Apinforma n. 18/2020

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 18 15 ottobre 2020

IN PRIMO PIANO RIDUZIONE CONTRIBUTIVA SETTORE EDILE - ANNO 2020

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE




notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 18 15 ottobre 2020

Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

La F.R.I. srl di Povoletto cresce con l’export di qualità

8

La Pixel srl di Pradamano rivolta al futuro

10

Il Decreto Agosto

14

Rating di legalità

22

Contributi per veicoli ad alimentazione alternativa/euro VI

24

Riduzione contributiva settore edile - anno 2020

27

CCNL Confapi Unigec Unimatica 9 luglio 2018

30

Recepimento della direttiva europea sui veicoli fuori uso

31

ANAC: verifica lavori per importi inferiori a 150.000 Euro

32

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA


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In Italia le persone che muoiono per arresto cardiaco improvviso (A.C.I.) sono più di 200 al giorno, oltre 70 mila all’anno. Nell’80% dei casi l’arresto cardiaco colpisce in ambienti extra-ospedalieri (nelle abitazioni private, negli uffici pubblici, nelle strade e nelle piazze, sul lavoro, all’interno di impianti sportivi) senza dare segni premonitori. Per ogni minuto che passa, le probabilità di sopravvivere si abbassano del 10%. Se si considera che per l’arrivo dei soccorsi il tempo medio di attesa è superiore di 8-10 minuti, è importante che i presenti sul posto, dopo aver allertato i soccorsi, siano i primi a praticare la rianimazione cardiopolmonare e abbiano a disposizione il defibrillatore.

Conviene fare prevenzione! Tra gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta rispetto a quelli minimi previsti per legge ritenuti idonei per ottenere lo sconto per prevenzione dell’Inail, il nuovo modello OT24 ha incluso l’adozione da parte delle aziende di defibrillatori semiautomatici (DAE) e l’organizzazione di corsi Blsd (Basic life support defibrillation) per insegnare ai dipendenti le manovre da compiere in caso di arresto cardiaco, che in molti casi possono salvare una vita!

Solo quindi avviando immediatamente la macchina dei soccorsi possono essere salvate più vite! MET-LIFE, divisone medicale di METLAB, opera nella ricerca e sviluppo scientifico relativamente alla prevenzione e tutela della salute; fornisce consulenza tecnica e scientifica per la diffusione delle soluzioni dedicate al primo soccorso in caso di arresto cardiaco improvviso, accessibili a tutti, strutture organizzate e persone comuni; promuove e diffonde attivamente sul territorio Regionale iniziative di carattere divulgativo e formativo per il miglioramento della salute individuale e sociale.

MET-LIFE distribuisce solo i migliori DAE. Il defibrillatore è un apparecchio salvavita e pertanto non devono esserci dubbi sulla sua affidabilità e sulla qualità delle prestazioni. Il LIFEPAK CR2 adotta le migliori tecnologie attualmente disponibili ed è stato studiato per un uso estremamente facile. L’apparecchio possiede caratteristiche di defibrillazione analoghe a quelle dei defibrillatori ospedalieri.

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Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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La F.R.I. srl di Povoletto cresce con l’export di qualità una realtà giovane alla conquista dei mercati internazionali

In controtendenza in tempi di pandemia e recessione, il 2020 si profila come un anno di consolidamento per la F.R.I. Srl, azienda di Povoletto associata a Confapi Friuli Venezia Giulia, leader nella progettazione e produzione di valvole speciali, che, grazie ad una serie di commesse, in particolare verso il Medio Oriente, l’India, gli Stati Uniti ed il Kazakhstan punta ad incrementare il proprio fatturato e rafforzare la propria presenza sul mercato internazionale e nel territorio.

primarie società qatariote che operano nel settore energetico e prevedono grossi investimenti nell’espansione del giacimento North Field East (NFE), al largo della costa nord orientale del Qatar. “I tradizionali punti di forza dell’azienda sono le forti competenze ingegneristiche e sui materiali, la capacità di progettare e realizzare una vasta gamma di valvole meccaniche, di controllo e di sicurezza e di fornire una serie di servizi quali design e reverse engineering, ottimizzazioni, riparazioni, manutenzione ed assistenza sul campo per valvole ed attuatori, a marchio F.R.I. ed altri”, afferma l’imprenditrice Tania Iuri.

Oltre alla pluriennale collaborazione con una importante ingegneria italiana nel settore energetico per forniture già in corso di valvole speciali destinate alle nuove centrali termoelettriche italiane come Marghera e Presenzano, la F.R.I. S.r.l. sta attualmente consolidando la propria presenza in Qatar grazie ad una grossa commessa per la fornitura di valvole della linea jet fuel dalla raffineria all’aeroporto di Doha ed alla collaborazione con tutte le Pag. 8 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 18 - 15 ottobre 2020


Le numerose certificazioni di qualità e di prodotto (API, CE, Atex, EAC, etc.), le approvazioni di vendor list ottenute con le primarie aziende che operano nei settori dell’energia e petrolifero, oltre alle collaborazioni con tutte le maggiori società di ingegneria del settore, testimoniano il livello di qualità e professionalità dell’azienda che, dopo aver più che raddoppiato il proprio fatturato negli ultimi 3 anni, è cresciuta anche in termini di risorse e conta attualmente 17 addetti, prevalentemente laureati o

diplomati, e collaborazioni con oltre una decina di aziende dell’indotto locale ed una cinquantina di aziende italiane ed estere. La F.R.I., con un portafoglio ordini già acquisito per il 2021 di 8 milioni di euro, pari a più del doppio rispetto all’anno in corso si prepara per i prossimi traguardi puntando su tecnologia, nuove risorse qualificate e nuove collaborazioni con fornitori specializzati.

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(PZ)


La Pixel srl di Pradamano rivolta al futuro l’azienda è all’avanguardia nei sistemi e impianti audiovisivi In questo difficile periodo ci sono in regione realtà imprenditoriali estremamente dinamiche che operano con le nuove tecnologie digitali e guardano con fiducia al futuro. Una di queste è Pixel Srl di Pradamano (sito web pixelimage.it), nostra associata, nata poco più di venti anni fa. L’impresa è stata capace di farsi spazio nel mercato degli impianti audiovisivi, applicando tecnologie sempre all’avanguardia. Anche grazie ad un servizio h24 si è accreditata con grandi gruppi nazionali e internazionali, fornendo impianti ad alto contenuto tecnologico e soprattutto “emozioni”. Attraverso una visione aperta al futuro ha sviluppato la potenza del design visual, così da gestire contenuti su grandi schermi anche in maniera interattiva. Le emozioni visive vengono così trasmesse attraverso immagini, suoni e animazioni realizzati ad alta definizione tramite computer o video processore, che sorprendono chi li guarda e sono in grado di massimizzare la comunicazione aziendale. È questa la “mission” della Pixel Srl. Grazie ad un team specializzato completa la sua offerta con una vasta gamma di servizi di consulenza, pianificazione, noleggio audiovisivi, montaggio e assistenza ledwall (pareti a led), a cui si aggiungono i servizi altamente professionali di live streaming su proprio canale privato e di videoconferenze. Grazie,

poi al canale web TV basato sui server aziendali la Pixel è in grado di controllare e modificare in tempo reale tutti i parametri o le integrazioni per una trasmissione in live streaming davvero ottimale. Pixel è così il partner che ogni impresa può utilizzare per la comunicazione visiva in eventi fieristici, saloni, meeting e congressi, eventi outdoor, tour aziendali, road-show, installazioni fisse in uffici, musei, show room, retail, eventi pubblici e privati. Le tecnologie possedute hanno consentito alla Pixel Srl di adattarsi ad ogni scenario, specializzandosi in questo periodo di emergenza sanitaria, determinata dal COVID-19, nell’offerta di sistemi di rilevazione della temperatura corporea e controllo accessi digitale, di conta persone e termocamere per il rilevamento multiplo della temperatura corporea in grandi ambienti. Mette inoltre a disposizione delle imprese, in un momento in cui gli incontri e gli spostamenti sono limitati, la possibilità di visitare virtualmente in 3D gli spazi, i prodotti e i servizi offerti dalle medesime ovunque e in qualsiasi momento. Un tour virtuale che permette ai propri clienti di non isolarsi, di mantenere le relazioni con l’esterno e di ripensare la promozione di propri prodotti e servizi in una nuova maniera. SPECIALE PRODOTTI/SERVIZI COVID-19

Conta persone per gestione di accessi e presenze Il sistema informatico di conta persone ha lo scopo di garantire il rispetto del numero massimo di persone all’interno delle attività commerciali mediante l’uso di video monitor, senza la necessità di personale dedicato.

