La metrologia nell’era della Smart Industry
L’evoluzione delle misure
Parlare di futuro e di innovazione nel settore manifatturiero significa parlare di Smart Industry Che si tratti di Internet of Things (IoT) o di un impianto di produzione completamente connesso, l’evoluzione della tecnologia sta rapidamente rendendo la Smart Industry una realtà che avrà un profondo impatto su ogni aspetto del settore manifatturiero, dalle macchine utensili fino al concetto di misura.
Anche la Metrologia, ovvero la Scienza che si occupa delle Misure, dovrà affrontare la sfida di trovare il connubio tra i suoi pilastri (Sistema Internazionale di Misura, Riferibilità delle misure, Conferma metrologica dei processi, ecc.) e la continua evoluzione delle apparecchiature di misura, siano esse elementari che complesse, nonché la loro interazione con i sistemi produttivi.
Riferibilità delle misure
La Smart Industry, infatti, sta spostando i classici concetti di Controllo Qualità in sala metrologica verso i nuovi concetti di “Metrologia in linea” e verso apparecchi di misura integrati al processo, riducendo al massimo i controlli fuori dalla linea di produzione.
Per fare alcuni esempi in termini tecnologici, i singoli sensori verranno sostituiti da reti di sensori un’infrastruttura in rete, infatti, è una condizione essenziale per utilizzare il potenziale delle misurazioni in linea con la massima efficienza. Il rovescio della medaglia però farà corrispondere all’aumento della complessità degli impianti produttivi l’aumento della richiesta di servizi di manutenzione, riparazione e taratura di elevato livello professionale. Se si considera che l’intera gestione dei processi è affidata ai dati provenienti dai sensori, trasduttori, ecc., è indispensabile che essi siano assolutamente attendibili; le elevate accuratezze delle nuove generazioni di apparecchi di misura e il dettaglio dei dati analizzabili spesso tende a far trascurare, al progettista e all’operatore in linea, i requisiti fondamentali della Misura ovvero la riferibilità delle misure, la loro ripetibilità e riproducibilità.
La nuova figura del metrologo
Il metrologo nell’era della Smart Industry dovrà quindi attivarsi ancor più di prima per mettere in atto sistemi per la validazione delle misure, ovvero sistemi che
definiscano le incertezze con cui le misure vengono stimate e che rendano tali incertezze adeguate ai limiti di tolleranza previsti per il manufatto; devono essere ideati e diffusi nuovi campioni di riferimento, procedure e norme che traccino le linee guida per le nuove tecniche di taratura e nuovi sistemi di conferma metrologica. Allo stesso metrologo verranno richieste competenze, in termini di conoscenza dei processi produttivi, delle tecnologie dei materiali e delle grandezze d’influenza, molto elevate al fine di poter stimare correttamente tutti i contributi di incertezza
Il Laboratorio Metrologico METLAB Srl è pronto per queste nuove sfide e per fornire al cliente il supporto necessario per la corretta gestione delle misure!
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I problemi tecnici legati al mercato energetico
Il decreto Aiuti Ter
Crediti d’imposta per caro energia
La stampa e conservazione dei registri contabili
Industria 4.0
Confidi Friuli e Associazioni di Categoria
Avviso pubblico ISI Inail 2021
Welfare aziendale Sgravio contributivo del 2% in favore dei lavoratori dipendenti Riforma degli ammortizzatori sociali Sgravio alle imprese edili Indennità una tantum 150 Euro CCNL Uniontessile Beneficiari bonus 200 Euro
Decreto sui nuovi limiti e orari per i riscaldamenti Nuove regole per l’antincendio Inail. Nuovo report mensile sulle infezioni di origine professionale SOA: rinnovo per la Costruzioni Pitton ANAC: si applicano le linee guida
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Aperto Bando FAPI 5-2022
I problemi tecnici legati al mercato energetico
L P RESIDENTE
I
Prot. n. 856
33100 Udine Viale Ungheria, 28 tel. 0432 507377 e mail: presidente@confapifvg.it web: www.confapifvg.it https://www.facebook.com/confapifvg/
Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia Confapi FVG
Udine, 13 ottobre 2022
il gravissimo problema delle forniture di energia alle nostre imprese presenta criticità, che dipendono sì dall’iperbolico, generalizzato aumento dei prezzi, ma anche risvolti meno noti e dibattuti e, tuttavia, altrettanto preoccupanti
Si verifica, infatti, che a imprese energivore o, comunque, ad elevato consumo energetico, elettrico e di gas, venga richiesto da parte dei fornitori il versamento di una cauzione in sostanza un anticipo corrispondente all’importo della fornitura da uno a tre mesi.
Secondo quanto segnalatoci da imprese utilizzatrici e da primarie società fornitrici, la ragione dipende dal fatto che queste ultime per poter accedere alle piattaforme internazionali per l’acquisto delle fonti energetiche, oltre a dover rilasciare fidejussioni per l ’accesso alla medesime, una volta esaurite le gare, sono chiamate a provvedere al pagamento della “materia energia” entro 10 giorni e a rilasciare altre fidejussioni al trasportatore e al di stributore. Questa prassi è generalizzata dallo scorso mese di settembre.
Tale condizione finisce con il determinare tensioni finanziarie in capo ai fornitori, i qu ali si vedono costretti a trasferire i maggiori oneri sui consumatori finali (le nostre imprese) attraverso la richiesta di cauzioni/anticipazioni Questo comportamento sarebbe stato assunto dai fornitori in maniera autonoma, indipendentemente, dunque, da deliberazioni di ARERA, con la motivazione di evitare il proprio dissesto.
A fronte di questa situazione l’impresa utilizzatrice si trova di fronte a tre problemi: è in qualche misura obbligata a garantire la continuità produttiva; è obbligata a trovare delle risorse per l’anticipo, dalla liquidità aziendale o da finanziamenti bancari, appesantendo comunque i propri oneri finanziari; incontra il rischio che il fornitore non sia sufficientemente solido dal punto di vista economico patrimoniale, al punto di non poter far fronte, a sua volta, alle proprie obbligazioni.
Nell’ultimo caso, in presenza di dissesto del fornitore, l’impresa utilizzatrice si troverebbe nella situazione di aver anticipato un importo per una fornitura che non avverrà , senza nessuna possibilità di recuperarlo.
Non ultimo, il mercato delle forniture si è cristallizzato, essendo di fatto impossibile per gli utilizzatori cambiare società fornitrice per il generalizzato rifiuto, in atto già da mesi, di assumere nuova clientela, oltre a quella con cui ciascuna società già opera.
La mancata adesione alla richiesta della cauzione/anticipazione comporta il collocamento in mercati alternativi, come ad esempio quello “di salvaguardia” per l’energia elettrica, aventi condizioni d’acquisto peggiorative
Non so se il Governo che andrà a formarsi prenderà subito in considerazione il problema. Ti sarò grato, in ogni caso, di rappresentare la questione ai prossimi responsabili governativi, essendo questa altrettanto vitale per il sistema economico di quella del prezzo.
Cordialità
Il decreto Aiuti Ter
IMPortAntI InterventI Per MItIgAre
Il CAro energIA
pREMESSA
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 402/ PZ del 19 ottobre 2022 per comunicare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 è stato pubblicato il D.L. n. 144/2022 (decreto Aiutiter) che proroga le misure a sostegno di imprese e famiglie per contrastare il caro energia previste dai decreti “Sostegni - ter”, “Energia” e “Aiuti - bis”. Di seguito gli interventi più significativi.
CREDITI ENERGETICI ANChE pER IL TERZO TRIMESTRE (ART. 1 COMMI 1, 2, 3 E 4)
Confermate le disposizioni riferite ai bonus ener getici previsti dai decreti Sostegni, Energia, Ucrai na e Aiuti anche con riferimento ai mesi di ottobre e novembre 2022.
Imprese gasivore
Per le imprese gasivore, caratterizzate da un forte consumo di gas naturale per usi energetici diver si da quelli termoelettrici, è confermato il bonus, sottoforma di credito d’imposta, pari al 40% (in precedenza 25%) delle spese sostenute nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Possono accedere a questo credito le imprese che: - operano nei settori di cui all’Allegato 1 del De creto MITE 21 dicembre 2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento, fabbricazione di calzature); - hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, com ma 1 del MITE 21 dicembre 2021 (1 gW/han no) al netto dei consumi per usi termoelettrici (per ottenere 1 gW/h è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc).
Il credito d’imposta è pari al 40% delle spese soste
nute per la componente energia nei mesi di ottobre e novembre 2022 ed è riconosciuto a condizione che si sia registrato un incremento di prezzo medio superiore al 30% tra il terzo trimestre 2019 e 2022.
Imprese non gasivore Anche a favore delle imprese non gasivore è stato riconosciuto un credito d’imposta. Si tratta delle imprese che non soddisfano i consumi indicati al punto precedente ai quali è comunque riconosciu to un credito d’imposta pari al 40% (in preceden za 25%) delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nei medi di ottobre e novem bre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici. L’accesso ai benefit richiede che il prezzo del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del mercato Infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incre mento superiore al 30% del corrispondente prez zo medio del terzo trimestre 2019.
Imprese energivore Prorogato il credito d’imposta favore delle imprese “energivore” definite dall’art. 3 del D.M. 21 dicem bre 2017 che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari almeno a 1 GWh/anno e che rispettano i seguenti requisiti:
- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componen ti elettronici) e 5 (agro-alimentare, abbiglia mento, farmaceutico) delle Linee guida CE; - non rientrano tra quelle al punto precedente, ma sono ricomprese nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
È richiesto che queste imprese abbiano sostenuto costi per KW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte, superiori del 30% rispetto al terzo trimestre 2019.
Il credito d’imposta è pari al 40% delle spese so stenute per la componente energia nei mesi di ot tobre e novembre 2022.
Il credito in argomento è utilizzabile esclusiva
mente in compensazione senza alcuna limitazio ne, non è soggetto a tassazione ed è cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi costi.
Imprese non energivore
Per tutte le imprese manifatturiere, dotate di con tatori di energia elettrica di potenza pari o superio re a 4,5 kW (in precedenza 16,5 kW), è confermato il credito d’imposta del 30% (in precedenza 15%) delle spese sostenute per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. È richiesto che queste imprese abbiano sostenuto costi per KW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte, superiori del 30% rispetto al terzo trimestre 2019.
Utilizzo dei crediti
Tutti i crediti d’imposta sopra esaminati sono uti lizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 marzo 2023, senza alcuna limitazione, non sono soggetti a tassazione e sono cumulabili con altre agevolazioni riferite agli stessi costi. I crediti avendo natura agevolativa non richiedono la preventiva pre sentazione della dichiarazione dei redditi né il visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro. Non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e non sono soggetti ai limiti compensativi di: - 2.000.000 di euro ex art. 34 L. 388/2000; - 250.000 euro ex L. 244/2007.
Cedibilità dei crediti I crediti di cui sopra possono essere ceduti dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, comprese le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario.
Le cessioni successive alla prima sono consentite solo a favore di istituti di credito e assicurazioni per un massimo di due cessioni.
Le imprese beneficiarie della cessione del credito devono richiedere il visto di conformità dei dati re lativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti. Le modalità operative di cessione del credito sono state definite dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022.
ADEMpIMENTI FORNITORI ENERGIA
(ART. 1 COMMA 5)
I fornitori di imprese non gasivore o non energi vore beneficiarie del credito che nel terzo trime stre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 si sono rifornite e continuano a farlo dallo stesso
soggetto da cui si sono rifornite nel terzo trimestre 2019, devono inviare ai clienti, entro 60 giorni dal la scadenza del periodo oggetto dell’agevolazione, a fronte di una specifica richiesta, una informativa nella quale vengono riportati i calcoli dell’incre mento di costo della componente energia e l’am montare del credito spettante nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il contenuto dell’informativa sarà dettagliato dall’ARERA.
