”), dietro ad ogni prodotto c’è un pensiero, un’idea, che viene istintivamente percepita e capita anche dal cliente/distributore o dall’utilizzatore finale.
Un design di sostanza che esprime l’essenza del made in Italy in un territorio come il manzanese, ancora unico a livello mondiale per la capacità di esprimere l’intera filiera della produzione di sedie e complementi d’arredo.
pAG. 41 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 16 - 15 settembre 2023
(SF)
Aperto bando FAPI 4-2023(*)
za e impegno le aziende che vogliono migliorare la propria Impresa con la formazione. Sgraviamo le imprese da tutti gli oneri (di gestione della pratica, organizzativi ed economici) senza richiedere alcun costo: anche i docenti vengono direttamente pagati da noi.
131.000
da sempre CONFAPI FVG al fianco delle Imprese per OTTENERE e GESTIRE i finanziamenti
FAPI è il fondo interprofessionale vicino alle Imprese attraverso il quale si può finanziare la formazione dei lavoratori per far crescere la competitività dell’Azienda.
La nostra Associazione CONFAPI FVG da sempre, in qualità di ente formativo accreditato dalla nostra Regione, in collaborazione con ENAIP FVG, ENFAP FVG, IAL FVG ed IRES FVG, segue con professionalità, dedizione, trasparenza, correttez-
(*) Non possono partecipare a questo Bando le imprese che hanno aderito al precedente avviso FAPI 3-2023 (richieste di maggio 2023). Si coglie l’occasione per informare che il 6 settembre 2023 il Fondo ha comunicato che tutte le richieste da noi presentate sull’Avviso 3-2023 sono state APPROVATE.
Approfittate dei fondi a disposizione dell’impresa. Ci sono diverse opportunità per finanziare la formazione dei dipendenti, inviateci entro il 29 settembre p.v., la scheda allegata e contattate la nostra dott.ssa Emanuela De Faccio, che è per tutti questi aspetti a Vostra disposizione, telefono 0432507377 - email formazione@confapifvg.it
da restituire a CONFAPI FVG e-mail: formazione@confapifvg.it
ApERTO BANDO FApI 4-2023 CORSI AzIENDAlI FINANzIATI
Impresa ______________________________________________________________________________________ Settore ___________________________________ N° Addetti ______________ Indirizzo ____________________________________
E-mail _______________________________ Referente ___________________________________________
Impresa iscritta al FAPI - versamento dello 0,30 denuncia aziendale flusso UNIEMENS:
pAG. 42 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 16 - 15 settembre 2023
(EDF) CorSI AzIendAlI totAlMente fInAnzIAtI. dISPonIbIlItà Per Il fvg €
sì q
TITOlO DEl CORSO O AREA DI INTERESSE pER lA FORMAzIONE N. ORE CORSO (MIN. 8 ORE – MAX 40) N. DIpENDENTI CORSO (MINIMO 3 DIpENDENTI)
IMpIEGATI, OpERAI
no q indicare a quale Fondo aderisce ___________________________________
INqUADRAMENTO: qUADRI,
CeSSIone dI AttIvItà dI CArPenterIA MetAllICA, oPere fAbbrIlI, lAttonerIe e CoPerture MetAllIChe
L’Associazione mette in contatto Imprenditori interessati a vendere, acquistare e/o a qualsiasi altro scambio che possa costituire un’opportunità per l’attività aziendale, come ad esempio cessioni di capannoni, di aree fabbricabili, di attività, di attrezzature per chiusura attività, ... Riportiamo di seguito le ultime segnalazioni ricevute, ricordando che per ogni ulteriore informazione o per la documentazione eventualmente disponibile le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.
Azienda Associata cede la propria attività di Carpenteria metallica, opere fabbrili, lattonerie e coperture metalliche civili e industriali.
L’impresa è in possesso di attestazione SOA e certificazione UNI EN 1090.
