Apinforma 18/2019

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 18 15 ottobre 2019

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ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 18 15 ottobre 2019

Sommario LA NOSTRA POSIZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Il Presidente Confapi nazionale Casasco sulla Plastic Tax

8

Il recesso nel patto di famiglia

14

Decreto clima. Gli aspetti fiscali

16

Le presunzioni di acquisto e vendita

18

Contributi per l’acquisizione di servizi per l’innovazione

22

Sorveglianza occulta nei luoghi di lavoro

27

Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2019

28

Fornitura di energia elettrica e gas per l’anno 2020

29

Pubblicato il decreto clima. Gli aspetti ambientali

30

La nuova legge tedesca sugli imballaggi (VerpackG)

32

La Off.M.A. S.R.L. si certifica Uni En 1090-1

35

Contratti pubblici: studio del Consiglio di Stato su dati Anac

38

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA



ORGANIZZAZIONE

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

48

Autotrasporto. Tolleranza della massa complessiva

41

Scadenze aziendali mese di novembre 2019

42

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Il Presidente Confapi nazionale Casasco sulla Plastic Tax Premessa

documento confapi su dl fiscale

Il Presidente nazionale Casasco contro la Plastic Tax Il Presidente della nostra Confederazione nazionale, Maurizio Casasco, scende in campo al fianco di Unionchimica Confapi contro la Plastic Tax. Di seguito riportiamo il link dell’intervista su TGCOM 24: http://new.ecostampa.it/imm2pdf/ Video.aspx?&imgatt=AONEIN&imganno=2019& imgkey=C1VJW56D1W2S4L Le osservazioni di Confapi nazionale sul Decreto fiscale Riportiamo il documento con le osservazioni della nostra Confapi nazionale sul Decreto fiscale fatto pervenire a tutti i componenti della Commissione Finanze della Camera dei Deputati e ad altri interlocutori politici.

Da tempo sosteniamo la necessità di un alleggerimento degli oneri burocratici e di una razionalizzazione del sistema fiscale che troppo ancora grava sulle imprese. Da una lettura dei provvedimenti assunti nel Decreto Fiscale, viene avviato un corposo piano di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali che, seppur lodevole negli intenti, introduce nuovi e gravosi adempimenti burocratici in capo alle aziende. Ricordiamo che il costo della burocrazia già pesa sulle casse delle Pmi circa 30 miliardi di euro ogni anno e, oltre ad ingessare la nostra economia, ci penalizza in termini di competitività. Nell’ultima ricerca condotta dall’americana Tax Foundation sulla competitività fiscale, l’Italia risulta in 34esima posizione su 36 paesi analizzati. In Italia un imprenditore medio effettua in un anno 15 versamenti al fisco, 6 in più di un suo collega tedesco, 7 in più di un inglese, di uno spagnolo o di un francese e 9 in più di uno svedese. Impieghiamo in media 238 ore annue per pagare le imposte, il 46% in più della media Ocse. Tra dichiarativi e adempimenti/pagamenti fiscali una piccola e media industria ogni anno deve effettuare ben 89 operazioni. Costi, tempo e risorse sottratte all’attività d’impresa.

Osservazioni Confapi sul disegno di legge C. 2220, di conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili Roma, 5 novembre 2019 Confapi ringrazia l’Onorevole Carla Ruocco, Presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, per l’opportunità di poter trasmettere le proprie osservazioni sul decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” collegato alla Legge di Bilancio 2020. Dato il ruolo e la natura della Confederazione ci soffermeremo ad analizzare gli articoli che riguardano direttamente il mondo dell’industria privata. Pag. 8 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 18 - 15 ottobre 2019


Quindi il tema vero è quello di sburocratizzare e alleggerire gli adempimenti burocratici a carico delle imprese. Le nostre industrie molto spesso svolgono una mole di lavoro per trasmettere informazioni che sono già in possesso dell’Amministrazione. Insistiamo nel sostenere che lo Stato già possiede tutti i dati per effettuare controlli sia di natura fiscale sia di natura amministrativa, per cui non possono essere le imprese a fungere da “dipendenti pubblici” e comunicare tutto ciò che lo Stato dovrebbe utilizzare per i controlli e gli incroci. Siamo assolutamente a favore alla lotta all’evasione ma questa non può tradursi in un ulteriore costo per le imprese. Ricordiamo solo che la fatturazione elettronica ci è stata presentata come lo strumento “principe” per combatterla. E’ un provvedimento che si è tradotto, soprattutto per le piccole e medie industrie, in costi anche considerevoli per spese di adeguamento in software e consulenze professionali. Ciò che risulta dalla nota di aggiornamento al Def 2019 è che il recupero del gettito Iva consolidato a settembre 2019 è stato di 5,72 miliardi di euro a fronte di un dato del 2018, pari a 5,76 miliardi, in cui la fatturazione non era obbligatoria. Ci pare di poter dire che il nuovo strumento non ha avuto un impatto così efficace in termini di emersione del sommerso così come era stato preventivato.

Decreto fiscale Entrando nel “cuore” del provvedimento in esame, non possiamo fare a meno di sottolineare l’ulteriore aggravio burocratico e il pesante drenaggio di risorse ai danni delle imprese, contenute nell’articolo 4. Si prevede infatti che, in tutti i casi in cui un committente affidi ad un’impresa l’esecuzione di un’opera, il versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori impiegati in quell’appalto venga effettuato direttamente dal committente stesso, a cui l’appaltatore o subappaltatore deve anticipare le somme. Già con il reverse charge a carico delle aziende committenti si drena liquidità alle imprese in un momento di crisi. Appare, quindi, paradossale che l’impresa committente debba compilare gli F24 dei dipendenti di altre aziende. A ciò si aggiunge che all’impresa committente è preclusa la possibilità di mettere in compensazione eventuali propri crediti. Per questo, come rilevato insieme alle altre associazioni di categoria del settore, il meccanismo disegnato dalla norma costituisce un capolavoro di complicazione burocratica nella gestione amministrativa dell’appalto, mettendo così

a rischio l’esecuzione dell’intera opera. Chiediamo quindi un immediato ritiro della misura iniqua e dannosa che, così come formulata, punisce anche gli operatori sani del settore mettendone a rischio la sopravvivenza. Qualora si insistesse nel confermare tale provvedimento, ne proponiamo in allegato una revisione al comma 12, che ha la finalità di circoscrivere in maniera più puntuale la platea dei soggetti che sono tenuti ad applicare la norma. Passando ad analizzare gli articoli 1 e 3 che prevedono una stretta sulle compensazioni, osserviamo che più che combattere fenomeni elusivi sembrano orientati a rallentare o comunque rendere più difficile l’utilizzo dei crediti fiscali da parte delle imprese e dei cittadini. In particolare, l’articolo 3 stabilisce, che per i crediti superiori ai 5mila euro annui, la compensazione può avvenire solo a decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Ci pare questo un lasso di tempo notevole e non giustificato, pertanto chiediamo che la compensazione debba avvenire il medesimo giorno in cui viene presentata la dichiarazione o l’istanza da cui il credito emerge. In alternativa, chiediamo siano differiti anche i termini dei pagamenti delle imposte al decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione. Sembra che tale norma sia finalizzata proprio ad imporre un drenaggio di liquidità in capo a imprese e cittadini al solo fine di finanziare lo Stato. Senza considerare le altissime sanzioni previste per ciascun F24 contenente indebite compensazioni, che colpirebbero il contribuente anche in caso di errore. In merito all’articolo 35, che mira a modificare parte dell’articolo 96 del TUIR sulla deducibilità degli interessi passivi, avevamo sostenuto anche in precedenti interlocuzioni istituzionali, una modifica dell’articolo in questione sul limite di deducibilità pari al 30% del ROL. In fase di recepimento della direttiva ATAD, l’Europa consentiva anche di introdurre una franchigia. La Germania, ad esempio, l’ha introdotta ed è pari ad un milione di euro. Chiediamo almeno di prevedere una franchigia dai 50mila ai 100mila euro per le Pmi che, come è noto, hanno margini ridotti rispetto alle grandi società. Una tale modifica consentirebbe di dare respiro alle nostre industrie senza allentare la lotta all’evasione internazionale e consentendo una notevole semplificazione in tema di calcolo delle imposte. Apprezziamo il rinnovato finanziamento del Fondo di Garanzia delle piccole e medie imprese contenuto nell’articolo 40, essendo il Fondo attualmente uno dei migliori strumenti di accesso al credito per le piccole e medie industrie che prevedono rilevanti investimenti strutturali.