COMUNICAZIONE CREDITI
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (ART. 1 COMMA 8 E 2 COMMA 5)
Entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei credi ti di cui sopra dovranno inviare all’Agenzia delle entrate una Comunicazione nella quale indicare l’importo del credito maturato nel 2022 a pena di decadenza del diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato. Sarà un provvedimento dell’A genzia delle entrate a definire contenuti e modali tà di presentazione della comunicazione.
pROROGA CREDITI
DEL TERZO TRIMESTRE 2022 (ART. 1 COMMA 11)
Intervenendo sulla scadenza prevista per l’utilizzo dei crediti riferiti al terzo trimestre 2022 dal de creto “Aiuti - bis”, viene differito il termine entro cui procedere con la compensazione. In luogo del la precedente scadenza del 31 dicembre 2022 vie ne previsto il nuovo termine del 31 marzo 2023. Quest’ultimo termine deve essere rispettato anche nel caso di cessione del credito a terzi.
ATTIvITà AGRICOLE
E DELLA pESCA (ART. 2)
Il decreto “Ucraina” ha istituito un credito d’impo sta del 20% del costo del gasolio o benzina, a favo re delle attività agricole e della pesca per il primo trimestre 2022. Tale credito è stato poi prorogato al secondo trimestre 2022 dal decreto “Aiuti” li mitatamente però alle imprese del settore pesca. Successivamente il decreto “Aiuti – bis” a favore di entrambi i settori (agricoltura e pesca), ha este so il credito per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre 2022. Il provvedimento in esa me, a favore di entrambi i settori sopra indicati, ha confermato il credito d’imposta sempre nella stes sa misura del 20% dei costi sostenuti per l’intero quarto trimestre 2022. Il credito in argomento è stato esteso anche alle imprese agromeccaniche identificate dal codice ATECO 1.61, con riferito però al solo quarto trimestre 2022.
Di seguito una tabella riepilogativa dei crediti di cui sopra.
Imprese energivore 20% 25% 40% Imprese non energivore 15% 30%
Imprese gasivore 10% 25% 40% Imprese non gasivore Imprese esercenti attività agricola 20% 20% Imprese esercenti attività della pesca 20%
Compensazione e codici tributo I crediti sono utilizzabili esclusivamente in com pensazione tramite F24 utilizzando i servizi te lematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel/Fi sconline).
La compensazione parziale non consente la ces sione della quota non utilizzata. I codici tributo per compensare questi crediti sono riepilogati, anche con riferimento ai trimestri pre gressi nella tabella seguente.
Imprese energivore 6960 6961 6968 6983 Imprese non energivore 6963 6970 6985 Imprese gasivore 6966 6962 6969 6984 Imprese non gasivore 6964 6971 6986 Imprese esercenti attività agricola 6965 6972 6987 Imprese esercenti attività di pesca 6967
IMpIANTI SpORTIvI
(ART. 7)
Incrementati i fondi previsti dall’art. 1 comma 369 della legge 205/2017 (Finanziaria 2018) al fine di finanziare le associazioni e le società sportive di lettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine, per contrastare l’incremento dei costi di energia termica ed elettrica. La procedura per l’accesso a questi fondi sarà de finita da un apposito decreto.
CONTRIBUTO A FAvORE DI ENTI GESTORI DI SERvIZI A DISABILI (ART. 8 COMMI 1, 3 E 4)
Istituito un fondo con una dotazione di 120 milio
ni di euro a favore di ETS ed Enti religiosi ricono sciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti a favore di persone con disabilità al fine di fronteggiare gli aumenti dei costi di energia termi ca ed elettrica del terzo e quarto trimestre 2022. Uno specifico decreto individuerà le modalità di erogazione dei sostegni che dovranno comunque essere erogati in proporzione ai costi sostenuti nello stesso periodo del 2021.
ETS, ODv, ONLUS E ApS
CONTRIBUTO ENERGIA (ART. 8 COMMI 2, 3 E 4)
A favore degli Enti del terzo settore iscritti al re lativo Registro, delle Associazioni di promozione sociale, delle ONLUS e delle Organizzazioni di vo
lontariato coinvolte nel processo di trasmigrazio ne viene riconosciuto un contributo straordinario del 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica e gas per l’intero anno 2022. Uno specifico decreto individuerà termini e modalità di concessione.
SALE CINEMATOGRAFIChE, DA CONCERTO E LUOGhI DI CULTURA (ART.
11)
Autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’an no 2022 al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e gas per le sale cinematografiche, da concerto e luoghi di cultura. Uno specifico decreto individuerà le mo dalità di accesso al contributo.
BONUS ABBONAMENTI TRASpORTO pUBBLICO (ART.
12)
Incrementato di 10 milioni di euro il Fondo pre visto dal decreto “Aiuti” per l’acquisto di abbo namenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il singolo buono potrà finanziare il 100% del prezzo di acquisto e comunque non potrà essere superiore a 60 euro, ed è rivolto alle sole persone fisiche con un reddi to complessivo 2021 non superiore a 35.000 euro. Nel caso in cui il prezzo superi i 60 euro, per la parte eccedente sarà possibile beneficare della de trazione del 19% di cui all’art. 15, comma 1 lett. i - decies del TUIR.
IMpRESE SETTORE AUTOTRASpORTO
(ART. 14)
Istituito un Fondo con una dotazione di 100 milio ni di euro per l’anno 2022 per sostenere il settore dell’autotrasporto di merci su strada e di persone. Uno specifico decreto individuerà le modalità di accesso ai fondi.
NUOvO BONUS
DI 150 EURO (ART. 18)
Previsto un nuovo bonus una tantum di 150 euro
che sarà erogato a novembre a tutte le categorie già beneficiarie a luglio dei 200 euro. Il beneficio è riconosciuto ai soggetti con una retribuzione im ponibile nella competenza del mese di novembre non eccedente l’importo di 1.538 euro. Il bonus sarà erogato dai datori di lavoro nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022 in via automatica (si veda anche nostra cir colare prot. n. 363/AG del 27 novembre 2022).
CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE (ART.
37)
Stretta contro la delocalizzazione, la legge 234/2021 riservata alle imprese con più di 250 dipendenti, prevede che qualora queste intenda no delocalizzare licenziando più di 50 dipendenti, devono comunicare tale intenzione alle rappre sentanze sindacali, alle Regioni competenti, al Ministero del lavoro, dello Sviluppo economico e all’Anpal. L’azienda entro 60 giorni deve ela borare un progetto per contenere le conseguenze sociali cui segue una fase di discussione con sin dacati e istituzioni. Il decreto in argomento porta da 30 a 120 giorni il termine per raggiungere un accordo. In caso di mancato accordo la sanzione viene portata dal 50% al 500% del contributo pre visto per i licenziamenti collettivi intimati senza accordo sindacale.
Nel caso di cessione dell’attività anche per effetto di delocalizzazioni con riduzione del personale su periore al 40% nell’unità interessata, il datore di lavoro dovrà inoltre restituire tutte le agevolazioni percepite negli ultimi 10 anni. Questa disposizio ne si applica anche alle vertenze in corso al 24 set tembre 2022.
RIvERSAMENTO CREDITO R&S (ART. 38)
Spostato dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per effettuare il riversamento del credito d’imposta indebito senza sanzioni, usufruito per la ricerca e sviluppo.
Crediti d’imposta per caro energia
lo F24. Per i mesi di ottobre e novembre, è stata emessa la risoluzione 54/E del 30 settembre u.s. (si veda l’articolo che precede).
ARERA
In merito ai crediti di imposta che sono stati ri conosciuti quest’anno da una serie di provvedi menti normativi per fronteggiare i rincari del gas e dell’energia elettrica, si segnala quanto segue.
CESSIONE DEL CREDITO
In alternativa all’utilizzo in compensazione tra mite modello F24, i crediti d’imposta riconosciuti per il caro energia possono essere ceduti, per l’in tero importo secondo le modalità e i termini defi niti con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022. A tal fine, è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate la comunicazione della cessione del credito; coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono utilizzarlo in com pensazione tramite modello F24, oppure cederlo ulteriormente per l’intero importo.
Le cessioni dei crediti devono essere comunicate all’Agenzia entro il 22 marzo 2023 (per i crediti di cui ai codici 6983, 6984, 6985 e 6986), con utiliz zo – sempre per gli stessi codici – previsto fino al 31 marzo 2023.
Con risoluzione n. 38 del 12 luglio 2022 - pdf sono stati istituiti i codici tributo del primo e del secon do trimestre, per consentire ai cessionari di uti lizzare i crediti in compensazione tramite model
L’Autorità di regolazione per energia, reti e am biente (ARERA) ha formulato taluni chiarimenti in merito alla comunicazione che il venditore di energia elettrica e di gas naturale è tenuto a in viare all’impresa che lo richiede, ai sensi dell’arti colo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (nonché con riferimento alle medesi me previsioni di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115).
Infatti, le imprese beneficiarie dei crediti d’impo sta “energetici” possono richiedere al proprio for nitore di energia di effettuare il calcolo dei crediti d’imposta spettanti, a condizione che l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 2019.
Le citate disposizioni prevedono inoltre che, “en tro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta”, il venditore di energia è tenuto a rispondere alla richiesta di calcolo del credito d’imposta, onde evitare l’appli cazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei suoi confronti.
Nel comunicato in oggetto, l’ARERA ha specifica to che, anche qualora le richieste delle imprese per il calcolo del credito d’imposta pervengano in una data successiva al termine di cui sopra, il vendito re è ancora obbligato a inviare la suddetta comu nicazione, tenuto conto che i predetti decreti non hanno previsto un termine, a pena di decadenza, entro il quale l’impresa interessata ha diritto di chiedere tali informazioni al proprio venditore. (C)
La stampa e conservazione dei registri contabili
ProCedure dIfferenzIAte Per lA ModAlItà MeCCAnogrAfICA e QuellA dIgItAle
pREMESSA
L’articolo 2214 del codice civile prevede che gli im prenditori devono tenere il libro giornale, il libro inventari e le altre scritture contabili richieste dal la natura e dimensione dell’impresa. Questi docu menti in originale devono essere conservati ordi natamente per ogni affare. Da questo obbligo sono esclusi i piccoli imprenditori. Il DPR 600/73 sotto il profilo degli obblighi di natura fiscale all’art. 18 prevede due regimi contabili naturali, ordinario e semplificato dai quali discendo obblighi differen ziati in materia di scritture contabili. Nel presente articolo non saranno affrontati temi legati ai diversi regimi contabili a disposizione di imprese e professionisti, bensì la conservazione dei registri contabili deputati alla registrazione dei dati contabili.
I registri contabili devono essere stampati o con servati digitalmente entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In generale quindi il termine di stampa o conserva zione digitale dei libri contabili è il mese di feb braio del secondo anno successivo, considerando che attualmente il termine per la trasmissione della dichiarazione di redditi è fissato alla fine di novembre.
Per alcuni registri è previsto il versamento dell’im posta di bollo, anche questa da versare con moda lità differenziate a seconda della metodologia di tenuta.
LIBRI CONTABILI
La tenuta dei registri in modalità cartacea o mec canografica prevede due fasi: la memorizzazione delle singole operazioni e la stampa sui registri contabili.
Ai fini delle imposte dirette le registrazioni conta bili devono essere eseguite entro 60 giorni dalla
data dell’operazione. Ai fini Iva la digitazione dei dati delle fatture deve essere effettuata entro il termine previsto per la liquidazione Iva, mensile o trimestrale che sia. Quest’ultimo termine è prope deutico alla liquidazione periodica dell’imposta.
