Apinforma 18/2021

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 18 15 ottobre 2021

IN PRIMO PIANO eAPPALTIFVG: GLI INVITI PER LE PROCEDURE NEGOZIATE

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE




notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 18 15 ottobre 2021

Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Confapi FVG incontra Friulia

8

Confapi FVG incontra l’Interporto di Pordenone

14

Super ACE 2021

18

Attività economiche chiuse per pandemia

22

Bonus rubinetti

24

Manutenzioni e riparazioni

26

Plafond Iva e note di variazione

28

Contributo grandi imprese

30

Definizione agevolata avvisi bonari

33

Industria 4.0

34

Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2021

35

Servizio Inps di verifica automatica del Green Pass

36

Check up gratuito

37

Nuovi criteri per il servizio antincendio

38

SOA: rinnovo per la Progetto Friuli

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eAppaltiFVG: gli inviti per le procedure negoziate

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LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA


PNEUMATIC | MOTION CONTROL | VACUUM | SOLUTIONS

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EXPORT MARKETING

Il summit UE-Africa per le pmi di Confapi

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Gli Smart Locker per l’innovazione in azienda

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Aperto bando FAPI 3-2021

44

“Resilienza - La virtù di risalire”. Corso in presenza

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Disciplina del trasporto su strada

48

Eccesso di velocità e cronotachigrafo

52

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

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ORGANIZZAZIONE

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com

Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana


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Confapi FVG incontra Friulia presentato il programma di incontri per gli associati, “fare impresa: appunti di un investitore” Il 18 ottobre 2021, l’Associazione ha ospitato il Presidente di Friulia spa, Federica Seganti, accompagnata dal Direttore generale, Marco Signori, in un incontro con le imprese associate, nel quale sono stati illustrati gli strumenti, l’operatività e le prossime iniziative della Finanziaria regionale con particolare riguardo alle imprese di piccole e medie dimensione. Costituita con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico del territorio regionale, Friulia opera prioritariamente attraverso l’assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di imprese regionali, con lo scopo ultimo di supportare una crescita solida ed equilibrata e fare fronte alle innumerevoli esigenze che possono sorgere nella vita di un’impresa. Gli obiettivi di fondo della finanziaria risiedono nel rafforzamento della capitalizzazione delle imprese, nella definizione delle strategie aziendali a medio e lungo periodo entro una logica di sviluppo e di crescita, anche dimensionale, nel miglioramento della governance aziendale, quale strumento di vantaggio competitivo anche nei rapporti con il sistema bancario.

L’operatività istituzionale Al momento, Friulia dispone di circa 220 milioni di euro di risorse da dedicare all’assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di imprese regionali e allo svolgimento di operazioni di sviluppo, sempre con prospettiva di uscita nel medio periodo attraverso la cessione della propria partecipazione all’esistente compagine societaria ovvero a soggetti terzi investitori, industriali o finanziari. Accanto alla sua partecipazione nel capitale sociale la finanziaria regionale pone a disposizione le

proprie capacità manageriali attraverso servizi di holding, tesoreria, consolidato fiscale, consulenza amministrativo/contabile, coordinamento e supporto alle imprese partecipate, I costi sono particolarmente competitivi, in quanto il reinvestimento finanziario richiesto da Friulia è calmierato dai ritorni intangibili derivanti dallo sviluppo e dalla valorizzazione della azienda oggetto di investimento. Il portafoglio medio di Friulia, negli ultimi 3 anni, ammonta a circa 60 imprese partecipate, per un valore complessivo di circa 140 milioni di euro. Dal 2006, poi, è a capo di alcune società di interesse strategico regionale (in precedenza controllate direttamente dall’Amministrazione regionale). In breve, Friulia è in Italia la sola finanziaria regionale ad operare secondo il modello di finanziaria a mercato, la cui operatività si riassume: 1. nell’interviene nel capitale sociale delle imprese con partecipazione di minoranza; 2. nel sostiene iniziative di sviluppo e rilancio; 3. nel finanziare le imprese, sia pure in forma complementare alle operazioni di partecipazione; 4. nel costituire un modello di sviluppo efficacie, specie se in presenza di tassi di interesse elevati; 5. nel destinare i propri ricavi derivanti dall’attività di gestione alle partecipazioni in portafoglio; 6. nell’essere controllata dalla Regione a norma del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica); 7. nel non essere iscritta nell’elenco delle unità istituzionali di settore delle Amministrazioni pubbliche; si tratta di enti pubblici appositamente individuati dalla normativa europea, i cui conti concorrono costruzione del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche.

I principali servizi a favore delle piccole e medie imprese Dunque, Friulia opera a favore delle piccole e medie imprese regionali aventi progettualità ambi-

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ziose di crescita competitiva e di espansione sui mercati, ma anche nelle start up con forte potenziale di sviluppo e nelle imprese interessate ad insediarsi in Friuli Venezia Giulia. Più in dettaglio, i servizi messi a disposizione consistono: - nella diagnosi di impresa; - nella gestione di tavoli complessi; - nel rafforzamento finanziario con soluzioni su misura volte all’equilibrio della finanza aziendale nel medio-lungo periodo; - nella pianificazione, azione, controllo, aggiustamento della governance ispirati al c.d. Ciclo di Deming, basato sul Plan Do Check Act (modello economico ideato per il miglioramento continuo dei processi e all’utilizzazione ottimale delle risorse nel lungo periodo); - nell’interlocuzione costante con l’impresa partecipata; - accompagnamento dell’impresa nel mediolungo periodo, fatta salva la possibilità di un’uscita condivisa; - nell’endorsement, con benefici che si esplicano nei rapporti tra impresa e soggetti terzi, a cominciare dal sistema finanziario; - nella protezione verso le nuove generazioni di imprenditori nella delicata fase del passaggio generazionale.

L’incontro in Confapi FVG In occasione dell’incontro con le imprese di Confapi FVG Friulia ha presentato i propri interventi sopra sunteggiati, rimarcando l’importanza della definizione di adeguate strategie di sviluppo come condizione necessaria per la sua partecipazione, fermo restando come la sua quota di partecipazione al capitale sociale resti minoritaria, attestandosi a non oltre il 35%, in modo da riservare la guida dell’impresa al socio industriale. Nell’illustrare la propria operatività, Friulia ha posto attenzione particolare alle prospettive economiche future e alle sfide da affrontare – dalla crisi della catena di approvvigionamento alla sostenibilità delle scelte imprenditoriali – e ai risultati conseguiti nell’esercizio 2020 e nella prima metà del 2021. Infine, l’Associazione e Friulia, hanno presentato il programma di incontri per gli associati “Fare impresa: appunti di un investitore”, che sarà avviato il prossimo 10 novembre e per il quale sono aperte le iscrizioni. Infine, per opportuna conoscenza e documentazione si riportano le slide presentate nel corso dell’incontro, nelle quali sono schematizzati scopi e operatività della finanziaria regionale. (EV)

CHI È FRIULIA? Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2019 Finanziaria Regionale della regione Friuli Venezia Giulia, costituita nel 1967, con obiettivo di promuovere lo sviluppo economico del territorio. Friulia

Società controllate

29 risorse qualificate (3 ingegneri, 3 dottori commercialisti, 1 avvocato, 7 diplomati con master post laurea)

Società collegate strategiche

73,23%

24,51%

SERVIZI E FINANZA FVG

CAPITALE INVESTITO EURO 650 MLN

Attività di microcredito

FINEST

Partecipazione in progetti di internazionalizzazione in aziende del Triveneto

72,97%

AUTOVIE VENETE

31,99%

INTERPORTO TRIESTE

33,33%

SOCIETA’ ALPE ADRIA

INTERPORTO CERVIGNANO

BU ATTIVITA’ TRADIZIONALE (c.a. Euro 150 mln)

BU HOLDING COMPANY (c.a. Euro 430 mln)

LIQUIDITA’ E INVESTIMENTI EQUIVALENTI (c.a. Euro 70 mln)

▪ FRIULIA assume partecipazioni di minoranza nel

▪ FRIULIA è capogruppo di un gruppo attivo nel

▪ FRIULIA dispone di risorse finanziarie per supportare

capitale di rischio di imprese regionali; ▪ ha un posizionamento unico nel mercato grazie a: ✓ investimenti in capitale a supporto della

supporto finanziario alle micro e piccole imprese del territorio e nella infrastrutturazione della regione; ▪ ha un ruolo di coordinamento e supporto nella

crescita delle imprese, con exit nel segno della

definizione ed implementazione delle strategie di

continuità azionaria; prevista anche la possibilità di

sviluppo delle controllate e delle collegate

operazioni a mercato con cessione a terzi investitori industriali o finanziari (M&A); ✓ facilita le soluzioni finanziarie per una crescita

nuove progettualità promosse da PMI del territorio; ▪ la liquidità e gli investimenti equivalenti sono destinati sia alla BU Attività tradizionale che alla BU Holding Company.

strategiche; ▪ fornisce servizi di holding (es. tesoreria, consolidato fiscale, consulenza amministrativo/contabile,

equilibrata, fornendo supporto in ambito strategico

personale, etc.) e, più in generale, di coordinamento

e organizzativo.

e supporto.

1

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PROGETTI AMBIZIOSI: LA NOSTRA PRIORITA’ Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2019 Friulia accompagna le PMI regionali mediante investimenti in capitale, preservando l’equilibrio patrimoniale, economico e finanziario anche in situazioni particolari che la società può trovarsi ad affrontare. Offre supporto strategico mediante il costante confronto con i suoi professionisti (PDCA). Alle imprese di minori dimensioni fornisce un servizio di tutorship che comprende aspetti economici, finanziari, organizzativi e di management. Contribuisce a diffondere gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Expansion (Sviluppo) – organico e inorganico (M&A option) per rafforzare la leadership

Strumenti di Governance

Supporto finanziario e strategico alle imprese in fase di crescita, sia interna (investimenti materiali e immateriali, sviluppo del capitale circolante) che per vie esterne (strategie M&A). Family & management buyout (passaggio generazionale) – per garantire la continuità aziendale Supporto finanziario e strategico per il passaggio generazionale, operazioni di replacement, LBO dirette e indirette, project financing.

Quadrant 1

Turnaround (rilancio) – stress (risanamento finanziario) & distress (potenziamento

Business Plan

manageriale) Ristrutturazioni finanziarie in partnership con istituti bancari per il risanamento di realtà industriali con solidi sottostanti.

KPI

Key Performance Indicators

Quadrant 3 Quadrant

Sistema di Sistema delle remunerazione deleghe

Market penetration – startup Supporto finanziario e strategico alle startup che vantano prodotti innovativi e piani di sviluppo sfidanti. Friulia fa investimenti di minoranza garantiti fino al 70% da apposita garanzia regionale.

2

OPERATIVITA’ IN PILLOLE Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2019 Friulia chiede al Socio Industriale – che mantiene sempre la maggioranza – la condivisione di un business plan in cui declinare gli obiettivi di sviluppo e il piano d’azione da implementare. Il network di relazioni e di conoscenze di Friulia viene messo a sistema allo scopo di massimizzare gli obiettivi perseguiti.