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Riteniamo però che, l’importo di tale finanziamento, potrebbe non coprire sufficientemente il fabbisogno legato all’incremento delle domande nonché alle previste percentuali di accantonamento soprattutto su operazioni a medio e lungo termine. Bisogna a nostro avviso rendere lo strumento ancora più “appetibile” per favorire un maggiore sviluppo delle piccole e medie imprese. Di seguito evidenziamo alcune criticità che tuttora permangono anche successivamente alla riforma del Fondo. In merito a operazioni a rischio tripartito: la soglia massima stabilita per operazioni di questo tipo (€ 120mila per impresa beneficiaria), per il settore industriale è esigua. Basterebbe che questo valore fosse per singola operazione, eventualmente stabilendo un massimale. Viene confermata una sanzione in capo al soggetto richiedente nel caso in cui l’operazione deliberata dal Fondo non si perfezionasse. Ci sembra eccessivo, posto che poi sicuramente il costo sarebbe in qualche modo ribaltato sulla Pmi potenzialmente beneficiaria. Infine, nell’ambito del Consiglio di gestione, la riduzione a due esperti del numero dei componenti delle Associazioni delle piccole e medie imprese risulta del tutto inidonea a garantire la valorizzazione del ruolo delle associazioni nella funzionalità del Fondo. In tale prospettiva, si propone di affiancare al Consiglio di gestione del Fondo (istituito dal comma 48 lettera a) della legge 27 dicembre 2013 n. 147) un Consiglio generale di cui facciano parte anche rappresentanti dei sistemi associativi di imprese, banche e Confidi. A tale riguardo, alleghiamo delle proposte di emendamento che recepiscono i rilievi sopra illustrati. Infine, riteniamo opportuno soffermarci sull’articolo 39. La norma prevede un diffuso inasprimento delle pene edittali previste per i principali reati tributari contenuti nel d.lgs. n. 74/2000. Così come concepito nella norma, questo aggravio determina in termini di tutela penale la conseguenza che nell’ipotesi in cui si venga accusati di tali reati, si possa applicare all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere anche per i fatti in precedenza riconosciuti di particolare tenuità. Vi è una contraddizione a nostro avviso con quelli che sono i principi ispiratori dell’ordinamento penale quali la proporzionalità della sanzione rispetto al fatto commesso e la non colpevolezza del soggetto sino alla sentenza passata in giudicato. Riteniamo che, trattandosi di fattispecie particolarmente complesse, è preferibile aprire una discussione più ampia, semmai elaborando una proposta di legge che consenta un confronto pluralistico su tutta la disciplina penale – tributaria.

Si è invece scelto di procedere per decreto legge che – per sua stessa natura – implica tempi stretti per la conversione del provvedimento a pena di decadenza delle misure, riducendo in maniera eccessiva il confronto e il dibattito istituzionale. Si ritiene viceversa che vi siano margini per meglio precisare le fattispecie in esame senza dover indiscriminatamente elevare le pene e le sanzioni. In altri settori, è stato dimostrato che il semplice inasprimento delle pene non è stato un deterrente alla commissione di reati se non accompagnato da una efficace politica di prevenzione e di emersione dei comportamenti fraudolenti. Si auspica che il legislatore possa “calmierare” le disposizioni dell’articolo in esame e rinviare ad un provvedimento più strutturato e meno invasivo la riforma dei reati fiscali.

Allegato Proposte emendative sul disegno di legge C. 2220, di conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili Articolo 4. (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera) Al comma 12, sostituire le parole “Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 comunicando al committente tale opzione entro la data di cui al comma 3 e allegando una certificazione dei requisiti di cui al presente comma, qualora nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 3” con “ Il presente articolo non trova applicazione nei confronti delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che, alla data di stipula del contratto:”; Al comma 12, primo periodo lett. a) sostituire la parola “cinque” con la parola “due”, le parole “due anni precedenti” con “dell’anno precedente” e le parole “euro 2 milioni” con “euro 1 milione”; Motivazione L’emendamento intende intervenire sui requisiti contenuti nell’articolo 4, comma 12 lettera a) e b) che consentono alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici di poter effettuare direttamente e tramite compensazione, previa comunicazione preventiva al committente, il versamento delle ritenute e dei contributi secondo le procedure ordinarie. L’obiettivo è di circoscrivere la platea dei soggetti a “rischio” per mancanza di storicità o perché destinatari di ruoli per imposte o con-

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tributi considerevoli, che saranno così tenuti ad applicare la norma prevista dal presente articolo. Pertanto, si propone una revisione del comma 12, modificando per le imprese appaltatrici i requisiti di anzianità aziendale, patrimoniale e fiscale con la previsione che la norma non si applichi a soggetti che siano attivi da almeno 2 anni o abbiano effettuato versamenti superiori a un milione di euro nell’anno precedente e che non risultino avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati all’agente della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per più di 50mila euro. Articolo 41 – Fondo di garanzia Pmi All’articolo 41 inserire il comma 3 con il seguente testo: “L’art. 8, comma 2, lett b) del DM 6 marzo 2017 è abrogato ed è sostituito dal seguente: 2. [… omissis ….] b) “l’importo dell’operazione finanziaria non è superiore a euro 120.000,00 per singola operazione” Motivazione L’operatività a rischio tripartito risulta penalizzata a causa dell’importo esiguo previsto per tale forma di finanziamenti, limitata a 120 mila euro per singola impresa, anche rispetto alla precedente modalità che nel caso di operazioni con procedura “semplificata” non aveva limitazioni di importo e che ha prodotto elevati volumi senza generare particolari livelli di sofferenza. Lo strumento si distingue positivamente poiché consente una semplificazione nelle modalità di accesso all’intervento pubblico, essendo esclusa dall’applicazione del sistema di rating del Fondo e quindi lasciando il processo valutativo della situazione economico finanziaria al Confidi. Infatti questi ultimi, coerentemente con il loro modus operandi e con le caratteristiche delle micro imprese principali destinatarie dell’intervento, valorizzeranno le informazioni di natura qualitativa in loro possesso derivanti dalla conoscenza diretta del sistema imprenditoriale locale, dal radicamento territoriale e dalla presenza capillare nell’area di operatività. Nonostante ciò, si necessita di prevedere che l’importo pari a 120 mila euro sia da considerarsi “per operazione” entro un importo massimo per singolo beneficiario di 300.000 Euro, con entrambi i massimali innalzabili mediante interventi delle Sezioni Speciali. L’intervento di innalzamento dell’importo per l’operatività a rischio tripartito sarebbe più rispondente alle effettive esigenze di credito garantito per la dimensione di impresa principale utilizzatrice della misura di intervento a fronte di un processo di effettiva valutazione del merito di credito

attuale e prospettico dell’impresa da finanziare attuato dalle Banche e dai Confidi autorizzati senza il limite del “rating di Stato”, dato dagli algoritmi alla base della determinazione dell’ammissione o meno alla garanzia di Stato. Sul punto, si segnala che, come già espresso sopra, un algoritmo volto a definire parametri certi per l’accesso in automatico alla garanzia di Stato rappresenta un limite per le micro imprese, poiché le informazioni unicamente quantitative elaborate dallo stesso non sono del tutto rappresentative del loro reale “stato di salute”, ma richiedono di essere integrate con i dati qualitativi il cui apporto rappresenta il valore aggiunto derivante dalla presenza dei Confidi. Il sistema di rating inoltre ha il principale limite di “fotografare” l’impresa nel passato, che per le ditte individuali e società di persone, il cui rating si fonda sui dati della dichiarazione dei redditi, di norma fino a fine anno riguarda il terzo e secondo anno precedente, non rilevando quindi né l’andamento dell’esercizio precedente né di quello in corso. A riguardo, la criticità riguarda anche le società di capitali, ancorché meno marcata. All’articolo 41, inserire il comma 4 con il seguente testo: All’art. 10 del DM 6 marzo 2017, è apportata la seguente modifica:“…omissis… il soggetto richiedente versa al Fondo una commissione di importo pari a € 50,00 per operazioni garantite fino a € 100.000; importo pari ad € 100,00 per operazioni di importo garantito tra € 100.001,00 e € 350.000,00; € 150,00 per operazioni di importo garantito oltre € 350.000,00. Questa sanzione è diminuita del 50% in caso di operazioni in controgaranzia”. Motivazione Questa sanzione, seppure comprensibile nella logica iniziale di previsione ministeriale, presenta più elementi di criticità: la prima e più diretta conseguenza è che essa rischia di dover essere sostenuta integralmente dalle imprese anche se spesso è la banca a non perfezionare l’operazione. Inoltre nell’operatività in controgaranzia, proprio perché il mancato perfezionamento delle operazioni è in via prevalente da ricondurre al non accoglimento da parte delle Banche, esso non è in alcun modo dipendente dalla volontà del Confidi, che invece dovrà sostenerla in quanto soggetto richiedente, rendendo questa previsione iniqua e fuorviante sulle effettive responsabilità dei soggetti richiedenti. Si ritiene pertanto che la norma sia da modificare come indicato, in modo tale che essa possa essere messa in relazione al valore del finanziamento garantito.

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All’articolo 41, inserire il comma 5 con il seguente testo: L’art. 1, comma 48 lett. a) della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, è sostituito dalla seguente lett. a): “Sono organi del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 il Consiglio Generale ed il Consiglio di Gestione. Il Consiglio Generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanza di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Ministero dello sviluppo economico, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente proposte dal Consiglio di Gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di Gestione. Il Consiglio Generale si compone di 21 membri, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e designati: tre, di cui uno assume le funzioni di presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell’economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dal Dipartimento per le politiche di coesione, uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, uno dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, uno dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, un rappresentante delle banche, un rappresentante dei confidi, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confcooperative). La partecipazione al Consiglio Generale del Fondo è a titolo gratuito. L’amministrazione del Fondo ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata ad un Consiglio di Gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche dia coesione [?], da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonchè

da due esperti in materia creditizia e di finanza d’impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del Consiglio di Gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell’articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituto ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione.” Motivazioni Con la previsione della normativa dell’art. 1, comma 48 lett. a) della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, è stato istituito il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le PMI che ha sostituito il Comitato di amministrazione istituito dalla legge 7 agosto 1997, n. 266. La scelta legislativa è stata dettata dal condiviso intento all’epoca di istituire un organo meno numeroso e più funzionale alle esigenze di amministrazione del Fondo. Tale scelta ha però evidenziato un insufficiente raccordo rispetto all’esigenza di garantire una effettiva ed articolata presenza di rappresentanti di imprese, banche e confidi, ossia dei soggetti verso i quali è finalizzata l’attività del Fondo. Nell’ambito dell’attuale Comitato di gestione, infatti, la riduzione a due esperti del numero dei componenti di riferimento delle Associazioni delle Piccole e Medie Imprese è risultata del tutto inidonea a garantire il permanere della preesistente valorizzazione del ruolo associativo nella funzionalità del Fondo e ha determinato – nei lavori del Consiglio – il venir meno dell’articolato contributo proprio della specifica esperienza dei rappresentanti dei diversi e distinti Sistemi Associativi dei beneficiari dell’attività del Fondo. Inoltre, alla luce della riforma del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI da poco entrata in vigore, che prevede l’applicazione del modello di valutazione delle imprese, basato sulla probabilità di inadempimento, a tutte le operazioni finanziarie ammissibili all’intervento del Fondo e l’articolazione delle misure massime di garanzia in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell’operazione finanziaria, per la delibera delle pratiche appare adeguato un Consiglio

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di Gestione ristretto composto cosĂŹ come è oggi. In tale prospettiva, si propone l’introduzione di una governance del Fondo Centrale di Garanzia di tipo duale, affiancando al Comitato di gestione del Fondo, istituito dal comma 48 lettera a) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e a cui rimane affidata

la amministrazione del Fondo, un Consiglio generale di cui, oltre a rappresentati delle pubbliche amministrazioni in numero maggioritario, facciano parte anche rappresentanti dei sistemi associativi di imprese, banche e confidi, a cui affidare le funzioni indicate sopra.

