notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 17 30 settembre 2018
IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE
LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE IN PIANURA PADANA
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
KNOWNOW: NASCE L’ACADEMY “DIGITAL” PER UN MERCATO SEMPRE PIÙ IT “TRANSFORMATION” Un luogo dove la formazione “si respira”, adattandosi alle richieste di un business sempre più esigente e di figure professionali che necessitano di maggiori competenze. Si riassume così la proposta firmata beanTech, che si concretizza nella sua nuova Academy -o Competence Development Centre“Knownow” nata per organizzare e realizzare corsi di formazione specialistici, finalizzati a sviluppare le competenze digitali nell’ottica di un mercato che, sempre più, richiede figure preparate ed aggiornate nel settore informatico. Il ventaglio di attività spazia lungo diverse direttrici, come spiega Andrea Pitussi, responsabile risorse umane di beanTech: “Questa iniziativa vede la nostra azienda spostarsi da “semplice” azienda informatica a punto di riferimento fisico e digitale per la formazione specialistica di persone e aziende; i corsi possono essere realizzati sia in aula che attraverso una piattaforma di e-learning, oppure in modalità ibrida. L’Academy nasce con 3 compiti principali: in prima battuta, desideriamo far crescere le risorse interne che hanno bisogno di costanti “upgrade” a diversi livelli, in secondo luogo vogliamo formare laureati, neo-diplomati e disoccupati sugli strumenti e tecnologie più richiesti nel mercato del lavoro anche ai fini d’inserimento nel nostro organico, infine forniamo ai nostri clienti una formazione specializzata riguardo alle soluzioni e alle tecnologie che proponiamo, con focus più o meno approfonditi in base alla qualifica professionale verso cui il corso è dedicato.” beanTech, dunque, offre l’opportunità di attingere a un vero e proprio baga-
glio di conoscenze spendibile da chi è già nel mondo del lavoro, oppure desidera entrarvi o rientrarvi. Le attività formative di Knownow, nello specifico, sono pensate per aziende che mirano ad acquisire, sviluppare e rafforzare al proprio interno competenze tecniche in grado di accompagnarle lungo il percorso di Digital Transformation, strada obbligata per rimanere “sulla cresta dell’onda” in un mercato competitivo ed in continua trasformazione. Ma l’Academy si rivolge anche a figure ad alto potenziale (come i laureandi o chi ha già conseguito un titolo di studio) che desiderano integrare il proprio background scolastico/accademico con l’acquisizione e l’innesto di digital skills. I corsi, sostanzialmente, si dividono in tre tipologie: quelli “a catalogo” per affrontare tematiche e argomenti di stretta attualità, i cosiddetti “custom” costruiti ad hoc sulle specifiche esigenze di approfondimento, infine i corsi “di terze parti”, individuati tramite partner o mediante scouting. Riassumendo, Knownow si pone come obiettivo quello di affiancare le aziende e le persone in percorsi di sviluppo. Con quali plus? Anzitutto, l’esperienza e le competenze maturate da beanTech in questi primi 20 anni di attività; e poi, ci sono i partner. Lungo il suo cammino, l’azienda con sede a Reana del Rojale ha costruito sinergie importanti fondate su partnership solide e scambi continui. Molti i soggetti che hanno stretto collaborazioni con l’azienda: anzitutto, importanti player tecnologici quali Dell EMC, VMware, NVIDIA, Microsoft, Beckhoff, Copa-Data e Wonderware. Non vanno poi dimenticati i
partner accademici, dalle Università di Udine, Trieste e Padova alla SISSA, passando per l’ITS Kennedy al MITS. L’Academy creata da beanTech ha mosso i suoi passi iniziali negli scorsi mesi e sta già facendo registrare un ottimo gradimento. Il primo corso si è tenuto tra giugno e luglio di quest’anno, con il “debutto” affidato a una serie di lezioni riguardanti il CRM. Successivamente, Knownow ha ospitato una tappa del percorso di formazione del progetto Industry Platform 4 FVG (IP4FVG) dove si è parlato di Data Analytics e Intelligenza Artificiale. Prossimamente, invece, sarà il turno della terza iniziativa in programma, un corso che verterà su TwinCAT 3, la piattaforma di Beckhoff che integra il controllo Real Time con funzioni PLC, NC e CNC, Robotics, HMI, Measurement Technology, Analytics, Safety, Connectivity, Vision in un singolo pacchetto. Con Knownow la formazione diventa ancora più stimolante e “a misura” di ogni esigenza. L’Academy beanTech è un luogo di conoscenza a 360 gradi dove disegnare il proprio futuro è ancora più facile!
Colloredo di Monte Albano – UD Reana del Rojale – UD Padova - PD
I nostri partners tecnologici
I nostri partners accademici
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 17 30 settembre 2018
Sommario Verifiche ENEA
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
Canone speciale RAI
10
Fatturazione elettronica
11
Art Bonus
13
Rimborso accise autotrasportatori
15
Contributi per la digitalizzazione Industria 4.0 in provincia di Udine
16
Contributi della CCIAA di Udine per l’alternanza scuola-lavoro
19
Stella al merito del Lavoro - anno 2019
24
CONAI
26
SOA: Esedra rinnova l’OS2-A
27
Attestazioni SOA
29
ANAC: definizione di appalto misto
30
ANAC, chiarimento sui bandi tipo
32
Authorized Distributor VANTAGGI POTENZIALI Riduzione del consumo di olio Miglioramenti dell’affidabilità delle attrezzature ed ambientali grazie all’ottimizzazione degli intervalli di sostituzione
Maggiore durata in servizio dei componenti e maggiore efficienza operativa Minore esposizione ai pericoli legati alle operazioni di manutenzione
STUDIO DEGLI INTERVALLI DI SOSTITUZIONE DEL LUBRIFICANTE Grazie a studi approfonditi condotti da personale altamente qualificato è possibile ottimizzare gli intervalli di sostituzione del lubrificante, per contribuire potenzialmente ad aumentare la produttività di qualsiasi sistema di lubrificazione. I nostri tecnici si avvalgono della propria esperienza per individuare i potenziali vantaggi derivanti dall’ottimizzazione dei tempi di sostituzione dell’olio specifici di ogni macchina, componente e applicazione. Lavorano insieme a voi per progettare e attuare dei protocolli di convalida sul campo e svolgere revisioni periodiche. Vi consentono così di individuare le modifiche al profilo delle attrezzature, definire obiettivi di manutenzione, rispettare le linee guida e verificare le tempistiche degli interventi di assistenza quando si verificano significative variazioni del profilo delle attrezzature.
Lavoriamo insieme a voi per migliorare la lubrificazione e prolungare la durata in servizio dei macchinari • Svolgere uno studio di fattibilità volto a esaminare la cronologia delle analisi dell’olio e i parametri delle attrezzature • Facilitare il lavoro di squadra per concordare il protocollo di convalida sul campo • Adottare gli intervalli di assistenza opportuni in base a diversi fattori: le raccomandazioni degli OEM (Original Equipment Manufacturer), i vostri requisiti e le vostre attrezzature, il lubrificante selezionato e il tipo di utilizzo/condizioni • Determinare i potenziali vantaggi dovuti al prolungamento degli intervalli di cambio carica, valutando i rischi e i potenziali vantaggi • Selezionare attrezzature rappresentative da testare per lo studio di convalida • Supervisionare le operazioni di analisi dell’olio in corso e svolgere una valutazione completa delle prestazioni delle attrezzature • Assicurare la collaborazione del personale addetto alla manutenzione ed al controllo periodico • Eseguire un’analisi approfondita dei dati e revisioni periodiche
AREE DI MIGLIORAMENTO COMUNI
SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE
• Alto consumo di olio • Alti costi per la manutenzione e lo smaltimento dell’olio esausto • Esposizione ai pericoli legati alle operazioni di manutenzione Sostenibilità ambientale
I nostri tecnici conoscono bene i rischi legati alla manipolazione, alla conservazione e all’utilizzo dei prodotti petroliferi e rispettano rigorosamente le norme di sicurezza e ambientali, oltre alle pratiche di sicurezza. Coordinano il proprio lavoro con quello del personale dello stabilimento, verificando la messa in sicurezza dei componenti elettrici e meccanici e la corretta etichettatura, prima di intervenire sui macchinari, fornendo consigli per contribuire a ridurre i rischi.
Aiutandovi a migliorare la durata in servizio e l’affidabilità del macchinario - che può contribuire a ridurre i costi di manutenzione e i tempi di fermo macchina - i nostri servizi professionali possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di sicurezza, di tutela ambientale e di produttività.
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EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Importazioni da Cina e Bielorussia
34
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
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Tariffe postali
37
Limiti alla circolazione in Pianura Padana
38
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Verifiche ENEA Il controllo documentale
individuate procedure e modalità
Premessa Le detrazioni fiscali legati agli interventi di riqualificazione energetica sono state oggetto di alcune modifiche da parte dell’art. 1, comma 3 e seguenti della legge Finanziaria per il 2018. Tra le varie modifiche introdotte, il comma 3-ter ha previsto l’emanazione di apposito decreto con il quale individuare i controlli che l’ENEA deve compiere nei confronti dei beneficiari l’agevolazione. Il decreto 11 maggio 2018 ha definito questi controlli individuando le metodologie da adottare sia con riferimento alla documentazione presentata sia alle verifiche “in situ”.