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Avvalendosi di sensori o telecomandi per il conteggio degli accessi, il sistema visualizza il momento in cui è stato raggiunto il limite di capienza massima, offrendo indicazioni sul numero di persone presenti e sul limite di sicurezza.

istantanea e precisa della temperatura ed è collegata ad un software - che può essere personalizzato - per la misurazione corporea dalle funzioni definite in base a parametri e a specifiche esigenze di controllo.

Termocamere per rilevamento della temperatura corporea Le telecamere termografiche radiometriche sono lo strumento più efficiente e sicuro per rilevare soggetti con potenziale stato febbrile. La rilevazione è simultanea fino a 30 soggetti. L’elevata flessibilità di installazione le rende ideali per luoghi come aeroporti, stazioni, ospedali, centri commerciali e uffici. Sono indicate per screening su ingenti flussi di persone, anche in movimento, per determinare potenziali stati febbrili, principale sintomo di infezioni virali.

Digital totem kiosk che rileva la temperatura corporea

Dispositivo per la rilevazione della temperatura corporea e dell’utilizzo della mascherina

Si tratta di una termocamera infrarossi o telecamera termica in grado di rilevare, senza alcun contatto, il calore emanato da un oggetto o da un essere umano e di rendere visibile, su display o monitor, la distribuzione della temperatura del corpo inquadrato. Consente una misurazione

Termocamera con sistema di riconoscimento facciale completo di software di controllo e gestione dei dati di accesso. È un dispositivo semplice ed elegante realizzato in una struttura metallica con un Display 7” HD, adatto ad essere installato in qualsiasi ambiente dove occorra un controllo de-

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gli accessi accurato, senza impiego di personale. Può essere installato e interfacciato a sistemi di controllo di varchi automatici o impiegato per il controllo di semplici ingressi posizionato su supporto a parete, supporto da terra, supporto da tavolo. Può, ad esempio, essere connesso al tornello e controllarne l’apertura. La connessione in rete consente il monitoraggio in tempo reale degli accessi tramite browser e un operatore, mantenendo la distanza di sicurezza, può visualizzare uno o più dispositivi contemporaneamente.

PIXEL TV Live Streaming e videoconferenze Tramite un canale di proprietà, registrato sul satellite per una gestione autonoma anche da remoto, Pixel offre un servizio altamente professionale di Live Streaming e videoconferenze, tutelando al massimo la privacy e garantendo assoluta sicurezza. Impiegando le tecnologie più avanzate, mette a disposizione delle aziende il potenziale di un intero studio televisivo digitale dove e quando serve. Grazie al canale Web Tv basato sui propri server, è in grado di controllare e modificare in tempo reale tutti i parametri o le integrazioni per una trasmissione in Live Streaming davvero ottimale. L’evento in Live Streaming può essere di tipo pubblico - veicolato attraverso i principali canali social come YouTube, Facebook, Instagram - o di tipo privato con utilizzo di piattaforme private, con password d’accesso. I vantaggi del servizio • Un sistema di videoconferenza con telecamere remotate con gestione da sala regia separata; • la messa in onda su un canale di proprietà Pixel, con server in grado di gestire fino a 100.000 utenze contemporanee; • verifica e controllo del flusso, quantità e geolocalizzazione degli utenti collegati; • link al canale Pixel direttamente dal sito aziendale;

• registrazione online con password per visualizzazione della diretta; • conteggio dei registrati; • la possibilità di intervento telefonico da parte dell’utente (previa prenotazione e consenso dell’amministrazione del sistema); • l’applicazione di precisi protocolli di sicurezza; • sistema di votazione tramite Sms; • evita il ricorso ad altre piattaforme; • iframe sul sito del cliente, per organizzare eventi in contemporanea Regia Mobile e Impianto Satellitare Ibrido Servizio è disponibile con Regia Mobile corredata da un collegamento Internet dedicato, attraverso un Impianto Satellitare Ibrido. Unico nel suo genere, l’impianto garantisce una connettività stabile ed esclusiva, permettendo di gestire in contemporanea sia collegamenti remoti, sia dirette Live Streaming in qualità Hd. Rapidità di installazione, elevata automazione e controllo completo dei flussi audio e video. La Troupe Pixel gestisce ogni contesto: dalla Breaking News al congresso o convegno, fino all’evento aziendale. Il servizio è accessibile dal sito internet www.pixelimage.it - Player dello streaming. Nuove soluzioni per l’engagement dei clienti Gli eventi interattivi e coinvolgenti in Live Streaming sono soluzione efficace per coinvolgere i clienti, dovunque si trovino, senza costringerli a costosi e complessi spostamenti. Pixel garantisce il supporto necessario per raggiungere gli obiettivi più ambiziosi in ogni occasione: il lancio di un prodotto, un meeting commerciale, una sessione dimostrativa, un evento celebrativo, un’assemblea dell’impresa, un’inaugurazione o una premiazione. Soprattutto in questo momento, il mercato e i clienti hanno bisogno di stimoli e di sentirsi vicino ai loro partner.

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Il decreto Agosto Reddito di ultima istanza (art. 13)

convertito in legge con significative modifiche

Premessa Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 410/ PZ del 23 ottobre scorso per ricordare che il 14 ottobre 2020 è entrata in vigore la legge 13 ottobre 2020 n. 126 di conversione del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (decreto Agosto) con alcune significative modifiche per il sostegno e il rilancio dell’economia dopo l’emergenza sanitaria. Il provvedimento prevede misure a favore di famiglie e imprese. Di seguito una rassegna sintetica dei principali interventi di natura tributaria, riservandoci di ritornare su alcuni argomenti in successivi interventi di approfondimento.

Indennità settore turismo, spettacolo e venditori porta a porta (art. 9) Riconosciuto ai lavoratori autonomi e dipendenti di specifici settori che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività, un’indennità di 1.000 euro. L’indennità è riconosciuta nel rispetto di specifiche condizioni e non è cumulabile con il reddito di ultima istanza, non concorre alla formazione del reddito ed è erogato previa domanda all’INPS. È riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo, compresi gli stabilimenti balneari, ai lavoratori in somministrazione ope-ranti presso le stesse imprese che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. I beneficiari non devono beneficiare di redditi di pensione né di NASPI. Stessa indennità prevista anche per i lavoratori stagionali di altri comparti produttivi, i lavoratori intermittenti, gli autonomi privi di partita Iva, gli occasionali, gli incaricati alle vendite a domicilio e i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Confermato il riconoscimento di una indennità per i lavoratori dipendenti e automi che per l’emergenza sanitaria hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro prevista dall’art. 44 del D.L. 18/2020 (Cura Italia). Il D.M. 28 marzo 2020 ha previsto le relative disposizioni attuative fissando l’indennità di 600 euro per il mese di marzo. Il Decreto Rilancio successivamente ha esteso l’indennità anche per i mesi di aprile e maggio a condizione che il beneficiario non sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione. Il decreto in argomento per i soggetti già beneficiari dell’indennità oltre a confermare l’erogazione automatica anche per il mese di maggio, ha incrementato l’importo dell’indennità portandola a 1.000 euro.