Territorio Partecipazione di minoranza (≤35%) Imprese con sede in FVG e sviluppo extra regionale

La maggioranza del capitale è sempre riconducibile al Socio Industriale

Imprese extra regionali con progetti in regione

La guida dell’impresa resta in mano al Socio Industriale Friulia accompagna l’imprenditore nella governance e nello sviluppo dell’impresa supportandolo con consulenza strategica

Imprese con sede e progetti in FVG

Accrescimento pre-determinato

Il network di Friulia a servizio della crescita

per aiutare l’impresa a sviluppare relazioni con istituzioni bancarie, investitori e associazioni Sinergie e business tra PMI favorendo le occasioni di incontro tra le imprese, proponendo acquisizioni e progetti di crescita

A mercato, salvo esercizio call option

A mercato puro

Partecipazione ai risultati conseguiti

Exit prevista dopo 5 anni dall’intervento Rinnovo permanenza per nuovi progetti Presenza sistemica su iniziative in continua espansione

Orizzonte temporale intervento

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TORNANO UTILI E CRESCITA, MA NASCONO NUOVE DOMANDE SUL FUTURO Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2019

L’esercizio 2021 si conclude registrando un segno (molto) positivo in numerosi settori dell’economia, dove sono già state recuperate gran parte delle perdite sofferte nel 2020 (anno di diffusione della pandemia COVID-19)

Digitalizzazione e sicurezza informatica

Incremento (temporaneo?) del costo delle merci, dei noli e dell’energia

Indifferibilità dell’agenda ESG (Corporate Sustainability Reporting Directive)

L’economia del FVG è caratterizzata da settori resilienti (agroalimentare; chimico/farmaceutico; tecnologico) o che hanno saputo trarre beneficio dalle politiche di contenimento della mobilità (legno/arredo; lavorazione materie plastiche, meccanica) Anche per il 2022 si attende un ulteriore periodo di ripresa supportata da investimenti finora differiti a causa dell’incertezza, ma che le imprese sono finalmente pronte a mettere in campo

Supply chain globali oggetto di rivisitazione (materie prime, semilavorati, ecc…)

Politiche fiscali e monetarie in forte discontinuità e continua evoluzione

Paradigma competitivo in evoluzione

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ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO A SOSTEGNO DELLE PMI DEL TERRITORIO Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2019

ATTIVITA’ SVOLTA DA FRIULIA NELL’ESERCIZIO 2020

IMPEGNO COMPLESSIVO AL 31.12.2020

59 contatti intercorsi, di cui circa il 70% oggetto di successivi approfondimenti € 32,3 M di interventi deliberati (n. 11 operazioni)

145 MILIONI

€ 40,6 M di interventi attuati (n. 20 operazioni, di cui 1 PMI innovativa e 2 start up innovative)

DI EURO DI CAPITALE INVESTITO

9 posizioni smobilizzate (9 società) Diffusione di soluzioni di finanza innovativa (i.e. Minibond per € 5 M, liquidity facility per € 7,3 M, Turismo Multiloan FVG per € 1,1 M).

94 PARTECIPATE DI CUI OLTRE L’80% PMI

DINAMICA INVESTIMENTI Dati in migliaia di Euro

2,7 MILIARDI DI EURO*

40.580

21.092

FATTURATO AGGREGATO SVILUPPATO: CIRCA

PERSONALE OCCUPATO: CIRCA 10.800 UNITA’*

25.005 18.077

7.500 2016/2017

2017/2018

2018/2019

al 31/12/2019 (6 mesi)

2020

(*) Pari a circa il 7,9% del fatturato e a circa il 7,5% dei dipendenti delle società di capitali con sede in Friuli Venezia Giulia che sviluppano un fatturato compreso tra i 2€M e i 200€M; dati riferiti ai bilanci chiusi al 31.12.2019 (Fonte: AIDA BvD)

5

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33100 Udine - Viale Ungheria, 28 - tel. 0432 507377 - fax 0432 295922 e-mail: info@confapifvg.it web: www.confapifvg.it https://www.facebook.com/confapifvg/

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG

INCONTRI con FRIULIA SPA FARE IMPRESA: APPUNTI DI UN INVESTITORE Sala Convegni Confapi Fvg – Viale Ungheria n. 38 Udine

Programma BILANCIO D’ESERCIZIO: L’OTTICA DELL’INVESTITORE FINANZIARIO E DELLA BANCA mercoledì 10 novembre 2021 orario 17.30-19.30 Ing. Andrea Fioravanti - Investment Manager Dott. Riccardo Dentesano - Investment Manager

MERCATO E CONCORRENZA: MODALITÀ DI ANALISI E UTILITÀ DELLE EVIDENZE RACCOLTE giovedì 18 novembre 2021 orario 17.30-19.30

Dott.ssa Alessandra Ramani - Vice Direttore Finanza e controllo Ing. Fabio Valli - Investment Manager

BUSINESS PLAN: COSTRUZIONE E KPI PER IL MONITORAGGIO mercoledì 24 novembre 2021 orario 17.30-19.30 Ing. Andrea Fioravanti - Investment Manager Dott.ssa Roberta Terpin - Senior Investment Officer

ESG - ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE: FOCUS E ORGANIZZAZIONE giovedì 2 dicembre 2021 orario 17.30-19.30

Dott.ssa Roberta Terpin - Senior Investment Officer Dott.ssa Alessandra Ramani - Vice Direttore Finanza e controllo

VALUTAZIONE D’AZIENDA: METODOLOGIE DIFFUSE NELLA PRASSI mercoledì 15 dicembre 2021 orario 17.30-19.30 Ing. Fabio Valli - Investment Manager Dott. Riccardo Dentesano - Investment Manager

SA 8000:2014 Certified Social Accountability System

ISO 9001:2015 Certified Quality System

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INCONTRI con FRIULIA SPA FARE IMPRESA: APPUNTI DI UN INVESTITORE Sala Convegni Confapi Fvg – Viale Ungheria n. 38 Udine

Programma BILANCIO D’ESERCIZIO: L’OTTICA DELL’INVESTITORE FINANZIARIO E DELLA BANCA mercoledì 10 novembre 2021 orario 17.30-19.30 Ing. Andrea Fioravanti - Investment Manager Dott. Riccardo Dentesano - Investment Manager

MERCATO E CONCORRENZA: MODALITÀ DI ANALISI E UTILITÀ DELLE EVIDENZE RACCOLTE giovedì 18 novembre 2021 orario 17.30-19.30

Dott.ssa Alessandra Ramani - Vice Direttore Finanza e controllo Ing. Fabio Valli - Investment Manager

BUSINESS PLAN: COSTRUZIONE E KPI PER IL MONITORAGGIO mercoledì 24 novembre 2021 orario 17.30-19.30 Ing. Andrea Fioravanti - Investment Manager Dott.ssa Roberta Terpin - Senior Investment Officer

ESG - ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE: FOCUS E ORGANIZZAZIONE giovedì 2 dicembre 2021 orario 17.30-19.30

Dott.ssa Roberta Terpin - Senior Investment Officer Dott.ssa Alessandra Ramani - Vice Direttore Finanza e controllo

VALUTAZIONE D’AZIENDA: METODOLOGIE DIFFUSE NELLA PRASSI mercoledì 15 dicembre 2021 orario 17.30-19.30 Ing. Fabio Valli - Investment Manager Dott. Riccardo Dentesano - Investment Manager

SA 8000:2014 Certified Social Accountability System

ISO 9001:2015 Certified Quality System

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Confapi FVG incontra l’Interporto di Pordenone

«Ripensare i vecchi concetti di “strada” e “ferrovia” e considerare le potenzialità del trasporto intermodale». Questo l’obiettivo dell’incontro organizzato da Confapi FVG, che ha permesso alle imprese associate interessate di confrontarsi con Giuseppe Bortolussi, Amministratore Delegato di Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.; Giuseppe Lavoradori e Daniele Botturi, Terminal Manager di Hupac S.p.A., principale gestore di trasporto intermodale in Europa ed attivo all’interno dell’interporto pordenonese. L’aumento del costo delle materie prime e la carenza di autisti impongono all’intero settore del trasporto su strada di ripensare le proprie strategie sulle medie e lunghe percorrenze, ricorda il Presidente del Gruppo trasporti e logistica Denis Durisotto, volgendo lo sguardo anche verso Pordenone e al suo polo intermodale in forte ascesa.

Affinché ciò sia appetibile, è tuttavia necessario garantire un consistente aumento dei volumi di traffico, mobilitando una quantità di carico maggiore di quella attuale e ovviare al problema dei rientri a vuoto. Un problema, questo, che Bortolussi ha garantito alle imprese presenti essere in corso di approfondimento e sviluppo da parte dell’Interporto e di Hupac, impegnati ad ampliare la rete di destinazioni verso gli hub dell’Europa orientale e verso l’importante crocevia di Vienna. L’aumento dei collegamenti rappresenta, dunque, solamente il primo e decisivo step, finalizzato ad aumentare i volumi di merci e il bilanciamento delle spedizioni. Uno sforzo che è in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea, la quale, nell’ottica di un trasporto più “green”, ha dichiarato di voler raggiungere entro il 2030 una quota di trasporto intermodale pari al 30% a fronte dell’attuale 13% dell’Italia. Le parti hanno infine concordato di riproporre un nuovo incontro, sempre coinvolgendo la committenza, e garantire così una salda collaborazione tra il sistema di produzione e quello dei servizi di trasporto. Condizione necessaria, quest’ultima, affinché una regione a vocazione trasportistica come il Friuli Venezia Giulia possa giocare il ruolo che le compete. (EV)

Pag. 14 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 18 - 15 ottobre 2021


STAMPA 3D PROFESSIONALE

nuove idee che diventano realta

CAM3D è il nuovo progetto della cooperativa di Palazzolo dello Stella, una delle aziende di riferimento del mondo Fincantieri nel settore della carpenteria leggera e nei montaggi di precisione, che oggi mette il servizio di stampa 3D a disposizione dei professionisti del terzo millennio.

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Super ACE 2021 la seguente formula. D = VA x AL

opportunità da cogliere

dove D = importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio da portare in deduzione del reddito complessivo netto dichiarato

di Davide David - dottore commercialista - www. studioturazzadavid.it v. 20.10.2021 L’art. 19 del Dl n. 73 del 25.05.2021 (c.d. “Sostegni-bis”) prevede un temporaneo incremento della portata agevolativa della disciplina sull’ACE (c.d. “Super ACE” o, come anche rubricata la norma, “ACE innovativa 2021”). La Super ACE riguarda una tantum il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, che per i soggetti con periodo d’imposta “solare” è quindi il 2021. Nel prosieguo, per facilità di lettura, si farà sempre riferimento ai periodi d’imposta corrispondenti con l’anno solare. Per effetto della Super ACE le società di capitali potranno beneficiare di un risparmio di imposta pari al 3,6%: - dell’utile 2020 destinato a riserva - dei versamenti soci effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 - delle rinunce crediti da parte dei soci operate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 Per i soggetti Irpef il beneficio varia invece in base alle aliquote Irpef del beneficiario. È inoltre possibile trasformare il beneficio, come sopra determinato, in un credito d’imposta utilizzabile in compensazione o cedibile a terzi. Per contro, è previsto un recupero parziale o totale della Super ACE 2021 nel caso in cui nei due anni successivi (2022 e 2023) il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio.