I controlli dell’ENEA Viene previsto che entro il mese di giugno di ogni anno, l’ENEA deve elaborare un programma di controlli a campione sulle istanze presentate tramite il proprio sito Internet nell’anno precedente. Il campione dovrà considerare al massimo lo 0,5% delle istanze presentate, considerando in particolare le richieste: - relative a interventi che danno diritto all’aliquota di detrazione più elevata; - che presentano le spese di importo più elevato; - che presentano profili di criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione e ai massimali dei costi unitari ammessi. L’ENEA dopo aver eseguito i controlli, trasmetterà all’Agenzia delle entrate una relazione che consenta di valutare, per singolo contribuente sottoposto a verifica, la spettanza o meno dal beneficio. Se dalle verifiche emergono anche discordanze o irregolarità nella documentazione tecnica firmata dai professionisti abilitati, la stessa Agenzia potrà fare una segnalazione all’ordine di appartenenza per le relative sanzioni.
L’ENEA trasmette al soggetto beneficiario della detrazione una comunicazione raccomandata A/R o PEC con la quale comunica l’avvio dell’attività di controllo. Il beneficiario della detrazione, entro 30 giorni, deve trasmettere la documentazione richiesta in formato PDF sottoscritta digitalmente dal tecnico abilitato o dal beneficiario della detrazione. La documentazione sarà quella prevista dalla normativa di riferimento per singola tipologia di intervento come ad esempio la relazione tecnica, l’asseverazione del tecnico abilitato, l’attestato di prestazione energetica, la certificazione energetica del fornitore dei beni installati o i bonifici, per i quali è prevista l’applicazione di una specifica ritenuta. Se l’intervento si riferisce ad impianti, dovrà essere inviata copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore e, se previsto, il libretto di impianto di cui al DM 10 febbraio 2014. Decorsi ulteriori 90 giorni l’ENEA comunica al beneficiario, sia esso una persona fisica, società o amministratore di condominio, l’esito del controllo.
I controlli “In situ” Per quanto riguarda i controlli “In situ” vale a dire sul posto ove è stato eseguito l’intervento, il decreto in argomento prevede che i sopraluoghi siano eseguiti tra le pratiche oggetto di controllo documentale. Tra queste dovrà essere selezionato un campione di almeno il 3% di interventi che dovranno essere oggetto di specifico sopralluogo. A questo proposito: - l’ENEA almeno 15 giorni prima comunica tramite raccomandata A/R o PEC data, ora e nominativo, del funzionario incaricato del controllo. Per particolari necessità, da motivare espressamente, il sopraluogo può essere rinviato, ma solo per una volta, fermo restando che deve essere effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione; - il sopraluogo deve essere eseguito alla presenza del beneficiario, amministratore di condo-
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minio o tecnico firmatario della relazione di fine lavori; - durante il sopraluogo i funzionari dell’ENEA possono raccogliere o richiedere atti, docu-
menti, schemi tecnici, rilievi fotografici e ogni ulteriore informazione utile per la verifica.
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(PZ)
Canone speciale RAI
le richieste di pagamento alle imprese
Alcune aziende Associate ci hanno segnalato il recapito di lettere con cui la RAI richiede il pagamento del canone speciale collegato alla detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili - quindi muniti di sintonizzatore - alla ricezione delle trasmissioni televisive, indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti. La richiesta si basa sul possesso di un apparecchio atto in astratto a ricevere i canali televisivi, come ad esempio un PC, display o un monitor che contengono al loro interno, indipendentemente dall’uso effettivo
che se ne faccia, un dispositivo di sintonizzazione. Si ricorda che: - in caso di assenza del dispositivo di sintonizzazione il canone non è dovuto; - i monitor e i display installati in azienda, forniti di sintonizzatore, anche se non trasmettono programmi TV, ma solo promuovono l’azienda e l’attività esercitata, sono tenuti al pagamento del canone speciale RAI. - Negli altri casi di uso dei PC privi di sintonizzatore per finalità esclusivamente aziendali, come per le pratiche amministrative o commerciali, il canone non è dovuto. In questi ultimi casi è sufficiente comunicare all’emittente tale circostanza, anche telefonicamente al numero verde 800.938.362, oppure tramite email a: www.canone.rai.it, sezione CANONE RADIO TV SPECIALE per richiedere l’annullamento della richiesta. (PZ)
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Fatturazione elettronica
pubblicata guida delle entrate
In vista del 1° gennaio 2019, quando la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per gli operatori residenti o stabiliti in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un kit di strumenti informativi per aiutare i contribuenti a prendere confidenza con la nuova procedura e a conoscere tutti i servizi offerti gratuitamente dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, nella sezione “Fatture elettroniche e corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia (https:// www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/ nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica), sono disponibili la guida pratica, nonché dei collegamenti ai video tutorial (sulla fattura elettronica e sul QR Code), alla pagina con i servizi gratuiti messi a disposizione dell’Agenzia per predisporre, inviare, conservare e consultare le fatture elettroniche e, infine, alle normative di riferimento. Per quanto concerne la guida pratica “La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate”, essa spiega in modo esaustivo tutte le caratteristiche del nuovo obbligo introdotto, come si ricorderà, dalla legge di bilancio 2018 (legge 205/2017). In particolare, la guida analizza le seguenti tematiche: - il primo capitolo ricorda che dal 1° gennaio 2019 gli operatori Iva, soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno emettere e ricevere le proprie fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi esclusivamente in modalità elettronica, sia con riferimento agli altri operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia con riferimento ai consumatori finali (operazioni B2C, cioè Business to Consumer), con alcune eccezioni; - il secondo capitolo è dedicato alle modalità di predisposizione e invio della fattura elettro-
nica. A tale riguardo, viene evidenziato che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente tre tipi di programmi per predisporre le fatture elettroniche: * una procedura web, utilizzabile accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia (occorre disporre di una connessione in rete); * un software scaricabile su PC (non occorre una connessione in rete); * un’App per tablet e smartphone, denominata Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple (è richiesta una connessione in rete). Ampio spazio viene riservato al SdI (Sistema di Interscambio), lo strumento per inviare ai propri clienti le fatture emesse. Per trasmettere al SdI il file XML della fattura elettronica, esistono diverse modalità: 1. un servizio online presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” che consente l’upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC; 2. la procedura web ovvero l’App Fatturae, messe a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate; 3. la PEC (Posta Elettronica Certificata), inviando il file della fattura come allegato del messaggio di PEC all’indirizzo sdi01@ pec.fatturapa.it; 4. un canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente attivato con il SdI. Una volta ricevuta la fattura dal fornitore (o dal suo intermediario) e in caso di esito positivo dei controlli previsti, il SdI provvede a consegnarla all’indirizzo telematico presente sul documento fiscale; pertanto, la fattura elettronica verrà recapitata alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata) ovvero al canale telematico (FTP o Web Service) comunicato dal cliente al suo fornitore e riportato da quest’ultimo (o dal suo intermediario) nella fattura. - Il terzo capito della guida descrive dettagliatamente i servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, le modalità di accesso al portale “Fatture e Corrispettivi”, i servizi di conservazione elettronica e consultazione
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delle fatture e delle ricevute, il software “stand alone” e l’App. Infine, il quarto capitolo elenca la normativa e
prassi di riferimento per gli eventuali approfondimenti sull’argomento. (C)
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Art Bonus
opportunità per sostenere il patrimonio artistico
L’Art Bonus è stato istituito dal D.L. 83 del 2014, è un credito d’imposta riconosciuto ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore del patrimonio culturale di proprietà pubblica. Il credito spetta nella misura del 65% dell’erogazione ed è riconosciuto a tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche. La legge di Stabilità 2016 ha apportato due importanti novità alla disciplina in argomento, la prima ha riguardato l’eliminazione del limite triennale e conseguentemente l’agevolazione è diventata permanente e strutturale, la seconda ha fissato il credito d’imposta al 65% delle erogazioni liberali in denaro, indipendentemente dal periodo d’imposta in cui la liberalità viene effettuata. In precedenza era prevista una riduzione al 50% della percentuale di bonus per le erogazioni dal 2016 in poi.
Soggetti interessati Come accennato possono beneficare del bonus: - le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali, sia residenti che non residenti in Italia; - le società semplici, in questi casi il beneficio viene ripartito in base al criterio di imputazione del reddito per trasparenza tra i soci; - i soggetti titolari di reddito d’impresa, siano essi ditte individuali, società di persone o di capitali nonché le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti.
Interventi agevolabili Per accedere al bonus le erogazioni liberali devono riguardare: - interventi di manutenzione, protezione e re-
stauro di beni culturali pubblici, sono conseguentemente esclusi gli interventi su beni culturali di proprietà di privati compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; - sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parcheggi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004); - realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il credito è riconosciuto anche nelle ipotesi in cui l’erogazione sia destinata ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi di cui sopra. Dallo scorso anno il credito è inoltre riconosciuto anche per le erogazioni effettuate a favore: - del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni interessati agli eventi sismici del 2016, anche se appartenenti ad enti o istituzioni della chiesa cattolica o di altre confessioni religiose; - dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
Il bonus Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni in denaro effettuate, è però necessario rispettare i limiti quantitativi di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 83/2014. Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, tale limite è del 15% del reddito imponibile; per i soggetti titolari di reddito d’impresa il limite è del cinque per mille di ricavi annui. Lo stesso decreto prevede inoltre che alle erogazioni per le quali spetta l’Art bonus, non si applicano: - le detrazioni Irpef di cui all’art. 15, comma 1 lettere g) e i) del TUIR;
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- le detrazioni Ires di cui all’art. 100, comma 2 lettere f) e g) del TUIR. Sostanzialmente l’art bonus sostituisce le detrazioni di cui sopra, tuttavia la circolare delle Entrate n. 24/2014 ha confermato la loro validità con riferimento alle erogazioni che non possono usufruire dell’art bonus, come ad esempio le erogazioni per l’acquisto di beni culturali. Si segnala inoltre che il decreto 83 ha abrogato l’art. 12 del D.L. 91/2013 che riconosceva una detrazione per le erogazioni fino a 10.000 euro destinate a beni e attività culturali. Il credito deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. Ogni quota è utilizzabile in compensazione con il modello F24, codice tributo 6842, senza considerare gli ordinari limiti previsti per le compensazioni, incluso quello riguardante la presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro. La prima quota è utilizzabile a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata eseguita l’erogazione. Il mancato utilizzo parziale o totale di una quota annuale può essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi senza limitazioni temporali.