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Il recesso nel patto di famiglia utile strumento per il passaggio generazionale

a cura dello Studio Legale Colla Di Piazza Nel corso dell’esistenza di un’impresa a base (prevalentemente o esclusivamente) familiare, il passaggio generazionale è uno dei momenti più critici. Su dati storici, infatti, sembra che circa i due terzi delle imprese a conduzione familiare si siano sciolte (o abbiamo perso gran parte del loro valore) successivamente ad un passaggio generazionale e solo il 15% abbia “superato” la terza generazione. Da qui l’estrema importanza di una transizione generazionale che possa essere “guidata” anticipatamente rispetto alla morte dell’imprenditore principale e che scongiuri il subentro di liti familiari tra gli eredi. Tuttavia, le poche volte in cui si assiste ad un trasferimento anticipato del “timone”, non sempre viene utilizzato lo strumento corretto. Infatti, il trasferimento a titolo gratuito (o anche ad un prezzo “di favore”) di tutte le - o parte delle - partecipazioni nella società o di tutta la - o parte della - relativa azienda solo a taluni legittimari, potrebbe determinare la lesione della quota di legittima degli altri (talvolta anche sopravvenuti come una nuova moglie - o ignoti ai beneficiari del trasferimento). Ciò rende evidentemente precario il medesimo trasferimento in quanto passibile di eventuali future azioni di riduzione (con tutte le conseguenze - anche restitutorie - del caso). Per provare ad ovviare a queste criticità, il legislatore, nel 2006, ha introdotto un nuovo strumento giuridico denominato “patto di famiglia”, disciplinato dagli artt. 768-bis e ss. c.c., definendolo come “il contratto con cui (…) l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”. Il patto di famiglia, costituendo, per espressa

disposizione normativa, una legittima “deroga” al divieto dei patti successori, rappresenta una grande opportunità per chi ha l’intenzione (e la giusta lungimiranza) di “programmare” (già in vita) la futura prosecuzione dell’impresa familiare, evitando battaglie legali tra i propri eredi e la potenziale disgregazione di tutto il valore creato nel corso della propria vita. Un elemento rilevante del patto di famiglia, che può rappresentare un incentivo all’attuazione del passaggio generazionale, è connesso alla possibilità di riservarsi il diritto di sciogliere il patto, successivamente alla relativa stipula (reintregrando la situazione pre-stipulazione). Infatti, l’art. 768-septies, 1° comma, n. 2, c.c. riconosce il diritto di recesso ai contraenti del patto di famiglia, purché tale diritto sia espressamente previsto nel contratto stesso. La norma in questione, oltre a dare la ovvia facoltà alle parti di modificare le disposizioni del patto tramite un nuovo diverso accordo, consente anche di attribuire ad uno o a tutti i partecipanti al patto, il diritto di recedere ad nutum (cioè senza la necessità di addurre alcuna giustificazione). Il recesso, quindi, può essere pattiziamente previsto in favore di tutti i partecipanti, ma le conseguenze che ne scaturiscono non possono ovviamente essere considerate sullo stesso piano, perché sono diverse in relazione alla posizione giuridica del soggetto recedente. Sul punto, è evidentemente preferibile (e anche maggiormente giustificabile) attribuire il diritto di recesso al solo “disponente”, anticipando quindi un potenziale scenario di riassegnazione delle partecipazioni o dell’azienda in capo allo stesso qualora, per esempio, ci si accorga di aver effettuato una scelta errata. In relazione a tale scenario è comunque opportuno chiarire che gli utili tempo per tempo percepiti, si intenderanno definitivamente acquisiti dai soggetti che in tale periodo hanno avuto il diritto di riceverli. Prevedendo la possibilità di “tornare sui propri passi”, il legislatore ha dunque voluto dare un’ulteriore spinta a coloro che fossero indecisi sulla possibilità di iniziare ad affrontare un passaggio generazionale, in cui gli imprenditori disponenti, se il passaggio viene “costruito” con i più sofisti-

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cati metodi societari, avranno anche possibilitĂ di mantenere potere decisionale nelle scelte gestio-

nali (anche solo quelle in piĂš importanti) nonchĂŠ il diritto di continuare a ricevere parte degli utili.

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Decreto clima. Gli aspetti fiscali primi interventi per migliorare la qualità dell’aria

pedalata assistita. Il bonus deve essere utilizzato nei tre anni successivi la rottamazione non solo dal diretto interessato ma anche dai conviventi. Non costituisce reddito imponibile e non rileva neppure ai fini ISEE. Uno specifico decreto individuerà le modalità operative di utilizzo del bonus.

Cessione prodotti sfusi o alla spina Premessa Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 111/2019 contenente misure urgenti per rispettare gli obblighi europei in tema di qualità dell’aria. Il provvedimento prevede un “buono mobilità” destinato a migliorare la mobilità urbana e incentivi per la vendita di prodotti sfusi o alla spina.

Il “Buono mobilità” Sono interessati i cittadini residenti in circa 3.134 Comuni italiani, nessuno di questi tuttavia ricade nella regione Friuli Venezia Giulia, si richiamano comunque le caratteristiche dell’agevolazione, a beneficio dei soggetti residenti fuori regione. Il buono consiste in un contributo di 500 – 1500 euro riconosciuto a chi rottama rispettivamente un motociclo o un’autovettura fino alla classe Euro 3 entro il 31 dicembre 2021. Il contributo potrà essere utilizzato per acquistare abbonamenti di trasporto pubblico locale o biciclette, anche a

Per i contribuenti che esercitano una attività commerciale è stato previsto un incentivo per favorire la vendita di prodotti sfusi o alla spina. Il contributo è pari alla spesa sostenuta e documentata, fino ad un ammontare massimo di 5.000 euro, per attrezzare l’area e gli spazi preposti a questa tipologia di vendita. La merce non confezionata deve riguardare prodotti alimentari o detergenti, potrebbero quindi rientrare ad esempio birra, vino, cereali, detersivi, sapone per piatti lavati a mano o in lavastoviglie. Il contributo sarà riconosciuto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo annuo di 20 milioni di euro per il 2020 e il 2021 e a condizione che il contenitore offerto dall’esercente non sia monouso. Anche per questo incentivo le modalità operative saranno individuate da apposito decreto ministeriale.

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Le presunzioni di acquisto e vendita indispensabile un attento monitoraggio fisico dei beni Premessa L’art. 53 del D.P.R. n.633/1972 disciplina le presunzioni di cessione e di acquisto, nell’ambito della disciplina Iva. La norma pone a carico del contribuente l’onere di provare che i beni acquisiti ma non rinvenuti nei luoghi di esercizio dell’attività d’impresa, non siano stati ceduti o perché utilizzati per la produzione o perché perduti ovvero ancora dati a terzi a titolo non traslativo della proprietà. Sul contribuente grava, inoltre, l’onere di giustificare la presenza, nei luoghi di esercizio dell’attività, di beni di terzi non detenuti a titolo di proprietà.

La funzione delle presunzioni La presunzione di acquisto e cessione di beni, rappresenta uno strumento in mano all’amministrazione finanziaria per l’accertamento dei volumi d’affari realizzati dai contribuenti. Se un contribuente sottoposto ad accertamento non è in grado di vincere le suddette presunzioni gli potrà essere contestata, l’omessa fatturazione dei beni non rinvenuti nei luoghi di esercizio dell’attività o, viceversa, la mancata regolarizzazione di fatture d’acquisto non pervenute relativamente ai beni trovati nei luoghi stessi. Opera, infatti, una presunzione legale dove la legge dà per avvenuto un certo fatto fino alla dimostrazione del contrario da parte del contribuente.

La presunzione di cessione In forza del comma 1 dell’art. 53 del DPR 633/72, si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni né in quelli dei suoi rappresentanti.

Tra i suddetti luoghi rientrano anche: le sedi secondarie, le filiali, le succursali, le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi, i depositi e i mezzi di trasporto.

