NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 18 15 ottobre 2014
IN PRIMO PIANO LAVORO
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 18 15 ottobre 2014
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Utilizzatori abituali di veicoli
6
La contabilità separata Iva
8
Le presunzioni di acquisto e vendita
10
La nuova certificazione unica
15
Compensazione cartelle esattoriali
16
Nuova Sabatini
17
Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020
20
Tassi effettivi globali e soglia antiusura
21
Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2014
23
Riduzioni contributive sui contratti di solidarietà
24
Contrattazione di secondo livello
26
CCNL autotrasporto spedizione merci e logistica
28
Confapi Aniem settore laterizi
29
Confapi Aniem settore lapideo
30
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
32
Trasporto rifiuti
33
Sostanze pericolose
34
Sostanze chimiche
35
Regolamento 895/2014
40
Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore
41
SOA: rinnovo per la CAFAB
42
Le nostre proposte per il settore dei lavori pubblici
43
Linee guida di Enea per gli impianti termici
49
Costo della manodopera edile. Provincia di Udine
50
www.sevenitalia.it - info@sevenitalia.it
Sistemi antirapina Protezioni Perimetrali esterne
Videosorveglianza TVCC Servizi di Telegestione
Servizi di Assistenza 24h Sui nostri Sistemi di sicurezza D.L. n. 83 del 22.06.12
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EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
La royalty nell’importazione di beni nell’Unione Europea
51
Il principio di forza maggiore
54
Legislazione alimentare
58
Autotrasporto. Riduzione pedaggi autostradali 2014
62
Trasporti eccezionali. Scorte tecniche
64
Autotrasporto. Revisioni e collaudi di veicoli
66
Autotrasporto internazionale. Autorizzazioni CEMT in Russia
67
Scadenze aziendali novembre 2014
68
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Utilizzatori abituali di veicoli altrui DAL 3 NOVEMBRE OBBLIGO DI AGGIORNARE LA CARTA DI CIRCOLAZIONE PREMESSA Con la legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del codice della strada, contenuta nel D.Lgs. n. 285/92. In particolare l’art. 2, comma 1 della citata legge ha introdotto all’art. 94 del predetto decreto il nuovo comma 4-bis il quale prevede che la disponibilità di un veicolo di terzi per un periodo superiore a 30 giorni, richiede l’aggiornamento della carta di circolazione. In pratica è obbligatorio registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha la disponibilità per più di 30 giorni.
L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE La norma in esame prevede, in sostanza, in capo all’utilizzatore, l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo anche l’aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni dell’intestatario della carta di circolazione e della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall’intestatario. L’operatività del nuovo adempimento era demandata ad un apposito Regolamento da parte del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti MIT. Regolamento che è stato adottato con la Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 a conclusione della predisposizione delle procedure informatiche necessarie per le comunicazioni.
SOGGETTI OBBLIGATI In linea generale l’obbligo riguarda i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 tonnellate immatricolati ad uso proprio. L’onere di aggiornamento ricade sugli “aventi causa”, vale a dire coloro che di fatto utilizzano il veicolo come ad esempio il locatario, il comodatario, l’affidatario, l’utilizzatore o l’erede. E’ comunque possibile,
tramite apposita delega contenuta nei moduli A/1 e A/2 allegati al Regolamento, trasferire sull’intestatario del veicolo l’adempimento in oggetto. Qualora l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l’utilizzo del proprio mezzo a un terzo per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione al competente Ufficio della Motorizzazione. Sono esentati da questo obbligo i familiari conviventi e le imprese esercenti attività di autotrasporto. Con riferimento ai familiari conviventi, la norma riconosce comunque la possibilità di provvedere all’adempimento su base volontaria. In questi casi viene emesso un tagliando di aggiornamento della carta di circolazione nel quale è annotato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza del comodatario nonché la scadenza del comodato e viene apposta la seguente dicitura “Comodato – Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis Codice della Strada”. L’ufficio della Motorizzazione non procederà a verifiche in merito ai rapporti tra l’intestatario della carta di circolazione e il comodatario, ma si limiterà a verificare la regolarità formale della documentazione presentata.
VEICOLI AZIENDALI Il Regolamento 15513 per finalità di semplificazione ha riservato una procedura particolare per i veicoli delle aziende o enti, pubblici e privati. In questi casi i veicoli detenuti a titolo di proprietà, usufrutto, leasing, locazione senza conducente, ovvero acquisiti con patto di riservato dominio oppure concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni, dovranno seguire una procedure semplificata. Diversamente dai casi ordinari visti in precedenza, spetta al proprietario del veicolo farsi carico dell’adempimento. Pertanto sarà la persona fisica munita del potere di agire per conto dell’impresa o dell’Ente, su delega del comodatario redatta utilizzando l’apposito modello B/1 allegato al Regolamento, a dover presentare la richiesta finalizzata all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli. Questa procedura, a differenza dei casi extraaziendali visti sopra, non prevede l’aggiornamento della carta di circolazione ma la sola annotazione
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nell’Archivio. L’attestazione di avvenuta annotazione non è necessario sia conservata a bordo del veicolo. L’annotazione richiede il versamento di 16 euro a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c.c.p. 4028 e 9 euro a titolo di diritti di motorizzazione sul c.c.p. 9001. Nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali, è prevista la possibilità di presentare un’unica istanza cumulativa, alla quale andrà allegato, oltre alla predetta documentazione, anche l’elenco dei veicoli e dei relativi comodatari e l’attestazione di versamento di 16 euro per l’imposta di bollo e di 9 euro per ciascun veicolo per i diritti di motorizzazione. Queste ultime tariffe non sono dovute quando il comodatario sia individuato già in sede di immatricolazione o di trasferimento della proprietà del veicolo al comodante. Per i veicoli posseduti dall’azienda a titolo di leasing o con patto di riservato dominio, non è richiesto il preventivo assenso del locatore o del venditore. E’ necessario invece l’assenso scritto del locatore per i veicoli nella disponibilità dell’impresa a titolo di locazione senza conducente.
La disciplina relativa ai veicoli aziendali non fa riferimento ai veicoli concessi in comodato agli amministratori, non è conseguentemente chiaro quale sia la modalità di comunicazione applicabile. Trattandosi di una disposizione legata alla circolazione dei veicoli non assume rilevanza fiscale ma potrebbe avere dei riflessi con riferimento alla comunicazione dei beni in godimento ai soci.
DECORRENZA Gli obblighi di cui sopra decorrono dagli atti posti in essere dal 3 novembre 2014. Con riferimento agli atti stipulati in epoca precedente, il Ministero precisa che è comunque possibile comunicarli su base volontaria.
SANZIONI La violazione degli obblighi in esame è sanzionata con una multa pari a 705 euro e con il ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94, comma 3 del D.Lgs. 285/92.
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(PZ)
La contabilità separata Iva IN PARTICOLARI CASI PUÒ RAPPRESENTARE UNA SCELTA OBBLIGATA Come noto, il comma 2 dell’art. 19 del DPR 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti afferenti operazioni esenti ai sensi dell’art. 10. Per gli operatori che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti è inoltre stabilito che il diritto alla detrazione spetta limitatamente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti (c.d. pro-rata di detraibilità di cui all’art. 19-bis del DPR 633). Al contribuente che esercita sia attività con Iva detraibile che attività esenti, è tuttavia riconosciuta la possibilità di optare, ai sensi del comma 3 dell’art. 36, per l’applicazione separata dell’imposta relativamente all’attività che dà luogo ad operazioni esenti. Il pro-rata di detraibilità in questo modo andrà ad incidere soltanto sull’attività esente, consentendo così la totale detraibilità dell’Iva sugli acquisti riferiti alle altre attività esercitate. Sempre con riferimento agli operatori che effettuano operazioni esenti, l’art. 36-bis del DPR 633/1972 prevede poi, previa opzione, una particolare dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti (fatta eccezione per quelle indicate ai numeri 11, 18 e 19 dell’art. 10), fermo restando l’obbligo di fatturare e registrare le altre operazioni eventualmente effettuate nonché l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dalla disciplina Iva. A fronte dell’agevolazione formale di cui sopra il comma 2 dello stesso art. 36-bis dispone, per i contribuenti che intendono avvalersi della suddetta dispensa, la totale indetraibilità dell’Iva relativa agli acquisti, indipendentemente dal fatto che siano riferiti ad operazioni esenti o ad altre operazioni.
Il successivo comma 3 prevede, infine, che l’opzione per la dispensa dagli adempimenti ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La ratio dell’art. 36-bis, è quella di agevolare quei soggetti che non hanno interesse alla detrazione dell’Iva, in quanto per il tipo di attività esercitata e per la natura delle operazioni poste in essere la detrazione stessa è preclusa ovvero fortemente limitata. In caso di opzione per la separazione dell’attività esente, conformemente a quanto previsto dalla risoluzione ministeriale n. 3340882 del 1° novembre 1982, si deve seguire la seguente procedura: a) separazione, previa opzione esercitata ai sensi dell’art. 36, di una attività esente dalle altre attività esercitate dalla stessa impresa; b) richiesta, relativamente alla sola attività esente, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, ai sensi dell’art. 36-bis, con conseguente indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale; c) distinta liquidazione dell’imposta relativa alle attività imponibili con conseguente detrazione dell’Iva sugli acquisti riferiti alle attività stesse. In definitiva è possibile “combinare” quanto disposto dall’art. 36 con la dispensa di cui all’art. 36-bis. La tenuta di una contabilità separata per le attività esenti e della dispensa dagli adempimenti formali, può essere giustificata valutando l’indetraibilità assoluta dell’Iva come un onere meno costoso di quello scaturente dagli obblighi di fatturazione, di registrazione e di tenuta di contabilità separate, e ciò in base ad un criterio di convenienza che ha alla sua base l’assoluta prevalenza delle attività esenti. Non è certamente applicabile qualora il soggetto optante per la dispensa si sia nel contempo avvalso anche della norma del terzo comma dell’art. 36 ed abbia tenuto due distinte contabilità, attraverso le quali è possibile individuare le singole operazioni in modo da attribuirle a ciascuna delle due distinte attività. In caso di separazione di attività, pertanto, l’opzione per la dispensa dagli adempimenti interessa
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la sola attività che dà luogo ad operazioni esenti, con la conseguenza che l’indetraibilità dell’Iva disposta dal secondo comma dell’art. 36-bis riguarda i soli acquisti riferiti a detta attività. Con riferimento poi a come vada materialmente esercitata l’opzione per la separazione delle attività e la contestuale opzione per la dispensa dagli adempimenti va ricordato che con il DPR 10 novembre 1997, n. 442, è stata completamente riformulata la disciplina delle opzione. In particolare, il nuovo regolamento stabilisce che l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono dai comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, fatto salvo l’obbligo di comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. Tuttavia, la mancata, tardiva o irregolare comunicazione non inficia la validità dell’opzione o della revoca ma resta sanzionabile soltanto quale mero errore formale. Pertanto, nel caso in cui la scelta per la separazione dell’attività esente e per la dispensa dagli
adempimenti sia desunta dai comportamenti concludenti del contribuente, l’opzione si considera esercitata, a far data dal 1° gennaio dell’anno in cui la scelta stessa è stata effettivamente operata e, in particolare, dal fatto che: 1) sia stata tenuta una contabilità separata per l’attività che dà luogo alle operazioni esenti (con l’adozione di registri separati, di serie di fatturazione tra loro distinte, di una distinta registrazione degli acquisti e di autonome liquidazioni dell’Iva); 2) non si sia provveduto a fatturare e registrare le operazioni esenti; 3) non sia stata detratta l’Iva relativa agli acquisti riferiti all’attività esente. L’esercizio delle due opzioni va segnalato, a consuntivo, nella dichiarazione Iva al quadro VO. Il fatto che il quadro delle opzioni non consenta di “associare” espressamente la dispensa dagli adempimenti all’attività esente non rileva ai fini della validità dell’opzione in quanto la scelta fatta va desunta, come detto in precedenza, dal comportamento concludente del contribuente. (PZ)
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Le presunzioni di acquisto e vendita LA PRESUNZIONE DI CESSIONE
INDISPENSABILE UN ATTENTO MONITORAGGIO FISICO DEI BENI PREMESSA La disciplina che regola le presunzioni di cessione e di acquisto, per quanto riguarda l’Iva, è contenuta nell’art. 53 del D.P.R. n. 633/1972. La suddetta norma pone a carico del contribuente l’onere di provare che i beni non rinvenuti nei luoghi di esercizio dell’attività non sono stati ceduti ma sono stati utilizzati per la produzione ovvero perduti ovvero ancora dati a terzi a titolo non traslativo della proprietà. Sul contribuente grava, inoltre, l’onere di giustificare la presenza, nei luoghi di esercizio dell’attività, di beni non detenuti a titolo di proprietà. Ricordiamo che le nuove disposizioni sono frutto del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, che ha sostituito, per espressa previsione dell’art. 5 del decreto stesso, le norme contenute nell’art. 53 del D.P.R. n. 633/1972 con una disciplina più completa ed organica.
LA FUNZIONE DELLE PRESUNZIONI L’istituto delle presunzioni di cessione e di acquisto di beni, rappresenta un’importante strumento in mano all’amministrazione finanziaria per l’accertamento dei volumi di fatturato, sia di acquisto che di vendita, imputabili ai singoli contribuenti. Se un contribuente sottoposto ad accertamento non è in grado di vincere le suddette presunzioni, allo stesso potrà essere contestata, l’omessa fatturazione dei beni non rinvenuti nei luoghi di esercizio dell’attività o, viceversa, la mancata regolarizzazione di fatture d’acquisto non pervenute relativamente ai beni trovati nei luoghi stessi. Trattasi, infatti, di una presunzione legale con la quale la legge dà per avvenuto un certo fatto fino alla dimostrazione del contrario, da fornirsi da parte del contribuente.
In forza del comma 1 dell’art. 53, si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra i suddetti luoghi rientrano anche: le sedi secondarie, le filiali, le succursali, le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi, i depositi e i mezzi di trasporto.
I LUOGHI DI ATTIVITÀ Le presunzioni di cessione operano soltanto per i beni che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni né in quelli dei suoi rappresentanti. La disponibilità dei luoghi deve però, alternativamente, risultare: - dall’iscrizione al Registro delle imprese o ad altro pubblico registro; - dalla dichiarazione di inizio attività o di variazione dati prevista dall’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, effettuata anteriormente al passaggio dei beni; - da altro documento dal quale risulti la destinazione dei beni esistenti presso i suddetti luoghi, annotato in un registro in uso al contribuente e tenuto ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972. Tra i luoghi di esercizio dell’attività sono ricompresi, come visto in precedenza, anche i mezzi di trasporto che si trovano nella disponibilità dell’impresa. La disponibilità del mezzo può alternativamente risultare: da una annotazione presso il PRA; da un contratto di leasing, di noleggio di comodato ecc. annotati nelle scritture contabili del contribuente. L’utilizzo, quali mezzi di prova, di documenti registrati nelle scritture contabili, per essere idoneo allo scopo deve dimostrare due fatti essenziali diversi fra loro: 1. che il soggetto dispone di una determinata sede secondaria, filiale o unità locale; 2. che in tali luoghi sono stati destinati dei beni esattamente individuati, costituenti oggetto delle presunzioni in argomento. Si osserva che la movimentazione dei beni tra sedi
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diverse della stessa impresa non richiede la predisposizione di alcuna documentazione probatoria, risultando gli stessi comunque rinvenibili all’interno della sfera aziendale. Tuttavia, con riferimento ai luoghi di esercizio dell’attività denunciati all’Agenzia delle entrate competente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, deve essere rilevato come, pur prevedendo lo stesso art. 35 un più ampio periodo di trenta giorni per la presentazione della dichiarazione, ai fini delle presunzioni di cui trattasi, i luoghi stessi, al momento di un’eventuale verifica fiscale, devono comunque risultare già dichiarati. Volendo esemplificare il concetto si può ipotizzare, ad esempio, l’apertura di un nuovo deposito il 4 novembre, da dichiararsi, ai sensi dell’art. 35, entro il 4 dicembre, ed un invio di merci presso il deposito effettuato il 16 novembre. Qualora in data 23 novembre abbia inizio una verifica fiscale la merce inviata al deposito non ancora dichiarato potrà essere, ai sensi del D.P.R. n. 441/1997, presunta ceduta in quanto mancante la denuncia di apertura del deposito (pur non essendo ancora trascorso il termine previsto per la sua presentazione), fatta salva, logicamente, la possibilità di documentare le movimentazioni per mezzo di altri strumenti. Da quanto sopra emerge l’esigenza di provvedere a che le movimentazioni di beni tra i diversi luoghi di attività siano adeguatamente documentate fintantoché gli stessi non siano effettivamente denunciati. Non sono applicabili criteri presuntivi per i beni che si trovino presso i rappresentanti (con deposito) del contribuente a condizione però che la rappresentanza risulti alternativamente: - da un atto pubblico; - da una scrittura privata registrata; - da una lettera annotata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, in un apposito registro presso l’Ufficio Iva competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato (prassi frequente per i concessionari di autoveicoli che ricevono il mandato a vendere per l’usato dei propri clienti); - da una comunicazione effettuata, sempre in data anteriore al passaggio dei beni, all’ufficio Iva con le modalità previste dall’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972. Con riferimento ai beni consegnati ai rappresentati va ricordato che per l’Agenzia delle entrate sono tali quei soggetti che agiscono in nome e per conto del rappresentato. Per i beni che vengono pertanto consegnati a terzi
in dipendenza di un contratto di mandato senza rappresentanza, tornano invece applicabili le presunzioni in argomento, con la conseguente necessità di comprovare che i beni non sono stati ceduti al mandatario.