Il pagamento La circolare 24/2014 delle Entrate ha specificato che il pagamento dell’erogazione deve essere eseguito esclusivamente tramite: - banca; - ufficio postale; - mezzi di pagamento di cui all’art. 23 del D.Lgs. 241/1997 che garantiscono la tracciabilità quali carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari. I pagamenti eseguiti in contanti non possono pertanto accedere all’Art. bonus. L’amministrazione finanziaria ha inoltre chiarito che l’unico adempimento posto a carico del soggetto che esegue l’erogazione liberale, è quello di conservare copia del documento che certifica l’e-
rogazione in denaro, contenente l’indicazione nella causale di “Art bonus” – oggetto dell’erogazione – soggetto/ente beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti la modalità di pagamento utilizzata. È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata nella ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Rilevanza reddituale Il credito d’imposta non assume rilevanza né ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) né ai fini Irap. Non concorre inoltre al calcolo degli interessi passivi deducibili dal reddito d’impresa né al calcolo percentuale di deduzione delle spese generali.
Riconoscimento morale È possibile avere una sorta di riconoscimento morale per le erogazioni effettuate ancorché non rappresenti un obbligo per l’ente beneficiario. È infatti possibile sul sito www.artbonus.gov.it essere inseriti nella pagina pubblica dei mecenati qualora siano forniti i dati relativi alle erogazioni effettuate corredati da opportuna liberatoria.
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(PZ)
Rimborso accise autotrasportatori entro il 31 ottobre le domande del III trimestre 2018 Con nota prot. 103738/RU del 25 settembre u.s., l’Agenzia delle Dogane ha informato che per i consumi di gasolio effettuati nel III trimestre 2018 (1° luglio /30 settembre), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta per il rimborso delle accise potrà essere presentata dal 1° al 31 ottobre p.v. Tenuto conto del decreto legge n. 193/2016 (convertito con legge 225 del 1° dicembre 2016, in vigore dal 3 dicembre 2016, che ha fissato l’importo delle accise per il gasolio ad uso commerciale in € 403,22 per 1000 litri di prodotto, l’ammontare rimborsabile per i consumi effettuati nel III trimestre di quest’anno ammonta ad € 214,18 per 1.000 litri di prodotto. Al seguente indirizzo internet https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2018 è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale - E.D.I, da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, deve essere trasferita su supporto informatico (CD - rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato. Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. I crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. Ricordiamo inoltre che per i crediti di imposta da riportare sempre nel predetto quadro RU (compreso quello in esame sulle accise), il Decreto Legge 50/2017 ha ammesso l’utilizzo in compen-
sazione con il mod. F24 solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Quanto alla dimostrazione dei consumi, per gli acquisti di gasolio da impianti stradali di distribuzione per i quali sia stata emessa la fattura elettronica (nonostante il rinvio dell’obbligatorietà al 1° gennaio 2019, stabilito per questa tipologia di acquisti), le Dogane hanno richiamato la necessità che le targhe dei veicoli riforniti siano riportate nel predetto documento fiscale. Diversamente, per il gasolio acquistato in extra rete e stoccato dall’impresa di autotrasporto (che lo utilizza per rifornire i suoi mezzi) in un suo distributore privato, le Dogane hanno già chiarito che la fattura elettronica emessa del fornitore del carburante non deve riportare gli estremi dei veicoli riforniti dal distributore, giacché questa informazione viene inserita dall’impresa nella modulistica sul recupero delle accise. In merito ai crediti relativi ai consumi di gasolio del II trimestre 2018, l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 dicembre 2019 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 giugno 2020. Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. A questo proposito, l’Agenzia ha ricordato che “qualora l’ammissione al beneficio avvenga in base ad informazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art.71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.” Infine, sul sito internet delle Dogane (all’indirizzo https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ portale/dogane/operatore/accise/faq-accise) è presente una sezione FAQ accise, dove è possibile leggere anche dei chiarimenti sulle domande di recupero presentate dagli autotrasportatori.
Pag. 15 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 17 - 30 settembre 2018
(C)
Contributi per la digitalizzazione Industria 4.0 in provincia di Udine PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 1° OTTOBRE - 5 NOVEMBRE 2018
La Giunta della CCIAA di Udine con deliberazione n. 128 del 19 settembre 2018, ha approvato un bando che concede contributi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di formazione relativi a tecnologie digitali ricadenti negli ambiti tecnologici di innovazione digitale denominati Industria 4.0. Il bando è stato pubblicato sul sito camerale (www.ud.camcom.it) il 25 settembre 2018 e si avvale di uno stanziamento complessivo di 160.000 euro. Le domande vanno presentate esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) alla CCIAA di Udine dalle ore 09.00 del 1° ottobre al 5 novembre 2018. Il bando è la sostanziale riproposizione del precedente, licenziato nel marzo 2018, sempre finalizzato alla diffusione della “cultura digitale” fra le piccole e medie imprese, ad accrescerne la consapevolezza circa le soluzioni e i benefici offerti dal sistema digitale e a sostenere le iniziative di digitalizzazione rientranti nel Piano nazionale denominato Industria 4.0. Data la ristrettezza dei tempi se ne ripropongono i tratti salienti, rinviando per i dettagli al testo del bando che può anche essere richiesto, unitamente alla relativa modulistica, all’ufficio economico dell’Associazione.
Beneficiari Beneficiarie sono le imprese, le cooperative ed i consorzi, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria, aventi sede o unità locale destinataria dell’investimento nella provincia di Udine, iscritte al Registro delle imprese della CCIAA di Udine.
Iniziative agevolabili È agevolabile l’acquisizione di consulenza e servizi di formazione finalizzati all’introduzione delle tec-
nologie digitali ricadenti negli ambiti tecnologici di innovazione digitale Industria 4.0 e suddivisi in due elenchi: Elenco 1. Servizi di consulenza e di formazione: Utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, precisamente: - soluzioni per la manifattura avanzata; - manifattura additiva; - soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); - simulazione; - integrazione verticale e orizzontale; - Industrial Internet e IoT; - cloud; - cybersicurezza e business continuity; - big data e analytics; - soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori della medesima (ad es. sistemi che abilitino soluzioni di drop shipping, di “azzeramento di magazzino” e di just in time); - software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intraimpresa, impresa-campo [sic] con integrazione telematica dei dispositivi on-field, incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali, quali ERP, MES, PLM, SCM, CRM, e progettazione e utilizzo di tecnologie di tracciamento, quali RFID, codice a barre). Elenco 2: Limitatamente ai servizi di consulenza, utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste all’Elenco 1 e, secondo quanto previsto nel Piano di innovazione digitale dell’impresa: - sistemi di e-commerce; - sistemi di pagamento mobile o via internet; - sistemi electronic data interchange (EDI); - geolocalizzazione;
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- tecnologie per l’in-store customer experience; - system integration applicata all’automazione dei processi. L’iniziativa deve essere riferita prevalentemente all’attività svolta dall’impresa nella sede o unità operativa localizzata in provincia di Udine. È ammissibile a contributo una sola domanda per ciascuna impresa e sono ammesse le sole iniziative avviate dopo la presentazione della domanda, ove per avvio si intende la data di inizio della prima fornitura di servizi all’impresa, come specificata nel preventivo, nel contratto o in documentazione equipollente; qualora, poi, tale specificazione non risulti da detta documentazione, rileva la data della prima fattura.
Spese ammissibili Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente: - le spese sostenute per l’acquisizione di servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste dal bando; - le spese sostenute per l’acquisizione di percorsi di formazione con durata minima di 40 ore, esclusivamente se essa riguardanti una o più tecnologie tra quelle previste dall’Elenco 1 del bando. L’importo minimo della spesa ammissibile deve essere almeno pari a 7.142,86 al netto dell’IVA. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la data di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine massimo previsto per il rendiconto. Perché le spese siano ammissibili le imprese dovranno avvalersi esclusivamente di uno o più dei seguenti fornitori: - relativamente ai servizi di consulenza e di formazione, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali; - relativamente ai servizi di consulenza e di formazione, incubatori certificati di cui all’art. 25 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e incubatori regionali accreditati; - relativamente ai servizi di consulenza e di formazione, FabLab, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/); - relativamente ai servizi di consulenza e di for-
mazione, centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2017; - relativamente ai soli servizi di formazione, agenzie formative accreditate dalle Regioni, università e scuole di alta formazione riconosciute dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, Istituti tecnici superiori; - relativamente ai soli servizi di consulenza, start-up innovative di cui all’art. 25 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e piccole e medie imprese innovative di cui all’art. 4 della legge 24 marzo 2015, n. 33; - relativamente ai soli servizi di consulenza, ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui Elenco 1. Inoltre le spese per consulenze o forniture sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza o di fornitura di servizi svolga un’attività classificata secondo i codici ATECO, risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze ammissibili di cui al presente articolo. Per ogni consulenza esterna dovrà essere stipulato, tra il soggetto promotore del progetto e il soggetto consulente, apposito contratto scritto, di cui sarà parte il curriculum della società di consulenza o del consulente. I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere: - l’assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, et c.); - in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico; - formazione obbligatoria ai sensi della normativa in vigore.