Bonus sanificazione (art. 31 commi 4-ter, 4-quater, e 4-quinques) L’art, 125 del D.L. 34/2020 ha riconosciuto per gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, un credito d’imposta per gli interventi relativi alle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Il bonus nominale originariamente previsto era pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 e fino ad un massimo di 60.000 euro per ogni beneficiario. L’Agenzia delle entrate con Provvedimento dell’11 settembre 2020 ha fissato l’ammontare del credito effettivamente utilizzabile nella misura del 15,6423% del credito richiesto. Percentuale frutto del rapporto tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro. Questa drastica riduzione delle aspettative da parte dei contribuenti ha sollevato parecchi malumori soprattutto da parte delle imprese che avevano sostenuto spese rilevanti per garantire la sicurezza all’interno dei propri stabilimenti e uffici. Per rimediare parzialmente, il legislatore ha previsto uno stanziamento aggiuntivo di 403 milioni

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di euro, in questo modo la misura del tax credit effettivo sulle spese di sanificazione dovrebbe incrementarsi significativamente. Il bonus in argomento dispone già del codice tributo, è il 6917 e il credito concesso è già stato indicato nel cassetto fiscale dei richiedenti. Dovrà essere chiarito da quando decorrerà la fruibilità della maggiorazione e se sarà necessaria l’emanazione di un nuovo provvedimento per l’ufficializzazione della nuova percentuale.

Splafonamento Irap (art. 42-bis, comma 5) L’articolo 24 del decreto Rilancio ha previsto lo stop del versamento del saldo e del primo acconto Irap di giugno per imprese e professionisti con volume di ricavi nel 2019 fino a 250 milioni di euro, con esclusione di banche, assicurazioni e pubblica amministrazione. Non si è trattato di un differimento ma di un vero e proprio annullamento del versamento: - del saldo Irap per il 2019; - della prima rata di acconto per il 2020. Questo esonero era tuttavia condizionato al quadro temporaneo di aiuti per il Covid 19 ha fissato a 800.000 euro il limite di aiuto. Il decreto in argomento prevede che in caso di errata applicazione dell’esonero e quindi al superamento del limite ultimo citato, l’importo dell’imposta non versata è dovuto senza sanzioni e interessi entro il 30 novembre 2020. I contribuenti che hanno splafonato hanno quindi la possibilità di porvi rimedio senza versare sanzioni e interessi entro novembre.

Esteso l’Ecobonus 110% (art. 51 commi 3-quater e 3-quinquies) Per gli interventi di risparmio energetico è stata prevista una detrazione fiscale del 110% per riqualificare condomini e singole abitazioni a patto che portino ad un miglioramento di almeno due classi energetiche da dimostrare tramite l’attestato di prestazione energetica APE. La detrazione opera per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e andrà ripartita in cinque anni. Gli interventi devono riguardare: - l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali con incidenza superiore al 25%; - gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;

- per gli edifici unifamiliari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, anche con impianti ibridi o geotermici. La detrazione del 110% interessa anche gli interventi di ristrutturazione di cui ai commi da 1 – bis a 1 – septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013, vale a dire gli interventi legati alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Evidenziamo che l’accesso alla detrazione del 110% richiede almeno uno degli interventi di cui sopra che vengono definiti “trainanti” quali appunto il cappotto termico dell’edificio, la sostituzione della caldaia con una a condensazione o pompa di calore o la messa in sicurezza sismica dell’edificio. In assenza di uno di questi interventi la detrazione del 110% non spetta. Così la mera sostituzione degli infissi potrà beneficare della detrazione per la manutenzione straordinaria o per l’ecobonus al 50% ma non quella del 110%. Le detrazioni di cui sopra potranno essere utilizzate: - direttamente dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi; - riconosciute dall’impresa appaltatrice direttamente in fattura; - come credito d’imposta; - cedute a istituti bancari o intermediari finanziari. Più precisamente in luogo dell’utilizzo si potrà: - trasformare la detrazione in credito d’imposta, compensabile orizzontalmente dallo stesso contribuente con possibilità di successiva cessione a fornitori e banche; - beneficiare di un contributo a fondo perduto sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al contributo concesso anticipato dal fornitore e, da quest’ultimo, recuperato sottoforma di credito d’imposta e con facoltà anche per quest’ultimo di cederlo a istituti di credito. Se la detrazione viene trasformata in credito d’imposta il beneficiario oltre a cedere il credito può utilizzarlo in compensazione orizzontale tramite F24 in base alle rate residue non fruite. Con riferimento a questi interventi il decreto in argomento è intervenuto in merito a tre aspetti critici della normativa. Innanzi tutto per la definizione di accesso autonomo dall’esterno di un edificio è stato chiarito che si tratta di quell’accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche in proprietà non esclusiva.

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In secondo luogo è stato precisato che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia siano riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi. Pertanto le difformità urbanistiche e catastali di singole unità abitative non pregiudicano la possibilità di ottenere il credito di imposta sui lavori relativi alle parti comuni di edifici plurifamiliari. Infine per le unità immobiliari rientranti nella categoria catastale A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico o storico), l’esclusione dalla detrazione per l’Ecobonus o Sisma bonus opera solo quando le stesse non sono aperte al pubblico.

Contributo ristoranti (art. 58) Introdotto uno specifico contributo a fondo perduto destinato agli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020, di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019 o la cui attività sia stata avviata dopo il 1° gennaio 2020. Potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana, anche DOP e IGP. I pagamenti delle forniture dovranno essere effettuati con modalità tracciabile e l’importo minimo del contributo è fissato a 2.500 euro. Il beneficio non è imponibile ai fini dell’imposizione diretta e non è cumulabile con il contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti nei centri storici. L’accesso al beneficio richiede la registrazione ad una piattaforma digitale, ma in ogni caso sarà uno specifico decreto ministeriale che definirà nel dettaglio, modalità, ammontare e procedura per la richiesta del contributo.

Centri storici (art. 59) Stanziati 400 milioni di euro per contrastare la contrazione di fatturato subita a causa dello stop al turismo internazionale da erogarsi sottoforma di contributo a fondo perduto a favore degli esercenti dei centri storici (commercianti, ma anche tassisti e NCC). Il contributo sarà riconosciuto per le attività esercitate nelle città a maggior vocazione turistica che hanno registrato a giugno 2020 un calo di 2/3 del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti. Il decreto individua sulla base di un criterio oggettivo basato sul numero di presenze straniere

in relazione a quelle dei residenti nei comuni stessi i capoluoghi di provincia e le città metropolitane interessate al contributo.

Sospensione ammortamenti (art. 60 commi da 7-bis a 7-quinques) Prevista la possibilità di sospendere la quota di ammortamento per l’anno in corso, più precisamente sarà possibile non imputare a bilancio gli ammortamenti lasciando comunque inalterata la deduzione fiscale. A questo proposito, solo per l’anno in corso, sarà reinserito il quadro EC attraverso il quale sarà reintrodotto il meccanismo in vigore fino a qualche anno fa per consentire la deduzione fiscale della quota. Sarà quindi consentito non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione riportato nell’ultimo bilancio approvato. Si potrà stanziare a bilancio una quota variabile di ammortamento non computando il residuo. Tale scelta richiede comunque l’obbligo di indicare in nota integrativa le ragioni della deroga specificando l’influenza che la stessa produce sulla rappresentazione patrimoniale reddituale, finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio. Tale possibilità viene riconosciuta a tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Dovrà essere chiarito se la norma interessa solo le società che adottano i principi contabili nazionali o è estesa anche alle società di persone e ditte individuali. La sospensione della quota determinerà conseguentemente la posticipazione del piano di ammortamento originario di un anno. La norma è stata introdotta per considerare il minor utilizzo delle immobilizzazioni dovuta al lockdown che ha interessato soprattutto le c.d. attività non essenziali. Nelle annotazioni da indicare nella nota integrativa, unitamente alla sospensione delle quote di ammortamento, si dovrà considerare anche l’eventuale impatto della disposizione contenuta nell’art. 110 in materia di rivalutazione dei beni d’impresa, che può avere anche solo rilevanza contabile. La sospensione delle quote di ammortamento richiede altresì l’obbligo di destinare una riserva indisponibile di utili per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non dedotta. Qualora l’utile di periodo sia insufficiente all’appostazione della riserva, si dovranno utilizzare, fino a concorrenza, riserve di utili pregresse o altre riserve patrimoniali disponibili. La sospensione degli ammortamenti non avrà ripercussioni sulla determinazione della base impo-

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nibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap. La deduzione rimane consentita nei limiti previsti dal TUIR, a prescindere dall’imputazione a conto economico. Qualora si decida di rinviare gli ammortamenti si avrà, per l’esercizio in corso, un doppio binario tra normativa civilistica e fiscale destinato a protrarsi nel tempo e da gestire in apposito quadro della dichiarazione dei redditi.