La stampa dei registri può essere effettuata su sup porto cartaceo o tramite conservazione digitale. La loro tenuta con sistemi meccanografici è consi derata regolare, in assenza di stampa sul supporto cartaceo, anche quando in sede di verifica le ope razioni gestionali siano inserite nel sistema infor matico aziendale e vengano stampate contestual mente alla richiesta fatta dagli organi di controllo e in loro presenza.
A questo proposito l’Agenzia delle entrate con al risposta n. 236 del 9 aprile 2021 ha chiarito che: - per la regolarità dei registri non è richiesta la stampa fino al terzo mese successivo al ter mine di presentazione della dichiarazione dei redditi, salvo il caso della richiesta da parte degli organi di controllo in sede di verifica; - entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione die redditi, i registri devono essere stampati in caso di for mato cartaceo o posti in conservazione digita le, conformemente a quanto stabilito dal D.M. 17 giugno 2014, in caso di formato elettronico. Non è conseguentemente consentito mantenere i registri contabili memorizzati elettronicamente all’interno dei programmi informatici senza mai provvedere alla loro stampa o conservazione digi tale, ma al più tardi tali operazioni devono essere fatte entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Entro lo stesso termine devono essere stampate anche le schede contabili, note anche come “ma stri”.
Anche i registri Iva devono essere stampati entro tre mesi dal termine di presentazione della dichia razione dei redditi.
Libro inventari
L’art. 2217 del codice civile prescrive che il libro inventari deve essere redatto all’inizio dell’eser cizio dell’impresa e successivamente ogni anno, deve indicare le attività e le passività relative all’impresa e la loro valutazione.
L’indicazione della consistenza dei beni raggrup pati per categorie omogenee, per natura e valore, indicando anche la loro ubicazione. Se dall’inven tario non è possibile individuare questi elementi si deve tenere a disposizione dell’amministrazione, gli allegati o le distinte utilizzate per la compila zione dell’inventario stesso. È importante rimarcare che nel libro inventari si deve indicare il criterio adottato per la valutazione delle rimanenze, l’eventuale omissione determinerà l’inattendibilità della contabilità con la conseguente possibilità di ricorrere, da parte dell’Ufficio, all’accertamento induttivo. L’inventario si chiude riportando integralmente il bilancio completo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finan ziario. Deve infine essere sottoscritto dall’impren ditore individuale o dal rappresentante legale del la società.
Registro beni ammortizzabili In premessa si ricorda che le annotazioni da effet tuare nel registro dei beni ammortizzabili possono essere eseguite anche nel libro degli inventari per le imprese in ordinaria o, per le imprese minori, nel registro Iva acquisti. I programmi meccano grafici di più comune impiego non sono attrezzati per fare le registrazioni in questi due libri e conse guentemente è consigliato mantenere il libro dei cespiti ammortizzabili.
Ai sensi dell’art. 16 del DPR 600/73 il registro dei beni ammortizzabili deve essere compilato per il riconoscimento della deducibilità delle quote di ammortamento dei cespiti e la sua redazione deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in generale quindi entro il 30 novembre di ogni anno. Questa dispo sizione deve essere tuttavia coordinata con il com ma 4 – ter dell’art. 7 del D.L. 357/94, applicabile a tutti i registri contabili tenuti con sistemi mec canografici. Questa norma riconosce a tutti i re gistri tenuti con modalità meccanografica la loro regolarità in difetto di trascrizione su supporti cartacei nell’arco temporale dei tre mesi succes sivi alla presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando in sede di controllo risultino aggiornati e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza. Ne consegue che l’inserimento dei dati nel sistema informatico aziendale deve essere eseguito entro il 30 novembre, mentre la stampa entro il mese di febbraio del secondo anno successivo.
Il registro deve contenere: - l’anno di acquisizione del cespite;
- il costo originario al netto di eventuali contri buti in conto impianti; - le rivalutazioni e le svalutazioni; - la quota di ammortamento, il relativo coeffi ciente e fondo; - l’eliminazione dal processo produttivo. Vanno inoltre separatamente indicate le spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento non imputate ad incremento del costo del bene e non deducibili interamente nell’esercizio in quan to eccedenti il 5% del valore dei beni strumentali. Devono essere indicate anche le eventuali quote di maxi e iper ammortamento dedotte fiscalmente.
LA NUMERAZIONE DEI REGISTRI
La numerazione delle pagine dei registri deve es sere effettuata all’atto del loro utilizzo (stampa) e per ogni anno, con l’indicazione dell’anno su ogni pagina, ad esempio 2022/001, 2022/002, 2022/003, ecc.
L’anno da indicare è quello cui si riferisce la con tabilità e non quello in cui è eseguita la stampa. Qualora i libri o registri vengano sottoposti volon tariamente a bollatura presso il Registro Imprese o un notaio, la numerazione sarà preventiva e per blocchi di pagine, dove l’anno sarà quello in cui si effettua la vidimazione.
Per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, la numerazione progressiva delle pagine dovrà riportare il primo dei due anni di contabilità.
Le scritture di assestamento e rettifica qualora si ano effettuate nell’anno successivo rispetto a quel lo di competenza si deve: - seguire la numerazione progressiva dell’eser cizio in cui annotate; - indicare la data della loro effettiva rilevazione; - specificare che si tratta di operazioni di chiu sura dell’anno precedente. Anche i registri Iva devono essere numerati facen do riferimento all’ano solare.
LA CONSERvAZIONE DIGITALE
È riconosciuta la possibilità di conservare digitalmente i registri, in questi casi devono essere osservate le prescrizioni contenute del D.M. 17 giugno 2014. La conservazione digitale per avere valenza fiscale richiede che i documenti informatici siano: - immodificabili; - integri; - autentici, il documento non deve aver subito alterazioni o modifiche, la prova può essere
valutata analizzando l’identità del sottoscrit tore e del documento stesso; - leggibili.
In questi casi la conservazione deve rispettare ol tre alle norme civilistiche il Codice dell’ammini strazione digitale e delle relative regole tecniche. Tale modalità deve inoltre garantire la possibilità di effettuare ricerche o estrazioni dagli archivi in formatici.
La conservazione digitale richiede l’apposizione della firma digitale e la marca temporale al fine di attestare la veridicità.
IMpOSTA DI BOLLO
Registri cartacei
In caso di tenuta del libro inventari e giornale su supporto cartaceo si deve assolvere l’imposta di bollo per ogni 100 pagine o frazione di esse. Deve essere assolta ogni 100 pagine indipendentemen te dall’anno cui si riferisce, nella misura di: - 32 euro per imprese individuali, società di persone e cooperative;
- 16 euro per le società di capitali. L’imposta di bollo deve essere assolta prima del la messa in uso del registro, vale dire prima della prima annotazione sullo stesso. Il pagamento può essere fatto con contrassegno sulla prima pagina numerata e su ogni 100 pagine in caso di blocchi di 100. L’acquisto dei contrasse gni deve essere fatto entro il termine in cui viene fatta la stampa dei registri, vale a dire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In alternativa il versamento può essere fatto con il modello F23 utilizzando il codice tributo 458T e annotando gli estremi della relativa ricevuta nel registro.
Per l’omesso o tardivo versamento dell’imposta di bollo l’art. 25 del DPR 642/72 prevede una san zione dal 100% al 500% dell’imposta non versata. L’omissione può essere regolarizzata con il ravve dimento operoso utilizzando sempre il modello F23 e i seguenti codici tributo: - 458T per l’imposta e gli interessi; - 675T per la sanzione.
Registri informatici
Qualora i registri siano tenuti in modalità infor matica, anche il versamento dell’imposta di bollo deve avvenire esclusivamente con modalità tele matica.
In questi casi il modello da utilizzare è l’F24 e l’im posta va versata, relativamente ai registri utilizza ti durante l’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’imposta è dovuta ogni 2.500 regi strazioni o frazioni di esse utilizzando il codice tri buto 2501 e riportando quale anno di riferimento quello per il quale è effettuato il pagamento, (2021 per i registri relativi al 2021).
L’omissione può essere regolarizzata con il rav vedimento operoso utilizzando sempre il modello F24 e i seguenti codici tributo: - 2501 per l’imposta; - 2502 per la sanzione ridotta; - 2503 per gli interessi.
Industria 4.0
due SItuAzIonI dA ChIArIre
pREMESSA
La legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021) all’art. 1 comma 44 ha prolungato gli incentivi per gli investimenti Industria 4.0 ri ducendo gradualmente le percentuali di beneficio. L’incentivo si concretizza in un credito d’imposta calcolato sul costo dell’investimento effettuato (si veda Apinforma n. 4/2022). Sull’argomento, noto agli operatori economici or mai da diversi anni, di recente si sono presentate due criticità che di seguito evidenziamo.
INDICAZIONE ANTICIpATA DEL CREDITO IN DIChIARAZIONE
In una recente FAQ dell’Agenzia delle entrate è stato sostenuto che per un bene agevolabile 4.0 acquistato ed entrato in funzione nel 2021 ma in terconnesso nel 2022, nel quadro RU del modello Redditi 2022 il credito deve essere indicato come se fosse maturato da subito, senza quindi aspetta re l’esercizio dell’interconnessione. Ciò senza con siderare che nel primo anno di entrata in funzione del bene, senza però che questo sia interconnesso, è possibile comunque beneficare del credito d’im posta ordinario. La risposta dettata sicuramente dalla necessità di dimostrare l’utilizzo e il moni toraggio dei fondi messi a disposizione dal PNRR, contraddice tutti i chiarimenti forniti dalla stessa amministrazione finanziaria sull’argomento.
Un cambio di posizione che ha spiazzato anche le case di software costringendo gli operatori ad in tervenire manualmente nei modelli dichiarativi, se non addirittura arrivare alla presentazione di dichiarazioni integrative.
La stessa Agenzia con la circolare n. 9/2021 aveva assicurato che l’interconnessione perfezionata in uno o più esercizi successi all’entrata in funzione
del bene, consentiva alternativamente di benefi ciare del credito ordinario fino all’anno preceden te l’interconnessione e successivamente quello Industria 4.0 oppure, utilizzare il credito maggio rato dall’esercizio in cui si fosse realizzata l’inter connessione.
La risposta dell’amministrazione finanziaria che prevede l’indicazione del credito 4.0 nella dichia razione dei redditi fin dall’entrata in funzione del bene, anticipa l’indicazione del beneficio senza che siano rispettate tutte le condizioni. Viene richiesto di indicare il codice “L2” come se tutte le condi zioni fossero già perfezionate (compresa quindi l’interconnessione) al momento dell’utilizzo. In questo modo si viene ad indicare in dichiarazione un credito che in realtà non può ancora essere uti lizzato, quantomeno per l’importo maggiorato. In pratica quindi l’importo dell’investimento andreb be sin da subito riportato a rigo RU130 colonna 4 per l’ammontare complessivo del costo sostenuto. La risposta dell’Agenzia prosegue affermando che a partire dall’anno dell’interconnessione il credito andrà decurtato da quanto già fruito in preceden za come credito ordinario e il residuo suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo. Anche la compilazione del modello F24 lascia per plessi, richiedendo di indicare il codice tributo “6936” previsto per il credito maggiorato anche quando si parte utilizzando il credito ordinario, prescindendo dal fatto che tale codice richiede un’a liquota diversa. Qualora si sia utilizzato il credito 6935 previsto per il credito ordinario, si dovrebbe procedere alla correzione utilizzando il canale Ci vis. Nel campo anno di riferimento andrebbe in dicato l’anno di entrata in funzione del bene, fino all’intervenuta interconnessione, da quel momento il campo in questione andrebbe invece valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata. Qualora l’impresa decida di non interconnettere il bene, l’importo residuo del credito da indicare nel quadro RU12, dovrebbe essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni 4.0, avendo cura di barrare la casella “1” dello stesso rigo, denominata “Vedere istruzioni”. Insomma un gran pasticcio, dettato dall’esigenza di qualificare fin dall’entrata in funzione del bene, il credito come Industria 4.0, anche se poi tale qualifica non viene ottenuta.
