notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 18 15 ottobre 2018
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ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 18 15 ottobre 2018
Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE
LA NOSTRA POSIZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Le certificazioni dell’Associazione
6
Le nostre proposte per interventi di politica economica
9
Siamo anche su Facebook
17
L’Assessore Pizzimenti all’assemblea di Confapi FVG
18
Plafond Iva e dichiarazioni d’intento
20
Sabatini ter. Nuova modulistica
27
Nuovo indirizzo e-mail per le domande di contributi camerali
30
Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2018
31
Circolare della Regione sul medico competente coordinatore
32
AUA: le nuove linee guida (1a parte)
34
Qualità connessa con attestazione SOA
38
Accordo quadro Mit-Anac su legalità e trasparenza
39
ANAC: sotto i 150.000 Euro non è necessaria la SOA
40
SOCIETÀ BILANCIAI industria 4.0 7 6 2
1
3
OPENEX.IT
colleghiamo tutti i sistemi di pesatura al software gestionale della vostra azienda
7
6 12
Controllo predittivo emergenze o rotture e per manutenzione ordinaria
67
12
2
Linea di produzione con sistema di pesatura connesso con il gestionale sia dei responsabili alla produzione agroalimentare che industriale che agli uffici amministrativi
7
6 12
1
Fornitore con badge connesso alla linea di produzione ed al sistema gestionale dell’amministrazione
UTI B I R NT NO O C I E DO SCA ICEMBR D IL 31 2017
ABBASSERETE I TEMPI ED I COSTI DI PRODUZIONE AVRETE TUTTO SOTTO CONTROLLO AUMENTERETE LA CREDIBILITÀ ED AFFIDABILITÀ SUL MERCATO PER OGNI TIPO DI GUASTO INTERVENIAMO IMMEDIATAMENTE
Scambi fra Soci
42
Registro trattamento privacy
43
Stazioni di servizio. Etichettatura dei carburanti
44
Circolazione su strada. Giurisprudenza
45
Limiti alla circolazione in Pianura Padana
48
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
49
Canone di locazione immobili urbani
50
Scadenze aziendali novembre 2018
79
ORGANIZZAZIONE
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com
Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Authorized Distributor VANTAGGI POTENZIALI Riduzione del consumo di olio Miglioramenti dell’affidabilità delle attrezzature ed ambientali grazie all’ottimizzazione degli intervalli di sostituzione
Maggiore durata in servizio dei componenti e maggiore efficienza operativa Minore esposizione ai pericoli legati alle operazioni di manutenzione
STUDIO DEGLI INTERVALLI DI SOSTITUZIONE DEL LUBRIFICANTE Grazie a studi approfonditi condotti da personale altamente qualificato è possibile ottimizzare gli intervalli di sostituzione del lubrificante, per contribuire potenzialmente ad aumentare la produttività di qualsiasi sistema di lubrificazione. I nostri tecnici si avvalgono della propria esperienza per individuare i potenziali vantaggi derivanti dall’ottimizzazione dei tempi di sostituzione dell’olio specifici di ogni macchina, componente e applicazione. Lavorano insieme a voi per progettare e attuare dei protocolli di convalida sul campo e svolgere revisioni periodiche. Vi consentono così di individuare le modifiche al profilo delle attrezzature, definire obiettivi di manutenzione, rispettare le linee guida e verificare le tempistiche degli interventi di assistenza quando si verificano significative variazioni del profilo delle attrezzature.
Lavoriamo insieme a voi per migliorare la lubrificazione e prolungare la durata in servizio dei macchinari • Svolgere uno studio di fattibilità volto a esaminare la cronologia delle analisi dell’olio e i parametri delle attrezzature • Facilitare il lavoro di squadra per concordare il protocollo di convalida sul campo • Adottare gli intervalli di assistenza opportuni in base a diversi fattori: le raccomandazioni degli OEM (Original Equipment Manufacturer), i vostri requisiti e le vostre attrezzature, il lubrificante selezionato e il tipo di utilizzo/condizioni • Determinare i potenziali vantaggi dovuti al prolungamento degli intervalli di cambio carica, valutando i rischi e i potenziali vantaggi • Selezionare attrezzature rappresentative da testare per lo studio di convalida • Supervisionare le operazioni di analisi dell’olio in corso e svolgere una valutazione completa delle prestazioni delle attrezzature • Assicurare la collaborazione del personale addetto alla manutenzione ed al controllo periodico • Eseguire un’analisi approfondita dei dati e revisioni periodiche
AREE DI MIGLIORAMENTO COMUNI
SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE
• Alto consumo di olio • Alti costi per la manutenzione e lo smaltimento dell’olio esausto • Esposizione ai pericoli legati alle operazioni di manutenzione Sostenibilità ambientale
I nostri tecnici conoscono bene i rischi legati alla manipolazione, alla conservazione e all’utilizzo dei prodotti petroliferi e rispettano rigorosamente le norme di sicurezza e ambientali, oltre alle pratiche di sicurezza. Coordinano il proprio lavoro con quello del personale dello stabilimento, verificando la messa in sicurezza dei componenti elettrici e meccanici e la corretta etichettatura, prima di intervenire sui macchinari, fornendo consigli per contribuire a ridurre i rischi.
Aiutandovi a migliorare la durata in servizio e l’affidabilità del macchinario - che può contribuire a ridurre i costi di manutenzione e i tempi di fermo macchina - i nostri servizi professionali possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di sicurezza, di tutela ambientale e di produttività.
Lubriservice è una società di
GROUP
IL FUTURO VICINO A TE
LUBRISERVICE SRL Via Cussignacco, 80 - 33040 Pradamano (UD) Tel. +39 0432-671440 - info@lubriservice.it - www.lubriservice.it
Le certificazioni dell’Associazione il sistema integrato qualità-etico sociale
Fin dal 2003 operiamo secondo un Sistema Integrato Qualità - Etico Sociale in conformità alle norme UNI EN ISO 9001 e SA 8000 e lo scorso 19 settembre, dopo 15 anni di applicazione, abbiamo superato il quinto rinnovo. Abbiamo adottato il Codice etico (disponibile sul nostro sito www. confapifvg.it nella sezione Chi siamo - Associazione) e la nostra politica per la qualità che si riporta di seguito. oOo
POLITICA PER LA QUALITÀ E L’ETICO SOCIALE L’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - CONFAPI FVG intende perseguire l’obiettivo prioritario del miglioramento continuo del proprio sistema integrato: qualità ed etico-sociale, attraverso una Missione ed una Visione strategiche.
MISSIONE L’adozione dei requisiti UNI EN ISO 9001 ed SA 8000.
VISIONE Porsi come riferimento per gli associati, la società civile ed i collaboratori, instaurando una partnership che porti all’eccellenza. La gestione del sistema integrato ed il successo degli investimenti predisposti sono misurati annualmente attraverso obiettivi quali quelli sotto riportati: - rafforzamento della rappresentanza sindacale; - allargamento della base associativa; - interventi a favore degli associati in linea con le loro aspettative;
- azioni per il miglioramento della qualità della vita e della società; - diffusione e crescita della cultura di impresa, rivolta al miglioramento della qualità della vita e sviluppo sostenibile (sia interno che degli associati); - valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione per lo sviluppo del territorio e delle imprese. Consapevoli dell’importanza e degli sforzi richiesti a tutti noi per l’ottenimento di tali obiettivi, la Presidenza, la Direzione e tutti gli organi statutari si impegnano in prima persona nel soddisfacimento di tali requisiti, predisponendo risorse, riesaminando annualmente i risultati e comunicando continuamente la valenza del miglioramento continuo. oOo Il nostro impegno per la qualità ed etico sociale, così come definito dalle linee di indirizzo dei nostri vertici, è poi operativamente seguito ogni giorno dall’intera struttura, all’interno della quale, operano un GQS Gruppo Qualità Sociale composto dal Direttore Lucia C. Piu e dai colleghi Emanuela De Faccio, Augusto de Toro e Barbara Vergolin; mentre, per l’’implementazione della norma SA 8000 sulla Responsabilità Sociale abbiamo costituito il CSS Comitato per la Salute e Sicurezza e il SPT Social Performance Team che coincidono con la composizione del Gruppo Qualità Sociale. Questi Gruppi di lavoro interagiscono poi costantemente con l’intera struttura, condividendo i loro percorsi attraverso le formali Riunioni Interne di Coordinamento. La nostra certificazione è propedeutica anche al mantenimento del nostro Accreditamento come Ente di formazione accreditato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del D.P. Reg. n.07/Pres. del 12.01.2005 e succ. modifiche ed integrazioni - macrotipologia C, che ci permette di organizzare, gestire ed erogare corsi di formazione con il supporto di contributi pubblici e del nostro Fondo Interprofessionale FAPI. Infatti, abbiamo ottenuto la certificazione specifica anche per l’attività di formazione “per le attività di progettazione ed erogazione di attività di formazione professionale, continua e permanente - IAF 37”.
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CERTIFICATO N. CERTIFICATE No.
9721/03/S Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www.rina.org
SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF
For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CONFAPI FVG
Per i requisiti della norma non applicabili al campo di applicazione del sistema di gestione dell'organizzazione, riferirsi alle informazioni documentate relative.
VIALE UNGHERIA, 28 33100 Udine (UD) ITALIA NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS
Reference is to be made to the relevant documented information for the requirements of the standard that cannot be applied to the Organization's management system scope
VIALE UNGHERIA, 28 33100 Udine (UD) ITALIA
È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 9001:2015 IAF:35 IAF:37
PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES
SVILUPPO ED EROGAZIONE DI ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DEGLI INTERESSI DEL SISTEMA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA; PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, CONTINUA E PERMANENTE.
DEVELOPMENT AND PROVISION OF REPRESENTATION ACTIVITIES AND PROTECTION OF THE INTERESTS OF THE SMALL AND MEDIUM INDUSTRY SYSTEM OF THE FRIULI VENEZIA GIULIA REGION; DESIGN AND PROVISION OF VOCATIONAL, PERMANENT AND CONTINUOUS TRAINING COURSES.
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems
Prima emissione First Issue Data scadenza Expiry Date
04.11.2003
Data decisione di rinnovo Renewal decision date
24.09.2018
26.10.2021
Data revisione Revision date
24.09.2018 Enrico Cusinato Venice Management System Certification, Head
RINA Services S.p.A.
SGQ N° 002 A
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
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CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies
CERTIFICATO N. CERTIFICATE No.
SA-20
SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE SOCIAL ACCOUNTABILITY MANAGEMENT SYSTEM OF
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CONFAPI FVG VIALE UNGHERIA, 28 33100 Udine (UD) ITALIA NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS
Per informazioni sulla validità del presente certificato e per il dettaglio delle singole certificazioni, visitare il sito www.rina.org For information concerning validity of this certificate and details of other certification, visit the site www.rina.org
VIALE UNGHERIA, 28 33100 Udine (UD) ITALIA
È CONFORME ALLA SPECIFICA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
SA 8000:2014
PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES
PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DEGLI INTERESSI DEL SISTEMA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE,CONTINUA E PERMANENTE.
DESIGN AND PROVISION OF REPRESENTATION ACTIVITIES AND PROTECTION OF THE INTERESTS OF THE SMALL AND MEDIUM INDUSTRY SYSTEM OF THE FRIULI VENEZIA GIULIA. DESIGN AND PROVISION OF VOCATIONAL. PERMANENT AND CONTINUOUS TRAINING COURSES.
L’USO E LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL PERTINENTE REGOLAMENTO DEL RINA THE USE AND VALIDITY OF THIS CERTIFICATE ARE SUBJECT TO THE REQUIREMENTS OF THE RELEVANT RINA RULES
Prima emissione First Issue
14.10.2003
Data decisione di rinnovo Renewal decision date
04.10.2018
Data scadenza Expiry Date
04.10.2021
Data revisione Revision date
04.10.2018 Enrico Cusinato Venice Management System Certification, Head
Social Accountability International and other stakeholders in the SA8000 process only recognize SA8000 certificates issued by qualified CBs granted accreditation by SAAS and do not recognize the validity of SA8000 certificates issued by unaccredited organizations or organizations accredited by any entity other than SAAS. www.saasaccreditation.org
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RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy
IAF:35 IAF:37
Le nostre proposte per interventi di politica economica il documento presentato all’assessore bini
Lo scorso 5 ottobre il nostro Vice Presidente Denis Petrigh accompagnato dal nostro Direttore Lucia C. Piu ha partecipato all’incontro dell’Assessore alle Attività Produttive e Turismo Sergio Emidio Bini con le Categorie. Di seguito si riporta il documento trasmesso all’Assessore, come da lui richiesto al termine della riunione. Nel documento sono riassunte le istanze di fondo dell’Associazione in materia economica.
Considerazioni preliminari Con la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, nota come Rilancimpresa, l’Amministrazione regionale ha inteso mettere a punto un piano per il rilancio dell’economia manifatturiera del Friuli Venezia Giulia. I capisaldi e gli obiettivi ultimi che vi sono indicati appaiono, allora come oggi, condivisibili con particolare riguardo: - al riconoscimento del ruolo centrale dell’industria manifatturiera e delle sue possibilità di sviluppo, così da mantenere una struttura dell’economia regionale, articolata in tutti i suoi rami di attività (primario, secondario e terziario); - all’obiettivo di affrontare la crisi, come prima delle emergenze; - all’obiettivo di rilanciare la competitività delle imprese; - all’obiettivo di generare nuova occupazione, che, però, a giudizio della scrivente Associazione, per essere effettivo, deve considerarsi come effetto dell’obiettivo precedente. Tutti appaiono condivisibili, come successivamente congrui sono pure gli strumenti messi a punto per perseguirli. Ma nell’insieme essi non appaiono influire oltre una certa misura sulle condizioni di fondo che favoriscono l’operare delle imprese.
La principale di queste - e, invero, ciò vale per tutta l’economia regionale e non solo quella di trasformazione - risieda nella sua capacità di mettere il sistema in grado di competere nuovamente sui mercati. Il che non dipenderà tanto da una guida pubblica della politica industriale, bensì dal riformare un clima e ambiente favorevole all’attività d’impresa, impegnandosi a sciogliere almeno quei nodi che i mezzi e le competenze in possesso della Regione sono in grado di fare e che Rilancimpresa si è rivelata sì in grado di perseguire (ma molto si deve anche agli interventi strutturali del POR FESR 2014-2020 e alla mutata congiuntura internazionale), ma solo in parte. Ora nell’attuale quadro economico regionale di debole ripresa, sospinta per lo più dalla domanda estera, quattro si giudicano essere i temi di fondo e più urgenti su cui l’Amministrazione regionale può utilmente incidere: a) la riduzione del carico fiscale sulle imprese; b) la riduzione degli oneri burocratici sulle imprese; c) il sostegno al credito in una fase di ancora incerta uscita dalla grande crisi; d) il rilancio degli investimenti pubblici per riattivare la domanda interna, forse il più importante fra tutti. Non ci si nasconde il fatto che le leve per agire sul carico fiscale e sul carico burocratico gravanti sulle imprese sono principalmente in mano allo Stato. Tuttavia l’Amministrazione regionale può avere apprezzabili margini di azione se la logica d’intervento non si sottrae da una coerente visione della politica di bilancio, orientando questa a ridurre le spese correnti, quelle di minore valenza strategica e quelle meno produttive e a destinare maggiori risorse agli investimenti produttivi, pubblici e privati, i soli in grado di innescare un circuito virtuoso per generare ricchezza e mettere, poi, questa anche a servizio delle politiche sociali e di pubblica utilità che l’Amministrazione regionale persegue. Per questo il resto della presente nota dà ampio risalto agli investimenti nel settore delle costruzioni, pubbliche e private, mentre per ragioni di spazio si rinvia ad altri contributi di idee le considerazioni e le proposte di dettaglio sugli strumenti di politica economica, come, ad es., sull’efficacia e
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sovrapposizione di norme contributive o nel campo degli interventi per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione o ancora per quelli organizzativi.