L’attività ha sede a 12 Km a Nord di Udine e comprende:
- capannone mq. 550;
- uffici mq. 140;
- magazzino mq. 150;
- scantinato con cucina, bagno, archivio mq. 137;
- ampio scoperto di mq. 5.000;
- tettoia esterna da adibire a magazzino mq. 300;
- terreno artigianale mq 2.100.
L’azienda dispone di un ampio parco clienti ed è dotata di macchinari e attrezzature; inoltre, dispone di furgoni e autocarri.
Viene valutata la possibilità di cedere le attività anche singolarmente.
Per ogni ulteriore informazione o per la documentazione eventualmente disponibile le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.
pAG. 43 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 16 - 15 settembre 2023
(CS)
Scambi fra Soci
Regolamento europeo sulla privacy
tolari; dalla trasparenza sull’uso dei dati personali alla liceità del loro trattamento.
Specifica attenzione viene rivolta ai contenuti, ai tempi e modalità con cui il titolare deve: fornire l’informativa all’interessato; valutare le circostanze in cui il titolare deve notificare al Garante privacy, ed eventualmente agli interessati, la violazione di dati personali; provvedere alla designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD).
A distanza di cinque anni dalla piena applicazione della nuova regolamentazione europea in materia di protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679 - GDPR), il Garante la lanciato una nuova versione della Guida all’applicazione del GDPR.
La Guida – si legge sul sito del Garante - si propone come un utile strumento di consultazione per chi opera in ambito pubblico e privato. Si tratta di un manuale agile in particolare per le piccole e medie imprese, e offre una panoramica sui principali aspetti che imprese e soggetti pubblici devono tenere presenti per dare piena attuazione al Regolamento: dai diritti dell’interessato ai doveri dei ti-
Proprio il RPD – evidenzia il Garante - è una delle novità introdotte dal Regolamento, una figura indipendente, autorevole e con competenze manageriali, che offre consulenza e supporto al titolare e funge da punto di contatto con il Garante.
Nella Guida, il Garante ricorda che con il GDPR la privacy da obbligo avvertito solo in maniera formale diventa parte integrante delle attività di un’organizzazione, che è tenuta al rispetto del principio di responsabilizzazione (“accountability”), in base al quale il titolare deve adottare comportamenti proattivi e attività dimostrabili, finalizzati al rispetto della normativa.
pAG. 44 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 16 - 15 settembre 2023
(C)
Il gArAnte hA AggIornAto lA guIdA
Autotrasporto. Noleggio veicoli senza conducente
le imprese in conto proprio: con l’introduzione del co. 4 bis nel medesimo art. 84 del c.d.s. viene confermato che le imprese che effettuano trasporto di cose in conto proprio non possono noleggiare veicoli di massa superiore a 6 t.
13 gIugno 2023, n. 69
lE DISpOSIzIONI
DEl D.l. 69/2023
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 202/ AdT del 16 giugno 2023 riguardante l’argomento in epigrafe, per segnalare che con legge 10 agosto 2023, n. 103, pubblicata sulla G.U. n. 186 di pari data, è stato convertito con modificazioni il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, il cui art. 24 reca nuove disposizioni sul noleggio dei veicoli senza conducente, che vanno a riscrivere l’art. 84 del codice della strada (c.d.s.).
Si reputa quindi utile riepilogare le nuove disposizioni in materia, per il non trascurabile impatto sull’esercizio dell’attività di autotrasporto cose. Il d.l. 69/2023 ha previsto quanto segue:
- noleggio in ambito UE per trasporti nazionali: è consentito all’impresa iscritta all’Albo delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito Albo) e al Registro elettronico nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi (REN) di noleggiare veicoli in qualsiasi Stato della UE e di utilizzarli anche per i trasporti nazionali; di conseguenza viene a cadere il vincolo del noleggio in ambito UE per effettuare esclusivamente trasporti internazionali, prima prescritto dal vecchio co. 2 dell’art. 84 del c.d.s.