Determinazione della Super ACE Si ricorda che l’ACE ordinaria va determinata con

VA = variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010 => con limite massimo il patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio “agevolato” AL = aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale Per la Super ACE la formula rimane la stessa ma con le seguenti particolarità: 1) variazione in aumento del capitale proprio (VA) La variazione in aumento va individuata raffrontando il capitale proprio al 31.12.2021 con quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2020 (invece che al 31.12.2010). La variazione è quindi costituita (cfr. art. 5 del DM 03.08.2017) dalla somma algebrica (con riferimento al 2021) a) degli elementi positivi (accantonamenti utili, conferimenti in denaro, rinunce crediti) b) e degli elementi negativi (distribuzione riserve ed altre attribuzioni ai soci) A detto fine, tutti gli incrementi rilevano a partire da inizio esercizio, senza pro-rata temporis. Ciò costituisce un indubbio vantaggio soprattutto per i versamenti soci (cui sono assimilate le rinunce ai crediti), dato che vanno assunti per intero indipendentemente da quando effettuati, essendo sufficiente che siano effettuati entro il 31.12.2021. Non sussiste, inoltre, il limite del patrimonio netto di bilancio (bilancio al 31.12.2021), rilevante invece per l’ACE ordinaria. Per contro la variazione in aumento rileva fino al limite massimo di 5 milioni di euro. 2) l’aliquota (AL) è pari al 15% Per i soggetti IRES il massimo di beneficio che si può ottenere è quindi pari a:

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euro 180.000 = 5.000.000 x 15% x 24% Peraltro, la Super ACE non sostituisce l’ACE ordinaria e vi può quindi anche essere una combinazione tra le due, soprattutto laddove le variazioni in aumento sul 2020 siano inferiori a quelle sul 2010. Le principali operazioni che possono comportare la variazione in aumento (VA) su cui applicare l’aliquota del 15% sono: a) utile 2020 accantonato a riserva in sede di approvazione del bilancio 2020 b) versamenti soci effettuati nel 2021 - anche per effetto di rinunce a crediti operate entro il 31.12.2021 Per quanto concerne l’accantonamento dell’utile non va però computato tra le variazioni in aumento quanto accantonato a riserve di utili non disponibili, intendendosi per tali le riserve formate con utili derivanti da processi di valutazione nonché quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite (cfr. art. 5 DM 03.08.2017). La Super ACE si ottiene nella sua interezza anche nel caso in cui il patrimonio netto contabile si venga a ridurre (o azzerare) per effetto delle perdite subite nel 2021; dato che per la Super ACE non opera il limite del patrimonio netto di fine esercizio. Esempio: a) utile 2020 accantonato a riserva in sede di approvazione del bilancio 2020 = 400.000 euro b) rinuncia finanziamento soci in data 1° dicembre 2021 = 1.000.000 euro (da assumere per l’intero importo e non pro-rata temporis) c) perdita 2021 = 800.000 d) nessuna distribuzione ai soci Super ACE = (400.000 + 1.000.000) x 15% = 210.000 euro Applicando l’aliquota IRES del 24% il beneficio fiscale sarà quindi pari a: 210.000 x 24% = 50.400 euro => pari al 3,6% dell’incremento complessivo di euro 1.400.000

Trasformazione in credito d’imposta La Super ACE può essere fruita, in alternativa: - tramite la riduzione dell’imponibile nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2021; - ovvero tramite la trasformazione in credito d’imposta, da utilizzare in compensazione in F24 o da cedere a terzi.

La norma sulla Super ACE consente infatti di optare per la trasformazione del beneficio in un credito d’imposta “non tassabile”, da determinarsi applicando l’aliquota IRES (o IRPEF) al 15% della variazione in aumento di capitale. Nell’esempio di cui sopra sarà quindi possibile ottenere un credito d’imposta pari a euro 50.400 (=1.400.000x15%x24%). In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere chiesto a rimborso o anche ceduto a terzi (non necessariamente intermediari finanziari). È specificatamente previsto che i cessionari rispondono solo per utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore a quello ricevuto e non per la effettiva spettanza in capo al cedente, per la quale risponde solo quest’ultimo. Con provvedimento direttoriale del 17.09.2021 sono state definite le modalità per comunicare all’Agenzia delle entrate la trasformazione in credito d’imposta. La comunicazione può essere trasmessa dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2021. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta. Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa ricezione del riconoscimento da parte dell’Agenzia delle entrate, dal giorno successivo a quello: - della delibera assembleare di destinazione a riserva dell’utile 2020 - dell’avvenuto versamento dei conferimenti in denaro - della rinuncia ai crediti di natura finanziaria da parte dei soci Da detto momento il credito può essere utilizzato in compensazione (in F24) oppure ceduto a terzi, tramite apposita comunicazione da effettuarsi con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Recupero della super ACE La norma prevede un recupero parziale o totale della Super ACE 2021 nel caso in cui entro i due anni successivi (2022 e 2023) il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio (come anche chiarito nella relazione illustrativa del Sostegni-bis). In buona sostanza si avrà quindi un recupero della Super ACE in ipotesi di distribuzioni ai soci effettuate entro il 31.12.2023 (per i soggetti con esercizio “solare”). I presupposti e le modalità per il recupero sono

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diversi a seconda che la Super ACE sia stata portata a riduzione del reddito ovvero trasformata in credito d’imposta. In caso di deduzione dal reddito il beneficio fruito nel 2021 va recuperato: - relativamente al 2022, in caso di riduzione del capitale proprio in detto anno, operando una variazione in aumento in dichiarazione pari al 15% della differenza tra la variazione 2021 e la variazione 2022 - relativamente al 2023, in caso di riduzione del capitale proprio in detto anno, operando una variazione in aumento in dichiarazione pari al 15% della differenza tra la variazione 2021 e la variazione 2023, al netto dell’eventuale variazione in aumento operata per il 2022. Il recupero del beneficio è invece più complesso in caso di trasformazione del credito d’imposta.

In tale ipotesi si ha che: a) se la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al 2021 e quella riferita al 2020 risulta inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d’imposta, il credito d’imposta è restituito in proporzione a tale minore importo b) se nel 2022 la variazione in aumento del capitale proprio risulta inferiore rispetto a quella del 2021, il credito d’imposta è restituito in proporzione a tale minore importo c) se nel 2023 la variazione in aumento del capitale proprio risulta inferiore rispetto al 2021, il credito d’imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al 2023 rispetto a quella riferita al 2021, al netto dell’eventuale credito d’imposta restituito nel 2022.

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Attività economiche chiuse per pandemia individuati i soggetti beneficiari dei fondi e le modalità di erogazione Premessa L’art. 2 del D. L. n. 73 del 25 maggio 2021 (Sostegni bis), ha previsto uno specifico contributo per le attività che nel 2021 sono state oggetto di chiusura, causa pandemia, per un periodo ai almeno 4 mesi. Con decreto del 9 settembre 2021 il MEF ha individuato i soggetti beneficiari dei 140 milioni di fondi messi a disposizione e le relative modalità di erogazione.

Soggetti beneficiari Il contributo riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo: - titolari di partita Iva al 23 luglio 2021 e che alla medesima data esercitavano attività chiuse a seguito delle misure adottate dagli artt. 1 e 2 del D.L. 19/2020 per un periodo di almeno 100 giorni e comunicate all’Agenzia delle entrate con i modelli AA7/AA9 individuate dal codice Ateco 93.29.10 “Discoteche e sale da ballo night club e simili; - titolari di partita Iva al 26 maggio 2021 che alla medesima data esercitavano prevalentemente una delle attività comunicate all’Agenzia delle entrate con i modelli AA/7 e AA/9 e di seguito riportate:

47.78.31

Commercio al dettaglio di oggetti d’arte, incluse le gallerie d’arte

49.39.01

Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte di sistemi di trasporto urbano o suburbani;

56.21.00

Catering per eventi, banqueting;

59.14.00

Attività di proiezione cinematografica

79.90.11

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri ricreativi e d’intrattenimento

82.30.00

Organizzazione di convegni e fiere

85.51.00

Corsi sportivi e ricreativi

85.52.01

Corsi di danza

90.01.01

Attività nel campo della recitazione

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.02.09

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.02.00

Attività di musei

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

92.00.02

Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o gettone

92.00.09

Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse

93.11.10

Gestione di stadi

93.11.20

Gestione di piscine

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90

Gestione di altri impianti sportivi nca

93.13

Gestione di palestre

93.21

Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.30

Sale giochi e biliardi

93.29.90

Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

96.04 96.09.05

Servizi dei centri per il benessere fisico Organizzazione di feste e cerimonie

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Al momento della presentazione della richiesta di contributo i soggetti interessati devono dichiarare di essere rimasti chiusi per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.

Soggetti esclusi Sono esclusi dall’agevolazione in esame: - i soggetti non residenti o non stabiliti in Italia; - i soggetti già in difficoltà al 31.12.2019 si sensi della Comunicazione della Commissione Ue 19.3.2020 C (2020), 1863 final fatta salva la deroga disposta per le micro e piccole imprese; - gli Enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; - i soggetti di cui all’art. 162 - bis del TUIR come gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione non finanziaria e assimilati.

Ammontare del contributo Le risorse disponibili saranno ripartite prioritariamente per una somma di 20 milioni di euro ai titolari di partita Iva al 23 luglio 2021 con codice Ateco 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo night – club e simili” con un limite massimo di beneficio di 25.000 euro. Le restanti risorse andranno a beneficio dei soggetti titolari di partita Iva al 26 maggio 2021 e che alla stessa data esercitavano una delle attività sopra elencate.

Il contributo è pari a: - 3.000 euro per ammontare di ricavi 2019 fino a 400.000 euro; - 7.500 euro per ammontare ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; - 12.000 euro per ammontare ricavi 2019 superiori a 1 milione di euro. In assenza di ricavi realizzati nel 2019 il contributo spetta comunque nella misura di 3.000 euro. Non opererà il click day conseguentemente qualora le richieste superino le risorse disponibili i contributi saranno proporzionalmente ridotti.

Il modello Il modello non è ancora disponibili ma un provvedimento dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il 6 dicembre 2021 individuerà i termini e le modalità di presentazione. Il contributo non è soggetto a tassazione ai fini Ires, Irpef e Irap e non rileva ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR. I beneficiari sono tenuti agli obblighi di pubblicità relativi alle erogazioni pubbliche di cui all’art. 125 della legge 124/2017 con l’indicazione in Nota integrativa, pubblicazione sul proprio sito internet o sul portale dell’Associazione di categoria di appartenenza.