Strumenti di politica economica e accesso al credito Sulla conversione dei contributi diretti in crediti d’imposta La conversione dell’attuale sistema di contributi regionali alle imprese, in toto o in parte, in crediti d’imposta, prospettata nell’incontro dell’Assessore alle attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, nell’incontro delle Associazioni di categoria il 5 ottobre 2018, anche allo scopo di superare le attuali onerosità burocratiche e procedurali, vede questa Associazione massimamente attenta, essendo sempre stata interessata, in via più generale, a ridurre il carico fiscale e burocratico sulle imprese, anche a costo di convogliare per il suo alleggerimento le risorse destinate al sistema contributivo pubblico. A livello nazionale, là dove applicato, il credito d’imposta ha dato risultati molto soddisfacenti e con buon apprezzamento da parte delle imprese. Peraltro, non avendo la Regione molte autonome fonti di entrate dirette oltre all’Irap, bisogna preliminarmente prestare attenzione al fatto che l’applicazione di un tale sistema comporta degli accordi fra la Regione egli enti impositori, come l’Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli stessi enti locali. Ciò premesso, il credito d’imposta, per sostenere lo sviluppo e la crescita dell’economia, diventa uno strumento apprezzabile se presenta caratteristiche di rapidità e immediatezza, ma, soprattutto, deve essere sottratto da ogni sorta di imposizione diretta, allo scopo di evitare il drenaggio di risorse regionali a favore dello Stato. Il testo unico delle imposte sui redditi prevede tre tipologie di contribuzione: il contributo in conto esercizio, il contributo in conto impianti, il contributo in conto capitale. In tutti e tre i casi, a meno che la norma che li istituisce non preveda altrimenti, tutti i contributi sono soggetti a tassazione ai fini dell’imposizione diretta. Ed è proprio quest’ultimo aspetto che potrebbe determinare un trasferimento di risorse (agevolative) dalla Regione allo Stato. Un esempio servirà meglio a spiegare la cosa. Si pensi al caso di un’impresa, la quale in assenza di contribuzione chiuda in pareggio il bilancio, riceva un contributo in conto esercizio e conseguentemente chiuda il medesimo con un utile. Si avrebbe che, in assenza di espressa esenzione di
imposizione diretta, l’impresa dovrebbe versare l’imposta sull’utile così ottenuto e, in determinate fattispecie, anche i contributi previdenziali. Di conseguenza il credito d’imposta può diventare appetibile sotto gli anzidetti profili di speditezza procedurale, solo a condizione che preveda l’esenzione dall’imposizione diretta. In aggiunta il credito d’imposta può presentare criticità anche nell’ipotesi in cui non siano presenti debiti erariali da compensare o quanto meno può portare a un allungamento dei tempi di fruizione del credito stesso. Il punto sull’Irap Senza ripetere quanto più volte asserito circa l’effetto distorsivo dell’Irap sulle imprese, specie con riguardo alla piccola e media industria manifatturiera, si rileva che negli ultimi anni sono stati introdotte riduzioni progressive delle aliquote. Queste in sede regionale hanno riguardato le imprese impegnate nella attività di ricerca e sviluppo, i nuovi insediamenti, le imprese di piccolissime dimensioni e le c.d. imprese virtuose (quelle che hanno incrementato il valore della produzione e il costo del personale al di sopra di determinate percentuali). Contestualmente, a livello nazionale, l’aliquota è stata ridotta per gli incrementi occupazionali, ed è stata introdotta una deduzione del c.d. cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Nell’insieme, queste misure hanno inciso positivamente sul carico impositivo delle imprese e attenuato gli anzidetti effetti distorsivi. Fatta questa premessa, la scrivente Associazione ribadisce il concetto di destinare il massimo delle risorse possibili per: - ridurre in via generale l’aliquota Irap a carico delle piccole e medie industrie manifatturiere senza esenzioni o distinzioni di settore; - escludere eventualmente dalla riduzione dell’aliquota Irap la grande industria, per la sua maggiore capacità di terziarizzare il processo produttivo e, quindi, di ridurre la base imponibile, riducendo il costo del lavoro. Le misure anticrisi Le misure anticrisi, introdotte dalla legge 4 giugno 2009, n. 11 e più volte rimodulate fino all’attuale assetto dato dalla l.r. 26 luglio 2013, n. 6 e aventi il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia come ente gestore, hanno contribuito in maniera decisiva alla tenuta del sistema economico regionale nel periodo di maggior crisi mai affrontato in questo secondo dopoguerra, specie per merito delle operazioni a tasso agevolato di consolidamento
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finanziario e di liquidità. E se anche la fase più acuta sembra passata ed è risalito il fabbisogno di credito per investimenti, il fabbisogno di credito per liquidità è ancora importante. Per questo si è dell’avviso che tale funzione vada mantenuta e, se possibile, corretta, in alcune delle sue anomalie. Queste ultime consistono soprattutto nella relativa onerosità burocratica e nei tempi di istruttoria che per il duplice passaggio procedurale (proposta di deliberazione del Mediocredito FVG e deliberazione del Comitato di gestione del F.R.I.E.) pongono tempi sproporzionati (mai meno di 3-4 mesi) all’entità delle operazioni, ancorché a tasso agevolato. In particolare, la sproporzione riguarda gli importi minimi delle operazioni (10.000 euro) che appaiono troppo bassi in relazione alla burocrazia che implica. Accanto, pertanto, a uno sforzo di snellimento burocratico in sede di istruttoria, si potrebbe restringere il range delle operazioni ammissibili, elevando la soglia minima a non meno di 40.000 euro (meglio 50.000), al di sotto della quale gli oneri per l’avvio della pratica paiono maggiori dei benefici che si possono ricavare.; ciò avrebbe, oltretutto, il vantaggio di ridurre il carico istruttorio e di agevolare l’opera degli uffici. Una seconda misura potrebbe riguardare l’intensificazione delle sedute del Comitato di gestione del F.R.I.E., riducendola, anche solo di un po’, dall’attuale cadenza mensile. Il ruolo dei Fondi di garanzia In questi ultimi anni bisogna, purtroppo, riconoscere che i consorzi di garanzia fidi, quanto meno quelli maggiormente rivolti alle imprese industriali, hanno gradatamente perso l’attrattività che esercitavano verso le imprese per accedere al credito. Le ragioni principali vanno ricercate sugli importi delle commissioni sulle garanzie richieste, non più competitivi, sugli appesantimenti delle procedure per il rilascio di garanzie e, non ultimo, sulla “concorrenza” esercitata dal Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale, al quale si rivolgono preferibilmente le imprese - anche su indicazione delle banche -, specie se dotate di buono o appena discreto merito creditizio. Le operazioni di fusioni fra confidi regionali, da tempo perseguite e sollecitate dall’Amministrazione regionale, e il loro inserimento negli elenchi di cui all’art. 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, devono sì tradursi in un loro rafforzamento patrimoniale, ma anche in una riduzione dei costi e dei tempi per il rilascio delle garanzie. Operazioni, quale quella operata a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112 e consistente nel limitare l’intervento del Fondo centrale di garanzia alla sola controgaranzia dei confidi regionali per finanziamenti d’importo compreso fra 25.000 e 175.000 euro e nell’obbligare di fatto le imprese a rivolgersi ai confidi regionali - che pure questa Associazione ha condiviso -, nonostante le agevolazioni connesse, vengono lette dai potenziali beneficiari come una forzatura e inducono i migliori di questi a evitarle, aggirarle ampliando le proprie richieste di credito. Eppure, il ruolo dei fondi di garanzia continuerà a essere cruciale anche nei prossimi anni, in una fase, cioè, di tassi d’interesse prevedibilmente ancora molto contenuti, in quanto, più che il tasso sarà l’ottenimento di garanzie a costituire il fattore determinante per l’accesso al credito. Il ruolo di Friulia spa Friulia spa detiene un elevato standard di cognizioni e di competenze che, forse, non è stato sufficientemente dispiegato a favore del sistema economico regionale. Attualmente (estate 2018), sono meno di 70 le imprese partecipate dalla finanziaria regionale. Appare, quindi, sempre più necessario mettere a disposizione questo patrimonio di capacità manageriale a un ben maggior numero di piccole e medie imprese, per accrescerne la cultura economica e finanziaria e per sostenerle nelle politiche di sviluppo aziendale nel medio o lungo termine ed esercitare, così, un più elevato impatto della finanziaria sul tessuto dell’economia del Friuli Venezia Giulia. Da anni questa Associazione sostiene la tesi che l’Amministrazione regionale destini risorse su un progetto d’impresa a lungo termine (15-20 anni), che porti alla costituzione di un sistema di media impresa, in grado di fungere da massa critica diffusa sul territorio che dia consistenza all’economia locale e all’indotto che può esservi generato. Parallelamente, andrebbe pensato il recupero da parte di Friulia di una specifica linea d’intervento per le imprese minori a condizioni di accesso con soglie inferiori a quella attuale – ben al di sotto, cioè, di 500.000 euro di partecipazione in capitale – per ampliare la platea delle imprese partecipate.
Semplificazione amministrativa Da tempo il termine semplificazione è abusato e il significato distorto, nel senso che si è sistematicamente risolto in un alleggerimento degli oneri a carico degli uffici, trasferendoli sulle imprese e sull’utenza in genere, facendo principalmente leva sulle innovazioni telematiche.
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Si perde di vista il fatto che quanto più si caricano le imprese di incombenze amministrative tanto più si distraggono risorse dalle loro attività caratteristiche (di produzione e servizi) e se ne riduce la capacità di produrre reddito. Non potendo qui entrare in troppi dettagli si formulano alcune indicazioni tanto elementari, quanto inosservate: - evitare sovrapposizione di competenze, di funzioni e di controlli almeno negli ambiti di competenza regionale, inclusi quelli delegati agli enti locali (si pensi alle materie dell’ambiente); - estendere al massimo il principio del silenzio assenso e dell’autocertificazione; - non richiedere alle imprese documentazione già in possesso di un ufficio della pubblica amministrazione, prassi, invero, ben lontana dall’essere rimossa per comodità degli uffici pubblici; - accelerare i pagamenti da parte dell’Amministrazione regionale e delle amministrazioni locali.
