notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 17 30 settembre 2021
IN PRIMO PIANO ASSUNZIONI AGEVOLATE DI UNDER 36
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
La nostra professionalità a misura delle vostre esigenze. Il laboratorio metrologico METLAB si propone di dare supporto alle imprese per la risoluzione dei problemi associati alle misure, alla taratura degli apparecchi di misurazione e monitoraggio, alla loro scelta e gestione. Grazie alla propria professionalità, è attivo nella diffusione della cultura metrologica attraverso eventi formativi. Il laboratorio è accreditato secondo la norma UNICEI ISO IEC 17025 per la grandezza temperatura in un campo da -40 a 1100 °C, ed è in grado di eseguire tarature accreditate di termometri a resistenza, termocopie a metallo nobile, termocopie a metallo comune e catene termometriche. Dotato di quattro sale metrologiche, dove vengono utilizzati apparecchi e campioni riferiti agli standard nazionali ed internazionali certificati da enti riconosciuti in ambito EA (european co-operation for accreditation) esegue inoltre tarature con riferibilità al S.I. (Sistema Internazionale di Misura). METLAB dispone di un laboratorio mobile che permette di eseguire le tarature presso la sede del cliente. La corretta esecuzione viene garantita da istruzioni tecniche sviluppate in osservanza delle principali norme nazionali, europee ed internazionali e dall’esperienza operativa acquisita dai tecnici addetti alle prove. Le attività svolte sono documentate con il rilascio del rapporto di taratura riportante i dati relativi allo strumento verificato, ai campioni e alle istruzioni tecniche utilizzate, alle misure effettuate e alle incertezze calcolate in accordo alla linea guida EA-4/02. Per poter agevolare ulteriormente il cliente, il laboratorio offre la gestione dello scadenziario delle tarature e il servizio di ritiro e riconsegna degli strumenti presso la sua sede.
Settori di intervento: • Metallurgia • Trattamenti Termici • Siderurgia • Energetico • Elettronica • Navale • Oil e Gas • Vetroceramica • Automotive • Agroalimentare • Climatizzazione-Termoidraulica • Impiantistica Elettrica
www.metlab.it METLAB Srl Via Cussignacco 78/41 33040 Pradamano, Udine Tel. / Fax +39 0432.655292 info@metlab.it
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 17 30 settembre 2021
Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
Confapi FVG su Green Pass e ZLS
8
Gestire il Green Pass in azienda
9
Interessi passivi
12
Transfer pricing
17
Rimborso accise autotrasportatori
22
Dispositivi di protezione Covid-19
24
Irap sospesa
26
Inail. Incentivo alle imprese
28
Contributi per lo sviluppo delle capacità manageriali delle pmi
31
Riapertura sportello per gli incentivi “Disegni+”
32
Riapertura sportello per gli incentivi “Marchi+”
33
Contributi per brevetti e attivi immateriali
36
Indice mensile rivalutazione t.f.r. agosto 2021
37
Assunzioni agevolate di Under 36
38
CONAI riduce altri quattro contributi ambientali
39
Trasporto e classificazione dei rifiuti
42
SOA: rinnovo per la Ermetic Serramenti
43
Semplificazioni in edilizia, circolare della Regione FVG
44
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
MISURARE IL VALORE CONDIVISO CSV e l'evoluzione nel reporting della strategia 3P
Da CSR a CSV: la definizione di valore condiviso
La CSR (Corporate Social Responsability) per liberare il suo potenziale deve ampliare l’orizzonte delle interazioni tra impresa e società identificando i punti di intersezione, così la CSR diventa CSV (Corporate Social Value) che esprime la creazione di valore condiviso nel comune interesse di impresa e società. Ogni punto di intersezione verrà considerato opportunità di sviluppo passando da una CSR reattiva ad una CSR strategica che apra le porte alla creazione di valore condiviso. La definizione del CSV è unica per ogni impresa perché deve essere coerente con la natura del proprio business. Il valore condiviso nasce, infatti, quando le attività che generano margini operativi per l’azienda ne generano anche per la comunità. Le imprese conoscono i loro business e conoscono le attività che generano valore, le attività di valore per la comunità sono delineate invece dalla “Call to action” definita dalle politiche dell’agenda globale, che definisce target quantitativi e impegni da perseguire. Ogni azienda avrà poi la possibilità di decidere quanto e come aumentare o diminuire il valore condiviso generato agendo sulla sovrapposizione tra business e
priorità sociali ed ambientali. Attraverso questo percorso la responsabilità sociale di impresa non viene solo integrata nelle attività di business ma diventa il faro che ispira la strategia e guida l’innovazione con effetti positivi e diretti su competitività e reputazione.
I 3 passi operativi: il caso HERA GROUP 1) Comprendere l’agenda globale, nelle sue sfide ed opportunità concentrandosi su quelle che risultano più rilevanti. Hera group ha analizzato le politiche di CSR a tutti i livelli gerarchici sintetizzando quelle più rilevanti attraverso l’utilizzo di 9 aree di impatto (vedi tabella)
generato dal gruppo attraverso attività e progetti che rispondano alle priorità dell’agenda globale. Il processo pratico relativo alla quantificazione del MOL generato dal gruppo con attività e progetti che rispondano alle priorità dell’agenda globale parte dall’identificazione degli oggetti contabili afferenti alle attività di CSV e gli indicatori di business che poi permettono di calcolare la quota di MOL di ogni specifica area che risponda alla Call to action. 3) Fare confluire tale approccio all’interno della strategia di gruppo inserendolo nel business plan che guida la strategia a medio e lungo termine. In Hera Group pianificando le azioni industriali 2018 – 2022 in modo da raggiungere il 40% del MOL attraverso attività di business che rispondono alla Call to action.
AMBITI CSV GRUPPO HERA
HBR Italia marzo 19 - 70/78
Oggi alle imprese viene chiesto di avere uno scopo sociale, per fronteggiare in modo preparato inedite sfide ambientali e socioeconomiche. E' decisivo il ruolo della rendicontazione agli stakeholder, che permette di indicare le intersezioni fra obiettivi dell’azienda e priorità della comunità. .
2) Ridisegnare la comunicazione non finanziaria nella prospettiva del CSV. Nel caso di Hera group questo ha portato ad una riclassificazione complessiva dei contenuti del report passando da una struttura basata sui GRI ad una struttura conforme ai 3 driver del cambiamento articolati nelle 9 aree di impatto dove si inseriscono le risposte alla Call to action. Viene in tal modo esclusa la parte delle azioni che ricadono nel campo della CSR reattiva, che Hera ha fatto confluire in un documento complementare in cui sono raccolti gli elementi propedeutici alla creazione di valore condiviso. Ciò permette di quantificare il Margine Operativo Lordo (MOL)
IN SINTESI Attraverso il nuovo approccio il reporting CSR assume una natura bifronte, da una parte garantendo il noto e consolidato valore esterno, dall’altra apre la strada ad una creazione di valore interno su cui nel tempo si può sviluppare una crescita culturale dell’organizzazione con miglioramenti tangibili e progressivi nella gestione delle attività correnti e nei rapporti con gli stakeholder. Caso tratto da HBR Italia marzo 19 - 70/78 di F.Bocchi e S. Venier rielaborazione a cura di HIDRA SOCIETA' BENEFIT
Il Legal Design
46
L’unione di fotovoltaico e auto elettrica
48
Misure urgenti per l’autotrasporto
49
Documento unico di circolazione
52
Nuove disposizioni per conseguimento e rinnovo CQC
53
Scadenze aziendali del mese di ottobre 2021
54
ORGANIZZAZIONE
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Confapi FVG su Green Pass e ZLS le dichiarazioni iniziali rese dal Presidente Massimo paniccia
Si riportano due dichiarazioni del Presidente dell’Associazione Massimo Paniccia sulle questioni del Green Pass in azienda e della ZLS, rese, rispettivamente, il 17 e il 21 settembre 2021.
per permetterci di pensare positivamente al futuro di tutti.
Estensione del Green Pass al mondo del lavoro
Zona Logistica Semplificata (ZLS)
In questa fase le Imprese vogliono la piena ripresa produttiva e poter quindi cogliere il favorevole momento economico. La tutela della salute dei lavoratori e di quanti operano in azienda resta in cima al pensiero di ogni Imprenditore e, ogni misura che la possa assicurare, è da condividersi. La gran parte del personale delle imprese è vaccinato, chi non lo è si convincerà perché dobbiamo assicurare continuità di lavoro a tutti, per chi ha impedimenti di salute è giusto che la legge ne preveda la tutela. Il controllo sul possesso del Green Pass non sarà un problema per nessuno. E comunque, il pensare che tutti, datori di lavoro e lavoratori, abbiamo la responsabilità sociale di garantire la tenuta e il funzionamento del sistema in sicurezza deve prevalere sull’interesse del singolo. Auspichiamo che unitamente alle Organizzazioni sindacali e ai lavoratori si trovi la condivisione per mettere immediatamente le basi dello sviluppo
Da sempre crocevia degli scambi in virtù della sua centralità fra i corridoi europei, il Friuli Venezia Giulia con l’istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS) si candida ad un ruolo ancora più determinante nello scacchiere internazionale degli scambi oltre a garantire una maggiore competitività al sistema impresa. Per il Presidente di Confapi FVG, Massimo Paniccia, la logistica sarà sempre centrale nelle dinamiche economiche ma la Regione nel realizzare l’iniziativa deve poter tener conto degli interessi di tutte le componenti del sistema e quindi anche di quella produttiva. Oltre alle zone limitrofe ai porti, la delimitazione della ZLS dovrebbe poter garantire ritorni a tutto il territorio, comprese le aziende localizzate nell’entroterra. Pertanto bisognerà considerare ogni possibilità che permetta di espandere le ricadute degli interventi oltre i limiti perimetrali ipotizzati nei circa 14 km quadrati.
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Gestire il Green Pass in azienda in una nota di confapi fvg dell’11 ottobre 2021
Confapi FVG nelle ultime settimane ha assistito le imprese associate nel definire una procedura il più chiara e semplice per poter gestire il controllo del green pass per il personale e per i soggetti esterni che giungono in azienda. La fase precedente all’avvio è stata caratterizzata da un po’ di incertezza e di insicurezza, subito superata anche grazie alle indicazioni dell’Associazione che, insieme alle istituzioni, ha definito i principali passaggi formali da seguire. “Siamo stati e siamo a fianco degli Imprenditori per affrontare insieme gli obblighi che derivano dall’introduzione del green pass” - dichiara il Presidente Massimo Paniccia. “Inizialmente le imprese hanno dovuto affrontare problemi pratici e organizzativi però in questi primissimi giorni di applicazione non abbiamo registrato particolari criticità ad eccezione del settore dei trasporti e per il fatto che alcune precisazioni sono avvenute solo in corsa” - prosegue Paniccia. Per ora restiamo in attesa dello sviluppo delle applicazioni informatiche, a cui il Governo sta lavorando, per agevolare le procedure di controllo e confidiamo in una gestione di buon senso da parte di tutti. L’Associazione continua a monitorare gli aggiornamenti anche attraverso l’interlocuzione constante con le istituzioni coinvolte, in primis, le Prefetture. Confapi FVG ha dichiarato di essere favorevole all’introduzione del Green Pass anche per i lavoratori del settore privato ma non possiamo lasciare soli gli imprenditori nell’affrontare gli obblighi che ne conseguono. L’impressione - dichiara il Presidente Massimo Paniccia - è che le autorità centrali non abbiamo definito a sufficienza gli aspetti procedurali e abbiano mancato di fornire le chiarificazioni sui punti più incerti.