I luoghi di attività La presunzione di cessione opera soltanto per i beni che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività secondo un’accezione che comprende le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi dell’impresa o presso rappresentanti. La disponibilità dei luoghi deve però, alternativamente, risultare: - dall’iscrizione al Registro delle Imprese o ad altro pubblico registro; - dalla dichiarazione di inizio attività o di variazione dati prevista dall’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, effettuata anteriormente al passaggio dei beni; - da altro documento dal quale risulti la destinazione dei beni esistenti presso i suddetti luoghi, annotato in un registro in uso al contribuente e tenuto ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972. Tra i luoghi di esercizio dell’attività sono ricompresi anche i mezzi di trasporto che si trovano nella disponibilità dell’impresa. La disponibilità del mezzo può alternativamente risultare da una annotazione presso il PRA, da un contratto di leasing, di noleggio o di comodato annotati nelle scritture contabili del contribuente. L’utilizzo, quali mezzi di prova, di documenti registrati nelle scritture contabili, devono dimostrare due fatti: 1. che il soggetto dispone di una determinata sede secondaria, filiale o unità locale; 2. che in tali luoghi sono stati destinati dei beni esattamente individuati, costituenti oggetto delle presunzioni in argomento. Si osserva che la movimentazione dei beni tra sedi diverse della stessa impresa, non richiede la predisposizione di alcuna documentazione probatoria, risultando gli stessi comunque rinvenibili all’interno della sfera aziendale. Tuttavia, con riferimento ai luoghi di eserci-

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zio dell’attività denunciati all’Agenzia delle entrate competente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n.633/1972, deve essere rilevato come, pur prevedendo la stessa norma un termine di trenta giorni per la presentazione della dichiarazione, ai fini delle presunzioni di cui trattasi, i luoghi stessi, al momento di un’eventuale verifica fiscale, devono comunque risultare già dichiarati. Volendo esemplificare si pensi all’apertura di un nuovo deposito il 4 novembre, da dichiararsi, ai sensi dell’art. 35, entro il 4 dicembre, ed un invio di merci presso il deposito effettuato il 16 novembre. Qualora in data 23 novembre inizi una verifica fiscale, la merce inviata al deposito non ancora dichiarato potrebbe essere considerata ceduta in quanto mancante la denuncia di apertura del deposito (pur non essendo ancora trascorso il termine previsto per la sua presentazione). E’ fatta comunque salva la possibilità di documentare le movimentazioni per mezzo di altri strumenti. Da quanto sopra emerge l’esigenza di provvedere a che le movimentazioni di beni tra i diversi luoghi di attività siano adeguatamente documentate fintantoché gli stessi non siano effettivamente denunciati. Non sono applicabili criteri presuntivi per i beni che si trovino presso i rappresentanti (con deposito) del contribuente, a condizione però che la rappresentanza risulti alternativamente: - da un atto pubblico; - da una scrittura privata registrata; - da una lettera annotata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, in un apposito registro presso l’ufficio Iva in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato (prassi frequente per i concessionari di autoveicoli che ricevono il mandato a vendere per l’usato dei propri clienti); - da una comunicazione effettuata, sempre in data anteriore al passaggio dei beni, all’ufficio Iva con le modalità previste dall’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972. Con riferimento ai beni consegnati ai rappresentati, va ricordato che per l’Agenzia delle entrate sono tali i soggetti che agiscono in nome e per conto del rappresentato. Per i beni che vengono pertanto consegnati a terzi in dipendenza di un contratto di mandato senza rappresentanza, tornano invece applicabili le presunzioni in argomento, con la conseguente necessità di comprovare che i beni non sono stati ceduti al mandatario.

I mezzi di prova La presunzione di cessione non opera quando il

contribuente è in grado di dimostrare che i beni non rinvenuti, in sede di un’eventuale verifica, nei luoghi di esercizio dell’attività d’impresa, non sono stati ceduti bensì: a) utilizzati in produzione; b) perduti; c) distrutti o trasformati in beni di altro tipo e di più modesto valore economico; d) consegnati a terzi a titolo non traslativo della proprietà (per lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o ad altro titolo). Per quanto attiene all’utilizzo in produzione non sono previsti specifici adempimenti a carico del contribuente. Per tale motivo l’Agenzia delle entrate con la circolare 193/E/1998, ha chiarito che l’utilizzazione può essere dimostrata secondo le regole e con tutti i mezzi offerti dagli articoli 2697 e seguenti del codice civile. In particolare, l’utilizzo in produzione può essere attestato per mezzo delle scritture contabili o di coefficienti tecnici ovvero di riscontri diretti. Con riferimento alla perdita dei beni, l’art. 2 del D.P.R. n. 441/1997 prevede una particolare procedura per comprovare l’accadimento. La perdita deve, infatti, essere provata: a) da idonea documentazione di un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui risulti il verificarsi dell’evento, la natura, la qualità e la quantità dei beni perduti e l’indicazione, sulla base del prezzo di acquisto, del relativo ammontare complessivo; b) da comunicazione scritta da inviare, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, agli uffici dell’amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti in base al domicilio fiscale del contribuente. Per quanto concerne la dimostrazione della distruzione volontaria dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore, è necessario attivare la seguente procedura: a) invio almeno 5 giorni prima dalle operazioni di distruzione o trasformazione di una comunicazione scritta all’Agenzia delle entrate e al comando della Guardia di finanza competenti in relazione al luogo ove avviene la distruzione. La suddetta comunicazione non è, tuttavia, necessaria quando la distruzione è disposta da un organo della Pubblica Amministrazione; b) redazione di un verbale da parte dei funzionari dell’amministrazione finanziaria, degli ufficiali di polizia tributaria ovvero (in assenza degli stessi) da parte di un notaio che hanno pre-

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senziato alle operazioni. Quando, però, l’ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non supera i 10.000 euro, è sufficiente la redazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Dal verbale o dalla dichiarazione sostitutiva devono risultare la data, l’ora e il luogo in cui avvengono le operazioni, nonché la natura, quantità, qualità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati; c) compilazione di un documento di trasporto per la movimentazione dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione. Si segnala, con riferimento al termine entro il quale inviare la comunicazione di cui al precedente punto a), che l’Agenzia delle entrate con la circolare n.193/E, ha invitato i contribuenti ad anticipare la presentazione rispetto ai cinque giorni previsti dal regolamento, al fine di consentire l’effettiva presenza dei propri funzionari. In assenza dei suddetti funzionari, infatti, i contribuenti che intendessero comunque provvedere alla distruzione dei beni (quando di valore superiore a 10.000 euro) dovrebbero, come visto al punto b), farsi assistere da un notaio sostenendone il relativo costo. Gli uffici finanziari assicurano quasi sempre la presenza di funzionari alle operazioni di distruzione o trasformazione. L’Agenzia delle entrate ha precisato che la procedura di cui sopra si rende applicabile ai casi in cui il contribuente provvede volontariamente alla distruzione o trasformazione di un bene, sia esso strumentale o di magazzino, in dipendenza di un fatto eccezionale. Non è pertanto necessario attivare la suddetta procedura per tutte quelle distruzioni che non dipendono dalla volontà dell’imprenditore né dall’eccezionalità dell’operazione, ma che sono normalmente connesse a situazioni ricorrenti (quali sfridi, cali naturali, alterazioni o superamento del prodotto). I contribuenti possono evitare questa procedura provvedendo, in alternativa, a consegnare i beni destinati ad essere distrutti a soggetti autorizzati alla loro rottamazione e smaltimento, dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione di cui all’art.15 del D. Lgs. n. 22/1997. Relativamente, infine, alle ipotesi di consegna di beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà, è prevista una tassativa elencazione dei possibili mezzi di prova per vincere le presunzioni di cessione e che sono: 1) una apposita annotazione sul libro giornale o su altro libro tenuto a norma del codice civile o su un apposito registro tenuto in conformità

all’art. 39 del D.P.R. n. 633/72, ovvero su un atto registrato presso l’ufficio del registro, dalla quale risulti la natura, qualità, quantità dei beni e la causale del trasferimento; 2) il documento di trasporto (DDT) progressivamente numerato dall’emittente ed integrato con la relativa causale; 3) un altro valido documento di consegna; 4) una apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi ovvero in quello degli acquisti, contenente, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, i dati identificativi del destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento.

La presunzione di acquisto Simmetricamente a quanto previsto per la presunzione di cessione, l’art. 3 del D.P.R. n. 441/1997 dispone che si presumono acquistati i beni (siano essi beni merce ovvero beni strumentali) che si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività (come individuati con riferimento alla presunzione di cessione) allorquando non è possibile dimostrare di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad altro titolo non traslativo della proprietà. Il titolo di provenienza dei beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, rinvenuti nei luoghi di cui sopra, deve alternativamente risultare: dalla fattura, dallo scontrino o ricevuta fiscale, dal documento di trasporto (DDT), da altro valido documento di trasporto. In alternativa la provenienza può essere dimostrata da apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del codice civile, o in apposito registro tenuto ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero nel registro Iva degli acquisti, con l’indicazione delle generalità del cedente, della natura, qualità e quantità dei beni e della data di ricezione degli stessi.

Il campo di applicazione delle presunzioni La cospicua casistica di movimentazioni di beni a titolo non traslativo della proprietà richiederebbe una precisa delimitazione del campo di applicazione delle presunzioni, con riferimento sia ai soggetti che ai beni cui si riferiscono. La normativa vigente, tuttavia, non consente ancora una chiara definizione dell’ambito operativo delle presunzioni e pertanto si deve fare riferimento ai molteplici chiarimenti dall’Agenzia delle entrate, molti dei quali peraltro riferiti alla bolla di accompagnamento.