I MEZZI DI PROVA La presunzione di cessione non opera quando il contribuente è in grado di dimostrare che i beni non rinvenuti, in sede di un’eventuale verifica, nei luoghi di esercizio dell’attività d’impresa, non sono stati ceduti bensì: a) utilizzati in produzione; b) perduti; c) distrutti o trasformati in beni di altro tipo e di più modesto valore economico; d) consegnati a terzi a titolo non traslativo della proprietà (per lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o ad altro titolo). Per quanto attiene all’utilizzo in produzione non sono previsti specifici adempimento a carico del contribuente. Per tale motivo l’Agenzia delle entrate con la circolare 193/E/1998, ha chiarito che l’utilizzazione può essere dimostrata secondo le regole e con tutti i mezzi offerti dagli articoli 2697 e seguenti del codice civile. In particolare, l’utilizzo in produzione può essere attestato per mezzo delle scritture contabili o di coefficienti tecnici ovvero di riscontri diretti. Con riferimento alla perdita dei beni, l’art. 2 del D.P.R. n. 441/1997 prevede una particolare procedura, da ritenere tassativa, per comprovare l’accadimento. La perdita deve, infatti, essere provata: a) da idonea documentazione di un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui risulti il verificarsi dell’evento, la natura, la qualità e la quantità dei beni perduti e l’indicazione, sulla base del prezzo di acquisto, del relativo ammontare complessivo; b) da comunicazione scritta da inviare, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, agli uffici dell’amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti in base al domicilio fiscale del contribuente. Per quanto concerne la dimostrazione della distruzione volontaria dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore, è necessario attivare la seguente procedura: a) invio almeno 5 giorni prima dalle operazioni di distruzione o trasformazione di una comunicazione scritta agli uffici dell’amministra-
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zione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza in relazione al luogo ove avviene la distruzione. La suddetta comunicazione non è, tuttavia, necessaria quando la distruzione è disposta da un organo della Pubblica Amministrazione; b) redazione di un verbale da parte dei funzionari dell’amministrazione finanziaria, degli ufficiali di polizia tributaria ovvero (in assenza degli stessi) da parte dei notai che hanno presenziato alle operazioni. Quando, però, l’ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non supera i 10.000 euro, è sufficiente la redazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Dal verbale o dalla dichiarazione sostitutiva devono risultare la data, l’ora e il luogo in cui avvengono le operazioni, nonché la natura, quantità, qualità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati; c) compilazione di un documento di trasporto progressivamente numerato dall’emittente, relativo alla movimentazione dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione. Si segnala, con riferimento al termine entro il quale inviare la comunicazione di cui al precedente punto a), che l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 193/E, ha invitato i contribuenti ad anticipare la presentazione rispetto ai cinque giorni previsti dal regolamento, al fine di consentire l’effettiva presenza dei funzionari dell’amministrazione finanziaria. In assenza dei suddetti funzionari, infatti, i contribuenti che intendessero comunque provvedere alla distruzione dei beni (quando di valore superiore a 10.000 euro) dovrebbero, come visto al punto b), farsi assistere da un notaio sostenendone il relativo costo. In questi casi gli uffici finanziari assicurano quasi sempre la presenza di funzionari alle operazioni di distruzione o trasformazione. Con riguardo ancora all’ipotesi di distruzione di beni o di una loro trasformazione, l’Agenzia delle entrate ha precisato che la procedura di cui sopra si rende applicabile ai soli casi in cui il contribuente provvede volontariamente alla distruzione di un bene, sia esso strumentale o di magazzino, in dipendenza di un fatto eccezionale. Non è pertanto necessario attivare la suddetta procedura per tutte quelle distruzioni che non dipendono dalla volontà dell’imprenditore ne dall’eccezionalità dell’operazione, ma che sono normalmente connesse a situazioni ricorrenti (quali sfridi, cali naturali, alterazioni o superamento del prodotto).
Ricordiamo i che i contribuenti possono evitare questa procedura provvedendo, in alternativa, a consegnare i beni destinati ad essere distrutti a soggetti autorizzati al loro smaltimento, dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 22/1997. Relativamente, infine, alle ipotesi di consegna di beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà, è prevista una tassativa elencazione dei possibili mezzi di prova per vincere le presunzioni di cessione e che sono: 1) una apposita annotazione sul libro giornale o su altro libro tenuto a norma del codice civile o su un apposito registro tenuto in conformità all’art. 39 del D.P.R. n. 633/72, ovvero su un atto registrato presso l’ufficio del registro, dalla quale risulti la natura, qualità, quantità dei beni e la causale del trasferimento; 2) il documento di trasporto (DDT) progressivamente numerato dall’emittente ed integrato con la relativa causale; 3) un altro valido documento di consegna; 4) una apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi ovvero in quello degli acquisti, contenente, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, i dati identificativi del destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento.
LA PRESUNZIONE DI ACQUISTO Simmetricamente a quanto previsto per la presunzione di cessione, l’art. 3 del D.P.R. n. 441/1997 dispone che si presumono acquistati i beni (siano essi beni merce ovvero beni strumentali) che si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni (come individuati con riferimento alla presunzione di cessione) allorquando non è possibile dimostrare di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad altro titolo non traslativo della proprietà. Il titolo di provenienza dei beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, rinvenuti nei luoghi di cui sopra, deve alternativamente risultare: dalla fattura, dallo scontrino o ricevuta fiscale, dal documento di trasporto (DDT), da altro valido documento di trasporto. In alternativa la provenienza può essere dimostrata da apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del codice civile, o in apposito registro tenuto ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero nel registro Iva degli acquisti, con l’indicazione delle generalità del cedente, della natura, qualità e quantità dei beni e della data di ricezione degli stessi.
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IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESUNZIONI La cospicua casistica di movimentazioni di beni a titolo non traslativo della proprietà richiederebbe una precisa delimitazione del campo di applicazione delle presunzioni con riferimento sia ai soggetti che ai beni ai quali le presunzioni vanno riferite. Ma la normativa vigente non consente ancora una chiara definizione dell’ambito operativo delle presunzioni e pertanto deve farsi riferimento ai molteplici chiarimenti finora forniti, in via interpretativa, dall’Agenzia delle entrate, peraltro in vigenza della bolla di accompagnamento. In particolare si era espressa per la non operatività delle stesse in capo: - ai laboratori di tintoria, lavanderia, e stireria (Ris. Min. 526811 del 5 aprile 1973); - alle aziende di pulitura, manutenzione e custodia di pellicce (Ris. Min. 537702 del 28 maggio 1973); - agli spedizionieri ed agli autotrasportatori (Cir. Min. n. 63 del 3 novembre 1973); - ai gestori di magazzini frigoriferi (Ris. Min. 504014 del 27 dicembre 1973). Nel dare soluzione agli specifici casi, l’Agenzia ha sempre ribadito un principio di portata generale secondo il quale, la “ratio” delle presunzioni va individuata nella volontà di fornire l’amministrazione finanziaria di adeguati strumenti per la verifica del volume del fatturato d’acquisto e del volume del fatturato di vendita delle imprese accertate. Avuto quindi riguardo a tali finalità, le presunzioni debbano trovare applicazione solo nei confronti delle imprese industriali o di quelle commerciali e non nei confronti delle imprese la cui attività è preordinata in modo esclusivo alla produzione di servizi, dove la determinazione degli acquisti riguarda soltanto l’acquisizione dei beni strumentali, delle materie prime e dei servizi occorrenti per la produzione. Di conseguenza, che per chi effettua unicamente prestazioni di servizi, le presunzioni interessano
esclusivamente i beni strumentali e non gli altri beni consegnati dal committente ai fini della prestazione richiesta. Da questo assunto possono ricavarsi due massime di fondamentale importanza: 1) le presunzioni non operano, limitatamente ai beni non strumentali, nei confronti di chi svolge esclusivamente prestazioni di servizi 2) le presunzioni, tuttavia, trovano applicazione per tutte le movimentazioni dei beni strumentali, siano esse effettuate da imprese industriali o commerciali ovvero da prestatori di servizi.
VALIDITÀ TEMPORALE DELLE PRESUNZIONI Un elemento fondamentale da evidenziare è rappresentato dal termine di tempo entro il quale operano le presunzioni stesse. Secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 441/1997 gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, operano soltanto al momento dell’inizio degli accessi, ispezioni e verifiche da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria. La norma quindi presuppone una verifica fisica da parte degli organi accertatori al fine di “fotografare”, in un determinato istante, quali beni si trovino presso i luoghi di attività del contribuente nel mentre non possono avere alcun rilievo, in relazione alle presunzioni di acquisto e vendita, le movimentazioni antecedenti la verifica fiscale (in tal senso si era del resto già espresso il Ministero, in vigenza dell’art. 53 del D.P.R. n. 633/1972, con le sue risoluzioni 410753 del 7 giugno 1977 e 421419 del 1° dicembre 1980). Dal che se ne ricava che un’inadeguata documentazione relativa ai movimenti precedenti la verifica non può comportare l’applicazione delle presunzioni ma, semmai, potrà essere sanzionata soltanto in relazione ad una violazione degli obblighi di conservazione dei documenti contabili.
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(PZ)
La nuova certificazione unica PRONTO IL NUOVO MODELLO DA USARE NEL 2015
Pronto lo schema di Certificazione Unica (CU), disponibile dal 26 Settembre in Bozza sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo modello, che dal 2015 manda in pensione il CUD, consentirà di far confluire in un unico documento tutti i redditi corrisposti nel 2014: non solo, quindi, quelli di lavoro dipendente e assimilati, ma anche quelli finora certificati in forma libera. Tra le principali novità, nella Certificazione trova spazio una sezione per gestire il bonus Irpef di 80 euro riconosciuto ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate.
PIÙ TIPI DI REDDITO, UNA SOLA CERTIFICAZIONE Dal prossimo anno i sostituti d’imposta avranno un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro
dipendente e assimilati, finora riportati nel CUD, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e “redditi diversi”), ad oggi certificati in forma libera. Con la “Certificazione Unica” i sostituti d’imposta compileranno un solo frontespizio contenente i propri dati, le informazioni anagrafiche del contribuente e il prospetto dei figli e degli altri familiari a carico del dipendente o pensionato in relazione ai quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia.
SPAZIO ANCHE AL BONUS IRPEF Entra nel nuovo modello una sezione ad hoc per gestire il credito di 80 euro riconosciuto in busta paga dal sostituto di imposta ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a 26mila euro. Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e pensione, restano confermate, anche per il nuovo anno, una serie di agevolazioni, tra cui l’abbattimento della base imponibile dei redditi erogati ai ricercatori, alle lavoratrici e ai lavoratori che rientrano in Italia dopo aver maturato un’esperienza lavorativa all’estero.
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(C)
Compensazione cartelle esattoriali UN DECRETO HA INDIVIDUATO LA PROCEDURA APPLICATIVA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014, sulla compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione; il provvedimento attua l’art. 12, comma 7-bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, (cosiddetto decreto legge “Destinazione Italia”, convertito con Legge n. 9 del 21 febbraio 2014). L’art. 1 del decreto prevede la possibilità di compensare, nel 2014, le cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014, a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture, appalti
e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La compensazione è possibile, a condizione che: - i crediti siano certificati tramite la piattaforma elettronica del Ministero dell’Economia, con le modalità previste dai Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012; - la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Il decreto in esame concede, dunque, 15 mesi in più rispetto al termine precedente, che ammetteva in compensazione i debiti iscritti a ruolo su cartelle notificate entro il 31 dicembre 2012. Resta invariata, invece, la natura dei debiti, che potranno riguardare tributi erariali, regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali. Stesse regole anche per le modalità di compensazione (che avviene, esclusivamente, con il modello “F24 crediti PP.AA.”, disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it). (C)
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Nuova Sabatini
GUIDA PRATICA E ALTRI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma in ordine ai finanziamenti agevolati per beni strumentali a norma della legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 2, meglio nota come Nuova Sabatini (v., da ultimo Apinforma n. 4/2014, pp. 20-24, a cui si rinvia per tutti i dettagli), per segnalare che il Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) ha diramato una guida alla trasmissione in forma telematica della richiesta di erogazione della prima quota di contributo. La guida è reperibile sul sito del Ministero: www.svilppoeconomico.gov.it, ma può essere anche richiesta all’ufficio economico dell’Associazione. A tal proposito, il Ministero precisa che ai fini della trasmissione della richiesta di erogazione della prima quota di contributo, l’impresa beneficiaria, dopo la ricezione del decreto di concessione, dovrà inoltrare la richiesta al Mise esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, inserendo le credenziali che le vengono trasmesse dal Mise e, precisamente, inserendo: - username, corrispondente all’indirizzo PEC dell’impresa inserito nel modulo di domanda di concessione; - password, trasmessa dal Ministero a mezzo PEC a seguito della trasmissione del provvedimento di concessione. L’indirizzo internet (URL) a cui collegarsi per effettuare l’accesso alla piattaforma è il seguente: https://benistrumentali.incentivialleimprese. gov.it/Imprese Nella circostanza si richiama anche l’attenzione alla rubrica delle “domande poste frequentemente” (Frequently asked questions, FAQ) del citato sito ministeriale, dalla quale si ricavano diverse utili indicazioni e chiarimenti sull’operatività dello strumento agevolativo. Data la relativa complessità dello stesso, qui se ne segnalano, in via esemplificativa, alcune delle più interessanti.
AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO DI IMPIANTI GENERALI Il Ministero precisa che in linea di principio rientrano tra le spese ammissibili gli impianti generici e gli impianti specifici classificabili alla voce B.II.2 “Impianti e Macchinario” del bilancio secondo l’art. 2424 del codice civile, come declamati nel Principio contabile n. 16 dell’Organismo italiano di contabilità (OIC). Il Ministero considera, quindi, ammissibili gli impianti e le apparecchiature di riscaldamento e condizionamento comprese le relative opere murarie per le installazioni. L’impianto elettrico e l’impianto idraulico non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non hanno una loro autonoma funzionalità, ovvero non sono separabili dal bene stesso, e sono iscrivibili come adattamento locali tra “altre immobilizzazioni immateriali”.
AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO DI VEICOLI Circa i mezzi di trasporto, il Ministero distingue fra veicoli destinati al trasporto di cose in conto proprio e veicoli destinati al trasporto di cose in conto terzi. I primi sono ammissibili, purché si tratti di beni strumentali a uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa e afferenti una unità locale dell’impresa; i secondi no, per il generale divieto posto dal regime “de minimis” per i veicoli e le attrezzature da trasporto delle imprese professionali del trasporto su strada e aereo.
AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO DI MACCHINARI RIGENERATI E MARCHIATI “CE” Il Ministero esclude dall’ammissibilità al contributo una macchina completamente rigenerata, ritargata con marcatura “CE” e accompagnata dalla dichiarazione “CE” di conformità, pur se rispondente a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 ai fini della targatura “CE”.
DURATA DEL FINANZIAMENTO E’ ribadito che il finanziamento ha la durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento o di leasing, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione.
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E’, pertanto, esclusa la possibilità non di stipulare finanziamenti di durata superiore, anche se si volesse beneficiare del contributo a valere solo sui primi 5 anni.
TASSO D’INTERESSE E CONTRIBUTO DEL MINISTERO Il Ministero conferma come non vi sia alcuna correlazione fra il tasso di interesse della banca e il contributo concesso all’impresa. Il tasso d’interesse della banca è determinato dal costo della provvista della Cassa depositi e prestiti spa vigente al momento della concessione del finanziamento, dal grado di rischiosità dell’impresa richiedente e dalla presenza di eventuali garanzie, sia pubbliche che private. Il contributo che viene concesso dal Ministero è calcolato in base all’ammontare dell’importo di finanziamento secondo le istruzioni ministeriali già riportate sul citato numero di Apinforma. Resta fermo che non è possibile accedere al contributo se non a fronte di un finanziamento bancario o di una locazione finanziaria. In particolare, la concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento da parte di una banca o di un intermediario finanziario aderente alle convenzioni stipulate tra il Ministero, l’ABI e la Cassa depositi e prestiti spa.