Interventi nel settore dei lavori pubblici e nell’edilizia Attraverso il rilancio dell’industria delle costruzioni, tanto nel settore dei lavori pubblici quanto in quello dell’edilizia civile (industriale, commerciale e residenziale pubblica e privata) e del relativo vastissimo indotto, si può attivare il fattore principale di crescita della domanda interna, la cui stagnazione è una delle principali cause della debole ripresa economica in atto, anche a livello locale. La materia nel suo insieme è, oggettivamente, vasta e complessa, ma alcune indicazioni paiono utili a favorirne il rilancio. Alcune di queste sono state già sottoposte all’attenzione del Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ma per completezza di esposizione appare utile riproporle anche in questa sede. In via preliminare, non va perso di vista il fatto che il rilancio del settore risponde anche all’esigenza - talvolta dimenticata dagli amministratori pubblici - di innescare un ciclo finanziario virtuoso per lo stesso bilancio regionale, in quanto esso, in forza dell’attuale assetto delle compartecipazioni erariali della Regione ai tributi dello Stato, genera significativi flussi di entrata nell’erario regionale, che, a loro volta, vanno ad alimentare nuovi investimenti o spese a favore dell’economia, della base occupazionale e delle politiche sociali in Friuli Venezia Giulia. Gli appalti pubblici in Friuli Venezia Giulia La Direzione centrale infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale, lavori pubblici ed edilizia con una circolare del 7 agosto 2015 ha diramato alle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia le direttive vincolanti in materia di lavori pubblici. Tali direttive, frutto di un’intensa collaborazione fra gli uffici regionali e le associazioni di categoria, rappresentano un importante presupposto per il rilancio dell’industria regionale delle costruzioni. Accanto alla semplificazione delle procedure esse hanno, infatti, recepito alcuni principi cardini per una corretta aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, la quale permette anche di valorizzare il tessuto produttivo locale. Fra i più rimarchevoli figura l’eliminazione del criterio del “massimo ribasso”, la quale permette che i lavori vengano affidati a prezzi congrui - quantificati, cioè, attraverso il prezziario regionale, via via aggiornato -, così da contenere il costo dell’opera e, nel contempo, di garantire qualità, certezza di tempi e lo stesso modus operandi dell’esecutore, tanto verso il committente, quanto verso gli altri operatori coinvolti e le maestranze. L’eliminazione del criterio del “massimo ribasso” va, inoltre, a diminuire le fonti di contenzioso fra imprese e pubblica amministrazione e a ridurre l’introduzione delle discusse varianti d’opera finalizzate all’adeguamento dei prezzi. Altrettanto importanti sono le misure introdotte per favorire l’accesso agli appalti da parte delle imprese minori, quali la suddivisione in lotti funzionali, il loro coinvolgimento nella realizzazione delle grandi infrastrutture e nelle connesse opere integrative o compensative, come pure l’introduzione della nozione di “prossimità al luogo di esecuzione dell’appalto”, che ne è il naturale compimento, tale, cioè, da valorizzare, più di quanto non sia stato fatto in passato, le imprese insediate nel territorio regionale. Dette direttive sono un atto amministrativo che non ha trovato uniforme applicazione dalle stazioni appaltanti in Friuli Venezia Giulia per alcuni dubbi interpretativi e per una certa riluttanza da parte di alcune di esse ad applicarle. Sulla scia di quanto già operato nelle Province autonome di Trento e Bolzano, allo scopo di rafforzarne il portato e renderle, perciò, del tutto applicative, sarebbe opportuno che vengano codificate attraverso un’organica disciplina legislativa in materia di lavori pubblici d’interesse regionale, includente anche un esplicito riferimento alle imprese locali secondo il senso indicato. Ciò detto, appare utile rimodulare i criteri riguardanti l’individuazione delle imprese per l’esecuzione dei lavori pubblici. Fermo restando il criterio della “idoneità operativa rispetto al luogo
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di esecuzione dei lavori” andrebbe attribuito il giusto peso all’attestazione S.O.A., il cui possesso è già condizione necessaria per la partecipazione ai pubblici appalti e ove sono riportate, con ricchezza di dettagli, le qualificazioni possedute dalle imprese. Una tale riformulazione consentirebbe di riconoscere il giusto valore al notevole investimento sostenuto dalle imprese per ottenere detta attestazione e di evitare arbitrarie richieste da parte di stazioni appaltanti, tendenti a vanificare il rilievo delle S.O.A. L’edilizia privata L’edilizia privata, civile, industriale e commerciale, è oggi tenuta al palo dal disincentivo dell’imposta municipale unica, l’IMU, e dalle difficoltà di credito. Se sul primo non serve qui soffermarsi, sul secondo si deve osservare che la riattivazione degli investimenti privati presenta il vantaggio, rispetto a quelli pubblici, di un’estrema rapidità di spesa. Su di essa si possono ipotizzare due linee d’intervento regionale: una a sostegno della prima casa, l’altra a sostegno della riqualificazione dell’edilizia esistente. Quanto alla prima casa, va osservato che neppure le agevolazioni regionali sui mutui hanno ormai l’effetto di stimolare il comparto a causa delle elevate garanzie richieste dal sistema bancario. Allo stato delle cose, appare prioritario mettere a disposizione delle famiglie garanzie integrative per l’accensione dei mutui piuttosto che l’abbattimento del tasso d’interesse dei medesimi. Andrebbe, quindi, valutata la costituzione di un fondo di garanzia regionale o di una specifica sezione presso fondi già esistenti a garanzia dei mutui, quanto meno per la realizzazione delle prime case, sui quali, eventualmente, far confluire le risorse destinate all’agevolazione dei mutui. Quanto al secondo punto, e nella duplice ottica di stimolare gli investimenti e di ridurre il consumo di suolo vergine, andrebbero favoriti gli interventi nella riqualificazione dell’edilizia industriale – ottimi esiti si sono avuti con le recenti misure a sostegno della rimozione e smaltimento dell’amianto, terreno ove vi sono ancora buoni spazi d’intervento – e nella ristrutturazione dell’edilizia abitativa. Quest’ultima andrebbe incentivata, attraverso contributi in conto capitale, come recentemente è stato fatto con bandi sul riuso degli edifici privati, i quali hanno prodotto richieste da parte di imprese e privati per centinaia di milioni di euro, purtroppo sotto finanziate. Attività estrattive Non bisogna perdere di vista il fatto che i mate-
riali estrattivi costituisco la materia prima essenziale per l’industria delle costruzioni e che su di essa incidono notevolmente in termini di costo. Il Friuli Venezia Giulia è una regione con buona disponibilità di inerti, pietre e marmi; ma i vincoli stratificatisi nel tempo, hanno costretto le imprese utilizzatrici a rivolgersi per il proprio fabbisogno ad altre regioni d’Italia o, addirittura, a paesi limitrofi con conseguenti maggiori costi sul prodotto finito riconducibili alle più lunghe percorrenze per il trasporto su strada. Nel tempo è andata persa la dimensione economica e imprenditoriale di questa attività, relegata nell’ambito della tutela ambientale. Rivalutarne l’importanza è, quanto mai, oggi indispensabile per alleggerire gli oneri di approvvigionamento della locale industria delle costruzioni, che si colloca immediatamente a valle e che da queste materie prime fortemente dipende. Introdurre elementi di equilibrio in questa disciplina è, dunque, della massima importanza anche per l’edilizia e per questo si propone di: a) trasferire le attività estrattive dalle competenze dell’Assessorato all’ambiente ed energia a quelle dell’Assessorato alle attività produttive, più congrua alla finalità che quest’ultimo persegue; b) regolare la durata delle autorizzazioni ad almeno di 20 anni, soglia minima per uno sfruttamento ottimale del sito estrattivo, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello della gestione economica e del ritorno dell’investimento; c) prevedere garanzie finanziarie a favore dei Comuni e a carico delle imprese per la copertura di eventuali recuperi ambientali meno onerose delle attuali, contemperando detta esigenza con quella delle capacità patrimoniali ed economiche delle imprese minori, che svolgono tale attività; d) prevedere che l’autorizzazione all’attività estrattiva venga rilasciata dal solo Ufficio geologico dell’Amministrazione regionale, con parere non vincolante del Comune; l’attuale doppia autorizzazione blocca di fatto ogni attività a causa del pregiudizio, non sempre motivatamente negativo, che spinge le Amministrazioni comunali a negare la propria. Un’annotazione a parte meritano le pietre ornamentali. Il Friuli Venezia Giulia ne detiene il primato fra le regioni italiane, specie per quanto afferisce alla disponibilità di gamme cromatiche. Sul posto, purtroppo, le potenzialità economiche di questa risorsa non sono riconosciute appieno. Sono suscettibili, invece, di una grande valorizza-
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zione, sia sul mercato interno, sia su quello internazionale, che non ci si può permettere di ignorare, fermo restando la compatibilità con la tutela e la salvaguardia dell’ambiente.
Politiche ambientali Quantunque le politiche ambientali non ricadano direttamente nella sfera di competenze dell’Assessorato alle attività produttive, esse hanno un impatto rilevantissimo sul sistema produttivo regionale. Le piccole e medie imprese non si sono mai sottratte agli obblighi in materia di ambiente e agli investimenti, anche oltre le misure prescritte, per assicurare la sua tutela, consapevoli che tali investimenti non hanno ritorni in termini di produttività e redditività rispetto a una concorrenza internazionale che, in buona misura, ignora le più elementari norme di tutela ambientale che in Europa e in Italia vengono applicate. La sensibilità delle imprese regionali a questo tema è ben resa dal crescente numero di imprese e di consorzi di zone industriali certificati ISO 14001 o EMAS. A sua volta, però la tutela dell’ambiente non può essere considerata un assunto che prescinda dalle fondamentali esigenze di un equilibrato sviluppo economico e dalle regole minime di competitività e, perciò, dalla concorrenza internazionale anche in seno all’Unione europea, e dovrebbe essere auspicio di tutti consiliare e portare a sintesi queste posizioni. Purtroppo, la Pubblica amministrazione nel suo insieme, non solo non tiene nel giusto conto gli sforzi fatti dal sistema produttivo italiano e locale e gli squilibri internazionali che lo penalizzano, ma neppure mette questo nelle condizioni di osservare le norme in materia, impostando i rapporti con le imprese su criteri di uguaglianza di trattamento, certezza dei tempi, uniformità e chiarezza nelle procedure. L’Amministrazione regionale, per quelle che sono le sue competenze e funzioni, dirette o delegate, dovrebbe in primo luogo fissare indirizzi chiari, tali da evitare sovrapposizioni e interpretazioni difformi in sede di controlli da parte di enti che ad essa fanno capo. Sono, in particolare, le procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA), a cui sono assoggettati gli insediamenti e gli investimenti di numerose tipologie d’imprese, nonché le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), a cui sono assoggettate le varie tipologie di pianificazione pubblica (piani di area vasta, piano regionale dei trasporti, piano energetico, piano di bacino idrico, piani territoriali regionali, da cui dipendono tut-
te le zone industriali, e piani di risanamento della qualità dell’aria) a destare le maggiori preoccupazioni in funzione di uno sviluppo dell’economia e del territorio. Dette preoccupazioni non discendono da un desiderio di aggirare determinate condizioni per il rispetto dell’ambiente, bensì dalla lungaggine e indeterminatezza delle tempistiche e dall’assenza di misure analoghe entro gli stessi confini dell’Unione europea. Sarebbe opportuno acquisire contezza di quanto questo spropositato apparato normativo e regolamentare sia confliggente con ogni strategia di sviluppo e trarne le conseguenze in atti e comportamenti, per modificarlo.
Politiche del lavoro e della formazione Politiche del lavoro Il lavoro produttivo, tutt’uno con l’attività d’impresa, resta elemento centrale e irrinunciabile di ogni politica rivolta allo sviluppo è costituisce anche il principale fattore per accrescere le entrate della regione attraverso le compartecipazioni erariali. Anche in quest’ottica e in presenza di perduranti situazioni di difficoltà economica si reputa opportuno implementare tutti gli strumenti di contribuzione regionale che possano a qualche titolo incentivare il ricorso alla cassa integrazione straordinaria piuttosto che ai licenziamenti o che, comunque, durante il ricorso agli ammortizzatori sociali favoriscano la ricollocazione degli eccedentari, ove definiti. In questo contesto si consideri, altresì, come l’auspicata revisione della normativa nazionale in materia di ammortizzatori sociali conservativi (il Jobs Act) interessi, al momento, solo le imprese con una base occupazionale superiore alle 100 unità, non riconoscendo, così, l’importanza occupazionale delle piccole e medie imprese. In questo scenario la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro ha reso operante un regime di incentivazioni per tutte le imprese che effettuino assunzioni e stabilizzazione dei lavoratori. Detto regime viene aggiornato annualmente in relazione alla situazione locale e agli sviluppi della normativa nazionale. Nell’anzidetta logica è desiderabile, che la categoria dei lavoratori portatori di contribuzione risulti la più ampia possibile, così da sostenere le imprese nell’ampliamento della base occupazionale, considerato anche che stabilizzare un’assunzione risulti tanto più difficile quanto minori sono le dimensioni aziendali e la redditività marginale residua delle medesime. In tal senso è
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Degano. Grandi collaborazioni per grandi opere.
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auspicabile una revisione della normativa citata che tenga conto non solo dei requisiti del lavoratore, ma pure delle caratteristiche dell’azienda che lo assume, allo scopo di valorizzare nella giusta misura anche il ruolo delle imprese minori. Il piano “Garanzia giovani” per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro è un utile strumento di sostegno alle imprese, per quanto riguarda sia il primo inserimento al lavoro sia il reinserimento in conseguenza della perdita del posto di lavoro da parte delle giovani leve. Sarebbe opportuno affiancarlo da misure di sostegno a percorsi di sostituzione di lavoratori in fascia di età pensionabile che favorisca complementari forme di passaggio generazionale, immaginando un contributo che possa integrare o sostituire le misure già previste dal Jobs Act in materia di “solidarietà espansiva”. Politiche della formazione La formazione continua, intesa come formazione professionale rivolta ai lavoratori già inseriti in impresa, mantiene la sua importanza per fronteggiare i continui cambiamenti di ordine normativo, organizzativo e tecnologico e per elevare il loro standard professionale. In questo va dato atto all’Amministrazione regionale di aver messo a punto negli anni un sistema dedicato che ha consentito di utilizzare tutte le risorse poste a disposizione dal Fondo sociale europeo. Sarebbe, anzi, auspicabile che il sistema venisse preso a modello anche per quel che riguarda l’utilizzo di fondi successivi alla programmazione 2014-2020. Anche per il futuro, dunque, le imprese hanno la necessità di vedere confermata la possibilità di cofinanziare l’aggiornamento professionale attraverso i già sperimentati strumenti e di vedere coinvolte
le parti sociali per ottimizzare gli interventi posti in essere dall’Amministrazione regionale. Questi, in particolare, andrebbero orientati a: - avvalorare la formazione come scelta strategica e di competitività delle imprese; - dare risalto nel processo formativo alle associazioni di categoria (datoriali), quali organismi gestori dell’attività di formazione, per la veste di diretti rappresentanti delle imprese. Su quest’ultimo punto non si può sottacere che la condizione posta dalla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, in materia di “formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente” diretta a stabilire la prevalenza dell’attività formativa di un ente, desumendola dal bilancio del medesimo, porta alcune associazioni di categoria, già accreditate come Ente Formativo, a perdere l’accreditamento e ad essere escluse da finanziamenti regionali e dall’operare con altri soggetti pubblici (ad es. INAIL e fondi interprofessionali). Si tratta di una esclusione ingiustamente punitiva più ancora nei confronti delle tante imprese che queste associazioni rappresentano. Infatti, il fatto che i ricavi desumibili dal conto economico dei bilanci delle associazioni datoriali derivino quasi esclusivamente dalle quote versate dalle imprese associate sono garanzia di terzietà e imparzialità e non pregiudicano gli Enti formativi in senso stretto con i quali, invece, collaborano assiduamente anche a loro vantaggio nell’interesse di imprese e lavoratori. Una revisione del testo normativo, nel senso di escludere questi soggetti dal criterio di prevalenza o di prevedere una deroga per i medesimi, appare altamente opportuno e auspicabile nell’interesse dell’economia.
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Udine, 19 ottobre 2018
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Dallo scorso mese di luglio è attiva la nostra pagi-
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(LCP)
L’Assessore Pizzimenti all’assemblea di Confapi FVG
Si è svolta nella sede di Udine l’assemblea dell’As-
sociazione delle Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG per l’approvazione del bilancio 2017. Ai lavori, presieduti dal Presidente Massimo Paniccia, e accompagnati da un’ampia relazione del prof. Arduino Paniccia sugli attuali scenari geopolitici ed economici internazionali che interessano il Friuli Venezia Giulia, è intervenuto l’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio il prof. Graziano Pizzimenti. La sua presenza è stata occasione per fare il punto su alcuni dei principali temi legati alle maggiori infrastrutture in Regione.
Esce confermato che la terza corsia sull’A4 fino allo snodo di Palmanova sarà ultimata entro la fine del 2020 e, forse, ancor prima, stante il premio per accelerazione dei lavori. Attualmente si tratta della più importante opera pubblica in corso di realizzazione Italia, per il costo complessivo di circa 2 miliardi di euro e per la quale operano stabilmente 400 addetti fra tecnici e maestranze,
al giorno. Ma la partita più importante – ha tenuto a precisare Pizzimenti – si gioca sull’affidamento in house della concessione trentennale e, cioè, a una società integralmente pubblica, partecipata dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, per il quale sono in corso negoziati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell’Economia e della Finanza e la Commissione europea.
la sua presenza è stata occasione per fare il punto su alcuni dei principali temi legati alle maggiori infrastrutture in regione
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Una seconda importante partita riguarda il rilancio dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari, che si è di recente arricchito di una splendida struttura intermodale, che lo collega alla linea ferroviaria Venezia-Trieste. A giudizio dell’assessore, potrà avere un futuro anche come scalo merci. Nel 2017 ha avuto un movimento di circa 800.000 passeggeri contro gli oltre 10 milioni di Venezia e i 3 di Treviso, quest’ultimo molto meno attrezzato. Ciò nonostante, non manca l’interessamento di potenziali gestori privati, tenuto anche conto che i due scali veneti sono prossimi alla saturazione. Il fatto che la precedente gara d’appalto sia andata deserta ha spiegato Pizzimenti –, è dipeso dall’assegnazione del solo 45% delle azioni all’aggiudicatario privato. La prossima, che sarà bandita a breve, avrà miglior esito per le mutate condizioni che riconosceranno al soggetto privato la maggioranza delle azioni (55%).