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In particolare si era espressa per la non operatività delle stesse in capo: - ai laboratori di tintoria, lavanderia, e stireria (Ris. Min. 526811 del 5 aprile 1973); - alle aziende di pulitura, manutenzione e custodia di pellicce (Ris. Min. 537702 del 28 maggio 1973); - agli spedizionieri ed agli autotrasportatori (Cir. Min. n.63 del 3 novembre 1973); - ai gestori di magazzini frigoriferi (Ris. Min. 504014 del 27 dicembre 1973). Nel dare soluzione agli specifici casi, l’Agenzia ha sempre ribadito un principio di portata generale secondo il quale, la “ratio” delle presunzioni è preordinata alla verifica dell’ammontare degli acquisti e delle vendite realizzate dall’impresa. Avuto quindi riguardo a tali finalità, le presunzioni debbano trovare applicazione solo nei confronti delle imprese industriali e commerciali, non nei confronti delle imprese la cui attività è preordinata in modo esclusivo alla produzione di servizi, dove la determinazione degli acquisti riguarda soltanto l’acquisizione dei beni strumentali, delle materie prime e dei servizi occorrenti per la produzione. Di conseguenza, per chi effettua unicamente prestazioni di servizi, le presunzioni interessano esclusivamente i beni strumentali e non gli altri beni consegnati dal committente ai fini della prestazione richiesta. Da questo assunto si possono ricavare due principi importanti: 1) le presunzioni non operano, limitatamente ai beni non strumentali, nei confronti di chi svolge esclusivamente prestazioni di servizi;

2) le presunzioni trovano applicazione per tutte le movimentazioni dei beni strumentali, siano esse effettuate da imprese industriali o commerciali ovvero da prestatori di servizi.

Validità temporale delle presunzioni Un elemento fondamentale da evidenziare è rappresentato dal termine di tempo entro il quale operano le presunzioni stesse. Secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 441/1997 gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, operano soltanto al momento dell’inizio degli accessi, ispezioni e verifiche da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria. La norma quindi presuppone una verifica fisica da parte degli organi accertatori al fine di “fotografare”, in un determinato istante, quali beni si trovino presso i luoghi di attività del contribuente nel mentre non possono avere alcun rilievo, in relazione alle presunzioni di acquisto e vendita, le movimentazioni antecedenti la verifica fiscale (in tal senso le risoluzioni 410753 del 7/6/77 e 421419 del 1/12/80). Dal che se ne ricava che un’inadeguata documentazione relativa ai movimenti precedenti la verifica non può comportare l’applicazione delle presunzioni ma, semmai, potrà essere sanzionata soltanto in relazione ad una violazione degli obblighi di conservazione dei documenti contabili.

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Contributi per l’acquisizione di servizi per l’innovazione presentazione delle domande: 18 novembre - 18 dicembre 2019

Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 17/2019, p. 41, e alla circolare associativa prot. n. 307/LCP del 22 ottobre 2019 per illustrare in dettaglio gli incentivi a sostegno dell’acquisizione di servizi per l’innovazione da parte delle piccole e medie imprese del “ramo manifatturiero e dei servizi” di cui all’art. 20 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, nota come “Rilancimpresa”. Successivamente con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2019 n. 165/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 2 ottobre 2019, sono stati fissati i criteri e le modalità di loro concessione e, infine, con l’avviso pubblicato sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia l’11 ottobre 2019 sono stati definiti i termini per la presentazione delle domande alle CCIAA competenti per territorio, soggetti gestori dello strumento agevolativo, e, precisamente dalle ore 09.00 del 18 novembre alle ore 16.30 del 18 dicembre 2019. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 1.850.000 euro da ripartirsi su base territoriale. Il regolamento in esame è in sostanza la riproposizione semplificata del bando POR FESR 20142010, Attività 1.1.A, Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese. La semplificazione dipende dal fatto che lo strumento in esame è integralmente finanziato con risorse della Regione Friuli Venezia Giulia e, quindi, non è assoggettato alle specifiche disposizioni poste dalla citata programmazione europea; su tutte le prescrizioni poste dalla Strategia di specializzazione intelligente (S3) e relative Traiettorie di sviluppo.

Imprese beneficiarie Beneficiarie sono le piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, del ramo manifatturiero e dei servizi ricadenti nelle sezioni da

C a U del codice ATECO 2007 in possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritte nel Registro delle imprese; b) essere attive; c) avere sede legale o unità operativa, dove è svolta l’attività economica alla quale fa riferimento il progetto oggetto della domanda, attiva nel territorio regionale; d) non essere impresa in difficoltà secondo la definizione comunitaria; e) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria; f) non essere sottoposte a procedure concorsuali né avere in corso nei propri confronti iniziative per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale; g) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 18/2003; h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, lett. d), del decreto legislativo 2/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Iniziative ammissibili e il Catalogo dei servizi per l’innovazione Sono ammissibili i soli progetti che prevedono l’acquisizione di uno o più servizi per l’innovazione elencati nel Catalogo dei servizi per l’innovazione (di seguito Catalogo), allegato al regolamento. I servizi per l’innovazione devono riguardare attività economiche svolte presso la sede legale o un’unità operativa dell’impresa beneficiaria sita sul territorio regionale; qualora i servizi riguardino attività svolte in più luoghi sul territorio regionale, nella domanda l’impresa richiedente dovrà specificare la sede legale o l’unità operativa in relazione alla quale i servizi medesimi sono forniti in via principale. Per la nozione d’innovazione si rinvia alla lettura dell’art. 2 del regolamento. In particolare costituiscono innovazione: - il rinnovo o l’ampliamento della gamma dei

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prodotti e dei servizi e dei mercati a essi associati; - l’introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione; - l’introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell’esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane. Il Catalogo reca le definizioni degli studi e servizi ammissibili a beneficio, di cui qui si riportano i soli titoli: A.1 Studi di fattibilità per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, compresa la consulenza per la partecipazione ai programmi dell’Unione europea, dello Stato e di altri enti pubblici in materia. B.1 Servizi di audit. B.2 Servizi per l’innovazione di concetto. B.3 Servizi per l’innovazione organizzativa. B.4 Servizi di supporto per l’innovazione strategica. B.5 Servizi per l’innovazione di prodotto e di processo produttivo. B.6 Servizi per l’efficienza energetica e la responsabilità ambientale. B.7 Servizi per l’innovazione commerciale. C.1 Servizi di progettazione per la ricerca e lo sviluppo e per l’innovazione di prodotto/processo produttivo. C.2 Servizi di sperimentazione. C.3 Servizi di ricerca contrattuale. D.1 Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale. D.2 Servizi a supporto della proprietà industriale. D.3 Servizi di supporto alla certificazione avanzata. Il progetto può essere avviato solo a partire dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda, là dove per avvio del progetto s’intende la data di stipulazione del contratto per la fornitura del servizio o, in mancanza, la data della prima fattura o documento equipollente; nel caso in cui l’efficacia del contratto sia stata subordinata alla concessione dell’incentivo, per avvio del progetto s’intende la data in cui si avvera tale condizione o altra stabilita dalle parti contraenti. Il progetto va concluso e rendicontato entro 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell’incentivo.

Spese ammissibili Fermo restando quanto detto circa l’obbligatorietà di acquisire gli studi e i servizi riportati in Catalogo ai fini dell’ammissibilità a beneficio del progetto, le spese ammissibili si suddividono in due gruppi:

a) le spese per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali e, precisamente: - i costi, anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, connessi alla preparazione, presentazione e trattamento della domanda e quelli per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto; - i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni; - i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se sostenuti dopo la concessione del diritto. b) le spese per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione e, distintamente: - per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione, le spese per consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati, inclusi i contratti di ricerca identificati nel Catalogo con il codice C.3; - per quanto riguarda i servizi di sostegno all’innovazione, le spese per la fornitura di ricerche di mercato, studi, laboratori, sistemi di “etichettatura” della qualità, test e “certificazione” e per l’accesso a banche dati e biblioteche, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi migliorati e/o nuovi. Per quanto riguarda la nozione di spese per la “certificazione” va fatto riferimento alla lettera D.3 del Catalogo, ove si legge che “si tratta di servizi finalizzati all’implementazione di sistemi di gestione aziendali secondo gli standard relativi, alle certificazioni ambientali e alla responsabilità sociale nonché di servizi connessi a schemi certificativi di prodotto.” Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a 5.000 euro. Sono ammissibili le sole spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, fermo restando quanto sopra indicato in ordine alla data di avvio del progetto.

Forma e misura dell’incentivo Gli incentivi sono riconosciuti a norma del rego-

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lamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (c.d. regime d’esenzione), art. 28 e consistono nella concessione di un buono (voucher) nella misura del 50% della spesa ammissibile con un limite massimo di 20.000 euro. Gli incentivi possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nei limiti di quanto previsto dall’art. 8 del reg. (UE) 651/2014.