Nell’immediato le imprese si trovano ad affrontare problemi pratici e quesiti per i quali attendono risposte. Solo per citarne alcuni: - onere economico: il lavoratore non vaccinato non è propenso a sostenere il costo del tampone e l’impresa è nell’impossibilità di sostituirsi nel pagamento, dal momento che questo genererebbe una discriminazione economica con i lavoratori che sono invece vaccinati; un altro aspetto risiede in chi esegue il tampone (dentro e fuori l’azienda), alla luce del fatto che farmacie e società sanitarie private sarebbero oberate di richieste alle quali non potranno sempre rispondere; - non è chiaro quali siano i soggetti da controllare (dipendenti, visitatori, collaboratori esterni, …) e le modalità di controllo, se, cioè, sistematico o a campione; - incompatibilità tra smart working e green pass, non essendo il primo alternativo al secondo, con il risultato di non potersi più avvalere delle prestazioni da casa; - osservanza delle norme sulla privacy, tenuto conto che l’impresa non può conoscere né le cause (guarigione, tampone, vaccinazione) né la data di scadenza del green pass; - gestione del lavoratore in mancanza di green pass, non essendo chiara la procedura relativa all’allontanamento e alle modalità di verbalizzazione del medesimo. Un discorso a parte va fatto per il comparto dei trasporti su strada. All’epoca delle chiusure il trasporto era esente da limitazioni in quanto considerato “servizio essenziale”; ora, invece, sono poste limitazioni talmente stringenti da compromettere non solo l’attività delle imprese professionali, ma di tutto il sistema economico. Basti pensare alle regole di comportamento nei rapporti con la committenza (carico, scarico, consegna e ritiro di documenti, movimentazioni in piazzali e in luoghi chiusi) e relativi controlli. Si consideri anche che soprattutto in Friuli Venezia Giulia circa il 40% dei conducenti (autisti dipendenti) originano dall’Europa centro orientale e sono assolutamente restii, oltre che non obbligati nel loro Paese, a sottoporsi a vaccinazione; per questi vi è l’altissimo rischio che abbandonino
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la professione di autista in Italia con la conseguenza di danneggiare irreparabilmente le imprese del settore, già gravate dalla mancanza di personale e di compromettere l’intera economia come già sta accadendo nel Regno Unito. Il problema riguarda anche i vettori esteri che operano sul mercato nazionale e che, al pari, non sono disposti a sottostare alla vaccinazione e alle regole italiane.
L’Associazione ribadiamo si è dichiarata d’accordo sull’introduzione del green pass e in queste settimane è al fianco delle imprese per risolvere con buon senso e coerenza i tanti problemi che affiorano, ma sono indispensabili indicazioni chiare e ragionevoli da parte delle autorità almeno prima della scadenza anche se sarebbe stato utile averle unitamente all’emissione del decreto per potersi preparare con cognizione di causa.
Pag. 10 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 17 - 30 settembre 2021
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Interessi passivi
Le nuove regole contenute nell’art. 96 del DPR 917/86 sono applicabili esclusivamente ai soggetti Ires come SRL, SPA e SAPA. Non sono invece interessati gli istituti bancari e gli intermediari finanziari. Per le imprese di assicurazioni la normativa è applicabile ma sono previste regole particolari di applicazione. La normativa in argomento non è applicabile ai soggetti Irpef, per questi soggetti la normativa di riferimento è contenuta nell’art. 61 del TUIR la quale prevede il rispetto del requisito dell’inerenza e il pro rata generale.
principio di “derivazione rafforzata” assumono rilevanza anche sotto il profilo fiscale. Questi interessi sono contabilizzati nel periodo di maturazione in base al criterio di competenza. Rientrano nel regime di deducibilità limitata: - gli interessi passivi e gli oneri finanziari qualificati come tali dai principi contabili che derivano rapporti contrattuali aventi causa finanziaria o contenente una componente finanziaria significativa, come ad esempio i debiti di natura commerciale; - gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari qualificabili in base ai principi contabili, rappresentativi di capitale, sono deducibili in capo all’erogante; - gli interessi passivi impliciti desunti dal contratto di leasing; - gli interessi passivi di finanziamento contratti per l’acquisto di immobili patrimonio. Le regole di deducibilità di cui sopra sono applicabili anche alle operazioni di leverage buy out o di merger LBO sostenuti dalla società veicolo o dalla MergerCo, sia in caso di operazioni poste in essere con soggetti esclusivamente residenti in Italia sia nell’ipotesi di soci o finanziatori residenti all’estero. Non rientrano invece gli interessi di mora per i quali, come già accennato, l’art. 109 comma 7 riconosce una deroga prevedendo la loro deducibilità in base al criterio di cassa nell’esercizio in cui sono corrisposti. Nella disciplina degli interessi di mora rientrano anche quelli relativi ad imposte e tasse (es. ritardo, omesso o insufficiente versamento delle imposte, per iscrizione a ruolo, ecc…) riconoscendo la deducibilità, indipendentemente dal fatto che si riferiscano ad imposte o tasse deducibili o meno dal reddito. Unica eccezione a questa regola sono gli interessi dell’1% per il versamento dell’Iva trimestrale per opzione, per i quali è prevista espressamente l’indeducibilità.
Interessi considerati
Gli interessi capitalizzabili
Gli interessi disciplinati dall’art. 96 del TUIR riguardano prestiti contratti nelle forme più diverse per finanziare l’attività tipica dell’impresa. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari devono essere qualificati come tali dai principi contabili e per il
Rientrano nella disciplina di limitazione della deducibilità degli interessi passivi di cui all’art. 96 anche gli interessi oggetto di capitalizzazione. Per espressa previsione normativa, infatti, le disposizioni in argomento sono applicabili anche agli
il trattamento fiscale per i soggetti ires
Premessa Il regime di deduzione degli interessi passivi per le società di capitali è stato modificato a seguito del recepimento, ad opera dell’art. 1 del D.Lgs. n. 142/2018, della Direttiva UE 2016/1164. Le nuove regole mantengono il meccanismo di deduzione incentrato al principio di competenza economica prevista dall’art. 109 del TUIR, ma introducono delle limitazioni legate al risultato operativo lordo. Gli interessi rappresentano costi d’esercizio da imputare a conto economico nell’esercizio in cui maturano. Fanno eccezione a questa regola gli interessi di mora per i quali vige, dal punto di vista fiscale, un principio di cassa. Di seguito analizzeremo esclusivamente il regime applicabile ai soggetti Ires.
Soggetti interessati
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interessi passivi di cui all’art. 110 comma 1 lett. b) del TUIR il quale prevede la possibilità di imputare ad aumento del costo dei beni gli interessi capitalizzabili, vale a dire quelli che generalmente maturano sui prestiti che le imprese contraggono per finanziare l’acquisizione di beni strumentali materiali e immateriali. Si pone quindi la necessità di verificare la deducibilità nell’anno in cui sono rilevati contabilmente e capitalizzati, con conseguente eventuale loro indeducibilità parziale o totale, fermo restando il riconoscimento integrale, ai fini fiscali, del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata operata la capitalizzazione. La capitalizzazione non è comunque consentita per l’acquisto di beni già pronti per l’uso, ma solo per beni che richiedono una fase di ultimazione prima del loro utilizzo.
za, ma nella misura dell’80% che rappresenta la percentuale deducibile fiscalmente.
Il ROL fiscale Il ROL fiscale della gestione caratteristica è dato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A e B del conto economico redatto secondo lo schema contenuto nell’art. 2425 del C.C., escludendo le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali e i canoni di leasing sui beni strumentali. I valori, come già ricordato, devono essere assunti nella misura prevista per la determinazione del reddito d’impresa, quindi con le regole fiscali. Evidenziamo che i ricavi inerenti agli aiuti Covid non concorrono alla determinazione del ROL perché l’art. 10 – bis del D.L. 137/2020 ne ha escluso l’imponibilità.
Interessi passivi esclusi Non sono soggetti alle limitazioni di deducibilità: - gli interessi legati a operazioni di pronto contro termine; - gli interessi calcolati dalle microimprese che calcolano facoltativamente il costo ammortizzato; - i costi di transazione di un finanziamento come ad esempio, commissioni, perizie e spese legali; - gli interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione delle passività in scadenza o ammontare incerto; - l’interest cost del TFR; - gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione se sostenuti da immobiliari di gestione; - gli oneri finanziari la cui deducibilità è regolata da norme specifiche.
Le nuove regole Le novità principali previste dall’art. 96 del TUIR e applicabili dal 2019, sono: - l’inclusione degli interessi capitalizzabili tra quelli soggetti al limite di deducibilità; - nel calcolo del risultato operativo lordo ROL devono essere assunte le voci del conto economico fiscalmente rilevanti. Il D.Lgs. 142/2018 ha quindi sostituito al previgente ROL calcolato in base ai valori contabili, con uno calcolato sui valori fiscali. Così i costi per le utenze telefoniche rilevanti ai fini del calcolo del ROL, non devono essere assunti nella loro interez-
ROL FISCALE = Valore della produzione (macro classe A del Conto Economico) Costi della produzione (macro classe B del Conto Economico) Al netto di: ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali canoni di leasing beni strumentali
Le regole di deducibilità L’ammontare degli interessi passivi deducibili in ogni periodo d’imposta deve essere calcolato con le seguenti modalità: - fino alla concorrenza degli interessi e proventi finanziari attivi di competenza del periodo e di quelli riportati da periodi precedenti; - l’eventuale eccedenza nei limiti dalla somma: - del 30% del ROL fiscale del periodo; - del 30% del ROL fiscale riportato da periodi d’imposta precedenti utilizzando prioritariamente il primo e, successivamente, quello dei periodi precedenti, a partire da quello meno recente, criterio FIFO. L’eccedenza di interessi passivi di un periodo che risulta indeducibile può essere portata in deduzione nei periodi d’imposta successivi. La deducibilità può essere sintetizzata come segue:
Pag. 13 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 17 - 30 settembre 2021
Interessi passivi e oneri assimilati
Eventuale eccedenza di interessi passivi
Eventuale eccedenza di interessi passivi
Deducibile fino a concorrenza
Interessi attivi del periodo d’imposta + Interessi attivi di periodi d’imposta precedenti
Deducibile fino a concorrenza
Eccedenza ROL riportata da periodi d’imposta precedenti + 30% ROL di periodI precedenti
Indeducibile
RIPORTABILE AI PERIODI D’IMPOSTA SUCCESSIVI
Qualora in un periodo d’imposta gli interessi attivi siano superiori alla somma tra: - gli interessi passivi di competenza; - gli interessi passivi riportati dai periodi d’imposta precedenti; l’imposta può essere riportata nei periodi d’imposta successivi. Rispetto alla precedente disciplina è consentito riportare l’eccedenza degli interessi attivi non utilizzata nel periodo.
Riporto eccedenza ROL Qualora in un periodo d’imposta il 30% del ROL risulti superiore alla somma tra: - l’eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli attivi; - gli interessi passivi riportati dai periodi d’imposta precedenti; la quota eccedente può essere portata ad incremento del ROL dei 5 periodi d’imposta successivi.
Regime transitorio Per gestire il passaggio dal ROL contabile a quello fiscale è stato previsto un regime transitorio in base al quale: 1. è riconosciuta la possibilità di dedurre nei periodi d’imposta successivi gli interessi passivi non dedotti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 per effetto della precedente disciplina. La deducibilità deve seguire le nuove regole, ossia per un ammontare pari alla predetta differenza positiva (interessi attivi di competenza + 30% del ROL – interessi passivi di competenza);
2. ai fini della determinazione del ROL fiscale dal 1° gennaio 2019: a) non si considerano i proventi rilevati nel valore della produzione del conto economico dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o negli esercizi precedenti che: - hanno concorso a formare il ROL dell’esercizio in cui sono stati contabilizzati; - non hanno assunto, anche in quota parte, rilevanza fiscale, assumendola negli esercizi successivi, può essere il caso del compenso amministratore rilevato per competenza nel 2018 e dedotto nei periodi d’imposta successivi al momento del pagamento. Si è voluto sostanzialmente evitare che la stessa componente positiva o negativa concorra due volte alla determinazione del ROL. Le voci del valore della produzione inoltre, rilevate negli esercizi successivi al 2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci rilevate precedentemente, sono assunte per il relativo valore contabile, indipendentemente dal loro valore fiscale.