Bonus a fondo perduto (art. 60 commi 7-sexies e 7-septies) L’art. 25 del D.L. 34/2020 prevedeva, per artigiani, piccole e medie imprese e lavoratori autonomi con ricavi nel 2019 inferiori a 5 milioni di euro, la possibilità di accedere ad un contributo a fondo perduto, parametrato al calo di fatturato. Per accedere al bonus l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 doveva essere inferiore di almeno un terzo rispetto a quello di aprile 2019. Il contributo era differenziato come segue: - 20% del calo di fatturato di aprile per i soggetti con ricavi inferiori a 400.000 euro; - 15% del calo di fatturato di aprile per i soggetti con ricavi inferiori a 1.000.000 di euro; - 10% del calo di fatturato di aprile per i soggetti con ricavi inferiori a 5.000.000 di euro. Il contributo non era soggetto a tassazione e prevedeva comunque un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti. Per accedere al bonus era richiesta la presentazione di una specifica domanda on line entro il 13 agosto. Il provvedimento prevedeva la possibilità di accedere al bonus, senza dover rispettare la condizione del calo di fatturato, anche alle aziende con sede nei territori montani con stati di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020. Per questi ultimi soggetti la norma non era chiara anche perché nelle istruzioni per la compilazione della domanda, era stato fornito un elenco esemplificativo e non esaustivo di tali territori. Molti soggetti così non hanno proceduto alla richiesta del contributo. Per porre rimedio a questa criticità il decreto in argomento prevede la riapertura dei termini consentendo ai contribuenti interessati di presentare la relativa domanda alle Entrate entro 30 giorni dal riavvio della procedura telematica.

Imprenditoria giovanile (art. 61-bis) Al fine di promuovere l’imprenditoria giovanile è previsto un sostegno da parte dello Stato che dovrà essere definito da uno specifico Provve-

dimento. Il sostegno riguarderà i giovani di età inferiore a 30 anni che intendono intraprendere un’attività autonoma riguardante tutti i settori produttivi siano essi attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Aiuti piccole e micro imprese (art. 62) L’art. 61 comma 1 del D.L. 34/2020 esclude da tutta una serie di sovvenzioni e agevolazioni fiscali le imprese che all’inizio dell’emergenza sanitaria già si trovavano in difficoltà. Ora viene previsto che in deroga a tale regola gli aiuti riconosciuti da Regioni, Provincie autonome ed altri enti territoriali, potranno essere concessi anche alle micro e piccole imprese che risultavano in difficoltà già alla data del 31 dicembre 2019. Tale possibilità è condizionata alternativamente: - dall’assenza di procedure concorsuali; - dal non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, a meno che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa non abbia rimborsato il prestito o revocato la garanzia; - dal non aver ricevuto aiuti per la ristrutturazione, a meno che al momento della concessione questa si sia già esaurita.

Fondo garanzia PMI (art. 64) L’accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è stato esteso a tutti gli enti non commerciali e non solo a quelli del Terzo settore e religiosi.

Proroga moratoria finanziamenti PMI (art. 65) L’art. 56 del D.L. 18/2020 per i finanziamenti, aperture di credito, prestiti, anticipi su crediti, mutui, canoni leasing in essere alla data di entrata in vigore del decreto, ha riconosciuto una moratoria fino al 30 settembre 2020. Ora, il primo comma dell’articolo in argomento, ha posticipato tale termine al 31 gennaio 2021. Per le imprese che alla data del 15 agosto 2020 risultavano: - già ammesse alle misure di sostegno di cui all’art. 56 citato, la proroga opera automaticamente, senza necessità di alcuna formalità; - non ancora ammesse alle misure di sostegno citate possono essere ammesse entro il 31 dicembre 2020 secondo le medesime modalità e condizioni previste dall’art. 56. Prorogata al 31 gennaio 2021 anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie.

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Svolgimento assemblee sociali (art. 71) Previsto che le disposizioni dell’art. 106 del D.L. 18/2020 in materia di assemblee sociali siano applicabili a quelle convocate entro il 15 ottobre 2020 in luogo del 31 luglio 2020. Anche in deroga alle disposizioni statutarie quindi, sarà possibile esprimere il voto anche per via elettronica o per corrispondenza e le assemblee potranno essere svolte anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l’identificazione dei partecipanti.

Rimborso pagamenti elettronici (art. 73) Per incentivare gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche, nell’ambito del piano “cashless” sono stati stanziati 1,75 miliardi di euro per il 2021, per rimborsare parte degli acquisti effettuati con queste modalità. Uno specifico decreto individuerà nel dettaglio le condizioni e le modalità attuative di accesso al rimborso.

Contributo acquisto auto nuova a basse emissioni (art. 74) È stato rifinanziato il contributo per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni nel nostro paese rientranti nella categoria M1, da parte di persone fisiche e giuridiche nel periodo 1.8.2020 – 31.12.2020. Il bonus, previsto dall’art. 44 del D.L. 34/2020, oltre a beneficiare di un incremento di fondi, ha anche subito una modifica di alcuni parametri.

Credito locazione imprese turistiche (art. 77 comma 1, lett. b-ter) Prolungato di fatto l’arco temporale di fruizione del credito d’imposta sulle locazioni, disciplinato dall’art. 28 del D.L. 34/2020. La nuova versione prevede, limitatamente alle imprese turistico ricettive, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta per i canoni pagati fino alla mensilità del mese di dicembre 2020. In precedenza il credito arrivava fino ai canoni pagati di giugno 2020. È stata anche prevista l’irrilevanza dell’ammontare dei ricavi 2019 (fino a 5 milioni di euro) per l’accesso al “bonus canoni di locazione”. Si ricorda che lo stesso è stato esteso anche al mese di giugno 2020 (luglio per le strutture turistiche ricettive).

IMU (art. 78) Prevista l’esclusione dal versamento della seconda rata dell’IMU per le imprese del turismo, dello

spettacolo e per le discoteche. L’esonero dal versamento interessa anche i villaggi turistici, gli affittacamere, le case e appartamenti per vacanze, i B&B, gli alberghi, i lidi balneari, i centri termali, le sale da ballo e i locali notturni. Sono esentati anche gli immobili destinati a fiere, convegni, congressi, cinema e teatri. L’esenzione è riconosciuta a condizione che i relativi proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

Riqualificazione e miglioramenti imprese turistico ricettive e termali (art. 79) Istituito un credito d’imposta per le riqualificazioni e i miglioramenti effettuati dalle imprese del settore turistico, ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi posti in essere nel 2020 e nel 2021. Il credito d’imposta, pari al 65% delle spese sostenute, sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 senza ripartizione in quote annuali.

Autotrasporto (art. 84) Incrementato di 5 milioni di euro la dotazione finanziaria del fondo per gli interventi a sostegno dell’autotrasporto per aumentare la deduzione forfettaria delle spese non documentate per l’anno in corso, nonché il meccanismo di recupero e riassegnazione all’Albo dell’autotrasporto per misure a sostegno della sicurezza della circolazione.