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(PZ)


Bonus rubinetti

approvato il decreto attuativo

Il Ministero della transizione ecologica con proprio decreto ha individuate le modalità di accesso al bonus idrico previsto dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio) dai commi 61 a 65 dell’art. 1, per la sostituzione della rubinetteria degli immobili a favore delle persone fisiche residenti in Italia. Il contributo “idrico” è riconosciuto per i seguenti interventi: - sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a carico ridotto; - sostituzione di apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Il bonus pari a 1.000 euro per ogni beneficiario è usufruibile fino ad esaurimento dei 20 milioni di euro di fondi stanziati. In particolare gli interventi agevolati riguardano: - la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistema di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; - la fornitura e l’installazione di rubinetti miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo del flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murare collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il decreto del Ministero della transizione ecologica ha individuato le modalità di accesso al bonus, precisando innanzi tutto che il bonus spetta una sola volta e per un solo immobile per interventi di efficientamento idrico effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Spetta esclusivamente ai titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su edifici esistenti, nonché di diritti personali di godimento su parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. In caso di cointestatari è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, da allegare alla domanda da inserire nella piattaforma. Gli interessati dovranno registrarsi su una piattaforma elettronica dedicata sul sito del Ministero della Transizione Ecologica denominata “Piattaforma bonus idrico” il cui accesso è consentito con SPID o Carta d’identità elettronica. La procedura di richiesta del bonus prevede l’indicazione delle generalità del richiedente, l’identificazione catastale dell’immobile, autodichiarazione di non aver già usufruito di altre agevolazioni fiscali per le medesime spese, l’importo della spesa per cui si chiede il contributo, le quantità acquisite e le specifiche della posa in opera. Alla richiesta andrà allegata copia della fattura o della documentazione commerciale. Il bonus sarà riconosciuto fino ad esaurimento scorte, dunque sarà soddisfatto secondo l’ordine temporale di arrivo delle domande. Il decreto non prevede termini iniziali o finali di presentazione delle domande ma solamente che le domande saranno soddisfatte fino ad esaurimento fondi adottando quindi un criterio “click day”. Il bonus è esente da tassazione e non concorre al calcolo dell’ISEE.

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(PZ)


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Manutenzioni e riparazioni la disciplina prevista dalla normativa fiscale

Premessa Il 6° comma dell’art. 102 del TUIR disciplina le regole di deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di manutenzione e riparazione. Si tratta degli interventi che le imprese eseguono sui propri beni strumentali per mantenerli nel tempo efficienti. Per questi interventi il legislatore fiscale ha previsto regole diversificate a seconda si tratti di beni propri o di terzi. Le regole sono inoltre differenziate in base al tipo d’intervento, vale a dire se hanno natura ordinaria o straordinaria.

Spese incrementali Le spese di manutenzione e riparazione straordinaria possono avere natura incrementale, vale dire che possono essere capitalizzate e portate a incremento del cespite cui si riferiscono per poi essere ammortizzate in base alle aliquote previste dal DM 31.12.1988. Sul punto si deve tuttavia rilevare che le norme di natura civilistica prevedono la possibilità di portare queste spese ad incremento del cespite solo nelle ipotesi in cui le stesse determinino effettivamente un incremento delle capacità produttive del bene. A titolo di esempio la sostituzione di un motore guasto con uno di maggior efficienza energetica non può essere incrementale, mentre l’implementazione di un impianto al fine di aumentare la sua capacità produttiva può essere considerato di natura incrementale.

Beni di proprietà Le spese di manutenzione e riparazione ai sensi dell’art. 102 comma 6 del TUIR sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio del

periodo d’imposta nel registro dei cespiti. L’eccedenza deve essere dedotta nei cinque esercizi successivi. Per costo complessivo si deve considerare quello storico, al lordo quindi delle quote di ammortamento già dedotte. Nel calcolo del costo complessivo devono essere considerati anche i beni già completamente ammortizzati. Per le imprese di nuova costituzione, nel primo esercizio si deve fare riferimento al costo complessivo dei beni ammortizzabili risultanti a fine esercizio. La percentuale del 5% non è uguale per tutti i settori produttivi, sono, infatti previste percentuali diverse per alcune tipologie di attività. In particolare per il settore siderurgico la percentuale è dell’11%, per quello estrattivo del 15% per quello dell’autotrasporto del 25%, per quest’ultimo settore l’eccedenza è ripartita in 3 esercizi ed è sempre riconosciuta la deducibilità integrale degli pneumatici. Per quanto riguarda i veicoli e gli altri beni a deducibilità parziale, ai fini della determinazione del plafond del 5% si deve considerare il costo fiscalmente rilevante.

Incrementi e decrementi durante l’anno Non è previsto il ragguaglio alla durata del possesso per applicare la percentuale di deducibilità annuale. In caso quindi di variazioni dei beni ammortizzabili intervenute nel corso dell’anno, per acquisti, costruzioni interne o cessioni, la percentuale del 5% non deve essere ragguagliata alla durata del possesso. La determinazione della base di calcolo del 5% è pertanto collegata esclusivamente a tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. Avendo rilevanza solo il costo al primo giorno del periodo d’imposta, i beni venduti nell’anno rileveranno per intero mentre per quelli acquistati nell’anno rileveranno nel periodo d’imposta successivo.

Prestazioni periodiche contrattualizzate Le manutenzioni e riparazioni possono essere og-

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getto di uno specifico contratto con il quale le parti prevedono degli interventi periodici a fronte dei quali sono corrisposte somme specifiche. Per questi interventi manutentivi la norma prevede la possibilità di sottrarli alle regole fini qui analizzate, riconoscendo loro l’integrale deducibilità nell’esercizio, a prescindere dal loro ammontare. Segnaliamo che si tratta di una possibilità offerta dalla norma al contribuente, potendo benissimo farle rientrare nella regola generale. La scelta che tuttavia viene effettuata vincola il contribuente per tutta la durata del contratto. Conseguentemente non sarà possibile scegliere in un esercizio la regola del 5% e in quello successivo quella della integrale deducibilità. Qualora non si adotti la regola del plafond per le prestazioni periodiche, il bene cui si riferisce la manutenzione non concorre alla formazione del parametro del 5%.

Beni di terzi Nelle ipotesi di manutenzione e riparazione su beni di terzi, si deve distinguere a seconda si tratti di interventi di natura ordinaria o straordinaria.

Per gli interventi di natura ordinaria, i relativi costi sono interamente deducibili nell’esercizio di competenza a prescindere dal loro importo. Gli interventi di natura straordinaria posti a carico dell’utilizzatore, costituiscono una spesa relativa a più esercizi e quindi sono deducibili sulla base della quota imputata a conto economico in base alla minore tra la vita utile e la durata contrattuale residua. In ogni caso l’arco temporale non può superare i cinque esercizi. Volendo esemplificare, se le spese riguardano una manutenzione straordinaria su un bene detenuto in base ad un contratto di locazione che scade dopo 6 anni, la spesa sarà ripartita in 5 anni, se invece il contratto scade dopo tre anni, le quote andranno ripartite in tre anni. La risoluzione 28.12.1983 n. 9/400 dell’Agenzia delle entrate ha tuttavia ammesso che se il contratto di locazione prevede la rinnovabilità alla scadenza e sussistano oggettive intenzioni di rinnovarlo, è possibile ripartire il costo dell’intervento manutentivo su un arco temporale che consideri anche la proroga. (PZ)

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Plafond Iva e note di variazione la disciplina può esporre le imprese a rischi di splafonamento I soggetti che effettuano operazioni con paesi comunitari ed extracomunitari, hanno la possibilità, al fine di evitare di trovarsi perennemente a credito di Iva, di effettuare acquisti o importazioni di beni e servizi senza applicazione dell’imposta, in presenza di determinate condizioni e fino ad un certo limite, detto “plafond”. Così i soggetti che realizzano operazioni non imponibili con l’estero per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari, possono acquistare beni e servizi senza pagare l’Iva nei limiti del “plafond”. In pratica l’ammontare delle operazioni con l’estero realizzate nell’anno precedente o nei dodici mesi precedenti, rappresenta l’ammontare di acquisti possibile senza pagare al fornitore l’Iva. L’ammontare di acquisti effettuabili in un determinato esercizio senza versare l’imposta, dipende pertanto dall’ammontare di operazioni con l’estero eseguito nell’anno precedente o nei dodici mesi precedenti. Risulta pertanto agevole quantificare a inizio anno l’ammontare del plafond disponibile. Può tuttavia capitare che determinate operazioni commerciali, vuoi per contestazioni o per accordi successivi, vengano modificate o addirittura annullate. In questi casi si rende necessario l’emissione di apposite note di variazione. Tali note di variazione sono obbligatorie in caso di variazioni in aumento, vale a dire che aumentano l’originario imponibile, mentre sono facoltative nel caso inverso, quando cioè l’imponibile diminuisce. Tali note di variazione, una volta emesse, determinano degli effetti anche sul plafond. La circolare 8/D del 27.2.2003 dell’Agenzia delle Dogane, ha previsto che le note di variazione emesse in relazione ad operazioni non imponibili relative ad anni precedenti, incidono sull’ammon-

tare del plafond alla cui composizione ha concorso l’operazione originaria. Secondo l’interpretazione doganale quindi, nel caso di note di variazione in diminuzione, si può verificare a posteriori, il superamento del plafond. La circolare conferma che il momento di formazione del plafond è quello della registrazione della fattura. Nel computo devono essere considerate anche le fatture anticipate, avendo tuttavia cura di provare l’effettiva uscita dal territorio nazionale della merce. Le note di variazione in aumento possono avere degli effetti sulla quantificazione del plafond, soprattutto nei casi in cui tali note siano emesse in periodi d’imposta successivi rispetto all’operazione originaria. In particolare le note di variazione aumentative delle quali si deve tenere conto anche se non emesse (si ricorda che le note di variazione in diminuzione sono facoltative): - se ricevute nello stesso anno in cui è stato operato l’acquisto dell’operazione originaria, aumentano il plafond utilizzato; - se ricevute negli anni successivi, pur annotate sul registro degli acquisti, non devono essere imputate al plafond di quegli anni ma in quello del periodo precedente in cui è stato effettuato l’acquisto detassato. Allo stesso modo nel caso di variazioni in diminuzione emesse dal fornitore, rileva il momento di ricevimento da parte del cessionario: - se le riceve nel corso dello stesso anno dell’acquisto, riducono il plafond utilizzato; - se le riceve negli esercizi successivi al primo, non aumentano il plafond disponibile. Abbiamo visto che in caso di variazione aumentativa emessa l’anno successivo vi è il rischio che a posteriori, si verifichi uno splafonamento causato appunto dall’emissione di una nota di variazione in esercizi successivi, con la necessità di porvi rimedio, secondo quanto previsto dalla circolare 50/E del 12 giugno 2002. Quest’ultima consente di sanare lo splafonamento coinvolgendo o meno il fornitore secondo una delle seguenti procedure: 1) emissione di un’autofattura in formato elettronico da trasmettere allo SDI e versamento dell’imposta, sanzioni e interessi; 2) come al punto precedente, ma l’autofattura

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viene emessa entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento, registrandola nel registro acquisti e vendite e facendo convogliare l’imposta nella liquidazione mensile; 3) richiedere al fornitore l’emissione di una fattura integrativa con versamento di sanzioni e interessi.