STIPULA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO E DI LEASING E’ precisato che la stipulazione del contratto di finanziamento o di locazione finanziaria debba avvenire successivamente alla presentazione della domanda, altrimenti si configurerebbe un caso di rifinanziamento escluso dalla convenzione fra il Ministero, la cassa Depositi e Prestiti e l’Associazione Bancaria Italiana. E’, invece, ammesso un finanziamento già deliberato da una banca o intermediario finanziario in data antecedente al 31 marzo 2014 (termine a quo per la presentazione della domanda), ma con contratto ancora da stipulare e purché la domanda sia stata presentata a partire dalle ore 09.00 del 31 marzo 2014 e sia relativa ad un investimento da avviare successivamente alla data di presentazione della medesima.
PROROGHE DEL COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o prelocazione e, comunque entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Detto termine opera, quindi, anche nel caso in cui nei contratti non sia previsto preammortamento o prelocazione.
MODALITÀ DI RINUNCIA DEL CONTRIBUTO E SUE CONSEGUENZE E’ possibile rinunciare al finanziamento e al contributo con modalità differenti a seconda della fase del procedimento agevolativo: - nel caso in cui il provvedimento di concessione del contributo non sia stato ancora emanato, l’impresa dovrà comunicare la rinuncia esclusivamente alla banca o all’intermediario finanziario, che a sua volta, dovrà comunicare al Ministero l’avvenuta rinuncia solo nel caso in cui la stessa abbia già trasmesso al Ministero stesso la relativa delibera di finanziamento; - nel caso in cui il provvedimento di concessione del contributo sia stato emanato, la comunicazione di rinuncia dovrà essere inoltrata alla banca o all’intermediario e al Ministero che adotterà il provvedimento di revoca del contributo. Come conseguenza della rinuncia il Ministero provvederà ad adottare il provvedimento di revoca ed il soggetto beneficiario non avrà diritto alle quote residue ancora da erogare e dovrà restituire l’eventuale beneficio già erogato, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento. La rinuncia al contributo fa decadere il finanziamento a valere sul plafond “Beni Strumentali” presso la Cassa Depositi e Prestiti spa. E’, invece, facoltà della banca mantenere il finanziamento concesso alla ditta attraverso risorse diverse da quelle provenienti dalla provvista “Beni Strumentali”. Ogni altra documentazione e informazione sulla materia può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione.
Non sono riconosciute proroghe, gli investimenti
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(AdT)
ABBIAMO OGNI SOLUZIONE 1
F R I E S P E S S I C U G A R Q U A L P U N t c T R A P A S
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U L R I E R R E A N I T T U M S P S I
1. Sta con Venezia Giulia. 2. Data da competenza, conoscenza e pratica nel tempo. 3. Assenza di frivolezza o superficialità 4. Dal latino ‘sine cura’: senza preoccupazione. 5. Tutela delle esigenze economiche di un soggetto o tra due o più soggetti 6. Insieme delle caratteristiche e delle proprietà di un prodotto, di un pro-
10
I E I Z Z À A E O O
N E Z I
Z T A A I E C T E
7
L R R N
A à
T E O
cesso o di un servizio che soddisfano le esigenze del cliente. 7. Sigla dell’Italia. 8. Rispetta orari e scadenze. 9. Sigla per trasporto combinato strada-rotaia. 10. Di importazione e di esportazione. 11. Movimento di cose o persone da un luogo ad un altro. 12. Sentimento intenso.
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Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 APPROVATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA LA CARTA PRESENTATA DALL’ITALIA Con lettera al Governo italiano del 16 settembre 2014 la Commissione europea ha comunicato l’approvazione della Carta presentata dall’Italia, la quale definisce le zone del territorio nazionale ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 31 luglio 2014 - 31 dicembre 2020. E’ il caso di rammentare che la Carta nazionale degli aiuti di Stato a finalità regionale indica le zone all’interno delle quali potranno essere concessi alle imprese aiuti di Stato ai sensi delle deroghe previste dagli articoli 107.3.a e 107.3.c del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito trattato) per investimenti in nuovi impianti di produzione o per ampliare o modernizzare impianti esistenti. In base alla proposta presentato dall’Italia e approvato dalla Commissione, le zone designate rappresentano una popolazione totale di 20,6 milioni, pari al 34,07% della popolazione italiana. Le aree che beneficiano della deroga prevista all’art. 107.3.a del trattato sono predeterminate a livello europeo, e includono le Regioni con PIL inferiore al 75% della media UE a 27 Paesi, che si trovano in situazione di grave svantaggio socioeconomico. Rientrano in questa prima categoria 5 Regioni italiane (cosiddette Regioni dell’obiettivo Convergenza): Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. Per queste Regioni le intensità massime di aiuto espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL) sono fissati al: - 25% per le grandi imprese;
- 35% per le medie; - 45% per le piccole. Le aree svantaggiate che possono usufruire della deroga prevista dall’art. 107.3.c del trattato sono, invece, quelle che soddisfano determinati parametri di svantaggio rispetto alla media nazionale, ma con un PIL pro capite superiore al 75% della media europea. All’interno di questa categoria, che riguarda tutte le restanti Regioni italiane, nella nuova Carta, sono state individuate 25 zone del Centro-Nord Italia, comprendenti il 5,03% della popolazione nazionale, equivalente a 3.042.000 abitanti, fra le quali figurano alcune aree del Friuli-Venezia Giulia per un totale di 107.506 abitanti e, precisamente: - nella provincia di Gorizia: territorio del comune di Cormòns; - nella provincia di Pordenone: territori dei comuni di Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini; - nella provincia di Udine: territori dei comuni di Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa. Per tutte le aree ex art. 107.3.c le intensità massime di aiuto espresse ESL sono pari al: - 10% per le grandi imprese; - 20% per le medie imprese; - 30% per le piccole imprese. La decisione della Commissione europea dovrà essere pubblicata sulla G.U.C.E., cosa di cui sarà data parimenti notizia. Ufficiosamente, copia della decisione unitamente ad altre informazioni può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Tassi effettivi globali e soglia antiusura lidi ai fini della determinazione dei tassi soglia antiusura rispettivamente per il periodo 1° luglio - 30 settembre 2014 e 1° ottobre - 31 dicembre 2014. Ai sensi di quanto prescrive l’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai fini del calcolo degli interessi usurari, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario ed il tasso medio non può superare l’8%. I tassi effettivi medi e i tassi soglia antiusura per i periodi in oggetto sono riportati nelle sottostanti tabelle.
PUBBLICATI I TASSI PER I PERIODI 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2014 E 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2014 Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28 giugno 2014, e 30 settembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 228 del 1° ottobre 2014, sono stati fissati i tassi di interesse effettivi globali medi, va-
(AdT)
TASSI ANTI-USURA IN VIGORE TERZO TRIMESTRE APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2014 CLASSI DI IMPORTO in euro
TASSI MEDI (su base annua)
TASSI SOGLIA (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente
fino a 5.000 oltre 5.000
11,61 10,20
18,5125 16,7500
Scoperti senza affidamento
fino a 1.500 oltre 1.500
15,88 15,09
23,8500 22,8625
Anticipi e sconti commerciali
fino a 5.000 da 5.000 a 100.000 oltre 100.000
9,37 8,20 5,62
15,7125 14,2500 11,0250
fino a 50.000 oltre 50.000
7,23 4,81
13,0375 10,0125
12,21 10,82
19,2625 17,5250
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione
fino a 5.000 oltre 5.000
12,19 11,69
19,2375 18,6125
Leasing autoveicoli e aeronavali
fino a 25.000 oltre 25.000
7,95 7,48
13,9375 13,3500
Leasing strumentale
fino a 25.000 oltre 25.000
7,16 4,81 8,93 5,95
12,9500 10,0125 15,1625 11,4375
Credito finalizzato all’acquisto rateale
fino a 5.000 oltre 5.000
12,25 9,95
19,3125 16,4375
Credito revolving
fino a 5.000 oltre 5.000
17,15 12,54
25,1500 19,6750
5,11 3,82
10,3875 8,7750
CATEGORIE DI OPERAZIONI
Factoring Crediti personali Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese
Leasing immobiliare - a tasso fisso - a tasso variabile
Mutui con garanzia ipotecaria - a tasso fisso - a tasso variabile
PAG. 21 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 18 - 15 ottobre 2014
TASSI ANTI-USURA IN VIGORE QUARTO TRIMESTRE APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2014 CLASSI DI IMPORTO in euro
TASSI MEDI (su base annua)
TASSI SOGLIA (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente
fino a 5.000 oltre 5.000
11,62 10,08
18,5250 16,6000
Scoperti senza affidamento
fino a 1.500 oltre 1.500
16,18 15,13
24,1800 22,9125
Anticipi e sconti commerciali
fino a 5.000 da 5.000 a 100.000 oltre 100.000
9,30 8,11 5,47
15,6250 14,1375 10,8375
fino a 50.000 oltre 50.000
6,83 4,54
12,5375 9,6750
12,12 10,69
19,1500 17,3625
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione
fino a 5.000 oltre 5.000
12,17 11,44
19,2125 18,3000
Leasing autoveicoli e aeronavali
fino a 25.000 oltre 25.000
7,15 7,20
12,9375 13,0000
Leasing strumentale
fino a 25.000 oltre 25.000
6,62 4,63 8,52 5,58
12,2750 9,7875 14,6500 10,9750
Credito finalizzato all’acquisto rateale
fino a 5.000 oltre 5.000
12,35 9,68
19,4375 16,1000
Credito revolving
fino a 5.000 oltre 5.000
16,98 12,89
24,9800 20,1125
4,85 3,66
10,0625 8,5750
CATEGORIE DI OPERAZIONI
Factoring Crediti personali Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese
Leasing immobiliare - a tasso fisso - a tasso variabile
Mutui con garanzia ipotecaria - a tasso fisso - a tasso variabile
PAG. 22 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 18 - 15 ottobre 2014
Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2014 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
107,3
0,265056
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
107,2
0,320028
MARZO
15.03
14.04
0,375
107,2
0,445028
APRILE
15.04
14.05
0,500
107,4
0,710084
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
107,3
0,765056
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
107,4
0,960084
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
107,3
1,015056
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
107,5
1,280112
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
107,1
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
PAG. 23 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2014
Riduzioni contributive sui contratti di solidarietà CHIARIMENTI DEL MINISTERO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 23 del 26 settembre 2014, ha fornito le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive per i contratti di solidarietà (stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 726/1984), così come previsto dal Decreto Interministeriale n. 83312/2014. Si riassumono le modalità di richiesta e l’ambito di applicabilità:
1) DESTINATARI - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ Sono destinatarie della misura le imprese che stipulano a decorrere dal 21 marzo 2014 e che alla medesima data abbiano in corso contratti di solidarietà difensivi e che abbiano individuato strumenti volti a migliorare la produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo. Il Ministero del lavoro non fornisce chiarimenti esaustivi in merito alla nozione di produttività ma, in analogia a quanto espresso per altre misure agevolative, si ritiene che alcune azioni atte al miglioramento della produttività e che siano quantificabili potrebbero soddisfare i requisiti richiesti. In merito al piano degli investimenti non sembrerebbe esserci, ai fini della liceità della richiesta, una stretta correlazione con l’entità degli sgravi richiesti costituendo di per sé una sorta di condizioni di ammissibilità allo sgravio.
2) MODALITÀ DI APPLICAZIONE - DURATA La riduzione contributiva è riconosciuta con decorrenza dal 21/03/2014 per la durata dell’accordo relativo al riscorso al contratto di solidarietà PAG. 24 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2014
con il limite massimo di ventiquattro mesi nella misura pari al 35% della contribuzione a carico datoriale dovuta sulla prestazione lavorativa dei lavoratori interessati a una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%. La domanda va presentata per un periodo comunque non superiore ai 12 mesi.
3) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda va presentata entro 30 giorni dalla stipula del contratto di solidarietà ovvero entro il 26/10/2014 per gli accordi in essere. La domanda deve essere inviata tramite posta certificata, contestualmente agli indirizzi: - dgammortizzatorisociali@mailcert.lavoro. gov.it (per il Ministero del Lavoro e P.S.) - SgraviContrattiSolidarieta@postacert.inps. gov.it (per l’INPS) La dimensione “totale” della e-mail non deve superare la dimensione di 10MB. L’oggetto della e-mail deve essere il seguente: Domanda di sgravio contributivo CDS per l’azienda ... (dove in sostituzione dei punti sarà indicata la denominazione aziendale). La e-mail dovrà contenere i seguenti file, tutti firmati con firma digitale: 1. Il file “Modello-Domanda-DecontribuzioneCDS”, debitamente compilato, rinominato con “Domanda”, il carattere _ (underscore), la matricola INPS (10 caratteri alfanumerici) – (es. Domanda_ABDCEFG); 2. La copia del contratto di solidarietà, denominato “CDS”, il carattere _ (underscore), la matricola INPS (come sopra) – (es. CDS_ABDCEFG); 3. Il file “Modello-elenco-lavoratori-decontribuzione-CDS”, debitamente compilato, rinominato con “Elenco”, il carattere _ (underscore), la matricola INPS (come sopra), il carattere _ (underscore), la decorrenza della domanda (es. Elenco_1234567890_2014). In caso di matricole INPS multiple, utilizzare la matricola della sede in cui operano il maggior numero di lavoratori interessati alla domanda di sgravio; 4. Una relazione illustrativa relativa agli “stru-
menti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo” (art. 1 del Decreto intermi-
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nisteriale n. 83312 del 7 luglio 2014). La documentazione e i moduli per la presentazione della domanda sono disponibili sul nostro sito www.confapifvg.it - menu Aree Tematiche Relazioni Industriali - Circolari. (FT)
Contrattazione di secondo livello CON UNA CIRCOLARE L’INPS INTERVIENE SULLE MODALITÀ DI RECUPERO DELLA DECONTRIBUZIONE SUI PREMI DI RISULTATO Il decreto interministeriale 14 febbraio 2014 ha disciplinato, per l’anno 2014, lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello. Il D.M. stabilisce che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. L’Inps con la circolare n. 78/2014 ha illustrato i contenuti del beneficio contributivo ed ha fornito le prime indicazioni per richiedere lo sgravio. Con il messaggio n. 5887/2014 è stata, quindi, rilasciata la procedura di acquisizione e trasmissione delle domande relative allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013. Portate a termine le operazioni richieste dalla norma, l’Istituto ha provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio. L’Inps con il messaggio 24 ottobre 2014, n. 7978 e l’Inpgi con la circolare 27 ottobre, 2014, n. 6 (per i datori di lavoro con personale assicurato presso l’Inpgi) illustrano le modalità operative che i datori di lavoro devono osservare per la concre-
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ta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007. Le imprese beneficiarie devono individuare l’esatto ammontare del beneficio (nei limiti delle somme autorizzate) e recuperarlo inserendolo nel flusso UniEmens attraverso l’utilizzo dei nuovi codici predisposti dall’Istituto. Le aziende che hanno sospeso/cessato l’attività per fruire dello sgravio dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate sino al 16 gennaio 2015 (flusso UniEmens di competenza del mese di dicembre 2014). Gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile. Nel caso in cui, infatti, le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante. Per il calcolo dello sgravio, deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio; inoltre, la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. Con riferimento ai lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione. (FT)
FABBRICAZIONE RESISTENZE ELETTRICHE INDUSTRIALI
mdresistenze@gmail.com
CCNL autotrasporto spedizione merci e logistica AUMENTO DEI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° OTTOBRE 2014
Come disposto dall’accordo di rinnovo del CCNL Autotrasporto Spedizione Merci e Logistica del 1° agosto 2013, a decorrere dal 1° ottobre 2014 deve
essere corrisposta la seconda delle tre rate previste di aumento del minimo tabellare; il terzo aumento decorrerà dal 1° ottobre 2015. Si ricorda che le parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime pari a € 108 parametrato sul terzo livello super, che per il mese di ottobre 2014 è pari ad € 35. Nella tabella seguente sono esposti gli importi degli aumenti e dei relativi minimi retributivi da applicare a decorrere dal 1° ottobre 2014. (BA)
LIVELLI
PARAMETRI
MINIMO CONGLOBATO AL 01/06/2013
AUMENTO 01/10/2014
MINIMO CONGLOBATO AL 01/10/2014
Q
169
2014,93
44,81
2059,74
1
159
1891,78
42,16
1933,94
2
146
1738,03
38,71
1776,74
3S
132
1569,37
35,00
1604,37
3SJ
129
1533,70
34,20
1567,90
3J
128
1527,99
33,94
1561,93
4S
122
1452,95
32,35
1485,30
4J
119
1414,76
31,55
1446,31
5
116
1385,91
30,76
1416,67
6S
109
1294,27
28,90
1323,17
6J
100
1191,05
26,51
1217,56
PAG. 28 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2014
Confapi Aniem settore laterizi CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI RETRIBUTIVI NEL MESE DI OTTOBRE 2014 Così come scadenzato nell’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero cemento – manufatti
in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle, dello scorso 11 marzo, con il mese di ottobre 2014 decorre l’erogazione degli arretrati degli aumenti retributivi dei mesi di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima 2013. Si riportano nella tabella sottostante gli importi dei ratei mensili degli arretrati determinati a copertura del periodo aprile 2013 – febbraio 2014, nonché l’importo da corrispondere con la retribuzione di ottobre a copertura del periodo ottobre - dicembre 2013. (BA)
LIVELLI
PARAMETRI
ARRETRATI EURO/MESE 1° APRILE 2013 - 28 FEBBRAIO 2014
DA CORRISPONDERE AD OTTOBRE PER PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2013
AS
220
€ 63,09
€ 252,36
A
185
€ 53,05
€ 212,20
B
151
€ 43,30
€ 173,20
C SUPER
143
€ 41,01
€ 164,04
C
136
€ 39,00
€ 156,00
D
126
€ 36,13
€ 144,52
E
117
€ 33,55
€ 134,20
F
100
€ 28,68
€ 114,72
PAG. 29 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2014
Confapi Aniem settore lapideo CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI RETRIBUTIVI NEL MESE DI OTTOBRE 2014 Come disposto nell’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei,
sottoscritto da CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL il 5 marzo 2014, si ricorda che con la retribuzione di ottobre 2014 devono essere corrisposti gli aumenti retributivi dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2013 e rateo di tredicesima 2013: si evidenziano nuovamente nella tabella sottostante i ratei mensili degli arretrati determinati a copertura del periodo aprile 2013 – febbraio 2014, nonché l’importo da corrispondere con la retribuzione di ottobre a copertura del periodo ottobre - dicembre 2013. (BA)
LIVELLI
PARAMETRI
ARRETRATI EURO/MESE 1° APRILE 2013 - 28 FEBBRAIO 2014
DA CORRISPONDERE AD OTTOBRE PER PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2013
1
210
€ 86,47
€ 345,88
2
189
€ 77,82
€ 311,28
3
154
€ 63,41
€ 253,64
4
146
€ 60,12
€ 240,48
5
136
€ 56,00
€ 224,00
6
128
€ 52,71
€ 210,84
7
118
€ 48,59
€ 194,36
8
100
€ 41,18
€ 164,72
PAG. 30 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2014
Apparecchiature elettriche ed elettroniche NUOVO MARCHIO PER LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Dal 9 ottobre 2014 sono scattate le prescrizioni (e le sanzioni) per il “nuovo” marchio di identificazione che, ai sensi del Decreto legislativo 14.03.2014 n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”, il produttore deve apporre sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato. In base a quanto stabilito dall’articolo 28 del D.lgs. 49/2014 (sotto riportato), il marchio deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE (e quindi contenere almeno il nome del produttore, o il logo se registrato, o il numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE) e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. Le prescrizioni della nuova norma entrano maggiormente nel dettaglio rispetto al previgente articolo 13 del D.lgs. 151/2005, con novità anche per il simbolo della raccolta separata. A partire dal 9 ottobre 2014, inoltre, ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato priva del “nuovo” marchio può costare una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
ART. 28. MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE 1. Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve
consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. 2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, che adotta senza alcuna modifica la norma europea CENELEC EN 50419:2006-03, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale di cui all’articolo 29. 3. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di cui al comma 2, il produttore può utilizzare sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazione ed approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo. 4. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per verificare se la marcatura è duratura, essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, al punto 4.2. 5. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo riportato all’Allegato IX. 6. Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell’AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell’apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l’utilizzo di utensili. 7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull’apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull’imballaggio e sulle istruzioni per l’uso dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica.