- Liberalizzazione del noleggio dei veicoli di massa superiore a 6 t: con il nuovo co. 3 dello stesso art. 84 del c.d.s., cade il precedente vincolo secondo il quale il noleggio di veicoli di massa superiore a 6 t era consentito solo tra imprese iscritte all’Albo; pertanto, l’impresa di autotrasporto in conto terzi potrà noleggiare veicoli anche da società che svolgono l’attività professionale del noleggio dei veicoli senza conducente, incluse le straniere.
- Conferma del limite delle 6 t per il noleggio del-
lE MODIFICAzIONI
AppORTATE DAllA lEGGE
103/2023
Ora, in sede di conversione in legge sono state inserite ulteriori modifiche all’art. 84 del c.d.s. che si ritiene utile evidenziare in quanto avranno significative conseguenze nei rapporti fra le imprese che sono parti del contratto di noleggio dei veicoli senza conducente.
Con il nuovo co. 4 ter viene precisato che “l’utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente […]” “è consentita a condizione che:
a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza per la durata del contratto di locazione;
c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell’impresa che lo utilizza.” Il successivo co. 4 quater stabilisce, inoltre, che per consentire la verifica dei requisiti sopra citati, a bordo del veicolo oggetto della locazione debba trovarsi la seguente documentazione, in formato cartaceo o elettronico:
a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
b) qualora il veicolo sia condotto dal conducente dipendente dell’impresa di autotrasporto, contratto di lavoro del medesimo o un estratto autenticato o, in alternativa, altro documento equivalente, come ad es. la busta paga.
NUOVO REGIME SANzIONATORIO
Poste queste regole, viene di conseguenza introdotto uno specifico regime sanzionatorio (commi 7 e 7 bis del novellato art. 84 del c.d.s.), secondo il quale:
pAG. 45 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 16 - 15 settembre 2023
dISCIPlInA. ConverSIone In legge del deCreto legge
nuovA
- chiunque adibisca un veicolo a locazione senza conducente non destinato a tale uso (ad es. un veicolo in conto proprio di massa superiore a 6 t.) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 430 a 1.731 euro, se trattasi di autoveicoli o rimorchi; la stessa sanzione si applica anche a chi circola con un veicolo non destinato ad uso locazione;
- chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente senza rispettare le condizioni del già descritto co. 4 ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 430 a 1.731 euro;
- all’accertamento delle citate sanzioni si procede anche alla sospensione della carta di circolazione del veicolo locato da 2 ad 8 mesi. In merito a queste nuove sanzioni si fa notare che se commesse alla guida di un veicolo con targa estera, si applica anche la disposizione di cui all’art. 207 del c.d.s., che obbliga il conducente dell’impresa locataria del veicolo al pagamento immediato della sanzione in misura ridotta o, in alternativa al versamento di una cauzione pari alla metà del massimo. In caso contrario, si applica il fermo del veicolo fino al pagamento della cauzione e, comunque, per non più di 60 giorni. Sempre per l’ipotesi del noleggio fra imprese comunitarie e soprattutto nei casi di trasporto nazionale, si suggerisce all’impresa italiana utilizzatrice del veicolo di avere a bordo copia del relativo contratto redatto in lingua italiana.
AlTRE DISpOSIzIONI
Le nuove disposizioni sul noleggio dei veicoli prevedono, già nel testo originario del d.l. 69/103, che il CED della Motorizzazione iscriva il numero di targa del veicolo preso in locazione all’interno del REN. La qual cosa appare, al momento, ancora non realizzabile, in quanto il REN non è stato implementato per tale funzione ed in particolare
perché per la sua realizzazione sarà necessario prevedere l’obbligo dell’invio del contratto di noleggio alla stessa Motorizzazione.
Fino all’attuazione di quest’ultima disposizione, pertanto, si suggerisce alle imprese locatrici di conferire data certa al contratto di locazione (ad es. con una PEC di scambio del contratto o con firma digitale sul medesimo), in modo che gli aspetti sanzionatori siano a carico dell’impresa locataria, in quanto effettiva utilizzatrice del veicolo. Si pensi ad esempio all’eccesso di velocità o alle altre violazioni del c.d.s., che non vengono contestate in via immediata.