Interessi su prestiti ante 17 giugno 2016 Gli interessi passivi relativi a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali, sono deducibili per un importo corrispondente alla somma tra: 1. il 30% del ROL contabile prodotto a partire dal 2010 che, al termine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 non era stato utilizzato
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per la deduzione degli interessi passivi ai sensi della disciplina previgente; 2. l’importo che risulta deducibile in applicazione delle nuove disposizioni dell’art. 96 del TUIR. Per dedurre gli interessi passivi su questi prestiti è possibile scegliere se utilizzare prima l’ammontare di cui al punto 1 o 2. Si può così scegliere di utilizzare il ROL fiscale in via prioritaria considerato che lo stesso è riportabile soltanto per i 5 periodi d’imposta successiva mentre il ROL contabile pregresso è riportabile senza limitazioni temporali. Il riporto delle eccedenze di ROL contabile inutilizzato è consentito esclusivamente in presenza di interessi relativi a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016.
Imprese di costruzioni Per ultimo ricordiamo che per le imprese di costruzioni, vale a dire quelle che hanno nell’oggetto sociale l’attività di costruzione, ristrutturazione, vendita o scambio di beni immobili, hanno la possibilità di capitalizzare gli interessi sui prestiti relativi alla loro costruzione o ristrutturazione. L’art. 110 comma 1 lett. b) del TUIR riconosce infatti questa possibilità escludendo tuttavia l’acquisto di immobili da destinare alla vendita (immobili merce).
La capitalizzazione è invece riconosciuta per gli immobili acquistati da terzi sui quali l’impresa effettua interventi di ristrutturazione. La capitalizzazione riguarda gli interessi relativi alla parte di finanziamento effettivamente utilizzata per la costruzione o ristrutturazione dell’immobile e quindi, se parte del finanziamento è destinato a scopi diversi, i relativi interessi non sono capitalizzabili. Diversamente dal passato anche questi interessi passivi vengono attratti nella disciplina prevista dall’art. 96 del TUIR secondo le regole viste sopra per quelli capitalizzabili.
L’indicazione nella dichiarazione Ai fini dichiarativi è richiesta la compilazione del “Prospetto interessi passivi non deducibili” dove nei righi RF118 e seguenti del modello Redditi SC 2021si devono indicare gli interessi passivi, quelli attivi, il ROL e le relative eccedenze riportabili, nonché i trasferimenti effettuati nell’ambito del consolidato. Gli interessi passivi indeducibili vanno indicati nelle variazioni in aumento al rigo RF15. Se negli esercizi successivi gli oneri finanziari tornano deducibili, per via di un ROL più capiente, ci sarà una variazione in diminuzione da indicare nel rigo RF55 con il codice “13”. (PZ)
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Transfer pricing
documentazione più completa per evitare le sanzioni Premessa Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020 ha rivisto i contenuti richiesti nella documentazione da predisporre per evitare le sanzioni in presenza di contestazione sui prezzi di trasferimento tra imprese appartenenti allo stesso gruppo. Con l’avvicinarsi del termine di trasmissione delle dichiarazioni fiscali è opportuno analizzare le novità previste dal provvedimento al fine di predisporre correttamente la documentazione che consente di evitare le sanzioni in caso di contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria. Prima di entrare nel merito delle modifiche è opportuno ricordare la normativa contenuta nell’art. 110 comma 7 del DPR 917/86 relativa ai corrispettivi pattuiti per le operazioni internazionali infragruppo nota anche come transfer pricing.
Le operazioni internazionali infragruppo La normativa in argomento vuole evitare che attraverso manovre sui prezzi applicati nei trasferimenti tra soggetti facenti parti dello stesso gruppo economico ma residenti in paesi diversi, siano trasferiti redditi, quindi base imponibile, nel paese a bassa fiscalità. Si pensi ad una società che acquista merce per 40 e la rivende nel nostro paese a 100 realizzando in questo modo un utile di 60, sul quale ipotizziamo si paghi il 24% di imposte, vale a dire 14,4. Se questa società costituisce una new-co commerciale in un paese dove la tassazione è del 15% si potrebbe operare come segue: - la società italiana acquista la merce a 40 e la rivende alla controllata estera ad esempio a 50 realizzando in questo modo in Italia un utile di 10 con un esborso di 2,4;
- la società estera acquista la merce dalla società italiana per 50 e al rivende a 100 realizzando un utile di 50 sul quale paga imposte estere per 7,5. Le due società appartenenti allo stesso soggetto economico realizzerebbero un risparmio 4,5 in termini di minori imposte pari alla differenza tra 14,4 – (2,4 + 7,5) dove 14,4 sono le imposte che si pagherebbero in Italia senza delocalizzare e (2,4 + 7,5) la somma delle imposte pagate in ipotesi di delocalizzazione dalla società italiana e da quella estera. La finalità della norma è di impedire che la società italiana possa trasferire la merce all’estero al prezzo di 50 in luogo di 100. In deroga al principio di valutazione in base ai corrispettivi pattuiti viene quindi richiesto che i prezzi corrispondano a quelli che si sarebbero applicati tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili.
Ambito di applicazione La normativa sul transfer pricing si applica alle operazioni tra una impresa italiana ed una società estera, incluse le stabili organizzazioni e a condizione che tra i soggetti vi sia un rapporto di controllo diretto o indiretto. Il controllo si presume quando: - un soggetto partecipa direttamente o indirettamente per oltre il 50% al capitale o nei diritti di voto o negli utili, o entrambi sono partecipati da un terzo soggetto; - l’uno esercita un’influenza dominante sull’altro sulla base di vincoli azionari o contrattuali. Si tratta di una nozione di controllo più ampia rispetto a quella prevista dall’art. 2359 del codice civile perché considera anche le ipotesi di influenza economica.
La determinazione dei prezzi Sono previsti diversi criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento che soddisfano il principio di libera concorrenza e che di seguito elenchiamo. 1. Confronto del prezzo (CUP - comparable uncontrolled price method) confronta diretta-
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mente il corrispettivo della transazione oggetto di verifica con quelli praticati a condizioni contrattuali e di mercato comparabili tra soggetti indipendenti. 2. Prezzo di rivendita (resale price method) confronta il margine lordo che un acquirente realizza nella successiva rivendita effettuata a condizioni di mercato con quello praticato in operazioni effettuate a condizioni comparabili tra soggetti indipendenti. 3. Costo maggiorato (cost plus method) confronta il margine lordo sui costi diretti e indiretti di produzione della cessione del bene o del servizio oggetto di verifica con quello praticato in operazioni effettuate a condizioni comparabili tra soggetti indipedndenti. 4. Margine netto della transazione (transactional net margin method o TNMM) confronta il margine netto percentuale in rapporto ad una base idonea rispetto all’attività: costi, attività, ricavi ecc ., con quelli conseguiti da entità operanti sul mercato a condizioni comparabili. 5. Ripartizione dei profitti (profit split) attribuisce all’impresa associata la quota di utile o perdita, determinata in base alla ripartizione che sarebbe concordata in operazioni indipendenti comparabili, tenendo conto del contributo offerto dai partecipanti o l’utile che residua dopo aver remunerato le funzioni svolte in relazione all’operazione che è possibile valorizzare sulla base di uno dei metodi descritti sopra. La scelta di uno dei metodi deve essere fatta caso per caso considerando le caratteristiche economiche dell’operazione, della disponibilità di informazioni e del grado di comparabilità. A parità di affidabilità del metodo è preferibile scegliere un metodo transnazionale rispetto a quelli reddituali, con preferenza per quello del confronto del prezzo. La scelta fatta dall’impresa nel rispetto delle condizioni di cui sopra vincola l’amministrazione finanziari, in fase di verifica, ad utilizzare lo stesso metodo.
Disapplicazione delle sanzioni Nei casi in cui l’amministrazione finanziaria operi delle rettifiche da transfer pricing da cui derivi una maggiore imposta o un credito inferiore, è prevista la non applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione qualora il contribuente disponga di una specifica documentazione. In merito a tale documentazione è necessario: - comunicare preventivamente il possesso della stessa all’amministrazione finanziaria nella
dichiarazione dei redditi tramite il quadro RS; - in caso di attività istruttorie consegnarla ai verificatori entro 10 giorni dalla richiesta; - che sia considerata idonea all’esame preliminare dei verificatori sia in senso sostanziale che formale. La documentazione deve riguardare ogni specifico periodo d’imposta.
La documentazione Le imprese per dimostrare la correttezza del proprio operato deve predisporre una documentazione completa composta da un Masterfile, deputato a raccoglie le informazioni relative al gruppo nel suo complesso e da un Countyfile o Documentazione Nazionale nel quale sono contenute le informazioni relative all’impresa residente. Dalla documentazione deve emergere la correttezza del comportamento adottato e la rispondenza dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese del gruppo ai principi stabiliti dalle Linee Guida OCSE e dal Codice di Condotta UE deliberato il 27/6/2006 cui si deve fare riferimento nei casi dubbi. Il contenuto della documentazione è stato oggetto di rivisitazione da parte dell’Agenzia delle entrate con il citato provvedimento del 23 novembre 2020 prevedendo indicazioni più complete. Il Masterfile è stato esteso a tutte le imprese non riguardando più solo le holding e le subholding ma tutte le imprese controllate. Si tratta di un adempimento aggiuntivo che peserà maggiormente sulle imprese che non hanno la testa del gruppo in Italia. In questi casi l’acquisizione delle informazioni potrebbe essere difficoltosa, anche se spesso si tende ad utilizzare quella predisposta a livello centrale è necessario integrarla per accogliere le indicazioni richieste dal provvedimento del 23 novembre 2020. Il nuovo Masterfile è stato razionalizzato eliminando duplicazioni e sovrapposizioni con la documentazione nazionale e cercando di renderlo più adeguato al compito di fotografare il gruppo a livello di aree di business, ricavi principali, rischi e informazioni finanziarie, servizi infragruppo e attività di ricerca e sviluppo. Il Countryfile richiede una descrizione dell’attività domestica, comprensiva della struttura operativa e della strategia imprenditoriale seguita. Viene poi richiesta l’analisi delle operazioni infragruppo in termini di descrizione delle operazioni, analisi di comparabilità, metodo prescelto, risultati, e assunzioni critiche. Una specifica sezione deve essere riservata alle informazioni finanziarie, con i conti annuali delle entità domestiche, i prospetti di informazione e riconciliazione e quelli di sintesi.
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Tutte le informazioni devono essere fornite con un elevato grado di dettaglio, infatti, il punto 3.2 del documento delle Entrate richiede che i prospetti di informazione e di riconciliazione devono mostrare come di dati finanziari utilizzati nell’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento sono stati riconciliati con il bilancio d’esercizio o con altra documentazione equivalente.
La firma digitale Il rigo RS106 del modello Redditi SC 2021 richiede la barratura di specifiche caselle per dichiarare il possesso della documentazione di cui sopra e beneficiare della “penalty protection” in base alla quale in caso di verifica e di modifica dei prezzi di trasferimento, fermo restando l’emergere di materia imponibile da assoggettare a tassazione, l’amministrazione finanziaria non può irrogare sanzioni. Questa segnalazione nella dichiarazione dei redditi spesso in passato veniva fatta senza disporre della documentazione confidando di predisporla in un momento successivo. Il citato provvedimento del 23 novembre 2020 al punto 5.1.2 pone rimedio a questo comportamento prevedendo che sia il Masterfile che il Countryfile siano firmati dal legale rappresentante o da suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La marca temporale pone fine quindi alla possibilità di recuperi ex post della documentazione perché conferisce data certa.
La barratura nella dichiarazione dei redditi trasmessa tardivamente ma nei 90 giorni dalla scadenza originaria, può consentire di guadagnare un minimo di tempo utile a completare il dossier, fermo restando il versamento delle sanzioni ridotte con il ravvedimento operoso.
Aggiustamento prezzi Nei casi in cui una società effettui degli aggiustamenti dei prezzi di gruppo alle imprese associate al fine di rispettare il criterio di libera concorrenza ed evitare la rettifica di valore da parte dell’amministrazione finanziaria, queste rettifiche sono in linea di principio irrilevanti ai fini Iva, perché prive di un legame diretto con le singole cessioni effettuate tra le parti. Se invece sussiste un legame diretto tra uno specifico aggiustamento e una singola cessione, allora il relativo corrispettivo rileva anche ai fini Iva. La recente risposta ad interpello del 6 agosto 2021 n. 529 conferma questa impostazione riconoscendo rilevanza ai fini Iva agli aggiustamenti che si sostanziano in una reale variazione del corrispettivo per beni o servizi.