Rateizzazione e proroga versamenti (art. 97) Riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza sanitaria in modo da ridurre nel 2021 l’onere che diversamente graverebbe sui contribuenti in difficoltà. Le imposte sospese durante i mesi del lockdown non dovranno necessariamente essere saldate entro la fine del 2020, anche se la prima scadenza da considerare rimane quella del 16 settembre 2020. Entro questa data si doveva versare l’importo complessivo o il 50% del dovuto ovvero la prima delle quattro rate mensili. Il rimanente 50% potrà essere versato il prossimo anno, in un massimo di 24 rate mensili, pagando la prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Secondo acconto soggetti ISA e forfettari (art. 98) Per i contribuenti ISA e forfettari che abbiano su-

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bito un calo di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, il termine di versamento della seconda o unica rata di acconto 2020 delle imposte sui redditi, è differito a fine aprile 2021. Anche il versamento della seconda o unica rata dell’acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021.

Versamenti da dichiarazione soggetti ISA (art. 98-bis) Per i contribuenti ISA e per i forfetari è stata prevista la possibilità di regolarizzare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute e senza applicazione di sanzioni. La proroga si applica solo nel caso si sia verificata una riduzione di fatturato del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Riparte la riscossione (art. 99) Dal 16 ottobre 2020 riparte la riscossione delle cartelle esattoriali. Si segnala tuttavia che il decreto Riscossione (D.L. 129/2020) ha ulteriormente differito al 31 dicembre 2020 la sospensione della riscossione delle cartelle. Il D.L. 18/2020 ha sospeso i pagamenti derivanti da cartelle, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito, in scadenza nel periodo 8 marzo - 15 ottobre 2020. Queste cartelle devono essere pagate in un’unica soluzione entro il mese successivo a quello di sospensione, vale a dire, alla luce del nuovo termine previsto dal decreto Riscossione, entro il 31 gennaio 2021. I contribuenti interessati hanno comunque diritto a chiedere la rateizzazione in 10 rate e in questi casi ci si deve attivare tempestivamente per trasmettere la relativa domanda entro gennaio prossimo. Si deve ricordare che il decreto Rilancio ha disposto che per tutti i piani di rateizzazione in essere nel periodo di sospensione di cui sopra, a prescindere dalla data di accoglimento della relativa domanda, la causa di decadenza dal beneficio del termine è elevato da 5 a 10 rate non pagate. Conseguentemente se il contribuente non ha versato le 8 rate in scadenza nel periodo di sospensione e a gennaio non ha le risorse finanziarie per far fronte al pagamento degli importi sospesi, può proseguire con i versamenti mensili del piano di rientro originario. Con la nuova soglia di legge, infatti, il mancato pagamento di 8 rate non determina la decadenza dalla rateizzazione. Con la ripresa dei versamenti dal prossimo anno

ripartiranno anche le azioni esecutive sospese fino al 31 dicembre 2020. Lo stop ai versamenti ha congelato anche le nuove azioni esecutive e misure cautelari. Dal 1° gennaio 2021 viene meno però lo stop con riferimento agli atti e debiti scaduti alla data dell’8 marzo 2020. Le iniziative ripartiranno con azioni di recupero è molto differenziate da gennaio 2021. Dal prossimo anno potranno riprendere anche le notifiche di cartelle di pagamento e le trattenute relative a pignoramenti di stipendi e pensioni. Le regole di cui sopra si rendono applicabili anche con riferimento alle ingiunzioni emesse da enti territoriali.

Maggiorazione IMU (art. 108) Dal 2020 i Comuni potranno aumentare l’aliquota IMU dello 0,08%. Ciò in sostituzione della maggiorazione TASI che, come noto è confluita nell’IMU.

Proroga esonero Tosap/Cosap (art. 109) Per le attività turistiche e di ristorazione danneggiate dall’emergenza sanitaria è stata prorogata fino alla fine dell’anno in corso la sospensione del versamento della Tosap e Cosap. La sospensione riguarda il periodo 1° maggio – 31 dicembre 2020.

Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (art.110) Limitatamente alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, viene riproposta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni. La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio 2020 e con riferimento ai beni risultanti in contabilità al 31 dicembre 2019 non necessariamente appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o in apposita riserva che fiscalmente dovrà essere considerata in sospensione d’imposta. Anche in questa rivalutazione è possibile affrancare il valore della riserva attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva (Ires e Irap) del 10%. Il maggior valore dei beni ai fini fiscali è riconosciuto a decorrere dall’esercizio successivo a quello di rivalutazione, in genere nel 2021, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili. In caso di cessione, assegnazione ai soci, auto-

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consumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, in genere dal 2024, la plus o minusvalenza non potrà tener conto della rivalutazione effettuata. Le imposte sostitutive relative alla rivalutazione o all’affrancamento della riserva, potranno essere versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relati ai periodi d’imposta successivi.

Raddoppio limite welfare (art. 112) Per il solo periodo d’imposta 2020 previsto il raddoppio del valore dei beni ceduti o servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile. In pratica l’importo di cui al comma 3 dell’art. 51 del TUIR passa da 258,23 a 516,46 euro.

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Rating di legalità

semplificati gli adempimenti

Premessa L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera del 28 luglio 2020 pubblicata sulla G.U. del 19 ottobre 2020 n. 259 ha rivisto gli adempimenti legati al rilascio del rating di legalità. Il rating appartiene alla famiglia degli indici etici introdotti in Italia a partire dal 2012 allo scopo di riconoscere e promuovere l’adozione di comportamenti legali, etici e trasparenti da parte delle imprese, oltrepassando gli obblighi di legge e migliorarne l’impatto sulla società e sull’ambiente. Il rating di legalità non deve essere confuso con i “rating d’impresa” che si pone l’obiettivo di tutelare il tessuto produttivo da infiltrazioni criminali negli appalti pubblici. Prima di analizzare le novità previste dalla delibera dell’AGCM è opportuno ricordare cos’è il rating di legalità, segnalando da subito che la Confapi FVG, essendo certificata SA 8000:2014, contribuisce a migliorare l’indice delle imprese associate.

Cos’è Il rating di legalità è stato istituito dal D.L. n. 1 del 24 gennaio 2002 e dal conseguente regolamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). È una sorta di indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità delle imprese che, oltre a migliorare la reputazione dell’impresa, facilità i rapporti in occasione di concessione di finanziamenti da parte della P.A. e migliora i rapporti con le banche ai fini di una riduzione delle istruttorie e dei costi. Il rating di legalità può essere richiesto su base volontaria dalle imprese operanti sul territorio nazionale con un fatturato superiore a 2 milioni di euro e iscritte al Registro delle imprese da almeno 2 anni, a fronte di una espressa richiesta da parte delle medesime, esclusivamente trasmessa per via

telematica all’AGCM su apposito modulo rinvenibile sul sito web www.agcm.it. È richiesto il possesso di una serie di requisiti minimi autocertificati, a fronte dei quali l’impresa può ottenere un punteggio che va da una a tre stelle. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile sempre su richiesta. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una stella, l’AGCM ne dispone la revoca. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l’azienda ha ottenuto un rating più alto, l’AGCM riduce il numero di stelle.

Il sistema dei punteggi Il punteggio minimo (una stella), per ottenere il punteggio minimo di una stella l’impresa deve dichiarare che l’imprenditore e gli altri soggetti rilevanti ai fini del rating (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione o cautelari, sentenze o decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale né l’impresa dovrà essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità. L’impresa ancora non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dalla responsabilità penale delle società (ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). L’impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata condannata per illeciti antitrust gravi o per violazioni del codice del consumo, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. Non dovrà neppure avere subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione e non essere destinataria di provvedimenti di accerta-

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mento del mancato pagamento di imposte e tasse. Dovrà poi dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture. L’impresa dovrà infine dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di 1.000 euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.

I punteggi superiori (due e tre stelle) Il regolamento prevede che, rispettando i sottostanti ulteriori requisiti, l’impresa potrà ricevere tre stelle; con l’osservanza di almeno 6 di essi potrà, invece, raggiungere il punteggio di due stelle: - rispettare i contenuti dei protocolli di legalità sottoscritto dal Ministero dell’interno e da organizzazioni nazionali di categoria, fra cui Confapi, e delle linee guida attuative, e, a livello locale, dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria; - utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori a 1.000 euro; - adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001; - adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility (come accennato le imprese nostre associate possono dimostrare questo requisito perché l’Associazione opera secondo un sistema integrato QualitàEtico Sociale ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001 e SA 8000, a cui aderiscono esplicitamente all’atto dell’adesione mediante sottoscrizione del Codice Etico); - essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;

- avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria (le imprese associate aderiscono al Codice Etico dell’Associazione); - aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione. Si terrà conto anche della denuncia all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia di reati previsti dal regolamento commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori, qualora alla denuncia sia seguito l’esercizio dell’azione penale.