Se la regolarizzazione avviene prima che la violazione sia accertata, l’esportatore abituale può beneficiare della riduzione delle sanzioni ricorrendo al ravvedimento operoso.

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(PZ)


Contributo grandi imprese invio delle richieste entro il 13 dicembre 2021

Fino al 13 dicembre 2021, è possibile presentare le domande per fruire del contributo a fondo perduto introdotto dal decreto Sostegni-bis (articolo 1, comma 30-bis del Dl n. 73/2021), a favore degli operatori Iva, esercenti attività d’impresa, danneggiati dal protrarsi dell’epidemia che, nel 2019, hanno conseguito compensi o ricavi compresi fra i 10 e i 15 milioni di euro. Infatti, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 14 ottobre 2021 ha definito le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e le relative specifiche tecniche. Il contributo in esame, ricordiamo, è stato previsto dall’articolo 1, comma 30-bis del Dl n. 73/2021 a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con un ammontare di ricavi o compensi superiore a 10 milioni di euro ma non superiore a 15 milioni di euro conseguiti nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Sostegnibis (ossia, nel 2019, per i soggetti con esercizio corrispondente con l’anno solare). Questi soggetti, ai fini dell’accesso al contributo, dovranno essere in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi previsti dal decreto “Sostegni” o dal “Sostegni bis”, ossia: - partita Iva attiva al momento dell’entrata in vigore della norma istitutiva del beneficio; - calo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi almeno del 30% nell’anno 2020 rispetto al 2019 (requisito previsto dal decreto “Sostegni”) ovvero nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 (requisito previsto dal decreto “Sostegni-bis”).

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza L’Istanza è trasmessa mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato). La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata dal giorno 14 ottobre 2021 e non oltre il giorno 13 dicembre 2021. Nel suddetto arco temporale è possibile presentare una nuova istanza correttiva e integralmente sostitutiva di quella precedentemente trasmessa. È inoltre possibile presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale ai contributi, anche oltre il termine del 13 dicembre 2021. Dopo l’invio della domanda viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico. L’Agenzia poi effettua dei controlli sul contenuto dell’istanza e, in caso di esito positivo, comunica l’avvenuto mandato di pagamento dei contributi (o il riconoscimento dei contributi nel caso di opzione per il credito d’imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, cui potrà accedere il richiedente o l’intermediario delegato. Nella stessa area è comunicato l’eventuale scarto della domanda e i motivi del rigetto.

Calcolo dei contributi a fondo perduto Premettendo che l’importo di ciascun contributo non può essere superiore a 150mila euro, l’ammontare del beneficio è determinato in modo differente a seconda dell’oggetto della domanda: 1. se nella domanda viene richiesto esclusivamente il contributo del decreto “Sostegni”, l’importo è calcolato applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. È riconosciuto comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo

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è riconosciuto ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 31 dicembre 2018, anche in assenza del requisito del calo di fatturato, ai quali è garantito per un importo almeno pari al minimo. Nel caso di richiesta e riconoscimento del solo contributo Sostegni, è riconosciuto anche il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, commi da 1 a 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (contributo Sostegnibis automatico); 2. se viene richiesto esclusivamente il contributo del “Sostegni-bis alternativo” (articolo 1, commi da 5 a 15, Dl n. 73/2021), l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 30% della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Erogazione dei contributi L’Agenzia determina i contributi sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e provvede a erogare l’indennizzo, previo controllo dei dati ricevuti. L’erogazione dei contributi è effettuata mediante specifici accrediti – per ogni singolo contributo spettante – sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale

del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto i contributi. In alternativa all’accredito su c/c, i contributi, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti nella loro totalità come crediti di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. I predetti crediti di imposta saranno fruibili solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento dei contributi riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Attività di controllo Se l’attività di controllo dei requisiti svolta dall’Agenzia evidenzia che i contributi sono in tutto o in parte non spettanti, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia procede alle attività di recupero, irrogando le relative sanzioni e gli interessi. È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione dei contributi indebitamente percepiti e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997. (C)

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Definizione agevolata avvisi bonari provvedimento del direttore delle entrate Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2021 sono state definite le modalità di fruizione della definizione agevolata per operatori economici che hanno subìto una grave perdita di fatturato (vedi articolo 5, commi da 1 a 9 del d.l. 41/2021 del d.l 73/2021, convertito con legge 69/2021 – cd decreto “Sostegni”). Questa disposizione introduce una definizione agevolata per gli operatori economici che, a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno subìto una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto all’anno precedente. Possono fruire della definizione agevolata i soggetti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021. Oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative: - al periodo di imposta 2017 (dichiarazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione, ex art. 157 decreto Rilancio);

- al periodo di imposta 2018 (dichiarazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021). Tanto premesso, con il presente provvedimento, sono definite le modalità di perfezionamento ed efficacia della suddetta definizione agevolata. In particolare, in presenza dei requisiti prescritti dalla norma, la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le modalità ed entro i termini ordinariamente previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici). L’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 («Aiuti di importo limitato») e 3.12 («Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti») della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. Pertanto, per attestare il rispetto dei predetti limiti e condizioni, i contribuenti devono presentare apposita autodichiarazione entro il 31 dicembre 2021 ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

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(C)


Industria 4.0

pubblicato il modello di comunicazione dati

Il MISE informa che con decreto direttoriale del 6 ottobre 2021 è stato approvato il modello per la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it Per maggiori informazioni si veda Apinforma n. 4/2021. Ricordiamo comunque che in virtù della legge di bilancio 2021, la disciplina della misura è stata ri-

formulata rendendola applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023, a patto che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati versati acconti pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione). Detta normativa si pone comunque in linea di continuità con l’intervento operato dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), che ha previsto la trasformazione in crediti di imposta delle agevolazioni meglio note come “super ammortamento” e “iper ammortamento”, con alcune modifiche sulla platea dei beni agevolabili (con l’inclusione dei beni immateriali non 4.0) Per approfondimenti è possibile consultare anche la pagina dedicata del sito del MISE al link seguente dove, peraltro, è disponibile anche il collegamento al decreto sopra citato e al modello di comunicazione: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/ impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali

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(C)


Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2021 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

102,9

0,564883

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

103,0

0,763196

MARZO

15.03

14.04

0,375

103,3

1,108138

APRILE

15.04

14.05

0,500

103,7

1,526393

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

103,6

1,578079

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

103,8

1,849707

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

104,2

2,267962

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

104,7

2,759531

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

104,5

2,737903

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

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Servizio Inps di verifica automatica del Green Pass attivato il servizio “greenpass50+”. messaggio inps n. 3589 Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 376/LOP del 22 ottobre scorso per ricordare che dal 21 ottobre è disponibile sul sito dell’INPS il servizio “Greenpass50+” che consente ai datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di poter verificare in modo massivo il possesso del Green Pass nei confronti dei lavoratori che svolgono la prestazione in presenza presso la sede aziendale (sono esclusi i lavoratori in Smartworking). È quanto previsto nel messaggio n. 3589 con il quale l’Istituto precisa che la verifica è effettuata incrociando il codice fiscale del dipendente con l’informazione sulla titolarità o meno del Green Pass ottenuta dall’INPS tramite la Piattaforma Nazionale-DGC. Il servizio, in particolare, si articola in tre distinte fasi:

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1. la fase di accreditamento: preliminarmente, il datore di lavoro deve accreditare l’azienda al servizio di verifica del Green Pass e indicare i c.d. “Verificatori”, i quali saranno incaricati al controllo virtuale del Green Pass; 2. la fase di elaborazione: successivamente, l’INPS accede alla Piattaforma Nazionale-DGC per il recupero dell’informazione del possesso del Green Pass da parte dei dipendenti delle aziende che hanno aderito al servizio; 3. la fase di verifica: infine, i “Verificatori” accedono al servizio ed effettuano il controllo selezionando i nominativi per i quali intendono accertare il possesso o meno del Green Pass. Resta inteso che all’esito di queste verifiche, qualora il lavoratore non risulti in possesso di Green Pass in corso di validità (per cui il servizio “Greenpass50+ non gli consente l’accesso sul posto di lavoro), questi ha comunque diritto di esibire la certificazione e il relativo QR Code al momento di accedere al luogo di lavoro e sarà oggetto di controllo tramite l’applicazione “Verifica C19”. Con riserva di ulteriori informazioni. (LOP)


Check up gratuito

in materia di ambiente, sicurezza e salute sul lavoro e qualità

In collaborazione con l’Impresa associata Vistra Srl mettiamo a disposizione un servizio strategico, gratuito e permanente per valutare il livello di conformità legislativo e normativo della propria organizzazione in materia di ambiente, sicurezza e salute sul lavoro e qualità. Si tratta di un check up sia documentale che degli ambienti di lavoro e si articola in tre semplici fasi: 1. la prima vede l’applicazione di un potente strumento d’analisi: QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) MONITOR®, un audit che evidenzia in modo chiaro e comprensibile l’insieme dei complessi (e talvolta nebulosi) requisiti collegati all’attività nazionale e internazionale in ambito di gestione della qualità, sicurezza sul lavoro e ambiente; 2. sulla base delle informazioni raccolte viene quindi sviluppato un report e viene calcolato il QHSE RISK INDEX®: il rating del rischio di incorrere in problemi normativi; 3. dopo i primi 2 step avviene l’applicazione del metodo: si sviluppa un master plan completo delle attività da implementare per garantire la massima tutela all’operatività dell’azienda in

conformità ai requisiti cogenti di legge ed alle normative. I plus del servizio sono i seguenti: - immediato riscontro sullo stato di conformità legislativa in materia di ambiente, sicurezza e salute sul lavoro e qualità per attività in Italia ed all’estero; - immediato riscontro sullo stato di riscontro di conformità alla norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001; - presenza di master plan con l’indicazione delle misure di adeguamento/miglioramento. L’output documentale è un report strutturato che può essere utilizzato: - in occasione della riunione periodica della sicurezza o del riesame della direzione; - come report di audit da condividere con L’Ente di Certificazione (in caso di azienda certificata); - come documento da condividere con il management, il datore di lavoro, il CDA per valutare lo stato di conformità dell’organizzazione alla normativa in materia di QHSE e le eventuali azioni di adeguamento da implementare. Il QICA® è dunque un processo completo e un valore aggiunto per tutte quelle aziende che cercano un supporto operativo concreto per il benessere del proprio business. Per ricevere ulteriori informazioni e attivare il Check up gratuito le Imprese interessate possono contattare la dott.ssa Emanuela De Faccio 0432.507377 - formazione@confapifvg.it.