Semplificazione per le PMI Per le imprese con un volume di ricavi non superiore a 50 milioni di euro è prevista la possibilità, rispettando specifiche condizioni, di aggiornare la documentazione di cui sopra ogni tre anni anziché annualmente.
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(PZ)
LE AREE DI EMOTIONHALL COS’È EMOTIONHALL EmotionHall è un’esperienza immersiva unica e coinvolgente, supportata da tecnologie multimediali audio e video di ultima generazione, con una superficie di quasi 2000 metri quadri che può ospitare tutto quello che hai in mente: dalle convention, passando per i workshop ed i team building, alle cene di gala e gli eventi b2b, dai concerti alle mostre.
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Rimborso accise autotrasportatori entro il 2 novembre 2021 le richieste per il iii trimestre
L’Agenzia delle Dogane ha emanato la nota prot. 357045/RU del 24 settembre 2021, informando che a partire dal 1° ottobre e fino al 2 novembre p.v, le imprese di autotrasporto possono chiedere il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato nel III trimestre 2021 (1° luglio/30 settembre), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, di categoria ecologica euro 5 o superiore. Ricordiamo infatti che, dal 1° gennaio di quest’anno, è operativa l’esclusione dal rimborso per i mezzi di categoria Euro 4 prevista nella legge di Bilancio (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), per cui da tale data il beneficio opera soltanto per il gasolio consumato su veicoli di categoria Euro 5 ed Euro 6 La richiesta per il recupero accise va presentata all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, ovvero: - per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative; - per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa (vedi elenco degli uffici dell’Agenzia, disponibile al seguente link https://www. adm.gov.it/portale/indirizzi-organigrammaperiferico-area-dogane-uffici-dogane); - per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato
Membro di appartenenza. L’importo del rimborso rimane confermato in € 214,18 per 1.000 litri di prodotto e, per l’utilizzo in compensazione, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. L’Agenzia ha ricordato che questo credito può essere compensato anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000 Gli acquisti di gasolio devono essere comprovati tramite fattura e, a questo proposito, le Dogane richiamano la nota prot. 64837/RU del 7 giugno 2018 che, per i rifornimenti su strada, ai fini della fruizione del rimborso ha confermato l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura della targa del mezzo rifornito. Diversamente, la targa non è elemento richiesto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di gasolio destinati a distributori privati di carburanti (si veda in proposito la nota dell’Agenzia prot. 83664/RU del 24 luglio 2018). Al seguente indirizzo internet (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/guest/ benefici-gasolio-autotrazione-iii-trimestre-2021 ) è disponibile la circolare delle Dogane, il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato. Per quanto concerne i crediti relativi ai consumi di gasolio del II trimestre 2021, l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 dicembre 2022 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 giugno 2023. La nota dell’Agenzia richiama inoltre le prescrizioni sulla compilazione del quadro A1 del modello contenute nella direttiva 74668/RU del 12 marzo 2020 e le seguenti, ulteriori, precisazioni riferite: - alla colonna “MEZZO SPECIALE”, che è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati
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a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Di conseguenza, non vanno indicati i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli; - alla colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE), in cui l’esercente dovrà inserire i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli esercenti attività di trasporto in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. “distributori minori”), sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane territorialmente com-
petente che, a sua volta, procede all’attribuzione del codice identificativo. Per approfondimenti di questa casistica si rinvia alla circolare dell’Agenzia n. 47/2020 del 3 dicembre 2020 che ha fornito degli indirizzi operativi. Qualora l’esercente sia ancora in attesa di ricevere il codice identificativo precedentemente richiesto, nel Quadro B del modello deve compilare la tabella pertinente (Distributore con serbatoio/i avente capacità superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc privo di codice indentificativo). Infine, l’Agenzia ricorda che “Allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.” (C)
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Dispositivi di protezione Covid-19 i charimenti dell’agenzia delle entrate
Dal 4 ottobre e sino al 4 novembre 2021, è possibile presentare la domanda per accedere al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dal decreto “Sostegni-bis” (articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73). Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 4 ottobre 2021, rimandando per le regole, le istruzioni e il modello da utilizzare per presentare domanda, al provvedimento direttoriale del 15 luglio 2021. La citata disposizione ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021. I beneficiari del credito d’imposta sono gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali - compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti - e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Per accedere al beneficio, è necessario comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei tre mesi agevolabili, utilizzando il modello presente sul sito delle Entrate. La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, fino al 4 novembre 2021, mediante: - i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche; - uno specifico servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Nello stesso periodo è possibile presentare: - una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa; - la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato. Entro 5 giorni l’Amministrazione rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o, altrimenti, lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Nel comunicato stampa viene infine, specificato che il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell’Agenzia. Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, l’Agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento da emanare entro il 12 novembre 2021, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
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(C)
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Irap sospesa
i charimenti delle entrate
L’art. 24 del decreto “Rilancio” (d.l 34 del 19.5.2020, convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020) ha previsto che le imprese e gli esercenti arti e professioni, con un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni di euro, non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 (pari al 40% ovvero al 50% per i soggetti che applicano gli Isa), sempreché siano rispettati i limiti e le condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche (Temporary framework). Secondo questa comunicazione, ricordiamo, le imprese possono essere destinatarie di aiuti dovuti all’emergenza Covid (sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti), per un massimale di 1,8 milioni € ad impresa; ciò è consentito fino al 31.12.2021, in deroga al regime ordinario del de minimis e alle regole sugli aiuti di Stato. Su questo argomento, due sono le novità da segnalare: 1. L’art. 5 del d.l 132 del 30 settembre u.s, proroga, dal 30 settembre 2021 al 30 novembre 2021, il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP dovuta – per il 2019 e per il 2020 (prima rata di acconto) – non versata e sospesa ai sensi del predetto art. 24 del decreto “Rilancio”, in caso di errata interpretazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea di cui sopra. La problematica delle restituzioni si è posta soprattutto per i gruppi societari visto che per essi, contrariamente alle attese, il limite agli aiuti di 1,8 mln
€ è valutato rispetto al gruppo in quanto singola unità economica, e non rispettp alle singole imprese che ne fanno parte. Con la conseguenza che molti gruppi societari, a seguito di questa interpretazione, si sono trovati costretti a dover regolarizzare l’omesso versamento dell’Irap, seppur senza sanzione e interessi. 2. Con la Risoluzione n. 58 del 28 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sempre sull’art. 24 del d.l “Rilancio”, soffermandosi in particolare sui temi della dichiarazione annuale in cui deve essere indicato il beneficio in questione, sugli effetti dell’omissione e sul come regolarizzare l’eventuale errore commesso. Innanzitutto, richiamando la propria Circolare n. 25 del 2020, l’Agenzia ricorda che, con specifico riferimento all’indicazione delle somme non versate nel prospetto relativo agli aiuti di Stato della dichiarazione IRAP, i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (ai sensi del citato articolo 24), sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare: - nella casella «Tipo aiuto», il codice 1; - nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999; - nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR; - nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»; - nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20; - nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo IRAP relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del DL Rilancio. A tale riguardo, viene precisato che, in linea con le istruzioni al modello, l’esposizione in dichiarazione dei dati relativi agli aiuti di Stato e/o agli aiuti de minimis, sono necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall’art. 52 della L.n. 234 del 2012. Ciò premesso, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, nel caso di mancata compilazione del quadro IS nella dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta 2019, tale omissione può essere regolarizzata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, versando per l’errore
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commesso la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, definibile mediante
l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. (C)
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Inail. Incentivo alle imprese resa nota la “tabella temporale” per la presentazione della domanda Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento (v., da ultimo, le circolari associative n. 338/EV del 1° ottobre 2021, n. 198/AdT del 18 maggio 2021 e Apinforma n. 8/2021), per informare che è stato pubblicato sul sito web dell’Inail (www.
inail.it) l’allegato “Tabella temporale”, contenente le scadenze temporali da rispettare per l’invio della domanda di ammissione al contributo. Lo scorso 14 settembre, l’INAIL ha infatti pubblicato nella pagina informativa dedicata, il documento “Regole tecniche e modalità di svolgimento” contenente le modalità di compilazione e invio telematico della domanda di partecipazione, differendo al 30 settembre la pubblicazione dei relativi termini temporali, sotto forma di allegato. Ciò detto, le domande, già inserite all’interno del portale nel periodo temporale intercorso tra il 1° giugno e il 15 luglio 2021, potranno essere inoltrate nei termini e con le modalità di cui alle tabelle che seguono.
AVVISO ISI INAIL – FASI DELL’INVIO DELLA DOMANDA FASI
INVIO DELLA DOMANDA
Momento 1
Possibilità di accesso allo sportello telematico sul sito www.inail.it (nell’apposita sezione, individuabile sotto la voce “Servizi online”) a seguito della quale si perverrà a conoscenza degli indirizzi del portale del partecipante e del dell’amministratore. Tali indirizzi sono indispensabili sia per la registrazione dell’utente partecipante, sia per quella dell’utente amministratore.
Momento 2
Possibilità di registrazione dell’utente partecipante e dell’utente amministratore sul portale. Con riguardo a quest’ultimo, si precisa che la sua registrazione è necessaria solamente qualora si dovesse verificare o annullare la registrazione dell’utente partecipante.
Momento 3
Disponibilità dell’indirizzo dello sportello informatico sul sito web, che fungerà da apposito canale di accesso. Tale indirizzo deve essere copiato e conservato a cura dell’utente, poiché permetterà l’esecuzione della fase di invio della domanda.
Momento 4
Possibilità di accedere all’applicazione, a seguito dell’inserimento nell’apposito portale dell’indirizzo mail, della password, e del codice di verifica successivamente inviato via sms o chiamata telefonica sul numero comunicato in fase di registrazione. Conclusa tale fase di autenticazione, si visualizzerà una pagina d’attesa.
Momento 5
Termine iniziale per l’invio della domanda. L’utente visualizzerà, previo aggiornamento della pagina web, il modulo per la convalida e per l’invio della domanda, e una volta inserite le informazioni integrative richieste, potrà cliccare sul tasto “Invia”. Si rammenta che l’orario d’invio farà fede ai fini della formazione degli elenchi cronologici, basati sull’ordine temporale. Al termine dell’operazione, l’utente visualizzerà un messaggio di conferma di presa in carico. Sarà cura dell’INAIL, con successiva comunicazione sul proprio sito web, pubblicare l’elenco cronologico di invio della domanda, per Asse e per regione/provincia autonoma, nel termine di 14 giorni dalla conclusione del procedimento.
Momento 6
Termine ultimo per la convalida e l’invio della domanda.
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Maschietto × SKAN i numeri non mentono
Cambio del modello di business Vantaggio competitivo Ammontare dei contributi concessi (POR FESR)
287.408
euro
Formazione del personale (formazione 4.0)
40%
1339
Efficienza organizzativa (crediti d’imposta)
Aumento del fatturato (in 4 anni)
94%
ore
20%
Tasso di stabilità del personale
0434 640077 info@maschietto.com
0432 792976 info@skan.it
FASI
DESCRIZIONE DELLA FASE E FUNZIONI ABILITATE
Momento 1
TERMINI GIORNO
ORA
Disponibilità dell’indirizzo del portale del partecipante e del portale dell’amministratore.
14/10/2021
10:00
Momento 2
Inizio della possibilità di registrazione sul portale del partecipante e dell’amministratore.
21/10/2021
10:00
Momento 3
Disponibilità dell’indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda.
09/11/2021
10:00
Momento 4
Inizio autenticazione e pagina d’attesa.
11/11/2021
10:00
Momento 5
Inizio della fase di invio della domanda.
11/11/2021
11:00
Momento 6
Fine della fase di invio della domanda.
11/11/2021
11:20
Le regole tecniche per l’accesso allo sportello informatico, così come la tabella temporale, sono pubblicate sul già citato sito web dell’INAIL e possono essere richieste, unitamente ad altre in-
formazione o assistenza, all’ufficio economico dell’Associazione.