Forma e misura del contributo L’agevolazione consiste in un contributo, denominato voucher, concesso secondo il regime “de minimis”, sulle spese ammissibili nella misura massima del 70% e precisamente: 1. Voucher “A” dell’importo di euro 5.000,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima ammissibile a finanziamento pari ad euro 7.142,86 IVA esclusa, regolarmente fatturata; 2. Voucher “B” dell’importo di euro 10.000,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una
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spesa minima ammissibile a finanziamento pari ad euro 14.285,72, IVA esclusa, regolarmente fatturata Il contributo non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative e le medesime spese.
Presentazione delle domande Le imprese interessate presentano domanda alla CCIAA di Udine, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, completa di marca da bollo annullata e apposta sull’originale della stessa, redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati previsti dal bando. La domanda, scansita assieme a tutta la documentazione da allegare, va presentata a partire dalle ore 09.00.00 del 1° ottobre ed entro il 5 novembre 2018 e comunque prima dell’avvio dell’iniziativa. Le domande vengono esclusivamente inviate mediante PEC al seguente indirizzo: contributi@ud.legalmail.camcom.it. La domanda si considera validamente inviata se: - trasmessa da casella di posta elettronica certificata; - firmata in originale, successivamente scansita, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. Data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo. La domanda, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- relazione illustrativa dell’iniziativa per cui si chiede il contributo; - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le piccole e medie imprese; - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto del regime “de minimis”; - preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi; - documento di identità del legale rappresentante, nel solo caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente.
Procedure I contributi sono concessi mediante procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino a esaurimento dei fondi. Il termine per la concessione dell’incentivo è di 90 giorni - a meno delle interruzioni e sospensioni previste dal bando e dalla normativa vigente - dalla data di presentazione delle domande con determinazione del Segretario generale. Il contributo verrà erogato entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto, il quale dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2019. Copia del bando e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT) Errata corrige Si prega di voler rettificare il seguente refuso della circolare associativa di pari argomento prot. n. 247/AdT del 26 settembre 2018: - Iniziative agevolabili, Elenco 2, eliminare il 5° alinea: “- sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM)”. Sul nostro sito internet www.confapifvg.it è comunque disponibile il testo della circolare nella versione corretta.
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Contributi della CCIAA di Udine per l’alternanza scuola-lavoro presentazione delle domande: 1° ottobre 2018 - 30 aprile 2019
Con deliberazione della Giunta della CCIAA di Udine (di seguito CCIAA) n. 129 del 19 settembre 2018 è stato approvato un bando per la concessione di buoni (voucher) diretti a promuovere percorsi di alternanza scuola-lavoro da parte delle piccole e medie imprese insediate nella provincia di Udine. Il bando è stato pubblicato il 25 settembre 2018 sul sito camerale (www.ud.camcom. it), da dove può essere scaricato, unitamente a tutta la modulistica per la predisposizione delle domande. Le domande vanno presentate alla CCIAA dalle ore 09.00 del 1° ottobre 2018 al 30 aprile 2019. Le risorse stanziate, esclusivamente a valere su fondi camerali, ammontano a 56.000 euro. Il bando è la sostanziale riproposizione del precedente, licenziato nell’ottobre 2017, sempre avente le medesime finalità e, considerata la ristrettezza dei tempi se ne ripropongono i tratti salienti, rinviando per i dettagli al testo che può anche essere richiesto, unitamente alla relativa modulistica, all’ufficio economico dell’Associazione.
Beneficiari Beneficiarie sono le micro, le piccole e le medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria, incluse le cooperative e i consorzi, in possesso dei seguenti requisiti: a) avere sede o unità locale nella provincia di Udine; b) essere iscritte al Registro Imprese della CCIAA di Udine ed essere attive; c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto; d) non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottostare a procedure concorsuali o a amministrazione controllata o straordinaria;
e) non avere beneficiato di altri contributi pubblici a valere sulle medesime iniziative; f) osservare la vigente normativa in tema di sicurezza del lavoro (art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18); g) non trovarsi nella fattispecie prevista dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, co. 6, che fa divieto a enti privati che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche; h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 9, co. 2 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica); i) essere iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro; j) avere regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi (regolarità del DURC). I requisiti dimensionali e quelli previsti dalle lett. a), b), d), e), f), g), h) e i) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e sussistere al momento della concessione del contributo; quelli previsti dalla lett. c) devono sussistere al momento della concessione del contributo, mentre quelli di cui alla lett. j) devono sussistere al momento dell’erogazione del contributo.
Iniziative ammissibili Per essere ammesse a contributo le iniziative dovranno essere riconducibili a percorsi di alternanza scuola- lavoro (ASL), realizzati ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107 nella sede o unità locali di imprese poste nella provincia di Udine e intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione professionale (CFP) sulla base di convenzioni tra istituto scolastico e soggetto ospitante per l’anno scolastico 2018/2019. I percorsi dovranno essere realizzati nell’anno scolastico 2018/2019 e dovranno avere una durata minima di 40 ore.
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Nordest Servizi & Francesco Parisi Gioco di squadra e benefici di un progetto di esternalizzazione dell’IT
Un progetto di esternalizzazione dei servizi IT richiede al cliente che lo “sposa” una grossa dose di fiducia nelle competenze dell’azienda fornitrice, oltre alla necessità di stabilire una vera e propria relazione di partnership. È quello che è successo tra Nordest Servizi e Francesco Parisi, nota e storica azienda di logistica del Friuli Venezia Giulia che ha potuto migliorare la qualità dei servizi informatici grazie ad un progetto di outsourcing. Francesco Parisi è un Gruppo di Case di Spedizioni ed Agenti Marittimi fondato dall’omonimo Francesco Parisi (1778-1813) a Trieste ed operante nell’Europa Centrale dal
1807. L’azienda è tuttora controllata e gestita dalla famiglia Parisi, che ha raggiunto l'ottava generazione. Oltre alla sede triestina, dove sono presenti gli uffici direzionali e amministrativi, l’azienda ha tre filiali italiane principali dislocate a Gorizia, Milano, Venezia, con cinque unità produttive collegate a Pontebba, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Molo VI - Punto Franco Nuovo di Trieste. Francesco Parisi è nota per la soluzione su misura, “taylor made”: per ogni possibile richiesta logistica di procurement e distribuzione è attualmente in grado di organizzare ed effettuare qualsiasi tipo di trasporto, dal marittimo al ferroviario, stradale e aereo. Ottocento impie-
gati in quindici Paesi dell’Europa e dell’Asia, una rete mondiale di agenti e corrispondenti, oltre 100.000 mq di magazzini coperti per lo stoccaggio e la distribuzione delle merci possono dare in parte un’idea delle dimensioni del Gruppo. La società, che in passato aveva già colto l’opportunità di affidare il proprio IT in outsourcing, era seguita da un fornitore che gestiva, da remoto, l’infrastruttura server aziendale, collocata in un datacenter padovano. La distanza del precedente fornitore dalla sede principale, dove era fondamentale avere un riferimento tecnico, e la difficoltà di mantenere alti i livelli tecnologici richiesti dall’evoluzione aziendale
hanno spinto Francesco Parisi a rivolgersi ad un partner più strutturato e vicino, che potesse risolvere le problematiche aperte e quelle che si sarebbero manifestate nel tempo. “Abbiamo scelto Nordest Servizi per la vicinanza, la riconosciuta specializzazione nell’outsourcing dei servizi IT e soprattutto per l’affidabilità che gli avevamo già riconosciuto nei progetti di fornitura hardware. Nordest Servizi, con un approccio estremamente professionale, ha definito per noi un team di supporto tecnico e commerciale organizzato per esigenze e settori, le tecnologie coinvolte e le proposte per incrementare efficienza e sicurezza dei sistemi ed elevare lo standard qualitativo della nostra infrastruttura. Grazie alla frequente presenza di un tecnico Nordest Servizi in azienda, possiamo contare su una comunicazione armoniosa e costante con i gestori dei nostri sistemi, sull’affidabilità dei servizi IT erogati e su un’assistenza informatica continua al personale”, spiega il dott. Daniele Cecconi, Responsabile IT di Francesco Parisi. Ma qual è l’apporto concreto che l’outsourcing gestito da Nordest Servizi offre a Francesco Parisi? Andrea Zoldan, Tecnico Sistemista di Nordest Servizi e referente del contratto di outsourcing, spiega: “Abbiamo rinnovato l’infrastruttura Data Center del cliente, dove risiedono ERP e tutte le altre applicazioni, apportando nuove e più funzionali tecnologie volte ad ottimizzare tempi di accesso e occupazione delle risorse. A livello client è stato studiato e realizzato un nuovo design della struttura Hardware e Software in modo da migliorare le performance. Questi cambiamenti rientrano in un macro progetto di intervento che ha permesso di risolvere dei limiti a livello hardware, che riguardavano i thin client e i lunghi tempi di esecuzione di applicazioni e stampe. Gli interventi di miglioramento hanno consentito un omogeneo e costan-
I servizi IT in outsourcing di Francesco Parisi • • • • • • • • • •
Monitoraggio sistemi Installazione e implementazione software. Aggiornamento e patching server, apparati. Backup e disaster recovery. Assistenza giornaliera utente. Installazione PDL e gestione utenze su server. Gestione e risoluzione ticket inerenti linee dati e fonia, applicativi di terze parti installati su server, dispositivi stampante. Archiviazione e salvataggio storico dati e cassette postali utente. Gestione dei siti internet e intranet. Configurazione smartphone e tablet aziendali, gestione attivazioni e volture schede SIM.