Presentazione della domanda Non può essere presentata più di una domanda d’incentivo per ciascuna impresa. La domanda di incentivo, soggetta all’imposta di bollo, va presentata alla CCIAA competente per territorio in base l’(ex) territorio provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l’unità operativa ove l’impresa svolge le attività economiche alle quali sono rivolti i servizi per l’innovazione; qualora questi riguardino attività economiche svolte dall’impresa in più siti del territorio regionale, la domanda è presentata alla CCIAA competente ai fini dell’ammissione all’articolazione dello sportello relativa al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l’unità operativa in relazione alla quale i servizi medesimi sono forniti in via principale, come indicato dall’impresa. Le domande possono essere presentate dalle ore 09.00 del 18 novembre e sino alle ore 16.30 di mercoledì 18 dicembre 2019 esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al pertinente indirizzo di PEC, come sotto indicato, utilizzando gli appositi modelli, rinvenibili sul citato sito web della Regione. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file “daticert.xlm” di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente. a) CCIAA della Venezia Giulia - Territorio provinciale di Gorizia: agevolazioni@pec.fondogorizia.it - Territorio provinciale di Trieste: cciaa@ pec.vg.camcom.it b) CCIAA Pordenone-Udine - territorio provinciale di Pordenone: cciaa@pn.legalmail.camcom.it - territorio provinciale di Udine: contributi. ud@pec.pnud.camcom.it Alla domanda vanno allegati: - la relazione illustrativa del progetto concernente l’acquisizione dei servizi per l’innovazione e il quadro riepilogativo della spesa;

- preventivi di spesa dei fornitori o documentazione equipollente; - documento attestante il pagamento dell’imposta di bollo; - la scheda o le schede del fornitore o fornitori del servizio per l’innovazione; - il curriculum vitae sottoscritto delle persone che saranno impiegate dal fornitore per la prestazione del servizio; - l’eventuale copia della procura del firmatario della domanda; - eventuali altri allegati. La domanda di incentivo è considerata valida solo se: - è sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e presentata unitamente a copia di suo documento d’identità, oppure - è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa.

Concessione degli incentivi Gli incentivi sono istruiti e concessi dalla CCIAA territorialmente competente tramite procedimento valutativo a sportello fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all’interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, salvo i casi di sospensione dell’istruttoria per un massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda, nei limiti della dotazione finanziaria disponibile a valere sulla pertinente articolazione ex-provinciale.

Variazione del progetto e dei soggetti beneficiari Sono riconosciute eventuali variazioni del progetto rispetto a quanto previsto dall’atto di concessione, purché motivate e non sostanziali. Sono ammesse anche variazione soggettive dei beneficiari a fronte di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d’aziona o di ramo d’azienda a fronte di una presentazione di domanda di subentro e del rispetto di determinate condizioni. Per i particolari di entrambe le variazioni si rinvia alla lettura del regolamento.

Erogazione degli incentivi Entro 12 mesi dalla comunicazione della concessione dell’incentivo l’impresa è tenuta a concludere il progetto d’innovazione e a presentare alla CCIAA competente il relativo rendiconto sempre mediante PEC e per i cui dettagli si rinvia alla let-

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tura del regolamento. Si rammenta solo che in sede di rendiconto le imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui alle lett. a), b), c), h) ed f) previsti per l’ammissione al beneficio. Il voucher è erogato entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto, una volta positivamente ultimata l’istruttoria, salvo i casi di sospensione per un massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione richiesta per il rendiconto. Non sono previste erogazioni anticipate.

Obblighi del beneficiario, controlli e ispezioni Le imprese beneficiarie sono tenute all’osservanza dei seguenti obblighi: - realizzare il progetto come approvato con l’atto di concessione, fatte, evidentemente, salve le ipotesi di variazioni soggettive e oggettive ammesse; - mantenere l’iscrizione al registro delle imprese e la sede legale o unità operativa attive per la durata di 3 anni dalla data di presentazio-

ne del rendiconto, fatta salva la liquidazione connessa a procedura concorsuale; all’uopo va presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in sede di rendiconto e, quindi, entro il 28 febbraio dei 3 anni successivi; - comunicare le eventuali variazioni inerenti ai dati anagrafici dell’impresa (ragione o denominazione sociale, indirizzo della sede legale o dell’unità operativa, indirizzo di PEC); Sono previsti ispezioni e controlli in ogni momento ai fini della verifica dello stato di attuazione dei progetti e dell’osservanza degli obblighi. Si rinvia, infine, alla lettura del regolamento per le fattispecie di sospensione, di annullamento, revoca e rideterminazione dell’incentivo. Si rammenta solo che è prevista la revoca del contributo in presenza di importo liquidabile in sede di rendiconto inferiore al 40% rispetto all’importo concesso. Per ogni altra informazione, tutti gli atti citati e ogni assistenza le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

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(LCP)


Sorveglianza occulta nei luoghi di lavoro intervento del garante della privacy

Il Garante della privacy è intervenuto per precisare meglio i contenuti della Sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo che, secondo l’interpretazione fornita da alcuni mass media, giustificherebbe l’installazione di telecamere nascoste nei luoghi di lavoro senza limitazioni di sorta. In realtà le cose non stanno in questi termini, ed è per questo motivo che il Garante ha ritenuto di dover fare chiarezza attraverso un comunicato stampa del 17 ottobre scorso, che riportiamo di seguito. “La sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo se da una parte giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, dall’altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo. L’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato

Pag. 27 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2019

sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l’area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi. La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di “gravi illeciti” e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque diventare una prassi ordinaria. Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati la cui “funzione sociale” si conferma, anche sotto questo profilo, sempre più centrale perché capace di coniugare dignità e iniziativa economica, libertà e tecnica, garanzie e doveri”. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ulteriori chiarimenti. (C)


Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2019 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

102,2

0,198457

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

102,3

0,396915

MARZO

15.03

14.04

0,375

102,5

0,668830

APRILE

15.04

14.05

0,500

102,6

0,867287

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

102,7

1,065744

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

102,7

1,190744

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

102,7

1,315744

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

103,2

1,808031

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

102,5

1,418830

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

Pag. 28 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2019


Fornitura di energia elettrica e gas per l’anno 2020 segnaleremo alle imprese associate tutte le offerte con i periodici aggiornamenti

BLUENERGY GROUP, ENEL ENERGIA, HERA COMM, REPOWER, SKY GAS & POWER. A differenza degli anni scorsi non si procederà a gara, ma segnaleremo alle imprese associate tutte le offerte per l’anno 2020 con i periodici aggiornamenti. Alle imprese interessate trasmetteremo la tabella riepilogativa delle offerte con gli estremi dei referenti.

Abbiamo concluso la fase di raccolta delle offerte da parte di fornitori di energia elettrica: A2A,

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(LCP)


Pubblicato il decreto clima. Gli aspetti ambientali tra le azioni finanziabili, la rottamazione di autovetture omologate fino alla classe “euro 3” Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 241 del 14 ottobre 2019) del Decreto Legge 14 ottobre 2019 n. 111, il Decreto Clima diventa operativo. Il provvedimento, fortemente voluto dal Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, riporta misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria. Per avere però i dettagli delle regole applicative, bisognerà aspettare i decreti attuativi che saranno pubblicati entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale. Di seguito approfondiamo i temi più importanti di questo Decreto.

Contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell’aria L’articolo 1 prevede le misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria. Ciascuna amministrazione pubblica, conforma le attività di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell’aria. Comunque, si prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con un apposito D.P.C.M. sarà approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria.

Incentivi alla mobilità sostenibile nelle aree metropolitane L’articolo 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato “Programma

sperimentale buono mobilità”, con una dotazione pari a: - 5 milioni € per l’anno 2019 - 70 milioni € per l’anno 2020; - 70 milioni € per l’anno 2021; - 55 milioni € per l’anno 2022; - 45 milioni € per l’anno 2023; - 10 milioni € per l’anno 2024. Tra le azioni finanziabili, la rottamazione di autovetture omologate fino alla classe “Euro 3” 0 di motocicli omologati fino alla classe “Euro 2” ed “Euro 3” a due tempi, nonché l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita. Il bonus spetta a coloro che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi. Riguarda i residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 (città più inquinate). Il “buono mobilità” è pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita. L’incentivo è fino ad esaurimento delle risorse.

Promozione del trasporto scolastico sostenibile L’articolo 3 prevede che al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell’aria, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di ridu-

Pag. 30 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 18 - 15 ottobre 2019


zione dell’inquinamento atmosferico. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario. I progetti sono presentati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/ CE sulla qualità dell’aria e sono riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti.

Azioni per la riforestazione Con l’articolo 4 si va a prevedere che per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario. Le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l’affidamento della realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce riparia-

li e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d’infrazione in materia ambientale L’articolo 5 prevede la possibilità per il Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, di avvalersi di società in house delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (Snpa). Per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione nominato, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del “D.L. clima”, di un commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del precedente commissario.

Art. 6 Pubblicità dei dati ambientali Con l’articolo 6 si obbliga gli enti pubblici e i concessionari di servizi pubblici di rendere noti, nell’ambito degli obblighi di cui all’articolo 40 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente.

Misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina L’articolo 7 prevede il contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina.

Pag. 31 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 18 - 15 ottobre 2019

(CS)


La nuova legge tedesca sugli imballaggi (VerpackG) contributo della camera di commercio italo-germanica Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore in Germania la nuova legge sugli imballaggi VerpackG che ha sostituito l’ordinanza sugli imballaggi (VerpackV) apportando cambiamenti significativi orientati al conseguimento di una sempre maggiore trasparenza, controllo e responsabilità da parte del produttore nei confronti dell’imballaggio commercializzato.

A chi si rivolge la nuova legge? La legge si rivolge a tutti coloro che per primi immettono sul mercato tedesco merci imballate destinate all’uso e consumo da parte del consumatore finale privato o alla loro commercializzazione. Di norma, è il produttore ad essere considerato come colui che per primo immette sul mercato il prodotto imballato; tuttavia, qualora il produttore avesse sede all’estero, anche l’importatore potrà essere considerato al pari del produttore e, di conseguenza, e previo accordo col produttore stesso, sarà tenuto alla registrazione dei prodotti all’Organo centrale del registro degli imballaggi.