PAG. 32 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 18 - 15 ottobre 2014
(C)
Trasporto rifiuti ATTESTAZIONE IDONEITÀ DEI VEICOLI E LA COMPETENZA DEL RESPONSABILE TECNICO DELL’IMPRESA Con Deliberazione del 9 settembre 2014, il Comitato nazionale Albo Gestori ambientali ha approvato lo schema di attestazione dell’idoneità dei veicoli e delle carrozzerie mobili in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare che, in forza del nuovo Regolamento (art. 15, comma 3, del D.M. 120/2014), va ora effettuata direttamente dal Responsabile Tecnico dell’impresa di trasporto e non più come perizia giurata da parte di un ingegnere o chimico iscritto al relativo albo professionale, con un notevole risparmio di tempi e di costi per le aziende. Detta attestazione può essere usata sia dalle imprese che si iscrivono all’Albo Gestori per la prima volta, sia da quelle già iscritte che intendono variare il numero dei veicoli o delle carrozzerie
mobili autorizzati del proprio parco veicolare (o per integrare i codici CER, o le categorie dei rifiuti trasportabili o anche le attrezzature dei veicoli). Dopo aver ricordato che l’attestazione non è dovuta per i trattori stradali (che per loro natura non hanno capacità di carico), la delibera consente che l’attestazione relativa a più di un veicolo o carrozzeria mobile possa essere redatta in un unico documento, purché vengano riportati, per ciascun veicolo o carrozzeria mobile, tutti gli elementi contenuti nello schema ora approvato (ad es. la targa, il telaio e la revisione di ciascun veicolo; le attrezzature installate e la presenza di coperture per le carrozzerie mobili, quali le cd. vasche). Nel caso delle carrozzerie mobili – precisa infine la delibera – “l’attestazione del Responsabile Tecnico deve essere redatta per almeno una delle carrozzerie mobili che si intendono utilizzare” e che una volta resa detta attestazione, “l’impresa può utilizzare tutte le carrozzerie mobili che hanno le stesse caratteristiche della carrozzeria mobile oggetto dell’attestazione”.
PAG. 33 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 18 - 15 ottobre 2014
(C)
Sostanze pericolose
MODIFICATE LE RESTRIZIONI NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Si segnala la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2014, del Decreto 25 luglio 2014, titolato “Attuazione delle direttive delegate della Commissione Europea 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE, 2014/72/UE, 2014/73/ UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE del 13
marzo 2014 di modifica del decreto 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)”. Con tale decreto il Ministero dell’Ambiente integra l’Allegato III (contenente le applicazioni esentate dalle restrizioni di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) e l’Allegato IV (contenente le applicazioni che beneficiano di un’esenzione specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo) del Decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 27 con le nuove disposizioni tecniche di cui alle Direttive UE sopra citate. (C)
PAG. 34 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 18 - 15 ottobre 2014
Sostanze chimiche a fornire informazioni sulle schede di dati di sicurezza e scenari di esposizione in un modo facile da usare. La eGuide comprende tra l’altro: - brevi video tutorial informativi; - esempi di schede di sicurezza e scenari di esposizione; - chiare descrizioni di quali informazioni sono contenute in ogni sezione della scheda di dati di sicurezza e scenari di esposizione; - strumenti che permettono all’utente di confrontare come usano la sostanza con le condizioni contenute nello scenario d’esposizione; - risposte alle domande più frequenti.
AGGIORNAMENTI
SCHEDE DATI DI SICUREZZA E SCENARIO DI ESPOSIZIONE: NUOVI STRUMENTI PER ESSERE CONFORMI ECHA ha pubblicato un esempio di scenario di esposizione da allegare alla scheda di sicurezza di una sostanza pericolosa ipotetica; l’esempio fornito è derivato dal “esempio illustrativo della relazione sulla sicurezza chimica”, pubblicato sul sito web dell’ECHA nel maggio 2012. Nella pubblicazione, le sezioni di uno scenario d’esposizione e i contenuti per diversi usi sono illustrati per aiutare l’industria a generare informazioni chiare e utili per gli utilizzatori a valle. Sempre sulle schede verte la nuova e Guide di ECHA, uno strumento online interattivo che mira SUBSTANCE NAME
CONSULTAZIONE PUBBLICA SU BOZZA DI INCLUSIONE IN AUTORIZZAZIONE ECHA ha avviato una consultazione pubblica sulla sua bozza di raccomandazione di 22 nuove sostanze da includere nella lista di autorizzazione (allegato XIV REACH). Le osservazioni devono essere inviate entro il 30 novembre 2014. Le 22 sostanze sono esplicitate nella tabella che segue:
EC NUMBER
CAS NUMBER
Disodium tetraborate, anhydrous
215-540-4
1330-43-4, 12179-04-3, 1303-96-4
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8branched alkyl esters, C7-rich
276-158-1
71888-89-6
Acetic acid, lead salt, basic
257-175-3
51404-69-4
-
-
Lead monoxide (lead oxide)
215-267-0
1317-36-8
Bis(2-methoxyethyl) phthalate
204-212-6
117-82-8
1-bromopropane (n-propyl bromide)
203-445-0
106-94-5
Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate
235-541-3
12267-73-1
4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated [substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and welldefined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof]
PAG. 35 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 18 - 15 ottobre 2014
SUBSTANCE NAME
EC NUMBER
CAS NUMBER
Pentalead tetraoxide sulphate
235-067-7
12065-90-6
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11branched and linear alkyl esters
271-084-6
68515-42-4
Dipentyl phthalate (DPP)
205-017-9
131-18-0
Pyrochlore, antimony lead yellow
232-382-1
8012-00-8
Orange lead (lead tetroxide)
215-235-6
1314-41-6
Anthracene oil
292-602-7
90640-80-5
-
776297-69-9
215-125-8
1303-86-2
233-139-2, 234-343-4
10043-35-3, 11113-50-1
Diisopentylphthalate
210-088-4
605-50-5
Silicic acid, lead salt
234-363-3
11120-22-2
Tetralead trioxide sulphate
235-380-9
12202-17-4
284-032-2
84777-06-0
266-028-2
65996-93-2
N-pentyl-isopentylphthalate Diboron trioxide Boric acid
1,2-Benzenedicarboxylic dipentylester, branched and linear
acid,
Pitch, coal tar, high temp
NUOVE SOSTANZE SVHC: CONSULTAZIONE PUBBLICA Pubblicate sul sito dell’ECHA le informazioni rela-
tive a 10 potenziali sostanze altamente problematiche (vedi tabella) che potrebbero essere inserite in Candidate List per l’autorizzazione.
SUBSTANCE NAME
EC NUMBER
CAS NUMBER
PROPOSING AUTHORITY
REASON FOR PROPOSING
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6ditertpentylphenol (UV-328)
247-384-8
25973-55-1
Germany
PBT (Article 57 d); vPvB (Article 57 e)
2-benzotriazol-2-yl-4,6-ditert-butylphenol (UV-320)
223-346-6
3846-71-7
Germany
PBT (Article 57 d); vPvB (Article 57 e)
2-ethylhexyl 10-ethyl4,4-dioctyl-7-oxo8-oxa-3,5-dithia-4stannatetradecanoate (DOTE)
239-622-4
15571-58-1
Austria
Toxic for Reproduction (Article 57 c)
Denmark
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health and the environment (Article 57 f)
Denmark
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health and the environment(Article 57 f)
Sweden
Carcinogenic (Article 57 a); Mutagenic (Article 57 b); Toxic for Reproduction (Article 57 c); Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57 f)
Sweden
Carcinogenic (Article 57 a); Mutagenic (article 57 b); Toxic for Reproduction (Article 57 c); Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57 f)
Benzyl butyl phthalate (BBP)
Bis(2-ethylhexyl) (DEHP)
Cadmium fluoride
Cadmium sulphate
phthalate
201-622-7
204-211-0
232-222-0
233-331-6
85-68-7
117-81-7
7790-79-6
10124-36-4; 31119-53-6
PAG. 36 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 18 - 15 ottobre 2014
SUBSTANCE NAME
Dibutyl phthalate (DBP)
Diisobutyl phthalate (DIBP)
Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7oxo-8-oxa-3,5-dithia-4stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]2-oxoethyl]thio]-4-octyl7-oxo-8-oxa-3,5-dithia4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)
EC NUMBER
CAS NUMBER
201-557-4
Denmark
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health and the environment (Article 57 f)
201-553-2
84-69-5
Denmark
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health and the environment (Article 57 f)
-
-
Austria
Toxic for Reproduction (Article 57 c)
ECHA e la Commissione Europea hanno convenuto di pubblicare i nomi aziendali di soggetti extracomunitari nella lista prevista dall’Articolo 95 del regolamento sui biocidi. Le imprese non UE che partecipano al programma dell’UE per una revisione di tutti principi attivi biocidi esistenti sul mercato UE (Review Programme) saranno elencati accanto al loro rappresentante dell’UE. Lo stesso vale per le società extra-UE che hanno sostenuto una nuova sostanza attiva. Si ricorda che dal 1° settembre 2015 un biocida non potrà essere immesso sul mercato dell’UE se il fornitore della sostanza o il fornitore del prodotto non è incluso nella lista per il product type al quale il prodotto appartiene.
BIOCIDI: PUBBLICATA UNA GUIDA PRATICA E UNA GUIDA “DI TRANSIZIONE” Si segnala la pubblicazione della: - Practical Guide on Biocidal Products Regulation - Guida transitoria Transitional Guidance on Efficacy Assessment for Product Type 22 Embalming Products Una “Guida di transizione” è un documento che è stato avviato sotto la “vecchia” direttiva biocidi ed
2-methyl-1-(4methylthiophenyl)-2morpholinopropan-1-one
REASON FOR PROPOSING
84-74-2
LISTA FORNITORI BIOCIDI: ANCHE LE AZIENDE EXTRA UE NELLA LISTA DA ART. 95 BPR
SUBSTANCE NAME
PROPOSING AUTHORITY
essendo stato ultimato prima del relativo nuovo documento di orientamento del regolamento biocidi è stato reso disponibile come documento di orientamento transitorio.
TRICHLOROETHYLENE E DIARSENIC TRIOXIDE: CONSULTAZIONE PUBBLICA ECHA ha lanciato una consultazione pubblica sulle domande di autorizzazione per il Trichloroethylene e Diarsenic trioxide.
DEHP: DECISIONE DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE Pubblicata sulla G.U.U.E. la decisione di rilascio di un’autorizzazione per la sostanza ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), titolare dell’autorizzazione la Rolls-Royce plc. L’autorizzazione prevede l’uso di un isolante contenente DEHP nel corso della saldatura per diffusione e della fabbricazione delle pale delle eliche di motori aeronautici. La data di scadenza del periodo di revisione è il 21 febbraio 2022.
CONSULTAZIONI PUBBLICHE SU PROPOSTE DI CLH Avviate le consultazioni pubbliche sulle proposte di classificazione e dell’etichettatura armonizzata per le seguenti sostanze:
EC NUMBER
CAS NUMBER
DEADLINE FOR COMMENTING
400-600-6
71868-10-5
24/10/2014
PAG. 37 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 18 - 15 ottobre 2014
SUBSTANCE NAME clorofene; clorophene; chlorophenol
chlorophene; 2-benzyl-4-
EC NUMBER
CAS NUMBER
DEADLINE FOR COMMENTING
204-385-8
120-32-1
24/10/2014
-
79538-32-2
26/09/2014
tefluthrin (ISO);2,3,5,6tetrafluoro-4-methylbenzyl (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-chloro3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]2,2-dimethylcyclopropaneca rboxylate
RESTRIZIONI
AGGIORNAMENTI ALLE GUIDE
Si segnala la consultazione: - sulla SEAC draft opinion relativamente alle restrizioni per le sostanze 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CE 212-828-1 / CAS 872-50-4) e Cadmio e suoi composti nelle pitture (CE 231152-8, CAS 7440-43-9); il termine per l’invio dei commenti è il 14 novembre 2014; - sulla proposta di restrizione per la sostanza Bis(pentabromophenyl) ether (DecaBDE) (CE 214-604-9/CAS 1163-19-5); il termine per l’invio dei commenti è il 17 marzo 2015.
Si segnala la pubblicazione della: - versione 3.0 del Chapter R.7a: Endpoint specific guidance; le modifiche sono relative ai test per la mutagenicità; - versione 2.0 del Guidance on the preparation of dossiers for harmonised classification and labelling.
PUBLIC ACTIVITIES COORDINATION TOOL (PACT) E’ ora disponibile il Public activities coordination tool (PACT), grazie al quale è possibile avere una visione di insieme di tutte le sostanze per le quali un Risk Management Option Analysis (RMOA) o è in fase di sviluppo o è stato completato dopo l’attuazione della tabella di marcia sull’individuazione delle SVHC iniziata a febbraio 2013.