te collegamento alla rete da parte di tutti gli utenti e hanno reso le applicazioni più stabili. Siamo quindi riusciti a dare più continuità operativa all’azienda”. Anche il contatto del Service Desk è stato semplificato e reso più immediato. Se in passato veniva offerto un unico canale per l'apertura del ticket, oggi l'utente, in caso di problematiche bloccanti, può spaziare tra Chat, Desktop Calling, oltre ai tradizionali web, mail e telefono, anche in orari notturni o in giorni non lavorativi. Questa gestione delle emergenze è rapida e immediata e consente un aggiornamento per tutti sull’evoluzione del problema, a testimonianza di uno snellimento professionale di flussi e processi operativi portato dall’approccio di Nordest Servizi. “Operare in team con frequenti confronti personali ha aiutato a ottimizzare l’efficacia e la qualità del servizio erogato, e a restringere i tempi di risposta sulle attività a medio e lungo termine. Con la conseguenza che è stata migliorata la delivery delle attività di risoluzione dei malfunzionamenti e snellite le
procedure di escalation nel caso di problemi più critici” spiega Cecconi. Questi interventi e gli automatismi che permettono velocità nella risoluzione di determinate problematiche sono stati necessari per un miglioramento dell’organizzazione interna. Precisa Cecconi: “l’aspetto che è emerso da questa collaborazione, e che ha fatto la differenza, è stato il livello di disponibilità, collaborazione e lavoro di gruppo che ci è stato permesso lavorando con Nordest Servizi”.
Nordest Servizi Srl Tavagnacco (Udine)
info@nordestservizi.it +39 0432 54 66 44 nordestservizi.it
Forma e misura del contributo. Non assoggettamento agli aiuti di Stato L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a favore dell’impresa ospitante sulle spese per la realizzazione di percorsi individuali di ASL, modulato come segue: - 600 euro per la realizzazione da 1 a 2 percorsi; - 1.000 euro per la realizzazione da 3 a 4 percorsi; - 1.200 euro per la realizzazione di 5 o più percorsi; - 200 complessivi ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studenti disabili certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L’agevolazione oggetto del presente Regolamento non è assoggettata al regime degli aiuti di Stato, nemmeno al regime “de minimis”, poiché in questo caso le imprese svolgono un ruolo sociale a vantaggio degli studenti, ricevendo sì fondi pubblici per le proprie attività economiche, ma allo scopo di favorire il raccordo tra scuola e mondo del lavoro.
Presentazione delle domande Le imprese interessate possono presentare un’unica domanda di contributo in bollo (previo annullo) alla CCIAA di Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al presente bando, pubblicata sul sito camerale. La domanda dovrà essere presentata dalle ore 09.00.00 del 1° ottobre 2018 al 30 aprile 2019 e, comunque, prima della data di inizio nei percorsi di ASL ammessi dal presente bando ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: contributi@ud.legalmail.camcom.it. La domanda si considera validamente inviata se: - inviata da casella di PEC; - firmata in originale, successivamente scansita, ed inviata tramite PEC; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo.
La domanda deve, altresì, essere accompagnata dalla seguente documentazione, ugualmente scansita e trasmessa tramite PEC: - copia della convenzione (anche più d’una) stipulata con l’istituto scolastico; - documento d’identità valido del legale rappresentante dell’impresa, nel solo caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente.
Procedure I contributi sono assegnati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei fondi. Sono inammissibili e vengono archiviate, con atto adottato dal Segretario generale della CCIAA: - le domande presentate al di fuori dei termini sopra indicati; - le domande non inviate da casella di PEC; - le domande pervenute successivamente alla prima ritenuta istruibile e di identico contenuto della medesima. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’impresa indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. E’ consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 10 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d’ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. Del mancato accoglimento della domanda è data tempestiva notizia all’impresa. All’impresa istante è assegnato il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per far pervenire le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. Il contributo è concesso con determinazione del Segretario generale dalla CCIAA entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le cennate interruzioni e sospensioni.
Variazioni dell’iniziativa e del soggetto beneficiario Sono ammesse variazioni all’iniziativa successivamente alla presentazione della domanda e alla sua ammissione a beneficio, a condizione che non alterino gli obiettivi originari o l’impianto complessivo della stessa. In tal caso, va inoltrata apposita richiesta alla CCIAA accompagnata da una sintetica relazione che evidenzi e motivi gli scostamenti rispetto al progetto originario e, comunque,
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entro il limite di spesa ammessa. La CCIAA valuta e, eventualmente, autorizza la variazione con determinazione del Segretario generale. Le variazioni non comportano, in ogni caso, un aumento dell’incentivo concesso all’impresa beneficiaria. Del pari sono ammesse variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione, affitto e cessione di azienda o di ramo di azienda e ogni altra modifica societaria, intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e la compiuta decorrenza degli obblighi a cui sono tenute le imprese beneficiarie, a condizione che siano mantenuti e rispettati i requisiti e delle finalità fissati nel presente bando. La loro ammissibilità è subordinata, comunque, al giudizio dell’ente camerale.
Rendiconto delle spese ed erogazione del contributo Entro il 31 dicembre 2019 e al termine dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ammessi a contributo in sede di concessione e realizzati, le imprese presentano la documentazione attestante le spese sostenute con l’utilizzo dell’apposita modulistica pubblicata sul sito camerale, allegando: - documento di identità del legale rappresentante, nel solo caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente; - copia del progetto (o di più progetti) formativo individuale; - copia del registro delle presenze. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all’interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione, pena la revoca del provvedimento di concessione. E’ consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 10 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il contributo è erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell’impresa. In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore al contributo assegnato in sede di concessione. A norma del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973 n. 600 recante “Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” sul contributo viene applicata una ritenuta d’acconto del 4% che la CCIAA andrà a versare all’Erario secondo le modalità previste per gli enti pubblici. Il contributo è erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell’impresa, a meno delle cennate interruzioni e sospensioni.
Controlli e revoche Sono possibili controlli, anche a campione, in merito alle agevolazioni concesse, allo scopo di verificare gli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato, qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito dovuti a comportamenti non conformi al principio della buona fede, ed è revocato per rinuncia del beneficiario o per l’inosservanza delle condizioni poste dal bando. I contributi, eventualmente già erogati, risultati non dovuti sono restituiti alla CCIAA maggiorati degli interessi legali maturati dalla data della loro percezione a quella di restituzione. Il bando, gli allegati e la relativa modulistica sono rinvenibili sul citato sito web della CCIAA di Udine. Possono essere richiesti, unitamente a ogni altra informazione, anche all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT) Errata corrige Si prega di voler rettificare i seguenti refusi della circolare associativa di pari argomento prot. n. 246/AdT del 26 settembre 2018: - Iniziative ammissibili, 1° capoverso, ultima riga, rettificare “anno scolastico 2017/2018” in “anno scolastico 2018/2019”; 2° capoverso, riga 1, rettificare “anno scolastico 2017/2018” in “anno scolastico 2018/2019”; - Rendiconto delle spese ed erogazione del contributo, 1° capoverso, riga 1, rettificare “entro il 31 dicembre 2018” in “entro il 31 dicembre 2019”. Sul nostro sito internet www.confapifvg.it è comunque disponibile il testo della circolare nella versione corretta.
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Stella al merito del Lavoro anno 2019 bando per il conferimento della decorazione. domande entro il 31 ottobre 2018 Entro il prossimo 31 ottobre 2018 è possibile presentare le segnalazioni per il conferimento della decorazione “Stella al merito del Lavoro anno 2019”.