Quali imballaggi rientrano nell’ambito di applicazione? L’ordinanza VerpackG si applica a tutti gli imballaggi b2c, destinati dunque a consumatori finali privati. Rientrano in tale ambito le seguenti tipologie di imballaggio: 1) Imballaggi da vendita o primari 2) Imballaggi per spedizioni nel caso di acquisti online 3) Sovra imballaggi o imballaggi secondari (che contengono al loro interno più unità di vendita) 4) Imballaggi destinati al riempimento (imballaggi di servizio) da parte del consumatore finale privato al punto vendita (per es. sacchetti

per frutta, verdura e per il pane, bicchieri per il caffè d’asporto…)

Quali sono i cambiamenti e le novità introdotte? Oltre all’obbligo di partecipazione ad un sistema di raccolta (o eventualmente ad una soluzione settoriale) e all’obbligo di redigere una Dichiarazione di completezza annuale, certificante le quantità di imballaggi immesse sul mercato tedesco nell’anno precedente, la normativa VerpackG apporta le seguenti importanti novità al sistema di smaltimento e riciclo degli imballaggi in Germania: - Obbligo di registrazione: a partire dal 1° gennaio 2019 i produttori che desiderano immettere in Germania prodotti imballati dovranno essere necessariamente iscritti all’ Organo centrale del registro degli imballaggi (Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister) prima di commercializzare i prodotti imballati. I nomi dei produttori e dei marchi verranno così pubblicati sul registro LUCID, pubblicamente consultabile secondo il principio di piena trasparenza. - Obbligo di comunicazione dei dati: i dati relativi agli imballaggi, quali massa e tipologia di materiale, dovranno essere comunicati sia all’Organo centrale sia al sistema di smaltimento prescelto. Sono soggetti a tale obbligo anche coloro che immettono sul mercato tedesco piccole quantità di imballaggi, in quanto con la nuova normativa VerpackG non vi saranno soglie minime per la dichiarazione delle quantità messe in circolazione. - Introduzione di criteri ecologici: allo scopo di garantire maggiore sostenibilità, la nuova ordinanza introduce gli “oneri di licenza a moduli”, criteri ecologici elaborati dall’Organo centrale volti a incoraggiare un maggiore utilizzo di imballaggi riciclabili o provenienti da materiale riciclato che i sistemi saranno tenuti a considerare al momento di stabilire gli oneri di partecipazione. - Modifiche ai requisiti di riutilizzo: la legge VerpackG prevede un aumento delle quote di riutilizzo degli imballaggi per garantire un migliore e più frequente riciclaggio degli imballaggi immessi sul mercato.

Pag. 32 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 18 - 15 ottobre 2019


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Cosa succede in caso di mancato adempimento agli obblighi? La nuova regolamentazione prevede severe sanzioni nel caso in cui gli obblighi stabiliti dalla normativa non vengano rispettati: - in caso di mancata registrazione all’Organo centrale del registro degli imballaggi o di registrazione non conforme agli obblighi di legge, è previsto il pagamento di una somma di denaro per un massimo di €100.000 per singolo caso, nonché il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco; - in caso di mancata partecipazione ad un si-

stema di raccolta o ad una soluzione settoriale, oltre ad una sanzione di fino a €200.000 per singolo caso, è previsto anche il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco; - in caso di mancata comunicazione dei dati relativi agli imballaggi o di comunicazione non conforme alla normativa, è previsto il pagamento di una somma di denaro di fino a € 10.000 per singolo caso; - in caso di mancata presentazione della Dichiarazione di Completezza, di presentazione incompleta o non conforme agli obblighi di legge, è prevista una sanzione massima di €100.000.

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La OFF.M.A. S.R.L. si certifica Uni En 1090-1 ha conseguito l’estensione della propria certificazione fino alla classe di esecuzione exc4 con i requisiti più estesi L’Azienda Associata OFF.M.A. S.R.L., con sede a Martignacco in via Spilimbergo n. 176/A, amministrata dalla famiglia D’Agosto capitanata dal padre Cornelio, progetta ed esegue carpenterie metalliche e opera partendo dalla progettazione sino all’assistenza postvendita nella costruzione e montaggio di: - capannoni, ponti, passerelle pedonali; - impianti e macchinari per l’industria; - mezzi di movimentazione e di trasporto. L’azienda è dotata di 3 unità produttive: - la sede storica di Moruzzo (UD) che conta una superficie di 2.000 m² coperti, lo stabilimento è destinato ad attività di carpenteria leggera; - la sede di recente costruzione sita in Martignacco (UD) che dispone di una superficie di 10.000 m² coperti, lo stabilimento è dotato di

macchina di taglio laser 3D sia per tubi che per profili, impianto di taglio al plasma e ossitaglio, portale per saldatura ad arco sommerso, granigliatrice e cabina di verniciatura; - presso San Giorgio di Nogaro (UD) si trova la terza sede operativa che si sviluppa su una superficie di 100.000 m² di cui 10.000 m² coperti, lo stabilimento si trova a 500 metri dal porto ed è destinato ad attività di assemblaggio di grandi assiemi che necessitano di spedizione via nave. Con l’entrata in vigore delle norme armonizzate UNI EN 1090-1 nel Luglio 2014, tutti i produttori di strutture in acciaio e alluminio, già obbligati al rispetto dei requisiti specifici previsti per il comparto carpenterie dal DM 14.01.2008, hanno dovuto provvedere per i propri prodotti e stabilimenti produttivi all’implementazione della Marcatura CE in accordo al Regolamento Europeo (UE) CPR n. 305/2011. Tale Regolamento ha introdotto novità, chiarimenti, semplificazioni e obblighi per i vari stakeholders (fabbricanti, mandatari, distributori, importatori) che operano nel mercato dei Prodotti da Costruzione e ha costituto una svolta epocale rivoluzionando il controllo e la gestione della qualità in tale ambito.

Shopping Center “Le Piramidi” – Marcon (VE)

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La EN 1090-1 certifica le strutture edilizie civili e industriali in acciaio e alluminio, documentando di avere a disposizione personale tecnicamente qualificato e di disporre delle necessarie attrezzature tecniche. La norma ricade nel sistema di attestazione di conformità 2+, questo comporta che il cliente è responsabile della implementazione del

sistema FPC (Factory Production Control o Controllo di Produzione in Fabbrica). Solo dopo aver applicato queste procedure viene concesso al produttore il marchio CE con il permesso di poterlo apporre sui propri prodotti, dove dovrà indicare la conformità all’uso previsto così come specificato nelle varie opzioni della norma stessa.

Consorzio ZAI “Quadrante Europa” - Verona

Lo standard è diviso in tre parti. La parte 1 rappresenta la norma armonizzata a livello europeo che stabilisce i requisiti e le procedure di verifica della conformità del Sistema di Controllo Interno della Produzione (FPC). Per quanto riguarda i requisiti di costruzione richiesti, i riferimenti sono le norme EN 1090-2 per le strutture in acciaio e alla norma EN 1090-3 per quelle in alluminio. I requisiti per la valutazione di conformità per tutte le tipologie di strutture sono definiti secondo uno standard unico, che si tratti di una semplice tettoia di un grande edificio o di una trave di un ponte ferroviario. La norma EN 1090-1 non contiene direttamente norme che disciplinano la progettazione strutturale e i calcoli relativi alle costruzioni ma le richiama puntualmente. Le norme di progettazione e calcolo sono stabilite nelle rispettive sezioni degli Eurocodici serie 3 e serie 9. Le organizzazioni che realizzano strutture saldate, o parti di esse, in acciaio o in alluminio, devono Pag. 36 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2019

eseguire tali attività in accordo alle parti rilevanti delle norme della serie UNI EN ISO 3834. Si sottolinea la certificazione UNI EN ISO 9001 è cogente per l’applicazione del controllo del processo di fabbricazione. Inoltre, si fa riferimento anche ad altri standard di qualifica dei procedimenti e degli operatori di saldatura quali ISO 14731, EN 278 e EN ISO 15614. La Norma EN 1090 prevede 4 classi di esecuzione (denominate EXC1, EXC2, EXC3, EXC4). La più restrittiva è la EXC4 che ha conseguito la OFF.MA. La definizione della classe dipende soprattutto dalla sicurezza dell’opera. Il progettista della costruzione in acciaio è tenuto a definire (sulla base degli Euro codici) la classe specifica di esecuzione. La norma EN 1090 inoltre spiega come comportarsi nel caso in cui non sia stata definita la classe di esecuzione. Le classi sono molto importanti e sono allineate in termini di contenuti alla ISO 3834. Le classi sono definite come segue:


- EXC1 = è applicabile la Parte 4 delle ISO 3834 Requisiti di qualità elementari - EXC2 = è applicabile la Parte 3 delle ISO 3834 Requisiti di qualità normali - EXC3 – EXC4 = è applicabile la Parte 2 delle ISO 3834 Requisiti di qualità estesi La Norma EN 1090 aggiunge altri requisiti che disciplinano e regolano diversi processi/attività, e in particolare: - preparazione (Es. taglio termico, foratura) - montaggio e montaggio di prova - tolleranze - protezione dalla corrosione - fissaggi meccanici - ulteriore specifica ed approfondimento del processo di saldatura (es. puntatura) Il campo di applicazione della UNI EN 1090-1 risulta piuttosto vasto e comprende componenti in acciaio utilizzati in capannoni, intelaiature per edifici residenziali o uffici, ponti in acciaio e calcestruzzo, viadotti, tralicci, ecc. Gli elementi possono essere utilizzati direttamente nelle opere o essere incorporati nelle stesse dopo essere stati assemblati. Per differenziare i requisiti tecnici a seconda della complessità dei componenti la norma introduce 4 classi di esecuzione, con requisiti tecnici via via più stringenti, dalla classe 1 per le opere cosiddette semplici e con rischi moderati fino alla classe 4 più complessa e delicata.