BENI IMMATERIALI 4.0
La seconda criticità riguarda gli investimenti in software per i quali sempre la legge di bilancio per l’an no in corso ha previsto che per gli investimenti fatti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023 (o entro il 30 giugno 2024 con 20% di acconto entro il 31 dicembre 2023) il credito d’imposta è pari al 20%. L’articolo 21 del D.L. 50/2022 (Aiuti) è intervenuta su quest’ultima percentuale aumentandola al 50%. L’incremento interessa però esclusivamente gli in vestimenti in software fatti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023 con 20% di acconto entro il 31 dicembre 2022). Il limite massimo annuale di costi ammissibili è di 1.000.000 euro. Questo incremento di credito d’imposta pone delle problematiche per le quali è auspicabile un chiarimento da parte dell’amministrazione finan ziaria. Se un software è stato prenotato nel 2021 compilando l’ordine e versando l’’acconto del 20% ma acquisito nel 2022, a quale detrazione potrà accedere, quella del 20% o quella del 50%.
La norma non prevede alcuna disposizione tran sitoria né la relazione tecnica indica il percorso da seguire in questi casi. Tale assenza potrebbe in durre a considerare possibile l’accesso all’agevola zione del 50% atteso che quando il legislatore ha voluto prevedere un regime transitorio lo ha fatto esplicitamente.
La circolare n. 9 del 2021 ha previsto che sebbene il comma 1058 della legge di Bilancio 2021 nulla dice per ordini e acconti anteriori al 16 novembre 2020 (data in cui il credito è passato dal 15% al 20%), il paragrafo 3 afferma che gli investimenti prenotati entro il 15 novembre 2020 restano legati alla precedente disciplina, non potendo quindi be neficare dell’aliquota più vantaggiosa. Come anticipato sarebbe opportuno che l’Agenzia delle entrate faccia chiarezza su entrambi i casi esaminati per evitare gravi conseguenze agli ope ratori che potrebbero essere indotti in errore se guendo i precedenti chiarimenti.
Confidi Friuli e Associazioni di Categoria
UNA COLLABORAZIONE PER MIGLIORARE E RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI NELLE IMPRESE
Il 26 settembre 2022 il Confidi Friuli, Confapi FVG, Confcommercio Imprese per l’Italia Udi ne e Confindustria Udine hanno sottoscritto un accordo denominato “Servizio per la produzione di energia da fonti rinnovabili” per l’avvio di una collaborazione diretta a sostenere la consulenza, la progettazione, la realizzazione e l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche attraverso un supporto per l’ac cesso al credito, a favore delle imprese rispettiva mente associate.
Nella presente congiuntura economica la soste nibilità energetica, in termini di riduzione dei consumi, riduzione dell’impatto ambientale, con tenimento degli sprechi, responsabilità sociale e trasparenza di comportamenti entra sempre più nelle programmazioni aziendali e con questo ac cordo le parti sottoscrittrici hanno inteso rispon dere a finalità, quali:
- la pianificazione ad hoc dei progetti di sosteni bilità, articolati in obiettivi strategici di breve, medio e lungo periodo;
- l’affiancamento delle imprese nella valutazio ne dell’impatto ambientale e sociale dei pro getti stessi;
- la valutazione economico-finanziaria delle op zioni di investimento per la loro realizzazione.
Per il perseguimento di tali finalità la collabora zione fra il Confidi Friuli e le Associazioni andrà a realizzarsi in via esemplificativa attraverso: a) la valutazione, approfondimento e, in caso di effettiva fattibilità, la messa a disposizione di strumenti di garanzia a sostegno delle esigen ze di liquidità delle imprese; b) il supporto nell’analisi della “materialità” dei rischi climatici e ambientali, fisici e di transi zione, che possono ripercuotersi sull’impresa, ove per “materialità” s’intende la capacità di influenzare la sostenibilità di ritorno degli in vestimenti aziendali presenti e futuri; c) supporto all’ottenimento di finanziamenti da banche e intermediari finanziari vigilati di specifici plafond dedicati a esigenze di liquidi tà e investimenti delle imprese; d) valutazione per attivare linee di credito dedi cate in favore delle imprese direttamente ero gabili dal Confidi, a valere sulle convenzioni con banche e intermediari finanziari vigilati (ad es. finanziamenti per capitale circolante, anticipi contratti, fatture e forniture, transato POS, c.d. finanziamenti fintech); e) trasmissione da parte del Confidi alle Associa zioni di informazioni sui principali prodotti di liquidità e garanzia attivati dal Confidi, ai fini di una successiva trasmissione alle imprese; f) diffusione di informazioni da parte delle Asso ciazioni sui principali prodotti offerti dai Con fidi per l’acceso al credito, di liquidità e del c.d. risk-sharing; g) promozione da parte delle Associazioni di eventuali servizi di consulenza attivati dal Confidi in materia di accesso al credito. Si riporta una scheda riassuntiva dei servizi offer ti dal Confidi in attuazione dell’accordo. Per altre informazioni anche sull’operatività del medesimo accordo le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
SChEDA TECNICA SERvIZIO pRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOvABILI
vALUTAZIONE
Da parte delle aziende installatrici fascicolo tecnico e determinazione ritorno dell’inve stimento
Affianca le aziende nei loro progetti green dalla con sulenza - coordinamento iniziale fino alla consulen za finanziaria per la realizzazione del progetto relati vo ad impianti di produzione di energia rinnovabile: soluzioni flessibili e diversificate per la costruzione di impianti di qualsiasi tipologia (fotovoltaico, eoli co, biomasse, idroelettrico).
DI GARANZIEIl Confidi inoltre è da sempre partner bancario per il rilascio di garanzie fino all’80% del finanziamento e prevede l’azzeramento delle spese di istruttoria per questa iniziativa.
Richiesto 20% apporto in Equity da parte dell’a zienda
Quota associativa Euro 250,00 Spese di istruttoria: Euro ZERO Costo garanzia: come da foglio informativo vigente
Avviso pubblico
Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 16 del 15 settembre 2022, pag. 28, e alle circola ri associative prot. n. 342/AdT del 13 settembre 2022 e n. 376/AdT del 4 ottobre 2022 in ordine al calendario delle scadenze per l’accesso alle age volazioni di cui all’Avviso pubblico Isi Inail 2021, per segnalare che, come preannunciato, il 3 otto bre u.s. l’Inail ha provveduto a pubblicare sul pro
prio sito web (www.inail.it) la definitiva “tabella temporale” recante i “momenti” delle procedure per l’invio delle domande in formato telematico.
La tabella temporale, sotto riportata, costituisce l’allegato, sinora mancante, delle regole tecniche e delle modalità di svolgimento dello sportello in formatico, di cui già si è data notizia.
Ora, dal 27 ottobre p.v. e fino al 14 novembre 2022, le imprese che hanno raggiunto o supera to la soglia minima di ammissibilità prevista (120 punti) e che hanno salvato definitivamente la pro pria domanda e acquisito il codice identificativo, possono accedere allo sportello informatico e ini ziare la procedura di registrazione. Dopo di che, coloro i quali hanno portato a termine corretta mente la fase di registrazione possono effettuare l’inoltro della domanda fissato per il 16 novembre p.v. nell’orario stabilito.
Momento 1 Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’ammini stratore 27.10.2022 10.00
Momento 2 Inizio della possibilità di registrazione sul portale del partecipante e dell’ammini stratore 28.10.2022 10.00
Momento 3 Disponibilità dell’indirizzo dello sportello informatico nella funzione on line ISI do manda 14.11.2022 10.00
Momento 4 Inizio autenticazione e pagina d’attesa 16.11.2022 10.00
Momento 5 Inizio della fase di invio della domanda 16.11.2022 11.00
Momento 6 Fine della fase di invio della domanda 16.11.2022 11.20
Il giorno del 16 novembre 2022, in cui vengono collocati i “momenti” 4, 5 e 6, con particolare ri guardo alla fase conclusiva del “momento” 6, è considerato “data d’apertura e chiusura dello sportello informatico” (c.d. click day), da cui de corrono i 14 giorni per la pubblicazione da parte
dell’Inail degli elenchi cronologici delle domande ammesse a beneficio. Per altre informazioni le imprese possono rivol gersi all’ufficio economico dell’Associazione.
(AdT)
Welfare aziendale
tICket CoMPlIMentS: erogAbIlI fIno A 800 euro eSentASSe Per Il 2022
Siamo ad informarVi che il limite di esenzione fi scale e contributivo per i pacchetti Ticket Compli ments di Edenred è stato aumentato a 600 euro. Si tratta di una novità introdotta dal Decreto Aiuti Bis, DL 115/2022, che si applica solo per l’anno d’imposta 2022.
Le tipologie di servizi/prodotti di Edenred che bene ficiano del valore esentasse di 600 euro sono: “Top Premium”, “Selection”, “Selection Easy” e “Spesa”. Ai 600 euro si possono sommare i buoni carburan te “Shopping Fuel” dal valore di 200 euro, esenti da oneri fiscali e previdenziali e integralmente de ducibili, portando a 800 euro l’importo erogabile a titolo di welfare in regime di esenzione fiscale e contributiva.
Di seguito riepiloghiamo le 5 tipologie di servizio/ prodotto Ticket Compliments:
1. SELECTION EASY
Si tratta di un buono acquisto dedicato alla spesa al supermercato (12.000 punti shop ping) e al pieno di carburante presso distribu tori autorizzati.
2. SpESA
La scelta ideale per la spesa quotidiana utiliz zabile in 13.000 punti shopping in tutta Italia per poter fare la spesa al supermercato e in piccole catene alimentari locali.
3. TOp pREMIUM
Offre la massima libertà di scelta grazie ad un network selezionato di 24.000 punti shop ping in tutta Italia per poter fare la spesa al supermercato, lo shopping per abbigliamento e accessori, elettronica, ottica, arredamento, profumeria, cosmetici, acquisti per lo sport, acquisti per la casa e spese per viaggi.
4. SELECTION
È l’alternativa al buono acquisto Top Premium per conciliare lo shopping con la possibilità di fare il pieno di carburante presso distributori convenzionati.
Selection è utilizzabile anche per la spesa ali mentare, gli acquisti di elettronica, la profume ria e l’arredamento in 18.000 punti vendita.
5. ShOppING FUEL
Si tratta di un buono carburante accettato nel le stazioni di servizio Q8 in tutta Italia.
Oltre ai Ticket Compliments sono disponibili altri due prodotti/servizi ticket Edenred:
TICKET RESTAURANT
Sono servizi sostitutivi di mensa in formato carta ceo (esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 4 euro al giorno con iva al 4% detraibile) od elettro nico (esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 8 euro al giorno con IVA al 4% detraibile).
TICKET WELFARE
I ticket Welfare sono utilizzabili dalla piattaforma Welfare associativa con ingresso dal nostro sito In ternet www.confapifvg.it e permettono di ampliare la rete di spendibilità per l’istruzione dei figli (testi scolastici, rette, tasse di frequenza, mense) le pre stazioni sanitarie (servizi sanitari in centri medici e dentistici), la cura dei familiari (baby-sitter, ba danti, campus scolastici, case di cura), sport e be nessere (palestre, piscine, centri sportivi e termali), tempo libero (viaggi, parchi tematici, spettacoli), cultura e formazione (corsi di lingue e per il tempo libero, formazione personale e professionale).