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Il bando e il Vademecum del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, contenenti le istruzioni per la presentazione delle candidature, sono reperibili sul sito del medesimo Ispettorato all’indirizzo https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/ Pagine/IIL-Venezia-Stella-al-Merito-del-Lavoroanno-2019-07082018.aspx, al pari della modulistica, oppure possono essere richiesti all’Associazione, che rimane a disposizione per ulteriori informazioni. (SC)
CONAI rimodulato il contributo ambientale per l’avvio a riciclo degli imballaggi Dal 1° gennaio 2019 diminuisce a 3,00 €/tonnellata il contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio, e viene più che dimezzato quello relativo all’alluminio (15,00 €/tonnellata). Rafforzata l’agevolazione per il riutilizzo dei pallet in legno. A partire dalla stessa data, il Contributo Ambientale crescerà invece per gli imballaggi in carta e cartone (20,00 €/tonnellata), plastica (mediamente 263,00 €/tonnellata) e vetro (24,00 €/tonnellata). In particolare, per quanto riguarda gli aumenti dei contributi relativi a Comieco per la carta, Coreve per il vetro e Corepla per la plastica, le principali motivazioni degli aumenti sono differenti: per la carta, la forte riduzione dei prezzi del macero provocata dalle nuove barriere doganali cinesi sulle importazioni; per il vetro, lo straordinario aumento della raccolta e dei corrispettivi erogati con contemporanea caduta del valore d’asta del rottame per saturazione degli impianti di trattamento e per la plastica, il forte incremento dei quantitativi di rifiuti di imballaggio conferiti dalle regioni del sud, purtroppo di scarsa qualità, che ha generato costi aggiuntivi per la selezione del materiale e la gestione degli scarti. A favorire la riduzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio e alluminio ha contribuito, invece, il corso positivo delle materie prime seconde sul mercato internazionale e nazionale. Per gli imballaggi in legno il CdA CONAI, ha deciso di agevolare ulteriormente il circuito di riutilizzo dei pallet in legno nell’ambito di circuiti
produttivi controllati, sia nuovi sia reimmessi al consumo. A tale scopo si è scelto di diminuire la percentuale del peso del pallet da assoggettare a contributo ambientale: dal 40% al 20%. Le ragioni degli aumenti sono state oggetto di un percorso di condivisione e confronto con i rappresentanti delle principali categorie di utilizzatori di imballaggi. I nuovi valori del contributo ambientale, a partire dal 1° gennaio 2019 quindi, saranno per: - gli imballaggi in acciaio, a 3,00 €/tonnellata (valore precedente: 8,00 €/tonnellata) - gli imballaggi in alluminio, a 15,00 €/tonnellata (valore precedente: 35,00 €/tonnellata) - gli imballaggi in carta e cartone, a 20,00 €/ tonnellata (valore precedente: 10,00 €/tonnellata) - gli imballaggi in plastica, un valore medio pari a 263,00 €/tonnellata (valore precedente: 208,00 €/tonnellata). Il prossimo CdA delibererà l’effetto sulle fasce contributive, trattandosi del primo aumento di contributo consistente con la diversificazione contributiva in essere - gli imballaggi in vetro, a 24,00 €/tonnellata (valore precedente: 13,30 €/tonnellata) L’aumento avrà effetto anche sulle procedure forfetarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2019. In particolare: - le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in Euro) passeranno da 0,13 a 0,16% per i prodotti alimentari imballati e da 0,06 a 0,08% per prodotti non alimentari imballati; - il Contributo mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà da 52,00 a 64,00 €/t.
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(AB)
SOA: Esedra rinnova l’OS2-A è qualificata ad intervenire su superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale Rinnovo per la nostra azienda Associata Esedra r.c. S.r.l. con sede a Udine in via Longarone n. 34/4. L’azienda, rappresentata dal sig. Claudio Di Simone, ha conseguito l’attestazione per la categoria OS 2 - A per la II classifica, corrispondente all’importo di 516.000 euro. Con questa prestigiosa attestazione nella categoria OS 2-A è qualificata ad intervenire su superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico. Questa categoria riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. L’Esedra r.c. S.r.l. nasce nel 1989 come società cooperativa per iniziativa di un gruppo di restauratori diplomati presso il Centro di Catalogazione e Restauro di Villa Manin di Passariano. La società trasformatasi nel 1999 in s.r.l., opera nel campo della conservazione, del restauro e della valorizzazione delle opere d’arte da oltre vent’anni con serietà e professionalità, adottando una politica di formazione continua sia dei soci che del personale dipendente, al fine di aggiornare costantemente le metodologie di lavoro e la specializzazione del singolo operatore. Le competenze interne alla società sono rivolte al Pag. 27 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2018
settore dei manufatti e della scultura lignea e lapidea, dei dipinti murali, delle opere su tela e tavola. L’azienda si avvale inoltre di collaborazioni esterne per materiali specifici, come tessuto e metallo, e di consulenze nell’area multimediale per la divulgazione e la didattica. Da qualche anno, il settore dei materiali cartacei è stato ampliato grazie all’inserimento nel nostro organico di una restauratrice, formata presso il Centro di Villa Manin nell’ambito del corso quinquennale di restauro su materiale librario e archivistico e opere d’arte su carta. Ogni progetto di intervento è formulato sulla base di accurate indagini di carattere tecnico-scientifico che indirizzano la scelta delle operazioni, dei metodi e dei materiali più idonei. Ricerche storiche e d’archivio, documentazione grafica e fotografica completano il lavoro di restauro che diviene così una significativa occasione di approfondimento storico e tecnico dell’opera d’arte. L’attività di Esedra si svolge principalmente sul territorio del Friuli Venezia Giulia e del Veneto presso cantieri e strutture museali. Nell’ampio e attrezzato laboratorio della sede principale di via Longarone si eseguono i vari interventi conservativi su dipinti, sculture e materiale cartaceo. La specifica formazione, i continui aggiornamenti, la ventennale esperienza, ma soprattutto la cura nell’esecuzione dei singoli interventi hanno portato Esedra a lavorare per enti prestigiosi come Sopraintendenze, Musei ed Università, ma anche enti religiosi e imprese edili in seguito a gare d’appalto o per affidamento diretto. Tra i lavori più importanti eseguiti da Esedra si segnalano: il restauro di palazzo Barbarigo alla Maddalena sec. XVI, una tra le pochissime facciate ancora affrescate lungo il Canal Grande di Venezia e l’intervento sulla settecentesca decorazione ad affresco delle volte e delle pareti della Chiesa del Carmine di Udine. Nove tele del Tiepolo, provenienti dalla chiesa veneziana di S. Maria dei Derelitti, esposte alla mostra “Giambattista Tiepolo” a Villa Manin di Passariano, sono state recentemente sottoposte, presso il laboratorio, ad un intervento conservativo reso necessario in seguito ai danni provocati da un incendio. Particolarmente interessante il restauro del lon-
gobardo altare di Ratchis, custodito presso il Museo Cristiano del Duomo di Cividale (sec. VIII). In questo caso Esedra ha risolto le problematiche conservative del manufatto lapideo ed ha realizzato un allestimento multimediale innovativo che riproduce l’effetto della policromia originaria, ricostruita grazie allo studio dei frammenti pittorici ancora presenti sull’opera. L’intervento di rimozione delle pesanti vernici ossidate ha restituito leggibilità alla delicata finitura pittorica del Vesperbild in pietra policroma, sec.
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XVI, gruppo scultoreo di rara bellezza per la raffinatezza dell’intaglio, conservato nella cattedrale di S. Giusto a Trieste. La particolare sensibilità acquisita negli anni a contatto con manufatti di elevato valore artistico, ha spinto Esedra ad affrontare anche il settore delle riproduzioni con tecniche antiche, ma anche a sviluppare rivisitazioni di decorazioni in chiave moderna, collaborando con designer nel settore dell’arredamento. (CS)
Attestazioni SOA
visibili nelle visure camerali
La Visura camerale è un documento redatto dalla Camera di Commercio che riporta le informazioni giuridiche ed economiche relative ad un’impresa italiana, iscritta al Registro delle Imprese. Contiene le principali informazioni legali, economiche e amministrative delle aziende iscritte nel citato Registro e hanno una validità di sei mesi a partire dalla data del rilascio. Al suo interno sono contenuti i dati anagrafici dei soci, la data di costituzione dell’azienda, la sede legale, il codice REA, lo stato di attività, il codice fiscale, il numero di partita Iva, il numero dei dipendenti, i dati relativi al capitale sociale nonché le certificazioni di qualità. L’accesso alle visure camerali consente a cittadini e aziende di ottenere informazioni utili per verificare l’esistenza di un’impresa, valutarne la solidità, individuare gli amministratori o procuratori e in generale il regime di governance dell’azienda nonché altre informazioni.