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(EV)
Contributi per lo sviluppo delle capacità manageriali delle pmi pubblicato l’avviso relativo all’apertura dello sportello per la presentazione delle domande Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 346/ EV del 7 ottobre 2021 per segnalare che la Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione FVG ha pubblicato sul proprio sito web (www.regione.fvg.it) l’avviso relativo all’apertura dello sportello per la presentazione delle domande relative alla concessione dei contributi per lo sviluppo delle capacità manageriali delle PMI (di seguito “Avviso”). Tali contributi, previsti dall’art. 17 della legge regionale 20 febbraio 2015 n. 3 e regolamentati dal decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015 n. 258, sono finalizzati a sostenere le iniziative di sviluppo delle capacità Iniziativa
manageriali delle PMI del Friuli Venezia Giulia mediante l’acquisizione di servizi di temporary management o l’assunzione di personale manageriale altamente qualificato, dirette al perseguimento di almeno una delle seguenti finalità: a) trasformazione tecnologica e digitale; b) ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all’ottimizzazione dell’introduzione di nuove tecnologie; c) sviluppo di strategie di servitizzazione; d) accesso ai mercati finanziari e dei capitali; e) successione nella gestione dell’impresa; f) fusione societaria; g) introduzione di forme di responsabilità sociale d’impresa tra cui nuove forme di governance inclusive dei lavoratori o nuove forme organizzative; h) applicazione delle modalità produttive dell’economia circolare. Nella tabella che segue si trovano ricapitolate le informazioni essenziali relative alle due iniziative ammesse dall’Avviso.
Spese ammissibili
Intensità dell’aiuto
Regime
Acquisizione servizi di temporary management
Spese per l’acquisizione di servizi di consu- lenza manageriale forniti da: - Imprese e professionisti, la cui attività è coerente con la natura del servizio pre- - stato - - Università e studi di ricerca - Enti pubblici - Centri di assistenza tecnica.
Intensità massima pari al 50% della spesa ammissibile Regime d’esenLimite minimo di spesa amzione di cui al reg. missibile pari a 5.000 € UE 651/2014. Limite massimo del contributo pari a 40.000 €.
Assunzione di personale manageriale altamente qualificato
Spese relative al compenso lordo spettante al - personale manageriale altamente qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato, - avente qualifica di dirigente o di quadro intermedio, per il primo periodo di attività, nel limi- - te massimo di ventiquattro mesi.
Intensità massima pari al 50% della spesa ammissibile Regime de miniLimite minimo di spesa ammis di cui al reg. missibile pari a 5.000 € UE 1407/2013. Limite massimo del contributo pari a 60.000 €.
Si rammenta infine che la domanda di incentivo è da presentarsi esclusivamente per via telematica alla CCIAA territorialmente competente, tramite il sistema informatico dedicato fruibile al sito web www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla misura contributiva, a partire dalle ore 10.00 del 25
ottobre 2021 ed entro le ore 16:00 del 20 aprile 2022. Più dettagliate informazioni tecniche e operative circa i contributi in oggetto, le relative procedure e la modulistica, possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (EV)
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Riapertura sportello per gli incentivi “Disegni+” presentazione delle domande dalle ore 9.30 del 12 ottobre 2021 Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 344/EV del 6 ottobre 2021 per segnalare che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con una nota sul proprio sito web (www.mise.gov.it) ha comunicato la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande per gli incentivi “Disegni+”, di cui al bando pubblicato in Gazzetta Uf-
ficiale n. 175 del 23 luglio 2021, a decorrere dalle ore 9:30 del 12 ottobre 2021 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili, che ammontano a un totale di 12 milioni di euro. L’agevolazione, che mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI sui mercati nazionale e internazionale, consiste in un contributo in conto capitale fino all’80% dei costi ammissibili, a fronte della presentazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello. Per ciascuna domanda, l’importo massimo dell’aiuto ammonta a 60.000 €, fermo restando il rispetto degli importi massimi per ciascuna tipologia di servizio prevista, come illustrato nella tabella che segue. Importo massimo dell’agevolazione
Tipologia di servizio Ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi
5.000 €
Realizzazione di prototipi
13.000 €
Realizzazione di stampi
35.000 €
Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/ disegno
8.000 €
Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale
5.000 €
Consulenza specializzata nell’approccio al mercato e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello
8.000 €
Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione
2.500 €
Si segnala che è necessario presentare l’istanza attraverso la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.disegnipiu2021.it, cui segue una verifica formale sulla sussistenza delle condizioni di accesso all’incentivo, oltre a una valutazione sul merito del progetto illustrato. Si rammenta, infine, che l’aiuto è concesso in regi-
me de minimis ai sensi del reg. UE n. 1407/2013, e che è possibile agevolare una sola domanda per impresa. L’Associazione rimane a disposizione per eventuali richieste di ulteriori informazioni.
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(EV)
Riapertura sportello per gli incentivi “Marchi+” presentazione delle domande dalle ore 9.30 del 19 ottobre 2021 Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 345/ EV del 7 ottobre 2021 per segnalare che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con una nota sul proprio sito web (www.mise.gov.it) ha comunicato la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande per gli incentivi “Marchi+”, di cui al bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021, a decorrere dalle ore 9:30 Servizi
del 19 ottobre 2021 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili, che ammontano a un totale di 3 milioni di euro. L’agevolazione, che mira a sostenere le PMI nella tutela dei marchi all’estero a livello europeo e internazionale, consiste in un contributo in conto capitale destinato a favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea, per un valore massimo di 6.000 € oppure di marchi internazionali, per un valore massimo di 8.000 €. Il regime giuridico, per entrambi gli aiuti, è quello di cui al reg. UE 1407/2013, c.d. de minimis. Quanto alle agevolazioni per favorire la registrazione dei marchi dell’UE (c.d. Misura A), è concesso un contributo nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e dell’80% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi sottoindicati. Importo massimo
Progettazione della rappresentazione
1.500 €
Assistenza per il deposito
300 €
Ricerche di anteriorità: -
550 €
Tra i marchi italiani, dell’UE e internazionali estesi all’Italia
oppure -
Tra i marchi italiani, dell’UE e internazionali estesi a tutti i paesi dell’UE
1.500 €
Assistenza legale per azioni a tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione
Per ogni domanda di partecipazione, le tasse sono riconosciute nella misura del 50% del costo sostenuto.
Tasse di deposito
Quanto alle agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali (c.d. Misura B), è concesso un contributo nella misura dell’80% Servizi Progettazione della rappresentazione Assistenza per il deposito
1.500 €
(90% per USA o Cina) delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi sottoindicati, entro l’importo massimo complessivo di 8.000 €. Importo massimo dell’agevolazione
Importo massimo per USA o Cina
1.500 €
1.650 €
300 €
350 €
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Servizi
Importo massimo dell’agevolazione
Importo massimo per USA o Cina
550 €
630 €
1.500 €
1.800 €
600 €
700 €
1.500 €
1.800 €
500 € per ogni rilievo
600 € per ogni rilievo
Ricerche di anteriorità: -
Tra i marchi italiani, dell’UE e internazionali estesi all’Italia
oppure -
Tra i marchi italiani, dell’UE e internazionali estesi a tutti i paesi dell’UE
-
Per ciascun Paese non UE
Assistenza legale per azioni a tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione: - In risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda - In risposta a rilievi degli uffici nazionali seguenti al deposito della domanda
Tasse di registrazione
Per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal Bando, l’impresa deve aver sostenuto le spese di cui sopra a decorrere dal 1° giugno 2018, ed aver ottenuto, in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione, la registrazione del marchio oggetto della domanda presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) per l’accesso alla Misura A; e la pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) per l’accesso alla Misura B. Si segnala che ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, fino al raggiungi-
Per ogni domanda di partecipazione, le tasse sono riconosciute nella misura dell’80% del costo sostenuto (90% per USA o Cina).
mento del valore complessivo di 20.000 €, e che è necessario presentare istanza per l’accesso a ciascun beneficio attraverso la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www. marchipiu2021.it. Segue una verifica formale sulla sussistenza delle condizioni di accesso all’incentivo ed una valutazione sulla coerenza e sulla congruità delle spese sostenute per l’acquisizione dei servizi previsti dalle singole Misure. L’Associazione rimane a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti e di ulteriori informazioni.
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(EV)
Contributi per brevetti e attivi immateriali presentazione domande: dalle ore 10.00 del 15 ottobre 2021 alle ore 16.00 del 15 giugno 2022 Si fa seguito alla circolare associativa prot. n 355/ EV del 13 ottobre 2021 per segnalare che è stato pubblicato sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it) l’avviso relativo all’apertura dello sportello per la presentazione delle domande relative
alla concessione dei contributi per la brevettazione di prodotti propri e l’acquisizione di marchi, brevetti, diritti di utilizzo, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate relative a invenzioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti aziendali (di seguito, Avviso). Tali contributi, previsti dall’art. 22-bis della legge regionale 20 febbraio 2015 n. 3, regolamentati dal decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2021 n. 115 e concessi secondo le modalità di cui all’Avviso, si configurano come contributi a fondo perduto a favore delle imprese dei settori del manifatturiero e del terziario rientranti nelle seguenti sezioni e divisioni ISTAT ATECO 2007:
Sez. C
Attività manifatturiere.
Sez. D
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.
Sez. E
fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento.
Sez. F
Costruzioni.
Sez. G
Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli.
Sez. H
Trasporto e magazzinaggio, limitatamente alle classi 52.10 (magazzinaggio e custodia), 52.24 (movimentazione merci) e 52.29 (altre attività di supporto connesse ai trasporti).
Sez. I
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.
Sez. J
Servizi di informazione e comunicazione, limitatamente alle div. 58 (attività editoriali), 59 (attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore), 62 (produzione di software, consulenza informatica e attività connesse) e 63 (attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici).
Sez. M
Attività professionali, scientifiche e tecniche limitatamente alle div. 71 (attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche), 72 (ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (altre attività professionali, scientifiche e tecniche).
Sez. N
Noleggio, agenzie viaggi, servizi di supporto alle imprese limitatamente alla div. 79 (attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse).