Per quanto riguarda i porti, si procede verso un’integrazione dei sorgitori regionali sotto la regia dell’Autorità del sistema portuale dell’Adriatico orientale, nel quale entrerà a far parte il porto di Monfalcone, favorendo una maggiore razionalità di offerta a livello mondiale. Interrelazioni sono, poi, in atto con gli interporti dell’entroterra (Fernetti, Cervignano, Gorizia e Pordenone), ponendo così saldi presupposti per la formazione dell’auspicata piattaforma logistica regionale. Dal dibattito che si è sviluppato – e che ha visto concordi i piccoli e medi imprenditori regionali sulle linee tracciate – è emerso una volta di più l’irrisolto problema degli squilibri nella concorrenza del traffico su strada, che vede penalizzate le imprese di autotrasporto locali, e la necessità di una cabina di regia dei trasporti che metta a sistema e in valore tutte le modalità e potenzialità di traffico esistenti in Regione.
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Plafond Iva e dichiarazioni d’intento senza sanzioni la fattura con addebito dell’iva all’esportatore abituale Premessa Una recente risposta ad un quesito di consulenza giuridica del 17 settembre 2018 dell’Agenzia delle entrate, ha chiarito che la fatturazione con l’addebito dell’Iva ad un esportatore abituale, non comporta l’irrogazione di sanzioni. Ciò anche in assenza di una formale revoca della dichiarazione d’intento. Prima di entrare nel merito della risposta fornita dall’amministrazione finanziaria, è opportuno ricordare i profili del plafond Iva, disciplinato dall’art. 8, 1° comma lett. c) del DPR 633/72.
Il Plafond Iva I contribuenti che sono in possesso dello status di “esportatore abituale”, possono acquistare o importare determinati beni e servizi senza subire l’addebito dell’Iva da parte del fornitore o, nel caso di importazioni, della dogana. Il meccanismo del plafond vuole evitare che gli operatori che esportano in maniera rilevante rispetto al totale delle proprie operazioni attive, effettuando quindi operazioni in prevalenza non imponibili Iva, si trovino costantemente a credito Iva per non vedere assorbita l’imposta a credito per mancanza o irrilevanza di Iva a debito. La “ratio” del plafond consiste, dunque nell’eliminazione o nella limitazione degli effetti di un credito Iva di tipo strutturale che si genererebbe, per l’azienda, nei confronti dell’Erario e che diversamente sarebbe recuperabile solamente tramite una procedura di rimborso o di compensazione. Il plafond consenti quindi di eliminare squilibri finanziari potenzialmente pericolosi per le aziende che operano con l’estero.
Lo status di esportatore abituale Per acquisire lo status di esportatore abituale
e quindi il diritto ad acquistare senza addebito dell’Iva, è necessario che nell’anno solare precedente si siano registrate esportazioni o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari rettificato. Il plafond non può essere utilizzato da: - operatori in regime agricolo ai sensi dell’art. 34 del Dpr 633/72, salvo che non optino per il regime normale Iva da Iva (rif. art 13 Legge 413/91 e C.M. 11/440229 del 29 febbraio 1992); - coloro che si trovano nell’anno di inizio attività, in quanto non hanno alcun periodo precedente cui fare riferimento.
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond Concorrono alla formazione del plafond le seguenti operazioni; - le esportazioni dirette, comprese le triangolari, di cui all’art. 8 lett. a) del Dpr 633/72, ovvero le esportazioni eseguite mediante trasporto o spedizione fuori del territorio UE a cura o nome del cedente o dei suoi commissionari; - le esportazioni indirette di cui all’art. 8 lett. b) del Dpr 633/72, ovvero effettuate a cura del cessionario o per suo conto entro 90 giorni dalla consegna; - cessioni di beni e prestazioni di servizi assimilate alle esportazioni ai sensi dell’art. 8 bis del Dpr 633/72 effettuati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa (es. cessione di navi, aeromobili etc.); - servizi internazionali o connessi con scambi internazionali ai sensi dell’art. 9 del Dpr. 633/72 ad esempio: trasporti di beni in esportazione, servizi relativi ad operazioni doganali, carico, scarico, intermediazione, trattamenti su beni oggetto di “esportazioni congiunte”; - corrispettivi delle operazioni di cui all’art. 71 del Dpr. 633/72 (San Marino, Città del Vaticano); - corrispettivi delle operazioni di cui all’art. 72 del Dpr 633/72 (basi Nato, ambasciate eccetera…); - cessioni intracomunitarie non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/93; - operazioni triangolari comunitarie promosse
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da soggetto appartenente ad altro stato Ue, è il caso dell’italiano che vende a greco e su suo incarico consegna a tedesco; le operazioni triangolari promosse da soggetto nazionale, è il caso del greco che vende all’italiano con consegna diretta a tedesco; le operazioni di triangolazione nazionale, IT1 vende a IT2 che vende a tedesco, dove IT1 consegna e spedisce direttamente al tedesco ai sensi dell’art. 58 comma 1 del D.L. 331/93. In questo caso per IT1 si genera plafond libero mentre per IT2 si genera un plafond vincolato; le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori UE ai sensi dell’art. 50-bis c. 4 lett. g) del D.L. 331/93; le cessioni intra - UE di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione in un altro paese Ue ai sensi dell’art. 50-bis c.4. lett. f) del D.L. 331/93; “Margini” di cui al D.L. 41/95 relativi ad esportazioni quali vendita di beni usati, d’arte e di antiquariato o da collezione rientranti nella normativa speciale del cosiddetto “regime del margine”; le cessioni intra Ue di prodotti agricoli ed ittici, anche se non compresi nella tabella A parte prima, effettuate da produttori agricoli di cui all’art. 34 del Dpr 633/72.
Operazioni che non concorrono alla formazione del plafond Oltre alle operazioni interne, quali le operazioni con Iva, le esenti art.10, le non soggette art.74 c 7 e 8; non concorrono alla formazione del plafond, le seguenti operazioni: - operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8 c. l lett. c) ovvero vendite ad esportatori abituali che hanno rilasciato la lettera d’intento; - nella cessione dei beni usati, la parte dei corrispettivi che non costituisce margine di cui al D.L. 41/95; - cessioni a viaggiatori extracomunitari ai sensi dell’art.38 quater del Dpr 633/72; - cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, - cessioni di beni destinati ad essere introdotti in depositi Iva ai sensi dell’art. 50-bis c.4., lett. c) e d) del D.l. 331/93 (cessione a soggetto UE mediante introduzione in un deposito Iva e cessioni di beni di cui alla tabella A bis, a soggetti diversi da quelli identificati nella UE); - cessioni di beni custoditi in un deposito Iva e prestazioni di servizio aventi oggetto beni ivi
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custoditi di cui all’art. 50 bis c.4, lett. e) e h) del D.L. 331/93; trasferimenti di un deposito Iva ad un altro secondo l’art. 50 - bis c. 4, lett. i) del D.L. 331/93; cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate ad organizzazione dello stato od O.N.G. riconosciute ai sensi della L. 49/97, che provvedono ad effettuare il trasporto o la spedizione di tali beni all’estero, per scopi umanitari; i corrispettivi delle prestazioni di servizio rese fuori dalla Ue da agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale dell’art. 74-ter (D.M. 30 luglio 1999 n. 340); le esportazioni di campioni gratuiti di modico valore e appositamente contrassegnati in modo indelebile. Si tratta di operazioni per le quali va emessa, ai soli fini doganali, fattura “pro-forma” con valore effettivo; le cessioni gratuite di beni a soggetti UE, non sono cessioni intracomunitarie in quanto manca il requisito dell’onerosità e quindi subiscono lo stesso trattamento Iva delle operazioni interne; le esportazioni definitive “franco valuta in conto deposito” le esportazioni temporanee, riferite ai beni inviati all’estero per subire determinati trattamenti al termine del quale rientrano nel territorio dello Stato, il c.d. perfezionamento passivo in cui viene emessa fattura pro forma ai fini doganali; l’esportazione definitiva senza passaggio della proprietà con “lista valorizzata”. Per i beni inviati all’estero per subire una lavorazione e destinati ad essere reimportati, è possibile effettuare, in luogo di una esportazione temporanea, una esportazione definitiva con lista valorizzata, non valida ai sensi dell’art.8 del Dpr 633/72 (C.M. 156/E del 15 luglio 1999).
Note di variazione Le note di variazione producono effetti differenziati sul plafond a seconda si tratti di variazioni a debito o a credito. Le note di variazione a debito se emesse: - nel corso dell’anno, aumentano il plafond disponibile dell’anno; - l’anno successivo, non aumentano il plafond disponibile dello stesso anno, ma quello dell’anno precedente; - anni ancora successivi, non rilevano ai fini della determinazione del plafond. Per le note di variazione a credito, l’articolo 26 del DPR 633/72 prevede la loro emissione facoltativa,
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in ogni caso, anche se non emesse, riducono la disponibilità del plafond. Le note di variazione a credito, anche se non emesse, se riferite: - allo stesso anno dell’operazione principale riducono il plafond disponibile per lo stesso anno; - all’anno successivo riducono il plafond disponibile relativo all’anno precedente, vale a dire all’anno di riferimento dell’operazione principale; - ad anni ancora successivi ridurranno il plafond disponibile dell’anno in cui è stata effettuata l’operazione principale, determinando la possibilità di uno splafonamento.
Momento costitutivo del plafond Come precisato nella C.M. 145/E del 10 giugno 1998, il momento costitutivo del plafond è la registrazione della fattura con riferimento alla data di emissione per le “fatture immediate” e alla consegna o spedizione per le “fatture differite”. Si ricorda che la fatturazione immediata è necessaria nelle esportazioni dirette di beni, in questi casi, infatti, il cedente nazionale non può emettere fattura differita, attesa la necessità di esibire la fattura ai fini del compimento dell’operazione doganale. Gli acconti ricevuti a fronte di future esportazioni od operazioni assimilate, sono immediatamente soggetti all’obbligo di fatturazione e registrazione. Gli acconti ricevuti concorrono quindi alla costituzione del plafond senza dover attendere l’uscita della merce dal territorio comunitario. In caso di operazioni triangolari l’art. 21 del Dpr 633/72 consente al “cessionario - 2° cedente” di emettere la fattura entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni da parte del 1° cedente.
Momento di utilizzo del plafond Il plafond disponibile va “scaricato” con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione secondo quanto definito dall’art. 6 del Dpr 633/72. Indipendentemente dal ricevimento delle fatture o delle bollette doganali e della loro registrazione nel registro Iva acquisti, occorre fare riferimento all’evento, tra quelli di seguito evidenziati, che si verifica per primo: - consegna dei beni, in caso di cessione; - pagamento; - emissione della fattura; - accettazione della bolletta doganale.
Si prescinde quindi dalla registrazione della fattura o della bolla doganale, se l’operazione è effettuata prima. Ad esempio la consegna di un bene nel mese di dicembre dell’anno n, la cui fattura arriva differita nell’anno n+1, l’acquirente dovrà considerare utilizzato il plafond a dicembre dell’anno n.
Il volume d’affari rettificato Il volume d’affari rettificato da utilizzare come riferimento di partenza per la verifica dello status di esportatore abituale, è dato dal totale delle cessioni rilevanti ai fini Iva, vale a dire il volume d’affari complessivo, meno le cessioni di beni in transito e le cessioni di beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, vale a dire zone franche, depositi franchi e punti franchi, nonché delle operazioni non territoriali sottoposte ad obbligo di fatturazione ai sensi del comma 6-bis dell’art. 21 del Dpr 633/72. Si tratta delle operazioni che pur non essendo soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità, devono comunque essere fatturate come operazioni fuori campo Iva.
Beni e servizi acquistabili con l’utilizzo del plafond La possibilità di usare il plafond riguarda l’acquisto o importazione di qualsiasi bene o servizio, con le seguenti sole eccezioni: - terreni e fabbricati, acquisiti anche in dipendenza di un contratto di leasing o appalto avente ad oggetto la loro costruzione; - beni e servizi con Iva indetraibile ai sensi dell’art.19 e seguenti del Dpr 633/72. Inoltre il plafond è utilizzabile indipendentemente dal fatto che i beni siano strumentali o non strumentali. Possono riguardare acquisti diretti, locazioni, leasing o appalti, inerenti o meno alle attività che generano plafond. Per i soggetti che applicano il pro-rata di detraibilità ai sensi dell’art.19 c.5 (ossia quelli che esercitano sia attività che legittimano il diritto di detrazione dell’Iva, sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’art 10 del Dpr 633/72), la circolare n. 145/1998 ha precisato che il plafond deve essere utilizzato nei limiti dell’ammontare corrispondente al pro-rata provvisorio di detrazione. In sede di dichiarazione annuale il contribuente, calcolato il pro-rata definitivo, dovrà applicarlo anche all’imposta che non ha pagato ai fornitori in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati con l’utilizzo del plafond. Secondo quanto riportato nella C.M 177/E del 22 giugno 1995 punto 5, la facoltà di acquistare in sospensione d’imposta “non si rende applicabile agli
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acquisti e alle importazioni afferenti costi che rilevano agli effetti della determinazione del margine”.
La lettera d’intento Per beneficiare delle disposizioni che prevedono la possibilità di acquistare beni e servizi in sospensione d’imposta, gli esportatori abituali devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni d’intento e una copia delle stesse deve essere spedita ai fornitori. I fornitori degli esportatori abituali sono invece tenuti a verificare che i loro clienti abbiano ottemperato al predetto obbligo. A questo proposito sul sito dell’Agenzia delle entrate è resa disponibile al cedente e al prestatore, la funzione a libero accesso per consentire la predetta verifica in via telematica. Il fornitore è inoltre tenuto a riepilogare nella dichiarazione annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevuta. Ricordiamo che non è più possibile chiedere l’esenzione d’imposta per un determinato arco temporale, le uniche opzioni disponibili sono: - per singola operazione per un importo massimo predeterminato (campo 1 del nuovo modello DI); - per più operazioni fino a concorrenza di un determinato importo (campo 2 del nuovo modello DI). Con la compilazione del campo 2 il fornitore deve verificare che l’ammontare fatturato non superi quello indicato nella dichiarazione stessa. Non è viceversa richiesto che l’esportatore abituale spalmi l’importo del plafond disponibile tra i vari fornitori. Non viene quindi richiesto che gli importi indicati nei campi 1 e 2 delle dichiarazioni d’intento corrispondano al plafond disponibile. Se l’esportatore abituale intenda incrementare l’importo degli acquisti in sospensione d’imposta nei confronti di un singolo fornitore nello stesso periodo d’imposta, dovrà presentare una nuova dichiarazione d’intento indicando il nuovo ammontare. Per ridurre l’ammontare del plafond, non è necessario effettuare alcuna trasmissione all’amministrazione finanziaria ma sarà sufficiente una comunicazione scritta al fornitore. Per quanto riguarda l’utilizzo del plafond in dogana, già la vecchia procedura richiedeva l’emissione della dichiarazione d’intento per singole o plurime operazioni sempre entro determinati importi. La lettera d’intento deve essere consegnata o spedita al fornitore o prestatore anteriormente all’effettuazione dell’operazione. La dichiarazione d’intento può essere spedita anche negli ultimi mesi dell’anno precedente (se si ritiene di avere già
conseguito lo status di esportatore abituale e con numerazione progressiva che riparte da uno). L’esportatore abituale emittente deve numerarle progressivamente per anno di utilizzo del plafond e registrarle entro il 15° giorno successivo all’emissione in apposito registro tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 del Dpr 633/72.