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E proprio per queste ultime, la Camera di Commercio ha annunciato che nelle nuove visure è visibile anche l’eventuale attestazione SOA. Si tratta delle certificazioni necessarie per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche di lavori per importi superiori a 150.000 euro. A questo proposito si ricorda che presso l’Associazione è disponibile un servizio di assistenza per la predisposizione della pratica, funzionale al rilascio dell’attestazione da parte di SOA accreditate. L’indicazione della SOA nella visura camerale non richiede adempienti da parte delle imprese perché è prevista una procedura automatica di aggiornamento. Si segnala, inoltre, che questa nuova informazione, unitamente alle altre della visura, sono gratuitamente disponibili nel cassetto digitale dell’imprenditore all’indirizzo www.impresa.italia.it. Si avvisano le imprese che negli ultimi tempi il sistema camerale sta comunicando alle aziende interessate - titolari cioè di un’attestazione SOA - via posta elettronica dall’indirizzo registroimprese@ cert.camcom.it, che l’attestazione SOA è riportata nella visura camerale. Si tratta di una comunicazione ufficiale dell’Ente camerale anche se non ha la veste di una formale comunicazione. (PZ)
ANAC: definizione di appalto misto l’operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture Con delibera n. 756 del 5 settembre 2018 l’ANAC ha valutato un’istanza congiunta di parere di precontenzioso presentata da un’azienda e da un ente pubblico. È stato posto alla valutazione dell’Autorità un bando di gara nella parte in cui non richiede ai fini della partecipazione i requisiti propri dell’esecutore di lavori. Ad avviso dell’istante, l’appalto avrebbe ad oggetto sia servizi che lavori (nella specie, opere straordinarie di manutenzione), con la conseguenza che, oltre ai requisiti propri dei prestatori di servizi, avrebbe dovuto richiedere anche l’attestazione SOA o comunque i requisiti ex art. 90 d.P.R. n. 207/2010. Con nota del 18 giugno 2018, l’Ente pubblico che coincide con l’Università degli Studi di Napoli ha comunicato il proprio preventivo assenso alle determinazioni dell’Autorità oggetto del parere chiesto dall’azienda partecipante alla gara. Contestualmente la stazione appaltante ha evidenziato che l’attività oggetto dell’appalto sono tese esclusivamente alla gestione e alla manutenzione dei beni con la finalità di mantenere i complessi edilizi in efficienza e che pertanto, non sussistendo alcuno degli elementi distintivi dell’appalto di lavori, esso rientra nel novero degli appalti di servizi. Con memorie depositate a seguito dell’avvio dell’istruttoria, le parti hanno ulteriormente argomentato a supporto delle rispettive tesi; la stazione appaltante ribadendo che l’appalto in esame è un appalto di servizi, secondo la definizione fornita dal MEF sulla piattaforma acquisti in rete, in quanto ha la finalità di affidare «la manutenzione intesa quale mantenimento della funzionalità dell’impianto/immobile/manufatto e del suo valore, in un’ottica globale di gestione e di maPag. 30 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2018
nutenzione che si esplica attraverso un insieme coordinato di attività periodiche e ripetitive (…) applicando logiche manutentive di tipo preventivo e/o predittivo», l’istante sostenendo che il contratto sarebbe un contratto misto in cui prevale l’aspetto gestionale di organizzazione del servizio ma comprendente anche attività qualificabili come lavori, che avrebbero dovuto essere determinate preventivamente, almeno relativamente alla loro quantità massima. Secondo l’ANAC la tipologia dei requisiti da richiedere ai fini della partecipazione va valutata con riferimento alle attività oggetto del contratto. In caso di contratto misto, ovvero avente ad oggetto due o più tipi di prestazioni, l’operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal d.lgs. n. 50/2016 per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto (art. 28, comma 1, d.lgs. n. 50/2016). Nel caso di appalti per l’affidamento della manutenzione degli immobili, il richiamato principio è stato declinato nel senso che qualora tra le prestazioni del bando siano previste, sia pure a carattere accessorio, attività qualificate come lavori, in tale ipotesi il concorrente deve possedere, oltre ai requisiti previsti per i servizi, anche la qualificazione per i lavori per la categoria e l’importo corrispondente alle lavorazioni oggetto dell’appalto (Determinazione n. 7 del 28 aprile 2015 recante Linee guida per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili). Secondo quanto già osservato dall’ANAC nelle richiamate Linee guida, il servizio di manutenzione degli immobili, nella prassi, include molteplici prestazioni, tra cui lo svolgimento di servizi in senso proprio (ad esempio, le attività di coordinamento degli interventi, la conduzione e la gestione degli impianti) e altre attività qualificabili come lavori (ad esempio, gli interventi di riparazione o di sostituzione degli impianti). La distinzione, nell’ambito della manutenzione, tra servizi (di manutenzione) e lavori (di manutenzione) è stato oggetto di una intensa attività interpretativa che ha condotto l’Autorità, unitamente alla giurisprudenza, ad osservare come il concetto di “manutenzione” rientri nell’ambito dei lavori
pubblici qualora l’attività dell’appaltatore comporti un’azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. quid novi) che prevede l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cfr. pareri di precontenzioso del 13 giugno 2008, n. 184, del 21 maggio 2008, n. 151, del 3 ottobre, 2007, n. 55 e cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1680; Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2001, n. 2518 e Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio 2005 n. 537). Viceversa, qualora tali azioni non si traducano in una essenziale/significativa modificazione dello stato fisico del bene, l’attività si configura come prestazione di servizi. Nel caso in esame, l’art. 2 del Capitolato descrittivo e prestazionale (riprendendo la statuizione delle linee guida) descrive le attività richieste come includenti molteplici prestazioni, «tra cui lo svolgimento di servizi in senso proprio (ad esempio, le attività di coordinamento degli interventi, la conduzione e la gestione degli impianti) e altre attività che, nei limiti che saranno precisati nel seguito del presente capitolato, si qualificano come lavori (ad esempio, gli interventi di riparazione o di sostituzione degli impianti)» e riconduce «Il conseguente contratto, che per la natura delle prestazioni richieste configura un contratto misto ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 50/2016», ad un «appalto pubblico di servizi» in coerenza con il comma 1 del citato art. 28, in quanto avente per oggetto servizi di cui all’art. 3, comma 1, lettera ss) del D. Lgs. 50/2016 e, a titolo accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto, lavori di cui all’allegato I del predetto D. Lgs.». Lo stesso capitolato precisa che «Resta fermo, in ogni caso,
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che l’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori e per ciascuna prestazione di servizi prevista dal contratto, come definiti nel disciplinare di gara». L’impostazione della gara in questi termini non ha tuttavia trovato seguito nel bando e nel disciplinare, i quali non richiedono ai fini della partecipazione i requisiti corrispondenti ai lavori cui il capitolato fa riferimento. L’oggettiva contraddittorietà della legge di gara che da un lato (Capitolato descrittivo e prestazionale), seppure genericamente, riconosce la natura mista del contratto in quanto comprendente anche lavori (a titolo accessorio) e dall’altro (bando e disciplinare) non richiede i relativi requisiti di partecipazione - induce a ritenere che la stazione appaltante non abbia analizzato gli interventi oggetto del contratto secondo il criterio sopra esposto (“quid novi”) per verificare se alcuni di essi fossero qualificabili come lavori. Nel caso, la stazione appaltante avrebbe dovuto identificare in modo preciso la natura, le caratteristiche e l’importo delle varie lavorazioni, in modo tale da commisurare la qualificazione da richiedere ai fini della partecipazione all’effettiva entità degli interventi da realizzare (Cfr. Parere di precontenzioso n. 332 del 23 marzo 2016 e anche indicazioni operative di cui alla richiamata Determinazione n. 7/2015). Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Consiglio dell’Autorità ritiene che la procedura di affidamento non è conforme alla vigente normativa di settore dando ragione all’impresa istante. (CS)
ANAC, chiarimento sui bandi tipo per contratti pubblici di servizi e forniture sopra soglia comunitaria Con Delibera numero 767 del 5 settembre 2018 l’ANAC ha deliberato di pubblicare un chiarimento sulla clausola del punto 7.1 del Bando - tipo n. 1, avente ad oggetto l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria, relativa ai requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alla gara, del seguente tenore: “la previsione di cui al punto 7.1
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lett. b) del Bando - tipo n. 1, che richiede l’iscrizione a registri o albi, diversi da quelli della Camera di Commercio, è da intendersi riferita sia ad abilitazioni specifiche ulteriori (ad. es. Albo Nazionale Gestori Ambientali), sia all’iscrizione ad altri registri o albi (ad es. registri regionali/ provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore), qualora la stazione appaltante, valutato il relativo mercato di riferimento, preveda la partecipazione alla gara di quei soggetti ai quali la legislazione vigente non imponga, per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, l’iscrizione alla Camera di Commercio”. Il predetto chiarimento al Bando-tipo n. 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che sul sito dell’Autorità. (CS)
Gli obiettivi non sempre si possono raggiungere da soli
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Importazioni da Cina e Bielorussia 6906 00
obbligo di indicare la natura dell’imballo
6907 6912 00 83 6912 00 23 7210
In ottemperanza alla normativa europea EU 1137/2018, inerente ai controlli fitosanitari, si informa che a partire dal 1° ottobre 2018 tutte le istruzioni di sdoganamento per le importazioni dalla Cina e Bielorussia dovranno essere corredate dalla dichiarazione su carta intestata compilata, timbrata e firmata da parte dell’importatore riguardante la natura dell’imballo utilizzato per il trasporto. Il provvedimento sostituisce la Decisione 2013/92/13 e viene esteso alle seguenti nuove Voci Doganali: 4401 legna da ardere 4415 casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili 4415 20 palette di carico 4415 20 90 palette, casse ed altre piattaforme di carico, di legno 4415 20 20 palette di carico e spalliere di palette 4418 lavori di falegnameria e carpenteria per costruzioni 4421 altri lavori di legno 6501 00 campane, dischi, piatti, manicotti o cilindri, di ferro 6810 lavori di cemento, di calcestruzzo, di pietra artificiale, anche armati 6811 40 lavori di amianto-cemento, cellulosa cemento o simili, contenenti amianto 6902 00 mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili 6904 00 mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica, non refrattari 6905 00 tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l’edilizia
7313 00 7317 00
7318
7415
8101 96 8102 96 8205 90 10 8465 93 4504 90 80 4823 90 85 6912 00 83 7108 13 80 7110 19 80 7304 31 20 7304 41 00 8407 33 20 8407 33 80 8424 49 10 8424 82 90 8424 89 40
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tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica oggetti per uso domestico ed oggetti da toletta, di gres oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di gres prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati rovi artificiali di ferro e acciaio punte, chiodi, puntine da disegno, graffette ondulate, rampini ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame fili di tungsteno fili di molibdeno incudini; fucine portatili, mole con sostegno, a mano o a pedale macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare il legno sughero agglomerato e lavori di sughero agglomerato carta, cartoni, ovatta di cellulosa oggetti per uso domestico ed oggetti da toletta di gres oro, compreso l’oro platinato, semilavorato, per usi non monetari platino semilavorato tubi di precisione rubi e profilati cavi motori a pistone alternativo motori a pistone alternativo irroratrici nebulizzatrici ed impolveratrici per l’agricoltura apparecchi meccanici per l’agricoltura o l’orticoltura apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide
8424 89 70 apparecchi meccanici, anche azionati a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere 8467 29 51 smerigliatrici angolari 8544 19 00 fili per avvolgimenti, per l’elettricità , di materie diverse dal rame, isolati 8544 49 91 fili e cavi elettrici, non muniti di pezzi di congiunzione 8708 30 10 freni e servofreni e loro parti 8708 40 20 cambi di velocità e loro parti
8708 91 20 radiatori e loro parti 8708 92 20 silenziatori e tubi di scappamento e loro parti Il Decreto impone che la dichiarazione deve essere redatta per tutte le merci sopra elencate, ove sia presente legname da imballaggio/fardaggio (palette, gabbie, tacchi, traversine etc..) e presentata nel primo punto di ingresso nel territorio (porto), all’ufficio Fitosanitario competente.