Il ticket Welfare, come da normativa, è fiscalmente deducibile ed è spendibile presso una rete di strut ture già convenzionate o da convenzionarsi su se gnalazione del dipendente.
L’importo assegnato dall’Azienda viene convertito in voucher e utilizzato dal dipendente attraverso tre semplici passaggi:
1. si seleziona il servizio che si desidera;
2. la piattaforma genera il voucher che è spendi bile per la specifica prestazione e per l’importo esatto della prestazione stessa;
3. il dipendente utilizza il voucher che può essere stampato o utilizzato direttamente online. È possibile trovare i propri punti vendita attra verso il motore di ricerca dovecompro.edenred.it per scoprire dove e come utilizzare i ticket. Di seguito i nostri referenti per i diversi prodotti/ servizi:
- dott. Enrico Iaquinta e dott. Alessandro Gia chin per gli aspetti normativi e contrattuali dell’istituto e per i ticket Welfare (tel. 0432 507377 – mail: lavoro@confapifvg.it;
- sig.ra Barbara Vergolin per gli ordini dei Ti cket Compliments e Ticket Restaurant (tel. 0432 507377 - mail: welfare@confapifvg.it);
- dott. Francesca Bresolin per la piattaforma as sociativa (Tel. 0432 507377 - e-mail: ammini strazione@confapifvg.it).
Gli interessati possono contattare l’Associazione, signora Barbara Vergolin - tel. 0432/507377 - email: welfare@confapifvg.it
(AG-Bv)
Sgravio contributivo del 2% in favore dei lavoratori dipendenti
L’INPS, con il Messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, ha fornito indicazioni in ordine alla mag giorazione dello sgravio contributivo in favore dei lavoratori dipendenti. Si tratta dell’aumento di 1,2 punti percentuali dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, che si cumula con il precedente esonero di 0,8 punti percentuali sempre sulla quota dei contributi pre videnziali IVS a carico del lavoratore. Viene ricordato che detto esonero pari al 2% è quindi previsto per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredice sima mensilità, laddove erogata integralmente in tale periodo, ovvero, limitatamente ai ratei della stessa erogati nei predetti periodi di paga. Si chiarisce inoltre che l’esonero in esame può trovare applicazione a condizione che la retribu zione imponibile ai fini previdenziali non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di
tredicesima e che il limite mensile di 2.692 euro (riferito ai rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo parziale) è relativo alla retribuzione impo nibile nel suo complesso. Premesso che l’Istituto aveva già chiarito che - con riferimento alle ipotesi in cui un rapporto di la voro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, cessi prima di dicem bre 2022 - l’esonero potrà essere applicato anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro, nel Messag gio 3499/2022 in commento viene precisato che al fine di evitare un trattamento differenziato nei confronti dei lavoratori cessati in corso d’anno, nelle ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro infrannuali, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensili tà maturate alla data di cessazione, moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tre dicesima maturato nel singolo mese) per il nume ro di mensilità maturate alla data della cessazione. L’Istituto precisa quindi le modalità per la fruizio ne del predetto esonero in misura del 2% a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2022.
Con riserva di ulteriori informazioni, si rinvia al Messaggio citato per ogni approfondimento.
Riforma degli ammortizzatori sociali
zioni impartite con il messaggio n. 2225/2022.
ChIArIMentI InPS
Per lA CoMPIlAzIone deI fluSSI unIeMenS
L’Inps, con il messaggio n. 3649 del 5 ottobre 2022, ha fornito le istruzioni per la compilazione dei flus si UNIEMENS alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, illustrate nella circo lare n. 76 del 30 giugno 2022 e nel messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022 (per approfondimento si rinvia alla circolare Confapi FVG n. 297 del 26 lu glio 2022), in materia di ammortizzatori sociali. Di seguito le precisazioni per codici UNIEMENS: - Datori di lavoro con C.S.C. (Codice Statistico Contributivo) 1.01.06 (posizione degli operai a tempo indeterminato e degli apprendisti), per i codici “M026” e “M032 sono valide le istru-
- Datori di lavoro con C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01 (settore pesca e marittimo), per i codici “L029” e “L030” si rinvia al messaggio n. 2637/2022, si tratta dei codici istituiti per il recupero della contribuzione ordinaria FIS poiché da 1° gen naio 2022 rientrano nell’ambito di applicazione della CISOA.
- Datori di lavoro, con forza aziendale maggiore di 50 dipendenti, con C.S.C. 7.01.XX – 7.02. XX – C.S.C. 7.03.01 (imprese commerciali), C.S.C. 7.04.01 con CA 3X o 3B (imprese della logistica), C.S.C. 7.04.01 con CA 3X (agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici), si potrà utilizzare il codice M033”, avente il significato di “Versamento contribu to ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%”.
L’INPS inoltre informa che i codici, istituiti per i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022, potranno essere utilizzati anche sulla denuncia di competenza di ottobre 2022
Sgravio alle imprese edili
Con un decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in concerto con il Ministero di Economia e Finanze, viene confer mata, anche per l’anno 2022, la riduzione contri butiva dell’11,50% per le Imprese che esercitano attività edile. L’incentivo di applica sui contributi dovuti per gli operai occupati, con orario di lavoro di 40 ore settimanali. Per settore edile si intendono i datori di lavoro classificati con i codici statistici INPS dall’11301 all’11035 per le imprese industriali, mentre per quelle artigiane dai codici 41301 al 41305.
L’accesso al beneficio è subordinato al possesso di regolarità contributiva DURC, nonché al rispetto degli obblighi di legge e di tutti gli accordi e con tratti nazionali, territoriali, aziendali se sottoscrit ti dalle organizzazioni sindacali comparativamen te più rappresentative. Inoltre l’Impresa non deve aver riportato condanne passate in giudicato per violazione sugli obblighi di salute e sicurezza negli ultimi 5 anni. Attraverso il sito dell’INPS il datore di lavoro potrà inviare la richiesta con il modulo telematico «RidEdil» autocertificando il possesso di tutti i requi siti. Se la domanda viene definita positivamente, all’Impresa viene assegnato il codice autorizzativo «7N», con il quale si può esporre in UNIMENS la riduzione contributiva. Si attende una prossima circolare dell’INPS con le istruzioni operative.
Indennità una tantum 150 Euro
le IStruzIonI dell’InPS Per l’erogAzIone dI noveMbre 2022
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 363/ AG del 27 settembre 2022 per comunicare che l’INPS, con la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, ha fornito le istruzioni applicative per l’erogazio ne dell’indennità una tantum di 150 euro, previ sta dall’articolo 18 del D.L. 144/2022 (cd. decreto “Aiuti ter”), a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti.
Detta indennità spetta ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro do mestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non ec cedente l’importo di 1.538 euro. Il rapporto di la voro, sia a tempo determinato che indeterminato, deve sussistere nel mese di novembre 2022. Si considerano nel limite della retribuzione im ponibile anche le somme eventualmente escluse da imposizione in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzio ne contributiva prevista dell’articolo 55 del D.L. 50/2017 (PDR con coinvolgimento paritetico dei lavoratori).
L’indennità una tantum viene riconosciuta anche ai lavoratori interessati da eventi con copertura
di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. In caso di retribuzione azzerata, o ridotta, in virtù di eventi tutelanti (es. CIGO/CIGS) vale comunque il rispetto del limite di 1.538 euro che dovrà essere verificato considerando la “retribuzione teorica” esposta in Uniemens, cioè con la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se non fossero in tervenuti eventi tutelati.
Diversamente l’indennità una tantum non spetta nell’ipotesi di retribuzione azzerata a causa di so spensioni del rapporto di lavoro, come l’assenza non retribuita, poiché non sono coperti da contri buzione figurativa.
L’erogazione dell’indennità deve essere preceduta dalla acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione del lavoratore con la quale attesti:
- di non risultare essere titolare di trattamenti pensionistici; - di non percepire reddito di cittadinanza; - di non aver richiesto tale indennità ad altri da tori di lavoro e - di trovarsi nelle condizioni previste dalla nor ma (retribuzione imponibile di novembre non superiore a 1.538 euro).
Il datore di lavoro provvederà al recupero del cre dito, derivante dal totale delle indennità erogate, mediante compensazione in sede di denuncia con tributiva mensile di competenza del mese di no vembre, quindi in F24 al 16 dicembre 2022 e Uni emens da trasmettere entro il 31 dicembre 2022. Con riserva di ulteriori approfondimenti. (AG)
CCNL Uniontessile
nuovo ACCordo Per Il SuPerAMento dellA ClAuSolA dI SAlvAguArdIA Per I MInIMI ContrAttuAlI
A tal fine, con riferimento agli arretrati, viene pre cisato che:
- l’erogazione dei suddetti importi di arretrati non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il TFR, già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1° feb braio 2022 - 31 agosto 2022.
Si informano le Aziende del settore che UNION TESSILE CONFAPI e le OO.SS. hanno sottoscrit to un’ipotesi di accordo per il superamento della clausola di salvaguardia di cui alla comunicazione Uniontessile del 14 gennaio u.s. L’applicazione della c.d. clausola di salvaguardia aveva infatti determinato dal 1° febbraio 2022 l’applicazione ai lavoratori dei minimi contrat tuali (ERN) (più bassi rispetto a quelli previsti dal CCNL Uniontessile - Confapi) previsti dal CCNL SMI aderente a Confindustria. Pertanto con detto nuovo ultimo accordo le sole aziende che, a far data dal 1° febbraio 2022, hanno proceduto all’applicazione della clausola di salva guardia, procederanno, con decorrenza dal 1° set tembre 2022, all’applicazione, secondo il compar to di appartenenza, delle nuove tabelle dei minimi retributivi.
Si rinvia alla Circolare di UNIONTESSILE per le specifiche tabelle settoriali. I lavoratori in forza alla predetta data del 1° set tembre 2022 avranno diritto agli arretrati retri butivi in relazione al servizio prestato nel periodo 1° febbraio 2022 - 31 agosto 2022. Per gli importi spettanti a titolo di arretrato si rinvia sempre alla citata Circolare.
- Gli importi saranno inoltre proporzional mente ridotti in caso di sospensione/riduzi one per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato.
- Nei casi di lavoro part-time saranno ripro porzionati sulla base dell’orario convenuto nel contratto individuale.
- Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022.
- In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l’importo definito sarà corrisposto integral mente dedotto quanto già percepito.
- Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di TFR. Infine si segnala che le parti firmatarie, a modifica di quanto previsto dall’art. 8 del vigente CCNL 24 gennaio 2020, hanno altresì definito che la vali dità del CCNL, sia della parte normativa che della parte economica, è prorogata di 12 mesi, con sca denza alla data del 31.03.2024 e non più alla data del 31 marzo 2023.
Al fine dei necessari adempimenti, la Circolare Uniontessile, completa delle relative tabelle, è di sponibile al presente link.
(EI)Marco Bon
Beneficiari bonus 200 Euro
erogAzIone
Con CoMPetenzA
ottobre 2022
L’INPS, con la Circolare n. 111 del 7 ottobre 2022, ha fornito le istruzioni per l’erogazione dell’in dennità una tantum contenuta nel DL 115/2022 all’art. 22. Detto Decreto ha previsto che l’inden nità dei 200 euro, erogata ad agosto, dovrà essere riconosciuta anche ai lavoratori, in forza nel mese di ottobre 2022, che abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con al tro datore di lavoro), che siano stati destinatari di eventi con copertura figurativa integrale dall’INPS nel periodo 1° gennaio 2022 – 18 maggio 2022. Detti lavoratori erano stati esclusi dall’indennità una tantum prevista dal DL 50/2022 poiché non beneficiari dell’esonero dello 0,80% (L. 234/2021, art. 1, c. 121).