PARERI DEL RAC PER 5 SOSTANZE Il Comitato di valutazione dei rischi (RAC) ha adottato 5 pareri scientifici sulle proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate, le sostanze sono: 1. Methanol 2. Chloralose (INN) 3. N,N dimethylacetamide (DMAC) 4. Iodomethane 5. Heptadecafluorononanoic acid and its sodium and ammonium salts (PFNA) Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu (C)
PAG. 38 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 18 - 15 ottobre 2014
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Regolamento 895/2014
NUOVE SOSTANZE IN AUTORIZZAZIONE
Si segnala la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L244 del 19 agosto 2014 del Regolamento n. 895/2014 della Commissione del 14 agosto 2014, che modifica l’allegato XIV del regolamento REACH introducendo le seguenti 9 sostanze tra quelle soggette alla procedura di autorizzazione: - Formaldeide, prodotti di reazione oligomerica con anilina (MDA tecnico) N. CE: 500-036-1 N. CAS: 25214-70-4 - Acido arsenico N. CE: 231-901-9 N. CAS: 777839-4 - Bis(2-metossietil) etere (diglime) N. CE: 203924-4 N. CAS: 111-96-6
- 1,2-dicloroetano (EDC) N. CE: 203-458-1 N. CAS: 107-06-2 - 2,2′-dicloro-4,4′-metilendianilina (MOCA) N. CE: 202-918-9 N. CAS: 101-14-4 - Tris(cromato) di dicromo N. CE: 246-356-2 N. CAS: 24613-89-6 - Cromato di stronzio N. CE: 232-142-6 N. CAS: 7789-06-2 - Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio N. CE: 234-329-8 N. CAS: 11103-86-9 - Ottaidrossocromato di pentazinco N. CE: 256418-0 N. CAS: 49663-84-5 In generale le sostanze che figurano nell’allegato XIV non potranno essere immesse sul mercato o usate a meno che non sia stata concessa un’autorizzazione per un uso specifico. I costi elevati e i tempi della procedura di autorizzazione potrebbero portare a una scomparsa dal mercato delle sostanze nell’allegato XIV, per le quali sarà necessario cercare dei sostituti meno pericolosi. Ad oggi sono 31 le sostanze soggette ad autorizzazione.
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(C)
Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore A BREVE GLI ESAMI PER IL CONFERIMENTO DEI PATENTINI La Direzione Territoriale del Lavoro di Udine comunica che è indetta nella stessa città la sessione di esami per il conferimento dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Gli esami si svolgeranno presumibilmente nel
mese di dicembre 2014; ad ogni singolo candidato sarà comunicata la data precisa. Le domande di ammissione dovranno pervenire alla Direzione Territoriale del Lavoro di Udine, via Stabernao 7, 33100 Udine, entro il 21 novembre 2014. L’attestazione apposta dal Funzionario accertatore sul libretto personale di tirocinio dell’aspirante conduttore dovrà essere assoggettata all’imposta di bollo di 16 Euro. Per ogni informazione gli interessati possono contattare la DTL di Udine, tel. 0432.501268 – fax 0432.295235.
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(MCS)
SOA: rinnovo per la CAFAB
POTRÀ ESEGUIRE ANCHE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
La Cooperativa Agricola Forestale “Alto But”, con sede in Treppo Carnico (UD) via Roma n. 43, specializzata per i lavori relativi a opere di ingegneria naturalistica, ha proceduto al rinnovo quinquennale ottenendo l’attestazione per le categorie OG3 per 516.000 Euro, OG1, OG13 e OS24 per 258.000 euro. Potrà eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 Euro: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (OG3). Categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su «gomma», «ferro» e «aerea», qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Potrà eseguire, inoltre, fino ad un importo massimo di 309.600 Euro: opere di ingegneria naturalistica (OG13), in particolare, la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra “sviluppo sostenibile” ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e
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zoologiche. Questa categoria comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche. Per lo stesso importo potrà eseguire: Edifici civili e industriali (OG1) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Sempre per la I° classifica si è qualifica per l’esecuzione di opere di verde e arredo urbano (OS24), categoria che riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Le nostre proposte per il settore dei lavori pubblici LA NOSTRA ASSOCIAZIONE RITIENE SIA IMPORTANTE UNA RIFORMA DELLA DISCIPLINA ORGANICA DEI LAVORI PUBBLICI Nelle riunioni di categoria dell’edilizia e dell’impiantistica gli argomenti trattati con maggiore frequenza sono quelli legati agli appalti pubblici. La maggior parte delle nostre imprese partecipano costantemente alle procedure pubbliche indette dai vari enti quali: Comuni, Province, Regione, Consorzi, protezione Civile, ecc. e alcune aziende, soprattutto quelle stradali, concentrano la loro attività in modo esclusivo sugli appalti pubblici, mentre le aziende dell’edilizia tradizionale o dell’impiantistica nella maggior parte dei casi operano sia nel pubblico che nel privato con percentuali di fatturato che possono variare a seconda della tipologia dell’azienda. Abbiamo raccolto in un documento le indicazioni degli imprenditori necessarie a far ripartire il settore delle costruzioni, indicazioni che abbiamo elaborato e trasmesso all’Assessore arch. Mariagrazia Santoro competente in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università. Di seguito pubblichiamo il testo completo del documento.
PREMESSE GENERALI Le imprese del comparto delle costruzioni, dei manufatti in cemento e marmo, dei materiali lapidei, degli impiantisti, delle carpenterie e quelle che forniscono lavori, servizi e prodotti alla pubblica amministrazione ci hanno lanciato un grido d’allarme sul protrarsi della crisi che sta mettendo in ginocchio l’intera industria edile. E’ ormai pensiero comune che i lavori pubblici costituiscono, in una fase recessiva delle commesse private (civili e industriali), di gran lunga la principale fonte di attività delle piccole e medie imprese edili e gli enti locali, i comuni in primis, costituiscono, a loro volta, le principali stazioni appaltanti della nostra Regione. PAG. 43 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2014
Dal 2013 nella nostra Regione per i vincoli posti dal patto di stabilità sulle uscite di cassa degli enti locali non possono essere messi a gara i lavori già progettati e finanziati, né possono essere iniziati quelli già appaltati, né possono essere pagati i lavori eseguiti, almeno nei termini previsti. Questo stato di cose sta portando in Friuli Venezia Giulia rapidamente alla chiusura della gran parte delle piccole e medie Imprese del settore, con lavoratori che si trovano senza occupazione e con conseguente incremento dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali e dunque con danni per tutta la comunità. Ciò ha un effetto anche sul bilancio regionale determinando una diminuzione delle entrate derivanti dalla compartecipazione erariale con una conseguente contrazione del budget totale disponibile che non sarà più sufficiente a coprire le spese di competenza (sanità, enti locali, spese correnti, …) e, quindi, non resteranno più risorse per lo sviluppo. Nell’attuale frangente gli interventi nel settore pubblico dovrebbero ispirarsi al duplice criterio di indirizzare le risorse in funzione anticiclica e verso infrastrutture utili allo sviluppo dell’economia e verso infrastrutture di rapida cantierabilità e spendibilità, allo scopo di riavviare, per quanto possibile, il settore, con quanto di positivo ne consegue sotto il profilo economico e occupazionale.
RECEPIMENTO NORMATIVE NAZIONALI E COMUNITARIE La nostra Associazione ritiene sia importante una riforma della disciplina organica dei lavori pubblici in sostituzione della Legge regionale 31 maggio 2002 n. 14, anche in considerazione del fatto che dobbiamo recepire ancora le disposizioni del codice dei contratti (d.lgs. 163/2006) e soprattutto prevedere il recepimento delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici (Direttiva 2014/24/UE) emanate nel 2014. A nostro avviso tale recepimento costituisce un’opportunità che può rendere più competitivo il nostro sistema economico, semplificando la disciplina normativa e valorizzando le specificità del sistema imprenditoriale regionale caratterizzato, come noto, da aziende di micro, piccole e medie dimensioni.
In questo senso apprezziamo i riferimenti della direttiva europea finalizzati a favorire la partecipazione delle pmi, a perseguire una migliore qualificazione, ad incentivare e premiare qualità ed innovazione tecnologica, a garantire la massima trasparenza anche ricorrendo a strumenti elettronici di semplificazione. Le scelte del legislatore regionale possono rendere pertanto possibile la realizzazione di una svolta storica nella nostra cultura legislativa, tradizionalmente improntata alla proliferazione ed alla stratificazione di disposizioni legislative e regolamentari aventi la pretesa di gestire minuziosamente, in modo vincolante e diretto, ogni fase dell’appalto. La convinzione maturata dalla nostra Associazione tende a responsabilizzare i soggetti protagonisti del sistema, vincolandoli al rispetto degli impegni assunti nell’ambito di un contesto di principi generali e di “cornice giuridica” che abbia il solo obiettivo di far emergere gli operatori più qualificati in un clima di massima trasparenza e competitività. Tali esigenze assumono rilievo anche in considerazione dell’evoluzione legislativa che ha caratterizzato la disciplina degli appalti pubblici in Italia negli ultimi 20 anni: fin dalla Legge Merloni del 1994 i pilastri giuridici sui quali si fondava la funzionalità del nostro sistema normativo erano costituiti da una progettazione affidabile, da un sistema di qualificazione improntato sull’albo nazionale costruttori e da un adeguato sistema di garanzie bancario e assicurativo. Certamente dobbiamo prendere atto che proprio sulla fase progettuale e selettiva degli operatori occorre introdurre modifiche incisive e strutturali e soprattutto costruire delle normative che non lascino adito a diverse interpretazioni, come accade adesso. Ciò premesso, in coerenza con quanto esposto precedentemente presentiamo una serie di indicazioni propositive, estremamente sintetiche e, ci auguriamo, sufficientemente chiare, che possono costituire linee di orientamento prioritarie per il recepimento delle direttive nazionali ed europee per la costruzione di un codice dei contratti del Friuli Venezia Giulia.
TEMPISTICHE NEGLI APPALTI Suggeriamo di obbligare l’appalto delle opere non oltre 6 mesi dalla data di concessione del finanziamento, in modo che queste siano cantierizzate in tempi ragionevoli, e non a distanza di anni, come accade oggi, pena la destinazione delle relative risorse al finanziamento di altre opere pubbliche. PAG. 44 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2014
DIVISIONE IN LOTTI Come noto il sistema imprenditoriale regionale è caratterizzato, da aziende di micro, piccole e medie dimensioni che possono difficilmente accedere ai grandi appalti. A tutela delle imprese chiediamo venga applicato il principio già sancito dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti), art. 2, co 1 bis, il quale prevede espressamente che, “nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese”. Suggeriamo che si debba frazionare i lotti, quanto più possibile, per arrivare ad un importo che sia al di sotto della soglia stabilita dal art. 122 comma 7 d.lgs. 163/2006 (un milione di Euro), in modo da permettere di appaltare i lavori con procedure di gara negoziate. Riteniamo opportuno che la norma sopra citata venga richiamata in modo esplicito anche nel prossimo codice dei contratti del Friuli Venezia Giulia.
PROGETTAZIONE La progettazione è una componete essenziale e decisiva per il buon esito di un lavoro e per la corretta esecuzione di un contratto d’appalto. Un’ottima progettazione garantisce tutta la filiera dell’appalto ed in particolare le Amministrazioni, le imprese appaltatici e subappaltatrici e i lavoratori, sia da un punto di vista economico che della corretta esecuzione, ma anche per il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro e dell’ambiente. La fase progettuale deve essere assolutamente valorizzata ed il livello progettuale posto a base di gara deve essere vincolato necessariamente a strumenti condivisi e ufficiali. In particolare, le stazioni appaltanti devono utilizzare obbligatoriamente nella redazione dei computi metrici estimativi dei lavori pubblici il prezzario regionale che viene aggiornato annualmente ed è disponibile gratuitamente sul sito della nostra Regione. Con questa indicazione, che non deve essere derogata, si raggiunge lo scopo di assicurare la congruità dei prezzi nell’esecuzione dei lavori. In riferimento al prezzario, se l’utilizzo diventerà obbligatorio, auspichiamo sia istituita una commissione tecnica regionale che ne curi l’aggiornamento. Nella commissione dovrebbero far parte le rappresentanze delle stazioni appaltanti, dei professio-
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na leggenda racconta di Guriut, un folletto che viveva in Carnia ed era molto, molto goloso. Un giorno, fu sorpreso in una cucina mentre era intento a rubare la panna che affiorava dal latte appena munto. Nel vederlo, la padrona di casa lo sgridò così tanto che lui, per farsi perdonare, le svelò la ricetta dei Cjarsons. La specialità carnica a forma di raviolo il cui ripieno varia da paese a paese e da famiglia a famiglia. Per l’impasto ogni massaia ha la sua formula particolare a cui abbina ingredienti freschissimi: farina, uova, mele, patate, spinaci, uvetta, e mentuccia. Infine un tocco indispensabile è dato da un sapiente uso di spezie fino alla rifinitura del piatto con ricotta affumicata e delicato burro fuso.
nisti e di tutte le associazioni che rappresentano le imprese tra le quali la nostra CONFAPI FVG. Inoltre, in questo modo le stazioni appaltanti sono nelle condizioni di verificare con facilità le offerte anormalmente basse come previsto dall’artico 87 del d.lgs. 163/2006 che prevede che “quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta”, ed eventualmente di escludere le offerte con ribassi ingiustificabili.
APPALTI DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A DUE MILIONI DI EURO Sistemi di gara Sarebbe opportuno indirizzare le stazioni appaltanti ad utilizzare la procedura negoziata (ex trattativa privata) sempre fino ad un milione di euro in applicazione del comma 7 dell’articolo 122 come d.lgs. 163/2006 che prevede che i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possano essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6 (ossia attraverso la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando). Ricordiamo che con questa procedura vanno rispettate le seguenti disposizioni: a) per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro ed inferiore ad un milione di euro, l’invito va rivolto ad almeno dieci soggetti; b) per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, l’invito va rivolto ad almeno cinque soggetti. A nostro avviso, la Regione deve indirizzare le stazioni appaltanti ad applicare obbligatoriamente la norma sopra indicata, e per questo adempimento è sufficiente una circolare dell’ufficio LL.PP. della Regione, visto che viene solo riaffermata l’applicazione di una norma dello Stato. Successivamente, in fase di riscrittura della lr 14/2002, dovremmo seguire l’esempio della Provincia di Trento che ha approvato nell’agosto del 2013 il regolamento di attuazione della legge provinciale n. 26/1993, concernente norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale estendendo la possibilità di applicare la procedura negoziata anche per appalti di importo fino alla soglia di 2 milioni di Euro. Per il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza è anche opPAG. 46 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2014
portuno stabilire che per importi da un milione a due milioni, devono essere invitate almeno 20 imprese concorrenti. Procedure di aggiudicazione Nel pieno rispetto del codice dei contratti nazionale riteniamo si debba applicare, quando viene utilizzata la procedura negoziata, l’articolo 122 comma 9 che prevede che “per lavori d’importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3”. E’ opportuno utilizzare questa disposizione prevista dal codice per indirizzare i RUP ad applicare sempre il criterio di esclusione delle cosiddette offerte “anomale” fino alla soglia di un milione di euro, allo scopo di contenere ribassi eccessivi, difficilmente sostenibili dalla piccole e medie imprese e poco compatibili con una corretta esecuzione dei lavori. Quando invece, seguendo l’esempio della Provincia di Trento la soglia di applicazione della procedura negoziata sarà portata come auspichiamo a 2 milioni di euro, di conseguenza anche l’esclusione delle offerte anomale sarà possibile estenderla fino a tale importo.