Obblighi del fornitore Il fornitore/prestatore che riceve la lettera d’intento, deve verificare sul sito dell’Agenzia che la dichiarazione sia stata regolarmente trasmessa. Solo successivamente può emettere al proprio cliente fattura senza addebito Iva e riportare nel corpo della stessa la seguente dicitura. “Operazione non imponibile ai sensi dell’art.8 c. l lett. c) del D.P.R. 633/72 e successive modifiche, come da Vs. lettera d’intento n° … del …/…/…”. E’ inoltre tenuto a protocollare progressivamente ed annotare le dichiarazioni d’intento entro 15 giorni dal loro ricevimento in apposito registro tenuto e conservato a norma dell’art.39 del Dpr 633/72. Per effetto dell’art. 2 c. 3 della Legge 28/97, è possibile, in luogo dell’istituzione di un apposito registro, effettuare le annotazioni in apposita sezione del registro delle fatture o nel registro dei corrispettivi.
Obblighi dell’esportatore abituale L’esportatore abituale deve indicare in un apposito quadro della dichiarazione annuale Iva (quadro VC) i dati, distintamente per mese, relativi alle operazioni generatrici del plafond e al suo utilizzo. Nonostante sia stato eliminato l’obbligo di annotare i prospetti nei registri Iva, rimane opportuno continuare a predisporre e conservare mensilmente tali dati in modo da far fronte agevolmente ad eventuali richieste degli organi di controllo e disporre, in sede di dichiarazione annuale Iva, i dati necessari alla compilazione del quadro VC della dichiarazione stessa.
Plafond libero e vincolato - Operazioni triangolari Per quanto riguarda le esportazioni e le cessioni intracomunitarie triangolari, nonché quelle realizzate tramite commissionari, va precisato che in capo al “cessionario 2° cedente” si forma una parte di “plafond vincolato” utilizzabile solamente per gli acquisti di beni da esportare od alienare nella UE entro 6 mesi dalla consegna ed allo stato
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originario, senza cioè che la merce subisca trasformazioni, lavorazioni, montaggio e simili. Si ipotizzi che IT1 vende a IT2 merce per 9.000 e IT2 rivende a soggetto CH lo stesso bene per 10.000. In questo caso IT2, nell’anno successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata, avrà un plafond vincolato per 9.000 e un plafond libero per 1.000. Il plafond libero potrà essere utilizzato senza vincoli sia per l’acquisti di beni che di servizi. Il plafond vincolato sarà utilizzabile solo per l’acquisto di beni da esportare od alienare nella UE, nello stato originario, entro 6 mesi dalla consegna da parte del fornitore. Ne deriva, ad esempio, che il plafond vincolato, non può essere utilizzato per l’acquisto di servizi o per l’acquisto di beni strumentali. Si ricorda che il plafond da indicare nella dichiarazione annuale Iva è quello complessivo (libero e vincolato), salvo la necessità di un utilizzo differenziato dello stesso.
Plafond fisso e mobile Il plafond disponibile può essere determinato con due differenti metodologie di calcolo. Tali metodologie corrispondono al c.d. metodo del plafond fisso o detto anche solare ed al c.d. metodo del plafond mobile, o anche detto mensile. Si illustrano di seguito le principali caratteristiche dei due metodi. Plafond fisso Per quanto riguarda il plafond fisso, il volume d’affari per la verifica dello status di esportatore è il volume d’affari rettificato dell’anno solare precedente. Per quel che riguarda il calcolo delle operazioni che formano il plafond iniziale utilizzabile, l’importo rimane fisso ed è dato dalle esportazioni ed operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente. Per lo scarico del plafond, si prendono in considerazione gli utilizzi effettuati nell’anno di riferimento fino ad esaurimento. I soggetti che iniziano l’attività possono utilizzare il plafond fisso dall’inizio dell’anno solare successivo a quello d’inizio dell’attività. I vantaggi del metodo stanno nella maggior semplicità della gestione contabile rispetto al metodo mensile. Plafond mobile Per il plafond mobile o mensile, il volume d’affari che viene preso in considerazione per la verifica dello status di esportatore è il volume d’affari “rettificato” dei dodici mesi precedenti. Il plafond
iniziale è dato dalle esportazioni ed operazioni assimilate registrate nei dodici mesi precedenti. Per quanto concerne lo scarico del plafond, vengono presi in considerazione gli utilizzi effettuati. Per ogni mese l’utilizzo non potrà eccedere il plafond disponibile all’inizio del mese stesso. Il plafond disponibile si calcola togliendo gli utilizzi netti, vale a dire la somma degli acquisti agevolati effettuati nei 12 mesi precedenti, al netto delle esportazioni effettuate nel 13° mese precedente. Se il risultato è negativo si prende zero. I soggetti che iniziano l’attività devono attendere che trascorrano più di 12 mesi dall’inizio dell’attività prima di poter utilizzare tale metodo. Le esportazioni fatte in un determinato mese, divengono dunque plafond disponibili già il mese successivo, senza dover attendere l’inizio dell’anno seguente. Questo metodo diventa particolarmente vantaggioso quindi nell’ipotesi di incremento degli scambi con l’estero rispetto a quelli dell’anno precedente.
Passaggio da un metodo all’altro Si precisa che non è consentito passare da un metodo all’altro in corso d’anno (R.M. 10 luglio 1986 n° 356859). Per quanto riguarda il cambio da fisso a mobile, il plafond disponibile all’inizio dell’anno è pari alle esportazioni ed altre operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente. Per il cambio da mobile a fisso, si deve prendere a riferimento iniziale il plafond realizzato al 01/01 se si fosse mantenuto il metodo mobile (tale interpretazione risulta confermata dalla Ris. 77/E del 6 marzo 2002).
Il superamento del plafond Può accadere che un esportatore effettui degli acquisti per un valore superiore al plafond disponibile, in questo caso il contribuente incorrerà nella sanzione prevista dall’art. 7, comma 4 del D.Lgs. 471/1997, che prevede una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta, oltre al pagamento del tributo. E’ comunque riconosciuta la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso con la riduzione della sanzione ad un ottavo oppure ad un quinto del minimo, qualora la regolarizzazione avvenga rispettivamente entro 30 giorni oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Inoltre si dovrà provvedere a versare l’imposta
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non applicata oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
I tre metodi di regolarizzazione Da un punto di vista pratico, sono previste tre modalità per regolarizzare il superamento in corso d’anno del plafond disponibile. Emissione di note di addebito da parte dei fornitori Tale modalità, risulta essere la prima ammessa dall’amministrazione e si basa sulla richiesta fatta al fornitore di emettere una nota di addebito di sola Iva, con riferimento alla precedente fattura emessa senza imposta. Questa modalità risulta essere la meno opportuna perché coinvolge nella regolarizzazione il fornitore, anche se la sanzione è in ogni caso dovuta dall’acquirente che ha splafonato e che quindi ne ha tratto beneficio. L’imposta andrà versata con il corrispondente codice tributo, gli interessi utilizzando il codice tributo 1991 mentre la sanzione andrà versata con il codice 8904. Emissione di autofattura Emissione di apposita autofattura in duplice esemplare recante i dati del fornitore, il numero di protocollo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’ammontare dell’Iva non applicata dal fornitore. Questa modalità ha il pregio di non coinvolgere il fornitore, che resta estraneo alla vicenda e quindi prevede l’attivazione ai fini della regolarizzazione, del solo esportatore abituale. Oltre all’emissione dell’autofattura, attraverso il modello F24 si dovrà versare l’Iva dovuta, gli interessi e le sanzioni secondo le modalità e con gli stessi codici tributo visti in precedenza. Un esemplare della fattura dovrà essere presentato alla competente Agenzia delle Entrate. In sede di dichiarazione annuale l’autofattura comparirà sia nell’ammontare dell’Iva ammessa in detrazione sia nell’ammontare dei versamenti effettuati, da qui la necessità di registrarla anche tra le poste a debito. Emissione e contabilizzazione a debito dell’autofattura E’ una variante di quella indicata al punto precedente. Anche in questo caso si emette l’autofattura con le stesse modalità viste in precedenza, contabilizzando però l’imposta a debito, unitamente agli interessi. In pratica in sede di liquidazione periodica si con-
tabilizza la maggiore imposta derivante dall’autofattura emessa e degli interessi. Inoltre il cessionario o committente deve versare tramite l’F24 la sanzione secondo quanto previsto per l’applicazione del ravvedimento operoso. Infine un esemplare dell’autofattura, che deve essere registrata nel registro degli acquisti, dovrà essere presentata alla competente Agenzia delle Entrate. Si evita così di effettuare un versamento specifico facendo confluire il dovuto nella liquidazione del periodo cui si procede a regolarizzare.
La revoca della dichiarazione d’intento Qualora ci si accorga di essere in procinto di esaurire il plafond disponibile e la lettera di intento presenti ancora capienza per acquisti in regime di non imponibilità (ricordiamo che l’esportatore abituale non è tenuto a spalmare il plafond sulle dichiarazione emesse), si deve inviare una comunicazione al fornitore nella quale indicare che si intende revocare, con effetto dal… la lettera d’intento n°… del… Tale comunicazione dovrà essere conservata ed è opportuno che sia annotata, sia dall’esportatore abituale che dal fornitore, nel registro delle lettere d’intento o in altri registri Iva. Non sono previste modalità formali o telematiche per la revoca.
Mancata revoca dichiarazione Dopo aver analizzato le caratteristiche più significative del plafond Iva, possiamo ora analizzare la risposta dell’Agenzia delle entrate ad una richiesta di consulenza giuridica del 17 settembre 2018. Il documento di prassi ha analizzato il caso dove il fornitore di un esportatore abituale che riceve regolarmente dichiarazione d’intento, procede comunque a fatturare la prestazione o la fornitura addebitando l’Iva in fattura all’esportatore abituale. Nel caso analizzato inoltre l’esportatore abituale non provvede a revocare la dichiarazione d’intento. Per l’Agenzia l’addebito dell’imposta senza formale revoca della dichiarazione d’intento non configura un indebito e non rende illegittima la detrazione effettuata dal cliente. Il documento ribadisce che nel caso in cui si desideri incrementare l’importo degli acquisti in sospensione, rispetto all’importo indicato nella dichiarazione d’intento, si deve inviarne una nuova, mentre non è previsto alcun onere per la contraria ipotesi di riduzione. L’acquisto in sospensione d’imposta rappresentando una facoltà riconosciuta ai contribuenti e non un obbligo, legittima l’emissione di una fat-
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tura con l’addebito dell’Iva qualora il cliente, anche implicitamente lo consenta, ad esempio con il pagamento dell’imposta addebitata in fattura. In
questi casi rimane inoltre legittimo il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cliente. (PZ)
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Sabatini ter. Nuova modulistica nuovo modello per la presentazione delle domande di contributo al ministero dello sviluppo economico Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 15/2018, pp. 27-28 sulle nuove istruzioni applicative della c.d. “Sabatini ter”, per segnalare che il Ministero dello sviluppo economico ha diffuso sul proprio sito web, il nuovo modello per la richiesta del contributo per l’acquisto di beni strumentali a valere sulle agevolazioni previste da questo strumento agevolativo. Il nuovo modello può essere prelevato dalla sezione “Beni strumentali nuova Sabatini” al
link www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/ it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande e, alla stregua della precedente versione, dovrà essere compilato in formato elettronico, firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC all’indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario alla quale si chiede il finanziamento, convenzionata con il Ministero. Con l’occasione, si ricorda che al settembre 2018 residuava un importo disponibile di 119.134.812 euro, pari al 9% dello stanziamento complessivo iniziale e che, comunque, l’operatività dello strumento scade al 31 dicembre 2018, fatte salve successive riaperture dei termini e nuovi stanziamenti. Per altre informazioni e aggiornamenti le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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Nordest Servizi & Francesco Parisi Gioco di squadra e benefici di un progetto di esternalizzazione dell’IT
Un progetto di esternalizzazione dei servizi IT richiede al cliente che lo “sposa” una grossa dose di fiducia nelle competenze dell’azienda fornitrice, oltre alla necessità di stabilire una vera e propria relazione di partnership. È quello che è successo tra Nordest Servizi e Francesco Parisi, nota e storica azienda di logistica del Friuli Venezia Giulia che ha potuto migliorare la qualità dei servizi informatici grazie ad un progetto di outsourcing. Francesco Parisi è un Gruppo di Case di Spedizioni ed Agenti Marittimi fondato dall’omonimo Francesco Parisi (1778-1813) a Trieste ed operante nell’Europa Centrale dal
1807. L’azienda è tuttora controllata e gestita dalla famiglia Parisi, che ha raggiunto l'ottava generazione. Oltre alla sede triestina, dove sono presenti gli uffici direzionali e amministrativi, l’azienda ha tre filiali italiane principali dislocate a Gorizia, Milano, Venezia, con cinque unità produttive collegate a Pontebba, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Molo VI - Punto Franco Nuovo di Trieste. Francesco Parisi è nota per la soluzione su misura, “taylor made”: per ogni possibile richiesta logistica di procurement e distribuzione è attualmente in grado di organizzare ed effettuare qualsiasi tipo di trasporto, dal marittimo al ferroviario, stradale e aereo. Ottocento impie-
gati in quindici Paesi dell’Europa e dell’Asia, una rete mondiale di agenti e corrispondenti, oltre 100.000 mq di magazzini coperti per lo stoccaggio e la distribuzione delle merci possono dare in parte un’idea delle dimensioni del Gruppo. La società, che in passato aveva già colto l’opportunità di affidare il proprio IT in outsourcing, era seguita da un fornitore che gestiva, da remoto, l’infrastruttura server aziendale, collocata in un datacenter padovano. La distanza del precedente fornitore dalla sede principale, dove era fondamentale avere un riferimento tecnico, e la difficoltà di mantenere alti i livelli tecnologici richiesti dall’evoluzione aziendale
hanno spinto Francesco Parisi a rivolgersi ad un partner più strutturato e vicino, che potesse risolvere le problematiche aperte e quelle che si sarebbero manifestate nel tempo. “Abbiamo scelto Nordest Servizi per la vicinanza, la riconosciuta specializzazione nell’outsourcing dei servizi IT e soprattutto per l’affidabilità che gli avevamo già riconosciuto nei progetti di fornitura hardware. Nordest Servizi, con un approccio estremamente professionale, ha definito per noi un team di supporto tecnico e commerciale organizzato per esigenze e settori, le tecnologie coinvolte e le proposte per incrementare efficienza e sicurezza dei sistemi ed elevare lo standard qualitativo della nostra infrastruttura. Grazie alla frequente presenza di un tecnico Nordest Servizi in azienda, possiamo contare su una comunicazione armoniosa e costante con i gestori dei nostri sistemi, sull’affidabilità dei servizi IT erogati e su un’assistenza informatica continua al personale”, spiega il dott. Daniele Cecconi, Responsabile IT di Francesco Parisi. Ma qual è l’apporto concreto che l’outsourcing gestito da Nordest Servizi offre a Francesco Parisi? Andrea Zoldan, Tecnico Sistemista di Nordest Servizi e referente del contratto di outsourcing, spiega: “Abbiamo rinnovato l’infrastruttura Data Center del cliente, dove risiedono ERP e tutte le altre applicazioni, apportando nuove e più funzionali tecnologie volte ad ottimizzare tempi di accesso e occupazione delle risorse. A livello client è stato studiato e realizzato un nuovo design della struttura Hardware e Software in modo da migliorare le performance. Questi cambiamenti rientrano in un macro progetto di intervento che ha permesso di risolvere dei limiti a livello hardware, che riguardavano i thin client e i lunghi tempi di esecuzione di applicazioni e stampe. Gli interventi di miglioramento hanno consentito un omogeneo e costan-
I servizi IT in outsourcing di Francesco Parisi • • • • • • • • • •
Monitoraggio sistemi Installazione e implementazione software. Aggiornamento e patching server, apparati. Backup e disaster recovery. Assistenza giornaliera utente. Installazione PDL e gestione utenze su server. Gestione e risoluzione ticket inerenti linee dati e fonia, applicativi di terze parti installati su server, dispositivi stampante. Archiviazione e salvataggio storico dati e cassette postali utente. Gestione dei siti internet e intranet. Configurazione smartphone e tablet aziendali, gestione attivazioni e volture schede SIM.