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(EDF)


Nuovi criteri per il servizio antincendio il piano di emergenza deve contenere le procedure per l’evacuazione dei luoghi di lavoro Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Interno del 2 settembre 2021, dal titolo “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.” Il provvedimento si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e definisce in particolare i seguenti aspetti: - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza; - Informazione e formazione dei lavoratori; - Designazione degli addetti al servizio antincendio; - Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza Sulla gestione del servizio antincendio (art. 2 del d.m.), il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio (in esercizio ed in emergenza), in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del d.m. in commento. In particolare, l’allegato I prevede l’obbligo del

datore di lavoro di fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nello stesso allegato. L’allegato II disciplina invece la predisposizione e l’aggiornamento del piano di emergenza che deve contenere, tra l’altro: le azioni che i lavoratori devono porre in essere in caso di incendio; le procedure per l’evacuazione dei luoghi di lavoro. La predisposizione del piano di emergenza – sempre secondo l’art. 2 del d.m. – è prevista nei seguenti casi: - luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori; - luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori; - luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011. Nel piano di emergenza sono inoltre riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’art. 34 del d.lgs. 81/2008. Quanto alla designazione degli addetti al servizio antincendio (art.4), è richiesta all’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, compreso il piano di emergenza ove previsto. I lavoratori designati sono chiamati a frequentare i corsi di formazione e aggiornamento a norma dell’art.5 del d.m. (con cadenza almeno quinquennale).

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(C)



SOA: rinnovo per la Progetto Friuli potrà eseguire anche la categoria og2 relativa al restauro Rinnovo con incremento di categorie per la Progetto Friuli srl, rappresentata dal perito Maurizio Peres, con sede legale in via Passons n. 2/ b a Pasian di Prato e sede operativa a Tavagnacco in via Paderno n. 9, che ha ottenuto il rinnovo dell’attestazione per la categoria OG1 per un importo pari 516.000 euro (II classifica) e contestualmente si è attestata per la categoria OG2 sempre per la seconda classifica. La Progetto Friuli srl è stata costituita nel 2003 ed è una impresa di costruzioni generali che offre al cliente un pacchetto di servizi “chiavi in mano”. L’operatività dell’azienda inizia con alcuni contratti di manutenzione per privati e industrie, ma ha anche operato nella ricostruzione dell’Abruzzo e dell’Emilia, in seguito al sisma del 2009 e del 2012. Le ristrutturazioni ed i restauri conservativi sono il settore in cui l’azienda si è distinta nel corso degli anni, grazie alla continua ricerca di materiali innovativi e soprattutto alla professionalità dei propri collaboratori, che rendono possibile il recupero di quelle situazioni architettoniche ed artistiche che caratterizzano i fabbricati storici e tutelati dalle belle arti. Dal 2018 ha acquisito l’attestazione per la categoria OG1 relativa agli Edifici civili e industriali, e ha potuto eseguire fino ad un importo di 619.200 Euro la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o in-

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diretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Con il rinnovo di ottobre 2021 si è qualificata per il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2) fino ad un importo massimo di 619.200 euro. La categoria riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


eAppaltiFVG: gli inviti per le procedure negoziate per i lavori di rischio idrogeologico e per la manutenzione dei corsi d’acqua Il Servizio difesa del suolo, della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo Sostenibile della Regione FVG con circolare n. 54017/ del 5 ottobre 2021 ha dato indicazioni sull’utilizzo dell’Albo degli operatori economici da parte della piattaforma eAppaltiFVG per l’avvio delle procedure negoziate. L’ufficio Regionale sta seguendo varie progettazioni di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la manutenzione dei corsi d’acqua regionali. Per la scelta delle imprese da invitare alle singole procedure, viene utilizzato l’Albo degli operatori economici della Regione Friuli Venezia Giulia istituito tramite la piattaforma eAppaltiFVG, selezio-

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nando tra quelli iscritti nella categoria e classifica prevalente per ogni singolo intervento. La Regione ricorda che l’iscrizione dei singoli operatori economici, come previsto dal Regolamento relativo alla gestione dell’Albo Operatori economici della Regione Friuli Venezia Giulia, avviene, infatti, per le categorie e sottocategorie merceologiche individuate dallo stesso regolamento come indicato dal richiedente l’iscrizione. Per la Regione al fine di rispettare il principio di proporzionalità, gli inviti saranno inoltrati solo agli operatori iscritti all’albo per la specifica categoria e classifica indicata dal progetto, non valendo l’iscrizione all’albo di eAppaltiFVG nella classifica superiore come automatica iscrizione anche per le categorie inferiori. Per maggior chiarezza si porta il seguente esempio: per un intervento che ricade nella categoria OG8, classifica III, saranno invitati i soli operatori economici iscritti all’Albo di eAppalti per la categoria OG8 e classifica III, mentre non saranno invitati gli iscritti con sola classifica IV o V ecc. (CS)


Il summit UE-Africa per le pmi di Confapi 21 e 22 ottobre 2021, galleria nazionale di arte moderna, roma

Il 21 e 22 ottobre scorso si è tenuta a Roma la seconda edizione del Summit UE-AFRICA per le piccole e medie imprese, organizzato dalla nostra Confederazione nazionale Confapi in collaborazione con Bvmw, omologa associazione tedesca delle PMI e Cea-Pme, confederazione europea delle piccole e medie industrie. L’evento si propone di promuovere un’alleanza creando contatti tra le piccole e medie imprese europee e africane, attraverso collaborazioni, accordi e joint venture, favorendo un nuovo spirito imprenditoriale che possa generare posti di lavoro, crescita inclusiva, sviluppo sociale e stabilità politica.

Nell’occasione, il presidente Maurizio Casasco ha sottolineato la necessità di stabilire una duratura cooperazione tra i due continenti, creando una rete di contatti tra le PMI e promuovendo iniziative capaci di diffondere un’evoluta cultura dell’imprenditorialità sul modello europeo. Per le PMI italiane lo sviluppo del tessuto imprenditoriale dell’Africa non può che rappresentare un’occasione di crescita e di aumento del fatturato. Le piccole e medie imprese rappresentano infatti la spina dorsale anche delle economie d’oltre Mediterraneo, forti di un territorio ricco di materie prime e di maestranze ma con molte potenzialità ancora da esprimere. Numerosa la partecipazione del mondo istituzionale alla kermesse, a testimonianza della centralità del tema nel dibattito pubblico: dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli, che ha rimarcato la necessità di ripensare il rapporto UE-Africa, ai ministri Giancarlo Giorgetti, Luigi di Maio e Dario Franceschini, tutti concordi sul ruolo centrale che il nostro Paese è destinato a ricoprire nello sviluppo economico del continente africano, in considerazione della sua posizione strategica nel mediterraneo e della radicata cultura piccolo-medio industriale.

Pag. 42 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 18 - 15 ottobre 2021

(EV)


Gli Smart Locker per l’innovazione in azienda gli armadietti “smart” consentono alle imprese di realizzare ambienti di lavoro flessibili e di dar vita a numerose iniziative in ambito welfare A cura di Agenzia Ricoh Udine, con sede in Udine, Viale del Ledra 52/A I nuovi scenari emersi con la pandemia hanno trasformato gli ambienti di lavoro e le nostre abitudini. Il workplace è cambiato, anche come conseguenza del fatto che i dipendenti svolgono le proprie attività sia da casa che in ufficio. Le tecnologie digitali ricoprono un ruolo fondamentale nel supportare i nuovi modelli di lavoro destinati a perdurare nel tempo. Tra le soluzioni che entrano in gioco e che danno maggiormente l’idea di quanto gli uffici stiano cambiando vi sono gli Smart Locker. Si tratta di “armadietti intelligenti” oggi ampiamente usati per il ritiro di prodotti comprati con l’e-commerce e che nei contesti lavorativi sono ideali per molteplici utilizzi, ad esempio in un’ottica di welfare. Con gli Smart Locker le aziende possono consentire ai dipendenti di ritirare sul posto di lavoro pacchi di acquisti effettuati on-line oppure, grazie a soluzioni refrigerate, di ordinare lunch box e pasti pronti in alternativa alla mensa. E non solo: le imprese possono utilizzare queste soluzioni per la distribuzione di asset come pc, smartphone e attrezzature tecniche e per dare ai dipendenti la possibilità di custodire i beni personali nei giorni in cui lavorano da casa. Sono molte le aziende italiane che hanno scelto gli Smart Locker per introdurre innovazione e nuove opportunità per i dipendenti. Qualche esempio?

In Marchesini Group il welfare passa dagli Smart Locker Leader nella produzione di macchine per il packaging farmaceutico e cosmetico, Marchesini Group aveva necessità di sviluppare un piano di welfare per offrire benefit ai propri dipendenti, consentendo loro di risparmiare tempo e di migliorare la worklife balance. “Per i dipendenti poter ricevere i pacchi ordinati via e-commerce direttamente in azienda è un grande vantaggio. Il rischio però è che la distribuzione di tali pacchi si traduca in un lavoro aggiuntivo per i magazzinieri”, spiega Valentina Marchesini, HR Manager dell’azienda. “Il nostro magazziniere posiziona i pacchi all’interno degli scomparti. I destinatari ricevono una mail con un codice univoco da digitare sul display del Locker per sbloccare gli sportelli in cui si trovano i loro pacchi. Tutti sono molto soddisfatti, anche perché gli Smart Locker sono semplici da utilizzare e garantiscono sicurezza e tracciatura delle merci”.

Sodexo: la pausa pranzo diventa smart Sodexo, azienda che opera nel settore della ristorazione collettiva, ha scelto gli Smart Locker refrigerati per offrire ai propri dipendenti il servizio Lunchbox. La piattaforma software del Locker è stata personalizzata ad hoc per il cliente ed interfacciata con l’app aziendale multiservizio MySodexo. “Abbiamo posizionato gli Smart Locker refrigerati all’ingresso degli uffici in modo che tutti possano accedervi”, spiega Patrizia Salvatore, Rewards & HR-IS Med Region di Sodexo. “Tramite l’applicazione MySodexo, il dipendente seleziona e prenota il proprio pasto, che arriverà nello Smart Locker in tempo utile per la pausa pranzo, conservato in perfette condizioni igieniche. Per aprire la cella con il proprio pasto basta scansionare sul display dello Smart Locker il codice QR ricevuto alla conferma dell’ordine”.