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(C)
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per l’agosto 2018 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 16/2018, p. 33, per segnalare che il 12 settembre 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di agosto 2018. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nell’agosto 2018 (pari a 1.507,16 euro per 1.000 litri di gasolio, in diminuzione rispetto al mese di luglio 2018, quando ammontava a 1508,74 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:
- 1,235 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 1,021 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Tariffe postali licenza per la notifica di violazioni al codice della strada e di notifica di atti giudiziari Con decreto 19 luglio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 208 del 7 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) ha fissato la procedura e i requisiti per richiedere il rilascio delle licenze individuali speciali, per gli operatori privati interessati a svolgere il servizio di notifica, a mezzo posta, di atti giudiziari e dei verbali di contestazione di violazioni del codice della strada (c.d.s.). La nuova licenza è legata alla liberalizzazione di questi servizi prevista dalla legge 4 agosto 2017, n. 127 (legge sul mercato e sulla concorrenza), la quale ha sancito la fine dell’esclusiva dell’operatore Poste Italiane spa quale fornitore del servizio postale universale, rinviandone l’attuazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) che l’ha adottata con deliberazione del 20 febbraio 2018, n. 77/2018. Ciò premesso il decreto in commento prevede quattro tipi di licenze individuali speciali, che hanno validità non superiore a 6 anni: - A1, per la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in ambito nazionale; - A2, per la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del c.d.s., in ambito regionale; - B1, per la notifica a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito nazionale; - B2, per la notifica a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito regionale. I soggetti interessati a queste licenze, devono presentare domanda al Ministero tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) (div.06.pec@mise.gov.it), utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.sviluppoeconomico.gov. it/index.php/it.
Occorre provare il possesso dei numerosi requisiti riportati dall’art. 2 del d.m. 19 luglio 2018, fra i quali figurano: - la professionalità; - l’onorabilità; - l’essere in regola con il pagamento dei contributi previsti dall’art. 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, a titolo di rimborso spese per l’istruttoria e per le verifiche e i controlli relativo al primo anno dal quale decorre la licenza speciale; - l’affidabilità che, per le licenze di tipo A, si sostanzia, fra l’altro, nel rilascio di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta per un importo pari a 100.000 euro per la categoria A1, e a 20.000 euro con il limite di 100.000 euro se vengono richieste più licenze a livello regionale per la categoria A2. La fideiussione non è prevista per le licenze di tipo B. Per queste la dimostrazione dell’affidabilità consiste soltanto nella presentazione dei bilanci depositati nel Registro delle imprese, oppure, per quanti non sono tenuti al deposito annuale del bilancio, in una dichiarazione sul fatturato globale realizzato negli ultimi due esercizi che non può essere inferiore a un milione di euro per le licenze di tipo B1 o a 200.000 euro per quelle di tipo B2. Inoltre, con procedimento di notifica a mezzo posta, entro un anno dal rilascio della licenza i richiedenti devono dimostrare il possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 27001. Il termine per il rilascio della licenza individuale speciale o per il rigetto è di 45 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Ministero; in ogni caso, il servizio non può essere avviato prima del rilascio del titolo. È il caso di rammentare che, al pari delle licenze individuali ordinarie e dell’autorizzazione generale, il rilascio di questa tipologia di licenza non occorre per l’attività di solo trasporto. Per i dettagli si rinvia alla lettura del decreto e degli altri atti che possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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Limiti alla circolazione in Pianura Padana in vigore dal 1° ottobre 2018 con riguardo alla generalità dei veicoli c.d. più inquinanti Premessa Si fa seguito a quanto comunicato con nostra circolare prot. n. 257/2018 del 2 ottobre 2018 per ricordare che dal 1° ottobre 2018 sono entrati in vigore alcune limitazioni alla circolazione dei veicoli considerati più inquinanti, nelle Regioni della Pianura Padana - Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, e Veneto (non Friuli-Venezia Giulia) - che, nel giugno del 2017, hanno sottoscritto il nuovo accordo per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano. L’accordo riporta l’impegno delle predette Regioni a “prevedere, nei piani di qualità dell’aria o nei relativi provvedimenti attuativi, una limitazione della circolazione dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, da applicare entro il 1° ottobre 2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, salve le eccezioni indispensabili, per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3. La limitazione è estesa alla categoria “Euro 4” entro il 1° ottobre 2020 ed alla categoria “Euro 5” entro il 1° ottobre 2025. La limitazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO2.” In attuazione di questo impegno, le Regioni hanno adottato delle delibere generali che i Comuni interessati hanno recepito (o stanno recependo) con proprie ordinanze. Ne deriva che il quadro normativo di riferimento risulta estremamente disomogeneo e, per questo motivo, si invitano gli interessati a consultare i siti web degli enti coinvolti (Regioni e Comuni), per il dettaglio di questi divieti.
In via generale, ad oggi le Regioni hanno strutturato il divieto nella maniera che segue. In sede di commento non ci si può nascondere che misure del genere, le quali di fatto interessano quasi tutta la parte più produttiva del Paese, si pongono come obiettivo ultimo, neppure tanto mascherato, l’eliminazione della propulsione a ciclo Diesel - sebbene non ancora esistano valide alternative per i veicoli industriali - e, in tempi più ravvicinati, dei veicoli di categoria ecologica fino a Euro 3 inclusa.
Regione Piemonte In Piemonte l’entrata in vigore delle misure subirà un lieve slittamento dovuto alla necessità, da parte dei Comuni, di predisporre le ordinanze di divieto. In ogni caso, per quanto concerne i veicoli diesel, la delibera quadro della Giunta regionale ha stabilito il divieto di circolazione per tutto l’anno, per i diesel di categoria ecologica Euro 1 ed Euro 2, compresi quelli adibiti al trasporto di cose di qualunque dimensione, dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 18.30. Si rinvia, in proposito, alla lettura delle disposizioni, via via riportate, sul sito web della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/pinforma/ambiente/2325-le-misureantismog-per-l-autunno-inverno-2018-19.html
Regione Lombardia 1. Veicoli Euro 0 a benzina e diesel ed Euro 1 e 2 diesel A seguito delle nuove disposizioni introdotte con l’aggiornamento del Piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) del 2018 sono estese a tutto l’anno le limitazioni permanenti per gli autoveicoli di categoria ecologica Euro 0, a benzina e diesel, ed Euro 1 e 2 diesel. Pertanto, le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore in maniera permanente dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 07.30 alle ore 19.30 nei Comuni classificati di Fascia 1 e Fascia 2 (complessivamente 570 Comuni) della Lombardia. 2. Veicoli Euro 3 diesel Sempre a seguito delle nuove disposizioni introdotte con l’aggiornamento del PRIA 2018 sono
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modificate le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 3 diesel. In particolare, le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 07.30 alle ore 19.30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e San Giuliano Milanese). Sono previste alcune esenzioni, fra cui quella per “i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 diesel per quella data categoria di veicolo).” Maggiori informazioni per la Regione Lombardia, sono disponibili sul sito web www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualitadell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/ misure-di-limitazione-per-qualita-aria.
Regione Emilia Romagna I divieti si applicano dal 1° ottobre nei Comuni che hanno sottoscritto il Piano aria integrato regionale (PAIR) 2020, e riguardano i veicoli diesel fino all’euro 4 compreso, benzina fino all’Euro 1 e i ciclomotori pre-Euro. Le limitazioni scattano dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 18.30, e nelle domeniche ecologiche e si estendono alle altre domeniche in caso di superamento per più di 4 giorni dei livelli di PM10 nell’aria. Sono interessate 30 città dell’Emilia-Romagna: 19 fra capoluoghi di provincia e aree urbane con oltre 30 mila abitanti e, precisamente: Bologna, Castelfranco Emilia (MO), Carpi (MO), Cento (Fe), Cese-
na, Faenza (RA), Ferrara, Forlì, Formigine (MO), Imola (BO), Lugo (RA), Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell’Emilia, Riccione (RN), Rimini, Sassuolo (MN) nonché 11 centri dell’agglomerato di Bologna: Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa, che hanno aderito volontariamente all’accordo. Altri comuni anche di altre province ne hanno fatto richiesta. Anche in questo caso sono state previste delle eccezioni, tra cui si segnalano quelle per i veicoli che trasportano merci pericolose in regime ADR, per i furgoni isotermici o coibentati (con o senza gruppo refrigerante), riconosciuti idonei al trasporto di derrate in regime di temperatura controllata (ATP) e per i trasporti postali. Maggiori informazioni per la Regione Emilia-Romagna sono disponibili sul sito web: www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primopiano/tornano-le-misure-per-migliorare-la-qualita-dell-aria-contributi-per-la-mobilita-sostenibile-e-limiti-ai-veicoli-piu-inquinanti.
Regione Veneto Per quanto concerne la Regione Veneto, al momento in cui si scrive non sono apparsi sul sito web istituzionale (www.regione.veneto.it) informazioni di dettaglio. In ogni caso, da altre fonti si apprende che la maggiore novità consista dall’estensione del divieto ai diesel Euro 3 - in aggiunta, quindi, ai veicoli diesel fino all’Euro 2 e a quelli a benzina fino all’Euro 1 e per i quali il divieto era già in vigore negli anni scorsi - dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18.30, fino al 31 marzo 2019. Fermo restando il rinvio ai citati siti istituzionali delle Regioni interessate per le informazioni di dettaglio e loro aggiornamenti, il testo dell’accordo, inclusi gli allegati, può essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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