te collegamento alla rete da parte di tutti gli utenti e hanno reso le applicazioni più stabili. Siamo quindi riusciti a dare più continuità operativa all’azienda”. Anche il contatto del Service Desk è stato semplificato e reso più immediato. Se in passato veniva offerto un unico canale per l'apertura del ticket, oggi l'utente, in caso di problematiche bloccanti, può spaziare tra Chat, Desktop Calling, oltre ai tradizionali web, mail e telefono, anche in orari notturni o in giorni non lavorativi. Questa gestione delle emergenze è rapida e immediata e consente un aggiornamento per tutti sull’evoluzione del problema, a testimonianza di uno snellimento professionale di flussi e processi operativi portato dall’approccio di Nordest Servizi. “Operare in team con frequenti confronti personali ha aiutato a ottimizzare l’efficacia e la qualità del servizio erogato, e a restringere i tempi di risposta sulle attività a medio e lungo termine. Con la conseguenza che è stata migliorata la delivery delle attività di risoluzione dei malfunzionamenti e snellite le
procedure di escalation nel caso di problemi più critici” spiega Cecconi. Questi interventi e gli automatismi che permettono velocità nella risoluzione di determinate problematiche sono stati necessari per un miglioramento dell’organizzazione interna. Precisa Cecconi: “l’aspetto che è emerso da questa collaborazione, e che ha fatto la differenza, è stato il livello di disponibilità, collaborazione e lavoro di gruppo che ci è stato permesso lavorando con Nordest Servizi”.
Nordest Servizi Srl Tavagnacco (Udine)
info@nordestservizi.it +39 0432 54 66 44 nordestservizi.it
Nuovo indirizzo e-mail per le domande di contributi camerali a seguito della costituzione della cciaa di pordenone e udine Si rende noto che, per effetto della costituzione della CCIAA di Pordenone e Udine, formalizzata l’8 ottobre 2018, cambia anche l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per l’invio delle domande di contributo e di tutte le relative comunicazioni da parte delle imprese site nella provincia di Udine, che è ora il seguente: contributi.ud@pec.pnud.camcom.it
Ciò, in particolare, rileva per le domande relative a: - bando voucher alternanza scuola lavoro; - bando voucher digitali industria 4.0 per le piccole e medie industrie della provincia di Udine - anno 2018; - bando voucher per iniziative di internazionalizzazione 2018. Per i corrispondenti bandi nella provincia di Pordenone, invece, la CCIAA di Pordenone non ha apportato variazioni alla PEC per l’inoltro delle domande, che resta, pertanto, cciaa@pn.legalmail. camcom.it. In via generale, serve rammentare che la PEC della nuova CCIAA di Pordenone e Udine, operativa dal 9 ottobre 2018, è: cciaa@pec.pnud.camcom.it. Si fa riserva di ritornare sull’argomento ogni qual volta interverranno novità. (AdT)
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Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2018 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
101,5
0,395648
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
101,5
0,546736
MARZO
15.03
14.04
0,375
101,7
0,820104
APRILE
15.04
14.05
0,500
101,7
0,945104
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
102,0
1,292656
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
102,2
1,566024
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
102,5
1,913576
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
102,9
2,335312
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
102,4
2,089392
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
Pag. 31 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2018
Circolare della Regione sul medico competente coordinatore qualora il datore di lavoro nomini più medici competenti, deve nominare tra questi il medico competente con funzioni di coordinamento La Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia con circolare prot. n. 18794 del 9 ottobre 2018 ha fornito precisazioni sulla figura del medico competente coordinatore, e sul tema della sostituzione del medico competente in caso di assenza per malattia o altri impedimenti oggettivi. La questione è nata in considerazione della segnalazione da parte dei Direttori delle Strutture PSAL delle A.A.S./A.S.U.I. regionali di alcuni episodi di scorretta interpretazione dei contenuti del D. Lgs. 81/08 in merito all’attività del medico competente e del medico competente coordinatore, in accordo con il coordinamento regionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro, si vuole richiamare l’attenzione dei medici competenti e dei datori di lavoro su quanto riportato nella normativa specifica e nella sua interpretazione da parte della Commissione per gli Interpelli.
Figura del medico competente coordinatore Il D. Lgs. 81/08 prevede, all’art. 39, c. 6, il fatto che “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”. La formula individuata dal legislatore, per la Regione, appare inequivocabile; nelle fattispecie di cui sopra, qualora il datore di lavoro nomini più medici competenti, deve nominare tra questi il medico competente con funzioni di coordinamento, di seguito indicato come M.C. coordinatore. Ovviamente, essendo il M.C. coordinatore uno dei
medici competenti nominati ai sensi dell’art. 18, c. 1, l. a) del D.lgs. 81/08, deve possedere i titoli ed i requisiti previsti all’art. 38 della norma citata e deve svolgere l’attività di medico competente nell’azienda per la quale è stato nominato, nel rispetto di quanto previsto all’art. 39. Per poter ricoprire il ruolo di M.C. coordinatore il professionista deve quindi, come requisito essenziale, essere in possesso dei titoli necessari, svolgere i compiti che la norma attribuisce al medico competente, in particolare gli articoli 25, 40 e 41 del decreto citato, e deve inoltre svolgere, o collaborare, allo svolgimento di tutti gli specifici compiti diversamente richiamati in altre parti del decreto, si pensi in particolare all’essenziale collaborazione nella valutazione dei rischi (ex art. 29, c.1) o nell’impostazione del modello di organizzazione e gestione aziendale (ex art. 30). Se, ad esempio, un medico viene nominato medico competente con funzioni di coordinamento, ma non svolge direttamente attività di sorveglianza sanitaria, non possiede il requisito essenziale per la funzione, non solo di M.C. coordinatore, ma, tantomeno, di medico competente, nell’accezione stessa definita dall’art. 2, c. 1, lett. h del D. Lgs. 81/08. Nel caso di nomina di più medici competenti e, di conseguenza, di un M.C. coordinatore, il datore di lavoro o i dirigenti incaricati devono indicare chiaramente e formalmente l’ambito di competenza di ciascun medico al momento del conferimento dell’incarico (ex comma 4 dell’art. 39). Il M.C. coordinatore, oltre a svolgere la propria funzione di medico competente nell’ambito individuato dal datore di lavoro al momento del conferimento dell’incarico, promuove e concorda criteri omogenei di comportamento cui tutti i medici competenti aziendali fanno riferimento, in funzione delle attività/obblighi in carico alla figura stessa di medico competente. Il M.C. coordinatore non può porre giudizi ex art. 41, c. 5 del D. Lgs. 81 se non relativi ai lavoratori per i quali egli svolga direttamente l’attività di sorveglianza sanitaria.
Sostituzione del medico competente in caso di assenza Non essendo consentite dalla normativa sostitu-
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zioni del medico competente (vedasi in merito la risposta all’Interpello del 23/02/2006, prot. 1768 MLPS dell’apposita commissione interministeriale), in caso di assenza per malattia o altri impedimenti oggettivi del medico competente, il datore di lavoro può nominare un altro medico competente che sostituisca per il periodo necessario il medico competente assente (art. 18, c 1 lett. a ed art. 2 del D.lgs. 81/08). In nessun caso è ammessa la commistione nello svolgimento dell’attività, non essendo possibile la presenza contemporanea di due medici competenti che svolgono la loro specifica funzione nei confronti degli stessi lavoratori. Nel momento in cui il medico competente sostituito riprende la sua attività il datore di lavoro procede alla revo-
ca della nomina del medico competente che lo ha sostituito. Poiché l’emissione del giudizio di idoneità non presuppone la sola visita medica ma la conoscenza approfondita dei rischi dell’attività lavorativa e del contesto specifico, si ricorda che il medico competente nominato in sostituzione del medico competente assente per malattia od altri impedimenti oggettivi deve essere in possesso dei titoli e dei requisiti previsti all’art. 38 del D. Lgs. 81/08 e deve adempiere a quanto previsto dall’art. 25 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. (in particolare le lettere a, b, ed l dello stesso articolo). La circolare è firmata dal Direttore di Area dott. Paolo Pischiutti. (CS)
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AUA: le nuove linee guida (1a parte) l’autorizzazione unica ambientale (AUA) è UN PROVVEDIMENTO CHE RICOMPRENDE TUTTI I TITOLI ABILITATIVI IN CAMPO AMBIENTALE Il 4 ottobre 2018 a Villa Manin di Passariano sono state presentate dagli uffici competenti della nostra Regione le linee Guida AUA 2018. A seguito della soppressione delle Province tutte le competenze in materia di ambiente che le norme nazionali e regionali assegnavano alle Province del Friuli Venezia Giulia, sono state trasferite, dal 1° gennaio 2017, all’Amministrazione regionale. Presso ogni capoluogo di Provincia, allo stesso indirizzo e con i precedenti numeri di telefono, sono stati mantenuti gli uffici periferici, che però ora fanno capo alla Direzione centrale ambiente ed energia della Regione, che assume la titolarità di tutti i procedimenti amministrativi pendenti. Gli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) indirizzano le istanze telematiche di autorizzazione unica ambientale alle seguenti caselle di posta elettronica certificata: - aua.go@certregione.fvg.it - aua.ts@certregione.fvg.it - aua.pn@certregione.fvg.it - aua.ud@certregione.fvg.it in cui la sigla della provincia indica la competenza territoriale. L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013 che ricomprende tutti i titoli abilitativi in campo ambientale di cui un’impresa ha bisogno per iniziare o e/o proseguire la sua attività. I titoli abilitativi assorbiti dall’AUA sono: A) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; B) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; C) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; D) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; E) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; F) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; G) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In questa prima parte approfondiamo le linee guida 2018, in particolare l’ambito di applicazione e i procedimenti amministrativi previsti dalle normative di settore.
Le linee guida 2018 Con delibera 1350 dd. 19 luglio 2018 la Giunta regionale ha approvato le nuove linee guida operative sul procedimento di AUA. Il documento contiene indicazioni operative in merito ai procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) disciplinati dal DPR 13 marzo 2013, n. 59, rivolte a tutti i soggetti che intervengono a diverso titolo nel procedimento, ai fini della corretta gestione delle domande/comunicazioni AUA. I criteri operativi a cui il documento fa riferimento sono riassunti in modo schematico nei due allegati alle Linee guida.
Amministrazioni interessate I soggetti che a diverso titolo intervengono nel procedimento di AUA sono: - lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) sul cui territorio insiste l’impianto; - l’Autorità Competente (RAFVG - Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi);
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- i Soggetti Competenti in materia ambientale, come indicati alla “Tabella Enti”.
Chi non è soggetto ad AUA La domanda di AUA è presentata dal Gestore dell’impianto assoggettato al rilascio, al rinnovo, all’aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi di cui all’art. 3, comma 1, DPR 59/2013. In generale, non rientrano in AUA tutti i procedimenti autorizzativi per cui il legislatore ha previsto con una normativa ad hoc un procedimento unico. In particolare, non sono soggetti ad AUA: a) i soggetti non riconducibili alle categorie d’imprese di cui all’art. 1, comma 1, DPR 59/2013 (ad esempio operanti nel settore produttivo come associazioni, circoli o altro); b) gli impianti soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo quanto previsto dall’art. 29-ter D. Lgs. 152/2006; c) i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA), nei casi in cui il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso, comunque denominati; d) gli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti soggetti all’autorizzazione unica di cui all’art. 208 D. Lgs. 152/2006; e) gli impianti di produzione di energia elettrica soggetti ad all’autorizzazione unica di cui al D. Lgs. 387/2003 ed alla LR 19/2012; f) gli impianti di produzione di energia elettrica da cogenerazione soggetti all’autorizzazione unica di cui all’art. 12 D. Lgs. 20/2007; g) gli interventi di bonifica di cui agli articoli 242 e ss. D. Lgs. 152/2006; h) le attività direttamente finalizzate all’erogazione di un servizio pubblico (ad esempio, svolte dai gestori del Servizio idrico integrato, dalle Aziende sanitarie nella gestione di ospedali/laboratori, dai concessionari e/o gestori di infrastrutture stradali o ferroviarie, dai comuni, ecc.). Il DPR 59/2013 prevede inoltre la facoltà per il Gestore di non avvalersi dell’AUA nel caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP. In tale caso, il Gestore dell’impianto dichiara di non possedere o di non necessitare di altri titoli abilitativi a carattere autorizzativo inclusi in AUA (come, ad esempio, l’autorizzazione allo scarico). Laddove fosse necessario almeno un titolo abilitativo a carattere autorizzativo, il Gestore dovrà presentare domanda di AUA comprensiva di tutti i titoli necessari a svolgere l’attività.
Per gli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria e sulle autostrade ed i raccordi autostradali soggetti all’autorizzazione unica secondo quanto previsto dall’art. 35 LR 19/2012, possono esser presentate istanze separate per la parte edilizia/commerciale e quella ambientale, in considerazione del fatto che il richiedente può esser soggetto diverso nei due casi (proprietario e Gestore); in tal caso la parte ambientale (tipicamente scarichi e rumore) sarà oggetto di AUA.