APPALTI DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A DUE MILIONI DI EURO Sistemi di gara Per questi importi di regola è opportuno applicare le procedure previste dal titolo II, capo I della direttiva 2014/24/UE, in particolare: a) Procedura aperta (articolo 27) procedura per la quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. b) Procedura ristretta (articolo 28) procedura per la quale qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni dell’appalto e fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. c) Procedura competitiva con negoziazione (articolo 29) nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può
presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. d) Dialogo competitivo (articolo 30), nei dialoghi competitivi qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa e) Partenariati per l’innovazione (articolo 31), nei partenariati per l’innovazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara, presentando le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice. f) Accordi quadro (articolo 33) procedura con cui le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla direttiva. 2014/24/UE. Procedure di aggiudicazione Coerentemente con quanto già anticipato sul ruolo centrale e fondamentale della progettazione e in linea con la direttiva 2014/24/UE, appare evidente la necessità di pervenire ad una valutazione sostanziale delle offerte che premi e valorizzi la specificità operativa dell’impresa anche in considerazione degli ingenti importi messi a base di gara; in questo senso condividiamo la scelta del legislatore europeo e riteniamo che il criterio dell’OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) sia quello più idoneo a realizzare gli obiettivi di una ottimale selezione del soggetto che dovrà realizzare l’opera. L’art. 67 della direttiva 2014/24/UE, infatti, prevede che, fatte salve disposizioni particolari relative a “determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. Al contempo, la citata direttiva chiarisce che tale criterio deve essere interpretato nel senso di “miglior rapporto qualità/prezzo, che dovrebbe sempre includere un elemento relativo al prezzo o al costo”. Analogamente la Direttiva precisa che “tale valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe essere effettuata anche soltanto sulla base del prezzo o di un approccio costo/efficacia”. A nostro avviso l’OEPV può dispiegare appieno le sue potenzialità solo in presenza di determinate caratteristiche. In particolare, è necessario assegnare all’elemento PAG. 47 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2014
prezzo un coefficiente variabile non superiore al 30% del punteggio finale e all’elemento tecnico il restante 70% o più qualora si ritenga di abbassare l’elemento prezzo; la discrezionalità nella scelta delle percentuali deve temperarsi in ragione della maggiore o minore difficoltà tecnica dell’opera da realizzare, laddove questa sia elevata tanto più si dovrà privilegiare l’incidenza degli elementi tecnici. In ordine all’elemento tecnico si precisa che lo stesso debba articolarsi in una serie di subelementi variabili nel numero, ma tutti ricollegabili al programma dei lavori o al piano di lavoro. Per programma o piano di lavoro deve intendersi il complesso dell’offerta qualificabile sul piano tecnico in base ad una pluralità di elementi che consentano il rispetto di una specifica tempistica realizzativa (migliorie tecniche offerte, qualità e la quantità ed esperienza dello staff-tecnicooperativo, qualità e quantità del personale operaio, qualità del sistema di sicurezza del lavoro, organizzazione del cantiere, qualità dei materiali e delle tempistiche di fornitura anche in rapporto alla loro eco-compatibilità, disponibilità all’esecuzione in proprio dei lavori, minimizzazione dei sub-affidamenti, la valorizzazione della riduzione dell’impatto ambientale e del risparmio energetico). Si evidenzia che tutti i criteri di aggiudicazione esemplificativamente elencati sono in linea con le indicazioni di cui all’art. 67 comma 2 della direttiva 2014/24/UE. Elemento fondante della nostra proposta, anche in questo caso, è la responsabilizzazione degli operatori anche a garanzia di tutti i concorrenti alla gara: ove si verificasse inadempimento dell’appaltatore anche su uno solo degli elementi indicati in sede di offerta, deve prevedersi clausola risolutiva espressa (ex art. 1456 c.c.) del rapporto per fatto e colpa dello stesso appaltatore. Altro elemento irrinunciabile riguarda la composizione della Commissione giudicatrice. Per favorire la massima trasparenza, obiettività e professionalità, da parte delle Commissioni, si propone l’istituzione di un Albo Regionale di Commissari, la scelta dei Commissari diversi dal Presidente dovrà avvenire per sorteggio pubblico.
INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ Al di là degli obblighi di pubblicità e di informativa previsti per gli appalti sopra soglia dalle direttive comunitarie, si propone che ogni stazione appaltante pubblichi sul proprio sito tutte le informazioni utili per una corretta e tempestiva conoscenza degli appalti. Gli artt. 48 e 53 della Direttiva 2014/24/UE, peraltro, già prevedono che le amministrazioni ag-
giudicatrici svolgano questa attività informativa fin dalla fase di programmazione pubblicando, anche sul profilo della committente, avvisi di preinformazione circa l’intenzione di programmare appalti e rendendo accessibili tramite Internet i bandi, gli avvisi e tutta la relativa documentazione, questo anche per limitare le spese che le imprese devono sostenere per le singole gare. Oltre alle singole Stazioni Appaltanti anche la Regione sul proprio sito deve rendere pubbliche tutte le informazioni delle singole gare indette con qualsiasi tipo di procedura, svolgendo così la funzione di portale unico degli appalti del Friuli Venezia Giulia. Le medesime esigenze di trasparenza e di garanzia di parità di trattamento giustificano l’ulteriore proposta di fissare riunioni tecniche convocate dal progettista con tutti i soggetti potenzialmente interessati alla gara presso l’Amministrazione ove dovranno svolgersi i lavori. Tale procedura è già ampiamente in uso da parte delle Aziende Sani-
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tarie Regionali e viene utilizzata per l’acquisto di dispositivi medici, ausili ortopedici e apparecchiature medicali ecc. Parimenti, come indicato dall’art. 50 della Direttiva 2014/24/UE, entro 30 giorni dalla conclusione di un contratto, le amministrazioni aggiudicatrici dovranno rendere pubblici i risultati della procedura di aggiudicazione.
CONCLUSIONI Questo documento focalizza solo alcuni aspetti legati alla partecipazione alle gare ed esecuzione di lavori pubblici, che però sono quelli essenziali per le imprese. Riteniamo che il recepimento dei nostri suggerimenti, che ribadiamo sono a costo zero, darebbero immediato impulso al settore delle costruzioni utilizzando nel migliore dei modi le risorse messe a disposizione per l’esecuzione dei lavori pubblici nella nostra Regione. (CS)
Linee guida di Enea per gli impianti termici IL DOCUMENTO SI COMPONE DI UN REGOLAMENTO E 16 ALLEGATI Dal 12 luglio 2013 è in vigore il DPR 74/2013, che ha riscritto le regole inerenti “l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione” degli impianti termici degli edifici, ed in particolare estendendole anche ad altre tipologie (come ad esempio i condizionatori d’aria. A oltre un anno dalla entrata in vigore del DPR 74/2013 l’ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente) di concerto con il MiSE e il CTI, ha elaborato un Regolamento Tipo conte-
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nente delle linee guida rivolte a regioni e autorità competenti sul territorio, per il corretto esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici negli edifici, in attuazione della normativa vigente. Il documento, dal titolo “Linee guida per la definizione del Regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del d.p.r. n. 74/2013”, si compone di un Regolamento e 16 allegati che dovrebbero, auspicabilmente, fungere da riferimento nazionale per la standardizzazione e omogeneizzazione delle procedure relative al corretto funzionamento e ispezione degli impianti termici. Le aziende interessate possono scaricare il documento al seguente link http://www.efficienzaenergetica.enea.it/vi-segnaliamo/dettaglio-segnalazioni.aspx?item=2471 (CS)
Costo della manodopera edile. Provincia di Udine MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI UDINE TABELLA DEI COSTI DELLA MANODOPERA EDILE IN VIGORE NELLA PROVINCIA DI UDINE DAL 1° LUGLIO 2014 TABELLA N. 1/2014 OPERAIO OPERAIO 4° LIVELLO SPECIALIZZATO
ELEMENTI DI COSTO
OPERAIO QUALIFICATO
OPERAIO COMUNE (*)
Retribuzioni dirette 1) minimo retributivo
6,60000
6,13000
5,51000
4,71000
2) indennità territoriale di settore
1,57000
1,48000
1,32000
1,13000
3) indennità di contingenza
3,01000
3,00000
2,99000
2,96000
4) EDR ex protocollo 31.7.1992
0,06000
0,06000
0,06000
0,06000
11,24000
10,67000
9,88000
8,86000
2,07940
1,97395
1,82780
1,63910
13,31940
12,64395
11,70780
10,49910
6) festività 4/11 (0,55% su A)
0,06182
0,05869
0,05434
0,04873
7) festività residue (6,62% su B)
0,88174
0,83703
0,77506
0,69504
8) riposi annui (4,95% su A + 7)
0,60003
0,56960
0,52743
0,47297
14,86299
14,10926
13,06462
11,71584
9) indennità di trasferta
1,42000
1,42000
1,42000
1,42000
10) concorso spese di trasporto
0,26000
0,26000
0,26000
0,26000
16,54299
15,78926
14,74462
13,39584
1,13000
1,13000
1,13000
1,13000
1,59034
1,50969
1,39791
1,25360
13) contributi A (50,98% su D - 9)
7,70970
7,32545
6,79289
6,10529
14) contributi B (9,523% su A + 6 + 7)
1,16024
1,10140
1,01986
0,91457
15) onere contributivo trattamento malattia ed infortunio (50,98% su 2,20% di A - 4)
0,12539
0,11900
0,11014
0,09870
16) oneri di legge e contrattuali (29% su D)
4,79747
4,57889
4,27594
3,88480
17) incidenza Irap 3,90% (su 1/16 + 16 - oneri Inail)
0,77186
0,73292
0,67896
0,60928
18) E.V.R. elemento variabile della retribuzione
0,13780
0,12790
0,11520
0,09840
33,96579
32,41451
30,26552
27,49047
33,97
32,41
30,27
27,49
TOTALE A 5) gratifica natalizia e ferie (18,50% su A) TOTALE B
TOTALE C Elementi aggiuntivi
TOTALE D 11) servizio mensa Indennità dilazionate 12) trattamento di fine rapporto (10,70% su C) Oneri previdenziali ed assicurativi
Spese ed oneri
Complessivamente Costo orario arrotondato
(*) ex manovale specializzato e manovale comune. Ai sensi dell’art. 34, Punto 2 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per ottenere il prezzo di applicazione si deve aggiungere all’importo di cui sopra la percentuale per spese generali (dal 13 al 15%) e, sul totale risultante, il 10% per utile dell’impresa.
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La royalty nell’importazione di beni nell’Unione Europea IL PAGAMENTO DELLA ROYALTY DA PARTE DELL’IMPORTATORE È CONDIZIONE DELLA VENDITA DALL’ESPORTATORE ALL’IMPORTATORE a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero E’ fondamentale che l’importatore italiano, prima di intraprendere un’importazione di merce soggetta a royalty, effettui un’accurata analisi per comprendere se l’importo della royalty debba essere addizionato al prezzo nella dichiarazione del valore in dogana delle merci importate. Le norme che disciplinano la questione sono l’art.32 del Codice Doganale Comunitario (CDC – Reg.to n. 2913/92) e gli articoli 157 e seguenti delle relative Disposizioni di Applicazione del Codice (DAC – Reg.to n. 2454/93). Al momento dell’importazione in dogana, l’azienda deve sapere se il valore della merce che andrà a dichiarare all’Agenzia delle Dogane sarà così costituito: - dal prezzo della medesima, oltre a eventuali ulteriori elementi (trasporto, assicurazione, etc.) - dal valore della royalty che l’importatore europeo paga al licenziante. L’elemento cardine per la valutazione è l’interpretazione del seguente concetto, determinante, in base ai dettami del legislatore europeo, l’aggiunta della royalty al valore in dogana: il pagamento della royalty da parte dell’importatore è condizione della vendita dall’esportatore all’importatore. Accanto a tale requisito, vi è un’ulteriore condizione, ma di ben più semplice verifica: la royalty deve riferirsi alle merci importate.
ROYALTY COME CONDIZIONE DI VENDITA Il concetto di condizione della vendita si realizza chiaramente quando il pagamento della royalty è
dovuto a favore dello stesso esportatore-venditore della merce: se egli non eseguirà la vendita a favore dell’importatore, in caso di mancato pagamento da parte di quest’ultimo della royalty, il requisito normativo è soddisfatto e l’importo della royalty deve dunque essere aggiunto al prezzo della merce nell’indicazione del valore in dogana all’importazione. La questione diventa più complessa nei casi ben più frequenti in cui la royalty è pagata ad un soggetto terzo e dunque non al venditore-esportatore. Anche in questi casi la royalty potrebbe costituire parte del valore in dogana. La normativa, art. 160 DAC, prevede, infatti, che il requisito della royalty come condizione della vendita si possa ritenere soddisfatto anche in tal caso quando il licenziante terzo soggetto sia “legato” al venditore-esportatore. Pertanto, diventa fondamentale analizzare il rapporto licenziante-venditore, per appurare se si riscontrano le tipologie di rapporto a cui la normativa doganale riporta il concetto di “legame”.
CONTROLLO DI FATTO COME ELEMENTO DI LEGAME DEL LICENZIANTE SUL VENDITORE-ESPORTATORE L’art.143 DAC indica nel dettaglio la casistica in cui si debba ravvisare la presenza di un legame tra due soggetti. La fattispecie più frequente e oggetto di interpretazioni complesse che palesa un legame tra due soggetti è l’esistenza di un controllo di fatto. E’ questo aspetto a costituire l’elemento critico di ogni importazione con merce sottoposta a royalty. Per accertare la presenza di un simile controllo del licenziante sul venditore-esportatore è analizzato principalmente quanto il licenziante intervenga nell’autonomia imprenditoriale del venditoreesportatore in merito alla produzione di quelle merci che sono poi vendute all’importatore licenziatario. Tanto più è incisiva la presenza di dettami da parte del licenziante tanto più emergerà uno status di controllo da parte di quest’ultimo. Se il licenziante impone che i prodotti con il proprio marchio possano essere solo prodotti di una
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determinata tipologia, se ne impone i prezzi di vendita e i canali di distribuzione facilmente si potrà, ad esempio, ritenere sussistente un controllo di fatto del licenziante sul venditore-esportatore. Questi elementi emergono dal contratto di licenza concluso tra il licenziante e il licenziatario-importatore e dall’effettiva condotta del licenziante. È per tale ragione che, all’importazione di beni sottoposti a royalty, diventa essenziale per l’autorità doganale e dunque in primis per l’importatore stesso esaminare il contratto di licenza, per analizzare i poteri del licenziante. Ad aiutare in questa interpretazione interviene la Commissione europea con un suo documento di prassi dedicato alla valutazione del valore in dogana (http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/ documents/customs/customs_duties/declared_goods/european/compendium_2007_it.pdf). Il documento è molto interessante in quanto offre una lista di casi concreti definiti come indicatori di un controllo di fatto, insieme a pratici esempi. È altresì fornito un interessante chiarimento dall’autorità comunitaria, ripreso anche dall’Agenzia delle Dogane nazionale nella propria circolare di riferimento (circolare n. 21D/2012): quegli interventi del licenziante sulla produzione dei beni volti a garantire la qualità dei beni medesimi sono ritenuti interventi neutrali dal punto di vista in questione. Ovviamente occorre poi trovare la difficile linea di demarcazione tra un mero controllo di qualità e un controllo effettivo di produzione da parte del licenziante. È a tal punto che deve intervenire un’analisi accurata, clausola per clausola, del contratto di licenza e delle effettive modalità di produzione e distribuzione.
APPLICAZIONE DELL’IVA SULL’IMPORTO DELLA ROYALTY Un ulteriore aspetto controverso che ricorre
nell’importazione di beni sottoposti a royalty è l’applicazione, oltre che del dazio, anche dell’IVA sull’importo della royalty, eventualmente aggiunto al valore in dogana in sede di importazione, quando l’importatore abbia già assolto l’IVA sulla royalty al momento del pagamento della medesima al licenziante. Tale aspetto è controverso in quanto è contraddittoria l’applicazione che compie nei fatti ancora l’autorità doganale nazionale: alcuni uffici richiedono all’importatore il pagamento dell’IVA, mentre altri richiedono solo il pagamento del dazio. È altresì controverso in quanto la prassi di quegli uffici doganali che richiedono il pagamento dell’IVA appare contraria alle normative fiscali europee, anche come interpretate dalla nostra Cassazione Civile e dalla Corte di Giustizia europea, che ribadiscono la neutralità dell’imposta. Il giudice europeo, infatti, si è recentemente pronunciato in luglio nella causa C-272/13, dichiarando la normativa italiana in violazione del diritto comunitario qualora essa preveda il pagamento dell’IVA all’importazione, quando l’IVA sia stata già assolta per la medesima merce tramite il meccanismo dell’inversione contabile. Si trattava di un caso di importazione e utilizzo di deposito fiscale, ma che si ritiene pienamente estensibile in via analogica al caso di importazione di beni sottoposti a royalty, quando questa sia stata pagata a un licenziante comunitario con IVA assolta in reverse charge. L’argomento, di rilevante importanza, si presenta tuttora di particolare complessità a causa di una ancora carente casistica giurisprudenziale nazionale che possa essere di aiuto nell’interpretazione della norma e del fatto che rimarrà sempre ancorato alla fondamentale analisi caso per caso dei rapporti contrattuali tra le parti. Avvocato e Doganalista Elena Bozza
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Il principio di forza maggiore LA DISCIPLINA NAZIONALE E INTERNAZIONALE A CONFRONTO
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
IL PRINCIPIO DI FORZA MAGGIORE: LA DISCIPLINA NAZIONALE E INTERNAZIONALE A CONFRONTO Nella stesura di un contratto è vivamente consigliabile inserire la clausola di forza maggiore. Qui di seguito una panoramica della presenza del concetto di forza maggiore nei principali ordinamenti di civil law e common law.