Riguardo all’assicurazione RCA del veicolo oggetto di locazione, è bene evidenziare che se il mezzo viene locato con la copertura assicurativa, l’impresa locatrice:
- ha facoltà di richiedere un corrispettivo per la messa a disposizione del suo contratto di assicurazione;
- è opportuno che avvisi dell’avvenuta locazione la propria compagnia assicurativa, tenuto conto che nel contratto di assicurazione potrebbero esserci delle clausole limitative della facoltà di noleggio.
Si ricorda che per i noleggi sopra descritti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stabilire, di concerto con il Ministero dell’interno, ulteriori criteri limitativi, tra quelli indicati nella direttiva (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2022/738 del 6 aprile 2022 relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada 2022/738, come previsto dal nuovo co. 6 dell’art. 84 del c.d.s.
Si fa riserva di ritornare sull’argomento in presenza di istruzioni ministeriali sulla materia. Frattanto il nuovo testo dell’art. 84 del c.d.s. e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
pAG. 46 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 16 - 15 settembre 2023
(AdT)
Tachigrafi intelligenti di seconda generazione
CrItICItà
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 261/ AdT dell’11 settembre 2023 per rammentare che, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione europea 2021/1228 del 16 luglio 2021, dal 21 agosto 2023 è obbligatorio installare la nuova versione del c.d. tachigrafo intelligente sui veicoli di nuova immatricolazione per il trasporto di cose di massa complessiva superiore a 3,5 t.
Tuttavia, a causa di “alcuni ritardi nella fornitura dei nuovi dispositivi non attribuibili al settore dell’autotrasporto” – come dichiarato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato con circolare prot. 300/STRAD/2/0000025399.u/2023 del 9 agosto 2023 ha riconosciuto che “un consistente numero di veicoli di nuova immatricolazione sul territorio dell’Unione europea non sarà dotato del nuovo tachigrafo intelligente in esame.” Per l’Italia il numero di tali veicoli viene stimato tra i 7.000 e i 9.000.
Il problema, comune a diversi Stati membri della
UE, potrebbe avere ripercussioni sull’omogeneità del trattamento dei singoli vettori comunitari e sulla concorrenza leale tra gli stessi, come riconosciuto dalla Direzione generale della mobilità e dei trasporti (Move) della Commissione europea, in occasione di interlocuzioni in materia con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Sul punto, nella menzionata circolare la Polizia Stradale conclude testualmente che “in tale contesto, la predetta DG-MOVE della Commissione ha ritenuto che la soluzione possa essere individuata in un temporaneo regime di tolleranza”, per lo meno fino al 30 settembre 2023 – aggiunge in nota – , poiché a fine settembre è prevista una riunione del Comitato del trasporto stradale in seno alla stessa DG Move.
Ciò detto, è da escludere che la citata nota della Direzione centrale della Polizia stradale configuri una proroga del termine prescritto né un’indicazione agli organi di controllo su strada di non contestare l’assenza di tachigrafo intelligente di seconda generazione su veicoli immatricolati dal 21 agosto 2023. Tuttavia, stante il riconosciuto regime di tolleranza, si suggerisce alle imprese interessate di portare a bordo dei loro nuovi autoveicoli copia della circolare in esame, qui allegata, al fine di esibirla su strada a fronte di eventuali contestazioni degli organi accertatori.
Per altre informazioni, anche sui tachigrafi digitali di seconda generazione, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
(AdT)
pAG. 47 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 16 - 15 settembre 2023
nuovA IMMAtrIColAzIone
ConneSSe All’obblIgo PrevISto Per I veIColI dI
pAG. 48 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 16 - 15 settembre 2023
pAG. 49 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 16 - 15 settembre 2023