Pag. 43 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 18 - 15 ottobre 2021


Aperto bando FAPI 3-2021 disponibilità per il fvg € 143.150. corsi aziendali totalmente finanziati da sempre CONFAPI FVG al fianco delle Imprese per OTTENERE e GESTIRE i finanziamenti FAPI è il fondo interprofessionale vicino alle Imprese attraverso il quale si può finanziare la formazione dei lavoratori per far crescere la competitività dell’Azienda. La nostra Associazione CONFAPI FVG da sempre, in qualità di ente formativo accreditato dalla nostra Regione, in collaborazione con ENAIP FVG, ENFAP FVG, IAL FVG ed IRES FVG, segue con

professionalità, dedizione, trasparenza, correttezza e impegno le aziende che vogliono migliorare la propria Impresa con la formazione. SGRAVIAMO LE IMPRESE DA TUTTI GLI ONERI (DI GESTIONE DELLA PRATICA, ORGANIZZATIVI ED ECONOMICI) SENZA RICHIEDERE ALCUN COSTO: ANCHE I DOCENTI VENGONO DIRETTAMENTE PAGATI DA NOI. Approfittate dei fondi a disposizione dell’impresa. Ci sono diverse opportunità per finanziare la formazione dei dipendenti, inviateci quanto prima la scheda allegata e contattate la nostra dott.ssa Emanuela De Faccio, che è per tutti questi aspetti a Vostra disposizione, telefono 0432507377 - mail formazione@confapifvg.it. (EDF)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------da restituire a CONFAPI FVG e-mail: formazione@confapifvg.it

APERTO BANDO FAPI 3-2021 - CORSI AZIENDALI FINANZIATI

Impresa ___________________________________________________________________________________________________ Settore ______________________________________ N° Addetti __________ Indirizzo _________________________________ E-mail ________________________________________________ Referente ___________________________________________ Impresa iscritta al FAPI - versamento dello 0,30 denuncia aziendale flusso UNIEMENS: sì 

no  indicare a quale Fondo aderisce __________________________

Titolo del corso o area di interesse per la formazione

N. ore corso (min. 8 ore – max 40)

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N. dipendenti corso (minimo 3 dipendenti)

Inquadramento: Quadri, Impiegati, Operai


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- Scheda di adesione da restituire a mezzo e-mail: formazione@confapifvg.it

APISERVIZI SRL V.le Ungheria n. 28 – Udine

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RESILIENZA - LA VIRTÙ DI RISALIRE “La capacità di vivere il cambiamento con successo ed energia” 11 e 25 novembre 2021 dalle ore 14.30 alle 18.30, 1° dicembre 2021 dalle ore 9 alle 13 nella nostra sede in Viale Ungheria ingresso al civico 38 - Udine

Impresa ___________________________________________________________________________ N. dipendenti ___________ Indirizzo sede legale ____________________________________________ Città __________________________ Cap ________ P.IVA __________________________________________________ C.F. ______________________________________________ Telefono ______________________ Fax _____________________ E-mail ____________________________________________ Codice destinatario SDI/PEC ________________________________________________________________________________

Nominativo/i partecipante/i

Ruolo

Quota di partecipazione q Impresa associata CONFAPI FVG Euro 200 + IVA q

Impresa NON associata Euro 250 + IVA

Al 2° partecipante sarà applicato uno sconto del 10%

ATTENZIONE: pagamento da effettuarsi successivamente all’avvio del corso con bonifico bancario intestato ad Apiservizi Srl con unico socio, Viale Ungheria n. 28 - 33100 Udine - Unicredit S.p.A. IT 97 E 02008 12310 000040033100

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Disciplina del trasporto su strada le modifiche introdotte dal reg. (ue) 1055/2020

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 366/ AdT del 18 ottobre 2021 per rammentare che dal 21 febbraio 2022 entrerà in vigore il regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio 2020/1055 del 15 luglio 2020 in materia di attività di trasporto su strada in conto terzi, il quale apporta sostanziali modifiche: - al regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009, che disciplina esercizio dell’attività di trasportatore su strada di merci; - al regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, che disciplina l’accesso ai trasporti internazionali di merci su strada. Il reg. (UE) 2020/1055 fa parte del cd. primo pacchetto mobilità, approvato lo scorso anno dall’Unione Europea. Di seguito si evidenziano le principali modifiche da esso introdotte e aventi ripercussione sulle attività delle imprese. ESERCIZIO DELL’AUTOTRASPORTO DI COSE (REG. UE 1071/2009)

Accesso al mercato nazionale. Soppressione della disciplina nazionale di accesso al mercato Fermi restando i 4 requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività professionale (onorabilità, stabilimento, idoneità finanziaria e idoneità professionale), gli Stati comunitari non potranno più decidere di “imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, che le imprese devono soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada”.

Tale facoltà, contenuta nell’art. 3, par. 2 del reg. (UE) 1071/2009, viene eliminata con l’effetto di far decadere la disciplina nazionale, nota come “accesso al mercato”, per la quale le nuove imprese possono iniziare ad esercitare l’attività solo per subentro ad altra impresa che si cancella dall’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (per cessione d’azienda o cessione del parco veicolare) oppure con ingresso diretto tramite autoveicoli in disponibilità di categoria ecologica non inferiore a Euro 5 e massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 t.

Requisito dello stabilimento Il reg. (UE) 2020/1055 riscrive integralmente l’art. 5 del reg. (CE) 1071/2009, dettando una disciplina più severa per la dimostrazione e il mantenimento del requisito di stabilimento. Ora viene stabilito che l’impresa deve: a) disporre di locali in cui si può avere accesso agli originali dei suoi documenti principali, in formato elettronico o altro formato (in particolare i contratti di trasporto), quali: i documenti relativi ai veicoli a disposizione dell’impresa, i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i contratti di lavoro, i documenti della previdenza sociale, i documenti contenenti dati relativi alla distribuzione e al distacco dei conducenti, i documenti contenenti dati relativi al cabotaggio, ai tempi di guida, di pausa e di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l’autorità competente deve poter accedere per la verifica del rispetto da parte dell’impresa delle condizioni stabilite dal presente regolamento; b) organizzare l’attività del proprio parco veicolare, in modo da garantire che i veicoli utilizzati nel trasporto internazionale ritornino a una delle sedi di attività, dello Stato membro cui appartiene, al più tardi entro 8 settimane dalla partenza; c) essere iscritta nel registro delle società commerciali del suo Stato membro; d) essere soggetta all’imposta sui redditi e, se richiesto dalla legislazione nazionale, avere un numero di partita IVA valido;

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e) una volta concessa l’autorizzazione – leggasi iscrizione al registro elettronico nazionale delle imprese di autotrasporto in conto terzi (REN) –, disporre di uno o più veicoli immatricolati o messi in circolazione e di cui sia stato autorizzato l’utilizzo in conformità della normativa dello Stato di appartenenza, indipendentemente dal fatto che tali veicoli siano posseduti a titolo di proprietà o detenuti ad altro titolo (contratto di vendita a rate, di noleggio o di locazione finanziaria); f) svolgere in modo efficace e continuativo, con l’ausilio delle attrezzature e strutture appropriate, le proprie attività commerciali e amministrative nei locali di cui sopra situati nello Stato di appartenenza e gestire in modo efficace e continuativo le sue operazioni di trasporto utilizzando i veicoli con le attrezzature tecniche appropriate situate in tale Stato membro; g) disporre ordinariamente, su base continuativa, di un numero di veicoli conformi alle condizioni di cui alla lettera e) e di conducenti che abbiano normalmente come base una sede di attività in tale Stato membro che sia, in entrambi i casi, proporzionato al volume delle operazioni di trasporto da essa effettuate. Rispetto a tali condizioni, il reg. (UE) 2020/1055 consente agli Stati membri di aggiungere ulteriori richieste, come quella di un numero proporzionato di personale amministrativo rispetto alle dimensioni dell’impresa e la reperibilità del gestore dei trasporti negli orari di ufficio nonché un’infrastruttura operativa diversa dalle attrezzature tecniche richiamate alla lett. f).

Requisito dell’onorabilità Con le modifiche apportate all’art. 6 del reg. (CE) 1071/2009: - viene esteso il requisito dell’onorabilità anche agli eventuali direttori esecutivi dell’impresa, oltre, ovviamente, ai legali rappresentanti, amministratori e gestori dei trasporti; - aumentano le tipologie di condanne e sanzioni che possono determinare la perdita del requisito, quali, ad es., sanzioni per diritto tributario, condanne per distacco dei lavoratori nel trasporto su strada, violazioni in materia di cabotaggio e delle norme sulle obbligazioni contrattuali; - si prevede la possibilità che lo Stato, nel cui territorio ha sede l’impresa, possa disporre ispezioni dei locali della stessa, nei casi di applicazione delle menzionate condanne in altro

Stato membro nonché di annotazione delle stesse nel Registro elettronico delle imprese comunitarie di autotrasporto (ERRU), di prossima introduzione anche in Italia; - si consente allo Stato di decidere nel caso sopra indicato, se la perdita dell’onorabilità costituisca una risposta sproporzionata alla violazione o condanna ricevuta, nel qual caso l’autorità competente annota tali motivi nel sopra citato registro; nel caso in cui la giudichi proporzionata, applica essa stessa la perdita dell’onorabilità in capo all’impresa o al suo gestore dei trasporti; - si prevede che venga fatto riferimento all’elenco di categorie, per tipi e livelli di gravità, delle infrazioni che, oltre a quelle in materia di autotrasporto – elencate nell’allegato IV al reg. (CE) 1071/2009 –, possono comportare la perdita dell’onorabilità (elenco che al momento in Italia deve essere ancora attivato); - si prevede, per il gestore inidoneo, che lo stesso non possa essere riabilitato prima che sia trascorso un anno dalla data di perdita dell’onorabilità e dopo la frequenza di una formazione adeguata di almeno 3 mesi o il superamento di un esame riabilitativo (modifica all’art. 16 del reg. (CE) 1071/2009).

Idoneità finanziaria Con la modifica all’art. 7 del reg. (CE) 1071/2009 si fissano nuovi importi di idoneità finanziaria per alcune categorie di imprese e, cioè: - per le imprese, che esercitano l’attività esclusivamente con autoveicoli da 2,5 a 3,5 t di massa complessiva, 800 euro per il primo autoveicolo e 900 euro per ogni autoveicolo successivo al primo; - per gli autoveicoli di massa complessiva tra 2,5 e 3,5 t in disponibilità delle imprese aventi anche autoveicoli di massa complessiva superiore l’importo da garantire sarà (dal 21 febbraio 2022) di 900 euro cadauno, mentre sino a quel momento in Italia si devono garantire 5.000 euro.

Idoneità professionale L’unica modifica introdotta dal reg. (UE) 2020/1055 riguarda la facoltà, concessa agli Stati membri, di organizzare una formazione di aggiornamento dei gestori dei trasporti anziché ogni 5 anni, come già previsto dal reg. (CE) 1071/2009, ogni tre anni. Si tratta ora di vedere quanto l’Italia darà attuazione a tale facoltà, peraltro già fatta

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propria con la legge 4 aprile 2012, n. 35, ma mai applicata per assenza dei decreti di attuazione.