LA “FORZA MAGGIORE” NELL’ORDINAMENTO ITALIANO Nell’ambito dell’ordinamento italiano, non è dato rinvenire una definizione precisa di forza maggiore, poiché non esiste alcuna norma che descriva in modo esplicito la fattispecie in esame. Il termine “forza maggiore” è citato in alcune norme del Codice Civile, fra le quali l’art. 1785 c.c., inerente ai limiti di responsabilità dell’albergatore in caso di deterioramento, distruzione o sottrazione. Ad ogni modo, il concetto di forza maggiore è individuato per sommi capi dall’art. 1467 c.c. (rubricato “contratto con prestazioni corrispettive”), il quale riconosce al debitore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione. Nella prassi internazionale, avvenimenti “straordinari ed imprevedibili” sono definiti come cause di forza maggiore (esempi di ciò sono i terremoti, gli uragani, le guerre, le ribellioni, ecc.). A tal proposito merita citare la sentenza n. 965 della Cass. Pen., sez. V, 28 febbraio 1997, nella quale viene sancito che può essere considerata come situazione appartenente alla categoria di forza maggiore solo quell’evento che impedisca la
regolare esecuzione del contratto e renda, inoltre, inefficace qualsiasi azione dell’obbligato diretta ad eliminarlo. La Suprema Corte precisa, inoltre, che l’accadimento impedente non deve essere dipeso da azioni od omissioni dirette od indirette del debitore. La forza maggiore può quindi essere messa a confronto con la questione dell’imputabilità dell’inadempimento. L’imputabilità della mancata esecuzione del contratto ricomprende tutti quegli eventi che generano culpa: si tratta di situazioni inescusabili, legate al comportamento del debitore o comunque prevedibili fin dal momento della redazione del contratto. Un accadimento che con l’uso della normale diligenza e conoscenza media può essere previsto al momento della stipulazione del contratto non rientra nella categoria di forza maggiore. Detto ciò, risulta rilevante approfondire maggiormente le due caratteristiche che un evento deve avere per essere considerato causa di forza maggiore: straordinarietà ed imprevedibilità. La Corte di Cassazione è intervenuta anche in questo ambito fornendo una precisa descrizione di entrambi i termini, nella sentenza n. 12235, Cass, sez. III, 25 maggio 2007. - Il requisito di straordinarietà, secondo la Suprema Corte, ha carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione. - L’imprevedibilità, invece, ha natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente. La valutazione di tale caratteristica deve avvenire, però, in modo totalmente obiettivo, prendendo a modello il comportamento di una persona media, che versi nelle stesse condizioni. È necessario, comunque, mettere in rilievo il fatto che la prevedibilità ed imprevedibilità di una circostanza così come la sua ordinarietà e straordinarietà sono elementi variabili, in quanto strettamente legati al tipo di operazione che si mira a realizzare ed al luogo in cui tale obbligazione deve essere assolta. Nella stesura di un contratto è pertanto vivamente consigliabile inserire la clausola di forza maggiore, indicando per quali accadimenti, straor-
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dinari ed imprevedibili, si debba ritenere esclusa la responsabilità del debitore in caso di inadempimento della prestazione. Fare ciò – unitamente alla designazione della legge applicabile e del foro competente o della clausola arbitrale – vale anche al fine di evitare la possibile applicazione del diritto internazionale privato che potrebbe risultare svantaggioso per la parte inadempiente.
LA FORZA MAGGIORE NELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE Contrariamente a quanto previsto dall’ordinamento interno, a livello internazionale, esistono testi normativi nei quali è diffusamente delineata la fattispecie della forza maggiore. La Convenzione sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili (la cosiddetta Convenzione di Vienna del 1980, entrata in vigore nel 1988), all’art. 79, co. 1 individua le tre caratteristiche principali che devono essere presenti affinché la clausola di forza maggiore possa trovare concreta applicazione: - l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato - la non prevedibilità dell’evento al momento della stipulazione del contratto - l’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti Dimostrando la sussistenza di questi tre elementi, il debitore inadempiente è normalmente ritenuto privo di responsabilità nei confronti del creditore. Nel febbraio del 2003, la Camera di Commercio Internazionale ha emanato la ICC Force Majeure Clause 2003 (ICC Clause), la quale all’art. 1 richiama le tre caratteristiche già precedentemente individuate dalla Convenzione di Vienna del 1980. La ICC Clause, rispetto alla Convenzione di Vienna, all’art. 3 indica una lista di eventi il cui insorgere comporta l’applicazione della clausola di forza maggiore. Esempi di questi accadimenti sono: guerre, ribellioni, atti di terrorismo, sabotaggi, i cosiddetti “atti di Dio” (tutte quelle situazioni che non dipendono dalla volontà umana, come ad esempio le epidemie, i cicloni, i terremoti, la siccità ecc.). In molti contratti internazionali le parti per timore di dimenticare certi eventi cui la prestazione può essere soggetta preferiscono fare un generale richiamo alla ICC Clause, invece di scrivere una propria clausola di forza maggiore. Altre fonti internazionali che si occupano della clausola in oggetto sono: - gli UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (art. 7.1.7) - i Principles of European Contract Law (art. 8.108).
Civil Law La forza maggiore è comparsa per la prima volta nel Codice Napoleonico del 1804 (la cosiddetta force majeure). Benché la causa di forza maggiore abbia avuto origine all’interno del diritto continentale, non sono molti gli ordinamenti di Civil Law che descrivono espressamente cosa si debba intendere con il termine “forza maggiore”. In Italia, come accennato, una definizione esplicita di tale concetto è assente. Francia In Francia, al contrario, è stato elaborato l’Avant-Projet Français de Réforme du Droit des Obligations et de la Prescriptions, il quale mira a colmare le lacune dell’attuale Codice Civile francese. Tra gli obiettivi di questo progetto, vi è anche quello di inserire una definizione del concetto di forza maggiore o force majeure nell’art. 1349 del Codice Civile. Secondo la nuova formulazione dell’articolo in questione, un evento per essere considerato causa di forza maggiore deve determinare l’impossibilità totale di realizzare la prestazione contrattuale, essere imprevedibile al momento della redazione del contratto o avere effetti inevitabili. Lituania Altro Stato europeo che si occupa di disciplinare compiutamente la fattispecie della forza maggiore è la Lituania. Il Codice Civile lituano all’art. 6.212, infatti, dispone che il mancato adempimento dell’obbligazione contrattuale deve dipendere da un fatto estraneo alla sfera di controllo del debitore ed essere imprevedibile al momento della conclusione del contratto. Si deve trattare, inoltre, di un avvenimento che non può essere impedito in alcun modo. Da notare che la normativa lituana prevede che il debitore non sia esente da responsabilità quando l’inadempimento sia derivato da carenza nel mercato delle merci per eseguire l’obbligazione o da mancanza di risorse finanziarie. Bulgaria La Bulgaria, all’art. 306, par. 2 del Commercial Law, considera come causa di forza maggiore un accadimento di straordinaria portata imprevedibile o inevitabile, avvenuto dopo la conclusione del contratto. Russia Nel Codice Civile russo, all’art. 401, par. 3, la forza
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maggiore è definita come “una circostanza straordinaria, impossibile da prevedere”. La normativa russa, inoltre, esprime un concetto simile a quanto sancito all’art. 6.212 del Codice Civile lituano per quanto concerne la persistenza della responsabilità del debitore al verificarsi di determinati eventi. Cina La Contract Law cinese all’art. 117, co. 2 sostiene che una situazione può essere valutata come forza maggiore solo quando sia “imprevedibile, inevitabile e insormontabile”. Si tratta di una definizione molto limitata, in quanto non predispone alcun esempio di causa di forza maggiore. Per colmare questa lacuna normativa, in Cina si ricorre al precedente giudiziale o all’interpretazione del giudice. Filippine Nel Codice Civile delle Filippine, all’art. 1174, si afferma che l’inadempimento non genera responsabilità in capo all’obbligato, quando la mancata realizzazione della prestazione sia stata causata da un evento imprevedibile o prevedile ma inevitabile. Sebbene tale definizione sia simile alle altre precedentemente analizzate, la dottrina filippina qualifica questi accadimenti come “casi fortuiti” e non come cause di forza maggiore. Nonostante la forza maggiore e il caso fortuito abbiano le medesime conseguenze, si tratta tuttavia di due istituti diversi. Il primo fa riferimento a una situazione le cui conseguenze sono inevitabili. Il caso fortuito invece indica un fatto totalmente imprevedibile. In alcuni ordinamenti, quali quello delle Filippine, tali concetti però sono considerati come sinonimi. Stato americano della Louisiana Altro Paese che merita una particolare menzione è lo stato americano della Louisiana. Si tratta, infatti, dell’unico stato degli USA che ha adottato un sistema di Civil Law. Agli art. 1873-1878 del Codice Civile della Louisiana è stabilito che il debitore non è responsabile quando l’inadempimento derivi da un fortuitous event, un avvenimento, cioè, non prevedibile al momento della stesura del contratto. Brasile In Brasile, all’art. 393 del Codice Civile, si sostiene che il debitore è esente da qualsiasi responsabilità nel momento in cui si verifichi un caso fortuito o una causa di forza maggiore, intesi come avvenimenti i cui effetti sono inevitabili o insormontabili. Nell’ordinamento brasiliano, al contrario di
quello filippino e della Louisiana, è menzionata la forza maggiore, ma ad essa viene attribuita la stessa definizione del concetto di caso fortuito. Common Law Negli ordinamenti di Common Law non esistono, normalmente, previsioni legislative che disciplinino espressamente la causa di forza maggiore. Al fine di tutelarsi dall’eventualità che si verifichi uno di quegli eventi che nella prassi internazionale hanno assunto il nome di “forza maggiore”, le parti devono inserire un’apposita clausola all’interno del contratto. Stati Uniti Negli Stati Uniti, ad esempio, la legge federale non prevede particolari disposizione in merito. Alcuni stati, però, come il Tennessee, hanno inserito nella loro legge interna una definizione del termine in esame. La legge del Tennessee considera avvenimenti di forza maggiore solo i cosiddetti “atti di Dio”, escludendo quindi tutte quelle situazioni, pur sempre imprevedibili e straordinarie, ma dipese dalla volontà dell’uomo. Merita mettere in risalto il fatto che, nonostante la normativa del Tennessee consideri solo gli atti di Dio come cause di forza maggiore, nella stesura del contratto tuttavia le parti sono libere di inserire nella clausola di forza maggiore anche accadimenti ulteriori, strettamente connessi alla tipologia di prestazione da realizzare. India Altra Nazione di Common Law meritevole di menzione è l’India, nella cui normativa non si fa alcun cenno alla causa di forza maggiore. Nel Contract Act indiano, però, alla sezione 56 è prevista la situazione in cui, dopo la stipulazione del contratto, la prestazione diventi impossibile per fatti non impedibili dal debitore. Al verificarsi di questo caso il contratto potrebbe essere ritenuto nullo. Sudafrica Spostando l’attenzione sul continente africano e più in particolare sulla situazione legislativa del Sudafrica, la causa di forza maggiore in questo ordinamento non è disciplinata da alcuna normativa, pertanto, le parti che desiderano tutelarsi dal verificarsi di eventi di forza maggiore devono predisporre nel contratto una specifica clausola in merito. Anche in questo caso preme mettere in rilievo il carattere variabile delle cause forza maggiore, che sono strettamente connesse alla natura della prestazione da realizzare ed al luogo in cui tale
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obbligazione deve essere assolta. In Sudafrica, recentemente, si è verificato uno sciopero di cinque mesi nel settore delle miniere di platino. Questo accadimento ha avuto conseguenze catastrofiche sul mercato locale ed è stato considerato causa di forza maggiore. Se lo stesso evento fosse accaduto in un Paese la cui economia non si basa principalmente sull’estrazione dei minerali, esso non necessariamente sarebbe stato valutato come causa di forza maggiore. La legge islamica: Shari’a Nella Shari’a, il concetto di forza maggiore è denominato Quwat al-Qanun. Nella categoria di forza maggiore, la legge musulmana ricomprende sia gli atti di Dio (dette anche “sfortune dal cielo”) sia tutti quegli accadimenti imprevedibili che han-
no determinato l’inadempimento. Il termine Quwat al-Qanun si riferisce non solo alle situazioni di forza maggiore, come riconosciute dalla prassi internazionale, ma anche a tutti quegli eventi che mutano la prestazione da eseguire, rendendola completamente diversa da quanto deciso in sede di stipulazione contrattuale. La peculiarità del sistema islamico è il fatto che la causa di forza maggiore potrebbe non comportare di per sé la risoluzione del contratto. La Shari’a, infatti, prevede che il contratto resti invalido fintanto che permane lo stato di impossibilità di realizzare la prestazione. Una volta superata la situazione di forza maggiore, il contratto torna ad essere valido e quindi il debitore deve attivarsi per darne attuazione. Avv. Maurizio Gardenal
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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari
ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Agenti lievitanti La Commissione europea ha pubblicato il reg. 1084/2014 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego dei difosfati (E 450) come agenti lievitanti e regolatori di acidità negli impasti lievitati pronti. Edulcoranti nelle creme da spalmare a base di frutta e ortaggi Con Regolamento UE n. 1092 è stato modificato l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi. Coloranti nei formaggi stagionati aromatizzati La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 1093/2014 che modifica e corregge l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinati coloranti in formaggi stagionati aromatizzati. Sostanze aromatizzanti La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 1098/2014 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinate sostanze aromatizzanti.
AGRICOLTURA BIOLOGICA Decreto non conformità Biologico Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il Decreto 18096 del 26 settembre 2014 concernente l’Individuazione dei
tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione biologica a seguito dell’accertamento di non conformità, in attuazione dell’art. 7 del Decreto 20 dicembre 2013 n. 15962. Diagramma tempi applicazione decreto “non conformità Bio” Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato le tempistiche previste dal decreto n. 18096 del 26 settembre 2014 concernente l’individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione biologica a seguito dell’accertamento di non conformità, in attuazione dell’art. 7 del Decreto 20 dicembre 2013.
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Latte di Bufala Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la circolare n. 76537 del 15 ottobre 2014 concernente Applicazione del Decreto Ministeriale 9 settembre 2014 – Modalità per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP”. Comunicazione settore latte La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 1097/2014 che modifica il regolamento (UE) n. 479/2010 per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Processo tecnico succhi di frutta La Commissione ha pubblicato il regolamento n. 1040/2014 che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana per adeguarne l’allegato I al progresso tecnico. Organismi nocivi Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
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800 832 815
forestali ha pubblicato il decreto che modifica gli allegati I, II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive 2014/78/UE e 2014/83/UE.
blicato il decreto 24 settembre 2014 concernente la compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione.
BEVANDE
Coltivazione OGM Il Consiglio ha pubblicato la posizione n. 9/2014 in vista dell’adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.
Elenco consorzi prodotti Vitivinicoli Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 61/2010. Innalzamento limite arricchimento vendemmia Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato la nota n. 1468 del 12 settembre 2014 concernente l’innalzamento del limite di arricchimento dei prodotti della vendemmia 2014. Innalzamento limite arricchimento Abruzzo e Puglia Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato la nota n. 1553 concernente l’innalzamento del limite di arricchimento dei prodotti provenienti dalla vendemmia 2014 - Regioni Abruzzo e Puglia.
COMMERCIO Consorzi incaricati controllo e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato l’elenco dei Consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99. Certificati Camera di Commercio Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il Decreto 19 settembre 2014 concernente la modifica dei modelli di certificati tipo, inerenti il Registro delle imprese e per il rilascio di certificati camerali anche in lingua inglese. Agevolazioni PMI valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il Decreto 24 luglio 2014 concernente le indicazioni operative per assicurare la gestione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali. Compensazione crediti 2014 Pubblica Amministrazione Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pub-
ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Modalità produzione Mozzarella di Bufala Campana DOP Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il decreto 9406 del 09/09/2014 concernente la Modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 91.
RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi di residui La Commissione ha pubblicato il reg. 1096/2014 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbaril, procimidone e profenofos in o su determinati prodotti.
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Livelli accresciuti controlli importazione La Commissione ha pubblicato il reg. 1021/2014 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale. oOo
DATI DI MERCATO 40a, 41a E 42a SETTIMANA 2014 (DAL 29 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE, DAL 6 AL 12 OTTOBRE E DAL 13 AL 19 OTTOBRE 2014) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi
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per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. I rapporti possono essere richiesti all’Ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione. oOo
RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 40, dal 30 settembre al 5 ottobre 2014. Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 52 notifiche (di cui 15 allerte) effettuate nel corso della settimana tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Tre le allerte avviate dall’Italia, di cui due relati-
ve a presenza elevata di mercurio in prodotti ittici provenienti dalla Spagna ed una per confezioni di olive in scatola che presentavano rigonfiamenti, sempre di provenienza spagnola. Dati relativi alla settimana n. 41, dal 6 al 12 ottobre 2014. È disponibile l’elenco riepilogativo delle 60 notifiche (di cui 18 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due le allerte avviate dall’Italia, di cui una per l’ennesimo caso di elevata presenza di mercurio in pesce spada proveniente dalla Spagna e presenza di E. coli in vongole vive italiane. In Francia è stata avviata un’allerta per prosciutto cotto e mortadella di provenienza italiana per contaminazione da Listeria m.; all’inizio del mese contaminazioni su diverse matrici alimentari da parte dello stesso batterio hanno coinvolto prodotti in vari paesi comunitari. La Listeria monocytogenes resta uno dei batteri che più frequentemente è alla base dell’avvio di allerte. Dati relativi alla settimana n. 42, dal 13 al 18 ottobre 2014. È stato divulgato l’elenco riepilogativo delle 67 notifiche (di cui 13 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due le allerte avviate dall’Italia, di ampia portata l’allerta relativa a pasta di semola di grano duro con elevata presenza di ocratossina A, distribuita praticamente in tutta Europa. Un’altra allerta riguarda invece la contaminazione con cadmio di calamari di provenienza spagnola.