L’intensità dell’aiuto, concesso in regime de minimis ai sensi del reg. UE 1407/2013, è pari al 50% delle spese ammissibili; fermi restando il limite minimo di spesa ammissibile pari a 5.000 € ed il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa, pari a 50.000 €. Le spese ammissibili sono soltanto quelle sostenute in data successiva alla presentazione della domanda e strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili, in merito alle quali l’Avviso offre una ricognizione. Si rammenta che è possibile presentare una do-
manda di incentivo per impresa, da inoltrare per via esclusivamente telematica tramite il sistema informatico dedicato fruibile sul sito web www. regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla misura contributiva, a partire dalle ore 10:00 del 15 ottobre 2021 e fino alle ore 16:00 del 15 giugno 2022. Nel medesimo sito internet è peraltro già possibile reperire un fac-simile della domanda compilata. L’Associazione rimane a disposizione per eventuali richieste di ulteriori e più dettagliate informazioni. (EV)
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Indice mensile rivalutazione t.f.r. agosto 2021 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
102,9
0,564883
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
103,0
0,763196
MARZO
15.03
14.04
0,375
103,3
1,108138
APRILE
15.04
14.05
0,500
103,7
1,526393
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
103,6
1,578079
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
103,8
1,849707
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
104,2
2,267962
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
104,7
2,759531
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
Pag. 37 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2021
Assunzioni agevolate di Under 36 modalità operative nel messaggio inps 3389
Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 358/LOP/bv del 14 ottobre 2021 per rammentare che, con la decisione C (2021) 6827 final del 16 settembre 2021, la Commissione Europea ha autorizzato la concedibilità dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) nei confronti di lavoratori con età inferiore ai 36 anni. Si ricorda, in particolare, che tale esonero contributivo si applica per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 01 gennaio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021 nei confronti di lavoratrici e lavoratori con età inferiore a 36 anni alla data dell’evento incentivato (ad esempio, il requisito è rispettato allorché il lavoratore, alla data di assunzione, abbia un’età inferiore a 35 anni e 364 giorni). Si ricorda altresì, come ulteriore requisito, che il lavoratore beneficiario non debba essere stato titolare nella sua intera vita lavorativa, né con il datore di lavoro, né con altri datori di lavoro, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato. I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2021, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le
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trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della sezione. In particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. La Legge di bilancio 2021 stabilisce che l’incentivo spetta nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo annuo di importo pari a 6.000,00 euro. La soglia massima di esonero riferita alla paga mensili è pari a 500,00 euro, mentre per rapporti instaurati e risolti nel corso del mese l’esonero va riproporzionato in misura pari a 16,12 euro per ciascun giorno lavorativo. Si ricorda, tra l’altro, che l’incentivo non spetta nel caso in cui: 1. l’assunzione abbia violato il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo. 2. L’assunzione sia avvenuta in corso di sospensioni dovute a crisi o riorganizzazione aziendale. A tal riguardo, l’Istituto specifica espressamente come a fronte di attivazione di ammortizzatori sociali con causale COVID-19, il datore di lavoro può accedere comunque alla agevolazione contributiva in commento, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni. 3. Nei precedenti sei mesi e nei successivi nove mesi alla data di assunzione o trasformazione, il datore di lavoro non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e/o licenziamenti collettivi di cui alla Legge 223/1991, nei confronti dei lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva rispetto a quella del lavoratore neo-assunto. Con riserva di ulteriori informazioni. (LOP)
CONAI riduce altri quattro contributi ambientali quelli per acciaio, alluminio, plastica e vetro
Il Consiglio di amministrazione CONAI ha deliberato una diminuzione del contributo ambientale (o CAC) per quattro materiali di imballaggio: dopo carta e cartone – il cui CAC è stato ridotto lo scorso maggio con decorrenza dal 1° luglio, data in cui è entrato in vigore anche il nuovo CAC per la plastica biodegradabile e compostabile –, arriva ora la decisione di abbassare il contributo per gli imballaggi in acciaio, alluminio, plastica e vetro. Quattro nuove variazioni, legate a valutazioni sullo scenario attuale della filiera del recupero e del riciclo degli imballaggi, in vigore a partire dal 1° gennaio 2022. Il contesto favorevole, con listini dei materiali a riciclo in forte ascesa, si traduce così in una riduzione dei contributi ambientali: diretta conseguenza dell’introduzione del criterio economico come elemento di valutazione dei contributi stessi. Il sistema CONAI, infatti, si caratterizza proprio come modello capace di modulare interventi e costi in base alla capacità del mercato di far fronte alle esigenze ambientali. Le riduzioni fin qui approvate, carta compresa, porteranno per le aziende risparmi da CAC stimabili in circa 163 milioni di €.
Riduzione di 6 €/tonnellata per gli imballaggi in acciaio Il valore del CAC per l’acciaio scenderà da 18 €/ tonnellata a 12 €/tonnellata. Una variazione legata a un nuovo scenario economico che vede crescere il valore di mercato dei rottami: i suoi effetti sui ricavi da vendita dei materiali a riciclo sono decisamente positivi e rendono oggi possibile una diminuzione del contributo ambientale per i pack in questo materiale.
Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di imballaggi dovrebbe risultare pari a quasi 3 milioni di €, su 500.000 tonnellate di immesso al consumo.
Riduzione di 5 €/tonnellata per gli imballaggi in alluminio Il valore del CAC per l’alluminio si ridurrà da 15 €/ tonnellata a 10 €/tonnellata. L’alluminio è un materiale che ha sempre mantenuto alti i suoi valori di mercato: l’attuale contesto economico, che ha impatti straordinariamente positivi sull’andamento del materiale da riciclo, rende possibile la nuova revisione al ribasso del contributo ambientale per gli imballaggi in questo materiale. Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di pack dovrebbe risultare pari a oltre 350.000 €, su oltre 70.000 tonnellate di immesso al consumo.
Riduzione di 4 €/tonnellata per gli imballaggi in vetro Il valore del CAC per il vetro scenderà da 37 €/ tonnellata a 33 €/tonnellata. La nuova situazione economica, infatti, autorizza a prevedere miglioramenti sia sul fronte dell’immesso al consumo di imballaggi in questo materiale sia su quello dei valori della materia da riciclo. Previsioni che rendono possibile una diminuzione del contributo ambientale. Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di pack dovrebbe risultare pari a oltre 11,5 milioni di €, su circa 2 milioni e 900.000 tonnellate di immesso al consumo.
Le riduzioni per gli imballaggi in plastica e la nuova diversificazione contributiva Si passa da quattro a cinque fasce contributive: per quattro il CAC si riduce, per una resta invariato.
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Fasce contributive
CAC in vigore a gennaio 2021 (€/t)
CAC in vigore da gennaio 2022 (€/t)
Variazione 2022-2021
A1
150,00
134,00
-11%
A2
150,00
150,00
0%
B1
208,00
192,00
-8%
B2
560,00
533,00
-5%
C
660,00
644,00
-2%
Già a settembre 2020 il Consiglio d’amministrazione CONAI si era impegnato a rivedere criteri e logiche della diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica per l’anno 2022, ossia la suddivisione di questi pack in diverse fasce a cui vengono applicati CAC differenti. Un impegno preso sia alla luce di quanto in atto a livello europeo, sia con l’obiettivo di legare sempre più i valori del contributo ambientale plastica alla loro riciclabilità e al circuito di destinazione ma anche al deficit di catena, ossia ai costi/ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo. L’evoluzione 2022 del CAC diversificato per gli imballaggi in plastica prende le mosse dall’aggiunta di una nuova fascia contributiva. Dal 1° gennaio 2022 i pack in polimeri plastici saranno infatti divisi in cinque fasce. La fascia A si sdoppierà, dividendosi in A1 e A2. Nella prima voce rimarranno tutti gli imballaggi ricompresi in precedenza nella fascia A, al netto dei pack flessibili in polietilene che passeranno in fascia A2; questi ultimi sono imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito commercio&industria ma sempre più presenti anche nella raccolta differenziata urbana, e di conseguenza con un deficit di catena maggiore. In questa fascia saranno inoltre tollerati gli imballaggi flessibili in polietilene espanso con spessori uguali o inferiori ai 2 millimetri (attualmente in fascia B2). Per i pack in fascia A1, il CAC scenderà dagli attuali 150 €/tonnellata a 134 €/tonnellata. Il CAC per gli imballaggi di fascia A2, nonostante il deficit di catena in crescita, rimarrà, ma solo in questa prima fase di prima applicazione, invariato rispetto a quello dell’attuale fascia A: 150 €/tonnellata. La fascia B1 rimarrà dedicata agli imballaggi in prevalenza da circuito domestico con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata. L’introduzione, in prima applicazione, del criterio economico porterà alla riduzione del CAC per i pack di questa fascia da 208 €/tonnellata a 192 €/tonnellata.
La fascia B2 raggrupperà tutti gli altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o commercio&industria. Ossia quelli con diversi livelli di selezionabilità e riciclabilità; quelli riciclabili di recente introduzione sul mercato; quelli a riciclo oneroso e/o dai quali si ottengono rifiuti selezionati di minore qualità; quelli con filiere di riciclo in fase di consolidamento e sviluppo. In questa fascia saranno tollerati anche gli imballaggi in polietilene espanso con spessori superiori ai 2 millimetri (attualmente in fascia C) e gli strati barriera realizzati in EVOH, ma con limite al 5% del peso totale dell’imballaggio. Il passaggio dalla fascia B2 alla fascia B1 dei tappi in plastica conformi alla direttiva SUP, quindi progettati per rimanere solidali con il contenitore per bevande in plastica fino a 3 litri, sarà subordinato all’entrata in vigore della norma tecnica EN (in fase di definizione). Anche la fascia B2 vedrà il CAC ridursi: dagli attuali 560 €/tonnellata si scenderà a 533 €/tonnellata. Rimarranno in fascia C quei pack con attività sperimentali di selezione o riciclo in corso, e quelli non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali. Nonostante si tratti della fascia di imballaggi in plastica con maggiore impatto ambientale ed economico, anche questa fascia sarà interessata da una riduzione del contributo ambientale da 660 €/tonnellata a 644 €/tonnellata, grazie all’introduzione in prima applicazione del deficit di catena e quale effetto dell’ottimizzazione dei costi messa in atto dal consorzio Corepla. Dopo la pausa estiva è previsto un momento di verifica del deficit di catena che potrebbe determinare ulteriori interventi sul contributo ambientale, dal momento che il mercato della vendita all’asta degli imballaggi post consumo è in continua evoluzione. Il Consiglio di amministrazione, infine, ha comunque deciso di proseguire il percorso di analisi per rafforzare ulteriormente la diversificazione contributiva, in particolare per legare in misura sempre più rilevante i valori del CAC di ogni fascia agli effettivi deficit di catena e prevedendo eventuali ulteriori segmentazioni e rivalutazioni.
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Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in plastica dovrebbe risultare pari a quasi 13 milioni di €, su oltre 1 milione e 850.000 tonnellate di immesso al consumo.
Procedure semplificate per l’import Le riduzioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022. Le aliquote da applicare sul valore complessivo
delle importazioni (in €) diminuiranno conseguentemente da 0,20 a 0,19% per i prodotti alimentari imballati e da 0,10 a 0,09% per i prodotti non alimentari imballati. Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) scenderà dagli attuali 101 a 99 €/tonnellata. I nuovi valori delle altre procedure semplificate saranno a breve disponibili sul sito CONAI. (C)
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Trasporto e classificazione dei rifiuti nuove linee guida snpa
In attuazione dell’art. 184 del testo unico ambientale (D. Lgv. 152/2006) il Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente), con decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021, ha approvato le linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera SNPA (sistema nazionale per la protezione dell’ambiente) n. 105 del 18 maggio 2021, che si riporta in allegato I. Le linee guida SNPA riguardano la corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi. Il testo costituisce un aggiornamento delle Linee guida SNPA 2020, già approvate con Delibera n. 24/2020. In particolare è aggiunto - al Capitolo 3 - il sotto-paragrafo “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati” per omogeneizzarne la classificazione con quanto disposto a livello europeo, come indicato nell’allegato II. L’obiettivo delle linee guida è fornire criteri tecnici omogenei per l’espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti, individuando i principali riferimenti normativi e le linee guida tecniche di
settore, utili ai fini dell’individuazione del codice e per la valutazione della pericolosità. Il documento è un utile strumento perché fornisce la versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti, riportando esempi di classificazione di specifiche tipologie di rifiuti ed individuando criteri metodologici di valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti (definizioni e limiti normativi, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e individuazione di possibili approcci metodologici con schemi decisionali). È appena il caso di ricordare che la classificazione del rifiuto e la conseguente attribuzione del codice EER (già codice CER) è compito del produttore dei rifiuti. Quest’ultimo deve fornire al trasportatore tali indicazioni, riportandole poi nel formulario d’identificazione dei rifiuti durante il trasporto (cd. FIR). Solo in base a tale classificazione, il vettore può verificare se è iscritto all’Albo gestori ambientali nella categoria giusta per il relativo trasporto (ad es. la 1^, se trattasi di rifiuti urbani) e se nel suo provvedimento autorizzativo sono ricompresi i codici dei rifiuti da movimentare. In caso contrario non potrà svolgere regolarmente il trasporto in questione ed incorrerà nella sanzione penale di cui all’articolo 256 del testo unico ambientale (attività digestione dei rifiuti non autorizzata).