Le novità Come accennato in apertura la delibera del 28 luglio dell’AGCM ha semplificato gli adempimenti necessari prevedendo la possibilità per le imprese di chiedere il rinnovo del rating o comunicare variazioni richiamando e aggiornando semplicemente i dati già immessi nel sistema. L’AGCM ha realizzato una piattaforma web dedicata (WebRating) che consente di comunicare tutti i dati necessari per ottenere il rating. Di seguito le innovazioni più significative apportate a tale sistema e i corrispondenti vantaggi: - registrazione alla piattaforma semplice, veloce ed intuitiva; - possibilità di stampare copia del modello ancora prima di compilarlo, al fine di individuare fin da subito le informazioni da fornire e le dichiarazioni da rendere; - compilazione della domanda rapida e guidata a ogni singolo passaggio, - possibilità di compilare la domanda in più momenti, grazie alla possibilità di salvare i dati, - meccanismo di adattamento automatico della piattaforma alla natura giuridica e alle caratteristiche dell’impresa, con attivazione selettiva delle sezioni da compilare, - segnalazione delle informazioni obbligatorie da rendere nella domanda, al fine di evitare l’invio di domande incomplete, - invio diretto della domanda via web; - verifica dello stato del procedimento in tempo reale, nell’ottica della piena trasparenza.

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Contributi per veicoli ad alimentazione alternativa/euro VI da tenere distinti dal “decreto investimenti” del ministero delle infrastrutture e dei trasporti Gli aggiornamenti Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 413/ AdT del 28 ottobre 2020 e n. 434/AdT del 10 novembre 2020 di pari argomento, per segnalare che il decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità prot. n. 0000187 del 21 ottobre 2020, già illustrato nella citata circolare, sulla concessione di contributi agli investimenti per l’acquisto di mezzi di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t ad alimentazione alternativa o euro VI, previa rottamazione di altro veicolo di categoria ecologica fino all’euro IV inclusa, è stato pubblicato sulla G.U. n. 270 del 29 ottobre 2020. Ora, con decreto del medesimo direttore generale prot. n. 0000189 del 29 ottobre 2020 sono state fornite le seguenti precisazioni - tra i beni agevolabili rientra anche l’acquisizione di autoveicoli di categoria ecologica Euro 6 D Temp di massa complessiva pari a 3,5 t e fino a 7 t con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia; - l’importo massimo dei contributi ricevibile da una singola impresa è pari a 550.000 euro e in tale limite “non rilevano gli importi ricevuti ai sensi del “decreto investimenti”, “anche ove l’importo globalmente ricevuto dalla singola impresa dovesse superare il limite di € 550.000.”

Riepilogo L’agevolazione riguarda gli investimenti relativi

all’acquisizione di autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t ad alimentazione alternativa (CNG, LNG, ibrido o elettrico) o diesel di categoria Euro VI, con la condizione della previa rottamazione di altro veicolo con alimentazione tradizionale fino alla categoria Euro IV. Il veicolo da rottamare deve essere stato detenuto per almeno tre anni, da parte della stessa impresa che procede all’acquisizione sovvenzionabile. Gli importi dei contributi previsti per ciascuna acquisizione sono stati indicati nel decreto interministeriale attuativo del 14 agosto 2020 e, per comodità di consultazione, si riepilogano nella tabella sotto riportata. Si ribadisce, in ogni caso, che gli investimenti sovvenzionabili devono essere stati effettuati esclusivamente nel periodo che va dal 25 dicembre 2019 (data di entrata in vigore della legge 157/19 di conversione del decreto legge 124/19) al 30 settembre 2020 (data limite indicata nell’articolo 53 del cennato decreto legge), mentre le relative istanze vanno: - presentate esclusivamente a mezzo PEC (ram. rinnovoparcoveicolare@legalmail.it) sul modello che verrà predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla RAM - Logistica, Infrastrutture, Trasporti spa (di seguito RAM), e che sarà reso pubblico sul sito web della RAM dal 5 novembre 2020, - accompagnate da copia del documento del legale rappresentante dell’impresa (o del delegato, con idonea delega alla presentazione), e copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto dell’incentivazione (successivo al 25.12.2019), sottoscritto dalle parti e successivamente firmato con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa, - inviate in uno dei due periodi di prenotazione dei contributi indicati nella sottostante tabella.

Presentazione via pec alla RAM

Rendiconto

1° periodo

dall’11 al 30 novembre 2020

dall’11 dicembre 2020 al 20 maggio 2021

2° periodo

dal 1° al 21 giugno 2021

dal 1° luglio al 30 novembre 2021

Per ciascuno dei due periodi, l’impresa ha diritto a presentare una sola domanda. In ogni periodo, le richieste di contributo verran-

no accolte a esaurimento delle risorse disponibili, fissate in 12.900.000 euro per ciascuna delle due annualità, e in base all’ordine cronologico di

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presentazione (sistema del click-day). La RAM provvederà a riportare sul proprio sito i contatori con la situazione aggiornata dei fondi disponibili, sulla base delle richieste presentate dalle imprese. Prima di ciascun periodo di rendicontazione verrà pubblicato, sempre dalla RAM, l’elenco delle imprese che, in base all’ordine cronologico di presentazione, hanno diritto a ricevere i contributi in oggetto (per il 1° periodo: l’11 dicembre 2020; per il 2° il 1° luglio 2021).

Il modello di domanda Il 5 novembre 2020 sul sito web della RAM (www. ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione) è stato pubblicato il modello per la richiesta dei contributi in oggetto. Nel modello di domanda l’impresa richiedente deve solo indicare gli autoveicoli acquisiti con il relativo prezzo (al netto di IVA). Alla domanda, da

firmare solo in maniera digitale dal legale rappresentante (o suo delegato, ma in tal caso va acclusa la relativa delega), vanno allegati: - la copia del documento della persona che firma; - la copia del contratto di acquisizione degli autoveicoli (anche in leasing), firmato dalle parti, ed infine firmato digitalmente dall’impresa richiedente il contributo. Sul citato sito web della RAM è anche disponibile un supporto informatico di ausilio per la compilazione della domanda, raggiungibile al link: http://213.229.72.33:8080/rinnovoparcoveicolare/modellodomandarpv.html Per la documentazione citata e ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT) Allegato

contributi per il rinnovo del parco veicolare Importo in euro

*

Investimento

Condizione

20.000

Autoveicolo pari o maggiore di 6 t CNG, LNG, ibrido Rottamazione autoveicolo max Euro IV pari o superiore a 3,5 t* ed elettrico

12.000

Autoveicolo elettrico da 3,5 a 16 t

Rottamazione autoveicolo max Euro IV pari o superiore a 3,5 t*

8.000

Autoveicolo diesel Euro VI pari o superiore a 16 t

Rottamazione autoveicolo max Euro IV pari o superiore a 3,5 t*

8.000

Autoveicolo CNG o ibrido da 7 a 16 t

Rottamazione autoveicolo max Euro IV pari o superiore a 3,5 t*

5.000

Autoveicolo diesel Euro 6 da 7 a 16 t

Rottamazione autoveicolo max Euro IV pari o superiore a 3,5 t*

4.000

Autoveicolo CNG o ibrido da 3,5 a 7 t

Rottamazione autoveicolo max Euro IV pari o superiore a 3,5 t*

2.000

Autoveicolo diesel Euro 6/Euro 6 D-temp di 3,5 a 7 t

Rottamazione autoveicolo max Euro IV pari o superiore a 3,5 t*

Gli investimenti agevolabili devono essere stati effettuati nel periodo compreso fra il 25 dicembre 2019 e il 30 settembre 2020 e sono ammissibili solo se nello stesso periodo è avvenuta la rottamazione di un autoveicolo di categoria ecologica non superiore ad Euro IV.