RIEpILOGO
Con la retribuzione di competenza di ottobre 2022, i datori di lavoro, in automatico, provvederanno a erogare l’indennità ai lavoratori beneficiari e po tranno recuperare il credito attraverso la denun cia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022 (es. pagamento retribuzioni 10/11, compensazione in F24 16/11, Uniemens 30/11).
L’erogazione dell’indennità deve essere preceduta dalla acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione del lavoratore con la quale attesti di non essere titolare di trattamenti pensio nistici, di non percepire reddito di cittadinanza e di non aver richiesto tale indennità ad altri datori di lavoro.
Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesi mo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UNIEMENS la predetta indennità una tantum, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la re stituzione all’Istituto e il recupero verso il dipen dente, secondo le istruzioni che saranno fornite con successivo messaggio.
BENEFICIARE DELL’INDENNITà UNA TANTUM
Essere in forza nel mese di ottobre 2022. Aver avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro).
Essere stati destinatari di eventi - con indennità mensile erogata entro i limiti di cui al comma 121 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - con copertura figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa della quale non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Non essere stati destinatari delle indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Spettabile Impresa
Oggetto: dichiarazione del lavoratore al pagamento dell’indennità una tantum prevista dall’art. 22, Decreto Legge nr. 115/2022. Il/la sottoscritto/a __________ ________; nato/a il ____, a _____(_ ), codice fiscale___ __; assunto in data ____, presso la Società ____; con riferimento al pagamento dell’indennità una tantum prevista dall’art. 22 del Decreto Legge 115/2022, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero ,
DICHIARO
SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ
• di non essere titolare di prestazioni pensionistiche, di cui all’art. 32, c. 1 del D.L. 50/2022;
• di non essere percettore del reddito di cittadinanza e che nel proprio nucleo di familiare non ci siano beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui all’art. 31, c. 18 del D L 50/2022;
• di non aver diritto, o comunque si impegna a non dichiarare ad altri datori di lavoro di averne diritto, ulteriori indennità di cui all’articolo 22 del D.L. n. 115/2022 in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta;
• di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS nel periodo 1° gennaio 2022 18 maggio 2022,
• di essere consapevole di non avere diritto all’indennità erogata nel mese di ottobre 2022, laddove già destinatario della stessa con erogazione d’ufficio da parte dell’Istituto. Data__
Il Lavoratore/La Lavoratrice
Decreto sui nuovi limiti e orari per i riscaldamenti
* agli edifici adibiti a piscine, saune e assi milabili;
dA APPlICAre Per lA ProSSIMA StAgIone InvernAle
È stato pubblicato sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ed entra ufficialmente in vigore il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale. Il decreto consta di quattro articoli, nello specifico:
ART. 1
Reca le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023 e le relative esenzioni. In particolare, riduce di 15 giorni il periodo di accensione e di 1 ora la durata giornaliera di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale. Il testo specifica inoltre le diverse esenzioni in relazione alle limitazioni relative alla durata complessiva di accensione, alla durata giornaliera, e alla riduzio ne di 1° di temperatura. In particolare, le modifi che non si applicano: - quanto alla durata complessiva di ac censione:
* agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-di pendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
* alle sedi delle rappresentanze diplomati che e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
* agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
* agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produ zione.
- quanto alla sola durata giornaliera, nei casi di:
* edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e as similabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
* impianti termici al servizio di uno o più edi fici dotati di circuito primario, volti esclusi vamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste per la durata complessiva di accensione, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’ac qua nel circuito primario al valore necessa rio a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
* impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate do tati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della tempera tura esterna con programmatore che con senta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore;
* edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rin novabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del D.lgs. n. 199/2021 e che per tanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
- quanto alla riduzione di 1° di tempera tura:
* agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-di pendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;
* agli edifici adibiti a piscine, saune e assi milabili, le sedi delle rappresentanze di plomatiche e di organizzazioni internazio nali non ubicate in stabili condominiali, per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria
* agli edifici adibiti ad attività industriali, ar tigianali e assimilabili per i quali le autori tà comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n. 74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli am bienti derivi da sorgente non conveniente mente utilizzabile in altro modo;
* edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rin
novabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del D.lgs. n. 199/2021 e che per tanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
ART. 2
Reca disposizioni circa i controlli che devono esse re svolti dalle autorità competenti.
ART. 3
Aggiunge il richiamo normativo al presente decre to al Piano di emergenza del gas di cui al DM 18 dicembre 2019.
ART. 4 Reca le disposizioni finali.
Link: Decreto (C)
Nuove regole per l’antincendio
- le azioni da mettere in pratica in caso di incendio; - le procedure di esodo; - le disposizioni per chiedere l’intervento dei vi gili del fuoco.
È entrato in vigore il 4 ottobre 2022, un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il D.M. 2 settembre 2021 in materia di “criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico ser vizio di prevenzione e protezione antincendio ai sensi dell’art. 46 comma 3 lett. a punto 4 e lettera b del d.lgs. 81/2008“, sostituendo il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro.
Il decreto apporta alcune importanti novità soprat tutto in merito al piano di emergenza e alla forma zione e l’informazione degli addetti antincendio.
pIANO DI EMERGENZA
Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare misure per la gestione della sicurezza in caso di incendio, in relazione ai rischi presenti sul luogo di lavoro. Il piano di emergenza è obbligatorio nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro con almeno 10 impiegati;
- luoghi di lavoro soggetti ai controlli dei vigili del fuoco;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico nei quali si registra la presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.
Per i luoghi che non rientrano nei punti suddetti, non vige l’obbligo di redazione del piano di emer genza, ma risulta comunque necessario adottare misure organizzative in caso di emergenza, da ri portare nell’apposito documento di valutazione del rischio incendio.
Inoltre, l’allegato 2 del dm 2 settembre 2021 de linea i contenuti del piano di emergenza. Esso dovrà essere aggiornato in occasione di modifiche che alterino le misure di prevenzione e protezione, e deve contenere:
Per compilare un piano di emergenza completo ed efficiente, bisognerà tener presente alcuni fattori quali, ad esempio: le caratteristiche del luogo di lavoro, il numero di persone presenti, i lavoratori esposti a particolari rischi, ecc.
Inoltre, il piano dovrà contenere chiare indicazio ni sui compiti del personale antincendio, i provve dimenti da adottare per far sì che tutti i dipenden ti siano pronti a gestire l’emergenza, ecc.
Il piano di emergenza deve includere almeno una planimetria in cui riportare: - l’ubicazione dei sistemi antincendio, - la posizione degli allarmi e delle centrali di controllo, - l’ubicazione dei locali a rischio specifico, ecc. Sono previste misure semplificate di gestione dell’emergenza in caso di esercizi aperti al pubblico con meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (ad esclusione delle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco). In questi casi il datore di lavoro può utilizzare semplicemente degli schemi e/o la planimetria.
REGISTRO ANTINCENDIO
Il registro dei controlli antincendio è un documen to obbligatorio dal 25 settembre 2022 per tutte le attività con almeno un lavoratore. Nel registro bisogna tener conto di tutti i presidi antincendio presenti in azienda, annotare gli interventi di manutenzione in base alla tipologia, riportare con precisione le date dei controlli fatti dal tecnico manutentore antincendio qualificato.
FORMAZIONE
IN MATERIA ANTINCENDIO
Le principali novità riguardano: - la modifica, in parte, dei programmi dei corsi di formazione per addetti antincendio, preve dendo ancora 3 tipologie di corsi di formazio ne ma con nuove denominazioni, ossia:
* Corso per addetti in attività di “Livello 1”, della durata di 4 ore;
* Corso per addetti in attività di “Livello 2”, della durata di 8 ore;
* Corso per addetti in attività di “Livello 3”, della durata di 16 ore;
- e per quanto riguarda i corsi di aggiornamen to:
* Corso di Aggiornamento per addetti in at tività di “Livello 1”, della durata di 2 ore;
* Corso di Aggiornamento per addetti in at tività di “Livello 2”, della durata di 5 ore;
* Corso di Aggiornamento per addetti in at tività di “Livello 3”, della durata di 8 ore;
- l’introduzione dell’obbligo di svolgere le eser citazioni pratiche anche nei corsi di livello 1, cioè quelli che attualmente sono denominati corsi di formazione antincendio rischio basso;
- l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento quinquennale della formazione degli addetti antincendio;
- è specificato che l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono (quindi in modalità videoconferenza) e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano
l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi; - sono specificate disposizioni transitorie in base alle quali:
* i corsi di formazione ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 già programmati al 4 ottobre 2022, sono considerati validi se svolti en tro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2023;
* per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio già formati dovranno aggiornarsi entro 5 anni dalla data di svol gimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento oppure, se alla data di entrata in vigore del decreto sono trascor si più di cinque anni dalla data di svolgi mento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, dovranno aggiornarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 4 ottobre 2023.
- per quanto riguarda i requisiti dei docenti dei corsi di formazione, il D.M. 2 settembre 2021 stabilisce precisi requisiti di qualificazione dei formatori, e richiede la frequenza di specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale per mantenere la qualifica. (CS)
Inail. Nuovo report mensile sulle infezioni di origine professionale
dAll’InIzIo dellA PAndeMIA denunCIAtI All’InAIl QuASI 300MIlA ContAgI Sul lAvoroFonte: Inail
Pubblicato il 29esimo report curato dalla Con sulenza statistico attuariale dell’Istituto: il 2022, con 99.133 infezioni di origine professionale se gnalate nei primi otto mesi, pesa al momento per il 33,4% sul totale. Rispetto al monitoraggio di fine giugno, i casi in più sono 18.375 (+6,6%), di cui 2.107 riferiti ad agosto e ben 10.610 a luglio. I decessi sono 886, concentrati soprattutto nel 2020 e 2021
Dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 31 agosto le infezioni da Covid-19 di origine profes sionale segnalate all’Inail sono 296.806, pari a cir ca un quinto del totale delle denunce di infortunio sul lavoro pervenute dal gennaio 2020 e all’1,4% del complesso dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità alla stessa data. Come emerge dal 29esimo report nazionale sui contagi lavoro-correlati da nuovo Coronavirus elaborato dalla Consulenza statistico attuariale (Csa) dell’Inail, rispetto alle 278.431 denunce re gistrate dal monitoraggio dello scorso 30 giugno, data a partire dalla quale il report è pubblicato con cadenza bimestrale, i casi in più sono 18.375 (+6,6%), di cui 2.107 riferiti ad agosto, ben 10.610 a luglio (picco osservato anche sulla popolazione italiana), 3.334 a giugno, 470 a maggio, 357 ad aprile, 482 a marzo, 235 a febbraio e 544 a genna io 2022, mentre gli altri 236 casi sono per l’81,4% riferiti al 2021 e il restante 18,6% al 2020. Il con solidamento dei dati, infatti, permette di acquisi re informazioni non disponibili nelle rilevazioni e nei mesi precedenti. Nel 2022, con 99.133 contagi sul lavoro denunciati nei primi otto mesi, è concentrato al momento un terzo (33,4%) di tutti i casi segnalati all’Inail dall’i
nizio della pandemia. Gennaio, in particolare, con 30.159 casi si colloca solo dopo novembre 2020, mentre i dati dei mesi successivi, con l’esclusione di quello di agosto ancora in consolidamento, ri sultano tra i più elevati, anche se tendenzialmente in diminuzione. Il 2020, con 148.944 infezioni de nunciate, raccoglie il 50,2% di tutti i contagi, con novembre (40.837) e marzo (28.701) ai primi due posti per numero di casi. I 48.729 infortuni da Co vid-19 denunciati nel 2021 rappresentano, invece, il 16,4% del totale. Il nuovo report della Csa conferma il trend in net ta diminuzione dei casi mortali. I decessi rilevati al 31 agosto, infatti, sono 886, nove in più rispetto agli 877 di fine giugno. A fronte dei 581 casi morta li del 2020 e dei 291 del 2021, nei primi otto mesi di quest’anno i decessi denunciati sono 14, pari all’1,6% del totale. Se nel 2020 l’incidenza media dei decessi da Covid-19 sul totale di tutte le morti sul lavoro segnalate all’Inail è stata di circa una denuncia ogni tre, nel 2021 è scesa a una su sei, contraendosi ulteriormente a una su 11 nei primi otto mesi del 2022.