Domanda di AUA: modalità di presentazione Il Gestore presenta la domanda o la comunicazione al SUAP competente per il territorio in cui insiste lo stabilimento ovvero all’Autorità Competente in base alle modalità di cui alla riga “regime di avvio” della Tabella procedura AUA, in modalità telematica secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’Allegato al DPR 160/2010. La domanda di AUA deve essere presentata utilizzando la modulistica standardizzata e gli allegati necessari sulla base dei titoli abilitativi richiesti. Anche nel caso previsto all’art. 6, comma 1, DPR 59/2013, in cui la norma consente la presentazione della domanda direttamente all’Autorità Competente, è preferibile che la presentazione avvenga tramite SUAP, al fine di garantire il ruolo del SUAP quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva. Tutte le comunicazioni tra Autorità Competente, SUAP e Gestore avvengono via PEC.
Procedimenti I procedimenti amministrativi individuati per le diverse tipologie di istanze e/o comunicazioni nell’ambito dell’AUA sono i seguenti: 1. RILASCIO ex novo dell’AUA, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, DPR 59/2013; 2. MODIFICA NON SOSTANZIALE dell’AUA, secondo quanto previsto dall’ art. 6, comma 1, DPR 59/2013; 3. MODIFICA SOSTANZIALE dell’AUA, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, DPR 59/2013; 4. MODIFICA SOSTANZIALE SEMPLIFICATA dell’AUA, esclusivamente per il titolo abilitativo di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), DPR 59/2013 “autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 D. Lgs. 152/2006”; 5. VOLTURA dell’AUA; 6. RINNOVO dell’AUA, secondo quanto previsto dall’art. 5 DPR 59/2013;
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7. CESSAZIONE/SOSPENSIONE dell’efficacia dell’AUA. Ai fini della corretta gestione dei procedimenti la “Tabella procedura AUA” schematizza gli adempimenti necessari e le indicazioni operative. L’Autorità procedente, responsabile della convocazione e della gestione della Conferenza di Servizi (CdS), è: 1. la RAFVG, Servizio autorizzazioni uniche am-
bientali e disciplina degli scarichi, nel caso in cui l’AUA sia l’unica domanda presentata al SUAP (art. 4, comma 7, DPR 59/2013); 2. il SUAP, nel caso in cui oltre all’AUA la domanda contenga anche altri titoli abilitativi (art. 4, commi 4 e 5, DPR 59/2013); in tal caso il procedimento è gestito dal SUAP ai sensi del DPR 160/2010. (segue) (CS)
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Qualità connessa con attestazione SOA su segnalazione dell’impresa le soa aggiorneranno l’attestazione soa con adeguamento alle scadenze della certificazione iso 9001 L’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, successivamente sostituito dal D.P.R. 207/2010, ha reso obbligatoria l’attestazione di qualificazione SOA per tutte le Imprese che intendono partecipare ad appalti pubblici di lavori di importo superiore a 150.000 Euro. Stessa cosa vale per ottenere l’affidamento di lavori in subappalto. Dal 2000 quando sempre con il D.P.R. 34/2000 sono state istituite le SOA in sostituzione del rimpianto ANC Albo Nazionale Costruttori, da quell’anno per assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. L’Attestazione SOA ha validità quinquennale (sempre che ne venga verificata la validità al terzo anno dal primo rilascio) e viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa, facenti capo agli ultimi dieci anni di attività dell’impresa (lavori) da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad operare dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC); la nostra Associazione, dopo aver collaborato con SOANC e AXSOA, da qualche anno si affida ad Argenta SOA. L’Attestazione viene rilasciata, in un tempo massimo di 90 giorni dalla stipula del contratto, a seguito di verifica documentale eseguita da parte delle SOA, riguardante non solo i requisiti d’ordine generale dell’Impresa (quali ad esempio l’inesistenza di procedure di fallimento in corso o l’inesistenza di errori gravi nell’esecuzione di lavori
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pubblici, ecc.), ma anche quelli di ordine speciale e più precisamente: - l’adeguata capacità economica e finanziaria; - l’adeguata idoneità tecnica e organizzativa; - l’adeguata dotazione di attrezzature tecniche; - l’adeguato organico medio annuo. Si ricorda che per ottenere la qualificazione nelle classifiche pari o superiori alla III (1.033.000 euro) le imprese devono possedere la certificazione del sistema di Qualità aziendale norma UNI EN ISO 9001 per la categoria EA 28. La Certificazione del Sistema di Qualità è il documento che dimostra la conformità del processo produttivo interno dell’Impresa richiedente alle norme europee UNI EN ISO 9000. Questa certificazione viene rilasciata, dagli organismi abilitati a svolgere tale funzione, dopo un esame: - della documentazione dell’Impresa (fase istruttoria) volta a valutarne la conformità al Manuale delle Procedure di Qualità; - presso l’Azienda (visita ispettiva) dove si verifica che le attività vengano svolte efficacemente e i risultati siano idonei agli obiettivi prestabiliti. La Certificazione ISO ha durata triennale. Durante questo periodo, l’Impresa sarà sottoposta a verifiche di sorveglianza periodiche, mentre alla scadenza verrà condotta una verifica di rinnovo del Certificato. E’ importante ricordare che sull’attestazione SOA viene riportato il possesso da parte dell’impresa della certificazione ISO 9001, e in corrispondenza del rilascio del nuovo certificato di qualità è necessario da parte dell’azienda trasmettere il documento alla SOA per l’aggiornamento dell’attestazione. Infatti, sarà compito delle SOA di aggiornare l’attestazione SOA con adeguamento alle scadenze della certificazione ISO 9001. Per quanto riguarda i costi che le imprese devono sostenere per acquisire l’attestazione SOA il D.P.R. 207/2010 fissa delle tariffe minime e delle tariffe massime inderogabili, commisurate al numero delle categorie ed alla classe di importo per le quali si richiede il rilascio dell’attestazione. (CS)
Accordo quadro Mit-Anac su legalità e trasparenza l’intesa prevede l’individuazione delle criticità della normativa in materia di contratti pubblici Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, hanno sottoscritto un accordo quadro che punta a strutturare la cooperazione tra Ministero e Anac per lo scambio di conoscenze, dati, metodologie di analisi e buone pratiche e per il pieno sviluppo della collaborazione istituzionale. L’accordo punta a rafforzare la sinergia tra i due enti, a garanzia di una sempre maggiore diffusione della legalità e della trasparenza nelle pratiche pubbliche. In particolare, l’intesa sancisce la collaborazio-
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ne tra Mit e Anac nei seguenti ambiti: attività regolatoria e di indirizzo mediante l’individuazione delle criticità o problematiche specifiche ricorrenti nell’applicazione della normativa in materia di contratti pubblici; collaborazione su iniziative di interesse comune in materia di rappresentanza di interessi organizzati (lobbying); questioni di trasparenza e conflitti di interesse; semplificazione amministrativa; interoperabilità dei rispettivi sistemi informatici e integrazione delle banche dati anche al fine di dare piena attuazione al principio della trasparenza in materia di contratti pubblici. L’accordo prevede inoltre la realizzazione di iniziative formative, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, organizzazione di studi e progetti di ricerca, incontri, conferenze e seminari. Un tavolo di consultazione congiunto approfondirà gli ulteriori ambiti di cooperazione. (CS)
ANAC: sotto i 150.000 Euro non è necessaria la SOA il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi Con delibera n. 753 del 5 settembre 2018 il Consiglio dell’ANAC ha deliberato su istanza di una società che evidenzia di essere stata illegittimamente esclusa da una procedura per carenza del requisito di qualificazione previsto dalla lex specialis, relativo al possesso dell’attestazione SOA per le categorie scorporabili OS3 e OS28. La Società afferma di possedere l’attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 per importi utili a coprire l’intero importo a base di gara e di avere i requisiti di cui all’art. 90 del dPR 207/2010 per gli importi relativi alle categorie scorporabili, entrambe di importo inferiore a 150.000 euro, al netto delle quote subappaltabili. La stazione appaltante avrebbe adottato il provvedimento di esclusione dalla gara ritenendo invece comunque necessario il possesso della qualificazione SOA anche per le due categorie scorporabili. La documentazione in atti risulta che l’intervento, per un importo complessivo di euro 633.000, si compone delle seguenti lavorazioni: categoria prevalente OG1, classifica II, euro 425.719,05 (67,25%); categoria scorporabile OS3 classifica I, euro 134.316,82 (21,22%) a qualificazione obbligatoria; categoria scorporabile OS28 classifica I, euro 72.964,13 (11,53%) a qualificazione obbligatoria. Nell’ambito dei requisiti di partecipazione si prevedeva il possesso di attestazione SOA che documenti «la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. Viste dall’ANAC le memorie delle parti, in particolare la motivazione fornita dalla stazione appaltante, che sostiene la necessità del possesso di attestazione di qualificazione sia per la categoria prevalente, sia per le scorporabili, trattandosi di appalto di importo superiore a 150.000 euro, in quanto è l’importo dei lavori e non quello della sinPag. 40 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2018
gola categoria che determina l’obbligo della qualificazione SOA. L’art. 90 del dPR 207/2010 non sarebbe applicabile alla fattispecie poiché riferito agli appalti di importo inferiore a 150.000 euro. Gli artt. 83, comma 2, e 216, comma 14, del d. lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), i quali dispongono che, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate del dPR 207/2010. Sulla questione posta all’ANAC può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Considerato che le coordinate normative di riferimento per il caso di specie si rinvengono nel combinato disposto degli articoli 90 e 92 del dPR 207/2010 e nell’art. 12 della legge 80/2014, allo stato vigenti in ragione del richiamato regime del periodo transitorio. L’art. 90 del dPR 207/2010 Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, stabilisce al comma 1 che: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); c) adeguata attrezzatura tecnica.
L’articolo 92 del dPR 207/2010 - Requisiti del concorrente singolo o riunito, prevede che: il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente». L’articolo 12, comma 2 della legge 80/2014 prevede che: «In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni: a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente arPag. 41 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2018
ticolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l’articolo 92, comma 7, del predetto regolamento». Risulta, pertanto, che ai fini partecipativi le imprese erano tenute a possedere la qualificazione in proprio anche per le categorie scorporabili OS3 e OS28 (in quanto di importo inferiore a 150.000 euro ma superiore al 10% del valore dell’appalto). Considerando che, per poter affermare l’obbligatorietà dell’attestazione di qualificazione e ritenere legittimi eventuali provvedimenti di esclusione, occorre avere riguardo all’importo dei lavori, nel senso che solo se i lavori oggetto di affidamento sono di importo superiore a 150.000 euro l’attestazione in capo all’esecutore è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria. Ma se l’importo dei lavori è inferiore a 150.000 euro, l’esecutore non deve necessariamente essere in possesso dell’attestazione SOA, potendo partecipare all’appalto in forza dell’art. 90 del dPR 207/2010; ciò con riferimento alle singole lavorazioni e anche se la lex specialis di gara richiede il possesso di attestazione SOA, poiché l’obbligo di presentare la SOA deve intendersi sussistente in quanto non sia applicabile l’art. 90 del dPR 207/2010 e l’eventuale interpretazione del bando nel senso di impedire l’applicazione della norma citata ne determinerebbe la nullità per violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione (TAR Toscana, Sez. I, 9 maggio 2013, n. 739; Delibera n. 898 del 6 settembre 2017; Delibera n. 682 del 28 giugno 2017). Considerando che, trattandosi di lavorazioni di importo inferiore a 150.000 euro è possibile dimostrare il possesso dei requisiti con la forma di qualificazione “semplificata” di cui all’art. 90 del dPR 207/2010 mediante, ad esempio, certificati di esecuzione di lavori analoghi per importi equivalenti oltre che costo del lavoro soddisfatto per analogo importo nel periodo di riferimento e ritenuto che, in ogni caso, spetta alla stazione appaltante verificare in concreto il possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati dai concorrenti, con particolare riferimento al rapporto di analogia che deve intercorrere tra i lavori eseguiti nel quinquennio antecedente e i lavori da eseguire, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. a) del dPR 2017/2010 e nel rispetto dei principi generali in materia di contratti pubblici, il Consiglio dell’ANAC ha ritenuto, nei limiti di cui in motivazione sopracitata, l’operato della stazione appaltante non conforme alla normativa di settore e dunque l’impresa non andava esclusa. (CS)
Scambi fra Soci per lavorazioni meccaniche
Le ultime segnalazioni ricevute
L’Associazione mette in contatto Imprenditori interessati a vendere, acquistare e/o a qualsiasi altro scambio che possa costituire un’opportunità per l’attività aziendale, come ad esempio cessioni di capannoni, di aree fabbricabili, di attività, di attrezzature per chiusura attività, ... Riportiamo di seguito le ultime segnalazioni ricevute, ricordando che per ogni ulteriore informazione o per la documentazione eventualmente disponibile le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.
Azienda associata cerca imprese meccaniche a cui affidare lavorazioni con macchine utensili, quali ad esempio: tornitura, fresatura, foratura, filettatura, ecc. Si tratta di lavorazioni di particolari pezzi meccanici progettati a disegno partendo da tondi e barre. Le lavorazioni dei manufatti sono di tondi e barre per una percentuale del 70%, forgiati per una percentuale del 20%, e fusi per una percentuale del 10%. I materiali da utilizzare sono: acciai al carbonio, acciai inossidabili e leghe di nichel tipo Inconel. Le dimensioni vanno da un minimo di 10 mm. fino ad un massimo di 1000 mm., sia di lunghezza che di diametro. I pesi vanno da 1 kg. Fino a 200 Kg. Per quanto riguarda le quantità si va da 1 pezzo fino a 20-30 pezzi. I tempi di consegna richiesti vanno da 4 a 10 settimane.