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(C)
SOA: rinnovo per la Ermetic Serramenti SPECIALIZZATA nella produzione e installazione di serramenti in pvc, alluminio termico e legno e alluminio Recente rinnovo dell’attestazione SOA per l’Ermetic Serramenti srl, con sede nella Frazione di Salt nel Comune di Povoletto in via Milano n. 7. L’Ermetic Serramenti, rappresentata dall’ing. Michele Buiatti che svolge anche il ruolo di Direttore Tecnico, ha ottenuto l’attestazione per la categoria OS6 per la terza classifica pari a 1.032.000 euro. L’azienda è sorta nel 1979 e da allora si caratterizza per la sua dinamicità nel diversificare la produzione ed uniformarla costantemente alle nuove tecnologie, alle soluzioni costruttive su misura, con finiture estetiche particolari. Nel 2011 Ermetic Serramenti s.r.l. ha incorporato Alpi Serramenti s.r.l., realtà nata nel 2000 per la produzione di serramenti in PVC di alta qualità, acquisendone il marchio “Alpi”. Negli ultimi 42 anni l’Ermetic Serramenti srl ha fornito oltre 14.000 clienti, consolidando una grande competenza nella produzione ed installazione di serramenti in PVC, alluminio termico e legno e alluminio. Con la collaborazione dei migliori marchi di accessori, di sistemi brevettati e vetri di ultima gene-
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razione l’Ermetic Serramenti ha sviluppato nuove gamme di serramenti in PVC, Legno e Alluminio, Alluminio Super termico ad altissime prestazioni, creati appositamente per assicurare il miglior isolamento termico acustico robustezza ed estetica. Nei due stabilimenti, Alpi Serramenti a Debellis di Taipana ed Ermetic Serramenti a Salt di Povoletto, vengono progettate e prodotte finestre, porte, portoncini ingresso, verande, scuretti, sistemi oscuranti, chiusure per garage, parapetti e coperture in alluminio/vetro. Per quanto riguarda gli appalti pubblici, questo ultimo rinnovo, le consente di eseguire fino ad un importo massimo di 1.238.400 Euro: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; categoria che riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Semplificazioni in edilizia, circolare della Regione FVG interpreta le recenti disposizioni del codice regionale per l’edilizia Con la Circolare n. 60352 del 21 settembre 2021 la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione FVG ha fornito puntuali interpretazioni sulle disposizioni di modifica e integrazione della legge regionale 19/2009 (Codice regionale dell’edilizia) contenute nella LR 6/2021 (Legge regionale multisettoriale 2021). In particolare la circolare fornisce indicazioni interpretative degli artt. da 106 a 121 della Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6, la quale ha introdotto rilevanti ed innovative misure in ambito edilizio intervenendo sulla Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19. L’obiettivo trainante delle modifiche apportate al Codice regionale dell’edilizia consiste nella definizione di misure che possano agevolare le procedure connesse alla fruizione degli incentivi fiscali in essere a livello nazionale per interventi di recupero edilizio. La Circolare è stata prudenzialmente pubblicata solo una volta decorso il termine per eventuali impugnative statali in sede di Corte Costituzionale.
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Nella Circolare sono quindi disponibili: 1. analisi delle ultime modifiche e integrazioni al Codice regionale dell’edilizia adottate con la Legge regionale multisettoriale (LR 6/2021). 2. Precisazioni sul bonus facciate. 3. Indicazioni operative sulla CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), che è la pratica da presentare per realizzare lavori di ristrutturazione d’interni. 4. Indicazioni operative su Superbonus. Con specifico riguardo alle indicazioni operative sulla CILA si ricorda che lo scorso 6 agosto scorso la Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito il modulo nazionale per la Cila-superbonus trovano immediata applicazione nel contesto regionale, ad integrazione della vigente modulistica unificata regionale in ambito edilizio. Modulo ed allegato sono resi disponibili sul portale regionale SUAPSUE nella versione form web al link: procedimento specifico di Cila dedicata al superbonus. Importante la nuova definizione, data nella circolare, di ristrutturazione edilizia nelle varie fattispecie in allineamento al quadro normativo vigente a livello nazionale, il restauro e risanamento conservativo, il concetto di manutenzione straordinaria, le certificazioni di agibilità. La Circolare che è composta da 23 pagine e può essere consultata al link: CIRCOLARE INTERPRETATIVA LR6_2021.PDF (regione.fvg.it). (CS)
Il Legal Design
un nuovo strumento per una comunicazione aziendale efficace avv. Paola Fattori - avv. Pietro Tonchia fondatori Legalnext Il Legal Design è una soluzione creativa alle problematiche: a) della chiarezza, comprensibilità e trasparenza di regolamenti, contratti e documenti giuridici; b) del miglioramento e della semplificazione dei processi e delle procedure aziendali. Nasce da un contesto di ricerca multidisciplinare con il primario obiettivo di porre l’utente finale al centro del progetto (human-center design), con ampie possibilità applicative soprattutto in ambito aziendale. 1. La definizione - “Il Legal Design è un’evoluzione nell’analisi della visualizzazione, intesa a rendere la comunicazione legale più semplice, più facile da usare, più efficaci”. A partire da questo iniziale approccio, hanno fatto seguito ulteriori applicazioni del Legal Design finalizzate alla realizzazione di servizi e prodotti in cui il contenuto legal risulta maggiormente fruibile per l’utente, oltre che dimostrativo della compliance dell’organizzazione. 2. Lo scopo - La creazione e progettazione di contenuti/servizi secondo i principi del Legal Design consente di semplificare documenti aziendali, processi, procedure ed istruzioni rendendoli maggiormente comprensibili ed accessibili ai destinatari finali quali i dipendenti, i clienti, i fornitori, ulteriori stakeholder. Con l’innovazione dei processi aziendali ed il miglioramento e l’efficienza della comunicazione, si otterrà: a) la mitigazione dei rischi: l’efficacia della
comunicazione riduce significativamente le probabilità che possano accadere eventi negativi derivanti da una mancanza di comprensione (ciò risulta particolarmente evidente in materia di infortuni sul lavoro, di sicurezza delle informazioni aziendali, di gestione dei contratti e delle obbligazioni); b) una indubbia creazione di valore: la comprensibilità dei testi e la semplificazione dei processi garantisce risparmi di tempo, riduzione di costi e, soprattutto, aumento dell’engagement con i clienti/utenti dei servizi. 3. L’ambito di utilizzo - Il Legal Design si presta quindi ad essere utilizzato, tra gli altri, nella predisposizione dei contratti, nella progettazione di norme interne e procedure, nella redazione di documenti informativi a contenuto giuridico (policy aziendali in materia di prevenzione rischi sul lavoro e di sicurezza informatica, privacy policies, condizioni generali di vendita, solo per citare alcuni esempi), oltre che nella creazione delle interfacce messe a disposizione degli utenti dei diversi prodotti informatici. Anche nell’ambito business-to-business vi è spazio per concepire contratti formulati in maniera chiara e trasparente, ove si intenda minimizzare l’insorgere di contestazioni e controversie. Le funzioni aziendali interessate risultano pertanto essere i referenti per le risorse umane, il marketing, la comunicazione, la prevenzione e sicurezza sul lavoro ed il risk management. 4. Il metodo di lavoro - La progettazione in Legal Design richiede un lavoro di squadra, multidisciplinare e di confronto tra competenze in ambito giuridico-tecnico e del Design thinking, nel campo della comunicazione e della traduzione in forma grafica dei contenuti elaborati. 5. La visualizzazione e le molteplici possibilità del Legal Design - I primi passi
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mossi dal Legal Design hanno posto l’accento sul miglioramento della visualizzazione del testo, attraverso l’uso di intestazioni, sommari, diagrammi, tabelle, volti a chiarire concetti complessi. Le ulteriori applicazioni sono giunte all’elaborazione di documenti concepiti mediante utilizzo di icone, diagrammi di flusso, schematizzazioni, time lines e molto altro.
6. Le “fucine” del Legal Design - Gli studi e le prime applicazioni strutturate del Legal Design sono state curate a livello universitario in Finlandia, grazie agli interventi di Helena Haapio e Stefania Passera. Sono seguiti quindi sviluppi alla Stanford University, con la prof.ssa Margaret Hagan, Direttrice del Legal Design Lab. Ancora, solo per citare alcuni contesti di approfondimento, è stato costituito a livello internazionale un network denominato The Legal Design Alliance in cui convergono competenze di giuristi, designers, tecnici, accade-
mici. Tale network, oltre ad essere promotore di diverse iniziative, quali lo scambio di documenti e prototipi, ha predisposto The Legal Design Manifesto, finalizzato a far conoscere e promuovere lo sviluppo di tale metodo. L’associazione internazionale World Commerce & Contracting si è rivolta a Stefania Passera ed Helena Haapio per la creazione della Contract Design Pattern Library, una raccolta di linee guida, spiegazioni ed esempi finalizzata a fornire supporto e ad ampliare, attraverso il libero contributo dei partecipanti alla relativa piattaforma, nuovi metodi di approccio alla realizzazione di documenti contrattuali.
A riprova della concretezza ed utilità del metodo, lo studio Legalnext di Udine ha invitato Stefania Passera a Udine per tenere un “Legal Design Jam”, nel corso del quale i partecipanti sono stati chiamati ad applicare il metodo del Legal Design ad una policy aziendale sulla sicurezza informatica. Per approfondimenti www.legalnext.it, https:// www.ekitalab.com/legal-design/
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L’unione di fotovoltaico e auto elettrica verso una mobilità completamente ecosostenibile
A cura di PRO4RENT Srl – Broker di noleggio a lungo termine - Udine In uno scenario in cui l’industria automotive è in continua trasformazione non solo grazie alle nuove tecnologie ma anche grazie alle nuove tendenze verso una maggiore sostenibilità ambientale, il mercato dell’auto diventa molto più green. A rinforzare questo scenario c’è la recente decisione presa dalla Commissione Europea sul progressivo azzeramento dell’impatto ambientale delle auto, nell’ambito del pacchetto di riforme “Fit for 55”. In base a queste nuove regole infatti, le case automobilistiche dovranno ridurre del 55% rispetto ai livelli attuali le emissioni dei nuovi veicoli entro il 2030. A partire dal 2035, inoltre, gli stessi costruttori dovranno produrre e vendere esclusivamente auto a zero emissioni. La questione ambientale ormai è prioritaria e le case automobilistiche si stanno adeguando per
raggiungere gli obiettivi fissati dalla UE. L’elettrificazione è certamente il processo dominante. Le auto esclusivamente elettriche a batterie sono le più pulite e le più moderne, soprattutto se si ricarica con energia prodotta da fonti rinnovabili, com’è garantito da alcune offerte sul mercato. L’efficienza del motore elettrico, la bassissima manutenzione e il costo dell’elettricità consentono un risparmio nell’utilizzo. Oltretutto, la tendenza per l’energia che deriva da rinnovabili è quella di diventare sempre più economica. Ma se l’auto elettrica è il futuro, per valutarne l’acquisto si deve poter accedere quotidianamente con sicurezza a un punto di ricarica, preferibilmente nel proprio garage e sul posto di lavoro. Molte aziende si stanno adeguando con l’installazione di impianti fotovoltaici con ricarica elettrica, le cosiddette stazioni di ricarica “intelligenti”. Ma visto e considerato che questa tecnologia è ancora in fase di sviluppo e c’è una forte progressione di essa nei sistemi di ricarica delle batterie, il metodo ideale per adeguarsi al mercato è quello di bypassare l’acquisto di un’auto nuova con il noleggio a lungo termine. Con questo sistema non ci si accolla il rischio di svalutazione dell’auto perché alla fine del contratto, l’auto viene restituita e si potrà passare al modello successivo che avrà una durata delle batterie certamente superiore.
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Misure urgenti per l’autotrasporto nuovi limiti dimensionali degli autoarticolati. revisione dei veicoli industriali in officine private. ricomposizione dell’albo autotrasporto c/t
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 326/ AdT del 16 settembre 2021 per rammentare che, con decreto legge 10 settembre 2021, n. 217, pubblicato sulla G.U. n. 217 di pari data, noto anche come “decreto trasporti”, è stata adottata una molteplicità di misure in materia di infrastrutture e trasporti nella loro generalità (stradali, marittimi e ferroviari), fra le quali spiccano alcune sull’autotrasporto di cose, che qui si riepilogano, in attesa dei provvedimenti applicativi e di circolari ministeriali di chiarimento, essendo il testo del decreto decisamente di non diretta comprensione.
Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti (art. 1) All’interno di questo corposo e variegato articolo figurano le seguenti importanti modifiche del codice della strada (c.d.s.): - è data possibilità che, con ordinanza del Sindaco, siano introdotti degli spazi riservati alla sosta a carattere temporaneo o permanente, anche per determinati periodi, giorni e orari a favore di varie tipologie di veicoli o di utenti della strada, fra cui veicoli elettrici e veicoli per il carico e lo scarico delle merci in ore stabilite (art.7, co. 1, nuova lett. d) del c.d.s.); - sono inasprite le sanzioni pecuniarie per la violazione del divieto di sosta negli spazi riservati a determinate tipologie di utenti della strada, quali donne in stato di gravidanza, trasporto scolastico, invalidi. - La lunghezza massima degli autoarticolati e
degli autosnodati è aumentata dagli attuali 16,50 m a 18,00 m, compresi gli organi di traino, modificando in tal guisa i limiti posti dall’art.61, co. 2 del c.d.s. per queste due categorie di veicoli. Va detto che, per quanto riguarda gli autoarticolati, la lunghezza massima stabilita in ambito U.E. dall’all. 1 della direttiva (CE) del Consiglio europeo 96/53/CE del 25 luglio 1996 è pari a 16.50 mt, mentre quella degli autosnodati è fissata, come per gli autotreni, in 18,75 m. Pertanto, se così resteranno le cose, i nuovi limiti di lunghezza di autoarticolati e autosnodati varranno per la sola circolazione in ambito nazionale. - È estesa la possibilità di svolgere la revisione dei complessi veicolari, con inclusione, quindi, dei rimorchi e dei semirimorchi, nelle officine private, modificando, così l’art. 80, co. 8 del c.d.s. Si tratta di una estensione o rafforzamento della precedente modifica all’art. 80, apportata con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la quale già stabiliva tale facoltà per i veicoli a motore di massa superiore alle 3,5 t con l’esclusione di quelli destinati al trasporto di merci pericolose e dei prodotti deperibili in regime ATP. Tuttavia sia quella che la presente modificazione restano condizionate all’emanazione di un decreto – peraltro, mai avvenuta – che definisca le modalità tecniche e amministrative di svolgimento delle revisioni affidate alle officine private. - L’art. 1, co. 6 del d.l. 217/2021 introduce una serie di commi aggiuntivi (dal 4 octies al 4 undecies dell’art. 92 della legge 24 aprile 2020, n. 27, c.d. Cura Italia), che rimandano ad un decreto ministeriale l’istituzione delle Commissioni d’esame per l’abilitazione degli Ispettori abilitati a svolgere gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (figura, questa, prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017). - L’art. 1, co. 3 del d.l. in esame stabilisce che l’autorizzazione alla circolazione di prova “può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 o del certificato di
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circolazione di cui all’articolo 97, anche in deroga agli obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento”. Rimane, comunque, fermo l’obbligo di copertura assicurativa del titolare della targa prova per gli eventuali danni cagionati dal veicolo durante la circolazione in prova. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica verrà stabilito il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili tenuto conto del tipo di attività esercitata e del numero di addetti. - L’art. 1, co. 5 del decreto legge in esame modifica alcune disposizioni nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e, in particolare, gli articoli 14 e 22 con riguardo alla carta di qualificazione del conducente (CQC). Le modifiche precisano che la qualificazione iniziale e la formazione periodica oggetto della disposizione, comprovate tramite l’inserimento sulla patente del codice unionale “95”, si riferiscono alle abilitazioni alla guida rilasciate in Italia.
Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (art. 5)
categoria nel Comitato centrale per l’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi degli autotrasportatori di cose in conto terzi e nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). L’art. 5, co. 11 del d.l. 217/2021 introduce due modifiche all’art. 10, co. 1, lett. f) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284: - la prima sostituisce testualmente le parole “un rappresentante per ciascuna” delle associazioni di categoria dell’autotrasporto e di rappresentanza del mondo delle cooperative con le parole “un rappresentante espressione” degli stessi soggetti di cui sopra. - l’altra riguarda il requisito della rappresentanza dell’associazione “in seno al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce.” La novità consiste nella sostituzione delle parole “delle Confederazioni alle quali aderisce”, con il periodo: “della Confederazione alla quale aderisce; ove sia rappresentata per il tramite della Confederazione, tale Confederazione deve aver fatto parte dell’Assemblea Generale del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro per tre mandati negli ultimi cinque e può indicare una sola associazione di categoria.” Anche sulla portata di questi ultimi punto si resta in attesa, oltre che della legge di conversione, anche di chiarimenti ministeriali. Copia del decreto legge in esame e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
Sono introdotte rilevanti (e inattese) novità circa i requisiti per la rappresentanza delle associazioni di
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(AdT)
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Documento unico di circolazione applicazione: dal 1° ottobre 2021
Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 337/AdT del 30 settembre 2021 per ricordare che il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, entrato in vigore dal 1° gennaio 2020, prevede la progressiva introduzione del documento unico di circolazione e di proprietà (DU) del veicolo, in sostituzione della carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo (CDP cartaceo o CDP digitale). Il DU è costituito dall’attuale modello di carta di circolazione nel quale sono annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale del veicolo presenti nel Pubblico registro automobilistico (PRA). Ora, il Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con decreto prot. 0000196 del 27 settembre 2021, pubblicato sul sito web al link sotto riportato, ha disposto che a partire dal 1° ottobre 2021 siano applicate le disposizioni sul rilascio del DU, contenute nel d.lgs. n. 98/2017 per i veicoli assoggettati a legislazione vigente al regime di iscrizione al PRA. Pertanto, per le operazioni di Motorizzazione e di PRA richieste a partire dal 1° ottobre 2021 e ricadenti nel perimetro di applicazione del decreto legislativo 98/2017, le procedure telematiche danno luogo obbligatoriamente all’emissione del DU per cui, sempre dalla stessa data, non vengono più emessi la carta di circolazione o il relativo tagliando di aggiornamento e il certificato di proprietà digitale (CdPD). Peraltro, per le operazioni che rientrano nell’am-
bito del DU che, sempre alla stessa data, non vengano ancora gestite con le nuove procedure telematiche, l’art. 3, co. 2 del d.d. 27 settembre 2021 stabilisce che si provveda all’emissione di una carta di circolazione propedeutica con la dicitura “non valida per la circolazione”, seguita dalla stampa, a partire dal giorno lavorativo successivo, del DU tramite gli appositi applicativi predisposti dal centro elaborazione dati in collaborazione con l’ACI. Questa carta di circolazione, come chiarito meglio nell’ultima parte dell’art. 3, co. 4 del d.d. 27 settembre 2021, è ad uso interno degli sportelli telematici dell’automobilista pubblici e privati ed è stampata su foglio bianco A4. Il co. 5 dell’art. 3 del d.d. 27 settembre 2021 fa salvo quanto previsto dai decreti di attuazione del decreto legislativo 98/2017 fin qui emanati: si tratta in particolare del decreto dirigenziale 11 febbraio 2020, che ha disciplinato il rilascio del DU per i motocicli e le autovetture escludendo, all’art. 4, dalla prima fase di applicazione una serie di operazioni (trasferimento proprietà di veicoli per i quali la normativa impone la sussistenza di requisiti o di titoli autorizzativi al servizio di trasporto; veicoli oggetto di contratto di locazione finanziaria, di usufrutto o di patto di riservato dominio). Ad oggi non risulta chiaro se queste esclusioni devono considerarsi confermate. Probabilmente, anche su questo punto si avrà più chiarezza con le successive circolari della Direzione generale della Motorizzazione e dell’ACI, la cui emanazione viene preannunciata al co. 2, art. 4 del decreto in commento che può essere prelevato dal seguente link: https://www.mit.gov.it/sites/default/files/ media/normativa/2021-09/decreto%20_protocollo_196_del_27-09-2021.pdf Copia del decreto in esame e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Nuove disposizioni per conseguimento e rinnovo CQC le nuove disposizioni hanno introdotto alcune novità di rilievo rispetto alla disciplina previgente Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 327/EV del 20 settembre 2021 per segnalare che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), con il decreto ministeriale 30 lu-
glio 2021 n. 311 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 15 settembre 2021, ha introdotto alcune modifiche in ordine alla disciplina relativa al conseguimento e al rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC), di cui al precedente dm 20 settembre 2013 n. 115. Le nuove disposizioni hanno introdotto alcune novità di rilievo rispetto alla disciplina previgente, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica necessari per il possesso della CQC, delle quali si ricapitolano i tratti salienti nella tabella che segue:
Requisiti del corpo docenti per l’erogazione dei corsi
Vengono abilitati ora, oltre agli insegnanti muniti di abilitazione e agli istruttori di guida in possesso di patente di guida comprendente almeno le categorie CE e D, anche i medici e gli esperti di organizzazione aziendale, purché abbiano maturato almeno due anni di esperienza nella docenza o nell’impresa di trasporto.
Lezioni telematiche
Le lezioni del corso teorico e alcune lezioni del corso pratico possono essere erogate attraverso strumenti telematici, per un numero di ore non superiore al 20% della durata totale prevista per ciascuna area didattica.
Giorni di lezione
Viene disciplinata la possibilità di svolgere le lezioni teoriche dei corsi di formazione anche il sabato e la domenica, dalle ore 08:00 alle ore 15:00.
Rinnovo quinquennale
Viene consentito lo svolgimento della formazione periodica per il rinnovo quinquennale della CQC non solo a seguito di un corso unico di 35 ore (corso definito “integrale”) da svolgere negli ultimi 12 mesi di validità della CQC stessa, ma altresì a seguito di un corso frazionato, composto da 5 moduli da 7 ore ciascuno, da svolgere nell’arco di un quinquennio, con il solo vincolo di effettuare l’ultimo modulo nell’ultimo dei cinque anni.
Possibilità di riduzione della durata del corso
Viene ammessa la possibilità di ridurre la durata del modulo specialistico del corso teorico relativo ai compiti del conducente, qualora entro il termine di validità quinquennale della CQC, questi abbia frequentato un corso relativo al trasporto di merci pericolose (patente “ADR”) o al trasporto animali vivi. La frequenza a ciascuno dei predetti corsi, si precisa, vale tre ore.
Le nuove disposizioni decorrono a partire dal 15 ottobre 2021, ferma restando la previsione di una disciplina transitoria con riferimento ad alcune disposizioni (di cui all’art. 23 del dm ad oggetto), demandata ad appositi decreti ad hoc. Si rammenta infine che il Ministero ha fatto sa-
pere che emanerà una circolare con le istruzioni applicative che sarà oggetto di prossima pubblicazione, per la quale facciamo riserva di ritornare sull’argomento.
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(EV)
Scadenze aziendali del mese di ottobre 2021 il calendario delle scadenze per il mese di ottobre 2021
Venerdì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione telematica delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di settembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
Sabato 16 (posticipa a lunedì 18) IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di settembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento dell’8^ rata dell’Iva, relativa al 2020 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2021 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente;
- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
Lunedì 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di settembre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intraco-
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munitari di beni e servizi relativi al terzo trimestre 2020. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018. I modelli Intra 2 trimestrali sono stati abrogati, ma è consentito trasmetterli su base volontaria.
ne di immobili con decorrenza 1° ottobre 2021 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 settembre 2021. RIMBORSO IVA INFRANNUALE - Scade il termine per la presentazione telematica dell’istanza di rimborso/compensazione del credito Iva maturato nel terzo trimestre. RIMBORSO ACCISE GASOLIO - Scade il termine per la presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza di rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall’incremento delle accise sul gasolio riferito al terzo trimestre.
MODELLO 730 - INTEGRATIVO - Scade il termine per consegnare al CAF il modello 730-integrativo da parte del lavoratore dipendente o pensionato che ha già presentato il modello 730/2021.
ESTEROMETRO - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute da soggetti Ue ed extra Ue. L’obbligo non riguarda le operazioni documentate da fatturazione elettronica o bolla doganale.
Sabato 30 (posticipa a martedì 2 novembre)
MODELLO 770/2021 - Scade il termine per la trasmissione del modello 770/2021 Ordinario e Semplificato relativo al periodo d’imposta 2020.
CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazio-
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(PZ)