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Riduzione contributiva settore edile - anno 2020 Condizioni di accesso al beneficio

l’inps fornisce le istruzioni operative

Si fa seguito alla circolare associata prot. n. 415/ EI/mcs per ricordare che, con il decreto 4 agosto 2020, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha confermato per il 2020, nella misura dell’11,50 per cento, la riduzione contributiva Inps e Inail per gli operai a tempo pieno del settore edile prevista dall’articolo 29 del D.L. n. 244/1995 e successive modificazioni. Con la circolare n. 110 del 29 settembre scorso l’Inps ha fornito le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato.

Caratteristiche della riduzione contributiva Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2020 hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Non costituiscono attività in senso stretto e pertanto sono escluse dal beneficio le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P. Il beneficio consiste in una riduzione contributiva nella misura dell’11,50% per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore settimanali; non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. In più, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30%, della retribuzione imponibile destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Pag. 27 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2020

La norma impone il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge, e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’accesso al beneficio è inoltre subordinato al rispetto delle disposizioni in materia di retribuzione imponibile, nonché alla mancanza, per i datori di lavoro, di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione. La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio l’incentivo “IO Lavoro” per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2020) e neppure in presenza di contratti di solidarietà. In questo caso l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.

Invio e gestione delle istanze Compilazione del flusso Uniemens Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2020 dovranno pervenire all’Inps esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende sul sito internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”. Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi dell’Inps circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione. In caso di definizione delle istanze con esito positivo, alla posizione contributiva interessata sarà


attribuito il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da settembre 2020 a dicembre 2020; l’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale aziende. Lo sgravio sarà comunque riferito al periodo gennaio - dicembre 2020. Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro, le Strutture Inps territorialmente competenti, oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite. I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità: 1. il beneficio corrente dovrà essere esposto con

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il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; 2. per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>. Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza dicembre 2020. I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva per il 2020 fino al 15 gennaio 2021. Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio alla citata circolare Inps, consultabile al seguente link. (EI)



CCNL Confapi Unigec Unimatica 9 luglio 2018 accordo 28 settembre 2020 sui flex benefits

Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 415/ EI/mcs del 29 ottobre 2020 e prot. n. 37 del 1° febbraio 2019 per comunicare che in data 28 settembre 2020 UNIGEC CONFAPI, UNIMATICA CONFAPI e FISTEL CISL - SLC CGIL - UILCOM UIL hanno siglato un accordo relativo all’applicazione per l’anno 2020 dell’istituto del flex benefits di cui all’art. 10 bis del CCNL 9 luglio 2018. Come si ricorderà, il citato art. 10 bis ha previsto che dal 1° gennaio 2019 l’indennità sostitutiva del premio di risultato e l’Elemento di garanzia retributiva sono stati sostituiti da flex benefits per un importo di Euro 258,00 messi a disposizione dei dipendenti aventi diritto i dipendenti dalle imprese a partire dal mese di febbraio di ogni singolo

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anno, da utilizzare entro il 31 dicembre del medesimo anno. Il CCNL è scaduto lo scorso 31 dicembre 2019; nelle more della procedura di rinnovo, sospesa a causa dell’emergenza pandemica, con la sottoscrizione dell’accordo le parti hanno inteso dare continuità all’applicazione dell’istituto in parola prorogandone l’applicazione fino al 31 dicembre del corrente anno. Pertanto, nel caso in cui non avessero provveduto a riconoscere ai lavoratori il bonus nei tempi sopra indicati, le imprese potranno metterlo a disposizione a partire dal mese di ottobre; il benefit dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2020. Per ulteriori informazioni sui lavoratori aventi diritto al beneficio e per l’elenco delle prestazioni di Welfare utilizzabili sulla base della normativa vigente si fa rinvio alla citata circolare n. 37/2019; in questa sede ricordiamo che abbiamo sottoscritto con Edenred una convenzione per garantire alle Imprese Associate un pacchetto completo in grado di soddisfare ogni adempimento contrattuale o richiesta/esigenza dei lavoratori in tema di Welfare. (EI)


Recepimento della direttiva europea sui veicoli fuori uso viene confermata la comunicazione dei dati utilizzando il mud Il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119 “Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/ CE relativa ai veicoli fuori uso” è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 227 del 12/09/2020 ed è entrato in vigore il 27 settembre scorso. Il provvedimento rinnova la disciplina della gestione dei veicoli fuori uso (VFU) modificando il D.lgs. 209/2003. Il decreto chiarisce che il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta o in alternativa, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, per il successivo conferimento ad un centro di raccolta. Viene specificato che il veicolo accettato dal concessionario è gestito in regime di deposito temporaneo ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta. Una novità importante è l’introduzione di un termine massimo entro il quale gli impianti devono effettuare la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso: 10 giorni lavorativi dall’ingresso nel centro di raccolta. Viene inoltre chiarito che la messa in sicurezza, a differenza delle altre operazioni di trattamento, può essere effettuata anche prima della cancellazione dal PRA. Viene anche introdotta una specifica prescrizione che dettaglia le operazioni di trattamento eseguite ai fini del recupero delle componenti dei veicoli fuori uso: si tratta del condizionamento, da qualificare nell’operazione R12, come indicato nell’allegato C della Parte IV del D.lgs. 152/2006. Il provvedimento introduce nuovi obblighi per i soggetti della filiera, come l’obbligo dei produttori di veicoli di assicurare prestazioni ambientali ed efficienza dei centri di raccolta. Raddoppia inoltre il termine di durata dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di trattamento ai sensi dell’ar-

ticolo 208 del D.lgs. 152/2006. Il deposito temporaneo presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l’automercato, infine, viene consentito in aree scoperte e pavimentate a condizione che non siano presenti fuoriuscite di liquidi e gas con componenti integre. Nuove prescrizioni introdotte in relazione all’obbligo di pesatura dei veicoli sono: - per i centri di raccolta, possedere un adeguato sistema di pesatura dei veicoli fuori uso in ingresso (scadenza 31 dicembre 2020, anche se l’autorità competente può consentire, per altri 12 mesi, l’utilizzo di sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta); - per i responsabili degli impianti di trattamento, comunicare il peso effettivo dei veicoli all’ingresso del centro di raccolta; - per i produttori dei veicoli, mettere a disposizione degli impianti di trattamento, oltre che le informazioni per la demolizione, anche le informazioni per la messa in sicurezza. Il decreto ha tra le sue finalità anche quella di rafforzare i sistemi di tracciabilità e contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento. Viene confermata la comunicazione dei dati per i soggetti che effettuano le attività di raccolta, trasporto e trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti, utilizzando il MUD, il Modello unico di dichiarazione ambientale, fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale (individuato con il decreto di cui al comma 3-bis del DL 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12). Si prevede inoltre l’istituzione del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso presso il Ministero dei Trasporti nel quale dovranno operare titolari dei centri di raccolta, concessionari, gestori delle case costruttrici. Infine viene stabilito l’obbligo per il gestore del centro di raccolta, di garantire la tracciabilità del commercio delle parti di ricambio recuperate attraverso l’indicazione, sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio e per l’impresa di autoriparazione a cui tali parti sono cedute per il riutilizzo, di certificare l’idoneità e la funzionalità di tali parti di ricambio.