Dispensa dall’esame per l’accesso alla professione Con l’aggiunta di un nuovo paragrafo all’art. 9 del reg. (CE) 1071/2009 è ora previsto che gli Stati membri possano decidere di dispensare dagli esami di accertamento dell’idoneità professionale le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un’impresa dello stesso tipo nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020, data di entrata in vigore del reg. (UE) 2020/1055. Si tratta ora di vedere se l’Italia deciderà di applicare tale dispensa, atteso che la riduzione del limite per l’applicazione del reg. (CE) 1071/2009 da 3,5 a 1,5 t è stata già esercitata con la legge 35/2012 e che per consentire alle imprese di esercitare l’attività con veicoli fra 1,5 e 3,5 t è stata concessa la dispensa dagli esami con la sola frequenza di un corso di 74 ore.

TRASPORTI INTERNAZIONALI

Estensione della licenza comunitaria alle imprese che esercitano l’attività con veicoli da 2,5 a 3,5 t

- i nomi dei gestori dei trasporti designati dalle imprese; - le targhe dei veicoli a disposizione delle imprese; - il numero delle persone occupate al 31 dicembre dell’anno precedente; - il fattore di rischio dell’impresa nella classificazione di cui alla direttiva (CE) 22/2006.

Con una modifica all’art 1 del reg. (CE) 1072/2009 viene disposto che a decorrere dal 21 maggio 2022 - 21 mesi dopo il 20 agosto 2020, data di entrata in vigore del reg. (UE) 2020/1055 - anche le imprese che intendono effettuare trasporti internazionali di merci su strada per conto di terzi nel territorio dell’Unione europea con veicoli di massa compresa tra 2,5 e 3,5 t devono essere in possesso della licenza comunitaria, come previsto dall’art. 4 del reg. (CE) 1072/2009. Su tale obbligo e sulle tempistiche per fare la relativa richiesta è già stata emanata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità disponibili, Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l’intermodalità la circolare prot. n. 0019023 del 9 agosto 2021 (v. Apinforma n. 15/2021, p. 41). Ciò che qui va evidenziato è che per le imprese, che esercitano l’attività esclusivamente con veicoli di massa complessiva tra 2,5 e 3,5 t, la modifica al citato art. 4 stabilisce che sull’originale della licenza comunitaria e sulle relative copie conformi vada riportata nella sezione “Osservazioni particolari” la dicitura “≤ 3,5 t.“ Altro aspetto da evidenziare è quello dell’idoneità professionale necessaria per la richiesta della licenza comunitaria. Come già riportato nella menzionata circolare ministeriale, occorre l’attestato d’idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci, cioè, quello completo (nazionale e internazionale), che si ottiene con il superamento dell’esame. Ne discende che le imprese prive di tale requisito dovranno alternativamente affrontare l’esame di accertamento dell’idoneità professionale in possesso di detto attestato ovvero dotarsi di un gestore dei trasporti (anche collaboratore esterno) in possesso di detto attestato.

Mentre il primo dei summenzionati dati va reso comunque accessibile a terzi, sui successivi sarà lo Stato membro a decidere se renderli pubblici o meno. Viene comunque raccomandato agli Stati di adottare tutte le misure necessarie per garantire che i dati contenuti nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti.

Con l’aggiunta del par. 2-bis all’art. 8 del reg. (CE) 1072/2009, viene introdotto il periodo di “raffreddamento”, per il quale al trasportatore che ha svolto i trasporti di cabotaggio consentiti e, cioè i 3 trasporti di cabotaggio, entro una settimana, dallo scarico del trasporto internazionale in entrata nel

Controlli Sui controlli alle imprese, la modifica all’art. 12 del reg. (CE) 1071/2009 prevede ora che gli stessi siano svolti “periodicamente” (non ogni 5 anni), con la possibilità di controlli mirati e specifici alle imprese che occupano le posizioni più a rischio nel sistema di classificazione previsto dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2006/22/ CE del 15 marzo 2006, ancora in attesa di piena attuazione in Italia.

Registri elettronici nazionali Viene modificato l’art. 16 del reg. (CE) 1071/2009, stabilendo che nei registri siano riportati, fra l’altro:

Cabotaggio

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Paese ospitante, non è consentito effettuare altri trasporti di cabotaggio per i 4 giorni successivi nello stesso Paese in questione. Seguono altre disposizioni sulle prove documentali che il vettore deve fornire per dimostrare la correttezza e la regolarità dei trasporti di cabotaggio eseguiti ed evitare che i menzionati trasporti siano effettuati in modo da costituire un’attività permanente o continuativa, nello Stato membro ospitante. Tra queste vi è la produzione della lettera di vettura internazionale elettronica (E-CMR) conforme alla convenzione del 2008, dall’Italia non ancora attuata, ma che rientra nel programma di transizione digitale legato al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Si fa infine notare che la violazione delle norme in materia di cabotaggio (e distacco) può comporta-

re la perdita dell’onorabilità e il conseguente ritiro delle autorizzazioni al trasporto delle imprese e che gli Stati membri possono scegliere se applicare le norme sul cabotaggio anche per la parte della strada effettuata nel quadro di un trasporto combinato, onde evitare possibili abusi legati alla fornitura illimitata e continuativa di servizi consistenti in tragitti stradali iniziali o finali all’interno di uno Stato membro ospitante (modifica all’art. 10 del reg. (CE) 1072/09).  Copia degli atti citati e ogni altra informazione possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Eccesso di velocità e cronotachigrafo contestazione delle violazioni mediante i dati registrati dal cronotachigrafo. nota del ministero dell’interno Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 373/ AdT del 22 ottobre 2021 per ricordare che, con circolare prot. 300/STRAD/1/0000006394.U/2021 del 14 ottobre 2021, il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero) ha emanato dei chiarimenti sulla contestazione delle violazioni in materia di eccesso di velocità, di cui all’art. 142 del codice della strada (c.d.s.) tramite le registrazioni del cronotachigrafo alla luce della Sentenza della Corte di giustizia europea pronunciata il 9 settembre 2021 sulla causa C 906/19. Tale sentenza ha affermato il principio per il quale le infrazioni in materia di cronotachigrafo commesse in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state accertate non possono essere contestate dalle autorità di quest’ultimo Paese. La circolare prende spunto da quanto sopra per precisare che “la contestazione delle violazioni di cui all’art. 142 del cds., accertate attraverso l’esame dei dati memorizzati sulla memoria di massa del dispositivo o sulla carta del conducente, deve limitarsi a quelle per le quali l’organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse in territorio italiano.” Contestualmente, il Ministero rileva come l’orientamento giurisprudenziale emerso in vari Stati della UE consentirebbe di utilizzare i dati memorizzati sul cronotachigrafo solo per accertare le violazioni dei tempi di guida, di pausa e di riposo di cui al regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo 561/2006 del 15 marzo 2006, atteso che la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione per contrasto del co. 6 del più volte citato art. 142 del c.d.s. con le norme regolamentari. Ora, in attesa che sul punto si concluda l’istruttoria della Commissione europea

circa la suddetta compatibilità, il Ministero in una scheda illustrativa allegata alla nota in oggetto ha indicato le modalità con le quali deve procedersi all’accertamento tramite le registrazioni del tachigrafo delle infrazioni di cui all’art. 142 del c.d.s. In particolare si ha che: - le norme sul superamento dei limiti di velocità possono essere contestate sia con riferimento al superamento dei limiti di categoria del veicolo su cui è installato il tachigrafo sia con riferimento al superamento dei limiti “locali” posti dal c.d.s. per ogni tipologia di strada dal proprietario o concessionario della strada; queste violazioni possono essere contestate solo in relazione a condotte di guida commesse alla presenza dell’organo accertatore “o che siano riconducibili a poco tempo prima del controllo, tali” da poter “essere riferibili in modo certo a uno specifico luogo”; - l’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità (art.142, co. 11 del c.d.s.) può essere contestato tramite la lettura dei dati relativi al superamento dei valori impostati sul limitatore; in tal caso si procederà a contestare solamente la violazione relativa al superamento del valore del limitatore, ai sensi del co. 11 dell’art. 142 c.d.s., avuto riguardo all’art. 179 c.d.s. Circa le modalità di acquisizione dei dati si ha poi che: - quelli relativi alla velocità istantanea devono essere acquisiti tramite un dispositivo di lettura esterna (ad es. il Police controller, in uso ai reparti di Polizia stradale); ogni altro dato che il medesimo dispositivo sia in grado di rendere disponibile e che possa essere visualizzato attraverso le “stampe aggiuntive” non può essere utilizzato a fini probatori per l’accertamento delle violazioni, poiché tali stampe non rientrano fra quelle espressamente indicate nel regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo (UE) 165/2014 del 4 febbraio 2014 in materia di cronotachigrafi; - quelli relativi agli eccessi di velocità, cioè, al superamento del valore impostato sul limitatore del veicolo, possono essere acquisiti attraverso la lettura delle anomalie riportate

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nelle stampe dell’attività giornaliera o nelle stampe specifiche delle anomalie e dei guasti o degli eccessi di velocità. I risultati ottenuti con accertamento indiretto mediante cronotachigrafo devono essere corretti a favore del presunto trasgressore, calcolando la tolleranza dovuta all’imprecisione dello strumento che, secondo quanto previsto dal reg. (UE) 165/2014, è pari a 6 km/h.

In altre parole, al momento, pur con le anzidette limitazioni, è possibile contestare le violazioni sui limiti di velocità anche mediante i dati acquisiti dal cronotachigrafo. Copia della circolare e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il settembre 2021 Si fa seguito a quanto riportato in Apinforma n. 16/2021 p. 52 per segnalare che il 13 ottobre 2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di settembre 2021. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel settembre 2021 (pari a 1.517,29 euro per 1.000 litri di gasolio, in aumento rispetto al mese di agosto 2021, quando ammontava a 1.505,36 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce di costo risulta essere di: - 1,243 euro/l al netto dell’IVA, per i veicoli

esclusi dal rimborso delle accise sul gasolio (veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t nonché i veicoli, a prescindere dalla massa complessiva, di categoria ecologica pari o inferiore a Euro 4); - 1,029 euro/l al netto dell’IVA e del rimborso delle accise sul gasolio, per i veicoli ammessi alla restituzione delle accise di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t; a questo proposito, si ribadisce che dal 1° ottobre 2020 il beneficio non può essere richiesto per i veicoli di categoria ecologica Euro 3 e dal 1° gennaio 2021 nemmeno Euro 4. Si rammenta ancora che il Ministero con decreto direttoriale prot. n. 2016 del 27 novembre 2020 ha disposto la pubblicazione di due tabelle con i valori orientativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto merci in conto terzi. Il decreto con le due tabelle sono disponibili al link: https:// www.mit.gov.it/documentazione/autotrasportomerci-conto-di-terzi-valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di Il testo degli atti citati e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(EV)


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