Richiesta collaborazione
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(CS)
Registro trattamento privacy il garante pubblica un modello semplificato
Il Garante per la protezione dei dati personali ha diffuso le istruzioni per la tenuta del Registro delle attività di trattamento, previsto dall’articolo 30 del GDPR; inoltre, per agevolare le piccole e le medie imprese, il Garante ha altresì predisposto un modello di registro semplificato sia per il titolare che per il responsabile del trattamento, insieme alle FAQ in cui sono state raggruppate le risposte alle domande più ricorrenti. L’Autorità ha ricordato che il registro è uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato di tutti gli adempimenti a carico del titolare e, se nominato, del responsabile del trattamento; esso costituisce uno dei principali elementi di accountability e deve essere messo a disposizione dell’Autorità garante per le ispezioni e per i controlli. Nelle FAQ, viene ricordato che sono obbligati alla redazione del registro: - le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti; - chiunque effettua trattamenti: che possano presentare un rischio - anche non elevato - per i diritti e le libertà dell’interessato; di carattere
non occasionale; di categorie particolari o di dati personali relativi a condanne penali ed a reati (art. 30 GDPR). Sempre nelle FAQ, il Garante consiglia la tenuta del registro anche ai soggetti formalmente non obbligati, ritenendo che lo stesso agevoli in maniera “dialogante e collaborativa l’attività di controllo del Garante stesso”. Maggiori informazioni sull’adempimento, sono disponibili sull’apposita pagina internet del sito del Garante per la privacy: https://www.garanteprivacy.it/home/faq/registro-delle-attivita-di-trattamento Per quanto riguarda le sanzioni in materia di privacy, irrogate con atti notificati entro il 25 maggio u.s. (data di entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679), il Garante ha messo a punto la definizione agevolata prevista dal d.lgs. 101/2018 che, come si ricorderà, ha adeguato la normativa italiana alle disposizioni del citato Regolamento europeo. Gli interessati potranno oblare le sanzioni con il pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo edittale stabilito per la sanzione; il pagamento dovrà essere effettuato entro il 18 dicembre 2018. È possibile consultare la FAQ specifiche sul sito internet del Garante per la privacy, all’indirizzo https://www.garanteprivacy.it/home/faq/definizione-agevolata-delle-violazioni-in-materia-diprotezione-dei-dati-personali
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(C)
Stazioni di servizio. Etichettatura dei carburanti adozione delle nuove etichette identificative dei carburanti nelle stazioni di servizio e sui veicoli di nuova immatricolazione In attuazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2014/94/UE del 22 ottobre 2014, recepita in Italia con il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, pubblicato sulla G.U. n. 10 del 13 gennaio 2017, dal 12 ottobre 2018 entra in vigore in tutta l’Unione Europea la nuova classificazione dei carburanti liquidi e gassosi adottata dal Comitato Europeo di Normazione (CEN). La nuova classificazione ha introdotto delle sigle identificative dei carburanti riportate all’interno di etichette di tipologia differente. Le nuove etichette saranno presenti nelle stazioni di servizio, sia sul distributore di carburante che sulla pistola erogatrice. Sui veicoli immessi sul mercato per la prima volta o immatricolati dal 12
ottobre 2018 esse dovranno trovarsi in prossimità del tappo o dello sportello del serbatoio e sul manuale d’uso e manutenzione. Viceversa, nulla è previsto per i veicoli immatricolati prima di tale data, fermo restando che all’atto del rifornimento i conducenti dovranno prestare attenzione alle nuove sigle. Queste in dettaglio sono: 1) per le benzine, etichette a forma circolare con all’interno la lettera E (E5, E10, E85), a seconda della percentuale di componente “bio” presente (ad es., la E5 indica che la componente presente di alcol etanolo è pari al 5%, e così via); 2) il gasolio, etichette quadrate con all’interno la lettera B (B7 o B10, a seconda della componente di biodiesel) o la sigla “XTL”, in caso di gasolio sintetico non derivato dalla raffinazione del greggio; 3) per i carburanti gassosi, etichette a forma di rombo, con le sigle H2 (idrogeno), CNG (metano), LPG (gas petrolio liquefatto, GPL), LNG (metano liquido). Di seguito si riportano le grafiche dei nuovi simboli:
(benzine)
(gasoli)
(carburanti gassosi) Le etichette sono in vigore dal 12 ottobre 2018 nei 28 Paesi della U.E, in quelli dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Lichtenstein),
nonché in Svizzera, Serbia, Macedonia e Turchia.
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(AdT)
Circolazione su strada. Giurisprudenza sentenze della corte di giustizia u.e., della corte di cassazione, del tar dell’emilia romagna
Si dà di seguito notizia di alcune sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, della Corte di Cassazione e del TAR dell’Emilia Romagna riguardanti distinti aspetti della circolazione su strada e, precisamente: 1. l’obbligatorietà dell’assicurazione RCA anche per i veicoli tenuti fermi in aree private, ma idonei alla circolazione (sentenza della Corte di giustizia europea); 2. la conferma dell’obbligo di taratura e verifica periodica degli autovelox (ordinanza della Corte di Cassazione); 3. la competenza dell’Ispettorato del lavoro ad accertare la violazione delle norme sui tempi di guida, di pausa e di riposo in azienda (sentenza della Corte di Cassazione). 4. l’applicazione del sistema della patente a punti ai titolari di patente estera (sentenza del TAR Emilia Romagna).
1. Assicurazione RCA. Obbligatorietà anche per i veicoli tenuti fermi in aree private ma idonei alla circolazione Con sentenza del 4 settembre 2018 sulla causa C-80/17 del 14 febbraio 2017, la Corte di Giustizia dell’U.E. (di seguito Corte) ha affermato che l’obbligo di assicurare la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sussiste anche per quei veicoli che, per scelta del proprietario, non stazionino sulla pubblica via bensì in un’area privata, quando risultino ancora immatricolati in uno Stato membro e siano idonei a circolare. La Corte, infatti, ritiene che questi mezzi rientrino pienamente nella nozione di veicolo dettata dall’art. 1 della direttiva del Consiglio europeo
72/166/CEE, del 24 aprile 1972 (c.d. prima direttiva in materia di assicurazione RCA), che considera tale “qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati.” I giudici comunitari hanno condiviso la posizione assunta dal Fondo di garanzia automobilistica portoghese davanti ai giudici di quello Stato - controversia che è poi approdata in Corte di Giustizia -, secondo cui “esistono rischi specifici ai veicoli (ad es. il furto), che implicano l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile ad essi relativa, anche se tali veicoli non sono in circolazione.” V’è da osservare peraltro che la Corte suprema portoghese - l’equivalente della Corte di Cassazione in Italia -, la quale ha poi richiesto l’intervento della Corte di Giustizia U.E, era invece di avviso opposto, ritenendo che “sarebbe sproporzionato ritenere che questo stesso obbligo s’imponga al proprietario allorché egli abbia scelto di ritirare il proprio veicolo dalla circolazione, e l’incidente si produca in seguito all’illecita appropriazione del veicolo stesso, guidato senza che il proprietario vi abbia acconsentito.” Nella stessa sentenza, la Corte ha, inoltre, affermato che la seconda direttiva in materia di assicurazione RCA (direttiva del Consiglio europeo 84/5/CEE del 30 dicembre 1983), non osta alla normativa che preveda il diritto del Fondo di garanzia automobilistica portoghese di agire, in via di regresso, non soltanto nei confronti del conducente che ha causato il sinistro, ma anche verso il proprietario del veicolo privo della copertura assicurativa, nonostante questi non sia civilmente responsabile.
2. Conferma dell’obbligo di taratura e verifica periodica degli autovelox Con ordinanza n. 22499 depositata il 24 settembre 2018 la 2a Sezione civile della Corte di Cassazione conferma che tutti gli autovelox, compresi quelli utilizzati alla presenza degli operatori di polizia stradale o muniti di strumenti di autodiagno-
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si, devono essere tarati e verificati periodicamente nel loro funzionamento e che lo svolgimento di questi controlli deve essere attestato dall’Amministrazione con certificazioni di omologazione e conformità. La Suprema Corte ha, pertanto, riaffermato l’orientamento assunto oramai da qualche anno, per effetto soprattutto alla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 del 18 giugno 2015 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 45, co. 6 del codice della strada “nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento della violazione dei limiti di velocità dovessero essere sottoposte a verifiche periodiche.”
3. Competenza dell’Ispettorato del lavoro ad accertare la violazione delle norme sui tempi di guida, di pausa e di riposo in azienda Con sentenza n. 18173/2018, depositata il 10 luglio 2018 la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito la competenza degli Ispettori del Lavoro ad accertare nei locali aziendali le violazioni alle norme sui tempi di guida, di pausa e di riposo. Sull’argomento la Suprema Corte si era già espressa con la sentenza n. 20594 del 12 ottobre 2016, riconoscendo il potere degli Ispettori del lavoro di accertare questo tipo di violazioni con il dichiarato obiettivo di garantire, da un lato, la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale, dall’altro la tutela del lavoratore.
4. Applicazione del sistema
della patente a punti ai titolari di patente estera Il TAR Emilia Romagna, Sezione di Parma (di seguito TAR) con sentenza n. 213/18 depositata il 31 luglio 2018 ha sancito l’applicazione della sanzione prevista dal codice della strada (c.d.s.) che determina la decurtazione dei punteggi per i titolari di patente italiana anche per i titolari di patenti rilasciate da uno Stato che non prevede il sistema della patente a punti, quando essi commettano sul territorio italiano violazioni del c.d.s che comportino la decurtazione del punteggio. Si ricorda che per determinate infrazioni al c.d.s l’art.6 ter della legge 1° agosto 2003, n. 214 ha introdotto un sistema basato sulla decurtazione di punti assegnati a ciascun conducente fino al massimo di 20. Come ora anche sancito dal TAR, il superamento di questo limite da parte di un conducente estero rende applicabile nei suoi confronti l’inibizione alla guida in Italia per un periodo di: - due anni, quando il totale venga raggiunto in un anno; - un anno, in caso di raggiungimento nel biennio; - sei mesi, in caso di raggiungimento in un lasso di tempo tra i due e i tre anni. Il TAR, nel richiamare questa normativa, ha aggiunto che non esistono limiti temporali all’emissione del provvedimento prefettizio di inibizione alla guida che, pertanto, può intervenire anche a distanza di tempo dall’accertamento dell’ultima infrazione. Copia degli atti citati e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Una comunicazione efficace non è un gioco da ragazzi
Per la pubblicitĂ su Apinforma contatta
0432 505 900
ufficio@scriptamanent.sm www.scriptamanent.sm
Limiti alla circolazione in Pianura Padana deroghe per i diesel euro 4 ai divieti di circolazione in emilia romagna
Si fa seguito a quanto pubblicato da ultimo su Apinforma n. 17/2019, pp. 38-39 in ordine all’introduzione di divieti di circolazione introdotti in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto per veicoli considerati più inquinanti, per segnalare che la Regione Emilia Romagna e le amministrazioni comunali, che hanno sottoscritto il Piano aria integrato regionale (PAIR) 2020, a tutela della qualità dell’aria entrato in vigore il 1° ottobre 2018, hanno ora deciso di escludere dai divieti i
veicoli diesel di categoria ecologica Euro 4. Sebbene l’operatività della decisione richieda alcuni passaggi formali e, cioè, la modifica del PAIR da parte dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, prevista per il 17 ottobre 2018, e la successiva adozione delle ordinanze degli enti interessati, alcuni comuni hanno risolto di anticipare i tempi, adottando già i provvedimenti di esclusione dai divieti dei veicoli classificati Euro 4. Si tratta dei comuni di Bologna, Castel Maggiore, Cesena, Ferrara, Piacenza, Ravenna, Rimini. Viceversa, per i comuni di Modena e Reggio Emilia il divieto resta operante fino al completamento dei passaggi normativi sopra ricordati. Per aggiornamenti sugli sviluppi della situazione si consiglia di consultare il sito web www.arpae.it/ index.asp?idlivello=134.
Pag. 48 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 18 - 15 ottobre 2018
(AdT)
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il settembre 2018
Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 17/2018, p. 36, per segnalare che l’11 ottobre 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di settembre 2018. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel settembre 2018 (pari a 1.524,96 euro per 1.000 litri di gasolio, in aumento rispetto al mese di agosto 2018, quando ammontava a 1507,16 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,249 euro/l per i veicoli di massa complessi-
va a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 1,035 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2017 e 2018 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
indice istat mese di agosto 2018
(C)
ANNI E MESI 2017
2018
INDICI
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
Agosto
101,4
1,2
1,1
n. 230 del 2 ottobre 2017
Settembre
101,1
1,1
1,2
n. 252 del 27 ottobre 2017
Ottobre
100,9
0,9
0,8
n. 278 del 28 novembre 2017
Novembre
100,8
0,8
0,9
n. 4 del 5 gennaio 2018
Dicembre
101,1
0,8
1,2
n. 26 del 1° febbraio 2018
Media
101,0
Gennaio
101,5
0,9
1,8
n. 62 del 15 marzo 2018
Febbraio
101,5
0,5
2,0
n. 75 del 30 marzo 2018
Marzo
101,7
0,7
2,1
n. 139 del 18 giugno 2018
Aprile
101,7
0,4
2,1
n. 145 del 25 giugno 2018
Maggio
102,0
0,9
2,3
n. 145 del 25 giugno 2018
Giugno
102,2
1,2
2,3
n. 188 del 14 agosto 2018
Luglio
102,5
1,5
2,5
n. 203 del 1° settembre 2018
Agosto
102,9
1,5
2,7
n. 229 del 2 ottobre 2018
Pag. 50 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 18 - 15 ottobre 2018
Scadenze aziendali mese di novembre 2018 il calendario delle scadenze per il mese di novembre 2018 Sabato 10 (posticipa a lunedì 12) ASSISTENZA FISCALE - MOD. 730 INTEGRATIVO - I CAF ed i professionisti abilitati ai quali è stato consegnato il Mod. 730 integrativo entro il 25 ottobre 2018 devono effettuare la comunicazione ai sostituti d’imposta del risultato contabile finale della liquidazione delle imposte.
Giovedì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di ottobre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
Venerdì 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di ottobre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al 3° trimestre 2018. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi del 1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo
trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 9^ rata dell’Iva, relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2018 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU
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CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2017 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2018 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2018. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente.
stinta FONDAPI per il bimestre settembre/ottobre 2017- codice bimestre 5 2018. ULTIMA RATA PREMIO INAIL - Scade il termine per il versamento della quarta ed ultima rata del premio INAIL. INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Quota fissa - Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale); le causali contributo da utilizzare sul mod. F24 sono rispettivamente AF per gli artigiani e CF per i commercianti.
Martedì 20 ENASARCO - Scade il termine per il versamento dei contributi per il 3° trimestre 2018 (luglio, agosto, settembre). L’istituto consiglia alle ditte che utilizzano per il versamento il RID bancario, al fine di evitare ritardi e sanzioni, di confermare la distinta10 giorni lavorativi prima della scadenza. FONDAPI - Scade il termine per il versamento FONDAPI per il bimestre settembre/ottobre 2018 codice bimestre 52018.
Domenica 25 (posticipa a lunedì 26) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di ottobre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018.
Venerdì 30
INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.
SECONDA RATA D’ACCONTO IRPEF, IRES, IRAP - Scade il termine per il versamento della seconda rata degli acconti per l’anno 2018 pari al 60% dell’acconto complessivo dovuto. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
FONDAPI - Scade il termine per l’invio della di-
CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termi-
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ne per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2018 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 ottobre 2018. COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative al III trimestre. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente CONGUAGLIO MOD. 730 INTEGRATIVO - Operazioni di conguaglio derivanti da dichiarazioni
integrative 2017. devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI COMMERCIANTI - Scade il termine per il versamento a percentuale della seconda rata di acconto del contributo INPS da parte dei lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito eccedente il minimale. GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIONISTI - I soggetti titolari di partita IVA esercenti attività di lavoro autonomo non iscritti ad alcuna forma previdenziale devono effettuare il versamento del secondo acconto per l’anno 2018 del contributo alla gestione separata dell’INPS nella misura pari al 40 per cento dell’importo dovuto per il 2018; il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche. (PZ - FT)
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