A morire sono soprattutto gli uomini (82,8%), ma il rapporto tra i generi si inverte allargando l’ana lisi a tutte le infezioni di origine professionale de nunciate. La quota delle lavoratrici sul totale dei casi di contagio, infatti, è pari al 68,2%. La com ponente femminile supera quella maschile in tutte le regioni, con le sole eccezioni della Sicilia e della Campania, dove l’incidenza delle donne è, rispet tivamente, del 49,6% e del 48,8%.
L’età media dei lavoratori contagiati è di 46 anni per entrambi i sessi, con la fascia d’età 50-64 anni al primo posto con il 41,6% delle denunce, segui ta dalle fasce 35-49 anni (36,2%), under 35 anni (20,1%) e over 64 anni (2,1%). Gli italiani sono l’88,4%, mentre tra i lavoratori stranieri i più colpiti sono i rumeni, con circa un’infezione su cinque (20,7%), seguiti da peruviani (12,3%), al banesi (7,9%), svizzeri (4,5%), moldavi (4,4%) ed ecuadoriani (4,0%).
L’analisi per professione dell’infortunato con ferma la prevalenza dei contagi tra il personale dell’ambito sanitario, con la categoria dei tecnici della salute al primo posto con il 37,7% delle de nunce (in tre casi su quattro donne), l’82,3% delle
quali relative a infermieri. Seguono gli operatori socio-sanitari con il 16,0% (l’80,7% donne), i me dici con il 9,4% (oltre la metà sono donne, più di un terzo medici internisti e generici), gli operatori socio-assistenziali con il 5,4% (l’85,3% donne) e il personale non qualificato nei servizi sanitari (circa l’80% ausiliari, ma anche portantini e barellieri) con il 4,4% (72,7% donne).
Le altre professioni più colpite sono quelle degli impiegati amministrativi (5,8%, i due terzi donne), degli impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta (2,3%, di cui più della metà donne), degli addetti ai servi zi di pulizia (1,9%, oltre i tre quarti donne), degli impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro (1,5%, di cui circa i due terzi donne), dei professori di scuola primaria (1,2%, di cui il 97,2% donne), dei conduttori di veicoli (1,2%, con una preponderanza di contagi maschili pari al 91,6%) e degli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia (1,1%, di cui il 31,4% donne).
Nell’evoluzione dei contagi, il settore della sanità e assistenza sociale ha mostrato un andamento altalenante, con aumenti più evidenti nelle fasi più acute della pandemia. I livelli massimi si sono registrati a novembre e dicembre 2020, a marzo dello stesso anno e a gennaio 2022, quelli minimi in corrispondenza dei periodi estivi del 2020 e del 2021. Nel 2022, dopo la riduzione di febbraio e la ripresa di marzo, il numero dei contagi è calato di nuovo fino a maggio per poi risalire fino a luglio (oltre 4.400 casi), mentre ad agosto si è attestato sotto i 900 casi. In termini di incidenza sul totale delle infezioni di origine professionale, dopo le riduzioni registrate
tra febbraio e giugno 2021, nel secondo semestre dell’anno scorso il settore sanitario ha mostrato segnali di ripresa che sono proseguiti e si sono am plificati nei primi otto mesi del 2022, caratterizza ti da livelli di incidenza molto vicini a quelli os servati nei periodi più acuti della pandemia. Altri comparti produttivi, come per esempio il traspor to e magazzinaggio, hanno registrato nel corso del 2021, ma anche tra gennaio e luglio di quest’anno, incidenze di contagi sul lavoro maggiori rispetto al 2020, mentre il dato di agosto, seppur provviso rio, mostra una flessione significativa. Dall’analisi territoriale, che è possibile approfon dire anche attraverso le schede regionali aggior nate, emerge che il 40,2% dei contagi sul lavoro da Covid-19 è concentrato nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 23,4%), seguito dal Nord-Est con il 21,8% (Veneto 10,7%), dal Centro con il 16,9% (Lazio 8,3%), dal Sud con il 14,8% (Campa nia 7,4%) e dalle Isole con il 6,3% (Sicilia 4,5%). Le province con più contagi da inizio pandemia sono quelle di Milano (9,6%), Roma (6,6%), Tori no (6,5%), Napoli (4,6%), Genova (3,1%), Brescia (2,9%), Verona e Venezia (2,2% ciascuna), Treviso (2,1%), Vicenza e Firenze (2,0% ciascuna), Vare se e Monza e Brianza (1,9% ciascuna) e Bologna (1,8%). Brescia, invece, è la provincia con il mag gior numero di contagi professionali in agosto, se guita da Roma, Genova, Torino, Milano, Napoli, Monza e Brianza, Savona, Venezia, Treviso, Sa lerno, Chieti e Latina. Gli incrementi percentuali più alti rispetto alla rilevazione di fine giugno sono stati però registrati nelle province di Messina, Trapani, Latina, Salerno, Caserta, Vibo Valentia, Chieti e Savona.
Rispetto alla data di rilevazione del 30 giugno 2022, le denunce di infortunio sul lavoro da Covid 19 sono aumentate di 184 casi (+3,1%, inferiore al dato nazionale pari a +6,6%), di cui 92 avvenuti a luglio e 34 ad agosto 2022 con i restanti casi riconducibili ai mesi precedenti. L’aumento in termini relativi ha interessato maggiormente la provincia di Gorizia.
L’analisi nella regione evidenzia che le denunce pervenute dall’inizio della pandemia si riferiscono per il 55,6% al 2020, per il 24,3% al 2021 e per il 20,1% ai primi otto mesi del 2022 Dopo il 2020 caratterizzato dalle ondate di marzo aprile e di fine anno, il 2021 ha avuto, come per il dato nazionale, un andamento tendenzialmente decrescente, con minimi estivi e una ripresa del fenomeno a fine anno; il 2022 ha mostrato a gennaio una forte accelerazione, con un andamento decrescente nei mesi successivi (più altalenante quello nazionale).
Gli eventi mortali non si sono incrementati rispetto alla precedente rilevazione: dei 13 casi da inizio pandemia, 4 si riferiscono al 2020 e 9 al 2021.
Le professioni
tra i tecnici della salute l’83% sono infermieri, il 5% assistenti sanitari, altrettanti fisioterapisti e il 2% tecnici sanitari di radiologia; tra le professioni qualificate nei servizi sanitari, tutti operatori socio sanitari; tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati il 61% sono operatori socio assistenziali, il 16% assistenti socio sanitari con funzioni di sostegno, l’11%
accompagnatori per disabili;
SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19
tra i medici oltre il 50% è composto da medici internisti, generici, anestesisti rianimatori, ortopedici e psichiatri; tra gli impiegati, soprattutto amministrativi; tra il personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli, oltre il 40% è addetto alle pulizie negli ospedali e ambulatori; tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari, oltre l’80% è costituito da ausiliari sanitari, ospedalieri e portantini, seguiti dagli inservienti in case di riposo e ospedali (15%) e dai bidelli (4%); tra i conducenti di veicoli, massivamente quelli di autoambulanze.
L’attività economica
la gestione Industria e servizi registra il 97,9% delle denunce, seguono la gestione per Conto dello Stato (1,4%), l’Agricoltura (0,5%) e la Navigazione (0,2%); il 64,1% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda i settor i della “Sanità e assistenza sociale” (62,7% delle denunce) e degli organi preposti alla sanità, come le Asl, dell’”Amministrazione pubblica” (1,4%); le professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori socio sanitari e operatori socio assistenziali; il “Trasporto e magazzinaggio”, incide per il 9,3% (soprattutto servizi postali e di corriere); il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra il 7,9% delle denunce codificate, tra i più colpiti gli addetti alle pulizie e disinfezione di locali e attrezzature; le “Attività manifatturiere”, settore ampio e articolato, contano per il 2,9%; il “Commercio” pesa per il 2,6% il settore “Attività artistiche e sportive” (1,9%), vede coinvolti soprattutto calciatori; le “Costruzioni” incidono per l’1,7%, così come il settore "Attività dei servizi di alloggio e ristorazione”
I decessi: nessun nuovo decesso rispetto alla precedente rilevazione: dei 13 casi complessivi, 10 fanno riferimento alla gestione Industria e servizi , 2 a quella dei dipendenti del Conto Stato, 1 all’Agricoltura.
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
(Denunce in complesso: 6.204, periodo di accadimento gennaio 2020 – agosto 2022)
Nota: gli ultimi valori sono da intendersi provvisori e soggetti ad aumento nelle prossime rilevazioni per effetto del consolidamento , particolarmente influente sull’ultimo mese della serie.
Consulenza Statistico Attuariale
23 settembre 2022
La comunicazione avviene quando oltre al messaggio, passa anche un supplemento di anima.
Henri BergsonSOA: rinnovo per la Costruzioni Pitton
Rinnovo per l’impresa Costruzioni Pitton srl, rap presentata dal sig. Fabrizio Pitton, con sede lega le in via Rive 15 Frazione Rivarotta a Rivignano Teor (UD), che ha rinnovato l’attestazione per le categorie OG1 la seconda classifica d’importo pari 516.000 euro.
La COSTRUZIONI PITTON Srl viene costituita nel 2002 con la Legale Rappresentanza e Direzio ne Tecnica di Pitton Fabrizio, già presente nel set tore delle costruzioni dal 1971.
L’azienda opera nel settore delle costruzioni edi li generali, edifici civili e industriali, rifacimenti, restauri, demolizioni, manutenzioni ed in genere qualsiasi tipologia di costruzione.
La società opera con qualità, competenza ed in sicurezza garantendo la massima correttezza pro fessionale e tempestività. Dispone inoltre di attrezzature e macchinari nuovi ed efficienti, necessari per realizzare interventi di qualsiasi natura.
L’azienda nel corso degli ultimi anni ha eseguito diverse opere, ne citiamo le più significative: - lavori di completamento delle opere di urba nizzazione primaria a Reana del Rojale (UD),
per conto della ditta RAMONDA ABBIGLIA MENTO SRL;
- lavori di ampliamento di un fabbricato com merciale a Reana del Rojale (UD), per conto della ditta RAMONDA ABBIGLIAMENTO SRL;
- lavori di ampliamento gradinate con realizza zione della copertura della tribuna presso il campo sportivo di Medea, per conto dell’ASD MEDEA;
- lavori di ampliamento di un fabbricato ad uso cantina di vinificazione a Cormons, per conto dell’Azienda Agricola RONCO DEL GELSO;
- lavori di ristrutturazione e adeguamento fun zionale di una parte del fabbricato a Cividale del Friuli, per conto della CIVIFORM SOC. COOP. SOCIALE;
- lavori di manutenzione ordinaria eseguiti sul fabbricato ad uso scuola materna in Loc. Oleis di Manzano per conto del COMUNE DI MAN ZANO; lavori di ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato ad uso commerciale e direzionale a Gonars per conto della FARMACIA D.SSA TANCREDI;
- lavori di ampliamento di un fabbricato ad uso cantina di vinificazione a Cormons (GO), per conto dell’Azienda Agricola LIVIO FELLUGA SRL;
- lavori di ampliamento di un fabbricato ad uso cantina di vinificazione e depositi a Cormons, per conto della SOC. AGR. STURM.