A seguito dell’audit effettuato sul proprio sistema di controllo del processo di fabbrica e, dopo un accurato esame da parte dell’Ente Certificatore CSI S.p.A., il 29.07.2019 OFF.M.A. ha conseguito l’estensione della propria Certificazione fino alla classe di esecuzione EXC4. Tale risultato permetterà all’Azienda la realizzazione di strutture speciali, più complesse e il cui danneggiamento può avere conseguenze di estrema gravità, così come previsto dalle Norme Tecniche Nazionali per le Costruzioni (ad esempio: costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche in relazione alla protezione civile in caso di calamità, oppure costruzioni industriali per attività pericolose per l’ambiente, reti viarie, ponti e reti ferroviarie, costruzioni antisismiche, ecc.). Oltre alla certificazione UNI EN 1090-1 EXC4 OFF.M.A. è attualmente in possesso delle seguenti certificazioni: - sistema di gestione della qualità certificato secondo lo Standard UNI EN ISO 9001; - sistema di gestione della saldatura certificato secondo lo standard UNI EN ISO 3834; - certificazione SOA per le categorie OS18-A classe VI di opere specializzate (componenti strutturali in acciaio) e OG3 classe I di lavori generali (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane).

Passerella pedonale - Trento

Con l’ottenimento della EXC4 la OFF.M.A. potrà realizzare commesse sempre più stimolanti, la cui gestione vedrà la messa in campo delle conoscenze integrate e delle competenze di risorse formate Pag. 37 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2019

e opportunamente addestrate e soprattutto orientate alla qualità e alla soddisfazione dei Clienti. (CS)


Contratti pubblici: studio del Consiglio di Stato su dati Anac a livello nazionale nel 2017-2018 il numero delle gare bandite è raddoppiato rispetto al biennio precedente Crescita esponenziale delle procedure di gara, soprattutto nel sottosoglia, e dimezzamento del tasso di contenzioso. Sono i due dati più evidenti dello studio “Analisi di impatto del contenzioso amministrativo in materia di appalti - biennio 2018/2019”, messo a punto dal Consiglio di Stato in collaborazione con l’Autorità nazionale anticorruzione, che ha elaborato e fornito i dati relativi al complesso delle procedure. Dai dati forniti dall’ANAC, a livello nazionale, emerge che nel 2017-2018 il numero delle gare bandite è raddoppiato rispetto al biennio precedente, soprattutto per le gare sotto il milione di euro. Ciò, osserva il rapporto, è dovuto principalmente al nuovo quadro regolatorio varato nel 2016 (Codice degli appalti) e alla sua progressiva chiarificazione, anche per via giurisprudenziale. Per quanto riguarda il tasso di contenzioso, è rilevante la riduzione registrata: dal 2,61% degli appalti banditi nel 2015 e dal 2,76% del 2016 si è passati all’1,4%-1,5% del biennio 2017-2018. Esiste tuttavia una straordinaria e significativa coincidenza temporale tra la segnalata deflazione contenziosa e la coeva introduzione di un innovativo meccanismo processuale, osserva lo studio: il rito superaccelerato di cui all’art. 120 bis, introdotto dal legislatore nel 2016”. Rito superaccele-

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rato che, per inciso, è stato abrogato dal recente decreto Sblocca cantieri. Per effetto del calo del contenzioso, infine, si è sostanzialmente dimezzata anche la percentuale di “blocco” giudiziario degli appalti, pari allo 0,3% (rispetto allo 0,7% del precedente biennio). I dati sul contenzioso relativi alle procedure impugnate al TAR del Friuli Venezia Giulia nel 2017 erano 58 mentre nel 2018 sono calate a 48. Confrontando i dati della “produzione” amministrativa con quelli del contenzioso giurisdizionale, a livello nazionale, si ricava che la percentuale di impugnazione, ossia la quota parte delle procedure di gara finisce nelle aule della giustizia amministrativa. Nella specie, nel 2017 sono state impugnate 3.457 procedure su 255.151 bandite (1,4%). Per il 2018 le impugnazioni sono state 3.603 a fronte di 238.101 procedure bandite (1,5%). Nonostante le impugnazioni, in termini numerici siano lievemente cresciute rispetto al biennio 2015/2016 (per il 2015 risultavano infatti depositati 3.565 ricorsi, per il 2016 n. 3.329), ove si raffronti, invece, il dato contenzioso con (l’incrementale) andamento delle procedure bandite, emerge una netta e rilevantissima diminuzione del tasso di contenzioso rispetto al 2015/2016. Per il 2015 esso risultava pari a 2,61% degli appalti banditi e per il 2016 pari al 2,76%. Nel biennio 2017/2018, come anticipato, esso risulta rispettivamente dell’1,4% e dell’1,5%. In estrema e approssimativa sintesi può dirsi che il tasso di contenzioso in materia di appalti è calato di circa il 50%. Di seguito pubblichiamo tre tabelle relative al tasso di contenzioso dal 2016 al 2018, suddivisione appalti per ambito relativi al 2018 e la suddivisione del contenzioso per gli anni 2017 e 2018. (CS)


Pag. 39 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2019


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il settembre 2019

Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 15/2019, p. 45, per segnalare che il 14 ottobre 2019 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di settembre 2019. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel settembre 2019 (pari a 1.471,41 euro in aumento rispetto al mese di agosto 2019, quando ammontava 1.462,04 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:

- 1,206 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,991 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(LCP)


Autotrasporto. Tolleranza della massa complessiva motivazione dell’eccedenza di massa entro la tolleranza del 5%

In risposta ad una richiesta di chiarimenti, con nota prot. n. 300/A/8627/19/108/5/1 del 14 ottobre 2019 il Ministero dell’Interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero) ha emanato una nota sull’eccedenza di massa a pieno carico dei veicoli adibiti al trasporto di cose, rispetto al dato riportato nella carta di circolazione, contenuta entro la tolleranza del 5 % stabilita ai commi 2, 2 bis e 3 dell’art. 167 del codice della strada.

Dopo aver fatto presente che il comma 1 del citato art. 167 stabilisce la regola generale per la quale “i veicoli non possono circolare con una massa complessiva superiore a quella prevista dalla carta di circolazione”, il Ministero ha ricordato le motivazioni alla base dell’introduzione della tolleranza sopraindicata, ovvero: - possibili errori nella procedura di pesatura dei mezzi pesanti; - variabilità del peso della merce trasportata, per fattori ambientali. Di conseguenza - conclude il Ministero - in presenza di un’eccedenza di peso entro questo limite, il veicolo “… sebbene non in regola, non può essere sanzionato perché all’interno della tolleranza prevista”. Copia della nota può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(LCP)


Scadenze aziendali mese di novembre 2019 il calendario delle scadenze per il mese di novembre 2019

Domenica 10 (posticipa a lunedì 11) ASSISTENZA FISCALE - MOD. 730 INTEGRATIVO - I CAF ed i professionisti abilitati ai quali è stato consegnato il Mod. 730 integrativo entro il 25 ottobre 2019 devono effettuare la comunicazione ai sostituti d’imposta del risultato contabile finale della liquidazione delle imposte.

Venerdì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di ottobre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

Sabato 16 (posticipa a lunedì 18) IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di ottobre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al 3° trimestre 2019. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi del 1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relati-

vo versamento dovrà essere effettuato il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 9a rata dell’Iva, relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2019 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico. - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

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ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2018 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2019 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2019. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.

FONDAPI - Scade il termine per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre settembre/ottobre 2017- codice bimestre 5 2019 ULTIMA RATA PREMIO INAIL - Scade il termine per il versamento della quarta ed ultima rata del premio INAIL. INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Quota fissa - Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale); le causali contributo da utilizzare sul mod. F24 sono rispettivamente AF per gli artigiani e CF per i commercianti.

Mercoledì 20 ENASARCO - Scade il termine per il versamento dei contributi per il 3° trimestre 2019 (luglio, agosto, settembre). L’istituto consiglia alle ditte che utilizzano per il versamento il RID bancario, al fine di evitare ritardi e sanzioni, di confermare la distinta10 giorni lavorativi prima della scadenza. FONDAPI - Scade il termine per il versamento FONDAPI per il bimestre settembre/ottobre 2019 codice bimestre 52019

Lunedì 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di ottobre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018.

Sabato 30 CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente

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CONGUAGLIO MOD. 730 INTEGRATIVO - Operazioni di conguaglio derivanti da dichiarazioni integrative 2018. devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI COMMERCIANTI - scade il termine per il versamento a percentuale della seconda rata di acconto del contributo INPS da parte dei lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito eccedente il minimale. GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIONISTI - I soggetti titolari di partita IVA esercenti attività di lavoro autonomo non iscritti ad alcuna forma previdenziale devono effettuare il versamento del secondo acconto per l’anno 2019 del contributo alla gestione separata dell’INPS nella misura pari al 40 per cento dell’importo dovuto per il 2019; il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche.

Sabato 30 (posticipa a lunedì 2)

IRAP - Scade il termine per il versamento della seconda rata degli acconti per l’anno 2019 pari al 60% dell’acconto complessivo dovuto. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2019 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 ottobre 2019. COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative al III trimestre sia per i contribuenti mensili che trimestrali. ESTEROMETRO - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute da soggetti Ue ed extra Ue. L’obbligo non riguarda le operazioni documentate da fatturazione elettronica o bolla doganale.

SECONDA RATA D’ACCONTO IRPEF, IRES,

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(PZ-FT)


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