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(CS)


ANAC: verifica lavori per importi inferiori a 150.000 Euro l’attività valutativa dei cel è caratterizzata da discrezionalità tecnica della stazione appaltante Con Delibera numero 747 del 30 settembre 2020 l’ANAC in relazione ad un’istanza di parere per la soluzione delle controversie ha deliberato in merito alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante negli appalti relativi a lavori di importo pari o inferiore a euro 150.000,00, per la comprova dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 207/2010. In particolare la norma prevede che le stazioni appaltanti acquisiscono i Certificati di esecuzione dei lavori che attestino la realizzazione di interventi, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, analoghi ai lavori in affidamento. Nella valutazione e verifica dei lavori eseguiti, al fine di ascriverli alle categorie di lavori in affidamento indicate nel bando di gara, nell’esercizio dell’attività valutativa caratterizzata da discrezionalità tecnica, la stazione appaltante acquisisce anche documentazione istruttoria a comprova della tipologia dei lavori eseguiti, in conformità a quanto previsto dall’art. 86, comma 5, d.P.R. n. 207/2010. Se i certificati menzionati sono emessi da committenti privati e riferiti a lavori privati, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 207/2010, allo stato vigente ai sensi dell’art. 216, comma 14, d.lgs. n. 50/2016, «gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: - importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare»; L’Autorità ricorda che l’art. 90, comma 3 del d.P.R. n. 207/2010 prescrive: «I requisiti, previsti dal bando di gara, dall’avviso di gara o dalla Pag. 32 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2020

lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia»; Considerando anche che, ai sensi dell’art. 86, comma 5bis, d.lgs. n. 50/2016 «l’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori …»; secondo l’ANAC va osservato che, con riferimento ai lavori appaltati da committenti privati e non soggetti alla normativa del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 207/2010, acquisiscono anche altri documenti oltre ai Certificati di esecuzione lavori, ai sensi dell’art. 86, comma 5, d.P.R. n. 207/2010. E nel caso di appalti di importo pari o inferiore a euro 150.000,00, l’Autorità ha rilevato che la descrizione della natura dei lavori oggetto dell’appalto in termini di categorie SOA è meramente indicativa e, a prescindere dalla categoria di lavori indicata nell’oggetto, le stazioni appaltanti sono chiamate a verificare che i lavori eseguiti possano ritenersi analoghi ai lavori in affidamento e, quindi, idonei a integrare la qualificazione richiesta nella lex specialis di gara (delibera ANAC n. 681 del 17/07/2019), tuttavia, tale accertamento è rimesso al giudizio discrezionale della stazione appaltante (parere di precontenzioso n. 8 del 16 gennaio 2014) e il rapporto di analogia tra categorie deve trovare un riscontro concreto ed oggettivo nella specificità del contenuto della singola procedura ad evidenza pubblica, rientrando nell’esercizio della discrezionalità tecnica della stazione appaltante il giudizio sulla similarità tra lavori oggetto del contratto e lavori eseguiti dall’impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (parere di precontenzioso n. 35 del 26 febbraio 2014). Per l’ANAC l’amministrazione deve verificare i contratti e i lavori eseguiti richiedendo documentazione ai sensi dell’art. 86, comma 7, d.P.R. n. 207/2010 ai fini della verifica della tipologia di lavori (in questo caso impiantistici) eseguiti


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dall’operatore economico. L’Autorità, ribadisce anche che non può sostituirsi all’amministrazione aggiudicatrice nella verifica dei CEL agli atti del-

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la stessa, che esprime attività valutativa di natura tecnico-discrezionale. (CS)


Albo Autotrasporto c/t. Quota d’iscrizione 2021 il versamento va eseguito per via telematica o anche con bollettino postale entro il 31 dicembre 2020 Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 423/AdT del 2 novembre 2020 per ricordare che, con deliberazione n. 5/2020 del 21 ottobre 2020, pubblicata sulla G.U. n. 267 del 27 ottobre 2020, il Comitato centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito, rispettivamente, Comitato e Albo), ha fissato la quota di iscrizione dovuta dalle imprese di autotrasporto di cose c/t per il 2021 e le relative modalità di versamento, telematico e con c.c.p., in maniera analoga al 2019. Anche gli importi sono rimasti invariati rispetto al contributo del 2019. Il versamento per la quota d’iscri-

zione del 2021 e per le eventuali quote pregresse non corrisposte va eseguito entro il 31 dicembre 2021. Successivamente, con avviso pubblicato il 2 novembre 2020 sul proprio sito web (www. alboautotrasporto.it), il Comitato ha diramato le istruzioni per il pagamento della quota d’iscrizione per il 2021. Si dà di seguito conto di entrambi i provvedimenti.

Importi delle quote Premesso che il calcolo della quota 2021 è effettuato in base al parco veicolare in disponibilità delle imprese alla data del 26 ottobre 2020, la quota e le sue componenti restano così articolate: 1) una quota fissa di 30,00 euro, dovuta da tutte le imprese iscritte all’Albo; 2) una variabile, che si somma alla precedente, il cui ammontare è determinato in relazione al numero di veicoli in dotazione dell’impresa, qualunque sia la massa, secondo la sottostante tabella:

NUMERO DI VEICOLI

IMPORTI IN EURO

da 2 a 5

5,16

da 6 a 10

10,33

da 11 a 50

25,82

da 51 a 100

103,29

da 101 a 200

258,23

oltre 200

516,46

3) un’ulteriore componente variabile, che si somma alle precedenti, per ogni veicolo in dotazione di massa complessiva superiore a 6,0

t, compresi i veicoli trattori con massa rimorchiabile maggiore di detto limite, secondo la sottostante tabella:

TIPO DI VEICOLO

IMPORTO IN EURO

Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva fra 6,001 t e 11,5 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 6,001 a 11,5 t

5,16

Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva fra 11,501 t e 26,0 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 11,501 a 26,0 t

7,75

Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva superiore a 26,0 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile oltre 26,0 t

10,33

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In caso di mancato pagamento della quota entro il 31 dicembre 2020, l’impresa potrà essere sospesa dall’Albo secondo quanto previsto dall’art. 19 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Modalità di versamento del contributo Il versamento del contributo va effettuato esclusivamente attraverso l’apposito applicativo “Pagamento quote” del portale dell’Albo (www.alboautotrasporto.it). A tal fine è necessario collegarsi al portale, accedere con le proprie credenziali, visualizzare l’importo specifico da versare, procedere al pagamento. Poiché le credenziali di accesso sono valide per 6 mesi, il Comitato centrale chiarisce che le imprese già registrate, per le quali dette credenziali siano scadute o le abbiano smarrite, potranno chiedere le nuove credenziali, inviando una e-mail all’indirizzo assistenza.albo@mit.gov.it, nella quale devono indicare il numero di iscrizione all’Albo, il numero di matricola, un indirizzo e-mail non PEC ed un recapito telefonico. Allo stesso indirizzo assistenza.albo@mit.gov.it può essere, comunque, inviata ogni richiesta di assistenza tecnica, avendo cura di specificare sempre il numero di iscrizione all’Albo, il numero di matricola, un indirizzo e-mail non PEC e un recapito telefonico nonché, ove possibile, una immagine o la descrizione dell’errore segnalato dal sistema. Riguardo, poi, al versamento della quota, il Comitato precisa testualmente che: “Dal 5 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 si può pagare la quota 2021 e le quote relative

agli anni precedenti eventualmente non pagate tramite due modalità alternative sempre previa registrazione ed accesso al portale: 1. Direttamente online, attraverso l’apposito servizio di “Pagamento quote” presente su questo portale www.alboautotrasporto.it ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online. 2. Con bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dal sistema con l’importo dovuto per l’anno 2021 e per gli eventuali anni pregressi, che l’utente dovrà pagare presso un qualsiasi Ufficio postale. Anche nel caso di pagamento tramite bollettino postale cartaceo, gli estremi dell’avvenuto versamento saranno automaticamente trasferiti sul Portale dell’Albo senza alcun altro onere per l’impresa.” Per quanto riguarda la seconda opzione il Comitato richiama l’attenzione sul fatto che se il pagamento del bollettino postale generato dal sistema viene effettuato al di fuori del circuito Poste Italiane (es: tabaccai e/o banche ecc.) il dato del pagamento non verrà riversato sul portale albo e la posizione dell’impresa risulterà irregolare.” La ricevuta di pagamento (rilasciata telematicamente dal sistema o quella postale) dovrà essere conservata dall’impresa per qualsiasi controllo delle Autorità competenti. Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


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