Con l’attestazione per la categoria OG1 relativa agli Edifici civili e industriali, potrà eseguire fino ad un importo di 619.200 Euro la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, com pleti delle necessarie strutture, impianti elettro meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e fini ture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli sta di, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheg gi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensi li, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.
Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’im porto superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed as sistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
ANAC: si applicano le linee guida
nel CASo deCIdAno dI non AdeguArSI, le StAzIonI APPAltAntI lo devono MotIvAre AdeguAtAMente
Per l’Autorità non regge la giustificazione addot ta dalla pubblica Amministrazione secondo cui la Stazione appaltante ha discrezionalità valutativa, e quindi è giustificata nel cercare direttamente sul mercato gli operatori economici di cui ha bisogno, senza sottostare a gare aperte.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione con una con atto del Presidente del 14 settembre 2022 prot. n. 73809/2022 ha deliberato che le Stazioni Appal tanti hanno il dovere di adeguarsi alle indicazioni delle Linee Guida dell’Anac. Secondo l’Autorità le Amministrazioni non posso no discostarsi da esse e nel caso decidano di non adeguarsi, lo devono motivare adeguatamente adottando un apposito atto che indichi le ragioni sottese a tale deroga. Infatti, in base all’articolo 71 del Codice degli Ap palti, tale motivazione deve essere particolarmen te circostanziata qualora sia presente un bando-ti po che esplicita i criteri di valutazione delle offerte. Nel caso specifico, l’ANAC ha richiamato severa mente la Città metropolitana di Firenze per una procedura riguardante i lavori stradali. L’affidamento di tale incarico, infatti, per Anac è avvenuto contravvenendo alle indicazioni del Codice dei Contratti, discostandosi dalle indicazioni delle Linee Guida, ignorando il bando tipo che indicava esplicitamente i criteri per le offerte.
Al riguardo, l’Autorità precisa che il Codice dei Contratti (decreto legislativo 50/2016) dispone che “Anac, attraverso linee guida, bandi tipo, con tratti tipo e altri strumenti, garantisce la promo zione dell’efficienza, della qualità, dell’attività del le stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omoge neità di procedimenti amministrativi, favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche”. Soprattutto “i bandi di gara vanno redatti in conformità agli stessi stabiliti dall’Anac, motivando espressamen te ogni forma di deroga”.
Secondo l’Autorità, invece, la Città metropolitana di Firenze si è discostata dal bando tipo “determi nando un effettivo restringimento della concor renza senza alcuna valida argomentazione a sup porto”.
Per l’ANAC qualora le Stazioni appaltanti, in ap plicazione della loro discrezionalità valutativa, in tendano derogare a singole disposizioni delle linee guida è necessario che le stesse, oltre a non poter sene discostare in modo irragionevole e abnorme, motivino attraverso l’adozione di un apposito atto le ragioni di opportunità sottese a tale deroga.
(CS)Business News
InforMAzIonI Per l’InternAzIonAlIzzAzIone A CurA
InforMeSt ConSultIng Srl
Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i re ferenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondi mento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.
GARANZIA SUppORTITALIA
pER I NUOvI FINANZIAMENTI (INCENTIvO LIQUIDITà FINO A DICEMBRE 2022)
È disponibile la misura straordinaria Garanzia SupportItalia di SACE per finanziamenti a condizioni agevolate controgarantite dallo Stato (come previsto dal Decreto Aiuti e nei limiti dei 200 miliardi di euro di garanzie di Stato già stanziati dal Decreto Liquidità); i finanziamenti sono diretti a sostegno delle imprese colpite dagli effetti economici negativi derivanti dalla crisi. Il finanziamento ha l’obiettivo di aiutare le PMI a reperire la liquidità necessaria per fronteggiare gli
impatti generati dal conflitto in Ucraina e dal rin caro dell’energia; sono ammessi a garanzia nuovi finanziamenti destinati a coprire costi del perso nale, investimenti, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, capitale circolante per stabili menti produttivi e attività imprenditoriali localiz zati in Italia. Il credito con garanzia sovrana con sente di non intaccare le linee di fido; di ottenere un finanziamento di media durata (6-8 anni) con pre-ammortamento di 36 mesi, erogato in tempi veloci e con una burocrazia minima.
Il limite di importo dei finanziamenti ottenibi li ammonta al maggiore fra: il 15% del fatturato annuo totale medio in Italia degli ultimi 3 esercizi conclusi come da bilanci e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la richiesta di finanziamento. Le garanzie di Stato sui finanziamenti concessi potranno essere richieste fino al 31 dicembre 2022. Le condizioni del finanziamento sottostanno anche al rating finanziario dell’azienda e alle relative Convenzioni in essere relativamente alla Garanzia sovrana.
INFORMEST Consulting, soggetto accreditato presso SACE SIMEST e presso il Ministero Sviluppo Economico, fornisce alle imprese assistenza tecnica e professionale nell’analisi preliminare, elaborazione progetto e gestione dell’istruttoria dello strumento finanziario. Le aziende interessa te ad approfondire possono inviare una richiesta all’indirizzo consulenza@informestconsulting. it (0432 629743).
(*) Non possono partecipare a questo Bando le imprese che hanno aderito al pre cedente avviso FAPI 4-2022 (richieste di maggio 2022).
FAPI è il fondo interprofessionale vicino alle Im prese attraverso il quale si può finanziare la for mazione dei lavoratori per far crescere la competi tività dell’Azienda.
La nostra Associazione CONFAPI FVG da sempre, in qualità di ente formativo accreditato dalla no stra Regione, in collaborazione con ENAIP FVG, ENFAP FVG, IAL FVG ed IRES FVG, segue con professionalità, dedizione, trasparenza, correttez za e impegno le aziende che vogliono migliorare la propria Impresa con la formazione.
SGRAVIAMO LE IMPRESE DA TUTTI GLI ONERI (DI GESTIONE DELLA PRATICA, ORGANIZZATIVI ED ECONOMICI) SENZA RICHIEDERE ALCUN COSTO: ANCHE I DOCENTI VENGONO DIRETTAMENTE PAGATI DA NOI.
Approfittate dei fondi a disposizione dell’impresa. Ci sono diverse opportunità per finanziare la for mazione dei dipendenti, inviateci quanto prima, la scheda allegata e contattate la nostra dott.ssa Emanuela De Faccio, che è per tutti questi aspet ti a Vostra disposizione, telefono 0432.507377mail formazione@confapifvg.it.
(EDF)Autotrasporto. Deroghe ai periodi di guida
notA MInISterIAle Sulle deroghe Al PerIodo dI guIdA gIornAlIero e SettIMAnAle
Con circolare prot. n. 300/ STRAD/0000030689.U/2022 del 22 settembre 2022 il Ministero dell’Interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comuni cazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero) è ritornato sulla deroga ai tempi di guida giornalieri e settimanali prevista dall’art. 12, comma 3 del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo e del Consi glio europeo n. 561/2006 del 15 marzo 2006, come modificato dal regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2020/1054 del 15 luglio 2020, recante il c.d. Primo pacchetto mobilità in vigore dal 20 agosto 2020.
La deroga in questione prevede che in presenza di circostanze eccezionali il conducente possa supe rare il periodo di guida giornaliero e settimanale fino ad un massimo di 2 ore, per raggiungere la sede di attività dell’impresa o del proprio luogo di residenza allo scopo di effettuare un periodo di ri poso settimanale regolare; prima di iniziare il pe riodo di guida aggiuntivo, l’autista deve osservare un’interruzione di 30 minuti consecutivi. In una precedente circolare del 16 marzo 2021 (v. Apinforma n. 5/2021, pp. 99-102) il Ministero aveva illustrato la novità introdotta dal reg. (UE) 2020/1054, precisando che il ricorso a questa fa
coltà non permetteva di derogare alla regola sul completamento del riposo giornaliero entro 24 ore dal termine del precedente riposo giornalie ro o settimanale (cfr. l’art. 8 par. 2 del reg. (CE) 561/2006).
Ora, sulla base di una diversa lettura della nor ma il Ministero ha riconsiderato la sua posizione sostenendo che: “in presenza delle condizioni in dicate [si tratta delle circostanze eccezionali che giustificano il ricorso alla deroga, che il Ministe ro aveva individuato nella circolare del 16 marzo 2021 (nota 24) in eventi imprevedibili, nel senso che l’esigenza di fruire della deroga non deve es sere frutto di una programmazione, ma, ad esem pio, deve tener conto di condizioni metereologi che, congestione del traffico, ritardi nei punti di carico e scarico, et c., n.d.r.] i conducenti possono superare fino a due ore il limite massimo di guida giornaliero e settimanale, derogando anche alle regole relative al riposo giornaliero, potendolo concludere, quindi, al massimo nell’arco di 26 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.”.
In buona sostanza, l’esercizio di questa facoltà da parte del conducente diventa possibile anche quando, a seguito del superamento di 2 ore del tempo di guida, l’inizio del periodo di riposo gior naliero subisca a sua volta uno slittamento di al trettante 2 ore, per cui verrebbe completato entro 26 ore dal termine del precedente riposo, anziché entro 24 ore.
Entrambe le note ministeriali e altre informazioni possono essere richieste, unitamente ad altre in formazioni, all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Autotrasporto. Pedaggi autostradali 2021
rIModulAzIone rIMborSI Con relAtIve PerCentuAlI
ai pedaggi autostradali effettuati nel 2021 (cfr. la citata circolare associativa), in ragione degli effet tivi ed aumentati transiti autostradali compiuti dalle imprese richiedenti attraverso provider di versi da Telepass spa (quali ad es. DKV e Axxes).
Si riportano di seguito le percentuali effettive di sconto spettanti alle imprese, in base allo scaglio ne di fatturato annuo realizzato e alla classe del veicolo con cui sono stati effettuati i pedaggi au tostradali.
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 241/ AdT del 1° giugno 2022 sulla riduzione dei pedag gi autostradali per il 2021, per segnalare che con deliberazione n. 8 del 9 settembre 2022 il Presi dente del Comitato Centrale ha rideterminato la percentuale di riduzione compensata da applicare
FATTURATO (IN EURO)
200.000 - 400.000
CATEGORIA ECOLOGICA DEL vEICOLO
Copia della deliberazione e altre informazioni pos sono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Asso ciazione.
% DI RIDUZIONE TEORICA
(AdT)% DI RIDUZIONE EFFETTIvA
Euro V o superiore 5% 3,8102%
200.000 - 400.000 Euro IV 1% 0,7620% 400.001 - 1.200.000 Euro V o superiore 7% 5,3343% 400.001 - 1.200.000 Euro IV 2% 1,5241%
1.200.001 - 2.500.000 Euro V o superiore 9% 6,8584%
1.200.001 - 2.500.000 Euro IV 3% 2,2861%
2.500.001 - 5.000.000 Euro V o superiore 11% 8,3825%
2.500.001 - 5.000.000 Euro IV 5% 3,8102%
Oltre 5.000.000 Euro V o superiore 13% 9,9066%
Oltre 5.000.000 Euro IV 6% 4,5723%