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Autotrasporto. Riduzione pedaggi autostradali 2014 LA DELIBERAZIONE DELL’ALBO E LA SITUAZIONE DEI PAGAMENTI DEGLI ANNI PREGRESSI Con deliberazione del 2 ottobre 2014, il Comitato centrale ha approvato, in applicazione della direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 luglio 2014, l’utilizzo delle risorse per il pagamento CATEGORIA ECOLOGICA DEL VEICOLO
delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali stanziate per il 2014. Lo stanziamento ammonta attualmente a 58.090.060,00 euro, ma potrà essere rideterminato sulla base delle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili al momento dell’assunzione del relativo impegno di spesa. Come per l’anno 2013, anche per il 2014 le riduzioni saranno riconosciute in funzione della categoria ecologica degli autoveicoli con cui si effettuano i transiti autostradali e delle fasce di fatturato realizzate dalle imprese e raggruppamenti d’imprese (cooperative e consorzi) richiedenti, come dalla sottostante tabella:
COEFFICIENTE DA APPLICARE AL FATTURATO IN PEDAGGI
Euro 3
1,00%
Euro 4
2,00%
Euro 5 o superiori
2,50%
Le fasce di fatturato e le percentuali di riduzione
sono, invece, quelle esposte nella seguente tabella:
FATTURATO IN PEDAGGI (EURO)
PERCENTUALI DI RIDUZIONE
da 200.000 a 400.000
4,33%
da 400.001 a 1.200.000
6,50%
da 1.200.001 a 2.500.000
8,67%
da 2.500.001 a 5.000.000
10,83%
oltre 5.000.000
13,00%
E’ confermata la maggiorazione del 10% del fatturato di pedaggi per i transiti effettuati di notte con ingresso in autostrada dopo le 22.00 ed entro le 02.00 o con uscita prima delle 06.00, fermo restando il limite percentuale massimo del 13%. In merito alle iniziative per la sicurezza della circolazione stradale ed i controlli sui veicoli industriali, la deliberazione stabilisce che l’importo pari a 5.809.006,00 euro (10% delle risorse complessivamente assegnate) sia finalizzata ad iniziative per favorire il miglioramento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione, quali, ad es., il sostenimento degli oneri di manutenzione dei centri mobili di revisione (CMR), i controlli dei veicoli industriali soprattutto nel Nord Est, caratterizzato com’è noto da una forte presenza di vettori esteri e ulteriori iniziative di formazione ed aggiornamento professionale degli operatori del
medesimo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Forze di polizia. Da ultimo giova ricordare che in merito ai pagamenti degli sconti autostradali degli anni pregressi la situazione è la seguente: - per l’anno 2011, le imprese devono ancora riscuotere un saldo finale, per il quale sono stanziati 20 milioni di euro; - per l’anno 2012, devono iniziare le operazioni di pagamento, per il quale sono stati stanziati 164 milioni di euro; - per l’anno 2013, è stata licenziata la delibera per la presentazione telematica delle relative domande da parte dell’imprese dal 3 novembre al 3 dicembre 2014 con uno stanziamento di oltre 67 milioni di euro (v. Apinforma n. 17/2014, pp. 62-63).
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La delibera sarà pubblicata sulla G.U., circostanza di cui sarà data notizia. Frattanto, assieme ad
altre informazioni, può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Trasporti eccezionali. Scorte tecniche MODIFICATO IL DISCIPLINARE DELLE SCORTE TECNICHE AI VEICOLI E AI TRASPORTI ECCEZIONALI Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 agosto 2014, pubblicato sulla G. U. n. 229 del 2 ottobre 2104, sono state apportate modifiche al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli e ai trasporti, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell’interno 18 luglio 1997 (di seguito disciplinare). Il decreto interviene su più punti del disciplinare, alcuni dei quali erano già stati modificati in passato (v., da ultimo, Apinforma n. 9/2011, pp. 46-48). In sintesi, le novità introdotte hanno interessato i seguenti aspetti:
REQUISITI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI SCORTA (ART. 1) Per le imprese che esercitano professionalmente l’attività di scorta tecnica è prevista la possibilità di integrare il numero minimo di veicoli in disponibilità, previsto dall’art. 2, comma 1, lett. g3 del disciplinare (pari a 5 veicoli) con veicoli presi anche in comodato, documentato da atto scritto avente data certa. Inoltre, in aggiunta al personale specificato alla lett. g4 del predetto articolo (6 dipendenti, soci o collaboratori non occasionali con rapporto di durata non inferiore ad un anno), queste imprese possono avvalersi di altro personale abilitato, assunto a tempo determinato o in modo occasionale.
REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO (ART. 2) Le possibilità indicate al paragrafo precedente, sono state estese anche alle imprese di autotrasporto per conto terzi (ed a quelle in conto pro-
prio), titolari di autorizzazione a svolgere servizi di scorta tecnica per i loro veicoli. In particolare, queste imprese possono ricorrere: - all’utilizzo di veicoli anche in comodato, per integrare il numero minimo stabilito dall’art. 3, co. 2 del disciplinare (3 mezzi veicoli); - all’impiego di personale assunto a tempo determinato o in modo occasionale, in aggiunta a quello previsto sempre dal co. 2, art. 3 del disciplinare (2 dipendenti, soci o collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore a un anno).
SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI SCORTA (ART. 3) Viene sensibilmente ridotta la potestà del Prefetto (art. 4, co. 5 del disciplinare) di sospendere l’autorizzazione al servizio di scorta, per la violazione dell’art. 10, co. 25 ter del codice della strada (c.d.s.). Ora la sospensione può applicarsi soltanto in presenza di 6 infrazioni in un biennio (in precedenza ne bastavano 2), di cui almeno 3 devono essere state commesse dalla stessa persona.
RILASCIO DELL’ATTESTATO DI ABILITAZIONE (ART. 5) Il colloquio che precede il rinnovo dell’abilitazione, può essere sostenuto anche nei 5 mesi precedenti alla scadenza e, in tal caso, il rinnovo decorre dalla data della predetta scadenza. Se il candidato non supera il colloquio, l’abilitazione viene immediatamente revocata.
NUMERO DI VEICOLI E DI PERSONE DA IMPIEGARE NEI SERVIZI DI SCORTA (ART. 6) Viene inserita una nuova lettera “a-2 bis” nell’art. 10, co. 1 del disciplinare che, nel riprendere la stessa ipotesi precedentemente disciplinata alla lettera “a3”, ora abrogata, prevede che quando la circolazione avvenga sulle strade a doppio senso con una corsia per senso di marcia, la scorta tecnica si componga di un autoveicolo con a bordo il conducente e una persona munita di abilitazione. Prima di questa modifica, era sufficiente un veicolo con alla guida un conducente abilitato alla scor-
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ta. Ricordiamo che l’ipotesi in questione è quella dei trasporti eccezionali con: - larghezza nei limiti dell’art. 61 c.d.s. e lunghezza superiore a 29 m; - larghezza superiore a 2,70 m. e lunghezza non superiore a 21 m; - larghezza non superiore a 3,20 m e lunghezza entro i limiti dell’art. 61 c.d.s.
SERVIZI DI SCORTA MISTA (ART. 7) Significative appaiono anche le modifiche apportate all’art. 10 bis del disciplinare, in merito alle scorte miste. In particolare, la nuova formulazione della norma prevede quanto segue: - quando la Polizia stradale decida di aumentare la scorta tecnica ai sensi dell’art. 16, co. 5, lett. a) del regolamento di esecuzione del c.d.s., non può richiedere più di un veicolo e di 2 persone abilitate in aggiunta a quanto previsto dall’art. 10 del disciplinare; - quando la richiesta di aumento della scorta venga formulata ai sensi dell’art. 16, co. 5, lett. b) del regolamento di esecuzione del c.d.s., il limite prima citato di veicoli e uomini aggiuntivi (un veicolo e due persone abilitate) si applica laddove la Polizia stradale non ritenga necessario intervenire con propri uomini; diversamente e salvo che non occorrano particolari interventi di regolazione del traffico, oppure la chiusura totale della strada per tratti superiori ai 2 km o che sia prevista la formazione di un convoglio di più di 3 veicoli o trasporti eccezionali, il numero di veicoli e degli abilitati alla scorta tecnica viene deciso con provvedimento del responsabile dell’ufficio da cui dipendono gli organi di polizia stradale, fermo restando che non può superare quello previsto:
1) all’art. 10, co. 1, lett. e) del disciplinare (4 veicoli di cui 3 condotti da persone munite di abilitazione alla scorta ed uno con a bordo il conducente ed un soggetto abilitato) ovvero 2) all’art. 10, co. 2, secondo periodo, il quale prevede, in determinati casi, la possibilità di sostituire uno degli anzidetti autoveicoli condotti da personale abilitato, con due motocicli condotti anch’essi da soggetti abilitati al servizio di scorta. In ogni altro caso, il co. 3 del nuovo art. 10 bis del disciplinare prescrive che il numero massimo di veicoli e del personale di scorta tecnica sopra indicati non possa essere aumentato di più di un veicolo e di 2 persone abilitate.
OBBLIGHI DEL CAPO SCORTA (ART. 8) Viene ulteriormente specificata la comunicazione che il capo scorta deve effettuare al compartimento di Polizia stradale prima dell’inizio del trasporto, prevedendo che: - il compartimento competente a ricevere la comunicazione, è quello del luogo di partenza; - la comunicazione deve contenere la data e l’ora di inizio del viaggio, le generalità del capo scorta ed il suo recapito telefonico. Secondo le istruzioni diramate dal Ministero dell’interno, la comunicazione può effettuarsi anche con strumenti telematici. Copia della documentazione citata e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto. Revisioni e collaudi di veicoli NUOVE ISTRUZIONI MINISTERIALI PER LA PRENOTAZIONE E REGISTRAZIONI
Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 12/2014, pp. 67 e 68 sulle nuove modalità informatiche per la prenotazione e registrazione delle revisioni e collaudi dei veicoli, per segnalare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale (di seguito Ministero) è ritornato sulla materia con la circolare prot. 15684/RU dell’11 luglio 2014, apportando alcune integrazioni alla circolare n. 2083 del 20 giugno 2014, già oggetto di illustrazione sul citato Apinforma. Si dà di seguito conto anche di quest’ultima nota ministeriale.
PROCEDURE D’URGENZA Le procedure di urgenza possono essere autorizzate in via del tutto eccezionale, in presenza di motivate e giustificate esigenze ed, esclusivamente, per operazioni da effettuare nelle sedi degli Uffici della motorizzazione civile (U.M.C.). Pertanto, le eventuali operazioni in procedura d’urgenza saranno gestite secondo le seguenti modalità: - la richiesta può essere fatta soltanto allo sportello dell’U.M.C. e per operazioni in sede, allegando le motivazioni alla base dell’urgenza;
- l’U.M.C., in relazione alle proprie disponibilità, autorizza volta per volta la procedura, inserendola degli appositi slot in aggiunta alle operazioni già prenotate; - all’atto dell’accettazione dell’urgenza, l’interessato dovrà consegnare l’attestazione di pagamento dei relativi diritti, i cui estremi di versamento non vengono inseriti nel sistema informativo.
MANCATO COLLEGAMENTO IN FASE DI INSERIMENTO DEGLI ESITI O DELLA STAMPA DELL’ETICHETTA A revisione o collaudo avvenuti, qualora, a seguito di interruzioni del collegamento telematico, l’operatore non sia in condizione di inserire l’esito dell’operazione nel sistema informativo o di stampare il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, viene previsto il rilascio di un’attestazione valida 7 giorni, redatta secondo il modello riportato in allegato alla nota ministeriale.
PRESENTAZIONE PRATICHE ALLO SPORTELLO U.M.C. Le prenotazioni di revisione e collaudo allo sportello U.M.C. possono essere presentate dagli operatori professionali, indipendentemente se abbiano attivato o meno attivato il collegamento. Copia della circolare ed eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto internazionale. Autorizzazioni CEMT in Russia RECIPROCAMENTE RIDOTTE LE AUTORIZZAZIONI CEMT CON LA RUSSIA
Con decreto 10 ottobre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 245 del 21 ottobre 2014, il Direttore generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conseguenza dell’unilaterale decisione della Federazione russa di ridurre il proprio contingente CEMT
(Conferenza europea ministri dei trasporti) dalle attuali 67 a 16 autorizzazioni, ha ridotto da 268 a 64 il proprio numero di autorizzazioni CEMT valide per il 2015 sul territorio di detta federazione. Pertanto, le autorizzazioni CEMT dalla n. 65 alla n. 268 non permetteranno di viaggiare nel territorio Federazione russa e sulle stesse sarà apposto il timbro di non validità, in aggiunta alle limitazioni già previste per altri Paesi (Austria ovvero Austria e Grecia). Copia del decreto e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Scadenze aziendali novembre 2014 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI NOVEMBRE
LUNEDÌ 10 MODELLO 730/2014 INTEGRATIVO - Scade il termine per la consegna da parte del CAF al dipendente/collaboratore/pensionato della copia del modello 730/2014/integrativo e del relativo prospetto di liquidazione.
MARTEDÌ 11 MOD. 730 INTEGRATIVO - I CAF ed i professionisti abilitati ai quali è stato consegnato il Mod. 730 integrativo entro il 25 ottobre 2013 devono effettuare la comunicazione ai sostituti d’imposta del risultato contabile finale della liquidazione delle imposte.
DOMENICA 16 (POSTICIPA A LUNEDÌ 17) FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di ottobre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di ottobre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento
dell’Iva relativa al 3° trimestre 2014. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi del 1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE – RATEIZZAZIONE – Scade il termine per il versamento della 9^ rata dell’Iva, relativa al 2013 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 18 marzo 2014 utilizzando il codice tributo 6099. INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE - Scade il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente e qualora siano state poste in essere corrispondenti cessioni. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della sesta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessati all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della sesta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato
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della proroga del versamento della prima rata al 7 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2013 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2013. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2014 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2014. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti.
INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 28,72% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti in altre forme previdenziali obbligatorie; - 22% per i soggetti titolari di pensione diretta o già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavoratore titolare di pensione indiretta o di reversibilità. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di
FONDAPI - Scade il termine per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre settembre/ottobre 2014 - codice bimestre 513
CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.
ULTIMA RATA PREMIO INAIL - Scade il termine per il versamento della quarta ed ultima rata (per l’anno in corso terza) del premio INAIL. Il tasso di interesse definitivo per la rateazione dell’autoliquidazione 2012/2013 è stato fissato al 2,08%.
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GIOVEDÌ 20 ENASARCO - Scade il termine per il versamento dei contributi per il 3° trimestre 2014 (luglio, agosto, settembre). L’istituto consiglia alle ditte che utilizzano per il versamento il RID bancario, al fine di evitare ritardi e sanzioni, di verificare i tempi di accredito dei loro versamenti e di confermare, per sicurezza, la distinta entro il 6 Novembre.
VENERDÌ 21 FONDAPI - Scade il termine per il versamento FONDAPI per il bimestre settembre/ottobre 2014 - codice bimestre 513.
MARTEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di ottobre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1- quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) da parte di datori di lavoro interessati.
DOMENICA 30 (POSTICIPA A LUNEDÌ 1) SECONDA RATA D’ACCONTO IRPEF, IRES, IRAP - Scade il termine per il versamento della seconda rata degli acconti per l’anno 2014 pari al 60% dell’acconto complessivo dovuto. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
cazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della sesta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 7 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 – Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. ELENCO BLACK LIST MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione black list da parte dei soggetti mensili con riferimento alle operazioni effettuate nel mese precedente. CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2014 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 ottobre 2014. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della settima rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessati all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga.
ASSISTENZA FISCALE - Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2014 è trattenuto l’importo dell’unica o della seconda rata di acconto per l’Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente l’importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento.
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della sesta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessati all’appli-
CONGUAGLIO MOD. 730 INTEGRATIVO - Operazioni di conguaglio derivanti da dichiarazioni integrative 2014 devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. (PZ-FT)
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